NORME INTERNE DI RADIOPROTEZIONE
PER APPARECCHIATURE RADIOLOGICHE FISSE PER GRAFIA E SCOPIA
1) Prima di eseguire l’indagine radiologica il medico specialista deve valutare la possibilità di utilizzare
tecniche sostitutive a quelle espletate con radiazioni ionizzanti che siano almeno altrettanto efficaci dal
punto di vista diagnostico e comportino un rischio minore al/la paziente.
2) Il personale preposto dello svolgimento dell’indagine radiologica deve sempre fare riferimento alle
modalità condivise di esecuzione specifiche per l’apparecchiatura utilizzata e la pratica di cui trattasi. In
particolare al fine di ottenere la massima informazione clinica con la minor dose al/la paziente, il
personale preposto deve predisporre i dati di esposizione (kVp e mAs) in base alle caratteristiche
anatomiche del paziente, al tipo d’indagine da eseguire, all’impianto radiologico ed al materiale
radiografico in uso.
3) Il personale preposto deve proteggere i/le pazienti, ogni qualvolta sia possibile, utilizzando i dispositivi
protettivi in dotazione per schermare le parti anatomiche radiosensibili e limitrofe alle zone interessate
all’indagine radiologica.
4) L’assistenza al/la paziente da parte di persone appartenenti alla popolazione (accompagnatori del/la
paziente) durante l’esecuzione di esami diagnostici è indicata soltanto in caso di assoluta necessità
(esempio: mamma al fine di rassicurare il proprio bambino). Detta funzione di assistenza potrà essere
svolta dagli accompagnatori solo su base volontaria, previa informazione ed acquisizione scritta di
consenso; tali accompagnatori dovranno essere dotati di adeguai dispositivi di protezione individuali che
gli operatori dovranno verificare siano debitamente indossati. In ogni caso, il fascio diretto non deve
essere rivolto verso chi collabora all’esecuzione dell’esame. Tale funzione di assistenza è
assolutamente preclusa a donne in stato di gravidanza. In tutti gli altri casi il compito di assistere i
pazienti durante indagini diagnostiche è assolto dagli operatori esposti.
5) Nel caso di pazienti in età fertile, prima dell’esecuzione di indagini radiologiche, il personale preposto
dovrà verificare l’eventualità di un potenziale stato di gravidanza, attenendosi a norme di buona pratica
preventivamente definite e condivise da protocolli interni.
6) Prima dell’esecuzione dell’indagine radiografica assicurarsi che il sistema di diaframmazione sia
perfettamente funzionante e centrato con il sistema di rilevazione; a tal proposito limitare sempre
l’irradiazione alla sola regione anatomica d’interesse e limitare al massimo, compatibilmente con le
esigenze diagnostiche, il valore dei mAs.
7) Il personale preposto all’esecuzione dell’indagine diagnostica ha l’obbligo di allontanare dalla sala tutte
le persone non strettamente indispensabili all’esecuzione dell’esame, assicurarsi che tutte le porte
d’accesso alla Zona Controllata siano chiuse e che il segnalatore luminoso di emissione radiazione
posto all’esterno dei locali segnalati sia in funzione.
8) Tutto il personale radioesposto deve utilizzare i mezzi di sorveglianza dosimetrica forniti dal datore di
lavoro secondo le prescrizioni formulate dall’E.Q.; il dosimetro body deve essere portato sopra il camice
piombato in corrispondenza dell’emitorace sinistro, il dosimetro al polso deve essere portato sull’arto più
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Sede legale: Via S. Giovanni del cantone, 23 - 41100 Modena
T. +39.059.435111 - F. +39.059.435604 - www.ausl.mo.it
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prossimo alla fonte radiogena sotto il guanto sterile ma sopra il guanto piombato, il dosimetro al
cristallino sul capo secondo le prescrizioni dell’E.Q..
