dirigenza SPTA_vers 30 mar

Oggetto: Linee di indirizzo aziendali inerenti l’adozione dei
Regolamenti di Area Vasta sull’Orario di lavoro
1. Normativa di riferimento e finalità
Le presenti Linee di indirizzo rappresentano l’indicazione aziendale per l’adozione dei
Regolamenti di Area Vasta in materia di orario di lavoro dell’Area della Dirigenza Sanitaria
Professionale Tecnica Amministrativa.
Le presenti Linee di indirizzo sono state predisposte in applicazione di quanto previsto dalle
disposizioni di legge, dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro vigenti, dalle linee di
indirizzo emanate dalla Regione Marche in applicazione dell’art. 9 CCNL 3/11/2005 e
dell’art. 5 CCNL 17/10/2008 ed approvate con DGRM n. 1302 del 03/08/2009.
Le materie non ricomprese nelle presenti linee guida restano orientate dalla determina
ASUR/DG n. 88/2010, eventualmente adeguate a modifiche normative nazionali laddove nel
frattempo intercorse
2. Decorrenza
I regolamenti applicativi delle presenti Linee guida dovranno essere dettagliati in sede di
contrattazione di Area Vasta e adottati entro 30 giorni dalla ratifica ed emanazione degli stessi.
In ogni caso a decorrere da tale data le presenti Linee saranno efficaci e la loro applicazione
costituirà adempimento obbligatorio per gli uffici di gestione risorse umane di Area Vasta.
3. Soggetti interessati
Le presenti linee di indirizzo dettano disposizioni organizzative in merito all’orario di lavoro e
di servizio di tutti i dirigenti e direttori dell’Area SPTA dipendenti con rapporto di lavoro
esclusivo o non esclusivo a tempo determinato o indeterminato ai sensi della vigente
normativa contrattuale con orario a tempo pieno e a tempo ridotto.
4. Orario di lavoro e Orario di servizio
ORARIO DI LAVORO
Nel rispetto dell’obbligo contrattuale, l’orario di lavoro settimanale del Dirigente dell’Area
SPTA si articola in maniera flessibile in funzione delle esigenze organizzative derivanti dalla
strutturazione dell’orario di servizio e dell’orario di apertura al pubblico.
L’orario di lavoro è di trentotto ore settimanali, di cui 4 ore destinate ad attività non
assistenziali
ORARIO DI SERVIZIO
1. L’orario di servizio del dirigente, fatti salvi i servizi sanitari da erogarsi con carattere di
continuità nell’arco delle ventiquattro ore, è articolato su cinque o sei giorni settimanali dal
lunedì al venerdì o dal lunedì al sabato in correlazione alle esigenze della struttura di
riferimento e dell'erogazione delle prestazioni all'utenza, approvate dalle Direzioni di Area
Vasta, proposto dal Direttore di Struttura ed approvato dalla Direzione di Area Vasta
2. L’orario di servizio giornaliero, fatti salvi i servizi sanitari da erogarsi con carattere di
continuità nell’arco delle ventiquattro ore che hanno un orario di servizio 00 – 24, è compreso
nella fascia dalle ore (8.00) alle ore (20.00)
5. I Direttori di UO articolano l’orario dei dirigenti assegnati garantendo per la Dirigenza
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Sanitaria, di norma, un riposo giornaliero continuativo di 11 ore ogni ventiquattro e un orario
di servizio settimanale medio che non può superare le 48 ore (DL 66/2003), comprensive
delle 38 ore contrattuali ed esclusa la Attività Libero Professionale Intramuraria (ALPI).
6. L’orario di servizio dei Dirigenti che operano in Strutture che erogano servizi o prestazioni
con carattere di continuità nelle ventiquattro ore, va predisposto mensilmente e reso pubblico
nella Struttura di appartenenza e reso visibile/comunicato all’Area Politiche del Personale
Asur e all’Ufficio Gestione Risorse Umane di Area Vasta.
L’articolazione oraria di ciascuna Struttura, una volta autorizzata dal Responsabile di
Dipartimento, sulla base di quanto previsto ai punti precedenti, va trasmessa all’Ufficio
Gestione Risorse Umane di riferimento per la relativa codifica.
