La tutela dei minori: il ruolo del Tribunale per i Minorenni tra quadro giuridico italiano e internazionale e nuovi modelli familiari interculturali Alla fine dell’800 fanno la loro comparsa, nel mondo anglosassone, organi giudiziari che si occupano di minorenni. • contemporaneamente nasce e si sviluppa nella coscienza sociale dell’Occidente più sviluppato la percezione della alterità del bambino e dei suoi particolari bisogni di protezione. • Si affermano pensieri specifici – Marx (per l’ingiustizia delle condizioni di lavoro, dello sfruttamento dei minori) – Freud (per la scoperta psicologica dell’universo bambino) – La dottrina sociale della Chiesa ed alcuni movimenti (che promossero l’attenzione e il riguardo per l’infanzia). • La giustizia si sensibilizzò e cominciò ad occuparsi di minorenni nell’area penale, nella quale il trattamento non poteva essere equiparato a quello riservato agli adulti A partire dai primi anni del ‘900 Il Tribunale per i Minorenni • Si pensò ad una diversa composizione dei tribunali. Prende avvio, non dappertutto, la partecipazione della componente onoraria all’amministrazione della giustizia minorile. • In Italia, solo nel 1934 viene istituito il tribunale per i minorenni • Si andava delineando la tripartizione delle "competenze" del T.M. in penale, civile e amministrativa, che perdura tutt’oggi Anni ‘40 • Nel 1942 entrano in vigore il nuovo codice civile e il codice di procedura civile. Il primo innova il diritto di famiglia e istituisce la funzione dei giudice tutelare; il secondo disciplina i procedimenti in camera di consiglio con norme tuttora vigenti. • Nel 1948 entra in vigore la Costituzione della Repubblica, che contiene disposizioni di grande rilievo per il diritto di famiglia e dei minori (artt. 2, 10, 30-32, 34, 38), • nel 1956 (L. 25/71956 n.888), si portò a due il numero dei componenti onorari (un uomo e una donna) nel collegio, si innova profondamente la competenza amministrativa, detta altrimenti "rieducazione", per i minori irregolari per condotta o per carattere, incentrata su un doppio ordine di misure: l’affidamento al servizio sociale del Ministero di giustizia (istituito nel 1962 con L. n.1085) e il collocamento in casa di rieducazione fine degli anni ‘60 • Già alla fine degli anni ‘60 si fa sempre più strada l’idea che solo la prevenzione "paga". (L. 5/6/67 n.431 legge di portata storica ), che, introduce la più radicale delle prevenzioni: L’adozione speciale (oggi, legittimante) dei minori abbandonati, rivolta principalmente a quelli ricoverati negli istituti Gli anni ‘70 • Gli anni ‘70, che si aprono con l’istituzione delle Regioni (prevenzione - territorio), e sono una stagione di grandi riforme che interessano i minorenni: – – – – – – – l’istituzione degli asili-nido (1971), il divorzio (1970) l’aborto (1978), l’istituzione dei consultori familiari (1975), la riforma penitenziaria (1975) la riforma sanitaria (1978), la riforma del diritto di famiglia (L. 19/5/75 n.151), che ha innovato ampiamente la nostra materia, realizzando il principio della parità dei coniugi e centrando sull’interesse del minore (maggiore età ai 18 anni) Gli anni ‘80 • Nel 1983, viene aggiornata la disciplina dell’adozione (legittimante), che contiene la regolamentazione dell’affidamento familiare (L. 4/5/83 n.184. • Si afferma il diritto primario del minore a vivere nell’ambito della propria famiglia. l’adozione internazionale, registra un progressivo incremento applicativo. Gli anni ‘80 • In questo periodo la normativa internazionale riguardante l’infanzia e l’adolescenza, che è diventata abbastanza consistente, non è ancora tenuta ben presente in Italia. Sarà la Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, 20/11/89, ad aprire gli occhi della nostra realtà sullo scenario del mondo. Gli anni ‘80 • nuovo codice di procedura penale minorile (DPR. 22/9/88 n.448): la rieducazione è dimenticata, anzi è riassorbita nel processo penale. Nulla di nuovo sul piano del sistema sanzionatorio. E’ questa una lacuna fondamentale, a tutt’oggi non colmata. Gli anni ‘80 • E’ della fine degli anni ‘80 la legge Martelli sugli stranieri extracomunitari. Non contiene una sola disposizione sul fenomeno dei minori stranieri non accompagnati, che travaglierà