Le Regole Consiglio Nazionale delle Ricerche INDICE Cronologia normativa NORME FONDAMENTALI....................................................................................... III REGOLAMENTI.................................................................................................... V PARTE A NORME FONDAMENTALI Decreto Legislativo 4 giugno 2003, n. 127" Riordino del Consiglio nazionale delle ricerche".……………………..………….... 3 Decreto Legislativo 29 settembre 1999, n. 381 (stralci) "Istituzione dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, nonche' disposizioni concernenti gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59"……………………………………………………….. 27 Decreto Legislativo 5 giugno 1998, n. 204 "Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59"………………. 33 Legge 9 maggio 1989, n. 168. Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica……………………………………………………………………………………... 41 Legge 21 giugno 1986, n.317 (stralci) Procedura d’informazione nel settore delle normee delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione in attuazione della direttiva 98/34/CE, modificata dalla direttiva 98/48/CE stralci ………………………………………………….……………... 61 Decreto Legislativo Luogotenenziale del 1 marzo 1945, n. 82 Riordinamento del Consiglio nazionale delle ricerche………………………….. 66 I PARTE B REGOLAMENTI Decreto del Presidente del CNR del 4 maggio 2005 prot. n. 0025033 Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche………………………………………………………………………….…… Decreto del Presidente del CNR del 4 maggio 2005 prot. n. 0025034 Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche…………………………………………………………….…. Decreto del Presidente del CNR del 4 maggio 2005 prot. n. 0025035 Regolamento del Personale del Consiglio Nazionale delle Ricerche………. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 475 del 7 ottobre 1987 Approvazione del regolamento della biblioteca centrale del Consiglio nazionale delle ricerche"…………………………………………………………………... 73 121 165 179 II Cronologia normativa Riferimenti alle principali norme che hanno delineato finalità, settori di attività, e organizzazione del Consiglio Nazionale delle Ricerche dalla sua istituzione ad oggi. NORME FONDAMENTALI 1923 R.D. 18-11-1923, n. 2895 Istituzione ed erezione in Ente morale del «Consiglio nazionale di ricerche» e della «Unione accademica nazionale». 1924 R.D. 02-10-1924, n. 1625 Approvazione dello statuto del Consiglio nazionale di ricerche, in Roma. 1927 R.D.L. 31-03-1927, n. 638 Riordinamento del Consiglio ricerche. 1932 L. 26-05-1932, n. 598 Modificazioni all'ordinamento nazionale delle ricerche. nazionale del delle Consiglio 1933 R.D. 24-08-1933, n. 1306 Organizzazione e funzionamento del Consiglio nazionale delle ricerche. 1937 R.D.L. 25-06-1937, n. 1114 Nuovo ordinamento del Consiglio nazionale delle ricerche. 1946 D.P.C.M. 08-06-1946 Costituzione dei ruoli nazionale delle ricerche. organici del Consiglio D.P.C.M. 22-08-1946 Modifica al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 giugno 1946 sui ruoli del personale del Consiglio Nazionale delle Ricerche 1947 D.Lgs.C.P.S. 17-07-1947, n. 732 Elezione dei membri dei Comitati nazionali del Consiglio nazionale delle ricerche. 1948 D.Lgs. 07-05-1948, n. 1167 Modificazioni al decreto legislativo 1° marzo 1945, n. 82, relativo al riordinamento del Consiglio nazionale delle ricerche. 1957 L. 13-02-1957, n. 87 Trasformazione dell'Osservatorio italiano di diritto agrario in Istituto di diritto agrario internazionale e comparato con sede in Firenze. 1960 L. 22-12-1960, n. 1613 Nomina e trattamento del presidente del Consiglio nazionale delle ricerche. 1938 L. 11-04-1938, n. 569 Conversione in legge del R.D.L. 25 giugno 1937, n. 1114, riguardante il nuovo ordinamento del Consiglio nazionale delle ricerche. 1962 L. 11-12-1962, n. 1683 Norme relative al personale del Consiglio nazionale delle ricerche. 1945 D.Lgs.Lgt. 01-03-1945, n. 82 Riordinamento del Consiglio ricerche. 1963 L. 02-03-1963, n. 283 Organizzazione e sviluppo della ricerca scientifica in Italia. nazionale delle D.P.C.M. 02-08-1963 Approvazione del regolamento concernente la determinazione del numero e della competenza dei III Comitati nazionali di consulenza del Consiglio nazionale delle ricerche, nonché le modalità per lo svolgimento delle elezioni, per le cooptazioni e per le nomine dei relativi membri. 1965 L. 30-03-1965, n. 330 Modificazioni alla legge 2 marzo 1963, n. 283, per quanto concerne la relazione generale sullo stato della ricerca scientifica e tecnologica in Italia. L. 05-06-1967, n. 423 Finanziamento dei programmi di ricerca fondamentale nel campo spaziale da svolgersi presso laboratori nazionali. L. 05-06-1967, n. 422 Autorizzazione di spesa per il completamento del programma di ricerche spaziali San Marco. 1970 D.P.R. 26-03-1970, n. 1468 Approvazione del nuovo statuto dell'Istituto di diritto agrario internazionale e comparato, con sede in Firenze. 1974 L. 02-08-1974, n. 388 Autorizzazione della spesa per i programmi spaziali nazionali. L. 06-08-1974, n. 390 Autorizzazione alle spese per il finanziamento della partecipazione italiana a programmi spaziali internazionali. 1975 L. 20-03-1975, n.70 Riforma degli enti pubblici 1983 L. 06-01-1983, n. 6 Norme concernenti l'Opera del vocabolario storicolinguistico della lingua italiana presso l'Accademia della Crusca. 1984 L. 06-08-1984, n. 432 Integrazione per l'anno 1984 dei contributi straordinari concessi al Consiglio nazionale delle ricerche per l'attuazione di programmi spaziali nazionali. 1985 L. 02-03-1985, n. 61 Inquadramento nei ruoli del Consiglio nazionale delle ricerche del personale dipendente dai soppressi istituti talassografici di Messina, Taranto, e Trieste. L. 10-06-1985, n. 284 Programma nazionale di ricerche in Antartide. D.L. 19-10-1985, n. 548 Disposizioni urgenti relative ai comitati nazionali del Consiglio nazionale delle ricerche. L. 20-12-1985, n. 750 Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 19 ottobre 1985, n. 548, recante disposizioni urgenti relative ai comitati nazionali del Consiglio nazionale delle ricerche. 1986 D.L. 18-04-1986, n. 117 Disposizioni urgenti per assicurare il funzionamento dei comitati nazionali del Consiglio nazionale delle ricerche. L. 17-06-1986, n. 280 Conversione in legge del decreto-legge 18 aprile 1986, n. 117, recante disposizioni urgenti per assicurare il funzionamento dei comitati nazionali del Consiglio nazionale delle ricerche. L. 08-07-1986, n. 360 Modificazioni alla legge 2 marzo 1963, n. 283, concernente organizzazione e sviluppo della ricerca scientifica in Italia. 1987 L. 17-02-1987, n. 87 Inquadramento in ruolo di personale in servizio presso il Consiglio nazionale delle ricerche con rapporto di lavoro a tempo determinato. 1988 L. 29-04-1988, n. 143 Autorizzazione al Consiglio nazionale delle ricerche e all'Istituto nazionale di fisica nucleare per la stipulazione di contratti con esperti di alta qualificazione tecnico-scientifica. L. 30-05-1988, n. 186 Istituzione dell'Agenzia spaziale italiana. L. 01-08-1988, n. 326 Borse di studio per giovani laureati e diplomati residenti nel Mezzogiorno. L. 27-10-1988, n. 503 Ratifica ed esecuzione dello scambio di lettere tra il IV Governo italiano ed il Governo degli Stati Uniti d'America per la conferma del memorandum di intesa tra il Consiglio nazionale delle ricerche italiano CNR e la NASA degli Stati Uniti relativo alla messa a punto ed al lancio del Laser Geodynamics Satellite 2 (Lageos 2), effettuato a Roma il 22 aprile ed il 30 luglio 1985. 1989 L. 09-05-1989, n.168 Istituzione del Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 1991 D.P.R. 12-02-1991, n. 171 Recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo per il triennio 1988-1990, concernente il personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione di cui all'art. 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168. L. 27-11-1991, n. 380 Norme sui programmi nazionali di ricerca scientifica e tecnologica in Antartide. 2002 D.M. 26-02-2002 Rideterminazione dei soggetti incaricati dell'attuazione, delle strutture operative, dei compiti e degli organismi consultivi e di coordinamento, delle procedure per l'aggiornamento del programma di ricerche in Antartide nonché delle modalità di attuazione e della disciplina dell'erogazione delle risorse finanziarie. D.M. 17-07-2002 Modifica del D.M. 26 febbraio 2002 concernente «Rideterminazione dei soggetti incaricati dell'attuazione, delle strutture operative, dei compiti e degli organismi consultivi e di coordinamento, delle procedure per l'aggiornamento del programma di ricerche in Antartide nonché delle modalità di attuazione e la disciplina dell'erogazione di risorse finanziarie». 2003 D.Lgs. 04-06-2003, n. 127 Riordino del Consiglio nazionale delle ricerche (C.N.R.). 1999 D.Lgs. 30-01-1999, n. 19 Riordino del Consiglio nazionale delle ricerche. REGOLAMENTI 1939 D.C.G. 12-04-1939 Approvazione del regolamento interno per il funzionamento della biblioteca del Consiglio nazionale delle ricerche. D.P.C.M. 27-05-1967 Regolamento concernente norme per la amministrazione e la contabilità del Consiglio Nazionale delle Ricerche. 1967 D.P.C.M. 26-01-1967 Approvazione del regolamento concernente il funzionamento degli organi direttivi del Consiglio nazionale delle ricerche, dei Comitati nazionali di consulenza e dell'assemblea plenaria. 1969 D.P.C.M. 25-02-1969 Modificazione dell'art. 28 del regolamento concernente l'istituzione ed il funzionamento degli organi di ricerca del Consiglio nazionale delle ricerche ed altre iniziative dello stesso consiglio per lo sviluppo delle attività scientifiche. D.P.C.M. 26-01-1967 Approvazione del regolamento concernente l'istituzione ed il funzionamento degli organi di ricerca del Consiglio nazionale delle ricerche ed altre iniziative dello stesso Consiglio per lo sviluppo delle attività scientifiche. 1971 D.P.C.M. 30-03-1971 Modificazione dell'art. 21 del regolamento concernente il funzionamento degli organi direttivi del Consiglio nazionale delle ricerche, dei comitati nazionali di consulenza e dell'assemblea plenaria. V 1974 D.P.C.M. 30-10-1974 Modificazioni al regolamento concernente norme per l'amministrazione e la contabilità del Consiglio nazionale delle ricerche. 1979 D.P.C.M. 07-09-1979 Regolamento del personale del Consiglio Nazionale delle Ricerche D.P.C.M. 07-09-1979 Regolamento ordinamento dell’amministrazione centrale Nazionale delle Ricerche dei del servizi Consiglio 1986 D.P.C.M. 03-09-1986 Integrazione del regolamento concernente il funzionamento degli organi direttivi del Consiglio nazionale delle ricerche, dei comitati nazionali di consulenza e dell'assemblea plenaria. D.P.C.M. 04-06-1987 Approvazione del regolamento per le spese di rappresentanza e talune spese di funzionamento nell'ambito del Consiglio nazionale delle ricerche. D.P.C.M. 24-09-1987, n. 408 Approvazione del regolamento concernente la determinazione del numero e della competenza dei comitati nazionali di consulenza del Consiglio nazionale delle ricerche, nonché le modalità per lo svolgimento delle elezioni e per le nomine dei relativi membri. D.P.C.M. 07-10-1987, n. 475 Approvazione del regolamento della biblioteca centrale del Consiglio nazionale delle ricerche. 1988 D.P.C.M. 04-03-1988, n. 110 Nuovi limiti di operatività per la commissione tecnico-giuridica del Consiglio nazionale delle ricerche. 1989 D.P.C.M. 07-04-1989 Modificazioni al regolamento interno del Consiglio nazionale delle ricerche. D.M. 01-09-1989 Approvazione del regolamento concernente la partecipazione del Consiglio nazionale delle ricerche a consorzi di ricerca. 1990 Deliberazione CNR 26 aprile 1990 Regolamento borse di studio Deliberazione n.11270 del 11-06-1990 Modifiche al regolamento del personale 1991 Deliberazione CNR 26 aprile 1990, n.11818 Regolamento borse di studio 1993 D.M. 15-06-1993 Regolamento concernente la determinazione del numero e della competenza dei Comitati nazionali di consulenza del Consiglio nazionale delle ricerche, nonché le modalità per lo svolgimento delle elezioni e per le nomine dei relativi membri. 1994 D.M. 21-12-1994 Approvazione del regolamento l’amministrazione e la contabilità per 1997 DPCNR n.14195 del 31-01-1997 1998 DPCNR del 15-01-1998 Modificazione all’ordinamento dei servizi del CNR 2000 DPCNR 14-01-2000 Regolamento sull'istituzione ed il funzionamento degli istituti del Consiglio nazionale delle ricerche. (Decreto n. 015446). DPCNR 14-01-2000 Regolamento sull'organizzazione degli uffici dell'amministrazione centrale e sulla dirigenza del CNR. (Decreto n. 015447). DPCNR 14-01-2000 Regolamento di disciplina della contabilità e dell'attività contrattuale del CNR. (Decreto n. 015448). DPCNR 14-01-2000 Regolamento di disciplina delle attività di promozione e sostegno della ricerca del CNR. (Decreto n. 015449). DPCNR 14-01-2000 Regolamento di disciplina delle procedure di selezione ai diversi livelli del personale, nonché delle VI procedure di assunzione di personale con contratto a tempo determinato del CNR. (Decreto n. 015450). (Decreto del Presidente del CNR del 4 maggio 2005 prot. 0025034). DPCNR 14-01-2000 Regolamento della presenza del CNR in iniziative comuni ad altri soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri. (Decreto n. 015451). DPCNR 04-05-2005, n. 0025035 Regolamento del personale del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Decreto del Presidente del CNR del 4 maggio 2005 prot. 0025035). DPCNR 14-01-2000 Regolamento sull'organizzazione e funzionamento degli organi di governo e sulla formazione del piano triennale del Consiglio nazionale delle ricerche. (Decreto n. 015452). 2001 DPCNR 28-12-2001 Modificazioni al regolamento di disciplina delle procedure di selezione ai diversi livelli di personale, nonché delle procedure di assunzione di personale con contratto a tempo determinato del Consiglio nazionale delle ricerche. 2002 DPCNR 07-01-2002 Modificazioni al regolamento sull'istituzione ed il funzionamento degli istituti del Consiglio nazionale delle ricerche. DPCNR 07-01-2002 Modificazioni al regolamento sull'organizzazione dell'amministrazione centrale e sulla dirigenza del Consiglio nazionale delle ricerche. DPCNR 07-01-2002 Modificazioni al regolamento sull'organizzazione e funzionamento degli organi di governo e sulla formazione del piano triennale del Consiglio nazionale delle ricerche. 2003 Provv. 14-01-2003 Modificazioni al regolamento di disciplina della contabilità e dell'attività contrattuale. 2005 DPCNR 04-05-2005, n. 0025033 Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Decreto del Presidente del CNR del 4 maggio 2005 prot. 0025033). DPCNR 04-05-2005, n. 0025034 Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche VII VIII PARTE A NORME FONDAMENTALI 1 2 Norme fondamentali D.lgs. 4 giugno 2003, n.127 Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche Decreto Legislativo 4 giugno 2003, n. 127 "Riordino del Consiglio nazionale delle ricerche (C.N.R.)" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2003 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni; Vista la legge 6 luglio 2002, n. 137; Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19; Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Viste le linee guida per la politica scientifica e tecnologica del Governo, emanate il 13 marzo 2002; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 gennaio 2003; Acquisito il parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 maggio 2003; Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze; 3 Norme fondamentali D.lgs. 4 giugno 2003, n.127 Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1. Oggetto 1. Il presente decreto legislativo detta la disciplina organica di riordino del Consiglio nazionale delle ricerche (C.N.R.). e ne definisce le finalità, le attività, gli organi, i principi ed i criteri di organizzazione e funzionamento, al fine di promuovere e di collegare realta' operative di eccellenza, di evitare duplicazioni per i medesimi obiettivi, di assicurare il massimo livello di flessibilita', di autonomia e di efficienza, nonché una più' agevole stipula di intese, accordi di programma e consorzi, determinando le condizioni organizzative per: a) ottimizzare l'allocazione delle risorse e determinare economie di risultato e di scopo; b) semplificare i meccanismi di programmazione e di gestione delle attività di ricerca ed amministrative; c) promuovere le attività e le collaborazioni di ricerca internazionali; d) promuovere la valorizzazione dell'attività di ricerca; e) potenziare l'integrazione con le reti della ricerca universitaria ed imprenditoriale; f) delineare un equilibrato rapporto tra funzioni di indirizzo programmatico e di valutazione e funzioni di pianificazione e di conduzione operativa delle attività di ricerca; g) valutare i risultati della ricerca. Art. 2. Finalità dell'ente 1. Il C.N.R. è ente pubblico nazionale con il compito di svolgere, promuovere, diffondere, trasferire e valorizzare attività di ricerca nei principali settori di sviluppo delle conoscenze e delle loro applicazioni per lo sviluppo scientifico, tecnologico, economico e sociale del Paese, perseguendo l'integrazione di discipline e tecnologie diffusive ed innovative anche attraverso accordi di collaborazione e programmi integrati. 2. Il C.N.R. ha personalita' giuridica di diritto pubblico, gode di autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa, patrimoniale e contabile e si dota di un ordinamento autonomo in conformita' al presente decreto, alla legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni, al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, nonché, per quanto non previsto dalle predette disposizioni, al codice civile. 3. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca esercita nei confronti del C.N.R. le competenze attribuitegli dalle disposizioni di cui al comma 2. 4 Norme fondamentali D.lgs. 4 giugno 2003, n.127 Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche Art. 3. Attività del C.N.R. 1. Il C.N.R.: a) svolge, promuove e coordina attività di ricerca con obiettivi di eccellenza in ambito nazionale e internazionale, finalizzate all'ampliamento delle conoscenze nei principali settori di sviluppo, individuati nel quadro della cooperazione ed integrazione europea e della collaborazione con le università e con altri soggetti sia pubblici sia privati; b) nell'ambito del piano triennale delle attività di cui all'articolo 16, definisce e realizza programmi autonomi e partecipa a programmi internazionali di ricerca, sostenendo altresi' attività scientifiche e di ricerca di rilevante interesse per il sistema nazionale; c) svolge attività di comunicazione e promozione della ricerca, curando la diffusione dei relativi risultati economici e sociali all'interno del Paese; d) svolge attività di certificazione, prova ed accreditamento per le pubbliche amministrazioni; e) svolge attività di sostegno ad idee progettuali per iniziative di ricerca in fase nascente; f) promuove e realizza iniziative che integrino la ricerca pubblica con quella privata, anche al fine di acquisire risorse ulteriori per il finanziamento di progetti congiunti; g) assicura la realizzazione e la gestione di grandi attrezzature scientifiche e tecnologiche; h) collabora con le regioni e le amministrazioni locali, al fine di promuovere attraverso iniziative di ricerca congiunte lo sviluppo delle specifiche realta' produttive del territorio; i) promuove la valorizzazione a fini produttivi e sociali e il trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca svolta o coordinata dalla propria rete scientifica; l) promuove l'internazionalizzazione del sistema italiano della ricerca scientifica e tecnologica al fine di accrescerne la competitivita' e la visibilita', partecipando ai grandi programmi di ricerca e agli organismi internazionali, fornendo su richiesta di autorita' governative competenze scientifiche, garantendo la collaborazione con enti ed istituzioni di altri paesi nel campo scientifico-tecnologico e nella definizione della normativa tecnica; m) effettua la valutazione dei risultati dei programmi di ricerca, del funzionamento delle proprie strutture e dell'attività del personale, sulla base di criteri di valutazione definiti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca; n) promuove la formazione e la crescita tecnico-professionale dei ricercatori italiani, attraverso l'assegnazione di borse di studio e assegni di ricerca, nonché promuovendo e realizzando sulla base di apposite convenzioni con le università, corsi di dottorato di ricerca anche con il coinvolgimento del mondo imprenditoriale; 5 Norme fondamentali D.lgs. 4 giugno 2003, n.127 Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche o) svolge, su richiesta, attività di consulenza tecnico-scientifica sulle materie di propria competenza, a favore del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, delle altre pubbliche amministrazioni, delle imprese o di altri soggetti privati; p) nell'ambito del perseguimento delle proprie attività istituzionali può fornire servizi a terzi in regime di diritto privato. 2. Le attività del C.N.R. si articolano in macro aree di ricerca scientifica e tecnologica a carattere interdisciplinare, individuate in numero comunque non superiore a dodici dal consiglio di amministrazione previo parere favorevole del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in relazione allo sviluppo degli scenari e delle opportunita' della scienza e della tecnologia in ambito europeo e internazionale. In prima applicazione del presente decreto legislativo e fatta salva la possibilita' di integrazione e modifica secondo le modalità sopra indicate, le macro aree sono cosi' individuate: a) biotecnologie; b) scienze e tecnologie mediche; c) scienza e tecnologia dei materiali; d) scienze e tecnologie ambientali e della terra; e) scienze e tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni; f) scienze e tecnologie per i sistemi avanzati di produzione; g) scienze giuridiche e socio-economiche; h) scienze umanistiche e dei beni culturali. Art. 4. Organi 1. Sono organi del C.N.R.: a) il presidente; b) il consiglio di amministrazione; c) il consiglio scientifico generale; d) il collegio dei revisori dei conti. Art. 5. Principi di organizzazione 1. Il C.N.R. definisce la propria organizzazione nel regolamento di organizzazione e funzionamento, sulla base del principio di separazione tra compiti e responsabilita' di programmazione, compiti e responsabilita' di gestione e compiti e responsabilita' di valutazione, prevedendo il direttore generale e la rete scientifica costituita dai dipartimenti e dagli istituti, decentrando le attività gestionali agli istituti e conservando a livello centrale esclusivamente i servizi generali incardinati in strutture di livello dirigenziale generale entro il limite massimo di due. 6 Norme fondamentali D.lgs. 4 giugno 2003, n.127 Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche Art. 6. Presidente 1. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'ente ed è responsabile delle relazioni istituzionali. Il presidente: a) convoca e presiede il consiglio di amministrazione ed i consiglio scientifico generale, stabilendone l'ordine del giorno; b) convoca e presiede il consiglio dei direttori di dipartimento stabilendone l'ordine del giorno; c) vigila, sovrintende e controlla il corretto svolgimento delle attività dell'ente; d) attribuisce gli incarichi di direzione al direttore generale, ai responsabili dei servizi generali, ai direttori dei dipartimenti ed ai direttori di istituto previamente deliberati dal consiglio di amministrazione, come previsto all'articolo 7, comma 1, lettere g) ed h); e) in caso di urgenza, adotta provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione, da sottoporre a ratifica nella prima riunione successiva del consiglio stesso. 2. Il presidente è scelto tra persone di alta qualificazione scientifica e manageriale, con una profonda conoscenza del sistema della ricerca in Italia e all'estero e con pluriennale esperienza nella gestione di enti o organismi pubblici o privati, operanti nel settore della ricerca. È nominato con le procedure di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta. 3. In caso di assenza o impedimento il presidente è sostituito dal vice presidente nominato dal consiglio di amministrazione tra i suoi componenti. Il vice presidente può operare anche in virtu' di specifiche deleghe secondo quanto previsto dal regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ente. Art. 7. Consiglio di amministrazione 1. Il consiglio di amministrazione ha compiti di indirizzo e programmazione generale dell'attività dell'ente. Il consiglio di amministrazione, su proposta del presidente: a) delibera il piano triennale dell'ente e i relativi aggiornamenti, sentito il consiglio scientifico; b) delibera la programmazione triennale e annuale del fabbisogno di personale; c) approva il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo e le relative relazioni; d) delibera le linee guida per la elaborazione del piano triennale; e) delibera i regolamenti dell'ente; f) nomina il vice presidente tra i propri componenti; g) nomina il consiglio scientifico generale, i direttori di dipartimento, il comitato di valutazione, il direttore generale ed i responsabili dei servizi generali; 7 Norme fondamentali D.lgs. 4 giugno 2003, n.127 Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche h) delibera l'affidamento degli incarichi al direttore generale, ai responsabili dei servizi generali, ai dirigenti, ai direttori di dipartimento e d'istituto; i) verifica i risultati dell'attività dell'ente, avvalendosi anche delle relazioni del comitato di valutazione; l) affida ai dipartimenti i compiti di cui all'articolo 12, comma 2, lettera d); m) delibera in ordine alla costituzione degli istituti secondo le modalità definite dal regolamento di organizzazione e funzionamento; n) ripartisce le risorse finanziarie, strumentali e di personale tra i dipartimenti, tenendo conto delle proposte da essi formulate, assicurando prioritariamente il cofinanziamento dei progetti finanziati dall'Unione europea, da università e da imprese, nonché riservando una quota non inferiore al 2 per cento ai dottorati di ricerca di cui all'articolo 3, comma 1, lettera n); o) delibera sui grandi investimenti in infrastrutture e su commesse rilevanti secondo criteri individuati dal regolamento di organizzazione e funzionamento; p) delibera in ordine ad ogni altra materia attribuitagli dal presente decreto e dai regolamenti dell'ente. 2. Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da sette componenti, scelti tra personalita' di alta qualificazione tecnico-scientifica nel campo della ricerca, di comprovata esperienza gestionale di enti ed istituzioni pubbliche o private, di cui tre designati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, uno dal presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, uno dall'Unione italiana delle camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato, uno dalla Confindustria ed uno dalla Conferenza dei rettori delle università italiane. 3. I componenti del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, durano in carica quattro anni, e possono essere confermati una sola volta. Art. 8. Consiglio scientifico generale 1. Il consiglio scientifico generale ha compiti consultivi relativi all'attività complessiva di ricerca dell'ente. Il consiglio scientifico generale: a) esprime al consiglio di amministrazione il parere tecnico-scientifico sulle proposte di piano triennale e sui relativi aggiornamenti; b) realizza, su richiesta del presidente, analisi, studi e confronti sullo stato della ricerca a livello nazionale e internazionale; c) individua, su richiesta del presidente, le possibili linee evolutive della ricerca. 2. Il consiglio scientifico generale è composto, oltre che dal presidente del C.N.R., che lo presiede, da venti componenti, scienziati italiani e stranieri di fama internazionale, con particolare e qualificata professionalita' ed esperienza nelle macro aree di 8 Norme fondamentali D.lgs. 4 giugno 2003, n.127 Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche ricerca, di cui sei designati dal presidente, cinque eletti dai ricercatori e tecnologi dell'ente secondo modalità definite dal regolamento di organizzazione e funzionamento, cinque nominati dal consiglio di amministrazione sulla base di terne proposte dai direttori di istituto, uno designato dalla Conferenza dei rettori delle università italiane, uno dal Consiglio universitario nazionale, uno da Unioncamere e uno da Confindustria. I componenti del consiglio scientifico generale sono nominati dal consiglio di amministrazione, durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. Art. 9. Collegio dei revisori dei conti 1. Il collegio dei revisori dei conti è l'organo di controllo della regolarita' amministrativa e contabile dell'ente e svolge i compiti previsti dall'articolo 2403 del codice civile, per quanto applicabile. 2. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e tre membri supplenti, iscritti al registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, nominati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto. Due membri effettivi e due membri supplenti sono designati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un membro effettivo e un membro supplente sono designati dal Ministro dell'economia e delle finanze. Il membro effettivo designato dal Ministro dell'economia e delle finanze svolge funzioni di presidente del collegio dei revisori dei conti dell'ente. I membri del collegio dei revisori dei conti durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. Art. 10. Comitato di valutazione 1. Il comitato di valutazione valuta periodicamente i risultati dell'attività di ricerca dell'ente, anche in relazione agli obiettivi definiti nel piano triennale, sulla base dei criteri di valutazione e dei parametri di qualita' definiti, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo parere del Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR). 2. Il comitato di valutazione è composto da otto membri esterni all'ente, scelti tra esperti anche stranieri, nominati dal consiglio di amministrazione, di cui tre, tra i quali il presidente, designati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, due dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, uno dall'Unione italiana delle camere di commercio, due dalla 9 Norme fondamentali D.lgs. 4 giugno 2003, n.127 Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche Conferenza dei rettori delle università italiane. Il presidente e i componenti del comitato durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. 3. Il comitato di valutazione svolge i propri compiti in piena autonomia. Il comitato presenta al presidente ed al consiglio di amministrazione una relazione di valutazione annuale dei risultati dell'attività di ricerca dell'ente. Art. 11. Direttore generale 1. Il direttore generale ha la responsabilita' della gestione dell'ente, cura l'attuazione delle delibere del consiglio di amministrazione e l'attuazione dei provvedimenti del presidente; dirige, coordina e controlla la struttura centrale ed i servizi generali dell'ente; partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione senza diritto di voto. Il direttore generale: a) predispone il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo dell'ente; b) elabora, sulla base delle indicazioni dei dipartimenti, la relazione annuale di verifica dei risultati gestionali ed economici dell'ente da sottoporre al presidente che la presenta al consiglio di amministrazione; c) predispone gli schemi dei regolamenti da sottoporre al presidente che li presenta al consiglio di amministrazione; d) propone, d'intesa con il presidente, al consiglio di amministrazione la nomina dei responsabili dei servizi generali; e) conferisce gli incarichi ai dirigenti previa deliberazione del consiglio di amministrazione. 2. Il direttore generale, il cui rapporto di lavoro è regolato con contratto di diritto privato, con durata coincidente con la scadenza del mandato del presidente, è scelto tra persone di alta qualificazione tecnico-professionale e di comprovata esperienza gestionale, con profonda conoscenza delle normative e degli assetti organizzativi degli enti pubblici. Il relativo incarico è attribuito dal presidente, previa delibera del consiglio di amministrazione. Art. 12. Dipartimenti 1. I dipartimenti sono le unita' organizzative, istituite in ragione di uno per ciascuna delle macro aree di ricerca scientifica e tecnologica di cui all'articolo 3, comma 2, con compiti di programmazione, coordinamento e controllo. Ai dipartimenti afferiscono gli istituti, raggruppati secondo affinita' disciplinari e tematiche, al fine di massimizzare le sinergie inter e intradipartimentali. I dipartimenti promuovono lo sviluppo di grandi progetti e programmi sulle materie di competenza, anche a livello 10 Norme fondamentali D.lgs. 4 giugno 2003, n.127 Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche europeo e internazionale, e l'integrazione con il territorio, con le università e le imprese. 2. I dipartimenti: a) propongono al consiglio di amministrazione il piano triennale e i relativi aggiornamenti di attività complessiva del dipartimento e degli istituti ad esso afferenti, elaborato sulla base di quelli degli stessi istituti, indicando le risorse necessarie per la sua attuazione, ivi inclusa l'acquisizione delle risorse umane; b) affidano agli istituti ad essi afferenti la realizzazione di programmi e progetti di ricerca assegnando loro le relative risorse, tenendo conto delle proposte formulate dagli stessi istituti; c) coordinano le attività degli istituti ad essi afferenti; d) coordinano, su specifico incarico del consiglio di amministrazione, programmi di ricerca comuni ad altri dipartimenti; e) istituiscono, previa autorizzazione del consiglio di amministrazione, unita' di ricerca per singoli progetti a tempo definito presso le università o le imprese, sulla base di specifiche convenzioni; f) propongono al consiglio di amministrazione iniziative di sviluppo e di formazione dei ricercatori e tecnologi; g) coordinano le relazioni esterne, nazionali ed internazionali, relative alle proprie macro aree; h) svolgono, su indicazione del consiglio di amministrazione, attività di valorizzazione dei risultati della ricerca, e supportano i ricercatori e tecnologi nelle attività di tutela brevettuale e nel collocamento sul mercato dei brevetti; i) presentano al consiglio di amministrazione una relazione annuale sull'attività scientifica svolta. 3. Il direttore di dipartimento si avvale di una struttura amministrativa, nell'ambito della dotazione organica, definita dal regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ente. 4. L'incarico di direzione di dipartimento è attribuito dal presidente, previa delibera del consiglio di amministrazione, a professori universitari di ruolo, ricercatori o tecnologi dell'ente o di altri enti di ricerca nazionali, stranieri e internazionali, o dirigenti pubblici o privati dotati di alta qualificazione ed esperienza scientifica, professionale e manageriale sulla base di apposite procedure selettive definite dal regolamento di organizzazione e funzionamento. Il direttore di dipartimento, il cui incarico è a tempo pieno, dura in carica 5 anni e può essere confermato una sola volta. 5. Presso ciascun dipartimento è costituito un consiglio scientifico di dipartimento, presieduto dal direttore del dipartimento, con compiti consultivi, di monitoraggio e verifica dell'attività di ricerca svolta in attuazione dei programmi, composto da nove membri, di cui almeno due esterni, scelti tra scienziati, italiani e stranieri, di fama internazionale e comprovata esperienza e professionalita' nei settori di ricerca di 11 Norme fondamentali D.lgs. 4 giugno 2003, n.127 Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche riferimento, secondo modalità definite dal regolamento di organizzazione e funzionamento. Art. 13. Consiglio dei direttori di dipartimento 1. Il consiglio dei direttori di dipartimento, costituito dal presidente dell'ente, dal direttore generale e dai direttori dei dipartimenti, ha il compito di facilitare la gestione e l'indirizzo unitario delle attività dell'ente, supportando il consiglio di amministrazione e il comitato di valutazione. Il consiglio dei direttori di dipartimento: a) esprime un parere obbligatorio al consiglio di amministrazione sulla proposta complessiva del piano triennale dell'ente e dei relativi aggiornamenti; b) supporta il comitato di valutazione nella verifica dell'attività dei dipartimenti e degli istituti, con particolare riferimento al raggiungimento degli obiettivi definiti nel piano triennale e nei relativi aggiornamenti; c) assicura le necessarie sinergie interdipartimentali. Art. 14. Istituti 1. Gli istituti sono le unita' organizzative presso le quali si svolgono le attività di ricerca dell'ente, afferenti ai dipartimenti. Le modalità di costituzione degli istituti e la loro afferenza ai dipartimenti, la loro dislocazione sul territorio e la loro articolazione organizzativa sono definiti dal regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ente. 2. Gli istituti realizzano i programmi ed i progetti di ricerca loro affidati come previsto dall'articolo 12, interagendo con il sistema produttivo, con le università e le altre istituzioni di ricerca e con gli enti locali. Essi hanno autonomia scientifica, nonché autonomia finanziaria e gestionale nei limiti definiti dal regolamento di amministrazione, contabilità e finanza dell'ente. 3. Gli istituti: a) propongono al dipartimento cui afferiscono il piano triennale e i relativi aggiornamenti annuali nelle materie di competenza, indicando le risorse, comprese quelle acquisibili autonomamente, necessarie per realizzarli; b) gestiscono i programmi e progetti di ricerca loro affidati come previsto dall'articolo 12, comma 2, lettera b), nei limiti delle risorse loro assegnate ovvero acquisite autonomamente, intrattenendo le relative relazioni anche a livello internazionale; c) elaborano una relazione annuale sui risultati dell'attività svolta da trasmettere al dipartimento cui afferiscono. 12 Norme fondamentali D.lgs. 4 giugno 2003, n.127 Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche 4. Gli istituti possono altresì partecipare a progetti di ricerca coordinati da dipartimenti diversi da quello di afferenza. 5. Il direttore dell'istituto è responsabile dell'attività dell'istituto stesso. È nominato dal consiglio di amministrazione dell'ente tra persone di alta qualificazione ed esperienza scientifica e manageriale sulla base di procedure selettive definite dal regolamento di organizzazione e funzionamento. I direttori degli istituti, il cui incarico è a tempo pieno, durano in carica cinque anni e possono essere confermati una sola volta. Art. 15. Disposizioni specifiche 1. Le incompatibilità con le cariche di presidente, componente del consiglio di amministrazione, e del consiglio scientifico generale, di presidente e componente del collegio dei revisori dei conti, di direttore generale e di direttore di dipartimento e di istituto, sono disciplinate dal regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ente. Il presidente, il direttore generale, i componenti del consiglio di amministrazione e del consiglio scientifico generale non possono essere amministratori o dipendenti di società che partecipano a programmi di ricerca cui è interessato il C.N.R. 2. Il presidente, se professore o ricercatore universitario, può essere collocato in aspettativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; se dipendente di pubbliche amministrazioni è collocato in aspettativa senza assegni. 3. Il direttore generale, i direttori di dipartimento e i direttori di istituto, se professori o ricercatori universitari, sono collocati in aspettativa ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; se ricercatori o tecnologi o dipendenti di pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 4. Le indennità di carica del presidente dell'ente, dei componenti del consiglio di amministrazione, del presidente e dei componenti del collegio dei revisori dei conti e il gettone di presenza dei componenti del Consiglio scientifico generale, ad eccezione del presidente, sono determinati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 5. I compensi dei direttori di dipartimento, dei direttori di istituto, del direttore generale sono determinati dal consiglio di amministrazione, su proposta del presidente dell'ente, con riferimento al decreto di cui al comma 4. 13 Norme fondamentali D.lgs. 4 giugno 2003, n.127 Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche 6. In caso di gravi irregolarità, di difficoltà finanziarie perduranti, di esigenze di adeguamento della missione dell'ente alle politiche della ricerca scientifica e tecnologica definite dal Governo, ovvero in caso di contemporanea cessazione del presidente e di un numero di componenti del Consiglio di amministrazione non inferiore ad un terzo prima della scadenza del mandato, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è disposta la decadenza degli organi in carica, ad eccezione del collegio dei revisori ed è nominato un commissario straordinario per la durata massima di 12 mesi e, comunque, per il periodo necessario ad assicurare la funzionalità dell'ente fino all'insediamento del nuovo presidente e del nuovo consiglio di amministrazione. Il commissario può nominare uno o più sub-commissari cui delegare le funzioni per specifici settori di attività. 7. Il C.N.R. si avvale del patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato. Art. 16. Piani di attività 1. Il C.N.R. opera sulla base di un piano triennale di attività, aggiornato annualmente. Il piano triennale definisce gli obiettivi, i programmi di ricerca, i risultati socio-economici attesi, nonché le correlate risorse, in coerenza con il programma nazionale per la ricerca di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. Il piano comprende la programmazione triennale del fabbisogno del personale, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato. 2. Le proposte di piano triennale dell'ente e i relativi aggiornamenti, deliberate dal consiglio di amministrazione, sono approvate dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. Decorsi 60 giorni dalla ricezione del piano triennale senza osservazioni da parte del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il piano si intende approvato. Sul piano triennale e sui relativi aggiornamenti annuali, per gli ambiti di rispettiva competenza, sono richiesti i pareri dei Ministri dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica, che devono esprimersi entro 30 giorni, decorsi i quali si prescinde dal parere. 3. Il C.N.R., previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, determina in autonomia gli organici del personale e le assunzioni nelle diverse tipologie contrattuali, nei limiti stabiliti dai piani di cui al presente articolo, dandone comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai fini del monitoraggio della spesa pubblica. 14 Norme fondamentali D.lgs. 4 giugno 2003, n.127 Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche Art. 17. Entrate del C.N.R. 1. Le entrate del C.N.R. sono costituite: a) dal contributo a carico del fondo ordinario per il finanziamento degli enti pubblici di ricerca, di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, determinato sulla base delle attività previste dal piano triennale e dai relativi aggiornamenti annuali dell'ente, ove approvati; b) dai contributi per singoli progetti o interventi a carico dei fondi previsti dal programma nazionale della ricerca, ai sensi del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204; c) dalle assegnazioni e dai contributi da parte di pubbliche amministrazioni centrali e locali per l'esecuzione di particolari progetti o accordi di programma; d) dai contributi dell'unione europea o di altri organismi internazionali per la partecipazione a programmi e progetti; e) dai contratti stipulati con terzi pubblici e privati per la fornitura di servizi; f) dalle royalties provenienti dalla cessione di brevetti o cessione di know-how; g) da ogni altra eventuale entrata. Art. 18. Strumenti 1. Il C.N.R. per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 3 e di ogni altra attività connessa, ivi compreso l'utilizzo economico dei risultati della ricerca propria e di quella commissionata, secondo criteri e modalità determinati con il regolamento di organizzazione e funzionamento, può: a) stipulare accordi e convenzioni; b) partecipare o costituire consorzi, fondazioni o società con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, previa autorizzazione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di autorizzazione, in assenza di osservazioni da parte del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, l'autorizzazione si intende concessa. Per la costituzione o la partecipazione in società con apporto al capitale sociale superiore a 500.000,00 euro o con quota pari o superiore al 50 per cento del predetto capitale sociale è inoltre richiesto il parere del Ministro dell'economia e delle finanze che deve esprimersi entro 30 giorni, decorsi i quali si prescinde dal parere; c) promuovere la costituzione di nuove imprese conferendo personale proprio, anche in costanza di rapporto, nel rispetto della normativa vigente; d) partecipare alla costituzione ed alla conduzione anche scientifica di centri di ricerca internazionali, in collaborazione con analoghe istituzioni scientifiche di altri Paesi; e) commissionare attività di ricerca e studio a soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali, secondo le disposizioni del suo regolamento amministrativo. 15 Norme fondamentali D.lgs. 4 giugno 2003, n.127 Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche 2. Il C.N.R. riferisce sui programmi, sugli obiettivi, sulle attività e sui risultati dei soggetti di cui al comma 1 in apposita sezione del piano triennale dell'ente e dei relativi aggiornamenti. Art. 19. Regolamenti 1. Il C.N.R. si dota del regolamento di organizzazione e funzionamento, del regolamento di amministrazione contabilita' e finanza e del regolamento del personale, nonché di altri regolamenti interni disciplinanti specifiche materie, in coerenza con le procedure e modalità di cui all'articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168. Il regolamento sul personale è inoltre sottoposto al parere del Ministro per la funzione pubblica che si esprime nel termine di 30 giorni, decorsi i quali si prescinde dal parere. Sui regolamenti, prima dell'adozione, sono sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. 2. Il regolamento di organizzazione e funzionamento: a) definisce i dipartimenti, in ragione di uno per ciascuno delle macro aree di ricerca scientifica e tecnologica di cui all'articolo 3 comma 2, raggruppando gli istituti ad essi afferenti secondo affinita' disciplinari e tematiche, al fine di massimizzare le sinergie inter e intradipartimentali; b) definisce le procedure per la nomina dei direttori di dipartimento; c) definisce le modalità per la costituzione degli istituti, la loro afferenza ai dipartimenti, la loro dislocazione sul territorio e la loro articolazione organizzativa, sulla base dei criteri di focalizzazione delle missioni e accorpamento per area tecnicoscientifica di ricerca omogenea, di concentrazione delle risorse su dimensioni adeguate al raggiungimento di obiettivi relativi a progetti strategici di ricerca, di contrazione del numero, per garantire una adeguata massa critica; d) definisce le modalità di funzionamento degli istituti, assicurando il ruolo centrale dei ricercatori ad essi addetti nella progettazione e realizzazione dell'attività di ricerca; e) definisce le direzioni centrali dell'ente e le strutture amministrative dei dipartimenti; f) prevede i criteri e le modalità per l'individuazione dei componenti del consiglio scientifico di dipartimento; g) stabilisce le procedure di selezione per la nomina dei direttori di istituto; h) definisce le regole per la partecipazione dell'ente in altri soggetti pubblici e privati. 3. Il regolamento di amministrazione, contabilita' e finanza: a) definisce uno schema tipo per la redazione da parte dei dipartimenti del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo; 16 Norme fondamentali D.lgs. 4 giugno 2003, n.127 Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche b) definisce modalità che assicurino la trasparenza nell'assegnazione e nell'utilizzo delle risorse finanziarie per i diversi obiettivi di ricerca e per la realizzazione delle funzioni istituzionali; c) definisce modalità per l'acquisto di beni, servizi e forniture, anche in conformita' alla normativa comunitaria; d) individua le modalità per l'acquisizione da parte degli istituti di risorse esterne all'ente; e) definisce modalità per la gestione patrimoniale, economica, finanziaria e contabile interna, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilita' generale dello Stato; f) prevede la facolta' di erogare anticipazioni nel limite del 20 per cento contrattuale, per le forniture di strumentazione scientifica e tecnologica di particolare complessita', in deroga alle disposizioni normative vigenti in materia. 4. Il regolamento del personale: a) definisce modalità per la gestione e l'amministrazione del personale; b) stabilisce le procedure per il reclutamento del personale a tempo determinato e a tempo indeterminato. Art. 20. Personale 1. Il rapporto di lavoro dei dipendenti del C.N.R. è regolato ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, agli articoli 14 e 15 della legge 24 giugno 1997, n. 196, al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, e all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Alle selezioni pubbliche per le assunzioni possono partecipare, se in possesso dei requisiti richiesti, anche cittadini stranieri. 2. Il C.N.R., sentito il consiglio scientifico, nell'ambito del 3 per cento dell'organico dei ricercatori, nei limiti delle disponibilita' di bilancio, può assumere per chiamata diretta, con contratto a tempo indeterminato, al massimo livello contrattuale del personale di ricerca, soggetti italiani o stranieri dotati di altissima qualificazione scientifica, ovvero che siano stati insigniti di alti riconoscimenti scientifici in ambito internazionale. 3. Ferme restando le disposizioni vigenti e contrattuali per le assunzioni a tempo determinato negli enti di ricerca, il C.N.R., sentito il consiglio scientifico, nell'ambito del 10 per cento dell'organico dei ricercatori e tecnologi, nei limiti delle disponibilità di bilancio, può inoltre assumere con chiamata diretta, con contratto a tempo determinato per specifici progetti di ricerca, per la durata del progetto e, comunque, non superiore a cinque anni, ricercatori o tecnologi italiani o stranieri, con documentata produzione scientifica di eccellenza, o documentata attività di ricerca in enti di ricerca o imprese private o in atenei stranieri o in istituzioni di ricerca internazionali; nelle predette ipotesi di chiamata diretta il trattamento economico è 17 Norme fondamentali D.lgs. 4 giugno 2003, n.127 Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche rapportato a quello previsto dal contratto collettivo nazionale di comparto per le medesime qualifiche, con una eventuale integrazione in considerazione della natura temporanea del rapporto. 4. Il C.N.R, con proprio regolamento sul personale ai sensi del presente articolo, disciplina le procedure di assunzione ai diversi livelli e profili del personale ricercatore e tecnologo, valorizzando prioritariamente le esperienze di ricerca effettuate all'estero ovvero presso università o imprese nel rispetto dei seguenti principi: a) il rapporto di lavoro a tempo indeterminato come ricercatore o tecnologo dell'ente si instaura, per i livelli di ricercatore, primo ricercatore, dirigente di ricerca, tecnologo, primo tecnologo e dirigente tecnologo, previo l'espletamento di concorsi pubblici per aree scientifiche o settori tecnologici, idonei a valutare competenze e attitudini finalizzate all'attività richiesta, mediante il ricorso a specifiche commissioni giudicatrici costituite in maggioranza da componenti esterni all'ente e presiedute da dirigenti di ricerca o tecnologi dell'ente o dipendenti da un ente del comparto ricerca ovvero ancora da professori universitari ordinari, con comprovata esperienza internazionale. Per accedere alla selezione per il livello iniziale occorre essere in possesso del titolo di dottore di ricerca attinente all'attività richiesta dal bando ovvero aver svolto per un triennio attività di ricerca presso università o qualificati enti, organismi o centri di ricerca pubblici o privati ovvero nell'ambito dei contratti di cui al comma 3, ovvero di assegni di ricerca banditi dall'ente ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con valutazione finale delle attività; b) la periodicità dei concorsi è determinata secondo le cadenze indicate nel piano triennale. Art. 21. Mobilità con le università e con gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico 1. Il personale di ricerca in servizio presso il C.N.R. è autorizzato ad assumere incarichi di insegnamento a contratto presso le università, in materie pertinenti all'attività di ricerca svolta, relativi a corsi ufficiali o integrativi, fatto salvo l'espletamento dei compiti istituzionali e l'assolvimento dell'orario di lavoro presso il C.N.R. Spetta agli statuti delle università determinare le modalità attraverso le quali il predetto personale partecipa, per la durata del contratto, alle deliberazioni relative alla programmazione delle attività didattiche e scientifiche. 2. I ricercatori ed i professori universitari di ruolo possono svolgere, per periodi determinati, attività di ricerca presso gli istituti del C.N.R. 3. Il personale di ricerca del C.N.R. è autorizzato ad assumere incarichi di direzione di dipartimenti o di centri di ricerca, nonché a svolgere attività di ricerca, presso le università, per periodi determinati. Spetta agli statuti delle università determinare le modalità attraverso le quali il predetto personale, per la durata dell'incarico o 18 Norme fondamentali D.lgs. 4 giugno 2003, n.127 Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche dell'attività, partecipa alle deliberazioni degli organi accademici competenti in materia di programmazione delle attività scientifiche. 4. I contratti di cui al comma 1 e le attività di cui ai commi 2 e 3 sono compatibili con il mantenimento dei rapporti di lavoro con le amministrazioni di appartenenza. Per i professori ed i ricercatori universitari l'attività di ricerca di cui al comma 2 non rientra nell'attività prevista dall'articolo 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Lo svolgimento di attività di ricerca presso il C.N.R. può comportare per i ricercatori ed i professori universitari l'esonero, totale o parziale, dai carichi didattici. 5. Il personale dell'area della ricerca degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (I.R.C.C.S.) di diritto pubblico può svolgere, a richiesta e per periodi determinati, attività di ricerca presso gli Istituti del C.N.R. Il personale di ricerca in servizio presso il C.N.R. è autorizzato ad assumere incarichi di direzione ed a svolgere attività di ricerca presso gli I.R.C.C.S. per periodi determinati. 6. I regolamenti dell'ente, gli statuti e i regolamenti degli atenei e i regolamenti degli I.R.C.C.S. disciplinano l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo. Art. 22. Bilanci, relazioni e controlli 1. I bilanci preventivi e consuntivi e le relative relazioni di accompagnamento, le relazioni del collegio dei revisori dei conti, la relazione annuale di verifica dei risultati gestionali ed economici dell'ente, la relazione del comitato di valutazione sono inviati al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze. 2. Il C.N.R. è soggetto al controllo previsto dall'articolo 3, comma 7, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 da parte della Corte dei conti. Art. 23. Aggregazione di enti di ricerca del C.N.R. e norme transitorie e finali 1. I seguenti enti di ricerca confluiscono nel C.N.R. secondo le modalità di cui ai commi 2 e 3: a) Istituto di diritto agrario internazionale e comparato (IDAIC); b) Istituto nazionale di ottica applicata (INOA); c) Istituto nazionale di fisica della materia (INFM); d) Istituto papirologico «Girolamo Vitelli». 