Il modello orario, avrà validità fino ad eventuali modifiche.
Le esigenze di emergenza oltre l’orario di servizio sono garantite dai servizi di guardia e di
pronta disponibilità secondo l’organizzazione di Area Vasta da esplicitare nei Piani di
Emergenza Urgenza di Area Vasta.
Nei servizi sanitari continuativi nell’arco delle ventiquattro ore, con il consenso del Dirigente
interessato e su proposta del Responsabile della struttura, si potranno effettuare turni di lavoro
di dodici ore; l’eventuale prolungamento dei turni, debitamente convalidato per iscritto dal
Responsabile della struttura, verrà regolarmente calcolato come orario di lavoro a prescindere
dalla durata e potrà essere recuperato.
7. Relativamente all'orario di lavoro giornaliero di ciascun dirigente eventuali anticipi o
trattenimenti in servizio per motivi di lavoro oltre l'orario codificato ( punto 1 del presente
articolo) sono considerati presenza a tutti gli effetti, e come tali soggetti alla convalida da
parte dei Direttori preposti prevista per il cartellino di presenza mensile definitivo.
L'orario di lavoro mensile in eccesso, qualora non retribuibile o retribuito nelle forme previste
dal CCNL, va recuperato di norma entro il mese successivo dal ricevimento del cartellino
definitivo elaborato dall' Ufficio preposto; il recupero può essere effettuato anche oltre il mese
successivo se il Direttore ravvisi possibile disguido all'organizzazione del Servizio. Il
recupero potrà essere effettuato in forma oraria oppure anche cumulato in recupero
giornaliero – riposo compensativo- della giornata tipo lavorativa come codificata.
Eventuale orario effettuato in difetto va recuperato atraverso piani concordati tra il dirigente
ed il proprio Direttore o Sovraordinato, di norma entro i 3 mesi successivi alla contestazione,
in aggiunta all'orario di lavoro istituzionalmente previsto e codificato.
Di norma la compensazione, in eccesso o in difetto, dovrà concludersi entro la fine dell'anno
solare, fatte salve valutazioni diverse da parte del Direttore.
6. Criteri di rilevazione e attribuzione dell’orario di servizio
1. La rilevazione della presenza in servizio per tutti i Dirigenti dell’Area SPTA e per i
Direttori di Struttura Complessa, deve avvenire unicamente ed obbligatoriamente a mezzo
dell’apposito sistema informatizzato attualmente in dotazione all’Azienda, che prevede l’uso
del badge e dei relativi lettori.
2. L’Ufficio preposto fornirà al personale al momento dell’assunzione in servizio un tesserino
magnetico (badge) strettamente personale e non cedibile ad altre persone. Il titolare è
responsabile della sua custodia e dovrà denunciarne l’eventuale smarrimento all’Ufficio
preposto, chiedendo immediatamente il rilascio di un duplicato, che avverrà addebitando sullo
stipendio del dirigente la somma pari a cinque euro.
3. Qualora il dirigente presti servizio per almeno 4 ore verrà considerata l’intera giornata,
diversamente verranno attribuite solamente le ore effettivamente rese, e la giornata di assenza
dovrà essere giustificata con i vigenti istituti contrattuali, fatto salvo il recupero dell'orario in
eccesso di cui al punto 7 dell'articolo precedente, nel qual caso la giornata lavorativa
codificata verrà considerata effettuata e il credito orario diminuito della quantità oraria
utilizzata.
4. Il Dirigente ogni volta che entra od esce dalla propria sede di lavoro, deve far rilevare
l’evento per il tramite del tesserino e secondo le indicazioni che saranno fornite dall’Ufficio
preposto.
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5. I Dirigenti/Direttori che per esigenze di servizio connesse alle funzioni proprie della
qualifica rivestita devono operare presso strutture esterne alla propria sede, ma nell’ambito
territoriale di riferimento del proprio Servizio, fa rilevare la presenza attraverso il tesserino
utilizzando rilevatori diversi del territorio: se l'operatività prevede sedi sprovviste di
marcatempo verrà richiesta da parte del Direttore o del Sovraoridnato l'abilitazione di
marcatempo individuati, al fine di facilitare gli spostamenti istituzionalmente previsti e di
ridurre l'incidenza dei tempi di percorrenza.