9) E’ assolutamente vietato esporre intenzionalmente alle fonti di rischio i dosimetri assegnati.
10) E’
vietato rimuovere o modificare, senza previa autorizzazione, i dispositivi di segnalazione, di
sicurezza e di misurazione; in particolare è assolutamente vietato inibire il funzionamento dei
microinterruttori posizionati sulle porte di accesso alla Zona Controllata
11) Comandare l’impianto radiologico sempre dal locale consolle salvo diverse indicazioni.
12) E’ assolutamente vietato rimuovere o manomettere la segnaletica di pericolo, le norme
radioprotezionistiche e
gli indumenti di protezione individuale a disposizione degli operatori e dei
pazienti dai luoghi in cui previsti, secondo quanto prescritto dall’E.Q..
13) Durante gli esami radioscopici, se è necessario che il personale debba operare nelle vicinanze della
fonte radiologica, indossare il grembiule protettivo, il collare per la protezione della tiroide, gli occhiali
anti-X e le eventuali protezioni ambientali mobili come indicato dall’E.Q..
14) Le indagini con tecnica radioscopica devono essere quanto più brevi possibile, devono essere eseguite
possibilmente in tecnica pulsata, con la minima apertura del diaframma e con la minima intensità di
corrente compatibilmente alle esigenze diagnostiche.
15) Nell’eventualità in cui si debba procedere all'esecuzione di esami inconsueti che possano esporre gli
operatori o il paziente a rischio di esposizioni anomale si prescrive di interpellare preventivamente l'E.Q.
per la valutazione del rischio associato alle condizioni di esposizione al fine di adottare le idonee misure
radioprotezionistiche.
16) Chi esegue gli esami radiografici deve verificare il perfetto funzionamento dell'apparecchio radiologico e
comunque ha l’obbligo di segnalare
tempestivamente all'E.Q.
ogni difetto di funzionamento, o
ragionevole dubbio che implichi possibilità di sovraesposizione ai seguenti recapiti:
Uff. Radioprotezione – N.O.C.S.A.E. Tel 059/3962595 – Fax 059/3961373 e-mail: [email protected]
17) I lavoratori esterni possono accedere alle Zone Controllate solo dopo aver fornito all’esercente di tali
zone, secondo la prassi aziendale, indicazioni relative alla loro idoneità a svolgere mansioni con uso di
radiazioni ionizzanti con l’obbligo di rispettare, al pari dei lavoratori aziendali, le norme sopra riportate.
Il Datore di Lavoro
Delega Delibera n° 96 del 01/06/2010
L'Esperto Qualificato
Dr. G. Lenzotti
Direttore Sanitario
Dott. Mirco Amici
E.Q. II° n° 2168
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NORME INTERNE DI RADIOPROTEZIONE
PER APPARECCHIATURE RADIOLOGICHE MOBILI PER GRAFIA E SCOPIA
1) Il personale preposto dello svolgimento dell’indagine radiologica deve sempre fare riferimento alle modalità
condivise di esecuzione specifiche per l’apparecchiatura utilizzata e la pratica di cui trattasi. In particolare al
fine di ottenere la massima informazione clinica con la minor dose al paziente, il personale preposto deve
predisporre i dati di esposizione (kVp e mAs) in base alle caratteristiche anatomiche del paziente, al tipo
d’indagine da eseguire, all’impianto radiologico ed al materiale radiografico in uso.
2) Il personale preposto all’esecuzione dell’indagine diagnostica ha l’obbligo di allontanare dalla sala tutte le
persone non strettamente indispensabili all’esecuzione dell’esame, assicurarsi che tutte le porte d’accesso
alla Zona Controllata siano chiuse e che il segnalatore luminoso di emissione radiazione posto all’esterno dei
locali segnalati sia in funzione.
3) Durante l’indagine radiologica è vietato l’accesso al locale al personale non autorizzato preventivamente e
classificato dall’E.Q. dell’Azienda.
