La tutela dei minori: - Provincia di Bergamo

La tutela dei minori:
il ruolo del Tribunale per i Minorenni tra
quadro giuridico italiano e internazionale
e nuovi modelli
familiari interculturali
Alla fine dell’800
fanno la loro comparsa, nel mondo anglosassone, organi
giudiziari che si occupano di minorenni.
• contemporaneamente nasce e si sviluppa nella
coscienza sociale dell’Occidente più sviluppato la
percezione della alterità del bambino e dei suoi
particolari bisogni di protezione.
• Si affermano pensieri specifici
– Marx (per l’ingiustizia delle condizioni di lavoro, dello sfruttamento
dei minori)
– Freud (per la scoperta psicologica dell’universo bambino)
– La dottrina sociale della Chiesa ed alcuni movimenti (che
promossero l’attenzione e il riguardo per l’infanzia).
• La giustizia si sensibilizzò e cominciò ad occuparsi di
minorenni nell’area penale, nella quale il trattamento
non poteva essere equiparato a quello riservato agli
adulti
A partire dai primi anni del ‘900
Il Tribunale per i Minorenni
• Si pensò ad una diversa composizione dei
tribunali. Prende avvio, non dappertutto, la
partecipazione della componente onoraria
all’amministrazione della giustizia minorile.
• In Italia, solo nel 1934 viene istituito il tribunale
per i minorenni
• Si andava delineando la tripartizione delle
"competenze" del T.M. in penale, civile e
amministrativa, che perdura tutt’oggi
Anni ‘40
• Nel 1942 entrano in vigore il nuovo codice civile e il codice
di procedura civile. Il primo innova il diritto di famiglia e
istituisce la funzione dei giudice tutelare; il secondo
disciplina i procedimenti in camera di consiglio con norme
tuttora vigenti.
• Nel 1948 entra in vigore la Costituzione della Repubblica,
che contiene disposizioni di grande rilievo per il diritto di
famiglia e dei minori (artt. 2, 10, 30-32, 34, 38),
• nel 1956 (L. 25/71956 n.888), si portò a due il numero dei
componenti onorari (un uomo e una donna) nel collegio, si
innova profondamente la competenza amministrativa, detta
altrimenti "rieducazione", per i minori irregolari per
condotta o per carattere, incentrata su un doppio ordine di
misure: l’affidamento al servizio sociale del Ministero di
giustizia (istituito nel 1962 con L. n.1085) e il collocamento
in casa di rieducazione
fine degli anni ‘60
• Già alla fine degli anni ‘60 si fa sempre
più strada l’idea che solo la prevenzione
"paga". (L. 5/6/67 n.431 legge di portata
storica ), che, introduce la più radicale
delle prevenzioni: L’adozione speciale
(oggi, legittimante) dei minori
abbandonati, rivolta principalmente a
quelli ricoverati negli istituti
Gli anni ‘70
• Gli anni ‘70, che si aprono con l’istituzione delle Regioni
(prevenzione - territorio), e sono una stagione di grandi
riforme che interessano i minorenni:
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l’istituzione degli asili-nido (1971),
il divorzio (1970)
l’aborto (1978),
l’istituzione dei consultori familiari (1975),
la riforma penitenziaria (1975)
la riforma sanitaria (1978),
la riforma del diritto di famiglia (L. 19/5/75 n.151),
che ha innovato ampiamente la nostra materia, realizzando
il principio della parità dei coniugi e centrando
sull’interesse del minore (maggiore età ai 18 anni)
Gli anni ‘80
• Nel 1983, viene aggiornata la disciplina
dell’adozione (legittimante), che contiene
la regolamentazione dell’affidamento
familiare (L. 4/5/83 n.184.
• Si afferma il diritto primario del minore a
vivere nell’ambito della propria famiglia.
l’adozione internazionale, registra un
progressivo incremento applicativo.
