1. ------IND- 2016 0348 DK- IT- ------ 20160720 --- --

1. ------IND- 2016 0348 DK- IT- ------ 20160720 --- --- PROJET
PROGETTO DI
Decreto sulla sicurezza del materiale elettrico1)
Ai sensi degli articoli 5, paragrafo 1, punto 3; 5, paragrafo 2; 8, paragrafo 5; 31, paragrafi da 1 a 2 e 34, paragrafo 2,
della legge n. 525, del 29 aprile 2015, sulla sicurezza dei sistemi elettrici, degli impianti elettrici e del materiale
elettrico (legge sulla sicurezza elettrica), si stabilisce con il presente atto quanto segue:
Capitolo 1
Campo di applicazione e similari
Articolo 1. Il presente decreto si applica a quanto segue:
1) Materiale elettrico destinato all'utilizzo a corrente alternata (AC) con tensione nominale inferiore ai 50 V e
con corrente continua (DC) con tensione nominale inferiore ai 75 V.
2) Materiale elettrico destinato all'utilizzo con tensione nominale superiore ai 1000 V (AC) e ai 1500 V (DC).
3) Contatori elettrici, dispositivi di alimentazione di recinti elettrici, prese per usi domestici e similari, a
prescindere dal fatto che rientrino o meno nei limiti di tensione di cui ai paragrafi da 1 a 2.
Articolo 2. Il materiale elettrico fabbricato o commercializzato in un altro Stato membro dell'UE o in Turchia o
prodotto legalmente in uno Stato EFTA che sia parte dell'accordo SEE può essere legalmente e liberamente
importato e utilizzato in Danimarca, a condizione che soddisfi le norme di sicurezza corrispondenti a quelle prescritte
nel presente decreto.
Capitolo 2
Rispetto del requisito di sicurezza di cui alla legge sulla sicurezza elettrica
Articolo 3. Il requisito di sicurezza di cui all'articolo 4 della legge sulla sicurezza elettrica (vedansi gli articoli da 4 a 12
di cui al presente decreto) è considerato soddisfatto se il materiale elettrico è stato prodotto conformemente a
norme danesi di sicurezza per il materiale elettrico, pubblicate dalla Fondazione danese di normazione (Danish
Standards).
(2) Qualora non esistano norme di sicurezza quali descritte al paragrafo 1, il requisito di sicurezza di cui all'articolo
4 della legge sulla sicurezza elettrica (vedansi gli articoli da 4 a 12 del presente decreto) è considerato soddisfatto se
il materiale elettrico è stato prodotto conformemente a norme europee di sicurezza per il materiale elettrico,
pubblicate dal Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica.
(3) Qualora non esistano norme di sicurezza quali descritte ai paragrafi da 1 a 2, il requisito di sicurezza di cui
all'articolo 4 della legge sulla sicurezza elettrica (vedansi gli articoli da 4 a 12) è considerato soddisfatto se il
materiale elettrico è stato prodotto conformemente a norme internazionali di sicurezza, pubblicate dalla
Commissione elettrotecnica internazionale.
(4) Le norme utilizzate ai sensi dei paragrafi da 1 a 3 si focalizzano su tutti i rischi di sicurezza del materiale elettrico
individuati.
1)
Il presente decreto è stato notificato in fase di progetto ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle
regole relative ai servizi della società dell'informazione (codificazione) (GU L 241 del 17.9.2015, pag. 1).
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(5) Qualora non si utilizzino norme o si utilizzino soltanto in parte, deve essere documentato l'avvenuto
soddisfacimento del requisito di sicurezza di cui all'articolo 4 della legge sulla sicurezza elettrica (vedasi l'articolo 15,
paragrafo 2).
Capitolo 3
Requisiti generali di sicurezza
Condizioni generali
Articolo 4. Il materiale elettrico e i suoi singoli componenti sono progettati in modo da poter essere collegati e
utilizzati in modo sicuro e responsabile.
Articolo 5. Il materiale elettrico è progettato e prodotto in modo da proteggere le persone, gli animali domestici e le
cose nell'arco di tutta la sua vita utile, dai pericoli elencati agli articoli da 6 a 12, con il presupposto dell'utilizzo
prevedibile.
Protezione dai pericoli che possono scaturire dal materiale elettrico
Articolo 6. Le persone e gli animali domestici sono protetti dal pericolo di lesioni fisiche o da altri danni che
potrebbero essere causati dal contatto elettrico diretto o indiretto.
Articolo 7. Non è possibile un aumento di temperature, archi o radiazioni che possa porre in pericolo le persone, gli
animali domestici e le cose.
Articolo 8. Le persone, gli animali domestici e le cose sono protetti dai pericoli di carattere non elettrico che
derivano dal materiale elettrico.
Articolo 9. L'isolamento è idoneo alle influenze prevedibili.
Protezione dai pericoli che possono essere provocati dalle influenze esterne sul materiale elettrico
Articolo 10. II materiale elettrico è in grado di resistere alle influenze di carattere meccanico, nell'utilizzo prevedibile,
in modo da non provocare pericoli per le persone, gli animali domestici o le cose.
Articolo 11. II materiale elettrico è in grado di resistere alle influenze di carattere non meccanico, nell'utilizzo
prevedibile, in modo da non provocare pericoli per le persone, gli animali domestici o le cose.
Articolo 12. In condizioni di sovraccarico prevedibili, il materiale elettrico non deve esporre le persone, gli animali
domestici o le cose ai pericoli.
