le costituzioni ei principi fondamentali della costituzione italiana

PROVE TECNICHE DI DEMOCRAZIA
LA COSTITUENTE DEI RAGAZZI SULLA CITTADINANZA PER LE SCUOLE SUPERIORI
INTERVENTO DEL PROF. DANIELE DONATI (S.P.I.S.A. Università degli Studi di Bologna)
TENUTO IL 14 OTTOBRE PRESSO IL LICEO SCIENTIFICO DI CASALECCHIO DI RENO
LE COSTITUZIONI E I PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA COSTITUZIONE ITALIANA
Costituzione come insieme di principi e valori, rapporti con i cittadini (“diritti”) e linee di
organizzazione: ogni paese ha una Costituzione, che può essere scritta o non.
Prime costituzioni scritte:
- Dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti (1776)
- Dichiarazione dei Diritti dell’uomo e dei cittadini (Francia 1789)
Costituzione come patto
Costituzioni da flessibili diventano rigide
La Costituzione Italiana ha carattere compromissorio perché scritta dalle diverse forze
che scalzarono il fascismo, le quali avevano diverse visioni della società
I PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA COSTITUZIONE ITALIANA
a) democratico
il potere si fonda sul consenso (=sovranità popolare).
Tale principio comprende:
- principio di maggioranza
- garanzia per le minoranze
- trasparenza dei processi decisionali
- tutela libertà civili
- condizioni per una effettiva partecipazione
b) personalista (lo Stato è per la persona, la sfera dell’individuo è invalicabile)
c) pluralista (lo Stato riconosce le formazioni sociali, i loro diritti e quelli dell’individuo
in esse)
d) “lavorista” (il lavoro è strumento di valorizzazione dell’individuo)
inoltre
i)
apertura internazionale.
ii)
uguaglianza
iii)
autonomie
LA CITTADINANZA
L’individuo si mostra di fronte al potere ora come:
Uomo - cittadino – produttore – lavoratore
Popolo – Popolazione - Nazione
I DIRITTI INVIOLABILI EX ART. 2
Costituzione della Repubblica italiana, Art. 2.
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni
sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà
politica, economica e sociale.
“Riconoscimento” dei diritti:
- visione cattolica – giusnaturalistica
- visione marxista, positivistica e storicistica
Art. 2 visto in alternativa come
- riassuntivo degli artt. 13 e segg (quindi come formula di “chiusura”)
- “fattispecie aperta”: capace cioè di ricomprendere tutte le nuove domande di libertà
emergenti dal corpo sociale e recepite dalla giurisprudenza costituzionale e dal
legislatore.
Inoltre i diritti inviolabili:
- riconosciuti a “tutti”, non solo ai cittadini
- competono anche ai nascituri (C.Cost. 27/95)
- non solo ai singoli, ma anche alle formazioni sociali (non più visione liberale
antagonista)
- il singolo è tutelato non solo dallo Stato ma anche dalle stesse formazioni sociali
- assoluti, inalienabili, irrinunciabili, indisponibili, imprescrittibili
Diritto di resistenza attiva e passiva
DOVERI
Collegamento fra diritti e doveri di solidarietà politica, economica e sociale
Nessuna primazia dei primi sui secondi (antagonismo con lo Stato)
o viceversa (funzionalizzazione dei diritti)
Doveri costituzionalmente fissati:




difesa della Patria
tributario
verso i figli, anche se nati fuori dal matrimonio
fedeltà alla Repubblica
Evoluzione storica: diversi modi di intendere il ruolo stesso della Costituzione
- dopoguerra, anni ’60 – guerra fredda - ostruzionismo di maggioranza (legislatore) – governo e
pubblica amministrazione – C. Cass.: distinzione fra norme precettive e programmatiche - sent C.