molti tribunali minorenni e le strutture di riferimento per tutto il decennio seguente Gli anni ‘90 Gli anni ‘90 saranno segnati dal "pensiero" -poco praticato- della Convenzione di New York, che viene ratificata con L. 27/5/91 n.165 • norme di sostegno alla prevenzione della criminalità minorile (L.19/7/91 n.216) • sperimentazione di nuove strategie di intervento a favore dell’infanzia e dell’adolescenza (L. 28/8/97 n.285). Diventano esecutive in Italia (L. 64/94) alcune convenzioni internazionali di vecchia data: • protezione dei minori stranieri (Aja, 5/10/61), • sottrazione di minori (Aja, 25/10/80) • ristabilimento dell’affidamento dei minori (Lussemburgo, 20/5/80), • rimpatrio dei minori (Aja, 28/5/70): Anche il diritto internazionale privato viene riformato (L. 218/95). • Il 31/12/1998 viene approvata, con n.476, la nuova legge sull’adozione internazionale, che recepisce (non in toto) la convenzione dell’Aja del 1993. cominciamo a renderci conto di far parte dell’Europa Il nuovo millennio Il giusto processo (nuovo art. 111 Cost.) ha ispirato le riforme del periodo . Esse hanno riguardato : • l’adozione cosiddetta nazionale (L. 149/2001); • il processo penale minorile, anche se molto parzialmente (L.63/2001,); • l’introduzione di nuove misure contro le violenze familiari (L. 154/2001); • la riforma in senso federalista (?) del Titolo V, Parte II della Costituzione (L. cost. 3/2001), che ha travolto la legge-quadro sull’assistenza (L.328/2000), cui si era approdati dopo decenni di dibattito. • con la legge n. 77/03 è stata ratificata la Convenzione di Strasburgo 26 novembre 1996, sull’esercizio dei diritti del minore nel processo. Le misure di protezione dei minori nel diritto italiano I diversi tipi di provvedimento e le competenze in base alla normativa italiana perché parliamo di minori e non di minori stranieri ? La Costituzione I diritti della persona e della persona minorenne in particolare, trovano fondamento in primo luogo nei principi della Costituzione italiana che : • • • • • riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo sia come singolo che nelle formazioni sociali dove si svolge la sua personalità, riconosce pari dignità a tutte le persone senza distinzioni di sesso, razza, lingua, religione, opinione politica, condizioni personali e sociali, impegna lo Stato a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano di fatto la libertà e l’uguaglianza, tutela la maternità e l’infanzia e agevola la formazione delle famiglie , attribuisce ai genitori doveri e diritti di mantenere ed educare i figli anche se nati fuori dal matrimonio tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività garantisce il diritto allo studio Competenze amministrative gli Enti locali (Regioni, Province, Comuni) • organizzano e gestiscono i servizi a favore dei minori e, in collaborazione con il Servizio Sanitario attuano il sistema integrato dei servizi sociali, che prevede interventi di sostegno per i minori e le loro famiglie (DPR n.616/1977 art.23,25 e Legge quadro n.328/2000, art.22) le autorità amministrative e di pubblica sicurezza • hanno l’obbligo di collocare in luogo sicuro, in via di urgenza, sino a quando si possa provvedere in via definitiva alla sua protezione, il minore che risulti moralmente o materialmente abbandonato o affidato a persone incapaci di provvedere a lui (art. 403 CC) Competenze giudiziarie Competenze giudiziarie, ripartite tra Tribunale Ordinario e Tribunale per i Minorenni, poiché non esiste un unico giudice minorile : • quando entrambi i genitori sono morti o non possono esercitare i loro doveri, la situazione va segnalata al Giudice Tutelare del T.O. che nomina al minore un tutore (art. 343 Cod.Civ.) • il T.O. che pronunzia la separazione o il divorzio dei genitori provvede anche all’affidamento e al mantenimento dei figli, con esclusivo riferimento al loro interesse morale e materiale (art.155 Cod.Civ., legge n.898/1970 e n.74/1987 sul divorzio, legge n.54/2006 sull’affidamento condiviso e mantenimento dei figli,L 219/12) • quando il minore si trova in condizioni di pregiudizio per incapacità dei genitori la situazione deve essere segnalata al Pubblico Ministero presso il Tribunale per i Minorenni che può chiedere allo stesso