Decisione N. 2164 del 09 aprile 2014 COLLEGIO DI MILANO composto dai signori: (MI) GAMBARO Presidente (MI) LUCCHINI GUASTALLA Membro designato dalla Banca d'Italia (MI) CONTINO Membro designato dalla Banca d'Italia (MI) RONDINONE Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari (MI) TINA Membro designato da rappresentativa dei clienti Associazione Relatore CONTINO Nella seduta del 14/01/2014, dopo aver esaminato: - il ricorso e la documentazione allegata - le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione - la relazione della Segreteria tecnica FATTO In data 28 febbraio 2013 il ricorrente, nella sua qualità di erede, inoltrava formale reclamo alla banca presso la quale la madre defunta risultava all’epoca del decesso intrattenere un rapporto di conto corrente e altre posizioni, per contestare la divisione tra lo stesso e la sorella coerede delle somme risultanti a credito della propria dante causa, autonomamente e illegittimamente operata dall’intermediaria. Riferiva di avere già in precedenza ricevuto dall’istituto di credito richiesta di ritirare la quota di sua spettanza, ma di essersi recisamente opposto, facendo presente di doversi ancora procedere a divisione a fronte di un patrimonio ereditario di cui era tuttora in corso la complessa ricostruzione. Esponeva di avere ciononostante ricevuto, a distanza di qualche mese, una comunicazione, datata 7 aprile 2011, con la quale la banca lo informava che veniva messa a sua disposizione la quota di sua spettanza. Recatosi a distanza di qualche tempo presso lo sportello, otteneva finalmente copia degli estratti conto relativi alla posizione della madre, inviati ad una casella postale di cui ignorava l’esistenza, e apprendeva che il conto corrente era stato estinto l’8 aprile 2011 e le somme ivi depositate trasferite nella misura del 50% alla sorella e per il residuo accreditate su di un conto recante l’intestazione Pag. 2/6 Decisione N. 2164 del 09 aprile 2014 “creditori diversi”. Riferiva di non aver ricevuto alcuna risposta alla richiesta di giustificazione presentata. Facendo presente che l’apertura della successione materna aveva determinato la creazione di una comunione ereditaria che non era stata sciolta, chiedeva con il reclamo che l’intermediaria procedesse alla “immediata ricostruzione del credito risultante dall’atto di estinzione del conto corrente” in questione, pari a Euro 3.368,94, alla “corresponsione degli interessi legali oltre a rivalutazione monetaria dalla data di estinzione del conto corrente alla data di ricostituzione dello stesso” nonché alla “produzione di copia di tutta la documentazione epistolare intercorsa” tra la banca e l’altra erede. Rispondeva l’istituto di credito il 29 marzo 2013, sostenendo di non ravvisare alcuna lesione delle ragioni del reclamante conseguente all’operata divisione del saldo risultante sul conto intestato alla defunta, e di non poter fornire la corrispondenza epistolare richiesta, trattandosi di documentazione non rientrante tra quella oggetto dell’art. 119 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385. Insoddisfatto della risposta ricevuta, il coerede adiva l’Arbitro Bancario Finanziario con ricorso del maggio 2013, con il quale, ribadendo le circostanze di fatto riferite con il reclamo e precisandone il fondamento giuridico, concludeva chiedendo di accertare “la non correttezza dell’operato dell’intermediaria”, di ordinare l’immediata ricostruzione del credito risultante prima della sua estinzione sul conto corrente di cui la madre era intestataria, pari a Euro 3.368,94, con corresponsione degli interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell’operata estinzione, di ordinare la produzione di copia di tutta la documentazione epistolare intercorsa tra la banca e l’altra coerede, di disporre il rimborso delle spese relative al ricorso nonché di condannare l’intermediaria al risarcimento dei danni subiti dal ricorrente per discredito e spese legali da determinarsi in via equitativa. Versava agli atti a corredo del ricorso, oltre alla corrispondenza scambiata in fase di reclamo, copia dei due testamenti olografi della madre, venuta a mancare il 16 maggio 2010, e relativi atti di pubblicazione, della dichiarazione di successione con le due successive integrazioni, degli estratti conto da gennaio 2010 ad aprile 2011 relativi alla posizione oggetto di contestazione già intrattenuta dalla dante causa, di comunicazioni della banca inerenti alla successione in questione e di una lettera della coerede concernente il valore di liquidazione di quota di società in accomandita semplice di cui la madre era titolare in qualità di accomandante. La resistente faceva pervenire le proprie controdeduzioni, mettendo innanzitutto in evidenza di avere atteso, prima di presentarle, di conoscere la posizione del ricorrente in merito alla proposta di definizione formulata prevedente il ripristino