Lo SBLOCCA ITALIA ? Attenti ai Funghi … Secondo appuntamento con il Testo del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 212 del 12 settembre 2014), coordinato con la legge di conversione 11 novembre 2014, n. 164 (in questo stesso supplemento ordinario alla pag. 1), recante: «Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive. ». Geom. Bottone Marcellino - Piedimonte Matese (Caserta) – 20 novembre 2014 Email: [email protected] . - INDICE - INTRODUZIONE LA FRETTA DI BOLT SE LA RISTRUTTURAZIONE E’ PROFONDA SUPERSTRAORDINARIA MANUTENZIONE L’EDILIZIA CHE I PROSPETTI DELLA RISTRUTTURAZIONE pag. 1 pag. 3 pag. 6 pag. 8 pag. 15 pag. 18 1 INTRODUZIONE “Il simbolo e' sempre un ponte che collega il visibile all'invisibile e li trasporta l'uno nell'altro.” - P. Evdokimov (su un cartellone, nella chiesa di San Bartolomeo Apostolo a Campobasso, il 7/9/2014) La vastità del mondo “SBLOCCA ITALIA” definito dalla Legge 164/2014 richiede una conoscenza che proceda per gradi, dunque per appuntamenti con l’intelligenza e il tempo disponibile. A questo secondo appuntamento1 ho cominciato a intravedere connessioni inaspettate, decisioni curiose, ecc …, e insomma la ripetizione dei soliti sketch della commedia teatrale che va in scena da anni - deprimente proprio perché presentata col solito, finto tono entusiastico “La nuova compagnia annuncia …” - sul tema della semplificazione burocratica e urbanistico/edilizia. Spero di darne conto con argomentazioni puntuali che rendano digeribile la scelta di “raccontare” le ricognizioni nella legge 164/2014 con uno stile certamente insolito, benché – a mio avviso – adeguato all’obiettivo di stimolare una comprensione “simbolica” che restituisca la visione del vero nascosto dall’apparenza di una norma. Perché se è vero, come è stato scritto, che “Nulla accade prima di un sogno” (Carl Sandburg), lo Sblocca Italia ci dice veramente qualcosa solo se teniamo gli occhi costantemente aperti sulla bussola del sogno di chi l’ha approvato: approdare su un nuovo mondo dove l’Italia – in seguito alla applicazione delle “Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive” elencate nella legge 164/2014 – è più sviluppata, più accogliente, vivibile, appetibile … . Lo sblocca Italia, insomma, è più che una legge: è l’affermazione del conquistatore che si lancia verso il mondo migliore che si trova nel “domani”. E’ un sogno e non si può contestare. Si può solo sognare che non si ripeta quello che molte volte è già accaduto a chi non ha distinto opportunamente tra sogni e illusioni: “Chissà se è buono, pensò guardando quella specie di tartufo, l’unica cosa che sembrava commestibile su quel pianeta. Chissà se è buono, pensò il tartufo” (da: Edizioni, Barabba. “L'ennesimo libro della fantascienza.” iBooks. - Pag. 152) 1 Ho dato conto del primo appuntamento nel commento – reperibile in rete - : “Lo Sblocca Italia? Un Burocrate mi ha detto …”. 2 LA FRETTA DI BOLT Qualunque cambiamento facciate, in qualsiasi area della vostra vita, avrà un effetto solo transitorio, come quello di un rossetto, a meno che nasca da un cambiamento del vostro livello di consapevolezza. (Lucia Giovannini) Legge 11 novembre 2014, n. 164 Art. 6. Agevolazioni per la realizzazione di reti di comunicazione elettronica a banda ultralarga e norme di semplifi cazione per le procedure di scavo e di posa aerea dei cavi, nonché per la realizzazione delle reti di comunicazioni elettroniche Comma: 3 -bis . All’articolo 4, primo comma, della legge 29 settembre 1964, n. 847, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente: «g -bis ) infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 87 e 88 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, e opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultralarga effettuate anche all’interno degli edifici». Si riporta il testo dell’articolo 4, primo comma, della legge 29 settembre 1964, n. 847, come modificato dalla legge 164/2014: “Art. 4. Le opere di cui all’articolo 1, lettera b) sono quelle di urbanizzazione primaria e cioè: a) strade residenziali; b) spazi di sosta o di parcheggio; c) fognature; d) rete idrica; e) rete di distribuzione dell’energia elettrica e del gas; f) pubblica illuminazione; g) spazi di verde attrezzato; g -bis ) infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 87 e 88 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, e opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultralarga effettuate anche all’interno degli edifici. Comma: 5 -quinquies . All’articolo 86, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo le parole: «reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 87 e 88,» sono inserite le seguenti: «e le opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultralarga, effettuate anche all’interno degli edifici». Si riporta il testo dell’articolo 86, comma 3, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, (codice delle comunicazioni elettroniche) come modificato dalla legge 164/2014 : “Art. 86. Infrastrutture di comunicazione elettronica e diritti di passaggio 1. Le autorità competenti alla gestione del suolo pubblico adottano senza indugio e, in ogni caso, entro sei mesi dalla richiesta, salvo per i casi di espropriazione, le occorrenti decisioni e rispettano procedure semplici, efficaci, 3 trasparenti, pubbliche e non discriminatorie, ai sensi degli articoli 87, 88 e 89, nell’esaminare le domande per la concessione del diritto di installare infrastrutture: a) su proprietà pubbliche o private ovvero al di sopra o al di sotto di esse, ad un operatore autorizzato a fornire reti pubbliche di comunicazione; b) su proprietà pubbliche ovvero al di sopra o al di sotto di esse, ad un operatore autorizzato a fornire reti di comunicazione elettronica diverse da quelle fornite al pubblico. 