FOGLIO INFORMATIVO n. 31 SCONTO EFFETTI INFORMAZIONI SULLA BANCA Denominazione e Forma Giuridica: IMPREBANCA S.P.A. Forma Giuridica: Società Per Azioni Sede Legale e Amministrativa: VIA COLA DI RIENZO, 240 - 00192 - ROMA (RM) Indirizzo Telematico: [email protected] Sito Internet: www.imprebanca.it Numero di Iscrizione all'Albo delle Banche presso Banca d'Italia n.5719 Codice ABI n. 03403 Codice Fiscale: 09994611003 P.Iva.: 09994611003 Iscrizione al Registro delle Imprese di Roma - n.09994611003 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia DA COMPILARE IN CASO DI OFFERTA FUORI SEDE Generalità del soggetto che effettua l'offerta fuori sede (nome e cognome - indirizzo/sede legale - e-mail - n. tel.) ____________________________________________________________________________________________ Qualifica del soggetto sopra indicato _____________________________________ Dati iscrizione albo ___________________________________ n. _______________ in data _________________ Nome e cognome del cliente cui il foglio informativo è stato consegnato ____________________________________________________________________________________________ Il sottoscritto dichiara di avere ricevuto, dal soggetto sopra indicato, copia del presente foglio informativo, composto di n. 5 pagine. Data _________________ (firma del cliente) ________________________________ Si precisa che il cliente non è tenuto a riconoscere al soggetto che effettua l’offerta fuori sede costi od oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel presente foglio informativo. CHE COS'È LO SCONTO EFFETTI Lo sconto è il contratto con il quale la banca anticipa al cliente, che presenta gli effetti, l'importo di un credito verso terzi non ancora scaduto, mediante la cessione a favore della Banca stessa, salvo buon fine, del credito stesso. L'importo del credito è decurtato degli interessi, versati anticipatamente dal cliente alla Banca, ad un tasso predeterminato. L'operazione di sconto si sostanzia in un prestito monetario, economicamente garantito dalla cessione di un credito. Presupposto dello sconto è l'esistenza di un credito non scaduto del cliente scontatario verso terzi. In questo modo il cliente può realizzare il credito prima della sua scadenza, mediante cessione alla Banca, pro solvendo. La clausola pro solvendo indica l'obbligo per il cliente (scontatario) di garantire la solvibilità del suo debitore. Principali rischi (generici e specifici) Tra i principali rischi per il cliente, va tenuta presente la possibilità di restituire le somme anticipate dalla banca, qualora Aggiornato al 17/06/2015 Pag. 1 FOGLIO INFORMATIVO n. 31 SCONTO EFFETTI il credito oggetto dello sconto non venga onorato dal debitore del cliente. CONDIZIONI ECONOMICHE Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (L.n. 108/1996), relativo alle operazioni di anticipi e sconti commerciali può essere consultato in filiale e sul sito www.imprebanca.it Sconto di Portafoglio Cod. Prod. 001C1 COMMISSIONI DI PRESENTAZIONE SU NOSTRI SPORTELLI Commissione percentuale 0,00 % Commissione minima per Effetto/Documento 5,00 EUR Commissione massima per Effetto/Documento 5,00 EUR SU ALTRI SPORTELLI Commissione percentuale 0,00 % Commissione minima per Effetto/Documento 10,00 EUR Commissione massima per Effetto/Documento 10,00 EUR SU UFFICI POSTALI Commissione percentuale 0,00 % Commissione minima per Effetto/Documento 12,00 EUR Commissione massima per Effetto/Documento 12,00 EUR ALTRO Commissioni di presentazione distinta 2,50 EUR Commissione effetti non trattabili 1,00 EUR BREVITA' Commissione brevità Effetti/Documenti 5,00 EUR Giorni brevità nostri sportelli 12 gg Giorni brevità altri sportelli 20 gg GIORNI BANCA PORTAFOGLIO (GIORNI ACCREDITO) Giorni valuta Effetti/Documenti a vista pagabili su nostri sportelli 16 gg Giorni valuta Effetti/Documenti a vista pagabili su altri sportelli 18 gg Giorni valuta Effetti/Documenti a vista pagabili su uffici postali 18 gg Giorni valuta Effetti/Documenti a scadenza pagabili su nostri sportelli 8 gg Giorni valuta Effetti/Documenti a scadenza pagabili su altri sportelli 8 gg Giorni valuta Effetti/Documenti a scadenza pagabili su uffici postali 8 gg (Gli effetti/documenti devono essere presentati 25 gg di calendario prima della scadenza) COMMISIONI PROTESTO Aliquota commissione protesto 2,50 % Commissione minima protesto 10,00 EUR Commissione massima protesto 50,00 EUR ALTRE COMMISSIONI DI ESITO Commissione di insoluto 10,00 EUR Commissione di richiamo 10,00 EUR Commissione per proroga scadenza Commissione richiesta esito nostri sportelli Commissione richiesta esito altri sportelli 8,00 EUR 2,00 EUR 10,00 EUR INTERESSI DEBITORI Tasso Annuo Fino a Eur 100.000,00 Euribor 365 uno tre sei mesi media mensile mese precedente più spread e comunque massimo Tasso sconto tratte 5,50 % Tasso sconto accettazione 5,50 % Oltre Eur 100.000,00 Euribor 365 uno tre sei mesi media mensile mese precedente più spread e comunque massimo Aggiornato al 17/06/2015 Pag. 2 FOGLIO INFORMATIVO n. 31 SCONTO EFFETTI Tasso sconto tratte 5,50 % Tasso sconto accettazione 5,50 % Ai fini del computo degli interessi, vengono sommati alla scadenza dell'effetto i seguenti giorni Giorni valuta Effetti/Documenti a vista pagabili su nostri sportelli 16 gg Giorni valuta Effetti/Documenti a vista pagabili su altri sportelli 18 gg Giorni valuta Effetti/Documenti a vista pagabili su uffici