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo il presidente e il consiglio direttivo del C.N.R. ed i presidenti ed i consigli di amministrazione degli enti di ricerca di cui al comma 1 decadono, ed è nominato con 19 Norme fondamentali D.lgs. 4 giugno 2003, n.127 Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche la procedura di cui all'articolo 15, comma 6, un commissario straordinario con il compito di assicurare la funzionalita' del C.N.R. e degli enti predetti nella fase transitoria fino alla data di insediamento del presidente e del consiglio di amministrazione nominati con le modalità di cui agli articoli 6 e 7. I collegi dei revisori, nominati secondo il previgente ordinamento, esercitano le loro funzioni fino all'insediamento del nuovo collegio dei revisori del C.N.R., nominato con le modalità di cui all'articolo 9. Il commissario nomina tre sub-commissari cui può delegare le funzioni per specifici settori di attività e provvede altresi', entro quattro mesi, alla stesura dei regolamenti di cui all'articolo 19, da sottoporre al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca per il controllo ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge 9 maggio 1989, n. 168. I regolamenti stabiliscono anche le modalità per l'accorpamento nel C.N.R. degli enti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), assicurando ad essi il mantenimento della denominazione e della sede quali strutture scientifiche del C.N.R. In particolare, per l'I.N.F.M., vanno salvaguardate le forme innovative di collaborazione con le università e le imprese, la specificitàdei rapporti di lavoro e le forme di autonomia gestionale delle strutture interne. 3. Spetta al commissario straordinario l'espletamento, entro 90 giorni dalla sua nomina, dell'istruttoria finalizzata alla trasformazione dell'Istituto papirologico «Girolamo Vitelli», in struttura scientifica dell'Università di Firenze, salvaguardandone la denominazione e la sede, secondo le procedure previste dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419. Decorso tale termine, ove risulti non realizzabile tale soluzione, l'Istituto «Vitelli» sara' accorpato al C.N.R., mantenendo denominazione e sede quale struttura scientifica dello stesso ente, secondo le stesse modalità previste dai citati regolamenti per gli enti di cui al comma 1 (1). 4. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 2: a) sono soppressi gli enti di ricerca di cui al comma 1, e sono abrogati i rispettivi regolamenti; b) il patrimonio, i beni mobili, i beni immobili e le attrezzature degli enti indicati al comma 1 confluiscono nel patrimonio del C.N.R.; c) il personale dei predetti enti è trasferito al C.N.R. mantenendo il proprio stato giuridico ed economico, compresa la posizione previdenziale ed assicurativa e il trattamento di fine rapporto; d) il C.N.R. subentra in tutti i rapporti attivi e passivi degli enti di cui al comma 1, ivi compresi tutti i rapporti di lavoro a tempo determinato ed indeterminato. 5. Gli istituti di radioastronomia, astrofisica spaziale e di fisica dello spazio interplanetario sono destinati a confluire nell'Istituto nazionale di astrofisica (I.N.A.F.), secondo modalità disciplinate dal decreto legislativo di riordino dello stesso I.N.A.F. 6. In sede di prima attuazione del presente decreto legislativo il mandato del presidente decaduto e quello del commissario straordinario nominato ai sensi del comma 2, non rilevano ai fini dell'applicazione dell'articolo 6, comma 2, del decreto 20 Norme fondamentali D.lgs. 4 giugno 2003, n.127 Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche legislativo 5 giugno 1998, n. 204, in ordine al limite massimo dei due mandati per i presidenti di enti di ricerca. Le indennita' spettanti al commissario straordinario ed ai sub-commissari sono stabilite con le modalità di cui all'articolo 15, comma 4. 7. Le dotazioni organiche del C.N.R. sono ridefinite ai sensi dell'articolo 34, commi 1 e 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come indicato nelle tabelle 1, 2, 3, 4 e 5. 8. Le disposizioni previste dall'articolo 3, comma 1, lettere i), n), o), p), e degli articoli, 16, 18 e 19, comma 3, lettera f), 20, 21 e 22, comma 1, si applicano a tutti gli enti ricompresi nel comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione, vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di cui alla tabella 6. Le disposizioni previste dall'articolo 20, commi 3 e 4, si applicano anche agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. 9. È abrogato il decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19, ad eccezione dei commi 3, lettera a) e 6 dell'articolo 13, nonché l'articolo 4 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. (1) Con DPCM 8 ottobre 2004 in base all’istruttoria effettuata dal Commissario straordinario l’Istituto papirologico Girolamo Vitelli di Firenze è stato trasformato in struttura scientifica dell’Università degli studi di Firenze. Art. 24. Entrata in vigore 1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 21 Norme fondamentali D.lgs. 4 giugno 2003, n.127 Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche Allegato TABELLA N. I RIORDINO DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE (C.N.R.) PROFILO Dirigente generale Dirigente LIVELLO Totale Dirigenti I II III Totale Ricercatori Dirigente Tecnologo I I Tecnologo II Tecnologo III Totale Tecnologi Funzionario di IV Amministrazione V Totale Funzionari di Amministrazione IV C.T.E.R. V VI Totale C.T.E.R. V Collaboratore di Amministrazione VI VII Totale Collaboratori di Amministrazione VI Operatore Tecnico VII VIII Totale Operatori Tecnici VII Operatore di Amministrazione VIII IX Totale Operatori di Amministrazione VIII Ausiliario Tecnico IX X Totale Ausiliari Tecnici IX Ausiliario di amministrazione X Totali Ausiliari di Amministrazione TOTALE Dirigente di ricerca 1 Ricercatore Ricercatore DOTAZIONE ORGANICA** 2 32 34 693 1446 1365 3504 56 109 109 274 234 221 455 517 705 833 2055 73 108 183 364 219 345 566 1030 75 110 186 371 33 48 83 164 37 37 74 8325 ** Tabella così sostituita dall’allegato 1 al D.lgs. 21 gennaio 2004, n.38 per effetto della confluenze degli Istituti di astrofisica spaziale, di radioastronomia e di fisica dello spazio interplanetario, nell'Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) . A tale dotazione va aggiunto il personale indicato nelle tabelle n. 2, 3 e 5 degli enti che sono accorpati al CNR ai sensi dell'articolo n. 24. 22 Norme fondamentali D.lgs. 4 giugno 2003, n.127 Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche TABELLA N.2 A) ISTITUTO DI DIRITTO AGRARIO INTERNAZIONALE E COMPARATO PIANTA ORGANICA AREA C B A POSIZIONE ECONOMICA C1 B1 A2 TOTALE DOTAZIONE ORGANICA 2 (part-time) . 1 1 (part-time) 1+3 (part-time) TABELLA N.3 B) ISTITUTO NAZIONALE DI OTTICA APPLICATA DI FIRENZE PIANTA ORGANICA PROFILO Dirigente LIVELLO III Totale Dirigenti Dirigente di ricerca I I Ricercatore II Ricercatore III Totale Ricercatori Dirigente Tecnologo I I Tecnologo II Tecnologo III Totale Tecnologi IV Funzionario di Amministrazione V Totale Funzionari di Amministrazioni IV C.T.E.R. V VI Totale C.T.E.R. V Collaboratore di VI Amministrazione VII Totale Collaboratori di Amministrazione VI Operatore Tecnico VII VIII Totale Operatori Tecnici Ausiliario Tecnico VIII Totale Ausiliari Tecnici TOTALE DOTAZIONE ORGANICA 1 1 8 15 17 40 1 0 5 6 0 0 0 3 2 2 7 1 2 2 5 4 1 3 8 1 1 68 23 Norme fondamentali D.lgs. 4 giugno 2003, n.127 Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche TABELLA N. 4 C) ISTITUTO PAPIROLOGICO "GIROLAMO VTTELLI" PIANTA ORGANICA (1) PROFILO I Ricercatore Ricercatore LIVELLO II III Totale Ricercatori Funzionario di V Amministrazione Totale Funzionari di Amministrazione IV C.T.E.R. V VI To otale C.T.E.R. Operatore di VIII Amministrazione Totale Operatori di Amministrazione TOTALE DOTAZIONE ORGANICA 2 4 6 1 1 1 1 2 4 2 2 13 (1) Con DPCM 8 ottobre 2004 in base all’istruttoria effettuata dal Commissario straordinario l’Istituto papirologico Girolamo Vitelli di Firenze è stato trasformato in struttura scientifica dell’Università degli studi di Firenze. 24 Norme fondamentali D.lgs. 4 giugno 2003, n.127 Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche TABELLA N. 5 ISTITUTO NAZIONALE PER LA FISICA DELLA MATERIA (INFM) PIANTA ORGANICA PROFILO LIVELLO Dirigentediricerca I I Ricercatore II Ricercatore III Totale Ricercatori Dirigente Tecnologo I I Tecnologo II Tecnologo III Totale Tecnologi Funzionario di IV Amministrazione V Totale Funzionari di Amministrazione C.T.E.R. IV V VI 2 13 15 6 9 12 275 Totale C.T.E.R. Collaboratore di Amministrazione DOTAZIONE ORGANICA 3 20 28 51 2 4 15 21 V 10 VI VII Totale Collaboratori diAmministrazione 12 14 36 Operatore Tecnico 0 VI VII VIII Totale Operatori Tecnici Ausiliario di Amministrazione IX Totale Ausiliari di Amministrazione TOTALE 2 4 6 1 1 306 25 Norme fondamentali D.lgs. 4 giugno 2003, n.127 Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche TABELLA N. 6 Prevista dall'articolo 23, comma 8 Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste; Istituto nazionale di fisica nucleare INFN; Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia - INGV; Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica. sulla montagna - INMR; Istituto nazionale di alta matematica "F. Severi"; Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale - OGS; Museo storico della fisica e centro studi e ricerche °E Fermi"; Stazione zoologica "A. Dohrn" di Napoli. 26 Norme fondamentali D.lgs. 29 settembre 1999, n.381 Decreto Legislativo 29 settembre 1999, n. 381 "Istituzione dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, nonché disposizioni concernenti gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 255 del 29 ottobre 1999 ..omissis.. Titolo III Norme sulla incentivazione, la costituzione e il funzionamento di consorzi tra enti di ricerca Art. 8. Consorzi 1. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, in sede di ripartizione del Fondo ordinario di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, con indicazione nel decreto di cui al comma 2 del predetto articolo, può riservare una apposita quota per il finanziamento di enti di ricerca per la programmata costituzione e partecipazione alle attività di consorzi con soggetti pubblici e privati, per il coordinamento e l'integrazione di programmi di ricerca, per la realizzazione e il miglior utilizzo di infrastrutture, laboratori e strutture di ricerca di interesse comune, per l'erogazione di servizi, per l'attivazione di borse e di assegni di ricerca a sostegno di programmi coordinati. Qualora i consorzi riguardino anche enti di ricerca di competenza di altri Ministeri, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica adotta opportune intese con tali amministrazioni ovvero propone apposita direttiva del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, al fine di assumere iniziative coordinate di incentivazione. 2. Per esigenze imprescindibili di razionalizzazione della ricerca scientifica e tecnologica in specifici settori il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica può condizionare l'approvazione del piano triennale di attività di enti di ricerca vigilati o finanziati dal MURST ovvero l'erogazione ai medesimi di quote del Fondo di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, alla previa costituzione di consorzi ai sensi del comma 1 del presente articolo. Qualora le esigenze di cui al presente comma riguardino anche enti di ricerca sottoposti alla vigilanza di altri Ministeri, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica adotta opportune intese con gli altri Ministri, 27 Norme fondamentali D.lgs. 29 settembre 1999, n.381 ovvero propone apposite direttive del CIPE ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, al fine di assumere iniziative coordinate. 3. Ai consorzi di cui al presente articolo si applica l'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19. La partecipazione del personale degli enti di ricerca all'attività dei consorzi eventualmente costituiti avviene con il mantenimento dello status riconosciuto nell'ente di provenienza. 4. Amministrazioni dello Stato, diverse dal MURST, possono applicare le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 con riferimento agli enti di ricerca da esse vigilati e a valere sui finanziamenti da erogare ai medesimi. 5. Le amministrazioni dello Stato che erogano contributi per il funzionamento di enti privati che svolgono attività di ricerca possono riservare apposite quote, ovvero possono condizionare la prosecuzione del sostegno finanziario alla previa costituzione di consorzi con altri soggetti privati, ovvero con enti di ricerca, università o altri soggetti pubblici, per le finalità e le attività di cui al comma 1. Art. 9. Consorzio obbligatorio per la gestione dell'area per la ricerca scientifica e tecnologica nella provincia di Trieste 1. Al consorzio obbligatorio per la gestione dell'area per la ricerca scientifica e tecnologica nella provincia di Trieste, che assume la denominazione di consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. l02, e all'articolo 8 della legge 29 gennaio 1986, n. 26, con facolta' di intervento sul territorio della regione Friuli-Venezia Giulia. 2. Il consorzio opera sulla base di uno statuto che disciplina i compiti, le facolta', gli organi e le rispettive competenze, i principi generali di organizzazione e funzionamento, nonché di appositi regolamenti, emanati anche in deroga alle norme di contabilita' generale dello Stato ma comunque nel rispetto dei relativi principi. Per l'esame dello statuto e dei regolamenti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168. 3. Al consorzio si applicano l'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nonché le seguenti disposizioni di cui al decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19: a) articolo 2, comma 1, lettere c), e), g) ed h); b) articolo 3; c) articolo 5, con riferimento anche all'attività dei soggetti che operano nelle aree; d) articolo 6; e) articolo 7, comma 1, lettera a), numero 5, e lettera b); f) articolo 9, comma 1, salve le parole: "di cui agli articoli 7 e 8", e comma 2; g) articolo 10, comma 1; 28 Norme fondamentali D.lgs. 29 settembre 1999, n.381 h) articolo 11, applicandosi, per quanto riguarda le aree scientifiche e i settori tecnologici, l'articolo 12 del presente decreto; i) articolo 12. 4. In sede di prima applicazione del presente decreto il consiglio di amministrazione è integrato con un componente nominato dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, nonché da un rappresentante per ciascuno dei soci di diritto di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 102. Entro novanta giorni dalla predetta nomina il consiglio di amministrazione trasmette al MURST le modifiche e integrazioni allo statuto e ai regolamenti per l'adeguamento al presente decreto. Alla data di pubblicazione dello statuto cosi' modificato e integrato sono abrogati gli articoli 12, commi primo, secondo e terzo, 13, 16, 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 102, e i commi 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 7 della legge 29 gennaio 1986, n. 26. 5. In considerazione della rilevanza del polo scientifico e tecnologico del FriuliVenezia Giulia e delle sue relazioni con l'estero, il consorzio ogni anno convoca, per conto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, una conferenza degli enti di ricerca nazionali ed internazionali che ricevono contributi dallo Stato, aventi sede nella regione Friuli-Venezia Giulia, al fine di valutare i programmi ed i risultati ottenuti anche sotto il profilo delle collaborazioni e delle interazioni avviate fra gli stessi. Alla conferenza prendono parte i rappresentanti della regione, delle province e dei capoluogni di provincia del Friuli-Venezia Giulia e possono partecipare i rappresentanti delle due Università di Trieste e di Udine, delle imprese e delle organizzazioni sindacali. Titolo IV Norme generali per gli enti di ricerca Art. 10. Estensione di disposizioni in vigore per enti di ricerca 1. Agli enti di ricerca di cui all'allegato n. 1, di competenza del MURST, sono estese le seguenti disposizioni di cui al decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19: a) articolo 2, comma 1, lettere c), e), g) e h) in materia di funzioni; b) articolo 3, in materia di strumenti; c) articolo 5, in materia di comitato di valutazione; d) articolo 6, in materia di piano triennale, di organici e di assunzioni di personale; e) articolo 7, comma 1, lettera a) numero 5 e lettera b), in materia di principi applicativi ai regolamenti di organizzazione e funzionamento, di amministrazione, finanza e contabilita'; f) articolo 9, commi 1 e 2, in materia di controlli e di competenze ministeriali; g) articolo 10, comma 1, in materia di risorse finanziarie; h) articolo 11, in materia di procedure di assunzione del personale, fatte salve, per gli enti interessati, le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 29 aprile 1988, n. 29 Norme fondamentali D.lgs. 29 settembre 1999, n.381 143, e di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266. Per l'indicazione di aree scientifiche e settori tecnologici ai fini delle assunzioni, si applica l'articolo 12 del presente decreto; i) articolo 12, in materia di mobilita' temporanea del personale. 2. L'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN) e l'Istituto per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM), fermi restando i poteri di indirizzo e di direttiva del rispettivo Ministro vigilante e previa determinazione, con decreto del Ministro vigilante, degli atti dell'ente da sottoporre ad approvazione o a comunicazione, possono dotarsi di ordinamenti autonomi, mediante appositi regolamenti di organizzazione e funzionamento, nonché di amministrazione, contabilita' e finanza anche sulla base dei principi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), numero 5), e b), del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19. In ordine ai medesimi regolamenti il Ministro vigilante esercita i controlli di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 9 maggio 1989, n. 168. Agli enti di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19, con approvazione del piano da parte del Ministro vigilante; ai predetti enti, nonché agli enti di ricerca vigilati dal Ministero per le politiche agricole, si applicano altresi' le seguenti disposizioni di cui al predetto decreto n. 19: a) articolo 2, comma 1, lettere c), e), g) ed h), in materia di funzioni; b) articolo 3 in materia di strumenti, attribuendo al Ministro vigilante le competenze ivi assegnate al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica; c) articolo 5, in materia di comitato di valutazione, relativamente all'attività di ricerca dell'ente; d) articolo 11, in materia di reclutamento del personale, determinando autonomamente le aree scientifiche e i settori tecnologici di inquadramento; e) articolo 12. 3. Le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19, sono estese anche all'Istituto di studi e di analisi economiche (ISAE). 4. L'estensione, anche parziale, agli altri enti del comparto ricerca delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19, e richiamate al comma 1, per quanto applicabili in relazione all'attività svolta, può essere disciplinata con regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri vigilanti, salvo quanto previsto da decreti legislativi emanati in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59. 5 Al personale di ricerca dell'ENEA e dell'ASI, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, si applicano i criteri e i principi contenuti nelle disposizioni di cui al comma 1, lettere h) ed i). 30 Norme fondamentali D.lgs. 29 settembre 1999, n.381 Titolo V Modifiche al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 Art. 11. Modifica dei compiti del Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR) e della composizione del Comitato di esperti per la politica della ricerca (CEPR). 1.(1) 2. (2) (1) modifica l'articolo 5 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. (2) modifica l'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. Titolo VI Disposizioni per l'attività di ricerca Art. 12. Aree scientifiche e settori tecnologici 1. Gli enti di cui agli articoli 9, 10, comma 1, e all'allegato 1 del presente decreto, nonché l'INGV e il CNR, in sede di applicazione dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19, ove operanti in piu' aree scientifiche e settori tecnologici, indicano le predette aree e settori per le assunzioni dei ricercatori e dei tecnologi, sulla base di criteri generali determinati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con la finalità di assicurare la compatibilita' con le competenze scientifiche in essere, procedure di revisione periodica e di variazione delle afferenze, nonché di agevolare i passaggi diretti tra enti di ricerca ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, e la mobilita' con le università. Nelle more dell'emanazione del decreto, al fine di poter effettuare le assunzioni, gli enti possono determinare aree e settori provvisori, che saranno adeguati successivamente all'emanazione del medesimo decreto, assicurando le finalità di cui al presente comma. Art. 13. Principi per l'attività di ricerca 1. L'attività degli enti di cui all'articolo 12, comma 1, si ispira ai seguenti principi: a) ai ricercatori e tecnologi, secondo quanto previsto alle lettere b) e c), sono garantite la liberta' di ricerca e l'autonomia professionale; b) relativamente alle ricerche programmate dall'ente di appartenenza, i ricercatori e i tecnologi, secondo le direttive dell'ente, sono tenuti a svolgere le attività necessarie al conseguimento degli obiettivi previsti dai programmi dell'ente, secondo le rispettive competenze; 31 Norme fondamentali D.lgs. 29 settembre 1999, n.381 c) fatto salvo l'assolvimento dei compiti di ricerca programmata definiti dagli enti, il personale di ricerca ha facolta' di svolgere ricerca libera, in coerenza con quanto espresso dai programmi e senza oneri aggiuntivi per l'ente. Gli enti favoriscono inoltre la partecipazione dei ricercatori e dei tecnologi ad attività finalizzate allo sviluppo delle competenze scientifiche e all'arricchimento culturale, di aggiornamento, di studio e collaborazione scientifica, senza necessariamente sopportarne il costo; d) gli enti favoriscono, per le attività di ricerca, compatibilmente con i propri programmi di attività, l'accesso ai programmi e alle fonti di finanziamento sia nazionali che internazionali; e) i ricercatori hanno diritto a sottoporre a valutazione la propria attività scientifica. Art. 14. Norme finali 1. Gli enti di cui all'articolo 12, comma 1, adottano regolamenti nelle materie di cui al presente titolo entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Allegato 1 Istituto nazionale di fisica nucleare Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale Istituto elettrotecnico nazionale "Galileo Ferraris" Istituto nazionale di ottica applicata Stazione zoologica "A. Dohrn" Istituto papirologico "G. Vitelli" Istituto nazionale di fisica della materia Istituto nazionale di Alta Matematica Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna 32 Norme fondamentali D.lgs. 5 giugno 1998, n.204 Decreto Legislativo 5 giugno 1998, n. 204 "Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59" ¶pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 1° luglio 1998 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 9, 33, 76 e 87 della Costituzione; Visti gli articoli 11, comma 1, lettera d), e 18, comma 1, lettere a), d), e) ed f), della legge 15 marzo 1997, n. 59, concernenti il riordino e la razionalizzazione degli interventi diretti a promuovere il settore della ricerca scientifica e tecnologica, nonché gli organismi operanti nel settore stesso, l'individuazione di una sede di indirizzo strategico e di coordinamento della politica nazionale della ricerca; la previsione di organismi, strumenti e procedure per la valutazione dei risultati sulle attività di ricerca e dell'impatto dell'innovazione tecnologica; il riordino degli organi consultivi, assicurando una rappresentanza, oltre che alle componenti universitarie e degli enti di ricerca, anche al mondo della produzione e dei servizi; nonché la programmazione e il coordinamento dei flussi finanziari in ordine agli obiettivi generali della politica di ricerca; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che istituisce il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 febbraio 1998; Acquisito il parere della commissione di cui all'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 1998; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali; 33 Norme fondamentali D.lgs. 5 giugno 1998, n.204 Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1. Programmazione 1. Il Governo, nel documento di programmazione economica e finanziaria (DPEF), determina gli indirizzi e le priorita' strategiche per gli interventi a favore della ricerca scientifica e tecnologica, definendo il quadro delle risorse finanziarie da attivare e assicurando il coordinamento con le altre politiche nazionali. 2. Sulla base degli indirizzi di cui al comma 1, delle risoluzioni parlamentari di approvazione del DPEF, di direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri, dei piani e dei programmi di competenza delle amministrazioni dello Stato, di osservazioni e proposte delle predette amministrazioni, è predisposto, approvato e annualmente aggiornato, ai sensi dell'articolo 2 del presente decreto, il Programma nazionale per la ricerca (PNR), di durata triennale. Il PNR, con riferimento alla dimensione europea e internazionale della ricerca e tenendo conto delle iniziative, dei contributi e delle realta' di ricerca regionali, definisce gli obiettivi generali e le modalità di attuazione degli interventi alla cui realizzazione concorrono, con risorse disponibili sui loro stati di previsione o bilanci, le pubbliche amministrazioni, ivi comprese, con le specificitàdei loro ordinamenti e nel rispetto delle loro autonomie ed attività istituzionali, le università e gli enti di ricerca. Gli obiettivi e gli interventi possono essere specificati per aree tematiche, settori, progetti, agenzie, enti di ricerca, anche prevedendo apposite intese tra le amministrazioni dello Stato. 3. Specifici interventi di particolare rilevanza strategica, indicati nel PNR e nei suoi aggiornamenti per il raggiungimento degli obiettivi generali, sono finanziati anche a valere su di un apposito Fondo integrativo speciale per la ricerca, di seguito denominato Fondo speciale, da istituire nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, a partire dal 1 gennaio 1999, con distinto provvedimento legislativo, che ne determina le risorse finanziarie aggiuntive agli ordinari stanziamenti per la ricerca e i relativi mezzi di copertura. 4. Le pubbliche amministrazioni, nell'adottare piani e programmi che dispongono, anche parzialmente, in materia di ricerca, con esclusione della ricerca libera nelle università e negli enti, operano in coerenza con le finalità del PNR, assicurando l'attuazione e il monitoraggio delle azioni da esso previste per la parte di loro competenza. I predetti piani e programmi sono comunicati al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (MURST) entro trenta giorni dalla data di adozione o di approvazione. 5. I risultati delle attività di ricerca delle pubbliche amministrazioni, ovvero di quella da esse finanziata, sono soggetti a valutazione sulla base di criteri generali indicati dal comitato di cui all'articolo 5, comma 1, nel rispetto della specificità e delle metodologie delle diverse aree disciplinari e tematiche. 34 Norme fondamentali D.lgs. 5 giugno 1998, n.204 6. In allegato alla relazione previsionale e programmatica di cui all'articolo 15 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono riportate le spese per attività di ricerca a carico di ciascuna amministrazione dello Stato, degli enti di ricerca da esse vigilati o finanziati e delle università, sostenute nell'ultimo esercizio finanziario e indicate come previsione nel triennio, secondo criteri di individuazione e di esposizione determinati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Art. 2. Competenze del CIPE 1. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) esercita, ai sensi del presente decreto, le seguenti funzioni: a) valuta, preliminarmente all'approvazione del DPEF da parte del Consiglio dei Ministri, lo schema degli indirizzi di cui all'articolo 1, comma 1; b) approva il PNR e gli aggiornamenti annuali, delibera in ordine all'utilizzo del Fondo speciale e valuta periodicamente l'attuazione del PNR; c) approva apposite direttive per il coordinamento con il PNR dei piani e programmi delle pubbliche amministrazioni, anche nel corso della loro attuazione; d) esamina, ai sensi della legge 27 febbraio 1967, n. 48, gli stanziamenti per la ricerca delle amministrazioni pubbliche. 2. L'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 è coordinato dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica nell'ambito di un'apposita commissione per la ricerca, di seguito denominata commissione, da istituirsi presso il CIPE ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430. La commissione, nel lavoro istruttorio per gli atti di cui al comma 1, opera sulla base di proposte preliminari del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e con l'apporto delle amministrazioni partecipanti. 3. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica si avvale come supporto di una segreteria tecnica istituita presso il MURST, nell'ambito della potestà regolamentare di organizzazione di detto ministero. La segreteria opera anche come supporto della commissione e delle strutture ad essa collegate. Con decreto ministeriale sono altresì determinate le modalità per l'utilizzazione di personale comandato da altre amministrazioni, enti e istituzioni, nonché i limiti numerici per il ricorso a personale qualificato con contratto a tempo determinato senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai fini delle attività di cui al comma 2, può acquisire osservazioni e proposte del comitato di esperti di cui all'articolo 3, dei consigli scientifici nazionali e della assemblea di cui al successivo articolo 4. Al Ministro possono inviare proposte anche università, enti di ricerca, ricercatori pubblici e privati, nonché organismi di consulenza tecnico scientifica afferenti alle amministrazioni pubbliche. 35 Norme fondamentali D.lgs. 5 giugno 1998, n.204 Art. 3. Comitati di esperti per la politica della ricerca 1. Il Governo si avvale di un comitato di esperti per la politica della ricerca (CEPR), istituito presso il MURST, composto dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, che lo presiede, nonché da non più di 9 membri, nominati dal Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, scelti tra personalità di alta qualificazione del mondo scientifico, tecnologico, culturale, produttivo e delle parti sociali, assicurando l'apporto di competenze diverse. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sono determinate la durata del mandato e le norme generali di funzionamento. I dipendenti pubblici possono essere collocati in aspettativa per la durata del mandato. (1) 2. Le indennità spettanti ai membri del comitato sono determinate con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, a valere sullo stato di previsione del MURST. 3. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica affida ai membri del comitato o al comitato nella sua collegialità compiti di consulenza e di studio concernenti la politica e lo stato della ricerca, nazionale e internazionale. 4. Il CEPR, nell'esercizio delle sue funzioni, può corrispondere con tutte le amministrazioni pubbliche al fine di ottenere notizie e informazioni, nonché può chiedere collaborazione per specifiche attività. Le amministrazioni dello Stato possono a loro volta avvalersi del CEPR per pareri su programmi e attività di ricerca di propria competenza. 5. Il CEPR si avvale della segreteria di cui all'articolo 2, comma 3. (1) Comma modificato dall’articolo 11 comma 2 del D.lgs. 29 settembre 1999, n.381. Art. 4. Consigli scientifici nazionali e assemblea della scienza e della tecnologia (1) Articolo abrogato dall’articolo 23 del D.lgs 4 giugno 2003, n.127 Art. 5. Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca 1. È istituito, presso il MURST, il comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR), composto da non più di 7 membri, anche stranieri, di comprovata qualificazione ed esperienza, scelti in una pluralità di ambiti metodologici e disciplinari. Il comitato, sulla base di un programma annuale da esso approvato: a) svolge attività per il sostegno alla qualità e alla migliore utilizzazione della ricerca scientifica e tecnologica nazionale. A tal fine promuove la 36 Norme fondamentali D.lgs. 5 giugno 1998, n.204 sperimentazione, l'applicazione e la diffusione di metodologie, tecniche e pratiche di valutazione della ricerca; b) determina i criteri generali per le attività di valutazione svolte dagli enti di ricerca, dalle istituzioni scientifiche e di ricerca e dell'ASI, verificandone l'applicazione; (1) c) d'intesa con le pubbliche amministrazioni, progetta ed effettua attività di valutazione esterna di enti di ricerca da esse vigilati o finanziati, nonché di progetti e programmi di ricerca da esse coordinati o finanziati; d) predispone rapporti periodici sulle attività svolte e una relazione annuale in materia di valutazione della ricerca, che trasmette al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai Ministri interessati e al CIPE; e) determina criteri e modalità per la costituzione, da parte di enti di ricerca e dell'ASI, ove ciò sia previsto dalla normativa vigente, di un apposito comitato incaricato della valutazione dei risultati scientifici e tecnologici dell'attività complessiva dell'ente e, ove ricorrano, degli istituti in cui si articola (2). 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sono nominati i componenti del comitato e ne è determinata la durata del mandato. I dipendenti pubblici possono essere collocati in aspettativa per la durata del mandato. Il comitato elegge nel suo seno il presidente. 3. (3) 4. Le indennità spettanti ai membri del comitato sono determinate con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, a valere sullo stato di previsione del MURST. 5. (3) 6. Le competenze di indirizzo e di promozione del comitato non possono essere delegate ad altri soggetti. Il comitato si avvale della segreteria tecnica di cui all'articolo 2, comma 3, del presente decreto e può ricorrere, limitatamente a specifici adempimenti strumentali, a società od enti prescelti ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di appalti di servizi. (1) In deroga a quanto disposto dalla presente lettera vedi l'art. 10, D.Lgs. 4 giugno 2003, n. 127 e l'art. 10, D.Lgs. 4 giugno 2003, n. 128. (2) Comma così modificato dall'art. 11, D.lg. 29 settembre 1999, n. 381 che ha anche sostituito gli originari commi 3 e 5. 37 Norme fondamentali D.lgs. 5 giugno 1998, n.204 (3) Comma soppresso per effetto delle modifiche introdotte dall'art. 11, d.lg. 29 settembre 1999, n. 381. Art. 6. Ambito di applicazione e norme sugli enti di ricerca 1. Fatto salvo quanto previsto da successivi decreti emanati in conformita' ai criteri direttivi di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, o da specifiche disposizioni di legge, ai sensi del presente decreto per enti di ricerca si intendono gli enti e le istituzioni pubbliche nazionali di ricerca di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, e successive modificazioni e integrazioni. Le norme del presente decreto, ove non diversamente disposto, si applicano anche agli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, all'Istituto per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna, all'Agenzia spaziale italiana (ASI) e all'Ente nazionale per le energie alternative (ENEA) e alle altre istituzioni di ricerca di cui le pubbliche amministrazioni finanziano il funzionamento ordinario. Sono fatte salve, per quanto non altrimenti disposto dal presente decreto, le competenze delle amministrazioni dello Stato nei confronti degli enti di cui al presente comma. 2. La nomina dei presidenti degli enti di ricerca, dell'Istituto per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna, dell'ASI e dell'ENEA è disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, sentite le commissioni parlamentari competenti, fatte salve le procedure di designazione previste dalla normativa vigente per specifici enti e istituzioni. I presidenti degli enti di cui al presente comma possono restare in carica per non piu' di due mandati. Il periodo svolto in qualita' di commissario straordinario è comunque computato come un mandato presidenziale. I presidenti degli enti di cui al presente comma, in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto, la cui permanenza nella stessa eccede i predetti limiti, possono terminare il mandato in corso. 3. Nei casi per i quali la legislazione vigente prevede l'approvazione da parte del CIPE di piani o programmi degli enti di cui al comma 1, la relativa competenza è trasferita alle amministrazioni dello Stato di riferimento, vigilanti o finanziatrici, fatte salve eventuali eccezioni determinate in sede di regolamento di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430. Per l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e per il sistema statistico nazionale restano ferme le disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. 4. (1) 5. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 1, lettera r), del decreto del Ministro delle comunicazioni 25 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 4 dicembre 1997, e di cui all'articolo 3, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, i relativi obblighi di contribuzione 38 Norme fondamentali D.lgs. 5 giugno 1998, n.204 sono assolti nei limiti e con le modalità previste dall'articolo 26, terzo comma, della convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1984, n. 523. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio. (1) Comma abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2004, dall'art. 183, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, la materia è regolata dall’articolo 100 dello stesso decreto. Art. 7. Competenze del MURST 1. A partire dal 1° gennaio 1999 gli stanziamenti da destinare al Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), di cui all'articolo 11 della legge 22 dicembre 1977, n. 951, all'ASI, di cui all'articolo 15, comma 1, lettera a), della legge 30 maggio 1988, n. 186, e all'articolo 5 della legge 31 maggio 1995, n. 233; all'Osservatorio geofisico sperimentale (OGS), di cui all'articolo 16, comma 2, della legge 30 novembre 1989, n. 399; agli enti finanziati dal MURST ai sensi dell'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, gia' concessi ai sensi dell'articolo 11, terzo comma, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni, sono determinati con unica autorizzazione di spesa ed affluiscono ad apposito fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal MURST, istituito nello stato di previsione del medesimo Ministero. Al medesimo fondo affluiscono, a partire dal 1° gennaio 1999, i contributi all'Istituto nazionale per la fisica della materia (INFM), di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 506, nonché altri contributi e risorse finanziarie che saranno stabilite per legge in relazione alle attività dell'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN), dell'INFM e relativi laboratori di Trieste e di Grenoble, del Programma nazionale di ricerche in Antartide, dell'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna. Il fondo è determinato ai sensi dell'articolo 11, terzo comma, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 2. Il Fondo di cui al comma 1 è ripartito annualmente tra gli enti e le istituzioni finanziati dal MURST con decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, comprensivi di indicazioni per i due anni successivi, emanati previo parere delle commissioni parlamentari competenti per materia, da esprimersi entro il termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta. Nelle more del perfezionamento dei predetti decreti e al fine di assicurare l'ordinata prosecuzione delle attività, il MURST è autorizzato ad erogare acconti agli enti sulla base delle previsioni contenute negli schemi dei medesimi decreti, nonché dei contributi assegnati come competenza nel precedente anno. 3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo il Consiglio nazionale della scienza e tecnologia (CNST), di cui all'articolo 11 della legge 9 maggio 1989, n. 168, è soppresso. Sono fatti salvi le deliberazioni e gli atti 39 Norme fondamentali D.lgs. 5 giugno 1998, n.204 adottati dal predetto organo fino alla data di entrata in vigore del presente decreto. 4. Alla legge 9 maggio 1989, n. 168, sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni (1) 5. Nel comma 9, secondo periodo, dell'articolo 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole da "previo parere" fino a "n. 59" sono soppresse. 6. È abrogata ogni altra vigente disposizione che determina competenze del CNST. 7. È abrogato l'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, a partire dalla data di entrata in vigore del decreto di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 2 della legge 9 maggio 1989, n. 168, come modificata dalla lettera e) del comma 4. 8. Fino alla data di insediamento dei CSN e dell'AST, l'articolo 4, comma 3, lettera a), non si applica nella parte in cui sono previste loro osservazioni e proposte preliminarmente all'approvazione del PNR. In sede di prima applicazione del presente decreto, in assenza di approvazione del PNR, il Fondo speciale può essere ripartito, con delibera del CIPE, per finanziare interventi di ricerca di particolare rilevanza strategica. 9. I comitati nazionali di consulenza, il consiglio di presidenza e la giunta amministrativa del CNR sono prorogati fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di riordino del CNR stesso, da emanarsi ai sensi degli articoli 11, comma 1, lettera d), 14 e 18 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e comunque non oltre il 31 dicembre 1998. 10. L'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna, di cui all'articolo 5, comma 4, della legge 7 agosto 1997, n. 266, è inserito tra gli enti di ricerca a carattere non strumentale ed è disciplinato dalle disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni e integrazioni, alle quali si uniforma il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica previsto dal predetto articolo 5, comma 4, della legge n. 266. (1) modifiche riportate nella L 9 maggio 1989, n.168. 40 Norme fondamentali Legge 9 maggio 1989, n.168 Legge del 9 maggio 1989, n. 168. Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Pubblicata nella Gazz. Uff. 11 maggio 1989, n. 108, S.O. TITOLO I - Istituzione e funzioni del Ministero Art.1. Istituzione 1. È istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato "Ministero", con il compito di promuovere, in attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, la ricerca scientifica e tecnologica, nonché lo sviluppo delle università e degli istituti di istruzione superiore di grado universitario, di seguito compresi nella denominazione "università". 2. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato "Ministro", a tal fine, dà attuazione all'indirizzo ed al coordinamento nei confronti delle università e degli enti di ricerca, nel rispetto dei princìpi di autonomia stabiliti dall'articolo 33 della Costituzione e specificati dalla legge e dalle disposizioni di cui alla legge 23 agosto 1988, n. 400. Art.2. Funzioni 1. Il Ministro: a) elabora ogni tre anni il piano di sviluppo dell'università in base alle vigenti disposizioni e presenta al Parlamento, ogni triennio, un rapporto sullo stato dell'istruzione universitaria, formulato sulla base delle relazioni delle università, sentiti il Consiglio universitario nazionale (CUN) e la Conferenza permanente dei rettori delle università italiane; b) valorizza e sostiene, anche con adeguato supporto finanziario, la ricerca libera nelle università e negli enti di ricerca, nel rispetto delle autonomie previste dalla presente legge e definite nei rispettivi ordinamenti, promuovendo opportune integrazioni e sinergie tra la ricerca pubblica e quella del settore privato, favorendone lo sviluppo nei settori di rilevanza strategica (1); b-bis) sovrintende al monitoraggio del PNR, con riferimento anche alla verifica della coerenza tra esso e i piani e i programmi delle amministrazioni dello Stato e degli enti da esse vigilati; riferisce al CIPE sull'attuazione del PNR; redige ogni tre anni un rapporto sullo stato di attuazione del medesimo e sullo stato della ricerca nazionale; (1) 41 Norme fondamentali Legge 9 maggio 1989, n.168 b-ter) approva i programmi pluriennali degli enti di ricerca, con annesso finanziamento a carico dell'apposito Fondo istituito nel proprio stato di previsione, verifica il rispetto della programmazione triennale del fabbisogno di personale, approva statuti e regolamenti di enti strumentali o agenzie da esso vigilate, esercita le funzioni di cui all'articolo 8 nei confronti degli enti non strumentali, con esclusione di ogni altro atto di controllo o di approvazione di determinazioni di enti o agenzie, i quali sono comunque tenuti a comunicare al Ministero i bilanci;(1) c) procede alla ripartizione degli stanziamenti iscritti nel bilancio del Ministero destinati alle università sulla base di criteri oggettivi definiti con suo decreto, volti anche ad assicurare un equilibrato sviluppo delle sedi universitarie, sentiti il CUN e la Conferenza permanente dei rettori delle università italiane, e agli enti di ricerca, nel rispetto delle previsioni delle leggi di settore; (2) d) riferisce al Parlamento ogni anno in apposita audizione sull'attuazione del PNR e sullo stato della ricerca nazionale; (2) e) coordina le attività connesse alla partecipazione italiana a programmi di istruzione universitaria e ricerca scientifica e tecnologica comunitari ed internazionali, nonché la rappresentanza italiana in materia di istruzione universitaria e di ricerca scientifica e tecnologica nelle sedi internazionali, d'intesa con il Ministro degli affari esteri e, in quelle comunitarie, anche con il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie. Gli accordi internazionali in materia di istruzione universitaria e di ricerca scientifica e tecnologica, che riguardano le amministrazioni dello Stato, le università e gli enti pubblici di ricerca per programmi di rilevanza nazionale e internazionale, sono stipulati, fatti salvi i princìpi di autonomia di cui al titolo II, previa intesa con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica; (2) f) propone al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) programmi di incentivazione e sostegno della ricerca scientifica e tecnologica nel settore privato; (2) g) coordina le funzioni relative all'Anagrafe nazionale delle ricerche, istituita ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, ridefinendone con apposito decreto ministeriale finalità ed organizzazione, ed esercita altresì, nell'ambito di attività di ricerca scientifica e tecnologica, funzioni di supporto al monitoraggio e alla valutazione della ricerca, nonché di previsione tecnologica e di analisi di impatto delle tecnologie; (2) h) assicura, con il Ministro della pubblica istruzione, il coordinamento fra l'istruzione universitaria e gli altri gradi di istruzione in Italia e nei rapporti comunitari, collabora alle iniziative di aggiornamento del personale della scuola, ai sensi dell'articolo 4, e favorisce la ricerca in campo educativo. 42 Norme fondamentali Legge 9 maggio 1989, n.168 2. Al Ministro e al Ministero sono trasferite le funzioni in materia di istruzione universitaria, ivi comprese quelle relative ai ruoli organici del personale ad esse addetto, nonché quelle in materia di ricerca scientifica e tecnologica, attribuite: a) al Presidente e alla Presidenza del Consiglio dei ministri; b) al Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica; c) al Ministro e al Ministero della pubblica istruzione. 3. (3) (1) Le lett. da b) a b-ter) sostituiscono l'originaria lett. b), in virtù del disposto dell'art. 7, D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 204, (2) Lettera modificata dall'art. 7, D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 204, (3) Comma soppresso dall'art. 7, D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 204, Art.3. Programmazione e coordinamento della ricerca 1. (1) 2. (1) 3. Il Ministro, d'intesa con le altre amministrazioni dello Stato, con le università e con gli enti interessati, definisce, iniziative di ricerca di comune interesse e ne promuove la coordinata attuazione. A tal fine il Ministro conclude specifici accordi, con i quali sono definiti i programmi, con l'indicazione dei relativi obiettivi, i tempi di attuazione, il reperimento delle risorse finanziarie e le modalità di finanziamento. 4. Le norme relative alle procedure di formazione degli accordi, alla loro applicazione, nonché agli strumenti amministrativi e contabili sono fissate con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, anche in deroga alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici (2). (1) Comma soppresso dall'art. 7, D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 204, (2) Vedi D.M. 28 giugno 1995, n. 454. Art.4. Coordinamento dell'istruzione universitaria con gli altri gradi di istruzione 1. Il Ministro della pubblica istruzione ed il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, nelle materie di rispettiva competenza che importino problematiche interessanti i due settori di istruzione, attuano ogni opportuna forma di intesa e di collaborazione, al fine di realizzare un idoneo coordinamento tra l'istruzione universitaria e l'istruzione di ogni altro ordine e grado. 43 Norme fondamentali Legge 9 maggio 1989, n.168 2. In particolare il Ministro della pubblica istruzione sente il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica: a) sulle iniziative di aggiornamento e di specializzazione per il personale ispettivo, direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado, attuate in collaborazione con le università ed eventualmente con gli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi (IRRSAE), i cui oneri fanno carico al bilancio del Ministero della pubblica istruzione; b) sulle iniziative per la revisione dei programmi della scuola secondaria superiore ai fini della prosecuzione della formazione in ambito universitario. 3. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sente il Ministro della pubblica istruzione per tutti i problemi inerenti alla formazione, anche sotto l'aspetto pedagogico, di coloro che seguono corsi di studio universitari che prevedono sbocchi nell'insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché per il rilascio dei relativi titoli di studio. 4. Il Ministro favorisce, anche mediante lo stanziamento di appositi fondi, le iniziative delle università rivolte, nei diversi ambiti disciplinari ed eventualmente anche d'intesa con gli IRRSAE, alla preparazione all'insegnamento, allo sviluppo della ricerca ed alla sperimentazione di metodologie e tecnologie didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado. Favorisce altresì le iniziative assunte dalle università, d'intesa con organismi dell'amministrazione scolastica, per promuovere l'interscambio culturale tra università e scuola. 5. Per lo svolgimento delle attività previste dal presente articolo i Ministri si avvalgono di una commissione di esperti composta da: a) tre membri designati dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione (CNPI); b) tre membri designati dal CUN; c) due membri designati dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), in rappresentanza delle forze imprenditoriali e di quelle di lavoro; d) un rappresentante designato dal CNST; e) un rappresentante degli IRRSAE designato dalla Conferenza dei presidenti; f) tre esperti designati dal Ministro della pubblica istruzione; g) tre esperti designati dal Ministro, con esperienza in campo formativo. 6. Le disposizioni attuative del comma 5 sono dettate con decreto interministeriale. Art.5. Denominazioni 1. In tutti gli atti riguardanti le funzioni trasferite al Ministero le parole: "Ministro incaricato della ricerca scientifica e tecnologica", "Ministero della ricerca scientifica", "Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica", "Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica" o consimili, "Presidenza o Presidente del Consiglio dei ministri" e "Ministero o Ministro della 44 Norme fondamentali Legge 9 maggio 1989, n.168 pubblica istruzione" sono sostituite con le altre: "Ministero o Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica". TITOLO II Autonomia delle università e degli enti di ricerca Art.6. Autonomia delle università 1. Le università sono dotate di personalità giuridica e, in attuazione dell'articolo 33 della Costituzione, hanno autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile; esse si danno ordinamenti autonomi con propri statuti e regolamenti. 2. Nel rispetto dei principi di autonomia stabiliti dall'articolo 33 della Costituzione e specificati dalla legge, le università sono disciplinate, oltre che dai rispettivi statuti e regolamenti, esclusivamente da norme legislative che vi operino espresso riferimento. È esclusa l'applicabilità di disposizioni emanate con circolare. 3. Le università svolgono attività didattica e organizzano le rela tive strutture nel rispetto della libertà di insegnamento dei docenti e dei principi generali fissati nella disciplina relativa agli ordinamenti didattici universitari. Nell'osservanza di questi principi gli statuti determinano i corsi di diploma, anche effettuati presso scuole dirette a fini speciali, di laurea e di specializzazione; definiscono e disciplinano i criteri per l'attivazione dei corsi di perfezionamento, di dottorato di ricerca e dei servizi didattici integrativi. 4. Le università sono sedi primarie della ricerca scientifica e operano, per la realizzazione delle proprie finalità istituzionali, nel rispetto della libertà di ricerca dei docenti e dei ricercatori nonché dell'autonomia di ricerca delle strutture scientifiche. I singoli docenti e ricercatori, secondo le norme del rispettivo stato giuridico, nonché le strutture di ricerca: a) accedono ai fondi destinati alla ricerca universitaria, ai sensi dell'articolo 65 del DPR.11 luglio 1980, n. 382; b) possono partecipare a programmi di ricerca promossi da amministrazioni dello Stato, da enti pubblici o privati o da istituzioni internazionali, nel rispetto delle relative normative. 5. Le università, in osservanza delle norme di cui ai commi precedenti, provvedono all'istituzione, organizzazione e funzionamento delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio, anche per quanto concerne i connessi aspetti amministrativi, finanziari e di gestione. 6. I regolamenti di ateneo e quelli interni di ciascuna struttura sono emanati con decreto del rettore nel rispetto dei principi e delle procedure stabiliti dallo statuto. 45 Norme fondamentali Legge 9 maggio 1989, n.168 7. L'autonomia finanziaria e contabile delle università si esercita ai sensi dell'articolo 7. 8. La legge di attuazione dei principi di autonomia di cui al presente articolo stabilisce termini e limiti dell'autonomia delle università, quanto all'assunzione e alla gestione del personale non docente. 9. Gli statuti e i regolamenti di ateneo sono deliberati dagli organi competenti dell'università a maggioranza assoluta dei componenti. Essi sono trasmessi al Ministro che, entro il termine perentorio di sessanta giorni, esercita il controllo di legittimità e di merito nella forma della richiesta motivata di riesame. In assenza di rilievi essi sono emanati dal rettore. 10. Il Ministro può per una sola volta, con proprio decreto, rinviare gli statuti e i regolamenti all'università, indicando le norme illegittime e quelle da riesaminare nel merito. Gli organi competenti dell'università possono non conformarsi ai rilievi di legittimità con deliberazione adottata dalla maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti, ovvero ai rilievi di merito con deliberazione adottata dalla maggioranza assoluta. In tal caso il Ministro può ricorrere contro l'atto emanato dal rettore, in sede di giurisdizione amministrativa per i soli vizi di legittimità. Quando la maggioranza qualificata non sia stata raggiunta, le norme contestate non possono essere emanate. 