4) Tutto il personale radioesposto deve utilizzare i mezzi di sorveglianza dosimetrica forniti dal datore di lavoro
secondo le prescrizioni formulate dall’E.Q.; il dosimetro body deve essere portato sopra il camice piombato in
corrispondenza dell’emitorace sinistro, il dosimetro al polso deve essere portato sull’arto più prossimo alla
fonte radiogena sotto il guanto sterile ma sopra il guanto piombato, il dosimetro al cristallino sul capo secondo
le prescrizioni dell’E.Q..
5) E’ assolutamente vietato esporre intenzionalmente alle fonti di rischio i dosimetri assegnati
6) E’ vietato rimuovere o modificare, senza previa autorizzazione, i dispositivi di segnalazione, di sicurezza e di
misurazione.
7) E’ assolutamente vietato rimuovere o manomettere la segnaletica di pericolo, le norme radioprotezionistiche e
gli indumenti di protezione individuale a disposizione degli operatori e dei pazienti dai luoghi in cui previsti,
secondo quanto prescritto dall’E.Q..
8) Durante gli esami radioscopici, le diverse figure professionali che stazionano nelle vicinanze della fonte
radiologica, devono indossare gli specifici dispositivi di protezione individuali anti-x ed utilizzare le eventuali
protezioni ambientali mobili secondo quanto prescritto dall’E.Q.
9) Durante gli esami radioscopici utilizzare l’apparecchiatura nella configurazione “tubo in basso” al fine di
limitare l’esposizione degli arti superiori dell’operatore al fascio diretto; nel caso di indagini oblique o LL
posizionarsi sempre a fianco dell’intensificatore di brillanza al fine di limitare l’esposizione alla radiazione
diffusa
10) Nel caso in cui sia necessario assistere il paziente durante l'esecuzione dell'indagine, allo scopo di favorirne
la immobilità, tale funzione dovrà essere assolta dagli operatori esposti i quali dovranno utilizzare i dispositivi
di protezione individuali prescritti dall’E.Q.; in prossimità dell'apparecchio radiogeno deve, in ogni caso,
trovarsi solo chi è strettamente indispensabile.
11) Le indagini con tecnica radioscopica devono essere quanto più brevi possibile, devono essere eseguite
possibilmente in tecnica pulsata, con sistema di memorizzazione delle immagini, con la minima apertura del
diaframma, con la minima intensità di corrente compatibilmente alle esigenze diagnostiche
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Sede legale: Via S. Giovanni del cantone, 23 - 41100 Modena
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12) Nell’eventualità in cui si debba procedere all'esecuzione di esami inconsueti che possano esporre gli
operatori
a rischio di esposizioni anomale si prescrive di interpellare preventivamente l'E.Q. per la
valutazione del rischio associato alle condizioni di esposizione al fine di adottare le idonee
misure
radioprotezionistiche.
13) Chi esegue gli esami radiografici deve verificare il perfetto funzionamento dell'apparecchio radiologico e
comunque ha l’obbligo di segnalare tempestivamente all'E.Q. ogni riscontrato difetto di funzionamento e/o
ogni ipotetico aspetto disfunzionale della procedura e/o dell’apparecchio che implichi possibilità di
sovraesposizione ai seguenti recapiti:
Uff. Radioprotezione – N.O.C.S.A.E. Tel 059/3962595 – Fax 059/3961373 e-mail: [email protected]
14) I lavoratori dipendenti da terzi possono accedere alle Zone Controllate solo dopo aver fornito all’esercente di
tali zone, secondo la prassi aziendale, indicazioni relative alla loro idoneità a svolgere mansioni con uso di
radiazioni ionizzanti con l’obbligo di rispettare, al pari dei lavoratori aziendali, le norme sopra riportate.
