Allegato N.4 - Discorso del Cancelliere dello Stato, Giampiero

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Repubblica e Cantone Ticino
Cancelleria dello Stato - Discorso Cancelliere Giampiero Gianella
Legge sull’informazione e sulla trasparenza dello Stato
Introduzione
1) Obiettivi della nuova legge
È importante innanzitutto fare un’opportuna premessa, in quanto si tende a confondere
informazione con trasparenza. In realtà si tratta di due ambiti distinti, ma perfettamente
complementari.
Con la legge sull’informazione si regola infatti il processo della comunicazione attiva da
parte dello Stato nei confronti del cittadino, in particolare tramite i mass media, mentre
la legge sulla trasparenza disciplina il processo della comunicazione passiva, cioè di
quel tipo di informazioni che il cittadino può ricevere dallo Stato, tramite
l’Amministrazione cantonale, sulla sua attività e sulle decisioni prese dai suoi organi, se
ne fa esplicita richiesta.
Nel caso ticinese informazione e trasparenza fanno quindi oggetto della medesima
normativa.
2) Cronistoria
-
6 dicembre 1993: iniziativa parlamentare generica “per una legge sull’informazione”
(ex deputata Chiara Simoneschi-Cortesi e cofirmatari)
-
4 dicembre 1995: approvazione di questa iniziativa da parte del Gran Consiglio che,
sulla base di un rapporto commissionale, ha ritenuto opportuno ribaltare il principio
allora – e tuttora – vigente della segretezza con riserva di pubblicità introducendo la
regola della pubblicità con l’indicazione dei limiti. I quattro punti che la nuova
normativa doveva codificare:
a) informazione attiva da parte di tutti gli enti pubblici cantonali, comunali, consortili
e parastatali
b) informazione passiva, su richiesta del cittadino, compreso il diritto di consultare i
documenti ufficiali delle autorità e delle pubbliche amministrazioni
c) le restrizioni relative sia all’informazione attiva che all’informazione passiva
laddove interessi pubblici superiori o privati meritassero di essere tutelati
d) la procedura di ricorso e le sanzioni
Il Parlamento ha quindi dato mandato al Governo di elaborare un disegno di legge
sull’informazione. Quest’ultimo ha istituito un gruppo di lavoro che ha rassegnato il suo
rapporto, accompagnato da un avamprogetto di legge sulla pubblicità dei documenti
amministrativi e sull’informazione al pubblico, il 18 giugno 2001. Questo progetto
(innovativo a quel tempo, in quanto solo BE/AE e SO riconoscevano il diritto di accesso
ai documenti amministrativi) è stato sottoposto ad una procedura di consultazione che
ha dato riscontri molto critici sulla portata e sui contenuti dell’avamprogetto.
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Il principio della trasparenza è stato sì riconosciuto, ma ne è stata chiesta
un’applicazione meno rigida e più normativa, in particolare sono emerse: la necessità di
chiarire i rapporti esistenti tra la legge sull’informazione e normative federali e cantonali
sulla protezione dei dati personali, l’opposizione alle richieste anonime, le difficoltà insite
nell’immediatezza dell’accesso, l’eventualità di escludere dal diritto di accesso
determinati documenti (verbali di autorità e organi che siedono a porte chiuse),
l’opportunità di istituire un’unica commissione di ricorso sia per il diritto di accesso che
per la protezione dei dati personali; si aggiunga infine l’opposizione espressa dalle
autorità giudiziarie al libero accesso degli incarti (consultabili solo se cresciute in
giudicato e anonimizzate). La risposta del Governo all’interrogazione di Filippo Gianoni
(del 17.9.07), nella quale si chiedevano lumi sulla “tempistica” dell’introduzione della
nuova Legge, sottolineava che in base all’esito della consultazione aveva proceduto al
rinnovo del gruppo di lavoro, con l’incarico di osservare in tempo reale l’esperienza
presso i cantoni svizzeri che avevano legiferato in materia, ponendo particolare
attenzione agli aspetti sensibili emersi già in fase di procedura di consultazione e di
proporre una versione del progetto di legge aggiornata.
