FOGLIO INFORMATIVO n. 31 SCONTO EFFETTI

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FOGLIO INFORMATIVO n. 31
SCONTO EFFETTI
INFORMAZIONI SULLA BANCA
Denominazione e Forma Giuridica: IMPREBANCA S.P.A.
Forma Giuridica: Società Per Azioni
Sede Legale e Amministrativa: VIA COLA DI RIENZO, 240 - 00192 - ROMA (RM)
Indirizzo Telematico: [email protected]
Sito Internet: www.imprebanca.it
Numero di Iscrizione all'Albo delle Banche presso Banca d'Italia n.5719
Codice ABI n. 03403
Codice Fiscale: 09994611003 P.Iva.: 09994611003
Iscrizione al Registro delle Imprese di Roma - n.09994611003
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia
DA COMPILARE IN CASO DI OFFERTA FUORI SEDE
Generalità del soggetto che effettua l'offerta fuori sede (nome e cognome - indirizzo/sede legale - e-mail - n. tel.)
____________________________________________________________________________________________
Qualifica del soggetto sopra indicato _____________________________________
Dati iscrizione albo ___________________________________ n. _______________ in data _________________
Nome e cognome del cliente cui il foglio informativo è stato consegnato
____________________________________________________________________________________________
Il sottoscritto dichiara di avere ricevuto, dal soggetto sopra indicato, copia del presente foglio informativo, composto
di n. 5 pagine.
Data _________________
(firma del cliente) ________________________________
Si precisa che il cliente non è tenuto a riconoscere al soggetto che effettua l’offerta fuori sede costi od
oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel presente foglio informativo.
CHE COS'È LO SCONTO EFFETTI
Lo sconto è il contratto con il quale la banca anticipa al cliente, che presenta gli effetti, l'importo di un credito verso terzi
non ancora scaduto, mediante la cessione a favore della Banca stessa, salvo buon fine, del credito stesso. L'importo
del credito è decurtato degli interessi, versati anticipatamente dal cliente alla Banca, ad un tasso predeterminato.
L'operazione di sconto si sostanzia in un prestito monetario, economicamente garantito dalla cessione di un credito.
Presupposto dello sconto è l'esistenza di un credito non scaduto del cliente scontatario verso terzi. In questo modo il
cliente può realizzare il credito prima della sua scadenza, mediante cessione alla Banca, pro solvendo. La clausola pro
solvendo indica l'obbligo per il cliente (scontatario) di garantire la solvibilità del suo debitore.
Principali rischi (generici e specifici)
Tra i principali rischi per il cliente, va tenuta presente la possibilità di restituire le somme anticipate dalla banca, qualora
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SCONTO EFFETTI
il credito oggetto dello sconto non venga onorato dal debitore del cliente.