15) Le attività di radiodiagnostiche complementari all’esercizio clinico posso essere svolte dal medico chirurgo in
possesso della specializzazione nella disciplina in cui rientra l’intervento stesso. Gli aspetti pratici
dell’esecuzione dell’indagine o di parte di essa posso essere delegati al Tecnico Sanitario di radiologia
Medica o all’infermiere o all’infermiere pediatrico, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze professionali
Il Datore di Lavoro
Delega Delibera n° 96 del 01/06/2010
L'Esperto Qualificato
Dr. G. Lenzotti
Direttore Sanitario
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NORME INTERNE DI RADIOPROTEZIONE
PER APPARECCHIATURE RADIOLOGICHE MOBILI PER SOLA GRAFIA
1. Il personale preposto dello svolgimento dell’indagine radiologica deve sempre fare riferimento alle modalità
condivise di esecuzione specifiche per l’apparecchiatura utilizzata e la pratica di cui trattasi. In particolare al
fine di ottenere la massima informazione clinica con la minor dose al paziente, il personale preposto deve
predisporre i dati di esposizione (kVp e mAs) in base alle caratteristiche anatomiche del paziente, al tipo
d’indagine da eseguire, all’impianto radiologico ed al materiale radiografico in uso.
2. Prima dell’esecuzione dell’indagine radiografica assicurarsi che il sistema di diaframmazione sia
perfettamente funzionante e centrato con il sistema di rilevazione; a tal proposito limitare sempre
l’irradiazione alla sola regione anatomica d’interesse e limitare, compatibilmente con le esigenze
diagnostiche, il valore dei mAs.
3. Effettuare l’erogazione raggi ponendosi almeno a 2 m dall'asse del fascio utilizzando il comando a distanza.
4.
Il personale preposto all’esecuzione dell’indagine diagnostica ha l’obbligo di allontanare dal luogo di
esecuzione dell’indagine tutte le persone preventivamente non autorizzate e classificate dall’E.Q.
5. Non eseguire indagini radiologiche in corsia o in stanza a più letti senza aver prima allontanato i pazienti
deambulanti o aver spostato i letti ove siano degenti che potrebbero essere interessati dal fascio primario.
6. Quando non è possibile adempiere al punto precedente utilizzare due schermi mobili, oppure teli o camici
protettivi, per schermare i pazienti vicini; non reggere il sistema di rilevazione con le mani durante l’indagine.
7. L’assistenza al/la paziente da parte di persone appartenenti alla popolazione (accompagnatori del/la
paziente) durante l’esecuzione di esami diagnostici è indicata soltanto in caso di assoluta necessità
(esempio: mamma al fine di rassicurare il proprio bambino). Detta funzione di assistenza potrà essere svolta
dagli accompagnatori solo su base volontaria, previa informazione ed acquisizione scritta di consenso; tali
accompagnatori dovranno essere dotati di adeguai dispositivi di protezione individuali che gli operatori
dovranno verificare siano debitamente indossati. In ogni caso, il fascio diretto non deve essere rivolto verso
chi collabora all’esecuzione dell’esame. Tale funzione di assistenza è assolutamente preclusa a donne in
stato di gravidanza. In tutti gli altri casi il compito di assistere i pazienti durante indagini diagnostiche è
assolto dagli operatori esposti.
8. In prossimità dell'apparecchio radiogeno deve, in ogni caso, trovarsi solo chi è strettamente indispensabile.
9. Gli operatori che non possono allontanarsi dal fascio radiogeno devono sempre indossare il camice e il
collarino protettivo in materiale piombo equivalente.
10. Chi esegue gli esami radiografici deve verificare il perfetto funzionamento dell'apparecchio radiologico e
comunque ha l’obbligo di segnalare tempestivamente all'E.Q. ogni difetto di funzionamento, o ragionevole
dubbio che implichi possibilità di sovraesposizione ai seguenti recapiti:
Uff. Radioprotezione – N.O.C.S.A.E. Tel 059/3962595 – Fax 059/3961373 e-mail: [email protected]
Il Datore di Lavoro
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NORME INTERNE DI RADIOPROTEZIONE
PER APPARECCHIATURE RADIOLOGICHE A TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA – T.C.