Cost 1/56: azzerata la distinzione programmatiche e precettive
- fine anni ’60 – anni ’70: ampliamento delle libertà: l.300/70 (ST. Lavoratori): 772/72
(obiezione di coscienza); 898/70 (divorzio); 103/75 (sistema radiotelevisivo); 151/75 (riforma del
diritto di famiglia); 354/75 (riforma carceraria); DPR 416/74 (partecipazione componenti
scolastiche); 194/78 (aborto) 180 e 833/78 (TSO e sanità); 382/78 (diritti del cittadino nelle
FFAA); 16/82 (transessuali). Apertura del governo a sinistra
- seconda metà anni ’70: terrorismo e legislazione d’emergenza – interessi diffusi. Il precedente
progresso si arresta
- oggi: numerose leggi di bilanciamento tra interessi e valori diversi
LA LIBERTÀ DI MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO
Statuto Albertino
Art. 28.
La Stampa sarà libera, ma una legge ne reprime gli abusi. Tuttavia le bibbie, i catechismi, i libri
liturgici e di preghiere non potranno essere stampati senza il preventivo permesso del Vescovo.
Costituzione Italiana
Art. 21
Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro
mezzo di diffusione.
La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.
Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i
quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge
stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.
In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità
giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che
devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all'autorità giudiziaria. Se
questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo di ogni
effetto.
La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della
stampa periodica.
Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon
costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.
Dichiarazione Universale dei Diritti dell’uomo
Art. 18
Ogni individuo ha il diritto alla libertà di pensiero, coscienza e di religione; tale diritto include la libertà
di cambiare religione o credo, e la libertà di manifestare, isolatamente o in comune, sia in pubblico che in
privato, la propria religione o il proprio credo nell'insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell'osservanza
dei riti.
Art. 19
Ogni individuo ha il diritto alla libertà di opinione e di espressione, incluso il diritto di non essere
molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso
ogni mezzo e senza riguardo a frontiere.
Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa
già Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea - Carta di Nizza, dicembre 2000
Articolo II-70 Libertà di pensiero, di coscienza e di religione
1. Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Tale diritto include la
libertà di cambiare religione o convinzione, così come la libertà di manifestare la propria religione o la
propria convinzione individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto,
l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti.
2. Il diritto all'obiezione di coscienza è riconosciuto secondo le leggi nazionali che ne disciplinano
l'esercizio.
Articolo II-71 Libertà di espressione e d'informazione
1. Ogni persona ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di opinione e la
libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle
autorità pubbliche e senza limiti di frontiera.
2. La libertà dei media e il loro pluralismo sono rispettati.
IL DIRITTO DI MANIFESTARE LIBERAMENTE IL PENSIERO:
- caratterizza tutti gli ordinamenti di tradizione liberal democratica.
- si origina nel pensiero razionalistico sviluppatosi tra il XVII e il XIX secolo secondo il
quale non esiste la verità assoluta, tutte le verità sono parziali
confronto delle idee come strumento per la formazione critica:
a) del convincimento personale;
b) dell’opinione pubblica.
- connesso alla libertà di coscienza (religiosa), e alla libertà della scienza e dell’arte
Evoluzione:
Si origina nelle correnti di pensiero individualistiche, e rappresenta un momento di rivendicazione
dell’autonomia del singolo da ogni potere estraneo
Costituisce un valore da tutelare in sé, in quanto necessario al pieno sviluppo della personalità del singolo
(tradizionale - Fois).
La sua costituzionalizzazione avviene però in forza soprattutto della sua visione “funzionalistica”,
di libertà esercitatile nell’interesse generale: se il regime va fondato sull’opinione pubblica allora occorrono
libertà di discussione, oltre che di opinione (Stuart Mill), possibilità di sapere, di dire e di discutere
liberamente (Milton).
Si evidenzia così un carattere implicito della libertà in oggetto, quello di favorire il dialogo e il confronto
per una migliore comprensione delle idee altrui: nel secolo scorso si sostenevano assieme ad essa la libertà
di riunione e libertà di stampa, non distinguendo tra espressione del pensiero e strumenti per la sua
diffusione.
