foglio informativo deposito titoli gestioni patrimoniali

AGGIORNATO al 22/10/2014
DEPOSITO TITOLI GESTIONI PATRIMONIALI
I N F O R M AZ I O N I S U L L A B A N C A
CASSA DI RISPARMIO DI CESENA SPA
Capogruppo del Gruppo Bancario Cassa di Risparmio di Cesena SpA
iscritto all’Albo dei Gruppo Bancari
Codice ABI: 06120
Sede legale e amministrativa:
Piazza Leonardo Sciascia, 141 - 47522 CESENA (FC)
Telefono: 0547 358370
Fax: 0547 358297
Codice Fiscale e partita IVA: 02155830405
COS’È
IL
Sito internet:
Email:
www.carispcesena.it
[email protected]
Iscritta all’Albo delle Banche presso la Banca d’Italia con il N° 5726
Iscritta al Registro delle Imprese di Forlì/Cesena con il N° 02155830405
Aderente al FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI; FONDO NAZIONALE DI
GARANZIA ART. 62 COMMA 1 DECRETO LGS 23/7/96 N. 415.
D E P OS I T O T I T O LI G E S T I O N I P A T R I M ON I AL I
Le Gestioni Patrimoniali sono forme di investimento che permettono al risparmiatore di affidare ad un Gestore, tramite mandato, l'investimento del proprio
patrimonio. A differenza dei Fondi Comuni d’Investimento, la gestione non avviene in un monte cumulativo ma separatamente per ogni cliente. In relazione
alle caratteristiche del portafoglio gestito è possibile distinguere due servizi di gestione patrimoniale: Gestione Patrimoniale Mobiliare (GPM) - il cui
patrimonio viene investito principalmente in strumenti finanziari (azioni, obbligazioni…) - e Gestione Patrimoniale in Fondi (GPF) - dove il patrimonio è
investito prevalentemente in quote di Fondi Comuni d’Investimento.
Queste ultime non investono direttamente in azioni e obbligazioni, ma impiegano le risorse a disposizione in quote di fondi comuni di diritto italiano,
ottenendo così una maggiore diversificazione e un maggior controllo del rischio rispetto alla singola selezione di titoli: si tratta della soluzione indicata per i
risparmiatori che alla "personalizzazione" del servizio desiderano unire i vantaggi tipici di un investimento in fondi comuni (soglie di ingresso contenute,
massima diversificazione).
Principali rischi
Va tenuta presente la possibile variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese del servizio) contrattualmente previste.
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P R I N C I P AL I C O N D I Z I O N I E C O N O M I C H E
Le condizioni economiche sotto riportate sono indicate nella misura massima se a favore della banca e minima se a favore del cliente. Non
tengono conto di eventuali particolari spese aggiuntive sostenute e/o reclamate da terzi, imposte o quant'altro dovuto per legge, che non sia
immediatamente quantificabile; tali eventuali oneri aggiuntivi saranno oggetto di recupero integrale a parte.
Non ci sono condizioni economiche.
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R E C E S S I E R E C L AM I
RECESSO
Ad ognuna delle parti è sempre riservato il diritto di recedere, in qualsiasi momento, con preavviso di 7 giorni. Per la chiusura del rapporto è indispensabile
che il dossier non contenga titoli.
Tempi: 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di recesso. Nel caso di maturazione della scadenza i 15 giorni decorreranno dalla
scadenza dei titoli.
RECLAMI
Presso la Banca è istituito l'Ufficio Reclami, al quale la clientela può rivolgersi per qualunque questione derivante da rapporti intrattenuti con la Banca
stessa, ed aventi ad oggetto rilievi circa il modo con cui la Banca abbia intrattenuto operazioni o servizi.
1) MODALITA' DI PRESENTAZIONE DEI RECLAMI
Il reclamo deve essere inoltrato alla Banca per iscritto, con una delle modalità di seguito indicate:
posta ordinaria o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo:
Cassa di Risparmio di Cesena SpA
Ufficio Reclami c/o Servizio Segreteria
Piazza Leonardo Sciascia, 141
47522 Cesena FC
a mezzo telefax al n. 0547/358335
in via telematica all’indirizzo [email protected]
consegna manuale ad uno sportello della Banca, che ne rilascerà ricevuta.
