Prof. Dottor Giuseppe Guzzo Revisore legale – giudice tributario Relazione al Convegno “La revisione Economico – Finanziaria degli Enti locali” 22-23/11/2016 Palazzo Aragona Cutò – Bagheria (PA) “Tasse e imposte degli Enti locali: Accertamento, riscossione e sanzioni tributarie”. Sommario. 1. 2. 3. 4. 5. Premessa La normativa applicabile Art. 119 Costituzione Testo Unico Enti Locali (D. Lgs. n. 267/2000) Efficacia in Sicilia I tributi degli Enti Locali 6. Le imposte 7. Le tasse 8. L’ordinamento tributario classificazione; 9. Gli elementi costitutivi del rapporto giuridico tributario 10. Profili organizzativi ed attuativi 11. Le fasi e gli atti dell’accertamento dei tributi locali. 12. Accertamento 13. Termini e modalità della fase accertativa. 14. Le dichiarazioni tributarie nelle singole forme di prelievo degli Enti locali 15. L’istruttoria 16. L’Atto di accertamento: i requisiti 17. La motivazione degli Atti accertativi riguardanti i tributi locali 18. Le modalità e i termini dell’accertamento dei tributi locali 19. La notifica degli atti tributari 20. L’attività sanzionatoria degli Enti locali 21. Il ravvedimento, nella riforma delle sanzioni tributarie e il sistema dei c.d. istituti deflativi. 22. Il carattere premiale nel ravvedimento disciplinato dal novellato art. 13 D. Lgs. 427/97. 23. La spontaneità e la preventività. 24. Il baratto amministrativo/fiscale 25. Il concorso di più sanzioni. 26. Il contraddittorio endoprocedimentale 27. Il principio di diritto 28. La riscossione dei tributi degli Enti Locali art. 18, D.L. n. 113/2016 29. Prospettive di riforma strutturale della Riscossione Pag. 1 a 29 Prof. Dottor Giuseppe Guzzo Revisore legale – giudice tributario Relazione al Convegno “La revisione Economico – Finanziaria degli Enti locali” 22-23/11/2016 Palazzo Aragona Cutò – Bagheria (PA) Premessa Le tasse e le imposte quali fonti di finanziamento degli EE.LL. per i fabbisogni della collettività e quindi il prelievo fiscale con le problematiche ad esse connesse spesso di difficile risoluzione mi è sembrato, questo, un tema che si confacesse con il titolo del convegno, per l’enorme contenzioso che spesso vede soccombente da una parte l’Amministrazione locale finanziaria, e dall’altra parte il contribuente con evidente perdita delle relative entrate, data la confusione legislativa e normativa che spesso regna in tale materia. A livello generale possiamo innanzitutto ricordare, che i sensi dell’art 117 della Cost.: a) lo Stato ha competenza legislativa esclusiva in materia di «sistema tributario […] dello Stato» (art. 117, secondo comma, lettera e, Cost.); b) le Regioni hanno potestà legislativa esclusiva nella materia tributaria non espressamente riservata alla legislazione dello Stato, c) le Regioni e gli Enti locali «stabiliscono e applicano tributi ed entrate proprie in armonia con la Costituzione e secondo i principî di coordinamento […] del sistema tributario» (art. 119, secondo comma, Cost.). Le fonti normative che governano la funzione accertativa e quelle sanzionatoria dei Comuni sono contenute nelle leggi che riguardano i diversi tributi locali. I Comuni sono dotati di autonomia normativa e finanziaria, secondo quanto garantito dalle disposizioni costituzionali (artt. 117 e 119) e da quelle ordinarie. Particolare attenzione deve essere rivolta all’articolo 117 della Costituzione, che attribuisce alla legislazione concorrente delle Regioni la competenza circa l’armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento Pag. 2 a 29 Prof. Dottor Giuseppe Guzzo Revisore legale – giudice tributario Relazione al Convegno “La revisione Economico – Finanziaria degli Enti locali” 22-23/11/2016 Palazzo Aragona Cutò – Bagheria (PA) della finanza pubblica e del sistema tributario, fatta salva, in ogni caso, la determinazione dei principi fondamentali che sono riservati, invece, alla legislazione dello Stato. A tal riguardo, secondo quanto previsto da