6. I Dirigenti/Direttori che per esigenze di servizio connesse alle funzioni proprie della
qualifica rivestita devono operare presso strutture esterne alla propria sede, ma nell'ambito
territoriale di riferimento dell’Area Vasta, fanno rilevare, presso la sede di appartenenza,
l’evento, per il tramite del tesserino utilizzando gli specifici codici di timbratura o tramite
firma degli appositi registri cartacei secondo i regolamenti di Area Vasta vigenti.
7. I Dirigenti e i Direttori che per esigenze di servizio connesse alle funzioni proprie della
qualifica rivestita devono operare presso strutture esterne alla propria sede, al di fuori
dell’ambito territoriale di riferimento dell’Area Vasta, devono essere preventivamente
autorizzati dal proprio Responsabile. In mancanza di altra certificazione valida, il
Dirigente/direttore è tenuto ad autocertificare, su apposito modello cartaceo ai fini della
contabilizzazione dell’orario espletato, o secondo diversa modalità in base al Regolamento di
Area Vasta, l’impegno lavorativo prodotto fuori sede con indicazione dell’orario di inizio e di
fine servizio vistato dal Responsabile. Detta documentazione viene trasmessa da parte del
Responsabile dell’U.O., entro il giorno 5 del mese successivo, all’Ufficio di Gestione Risorse
Umane di Area Vasta di riferimento.
8. Qualora per motivi di servizio l’orario inizi o termini presso una sede dell’azienda diversa
da quella di appartenenza, è consentito far rilevare l’ingresso o l’uscita attraverso il rilevatore
di tale sede previa apposita abilitazione del relativo badge.
9. Nel caso in cui, per un evento eccezionale ed imprevedibile (es. dimenticanza o
smarrimento del badge), non sia stato possibile effettuare la timbratura, il Dirigente dovrà
comunicare tempestivamente, all’Ufficio Rilevazione Presenze di riferimento, e comunque
entro cinque giorni dall’evento, tramite dichiarazione scritta e vistata dal Responsabile, o
apposita modalità telematica l’orario di servizio svolto nel giorno in questione.
L’omissione della timbratura riferibile a tre diverse giornate lavorative nell’arco del mese, la
quale sia stata segnalata dal Direttore o Sovraordinato, laddove imputabile a mancata
diligenza del Dirigente, rileva ai fini della valutazione periodica e dell’avvio del
procedimento disciplinare nei confronti del dirigente.
9. Il prospetto individuale definitivo delle presenze del personale -cartellino mensile-, deve
essere reso disponibile, entro 2 mesi, anche tramite modalità telematica, al Responsabile e al
dirigente stesso secondo i tempi e le modalità stabilite dalle Aree Vaste in applicazione delle
indicazioni aziendali. È responsabilità dei Direttori delle UU.OO vigilare sul rispetto
dell’orario di lavoro del personale assegnato e validare tutte le richieste di
rettifica/giustificazione, oltre allo stesso cartellino mensile.
7. Orario di lavoro dei dirigenti dell’Area SPTA con incarico di Struttura
Complessa
I Dirigenti con incarico di Direzione di Struttura Complessa non sono soggetti a un debito
orario espressamente definito, ma assicurano la propria presenza in servizio ed organizzano il
proprio tempo di lavoro per garantire il normale funzionamento della struttura cui sono
preposti, articolandolo in modo flessibile nell’orario di servizio dell’U.O., per correlarlo a
quello degli altri dirigenti in relazione agli obiettivi e programmi annuali da realizzare.
La rilevazione della presenza in servizio deve comunque avvenire con le norme di cui
all’articolo 4 e deve consentire l’applicazione di istituti contrattuali (quali aspettative,
malattie, ferie, permessi etc.) o la verifica di eventuali responsabilità ovvero ancora garantire
al Dirigente le tutele medico-legali, previdenziali, assicurative ed infortunistiche nonché la
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distinzione dell’attività istituzionale da quella libero professionale intramuraria.