L’art. 21 tutela anche l’espressione di sentimenti, garantendo il silenzio (momento individuale) e
l’isolamento (momento sociale): questa coesistenza (nella vita di ciascuno e nell’art. 21), porta al
superamento della distinzione fra carattere individualistico (Esposito) e funzionale
(Barile), che invece coesistono senza contraddizioni (Mortati).
Impostazione delle Costituzioni delle democrazie popolari: al fine di rafforzare la società socialista”
(come cattolicesimo preconciliare per cui la libertà di coscienza serviva a rafforzare il “vero”)
STATUTO ALBERTINO:
LMDP coincideva con Libertà di stampa
(solo aspetto strumentale)
Discrezionalità del legislatore nella determinazione degli
abusi
COSTITUZIONE REPUBBLICANA:
I) garanzia dell’ASPETTO SOSTANZIALE:
A) profilo soggettivo
B) profilo oggettivo
II) garanzia dell’ASPETTO STRUMENTALE:
 diritto d’informare
 diritto ad informarsi
 diritto ad essere informati
Struttura:
1° comma:
2° - 5° comma:
6° comma:
esordio perentorio, affermazione di ampia portata della libertà
disciplina della stampa
limite del buon costume per tutte le mdp
Formulazione lacunosa e retrospettiva integrata dall’opera della C. Cost.
Art.19 DUDU e art.5 Cost. Tedesca  formulazioni più articolate rispetto all’art. 21
Cost. Italiana.
Art. 5 Costituzione tedesca:
Ognuno ha diritto di esprimere e diffondere liberamente le sue opinioni con parole, scritti e
immagini, e di informarsi, senza essere impedito, da fonti accessibili a tutti. Sono garantite la libertà di
stampa e d’informazione mediante la radio ed il cinematografo. Non si può stabilire alcuna censura.
Questi diritti trovano i loro limiti nelle disposizioni delle leggi generali, nelle norme legislative
concernenti la protezione della gioventù e nel diritto della persona al suo onore.
L’arte e la scienza, la ricerca e l’insegnamento sono liberi. La libertà d’insegnamento non esenta
dalla fedeltà alla Costituzione.
I) ASPETTO SOSTANZIALE:
facoltà (individuale e collettiva – vedi C. Cost. 126/85) di comunicare notizie, divulgare
conoscenze – opinioni - sentimenti, persuadere, far apologia o propaganda (inclusa la
pubblicità, anche occulta) senza altri limiti che non quelli posti dalla legge a tutela di altri
valori costituzionali.
Differenza: libertà di comunicazione - il soggetto si rivolge a destinatari determinati
Ldmp – il soggetto si rivolge ad un pubblico indeterminato
È matrice della libertà dell’arte, della scienza e dell’insegnamento
La libertà di manifestazione del pensiero comprende anche il:
diritto al silenzio  non riferire il proprio pensiero, salvi specifici obblighi di legge
(testimonianza in giudizio, obbligo di denuncia)
ANALISI DELL’OGGETTO E DEL CONTENUTO DELLA LIBERTÀ:
A) Profilo soggettivo:
Titolari:
- “tutti” (cittadini e stranieri  è un diritto dell’uomo)
- “sia i singoli che le formazioni sociali” (sent.126/85: “la forma
collettiva è necessaria al fine di dar corpo e voce ai movimenti di
opinione concernenti interessi superindividuali”)
Estensione:
- Uguale per ogni soggetto (giornalisti e non)
- Uniche differenziazioni soggettive:
parlamentari (art. 68) e consiglieri regionali (art. 122)
Art. 68. I membri del Parlamento non possono essere perseguiti per le opinioni espresse e i voti dati
nell'esercizio delle loro funzioni.
Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere
sottoposto a procedimento penale; ne può essere arrestato, o altrimenti privato della libertà personale, o
sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, salvo che sia colto nell'atto di commettere un delitto per
il quale è obbligatorio il mandato o l'ordine di cattura.
Eguale autorizzazione è richiesta per trarre in arresto o mantenere in detenzione un membro del
Parlamento in esecuzione di una sentenza anche irrevocabile.