un primo documento messo a punto dalle rappresentanze associative di Regioni, Province, Comuni e Comunità montane, la legge statale di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione, avrà il compito di individuare i tributi e le entrate proprie delle Regioni e degli Enti locali, le sovrimposte e le addizionali ai tributi erariali, nonché le compartecipazioni spettanti ai tributi erariali. Spetterà, dunque, agli Enti locali, nell’esercizio della propria autonoma potestà regolamentare, disciplinare l’applicazione dei tributi che vorranno istituire. La normativa applicabile ART. 119 COSTITUZIONE 1. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa 2. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri. Dispongono di compartecipazioni Testo Unico Enti Locali (D. Lgs. n. 267/2000) Efficacia in Sicilia Al fabbisogno finanziario della Regione si provvede mediante le entrate derivanti dai suoi beni demaniali e patrimoniali e quelle connesse all’attività amministrativa di sua competenza; mediante tributi propri deliberati dalla Regione medesima; mediante le entrate tributarie erariali ad essa spettanti; Pag. 3 a 29 Prof. Dottor Giuseppe Guzzo Revisore legale – giudice tributario Relazione al Convegno “La revisione Economico – Finanziaria degli Enti locali” 22-23/11/2016 Palazzo Aragona Cutò – Bagheria (PA) Sono entrate tributarie erariali spettanti alla Regione tutte quelle riferibili al suo territorio, nonché comunque quelle ivi riscosse, compresi gli interessi e le sanzioni. In materia di tributi viene sancita una competenza di specialità della Regione siciliana fuori dallo schema dell’art. 119 della Cost., si tratta della competenza della Regione ad intervenire legislativamente sulla disciplina dei tributi erariali. Questa peculiare prerogativa della Sicilia, discende proprio dalla particolare formulazione dell’articolo 36 D.P.R. 1074/65 (Statuto della Regione Siciliana) vigente e dal connesso primo comma dell’articolo 6 delle norme di attuazione. Per definire il sistema finanziario siciliano, delineato dall’articolo 36, la Corte Costituzionale scrive nella sentenza n. 111/99: “il testo dell’articolo 36 dello Statuto della Regione siciliana, traccia una netta separazione fra finanza statale e finanza regionale”; due ordinamenti finanziari quello statale e quello regionale, uno accanto all’altro, ciascuno con un proprio ambito di esercizio di potestà ad esso riservata”; Il DPR n. 1074/1965 (le norme di attuazione dello Statuto in materia finanziaria), ha tradotto la previsione statutaria in un sistema di finanziamento sostanzialmente basato sulla devoluzione alla Regione del gettito di tributi erariali riscosso nel suo territorio; “Resta alla Regione la possibilità (espressamente riconosciuta dal primo inciso dell’articolo 6 delle norme di attuazione) di intervenire legislativamente anche sulla disciplina dei tributi erariali…”. La Regione siciliana provvede al suo fabbisogno finanziario, ai sensi del primo comma dell'articolo 36 dello Statuto della Regione siciliana, spettano alla Regione siciliana, oltre le entrate tributarie da essa direttamente deliberate, tutte le entrate tributarie erariali riscosse nell'ambito del suo territorio, dirette o indirette, comunque denominate, ad eccezione delle nuove entrate tributarie il cui gettito sia destinato con apposite leggi alla copertura di oneri diretti a soddisfare Pag. 4 a 29 Prof. Dottor Giuseppe Guzzo Revisore legale – giudice tributario Relazione al Convegno “La revisione Economico – Finanziaria degli Enti locali” 22-23/11/2016 Palazzo Aragona Cutò – Bagheria (PA) particolari finalità contingenti o continuative dello Stato specificate nelle leggi medesime. Nei limiti dei principi del sistema tributario dello Stato la Regione può istituire nuovi tributi in corrispondenza alle particolari esigenze della comunità regionale. I tributi degli Enti Locali Il tributo si concretizza in una prestazione in