Oggetto: Linee di indirizzo aziendali inerenti l’adozione dei Regolamenti di Area Vasta sull’Orario di lavoro 1. Normativa di riferimento e finalità Le presenti Linee di indirizzo rappresentano l’indicazione aziendale per l’adozione dei Regolamenti di Area Vasta in materia di orario di lavoro dell’Area della Dirigenza Sanitaria Professionale Tecnica Amministrativa. Le presenti Linee di indirizzo sono state predisposte in applicazione di quanto previsto dalle disposizioni di legge, dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro vigenti, dalle linee di indirizzo emanate dalla Regione Marche in applicazione dell’art. 9 CCNL 3/11/2005 e dell’art. 5 CCNL 17/10/2008 ed approvate con DGRM n. 1302 del 03/08/2009. Le materie non ricomprese nelle presenti linee guida restano orientate dalla determina ASUR/DG n. 88/2010, eventualmente adeguate a modifiche normative nazionali laddove nel frattempo intercorse 2. Decorrenza I regolamenti applicativi delle presenti Linee guida dovranno essere dettagliati in sede di contrattazione di Area Vasta e adottati entro 30 giorni dalla ratifica ed emanazione degli stessi. In ogni caso a decorrere da tale data le presenti Linee saranno efficaci e la loro applicazione costituirà adempimento obbligatorio per gli uffici di gestione risorse umane di Area Vasta. 3. Soggetti interessati Le presenti linee di indirizzo dettano disposizioni organizzative in merito all’orario di lavoro e di servizio di tutti i dirigenti e direttori dell’Area SPTA dipendenti con rapporto di lavoro esclusivo o non esclusivo a tempo determinato o indeterminato ai sensi della vigente normativa contrattuale con orario a tempo pieno e a tempo ridotto. 4. Orario di lavoro e Orario di servizio ORARIO DI LAVORO Nel rispetto dell’obbligo contrattuale, l’orario di lavoro settimanale del Dirigente dell’Area SPTA si articola in maniera flessibile in funzione delle esigenze organizzative derivanti dalla strutturazione dell’orario di servizio e dell’orario di apertura al pubblico. L’orario di lavoro è di trentotto ore settimanali, di cui 4 ore destinate ad attività non assistenziali ORARIO DI SERVIZIO 1. L’orario di servizio del dirigente, fatti salvi i servizi sanitari da erogarsi con carattere di continuità nell’arco delle ventiquattro ore, è articolato su cinque o sei giorni settimanali dal lunedì al venerdì o dal lunedì al sabato in correlazione alle esigenze della struttura di riferimento e dell'erogazione delle prestazioni all'utenza, approvate dalle Direzioni di Area Vasta, proposto dal Direttore di Struttura ed approvato dalla Direzione di Area Vasta 2. L’orario di servizio giornaliero, fatti salvi i servizi sanitari da erogarsi con carattere di continuità nell’arco delle ventiquattro ore che hanno un orario di servizio 00 – 24, è compreso nella fascia dalle ore (8.00) alle ore (20.00) 5. I Direttori di UO articolano l’orario dei dirigenti assegnati garantendo per la Dirigenza Azienda Sanitaria Unica Regionale 1 Via Caduti del Lavoro,40-60131 Ancona C.F. e P.IVA 02175860424 tel.071/2911521 fax 071/2911522 sito internet www.asur.marche.it Sanitaria, di norma, un riposo giornaliero continuativo di 11 ore ogni ventiquattro e un orario di servizio settimanale medio che non può superare le 48 ore (DL 66/2003), comprensive delle 38 ore contrattuali ed esclusa la Attività Libero Professionale Intramuraria (ALPI). 6. L’orario di servizio dei Dirigenti che operano in Strutture che erogano servizi o prestazioni con carattere di continuità nelle ventiquattro ore, va predisposto mensilmente e reso pubblico nella Struttura di appartenenza e reso visibile/comunicato all’Area Politiche del Personale Asur e all’Ufficio Gestione Risorse Umane di Area Vasta. L’articolazione oraria di ciascuna Struttura, una volta autorizzata dal Responsabile di Dipartimento, sulla base di quanto previsto ai punti precedenti, va trasmessa all’Ufficio Gestione Risorse Umane di riferimento per la relativa codifica. Il modello orario, avrà validità fino ad eventuali modifiche. Le esigenze di emergenza oltre