Repubblica e Cantone Ticino Cancelleria dello Stato - Discorso Cancelliere Giampiero Gianella Legge sull’informazione e sulla trasparenza dello Stato Introduzione 1) Obiettivi della nuova legge È importante innanzitutto fare un’opportuna premessa, in quanto si tende a confondere informazione con trasparenza. In realtà si tratta di due ambiti distinti, ma perfettamente complementari. Con la legge sull’informazione si regola infatti il processo della comunicazione attiva da parte dello Stato nei confronti del cittadino, in particolare tramite i mass media, mentre la legge sulla trasparenza disciplina il processo della comunicazione passiva, cioè di quel tipo di informazioni che il cittadino può ricevere dallo Stato, tramite l’Amministrazione cantonale, sulla sua attività e sulle decisioni prese dai suoi organi, se ne fa esplicita richiesta. Nel caso ticinese informazione e trasparenza fanno quindi oggetto della medesima normativa. 2) Cronistoria - 6 dicembre 1993: iniziativa parlamentare generica “per una legge sull’informazione” (ex deputata Chiara Simoneschi-Cortesi e cofirmatari) - 4 dicembre 1995: approvazione di questa iniziativa da parte del Gran Consiglio che, sulla base di un rapporto commissionale, ha ritenuto opportuno ribaltare il principio allora – e tuttora – vigente della segretezza con riserva di pubblicità introducendo la regola della pubblicità con l’indicazione dei limiti. I quattro punti che la nuova normativa doveva codificare: a) informazione attiva da parte di tutti gli enti pubblici cantonali, comunali, consortili e parastatali b) informazione passiva, su richiesta del cittadino, compreso il diritto di consultare i documenti ufficiali delle autorità e delle pubbliche amministrazioni c) le restrizioni relative sia all’informazione attiva che all’informazione passiva laddove interessi pubblici superiori o privati meritassero di essere tutelati d) la procedura di ricorso e le sanzioni Il Parlamento ha quindi dato mandato al Governo di elaborare un disegno di legge sull’informazione. Quest’ultimo ha istituito un gruppo di lavoro che ha rassegnato il suo rapporto, accompagnato da un avamprogetto di legge sulla pubblicità dei documenti amministrativi e sull’informazione al pubblico, il 18 giugno 2001. Questo progetto (innovativo a quel tempo, in quanto solo BE/AE e SO riconoscevano il diritto di accesso ai documenti amministrativi) è stato sottoposto ad una procedura di consultazione che ha dato riscontri molto critici sulla portata e sui contenuti dell’avamprogetto. Repubblica e Cantone Ticino Cancelleria dello Stato - Discorso Cancelliere Giampiero Gianella Il principio della trasparenza è stato sì riconosciuto, ma ne è stata chiesta un’applicazione meno rigida e più normativa, in particolare sono emerse: la necessità di chiarire i rapporti esistenti tra la legge sull’informazione e normative federali e cantonali sulla protezione dei dati personali, l’opposizione alle richieste anonime, le difficoltà insite nell’immediatezza dell’accesso, l’eventualità di escludere dal diritto di accesso determinati documenti (verbali di autorità e organi che siedono a porte chiuse), l’opportunità di istituire un’unica commissione di ricorso sia per il diritto di accesso che per la protezione dei dati personali; si aggiunga infine l’opposizione espressa dalle autorità giudiziarie al libero accesso degli incarti (consultabili solo se cresciute in giudicato e anonimizzate). La risposta del Governo all’interrogazione di Filippo Gianoni (del 17.9.07), nella quale si chiedevano lumi sulla “tempistica” dell’introduzione della nuova Legge, sottolineava che in base all’esito della consultazione aveva proceduto al rinnovo del gruppo di lavoro, con l’incarico di osservare in tempo reale l’esperienza presso i cantoni svizzeri che avevano legiferato in materia, ponendo particolare attenzione agli aspetti sensibili emersi già in fase di procedura di consultazione e di proporre una versione del progetto di legge aggiornata. - 17 settembre 2007: iniziativa popolare generica “per una legge sulla trasparenza dello Stato” di Alberto Siccardi (che ha raccolto 9'301 firme) - 10 novembre adozione del rapporto/messaggio e disegno di Legge sull’informazione e sulla trasparenza da parte del Consiglio di Stato 3) Campo di applicazione CdS, Gran Consiglio, Ufficio Presidenziale, Commissioni, autorità comunali, giudiziarie