milano ristorazione spa appalto per la fornitura di attrezzature di

MILANO RISTORAZIONE SPA
APPALTO PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE DI CUCINA E COMPLEMENTARI SUDDIVISA
IN DUE LOTTI
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
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INDICE
PARTE A - CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO:PARTE GENERALE ...............................................2
Art. A. 1 ­ OGGETTO DEL CONTRATTO ................................................................................ 2
Art. A. 2 ­ DURATA DEL CONTRATTO .................................................................................. 2
Art. A.3 ­ IMPORTO PRESUNTO DEL CONTRATTO............................................................... 2
Art. A.4 ­ GARANZIE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO ....................................................... 3
Art. A.5 ­ STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E ONERI CONTRATTUALI .................................. 3
Art. A.6 ­ CONDIZIONI DI PAGAMENTO. OBBLIGHI DI TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI
FINANZIARI .......................................................................................................... 4
Art. A.8 ­ REFERENTI DELLA FORNITURA ............................................................................ 5
Art. A.9 ­ CESSIONE DI CONTRATTO E DI CREDITO, SUBAPPALTO....................................... 5
Art. A. 10 ­ RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE E COPERTURE ASSICURATIVE .............. 5
Art. A.11 ­ DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE IMPIEGATO NELL’ESECUZIONE
DELL’APPALTO ..................................................................................................... 6
Art. A. 12 ­ MISURE A TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO ................ 7
Art. A.13 – PENALI, ACQUISTO IN DANNO, INADEMPIMENTI ............................................. 7
Art. A.13.1 ­ Modalità di applicazione delle penali ............................................................. 8
Art. A.13.2 ­ Risoluzione di diritto del contratto (clausola risolutiva espressa) ...................... 8
Art. A.13.3 ­ Recesso ........................................................................................................... 9
Art. A.14 ­ FORO COMPETENTE .......................................................................................... 9
Art. A.15 ­ CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO ............................................................. 9
PARTE B - CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO:PARTE TECNICA ..................................................9
Art. B. 1 ­ CARATTERISTICHE E SPECIFICHE TECNICHE RELATIVE ALLE ATTREZZTURE.......... 9
Art. B. 2 ­ CONFORMITÀ DELLE ATTREZZATURE PROPOSTE ALLE NORMATIVE DI LEGGE ... 9
Art. B.3 – MODALITA’ DI CONSEGNA ................................................................................. 9
Art. B.4 – GARANZIA .......................................................................................................... 9
Art. B.5 – COLLAUDI ......................................................................................................... 10
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PARTE A - CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO:PARTE GENERALE
Art. A. 1 ­ OGGETTO DEL CONTRATTO
Le attrezzature oggetto della fornitura sono suddivise in 2 (due) lotti:
� lotto 1 – c.c. ISEO
� lotto 2 – c.c. Visconti
e dettagliatamente indicate:
a) nella parte II del presente capitolato;
b) nell’allegato 1.A – 2.A(modello “Offerta economica ”)
c) nell’allegato 1.B (schede tecniche lotto 1 da n. 1.1 a n. 1.21)
d) nell’allegato 2.B (Schede tecniche lotto 2 da n. 2.1 a n. 2.9)
La fornitura si intende comprensiva di:
� trasporto
� consegna e installazione
� attestazione corretta installazione
� assistenza tecnica per tutta la durata del periodo di garanzia con manutenzione e
sostituzione parti di ricambio ove necessario
� corso di formazione per il personale addetto ove necessario
� offerta per il listino parti di ricambio e tempi intercorrenti tra data ordine parti di ricambio e
consegna degli stessi. Detto listino sarà anche ai ns. manutentori di fiducia.
Art. A. 2 ­ DURATA DEL CONTRATTO
In sede di programmazione, si ritiene che la fornitura relativa alla presente procedura dovrà
essere consegnata entro il 31.10.2014. La stazione appaltante si riserva la facoltà di differire la
consegna di alcuni elementi che costituiscono la fornitura entro il termine del 31.12.2014.
Eventuali ritardi nella consegna dei locali ove saranno installate le attrezzature, non potranno
generare ulteriori costi per la Stazione Appaltante.