2. Sono, in ogni caso, fatti salvi gli accordi stipulati tra gli Enti locali e gli operatori, per quanto attiene alla localizzazione, coubicazione e condivisione delle infrastrutture di comunicazione elettronica. e le opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultralarga, effettuate anche all’interno degli edifici, sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione 3. Le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 87 e 88 primaria di cui all’articolo 16, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, pur restando di proprietà dei rispettivi operatori, e ad esse si applica la normativa vigente in materia.”. Commento Quello che non capisco, all’esito dell’estensione dello Sblocca Italia, è l’enorme differenza tra la sostanza annunciata e i valori realmente praticati. E per dar conto di questa evidenza sottopongo al giudizio del lettore questo piccolo esempio: 1. lo Sblocca Italia, come tutta le legislazione degli ultimi mesi, ci è passato davanti come una torcia olimpica in mano a un legislatore Usain Bolt che gridava continuamente “presto, presto, non possiamo attardarci, che il futuro è quì …”; 2. sopraffatte da questa frenesia e isonorizzate dalla sordità degli urlanti, molte voci sono ritornate in gola ai critici, ai quali ora viene servito il piatto pronto dell’art. 6 della legge 164/2014, aromatizzato con due commi – il 3 bis e il 5 quinquies – dallo stesso identico sapore; 3. infatti, l’unico/stesso/identico valore/senso/significato dei commi 3 bis e 5 quinquies è affermare che “Le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 87 e 88 e le opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultralarga, effettuate anche all’interno degli edifici, sono … … opere di urbanizzazione primaria … .”. art. 6, comma 3 bis “Art. 4. Le opere di cui all’articolo 1, lettera b) sono quelle di urbanizzazione primaria e cioè: a) … ; b) …; c) …; d) …; e) …; f) …; g) …; «g-bis) infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 87 e 88 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, e opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultralarga effettuate anche all’interno degli edifici». art. 6, comma 5 quinquies, 3. Le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 87 e 88 e le opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultralarga, effettuate anche all’interno degli edifici, sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all’articolo 16, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, pur restando di proprietà dei rispettivi operatori, e ad esse si applica la normativa vigente in materia.”. E c’era bisogno di urlare tanto? 4 E dicevano che c’era un’urgenza urgentissima di fare e di andare ? S’io fossi foco abbrucerei di rabbia, ma sono nebbia e sorrido di nascosto immaginando l’equivalente di una scena in cui, a metà corsa, Usain Bolt si ferma improvvisamente per fare un altro nodo alle scarpette … così … per maggior sicurezza … 5 SE LA RISTRUTTURAZIONE E’ PROFONDA "L’esperienza non è ciò che ti succede, ma ciò che te ne fai di ciò che ti succede».” (Comparin, Massimiliano. “I cento veli.” Edizioni dEste, 2014-03-15. iBooks. Pag. 503) Legge 11 novembre 2014, n. 164 Art. 6 - ter Disposizioni per l’infrastrutturazione degli edifici con impianti di comunicazione elettronica Comma: 2. Nel capo VI della parte III del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo l’articolo 135 è aggiunto il seguente: «Art. 135 -bis (Norme per l’infrastrutturazione digitale degli edifici). — 1. Tutti gli edifici di nuova costruzione per i quali le domande di autorizzazione edilizia sono presentate dopo il 1° luglio 2015 devono essere equipaggiati con un’infrastruttura fisica multiservizio passiva interna all’edificio, costituita da adeguati spazi installativi e da impianti di comunicazione ad alta velocità in fibra ottica fino ai punti terminali di rete. Lo stesso obbligo si applica, a decorrere dal 1° luglio 2015, in caso di opere che richiedano il rilascio di un permesso di costruire ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera c) . Per infrastruttura fisica multiservizio interna all’edificio si intende il complesso delle installazioni presenti all’interno degli edifici contenenti reti di accesso cablate in fibra ottica con terminazione fissa o senza fili che permettono di fornire l’accesso ai servizi a banda ultralarga e di connettere il punto di accesso dell’edificio con il punto terminale di rete. 2. Tutti gli edifici di nuova costruzione per i quali le domande di autorizzazione edilizia sono presentate dopo il 1° luglio 2015 devono essere equipaggiati di un punto di accesso. Lo stesso obbligo si applica, a decorrere dal 1° luglio 2015, in caso di opere di ristrutturazione profonda che richiedano il rilascio di un permesso di costruire ai sensi dell’articolo 10. Per punto di accesso si intende il punto fisico, situato all’interno o all’esterno dell’edificio e accessibile alle imprese autorizzate a fornire reti pubbliche di comunicazione, che consente la connessione con l’infrastruttura interna all’edificio predisposta per i servizi di accesso in fibra ottica a banda ultralarga. Commento Posto che dal 1° luglio 2015 il neonato art 135 bis si applica - oltre che alle nuove costruzioni che si richiede di edificare - anche agli interventi sull’esistente che richiedano “il rilascio di un permesso di costruire” ai sensi del seguente art. 10 del dpr 380/01: D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia Art. 10 (L) - Interventi subordinati a permesso di costruire 1. Costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati a permesso di costruire: a) gli interventi di nuova costruzione; b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica; c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d’uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni. 2. Le regioni stabiliscono con legge quali mutamenti, connessi o non connessi a trasformazioni fisiche, dell’uso di immobili o di loro parti, sono subordinate a permesso di costruire o a segnalazione certificata di inizio attività. 