Le Regole

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Le Regole
Consiglio Nazionale delle Ricerche
INDICE
Cronologia normativa
NORME FONDAMENTALI....................................................................................... III
REGOLAMENTI.................................................................................................... V
PARTE A
NORME FONDAMENTALI
Decreto Legislativo 4 giugno 2003, n. 127"
Riordino del Consiglio nazionale delle ricerche".……………………..…………....
3
Decreto Legislativo 29 settembre 1999, n. 381 (stralci)
"Istituzione dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, nonche'
disposizioni concernenti gli enti di ricerca vigilati dal Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'articolo
11 della legge 15 marzo 1997, n. 59"……………………………………………………….. 27
Decreto Legislativo 5 giugno 1998, n. 204
"Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della
politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma
dell'art. 11, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59"………………. 33
Legge 9 maggio 1989, n. 168.
Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica……………………………………………………………………………………... 41
Legge 21 giugno 1986, n.317 (stralci)
Procedura d’informazione nel settore delle normee delle
regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società
dell’informazione in attuazione della direttiva 98/34/CE, modificata dalla
direttiva 98/48/CE stralci ………………………………………………….……………... 61
Decreto Legislativo Luogotenenziale del 1 marzo 1945, n. 82
Riordinamento del Consiglio nazionale delle ricerche…………………………..
66
I
PARTE B
REGOLAMENTI
Decreto del Presidente del CNR del 4 maggio 2005 prot. n. 0025033
Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale
delle Ricerche………………………………………………………………………….……
Decreto del Presidente del CNR del 4 maggio 2005 prot. n. 0025034
Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza del Consiglio
Nazionale delle Ricerche…………………………………………………………….….
Decreto del Presidente del CNR del 4 maggio 2005 prot. n. 0025035
Regolamento del Personale del Consiglio Nazionale delle Ricerche……….
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 475 del 7 ottobre 1987
Approvazione del regolamento della biblioteca centrale del Consiglio
nazionale delle ricerche"…………………………………………………………………...
73
121
165
179
II
Cronologia normativa
Riferimenti alle principali norme che hanno delineato finalità, settori di attività, e
organizzazione del Consiglio Nazionale delle Ricerche dalla sua istituzione ad
oggi.
NORME FONDAMENTALI
1923
R.D. 18-11-1923, n. 2895
Istituzione ed erezione in Ente morale del «Consiglio
nazionale di ricerche» e della «Unione accademica
nazionale».
1924
R.D. 02-10-1924, n. 1625
Approvazione dello statuto del Consiglio nazionale di
ricerche, in Roma.
1927
R.D.L. 31-03-1927, n. 638
Riordinamento del Consiglio
ricerche.
1932
L. 26-05-1932, n. 598
Modificazioni
all'ordinamento
nazionale delle ricerche.
nazionale
del
delle
Consiglio
1933
R.D. 24-08-1933, n. 1306
Organizzazione e funzionamento del Consiglio
nazionale delle ricerche.
1937
R.D.L. 25-06-1937, n. 1114
Nuovo ordinamento del Consiglio nazionale delle
ricerche.
1946
D.P.C.M. 08-06-1946
Costituzione dei ruoli
nazionale delle ricerche.
organici
del
Consiglio
D.P.C.M. 22-08-1946
Modifica al decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 8 giugno 1946 sui ruoli del personale del
Consiglio Nazionale delle Ricerche
1947
D.Lgs.C.P.S. 17-07-1947, n. 732
Elezione dei membri dei Comitati nazionali del
Consiglio nazionale delle ricerche.
1948
D.Lgs. 07-05-1948, n. 1167
Modificazioni al decreto legislativo 1° marzo 1945, n.
82, relativo al riordinamento del Consiglio nazionale
delle ricerche.
1957
L. 13-02-1957, n. 87
Trasformazione dell'Osservatorio italiano di diritto
agrario in Istituto di diritto agrario internazionale e
comparato con sede in Firenze.
1960
L. 22-12-1960, n. 1613
Nomina e trattamento del presidente del Consiglio
nazionale delle ricerche.
1938
L. 11-04-1938, n. 569
Conversione in legge del R.D.L. 25 giugno 1937, n.
1114, riguardante il nuovo ordinamento del
Consiglio nazionale delle ricerche.
1962
L. 11-12-1962, n. 1683
Norme relative al personale del Consiglio nazionale
delle ricerche.
1945
D.Lgs.Lgt. 01-03-1945, n. 82
Riordinamento del Consiglio
ricerche.
1963
L. 02-03-1963, n. 283
Organizzazione e sviluppo della ricerca scientifica in
Italia.
nazionale
delle
D.P.C.M. 02-08-1963
Approvazione del regolamento concernente la
determinazione del numero e della competenza dei
III
Comitati nazionali di consulenza del Consiglio
nazionale delle ricerche, nonché le modalità per lo
svolgimento delle elezioni, per le cooptazioni e per le
nomine dei relativi membri.
1965
L. 30-03-1965, n. 330
Modificazioni alla legge 2 marzo 1963, n. 283, per
quanto concerne la relazione generale sullo stato
della ricerca scientifica e tecnologica in Italia.
L. 05-06-1967, n. 423
Finanziamento
dei
programmi
di
ricerca
fondamentale nel campo spaziale da svolgersi presso
laboratori nazionali.
L. 05-06-1967, n. 422
Autorizzazione di spesa per il completamento del
programma di ricerche spaziali San Marco.
1970
D.P.R. 26-03-1970, n. 1468
Approvazione del nuovo statuto dell'Istituto di diritto
agrario internazionale e comparato, con sede in
Firenze.
1974
L. 02-08-1974, n. 388
Autorizzazione della spesa per i programmi spaziali
nazionali.
L. 06-08-1974, n. 390
Autorizzazione alle spese per il finanziamento della
partecipazione italiana a programmi spaziali
internazionali.
1975
L. 20-03-1975, n.70
Riforma degli enti pubblici
1983
L. 06-01-1983, n. 6
Norme concernenti l'Opera del vocabolario storicolinguistico della lingua italiana presso l'Accademia
della Crusca.
1984
L. 06-08-1984, n. 432
Integrazione per l'anno 1984 dei contributi
straordinari concessi al Consiglio nazionale delle
ricerche per l'attuazione di programmi spaziali
nazionali.
1985
L. 02-03-1985, n. 61
Inquadramento nei ruoli del Consiglio nazionale
delle ricerche del personale dipendente dai soppressi
istituti talassografici di Messina, Taranto, e Trieste.
L. 10-06-1985, n. 284
Programma nazionale di ricerche in Antartide.
D.L. 19-10-1985, n. 548
Disposizioni urgenti relative ai comitati nazionali del
Consiglio nazionale delle ricerche.
L. 20-12-1985, n. 750
Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 19 ottobre 1985, n. 548, recante disposizioni
urgenti relative ai comitati nazionali del Consiglio
nazionale delle ricerche.
1986
D.L. 18-04-1986, n. 117
Disposizioni urgenti per assicurare il funzionamento
dei comitati nazionali del Consiglio nazionale delle
ricerche.
L. 17-06-1986, n. 280
Conversione in legge del decreto-legge 18 aprile
1986, n. 117, recante disposizioni urgenti per
assicurare il funzionamento dei comitati nazionali
del Consiglio nazionale delle ricerche.
L. 08-07-1986, n. 360
Modificazioni alla legge 2 marzo 1963, n. 283,
concernente organizzazione e sviluppo della ricerca
scientifica in Italia.
1987
L. 17-02-1987, n. 87
Inquadramento in ruolo di personale in servizio
presso il Consiglio nazionale delle ricerche con
rapporto di lavoro a tempo determinato.
1988
L. 29-04-1988, n. 143
Autorizzazione al Consiglio nazionale delle ricerche e
all'Istituto nazionale di fisica nucleare per la
stipulazione di contratti con esperti di alta
qualificazione tecnico-scientifica.
L. 30-05-1988, n. 186
Istituzione dell'Agenzia spaziale italiana.
L. 01-08-1988, n. 326
Borse di studio per giovani laureati e diplomati
residenti nel Mezzogiorno.
L. 27-10-1988, n. 503
Ratifica ed esecuzione dello scambio di lettere tra il
IV
Governo italiano ed il Governo degli Stati Uniti
d'America per la conferma del memorandum di
intesa tra il Consiglio nazionale delle ricerche italiano
CNR e la NASA degli Stati Uniti relativo alla messa a
punto ed al lancio del Laser Geodynamics Satellite 2
(Lageos 2), effettuato a Roma il 22 aprile ed il 30
luglio 1985.
1989
L. 09-05-1989, n.168
Istituzione del Ministero dell’università e della
ricerca scientifica e tecnologica
1991
D.P.R. 12-02-1991, n. 171
Recepimento delle norme risultanti dalla disciplina
prevista dall'accordo per il triennio 1988-1990,
concernente il personale delle istituzioni e degli enti
di ricerca e sperimentazione di cui all'art. 9 della
legge 9 maggio 1989, n. 168.
L. 27-11-1991, n. 380
Norme sui programmi nazionali di ricerca scientifica
e tecnologica in Antartide.
2002
D.M. 26-02-2002
Rideterminazione
dei
soggetti
incaricati
dell'attuazione, delle strutture operative, dei compiti e
degli organismi consultivi e di coordinamento, delle
procedure per l'aggiornamento del programma di
ricerche in Antartide nonché delle modalità di
attuazione e della disciplina dell'erogazione delle
risorse finanziarie.
D.M. 17-07-2002
Modifica del D.M. 26 febbraio 2002 concernente
«Rideterminazione
dei
soggetti
incaricati
dell'attuazione, delle strutture operative, dei compiti e
degli organismi consultivi e di coordinamento, delle
procedure per l'aggiornamento del programma di
ricerche in Antartide nonché delle modalità di
attuazione e la disciplina dell'erogazione di risorse
finanziarie».
2003
D.Lgs. 04-06-2003, n. 127
Riordino del Consiglio nazionale delle ricerche
(C.N.R.).
1999
D.Lgs. 30-01-1999, n. 19
Riordino del Consiglio nazionale delle ricerche.
REGOLAMENTI
1939
D.C.G. 12-04-1939
Approvazione del regolamento interno per il
funzionamento della biblioteca del Consiglio
nazionale delle ricerche.
D.P.C.M. 27-05-1967
Regolamento
concernente
norme
per
la
amministrazione e la contabilità del Consiglio
Nazionale delle Ricerche.
1967
D.P.C.M. 26-01-1967
Approvazione del regolamento concernente il
funzionamento degli organi direttivi del Consiglio
nazionale delle ricerche, dei Comitati nazionali di
consulenza e dell'assemblea plenaria.
1969
D.P.C.M. 25-02-1969
Modificazione dell'art. 28 del regolamento
concernente l'istituzione ed il funzionamento degli
organi di ricerca del Consiglio nazionale delle
ricerche ed altre iniziative dello stesso consiglio per lo
sviluppo delle attività scientifiche.
D.P.C.M. 26-01-1967
Approvazione
del
regolamento
concernente
l'istituzione ed il funzionamento degli organi di
ricerca del Consiglio nazionale delle ricerche ed altre
iniziative dello stesso Consiglio per lo sviluppo delle
attività scientifiche.
1971
D.P.C.M. 30-03-1971
Modificazione dell'art. 21 del regolamento
concernente il funzionamento degli organi direttivi
del Consiglio nazionale delle ricerche, dei comitati
nazionali di consulenza e dell'assemblea plenaria.
V
1974
D.P.C.M. 30-10-1974
Modificazioni al regolamento concernente norme per
l'amministrazione e la contabilità del Consiglio
nazionale delle ricerche.
1979
D.P.C.M. 07-09-1979
Regolamento del personale del Consiglio Nazionale
delle Ricerche
D.P.C.M. 07-09-1979
Regolamento
ordinamento
dell’amministrazione
centrale
Nazionale delle Ricerche
dei
del
servizi
Consiglio
1986
D.P.C.M. 03-09-1986
Integrazione del regolamento concernente il
funzionamento degli organi direttivi del Consiglio
nazionale delle ricerche, dei comitati nazionali di
consulenza e dell'assemblea plenaria.
D.P.C.M. 04-06-1987
Approvazione del regolamento per le spese di
rappresentanza e talune spese di funzionamento
nell'ambito del Consiglio nazionale delle ricerche.
D.P.C.M. 24-09-1987, n. 408
Approvazione del regolamento concernente la
determinazione del numero e della competenza dei
comitati nazionali di consulenza del Consiglio
nazionale delle ricerche, nonché le modalità per lo
svolgimento delle elezioni e per le nomine dei relativi
membri.
D.P.C.M. 07-10-1987, n. 475
Approvazione del regolamento della biblioteca
centrale del Consiglio nazionale delle ricerche.
1988
D.P.C.M. 04-03-1988, n. 110
Nuovi limiti di operatività per la commissione
tecnico-giuridica del Consiglio nazionale delle
ricerche.
1989
D.P.C.M. 07-04-1989
Modificazioni al regolamento interno del Consiglio
nazionale delle ricerche.
D.M. 01-09-1989
Approvazione del regolamento concernente la
partecipazione del Consiglio nazionale delle ricerche
a consorzi di ricerca.
1990
Deliberazione CNR 26 aprile 1990
Regolamento borse di studio
Deliberazione n.11270 del 11-06-1990
Modifiche al regolamento del personale
1991
Deliberazione CNR 26 aprile 1990, n.11818
Regolamento borse di studio
1993
D.M. 15-06-1993
Regolamento concernente la determinazione del
numero e della competenza dei Comitati nazionali di
consulenza del Consiglio nazionale delle ricerche,
nonché le modalità per lo svolgimento delle elezioni e
per le nomine dei relativi membri.
1994
D.M. 21-12-1994
Approvazione
del
regolamento
l’amministrazione e la contabilità
per
1997
DPCNR n.14195 del 31-01-1997
1998
DPCNR del 15-01-1998
Modificazione all’ordinamento dei servizi del CNR
2000
DPCNR 14-01-2000
Regolamento sull'istituzione ed il funzionamento
degli istituti del Consiglio nazionale delle ricerche.
(Decreto n. 015446).
DPCNR 14-01-2000
Regolamento
sull'organizzazione
degli
uffici
dell'amministrazione centrale e sulla dirigenza del
CNR. (Decreto n. 015447).
DPCNR 14-01-2000
Regolamento di disciplina della contabilità e
dell'attività contrattuale del CNR. (Decreto n.
015448).
DPCNR 14-01-2000
Regolamento di disciplina delle attività di
promozione e sostegno della ricerca del CNR.
(Decreto n. 015449).
DPCNR 14-01-2000
Regolamento di disciplina delle procedure di
selezione ai diversi livelli del personale, nonché delle
VI
procedure di assunzione di personale con contratto a
tempo determinato del CNR. (Decreto n. 015450).
(Decreto del Presidente del CNR del 4 maggio 2005
prot. 0025034).
DPCNR 14-01-2000
Regolamento della presenza del CNR in iniziative
comuni ad altri soggetti pubblici e privati, italiani e
stranieri. (Decreto n. 015451).
DPCNR 04-05-2005, n. 0025035
Regolamento del personale del Consiglio Nazionale
delle Ricerche (Decreto del Presidente del CNR del 4
maggio 2005 prot. 0025035).
DPCNR 14-01-2000
Regolamento sull'organizzazione e funzionamento
degli organi di governo e sulla formazione del piano
triennale del Consiglio nazionale delle ricerche.
(Decreto n. 015452).
2001
DPCNR 28-12-2001
Modificazioni al regolamento di disciplina delle
procedure di selezione ai diversi livelli di personale,
nonché delle procedure di assunzione di personale
con contratto a tempo determinato del Consiglio
nazionale delle ricerche.
2002
DPCNR 07-01-2002
Modificazioni al regolamento sull'istituzione ed il
funzionamento degli istituti del Consiglio nazionale
delle ricerche.
DPCNR 07-01-2002
Modificazioni al regolamento sull'organizzazione
dell'amministrazione centrale e sulla dirigenza del
Consiglio nazionale delle ricerche.
DPCNR 07-01-2002
Modificazioni al regolamento sull'organizzazione e
funzionamento degli organi di governo e sulla
formazione del piano triennale del Consiglio
nazionale delle ricerche.
2003
Provv. 14-01-2003
Modificazioni al regolamento di disciplina della
contabilità e dell'attività contrattuale.
2005
DPCNR 04-05-2005, n. 0025033
Regolamento di organizzazione e funzionamento del
Consiglio Nazionale delle Ricerche (Decreto del
Presidente del CNR del 4 maggio 2005 prot.
0025033).
DPCNR 04-05-2005, n. 0025034
Regolamento di amministrazione, contabilità e
finanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche
VII
VIII
PARTE A
NORME FONDAMENTALI
1
2
Norme fondamentali
D.lgs. 4 giugno 2003, n.127
Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche
Decreto Legislativo 4 giugno 2003, n. 127
"Riordino del Consiglio nazionale delle ricerche (C.N.R.)"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2003
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
Vista la legge 6 luglio 2002, n. 137;
Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19;
Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Viste le linee guida per la politica scientifica e tecnologica del Governo, emanate il 13
marzo 2002;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 31 gennaio 2003;
Acquisito il parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 5 della legge 15
marzo 1997, n. 59;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16
maggio 2003;
Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto
con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle
finanze;
3
Norme fondamentali
D.lgs. 4 giugno 2003, n.127
Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Oggetto
1. Il presente decreto legislativo detta la disciplina organica di riordino del Consiglio
nazionale delle ricerche (C.N.R.). e ne definisce le finalità, le attività, gli organi, i
principi ed i criteri di organizzazione e funzionamento, al fine di promuovere e di
collegare realta' operative di eccellenza, di evitare duplicazioni per i medesimi
obiettivi, di assicurare il massimo livello di flessibilita', di autonomia e di efficienza,
nonché una più' agevole stipula di intese, accordi di programma e consorzi,
determinando le condizioni organizzative per:
a) ottimizzare l'allocazione delle risorse e determinare economie di risultato e di
scopo;
b) semplificare i meccanismi di programmazione e di gestione delle attività di ricerca
ed amministrative;
c) promuovere le attività e le collaborazioni di ricerca internazionali;
d) promuovere la valorizzazione dell'attività di ricerca;
e) potenziare l'integrazione con le reti della ricerca universitaria ed imprenditoriale;
f) delineare un equilibrato rapporto tra funzioni di indirizzo programmatico e di
valutazione e funzioni di pianificazione e di conduzione operativa delle attività di
ricerca;
g) valutare i risultati della ricerca.
Art. 2.
Finalità dell'ente
1. Il C.N.R. è ente pubblico nazionale con il compito di svolgere, promuovere,
diffondere, trasferire e valorizzare attività di ricerca nei principali settori di sviluppo
delle conoscenze e delle loro applicazioni per lo sviluppo scientifico, tecnologico,
economico e sociale del Paese, perseguendo l'integrazione di discipline e tecnologie
diffusive ed innovative anche attraverso accordi di collaborazione e programmi
integrati.
2. Il C.N.R. ha personalita' giuridica di diritto pubblico, gode di autonomia
scientifica, finanziaria, organizzativa, patrimoniale e contabile e si dota di un
ordinamento autonomo in conformita' al presente decreto, alla legge 9 maggio 1989,
n. 168, e successive modificazioni, al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204,
nonché, per quanto non previsto dalle predette disposizioni, al codice civile.
3. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca esercita nei confronti del
C.N.R. le competenze attribuitegli dalle disposizioni di cui al comma 2.
4
Norme fondamentali
D.lgs. 4 giugno 2003, n.127
Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche
Art. 3.
Attività del C.N.R.
1. Il C.N.R.:
a) svolge, promuove e coordina attività di ricerca con obiettivi di eccellenza in ambito
nazionale e internazionale, finalizzate all'ampliamento delle conoscenze nei
principali settori di sviluppo, individuati nel quadro della cooperazione ed
integrazione europea e della collaborazione con le università e con altri soggetti sia
pubblici sia privati;
b) nell'ambito del piano triennale delle attività di cui all'articolo 16, definisce e
realizza programmi autonomi e partecipa a programmi internazionali di ricerca,
sostenendo altresi' attività scientifiche e di ricerca di rilevante interesse per il sistema
nazionale;
c) svolge attività di comunicazione e promozione della ricerca, curando la diffusione
dei relativi risultati economici e sociali all'interno del Paese;
d) svolge attività di certificazione, prova ed accreditamento per le pubbliche
amministrazioni;
e) svolge attività di sostegno ad idee progettuali per iniziative di ricerca in fase
nascente;
f) promuove e realizza iniziative che integrino la ricerca pubblica con quella privata,
anche al fine di acquisire risorse ulteriori per il finanziamento di progetti congiunti;
g) assicura la realizzazione e la gestione di grandi attrezzature scientifiche e
tecnologiche;
h) collabora con le regioni e le amministrazioni locali, al fine di promuovere
attraverso iniziative di ricerca congiunte lo sviluppo delle specifiche realta' produttive
del territorio;
i) promuove la valorizzazione a fini produttivi e sociali e il trasferimento tecnologico
dei risultati della ricerca svolta o coordinata dalla propria rete scientifica;
l) promuove l'internazionalizzazione del sistema italiano della ricerca scientifica e
tecnologica al fine di accrescerne la competitivita' e la visibilita', partecipando ai
grandi programmi di ricerca e agli organismi internazionali, fornendo su richiesta di
autorita' governative competenze scientifiche, garantendo la collaborazione con enti
ed istituzioni di altri paesi nel campo scientifico-tecnologico e nella definizione della
normativa tecnica;
m) effettua la valutazione dei risultati dei programmi di ricerca, del funzionamento
delle proprie strutture e dell'attività del personale, sulla base di criteri di valutazione
definiti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
n) promuove la formazione e la crescita tecnico-professionale dei ricercatori italiani,
attraverso l'assegnazione di borse di studio e assegni di ricerca,
nonché
promuovendo e realizzando sulla base di apposite convenzioni con le università,
corsi di dottorato di ricerca anche con il coinvolgimento del mondo imprenditoriale;
5
Norme fondamentali
D.lgs. 4 giugno 2003, n.127
Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche
o) svolge, su richiesta, attività di consulenza tecnico-scientifica sulle materie di
propria competenza, a favore del Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, delle altre pubbliche amministrazioni, delle imprese o di altri soggetti privati;
p) nell'ambito del perseguimento delle proprie attività istituzionali può fornire servizi
a terzi in regime di diritto privato.
2. Le attività del C.N.R. si articolano in macro aree di ricerca scientifica e tecnologica
a carattere interdisciplinare, individuate in numero comunque non superiore a
dodici dal consiglio di amministrazione previo parere favorevole del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in relazione allo sviluppo degli scenari e
delle opportunita' della scienza e della tecnologia in ambito europeo e internazionale.
In prima applicazione del presente decreto legislativo e fatta salva la possibilita' di
integrazione e modifica secondo le modalità sopra indicate, le macro aree sono cosi'
individuate:
a) biotecnologie;
b) scienze e tecnologie mediche;
c) scienza e tecnologia dei materiali;
d) scienze e tecnologie ambientali e della terra;
e) scienze e tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni;
f) scienze e tecnologie per i sistemi avanzati di produzione;
g) scienze giuridiche e socio-economiche;
h) scienze umanistiche e dei beni culturali.
Art. 4.
Organi
1. Sono organi del C.N.R.:
a) il presidente;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il consiglio scientifico generale;
d) il collegio dei revisori dei conti.
Art. 5.
Principi di organizzazione
1. Il C.N.R. definisce la propria organizzazione nel regolamento di organizzazione e
funzionamento, sulla base del principio di separazione tra compiti e responsabilita'
di programmazione, compiti e responsabilita' di gestione e compiti e responsabilita'
di valutazione, prevedendo il direttore generale e la rete scientifica costituita dai
dipartimenti e dagli istituti, decentrando le attività gestionali agli istituti e
conservando a livello centrale esclusivamente i servizi generali incardinati in
strutture di livello dirigenziale generale entro il limite massimo di due.
6
Norme fondamentali
D.lgs. 4 giugno 2003, n.127
Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche
Art. 6.
Presidente
1. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'ente ed è responsabile delle relazioni
istituzionali. Il presidente:
a) convoca e presiede il consiglio di amministrazione ed i consiglio scientifico
generale, stabilendone l'ordine del giorno;
b) convoca e presiede il consiglio dei direttori di dipartimento stabilendone l'ordine
del giorno;
c) vigila, sovrintende e controlla il corretto svolgimento delle attività dell'ente;
d) attribuisce gli incarichi di direzione al direttore generale, ai responsabili dei servizi
generali, ai direttori dei dipartimenti ed ai direttori di istituto previamente deliberati
dal consiglio di amministrazione, come previsto all'articolo 7, comma 1, lettere g) ed
h);
e) in caso di urgenza, adotta provvedimenti di competenza del consiglio di
amministrazione, da sottoporre a ratifica nella prima riunione successiva del
consiglio stesso.
2. Il presidente è scelto tra persone di alta qualificazione scientifica e manageriale,
con una profonda conoscenza del sistema della ricerca in Italia e all'estero e con
pluriennale esperienza nella gestione di enti o organismi pubblici o privati, operanti
nel settore della ricerca. È nominato con le procedure di cui all'articolo 6, comma 2,
del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, dura in carica quattro anni e può essere
confermato una sola volta.
3. In caso di assenza o impedimento il presidente è sostituito dal vice presidente
nominato dal consiglio di amministrazione tra i suoi componenti. Il vice presidente
può operare anche in virtu' di specifiche deleghe secondo quanto previsto dal
regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ente.
Art. 7.
Consiglio di amministrazione
1. Il consiglio di amministrazione ha compiti di indirizzo e programmazione generale
dell'attività dell'ente. Il consiglio di amministrazione, su proposta del presidente:
a) delibera il piano triennale dell'ente e i relativi aggiornamenti, sentito il consiglio
scientifico;
b) delibera la programmazione triennale e annuale del fabbisogno di personale;
c) approva il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo e le relative relazioni;
d) delibera le linee guida per la elaborazione del piano triennale;
e) delibera i regolamenti dell'ente;
f) nomina il vice presidente tra i propri componenti;
g) nomina il consiglio scientifico generale, i direttori di dipartimento, il comitato di
valutazione, il direttore generale ed i responsabili dei servizi generali;
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h) delibera l'affidamento degli incarichi al direttore generale, ai responsabili dei
servizi generali, ai dirigenti, ai direttori di dipartimento e d'istituto;
i) verifica i risultati dell'attività dell'ente, avvalendosi anche delle relazioni del
comitato di valutazione;
l) affida ai dipartimenti i compiti di cui all'articolo 12, comma 2, lettera d);
m) delibera in ordine alla costituzione degli istituti secondo le modalità definite dal
regolamento di organizzazione e funzionamento;
n) ripartisce le risorse finanziarie, strumentali e di personale tra i dipartimenti,
tenendo conto delle proposte da essi formulate, assicurando prioritariamente il
cofinanziamento dei progetti finanziati dall'Unione europea, da università e da
imprese, nonché riservando una quota non inferiore al 2 per cento ai dottorati di
ricerca di cui all'articolo 3, comma 1, lettera n);
o) delibera sui grandi investimenti in infrastrutture e su commesse rilevanti secondo
criteri individuati dal regolamento di organizzazione e funzionamento;
p) delibera in ordine ad ogni altra materia attribuitagli dal presente decreto e dai
regolamenti dell'ente.
2. Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da sette componenti,
scelti tra personalita' di alta qualificazione tecnico-scientifica nel campo della ricerca,
di comprovata esperienza gestionale di enti ed istituzioni pubbliche o private, di cui
tre designati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, uno dal
presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome, uno dall'Unione italiana delle camere di commercio, industria,
agricoltura e artigianato, uno dalla Confindustria ed uno dalla Conferenza dei rettori
delle università italiane.
3. I componenti del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, durano in carica quattro anni,
e possono essere confermati una sola volta.
Art. 8.
Consiglio scientifico generale
1. Il consiglio scientifico generale ha compiti consultivi relativi all'attività complessiva
di ricerca dell'ente. Il consiglio scientifico generale:
a) esprime al consiglio di amministrazione il parere tecnico-scientifico sulle proposte
di piano triennale e sui relativi aggiornamenti;
b) realizza, su richiesta del presidente, analisi, studi e confronti sullo stato della
ricerca a livello nazionale e internazionale;
c) individua, su richiesta del presidente, le possibili linee evolutive della ricerca.
2. Il consiglio scientifico generale è composto, oltre che dal presidente del C.N.R., che
lo presiede, da venti componenti, scienziati italiani e stranieri di fama internazionale,
con particolare e qualificata professionalita' ed esperienza nelle macro aree di
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ricerca, di cui sei designati dal presidente, cinque eletti dai ricercatori e tecnologi
dell'ente secondo modalità definite dal regolamento di organizzazione e
funzionamento, cinque nominati dal consiglio di amministrazione sulla base di terne
proposte dai direttori di istituto, uno designato dalla Conferenza dei rettori delle
università italiane, uno dal Consiglio universitario nazionale, uno da Unioncamere e
uno da Confindustria. I componenti del consiglio scientifico generale sono nominati
dal consiglio di amministrazione, durano in carica quattro anni e possono essere
confermati una sola volta.
Art. 9.
Collegio dei revisori dei conti
1. Il collegio dei revisori dei conti è l'organo di controllo della regolarita'
amministrativa e contabile dell'ente e svolge i compiti previsti dall'articolo 2403 del
codice civile, per quanto applicabile.
2. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e tre membri
supplenti, iscritti al registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 88, nominati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, con proprio decreto. Due membri effettivi e due membri supplenti sono
designati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un membro
effettivo e un membro supplente sono designati dal Ministro dell'economia e delle
finanze. Il membro effettivo designato dal Ministro dell'economia e delle finanze
svolge funzioni di presidente del collegio dei revisori dei conti dell'ente. I membri del
collegio dei revisori dei conti durano in carica quattro anni e possono essere
confermati una sola volta.
Art. 10.
Comitato di valutazione
1. Il comitato di valutazione valuta periodicamente i risultati dell'attività di ricerca
dell'ente, anche in relazione agli obiettivi definiti nel piano triennale, sulla base dei
criteri di valutazione e dei parametri di qualita' definiti, in deroga a quanto previsto
dall'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, dal
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo parere del Comitato di
indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR).
2. Il comitato di valutazione è composto da otto membri esterni all'ente, scelti tra
esperti anche stranieri, nominati dal consiglio di amministrazione, di cui tre, tra i
quali il presidente, designati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, due dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome, uno dall'Unione italiana delle camere di commercio, due dalla
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Conferenza dei rettori delle università italiane. Il presidente e i componenti del
comitato durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.
3. Il comitato di valutazione svolge i propri compiti in piena autonomia. Il comitato
presenta al presidente ed al consiglio di amministrazione una relazione di
valutazione annuale dei risultati dell'attività di ricerca dell'ente.
Art. 11.
Direttore generale
1. Il direttore generale ha la responsabilita' della gestione dell'ente, cura l'attuazione
delle delibere del consiglio di amministrazione e l'attuazione dei provvedimenti del
presidente; dirige, coordina e controlla la struttura centrale ed i servizi generali
dell'ente; partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione senza diritto di
voto. Il direttore generale:
a) predispone il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo dell'ente;
b) elabora, sulla base delle indicazioni dei dipartimenti, la relazione annuale di
verifica dei risultati gestionali ed economici dell'ente da sottoporre al presidente che
la presenta al consiglio di amministrazione;
c) predispone gli schemi dei regolamenti da sottoporre al presidente che li presenta al
consiglio di amministrazione;
d) propone, d'intesa con il presidente, al consiglio di amministrazione la nomina dei
responsabili dei servizi generali;
e) conferisce gli incarichi ai dirigenti previa deliberazione del consiglio di
amministrazione.
2. Il direttore generale, il cui rapporto di lavoro è regolato con contratto di diritto
privato, con durata coincidente con la scadenza del mandato del presidente, è scelto
tra persone di alta qualificazione tecnico-professionale e di comprovata esperienza
gestionale, con profonda conoscenza delle normative e degli assetti organizzativi
degli enti pubblici. Il relativo incarico è attribuito dal presidente, previa delibera del
consiglio di amministrazione.
Art. 12.
Dipartimenti
1. I dipartimenti sono le unita' organizzative, istituite in ragione di uno per ciascuna
delle macro aree di ricerca scientifica e tecnologica di cui all'articolo 3, comma 2, con
compiti di programmazione, coordinamento e controllo. Ai dipartimenti afferiscono
gli istituti, raggruppati secondo affinita' disciplinari e tematiche, al fine di
massimizzare le sinergie inter e intradipartimentali. I dipartimenti promuovono lo
sviluppo di grandi progetti e programmi sulle materie di competenza, anche a livello
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europeo e internazionale, e l'integrazione con il territorio, con le università e le
imprese.
2. I dipartimenti:
a) propongono al consiglio di amministrazione il piano triennale e i relativi
aggiornamenti di attività complessiva del dipartimento e degli istituti ad esso
afferenti, elaborato sulla base di quelli degli stessi istituti, indicando le risorse
necessarie per la sua attuazione, ivi inclusa l'acquisizione delle risorse umane;
b) affidano agli istituti ad essi afferenti la realizzazione di programmi e progetti di
ricerca assegnando loro le relative risorse, tenendo conto delle proposte formulate
dagli stessi istituti;
c) coordinano le attività degli istituti ad essi afferenti;
d) coordinano, su specifico incarico del consiglio di amministrazione, programmi di
ricerca comuni ad altri dipartimenti;
e) istituiscono, previa autorizzazione del consiglio di amministrazione, unita' di
ricerca per singoli progetti a tempo definito presso le università o le imprese, sulla
base di specifiche convenzioni;
f) propongono al consiglio di amministrazione iniziative di sviluppo e di formazione
dei ricercatori e tecnologi;
g) coordinano le relazioni esterne, nazionali ed internazionali, relative alle proprie
macro aree;
h) svolgono, su indicazione del consiglio di amministrazione, attività di
valorizzazione dei risultati della ricerca, e supportano i ricercatori e tecnologi nelle
attività di tutela brevettuale e nel collocamento sul mercato dei brevetti;
i) presentano al consiglio di amministrazione una relazione annuale sull'attività
scientifica svolta.
3. Il direttore di dipartimento si avvale di una struttura amministrativa, nell'ambito
della dotazione organica, definita dal regolamento di organizzazione e
funzionamento dell'ente.
4. L'incarico di direzione di dipartimento è attribuito dal presidente, previa delibera
del consiglio di amministrazione, a professori universitari di ruolo, ricercatori o
tecnologi dell'ente o di altri enti di ricerca nazionali, stranieri e internazionali, o
dirigenti pubblici o privati dotati di alta qualificazione ed esperienza scientifica,
professionale e manageriale sulla base di apposite procedure selettive definite dal
regolamento di organizzazione e funzionamento. Il direttore di dipartimento, il cui
incarico è a tempo pieno, dura in carica 5 anni e può essere confermato una sola
volta.
5. Presso ciascun dipartimento è costituito un consiglio scientifico di dipartimento,
presieduto dal direttore del dipartimento, con compiti consultivi, di monitoraggio e
verifica dell'attività di ricerca svolta in attuazione dei programmi, composto da nove
membri, di cui almeno due esterni, scelti tra scienziati, italiani e stranieri, di fama
internazionale e comprovata esperienza e professionalita' nei settori di ricerca di
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riferimento, secondo modalità definite dal regolamento di organizzazione e
funzionamento.
Art. 13.
Consiglio dei direttori di dipartimento
1. Il consiglio dei direttori di dipartimento, costituito dal presidente dell'ente, dal
direttore generale e dai direttori dei dipartimenti, ha il compito di facilitare la
gestione e l'indirizzo unitario delle attività dell'ente, supportando il consiglio di
amministrazione e il comitato di valutazione. Il consiglio dei direttori di
dipartimento:
a) esprime un parere obbligatorio al consiglio di amministrazione sulla proposta
complessiva del piano triennale dell'ente e dei relativi aggiornamenti;
b) supporta il comitato di valutazione nella verifica dell'attività dei dipartimenti e
degli istituti, con particolare riferimento al raggiungimento degli obiettivi definiti nel
piano triennale e nei relativi aggiornamenti;
c) assicura le necessarie sinergie interdipartimentali.
Art. 14.
Istituti
1. Gli istituti sono le unita' organizzative presso le quali si svolgono le attività di
ricerca dell'ente, afferenti ai dipartimenti. Le modalità di costituzione degli istituti e la
loro afferenza ai dipartimenti, la loro dislocazione sul territorio e la loro articolazione
organizzativa sono definiti dal regolamento di organizzazione e funzionamento
dell'ente.
2. Gli istituti realizzano i programmi ed i progetti di ricerca loro affidati come previsto
dall'articolo 12, interagendo con il sistema produttivo, con le università e le altre
istituzioni di ricerca e con gli enti locali. Essi hanno autonomia scientifica, nonché
autonomia finanziaria e gestionale nei limiti definiti dal regolamento di
amministrazione, contabilità e finanza dell'ente.
3. Gli istituti:
a) propongono al dipartimento cui afferiscono il piano triennale e i relativi
aggiornamenti annuali nelle materie di competenza, indicando le risorse, comprese
quelle acquisibili autonomamente, necessarie per realizzarli;
b) gestiscono i programmi e progetti di ricerca loro affidati come previsto dall'articolo
12, comma 2, lettera b), nei limiti delle risorse loro assegnate ovvero acquisite
autonomamente, intrattenendo le relative relazioni anche a livello internazionale;
c) elaborano una relazione annuale sui risultati dell'attività svolta da trasmettere al
dipartimento cui afferiscono.
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4. Gli istituti possono altresì partecipare a progetti di ricerca coordinati da
dipartimenti diversi da quello di afferenza.
5. Il direttore dell'istituto è responsabile dell'attività dell'istituto stesso. È nominato dal
consiglio di amministrazione dell'ente tra persone di alta qualificazione ed
esperienza scientifica e manageriale sulla base di procedure selettive definite dal
regolamento di organizzazione e funzionamento. I direttori degli istituti, il cui
incarico è a tempo pieno, durano in carica cinque anni e possono essere confermati
una sola volta.
Art. 15.
Disposizioni specifiche
1. Le incompatibilità con le cariche di presidente, componente del consiglio di
amministrazione, e del consiglio scientifico generale, di presidente e componente del
collegio dei revisori dei conti, di direttore generale e di direttore di dipartimento e di
istituto, sono disciplinate dal regolamento di organizzazione e funzionamento
dell'ente. Il presidente, il direttore generale, i componenti del consiglio di
amministrazione e del consiglio scientifico generale non possono essere
amministratori o dipendenti di società che partecipano a programmi di ricerca cui è
interessato il C.N.R.
2. Il presidente, se professore o ricercatore universitario, può essere collocato in
aspettativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11
luglio 1980, n. 382; se dipendente di pubbliche amministrazioni è collocato in
aspettativa senza assegni.
3. Il direttore generale, i direttori di dipartimento e i direttori di istituto, se professori
o ricercatori universitari, sono collocati in aspettativa ai sensi dell'articolo 12 del
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; se ricercatori o
tecnologi o dipendenti di pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa
senza assegni ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.
4. Le indennità di carica del presidente dell'ente, dei componenti del consiglio di
amministrazione, del presidente e dei componenti del collegio dei revisori dei conti e
il gettone di presenza dei componenti del Consiglio scientifico generale, ad eccezione
del presidente, sono determinati con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze.
5. I compensi dei direttori di dipartimento, dei direttori di istituto, del direttore
generale sono determinati dal consiglio di amministrazione, su proposta del
presidente dell'ente, con riferimento al decreto di cui al comma 4.
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Norme fondamentali
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6. In caso di gravi irregolarità, di difficoltà finanziarie perduranti, di esigenze di
adeguamento della missione dell'ente alle politiche della ricerca scientifica e
tecnologica definite dal Governo, ovvero in caso di contemporanea cessazione del
presidente e di un numero di componenti del Consiglio di amministrazione non
inferiore ad un terzo prima della scadenza del mandato, con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca, è disposta la decadenza degli organi in carica, ad eccezione del collegio
dei revisori ed è nominato un commissario straordinario per la durata massima di 12
mesi e, comunque, per il periodo necessario ad assicurare la funzionalità dell'ente
fino all'insediamento del nuovo presidente e del nuovo consiglio di amministrazione.
Il commissario può nominare uno o più sub-commissari cui delegare le funzioni per
specifici settori di attività.
7. Il C.N.R. si avvale del patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato.
Art. 16.
Piani di attività
1. Il C.N.R. opera sulla base di un piano triennale di attività, aggiornato
annualmente. Il piano triennale definisce gli obiettivi, i programmi di ricerca, i
risultati socio-economici attesi, nonché le correlate risorse, in coerenza con il
programma nazionale per la ricerca di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 5 giugno 1998, n. 204. Il piano comprende la programmazione triennale
del fabbisogno del personale, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato.
2. Le proposte di piano triennale dell'ente e i relativi aggiornamenti, deliberate dal
consiglio di amministrazione, sono approvate dal Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, ai sensi del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.
Decorsi 60 giorni dalla ricezione del piano triennale senza osservazioni da parte del
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il piano si intende approvato.
Sul piano triennale e sui relativi aggiornamenti annuali, per gli ambiti di rispettiva
competenza, sono richiesti i pareri dei Ministri dell'economia e delle finanze e per la
funzione pubblica, che devono esprimersi entro 30 giorni, decorsi i quali si prescinde
dal parere.
3. Il C.N.R., previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
determina in autonomia gli organici del personale e le assunzioni nelle diverse
tipologie contrattuali, nei limiti stabiliti dai piani di cui al presente articolo, dandone
comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai fini del monitoraggio
della spesa pubblica.
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Norme fondamentali
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Art. 17.
Entrate del C.N.R.
1. Le entrate del C.N.R. sono costituite:
a) dal contributo a carico del fondo ordinario per il finanziamento degli enti pubblici
di ricerca, di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n.
204, determinato sulla base delle attività previste dal piano triennale e dai relativi
aggiornamenti annuali dell'ente, ove approvati;
b) dai contributi per singoli progetti o interventi a carico dei fondi previsti dal
programma nazionale della ricerca, ai sensi del decreto legislativo 5 giugno 1998, n.
204;
c) dalle assegnazioni e dai contributi da parte di pubbliche amministrazioni centrali e
locali per l'esecuzione di particolari progetti o accordi di programma;
d) dai contributi dell'unione europea o di altri organismi internazionali per la
partecipazione a programmi e progetti;
e) dai contratti stipulati con terzi pubblici e privati per la fornitura di servizi;
f) dalle royalties provenienti dalla cessione di brevetti o cessione di know-how;
g) da ogni altra eventuale entrata.
Art. 18.
Strumenti
1. Il C.N.R. per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 3 e di ogni altra attività
connessa, ivi compreso l'utilizzo economico dei risultati della ricerca propria e di
quella commissionata, secondo criteri e modalità determinati con il regolamento di
organizzazione e funzionamento, può:
a) stipulare accordi e convenzioni;
b) partecipare o costituire consorzi, fondazioni o società con soggetti pubblici e
privati, italiani e stranieri, previa autorizzazione del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di
autorizzazione, in assenza di osservazioni da parte del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, l'autorizzazione si intende concessa. Per la costituzione
o la partecipazione in società con apporto al capitale sociale superiore a 500.000,00
euro o con quota pari o superiore al 50 per cento del predetto capitale sociale è
inoltre richiesto il parere del Ministro dell'economia e delle finanze che deve
esprimersi entro 30 giorni, decorsi i quali si prescinde dal parere;
c) promuovere la costituzione di nuove imprese conferendo personale proprio, anche
in costanza di rapporto, nel rispetto della normativa vigente;
d) partecipare alla costituzione ed alla conduzione anche scientifica di centri di
ricerca internazionali, in collaborazione con analoghe istituzioni scientifiche di altri
Paesi;
e) commissionare attività di ricerca e studio a soggetti pubblici e privati, nazionali e
internazionali, secondo le disposizioni del suo regolamento amministrativo.
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Norme fondamentali
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Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche
2. Il C.N.R. riferisce sui programmi, sugli obiettivi, sulle attività e sui risultati dei
soggetti di cui al comma 1 in apposita sezione del piano triennale dell'ente e dei
relativi aggiornamenti.
Art. 19.
Regolamenti
1. Il C.N.R. si dota del regolamento di organizzazione e funzionamento, del
regolamento di amministrazione contabilita' e finanza e del regolamento del
personale, nonché di altri regolamenti interni disciplinanti specifiche materie, in
coerenza con le procedure e modalità di cui all'articolo 8 della legge 9 maggio 1989,
n. 168. Il regolamento sul personale è inoltre sottoposto al parere del Ministro per la
funzione pubblica che si esprime nel termine di 30 giorni, decorsi i quali si prescinde
dal parere. Sui regolamenti, prima dell'adozione, sono sentite le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative.
2. Il regolamento di organizzazione e funzionamento:
a) definisce i dipartimenti, in ragione di uno per ciascuno delle macro aree di ricerca
scientifica e tecnologica di cui all'articolo 3 comma 2, raggruppando gli istituti ad essi
afferenti secondo affinita' disciplinari e tematiche, al fine di massimizzare le sinergie
inter e intradipartimentali;
b) definisce le procedure per la nomina dei direttori di dipartimento;
c) definisce le modalità per la costituzione degli istituti, la loro afferenza ai
dipartimenti, la loro dislocazione sul territorio e la loro articolazione organizzativa,
sulla base dei criteri di focalizzazione delle missioni e accorpamento per area tecnicoscientifica di ricerca omogenea, di concentrazione delle risorse su dimensioni
adeguate al raggiungimento di obiettivi relativi a progetti strategici di ricerca, di
contrazione del numero, per garantire una adeguata massa critica;
d) definisce le modalità di funzionamento degli istituti, assicurando il ruolo centrale
dei ricercatori ad essi addetti nella progettazione e realizzazione dell'attività di
ricerca;
e) definisce le direzioni centrali dell'ente e le strutture amministrative dei
dipartimenti;
f) prevede i criteri e le modalità per l'individuazione dei componenti del consiglio
scientifico di dipartimento;
g) stabilisce le procedure di selezione per la nomina dei direttori di istituto;
h) definisce le regole per la partecipazione dell'ente in altri soggetti pubblici e privati.
3. Il regolamento di amministrazione, contabilita' e finanza:
a) definisce uno schema tipo per la redazione da parte dei dipartimenti del bilancio
preventivo e del bilancio consuntivo;
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Norme fondamentali
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Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche
b) definisce modalità che assicurino la trasparenza nell'assegnazione e nell'utilizzo
delle risorse finanziarie per i diversi obiettivi di ricerca e per la realizzazione delle
funzioni istituzionali;
c) definisce modalità per l'acquisto di beni, servizi e forniture, anche in conformita'
alla normativa comunitaria;
d) individua le modalità per l'acquisizione da parte degli istituti di risorse esterne
all'ente;
e) definisce modalità per la gestione patrimoniale, economica, finanziaria e contabile
interna, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilita' generale dello Stato;
f) prevede la facolta' di erogare anticipazioni nel limite del 20 per cento contrattuale,
per le forniture di strumentazione scientifica e tecnologica di particolare complessita',
in deroga alle disposizioni normative vigenti in materia.
4. Il regolamento del personale:
a) definisce modalità per la gestione e l'amministrazione del personale;
b) stabilisce le procedure per il reclutamento del personale a tempo determinato e a
tempo indeterminato.
Art. 20.
Personale
1. Il rapporto di lavoro dei dipendenti del C.N.R. è regolato ai sensi delle disposizioni
di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, agli articoli 14 e 15 della legge 24
giugno 1997, n. 196, al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, e all'articolo 51,
comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Alle selezioni pubbliche per le
assunzioni possono partecipare, se in possesso dei requisiti richiesti, anche cittadini
stranieri.
2. Il C.N.R., sentito il consiglio scientifico, nell'ambito del 3 per cento dell'organico dei
ricercatori, nei limiti delle disponibilita' di bilancio, può assumere per chiamata
diretta, con contratto a tempo indeterminato, al massimo livello contrattuale del
personale di ricerca, soggetti italiani o stranieri dotati di altissima qualificazione
scientifica, ovvero che siano stati insigniti di alti riconoscimenti scientifici in ambito
internazionale.
3. Ferme restando le disposizioni vigenti e contrattuali per le assunzioni a tempo
determinato negli enti di ricerca, il C.N.R., sentito il consiglio scientifico, nell'ambito
del 10 per cento dell'organico dei ricercatori e tecnologi, nei limiti delle disponibilità
di bilancio, può inoltre assumere con chiamata diretta, con contratto a tempo
determinato per specifici progetti di ricerca, per la durata del progetto e, comunque,
non superiore a cinque anni, ricercatori o tecnologi italiani o stranieri, con
documentata produzione scientifica di eccellenza, o documentata attività di ricerca
in enti di ricerca o imprese private o in atenei stranieri o in istituzioni di ricerca
internazionali; nelle predette ipotesi di chiamata diretta il trattamento economico è
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Norme fondamentali
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rapportato a quello previsto dal contratto collettivo nazionale di comparto per le
medesime qualifiche, con una eventuale integrazione in considerazione della natura
temporanea del rapporto.
4. Il C.N.R, con proprio regolamento sul personale ai sensi del presente articolo,
disciplina le procedure di assunzione ai diversi livelli e profili del personale
ricercatore e tecnologo, valorizzando prioritariamente le esperienze di ricerca
effettuate all'estero ovvero presso università o imprese nel rispetto dei seguenti
principi:
a) il rapporto di lavoro a tempo indeterminato come ricercatore o tecnologo dell'ente
si instaura, per i livelli di ricercatore, primo ricercatore, dirigente di ricerca,
tecnologo, primo tecnologo e dirigente tecnologo, previo l'espletamento di concorsi
pubblici per aree scientifiche o settori tecnologici, idonei a valutare competenze e
attitudini finalizzate all'attività richiesta, mediante il ricorso a specifiche commissioni
giudicatrici costituite in maggioranza da componenti esterni all'ente e presiedute da
dirigenti di ricerca o tecnologi dell'ente o dipendenti da un ente del comparto ricerca
ovvero ancora da professori universitari ordinari, con comprovata esperienza
internazionale. Per accedere alla selezione per il livello iniziale occorre essere in
possesso del titolo di dottore di ricerca attinente all'attività richiesta dal bando ovvero
aver svolto per un triennio attività di ricerca presso università o qualificati enti,
organismi o centri di ricerca pubblici o privati ovvero nell'ambito dei contratti di cui
al comma 3, ovvero di assegni di ricerca banditi dall'ente ai sensi dell'articolo 51,
comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con valutazione finale delle attività;
b) la periodicità dei concorsi è determinata secondo le cadenze indicate nel piano
triennale.
Art. 21.
Mobilità con le università e con gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico
1. Il personale di ricerca in servizio presso il C.N.R. è autorizzato ad assumere
incarichi di insegnamento a contratto presso le università, in materie pertinenti
all'attività di ricerca svolta, relativi a corsi ufficiali o integrativi, fatto salvo
l'espletamento dei compiti istituzionali e l'assolvimento dell'orario di lavoro presso il
C.N.R. Spetta agli statuti delle università determinare le modalità attraverso le quali il
predetto personale partecipa, per la durata del contratto, alle deliberazioni relative
alla programmazione delle attività didattiche e scientifiche.
2. I ricercatori ed i professori universitari di ruolo possono svolgere, per periodi
determinati, attività di ricerca presso gli istituti del C.N.R.
3. Il personale di ricerca del C.N.R. è autorizzato ad assumere incarichi di direzione
di dipartimenti o di centri di ricerca, nonché a svolgere attività di ricerca, presso le
università, per periodi determinati. Spetta agli statuti delle università determinare le
modalità attraverso le quali il predetto personale, per la durata dell'incarico o
18
Norme fondamentali
D.lgs. 4 giugno 2003, n.127
Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche
dell'attività, partecipa alle deliberazioni degli organi accademici competenti in
materia di programmazione delle attività scientifiche.
4. I contratti di cui al comma 1 e le attività di cui ai commi 2 e 3 sono compatibili con
il mantenimento dei rapporti di lavoro con le amministrazioni di appartenenza. Per i
professori ed i ricercatori universitari l'attività di ricerca di cui al comma 2 non
rientra nell'attività prevista dall'articolo 17, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Lo svolgimento di attività di ricerca presso il
C.N.R. può comportare per i ricercatori ed i professori universitari l'esonero, totale o
parziale, dai carichi didattici.
5. Il personale dell'area della ricerca degli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico (I.R.C.C.S.) di diritto pubblico può svolgere, a richiesta e per periodi
determinati, attività di ricerca presso gli Istituti del C.N.R. Il personale di ricerca in
servizio presso il C.N.R. è autorizzato ad assumere incarichi di direzione ed a
svolgere attività di ricerca presso gli I.R.C.C.S. per periodi determinati.
6. I regolamenti dell'ente, gli statuti e i regolamenti degli atenei e i regolamenti degli
I.R.C.C.S. disciplinano l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
Art. 22.
Bilanci, relazioni e controlli
1. I bilanci preventivi e consuntivi e le relative relazioni di accompagnamento, le
relazioni del collegio dei revisori dei conti, la relazione annuale di verifica dei risultati
gestionali ed economici dell'ente, la relazione del comitato di valutazione sono inviati
al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e al Ministero dell'economia
e delle finanze.
2. Il C.N.R. è soggetto al controllo previsto dall'articolo 3, comma 7, della legge 14
gennaio 1994, n. 20 da parte della Corte dei conti.
Art. 23.
Aggregazione di enti di ricerca del C.N.R. e norme transitorie e finali
1. I seguenti enti di ricerca confluiscono nel C.N.R. secondo le modalità di cui ai
commi 2 e 3:
a) Istituto di diritto agrario internazionale e comparato (IDAIC);
b) Istituto nazionale di ottica applicata (INOA);
c) Istituto nazionale di fisica della materia (INFM);
d) Istituto papirologico «Girolamo Vitelli».
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo il
presidente e il consiglio direttivo del C.N.R. ed i presidenti ed i consigli di
amministrazione degli enti di ricerca di cui al comma 1 decadono, ed è nominato con
19
Norme fondamentali
D.lgs. 4 giugno 2003, n.127
Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche
la procedura di cui all'articolo 15, comma 6, un commissario straordinario con il
compito di assicurare la funzionalita' del C.N.R. e degli enti predetti nella fase
transitoria fino alla data di insediamento del presidente e del consiglio di
amministrazione nominati con le modalità di cui agli articoli 6 e 7. I collegi dei
revisori, nominati secondo il previgente ordinamento, esercitano le loro funzioni fino
all'insediamento del nuovo collegio dei revisori del C.N.R., nominato con le modalità
di cui all'articolo 9. Il commissario nomina tre sub-commissari cui può delegare le
funzioni per specifici settori di attività e provvede altresi', entro quattro mesi, alla
stesura dei regolamenti di cui all'articolo 19, da sottoporre al Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca per il controllo ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della
legge 9 maggio 1989, n. 168. I regolamenti stabiliscono anche le modalità per
l'accorpamento nel C.N.R. degli enti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), assicurando
ad essi il mantenimento della denominazione e della sede quali strutture scientifiche
del C.N.R. In particolare, per l'I.N.F.M., vanno salvaguardate le forme innovative di
collaborazione con le università e le imprese, la specificitàdei rapporti di lavoro e le
forme di autonomia gestionale delle strutture interne.