Il reclamo deve contenere gli estremi del ricorrente, i motivi del reclamo, la sottoscrizione del cliente. Un fac-simile del modello per presentare reclamo
è disponibile sul sito internet www.carispcesena.it, o stampabile dal PC di trasparenza presente nelle Filiali della Banca.
a) La Banca risponde entro 30 giorni dalla data di ricevimento ai reclami relativi ad operazioni e servizi bancari e finanziari (ad esempio: rapporto di
custodia ed amministrazione di strumenti finanziari).
b) La Banca risponde entro 60 giorni dalla data di ricevimento ai reclami aventi ad oggetto servizi di investimento.
2) RICORSO CONTRO LE DECISIONI DELL'UFFICIO RECLAMI
Il cliente rimasto insoddisfatto della risposta della Banca o se non ha ricevuto risposta entro i termini riportati nel precedente punto 1) può tentare di
risolvere la controversia per via stragiudiziale rivolgendosi ad uno dei seguenti organismi previsti dal nostro ordinamento, come meglio indicato nella
"Policy sulla trattazione dei reclami della clientela e la risoluzione stragiudiziale delle controversie" pubblicata sul sito internet della Banca:
a) Arbitro Bancario Finanziario (A.B.F.)
E' un organismo costituito e gestito dalla Banca d'Italia in base all'apposita delega di legge contenuta nel Testo Unico Bancario (art. 128-bis, d.lgs. 1
settembre 1993, n. 385). Si può fare ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario unicamente per i reclami relativi al rapporto di custodia ed amministrazione
di strumenti finanziari; viceversa non si può ricorrere a tale organismo per reclami relativi ai servizi d'investimento o alle relative operazioni in strumenti
finanziari.
Per informazioni sull'A.B.F. si può:
consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it;
chiedere informazioni presso le Filiali della Banca d'Italia;
consultare la documentazione disponibile, pubblicata sul sito internet www.carispcesena.it o stampabile dal PC di Trasparenza presente nelle
Filiali della Banca.
b) Camera di Conciliazione e Arbitrato presso la Consob
E' un organismo costituito e gestito dalla Consob in base ad apposita disposizione di legge contenuta nel d.lgs. 8 ottobre 2007, n. 179, con la specifica
finalità di tutelare il risparmio. Si può fare ricorso alla conciliazione di tale organismo per la risoluzione di controversie insorte fra gli investitori e la
Banca per la violazione da parte di quest'ultima degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza previsti nei rapporti contrattuali con gli
investitori.
Per informazioni sulla Camera di Conciliazione presso la Consob si può:
consultare il sito www.camera-consob.it;
consultare la documentazione disponibile, pubblicata sul sito internet www.carispcesena.it o stampabile dal PC di Trasparenza presente nelle
Filiali della Banca.
c) Mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali
La mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali è stata disciplinata con d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28.
Il cliente/investitore, anche in assenza di preventivo reclamo alla Banca, può rivolgere l'istanza al Conciliatore BancarioFinanziario - Associazione per
la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR, iscritto all'apposito registro dei mediatori tenuto dal Ministero della Giustizia.
Per informazioni sul Conciliatore BancarioFinanziario, per consultare il regolamento di mediazione e la relativa modulistica si può:
consultare il sito www.conciliatorebancario.it;
consultare la documentazione disponibile, pubblicata sul sito internet www.carispcesena.it o stampabile dal PC di Trasparenza presente nelle
Filiali della Banca.
In alternativa può esperire il tentativo di mediazione con un altro organismo iscritto all'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e
specializzato in materia bancaria e finanziaria.
1.
2.
3.
4.
Ai sensi dell’art. 128 bis del TUB gli intermediari aderiscono a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie.