l’orario di servizio sono garantite dai servizi di guardia e di pronta disponibilità secondo l’organizzazione di Area Vasta da esplicitare nei Piani di Emergenza Urgenza di Area Vasta. Nei servizi sanitari continuativi nell’arco delle ventiquattro ore, con il consenso del Dirigente interessato e su proposta del Responsabile della struttura, si potranno effettuare turni di lavoro di dodici ore; l’eventuale prolungamento dei turni, debitamente convalidato per iscritto dal Responsabile della struttura, verrà regolarmente calcolato come orario di lavoro a prescindere dalla durata e potrà essere recuperato. 7. Relativamente all'orario di lavoro giornaliero di ciascun dirigente eventuali anticipi o trattenimenti in servizio per motivi di lavoro oltre l'orario codificato ( punto 1 del presente articolo) sono considerati presenza a tutti gli effetti, e come tali soggetti alla convalida da parte dei Direttori preposti prevista per il cartellino di presenza mensile definitivo. L'orario di lavoro mensile in eccesso, qualora non retribuibile o retribuito nelle forme previste dal CCNL, va recuperato di norma entro il mese successivo dal ricevimento del cartellino definitivo elaborato dall' Ufficio preposto; il recupero può essere effettuato anche oltre il mese successivo se il Direttore ravvisi possibile disguido all'organizzazione del Servizio. Il recupero potrà essere effettuato in forma oraria oppure anche cumulato in recupero giornaliero – riposo compensativo- della giornata tipo lavorativa come codificata. Eventuale orario effettuato in difetto va recuperato atraverso piani concordati tra il dirigente ed il proprio Direttore o Sovraordinato, di norma entro i 3 mesi successivi alla contestazione, in aggiunta all'orario di lavoro istituzionalmente previsto e codificato. Di norma la compensazione, in eccesso o in difetto, dovrà concludersi entro la fine dell'anno solare, fatte salve valutazioni diverse da parte del Direttore. 6. Criteri di rilevazione e attribuzione dell’orario di servizio 1. La rilevazione della presenza in servizio per tutti i Dirigenti dell’Area SPTA e per i Direttori di Struttura Complessa, deve avvenire unicamente ed obbligatoriamente a mezzo dell’apposito sistema informatizzato attualmente in dotazione all’Azienda, che prevede l’uso del badge e dei relativi lettori. 2. L’Ufficio preposto fornirà al personale al momento dell’assunzione in servizio un tesserino magnetico (badge) strettamente personale e non cedibile ad altre persone. Il titolare è responsabile della sua custodia e dovrà denunciarne l’eventuale smarrimento all’Ufficio preposto, chiedendo immediatamente il rilascio di un duplicato, che avverrà addebitando sullo stipendio del dirigente la somma pari a cinque euro. 3. Qualora il dirigente presti servizio per almeno 4 ore verrà considerata l’intera giornata, diversamente verranno attribuite solamente le ore effettivamente rese, e la giornata di assenza dovrà essere giustificata con i vigenti istituti contrattuali, fatto salvo il recupero dell'orario in eccesso di cui al punto 7 dell'articolo precedente, nel qual caso la giornata lavorativa codificata verrà considerata effettuata e il credito orario diminuito della quantità oraria utilizzata. 4. Il Dirigente ogni volta che entra od esce dalla propria sede di lavoro, deve far rilevare l’evento per il tramite del tesserino e secondo le indicazioni che saranno fornite dall’Ufficio preposto. Azienda Sanitaria Unica Regionale 2 Via Caduti del Lavoro,40-60131 Ancona C.F. e P.IVA 02175860424 tel.071/2911521 fax 071/2911522 sito internet www.asur.marche.it 5. I Dirigenti/Direttori che per esigenze di servizio connesse alle funzioni proprie della qualifica rivestita devono operare presso strutture esterne alla propria sede, ma nell’ambito territoriale di riferimento del proprio Servizio, fa rilevare la presenza attraverso il tesserino utilizzando rilevatori diversi del territorio: se l'operatività prevede sedi sprovviste di marcatempo verrà richiesta da parte del Direttore o del Sovraoridnato l'abilitazione di marcatempo individuati, al fine di facilitare gli spostamenti istituzionalmente previsti e di ridurre l'incidenza dei tempi di percorrenza. 