3. Spetta al commissario straordinario l'espletamento, entro 90 giorni dalla sua
nomina, dell'istruttoria finalizzata alla trasformazione dell'Istituto papirologico
«Girolamo Vitelli», in struttura scientifica dell'Università di Firenze,
salvaguardandone la denominazione e la sede, secondo le procedure previste dal
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419. Decorso tale termine, ove risulti non
realizzabile tale soluzione, l'Istituto «Vitelli» sara' accorpato al C.N.R., mantenendo
denominazione e sede quale struttura scientifica dello stesso ente, secondo le stesse
modalità previste dai citati regolamenti per gli enti di cui al comma 1 (1).
4. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 2:
a) sono soppressi gli enti di ricerca di cui al comma 1, e sono abrogati i rispettivi
regolamenti;
b) il patrimonio, i beni mobili, i beni immobili e le attrezzature degli enti indicati al
comma 1 confluiscono nel patrimonio del C.N.R.;
c) il personale dei predetti enti è trasferito al C.N.R. mantenendo il proprio stato
giuridico ed economico, compresa la posizione previdenziale ed assicurativa e il
trattamento di fine rapporto;
d) il C.N.R. subentra in tutti i rapporti attivi e passivi degli enti di cui al comma 1, ivi
compresi tutti i rapporti di lavoro a tempo determinato ed indeterminato.
5. Gli istituti di radioastronomia, astrofisica spaziale e di fisica dello spazio
interplanetario sono destinati a confluire nell'Istituto nazionale di astrofisica
(I.N.A.F.), secondo modalità disciplinate dal decreto legislativo di riordino dello
stesso I.N.A.F.
6. In sede di prima attuazione del presente decreto legislativo il mandato del
presidente decaduto e quello del commissario straordinario nominato ai sensi del
comma 2, non rilevano ai fini dell'applicazione dell'articolo 6, comma 2, del decreto
20
Norme fondamentali
D.lgs. 4 giugno 2003, n.127
Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche
legislativo 5 giugno 1998, n. 204, in ordine al limite massimo dei due mandati per i
presidenti di enti di ricerca. Le indennita' spettanti al commissario straordinario ed ai
sub-commissari sono stabilite con le modalità di cui all'articolo 15, comma 4.
7. Le dotazioni organiche del C.N.R. sono ridefinite ai sensi dell'articolo 34, commi 1
e 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come indicato nelle tabelle 1, 2, 3, 4 e 5.
8. Le disposizioni previste dall'articolo 3, comma 1, lettere i), n), o), p), e degli articoli,
16, 18 e 19, comma 3, lettera f), 20, 21 e 22, comma 1, si applicano a tutti gli enti
ricompresi nel comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione,
vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di cui alla tabella 6.
Le disposizioni previste dall'articolo 20, commi 3 e 4, si applicano anche agli istituti
di ricovero e cura a carattere scientifico.
9. È abrogato il decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19, ad eccezione dei commi 3,
lettera a) e 6 dell'articolo 13, nonché l'articolo 4 del decreto legislativo 5 giugno 1998,
n. 204.
(1) Con DPCM 8 ottobre 2004 in base all’istruttoria effettuata dal Commissario
straordinario l’Istituto papirologico Girolamo Vitelli di Firenze è stato trasformato in
struttura scientifica dell’Università degli studi di Firenze.
Art. 24.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
21
Norme fondamentali
D.lgs. 4 giugno 2003, n.127
Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche
Allegato
TABELLA N. I
RIORDINO DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE (C.N.R.)
PROFILO
Dirigente generale
Dirigente
LIVELLO
Totale Dirigenti
I
II
III
Totale Ricercatori
Dirigente Tecnologo
I
I Tecnologo
II
Tecnologo
III
Totale Tecnologi
Funzionario di
IV
Amministrazione
V
Totale Funzionari di Amministrazione
IV
C.T.E.R.
V
VI
Totale C.T.E.R.
V
Collaboratore di Amministrazione
VI
VII
Totale Collaboratori di Amministrazione
VI
Operatore Tecnico
VII
VIII
Totale Operatori Tecnici
VII
Operatore di Amministrazione
VIII
IX
Totale Operatori di Amministrazione
VIII
Ausiliario Tecnico
IX
X
Totale Ausiliari Tecnici
IX
Ausiliario di amministrazione
X
Totali Ausiliari di Amministrazione
TOTALE
Dirigente di ricerca
1 Ricercatore
Ricercatore
DOTAZIONE ORGANICA**
2
32
34
693
1446
1365
3504
56
109
109
274
234
221
455
517
705
833
2055
73
108
183
364
219
345
566
1030
75
110
186
371
33
48
83
164
37
37
74
8325
** Tabella così sostituita dall’allegato 1 al D.lgs. 21 gennaio 2004, n.38 per effetto
della confluenze degli Istituti di astrofisica spaziale, di radioastronomia e di fisica
dello spazio interplanetario, nell'Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) . A tale
dotazione va aggiunto il personale indicato nelle tabelle n. 2, 3 e 5 degli enti che sono
accorpati al CNR ai sensi dell'articolo n. 24.
22
Norme fondamentali
D.lgs. 4 giugno 2003, n.127
Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche
TABELLA N.2
A) ISTITUTO DI DIRITTO AGRARIO INTERNAZIONALE E COMPARATO
PIANTA ORGANICA
AREA
C
B
A
POSIZIONE
ECONOMICA
C1
B1
A2
TOTALE
DOTAZIONE
ORGANICA
2 (part-time) .
1
1 (part-time)
1+3 (part-time)
TABELLA N.3
B) ISTITUTO NAZIONALE DI OTTICA APPLICATA DI FIRENZE
PIANTA ORGANICA
PROFILO
Dirigente
LIVELLO
III
Totale Dirigenti
Dirigente di ricerca
I
I Ricercatore
II
Ricercatore
III
Totale Ricercatori
Dirigente Tecnologo
I
I Tecnologo
II
Tecnologo
III
Totale Tecnologi
IV
Funzionario di Amministrazione
V
Totale Funzionari di Amministrazioni
IV
C.T.E.R.
V
VI
Totale C.T.E.R.
V
Collaboratore di
VI
Amministrazione
VII
Totale Collaboratori di Amministrazione
VI
Operatore Tecnico
VII
VIII
Totale Operatori Tecnici
Ausiliario Tecnico
VIII
Totale Ausiliari Tecnici
TOTALE
DOTAZIONE
ORGANICA
1
1
8
15
17
40
1
0
5
6
0
0
0
3
2
2
7
1
2
2
5
4
1
3
8
1
1
68
23
Norme fondamentali
D.lgs. 4 giugno 2003, n.127
Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche
TABELLA N. 4
C) ISTITUTO PAPIROLOGICO "GIROLAMO VTTELLI"
PIANTA ORGANICA (1)
PROFILO
I Ricercatore
Ricercatore
LIVELLO
II
III
Totale Ricercatori
Funzionario di
V
Amministrazione
Totale Funzionari di Amministrazione
IV
C.T.E.R.
V
VI
To
otale C.T.E.R.
Operatore di
VIII
Amministrazione
Totale Operatori di Amministrazione
TOTALE
DOTAZIONE
ORGANICA
2
4
6
1
1
1
1
2
4
2
2
13
(1) Con DPCM 8 ottobre 2004 in base all’istruttoria effettuata dal Commissario
straordinario l’Istituto papirologico Girolamo Vitelli di Firenze è stato trasformato in
struttura scientifica dell’Università degli studi di Firenze.
24
Norme fondamentali
D.lgs. 4 giugno 2003, n.127
Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche
TABELLA N. 5
ISTITUTO NAZIONALE PER LA FISICA DELLA MATERIA (INFM)
PIANTA ORGANICA
PROFILO
LIVELLO
Dirigentediricerca
I
I Ricercatore
II
Ricercatore
III
Totale Ricercatori
Dirigente Tecnologo
I
I Tecnologo
II
Tecnologo
III
Totale Tecnologi
Funzionario di
IV
Amministrazione
V
Totale Funzionari di Amministrazione
C.T.E.R.
IV
V
VI
2
13
15
6
9
12
275
Totale C.T.E.R.
Collaboratore di
Amministrazione
DOTAZIONE
ORGANICA
3
20
28
51
2
4
15
21
V
10
VI
VII
Totale Collaboratori diAmministrazione
12
14
36
Operatore Tecnico
0
VI
VII
VIII
Totale Operatori Tecnici
Ausiliario di Amministrazione
IX
Totale Ausiliari di Amministrazione
TOTALE
2
4
6
1
1
306
25
Norme fondamentali
D.lgs. 4 giugno 2003, n.127
Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche
TABELLA N. 6
Prevista dall'articolo 23, comma 8
Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste;
Istituto nazionale di fisica nucleare INFN;
Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia - INGV;
Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica. sulla montagna - INMR;
Istituto nazionale di alta matematica "F. Severi";
Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale - OGS;
Museo storico della fisica e centro studi e ricerche °E Fermi";
Stazione zoologica "A. Dohrn" di Napoli.
26
Norme fondamentali
D.lgs. 29 settembre 1999, n.381
Decreto Legislativo 29 settembre 1999, n. 381
"Istituzione dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, nonché
disposizioni concernenti gli enti di ricerca vigilati dal Ministero
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'articolo
11 della legge 15 marzo 1997, n. 59"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 255 del 29 ottobre 1999
..omissis..
Titolo III
Norme sulla incentivazione, la costituzione e il funzionamento di consorzi tra enti
di ricerca
Art. 8.
Consorzi
1. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, in sede di
ripartizione del Fondo ordinario di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto
legislativo 5 giugno 1998, n. 204, con indicazione nel decreto di cui al comma 2
del predetto articolo, può riservare una apposita quota per il finanziamento di
enti di ricerca per la programmata costituzione e partecipazione alle attività di
consorzi con soggetti pubblici e privati, per il coordinamento e l'integrazione di
programmi di ricerca, per la realizzazione e il miglior utilizzo di infrastrutture,
laboratori e strutture di ricerca di interesse comune, per l'erogazione di servizi,
per l'attivazione di borse e di assegni di ricerca a sostegno di programmi
coordinati. Qualora i consorzi riguardino anche enti di ricerca di competenza di
altri Ministeri, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
adotta opportune intese con tali amministrazioni ovvero propone apposita
direttiva del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE)
ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 5 giugno 1998,
n. 204, al fine di assumere iniziative coordinate di incentivazione.
2. Per esigenze imprescindibili di razionalizzazione della ricerca scientifica e
tecnologica in specifici settori il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica può condizionare l'approvazione del piano triennale di attività di enti
di ricerca vigilati o finanziati dal MURST ovvero l'erogazione ai medesimi di quote
del Fondo di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998,
n. 204, alla previa costituzione di consorzi ai sensi del comma 1 del presente
articolo. Qualora le esigenze di cui al presente comma riguardino anche enti di
ricerca sottoposti alla vigilanza di altri Ministeri, il Ministro dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica adotta opportune intese con gli altri Ministri,
27
Norme fondamentali
D.lgs. 29 settembre 1999, n.381
ovvero propone apposite direttive del CIPE ai sensi dell'articolo 2, comma 1,
lettera c), del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, al fine di assumere
iniziative coordinate.
3. Ai consorzi di cui al presente articolo si applica l'articolo 3, comma 2, del
decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19. La partecipazione del personale degli
enti di ricerca all'attività dei consorzi eventualmente costituiti avviene con il
mantenimento dello status riconosciuto nell'ente di provenienza.
4. Amministrazioni dello Stato, diverse dal MURST, possono applicare le
disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 con riferimento agli enti di ricerca da esse
vigilati e a valere sui finanziamenti da erogare ai medesimi.
5. Le amministrazioni dello Stato che erogano contributi per il funzionamento di
enti privati che svolgono attività di ricerca possono riservare apposite quote,
ovvero possono condizionare la prosecuzione del sostegno finanziario alla previa
costituzione di consorzi con altri soggetti privati, ovvero con enti di ricerca,
università o altri soggetti pubblici, per le finalità e le attività di cui al comma 1.
Art. 9.
Consorzio obbligatorio per la gestione dell'area per la ricerca scientifica e
tecnologica nella provincia di Trieste
1. Al consorzio obbligatorio per la gestione dell'area per la ricerca scientifica e
tecnologica nella provincia di Trieste, che assume la denominazione di consorzio
per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste, si applicano le disposizioni
di cui agli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo
1978, n. l02, e all'articolo 8 della legge 29 gennaio 1986, n. 26, con facolta' di
intervento sul territorio della regione Friuli-Venezia Giulia.
2. Il consorzio opera sulla base di uno statuto che disciplina i compiti, le facolta',
gli organi e le rispettive competenze, i principi generali di organizzazione e
funzionamento, nonché di appositi regolamenti, emanati anche in deroga alle
norme di contabilita' generale dello Stato ma comunque nel rispetto dei relativi
principi. Per l'esame dello statuto e dei regolamenti si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168.
3. Al consorzio si applicano l'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, nonché le seguenti disposizioni di cui al decreto legislativo 30 gennaio
1999, n. 19:
a) articolo 2, comma 1, lettere c), e), g) ed h);
b) articolo 3;
c) articolo 5, con riferimento anche all'attività dei soggetti che operano nelle aree;
d) articolo 6;
e) articolo 7, comma 1, lettera a), numero 5, e lettera b);
f) articolo 9, comma 1, salve le parole: "di cui agli articoli 7 e 8", e comma 2;
g) articolo 10, comma 1;
28
Norme fondamentali
D.lgs. 29 settembre 1999, n.381
h) articolo 11, applicandosi, per quanto riguarda le aree scientifiche e i settori
tecnologici, l'articolo 12 del presente decreto;
i) articolo 12.
4. In sede di prima applicazione del presente decreto il consiglio di
amministrazione è integrato con un componente nominato dal Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica,
nonché da un
rappresentante per ciascuno dei soci di diritto di cui all'articolo 1, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 102. Entro novanta
giorni dalla predetta nomina il consiglio di amministrazione trasmette al MURST
le modifiche e integrazioni allo statuto e ai regolamenti per l'adeguamento al
presente decreto. Alla data di pubblicazione dello statuto cosi' modificato e
integrato sono abrogati gli articoli 12, commi primo, secondo e terzo, 13, 16, 17 e
18 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 102, e i commi 4,
5, 6 e 7 dell'articolo 7 della legge 29 gennaio 1986, n. 26.
5. In considerazione della rilevanza del polo scientifico e tecnologico del FriuliVenezia Giulia e delle sue relazioni con l'estero, il consorzio ogni anno convoca,
per conto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, una
conferenza degli enti di ricerca nazionali ed internazionali che ricevono contributi
dallo Stato, aventi sede nella regione Friuli-Venezia Giulia, al fine di valutare i
programmi ed i risultati ottenuti anche sotto il profilo delle collaborazioni e delle
interazioni avviate fra gli stessi. Alla conferenza prendono parte i rappresentanti
della regione, delle province e dei capoluogni di provincia del Friuli-Venezia
Giulia e possono partecipare i rappresentanti delle due Università di Trieste e di
Udine, delle imprese e delle organizzazioni sindacali.
Titolo IV
Norme generali per gli enti di ricerca
Art. 10.
Estensione di disposizioni in vigore per enti di ricerca
1. Agli enti di ricerca di cui all'allegato n. 1, di competenza del MURST, sono
estese le seguenti disposizioni di cui al decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19:
a) articolo 2, comma 1, lettere c), e), g) e h) in materia di funzioni;
b) articolo 3, in materia di strumenti;
c) articolo 5, in materia di comitato di valutazione;
d) articolo 6, in materia di piano triennale, di organici e di assunzioni di
personale;
e) articolo 7, comma 1, lettera a) numero 5 e lettera b), in materia di principi
applicativi ai regolamenti di organizzazione e funzionamento, di
amministrazione, finanza e contabilita';
f) articolo 9, commi 1 e 2, in materia di controlli e di competenze ministeriali;
g) articolo 10, comma 1, in materia di risorse finanziarie;
h) articolo 11, in materia di procedure di assunzione del personale, fatte salve, per
gli enti interessati, le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 29 aprile 1988, n.
29
Norme fondamentali
D.lgs. 29 settembre 1999, n.381
143, e di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266. Per
l'indicazione di aree scientifiche e settori tecnologici ai fini delle assunzioni, si
applica l'articolo 12 del presente decreto;
i) articolo 12, in materia di mobilita' temporanea del personale.
2. L'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN) e
l'Istituto per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM), fermi
restando i poteri di indirizzo e di direttiva del rispettivo Ministro vigilante e previa
determinazione, con decreto del Ministro vigilante, degli atti dell'ente da
sottoporre ad approvazione o a comunicazione, possono dotarsi di ordinamenti
autonomi, mediante appositi regolamenti di organizzazione e funzionamento,
nonché di amministrazione, contabilita' e finanza anche sulla base dei principi di
cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), numero 5), e b), del decreto legislativo 30
gennaio 1999, n. 19. In ordine ai medesimi regolamenti il Ministro vigilante
esercita i controlli di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 9 maggio 1989, n.
168. Agli enti di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 6 del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19, con approvazione del
piano da parte del Ministro vigilante; ai predetti enti, nonché agli enti di ricerca
vigilati dal Ministero per le politiche agricole, si applicano altresi' le seguenti
disposizioni di cui al predetto decreto n. 19:
a) articolo 2, comma 1, lettere c), e), g) ed h), in materia di funzioni;
b) articolo 3 in materia di strumenti, attribuendo al Ministro vigilante le
competenze ivi assegnate al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica;
c) articolo 5, in materia di comitato di valutazione, relativamente all'attività di
ricerca dell'ente;
d) articolo 11, in materia di reclutamento del personale, determinando
autonomamente le aree scientifiche e i settori tecnologici di inquadramento;
e) articolo 12.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n.
19, sono estese anche all'Istituto di studi e di analisi economiche (ISAE).
4. L'estensione, anche parziale, agli altri enti del comparto ricerca delle
disposizioni di cui al decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19, e richiamate al
comma 1, per quanto applicabili in relazione all'attività svolta, può essere
disciplinata con regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri vigilanti, salvo quanto
previsto da decreti legislativi emanati in attuazione delle disposizioni di cui
all'articolo 11, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
5 Al personale di ricerca dell'ENEA e dell'ASI, con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, si applicano i criteri e i principi contenuti nelle disposizioni di cui
al comma 1, lettere h) ed i).
30
Norme fondamentali
D.lgs. 29 settembre 1999, n.381
Titolo V
Modifiche al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204
Art. 11.
Modifica dei compiti del Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca
(CIVR) e della composizione del Comitato di esperti per la politica della ricerca
(CEPR).
1.(1)
2. (2)
(1) modifica l'articolo 5 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.
(2) modifica l'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.
Titolo VI
Disposizioni per l'attività di ricerca
Art. 12.
Aree scientifiche e settori tecnologici
1. Gli enti di cui agli articoli 9, 10, comma 1, e all'allegato 1 del presente decreto,
nonché l'INGV e il CNR, in sede di applicazione dell'articolo 11 del decreto
legislativo 30 gennaio 1999, n. 19, ove operanti in piu' aree scientifiche e settori
tecnologici, indicano le predette aree e settori per le assunzioni dei ricercatori e
dei tecnologi, sulla base di criteri generali determinati con decreto del Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con la finalità di assicurare
la compatibilita' con le competenze scientifiche in essere, procedure di revisione
periodica e di variazione delle afferenze, nonché di agevolare i passaggi diretti tra
enti di ricerca ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni ed integrazioni, e la mobilita' con le università.
Nelle more dell'emanazione del decreto, al fine di poter effettuare le assunzioni,
gli enti possono determinare aree e settori provvisori, che saranno adeguati
successivamente all'emanazione del medesimo decreto, assicurando le finalità di
cui al presente comma.
Art. 13.
Principi per l'attività di ricerca
1. L'attività degli enti di cui all'articolo 12, comma 1, si ispira ai seguenti principi:
a) ai ricercatori e tecnologi, secondo quanto previsto alle lettere b) e c), sono
garantite la liberta' di ricerca e l'autonomia professionale;
b) relativamente alle ricerche programmate dall'ente di appartenenza, i ricercatori
e i tecnologi, secondo le direttive dell'ente, sono tenuti a svolgere le attività
necessarie al conseguimento degli obiettivi previsti dai programmi dell'ente,
secondo le rispettive competenze;
31
Norme fondamentali
D.lgs. 29 settembre 1999, n.381
c) fatto salvo l'assolvimento dei compiti di ricerca programmata definiti dagli enti,
il personale di ricerca ha facolta' di svolgere ricerca libera, in coerenza con quanto
espresso dai programmi e senza oneri aggiuntivi per l'ente. Gli enti favoriscono
inoltre la partecipazione dei ricercatori e dei tecnologi ad attività finalizzate allo
sviluppo delle competenze scientifiche e all'arricchimento culturale, di
aggiornamento, di studio e collaborazione scientifica, senza necessariamente
sopportarne il costo;
d) gli enti favoriscono, per le attività di ricerca, compatibilmente con i propri
programmi di attività, l'accesso ai programmi e alle fonti di finanziamento sia
nazionali che internazionali;
e) i ricercatori hanno diritto a sottoporre a valutazione la propria attività
scientifica.
Art. 14.
Norme finali
1. Gli enti di cui all'articolo 12, comma 1, adottano regolamenti nelle materie di
cui al presente titolo entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.
Allegato 1
Istituto nazionale di fisica nucleare
Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale
Istituto elettrotecnico nazionale "Galileo Ferraris"
Istituto nazionale di ottica applicata
Stazione zoologica "A. Dohrn"
Istituto papirologico "G. Vitelli"
Istituto nazionale di fisica della materia
Istituto nazionale di Alta Matematica
Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna
32
Norme fondamentali
D.lgs. 5 giugno 1998, n.204
Decreto Legislativo 5 giugno 1998, n. 204
"Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della
politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma
dell'articolo 11, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59"
¶pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 1° luglio 1998
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 9, 33, 76 e 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 11, comma 1, lettera d), e 18, comma 1, lettere a), d), e) ed f), della
legge 15 marzo 1997, n. 59, concernenti il riordino e la razionalizzazione degli
interventi diretti a promuovere il settore della ricerca scientifica e tecnologica,
nonché gli organismi operanti nel settore stesso, l'individuazione di una sede di
indirizzo strategico e di coordinamento della politica nazionale della ricerca; la
previsione di organismi, strumenti e procedure per la valutazione dei risultati
sulle attività di ricerca e dell'impatto dell'innovazione tecnologica; il riordino degli
organi consultivi, assicurando una rappresentanza, oltre che alle componenti
universitarie e degli enti di ricerca, anche al mondo della produzione e dei servizi;
nonché la programmazione e il coordinamento dei flussi finanziari in ordine agli
obiettivi generali della politica di ricerca;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che istituisce il Ministero dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 27 febbraio 1998;
Acquisito il parere della commissione di cui all'articolo 5 della legge 15 marzo
1997, n. 59;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30
aprile 1998;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro
per la funzione pubblica e gli affari regionali;
33
Norme fondamentali
D.lgs. 5 giugno 1998, n.204
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Programmazione
1. Il Governo, nel documento di programmazione economica e finanziaria
(DPEF), determina gli indirizzi e le priorita' strategiche per gli interventi a favore
della ricerca scientifica e tecnologica, definendo il quadro delle risorse finanziarie
da attivare e assicurando il coordinamento con le altre politiche nazionali.
2. Sulla base degli indirizzi di cui al comma 1, delle risoluzioni parlamentari di
approvazione del DPEF, di direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri, dei
piani e dei programmi di competenza delle amministrazioni dello Stato, di
osservazioni e proposte delle predette amministrazioni, è predisposto, approvato
e annualmente aggiornato, ai sensi dell'articolo 2 del presente decreto, il
Programma nazionale per la ricerca (PNR), di durata triennale. Il PNR, con
riferimento alla dimensione europea e internazionale della ricerca e tenendo
conto delle iniziative, dei contributi e delle realta' di ricerca regionali, definisce gli
obiettivi generali e le modalità di attuazione degli interventi alla cui realizzazione
concorrono, con risorse disponibili sui loro stati di previsione o bilanci, le
pubbliche amministrazioni, ivi comprese, con le specificitàdei loro ordinamenti e
nel rispetto delle loro autonomie ed attività istituzionali, le università e gli enti di
ricerca. Gli obiettivi e gli interventi possono essere specificati per aree tematiche,
settori, progetti, agenzie, enti di ricerca, anche prevedendo apposite intese tra le
amministrazioni dello Stato.
3. Specifici interventi di particolare rilevanza strategica, indicati nel PNR e nei
suoi aggiornamenti per il raggiungimento degli obiettivi generali, sono finanziati
anche a valere su di un apposito Fondo integrativo speciale per la ricerca, di
seguito denominato Fondo speciale, da istituire nello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, a partire
dal 1 gennaio 1999, con distinto provvedimento legislativo, che ne determina le
risorse finanziarie aggiuntive agli ordinari stanziamenti per la ricerca e i relativi
mezzi di copertura.
4. Le pubbliche amministrazioni, nell'adottare piani e programmi che
dispongono, anche parzialmente, in materia di ricerca, con esclusione della
ricerca libera nelle università e negli enti, operano in coerenza con le finalità del
PNR, assicurando l'attuazione e il monitoraggio delle azioni da esso previste per la
parte di loro competenza. I predetti piani e programmi sono comunicati al
Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (MURST) entro
trenta giorni dalla data di adozione o di approvazione.
5. I risultati delle attività di ricerca delle pubbliche amministrazioni, ovvero di
quella da esse finanziata, sono soggetti a valutazione sulla base di criteri generali
indicati dal comitato di cui all'articolo 5, comma 1, nel rispetto della specificità e
delle metodologie delle diverse aree disciplinari e tematiche.
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Norme fondamentali
D.lgs. 5 giugno 1998, n.204
6. In allegato alla relazione previsionale e programmatica di cui all'articolo 15
della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono riportate le spese per attività di ricerca a
carico di ciascuna amministrazione dello Stato, degli enti di ricerca da esse vigilati
o finanziati e delle università, sostenute nell'ultimo esercizio finanziario e indicate
come previsione nel triennio, secondo criteri di individuazione e di esposizione
determinati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica.
Art. 2.
Competenze del CIPE
1. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE)
esercita, ai sensi del presente decreto, le seguenti funzioni:
a) valuta, preliminarmente all'approvazione del DPEF da parte del Consiglio dei
Ministri, lo schema degli indirizzi di cui all'articolo 1, comma 1;
b) approva il PNR e gli aggiornamenti annuali, delibera in ordine all'utilizzo del
Fondo speciale e valuta periodicamente l'attuazione del PNR;
c) approva apposite direttive per il coordinamento con il PNR dei piani e
programmi delle pubbliche amministrazioni, anche nel corso della loro
attuazione;
d) esamina, ai sensi della legge 27 febbraio 1967, n. 48, gli stanziamenti per la
ricerca delle amministrazioni pubbliche.
2. L'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 è coordinato dal Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica nell'ambito di un'apposita
commissione per la ricerca, di seguito denominata commissione, da istituirsi
presso il CIPE ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre
1997, n. 430. La commissione, nel lavoro istruttorio per gli atti di cui al comma 1,
opera sulla base di proposte preliminari del Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica e con l'apporto delle amministrazioni partecipanti.
3. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica si avvale come
supporto di una segreteria tecnica istituita presso il MURST, nell'ambito della
potestà regolamentare di organizzazione di detto ministero. La segreteria opera
anche come supporto della commissione e delle strutture ad essa collegate. Con
decreto ministeriale sono altresì determinate le modalità per l'utilizzazione di
personale comandato da altre amministrazioni, enti e istituzioni, nonché i limiti
numerici per il ricorso a personale qualificato con contratto a tempo determinato
senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato. Il Ministro dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica, ai fini delle attività di cui al comma 2, può
acquisire osservazioni e proposte del comitato di esperti di cui all'articolo 3, dei
consigli scientifici nazionali e della assemblea di cui al successivo articolo 4. Al
Ministro possono inviare proposte anche università, enti di ricerca, ricercatori
pubblici e privati, nonché organismi di consulenza tecnico scientifica afferenti
alle amministrazioni pubbliche.
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Norme fondamentali
D.lgs. 5 giugno 1998, n.204
Art. 3.
Comitati di esperti per la politica della ricerca
1. Il Governo si avvale di un comitato di esperti per la politica della ricerca
(CEPR), istituito presso il MURST, composto dal Ministro dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica, che lo presiede, nonché da non più di 9 membri,
nominati dal Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica, scelti tra personalità di alta qualificazione
del mondo scientifico, tecnologico, culturale, produttivo e delle parti sociali,
assicurando l'apporto di competenze diverse. Con decreto del Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sono determinate la durata
del mandato e le norme generali di funzionamento. I dipendenti pubblici possono
essere collocati in aspettativa per la durata del mandato. (1)
2. Le indennità spettanti ai membri del comitato sono determinate con decreto
del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, a valere sullo
stato di previsione del MURST.
3. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica affida ai
membri del comitato o al comitato nella sua collegialità compiti di consulenza e di
studio concernenti la politica e lo stato della ricerca, nazionale e internazionale.
4. Il CEPR, nell'esercizio delle sue funzioni, può corrispondere con tutte le
amministrazioni pubbliche al fine di ottenere notizie e informazioni, nonché può
chiedere collaborazione per specifiche attività. Le amministrazioni dello Stato
possono a loro volta avvalersi del CEPR per pareri su programmi e attività di
ricerca di propria competenza.
5. Il CEPR si avvale della segreteria di cui all'articolo 2, comma 3.
(1) Comma modificato dall’articolo 11 comma 2 del D.lgs. 29 settembre 1999,
n.381.
Art. 4.
Consigli scientifici nazionali e assemblea della scienza e della tecnologia
(1) Articolo abrogato dall’articolo 23 del D.lgs 4 giugno 2003, n.127
Art. 5.
Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca
1. È istituito, presso il MURST, il comitato di indirizzo per la valutazione della
ricerca (CIVR), composto da non più di 7 membri, anche stranieri, di comprovata
qualificazione ed esperienza, scelti in una pluralità di ambiti metodologici e
disciplinari. Il comitato, sulla base di un programma annuale da esso approvato:
a) svolge attività per il sostegno alla qualità e alla migliore utilizzazione della
ricerca
scientifica
e
tecnologica
nazionale.
A
tal
fine
promuove
la
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Norme fondamentali
D.lgs. 5 giugno 1998, n.204
sperimentazione, l'applicazione e la diffusione di metodologie, tecniche e pratiche
di valutazione della ricerca;
b) determina i criteri generali per le attività di valutazione svolte dagli enti di
ricerca, dalle istituzioni scientifiche e di ricerca e dell'ASI, verificandone
l'applicazione; (1)
c) d'intesa con le pubbliche amministrazioni, progetta ed effettua attività di
valutazione esterna di enti di ricerca da esse vigilati o finanziati, nonché di
progetti e programmi di ricerca da esse coordinati o finanziati;
d) predispone rapporti periodici sulle attività svolte e una relazione annuale in
materia di valutazione della ricerca, che trasmette al Ministero dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica, ai Ministri interessati e al CIPE;
e) determina criteri e modalità per la costituzione, da parte di enti di ricerca e
dell'ASI, ove ciò sia previsto dalla normativa vigente, di un apposito comitato
incaricato della valutazione dei risultati scientifici e tecnologici dell'attività
complessiva dell'ente e, ove ricorrano, degli istituti in cui si articola (2).
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica, sono nominati i componenti del comitato e ne è determinata la
durata del mandato. I dipendenti pubblici possono essere collocati in aspettativa
per la durata del mandato. Il comitato elegge nel suo seno il presidente.
3. (3)
4. Le indennità spettanti ai membri del comitato sono determinate con decreto
del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, a valere sullo
stato di previsione del MURST.
5. (3)
6. Le competenze di indirizzo e di promozione del comitato non possono essere
delegate ad altri soggetti. Il comitato si avvale della segreteria tecnica di cui
all'articolo 2, comma 3, del presente decreto e può ricorrere, limitatamente a
specifici adempimenti strumentali, a società od enti prescelti ai sensi del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 157 e successive modificazioni ed integrazioni, in
materia di appalti di servizi.
(1) In deroga a quanto disposto dalla presente lettera vedi l'art. 10, D.Lgs. 4
giugno 2003, n. 127 e l'art. 10, D.Lgs. 4 giugno 2003, n. 128.
(2) Comma così modificato dall'art. 11, D.lg. 29 settembre 1999, n. 381 che ha
anche sostituito gli originari commi 3 e 5.
37
Norme fondamentali
D.lgs. 5 giugno 1998, n.204
(3) Comma soppresso per effetto delle modifiche introdotte dall'art. 11, d.lg. 29
settembre 1999, n. 381.
Art. 6.
Ambito di applicazione e norme sugli enti di ricerca
1. Fatto salvo quanto previsto da successivi decreti emanati in conformita' ai
criteri direttivi di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo
1997, n. 59, o da specifiche disposizioni di legge, ai sensi del presente decreto per
enti di ricerca si intendono gli enti e le istituzioni pubbliche nazionali di ricerca di
cui all'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre
1993, n. 593, e successive modificazioni e integrazioni. Le norme del presente
decreto, ove non diversamente disposto, si applicano anche agli osservatori
astronomici, astrofisici e vesuviano, all'Istituto per la ricerca scientifica e
tecnologica sulla montagna, all'Agenzia spaziale italiana (ASI) e all'Ente nazionale
per le energie alternative (ENEA) e alle altre istituzioni di ricerca di cui le
pubbliche amministrazioni finanziano il funzionamento ordinario. Sono fatte
salve, per quanto non altrimenti disposto dal presente decreto, le competenze
delle amministrazioni dello Stato nei confronti degli enti di cui al presente
comma.
2. La nomina dei presidenti degli enti di ricerca, dell'Istituto per la ricerca
scientifica e tecnologica sulla montagna, dell'ASI e dell'ENEA è disposta con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, sentite le
commissioni parlamentari competenti, fatte salve le procedure di designazione
previste dalla normativa vigente per specifici enti e istituzioni. I presidenti degli
enti di cui al presente comma possono restare in carica per non piu' di due
mandati. Il periodo svolto in qualita' di commissario straordinario è comunque
computato come un mandato presidenziale. I presidenti degli enti di cui al
presente comma, in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto, la
cui permanenza nella stessa eccede i predetti limiti, possono terminare il mandato
in corso.
3. Nei casi per i quali la legislazione vigente prevede l'approvazione da parte del
CIPE di piani o programmi degli enti di cui al comma 1, la relativa competenza è
trasferita alle amministrazioni dello Stato di riferimento, vigilanti o finanziatrici,
fatte salve eventuali eccezioni determinate in sede di regolamento di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430. Per
l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e per il sistema statistico nazionale restano
ferme le disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.
4. (1)
5. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 1, lettera r), del decreto del Ministro
delle comunicazioni 25 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 283
del 4 dicembre 1997, e di cui all'articolo 3, comma 10, del decreto del Presidente
della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, i relativi obblighi di contribuzione
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Norme fondamentali
D.lgs. 5 giugno 1998, n.204
sono assolti nei limiti e con le modalità previste dall'articolo 26, terzo comma,
della convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 13
agosto 1984, n. 523. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
(1) Comma abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2004, dall'art. 183, D.Lgs. 30
giugno 2003, n. 196, la materia è regolata dall’articolo 100 dello stesso decreto.
Art. 7.
Competenze del MURST
1. A partire dal 1° gennaio 1999 gli stanziamenti da destinare al Consiglio
nazionale delle ricerche (CNR), di cui all'articolo 11 della legge 22 dicembre 1977,
n. 951, all'ASI, di cui all'articolo 15, comma 1, lettera a), della legge 30 maggio
1988, n. 186, e all'articolo 5 della legge 31 maggio 1995, n. 233; all'Osservatorio
geofisico sperimentale (OGS), di cui all'articolo 16, comma 2, della legge 30
novembre 1989, n. 399; agli enti finanziati dal MURST ai sensi dell'articolo 1,
comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, gia' concessi ai sensi dell'articolo
11, terzo comma, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive
modificazioni, sono determinati con unica autorizzazione di spesa ed affluiscono
ad apposito fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal
MURST, istituito nello stato di previsione del medesimo Ministero. Al medesimo
fondo affluiscono, a partire dal 1° gennaio 1999, i contributi all'Istituto nazionale
per la fisica della materia (INFM), di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 506, nonché altri contributi e risorse finanziarie
che saranno stabilite per legge in relazione alle attività dell'Istituto nazionale di
fisica nucleare (INFN), dell'INFM e relativi laboratori di Trieste e di Grenoble, del
Programma nazionale di ricerche in Antartide, dell'Istituto nazionale per la
ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna. Il fondo è determinato ai sensi
dell'articolo 11, terzo comma, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni e integrazioni. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
2. Il Fondo di cui al comma 1 è ripartito annualmente tra gli enti e le istituzioni
finanziati dal MURST con decreti del Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, comprensivi di indicazioni per i due anni successivi,
emanati previo parere delle commissioni parlamentari competenti per materia,
da esprimersi entro il termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta. Nelle
more del perfezionamento dei predetti decreti e al fine di assicurare l'ordinata
prosecuzione delle attività, il MURST è autorizzato ad erogare acconti agli enti
sulla base delle previsioni contenute negli schemi dei medesimi decreti, nonché
dei contributi assegnati come competenza nel precedente anno.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo il
Consiglio nazionale della scienza e tecnologia (CNST), di cui all'articolo 11 della
legge 9 maggio 1989, n. 168, è soppresso. Sono fatti salvi le deliberazioni e gli atti
39
Norme fondamentali
D.lgs. 5 giugno 1998, n.204
adottati dal predetto organo fino alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
4. Alla legge 9 maggio 1989, n. 168, sono apportate le seguenti modificazioni ed
integrazioni (1)
5. Nel comma 9, secondo periodo, dell'articolo 51 della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, le parole da "previo parere" fino a "n. 59" sono soppresse.
6. È abrogata ogni altra vigente disposizione che determina competenze del
CNST.
7. È abrogato l'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio
1980, n. 382, a partire dalla data di entrata in vigore del decreto di cui alla lettera
g) del comma 1 dell'articolo 2 della legge 9 maggio 1989, n. 168, come modificata
dalla lettera e) del comma 4.
8. Fino alla data di insediamento dei CSN e dell'AST, l'articolo 4, comma 3, lettera
a), non si applica nella parte in cui sono previste loro osservazioni e proposte
preliminarmente all'approvazione del PNR. In sede di prima applicazione del
presente decreto, in assenza di approvazione del PNR, il Fondo speciale può
essere ripartito, con delibera del CIPE, per finanziare interventi di ricerca di
particolare rilevanza strategica.
9. I comitati nazionali di consulenza, il consiglio di presidenza e la giunta
amministrativa del CNR sono prorogati fino alla data di entrata in vigore del
decreto legislativo di riordino del CNR stesso, da emanarsi ai sensi degli articoli
11, comma 1, lettera d), 14 e 18 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e comunque
non oltre il 31 dicembre 1998.
10. L'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna, di
cui all'articolo 5, comma 4, della legge 7 agosto 1997, n. 266, è inserito tra gli enti
di ricerca a carattere non strumentale ed è disciplinato dalle disposizioni di cui
all'articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni e
integrazioni, alle quali si uniforma il decreto del Ministro dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica previsto dal predetto articolo 5, comma 4, della
legge n. 266.
(1) modifiche riportate nella L 9 maggio 1989, n.168.
40
Norme fondamentali
Legge 9 maggio 1989, n.168
Legge del 9 maggio 1989, n. 168.
Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 11 maggio 1989, n. 108, S.O.
TITOLO I - Istituzione e funzioni del Ministero
Art.1.
Istituzione
1. È istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di
seguito denominato "Ministero", con il compito di promuovere, in attuazione
dell'articolo 9 della Costituzione, la ricerca scientifica e tecnologica, nonché lo
sviluppo delle università e degli istituti di istruzione superiore di grado universitario,
di seguito compresi nella denominazione "università".
2. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di seguito
denominato "Ministro", a tal fine, dà attuazione all'indirizzo ed al coordinamento nei
confronti delle università e degli enti di ricerca, nel rispetto dei princìpi di autonomia
stabiliti dall'articolo 33 della Costituzione e specificati dalla legge e dalle disposizioni
di cui alla legge 23 agosto 1988, n. 400.
Art.2.
Funzioni
1. Il Ministro:
a) elabora ogni tre anni il piano di sviluppo dell'università in base alle vigenti
disposizioni e presenta al Parlamento, ogni triennio, un rapporto sullo stato
dell'istruzione universitaria, formulato sulla base delle relazioni delle università,
sentiti il Consiglio universitario nazionale (CUN) e la Conferenza permanente dei
rettori delle università italiane;
b) valorizza e sostiene, anche con adeguato supporto finanziario, la ricerca libera
nelle università e negli enti di ricerca, nel rispetto delle autonomie previste dalla
presente legge e definite nei rispettivi ordinamenti, promuovendo opportune
integrazioni e sinergie tra la ricerca pubblica e quella del settore privato,
favorendone lo sviluppo nei settori di rilevanza strategica (1);
b-bis) sovrintende al monitoraggio del PNR, con riferimento anche alla verifica della
coerenza tra esso e i piani e i programmi delle amministrazioni dello Stato e degli enti
da esse vigilati; riferisce al CIPE sull'attuazione del PNR; redige ogni tre anni un
rapporto sullo stato di attuazione del medesimo e sullo stato della ricerca nazionale;
(1)
41
Norme fondamentali
Legge 9 maggio 1989, n.168
b-ter) approva i programmi pluriennali degli enti di ricerca, con annesso
finanziamento a carico dell'apposito Fondo istituito nel proprio stato di previsione,
verifica il rispetto della programmazione triennale del fabbisogno di personale,
approva statuti e regolamenti di enti strumentali o agenzie da esso vigilate, esercita le
funzioni di cui all'articolo 8 nei confronti degli enti non strumentali, con esclusione di
ogni altro atto di controllo o di approvazione di determinazioni di enti o agenzie, i
quali sono comunque tenuti a comunicare al Ministero i bilanci;(1)
c) procede alla ripartizione degli stanziamenti iscritti nel bilancio del Ministero
destinati alle università sulla base di criteri oggettivi definiti con suo decreto, volti
anche ad assicurare un equilibrato sviluppo delle sedi universitarie, sentiti il CUN e
la Conferenza permanente dei rettori delle università italiane, e agli enti di ricerca,
nel rispetto delle previsioni delle leggi di settore; (2)
d) riferisce al Parlamento ogni anno in apposita audizione sull'attuazione del PNR e
sullo stato della ricerca nazionale; (2)
e) coordina le attività connesse alla partecipazione italiana a programmi di istruzione
universitaria e ricerca scientifica e tecnologica comunitari ed internazionali, nonché
la rappresentanza italiana in materia di istruzione universitaria e di ricerca
scientifica e tecnologica nelle sedi internazionali, d'intesa con il Ministro degli affari
esteri e, in quelle comunitarie, anche con il Ministro per il coordinamento delle
politiche comunitarie. Gli accordi internazionali in materia di istruzione universitaria
e di ricerca scientifica e tecnologica, che riguardano le amministrazioni dello Stato, le
università e gli enti pubblici di ricerca per programmi di rilevanza nazionale e
internazionale, sono stipulati, fatti salvi i princìpi di autonomia di cui al titolo II,
previa intesa con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica; (2)
f) propone al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE)
programmi di incentivazione e sostegno della ricerca scientifica e tecnologica nel
settore privato; (2)
g) coordina le funzioni relative all'Anagrafe nazionale delle ricerche, istituita ai sensi
dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,
ridefinendone con apposito decreto ministeriale finalità ed organizzazione, ed
esercita altresì, nell'ambito di attività di ricerca scientifica e tecnologica, funzioni di
supporto al monitoraggio e alla valutazione della ricerca, nonché di previsione
tecnologica e di analisi di impatto delle tecnologie; (2)
h) assicura, con il Ministro della pubblica istruzione, il coordinamento fra l'istruzione
universitaria e gli altri gradi di istruzione in Italia e nei rapporti comunitari, collabora
alle iniziative di aggiornamento del personale della scuola, ai sensi dell'articolo 4, e
favorisce la ricerca in campo educativo.
42
Norme fondamentali
Legge 9 maggio 1989, n.168
2. Al Ministro e al Ministero sono trasferite le funzioni in materia di istruzione
universitaria, ivi comprese quelle relative ai ruoli organici del personale ad esse
addetto, nonché quelle in materia di ricerca scientifica e tecnologica, attribuite:
a) al Presidente e alla Presidenza del Consiglio dei ministri;
b) al Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e
tecnologica;
c) al Ministro e al Ministero della pubblica istruzione.
3. (3)
(1) Le lett. da b) a b-ter) sostituiscono l'originaria lett. b), in virtù del disposto dell'art.
7, D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 204,
(2) Lettera modificata dall'art. 7, D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 204,
(3) Comma soppresso dall'art. 7, D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 204,
Art.3.
Programmazione e coordinamento della ricerca
1. (1)
2. (1)
3. Il Ministro, d'intesa con le altre amministrazioni dello Stato, con le università e con
gli enti interessati, definisce, iniziative di ricerca di comune interesse e ne promuove
la coordinata attuazione. A tal fine il Ministro conclude specifici accordi, con i quali
sono definiti i programmi, con l'indicazione dei relativi obiettivi, i tempi di attuazione,
il reperimento delle risorse finanziarie e le modalità di finanziamento.
4. Le norme relative alle procedure di formazione degli accordi, alla loro
applicazione, nonché agli strumenti amministrativi e contabili sono fissate con
decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, emanato
di concerto con il Ministro del tesoro, anche in deroga alle norme dell'ordinamento
contabile dello Stato e degli enti pubblici (2).
(1) Comma soppresso dall'art. 7, D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 204,
(2) Vedi D.M. 28 giugno 1995, n. 454.
Art.4.
Coordinamento dell'istruzione universitaria con gli altri gradi di istruzione
1. Il Ministro della pubblica istruzione ed il Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, nelle materie di rispettiva competenza che importino
problematiche interessanti i due settori di istruzione, attuano ogni opportuna forma
di intesa e di collaborazione, al fine di realizzare un idoneo coordinamento tra
l'istruzione universitaria e l'istruzione di ogni altro ordine e grado.
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Norme fondamentali
Legge 9 maggio 1989, n.168
2. In particolare il Ministro della pubblica istruzione sente il Ministro dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica:
a) sulle iniziative di aggiornamento e di specializzazione per il personale ispettivo,
direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado, attuate in collaborazione con
le università ed eventualmente con gli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e
aggiornamento educativi (IRRSAE), i cui oneri fanno carico al bilancio del Ministero
della pubblica istruzione;
b) sulle iniziative per la revisione dei programmi della scuola secondaria superiore ai
fini della prosecuzione della formazione in ambito universitario.
3. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sente il Ministro
della pubblica istruzione per tutti i problemi inerenti alla formazione, anche sotto
l'aspetto pedagogico, di coloro che seguono corsi di studio universitari che prevedono
sbocchi nell'insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché per il rilascio
dei relativi titoli di studio.
4. Il Ministro favorisce, anche mediante lo stanziamento di appositi fondi, le iniziative
delle università rivolte, nei diversi ambiti disciplinari ed eventualmente anche
d'intesa con gli IRRSAE, alla preparazione all'insegnamento, allo sviluppo della
ricerca ed alla sperimentazione di metodologie e tecnologie didattiche nelle scuole di
ogni ordine e grado. Favorisce altresì le iniziative assunte dalle università, d'intesa
con organismi dell'amministrazione scolastica, per promuovere l'interscambio
culturale tra università e scuola.
5. Per lo svolgimento delle attività previste dal presente articolo i Ministri si avvalgono
di una commissione di esperti composta da:
a) tre membri designati dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione (CNPI);
b) tre membri designati dal CUN;
c) due membri designati dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL),
in rappresentanza delle forze imprenditoriali e di quelle di lavoro;
d) un rappresentante designato dal CNST;
e) un rappresentante degli IRRSAE designato dalla Conferenza dei presidenti;
f) tre esperti designati dal Ministro della pubblica istruzione;
g) tre esperti designati dal Ministro, con esperienza in campo formativo.
6. Le disposizioni attuative del comma 5 sono dettate con decreto interministeriale.
Art.5.
Denominazioni
1. In tutti gli atti riguardanti le funzioni trasferite al Ministero le parole: "Ministro
incaricato della ricerca scientifica e tecnologica", "Ministero della ricerca scientifica",
"Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica", "Ministro per il
coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica" o consimili,
"Presidenza o Presidente del Consiglio dei ministri" e "Ministero o Ministro della
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Norme fondamentali
Legge 9 maggio 1989, n.168
pubblica istruzione" sono sostituite con le altre: "Ministero o Ministro dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica".
TITOLO II
Autonomia delle università e degli enti di ricerca
Art.6.
Autonomia delle università
1. Le università sono dotate di personalità giuridica e, in attuazione dell'articolo 33
della Costituzione, hanno autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria
e contabile; esse si danno ordinamenti autonomi con propri statuti e regolamenti.
2. Nel rispetto dei principi di autonomia stabiliti dall'articolo 33 della Costituzione e
specificati dalla legge, le università sono disciplinate, oltre che dai rispettivi statuti e
regolamenti, esclusivamente da norme legislative che vi operino espresso riferimento.
È esclusa l'applicabilità di disposizioni emanate con circolare.
3. Le università svolgono attività didattica e organizzano le rela tive strutture nel
rispetto della libertà di insegnamento dei docenti e dei principi generali fissati nella
disciplina relativa agli ordinamenti didattici universitari. Nell'osservanza di questi
principi gli statuti determinano i corsi di diploma, anche effettuati presso scuole
dirette a fini speciali, di laurea e di specializzazione; definiscono e disciplinano i
criteri per l'attivazione dei corsi di perfezionamento, di dottorato di ricerca e dei
servizi didattici integrativi.
4. Le università sono sedi primarie della ricerca scientifica e operano, per la
realizzazione delle proprie finalità istituzionali, nel rispetto della libertà di ricerca dei
docenti e dei ricercatori nonché dell'autonomia di ricerca delle strutture scientifiche.
I singoli docenti e ricercatori, secondo le norme del rispettivo stato giuridico, nonché
le strutture di ricerca:
a) accedono ai fondi destinati alla ricerca universitaria, ai sensi dell'articolo 65 del
DPR.11 luglio 1980, n. 382;
b) possono partecipare a programmi di ricerca promossi da amministrazioni dello
Stato, da enti pubblici o privati o da istituzioni internazionali, nel rispetto delle
relative normative.
5. Le università, in osservanza delle norme di cui ai commi precedenti, provvedono
all'istituzione, organizzazione e funzionamento delle strutture didattiche, di ricerca e
di servizio, anche per quanto concerne i connessi aspetti amministrativi, finanziari e
di gestione.
6. I regolamenti di ateneo e quelli interni di ciascuna struttura sono emanati con
decreto del rettore nel rispetto dei principi e delle procedure stabiliti dallo statuto.
45
Norme fondamentali
Legge 9 maggio 1989, n.168
7. L'autonomia finanziaria e contabile delle università si esercita ai sensi dell'articolo
7.
8. La legge di attuazione dei principi di autonomia di cui al presente articolo
stabilisce termini e limiti dell'autonomia delle università, quanto all'assunzione e alla
gestione del personale non docente.
9. Gli statuti e i regolamenti di ateneo sono deliberati dagli organi competenti
dell'università a maggioranza assoluta dei componenti. Essi sono trasmessi al
Ministro che, entro il termine perentorio di sessanta giorni, esercita il controllo di
legittimità e di merito nella forma della richiesta motivata di riesame. In assenza di
rilievi essi sono emanati dal rettore.
10. Il Ministro può per una sola volta, con proprio decreto, rinviare gli statuti e i
regolamenti all'università, indicando le norme illegittime e quelle da riesaminare nel
merito. Gli organi competenti dell'università possono non conformarsi ai rilievi di
legittimità con deliberazione adottata dalla maggioranza dei tre quinti dei suoi
componenti, ovvero ai rilievi di merito con deliberazione adottata dalla maggioranza
assoluta. In tal caso il Ministro può ricorrere contro l'atto emanato dal rettore, in sede
di giurisdizione amministrativa per i soli vizi di legittimità. Quando la maggioranza
qualificata non sia stata raggiunta, le norme contestate non possono essere emanate.
11. Gli statuti delle università sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, i regolamenti
nel Bollettino Ufficiale del Ministero.
Art.7.
Autonomia finanziaria e contabile delle università
1. Le entrate delle università sono costituite da:
a) trasferimenti dello Stato;
b) contributi obbligatori nei limiti della normativa vigente;
c) forme autonome di finanziamento, quali contributi volontari, proventi di attività,
rendite, frutti e alienazioni del patrimonio, atti di liberalità e corrispettivi di contratti
e convenzioni.
2. I mezzi finanziari destinati dallo Stato alle università e alle strutture
interuniversitarie di ricerca e di servizio sono iscritti in tre distinti capitoli dello stato
di previsione del Ministero relativi:
a) alle spese per il personale dovute in base a disposizioni di carattere generale;
b) ai contributi per il funzionamento, ivi comprese le spese per investimento e per
l'edilizia universitaria;
c) ai contributi per la ricerca scientifica universitaria.
3. Le somme non impegnate da ciascuna università nel corso dell'esercizio
finanziario vanno ad incrementare le disponibilità dell'esercizio successivo, nel
rispetto dei vincoli di destinazione previsti nelle lettere a), b) e c) del comma 2.
46
Norme fondamentali
Legge 9 maggio 1989, n.168
4. Gli statuti indicano le strutture didattiche, di ricerca e di servizio alle quali è
attribuita autonomia finanziaria e di spesa.
5. Le università possono contrarre mutui esclusivamente per le spese di investimento.
In tal caso il relativo onere complessivo di ammortamento annuo non può comunque
superare il 15 per cento dei
finanziamenti a ciascuna università trasferiti ai sensi della lettera b) del comma 2.
6. Per consentire l'analisi della spesa finale e il consolidamento dei conti del settore
pubblico allargato il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica,
con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, fissa i criteri per
la omogenea redazione dei conti consuntivi delle università.
7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le università
possono adottare un regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la
contabilità, anche in deroga alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato e degli
enti pubblici, ma comunque nel rispetto dei relativi princípi.