11. Gli statuti delle università sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, i regolamenti nel Bollettino Ufficiale del Ministero. Art.7. Autonomia finanziaria e contabile delle università 1. Le entrate delle università sono costituite da: a) trasferimenti dello Stato; b) contributi obbligatori nei limiti della normativa vigente; c) forme autonome di finanziamento, quali contributi volontari, proventi di attività, rendite, frutti e alienazioni del patrimonio, atti di liberalità e corrispettivi di contratti e convenzioni. 2. I mezzi finanziari destinati dallo Stato alle università e alle strutture interuniversitarie di ricerca e di servizio sono iscritti in tre distinti capitoli dello stato di previsione del Ministero relativi: a) alle spese per il personale dovute in base a disposizioni di carattere generale; b) ai contributi per il funzionamento, ivi comprese le spese per investimento e per l'edilizia universitaria; c) ai contributi per la ricerca scientifica universitaria. 3. Le somme non impegnate da ciascuna università nel corso dell'esercizio finanziario vanno ad incrementare le disponibilità dell'esercizio successivo, nel rispetto dei vincoli di destinazione previsti nelle lettere a), b) e c) del comma 2. 46 Norme fondamentali Legge 9 maggio 1989, n.168 4. Gli statuti indicano le strutture didattiche, di ricerca e di servizio alle quali è attribuita autonomia finanziaria e di spesa. 5. Le università possono contrarre mutui esclusivamente per le spese di investimento. In tal caso il relativo onere complessivo di ammortamento annuo non può comunque superare il 15 per cento dei finanziamenti a ciascuna università trasferiti ai sensi della lettera b) del comma 2. 6. Per consentire l'analisi della spesa finale e il consolidamento dei conti del settore pubblico allargato il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, fissa i criteri per la omogenea redazione dei conti consuntivi delle università. 7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le università possono adottare un regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, anche in deroga alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici, ma comunque nel rispetto dei relativi princípi. 8. Il regolamento disciplina i criteri della gestione, le relative procedure amministrative e finanziarie e le connesse responsabilità, in modo da assicurare la rapidità e l'efficienza nella erogazione della spesa e il rispetto dell'equilibrio finanziario del bilancio, consentendo anche la tenuta di conti di sola cassa. Il regolamento disciplina altresì le procedure contrattuali, le forme di controllo interno sull'efficienza e sui risultati di gestione complessiva dell'università, nonché dei singoli centri di spesa, e l'amministrazione del patrimonio. 9. Il regolamento è emanato con decreto del rettore, previa deliberazione del consiglio di amministrazione, sentiti il senato accademico, le facoltà e i dipartimenti ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero. Il controllo del Ministero è esercitato nelle forme di cui all'articolo 6, comma 9. 10. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti esclusivamente i provvedimenti di nomina, promozione e cessazione dal servizio del personale. Tali provvedimenti sono immediatamente esecutivi, fatta salva la sopravvenuta inefficacia a seguito di ricusazione del visto da parte della Corte dei conti. Dalla stessa data la gestione finanziaria delle università è soggetta, sulla base di consuntivi annuali, al controllo successivo della Corte stessa. La Corte dei conti riferisce al Parlamento con un'unica relazione annuale. 11. Fino alla emanazione del regolamento di cui al comma 7, per ciascuna università continuano ad applicarsi le norme ed i regolamenti vigenti in materia. Per ciascuna università, con l'emanazione del regolamento di ateneo, cessano di avere efficacia le disposizioni legislative e regolamentari con lo stesso incompatibili. 47 Norme fondamentali Legge 9 maggio 1989, n.168 Art.8. Autonomia degli enti di ricerca 1. Il CNR, l'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN), gli Osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, nonché gli enti e istituzioni pubbliche nazionali di ricerca a carattere non strumentale hanno autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione e si danno ordinamenti autonomi, nel rispetto delle loro finalità istituzionali, con propri regolamenti. 2. Gli enti e le istituzioni pubbliche di ricerca di cui al comma 1 sono individuati con decreto del Presidente della Repubblica. Il decreto viene adottato sentite le competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro. In prima applicazione, il decreto è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. (1) 3. Gli enti di cui al presente articolo: a) svolgono attività di ricerca scientifica nel rispetto dell'autonomia di ricerca delle strutture scientifiche e della libertà di ricerca dei ricercatori, singoli o associati, in coerenza con le rispettive funzioni istituzionali e nel quadro della programmazione nazionale; b) gestiscono programmi di ricerca di interesse nazionale, attuati anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati, e partecipano alla elaborazione, al coordinamento ed alla esecuzione di programmi di ricerca comunitari ed internazionali; c) provvedono all'istituzione, alla organizzazione e al funzionamento delle strutture di ricerca e di servizio, anche per quanto concerne i connessi aspetti amministrativi, finanziari e di gestione; d) esercitano la propria autonomia finanziaria e contabile ai sensi del comma 5. 4. I regolamenti di cui al comma 1 sono deliberati nel rispetto dei limiti e delle procedure stabiliti dalla apposita legge di attuazione dei principi di autonomia di cui al presente articolo e sono trasmessi al Ministro che esercita i controlli di legittimità e di merito. I controlli di legittimità e di merito si esercitano nelle forme di cui all'articolo 6, commi 9 e 10; il controllo di merito è esercitato nella forma della richiesta motivata di riesame nel termine perentorio di sessanta giorni dalla loro comunicazione, decorso il quale si intendono approvati. I regolamenti sono emanati dagli enti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 5. Agli enti di cui al presente articolo si estendono, in quanto compatibili con i rispettivi ordinamenti, le norme in materia di autonomia finanziaria e contabile di cui ai commi 1, 4, 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 7. Il regolamento di amministrazione, finanza e contabilità di ciascuno degli enti di ricerca è emanato secondo le procedure previste dalle rispettive normative ed è sottoposto al controllo del Ministro nelle forme di cui al comma 4. (1) Comma modificato dall’art. 7 del D.lgs. 5 giugno 1998, n.204. 48 Norme fondamentali Legge 9 maggio 1989, n.168 Art.9. (1) Articolo abrogato dall’art74 del D.lgs. 3 febbraio 1993, n.29 e dall’art. 72 D.lgs. 30 marzo 2001, n.165. TITOLO III - Organizzazione del ministero Art.10. Organi collegiali - CUN 1. Il CUN e i relativi comitati consultivi, il Consiglio nazionale geofisico ed il Consiglio per le ricerche astronomiche sono organi del Ministero e continuano a svolgere le competenze previste dalla normativa vigente sino alla entrata in vigore delle norme di attuazione dei princìpi dell'autonomia universitaria e degli enti di ricerca. Tali norme definiranno la composizione e le competenze del CUN, affinché esso possa, quale organo elettivo di rappresentanza universitaria, concorrere al coordinamento delle sedi, alla qualificazione ed aggiornamento degli ordinamenti didattici, all'incentivazione della ricerca universitaria e allo sviluppo equilibrato e programmato delle università. Con tali norme saranno, altresì, compiutamente precisate le funzioni della Conferenza permanente dei rettori delle università italiane. Art.11. Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia (1) Articolo abrogato dall'art. 7, D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 204. Art.12. Organizzazione 1. L'organizzazione del Ministero è articolata in dipartimenti e servizi. I dipartimenti, in numero di quattro, esercitano le funzioni del Ministero previste dall'articolo 2. I servizi, in numero di sei, esercitano funzioni di supporto al complesso delle competenze dei dipartimenti. 2. I dipartimenti sono strutture organizzative di pari livello preposte a settori omogenei, individuabili nelle seguenti aree: programmazione e coordinamento generale; istruzione universitaria; ricerca scientifica; ricerca applicata; ricerca finalizzata; relazioni internazionali; affari giuridici e legislativi. 3. I servizi sono strutture distinte dai dipartimenti, preposte, tra gli altri, ai seguenti settori; studi e documentazione; Anagrafe nazionale delle ricerche; supporto agli organi collegiali; vigilanza sugli enti; personale del Ministero; verifica della funzionalità 49 Norme fondamentali Legge 9 maggio 1989, n.168 dell'organizzazione; servizi di supporto tecnico e amministrativo; stampa e relazioni esterne. 4. L'istituzione dei dipartimenti e dei servizi, la distribuzione tra essi dei posti di funzione dirigenziale no nché le successive modificazioni della organizzazione del Ministero sono disposte con regolamento, nel rispetto delle norme di cui ai commi precedenti e dei seguenti criteri: a) l'individuazione dei dipartimenti è effettuata in rapporto alla natura delle funzioni; b) la determinazione delle competenze dei dipartimenti e dei servizi è rivolta, anche attraverso l'accorpamento di materie e compiti omogenei, a stabilire una sostanziale equiparazione tra le strutture dello stesso livello; c) l'organizzazione dei dipartimenti e dei servizi è resa funzionale alla diversità dei compiti attribuiti; d) i dipartimenti e i servizi sono strutture aperte alla partecipazione di esperti esterni all'amministrazione; e) l'organizzazione dei dipartimenti e dei servizi si conforma ad un criterio di flessibilità per corrispondere al mutamento delle esigenze; si adatta altresì allo svolgimento di compiti anche non permanenti, al raggiungimento di specifici obiettivi programmatici, nonché alla progressiva attuazione dei princìpi di autonomia delle università e degli enti di ricerca; f) alle attività conoscitive e istruttorie svolte dai dipartimenti e dai servizi possono concorrere gruppi di lavoro o commissioni, istituiti con decreto del Ministro, anche con la partecipazione di esperti chiamati a tempo determinato, secondo quanto previsto dall'articolo 13, comma 5; g) gli uffici costituiscono le unità operative dei dipartimenti e dei servizi e sono istituiti esclusivamente nel loro ambito; h) ai dipartimenti e ai servizi sono preposti, a tempo determinato, rispettivamente dirigenti generali di livello C e dirigenti superiori. La direzione dei dipartimenti e dei servizi, fino al limite di un terzo del loro numero complessivo, può essere conferita agli esperti di cui all'articolo 13, comma 4; i) il coordinamento dell'attività dei dipartimenti e dei servizi è assicurato dal Dipartimento preposto alla programmazione e al coordinamento generale. I relativi atti di programmazione sono emanati con decreto del Ministro. A tal fine, il direttore del Dipartimento coadiuva direttamente il Ministro nell'attività volta ad assicurare il coordinamento e la continuità delle funzioni dell'Amministrazione e, in attuazione degli indirizzi e delle direttive del Ministro, convoca periodiche conferenze dei responsabili, assicurando i relativi compiti di segreteria; l) le conferenze di cui alla lettera precedente formulano proposte in materia di organizzazione dei dipartimenti e dei servizi, definendo i rapporti tra i dipartimenti e tra questi e i servizi, assicurano lo scambio delle informazioni e delle necessarie documentazioni e verificano i risultati raggiunti riferendone al Ministro, anche con una relazione annuale. 50 Norme fondamentali Legge 9 maggio 1989, n.168 5. Il regolamento di cui al comma 4 è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione dei Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica. Lo schema di regolamento, corredato del parere del Consiglio di Stato, è trasmesso alle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, affinché esprimano il proprio parere nel termine di trenta giorni. Decorso tale termine il regolamento può essere adottato. 6. Con l'entrata in vigore del regolamento cessano di avere efficacia per il Ministero le disposizioni legislative e regolamentari in materia di organizzazione incompatibili con le norme di cui al presente articolo. 7. Nel rispetto del regolamento di cui al comma 4, uno o più decreti del Ministro, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, provvedono a definire: a) l'articolazione in uffici dei dipartimenti e dei servizi determinandone livelli e competenze; b) la creazione, nell'ambito dei dipartimenti e dei servizi, di uffici a carattere transitorio o per il raggiungimento di specifici obiettivi; c) la preposizione agli uffici e l'assegnazione del personale. 8. Ogni cinque anni l'organizzazione del Ministero è sottoposta a verifica al fine di accertarne la rispondenza alle funzioni e al mutare delle esigenze. Dell'esito della verifica il Ministro riferisce alle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, anche al fine dell'adozione delle conseguenti modifiche organizzative. Art.13. Personale 1. La dotazione organica dei posti dirigenziali del Ministero e le relative funzioni sono stabilite nella allegata tabella A. 2. La dotazione organica complessiva del personale appartenente alle qualifiche funzionali è stabilita in 550 unità; la ripartizione per ciascuna qualifica è prevista nella allegata tabella B. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono individuati i profili professionali e i relativi contingenti. Con lo stesso decreto, entro il predetto limite numerico complessivo, possono essere variate, in relazione a specifiche esigenze di funzionalità del Ministero e alla disponibilità dei posti, le qualifiche individuate nella tabella B nonché le dotazioni organiche di ciascuna qualifica in una percentuale non superiore al 25 per cento di quella stabilita nella stessa tabella B. 3. La commissione di disciplina è costituita secondo le norme vigenti. 51 Norme fondamentali Legge 9 maggio 1989, n.168 4. Per i fini di cui all'articolo 12, comma 4, lettera h), e per sopperire ad ulteriori esigenze organizzative e funzionali, il Ministro può avvalersi di esperti a tempo pieno e di elevata qualificazione, fino ad un numero massimo di dieci unità. Tra questi, gli estranei alle amministrazioni pubbliche sono assunti con contratto di diritto privato di durata non superiore a un quinquennio, rinnovabile una sola volta. I dipendenti pubblici cui è conferito l'incarico sono posti in posizione di fuori ruolo, aspettativa o di comando in relazione ai rispettivi ordinamenti di provenienza. Il regolamento di cui all'articolo 12, comma 4, disciplina le modalità di conferimento dell'incarico, la sua durata in relazione ai contenuti e alla natura delle prestazioni richieste, le obbligazioni delle parti anche per l'esercizio del diritto di recesso. A tutti i direttori di dipartimento, ed a coloro che svolgono funzioni equiparate, è attribuito, per la durata dell'incarico, il trattamento economico determinato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro, in misura non superiore a quello di professore universitario di prima fascia a tempo pieno. Ai direttori di servizio, ed a coloro che svolgono funzioni equiparate, è attribuito, per la durata dell'incarico, il trattamento economico dei dirigenti superiori. I dipendenti pubblici incaricati della direzione di un dipartimento, di un servizio o di funzioni equiparate, mantengono il trattamento economico in godimento, se più favorevole. 5. Per la costituzione di gruppi di lavoro o di commissioni ai sensi dell'articolo 12, comma 4 lettera f), per collaborazioni a tempo parziale, nonché per incarichi di consulenza, studio o ricerca, il Ministro può avvalersi di altri esperti, nei limiti dell'apposito stanziamento di bilancio, secondo modalità disciplinate dal regolamento di cui allo stesso articolo 12 comma 4. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro, sono annualmente determinati i compensi per gli incarichi a tempo parziale e per la partecipazione alle commissioni e ai gruppi di lavoro. 6. Con decreto del Ministro sono definiti i criteri e le modalità per la formazione e l'aggiornamento del personale in servizio, anche al di fuori delle ordinarie procedure. I relativi corsi possono essere effettuati in parte anche all'estero. TITOLO IV Norme transitorie e finali Art.14. Ragioneria centrale 1. Presso il Ministero è istituita una Ragioneria centrale dipendente dal Ministro del tesoro. 2. In relazione all'istituzione della Ragioneria centrale di cui al comma 1, la dotazione organica dei ruoli centrali del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - 52 Norme fondamentali Legge 9 maggio 1989, n.168 viene aumentata di complessive 35 unità, così distribuite: 3 appartenenti alla terza qualifica funzionale; 7 appartenenti alla quarta qualifica funzionale; 6 appartenenti alla quinta qualifica funzionale; 8 appartenenti alla sesta qualifica funzionale; 7 appartenenti alla settima qualifica funzionale; 3 appartenenti all'ottava qualifica funzionale e 1 appartenente alla nona qualifica funzionale. 3. Alla copertura dei 35 posti portati in aumento alla dotazione organica dei ruoli centrali della Ragioneria generale dello Stato si provvede utilizzando le graduatorie dei concorsi in atto e di quelli già espletati alla data di entrata in vigore della presente legge. 4. Le dotazioni organiche delle qualifiche di dirigente superiore e di primo dirigente nel ruolo dei dirigenti amministrativi dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato, di cui al quadro I della tabella VII, allegata al DPR. 30 giugno 1972, n. 748, come modificata dalla legge 7 agosto 1985, n. 427, rideterminate in attuazione del disposto di cui all'articolo 9 della legge 3 marzo 1987, n. 59, e all'articolo 8, comma 3, della legge 16 aprile 1987, n. 183, si intendono incrementate, rispettivamente, di un posto con funzioni di direttore di Ragioneria centrale e quattro posti con funzioni di direttore di divisione. 5. Il posto portato in aumento nella qualifica di dirigente superiore nel ruolo dei dirigenti amministrativi dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato di cui al comma 4 è conferito in aggiunta alle disponibilità messe a concorso per 1 anno 1987 ai sensi dell'articolo 24, primo comma, numero 2), del DPR. 30 giugno 1972, n. 748. 6. I quattro posti di primo dirigente portati in aumento ai sensi del comma 4 sono conferiti, in aggiunta alle disponibilità accertate alla data del 31 dicembre 1987, con le procedure di cui all'articolo 6 della legge 10 luglio 1984, n. 301. Art.15. Trasferimento di fondi 1. Fino alla approvazione dello stato di previsione del Ministero, alle spese si provvede: a) con gli stanziamenti già iscritti negli stati di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri e di altri Ministeri in relazione alle funzioni attribuite con la presente legge al Ministero; b) con gli stanziamenti già iscritti nella rubrica n. 18 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per le esigenze dei servizi per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica e nella rubrica n. 14 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, concernente le spese per l'istruzione universitaria. 2. Detti stanziamenti sono all'uopo iscritti, in uno con le relative somme esistenti nel conto dei residui passivi, in apposita rubrica del richiamato stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri. 53 Norme fondamentali Legge 9 maggio 1989, n.168 3. Alla stessa rubrica affluiscono le somme relative sia alle spese del personale addetto alla Direzione generale per l'istruzione universitaria trasferito al nuovo Ministero, nonché quelle di carattere generale afferenti alle spese di funzionamento della predetta Direzione generale - spese da individuare d'intesa fra il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica - sia alle spese per stipendi del personale comandato da altre amministrazioni presso i servizi per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica. 4. Il Ministro e i dirigenti del Ministero, nell'ambito delle attribuzioni ad essi demandate per legge, impegnano ed ordinano le spese iscritte nell'apposita rubrica della Presidenza del Consiglio dei ministri. 5. Le attrezzature e i beni mobili in dotazione alla Direzione generale per l'istruzione universitaria passano in dotazione al Ministero. 6. Con decreti del Ministro del tesoro, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e degli altri Ministri interessati, si provvede all'iscrizione nella apposita rubrica dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri degli stanziamenti di cui ai commi 1 e 2, anche attraverso variazioni nel conto dei residui passivi. 7. Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 6, i fondi relativi alle spese iscritte negli stati di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri e di altri Ministeri continuano ad essere erogati dalle amministrazioni stesse. 8. L'attività di riscontro delle operazioni relative all'apposita rubrica dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri è svolta dalla Ragioneria centrale di cui all'articolo 14. 9. Il Ministro è autorizzato ad avvalersi, in attesa della nomina di un apposito cassiere per il proprio Ministero, dell'opera del cassiere della Presidenza del Consiglio dei ministri. 10. I titoli di spesa emessi a carico degli stanziamenti della rubrica n. 18 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri e della rubrica n. 14 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1989, non pagati entro il 31 dicembre dello stesso anno, sono annullati e i relativi importi conservati in conto residui, ove non sia intervenuta prescrizione del debito. Tali titoli verranno riemessi nel nuovo esercizio a carico dei predetti residui iscritti nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'esercizio 1990. 11. I titoli di spesa, emessi a carico delle predette rubriche ed estinti in tempo utile, ma contabilizzati dalle tesorerie dello Stato fra i pagamenti in conto "sospesi" sono trasportati ed imputati al conto dei residui dei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Pertanto, le tesorerie interessate inviano gli elenchi dei predetti titoli alle Ragionerie 54 Norme fondamentali Legge 9 maggio 1989, n.168 centrali presso le amministrazioni che ne hanno disposto l'emanazione, le quali, dopo aver effettuato gli adempimenti attinenti alla conservazione dei relativi residui, provvedono a trasmettere detti elenchi alla Ragioneria centrale presso il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. 12. Le somme non impegnate entro il 31 dicembre 1989 sugli stanziamenti indicati nel presente articolo e nell'articolo 19 possono essere impegnate e pagate nell'esercizio successivo. Art.16. Università 1. Fino alla data di entrata in vigore della legge di attuazione dei principi di autonomia di cui all'articolo 6, gli statuti sono emanati con decreto del rettore, nel rispetto delle disposizioni e delle procedure previste dalla normativa vigente. 2. Decorso comunque un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, in mancanza della legge di attuazione dei principi di autonomia, gli statuti delle università sono emanati con decreto del rettore nel rispetto delle norme che regolano il conferimento del valore legale ai titoli di studio e dei principi di autonomia di cui all'articolo 6, secondo le procedure e le modalità ivi previste. In tal caso gli statuti, sentito il consiglio di amministrazione, sono deliberati dal senato accademico, integrato: a) da un egual numero di rappresentanti eletti dai membri di tutti i dipartimenti e gli istituti tra i direttori dei dipartimenti e i direttori degli istituti in modo da rispecchiare la entità delle afferenze ai dipartimenti e agli istituti stessi; b) da due rappresentanti di cui un professore ordinario eletto dai professori ordinari e straordinari e un professore associato eletto dai professori associati per ciascuna delle aree scientifico-disciplinari rappresentate nell'ateneo e individuate, in numero non inferiore a quattro, dal regolamento elettorale di ateneo sulla base della ripartizione prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 11, comma 6; c) da un rappresentante eletto per ogni area scientifico-disciplinare di cui alla lettera b) fra i ricercatori della stessa area e gli assistenti del ruolo ad esaurimento; d) da rappresentanti degli studenti eletti in numero corrispondente a quello dei presidi di facoltà e comunque non inferiore a cinque; e) da rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, eletti in numero corrispondente alla metà di quello indicato alla lettera a), con arrotondamento alla unità superiore. 3. Il regolamento elettorale, ai fini di cui al precedente comma 2, è deliberato dal senato accademico sentito il consiglio di amministrazione. 4. Gli statuti devono comunque prevedere: a) l'elettività del rettore; 55 Norme fondamentali Legge 9 maggio 1989, n.168 b) una composizione del senato accademico rappresentativa delle facoltà istituite nell'ateneo; c) criteri organizzativi che, in conformità all'articolo 97 della Costituzione, e delle norme che disciplinano le funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, assicurino l'individuazione delle responsabilità e l'efficienza dei servizi; d) l'osservanza delle norme sullo stato giuridico del personale docente, ricercatore e non docente; e) l'adozione di curricula didattici coerenti ed adeguati al valore legale dei titoli di studio rilasciati dall'università; f) una composizione del consiglio di amministrazione che assicuri la rappresentanza delle diverse componenti previste dalla normativa vigente; g) la compatibilità tra le soluzioni organizzative e le disponibilità finanziarie previste dall'articolo 7. 5. Per la Scuola normale superiore di Pisa, la Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento S. Anna di Pisa, l'Università italiana per stranieri di Perugia, la Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena, la Scuola internazionale superiore di studi avanzati di Trieste e l'Istituto universitario europeo di Firenze, la composizione dei collegi ai quali spetta l'approvazione dello statuto è determinata con decreto del Ministro nell'osservanza dei principi di rappresentatività e di proporzionalità indicati al comma 2. 6. Fino alla data di entrata in vigore della legge di cui al comma 1, per il trasferimento alle università ed alle strutture interuniversitarie di ricerca e di servizio dei mezzi finanziari di cui all'articolo 7, comma 2, continua ad applicarsi la normativa vige nte con i vincoli di destinazione ivi previsti. 7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono devolute alle università e agli istituti di istruzione universitaria tutte le attribuzioni già spettanti all'Amministrazione centrale della pubblica istruzione per il personale appartenente alle qualifiche funzionali settima e superiori alla settima delle aree amministrativocontabile, delle biblioteche, dei servizi generali tecnici e ausiliari. 8. I provvedimenti disciplinari da adottare nei confronti del personale tecnico ed amministrativo delle università e degli istituti di istruzione universitaria appartenente alle varie qualifiche funzionali sono di competenza rispettivamente del rettore e del direttore. A tal fine le università e gli istituti d'istruzione universitaria istituiscono apposite commissioni di disciplina. Art.17. Enti di ricerca. 1. Fino alla data di entrata in vigore della legge di attuazione dei princìpi di autonomia di cui all'articolo 8, comma 4, i regolamenti degli enti sono emanati nel rispetto delle disposizioni e delle procedure previste dalla normativa vigente. 56 Norme fondamentali Legge 9 maggio 1989, n.168 2. Decorso comunque un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, in mancanza della legge predetta, i regolamenti degli enti sono emanati nel rispetto delle relative finalità istituzionali e dei principi di autonomia, di cui all'articolo 8, secondo le procedure e le modalità ivi previste. Con decreto del Ministro, sentito il CNST, i collegi per l'emanazione dei regolamenti possono essere integrati con rappresentanze delle varie componenti che operano nell'ente. 3. Fino alla data di entrata in vigore della legge di attuazione dei principi di autonomia, per la ripartizione e il trasferimento dei mezzi finanziari destinati dallo Stato agli enti di ricerca di cui all'articolo 8, comma 1, continua ad applicarsi la normativa vigente. Art.18. Organizzazione 1. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di organizzazione di cui all'articolo 12, comma 4, il Ministro esercita le funzioni trasfe rite ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera c), avvalendosi degli uffici della Direzione generale per l'istruzione universitaria, che è soppressa. Tali uffici sono a tal fine trasferiti al Ministero, che potrà utilizzarne le attuali strutture e sedi; essi mantengono in via transitoria le proprie competenze ed agli stessi rimane addetto il personale con le attuali mansioni. 2. Il Ministero potrà altresì utilizzare le strutture e la sede già assegnate all'Ufficio del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica e avvalersi, sino all'emanazione del regolamento per le spese in economia, delle disposizioni contenute nel DPR. 5 giugno 1985, n. 359, e successive modificazioni e integrazioni. 3. Fino alla nomina dei direttori dei dipartimenti e dei servizi, il consiglio di amministrazione è costituito dai dirigenti generali comandati presso il Ministero ai sensi dell'articolo 19 e da quattro dirigenti superiori scelti dal Ministro tra i dirigenti comandati ai sensi dello stesso articolo. In attesa dello svolgimento delle elezioni per i rappresentanti del personale, da indire in ogni caso entro tre mesi dall'espletamento delle procedure di inquadramento, il consiglio di amministrazione è costituito anche con quattro rappresentanti del personale scelti dal Ministro su terne proposte dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Art.19 Personale 1. Nella prima applicazione della presente legge alla copertura dei posti di organico si provvede mediante inquadramento nei ruoli del Ministero, con la conservazione della qualifica acquisita e dell'anzianità di servizio complessivamente maturata: 57 Norme fondamentali Legge 9 maggio 1989, n.168 a) del personale dei ruoli del Ministero della pubblica istruzione, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge: - presso la Direzione generale per l'istruzione universitaria; - presso la segreteria del CUN; - presso altri uffici, che abbia svolto o svolga, alla data di entrata in vigore della presente legge, compiti attinenti alla istruzione universitaria. Tale personale, in numero non superiore a dieci unità, è individuato dal Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica; b) del personale, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso l'Ufficio del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, di altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, in posizione di comando o di fuori ruolo nonché di quello in servizio in forza di speciale disposizione di legge. 2. All'inquadramento del personale nelle qualifiche dirigenziali si provvede a domanda da presentare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 12, comma 4. 3. All'inquadramento del personale nelle qualifiche funzionali si provvede a domanda da presentare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto previsto dall'articolo 13, comma 2. 4. Al personale inquadrato nei ruoli è conservato il trattamento economico di attività, comprese le indennità accessorie pensionabili, comunque in godimento, osservate le disposizioni di cui all'articolo 12, terzo comma, del DPR. 28 dicembre 1970, n. 1079. Le indennità non pensionabili sono corrisposte con assegno personale riassorbibile con i futuri miglioramenti economici. 5. Fino all'espletamento delle procedure di inquadramento, il personale di cui al comma 1 è collocato di diritto nella posizione di comando o di fuori ruolo presso il Ministero, conservando il complessivo trattamento economico in godimento. È fatto salvo per il personale di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo quanto previsto dall'articolo 38 della legge 23 agosto 1988, n. 400. 6. Qualora il numero delle domande di inquadramento nei ruoli organici del Ministero ecceda il numero dei posti di organico, come determinato dall'allegata tabella B, il consiglio di amministrazione formula graduatorie per ciascuna qualifica funzionale sulla base delle relazioni redatte per ogni dipendente interessato dai dirigenti degli uffici cui appartengono. La relazione deve tenere conto delle effettive mansioni esercitate e dei titoli acquisiti nelle materie comprese nella competenza del Ministero. L'inquadramento può avvenire, tenuto conto delle esigenze di funzionalità del Ministero, anche in soprannumero rispetto alle singole dotazioni organiche delle varie qualifiche funzionali e nell'osservanza del limite di organico complessivo 58 Norme fondamentali Legge 9 maggio 1989, n.168 disposto dall'articolo 13, comma 2, e in ogni caso non superando per ciascuna qualifica il 25 per cento del relativo organico. Fino all'assorbimento del soprannumero sono dichiarati indisponibili altrettanti posti dell'organico complessivo. 7. All'esito delle procedure di inquadramento sono ridotte le corrispondenti dotazioni organiche del Ministero della pubblica istruzione, secondo quanto previsto dall'articolo 6 della legge 11 luglio 1980, n. 312, nonché l'organico dei dirigenti di cui alla tabella IX allegata al D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748. 8. Il personale inquadrato nei ruoli del Ministero ai sensi del presente articolo può, per una sola volta, partecipare a concorsi riservati per l'accesso alle qualifiche superiori a quella rivestita, nel limite della dotazione organica di ciascuna qualifica, purché in possesso del titolo di studio prescritto per la nuova qualifica e della anzianità di servizio di due anni e sei mesi nella qualifica di appartenenza. 9. Nella prima applicazione della presente legge, i posti di primo dirigente che risultano disponibili dopo gli inquadramenti sono conferiti mediante concorso speciale per esami, di cui all'articolo 2 della legge 10 luglio 1984, n. 301, al quale è ammesso a partecipare il personale del Ministero appartenente all'ex carriera direttiva in possesso del diploma di laurea e con almeno cinque anni di servizio effettivo in tale carriera. 10. La tabella A di cui all'articolo 13, comma 1, allegata alla presente legge, è comprensiva anche del ruolo dei dirigenti con funzioni ispettive istituito dall'articolo 8 della legge 29 gennaio 1986, n. 23, che viene trasferito al Ministero. 11. Esaurite le procedure di inquadramento di cui ai commi precedenti, il Ministro è autorizzato a bandire concorsi pubblici per il reclutamento del personale ed a procedere alle relative assunzioni. 12. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono indette le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione. Art.20. Norme particolari per il CNR (1) Articolo abrogato dall'art. 13, D.Lgs. 30 gennaio 1999, n. 19. 59 Norme fondamentali Legge 9 maggio 1989, n.168 Art.21. Norma abrogativa Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge. Restano in ogni caso in vigore le norme riguardanti le forme specifiche di autonomia delle università non statali autorizzate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale. Art.22. Copertura finanziaria 1. Alle spese derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con le modalità di cui all'articolo 15, all'uopo utilizzando i relativi stanziamenti iscritti ai fini del bilancio pluriennale 1989-1991, nonché con l'ulteriore stanziame nto di lire 4.500 milioni per ciascuno degli anni 1989, 1990, e 1991 da iscrivere in apposito fondo nella rubrica da istituire nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine della successiva ripartizione, con decreti del Ministro del tesoro, su proposta dei Ministri interessati. 2. All'onere di lire 4.500 milioni per ciascuno degli anni 1989, 1990 e 1991 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento. 3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. (si omettono le tabelle) 60 Norme fondamentali Legge 21 giugno 1986, n.317 L. 21 giugno 1986, n. 317 Procedura d'informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione in attuazione della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 luglio 1998 (1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 2 luglio 1986, n. 151. (1) Titolo così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 23 novembre 2000, n. 427. Art.1. Definizioni preliminari 1. Ai fini della presente legge, nonché per l'esercizio delle competenze di cui al decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito, con modificazioni dalla legge 12 agosto 1982, n. 597, si intende per: a) «prodotto»: i prodotti di fabbricazione industriale ed i prodotti agricoli compresi i prodotti della pesca; b) «servizio»: qualsiasi servizio della società dell'informazione, vale a dire qualsiasi servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di servizi. Ai fini della presente definizione si intende: per «servizio a distanza» un servizio fornito senza la presenza simultanea delle parti; per «servizio per via elettronica» un servizio inviato all'origine e ricevuto a destinazione mediante attrezzature elettroniche di trattamento, compresa la compressione digitale e di memorizzazione di dati e che è interamente trasmesso, inoltrato e ricevuto mediante fili, radio, mezzi ottici od altri mezzi elettromagnetici; per «servizio a richiesta individuale di un destinatario di servizi» un servizio fornito mediante trasmissione di dati su richiesta individuale; c) «regola relativa ai servizi»: un requisito di natura generale relativo all'accesso alle attività di servizio di cui al punto b) ed al loro esercizio, in particolare le disposizioni relative al prestatore di servizi, ai servizi ed al destinatario di servizi, ad esclusione delle regole che non riguardino specificamente i servizi definiti al predetto punto b). Si considera riguardante specificamente i servizi della società dell'informazione una regola che, alla luce della sua motivazione e del testo del relativo dispositivo, si pone come finalità e obiettivo specifici, nel suo insieme o in alcune disposizioni puntuali, di disciplinare in modo esplicito e mirato tali servizi; non si considera riguardante specificamente i servizi della società dell'informazione una regola che riguarda tali servizi solo in modo implicito o incidentale; 61 Norme fondamentali Legge 21 giugno 1986, n.317 d) «specifica tecnica»: una specifica normativa contenuta in un documento che definisce le caratteristiche richieste ad un prodotto, quali i livelli di qualità o di appropriata utilizzazione, la sicurezza, le dimensioni comprese le prescrizioni applicabili al prodotto per quanto riguarda la denominazione di vendita, la terminologia, i simboli, le prove ed i metodi di prova, l'imballaggio, la marcatura e l'etichettatura, nonché le procedure di valutazione della conformità. Sono altresì compresi i metodi ed i procedimenti di produzione relativi ai prodotti agricoli ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 1, del Trattato istitutivo della Comunità europea, ai prodotti destinati all'alimentazione umana e animale, nonché ai medicinali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni, così come i metodi ed i procedimenti di produzione relativi agli altri prodotti, quando abbiano un'incidenza sulle caratteristiche di questi ultimi; e) «altro requisito»: un requisito diverso da una specifica tecnica, prescritto per un prodotto per motivi di tutela, in particolare dei consumatori o dell'ambiente, e concernente il suo ciclo di vita dopo la commercializzazione, quali le sue condizioni di utilizzazione, di riciclaggio, di reimpiego o di eliminazione, qualora tali condizioni possano influenzare in modo significativo la composizione o la natura del prodotto o la sua commercializzazione; f) «norma»: una specifica tecnica, approvata da un organismo riconosciuto e abilitato ad emanare atti di normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria e che appartenga ad una delle seguenti categorie: norma internazionale, norma europea, norma nazionale. Sono norme internazionali, europee o nazionali, le norme adottate e messe a disposizione del pubblico rispettivamente da un'organizzazione internazionale di normalizzazione, da un organismo europeo di normalizzazione o da un organismo nazionale di normalizzazione; g) «programma di normalizzazione»: un piano di lavoro predisposto da uno degli organismi di cui alla lettera l) contenente l'elenco delle materie costituenti oggetto dei lavori di normalizzazione; h) «progetto di norma»: il documento contenente il testo delle specifiche tecniche per una determinata materia, predisposto ai fini dell'adozione secondo la procedura di normalizzazione nazionale, quale risulta dai lavori preparatori e qual è distribuito ai fini di pubblica inchiesta o di commento; i) «organismo europeo di normalizzazione»: uno degli organismi elencati nell'allegato I della direttiva 98/34/CE; l) «organismo nazionale di normalizzazione»: uno degli organismi elencati nell'allegato II della direttiva 98/34/CE; m) «regola tecnica»: una specifica tecnica o altro requisito o una regola relativa ai servizi, comprese le disposizioni, anche amministrative, che ad esse si applicano, la cui osservanza è obbligatoria per la commercializzazione, la prestazione di servizi, lo stabilimento di un prestatore di servizi o l'utilizzo degli stessi in tutto il territorio nazionale o in una parte importante di esso. Costituiscono, inoltre, regole tecniche le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative, che 62 Norme fondamentali Legge 21 giugno 1986, n.317 vietano la fabbricazione, l'importazione, la commercializzazione o l'utilizzo di un prodotto oppure la prestazione o l'utilizzo di un servizio o lo stabilimento come fornitore di servizi, ad eccezione di quelle indicate all'articolo 9-ter. Costituiscono in ogni caso regole tecniche: 1) le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che fanno riferimento diretto ovvero indiretto, attraverso codici professionali o di buona prassi, a specifiche tecniche o ad alti requisiti o a regole relative ai servizi e la cui osservanza conferisce una presunzione di conformità alle prescrizioni fissate dalle suddette disposizioni legislative, regolamentari o amministrative; 2) gli accordi facoltativi dei quali l'Amministrazione è parte contraente e che, nell'interesse generale mirano al rispetto di specifiche tecniche o di altri requisiti o di regole relative ai servizi, ad eccezione del capitolato degli appalti pubblici; 3) le specifiche tecniche o altri requisiti o le regole relative ai servizi connessi con misure di carattere fiscale o finanziario che influenzano il consumo di prodotti o di servizi, promuovendo l'osservanza di tali specifiche tecniche o altri requisiti o regole relative ai servizi; sono escluse le specifiche tecniche o altri requisiti o le regole relative ai servizi connessi con misure di sicurezza sociale; n) «progetto di regola tecnica»: il testo di una regola tecnica, comprendente anche disposizioni amministrative, elaborato per adottarlo o farlo adottare come regola tecnica e che si trovi in una fase preparatoria in cui sia ancora possibile apportarvi emendamenti sostanziali; o) «ispettorato tecnico»: l'ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (1). (1) Articolo così sostituito prima dall'art. 46, L. 6 febbraio 1996, n. 52, e poi dall'art. 2, D.Lgs. 23 novembre 2000, n. 427. Art. 1-bis. Ambito di applicazione della procedura di informazione 1. I progetti di regole tecniche sono sottoposti alla procedura d'informazione di cui alla presente legge. 2. La presente legge non si applica: a) ai servizi del tipo di quelli elencati nell'allegato I; b) ai servizi di radiodiffusione sonora; c) ai servizi di radiodiffusione televisiva di cui all'articolo 1, lettera a), della direttiva 89/552/CEE, come modificata dalla direttiva 97/36/CE; d) alle regole relative ai servizi concernenti questioni che costituiscono oggetto di normativa comunitaria in materia di servizi di telecomunicazione, quali definiti dalla direttiva 90/387/CEE; 63 Norme fondamentali Legge 21 giugno 1986, n.317 e) alle regole relative ai servizi concernenti questioni che costituiscono oggetto di una normativa comunitaria in materia di servizi finanziari del tipo di quelli indicati nell'allegato II; f) salvo quanto previsto all'articolo 9-bis, comma 8, alle regole relative ai servizi emanate dai o per i mercati regolamentati ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, da o per altri mercati o organi che effettuano operazioni di compensazione o di pagamento su tali mercati; g) alle misure necessarie, nell'àmbito del Trattato, per garantire la protezione delle persone e, in particolare, dei lavoratori, in relazione all'impiego dei prodotti, a condizione che tali misure non influiscano sui prodotti stessi (1). (1) Articolo aggiunto dall'art. 3, D.Lgs. 23 novembre 2000, n. 427. Art.2. Prodotti esclusi dalla normativa 1. (1) (1) Articolo prima sostituito dall'art. 53, L. 29 dicembre 1990, n. 428, e poi abrogato dall'art. 46, L. 6 febbraio 1996, n. 52 Art.3. Nomine di rappresentanti dello Stato nel Comitato della Commissione delle Comunità europee 1. I rappresentanti dello Stato italiano in seno al Comitato permanente previsto dall'articolo 5 della direttiva 98/34/CE, modificata dalla direttiva 98/48/CE, sono nominati dal Ministro degli affari esteri, su designazione, rispettivamente, del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministro dei lavori pubblici, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, nell'ambito dei funzionari delle direzioni generali specificatamente competenti e di esperti altamente specializzati (1). 2. I rappresentanti di cui al comma 1 coordinano la propria attività con le altre amministrazioni pubbliche interessate, anche mediante la periodica convocazione di conferenze di servizi con i rappresentanti delle amministrazioni interessate. 3. Possono essere designati, di volta in volta, in casi particolari, funzionari di amministrazioni pubbliche ed esperti altamente specializzati su specifici argomenti da trattare in seno al Comitato di cui al comma 1 (2). (1) Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 23 novembre 2000, n. 427. (2) Articolo così sostituito dall'art. 46, L. 6 febbraio 1996, n. 52. 64 Norme fondamentali Legge 21 giugno 1986, n.317 Art. 4. Organismi italiani di normalizzazione 1. Ogni modifica degli organismi italiani di normalizzazione di cui all'elenco allegato alla direttiva 98/34/CE, modificata dalla direttiva 98/48/CE, è comunicata alla Commissione delle Comunità europee dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo decreto interministeriale adottato di concerto con i Ministri degli affari esteri, del lavoro e della previdenza sociale, dei lavori pubblici e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Le modifiche entrano in vigore alla data di pubblicazione del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (1). 2. La vigilanza sugli enti che assolvono le funzioni di organismo di normalizzazione ai fini della presente legge è esercitata dal Consiglio nazionale delle ricerche, che riferisce al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e, limitatamente al settore dell'ingegneria civile e strutturale, d'intesa fra il Consiglio nazionale delle ricerche e il Consiglio superiore dei lavori pubblici, i quali riferiscono ai Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dei lavori pubblici (2). (1) Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 23 novembre 2000, n. 427. (2) Articolo così sostituito dall'art. 46, L. 6 febbraio 1996, n. 52. ..omiss… 65 Norme fondamentali D.lgs. 1 marzo 1945, n.82 Decreto legislativo Luogotenenziale I° marzo 1945, n.82 Riordinamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 marzo 1945, n.38 Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 13, D.Lgs. 30 gennaio 1999, n. 19, ad eccezione degli artt. 11, 23, 26, 27, 28, 29 e 30. L’articolo 23 comma 9 del Dlgs. 4 giugno 2003, n.127, ha abrogato il D.lgs 30 gennaio 1999, n.19, fatta eccezione per i commi 3 lettera a) e 6 dell’articolo 13 del citato decreto. Art. 11 Per lo studio di determinate questioni, il Presidente ha facoltà di costituire Commissioni di studio, la cui durata non può comunque essere superiore ai quattro anni. Di tali Commissioni possono far parte anche persone estranee agli Organi del Consiglio. Art. 23 Tutti i tipografi i quali abbiano stampato per proprio conto o per conto di editori, di enti pubblici o privati, pubblicazioni in lingua italiana o straniera, periodiche o non periodiche, e comunque interessanti la scienza, la tecnica o la ricostruzione, debbono, entro un mese dall’ultimazione della stampa, farne pervenire una copia completa al Consiglio Nazionale delle Ricerche. Il tipografo che non esegua la consegna della pubblicazione nel termine stabilito, è punito con un ammenda pari al triplo del prezzo di copertina della pubblicazione ed in ogni caso non inferiore a lire 1000. Art. 26 Alla data di entrata in vigore del presente decreto, all’Istituto nazionale di geofisica, sinora dipendente dal Consiglio Nazionale delle Ricerche, è conferita personalità giuridica, sotto la vigilanza del Ministero della pubblica istruzione. (1) (2) Lo Statuto dell’Istituto nazionale di geofisica sarà approvato con successivo decreto Luogotenenziale, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, d’intesa con il Ministro per il tesoro e con il Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Con apposita convenzione saranno regolati i rapporti fra il Consiglio Nazionale delle Ricerche e l’Istituto predetto. 66 Norme fondamentali D.lgs. 1 marzo 1945, n.82 (1) Per la soppressione dell’Istituto nazionale di geofisica vedi il D.lgs. 29 settembre 1999, n.381. (2) comma abrogato dall’art. 2 della L 30 ottobre 1989, n.356. Art. 27 Alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli Istituti talassografici di Messina, Taranto e Trieste, passeranno alle dipendenze del Ministero dell’agricoltura e delle foreste e l’Istituto per l’esame delle invenzioni passerà alle dipendenze del Ministero dell’industria, commercio e lavoro. Con apposite convenzioni saranno regolati i rapporti fra il Consiglio Nazionale delle Ricerche e le amministrazioni sopraindicate, per quanto concerne il trasferimento degli istituti predetti. Alla data indicata nel primo comma, gli Istituti di biologia, di chimica, di elettroacustica, dei motori, nonché l’Istituto per le applicazioni del calcolo, l’Organo tecnico minerario ed il Centro per le applicazioni della psicologia, assumeranno la figura di centri di studio e di ricerca presso le Università o presso altri Enti od amministrazioni, ai sensi dell’art. 12. Con apposite convenzioni, stipulate a norma del predetto articolo 12, saranno regolati i rapporti fra il Consiglio Nazionale delle Ricerche e le Amministrazioni o gli Enti presso i quali i centri dovranno funzionare. (1) (1) la norma fa riferimento all’articolo 12 abrogato e pertanto ha esaurito la sua efficacia. Art. 28 I ruoli del personale statale, di cui all’art. 2 del R. Decreto-legge 25 giugno 1937, n. 1114, ed all’art. 4 della Legge 20 novembre 1939, n. 2092, sono soppressi, con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto. A decorrere dalla stessa data sono istituiti: a) presso il Ministero della pubblica istruzione: un ruolo speciale transitorio di gruppo A di personale statale, costituito da sei posti di ricercatore, di grado 6°; b) presso il Ministero dell’agricoltura e delle foreste: un ruolo speciale transitorio di gruppo A di personale statale, costituito da un posto di biologo, di grado 6°. Il consigliere, presentemente incaricato delle funzioni di Segretario generale a norma dell’ultimo comma dell’art. 2 del R. Decreto-legge 25 giugno 1937, n. 1114, passa al posto del Segretario generale, di cui all’art. 16 del presente decreto. L’altro consigliere, presentemente in servizio, è collocato in disponibilità, a norma dell’art. 87 del R. Decreto 30 dicembre, n. 2960. 67 Norme fondamentali D.lgs. 1 marzo 1945, n.82 Sei relatori ricercatori tecnici, appartenenti al soppresso ruolo di cui all’art. 2 del R. Decreto-legge 25 giugno 1937, n. 1114 – sopra citato – passano nel ruolo transitorio, di cui alla lettera a), del secondo comma del presente articolo. Il relatore chimico, proveniente dall’Amministrazione dell’interno, ruolo Istituto superiore di sanità (gruppo A), viene restituito al ruolo di origine. Il relatore amministrativo, proveniente dai ruoli del Ministero dell’interno, viene restituito al ruolo della amministrazione civile (gruppo A) del Ministero stesso. L’altro relatore amministrativo è trasferito nei ruoli del dell’amministrazione civile del Ministero dell’interno (gruppo A). personale Il biologo, appartenente al soppresso ruolo di cui al 3° comma dell’art. 4 della sopracitata Legge 20 novembre 1939, n. 2092, passa nel ruolo transitorio di cui alla lettera b) del 2° comma del presente articolo. Il personale trasferito a norma dei precedenti commi conserva l’anzianità di grado e la posizione economica già conseguita. I relatori di cui ai commi 6, 7 e 8 sono collocati nel grado 6° dei ruoli ivi indicati, e prendono posto immediatamente dopo l’ultimo dei funzionari del predetto grado, restando eventualmente in soprannumero, salvo riassorbimento delle nuove successive vacanze. Art. 29 A decorrere dalla entrata in vigore del presente decreto, il personale non statale addetto all’Istituto nazionale di geofisica ed agli Osservatori da esso dipendenti, resta alle dipendenze dell’Istituto stesso che ne regolerà, nel proprio statuto, la posizione giuridica ed economica. A decorrere dalla data predetta, il personale non statale addetto agli Istituti, trasferiti a norma dell’art. 27, 1° comma, passerà alle dipendenze delle Amministrazioni interessate. Il personale non statale addetto agli Istituti di cui al 3° comma dell’art. 27 passerà alle dipendenze delle Amministrazioni presso le quali i centri saranno istituiti. (1) Comma abrogato dall’art.18, primo comma del D.lgs. 7 maggio 1948, n.1167. Art. 30 In conseguenza ed in applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 26, 27 e 28, il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni che seguono: a) i fondi stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per il pagamento del personale statale che passa alle dipendenze del Ministero della pubblica istruzione e del Ministero dell’agricoltura e delle foreste a norma del citato art. 28, saranno trasferiti negli stati di previsione dei Ministeri interessati; 68 Norme fondamentali D.lgs. 1 marzo 1945, n.82 b) negli stati di previsione della spesa dei Ministeri della pubblica istruzione, dell’agricoltura e delle foreste e dell’industria, commercio e lavoro, saranno stanziati i fondi occorrenti per il funzionamento, rispettivamente, dell’Istituto nazionale di geofisica di cui all’art. 26, degli Istituti talassografici e dell’Istituto per l’esame delle invenzioni, di cui al 1° comma dell’art. 27 e per il pagamento del personale non statale con essi trasferito a norma dell’art. 29, 2° comma. 