6. I Dirigenti/Direttori che per esigenze di servizio connesse alle funzioni proprie della qualifica rivestita devono operare presso strutture esterne alla propria sede, ma nell'ambito territoriale di riferimento dell’Area Vasta, fanno rilevare, presso la sede di appartenenza, l’evento, per il tramite del tesserino utilizzando gli specifici codici di timbratura o tramite firma degli appositi registri cartacei secondo i regolamenti di Area Vasta vigenti. 7. I Dirigenti e i Direttori che per esigenze di servizio connesse alle funzioni proprie della qualifica rivestita devono operare presso strutture esterne alla propria sede, al di fuori dell’ambito territoriale di riferimento dell’Area Vasta, devono essere preventivamente autorizzati dal proprio Responsabile. In mancanza di altra certificazione valida, il Dirigente/direttore è tenuto ad autocertificare, su apposito modello cartaceo ai fini della contabilizzazione dell’orario espletato, o secondo diversa modalità in base al Regolamento di Area Vasta, l’impegno lavorativo prodotto fuori sede con indicazione dell’orario di inizio e di fine servizio vistato dal Responsabile. Detta documentazione viene trasmessa da parte del Responsabile dell’U.O., entro il giorno 5 del mese successivo, all’Ufficio di Gestione Risorse Umane di Area Vasta di riferimento. 8. Qualora per motivi di servizio l’orario inizi o termini presso una sede dell’azienda diversa da quella di appartenenza, è consentito far rilevare l’ingresso o l’uscita attraverso il rilevatore di tale sede previa apposita abilitazione del relativo badge. 9. Nel caso in cui, per un evento eccezionale ed imprevedibile (es. dimenticanza o smarrimento del badge), non sia stato possibile effettuare la timbratura, il Dirigente dovrà comunicare tempestivamente, all’Ufficio Rilevazione Presenze di riferimento, e comunque entro cinque giorni dall’evento, tramite dichiarazione scritta e vistata dal Responsabile, o apposita modalità telematica l’orario di servizio svolto nel giorno in questione. L’omissione della timbratura riferibile a tre diverse giornate lavorative nell’arco del mese, la quale sia stata segnalata dal Direttore o Sovraordinato, laddove imputabile a mancata diligenza del Dirigente, rileva ai fini della valutazione periodica e dell’avvio del procedimento disciplinare nei confronti del dirigente. 9. Il prospetto individuale definitivo delle presenze del personale -cartellino mensile-, deve essere reso disponibile, entro 2 mesi, anche tramite modalità telematica, al Responsabile e al dirigente stesso secondo i tempi e le modalità stabilite dalle Aree Vaste in applicazione delle indicazioni aziendali. È responsabilità dei Direttori delle UU.OO vigilare sul rispetto dell’orario di lavoro del personale assegnato e validare tutte le richieste di rettifica/giustificazione, oltre allo stesso cartellino mensile. 7. Orario di lavoro dei dirigenti dell’Area SPTA con incarico di Struttura Complessa I Dirigenti con incarico di Direzione di Struttura Complessa non sono soggetti a un debito orario espressamente definito, ma assicurano la propria presenza in servizio ed organizzano il proprio tempo di lavoro per garantire il normale funzionamento della struttura cui sono preposti, articolandolo in modo flessibile nell’orario di servizio dell’U.O., per correlarlo a quello degli altri dirigenti in relazione agli obiettivi e programmi annuali da realizzare. La rilevazione della presenza in servizio deve comunque avvenire con le norme di cui all’articolo 4 e deve consentire l’applicazione di istituti contrattuali (quali aspettative, malattie, ferie, permessi etc.) o la verifica di eventuali responsabilità ovvero ancora garantire al Dirigente le tutele medico-legali, previdenziali, assicurative ed infortunistiche nonché la Azienda Sanitaria Unica Regionale Via Caduti del Lavoro,40-60131 Ancona C.F. e P.IVA 02175860424 tel.071/2911521 fax 071/2911522 