6 3. Le regioni possono altresì individuare con legge ulteriori interventi che, in relazione all’incidenza sul territorio e sul carico urbanistico, sono sottoposti al preventivo rilascio del permesso di costruire. La violazione delle disposizioni regionali emanate ai sensi del presente comma non comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 44. viene in rilievo l’incomprensibile scelta del legislatore di imporre – quanto all’equipaggiamento sia di ”un’infrastruttura fisica multiservizio passiva interna all’edificio” che “di un punto di accesso” – un regime differenziato. A rigore, infatti, si afferma che l’equipaggiamento con una “infrastruttura fisica multiservizio passiva interna all’edificio” (in disparte le nuove costruzioni) è obbligatorio solo per gli interventi di “RISTRUTTURAZIONE EDILIZA”, mentre – PARADOSSALMENTE - non lo è per i ben più importanti interventi di “RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA”. Per vero, anche l’equipaggiamento con “punto di accesso” è reso obbligatorio (in disparte, sempre, le nuove costruzioni) per interventi definiti – CON UN LINGUAGGIO APPROSSIMATIVO – di “ristrutturazione profonda”, lasciando all’interprete il compito di scriminare se e quando debba/possa ricomprendersi in tale categoria la ristrutturazione edilizia o quella urbanistica: Obbligo dotazionale Tipologia di intervento Nuova Costruzione Ristrutturazione Urbanistica Ristrutturazione Edilizia “infrastruttura fisica multiservizio passiva interna all’edificio, costituita da adeguati spazi installativi e da impianti di comunicazione ad alta velocità in fibra ottica fino ai punti terminali di rete” SI No Si “punto di accesso” SI Si “se la ristrutturazione è profonda” Si “se la ristrutturazione è profonda” S’io fossi foco, a questo punto, m’ustionerei: ma per fortuna sono nebbia e sorrido ad un altro flash immaginario in cui, al termine di una scenografica serie di slide l’annunciatore mostra i suoi centoventotto denti immacolati per dire ai cacciatori e agli ambientalisti: “ecco, questa è la mappa delle aree dove potranno essere cacciati bisonti, pecore e ogni altra specie semovente. Ma attenti! Non si dovrà mai superare il confine che abbiamo tracciato con il pennarello verde … su una mappa verde …. perché avevamo solo il pennarello verde … . Andate in pace.“ 7 SUPERSTRAORDINARIA MANUTENZIONE Ogni problema, anche quello apparentemente più irrisolvibile, ha in realtà un elevato numero di soluzioni. Alcune però non puoi realizzarle, altre non vuoi realizzarle, altre non vuoi vederle, di altre ancora non ne sapevi nemmeno l’esistenza, ed infine molte non sono state create ancora. (Libro delle Chiavi) Legge 11 novembre 2014, n. 164 Art. 17. Semplificazioni ed altre misure in materia edilizia Comma: 1. Al fine di semplificare le procedure edilizie e ridurre gli oneri a carico dei cittadini e delle imprese, nonché di assicurare processi di sviluppo sostenibile, con particolare riguardo al recupero del patrimonio edilizio esistente e alla riduzione del consumo di suolo, al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 3 (L), comma 1, lettera b) : 1) le parole: «i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari» sono sostituite dalle seguenti: «la volumetria complessiva degli edifici»; 2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione d’uso;»; Si riporta il testo dell’articolo 3, comma 1, lett. b) , del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)”, come modificato dalla presente legge: Art. 3 (L) - Definizioni degli interventi edilizi 1. Ai fini del presente testo unico si intendono per: a) "interventi di manutenzione ordinaria", gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti; b) "interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienicosanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso; c) "interventi di restauro e di risanamento conservativo", gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio; 8 d) "interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l’eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente; (lettera così modificata dal d.lgs. n. 301 del 2002, poi dall'art. 30, comma 1, lettera a), legge n. 98 del 2013) e) "interventi di nuova costruzione", quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti. Sono comunque da considerarsi tali: e.1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto alla lettera e.6); e.2) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune; e.3) la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato; e.4) l’installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione; (punto da ritenersi abrogato implicitamente dagli artt. 87 e segg. del d.lgs. n. 259 del 2003) e.5) l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee e salvo che siano installati, con temporaneo ancoraggio al suolo, all'interno di strutture ricettive all'aperto, in conformità alla normativa regionale di settore, per la sosta ed il soggiorno dei turisti;(punto modificato dall'art. 41, comma 4, legge n. 98 del 2013, poi dall'art. 10-ter della legge n. 80 del 2014) e.6) gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell’edificio principale; e.7) la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato; f) gli "interventi di ristrutturazione urbanistica", quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale. 2. Le definizioni di cui al comma 1 prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi. Resta ferma la definizione di restauro prevista dall’articolo 34 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (ora art. 29, comma 3, del d.lgs. n. 42 del 2004 - n.d.r.). Commento Ormai l’urbanistica è un abito da indossare sulla passerella del dio “Ho Fatto”, necessaria per mostrare al mondo l’intellectuality “made in Italy” del semplificatore di turno: ed è per questo che, coerentemente, alla sua modellazione non si chiamano più tecnici ed altri ragionatori di settore ma 9 schiere di sarti bacucchi e stilisti ormai divenuti ciechi per il superlavoro di taglio e cucito svolto nelle camere oscure dei pensatori di governo …. …. Ma - a una ricerca perpetua di un nuovo stile per una nuova storia - non basta mai quello che è sufficiente: e, infatti, non è bastato eliminare, a furia di spericolati RATTOPPI, TAGLI E TAGLIUZZI, la storica tipologia d’intervento edilizio che andava sotto