Art. 122. Il sistema d'elezione, il numero e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei consiglieri
regionali sono stabiliti con legge della Repubblica.
Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio regionale e ad una delle Camere del
Parlamento o ad un altro Consiglio regionale.
Il Consiglio elegge nel suo seno un presidente e un ufficio di presidenza per i propri lavori.
I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati
nell'esercizio delle loro funzioni.
Il Presidente ed i membri della Giunta sono eletti dal Consiglio regionale tra i suoi componenti.
B) Profilo oggettivo
1. Qualsiasi forma di espressione: idee, pensieri, opinioni, notizie.
2. non solo il “proprio pensiero”, ma in generale le “informazioni”
impossibile distinguere opinioni, notizie e informazioni
3. è escluso dalla tutela tutto ciò che è comportamento o azione,
ma nessun “limite logico” per le forme che vanno al di là del puro pensiero
(primi anni della C. Cost.)
4. non solo comunicazione di concetti razionalmente elaborati,
ma anche messaggi diretti a suscitare passioni o emozioni
pubblicità (strumentale alla attività politica e all’iniziativa economica)
apologia e propaganda
5. qualsiasi forma (fissa o non)
Dibattito sulla pubblicità: prevale l’idea che la sua protezione costituzionale derivi
dall’art. 41 e non dall’art. 21
Art. 41. L'iniziativa economica privata è libera.
Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla
libertà, alla dignità umana.
La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata
possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali
Pubblicità come componente dell’attività delle imprese.
“Il divieto di pubblicità non può porsi in contrasto con l’art. 21 della Costituzione, che tutela la
manifestazione del pensiero, in cui, secondo l’orientamento della Corte Costituzionale (sentenze 14
luglio 1988 n. 826, 17 ottobre 1985 n.231), non è compresa la comunicazione pubblicitaria di
attività economiche. La pubblicità rientra, invece, nella libertà di iniziativa economica privata, che è
tutelata dall’art. 41 della Costituzione solo in quanto non si ponga in contrasto con l’utilità sociale”
(C. Cass. 6 marzo 2000, n. 2496)
DISTINZIONI E CONNESSIONI
Lmdp è “pietra angolare dell’ordinamento democratico” (sent. 84/69)
Distinzione:
- Libertà di comunicazione e corrispondenza (art.15): diretta ad un destinatario determinato
Art. 15. La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono
inviolabili.
La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie
stabilite dalla legge.
- Lmdp (art. 21): diretta al pubblico in generale, indifferenziato
Le nuove tecnologie di comunicazione tuttavia rendono a volte difficile capire quale
delle due libertà entra in gioco. Per una distinzione più chiara tra le due si può andare
oltre il criterio della determinatezza del destinatario, utilizzando i seguenti criteri:
1. infungibilità dei destinatari
2. delimitazione dei destinatari
CONNESSIONI CON ALTRE LIBERTÀ COSTITUZIONALI
Art. 8.
Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.
Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i
propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.
I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative
rappresentanze.
Art. 15.
La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione
sono inviolabili.
La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con
le garanzie stabilite dalla legge.
Art. 19.
Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma,
individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il
culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.
Art. 33.
L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.
(…)
Art. 17.
I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi.
Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.
Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono
vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.
Art. 18.
I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non
sono vietati ai singoli dalla legge penale.
Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente,
scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.
Art. 39.
L'organizzazione sindacale è libera.
Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso
uffici locali o centrali, secondo le norme di legge.
È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento
interno a base democratica.
I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in
proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia
obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.
Art. 49.
Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con
metodo democratico a determinare la politica nazionale.
II) ASPETTO STRUMENTALE, ovvero la circolazione delle informazioni
I mezzi di diffusione delle informazioni sono diffusamente regolati in ogni Paese
democratico, diversamente in relazione ai diversi mezzi, per contemperare diversi
interessi (anche economici) con la lmdp
LIBERTÀ DI INFORMAZIONE:
- diritto di informare
- diritto ad informarsi
- diritto ad essere informati
È la libertà di cercare, ricevere e diffondere informazioni (art. 19 D.U.D.U.)
