Contributi ministeriali alla scuola dell`infanzia non statale

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Contributi ministeriali alla scuola dell’ infanzia non
statale
- I contributi ministeriali alla Scuola dell’ Infanzia non statale sono di due tipi:
1) i sussidi di gestione delle scuole dell’ infanzia non statali, autorizzate e paritarie;
2) i finanziamenti destinati al sistema prescolastico integrato.
- Il sussidio di gestione è previsto dall’ art. 339 del Testo Unico n. 297/1994 che ha recepito l’ art. 31 della l.
1073/1962: “ alle scuole non statali che accolgono gratuitamente alunni di disagiate condizioni economiche o che
somministrano ad essi la refezione scolastica gratuita, il Miur, tenendo conto del numero degli alunni accolti e delle
condizioni economiche e sociali della zona, può corrispondere assegni, premi, sussidi e contributi entro il limite dello
stanziamento iscritto a tal fine nello stato di previsione del medesimo Ministero” .
- Tali finanziamenti sono stati sino ad ora assegnati alle scuole dell’ infanzia non statali, autorizzate e paritarie, in
possesso dei requisiti previsti dal D. M. 210/1991. In particolare, l’ art. 2 del D.M. 10/1991 stabilisce: “ Possono
aspirare all'assegnazione dei sussidi di gestione soltanto le istituzioni educative non statali per l'infanzia le quali, a
norma delle disposizioni del testo unico approvato con Regio Decreto del 5/2/1928, n .577, siano state debitamente
autorizzate a funzionare come scuole materne; le scuole materne non statali autorizzate ai sensi del R.D. n. 577/28,
possono ottenere i sussidi a condizione che ammettano gratuitamente tutti o parte dei bambini alla frequenza e alla
refezione, o soltanto alla frequenza o soltanto alla refezione” .
- La condizione di cui al punto precedente tassativamente prescritta dall'art. 31 della legge n.1073/1962, non può
intendersi soddisfatta nei casi in cui:
1.
la gratuità sia limitata ad un solo bambino;
2.
le scuole richiedano, comunque, alle famiglie in sostituzione delle rette contributi ad altro titolo;
3.
i bambini risultino accolti a titolo "semigratuito".
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Occorre di conseguenza l’ ammissione gratuita di alcuni bambini (almeno due per scuola) alla frequenza e/o alla
refezione (la scelta tra i servizi offerti gratuitamente appartiene al gestore della scuola). Non è possibile ottenere il
sussidio se la gratuità del servizio è garantita ad un unico bambino e, per quanto riguarda il concetto di gratuità,
gli alunni (almeno due) devono essere ammessi al servizio senza pagare assolutamente nulla.
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In base all’ art. 1 bis della l. 27/2006, che ha abrogato o modificato le norme del TU 297/94 relative alla scuola
non statale i contributi previsti dall’ art. 339 del TU 297/94 (cd sussidi di gestione) saranno destinati alle sole
scuole dell’ infanzia paritarie.
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La legge 62/2000 ha incrementato gli stanziamenti per la scuola non statale già previsti nel bilancio dellos tato e
la l. 247/2000 ha introdotto un nuovo contributo relativo alla partecipazione alla realizzazione del sistema
prescolastico integrato.
- I finanziamenti destinati al sistema prescolastico integrato, disciplinati dalle leggi 62/2000 e 247/2000, vengono ripartiti
secondo i criteri di riparto definiti con D. M. 147/2000. In particolare, l’ art. 1 del D. M. 147/2000 stabilisce che il 90%
dei contributi relativi al finanziamento per la partecipazione alla realizzazione del sistema pre-scolastico integrato sono
accreditati agli Uffici scolastici provinciali per la destinazione alle scuole dell’ infanzia non statali secondo i seguenti
criteri e modalità: il 70% della somma complessiva, va alle scuole dell’ infanzia non statali autorizzate e a quelle
paritarie da assegnare in base alla proporzione tra le sezioni funzionanti a livello nazionale e quelle funzionanti in
ciascuna provincia; il 25% è destinato alle scuole non statali riconosciute paritarie in relazione ai maggiori oneri imposti
dalla l. 62/2000 ; il restante 5% della somma alle scuole dell’ infanzia non statali autorizzate e a quelle paritarie che
operano in ambiti territoriali caratterizzati da situazioni di svantaggio sociale, da assegnare in base alla proporzione tra
le sezioni funzionanti in ciascuna provincia.
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L’ art. 2 decreta che il 10% dei contributi venga utilizzato per l’ eventuale rettifica, in corso di esercizio finanziario,
del numero delle sezioni di scuole dell’ infanzia non statali operanti nelle singole province del territorio italiano.
Quando non utilizzato per la finalità sopra indicata è destinato alle scuole con i medesimi criteri di cui all’ art. 1.
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