Art. A.3 ­ IMPORTO PRESUNTO DEL CONTRATTO
L’importo stimato come base di gara per la fornitura oggetto del presente appalto per il periodo
di riferimento, è quantificato in € 245.214,97.= (IVA esclusa) di cui:
� lotto 1 – c.c. Iseo
€ 178.144,07.= a base d’asta
� lotto 2 – c.c. Visconti
€ 67.070,90.= a base d’asta
Gli oneri per la sicurezza, data la natura dell’appalto, sono stimati pari a zero.
Il contratto sarà stipulato per un importo complessivo pari all’importo della fornitura indicativa
offerta dall’aggiudicatario.
I prezzi delle attrezzature sono da intendersi comprensivi di ogni onere e spesa quali, a titolo
esemplificativo, imballaggio, carico, trasporto, facchinaggio, scarico, messa in opera, collaudo e
quant’altro gravante sulla fornitura di cui al presente capitolato speciale d’appalto. Tutti gli
obblighi ed oneri derivanti all’impresa aggiudicataria dall’esecuzione del contratto e
dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni vigenti o che venissero in
futuro emanate dalle competenti autorità, sono compresi nei prezzi delle attrezzature offerti
dall’aggiudicatario.
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Art. A.4 ­ GARANZIE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO
L’aggiudicatario dovrà costituire apposito deposito cauzionale definitivo, determinato in
ragione del 10% dell’importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta
superiore al 10%, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono
quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali
per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
Ai sensi dell’art. 75 ­ comma 7 – del D.lgs 163/2006 le imprese alle quali sia stata rilasciata da
organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della seri Uni Cei En 45000, e della serie UNI
CEI EN ISO/IEC 22000, la certificazione del sistema di qualità conforme alla norma europea Uni
EN Iso 9001/2008, usufruiscono della riduzione del 50% dell’importo della cauzione.
Si precisa che in caso di A.T.I. la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese
sono certificate.
Il deposito cauzionale potrà essere costituito esclusivamente con le seguenti due modalità:
� fideiussione bancaria (emessa da aziende di credito di cui all’art. 5 R.D.L. 12.3.36 n. 385 –
smi);
� polizza assicurativa (rilasciata da imprese di assicurazioni, debitamente autorizzate
all’esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del DPR 13.2.59 n. 449 – smi).
La garanzia dovrà prevedere espressamente le seguenti condizioni:
a. pagamento della somma richiesta entro il limite dell’importo garantito, entro un termine
massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta scritta della stazione appaltante;
b. rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di
cui all'art. 1944 del c.c..
c. che l’eventuale mancato pagamento dei premi non sia opponibile all’Amministrazione
garantita;
d. rinuncia ad eccepire il decorso dei termini di cui all’art. 1957 c.c., 2^ comma.
e. essere corredate da autentica notarile circa l’identità, la qualifica ed i poteri dei soggetti
firmatari il titolo di garanzia; oppure, in alternativa, essere accompagnate da una
dichiarazione sottoscritta dal rappresentante dell’Istituto di credito o dell’assicurazione
dove sia specificato il nome, il cognome, la qualifica e il titolo in base al quale lo stesso è
legittimato a sottoscrivere il documento rilasciato.
La garanzia fidejussoria garantirà per il mancato od inesatto adempimento di tutti gli obblighi
assunti dall’aggiudicatario, anche per quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali;
Milano Ristorazione spa, fermo restando quanto previsto al successivo art. A.11, avrà diritto
pertanto di rivalersi direttamente sulla garanzia fidejussoria per l’applicazione delle stesse.
Fermo quanto previsto dal comma 3 dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006, qualora l’ammontare
della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione delle penali, o per qualsiasi altra
causa, l’aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro entro il termine di dieci giorni dal
ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazione.
Il deposito cauzionale definitivo dovrà avere validità pari a quella contrattuale e comunque
contenere la clausola che lo stesso rimarrà valido sino a che non sia rilasciata esplicita
comunicazione di svincolo da parte della Committente.
La garanzia dovrà avere validità almeno pari alla durata del contratto.