Tribunale i più opportuni provvedimenti nell’interesse del minore, anche limitativi o di decadenza dalla potestà nei confronti di genitori (art. 330, 333, 336 Cod.Civ.) Competenze giudiziarie Competenze giudiziarie, ripartite tra Tribunale Ordinario e Tribunale per i Minorenni, poiché non esiste un unico giudice minorile : • quando un minore si trova in condizioni di abbandono morale o materiale da parte dei genitori o dei parenti entro il 4° grado il Tribunale per i Minorenni, su ricorso del PMM, può dichiarare lo stato di adottabilità (legge n. 184/1983 modificata dalla legge n.149/2001) • il Tribunale per i Minorenni può assumere provvedimenti educativi e di sostegno a favore di adolescenti problematici e privi di referenti educativi oppure vittime di prostituzione e reati sessuali (art. 25- 25 bis legge del 1934 istitutiva del TM e legge n.269/98 di contrasto alla prostituzione minorile) • i minori che commettono reati sono giudicati dal TM se hanno compiuto i 14 anni. Possono godere di misure alternative , Il procedimento penale deve avvenire in modo da interferire il meno possibile con le esigenze educative del minore (DPR 448 /1988 C.p.p.) La normativa italiana in materia di diritti e di protezione dei minorenni si applica anche ai minori stranieri che si trovano nel territorio dello Stato • In base alla Costituzione (art.10) la condizione giuridica dello straniero è regolata dalle leggi in conformità delle norme e dei trattati internazionali • lo straniero che nel suo paese è impedito dall’esercitare le libertà democratiche garantite dalla Costituzione ha diritto di asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge • non è ammessa l’estradizione dello straniero per reati politici , salvo i delitti di genocidio (legge costituzionale n.1/1967) Convenzioni Internazionali L’Italia si è impegnata a riconoscere e garantire a tutte le persone il godimento dei diritti universali avendo aderito alle seguenti Convenzioni internazionali : • la Dichiarazione Universale Diritti Umani (ONU 10 dicembre 1948) per la prima volta afferma solennemente che i diritti fondamentali appartengono a tutti gli individui e a tutti i popoli, senza distinzione di razza, colore, sesso, lingua, religione, opinione politica o di altro genere, origine nazionale o sociale, ricchezza, nascita o altra condizione (art.2) • la Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (Roma 4.11.1950, ratificata con legge n. 848/1955) , ribadisce il divieto di discriminazione (art.14) e riconosce i diritti di libertà di pensiero, coscienza e religione, di espressione, di riunione e di associazione, di rispetto della vita familiare, nonché il diritto di far valere tali diritti, senza restrizioni per gli stranieri (art. 16) • · la Convenzione di Ginevra sullo stato di rifugiati e l’asilo politico (1951-1967) Ratifiche convenzioni internazionali In particolare per quanto riguarda la condizione dei minorenni l’Italia : • • ha ratificato (con legge n.176/1991) la Convenzione sui diritti dell’infanzia (Convention on the Rights of the Child, CRC) ha ratificato (con legge n.77/2003) la Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996, che riconosce al minorenne, se capace di discernimento, il diritto di essere informato e di esprimere la sua opinione nelle procedure giudiziarie che lo concernono • ha ratificato (con legge n.145/2001) la Convenzione del Consiglio d’Europa sui diritti dell’uomo e la biomedicina fatta ad Oviedo il 4/4/1997 in base alla quale, per gli atti medici, l’opinione del minorenne deve essere presa in considerazione in misura sempre più determinante in funzione della sua età e del suo grado di maturità (art.6) • ha aderito alle Regole ONU 29/11/85 sull’amministrazione della giustizia minorile (c.d.Regole di Pechino) che introducono il principio della minima offensività del processo e delle sanzioni minorili. Diritti fondamentali inviolabili In forza di tali impegni internazionali e dei corrispondenti principi costituzionali lo Stato italiano deve garantire ad ogni persona che abbia meno di 18 anni, sia o meno cittadina italiana, alcuni diritti fondamentali ed inviolabili : – il diritto all’identità personali e familiare (art.7, 8, 9 CRC) – il diritto all’unità familiare e al mantenimento