il nome di “ristrutturazione edilizia”2. Ora è venuto il tempo della manutenzione superstraordinaria che consente la fusione a freddo di più unità immobiliari, l’aumento del carico urbanistico, e ogni altra libera fantasia che soddisfi la vostra vita da eterni Jules Verne: lasciando al resto del mondo il compito oneroso di adattare il circondario alle vostre esigenze! Non mi credete? Vi basti questo breve esempio: avete ereditato un’unità immobiliare dal volume di 250 mc, accessoriata con un bel posto auto di 25 mq3, e decidete di dividerla in tre mini alloggi più redditizi/appetibili dal mercato; Bene, con un veloce intervento di MANUTENZIONE STRAORDINARIA procedete ai lavori e … oplà! Ecco due belle nuove unità di 80 mc più un’altra di 90 mc; Nessun problema? Siate sinceri, non avete il problema di garantire ad ogni nuova unità un parcheggio adeguato? E – quand’anche fosse funzionalmente possibile - non sarebbe INADEGUATO assegnare uno spazio-parcheggio di 8 mq ad ogni unità da 80 mc e di 9 mq a quella da 90 mc ? Non sarebbe, in fin dei conti, come mettere tre auto in quei 25 mq originari? Non è … … Im-possibile?; Certo che è impossibile, ma è per questo che poi ci sarà una deroga, una nuova pressione nel palloncino che – a parità di “volumetria complessiva“ - contiene le nostre “città halloween” dalla faccia bitorzoluta di piccoli e grandi abusi, corrosioni, tumefazioni e carcinomi escrescenti per ogni dove; Ed è per questo che tutti gli altri dovranno pagare il prezzo della costipazione nel sottovuoto di vicoli angusti, di spazi ultra-frazionari dove tutto incombe, dove l’ora d’aria consentita dall’ammassarsi di umanità abbrutita diventa lo scopo di tutta una vita … . Comunque, per farvi apprezzare la problematica sostanziale derivante dalla riscrittura del concetto di “Manutenzione Straordinaria” devo necessariamente aprire una finestra laterale su quello di “Ristrutturazione Edilizia”. Solo che il rapporto tra il legislatore e la Ristrutturazione Edilizia mi turba: mi ricorda la scena tragica di un divorzio in cui il dolore è troppo grande per ammettere che il distacco è avvenuto molto prima di finire in un tribunale. 2 Ho già segnalato con queste parole, in un precedente lavoro “Piccola storia ignobile della ristrutturazione edilizia” dell’agosto 2013, le ragioni in base alle quali “LA RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA NON ESISTE PIU’” : “Ma allora quelli che “fanno” non vi hanno informati sul senso ultimo che si cela dietro le apparenze della legge 98/2013, sulla festa vera che si vuole celebrare con la torta e le candeline di una riscrittura normativa ispirata e sospirata? Signori: LA RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA NON ESISTE PIU’. Se di un rudere o di un edificio esistente potete farne qualsiasi altra cosa che abbia lo stesso volume, potendo innovare in termini di forma, ubicazione, violazione del regime delle distanze, materiali, prospetto architettonico ecc…, come si può seriamente sostenere che – operando in questo modo – si eseguono : “interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente ”? 3 Già, perché una volta, i vostri antenati, ragionavano così: “amici, per evitare l’intasamento del mondo bisogna che "Nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse, debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni 10 metri cubi di costruzione". (articolo 41sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150 è sostituito dall’art. 2,comma 2, della legge 24/3/1989 n. 122) 10 Lei, la ristrutturazione edilizia, se n’è già andata per sempre con la Legge 98/20134, eppure il Legislatore continua a parlarne come se fosse lì, come se la sua immagine impressa in qualche testo o in qualche cartello di cantiere potesse rispondere: è un santino, un’icona, un ologramma, ma non è più reale. Il problema è che, continuando a parlarne per sbloccare l’Italia, si sta compiendo un altro distacco, un’altra volontaria o inconsapevole rottamazione inespressa: quella della manutenzione straordinaria e dei suoi annessi e connessi. Si consideri, infatti, che nel riformulato art. 3 del dpr 380/01 e s.m.i., il nuovo vestito cucito addosso alla manutenzione straordinaria è il seguente: testo pre-vigente Testo attuale Art. 3 (L) - Definizioni degli interventi edilizi 1. Ai fini del presente testo unico si intendono per: a) … ; b) "interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le Art. 3 (L) - Definizioni degli interventi edilizi 1. Ai fini del presente testo unico si intendono per: a) … ; b) "interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria superfici delle singole unità complessiva degli edifici e non comportino immobiliari e non comportino modifiche modifiche delle destinazioni di uso. Nell'ambito degli interventi di delle destinazioni di uso; manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso; Confrontando i testi, non emerge la scomparsa della manutenzione straordinaria per effetto della perfusione coattiva, operata dalla legge 164/2014, di elementi sostanziali e nutritivi provenienti dal concetto di ristrutturazione edilizia? 4 Vedi precedente nota 1. 11 Non è evidente che – in sostanza - la manutenzione straordinaria non esiste più, perché è stata sostituita dalla categoria della ristrutturazione edilizia chiamata manutenzione straordinaria? Certo, anche la ristrutturazione edilizia – in sostanza - non esiste più, perché con la legge 98/2014 è stata sostituita dalla categoria delle nuove costruzioni chiamate ristrutturazione edilizia: e, dunque – in disparte la costatazione che questo modo di legiferare non corrisponde agli accordi sottoscritti agli albori della civiltà e della convivenza civile, quando si stabilì che per fondare e tenere insieme un paese si doveva far uso di una sola lingua – non bisogna intristirsi oltre misura. Ma l’esito di questa sottaciuta scomparsa è veramente semplificante? Si consideri, per esempio, che avvalendosi della nuova definizione operata dalla Legge 164/2014 è possibile procedere – in regime di manutenzione straordinaria – allo svuotamento