Gli anni ‘80
• In questo periodo la normativa
internazionale riguardante l’infanzia e
l’adolescenza, che è diventata
abbastanza consistente, non è ancora
tenuta ben presente in Italia. Sarà la
Convenzione ONU sui diritti del fanciullo,
20/11/89, ad aprire gli occhi della nostra
realtà sullo scenario del mondo.
Gli anni ‘80
• nuovo codice di procedura penale
minorile (DPR. 22/9/88 n.448): la
rieducazione è dimenticata, anzi è
riassorbita nel processo penale. Nulla di
nuovo sul piano del sistema
sanzionatorio. E’ questa una lacuna
fondamentale, a tutt’oggi non colmata.
Gli anni ‘80
• E’ della fine degli anni ‘80 la legge
Martelli sugli stranieri extracomunitari.
Non contiene una sola disposizione sul
fenomeno dei minori stranieri non
accompagnati, che travaglierà molti
tribunali minorenni e le strutture di
riferimento per tutto il decennio
seguente
Gli anni ‘90
Gli anni ‘90 saranno segnati dal "pensiero" -poco praticato- della
Convenzione di New York, che viene ratificata con L. 27/5/91 n.165
•
norme di sostegno alla prevenzione della criminalità minorile
(L.19/7/91 n.216)
• sperimentazione di nuove strategie di intervento a favore dell’infanzia e
dell’adolescenza (L. 28/8/97 n.285).
Diventano esecutive in Italia (L. 64/94) alcune convenzioni internazionali
di vecchia data:
• protezione dei minori stranieri (Aja, 5/10/61),
• sottrazione di minori (Aja, 25/10/80)
• ristabilimento dell’affidamento dei minori (Lussemburgo, 20/5/80),
• rimpatrio dei minori (Aja, 28/5/70):
Anche il diritto internazionale privato viene riformato (L. 218/95).
•
Il 31/12/1998 viene approvata, con n.476, la nuova legge sull’adozione
internazionale, che recepisce (non in toto) la convenzione dell’Aja del
1993. cominciamo a renderci conto di far parte dell’Europa
Il nuovo millennio
Il giusto processo (nuovo art. 111 Cost.) ha ispirato le
riforme del periodo . Esse hanno riguardato :
• l’adozione cosiddetta nazionale (L. 149/2001);
• il processo penale minorile, anche se molto
parzialmente (L.63/2001,);
• l’introduzione di nuove misure contro le violenze
familiari (L. 154/2001);
• la riforma in senso federalista (?) del Titolo V, Parte II
della Costituzione (L. cost. 3/2001), che ha travolto la
legge-quadro sull’assistenza (L.328/2000), cui si era
approdati dopo decenni di dibattito.
• con la legge n. 77/03 è stata ratificata la Convenzione
di Strasburgo 26 novembre 1996, sull’esercizio dei
diritti del minore nel processo.
Le misure di protezione dei
minori nel diritto italiano
I diversi tipi di provvedimento e le
competenze in base alla normativa
italiana
perché parliamo di minori
e non di minori stranieri ?
La Costituzione
I diritti della persona e della persona minorenne in
particolare, trovano fondamento in primo luogo nei principi
della Costituzione italiana che :
•
•
•
•
•
riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo sia come singolo
che nelle formazioni sociali dove si svolge la sua personalità,
riconosce pari dignità a tutte le persone senza distinzioni di sesso,
razza, lingua, religione, opinione politica, condizioni personali e sociali,
impegna lo Stato a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e
sociale che limitano di fatto la libertà e l’uguaglianza,
tutela la maternità e l’infanzia e agevola la formazione delle famiglie ,
attribuisce ai genitori doveri e diritti di mantenere ed educare i figli
anche se nati fuori dal matrimonio
tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse
della collettività garantisce il diritto allo studio
Competenze amministrative
gli Enti locali (Regioni, Province, Comuni)
• organizzano e gestiscono i servizi a favore dei
minori e, in collaborazione con il Servizio Sanitario
attuano il sistema integrato dei servizi sociali, che
prevede interventi di sostegno per i minori e le
loro famiglie (DPR n.616/1977 art.23,25 e Legge quadro
n.328/2000, art.22)
le autorità amministrative e di pubblica sicurezza
• hanno l’obbligo di collocare in luogo sicuro, in via
di urgenza, sino a quando si possa provvedere in
via definitiva alla sua protezione, il minore che
risulti moralmente o materialmente abbandonato o
affidato a persone incapaci di provvedere a lui (art.