1. Prima di eseguire l’indagine radiologica il medico specialista deve valutare la possibilità di utilizzare
tecniche sostitutive a quelle espletate con radiazioni ionizzanti che siano almeno altrettanto efficaci dal
punto di vista diagnostico e comportino un rischio minore al paziente.
2. L’accesso alle Zone Classificate durante l’attività diagnostica è consentita solo al personale
preventivamente classificato dall’E.Q. dell’Azienda.
3.
Il personale preposto all’esecuzione dell’indagine diagnostica ha l’obbligo di allontanare dalla sala
tutte le persone non strettamente indispensabili all’esecuzione dell’esame, assicurarsi che tutte le
porte d’accesso alla Zona Controllata siano chiuse e che il segnalatore luminoso di emissione
radiazione posto all’esterno dei locali segnalati sia in funzione.
4. E’
vietato rimuovere o modificare, senza previa autorizzazione, i dispositivi di segnalazione, di
sicurezza e di misurazione; in particolare è assolutamente vietato inibire il funzionamento dei
microinterruttori posizionati sulle porte di accesso alla Zona Controllata
5. L’assistenza al/la paziente da parte di persone appartenenti alla popolazione (accompagnatori del/la
paziente) durante l’esecuzione di esami diagnostici è indicata soltanto in caso di assoluta necessità
(esempio: mamma al fine di rassicurare il proprio bambino). Detta funzione di assistenza potrà essere
svolta dagli accompagnatori solo su base volontaria, previa informazione ed acquisizione scritta di
consenso; tali accompagnatori dovranno essere dotati di adeguai dispositivi di protezione individuali
che gli operatori dovranno verificare siano debitamente indossati. In ogni caso, il fascio diretto non
deve essere rivolto verso chi collabora all’esecuzione dell’esame. Tale funzione di assistenza è
assolutamente preclusa a donne in stato di gravidanza. In tutti gli altri casi il compito di assistere i
pazienti durante indagini diagnostiche è assolto dagli operatori esposti.
6. Durante l'esecuzione di esami inconsueti che possano esporre gli operatori o il paziente a rischio di
esposizioni anomale si prescrive di interpellare preventivamente l'E.Q. per la valutazione delle
condizioni di esposizione e delle relative misure radioprotezionistiche.
7. Chi esegue gli esami radiografici deve verificare il perfetto funzionamento dell'apparecchio radiologico
e comunque ha l’obbligo di segnalare tempestivamente all'E.Q. ogni difetto di funzionamento, o
ragionevole dubbio che implichi possibilità di sovraesposizione ai seguenti recapiti:
Uff. Radioprotezione – N.O.C.S.A.E. Tel 059/3962595 – Fax 059/3961373 e-mail: [email protected]
Il Datore di Lavoro
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NORME INTERNE DI RADIOPROTEZIONE
PER APPARECCHIATURE RADIOLOGICHE MAMMOGRAFICHE
1. Il personale preposto all’esecuzione dell’indagine diagnostica ha l’obbligo di allontanare dalla sala tutte le
persone non strettamente indispensabili all’esecuzione dell’esame, assicurarsi che tutte le porte
d’accesso alla Zona Controllata siano chiuse e che il segnalatore luminoso di emissione radiazione
posto all’esterno dei locali segnalati sia in funzione.
2. E’ vietato rimuovere o modificare, senza previa autorizzazione, i dispositivi di segnalazione, di sicurezza
e di misurazione; in particolare è assolutamente vietato inibire il funzionamento dei microinterruttori
posizionati sulle porte di accesso alla Zona Controllata
3.
I lavoratori che permangono nella sala durante l'erogazione raggi devono essere stati preventivamente
classificati dall’E.Q. dell’Azienda.