Ove ne ricorrono i presupposti, per le contestazioni in ordine al rapporto qui regolato, ed avente per oggetto rilievi circa il modo con cui la banca
abbia gestito operazioni o servizi, il cliente - nel rispetto delle procedure adottate dall’Intermediario e delle “Disposizioni sui sistemi di risoluzione
stragiudiziale delle controversie” della Banca d’Italia - può rivolgersi all'Ufficio Reclami della Banca, la quale sarà tenuta a rispondere entro 30 giorni
dal ricevimento del reclamo. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (A.B.F.),
organismo istituito dalla Banca d’Italia per la risoluzione stragiudiziale delle controversie tra Banca e cliente. Poiché il reclamo ha la funzione di
favorire il chiarimento delle rispettive posizioni e la composizione bonaria dei possibili contrasti, la presentazione del reclamo costituisce una
condizione preliminare per adire l’A.B.F.
Le disposizioni regolanti i sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela non pregiudicano per il cliente il ricorso a ogni altro
mezzo di tutela previsto dall’ordinamento, come meglio indicato nella "Policy sulla trattazione dei reclami della clientela e la risoluzione stragiudiziale
delle controversie" pubblicata sul sito internet della Banca. Il ricorso a tali sistemi costituisce condizione preliminare di procedibilità per adire alle vie
legali.
La Banca d’Italia, quando riceve un reclamo da parte della clientela indica al reclamante la possibilità di adire i sistemi previsti dall’articolo 128 bis del
TUB.
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LEGENDA
Azioni
G.P.F.
Titoli che rappresentano l'unità di misura della partecipazione del socio alla Società. Le
azioni emesse da una società hanno tutte il medesimo valore nominale.
Termine derivante dal francese che identifica, nel linguaggio comune bancario, il deposito di
titoli e strumenti finanziari.
Secondo la definizione contenuta nell'art. 1 del Testo unico finanziario, si tratta di un
patrimonio autonomo suddiviso in quote di pertinenza di una pluralità di partecipanti, gestito
in monte (cioè non in maniera individuale). Esso è formato dal complesso delle quote di
capitale versate dai partecipanti che vengono, poi, investite da Società di Gestione del
risparmio a ciò autorizzate, in strumenti finanziari (quotati e non quotati nei mercati
regolamentati), beni immobili e diritti reali immobiliari, depositi bancari ed altri valori
accuratamente selezionati e diversificati al fine di realizzare un effettivo frazionamento dei
rischi.
Il fondo è gestito o dalla società di gestione che lo ha istituito (cd società promotrice) o da
altra società di gestione (cd. gestore), mentre la custodia degli strumenti finanziari e delle
disponibilità dello stesso è affidata ad una banca depositaria.
Gestioni patrimoniali in quote di fondi comuni d’investimento.
G.P.M.
Gestioni patrimoniali mobiliari in strumenti finanziari quali azioni e obbligazioni.
Linea di gestione
Raggruppamento omogeneo di investimenti che si caratterizza per:
- orizzonte temporale (durata dell’investimento);
- profilo di rischio (basso, medio, alto);
- area geografica e valutaria (area euro, dollaro).
Titoli di credito rappresentativi di prestiti contratti presso il pubblico da una persona giuridica
(Stato, banche, società per azioni, ecc.); incorporano due diritti: la restituzione del valore
nominale a scadenza e il pagamento di interessi sull'importo.
Per patrimonio della gestione si intende il totale delle attività in essa contenute (azioni,
obbligazioni, titoli di Stato, fondi comuni di investimento e liquidità).
Nozione allargata di titolo, che ricomprende anche combinazioni di contratti o titoli
comunemente detti nonchè ogni altra forma di investimento di natura finanziaria.
Nome generico con il quale si indica un valore mobiliare non precisamente determinato (es.
azioni, obbligazioni, diritti, ecc...).
Dossier
Fondo comune d'investimento
Obbligazioni
Patrimonio
Strumento finanziario
Titolo
FI_DEPTITGES
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