della situazione contabile in essere al momento dell’estinzione del conto di cui si controverte, ma non la consegna della corrispondenza intercorsa con l’altra coerede. Fallita la trattativa, la banca riferiva nell’atto di avere proceduto alla divisione della somma depositata sul conto solo in esito alla richiesta della coerede, che aveva fornito, oltre al certificato di morte della correntista e a copia della dichiarazione di successione, anche dichiarazione sostitutiva di atto notorio (di cui allegava copia alle controdeduzioni), dalla quale risultava che unici eredi della defunta cliente erano la stessa e il fratello, odierno ricorrente. La resistente faceva presente di essersi a ciò indotta anche in considerazione delle spese di tenuta del conto e delle imposte, che continuavano ad erodere il modesto saldo attivo. Non essendo pervenuto, se non a diverso tempo di distanza, alcun riscontro da parte del ricorrente alla notizia dell’operata divisione, ne aveva interpretato il silenzio come adesione per fatti concludenti. Riconoscendo, tuttavia, che per procedere a divisione avrebbe dovuto ottenere richiesta scritta di entrambi i coeredi, confermava “la propria disponibilità a ripristinare la situazione Pag. 3/6 Decisione N. 2164 del 09 aprile 2014 contabile alla data del decesso”, fermo restando che il successivo svincolo si sarebbe potuto perfezionare unicamente a firma congiunta degli aventi diritto. Resisteva invece alla richiesta di consegna di copia dell’eventuale corrispondenza intercorsa tra la stessa e l’altra coerede, eccependo come detta documentazione esulasse da quella di cui è fatto diritto all’erede di ricevere copia in forza dell’art. 119 del Testo Unico Bancario. Chiedeva infine respingersi la domanda risarcitoria, in quanto non provata né nell’an, né nel quantum. Concludeva, quindi, chiedendo che il Collegio desse atto della manifestata disponibilità al ripristino dello status quo ante, e rigettasse viceversa sia la richiesta di copia della documentazione inerente all’eventuale corrispondenza con la coerede, che di risarcimento del danno asseritamente subito dal ricorrente. Questi replicava confermando di avere ricevuto la proposta transattiva della banca, di cui allegava addirittura la bozza, ma ribadendo la propria decisione di non accettarla, insistendo nel voler ottenere copia della corrispondenza intercorsa tra la resistente e la sorella. DIRITTO Il ricorrente chiede in primo luogo al Collegio di disporre, previo ogni più opportuno accertamento in merito all’operato dell’intermediaria, che questa sia tenuta al ripristino della situazione esistente alla data di estinzione del conto corrente già intestato alla madre, avvenuta in data 8 aprile 2011, e alla ricostituzione della relativa posizione creditoria, pari a Euro 3.368,94, maggiorata di interessi e rivalutazione monetaria. E’ pacifico tra le parti che la banca abbia provveduto, su richiesta di un solo coerede, ad estinguere la posizione già intrattenuta dalla defunta e ad accreditare il relativo saldo attivo in favore dei due successori nella misura del 50% ciascuno, provvedendo così alla relativa divisione. L’intermediaria ha peraltro riconosciuto di avere provveduto erroneamente, avendo dato corso all’operazione in assenza di istruzioni congiunte di tutti gli aventi causa della propria correntista. La questione sottoposta all’Arbitro Bancario Finanziario attiene quindi alla sorte e disciplina dei crediti facenti parte di una patrimonio ereditario ancora indiviso. Dalla più recente scheda testamentaria della de cuius risulta che questa avesse inteso devolvere alcuni immobili in legato al ricorrente, e istituire eredi entrambi i figli, lasciando loro, nella misura di un mezzo ciascuno, tutti gli altri beni. Dalla documentazione agli atti emerge come il patrimonio relitto includesse non solo gli immobili specificati nel testamento, ma pure altri beni mobili, tra cui conti correnti bancari e addirittura la quota di una società in accomandita semplice. E’ pacifico che tutti i beni già appartenenti alla defunta (salvo in linea di principio quelli oggetto di legato) fossero caduti in comunione ereditaria e che i due coeredi non fossero ancora addivenuti ad un accordo divisionale, né lo scioglimento fosse stato disposto con sentenza. Tra i cespiti figurava il saldo attivo del conto corrente già intrattenuto dalla defunta presso la resistente, estintosi con la morte di questa. Al riguardo il Collegio ritiene, infatti, di aderire all’orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. 