sito internet www.asur.marche.it 3 distinzione dell’attività istituzionale da quella libero professionale intramuraria. La presenza giornaliera in servizio costituisce dovere d’ufficio e dovrà risultare dalla pianificazione della propria attività istituzionale programmata dal dirigente con incarico di struttura complessa e risultante da apposito prospetto da inviare al dirigente gerarchicamente sovraordinato e alla Direzione di Area Vasta entro 30 giorni dall’emanazione delle presenti Linee Guida ovvero entro 30 giorni dalla sottoscrizione del nuovo contratto individuale di lavoro. La Direzione di Area Vasta, sentito il dirigente sovraordinato, approverà la proposta anche con meccanismi di silenzio assenso. In caso di mancato adempimento, all’ufficio Gestione Risorse Umane di Area Vasta è fatto obbligo di attribuire al Dirigente con incarico di Struttura Complessa un debito orario pari a 38 ore fino ad avvenuto adempimento. I Dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa comunicano preventivamente in forma scritta al dirigente sovraordinato le proprie assenze variamente motivate al fine di rendere del tutto trasparenti le modalità delle proprie prestazioni lavorative. 8. Orario di lavoro straordinario Le prestazioni di lavoro straordinario sono consentite ai soli Dirigenti Sanitari di cui all’art 14 del CCNL 03.11.2005 (dirigenti con incarico professionale o di struttura semplice), nel rispetto delle disponibilità presenti nel relativo fondo contrattuale e del budget assegnato alla struttura di appartenenza, per le seguenti ipotesi: - attività prestata, in caso di chiamata in regime di pronta disponibilità; - guardia medica notturna/festiva divisionale o interdivisionale qualora la stessa, per le ragioni di cui al precedente punto, non può essere garantita con il normale orario di servizio; tale possibilità deve essere prevista dal contratto integrativo di Area Vasta che ne indicherà anche limiti e modalità; - attività non programmabili connesse a eventi eccezionali non prevedibili (malattie di breve durata – emergenze plurime – permanenza in servizio per gestione di casi particolarmente complessi) Le prestazioni eventualmente richieste ed effettuate in regime di lavoro straordinario in assenza di richieste del Dirigente sono monetizzate secondo le previsioni economiche contrattuali. A richiesta del Dirigente, possono essere recuperate con riposi compensativi anche di durata giornaliera e cumulabili , da fruire compatibilmente con le esigenze di servizio, di norma entro il mese successivo dal ricevimento del cartellino elaborato definitivo. Eventuali ulteriori prestazioni orarie eccedenti il debito orario contrattualmente previsto, comunque non possono dare luogo ad ulteriori compensi salvo il caso di cui al punto 9 delle presenti Linee Guida. 9. Prestazioni ed orario in attività aggiuntiva per i dirigenti sanitari. Il ricorso alle prestazioni aggiuntive viene utilizzato nei casi in cui si rendano necessarie prestazioni e orari aggiuntivi al fine di ridurre le liste di attesa o di far fronte a temporanee carenze di organico, se sussistono i criteri di eccezionalità e temporaneità previsti dall’art. 55, comma 2, del CCNL 8/6/2000. L’istituto in oggetto non può essere utilizzato quale strumento di pianificazione ordinaria dell’attività istituzionale. Il ricorso alle prestazioni aggiuntive viene richiesto sia in sede di programmazione annuale ed infrannuale, ed è autorizzato preventivamente, previa informativa sindacale relativa ad orari ed importi, con determina dalla Direzione di Area Vasta, mentre il Direttore dell’U.O.C. di afferenza dovrà curarne il controllo e lo svolgimento in maniera equilibrata nell’ambito dell’équipe. Si rinvia altresì ad ulteriori disposizioni che potranno essere emanate dalla direzione aziendale di Area Vasta in materia di prestazioni aggiuntive, anche finalizzate al controllo ed alla rendicontazione delle prestazioni effettuate, nonché a specifiche modalità organizzative da applicarsi ai diversi ambiti aziendali. Azienda Sanitaria