denaro, imposta al cittadino, affinché contribuisca alla copertura delle spese pubbliche. Le specie di tributi più comuni sono: le imposte, le tasse, i contributi o tributi speciali. Le imposte L’imposta viene definita come una prestazione coattiva, di regola pecuniaria, dovuta dal soggetto passivo, senza alcuna relazione specifica con una particolare attività dell’Ente pubblico. La funzione dell’imposta è quella di far concorrere alle spese pubbliche tutti coloro che sono interessati all’esistenza e al funzionamento dello Stato e degli altri enti pubblici locali cui questo ha conferito la potestà tributaria. Le tasse La tassa è una prestazione pecuniaria dovuta dal singolo che trae origine da una controprestazione che lo Stato o l’Ente locale effettua su richiesta del soggetto. Tale controprestazione è relativa alla erogazione di un servizio pubblico, divisibile e individualizzabile (Vedi schema 3). L’ordinamento tributario, tradizionalmente classifica le tasse in due categorie: Le tasse amministrative che sono dovute per ottenere autorizzazioni, certificazioni o per l’emanazione di atti. In questi casi, si è soliti distinguere tra: Pag. 5 a 29 Prof. Dottor Giuseppe Guzzo Revisore legale – giudice tributario Relazione al Convegno “La revisione Economico – Finanziaria degli Enti locali” 22-23/11/2016 Palazzo Aragona Cutò – Bagheria (PA) tasse sugli affari civili (tasse per certificazioni); tasse relative alla vita intellettuale (tasse scolastiche, tasse d’ingresso ai musei); tasse per la vita economica. Le tasse giudiziarie sono dovute dai privati sia per i giudizi civili, sia per i provvedimenti di volontaria giurisdizione, sia, infine, per l’attività di ufficio svolta dall’Autorità giudiziaria nell’esercizio della giurisdizione penale per la repressione dei reati. I contributi Il contributo è costituito da un’entrata pubblica, di natura tributaria, che l’Ente pubblico impositore realizza sotto forma di prelievo coattivo di ricchezza a carico di determinati soggetti per il fatto che costoro traggono vantaggio diretto o indiretto da determinati servizi pubblici, anche senza che essi li abbiano richiesti. Nei contributi, l’obbligazione di pagamento nasce ex lege per effetto delle spese sostenute dall’Ente pubblico nel realizzare, di propria iniziativa, un’attività o un servizio che soddisfa in primo luogo un interesse generale. I singoli ne traggono comunque vantaggio e appare, quindi, giusto che a loro carico venga posta una quota del costo sostenuto. Gli elementi costitutivi del rapporto giuridico tributario In ossequio al dettato dell’articolo 53 della Costituzione, presupposto dell’imposta è la situazione, l’atto, il fatto al cui verificarsi l’ordinamento giuridico ricollega l’assoggettabilità di un soggetto all’imposizione (ad esempio, l’essere titolare di un reddito). Pertanto, gli elementi tipici del rapporto giuridico tributario sono: il soggetto attivo; il soggetto passivo; il presupposto; la base imponibile; l’aliquota; la fonte. Nel dettaglio: Pag. 6 a 29 Prof. Dottor Giuseppe Guzzo Revisore legale – giudice tributario Relazione al Convegno “La revisione Economico – Finanziaria degli Enti locali” 22-23/11/2016 Palazzo Aragona Cutò – Bagheria (PA) il soggetto attivo: è lo Stato e l’Ente locale, titolari della capacità impositiva; il soggetto passivo: è il contribuente (o i contribuenti) obbligato ad adempiere all’obbligazione tributaria; il presupposto: è la situazione, l’atto, il fatto al cui verificarsi l’ordinamento giuridico ricollega la nascita dell’obbligazione tributaria; la base imponibile: è la grandezza cui va commisurata l’imposta; l’aliquota: è la misura del prelievo tributario; la fonte dell’imposta: è la ricchezza da dove il contribuente attinge per corrispondere l’imposta stessa. Agli Enti locali è dato disciplinare, con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, in forza dell'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/97, salvo