Art. A.5 ­ STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E ONERI CONTRATTUALI
Il contratto sarà formalizzato e gestito da Milano Ristorazione SpA
Tutte le spese inerenti il contratto saranno a carico dell'Impresa aggiudicataria senza alcuna
possibilità di rivalsa nei riguardi di Milano Ristorazione SpA.
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Tali oneri sono: marche da bollo per la stesura del contratto, diritti di segreteria, imposta di
registro a norma di legge e qualsiasi altra imposta e tassa secondo le leggi vigenti.
L'I.V.A. s'intende a carico del fornitore.
Ai sensi dell’art, 34 co. 35 della Legge n. 221/2012, i costi sostenuti dalla Stazione Appaltante
per la pubblicazione della presente gara d’appalto saranno posti a carico dell’aggiudicatario.
Per la presente procedura i costi di cui sono stimati, in via presuntiva, in ca. € 5.000,00.
Gli aggiudicatari dovranno provvedere al versamento delle somme suindicate entro 60 gg. dalla
data del provvedimento di aggiudicazione definitiva, con le modalità che saranno indicate nel
medesimo provvedimento.
Art. A.6 ­ CONDIZIONI DI PAGAMENTO. OBBLIGHI DI TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
Il corrispettivo è determinato dai prezzi unitari indicati in sede di gara per le quantità
effettivamente consegnate e risultanti dai relativi documenti.
La fattura dovrà corrispondere alla merce effettivamente ordinata e consegnata (come
risultante dai documenti di trasporto). Solo in caso di eventuali difformità rilevate nella fattura
(sia in relazione alle quantità indicate rispetto a quelle consegnate sia in relazione a prezzi o
tipologie di merci) Milano Ristorazione spa provvederà a comunicare tali difformità al fornitore,
per l’emissione della relativa nota di accredito.
Il pagamento avverrà come segue entro il termine di 90 gg. dall’ultimo giorno del mese di
ricevimento della fattura.
Le fatture dovranno essere inviate al seguente indirizzo PEC: [email protected]
In caso di A.T.I. (Associazione Temporanea di Imprese) le fatture dovranno essere emesse
esclusivamente dall’azienda mandataria (Capo Gruppo).
Le fatture dovranno riportare l’ammontare della spesa, gli estremi relativi alle modalità di
pagamento (numero di conto corrente bancario) e il codice CIG relativo al presente appalto.
Le fatture dovranno riportare l’ammontare della spesa riferito ad ogni singola sede di consegna,
gli estremi relativi alle modalità di pagamento (numero di conto corrente bancario) e il codice
CIG.
Le fatture non potranno essere emesse prima dell’effettiva consegna della fornitura.
Ai sensi dell’art. 3 della legge n. 136/2010, l’appaltatore si assume l’obbligo della tracciabilità
dei flussi finanziari relativamente al presente appalto, per cui tutte le transazioni relative al
presente appalto dovranno essere effettuate utilizzando uno o più conti correnti bancari,
dedicati anche non in via esclusiva, esclusivamente tramite bonifico bancario ovvero altri
strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. A tal fine,
l’appaltatore si impegna a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti
correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o nel caso di conti correnti già
esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa
pubblica, nonchè nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad
operare su di essi.
L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della
propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della legge n.
136/2010, ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura­ufficio
territoriale del Governo della provincia in cui ha sede la stazione appaltante.
Il mancato utilizzo del bonifico bancario costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto.
Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello di eventuali ritardi nei
pagamenti dei corrispettivi dovuti, l’esecuzione della fornitura potrà essere sospesa
dall’impresa aggiudicataria; qualora quest’ultima si renda inadempiente a tale obbligo, il
contratto potrà essere risolto di diritto, mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da
comunicare con raccomandata A/R da parte di Milano Ristorazione spa.
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E' fatto obbligo all'appaltatore, qualora fosse già titolare di precedente contratto con Milano
Ristorazione, di emettere fatture separate per ciascun contratto
Art. A.8 ­ REFERENTI DELLA FORNITURA
Prima dell’avvio dell’esecuzione del contratto l’aggiudicatario dovrà indicare alla stazione
appaltante il nominativo dei referenti individuati per la ricezione ordini, con almeno un addetto
disponibile dalle ore 7.30 alle ore 17.00 dal lunedì al venerdì.
Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto è il responsabile dell’ufficio Servizi Tecnici.
Art. A.9 ­ CESSIONE DI CONTRATTO E DI CREDITO, SUBAPPALTO
E’ vietato all’appaltatore la cessione anche parziale del contratto di cui al presente appalto fatti
salvi i casi di cessione di azienda, di atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per i
quali si applicano le disposizioni di cui all’art. 51 per le vicende soggettive del candidato,
dell’offerente e dell’aggiudicatario e all’art. 116 del D.Lgs. 163/2006 e smi. per le vicende
soggettive dell’esecutore.
La cessione dei crediti è regolata dall’art. 117 del D.Lgs. 163/2006 e smi.
E’ ammesso il subappalto ai sensi e per gli effetti dell’art. 118 del D.lgs. 163/2006 e smi.
Nel caso di autorizzazione al subappalto, fatte salve le condizioni di cui all’art. 118 – comma 2
sub. 2 – 3 e 4, del D. Lgs. n. 163/2006 e smi è fatto obbligo all’appaltatore di trasmettere copia
delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore, entro 20 giorni
dalla data di ciascun pagamento eseguito dalla stazione appaltante, ai sensi del comma 3
dell’art.118 del D.Lgs. n. 163/2006 e smi.
Il subappalto verrà autorizzato solo in presenza delle condizioni e presupposti stabiliti dall’art.
118 del D. Lgs. n. 163/2006, nonché dall’art. 3 – comma 9 – della Legge n. 136/2010.
Art. A. 10 ­ RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE E COPERTURE ASSICURATIVE
Sono a carico dell’aggiudicatario, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali, tutti
gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla fornitura dei beni oggetto del contratto nonché ad ogni
altra attività che si rendesse necessaria od opportuna per un corretto e completo adempimento
delle obbligazioni previste.
L’impresa aggiudicataria garantisce l’esecuzione delle prestazioni contrattuali nel rispetto di
ogni normativa vigente in materia e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni
contenute nel presente capitolato speciale e relativi allegati, pena la risoluzione di diritto del
contratto.
L’impresa aggiudicataria si impegna inoltre ad osservare tutte le norme tecniche e/o di
sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula
del contratto.
L’impresa aggiudicataria si obbliga a consentire a Milano Ristorazione spa di procedere in
qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle
prestazioni oggetto del contratto nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo
svolgimento di tali verifiche.
La consegna dei beni dovrà avvenire senza interferire con il normale lavoro degli operatori, con
le modalità e nei tempi concordati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all’attività
lavorativa in atto.
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L'impresa aggiudicataria sarà considerata responsabile dei danni che dai prodotti forniti o
comunque per fatto suo, dei suoi dipendenti, dei suoi mezzi o per mancate previdenze
venissero arrecati agli utenti, alle persone ed alle cose, sia di Milano Ristorazione spa che di
terzi, durante il periodo contrattuale, tenendo al riguardo sollevata Milano Ristorazione spa,
che sarà inserita nel novero dei terzi nelle polizze assicurative di seguito indicate, da ogni
responsabilità ed onere.
L’Impresa aggiudicataria con effetti dalla data di decorrenza della fornitura, si obbliga a
stipulare con primario assicuratore (e a mantenere in vigore per tutta la durata del presente
contratto, suoi rinnovi e/o proroghe) un’adeguata copertura assicurativa dei rischi inerenti la
fornitura appaltata contro i rischi di:
A) Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) per danni arrecati a terzi (tra cui Milano Ristorazione
spa) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all’attività svolta, comprese tutte le
operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.
Tale copertura (RCT) dovrà avere un massimale “unico” di garanzia non inferiore a Euro
5.000.000,00.=, per sinistro senza alcun sottolimite di risarcimento per singola persona o
per cose e animali e prevedere tra le altre condizioni anche le seguenti estensioni:
- responsabilità per committenza di lavori e/o servizi;
- danni arrecati a terzi da dipendenti, da soci, da volontari, collaboratori e/o da altre
persone – anche non in rapporto di dipendenza con l’impresa aggiudicataria ­ che
partecipino all’attività oggetto dell’affidamento a qualsiasi titolo, inclusa la loro
responsabilità personale;
B) Polizza RC Prodotti (RCP) a cura dell’impresa aggiudicataria o, in alternativa, del produttore
o del fornitore degli articoli e/o prodotti che saranno distribuiti, a copertura dei danni a
terzi cagionati da prodotti difettosi dopo la consegna degli stessi.