Unica Regionale Via Caduti del Lavoro,40-60131 Ancona C.F. e P.IVA 02175860424 tel.071/2911521 fax 071/2911522 sito internet www.asur.marche.it 4 Le prestazioni aggiuntive possono essere rese solamente dai dirigenti sanitari a rapporto esclusivo e che diano volontaria disponibilità alla loro effettuazione. Le stesse prestazioni non possono, tuttavia, essere richieste al personale che nel mese di riferimento gode di riduzioni, a qualsiasi titolo, dell’orario di lavoro (ad es. impegno ridotto, benefici previsti dalla L. 104/1992 ecc.). Al personale che svolge le prestazioni aggiuntive sarà riconosciuta la relativa separata remunerazione solo nel caso in cui presenti un saldo orario definitivo (saldo cui concorrono i saldi orari dei mesi precedenti) uguale a zero o positivo al termine del mese di svolgimento delle prestazioni stesse. Qualora il saldo suddetto sia negativo, le ore espletate per prestazioni aggiuntive andranno a compensare il debito orario. Per i Dirigenti Sanitari con incarico di Struttura Complessa l’effettuazione e il conseguente pagamento delle prestazioni aggiuntive potrà avvenire solo oltre l’orario settimanale che le parti hanno riconosciuto come dovuto. In assenza di una previsione esplicita il pagamento potrà avvenire soltanto oltre le 38 ore settimanali. Le ore aggiuntive devono essere rilevate separatamente attraverso l’apposito tasto funzione dell’orologio marcatempo. 10. RECUPERO DI ECCEDENZE ORARIE PER LA DIRIGENZA SANITARIA . ARTICOLO EVENTUALMENTE DA AGGIUNGERE Le assenze a titolo di recupero di eccedenze di orario, effettuate oltre “l’impegno di servizio aggiuntivo” avvengono, ai sensi di quanto previsto dall’art. 28 del CCNL 10 febbraio 2004 e dall’art 24 del CCNL 3 novembre 2005, “compatibilmente con le esigenze di servizio e tenuto conto delle ferie maturate e non fruite”. A tal fine la richiesta di assenza a recupero, come “riposo compensativo”, del dirigente deve essere previamente autorizzata dal direttore di struttura complessa sulla base dei seguenti criteri: - valutazione che i piani di attività/presenza consentano l’assenza dal servizio del dirigente; - verifica circa l’avvenuto utilizzo delle ferie residue dell’anno precedente. Devono essere fatte salve eccezioni per gravi e documentate criticità motivate e documentate dal Direttore U.O.C. che può proporre modalità applicative anche in deroga – momentanea – all'avvenuto utilizzo delle ferie residue dell'anno precedente. In ogni caso il recupero va programmato di norma regola entro il mese successivo rispetto alla maturazione dell’orario aggiuntivo. Tale indicazione diventa tassativa al ___________di ogni anno, per le ore aggiuntive maturate nell’anno precedente, le quali dopo tale termine verranno rese indisponibili sia per il recupero che per il pagamento. Non sono previsti recuperi orari per la Dirigenza Professionale Tecnica Amministrativa 11. Orario destinato ad attività non assistenziali all’aggiornamento professionale, alle attività didattiche alla ricerca… Nello svolgimento dell'orario di lavoro previsto per i dirigenti dell’Area SPTA 4 ore tre ore e trenta minuti dell'orario settimanale sono destinate ad attività non assistenziali, secondo l'art. 14 4° comma CCNL 03/11/2005 quali “l'aggiornamento professionale, la partecipazione ad attività didattiche, la ricerca finalizzata, l’ECM, ecc.” e riguardano tutti gli argomenti attinenti la professione, a giudizio del Professionista. Pur se diverse e distinte dall' istituto della formazione e dell' aggiornamento professionale esse possono essere utilizzate anche per l'aggiornamento facoltativo in aggiunta alle assenze previste dall'art. 22, comma 1, primo Azienda Sanitaria Unica Regionale 5 Via Caduti del Lavoro,40-60131 Ancona C.F. e P.IVA 02175860424 tel.071/2911521 fax 071/2911522 sito internet www.asur.marche.it alinea del CCNL 5 dicembre 1996 al medesimo titolo. Tale riserva va resa in ogni caso compatibile con le esigenze funzionali della struttura di appartenenza e non può in alcun modo comportare una mera riduzione dell'orario