CONDIZIONI ECONOMICHE
Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (L.n. 108/1996), relativo alle
operazioni di anticipi e sconti commerciali può essere consultato in filiale e sul sito www.imprebanca.it
Sconto di Portafoglio Cod. Prod. 001C1
COMMISSIONI DI PRESENTAZIONE
SU NOSTRI SPORTELLI
Commissione percentuale
0,00 %
Commissione minima per Effetto/Documento
5,00 EUR
Commissione massima per Effetto/Documento
5,00 EUR
SU ALTRI SPORTELLI
Commissione percentuale
0,00 %
Commissione minima per Effetto/Documento
10,00 EUR
Commissione massima per Effetto/Documento
10,00 EUR
SU UFFICI POSTALI
Commissione percentuale
0,00 %
Commissione minima per Effetto/Documento
12,00 EUR
Commissione massima per Effetto/Documento
12,00 EUR
ALTRO
Commissioni di presentazione distinta
2,50 EUR
Commissione effetti non trattabili
1,00 EUR
BREVITA'
Commissione brevità Effetti/Documenti
5,00 EUR
Giorni brevità nostri sportelli
12 gg
Giorni brevità altri sportelli
20 gg
GIORNI BANCA PORTAFOGLIO (GIORNI ACCREDITO)
Giorni valuta Effetti/Documenti a vista pagabili su nostri sportelli
16 gg
Giorni valuta Effetti/Documenti a vista pagabili su altri sportelli
18 gg
Giorni valuta Effetti/Documenti a vista pagabili su uffici postali
18 gg
Giorni valuta Effetti/Documenti a scadenza pagabili su nostri sportelli
8 gg
Giorni valuta Effetti/Documenti a scadenza pagabili su altri sportelli
8 gg
Giorni valuta Effetti/Documenti a scadenza pagabili su uffici postali
8 gg
(Gli effetti/documenti devono essere presentati 25 gg di calendario prima della scadenza)
COMMISIONI PROTESTO
Aliquota commissione protesto
2,50 %
Commissione minima protesto
10,00 EUR
Commissione massima protesto
50,00 EUR
ALTRE COMMISSIONI DI ESITO
Commissione di insoluto
10,00 EUR
Commissione di richiamo
10,00 EUR
Commissione per proroga scadenza
Commissione richiesta esito nostri sportelli
Commissione richiesta esito altri sportelli
8,00 EUR
2,00 EUR
10,00 EUR
INTERESSI DEBITORI
Tasso Annuo
Fino a Eur 100.000,00 Euribor 365 uno tre sei mesi media mensile mese precedente più spread e comunque massimo
Tasso sconto tratte
5,50 %
Tasso sconto accettazione
5,50 %
Oltre Eur 100.000,00 Euribor 365 uno tre sei mesi media mensile mese precedente più spread e comunque massimo
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SCONTO EFFETTI
Tasso sconto tratte
5,50 %
Tasso sconto accettazione
5,50 %
Ai fini del computo degli interessi, vengono sommati alla scadenza dell'effetto i seguenti giorni
Giorni valuta Effetti/Documenti a vista pagabili su nostri sportelli
16 gg
Giorni valuta Effetti/Documenti a vista pagabili su altri sportelli
18 gg
Giorni valuta Effetti/Documenti a vista pagabili su uffici postali
18 gg
Giorni valuta Effetti/Documenti a scadenza pagabili su nostri sportelli
8 gg
Giorni valuta Effetti/Documenti a scadenza pagabili su altri sportelli
8 gg
Giorni valuta Effetti/Documenti a scadenza pagabili su uffici postali
8 gg
Criterio calcolo interessi con Anno Civile
Le ulteriori condizioni economiche relative alle spese, commissioni e valutesono riportate negli specifici
fogli "Conti Correnti e "Servizio Gestioni Incassi" pubblicati a parte.
ULTIME RILEVAZIONI DEL PARAMETRO DI RIFERIMENTO
Modalità di rilevazione e di aggiornamento
Euribor (Euro Interbank Offered Rate) media mensile, riferita al mese precedente a uno, tre, sei mesi, rilevato dal
comitato di gestione dell'Euribor (Euribor Panel Steering Committee) pubblicato, di norma, sul "Il Sole 24 Ore",
moltiplicato per il coefficiente 365/360 (colonna "365" de "Il Sole 24 Ore") per valuta data riferita al mese precedente
rispetto a quello in cui il mutuo è erogato.
Ultime Rilevazioni
Data di decorrenza
parametro di riferimento
01/04/2015
01/05/2015
01/06/2015
Aggiornato al 17/06/2015
Media Mensile
Euribor 365 1 Mese
-0,009%
-0,027%
-0,049%
Media Mensile
Euribor 365 3 Mesi
0,029%
0,007%
-0,010%
Media Mensile
Euribor 365 6 Mesi
0,100%
0,076%
0,059%
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SCONTO EFFETTI
RECESSO E RECLAMI
Recesso del Cliente
Il cliente può estinguere anticipatamente in tutto o in parte il finanziamento senza dover pagare alcuna penale,
compenso od onere aggiuntivo. L'estinzione totale comporta la chiusura del rapporto contrattuale con la restituzione
del capitale ancora dovuto - tutto insieme - prima della scadenza del finanziamento.