In realtà solo il diritto di informare rientra nella formulazione costituzionale di cui all’art.21
che garantisce la “libertà di manifestare il proprio pensiero con ogni mezzo di diffusione”
Il diritto ad informarsi e il diritto ad essere informati si desumono dalla lmdp, analizzando il
regime dei diversi strumenti
Solo la stampa è considerata dall’art.21 (atteggiamento di retroguardia)
Si tutela la libertà di stampa e non della stampa (diritto di informazione, distribuzione dei
periodici, imprese giornalistiche – solo controllo sul finanziamento)
La disciplina della libertà di diffusione del pensiero tramite stampa si articola su tre profili:
a) divieto assoluto di controlli preventivi a mezzo di autorizzazione o censure
b) provvedimenti inibitori per reprimere gli abusi con duplice garanzia di
1) riserva di legge rinforzata per l’indicazione dei delitti
2) intervento della autorità giudiziaria con atto motivato
c) buon costume come unico limite espresso
LA LIBERTÀ DI INFORMARE E IL DIRITTO DI CRONACA
Art.21 relativo ad ogni manifestazione del pensiero
La parola “informazione” è assente dal testo costituzionale, ma l’espansione in tal senso
della sua tutela è scontata (non solo “proprio pensiero”)
Equivalenza quindi fra
Dmdp - Diritto di informare - Diritto di cronaca
Diritto di cronaca (libertà di diffondere attraverso la stampa notizie e commenti) è
fattispecie di origine giurisprudenziale
Legittima la cronaca anche se ingiuriosa o diffamatoria se sussistono i requisiti (C.Cass.
5259/84 – il decalogo dei giornalisti) di:
- verità
- utilità sociale dell’informazione
- continenza (forma civile della esposizione dei fatti e della loro valutazione)
C. Cost. è partita dall’art.51 c.p. e dalle esimenti connesse all’esercizio di un diritto
(C. Cost. 1446/66, seguita da C. Cass. 3003/67, 868/74, 90/78, 1557/78, 5259/84;
poi confermata in C. Cost 175/71)
Successivamente C. Cost. (103/73; 86/74) ha ammesso un diverso regime delle prove fra
la diffamazione in generale e la diffamazione a mezzo stampa – critica la differenziazione
fondata sull’elemento soggettivo della qualificazione del soggetto.
Il problema vero è :
a) il bilanciamento fra ddc e onore e riservatezza
b) articolazione in ragione del contenuto
c) articolazione in ragione del mezzo
Forma specifica quale la cronaca giudiziaria
Forme attigue quali satira o critica
Incerta la applicazione dei medesimi criteri individuati nel “decalogo”
LIBERTÀ DI ESSERE INFORMATI
Evoluzione dell’interpretazione dell’art. 21 in ragione dell’evoluzione tecnologica, del
cambiamento del sistema politico e dello sviluppo della società.
Due problemi:
1. definire categorie concettuali precise
2. grado di tutela che le diverse categorie hanno in base alla Costituzione
l.m.d.p.
diritto di cronaca
interesse all’informazione
diritto all’informazione
C. Cost.:
- sent. 105/72: distinzione fra
lato attivo dell’informazione, vera e propria libertà di dire e
divulgare notizie, opinioni e commenti
lato passivo, interesse generale indirettamente protetto dall’art.