Capitolo 4
Requisiti speciali di sicurezza e similari
Articolo 13. Le prese per usi domestici e similari soddisfano l'ultima versione della norma DS 60884-2-D1 "Prese per
usi domestici e finalità similari – Disposizioni per i sistemi danesi".
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Articolo 14. Le prese presenti negli ospedali soddisfano l'ultima versione della norma DS 60884-2-D1 "Prese per usi
domestici e finalità similari – Disposizioni per i sistemi danesi, norma DK 2-8a"; le prese presenti negli ospedali
soddisfano l'ultima versione della norma DS 60884-2-D1 "Prese per usi domestici e finalità similari – Disposizioni per i
sistemi danesi, bollettino di norme DK 1-8a o DK 1-8b".
(2) Le prese presenti negli ospedali possono essere utilizzate soltanto per materiale elettrico speciale nei circuiti di
alimentazione all'interno degli ospedali e di aree similari.
Articolo 15. Le norme cui il presente decreto fa riferimento non sono inserite nella Gazzetta ufficiale danese
[Lovtidende]. È tuttavia possibile acquistarle presso la fondazione Danish Standards o visionarle presso l'Autorità
danese per la Sicurezza tecnologica.
Capitolo 5
Documentazione
Articolo 16. I soggetti che producono materiale elettrico e quelli che importano materiale elettrico in Danimarca,
quale documentazione della conformità al requisito di sicurezza di cui all'articolo 4 della legge sulla sicurezza
elettrica, garantiscono che si possa rendere disponibile all'Autorità danese per la Sicurezza tecnologica quanto
segue:
1) informazioni inerenti a chi ha prodotto il materiale elettrico.
2) Una descrizione del materiale elettrico che lo identifichi in modo univoco indicandone la designazione del
tipo, il numero di fabbricazione, il numero di matricola o dati similari.
3) Una descrizione generale del materiale elettrico.
4) Relazioni relative alle prove.
5) Una valutazione dei rischi che descriva quali pericoli possono insorgere nello stoccaggio, nel trasporto,
nell'installazione, nella messa in servizio e nel funzionamento del materiale elettrico, sia quando esso è
utilizzato come da istruzioni che in un utilizzo prevedibile: inoltre, che descriva il modo in cui è garantita
l'osservanza dei requisiti di sicurezza di cui ai capitoli da 3 a 4, in modo che il materiale elettrico sia sicuro
per tutta la sua vita utile.
(2) Qualora non si utilizzino norme di sicurezza per il materiale elettrico (vedasi l'articolo 3, paragrafi da 1 a 3)
oppure qualora si utilizzino soltanto in parte, i soggetti che producono materiale elettrico e quelli che importano
materiale elettrico in Danimarca, oltre al contenuto di cui al paragrafo 1, garantiscono che si possa rendere
disponibile all'Autorità danese per la Sicurezza tecnologica la seguente documentazione:
1) Disegni costruttivi e di produzione, distinte dei componenti e schemi elettrici.
2) Descrizioni e spiegazioni necessarie alla comprensione della documentazione di cui al paragrafo 2, punto 1.
3) Descrizione delle soluzioni scelte per il soddisfacimento dei requisiti generali di sicurezza (vedasi il capitolo
3).
(3) È possibile rendere disponibile la documentazione in conformità dei paragrafi da 1 a 2 all'Autorità danese per la
Sicurezza tecnologica per 10 anni successivi all'immissione del materiale elettrico sul mercato in Danimarca.
(4) L'Autorità danese per la Sicurezza tecnologica può stabilire un termine ultimo ragionevole per la presentazione
della documentazione di cui ai paragrafi da 1 a 2. La documentazione è disponibile in lingua danese o inglese.
Capitolo 6
Sanzioni
Articolo 17. Salvo sia prescritta una sanzione più rigorosa ai sensi di altre normative, sarà comminata un'ammenda a
chiunque
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1) violi i requisiti generali di sicurezza di cui agli articoli da 4 a 12,
2) violi i requisiti speciali di sicurezza di cui agli articoli da 13 a 14 oppure
3) ometta di fornire la documentazione prescritta ai sensi dell'articolo 16.
(2) Le imprese ed entità similari (persone giuridiche) possono essere ritenute penalmente responsabili ai sensi
delle disposizioni del capitolo 5 del codice penale [Straffeloven].
Articolo 18. Il termine di prescrizione della responsabilità penale è pari a 10 anni.
Capitolo 7
Entrata in vigore
Articolo 19. Il presente decreto entra in vigore il 1° luglio 2017.
(2) I decreti seguenti sono abrogati:
1) decreto del 1° luglio 1978 sul decreto in materia di alta tensione -Sezione 22 – "Morsetti per conduttori in
alluminio".
2) Decreto del 1° gennaio 1977 sul decreto in materia di alta tensione -Sezione 111 – "Caldaie e riscaldatori per
usi domestici e finalità similari" (1a versione).
3) Decreto del 10 aprile 1996 sul decreto in materia di alta tensione -Sezione 138 – "Apparecchiature di
illuminazione".
4) Decreto del 1° luglio 1992 sul decreto in materia di alta tensione -Sezione 146 "Disposizioni per la
costruzione e l'installazione di materiale per la saldatura a resistenza e processi similari".
5) Decreto del 1° ottobre 1994 sul decreto in materia di alta tensione -Sezione 148 – "Interruttori per
dispositivi".
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