403 CC)
Competenze giudiziarie
Competenze giudiziarie, ripartite tra Tribunale Ordinario e Tribunale per i
Minorenni, poiché non esiste un unico giudice minorile :
•
quando entrambi i genitori sono morti o non possono esercitare i loro
doveri, la situazione va segnalata al Giudice Tutelare del T.O. che
nomina al minore un tutore (art. 343 Cod.Civ.)
•
il T.O. che pronunzia la separazione o il divorzio dei genitori provvede
anche all’affidamento e al mantenimento dei figli, con esclusivo
riferimento al loro interesse morale e materiale (art.155 Cod.Civ., legge
n.898/1970 e n.74/1987 sul divorzio, legge n.54/2006 sull’affidamento
condiviso e mantenimento dei figli,L 219/12)
•
quando il minore si trova in condizioni di pregiudizio per incapacità dei
genitori la situazione deve essere segnalata al Pubblico Ministero
presso il Tribunale per i Minorenni che può chiedere allo stesso
Tribunale i più opportuni provvedimenti nell’interesse del minore,
anche limitativi o di decadenza dalla potestà nei confronti di genitori
(art. 330, 333, 336 Cod.Civ.)
Competenze giudiziarie
Competenze giudiziarie, ripartite tra Tribunale Ordinario e Tribunale per i
Minorenni, poiché non esiste un unico giudice minorile :
•
quando un minore si trova in condizioni di abbandono morale o
materiale da parte dei genitori o dei parenti entro il 4° grado il Tribunale
per i Minorenni, su ricorso del PMM, può dichiarare lo stato di
adottabilità (legge n. 184/1983 modificata dalla legge n.149/2001)
•
il Tribunale per i Minorenni può assumere provvedimenti educativi e di
sostegno a favore di adolescenti problematici e privi di referenti
educativi oppure vittime di prostituzione e reati sessuali (art. 25- 25 bis
legge del 1934 istitutiva del TM e legge n.269/98 di contrasto alla
prostituzione minorile)
•
i minori che commettono reati sono giudicati dal TM se hanno
compiuto i 14 anni. Possono godere di misure alternative , Il
procedimento penale deve avvenire in modo da interferire il meno
possibile con le esigenze educative del minore (DPR 448 /1988 C.p.p.)