69 Norme fondamentali D.lgs. 1 marzo 1945, n.82 70 PARTE B REGOLAMENTI 71 72 Regolamenti Organizzazione e funzionamento Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Decreto del Presidente del CNR del 4 maggio 2005 prot. n. 0025033) Pubblicato nel Supplemento ordinario n. 101 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.124 del 30 maggio 2005. PARTE I DISPOSIZIONI GENERALI - ORGANI E STRUTTURE Titolo I Finalità e modalità di approvazione Art.1 - Finalità e principi generali Art.2 - Modalità di approvazione e integrazione Titolo II Organi, organismi di valutazione e controllo e relativi uffici di supporto Art.3 - Presidente e Vice Presidente Art.4 - Consiglio di amministrazione Art.5 - Consiglio scientifico generale Art.6 - Collegio dei revisori dei conti Art.7 - Comitato di valutazione Art.8 - Uffici di diretta collaborazione Art.9 - Servizio di controllo avanzamento programmi Art.10 - Incompatibilità Titolo III Direttore generale Art.11 - Nomina e competenze Art.12 - Incompatibilità Titolo IV Rete scientifica Capo I Articolazione della rete scientifica Art.13 - Articolazione della rete scientifica Capo II Dipartimenti Art.14 - Individuazione delle macro aree Art.15 - Missione e operatività dei dipartimenti Art.16 - Istituzione, trasformazione e soppressione dei dipartimenti Art.17 - Funzioni del direttore di dipartimento Art.18 - Nomina del direttore di dipartimento 73 Regolamenti Organizzazione e funzionamento Art.19 - Disciplina del rapporto del direttore di dipartimento Art.20 - Responsabile di progetto Art.21 - Uffici di supporto tecnico amministrativo Art.22 - Consiglio scientifico di dipartimento Capo III Consiglio dei direttori di dipartimento Art.23 - Composizione e funzioni Capo IV Istituti Art.24 - Missione e operatività degli istituti Art.25 - Istituzione, trasformazione e soppressione degli istituti Art.26 - Funzioni del direttore di istituto Art.27 - Nomina del direttore di istituto Art.28 - Disciplina del rapporto del direttore di istituto Art.29 - Responsabile di commessa Art.30 - Uffici di supporto tecnico amministrativo Art.31 - Consiglio di istituto Art.32 - Unità di ricerca presso terzi Titolo V Amministrazione dell'Ente Art.33 - Articolazione e funzioni Art.34 - Uffici della direzione generale Art.35 - Uffici delle direzioni centrali Art.36 - Aree di ricerca Art.37 - Comitato degli utenti Art.38 - Funzioni dei dirigenti PARTE II PROCESSI DECISIONALI E GESTIONALI Titolo I Programmazione delle attività Art.39 - Principi generali della programmazione Art.40 - Programmazione di lungo periodo Art.41 - Contenuti del Piano triennale del CNR Art.42 - Processo di programmazione Titolo II Gestione delle attività Art.43 - Attività dei ricercatori e tecnologi Art.44 - Gestione delle attività di ricerca per progetti e commesse Art.45 - Promozione, coordinamento e gestione delle attività di consulenza e servizi Art.46 - Formazione del personale Art.47 - Borse di studio, assegni e dottorati di ricerca Art.48 - Valorizzazione e trasferimento dei risultati dell'attività scientifica 74 Regolamenti Organizzazione e funzionamento Art.49 - Collaborazioni con altri soggetti Art.50 - Consorzi, fondazioni e società Titolo III Consuntivazione delle attività Art.51 - Relazioni consuntive sull'attività delle strutture della rete scientifica Art.52 - Rapporto annuale sull'attività del CNR PARTE III DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI Art.53 - Disposizioni generali Art.54 - Disposizioni generali per l'aggregazione degli Enti di ricerca al CNR Art.55 - Individuazione delle macro aree Art.56 - Disposizioni transitorie per la prima istituzione dei dipartimenti ed il riordino delle strutture scientifiche Art.57 - Revisione della normativa operativa e delle funzioni amministrative Art.58 - Trasformazione delle aree di ricerca Art.59 - Gestione dei Progetti finalizzati e strategici Art.60 – Abrogazioni PARTE I DISPOSIZIONI GENERALI - ORGANI E STRUTTURE Titolo I Finalità e modalità di approvazione Art.1 (Finalità e principi generali) 1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), individuando le competenze fondamentali degli organi e degli uffici e i processi decisionali e gestionali sui quali si fonda l'attività dell'Ente, in applicazione del principio di separazione tra compiti e responsabilità di programmazione, compiti e responsabilità di gestione e compiti e responsabilità di valutazione. Art.2 (Modalità di approvazione e integrazione) 1. Il presente regolamento deliberato dal Consiglio di amministrazione in attuazione dell'articolo 19 comma 1 del decreto legislativo 4 giugno 2003 n. 127, di seguito "decreto di riordino", è sottoposto ad approvazione del Ministro dell'Istruzione dell'università e della ricerca che esercita i controlli di legittimità e di merito. I 75 Regolamenti Organizzazione e funzionamento controlli di legittimità e di merito si esercitano nelle forme di cui all'articolo 6, commi 9 e 10 della legge 9 maggio 1989, n.168; il controllo di merito è esercitato nella forma della richiesta motivata di riesame nel termine perentorio di sessanta giorni dalla loro comunicazione, decorso il quale si intendono approvati. Il regolamento è emanato con decreto del Presidente ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. 2. Con le procedure previste dal decreto di riordino e dal presente regolamento saranno adottati regolamenti disciplinanti specifiche materie nonché modifiche e integrazioni del presente regolamento. 3. Norme di attuazione ed esecuzione del presente regolamento saranno introdotte con delibera del Consiglio di amministrazione fatte salve procedure speciali previste dal regolamento per l'adozione di specifici atti. Titolo II Organi, organismi di valutazione e controllo e relativi uffici di supporto Art. 3 (Presidente e Vice Presidente) 1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente ed è responsabile delle relazioni istituzionali. 2. Il Presidente: a) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e il Consiglio scientifico generale, stabilendone l'ordine del giorno; b) convoca e presiede il Consiglio dei direttori di dipartimento stabilendone l'ordine del giorno; c) vigila, sovrintende e controlla il corretto svolgimento delle attività dell'Ente interagendo, allo scopo, con gli organi dell'Ente e con gli organismi di valutazione e controllo, nonché impartendo al riguardo le necessarie istruzioni al direttore generale e ai direttori delle strutture scientifiche; d) assicura la predisposizione del bilancio preventivo e della relazione programmatica ad esso allegata; cura altresì la redazione di una relazione illustrativa da allegare allo schema di rendiconto generale sulla base della relazione sulla gestione del direttore generale e di un documento consuntivo sui risultati predisposto dal Consiglio dei direttori di dipartimento; e) attribuisce gli incarichi di direzione, previamente deliberati dal Consiglio di amministrazione, al direttore generale, ai direttori dei dipartimenti e ai direttori di istituto, nonché ai responsabili delle direzioni centrali di cui all'articolo 38, comma 1; f) in caso di urgenza, adotta provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione, da sottoporre a ratifica nella prima riunione successiva del Consiglio stesso; 76 Regolamenti Organizzazione e funzionamento g) esercita ogni altra funzione attribuitagli dal decreto di riordino e dal presente regolamento. 3. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento. In caso di assenza o impedimento di entrambi le funzioni di Presidente sono svolte dal consigliere più anziano per età. 4. Il Presidente può conferire deleghe per fattispecie specifiche relativamente a materie tematiche o tipologie di funzioni al Vice Presidente. 5. L'indennità di carica del Vice Presidente è determinata con le stesse modalità previste dal decreto di riordino per il Presidente. Art.4 (Consiglio di amministrazione) 1. Il Consiglio di amministrazione ha compiti di indirizzo e programmazione generale dell'attività dell'Ente. 2. Il Consiglio di amministrazione su proposta del Presidente: a) delibera nel rispetto dei principi generali della programmazione di cui all'articolo 39, le linee guida per la elaborazione del piano triennale dell'Ente, nonché, sentito il Consiglio scientifico generale relativamente al piano triennale e ai relativi aggiornamenti; b) delibera la programmazione triennale e annuale del fabbisogno di personale ivi incluse le relative azioni di formazione sentite le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva ai sensi della normativa vigente; c) approva il bilancio preventivo, il rendiconto generale e le relative relazioni predisposte dal Presidente nonché la relazione annuale di verifica dei risultati gestionali ed economici dell'Ente; d) delibera i regolamenti dell'Ente sentite le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva ai sensi della normativa vigente; e) nomina il Vice Presidente tra i propri componenti; f) può conferire deleghe al Presidente; g) nomina il Consiglio scientifico generale, i direttori di dipartimento, i direttori di istituto, il Comitato di valutazione, il direttore generale e i responsabili delle direzioni centrali di cui all'articolo 38, comma 1; h) delibera l'affidamento degli incarichi al direttore generale, ai responsabili delle direzioni centrali di cui all'articolo 38, comma 1, ai dirigenti, ai direttori di dipartimento e d'istituto; i) verifica i risultati dell'attività della rete scientifica e dell'amministrazione dell'Ente, avvalendosi anche delle relazioni del Comitato di valutazione; l) delibera in ordine alla istituzione, trasformazione e soppressione degli istituti, secondo la procedura di cui all'articolo 25; 77 Regolamenti Organizzazione e funzionamento m) ripartisce, in coerenza con il piano triennale e con i suoi aggiornamenti, le risorse finanziarie, strumentali e di personale tra i progetti dei dipartimenti e coerentemente definisce la disponibilità di risorse per gli istituti, tenendo conto delle proposte formulate dalla rete scientifica e della loro validità alla luce del sistema competitivo della ricerca internazionale; n) individua i punti di maggior rilievo nella programmazione delle attività ai fini del monitoraggio e della valutazione; o) delibera, in coerenza con il piano triennale e, nel caso di loro adozione, con gli strumenti di programmazione di lungo periodo, sentito il Consiglio scientifico generale, la realizzazione e la gestione di grandi infrastrutture e/o di grandi attrezzature scientifiche e tecnologiche; p) commissiona nel quadro della programmazione, attività di ricerca e studio di rilevante interesse e dimensione a soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali e affida a terzi servizi e forniture di particolare rilevanza che, per ragioni di economicità, devono essere gestite unitariamente a favore di tutte le articolazioni organizzative dell'Ente; q) delibera i criteri cui riferirsi per individuare gli atti di gestione da attribuire alle direzioni centrali, ai dipartimenti o agli istituti; r) delibera in materia di partecipazione a soggetti esterni di cui all'articolo 18 comma 1, lettere b) e c) del decreto di riordino secondo i criteri di cui all'articolo 50; s) individua le macro aree di ricerca scientifica e tecnologica e assume le conseguenti determinazioni secondo la procedura di cui all'articolo 14 ivi incluso il riassetto dei dipartimenti ai sensi dell'articolo 16; t) stabilisce i criteri e le modalità per procedere periodicamente alla verifica e alla ridefinizione degli uffici e delle relative dotazioni organiche sentite le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva ai sensi della normativa vigente; u) definisce con propria delibera criteri e modalità, sia di promozione e sostegno alla ricerca, compresa l'assegnazione di contributi ad istituti scientifici, studiosi e ricercatori nonché di conferimento di premi di riconoscimento dell'attività scientifica, sia di partecipazione ad attività scientifiche; v) definisce con propria delibera criteri e modalità: per lo svolgimento delle attività di accreditamento per le pubbliche amministrazioni, certificazione, e prova; per la collaborazione con enti e istituzioni nazionali, stranieri, e internazionali nel settore della normativa tecnica anche ai fini dell'espletamento delle funzioni di vigilanza affidate da leggi e regolamenti al CNR; per le attività di valorizzazione e trasferimento dei risultati della ricerca; per le attività di consulenza tecnico scientifica e di fornitura di servizi previste dall'articolo 3 comma 1, lettera o) e lettera p) del decreto di riordino; per la realizzazione, nei termini previsti dalla legge, di attività di formazione post lauream; z) delibera in ordine ad ogni altra materia attribuitagli dal decreto di riordino e dai regolamenti dell'Ente. 78 Regolamenti Organizzazione e funzionamento 3. Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente che ne determina l'ordine del giorno; è altresì convocato su richiesta di almeno cinque componenti. Esso è validamente costituito quando è presente la metà più uno dei componenti in carica e si riunisce di regola una volta al mese. 4. Il Consiglio di amministrazione delibera a maggioranza dei presenti, salvo che non siano previste maggioranze differenti dalla legge o dai regolamenti, su proposta del Presidente; nelle votazioni, in caso di parità, prevale il voto del Presidente. 5. Il direttore generale partecipa alle riunioni del Consiglio di amministrazione, senza diritto di voto. 6. Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono immediatamente esecutive, ad eccezione di quelle relative al piano triennale di attività e agli aggiornamenti annuali, delle deliberazioni di adozione e modifica dei regolamenti nonché di quelle che ai sensi della normativa vigente richiedano approvazioni esterne. 7. Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono pubblicate secondo la normativa vigente e nel rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali. La pubblicità delle deliberazioni è assicurata anche con mezzi telematici. 8. E' possibile partecipare alle riunioni del Consiglio di amministrazione tramite videoconferenza. Con il regolamento interno di cui al comma 9 si provvede a stabilire modalità per la partecipazione in videoconferenza tali da assicurare che tutti i partecipanti possano essere identificati, che gli stessi siano in grado di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti. 9. Il Consiglio di amministrazione detta ulteriori disposizioni per il proprio funzionamento con atto interno anche con riferimento alle funzioni di segreteria. Art. 5 (Consiglio scientifico generale) 1. Il Consiglio scientifico generale ha compiti consultivi relativi all'attività complessiva di ricerca dell'Ente. Il Consiglio scientifico generale: a) esprime al Consiglio di amministrazione il parere tecnico-scientifico sulle proposte di piano triennale e sui relativi aggiornamenti e i pareri richiesti dal regolamento; b) svolge attività consultiva su richiesta del Consiglio di amministrazione, che stabilisce il termine entro il quale il parere deve essere reso, decorso il quale il Consiglio medesimo ne può prescindere; c) cura la realizzazione, su richiesta del Presidente, di analisi, studi e confronti sullo stato della ricerca a livello nazionale e internazionale; d) individua, su richiesta del Presidente, le possibili linee evolutive della ricerca; 79 Regolamenti Organizzazione e funzionamento e) predispone per il Consiglio di amministrazione una relazione annuale sull'attività svolta. 2. Il Consiglio scientifico generale è composto, oltre che dal Presidente del CNR, che lo presiede, da venti componenti, scienziati e studiosi italiani e stranieri di fama internazionale, con particolare e qualificata professionalità ed esperienza nelle macro aree di ricerca, di cui sei designati dal Presidente, cinque eletti dai ricercatori e tecnologi dell'Ente, cinque nominati dal Consiglio di amministrazione sulla base di terne proposte dai direttori di istituto, uno designato dalla Conferenza dei rettori delle università italiane, uno dal Consiglio universitario nazionale, uno da Unioncamere e uno da Confindustria. 3. Per l'elezione dei cinque componenti eletti dai ricercatori e tecnologi dell'Ente le votazioni sono indette dal Presidente e si svolgono, in giorni prefissati, presso le sedi di lavoro e/o di servizio anche con l'ausilio di strumenti informatici. 4. Il Presidente nomina una commissione elettorale costituita da tre membri cui è affidata la responsabilità del corretto svolgimento delle elezioni. Un funzionario del CNR con qualifica dirigenziale nominato dal Presidente esercita funzioni di segretario della commissione. 5. Le elezioni avvengono sulla base di un collegio unico; sono titolari del diritto di elettorato attivo i ricercatori e tecnologi dipendenti a tempo indeterminato e a tempo determinato dell'Ente. Sono titolari del diritto di elettorato passivo i ricercatori e tecnologi dipendenti a tempo indeterminato. Ogni avente diritto esprime una sola candidatura ed un solo voto di preferenza. 6. I ricercatori e tecnologi presentano candidature corredate da curriculum che devono essere sostenute da un numero di votanti non inferiore al tre percento degli aventi diritto al voto. 7. Le terne di cui al comma 2 sono individuate in ragione di una per ciascuno di cinque raggruppamenti di dipartimenti definiti con deliberazione del Consiglio di amministrazione. In prima applicazione si fa riferimento ai seguenti cinque raggruppamenti: a) Terra e ambiente, Energia e trasporti, Agroalimentare; b) Medicina, Scienze della vita; c) Progettazione molecolare, Materiali e dispositivi; d) Sistemi di produzione, Tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni; e) Identità culturale, Patrimonio culturale. Ciascun direttore di istituto esprime un voto per individuare la terna relativa al raggruppamento in cui è inserito il dipartimento cui l'istituto afferisce secondo le modalità indicate dal Consiglio di amministrazione con propria delibera. La nomina nell'ambito delle terne interviene dopo lo svolgimento delle procedure elettive e tiene conto dell'esigenza di assicurare la presenza di ambiti disciplinari differenziati. 80 Regolamenti Organizzazione e funzionamento 8. I componenti del Consiglio scientifico generale sono nominati dal Consiglio di amministrazione, durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. 9. In caso di dimissioni o decadenza di un componente nominato o in base alle procedure elettive di cui al comma 3 o alle terne proposte dai direttori degli istituti di cui al comma 2, il Consiglio di amministrazione procede alla nomina in ordine sequenziale dei non eletti o alla scelta nell'ambito di uno degli altri due designati ai sensi del comma 7. 10. Ai componenti del Consiglio scientifico generale, ad eccezione del Presidente del CNR, spetta un gettone di presenza stabilito con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 11. Il Consiglio scientifico generale si riunisce di norma presso la sede del CNR, su convocazione del Presidente, che ne fissa l'ordine del giorno. Alle riunioni del Consiglio scientifico generale possono partecipare, senza diritto di voto, i membri del Consiglio di amministrazione e il direttore generale, nonché, su invito del Presidente e senza diritto di voto, direttori delle unità di ricerca, dirigenti, ricercatori e tecnologi e personalità scientifiche esterne, in relazione alla particolare rilevanza della materia oggetto di valutazione. 12. Il Consiglio scientifico generale esercita le proprie competenze in forma collegiale; è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti in carica ed esprime pareri con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. I membri che non partecipano alle riunioni per tre sedute consecutive senza valida giustificazione decadono dalla carica. Nelle votazioni, in caso di parità, prevale il voto del Presidente. 13. Il Consiglio scientifico generale può dettare ulteriori disposizioni per il proprio funzionamento con atto interno. Art.6 (Collegio dei revisori dei conti) 1. Il Collegio dei revisori dei conti è l'organo di controllo della regolarità amministrativa e contabile dell'ente e svolge i compiti previsti dall'articolo 2403 del codice civile, per quanto applicabile. 2. Il Collegio dei revisori dei conti vigila sull'osservanza della legge e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e svolge le funzioni di controllo contabile secondo quanto previsto dal regolamento di amministrazione, contabilità e finanza, di seguito "regolamento di contabilità". 81 Regolamenti Organizzazione e funzionamento 3. I documenti relativi agli atti su cui il Collegio dei revisori deve esprimere un parere, secondo quanto previsto dal regolamento di contabilità, sono inviati almeno dieci giorni prima del giorno fissato per l'adozione degli atti medesimi. 4. I revisori possono assistere alle sedute del Consiglio di amministrazione; a tal fine copia della convocazione del predetto organo è inviata ai membri del Collegio nei termini e con le modalità previste per i componenti dello stesso Consiglio di amministrazione. 5. I membri del Collegio possono procedere ad ispezioni, controlli e richieste di chiarimenti, anche individualmente, nel rispetto delle regole fissate autonomamente dal Collegio. 6. I membri supplenti del Collegio possono essere chiamati a coadiuvare i membri effettivi nelle attività di cui al comma 5, su invito del Presidente. 7. Il Collegio stabilisce la cadenza delle proprie riunioni e le regole del proprio funzionamento. Art.7 (Comitato di valutazione) 1. Il Comitato di valutazione è composto da otto membri esterni all'Ente, scelti tra esperti anche stranieri, nominati dal Consiglio di amministrazione, di cui tre, tra i quali il presidente, designati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, due dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, uno dall'Unione italiana delle camere di commercio, due dalla Conferenza dei rettori delle università italiane. 2. Il presidente e i componenti del Comitato durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. 3. Il Comitato di valutazione, anche sulla base dei documenti di autovalutazione prodotti dalla rete scientifica e dei documenti di cui al comma 5, valuta periodicamente i risultati dell'attività di ricerca dell'Ente, anche in relazione agli obiettivi definiti nel piano triennale e nel caso di loro adozione, negli strumenti di programmazione di lungo periodo, sulla base dei criteri di valutazione e dei parametri di qualità definiti dal Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca. 4. Il Comitato presenta al Presidente e al Consiglio di amministrazione una relazione di valutazione annuale dei risultati dell'attività di ricerca dell'Ente che è trasmessa, ai sensi dell'articolo 22 del decreto di riordino, ai ministeri competenti. 5. Il Comitato può richiedere atti, dati e informazioni, che siano necessari per lo svolgimento delle proprie funzioni, alle strutture dell'amministrazione, ai dipartimenti, agli istituti e, ove necessario, ai singoli ricercatori e tecnologi; i soggetti destinatari delle richieste, devono rispondervi entro il termine massimo di giorni 30. 82 Regolamenti Organizzazione e funzionamento 6. Il Comitato di valutazione svolge i propri compiti in piena autonomia, decidendo le modalità del proprio funzionamento. Per lo svolgimento delle proprie funzioni il Comitato si avvale di una segreteria tecnica il cui organico è definito con delibera del Consiglio di amministrazione. 7. Il Comitato comunica all'inizio della propria attività annuale al Consiglio di amministrazione il proprio programma di attività e le metodologie che intende adottare per lo svolgimento delle proprie funzioni. 8. Le indennità da corrispondere ai membri del Comitato sono determinate con delibera del Consiglio di amministrazione. Art.8 (Uffici di diretta collaborazione) 1. Il Presidente si avvale di uffici di diretta collaborazione, di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni, aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con l'amministrazione. 2. Gli uffici di diretta collaborazione rispondono direttamente al Presidente dal quale dipendono funzionalmente e svolgono la propria attività secondo le direttive da questi impartite. 3. Gli uffici di diretta collaborazione costituiscono un unico centro di responsabilità ai sensi del regolamento di contabilità. Il Presidente, con proprio decreto e previa delibera del Consiglio di amministrazione, determina quali uffici sono a livello dirigenziale. 4. In particolare gli uffici di diretta collaborazione svolgono le seguenti funzioni: a) supporto relativo alle relazioni interne ed esterne del Presidente per le seguenti attività: predisposizione degli atti di sua competenza, inclusi gli atti di indirizzo, programmazione e controllo; predisposizione delle proposte del Presidente da sottoporre agli organi del CNR; relazioni internazionali; relazioni istituzionali; attività di ufficio stampa e comunicazione; assistenza giuridica; b) supporto tecnico-scientifico del Presidente per le funzioni relative alle seguenti materie: trasferimento tecnologico; osservatorio sullo stato della ricerca nazionale e internazionale e sugli scenari futuri della ricerca; c) supporto per le funzioni di segreteria per il funzionamento del Consiglio di amministrazione, del Consiglio scientifico generale, del Collegio dei revisori dei conti, assicurando al Collegio una particolare autonomia, del Comitato di valutazione e del Servizio di controllo avanzamento programmi. 5. L'individuazione degli uffici di diretta collaborazione, ai fini dell'assolvimento delle funzioni sopra elencate, nel limite massimo di otto, l'attribuzione delle relative funzioni e delle indennità da corrispondere ai responsabili e alle unità di personale 83 Regolamenti Organizzazione e funzionamento ad essi assegnate, nel rispetto della normativa vigente, è effettuata con decreto del Presidente del CNR previa delibera del Consiglio di amministrazione. 6. Il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione non può superare complessivamente le sessanta unità, oltre ai responsabili. Il contingente può essere modificato con delibera del Consiglio di amministrazione in funzione delle competenze attribuite agli uffici. I responsabili degli uffici di diretta collaborazione sono nominati, fatto salvo quanto disposto al comma 7, tra i dirigenti amministrativi, i ricercatori e i tecnologi del CNR. La nomina, l'attribuzione dell'incarico e la valutazione di detti uffici è di competenza del Presidente. 7. Nei limiti del trenta percento delle unità di personale di cui al comma 6, si può ricorrere, anche per l'individuazione dei responsabili, a dipendenti pubblici in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando, a collaboratori assunti con contratto a tempo determinato o ricorrere ad esperti e consulenti per particolari professionalità e specializzazioni, con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa. 8. Per le funzioni di segreteria particolare del Presidente può essere istituito un ufficio anche di livello non dirigenziale alle dirette dipendenze del Presidente cui è preposto un dipendente scelto e nominato dal Presidente tra il personale a tempo indeterminato oppure appositamente assunto mediante contratto a termine conferito ad personam, di durata corrispondente a quella dell'incarico del Presidente. Art. 9 (Servizio di controllo avanzamento programmi) 1. Il Servizio di controllo avanzamento programmi valuta l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi e altri strumenti di determinazione dell'indirizzo degli organi di vertice, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti al fine di verificare l'effettiva attuazione delle scelte contenute nelle direttive e altri atti di indirizzo. 2. Il Servizio di controllo avanzamento programmi supporta altresì il Presidente e il Consiglio di amministrazione per la valutazione dei responsabili degli uffici di diretta collaborazione per il conseguimento degli obiettivi assegnatigli. 3. Il Servizio di controllo avanzamento programmi è dotato di autonomia operativa, opera in collegamento con gli uffici dell'amministrazione e può richiedere informazioni e chiarimenti ad ogni articolazione organizzativa dell'Ente. 4. La direzione del Servizio è affidata ad un esperto, anche esterno all'Ente, con competenze di gestione progettuale e controllo di gestione, conseguita in strutture private o pubbliche, a livello di dirigente amministrativo o dirigente di ricerca o 84 Regolamenti Organizzazione e funzionamento dirigente tecnologo, nominato dal Consiglio di amministrazione, nel rispetto dell'incompatibilità di cui all'articolo 10 comma 2. 5. Il Servizio di controllo avanzamento programmi riferisce al Presidente e al Consiglio di amministrazione, presentando in via riservata, almeno annualmente, una relazione sui risultati delle analisi effettuate, con proposte di miglioramento della funzionalità delle amministrazioni. 6. Il presente articolo non riguarda la valutazione dell'attività di ricerca. 7. I documenti formati o comunque rientranti nella disponibilità del Servizio di controllo avanzamento programmi sono sottratti all'accesso ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.241. Art. 10 (Incompatibilità) 1. Il Presidente, se professore o ricercatore universitario, può essere collocato in aspettativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; se dipendente di altre pubbliche amministrazioni è collocato in aspettativa senza assegni. 2. Le cariche di Presidente, di membro del Consiglio di amministrazione e del Consiglio scientifico generale sono incompatibili con quelle di membro del Collegio dei revisori dei conti, del Comitato di valutazione e del Servizio di controllo avanzamento programmi, che sono incompatibili tra di loro. Tutte le cariche citate sono incompatibili con quelle di direttore di dipartimento, di direttore di istituto e di componente del Consiglio scientifico di dipartimento, nonchè con incarichi politici elettivi. 3. Il Presidente, i membri del Consiglio di amministrazione, i membri del Consiglio scientifico generale, i membri del Collegio dei revisori dei conti e i membri del Comitato di valutazione non possono essere amministratori o dipendenti di imprese o società che partecipano a programmi o progetti di ricerca nei quali il CNR è presente con ruolo prevalente; inoltre non possono essere responsabili di progetti di ricerca gestiti dal CNR o dove il CNR ha un interesse prevalente e far parte di commissioni di concorso per il reclutamento di personale dell'Ente. 4. Entro trenta giorni dalla data di efficacia della nomina i soggetti di cui al presente articolo dichiarano formalmente sotto la propria responsabilità di non versare in alcuna delle situazioni di incompatibilità. La dichiarazione è resa al Presidente, o a chi ne fa le veci, qualora l'incompatibilità riguardi il Presidente medesimo. 5. Il Presidente, o chi ne fa le veci, ove risulti la sussistenza di tali situazioni, esperiti gli opportuni accertamenti e sentito l'interessato: a) stabilisce un termine non superiore a venti giorni entro il quale egli può esercitare l'opzione; b) trascorso tale 85 Regolamenti Organizzazione e funzionamento termine, ove non sia cessata la causa d'incompatibilità ovvero l'interessato non abbia presentato le proprie dimissioni, provvede a darne comunicazione ai soggetti che hanno proceduto alla nomina per i provvedimenti di competenza. 6. Le dimissioni, anche al di fuori dell'ipotesi prevista dal comma 5, sono presentate all'autorità che ha proceduto alla nomina e comunicate al Presidente, o a chi ne fa le veci, e hanno effetto dalla data della loro accettazione da parte dell'autorità competente per la nomina. Titolo III Direttore generale Art. 11 (Nomina e competenze) 1. Il direttore generale è nominato, su proposta del Presidente, dal Consiglio di amministrazione tra persone di alta qualificazione tecnico-professionale e di comprovata esperienza gestionale, maturata in strutture complesse pubbliche o private, con profonda conoscenza della normativa e degli assetti organizzativi degli enti pubblici. 2. La durata dell'incarico coincide con la scadenza del mandato del Presidente, fatta salva la possibilità di proroga nelle more della nomina di un nuovo direttore generale. 3. L'incarico è attribuito dal Presidente, previa delibera del Consiglio di amministrazione. 4. Il rapporto di lavoro del direttore generale è regolato con contratto di diritto privato. 5. Il direttore generale ha la responsabilità della gestione dell'Ente e dirige, coordina e controlla le direzioni centrali, con potere sostitutivo in caso di inerzia nei confronti dei relativi dirigenti. 6. A tal fine, il direttore generale: a) cura l'attuazione delle delibere del Consiglio di amministrazione e l'attuazione dei provvedimenti del Presidente; b) partecipa alle riunioni del Consiglio di amministrazione, senza diritto di voto e con facoltà di esprimere pareri, ed è componente del Consiglio dei direttori di dipartimento; c) fornisce al Presidente elementi per la predisposizione dell'ordine del giorno del Consiglio di amministrazione e cura la predisposizione degli schemi di deliberazione; d) predispone il progetto di bilancio preventivo, sulla base delle risultanze dei piani di gestione, e il progetto di rendiconto generale dell'Ente; 86 Regolamenti Organizzazione e funzionamento e) elabora, sulla base delle indicazioni dei dipartimenti, la relazione annuale di verifica dei risultati gestionali ed economici dell'Ente da sottoporre al Presidente che la presenta al Consiglio di amministrazione per la sua approvazione; f) predispone gli schemi dei regolamenti da sottoporre al Presidente che li presenta al Consiglio di amministrazione; g) propone, d'intesa con il Presidente, al Consiglio di amministrazione la nomina dei responsabili delle direzioni centrali; h) istituisce gli uffici della direzione generale previa delibera del Consiglio di amministrazione; i) conferisce gli incarichi ai dirigenti previa deliberazione del Consiglio di amministrazione; l) svolge ogni altro compito attribuitogli dai regolamenti dell'Ente. 7. Al direttore generale è corrisposto un compenso, il cui ammontare è fissato dal Consiglio di amministrazione sulla base dei criteri di cui all'articolo 15 comma 5 del decreto di riordino. Art. 12 (Incompatibilità) 1. La carica di direttore generale è incompatibile con altri uffici o impieghi pubblici o privati, anche elettivi, con l'esercizio di attività professionali, commerciali o industriali e con la carica di amministratore o sindaco di società che abbiano fine di lucro. 2. Al direttore generale possono essere conferiti incarichi esclusivamente da parte di soggetti pubblici o di società a prevalente partecipazione pubblica. 3. Il direttore generale non può essere responsabile di progetti di ricerca cui è interessato il CNR e far parte di commissioni di concorso per il reclutamento di personale dell'Ente. 4. Il direttore generale, se professore o ricercatore universitario, è collocato in aspettativa ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; se ricercatore o tecnologo o dipendente di pubbliche amministrazioni è collocato in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 19 comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni. 87 Regolamenti Organizzazione e funzionamento Titolo IV Rete scientifica Capo I Articolazione della rete scientifica Art.13 (Articolazione della rete scientifica) 1. La rete scientifica del CNR è composta dai dipartimenti, con compiti di programmazione coordinamento e controllo, dagli istituti, presso i quali si svolgono le attività di ricerca e, limitatamente a singoli progetti a tempo definito, da unità di ricerca presso terzi. Capo II Dipartimenti Art.14 (Individuazione delle macro aree) 1. Il Consiglio di amministrazione, previa istruttoria che tenga conto dello sviluppo degli scenari e delle opportunità della scienza e della tecnologia in ambito internazionale, europeo e nazionale, nonché degli eventuali risvolti sul numero, sulle finalità e sull'organizzazione dei dipartimenti, procede alla trasformazione o soppressione delle macro aree di cui al comma 2 dell'articolo 3 del decreto di riordino o all'individuazione di nuove macro aree in numero comunque non superiore a dodici. 2. La delibera è adottata su proposta del Presidente sentito il Consiglio scientifico generale e previo parere favorevole del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica. Art. 15 (Missione e operatività dei dipartimenti) 1. I dipartimenti sono le unità organizzative, istituite in ragione di uno per ciascuna delle macro aree di ricerca scientifica e tecnologica, con compiti di programmazione, coordinamento e controllo dei risultati, organizzate in progetti per classi di obiettivi omogenei, dei quali affidano la realizzazione agli istituti, alle unità di ricerca presso terzi di cui all'articolo 32, direttamente a imprese o altri operatori di ricerca, previa delibera del Consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera p). Essi promuovono lo sviluppo di grandi progetti e programmi sulle materie di 88 Regolamenti Organizzazione e funzionamento competenza, anche a livello europeo e internazionale, e l'integrazione con il territorio, con le università e le imprese. 2. Relativamente agli affidamenti esterni diversi dall'acquisizione di beni, servizi o prestazioni professionali, i dipartimenti decidono in applicazione delle previsioni inserite nella programmazione e nel rispetto di quanto indicato dall'articolo 49. 3. I dipartimenti coordinano le relazioni esterne, nazionali e internazionali, relative alle loro macro aree, anche al fine di provvedere all'acquisizione di finanziamenti esterni e promuovere l'integrazione con altri soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, per la realizzazione di iniziative scientifiche congiunte. 4. L'attività complessiva dei dipartimenti si svolge nell'ambito del piano triennale del dipartimento, con relativi aggiornamenti annuali, di cui all'articolo 41. 5. I dipartimenti costituiscono centri di responsabilità ai sensi del regolamento di contabilità. 6. I dipartimenti hanno la sede istituzionale presso la sede legale del CNR. Art. 16 (Istituzione, trasformazione o soppressione dei dipartimenti) 1. Il Presidente, a seguito della trasformazione o della soppressione o della creazione di una nuova macro area, cura, sentito il Consiglio dei direttori di dipartimento, la predisposizione di un programma preliminare di attività corredato di un'indicazione delle necessarie risorse finanziarie e di personale e dei conseguenti assetti organizzativi. Previa delibera del Consiglio di amministrazione e sentite le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva il Presidente provvede ai conseguenti atti di istituzione del dipartimento ovvero di soppressione o trasformazione di dipartimento esistente. 2. Conseguentemente all'istituzione del dipartimento, il Consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente, nomina il direttore di dipartimento, secondo la procedura di cui all'articolo 18. 3. Il direttore di dipartimento, sentito il Consiglio dei direttori di dipartimento, sulla base del programma preliminare di cui al comma 1, e previa consultazione dei direttori degli istituti interessati alle attività del dipartimento, individua gli istituti afferenti al dipartimento, le opportunità di coinvolgimento di altri istituti, nonché le risorse finanziarie, strumentali e di personale necessarie al dipartimento e presenta una proposta complessiva sulla quale delibera il Consiglio di amministrazione. 4. L'individuazione degli istituti che afferiscono a ciascun dipartimento deve garantire una massa critica in linea con le specificità dei singoli settori e comparabile con quelle di analoghe strutture di livello internazionale. L'afferenza è determinata dalla pertinenza delle attività dell'istituto con i programmi del dipartimento misurata 89 Regolamenti Organizzazione e funzionamento in relazione all'investimento in termini di risorse umane, strumentali ed economiche; i programmi del dipartimento di afferenza dovranno rappresentare la committenza più significativa rispetto alla partecipazione dell'istituto alle attività di altri dipartimenti. 5. Eventuali modifiche dell'afferenza degli istituti ai dipartimenti è disposta con le stesse procedure di cui al comma 3. Art. 17 (Funzioni del direttore di dipartimento) 1. Il direttore dirige e coordina l'attività del dipartimento, avvalendosi dei responsabili di progetto e di unità di supporto tecnico amministrativo nonché del Consiglio scientifico di dipartimento e della collaborazione dei direttori di istituto afferenti al dipartimento in particolare attraverso l'espressione di pareri collegiali obbligatori per la formulazione dei programmi e facoltativi per altre fattispecie ravvisate dal direttore. A tal fine, adottando i necessari atti di competenza del dipartimento, compresi quelli che impegnano il dipartimento verso l'esterno, nel rispetto dei regolamenti dell'ente: a) individua, in coerenza con le linee guida di cui al comma 2 lettera a) dell'articolo 4, l'articolazione in progetti delle attività del dipartimento e, conseguentemente, elabora, sentito il parere del Consiglio scientifico di dipartimento, il piano triennale del dipartimento e i relativi aggiornamenti, ai sensi dell'articolo 42; b) cura la redazione del piano di gestione per la parte di competenza del dipartimento; c) predispone, sentito il Consiglio scientifico di dipartimento, il bilancio programmatico del dipartimento ai fini della formulazione del bilancio preventivo; d) gestisce le risorse umane finanziarie e strumentali assegnate al dipartimento per il suo funzionamento esercitando le funzioni definite al riguardo nel regolamento del personale ed esercitando coerenti poteri anche di spesa nell'ambito del piano di gestione; e) affida la realizzazione dei progetti di ricerca all'interno dell'Ente ai sensi dell'articolo 44 e all'esterno dell'Ente ai sensi dell'articolo 49; f) elabora una relazione sui risultati dell'attività di ricerca, in rapporto agli obiettivi programmatici, e sui relativi costi gestionali ed economici del dipartimento; la relazione è elaborata sulla base delle relazioni degli istituti afferenti e partecipanti e, per i profili scientifici, sentito il Consiglio scientifico di dipartimento; la relazione viene diffusa all'interno del dipartimento e inviata al direttore generale; g) elabora, sentito il Consiglio scientifico di dipartimento, la relazione di autovalutazione dell'attività del dipartimento; la relazione è trasmessa al Comitato di valutazione ed è diffusa all'interno del dipartimento; h) richiede al Consiglio di amministrazione l'autorizzazione per l'istituzione di unità di ricerca presso terzi per singoli progetti a tempo definito ai sensi dell'articolo 32; 90 Regolamenti Organizzazione e funzionamento i) adotta gli atti di organizzazione degli uffici interni al dipartimento e conferisce l'incarico ai responsabili di unità organizzative di supporto ai quali può attribuire deleghe per le attività di gestione. Attribuisce deleghe ai responsabili di progetto individuati con le modalità di cui all'articolo 20; l) esercita il potere di rappresentanza dell'Ente nei limiti e alle condizioni precisate con atto del Presidente; m) svolge ogni altra attività affidatagli dai regolamenti. 2. Il direttore è responsabile della coerenza tra i risultati ottenuti e gli obiettivi della programmazione delle attività del dipartimento. 3. Almeno due volte l'anno il direttore del dipartimento convoca una conferenza di dipartimento per la valutazione dello stato di avanzamento dei programmi e il loro aggiornamento e la formulazione di proposte. Alla conferenza partecipano per gli istituti afferenti al dipartimento, i direttori di istituto, i responsabili di commessa e i componenti del Consiglio di istituto nonché, per gli istituti partecipanti alle attività del dipartimento, i direttori di istituto e i responsabili di commessa coinvolti. Art. 18 (Nomina del direttore di dipartimento) 1. Il direttore del dipartimento è nominato dal Consiglio di amministrazione, sulla base di procedure selettive, tra professori universitari di ruolo, ricercatori o tecnologi dell'Ente o di altri enti di ricerca nazionali, stranieri e internazionali, o dirigenti pubblici o privati, italiani o stranieri, dotati di alta qualificazione ed esperienza scientifica, professionale e manageriale. 2. Il bando è approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente. 3. I criteri di valutazione devono accertare l'alta qualificazione ed esperienza scientifica, professionale e manageriale dei candidati, tenendo conto delle esigenze scientifiche e organizzative del dipartimento. 4. La selezione avviene con valutazione comparativa dei curricula scientifici e professionali dei candidati attestanti la loro alta qualificazione ed esperienza scientifica, professionale e manageriale. La valutazione deve essere integrata da un colloquio. 5. La selezione è affidata ad una commissione di minimo tre, massimo cinque esperti, anche stranieri, nominati con decreto del Presidente, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione; la commissione deve espletare la procedura selettiva entro un mese dalla sua nomina; il predetto termine può essere rinnovato una sola volta, a pena di decadenza. 91 Regolamenti Organizzazione e funzionamento 6. Prima di prendere visione delle domande presentate, la commissione procede alla definizione dei criteri sulla base dei profili e dei requisiti indicati nel bando; i membri della commissione devono esprimere un giudizio individuale specificamente motivato; il giudizio collegiale della commissione deve essere motivato. 7. Il giudizio della commissione si conclude con la presentazione al Consiglio di amministrazione di una terna di candidati idonei a ricoprire l'incarico. Fornendo puntuali motivazioni la commissione può indicare due idonei; la selezione deve essere ripetuta se la commissione non individua almeno due idonei. A seguito della presentazione dell'elenco i candidati idonei presentano al Consiglio di amministrazione un documento sulle linee strategiche di sviluppo delle attività del dipartimento. 8. Gli atti della commissione sono approvati dal Consiglio di amministrazione. Nei casi previsti dall'articolo 19 comma 7 la nomina è subordinata alla preventiva richiesta di aspettativa all'Università o all'Amministrazione. La scelta, la nomina e l'affidamento dell'incarico sono deliberati dal Consiglio di amministrazione, l'incarico è attribuito dal Presidente. 9. Tre mesi prima del termine del primo quinquennio, il direttore può essere confermato nell'incarico per un secondo quinquennio, con deliberazione motivata del Consiglio di amministrazione, in presenza di valutazioni positive, annuali e quinquennali, sull'attività del dipartimento, formulate dal Comitato di valutazione. 10. Tre mesi prima del termine del primo quinquennio, in caso di mancata conferma, ovvero tre mesi prima del termine del secondo quinquennio, si procede alla selezione pubblica. 11. Nel caso in cui il direttore consegua lo stato di quiescenza nel corso dell'espletamento del mandato egli è sottoposto a conferma da parte del Consiglio di amministrazione. Nel caso di conferma, il mandato è regolato, per la restante durata, sulla base di un nuovo contratto a tempo determinato di natura privatistica, nel quale sono stabiliti l'oggetto e la durata dell'incarico, gli obiettivi da conseguire nonché il corrispettivo annuo lordo onnicomprensivo a carico del CNR; il predetto corrispettivo costituisce importo aggiuntivo al trattamento di quiescenza ed è determinato nella misura necessaria a ripristinare il trattamento economico complessivo percepito dall'interessato antecedentemente al conseguimento dello stato di quiescenza. Art. 19 (Disciplina del rapporto del direttore di dipartimento) 1. Il direttore dura in carica per cinque anni; il suo incarico, a tempo pieno, può essere riconfermato una sola volta. 92 Regolamenti Organizzazione e funzionamento 2. L'incarico può essere revocato anche prima della scadenza del quinquennio con decreto del Presidente e previa deliberazione del Consiglio di amministrazione in conseguenza di: a) ristrutturazione della rete di ricerca del CNR in base ad una revisione delle macro aree e dei relativi dipartimenti; b) valutazione negativa sui risultati raggiunti espressa dal Consiglio di amministrazione in applicazione dell'articolo 4 comma 2 lettera i) con particolare riferimento alla attuazione delle linee strategiche di sviluppo delle attività del dipartimento contenute nel documento presentato nell'ambito della procedura di nomina ed eventuali aggiornamenti derivanti dal processo di programmazione; in questo caso il predetto atto di revoca può essere emanato solo dopo aver garantito al direttore un contraddittorio in relazione alle valutazioni negative attribuitegli. Ai fini dell'applicazione della presente lettera il Consiglio di amministrazione procede alla valutazione almeno una volta all'anno; c) violazione delle disposizioni in materia di incompatibilità e conflitto di interessi previste dal presente regolamento accertate mediante l'applicazione della procedura prevista dal comma 5 dell'articolo 10. 3. Nel caso di revoca del precedente direttore, si procede a bandire la selezione pubblica del nuovo direttore. 4. In caso di dimissioni, decesso o revoca dall'incarico prima del termine del quinquennio e in attesa dello svolgimento della selezione pubblica di cui all'articolo 18, le funzioni del direttore sono svolte da un facente funzioni nominato dal Presidente. 5. Al direttore di dipartimento si applicano le norme di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto di riordino. La carica di direttore di dipartimento è incompatibile con altri uffici o impieghi pubblici o privati, anche elettivi, nonché con le funzioni di amministratore o sindaco di società che abbiano fine di lucro e con l'esercizio di attività commerciali o industriali; l'esercizio di attività professionali o comunque di consulenza, può essere autorizzato dal Consiglio di amministrazione in considerazione del volume di impegno previsto, sulla base di un'autocertificazione sottoscritta dall'interessato. 6. La carica di direttore di dipartimento è altresì incompatibile con quella di direttore di istituto. 7. Il direttore di dipartimento, se professore o ricercatore universitario, è collocato in aspettativa ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; se ricercatore o tecnologo di altri enti o dipendente di altre pubbliche amministrazioni è collocato in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 19 comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni. 93 Regolamenti Organizzazione e funzionamento 8. Al direttore è corrisposto un compenso, il cui ammontare è fissato dal Consiglio di amministrazione sulla base dei criteri di cui all'articolo 15 comma 5 del decreto di riordino. Art.20 (Responsabile di progetto) 1. Il responsabile di progetto è responsabile dell'attuazione del progetto affidatogli dal dipartimento in cui opera e agisce in base alle indicazioni impartitegli dal direttore del dipartimento. 2. Gli incarichi per la funzione di responsabile di progetto sono conferiti di norma a ricercatori e tecnologi dell'Ente. Possono essere conferiti altresì incarichi per la funzione di responsabile di progetto ad esperti esterni di alta qualificazione scientifica nello specifico settore progettuale e comprovata esperienza di natura gestionale, in questo caso la delibera di cui al comma 3 specifica modalità e condizioni per il conferimento dell'incarico. 3. Il Presidente, previa delibera del Consiglio di amministrazione, conferisce l'incarico ai responsabili di progetto tenuto conto delle indicazioni fornite dai direttori di dipartimento. 4. Il direttore del dipartimento conferisce al responsabile di progetto le necessarie attribuzioni e deleghe per l'espletamento delle proprie funzioni. 5. Il responsabile di progetto non può partecipare alle attività coordinate dal dipartimento o da altri dipartimenti del CNR. Nel caso in cui il responsabile di progetto non sia dipendente dell'Ente il rapporto è regolato con un contratto a tempo determinato di natura privatistica della durata di un anno rinnovabile per i successivi due anni in relazione agli obiettivi che debbono essere perseguiti nel quale è stabilito il corrispettivo annuo lordo onnicomprensivo a carico del CNR. Art. 21 (Uffici di supporto tecnico amministrativo) 1. I dipartimenti si avvalgono di una struttura amministrativa. Il dipartimento compie tutti gli atti amministrativi e di diritto privato necessari all'acquisizione dei beni e dei servizi e alla gestione del personale, individuati sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio di amministrazione. 2. I dipartimenti decidono, nel rispetto delle indicazioni dei regolamenti, sull'articolazione interna della loro struttura tecnico-amministrativa, provvedendo con la consulenza delle direzioni centrali, alla specifica individuazione di uffici interni che svolgono funzioni relative alle competenze del dipartimento. 94 Regolamenti Organizzazione e funzionamento 3. Nei dipartimenti oltre ai responsabili di progetto opera personale tecnico e amministrativo dipendente del CNR. Art. 22 (Consiglio scientifico di dipartimento) 1. Per ogni dipartimento è nominato un Consiglio scientifico di dipartimento, con compiti consultivi, di monitoraggio e verifica dell'attività di ricerca svolta in attuazione dei programmi. 2. A tal fine, il Consiglio scientifico: a) esprime i pareri previsti dal regolamento; b) formula al direttore del dipartimento osservazioni e proposte sull'attività scientifica del dipartimento e si pronuncia su ogni questione sottoposta dal direttore del dipartimento. 3. Il Consiglio decide autonomamente le modalità del suo funzionamento. 4. Il Consiglio scientifico è composto dal direttore di dipartimento, che lo presiede, e da otto membri scelti tra scienziati e studiosi, italiani e stranieri, di fama internazionale e comprovata esperienza e professionalità nei settori di ricerca di riferimento. Quattro componenti, di cui uno esterno all'Ente, sono scelti dal Presidente, quattro componenti, di cui uno esterno all'Ente, sono scelti dal direttore del dipartimento. Tutte le nomine sono approvate con delibera del Consiglio di amministrazione. 5. I membri sono nominati dal Presidente per un triennio e possono essere confermati una sola volta. 6. Per i membri esterni è previsto un gettone di presenza, il cui importo è determinato dal Consiglio di amministrazione. Capo III Consiglio dei direttori di dipartimento Art. 23 (Composizione e funzioni) 1. Il Consiglio dei direttori di dipartimento è composto dal Presidente, dal direttore generale e dai direttori di dipartimento. 2. Il Consiglio dei direttori di dipartimento ha il compito di facilitare la gestione e l'indirizzo unitario delle attività dell'Ente e assicurare le necessarie sinergie interdipartimentali anche attraverso la finalizzazione di una singola commessa alle esigenze di dipartimenti diversi. 95 Regolamenti Organizzazione e funzionamento 3. Il Consiglio dei direttori di dipartimento supporta il Comitato di valutazione nella verifica dell'attività dei dipartimenti e degli istituti, con particolare riferimento al raggiungimento degli obiettivi definiti nel piano triennale e nei relativi aggiornamenti. 4. Il Consiglio dei direttori di dipartimento partecipa al processo di programmazione ai sensi dell'articolo 42. 5. Il Consiglio dei direttori di dipartimento svolge ogni altra attività ad esso attribuita dal regolamento. 6. Il Consiglio decide autonomamente le modalità del suo funzionamento. Capo IV Istituti Art. 24 (Missione e operatività degli istituti) 1. Gli istituti sono le unità organizzative afferenti ai dipartimenti nelle quali si svolgono le attività di ricerca del CNR e nel cui ambito vengono organizzate, valorizzate e aggiornate le competenze scientifiche in relazione alla capacità di apporto ai programmi dell'Ente e in relazione all'evoluzione e allo sviluppo delle ricerche. 2. Gli istituti operano nell'ambito della programmazione di cui all'articolo 42 con autonomia scientifica, finanziaria e gestionale, nel rispetto dell'autonomia scientifica dei ricercatori di cui all'articolo 43. 3. Le attività di ricerca svolte dall'istituto, e in particolare quelle finalizzate allo sviluppo di competenze, debbono ispirarsi a logiche di coerenza disciplinare, di integrazione multidisciplinare o di sviluppo interdisciplinare, con riferimento al patrimonio di competenze esistente e alle esigenze della sua evoluzione. 4. Gli istituti contribuiscono allo sviluppo dei sistemi regionali di innovazione. 5. Negli istituti opera personale ricercatore e tecnologo, tecnico e amministrativo dipendente del CNR e personale associato alle attività degli Istituti proveniente da università, da enti di ricerca, nonché da altri enti, pubblici e privati, secondo quanto definito dal Regolamento del personale. 6. Ogni Istituto costituisce centro di responsabilità ai sensi del regolamento di contabilità. 96 Regolamenti Organizzazione e funzionamento Art. 25 (Istituzione, trasformazione e soppressione degli istituti) 1. Gli istituti sono costituiti con decreto del Presidente, previa delibera del Consiglio di amministrazione, sentito il Consiglio scientifico generale e il Consiglio dei direttori di dipartimento sentite le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva. L'iniziativa può essere assunta dal dipartimento interessato all'afferenza. Il parere del Consiglio scientifico generale valuta, in particolare, le competenze scientifiche che il costituendo istituto è tenuto ad assicurare per rispondere alle esigenze programmatiche complessive dell'Ente. Con la stessa procedura si provvede alla soppressione ed alla trasformazione degli istituti e all'assegnazione del personale previa consultazione degli interessati. 