postali 18 gg Giorni valuta Effetti/Documenti a scadenza pagabili su nostri sportelli 8 gg Giorni valuta Effetti/Documenti a scadenza pagabili su altri sportelli 8 gg Giorni valuta Effetti/Documenti a scadenza pagabili su uffici postali 8 gg Criterio calcolo interessi con Anno Civile Le ulteriori condizioni economiche relative alle spese, commissioni e valutesono riportate negli specifici fogli "Conti Correnti e "Servizio Gestioni Incassi" pubblicati a parte. ULTIME RILEVAZIONI DEL PARAMETRO DI RIFERIMENTO Modalità di rilevazione e di aggiornamento Euribor (Euro Interbank Offered Rate) media mensile, riferita al mese precedente a uno, tre, sei mesi, rilevato dal comitato di gestione dell'Euribor (Euribor Panel Steering Committee) pubblicato, di norma, sul "Il Sole 24 Ore", moltiplicato per il coefficiente 365/360 (colonna "365" de "Il Sole 24 Ore") per valuta data riferita al mese precedente rispetto a quello in cui il mutuo è erogato. Ultime Rilevazioni Data di decorrenza parametro di riferimento 01/04/2015 01/05/2015 01/06/2015 Aggiornato al 17/06/2015 Media Mensile Euribor 365 1 Mese -0,009% -0,027% -0,049% Media Mensile Euribor 365 3 Mesi 0,029% 0,007% -0,010% Media Mensile Euribor 365 6 Mesi 0,100% 0,076% 0,059% Pag. 3 FOGLIO INFORMATIVO n. 31 SCONTO EFFETTI RECESSO E RECLAMI Recesso del Cliente Il cliente può estinguere anticipatamente in tutto o in parte il finanziamento senza dover pagare alcuna penale, compenso od onere aggiuntivo. L'estinzione totale comporta la chiusura del rapporto contrattuale con la restituzione del capitale ancora dovuto - tutto insieme - prima della scadenza del finanziamento. Recesso della Banca La Banca potrà esercitare in qualsiasi momento la facoltà di recedere dall'Affidamento, ovvero di ridurre o di sospendere il medesimo, indipendentemente dalla data di scadenza o di esigibilità dei Titoli presentati per lo sconto o per l'accredito s.b.f. Nel caso di recesso, la Banca, ferma restando ogni altra azione nascente dai Titoli, avrà diritto di esigere dal Cliente - con un preavviso scritto non inferiore a un giorno - la restituzione delle somme anticipate, anche per la parte rappresentata da Titoli scaduti, ma di cui non si conosce l'esito, e da Titoli non ancora scaduti, nonché degli interessi e delle spese. Tempi massimi di chiusura del rapporto Il tempo massimo di chiusura del rapporto è di n° 10 giorni lavorativi. Reclami I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca (Via Cola di Rienzo, 240 00192 Roma; e-mail: [email protected]; Fax: +39 02.57765337) che risponde entro 30 giorni dal ricevimento. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere all'autorità giudiziaria, può rivolgersi a: - Arbitro Bancario Finanziario ("ABF"), a condizione che l'importo richiesto non sia superiore a 100.000,00 euro e sempre che non siano trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo alla Banca. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le succursali della Banca d'Italia oppure alla Banca. Le decisioni dell'ABF non sono vincolanti per le parti che hanno sempre la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria. - Il cliente, inoltre, qualunque sia il valore della controversia, prima di ricorrere all'autorità giudiziaria, può - singolarmente o in forma congiunta con la Banca - attivare, presso il Conciliatore Bancario Finanziario Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR (www.conciliatorebancario.it), una procedura di conciliazione. Resta impregiudicata la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria se la conciliazione si conclude senza il raggiungimento di un accordo. - Il cliente, unitamente alla Banca, può, infine, attivare, anche presso il suddetto Conciliatore Bancario Finanziario, una procedura arbitrale (artt. 806 e ss. del c.p.c.). LEGENDA Cessione del credito Cessione pro solvendo Nota di pegno Aggiornato al 17/06/2015 Contratto col quale un soggetto (cedente) trasferisce ad altro soggetto (cessionario) un credito vantato verso un terzo (debitore ceduto,) Il cedente garantisce anche la solvenza (il pagamento) del debitore ceduto, con la conseguenza che il cedente stesso è liberato solo se il debitore ceduto abbia eseguito il pagamento. E' un documento rilasciato dai magazzini generali al depositante che attesta il possesso delle merci ed il diritto a ritirarle. Pag. 4 FOGLIO INFORMATIVO n. 31 SCONTO EFFETTI Giustificato motivo Evento estraneo alla volontà della Banca che pregiudica il rapporto fiduciario tra Banca e Cliente o evento di ordine generale che comporta per la Banca la necessità di modificare determinate clausole contrattuali Parametro di indicizzazione Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse aggiornato con cadenza mensile (primo giorno del mese). Insoluti Trattasi di effetti scontati dalla Banca e non onorati alla scadenza. Recesso Atto con il quale una delle parti di un rapporto contrattuale esercita la facoltà di sciogliere il rapporto stesso Valuta Periodo di tempo riferito alla decorrenza degli interessi; si intende cioè il giorno in cui cominciano a maturare gli interessi attivi e passivi di una operazione bancaria. Tasso Effettivo Globale Medio Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle (TEGM) Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM dei mutui, aumentarlo della metà e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore. Aggiornato al 17/06/2015 Pag. 5