La presenza giornaliera in servizio costituisce dovere d’ufficio e dovrà risultare dalla
pianificazione della propria attività istituzionale programmata dal dirigente con incarico di
struttura complessa e risultante da apposito prospetto da inviare al dirigente gerarchicamente
sovraordinato e alla Direzione di Area Vasta entro 30 giorni dall’emanazione delle presenti
Linee Guida ovvero entro 30 giorni dalla sottoscrizione del nuovo contratto individuale di
lavoro. La Direzione di Area Vasta, sentito il dirigente sovraordinato, approverà la proposta
anche con meccanismi di silenzio assenso. In caso di mancato adempimento, all’ufficio
Gestione Risorse Umane di Area Vasta è fatto obbligo di attribuire al Dirigente con incarico di
Struttura Complessa un debito orario pari a 38 ore fino ad avvenuto adempimento.
I Dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa comunicano preventivamente in
forma scritta al dirigente sovraordinato le proprie assenze variamente motivate al fine di
rendere del tutto trasparenti le modalità delle proprie prestazioni lavorative.
8. Orario di lavoro straordinario
Le prestazioni di lavoro straordinario sono consentite ai soli Dirigenti Sanitari di cui all’art 14
del CCNL 03.11.2005 (dirigenti con incarico professionale o di struttura semplice), nel
rispetto delle disponibilità presenti nel relativo fondo contrattuale e del budget assegnato alla
struttura di appartenenza, per le seguenti ipotesi:
- attività prestata, in caso di chiamata in regime di pronta disponibilità;
- guardia medica notturna/festiva divisionale o interdivisionale qualora la stessa, per le ragioni
di cui al precedente punto, non può essere garantita con il normale orario di servizio; tale
possibilità deve essere prevista dal contratto integrativo di Area Vasta che ne indicherà anche
limiti e modalità;
- attività non programmabili connesse a eventi eccezionali non prevedibili (malattie di breve
durata – emergenze plurime – permanenza in servizio per gestione di casi particolarmente
complessi)
Le prestazioni eventualmente richieste ed effettuate in regime di lavoro straordinario in
assenza di richieste del Dirigente sono monetizzate secondo le previsioni economiche
contrattuali. A richiesta del Dirigente, possono essere recuperate con riposi compensativi
anche di durata giornaliera e cumulabili , da fruire compatibilmente con le esigenze di
servizio, di norma entro il mese successivo dal ricevimento del cartellino elaborato definitivo.
Eventuali ulteriori prestazioni orarie eccedenti il debito orario contrattualmente previsto,
comunque non possono dare luogo ad ulteriori compensi salvo il caso di cui al punto 9 delle
presenti Linee Guida.
9. Prestazioni ed orario in attività aggiuntiva per i dirigenti sanitari.
Il ricorso alle prestazioni aggiuntive viene utilizzato nei casi in cui si rendano necessarie
prestazioni e orari aggiuntivi al fine di ridurre le liste di attesa o di far fronte a temporanee
carenze di organico, se sussistono i criteri di eccezionalità e temporaneità previsti dall’art. 55,
comma 2, del CCNL 8/6/2000.
L’istituto in oggetto non può essere utilizzato quale strumento di pianificazione ordinaria
dell’attività istituzionale.
Il ricorso alle prestazioni aggiuntive viene richiesto sia in sede di programmazione annuale ed
infrannuale, ed è autorizzato preventivamente, previa informativa sindacale relativa ad orari
ed importi, con determina dalla Direzione di Area Vasta, mentre il Direttore dell’U.O.C. di
afferenza dovrà curarne il controllo e lo svolgimento in maniera equilibrata nell’ambito
dell’équipe.
Si rinvia altresì ad ulteriori disposizioni che potranno essere emanate dalla direzione aziendale
di Area Vasta in materia di prestazioni aggiuntive, anche finalizzate al controllo ed alla
rendicontazione delle prestazioni effettuate, nonché a specifiche modalità organizzative da
applicarsi ai diversi ambiti aziendali.