di lavoro. L’utilizzo di tali ore può avvenire soltanto nell’ambito dell’orario di servizio settimanale e pertanto eventuali aggiornamenti svolti nelle giornate non lavorative non danno luogo ad esuberi o crediti orari che diano diritto a compensazione. Fanno eccezione ovviamente le previsioni contrattuali per aggiornamento obbligatorio e per quanto previsto da art. 22 CCNL 94/97 del 05/12/1996, nonché le ipotesi in cui da atti ufficiali (disposizioni di servizio, delibere d’invio in comando per aggiornamento ecc..) risulti che il Dirigente sia stato inviato per esigenze di servizio o che, sempre per esigenze di Servizio, non abbia potuto fruire delle 4 ore settimanali previste per attività non assistenziali. A chiarimento di quanto indicato nel 4° comma dell’art. 14 del CCNL 03.11.2005 sull’utilizzo delle ore per attività di aggiornamento, didattiche, di ricerca etc… va precisato: - che deve trattarsi di presenza effettiva in servizio, soggetta ai procedimenti di rispetto previsti per l’orario di lavoro, se l’aggiornamento è svolto all’interno della struttura di appartenenza; - che, se svolto al di fuori della struttura, comprende soltanto i giorni di svolgimento e non anche quelli di eventuale viaggio per raggiungere la sede ove ha luogo il convegno o seminario (previsto invece per l'aggiornamento obbligatorio o mandato istituzionale) e deve essere certificato secondo modalità oggettive per le quali si indicano le seguenti norme di indirizzo generale: a) per ricerche bibliografiche, supervisioni o partecipazione a gruppi di approfondimento qualificati a tema, uso di nuove apparecchiature: relazione da parte del Dirigente interessato o idonea documentazione dell’attività svolta da consegnare al Dirigente Responsabile dell’U.O. di appartenenza; b) per frequenza di strutture sanitarie pubbliche: idonea documentazione o certificazione rilasciata dal Direttore Sanitario o dal Direttore Amministrativo o dal Dirigente responsabile della struttura; c) per attività da effettuarsi nelle citate ore deve farsi riferimento ad un programma nel quale devono essere anche individuate le sedi in cui le attività stesse devono svolgersi. In tale programma può essere prevista la frequenza di scuole di specializzazione o corsi per il conseguimento di titoli abilitanti o di studio nonché l’utilizzo di ore e/o giorni per prepararsi a sostenere prove di esame. La fruizione delle ore per attività non assistenziali deve avvenire previa autorizzazione del Dirigente Responsabile al fine di consentire a quest’ultimo la programmazione del lavoro. Gli aggiornamenti al di fuori della propria sede di lavoro devono essere comunicati al Responsabile ed adeguatamente documentati dal Dirigente interessato. Dette ore di aggiornamento saranno comunicate a cura del Responsabile di cui sopra, all’Ufficio Rilevazione Presenze di riferimento. Le Aree Vaste con le procedure di budget possono utilizzare n. 30 minuti settimanali delle quattro ore del comma 4 dell’articolo 14 del CCNL 3/11/2005, per un totale massimo di n. 26 ore annue, per contribuire alla riduzione delle liste di attesa ovvero per il perseguimento di obiettivi definiti con le medesime procedure. 12. Pronta disponibilità. Il servizio di pronta disponibilità comporta l’immediata reperibilità telefonica del dirigente con il conseguente obbligo di raggiungere il luogo di lavoro nel minor tempo possibile, tenuto anche conto delle condizioni di viabilità dalla propria residenza/domicilio alla sede di lavoro. L’Area Vasta, nel definire il piano annuale di emergenza urgenza ivi incluso il piano delle pronte disponibilità, valuta preventivamente l’adeguatezza di tale istituto rispetto alla presenza in guardia attiva del medico.?!? Il servizio di PD può essere integrativo o sostitutivo dei servizi di guardia ed è organizzato Azienda Sanitaria Unica Regionale Via Caduti del Lavoro,40-60131 Ancona C.F. e P.IVA 02175860424 tel.071/2911521 fax 071/2911522 sito internet www.asur.marche.it 6 coinvolgendo dirigenti della medesima disciplina mediante turni