8. Il regolamento disciplina i criteri della gestione, le relative procedure
amministrative e finanziarie e le connesse responsabilità, in modo da assicurare la
rapidità e l'efficienza nella erogazione della spesa e il rispetto dell'equilibrio
finanziario del bilancio, consentendo anche la tenuta di conti di sola cassa. Il
regolamento disciplina altresì le procedure contrattuali, le forme di controllo interno
sull'efficienza e sui risultati di gestione complessiva dell'università, nonché dei singoli
centri di spesa, e l'amministrazione del patrimonio.
9. Il regolamento è emanato con decreto del rettore, previa deliberazione del
consiglio di amministrazione, sentiti il senato accademico, le facoltà e i dipartimenti
ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero. Il controllo del Ministero è
esercitato nelle forme di cui all'articolo 6, comma 9.
10. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soggetti al
controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti esclusivamente i
provvedimenti di nomina, promozione e cessazione dal servizio del personale. Tali
provvedimenti sono immediatamente esecutivi, fatta salva la sopravvenuta inefficacia
a seguito di ricusazione del visto da parte della Corte dei conti. Dalla stessa data la
gestione finanziaria delle università è soggetta, sulla base di consuntivi annuali, al
controllo successivo della Corte stessa. La Corte dei conti riferisce al Parlamento con
un'unica relazione annuale.
11. Fino alla emanazione del regolamento di cui al comma 7, per ciascuna università
continuano ad applicarsi le norme ed i regolamenti vigenti in materia. Per ciascuna
università, con l'emanazione del regolamento di ateneo, cessano di avere efficacia le
disposizioni legislative e regolamentari con lo stesso incompatibili.
47
Norme fondamentali
Legge 9 maggio 1989, n.168
Art.8.
Autonomia degli enti di ricerca
1. Il CNR, l'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN), gli Osservatori astronomici,
astrofisici e vesuviano, nonché gli enti e istituzioni pubbliche nazionali di ricerca a
carattere non strumentale hanno autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e
contabile ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione e si danno ordinamenti
autonomi, nel rispetto delle loro finalità istituzionali, con propri regolamenti.
2. Gli enti e le istituzioni pubbliche di ricerca di cui al comma 1 sono individuati con
decreto del Presidente della Repubblica. Il decreto viene adottato sentite le
competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica,
dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro. In prima applicazione, il decreto
è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. (1)
3. Gli enti di cui al presente articolo:
a) svolgono attività di ricerca scientifica nel rispetto dell'autonomia di ricerca delle
strutture scientifiche e della libertà di ricerca dei ricercatori, singoli o associati, in
coerenza con le rispettive funzioni istituzionali e nel quadro della programmazione
nazionale;
b) gestiscono programmi di ricerca di interesse nazionale, attuati anche in
collaborazione con altri enti pubblici e privati, e partecipano alla elaborazione, al
coordinamento ed alla esecuzione di programmi di ricerca comunitari ed
internazionali;
c) provvedono all'istituzione, alla organizzazione e al funzionamento delle strutture di
ricerca e di servizio, anche per quanto concerne i connessi aspetti amministrativi,
finanziari e di gestione;
d) esercitano la propria autonomia finanziaria e contabile ai sensi del comma 5.
4. I regolamenti di cui al comma 1 sono deliberati nel rispetto dei limiti e delle
procedure stabiliti dalla apposita legge di attuazione dei principi di autonomia di cui
al presente articolo e sono trasmessi al Ministro che esercita i controlli di legittimità e
di merito. I controlli di legittimità e di merito si esercitano nelle forme di cui
all'articolo 6, commi 9 e 10; il controllo di merito è esercitato nella forma della
richiesta motivata di riesame nel termine perentorio di sessanta giorni dalla loro
comunicazione, decorso il quale si intendono approvati. I regolamenti sono emanati
dagli enti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
5. Agli enti di cui al presente articolo si estendono, in quanto compatibili con i
rispettivi ordinamenti, le norme in materia di autonomia finanziaria e contabile di
cui ai commi 1, 4, 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 7. Il regolamento di amministrazione,
finanza e contabilità di ciascuno degli enti di ricerca è emanato secondo le procedure
previste dalle rispettive normative ed è sottoposto al controllo del Ministro nelle
forme di cui al comma 4.
(1) Comma modificato dall’art. 7 del D.lgs. 5 giugno 1998, n.204.
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Norme fondamentali
Legge 9 maggio 1989, n.168
Art.9.
(1) Articolo abrogato dall’art74 del D.lgs. 3 febbraio 1993, n.29 e dall’art. 72 D.lgs.
30 marzo 2001, n.165.
TITOLO III - Organizzazione del ministero
Art.10.
Organi collegiali - CUN
1. Il CUN e i relativi comitati consultivi, il Consiglio nazionale geofisico ed il Consiglio
per le ricerche astronomiche sono organi del Ministero e continuano a svolgere le
competenze previste dalla normativa vigente sino alla entrata in vigore delle norme di
attuazione dei princìpi dell'autonomia universitaria e degli enti di ricerca. Tali norme
definiranno la composizione e le competenze del CUN, affinché esso possa, quale
organo elettivo di rappresentanza universitaria, concorrere al coordinamento delle
sedi, alla qualificazione ed aggiornamento degli ordinamenti didattici,
all'incentivazione della ricerca universitaria e allo sviluppo equilibrato e
programmato delle università. Con tali norme saranno, altresì, compiutamente
precisate le funzioni della Conferenza permanente dei rettori delle università italiane.
Art.11.
Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia
(1) Articolo abrogato dall'art. 7, D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 204.
Art.12.
Organizzazione
1. L'organizzazione del Ministero è articolata in dipartimenti e servizi. I dipartimenti,
in numero di quattro, esercitano le funzioni del Ministero previste dall'articolo 2. I
servizi, in numero di sei, esercitano funzioni di supporto al complesso delle
competenze dei dipartimenti.
2. I dipartimenti sono strutture organizzative di pari livello preposte a settori
omogenei, individuabili nelle seguenti aree: programmazione e coordinamento
generale; istruzione universitaria; ricerca scientifica; ricerca applicata; ricerca
finalizzata; relazioni internazionali; affari giuridici e legislativi.
3. I servizi sono strutture distinte dai dipartimenti, preposte, tra gli altri, ai seguenti
settori; studi e
documentazione; Anagrafe nazionale delle ricerche; supporto agli organi collegiali;
vigilanza sugli enti; personale del Ministero; verifica della funzionalità
49
Norme fondamentali
Legge 9 maggio 1989, n.168
dell'organizzazione; servizi di supporto tecnico e amministrativo; stampa e relazioni
esterne.
4. L'istituzione dei dipartimenti e dei servizi, la distribuzione tra essi dei posti di
funzione dirigenziale no nché le successive modificazioni della organizzazione del
Ministero sono disposte con regolamento, nel rispetto delle norme di cui ai commi
precedenti e dei seguenti criteri:
a) l'individuazione dei dipartimenti è effettuata in rapporto alla natura delle funzioni;
b) la determinazione delle competenze dei dipartimenti e dei servizi è rivolta, anche
attraverso l'accorpamento di materie e compiti omogenei, a stabilire una sostanziale
equiparazione tra le strutture dello stesso livello;
c) l'organizzazione dei dipartimenti e dei servizi è resa funzionale alla diversità dei
compiti attribuiti; d) i dipartimenti e i servizi sono strutture aperte alla partecipazione
di esperti esterni all'amministrazione;
e) l'organizzazione dei dipartimenti e dei servizi si conforma ad un criterio di
flessibilità per corrispondere al mutamento delle esigenze; si adatta altresì allo
svolgimento di compiti anche non permanenti, al raggiungimento di specifici
obiettivi programmatici, nonché alla progressiva attuazione dei princìpi di
autonomia delle università e degli enti di ricerca;
f) alle attività conoscitive e istruttorie svolte dai dipartimenti e dai servizi possono
concorrere gruppi di lavoro o commissioni, istituiti con decreto del Ministro, anche
con la partecipazione di esperti chiamati a tempo determinato, secondo quanto
previsto dall'articolo 13, comma 5;
g) gli uffici costituiscono le unità operative dei dipartimenti e dei servizi e sono istituiti
esclusivamente nel loro ambito;
h) ai dipartimenti e ai servizi sono preposti, a tempo determinato, rispettivamente
dirigenti generali di livello C e dirigenti superiori. La direzione dei dipartimenti e dei
servizi, fino al limite di un terzo del loro numero complessivo, può essere conferita
agli esperti di cui all'articolo 13, comma 4;
i) il coordinamento dell'attività dei dipartimenti e dei servizi è assicurato dal
Dipartimento preposto alla programmazione e al coordinamento generale. I relativi
atti di programmazione sono emanati con decreto del Ministro. A tal fine, il direttore
del Dipartimento coadiuva direttamente il Ministro nell'attività volta ad assicurare il
coordinamento e la continuità delle funzioni dell'Amministrazione e, in attuazione
degli indirizzi e delle direttive del Ministro, convoca periodiche conferenze dei
responsabili, assicurando i relativi compiti di segreteria;
l) le conferenze di cui alla lettera precedente formulano proposte in materia di
organizzazione dei dipartimenti e dei servizi, definendo i rapporti tra i dipartimenti e
tra questi e i servizi, assicurano lo scambio delle informazioni e delle necessarie
documentazioni e verificano i risultati raggiunti riferendone al Ministro, anche con
una relazione annuale.
50
Norme fondamentali
Legge 9 maggio 1989, n.168
5. Il regolamento di cui al comma 4 è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione dei Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro per la funzione
pubblica. Lo schema di regolamento, corredato del parere del Consiglio di Stato, è
trasmesso alle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica, affinché esprimano il proprio parere nel termine di trenta giorni.
Decorso tale termine il regolamento può essere adottato.
6. Con l'entrata in vigore del regolamento cessano di avere efficacia per il Ministero le
disposizioni legislative e regolamentari in materia di organizzazione incompatibili
con le norme di cui al presente articolo.
7. Nel rispetto del regolamento di cui al comma 4, uno o più decreti del Ministro, da
pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, provvedono a definire:
a) l'articolazione in uffici dei dipartimenti e dei servizi determinandone livelli e
competenze;
b) la creazione, nell'ambito dei dipartimenti e dei servizi, di uffici a carattere
transitorio o per il raggiungimento di specifici obiettivi;
c) la preposizione agli uffici e l'assegnazione del personale.
8. Ogni cinque anni l'organizzazione del Ministero è sottoposta a verifica al fine di
accertarne la rispondenza alle funzioni e al mutare delle esigenze. Dell'esito della
verifica il Ministro riferisce alle competenti Commissioni della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica, anche al fine dell'adozione delle conseguenti modifiche
organizzative.
Art.13.
Personale
1. La dotazione organica dei posti dirigenziali del Ministero e le relative funzioni sono
stabilite nella allegata tabella A.
2. La dotazione organica complessiva del personale appartenente alle qualifiche
funzionali è stabilita in 550 unità; la ripartizione per ciascuna qualifica è prevista
nella allegata tabella B. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono individuati i profili professionali e i relativi
contingenti. Con lo stesso decreto, entro il predetto limite numerico complessivo,
possono essere variate, in relazione a specifiche esigenze di funzionalità del
Ministero e alla disponibilità dei posti, le qualifiche individuate nella tabella B
nonché le dotazioni organiche di ciascuna qualifica in una percentuale non
superiore al 25 per cento di quella stabilita nella stessa tabella B.
3. La commissione di disciplina è costituita secondo le norme vigenti.
51
Norme fondamentali
Legge 9 maggio 1989, n.168
4. Per i fini di cui all'articolo 12, comma 4, lettera h), e per sopperire ad ulteriori
esigenze organizzative e funzionali, il Ministro può avvalersi di esperti a tempo pieno
e di elevata qualificazione, fino ad un numero massimo di dieci unità. Tra questi, gli
estranei alle amministrazioni pubbliche sono assunti con contratto di diritto privato
di durata non superiore a un quinquennio, rinnovabile una sola volta. I dipendenti
pubblici cui è conferito l'incarico sono posti in posizione di fuori ruolo, aspettativa o
di comando in relazione ai rispettivi ordinamenti di provenienza. Il regolamento di
cui all'articolo 12, comma 4, disciplina le modalità di conferimento dell'incarico, la
sua durata in relazione ai contenuti e alla natura delle prestazioni richieste, le
obbligazioni delle parti anche per l'esercizio del diritto di recesso. A tutti i direttori di
dipartimento, ed a coloro che svolgono funzioni equiparate, è attribuito, per la
durata dell'incarico, il trattamento economico determinato con decreto del Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del
tesoro, in misura non superiore a quello di professore universitario di prima fascia a
tempo pieno. Ai direttori di servizio, ed a coloro che svolgono funzioni equiparate, è
attribuito, per la durata dell'incarico, il trattamento economico dei dirigenti
superiori. I dipendenti pubblici incaricati della direzione di un dipartimento, di un
servizio o di funzioni equiparate, mantengono il trattamento economico in
godimento, se più favorevole.
5. Per la costituzione di gruppi di lavoro o di commissioni ai sensi dell'articolo 12,
comma 4 lettera f), per collaborazioni a tempo parziale, nonché per incarichi di
consulenza, studio o ricerca, il Ministro può avvalersi di altri esperti, nei limiti
dell'apposito stanziamento di bilancio, secondo modalità disciplinate dal
regolamento di cui allo stesso articolo 12 comma 4. Con decreto del Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del
tesoro, sono annualmente determinati i compensi per gli incarichi a tempo parziale e
per la partecipazione alle commissioni e ai gruppi di lavoro.
6. Con decreto del Ministro sono definiti i criteri e le modalità per la formazione e
l'aggiornamento del personale in servizio, anche al di fuori delle ordinarie procedure.
I relativi corsi possono essere effettuati in parte anche all'estero.
TITOLO IV
Norme transitorie e finali
Art.14.
Ragioneria centrale
1. Presso il Ministero è istituita una Ragioneria centrale dipendente dal Ministro del
tesoro.
2. In relazione all'istituzione della Ragioneria centrale di cui al comma 1, la dotazione
organica dei ruoli centrali del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato -
52
Norme fondamentali
Legge 9 maggio 1989, n.168
viene aumentata di complessive 35 unità, così distribuite: 3 appartenenti alla terza
qualifica funzionale; 7 appartenenti alla quarta qualifica funzionale; 6 appartenenti
alla quinta qualifica funzionale; 8 appartenenti alla sesta qualifica funzionale; 7
appartenenti alla settima qualifica funzionale; 3 appartenenti all'ottava qualifica
funzionale e 1 appartenente alla nona qualifica funzionale.
3. Alla copertura dei 35 posti portati in aumento alla dotazione organica dei ruoli
centrali della Ragioneria generale dello Stato si provvede utilizzando le graduatorie
dei concorsi in atto e di quelli già espletati alla data di entrata in vigore della presente
legge.
4. Le dotazioni organiche delle qualifiche di dirigente superiore e di primo dirigente
nel ruolo dei dirigenti amministrativi dei servizi centrali della Ragioneria generale
dello Stato, di cui al quadro I della tabella VII, allegata al DPR. 30 giugno 1972, n.
748, come modificata dalla legge 7 agosto 1985, n. 427, rideterminate in attuazione
del disposto di cui all'articolo 9 della legge 3 marzo 1987, n. 59, e all'articolo 8,
comma 3, della legge 16 aprile 1987, n. 183, si intendono incrementate,
rispettivamente, di un posto con funzioni di direttore di Ragioneria centrale e quattro
posti con funzioni di direttore di divisione.
5. Il posto portato in aumento nella qualifica di dirigente superiore nel ruolo dei
dirigenti amministrativi dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato di
cui al comma 4 è conferito in aggiunta alle disponibilità messe a concorso per 1 anno
1987 ai sensi dell'articolo 24, primo comma, numero 2), del DPR. 30 giugno 1972, n.
748. 6. I quattro posti di primo dirigente portati in aumento ai sensi del comma 4
sono conferiti, in aggiunta alle disponibilità accertate alla data del 31 dicembre 1987,
con le procedure di cui all'articolo 6 della legge 10 luglio 1984, n. 301.
Art.15.
Trasferimento di fondi
1. Fino alla approvazione dello stato di previsione del Ministero, alle spese si
provvede:
a) con gli stanziamenti già iscritti negli stati di previsione della Presidenza del
Consiglio dei ministri e di altri Ministeri in relazione alle funzioni attribuite con la
presente legge al Ministero;
b) con gli stanziamenti già iscritti nella rubrica n. 18 dello stato di previsione della
Presidenza del Consiglio dei ministri per le esigenze dei servizi per il coordinamento
della ricerca scientifica e tecnologica e nella rubrica n. 14 dello stato di previsione del
Ministero della pubblica istruzione, concernente le spese per l'istruzione
universitaria.
2. Detti stanziamenti sono all'uopo iscritti, in uno con le relative somme esistenti nel
conto dei residui passivi, in apposita rubrica del richiamato stato di previsione della
Presidenza del Consiglio dei ministri.
53
Norme fondamentali
Legge 9 maggio 1989, n.168
3. Alla stessa rubrica affluiscono le somme relative sia alle spese del personale
addetto alla Direzione generale per l'istruzione universitaria trasferito al nuovo
Ministero, nonché quelle di carattere generale afferenti alle spese di funzionamento
della predetta Direzione generale - spese da individuare d'intesa fra il Ministro della
pubblica istruzione e il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
- sia alle spese per stipendi del personale comandato da altre amministrazioni presso
i servizi per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica.
4. Il Ministro e i dirigenti del Ministero, nell'ambito delle attribuzioni ad essi
demandate per legge, impegnano ed ordinano le spese iscritte nell'apposita rubrica
della Presidenza del Consiglio dei ministri.
5. Le attrezzature e i beni mobili in dotazione alla Direzione generale per l'istruzione
universitaria passano in dotazione al Ministero.
6. Con decreti del Ministro del tesoro, su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri, del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e degli
altri Ministri interessati, si provvede all'iscrizione nella apposita rubrica dello stato di
previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri degli stanziamenti di cui ai
commi 1 e 2, anche attraverso variazioni nel conto dei residui passivi.
7. Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 6, i fondi relativi alle spese iscritte
negli stati di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri e di altri Ministeri
continuano ad essere erogati dalle amministrazioni stesse.
8. L'attività di riscontro delle operazioni relative all'apposita rubrica dello stato di
previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri è svolta dalla Ragioneria
centrale di cui all'articolo 14.
9. Il Ministro è autorizzato ad avvalersi, in attesa della nomina di un apposito cassiere
per il proprio Ministero, dell'opera del cassiere della Presidenza del Consiglio dei
ministri.
10. I titoli di spesa emessi a carico degli stanziamenti della rubrica n. 18 dello stato di
previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri e della rubrica n. 14 dello stato
di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1989, non pagati
entro il 31 dicembre dello stesso anno, sono annullati e i relativi importi conservati in
conto residui, ove non sia intervenuta prescrizione del debito. Tali titoli verranno
riemessi nel nuovo esercizio a carico dei predetti residui iscritti nei pertinenti capitoli
dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica per l'esercizio 1990.
11. I titoli di spesa, emessi a carico delle predette rubriche ed estinti in tempo utile,
ma contabilizzati dalle tesorerie dello Stato fra i pagamenti in conto "sospesi" sono
trasportati ed imputati al conto dei residui dei pertinenti capitoli dello stato di
previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.
Pertanto, le tesorerie interessate inviano gli elenchi dei predetti titoli alle Ragionerie
54
Norme fondamentali
Legge 9 maggio 1989, n.168
centrali presso le amministrazioni che ne hanno disposto l'emanazione, le quali,
dopo aver effettuato gli adempimenti attinenti alla conservazione dei relativi residui,
provvedono a trasmettere detti elenchi alla Ragioneria centrale presso il Ministero
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.
12. Le somme non impegnate entro il 31 dicembre 1989 sugli stanziamenti indicati
nel presente articolo e nell'articolo 19 possono essere impegnate e pagate
nell'esercizio successivo.
Art.16.
Università
1. Fino alla data di entrata in vigore della legge di attuazione dei principi di
autonomia di cui all'articolo 6, gli statuti sono emanati con decreto del rettore, nel
rispetto delle disposizioni e delle procedure previste dalla normativa vigente.
2. Decorso comunque un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, in
mancanza della legge di attuazione dei principi di autonomia, gli statuti delle
università sono emanati con decreto del rettore nel rispetto delle norme che regolano
il conferimento del valore legale ai titoli di studio e dei principi di autonomia di cui
all'articolo 6, secondo le procedure e le modalità ivi previste. In tal caso gli statuti,
sentito il consiglio di amministrazione, sono deliberati dal senato accademico,
integrato:
a) da un egual numero di rappresentanti eletti dai membri di tutti i dipartimenti e gli
istituti tra i direttori dei dipartimenti e i direttori degli istituti in modo da rispecchiare
la entità delle afferenze ai dipartimenti e agli istituti stessi;
b) da due rappresentanti di cui un professore ordinario eletto dai professori ordinari
e straordinari e un professore associato eletto dai professori associati per ciascuna
delle aree scientifico-disciplinari rappresentate nell'ateneo e individuate, in numero
non inferiore a quattro, dal regolamento elettorale di ateneo sulla base della
ripartizione prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui
all'articolo 11, comma 6;
c) da un rappresentante eletto per ogni area scientifico-disciplinare di cui alla lettera
b) fra i ricercatori della stessa area e gli assistenti del ruolo ad esaurimento;
d) da rappresentanti degli studenti eletti in numero corrispondente a quello dei
presidi di facoltà e comunque non inferiore a cinque;
e) da rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, eletti in numero
corrispondente alla metà di quello indicato alla lettera a), con arrotondamento alla
unità superiore.
3. Il regolamento elettorale, ai fini di cui al precedente comma 2, è deliberato dal
senato accademico sentito il consiglio di amministrazione.
4. Gli statuti devono comunque prevedere:
a) l'elettività del rettore;
55
Norme fondamentali
Legge 9 maggio 1989, n.168
b) una composizione del senato accademico rappresentativa delle facoltà istituite
nell'ateneo;
c) criteri organizzativi che, in conformità all'articolo 97 della Costituzione, e delle
norme che disciplinano le funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato,
anche ad ordinamento autonomo, assicurino l'individuazione delle responsabilità e
l'efficienza dei servizi;
d) l'osservanza delle norme sullo stato giuridico del personale docente, ricercatore e
non docente;
e) l'adozione di curricula didattici coerenti ed adeguati al valore legale dei titoli di
studio rilasciati dall'università;
f) una composizione del consiglio di amministrazione che assicuri la rappresentanza
delle diverse componenti previste dalla normativa vigente;
g) la compatibilità tra le soluzioni organizzative e le disponibilità finanziarie previste
dall'articolo 7.
5. Per la Scuola normale superiore di Pisa, la Scuola superiore di studi universitari e
di perfezionamento S. Anna di Pisa, l'Università italiana per stranieri di Perugia, la
Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena, la Scuola internazionale
superiore di studi avanzati di Trieste e l'Istituto universitario europeo di Firenze, la
composizione dei collegi ai quali spetta l'approvazione dello statuto è determinata
con decreto del Ministro nell'osservanza dei principi di rappresentatività e di
proporzionalità indicati al comma 2.
6. Fino alla data di entrata in vigore della legge di cui al comma 1, per il trasferimento
alle università ed alle strutture interuniversitarie di ricerca e di servizio dei mezzi
finanziari di cui all'articolo 7, comma 2, continua ad applicarsi la normativa vige nte
con i vincoli di destinazione ivi previsti.
7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono devolute alle
università e agli istituti di istruzione universitaria tutte le attribuzioni già spettanti
all'Amministrazione centrale della pubblica istruzione per il personale appartenente
alle qualifiche funzionali settima e superiori alla settima delle aree amministrativocontabile, delle biblioteche, dei servizi generali tecnici e ausiliari.
8. I provvedimenti disciplinari da adottare nei confronti del personale tecnico ed
amministrativo delle università e degli istituti di istruzione universitaria appartenente
alle varie qualifiche funzionali sono di competenza rispettivamente del rettore e del
direttore. A tal fine le università e gli istituti d'istruzione universitaria istituiscono
apposite commissioni di disciplina.
Art.17. Enti di ricerca.
1. Fino alla data di entrata in vigore della legge di attuazione dei princìpi di
autonomia di cui all'articolo 8, comma 4, i regolamenti degli enti sono emanati nel
rispetto delle disposizioni e delle procedure previste dalla normativa vigente.
56
Norme fondamentali
Legge 9 maggio 1989, n.168
2. Decorso comunque un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, in
mancanza della legge predetta, i regolamenti degli enti sono emanati nel rispetto
delle relative finalità istituzionali e dei principi di autonomia, di cui all'articolo 8,
secondo le procedure e le modalità ivi previste. Con decreto del Ministro, sentito il
CNST, i collegi per l'emanazione dei regolamenti possono essere integrati con
rappresentanze delle varie componenti che operano nell'ente.
3. Fino alla data di entrata in vigore della legge di attuazione dei principi di
autonomia, per la ripartizione e il trasferimento dei mezzi finanziari destinati dallo
Stato agli enti di ricerca di cui all'articolo 8, comma 1, continua ad applicarsi la
normativa vigente.
Art.18.
Organizzazione
1. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di organizzazione di cui
all'articolo 12, comma 4, il Ministro esercita le funzioni trasfe rite ai sensi dell'articolo
2, comma 2, lettera c), avvalendosi degli uffici della Direzione generale per
l'istruzione universitaria, che è soppressa. Tali uffici sono a tal fine trasferiti al
Ministero, che potrà utilizzarne le attuali strutture e sedi; essi mantengono in via
transitoria le proprie competenze ed agli stessi rimane addetto il personale con le
attuali mansioni.
2. Il Ministero potrà altresì utilizzare le strutture e la sede già assegnate all'Ufficio del
Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica e
avvalersi, sino all'emanazione del regolamento per le spese in economia, delle
disposizioni contenute nel DPR. 5 giugno 1985, n. 359, e successive modificazioni e
integrazioni.
3. Fino alla nomina dei direttori dei dipartimenti e dei servizi, il consiglio di
amministrazione è costituito dai dirigenti generali comandati presso il Ministero ai
sensi dell'articolo 19 e da quattro dirigenti superiori scelti dal Ministro tra i dirigenti
comandati ai sensi dello stesso articolo. In attesa dello svolgimento delle elezioni per i
rappresentanti del personale, da indire in ogni caso entro tre mesi dall'espletamento
delle procedure di inquadramento, il consiglio di amministrazione è costituito anche
con quattro rappresentanti del personale scelti dal Ministro su terne proposte dalle
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
Art.19
Personale
1. Nella prima applicazione della presente legge alla copertura dei posti di organico
si provvede mediante inquadramento nei ruoli del Ministero, con la conservazione
della qualifica acquisita e dell'anzianità di servizio complessivamente maturata:
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Norme fondamentali
Legge 9 maggio 1989, n.168
a) del personale dei ruoli del Ministero della pubblica istruzione, in servizio alla data
di entrata in vigore della presente legge:
- presso la Direzione generale per l'istruzione universitaria;
- presso la segreteria del CUN;
- presso altri uffici, che abbia svolto o svolga, alla data di entrata in vigore della
presente legge, compiti attinenti alla istruzione universitaria. Tale personale, in
numero non superiore a dieci unità, è individuato dal Ministro della pubblica
istruzione, d'intesa con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica;
b) del personale, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso
l'Ufficio del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e
tecnologica, dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, di altre
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, in posizione di
comando o di fuori ruolo nonché di quello in servizio in forza di speciale disposizione
di legge.
2. All'inquadramento del personale nelle qualifiche dirigenziali si provvede a
domanda da presentare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
regolamento previsto dall'articolo 12, comma 4.
3. All'inquadramento del personale nelle qualifiche funzionali si provvede a
domanda da presentare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto
previsto dall'articolo 13, comma 2.
4. Al personale inquadrato nei ruoli è conservato il trattamento economico di attività,
comprese le indennità accessorie pensionabili, comunque in godimento, osservate le
disposizioni di cui all'articolo 12, terzo comma, del DPR. 28 dicembre 1970, n. 1079.
Le indennità non pensionabili sono corrisposte con assegno personale riassorbibile
con i futuri miglioramenti economici.
5. Fino all'espletamento delle procedure di inquadramento, il personale di cui al
comma 1 è collocato di diritto nella posizione di comando o di fuori ruolo presso il
Ministero, conservando il complessivo trattamento economico in godimento. È fatto
salvo per il personale di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo quanto
previsto dall'articolo 38 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
6. Qualora il numero delle domande di inquadramento nei ruoli organici del
Ministero ecceda il numero dei posti di organico, come determinato dall'allegata
tabella B, il consiglio di amministrazione formula graduatorie per ciascuna qualifica
funzionale sulla base delle relazioni redatte per ogni dipendente interessato dai
dirigenti degli uffici cui appartengono. La relazione deve tenere conto delle effettive
mansioni esercitate e dei titoli acquisiti nelle materie comprese nella competenza del
Ministero. L'inquadramento può avvenire, tenuto conto delle esigenze di funzionalità
del Ministero, anche in soprannumero rispetto alle singole dotazioni organiche delle
varie qualifiche funzionali e nell'osservanza del limite di organico complessivo
58
Norme fondamentali
Legge 9 maggio 1989, n.168
disposto dall'articolo 13, comma 2, e in ogni caso non superando per ciascuna
qualifica il 25 per cento del relativo organico. Fino all'assorbimento del
soprannumero sono dichiarati indisponibili altrettanti posti dell'organico
complessivo.
7. All'esito delle procedure di inquadramento sono ridotte le corrispondenti dotazioni
organiche del Ministero della pubblica istruzione, secondo quanto previsto
dall'articolo 6 della legge 11 luglio 1980, n. 312, nonché l'organico dei dirigenti di cui
alla tabella IX allegata al D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748.
8. Il personale inquadrato nei ruoli del Ministero ai sensi del presente articolo può,
per una sola volta, partecipare a concorsi riservati per l'accesso alle qualifiche
superiori a quella rivestita, nel limite della dotazione organica di ciascuna qualifica,
purché in possesso del titolo di studio prescritto per la nuova qualifica e della
anzianità di servizio di due anni e sei mesi nella qualifica di appartenenza.
9. Nella prima applicazione della presente legge, i posti di primo dirigente che
risultano disponibili dopo gli inquadramenti sono conferiti mediante concorso
speciale per esami, di cui all'articolo 2 della legge 10 luglio 1984, n. 301, al quale è
ammesso a partecipare il personale del Ministero appartenente all'ex carriera
direttiva in possesso del diploma di laurea e con almeno cinque anni di servizio
effettivo in tale carriera.
10. La tabella A di cui all'articolo 13, comma 1, allegata alla presente legge, è
comprensiva anche del ruolo dei dirigenti con funzioni ispettive istituito dall'articolo
8 della legge 29 gennaio 1986, n. 23, che viene trasferito al Ministero.
11. Esaurite le procedure di inquadramento di cui ai commi precedenti, il Ministro è
autorizzato a bandire concorsi pubblici per il reclutamento del personale ed a
procedere alle relative assunzioni.
12. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono indette le
elezioni per il rinnovo dei rappresentanti del personale nel consiglio di
amministrazione del Ministero della pubblica istruzione.
Art.20.
Norme particolari per il CNR
(1) Articolo abrogato dall'art. 13, D.Lgs. 30 gennaio 1999, n. 19.
59
Norme fondamentali
Legge 9 maggio 1989, n.168
Art.21.
Norma abrogativa
Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge. Restano in
ogni caso in vigore le norme riguardanti le forme specifiche di autonomia delle
università non statali autorizzate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale.
Art.22.
Copertura finanziaria
1. Alle spese derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con le
modalità di cui all'articolo 15, all'uopo utilizzando i relativi stanziamenti iscritti ai fini
del bilancio pluriennale 1989-1991, nonché con l'ulteriore stanziame nto di lire
4.500 milioni per ciascuno degli anni 1989, 1990, e 1991 da iscrivere in apposito
fondo nella rubrica da istituire nello stato di previsione della Presidenza del
Consiglio dei ministri, al fine della successiva ripartizione, con decreti del Ministro
del tesoro, su proposta dei Ministri interessati.
2. All'onere di lire 4.500 milioni per ciascuno degli anni 1989, 1990 e 1991 si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero
del tesoro per l'anno 1989, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento.
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
(si omettono le tabelle)
60
Norme fondamentali
Legge 21 giugno 1986, n.317
L. 21 giugno 1986, n. 317
Procedura d'informazione nel settore delle norme e regolamentazioni
tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione in
attuazione della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 22 giugno 1998, modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 20 luglio 1998 (1)
Pubblicata nella Gazz. Uff. 2 luglio 1986, n. 151.
(1) Titolo così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 23 novembre 2000, n. 427.
Art.1.
Definizioni preliminari
1. Ai fini della presente legge, nonché per l'esercizio delle competenze di cui al
decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito, con modificazioni dalla legge 12
agosto 1982, n. 597, si intende per:
a) «prodotto»: i prodotti di fabbricazione industriale ed i prodotti agricoli
compresi i prodotti della pesca;
b) «servizio»: qualsiasi servizio della società dell'informazione, vale a dire qualsiasi
servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e
a richiesta individuale di un destinatario di servizi. Ai fini della presente
definizione si intende: per «servizio a distanza» un servizio fornito senza la
presenza simultanea delle parti; per «servizio per via elettronica» un servizio
inviato all'origine e ricevuto a destinazione mediante attrezzature elettroniche di
trattamento, compresa la compressione digitale e di memorizzazione di dati e che
è interamente trasmesso, inoltrato e ricevuto mediante fili, radio, mezzi ottici od
altri mezzi elettromagnetici; per «servizio a richiesta individuale di un destinatario
di servizi» un servizio fornito mediante trasmissione di dati su richiesta
individuale;
c) «regola relativa ai servizi»: un requisito di natura generale relativo all'accesso
alle attività di servizio di cui al punto b) ed al loro esercizio, in particolare le
disposizioni relative al prestatore di servizi, ai servizi ed al destinatario di servizi,
ad esclusione delle regole che non riguardino specificamente i servizi definiti al
predetto punto b). Si considera riguardante specificamente i servizi della società
dell'informazione una regola che, alla luce della sua motivazione e del testo del
relativo dispositivo, si pone come finalità e obiettivo specifici, nel suo insieme o in
alcune disposizioni puntuali, di disciplinare in modo esplicito e mirato tali servizi;
non si considera riguardante specificamente i servizi della società
dell'informazione una regola che riguarda tali servizi solo in modo implicito o
incidentale;
61
Norme fondamentali
Legge 21 giugno 1986, n.317
d) «specifica tecnica»: una specifica normativa contenuta in un documento che
definisce le caratteristiche richieste ad un prodotto, quali i livelli di qualità o di
appropriata utilizzazione, la sicurezza, le dimensioni comprese le prescrizioni
applicabili al prodotto per quanto riguarda la denominazione di vendita, la
terminologia, i simboli, le prove ed i metodi di prova, l'imballaggio, la marcatura e
l'etichettatura, nonché le procedure di valutazione della conformità. Sono altresì
compresi i metodi ed i procedimenti di produzione relativi ai prodotti agricoli ai
sensi dell'articolo 32, paragrafo 1, del Trattato istitutivo della Comunità europea,
ai prodotti destinati all'alimentazione umana e animale, nonché ai medicinali
definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive
modificazioni, così come i metodi ed i procedimenti di produzione relativi agli
altri prodotti, quando abbiano un'incidenza sulle caratteristiche di questi ultimi;
e) «altro requisito»: un requisito diverso da una specifica tecnica, prescritto per un
prodotto per motivi di tutela, in particolare dei consumatori o dell'ambiente, e
concernente il suo ciclo di vita dopo la commercializzazione, quali le sue
condizioni di utilizzazione, di riciclaggio, di reimpiego o di eliminazione, qualora
tali condizioni possano influenzare in modo significativo la composizione o la
natura del prodotto o la sua commercializzazione;
f) «norma»: una specifica tecnica, approvata da un organismo riconosciuto e
abilitato ad emanare atti di normalizzazione, la cui osservanza non sia
obbligatoria e che appartenga ad una delle seguenti categorie: norma
internazionale, norma europea, norma nazionale. Sono norme internazionali,
europee o nazionali, le norme adottate e messe a disposizione del pubblico
rispettivamente da un'organizzazione internazionale di normalizzazione, da un
organismo europeo di normalizzazione o da un organismo nazionale di
normalizzazione;
g) «programma di normalizzazione»: un piano di lavoro predisposto da uno degli
organismi di cui alla lettera l) contenente l'elenco delle materie costituenti oggetto
dei lavori di normalizzazione;
h) «progetto di norma»: il documento contenente il testo delle specifiche tecniche
per una determinata materia, predisposto ai fini dell'adozione secondo la
procedura di normalizzazione nazionale, quale risulta dai lavori preparatori e
qual è distribuito ai fini di pubblica inchiesta o di commento;
i) «organismo europeo di normalizzazione»: uno degli organismi elencati
nell'allegato I della direttiva 98/34/CE;
l) «organismo nazionale di normalizzazione»: uno degli organismi elencati
nell'allegato II della direttiva 98/34/CE;
m) «regola tecnica»: una specifica tecnica o altro requisito o una regola relativa ai
servizi, comprese le disposizioni, anche amministrative, che ad esse si applicano,
la cui osservanza è obbligatoria per la commercializzazione, la prestazione di
servizi, lo stabilimento di un prestatore di servizi o l'utilizzo degli stessi in tutto il
territorio nazionale o in una parte importante di esso. Costituiscono, inoltre,
regole tecniche le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative, che
62
Norme fondamentali
Legge 21 giugno 1986, n.317
vietano la fabbricazione, l'importazione, la commercializzazione o l'utilizzo di un
prodotto oppure la prestazione o l'utilizzo di un servizio o lo stabilimento come
fornitore di servizi, ad eccezione di quelle indicate all'articolo 9-ter. Costituiscono
in ogni caso regole tecniche:
1) le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che fanno riferimento
diretto ovvero indiretto, attraverso codici professionali o di buona prassi, a
specifiche tecniche o ad alti requisiti o a regole relative ai servizi e la cui
osservanza conferisce una presunzione di conformità alle prescrizioni fissate dalle
suddette disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;
2) gli accordi facoltativi dei quali l'Amministrazione è parte contraente e che,
nell'interesse generale mirano al rispetto di specifiche tecniche o di altri requisiti o
di regole relative ai servizi, ad eccezione del capitolato degli appalti pubblici;
3) le specifiche tecniche o altri requisiti o le regole relative ai servizi connessi con
misure di carattere fiscale o finanziario che influenzano il consumo di prodotti o
di servizi, promuovendo l'osservanza di tali specifiche tecniche o altri requisiti o
regole relative ai servizi; sono escluse le specifiche tecniche o altri requisiti o le
regole relative ai servizi connessi con misure di sicurezza sociale;
n) «progetto di regola tecnica»: il testo di una regola tecnica, comprendente anche
disposizioni amministrative, elaborato per adottarlo o farlo adottare come regola
tecnica e che si trovi in una fase preparatoria in cui sia ancora possibile
apportarvi emendamenti sostanziali;
o) «ispettorato tecnico»: l'ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato (1).
(1) Articolo così sostituito prima dall'art. 46, L. 6 febbraio 1996, n. 52, e poi
dall'art. 2, D.Lgs. 23 novembre 2000, n. 427.
Art. 1-bis.
Ambito di applicazione della procedura di informazione
1. I progetti di regole tecniche sono sottoposti alla procedura d'informazione di cui
alla presente legge.
2. La presente legge non si applica:
a) ai servizi del tipo di quelli elencati nell'allegato I;
b) ai servizi di radiodiffusione sonora;
c) ai servizi di radiodiffusione televisiva di cui all'articolo 1, lettera a), della
direttiva 89/552/CEE, come modificata dalla direttiva 97/36/CE;
d) alle regole relative ai servizi concernenti questioni che costituiscono oggetto di
normativa comunitaria in materia di servizi di telecomunicazione, quali definiti
dalla direttiva 90/387/CEE;
63
Norme fondamentali
Legge 21 giugno 1986, n.317
e) alle regole relative ai servizi concernenti questioni che costituiscono oggetto di
una normativa comunitaria in materia di servizi finanziari del tipo di quelli
indicati nell'allegato II;
f) salvo quanto previsto all'articolo 9-bis, comma 8, alle regole relative ai servizi
emanate dai o per i mercati regolamentati ai sensi del decreto legislativo 23 luglio
1996, n. 415, da o per altri mercati o organi che effettuano operazioni di
compensazione o di pagamento su tali mercati;
g) alle misure necessarie, nell'àmbito del Trattato, per garantire la protezione delle
persone e, in particolare, dei lavoratori, in relazione all'impiego dei prodotti, a
condizione che tali misure non influiscano sui prodotti stessi (1).
(1) Articolo aggiunto dall'art. 3, D.Lgs. 23 novembre 2000, n. 427.
Art.2.
Prodotti esclusi dalla normativa
1. (1)
(1) Articolo prima sostituito dall'art. 53, L. 29 dicembre 1990, n. 428, e poi
abrogato dall'art. 46, L. 6 febbraio 1996, n. 52
Art.3.
Nomine di rappresentanti dello Stato nel Comitato della Commissione delle
Comunità europee
1. I rappresentanti dello Stato italiano in seno al Comitato permanente previsto
dall'articolo 5 della direttiva 98/34/CE, modificata dalla direttiva 98/48/CE, sono
nominati dal Ministro degli affari esteri, su designazione, rispettivamente, del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministro dei lavori
pubblici, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro delle
poste e delle telecomunicazioni, nell'ambito dei funzionari delle direzioni generali
specificatamente competenti e di esperti altamente specializzati (1).
2. I rappresentanti di cui al comma 1 coordinano la propria attività con le altre
amministrazioni pubbliche interessate, anche mediante la periodica
convocazione di conferenze di servizi con i rappresentanti delle amministrazioni
interessate.
3. Possono essere designati, di volta in volta, in casi particolari, funzionari di
amministrazioni pubbliche ed esperti altamente specializzati su specifici
argomenti da trattare in seno al Comitato di cui al comma 1 (2).
(1) Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 23 novembre 2000, n. 427.
(2) Articolo così sostituito dall'art. 46, L. 6 febbraio 1996, n. 52.
64
Norme fondamentali
Legge 21 giugno 1986, n.317
Art. 4.
Organismi italiani di normalizzazione
1. Ogni modifica degli organismi italiani di normalizzazione di cui all'elenco
allegato alla direttiva 98/34/CE, modificata dalla direttiva 98/48/CE, è
comunicata alla Commissione delle Comunità europee dal Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, previo decreto interministeriale adottato di
concerto con i Ministri degli affari esteri, del lavoro e della previdenza sociale, dei
lavori pubblici e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Le
modifiche entrano in vigore alla data di pubblicazione del provvedimento nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (1).
2. La vigilanza sugli enti che assolvono le funzioni di organismo di
normalizzazione ai fini della presente legge è esercitata dal Consiglio nazionale
delle ricerche, che riferisce al Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, e, limitatamente al settore dell'ingegneria civile e strutturale,
d'intesa fra il Consiglio nazionale delle ricerche e il Consiglio superiore dei lavori
pubblici, i quali riferiscono ai Ministeri dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e dei lavori pubblici (2).
(1) Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 23 novembre 2000, n. 427.
(2) Articolo così sostituito dall'art. 46, L. 6 febbraio 1996, n. 52.
..omiss…
65
Norme fondamentali
D.lgs. 1 marzo 1945, n.82
Decreto legislativo Luogotenenziale I° marzo 1945, n.82
Riordinamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 marzo 1945, n.38
Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 13, D.Lgs. 30 gennaio 1999, n. 19, ad
eccezione degli artt. 11, 23, 26, 27, 28, 29 e 30. L’articolo 23 comma 9 del Dlgs. 4
giugno 2003, n.127, ha abrogato il D.lgs 30 gennaio 1999, n.19, fatta eccezione
per i commi 3 lettera a) e 6 dell’articolo 13 del citato decreto.
Art. 11
Per lo studio di determinate questioni, il Presidente ha facoltà di costituire
Commissioni di studio, la cui durata non può comunque essere superiore ai
quattro anni.
Di tali Commissioni possono far parte anche persone estranee agli Organi del
Consiglio.
Art. 23
Tutti i tipografi i quali abbiano stampato per proprio conto o per conto di editori,
di enti pubblici o privati, pubblicazioni in lingua italiana o straniera, periodiche o
non periodiche, e comunque interessanti la scienza, la tecnica o la ricostruzione,
debbono, entro un mese dall’ultimazione della stampa, farne pervenire una
copia completa al Consiglio Nazionale delle Ricerche.
Il tipografo che non esegua la consegna della pubblicazione nel termine stabilito,
è punito con un ammenda pari al triplo del prezzo di copertina della
pubblicazione ed in ogni caso non inferiore a lire 1000.
Art. 26
Alla data di entrata in vigore del presente decreto, all’Istituto nazionale di
geofisica, sinora dipendente dal Consiglio Nazionale delle Ricerche, è conferita
personalità giuridica, sotto la vigilanza del Ministero della pubblica istruzione. (1)
(2)
Lo Statuto dell’Istituto nazionale di geofisica sarà approvato con successivo
decreto Luogotenenziale, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione,
d’intesa con il Ministro per il tesoro e con il Presidente del Consiglio Nazionale
delle Ricerche.
Con apposita convenzione saranno regolati i rapporti fra il Consiglio Nazionale
delle Ricerche e l’Istituto predetto.
66
Norme fondamentali
D.lgs. 1 marzo 1945, n.82
(1) Per la soppressione dell’Istituto nazionale di geofisica vedi il D.lgs. 29
settembre 1999, n.381.
(2) comma abrogato dall’art. 2 della L 30 ottobre 1989, n.356.
Art. 27
Alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli Istituti talassografici di
Messina, Taranto e Trieste, passeranno alle dipendenze del Ministero
dell’agricoltura e delle foreste e l’Istituto per l’esame delle invenzioni passerà
alle dipendenze del Ministero dell’industria, commercio e lavoro.
Con apposite convenzioni saranno regolati i rapporti fra il Consiglio Nazionale
delle Ricerche e le amministrazioni sopraindicate, per quanto concerne il
trasferimento degli istituti predetti.
Alla data indicata nel primo comma, gli Istituti di biologia, di chimica, di
elettroacustica, dei motori, nonché l’Istituto per le applicazioni del calcolo,
l’Organo tecnico minerario ed il Centro per le applicazioni della psicologia,
assumeranno la figura di centri di studio e di ricerca presso le Università o presso
altri Enti od amministrazioni, ai sensi dell’art. 12.
Con apposite convenzioni, stipulate a norma del predetto articolo 12, saranno
regolati i rapporti fra il Consiglio Nazionale delle Ricerche e le Amministrazioni o
gli Enti presso i quali i centri dovranno funzionare. (1)
(1) la norma fa riferimento all’articolo 12 abrogato e pertanto ha esaurito la sua
efficacia.
Art. 28
I ruoli del personale statale, di cui all’art. 2 del R. Decreto-legge 25 giugno 1937,
n. 1114, ed all’art. 4 della Legge 20 novembre 1939, n. 2092, sono soppressi, con
effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
A decorrere dalla stessa data sono istituiti:
a) presso il Ministero della pubblica istruzione: un ruolo speciale transitorio di
gruppo A di personale statale, costituito da sei posti di ricercatore, di grado 6°;
b) presso il Ministero dell’agricoltura e delle foreste: un ruolo speciale transitorio
di gruppo A di personale statale, costituito da un posto di biologo, di grado 6°.
Il consigliere, presentemente incaricato delle funzioni di Segretario generale a
norma dell’ultimo comma dell’art. 2 del R. Decreto-legge 25 giugno 1937, n.
1114, passa al posto del Segretario generale, di cui all’art. 16 del presente
decreto.
L’altro consigliere, presentemente in servizio, è collocato in disponibilità, a
norma dell’art. 87 del R. Decreto 30 dicembre, n. 2960.
67
Norme fondamentali
D.lgs. 1 marzo 1945, n.82
Sei relatori ricercatori tecnici, appartenenti al soppresso ruolo di cui all’art. 2 del
R. Decreto-legge 25 giugno 1937, n. 1114 – sopra citato – passano nel ruolo
transitorio, di cui alla lettera a), del secondo comma del presente articolo.
Il relatore chimico, proveniente dall’Amministrazione dell’interno, ruolo Istituto
superiore di sanità (gruppo A), viene restituito al ruolo di origine.
Il relatore amministrativo, proveniente dai ruoli del Ministero dell’interno, viene
restituito al ruolo della amministrazione civile (gruppo A) del Ministero stesso.
L’altro relatore amministrativo è trasferito nei ruoli del
dell’amministrazione civile del Ministero dell’interno (gruppo A).
personale
Il biologo, appartenente al soppresso ruolo di cui al 3° comma dell’art. 4 della
sopracitata Legge 20 novembre 1939, n. 2092, passa nel ruolo transitorio di cui
alla lettera b) del 2° comma del presente articolo.
Il personale trasferito a norma dei precedenti commi conserva l’anzianità di
grado e la posizione economica già conseguita.
I relatori di cui ai commi 6, 7 e 8 sono collocati nel grado 6° dei ruoli ivi indicati, e
prendono posto immediatamente dopo l’ultimo dei funzionari del predetto
grado, restando eventualmente in soprannumero, salvo riassorbimento delle
nuove successive vacanze.
Art. 29
A decorrere dalla entrata in vigore del presente decreto, il personale non statale
addetto all’Istituto nazionale di geofisica ed agli Osservatori da esso dipendenti,
resta alle dipendenze dell’Istituto stesso che ne regolerà, nel proprio statuto, la
posizione giuridica ed economica.
A decorrere dalla data predetta, il personale non statale addetto agli Istituti,
trasferiti a norma dell’art. 27, 1° comma, passerà alle dipendenze delle
Amministrazioni interessate.
Il personale non statale addetto agli Istituti di cui al 3° comma dell’art. 27 passerà
alle dipendenze delle Amministrazioni presso le quali i centri saranno istituiti.
(1) Comma abrogato dall’art.18, primo comma del D.lgs. 7 maggio 1948, n.1167.
Art. 30
In conseguenza ed in applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 26,
27 e 28, il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle
variazioni che seguono:
a) i fondi stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per
il pagamento del personale statale che passa alle dipendenze del Ministero della
pubblica istruzione e del Ministero dell’agricoltura e delle foreste a norma del
citato art. 28, saranno trasferiti negli stati di previsione dei Ministeri interessati;
68
Norme fondamentali
D.lgs. 1 marzo 1945, n.82
b) negli stati di previsione della spesa dei Ministeri della pubblica istruzione,
dell’agricoltura e delle foreste e dell’industria, commercio e lavoro, saranno
stanziati i fondi occorrenti per il funzionamento, rispettivamente, dell’Istituto
nazionale di geofisica di cui all’art. 26, degli Istituti talassografici e dell’Istituto
per l’esame delle invenzioni, di cui al 1° comma dell’art. 27 e per il pagamento
del personale non statale con essi trasferito a norma dell’art. 29, 2° comma.
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Norme fondamentali
D.lgs. 1 marzo 1945, n.82
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PARTE B
REGOLAMENTI
71
72
Regolamenti
Organizzazione e funzionamento
Regolamento di organizzazione e funzionamento del
Consiglio Nazionale delle Ricerche
(Decreto del Presidente del CNR del 4 maggio 2005 prot. n. 0025033)
Pubblicato nel Supplemento ordinario n. 101 alla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana n.124 del 30 maggio 2005.
PARTE I
DISPOSIZIONI GENERALI - ORGANI E STRUTTURE
Titolo I
Finalità e modalità di approvazione
Art.1 - Finalità e principi generali
Art.2 - Modalità di approvazione e integrazione
Titolo II
Organi, organismi di valutazione e controllo e relativi uffici di supporto
Art.3 - Presidente e Vice Presidente
Art.4 - Consiglio di amministrazione
Art.5 - Consiglio scientifico generale
Art.6 - Collegio dei revisori dei conti
Art.7 - Comitato di valutazione
Art.8 - Uffici di diretta collaborazione
Art.9 - Servizio di controllo avanzamento programmi
Art.10 - Incompatibilità
Titolo III
Direttore generale
Art.11 - Nomina e competenze
Art.12 - Incompatibilità
Titolo IV
Rete scientifica
Capo I
Articolazione della rete scientifica
Art.13 - Articolazione della rete scientifica
Capo II
Dipartimenti
Art.14 - Individuazione delle macro aree
Art.15 - Missione e operatività dei dipartimenti
Art.16 - Istituzione, trasformazione e soppressione dei dipartimenti
Art.17 - Funzioni del direttore di dipartimento
Art.18 - Nomina del direttore di dipartimento
73
Regolamenti
Organizzazione e funzionamento
Art.19 - Disciplina del rapporto del direttore di dipartimento
Art.20 - Responsabile di progetto
Art.21 - Uffici di supporto tecnico amministrativo
Art.22 - Consiglio scientifico di dipartimento
Capo III
Consiglio dei direttori di dipartimento
Art.23 - Composizione e funzioni
Capo IV
Istituti
Art.24 - Missione e operatività degli istituti
Art.25 - Istituzione, trasformazione e soppressione degli istituti
Art.26 - Funzioni del direttore di istituto
Art.27 - Nomina del direttore di istituto
Art.28 - Disciplina del rapporto del direttore di istituto
Art.29 - Responsabile di commessa
Art.30 - Uffici di supporto tecnico amministrativo
Art.31 - Consiglio di istituto
Art.32 - Unità di ricerca presso terzi
Titolo V
Amministrazione dell'Ente
Art.33 - Articolazione e funzioni
Art.34 - Uffici della direzione generale
Art.35 - Uffici delle direzioni centrali
Art.36 - Aree di ricerca
Art.37 - Comitato degli utenti
Art.38 - Funzioni dei dirigenti
PARTE II
PROCESSI DECISIONALI E GESTIONALI
Titolo I
Programmazione delle attività
Art.39 - Principi generali della programmazione
Art.40 - Programmazione di lungo periodo
Art.41 - Contenuti del Piano triennale del CNR
Art.42 - Processo di programmazione
Titolo II
Gestione delle attività
Art.43 - Attività dei ricercatori e tecnologi
Art.44 - Gestione delle attività di ricerca per progetti e commesse
Art.45 - Promozione, coordinamento e gestione delle attività di consulenza e servizi
Art.46 - Formazione del personale
Art.47 - Borse di studio, assegni e dottorati di ricerca
Art.48 - Valorizzazione e trasferimento dei risultati dell'attività scientifica
74
Regolamenti
Organizzazione e funzionamento
Art.49 - Collaborazioni con altri soggetti
Art.50 - Consorzi, fondazioni e società
Titolo III
Consuntivazione delle attività
Art.51 - Relazioni consuntive sull'attività delle strutture della rete scientifica
Art.52 - Rapporto annuale sull'attività del CNR
PARTE III
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art.53 - Disposizioni generali
Art.54 - Disposizioni generali per l'aggregazione degli Enti di ricerca al CNR
Art.55 - Individuazione delle macro aree
Art.56 - Disposizioni transitorie per la prima istituzione dei dipartimenti ed il riordino
delle strutture scientifiche
Art.57 - Revisione della normativa operativa e delle funzioni amministrative
Art.58 - Trasformazione delle aree di ricerca
Art.59 - Gestione dei Progetti finalizzati e strategici
Art.60 – Abrogazioni
PARTE I
DISPOSIZIONI GENERALI - ORGANI E STRUTTURE
Titolo I
Finalità e modalità di approvazione
Art.1
(Finalità e principi generali)
1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento del
Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), individuando le competenze fondamentali
degli organi e degli uffici e i processi decisionali e gestionali sui quali si fonda l'attività
dell'Ente, in applicazione del principio di separazione tra compiti e responsabilità di
programmazione, compiti e responsabilità di gestione e compiti e responsabilità di
valutazione.