- 17 settembre 2007: iniziativa popolare generica “per una legge sulla trasparenza
dello Stato” di Alberto Siccardi (che ha raccolto 9'301 firme)
- 10 novembre adozione del rapporto/messaggio e disegno di Legge sull’informazione
e sulla trasparenza da parte del Consiglio di Stato
3) Campo di applicazione
CdS, Gran Consiglio, Ufficio Presidenziale, Commissioni, autorità comunali, giudiziarie e
istituzionali e altri organi di enti e corporazioni di diritto pubblico, società private a
partecipazione statale maggioritaria o altri organismi incaricati di compiti di interesse
pubblico: fra queste istituzioni rientrano segnatamente l’AET, l’EOC, l’USI e la SUPSI,
l’ETT, l’ACR nonché la Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato, i Patriziati, le
Parrocchie, i Consorzi di pubblica utilità retti dalla legge del 1913, i Servizi di assistenza
e cura a domicilio (SACD), gli ordini professionali e, ad esempio, la FART. Al campo di
applicazione della legge è invece sottratta la Banca dello Stato. È possibile stabilire,
tramite eccezioni, il limite di applicabilità della Legge, in particolare quando si tratta di
tutelare dati personali o protetti dal segreto professionale o dal segreto d’affari. La
Legge cantonale non si applica ai procedimenti civili, penali, arbitrali o amministrativi in
corso.
4) Perché una Legge sull’informazione e la trasparenza?
Innanzitutto vale il principio assodato che la comunicazione attiva è alla base
dell’informazione trasparente. Questa è una prerogativa indispensabile per la fiducia
reciproca fra Stato e cittadino.
Dal punto di vista formale, poi, va detto che lo Stato o qualsiasi istituzione che lo
rappresenti ha il formale obbligo di informare su atti ed aspetti di interesse generale e su
decisioni prese. Nella Costituzione del 14 dicembre 1997, è riservato un articolo
all’informazione:
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Art. 56 Ogni autorità informa adeguatamente sulla propria attività. Non devono essere
lesi interessi pubblici o privati preponderanti.
Anche nel Regolamento sull’organizzazione del Consiglio di Stato e
dell’Amministrazione del 26 aprile 2001 è prevista una norma vincolante
sull’informazione al pubblico.
Art. 4 Il Consiglio di Stato informa il pubblico sulle sue decisioni, nella misura in cui
queste informazioni rispondano ad un interesse generale e non vi si oppongano
importanti interessi pubblici o privati degni di particolare interesse.
La sua applicazione è assicurata tramite il Cancelliere dello Stato che è chiamato ad
“assicurare il coordinamento dell’informazione interna tra il Consiglio di Stato e i
Dipartimenti e quella esterna”.
L’informazione attiva rappresenta un compito essenziale dello Stato, soprattutto nella
moderna società dell’informazione e della comunicazione: informare e comunicare
sono esigenze alle quali lo Stato non può sottrarsi. Le Autorità devono fare in modo
che la stampa, e tramite questa la popolazione, riceva in modo tempestivo e adeguato
le informazioni, nel modo più completo e dettagliato. Nell’era della comunicazione
elettronica si aggiunge altresì l’opportunità per le Istituzioni statali di provvedere ad
informare direttamente, tramite Internet, il cittadino sulle decisioni prese.
Ora: sia in base ai principi del diritto amministrativo fissati a livello costituzionale
(legalità, uguaglianza, proporzionalità e accesso agli atti), sia per rispettare le
esigenze di una società sempre più informata e digitalizzata, che richiede, a sua volta,
costanti informazioni rapide ed esaustive, anche il Consiglio di Stato ha ritenuto
necessario adeguarsi alle esigenze attuali e, rispondendo ai diversi atti già citati (v.
cronistoria) ha sviluppato entrambi i concetti di informazione attiva e passiva.
In particolare, per quanto riguarda la comunicazione attiva, si è orientato verso un
concetto di comunicazione istituzionale, con una lista di suggerimenti da mettere in
atto al fine di ottimizzare i processi comunicativi fra Governo e cittadino.
Dando corpo ai bisogni del cittadino e nell’ottica di un adeguamento a quanto già
predisposto sul piano federale ed in numerosi cantoni, il Consiglio di Stato ha inoltre
ritenuto opportuno introdurre anche in Ticino il principio di comunicazione passiva. Si
tratta fondamentalmente di riconoscere al cittadino il diritto di informarsi di propria
mano per meglio capire i processi decisionali e relativi contenuti che stanno alla base
delle decisioni adottate dalle Autorità.
Di fatto si tratta di una forma di controllo democratico, da parte del cittadino, sul
funzionamento dell’Amministrazione cantonale. Questa forma di controllo si aggiunge
alle già esistenti garanzie procedurali ed alle vie giuridiche.