rapporti con i genitori (art 10 CRC) – il diritto di esprimere liberamente la propria opinione, se capace di discernimento nelle questioni anche di salute che lo riguardano (art. 12 CRC, Convenzione di Strasburgo e di Oviedo) – il diritto di essere protetto e aiutato da parte dello stato con misure sostitutive se privo di ambiente familiare o con una famiglia dannosa (art.20 CRC) Diritti fondamentali inviolabili • In forza di tali impegni internazionali e dei corrispondenti principi costituzionali lo Stato italiano deve garantire ad ogni persona che abbia meno di 18 anni, sia o meno cittadina italiana, alcuni diritti fondamentali ed inviolabili : – il diritto di “godere del miglior stato di salute” e di beneficiare di assistenza medica (art.24 CRC) – il diritto ad un livello di vita sufficiente per consentire il suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale (art.27 CRC) – il diritto all’educazione e all’istruzione (art. 28 CRC) – il diritto a un trattamento penale adeguato (art.40 CRC, Regole minime di Pechino) L’autorità italiana ha competenza, in base al proprio diritto, ad emettere i provvedimenti necessari ed urgenti a favore di minori stranieri che si trovano in Italia in base a norme internazionali • La legge 218/95 “riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato” (i giudici italiani hanno giurisdizione in materia di adozione se l’adottando è un minore in stato di abbandono in Italia (art. 40) (art. 37 bis legge 184/83, modificata dalla legge 149/2001) • La Convenzione sulla competenza e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori , Aja 5/10/1961 – (legge 24/10/1980 n.742) La Convenzione europea sul rimpatrio dei minori Aja 28/5/1970 (legge 30/6/1975 n.396) prevede che: – nessuna decisione su una richiesta di rimpatrio dev’essere presa prima che il minore sia stato sentito personalmente, se le sue facoltà di giudizio lo consentono, da un’autorità dello stato richiesto (art.5) – la richiesta può essere respinta se lo stato richiesto ritiene che il rimpatrio sia contrario al proprio ordine pubblico on agli interessi del minore ovvero incompatibile con una misura di protezione o rieducazione adottata in detto stato (art. 7, d), art.8, b) Tutte le decisioni assunte dall’autorità giudiziaria in base a queste Convenzioni devono essere precedute dall’informazione e dall’ascolto del minore a sensi della Convenzione di Strasburgo La normativa italiana che regola la condizione di straniero • La legge sulla cittadinanza (l. n. 91/1992) • Solo se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi oppure se non segue la cittadinanza dei genitori secondo la loro legge chi è nato nel territorio italiano è cittadino italiano • E’ inoltre considerato cittadino per nascita il figlio di ignoti trovato nel territorio, se non si prova il possesso di altra cittadinanza • Infine può diventare cittadino lo straniero nato in Italia che vi abbia risieduto legalmente senza interruzione sino alla maggiore età, se dichiara di voler acquisire la cittadinanza entro un anno diritti universali riconosciuti dalla Convenzione ONU del 1989 il diritto all’unità familiare • • • • I figli minorenni possono entrare in Italia al seguito dei genitori e possono raggiungerli in Italia se essi ottengono il ricongiungimento familiare Ai figli sono equiparati i minori adottati, affidati o sottoposti a tutela (art.29, co.2 TU) ai quali sono assimilati i minori soggetti a kafala i cui effetti per il diritto islamico sono stati ritenuti analoghi a quelli dell’adozione Il minore straniero che sta in Italia con uno o entrambi i genitori oppure con un affidatario, se regolarmente soggiornanti, viene iscritto nel loro permesso fino ai 14 anni, successivamente riceve un permesso autonomo, per motivi familiari, valido sino alla maggiore età (art.31 TU) 5. Il diritto all’unità familiare è uno dei fondamentali diritti che devono essere garantiti in base alle Convenzioni internazionali e ai principi della nostra Costituzione tuttavia esso viene riconosciuto solo agli stranieri regolarmente presenti nel territorio italiano ed è escluso per coloro che siano stati oggetto di un provvedimento di espulsione queste modifiche, sono frutto di una dichiarata ostilità verso l’immigrazione che