Provvedimento n. 5513 ( C2937 ) BASF LACKE + FARBEN/PITTSBURG PLATE GLASS INDUSTRIES L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 27 novembre 1997; SENTITO il Relatore Professor Michele Grillo; VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; VISTA la comunicazione, pervenuta in data 10 novembre 1997, relativa all’acquisto di un ramo d’azienda della Pittsburg Plate Glass Industries, Inc. da parte della società Basf Lacke + Farben AG; CONSIDERATO quanto segue: 1. Le parti BASF LACKE + FARBEN AG (in seguito BASF) è una società per azioni di diritto tedesco attiva nel settore della produzione e commercializzazione delle vernici, interamente controllata dalla BASF AG, public company tedesca che opera, su scala mondiale, nella produzione, trasformazione e vendita di prodotti chimici e metallurgici. Il fatturato realizzato da BASF AG a livello nazionale è stato pari a 2.507.349 milioni di lire nel 1996. PITTSBURG PLATE GLASS INDUSTRIES, Inc. (in seguito PPG), è una public company di diritto statunitense attiva nella produzione e commercializzazione, su scala mondiale, di pitture utilizzate per la protezione e decorazione, di vetro piano, di prodotti finiti in vetro, di prodotti in fibra di vetro e di prodotti chimici industriali. In Italia PPG opera attraverso PPG Industries Italia Srl. Il fatturato realizzato da PPG a livello nazionale è stato nel 1996 pari a 562.678 milioni di lire. 2. Descrizione dell’operazione L’operazione ha per oggetto l’acquisizione da parte di BASF delle attività a livello mondiale di PPG nel settore dei tensioattivi anionici, non ionici, cationici e anfoteri. In virtù dell’accordo PPG trasferirà a BASF l’intera attività relativa alla produzione di tensioattivi, tra cui i siti produttivi, i contratti di fornitura, i macchinari, il know-how, i diritti di proprietà intellettuale. In Italia, l'operazione non dà luogo ad alcun trasferimento societario o di unità produttive. 3. Qualificazione dell’operazione L’operazione in quanto comporta l’acquisizione di parte di un’impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell’articolo 5, lettera b), della legge n. 287/90. Essa rientra nell’ambito di applicazione della legge n. 287/90, in quanto non ricorrono le condizioni di cui all’articolo 1 del regolamento CEE n. 4064/89, ed è soggetta all’obbligo di comunicazione preventiva di cui all’articolo 16, comma 1, della legge n. 287/90, poiché il fatturato totale realizzato a livello nazionale dall’insieme delle imprese interessate è superiore a 671 miliardi di lire. 4. Valutazione dell’operazione Il Mercato rilevante Il mercati interessati dall’operazione sono quelli dei tensioattivi, sostanze attive utilizzate principalmente nel settore dei detergenti. In particolare, ai fini della valutazione della concentrazione in oggetto, acquista rilevanza la definizione del mercato dei tensioattivi non ionici utilizzati prevalentemente per lavare e pulire materiali e caratterizzati dal fatto che non formano ioni nell’acqua. In Italia PPG vende queste sostanze anche a industrie operanti nel settore della carta e in quello dello zucchero, per i processi di trasformazione delle barbabietole da zucchero. Più del 90% dell’attività di BASF nel settore dei tensioattivi si concentra nel mercato dei tensioattivi non ionici, concordemente con quanto affermato dalle parti. Le altre tipologie di tensioattivi, invece, rappresentano in modo residuale l’attività sia dell’acquirente che di quella dell’acquisita e non sono, comunque, da considerarsi intercambiabili con i tensioattivi non ionici dal punto di vista della domanda in quanto rispondono a differenti funzioni in relazione alla loro composizione chimica. In Italia Basf deteneva nel 1996 una quota del mercato dei tensioattivi non ionici pari al 6.08%, mentre invece PPG deteneva, nel medesimo anno, una quota rappresentativa pari al 0,36%. A livello europeo invece le parti detenevano rispettivamente il 13,3% e l’1,45%. Concordemente con quanto affermato dalle parti, il mercato geografico è da considerarsi a livello europeo. Infatti in Europa gli utilizzatori di tale prodotto sarebbero approvvigionati da fornitori ubicati in tutta Europa. Inoltre, i costi di trasporto sono normalmente inferiori al 5% del prezzo di rivendita. Tuttavia, ai fini della valutazione dell’operazione in oggetto, l’individuazione di tale mercato geografico al solo territorio nazionale non porta a una diversa conclusione circa gli effetti dell’operazione. Effetti dell’operazione Non si ritiene che la concentrazione in esame dia luogo alla costituzione o al rafforzamento di una posizione dominante sui mercati interessati in quanto non comporta una sovrapposizione di quote rilevante. Inoltre in Italia sono presenti numerosi concorrenti con quote di mercato significative, come, ad esempio, Dac/Condea con il 43% ed Henkel KGaA con il 12%. RITENUTO, pertanto, che l’operazione in esame non determina, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sui mercati interessati tale da eliminare in modo sostanziale e durevole la concorrenza DELIBERA di non avviare l’istruttoria di cui all’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90. Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato. Il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi di legge. IL SEGRETARIO GENERALE Alberto Pera IL PRESIDENTE Giuliano Amato *** 2