Art.2
(Modalità di approvazione e integrazione)
1. Il presente regolamento deliberato dal Consiglio di amministrazione in attuazione
dell'articolo 19 comma 1 del decreto legislativo 4 giugno 2003 n. 127, di seguito
"decreto di riordino", è sottoposto ad approvazione del Ministro dell'Istruzione
dell'università e della ricerca che esercita i controlli di legittimità e di merito. I
75
Regolamenti
Organizzazione e funzionamento
controlli di legittimità e di merito si esercitano nelle forme di cui all'articolo 6, commi
9 e 10 della legge 9 maggio 1989, n.168; il controllo di merito è esercitato nella forma
della richiesta motivata di riesame nel termine perentorio di sessanta giorni dalla
loro comunicazione, decorso il quale si intendono approvati. Il regolamento è
emanato con decreto del Presidente ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
2. Con le procedure previste dal decreto di riordino e dal presente regolamento
saranno adottati regolamenti disciplinanti specifiche materie nonché modifiche e
integrazioni del presente regolamento.
3. Norme di attuazione ed esecuzione del presente regolamento saranno introdotte
con delibera del Consiglio di amministrazione fatte salve procedure speciali previste
dal regolamento per l'adozione di specifici atti.
Titolo II
Organi, organismi di valutazione e controllo e relativi uffici di supporto
Art. 3
(Presidente e Vice Presidente)
1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente ed è responsabile delle relazioni
istituzionali.
2. Il Presidente:
a) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e il Consiglio scientifico
generale, stabilendone l'ordine del giorno;
b) convoca e presiede il Consiglio dei direttori di dipartimento stabilendone l'ordine
del giorno;
c) vigila, sovrintende e controlla il corretto svolgimento delle attività dell'Ente
interagendo, allo scopo, con gli organi dell'Ente e con gli organismi di valutazione e
controllo, nonché impartendo al riguardo le necessarie istruzioni al direttore
generale e ai direttori delle strutture scientifiche;
d) assicura la predisposizione del bilancio preventivo e della relazione
programmatica ad esso allegata; cura altresì la redazione di una relazione illustrativa
da allegare allo schema di rendiconto generale sulla base della relazione sulla
gestione del direttore generale e di un documento consuntivo sui risultati predisposto
dal Consiglio dei direttori di dipartimento;
e) attribuisce gli incarichi di direzione, previamente deliberati dal Consiglio di
amministrazione, al direttore generale, ai direttori dei dipartimenti e ai direttori di
istituto, nonché ai responsabili delle direzioni centrali di cui all'articolo 38, comma 1;
f) in caso di urgenza, adotta provvedimenti di competenza del Consiglio di
amministrazione, da sottoporre a ratifica nella prima riunione successiva del
Consiglio stesso;
76
Regolamenti
Organizzazione e funzionamento
g) esercita ogni altra funzione attribuitagli dal decreto di riordino e dal presente
regolamento.
3. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento. In
caso di assenza o impedimento di entrambi le funzioni di Presidente sono svolte dal
consigliere più anziano per età.
4. Il Presidente può conferire deleghe per fattispecie specifiche relativamente a
materie tematiche o tipologie di funzioni al Vice Presidente.
5. L'indennità di carica del Vice Presidente è determinata con le stesse modalità
previste dal decreto di riordino per il Presidente.
Art.4
(Consiglio di amministrazione)
1. Il Consiglio di amministrazione ha compiti di indirizzo e programmazione
generale dell'attività dell'Ente.
2. Il Consiglio di amministrazione su proposta del Presidente:
a) delibera nel rispetto dei principi generali della programmazione di cui all'articolo
39, le linee guida per la elaborazione del piano triennale dell'Ente, nonché, sentito il
Consiglio scientifico generale relativamente al piano triennale e ai relativi
aggiornamenti;
b) delibera la programmazione triennale e annuale del fabbisogno di personale ivi
incluse le relative azioni di formazione sentite le organizzazioni sindacali ammesse
alla contrattazione collettiva ai sensi della normativa vigente;
c) approva il bilancio preventivo, il rendiconto generale e le relative relazioni
predisposte dal Presidente nonché la relazione annuale di verifica dei risultati
gestionali ed economici dell'Ente;
d) delibera i regolamenti dell'Ente sentite le organizzazioni sindacali ammesse alla
contrattazione collettiva ai sensi della normativa vigente;
e) nomina il Vice Presidente tra i propri componenti;
f) può conferire deleghe al Presidente;
g) nomina il Consiglio scientifico generale, i direttori di dipartimento, i direttori di
istituto, il Comitato di valutazione, il direttore generale e i responsabili delle direzioni
centrali di cui all'articolo 38, comma 1;
h) delibera l'affidamento degli incarichi al direttore generale, ai responsabili delle
direzioni centrali di cui all'articolo 38, comma 1, ai dirigenti, ai direttori di
dipartimento e d'istituto;
i) verifica i risultati dell'attività della rete scientifica e dell'amministrazione dell'Ente,
avvalendosi anche delle relazioni del Comitato di valutazione;
l) delibera in ordine alla istituzione, trasformazione e soppressione degli istituti,
secondo la procedura di cui all'articolo 25;
77
Regolamenti
Organizzazione e funzionamento
m) ripartisce, in coerenza con il piano triennale e con i suoi aggiornamenti, le risorse
finanziarie, strumentali e di personale tra i progetti dei dipartimenti e coerentemente
definisce la disponibilità di risorse per gli istituti, tenendo conto delle proposte
formulate dalla rete scientifica e della loro validità alla luce del sistema competitivo
della ricerca internazionale;
n) individua i punti di maggior rilievo nella programmazione delle attività ai fini del
monitoraggio e della valutazione;
o) delibera, in coerenza con il piano triennale e, nel caso di loro adozione, con gli
strumenti di programmazione di lungo periodo, sentito il Consiglio scientifico
generale, la realizzazione e la gestione di grandi infrastrutture e/o di grandi
attrezzature scientifiche e tecnologiche;
p) commissiona nel quadro della programmazione, attività di ricerca e studio di
rilevante interesse e dimensione a soggetti pubblici e privati, nazionali e
internazionali e affida a terzi servizi e forniture di particolare rilevanza che, per
ragioni di economicità, devono essere gestite unitariamente a favore di tutte le
articolazioni organizzative dell'Ente;
q) delibera i criteri cui riferirsi per individuare gli atti di gestione da attribuire alle
direzioni centrali, ai dipartimenti o agli istituti;
r) delibera in materia di partecipazione a soggetti esterni di cui all'articolo 18 comma
1, lettere b) e c) del decreto di riordino secondo i criteri di cui all'articolo 50;
s) individua le macro aree di ricerca scientifica e tecnologica e assume le conseguenti
determinazioni secondo la procedura di cui all'articolo 14 ivi incluso il riassetto dei
dipartimenti ai sensi dell'articolo 16;
t) stabilisce i criteri e le modalità per procedere periodicamente alla verifica e alla
ridefinizione degli uffici e delle relative dotazioni organiche sentite le organizzazioni
sindacali ammesse alla contrattazione collettiva ai sensi della normativa vigente;
u) definisce con propria delibera criteri e modalità, sia di promozione e sostegno alla
ricerca, compresa l'assegnazione di contributi ad istituti scientifici, studiosi e
ricercatori nonché di conferimento di premi di riconoscimento dell'attività scientifica,
sia di partecipazione ad attività scientifiche;
v) definisce con propria delibera criteri e modalità: per lo svolgimento delle attività di
accreditamento per le pubbliche amministrazioni, certificazione, e prova; per la
collaborazione con enti e istituzioni nazionali, stranieri, e internazionali nel settore
della normativa tecnica anche ai fini dell'espletamento delle funzioni di vigilanza
affidate da leggi e regolamenti al CNR; per le attività di valorizzazione e trasferimento
dei risultati della ricerca; per le attività di consulenza tecnico scientifica e di fornitura
di servizi previste dall'articolo 3 comma 1, lettera o) e lettera p) del decreto di
riordino; per la realizzazione, nei termini previsti dalla legge, di attività di formazione
post lauream;
z) delibera in ordine ad ogni altra materia attribuitagli dal decreto di riordino e dai
regolamenti dell'Ente.
78
Regolamenti
Organizzazione e funzionamento
3. Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente che ne determina
l'ordine del giorno; è altresì convocato su richiesta di almeno cinque componenti.
Esso è validamente costituito quando è presente la metà più uno dei componenti in
carica e si riunisce di regola una volta al mese.
4. Il Consiglio di amministrazione delibera a maggioranza dei presenti, salvo che non
siano previste maggioranze differenti dalla legge o dai regolamenti, su proposta del
Presidente; nelle votazioni, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
5. Il direttore generale partecipa alle riunioni del Consiglio di amministrazione,
senza diritto di voto.
6. Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono immediatamente
esecutive, ad eccezione di quelle relative al piano triennale di attività e agli
aggiornamenti annuali, delle deliberazioni di adozione e modifica dei regolamenti
nonché di quelle che ai sensi della normativa vigente richiedano approvazioni
esterne.
7. Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono pubblicate secondo la
normativa vigente e nel rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati
personali. La pubblicità delle deliberazioni è assicurata anche con mezzi telematici.
8. E' possibile partecipare alle riunioni del Consiglio di amministrazione tramite
videoconferenza. Con il regolamento interno di cui al comma 9 si provvede a stabilire
modalità per la partecipazione in videoconferenza tali da assicurare che tutti i
partecipanti possano essere identificati, che gli stessi siano in grado di seguire la
discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti.
9. Il Consiglio di amministrazione detta ulteriori disposizioni per il proprio
funzionamento con atto interno anche con riferimento alle funzioni di segreteria.
Art. 5
(Consiglio scientifico generale)
1. Il Consiglio scientifico generale ha compiti consultivi relativi all'attività complessiva
di ricerca dell'Ente. Il Consiglio scientifico generale:
a) esprime al Consiglio di amministrazione il parere tecnico-scientifico sulle proposte
di piano triennale e sui relativi aggiornamenti e i pareri richiesti dal regolamento;
b) svolge attività consultiva su richiesta del Consiglio di amministrazione, che
stabilisce il termine entro il quale il parere deve essere reso, decorso il quale il
Consiglio medesimo ne può prescindere;
c) cura la realizzazione, su richiesta del Presidente, di analisi, studi e confronti sullo
stato della ricerca a livello nazionale e internazionale;
d) individua, su richiesta del Presidente, le possibili linee evolutive della ricerca;
79
Regolamenti
Organizzazione e funzionamento
e) predispone per il Consiglio di amministrazione una relazione annuale sull'attività
svolta.
2. Il Consiglio scientifico generale è composto, oltre che dal Presidente del CNR, che
lo presiede, da venti componenti, scienziati e studiosi italiani e stranieri di fama
internazionale, con particolare e qualificata professionalità ed esperienza nelle
macro aree di ricerca, di cui sei designati dal Presidente, cinque eletti dai ricercatori
e tecnologi dell'Ente, cinque nominati dal Consiglio di amministrazione sulla base di
terne proposte dai direttori di istituto, uno designato dalla Conferenza dei rettori
delle università italiane, uno dal Consiglio universitario nazionale, uno da
Unioncamere e uno da Confindustria.
3. Per l'elezione dei cinque componenti eletti dai ricercatori e tecnologi dell'Ente le
votazioni sono indette dal Presidente e si svolgono, in giorni prefissati, presso le sedi
di lavoro e/o di servizio anche con l'ausilio di strumenti informatici.
4. Il Presidente nomina una commissione elettorale costituita da tre membri cui è
affidata la responsabilità del corretto svolgimento delle elezioni. Un funzionario del
CNR con qualifica dirigenziale nominato dal Presidente esercita funzioni di
segretario della commissione.
5. Le elezioni avvengono sulla base di un collegio unico; sono titolari del diritto di
elettorato attivo i ricercatori e tecnologi dipendenti a tempo indeterminato e a tempo
determinato dell'Ente. Sono titolari del diritto di elettorato passivo i ricercatori e
tecnologi dipendenti a tempo indeterminato. Ogni avente diritto esprime una sola
candidatura ed un solo voto di preferenza.
6. I ricercatori e tecnologi presentano candidature corredate da curriculum che
devono essere sostenute da un numero di votanti non inferiore al tre percento degli
aventi diritto al voto.
7. Le terne di cui al comma 2 sono individuate in ragione di una per ciascuno di
cinque raggruppamenti di dipartimenti definiti con deliberazione del Consiglio di
amministrazione. In prima applicazione si fa riferimento ai seguenti cinque
raggruppamenti: a) Terra e ambiente, Energia e trasporti, Agroalimentare; b)
Medicina, Scienze della vita; c) Progettazione molecolare, Materiali e dispositivi; d)
Sistemi di produzione, Tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni; e)
Identità culturale, Patrimonio culturale. Ciascun direttore di istituto esprime un voto
per individuare la terna relativa al raggruppamento in cui è inserito il dipartimento
cui l'istituto afferisce secondo le modalità indicate dal Consiglio di amministrazione
con propria delibera. La nomina nell'ambito delle terne interviene dopo lo
svolgimento delle procedure elettive e tiene conto dell'esigenza di assicurare la
presenza di ambiti disciplinari differenziati.
80
Regolamenti
Organizzazione e funzionamento
8. I componenti del Consiglio scientifico generale sono nominati dal Consiglio di
amministrazione, durano in carica quattro anni e possono essere confermati una
sola volta.
9. In caso di dimissioni o decadenza di un componente nominato o in base alle
procedure elettive di cui al comma 3 o alle terne proposte dai direttori degli istituti di
cui al comma 2, il Consiglio di amministrazione procede alla nomina in ordine
sequenziale dei non eletti o alla scelta nell'ambito di uno degli altri due designati ai
sensi del comma 7.
10. Ai componenti del Consiglio scientifico generale, ad eccezione del Presidente del
CNR, spetta un gettone di presenza stabilito con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze.
11. Il Consiglio scientifico generale si riunisce di norma presso la sede del CNR, su
convocazione del Presidente, che ne fissa l'ordine del giorno. Alle riunioni del
Consiglio scientifico generale possono partecipare, senza diritto di voto, i membri del
Consiglio di amministrazione e il direttore generale, nonché, su invito del Presidente
e senza diritto di voto, direttori delle unità di ricerca, dirigenti, ricercatori e tecnologi
e personalità scientifiche esterne, in relazione alla particolare rilevanza della materia
oggetto di valutazione.
12. Il Consiglio scientifico generale esercita le proprie competenze in forma
collegiale; è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei
componenti in carica ed esprime pareri con il voto favorevole della maggioranza dei
presenti. I membri che non partecipano alle riunioni per tre sedute consecutive senza
valida giustificazione decadono dalla carica. Nelle votazioni, in caso di parità, prevale
il voto del Presidente.
13. Il Consiglio scientifico generale può dettare ulteriori disposizioni per il proprio
funzionamento con atto interno.
Art.6
(Collegio dei revisori dei conti)
1. Il Collegio dei revisori dei conti è l'organo di controllo della regolarità
amministrativa e contabile dell'ente e svolge i compiti previsti dall'articolo 2403 del
codice civile, per quanto applicabile.
2. Il Collegio dei revisori dei conti vigila sull'osservanza della legge e sul rispetto dei
principi di corretta amministrazione e svolge le funzioni di controllo contabile
secondo quanto previsto dal regolamento di amministrazione, contabilità e finanza,
di seguito "regolamento di contabilità".
81
Regolamenti
Organizzazione e funzionamento
3. I documenti relativi agli atti su cui il Collegio dei revisori deve esprimere un parere,
secondo quanto previsto dal regolamento di contabilità, sono inviati almeno dieci
giorni prima del giorno fissato per l'adozione degli atti medesimi.
4. I revisori possono assistere alle sedute del Consiglio di amministrazione; a tal fine
copia della convocazione del predetto organo è inviata ai membri del Collegio nei
termini e con le modalità previste per i componenti dello stesso Consiglio di
amministrazione.
5. I membri del Collegio possono procedere ad ispezioni, controlli e richieste di
chiarimenti, anche individualmente, nel rispetto delle regole fissate autonomamente
dal Collegio.
6. I membri supplenti del Collegio possono essere chiamati a coadiuvare i membri
effettivi nelle attività di cui al comma 5, su invito del Presidente.
7. Il Collegio stabilisce la cadenza delle proprie riunioni e le regole del proprio
funzionamento.
Art.7
(Comitato di valutazione)
1. Il Comitato di valutazione è composto da otto membri esterni all'Ente, scelti tra
esperti anche stranieri, nominati dal Consiglio di amministrazione, di cui tre, tra i
quali il presidente, designati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, due dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome, uno dall'Unione italiana delle camere di commercio, due dalla
Conferenza dei rettori delle università italiane.
2. Il presidente e i componenti del Comitato durano in carica quattro anni e possono
essere confermati una sola volta.
3. Il Comitato di valutazione, anche sulla base dei documenti di autovalutazione
prodotti dalla rete scientifica e dei documenti di cui al comma 5, valuta
periodicamente i risultati dell'attività di ricerca dell'Ente, anche in relazione agli
obiettivi definiti nel piano triennale e nel caso di loro adozione, negli strumenti di
programmazione di lungo periodo, sulla base dei criteri di valutazione e dei
parametri di qualità definiti dal Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca.
4. Il Comitato presenta al Presidente e al Consiglio di amministrazione una relazione
di valutazione annuale dei risultati dell'attività di ricerca dell'Ente che è trasmessa, ai
sensi dell'articolo 22 del decreto di riordino, ai ministeri competenti.
5. Il Comitato può richiedere atti, dati e informazioni, che siano necessari per lo
svolgimento delle proprie funzioni, alle strutture dell'amministrazione, ai
dipartimenti, agli istituti e, ove necessario, ai singoli ricercatori e tecnologi; i soggetti
destinatari delle richieste, devono rispondervi entro il termine massimo di giorni 30.
82
Regolamenti
Organizzazione e funzionamento
6. Il Comitato di valutazione svolge i propri compiti in piena autonomia, decidendo le
modalità del proprio funzionamento. Per lo svolgimento delle proprie funzioni il
Comitato si avvale di una segreteria tecnica il cui organico è definito con delibera del
Consiglio di amministrazione.
7. Il Comitato comunica all'inizio della propria attività annuale al Consiglio di
amministrazione il proprio programma di attività e le metodologie che intende
adottare per lo svolgimento delle proprie funzioni.
8. Le indennità da corrispondere ai membri del Comitato sono determinate con
delibera del Consiglio di amministrazione.
Art.8
(Uffici di diretta collaborazione)
1. Il Presidente si avvale di uffici di diretta collaborazione, di cui all'articolo 14 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni, aventi esclusive
competenze di supporto e di raccordo con l'amministrazione.
2. Gli uffici di diretta collaborazione rispondono direttamente al Presidente dal quale
dipendono funzionalmente e svolgono la propria attività secondo le direttive da
questi impartite.
3. Gli uffici di diretta collaborazione costituiscono un unico centro di responsabilità
ai sensi del regolamento di contabilità. Il Presidente, con proprio decreto e previa
delibera del Consiglio di amministrazione, determina quali uffici sono a livello
dirigenziale.
4. In particolare gli uffici di diretta collaborazione svolgono le seguenti funzioni:
a) supporto relativo alle relazioni interne ed esterne del Presidente per le seguenti
attività: predisposizione degli atti di sua competenza, inclusi gli atti di indirizzo,
programmazione e controllo; predisposizione delle proposte del Presidente da
sottoporre agli organi del CNR; relazioni internazionali; relazioni istituzionali; attività
di ufficio stampa e comunicazione; assistenza giuridica;
b) supporto tecnico-scientifico del Presidente per le funzioni relative alle seguenti
materie: trasferimento tecnologico; osservatorio sullo stato della ricerca nazionale e
internazionale e sugli scenari futuri della ricerca;
c) supporto per le funzioni di segreteria per il funzionamento del Consiglio di
amministrazione, del Consiglio scientifico generale, del Collegio dei revisori dei conti,
assicurando al Collegio una particolare autonomia, del Comitato di valutazione e del
Servizio di controllo avanzamento programmi.
5. L'individuazione degli uffici di diretta collaborazione, ai fini dell'assolvimento delle
funzioni sopra elencate, nel limite massimo di otto, l'attribuzione delle relative
funzioni e delle indennità da corrispondere ai responsabili e alle unità di personale
83
Regolamenti
Organizzazione e funzionamento
ad essi assegnate, nel rispetto della normativa vigente, è effettuata con decreto del
Presidente del CNR previa delibera del Consiglio di amministrazione.
6. Il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione non può superare
complessivamente le sessanta unità, oltre ai responsabili. Il contingente può essere
modificato con delibera del Consiglio di amministrazione in funzione delle
competenze attribuite agli uffici. I responsabili degli uffici di diretta collaborazione
sono nominati, fatto salvo quanto disposto al comma 7, tra i dirigenti amministrativi,
i ricercatori e i tecnologi del CNR. La nomina, l'attribuzione dell'incarico e la
valutazione di detti uffici è di competenza del Presidente.
7. Nei limiti del trenta percento delle unità di personale di cui al comma 6, si può
ricorrere, anche per l'individuazione dei responsabili, a dipendenti pubblici in
posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando, a collaboratori assunti con contratto
a tempo determinato o ricorrere ad esperti e consulenti per particolari
professionalità e specializzazioni, con incarichi di collaborazione coordinata e
continuativa.
8. Per le funzioni di segreteria particolare del Presidente può essere istituito un
ufficio anche di livello non dirigenziale alle dirette dipendenze del Presidente cui è
preposto un dipendente scelto e nominato dal Presidente tra il personale a tempo
indeterminato oppure appositamente assunto mediante contratto a termine conferito
ad personam, di durata corrispondente a quella dell'incarico del Presidente.
Art. 9
(Servizio di controllo avanzamento programmi)
1. Il Servizio di controllo avanzamento programmi valuta l'adeguatezza delle scelte
compiute in sede di attuazione dei piani, programmi e altri strumenti di
determinazione dell'indirizzo degli organi di vertice, in termini di congruenza tra
risultati conseguiti e obiettivi predefiniti al fine di verificare l'effettiva attuazione delle
scelte contenute nelle direttive e altri atti di indirizzo.
2. Il Servizio di controllo avanzamento programmi supporta altresì il Presidente e il
Consiglio di amministrazione per la valutazione dei responsabili degli uffici di diretta
collaborazione per il conseguimento degli obiettivi assegnatigli.
3. Il Servizio di controllo avanzamento programmi è dotato di autonomia operativa,
opera in collegamento con gli uffici dell'amministrazione e può richiedere
informazioni e chiarimenti ad ogni articolazione organizzativa dell'Ente.
4. La direzione del Servizio è affidata ad un esperto, anche esterno all'Ente, con
competenze di gestione progettuale e controllo di gestione, conseguita in strutture
private o pubbliche, a livello di dirigente amministrativo o dirigente di ricerca o
84
Regolamenti
Organizzazione e funzionamento
dirigente tecnologo, nominato dal Consiglio di amministrazione, nel rispetto
dell'incompatibilità di cui all'articolo 10 comma 2.
5. Il Servizio di controllo avanzamento programmi riferisce al Presidente e al
Consiglio di amministrazione, presentando in via riservata, almeno annualmente,
una relazione sui risultati delle analisi effettuate, con proposte di miglioramento della
funzionalità delle amministrazioni.
6. Il presente articolo non riguarda la valutazione dell'attività di ricerca.
7. I documenti formati o comunque rientranti nella disponibilità del Servizio di
controllo avanzamento programmi sono sottratti all'accesso ai sensi della legge 7
agosto 1990, n.241.
Art. 10
(Incompatibilità)
1. Il Presidente, se professore o ricercatore universitario, può essere collocato in
aspettativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11
luglio 1980, n. 382; se dipendente di altre pubbliche amministrazioni è collocato in
aspettativa senza assegni.
2. Le cariche di Presidente, di membro del Consiglio di amministrazione e del
Consiglio scientifico generale sono incompatibili con quelle di membro del Collegio
dei revisori dei conti, del Comitato di valutazione e del Servizio di controllo
avanzamento programmi, che sono incompatibili tra di loro. Tutte le cariche citate
sono incompatibili con quelle di direttore di dipartimento, di direttore di istituto e di
componente del Consiglio scientifico di dipartimento, nonchè con incarichi politici
elettivi.
3. Il Presidente, i membri del Consiglio di amministrazione, i membri del Consiglio
scientifico generale, i membri del Collegio dei revisori dei conti e i membri del
Comitato di valutazione non possono essere amministratori o dipendenti di imprese
o società che partecipano a programmi o progetti di ricerca nei quali il CNR è
presente con ruolo prevalente; inoltre non possono essere responsabili di progetti di
ricerca gestiti dal CNR o dove il CNR ha un interesse prevalente e far parte di
commissioni di concorso per il reclutamento di personale dell'Ente.
4. Entro trenta giorni dalla data di efficacia della nomina i soggetti di cui al presente
articolo dichiarano formalmente sotto la propria responsabilità di non versare in
alcuna delle situazioni di incompatibilità. La dichiarazione è resa al Presidente, o a
chi ne fa le veci, qualora l'incompatibilità riguardi il Presidente medesimo.
5. Il Presidente, o chi ne fa le veci, ove risulti la sussistenza di tali situazioni, esperiti
gli opportuni accertamenti e sentito l'interessato: a) stabilisce un termine non
superiore a venti giorni entro il quale egli può esercitare l'opzione; b) trascorso tale
85
Regolamenti
Organizzazione e funzionamento
termine, ove non sia cessata la causa d'incompatibilità ovvero l'interessato non abbia
presentato le proprie dimissioni, provvede a darne comunicazione ai soggetti che
hanno proceduto alla nomina per i provvedimenti di competenza.
6. Le dimissioni, anche al di fuori dell'ipotesi prevista dal comma 5, sono presentate
all'autorità che ha proceduto alla nomina e comunicate al Presidente, o a chi ne fa le
veci, e hanno effetto dalla data della loro accettazione da parte dell'autorità
competente per la nomina.
Titolo III
Direttore generale
Art. 11
(Nomina e competenze)
1. Il direttore generale è nominato, su proposta del Presidente, dal Consiglio di
amministrazione tra persone di alta qualificazione tecnico-professionale e di
comprovata esperienza gestionale, maturata in strutture complesse pubbliche o
private, con profonda conoscenza della normativa e degli assetti organizzativi degli
enti pubblici.
2. La durata dell'incarico coincide con la scadenza del mandato del Presidente, fatta
salva la possibilità di proroga nelle more della nomina di un nuovo direttore
generale.
3. L'incarico è attribuito dal Presidente, previa delibera del Consiglio di
amministrazione.
4. Il rapporto di lavoro del direttore generale è regolato con contratto di diritto
privato.
5. Il direttore generale ha la responsabilità della gestione dell'Ente e dirige, coordina
e controlla le direzioni centrali, con potere sostitutivo in caso di inerzia nei confronti
dei relativi dirigenti.
6. A tal fine, il direttore generale:
a) cura l'attuazione delle delibere del Consiglio di amministrazione e l'attuazione dei
provvedimenti del Presidente;
b) partecipa alle riunioni del Consiglio di amministrazione, senza diritto di voto e con
facoltà di esprimere pareri, ed è componente del Consiglio dei direttori di
dipartimento;
c) fornisce al Presidente elementi per la predisposizione dell'ordine del giorno del
Consiglio di amministrazione e cura la predisposizione degli schemi di deliberazione;
d) predispone il progetto di bilancio preventivo, sulla base delle risultanze dei piani
di gestione, e il progetto di rendiconto generale dell'Ente;
86
Regolamenti
Organizzazione e funzionamento
e) elabora, sulla base delle indicazioni dei dipartimenti, la relazione annuale di
verifica dei risultati gestionali ed economici dell'Ente da sottoporre al Presidente che
la presenta al Consiglio di amministrazione per la sua approvazione;
f) predispone gli schemi dei regolamenti da sottoporre al Presidente che li presenta al
Consiglio di amministrazione;
g) propone, d'intesa con il Presidente, al Consiglio di amministrazione la nomina dei
responsabili delle direzioni centrali;
h) istituisce gli uffici della direzione generale previa delibera del Consiglio di
amministrazione;
i) conferisce gli incarichi ai dirigenti previa deliberazione del Consiglio di
amministrazione;
l) svolge ogni altro compito attribuitogli dai regolamenti dell'Ente.
7. Al direttore generale è corrisposto un compenso, il cui ammontare è fissato dal
Consiglio di amministrazione sulla base dei criteri di cui all'articolo 15 comma 5 del
decreto di riordino.
Art. 12
(Incompatibilità)
1. La carica di direttore generale è incompatibile con altri uffici o impieghi pubblici o
privati, anche elettivi, con l'esercizio di attività professionali, commerciali o
industriali e con la carica di amministratore o sindaco di società che abbiano fine di
lucro.
2. Al direttore generale possono essere conferiti incarichi esclusivamente da parte di
soggetti pubblici o di società a prevalente partecipazione pubblica.
3. Il direttore generale non può essere responsabile di progetti di ricerca cui è
interessato il CNR e far parte di commissioni di concorso per il reclutamento di
personale dell'Ente.
4. Il direttore generale, se professore o ricercatore universitario, è collocato in
aspettativa ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11
luglio 1980, n. 382; se ricercatore o tecnologo o dipendente di pubbliche
amministrazioni è collocato in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 19
comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni.
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Regolamenti
Organizzazione e funzionamento
Titolo IV
Rete scientifica
Capo I
Articolazione della rete scientifica
Art.13
(Articolazione della rete scientifica)
1. La rete scientifica del CNR è composta dai dipartimenti, con compiti di
programmazione coordinamento e controllo, dagli istituti, presso i quali si svolgono
le attività di ricerca e, limitatamente a singoli progetti a tempo definito, da unità di
ricerca presso terzi.
Capo II
Dipartimenti
Art.14
(Individuazione delle macro aree)
1. Il Consiglio di amministrazione, previa istruttoria che tenga conto dello sviluppo
degli scenari e delle opportunità della scienza e della tecnologia in ambito
internazionale, europeo e nazionale, nonché degli eventuali risvolti sul numero, sulle
finalità e sull'organizzazione dei dipartimenti, procede alla trasformazione o
soppressione delle macro aree di cui al comma 2 dell'articolo 3 del decreto di
riordino o all'individuazione di nuove macro aree in numero comunque non
superiore a dodici.
2. La delibera è adottata su proposta del Presidente sentito il Consiglio scientifico
generale e previo parere favorevole del Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca scientifica.
Art. 15
(Missione e operatività dei dipartimenti)
1. I dipartimenti sono le unità organizzative, istituite in ragione di uno per ciascuna
delle macro aree di ricerca scientifica e tecnologica, con compiti di programmazione,
coordinamento e controllo dei risultati, organizzate in progetti per classi di obiettivi
omogenei, dei quali affidano la realizzazione agli istituti, alle unità di ricerca presso
terzi di cui all'articolo 32, direttamente a imprese o altri operatori di ricerca, previa
delibera del Consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera p).
Essi promuovono lo sviluppo di grandi progetti e programmi sulle materie di
88
Regolamenti
Organizzazione e funzionamento
competenza, anche a livello europeo e internazionale, e l'integrazione con il
territorio, con le università e le imprese.
2. Relativamente agli affidamenti esterni diversi dall'acquisizione di beni, servizi o
prestazioni professionali, i dipartimenti decidono in applicazione delle previsioni
inserite nella programmazione e nel rispetto di quanto indicato dall'articolo 49.
3. I dipartimenti coordinano le relazioni esterne, nazionali e internazionali, relative
alle loro macro aree, anche al fine di provvedere all'acquisizione di finanziamenti
esterni e promuovere l'integrazione con altri soggetti pubblici e privati, italiani e
stranieri, per la realizzazione di iniziative scientifiche congiunte.
4. L'attività complessiva dei dipartimenti si svolge nell'ambito del piano triennale del
dipartimento, con relativi aggiornamenti annuali, di cui all'articolo 41.
5. I dipartimenti costituiscono centri di responsabilità ai sensi del regolamento di
contabilità.
6. I dipartimenti hanno la sede istituzionale presso la sede legale del CNR.
Art. 16
(Istituzione, trasformazione o soppressione dei dipartimenti)
1. Il Presidente, a seguito della trasformazione o della soppressione o della creazione
di una nuova macro area, cura, sentito il Consiglio dei direttori di dipartimento, la
predisposizione di un programma preliminare di attività corredato di un'indicazione
delle necessarie risorse finanziarie e di personale e dei conseguenti assetti
organizzativi. Previa delibera del Consiglio di amministrazione e sentite le
organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva il Presidente
provvede ai conseguenti atti di istituzione del dipartimento ovvero di soppressione o
trasformazione di dipartimento esistente.
2. Conseguentemente all'istituzione del dipartimento, il Consiglio di
amministrazione, su proposta del Presidente, nomina il direttore di dipartimento,
secondo la procedura di cui all'articolo 18.
3. Il direttore di dipartimento, sentito il Consiglio dei direttori di dipartimento, sulla
base del programma preliminare di cui al comma 1, e previa consultazione dei
direttori degli istituti interessati alle attività del dipartimento, individua gli istituti
afferenti al dipartimento, le opportunità di coinvolgimento di altri istituti, nonché le
risorse finanziarie, strumentali e di personale necessarie al dipartimento e presenta
una proposta complessiva sulla quale delibera il Consiglio di amministrazione.
4. L'individuazione degli istituti che afferiscono a ciascun dipartimento deve
garantire una massa critica in linea con le specificità dei singoli settori e comparabile
con quelle di analoghe strutture di livello internazionale. L'afferenza è determinata
dalla pertinenza delle attività dell'istituto con i programmi del dipartimento misurata
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Regolamenti
Organizzazione e funzionamento
in relazione all'investimento in termini di risorse umane, strumentali ed economiche;
i programmi del dipartimento di afferenza dovranno rappresentare la committenza
più significativa rispetto alla partecipazione dell'istituto alle attività di altri
dipartimenti.
5. Eventuali modifiche dell'afferenza degli istituti ai dipartimenti è disposta con le
stesse procedure di cui al comma 3.
Art. 17
(Funzioni del direttore di dipartimento)
1. Il direttore dirige e coordina l'attività del dipartimento, avvalendosi dei
responsabili di progetto e di unità di supporto tecnico amministrativo nonché del
Consiglio scientifico di dipartimento e della collaborazione dei direttori di istituto
afferenti al dipartimento in particolare attraverso l'espressione di pareri collegiali
obbligatori per la formulazione dei programmi e facoltativi per altre fattispecie
ravvisate dal direttore. A tal fine, adottando i necessari atti di competenza del
dipartimento, compresi quelli che impegnano il dipartimento verso l'esterno, nel
rispetto dei regolamenti dell'ente:
a) individua, in coerenza con le linee guida di cui al comma 2 lettera a) dell'articolo 4,
l'articolazione in progetti delle attività del dipartimento e, conseguentemente,
elabora, sentito il parere del Consiglio scientifico di dipartimento, il piano triennale
del dipartimento e i relativi aggiornamenti, ai sensi dell'articolo 42;
b) cura la redazione del piano di gestione per la parte di competenza del
dipartimento;
c) predispone, sentito il Consiglio scientifico di dipartimento, il bilancio
programmatico del dipartimento ai fini della formulazione del bilancio preventivo;
d) gestisce le risorse umane finanziarie e strumentali assegnate al dipartimento per il
suo funzionamento esercitando le funzioni definite al riguardo nel regolamento del
personale ed esercitando coerenti poteri anche di spesa nell'ambito del piano di
gestione;
e) affida la realizzazione dei progetti di ricerca all'interno dell'Ente ai sensi
dell'articolo 44 e all'esterno dell'Ente ai sensi dell'articolo 49;
f) elabora una relazione sui risultati dell'attività di ricerca, in rapporto agli obiettivi
programmatici, e sui relativi costi gestionali ed economici del dipartimento; la
relazione è elaborata sulla base delle relazioni degli istituti afferenti e partecipanti e,
per i profili scientifici, sentito il Consiglio scientifico di dipartimento; la relazione
viene diffusa all'interno del dipartimento e inviata al direttore generale;
g) elabora, sentito il Consiglio scientifico di dipartimento, la relazione di
autovalutazione dell'attività del dipartimento; la relazione è trasmessa al Comitato di
valutazione ed è diffusa all'interno del dipartimento;
h) richiede al Consiglio di amministrazione l'autorizzazione per l'istituzione di unità
di ricerca presso terzi per singoli progetti a tempo definito ai sensi dell'articolo 32;
90
Regolamenti
Organizzazione e funzionamento
i) adotta gli atti di organizzazione degli uffici interni al dipartimento e conferisce
l'incarico ai responsabili di unità organizzative di supporto ai quali può attribuire
deleghe per le attività di gestione. Attribuisce deleghe ai responsabili di progetto
individuati con le modalità di cui all'articolo 20;
l) esercita il potere di rappresentanza dell'Ente nei limiti e alle condizioni precisate
con atto del Presidente;
m) svolge ogni altra attività affidatagli dai regolamenti.
2. Il direttore è responsabile della coerenza tra i risultati ottenuti e gli obiettivi della
programmazione delle attività del dipartimento.
3. Almeno due volte l'anno il direttore del dipartimento convoca una conferenza di
dipartimento per la valutazione dello stato di avanzamento dei programmi e il loro
aggiornamento e la formulazione di proposte. Alla conferenza partecipano per gli
istituti afferenti al dipartimento, i direttori di istituto, i responsabili di commessa e i
componenti del Consiglio di istituto nonché, per gli istituti partecipanti alle attività
del dipartimento, i direttori di istituto e i responsabili di commessa coinvolti.
Art. 18
(Nomina del direttore di dipartimento)
1. Il direttore del dipartimento è nominato dal Consiglio di amministrazione, sulla
base di procedure selettive, tra professori universitari di ruolo, ricercatori o tecnologi
dell'Ente o di altri enti di ricerca nazionali, stranieri e internazionali, o dirigenti
pubblici o privati, italiani o stranieri, dotati di alta qualificazione ed esperienza
scientifica, professionale e manageriale.
2. Il bando è approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione, su
proposta del Presidente.
3. I criteri di valutazione devono accertare l'alta qualificazione ed esperienza
scientifica, professionale e manageriale dei candidati, tenendo conto delle esigenze
scientifiche e organizzative del dipartimento.
4. La selezione avviene con valutazione comparativa dei curricula scientifici e
professionali dei candidati attestanti la loro alta qualificazione ed esperienza
scientifica, professionale e manageriale. La valutazione deve essere integrata da un
colloquio.
5. La selezione è affidata ad una commissione di minimo tre, massimo cinque
esperti, anche stranieri, nominati con decreto del Presidente, previa deliberazione
del Consiglio di amministrazione; la commissione deve espletare la procedura
selettiva entro un mese dalla sua nomina; il predetto termine può essere rinnovato
una sola volta, a pena di decadenza.
91
Regolamenti
Organizzazione e funzionamento
6. Prima di prendere visione delle domande presentate, la commissione procede alla
definizione dei criteri sulla base dei profili e dei requisiti indicati nel bando; i membri
della commissione devono esprimere un giudizio individuale specificamente
motivato; il giudizio collegiale della commissione deve essere motivato.
7. Il giudizio della commissione si conclude con la presentazione al Consiglio di
amministrazione di una terna di candidati idonei a ricoprire l'incarico. Fornendo
puntuali motivazioni la commissione può indicare due idonei; la selezione deve
essere ripetuta se la commissione non individua almeno due idonei. A seguito della
presentazione dell'elenco i candidati idonei presentano al Consiglio di
amministrazione un documento sulle linee strategiche di sviluppo delle attività del
dipartimento.
8. Gli atti della commissione sono approvati dal Consiglio di amministrazione. Nei
casi previsti dall'articolo 19 comma 7 la nomina è subordinata alla preventiva
richiesta di aspettativa all'Università o all'Amministrazione. La scelta, la nomina e
l'affidamento dell'incarico sono deliberati dal Consiglio di amministrazione, l'incarico
è attribuito dal Presidente.
9. Tre mesi prima del termine del primo quinquennio, il direttore può essere
confermato nell'incarico per un secondo quinquennio, con deliberazione motivata
del Consiglio di amministrazione, in presenza di valutazioni positive, annuali e
quinquennali, sull'attività del dipartimento, formulate dal Comitato di valutazione.
10. Tre mesi prima del termine del primo quinquennio, in caso di mancata
conferma, ovvero tre mesi prima del termine del secondo quinquennio, si procede
alla selezione pubblica.
11. Nel caso in cui il direttore consegua lo stato di quiescenza nel corso
dell'espletamento del mandato egli è sottoposto a conferma da parte del Consiglio di
amministrazione. Nel caso di conferma, il mandato è regolato, per la restante durata,
sulla base di un nuovo contratto a tempo determinato di natura privatistica, nel quale
sono stabiliti l'oggetto e la durata dell'incarico, gli obiettivi da conseguire nonché il
corrispettivo annuo lordo onnicomprensivo a carico del CNR; il predetto
corrispettivo costituisce importo aggiuntivo al trattamento di quiescenza ed è
determinato nella misura necessaria a ripristinare il trattamento economico
complessivo percepito dall'interessato antecedentemente al conseguimento dello
stato di quiescenza.
Art. 19
(Disciplina del rapporto del direttore di dipartimento)
1. Il direttore dura in carica per cinque anni; il suo incarico, a tempo pieno, può
essere riconfermato una sola volta.
92
Regolamenti
Organizzazione e funzionamento
2. L'incarico può essere revocato anche prima della scadenza del quinquennio con
decreto del Presidente e previa deliberazione del Consiglio di amministrazione in
conseguenza di:
a) ristrutturazione della rete di ricerca del CNR in base ad una revisione delle macro
aree e dei relativi dipartimenti;
b) valutazione negativa sui risultati raggiunti espressa dal Consiglio di
amministrazione in applicazione dell'articolo 4 comma 2 lettera i) con particolare
riferimento alla attuazione delle linee strategiche di sviluppo delle attività del
dipartimento contenute nel documento presentato nell'ambito della procedura di
nomina ed eventuali aggiornamenti derivanti dal processo di programmazione; in
questo caso il predetto atto di revoca può essere emanato solo dopo aver garantito al
direttore un contraddittorio in relazione alle valutazioni negative attribuitegli. Ai fini
dell'applicazione della presente lettera il Consiglio di amministrazione procede alla
valutazione almeno una volta all'anno;
c) violazione delle disposizioni in materia di incompatibilità e conflitto di interessi
previste dal presente regolamento accertate mediante l'applicazione della procedura
prevista dal comma 5 dell'articolo 10.
3. Nel caso di revoca del precedente direttore, si procede a bandire la selezione
pubblica del nuovo direttore.
4. In caso di dimissioni, decesso o revoca dall'incarico prima del termine del
quinquennio e in attesa dello svolgimento della selezione pubblica di cui all'articolo
18, le funzioni del direttore sono svolte da un facente funzioni nominato dal
Presidente.
5. Al direttore di dipartimento si applicano le norme di cui all'articolo 15, comma 1,
del decreto di riordino. La carica di direttore di dipartimento è incompatibile con
altri uffici o impieghi pubblici o privati, anche elettivi, nonché con le funzioni di
amministratore o sindaco di società che abbiano fine di lucro e con l'esercizio di
attività commerciali o industriali; l'esercizio di attività professionali o comunque di
consulenza, può essere autorizzato dal Consiglio di amministrazione in
considerazione del volume di impegno previsto, sulla base di un'autocertificazione
sottoscritta dall'interessato.
6. La carica di direttore di dipartimento è altresì incompatibile con quella di direttore
di istituto.
7. Il direttore di dipartimento, se professore o ricercatore universitario, è collocato in
aspettativa ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11
luglio 1980, n. 382; se ricercatore o tecnologo di altri enti o dipendente di altre
pubbliche amministrazioni è collocato in aspettativa senza assegni ai sensi
dell'articolo 19 comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive
modificazioni.
93
Regolamenti
Organizzazione e funzionamento
8. Al direttore è corrisposto un compenso, il cui ammontare è fissato dal Consiglio di
amministrazione sulla base dei criteri di cui all'articolo 15 comma 5 del decreto di
riordino.
Art.20
(Responsabile di progetto)
1. Il responsabile di progetto è responsabile dell'attuazione del progetto affidatogli
dal dipartimento in cui opera e agisce in base alle indicazioni impartitegli dal
direttore del dipartimento.
2. Gli incarichi per la funzione di responsabile di progetto sono conferiti di norma a
ricercatori e tecnologi dell'Ente. Possono essere conferiti altresì incarichi per la
funzione di responsabile di progetto ad esperti esterni di alta qualificazione
scientifica nello specifico settore progettuale e comprovata esperienza di natura
gestionale, in questo caso la delibera di cui al comma 3 specifica modalità e
condizioni per il conferimento dell'incarico.
3. Il Presidente, previa delibera del Consiglio di amministrazione, conferisce
l'incarico ai responsabili di progetto tenuto conto delle indicazioni fornite dai
direttori di dipartimento.
4. Il direttore del dipartimento conferisce al responsabile di progetto le necessarie
attribuzioni e deleghe per l'espletamento delle proprie funzioni.
5. Il responsabile di progetto non può partecipare alle attività coordinate dal
dipartimento o da altri dipartimenti del CNR. Nel caso in cui il responsabile di
progetto non sia dipendente dell'Ente il rapporto è regolato con un contratto a tempo
determinato di natura privatistica della durata di un anno rinnovabile per i successivi
due anni in relazione agli obiettivi che debbono essere perseguiti nel quale è stabilito
il corrispettivo annuo lordo onnicomprensivo a carico del CNR.
Art. 21
(Uffici di supporto tecnico amministrativo)
1. I dipartimenti si avvalgono di una struttura amministrativa. Il dipartimento compie
tutti gli atti amministrativi e di diritto privato necessari all'acquisizione dei beni e dei
servizi e alla gestione del personale, individuati sulla base dei criteri stabiliti dal
Consiglio di amministrazione.
2. I dipartimenti decidono, nel rispetto delle indicazioni dei regolamenti,
sull'articolazione interna della loro struttura tecnico-amministrativa, provvedendo
con la consulenza delle direzioni centrali, alla specifica individuazione di uffici
interni che svolgono funzioni relative alle competenze del dipartimento.
94
Regolamenti
Organizzazione e funzionamento
3. Nei dipartimenti oltre ai responsabili di progetto opera personale tecnico e
amministrativo dipendente del CNR.
Art. 22
(Consiglio scientifico di dipartimento)
1. Per ogni dipartimento è nominato un Consiglio scientifico di dipartimento, con
compiti consultivi, di monitoraggio e verifica dell'attività di ricerca svolta in
attuazione dei programmi.
2. A tal fine, il Consiglio scientifico:
a) esprime i pareri previsti dal regolamento;
b) formula al direttore del dipartimento osservazioni e proposte sull'attività scientifica
del dipartimento e si pronuncia su ogni questione sottoposta dal direttore del
dipartimento.
3. Il Consiglio decide autonomamente le modalità del suo funzionamento.
4. Il Consiglio scientifico è composto dal direttore di dipartimento, che lo presiede, e
da otto membri scelti tra scienziati e studiosi, italiani e stranieri, di fama
internazionale e comprovata esperienza e professionalità nei settori di ricerca di
riferimento. Quattro componenti, di cui uno esterno all'Ente, sono scelti dal
Presidente, quattro componenti, di cui uno esterno all'Ente, sono scelti dal direttore
del dipartimento. Tutte le nomine sono approvate con delibera del Consiglio di
amministrazione.
5. I membri sono nominati dal Presidente per un triennio e possono essere
confermati una sola volta.
6. Per i membri esterni è previsto un gettone di presenza, il cui importo è
determinato dal Consiglio di amministrazione.
Capo III
Consiglio dei direttori di dipartimento
Art. 23
(Composizione e funzioni)
1. Il Consiglio dei direttori di dipartimento è composto dal Presidente, dal direttore
generale e dai direttori di dipartimento.
2. Il Consiglio dei direttori di dipartimento ha il compito di facilitare la gestione e
l'indirizzo unitario delle attività dell'Ente e assicurare le necessarie sinergie
interdipartimentali anche attraverso la finalizzazione di una singola commessa alle
esigenze di dipartimenti diversi.
95
Regolamenti
Organizzazione e funzionamento
3. Il Consiglio dei direttori di dipartimento supporta il Comitato di valutazione nella
verifica dell'attività dei dipartimenti e degli istituti, con particolare riferimento al
raggiungimento degli obiettivi definiti nel piano triennale e nei relativi
aggiornamenti.
4. Il Consiglio dei direttori di dipartimento partecipa al processo di programmazione
ai sensi dell'articolo 42.
5. Il Consiglio dei direttori di dipartimento svolge ogni altra attività ad esso attribuita
dal regolamento.
6. Il Consiglio decide autonomamente le modalità del suo funzionamento.
Capo IV
Istituti
Art. 24
(Missione e operatività degli istituti)
1. Gli istituti sono le unità organizzative afferenti ai dipartimenti nelle quali si
svolgono le attività di ricerca del CNR e nel cui ambito vengono organizzate,
valorizzate e aggiornate le competenze scientifiche in relazione alla capacità di
apporto ai programmi dell'Ente e in relazione all'evoluzione e allo sviluppo delle
ricerche.
2. Gli istituti operano nell'ambito della programmazione di cui all'articolo 42 con
autonomia scientifica, finanziaria e gestionale, nel rispetto dell'autonomia scientifica
dei ricercatori di cui all'articolo 43.
3. Le attività di ricerca svolte dall'istituto, e in particolare quelle finalizzate allo
sviluppo di competenze, debbono ispirarsi a logiche di coerenza disciplinare, di
integrazione multidisciplinare o di sviluppo interdisciplinare, con riferimento al
patrimonio di competenze esistente e alle esigenze della sua evoluzione.
4. Gli istituti contribuiscono allo sviluppo dei sistemi regionali di innovazione.
5. Negli istituti opera personale ricercatore e tecnologo, tecnico e amministrativo
dipendente del CNR e personale associato alle attività degli Istituti proveniente da
università, da enti di ricerca, nonché da altri enti, pubblici e privati, secondo quanto
definito dal Regolamento del personale.
6. Ogni Istituto costituisce centro di responsabilità ai sensi del regolamento di
contabilità.
96
Regolamenti
Organizzazione e funzionamento
Art. 25
(Istituzione, trasformazione e soppressione degli istituti)
1. Gli istituti sono costituiti con decreto del Presidente, previa delibera del Consiglio
di amministrazione, sentito il Consiglio scientifico generale e il Consiglio dei direttori
di dipartimento sentite le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione
collettiva. L'iniziativa può essere assunta dal dipartimento interessato all'afferenza. Il
parere del Consiglio scientifico generale valuta, in particolare, le competenze
scientifiche che il costituendo istituto è tenuto ad assicurare per rispondere alle
esigenze programmatiche complessive dell'Ente. Con la stessa procedura si provvede
alla soppressione ed alla trasformazione degli istituti e all'assegnazione del personale
previa consultazione degli interessati.
2. L'istituzione degli istituti deve essere conforme con i piani di attività dell'Ente,
coerente con la missione di cui all'articolo 24 comma 3, nonché deve tenere conto
della necessità di una dimensione di risorse adeguata alle esigenze delle diverse
discipline. Il raggiungimento di una dimensione adeguata in termini di risorse
umane e, per le discipline scientifico-tecnologiche, strumentali, deve essere valutato
anche in relazione alla possibilità di collaborazione con le università, con altri
organismi scientifici e con altre strutture di ricerca pubbliche o private, così da
assicurare una capacità di ricerca complessiva adeguata e coerente con gli obiettivi
del Programma nazionale di ricerca e tale da consentire una cooperazione con
analoghe strutture di livello internazionale.
3. Con l'atto istitutivo è indicato il dipartimento di afferenza e sono identificate, in
coerenza con il piano triennale, le risorse finanziarie, strumentali e di personale,
necessarie per le attività dell'istituto.
Art. 26
(Funzioni del direttore di istituto)
1. Il direttore dirige e coordina l'attività dell'istituto avvalendosi dei responsabili di
commessa di cui all'articolo 29 e di unita di supporto tecnico amministrativo, nonché
del Consiglio di istituto. A tal fine, adottando i necessari atti di competenza
dell'istituto, compresi quelli che impegnano l'istituto verso l'esterno, nel rispetto dei
regolamenti dell'ente:
a) propone al dipartimento, in attuazione dell'articolo 42, e sentito il Consiglio di
istituto, il piano triennale;
b) cura la redazione del piano di gestione per la parte di competenza dell'istituto;
c) gestisce le risorse umane finanziarie e strumentali assegnate all'istituto esercitando
le funzioni definite al riguardo nel regolamento del personale ed esercitando
conseguenti poteri anche di spesa nell'ambito del piano di gestione;
d) elabora una relazione sui risultati dell'attività di ricerca, in rapporto agli obiettivi
programmatici, e sui relativi costi gestionali ed economici dell'istituto; la relazione,
97
Regolamenti
Organizzazione e funzionamento
elaborata sentiti i responsabili di commessa, viene trasmessa ai dipartimenti ed è
diffusa all'interno dell'istituto;
e) elabora, sentito il Consiglio di istituto, la relazione di autovalutazione dell'attività
dell'istituto; la relazione è trasmessa al Comitato di valutazione, al dipartimento di
afferenza e ai dipartimenti alle cui attività l'istituto ha partecipato, ed è diffusa
all'interno dell'istituto;
f) adotta gli atti di organizzazione degli uffici interni all'istituto, conferisce l'incarico ai
responsabili di unità organizzative di supporto cui può conferire deleghe per le
attività di gestione in base agli indirizzi operativi stabiliti dal direttore generale;
g) predispone, previo parere del Consiglio di istituto, gli atti di associazione di
ricercatori alle attività di ricerca dell'istituto;
h) esercita il potere di rappresentanza dell'Ente nei limiti ed alle condizioni precisate
con atto del Presidente;
i) con cadenza almeno annuale, informa il personale dell'istituto sull'andamento
generale delle attività;
l) svolge ogni altra attività assegnatagli dal presente regolamento.