per quanto riguarda l'individuazione e la definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi, dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Il 4° c. dell’art. 149 D. Lgs n. 267/2000 ("Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali"), chiarisce che la finanza dei Comuni e delle Province è costituita da: a) imposte proprie b) addizionali e compartecipazioni a imposte erariali o regionali c) tasse e diritti per servizi pubblici d) trasferimenti erariali e) trasferimenti regionali f) altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale g) risorse per investimenti Pag. 7 a 29 Prof. Dottor Giuseppe Guzzo Revisore legale – giudice tributario Relazione al Convegno “La revisione Economico – Finanziaria degli Enti locali” 22-23/11/2016 Palazzo Aragona Cutò – Bagheria (PA) h) altre entrate. Profili organizzativi ed attuativi Per quanto riguarda i profili organizzativi e attuativi del prelievo tributario queste sono demandante agli Enti locali che con apposite norme regolamentari disciplinano le fasi di liquidazione, di riscossione ed accertamento (regolamento generale delle entrate). Scopo pertanto del regolamento generale delle entrate degli Enti locali è quello di disciplinare in via generale le entrate comunali ai fini dell’applicazione dei tributi di competenza dell’Ente già istituiti a livello legislativo. Orbene l’articolo 52 del D.Lgs. n. 446/97, al 5° comma, nell’offrire ai Comuni una pluralità di modelli di gestione di tributi e delle entrate stabilisce una serie di principi e criteri a cui devono essere informati i regolamenti comunali o provinciali. Oltre alla gestione diretta con i propri uffici (c.d. in economia) consentita anche in forma associata (convenzioni, consorzi, Unioni di Comuni) gli Enti locali hanno la facoltà di deliberare l’affidamento a terzi, anche disgiuntamente delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione, attraverso le società c.d. in house o per il tramite dei soggetti qualificati. Tralasciando le procedure per l’affidamento di tali servizi secondo le regole di evidenza pubblica quello che qui mi preme sottolineare, quanto ai vari regolamenti comunali delle entrate, è la previsione al loro interno nonché il rispetto dello Statuto dei Diritti del Contribuente. Pag. 8 a 29 Prof. Dottor Giuseppe Guzzo Revisore legale – giudice tributario Relazione al Convegno “La revisione Economico – Finanziaria degli Enti locali” 22-23/11/2016 Palazzo Aragona Cutò – Bagheria (PA) Pur atteggiandosi come legge fondamentale in quanto attuativa di garanzie costituzionale recante i principi generali dell’ordinamento tributario, lo Statuto ha faticato a trovare ingresso nelle fonti normative degli Enti territoriali. Secondo uno studio del professore Uricchio, Rettore dell’Università di Bari, del 2013 autonomia finanziaria e potere normativo in Maggioli, su oltre 8.000 Comuni esaminati poco più del 10% aveva adottato un regolamento in materia, mentre, altri si sono limitati ad una riproduzione incompleta delle stesse disposizioni della legge 212 del 2000; in altri casi ancora i Comuni hanno inserito nel regolamento generale delle entrate un unico articolo con il quale si rinvia a tutta la legge rendendo l’applicazione dell’autotutela e degli altri istituti deflattivi di scarso rilievo pratico operativo soprattutto quando le stesse attività di accertamento o di riscossione venivano affidate a società terze. Il problema è emerso in tutta la sua interezza in materia di interpello ovvero in ordine alle competenze del Garante del contribuente; si rende, infatti, necessario verificare se i contribuenti possano proporre istanze di interpello agli Enti territoriali ovvero possano segnalare disfunzioni, irregolarità, anomalie, ecc. in materie di tributi di tali Enti al Garante del Contribuente istituito presso le Direzioni Regionali dell’Agenzia delle entrate. Entrambe le tesi trovano, per altro, riscontri