La normativa italiana in materia di diritti e di protezione dei minorenni si
applica anche ai minori stranieri che si trovano nel territorio dello Stato
• In base alla Costituzione (art.10) la condizione
giuridica dello straniero è regolata dalle leggi
in conformità delle norme e dei trattati
internazionali
• lo straniero che nel suo paese è impedito
dall’esercitare le libertà democratiche
garantite dalla Costituzione ha diritto di asilo
nel territorio della Repubblica secondo le
condizioni stabilite dalla legge
• non è ammessa l’estradizione dello straniero
per reati politici , salvo i delitti di genocidio
(legge costituzionale n.1/1967)
Convenzioni Internazionali
L’Italia si è impegnata a riconoscere e garantire a tutte le persone il
godimento dei diritti universali avendo aderito alle seguenti
Convenzioni internazionali :
• la Dichiarazione Universale Diritti Umani (ONU 10 dicembre 1948) per
la prima volta afferma solennemente che i diritti fondamentali
appartengono a tutti gli individui e a tutti i popoli, senza distinzione di
razza, colore, sesso, lingua, religione, opinione politica o di altro
genere, origine nazionale o sociale, ricchezza, nascita o altra
condizione (art.2)
•
la Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle
libertà fondamentali (Roma 4.11.1950, ratificata con legge n. 848/1955) ,
ribadisce il divieto di discriminazione (art.14) e riconosce i diritti di
libertà di pensiero, coscienza e religione, di espressione, di riunione e
di associazione, di rispetto della vita familiare, nonché il diritto di far
valere tali diritti, senza restrizioni per gli stranieri (art. 16)
•
· la Convenzione di Ginevra sullo stato di rifugiati e l’asilo politico
(1951-1967)
Ratifiche convenzioni
internazionali
In particolare per quanto riguarda la condizione dei minorenni l’Italia :
•
•
ha ratificato (con legge n.176/1991) la Convenzione sui diritti
dell’infanzia (Convention on the Rights of the Child, CRC)
ha ratificato (con legge n.77/2003) la Convenzione europea
sull’esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio
1996, che riconosce al minorenne, se capace di discernimento, il diritto di essere
informato e di esprimere la sua opinione nelle procedure giudiziarie che lo concernono
•
ha ratificato (con legge n.145/2001) la Convenzione del Consiglio
d’Europa sui diritti dell’uomo e la biomedicina fatta ad Oviedo il
4/4/1997 in base alla quale, per gli atti medici, l’opinione del minorenne deve essere
presa in considerazione in misura sempre più determinante in funzione della sua età e
del suo grado di maturità (art.6)
•
ha aderito alle Regole ONU 29/11/85 sull’amministrazione della
giustizia minorile (c.d.Regole di Pechino) che introducono il principio
della minima offensività del processo e delle sanzioni minorili.
Diritti fondamentali inviolabili
In forza di tali impegni internazionali e dei corrispondenti
principi costituzionali lo Stato italiano deve garantire ad
ogni persona che abbia meno di 18 anni, sia o meno
cittadina italiana, alcuni diritti fondamentali ed inviolabili :
– il diritto all’identità personali e familiare (art.7, 8, 9 CRC)
– il diritto all’unità familiare e al mantenimento rapporti
con i genitori (art 10 CRC)
– il diritto di esprimere liberamente la propria opinione, se
capace di discernimento nelle questioni anche di salute
che lo riguardano (art. 12 CRC, Convenzione di
Strasburgo e di Oviedo)
– il diritto di essere protetto e aiutato da parte dello stato
con misure sostitutive se privo di ambiente familiare o
con una famiglia dannosa (art.20 CRC)
Diritti fondamentali inviolabili
• In forza di tali impegni internazionali e dei corrispondenti
principi costituzionali lo Stato italiano deve garantire ad
ogni persona che abbia meno di 18 anni, sia o meno
cittadina italiana, alcuni diritti fondamentali ed inviolabili :
– il diritto di “godere del miglior stato di salute” e di
beneficiare di assistenza medica (art.24 CRC)
– il diritto ad un livello di vita sufficiente per consentire il
suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale
(art.27 CRC)
– il diritto all’educazione e all’istruzione (art. 28 CRC)
– il diritto a un trattamento penale adeguato (art.40 CRC,
Regole minime di Pechino)
L’autorità italiana ha competenza, in base
al proprio diritto, ad emettere i