2. Il direttore è responsabile, nel quadro della programmazione, dei risultati
dell'attività svolta dall'istituto con riferimento allo svolgimento delle commesse
affidate e alla coerenza complessiva dello sviluppo delle competenze disciplinari e
dell'adeguatezza della dotazione strumentale.
Art. 27
(Nomina del direttore di istituto)
1. Il direttore di istituto è nominato dal Consiglio di amministrazione, sulla base di
procedure selettive, tra persone di alta qualificazione ed esperienza scientifica e
manageriale.
2. Il bando è approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione.
3. I criteri di valutazione devono accertare la sussistenza dei requisiti soggettivi di cui
al primo comma tenendo conto delle esigenze scientifiche e organizzative dell'istituto.
4. La selezione avviene con valutazione comparativa dei curricula scientifici e
professionali dei candidati attestanti la loro alta qualificazione ed esperienza
scientifica e manageriale. La valutazione deve essere integrata da un colloquio.
5. La selezione è affidata ad una commissione di minimo tre, massimo cinque
esperti, anche stranieri, nominati con decreto del Presidente, previa deliberazione
del Consiglio di amministrazione; la commissione deve espletare la procedura
selettiva entro un mese dalla nomina; il predetto termine può essere rinnovato una
sola volta, a pena di decadenza.
98
Regolamenti
Organizzazione e funzionamento
6. Prima di prendere visione delle domande presentate, la commissione procede alla
definizione dei criteri sulla base dei profili e dei requisiti indicati nel bando; i membri
della commissione devono esprimere un giudizio individuale specificamente
motivato; il giudizio collegiale della commissione deve essere motivato.
7. Il giudizio della commissione si conclude con la presentazione al Consiglio di
amministrazione di una terna di candidati idonei a ricoprire l'incarico. Fornendo
puntuali motivazioni la commissione può indicare due idonei; la selezione deve
essere ripetuta se la commissione non individua almeno due idonei. A seguito della
presentazione dell'elenco i candidati idonei presentano al Consiglio di
amministrazione un documento sulle linee strategiche di sviluppo delle attività
dell'istituto.
8. Gli atti della commissione sono approvati dal Consiglio di amministrazione. Nei
casi previsti dall'articolo 28 comma 6 la nomina è subordinata alla preventiva
richiesta di aspettativa all'Università o all'Amministrazione. La scelta, la nomina e
l'affidamento dell'incarico sono deliberati dal Consiglio di amministrazione, l'incarico
è attribuito dal Presidente.
9. Tre mesi prima del termine del primo quinquennio, il direttore può essere
confermato nell'incarico per un secondo quinquennio, con delibera motivata del
Consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente.
10. Tre mesi prima del termine del primo quinquennio, in caso di mancata
conferma, ovvero al termine del secondo quinquennio, si procede alla selezione
pubblica .
11. Nel caso in cui il direttore consegua lo stato di quiescenza nel corso
dell'espletamento del mandato si applica il comma 11 dell'articolo 18.
Art. 28
(Disciplina del rapporto del direttore di istituto)
1. Il direttore dura in carica per cinque anni; il suo incarico, a tempo pieno, può
essere riconfermato una sola volta.
2. L'incarico può essere revocato anche prima della scadenza del quinquennio con
decreto del Presidente, sentito il direttore di dipartimento, previa deliberazione del
Consiglio di amministrazione in conseguenza di:
a) ristrutturazione della rete di ricerca del CNR in base all'articolo 56 o qualora si
proceda ai sensi dell'articolo 25;
b) valutazione negativa sui risultati raggiunti espressa dal Consiglio di
amministrazione in applicazione dell'articolo 4 comma 1 lettera i) con particolare
riferimento all'assolvimento della missione di cui all'articolo 24 e al conseguimento
degli obiettivi assegnati in sede di programmazione delle attività, con particolare
99
Regolamenti
Organizzazione e funzionamento
riferimento all'articolo 26 comma 2, alla attuazione delle linee strategiche di sviluppo
delle attività dell'istituto contenute nel documento presentato nell'ambito della
procedura di nomina ed eventuali aggiornamenti derivanti dal processo di
programmazione. In questo caso il predetto atto di revoca può essere emanato solo
dopo aver garantito al direttore un contraddittorio in relazione alle valutazioni
negative attribuitegli. Ai fini dell'applicazione della presente lettera il Consiglio di
amministrazione procede alla valutazione almeno una volta all'anno;
c) violazione delle disposizioni in materia di incompatibilità e conflitto di interessi
previste dal presente regolamento accertate mediante l'applicazione della procedura
prevista dal comma 5 dell'articolo 10.
3. Nel caso di revoca del precedente direttore, si procede a bandire la selezione
pubblica del nuovo direttore.
4. In caso di dimissioni, decesso o revoca dall'incarico prima del termine del
quinquennio e in attesa dello svolgimento della selezione pubblica di cui all'articolo
27, le funzioni del direttore sono svolte da un facente funzioni nominato dal
Presidente.
5. Al direttore di istituto si applicano le norme di cui all'articolo 15, comma 1, del
decreto di riordino. La carica di direttore di istituto è incompatibile con altri uffici o
impieghi pubblici o privati, anche elettivi, nonché con le funzioni di amministratore o
sindaco di società che abbiano fine di lucro e con l'esercizio di attività commerciali o
industriali; l'esercizio di attività professionali o comunque di consulenza, può essere
autorizzato dal Consiglio di amministrazione in considerazione del volume di
impegno previsto, sulla base di un'autocertificazione sottoscritta dall'interessato.
6. Il direttore di istituto, se professore o ricercatore universitario, è collocato in
aspettativa ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11
luglio 1980, n. 382; se ricercatore o tecnologo di altri enti o dipendente di altre
pubbliche amministrazioni è collocato in aspettativa senza assegni ai sensi
dell'articolo 19 comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive
modificazioni.
7. Al direttore è corrisposto un compenso, il cui ammontare è fissato dal Consiglio di
amministrazione sulla base dei criteri di cui all'articolo 15 comma 5 del decreto di
riordino.
Art. 29
(Responsabile di commessa)
1. Il responsabile di commessa, è individuato tra i ricercatori e tecnologi dell'istituto e
tra gli associati nei limiti precisati dall'articolo 17 del regolamento del personale,
coordina l'utilizzo delle risorse di personale, strumentali e finanziarie che nella
100
Regolamenti
Organizzazione e funzionamento
programmazione sono assegnate alla commessa ed è responsabile, nei confronti del
direttore di istituto, dei risultati ottenuti.
2. L'incarico di responsabile di commessa è conferito dal Presidente su proposta
congiunta del direttore di istituto cui è affidata la commessa e del direttore del
dipartimento che la affida. Il direttore dell'istituto conferisce al responsabile di
commessa le necessarie attribuzioni e deleghe. Il Consiglio di amministrazione
definisce, con propria delibera, le modalità del conferimento delle deleghe sulla base
di indirizzi operativi proposti dal direttore generale. Al responsabile di commessa
può essere riconosciuta una indennità ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento del
personale con le modalità e nei limiti stabiliti con delibera del Consiglio di
amministrazione.
3. L'incarico di responsabile di commessa è incompatibile con quello di componente
del Consiglio di istituto.
Art. 30
(Uffici di supporto tecnico amministrativo)
1. Ogni istituto con la consulenza delle direzioni centrali organizza lo svolgimento
delle attività tecnico-amministrative di supporto per l'esercizio delle proprie
competenze ivi incluse quelle relative all'esercizio di laboratori e impianti. A tal fine
l'istituto compie tutti gli atti amministrativi e di diritto privato necessari alla
acquisizione dei beni e dei servizi e alla gestione del personale, individuati sulla base
dei criteri stabiliti dal Consiglio di amministrazione.
2. Per lo svolgimento dei compiti di ragioneria, nonché dei compiti di acquisizione
delle entrate e di erogazione delle spese ai sensi del regolamento di contabilità,
presso l'istituto è costituito un ufficio di supporto amministrativo e contabile,
denominato "segreteria amministrativa" composto da personale assegnato all'istituto e
da personale in servizio presso unità decentrate dell'amministrazione dell'Ente
distaccato presso l'istituto. La segreteria amministrativa è coordinata, nel rispetto
delle direttive del direttore, da un segretario amministrativo nominato dal direttore
tra il personale di adeguato livello professionale assegnato o distaccato presso
l'istituto. Allo scopo di aumentare l'efficienza nello svolgimento delle funzioni di
supporto tecnico amministrativo possono essere costituite unità aventi tali compiti
che operano simultaneamente per dare supporto a più istituti, riportando dal punto
di vista gerarchico ad uno degli istituti stessi o, in alternativa, a una delle unità di cui
all'articolo 36 comma 1 del presente regolamento.
3. Gli istituti possono avere delle unità organizzative di supporto in sedi diverse dalla
sede istituzionale dell'istituto. Tali unità, cui è preposto un responsabile delegato alla
gestione ai sensi dell'articolo 26 comma 1 lettera f), sono istituite dal direttore
dell'istituto previa delibera del Consiglio di amministrazione. L'istruttoria per il
101
Regolamenti
Organizzazione e funzionamento
Consiglio di amministrazione è predisposta dal direttore del dipartimento su
richiesta del direttore di istituto.
Art. 31
(Consiglio di istituto)
1. Presso ciascun istituto è costituito un Consiglio che rappresenta la comunità
scientifica interna svolgendo i seguenti compiti:
a) esprime al direttore di istituto un parere trimestrale sullo sviluppo delle
competenze, sull'avanzamento delle attività e sulla missione dell'istituto;
b) formula al direttore di istituto proposte per il miglioramento della qualità delle
ricerche svolte e sullo sviluppo delle competenze;
c) coadiuva il direttore di istituto nell'elaborazione del piano di gestione e della
relazione annuale di cui all'articolo 51.
2. Il Consiglio di istituto è composto:
a) dal direttore che lo presiede;
b) da una rappresentanza elettiva dei ricercatori e dei tecnologi dell'istituto fissata
nell'atto costitutivo in un numero compreso tra cinque e nove membri.
3. Al Consiglio di istituto, limitatamente alle materie indicate dalle lettere a) e c) del
comma 1, partecipa un rappresentante eletto dal personale tecnico-amministrativo;
4. Le elezioni si svolgono presso l'istituto e ogni avente diritto esprime una sola
preferenza.
5. I pareri e le proposte di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono trasmessi al
direttore del dipartimento.
6. Il direttore di istituto assicura la pubblicità dei verbali del Consiglio di istituto,
all'interno delle sue strutture.
7. I rappresentanti eletti durano in carica tre anni.
Art. 32
(Unità di ricerca presso terzi)
1. Per singoli progetti a tempo definito, i dipartimenti, previa autorizzazione del
Consiglio di amministrazione, possono istituire unità di ricerca presso soggetti
pubblici o privati, italiani ed esteri, sulla base di specifiche convenzioni che devono
precisare l'oggetto, la durata, diritti ed obblighi delle diverse parti coinvolte. Alle
unità di ricerca presso terzi può essere comandato personale dipendente dal CNR.
2. L'istituzione delle unità di ricerca presso terzi può essere proposta da un istituto al
dipartimento di afferenza o da un dipartimento al Consiglio di amministrazione, con
102
Regolamenti
Organizzazione e funzionamento
motivazioni relative a opportunità di efficacia, efficienza o sinergia rispetto al
conseguimento degli obiettivi programmatici del dipartimento.
Titolo V
Amministrazione dell'Ente
Art. 33
(Articolazione e funzioni)
1. L'amministrazione dell'Ente è costituita dalla Direzione generale e da due uffici di
livello dirigenziale generale, denominati direzioni centrali, che possono essere
articolati in unità decentrate.
2. L'amministrazione dell'Ente svolge compiti di supporto alla rete scientifica.
Art.34
(Uffici della direzione generale)
1. La Direzione generale costituisce centro di responsabilità ai sensi del regolamento
di contabilità.
2. Gli uffici della Direzione generale, istituti dal direttore generale ai sensi dell'articolo
11 comma 6 lettera h), svolgono funzioni di supporto al direttore generale per
l'esercizio delle sue attività.
3. Essi sono posti al medesimo livello organizzativo degli uffici interni alle direzioni
centrali.
4. Gli uffici della Direzione generale sono centri di responsabilità, all'interno del
centro di responsabilità costituito dalla Direzione generale, ai sensi del regolamento
di contabilità.
Art.35
(Uffici delle direzioni centrali)
1. Alle direzioni centrali è affidata la gestione dei servizi generali. Le direzioni centrali
sono istituite con delibera del Consiglio di amministrazione sulla base di una
relazione istruttoria predisposta dal direttore generale. Con la stessa procedura si
provvede alla istituzione di unità decentrate amministrative e di supporto .
2. La Direzione centrale "supporto alla gestione delle risorse" svolge attività tecnicoamministrative nell'ambito delle seguenti materie:
a) strumenti per la gestione delle risorse finanziarie dell'Ente e relativa attività
operativa anche attraverso la costituzione di unità decentrate;
103
Regolamenti
Organizzazione e funzionamento
b) sviluppo organizzativo, ivi inclusa la definizione di metodologie orientate alla
promozione della carriera dei ricercatori e al loro sviluppo professionale;
c) predisposizione di modalità e procedure per la realizzazione di attività post
lauream rivolte all'esterno;
d) predisposizione di modalità e procedure nonché attività operativa di carattere
generale in materia di gestione del personale e rapporti con i sindacati in attuazione
del contratto di lavoro;
e) ufficio legale.
3. La Direzione centrale "supporto alla programmazione e alle infrastrutture" svolge
attività tecnico - amministrative nelle seguenti materie:
a) predisposizione di modalità e procedure relative ai rapporti tra dipartimenti,
istituti e amministrazione dell'Ente;
b) gestione e sviluppo del patrimonio immobiliare e relative infrastrutture;
c) realizzazione di grandi infrastrutture o grandi attrezzature scientifiche e
tecnologiche ed esercizio della gestione, come attività di servizio, nei casi in cui tale
attività non venga assegnata ad uno specifico istituto;
d) sviluppo delle reti e dei servizi di comunicazione, gestione dei sistemi informatici e
ufficio di statistica;
e) servizi generali della sede centrale;
f) gestione del servizio di sicurezza e supporto ai direttori delle strutture scientifiche o
ai dirigenti degli uffici amministrativi per gli adempimenti inerenti la prevenzione e
la protezione dei lavoratori sul luogo di lavoro;
g) servizi di documentazione;
h) normazione e certificazione.
4. Ciascuna delle direzioni centrali costituisce centro di responsabilità ai sensi del
regolamento di contabilità.
5. Le direzioni centrali sono articolate in uffici interni di livello dirigenziale, istituiti
dal direttore generale su proposta del dirigente generale responsabile della Direzione
centrale interessata, previa delibera del Consiglio di amministrazione.
6. Gli uffici interni delle direzioni centrali sono centri di responsabilità all'interno del
centro di responsabilità costituito della Direzione centrale di appartenenza, ai sensi
del regolamento di contabilità.
Art.36
(Aree di ricerca)
1. Nell'ambito della Direzione centrale supporto alla programmazione e alle
infrastrutture possono essere costituite unità decentrate denominate "aree di ricerca",
con lo scopo di fornire agli istituti che sono localizzati in una medesima area
104
Regolamenti
Organizzazione e funzionamento
geografica supporto logistico, tecnico, informatico e amministrativo, tenuto conto
delle esigenze di funzionalità ed economicità di gestione.
2. Le aree di ricerca, cui è preposto un responsabile delegato con i compiti di
supporto di cui al comma 1 e nominato dal direttore della direzione centrale
"Supporto alla programmazione e alle infrastrutture", sono istituite con deliberazione
del Consiglio di amministrazione, su proposta del Direttore generale sentiti gli istituti
interessati.
3. L'atto istitutivo di ciascuna Area provvede alla individuazione dei servizi comuni e
delle risorse economiche ed umane per la loro gestione.
4. Gli Istituti localizzati nell'Area possono tra loro concordare l'organizzazione di
ulteriori servizi comuni stipulando apposite convenzioni nell'ambito del Comitato
degli utenti di cui all'articolo 37.
5. Le attività dell'area possono essere integrate con quelle di altri Enti e istituzioni,
pubblici e privati, italiani, stranieri e internazionali, sulla base di appositi accordi.
Art.37
(Comitato degli utenti)
1. Il Comitato degli utenti dell'Area è composto dai Direttori degli Istituti localizzati
nell'Area o un loro delegato e, nei limiti precisati dalle Convenzioni, da soggetti
pubblici o privati che utilizzino i servizi dell'Area.
2. Il Comitato degli utenti:
a) formula proposte ai direttori di dipartimento e al direttore generale per favorire
l'erogazione di servizi tecnico-scientifici di alta qualificazione a favore di terzi;
b) formula proposte e pareri al direttore della direzione centrale Supporto alla
programmazione e alle infrastrutture sulle modalità di gestione dei servizi comuni;
c) formula proposte circa la gestione di servizi ulteriori sulla base di convenzioni
stipulate ai sensi del comma 4 dell'articolo 36;
d) esprime annualmente una valutazione sulla qualità dei servizi erogati dall'Area.
3. Il Comitato degli utenti è convocato dal direttore della direzione centrale Supporto
alla programmazione e alle infrastrutture.
Art. 38
(Funzioni dei dirigenti)
1. Le direzioni centrali sono affidate alla responsabilità di dirigenti generali che
dirigono, coordinano e controllano l'attività dei dirigenti preposti agli uffici interni
alle stesse, esercitando le funzioni di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n.165 e successive modificazioni, per quanto applicabile. In particolare
105
Regolamenti
Organizzazione e funzionamento
svolgono le funzioni definite al riguardo nel regolamento del personale e esercitano
coerenti poteri anche di spesa nell'ambito del piano di gestione.
2. I dirigenti responsabili degli uffici dirigenziali esercitano le funzioni di cui
all'articolo 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive
modificazioni, per quanto applicabile. In particolare svolgono le funzioni definite al
riguardo nel regolamento del personale esercitando coerenti poteri anche di spesa
nell'ambito del piano di gestione.
3. I dirigenti ai quali non sia affidata la responsabilità di uffici dirigenziali possono
svolgere funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca, su richiesta del Consiglio
di amministrazione, nonché possono avere la responsabilità di progetti specifici,
anche attraverso partecipazione ad organismi nei quali il CNR è interessato.
PARTE II
PROCESSI DECISIONALI E GESTIONALI
Titolo I
Programmazione delle attività
Art.39
(Principi generali della programmazione)
1. Il CNR opera sulla base di un piano triennale di attività, coerente con il
programma nazionale per la ricerca (PNR), di cui alla normativa vigente, e in
armonia con le politiche e le azioni dell'Unione europea .
2. Il piano triennale del CNR ha carattere scorrevole in analogia con la struttura delle
Legge finanziaria dello Stato ed è aggiornato annualmente.
3. Le attività dell'Ente si articolano in macro aree di ricerca scientifica e tecnologica a
carattere interdisciplinare.
4. Nell'impiego delle risorse economiche il CNR assicura prioritariamente il
cofinanziamento dei progetti finanziati dall'Unione europea, da organismi o
organizzazioni internazionali, da altri soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri e
riserva ai dottorati di ricerca una frazione non inferiore al due percento della quota
del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, attribuita al CNR ai sensi
della normativa vigente.
5. Nel rispetto dei principi di cui ai commi precedenti, l'Ente assicura risorse per la
ricerca spontanea a tema libero e per lo sviluppo delle competenze dei ricercatori e
tecnologi e per il loro arricchimento professionale.
106
Regolamenti
Organizzazione e funzionamento
Art.40
(Programmazione di lungo periodo)
1. Il Consiglio di amministrazione può stabilire, in coerenza con lo sviluppo delle
normative vigenti, le modalità e le procedure per l'introduzione di una
programmazione di lungo periodo di indirizzo e orientamento dei piani triennali.
Art.41
(Contenuti del Piano triennale del CNR)
1. Il piano triennale definisce gli obiettivi, i programmi di ricerca, i risultati socioeconomici attesi, nonché le correlate risorse, in coerenza con i principi di cui
all'articolo 39 e comprende la programmazione triennale del fabbisogno del
personale, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato.
2. Nel piano triennale si forniscono, tra l'altro, elementi sui programmi, sugli
obiettivi, sulle attività e sui risultati attesi attraverso accordi, convenzioni,
partecipazione a consorzi, fondazioni o società, costituzione di nuove imprese,
partecipazione alla conduzione di centri di ricerca internazionali, nonché attraverso
attività di ricerca e di studio commissionate dall'Ente a soggetti esterni.
3. Nel piano triennale, in applicazione dell'articolo 3 del decreto di riordino, saranno
altresì illustrate per il complesso delle attività svolte dall'Ente, le valenze, a carattere
generale e ad impatto esterno sul sistema produttivo e sociale, trasversali rispetto alle
aree tematiche.
4. Il piano triennale deve altresì riportare il consuntivo dei risultati conseguiti
nell'anno precedente come presupposto per la valutazione di fattibilità degli obiettivi
e la distribuzione delle risorse.
5. Per il primo anno del triennio sono forniti elementi più specifici relativamente
all'articolazione dei progetti, ai risultati attesi e alle previsioni delle risorse umane,
finanziarie e strumentali necessarie e della loro disponibilità.
6. Il piano triennale è aggiornato almeno annualmente utilizzando le stesse
procedure e modalità previste per la sua formulazione a inizio anno.
7. Le informazioni specifiche relative all'anno in corso di cui al comma 5, sono
aggiornate trimestralmente attraverso una nota integrativa predisposta dal direttore
generale che illustra le risultanze dell'utilizzo del piano di gestione come modificato
nel frattempo ai sensi del regolamento di contabilità.
107
Regolamenti
Organizzazione e funzionamento
Art.42
(Processo di programmazione)
1. Il Consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente, delibera le linee guida
per l'elaborazione del piano triennale che indicano le risorse economiche strumentali
ed umane prevedibilmente disponibili, e la loro allocazione a linee tematiche di
carattere strategico in coerenza con le macro aree dell'Ente, specificando la quota di
risorse riservata alla ricerca spontanea a tema libero e allo sviluppo delle competenze
professionali e strumentali.
2. Il direttore del dipartimento formula le linee programmatiche del dipartimento,
come proposta di apporto al piano triennale, articolandole in progetti relativi alle
linee tematiche di carattere strategico e in progetti di sviluppo competenze; in
particolare, anche attraverso un confronto nell'ambito del Consiglio dei direttori di
dipartimento, indica le esigenze derivanti dalle richieste di soggetti esterni pubblici e
privati e più in generale le finalità scientifiche ed economiche perseguite.
3. Gli istituti, in coerenza con le linee guida e sulla base delle attività in corso e delle
opportunità di sviluppo, formulano al dipartimento cui afferiscono e ad altri
dipartimenti, proposte di attività di ricerca. Nella formulazione delle proposte
dovranno essere indicate le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili per lo
svolgimento delle attività, ivi incluse quelle acquisibili autonomamente, tenendo
conto del complesso dei costi fissi a imputazione diretta e indiretta attribuiti in
percentuale.
4. Attraverso un confronto tra ciascun dipartimento e gli istituti vengono concordate
le commesse affidate a ciascun istituto alla luce delle risorse disponibili, delle
competenze degli istituti afferenti al dipartimento e degli altri istituti che sono
chiamati a cooperare nonché dei possibili apporti esterni. Più specificamente si
dovrà tenere conto dei seguenti elementi relativi alle attività degli istituti negli anni
precedenti:
a) produzione scientifica, risultati applicativi e di sviluppo tecnologico,
partecipazione a programmi e progetti dei dipartimenti anche in collaborazione con
università e altri soggetti pubblici e privati;
b) creazione o partecipazione a reti di eccellenza con soggetti di alta qualificazione
scientifica;
c) capacità di generare proposte di ricerca finanziate, inclusi i progetti di
miglioramento delle conoscenze e delle attrezzature e infrastrutture;
d) capacità di gestire la mobilità del personale di ricerca in entrata e in uscita,
secondo le disposizioni del regolamento del personale, nonché di attrarre ricercatori
qualificati di diversa esperienza;
e) capacità di razionalizzare l'utilizzo di spazi e servizi generali contenendo i
corrispondenti costi.
108
Regolamenti
Organizzazione e funzionamento
5. Gli istituti, nei limiti indicati dalle linee guida per l'elaborazione del piano
triennale, curano altresì l'elaborazione di proposte di ricerca spontanea a tema libero
che sono presentate al direttore generale ai fini dell'inserimento nella proposta
preliminare di piano. Il proponente un'attività di ricerca spontanea a tema libero che
non sia stata accolta dall'Istituto di cui è parte ha facoltà di sottoporla direttamente al
Presidente che decide in merito acquisendo, se lo ritiene necessario, il parere del
Consiglio scientifico generale.
6. Il Consiglio dei direttori di dipartimento verifica la congruenza delle proposte dei
singoli dipartimenti, elabora ipotesi di programmi comuni a diversi dipartimenti e
predispone una proposta coordinata relativa alle linee tematiche di carattere
strategico e ai progetti di sviluppo competenze, che trasmette al direttore generale.
7. Il direttore generale integra la proposta predisposta dal Consiglio dei direttori di
dipartimento e le proposte di ricerca spontanea a tema libero raccolte dagli istituti
con le esigenze gestionali dell'Ente predisponendo una proposta preliminare di piano
triennale per il Presidente, comprensiva degli elementi relativi al primo anno del
triennio di cui al comma 5 dell'articolo 41.
8. Il Presidente, sulla base della proposta preliminare di piano triennale di cui al
comma 7 definisce la proposta conclusiva di piano triennale corredata del parere del
Consiglio scientifico generale.
9. Il piano triennale deliberato dal Consiglio di amministrazione è trasmesso al
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per l'approvazione ai sensi
della normativa vigente.
10. Gli istituti, i dipartimenti e le unità dell'amministrazione redigono
conseguentemente il piano di gestione secondo le modalità previste dal regolamento
di contabilità.
11. A seguito dell'approvazione ministeriale del piano triennale il Consiglio di
amministrazione delibera eventuali aggiustamenti sull'entità delle risorse attribuite ai
dipartimenti per la realizzazione delle attività di rispettiva competenza. Il direttore
generale conseguentemente aggiorna le assegnazioni inserite nel piano di gestione.
12. Il Consiglio di amministrazione determina i tempi delle diverse fasi della
procedura di programmazione, in coerenza con gli strumenti del sistema di
contabilità dell'Ente.
109
Regolamenti
Organizzazione e funzionamento
Titolo II
Gestione delle attività
Art. 43
(Attività dei ricercatori e tecnologi)
1. Nell'ambito degli strumenti di programmazione i ricercatori e i tecnologi svolgono
attività di ricerca spontanea a tema libero e partecipano nel rispetto dell'autonomia
scientifica garantita dall'articolo 13 del decreto legislativo 29 settembre 1999, n.381,
a progetti cui contribuisce l'istituto di appartenenza, sia di sviluppo competenze, sia
di ricerca sviluppo e dimostrazione su tematiche a carattere strategico, in coerenza
con il Programma nazionale della ricerca.
2. I ricercatori hanno facoltà di proposta per attività di ricerca relativamente sia allo
sviluppo competenze sia a tematiche di carattere strategico, nonché per iniziative di
formazione in applicazione dell'articolo 46.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche al personale dipendente
con contratto di lavoro a tempo determinato fermo restando l'obbligo di svolgere le
attività programmatiche per la cui realizzazione l'assunzione è stata effettuata.
4. I ricercatori e i tecnologi, al fine di sostanziare il processo di autovalutazione degli
istituti, redigono annualmente una relazione sintetica sull'attività svolta, sulle
competenze acquisite, sulle collaborazioni attivate e sui risultati scientifici conseguiti.
5. Il direttore d'istituto, in apposita sezione della relazione annuale di
autovalutazione, espone sinteticamente opportunità ed esiti delle attività di cui al
comma 1, acquisendo preventivamente il parere del Consiglio di istituto.
Art. 44
(Gestione delle attività di ricerca per progetti e commesse)
1. In attuazione degli strumenti di programmazione il direttore di istituto, anche sulla
base di proposte dei ricercatori e tecnologi, sentito il Consiglio di istituto, concorda
con il direttore del dipartimento, che può delegare allo scopo il responsabile di
progetto, le più efficaci modalità per lo svolgimento delle attività la cui realizzazione è
affidata all'istituto stesso.
2. Le attività sono articolate in una o più commesse, individuando per ciascuna di
esse obiettivi convenuti e risorse affidate, ivi inclusa l'indicazione, ove necessario, del
responsabile di commessa in applicazione dell'articolo 29.
3. La commessa potrà, ove necessario, previa intesa tra il responsabile di progetto e il
direttore di istituto cui essa è stata affidata, essere distinta in più parti denominate
moduli di attività. La gestione di ciascun modulo di attività è affidata a un ricercatore
o a un tecnologo sia dell'istituto stesso sia di altro istituto previo accordo con il
110
Regolamenti
Organizzazione e funzionamento
direttore di quest'ultimo. Il ricercatore o tecnologo che gestisce un modulo di attività
agisce su mandato del responsabile di commessa. Tale mandato, se il responsabile di
commessa e il titolare di modulo di attività sono collocati in istituti diversi, è conferito
con l'approvazione di entrambi i direttori di istituto.
4. Il dipartimento può procedere ad una modifica delle commesse che ha affidato al
singolo istituto, qualora l'andamento della ricerca o altre cause lo richiedano,
assicurando un contraddittorio con l'istituto.
5. In sede di rendicontazione scientifica ed amministrativa del progetto, l'istituto è
tenuto a mettere nuovamente a disposizione del dipartimento committente le somme
non utilizzate.
6. Il Consiglio di amministrazione individua, su proposta del Consiglio dei direttori di
dipartimento, il dipartimento cui affidare il coordinamento di eventuali progetti di
ricerca comuni a più dipartimenti.
Art. 45
(Promozione, coordinamento e gestione delle attività di consulenza e servizi)
1. I dipartimenti promuovono e coordinano, attraverso gli strumenti di
programmazione, lo svolgimento di attività di consulenza, certificazione, prova ed
accreditamento per le pubbliche amministrazioni, nonché di fornitura di servizi a
terzi in regime di diritto privato nell'ambito delle competenze istituzionali del
dipartimento e dei criteri e delle modalità definite ai sensi dell'articolo 4 comma 2
lettera v).
2. Gli istituti gestiscono le attività di cui al comma 1.
Art.46
(Formazione del personale)
1. Nell'ambito delle attività formative di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b) prevista
per l'intero personale, ogni dipartimento propone annualmente al Consiglio di
amministrazione il piano delle iniziative di sviluppo e di formazione dei ricercatori e
tecnologi, elaborato sulla base dei criteri formulati dalla direzione supporto alla
gestione delle risorse.
2. Il piano di formazione tiene conto delle richieste degli istituti afferenti al
dipartimento.
3. Le attività di formazione del personale svolte sono oggetto di specifica valutazione
anche ai fini della rideterminazione delle risorse da attribuire agli istituti per la loro
prosecuzione ed eventuale integrazione.
111
Regolamenti
Organizzazione e funzionamento
Art.47
(Borse di studio, assegni e dottorati di ricerca)
1. Sulla base del piano triennale, il dipartimento assegna agli istituti le risorse
necessarie per la concessione delle borse di studio, per la realizzazione di dottorati di
ricerca e per l'attribuzione di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca.
2. Le borse di studio hanno durata annuale, rinnovabile fino ad un massimo di tre
anni.
3. Ai dottorati di ricerca realizzati sulla base di apposite convenzioni con le università
anche con il coinvolgimento del mondo imprenditoriale, di cui all'articolo 3 comma 1
lettera n) del decreto di riordino è riservato, in applicazione dell'articolo 7 comma 1
lettera n) del medesimo decreto, il due percento delle risorse finanziarie provenienti
dal fondo ordinario ripartite tra i Dipartimenti.
4. Gli assegni per la collaborazione ad attività di ricerca hanno durata non superiore
a tre anni e possono essere rinnovati nel limite massimo di sei anni.
5. Il Consiglio di amministrazione con propria deliberazione specifica modalità e
procedure per l'attivazione degli strumenti previsti dal presente articolo.
6. Il Consiglio di amministrazione con propria deliberazione stabilisce modalità e
criteri per la presentazione delle domande per il riconoscimento dell'equipollenza di
titoli rilasciati dal CNR con il titolo di dottore di ricerca in base all'articolo 74 del
decreto del Presidente della Repubblica del 11 luglio 1980, n.382.
Art.48
(Valorizzazione e trasferimento dei risultati dell'attività scientifica)
1. I dipartimenti e gli istituti anche in collaborazione con le funzioni centrali svolgono
attività di comunicazione e promozione della ricerca scientifica e curano la
diffusione, la valorizzazione a fini produttivi e sociali ed il trasferimento tecnologico
dei relativi risultati per il settore di competenza.
2. I dipartimenti, a tal fine, svolgono, su indicazione del Consiglio di
amministrazione, attività specifiche di valorizzazione dei risultati della ricerca, e
supportano i ricercatori e tecnologi nell'attività di tutela brevettuale e nel
collocamento sul mercato dei brevetti.
3. Azioni di trasferimento tecnologico possono essere svolte anche da singoli
ricercatori o tecnologi che operano presso le aree di ricerca secondo modalità
definite dal Consiglio dei direttori di dipartimento. In questo ambito possono essere
promosse eventuali collaborazioni finalizzate al trasferimento tecnologico con
imprese e con altri operatori pubblici o privati.
112
Regolamenti
Organizzazione e funzionamento
4. Le predette attività si svolgono secondo le modalità approvate dal Consiglio di
amministrazione.
Art. 49
(Collaborazioni con altri soggetti)
1. Ferma restando la facoltà autonoma del Consiglio di amministrazione di
commissionare, nel quadro della programmazione, attività di ricerca e studio a
soggetti pubblici e privati nazionali e internazionali, ai sensi dell'articolo 4, comma 2,
lettera p) , i rapporti di collaborazione nell'attività di ricerca tra il CNR e soggetti
pubblici e privati, italiani e stranieri sono regolati attraverso contratti aventi come
riferimento di massima la seguente tipologia: a) protocolli d'intesa; b) accordi quadro;
c) convenzioni operative.
2. Il Protocollo d'Intesa è sottoscritto dal Presidente previa deliberazione del
Consiglio di amministrazione, ha carattere programmatico e definisce strategie e
scelte di portafoglio per progetti comuni tra CNR e operatori esterni. La gestione
congiunta delle iniziative è di norma affidata ad un comitato di indirizzo dove sono
rappresentate le parti del Protocollo d'Intesa.
3. L'Accordo quadro è sottoscritto dal Presidente su proposta del direttore del
dipartimento o di una direzione centrale. L'Accordo quadro definisce aree
progettuali e modalità di collaborazione e costituisce la base per la successiva stipula
di convenzioni operative da parte degli istituti ai sensi del comma 4. La gestione
congiunta delle attività è di norma affidata ad un comitato di gestione dove sono
rappresentate le parti dell'Accordo quadro.
4. La Convenzione operativa disciplina singole linee di attività. La stipula delle
convenzioni avviene secondo le seguenti procedure e nel rispetto delle competenze
tematiche e programmatiche dei singoli istituti e dipartimenti:
a) qualora la collaborazione sia prevista negli strumenti di programmazione l'istituto
procede alla sottoscrizione e ne dà comunicazione al dipartimento, mentre il
dipartimento ne dà comunicazione al Presidente;
b) qualora la collaborazione consenta l'acquisizione di risorse non previste negli
strumenti di programmazione ma comunque abbia contenuti programmatici con
essa coerenti, il dipartimento procede su proposta di uno o più istituti alla
sottoscrizione previa autorizzazione del Presidente;
c) qualora la collaborazione non sia prevista dagli strumenti di programmazione, gli
istituti e il dipartimento presentano, rispettivamente, al dipartimento e al Consiglio di
amministrazione, una proposta motivata di variazione del piano triennale.
5. Per le associazioni temporanee di impresa si procede con la stessa procedura
prevista per le convenzioni operative.
113
Regolamenti
Organizzazione e funzionamento
6. La definizione dei contratti avviene sulla base dei criteri approvati dal Consiglio di
amministrazione; i predetti criteri tengono conto, nella distribuzione dei ricavi, delle
attività svolte dai singoli ricercatori, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente
e dal regolamento del personale e devono indicare le modalità per assicurare
l'espletamento delle attività del CNR, secondo quanto stabilito dall'articolo 3 comma
1 del decreto di riordino, e in particolare le attività in collaborazione con università,
imprese e altri soggetti pubblici e privati.
7. Gli importi di contratti relativi a grandi investimenti e commesse rilevanti, al di
sopra dei quali la competenza per iniziative non già inserite nel Piano Triennale è
riservata al Consiglio di amministrazione, sono fissati dal Consiglio di
amministrazione con delibera quadro e aggiornati periodicamente se necessario.
Art. 50
(Consorzi, fondazioni e società)
1. La costituzione di consorzi, fondazioni, società, o gruppi europei di interesse
economico, nonché la partecipazione ad essi, è proposta dai dipartimenti interessati
al Presidente per una decisione del Consiglio di amministrazione in merito. Gli
istituti hanno al riguardo facoltà di iniziativa verso i dipartimenti.
2. La proposta deve essere motivata in relazione ai seguenti elementi:
a) compatibilità con le finalità istituzionali dell'Ente da valutarsi anche in relazione ai
vantaggi tecnici ed economici rispetto alle risorse economiche e di personale proprio
impiegato;
b) valutazione degli strumenti statutari di cui il CNR dispone per garantire il
perseguimento delle sue finalità istituzionali;
c) specifiche ed esclusive ragioni tecnico-scientifiche che giustificano la scelta di
determinati soggetti pubblici o privati, italiani e stranieri;
d) grado di coerenza con parallele presenze del CNR in strutture aventi finalità
analoghe o comunque connesse.
3. Il Consiglio di amministrazione, previo espletamento delle procedure previste
dall'articolo 18 comma 1 lettera b), del decreto di riordino, e delle procedure previste
per l'attuazione del comma 1 lettera c) del medesimo articolo, a seconda dei casi,
provvede con propria deliberazione a specificare le modalità di utilizzo delle risorse e
degli strumenti societari di cui al comma 2, nonché la destinazione degli eventuali
utili. La costituzione di nuove imprese ai sensi dell'articolo 18 comma 1 lettera c), del
decreto di riordino è effettuata sulla base dei seguenti criteri: a) gli interessi dei
dipendenti del CNR sono tutelati qualora compatibili con l'interesse del CNR; b)
l'utilizzo di personale, di strutture, il trasferimento di know how e di diritti di
proprietà intellettuale è autorizzato garantendo la tutela dell'interesse scientifico ed
economico del CNR; c) le modalità attuative assicurano specifiche valutazioni sull'alto
contenuto scientifico e tecnologico delle attività cui partecipa l'Ente e la
114
Regolamenti
Organizzazione e funzionamento
valorizzazione ed il trasferimento tecnologico dei risultati delle ricerche. Il Consiglio
di amministrazione provvede con propria delibera a determinare le modalità
attuative per la costituzione di nuove imprese ai sensi dell'articolo 18 comma 1 lettera
c), del decreto di riordino, sulla base della normativa vigente e dei criteri individuati
nel presente comma.
Titolo III
Consuntivazione delle attività
Art.51
(Relazioni consuntive sull'attività delle strutture della rete scientifica)
1. Gli istituti elaborano una relazione sui risultati dell'attività di ricerca e sulla
gestione delle risorse attribuite con riferimento sia agli obiettivi programmatici sia
all'attività di ricerca spontanea a tema libero. La relazione viene trasmessa ai
dipartimenti.
2. I dipartimenti, sulla base delle relazioni ricevute dagli istituti o da altri soggetti che
hanno partecipato al programma, elaborano una relazione sul grado di
conseguimento degli obiettivi programmatici anche con riferimento all'apporto dato
dai vari organi esecutori interni e esterni.
3. La relazione dei dipartimenti, al fine della successiva presentazione al Consiglio di
amministrazione, viene trasmessa al direttore generale.
4. Il direttore generale, sulla base delle relazioni dei dipartimenti integrate con i
risultati e i costi relativi all'amministrazione, elabora la relazione annuale di verifica
dei risultati gestionali ed economici dell'Ente e la trasmette al Presidente.
5. Il Presidente, sentito il Consiglio scientifico generale, presenta al Consiglio di
amministrazione, per la verifica di cui alla lettera i) comma 2 dell'articolo 4, la
relazione annuale di verifica dei risultati gestionali ed economici dell'Ente, insieme
con la relazione del Comitato di valutazione, di cui all'articolo 7 comma 4. La
relazione annuale è inviata al Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca e
al Ministero dell'economia e delle finanze.
Art.52
(Rapporto annuale sull'attività del CNR)
1. Successivamente alla verifica di cui alla lettera i) comma 2 dell'articolo 4, il
Presidente del CNR, avvalendosi del supporto degli uffici e del parere del Consiglio
scientifico generale, cura la predisposizione del rapporto annuale sull'attività del
CNR che è inviato al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
115
Regolamenti
Organizzazione e funzionamento
2. Il rapporto evidenzia i risultati più significativi sul piano sia scientifico sia
strategico conseguiti dal CNR in relazione agli obiettivi individuati ed alle risorse
impiegate nel processo di programmazione e all'utilizzazione e allo sviluppo delle
competenze scientifiche interne all'Ente con indicazioni relative all'impatto sul
sistema di ricerca e più in generale sul sistema economico e sociale.
3. Il Presidente convoca almeno una volta l'anno una Conferenza generale sul ruolo
del CNR nel sistema scientifico nazionale, allo scopo di favorire la partecipazione
della Comunità scientifica interna all'approfondimento della conoscenza dei risultati
conseguiti dall'Ente nei diversi campi di attività e alla definizione dei nuovi
programmi.
PARTE III
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art.53
(Disposizioni generali)
1. Qualora le disposizioni prevedano l'acquisizione di un parere, nelle more della
costituzione degli organi e degli organismi cui il presente regolamento attribuisce il
parere medesimo, il Presidente, il Consiglio di amministrazione ed i direttori di
dipartimento e di istituto possono operare senza l'acquisizione dello stesso.
2. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento i consigli scientifici di
istituto decadono. I comitati di istituto svolgono le funzioni attribuite dal presente
regolamento ai consigli di istituto fino alla costituzione di questi ultimi.
3. Il Consiglio scientifico generale è nominato entro il 31 dicembre 2005.
Art.54
(Disposizioni generali per l'aggregazione degli Enti di ricerca al CNR)
1. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento, il Consiglio di
amministrazione con propria deliberazione stabilisce modalità e procedure operative
per la gestione straordinaria del patrimonio mobiliare ed immobiliare e dei rapporti
attivi e passivi, ivi compresi tutti i rapporti di lavoro a tempo determinato ed
indeterminato, dell'Istituto di diritto agrario internazionale e comparato (IDAIC),
dell'Istituto nazionale di ottica applicata (INOA), dell'Istituto nazionale di fisica della
materia (INFM).
2. Nell'applicazione delle disposizioni previste dal presente regolamento, ed in
particolare degli articoli 30 e 33, che consentono di assicurare l'autonomia gestionale
delle strutture interne degli Enti che confluiscono nel CNR, nonché di quelle previste
dal regolamento del personale, e in particolare il comma 2 dell'articolo 4 e l'articolo
116
Regolamenti
Organizzazione e funzionamento
17, che assicurano la salvaguardia della specificità del rapporto di lavoro e della
presente parte del regolamento, che disciplina la fase transitoria, il Consiglio di
amministrazione curerà che la riorganizzazione della rete scientifica avvenga
assicurando agli enti di cui al comma 1 quanto previsto dal decreto di riordino. In
particolare saranno salvaguardate:
a) le collaborazioni con le università, attraverso la conferma e l'estensione dell'istituto
dell'associatura ivi inclusa la possibilità di rivestire il ruolo di responsabile di
commessa, e con la stipula di accordi quadro con Consorzi interuniversitari istituiti ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 17 luglio 1980, n.382;
b) le collaborazioni con le imprese attraverso le deliberazioni del Consiglio di
amministrazione adottate in base all'articolo 50 del presente regolamento.
3. Fino al compimento definitivo del processo di aggregazione e comunque non oltre
il 31 dicembre 2005, il Consiglio di amministrazione costituisce, presso le direzioni
centrali competenti, uffici speciali e temporanei per l'espletamento dei compiti di cui
al comma 1. Con delibera del Consiglio di amministrazione sono individuate le
disposizioni specifiche dei regolamenti previgenti degli enti accorpati che, in quanto
compatibili con il quadro normativo e con il presente regolamento restano in vigore
temporaneamente per la gestione della fase transitoria.
Art.55
(Individuazione delle macro aree)
1. Le macro aree di cui all'articolo 3 comma 2 del decreto di riordino sono così
individuate:
1. Terra e ambiente
2. Energia e trasporti
3. Agroalimentare
4. Medicina
5. Scienze della vita
6. Progettazione molecolare
7. Materiali e dispositivi
8. Sistemi di produzione
9. Tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni
10. Identità culturale
11. Patrimonio culturale
2. Le macro aree di cui al comma 1 possono essere nuovamente individuate in
applicazione dell'articolo 3 comma 2 del decreto di riordino in base all'articolo 14 del
presente regolamento.
117
Regolamenti
Organizzazione e funzionamento
Art.56
(Disposizioni transitorie per la prima istituzione dei dipartimenti ed il riordino delle
strutture scientifiche)
1. Il Consiglio di amministrazione, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 16 del
presente Regolamento, provvede contestualmente alla istituzione dei dipartimenti e
agli adempimenti di cui all'articolo 16 sulla base delle proposte formulate dal
Presidente. Il Presidente per le attività istruttorie può avvalersi dei risultati del lavoro
di Commissioni di studio per l'attivazione dei dipartimenti quali quelle nominate con
Provvedimento ordinamentale n.16630 del 17 settembre 2004.
2. Con delibera del Consiglio di amministrazione, sono nominati i direttori dei
dipartimenti ai sensi dell'articolo 18 del presente Regolamento.
3. Il Presidente nell'espletamento delle funzioni di cui al comma 1 propone la
conferma, la soppressione, l'accorpamento o l'eventuale istituzione di nuovi istituti,
tenuto conto dei criteri di cui al comma 2 dell'articolo 25. Il Consiglio di
amministrazione provvede con propria deliberazione ed avvia le procedure per la
nomina dei direttori.
4. Le disposizioni previste dall'articolo 28 comma 6 non si applicano ai direttori di
istituto in carica al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento che
abbiano fruito della deroga ai sensi del comma 5 dell'articolo 9 del regolamento
sull'istituzione ed il funzionamento degli istituti, adottato con Decreto del Presidente
del CNR n. 15446 del 14 gennaio 2000, fino al termine del loro mandato.
5. Entro un anno dall'insediamento dei direttori di dipartimento il Consiglio di
amministrazione procederà, anche attraverso l'analisi delle relazioni previste dal
presente regolamento, ad una valutazione delle attività svolte dai dipartimenti e dagli
istituti al fine di adottare eventuali interventi di riorganizzazione, in attuazione
dell'articolo 19 comma 2 lettera c) del decreto di riordino. Ai direttori di istituto in
carica al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento il Consiglio di
amministrazione, su proposta del Presidente, potrà conferire una proroga del
mandato con termine al completamento del processo di riorganizzazione.
6. Con delibera del Consiglio di amministrazione sono individuate le disposizioni
specifiche previgenti che, in quanto compatibili con il quadro normativo e con il
presente regolamento restano in vigore temporaneamente per gestire le sezioni
territorialmente distinte in attesa che siano perfezionate le necessarie deleghe tra cui
quelle previste dall'articolo 26 comma 1 lettera f).
118
Regolamenti
Organizzazione e funzionamento
Art.57
(Revisione della normativa operativa e delle funzioni amministrative)
1. Il Consiglio di amministrazione con propria deliberazione individua le disposizioni
specifiche a carattere operativo vigenti alla data di entrata in vigore del presente
regolamento che, in quanto compatibili con il nuovo quadro normativo e in attesa
della sua completa attuazione, restano in vigore temporaneamente e comunque non
oltre il 31 dicembre 2005.
2. Il Consiglio di amministrazione con propria deliberazione disciplina, in relazione
con le dinamiche del riassetto organizzativo dell'amministrazione e della rete
scientifica, la progressiva attuazione del presente regolamento per quanto riguarda le
disposizioni relative all'amministrazione e alla gestione. Nel frattempo
l'amministrazione continua a svolgere le sue funzioni secondo l'attuale attribuzione di
competenze.
3. Al fine di soddisfare le esigenze del nuovo assetto organizzativo degli uffici
dell'amministrazione anche in relazione agli atti di gestione da affidare ai
dipartimenti ed agli istituti, il Consiglio di amministrazione provvede
all'approvazione di un piano di ridefinizione degli uffici e delle relative assegnazioni
di personale.
4. Il Consiglio di amministrazione procede altresì all'identificazione delle posizioni
dirigenziali.
5. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale, di direzione di istituti e di programmi
nazionali e internazionali di ricerca, per i quali non sia stata indicata una durata
all'atto del conferimento, nonché gli incarichi di reggenza di carattere temporaneo il
cui termine non sia direttamente determinato cessano decorsi 30 giorni dalla entrata
in vigore del presente regolamento salvo che ciascuno di essi non sia esplicitamente
confermato con delibera del Consiglio di Amministrazione.
Art.58
(Trasformazione delle aree di ricerca)
1. Le aree di ricerca esistenti sono sottoposte a revisione.
2. Con propria delibera il Consiglio di amministrazione provvede caso per caso a
dettare disposizioni per la trasformazione delle aree conformemente a quanto
stabilito dal presente regolamento. La delibera definirà le modalità per la revisione
degli strumenti convenzionali e l'attribuzione alle strutture scientifiche che insistono
nell'area delle risorse economiche, strumentali e di personale necessarie ad
assicurare continuità e funzionalità delle infrastrutture in base alle esigenze
scientifiche rilevate.
119
Regolamenti
Organizzazione e funzionamento
3. Fino all'emanazione della delibera di cui al comma 2 le aree operano sulla base
della disciplina previgente, restano in vigore le convenzioni in essere e continuano ad
operare gli organi in base ad esse costituiti ferma restando la libertà delle strutture
scientifiche che insistono sull'area di scegliere gli strumenti più adeguati per la
gestione delle parti comuni e di eventuali servizi comuni.
Art.59
(Gestione dei Progetti finalizzati e strategici)
1. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano alla gestione dei
Progetti finalizzati e dei Progetti strategici in corso di attuazione alla data di entrata
in vigore del presente regolamento, che proseguono, fino alla conclusione delle
attività di ricerca previste, nel rispetto della normativa previgente.
2. Il Consiglio di amministrazione su proposta del Presidente delibera la
trasformazione di Programmi nazionali ed internazionali di ricerca in corso alla data
di entrata in vigore del presente regolamento. Nelle more dell'adozione della delibera
i suddetti progetti continuano ad operare in base alla normativa previgente.
Art.60
(Abrogazioni)
1. Salvo quanto previsto dalla Parte III, con l'entrata in vigore del presente
regolamento sono abrogate le disposizioni con esso incompatibili ed in particolare i
seguenti decreti del Presidente del CNR: n. 15447 del 14 gennaio 2000, Regolamento
sull'organizzazione degli uffici dell'amministrazione centrale e sulla dirigenza del
Consiglio Nazionale delle Ricerche; n. 15446 del 14 gennaio 2000, Regolamento
sull'istituzione ed il funzionamento degli Istituti del Consiglio Nazionale delle
Ricerche; n. 15451 del 14 gennaio 2000, Regolamento della presenza del Consiglio
Nazionale delle Ricerche in iniziative comuni ad altri soggetti pubblici e privati,
italiani e stranieri; n. 15452 del 14 gennaio 2000, Regolamento sull'organizzazione e
funzionamento degli organi di governo e sulla formazione del piano triennale del
Consiglio Nazionale delle Ricerche; n. 15449 del 14 gennaio 2000, Regolamento di
disciplina delle attività di promozione e sostegno della ricerca del Consiglio nazionale
delle ricerche, e successive modifiche ed integrazioni.
2. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a
quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
120
Regolamenti
Amministrazione, contabilità e finanza
Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza del
Consiglio Nazionale delle Ricerche
(Decreto del Presidente del CNR del 4 maggio 2005 prot. n. 0025034)
Pubblicato nel Supplemento ordinario n. 101 alla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana n.124 del 30 maggio 2005.