fa prevalere ragioni di difesa e di sicurezza su quelle di non discriminazione e inclusione. • In funzione del rispetto dell’unità familiare i Tribunali per i Minorenni applicano una “norma a favore dei minori”contenuta nell’art.31 TU che prevede una deroga, ma per un periodo di tempo determinato, ai divieti che precluderebbero l’ingresso e la permanenza nel territorio italiano, in considerazione del diritto del minore di essere assistito ed accudito da un familiare, quando sussistono “gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell’età e delle condizioni di salute del minore” (cfr. Cass. Sez. un. 16/10/2006, n.22216) Il diritto alla tutela della salute • L’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale è garantita solo per gli stranieri, anche minorenni, che siano in possesso di un permesso di soggiorno. (art.34 TU) • Gli altri possono ricevere le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti e comunque essenziali • sebbene si faccia particolare riferimento alla tutela della salute del minore in esecuzione della Convenzione sui diritti dell’infanzia, il minore privo di permesso di soggiorno non riceve un’assistenza sanitaria completa . Il diritto all’istruzione e all’accesso ai servizi educativi • Il diritto allo studio deve essere reso effettivo con l’attivazione, carico dello Stato, delle Regioni e degli Enti locali, di appositi corsi di apprendimento della lingua italiana . • Rischio di escludere dalla frequenza della scuola materna i bambini privi di residenza a causa dell’irregolarità dei loro familiari . • Rischio che i ragazzi che arrivano in Italia non accompagnati o in seguito a tardivo ricongiungimento familiare non frequentano quasi mai la scuola. I diritti dei minori stranieri non accompagnati • Anche nei confronti di questi minori valgono il divieto di espulsione, il diritto ad ottenere un permesso di soggiorno fino alla maggiore età, il diritto di essere tutelati e protetti. • Tuttavia c’è il rischio che la maggior parte essi rimangono confinati nella clandestinità, trattandosi di ragazzi che arrivano in Italia in età quasi adulta tra i 15 e i 17 anni) e che essendo privi di mezzi subiscono vari tipi di sfruttamento, da quello lavorativo a quello di organizzazioni criminali . • Quando emergono dalla clandestinità vengono presi in carico secondo prassi di accoglienza molto differenziate a seconda delle realtà locali, dagli Enti preposti ai servizi sociali, su incarico dei Giudici Tutelari, che aprono le tutele o dai Tribunali per i Minorenni, nell’ambito di procedimenti educativi o penali Comitato per i Minori Stranieri Ha il compito di vigilare sulle modalità di soggiorno dei minori stranieri non accompagnati , compresi coloro che entrano in Italia in attuazione di programmi solidaristici, • rimpatrio assistito dei minori, che,consiste nell’insieme delle misure adottate allo scopo di garantire al minore interessato l’assistenza necessaria al ricongiungimento coi propri familiari o al riaffidamento alle autorità responsabili del paese di origine. (attività molto ridotta dato che solo in casi eccezionali il rimpatrio si poteva considerare nell’interesse del ragazzo); • difficoltà di costruire una collaborazione con le autorità responsabili dei paesi di origine sono state nella maggior parte dei casi insormontabili; • i ragazzi si opponevano al rimpatrio in quanto contrario al progetto migratorio sia loro che delle loro famiglie I minori comunitari non accompagnati Con l’ingresso della Romania nella C E a partire dal 1° gennaio 2007 la maggior parte dei minori stranieri non accompagnati presenti in Italia al 31/12/2006, che erano rumeni, sono diventati cittadini europei. • • • Ad essi non si applicano più le norme del TU sull’immigrazione, bensì le norme previste per i cittadini comunitari, lo stesso principio contenuto nella Convenzione Aja del 1961).) Le autorità rumene hanno più volte dichiarato la loro disponibilità a disporre il rimpatrio di tutti i loro minori, ma tale disponibilità sembra fondata prevalentemente sul timore che il loro paese venga percepito come un fattore di instabilità all’interno della Comunità, piuttosto che sul’interesse dei minori. L’estensione ai minori rumeni dei programmi di assistenza previsti per i