interno di un edifico esistente e alla sua ricostruzione modificando il numero, la composizione e le superfici delle unità immobiliari originarie, ed anche aumentando il carico urbanistico … . E non solo, perché – nel fare tutto questo – si dovrà rispettare la VOLUMETRIA PRE-ESISTENTE, ma non la SAGOMA e I PROSPETTI . Non mi dilungherò con esempi ridondanti, perché è di immediata percezione che l’orizzonte di applicabilità della nuova manutenzione straordinaria si è ampliato – con lo sblocca Italia – a dismisura, ma per intuire quanti problemi è destinato creare, in fase applicativa, il fatto che questa categoria di intervento abbia assorbito parte di quello che prima era pacificamente iscritto nella tipologia della ristrutturazione edilizia, si pensi alla disciplina – ormai adottata in tutte le Regioni – in materia di “Recupero dei sottotetti”, e che recita mediamente così (di seguito trascrivo il testo della Legge Regionale Campania n. 15 del 28/11/2000): Legge Regionale 28 novembre 2000, n. 15 “Norme per il recupero abitativo di sottotetti esistenti”. ARTICOLO 1 - Finalità e limiti d’applicazione 1. La presente legge, ispirata dall’obiettivo di limitare l’utilizzazione edilizia del territorio attraverso la razionalizzazione dei volumi esistenti, mira a promuovere il recupero abitativo di sottotetti, esistenti alla data della sua entrata in vigore. 2. Il Consiglio Comunale può disporre l’esclusione di parti del territorio comunale dall’applicazione della presente legge. ARTICOLO 2 - Nozione di sottotetto 1. Si definisce sottotetto il volume sovrastante l’ultimo piano dell’edificio, o di sue parti, compreso nella sagoma di copertura. ARTICOLO 3 - Condizioni per il recupero 1. Il recupero abitativo dei sottotetti esistenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, è ammesso qualora concorrano le seguenti condizioni: a) l’edificio in cui è situato il sottotetto deve essere destinato, o è da destinarsi, in tutto o in parte alla residenza; b) l’edificio in cui è ubicato il sottotetto deve essere stato realizzato legittimamente ovvero, ancorché realizzato abusivamente, deve essere stato preventivamente sanato ai sensi della Legge 28 febbraio 1985 n. 47 e della Legge 23 dicembre 1994, n. 724; c) l’altezza media interna, calcolata dividendo il volume interno lordo per la superficie interna lorda, non può essere inferiore a metri 2,40. Negli edifici siti al di sopra dei 600 metri sul livello del mare è ammessa una riduzione dell’altezza media sino a metri 2,20. In caso di soffitto non orizzontale, fermo restando le predette altezze medie, l’altezza della parete minima non può essere inferiore a metri 1,40. Gli eventuali spazi di altezza inferiore al minimo, da non computarsi ai fini del calcolo dell’altezza media interna, devono essere chiusi mediante opere murarie o arredi fissi e ne può essere consentito l’uso come spazio di servizio destinato a guardaroba ed a ripostiglio. In corrispondenza delle fonti di luce diretta la chiusura di tali spazi non è prescrittiva. Per i 12 locali con soffitti a volta, l’altezza media è calcolata come media aritmetica tra l’altezza dell’imposta e quella del colmo della volta stessa, misurata dal pavimento al loro intradosso con una tolleranza fino al 5 per cento. 2. Ai fini del raggiungimento dell’altezza media, di cui alla lettera c) del comma 1, è consentito l’abbassamento dell’ultimo solaio e la conseguente modifica della quota d’imposta dello stesso, a condizione che non si incida negativamente sulla statica e sul prospetto dell’edificio, nonché sui requisiti minimi di abitabilità dei locali sottostanti, di cui al decreto del Ministro Sanità datato 5 luglio 1975, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 luglio 1975. ARTICOLO 4 - Modalità d’intervento 1. Il recupero del sottotetto non deve comportare la modifica dell’altezza di colmo e di gronda né l’inclinazione delle falde. 2. Al fine di assicurare l’osservanza dei requisiti di fruibilità e aeroilluminazione naturale dei locali il recupero abitativo dei sottotetti può avvenire anche mediante l’apertura di porte, finestre, lucernari e abbaini purché siano rispettati i caratteri formali e strutturali dell’edificio. ARTICOLO 5 - Ristrutturazioni e contributi 1. Gli interventi diretti al recupero abitativo dei sottotetti sono classificati come ristrutturazione edilizia ai sensi della lettera d) del comma 1 dell’articolo 31, della legge 5 agosto 1978 n. 457. 2. Gli interventi, di cui al comma 1, sono soggetti a concessione edilizia e comportano la corresponsione di un contributo commisurato agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria ed al costo di costruzione, di cui agli articoli 5 e 6 della legge 28 gennaio 1977 n. 10, calcolati sulla volumetria resa abitativa secondo le tabelle approvate e vigenti in ciascun comune per le opere di nuova costruzione. Come si vede: prima dello sblocca Italia il “recupero abitativo di sottotetti“ esistenti, perseguito senza “comportare la modifica dell’altezza di colmo e di gronda né l’inclinazione delle falde” e anche operando “l’apertura di porte, finestre, lucernari e abbaini purché siano rispettati i caratteri formali e strutturali dell’edificio”, era pacificamente classificato “come ristrutturazione edilizia”; dopo lo sblocca Italia, invece, il medesimo “recupero abitativo di sottotetti“ esistenti è perseguibile con un intervento di manutenzione straordinaria, atteso che: 1. non si introduce un aumento della “volumetria complessiva degli edifici“ preesistenti; 2. si fa luogo a un aumento “del carico urbanistico” consentito, in quanto ottenuto a seguito di “interventi … consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari“ e mantenendo l'originaria destinazione d'uso“ dell’edificio. 