Tale copertura (RCP) dovrà avere un massimale “unico” di garanzia non inferiore a Euro
5.000.000,00.=.
Copia di tali polizze, e delle eventuali, successive variazioni o appendici, dovrà essere trasmessa
a Milano Ristorazione spa prima dell’inizio del contratto.
L’operatività o meno delle coperture assicurative predette, così come l’eventuale inesistenza
e/o in operatività delle polizze RC Prodotti dei fabbricanti o dei fornitori di cui sopra e/o
l’eventuale approvazione espressa da Milano Ristorazione spa sull’assicuratore prescelto
dall’aggiudicataria – non esonerano l'aggiudicataria stessa dalle responsabilità di qualunque
genere su di essa incombenti né dal rispondere di quanto non coperto – in tutto o in parte ­
dalle suddette coperture assicurative, avendo esse solo lo scopo di ulteriore garanzia.
Art. A.11 ­ DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE IMPIEGATO NELL’ESECUZIONE
DELL’APPALTO
L’aggiudicatario dovrà applicare nei riguardi dei propri dipendenti le disposizioni di legge, i
regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e negli accordi
sindacali integrativi vigenti, assolvere a tutti gli obblighi retributivi e contributivi, alle
assicurazioni obbligatorie ed a ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso.
L’impresa dovrà rispettare inoltre, se tenuta, le norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68,
“Norme per il diritto al lavoro dei disabili”.
L’aggiudicatario dovrà rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e tutti gli
adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci.
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L'impresa aggiudicataria è l'esclusiva responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni
relative alla tutela infortunistica e sociale degli addetti alle forniture di cui al presente
capitolato.
L’appaltatore dovrà provvedere alla formazione ed all’addestramento istruzione del personale
addetto in materia igienico­sanitaria, nonché di sicurezza e igiene del lavoro, secondo la
normativa vigente e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni in
conformità alle vigenti norme di legge in materia.
L’aggiudicatario dovrà impiegare nell’esecuzione della fornitura, personale qualificato ed
idoneo a svolgere le relative funzioni. Il personale adibito alla fornitura è tenuto ad adottare
comportamenti improntati a massima correttezza e diligenza professionale.
L’appaltatore assume l’obbligo di fornire i propri dipendenti aventi accesso alle località, di un
apposito documento di identificazione conforme alle disposizioni contenute negli agli art. 18,
20, 21, 26 D. Lgs. 81/2008 e integrato con quanto indicato nell'.art 5 della Legge n. 136/2010,
Il documento di identificazione dovrà essere sempre in possesso dell’addetto ai lavori ed essere
esibito al rappresentante della Milano Ristorazione S.p.A. (Direttore dell’Esecuzione del
Contratto e/o altro funzionario) che svolgerà le funzioni di controllo.
Art. A. 12 ­ MISURE A TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO
L’Appaltatore si obbliga a far rispettare scrupolosamente al proprio personale le norme
antinfortunistiche ed a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in
conformità alle vigenti norme di legge in materia, con espresso riferimento al D.Lgs. 81/2008 e
s.m.i.
Trattandosi di appalto avente ad oggetto una mera fornitura di attrezzature, ai sensi del comma
3 ­bis dell’art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008 non sussiste l’obbligo di redigere il documento unico di
valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI).
All’aggiudicatario, verrà chiesto di restituire debitamente compilato e firmato il “Questionario
per la rilevazione dei dati in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” .
Art. A.13 – PENALI, ACQUISTO IN DANNO, INADEMPIMENTI
In caso di mancata consegna nel giorno stabilito nell’ordinativo o concordato con la
Committente, la stessa applicherà una penale pari al doppio del prezzo offerto moltiplicato per
il numero delle referenze non consegnate.