nella disciplina dello Statuto: la prima meglio si salda all’obbligo degli Enti locali di darvi attuazione e di conformare ad esso il proprio ordinamento interno, la seconda trova conforto nel tenore letterale del primo comma dell’art. 11, L. 212/2000 che identifica nell’Amministrazione finanziaria il soggetto destinatario dell’istanza di interpello ovvero dell’art. 13 che non a caso insedia l’organo presso gli uffici regionali dell’Agenzia delle entrate. Pag. 9 a 29 Prof. Dottor Giuseppe Guzzo Revisore legale – giudice tributario Relazione al Convegno “La revisione Economico – Finanziaria degli Enti locali” 22-23/11/2016 Palazzo Aragona Cutò – Bagheria (PA) Al riguardo deve ritenersi che le violazioni dello stesso possono essere direttamente invocate dal contribuente. In questo senso, si è espressa la Cassazione, sez. tributaria 22 marzo 2005, n. 6201, secondo cui le norme dello Statuto esprimono principi aventi carattere generale i quali trovano applicazione anche per gli Enti locali; conseguentemente, le amministrazioni sono tenute ad osservare le prescrizioni ivi contenute “a prescindere dal termine assegnato agli Enti locali per adeguare i rispettivi statuti e regolamenti ai principi desumibili dalla nuova normativa” (nel caso specifico, si trattava delle disposizioni in materia di motivazione degli atti in materia di tassa per la raccolta di rifiuti; nello stesso senso Cass., sez. trib., 1° aprile 2005 la quale ritiene comunque applicabili nei confronti dei Comuni le disposizioni dello Statuto che impongono alle amministrazioni fiscali iniziative e comportamenti volti ad assicurare la effettiva conoscenza da parte dei contribuenti degli atti loro destinati). Alla luce degli orientamenti della giurisprudenza, non si dovrà quindi dubitare della giustiziabilità della violazione delle norme dello Statuto nel caso di mancata adozione dei regolamenti degli Enti locali nel temine stabilito dall’art. 1, citato, potranno essere così impugnati e quindi potranno essere dichiarati illegittimi dalle Commissioni Tributarie gli atti di accertamento o della riscossione emanati dagli Enti locali che non tengano conto della nuova disciplina (si pensi soprattutto ai vizi riguardanti la fase dell’accesso che si riflettono sull’accertamento o quelli relativi alla motivazione degli avvisi di accertamento, ecc.). A mio parere gli interventi con la legge delega fiscale 23/2014 con cui il legislatore ha inteso di porre rimedio alla deframmentazione della disciplina estendendo l’istituto dell’interpello e della mediazione reclamo alla controversie riguardanti i tributi locali risultano insufficienti, certamente Pag. 10 a 29 Prof. Dottor Giuseppe Guzzo Revisore legale – giudice tributario Relazione al Convegno “La revisione Economico – Finanziaria degli Enti locali” 22-23/11/2016 Palazzo Aragona Cutò – Bagheria (PA) l’introduzione dello Statuto dei diritti del Contribuente avrebbe potuto sicuramente risolvere tantissime questioni. Concluso l’aspetto introduttivo passiamo alla fase dell’attuazione del prelievo. Le fasi e gli atti dell’accertamento dei tributi locali. Accertamento L’accertamento può essere definito come una sequenza di atti a composizione variabile, finalizzata alla determinazione del maggiore tributo dovuto. Tale attività compete naturalmente all’Ente impositore cui è demandato il controllo delle dichiarazioni fiscali provenienti dai contribuenti comunque denominate (per alcuni tributi locali viene infatti adoperata l’espressione denuncia o Comunicazione, come nel caso della Tarsu - art. 70, d.lgs. 507 del 1993 - della Tosap o ai fini prima dell’lCI e ora dell’lMU. Queste ultime, peraltro, possono essere configurate come negozi giuridici recettizi in quanto, da un lato, recano assetti di interessi, operando una ricognizione del debito d’imposta in relazione alla fattispecie tributaria astrattamente regolata dalla norma, e, dall’altro, devono essere portate a