minori stranieri deve essere riconosciuta in base al principio di non discriminazione del minore indipendentemente dalla cittadinanza I minori rifugiati e richiedenti asilo - le vittime di tratta • La legge 28/2/1990 n.39 riconosce lo status di rifugiato e l’asilo politico per gli stranieri , anche minorenni non accompagnati (art.5), che si trovano in situazione di pericolo di persecuzioni nel paese di origine per motivi di razza, religione, opinioni politiche nazionalità o appartenenza a gruppo sociale • (Convenzione i Ginevra 28/7/1951 ratificata con legge n.722/1954) I minori rifugiati e richiedenti asilo - le vittime di tratta • Anche i minorenni hanno diritto allo status di rifugiati e all’asilo politico, quindi anche di entrare nel sistema di protezione relativo istituito nel 2002 e riorganizzato con D.L.vo n.140/2005 che attua la direttiva europea sulle norme minime di accoglienza dei richiedenti asilo che, all’art. 8, prevede particolare forme di assistenza ai minori in quanto soggetti vulnerabili. • Difficilmente si dichiarano rifugiati perché non sanno neppure di poterlo fare e non gli vengono date le necessarie informazioni, né l’assistenza di un tutore per l’espletamento delle pratiche • Questo comporta un trattamento deteriore per i minori perché li priva di benefici e non li garantisce per il futuro perché, al compimento della maggiore età, molto difficilmente ottengono la conversione del permesso di soggiorno e rischiano l’espulsione. Preferiscono quindi rendersi irreperibili con conseguenze molto pericolose per loro. Alcuni dati sull’immigrazione e considerazioni • la popolazione mondiale si è triplicata passando, le migrazioni sono aumentate di quasi sei volte • “le migrazioni transnazionali portano alla ribalta il dilemma costitutivo che sta al cuore delle democrazie liberali: quello tra le rivendicazioni del diritto sovrano all’autodeterminazione, da una parte, e l’adesione ai principi universali dei diritti umani dall’altra. • Esiste non solo una tensione, ma spesso anche un’aperta contraddizione tra le dichiarazioni dei diritti umani e la pretesa da parte degli stati sovrani di controllare i propri confini e di monitorare la qualità e quantità di coloro che sono ammessi al loro interno” • In Italia il fenomeno dell’immigrazione, che qualche anno fa era ancora contenuto rispetto agli altri paesi europei, è notevolmente aumentato. Come promuovere l'integrazione e il benessere psicologico dei minori e delle loro famiglie ? come si può svolgere un'azione preventiva per lo sviluppo e l'integrazione dei minori? • identificare e seguire con occhio attento i piccoli più bisognosi di benessere psichico .Saper riconoscere i ragazzi in condizione di maggior svantaggio significa poterne cogliere i segnali di maggior disagio e poter intervenire con loro, e, se possibile, con le loro famiglie, per avviare dei percorsi psicosociali, psicopedagogici, e psicoterapeutici per garantirne la tutela. • favorire l'integrazione degli immigrati nel nostro contesto sociale. Maggiore è il grado di accoglienza nel nostro Paese, minori saranno le tensioni tra famiglia e società, e migliore sarà il contesto di crescita dei figli. Per fare questo è necessario intervenire a livello legislativo ed amministrativo da un lato, e diffondere un comune senso della cultura dell'accoglienza in tutta la società civile. come si può svolgere un'azione preventiva per lo sviluppo e l'integrazione dei minori? • bisogno di essere aiutati nell'emersione di un senso di doppia appartenenza: da una parte quella legata al paese di origine e dall'altra quella del paese d'arrivo i luoghi principali per un'azione efficace • i luoghi principali per un'azione efficace sono quelli della socializzazione: • la scuola, • gli spazi d'aggregazione, • i centri sportivi, • i luoghi d'incontro del doposcuola, etc. Qui i minori hanno la possibilità di confrontarsi con la nuova realtà in cui sono immersi e di cui ne sono loro stessi gli attori. Altri Temi … aperti • • • • • affido monoculturale affido eteroculturale penale minorile art 31 maltrattamenti in famiglia – ordini di protezione – allontanamenti dalla famiglia • valutazione capacità genitoriali • presa in carico servizi specialistici ( Sert, CPS, Consultorio, NPI)