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Si offre pertanto un cambiamento di paradigma, dove la trasparenza non è più una
“visione”, ma uno strumento utile a migliorare le procedure amministrative.
L’Amministrazione cantonale diventerà dunque ancor più vicina al cittadino.
Con l’introduzione di questa Legge si propone di ridurre ulteriormente il troppo spesso
paventato divario fra cittadino e res publica.
Dal punto di vista pratico, però, non ci si attendono vere e proprie rivoluzioni, visto che
già ora, segnatamente con i contenuti di Internet, molte informazioni sono reperibili in
forma agile e tempestiva. Questo processo è in una fase di costante ed ininterrotto
sviluppo. È del resto risaputo che più è esaustiva, completa, affidabile e rapida
l’informazione attiva, meno accresciuta sarà l’esigenza del cittadino di far uso del
proprio diritto di informazione o di eventuale ricorso. Come dire: maggiori informazioni
fluiranno al cittadino e minore sarà, tendenzialmente, la sua necessità di attivarsi. Ed è
proprio in questa ottica che il Governo mira a migliorare i processi di comunicazione
attiva al fine di dover rispondere solo in modo puntuale a richieste di singoli su
specifiche tematiche.
5) Limitazioni
È evidente che il principio di trasparenza imponga delle limitazioni. Come detto, questo
aspetto è stato sollevato in sede di consultazione sulla prima bozza, ed adeguatamente
ripreso e codificato nei modelli legislativi federale e di altri cantoni. Per questa ragione
non si applica ai procedimenti civili, penali, arbitrali o amministrativi in corso. Una
disposizione speciale del diritto federale o del diritto cantonale può inoltre vietare la
comunicazione di un documento ufficiale, a tutela di un segreto imposto dalla Legge, o
disciplinarne l’accesso in maniera diversa o più restrittiva. Il diritto amministrativo
contempla inoltre tutta una serie di disposizioni che garantiscono la segretezza o la
confidenzialità di informazioni che riguardano la sfera privata dei cittadini e delle
cittadine e che attengono in modo particolare al loro stato di salute, alle convinzioni
politiche e religiose, alle sanzioni amministrative e penali, alla situazione finanziaria o ai
rapporti d’affari. Vigono inoltre tutte le restrizioni legali a favore del segreto bancario, del
segreto d’affari o del segreto professionale, al fine di tutelare interessi commerciali e di
concorrenza preponderanti.
6) Cosa cambierà concretamente per il cittadino?
La cosa fondamentale è che il cittadino potrà rivolgersi all’Amministrazione dello
specifico Ente su incarti che finora non erano accessibili al pubblico e ottenere – a
prescindere dalle usuali vie ricorsuali, pur con le restrizioni imposte – informazioni in
merito.
7) Procedura (come funzionerà)
Il cittadino si rivolge all’Amministrazione cantonale formulando una richiesta scritta, che
non deve essere giustificata; ma deve comunque contenere le informazioni idonee a
reperire il documento. Tale richiesta verrà evasa dall’Autorità responsabile dell’incarto,
consultando terzi interessati.
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In caso di diniego o di limitazione dell’accesso agli atti ci si potrà rivolgere alla figura del
mediatore, nello specifico alla Commissione indipendente di mediazione presieduta
dall’Incaricato cantonale della protezione dei dati. Questa procedura è gratuita. Se la
mediazione non avrà esito, il richiedente potrà chiedere una decisione formale
dall’Autorità responsabile, per poi valutare l’opportunità di presentare un ricorso alle
Autorità preposte (Commissione cantonale per la protezione dei dati e, in secondo
grado, il Tribunale cantonale amministrativo).
8) Tempi di elaborazione richiesta
Funzionari appositamente formati evaderanno nel minor tempo possibile le richieste, ma
al più tardi entro 15 giorni dalla sua ricezione, con possibilità limitate di proroga.
9) Costi
La (mera) consultazione di documenti ufficiali è di regola gratuita e una tassa può venir
riscossa soltanto se vengono rilasciate copie, se l’accesso comporta oneri
amministrativi importanti o se debbono essere forniti rapporti, opuscoli o altri documenti
stampati. La tariffa degli emolumenti verrà comunque stabilita dal Consiglio di Stato
mediante Regolamento.
Il Cancelliere dello Stato
G. Gianella
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