di 12 ore notturni o festivi, come previsto all’art.17 comma 3 del CCNL 3/11/2005. Due turni di PD sono prevedibili solo per le giornate festive. Il servizio di PD viene organizzato programmando di norma non oltre 10 turni mensili per ogni dirigente. Tutti i dirigenti tranne i direttori di struttura complessa, partecipano ai turni di PD sostitutiva e integrativa. La PD dà diritto ad un’indennità ogni 12 ore. Qualora il turno sia articolato in orari di minor durata, che comunque non possono essere inferiori a 4 ore, l’indennità è corrisposta proporzionalmente alla durata stessa, maggiorata del 10%. Il turno di PD non può coincidere con il giorno di riposo settimanale. Nel caso in cui la PD cada in un giorno festivo spetta un giorno di riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale, a richiesta del dirigente. La pronta disponibilità notturna festiva non dà luogo a riposo compensativo. Le ore di lavoro effettuate in caso di chiamata sono remunerate con le risorse previste dallo specifico fondo come lavoro straordinario oppure compensate con recupero orario su richiesta dell’interessato, nel rispetto delle esigenze di servizio, previa autorizzazione del Direttore di Unità Operativa. La remunerazione delle ore effettuate a seguito di chiamata in pronta disponibilità non avrà luogo qualora il dirigente non abbia assolto l’orario istituzionale nel qual caso tali ore andranno a compensare il debito orario negativo, riconducendo all’orario ordinario quanto già rilevato. Il trattenimento in servizio del dirigente in turno di Pronta disponibilità non costituisce orario straordinario effettuato in Pronta disponibilità e quindi retribuito. Il riconoscimento economico delle ore straordinarie effettuate in Pronta disponibilità avviene solamente in presenza di chiamate effettuate tramite il centralino del presidio ospedaliero di appartenenza. L’attivazione del servizio di Pronta Disponibilità deve essere disposta dal Dirigente di Guardia divisionale o interdivisionale o dal Dirigente di guardia presso l’area d’Emergenza. Lo stesso ricorrerà all’intervento del Dirigente reperibile più qualificato in relazione alla tipologia del quadro clinico che gli si prospetta. Nel caso di attività svolta a seguito di chiamata in reperibilità notturna per un tempo superiore a quattro ore, al dirigente deve essere garantito un periodo di riposo di almeno sette ore prima di riprendere l’attività lavorativa ordinaria. I direttori di struttura complessa ai sensi dell’art. 17 del CCNL 3 novembre 2005 sono esclusi dal servizio di pronta disponibilità integrativa, ma possono essere impiegati in turni di PD sostitutiva in base al Piano di Emergenza Urgenza. Per tali dirigenti non è prevista alcuna forma di retribuzione per le ore di straordinario e il corrispettivo delle prestazioni effettivamente rese in pronta disponibilità potrà essere preventivamente concordato nell’ambito dei criteri previsti per la retribuzione di risultato. L'indennità è invece retribuibile perché non legata alle prestazioni orarie ma al mero disagio. Per tutto quanto non riportato nel presente articolo, si richiama quanto previsto all’art.17 del CCNL 3/11/2005. 13. Servizio di guardia per la Dirigenza Sanitaria Nelle ore notturne e nei giorni festivi la continuità assistenziale e le urgenze/emergenze sono assicurate attraverso il servizio di guardia, nelle strutture ove è necessario assicurare la presenza dei dirigenti nell’arco delle 24 ore. Azienda Sanitaria Unica Regionale Via Caduti del Lavoro,40-60131 Ancona C.F. e P.IVA 02175860424 tel.071/2911521 fax 071/2911522 sito internet www.asur.marche.it 7 Per servizio di guardia si intende la presenza del Dirigente Sanitario nelle ore notturne (dalle h. 20.00 alle h. 8.00) e festive diurne (dalle h. 8.00 alle h. 20.00). Il servizio di guardia può essere organizzato nell’ambito della stessa unità operativa ovvero tra unità operative appartenenti ad aree funzionali omogenee. Il turno di guardia ha durata di 12 ore. Il servizio di guardia è di norma svolto all’interno del normale