PARTE I
DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ CONTABILE
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI E ARTICOLAZIONI ORGANIZZATIVE
Art. 1 - Finalità ed ambito di applicazione
Art. 2 - Definizioni e denominazioni
Art. 3 - Principi contabili
Art. 4 - Funzioni obiettivo
Art. 5 - Centri di responsabilità
TITOLO II
DOCUMENTI PREVISIONALI
Art. 6 - Principi informatori per la gestione e la formazione del bilancio preventivo
Art. 7 - Programmazione economica e finanziaria
Art. 8 - Relazione programmatica
Art. 9 - Procedimento di adozione del bilancio preventivo
Art. 10 - Bilancio pluriennale
Art. 11 - Bilancio preventivo
Art. 12 - Preventivo finanziario
Art. 13 - Classificazione delle entrate e delle uscite
Art. 14 - Quadro generale riassuntivo
Art. 15 - Preventivo economico
Art. 16 - Tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione
Art. 17 - Relazione del collegio dei revisori dei conti al bilancio di previsione
Art. 18 - Fondo di riserva per le spese impreviste
Art. 19 - Fondo speciale per i rinnovi contrattuali in corso
Art. 20 - Fondo rischi ed oneri
Art. 21 - Assestamento, variazioni e storni ai piani di gestione ed al bilancio
preventivo
Art. 22 - Gestione provvisoria
TITOLO III
GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIA
Art. 23 - Gestione delle entrate
Art. 24 - Accertamento
Art. 25 - Riscossione e versamento
Art. 26 - Vigilanza sulla gestione delle entrate
Art. 27 - Gestione delle uscite
121
Regolamenti
Amministrazione, contabilità e finanza
Art. 28 - Impegno
Art. 29 - Liquidazione
Art. 30 - Titoli di pagamento
Art. 31 - Gestione dei residui
Art. 32 - Pagamenti in forma diretta
Art. 33 - Fondi per spese in contanti
Art. 34 - Servizio di cassa
Art. 35 - Pagamenti per mezzo di carte di credito
Art. 36 - Accensione di mutui
Art. 37 - Anticipazioni di cassa
Art. 38 - Sistema di contabilità analitica
TITOLO IV
SCRITTURE CONTABILI
Art. 39 - Disposizioni generali
Art. 40 - Scritture finanziarie
Art. 41 - Scritture economiche
Art. 42 - Scritture patrimoniali
TITOLO V
RISULTANZE DELLA GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIA
Art. 43 - Rendiconto generale
Art. 44 - Conto del bilancio
Art. 45 - Riaccertamento dei residui ed inesigibilità dei crediti
Art. 46 - Conto economico
Art. 47 - Stato patrimoniale
Art. 48 - Criteri di iscrizione e di valutazione degli elementi patrimoniali
Art. 49 - Nota integrativa
Art. 50 - Situazione amministrativa
Art. 51 - Relazione sulla gestione
Art. 52 - Consuntivo dei centri di responsabilità
Art. 53 - Relazione del Collegio dei revisori dei conti al rendiconto generale
TITOLO VI
SISTEMI DI CONTROLLO
Art. 54 - Controllo di gestione
Art. 55 - Collegio dei revisori dei conti
Art. 56 - Verbali
Art. 57 - Incompatibilità e responsabilità
PARTE II
DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ CONTRATTUALE
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Capo I
Ambito di applicazione
Art. 58 - Normativa applicabile
Capo II
Svolgimento dell'attività contrattuale
Art. 59 - Decisione di contrattare
122
Regolamenti
Amministrazione, contabilità e finanza
Art. 60 - Conclusione dei contratti
Art. 61 - Controlli sulla esecuzione del contratto
Art. 62 - Funzionario responsabile del procedimento contrattuale
Art. 63 - Supporto all'attività contrattuale
Art. 64 - Repertorio contratti
Capo III
Clausole contrattuali
Art. 65 - Termini e durata dei contratti
Art. 66 - Prezzi
Art. 67 - Rinnovo e proroga dei contratti
Art. 68 - Variazione dei contratti in corso di esecuzione
Art. 69 - Contratti aperti
Art. 70 - Clausola penale
Art. 71 - Cauzione definitiva
Capo IV
Procedure di scelta del contraente
Art. 72 - Procedure di scelta del contraente
Art. 73 - Utilizzazione dei concorsi di progettazione
Art. 74 - Utilizzazione delle procedure negoziate concorrenziali con bando
Art. 75 - Utilizzazione delle procedure negoziate non concorrenziali
Art. 76 - Utilizzazione delle procedure ristrette con bando
Art. 77 - Utilizzazione delle procedure aperte
Art. 78 - Utilizzazione delle procedure concorrenziali, ristrette o negoziate, senza
bando
Art. 79 - Competenze per l'ammissione alla procedura e per la scelta del
contraente
Art. 80 - Criteri di scelta del contraente. Offerte anomale
Art. 81 - Norme comuni alle procedure con bando
Art. 82 - Ammissione alle procedure e individuazione dei soggetti da invitare o da
interpellare
Art. 83 - Svolgimento dei concorsi di progettazione
Art. 84 - Svolgimento delle procedure negoziate
Art. 85 - Svolgimento delle procedure aperte e delle procedure ristrette
TITOLO II
DISPOSIZIONI SPECIALI
Art. 86 - Contratti di permuta
Art. 87 - Contratti di commercializzazione al pubblico
Art. 88 - Contratti di leasing finanziario
Art. 89 - Prestazioni di lavoro autonomo
Art. 90 - Donazioni, eredità, legati
Art. 91 - Ufficiale rogante
PARTE III
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 92 - Limiti di valore
Art. 93 - Regime transitorio delle competenze
Art. 94 - Abrogazioni
123
Regolamenti
Amministrazione, contabilità e finanza
Art. 95 - Rapporti contrattuali in essere
Art. 96 - Norme finali e transitorie
PARTE I
DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ CONTABILE
Titolo I
Disposizioni generali e articolazioni organizzative
Art. 1
(Finalità ed ambito di applicazione)
1. Il presente regolamento è adottato in attuazione del decreto legislativo 4 giugno
2003, n. 127, e successive modificazioni, di seguito denominato "decreto di
riordino", e con riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio
2003, n. 97, nell'ambito dell'autonomia finanziaria e contabile degli enti pubblici
di ricerca sancita dall'articolo 8, comma 1 della legge 9 maggio 1989 n. 168. Esso
disciplina le materie di cui all'articolo 19, comma 3 del decreto di riordino anche
in deroga alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato e degli Enti Pubblici,
ma comunque nel rispetto dei relativi principi.
2. Le disposizioni del presente regolamento mirano a realizzare un sistema
contabile integrato tra contabilità finanziaria, contabilità economico patrimoniale
e contabilità analitica, allo scopo di fornire il quadro complessivo dei ricavi e dei
costi, delle entrate e delle spese nonché delle conseguenti variazioni nel
patrimonio, per realizzare, anche attraverso l'analisi dei costi ed il controllo di
gestione, l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa.
Art. 2
(Definizioni e denominazioni)
1. Nel presente Regolamento si intendono per:
a) "istituto cassiere": il responsabile del servizio cassa esercitato per conto del
Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR). È un istituto di credito che, previa
sottoscrizione di una convenzione, provvede a riscuotere le entrate ed a pagare le
spese per conto dell'Ente senza alcuna corresponsabilità nella gestione delle
risorse;
b) "centro di costo e/o di ricavo": l'entità, cui vengono imputati i costi diretti ed
indiretti al fine di conoscerne il costo complessivo, e i ricavi derivanti dall'attività
svolta;
c) "centro di responsabilità": la struttura organizzativa incaricata di assumere le
decisioni in ordine alla gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali;
d) "costo": la causa economica dell'uscita finanziaria sopportata dall'operatore
economico per acquisire un fattore produttivo, ovvero l'accadimento di gestione
che incide negativamente sul patrimonio dell'Ente;
124
Regolamenti
Amministrazione, contabilità e finanza
e) "entrata finanziaria": l'aumento di valori numerari certi, assimilati e presunti
attivi, ovvero la diminuzione di valori numerari assimilati e presunti passivi;
f) " titolare del centro di responsabilità": qualunque soggetto, dipendente o non
dipendente, preposto ad un centro di responsabilità;
g) "ricavo/provento": la causa economica dell'entrata finanziaria e non, che
l'operatore economico riceve dallo scambio di beni e servizi, ovvero l'accadimento
di gestione che incide positivamente sul patrimonio dell'Ente;
h) "risultato di amministrazione": somma algebrica tra il fondo di cassa (o deficit di
cassa), residui attivi e residui passivi. Se il saldo è di segno positivo, negativo o
uguale a zero, il risultato costituisce, rispettivamente, avanzo, disavanzo o
pareggio di amministrazione;
i) "unità previsionale di base" (di seguito denominata UPB): insieme organico di
risorse finanziarie finalizzate a distinti obiettivi programmatici (con centri di
responsabilità individuati nei dipartimenti), all'obiettivo ricerca spontanea a tema
libero di cui all'articolo 42 comma 1 del Regolamento di organizzazione e
funzionamento, nonché ad un obiettivo funzionale (con centro di responsabilità
individuato nell'amministrazione centrale dell'Ente);
l) "uscita finanziaria": la diminuzione di valori numerari certi, assimilati e presunti
attivi, ovvero l'aumento di valori numerari assimilati e presunti passivi.
m) "regolamenti": testi normativi di cui all'articolo 19, del decreto di riordino;
n) "disciplinari": testi normativi, adottati con apposite delibere del Consiglio di
amministrazione, sulla base di una proposta del direttore generale e sentito il
Collegio dei revisori dei conti, che agevolano l'applicazione del presente
regolamento.
Art. 3
(Principi contabili)
1. Il CNR ispira la propria gestione ai principi contabili vigenti in materia di
ordinamento degli enti pubblici.
Art. 4
(Funzioni obiettivo)
1. Le funzioni obiettivo, individuate con riguardo al processo di programmazione
di cui all'articolo 42 del regolamento di organizzazione e funzionamento,
consistono in: progetti relativi a linee tematiche di carattere strategico, in
coerenza con le macroaree dell'Ente; progetti di sviluppo delle competenze
professionali, strumentali ed infrastrutturali; ricerca spontanea a tema libero.
2. L'articolazione degli strumenti di pianificazione, programmazione e
rendicontazione per funzioni obiettivo permette agli organi di governo di avere
contezza circa la provenienza e l'impiego delle risorse destinate alle singole attività
dell'Ente previste dall'articolo 3 del decreto di riordino.
125
Regolamenti
Amministrazione, contabilità e finanza
Art. 5
(Centri di responsabilità)
1. In coerenza con l'assetto organizzativo delineato nel regolamento di
organizzazione e funzionamento, il CNR si articola in centri di responsabilità.
2. Costituiscono centri di responsabilità:
a) programmatici di primo livello: ciascun dipartimento;
b) di attività scientifica di primo livello: gli istituti;
c) funzionali di primo livello: la direzione generale;
d) funzionali di secondo livello: il complesso degli uffici di diretta collaborazione, e
ciascuna delle direzioni centrali;
e) funzionali di terzo livello: gli uffici dell'amministrazione centrale dell'Ente.
3. Ai centri di responsabilità di primo livello si applica l'articolo 20 della legge 16
gennaio 2003, n.3.
4. I dipartimenti, il cui assetto è in stretta correlazione con le linee tematiche a
carattere strategico che fanno parte delle funzioni obiettivo, coordinano la
realizzazione di programmi e progetti di ricerca affidati agli istituti o ad organi
esecutori esterni. Gli istituti assolvono nei confronti dei dipartimenti la
responsabilità di svolgimento delle commesse di ricerca a loro affidate.
Titolo II
Documenti revisionali
Art. 6
(Principi informatori per la gestione e la formazione del bilancio preventivo)
1. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno. Esso inizia il 1° gennaio e
termina il successivo 31 dicembre.
2. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio preventivo.
3. La gestione è unica, come unico è il relativo bilancio.
4. Il bilancio preventivo, nella sua componente finanziaria, è formulato in termini
di competenza e di cassa ed è articolato in UPB.
5. Tutte le entrate e tutte le uscite in conto competenza debbono essere iscritte in
bilancio nel loro importo integrale, limitatamente alla quota imputabile
all'esercizio, senza alcuna riduzione per effetto di correlative spese o entrate.
6. Tutte le entrate e tutte le uscite di cassa debbono essere iscritte in bilancio
senza alcuna riduzione per effetto di correlative spese o entrate.
7. Per ogni UPB il bilancio indica l'ammontare presunto dei residui attivi e passivi
alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio,
l'ammontare degli stanziamenti delle entrate e delle uscite dell'esercizio in corso
definiti al momento della redazione del documento previsionale, l'ammontare
delle entrate che si prevede di accertare e delle uscite che si prevede di impegnare
126
Regolamenti
Amministrazione, contabilità e finanza
nell'anno cui il bilancio si riferisce, nonché l'ammontare delle entrate che si
prevede di incassare e delle uscite che si prevede di pagare nello stesso esercizio,
senza distinzione tra operazioni afferenti la gestione di competenza e quella dei
residui.
8. Sono considerate incassate le somme versate al cassiere e pagate le somme
erogate dal cassiere.
9. Nel preventivo finanziario è iscritta come posta a sé stante, rispettivamente
dell'entrata e della uscita, l'avanzo o il disavanzo di amministrazione presunto al
31 dicembre dell'esercizio precedente cui il bilancio si riferisce; è iscritto, altresì,
tra le entrate del bilancio di cassa, ugualmente come posta autonoma,
l'ammontare presunto del fondo di cassa all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si
riferisce.
10. Gli stanziamenti di entrata sono iscritti in bilancio previo accertamento della
loro attendibilità, mentre quelli relativi alle uscite sono iscritti in relazione a
programmi definiti e alle concrete capacità operative dell'Ente nel periodo di
riferimento.
11. Nel bilancio preventivo le uscite iscritte devono essere contenute, nel loro
complessivo ammontare, entro i limiti delle entrate previste, affinché il bilancio
risulti comunque in pareggio.
12. Sono vietate gestioni di fondi al di fuori del bilancio.
Art. 7
(Programmazione economica e finanziaria)
1. Il risultato del processo di programmazione è rappresentato nei seguenti
documenti:
a) la relazione programmatica;
b) il piano di gestione dei centri di responsabilità;
c) il bilancio programmatico dei dipartimenti ed il bilancio funzionale
dell'amministrazione centrale dell'Ente;
d) il bilancio pluriennale;
e) il bilancio preventivo.
Art. 8
(Relazione programmatica)
1. La Relazione programmatica è redatta ogni anno dal Presidente sulla base del
piano triennale dell'Ente e descrive le linee strategiche da intraprendere o
sviluppare.
127
Regolamenti
Amministrazione, contabilità e finanza
Art. 9
(Procedimento di adozione del bilancio preventivo)
1. I centri di responsabilità di attività scientifica, ai sensi dell'articolo 42, comma
10 e dell'articolo 44 del regolamento di organizzazione e funzionamento,
predispongono la proposta di piano di gestione articolato per commesse, secondo
le indicazioni concordate con i centri di responsabilità programmatici,
descrivendo le previsioni quali-quantitative, in termini sia finanziari che
economici, necessarie per realizzare le commesse ricevute e più in particolare le
attività di ricerca in atto.
2. I centri di responsabilità programmatici coordinano, anche in sede di Consiglio
dei direttori di dipartimento, il processo al fine di rendere coerenti le attività
contenute nel piano con le risorse finanziarie ed economiche disponibili, sia come
conseguenza della allocazione delle disponibilità di competenza, sia di quelle
provenienti da esercizi precedenti non utilizzate di cui sia prevista la destinazione
ai sensi dell'articolo 28 comma 4 secondo periodo, distinguendo l'esercizio di
prevista spendibilità.
3. I piani di gestione descritti nel comma 1 confluiscono nei bilanci
programmatici dei dipartimenti in corrispondenza con i rispettivi obiettivi
progettuali.
4. I centri di responsabilità funzionali elaborano, secondo le indicazioni formulate
dal direttore generale, le proprie proposte di piano di gestione. Tali piani di
gestione confluiscono nel bilancio funzionale dell'amministrazione centrale
dell'Ente.
5. A seguito dell'approvazione del piano triennale di attività ai sensi dell'articolo
42, comma 11 del regolamento di organizzazione e funzionamento, il direttore
generale verifica la coerenza delle diverse componenti del piano di gestione,
integrato con le proposte di ricerca spontanea a tema libero di cui all'articolo 42,
comma 5 del regolamento di organizzazione e funzionamento e predispone il
progetto di bilancio preventivo, da sottoporre al Presidente, sulla base delle
risultanze dei bilanci programmatici dei dipartimenti e di quello funzionale
dell'amministrazione centrale dell'Ente.
6. Il Presidente, entro il 20 novembre, sottopone il progetto di bilancio, con
allegata la propria relazione programmatica, al Collegio dei revisori dei conti e al
Consiglio di amministrazione.
7. Il Consiglio di amministrazione, entro il 30 novembre, approva il bilancio
preventivo del CNR.
8. Il bilancio preventivo è trasmesso ai sensi dell'articolo 22 comma 1 del decreto
di riordino al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e al Ministero
dell'economia e delle finanze.
128
Regolamenti
Amministrazione, contabilità e finanza
Art. 10
(Bilancio pluriennale)
1. Il bilancio pluriennale è redatto solo in termini di competenza per un periodo
non inferiore al triennio in relazione al piano triennale di attività di cui al
regolamento di organizzazione e funzionamento. Esso descrive, in termini
finanziari, le linee strategiche dell'Ente coerentemente evidenziate nella relazione
programmatica.
2. Il bilancio pluriennale è redatto distintamente per UPB in termini di sola
competenza e presenta un'articolazione delle poste coincidente con quella del
preventivo finanziario decisionale.
3. Il bilancio pluriennale è annualmente aggiornato in occasione della
presentazione del bilancio preventivo.
Art. 11
(Bilancio preventivo)
1. Il bilancio preventivo è composto dai seguenti documenti:
a) il preventivo finanziario;
b) il quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria;
c) il preventivo economico.
2. Costituiscono allegati al bilancio preventivo:
a) il bilancio pluriennale;
b) la relazione programmatica;
c) la tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione;
d) la relazione del Collegio dei revisori dei conti;
e) il preventivo finanziario riclassificato per funzioni obiettivo di cui all'articolo 4.
3. Il bilancio preventivo annuale ha carattere autorizzativo, costituendo limite agli
impegni di spesa.
Art. 12
(Preventivo finanziario)
1. Il preventivo finanziario si distingue in "decisionale" e "gestionale". Il preventivo
finanziario decisionale è formulato in termini di competenza e di cassa e si
articola, per le entrate e per le uscite, in UPB. Il preventivo finanziario decisionale
è approvato dal Consiglio di amministrazione.
2. Il preventivo finanziario gestionale è formulato in termini di competenza e di
cassa e si articola, per le entrate e per le uscite, in UPB ed in centri di
responsabilità di attività scientifica nonché in centri di responsabilità funzionali.
3. Il preventivo finanziario decisionale è corredato della pianta organica del
personale nonché degli allegati di cui all'articolo 60, comma 1, del D.Lgs. 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
129
Regolamenti
Amministrazione, contabilità e finanza
Art. 13
(Classificazione delle entrate e delle uscite)
1. Le somme oggetto delle previsioni di entrata sono iscritte nel bilancio
pluriennale e nel bilancio annuale "decisionale" mediante i seguenti livelli di
classificazione:
a) Il I livello classifica le entrate in relazione alle UPB;
b) Il II livello, rappresentato dai titoli, distingue le entrate in: entrate derivanti da
trasferimenti; compensi per prestazioni di servizi tecnico-scientifici; entrate
diverse; alienazioni patrimoniali e riscossione di crediti; ricorso al mercato
finanziario; partite di giro;
c) Il III livello, rappresentato dalle categorie, distingue le entrate secondo la
specifica natura dei cespiti.
2. Le somme oggetto delle previsioni di uscita sono iscritte nel bilancio
pluriennale e nel bilancio annuale "decisionale" mediante i seguenti livelli di
classificazione:
a) Il I livello distingue le uscite in relazione alle UPB;
b) Il II livello, rappresentato dai titoli, distingue le uscite in: spese correnti; spese
di investimento; rimborso prestiti; fondi di riserva e speciali; partite di giro;
c) Il III livello, rappresentato dalle categorie, classifica le uscite secondo la loro
specifica natura economica.
3. Nel bilancio annuale "gestionale" ciascuna UPB è ulteriormente ripartita:
a) in centri di responsabilità di attività scientifica ed in centri di responsabilità
funzionali;
b) in capitoli, a seconda dell'oggetto della entrata o della uscita.
4. I preventivi finanziari "decisionale" e "gestionale" sono redatti, rispettivamente,
secondo gli schemi di cui agli allegati 1 e 2 al presente regolamento.
5. A soli fini comparativi, il preventivo finanziario decisionale riporta,
limitatamente alle uscite, le spese riclassificate secondo la tecnica del "full costing",
che consente di esporre tutte le spese ad imputazione diretta ed indiretta delle
singole UPB.
6. Le partite di giro comprendono le entrate e le uscite che l'Ente effettua in
qualità di sostituto d'imposta, di sostituto di dichiarazione ovvero per conto di
terzi, che costituiscono al tempo stesso un debito ed un credito per l'Ente, nonché
le somme somministrate agli economi.
Art. 14
(Quadro generale riassuntivo)
1. Il quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria è redatto in conformità
dell'allegato 3 al presente regolamento in cui sono riepilogate le previsioni di
competenza e di cassa.
130
Regolamenti
Amministrazione, contabilità e finanza
Art. 15
(Preventivo economico)
1. Il preventivo economico dell'Ente, di cui all'allegato 4, racchiude le misurazioni
economiche dei proventi e dei costi che si prevede di realizzare, durante la
gestione.
2. Il preventivo economico pone a raffronto non solo i proventi ed i costi della
gestione d'esercizio, ma anche le poste economiche che non avranno nello stesso
esercizio la contemporanea manifestazione finanziaria e le altre poste, sempre
economiche, provenienti dalle utilità dei beni patrimoniali da impiegare nella
gestione a cui il preventivo economico si riferisce.
Art. 16
(Tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione)
1. Al bilancio di previsione è allegata una tabella dimostrativa del risultato di
amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente quello cui il
bilancio si riferisce, conforme all'allegato 5 al presente regolamento.
2. La tabella deve dare adeguata dimostrazione del processo di stima ed indicare
gli eventuali vincoli che gravano sul relativo importo.
3. Del presunto avanzo di amministrazione se ne potrà disporre quando sia
dimostrata l'effettiva esistenza e nella misura in cui l'avanzo stesso risulti
realizzato.
4. Del presunto disavanzo di amministrazione deve tenersi obbligatoriamente
conto all'atto della formulazione del bilancio preventivo al fine del relativo
assorbimento e il Consiglio di amministrazione deve, nella relativa deliberazione,
illustrare i criteri adottati per pervenire a tale assorbimento.
Art. 17
(Relazione del Collegio dei revisori dei conti al bilancio di previsione)
1. Il bilancio di previsione, almeno dieci giorni prima della delibera del Consiglio
di amministrazione, è sottoposto all'attenzione del Collegio dei revisori dei conti
che, a conclusione del proprio esame, redige apposita relazione, proponendone
l'approvazione o meno.
2. La relazione deve contenere considerazioni e valutazioni sul programma
annuale e sugli obiettivi che l'Ente intende realizzare ed, in particolare,
sull'attendibilità delle entrate sulla base della documentazione e degli elementi di
conoscenza forniti dall'Ente nella relazione programmatica, nonché sulla
congruità delle spese, tenendo presente l'ammontare delle risorse consumate
negli esercizi precedenti, le variazioni apportate e gli stanziamenti proposti.
131
Regolamenti
Amministrazione, contabilità e finanza
Art. 18
(Fondo di riserva per le spese impreviste)
1. Nel bilancio preventivo, sia di competenza e sia di cassa, è iscritto un fondo di
riserva per le spese impreviste nonché per le maggiori spese che potranno
verificarsi durante l'esercizio, il cui ammontare non può essere superiore al tre
percento e inferiore all'un percento del totale delle uscite correnti. Su tale capitolo
non possono essere emessi mandati di pagamento.
2. L'utilizzo delle relative disponibilità è effettuato con il procedimento di
variazione al bilancio preventivo.
Art. 19
(Fondo speciale per i rinnovi contrattuali in corso)
1. Nel bilancio preventivo, sia di competenza e sia di cassa, è istituito un fondo
speciale per i presumibili oneri lordi connessi con i rinnovi del contratto di lavoro
del personale dipendente. Su tale capitolo non possono essere assunti impegni di
spesa né possono essere emessi mandati di pagamento, ma si provvede a
trasferire, all'occorrenza, con provvedimento del direttore generale,
immediatamente esecutivo, le somme necessarie ai pertinenti capitoli di bilancio.
2. Nell'esercizio di competenza, in relazione agli oneri recati dai rinnovi
contrattuali, vengono trasferite ai pertinenti capitoli le somme di cui al comma 1
ai fini dell'assunzione dei relativi impegni. In caso di mancata sottoscrizione del
contratto collettivo di lavoro le somme non impegnate confluiscono nell'avanzo di
amministrazione. Di tale operazione viene data dettagliata informativa nella nota
integrativa del rendiconto generale.
3. L'ammontare degli oneri di cui al comma 1 non concorre alla determinazione
delle spese del personale iscritte nel bilancio preventivo ai fini dell'applicazione
dell'aliquota dell'un percento indicata all'ultimo capoverso dell'allegato 6, riferito
all'articolo 59, del D.P.R. 16 ottobre 1979, n. 509.
Art. 20
(Fondo rischi ed oneri)
1. Gli accantonamenti al fondo rischi ed oneri, per spese future e per ripristino
investimenti, presentano previsioni di sola competenza.
2. Su tali stanziamenti non possono essere emessi mandati e l'utilizzo delle relative
disponibilità è effettuato con il procedimento di variazione al bilancio preventivo.
132
Regolamenti
Amministrazione, contabilità e finanza
Art. 21
(Assestamento, variazioni e storni ai piani di gestione ed al bilancio preventivo)
1. Sulla base dei risultati del rendiconto finanziario, il direttore generale
predispone l'assestamento dei piani di gestione e del bilancio preventivo.
L'assestamento del bilancio preventivo è deliberato entro il termine del 30 luglio
di ciascun anno dal Consiglio di amministrazione, secondo le procedure e le
norme previste per l'approvazione del bilancio di cui all'articolo 9.
2. Modifiche alle assegnazioni iscritte nei piani di gestione, con conseguenti
assestamenti, variazioni e storni al bilancio preventivo, possono essere apportati
anche a seguito di eventi, diversi dall'assestamento, intervenuti nel corso
dell'esercizio come specificato nei commi successivi.
3. Possono essere adottate dai titolari dei corrispondenti centri di responsabilità e
nel rispetto dell'articolo 49 del regolamento di organizzazione e funzionamento:
a) le modifiche ai piani di gestione, con i conseguenti storni di bilancio,
riguardanti le somme stanziate a favore di ciascun dipartimento purché
classificate nel medesimo titolo e nell'ambito dello stesso programma o progetto;
b) le modifiche ai piani di gestione, con i conseguenti storni di bilancio,
riguardanti le somme stanziate a favore di ciascun istituto purché classificate nel
medesimo titolo e nell'ambito della stessa commessa;
c) le modifiche ai piani di gestione, con i conseguenti storni di bilancio,
riguardanti le somme stanziate a favore dell'amministrazione centrale dell'Ente e
dei centri di responsabilità funzionali purché classificate nella medesima
categoria;
d) le modifiche ai piani di gestione, con le conseguenti variazioni di bilancio, per
nuove o maggiori entrate derivanti da prestazioni di servizi, rimborsi corrisposti
da terzi e proventi vari.
4. Possono essere deliberate dal Consiglio di amministrazione le ulteriori
variazioni, comprese quelle per l'utilizzo dei fondi di cui agli articoli 18 e 20.
5. Il Consiglio di amministrazione con propria deliberazione può delegare
l'approvazione delle variazioni al bilancio preventivo al Presidente, al direttore
generale ed ai direttori dei dipartimenti.
6. Le delibere stabiliscono per ciascuno dei soggetti di cui al comma 5 le tipologie
ed i limiti di importo entro i quali viene delegata l'approvazione delle variazioni al
bilancio preventivo.
7. Le variazioni per nuove o maggiori spese possono proporsi soltanto se è
assicurata la necessaria copertura finanziaria.
8. Sono vietati gli storni dalla gestione dei residui a quella di competenza o
viceversa.
9. L'approvazione delle modifiche ai piani di gestione ed al bilancio preventivo
deve essere comunicata a tutti i centri di responsabilità interessati.
133
Regolamenti
Amministrazione, contabilità e finanza
Art. 22
(Gestione provvisoria)
1. Nel caso in cui il bilancio preventivo non sia approvato entro la chiusura
dell'esercizio finanziario in corso, il Consiglio di amministrazione può deliberare il
ricorso all'istituto della gestione provvisoria per non oltre quattro mesi. In tale
regime le spese mensili non possono eccedere un dodicesimo di quelle risultanti
dall'ultimo bilancio approvato ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria,
ove si tratti di spese obbligatorie e non suscettibili di impegno e pagamento
frazionabili in dodicesimi.
Titolo III
Gestione economico-finanziaria
Art. 23
(Gestione delle entrate)
1. La gestione delle entrate si attua attraverso le fasi dell'accertamento, della
riscossione e del versamento.
Art. 24
(Accertamento)
1. L'accertamento costituisce la prima fase di gestione dell'entrata con cui, sulla
base di idonea documentazione, si verifica la ragione del credito e la sussistenza
di un idoneo titolo giuridico, si individua il debitore, si quantifica la somma da
incassare e si fissa la relativa scadenza.
2. L'accertamento presuppone:
a) la fondatezza del credito, ossia la sussistenza di obbligazioni giuridiche a carico
di terzi verso l'Ente;
b) la certezza del credito, ossia non soggetto ad oneri e/o condizioni;
c) la competenza finanziaria ed economica a favore dell'esercizio considerato.
Art. 25
(Riscossione e versamento)
1. Le entrate sono riscosse allorché il soggetto che vi è tenuto effettua il
pagamento della relativa somma all'Ente, tramite l'istituto incaricato del servizio di
cassa o altro ufficio o agente a ciò autorizzato ovvero mediante il servizio dei conti
correnti postali previa emissione di apposita reversale con cadenza da stabilirsi
nella convenzione di cui all'articolo 34, e l'Ente ne ha avuto comunicazione.
2. La riscossione è disposta a mezzo di ordinativo di incasso, fatto pervenire al
cassiere nelle forme e nei tempi previsti dalla convenzione di cui all'articolo 34.
3. L'ordinativo d'incasso contiene almeno:
134
Regolamenti
Amministrazione, contabilità e finanza
a) l'indicazione del debitore;
b) l'ammontare della somma da riscuotere;
c) la causale;
d) l'indicazione del capitolo di bilancio cui è riferita l'entrata distintamente per
residui o competenza;
e) il numero progressivo;
f) l'esercizio finanziario e la data di emissione.
4. Gli ordinativi di incasso che si riferiscono ad entrate di competenza
dell'esercizio in corso sono tenuti distinti da quelli relativi ai residui.
5. Le entrate accertate e non riscosse costituiscono residui attivi.
6. Il versamento consiste nel trasferimento delle somme riscosse nelle casse
dell'Ente e deve aver luogo nei termini di legge ovvero previsti da specifiche
convenzioni.
Art. 26
(Vigilanza sulla gestione delle entrate)
1. I titolari dei centri di responsabilità dell'Ente che hanno gestione di entrate
curano, nei limiti delle rispettive attribuzioni e sotto la loro personale
responsabilità, che l'accertamento, la riscossione e il versamento delle entrate
siano fatti prontamente e integralmente.
Art. 27
(Gestione delle uscite)
1. La gestione delle uscite si attua attraverso le fasi dell'impegno, della
liquidazione, dell'ordinazione e del pagamento.
Art. 28
(Impegno)
1. L'impegno costituisce autorizzazione ad impiegare le risorse finanziarie
assegnate ad ogni centro di responsabilità, con cui, a seguito di obbligazione
giuridicamente perfezionata, è determinata la somma da pagare, il soggetto
creditore e la ragione.
2. La registrazione dell'impegno è subordinata alla preventiva verifica della
regolarità della documentazione e dell'esistenza dei fondi sui pertinenti capitoli di
bilancio, anche con riferimento alle dotazioni relative alle diverse commesse.
3. A fronte degli oneri connessi ad obbligazioni negoziali pluriennali correlate a
prestazioni a carico di terzi, può essere assunto un impegno globale, provvedendo
ad annotarlo, con idonee evidenze anche informatiche, nel partitario degli
impegni. A carico del singolo esercizio è assunto un impegno pari alle
obbligazioni connesse alle prestazioni effettivamente rese. L'importo complessivo
135
Regolamenti
Amministrazione, contabilità e finanza
degli impegni globali, compresi quelli di cui all'articolo 36, comma 2, che l'Ente
può assumere non può comunque superare per ciascun esercizio successivo il
venti percento dei finanziamenti trasferiti annualmente dal MIUR a carico del
fondo ordinario per le istituzioni e gli enti di ricerca.
4. Le somme stanziate e non impegnate costituiscono economie di spesa. Qualora
tali somme siano destinate all'esecuzione di un programma o di un progetto da
perfezionare in un determinato arco temporale, le medesime vengono riportate,
con specifica evidenziazione nei piani di gestione, negli esercizi successivi,
secondo quanto previsto e fino alla conclusione del programma o del progetto.
5. Con deliberazione del Consiglio di amministrazione sono definite le modalità
operative di gestione degli impegni con riferimento all'articolazione delle attività
per commesse e ai relativi compiti dei responsabili di commessa anche in
applicazione dell'articolo 29 comma 2 del regolamento di organizzazione e
funzionamento.
Art. 29
(Liquidazione)
1. La liquidazione costituisce la fase del procedimento di spesa con cui, in base ai
documenti ed ai titoli atti a comprovare il diritto del creditore, si determina la
somma da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno definitivo assunto.
2. La liquidazione è disposta sulla base della documentazione necessaria a
comprovare il diritto del creditore, a seguito del riscontro operato sulla regolarità
della fornitura o della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti
quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite.
Art. 30
(Titoli di pagamento)
1. Il pagamento delle spese è ordinato mediante l'emissione di mandati di
pagamento numerati in ordine progressivo e contrassegnati da evidenze
informatiche del capitolo, tratti sull'istituto di credito incaricato del servizio di
cassa.
2. I mandati di pagamento contengono almeno i seguenti elementi:
a) il numero progressivo del mandato per esercizio finanziario;
b) la data di emissione;
c) il capitolo su cui la spesa è imputata, distintamente per competenza o residui;
d) l'indicazione del creditore e, se si tratta di persona diversa, del soggetto tenuto a
rilasciare quietanza, nonché ove richiesto, il relativo codice fiscale o la partita IVA;
e) l'ammontare della somma dovuta e la scadenza, qualora sia prevista dalla legge
o sia stata concordata con il creditore;
f) la causale e gli estremi dell'atto esecutivo che legittima l'erogazione della spesa;
g) le modalità di pagamento.
136
Regolamenti
Amministrazione, contabilità e finanza
3. I mandati che si riferiscono alla competenza sono tenuti distinti da quelli
relativi ai residui.
4. I mandati di pagamento non pagati entro il termine dell'esercizio sono restituiti
dal cassiere all'Ente per il pagamento in conto residui.
5. Le uscite impegnate e non pagate costituiscono residui passivi.
6. Ogni mandato di pagamento è corredato, a seconda dei casi, di documenti
comprovanti la regolare esecuzione dei lavori, forniture e servizi, dai buoni di
carico, quando si tratta di magazzino, dalla copia degli atti d'impegno o
dall'annotazione degli estremi dell'atto di impegno, dalle note di liquidazione e da
ogni altro documento che giustifichi la spesa. La documentazione della spesa è
allegata al mandato successivamente alla sua estinzione ed è conservata agli atti
per non meno di dieci anni.
7. Il CNR può provvedere ai pagamenti mediante mandati informatici, da
effettuarsi nel rispetto delle norme contenute nel D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, e
successive modificazioni.
Art. 31
(Gestione dei residui)
1. La gestione della competenza è separata da quella dei residui.
2. I residui attivi e passivi devono risultare nelle scritture, distintamente per
esercizio di provenienza.
3. I residui attivi e passivi di ciascun esercizio sono trasferiti ai corrispondenti
capitoli dell'esercizio successivo, separatamente dagli stanziamenti di competenza
dello stesso.
4. Sono mantenute tra i residui dell'esercizio esclusivamente le entrate accertate
per le quali esiste un titolo giuridico che costituisca l'Ente quale creditore della
correlativa entrata.
Art. 32
(Pagamenti in forma diretta)
1. E' possibile disporre pagamenti in forma diretta per le seguenti spese, sempre
che l'importo unitario di ciascuna di esse non ecceda i duemilacinquecento euro:
a) spese d'ufficio;
b) spese causali;
c) spese per riparazioni e manutenzioni ordinarie di immobili e mobili;
d) spese postali;
e) spese per il funzionamento di automezzi;
f) spese per l'acquisto di libri, giornali, pubblicazioni periodiche e simili;
g) spese per missioni e relativi anticipi;
h) spese di rappresentanza;
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Regolamenti
Amministrazione, contabilità e finanza
i) spese per materiali di consumo di laboratorio;
l) spese per seminari e conferenze;
m) spese per le quali sia difficoltosa ogni altra forma di pagamento.
2. Per i pagamenti che singolarmente non superino duecentocinquanta euro è
sufficiente la dichiarazione sull'oggetto e destinazione della spesa, resa, sotto la
propria responsabilità, dal soggetto che ha effettuato il pagamento, con la quale si
dà conto della oggettiva impossibilità di presentare la documentazione
giustificativa.
3. I pagamenti in forma diretta sono effettuati in contanti o per mezzo di carte di
credito secondo quanto stabilito al riguardo dall'articolo 35.
4. Il direttore generale, per l'amministrazione centrale dell'Ente, e i titolari degli
altri centri di responsabilità conferiscono gli incarichi di economo a personale
afferente al centro di responsabilità stesso, per una durata determinata,
comunque non superiore a tre anni, rinnovabile. L'atto di conferimento
dell'incarico designa il soggetto preposto a sostituire l'economo in caso di assenza
o di impedimento temporaneo.
Art. 33
(Fondi per spese in contanti)
1. Per consentire l'effettuazione di spese in contanti, ai sensi dell'articolo
precedente, sono costituiti appositi fondi economali. A tal fine gli economi sono
dotati di apposito fondo, reintegrabile nel corso dell'esercizio previa
rendicontazione delle somme già spese, il cui importo non può eccedere
l'ammontare annualmente stabilito dal Consiglio di amministrazione in sede di
approvazione del bilancio preventivo.
2. Con i fondi di cui al precedente comma gli economi eseguono direttamente i
pagamenti in contanti e rimborsano o anticipano ai funzionari competenti le
somme per i pagamenti effettuati, o da effettuare, in contanti.
3. Gli economi tengono un registro cronologico generale, sul quale devono essere
annotate tutte le operazioni effettuate, e rendono il conto al competente ufficio
preposto alle funzioni di ragioneria.
Art. 34
(Servizio di cassa)
1. Il servizio riscossione e pagamento é affidato, con apposita convenzione
approvata dal Consiglio di amministrazione, previo espletamento di apposita gara
ad evidenza pubblica, ad un istituto di credito, con l'osservanza delle disposizioni
di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 e successive modificazioni e dall'articolo
20 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.
2. Il pagamento di qualsiasi atto di spesa deve essere eseguito dall'istituto cassiere
sulla base di regolari mandati trasmessi anche mediante procedure di tipo
138
Regolamenti
Amministrazione, contabilità e finanza
telematico. La riscossione delle risorse può avere luogo provvisoriamente, anche
senza reversali d'incasso, con regolarizzazione successiva su richiesta dell'istituto
cassiere. Analogamente si può provvedere al pagamento di atti di spesa aventi
carattere obbligatorio o urgente tramite l'istituto cassiere senza il relativo mandato
di pagamento e solo ed esclusivamente nei casi in cui l'urgenza non consenta
materialmente la tempestiva emissione dello stesso. Detti pagamenti dovranno
comunque essere regolarizzati nei termini di cui alla convenzione stipulata con
l'istituto cassiere.
3. La convenzione di cui al comma 1 deve prevedere le modalità per l'autonomo
espletamento del servizio di cassa in favore dei centri di responsabilità e deve
consentire di movimentare, su più agenzie, i conti intestati ai centri di
responsabilità.
4. I rapporti con l'istituto cassiere sono intrattenuti per via informatica, mediante
la rete dell'Ente.
5. I centri di responsabilità sono tenuti a trasmettere semestralmente al direttore
generale l'estratto dei conti correnti di cui sono titolari.
Art.35
(Pagamenti per mezzo di carte di credito)
1. Al fine di quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 32, gli economi curano il
rilascio di carte di credito a favore di dipendenti dell'Ente individuati dal direttore
generale, per l'amministrazione centrale dell'Ente, e dai titolari dei centri di
responsabilità. L'utilizzo delle carte di credito quale sistema di pagamento avviene
nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Ministero del Tesoro 9 dicembre
1996, n. 701 e successive modificazioni.
2. Le carte di credito possono essere utilizzate esclusivamente per provvedere al
pagamento delle spese di cui all'articolo 32, comma 1, e per le altre tipologie di
spesa determinate dal Consiglio di amministrazione.
3. L'istituto cassiere provvede ad imputare al conto del rispettivo centro di
responsabilità le somme addebitate, richiedendo l'emissione dei relativi mandati.
Art.36
(Accensione di mutui)
1. L'entità del ricorso al mercato finanziario, iscritta in bilancio, è determinata con
apposita delibera adottata dal Consiglio di amministrazione, a maggioranza dei
componenti, in occasione dell'approvazione del bilancio preventivo e costituisce
autorizzazione alla stipula delle relative operazioni.
2. I mutui possono essere contratti esclusivamente per le spese di investimento. In
tal caso all'atto della deliberazione il previsto relativo onere complessivo di
ammortamento annuo non può comunque superare il dieci percento dei
139
Regolamenti
Amministrazione, contabilità e finanza
finanziamenti trasferiti dal MIUR a carico del fondo ordinario per le istituzioni e
gli enti di ricerca.
3. L'onere complessivo delle quote di ammortamento del mutuo, entro il limite
stabilito dall'articolo 7, comma 5, della legge 9 maggio 1989, n. 168, dovrà
comunque garantire il funzionamento ordinario della gestione dell'Ente.
4. Il dirigente preposto stipula le singole operazioni di indebitamento
patrimoniale nei limiti fissati dal Consiglio di amministrazione, ai sensi del
precedente comma 1, ed in relazione all'effettivo fabbisogno di liquidità dell'Ente.
A garanzia delle operazioni di indebitamento patrimoniale possono essere
concesse dal CNR, in analogia alle disposizioni di cui all'articolo 206 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, delegazioni di pagamento sui finanziamenti
statali che costituiscono dotazione ordinaria dell'Ente.
5. I centri di responsabilità non possono contrarre mutui o prestiti per provvedere
alle loro esigenze finanziarie, nè possono in alcun caso accedere ad anticipazioni
di cassa.
Art. 37
(Anticipazioni di cassa)
1. Nei limiti stabiliti dal Consiglio di amministrazione, e comunque entro il limite
massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nell'anno precedente in sede di
approvazione del bilancio, è possibile accendere anticipazioni alle condizioni
stabilite dalla convenzione con l'istituto cassiere. Le anticipazioni sono
automaticamente accese allorché, in mancanza di disponibilità di cassa,
pervengano al cassiere mandati di pagamento da estinguere; esse possono essere
utilizzate soltanto per fronteggiare momentanee deficienze di cassa e vanno
estinte alla chiusura dell'esercizio.
Art. 38
(Sistema di contabilità analitica)
1. Al fine di consentire la valutazione economica dei servizi e delle attività
prodotti, il CNR adotta un sistema di contabilità economica, fondato su rilevazioni
analitiche per centro di costo/ricavo e centro di responsabilità, che ha come
componenti fondamentali il piano dei conti, i centri di costo/ricavo, i centri di
responsabilità, i servizi e le prestazioni erogati, ai sensi dell'articolo 10 del D.Lgs.
7 agosto 1997, n. 279.
2. Il piano dei conti classifica i ricavi ed i costi secondo la loro natura ed in
relazione alla propria struttura organizzativa e produttiva.
3. I centri di costo/ricavo ed i centri di responsabilità sono individuati in relazione
alle esigenze strutturali, operative ed istituzionali dell'Ente, identificabili con la
specificazione funzionale e di produzione (centri di costo/ricavo) e di livello
organizzativo (centri di responsabilità).
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Regolamenti
Amministrazione, contabilità e finanza
Titolo IV
Scritture contabili
Art. 39
(Disposizioni generali)
1. Il CNR provvede alla tenuta delle scritture contabili anche mediante l'impiego
di supporti informatici in conformità con il DPR 28 dicembre 2000, n.445.
Art. 40
(Scritture finanziarie)
1. Le scritture finanziarie rilevano per ciascun capitolo, sia in conto competenza
che in conto residui, la situazione degli accertamenti e degli impegni a fronte degli
stanziamenti, nonché la situazione delle somme incassate e pagate e di quelle
rimaste da riscuotere e da pagare.
2. A tal fine l'Ente cura la tenuta delle seguenti scritture:
a) partitario degli accertamenti, contenente lo stanziamento iniziale e le variazioni
successive, le somme accertate, quelle riscosse e quelle rimaste da riscuotere per
ciascun capitolo di entrata;
b) partitario degli impegni, contenente lo stanziamento iniziale e le variazioni
successive, le somme impegnate, quelle pagate e quelle rimaste da pagare per
ciascun capitolo;
c) partitario dei residui, contenente, per capitolo ed esercizio di provenienza, la
consistenza dei residui all'inizio dell'esercizio, le somme riscosse o pagate, le
variazioni positive o negative, le somme rimaste da riscuotere o da pagare;
d) giornale cronologico degli ordinativi di incasso e dei mandati.
Art. 41
(Scritture economiche)
1. Le scritture economiche rilevano i costi ed i ricavi dell'esercizio utilizzando il
principio della competenza economica.
2. Le grandezze di costo e ricavo dell'esercizio, relative ai centri di responsabilità,
sono determinate attraverso l'inserimento, nel sistema informativo dell'Ente, dei
dati della gestione finanziaria integrati con le informazioni fornite dai medesimi
centri di responsabilità. Tali grandezze sono imputate all'esercizio, al centro di
responsabilità ed ai relativi centri di costo/ricavo al momento della registrazione
del documento attivo o passivo.
3. Ai fini del comma 2, è considerato documento attivo o passivo qualsiasi
documento in grado di comprovare l'attività svolta dalla controparte e comunque
il suo diritto ad ottenere il pagamento del suo credito.
141
Regolamenti
Amministrazione, contabilità e finanza
Art. 42
(Scritture patrimoniali)
1. Le scritture patrimoniali sono strutturate in modo da consentire la
dimostrazione a valore del patrimonio all'inizio dell'esercizio, le variazioni
intervenute nel corso dell'anno per effetto della gestione del bilancio e per altre
cause, nonché la consistenza del patrimonio alla chiusura dell'esercizio.
2. I beni dell'Ente si distinguono in immobili e mobili, secondo quanto previsto
dagli articoli 812 e seguenti del codice civile, ed in beni materiali ed immateriali.
3. L'inventario dei beni immobili evidenzia, per ciascun bene, la denominazione,
l'ubicazione, il titolo di provenienza, il titolo di appartenenza, le risultanze
catastali, la rendita imponibile, le servitù, il loro valore e gli eventuali redditi.
4. L'inventario dei beni mobili riporta, per ogni bene, la denominazione e
descrizione secondo la natura e la specie, il luogo in cui si trova, la classificazione
in nuovo, usato e fuori uso, il loro valore ed il titolo di appartenenza.
5. Ai fini della tenuta della contabilità economica, gli inventari indicano, per
ciascun bene, gli anni, la quota annuale di ammortamento ed i centri di
responsabilità che lo utilizzano, con specificazione della quota percentuale di
rispettiva fruizione.
6. Le modalità di iscrizione e cancellazione dagli inventari, di classificazione e di
gestione dei beni, i criteri di valutazione dei medesimi ed i compiti dei
consegnatari dei beni sono precisati dal manuale delle procedure amministrativo
contabili in conformità alle disposizioni del codice civile in quanto applicabili.
Titolo V
Risultanze della gestione economico finanziaria
Art. 43
(Rendiconto generale)
1. Il rendiconto generale dell'Ente illustra i risultati della gestione ed è costituito
da:
a) il conto di bilancio;
b) il conto economico;
c) lo stato patrimoniale;
d) la nota integrativa.
2. Al rendiconto generale sono allegati:
a) la situazione amministrativa;
b) la relazione sulla gestione;
c) la relazione del Collegio dei revisori dei conti.
3. Il direttore generale, almeno dieci giorni prima del termine di cui al comma 4,
predispone lo schema di rendiconto generale, con allegata la relazione illustrativa
del Presidente, da sottoporre all'esame del Collegio dei revisori dei conti, che
redige apposita relazione da allegare al predetto schema.
142
Regolamenti
Amministrazione, contabilità e finanza
4. Il rendiconto generale è deliberato dal Consiglio di amministrazione entro il
mese di giugno successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario ed è trasmesso ai
sensi dell'articolo 22 comma 1 del decreto di riordino al Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze.
Art. 44
(Conto del bilancio)
1. Il conto del bilancio, in relazione alla classificazione del preventivo finanziario,
evidenzia le risultanze della gestione delle entrate e delle uscite e si articola in due
parti:
a) il rendiconto finanziario decisionale redatto in conformità dell'allegato 6;
b) il rendiconto finanziario gestionale redatto in conformità dell'allegato 7.
2. I rendiconti finanziari decisionale e gestionale vengono redatti con la medesima
articolazione dei preventivi finanziari decisionale e gestionale di cui agli articoli
12 e 13, evidenziando:
a) le entrate di competenza dell'anno, accertate, riscosse o rimaste da riscuotere;
b) le uscite di competenza dell'anno, impegnate, pagate o rimaste da pagare;
c) la gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti;
d) le somme riscosse e quelle pagate in conto competenza ed in conto residui;
e) il totale dei residui attivi e passivi che si tramandano all'esercizio successivo.
3. Al rendiconto finanziario è allegato il conto di bilancio riclassificato per
funzioni obiettivo di cui all'articolo 4.
Art. 45
(Riaccertamento dei residui ed inesigibilità dei crediti)
1. L'Ente compila annualmente alla chiusura dell'esercizio la situazione dei
residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza,
distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo.
2. Detta situazione indica la consistenza al 1° gennaio, le somme riscosse o pagate
nel corso dell'anno di gestione, quelle eliminate perché non più realizzabili o
dovute, nonché quelle rimaste da riscuotere o da pagare.
3. I residui attivi possono essere ridotti od eliminati soltanto dopo che siano stati
esperiti tutti gli atti per ottenerne la riscossione, a meno che il costo per tale
esperimento superi l'importo da recuperare.
4. Le variazioni dei residui attivi e passivi e l'inesigibilità dei crediti devono
formare oggetto di apposita e motivata deliberazione dell'organo di vertice, sentito
il Collegio dei revisori dei conti che in proposito manifesta il proprio parere. Dette
variazioni trovano specifica evidenza e riscontro nel conto economico.
5. La situazione di cui al comma 1 è allegata al rendiconto generale, unitamente a
una nota illustrativa del Collegio dei revisori dei conti sulle ragioni della
persistenza dei residui di maggiore anzianità e consistenza, nonché sulla
fondatezza degli stessi.
143
Regolamenti
Amministrazione, contabilità e finanza
Art. 46
(Conto economico)
1. Il conto economico di cui all'allegato 8 è redatto secondo le disposizioni
contenute nell'articolo 2425 del codice civile, per quanto applicabili.
2. Il conto economico evidenzia i componenti positivi e negativi della gestione
secondo criteri di competenza economica.
3. Costituiscono componenti positivi del conto economico: i trasferimenti correnti;
i contributi per le attività di ricerca e i proventi derivanti dalla cessione dei servizi
offerti a domanda specifica; i proventi derivanti dalla gestione del patrimonio; i
proventi finanziari; le insussistenze del passivo, le sopravvenienze attive e le
plusvalenze da alienazioni.
4. Costituiscono componenti negativi del conto economico: i costi per acquisto di
materie prime e di beni di consumo; i costi per acquisizione di servizi; il valore del
godimento dei beni di terzi; le spese per il personale; i trasferimenti a terzi; gli
interessi passivi e gli oneri finanziari; le imposte e le tasse; la svalutazione dei
crediti e altri fondi; gli ammortamenti; le sopravvenienze passive, le minusvalenze
da alienazioni e le insussistenze dell'attivo.
5. Sono vietate compensazioni tra componenti positivi e componenti negativi del
conto economico.
6. I contributi correnti e la quota di pertinenza dei contributi in conto capitale
provenienti da altre amministrazioni pubbliche e private o da terzi, non destinati
ad investimenti o al fondo di dotazione, sono di competenza economica
dell'esercizio quali proventi del valore della produzione.
Art. 47
(Stato patrimoniale)
1. Lo stato patrimoniale, di cui all'allegato 9, è redatto secondo lo schema previsto
dall'articolo 2424 del codice civile, per quanto applicabile, e comprende le attività
e le passività finanziarie, i beni mobili e immobili, ogni altra attività e passività,
nonché le poste rettificative.
2. Compongono l'attivo dello stato patrimoniale le immobilizzazioni, l'attivo
circolante, i ratei e i risconti attivi.
3. Le immobilizzazioni si distinguono in immobilizzazioni immateriali, in
immobilizzazioni materiali e immobilizzazioni finanziarie. Nelle immobilizzazioni
finanziarie sono comprese le partecipazioni, i mutui, le anticipazioni e i crediti di
durata superiore all'anno.
4. L'attivo circolante comprende le rimanenze, le disponibilità liquide, i crediti
verso lo Stato ed enti pubblici e gli altri crediti di durata inferiore all'anno.
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Regolamenti
Amministrazione, contabilità e finanza
5. Gli elementi patrimoniali dell'attivo sono esposti al netto dei fondi
ammortamento o dei fondi di svalutazione. Le relative variazioni devono trovare
riscontro nella nota integrativa.
6. Compongono il passivo dello stato patrimoniale il patrimonio netto, i fondi per
rischi e oneri, il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato, i debiti, i ratei
e i risconti passivi.
7. In calce allo stato patrimoniale sono evidenziati i conti d'ordine rappresentanti
le garanzie reali e personali prestate direttamente o indirettamente, i beni di terzi
presso l'Ente e gli impegni assunti a fronte di prestazioni non ancora rese al
termine dell'esercizio finanziario.
8. Sono vietate compensazioni fra partite dell'attivo e quelle del passivo.
9. Allo stato patrimoniale è allegato un elenco descrittivo dei beni appartenenti al
patrimonio immobiliare dell'Ente alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto si
riferisce, con l'indicazione delle rispettive destinazioni e dell'eventuale reddito da
essi prodotto.
Art. 48
(Criteri di iscrizione e di valutazione degli elementi patrimoniali)
1. I criteri di iscrizione e di valutazione degli elementi patrimoniali attivi e passivi
sono, in quanto applicabili, analoghi a quelli stabiliti dall'articolo 2426 del codice
civile e dai principi contabili adottati dagli organismi nazionali ed internazionali a
ciò deputati.
Art. 49
(Nota integrativa)
1. La nota integrativa è un documento illustrativo di natura tecnico-contabile
riguardante l'andamento della gestione dell'Ente nei suoi settori operativi, nonché
i fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio ed ogni eventuale
informazione e schema utile ad una migliore comprensione dei dati contabili.
2. La nota integrativa si articola nelle seguenti cinque parti:
a) criteri di valutazione utilizzati nella redazione del rendiconto generale;
b) analisi delle voci del conto del bilancio;
c) analisi delle voci dello stato patrimoniale;
d) analisi delle voci del conto economico;
e) altre notizie integrative.