3. anzi, i limiti che prima qualificavano come “ristrutturazione edilizia” un intervento di recupero dei sottotetti se lasciava sostanzialmente invariata la sagoma preesistente, sono addirittura più restrittivi di quelli che oggi definiscono la manutenzione straordinaria, atteso che quest’ultima non è limitata dall’invarianza di sagoma e prospetti preesistenti. E va bene, potrebbe annotare un critico pragmatico, non è così grave se è solo una questione di definizioni. Ora, si può anche ragionare con la mannaia di un certo pragmatismo che non dà conto del proprio esito, e che considera trascurabile il fatto che – quando il Legislatore Nazionale si mette a giocare a “Indovina come si definisce un intervento” in una materia dove le Regioni esercitano un potere concorrente – smentisce la tesi che stia anche operando una “semplificazione burocratica” (e, infatti, la riedizione del concetto di Manutenzione Straordinaria costringerà Comuni e Regioni a riscrivere e ricalibrare nuovamente, per l’ennesima volta, tutte le sottostanti legislazioni e 13 regolamentazioni di competenza, ecc…), ma poi si deve offrire un contributo altrettanto netto ad una delle questioni che farà litigare cittadini e Pubblica Amministrazione: CHI PAGA? Eh già, perché domani mattina, ad esempio: un onesto elettore della Regione Campania, seduto al tavolo della cucina con sua moglie e i cinque figli, i più piccoli seduti sulle gambe dei più grandi, penserà “non possiamo più andare avanti così, questa casa è troppo piccola”. Poi, elevando al cielo la propria attesa di una soluzione Sangennariana, osserverà “Ehi, ma perché non ci ho pensato prima: potrei recuperare ad uso abitativo il sottotetto quà sopra …”; e il mattino seguente, tutto felice, chiederà all’onesto Sindaco di poter procedere al recupero abitativo del sottotetto sovrastante la propria abitazione; il Sindaco, naturalmente, gli risponderà: “non c’è problema .. , basta che non modifichi la sagoma dell’edificio preesistente, paghi gli oneri urb….”; “Cosa?”, lo interromperà l’elettore, “guarda che per gli interventi di manutenzione straordinaria gli oneri non si pagano da più di trent’anni …”; “Lo so, ma che c’entra”, risponderà il Sindaco, “tu stai realizzando un oneroso intervento di ristrutturazione edilizia, la legge regionale 15/2000 lo dice in modo chiarissimo …”; “Si”, risponderà l‘elettore, “ma la successiva legge 164/2014 ha ridefinito le tipologie di intervento edilizio, e oggi i lavori per recuperare il sottotetto sono inclusi tra quelli – gratuiti - della manutenzione straordinaria”; “Noooooo” risponderà il Sindaco, pensando che con l’introito di quei contributi urbanistici avrebbe potuto finanziare la spesa corrente o effettuare la manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale …; “Noooooo”, insisterà l’elettore, pensando che con quei contributi risparmiati avrebbe potuto anche comprare i mobili per la nuova cameretta dei bambini …; “Noooooo”, insisterà il Sindaco … “Noooooo”, insisterà l’elettore padre di bambini … E così ad libitum, fino alla porta del Tar, poi a quella del Consiglio di Stato, poi … E allora: Vogliamo chiamarla, spiritosamente, “semplificazione burocratica”? Va bene!, in fondo se prendessimo tutto troppo sul serio … . Però, prima, ditemi chi si assume l’onere di compensare i sovraccarichi urbanistici con cui stiamo iperdensificando le nostre città a dismisura di uomo. 14 L’EDILIZIA CHE Per risolvere qualunque problema, ecco tre domande che devi porti: primo, che cosa potrei FARE? Secondo, che cosa potrei LEGGERE? E terzo, a chi potrei CHIEDERE? (Jim Rohn) Legge 11 novembre 2014, n. 164 Art. 17. Semplificazioni ed altre misure in materia edilizia Comma : 1. Al fine di semplificare le procedure edilizie e ridurre gli oneri a carico dei cittadini e delle imprese, nonché di assicurare processi di sviluppo sostenibile, con particolare riguardo al recupero del patrimonio edilizio esistente e alla riduzione del consumo di suolo, al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni: a) …… b) dopo l’articolo 3 (L), è inserito il seguente: 3 -bis (Interventi di conservazione). 1. Lo strumento urbanistico individua gli edifici esistenti non più compatibili con gli indirizzi della pianificazione. In tal caso l’amministrazione comunale può favorire, in alternativa all’espropriazione, la riqualificazione delle aree attraverso forme di compensazione incidenti sull’area interessata e senza aumento della superficie coperta, rispondenti al pubblico interesse e comunque rispettose dell’imparzialità e del buon andamento dell’azione amministrativa. Nelle more dell’attuazione del piano, resta salva la facoltà del proprietario di eseguire tutti gli interventi conservativi, ad eccezione della demolizione e successiva ricostruzione non giustificata da obiettive ed improrogabili ragioni di ordine statico od igienico sanitario.»; «Art. Commento Ma cos’è questo art. 3- bis? Cosa significa? Cosa dice di nuovo, nell’ambito dello stravolto dpr 380/01 e s.m.i. ? Cerco di raccapezzarmi, ma: 1. leggendo il primo periodo del comma 1 mi assale la prima crisi: “Lo strumento urbanistico individua gli edifici esistenti non più compatibili con gli indirizzi della pianificazione.” … . Ma come!, osservo, lo strumento urbanistico non è la traduzione proprio degli “indirizzi di pianificazione”? E allora com’è possibile che individui qualcosa di incompatibile con tali indirizzi. Insomma, è come affermare che possa esistere (o si possa pervenire a) un PRG legittimato dal mancato rispetto degli indirizzi di pianificazione! E questo è semplicemente, logicamente, giuridicamente assurdo: uno 15 strumento urbanistico può derivare solo dall’attuazione di indirizzi di pianificazione, e solo nuovi indirizzi potranno riformarlo al fine di individuare quegli edifici esistenti che siano di ostacolo alla realizzazione di nuovi obiettivi di GOVERNO DEL TERRITORIO; 2. la seconda crisi mi assale passando alla lettura del periodo successivo: “In tal caso l’amministrazione comunale può favorire, in alternativa all’espropriazione, la riqualificazione delle aree attraverso forme di compensazione incidenti sull’area interessata e senza aumento della superficie coperta, rispondenti al pubblico interesse e comunque rispettose dell’imparzialità e del buon andamento dell’azione amministrativa”. Ma allora, considero con stupore, la norma fa riferimento ad una