4. Tutto il personale radioesposto deve utilizzare i mezzi di sorveglianza dosimetrica forniti dal datore di
lavoro secondo le prescrizioni formulate dall’E.Q.; il dosimetro body deve essere portato sopra il camice
piombato in corrispondenza dell’emitorace sinistro, il dosimetro al polso deve essere portato sull’arto più
prossimo alla fonte radiogena sotto il guanto sterile ma sopra il guanto piombato, il dosimetro al
cristallino sul capo secondo le prescrizioni dell’E.Q..
5. E’ assolutamente vietato esporre intenzionalmente alle fonti di rischio i dosimetri assegnati.
6.
L’assistenza alla paziente da parte di persone appartenenti alla popolazione (accompagnatori della
paziente) durante l’esecuzione di esami diagnostici è indicata soltanto in caso di assoluta necessità.
Detta funzione di assistenza potrà essere svolta dagli accompagnatori solo su base volontaria, previa
informazione ed acquisizione scritta di consenso; tali accompagnatori dovranno essere dotati di adeguati
dispositivi di protezione individuale che gli operatori dovranno verificare siano debitamente indossati. In
ogni caso, il fascio diretto non deve essere rivolto verso chi collabora all’esecuzione dell’esame. Tale
funzione di assistenza è assolutamente preclusa a donne in stato di gravidanza. In tutti gli altri casi il
compito di assistere le pazienti durante le indagini diagnostiche è assolto dagli operatori esposti.
7.
Nel caso di pazienti in età fertile, prima dell’esecuzione di indagini radiologiche, il personale preposto
dovrà verificare l’eventualità di un potenziale stato di gravidanza, attenendosi a norme di buona pratica
preventivamente definite e condivise da protocolli interni.
8. Chi esegue gli esami radiografici deve verificare il perfetto funzionamento dell'apparecchio radiologico e
comunque ha l’obbligo di segnalare
tempestivamente all'E.Q.
ogni riscontrato difetto di
funzionamento e/o ogni ipotetico aspetto disfunzionale della procedura e/o dell’apparecchio che implichi
possibilità di sovraesposizione ai seguenti recapiti:
Uff. Radioprotezione – N.O.C.S.A.E. Tel 059/3962595 – Fax 059/3961373 e-mail: [email protected]
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NORME INTERNE DI RADIOPROTEZIONE
PER APPARECCHIATURE RADIOLOGICHE ENDORALI
1. Le esposizioni di un individuo al fascio radiologico non devono essere permesse se non c'è una
indicazione diagnostica e questa non è prescritta dal medico dentista.
2. L'esposizione al paziente deve essere ridotta al minimo compatibilmente con gli obiettivi clinici
dell'indagine.
3. L'operatore non deve sorreggere la pellicola durante l'esposizione.
4.
L’assistenza al/la paziente da parte di persone appartenenti alla popolazione (accompagnatori del/la
paziente) durante l’esecuzione di esami diagnostici è indicata soltanto in caso di assoluta necessità
(esempio: mamma al fine di rassicurare il proprio bambino). Detta funzione di assistenza potrà essere
svolta dagli accompagnatori solo su base volontaria, previa informazione ed acquisizione scritta di
consenso; tali accompagnatori dovranno essere dotati di adeguai dispositivi di protezione individuali
che gli operatori dovranno verificare siano debitamente indossati. In ogni caso, il fascio diretto non
deve essere rivolto verso chi collabora all’esecuzione dell’esame. Tale funzione di assistenza è
assolutamente preclusa a donne in stato di gravidanza.
5. Il Medico Responsabile della prestazione deve fornire a chi presta assistenza al paziente il camice in
materiale piombo equivalente e il collare proteggi tiroide assicurandosi del loro corretto utilizzo.
6. Durante l'erogazione radiologica l'operatore deve stazionare nella posizione individuata dall’E.Q. quale
posizione di scatto. Tale punto è posto il più lontano possibile dal fascio utile (estensione totale del
cavo del comando a distanza o, nel caso di comando remotizzato, all’esterno dell’ambulatorio).