3. Le informazioni dettagliate contenute nella nota integrativa devono in ogni
caso riguardare:
a) gli elementi richiesti dall'articolo 2427 e dagli altri articoli del codice civile,
nonché da altre norme di legge e dai documenti sui principi contabili applicabili;
b) l'applicazione di norme inderogabili tale da pregiudicare la rappresentazione
veritiera e corretta del rendiconto generale, motivandone le ragioni e
145
Regolamenti
Amministrazione, contabilità e finanza
quantificando l'incidenza sulla situazione patrimoniale, finanziaria, nonché sul
risultato economico;
c) l'illustrazione delle risultanze finanziarie complessive;
d) le variazioni alle previsioni finanziarie intervenute in corso d'anno,
comprendendo l'utilizzazione del fondo di riserva;
e) la composizione dei contributi in conto capitale ed in conto esercizio e la loro
destinazione finanziaria ed economico-patrimoniale;
f) l'elencazione dei diritti reali di godimento e la loro illustrazione;
g) la destinazione dell'avanzo economico o i provvedimenti atti al contenimento e
assorbimento del disavanzo economico;
h) l'analisi puntuale del risultato di amministrazione, mettendone in evidenza la
composizione e la destinazione;
i) la composizione dei residui attivi e passivi per ammontare e per anno di
formazione nonché, per quelli attivi, la loro classificazione in base al diverso
grado di esigibilità;
l) la composizione delle disponibilità liquide distinguendole fra quelle in possesso
dell'istituto cassiere o tesoriere, del servizio di cassa interno e delle eventuali casse
decentrate;
m) i dati relativi al personale dipendente ed agli accantonamenti per indennità di
anzianità ed eventuali trattamenti di quiescenza, nonché i dati relativi al
personale comunque applicato all'Ente;
n) l'elenco dei contenziosi in essere alla data di chiusura dell'esercizio ed i
connessi accantonamenti ai fondi per rischi ed oneri.
Art. 50
(Situazione amministrativa)
1. La situazione amministrativa di cui all'allegato 10, evidenzia:
a) la consistenza di cassa iniziale, gli incassi e i pagamenti complessivamente fatti
nell'esercizio, in conto competenza e in conto residui, il saldo alla chiusura
dell'esercizio;
b) il totale complessivo delle somme rimaste da riscuotere e di quelle rimaste da
pagare;
c) il risultato finale di amministrazione.
Art. 51
(Relazione sulla gestione)
1. Il rendiconto generale è accompagnato da una relazione sull'andamento della
gestione nel suo complesso, redatta dal direttore generale, ponendo in evidenza i
costi sostenuti ed i risultati conseguiti per ciascun programma e progetto in
relazione agli obiettivi del piano triennale, nonché notizie sui principali
avvenimenti accaduti dopo la chiusura dell'esercizio.
146
Regolamenti
Amministrazione, contabilità e finanza
Art. 52
(Consuntivo dei centri di responsabilità)
1. Il consuntivo di ciascun centro di responsabilità, redatto semestralmente, mette
a raffronto i risultati ottenuti dalla gestione con quelli originariamente previsti dai
piani di gestione di cui all'articolo 9, comma 3.
Art. 53
(Relazione del Collegio dei revisori dei conti al rendiconto generale)
1. Il Collegio dei revisori dei conti, nei termini previsti dall'articolo 43, comma 4,
redige la propria relazione formulando valutazioni e giudizi sulla regolarità
amministrativo-contabile della gestione ed, in uno con le altre strutture facenti
parte del controllo interno, anche valutazioni in ordine alla realizzazione dei
programmi e degli obiettivi fissati all'inizio dell'esercizio, ponendo in evidenza le
cause che ne hanno determinato eventuali scostamenti.
2. Il Collegio dei revisori dei conti, in particolare, deve:
a) attestare:
1) la corrispondenza dei dati riportati nel rendiconto generale con quelli analitici
desunti dalla contabilità generale tenuta nel corso della gestione;
2) l'esistenza delle attività e passività e la loro corretta esposizione in bilancio
nonché l'attendibilità delle valutazioni di bilancio;
3) la correttezza dei risultati finanziari, economici e patrimoniali della gestione;
4) l'esattezza e la chiarezza dei dati contabili presentati nei prospetti di bilancio e
nei relativi allegati.
b) effettuare analisi e fornire informazioni in ordine alla stabilità dell'equilibrio di
bilancio e, in caso di disavanzo, fornire informazioni circa la struttura dello stesso
e le prospettive di riassorbimento perché, comunque, venga, nel tempo,
salvaguardato l'equilibrio;
c) esprimere valutazioni sull'adeguatezza della struttura organizzativa dell'Ente e
sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
d) concorrere con altri organi a ciò deputati alla valutazione dell'adeguatezza del
sistema di controllo interno;
e) verificare l'osservanza delle norme che presiedono la formazione e
l'impostazione del rendiconto generale;
f) proporre l'approvazione o meno del rendiconto generale da parte degli organi
preposti.
3. La proposta o meno di approvazione da parte del Collegio dei revisori si
conclude con un giudizio senza rilievi, se il rendiconto generale è conforme alle
norme che ne disciplinano i criteri di redazione e di valutazione, con un giudizio
con rilievi o con un giudizio negativo.
147
Regolamenti
Amministrazione, contabilità e finanza
Titolo VI
Sistemi di controllo
Art. 54
(Controllo di gestione)
1. Il CNR attiva il controllo di gestione al fine di verificare, mediante valutazioni
comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi nonché la
corretta ed economica gestione delle proprie risorse, ai sensi del D.Lgs. 30 luglio
1999, n. 286.
2. Il controllo di gestione permette di rilevare ai vari livelli decisionali, in corso di
esercizio, il grado di attuazione dei programmi e progetti nonché l'efficacia,
efficienza ed economicità della gestione, mediante l'analisi dei dati forniti dalle
rilevazioni di contabilità analitica.
3. Il controllo di gestione è finalizzato anche a supportare la funzione dirigenziale
con la finalità di:
a) coadiuvare i centri di responsabilità nella predisposizione dei piani di gestione;
b) fornire indicazioni ai centri di responsabilità in ordine alle soluzioni
organizzative più idonee a realizzare il loro piano di gestione;
c) proporre ai centri di responsabilità le modifiche da apportare ai piani di
gestione.
Art. 55
(Collegio dei revisori dei conti)
1. Il Collegio dei revisori dei conti, in coerenza con quanto previsto dal
regolamento di organizzazione e funzionamento, effettua almeno ogni trimestre
controlli e riscontri sulla consistenza della cassa e sulla esistenza dei valori, dei
titoli di proprietà, e sui depositi e i titoli a custodia.
2. Il controllo sulla intera gestione deve essere svolto con criteri di efficienza e di
tutela dell'interesse pubblico perseguito dall'Ente, per singoli settori e per rami di
attività, con criteri di completezza logico-sistematica oltre che con controlli
ispettivi non limitati ad atti isolati.
3. Di ogni verifica, ispezione e controllo, anche individuale, nonché delle
risultanze dell'esame collegiale dei bilanci preventivi e relative variazioni e dei
rendiconti generali è redatto apposito verbale.
4. È obbligatorio acquisire il parere dei revisori dei conti, reso collegialmente,
sugli schemi degli atti deliberativi riguardanti bilanci preventivi, variazioni agli
stessi, rendiconti generali, contrazioni di mutui e partecipazioni societarie,
nonché ricognizione ed accertamenti dei residui attivi e passivi ed eliminazione
per inesigibilità dei crediti iscritti nella situazione patrimoniale. Il direttore
generale fa pervenire al Collegio i documenti necessari almeno dieci giorni prima
del giorno fissato per l'adozione dei provvedimenti.
148
Regolamenti
Amministrazione, contabilità e finanza
5. Il Collegio, nelle sue periodiche verifiche, vigila affinché siano tempestivamente
rese al Ministero dell'economia e delle finanze le informazioni previste negli
articoli 59, 60 e 61 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, ai fini del controllo della
spesa del personale. Nei verbali del Collegio deve darsi atto dell'osservanza di tale
obbligo.
6. Il Collegio dei revisori dei conti, nelle sue periodiche verifiche, vigila, altresì,
affinché siano sistematicamente esperite le procedure di controllo interno. Nei
verbali del collegio deve darsi atto dell'osservanza di tale obbligo.
7. Il Collegio vigila sull'adozione di controlli sulle strutture periferiche.
Art. 56
(Verbali)
1. Copia del verbale del collegio dei revisori dei conti è inviata, entro cinque giorni
dalla sua sottoscrizione, al rappresentante legale dell'Ente, all'amministrazione
vigilante e al dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato
generale di finanza.
2. Il libro dei verbali del Collegio dei revisori dei conti è custodito presso la sede
dell'Ente. In merito alla sua tenuta si applicano le disposizioni di cui all'articolo
2421 del codice civile.
Art. 57
(Incompatibilità e responsabilità)
1. Ai sensi dell'articolo 2399 del codice civile non possono far parte del collegio dei
revisori dei conti e se nominati decadono:
a) i parenti e gli affini dei componenti dell'organo esecutivo dell'Ente entro il
quarto grado e coloro che siano legati all'Ente o alle società da questo controllate
da rapporto di lavoro continuativo;
b) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice
civile.
2. I revisori dei conti sono responsabili delle attestazioni fatte e devono conservare
il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro
ufficio, salvo il dovere di informazione previsto nei confronti degli organi vigilanti
e di controllo dalle disposizioni di legge.
3. Si estende ai revisori dei conti l'obbligo di denuncia alla competente Procura
regionale presso la sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti nei casi
previsti dall'articolo 90 del D.P.R. 27 febbraio 2003, n.97, ove non provveda chi vi
è tenuto. I revisori dei conti sono tenuti, altresì, alla denuncia all'autorità
giudiziaria nei casi previsti dall'articolo 331 del codice di procedura penale.
149
Regolamenti
Amministrazione, contabilità e finanza
PARTE II
DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ CONTRATTUALE
Titolo I
Disposizioni generali
Capo I
Ambito di applicazione
Art. 58
(Normativa applicabile)
1. L'attività negoziale è disciplinata dalle norme della presente parte ferma
restando l'osservanza della normativa vigente nonché delle disposizioni
dell'Unione europea direttamente applicabili o aventi effetti diretti
nell'ordinamento interno.
2. Al fine di fornire ai soggetti competenti il necessario ausilio tecnico ed il quadro
delle disposizioni che, tra quelle di cui al comma 1, sono da ritenere vigenti,
apposito ufficio dell'amministrazione centrale cura la predisposizione e
l'aggiornamento di un manuale operativo, le cui indicazioni, non vincolanti,
servono a fornire una consulenza di tipo preventivo.
Capo II
Svolgimento dell'attività contrattuale
Art. 59
(Decisione di contrattare)
1. La volontà dell'Ente di provvedere mediante contratto deve essere espressa con
apposito atto, di seguito denominato "decisione di contrattare".
2. La decisione di contrattare deve contenere:
a) il fine che si intende perseguire con il contratto ed i vantaggi che si intendono
ottenere per il soddisfacimento dell'interesse pubblico;
b) l'oggetto del contratto;
c) le clausole ritenute essenziali e l'eventuale capitolato speciale, ivi compresa
l'eventuale clausola di rinnovo espresso;
d) la procedura ed i criteri di scelta del contraente;
e) il responsabile del procedimento;
f) l'eventuale cauzione provvisoria da prestare per poter partecipare alla
procedura;
g) l'importo e le modalità di costituzione della cauzione definitiva, ovvero
l'espressa e motivata volontà di prescinderne.
3. La decisione di contrattare deve essere congruamente motivata con particolare
riguardo a quanto previsto dalla lettera d) del comma 2.
150
Regolamenti
Amministrazione, contabilità e finanza
4. Per i contratti sia passivi che attivi, i soggetti di cui all'articolo 5 adottano le
decisioni di contrattare secondo le competenze loro assegnate e in conformità a
quanto previsto dal piano di gestione. Se le prestazioni da acquisire mediante il
contratto sono destinate ad essere utilizzate da altro centro di responsabilità, la
decisione è assunta su richiesta del centro di responsabilità destinatario delle
prestazioni da acquisire, al cui responsabile è comunque riservato definirne le
caratteristiche.
5. Per i contratti, attivi o passivi, di importo inferiore a quanto annualmente
stabilito dal Consiglio di amministrazione in sede di approvazione del bilancio
preventivo dell'Ente, non è necessaria la previa adozione della decisione di
contrattare; in tali casi si applicano le disposizioni in materia di economato o
quelle inerenti le spese per l'acquisizione di beni e servizi e la realizzazione di
lavori in economia.
6. L'acquisizione di beni e servizi e l'esecuzione di lavori in economia, il
sostenimento delle spese di rappresentanza, nonché la gestione del fondo
economale, sono disciplinati da appositi regolamenti, adottati con delibera del
Consiglio di Amministrazione anche sulla base dei principi e dei criteri fissati dal
decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 e dal decreto
del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384 e successive
modificazioni.
Art. 60
(Conclusione dei contratti)
1. I contratti sono conclusi nel rispetto delle procedure disciplinate dal successivo
Capo IV e con il contenuto risultante dal verbale delle relative operazioni. L'esito
della procedura è comunicato al contraente prescelto ed al concorrente che segue
nella graduatoria entro 10 giorni dalla conclusione delle operazioni;
l'amministrazione nei successivi 20 giorni decide se accettare l'offerta ed a tal fine
essa può prendere in considerazione solo offerte ferme ai sensi dell'art. 1329 del
codice civile.
2. Con atto del soggetto che ha adottato la decisione di contrattare si provvede
all'accettazione, previa verifica:
a) che persista l'interesse dell'Ente alla prestazione oggetto del contratto;
b) che non ricorrano elementi comprovanti l'incongruità delle condizioni del
contratto;
c) che non si siano verificate irregolarità nello svolgimento della procedura
suscettibili di comprometterne la validità.
3. L'accettazione dell'Ente è validamente manifestata soltanto nella forma scritta e
rispetto ad offerte scritte.
4. Avvenuta la definitiva aggiudicazione, si procede nel più breve termine alla
stipulazione del contratto, tranne i casi in cui il verbale di aggiudicazione tenga
luogo del contratto.
151
Regolamenti
Amministrazione, contabilità e finanza
5. Qualora sia opportuna una ricognizione dei patti contrattuali risultanti dalle
procedure esperite, oppure sia indispensabile una loro specificazione,
l'amministrazione può subordinare la propria accettazione, mediante condizione
risolutiva, alla stipulazione di un atto ricognitivo o specificativo del contratto nella
forma dell'atto pubblico o della scrittura privata; alla stipulazione di tale atto si
provvede comunque nel caso in cui ciò sia richiesto dal bando. A tal fine
l'amministrazione, entro 10 giorni dalla conclusione del contratto, invita il
contraente a stipulare l'atto entro un termine non inferiore a 20 giorni. Qualora il
contraente non si presenti nel termine assegnato, l'Ente può dichiarare
unilateralmente risolto il contratto. L'amministrazione può provvedere, se
possibile, alla scelta di un diverso contraente in base alle risultanze delle
procedure già esperite.
6. Il contratto è concluso nel momento in cui il contraente prescelto abbia
ricevuto comunicazione dell'accettazione da parte dell'Ente.
7. Il presente articolo non si applica ai contratti disciplinati dal comma 5
dell'articolo 59.
Art. 61
(Controlli sulla esecuzione del contratto)
1. L'esattezza degli adempimenti contrattuali e la qualità delle prestazioni sono
oggetto di appositi controlli, se del caso in corso d'opera, mediante collaudi e
verifiche.
2. Qualora l'importo del contratto non superi euro 155.000,00, i controlli sono
svolti dal funzionario responsabile del procedimento contrattuale. Per i contratti
di importo superiore, e comunque nel caso in cui il funzionario responsabile del
procedimento non disponga delle competenze necessarie, i controlli sono eseguiti
da persone, anche esterne all'Ente, munite delle necessarie competenze,
appositamente nominate dal soggetto che ha adottato la decisione di contrattare.
3. I soggetti preposti ai controlli, qualora diversi dal responsabile del
procedimento, segnalano a questo le eventuali inadeguatezze del contenuto del
contratto nonché ogni elemento idoneo a valutare la correttezza ed esattezza dei
comportamenti tenuti dal contraente.
4. Il collaudo o la verifica si concludono con l'attestazione di regolare esecuzione
da effettuarsi, a seconda dei casi, sulla relativa documentazione giustificativa
della spesa, ovvero, in presenza di una specifica commissione, attraverso apposito
verbale che verrà allegato all'ordinativo di pagamento.
5. Ciascun contratto stabilisce le conseguenze e gli effetti giuridici derivanti
dall'attività di controllo sullo svolgimento del rapporto contrattuale ed in
particolare sulle obbligazioni assunte dall'Ente.
6. Con delibera del Consiglio di amministrazione sono individuate le modalità e i
soggetti preposti al collaudo e all'accertamento della regolare fornitura.
152
Regolamenti
Amministrazione, contabilità e finanza
Art. 62
(Funzionario responsabile del procedimento contrattuale)
1. Con la decisione di contrattare è nominato per ciascun contratto un
responsabile del relativo procedimento, scelto nell'ambito della struttura
organizzativa interessata al contratto.
2. Il funzionario responsabile è preposto a seguire l'intero iter del procedimento
contrattuale, anche nelle fasi che eventualmente debbano svolgersi in uffici
interni o esterni all'Ente, e provvede affinché la formazione ed esecuzione del
contratto avvengano regolarmente e nel modo più rapido, nel rispetto delle norme
sulla pubblicità e delle altre regole procedurali. A tal fine, il funzionario
responsabile cura i rapporti con i soggetti interessati, in modo da garantire la loro
partecipazione ed informazione, e tiene i necessari rapporti con tutti i soggetti che
intervengono nella formazione ed esecuzione del contratto.
3. Il funzionario responsabile riferisce immediatamente al soggetto che lo ha
nominato sulle circostanze che determinino, o facciano temere, il verificarsi di
irregolarità o rallentamenti, facendo proposte per il loro superamento ovvero
segnalando le iniziative assunte a tal fine.
4. Il nome e la sede del responsabile del procedimento sono resi noti al pubblico
nelle forme adeguate e, per i contratti di esecuzione di lavori, sono indicati nel
cartello di cantiere.
5. Al termine del suo incarico il responsabile del procedimento presenta una
relazione con la quale sono segnalati tutti gli elementi rilevanti al fine di poter
valutare il grado di funzionalità nello svolgimento della specifica vicenda
contrattuale e la esattezza, correttezza e puntualità con cui sono stati adempiuti
gli obblighi contrattuali. La relazione è trasmessa al soggetto che ha adottato la
decisione di contrattare.
Art. 63
(Supporto all'attività contrattuale)
1. Per fornire alle strutture operative il necessario supporto tecnico-giuridico,
sono predisposti schemi degli atti maggiormente utilizzati nello svolgimento delle
attività contrattuali. Le strutture operative, qualora ritengano tali schemi
inadeguati al caso di specie o intendano comunque discostarsene, possono farsi
assistere, nella predisposizione degli atti da adottare, dall'ufficio di cui all'articolo
58, comma 2.
2. L'Ente si dota di un sistema di rilevazione ed elaborazione dei dati sui prezzi
che interessano l'attività dell'Ente. Le strutture amministrative competenti a
svolgere l'attività contrattuale sono tenute a fornire i dati necessari a tali
rilevazioni ed accedono alle relative elaborazioni mediante la rete informatica
dell'Ente.
153
Regolamenti
Amministrazione, contabilità e finanza
Art. 64
(Repertorio dei contratti)
1. Ciascuna struttura amministrativa tiene una raccolta dei contratti da essa
conclusi, nella quale i medesimi sono conservati fino alla scadenza dei termini di
prescrizione delle relative obbligazioni.
2. Presso l'ufficio di cui all'articolo 58 comma 2 è istituito un Repertorio
centralizzato dei contratti contenente le annotazioni di tutti i contratti di cui l'Ente
è parte.
3. La tipologia e le soglie dei contratti da registrare sono stabilite con apposite
direttive del direttore generale.
Capo III
Clausole contrattuali
Art. 65
(Termini e durata dei contratti)
1. Nei contratti stipulati dall'Ente devono essere stabiliti i termini di esecuzione
delle rispettive prestazioni e deve essere determinata la durata del rapporto
contrattuale.
2. La conclusione di contratti contenenti clausole di rinnovo tacito è consentita
esclusivamente nei casi espressamente previsti dalla legge.
Art. 66
(Prezzi)
1. I contratti devono prevedere prezzi invariabili, salvo che per i beni o le
prestazioni il cui prezzo sia determinato per legge o per atto amministrativo e
fermo restando quanto previsto dal presente articolo.
2. E' consentita la conclusione di contratti nei quali il corrispettivo sia determinato
con indicazione del ribasso, fisso ed invariabile, rispetto a prezzi di listini ufficiali.
3. Anticipazioni sul prezzo nella misura massima del venti percento dell'importo
contrattuale possono essere previste soltanto per i contratti per la fornitura di
strumentazione scientifica e tecnologica di particolare complessità. A tal fine si
intendono di particolare complessità quelle strumentazioni per le quali non siano
reperibili sul mercato produzioni standardizzate.
4. L'accertamento sulla congruità dei prezzi praticati dalle ditte fornitrici è
effettuato dai titolari dei centri di responsabilità attraverso elementi obiettivi di
riscontro dei prezzi correnti di mercato risultanti anche da apposite indagini. Nei
casi di prestazioni di servizi e forniture particolarmente complesse può essere
nominata un'apposita commissione, formata da personale anche esterno all'Ente,
nell'ipotesi di carenza di personale interno dotato di specifica professionalità, che
accerti la congruità dei prezzi praticati.
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Regolamenti
Amministrazione, contabilità e finanza
Art. 67
(Rinnovo e proroga dei contratti)
1. I contratti possono prevedere una clausola di rinnovo espresso ai sensi
dell'articolo 59, comma 2. A tal fine, il soggetto competente alla conclusione del
contratto accerta la sussistenza di ragioni di convenienza al rinnovo e, previa
decisione motivata, comunica alla controparte la volontà di rinnovare il contratto.
2. I contratti per la fornitura di beni e servizi, che abbiano durata non inferiore
all'anno, possono prevedere l'obbligo del fornitore a proseguire la medesima
prestazione a richiesta dell'Ente ed alle medesime condizioni, fino ad un massimo
di altri 4 mesi. La decisione di imporre al fornitore la prosecuzione della
prestazione è adottata dal soggetto competente alla conclusione del contratto.
Art. 68
(Variazione dei contratti in corso di esecuzione)
1. I contratti possono prevedere che, qualora nel corso della loro esecuzione si
renda necessario un aumento o una diminuzione della prestazione, il contraente
è tenuto ad assoggettarvisi agli stessi patti e condizioni del contratto, sempre che
le relative variazioni siano complessivamente contenute entro il quinto
dell'importo contrattuale e non siano tali da alterare la natura della prestazione
originaria.
Art. 69
(Contratti aperti)
1. E' consentita la conclusione di contratti in cui sia lasciata all'amministrazione la
successiva determinazione quantitativa delle prestazioni entro un intervallo
predeterminato.
2. Tali contratti devono comunque stabilire il prezzo unitario che il contraente, su
richiesta dell'amministrazione, è tenuto a praticare.
Art. 70
(Clausola penale)
1. I contratti devono prevedere le penalità, con clausola di risarcibilità a favore
dell'Ente dell'ulteriore danno, per il mancato o l'inesatto adempimento, nonché
per la ritardata esecuzione delle prestazioni.
2. L'applicazione della penale è di competenza del soggetto che ha la
responsabilità di gestione del contratto in rappresentanza dell'Ente.
Art. 71
(Cauzione definitiva)
1. I contraenti sono tenuti a presentare all'Ente idonea cauzione a garanzia della
corretta esecuzione dei contratti. L'importo e le modalità di costituzione della
cauzione sono stabilite dalla decisione a contrattare. Si può prescindere dalla
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Regolamenti
Amministrazione, contabilità e finanza
cauzione qualora il contraente sia di notoria affidabilità o, comunque, qualora ciò
sia previsto dalla decisione di contrattare in considerazione dell'importo o della
natura delle prestazioni.
2. Lo svincolo della cauzione è disposto dal soggetto competente alla conclusione
del contratto, a seguito della relazione illustrativa di cui all'articolo 62, comma 5.
Capo IV
Procedure di scelta del contraente
Art. 72
(Procedure di scelta del contraente)
1. L'Ente provvede alla scelta del contraente tramite concorsi di progettazione,
procedure negoziate, procedure ristrette, procedure aperte, ai sensi delle
disposizioni del presente capo.
2. Le procedure ristrette possono essere con o senza bando; le procedure
negoziate possono svolgersi in forma concorrenziale con bando, concorrenziale
senza bando e non concorrenziale.
Art. 73
(Utilizzazione dei concorsi di progettazione)
1. Si provvede mediante concorso di progettazione qualora sia opportuno
avvalersi dell'apporto di particolari competenze tecniche e di esperienze
specifiche da parte dell'offerente, per la elaborazione progettuale delle prestazioni
da eseguire di cui siano indicate le principali caratteristiche.
2. I concorsi di progettazione si svolgono previa pubblicazione del bando di gara e
successiva scelta dei soggetti da invitare alla procedura.
Art.74
(Utilizzazione delle procedure negoziate concorrenziali con bando)
1. Si provvede con le procedure negoziate, previa pubblicazione di un bando, nei
seguenti casi:
a) allorché la difficoltà di predeterminare con sufficiente precisione le specifiche
del contratto, mediante capitolato speciale, non consenta di prescindere da un
rapporto di negoziazione con i partecipanti alla procedura;
b) allorché l'esito infruttuoso di altra procedura con bando evidenzi l'impossibilità
di definire il contenuto della prestazione o del contratto prescindendo da un
rapporto di negoziazione con i partecipanti alla procedura.
156
Regolamenti
Amministrazione, contabilità e finanza
Art. 75
(Utilizzazione delle procedure negoziate non concorrenziali)
1. Si provvede mediante procedure negoziate non concorrenziali allorché la
prestazione idonea a soddisfare le esigenze dell'Ente può essere resa soltanto da
una impresa determinata.
2. In particolare, l'impossibilità di ottenere altrimenti un'idonea prestazione deve
risultare in considerazione del suo oggetto, o delle modalità, anche di tempo e di
luogo, di esecuzione, ovvero del coerente inserimento della prestazione da
acquisire nella precedente attività contrattuale dell'Ente o in rapporti contrattuali
in corso.
3. Per i contratti attivi si provvede mediante procedure negoziate non
concorrenziali secondo i criteri di cui ai precedenti commi 1 e 2, ovvero qualora
l'interesse dell'Ente a cedere la prestazione oggetto del contratto dipenda dalle
specifiche caratteristiche soggettive riscontrabili esclusivamente nell'acquirente.
4. Si provvede, altresì, mediante procedure negoziate non concorrenziali, per
l'acquisto di beni immobili, qualora l'esigenza dell'amministrazione non possa
essere soddisfatta che dallo specifico bene oggetto della procedura.
Art. 76
(Utilizzazione delle procedure ristrette con bando)
1. Si provvede mediante procedure ristrette con bando allorché sia possibile
stabilire con precisione le specifiche del contratto, mediante capitolato speciale,
senza bisogno di alcuna negoziazione con i partecipanti alla procedura.
2. Le procedure ristrette con bando si svolgono previa scelta dei soggetti da
invitare alla procedura.
Art. 77
(Utilizzazione delle procedure aperte)
1. Nei casi previsti dall'articolo 76, si provvede mediante procedure aperte
allorché, in considerazione del tipo di contratto, l'eventuale elevato numero di
partecipanti non sia suscettibile di compromettere l'interesse dell'Ente e sempre
che ricorrano i seguenti presupposti:
a) l'amministrazione non ritenga necessario selezionare coloro che intendono
partecipare alla procedura, considerando assolutamente indifferente che tali
soggetti posseggano requisiti ulteriori rispetto a quelli richiesti per poter
partecipare alla procedura o dispongano in misura diversa di tali requisiti;
b) le attività necessarie alla formazione dell'offerta ed i requisiti soggettivi richiesti
siano tali da far presumere che la mancanza di un preventivo invito
dell'amministrazione non abbia l'effetto di dissuadere i soggetti eventualmente
interessati dal partecipare alla procedura.
2. Le procedure aperte si svolgono previa pubblicazione del bando di gara.
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Regolamenti
Amministrazione, contabilità e finanza
Art.78
(Utilizzazione delle procedure concorrenziali, ristrette o negoziate, senza bando)
1. Le procedure previste rispettivamente dagli articoli 74 e 76 si svolgono senza
previa pubblicazione di un bando ovvero mediante pubblicazione sintetica e
rinvio al sito internet dell'Ente, nei seguenti casi:
a) allorché l'amministrazione si trovi nella necessità di acquisire o cedere con
urgenza la prestazione oggetto del contratto; in tali casi l'urgenza va valutata in
relazione ai presumibili tempi che sarebbero altrimenti necessari per
l'espletamento delle procedure precedute da bando;
b) allorché il valore del contratto sia talmente basso da non giustificare le spese di
pubblicazione dell'avviso di bando di cui all'articolo 81, comma 4;
c) in ogni altro caso in cui ricorrono speciali ed eccezionali circostanze,
debitamente descritte e motivate, per le quali non possano essere utilmente
seguite le procedure aperte, ristrette o negoziate con bando.
Art. 79
(Competenze per l'ammissione alla procedura e per la scelta del contraente)
1. Nella procedura mediante concorso di progettazione, agli inviti, all'esame dei
progetti e delle offerte ed alla scelta del contraente provvede un'apposita
commissione nominata dal soggetto che ha adottato la decisione di contrattare.
La commissione può essere composta da esperti esterni all'Ente ed è comunque
presieduta da un dirigente del CNR.
2. Nelle altre procedure l'organo che ha adottato la decisione di contrattare
individua, in applicazione di delibera del Consiglio di amministrazione dove sono
fissati criteri legati a categorie e importi per la spesa prevista, il funzionario o la
commissione preposti alla determinazione dei soggetti partecipanti ed alla scelta
dell'offerta più favorevole.
Art. 80
(Criteri di scelta del contraente. Offerte anomale)
1. Alla scelta del contraente si procede mediante uno dei seguenti criteri, a
seconda del contenuto del contratto e del tipo di procedura seguita:
a) il prezzo più favorevole, secondo i sistemi indicati dalla decisione di contrattare,
qualora le prestazioni debbano essere conformi al contenuto puntualmente
predeterminato da dettagliato capitolato speciale;
b) l'offerta economicamente più vantaggiosa da valutare in base a parametri
numerici predeterminati con la decisione di contrattare e variabili a seconda della
natura della prestazione, quali il prezzo, il termine di esecuzione o di consegna, il
costo di utilizzazione e di manutenzione, il rendimento, la qualità, il carattere
estetico e funzionale, il valore tecnico, i servizi successivi alla prestazione e
l'assistenza tecnica;
c) l'offerta economicamente più vantaggiosa da valutare in base a parametri
variabili a seconda della natura della prestazione, ai sensi della precedente
158
Regolamenti
Amministrazione, contabilità e finanza
lettera, e progressivamente definiti nel corso di svolgimento della procedura
seguita.
2. Qualora talune offerte presentino carattere anomalo per il loro contenuto
particolarmente favorevole all'Ente, il soggetto offerente, su richiesta scritta
dell'amministrazione e nei termini assegnati, è tenuto a fornire spiegazioni in
merito agli elementi costitutivi dell'offerta. L'amministrazione, valutate le
spiegazioni rese nei termini, decide, motivatamente, di ammettere o meno
l'offerta.
3. Nel caso di utilizzazione dei criteri di cui alle lettere a) e b) del precedente
comma 1, sono considerate offerte anomale quelle che risultino più favorevoli
all'amministrazione in misura superiore per oltre il cinquanta percento alla media
delle offerte pervenute. A tal fine la media delle offerte viene calcolata escludendo
l'offerta più vantaggiosa e quella più svantaggiosa ovvero, nel caso siano
pervenute più di sei offerte, escludendo dal calcolo le due più favorevoli e le due
meno favorevoli.
Art. 81
(Norme comuni alle procedure con bando)
1. L'Ente rende noto l'avvio della procedura di scelta del contraente mediante
adeguata e tempestiva pubblicità di apposito bando.
2. Il bando è l'atto fondamentale che, in conformità ed in attuazione della
decisione di contrattare, pone le regole di svolgimento della procedura. Il bando
specifica gli elementi utili ad individuare il contenuto del contratto, stabilisce
requisiti, modalità e tempi per la partecipazione alla procedura ed indica il
funzionario responsabile del procedimento contrattuale.
3. Il soggetto che ha adottato la decisione di contrattare provvede alla adozione
del bando ed ai successivi adempimenti.
4. Alla pubblicità dei bandi si provvede mediante inserimento nel "sito internet"
dell'Ente e contestuale pubblicazione del relativo avviso. In particolare, l'avviso
deve essere pubblicato:
a) per i contratti di importo superiore a euro 260.000,00, su almeno un
quotidiano a diffusione nazionale e su un quotidiano diffuso nella regione in cui il
contratto va eseguito;
b) per i contratti di importo compreso fra euro 130.000,00 e 260.000,00, su
almeno un quotidiano a diffusione nazionale;
c) per i contratti di importo inferiore a euro 130.000,00, su almeno un quotidiano
a diffusione locale o su un periodico locale specializzato in inserzioni ovvero a
mezzo pubblicazione sul sito internet dell'Ente.
159
Regolamenti
Amministrazione, contabilità e finanza
Art. 82
(Ammissione alle procedure e individuazione dei soggetti da invitare o da
interpellare)
1. Sono esclusi per un periodo di 10 anni da tutte le procedure contrattuali coloro
che nell'esecuzione di contratti stipulati con l'Ente o con altre pubbliche
amministrazioni risultino essersi comportati con malafede o negligenza. Sono
altresì esclusi quei soggetti che si trovino in una delle situazioni per le quali, in
base alla normativa statale, è prevista l'esclusione dalla partecipazione a
procedure contrattuali con pubbliche amministrazioni. L'Ente provvede a rendere
noto, con cadenza annuale, l'elenco dei soggetti esclusi.
2. I requisiti che i soggetti interessati devono possedere per partecipare alla
procedura sono stabiliti dalla decisione di contrattare e sono indicati
dall'eventuale bando.
3. Nei concorsi di progettazione i soggetti da invitare sono individuati, tra quelli
che ne hanno fatto richiesta, tenendo conto della loro capacità tecnica, risultante
dall'elenco dei principali contratti stipulati negli ultimi tre anni, e della loro
capacità economico-finanziaria. Tali requisiti devono essere dimostrati mediante
idonea documentazione, indicata nel bando, da presentare al momento della
richiesta di invito.
4. Nelle procedure, ristrette e negoziate, con bando, i soggetti da invitare o da
interpellare sono individuati, tra quelli che ne hanno fatto richiesta, verificando
che essi abbiano i requisiti per partecipare alla procedura e, qualora ciò sia
previsto dal bando, tenendo conto della loro capacità tecnica ed economicofinanziaria ai sensi del comma 3.
5. Con la decisione di contrattare può essere stabilito un numero massimo, da
indicare nel bando, di partecipanti alle procedure di cui ai commi 3 e 4. In tal
caso, sono invitati a partecipare i soggetti che forniscano la maggior affidabilità da
valutare in relazione agli elementi di cui al comma 3.
6. Nelle procedure concorrenziali, ristrette o negoziate, senza bando, il soggetto
competente allo specifico contratto individua i soggetti da invitare o da
interpellare in numero non inferiore a cinque, qualora esistenti. La scelta di tali
soggetti è effettuata, ove possibile, a rotazione e in modo che siano comunque
invitati o interpellati soggetti appartenenti a ciascuna delle seguenti categorie:
soggetti con cui il soggetto competente allo specifico contratto abbia già avuto
positivi rapporti contrattuali; soggetti già invitati o interpellati in precedenti
occasioni; soggetti mai invitati o interpellati.
Art. 83
(Svolgimento dei concorsi di progettazione)
1. Quando l'Ente procede mediante concorso di progettazione, i concorrenti
invitati a partecipare alla procedura presentano le loro offerte in relazione al
progetto ed al capitolato di massima approvato con la decisione di contrattare,
160
Regolamenti
Amministrazione, contabilità e finanza
ovvero in relazione alle caratteristiche essenziali della prestazione indicate dalla
medesima decisione.
2. Alla scelta del contraente si provvede mediante il criterio di cui alla lettera b) del
comma 1 dell'articolo 80. Nel caso che nessuno dei progetti presentati
corrisponda alle esigenze per le quali la procedura è stata bandita, l'Ente può
avviare una nuova, identica o diversa, procedura.
3. La decisione di contrattare, in relazione all'interesse dell'Ente ed ai presumibili
costi di progettazione, può prevedere la concessione di compensi o rimborsi spese
per i progetti che siano riconosciuti di particolare interesse, anche se non
prescelti.
Art. 84
(Svolgimento delle procedure negoziate)
1. Nelle procedure concorrenziali l'Ente svolge, anche in maniera separata e
reiterata, una negoziazione con i soggetti partecipanti, per la determinazione del
contenuto del contratto. Qualora durante la procedura alcuni dei partecipanti
offrano prestazioni ritenute più rispondenti alle necessità dell'Ente ed aventi
caratteristiche parzialmente diverse dalle altre offerte, anche gli altri partecipanti
devono essere invitati a fare una nuova offerta sull'oggetto del contratto come
ridefinito. Lo svolgimento di ciascuna fase della negoziazione è dettagliatamente
illustrato in apposita relazione, che viene predisposta nel corso di svolgimento
della procedura e che deve descrivere lo stato delle negoziazioni con ciascun
soggetto interpellato.
2. Nelle procedure concorrenziali, alla scelta del contraente si procede mediante il
criterio di cui alla lettera c) dell'articolo 80.
3. Nelle procedure non concorrenziali, l'Ente svolge apposita trattativa con il
soggetto interpellato ai fini della determinazione del contenuto del contratto.
4. Le negoziazioni e trattative di cui ai commi 1, 2 e 3 possono anche svolgersi
senza alcuna formalità, ma le offerte definitive devono risultare da atto scritto.
Art. 85
(Svolgimento delle procedure aperte e delle procedure ristrette)
1. Quando l'Ente provvede mediante procedure aperte e procedure ristrette, i
concorrenti devono presentare le loro offerte in relazione al capitolato speciale
dettagliatamente definito dalla decisione di contrattare. La scelta del contraente
avviene in base ai criteri di cui alle lettere a) o b) del comma 1 dell'articolo 80,
secondo quanto stabilito dalla decisione di contrattare.
2. Nelle procedure aperte ed in quelle ristrette con bando, la gara si svolge nel
giorno e nell'ora stabiliti dal bando o dalla lettera di invito ed è dichiarata deserta
nel caso in cui non siano state presentate almeno due offerte. Le procedure
ristrette senza bando possono essere svolte senza alcuna formalità, acquisendo le
offerte secondo gli usi del commercio, ma, comunque, sempre per iscritto.
161
Regolamenti
Amministrazione, contabilità e finanza
3. Nel caso delle procedure aperte, l'Ente, prima di esaminare le offerte presentate
dai concorrenti, deve verificare che essi abbiano i requisiti richiesti per
partecipare alla procedura. Nel caso di procedure ristrette, le offerte sono
presentate dai soggetti invitati a partecipare ai sensi dell'articolo 82.
Titolo II
Disposizioni speciali
Art. 86
(Contratti di permuta)
1. Alla conclusione dei contratti di permuta si provvede mediante il procedimento
altrimenti necessario per l'acquisto dei beni che si intende ottenere in permuta. Il
valore dell'oggetto del contratto è determinato con esclusivo riferimento al bene
da acquisire.
2. E' comunque possibile ricorrere alle procedure negoziate non concorrenziali
qualora la permuta del bene sia attuativa di precedente contratto che preveda a
carico del contraente l'onere di provvedere all'ammodernamento dei beni da esso
forniti.
Art. 87
(Contratti di commercializzazione al pubblico)
1. I beni mobili prodotti dall'Ente possono essere commercializzati al pubblico in
conformità all'articolo 1336 del codice civile.
2. In tal caso, la decisione di contrattare si limita a prevedere, e motivare, questa
forma di vendita ed a precisare il tipo di beni per i quali vi si ricorre. Il contraente
viene scelto seguendo l'ordine temporale delle richieste.
Art. 88
(Contratti di leasing finanziario)
1. Per acquisire la disponibilità di beni mobili od immobili, l'Ente può concludere
contratti di leasing con intermediari finanziari. Le ragioni di opportunità e
convenienza, che giustificano l'utilizzazione di questo tipo di contratto, devono
essere motivate con la decisione di contrattare.
2. La scelta del costruttore o fornitore dei beni può essere effettuata direttamente
dall'Ente, in conformità alle disposizioni della Parte Seconda, Titolo I, Capo IV,
oppure può essere lasciata all'intermediario, nel qual caso deve essere indicata
dalla sua offerta e costituisce oggetto di valutazione in sede di confronto
concorrenziale delle offerte.
162
Regolamenti
Amministrazione, contabilità e finanza
Art. 89
(Prestazioni di lavoro autonomo)
1. In conformità al titolo III del libro V del codice civile, il CNR può concludere
contratti d'opera o affidare incarichi professionali per lo svolgimento di compiti
temporanei, e determinati nell'oggetto.
2. Tali contratti possono essere utilizzati per lo svolgimento di attività di ricerca,
per acquisire prestazioni di consulenza, di progettazione o di supporto alla ricerca
ed ai servizi amministrativi o tecnici dell'Ente, nonché per la formazione delle
commissioni di cui all'articolo 79 o per lo svolgimento dei controlli previsti
dall'articolo 61, comma 2.
3. Alla scelta del contraente si provvede mediante procedure, ristrette o negoziate,
senza bando. Qualora si tratti di prestazioni ad alto contenuto di professionalità,
che richiedano un rapporto "intuitu personae" e che non abbiano ad oggetto lo
svolgimento di attività di ricerca scientifica, la scelta del contraente può avvenire
mediante procedura negoziata non concorrenziale.
Art. 90
(Donazioni, eredità, legati)
1. L'accettazione di donazioni, eredità e legati, è effettuata dal direttore generale
previa delibera del Consiglio di amministrazione. I centri di responsabilità
provvedono a raccogliere elementi ai fini delle valutazioni di merito. Nel caso la
liberalità abbia ad oggetto attrezzature, la convenienza va valutata anche in
considerazione dell'esistenza di un mercato concorrenziale per l'acquisto dei
materiali di consumo necessari al loro funzionamento, nonché in considerazione
dei costi di dislocazione e gestione delle attrezzature.
Art. 91
(Ufficiale rogante)
1. Il direttore generale ai fini e per gli effetti dell'articolo 61 del DPR 27 febbraio
2003, n.97, designa un funzionario quale ufficiale rogante del CNR.
PARTE III
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 92
(Limiti di valore)
1. Tutti gli importi indicati nel presente regolamento si intendono al netto delle
eventuali imposte.
2. Tali importi possono essere adeguati con deliberazione del Consiglio di
amministrazione e, con provvedimento del Presidente, possono essere aggiornati
sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.
163
Regolamenti
Amministrazione, contabilità e finanza
Art. 93
(Regime transitorio delle competenze)
1. Apposite deliberazioni del Consiglio di amministrazione disciplinano la
progressiva attuazione delle disposizioni del presente regolamento in relazione al
riassetto organizzativo dell'amministrazione centrale e della rete scientifica ed alla
predisposizione delle necessarie iniziative di formazione e di adeguamento della
rete informatica.
2. Fino alla adozione dei regolamenti di cui al comma 6 dell'articolo 59 si
applicano le disposizioni di cui al Decreto del Presidente del CNR 7 febbraio 1997
che disciplina i lavori, le forniture ed i servizi che possono essere eseguiti in
economia e D.P.C.M. del 4 giugno 1987 per le spese di rappresentanza.
Art. 94
(Abrogazioni)
1. Fatto salvo quanto previsto dalla presente parte sono abrogate le disposizioni
incompatibili con il presente regolamento ed in particolare il Decreto del
Presidente del CNR n.15448 del 14 gennaio 2000 recante "Approvazione del
regolamento per l'amministrazione e la contabilità del Consiglio nazionale delle
ricerche" e successive modificazioni.
Art. 95
(Rapporti contrattuali in essere)
1. I rapporti contrattuali già costituiti restano regolati dalle norme vigenti all'atto
della stipula dei contratti.
Art. 96
(Norme finali e transitorie)
1. Il Consiglio di amministrazione stabilisce le regole transitorie per l'anno 2005,
introducendo modalità che consentano la graduale applicazione delle
disposizioni del presente Regolamento.
2. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a
quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
164
Regolamenti
Personale
Regolamento del Personale del Consiglio Nazionale delle Ricerche
(Decreto del Presidente del CNR del 4 maggio 2005 prot. n. 0025035)
Pubblicato nel Supplemento ordinario n. 101 alla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana n.124 del 30 maggio 2005.
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI
Art.1 - Finalità e ambito di applicazione
Art.2 - Dotazione organica e piani di fabbisogno
Art.3 - Programmazione delle assunzioni
Art.4 - Modalità di reclutamento
TITOLO II
PROCEDURE DI RECLUTAMENTO DEL PERSONALE RICERCATORE E
TECNOLOGO
Capo I
Tempo indeterminato
Art.5 - Criteri generali
Art.6 - Bandi di concorso
Art.7 - Svolgimento dei concorsi
Art.8 - Assunzione con chiamata diretta
Capo II
Tempo determinato
Art.9 - Criteri generali
Art.10 - Selezioni pubbliche
TITOLO III
PROCEDURE DI RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DAL IX AL IV LIVELLO
Capo I
Tempo indeterminato
Art.11 - Criteri generali
Capo II
Tempo determinato
Art.12 - Criteri generali
Art.13 - Selezioni pubbliche
TITOLO IV
NORME SULLA DIRIGENZA
Art.14 - Criteri generali
Art.15 - Nomina dei dirigenti e conferimento dell'incarico
Art.16 - Valutazione dei dirigenti e responsabilità dirigenziale
TITOLO V
PERSONALE ASSOCIATO
Art.17 - Principi
165
Regolamenti
Personale
TITOLO VI
GESTIONE E AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE
Art.18 - Modalità di gestione del rapporto
Art.19 - Sede di servizio e sede di lavoro
Art.20 - Mobilità interna ed esterna
Art.21 - Mobilità con l'università
Art.22 - Mobilità con gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico
Art.23 - Assegnazione temporanea ad imprese
TITOLO VII
DIRITTI OBBLIGHI E RESPONSABILITA'
Art.24 - Diritti
Art.25 - Diritti di proprietà intellettuale
Art.26 - Attività conto terzi
Art.27 - Obblighi del personale
Art.28 - Indennità speciale per responsabile di progetto e di commessa
TITOLO VIII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art.29 - Personale che confluisce nel CNR
Art.30 - Abrogazioni
Art.31 - Norme transitorie
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI
Art.1
(Finalità e ambito di applicazione)
1. Il presente regolamento è adottato in attuazione del decreto legislativo 4 giugno
2003, n. 127, e successive modificazioni, di seguito denominato "decreto di
riordino", nell'ambito dell'autonomia organizzativa degli enti pubblici di ricerca
sancita dall'articolo 8, comma 1 della legge 9 maggio 1989 n. 168, e nel rispetto
dei contratti collettivi nonchè delle vigenti norme in materia di pubblico impiego;
definisce le procedure di reclutamento per l'assunzione del personale a tempo
determinato e a tempo indeterminato, nonché le modalità per la gestione e
l'amministrazione del personale.
2. Il rapporto di lavoro dei dipendenti del Consiglio Nazionale delle Ricerche
(CNR) è regolato dalla normativa vigente in materia di lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche e, in particolare, dal decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, dal decreto di riordino e dalle
disposizioni contrattuali. Il reclutamento è aperto anche ai cittadini stranieri se in
possesso dei requisiti richiesti.
166
Regolamenti
Personale
Art. 2
(Dotazione organica e piani di fabbisogno)
1. Il Consiglio di amministrazione definisce, nell'ambito del piano triennale di
attività ai sensi dell'articolo 16 comma 1 del decreto di riordino, la
programmazione annuale e triennale del fabbisogno di personale sia a tempo
indeterminato sia a tempo determinato in funzione del perseguimento delle
finalità dell'Ente.
2. La dotazione organica del Consiglio Nazionale delle Ricerche, risultante dalle
tabelle numeri uno, due, tre e cinque, allegate al decreto di riordino, è aggiornata,
con la procedura di cui al comma 1, ai sensi degli articoli 2 e 6 del decreto
legislativo 30 marzo 2001 n. 165.
3. Il Consiglio di amministrazione, previa consultazione delle organizzazioni
sindacali ammesse alla contrattazione collettiva ai sensi della normativa vigente,
determina la pianta organica e i piani di assunzione nelle diverse tipologie
contrattuali, nei limiti stabiliti dal vigente piano triennale di attività e delle
disponibilità di bilancio e nel rispetto dei vincoli quantitativi e procedurali posti
dalla normativa vigente.
4. Nel definire il fabbisogno del personale dei profili di ricercatore e tecnologo il
Consiglio di amministrazione tiene conto delle aree scientifiche e settori
tecnologici in applicazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 settembre
1999, n. 381. L'elenco di dette aree e settori è aggiornato periodicamente sentito il
Consiglio scientifico generale.
Art. 3
(Programmazione delle assunzioni)
1. I bandi di concorso sono emanati dal Presidente, in base ai piani di assunzione
di cui al comma 3 dell'articolo 2 e nel rispetto dei criteri generali di cui all'articolo
6.
2. Ai fini di cui al comma 1, nell'ambito delle procedure di pianificazione, i
direttori dei dipartimenti e degli istituti e i responsabili degli uffici
dell'amministrazione predispongono le proprie richieste distinte per profilo e, ove
necessario, per livello.
3. Per i diversi profili del personale ricercatore e tecnologo, i direttori dei
dipartimenti e degli istituti nonché, per i diversi profili del personale tecnologo, i
responsabili degli uffici dell'amministrazione precisano anche l'area scientifica o il
settore tecnologico richiesti.
Art. 4
(Modalità di reclutamento)
1. Il reclutamento del personale a tempo indeterminato può avvenire, nel rispetto
dei limiti numerici e di spesa posti dalla normativa vigente e ferme restando le
167
Regolamenti
Personale
modalità relative alle assunzioni obbligatorie o al ricorso alle liste di collocamento
nonché altre modalità di carattere generale previste dalla legge:
a) per concorso pubblico;
b) per chiamata diretta nei limiti fissati dall'articolo 20 comma 2 del decreto di
riordino;
c) per mobilità da Ente del comparto o da altra Amministrazione;
d) per utilizzo di graduatoria degli idonei non vincitori entro i limiti di validità
temporale della graduatoria stessa.
2. Con riferimento al personale dipendente, l'Amministrazione può applicare ai
vincitori di concorso a tempo determinato indetto e svolto nel rispetto dei vincoli
posti dalla legge per i concorsi a tempo indeterminato, in coerenza anche con la
salvaguardia delle specificità dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 23 comma 2
del decreto di riordino, nei limiti stabiliti annualmente all'interno del fabbisogno
di personale oggetto della programmazione di cui al comma 1 dell'articolo 2, le
modalità di assunzione di cui alla lettera d) del comma 1, con il vincolo del
superamento di un'ulteriore verifica sull'attività svolta e sulla qualificazione
conseguita, da effettuare prima della conclusione del contratto a termine.
3. Il reclutamento del personale a tempo determinato può avvenire nel rispetto dei
limiti numerici e di spesa posti dalla normativa vigente e in coerenza con la
contrattazione collettiva e ferme restando altre modalità di carattere generale
previste dalla legge:
a) per procedura selettiva;
b) per chiamata diretta nei limiti fissati dall'articolo 20 comma 3 del decreto di
riordino.
TITOLO II
PROCEDURE DI RECLUTAMENTO DEL PERSONALE RICERCATORE E
TECNOLOGO
Capo I
Tempo indeterminato
Art. 5
(Criteri generali)
1. Il Consiglio di amministrazione, nel rispetto dei principi dettati dal comma 4
dell'articolo 20 del decreto di riordino e in conformità con i principi generali
contenuti nel titolo II, capo III, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165,
previa consultazione delle organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione
collettiva ai sensi della normativa vigente, definisce con propria delibera:
a) le modalità generali di svolgimento dei concorsi per l'assunzione ai diversi
profili e livelli e i criteri per la formulazione dei bandi ivi inclusa la definizione
delle eventuali soglie di idoneità;
b) i criteri per la composizione e la formazione delle commissioni di concorso,
articolate con riferimento alle aree scientifiche ed ai settori tecnologici, in base ai
seguenti principi:
168
Regolamenti
Personale
1) i componenti le commissioni sono scelti utilizzando un albo di esperti interni ed
esterni, articolato in aree scientifiche e settori tecnologici, le cui modalità di
costituzione e tenuta sono determinate con delibera del Consiglio di
amministrazione;
2) le commissioni possono variare tra un numero minimo di tre a un numero
massimo di cinque componenti, di cui almeno uno interno all'Ente;
c) i requisiti di ammissione alle prove;
d) i criteri per stabilire il grado di decentramento alle varie strutture dell'Ente delle
procedure al fine di assicurarne l'efficacia, l'efficienza e l'omogeneità.
Art. 6
(Bandi di concorso)
1. I bandi specificano il profilo, il livello, l'area scientifica o il settore tecnologico
interessato e indicano, nel rispetto delle normative vigenti, i requisiti di
ammissione, i titoli scientifici e tecnologici valutabili, le prove da sostenere, la
tipologia delle competenze scientifiche e tecnologiche richieste, nonché la sede di
lavoro.
2. I bandi determinano preventivamente il numero massimo delle pubblicazioni
scientifiche e/o rapporti tecnici da presentare a scelta del candidato.
3. Nel bando è specificata l'eventuale possibilità di utilizzo successivo della
graduatoria degli idonei.
4. Per ogni concorso è nominato dal direttore generale un responsabile del
procedimento, esterno alla commissione, con il compito di garantire e accertare la
regolarità formale e il rispetto dei termini relativi ad ogni fase dello stesso
procedimento.
Art. 7
(Svolgimento dei concorsi)
1. Il bando precisa il grado di decentramento delle procedure in applicazione
della delibera del Consiglio di amministrazione di cui all'articolo 5 comma 1.
2. I componenti delle commissioni sono nominati dal Presidente e si insediano
entro il termine indicato nel decreto di nomina.
3. I concorsi sono compiuti entro il termine di quattro mesi dalla data di
insediamento della commissione. Il Presidente, in casi eccezionali e per
comprovate esigenze, può disporre una proroga non superiore a due mesi.
Scaduto il termine finale senza la conclusione dei propri lavori, la commissione
decade e i relativi componenti non possono essere chiamati a far parte di
commissioni di concorso nei successivi tre anni.
4. Al termine dei propri lavori la commissione forma la graduatoria degli idonei. I
vincitori sono individuati utilizzando sequenzialmente la graduatoria per un
numero pari a quello dei posti a concorso.
169
Regolamenti
Personale
Art. 8
(Assunzione con chiamata diretta)
1. Il Consiglio di amministrazione, coerentemente con quanto stabilito nel piano
di fabbisogno annuale di personale e nei limiti stabiliti dal comma 2 dell'articolo
20 del decreto di riordino, su proposta del Presidente, sentito il Consiglio
scientifico generale, autorizza l'assunzione a tempo indeterminato al massimo
livello di inquadramento previsto dal contratto del personale di ricerca, di soggetti
italiani o stranieri dotati di altissima qualificazione scientifica ovvero che siano
stati insigniti di alti riconoscimenti scientifici in ambito internazionale. La
delibera specifica altresì la fascia retributiva riconosciuta.