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Le prestazioni aggiuntive possono essere rese solamente dai dirigenti sanitari a rapporto
esclusivo e che diano volontaria disponibilità alla loro effettuazione. Le stesse prestazioni non
possono, tuttavia, essere richieste al personale che nel mese di riferimento gode di riduzioni, a
qualsiasi titolo, dell’orario di lavoro (ad es. impegno ridotto, benefici previsti dalla L.
104/1992 ecc.).
Al personale che svolge le prestazioni aggiuntive sarà riconosciuta la relativa separata
remunerazione solo nel caso in cui presenti un saldo orario definitivo (saldo cui concorrono i
saldi orari dei mesi precedenti) uguale a zero o positivo al termine del mese di svolgimento
delle prestazioni stesse.
Qualora il saldo suddetto sia negativo, le ore espletate per prestazioni aggiuntive andranno
a compensare il debito orario.
Per i Dirigenti Sanitari con incarico di Struttura Complessa l’effettuazione e il
conseguente pagamento delle prestazioni aggiuntive potrà avvenire solo oltre l’orario
settimanale che le parti hanno riconosciuto come dovuto. In assenza di una previsione
esplicita il pagamento potrà avvenire soltanto oltre le 38 ore settimanali.
Le ore aggiuntive devono essere rilevate separatamente attraverso l’apposito tasto funzione
dell’orologio marcatempo.
10. RECUPERO DI ECCEDENZE ORARIE PER LA DIRIGENZA SANITARIA .
ARTICOLO EVENTUALMENTE DA AGGIUNGERE
Le assenze a titolo di recupero di eccedenze di orario, effettuate oltre “l’impegno di servizio
aggiuntivo” avvengono, ai sensi di quanto previsto dall’art. 28 del CCNL 10 febbraio 2004 e
dall’art 24 del CCNL 3 novembre 2005, “compatibilmente con le esigenze di servizio e tenuto
conto delle ferie maturate e non fruite”.
A tal fine la richiesta di assenza a recupero, come “riposo compensativo”, del dirigente deve
essere previamente autorizzata dal direttore di struttura complessa sulla base dei seguenti
criteri:
- valutazione che i piani di attività/presenza consentano l’assenza dal servizio del dirigente;
- verifica circa l’avvenuto utilizzo delle ferie residue dell’anno precedente. Devono essere
fatte salve eccezioni per gravi e documentate criticità motivate e documentate dal Direttore
U.O.C. che può proporre modalità applicative anche in deroga – momentanea – all'avvenuto
utilizzo delle ferie residue dell'anno precedente.
In ogni caso il recupero va programmato di norma regola entro il mese successivo rispetto alla
maturazione dell’orario aggiuntivo. Tale indicazione diventa tassativa al ___________di ogni
anno, per le ore aggiuntive maturate nell’anno precedente, le quali dopo tale termine verranno
rese indisponibili sia per il recupero che per il pagamento.
Non sono previsti recuperi orari per la Dirigenza Professionale Tecnica Amministrativa
11. Orario destinato ad attività non assistenziali all’aggiornamento
professionale, alle attività didattiche alla ricerca…
Nello svolgimento dell'orario di lavoro previsto per i dirigenti dell’Area SPTA 4 ore tre ore e
trenta minuti dell'orario settimanale sono destinate ad attività non assistenziali, secondo l'art.
14 4° comma CCNL 03/11/2005 quali “l'aggiornamento professionale, la partecipazione ad
attività didattiche, la ricerca finalizzata, l’ECM, ecc.” e riguardano tutti gli argomenti attinenti
la professione, a giudizio del Professionista. Pur se diverse e distinte dall' istituto della
formazione e dell' aggiornamento professionale esse possono essere utilizzate anche per
l'aggiornamento facoltativo in aggiunta alle assenze previste dall'art. 22, comma 1, primo
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alinea del CCNL 5 dicembre 1996 al medesimo titolo. Tale riserva va resa in ogni caso
compatibile con le esigenze funzionali della struttura di appartenenza e non può in alcun
modo comportare una mera riduzione dell'orario di lavoro.