2. L'istituzione degli istituti deve essere conforme con i piani di attività dell'Ente, coerente con la missione di cui all'articolo 24 comma 3, nonché deve tenere conto della necessità di una dimensione di risorse adeguata alle esigenze delle diverse discipline. Il raggiungimento di una dimensione adeguata in termini di risorse umane e, per le discipline scientifico-tecnologiche, strumentali, deve essere valutato anche in relazione alla possibilità di collaborazione con le università, con altri organismi scientifici e con altre strutture di ricerca pubbliche o private, così da assicurare una capacità di ricerca complessiva adeguata e coerente con gli obiettivi del Programma nazionale di ricerca e tale da consentire una cooperazione con analoghe strutture di livello internazionale. 3. Con l'atto istitutivo è indicato il dipartimento di afferenza e sono identificate, in coerenza con il piano triennale, le risorse finanziarie, strumentali e di personale, necessarie per le attività dell'istituto. Art. 26 (Funzioni del direttore di istituto) 1. Il direttore dirige e coordina l'attività dell'istituto avvalendosi dei responsabili di commessa di cui all'articolo 29 e di unita di supporto tecnico amministrativo, nonché del Consiglio di istituto. A tal fine, adottando i necessari atti di competenza dell'istituto, compresi quelli che impegnano l'istituto verso l'esterno, nel rispetto dei regolamenti dell'ente: a) propone al dipartimento, in attuazione dell'articolo 42, e sentito il Consiglio di istituto, il piano triennale; b) cura la redazione del piano di gestione per la parte di competenza dell'istituto; c) gestisce le risorse umane finanziarie e strumentali assegnate all'istituto esercitando le funzioni definite al riguardo nel regolamento del personale ed esercitando conseguenti poteri anche di spesa nell'ambito del piano di gestione; d) elabora una relazione sui risultati dell'attività di ricerca, in rapporto agli obiettivi programmatici, e sui relativi costi gestionali ed economici dell'istituto; la relazione, 97 Regolamenti Organizzazione e funzionamento elaborata sentiti i responsabili di commessa, viene trasmessa ai dipartimenti ed è diffusa all'interno dell'istituto; e) elabora, sentito il Consiglio di istituto, la relazione di autovalutazione dell'attività dell'istituto; la relazione è trasmessa al Comitato di valutazione, al dipartimento di afferenza e ai dipartimenti alle cui attività l'istituto ha partecipato, ed è diffusa all'interno dell'istituto; f) adotta gli atti di organizzazione degli uffici interni all'istituto, conferisce l'incarico ai responsabili di unità organizzative di supporto cui può conferire deleghe per le attività di gestione in base agli indirizzi operativi stabiliti dal direttore generale; g) predispone, previo parere del Consiglio di istituto, gli atti di associazione di ricercatori alle attività di ricerca dell'istituto; h) esercita il potere di rappresentanza dell'Ente nei limiti ed alle condizioni precisate con atto del Presidente; i) con cadenza almeno annuale, informa il personale dell'istituto sull'andamento generale delle attività; l) svolge ogni altra attività assegnatagli dal presente regolamento. 2. Il direttore è responsabile, nel quadro della programmazione, dei risultati dell'attività svolta dall'istituto con riferimento allo svolgimento delle commesse affidate e alla coerenza complessiva dello sviluppo delle competenze disciplinari e dell'adeguatezza della dotazione strumentale. Art. 27 (Nomina del direttore di istituto) 1. Il direttore di istituto è nominato dal Consiglio di amministrazione, sulla base di procedure selettive, tra persone di alta qualificazione ed esperienza scientifica e manageriale. 2. Il bando è approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione. 3. I criteri di valutazione devono accertare la sussistenza dei requisiti soggettivi di cui al primo comma tenendo conto delle esigenze scientifiche e organizzative dell'istituto. 4. La selezione avviene con valutazione comparativa dei curricula scientifici e professionali dei candidati attestanti la loro alta qualificazione ed esperienza scientifica e manageriale. La valutazione deve essere integrata da un colloquio. 5. La selezione è affidata ad una commissione di minimo tre, massimo cinque esperti, anche stranieri, nominati con decreto del Presidente, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione; la commissione deve espletare la procedura selettiva entro un mese dalla nomina; il predetto termine può essere rinnovato una sola volta, a pena di decadenza. 98 Regolamenti Organizzazione e funzionamento 6. Prima di prendere visione delle domande presentate, la commissione procede alla definizione dei criteri sulla base dei profili e dei requisiti indicati nel bando; i membri della commissione devono esprimere un giudizio individuale specificamente motivato; il giudizio collegiale della commissione deve essere motivato. 7. Il giudizio della commissione si conclude con la presentazione al Consiglio di amministrazione di una terna di candidati idonei a ricoprire l'incarico. Fornendo puntuali motivazioni la commissione può indicare due idonei; la selezione deve essere ripetuta se la commissione non individua almeno due idonei. A seguito della presentazione dell'elenco i candidati idonei presentano al Consiglio di amministrazione un documento sulle linee strategiche di sviluppo delle attività dell'istituto. 8. Gli atti della commissione sono approvati dal Consiglio di amministrazione. Nei casi previsti dall'articolo 28 comma 6 la nomina è subordinata alla preventiva richiesta di aspettativa all'Università o all'Amministrazione. La scelta, la nomina e l'affidamento dell'incarico sono deliberati dal Consiglio di amministrazione, l'incarico è attribuito dal Presidente. 9. Tre mesi prima del termine del primo quinquennio, il direttore può essere confermato nell'incarico per un secondo quinquennio, con delibera motivata del Consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente. 10. Tre mesi prima del termine del primo quinquennio, in caso di mancata conferma, ovvero al termine del secondo quinquennio, si procede alla selezione pubblica . 11. Nel caso in cui il direttore consegua lo stato di quiescenza nel corso dell'espletamento del mandato si applica il comma 11 dell'articolo 18. Art. 28 (Disciplina del rapporto del direttore di istituto) 1. Il direttore dura in carica per cinque anni; il suo incarico, a tempo pieno, può essere riconfermato una sola volta. 2. L'incarico può essere revocato anche prima della scadenza del quinquennio con decreto del Presidente, sentito il direttore di dipartimento, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione in conseguenza di: a) ristrutturazione della rete di ricerca del CNR in base all'articolo 56 o qualora si proceda ai sensi dell'articolo 25; b) valutazione negativa sui risultati raggiunti espressa dal Consiglio di amministrazione in applicazione dell'articolo 4 comma 1 lettera i) con particolare riferimento all'assolvimento della missione di cui all'articolo 24 e al conseguimento degli obiettivi assegnati in sede di programmazione delle attività, con particolare 99 Regolamenti Organizzazione e funzionamento riferimento all'articolo 26 comma 2, alla attuazione delle linee strategiche di sviluppo delle attività dell'istituto contenute nel documento presentato nell'ambito della procedura di nomina ed eventuali aggiornamenti derivanti dal processo di programmazione. In questo caso il predetto atto di revoca può essere emanato solo dopo aver garantito al direttore un contraddittorio in relazione alle valutazioni negative attribuitegli. Ai fini dell'applicazione della presente lettera il Consiglio di amministrazione procede alla valutazione almeno una volta all'anno; c) violazione delle disposizioni in materia di incompatibilità e conflitto di interessi previste dal presente regolamento accertate mediante l'applicazione della procedura prevista dal comma 5 dell'articolo 10. 3. Nel caso di revoca del precedente direttore, si procede a bandire la selezione pubblica del nuovo direttore. 4. In caso di dimissioni, decesso o revoca dall'incarico prima del termine del quinquennio e in attesa dello svolgimento della selezione pubblica di cui all'articolo 27, le funzioni del direttore sono svolte da un facente funzioni nominato dal Presidente. 5. Al direttore di istituto si applicano le norme di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto di riordino. La carica di direttore di istituto è incompatibile con altri uffici o impieghi pubblici o privati, anche elettivi, nonché con le funzioni di amministratore o sindaco di società che abbiano fine di lucro e con l'esercizio di attività commerciali o industriali; l'esercizio di attività professionali o comunque di consulenza, può essere autorizzato dal Consiglio di amministrazione in considerazione del volume di impegno previsto, sulla base di un'autocertificazione sottoscritta dall'interessato. 6. Il direttore di istituto, se professore o ricercatore universitario, è collocato in aspettativa ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; se ricercatore o tecnologo di altri enti o dipendente di altre pubbliche amministrazioni è collocato in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 19 comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni. 7. Al direttore è corrisposto un compenso, il cui ammontare è fissato dal Consiglio di amministrazione sulla base dei criteri di cui all'articolo 15 comma 5 del decreto di riordino. Art. 29 (Responsabile di commessa) 1. Il responsabile di commessa, è individuato tra i ricercatori e tecnologi dell'istituto e tra gli associati nei limiti precisati dall'articolo 17 del regolamento del personale, coordina l'utilizzo delle risorse di personale, strumentali e finanziarie che nella 100 Regolamenti Organizzazione e funzionamento programmazione sono assegnate alla commessa ed è responsabile, nei confronti del direttore di istituto, dei risultati ottenuti. 2. L'incarico di responsabile di commessa è conferito dal Presidente su proposta congiunta del direttore di istituto cui è affidata la commessa e del direttore del dipartimento che la affida. Il direttore dell'istituto conferisce al responsabile di commessa le necessarie attribuzioni e deleghe. Il Consiglio di amministrazione definisce, con propria delibera, le modalità del conferimento delle deleghe sulla base di indirizzi operativi proposti dal direttore generale. Al responsabile di commessa può essere riconosciuta una indennità ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento del personale con le modalità e nei limiti stabiliti con delibera del Consiglio di amministrazione. 3. L'incarico di responsabile di commessa è incompatibile con quello di componente del Consiglio di istituto. Art. 30 (Uffici di supporto tecnico amministrativo) 1. Ogni istituto con la consulenza delle direzioni centrali organizza lo svolgimento delle attività tecnico-amministrative di supporto per l'esercizio delle proprie competenze ivi incluse quelle relative all'esercizio di laboratori e impianti. A tal fine l'istituto compie tutti gli atti amministrativi e di diritto privato necessari alla acquisizione dei beni e dei servizi e alla gestione del personale, individuati sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio di amministrazione. 2. Per lo svolgimento dei compiti di ragioneria, nonché dei compiti di acquisizione delle entrate e di erogazione delle spese ai sensi del regolamento di contabilità, presso l'istituto è costituito un ufficio di supporto amministrativo e contabile, denominato "segreteria amministrativa" composto da personale assegnato all'istituto e da personale in servizio presso unità decentrate dell'amministrazione dell'Ente distaccato presso l'istituto. La segreteria amministrativa è coordinata, nel rispetto delle direttive del direttore, da un segretario amministrativo nominato dal direttore tra il personale di adeguato livello professionale assegnato o distaccato presso l'istituto. Allo scopo di aumentare l'efficienza nello svolgimento delle funzioni di supporto tecnico amministrativo possono essere costituite unità aventi tali compiti che operano simultaneamente per dare supporto a più istituti, riportando dal punto di vista gerarchico ad uno degli istituti stessi o, in alternativa, a una delle unità di cui all'articolo 36 comma 1 del presente regolamento. 3. Gli istituti possono avere delle unità organizzative di supporto in sedi diverse dalla sede istituzionale dell'istituto. Tali unità, cui è preposto un responsabile delegato alla gestione ai sensi dell'articolo 26 comma 1 lettera f), sono istituite dal direttore dell'istituto previa delibera del Consiglio di amministrazione. L'istruttoria per il 101 Regolamenti Organizzazione e funzionamento Consiglio di amministrazione è predisposta dal direttore del dipartimento su richiesta del direttore di istituto. Art. 31 (Consiglio di istituto) 1. Presso ciascun istituto è costituito un Consiglio che rappresenta la comunità scientifica interna svolgendo i seguenti compiti: a) esprime al direttore di istituto un parere trimestrale sullo sviluppo delle competenze, sull'avanzamento delle attività e sulla missione dell'istituto; b) formula al direttore di istituto proposte per il miglioramento della qualità delle ricerche svolte e sullo sviluppo delle competenze; c) coadiuva il direttore di istituto nell'elaborazione del piano di gestione e della relazione annuale di cui all'articolo 51. 2. Il Consiglio di istituto è composto: a) dal direttore che lo presiede; b) da una rappresentanza elettiva dei ricercatori e dei tecnologi dell'istituto fissata nell'atto costitutivo in un numero compreso tra cinque e nove membri. 3. Al Consiglio di istituto, limitatamente alle materie indicate dalle lettere a) e c) del comma 1, partecipa un rappresentante eletto dal personale tecnico-amministrativo; 4. Le elezioni si svolgono presso l'istituto e ogni avente diritto esprime una sola preferenza. 5. I pareri e le proposte di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono trasmessi al direttore del dipartimento. 6. Il direttore di istituto assicura la pubblicità dei verbali del Consiglio di istituto, all'interno delle sue strutture. 7. I rappresentanti eletti durano in carica tre anni. Art. 32 (Unità di ricerca presso terzi) 1. Per singoli progetti a tempo definito, i dipartimenti, previa autorizzazione del Consiglio di amministrazione, possono istituire unità di ricerca presso soggetti pubblici o privati, italiani ed esteri, sulla base di specifiche convenzioni che devono precisare l'oggetto, la durata, diritti ed obblighi delle diverse parti coinvolte. Alle unità di ricerca presso terzi può essere comandato personale dipendente dal CNR. 2. L'istituzione delle unità di ricerca presso terzi può essere proposta da un istituto al dipartimento di afferenza o da un dipartimento al Consiglio di amministrazione, con 102 Regolamenti Organizzazione e funzionamento motivazioni relative a opportunità di efficacia, efficienza o sinergia rispetto al conseguimento degli obiettivi programmatici del dipartimento. Titolo V Amministrazione dell'Ente Art. 33 (Articolazione e funzioni) 1. L'amministrazione dell'Ente è costituita dalla Direzione generale e da due uffici di livello dirigenziale generale, denominati direzioni centrali, che possono essere articolati in unità decentrate. 2. L'amministrazione dell'Ente svolge compiti di supporto alla rete scientifica. Art.34 (Uffici della direzione generale) 1. La Direzione generale costituisce centro di responsabilità ai sensi del regolamento di contabilità. 2. Gli uffici della Direzione generale, istituti dal direttore generale ai sensi dell'articolo 11 comma 6 lettera h), svolgono funzioni di supporto al direttore generale per l'esercizio delle sue attività. 3. Essi sono posti al medesimo livello organizzativo degli uffici interni alle direzioni centrali. 4. Gli uffici della Direzione generale sono centri di responsabilità, all'interno del centro di responsabilità costituito dalla Direzione generale, ai sensi del regolamento di contabilità. Art.35 (Uffici delle direzioni centrali) 1. Alle direzioni centrali è affidata la gestione dei servizi generali. Le direzioni centrali sono istituite con delibera del Consiglio di amministrazione sulla base di una relazione istruttoria predisposta dal direttore generale. Con la stessa procedura si provvede alla istituzione di unità decentrate amministrative e di supporto . 2. La Direzione centrale "supporto alla gestione delle risorse" svolge attività tecnicoamministrative nell'ambito delle seguenti materie: a) strumenti per la gestione delle risorse finanziarie dell'Ente e relativa attività operativa anche attraverso la costituzione di unità decentrate; 103 Regolamenti Organizzazione e funzionamento b) sviluppo organizzativo, ivi inclusa la definizione di metodologie orientate alla promozione della carriera dei ricercatori e al loro sviluppo professionale; c) predisposizione di modalità e procedure per la realizzazione di attività post lauream rivolte all'esterno; d) predisposizione di modalità e procedure nonché attività operativa di carattere generale in materia di gestione del personale e rapporti con i sindacati in attuazione del contratto di lavoro; e) ufficio legale. 3. La Direzione centrale "supporto alla programmazione e alle infrastrutture" svolge attività tecnico - amministrative nelle seguenti materie: a) predisposizione di modalità e procedure relative ai rapporti tra dipartimenti, istituti e amministrazione dell'Ente; b) gestione e sviluppo del patrimonio immobiliare e relative infrastrutture; c) realizzazione di grandi infrastrutture o grandi attrezzature scientifiche e tecnologiche ed esercizio della gestione, come attività di servizio, nei casi in cui tale attività non venga assegnata ad uno specifico istituto; d) sviluppo delle reti e dei servizi di comunicazione, gestione dei sistemi informatici e ufficio di statistica; e) servizi generali della sede centrale; f) gestione del servizio di sicurezza e supporto ai direttori delle strutture scientifiche o ai dirigenti degli uffici amministrativi per gli adempimenti inerenti la prevenzione e la protezione dei lavoratori sul luogo di lavoro; g) servizi di documentazione; h) normazione e certificazione. 4. Ciascuna delle direzioni centrali costituisce centro di responsabilità ai sensi del regolamento di contabilità. 5. Le direzioni centrali sono articolate in uffici interni di livello dirigenziale, istituiti dal direttore generale su proposta del dirigente generale responsabile della Direzione centrale interessata, previa delibera del Consiglio di amministrazione. 6. Gli uffici interni delle direzioni centrali sono centri di responsabilità all'interno del centro di responsabilità costituito della Direzione centrale di appartenenza, ai sensi del regolamento di contabilità. Art.36 (Aree di ricerca) 1. Nell'ambito della Direzione centrale supporto alla programmazione e alle infrastrutture possono essere costituite unità decentrate denominate "aree di ricerca", con lo scopo di fornire agli istituti che sono localizzati in una medesima area 104 Regolamenti Organizzazione e funzionamento geografica supporto logistico, tecnico, informatico e amministrativo, tenuto conto delle esigenze di funzionalità ed economicità di gestione. 2. Le aree di ricerca, cui è preposto un responsabile delegato con i compiti di supporto di cui al comma 1 e nominato dal direttore della direzione centrale "Supporto alla programmazione e alle infrastrutture", sono istituite con deliberazione del Consiglio di amministrazione, su proposta del Direttore generale sentiti gli istituti interessati. 3. L'atto istitutivo di ciascuna Area provvede alla individuazione dei servizi comuni e delle risorse economiche ed umane per la loro gestione. 4. Gli Istituti localizzati nell'Area possono tra loro concordare l'organizzazione di ulteriori servizi comuni stipulando apposite convenzioni nell'ambito del Comitato degli utenti di cui all'articolo 37. 5. Le attività dell'area possono essere integrate con quelle di altri Enti e istituzioni, pubblici e privati, italiani, stranieri e internazionali, sulla base di appositi accordi. Art.37 (Comitato degli utenti) 1. Il Comitato degli utenti dell'Area è composto dai Direttori degli Istituti localizzati nell'Area o un loro delegato e, nei limiti precisati dalle Convenzioni, da soggetti pubblici o privati che utilizzino i servizi dell'Area. 2. Il Comitato degli utenti: a) formula proposte ai direttori di dipartimento e al direttore generale per favorire l'erogazione di servizi tecnico-scientifici di alta qualificazione a favore di terzi; b) formula proposte e pareri al direttore della direzione centrale Supporto alla programmazione e alle infrastrutture sulle modalità di gestione dei servizi comuni; c) formula proposte circa la gestione di servizi ulteriori sulla base di convenzioni stipulate ai sensi del comma 4 dell'articolo 36; d) esprime annualmente una valutazione sulla qualità dei servizi erogati dall'Area. 3. Il Comitato degli utenti è convocato dal direttore della direzione centrale Supporto alla programmazione e alle infrastrutture. Art. 38 (Funzioni dei dirigenti) 1. Le direzioni centrali sono affidate alla responsabilità di dirigenti generali che dirigono, coordinano e controllano l'attività dei dirigenti preposti agli uffici interni alle stesse, esercitando le funzioni di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni, per quanto applicabile. In particolare 105 Regolamenti Organizzazione e funzionamento svolgono le funzioni definite al riguardo nel regolamento del personale e esercitano coerenti poteri anche di spesa nell'ambito del piano di gestione. 2. I dirigenti responsabili degli uffici dirigenziali esercitano le funzioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni, per quanto applicabile. In particolare svolgono le funzioni definite al riguardo nel regolamento del personale esercitando coerenti poteri anche di spesa nell'ambito del piano di gestione. 3. I dirigenti ai quali non sia affidata la responsabilità di uffici dirigenziali possono svolgere funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca, su richiesta del Consiglio di amministrazione, nonché possono avere la responsabilità di progetti specifici, anche attraverso partecipazione ad organismi nei quali il CNR è interessato. PARTE II PROCESSI DECISIONALI E GESTIONALI Titolo I Programmazione delle attività Art.39 (Principi generali della programmazione) 1. Il CNR opera sulla base di un piano triennale di attività, coerente con il programma nazionale per la ricerca (PNR), di cui alla normativa vigente, e in armonia con le politiche e le azioni dell'Unione europea . 2. Il piano triennale del CNR ha carattere scorrevole in analogia con la struttura delle Legge finanziaria dello Stato ed è aggiornato annualmente. 3. Le attività dell'Ente si articolano in macro aree di ricerca scientifica e tecnologica a carattere interdisciplinare. 4. Nell'impiego delle risorse economiche il CNR assicura prioritariamente il cofinanziamento dei progetti finanziati dall'Unione europea, da organismi o organizzazioni internazionali, da altri soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri e riserva ai dottorati di ricerca una frazione non inferiore al due percento della quota del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, attribuita al CNR ai sensi della normativa vigente. 5. Nel rispetto dei principi di cui ai commi precedenti, l'Ente assicura risorse per la ricerca spontanea a tema libero e per lo sviluppo delle competenze dei ricercatori e tecnologi e per il loro arricchimento professionale. 106 Regolamenti Organizzazione e funzionamento Art.40 (Programmazione di lungo periodo) 1. Il Consiglio di amministrazione può stabilire, in coerenza con lo sviluppo delle normative vigenti, le modalità e le procedure per l'introduzione di una programmazione di lungo periodo di indirizzo e orientamento dei piani triennali. Art.41 (Contenuti del Piano triennale del CNR) 1. Il piano triennale definisce gli obiettivi, i programmi di ricerca, i risultati socioeconomici attesi, nonché le correlate risorse, in coerenza con i principi di cui all'articolo 39 e comprende la programmazione triennale del fabbisogno del personale, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato. 2. Nel piano triennale si forniscono, tra l'altro, elementi sui programmi, sugli obiettivi, sulle attività e sui risultati attesi attraverso accordi, convenzioni, partecipazione a consorzi, fondazioni o società, costituzione di nuove imprese, partecipazione alla conduzione di centri di ricerca internazionali, nonché attraverso attività di ricerca e di studio commissionate dall'Ente a soggetti esterni. 3. Nel piano triennale, in applicazione dell'articolo 3 del decreto di riordino, saranno altresì illustrate per il complesso delle attività svolte dall'Ente, le valenze, a carattere generale e ad impatto esterno sul sistema produttivo e sociale, trasversali rispetto alle aree tematiche. 4. Il piano triennale deve altresì riportare il consuntivo dei risultati conseguiti nell'anno precedente come presupposto per la valutazione di fattibilità degli obiettivi e la distribuzione delle risorse. 5. Per il primo anno del triennio sono forniti elementi più specifici relativamente all'articolazione dei progetti, ai risultati attesi e alle previsioni delle risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie e della loro disponibilità. 6. Il piano triennale è aggiornato almeno annualmente utilizzando le stesse procedure e modalità previste per la sua formulazione a inizio anno. 7. Le informazioni specifiche relative all'anno in corso di cui al comma 5, sono aggiornate trimestralmente attraverso una nota integrativa predisposta dal direttore generale che illustra le risultanze dell'utilizzo del piano di gestione come modificato nel frattempo ai sensi del regolamento di contabilità. 107 Regolamenti Organizzazione e funzionamento Art.42 (Processo di programmazione) 1. Il Consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente, delibera le linee guida per l'elaborazione del piano triennale che indicano le risorse economiche strumentali ed umane prevedibilmente disponibili, e la loro allocazione a linee tematiche di carattere strategico in coerenza con le macro aree dell'Ente, specificando la quota di risorse riservata alla ricerca spontanea a tema libero e allo sviluppo delle competenze professionali e strumentali. 2. Il direttore del dipartimento formula le linee programmatiche del dipartimento, come proposta di apporto al piano triennale, articolandole in progetti relativi alle linee tematiche di carattere strategico e in progetti di sviluppo competenze; in particolare, anche attraverso un confronto nell'ambito del Consiglio dei direttori di dipartimento, indica le esigenze derivanti dalle richieste di soggetti esterni pubblici e privati e più in generale le finalità scientifiche ed economiche perseguite. 3. Gli istituti, in coerenza con le linee guida e sulla base delle attività in corso e delle opportunità di sviluppo, formulano al dipartimento cui afferiscono e ad altri dipartimenti, proposte di attività di ricerca. Nella formulazione delle proposte dovranno essere indicate le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili per lo svolgimento delle attività, ivi incluse quelle acquisibili autonomamente, tenendo conto del complesso dei costi fissi a imputazione diretta e indiretta attribuiti in percentuale. 4. Attraverso un confronto tra ciascun dipartimento e gli istituti vengono concordate le commesse affidate a ciascun istituto alla luce delle risorse disponibili, delle competenze degli istituti afferenti al dipartimento e degli altri istituti che sono chiamati a cooperare nonché dei possibili apporti esterni. Più specificamente si dovrà tenere conto dei seguenti elementi relativi alle attività degli istituti negli anni precedenti: a) produzione scientifica, risultati applicativi e di sviluppo tecnologico, partecipazione a programmi e progetti dei dipartimenti anche in collaborazione con università e altri soggetti pubblici e privati; b) creazione o partecipazione a reti di eccellenza con soggetti di alta qualificazione scientifica; c) capacità di generare proposte di ricerca finanziate, inclusi i progetti di miglioramento delle conoscenze e delle attrezzature e infrastrutture; d) capacità di gestire la mobilità del personale di ricerca in entrata e in uscita, secondo le disposizioni del regolamento del personale, nonché di attrarre ricercatori qualificati di diversa esperienza; e) capacità di razionalizzare l'utilizzo di spazi e servizi generali contenendo i corrispondenti costi. 108 Regolamenti Organizzazione e funzionamento 5. Gli istituti, nei limiti indicati dalle linee guida per l'elaborazione del piano triennale, curano altresì l'elaborazione di proposte di ricerca spontanea a tema libero che sono presentate al direttore generale ai fini dell'inserimento nella proposta preliminare di piano. Il proponente un'attività di ricerca spontanea a tema libero che non sia stata accolta dall'Istituto di cui è parte ha facoltà di sottoporla direttamente al Presidente che decide in merito acquisendo, se lo ritiene necessario, il parere del Consiglio scientifico generale. 6. Il Consiglio dei direttori di dipartimento verifica la congruenza delle proposte dei singoli dipartimenti, elabora ipotesi di programmi comuni a diversi dipartimenti e predispone una proposta coordinata relativa alle linee tematiche di carattere strategico e ai progetti di sviluppo competenze, che trasmette al direttore generale. 7. Il direttore generale integra la proposta predisposta dal Consiglio dei direttori di dipartimento e le proposte di ricerca spontanea a tema libero raccolte dagli istituti con le esigenze gestionali dell'Ente predisponendo una proposta preliminare di piano triennale per il Presidente, comprensiva degli elementi relativi al primo anno del triennio di cui al comma 5 dell'articolo 41. 8. Il Presidente, sulla base della proposta preliminare di piano triennale di cui al comma 7 definisce la proposta conclusiva di piano triennale corredata del parere del Consiglio scientifico generale. 9. Il piano triennale deliberato dal Consiglio di amministrazione è trasmesso al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per l'approvazione ai sensi della normativa vigente. 10. Gli istituti, i dipartimenti e le unità dell'amministrazione redigono conseguentemente il piano di gestione secondo le modalità previste dal regolamento di contabilità. 11. A seguito dell'approvazione ministeriale del piano triennale il Consiglio di amministrazione delibera eventuali aggiustamenti sull'entità delle risorse attribuite ai dipartimenti per la realizzazione delle attività di rispettiva competenza. Il direttore generale conseguentemente aggiorna le assegnazioni inserite nel piano di gestione. 12. Il Consiglio di amministrazione determina i tempi delle diverse fasi della procedura di programmazione, in coerenza con gli strumenti del sistema di contabilità dell'Ente. 109 Regolamenti Organizzazione e funzionamento Titolo II Gestione delle attività Art. 43 (Attività dei ricercatori e tecnologi) 1. Nell'ambito degli strumenti di programmazione i ricercatori e i tecnologi svolgono attività di ricerca spontanea a tema libero e partecipano nel rispetto dell'autonomia scientifica garantita dall'articolo 13 del decreto legislativo 29 settembre 1999, n.381, a progetti cui contribuisce l'istituto di appartenenza, sia di sviluppo competenze, sia di ricerca sviluppo e dimostrazione su tematiche a carattere strategico, in coerenza con il Programma nazionale della ricerca. 2. I ricercatori hanno facoltà di proposta per attività di ricerca relativamente sia allo sviluppo competenze sia a tematiche di carattere strategico, nonché per iniziative di formazione in applicazione dell'articolo 46. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche al personale dipendente con contratto di lavoro a tempo determinato fermo restando l'obbligo di svolgere le attività programmatiche per la cui realizzazione l'assunzione è stata effettuata. 4. I ricercatori e i tecnologi, al fine di sostanziare il processo di autovalutazione degli istituti, redigono annualmente una relazione sintetica sull'attività svolta, sulle competenze acquisite, sulle collaborazioni attivate e sui risultati scientifici conseguiti. 5. Il direttore d'istituto, in apposita sezione della relazione annuale di autovalutazione, espone sinteticamente opportunità ed esiti delle attività di cui al comma 1, acquisendo preventivamente il parere del Consiglio di istituto. Art. 44 (Gestione delle attività di ricerca per progetti e commesse) 1. In attuazione degli strumenti di programmazione il direttore di istituto, anche sulla base di proposte dei ricercatori e tecnologi, sentito il Consiglio di istituto, concorda con il direttore del dipartimento, che può delegare allo scopo il responsabile di progetto, le più efficaci modalità per lo svolgimento delle attività la cui realizzazione è affidata all'istituto stesso. 2. Le attività sono articolate in una o più commesse, individuando per ciascuna di esse obiettivi convenuti e risorse affidate, ivi inclusa l'indicazione, ove necessario, del responsabile di commessa in applicazione dell'articolo 29. 3. La commessa potrà, ove necessario, previa intesa tra il responsabile di progetto e il direttore di istituto cui essa è stata affidata, essere distinta in più parti denominate moduli di attività. La gestione di ciascun modulo di attività è affidata a un ricercatore o a un tecnologo sia dell'istituto stesso sia di altro istituto previo accordo con il 110 Regolamenti Organizzazione e funzionamento direttore di quest'ultimo. Il ricercatore o tecnologo che gestisce un modulo di attività agisce su mandato del responsabile di commessa. Tale mandato, se il responsabile di commessa e il titolare di modulo di attività sono collocati in istituti diversi, è conferito con l'approvazione di entrambi i direttori di istituto. 4. Il dipartimento può procedere ad una modifica delle commesse che ha affidato al singolo istituto, qualora l'andamento della ricerca o altre cause lo richiedano, assicurando un contraddittorio con l'istituto. 5. In sede di rendicontazione scientifica ed amministrativa del progetto, l'istituto è tenuto a mettere nuovamente a disposizione del dipartimento committente le somme non utilizzate. 6. Il Consiglio di amministrazione individua, su proposta del Consiglio dei direttori di dipartimento, il dipartimento cui affidare il coordinamento di eventuali progetti di ricerca comuni a più dipartimenti. Art. 45 (Promozione, coordinamento e gestione delle attività di consulenza e servizi) 1. I dipartimenti promuovono e coordinano, attraverso gli strumenti di programmazione, lo svolgimento di attività di consulenza, certificazione, prova ed accreditamento per le pubbliche amministrazioni, nonché di fornitura di servizi a terzi in regime di diritto privato nell'ambito delle competenze istituzionali del dipartimento e dei criteri e delle modalità definite ai sensi dell'articolo 4 comma 2 lettera v). 2. Gli istituti gestiscono le attività di cui al comma 1. Art.46 (Formazione del personale) 1. Nell'ambito delle attività formative di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b) prevista per l'intero personale, ogni dipartimento propone annualmente al Consiglio di amministrazione il piano delle iniziative di sviluppo e di formazione dei ricercatori e tecnologi, elaborato sulla base dei criteri formulati dalla direzione supporto alla gestione delle risorse. 2. Il piano di formazione tiene conto delle richieste degli istituti afferenti al dipartimento. 3. Le attività di formazione del personale svolte sono oggetto di specifica valutazione anche ai fini della rideterminazione delle risorse da attribuire agli istituti per la loro prosecuzione ed eventuale integrazione. 111 Regolamenti Organizzazione e funzionamento Art.47 (Borse di studio, assegni e dottorati di ricerca) 1. Sulla base del piano triennale, il dipartimento assegna agli istituti le risorse necessarie per la concessione delle borse di studio, per la realizzazione di dottorati di ricerca e per l'attribuzione di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca. 2. Le borse di studio hanno durata annuale, rinnovabile fino ad un massimo di tre anni. 3. Ai dottorati di ricerca realizzati sulla base di apposite convenzioni con le università anche con il coinvolgimento del mondo imprenditoriale, di cui all'articolo 3 comma 1 lettera n) del decreto di riordino è riservato, in applicazione dell'articolo 7 comma 1 lettera n) del medesimo decreto, il due percento delle risorse finanziarie provenienti dal fondo ordinario ripartite tra i Dipartimenti. 4. Gli assegni per la collaborazione ad attività di ricerca hanno durata non superiore a tre anni e possono essere rinnovati nel limite massimo di sei anni. 5. Il Consiglio di amministrazione con propria deliberazione specifica modalità e procedure per l'attivazione degli strumenti previsti dal presente articolo. 6. Il Consiglio di amministrazione con propria deliberazione stabilisce modalità e criteri per la presentazione delle domande per il riconoscimento dell'equipollenza di titoli rilasciati dal CNR con il titolo di dottore di ricerca in base all'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica del 11 luglio 1980, n.382. Art.48 (Valorizzazione e trasferimento dei risultati dell'attività scientifica) 1. I dipartimenti e gli istituti anche in collaborazione con le funzioni centrali svolgono attività di comunicazione e promozione della ricerca scientifica e curano la diffusione, la valorizzazione a fini produttivi e sociali ed il trasferimento tecnologico dei relativi risultati per il settore di competenza. 2. I dipartimenti, a tal fine, svolgono, su indicazione del Consiglio di amministrazione, attività specifiche di valorizzazione dei risultati della ricerca, e supportano i ricercatori e tecnologi nell'attività di tutela brevettuale e nel collocamento sul mercato dei brevetti. 3. Azioni di trasferimento tecnologico possono essere svolte anche da singoli ricercatori o tecnologi che operano presso le aree di ricerca secondo modalità definite dal Consiglio dei direttori di dipartimento. In questo ambito possono essere promosse eventuali collaborazioni finalizzate al trasferimento tecnologico con imprese e con altri operatori pubblici o privati. 112 Regolamenti Organizzazione e funzionamento 4. Le predette attività si svolgono secondo le modalità approvate dal Consiglio di amministrazione. Art. 49 (Collaborazioni con altri soggetti) 1. Ferma restando la facoltà autonoma del Consiglio di amministrazione di commissionare, nel quadro della programmazione, attività di ricerca e studio a soggetti pubblici e privati nazionali e internazionali, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera p) , i rapporti di collaborazione nell'attività di ricerca tra il CNR e soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri sono regolati attraverso contratti aventi come riferimento di massima la seguente tipologia: a) protocolli d'intesa; b) accordi quadro; c) convenzioni operative. 2. Il Protocollo d'Intesa è sottoscritto dal Presidente previa deliberazione del Consiglio di amministrazione, ha carattere programmatico e definisce strategie e scelte di portafoglio per progetti comuni tra CNR e operatori esterni. La gestione congiunta delle iniziative è di norma affidata ad un comitato di indirizzo dove sono rappresentate le parti del Protocollo d'Intesa. 3. L'Accordo quadro è sottoscritto dal Presidente su proposta del direttore del dipartimento o di una direzione centrale. L'Accordo quadro definisce aree progettuali e modalità di collaborazione e costituisce la base per la successiva stipula di convenzioni operative da parte degli istituti ai sensi del comma 4. La gestione congiunta delle attività è di norma affidata ad un comitato di gestione dove sono rappresentate le parti dell'Accordo quadro. 4. La Convenzione operativa disciplina singole linee di attività. La stipula delle convenzioni avviene secondo le seguenti procedure e nel rispetto delle competenze tematiche e programmatiche dei singoli istituti e dipartimenti: a) qualora la collaborazione sia prevista negli strumenti di programmazione l'istituto procede alla sottoscrizione e ne dà comunicazione al dipartimento, mentre il dipartimento ne dà comunicazione al Presidente; b) qualora la collaborazione consenta l'acquisizione di risorse non previste negli strumenti di programmazione ma comunque abbia contenuti programmatici con essa coerenti, il dipartimento procede su proposta di uno o più istituti alla sottoscrizione previa autorizzazione del Presidente; c) qualora la collaborazione non sia prevista dagli strumenti di programmazione, gli istituti e il dipartimento presentano, rispettivamente, al dipartimento e al Consiglio di amministrazione, una proposta motivata di variazione del piano triennale. 5. Per le associazioni temporanee di impresa si procede con la stessa procedura prevista per le convenzioni operative. 113 Regolamenti Organizzazione e funzionamento 6. La definizione dei contratti avviene sulla base dei criteri approvati dal Consiglio di amministrazione; i predetti criteri tengono conto, nella distribuzione dei ricavi, delle attività svolte dai singoli ricercatori, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente e dal regolamento del personale e devono indicare le modalità per assicurare l'espletamento delle attività del CNR, secondo quanto stabilito dall'articolo 3 comma 1 del decreto di riordino, e in particolare le attività in collaborazione con università, imprese e altri soggetti pubblici e privati. 7. Gli importi di contratti relativi a grandi investimenti e commesse rilevanti, al di sopra dei quali la competenza per iniziative non già inserite nel Piano Triennale è riservata al Consiglio di amministrazione, sono fissati dal Consiglio di amministrazione con delibera quadro e aggiornati periodicamente se necessario. Art. 50 (Consorzi, fondazioni e società) 1. La costituzione di consorzi, fondazioni, società, o gruppi europei di interesse economico, nonché la partecipazione ad essi, è proposta dai dipartimenti interessati al Presidente per una decisione del Consiglio di amministrazione in merito. Gli istituti hanno al riguardo facoltà di iniziativa verso i dipartimenti. 2. La proposta deve essere motivata in relazione ai seguenti elementi: a) compatibilità con le finalità istituzionali dell'Ente da valutarsi anche in relazione ai vantaggi tecnici ed economici rispetto alle risorse economiche e di personale proprio impiegato; b) valutazione degli strumenti statutari di cui il CNR dispone per garantire il perseguimento delle sue finalità istituzionali; c) specifiche ed esclusive ragioni tecnico-scientifiche che giustificano la scelta di determinati soggetti pubblici o privati, italiani e stranieri; d) grado di coerenza con parallele presenze del CNR in strutture aventi finalità analoghe o comunque connesse. 3. Il Consiglio di amministrazione, previo espletamento delle procedure previste dall'articolo 18 comma 1 lettera b), del decreto di riordino, e delle procedure previste per l'attuazione del comma 1 lettera c) del medesimo articolo, a seconda dei casi, provvede con propria deliberazione a specificare le modalità di utilizzo delle risorse e degli strumenti societari di cui al comma 2, nonché la destinazione degli eventuali utili. La costituzione di nuove imprese ai sensi dell'articolo 18 comma 1 lettera c), del decreto di riordino è effettuata sulla base dei seguenti criteri: a) gli interessi dei dipendenti del CNR sono tutelati qualora compatibili con l'interesse del CNR; b) l'utilizzo di personale, di strutture, il trasferimento di know how e di diritti di proprietà intellettuale è autorizzato garantendo la tutela dell'interesse scientifico ed economico del CNR; c) le modalità attuative assicurano specifiche valutazioni sull'alto contenuto scientifico e tecnologico delle attività cui partecipa l'Ente e la 114 Regolamenti Organizzazione e funzionamento valorizzazione ed il trasferimento tecnologico dei risultati delle ricerche. Il Consiglio di amministrazione provvede con propria delibera a determinare le modalità attuative per la costituzione di nuove imprese ai sensi dell'articolo 18 comma 1 lettera c), del decreto di riordino, sulla base della normativa vigente e dei criteri individuati nel presente comma. Titolo III Consuntivazione delle attività Art.51 (Relazioni consuntive sull'attività delle strutture della rete scientifica) 1. Gli istituti elaborano una relazione sui risultati dell'attività di ricerca e sulla gestione delle risorse attribuite con riferimento sia agli obiettivi programmatici sia all'attività di ricerca spontanea a tema libero. La relazione viene trasmessa ai dipartimenti. 2. I dipartimenti, sulla base delle relazioni ricevute dagli istituti o da altri soggetti che hanno partecipato al programma, elaborano una relazione sul grado di conseguimento degli obiettivi programmatici anche con riferimento all'apporto dato dai vari organi esecutori interni e esterni. 3. La relazione dei dipartimenti, al fine della successiva presentazione al Consiglio di amministrazione, viene trasmessa al direttore generale. 4. Il direttore generale, sulla base delle relazioni dei dipartimenti integrate con i risultati e i costi relativi all'amministrazione, elabora la relazione annuale di verifica dei risultati gestionali ed economici dell'Ente e la trasmette al Presidente. 5. Il Presidente, sentito il Consiglio scientifico generale, presenta al Consiglio di amministrazione, per la verifica di cui alla lettera i) comma 2 dell'articolo 4, la relazione annuale di verifica dei risultati gestionali ed economici dell'Ente, insieme con la relazione del Comitato di valutazione, di cui all'articolo 7 comma 4. La relazione annuale è inviata al Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze. Art.52 (Rapporto annuale sull'attività del CNR) 1. Successivamente alla verifica di cui alla lettera i) comma 2 dell'articolo 4, il Presidente del CNR, avvalendosi del supporto degli uffici e del parere del Consiglio scientifico generale, cura la predisposizione del rapporto annuale sull'attività del CNR che è inviato al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. 115 Regolamenti Organizzazione e funzionamento 2. Il rapporto evidenzia i risultati più significativi sul piano sia scientifico sia strategico conseguiti dal CNR in relazione agli obiettivi individuati ed alle risorse impiegate nel processo di programmazione e all'utilizzazione e allo sviluppo delle competenze scientifiche interne all'Ente con indicazioni relative all'impatto sul sistema di ricerca e più in generale sul sistema economico e sociale. 3. Il Presidente convoca almeno una volta l'anno una Conferenza generale sul ruolo del CNR nel sistema scientifico nazionale, allo scopo di favorire la partecipazione della Comunità scientifica interna all'approfondimento della conoscenza dei risultati conseguiti dall'Ente nei diversi campi di attività e alla definizione dei nuovi programmi. PARTE III DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI Art.53 (Disposizioni generali) 1. Qualora le disposizioni prevedano l'acquisizione di un parere, nelle more della costituzione degli organi e degli organismi cui il presente regolamento attribuisce il parere medesimo, il Presidente, il Consiglio di amministrazione ed i direttori di dipartimento e di istituto possono operare senza l'acquisizione dello stesso. 2. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento i consigli scientifici di istituto decadono. I comitati di istituto svolgono le funzioni attribuite dal presente regolamento ai consigli di istituto fino alla costituzione di questi ultimi. 3. Il Consiglio scientifico generale è nominato entro il 31 dicembre 2005. Art.54 (Disposizioni generali per l'aggregazione degli Enti di ricerca al CNR) 1. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento, il Consiglio di amministrazione con propria deliberazione stabilisce modalità e procedure operative per la gestione straordinaria del patrimonio mobiliare ed immobiliare e dei rapporti attivi e passivi, ivi compresi tutti i rapporti di lavoro a tempo determinato ed indeterminato, dell'Istituto di diritto agrario internazionale e comparato (IDAIC), dell'Istituto nazionale di ottica applicata (INOA), dell'Istituto nazionale di fisica della materia (INFM). 2. Nell'applicazione delle disposizioni previste dal presente regolamento, ed in particolare degli articoli 30 e 33, che consentono di assicurare l'autonomia gestionale delle strutture interne degli Enti che confluiscono nel CNR, nonché di quelle previste dal regolamento del personale, e in particolare il comma 2 dell'articolo 4 e l'articolo 116 Regolamenti Organizzazione e funzionamento 17, che assicurano la salvaguardia della specificità del rapporto di lavoro e della presente parte del regolamento, che disciplina la fase transitoria, il Consiglio di amministrazione curerà che la riorganizzazione della rete scientifica avvenga assicurando agli enti di cui al comma 1 quanto previsto dal decreto di riordino. In particolare saranno salvaguardate: a) le collaborazioni con le università, attraverso la conferma e l'estensione dell'istituto dell'associatura ivi inclusa la possibilità di rivestire il ruolo di responsabile di commessa, e con la stipula di accordi quadro con Consorzi interuniversitari istituiti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 17 luglio 1980, n.382; b) le collaborazioni con le imprese attraverso le deliberazioni del Consiglio di amministrazione adottate in base all'articolo 50 del presente regolamento. 3. Fino al compimento definitivo del processo di aggregazione e comunque non oltre il 31 dicembre 2005, il Consiglio di amministrazione costituisce, presso le direzioni centrali competenti, uffici speciali e temporanei per l'espletamento dei compiti di cui al comma 1. Con delibera del Consiglio di amministrazione sono individuate le disposizioni specifiche dei regolamenti previgenti degli enti accorpati che, in quanto compatibili con il quadro normativo e con il presente regolamento restano in vigore temporaneamente per la gestione della fase transitoria. Art.55 (Individuazione delle macro aree) 1. Le macro aree di cui all'articolo 3 comma 2 del decreto di riordino sono così individuate: 1. Terra e ambiente 2. Energia e trasporti 3. Agroalimentare 4. Medicina 5. Scienze della vita 6. Progettazione molecolare 7. Materiali e dispositivi 8. Sistemi di produzione 9. Tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni 10. Identità culturale 11. Patrimonio culturale 2. Le macro aree di cui al comma 1 possono essere nuovamente individuate in applicazione dell'articolo 3 comma 2 del decreto di riordino in base all'articolo 14 del presente regolamento. 117 Regolamenti Organizzazione e funzionamento Art.56 (Disposizioni transitorie per la prima istituzione dei dipartimenti ed il riordino delle strutture scientifiche) 1. Il Consiglio di amministrazione, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 16 del presente Regolamento, provvede contestualmente alla istituzione dei dipartimenti e agli adempimenti di cui all'articolo 16 sulla base delle proposte formulate dal Presidente. Il Presidente per le attività istruttorie può avvalersi dei risultati del lavoro di Commissioni di studio per l'attivazione dei dipartimenti quali quelle nominate con Provvedimento ordinamentale n.16630 del 17 settembre 2004. 2. Con delibera del Consiglio di amministrazione, sono nominati i direttori dei dipartimenti ai sensi dell'articolo 18 del presente Regolamento. 3. Il Presidente nell'espletamento delle funzioni di cui al comma 1 propone la conferma, la soppressione, l'accorpamento o l'eventuale istituzione di nuovi istituti, tenuto conto dei criteri di cui al comma 2 dell'articolo 25. Il Consiglio di amministrazione provvede con propria deliberazione ed avvia le procedure per la nomina dei direttori. 4. Le disposizioni previste dall'articolo 28 comma 6 non si applicano ai direttori di istituto in carica al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento che abbiano fruito della deroga ai sensi del comma 5 dell'articolo 9 del regolamento sull'istituzione ed il funzionamento degli istituti, adottato con Decreto del Presidente del CNR n. 15446 del 14 gennaio 2000, fino al termine del loro mandato. 5. Entro un anno dall'insediamento dei direttori di dipartimento il Consiglio di amministrazione procederà, anche attraverso l'analisi delle relazioni previste dal presente regolamento, ad una valutazione delle attività svolte dai dipartimenti e dagli istituti al fine di adottare eventuali interventi di riorganizzazione, in attuazione dell'articolo 19 comma 2 lettera c) del decreto di riordino. Ai direttori di istituto in carica al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento il Consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente, potrà conferire una proroga del mandato con termine al completamento del processo di riorganizzazione. 6. Con delibera del Consiglio di amministrazione sono individuate le disposizioni specifiche previgenti che, in quanto compatibili con il quadro normativo e con il presente regolamento restano in vigore temporaneamente per gestire le sezioni territorialmente distinte in attesa che siano perfezionate le necessarie deleghe tra cui quelle previste dall'articolo 26 comma 1 lettera f). 118 Regolamenti Organizzazione e funzionamento Art.57 (Revisione della normativa operativa e delle funzioni amministrative) 1. Il Consiglio di amministrazione con propria deliberazione individua le disposizioni specifiche a carattere operativo vigenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento che, in quanto compatibili con il nuovo quadro normativo e in attesa della sua completa attuazione, restano in vigore temporaneamente e comunque non oltre il 31 dicembre 2005. 2. Il Consiglio di amministrazione con propria deliberazione disciplina, in relazione con le dinamiche del riassetto organizzativo dell'amministrazione e della rete scientifica, la progressiva attuazione del presente regolamento per quanto riguarda le disposizioni relative all'amministrazione e alla gestione. Nel frattempo l'amministrazione continua a svolgere le sue funzioni secondo l'attuale attribuzione di competenze. 3. Al fine di soddisfare le esigenze del nuovo assetto organizzativo degli uffici dell'amministrazione anche in relazione agli atti di gestione da affidare ai dipartimenti ed agli istituti, il Consiglio di amministrazione provvede all'approvazione di un piano di ridefinizione degli uffici e delle relative assegnazioni di personale. 4. Il Consiglio di amministrazione procede altresì all'identificazione delle posizioni dirigenziali. 5. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale, di direzione di istituti e di programmi nazionali e internazionali di ricerca, per i quali non sia stata indicata una durata all'atto del conferimento, nonché gli incarichi di reggenza di carattere temporaneo il cui termine non sia direttamente determinato cessano decorsi 30 giorni dalla entrata in vigore del presente regolamento salvo che ciascuno di essi non sia esplicitamente confermato con delibera del Consiglio di Amministrazione. Art.58 (Trasformazione delle aree di ricerca) 1. Le aree di ricerca esistenti sono sottoposte a revisione. 2. Con propria delibera il Consiglio di amministrazione provvede caso per caso a dettare disposizioni per la trasformazione delle aree conformemente a quanto stabilito dal presente regolamento. La delibera definirà le modalità per la revisione degli strumenti convenzionali e l'attribuzione alle strutture scientifiche che insistono nell'area delle risorse economiche, strumentali e di personale necessarie ad assicurare continuità e funzionalità delle infrastrutture in base alle esigenze scientifiche rilevate. 119 Regolamenti Organizzazione e funzionamento 3. Fino all'emanazione della delibera di cui al comma 2 le aree operano sulla base della disciplina previgente, restano in vigore le convenzioni in essere e continuano ad operare gli organi in base ad esse costituiti ferma restando la libertà delle strutture scientifiche che insistono sull'area di scegliere gli strumenti più adeguati per la gestione delle parti comuni e di eventuali servizi comuni. Art.59 (Gestione dei Progetti finalizzati e strategici) 1. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano alla gestione dei Progetti finalizzati e dei Progetti strategici in corso di attuazione alla data di entrata in vigore del presente regolamento, che proseguono, fino alla conclusione delle attività di ricerca previste, nel rispetto della normativa previgente. 