provvedimenti necessari ed urgenti a
favore di minori stranieri che si trovano
in Italia in base a norme internazionali
• La legge 218/95 “riforma del sistema
italiano di diritto internazionale privato”
(i giudici italiani hanno giurisdizione in
materia di adozione se l’adottando è un
minore in stato di abbandono in Italia
(art. 40) (art. 37 bis legge 184/83,
modificata dalla legge 149/2001)
• La Convenzione sulla competenza e
sulla legge applicabile in materia di
protezione dei minori , Aja 5/10/1961 –
(legge 24/10/1980 n.742)
La Convenzione europea sul rimpatrio dei minori
Aja 28/5/1970 (legge 30/6/1975 n.396) prevede che:
– nessuna decisione su una richiesta di rimpatrio
dev’essere presa prima che il minore sia stato
sentito personalmente, se le sue facoltà di giudizio
lo consentono, da un’autorità dello stato richiesto
(art.5)
– la richiesta può essere respinta se lo stato richiesto
ritiene che il rimpatrio sia contrario al proprio
ordine pubblico on agli interessi del minore ovvero
incompatibile con una misura di protezione o
rieducazione adottata in detto stato (art. 7, d), art.8,
b)
Tutte le decisioni assunte dall’autorità giudiziaria in
base a queste Convenzioni devono essere
precedute dall’informazione e dall’ascolto del
minore a sensi della Convenzione di Strasburgo
La normativa italiana che regola
la condizione di straniero
• La legge sulla cittadinanza (l. n. 91/1992)
• Solo se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi
oppure se non segue la cittadinanza dei genitori
secondo la loro legge chi è nato nel territorio italiano è
cittadino italiano
• E’ inoltre considerato cittadino per nascita il figlio di
ignoti trovato nel territorio, se non si prova il possesso
di altra cittadinanza
• Infine può diventare cittadino lo straniero nato in Italia
che vi abbia risieduto legalmente senza interruzione
sino alla maggiore età, se dichiara di voler acquisire la
cittadinanza entro un anno
diritti universali riconosciuti dalla
Convenzione ONU del 1989
il diritto all’unità familiare
•
•
•
•
I figli minorenni possono entrare in Italia al seguito dei genitori e possono raggiungerli
in Italia se essi ottengono il ricongiungimento familiare
Ai figli sono equiparati i minori adottati, affidati o sottoposti a tutela (art.29, co.2 TU) ai
quali sono assimilati i minori soggetti a kafala i cui effetti per il diritto islamico sono stati
ritenuti analoghi a quelli dell’adozione
Il minore straniero che sta in Italia con uno o entrambi i genitori oppure con un
affidatario, se regolarmente soggiornanti, viene iscritto nel loro permesso fino ai 14 anni,
successivamente riceve un permesso autonomo, per motivi familiari, valido sino alla
maggiore età (art.31 TU) 5.
Il diritto all’unità familiare è uno dei fondamentali diritti che devono essere garantiti in
base alle Convenzioni internazionali e ai principi della nostra Costituzione tuttavia esso
viene riconosciuto solo agli stranieri regolarmente presenti nel territorio italiano ed è
escluso per coloro che siano stati oggetto di un provvedimento di espulsione
queste modifiche, sono frutto di una dichiarata ostilità verso l’immigrazione che fa prevalere
ragioni di difesa e di sicurezza su quelle di non discriminazione e inclusione.
• In funzione del rispetto dell’unità familiare i Tribunali per i Minorenni applicano una
“norma a favore dei minori”contenuta nell’art.31 TU che prevede una deroga, ma per un
periodo di tempo determinato, ai divieti che precluderebbero l’ingresso e la permanenza
nel territorio italiano, in considerazione del diritto del minore di essere assistito ed
accudito da un familiare, quando sussistono “gravi motivi connessi con lo sviluppo
psicofisico e tenuto conto dell’età e delle condizioni di salute del minore” (cfr. Cass. Sez.
un. 16/10/2006, n.22216)
Il diritto alla tutela della salute
• L’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale è
garantita solo per gli stranieri, anche
minorenni, che siano in possesso di un
permesso di soggiorno. (art.34 TU)
• Gli altri possono ricevere le cure ambulatoriali
ed ospedaliere urgenti e comunque essenziali
• sebbene si faccia particolare riferimento alla
tutela della salute del minore in esecuzione
della Convenzione sui diritti dell’infanzia, il
minore privo di permesso di soggiorno non
riceve un’assistenza sanitaria completa .