situazione già regolamentata dal “D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità”, il quale stabilisce: che il Comune può espropriare “a) le aree … su cui vi siano costruzioni in contrasto con la destinazione di zona o abbiano carattere provvisorio, a seguito dell'approvazione del piano regolatore generale … “ (art. 7, comma 1, lett. a); e che “Un bene è sottoposto al vincolo preordinato all'esproprio quando diventa efficace l'atto di approvazione del piano urbanistico generale, ovvero una sua variante, che prevede la realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità.” (art. 9, comma 1); Dunque è una norma che non serve a niente ? No: a ben vedere, nonostante si presenti come una innovazione del Titolo 1 - Capo I – del dpr 380/01 e s.m.i., la norma non rileva propriamente in ordine alla individuazione di nuove “tipologie” di intervento urbanistico/edilizio ma per la vaga allusione a un nuovo modo di praticare il governo del territorio. Infatti, aggiunge al corrente modulo del dpr 327/01 e s.m.i. “VINCOLO ESPROPRIATIVO c/o INDENNIZZO” il nuovo modulo Sblocca Italia : “VINCOLO ESPROPRIATIVO c/o “riqualificazione delle aree attraverso forme di compensazione incidenti sull’area interessata e senza aumento della superficie coperta, rispondenti al pubblico interesse e comunque rispettose dell’imparzialità e del buon andamento dell’azione amministrativa”. Vi state chiedendo: “ma cosa vuol dire?” Beh: vuol dire tutto. E niente. O semplicemente Che. (D’altronde, se – come ho segnalato qualche pagina fa – ormai l’urbanistica è un abito da indossare sulla passerella del dio “Ho Fatto”, avremo le risposte che ci meritiamo al momento in cui il neonato art. 3 bis del dpr 380/01 sarà indossato: si, insomma alla prima sfilata utile.) 16 3. arrivo alla lettura dell’ultimo periodo e, per fortuna, la tensione scema: ”Nelle more dell’attuazione del piano, resta salva la facoltà del proprietario di eseguire tutti gli interventi conservativi, ad eccezione della demolizione e successiva ricostruzione non giustificata da obiettive ed improrogabili ragioni di ordine statico od igienico sanitario”. Alla fine l’ho capito: l’art. 3 bis è una norma aggiunta al dpr 380/01 e s.m.i. ma non c’entra nulla con le norme in materia di edilizia, perché ciò che veramente è destinata a (seppur in termini misteriosi) innovare è il dpr 327/01 e s.m.i. in materia di espropriazione. Come dire, è una norma cucita al dpr 380/01 per sbaglio… una pezza che purtroppo mal si concilia con lo stile generale del vestito. Con l’aggravante che, modificando invece – senza dirlo chiaramente – il dpr 327/01, ci lascia in balia di tutte le mancate risposte che vorremmo avere a domande ovvie. Prima fra tutte: ma per i neo-vincoli espropriativi imposti attraverso uno strumento urbanistico a edifici esistenti non più compatibili con gli indirizzi della pianificazione, valgono le regole ordinarie di “durata”, di “indennizabilità in caso di rinnovo”, ecc… previsti per tutti gli altri vincoli? Beh, perché in caso di risposta negativa la prescrizione “Nelle more dell’attuazione del piano, resta salva la facoltà del proprietario di eseguire tutti gli interventi conservativi, ad eccezione della demolizione e successiva ricostruzione non giustificata da obiettive ed improrogabili ragioni di ordine statico od igienico sanitario” difficilmente supererebbe un vaglio di costituzionalità …. … 17 I PROSPETTI DELLA RISTRUTTURAZIONE “Dopotutto sono due le cose che immagino un bambino farebbe capitando all’inferno: tentare di sopravvivere e, riuscito in ciò, giocare con i diavoli.” (da “Interno 13”, di Bruno Maiorano, 2014-01-20. iBooks) Legge 11 novembre 2014, n. 164 Art. 17. Semplificazioni ed altre misure in materia edilizia Comma : 1. Al fine di semplificare le procedure edilizie e ridurre gli oneri a carico dei cittadini e delle imprese, nonché di assicurare processi di sviluppo sostenibile, con particolare riguardo al recupero del patrimonio edilizio esistente e alla riduzione del consumo di suolo, al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni: a) …… b) …… c) …… d) all’articolo 10 (L), comma 1, lettera c) , le parole: «aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, dei prospetti o delle superfici,» sono sostituite dalle seguenti: «modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti,»; Si riporta il testo dell’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)”, come modificato dalla presente legge: Art. 10 (L) - Interventi subordinati a permesso di costruire 1. Costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati a permesso di costruire: a) gli interventi di nuova costruzione; b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica; c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d’uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni. 2. Le regioni stabiliscono con legge quali mutamenti, connessi o non connessi a trasformazioni fisiche, dell’uso di immobili o di loro parti, sono subordinate a permesso di costruire o a segnalazione certificata di inizio attività. 3. Le regioni possono altresì individuare con legge ulteriori interventi che, in relazione all’incidenza sul territorio e sul carico urbanistico, sono sottoposti al preventivo rilascio del permesso di costruire. La violazione delle disposizioni regionali emanate ai sensi del presente comma non comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 44. Commento Se lo Sblocca Italia è il nostro avversario sul campo e la comprensione dei suoi effetti/conseguenze è lo scopo della partita, allora c’è solo un modo per tentare la vittoria: capirne lo schema d’attacco, che nel nostro caso significa praticare una difesa a zona. 18 Infatti, una marcatura di tipo puntiforme delle tipologie “degli interventi edilizi” del dpr 380/01 riscritte dalla Legge 164/2014 impedisce di cogliere l’insieme dell’azione dello sblocca Italia, la finalizzazione ultima verso la quale dobbiamo andare a “parare”. Procediamo, allora, con una delimitazione della nuova area di pertinenza del discorso sui tipi di intervento – incisi dalla