Resta salva la facoltà della stazione appaltante, qualora la ditta fornitrice non provveda alla
consegna di quanto ordinato nei termini previsti dal presente Capitolato, di provvedere
all’acquisto di quanto non consegnato da altro fornitore, imputando i maggiori oneri a carico
della ditta fornitrice.
La Committente si riserva, comunque, la facoltà di accettare l’esecuzione tardiva, applicando in
tal caso una penale pari al 5% dell’importo del valore della fornitura non consegnata.
In ogni caso, qualora la merce consegnata non risultasse conforme alle prescrizioni del presente
Capitolato e suoi allegati ovvero pervenisse in ritardo, la Committente si riserva la facoltà di
rifiutarla.
In tal caso l’appaltatore è obbligato al ritiro della merce rifiutata.
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In caso di rifiuto da parte della Committente motivato dalla mancata conformità della merce,
l’appaltatore è tenuto a sostituirla, entro 24 ore dalla segnalazione.
In caso di mancata sostituzione, oppure di ritardo nelle consegne, la Committente potrà
rifornirsi altrove, addebitando l’eventuale maggiore onere all’appaltatore.
Art. A.13.1 ­ Modalità di applicazione delle penali
Per l’erogazione di tutte le penali previste nel presente Capitolato Speciale d’Appalto si
applicherà la seguente procedura:
il Direttore dell’esecuzione del contratto, o suo delegato, rilevata la violazione delle norme
contenute nel presente capitolato – e suoi allegati – le contesta tempestivamente alla Ditta
appaltatrice, la quale si riserva di controdedurre, tassativamente entro otto giorni naturali e
consecutivi. Le contestazione e le controdeduzioni dovranno essere formulate per iscritto.
Per ottenere il rimborso delle spese, la rifusione dei danni e il pagamento delle penali, la
Stazione appaltante potrà rivalersi mediante trattenuta sui crediti della ditta fornitrice.
L’erogazione delle sanzioni non impedisce la risoluzione contrattuale.
Art. A.13.2 ­ Risoluzione di diritto del contratto (clausola risolutiva espressa)
Le parti convengono che, oltre a quanto è genericamente previsto dall’art. 1453 c.c. per i casi di
inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione di diritto
e con effetto immediato del contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., le seguenti ipotesi:
a. venga verificato il mancato rispetto dell’azienda in merito agli obblighi retributivi,
contributivi e assistenziali, fatta salva la relativa segnalazione in merito alle violazioni
riscontrate ai competenti organi;
b. venga verificata l’esecuzione di transazioni finanziarie senza avvalersi di banche o di Poste
Italiane SpA, come previsto all’art. 3 della L. 136/2010;
c. venga verificato il mancato rispetto dell’appaltatore alle disposizioni di cui al D. Lgs. n.
81/2008;
d. cessione dell’azienda, nel caso di concordato preventivo (fatto salvo quanto previsto dall’
art. 186bis del R.D. 16.3.1942 n. 167 e smi), di fallimento, di stato di moratoria e di
procedure concorsuali;
e. subappalto non espressamente autorizzato dalla committente;
f. sospensione o interruzione del servizio per motivi non dipendenti da cause di forza
maggiore;
g. nel caso di aggiudicazione a favore di un A.T.I., qualora si rilevasse che non viene rispettata
la suddivisione percentuale di svolgimento del servizio, come indicato in sede di offerta
h. accertata non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’Appaltatore
i. risultati positivi degli accertamenti antimafia effettuati presso la competente Prefettura
j. mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa nel termine di dieci giorni
dalla richiesta di Milano Ristorazione SpA
k. frode
l. casi di intossicazione alimentare imputabile alla Ditta Fornitrice;
m. reiterate inadempienze relativamente al rispetto delle caratteristiche dei prodotti da
fornire, come indicate nella scheda tecnica, e/o alle obbligazioni contrattuali assunte con
l’Offerta Tecnica presentata in sede di gara;
n. gravi non conformità igienico­sanitarie, tali da pregiudicare la somministrazione in regime
di sicurezza alimentare o che comunque possano pregiudicare il rapporto fiduciario con il
fornitore.