Recesso della Banca
La Banca potrà esercitare in qualsiasi momento la facoltà di recedere dall'Affidamento, ovvero di ridurre o di sospendere
il medesimo, indipendentemente dalla data di scadenza o di esigibilità dei Titoli presentati per lo sconto o per l'accredito
s.b.f.
Nel caso di recesso, la Banca, ferma restando ogni altra azione nascente dai Titoli, avrà diritto di esigere dal Cliente
- con un preavviso scritto non inferiore a un giorno - la restituzione delle somme anticipate, anche per la parte
rappresentata da Titoli scaduti, ma di cui non si conosce l'esito, e da Titoli non ancora scaduti, nonché degli interessi e
delle spese.
Tempi massimi di chiusura del rapporto
Il tempo massimo di chiusura del rapporto è di n° 10 giorni lavorativi.
Reclami
I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca (Via Cola di Rienzo, 240 00192 Roma; e-mail:
[email protected]; Fax: +39 02.57765337) che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.
Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere all'autorità giudiziaria, può
rivolgersi a:
- Arbitro Bancario Finanziario ("ABF"), a condizione che l'importo richiesto non sia superiore a 100.000,00 euro
e sempre che non siano trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo alla Banca. Per sapere come
rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le succursali della
Banca d'Italia oppure alla Banca. Le decisioni dell'ABF non sono vincolanti per le parti che hanno sempre la facoltà
di ricorrere all'autorità giudiziaria.
- Il cliente, inoltre, qualunque sia il valore della controversia, prima di ricorrere all'autorità giudiziaria, può
- singolarmente o in forma congiunta con la Banca - attivare, presso il Conciliatore Bancario Finanziario Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR
(www.conciliatorebancario.it), una procedura di conciliazione. Resta impregiudicata la facoltà di ricorrere
all'autorità giudiziaria se la conciliazione si conclude senza il raggiungimento di un accordo.
- Il cliente, unitamente alla Banca, può, infine, attivare, anche presso il suddetto Conciliatore Bancario Finanziario,
una procedura arbitrale (artt. 806 e ss. del c.p.c.).
LEGENDA
Cessione del credito
Cessione pro solvendo
Nota di pegno
Aggiornato al 17/06/2015
Contratto col quale un soggetto (cedente) trasferisce ad altro soggetto
(cessionario) un credito vantato verso un terzo (debitore ceduto,)
Il cedente garantisce anche la solvenza (il pagamento) del debitore ceduto, con
la conseguenza che il cedente stesso è liberato solo se il debitore ceduto abbia
eseguito il pagamento.
E' un documento rilasciato dai magazzini generali al depositante che attesta il
possesso delle merci ed il diritto a ritirarle.
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SCONTO EFFETTI
Giustificato motivo
Evento estraneo alla volontà della Banca che pregiudica il rapporto fiduciario
tra Banca e Cliente o evento di ordine generale che comporta per la Banca la
necessità di modificare determinate clausole contrattuali
Parametro di indicizzazione
Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare
il tasso di interesse aggiornato con cadenza mensile (primo giorno del mese).
Insoluti
Trattasi di effetti scontati dalla Banca e non onorati alla scadenza.
Recesso
Atto con il quale una delle parti di un rapporto contrattuale esercita la facoltà di
sciogliere il rapporto stesso
Valuta
Periodo di tempo riferito alla decorrenza degli interessi; si intende cioè il giorno
in cui cominciano a maturare gli interessi attivi e passivi di una operazione
bancaria.
Tasso Effettivo Globale Medio Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle
(TEGM)
Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di
interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli
pubblicati, il TEGM dei mutui, aumentarlo della metà e accertare che quanto
richiesto dalla banca non sia superiore.
Aggiornato al 17/06/2015
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