e istituzionali e altri organi di enti e corporazioni di diritto pubblico, società private a partecipazione statale maggioritaria o altri organismi incaricati di compiti di interesse pubblico: fra queste istituzioni rientrano segnatamente l’AET, l’EOC, l’USI e la SUPSI, l’ETT, l’ACR nonché la Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato, i Patriziati, le Parrocchie, i Consorzi di pubblica utilità retti dalla legge del 1913, i Servizi di assistenza e cura a domicilio (SACD), gli ordini professionali e, ad esempio, la FART. Al campo di applicazione della legge è invece sottratta la Banca dello Stato. È possibile stabilire, tramite eccezioni, il limite di applicabilità della Legge, in particolare quando si tratta di tutelare dati personali o protetti dal segreto professionale o dal segreto d’affari. La Legge cantonale non si applica ai procedimenti civili, penali, arbitrali o amministrativi in corso. 4) Perché una Legge sull’informazione e la trasparenza? Innanzitutto vale il principio assodato che la comunicazione attiva è alla base dell’informazione trasparente. Questa è una prerogativa indispensabile per la fiducia reciproca fra Stato e cittadino. Dal punto di vista formale, poi, va detto che lo Stato o qualsiasi istituzione che lo rappresenti ha il formale obbligo di informare su atti ed aspetti di interesse generale e su decisioni prese. Nella Costituzione del 14 dicembre 1997, è riservato un articolo all’informazione: Repubblica e Cantone Ticino Cancelleria dello Stato - Discorso Cancelliere Giampiero Gianella Art. 56 Ogni autorità informa adeguatamente sulla propria attività. Non devono essere lesi interessi pubblici o privati preponderanti. Anche nel Regolamento sull’organizzazione del Consiglio di Stato e dell’Amministrazione del 26 aprile 2001 è prevista una norma vincolante sull’informazione al pubblico. Art. 4 Il Consiglio di Stato informa il pubblico sulle sue decisioni, nella misura in cui queste informazioni rispondano ad un interesse generale e non vi si oppongano importanti interessi pubblici o privati degni di particolare interesse. La sua applicazione è assicurata tramite il Cancelliere dello Stato che è chiamato ad “assicurare il coordinamento dell’informazione interna tra il Consiglio di Stato e i Dipartimenti e quella esterna”. L’informazione attiva rappresenta un compito essenziale dello Stato, soprattutto nella moderna società dell’informazione e della comunicazione: informare e comunicare sono esigenze alle quali lo Stato non può sottrarsi. Le Autorità devono fare in modo che la stampa, e tramite questa la popolazione, riceva in modo tempestivo e adeguato le informazioni, nel modo più completo e dettagliato. Nell’era della comunicazione elettronica si aggiunge altresì l’opportunità per le Istituzioni statali di provvedere ad informare direttamente, tramite Internet, il cittadino sulle decisioni prese. Ora: sia in base ai principi del diritto amministrativo fissati a livello costituzionale (legalità, uguaglianza, proporzionalità e accesso agli atti), sia per rispettare le esigenze di una società sempre più informata e digitalizzata, che richiede, a sua volta, costanti informazioni rapide ed esaustive, anche il Consiglio di Stato ha ritenuto necessario adeguarsi alle esigenze attuali e, rispondendo ai diversi atti già citati (v. cronistoria) ha sviluppato entrambi i concetti di informazione attiva e passiva. In particolare, per quanto riguarda la comunicazione attiva, si è orientato verso un concetto di comunicazione istituzionale, con una lista di suggerimenti da mettere in atto al fine di ottimizzare i processi comunicativi fra Governo e cittadino. Dando corpo ai bisogni del cittadino e nell’ottica di un adeguamento a quanto già predisposto sul piano federale ed in numerosi cantoni, il Consiglio di Stato ha inoltre ritenuto opportuno introdurre anche in Ticino il principio di comunicazione passiva. Si tratta fondamentalmente di riconoscere al cittadino il diritto di informarsi di propria mano per meglio capire i processi decisionali e relativi contenuti che stanno alla base delle decisioni adottate dalle Autorità. Di fatto si tratta di una forma di controllo democratico, da parte del cittadino, sul funzionamento dell’Amministrazione cantonale. Questa forma di controllo si aggiunge alle già esistenti garanzie procedurali ed alle vie giuridiche. Repubblica e Cantone