7. Chi esegue gli esami radiografici deve verificare il perfetto funzionamento dell'apparecchio radiologico
e comunque ha l’obbligo di segnalare tempestivamente all'E.Q. ogni difetto di funzionamento, o
ragionevole dubbio che implichi possibilità di sovraesposizione ai seguenti recapiti:
Uff. Radioprotezione – N.O.C.S.A.E. Tel 059/3962595 – Fax 059/3961373 e-mail: [email protected]
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Delega Delibera n° 96 del 01/06/2010
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NORME INTERNE DI RADIOPROTEZIONE
PER APPARECCHIATURE RADIOLOGICHE ORTOPANTOMOGRAFICHE
1. E’ vietato rimuovere o modificare, senza previa autorizzazione, i dispositivi di segnalazione, di sicurezza e
di misurazione; in particolare è assolutamente vietato inibire il funzionamento dei microinterruttori
posizionati sulle porte di accesso alla Zona Controllata
2. E’ assolutamente vietato rimuovere o manomettere la segnaletica di pericolo, le norme
radioprotezionistiche e gli indumenti di protezione individuale a disposizione degli operatori e dei pazienti
dai luoghi in cui previsti, secondo quanto prescritto dall’E.Q..
3. Durante l'indagine radiologica l'operatore deve stazionare sempre ed esclusivamente all'esterno della sala
diagnostica o nel locale consolle; i lavoratori che
permangono nella sala durante l'erogazione raggi
devono essere stati preventivamente classificati dall’E.Q. dell’Azienda.
4.
Tutto il personale radioesposto deve utilizzare i mezzi di sorveglianza dosimetrica forniti dal datore di
lavoro secondo le prescrizioni formulate dall’E.Q.; il dosimetro body deve essere portato sopra il camice
piombato in corrispondenza dell’emitorace sinistro, il dosimetro al polso deve essere portato sull’arto più
prossimo alla fonte radiogena sotto il guanto sterile ma sopra il guanto piombato, il dosimetro al cristallino
sul capo secondo le prescrizioni dell’E.Q..
5. E’ assolutamente vietato esporre intenzionalmente alle fonti di rischio i dosimetri assegnati.
6. L’assistenza al paziente da parte di persone appartenenti alla popolazione (accompagnatori del paziente)
durante l’esecuzione di esami diagnostici è indicata soltanto in caso di assoluta necessità. Detta funzione
di assistenza potrà essere svolta dagli accompagnatori solo su base volontaria, previa informazione ed
acquisizione scritta di consenso; tali accompagnatori dovranno essere dotati di adeguati dispositivi di
protezione individuale che gli operatori dovranno verificare siano debitamente indossati. In ogni caso, il
fascio diretto non deve essere rivolto verso chi collabora all’esecuzione dell’esame. Tale funzione di
assistenza è assolutamente preclusa a donne in stato di gravidanza. In tutti gli altri casi il compito di
assistere i pazienti durante le indagini diagnostiche è assolto dagli operatori esposti.
7. Chi esegue esami ortopantomografici deve verificare il perfetto funzionamento dell'apparecchio
radiologico e comunque ha l’obbligo di segnalare tempestivamente all'E.Q.
ogni riscontrato
difetto
procedura
di
funzionamento
e/o
ogni
ipotetico
aspetto
disfunzionale
della
e/o
dell’apparecchio che implichi possibilità di sovraesposizione ai seguenti recapiti:
8. Uff. Radioprotezione – N.O.C.S.A.E. Tel 059/3962595 – Fax 059/3961373 e-mail: [email protected]
Il Datore di Lavoro
Delega Delibera n° 96 del 01/06/2010
L'Esperto Qualificato
Dr. G. Lenzotti
Direttore Sanitario
Dott. Mirco Amici
E.Q. II° n° 2168
Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena
Sede legale: Via S. Giovanni del cantone, 23 - 41100 Modena
T. +39.059.435111 - F. +39.059.435604 - www.ausl.mo.it
Partita IVA 02241850367
NORME INTERNE DI RADIOPROTEZIONE
PER APPARECCHIATURE RADIOLOGICHE MINERALOMETRIA OSSEA COMPUTERIZZATA – M.O.C.