In ognuna delle ipotesi sopra previste, la Committente non pagherà il corrispettivo delle
prestazioni non eseguite, ovvero non esattamente eseguite, fatto salvo il diritto a pretendere il
risarcimento dei maggiori danni subiti.
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Art. A.13.3 ­ Recesso
La Stazione Appaltante, indipendentemente dalla facoltà di risoluzione, prevista dall’art. A.13.5,
si riserva di recedere unilateralmente dal contratto in presenza di adeguate motivazioni ai sensi
dell’art. 1373 del c.c..
Art. A.14 ­ FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Milano.
Art. A.15 ­ CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
L’aggiudicatario della fornitura con la firma del contratto e del presente capitolato accetta
espressamente e per iscritto, a norma degli artt. 1341, comma 2, tutte le clausole previste nel
presente capitolato, nonché le clausole contenute in disposizioni di legge e regolamento nel
presente atto richiamate.
L’interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente capitolato deve
essere fatta tenendo conto delle finalità perseguite con il contratto, secondo quanto previsto
dal Codice Civile.
PARTE B - CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO:PARTE TECNICA
Art. B. 1 ­ CARATTERISTICHE E SPECIFICHE TECNICHE RELATIVE ALLE ATTREZZTURE
Le attrezzature oggetto della presente devono possedere le caratteristiche precisate nel
presente capitolato e nelle schede tecniche di cui all’allegato 1.B e 2.B (“Schede Tecniche”) e
devono essere fornite conformi alla normativa vigente, essere ben rifinite, esenti da sbavature,
prive di bordi o parti taglienti. I banchi pentola, le brasiere e i cuoci pasta devono altresì privi
di parti che possano accidentalmente cadere e venire a contatto con i cibi.
Art. B. 2 ­ CONFORMITÀ DELLE ATTREZZATURE PROPOSTE ALLE NORMATIVE DI LEGGE
Le attrezzature devono essere conformi alla normativa vigente:
� D. Lgs. 17/2010 allegato I ­ punto 1.7.3, 1.7.4 sub 1,2,3
� D. Lgs 81/2008 e smi ­ Titolo Terzo
� D. Lgs. 108 del 25.1.1992 “Attuazione della Direttiva 89/109/CEE e Regolamento CE
1935/2004 del 27.10.2004 concernenti i materiali e gli oggetti destinati a venire in contatto
con i prodotti alimentari”.
Art. B.3 – MODALITA’ DI CONSEGNA
Le consegne sono previste, previa emissione di ordine da parte dei competenti uffici di Milano
Ristorazione SpA, mediante fax almeno 7 giorni naturali e consecutivi.
Le referenze dovranno essere consegnate presso i locali di Milano Ristorazione SpA – c.c. ISEO e
c.c. VISCONTI (siti nel territorio comunale) – con le modalità che verranno indicate dal
competente Ufficio Servizi Tecnici.
In sede di consegna verranno effettuati i seguenti controlli:
� verifica rispondenza del documento di trasporto con l'ordine emesso dal preposto Ufficio di
Milano Ristorazione SpA, riguardo al numero d’ordine, numero colli, quantità, n° pezzi per
imballo;
� verifica dell'adeguatezza ed integrità dell'imballo, della corrispondenza tra quanto
dichiarato nel documento di trasporto e quanto consegnato.
Art. B.4 – GARANZIA
Le attrezzature oggetto della gara dovranno essere garantite come minimo 12 mesi dalla data di
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collaudo delle stesse.
Nella garanzia è da intendersi compresa la relativa manodopera occorrente per eventuali
interventi di riparazione e assistenza tecnica, senza ulteriori spese per la stazione appaltante.
Il fornitore, in caso di difetti costruttivi, si impegna a sostituire quanto fornito.
Art. B.5 – COLLAUDI
I collaudi, necessari ad accertare la corrispondenza delle attrezzature consegnate alle
caratteristiche tecniche precisate negli allegati 1.B e 2.B, saranno eseguite a cura
dell’aggiudicatario, senza oneri aggiunti per la Stazione Appaltante.
Copia del verbale di collaudo, verrà rilasciata al Direttore dell’Esecuzione del Contratto.
L’Amministratore Unico
dr.ssa Gabriella Iacono
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