2. Il Consiglio di amministrazione su proposta del Presidente delibera la trasformazione di Programmi nazionali ed internazionali di ricerca in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Nelle more dell'adozione della delibera i suddetti progetti continuano ad operare in base alla normativa previgente. Art.60 (Abrogazioni) 1. Salvo quanto previsto dalla Parte III, con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le disposizioni con esso incompatibili ed in particolare i seguenti decreti del Presidente del CNR: n. 15447 del 14 gennaio 2000, Regolamento sull'organizzazione degli uffici dell'amministrazione centrale e sulla dirigenza del Consiglio Nazionale delle Ricerche; n. 15446 del 14 gennaio 2000, Regolamento sull'istituzione ed il funzionamento degli Istituti del Consiglio Nazionale delle Ricerche; n. 15451 del 14 gennaio 2000, Regolamento della presenza del Consiglio Nazionale delle Ricerche in iniziative comuni ad altri soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri; n. 15452 del 14 gennaio 2000, Regolamento sull'organizzazione e funzionamento degli organi di governo e sulla formazione del piano triennale del Consiglio Nazionale delle Ricerche; n. 15449 del 14 gennaio 2000, Regolamento di disciplina delle attività di promozione e sostegno della ricerca del Consiglio nazionale delle ricerche, e successive modifiche ed integrazioni. 2. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 120 Regolamenti Amministrazione, contabilità e finanza Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Decreto del Presidente del CNR del 4 maggio 2005 prot. n. 0025034) Pubblicato nel Supplemento ordinario n. 101 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.124 del 30 maggio 2005. PARTE I DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ CONTABILE TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI E ARTICOLAZIONI ORGANIZZATIVE Art. 1 - Finalità ed ambito di applicazione Art. 2 - Definizioni e denominazioni Art. 3 - Principi contabili Art. 4 - Funzioni obiettivo Art. 5 - Centri di responsabilità TITOLO II DOCUMENTI PREVISIONALI Art. 6 - Principi informatori per la gestione e la formazione del bilancio preventivo Art. 7 - Programmazione economica e finanziaria Art. 8 - Relazione programmatica Art. 9 - Procedimento di adozione del bilancio preventivo Art. 10 - Bilancio pluriennale Art. 11 - Bilancio preventivo Art. 12 - Preventivo finanziario Art. 13 - Classificazione delle entrate e delle uscite Art. 14 - Quadro generale riassuntivo Art. 15 - Preventivo economico Art. 16 - Tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione Art. 17 - Relazione del collegio dei revisori dei conti al bilancio di previsione Art. 18 - Fondo di riserva per le spese impreviste Art. 19 - Fondo speciale per i rinnovi contrattuali in corso Art. 20 - Fondo rischi ed oneri Art. 21 - Assestamento, variazioni e storni ai piani di gestione ed al bilancio preventivo Art. 22 - Gestione provvisoria TITOLO III GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIA Art. 23 - Gestione delle entrate Art. 24 - Accertamento Art. 25 - Riscossione e versamento Art. 26 - Vigilanza sulla gestione delle entrate Art. 27 - Gestione delle uscite 121 Regolamenti Amministrazione, contabilità e finanza Art. 28 - Impegno Art. 29 - Liquidazione Art. 30 - Titoli di pagamento Art. 31 - Gestione dei residui Art. 32 - Pagamenti in forma diretta Art. 33 - Fondi per spese in contanti Art. 34 - Servizio di cassa Art. 35 - Pagamenti per mezzo di carte di credito Art. 36 - Accensione di mutui Art. 37 - Anticipazioni di cassa Art. 38 - Sistema di contabilità analitica TITOLO IV SCRITTURE CONTABILI Art. 39 - Disposizioni generali Art. 40 - Scritture finanziarie Art. 41 - Scritture economiche Art. 42 - Scritture patrimoniali TITOLO V RISULTANZE DELLA GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIA Art. 43 - Rendiconto generale Art. 44 - Conto del bilancio Art. 45 - Riaccertamento dei residui ed inesigibilità dei crediti Art. 46 - Conto economico Art. 47 - Stato patrimoniale Art. 48 - Criteri di iscrizione e di valutazione degli elementi patrimoniali Art. 49 - Nota integrativa Art. 50 - Situazione amministrativa Art. 51 - Relazione sulla gestione Art. 52 - Consuntivo dei centri di responsabilità Art. 53 - Relazione del Collegio dei revisori dei conti al rendiconto generale TITOLO VI SISTEMI DI CONTROLLO Art. 54 - Controllo di gestione Art. 55 - Collegio dei revisori dei conti Art. 56 - Verbali Art. 57 - Incompatibilità e responsabilità PARTE II DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ CONTRATTUALE TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Capo I Ambito di applicazione Art. 58 - Normativa applicabile Capo II Svolgimento dell'attività contrattuale Art. 59 - Decisione di contrattare 122 Regolamenti Amministrazione, contabilità e finanza Art. 60 - Conclusione dei contratti Art. 61 - Controlli sulla esecuzione del contratto Art. 62 - Funzionario responsabile del procedimento contrattuale Art. 63 - Supporto all'attività contrattuale Art. 64 - Repertorio contratti Capo III Clausole contrattuali Art. 65 - Termini e durata dei contratti Art. 66 - Prezzi Art. 67 - Rinnovo e proroga dei contratti Art. 68 - Variazione dei contratti in corso di esecuzione Art. 69 - Contratti aperti Art. 70 - Clausola penale Art. 71 - Cauzione definitiva Capo IV Procedure di scelta del contraente Art. 72 - Procedure di scelta del contraente Art. 73 - Utilizzazione dei concorsi di progettazione Art. 74 - Utilizzazione delle procedure negoziate concorrenziali con bando Art. 75 - Utilizzazione delle procedure negoziate non concorrenziali Art. 76 - Utilizzazione delle procedure ristrette con bando Art. 77 - Utilizzazione delle procedure aperte Art. 78 - Utilizzazione delle procedure concorrenziali, ristrette o negoziate, senza bando Art. 79 - Competenze per l'ammissione alla procedura e per la scelta del contraente Art. 80 - Criteri di scelta del contraente. Offerte anomale Art. 81 - Norme comuni alle procedure con bando Art. 82 - Ammissione alle procedure e individuazione dei soggetti da invitare o da interpellare Art. 83 - Svolgimento dei concorsi di progettazione Art. 84 - Svolgimento delle procedure negoziate Art. 85 - Svolgimento delle procedure aperte e delle procedure ristrette TITOLO II DISPOSIZIONI SPECIALI Art. 86 - Contratti di permuta Art. 87 - Contratti di commercializzazione al pubblico Art. 88 - Contratti di leasing finanziario Art. 89 - Prestazioni di lavoro autonomo Art. 90 - Donazioni, eredità, legati Art. 91 - Ufficiale rogante PARTE III DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE Art. 92 - Limiti di valore Art. 93 - Regime transitorio delle competenze Art. 94 - Abrogazioni 123 Regolamenti Amministrazione, contabilità e finanza Art. 95 - Rapporti contrattuali in essere Art. 96 - Norme finali e transitorie PARTE I DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ CONTABILE Titolo I Disposizioni generali e articolazioni organizzative Art. 1 (Finalità ed ambito di applicazione) 1. Il presente regolamento è adottato in attuazione del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127, e successive modificazioni, di seguito denominato "decreto di riordino", e con riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, nell'ambito dell'autonomia finanziaria e contabile degli enti pubblici di ricerca sancita dall'articolo 8, comma 1 della legge 9 maggio 1989 n. 168. Esso disciplina le materie di cui all'articolo 19, comma 3 del decreto di riordino anche in deroga alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato e degli Enti Pubblici, ma comunque nel rispetto dei relativi principi. 2. Le disposizioni del presente regolamento mirano a realizzare un sistema contabile integrato tra contabilità finanziaria, contabilità economico patrimoniale e contabilità analitica, allo scopo di fornire il quadro complessivo dei ricavi e dei costi, delle entrate e delle spese nonché delle conseguenti variazioni nel patrimonio, per realizzare, anche attraverso l'analisi dei costi ed il controllo di gestione, l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa. Art. 2 (Definizioni e denominazioni) 1. Nel presente Regolamento si intendono per: a) "istituto cassiere": il responsabile del servizio cassa esercitato per conto del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR). È un istituto di credito che, previa sottoscrizione di una convenzione, provvede a riscuotere le entrate ed a pagare le spese per conto dell'Ente senza alcuna corresponsabilità nella gestione delle risorse; b) "centro di costo e/o di ricavo": l'entità, cui vengono imputati i costi diretti ed indiretti al fine di conoscerne il costo complessivo, e i ricavi derivanti dall'attività svolta; c) "centro di responsabilità": la struttura organizzativa incaricata di assumere le decisioni in ordine alla gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali; d) "costo": la causa economica dell'uscita finanziaria sopportata dall'operatore economico per acquisire un fattore produttivo, ovvero l'accadimento di gestione che incide negativamente sul patrimonio dell'Ente; 124 Regolamenti Amministrazione, contabilità e finanza e) "entrata finanziaria": l'aumento di valori numerari certi, assimilati e presunti attivi, ovvero la diminuzione di valori numerari assimilati e presunti passivi; f) " titolare del centro di responsabilità": qualunque soggetto, dipendente o non dipendente, preposto ad un centro di responsabilità; g) "ricavo/provento": la causa economica dell'entrata finanziaria e non, che l'operatore economico riceve dallo scambio di beni e servizi, ovvero l'accadimento di gestione che incide positivamente sul patrimonio dell'Ente; h) "risultato di amministrazione": somma algebrica tra il fondo di cassa (o deficit di cassa), residui attivi e residui passivi. Se il saldo è di segno positivo, negativo o uguale a zero, il risultato costituisce, rispettivamente, avanzo, disavanzo o pareggio di amministrazione; i) "unità previsionale di base" (di seguito denominata UPB): insieme organico di risorse finanziarie finalizzate a distinti obiettivi programmatici (con centri di responsabilità individuati nei dipartimenti), all'obiettivo ricerca spontanea a tema libero di cui all'articolo 42 comma 1 del Regolamento di organizzazione e funzionamento, nonché ad un obiettivo funzionale (con centro di responsabilità individuato nell'amministrazione centrale dell'Ente); l) "uscita finanziaria": la diminuzione di valori numerari certi, assimilati e presunti attivi, ovvero l'aumento di valori numerari assimilati e presunti passivi. m) "regolamenti": testi normativi di cui all'articolo 19, del decreto di riordino; n) "disciplinari": testi normativi, adottati con apposite delibere del Consiglio di amministrazione, sulla base di una proposta del direttore generale e sentito il Collegio dei revisori dei conti, che agevolano l'applicazione del presente regolamento. Art. 3 (Principi contabili) 1. Il CNR ispira la propria gestione ai principi contabili vigenti in materia di ordinamento degli enti pubblici. Art. 4 (Funzioni obiettivo) 1. Le funzioni obiettivo, individuate con riguardo al processo di programmazione di cui all'articolo 42 del regolamento di organizzazione e funzionamento, consistono in: progetti relativi a linee tematiche di carattere strategico, in coerenza con le macroaree dell'Ente; progetti di sviluppo delle competenze professionali, strumentali ed infrastrutturali; ricerca spontanea a tema libero. 2. L'articolazione degli strumenti di pianificazione, programmazione e rendicontazione per funzioni obiettivo permette agli organi di governo di avere contezza circa la provenienza e l'impiego delle risorse destinate alle singole attività dell'Ente previste dall'articolo 3 del decreto di riordino. 125 Regolamenti Amministrazione, contabilità e finanza Art. 5 (Centri di responsabilità) 1. In coerenza con l'assetto organizzativo delineato nel regolamento di organizzazione e funzionamento, il CNR si articola in centri di responsabilità. 2. Costituiscono centri di responsabilità: a) programmatici di primo livello: ciascun dipartimento; b) di attività scientifica di primo livello: gli istituti; c) funzionali di primo livello: la direzione generale; d) funzionali di secondo livello: il complesso degli uffici di diretta collaborazione, e ciascuna delle direzioni centrali; e) funzionali di terzo livello: gli uffici dell'amministrazione centrale dell'Ente. 3. Ai centri di responsabilità di primo livello si applica l'articolo 20 della legge 16 gennaio 2003, n.3. 4. I dipartimenti, il cui assetto è in stretta correlazione con le linee tematiche a carattere strategico che fanno parte delle funzioni obiettivo, coordinano la realizzazione di programmi e progetti di ricerca affidati agli istituti o ad organi esecutori esterni. Gli istituti assolvono nei confronti dei dipartimenti la responsabilità di svolgimento delle commesse di ricerca a loro affidate. Titolo II Documenti revisionali Art. 6 (Principi informatori per la gestione e la formazione del bilancio preventivo) 1. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno. Esso inizia il 1° gennaio e termina il successivo 31 dicembre. 2. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio preventivo. 3. La gestione è unica, come unico è il relativo bilancio. 4. Il bilancio preventivo, nella sua componente finanziaria, è formulato in termini di competenza e di cassa ed è articolato in UPB. 5. Tutte le entrate e tutte le uscite in conto competenza debbono essere iscritte in bilancio nel loro importo integrale, limitatamente alla quota imputabile all'esercizio, senza alcuna riduzione per effetto di correlative spese o entrate. 6. Tutte le entrate e tutte le uscite di cassa debbono essere iscritte in bilancio senza alcuna riduzione per effetto di correlative spese o entrate. 7. Per ogni UPB il bilancio indica l'ammontare presunto dei residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio, l'ammontare degli stanziamenti delle entrate e delle uscite dell'esercizio in corso definiti al momento della redazione del documento previsionale, l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle uscite che si prevede di impegnare 126 Regolamenti Amministrazione, contabilità e finanza nell'anno cui il bilancio si riferisce, nonché l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle uscite che si prevede di pagare nello stesso esercizio, senza distinzione tra operazioni afferenti la gestione di competenza e quella dei residui. 8. Sono considerate incassate le somme versate al cassiere e pagate le somme erogate dal cassiere. 9. Nel preventivo finanziario è iscritta come posta a sé stante, rispettivamente dell'entrata e della uscita, l'avanzo o il disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente cui il bilancio si riferisce; è iscritto, altresì, tra le entrate del bilancio di cassa, ugualmente come posta autonoma, l'ammontare presunto del fondo di cassa all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce. 10. Gli stanziamenti di entrata sono iscritti in bilancio previo accertamento della loro attendibilità, mentre quelli relativi alle uscite sono iscritti in relazione a programmi definiti e alle concrete capacità operative dell'Ente nel periodo di riferimento. 11. Nel bilancio preventivo le uscite iscritte devono essere contenute, nel loro complessivo ammontare, entro i limiti delle entrate previste, affinché il bilancio risulti comunque in pareggio. 12. Sono vietate gestioni di fondi al di fuori del bilancio. Art. 7 (Programmazione economica e finanziaria) 1. Il risultato del processo di programmazione è rappresentato nei seguenti documenti: a) la relazione programmatica; b) il piano di gestione dei centri di responsabilità; c) il bilancio programmatico dei dipartimenti ed il bilancio funzionale dell'amministrazione centrale dell'Ente; d) il bilancio pluriennale; e) il bilancio preventivo. Art. 8 (Relazione programmatica) 1. La Relazione programmatica è redatta ogni anno dal Presidente sulla base del piano triennale dell'Ente e descrive le linee strategiche da intraprendere o sviluppare. 127 Regolamenti Amministrazione, contabilità e finanza Art. 9 (Procedimento di adozione del bilancio preventivo) 1. I centri di responsabilità di attività scientifica, ai sensi dell'articolo 42, comma 10 e dell'articolo 44 del regolamento di organizzazione e funzionamento, predispongono la proposta di piano di gestione articolato per commesse, secondo le indicazioni concordate con i centri di responsabilità programmatici, descrivendo le previsioni quali-quantitative, in termini sia finanziari che economici, necessarie per realizzare le commesse ricevute e più in particolare le attività di ricerca in atto. 2. I centri di responsabilità programmatici coordinano, anche in sede di Consiglio dei direttori di dipartimento, il processo al fine di rendere coerenti le attività contenute nel piano con le risorse finanziarie ed economiche disponibili, sia come conseguenza della allocazione delle disponibilità di competenza, sia di quelle provenienti da esercizi precedenti non utilizzate di cui sia prevista la destinazione ai sensi dell'articolo 28 comma 4 secondo periodo, distinguendo l'esercizio di prevista spendibilità. 3. I piani di gestione descritti nel comma 1 confluiscono nei bilanci programmatici dei dipartimenti in corrispondenza con i rispettivi obiettivi progettuali. 4. I centri di responsabilità funzionali elaborano, secondo le indicazioni formulate dal direttore generale, le proprie proposte di piano di gestione. Tali piani di gestione confluiscono nel bilancio funzionale dell'amministrazione centrale dell'Ente. 5. A seguito dell'approvazione del piano triennale di attività ai sensi dell'articolo 42, comma 11 del regolamento di organizzazione e funzionamento, il direttore generale verifica la coerenza delle diverse componenti del piano di gestione, integrato con le proposte di ricerca spontanea a tema libero di cui all'articolo 42, comma 5 del regolamento di organizzazione e funzionamento e predispone il progetto di bilancio preventivo, da sottoporre al Presidente, sulla base delle risultanze dei bilanci programmatici dei dipartimenti e di quello funzionale dell'amministrazione centrale dell'Ente. 6. Il Presidente, entro il 20 novembre, sottopone il progetto di bilancio, con allegata la propria relazione programmatica, al Collegio dei revisori dei conti e al Consiglio di amministrazione. 7. Il Consiglio di amministrazione, entro il 30 novembre, approva il bilancio preventivo del CNR. 8. Il bilancio preventivo è trasmesso ai sensi dell'articolo 22 comma 1 del decreto di riordino al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze. 128 Regolamenti Amministrazione, contabilità e finanza Art. 10 (Bilancio pluriennale) 1. Il bilancio pluriennale è redatto solo in termini di competenza per un periodo non inferiore al triennio in relazione al piano triennale di attività di cui al regolamento di organizzazione e funzionamento. Esso descrive, in termini finanziari, le linee strategiche dell'Ente coerentemente evidenziate nella relazione programmatica. 2. Il bilancio pluriennale è redatto distintamente per UPB in termini di sola competenza e presenta un'articolazione delle poste coincidente con quella del preventivo finanziario decisionale. 3. Il bilancio pluriennale è annualmente aggiornato in occasione della presentazione del bilancio preventivo. Art. 11 (Bilancio preventivo) 1. Il bilancio preventivo è composto dai seguenti documenti: a) il preventivo finanziario; b) il quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria; c) il preventivo economico. 2. Costituiscono allegati al bilancio preventivo: a) il bilancio pluriennale; b) la relazione programmatica; c) la tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione; d) la relazione del Collegio dei revisori dei conti; e) il preventivo finanziario riclassificato per funzioni obiettivo di cui all'articolo 4. 3. Il bilancio preventivo annuale ha carattere autorizzativo, costituendo limite agli impegni di spesa. Art. 12 (Preventivo finanziario) 1. Il preventivo finanziario si distingue in "decisionale" e "gestionale". Il preventivo finanziario decisionale è formulato in termini di competenza e di cassa e si articola, per le entrate e per le uscite, in UPB. Il preventivo finanziario decisionale è approvato dal Consiglio di amministrazione. 2. Il preventivo finanziario gestionale è formulato in termini di competenza e di cassa e si articola, per le entrate e per le uscite, in UPB ed in centri di responsabilità di attività scientifica nonché in centri di responsabilità funzionali. 3. Il preventivo finanziario decisionale è corredato della pianta organica del personale nonché degli allegati di cui all'articolo 60, comma 1, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. 129 Regolamenti Amministrazione, contabilità e finanza Art. 13 (Classificazione delle entrate e delle uscite) 1. Le somme oggetto delle previsioni di entrata sono iscritte nel bilancio pluriennale e nel bilancio annuale "decisionale" mediante i seguenti livelli di classificazione: a) Il I livello classifica le entrate in relazione alle UPB; b) Il II livello, rappresentato dai titoli, distingue le entrate in: entrate derivanti da trasferimenti; compensi per prestazioni di servizi tecnico-scientifici; entrate diverse; alienazioni patrimoniali e riscossione di crediti; ricorso al mercato finanziario; partite di giro; c) Il III livello, rappresentato dalle categorie, distingue le entrate secondo la specifica natura dei cespiti. 2. Le somme oggetto delle previsioni di uscita sono iscritte nel bilancio pluriennale e nel bilancio annuale "decisionale" mediante i seguenti livelli di classificazione: a) Il I livello distingue le uscite in relazione alle UPB; b) Il II livello, rappresentato dai titoli, distingue le uscite in: spese correnti; spese di investimento; rimborso prestiti; fondi di riserva e speciali; partite di giro; c) Il III livello, rappresentato dalle categorie, classifica le uscite secondo la loro specifica natura economica. 3. Nel bilancio annuale "gestionale" ciascuna UPB è ulteriormente ripartita: a) in centri di responsabilità di attività scientifica ed in centri di responsabilità funzionali; b) in capitoli, a seconda dell'oggetto della entrata o della uscita. 4. I preventivi finanziari "decisionale" e "gestionale" sono redatti, rispettivamente, secondo gli schemi di cui agli allegati 1 e 2 al presente regolamento. 5. A soli fini comparativi, il preventivo finanziario decisionale riporta, limitatamente alle uscite, le spese riclassificate secondo la tecnica del "full costing", che consente di esporre tutte le spese ad imputazione diretta ed indiretta delle singole UPB. 6. Le partite di giro comprendono le entrate e le uscite che l'Ente effettua in qualità di sostituto d'imposta, di sostituto di dichiarazione ovvero per conto di terzi, che costituiscono al tempo stesso un debito ed un credito per l'Ente, nonché le somme somministrate agli economi. Art. 14 (Quadro generale riassuntivo) 1. Il quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria è redatto in conformità dell'allegato 3 al presente regolamento in cui sono riepilogate le previsioni di competenza e di cassa. 130 Regolamenti Amministrazione, contabilità e finanza Art. 15 (Preventivo economico) 1. Il preventivo economico dell'Ente, di cui all'allegato 4, racchiude le misurazioni economiche dei proventi e dei costi che si prevede di realizzare, durante la gestione. 2. Il preventivo economico pone a raffronto non solo i proventi ed i costi della gestione d'esercizio, ma anche le poste economiche che non avranno nello stesso esercizio la contemporanea manifestazione finanziaria e le altre poste, sempre economiche, provenienti dalle utilità dei beni patrimoniali da impiegare nella gestione a cui il preventivo economico si riferisce. Art. 16 (Tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione) 1. Al bilancio di previsione è allegata una tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente quello cui il bilancio si riferisce, conforme all'allegato 5 al presente regolamento. 2. La tabella deve dare adeguata dimostrazione del processo di stima ed indicare gli eventuali vincoli che gravano sul relativo importo. 3. Del presunto avanzo di amministrazione se ne potrà disporre quando sia dimostrata l'effettiva esistenza e nella misura in cui l'avanzo stesso risulti realizzato. 4. Del presunto disavanzo di amministrazione deve tenersi obbligatoriamente conto all'atto della formulazione del bilancio preventivo al fine del relativo assorbimento e il Consiglio di amministrazione deve, nella relativa deliberazione, illustrare i criteri adottati per pervenire a tale assorbimento. Art. 17 (Relazione del Collegio dei revisori dei conti al bilancio di previsione) 1. Il bilancio di previsione, almeno dieci giorni prima della delibera del Consiglio di amministrazione, è sottoposto all'attenzione del Collegio dei revisori dei conti che, a conclusione del proprio esame, redige apposita relazione, proponendone l'approvazione o meno. 2. La relazione deve contenere considerazioni e valutazioni sul programma annuale e sugli obiettivi che l'Ente intende realizzare ed, in particolare, sull'attendibilità delle entrate sulla base della documentazione e degli elementi di conoscenza forniti dall'Ente nella relazione programmatica, nonché sulla congruità delle spese, tenendo presente l'ammontare delle risorse consumate negli esercizi precedenti, le variazioni apportate e gli stanziamenti proposti. 131 Regolamenti Amministrazione, contabilità e finanza Art. 18 (Fondo di riserva per le spese impreviste) 1. Nel bilancio preventivo, sia di competenza e sia di cassa, è iscritto un fondo di riserva per le spese impreviste nonché per le maggiori spese che potranno verificarsi durante l'esercizio, il cui ammontare non può essere superiore al tre percento e inferiore all'un percento del totale delle uscite correnti. Su tale capitolo non possono essere emessi mandati di pagamento. 2. L'utilizzo delle relative disponibilità è effettuato con il procedimento di variazione al bilancio preventivo. Art. 19 (Fondo speciale per i rinnovi contrattuali in corso) 1. Nel bilancio preventivo, sia di competenza e sia di cassa, è istituito un fondo speciale per i presumibili oneri lordi connessi con i rinnovi del contratto di lavoro del personale dipendente. Su tale capitolo non possono essere assunti impegni di spesa né possono essere emessi mandati di pagamento, ma si provvede a trasferire, all'occorrenza, con provvedimento del direttore generale, immediatamente esecutivo, le somme necessarie ai pertinenti capitoli di bilancio. 2. Nell'esercizio di competenza, in relazione agli oneri recati dai rinnovi contrattuali, vengono trasferite ai pertinenti capitoli le somme di cui al comma 1 ai fini dell'assunzione dei relativi impegni. In caso di mancata sottoscrizione del contratto collettivo di lavoro le somme non impegnate confluiscono nell'avanzo di amministrazione. Di tale operazione viene data dettagliata informativa nella nota integrativa del rendiconto generale. 3. L'ammontare degli oneri di cui al comma 1 non concorre alla determinazione delle spese del personale iscritte nel bilancio preventivo ai fini dell'applicazione dell'aliquota dell'un percento indicata all'ultimo capoverso dell'allegato 6, riferito all'articolo 59, del D.P.R. 16 ottobre 1979, n. 509. Art. 20 (Fondo rischi ed oneri) 1. Gli accantonamenti al fondo rischi ed oneri, per spese future e per ripristino investimenti, presentano previsioni di sola competenza. 2. Su tali stanziamenti non possono essere emessi mandati e l'utilizzo delle relative disponibilità è effettuato con il procedimento di variazione al bilancio preventivo. 132 Regolamenti Amministrazione, contabilità e finanza Art. 21 (Assestamento, variazioni e storni ai piani di gestione ed al bilancio preventivo) 1. Sulla base dei risultati del rendiconto finanziario, il direttore generale predispone l'assestamento dei piani di gestione e del bilancio preventivo. L'assestamento del bilancio preventivo è deliberato entro il termine del 30 luglio di ciascun anno dal Consiglio di amministrazione, secondo le procedure e le norme previste per l'approvazione del bilancio di cui all'articolo 9. 2. Modifiche alle assegnazioni iscritte nei piani di gestione, con conseguenti assestamenti, variazioni e storni al bilancio preventivo, possono essere apportati anche a seguito di eventi, diversi dall'assestamento, intervenuti nel corso dell'esercizio come specificato nei commi successivi. 3. Possono essere adottate dai titolari dei corrispondenti centri di responsabilità e nel rispetto dell'articolo 49 del regolamento di organizzazione e funzionamento: a) le modifiche ai piani di gestione, con i conseguenti storni di bilancio, riguardanti le somme stanziate a favore di ciascun dipartimento purché classificate nel medesimo titolo e nell'ambito dello stesso programma o progetto; b) le modifiche ai piani di gestione, con i conseguenti storni di bilancio, riguardanti le somme stanziate a favore di ciascun istituto purché classificate nel medesimo titolo e nell'ambito della stessa commessa; c) le modifiche ai piani di gestione, con i conseguenti storni di bilancio, riguardanti le somme stanziate a favore dell'amministrazione centrale dell'Ente e dei centri di responsabilità funzionali purché classificate nella medesima categoria; d) le modifiche ai piani di gestione, con le conseguenti variazioni di bilancio, per nuove o maggiori entrate derivanti da prestazioni di servizi, rimborsi corrisposti da terzi e proventi vari. 4. Possono essere deliberate dal Consiglio di amministrazione le ulteriori variazioni, comprese quelle per l'utilizzo dei fondi di cui agli articoli 18 e 20. 5. Il Consiglio di amministrazione con propria deliberazione può delegare l'approvazione delle variazioni al bilancio preventivo al Presidente, al direttore generale ed ai direttori dei dipartimenti. 6. Le delibere stabiliscono per ciascuno dei soggetti di cui al comma 5 le tipologie ed i limiti di importo entro i quali viene delegata l'approvazione delle variazioni al bilancio preventivo. 7. Le variazioni per nuove o maggiori spese possono proporsi soltanto se è assicurata la necessaria copertura finanziaria. 8. Sono vietati gli storni dalla gestione dei residui a quella di competenza o viceversa. 9. L'approvazione delle modifiche ai piani di gestione ed al bilancio preventivo deve essere comunicata a tutti i centri di responsabilità interessati. 133 Regolamenti Amministrazione, contabilità e finanza Art. 22 (Gestione provvisoria) 1. Nel caso in cui il bilancio preventivo non sia approvato entro la chiusura dell'esercizio finanziario in corso, il Consiglio di amministrazione può deliberare il ricorso all'istituto della gestione provvisoria per non oltre quattro mesi. In tale regime le spese mensili non possono eccedere un dodicesimo di quelle risultanti dall'ultimo bilancio approvato ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie e non suscettibili di impegno e pagamento frazionabili in dodicesimi. Titolo III Gestione economico-finanziaria Art. 23 (Gestione delle entrate) 1. La gestione delle entrate si attua attraverso le fasi dell'accertamento, della riscossione e del versamento. Art. 24 (Accertamento) 1. L'accertamento costituisce la prima fase di gestione dell'entrata con cui, sulla base di idonea documentazione, si verifica la ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico, si individua il debitore, si quantifica la somma da incassare e si fissa la relativa scadenza. 2. L'accertamento presuppone: a) la fondatezza del credito, ossia la sussistenza di obbligazioni giuridiche a carico di terzi verso l'Ente; b) la certezza del credito, ossia non soggetto ad oneri e/o condizioni; c) la competenza finanziaria ed economica a favore dell'esercizio considerato. Art. 25 (Riscossione e versamento) 1. Le entrate sono riscosse allorché il soggetto che vi è tenuto effettua il pagamento della relativa somma all'Ente, tramite l'istituto incaricato del servizio di cassa o altro ufficio o agente a ciò autorizzato ovvero mediante il servizio dei conti correnti postali previa emissione di apposita reversale con cadenza da stabilirsi nella convenzione di cui all'articolo 34, e l'Ente ne ha avuto comunicazione. 2. La riscossione è disposta a mezzo di ordinativo di incasso, fatto pervenire al cassiere nelle forme e nei tempi previsti dalla convenzione di cui all'articolo 34. 3. L'ordinativo d'incasso contiene almeno: 134 Regolamenti Amministrazione, contabilità e finanza a) l'indicazione del debitore; b) l'ammontare della somma da riscuotere; c) la causale; d) l'indicazione del capitolo di bilancio cui è riferita l'entrata distintamente per residui o competenza; e) il numero progressivo; f) l'esercizio finanziario e la data di emissione. 4. Gli ordinativi di incasso che si riferiscono ad entrate di competenza dell'esercizio in corso sono tenuti distinti da quelli relativi ai residui. 5. Le entrate accertate e non riscosse costituiscono residui attivi. 6. Il versamento consiste nel trasferimento delle somme riscosse nelle casse dell'Ente e deve aver luogo nei termini di legge ovvero previsti da specifiche convenzioni. Art. 26 (Vigilanza sulla gestione delle entrate) 1. I titolari dei centri di responsabilità dell'Ente che hanno gestione di entrate curano, nei limiti delle rispettive attribuzioni e sotto la loro personale responsabilità, che l'accertamento, la riscossione e il versamento delle entrate siano fatti prontamente e integralmente. Art. 27 (Gestione delle uscite) 1. La gestione delle uscite si attua attraverso le fasi dell'impegno, della liquidazione, dell'ordinazione e del pagamento. Art. 28 (Impegno) 1. L'impegno costituisce autorizzazione ad impiegare le risorse finanziarie assegnate ad ogni centro di responsabilità, con cui, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata, è determinata la somma da pagare, il soggetto creditore e la ragione. 2. La registrazione dell'impegno è subordinata alla preventiva verifica della regolarità della documentazione e dell'esistenza dei fondi sui pertinenti capitoli di bilancio, anche con riferimento alle dotazioni relative alle diverse commesse. 3. A fronte degli oneri connessi ad obbligazioni negoziali pluriennali correlate a prestazioni a carico di terzi, può essere assunto un impegno globale, provvedendo ad annotarlo, con idonee evidenze anche informatiche, nel partitario degli impegni. A carico del singolo esercizio è assunto un impegno pari alle obbligazioni connesse alle prestazioni effettivamente rese. L'importo complessivo 135 Regolamenti Amministrazione, contabilità e finanza degli impegni globali, compresi quelli di cui all'articolo 36, comma 2, che l'Ente può assumere non può comunque superare per ciascun esercizio successivo il venti percento dei finanziamenti trasferiti annualmente dal MIUR a carico del fondo ordinario per le istituzioni e gli enti di ricerca. 4. Le somme stanziate e non impegnate costituiscono economie di spesa. Qualora tali somme siano destinate all'esecuzione di un programma o di un progetto da perfezionare in un determinato arco temporale, le medesime vengono riportate, con specifica evidenziazione nei piani di gestione, negli esercizi successivi, secondo quanto previsto e fino alla conclusione del programma o del progetto. 5. Con deliberazione del Consiglio di amministrazione sono definite le modalità operative di gestione degli impegni con riferimento all'articolazione delle attività per commesse e ai relativi compiti dei responsabili di commessa anche in applicazione dell'articolo 29 comma 2 del regolamento di organizzazione e funzionamento. Art. 29 (Liquidazione) 1. La liquidazione costituisce la fase del procedimento di spesa con cui, in base ai documenti ed ai titoli atti a comprovare il diritto del creditore, si determina la somma da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno definitivo assunto. 2. La liquidazione è disposta sulla base della documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore, a seguito del riscontro operato sulla regolarità della fornitura o della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite. Art. 30 (Titoli di pagamento) 1. Il pagamento delle spese è ordinato mediante l'emissione di mandati di pagamento numerati in ordine progressivo e contrassegnati da evidenze informatiche del capitolo, tratti sull'istituto di credito incaricato del servizio di cassa. 2. I mandati di pagamento contengono almeno i seguenti elementi: a) il numero progressivo del mandato per esercizio finanziario; b) la data di emissione; c) il capitolo su cui la spesa è imputata, distintamente per competenza o residui; d) l'indicazione del creditore e, se si tratta di persona diversa, del soggetto tenuto a rilasciare quietanza, nonché ove richiesto, il relativo codice fiscale o la partita IVA; e) l'ammontare della somma dovuta e la scadenza, qualora sia prevista dalla legge o sia stata concordata con il creditore; f) la causale e gli estremi dell'atto esecutivo che legittima l'erogazione della spesa; g) le modalità di pagamento. 136 Regolamenti Amministrazione, contabilità e finanza 3. I mandati che si riferiscono alla competenza sono tenuti distinti da quelli relativi ai residui. 4. I mandati di pagamento non pagati entro il termine dell'esercizio sono restituiti dal cassiere all'Ente per il pagamento in conto residui. 5. Le uscite impegnate e non pagate costituiscono residui passivi. 6. Ogni mandato di pagamento è corredato, a seconda dei casi, di documenti comprovanti la regolare esecuzione dei lavori, forniture e servizi, dai buoni di carico, quando si tratta di magazzino, dalla copia degli atti d'impegno o dall'annotazione degli estremi dell'atto di impegno, dalle note di liquidazione e da ogni altro documento che giustifichi la spesa. La documentazione della spesa è allegata al mandato successivamente alla sua estinzione ed è conservata agli atti per non meno di dieci anni. 7. Il CNR può provvedere ai pagamenti mediante mandati informatici, da effettuarsi nel rispetto delle norme contenute nel D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, e successive modificazioni. Art. 31 (Gestione dei residui) 1. La gestione della competenza è separata da quella dei residui. 2. I residui attivi e passivi devono risultare nelle scritture, distintamente per esercizio di provenienza. 3. I residui attivi e passivi di ciascun esercizio sono trasferiti ai corrispondenti capitoli dell'esercizio successivo, separatamente dagli stanziamenti di competenza dello stesso. 4. Sono mantenute tra i residui dell'esercizio esclusivamente le entrate accertate per le quali esiste un titolo giuridico che costituisca l'Ente quale creditore della correlativa entrata. Art. 32 (Pagamenti in forma diretta) 1. E' possibile disporre pagamenti in forma diretta per le seguenti spese, sempre che l'importo unitario di ciascuna di esse non ecceda i duemilacinquecento euro: a) spese d'ufficio; b) spese causali; c) spese per riparazioni e manutenzioni ordinarie di immobili e mobili; d) spese postali; e) spese per il funzionamento di automezzi; f) spese per l'acquisto di libri, giornali, pubblicazioni periodiche e simili; g) spese per missioni e relativi anticipi; h) spese di rappresentanza; 137 Regolamenti Amministrazione, contabilità e finanza i) spese per materiali di consumo di laboratorio; l) spese per seminari e conferenze; m) spese per le quali sia difficoltosa ogni altra forma di pagamento. 2. Per i pagamenti che singolarmente non superino duecentocinquanta euro è sufficiente la dichiarazione sull'oggetto e destinazione della spesa, resa, sotto la propria responsabilità, dal soggetto che ha effettuato il pagamento, con la quale si dà conto della oggettiva impossibilità di presentare la documentazione giustificativa. 3. I pagamenti in forma diretta sono effettuati in contanti o per mezzo di carte di credito secondo quanto stabilito al riguardo dall'articolo 35. 4. Il direttore generale, per l'amministrazione centrale dell'Ente, e i titolari degli altri centri di responsabilità conferiscono gli incarichi di economo a personale afferente al centro di responsabilità stesso, per una durata determinata, comunque non superiore a tre anni, rinnovabile. L'atto di conferimento dell'incarico designa il soggetto preposto a sostituire l'economo in caso di assenza o di impedimento temporaneo. Art. 33 (Fondi per spese in contanti) 1. Per consentire l'effettuazione di spese in contanti, ai sensi dell'articolo precedente, sono costituiti appositi fondi economali. A tal fine gli economi sono dotati di apposito fondo, reintegrabile nel corso dell'esercizio previa rendicontazione delle somme già spese, il cui importo non può eccedere l'ammontare annualmente stabilito dal Consiglio di amministrazione in sede di approvazione del bilancio preventivo. 2. Con i fondi di cui al precedente comma gli economi eseguono direttamente i pagamenti in contanti e rimborsano o anticipano ai funzionari competenti le somme per i pagamenti effettuati, o da effettuare, in contanti. 3. Gli economi tengono un registro cronologico generale, sul quale devono essere annotate tutte le operazioni effettuate, e rendono il conto al competente ufficio preposto alle funzioni di ragioneria. Art. 34 (Servizio di cassa) 1. Il servizio riscossione e pagamento é affidato, con apposita convenzione approvata dal Consiglio di amministrazione, previo espletamento di apposita gara ad evidenza pubblica, ad un istituto di credito, con l'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 e successive modificazioni e dall'articolo 20 della legge 16 gennaio 2003, n. 3. 2. Il pagamento di qualsiasi atto di spesa deve essere eseguito dall'istituto cassiere sulla base di regolari mandati trasmessi anche mediante procedure di tipo 138 Regolamenti Amministrazione, contabilità e finanza telematico. La riscossione delle risorse può avere luogo provvisoriamente, anche senza reversali d'incasso, con regolarizzazione successiva su richiesta dell'istituto cassiere. Analogamente si può provvedere al pagamento di atti di spesa aventi carattere obbligatorio o urgente tramite l'istituto cassiere senza il relativo mandato di pagamento e solo ed esclusivamente nei casi in cui l'urgenza non consenta materialmente la tempestiva emissione dello stesso. Detti pagamenti dovranno comunque essere regolarizzati nei termini di cui alla convenzione stipulata con l'istituto cassiere. 3. La convenzione di cui al comma 1 deve prevedere le modalità per l'autonomo espletamento del servizio di cassa in favore dei centri di responsabilità e deve consentire di movimentare, su più agenzie, i conti intestati ai centri di responsabilità. 4. I rapporti con l'istituto cassiere sono intrattenuti per via informatica, mediante la rete dell'Ente. 5. I centri di responsabilità sono tenuti a trasmettere semestralmente al direttore generale l'estratto dei conti correnti di cui sono titolari. Art.35 (Pagamenti per mezzo di carte di credito) 1. Al fine di quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 32, gli economi curano il rilascio di carte di credito a favore di dipendenti dell'Ente individuati dal direttore generale, per l'amministrazione centrale dell'Ente, e dai titolari dei centri di responsabilità. L'utilizzo delle carte di credito quale sistema di pagamento avviene nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Ministero del Tesoro 9 dicembre 1996, n. 701 e successive modificazioni. 2. Le carte di credito possono essere utilizzate esclusivamente per provvedere al pagamento delle spese di cui all'articolo 32, comma 1, e per le altre tipologie di spesa determinate dal Consiglio di amministrazione. 3. L'istituto cassiere provvede ad imputare al conto del rispettivo centro di responsabilità le somme addebitate, richiedendo l'emissione dei relativi mandati. Art.36 (Accensione di mutui) 1. L'entità del ricorso al mercato finanziario, iscritta in bilancio, è determinata con apposita delibera adottata dal Consiglio di amministrazione, a maggioranza dei componenti, in occasione dell'approvazione del bilancio preventivo e costituisce autorizzazione alla stipula delle relative operazioni. 2. I mutui possono essere contratti esclusivamente per le spese di investimento. In tal caso all'atto della deliberazione il previsto relativo onere complessivo di ammortamento annuo non può comunque superare il dieci percento dei 139 Regolamenti Amministrazione, contabilità e finanza finanziamenti trasferiti dal MIUR a carico del fondo ordinario per le istituzioni e gli enti di ricerca. 3. L'onere complessivo delle quote di ammortamento del mutuo, entro il limite stabilito dall'articolo 7, comma 5, della legge 9 maggio 1989, n. 168, dovrà comunque garantire il funzionamento ordinario della gestione dell'Ente. 4. Il dirigente preposto stipula le singole operazioni di indebitamento patrimoniale nei limiti fissati dal Consiglio di amministrazione, ai sensi del precedente comma 1, ed in relazione all'effettivo fabbisogno di liquidità dell'Ente. A garanzia delle operazioni di indebitamento patrimoniale possono essere concesse dal CNR, in analogia alle disposizioni di cui all'articolo 206 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, delegazioni di pagamento sui finanziamenti statali che costituiscono dotazione ordinaria dell'Ente. 5. I centri di responsabilità non possono contrarre mutui o prestiti per provvedere alle loro esigenze finanziarie, nè possono in alcun caso accedere ad anticipazioni di cassa. Art. 37 (Anticipazioni di cassa) 1. Nei limiti stabiliti dal Consiglio di amministrazione, e comunque entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nell'anno precedente in sede di approvazione del bilancio, è possibile accendere anticipazioni alle condizioni stabilite dalla convenzione con l'istituto cassiere. Le anticipazioni sono automaticamente accese allorché, in mancanza di disponibilità di cassa, pervengano al cassiere mandati di pagamento da estinguere; esse possono essere utilizzate soltanto per fronteggiare momentanee deficienze di cassa e vanno estinte alla chiusura dell'esercizio. Art. 38 (Sistema di contabilità analitica) 1. Al fine di consentire la valutazione economica dei servizi e delle attività prodotti, il CNR adotta un sistema di contabilità economica, fondato su rilevazioni analitiche per centro di costo/ricavo e centro di responsabilità, che ha come componenti fondamentali il piano dei conti, i centri di costo/ricavo, i centri di responsabilità, i servizi e le prestazioni erogati, ai sensi dell'articolo 10 del D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 279. 2. Il piano dei conti classifica i ricavi ed i costi secondo la loro natura ed in relazione alla propria struttura organizzativa e produttiva. 3. I centri di costo/ricavo ed i centri di responsabilità sono individuati in relazione alle esigenze strutturali, operative ed istituzionali dell'Ente, identificabili con la specificazione funzionale e di produzione (centri di costo/ricavo) e di livello organizzativo (centri di responsabilità). 140 Regolamenti Amministrazione, contabilità e finanza Titolo IV Scritture contabili Art. 39 (Disposizioni generali) 1. Il CNR provvede alla tenuta delle scritture contabili anche mediante l'impiego di supporti informatici in conformità con il DPR 28 dicembre 2000, n.445. Art. 40 (Scritture finanziarie) 1. Le scritture finanziarie rilevano per ciascun capitolo, sia in conto competenza che in conto residui, la situazione degli accertamenti e degli impegni a fronte degli stanziamenti, nonché la situazione delle somme incassate e pagate e di quelle rimaste da riscuotere e da pagare. 2. A tal fine l'Ente cura la tenuta delle seguenti scritture: a) partitario degli accertamenti, contenente lo stanziamento iniziale e le variazioni successive, le somme accertate, quelle riscosse e quelle rimaste da riscuotere per ciascun capitolo di entrata; b) partitario degli impegni, contenente lo stanziamento iniziale e le variazioni successive, le somme impegnate, quelle pagate e quelle rimaste da pagare per ciascun capitolo; c) partitario dei residui, contenente, per capitolo ed esercizio di provenienza, la consistenza dei residui all'inizio dell'esercizio, le somme riscosse o pagate, le variazioni positive o negative, le somme rimaste da riscuotere o da pagare; d) giornale cronologico degli ordinativi di incasso e dei mandati. Art. 41 (Scritture economiche) 1. Le scritture economiche rilevano i costi ed i ricavi dell'esercizio utilizzando il principio della competenza economica. 2. Le grandezze di costo e ricavo dell'esercizio, relative ai centri di responsabilità, sono determinate attraverso l'inserimento, nel sistema informativo dell'Ente, dei dati della gestione finanziaria integrati con le informazioni fornite dai medesimi centri di responsabilità. Tali grandezze sono imputate all'esercizio, al centro di responsabilità ed ai relativi centri di costo/ricavo al momento della registrazione del documento attivo o passivo. 3. Ai fini del comma 2, è considerato documento attivo o passivo qualsiasi documento in grado di comprovare l'attività svolta dalla controparte e comunque il suo diritto ad ottenere il pagamento del suo credito. 141 Regolamenti Amministrazione, contabilità e finanza Art. 42 (Scritture patrimoniali) 1. Le scritture patrimoniali sono strutturate in modo da consentire la dimostrazione a valore del patrimonio all'inizio dell'esercizio, le variazioni intervenute nel corso dell'anno per effetto della gestione del bilancio e per altre cause, nonché la consistenza del patrimonio alla chiusura dell'esercizio. 2. I beni dell'Ente si distinguono in immobili e mobili, secondo quanto previsto dagli articoli 812 e seguenti del codice civile, ed in beni materiali ed immateriali. 3. L'inventario dei beni immobili evidenzia, per ciascun bene, la denominazione, l'ubicazione, il titolo di provenienza, il titolo di appartenenza, le risultanze catastali, la rendita imponibile, le servitù, il loro valore e gli eventuali redditi. 4. L'inventario dei beni mobili riporta, per ogni bene, la denominazione e descrizione secondo la natura e la specie, il luogo in cui si trova, la classificazione in nuovo, usato e fuori uso, il loro valore ed il titolo di appartenenza. 5. Ai fini della tenuta della contabilità economica, gli inventari indicano, per ciascun bene, gli anni, la quota annuale di ammortamento ed i centri di responsabilità che lo utilizzano, con specificazione della quota percentuale di rispettiva fruizione. 6. Le modalità di iscrizione e cancellazione dagli inventari, di classificazione e di gestione dei beni, i criteri di valutazione dei medesimi ed i compiti dei consegnatari dei beni sono precisati dal manuale delle procedure amministrativo contabili in conformità alle disposizioni del codice civile in quanto applicabili. Titolo V Risultanze della gestione economico finanziaria Art. 43 (Rendiconto generale) 1. Il rendiconto generale dell'Ente illustra i risultati della gestione ed è costituito da: a) il conto di bilancio; b) il conto economico; c) lo stato patrimoniale; d) la nota integrativa. 2. Al rendiconto generale sono allegati: a) la situazione amministrativa; b) la relazione sulla gestione; c) la relazione del Collegio dei revisori dei conti. 3. Il direttore generale, almeno dieci giorni prima del termine di cui al comma 4, predispone lo schema di rendiconto generale, con allegata la relazione illustrativa del Presidente, da sottoporre all'esame del Collegio dei revisori dei conti, che redige apposita relazione da allegare al predetto schema. 142 Regolamenti Amministrazione, contabilità e finanza 4. Il rendiconto generale è deliberato dal Consiglio di amministrazione entro il mese di giugno successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario ed è trasmesso ai sensi dell'articolo 22 comma 1 del decreto di riordino al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze. Art. 44 (Conto del bilancio) 1. Il conto del bilancio, in relazione alla classificazione del preventivo finanziario, evidenzia le risultanze della gestione delle entrate e delle uscite e si articola in due parti: a) il rendiconto finanziario decisionale redatto in conformità dell'allegato 6; b) il rendiconto finanziario gestionale redatto in conformità dell'allegato 7. 2. I rendiconti finanziari decisionale e gestionale vengono redatti con la medesima articolazione dei preventivi finanziari decisionale e gestionale di cui agli articoli 12 e 13, evidenziando: a) le entrate di competenza dell'anno, accertate, riscosse o rimaste da riscuotere; b) le uscite di competenza dell'anno, impegnate, pagate o rimaste da pagare; c) la gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti; d) le somme riscosse e quelle pagate in conto competenza ed in conto residui; e) il totale dei residui attivi e passivi che si tramandano all'esercizio successivo. 3. Al rendiconto finanziario è allegato il conto di bilancio riclassificato per funzioni obiettivo di cui all'articolo 4. Art. 45 (Riaccertamento dei residui ed inesigibilità dei crediti) 1. L'Ente compila annualmente alla chiusura dell'esercizio la situazione dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo. 2. Detta situazione indica la consistenza al 1° gennaio, le somme riscosse o pagate nel corso dell'anno di gestione, quelle eliminate perché non più realizzabili o dovute, nonché quelle rimaste da riscuotere o da pagare. 3. I residui attivi possono essere ridotti od eliminati soltanto dopo che siano stati esperiti tutti gli atti per ottenerne la riscossione, a meno che il costo per tale esperimento superi l'importo da recuperare. 4. Le variazioni dei residui attivi e passivi e l'inesigibilità dei crediti devono formare oggetto di apposita e motivata deliberazione dell'organo di vertice, sentito il Collegio dei revisori dei conti che in proposito manifesta il proprio parere. Dette variazioni trovano specifica evidenza e riscontro nel conto economico. 5. La situazione di cui al comma 1 è allegata al rendiconto generale, unitamente a una nota illustrativa del Collegio dei revisori dei conti sulle ragioni della persistenza dei residui di maggiore anzianità e consistenza, nonché sulla fondatezza degli stessi. 143 Regolamenti Amministrazione, contabilità e finanza Art. 46 (Conto economico) 1. Il conto economico di cui all'allegato 8 è redatto secondo le disposizioni contenute nell'articolo 2425 del codice civile, per quanto applicabili. 2. Il conto economico evidenzia i componenti positivi e negativi della gestione secondo criteri di competenza economica. 3. Costituiscono componenti positivi del conto economico: i trasferimenti correnti; i contributi per le attività di ricerca e i proventi derivanti dalla cessione dei servizi offerti a domanda specifica; i proventi derivanti dalla gestione del patrimonio; i proventi finanziari; le insussistenze del passivo, le sopravvenienze attive e le plusvalenze da alienazioni. 4. Costituiscono componenti negativi del conto economico: i costi per acquisto di materie prime e di beni di consumo; i costi per acquisizione di servizi; il valore del godimento dei beni di terzi; le spese per il personale; i trasferimenti a terzi; gli interessi passivi e gli oneri finanziari; le imposte e le tasse; la svalutazione dei crediti e altri fondi; gli ammortamenti; le sopravvenienze passive, le minusvalenze da alienazioni e le insussistenze dell'attivo. 5. Sono vietate compensazioni tra componenti positivi e componenti negativi del conto economico. 6. I contributi correnti e la quota di pertinenza dei contributi in conto capitale provenienti da altre amministrazioni pubbliche e private o da terzi, non destinati ad investimenti o al fondo di dotazione, sono di competenza economica dell'esercizio quali proventi del valore della produzione. Art. 47 (Stato patrimoniale) 1. Lo stato patrimoniale, di cui all'allegato 9, è redatto secondo lo schema previsto dall'articolo 2424 del codice civile, per quanto applicabile, e comprende le attività e le passività finanziarie, i beni mobili e immobili, ogni altra attività e passività, nonché le poste rettificative. 2. Compongono l'attivo dello stato patrimoniale le immobilizzazioni, l'attivo circolante, i ratei e i risconti attivi. 3. Le immobilizzazioni si distinguono in immobilizzazioni immateriali, in immobilizzazioni materiali e immobilizzazioni finanziarie. Nelle immobilizzazioni finanziarie sono comprese le partecipazioni, i mutui, le anticipazioni e i crediti di durata superiore all'anno. 4. L'attivo circolante comprende le rimanenze, le disponibilità liquide, i crediti verso lo Stato ed enti pubblici e gli altri crediti di durata inferiore all'anno. 144 Regolamenti Amministrazione, contabilità e finanza 5. Gli elementi patrimoniali dell'attivo sono esposti al netto dei fondi ammortamento o dei fondi di svalutazione. Le relative variazioni devono trovare riscontro nella nota integrativa. 6. Compongono il passivo dello stato patrimoniale il patrimonio netto, i fondi per rischi e oneri, il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato, i debiti, i ratei e i risconti passivi. 7. In calce allo stato patrimoniale sono evidenziati i conti d'ordine rappresentanti le garanzie reali e personali prestate direttamente o indirettamente, i beni di terzi presso l'Ente e gli impegni assunti a fronte di prestazioni non ancora rese al termine dell'esercizio finanziario. 8. Sono vietate compensazioni fra partite dell'attivo e quelle del passivo. 