legge 164/2014 - sul patrimonio edilizio esistente, e che potremmo riassumere nella seguente tabella 1: Tabella 1 – Definizione delle modalità di intervento sul patrimonio edilizio esistente (art. 3 del dpr 380/01 e s.m.i.) MANUTENZIONE STRAORDINARIA RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA Definizione precedente Definizione attuale Definizione invariata Definizione invariata 1 2 3 4 b) "interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso. b) "interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso; c) "interventi di restauro e di risanamento conservativo", gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio; d) "interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l’eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente; 19 Dalla tabella 1 emerge evidente che, all’espansione dell’ambito d’intervento della MANUTENZIONE STRAORDINARIA, non è corrisposta – paradossalmente5 - alcuna “minorazione” nella definizione delle categorie superiori del RESTAURO e della RISTRUTTURAZIONE. Pur non avendo inciso le categorie superiori sul piano “concettuale”, la nuova manutenzione straordinaria le ha certamente costrette a rispecchiarsi in nuovi titoli edilizi, come si ricava dal confronto riportato nella seguente tabella 2: Tabella 2 – Individuazione degli interventi soggetti a Permesso di Costruire (art. 10 del dpr 380/01 e s.m.i.) Individuazione precedente Individuazione attuale 1 2 1. Costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati a permesso di costruire: a) gli interventi di nuova costruzione; b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica; c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d’uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni. 1. Costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati a permesso di costruire: a) gli interventi di nuova costruzione; b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica; c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d’uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni. 2. Le regioni stabiliscono con legge quali mutamenti, connessi o non connessi a trasformazioni fisiche, dell’uso di immobili o di loro parti, sono subordinate a permesso di costruire o a segnalazione certificata di inizio attività. 2. Le regioni stabiliscono con legge quali mutamenti, connessi o non connessi a trasformazioni fisiche, dell’uso di immobili o di loro parti, sono subordinate a permesso di costruire o a segnalazione certificata di inizio attività. 3. Le regioni possono altresì individuare con legge ulteriori interventi che, in relazione all’incidenza sul territorio e sul carico urbanistico, sono sottoposti al preventivo rilascio del permesso di costruire. La violazione delle disposizioni regionali emanate ai sensi del presente comma non comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 44. 3. Le regioni possono altresì individuare con legge ulteriori interventi che, in relazione all’incidenza sul territorio e sul carico urbanistico, sono sottoposti al preventivo rilascio del permesso di costruire. La violazione delle disposizioni regionali emanate ai sensi del presente comma non comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 44. Dalla tabella 2 emerge evidente che la legge 164/2014, pur lasciando immutata la previgente definizione di ristrutturazione edilizia formulata all’art. 3 del dpr 380/01 e s.m.i., ha – però ridefinito il perimetro oltre il quale questa tipologia di intervento è soggetta al rilascio preventivo del Permesso di Costruire. Dopo lo sblocca Italia, infatti, le Ristrutturazioni edilizie sono soggette a Permesso di Costruire solo quando comportano “modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti”, a nulla rilevando l’eventualità che “comportino aumento di unità immobiliari … o delle superfici” preesistenti. 5 Perché questa scelta è paradossale? Perché, ad esempio, è come se il Legislatore affermasse – contemporaneamente – che gli interventi di restauro e ristrutturazione edilizia, essendo immutata la loro definizione, sono gli stessi di prima, … … ma anche no, perché se la manutenzione straordinaria è più ampia … 20 Quel che lascia perplessi è la scelta - apparentemente marginale - di tenere la congiunzione disgiuntiva “o” tra i nuovi limiti immodificabili della “volumetria complessiva degli edifici” e dei “prospetti”, perché equivale ad affermare: per un verso che – pur rispettando la “volumetria complessiva degli edifici” preesistenti gli interventi che ne innovano i “prospetti” sono catalogabili come ristrutturazioni edilizie, e per tale ragione sottoposti al regime del Permesso di Costruire; per altro verso, in via derivata, che – pur rispettando la “volumetria complessiva degli edifici” preesistenti - gli interventi che “comportino aumento di unità immobiliari … o delle superfici” sono catalogabili come manutenzioni straordinarie quando lasciano inalterati i “prospetti” e come ristrutturazioni edilizie quando li innovano; ma per tale via si introduce, in modo surrettizio: un limite/vincolo non previsto alla definizione degli interventi di manutenzione straordinaria enunciata dal dpr 380/01 all’art. 3, comma 1, lett. b), la quale non impone l’invarianza dei “prospetti” preesistenti; un limite - illogico e incongruo - destinato a limitare fortemente, sul campo, la piena praticabilità delle innovazioni introdotte dalla legge 164/2014, perché : - è difficile pensare che si possa programmare una manutenzione straordinaria che alteri il numero e le superfici degli alloggi di un edificio senza necessità di apportare qualche modifica ai “prospetti” per adeguamento dei vani di aeroilluminazione, ecc…; - è difficile comprendere la logica in base alla quale l’apertura di una vano-finestra su un “prospetto” sia da considerarsi intervento strutturalmente e funzionalmente più incisivo (tale da assoggettarlo a Permesso di Costruire) di quelli che “comportino aumento di unità immobiliari … o delle superfici”, e più oneroso di quelli che aumentano il “carico urbanistico” . 20 / 11 / 2014 GEOM. MARCELLINO BOTTONE 21