L’utilizzo di tali ore può avvenire soltanto nell’ambito dell’orario di servizio settimanale e
pertanto eventuali aggiornamenti svolti nelle giornate non lavorative non danno luogo ad
esuberi o crediti orari che diano diritto a compensazione. Fanno eccezione ovviamente le
previsioni contrattuali per aggiornamento obbligatorio e per quanto previsto da art. 22 CCNL
94/97 del 05/12/1996, nonché le ipotesi in cui da atti ufficiali (disposizioni di servizio,
delibere d’invio in comando per aggiornamento ecc..) risulti che il Dirigente sia stato inviato
per esigenze di servizio o che, sempre per esigenze di Servizio, non abbia potuto fruire delle 4
ore settimanali previste per attività non assistenziali.
A chiarimento di quanto indicato nel 4° comma dell’art. 14 del CCNL 03.11.2005 sull’utilizzo
delle ore per attività di aggiornamento, didattiche, di ricerca etc… va precisato:
- che deve trattarsi di presenza effettiva in servizio, soggetta ai procedimenti di rispetto
previsti per l’orario di lavoro, se l’aggiornamento è svolto all’interno della struttura di
appartenenza;
- che, se svolto al di fuori della struttura, comprende soltanto i giorni di svolgimento e non
anche quelli di eventuale viaggio per raggiungere la sede ove ha luogo il convegno o
seminario (previsto invece per l'aggiornamento obbligatorio o mandato istituzionale) e deve
essere certificato secondo modalità oggettive per le quali si indicano le seguenti norme di
indirizzo generale:
a) per ricerche bibliografiche, supervisioni o partecipazione a gruppi di approfondimento
qualificati a tema, uso di nuove apparecchiature: relazione da parte del Dirigente interessato
o idonea documentazione dell’attività svolta da consegnare al Dirigente Responsabile
dell’U.O. di appartenenza;
b) per frequenza di strutture sanitarie pubbliche: idonea documentazione o certificazione
rilasciata dal Direttore Sanitario o dal Direttore Amministrativo o dal Dirigente responsabile
della struttura;
c) per attività da effettuarsi nelle citate ore deve farsi riferimento ad un programma nel quale
devono essere anche individuate le sedi in cui le attività stesse devono svolgersi. In tale
programma può essere prevista la frequenza di scuole di specializzazione o corsi per il
conseguimento di titoli abilitanti o di studio nonché l’utilizzo di ore e/o giorni per prepararsi a
sostenere prove di esame.
La fruizione delle ore per attività non assistenziali deve avvenire previa autorizzazione del
Dirigente Responsabile al fine di consentire a quest’ultimo la programmazione del lavoro.
Gli aggiornamenti al di fuori della propria sede di lavoro devono essere comunicati al
Responsabile ed adeguatamente documentati dal Dirigente interessato. Dette ore di
aggiornamento saranno comunicate a cura del Responsabile di cui sopra, all’Ufficio
Rilevazione Presenze di riferimento.
Le Aree Vaste con le procedure di budget possono utilizzare n. 30 minuti settimanali delle
quattro ore del comma 4 dell’articolo 14 del CCNL 3/11/2005, per un totale massimo di n. 26
ore annue, per contribuire alla riduzione delle liste di attesa ovvero per il perseguimento di
obiettivi definiti con le medesime procedure.
12. Pronta disponibilità.
Il servizio di pronta disponibilità comporta l’immediata reperibilità telefonica del dirigente
con il conseguente obbligo di raggiungere il luogo di lavoro nel minor tempo possibile, tenuto
anche conto delle condizioni di viabilità dalla propria residenza/domicilio alla sede di lavoro.
L’Area Vasta, nel definire il piano annuale di emergenza urgenza ivi incluso il piano delle
pronte disponibilità, valuta preventivamente l’adeguatezza di tale istituto rispetto alla
presenza in guardia attiva del medico.?!?