9. Allo stato patrimoniale è allegato un elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare dell'Ente alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce, con l'indicazione delle rispettive destinazioni e dell'eventuale reddito da essi prodotto. Art. 48 (Criteri di iscrizione e di valutazione degli elementi patrimoniali) 1. I criteri di iscrizione e di valutazione degli elementi patrimoniali attivi e passivi sono, in quanto applicabili, analoghi a quelli stabiliti dall'articolo 2426 del codice civile e dai principi contabili adottati dagli organismi nazionali ed internazionali a ciò deputati. Art. 49 (Nota integrativa) 1. La nota integrativa è un documento illustrativo di natura tecnico-contabile riguardante l'andamento della gestione dell'Ente nei suoi settori operativi, nonché i fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio ed ogni eventuale informazione e schema utile ad una migliore comprensione dei dati contabili. 2. La nota integrativa si articola nelle seguenti cinque parti: a) criteri di valutazione utilizzati nella redazione del rendiconto generale; b) analisi delle voci del conto del bilancio; c) analisi delle voci dello stato patrimoniale; d) analisi delle voci del conto economico; e) altre notizie integrative. 3. Le informazioni dettagliate contenute nella nota integrativa devono in ogni caso riguardare: a) gli elementi richiesti dall'articolo 2427 e dagli altri articoli del codice civile, nonché da altre norme di legge e dai documenti sui principi contabili applicabili; b) l'applicazione di norme inderogabili tale da pregiudicare la rappresentazione veritiera e corretta del rendiconto generale, motivandone le ragioni e 145 Regolamenti Amministrazione, contabilità e finanza quantificando l'incidenza sulla situazione patrimoniale, finanziaria, nonché sul risultato economico; c) l'illustrazione delle risultanze finanziarie complessive; d) le variazioni alle previsioni finanziarie intervenute in corso d'anno, comprendendo l'utilizzazione del fondo di riserva; e) la composizione dei contributi in conto capitale ed in conto esercizio e la loro destinazione finanziaria ed economico-patrimoniale; f) l'elencazione dei diritti reali di godimento e la loro illustrazione; g) la destinazione dell'avanzo economico o i provvedimenti atti al contenimento e assorbimento del disavanzo economico; h) l'analisi puntuale del risultato di amministrazione, mettendone in evidenza la composizione e la destinazione; i) la composizione dei residui attivi e passivi per ammontare e per anno di formazione nonché, per quelli attivi, la loro classificazione in base al diverso grado di esigibilità; l) la composizione delle disponibilità liquide distinguendole fra quelle in possesso dell'istituto cassiere o tesoriere, del servizio di cassa interno e delle eventuali casse decentrate; m) i dati relativi al personale dipendente ed agli accantonamenti per indennità di anzianità ed eventuali trattamenti di quiescenza, nonché i dati relativi al personale comunque applicato all'Ente; n) l'elenco dei contenziosi in essere alla data di chiusura dell'esercizio ed i connessi accantonamenti ai fondi per rischi ed oneri. Art. 50 (Situazione amministrativa) 1. La situazione amministrativa di cui all'allegato 10, evidenzia: a) la consistenza di cassa iniziale, gli incassi e i pagamenti complessivamente fatti nell'esercizio, in conto competenza e in conto residui, il saldo alla chiusura dell'esercizio; b) il totale complessivo delle somme rimaste da riscuotere e di quelle rimaste da pagare; c) il risultato finale di amministrazione. Art. 51 (Relazione sulla gestione) 1. Il rendiconto generale è accompagnato da una relazione sull'andamento della gestione nel suo complesso, redatta dal direttore generale, ponendo in evidenza i costi sostenuti ed i risultati conseguiti per ciascun programma e progetto in relazione agli obiettivi del piano triennale, nonché notizie sui principali avvenimenti accaduti dopo la chiusura dell'esercizio. 146 Regolamenti Amministrazione, contabilità e finanza Art. 52 (Consuntivo dei centri di responsabilità) 1. Il consuntivo di ciascun centro di responsabilità, redatto semestralmente, mette a raffronto i risultati ottenuti dalla gestione con quelli originariamente previsti dai piani di gestione di cui all'articolo 9, comma 3. Art. 53 (Relazione del Collegio dei revisori dei conti al rendiconto generale) 1. Il Collegio dei revisori dei conti, nei termini previsti dall'articolo 43, comma 4, redige la propria relazione formulando valutazioni e giudizi sulla regolarità amministrativo-contabile della gestione ed, in uno con le altre strutture facenti parte del controllo interno, anche valutazioni in ordine alla realizzazione dei programmi e degli obiettivi fissati all'inizio dell'esercizio, ponendo in evidenza le cause che ne hanno determinato eventuali scostamenti. 2. Il Collegio dei revisori dei conti, in particolare, deve: a) attestare: 1) la corrispondenza dei dati riportati nel rendiconto generale con quelli analitici desunti dalla contabilità generale tenuta nel corso della gestione; 2) l'esistenza delle attività e passività e la loro corretta esposizione in bilancio nonché l'attendibilità delle valutazioni di bilancio; 3) la correttezza dei risultati finanziari, economici e patrimoniali della gestione; 4) l'esattezza e la chiarezza dei dati contabili presentati nei prospetti di bilancio e nei relativi allegati. b) effettuare analisi e fornire informazioni in ordine alla stabilità dell'equilibrio di bilancio e, in caso di disavanzo, fornire informazioni circa la struttura dello stesso e le prospettive di riassorbimento perché, comunque, venga, nel tempo, salvaguardato l'equilibrio; c) esprimere valutazioni sull'adeguatezza della struttura organizzativa dell'Ente e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; d) concorrere con altri organi a ciò deputati alla valutazione dell'adeguatezza del sistema di controllo interno; e) verificare l'osservanza delle norme che presiedono la formazione e l'impostazione del rendiconto generale; f) proporre l'approvazione o meno del rendiconto generale da parte degli organi preposti. 3. La proposta o meno di approvazione da parte del Collegio dei revisori si conclude con un giudizio senza rilievi, se il rendiconto generale è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione e di valutazione, con un giudizio con rilievi o con un giudizio negativo. 147 Regolamenti Amministrazione, contabilità e finanza Titolo VI Sistemi di controllo Art. 54 (Controllo di gestione) 1. Il CNR attiva il controllo di gestione al fine di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi nonché la corretta ed economica gestione delle proprie risorse, ai sensi del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286. 2. Il controllo di gestione permette di rilevare ai vari livelli decisionali, in corso di esercizio, il grado di attuazione dei programmi e progetti nonché l'efficacia, efficienza ed economicità della gestione, mediante l'analisi dei dati forniti dalle rilevazioni di contabilità analitica. 3. Il controllo di gestione è finalizzato anche a supportare la funzione dirigenziale con la finalità di: a) coadiuvare i centri di responsabilità nella predisposizione dei piani di gestione; b) fornire indicazioni ai centri di responsabilità in ordine alle soluzioni organizzative più idonee a realizzare il loro piano di gestione; c) proporre ai centri di responsabilità le modifiche da apportare ai piani di gestione. Art. 55 (Collegio dei revisori dei conti) 1. Il Collegio dei revisori dei conti, in coerenza con quanto previsto dal regolamento di organizzazione e funzionamento, effettua almeno ogni trimestre controlli e riscontri sulla consistenza della cassa e sulla esistenza dei valori, dei titoli di proprietà, e sui depositi e i titoli a custodia. 2. Il controllo sulla intera gestione deve essere svolto con criteri di efficienza e di tutela dell'interesse pubblico perseguito dall'Ente, per singoli settori e per rami di attività, con criteri di completezza logico-sistematica oltre che con controlli ispettivi non limitati ad atti isolati. 3. Di ogni verifica, ispezione e controllo, anche individuale, nonché delle risultanze dell'esame collegiale dei bilanci preventivi e relative variazioni e dei rendiconti generali è redatto apposito verbale. 4. È obbligatorio acquisire il parere dei revisori dei conti, reso collegialmente, sugli schemi degli atti deliberativi riguardanti bilanci preventivi, variazioni agli stessi, rendiconti generali, contrazioni di mutui e partecipazioni societarie, nonché ricognizione ed accertamenti dei residui attivi e passivi ed eliminazione per inesigibilità dei crediti iscritti nella situazione patrimoniale. Il direttore generale fa pervenire al Collegio i documenti necessari almeno dieci giorni prima del giorno fissato per l'adozione dei provvedimenti. 148 Regolamenti Amministrazione, contabilità e finanza 5. Il Collegio, nelle sue periodiche verifiche, vigila affinché siano tempestivamente rese al Ministero dell'economia e delle finanze le informazioni previste negli articoli 59, 60 e 61 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, ai fini del controllo della spesa del personale. Nei verbali del Collegio deve darsi atto dell'osservanza di tale obbligo. 6. Il Collegio dei revisori dei conti, nelle sue periodiche verifiche, vigila, altresì, affinché siano sistematicamente esperite le procedure di controllo interno. Nei verbali del collegio deve darsi atto dell'osservanza di tale obbligo. 7. Il Collegio vigila sull'adozione di controlli sulle strutture periferiche. Art. 56 (Verbali) 1. Copia del verbale del collegio dei revisori dei conti è inviata, entro cinque giorni dalla sua sottoscrizione, al rappresentante legale dell'Ente, all'amministrazione vigilante e al dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza. 2. Il libro dei verbali del Collegio dei revisori dei conti è custodito presso la sede dell'Ente. In merito alla sua tenuta si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2421 del codice civile. Art. 57 (Incompatibilità e responsabilità) 1. Ai sensi dell'articolo 2399 del codice civile non possono far parte del collegio dei revisori dei conti e se nominati decadono: a) i parenti e gli affini dei componenti dell'organo esecutivo dell'Ente entro il quarto grado e coloro che siano legati all'Ente o alle società da questo controllate da rapporto di lavoro continuativo; b) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile. 2. I revisori dei conti sono responsabili delle attestazioni fatte e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio, salvo il dovere di informazione previsto nei confronti degli organi vigilanti e di controllo dalle disposizioni di legge. 3. Si estende ai revisori dei conti l'obbligo di denuncia alla competente Procura regionale presso la sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti nei casi previsti dall'articolo 90 del D.P.R. 27 febbraio 2003, n.97, ove non provveda chi vi è tenuto. I revisori dei conti sono tenuti, altresì, alla denuncia all'autorità giudiziaria nei casi previsti dall'articolo 331 del codice di procedura penale. 149 Regolamenti Amministrazione, contabilità e finanza PARTE II DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ CONTRATTUALE Titolo I Disposizioni generali Capo I Ambito di applicazione Art. 58 (Normativa applicabile) 1. L'attività negoziale è disciplinata dalle norme della presente parte ferma restando l'osservanza della normativa vigente nonché delle disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili o aventi effetti diretti nell'ordinamento interno. 2. Al fine di fornire ai soggetti competenti il necessario ausilio tecnico ed il quadro delle disposizioni che, tra quelle di cui al comma 1, sono da ritenere vigenti, apposito ufficio dell'amministrazione centrale cura la predisposizione e l'aggiornamento di un manuale operativo, le cui indicazioni, non vincolanti, servono a fornire una consulenza di tipo preventivo. Capo II Svolgimento dell'attività contrattuale Art. 59 (Decisione di contrattare) 1. La volontà dell'Ente di provvedere mediante contratto deve essere espressa con apposito atto, di seguito denominato "decisione di contrattare". 2. La decisione di contrattare deve contenere: a) il fine che si intende perseguire con il contratto ed i vantaggi che si intendono ottenere per il soddisfacimento dell'interesse pubblico; b) l'oggetto del contratto; c) le clausole ritenute essenziali e l'eventuale capitolato speciale, ivi compresa l'eventuale clausola di rinnovo espresso; d) la procedura ed i criteri di scelta del contraente; e) il responsabile del procedimento; f) l'eventuale cauzione provvisoria da prestare per poter partecipare alla procedura; g) l'importo e le modalità di costituzione della cauzione definitiva, ovvero l'espressa e motivata volontà di prescinderne. 3. La decisione di contrattare deve essere congruamente motivata con particolare riguardo a quanto previsto dalla lettera d) del comma 2. 150 Regolamenti Amministrazione, contabilità e finanza 4. Per i contratti sia passivi che attivi, i soggetti di cui all'articolo 5 adottano le decisioni di contrattare secondo le competenze loro assegnate e in conformità a quanto previsto dal piano di gestione. Se le prestazioni da acquisire mediante il contratto sono destinate ad essere utilizzate da altro centro di responsabilità, la decisione è assunta su richiesta del centro di responsabilità destinatario delle prestazioni da acquisire, al cui responsabile è comunque riservato definirne le caratteristiche. 5. Per i contratti, attivi o passivi, di importo inferiore a quanto annualmente stabilito dal Consiglio di amministrazione in sede di approvazione del bilancio preventivo dell'Ente, non è necessaria la previa adozione della decisione di contrattare; in tali casi si applicano le disposizioni in materia di economato o quelle inerenti le spese per l'acquisizione di beni e servizi e la realizzazione di lavori in economia. 6. L'acquisizione di beni e servizi e l'esecuzione di lavori in economia, il sostenimento delle spese di rappresentanza, nonché la gestione del fondo economale, sono disciplinati da appositi regolamenti, adottati con delibera del Consiglio di Amministrazione anche sulla base dei principi e dei criteri fissati dal decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 e dal decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384 e successive modificazioni. Art. 60 (Conclusione dei contratti) 1. I contratti sono conclusi nel rispetto delle procedure disciplinate dal successivo Capo IV e con il contenuto risultante dal verbale delle relative operazioni. L'esito della procedura è comunicato al contraente prescelto ed al concorrente che segue nella graduatoria entro 10 giorni dalla conclusione delle operazioni; l'amministrazione nei successivi 20 giorni decide se accettare l'offerta ed a tal fine essa può prendere in considerazione solo offerte ferme ai sensi dell'art. 1329 del codice civile. 2. Con atto del soggetto che ha adottato la decisione di contrattare si provvede all'accettazione, previa verifica: a) che persista l'interesse dell'Ente alla prestazione oggetto del contratto; b) che non ricorrano elementi comprovanti l'incongruità delle condizioni del contratto; c) che non si siano verificate irregolarità nello svolgimento della procedura suscettibili di comprometterne la validità. 3. L'accettazione dell'Ente è validamente manifestata soltanto nella forma scritta e rispetto ad offerte scritte. 4. Avvenuta la definitiva aggiudicazione, si procede nel più breve termine alla stipulazione del contratto, tranne i casi in cui il verbale di aggiudicazione tenga luogo del contratto. 151 Regolamenti Amministrazione, contabilità e finanza 5. Qualora sia opportuna una ricognizione dei patti contrattuali risultanti dalle procedure esperite, oppure sia indispensabile una loro specificazione, l'amministrazione può subordinare la propria accettazione, mediante condizione risolutiva, alla stipulazione di un atto ricognitivo o specificativo del contratto nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata; alla stipulazione di tale atto si provvede comunque nel caso in cui ciò sia richiesto dal bando. A tal fine l'amministrazione, entro 10 giorni dalla conclusione del contratto, invita il contraente a stipulare l'atto entro un termine non inferiore a 20 giorni. Qualora il contraente non si presenti nel termine assegnato, l'Ente può dichiarare unilateralmente risolto il contratto. L'amministrazione può provvedere, se possibile, alla scelta di un diverso contraente in base alle risultanze delle procedure già esperite. 6. Il contratto è concluso nel momento in cui il contraente prescelto abbia ricevuto comunicazione dell'accettazione da parte dell'Ente. 7. Il presente articolo non si applica ai contratti disciplinati dal comma 5 dell'articolo 59. Art. 61 (Controlli sulla esecuzione del contratto) 1. L'esattezza degli adempimenti contrattuali e la qualità delle prestazioni sono oggetto di appositi controlli, se del caso in corso d'opera, mediante collaudi e verifiche. 2. Qualora l'importo del contratto non superi euro 155.000,00, i controlli sono svolti dal funzionario responsabile del procedimento contrattuale. Per i contratti di importo superiore, e comunque nel caso in cui il funzionario responsabile del procedimento non disponga delle competenze necessarie, i controlli sono eseguiti da persone, anche esterne all'Ente, munite delle necessarie competenze, appositamente nominate dal soggetto che ha adottato la decisione di contrattare. 3. I soggetti preposti ai controlli, qualora diversi dal responsabile del procedimento, segnalano a questo le eventuali inadeguatezze del contenuto del contratto nonché ogni elemento idoneo a valutare la correttezza ed esattezza dei comportamenti tenuti dal contraente. 4. Il collaudo o la verifica si concludono con l'attestazione di regolare esecuzione da effettuarsi, a seconda dei casi, sulla relativa documentazione giustificativa della spesa, ovvero, in presenza di una specifica commissione, attraverso apposito verbale che verrà allegato all'ordinativo di pagamento. 5. Ciascun contratto stabilisce le conseguenze e gli effetti giuridici derivanti dall'attività di controllo sullo svolgimento del rapporto contrattuale ed in particolare sulle obbligazioni assunte dall'Ente. 6. Con delibera del Consiglio di amministrazione sono individuate le modalità e i soggetti preposti al collaudo e all'accertamento della regolare fornitura. 152 Regolamenti Amministrazione, contabilità e finanza Art. 62 (Funzionario responsabile del procedimento contrattuale) 1. Con la decisione di contrattare è nominato per ciascun contratto un responsabile del relativo procedimento, scelto nell'ambito della struttura organizzativa interessata al contratto. 2. Il funzionario responsabile è preposto a seguire l'intero iter del procedimento contrattuale, anche nelle fasi che eventualmente debbano svolgersi in uffici interni o esterni all'Ente, e provvede affinché la formazione ed esecuzione del contratto avvengano regolarmente e nel modo più rapido, nel rispetto delle norme sulla pubblicità e delle altre regole procedurali. A tal fine, il funzionario responsabile cura i rapporti con i soggetti interessati, in modo da garantire la loro partecipazione ed informazione, e tiene i necessari rapporti con tutti i soggetti che intervengono nella formazione ed esecuzione del contratto. 3. Il funzionario responsabile riferisce immediatamente al soggetto che lo ha nominato sulle circostanze che determinino, o facciano temere, il verificarsi di irregolarità o rallentamenti, facendo proposte per il loro superamento ovvero segnalando le iniziative assunte a tal fine. 4. Il nome e la sede del responsabile del procedimento sono resi noti al pubblico nelle forme adeguate e, per i contratti di esecuzione di lavori, sono indicati nel cartello di cantiere. 5. Al termine del suo incarico il responsabile del procedimento presenta una relazione con la quale sono segnalati tutti gli elementi rilevanti al fine di poter valutare il grado di funzionalità nello svolgimento della specifica vicenda contrattuale e la esattezza, correttezza e puntualità con cui sono stati adempiuti gli obblighi contrattuali. La relazione è trasmessa al soggetto che ha adottato la decisione di contrattare. Art. 63 (Supporto all'attività contrattuale) 1. Per fornire alle strutture operative il necessario supporto tecnico-giuridico, sono predisposti schemi degli atti maggiormente utilizzati nello svolgimento delle attività contrattuali. Le strutture operative, qualora ritengano tali schemi inadeguati al caso di specie o intendano comunque discostarsene, possono farsi assistere, nella predisposizione degli atti da adottare, dall'ufficio di cui all'articolo 58, comma 2. 2. L'Ente si dota di un sistema di rilevazione ed elaborazione dei dati sui prezzi che interessano l'attività dell'Ente. Le strutture amministrative competenti a svolgere l'attività contrattuale sono tenute a fornire i dati necessari a tali rilevazioni ed accedono alle relative elaborazioni mediante la rete informatica dell'Ente. 153 Regolamenti Amministrazione, contabilità e finanza Art. 64 (Repertorio dei contratti) 1. Ciascuna struttura amministrativa tiene una raccolta dei contratti da essa conclusi, nella quale i medesimi sono conservati fino alla scadenza dei termini di prescrizione delle relative obbligazioni. 2. Presso l'ufficio di cui all'articolo 58 comma 2 è istituito un Repertorio centralizzato dei contratti contenente le annotazioni di tutti i contratti di cui l'Ente è parte. 3. La tipologia e le soglie dei contratti da registrare sono stabilite con apposite direttive del direttore generale. Capo III Clausole contrattuali Art. 65 (Termini e durata dei contratti) 1. Nei contratti stipulati dall'Ente devono essere stabiliti i termini di esecuzione delle rispettive prestazioni e deve essere determinata la durata del rapporto contrattuale. 2. La conclusione di contratti contenenti clausole di rinnovo tacito è consentita esclusivamente nei casi espressamente previsti dalla legge. Art. 66 (Prezzi) 1. I contratti devono prevedere prezzi invariabili, salvo che per i beni o le prestazioni il cui prezzo sia determinato per legge o per atto amministrativo e fermo restando quanto previsto dal presente articolo. 2. E' consentita la conclusione di contratti nei quali il corrispettivo sia determinato con indicazione del ribasso, fisso ed invariabile, rispetto a prezzi di listini ufficiali. 3. Anticipazioni sul prezzo nella misura massima del venti percento dell'importo contrattuale possono essere previste soltanto per i contratti per la fornitura di strumentazione scientifica e tecnologica di particolare complessità. A tal fine si intendono di particolare complessità quelle strumentazioni per le quali non siano reperibili sul mercato produzioni standardizzate. 4. L'accertamento sulla congruità dei prezzi praticati dalle ditte fornitrici è effettuato dai titolari dei centri di responsabilità attraverso elementi obiettivi di riscontro dei prezzi correnti di mercato risultanti anche da apposite indagini. Nei casi di prestazioni di servizi e forniture particolarmente complesse può essere nominata un'apposita commissione, formata da personale anche esterno all'Ente, nell'ipotesi di carenza di personale interno dotato di specifica professionalità, che accerti la congruità dei prezzi praticati. 154 Regolamenti Amministrazione, contabilità e finanza Art. 67 (Rinnovo e proroga dei contratti) 1. I contratti possono prevedere una clausola di rinnovo espresso ai sensi dell'articolo 59, comma 2. A tal fine, il soggetto competente alla conclusione del contratto accerta la sussistenza di ragioni di convenienza al rinnovo e, previa decisione motivata, comunica alla controparte la volontà di rinnovare il contratto. 2. I contratti per la fornitura di beni e servizi, che abbiano durata non inferiore all'anno, possono prevedere l'obbligo del fornitore a proseguire la medesima prestazione a richiesta dell'Ente ed alle medesime condizioni, fino ad un massimo di altri 4 mesi. La decisione di imporre al fornitore la prosecuzione della prestazione è adottata dal soggetto competente alla conclusione del contratto. Art. 68 (Variazione dei contratti in corso di esecuzione) 1. I contratti possono prevedere che, qualora nel corso della loro esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione della prestazione, il contraente è tenuto ad assoggettarvisi agli stessi patti e condizioni del contratto, sempre che le relative variazioni siano complessivamente contenute entro il quinto dell'importo contrattuale e non siano tali da alterare la natura della prestazione originaria. Art. 69 (Contratti aperti) 1. E' consentita la conclusione di contratti in cui sia lasciata all'amministrazione la successiva determinazione quantitativa delle prestazioni entro un intervallo predeterminato. 2. Tali contratti devono comunque stabilire il prezzo unitario che il contraente, su richiesta dell'amministrazione, è tenuto a praticare. Art. 70 (Clausola penale) 1. I contratti devono prevedere le penalità, con clausola di risarcibilità a favore dell'Ente dell'ulteriore danno, per il mancato o l'inesatto adempimento, nonché per la ritardata esecuzione delle prestazioni. 2. L'applicazione della penale è di competenza del soggetto che ha la responsabilità di gestione del contratto in rappresentanza dell'Ente. Art. 71 (Cauzione definitiva) 1. I contraenti sono tenuti a presentare all'Ente idonea cauzione a garanzia della corretta esecuzione dei contratti. L'importo e le modalità di costituzione della cauzione sono stabilite dalla decisione a contrattare. Si può prescindere dalla 155 Regolamenti Amministrazione, contabilità e finanza cauzione qualora il contraente sia di notoria affidabilità o, comunque, qualora ciò sia previsto dalla decisione di contrattare in considerazione dell'importo o della natura delle prestazioni. 2. Lo svincolo della cauzione è disposto dal soggetto competente alla conclusione del contratto, a seguito della relazione illustrativa di cui all'articolo 62, comma 5. Capo IV Procedure di scelta del contraente Art. 72 (Procedure di scelta del contraente) 1. L'Ente provvede alla scelta del contraente tramite concorsi di progettazione, procedure negoziate, procedure ristrette, procedure aperte, ai sensi delle disposizioni del presente capo. 2. Le procedure ristrette possono essere con o senza bando; le procedure negoziate possono svolgersi in forma concorrenziale con bando, concorrenziale senza bando e non concorrenziale. Art. 73 (Utilizzazione dei concorsi di progettazione) 1. Si provvede mediante concorso di progettazione qualora sia opportuno avvalersi dell'apporto di particolari competenze tecniche e di esperienze specifiche da parte dell'offerente, per la elaborazione progettuale delle prestazioni da eseguire di cui siano indicate le principali caratteristiche. 2. I concorsi di progettazione si svolgono previa pubblicazione del bando di gara e successiva scelta dei soggetti da invitare alla procedura. Art.74 (Utilizzazione delle procedure negoziate concorrenziali con bando) 1. Si provvede con le procedure negoziate, previa pubblicazione di un bando, nei seguenti casi: a) allorché la difficoltà di predeterminare con sufficiente precisione le specifiche del contratto, mediante capitolato speciale, non consenta di prescindere da un rapporto di negoziazione con i partecipanti alla procedura; b) allorché l'esito infruttuoso di altra procedura con bando evidenzi l'impossibilità di definire il contenuto della prestazione o del contratto prescindendo da un rapporto di negoziazione con i partecipanti alla procedura. 156 Regolamenti Amministrazione, contabilità e finanza Art. 75 (Utilizzazione delle procedure negoziate non concorrenziali) 1. Si provvede mediante procedure negoziate non concorrenziali allorché la prestazione idonea a soddisfare le esigenze dell'Ente può essere resa soltanto da una impresa determinata. 2. In particolare, l'impossibilità di ottenere altrimenti un'idonea prestazione deve risultare in considerazione del suo oggetto, o delle modalità, anche di tempo e di luogo, di esecuzione, ovvero del coerente inserimento della prestazione da acquisire nella precedente attività contrattuale dell'Ente o in rapporti contrattuali in corso. 3. Per i contratti attivi si provvede mediante procedure negoziate non concorrenziali secondo i criteri di cui ai precedenti commi 1 e 2, ovvero qualora l'interesse dell'Ente a cedere la prestazione oggetto del contratto dipenda dalle specifiche caratteristiche soggettive riscontrabili esclusivamente nell'acquirente. 4. Si provvede, altresì, mediante procedure negoziate non concorrenziali, per l'acquisto di beni immobili, qualora l'esigenza dell'amministrazione non possa essere soddisfatta che dallo specifico bene oggetto della procedura. Art. 76 (Utilizzazione delle procedure ristrette con bando) 1. Si provvede mediante procedure ristrette con bando allorché sia possibile stabilire con precisione le specifiche del contratto, mediante capitolato speciale, senza bisogno di alcuna negoziazione con i partecipanti alla procedura. 2. Le procedure ristrette con bando si svolgono previa scelta dei soggetti da invitare alla procedura. Art. 77 (Utilizzazione delle procedure aperte) 1. Nei casi previsti dall'articolo 76, si provvede mediante procedure aperte allorché, in considerazione del tipo di contratto, l'eventuale elevato numero di partecipanti non sia suscettibile di compromettere l'interesse dell'Ente e sempre che ricorrano i seguenti presupposti: a) l'amministrazione non ritenga necessario selezionare coloro che intendono partecipare alla procedura, considerando assolutamente indifferente che tali soggetti posseggano requisiti ulteriori rispetto a quelli richiesti per poter partecipare alla procedura o dispongano in misura diversa di tali requisiti; b) le attività necessarie alla formazione dell'offerta ed i requisiti soggettivi richiesti siano tali da far presumere che la mancanza di un preventivo invito dell'amministrazione non abbia l'effetto di dissuadere i soggetti eventualmente interessati dal partecipare alla procedura. 2. Le procedure aperte si svolgono previa pubblicazione del bando di gara. 157 Regolamenti Amministrazione, contabilità e finanza Art.78 (Utilizzazione delle procedure concorrenziali, ristrette o negoziate, senza bando) 1. Le procedure previste rispettivamente dagli articoli 74 e 76 si svolgono senza previa pubblicazione di un bando ovvero mediante pubblicazione sintetica e rinvio al sito internet dell'Ente, nei seguenti casi: a) allorché l'amministrazione si trovi nella necessità di acquisire o cedere con urgenza la prestazione oggetto del contratto; in tali casi l'urgenza va valutata in relazione ai presumibili tempi che sarebbero altrimenti necessari per l'espletamento delle procedure precedute da bando; b) allorché il valore del contratto sia talmente basso da non giustificare le spese di pubblicazione dell'avviso di bando di cui all'articolo 81, comma 4; c) in ogni altro caso in cui ricorrono speciali ed eccezionali circostanze, debitamente descritte e motivate, per le quali non possano essere utilmente seguite le procedure aperte, ristrette o negoziate con bando. Art. 79 (Competenze per l'ammissione alla procedura e per la scelta del contraente) 1. Nella procedura mediante concorso di progettazione, agli inviti, all'esame dei progetti e delle offerte ed alla scelta del contraente provvede un'apposita commissione nominata dal soggetto che ha adottato la decisione di contrattare. La commissione può essere composta da esperti esterni all'Ente ed è comunque presieduta da un dirigente del CNR. 2. Nelle altre procedure l'organo che ha adottato la decisione di contrattare individua, in applicazione di delibera del Consiglio di amministrazione dove sono fissati criteri legati a categorie e importi per la spesa prevista, il funzionario o la commissione preposti alla determinazione dei soggetti partecipanti ed alla scelta dell'offerta più favorevole. Art. 80 (Criteri di scelta del contraente. Offerte anomale) 1. Alla scelta del contraente si procede mediante uno dei seguenti criteri, a seconda del contenuto del contratto e del tipo di procedura seguita: a) il prezzo più favorevole, secondo i sistemi indicati dalla decisione di contrattare, qualora le prestazioni debbano essere conformi al contenuto puntualmente predeterminato da dettagliato capitolato speciale; b) l'offerta economicamente più vantaggiosa da valutare in base a parametri numerici predeterminati con la decisione di contrattare e variabili a seconda della natura della prestazione, quali il prezzo, il termine di esecuzione o di consegna, il costo di utilizzazione e di manutenzione, il rendimento, la qualità, il carattere estetico e funzionale, il valore tecnico, i servizi successivi alla prestazione e l'assistenza tecnica; c) l'offerta economicamente più vantaggiosa da valutare in base a parametri variabili a seconda della natura della prestazione, ai sensi della precedente 158 Regolamenti Amministrazione, contabilità e finanza lettera, e progressivamente definiti nel corso di svolgimento della procedura seguita. 2. Qualora talune offerte presentino carattere anomalo per il loro contenuto particolarmente favorevole all'Ente, il soggetto offerente, su richiesta scritta dell'amministrazione e nei termini assegnati, è tenuto a fornire spiegazioni in merito agli elementi costitutivi dell'offerta. L'amministrazione, valutate le spiegazioni rese nei termini, decide, motivatamente, di ammettere o meno l'offerta. 3. Nel caso di utilizzazione dei criteri di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 1, sono considerate offerte anomale quelle che risultino più favorevoli all'amministrazione in misura superiore per oltre il cinquanta percento alla media delle offerte pervenute. A tal fine la media delle offerte viene calcolata escludendo l'offerta più vantaggiosa e quella più svantaggiosa ovvero, nel caso siano pervenute più di sei offerte, escludendo dal calcolo le due più favorevoli e le due meno favorevoli. Art. 81 (Norme comuni alle procedure con bando) 1. L'Ente rende noto l'avvio della procedura di scelta del contraente mediante adeguata e tempestiva pubblicità di apposito bando. 2. Il bando è l'atto fondamentale che, in conformità ed in attuazione della decisione di contrattare, pone le regole di svolgimento della procedura. Il bando specifica gli elementi utili ad individuare il contenuto del contratto, stabilisce requisiti, modalità e tempi per la partecipazione alla procedura ed indica il funzionario responsabile del procedimento contrattuale. 3. Il soggetto che ha adottato la decisione di contrattare provvede alla adozione del bando ed ai successivi adempimenti. 4. Alla pubblicità dei bandi si provvede mediante inserimento nel "sito internet" dell'Ente e contestuale pubblicazione del relativo avviso. In particolare, l'avviso deve essere pubblicato: a) per i contratti di importo superiore a euro 260.000,00, su almeno un quotidiano a diffusione nazionale e su un quotidiano diffuso nella regione in cui il contratto va eseguito; b) per i contratti di importo compreso fra euro 130.000,00 e 260.000,00, su almeno un quotidiano a diffusione nazionale; c) per i contratti di importo inferiore a euro 130.000,00, su almeno un quotidiano a diffusione locale o su un periodico locale specializzato in inserzioni ovvero a mezzo pubblicazione sul sito internet dell'Ente. 159 Regolamenti Amministrazione, contabilità e finanza Art. 82 (Ammissione alle procedure e individuazione dei soggetti da invitare o da interpellare) 1. Sono esclusi per un periodo di 10 anni da tutte le procedure contrattuali coloro che nell'esecuzione di contratti stipulati con l'Ente o con altre pubbliche amministrazioni risultino essersi comportati con malafede o negligenza. Sono altresì esclusi quei soggetti che si trovino in una delle situazioni per le quali, in base alla normativa statale, è prevista l'esclusione dalla partecipazione a procedure contrattuali con pubbliche amministrazioni. L'Ente provvede a rendere noto, con cadenza annuale, l'elenco dei soggetti esclusi. 2. I requisiti che i soggetti interessati devono possedere per partecipare alla procedura sono stabiliti dalla decisione di contrattare e sono indicati dall'eventuale bando. 3. Nei concorsi di progettazione i soggetti da invitare sono individuati, tra quelli che ne hanno fatto richiesta, tenendo conto della loro capacità tecnica, risultante dall'elenco dei principali contratti stipulati negli ultimi tre anni, e della loro capacità economico-finanziaria. Tali requisiti devono essere dimostrati mediante idonea documentazione, indicata nel bando, da presentare al momento della richiesta di invito. 4. Nelle procedure, ristrette e negoziate, con bando, i soggetti da invitare o da interpellare sono individuati, tra quelli che ne hanno fatto richiesta, verificando che essi abbiano i requisiti per partecipare alla procedura e, qualora ciò sia previsto dal bando, tenendo conto della loro capacità tecnica ed economicofinanziaria ai sensi del comma 3. 5. Con la decisione di contrattare può essere stabilito un numero massimo, da indicare nel bando, di partecipanti alle procedure di cui ai commi 3 e 4. In tal caso, sono invitati a partecipare i soggetti che forniscano la maggior affidabilità da valutare in relazione agli elementi di cui al comma 3. 6. Nelle procedure concorrenziali, ristrette o negoziate, senza bando, il soggetto competente allo specifico contratto individua i soggetti da invitare o da interpellare in numero non inferiore a cinque, qualora esistenti. La scelta di tali soggetti è effettuata, ove possibile, a rotazione e in modo che siano comunque invitati o interpellati soggetti appartenenti a ciascuna delle seguenti categorie: soggetti con cui il soggetto competente allo specifico contratto abbia già avuto positivi rapporti contrattuali; soggetti già invitati o interpellati in precedenti occasioni; soggetti mai invitati o interpellati. Art. 83 (Svolgimento dei concorsi di progettazione) 1. Quando l'Ente procede mediante concorso di progettazione, i concorrenti invitati a partecipare alla procedura presentano le loro offerte in relazione al progetto ed al capitolato di massima approvato con la decisione di contrattare, 160 Regolamenti Amministrazione, contabilità e finanza ovvero in relazione alle caratteristiche essenziali della prestazione indicate dalla medesima decisione. 2. Alla scelta del contraente si provvede mediante il criterio di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 80. Nel caso che nessuno dei progetti presentati corrisponda alle esigenze per le quali la procedura è stata bandita, l'Ente può avviare una nuova, identica o diversa, procedura. 3. La decisione di contrattare, in relazione all'interesse dell'Ente ed ai presumibili costi di progettazione, può prevedere la concessione di compensi o rimborsi spese per i progetti che siano riconosciuti di particolare interesse, anche se non prescelti. Art. 84 (Svolgimento delle procedure negoziate) 1. Nelle procedure concorrenziali l'Ente svolge, anche in maniera separata e reiterata, una negoziazione con i soggetti partecipanti, per la determinazione del contenuto del contratto. Qualora durante la procedura alcuni dei partecipanti offrano prestazioni ritenute più rispondenti alle necessità dell'Ente ed aventi caratteristiche parzialmente diverse dalle altre offerte, anche gli altri partecipanti devono essere invitati a fare una nuova offerta sull'oggetto del contratto come ridefinito. Lo svolgimento di ciascuna fase della negoziazione è dettagliatamente illustrato in apposita relazione, che viene predisposta nel corso di svolgimento della procedura e che deve descrivere lo stato delle negoziazioni con ciascun soggetto interpellato. 2. Nelle procedure concorrenziali, alla scelta del contraente si procede mediante il criterio di cui alla lettera c) dell'articolo 80. 3. Nelle procedure non concorrenziali, l'Ente svolge apposita trattativa con il soggetto interpellato ai fini della determinazione del contenuto del contratto. 4. Le negoziazioni e trattative di cui ai commi 1, 2 e 3 possono anche svolgersi senza alcuna formalità, ma le offerte definitive devono risultare da atto scritto. Art. 85 (Svolgimento delle procedure aperte e delle procedure ristrette) 1. Quando l'Ente provvede mediante procedure aperte e procedure ristrette, i concorrenti devono presentare le loro offerte in relazione al capitolato speciale dettagliatamente definito dalla decisione di contrattare. La scelta del contraente avviene in base ai criteri di cui alle lettere a) o b) del comma 1 dell'articolo 80, secondo quanto stabilito dalla decisione di contrattare. 2. Nelle procedure aperte ed in quelle ristrette con bando, la gara si svolge nel giorno e nell'ora stabiliti dal bando o dalla lettera di invito ed è dichiarata deserta nel caso in cui non siano state presentate almeno due offerte. Le procedure ristrette senza bando possono essere svolte senza alcuna formalità, acquisendo le offerte secondo gli usi del commercio, ma, comunque, sempre per iscritto. 161 Regolamenti Amministrazione, contabilità e finanza 3. Nel caso delle procedure aperte, l'Ente, prima di esaminare le offerte presentate dai concorrenti, deve verificare che essi abbiano i requisiti richiesti per partecipare alla procedura. Nel caso di procedure ristrette, le offerte sono presentate dai soggetti invitati a partecipare ai sensi dell'articolo 82. Titolo II Disposizioni speciali Art. 86 (Contratti di permuta) 1. Alla conclusione dei contratti di permuta si provvede mediante il procedimento altrimenti necessario per l'acquisto dei beni che si intende ottenere in permuta. Il valore dell'oggetto del contratto è determinato con esclusivo riferimento al bene da acquisire. 2. E' comunque possibile ricorrere alle procedure negoziate non concorrenziali qualora la permuta del bene sia attuativa di precedente contratto che preveda a carico del contraente l'onere di provvedere all'ammodernamento dei beni da esso forniti. Art. 87 (Contratti di commercializzazione al pubblico) 1. I beni mobili prodotti dall'Ente possono essere commercializzati al pubblico in conformità all'articolo 1336 del codice civile. 2. In tal caso, la decisione di contrattare si limita a prevedere, e motivare, questa forma di vendita ed a precisare il tipo di beni per i quali vi si ricorre. Il contraente viene scelto seguendo l'ordine temporale delle richieste. Art. 88 (Contratti di leasing finanziario) 1. Per acquisire la disponibilità di beni mobili od immobili, l'Ente può concludere contratti di leasing con intermediari finanziari. Le ragioni di opportunità e convenienza, che giustificano l'utilizzazione di questo tipo di contratto, devono essere motivate con la decisione di contrattare. 2. La scelta del costruttore o fornitore dei beni può essere effettuata direttamente dall'Ente, in conformità alle disposizioni della Parte Seconda, Titolo I, Capo IV, oppure può essere lasciata all'intermediario, nel qual caso deve essere indicata dalla sua offerta e costituisce oggetto di valutazione in sede di confronto concorrenziale delle offerte. 162 Regolamenti Amministrazione, contabilità e finanza Art. 89 (Prestazioni di lavoro autonomo) 1. In conformità al titolo III del libro V del codice civile, il CNR può concludere contratti d'opera o affidare incarichi professionali per lo svolgimento di compiti temporanei, e determinati nell'oggetto. 2. Tali contratti possono essere utilizzati per lo svolgimento di attività di ricerca, per acquisire prestazioni di consulenza, di progettazione o di supporto alla ricerca ed ai servizi amministrativi o tecnici dell'Ente, nonché per la formazione delle commissioni di cui all'articolo 79 o per lo svolgimento dei controlli previsti dall'articolo 61, comma 2. 3. Alla scelta del contraente si provvede mediante procedure, ristrette o negoziate, senza bando. Qualora si tratti di prestazioni ad alto contenuto di professionalità, che richiedano un rapporto "intuitu personae" e che non abbiano ad oggetto lo svolgimento di attività di ricerca scientifica, la scelta del contraente può avvenire mediante procedura negoziata non concorrenziale. Art. 90 (Donazioni, eredità, legati) 1. L'accettazione di donazioni, eredità e legati, è effettuata dal direttore generale previa delibera del Consiglio di amministrazione. I centri di responsabilità provvedono a raccogliere elementi ai fini delle valutazioni di merito. Nel caso la liberalità abbia ad oggetto attrezzature, la convenienza va valutata anche in considerazione dell'esistenza di un mercato concorrenziale per l'acquisto dei materiali di consumo necessari al loro funzionamento, nonché in considerazione dei costi di dislocazione e gestione delle attrezzature. Art. 91 (Ufficiale rogante) 1. Il direttore generale ai fini e per gli effetti dell'articolo 61 del DPR 27 febbraio 2003, n.97, designa un funzionario quale ufficiale rogante del CNR. PARTE III DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE Art. 92 (Limiti di valore) 1. Tutti gli importi indicati nel presente regolamento si intendono al netto delle eventuali imposte. 2. Tali importi possono essere adeguati con deliberazione del Consiglio di amministrazione e, con provvedimento del Presidente, possono essere aggiornati sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo. 163 Regolamenti Amministrazione, contabilità e finanza Art. 93 (Regime transitorio delle competenze) 1. Apposite deliberazioni del Consiglio di amministrazione disciplinano la progressiva attuazione delle disposizioni del presente regolamento in relazione al riassetto organizzativo dell'amministrazione centrale e della rete scientifica ed alla predisposizione delle necessarie iniziative di formazione e di adeguamento della rete informatica. 2. Fino alla adozione dei regolamenti di cui al comma 6 dell'articolo 59 si applicano le disposizioni di cui al Decreto del Presidente del CNR 7 febbraio 1997 che disciplina i lavori, le forniture ed i servizi che possono essere eseguiti in economia e D.P.C.M. del 4 giugno 1987 per le spese di rappresentanza. Art. 94 (Abrogazioni) 1. Fatto salvo quanto previsto dalla presente parte sono abrogate le disposizioni incompatibili con il presente regolamento ed in particolare il Decreto del Presidente del CNR n.15448 del 14 gennaio 2000 recante "Approvazione del regolamento per l'amministrazione e la contabilità del Consiglio nazionale delle ricerche" e successive modificazioni. Art. 95 (Rapporti contrattuali in essere) 1. I rapporti contrattuali già costituiti restano regolati dalle norme vigenti all'atto della stipula dei contratti. Art. 96 (Norme finali e transitorie) 1. Il Consiglio di amministrazione stabilisce le regole transitorie per l'anno 2005, introducendo modalità che consentano la graduale applicazione delle disposizioni del presente Regolamento. 2. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 164 Regolamenti Personale Regolamento del Personale del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Decreto del Presidente del CNR del 4 maggio 2005 prot. n. 0025035) Pubblicato nel Supplemento ordinario n. 101 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.124 del 30 maggio 2005. TITOLO I PRINCIPI GENERALI Art.1 - Finalità e ambito di applicazione Art.2 - Dotazione organica e piani di fabbisogno Art.3 - Programmazione delle assunzioni Art.4 - Modalità di reclutamento TITOLO II PROCEDURE DI RECLUTAMENTO DEL PERSONALE RICERCATORE E TECNOLOGO Capo I Tempo indeterminato Art.5 - Criteri generali Art.6 - Bandi di concorso Art.7 - Svolgimento dei concorsi Art.8 - Assunzione con chiamata diretta Capo II Tempo determinato Art.9 - Criteri generali Art.10 - Selezioni pubbliche TITOLO III PROCEDURE DI RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DAL IX AL IV LIVELLO Capo I Tempo indeterminato Art.11 - Criteri generali Capo II Tempo determinato Art.12 - Criteri generali Art.13 - Selezioni pubbliche TITOLO IV NORME SULLA DIRIGENZA Art.14 - Criteri generali Art.15 - Nomina dei dirigenti e conferimento dell'incarico Art.16 - Valutazione dei dirigenti e responsabilità dirigenziale TITOLO V PERSONALE ASSOCIATO Art.17 - Principi 165 Regolamenti Personale TITOLO VI GESTIONE E AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE Art.18 - Modalità di gestione del rapporto Art.19 - Sede di servizio e sede di lavoro Art.20 - Mobilità interna ed esterna Art.21 - Mobilità con l'università Art.22 - Mobilità con gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico Art.23 - Assegnazione temporanea ad imprese TITOLO VII DIRITTI OBBLIGHI E RESPONSABILITA' Art.24 - Diritti Art.25 - Diritti di proprietà intellettuale Art.26 - Attività conto terzi Art.27 - Obblighi del personale Art.28 - Indennità speciale per responsabile di progetto e di commessa TITOLO VIII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI Art.29 - Personale che confluisce nel CNR Art.30 - Abrogazioni Art.31 - Norme transitorie TITOLO I PRINCIPI GENERALI Art.1 (Finalità e ambito di applicazione) 1. Il presente regolamento è adottato in attuazione del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127, e successive modificazioni, di seguito denominato "decreto di riordino", nell'ambito dell'autonomia organizzativa degli enti pubblici di ricerca sancita dall'articolo 8, comma 1 della legge 9 maggio 1989 n. 168, e nel rispetto dei contratti collettivi nonchè delle vigenti norme in materia di pubblico impiego; definisce le procedure di reclutamento per l'assunzione del personale a tempo determinato e a tempo indeterminato, nonché le modalità per la gestione e l'amministrazione del personale. 2. Il rapporto di lavoro dei dipendenti del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) è regolato dalla normativa vigente in materia di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e, in particolare, dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, dal decreto di riordino e dalle disposizioni contrattuali. Il reclutamento è aperto anche ai cittadini stranieri se in possesso dei requisiti richiesti. 166 Regolamenti Personale Art. 2 (Dotazione organica e piani di fabbisogno) 1. Il Consiglio di amministrazione definisce, nell'ambito del piano triennale di attività ai sensi dell'articolo 16 comma 1 del decreto di riordino, la programmazione annuale e triennale del fabbisogno di personale sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato in funzione del perseguimento delle finalità dell'Ente. 2. La dotazione organica del Consiglio Nazionale delle Ricerche, risultante dalle tabelle numeri uno, due, tre e cinque, allegate al decreto di riordino, è aggiornata, con la procedura di cui al comma 1, ai sensi degli articoli 2 e 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165. 3. Il Consiglio di amministrazione, previa consultazione delle organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva ai sensi della normativa vigente, determina la pianta organica e i piani di assunzione nelle diverse tipologie contrattuali, nei limiti stabiliti dal vigente piano triennale di attività e delle disponibilità di bilancio e nel rispetto dei vincoli quantitativi e procedurali posti dalla normativa vigente. 4. Nel definire il fabbisogno del personale dei profili di ricercatore e tecnologo il Consiglio di amministrazione tiene conto delle aree scientifiche e settori tecnologici in applicazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381. L'elenco di dette aree e settori è aggiornato periodicamente sentito il Consiglio scientifico generale. Art. 3 (Programmazione delle assunzioni) 1. I bandi di concorso sono emanati dal Presidente, in base ai piani di assunzione di cui al comma 3 dell'articolo 2 e nel rispetto dei criteri generali di cui all'articolo 6. 2. Ai fini di cui al comma 1, nell'ambito delle procedure di pianificazione, i direttori dei dipartimenti e degli istituti e i responsabili degli uffici dell'amministrazione predispongono le proprie richieste distinte per profilo e, ove necessario, per livello. 3. Per i diversi profili del personale ricercatore e tecnologo, i direttori dei dipartimenti e degli istituti nonché, per i diversi profili del personale tecnologo, i responsabili degli uffici dell'amministrazione precisano anche l'area scientifica o il settore tecnologico richiesti. Art. 4 (Modalità di reclutamento) 1. Il reclutamento del personale a tempo indeterminato può avvenire, nel rispetto dei limiti numerici e di spesa posti dalla normativa vigente e ferme restando le 167 Regolamenti Personale modalità relative alle assunzioni obbligatorie o al ricorso alle liste di collocamento nonché altre modalità di carattere generale previste dalla legge: a) per concorso pubblico; b) per chiamata diretta nei limiti fissati dall'articolo 20 comma 2 del decreto di riordino; c) per mobilità da Ente del comparto o da altra Amministrazione; d) per utilizzo di graduatoria degli idonei non vincitori entro i limiti di validità temporale della graduatoria stessa. 2. Con riferimento al personale dipendente, l'Amministrazione può applicare ai vincitori di concorso a tempo determinato indetto e svolto nel rispetto dei vincoli posti dalla legge per i concorsi a tempo indeterminato, in coerenza anche con la salvaguardia delle specificità dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 23 comma 2 del decreto di riordino, nei limiti stabiliti annualmente all'interno del fabbisogno di personale oggetto della programmazione di cui al comma 1 dell'articolo 2, le modalità di assunzione di cui alla lettera d) del comma 1, con il vincolo del superamento di un'ulteriore verifica sull'attività svolta e sulla qualificazione conseguita, da effettuare prima della conclusione del contratto a termine. 3. Il reclutamento del personale a tempo determinato può avvenire nel rispetto dei limiti numerici e di spesa posti dalla normativa vigente e in coerenza con la contrattazione collettiva e ferme restando altre modalità di carattere generale previste dalla legge: a) per procedura selettiva; b) per chiamata diretta nei limiti fissati dall'articolo 20 comma 3 del decreto di riordino. TITOLO II PROCEDURE DI RECLUTAMENTO DEL PERSONALE RICERCATORE E TECNOLOGO Capo I Tempo indeterminato Art. 5 (Criteri generali) 1. Il Consiglio di amministrazione, nel rispetto dei principi dettati dal comma 4 dell'articolo 20 del decreto di riordino e in conformità con i principi generali contenuti nel titolo II, capo III, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, previa consultazione delle organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva ai sensi della normativa vigente, definisce con propria delibera: a) le modalità generali di svolgimento dei concorsi per l'assunzione ai diversi profili e livelli e i criteri per la formulazione dei bandi ivi inclusa la definizione delle eventuali soglie di idoneità; b) i criteri per la composizione e la formazione delle commissioni di concorso, articolate con riferimento alle aree scientifiche ed ai settori tecnologici, in base ai seguenti principi: 168 Regolamenti Personale 1) i componenti le commissioni sono scelti utilizzando un albo di esperti interni ed esterni, articolato in aree scientifiche e settori tecnologici, le cui modalità di costituzione e tenuta sono determinate con delibera del Consiglio di amministrazione; 2) le commissioni possono variare tra un numero minimo di tre a un numero massimo di cinque componenti, di cui almeno uno interno all'Ente; c) i requisiti di ammissione alle prove; d) i criteri per stabilire il grado di decentramento alle varie strutture dell'Ente delle procedure al fine di assicurarne l'efficacia, l'efficienza e l'omogeneità. Art. 6 (Bandi di concorso) 1. I bandi specificano il profilo, il livello, l'area scientifica o il settore tecnologico interessato e indicano, nel rispetto delle normative vigenti, i requisiti di ammissione, i titoli scientifici e tecnologici valutabili, le prove da sostenere, la tipologia delle competenze scientifiche e tecnologiche richieste, nonché la sede di lavoro. 2. I bandi determinano preventivamente il numero massimo delle pubblicazioni scientifiche e/o rapporti tecnici da presentare a scelta del candidato. 3. Nel bando è specificata l'eventuale possibilità di utilizzo successivo della graduatoria degli idonei. 4. Per ogni concorso è nominato dal direttore generale un responsabile del procedimento, esterno alla commissione, con il compito di garantire e accertare la regolarità formale e il rispetto dei termini relativi ad ogni fase dello stesso procedimento. Art. 7 (Svolgimento dei concorsi) 1. Il bando precisa il grado di decentramento delle procedure in applicazione della delibera del Consiglio di amministrazione di cui all'articolo 5 comma 1. 2. I componenti delle commissioni sono nominati dal Presidente e si insediano entro il termine indicato nel decreto di nomina. 