21, che indica pluralità di fonti di informazione, libero accesso
alle medesime, assenza di ingiustificati ostacoli alla
circolazione di notizie e idee
- sent. 97/77: dall’esistenza di un interesse generale della collettività all’informazione
discende l’esigenza che i mezzi di diffusione del pensiero siano considerati quali
servizi oggettivamente pubblici, o comunque di pubblico interesse
Il profilo passivo è da tempo evidenziato anche in molte carte internazionali (D.U.D.U.;
Convenzione europea dei Diritti dell’uomo e Carta europea di Nizza, art. 11)
Lato attivo: libertà di informare. Definisce la posizione di colui che elabora e diffonde le
notizie, i fatti e le informazioni
Lato passivo: libertà di informarsi e di essere informati. Hanno differenze di rilievo sia nei
profili soggettivi che oggettivi
Nel profilo passivo si deve distinguere il diritto di ricevere notizie dal diritto di ricercare le
fonti notiziali e accedervi
(C. Cost. 105/72 dall’interesse generale all’informazione si sostiene che in una
democrazia si desumano pluralità di fonti di informazione e libero accesso alle
medesime)
In quest’ottica:
Titolare della libertà di informarsi è frequentemente lo stesso titolare della libertà di informazione
Titolari del corrispettivo obbligo saranno prevalentemente lo Stato e la P.A.
Titolari della libertà di ricevere le notizie, diversamente, sono tutti i cittadini
Titolari del corrispettivo obbligo sono coloro che esercitano l’informazione
DIRITTO A RICEVERE NOTIZIE
Informazione televisiva e radiofonica: problematica relativa a notizie trasmesse da un
paese e ricevibili da un altro
C. Cost. 225/74 abolisce ogni restrizione alla possibilità di ricevere programmi
radiotelevisivi dall’estero
Restrizioni tentate anche nei confronti dell’informazione satellitare
Lo sviluppo tecnologico del sistema di telecomunicazioni apre nuove prospettive
L’interesse alla massimizzazione della diffusione e alla ricezione estesa il più possibile
delle notizie è innanzitutto interesse del soggetto attivo dell’informazione
Il soggetto che riceve le notizie ha un interesse proprio e non solo riflesso rispetto a
quello di chi informa, azionabile autonomamente davanti all’autorità giudiziaria
Tutela costituzionale ex art. 21 diretta e in forma di diritto soggettivo
Sent. 225/74, in linea L. 249/97, che prevede che per la ricezione dei programmi
satellitari direttamente ricevibili non occorra alcuna autorizzazione
INTERESSE A RICERCARE LE INFORMAZIONI. IL C.D. DIRITTO DI ACCESSO
Riguarda originariamente solo i giornalisti, ma può estendersi a tutti i cittadini.
La sua iniziale configurazione appariva come quella di interesse strumentale alla vera e
propria attività informativa
Configurazione attuale:
- fondamento nell’art. 21 Cost.
- nei rapporti privati: esclusione di un diritto generalizzati di ricerca di fatti e notizie
relativi alla sfera privata di singoli cittadini (L. 675/96)
- nei rapporti con i pubblici poteri: interesse legittimo/diritto soggettivo
(L. 241/90 “Nuove norme in materia di processo amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi”; L. 142/90 estensione a tutti gli enti locali)
IL LIMITE DEI “SEGRETI”
Categoria di limiti rispetto al diritto di informazione
Non in contrasto con la Costituzione, ma non è principio o valore costituzionale unitario o autonomo.
E’ strumentale alla tutela e alla realizzazione di interessi diversi
Dunque è necessaria
a) per ogni disposizione la verifica della sua conformità a un diritto o a un valore
costituzionalmente tutelato
b) verifica dell’opportunità di sacrificio della l.m.d.p.
L’ordinamento penale tutela una serie molteplice di segreti.
Difficile una analisi generale della tematica dei segreti a causa delle profonde diversità tra
i diversi oggetti di tutela
Due grandi categorie:
1. tutela di interessi di dimensione pubblica,
in queste il segreto è l’eccezione
- segreto di Stato
- segreto d’ufficio
- segreto investigativo
2. tutela di situazioni facente capo a soggetti privati (connesse alla riservatezza),
in queste il segreto è la regola
- segreto professionale
- segreto scientifico e industriale
- segretezza delle comunicazioni
ALCUNI DEI PROBLEMI DI OGGI
Oggi il diritto all'informazione diventa interesse qualificato, attivabile dal
interessati
Il principio ha avuto in altri ordinamenti sviluppo più rapido
Il diritto di informazione, oltre a mostrare la propria natura “in negativo”, di limite alle
possibile interferenze o a costrizioni ingiustificate, viene a mettere in luce anche la
sua dimensione “in positivo” che, secondo la dinamica propria dei diritti sociali,
stabilisce, a carico delle istituzioni e degli operatori privati, una serie di
prescrizioni relative al dovere di informare, di far partecipare, di garantire
l’effettività del diritto e la soddisfazione di tutte le esigenze ad esso connesse. E
quindi ancora, in relazione al diritto di accesso, si riteneva ad esso implicitamente
connesso un vero e proprio obbligo di pubblicazione di determinate categorie di
informazioni, da parte delle istituzioni pubbliche,.