Ticino Cancelleria dello Stato - Discorso Cancelliere Giampiero Gianella Si offre pertanto un cambiamento di paradigma, dove la trasparenza non è più una “visione”, ma uno strumento utile a migliorare le procedure amministrative. L’Amministrazione cantonale diventerà dunque ancor più vicina al cittadino. Con l’introduzione di questa Legge si propone di ridurre ulteriormente il troppo spesso paventato divario fra cittadino e res publica. Dal punto di vista pratico, però, non ci si attendono vere e proprie rivoluzioni, visto che già ora, segnatamente con i contenuti di Internet, molte informazioni sono reperibili in forma agile e tempestiva. Questo processo è in una fase di costante ed ininterrotto sviluppo. È del resto risaputo che più è esaustiva, completa, affidabile e rapida l’informazione attiva, meno accresciuta sarà l’esigenza del cittadino di far uso del proprio diritto di informazione o di eventuale ricorso. Come dire: maggiori informazioni fluiranno al cittadino e minore sarà, tendenzialmente, la sua necessità di attivarsi. Ed è proprio in questa ottica che il Governo mira a migliorare i processi di comunicazione attiva al fine di dover rispondere solo in modo puntuale a richieste di singoli su specifiche tematiche. 5) Limitazioni È evidente che il principio di trasparenza imponga delle limitazioni. Come detto, questo aspetto è stato sollevato in sede di consultazione sulla prima bozza, ed adeguatamente ripreso e codificato nei modelli legislativi federale e di altri cantoni. Per questa ragione non si applica ai procedimenti civili, penali, arbitrali o amministrativi in corso. Una disposizione speciale del diritto federale o del diritto cantonale può inoltre vietare la comunicazione di un documento ufficiale, a tutela di un segreto imposto dalla Legge, o disciplinarne l’accesso in maniera diversa o più restrittiva. Il diritto amministrativo contempla inoltre tutta una serie di disposizioni che garantiscono la segretezza o la confidenzialità di informazioni che riguardano la sfera privata dei cittadini e delle cittadine e che attengono in modo particolare al loro stato di salute, alle convinzioni politiche e religiose, alle sanzioni amministrative e penali, alla situazione finanziaria o ai rapporti d’affari. Vigono inoltre tutte le restrizioni legali a favore del segreto bancario, del segreto d’affari o del segreto professionale, al fine di tutelare interessi commerciali e di concorrenza preponderanti. 6) Cosa cambierà concretamente per il cittadino? La cosa fondamentale è che il cittadino potrà rivolgersi all’Amministrazione dello specifico Ente su incarti che finora non erano accessibili al pubblico e ottenere – a prescindere dalle usuali vie ricorsuali, pur con le restrizioni imposte – informazioni in merito. 7) Procedura (come funzionerà) Il cittadino si rivolge all’Amministrazione cantonale formulando una richiesta scritta, che non deve essere giustificata; ma deve comunque contenere le informazioni idonee a reperire il documento. Tale richiesta verrà evasa dall’Autorità responsabile dell’incarto, consultando terzi interessati. Repubblica e Cantone Ticino Cancelleria dello Stato - Discorso Cancelliere Giampiero Gianella In caso di diniego o di limitazione dell’accesso agli atti ci si potrà rivolgere alla figura del mediatore, nello specifico alla Commissione indipendente di mediazione presieduta dall’Incaricato cantonale della protezione dei dati. Questa procedura è gratuita. Se la mediazione non avrà esito, il richiedente potrà chiedere una decisione formale dall’Autorità responsabile, per poi valutare l’opportunità di presentare un ricorso alle Autorità preposte (Commissione cantonale per la protezione dei dati e, in secondo grado, il Tribunale cantonale amministrativo). 8) Tempi di elaborazione richiesta Funzionari appositamente formati evaderanno nel minor tempo possibile le richieste, ma al più tardi entro 15 giorni dalla sua ricezione, con possibilità limitate di proroga. 9) Costi La (mera) consultazione di documenti ufficiali è di regola gratuita e una tassa può venir riscossa soltanto se vengono rilasciate copie, se l’accesso comporta oneri amministrativi importanti o se debbono essere forniti rapporti, opuscoli o altri documenti stampati. La tariffa degli emolumenti verrà comunque stabilita dal Consiglio di Stato mediante Regolamento. Il Cancelliere dello Stato G. Gianella