Il servizio di PD può essere integrativo o sostitutivo dei servizi di guardia ed è organizzato
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coinvolgendo dirigenti della medesima disciplina mediante turni di 12 ore notturni o festivi,
come previsto all’art.17 comma 3 del CCNL 3/11/2005.
Due turni di PD sono prevedibili solo per le giornate festive.
Il servizio di PD viene organizzato programmando di norma non oltre 10 turni mensili per
ogni dirigente. Tutti i dirigenti tranne i direttori di struttura complessa, partecipano ai turni di
PD sostitutiva e integrativa.
La PD dà diritto ad un’indennità ogni 12 ore. Qualora il turno sia articolato in orari di minor
durata, che comunque non possono essere inferiori a 4 ore, l’indennità è corrisposta
proporzionalmente alla durata stessa, maggiorata del 10%.
Il turno di PD non può coincidere con il giorno di riposo settimanale.
Nel caso in cui la PD cada in un giorno festivo spetta un giorno di riposo compensativo
senza riduzione del debito orario settimanale, a richiesta del dirigente. La pronta disponibilità
notturna festiva non dà luogo a riposo compensativo.
Le ore di lavoro effettuate in caso di chiamata sono remunerate con le risorse previste dallo
specifico fondo come lavoro straordinario oppure compensate con recupero orario su richiesta
dell’interessato, nel rispetto delle esigenze di servizio, previa autorizzazione del Direttore di
Unità Operativa.
La remunerazione delle ore effettuate a seguito di chiamata in pronta disponibilità non avrà
luogo qualora il dirigente non abbia assolto l’orario istituzionale nel qual caso tali ore
andranno a compensare il debito orario negativo, riconducendo all’orario ordinario quanto già
rilevato.
Il trattenimento in servizio del dirigente in turno di Pronta disponibilità non costituisce orario
straordinario effettuato in Pronta disponibilità e quindi retribuito. Il riconoscimento
economico delle ore straordinarie effettuate in Pronta disponibilità avviene solamente in
presenza di chiamate effettuate tramite il centralino del presidio ospedaliero di appartenenza.
L’attivazione del servizio di Pronta Disponibilità deve essere disposta dal Dirigente di
Guardia divisionale o interdivisionale o dal Dirigente di guardia presso l’area d’Emergenza.
Lo stesso ricorrerà all’intervento del Dirigente reperibile più qualificato in relazione alla
tipologia del quadro clinico che gli si prospetta.
Nel caso di attività svolta a seguito di chiamata in reperibilità notturna per un tempo superiore
a quattro ore, al dirigente deve essere garantito un periodo di riposo di almeno sette ore prima
di riprendere l’attività lavorativa ordinaria.
I direttori di struttura complessa ai sensi dell’art. 17 del CCNL 3 novembre
2005 sono esclusi dal servizio di pronta disponibilità integrativa, ma possono essere
impiegati in turni di PD sostitutiva in base al Piano di Emergenza Urgenza. Per tali
dirigenti non è prevista alcuna forma di retribuzione per le ore di straordinario e il
corrispettivo delle prestazioni effettivamente rese in pronta disponibilità potrà
essere preventivamente concordato nell’ambito dei criteri previsti per la
retribuzione di risultato. L'indennità è invece retribuibile perché non legata alle
prestazioni orarie ma al mero disagio.
Per tutto quanto non riportato nel presente articolo, si richiama quanto previsto all’art.17 del
CCNL 3/11/2005.
13. Servizio di guardia per la Dirigenza Sanitaria
Nelle ore notturne e nei giorni festivi la continuità assistenziale e le urgenze/emergenze
sono assicurate attraverso il servizio di guardia, nelle strutture ove è necessario assicurare
la presenza dei dirigenti nell’arco delle 24 ore.
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Per servizio di guardia si intende la presenza del Dirigente Sanitario nelle ore notturne
(dalle h. 20.00 alle h. 8.00) e festive diurne (dalle h. 8.00 alle h. 20.00).
Il servizio di guardia può essere organizzato nell’ambito della
stessa unità operativa ovvero tra unità operative appartenenti ad aree funzionali
omogenee.
Il turno di guardia ha durata di 12 ore.