orario di lavoro. Qualora venga svolto oltre l’orario contrattuale, le ore prestate potranno essere recuperate nell’ambito della flessibilità dell’orario. Le guardie svolte, a seguito di adesione volontaria, al di fuori dell’orario di lavoro in quanto eccedenti gli obiettivi prestazionali definiti annualmente sono regolamentate dall’art. 18 del CCNL del 3/11/2005. Tutti i dirigenti, tranne quelli con incarico di direzione di Struttura Complessa sono tenuti ad espletare turni di guardia. Costituiscono eccezione solo coloro che sono formalmente esentati a seguito di specifiche normative di legge e/o contrattuali. L’espletamento del servizio deve essere distribuito uniformemente tra tutti i componenti dell’equipe, tenuto conto delle esigenze di servizio e dei compiti istituzionali. Il dirigente impegnato nel proprio turno di guardia può richiedere di fruire del pasto in reparto, con addebito del relativo costo e secondo le modalità di area vasta, e comunque al di fuori del proprio orario di lavoro. Il dirigente è, comunque, tenuto a garantire prioritariamente ogni situazione di necessità di intervento. 14. Pausa L’art. 17 comma 5 del D.Lgs. n. 66/2003 e s.m.i., esclude espressamente l’applicabilità al personale della dirigenza dell’obbligo di pausa ogni sei ore lavorative sancito dall‘art. 8 dello stesso decreto. Tuttavia a garanzia del recupero psico-fisico di detto personale e della sicurezza del paziente l’obbligo di effettuare la pausa interruttiva può essere fatto discendere da quello contrattualmente previsto di assicurare la propria presenza in servizio correlandola, sia pure con modalità flessibili, alle esigenze della struttura cui è assegnato ed all’articolazione dell’orario di servizio predisposta dal Responsabile preposto, nonché alla conseguente fascia oraria di presenza senza soluzione di continuità del personale del comparto in forza alla struttura medesima. Pertanto, decorse otto ore dall’inizio della prestazione lavorativa, il Dirigente, salvo ipotesi concordate con il proprio Responsabile, è obbligato ad operare la pausa nella misura minima di 10 minuti * che verrà calcolata e detratta in automatico dall’Ufficio preposto nella misura minima prevista. Qualora il Responsabile della Struttura dichiari l’impossibilità per il dirigente, per oggettive ed inderogabili esigenze e/o peculiarità del servizio, di fruire della pausa minima entro le 8 ore, non verrà operata alcuna detrazione d'ufficio. 15. Tempi di chiusura del cartellino L’azienda definisce le modalità e i tempi di chiusura del cartellino mensile di timbratura, di norma comunicato definitivo al dirigente entro 2 mesi. Le ore eventualmente mancanti al completo assolvimento del debito orario contrattuale (38 ore settimanali) alla data del 31 dicembre dovranno formare oggetto di apposito piano di recupero concordato con il Direttore dell’Unità Operativa/Servizio. Il mancato rispetto di quanto sopra comporta la riduzione in misura corrispondente del trattamento economico, fatta salva l’eventuale responsabilità disciplinare. In nessun caso l' Azienda/Area Vasta può manipolare il cartellino (es azzerando ore, modificando codici, omettendo conteggi di ore, tramutare permessi in ferie, etc) senza aver chiesto l' autorizzazione al dirigente 16. Norme finali e transitorie Azienda Sanitaria Unica Regionale Via Caduti del Lavoro,40-60131 Ancona C.F. e P.IVA 02175860424 tel.071/2911521 fax 071/2911522 sito internet www.asur.marche.it 8 Dal trentesimo giorno successivo all’adozione del presente documento si intendono revocati ed inefficaci i regolamenti attualmente applicati in Area Vaste sulle materie di cui alle presenti Linee Guida, salvo non siano state avviate le convocazioni con le oo.ss per la ccia sulla materia. * 10 minuti è il parametro di “intervallo minimo” secondo la Circolare n. 8/2005 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Azienda Sanitaria Unica Regionale Via Caduti del Lavoro,40-60131 Ancona C.F. e P.IVA 02175860424 tel.071/2911521 fax 071/2911522 sito internet www.asur.marche.it 9