Il diritto all’istruzione e
all’accesso ai servizi educativi
• Il diritto allo studio deve essere reso effettivo
con l’attivazione, carico dello Stato, delle
Regioni e degli Enti locali, di appositi corsi di
apprendimento della lingua italiana .
• Rischio di escludere dalla frequenza della
scuola materna i bambini privi di residenza a
causa dell’irregolarità dei loro familiari .
• Rischio che i ragazzi che arrivano in Italia non
accompagnati o in seguito a tardivo
ricongiungimento familiare non frequentano
quasi mai la scuola.
I diritti dei minori stranieri non
accompagnati
•
Anche nei confronti di questi minori valgono il divieto di espulsione, il
diritto ad ottenere un permesso di soggiorno fino alla maggiore età, il
diritto di essere tutelati e protetti.
•
Tuttavia c’è il rischio che la maggior parte essi rimangono confinati
nella clandestinità, trattandosi di ragazzi che arrivano in Italia in età
quasi adulta tra i 15 e i 17 anni) e che essendo privi di mezzi subiscono
vari tipi di sfruttamento, da quello lavorativo a quello di organizzazioni
criminali .
•
Quando emergono dalla clandestinità vengono presi in carico secondo
prassi di accoglienza molto differenziate a seconda delle realtà locali,
dagli Enti preposti ai servizi sociali, su incarico dei Giudici Tutelari,
che aprono le tutele o dai Tribunali per i Minorenni, nell’ambito di
procedimenti educativi o penali
Comitato per i Minori Stranieri
Ha il compito di vigilare sulle modalità di soggiorno dei
minori stranieri non accompagnati , compresi coloro che
entrano in Italia in attuazione di programmi solidaristici,
• rimpatrio assistito dei minori, che,consiste nell’insieme
delle misure adottate allo scopo di garantire al minore
interessato l’assistenza necessaria al ricongiungimento coi
propri familiari o al riaffidamento alle autorità responsabili
del paese di origine. (attività molto ridotta dato che solo in
casi eccezionali il rimpatrio si poteva considerare
nell’interesse del ragazzo);
• difficoltà di costruire una collaborazione con le autorità
responsabili dei paesi di origine sono state nella maggior
parte dei casi insormontabili;
• i ragazzi si opponevano al rimpatrio in quanto contrario al
progetto migratorio sia loro che delle loro famiglie
I minori comunitari non
accompagnati
Con l’ingresso della Romania nella C E a partire dal 1° gennaio 2007 la
maggior parte dei minori stranieri non accompagnati presenti in Italia
al 31/12/2006, che erano rumeni, sono diventati cittadini europei.
•
•
•
Ad essi non si applicano più le norme del TU sull’immigrazione, bensì
le norme previste per i cittadini comunitari, lo stesso principio
contenuto nella Convenzione Aja del 1961).)
Le autorità rumene hanno più volte dichiarato la loro disponibilità a
disporre il rimpatrio di tutti i loro minori, ma tale disponibilità sembra
fondata prevalentemente sul timore che il loro paese venga percepito
come un fattore di instabilità all’interno della Comunità, piuttosto che
sul’interesse dei minori.
L’estensione ai minori rumeni dei programmi di assistenza previsti per
i minori stranieri deve essere riconosciuta in base al principio di non
discriminazione del minore indipendentemente dalla cittadinanza
I minori rifugiati e richiedenti
asilo - le vittime di tratta
• La legge 28/2/1990 n.39 riconosce lo
status di rifugiato e l’asilo politico per gli
stranieri , anche minorenni non
accompagnati (art.5), che si trovano in
situazione di pericolo di persecuzioni nel
paese di origine per motivi di razza,
religione, opinioni politiche nazionalità o
appartenenza a gruppo sociale
•
(Convenzione i Ginevra 28/7/1951 ratificata con legge n.722/1954)
I minori rifugiati e richiedenti
asilo - le vittime di tratta
•
Anche i minorenni hanno diritto allo status di rifugiati e all’asilo
politico, quindi anche di entrare nel sistema di protezione relativo
istituito nel 2002 e riorganizzato con D.L.vo n.140/2005 che attua la
direttiva europea sulle norme minime di accoglienza dei richiedenti
asilo che, all’art. 8, prevede particolare forme di assistenza ai minori in
quanto soggetti vulnerabili.