Capo II
Tempo determinato
Art.9
(Criteri generali)
1. Le assunzioni a tempo determinato sono effettuate in coerenza con la
programmazione triennale delle attività per specifici programmi o progetti di
ricerca o per la gestione di infrastrutture tecniche complesse.
2. La durata dei contratti è pari a quella necessaria per il soddisfacimento delle
esigenze previste nella programmazione ed è comunque coerente con la
normativa contrattuale vigente.
3. Sono previste le seguenti tipologie:
a) assunzioni di cui all'articolo 36 della legge 20 marzo 1975, n.70;
b) assunzioni di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 12
febbraio 1991, n.171;
c) assunzioni di personale per esigenze temporanee connesse a iniziative in
collaborazione con soggetti esterni, per un periodo non superiore a tre anni e
limitatamente alle disponibilità finanziarie generate da dette collaborazioni;
d) assunzioni di cui all'articolo 20 comma 3 del decreto di riordino;
4. Il Consiglio di amministrazione, nel rispetto dei principi dettati dal comma 4
dell'articolo 20 del decreto di riordino e in conformità con i principi generali
contenuti nel Titolo II, capo III, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e
della contrattazione collettiva, definisce con propria delibera le modalità generali
per l'assunzione ai diversi livelli e i riferimenti per la formulazione dei bandi, ivi
inclusa la definizione delle soglie di idoneità, nonché i criteri per stabilire il grado
di decentramento dello svolgimento dei concorsi.
5. I contratti sono stipulati previa selezione pubblica o, limitatamente ai casi a), b)
e d), qualora sia consentito dalla legge o dai contratti, anche per chiamata diretta.
170
Regolamenti
Personale
Art.10
(Selezioni pubbliche)
1. Le commissioni per le selezioni pubbliche sono formate con atto del Presidente
e sono composte:
a) relativamente alle tipologie a) e b) dell'articolo 9 comma 3, da tre esperti scelti
nell'albo di cui all'articolo 5, dei quali almeno uno esterno all'Ente, di livello
almeno pari a quello per il quale la selezione è bandita, se l'esperto é interno
all'Ente, o a professore universitario di ruolo, se esterno all'Ente;
b) relativamente alla tipologia c) dell'articolo 9, comma 3, il reclutamento è
limitato al livello III del profilo di ricercatore o tecnologo e la commissione è
composta da personale dei diversi livelli del profilo di ricercatore o tecnologo
scelti, in numero di tre, nell'albo di cui all'articolo 5 dei quali almeno uno esterno
all'unità di previsto inserimento.
TITOLO III
PROCEDURE DI RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DAL IX AL IV LIVELLO
Capo I
Tempo indeterminato
Art.11
(Criteri generali)
1. Il CNR assume a tempo indeterminato il personale dei livelli da IX a IV in base a
quanto previsto dai contratti collettivi e dalle vigenti norme in materia di pubblico
impiego.
2. Il Consiglio di amministrazione, previa consultazione delle organizzazioni
sindacali ammesse alla contrattazione collettiva ai sensi della normativa vigente,
nel rispetto dei principi dettati dal comma 1 dell'articolo 20 del decreto di riordino
e in conformità con i principi generali contenuti nel Titolo II, capo III, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e della contrattazione collettiva, definisce con
propria delibera le modalità generali per l'assunzione ai diversi livelli e i criteri per
la formulazione dei bandi, ivi inclusa la definizione delle soglie di idoneità, e per
stabilire il grado di decentramento delle procedure.
Capo II
Tempo determinato
Art.12
(Criteri generali)
1. Si applicano i criteri di cui all'articolo 9 commi 1 e 2.
2. Le assunzioni avvengono in base all'articolo 15 del CCNL (94-97) del 7 ottobre
1996 e alle altre disposizioni previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva;
171
Regolamenti
Personale
3. Il Consiglio di amministrazione in base a quanto previsto dai contratti collettivi
e dalle vigenti norme in materia di pubblico impiego definisce con propria
delibera le modalità generali per l'assunzione ai diversi livelli e criteri per la
formulazione dei bandi, ivi inclusa la definizione delle soglie di idoneità, e per
stabilire il grado di decentramento delle procedure.
Art. 13
(Selezioni pubbliche)
1. Le assunzioni a tempo determinato di personale di cui ai commi 1 e 2
dell'articolo 12, avvengono previa selezione pubblica fermo restando quanto
previsto dai contratti collettivi e dalla normativa vigente.
TITOLO IV
NORME SULLA DIRIGENZA
Art.14
(Criteri generali)
1. L'accesso alla qualifica di dirigente avviene nel rispetto delle disposizioni
previste dal Capo II del Titolo III del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165 e
successive modificazioni.
2. Le funzioni dei dirigenti sono disciplinate dall'articolo 38 del regolamento di
organizzazione e funzionamento.
Art. 15
(Nomina dei dirigenti e conferimento dell'incarico)
1. Gli uffici dirigenziali possono essere ricoperti da dirigenti amministrativi,
ricercatori o tecnologi del CNR; si applica, per quanto compatibile l'articolo 19 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni.
2. Con riferimento all'utilizzazione in posizioni dirigenziali di esterni
all'amministrazione si applicano le disposizioni dei commi 4 e 6 dell'articolo 19
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, nelle
percentuali ivi previste delle posizioni di livello dirigenziale. Il contratto è stipulato
dal direttore generale previa delibera del Consiglio di amministrazione.
3. La nomina dei dirigenti generali titolari delle direzioni centrali è deliberata dal
Consiglio di amministrazione su proposta del direttore generale d'intesa con il
Presidente.
4. Il Consiglio di amministrazione delibera il conferimento degli incarichi ai
dirigenti generali e ai dirigenti; in virtù della deliberazione del Consiglio di
amministrazione, il Presidente provvede al conferimento dell'incarico ai dirigenti
generali e il direttore generale conferisce gli incarichi agli altri dirigenti.
172
Regolamenti
Personale
Art. 16
(Valutazione dei dirigenti e responsabilità dirigenziale)
1. I dirigenti sono sottoposti ad una valutazione delle proprie prestazioni e
competenze organizzative nel rispetto dei principi di cui all'articolo 5 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n.286, e successive modificazioni per quanto
applicabile.
2. Il Consiglio di amministrazione, nel rispetto dei principi fissati nel presente
regolamento, disciplina la cadenza, le modalità ed i criteri generali per la
valutazione dei dirigenti.
3. La valutazione di cui al comma precedente costituisce presupposto per le
misure di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e
successive modificazioni, e all'articolo 5 comma 4, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n.286 e successive modificazioni.
4. La valutazione dei dirigenti preposti alle direzioni centrali compete al direttore
generale .
5. La valutazione dei dirigenti responsabili degli uffici interni alle direzioni
centrali compete al dirigente generale della Direzione centrale interessata.
6. La valutazione dei dirigenti degli uffici interni alla direzione generale compete
al direttore generale.
TITOLO V
PERSONALE ASSOCIATO
Art.17
(Principi)
1. Gli istituti possono avvalersi di professori o ricercatori universitari di ruolo
associati alle attività della struttura in base a criteri di carattere generale deliberati
dal Consiglio di amministrazione che preciserà anche l'estensione dell'istituto
dell'associatura a ricercatori o tecnologi operanti in altre strutture scientifiche o
che siano stati dipendenti del CNR o di altri enti pubblici di ricerca.
2. L'associazione deve essere disposta per programmi specifici stabiliti nell'ambito
delle procedure di programmazione e per un periodo determinato comunque non
superiore alla durata del programma.
3. L'associazione è disposta o revocata dal direttore dell'istituto sentito il consiglio
di istituto. Dei relativi provvedimenti il direttore di istituto dà comunicazione
corredata di curriculum al direttore di dipartimento di afferenza che la inoltra al
Presidente.
4. Il personale associato ha accesso all'uso dei servizi, degli strumenti e delle
apparecchiature del CNR, nell'ambito e per le finalità dei programmi e dei
progetti ai quali collabora, partecipando a pieno titolo alle attività della struttura
di ricerca cui afferisce con le modalità stabilite dalla delibera del Consiglio di
173
Regolamenti
Personale
amministrazione di cui al comma 1. Al personale associato può essere corrisposto
il trattamento di missione. Il direttore di istituto deve provvedere a verificare, e se
necessario realizzare, la copertura assicurativa del personale associato che svolge
la propria attività nell'ambito del CNR.
5. Qualora l'associato contribuisca a una commessa con risorse determinanti il
direttore di istituto può proporne la nomina a responsabile di commessa con le
procedure di cui all'articolo 29 del Regolamento di organizzazione e
funzionamento.
TITOLO VI
GESTIONE E AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE
Art.18
(Modalità di gestione del rapporto)
1. L'assunzione avviene mediante stipula del contratto individuale di lavoro tra il
lavoratore ed il Presidente.
2. Il rapporto di lavoro è disciplinato, ai sensi del decreto legislativo 30 marzo
2001, n.165 e successive modificazioni, dalle disposizioni del codice civile e dei
contratti collettivi e individuali di lavoro.
3. La gestione del rapporto di lavoro spetta al direttore della struttura scientifica o
al dirigente dell'ufficio amministrativo, che opera, ai fini dell'applicazione delle
norme in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene sul lavoro, con le
capacità e i poteri del datore di lavoro privato. Gli uffici dell' amministrazione
centrale forniscono al direttore, ai sensi dell'articolo 33 comma 2 del regolamento
di organizzazione e funzionamento, il necessario supporto.
4. Il personale di ciascun istituto può prestare la propria attività su specifici
progetti e programmi dell'Ente anche collaborando con il personale dei
dipartimenti e di altri istituti e rispondendo funzionalmente, per quanto concerne
l'organizzazione delle specifiche attività e il raggiungimento degli obiettivi interni,
al responsabile del singolo progetto o commessa secondo le modalità stabilite
dagli articoli 20, 26 e 44 del regolamento di organizzazione e funzionamento.
Art.19
(Sede di servizio e sede di lavoro)
1. Ai fini del presente Regolamento si intende come sede di servizio del
dipendente il luogo ove è ubicata la struttura presso la quale il dipendente è
assegnato. Tale sede è menzionata nel contratto individuale di lavoro.
2. Ai fini del presente Regolamento si intende come sede di lavoro la sede dove il
dipendente presta la propria attività lavorativa. Essa può differenziarsi dalla sede
di servizio nel caso in cui il dipendente, per motivi legati alla attività svolta, debba
operare in struttura di ricerca situata in località diversa.
174
Regolamenti
Personale
Art.20
(Mobilità interna ed esterna)
1. Fermo restando quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro di
comparto, la mobilità interna può essere temporanea o definitiva. Essa si attua, su
richiesta del dipendente o per motivate esigenze di servizio connesse al
perseguimento dei fini istituzionali, con atto del direttore generale sulla base delle
richieste dei direttori delle strutture o degli uffici interessati, acquisito il consenso
del dipendente. Il CNR pubblica periodicamente un avviso con l'indicazione dei
posti disponibili che a tal fine intende ricoprire nelle diverse sedi di servizio.
2. La mobilità esterna si attua con le pubbliche amministrazioni nei casi previsti
dalla normativa vigente e nel rispetto delle procedure e dei criteri stabiliti dai
contratti
collettivi
nazionali.
Il
dipendente,
ottenuto
l'assenso
dall'amministrazione di destinazione, deve chiedere il nulla osta al direttore
generale che decide acquisito il parere del direttore della struttura o dell'ufficio
interessati.
Art. 21
(Mobilità con le università)
1. Ai sensi e nei limiti stabiliti dall'articolo 21 comma 1 del decreto di riordino, il
personale del CNR, previa autorizzazione dell'Ente, può assumere incarichi di
insegnamento a contratto presso le Università, in materie pertinenti all'attività
svolta nonché assumere incarichi di direzione di dipartimenti o centri di ricerca
presso l'Università per periodi determinati.
2. Le modalità con cui è concessa l'autorizzazione, anche al fine di verificare il
rispetto delle condizioni previste dalla legge, sono stabilite con delibera del
Consiglio di amministrazione, tenendo conto delle norme al riguardo inserite nel
contratto collettivo nazionale di lavoro.
3. Il personale del CNR, nei limiti definiti dall'articolo 21 del decreto di riordino, è
altresì autorizzato, nell'ambito delle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 49
del regolamento di organizzazione e funzionamento, a svolgere attività di ricerca
presso le università per periodi determinati.
Art. 22
(Mobilità con gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico)
1. Ai sensi dell'articolo 21 del decreto di riordino e con apposite convenzioni,
stipulate ai sensi dell'articolo 49 del regolamento di organizzazione e
funzionamento, sulla base di specifici criteri stabiliti con delibera del Consiglio di
amministrazione che tengano conto della particolarità delle attività da svolgere, è
autorizzata l'assunzione di incarichi di direzione e l'espletamento di attività di
ricerca presso gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (I.R.C.C.S.) di
diritto pubblico. Con le stesse modalità si provvede all'associazione del personale
175
Regolamenti
Personale
dell'area della ricerca degli I.R.C.C.S. ad istituti del CNR per lo svolgimento di
specifici programmi o progetti di ricerca.
2. L'autorizzazione è concessa dal Presidente previa istruttoria del direttore
generale. Se l'attività di ricerca è svolta nell'ambito della programmazione delle
attività del CNR il dipendente mantiene il trattamento economico, negli altri casi è
collocato in aspettativa senza assegni.
Art. 23
(Assegnazione temporanea ad imprese)
1. Il Direttore della struttura interessata, nell'ambito dei Protocolli di intesa
stipulati ai sensi dell'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e
dell'articolo 49 del regolamento di organizzazione e funzionamento, per singoli
progetti, può disporre, previo consenso dell'interessato, l'assegnazione
temporanea di un dipendente ad un'impresa.
TITOLO VII
DIRITTI OBBLIGHI E RESPONSABILITA'
Art. 24
(Diritti)
1. Il personale dipendente CNR ha diritto alle prerogative previste dal vigente
contratto collettivo nazionale di lavoro, secondo le modalità in esso precisate. Il
personale di ricerca contribuisce alla programmazione delle attività con le
modalità indicate nel regolamento di organizzazione e funzionamento.
Art. 25
(Diritti di proprietà intellettuale)
1. Il CNR disciplinerà con apposito regolamento i diritti derivanti da invenzioni,
brevetti industriali e da opere dell'ingegno, in base alla normativa vigente e, in
particolare, definirà i criteri per la determinazione del canone relativo alla licenza
concessa a terzi per l'uso dell'invenzione, nonché ogni ulteriore aspetto dei
reciproci rapporti.
Art. 26
(Attività conto terzi)
1. Con apposito regolamento sono disciplinate modalità e criteri di riparto dei
proventi derivanti da contratti di consulenza e convenzioni di ricerca per conto
terzi.
176
Regolamenti
Personale
Art. 27
(Obblighi del personale)
1. I dipendenti del CNR conformano la propria condotta ai codici di
comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e alle
disposizioni contenute nei contratti collettivi.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 per quanto applicabili, si estendono al
personale associato e a chiunque, a qualsiasi titolo operi all'interno nell'ambito
degli uffici e delle strutture dell'Ente.
3. I codici di comportamento e le disposizioni di cui al comma 1 sono affisse nelle
sedi dell'Ente in luogo idoneo accessibile e visibile a tutti i dipendenti.
Art. 28
(Indennità speciale per i responsabili di progetto e di commessa)
1. In base alle disposizioni vigenti e a quanto previsto dalla contrattazione
collettiva, ai responsabili di progetto e di commessa, individuati con le modalità e
le procedure stabilite dal regolamento di organizzazione e funzionamento,
possono essere riconosciute indennità in misura proporzionale alle dimensioni ed
alla complessità del progetto o della commessa e alle relative responsabilità.
L'indennità è stabilita all'atto del conferimento dell'incarico ai sensi dell'articolo 20
comma 3 e dell'articolo 29 comma 2 del regolamento di organizzazione e
funzionamento.
TITOLO VIII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 29
(Personale che confluisce nel CNR)
1. Il personale degli enti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 23
del decreto di riordino è trasferito al CNR mantenendo il proprio stato giuridico
ed economico, compresa la posizione previdenziale ed assicurativa ed il
trattamento di fine rapporto. Il livello retributivo eventualmente più favorevole è
assicurato mediante "assegno ad personam". L'esperienza professionale maturata
a titolo di lavoro dipendente nell'ambito degli enti di cui al comma 1 dal personale
che confluisce nel CNR viene riconosciuta a tutti gli effetti consentiti dalla legge.
Art. 30
(Abrogazioni)
1. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con il presente regolamento ed in
particolare il Decreto del Presidente del CNR n. 15450 del 14 gennaio 2000,
"Regolamento di disciplina delle procedure di selezione ai diversi livelli del
personale, nonchè delle procedure di assunzione di personale con contratto a
177
Regolamenti
Personale
tempo determinato del Consiglio Nazionale delle Ricerche" e successive
modificazioni.
Art. 31
(Norme transitorie)
1. Il personale associato al CNR al momento dell'entrata in vigore del presente
regolamento continua a svolgere la propria attività sulla base dei vigenti atti di
associatura e comunque non oltre il 1 gennaio 2006.
2. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a
quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
178
Regolamenti
Biblioteca centrale
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 475 del 7 ottobre 1987
Regolamento della Biblioteca Centrale del
Consiglio Nazionale delle Ricerche.
TITOLO I
ORDINAMENTO DELLA BIBLIOTECA CENTRALE DEL CONSIGLIO
NAZIONALE DELLE RICERCHE.
Capo I
PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO DEL CNR E COMPITI
DELLA BIBLIOTECA CENTRALE
Art. 1.
Patrimonio bibliografco del CNR
Sono patrimonio bibliografico del CNR:
a) le raccolte librarie custodite presso la biblioteca centrale;
b) le raccolte specializzate esistenti presso organi di ricerca, servizi o altre
iniziative scientifiche del CNR:
c) le pubblicazioni acquistate nell'ambito di attività svolte mediante contratti e
contributi di ricerca, progetti finalizzati 0 altre iniziative scientificotecniche del
CNR.
Art. 2.
Costituzione del patrimonio bibliografico del CNR
a) La biblioteca centrale del CNR raccoglie e conserva:
1) le pubblicazioni che riguardano la ricerca scientifica e la tecnologia;
2) le pubblicazioni concernenti la storia del pensiero scientifico;
3)le pubblicazioni edite dal CNR o con il suo contributo o comunque sotto il suo
patrocinio, ed afferenti a tutti i suoi Comitati nazionali di consulenza;
4) Le opere sussidiarie e di consultazione generale.
Le pubblicazioni riguardanti i settori specificati ai punti 1) e 2) e stampate in Italia
pervengono al CNR in virtù della legge sul deposito obbligatorio degli stampati.
Le pubblicazioni di cui al punto 3) si raccolgono presso la biblioteca centrale del
CNR almeno in due esemplari, uno dei quali destinato alla consultazione, l'altro
alla conservazione. Il settore umanistico costituisce un fondo specializzato
particolare.
b) Le raccolte specializzate costituite presso gli istituti, centri ed altre iniziative
scientifiche del CNR riuniscono opere di consultazione corrente indispensabili
per gli studi e le ricerche in corso presso i medesimi e fanno parte integrante del
patrimonio bibliografico del CNR.
179
Regolamenti
Biblioteca centrale
c) Le pubblicazioni acquistate a qualsiasi titolo nell'ambito dell'attività scientifica
del CNR. finalizzate agli scopi specifici per i quali sono state acquistate e
localizzate presso istituti o dipartimenti delle Università o di altri enti dove devono
essere utilizzate fanno anch'esse parte integrante del patrimonio bibliografco del
CNR.
Art. 3.
Rapporti tra lo biblioteca centrale e le biblioteche decentrare del CNR
È compito della biblioteca centrale attuare il coordinamento delle informazioni e
dei servizi per tutte le pubblicazioni comunque acquisite al patrimonio
bibliografico del CNR. A tale fine le biblioteche decentrate del CNR e gli organi e
settori interessati provvedono:
x ad uniformare le proprie norme di catalogazione e quelle in uso presso la
biblioteca centrale;
x a pianificare gli acquisti tenendo conto della possibilità di accedere anche ai
fondi della biblioteca centrale;
x a trasmettere alla biblioteca centrale notizia di ogni nuova pubblicazione
acquisita. tramite l'invio delle relative schede, o elenco dei titoli, o altro mezzo
ritenuto idoneo e concordato, o con catalogazione partecipata in un sistema
automatizzato.
A sua volta la biblioteca centrale provvede:
x a tenere corsi professionali preparatori per il personale addetto alle
biblioteche decentrate;
x ad accettare da pane di organi di ricerca, servizi ed altre iniziative scientifiche
del CNR nei limiti consentiti dal proprio bilancio, segnalazioni per acquisto di
pubblicazioni specializzate secondo i criteri di cui al successivo art. 25;
x ad assicurare alle biblioteche decentrate e agli organi e settori interessati la
disponibilità del proprio patrimonio bibliografico;
x a produrre con le tecniche più idonee, cataloghi collettivi delle pubblicazioni
del patrimonio bibliografico del CNR.
I servizi di prestito, fotoriproduzione, lettura in sede devono essere assicurati da
tutte le unità appartenenti al sistema, tenendo conto delle pratiche possibilità di
attuazione dei servizi e previo costante accordo fra la biblioteca centrale e le unita
periferiche.
180
Regolamenti
Biblioteca centrale
Art. 4.
Rapporti tra la biblioteca centrale del CNR e gli enti esterni
Per la ricchezza del suo patrimonio bibliografico e l'ampiezza delle discipline
rappresentate, e tenuto conto dei benefici che derivano al CNR dalla legge sul
deposito obbligatorio degli stampati per le pubblicazioni edite sul territorio
nazionale, è compito istituzionale del CNR contribuire all'efficienza del servizio
bibliotecario nazionale relativamente al settore scientifico-tecnico.
A tal fine la biblioteca centrale del CNR:
x assicura la disponibilità del patrimonio bibliografico del CNR stesso,
all'esterno dell'ente;
x favorisce lo scambio delle informazioni con gli enti esterni. tramite opportuni
contatti e accordi con biblioteche, Università e altre istituzioni pubbliche
operanti nel settore e dotate di pertinente patrimonio bibliografico, sia
avvalendosi dei mezzi tradizionali che partecipando ai sistemi automatizati;
x partecipa a cataloghi collettivi nel quadro del servizio bibliotecario italiano;
x coopera alla formazione del personale addetto alle biblioteche, nel quadro del
servizio bibliotecario italiano, partecipando a iniziative collettive utili allo
scopo quali corsi di lezioni, seminari, conferenze, pubblicazioni didattiche e
professionali.
Art. 5.
Pubblicazioni della biblioteca centrale del CNR
Nel quadro dei compiti sopra specificati la biblioteca centrale cura la
pubblicazione periodica di un bollettino contenente l'elenco delle nuove
accessioni alla biblioteca.
Cura inoltre tutte le pubblicazioni ritenute utili alla diffusione della conoscenza
del patrimonio librario della biblioteca centrale e delle biblioteche decentrate, al
funzionale inserimento delle sue collezioni nel servizio bibliotecario italiano,
nonché alla didattica delle metodologie professionali.
Capo II
DIREZIONE
Art. 6.
Direzione
Sovraintenono alla biblioteca centrale del CNR:
x la commissione permanente per la biblioteca;
x il direttore.
181
Regolamenti
Biblioteca centrale
Art. 7.
Composizione della commissione permanente per la biblioteca
La commissione permanente per la biblioteca ha carattere consultivo ed è cosi
composta:
1 ) il presidente del Comitato nazionale per le scienze storiche, filosofiche e
filologiche del CNR con funzioni di presidente della commissione;
2) il presidente del Comitato nazionale per le ricerche tecnologiche del CNR;
3) tre direttori di organi di ricerca del CNR designati dal consiglio di presidenza
del CNR;
4) il direttore della biblioteca centrale;
5) il dirigente del servizio pubblicazioni;
6) il dirigente del servizio trasferimento innovazioni brevetti normativa tecnica del
CNR;
7) il dirigente del servizio elettronico tecnico del CNR.
I componenti della commissione, che non siano nominati per il loro ufficio,
durano in carica un quadriennio e possono essere riconfermati.
Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate da un funzionario
designato dal direttore della biblioteca.
Art. 8.
Compiti della commissione permanente per la biblioteca
La commissione permanente per la biblioteca esprime il suo avviso:
1) sulla relazione annuale presentata dal direttore sull'andamento genera le della
biblioteca a norma dell'art. 1l del presente regolamento;
2) sui fondi necessari per il funzionamento della biblioteca per l'esercizio
finanziario successivo;
3) sulle pubblicazioni redatte a cura della biblioteca;
4) sull'orario della biblioteca e sui periodi di chiusura;
5) sulla scelta dei periodici e delle continuazioni da acquistare;
6) sulla scelta di opere da acquistare particolarmente significative per i vari settori
di interesse;
7) su problemi e quesiti particolari;
8) sui cataloghi di cui al successivo art. 14 e sui registri di cui al successivo art. 15.
I pareri della commissione sono trasmessi al consiglio di presidenza del CNR.
Art. 9.
Riunioni della commissione permanente per la biblioteca
La commissione permanente per la biblioteca si riunisce in adunanza ordinaria
tre volte l'armo.
Può essere inoltre convocata in adunanza straordinaria ogni qualvolta il
presidente della commissione lo ritenga necessario, ovvero ne faccia istanza
almeno un terzo dei componenti la commissione stessa.
182
Regolamenti
Biblioteca centrale
Per la validità dell'adunanza occorre la maggioranza assoluta dei componenti.
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei votanti.
Di ogni seduta e redatto apposito verbale. che viene firmato dal presidente, dal
direttore della biblioteca e dal segretario.
Art. 10.
Compiti del direttore
Il direttore cura il regolare funzionamento della biblioteca ed in particolare
impartisce le direttive occorrenti:
1) all'acquisto delle pubblicazioni secondo le norme amministrative e contabili del
CNR;
2) alla classificazione e alla conservazione del patrimonio librario;
3) alla compilazione dei cataloghi e dei registri;
4) all'attività dei vari settori della biblioteca ;
5) all uso pubblico della biblioteca;
6) ai rapporti con gli organi, servizi ed atre iniziative scientifiche decentrate del
CNR e con le istituzioni esterne.
Art. 11.
Relazione sull'attività della biblioteca centrale del CNR
Il direttore presenta ogni anno al presidente del CNR, sentita la commissione
permanente per la biblioteca, una relazione sull'attività della biblioteca: in tale
relazione sono anche compresi i dati statistici relativi all'incremento della
biblioteca, al suo uso, ai lavori di catalogazione e di ordinamento, e a tutto ciò che
concerne il funzionamento di essa.
Capo III
PERSONALE
Art. 12.
Personale
Il direttore distribuisce il personale addetto alla biblioteca in relazione alle
esigenze del servizio, tenendo conto delle mansioni specifiche dei vari livelli ed in
analogia all'organizzazione delle biblioteche pubbliche statali.
Art. 13.
Mansioni
Le mansioni del personale addetto alla biblioteca sono stabilite dalle norme
regolamentari del personale del CNR ed in analogia alle mansioni svolte ai vari
livelli dal personale addetto ai servizi delle biblioteche pubbliche statali.
183
Regolamenti
Biblioteca centrale
Capitolo IV
ORDINAMENTO
Art. 14.
Cataloghi
La biblioteca centrale del CNR deve avere i seguenti cataloghi disposizione dei
studiosi:
1) un catalogo alfabetico generale per autori e per soggetti;
2) un catalogo sistematico per materia;
2) un catalogo dei periodici;
4) un catalogo delle collezioni di monografiche;
5) un catalogo delle carte geografiche, topografiche, geologiche, etc.;
6) un catalogo delle nuove accessioni.
La struttura materiale e la compilazione dei cataloghi alfabetici d cui al punto 1)
seguono di regola le norme in uso presso le biblioteche pubbliche statali. Qualora
lo consigli una maggiore speditezza del servizio di catalogazione, è possibile
avvalersi di norme particolari per determinati casi o acquistare schede a stampa o
su supporto non tradizionale per le pubblicazioni non italiane, o di staccarsi
comunque dalle sopracitate norme.
Il catalogo sistematico di cui al punto 2) segue il sistema di classificazione ritenuto
più idoneo alla biblioteca; è però sempre necessario classificare anche in base ad
un sistema di classificazione ad applicazione molto diffusa, che possa valere da
interlingua con gli istituti interessati ad un servizio comune.
Possono essere istituiti cataloghi speciali per altre categorie di materiale
bibliografico, anche tenendo conto di eventuali particolari esigenze dell'uso
pubblico.
La biblioteca deve inoltre avere i seguenti cataloghi ad uso di ufficio:
1) uno schedario delle opere che provengono per diritte di stampa, con
indicazioni utili all'individuazione del tipografo-editore, alla richiesta e al sollecito
in base alla legge sul deposito obbligatorio degli stampati.
Lo schedario può comprendere anche le opere stampate in Italia che pervengono
per scambio o dono:
2) uno schedario delle opere che pervengono per acquisto o per ordine
permanente (collezioni, continuazioni) con le indicazioni utili alla individuazione
del fornitore, all'ordine e al pagamento. Lo schedario può comprendere anche le
opere stampate all'estero che pervengono per scambio o dono;
3) uno schedario dei periodici che pervengono per abbonamento, con le
indicazioni utili all'individuazione del fornitore, all'ordine e al pagamento;
4) uno schedario delle pubblicazioni italiane e straniere, ordinate per
suggerimento degli studiosi o degli organi di ricerca del CNR o degli istituti
esterni;
5) un catalogo ufficiale generale delle opere, delle continuazioni, delle collezioni
di monografie;
6) un catalogo ufficiale generale dei periodici e delle pubblicazioni annuali;
184
Regolamenti
Biblioteca centrale
7) uno schedario per la registrazione delle continuazioni e delle collezioni in
arrivo;
8) uno schedario per la registrazione dei fascicoli dei periodici in arrivo;
9) un catalogo delle opere smarrite sottratte, incomplete e difettose;
10) un catalogo topografico generale. Per le collezioni ordinate secondo un
sistema di classificazione bibliografica, il catalogo sistematico per materie
costituisce l'inventario;
11) uno schedario delle opere, italiane o straniere, che pervengono per scambio o
dono, se si preferisce non comprenderle negli schedari di cui ai punti 1) e 2);
12) un bollettario a madre e figlia per le pubblicazioni mandate a rilegare. Il
bollettario deve indicare chiaramente il giorno di consegna e di restituzione di
ogni partita consegnata al legatore e portare la firma del legatore e dell'impiegato
addetto al servizio rilegatura.
E in facoltà del direttore, sentita la commissione permanente, impiantare altri
cataloghi e apportare alla forma dei suddetti le modifiche suggerite
dall'esperienza o dall'affermarsi di nuove metodologie e tecniche.
Art. 15.
Registri
La biblioteca centrale del CNR deve avere:
1) un registro cronologico di entrata delle pubblicazioni (inventario);
2) un registro di protocollo per la corrispondenza in arrivo e in partenza;
3) un registro delle opere desiderate dagli utenti.
Il registro cronologico di entrata, che vale da inventario della biblioteca, deve
distinguere le registrazioni delle pubblicazioni in arrivo secondo il tipo di accesso:
acquisto, diritto di stampa, scambio o dono, pubblicazioni CNR.
La registrazione delle riviste deve essere separata dalla registrazione delle opere.
Il numero di entrata delle opere, a qualsiasi titolo pervenute, e dei periodici deve
essere in una serie unica progressiva.
In caso di opere, in più volumi, pervenute in biblioteca contemporaneamente, o
in periodi diversi, deve essere attribuito un numero ad ogni singolo volume.
Ai periodici e alle opere che si pubblicano a dispense il numero di entrata va
segnato solo al primo numero di ogni annata, mentre gli opuscoli e gli estratti
possono essere raggruppati per gruppi omogenei a ciascuno dei quali va
assegnato un singolo numero di entrata con i relativi esponenti per ogni pezzo.
Qualora una pubblicazione periodica che non sia di acquisto vada tenuta per
qualche tempo in sospeso ai fini della valutazione di cui ai punti 2) e 3) del
successivo art. 23, il numero di entrata può essere assegnato nel momento in cui
viene decisa la conservazione della pubblicazione presso la biblioteca.
Le pubblicazioni suscettibili di frequente aggiornamento, quali resoconti di
attività. annuari, guide commerciali, etc.. che non pervengano per acquisto,
185
Regolamenti
Biblioteca centrale
possono andare in catalogo cd in consultazione al pubblico non inventariate, ai
fini di una più agevole eliminazione al momento dell'arrivo dell'edizione
successiva, in quanto hanno classificale come pubblicazione di facile consumo.
È in facoltà del direttore, sentita la commissione permanente. impiantare altri
registri e apportare alla forma dei suddetti le modifiche suggerite dall'esperienza o
dall'affermarsi di nuove metodologie e tecniche.
Art. 16.
Protocollo e archivio della biblioteca centra/e del CNR
Tutta la corrispondenza relativa sia alla gestione del materiale librario che
all'attività della biblioteca deve essere registrata in protocollo separato e deve
essere conservata nell'archivio speciale, esistente presso la biblioteca stessa. e
ordinata sulla base di titolario opportunamente articolata.
Art. 17.
Norme per la timbratura, la segnatura la segnatura di cataloghi e registri
Per la timbratura delle pubblicazioni, nonché per la tenuta dei cataloghi e dei
registri valgono, in quanto applicabili, le disposizioni seguenti per le biblioteche
pubbliche statali.
Art. 18.
Norme per la rimozione e ricollocazione delle pubblicazioni
Al posto di ogni libro o fascicolo temporaneamente tolto dagli scaffali o casellari
deve essere collocato un tagliando con le indicazioni relative.
Giornalmente le opere che vengono restituite, dopo la lettura o il prestito,
debbono essere ricollocate al loro posto, togliendo il relativo tagliando.
Art. 19.
Danni alle raccolte librarie e all'arredamento
Ogni impiegato della biblioteca ha l'obbligo di dare subito notizia al direttore di
qualunque sottrazione, dispersione, disordine o danno nelle raccolte librarie o
nell'arredamento della biblioteca di cui abbia direttamente o indirettamente
notizia.
Art. 20.
Revisione delle raccolte librarie
La biblioteca deve provvedere:
1) una volta all'anno alla revisione di tutte le collezioni librarie che si trovano negli
scaffali a disposizione degli studiosi;
186
Regolamenti
Biblioteca centrale
2) ogni cinque anni. alla ricognizione generale di tutte le pubblicazioni sia del
deposito che delle sale di consultazione e degli uffici, confrontandole con il
catalogo topografico.
Della revisione, sia parziale che generale, e redatto processo verbale firmato dal
direttore e dai bibliotecari che hanno preso pane ai lavori.
I verbali di revisione sono conservati nell'archivio della biblioteca.
Art. 21.
Spolveratura e disinfestazione
Ogni cinque anni tutte le pubblicazioni del deposito librario, delle sale di
consultazione e degli uffici vengono rimosse dagli scaffali per provvedere a una
radicale pulizia c spolveratura.
In quell'occasione si provvede altresì alla disinfestazione di volumi e mobilio.
Detta spolveratura e disinfestazione precede immediatamente la ricognizione
generale di cui ai punto 2) dell'articolo precedente.
Si può procedere alla disinfestazione prima dei cinque anni. qualora se ne ravvisi
la necessita.
Capo V
INCREMENTO
Art. 22.
Incremento del patrimonio librario
L'incremento del patrimonio della biblioteca centrale del CNR avviene mediante:
1) l'accessione delle pubblicazioni spettanti al CNR in virtù dell'art. 5 del regio
decretolegge 23 ottobre 1927, n. 2105. e successive norme conservative;
2) l`acquisto di pubblicazioni col fondo annualmente assegnato alla biblioteca
centrale sul bilancio del CNR;
3) gli scambi, le donazioni, gli omaggi di pubblicazioni;
4) l'accensione di almeno due copie (una per deposito, l'altra per consultazione) di
tutte le pubblicazioni edite dal CNR o comunque con il contributo o sotto il
patrocinio del CNR stesso.
L'incremento può riguardare anche pubblicazioni edite su supporto non
tradizionale. quali ad esempio microfilm. microfiches, microcard, etc.
187
Regolamenti
Biblioteca centrale
Art. 23.
Scelta delle pubblicazioni in arrivo
Le pubblicazioni, periodiche e non periodiche, che pervengono alla biblioteca
centrale del CNR in virtù della legge sul deposito obbligatorio degli stampati
ovvero per scambi, donazioni e omaggi, sono suddivise, a valutazione del direttore
della biblioteca, nei seguenti tre gruppi:
1) opere che debbono essere conservate a norma dell'art. 2 del presente
regolamento;
2) opere che possono essere scambiate o cedute ad altre biblioteche o istituti;
3) opere di scarso valore, che possono essere eliminate.
Art. 24.
Ripartizione della spesa per l'acquisto di pubblicazioni
Entro i termini utili disposti dal CNR, il direttore della biblioteca, sentita la
commissione permanente per la biblioteca. presenta annualmente il piano di
ripartizione del fondo. messo a disposizione della biblioteca per l'esercizio
finanziario in corso, per provvedere all'acquisto di pubblicazioni e materiale
bibliografico e alle spese di rilegatura.
La ripartizione é predisposta tenendo conto delle esigenze dei singoli rami di
attività del CNR, nonché degli impegni per il rinnovo degli abbonamenti ai
periodici e per l'acquisto delle collezioni considerate come «ordine permanente e
delle opere in continuazione.
La ripartizione anzidetta può essere variata nel corso dell'esercizio finanziario su
proposta del direttore della biblioteca, sentita la commissione permanente per la
biblioteca. Con la stessa procedura possono altresì essere richiesti fondi
straordinari: in presenza di casi particolari.
Art. 25.
Segnalazione di pubblicazioni da acquistare
Le pubblicazioni da acquistare possono essere segnalare per iscritto:
x dai membri della commissione permanente per la biblioteca:
x dai direttori degli organi di ricerca. servizi ed altre iniziative scientifiche del
CNR;
x da direttori di biblioteche e istituti esterni;
x dagli studiosi utenti della biblioteca.
Per questi ultimi si tiene a disposizione apposito registro.
La segnalazione non ha carattere vincolante per la biblioteca, ma va intesa come
suggerimento alla migliore scelta delle pubblicazioni da acquistare.
Tutte le segnalazioni sono vagliate dal direttore della biblioteche, il quale può
chiedere l'avviso della commissione permanente per la biblioteca.
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Regolamenti
Biblioteca centrale
Le segnalazioni ritenute di interesse prioritario per la biblioteca sono evase in
base all ordine di precedenza delle richieste ed alla disponibilità di bilancio.
Capo VI
AMMINISTRAZIONE
Ant. 26.
Avviso delle pubblicazioni e spese di rilegatura
Entro i limiti della ripartizione indicata nell'art. 24 il direttore provvede per
quanto di sua competenza e nell'osservanza delle norme vigenti in ordine:
1) all'acquisto dei periodici, sia nuovi che in corso di abbonamento;
2) all'acquisto delle opere in continuazione e delle collezioni sia nuove che in
corso, come «ordine permanente;
3) all'acquisto dei libri;
4) all'acquisto di materiale bibliografico vario, come schede catalografiche, etc.;
5) alla rilegatura delle pubblicazioni.
Per l'acquisto in economia delle pubblicazioni si prescinde dall'acquisizione dei
preventivi.
Le spese relative ad abbonamenti a riviste e periodici si considerano di
competenza dell'esercizio nel quale si effettuano i pagamenti anticipati.
TITOLO II
SERVIZIO PUBBLICO
Capo I
NORME GENERALI
Art. 27.
Tessera di ammissione
La biblioteca con tutti i suoi servizi è aperta agli studiosi, ai quali viene rilasciata
dal direttore della biblioteca apposita tessera di ammissione, rinnovabile
annualmente.
Per ogni utente che richieda i servizi della biblioteca, viene redatta una scheda di
base che, corredata dei dati utili è conservata negli archivi della biblioteca.
La tessera di ammissione viene rilasciata previa presentazione di un documento
comprovante il proprio status:
x ai dipendenti di pubbliche amministrazioni, anche se in aspettativa,
disponibilità o in pensione,
x agli iscritti agli ordini professionali;
x ai dipendenti di industrie specializzate e istituti privati di ricerca.
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Regolamenti
Biblioteca centrale
Può essere altresì rilasciata a studiosi privati, ivi compresi gli studenti universitari,
su autorizzazione del direttore della biblioteca.
La tessera di ammissione è rilasciata d'ufficio:
1) ai membri dei comitati nazionali di consulenza e delle commissioni del CNR;
2) ai direttori degli istituti, centri, gruppi, aree di ricerca. progetti finalizzati e di
altre iniziative scientifiche del CNR.
Gli studenti delle scuole secondane superiori possono essere ammessi, su
motivata richiesta scritta del preside della scuola, a visite guidate o a periodi di
frequenza per studio e ricerche.
Art. 28.
Orario dei servizi al pubblico
Nell'interesse della ricerca c degli utenti, tutti i servizi al pubblico sono assicurati a
orario continuato, almeno dalle 9 alle 20 per tutti i giorni della settimana,
eccettuate le domeniche e gli altri giorni festivi.
Per il sabato può prendersi in considerazione un orario ridotto
È in facoltà del direttore, sentita la commissione permanente per la biblioteca e
tenuto conto della disponibilità del personale, anticipare l'orario antimeridiano,
prolungare l'orario serale e tenere aperto anche nei giorni festivi.
All'apertura pomeridiana, ed eventualmente serale o festiva, si provvede con
appositi turni del personale.
Gli impiegati di turno, prima di procedere alla chiusura della biblioteca, visitano
tutti i locali e gli impianti, assicurando che non esista condizione alcuna di
pericolo. Dell'adempimento di tale compito viene redatto apposito verbale.
La biblioteca è chiusa al pubblico per trenta giorni. anche non consecutivi,
durante il periodo estivo, per i lavori di revisione di cui all'art. 20
La chiusura al pubblico può essere diversamente articolata, secondo le necessità
contingenti e nel quadro delle intese da concordarsi a livello territoriale con le
altre biblioteche a carattere scientifico-tecnico nell'interesse degli utenti.
La chiusura di cui al precedente comma deve essere tempestivamente comunicata
al pubblico, anche a mezzo della stampa quotidiana. Durante la chiusura
dovranno funzionare, almeno a orario ridotto, i servizi di informazione e di
prestito.
Art. 29.
Ingresso Guardaroba
Prima di entrare in biblioteca il lettore ha l'obbligo di depositare presso
l'impiegato di vigilanza all'ingresso borse, cartelle. camici, libri personali ed altri
oggetti non consentiti dalle vigenti disposizioni. Ha inoltre l'obbligo di firmare,
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Regolamenti
Biblioteca centrale
chiaramente, il registro di ingresso apponendovi l'orario di entrata e uscita, la
professione, il numero della tessera di ammissione.
Su motivata richiesta e permesso entrare in biblioteca con uno o più libri
personali, dietro rilascio di apposito permesso scatto.
In particolare, gli studenti hanno facoltà di entrare nelle sale di consultazione con
uno o più libri personali, allo scopo di poter integrare lo studio con la
consultazione di tavole, atlanti, dizionari ed altri sussidi.
I permessi vengono rilasciati dal direttore della biblioteca, dietro richiesta degli
interessati, per periodi determinati e rinnovabili.
E rigorosamente vietato fumare in qualsiasi ambiente della biblioteca che non sia
eventualmente destinato a tale uso.
Chi trasgredisca la disciplina della biblioteca o ne turbi comunque la quiete può
essere escluso, temporaneamente o definitivamente, dalla frequenza della
medesima. mediante motivata disposizione del direttore, sentita la commissione
permanente per la biblioteca.
Art. 30.
Guida all'uso della biblioteca centrale del CNR
Allo scopo di agevolare il pubblico nell'uso della biblioteca il direttore mette a
disposizione degli studiosi una breve guida che informi della consistenza delle
raccolte in essa conservate. dei suoi servizi e delle norme che li regolano.
Art. 31.
Corsi di bibliografia scientifica
Brevi corsi gratuiti introduttivi ali uso delle biblioteca e dei repertori specializzati
potranno essere tenuti a favore di particolari categorie di studiosi o come
preparazione alla tesi per i laureandi, sia a richiesta degli interessati che per
iniziativa della biblioteca.
Capo II
LETTURA E CONSULTAZI0NE
Art. 33
Sale di lettura e consultazione
La lettura e la consultazione avvengono nelle apposite sale, dotate di repertori e
strumenti d'informazione specializzate pertinenti al settore rappresentato e
liberamente consultabili.
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Regolamenti
Biblioteca centrale
Le opere di carattere particolare o di pregio. Le pubblicazioni a fogli mobili, il
materiale audiovisivo. i microfilm, etc. sono consultabili soltanto nelle sale
riservate: a tale scopo.
L'accesso ai depositi librari per la ricerca diretta dei volumi è di regola vietato al
pubblico. Il direttore può tuttavia a suo giudizio e con l'adozione delle necessarie
cautele, permetterlo in casi eccezionali.
Art. 33.
Assistenti di sala
Le sale di lettura e consultazione sono affidale ai dipendenti, in possesso di laurea
o di diploma di scuola superiore, che sono a disposizione dei lettori per le
informazioni bibliografiche, la guida dei cataloghi. la consultazione dei repertori
bibliografici l'assistenza per l'interrogazione delle banche di dati cui la biblioteca
sia collegata, etc.
Le informazioni bibliografiche possono essere richieste anche dagli utenti fuori
sede.
Gli assistenti di sala devono aver fatto sufficiente tirocinio in tutti i principali
settori di attività della biblioteca prima di essere assegnati al diretto servizio del
pubblico
Nelle sale di lettura e di consultazione deve sempre essere presente almeno un
assistente di sala
Art. 34.
Richiesta di pubblicazioni in lettura
La richiesta delle pubblicazioni non collocate nelle sale di lettura e consultazione
e fatta per iscritto sopra appositi moduli.
I moduli per le richieste devono contenere chiaramente e compiutamente
l'indicazione della pubblicazione domandata, la segnatura di collocazione e il
nome del richiedente.
Per ogni opera è fatta una richiesta separata; per opere in più volumi o per volumi
successivi di uno stesso periodico va riempito un solo modulo di richiesta.
Di regola non sono concessi contemporaneamente in lettura più di quattro volumi
per volta.
E' tuttavia facoltà del direttore consentire in casi particolari l’uso contemporaneo
di un maggior numero di pubblicazioni o di volumi.
Chi ha ricevuto un'opera in lettura può chiedere, all'atto della restituzione, che
essa venga tenuta a sua disposizione per il giorno o per i giorni successivi. La
durata di tale deposito e il numero complessivo dei depositi da consentire sono
stabiliti dal direttore.
Il trasporto dei libri dal posto di collocazione al luogo di consegna deve essere
organizzato in modo da abbreviare al massimo il periodo di attesa.
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Regolamenti
Biblioteca centrale
Art. 35.
Fotoriproduzione
E' consentita la riproduzione con procedimenti tecnici del materiale librario o
documentario, a spese del richiedente e con l’osservanza di necessarie cautele.
Sull'uso delle macchine fotoriproduttrici vigila il personale della biblioteca.
La fotoriproduzione è consentita unicamente a scopo di studio ed in luogo del
prestito del materiale stesso o della sua manuale trascrizione. Il richiedente
sottoscrive apposita dichiarazione assumendosi ogni responsabilità per l'uso che
verrà fatto delle fotoriproduzioni, essendo severamente vietata qualsiasi
successiva riproduzione o pubblicazione per uso commerciale o per altro scopo, a
norma delle vigenti disposizioni.
Non verrà rilasciata fotoriproduzione di quelle pubblicazioni che ne facciano
espresso divieto.
Per la riproduzione integrale o di parti sostanziali di libri valgono, in quanto
applicabili, le norme contenute nel regolamento delle biblioteche statali e le
norme vigenti in materia di diritto d'autore.
Le tariffe delle copie ottenute mediante procedimenti fotografici, meccanici o
combinati eseguite nella biblioteca, saranno determinate dalla giunta
amministrativa del CNR, in base ad un prezzo unitario in vigore nelle principali
biblioteche pubbliche di Roma.
L'accertamento, la riscossione e il versamento delle entrate derivanti dalla vendita
delle fotoriproduzioni saranno effettuate in base alle norme vigenti.
Art. 36.
Dichiarazione di conformità
È in facoltà del direttore rilasciare, a richiesta dichiarazioni di conformità redatte
in carta legale, ovvero ottenute mediante fotografie o altro procedimento, di
pubblicazioni possedute dalla biblioteca.
Tale dichiarazione ha carattere gratuito.
Capo IV
PRESTITO
Art. 37.
Prestito delle pubblicozioni
È consentito il prestito delle pubblicazioni della biblioteca.
Il prestito può essere locale, esterno ed internazionale, secondo che si effettui a
favore di studiosi con domicilio in Roma, ovvero di biblioteche, uffici ed istituti
pubblici italiani, od infine di biblioteche di Stati esteri.
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Regolamenti
Biblioteca centrale
Art. 38.
Pubblicazioni escluse dal prestito
In nessun caso possono essere concesse in prestito le opere non ancora
regolarmente registrate e catalogate.
Sono inoltre escluse dal prestito:
1) le opere di notevole pregio bibliografico;
2) le carte geografiche. geologiche e topografiche, le fotografie, i disegni, le tavole
isolate e in genere il materiale che richieda una speciale conservazione;
3) le enciclopedie, i dizionari, i repertori bibliografici, le opere collocate nelle sale
di consultazione, gli atlanti, i manuali, i trattati e comunque le pubblicazioni
richieste frequentemente in lettura;
4) i periodici.
È in facoltà del direttore derogare, in casi eccezionali, alle disposizioni contenute
nei commi precedenti.
Eccezionalmente, i periodici possono essere concessi in prestito a organi, servizi o
iniziative scientifiche del CNR, e agli enti ammessi di diritto al prestito locale,
dietro riehiesta scritta dell ente interessato.
Detti prestiti non potranno supera e un periodo massimo di tre giorni e saranno
concessi solo nell'ambito della città.
Art. 39.
Ammissione al prestito locale
Sono ammessi al prestito locale:
di diritto:
i membri dei comitati nazionali di consulenza e delle commissioni del CNR:
i direttori degli istituti, centri, gruppi, aree di ricerea, progetti finalizzati ed altre
iniziative scientifiche del CNR;
le pubbliche amministrazioni, ordini professionali. industrie specializzate e istituti
privati di ricerca;
i dipendenti di pubbliche amministrazioni, anche se in aspettativa, disponibilità o
in pensione;
gli appartenenti agli ordini professionali, mediante malleveria;
i dipendenti di industrie specializzate e istituti privati di ricerca;
i laureandi.
Il direttore della biblioteca può, sotto la propria responsabilità, concedere libri in
prestito a persone o enti non compresi nelle categorie elencate nei commi
precedenti.
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Regolamenti
Biblioteca centrale
Art. 40.
Malleveria per il prestito locale
Possono prestare malleveria:
per i dipendenti di industrie specializzate e istituti privati di ricerca: il direttore o il
capo del personale: per i laureandi: il professore della materia per la quale si
preparano la tesi o altro docente della facoltà.
Le malleverie si rilasciano su appositi moduli a stampa forniti dalla biblioteca.
Ogni mallevadore può rilasciare fino ad un massimo di venti malleverie, per un
periodo massimo di un anno.
Art. 41.
Tessera di ammissione al prestito
La tessera di ammissione al prestito locale è rilasciata dal direttore della
biblioteca ed ha scadenza annuale.
Va esibita ad ogni richiesta di prestito, congiuntamente a valido documento
d'identità. Le richieste di prestito vanno presentate a mezzo di apposito modulo
predisposto dalla biblioteca.
Art. 49.
Limiti e durata del prestito
Salvo i casi eccezionali autorizzati di volta in volta dal direttore, ad una stessa
persona non si possono prestare più di due opere, né più di quattro volumi per
volta, e ad uno stesso ente non si possono prestare più di dieci opere, né più di
venti volumi per volta.
Il prestito ha durata massima di venti giorni e può essere rinnovato per altri venti
giorni a seguito di tempestiva richiesta dell'utente, sempre che la pubblicazione
non sia stata nel frattempo richiesta da altri utenti.
Il direttore ha facoltà per comprovati motivi di urgenza di esigere in qualsiasi
momento l'immediata restituzione delle pubblicazioni date in prestito, come
prolungare il prestito oltre i termini usuali.
Art. 43.
Prestito esterno ed internazionale
Per il prestito esterno e internazionale valgono in quanto applicabili, le norme
stabilite dal regolamento delle biblioteche pubbliche statali.
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Regolamenti
Biblioteca centrale
Art. 44.
Obblighi
Per gli obblighi e le responsabilità di chi ottiene in prestito pubblicazioni dalla
biblioteca e per le trasgressioni alle norme stabilite valgono, in quanto applicabili,
le modalità previste dal regolamento delle biblioteche pubbliche statali.
Art. 45.
Schedari per il prestito
La biblioteca deve avere:
1) uno schedario degli enti che fruiscono del prestito;
2) uno schedario delle persone che usufruiscono del prestito;
3) uno schedario delle ricevute di prestito, in ordine di segnatura;
4) uno schedario dei prestiti accordati.
La forma dei suddetti schedari è suscettibile delle modifiche suggerite
dall'affermarsi di nuove metodologie e tecniche.
TITOLO III
AUTOMAZIONE
Art. 46
Gestione dei servizi e reperimento delle informazioni
La biblioteca utilizza le tecnologie avanzate, quali l'informatica e simili sia per
gestire i servizi propri e quelli delle biblioteche del CNR ad essa collegate, sia per
consentire agli utenti il reperimento delle informazioni tramite l'accesso alle
banche di dati, cui essa direttamente pertecipa o è allocata, alle condizioni vigenti
per l'accesso a banche di dati gestite dalle pubbliche amministrazioni.
In tutti i settori e per tutti i servizi della biblioteca è in facoltà del direttore snellire
le procedure e adottare metodologie suggerite da nuove tecniche professionali.
Fatte salve le mansioni specifiche dei vari livelli, tutti gli impiegati, per le attività di
loro competenza, possono utilizzare sistemi automatici di gestione
TITOLO IV
NORME FINALI
Art. 47
Normativa Applicabile
Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano, in quanto
compatibili con la normativa riguardante il C.N.R. le disposizioni vigenti per le
biblioteche pubbliche statali.
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Regolamenti
Biblioteca centrale
Art. 48.
Entrata in vigore del regolamento
Il presente regolamento entrerà in vigore sessanta giorni dopo la sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
A partire da tale data il regolamento approvato con decreto del Capo del Governo
in data 12 aprile 1939 è abrogato ad ogni effetto di legge.
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