Il servizio di guardia è di norma svolto all’interno del normale orario di lavoro. Qualora
venga svolto oltre l’orario contrattuale, le ore prestate potranno essere recuperate
nell’ambito della flessibilità dell’orario.
Le guardie svolte, a seguito di adesione volontaria, al di fuori dell’orario di lavoro in
quanto eccedenti gli obiettivi prestazionali definiti annualmente sono regolamentate
dall’art. 18 del CCNL del 3/11/2005.
Tutti i dirigenti, tranne quelli con incarico di direzione di Struttura Complessa sono tenuti
ad espletare turni di guardia. Costituiscono eccezione solo coloro che sono formalmente
esentati a seguito di specifiche normative di legge e/o contrattuali.
L’espletamento del servizio deve essere distribuito uniformemente tra tutti i componenti
dell’equipe, tenuto conto delle esigenze di servizio e dei compiti istituzionali.
Il dirigente impegnato nel proprio turno di guardia può richiedere di fruire del pasto in
reparto, con addebito del relativo costo e secondo le modalità di area vasta, e comunque al
di fuori del proprio orario di lavoro. Il dirigente è, comunque, tenuto a garantire
prioritariamente ogni situazione di necessità di intervento.
14. Pausa
L’art. 17 comma 5 del D.Lgs. n. 66/2003 e s.m.i., esclude espressamente l’applicabilità al
personale della dirigenza dell’obbligo di pausa ogni sei ore lavorative sancito dall‘art. 8 dello
stesso decreto. Tuttavia a garanzia del recupero psico-fisico di detto personale e della
sicurezza del paziente l’obbligo di effettuare la pausa interruttiva può essere fatto discendere
da quello contrattualmente previsto di assicurare la propria presenza in servizio correlandola,
sia pure con modalità flessibili, alle esigenze della struttura cui è assegnato ed
all’articolazione dell’orario di servizio predisposta dal Responsabile preposto, nonché alla
conseguente fascia oraria di presenza senza soluzione di continuità del personale del comparto
in forza alla struttura medesima.
Pertanto, decorse otto ore dall’inizio della prestazione lavorativa, il Dirigente, salvo ipotesi
concordate con il proprio Responsabile, è obbligato ad operare la pausa nella misura minima
di 10 minuti * che verrà calcolata e detratta in automatico dall’Ufficio preposto nella misura
minima prevista.
Qualora il Responsabile della Struttura dichiari l’impossibilità per il dirigente, per oggettive
ed inderogabili esigenze e/o peculiarità del servizio, di fruire della pausa minima entro le 8
ore, non verrà operata alcuna detrazione d'ufficio.
15. Tempi di chiusura del cartellino
L’azienda definisce le modalità e i tempi di chiusura del cartellino mensile di timbratura, di
norma comunicato definitivo al dirigente entro 2 mesi.
Le ore eventualmente mancanti al completo assolvimento del debito orario contrattuale (38
ore settimanali) alla data del 31 dicembre dovranno formare oggetto di apposito piano di
recupero concordato con il Direttore dell’Unità Operativa/Servizio.
Il mancato rispetto di quanto sopra comporta la riduzione in misura corrispondente del
trattamento economico, fatta salva l’eventuale responsabilità disciplinare.
In nessun caso l' Azienda/Area Vasta può manipolare il cartellino (es azzerando ore,
modificando codici, omettendo conteggi di ore, tramutare permessi in ferie, etc) senza aver
chiesto l' autorizzazione al dirigente
16. Norme finali e transitorie
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Via Caduti del Lavoro,40-60131 Ancona C.F. e P.IVA 02175860424 tel.071/2911521 fax 071/2911522
sito internet www.asur.marche.it
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Dal trentesimo giorno successivo all’adozione del presente documento si intendono revocati
ed inefficaci i regolamenti attualmente applicati in Area Vaste sulle materie di cui alle presenti
Linee Guida, salvo non siano state avviate le convocazioni con le oo.ss per la ccia sulla
materia.
* 10 minuti è il parametro di “intervallo minimo” secondo la Circolare n. 8/2005 del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
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