In Italia sembra che si sia incapaci di
- concordare sulla consistenza dei dati (un’authority?)  difetto della politica
- dare conto in senso compiuto e trarre le conseguenze anche a fronte di dati
elaborati con metodo e rigore  difetto del sistema dell’informazione
Per natura il potere - per conservarsi - tende a
- nascondersi, ad immergersi
- a suggestionare piuttosto che convincere
Da Locke fino alle teorizzazioni più moderne sul modello democratico c’è il tentativo
di contrapporsi all’esercizio irrazionale o segreto del potere
(logica del patto tra potere e cittadini nei sistemi democratici)
se il potere si fonda sul consenso dei cittadini, gli stessi cittadini devono avere gli
strumenti per giudicare, conoscere, valutare.
Ovvero: se si vuole che vi sia consistenza nelle forme di legittimazione, di scelte di un
governo, vi deve essere consistenza anche nelle forme di accountability del potere di
governo stesso.
Oggi vi è un difetto di rappresentanza della realtà effettiva, oggettiva, rispetto alla quale
le valutazioni possono comunque essere le più diverse
(filtrate dall’ideologia, lo status economico, il livello culturale ecc…)
Cattiva o incerta rappresentazione dei fatti
+
infondata valutazione dei fatti
la conseguenza è necessariamente il sospetto, la formulazione di ipotesi fantastiche, la
dietrologia
In termini più istituzionali: gli interessi che naturalmente si scontrano e configgono in
una società complessa, non hanno più luogo certo per la loro rappresentanza.
Esercitare il potere, governare significa invece dare pieno conto de:
a) i risultati ottenuti (dati), delle scelte fatte, delle priorità adottate, del bilanciamento
fra interessi (valori) che si è operato, non solo per rafforzare un scelta elettorale,
ma anche perché chi governa lo fa nell’interesse generale (non solo dei propri
elettori) e quindi deve a tutti una spiegazione
b) dare conto non solo a consuntivo, ma anche preventivamente delle scelte che si
intendono fare  in questo il “Contratto” rappresenta un passo avanti molto
importante
In questo senso vanno le iniziative volte a evitare conflitti a valle, dell’ultimo
momento (partecipazione)
Non si intende dire che “la piazza abbia sempre ragione”, né che esercitare il potere
significhi fare compromessi tra tutti, sempre.
Chi governa deve governare e assumersi la responsabilità delle scelte, ma su elementi
certi.
c) un dovere di informazione non solo un diritto di informazione, che non sia
pubblicità  necessità di trasparenza, non conoscibilità ma conoscenza,
comprensione
L’aspetto forse più desolante, più sconfortante è, in realtà, il disinteresse, la diserzione
dei cittadini, il terzo soggetto coinvolto nella relazione che abbiamo descritto.
Patologia resa ancora più grave dal fatto che
- si moltiplicano i centri di potere (Regioni, EELL, Ue)
- il potere tende a ritirarsi, a lasciare ai cittadini la soddisfazione di bisogni
importanti (o forse sono i bisogni a crescere)
- non vi sono più soluzioni date dalla gerarchia in verticale (potere  cives)
Quindi i cittadini si troveranno presto a dovere comporre direttamente i loro
interessi, a dover risolvere i conflitti in prima persona.
A rappresentarsi da soli.