•
Difficilmente si dichiarano rifugiati perché non sanno neppure di
poterlo fare e non gli vengono date le necessarie informazioni, né
l’assistenza di un tutore per l’espletamento delle pratiche
•
Questo comporta un trattamento deteriore per i minori perché li priva
di benefici e non li garantisce per il futuro perché, al compimento della
maggiore età, molto difficilmente ottengono la conversione del
permesso di soggiorno e rischiano l’espulsione. Preferiscono quindi
rendersi irreperibili con conseguenze molto pericolose per loro.
Alcuni dati sull’immigrazione e
considerazioni
• la popolazione mondiale si è triplicata passando, le
migrazioni sono aumentate di quasi sei volte
• “le migrazioni transnazionali portano alla ribalta il
dilemma costitutivo che sta al cuore delle democrazie
liberali: quello tra le rivendicazioni del diritto sovrano
all’autodeterminazione, da una parte, e l’adesione ai
principi universali dei diritti umani dall’altra.
• Esiste non solo una tensione, ma spesso anche
un’aperta contraddizione tra le dichiarazioni dei diritti
umani e la pretesa da parte degli stati sovrani di
controllare i propri confini e di monitorare la qualità e
quantità di coloro che sono ammessi al loro interno”
• In Italia il fenomeno dell’immigrazione, che qualche
anno fa era ancora contenuto rispetto agli altri paesi
europei, è notevolmente aumentato.
Come promuovere l'integrazione e il
benessere psicologico dei minori e
delle loro famiglie ?
come si può svolgere un'azione
preventiva per lo sviluppo e
l'integrazione dei minori?
• identificare e seguire con occhio attento i piccoli più
bisognosi di benessere psichico .Saper riconoscere i
ragazzi in condizione di maggior svantaggio significa
poterne cogliere i segnali di maggior disagio e poter
intervenire con loro, e, se possibile, con le loro
famiglie, per avviare dei percorsi psicosociali,
psicopedagogici, e psicoterapeutici per garantirne la
tutela.
• favorire l'integrazione degli immigrati nel nostro
contesto sociale. Maggiore è il grado di accoglienza
nel nostro Paese, minori saranno le tensioni tra
famiglia e società, e migliore sarà il contesto di
crescita dei figli. Per fare questo è necessario
intervenire a livello legislativo ed amministrativo da un
lato, e diffondere un comune senso della cultura
dell'accoglienza in tutta la società civile.
come si può svolgere un'azione
preventiva per lo sviluppo e
l'integrazione dei minori?
• bisogno di essere aiutati nell'emersione
di un senso di doppia appartenenza: da
una parte quella legata al paese di
origine e dall'altra quella del paese
d'arrivo
i luoghi principali per un'azione
efficace
• i luoghi principali per un'azione efficace
sono quelli della socializzazione:
• la scuola,
• gli spazi d'aggregazione,
• i centri sportivi,
• i luoghi d'incontro del doposcuola, etc.
Qui i minori hanno la possibilità di
confrontarsi con la nuova realtà in cui
sono immersi e di cui ne sono loro stessi
gli attori.
Altri Temi … aperti
•
•
•
•
•
affido monoculturale
affido eteroculturale
penale minorile
art 31
maltrattamenti in famiglia – ordini di protezione –
allontanamenti dalla famiglia
• valutazione capacità genitoriali
• presa in carico servizi specialistici ( Sert, CPS,
Consultorio, NPI)