21 aprile 2000, n. 5264 e Cass. 4 dicembre 1992, n. 12921), che ravvisa nel conto corrente bancario un contratto atipico misto, con causa prevalente del mandato, destinato a cessare quindi con la morte del correntista (cfr., tra le tante, la decisione di questo Collegio n. 1482 del 2012). Pag. 4/6 Decisione N. 2164 del 09 aprile 2014 La banca avrebbe quindi dovuto semplicemente custodire, per conto e nell’interesse di tutti i membri della comunione, le somme depositate, per restituirle poi ai soggetti legittimati per legge o per disposizione del giudice a riceverle. I crediti del de cuius entrano, infatti, secondo la giurisprudenza prevalente (cfr. Cass. Sez.Un. 28 novembre 2007, n. 24657), a far parte della comunione ereditaria e non si ripartiscono in modo automatico tra i coeredi in ragione delle rispettive quote. La regola della ripartizione automatica posta dall’art. 752 cod.civ. vale, infatti, per i soli debiti, mentre i crediti sono oggetto di comunione, come si desume, tra l’altro, dalle previsioni dell’art. 727 cod.civ., il quale, stabilendo che in sede divisionale le proporzioni debbano essere formate comprendendo, oltre ai beni immobili e mobili, anche i crediti, all’evidenza presuppone che questi facciamo parte della comunione ereditaria. Confermano del resto tale conclusione anche le disposizioni degli artt. 757 e 760 cod.civ. (cfr. anche Cass. 24 gennaio 2012, n. 995). Questo Collegio ha espressamente e costantemente dichiarato di aderire a detto orientamento, addivenendo pertanto alla conclusione che la liquidazione delle somme e/o dei titoli depositati sul conto corrente e/o nel deposito titoli del de cuius possa essere effettuata dall’intermediario “solamente sulla base di disposizioni congiuntamente impartite da tutti gli eredi” (cfr. decisione n. 2012 del 2012; nello stesso senso cfr. le decisioni n. 629 del 2013, n. 788 del 2012; n. 2128 del 2011). La domanda formulata dal ricorrente merita pertanto accoglimento, dovendosi tuttavia tenere al riguardo conto della disponibilità ribadita con le controdeduzioni dalla resistente di ricostituire una partita contabile infruttifera intestata agli eredi della correntista defunta per un importo complessivo corrispondente al saldo di conto corrente alla data di estinzione, pari ad Euro 3.683,32, maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria conteggiati da tale data a quella di ricostituzione. Deve, invece, essere rigettata l’ulteriore domanda del ricorrente volta a disporre che la banca sia tenuta a fargli consegna dell’eventuale corrispondenza intercorsa tra la stessa e l’altra coerede. L’erede ha, infatti, unicamente diritto di ottenere dalle banche e dagli intermediari finanziari “copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni” dal cliente proprio dante causa, secondo quanto disposto dall’art. 119, comma 4, del Testo Unico Bancario. Possono quindi costituire oggetto di comunicazione anche eventuali dati personali relativi ai terzi, ma solo in quanto contenuti in detta documentazione. E’ evidente che un eventuale scambio epistolare intercorso tra un terzo, ancorché coerede, e la banca non rientra nel novero della documentazione cui il successore può avere accesso, e anzi la sua eventuale comunicazione violerebbe i principi fissati dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196. Anche l’art. 9, 3° comma, del Codice in materia di protezione dei dati personali si riferisce infatti al diritto di ottenere i soli dati personali del defunto, e non quelli di terzi, la cui comunicazione, come si può altresì desumere dalla Linee guida per trattamenti dati relativi al rapporto banca-clientela emanate dal Garante per la protezione dei dati personali il 25 ottobre 2007, violerebbe anzi i principi del Codice. Del pari non può in alcun modo trovare accoglimento la pretesa risarcitoria formulata in modo del tutto apodittico dal cliente, senza neppure individuare, né tantomeno dimostrare, il danno che avrebbe risentito, il nesso di causalità con il fatto della resistente e comunque la sua addebitabilità a quest’ultima (che certo non potrebbe in ogni caso sussistere in relazione al rifiuto legittimamente opposto alla comunicazione di dati relativi ad eventuale corrispondenza con la coerede). Ciò impedisce all’evidenza di procedere anche a qualunque valutazione equitativa. Al riguardo va ricordato, infatti, che “la facoltà per il Pag. 5/6 Decisione N. 2164 del 09 aprile 2014 giudice di liquidare in via equitativa il danno esige due presupposti: in primo luogo, che sia concretamente accertata l'ontologica esistenza di un danno risarcibile, prova il cui onere ricade sul danneggiato……; in secondo luogo, il ricorso alla liquidazione equitativa esige che il giudice di merito abbia previamente accertato che l'impossibilità di una stima esatta del danno dipenda da fattori oggettive, e non già dalla negligenza della parte danneggiata nell'allegare e dimostrare gli elementi dai quali desumere l'entità del danno” (così, tra le tante, Cass. 19 novembre 2013, n. 25912). P.Q.M. Il Collegio, tenuto conto della disponibilità dell’intermediario convenuto a ripristinare il conto e considerata tale disponibilità quale vincolante, non accoglie la parte residua del ricorso. IL PRESIDENTE firma 1 Pag. 6/6