1. Il personale preposto all’esecuzione dell’indagine diagnostica ha l’obbligo di allontanare dalla sala tutte le
persone non strettamente indispensabili all’esecuzione dell’esame, assicurarsi che tutte le porte d’accesso
alla Zona Controllata siano chiuse e che il segnalatore luminoso di emissione radiazione posto all’esterno
dei locali segnalati sia in funzione.
2. E’ vietato rimuovere o modificare, senza previa autorizzazione, i dispositivi di segnalazione, di sicurezza e di
misurazione; in particolare è assolutamente vietato inibire il funzionamento dei microinterruttori posizionati
sulle porte di accesso alla Zona Controllata
3.
I lavoratori che permangono nella sala durante l'erogazione raggi devono essere stati preventivamente
classificati dall’E.Q. dell’Azienda.
4. Tutto il personale radioesposto deve utilizzare i mezzi di sorveglianza dosimetrica forniti dal datore di lavoro
secondo le prescrizioni formulate dall’E.Q.; il dosimetro body deve essere portato sopra il camice piombato in
corrispondenza dell’emitorace sinistro, il dosimetro al polso deve essere portato sull’arto più prossimo alla
fonte radiogena sotto il guanto sterile ma sopra il guanto piombato, il dosimetro al cristallino sul capo
secondo le prescrizioni dell’E.Q..
5. E’ assolutamente vietato esporre intenzionalmente alle fonti di rischio i dosimetri assegnati.
6. L’assistenza alla/al paziente da parte di persone appartenenti alla popolazione (accompagnatori della
paziente) durante l’esecuzione di esami diagnostici è indicata soltanto in caso di assoluta necessità. Detta
funzione di assistenza potrà essere svolta dagli accompagnatori solo su base volontaria, previa informazione
ed acquisizione scritta di consenso; tali accompagnatori dovranno essere dotati di adeguati dispositivi di
protezione individuale che gli operatori dovranno verificare siano debitamente indossati. In ogni caso, il
fascio diretto non deve essere rivolto verso chi collabora all’esecuzione dell’esame. Tale funzione di
assistenza è assolutamente preclusa a donne in stato di gravidanza. In tutti gli altri casi il compito di assistere
le/i pazienti durante le indagini diagnostiche è assolto dagli operatori esposti.
7.
Nel caso di pazienti in età fertile, prima dell’esecuzione di indagini radiologiche, il personale preposto dovrà
verificare l’eventualità di un potenziale stato di gravidanza, attenendosi a norme di buona pratica
preventivamente definite e condivise da protocolli interni.
8. Chi esegue gli esami radiografici deve verificare il perfetto funzionamento dell'apparecchio radiologico e
comunque ha l’obbligo di segnalare tempestivamente all'E.Q. ogni difetto di funzionamento, o ragionevole
dubbio che implichi possibilità di sovraesposizione ai seguenti recapiti:
Uff. Radioprotezione – N.O.C.S.A.E. Tel 059/3962595 – Fax 059/3961373 e-mail: [email protected]
Il Datore di Lavoro
Delega Delibera n° 96 del 01/06/2010
L'Esperto Qualificato
Dr. G. Lenzotti
Direttore Sanitario
Dott. Mirco Amici
E.Q. II° n° 2168
Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena
Sede legale: Via S. Giovanni del cantone, 23 - 41100 Modena
T. +39.059.435111 - F. +39.059.435604 - www.ausl.mo.it
Partita IVA 02241850367