3. I concorsi sono compiuti entro il termine di quattro mesi dalla data di insediamento della commissione. Il Presidente, in casi eccezionali e per comprovate esigenze, può disporre una proroga non superiore a due mesi. Scaduto il termine finale senza la conclusione dei propri lavori, la commissione decade e i relativi componenti non possono essere chiamati a far parte di commissioni di concorso nei successivi tre anni. 4. Al termine dei propri lavori la commissione forma la graduatoria degli idonei. I vincitori sono individuati utilizzando sequenzialmente la graduatoria per un numero pari a quello dei posti a concorso. 169 Regolamenti Personale Art. 8 (Assunzione con chiamata diretta) 1. Il Consiglio di amministrazione, coerentemente con quanto stabilito nel piano di fabbisogno annuale di personale e nei limiti stabiliti dal comma 2 dell'articolo 20 del decreto di riordino, su proposta del Presidente, sentito il Consiglio scientifico generale, autorizza l'assunzione a tempo indeterminato al massimo livello di inquadramento previsto dal contratto del personale di ricerca, di soggetti italiani o stranieri dotati di altissima qualificazione scientifica ovvero che siano stati insigniti di alti riconoscimenti scientifici in ambito internazionale. La delibera specifica altresì la fascia retributiva riconosciuta. Capo II Tempo determinato Art.9 (Criteri generali) 1. Le assunzioni a tempo determinato sono effettuate in coerenza con la programmazione triennale delle attività per specifici programmi o progetti di ricerca o per la gestione di infrastrutture tecniche complesse. 2. La durata dei contratti è pari a quella necessaria per il soddisfacimento delle esigenze previste nella programmazione ed è comunque coerente con la normativa contrattuale vigente. 3. Sono previste le seguenti tipologie: a) assunzioni di cui all'articolo 36 della legge 20 marzo 1975, n.70; b) assunzioni di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n.171; c) assunzioni di personale per esigenze temporanee connesse a iniziative in collaborazione con soggetti esterni, per un periodo non superiore a tre anni e limitatamente alle disponibilità finanziarie generate da dette collaborazioni; d) assunzioni di cui all'articolo 20 comma 3 del decreto di riordino; 4. Il Consiglio di amministrazione, nel rispetto dei principi dettati dal comma 4 dell'articolo 20 del decreto di riordino e in conformità con i principi generali contenuti nel Titolo II, capo III, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e della contrattazione collettiva, definisce con propria delibera le modalità generali per l'assunzione ai diversi livelli e i riferimenti per la formulazione dei bandi, ivi inclusa la definizione delle soglie di idoneità, nonché i criteri per stabilire il grado di decentramento dello svolgimento dei concorsi. 5. I contratti sono stipulati previa selezione pubblica o, limitatamente ai casi a), b) e d), qualora sia consentito dalla legge o dai contratti, anche per chiamata diretta. 170 Regolamenti Personale Art.10 (Selezioni pubbliche) 1. Le commissioni per le selezioni pubbliche sono formate con atto del Presidente e sono composte: a) relativamente alle tipologie a) e b) dell'articolo 9 comma 3, da tre esperti scelti nell'albo di cui all'articolo 5, dei quali almeno uno esterno all'Ente, di livello almeno pari a quello per il quale la selezione è bandita, se l'esperto é interno all'Ente, o a professore universitario di ruolo, se esterno all'Ente; b) relativamente alla tipologia c) dell'articolo 9, comma 3, il reclutamento è limitato al livello III del profilo di ricercatore o tecnologo e la commissione è composta da personale dei diversi livelli del profilo di ricercatore o tecnologo scelti, in numero di tre, nell'albo di cui all'articolo 5 dei quali almeno uno esterno all'unità di previsto inserimento. TITOLO III PROCEDURE DI RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DAL IX AL IV LIVELLO Capo I Tempo indeterminato Art.11 (Criteri generali) 1. Il CNR assume a tempo indeterminato il personale dei livelli da IX a IV in base a quanto previsto dai contratti collettivi e dalle vigenti norme in materia di pubblico impiego. 2. Il Consiglio di amministrazione, previa consultazione delle organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva ai sensi della normativa vigente, nel rispetto dei principi dettati dal comma 1 dell'articolo 20 del decreto di riordino e in conformità con i principi generali contenuti nel Titolo II, capo III, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e della contrattazione collettiva, definisce con propria delibera le modalità generali per l'assunzione ai diversi livelli e i criteri per la formulazione dei bandi, ivi inclusa la definizione delle soglie di idoneità, e per stabilire il grado di decentramento delle procedure. Capo II Tempo determinato Art.12 (Criteri generali) 1. Si applicano i criteri di cui all'articolo 9 commi 1 e 2. 2. Le assunzioni avvengono in base all'articolo 15 del CCNL (94-97) del 7 ottobre 1996 e alle altre disposizioni previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva; 171 Regolamenti Personale 3. Il Consiglio di amministrazione in base a quanto previsto dai contratti collettivi e dalle vigenti norme in materia di pubblico impiego definisce con propria delibera le modalità generali per l'assunzione ai diversi livelli e criteri per la formulazione dei bandi, ivi inclusa la definizione delle soglie di idoneità, e per stabilire il grado di decentramento delle procedure. Art. 13 (Selezioni pubbliche) 1. Le assunzioni a tempo determinato di personale di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 12, avvengono previa selezione pubblica fermo restando quanto previsto dai contratti collettivi e dalla normativa vigente. TITOLO IV NORME SULLA DIRIGENZA Art.14 (Criteri generali) 1. L'accesso alla qualifica di dirigente avviene nel rispetto delle disposizioni previste dal Capo II del Titolo III del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165 e successive modificazioni. 2. Le funzioni dei dirigenti sono disciplinate dall'articolo 38 del regolamento di organizzazione e funzionamento. Art. 15 (Nomina dei dirigenti e conferimento dell'incarico) 1. Gli uffici dirigenziali possono essere ricoperti da dirigenti amministrativi, ricercatori o tecnologi del CNR; si applica, per quanto compatibile l'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni. 2. Con riferimento all'utilizzazione in posizioni dirigenziali di esterni all'amministrazione si applicano le disposizioni dei commi 4 e 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, nelle percentuali ivi previste delle posizioni di livello dirigenziale. Il contratto è stipulato dal direttore generale previa delibera del Consiglio di amministrazione. 3. La nomina dei dirigenti generali titolari delle direzioni centrali è deliberata dal Consiglio di amministrazione su proposta del direttore generale d'intesa con il Presidente. 4. Il Consiglio di amministrazione delibera il conferimento degli incarichi ai dirigenti generali e ai dirigenti; in virtù della deliberazione del Consiglio di amministrazione, il Presidente provvede al conferimento dell'incarico ai dirigenti generali e il direttore generale conferisce gli incarichi agli altri dirigenti. 172 Regolamenti Personale Art. 16 (Valutazione dei dirigenti e responsabilità dirigenziale) 1. I dirigenti sono sottoposti ad una valutazione delle proprie prestazioni e competenze organizzative nel rispetto dei principi di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.286, e successive modificazioni per quanto applicabile. 2. Il Consiglio di amministrazione, nel rispetto dei principi fissati nel presente regolamento, disciplina la cadenza, le modalità ed i criteri generali per la valutazione dei dirigenti. 3. La valutazione di cui al comma precedente costituisce presupposto per le misure di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, e all'articolo 5 comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.286 e successive modificazioni. 4. La valutazione dei dirigenti preposti alle direzioni centrali compete al direttore generale . 5. La valutazione dei dirigenti responsabili degli uffici interni alle direzioni centrali compete al dirigente generale della Direzione centrale interessata. 6. La valutazione dei dirigenti degli uffici interni alla direzione generale compete al direttore generale. TITOLO V PERSONALE ASSOCIATO Art.17 (Principi) 1. Gli istituti possono avvalersi di professori o ricercatori universitari di ruolo associati alle attività della struttura in base a criteri di carattere generale deliberati dal Consiglio di amministrazione che preciserà anche l'estensione dell'istituto dell'associatura a ricercatori o tecnologi operanti in altre strutture scientifiche o che siano stati dipendenti del CNR o di altri enti pubblici di ricerca. 2. L'associazione deve essere disposta per programmi specifici stabiliti nell'ambito delle procedure di programmazione e per un periodo determinato comunque non superiore alla durata del programma. 3. L'associazione è disposta o revocata dal direttore dell'istituto sentito il consiglio di istituto. Dei relativi provvedimenti il direttore di istituto dà comunicazione corredata di curriculum al direttore di dipartimento di afferenza che la inoltra al Presidente. 4. Il personale associato ha accesso all'uso dei servizi, degli strumenti e delle apparecchiature del CNR, nell'ambito e per le finalità dei programmi e dei progetti ai quali collabora, partecipando a pieno titolo alle attività della struttura di ricerca cui afferisce con le modalità stabilite dalla delibera del Consiglio di 173 Regolamenti Personale amministrazione di cui al comma 1. Al personale associato può essere corrisposto il trattamento di missione. Il direttore di istituto deve provvedere a verificare, e se necessario realizzare, la copertura assicurativa del personale associato che svolge la propria attività nell'ambito del CNR. 5. Qualora l'associato contribuisca a una commessa con risorse determinanti il direttore di istituto può proporne la nomina a responsabile di commessa con le procedure di cui all'articolo 29 del Regolamento di organizzazione e funzionamento. TITOLO VI GESTIONE E AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE Art.18 (Modalità di gestione del rapporto) 1. L'assunzione avviene mediante stipula del contratto individuale di lavoro tra il lavoratore ed il Presidente. 2. Il rapporto di lavoro è disciplinato, ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni, dalle disposizioni del codice civile e dei contratti collettivi e individuali di lavoro. 3. La gestione del rapporto di lavoro spetta al direttore della struttura scientifica o al dirigente dell'ufficio amministrativo, che opera, ai fini dell'applicazione delle norme in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene sul lavoro, con le capacità e i poteri del datore di lavoro privato. Gli uffici dell' amministrazione centrale forniscono al direttore, ai sensi dell'articolo 33 comma 2 del regolamento di organizzazione e funzionamento, il necessario supporto. 4. Il personale di ciascun istituto può prestare la propria attività su specifici progetti e programmi dell'Ente anche collaborando con il personale dei dipartimenti e di altri istituti e rispondendo funzionalmente, per quanto concerne l'organizzazione delle specifiche attività e il raggiungimento degli obiettivi interni, al responsabile del singolo progetto o commessa secondo le modalità stabilite dagli articoli 20, 26 e 44 del regolamento di organizzazione e funzionamento. Art.19 (Sede di servizio e sede di lavoro) 1. Ai fini del presente Regolamento si intende come sede di servizio del dipendente il luogo ove è ubicata la struttura presso la quale il dipendente è assegnato. Tale sede è menzionata nel contratto individuale di lavoro. 2. Ai fini del presente Regolamento si intende come sede di lavoro la sede dove il dipendente presta la propria attività lavorativa. Essa può differenziarsi dalla sede di servizio nel caso in cui il dipendente, per motivi legati alla attività svolta, debba operare in struttura di ricerca situata in località diversa. 174 Regolamenti Personale Art.20 (Mobilità interna ed esterna) 1. Fermo restando quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro di comparto, la mobilità interna può essere temporanea o definitiva. Essa si attua, su richiesta del dipendente o per motivate esigenze di servizio connesse al perseguimento dei fini istituzionali, con atto del direttore generale sulla base delle richieste dei direttori delle strutture o degli uffici interessati, acquisito il consenso del dipendente. Il CNR pubblica periodicamente un avviso con l'indicazione dei posti disponibili che a tal fine intende ricoprire nelle diverse sedi di servizio. 2. La mobilità esterna si attua con le pubbliche amministrazioni nei casi previsti dalla normativa vigente e nel rispetto delle procedure e dei criteri stabiliti dai contratti collettivi nazionali. Il dipendente, ottenuto l'assenso dall'amministrazione di destinazione, deve chiedere il nulla osta al direttore generale che decide acquisito il parere del direttore della struttura o dell'ufficio interessati. Art. 21 (Mobilità con le università) 1. Ai sensi e nei limiti stabiliti dall'articolo 21 comma 1 del decreto di riordino, il personale del CNR, previa autorizzazione dell'Ente, può assumere incarichi di insegnamento a contratto presso le Università, in materie pertinenti all'attività svolta nonché assumere incarichi di direzione di dipartimenti o centri di ricerca presso l'Università per periodi determinati. 2. Le modalità con cui è concessa l'autorizzazione, anche al fine di verificare il rispetto delle condizioni previste dalla legge, sono stabilite con delibera del Consiglio di amministrazione, tenendo conto delle norme al riguardo inserite nel contratto collettivo nazionale di lavoro. 3. Il personale del CNR, nei limiti definiti dall'articolo 21 del decreto di riordino, è altresì autorizzato, nell'ambito delle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 49 del regolamento di organizzazione e funzionamento, a svolgere attività di ricerca presso le università per periodi determinati. Art. 22 (Mobilità con gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico) 1. Ai sensi dell'articolo 21 del decreto di riordino e con apposite convenzioni, stipulate ai sensi dell'articolo 49 del regolamento di organizzazione e funzionamento, sulla base di specifici criteri stabiliti con delibera del Consiglio di amministrazione che tengano conto della particolarità delle attività da svolgere, è autorizzata l'assunzione di incarichi di direzione e l'espletamento di attività di ricerca presso gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (I.R.C.C.S.) di diritto pubblico. Con le stesse modalità si provvede all'associazione del personale 175 Regolamenti Personale dell'area della ricerca degli I.R.C.C.S. ad istituti del CNR per lo svolgimento di specifici programmi o progetti di ricerca. 2. L'autorizzazione è concessa dal Presidente previa istruttoria del direttore generale. Se l'attività di ricerca è svolta nell'ambito della programmazione delle attività del CNR il dipendente mantiene il trattamento economico, negli altri casi è collocato in aspettativa senza assegni. Art. 23 (Assegnazione temporanea ad imprese) 1. Il Direttore della struttura interessata, nell'ambito dei Protocolli di intesa stipulati ai sensi dell'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e dell'articolo 49 del regolamento di organizzazione e funzionamento, per singoli progetti, può disporre, previo consenso dell'interessato, l'assegnazione temporanea di un dipendente ad un'impresa. TITOLO VII DIRITTI OBBLIGHI E RESPONSABILITA' Art. 24 (Diritti) 1. Il personale dipendente CNR ha diritto alle prerogative previste dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, secondo le modalità in esso precisate. Il personale di ricerca contribuisce alla programmazione delle attività con le modalità indicate nel regolamento di organizzazione e funzionamento. Art. 25 (Diritti di proprietà intellettuale) 1. Il CNR disciplinerà con apposito regolamento i diritti derivanti da invenzioni, brevetti industriali e da opere dell'ingegno, in base alla normativa vigente e, in particolare, definirà i criteri per la determinazione del canone relativo alla licenza concessa a terzi per l'uso dell'invenzione, nonché ogni ulteriore aspetto dei reciproci rapporti. Art. 26 (Attività conto terzi) 1. Con apposito regolamento sono disciplinate modalità e criteri di riparto dei proventi derivanti da contratti di consulenza e convenzioni di ricerca per conto terzi. 176 Regolamenti Personale Art. 27 (Obblighi del personale) 1. I dipendenti del CNR conformano la propria condotta ai codici di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e alle disposizioni contenute nei contratti collettivi. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 per quanto applicabili, si estendono al personale associato e a chiunque, a qualsiasi titolo operi all'interno nell'ambito degli uffici e delle strutture dell'Ente. 3. I codici di comportamento e le disposizioni di cui al comma 1 sono affisse nelle sedi dell'Ente in luogo idoneo accessibile e visibile a tutti i dipendenti. Art. 28 (Indennità speciale per i responsabili di progetto e di commessa) 1. In base alle disposizioni vigenti e a quanto previsto dalla contrattazione collettiva, ai responsabili di progetto e di commessa, individuati con le modalità e le procedure stabilite dal regolamento di organizzazione e funzionamento, possono essere riconosciute indennità in misura proporzionale alle dimensioni ed alla complessità del progetto o della commessa e alle relative responsabilità. L'indennità è stabilita all'atto del conferimento dell'incarico ai sensi dell'articolo 20 comma 3 e dell'articolo 29 comma 2 del regolamento di organizzazione e funzionamento. TITOLO VIII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI Art. 29 (Personale che confluisce nel CNR) 1. Il personale degli enti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 23 del decreto di riordino è trasferito al CNR mantenendo il proprio stato giuridico ed economico, compresa la posizione previdenziale ed assicurativa ed il trattamento di fine rapporto. Il livello retributivo eventualmente più favorevole è assicurato mediante "assegno ad personam". L'esperienza professionale maturata a titolo di lavoro dipendente nell'ambito degli enti di cui al comma 1 dal personale che confluisce nel CNR viene riconosciuta a tutti gli effetti consentiti dalla legge. Art. 30 (Abrogazioni) 1. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con il presente regolamento ed in particolare il Decreto del Presidente del CNR n. 15450 del 14 gennaio 2000, "Regolamento di disciplina delle procedure di selezione ai diversi livelli del personale, nonchè delle procedure di assunzione di personale con contratto a 177 Regolamenti Personale tempo determinato del Consiglio Nazionale delle Ricerche" e successive modificazioni. Art. 31 (Norme transitorie) 1. Il personale associato al CNR al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento continua a svolgere la propria attività sulla base dei vigenti atti di associatura e comunque non oltre il 1 gennaio 2006. 2. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 178 Regolamenti Biblioteca centrale Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 475 del 7 ottobre 1987 Regolamento della Biblioteca Centrale del Consiglio Nazionale delle Ricerche. TITOLO I ORDINAMENTO DELLA BIBLIOTECA CENTRALE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE. Capo I PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO DEL CNR E COMPITI DELLA BIBLIOTECA CENTRALE Art. 1. Patrimonio bibliografco del CNR Sono patrimonio bibliografico del CNR: a) le raccolte librarie custodite presso la biblioteca centrale; b) le raccolte specializzate esistenti presso organi di ricerca, servizi o altre iniziative scientifiche del CNR: c) le pubblicazioni acquistate nell'ambito di attività svolte mediante contratti e contributi di ricerca, progetti finalizzati 0 altre iniziative scientificotecniche del CNR. Art. 2. Costituzione del patrimonio bibliografico del CNR a) La biblioteca centrale del CNR raccoglie e conserva: 1) le pubblicazioni che riguardano la ricerca scientifica e la tecnologia; 2) le pubblicazioni concernenti la storia del pensiero scientifico; 3)le pubblicazioni edite dal CNR o con il suo contributo o comunque sotto il suo patrocinio, ed afferenti a tutti i suoi Comitati nazionali di consulenza; 4) Le opere sussidiarie e di consultazione generale. Le pubblicazioni riguardanti i settori specificati ai punti 1) e 2) e stampate in Italia pervengono al CNR in virtù della legge sul deposito obbligatorio degli stampati. Le pubblicazioni di cui al punto 3) si raccolgono presso la biblioteca centrale del CNR almeno in due esemplari, uno dei quali destinato alla consultazione, l'altro alla conservazione. Il settore umanistico costituisce un fondo specializzato particolare. b) Le raccolte specializzate costituite presso gli istituti, centri ed altre iniziative scientifiche del CNR riuniscono opere di consultazione corrente indispensabili per gli studi e le ricerche in corso presso i medesimi e fanno parte integrante del patrimonio bibliografico del CNR. 179 Regolamenti Biblioteca centrale c) Le pubblicazioni acquistate a qualsiasi titolo nell'ambito dell'attività scientifica del CNR. finalizzate agli scopi specifici per i quali sono state acquistate e localizzate presso istituti o dipartimenti delle Università o di altri enti dove devono essere utilizzate fanno anch'esse parte integrante del patrimonio bibliografco del CNR. Art. 3. Rapporti tra lo biblioteca centrale e le biblioteche decentrare del CNR È compito della biblioteca centrale attuare il coordinamento delle informazioni e dei servizi per tutte le pubblicazioni comunque acquisite al patrimonio bibliografico del CNR. A tale fine le biblioteche decentrate del CNR e gli organi e settori interessati provvedono: x ad uniformare le proprie norme di catalogazione e quelle in uso presso la biblioteca centrale; x a pianificare gli acquisti tenendo conto della possibilità di accedere anche ai fondi della biblioteca centrale; x a trasmettere alla biblioteca centrale notizia di ogni nuova pubblicazione acquisita. tramite l'invio delle relative schede, o elenco dei titoli, o altro mezzo ritenuto idoneo e concordato, o con catalogazione partecipata in un sistema automatizzato. A sua volta la biblioteca centrale provvede: x a tenere corsi professionali preparatori per il personale addetto alle biblioteche decentrate; x ad accettare da pane di organi di ricerca, servizi ed altre iniziative scientifiche del CNR nei limiti consentiti dal proprio bilancio, segnalazioni per acquisto di pubblicazioni specializzate secondo i criteri di cui al successivo art. 25; x ad assicurare alle biblioteche decentrate e agli organi e settori interessati la disponibilità del proprio patrimonio bibliografico; x a produrre con le tecniche più idonee, cataloghi collettivi delle pubblicazioni del patrimonio bibliografico del CNR. I servizi di prestito, fotoriproduzione, lettura in sede devono essere assicurati da tutte le unità appartenenti al sistema, tenendo conto delle pratiche possibilità di attuazione dei servizi e previo costante accordo fra la biblioteca centrale e le unita periferiche. 180 Regolamenti Biblioteca centrale Art. 4. Rapporti tra la biblioteca centrale del CNR e gli enti esterni Per la ricchezza del suo patrimonio bibliografico e l'ampiezza delle discipline rappresentate, e tenuto conto dei benefici che derivano al CNR dalla legge sul deposito obbligatorio degli stampati per le pubblicazioni edite sul territorio nazionale, è compito istituzionale del CNR contribuire all'efficienza del servizio bibliotecario nazionale relativamente al settore scientifico-tecnico. A tal fine la biblioteca centrale del CNR: x assicura la disponibilità del patrimonio bibliografico del CNR stesso, all'esterno dell'ente; x favorisce lo scambio delle informazioni con gli enti esterni. tramite opportuni contatti e accordi con biblioteche, Università e altre istituzioni pubbliche operanti nel settore e dotate di pertinente patrimonio bibliografico, sia avvalendosi dei mezzi tradizionali che partecipando ai sistemi automatizati; x partecipa a cataloghi collettivi nel quadro del servizio bibliotecario italiano; x coopera alla formazione del personale addetto alle biblioteche, nel quadro del servizio bibliotecario italiano, partecipando a iniziative collettive utili allo scopo quali corsi di lezioni, seminari, conferenze, pubblicazioni didattiche e professionali. Art. 5. Pubblicazioni della biblioteca centrale del CNR Nel quadro dei compiti sopra specificati la biblioteca centrale cura la pubblicazione periodica di un bollettino contenente l'elenco delle nuove accessioni alla biblioteca. Cura inoltre tutte le pubblicazioni ritenute utili alla diffusione della conoscenza del patrimonio librario della biblioteca centrale e delle biblioteche decentrate, al funzionale inserimento delle sue collezioni nel servizio bibliotecario italiano, nonché alla didattica delle metodologie professionali. Capo II DIREZIONE Art. 6. Direzione Sovraintenono alla biblioteca centrale del CNR: x la commissione permanente per la biblioteca; x il direttore. 181 Regolamenti Biblioteca centrale Art. 7. Composizione della commissione permanente per la biblioteca La commissione permanente per la biblioteca ha carattere consultivo ed è cosi composta: 1 ) il presidente del Comitato nazionale per le scienze storiche, filosofiche e filologiche del CNR con funzioni di presidente della commissione; 2) il presidente del Comitato nazionale per le ricerche tecnologiche del CNR; 3) tre direttori di organi di ricerca del CNR designati dal consiglio di presidenza del CNR; 4) il direttore della biblioteca centrale; 5) il dirigente del servizio pubblicazioni; 6) il dirigente del servizio trasferimento innovazioni brevetti normativa tecnica del CNR; 7) il dirigente del servizio elettronico tecnico del CNR. I componenti della commissione, che non siano nominati per il loro ufficio, durano in carica un quadriennio e possono essere riconfermati. Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate da un funzionario designato dal direttore della biblioteca. Art. 8. Compiti della commissione permanente per la biblioteca La commissione permanente per la biblioteca esprime il suo avviso: 1) sulla relazione annuale presentata dal direttore sull'andamento genera le della biblioteca a norma dell'art. 1l del presente regolamento; 2) sui fondi necessari per il funzionamento della biblioteca per l'esercizio finanziario successivo; 3) sulle pubblicazioni redatte a cura della biblioteca; 4) sull'orario della biblioteca e sui periodi di chiusura; 5) sulla scelta dei periodici e delle continuazioni da acquistare; 6) sulla scelta di opere da acquistare particolarmente significative per i vari settori di interesse; 7) su problemi e quesiti particolari; 8) sui cataloghi di cui al successivo art. 14 e sui registri di cui al successivo art. 15. I pareri della commissione sono trasmessi al consiglio di presidenza del CNR. Art. 9. Riunioni della commissione permanente per la biblioteca La commissione permanente per la biblioteca si riunisce in adunanza ordinaria tre volte l'armo. Può essere inoltre convocata in adunanza straordinaria ogni qualvolta il presidente della commissione lo ritenga necessario, ovvero ne faccia istanza almeno un terzo dei componenti la commissione stessa. 182 Regolamenti Biblioteca centrale Per la validità dell'adunanza occorre la maggioranza assoluta dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei votanti. Di ogni seduta e redatto apposito verbale. che viene firmato dal presidente, dal direttore della biblioteca e dal segretario. Art. 10. Compiti del direttore Il direttore cura il regolare funzionamento della biblioteca ed in particolare impartisce le direttive occorrenti: 1) all'acquisto delle pubblicazioni secondo le norme amministrative e contabili del CNR; 2) alla classificazione e alla conservazione del patrimonio librario; 3) alla compilazione dei cataloghi e dei registri; 4) all'attività dei vari settori della biblioteca ; 5) all uso pubblico della biblioteca; 6) ai rapporti con gli organi, servizi ed atre iniziative scientifiche decentrate del CNR e con le istituzioni esterne. Art. 11. Relazione sull'attività della biblioteca centrale del CNR Il direttore presenta ogni anno al presidente del CNR, sentita la commissione permanente per la biblioteca, una relazione sull'attività della biblioteca: in tale relazione sono anche compresi i dati statistici relativi all'incremento della biblioteca, al suo uso, ai lavori di catalogazione e di ordinamento, e a tutto ciò che concerne il funzionamento di essa. Capo III PERSONALE Art. 12. Personale Il direttore distribuisce il personale addetto alla biblioteca in relazione alle esigenze del servizio, tenendo conto delle mansioni specifiche dei vari livelli ed in analogia all'organizzazione delle biblioteche pubbliche statali. Art. 13. Mansioni Le mansioni del personale addetto alla biblioteca sono stabilite dalle norme regolamentari del personale del CNR ed in analogia alle mansioni svolte ai vari livelli dal personale addetto ai servizi delle biblioteche pubbliche statali. 183 Regolamenti Biblioteca centrale Capitolo IV ORDINAMENTO Art. 14. Cataloghi La biblioteca centrale del CNR deve avere i seguenti cataloghi disposizione dei studiosi: 1) un catalogo alfabetico generale per autori e per soggetti; 2) un catalogo sistematico per materia; 2) un catalogo dei periodici; 4) un catalogo delle collezioni di monografiche; 5) un catalogo delle carte geografiche, topografiche, geologiche, etc.; 6) un catalogo delle nuove accessioni. La struttura materiale e la compilazione dei cataloghi alfabetici d cui al punto 1) seguono di regola le norme in uso presso le biblioteche pubbliche statali. Qualora lo consigli una maggiore speditezza del servizio di catalogazione, è possibile avvalersi di norme particolari per determinati casi o acquistare schede a stampa o su supporto non tradizionale per le pubblicazioni non italiane, o di staccarsi comunque dalle sopracitate norme. Il catalogo sistematico di cui al punto 2) segue il sistema di classificazione ritenuto più idoneo alla biblioteca; è però sempre necessario classificare anche in base ad un sistema di classificazione ad applicazione molto diffusa, che possa valere da interlingua con gli istituti interessati ad un servizio comune. Possono essere istituiti cataloghi speciali per altre categorie di materiale bibliografico, anche tenendo conto di eventuali particolari esigenze dell'uso pubblico. La biblioteca deve inoltre avere i seguenti cataloghi ad uso di ufficio: 1) uno schedario delle opere che provengono per diritte di stampa, con indicazioni utili all'individuazione del tipografo-editore, alla richiesta e al sollecito in base alla legge sul deposito obbligatorio degli stampati. Lo schedario può comprendere anche le opere stampate in Italia che pervengono per scambio o dono: 2) uno schedario delle opere che pervengono per acquisto o per ordine permanente (collezioni, continuazioni) con le indicazioni utili alla individuazione del fornitore, all'ordine e al pagamento. Lo schedario può comprendere anche le opere stampate all'estero che pervengono per scambio o dono; 3) uno schedario dei periodici che pervengono per abbonamento, con le indicazioni utili all'individuazione del fornitore, all'ordine e al pagamento; 4) uno schedario delle pubblicazioni italiane e straniere, ordinate per suggerimento degli studiosi o degli organi di ricerca del CNR o degli istituti esterni; 5) un catalogo ufficiale generale delle opere, delle continuazioni, delle collezioni di monografie; 6) un catalogo ufficiale generale dei periodici e delle pubblicazioni annuali; 184 Regolamenti Biblioteca centrale 7) uno schedario per la registrazione delle continuazioni e delle collezioni in arrivo; 8) uno schedario per la registrazione dei fascicoli dei periodici in arrivo; 9) un catalogo delle opere smarrite sottratte, incomplete e difettose; 10) un catalogo topografico generale. Per le collezioni ordinate secondo un sistema di classificazione bibliografica, il catalogo sistematico per materie costituisce l'inventario; 11) uno schedario delle opere, italiane o straniere, che pervengono per scambio o dono, se si preferisce non comprenderle negli schedari di cui ai punti 1) e 2); 12) un bollettario a madre e figlia per le pubblicazioni mandate a rilegare. Il bollettario deve indicare chiaramente il giorno di consegna e di restituzione di ogni partita consegnata al legatore e portare la firma del legatore e dell'impiegato addetto al servizio rilegatura. E in facoltà del direttore, sentita la commissione permanente, impiantare altri cataloghi e apportare alla forma dei suddetti le modifiche suggerite dall'esperienza o dall'affermarsi di nuove metodologie e tecniche. Art. 15. Registri La biblioteca centrale del CNR deve avere: 1) un registro cronologico di entrata delle pubblicazioni (inventario); 2) un registro di protocollo per la corrispondenza in arrivo e in partenza; 3) un registro delle opere desiderate dagli utenti. Il registro cronologico di entrata, che vale da inventario della biblioteca, deve distinguere le registrazioni delle pubblicazioni in arrivo secondo il tipo di accesso: acquisto, diritto di stampa, scambio o dono, pubblicazioni CNR. La registrazione delle riviste deve essere separata dalla registrazione delle opere. Il numero di entrata delle opere, a qualsiasi titolo pervenute, e dei periodici deve essere in una serie unica progressiva. In caso di opere, in più volumi, pervenute in biblioteca contemporaneamente, o in periodi diversi, deve essere attribuito un numero ad ogni singolo volume. Ai periodici e alle opere che si pubblicano a dispense il numero di entrata va segnato solo al primo numero di ogni annata, mentre gli opuscoli e gli estratti possono essere raggruppati per gruppi omogenei a ciascuno dei quali va assegnato un singolo numero di entrata con i relativi esponenti per ogni pezzo. Qualora una pubblicazione periodica che non sia di acquisto vada tenuta per qualche tempo in sospeso ai fini della valutazione di cui ai punti 2) e 3) del successivo art. 23, il numero di entrata può essere assegnato nel momento in cui viene decisa la conservazione della pubblicazione presso la biblioteca. Le pubblicazioni suscettibili di frequente aggiornamento, quali resoconti di attività. annuari, guide commerciali, etc.. che non pervengano per acquisto, 185 Regolamenti Biblioteca centrale possono andare in catalogo cd in consultazione al pubblico non inventariate, ai fini di una più agevole eliminazione al momento dell'arrivo dell'edizione successiva, in quanto hanno classificale come pubblicazione di facile consumo. È in facoltà del direttore, sentita la commissione permanente. impiantare altri registri e apportare alla forma dei suddetti le modifiche suggerite dall'esperienza o dall'affermarsi di nuove metodologie e tecniche. Art. 16. Protocollo e archivio della biblioteca centra/e del CNR Tutta la corrispondenza relativa sia alla gestione del materiale librario che all'attività della biblioteca deve essere registrata in protocollo separato e deve essere conservata nell'archivio speciale, esistente presso la biblioteca stessa. e ordinata sulla base di titolario opportunamente articolata. Art. 17. Norme per la timbratura, la segnatura la segnatura di cataloghi e registri Per la timbratura delle pubblicazioni, nonché per la tenuta dei cataloghi e dei registri valgono, in quanto applicabili, le disposizioni seguenti per le biblioteche pubbliche statali. Art. 18. Norme per la rimozione e ricollocazione delle pubblicazioni Al posto di ogni libro o fascicolo temporaneamente tolto dagli scaffali o casellari deve essere collocato un tagliando con le indicazioni relative. Giornalmente le opere che vengono restituite, dopo la lettura o il prestito, debbono essere ricollocate al loro posto, togliendo il relativo tagliando. Art. 19. Danni alle raccolte librarie e all'arredamento Ogni impiegato della biblioteca ha l'obbligo di dare subito notizia al direttore di qualunque sottrazione, dispersione, disordine o danno nelle raccolte librarie o nell'arredamento della biblioteca di cui abbia direttamente o indirettamente notizia. Art. 20. Revisione delle raccolte librarie La biblioteca deve provvedere: 1) una volta all'anno alla revisione di tutte le collezioni librarie che si trovano negli scaffali a disposizione degli studiosi; 186 Regolamenti Biblioteca centrale 2) ogni cinque anni. alla ricognizione generale di tutte le pubblicazioni sia del deposito che delle sale di consultazione e degli uffici, confrontandole con il catalogo topografico. Della revisione, sia parziale che generale, e redatto processo verbale firmato dal direttore e dai bibliotecari che hanno preso pane ai lavori. I verbali di revisione sono conservati nell'archivio della biblioteca. Art. 21. Spolveratura e disinfestazione Ogni cinque anni tutte le pubblicazioni del deposito librario, delle sale di consultazione e degli uffici vengono rimosse dagli scaffali per provvedere a una radicale pulizia c spolveratura. In quell'occasione si provvede altresì alla disinfestazione di volumi e mobilio. Detta spolveratura e disinfestazione precede immediatamente la ricognizione generale di cui ai punto 2) dell'articolo precedente. Si può procedere alla disinfestazione prima dei cinque anni. qualora se ne ravvisi la necessita. Capo V INCREMENTO Art. 22. Incremento del patrimonio librario L'incremento del patrimonio della biblioteca centrale del CNR avviene mediante: 1) l'accessione delle pubblicazioni spettanti al CNR in virtù dell'art. 5 del regio decretolegge 23 ottobre 1927, n. 2105. e successive norme conservative; 2) l`acquisto di pubblicazioni col fondo annualmente assegnato alla biblioteca centrale sul bilancio del CNR; 3) gli scambi, le donazioni, gli omaggi di pubblicazioni; 4) l'accensione di almeno due copie (una per deposito, l'altra per consultazione) di tutte le pubblicazioni edite dal CNR o comunque con il contributo o sotto il patrocinio del CNR stesso. L'incremento può riguardare anche pubblicazioni edite su supporto non tradizionale. quali ad esempio microfilm. microfiches, microcard, etc. 187 Regolamenti Biblioteca centrale Art. 23. Scelta delle pubblicazioni in arrivo Le pubblicazioni, periodiche e non periodiche, che pervengono alla biblioteca centrale del CNR in virtù della legge sul deposito obbligatorio degli stampati ovvero per scambi, donazioni e omaggi, sono suddivise, a valutazione del direttore della biblioteca, nei seguenti tre gruppi: 1) opere che debbono essere conservate a norma dell'art. 2 del presente regolamento; 2) opere che possono essere scambiate o cedute ad altre biblioteche o istituti; 3) opere di scarso valore, che possono essere eliminate. Art. 24. Ripartizione della spesa per l'acquisto di pubblicazioni Entro i termini utili disposti dal CNR, il direttore della biblioteca, sentita la commissione permanente per la biblioteca. presenta annualmente il piano di ripartizione del fondo. messo a disposizione della biblioteca per l'esercizio finanziario in corso, per provvedere all'acquisto di pubblicazioni e materiale bibliografico e alle spese di rilegatura. La ripartizione é predisposta tenendo conto delle esigenze dei singoli rami di attività del CNR, nonché degli impegni per il rinnovo degli abbonamenti ai periodici e per l'acquisto delle collezioni considerate come «ordine permanente e delle opere in continuazione. La ripartizione anzidetta può essere variata nel corso dell'esercizio finanziario su proposta del direttore della biblioteca, sentita la commissione permanente per la biblioteca. Con la stessa procedura possono altresì essere richiesti fondi straordinari: in presenza di casi particolari. Art. 25. Segnalazione di pubblicazioni da acquistare Le pubblicazioni da acquistare possono essere segnalare per iscritto: x dai membri della commissione permanente per la biblioteca: x dai direttori degli organi di ricerca. servizi ed altre iniziative scientifiche del CNR; x da direttori di biblioteche e istituti esterni; x dagli studiosi utenti della biblioteca. Per questi ultimi si tiene a disposizione apposito registro. La segnalazione non ha carattere vincolante per la biblioteca, ma va intesa come suggerimento alla migliore scelta delle pubblicazioni da acquistare. Tutte le segnalazioni sono vagliate dal direttore della biblioteche, il quale può chiedere l'avviso della commissione permanente per la biblioteca. 188 Regolamenti Biblioteca centrale Le segnalazioni ritenute di interesse prioritario per la biblioteca sono evase in base all ordine di precedenza delle richieste ed alla disponibilità di bilancio. Capo VI AMMINISTRAZIONE Ant. 26. Avviso delle pubblicazioni e spese di rilegatura Entro i limiti della ripartizione indicata nell'art. 24 il direttore provvede per quanto di sua competenza e nell'osservanza delle norme vigenti in ordine: 1) all'acquisto dei periodici, sia nuovi che in corso di abbonamento; 2) all'acquisto delle opere in continuazione e delle collezioni sia nuove che in corso, come «ordine permanente; 3) all'acquisto dei libri; 4) all'acquisto di materiale bibliografico vario, come schede catalografiche, etc.; 5) alla rilegatura delle pubblicazioni. Per l'acquisto in economia delle pubblicazioni si prescinde dall'acquisizione dei preventivi. Le spese relative ad abbonamenti a riviste e periodici si considerano di competenza dell'esercizio nel quale si effettuano i pagamenti anticipati. TITOLO II SERVIZIO PUBBLICO Capo I NORME GENERALI Art. 27. Tessera di ammissione La biblioteca con tutti i suoi servizi è aperta agli studiosi, ai quali viene rilasciata dal direttore della biblioteca apposita tessera di ammissione, rinnovabile annualmente. Per ogni utente che richieda i servizi della biblioteca, viene redatta una scheda di base che, corredata dei dati utili è conservata negli archivi della biblioteca. La tessera di ammissione viene rilasciata previa presentazione di un documento comprovante il proprio status: x ai dipendenti di pubbliche amministrazioni, anche se in aspettativa, disponibilità o in pensione, x agli iscritti agli ordini professionali; x ai dipendenti di industrie specializzate e istituti privati di ricerca. 189 Regolamenti Biblioteca centrale Può essere altresì rilasciata a studiosi privati, ivi compresi gli studenti universitari, su autorizzazione del direttore della biblioteca. La tessera di ammissione è rilasciata d'ufficio: 1) ai membri dei comitati nazionali di consulenza e delle commissioni del CNR; 2) ai direttori degli istituti, centri, gruppi, aree di ricerca. progetti finalizzati e di altre iniziative scientifiche del CNR. Gli studenti delle scuole secondane superiori possono essere ammessi, su motivata richiesta scritta del preside della scuola, a visite guidate o a periodi di frequenza per studio e ricerche. Art. 28. Orario dei servizi al pubblico Nell'interesse della ricerca c degli utenti, tutti i servizi al pubblico sono assicurati a orario continuato, almeno dalle 9 alle 20 per tutti i giorni della settimana, eccettuate le domeniche e gli altri giorni festivi. Per il sabato può prendersi in considerazione un orario ridotto È in facoltà del direttore, sentita la commissione permanente per la biblioteca e tenuto conto della disponibilità del personale, anticipare l'orario antimeridiano, prolungare l'orario serale e tenere aperto anche nei giorni festivi. All'apertura pomeridiana, ed eventualmente serale o festiva, si provvede con appositi turni del personale. Gli impiegati di turno, prima di procedere alla chiusura della biblioteca, visitano tutti i locali e gli impianti, assicurando che non esista condizione alcuna di pericolo. Dell'adempimento di tale compito viene redatto apposito verbale. La biblioteca è chiusa al pubblico per trenta giorni. anche non consecutivi, durante il periodo estivo, per i lavori di revisione di cui all'art. 20 La chiusura al pubblico può essere diversamente articolata, secondo le necessità contingenti e nel quadro delle intese da concordarsi a livello territoriale con le altre biblioteche a carattere scientifico-tecnico nell'interesse degli utenti. La chiusura di cui al precedente comma deve essere tempestivamente comunicata al pubblico, anche a mezzo della stampa quotidiana. Durante la chiusura dovranno funzionare, almeno a orario ridotto, i servizi di informazione e di prestito. Art. 29. Ingresso Guardaroba Prima di entrare in biblioteca il lettore ha l'obbligo di depositare presso l'impiegato di vigilanza all'ingresso borse, cartelle. camici, libri personali ed altri oggetti non consentiti dalle vigenti disposizioni. Ha inoltre l'obbligo di firmare, 190 Regolamenti Biblioteca centrale chiaramente, il registro di ingresso apponendovi l'orario di entrata e uscita, la professione, il numero della tessera di ammissione. Su motivata richiesta e permesso entrare in biblioteca con uno o più libri personali, dietro rilascio di apposito permesso scatto. In particolare, gli studenti hanno facoltà di entrare nelle sale di consultazione con uno o più libri personali, allo scopo di poter integrare lo studio con la consultazione di tavole, atlanti, dizionari ed altri sussidi. I permessi vengono rilasciati dal direttore della biblioteca, dietro richiesta degli interessati, per periodi determinati e rinnovabili. E rigorosamente vietato fumare in qualsiasi ambiente della biblioteca che non sia eventualmente destinato a tale uso. Chi trasgredisca la disciplina della biblioteca o ne turbi comunque la quiete può essere escluso, temporaneamente o definitivamente, dalla frequenza della medesima. mediante motivata disposizione del direttore, sentita la commissione permanente per la biblioteca. Art. 30. Guida all'uso della biblioteca centrale del CNR Allo scopo di agevolare il pubblico nell'uso della biblioteca il direttore mette a disposizione degli studiosi una breve guida che informi della consistenza delle raccolte in essa conservate. dei suoi servizi e delle norme che li regolano. Art. 31. Corsi di bibliografia scientifica Brevi corsi gratuiti introduttivi ali uso delle biblioteca e dei repertori specializzati potranno essere tenuti a favore di particolari categorie di studiosi o come preparazione alla tesi per i laureandi, sia a richiesta degli interessati che per iniziativa della biblioteca. Capo II LETTURA E CONSULTAZI0NE Art. 33 Sale di lettura e consultazione La lettura e la consultazione avvengono nelle apposite sale, dotate di repertori e strumenti d'informazione specializzate pertinenti al settore rappresentato e liberamente consultabili. 191 Regolamenti Biblioteca centrale Le opere di carattere particolare o di pregio. Le pubblicazioni a fogli mobili, il materiale audiovisivo. i microfilm, etc. sono consultabili soltanto nelle sale riservate: a tale scopo. L'accesso ai depositi librari per la ricerca diretta dei volumi è di regola vietato al pubblico. Il direttore può tuttavia a suo giudizio e con l'adozione delle necessarie cautele, permetterlo in casi eccezionali. Art. 33. Assistenti di sala Le sale di lettura e consultazione sono affidale ai dipendenti, in possesso di laurea o di diploma di scuola superiore, che sono a disposizione dei lettori per le informazioni bibliografiche, la guida dei cataloghi. la consultazione dei repertori bibliografici l'assistenza per l'interrogazione delle banche di dati cui la biblioteca sia collegata, etc. Le informazioni bibliografiche possono essere richieste anche dagli utenti fuori sede. Gli assistenti di sala devono aver fatto sufficiente tirocinio in tutti i principali settori di attività della biblioteca prima di essere assegnati al diretto servizio del pubblico Nelle sale di lettura e di consultazione deve sempre essere presente almeno un assistente di sala Art. 34. Richiesta di pubblicazioni in lettura La richiesta delle pubblicazioni non collocate nelle sale di lettura e consultazione e fatta per iscritto sopra appositi moduli. I moduli per le richieste devono contenere chiaramente e compiutamente l'indicazione della pubblicazione domandata, la segnatura di collocazione e il nome del richiedente. Per ogni opera è fatta una richiesta separata; per opere in più volumi o per volumi successivi di uno stesso periodico va riempito un solo modulo di richiesta. Di regola non sono concessi contemporaneamente in lettura più di quattro volumi per volta. E' tuttavia facoltà del direttore consentire in casi particolari l’uso contemporaneo di un maggior numero di pubblicazioni o di volumi. Chi ha ricevuto un'opera in lettura può chiedere, all'atto della restituzione, che essa venga tenuta a sua disposizione per il giorno o per i giorni successivi. La durata di tale deposito e il numero complessivo dei depositi da consentire sono stabiliti dal direttore. Il trasporto dei libri dal posto di collocazione al luogo di consegna deve essere organizzato in modo da abbreviare al massimo il periodo di attesa. 192 Regolamenti Biblioteca centrale Art. 35. Fotoriproduzione E' consentita la riproduzione con procedimenti tecnici del materiale librario o documentario, a spese del richiedente e con l’osservanza di necessarie cautele. Sull'uso delle macchine fotoriproduttrici vigila il personale della biblioteca. La fotoriproduzione è consentita unicamente a scopo di studio ed in luogo del prestito del materiale stesso o della sua manuale trascrizione. Il richiedente sottoscrive apposita dichiarazione assumendosi ogni responsabilità per l'uso che verrà fatto delle fotoriproduzioni, essendo severamente vietata qualsiasi successiva riproduzione o pubblicazione per uso commerciale o per altro scopo, a norma delle vigenti disposizioni. Non verrà rilasciata fotoriproduzione di quelle pubblicazioni che ne facciano espresso divieto. Per la riproduzione integrale o di parti sostanziali di libri valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel regolamento delle biblioteche statali e le norme vigenti in materia di diritto d'autore. Le tariffe delle copie ottenute mediante procedimenti fotografici, meccanici o combinati eseguite nella biblioteca, saranno determinate dalla giunta amministrativa del CNR, in base ad un prezzo unitario in vigore nelle principali biblioteche pubbliche di Roma. L'accertamento, la riscossione e il versamento delle entrate derivanti dalla vendita delle fotoriproduzioni saranno effettuate in base alle norme vigenti. Art. 36. Dichiarazione di conformità È in facoltà del direttore rilasciare, a richiesta dichiarazioni di conformità redatte in carta legale, ovvero ottenute mediante fotografie o altro procedimento, di pubblicazioni possedute dalla biblioteca. Tale dichiarazione ha carattere gratuito. Capo IV PRESTITO Art. 37. Prestito delle pubblicozioni È consentito il prestito delle pubblicazioni della biblioteca. Il prestito può essere locale, esterno ed internazionale, secondo che si effettui a favore di studiosi con domicilio in Roma, ovvero di biblioteche, uffici ed istituti pubblici italiani, od infine di biblioteche di Stati esteri. 193 Regolamenti Biblioteca centrale Art. 38. Pubblicazioni escluse dal prestito In nessun caso possono essere concesse in prestito le opere non ancora regolarmente registrate e catalogate. Sono inoltre escluse dal prestito: 1) le opere di notevole pregio bibliografico; 2) le carte geografiche. geologiche e topografiche, le fotografie, i disegni, le tavole isolate e in genere il materiale che richieda una speciale conservazione; 3) le enciclopedie, i dizionari, i repertori bibliografici, le opere collocate nelle sale di consultazione, gli atlanti, i manuali, i trattati e comunque le pubblicazioni richieste frequentemente in lettura; 4) i periodici. È in facoltà del direttore derogare, in casi eccezionali, alle disposizioni contenute nei commi precedenti. Eccezionalmente, i periodici possono essere concessi in prestito a organi, servizi o iniziative scientifiche del CNR, e agli enti ammessi di diritto al prestito locale, dietro riehiesta scritta dell ente interessato. Detti prestiti non potranno supera e un periodo massimo di tre giorni e saranno concessi solo nell'ambito della città. Art. 39. Ammissione al prestito locale Sono ammessi al prestito locale: di diritto: i membri dei comitati nazionali di consulenza e delle commissioni del CNR: i direttori degli istituti, centri, gruppi, aree di ricerea, progetti finalizzati ed altre iniziative scientifiche del CNR; le pubbliche amministrazioni, ordini professionali. industrie specializzate e istituti privati di ricerca; i dipendenti di pubbliche amministrazioni, anche se in aspettativa, disponibilità o in pensione; gli appartenenti agli ordini professionali, mediante malleveria; i dipendenti di industrie specializzate e istituti privati di ricerca; i laureandi. Il direttore della biblioteca può, sotto la propria responsabilità, concedere libri in prestito a persone o enti non compresi nelle categorie elencate nei commi precedenti. 194 Regolamenti Biblioteca centrale Art. 40. Malleveria per il prestito locale Possono prestare malleveria: per i dipendenti di industrie specializzate e istituti privati di ricerca: il direttore o il capo del personale: per i laureandi: il professore della materia per la quale si preparano la tesi o altro docente della facoltà. Le malleverie si rilasciano su appositi moduli a stampa forniti dalla biblioteca. Ogni mallevadore può rilasciare fino ad un massimo di venti malleverie, per un periodo massimo di un anno. Art. 41. Tessera di ammissione al prestito La tessera di ammissione al prestito locale è rilasciata dal direttore della biblioteca ed ha scadenza annuale. Va esibita ad ogni richiesta di prestito, congiuntamente a valido documento d'identità. Le richieste di prestito vanno presentate a mezzo di apposito modulo predisposto dalla biblioteca. Art. 49. Limiti e durata del prestito Salvo i casi eccezionali autorizzati di volta in volta dal direttore, ad una stessa persona non si possono prestare più di due opere, né più di quattro volumi per volta, e ad uno stesso ente non si possono prestare più di dieci opere, né più di venti volumi per volta. Il prestito ha durata massima di venti giorni e può essere rinnovato per altri venti giorni a seguito di tempestiva richiesta dell'utente, sempre che la pubblicazione non sia stata nel frattempo richiesta da altri utenti. Il direttore ha facoltà per comprovati motivi di urgenza di esigere in qualsiasi momento l'immediata restituzione delle pubblicazioni date in prestito, come prolungare il prestito oltre i termini usuali. Art. 43. Prestito esterno ed internazionale Per il prestito esterno e internazionale valgono in quanto applicabili, le norme stabilite dal regolamento delle biblioteche pubbliche statali. 195 Regolamenti Biblioteca centrale Art. 44. Obblighi Per gli obblighi e le responsabilità di chi ottiene in prestito pubblicazioni dalla biblioteca e per le trasgressioni alle norme stabilite valgono, in quanto applicabili, le modalità previste dal regolamento delle biblioteche pubbliche statali. Art. 45. Schedari per il prestito La biblioteca deve avere: 1) uno schedario degli enti che fruiscono del prestito; 2) uno schedario delle persone che usufruiscono del prestito; 3) uno schedario delle ricevute di prestito, in ordine di segnatura; 4) uno schedario dei prestiti accordati. La forma dei suddetti schedari è suscettibile delle modifiche suggerite dall'affermarsi di nuove metodologie e tecniche. TITOLO III AUTOMAZIONE Art. 46 Gestione dei servizi e reperimento delle informazioni La biblioteca utilizza le tecnologie avanzate, quali l'informatica e simili sia per gestire i servizi propri e quelli delle biblioteche del CNR ad essa collegate, sia per consentire agli utenti il reperimento delle informazioni tramite l'accesso alle banche di dati, cui essa direttamente pertecipa o è allocata, alle condizioni vigenti per l'accesso a banche di dati gestite dalle pubbliche amministrazioni. In tutti i settori e per tutti i servizi della biblioteca è in facoltà del direttore snellire le procedure e adottare metodologie suggerite da nuove tecniche professionali. Fatte salve le mansioni specifiche dei vari livelli, tutti gli impiegati, per le attività di loro competenza, possono utilizzare sistemi automatici di gestione TITOLO IV NORME FINALI Art. 47 Normativa Applicabile Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano, in quanto compatibili con la normativa riguardante il C.N.R. le disposizioni vigenti per le biblioteche pubbliche statali. 196 Regolamenti Biblioteca centrale Art. 48. Entrata in vigore del regolamento Il presente regolamento entrerà in vigore sessanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. A partire da tale data il regolamento approvato con decreto del Capo del Governo in data 12 aprile 1939 è abrogato ad ogni effetto di legge. 197