conoscenza dell’Ente impositore (erariale o locale) il quale può procedere, successivamente, agli opportuni controlli. Termini e modalità della fase accertativa. Pag. 11 a 29 Prof. Dottor Giuseppe Guzzo Revisore legale – giudice tributario Relazione al Convegno “La revisione Economico – Finanziaria degli Enti locali” 22-23/11/2016 Palazzo Aragona Cutò – Bagheria (PA) La fase accertativa viene disciplinata dal legislatore in ordine a termini e modalità. È di tutta evidenza come tale attività si atteggia come eventuale dovendo essere necessariamente sottoposte a controllo tutte le dichiarazioni o denunce tributarie presentate dai contribuenti. Allo stesso tempo l’Ente impositore, in quanto portatore dell’interesse alla percezione del prelievo, ha la possibilità ad accertamento d’ufficio nel caso di omessa presentazione dell’atto dichiarativo promanante dal privato. Va peraltro avvertito che l’attività accertatrice posta in essere dalle amministrazioni locali appare dominata da regole poste con norma primarie poste dalle leggi dello Stato o subprimarie dettate con i regolamenti di cui all’art. 52 e seguenti, D.lgs. 446 del 1997. Le dichiarazioni tributarie nelle singole forme di prelievo degli Enti locali Anche per i tributi locali, come per quelli erariali, numerosi sono gli obblighi formali che assecondano le fattispecie imponibili. Tra di essi, il principale è l’obbligo dichiarativo cui fanno seguito altri doveri formali di diversa natura, riconducibili al dovere di collaborazione tra le parti del rapporto tributario (art. 10, legge 212 del 2000). Nell’intento di semplificare gli adempimenti, l’art. 8, terzo comma, stabilisce che la dichiarazione della pubblicità annuale, ove non intervengano variazioni che influiscano sulla misura dell'imposta, ha effetto anche per gli anni successivi. L’istruttoria A fronte di tali obblighi dichiarativi, sono riconoscibili distinti poteri affidati alle amministrazioni tributarie locali, sia di natura istruttoria o investigativa, sia di Pag. 12 a 29 Prof. Dottor Giuseppe Guzzo Revisore legale – giudice tributario Relazione al Convegno “La revisione Economico – Finanziaria degli Enti locali” 22-23/11/2016 Palazzo Aragona Cutò – Bagheria (PA) carattere accertativo in senso proprio. È di tutta evidenza che, se comparata con la legislazione in materia di imposte sui redditi o Iva, quella riguardante l’attuazione del prelievo con riguardo ai tributi locali, sia nel momento istruttorio che in quello dell’accertamento vero e proprio, appare molto più scarna. Qualora la fase istruttoria assuma un’autonoma rilevanza rispetto a quella dell’accertamento (si pensi a quanto previsto ai fini della tassa rifiuti o dell’accertamento delle aree fabbricabili ai fini dell’imposta comunale sugli immobili), deve trarsi la conseguenza che i vizi della fase istruttoria si riflettono sull’atto di accertamento a condizione che quest’ultimo sia stato adottato e utilizzi le risultanze della prima. Tale conclusione poggia infatti sul principio dell’inutilizzabilità della prova acquisita contro legem; sebbene emerso sul terreno del processo penale, esso si atteggia come regola generale, applicabile a qualunque processo in quanto “diretta conseguenza di un principio logico (già aristotelico) di non contraddizione, per cui.- se il legislatore pone le regole del gioco non può nel contempo ammettere che dette regole possano essere violate senza conseguenze sul risultato finale probatorio. L’autonomia della fase istruttoria rispetto a quella di accertamento comporta, inoltre, analogamente a quanto affermato con riguardo alle imposte sui redditi, l’obbligo di valutazione “critica” degli elementi rinvenuti nel corso dell’istruttoria. Anche in giurisprudenza (Cassazione, sentenza del febbraio 2005, n. 114) è stato affermato che “è principio generale che gli uffici tributari, ai fini dell’accertamento non possono acquisire automaticamente gli elementi forniti dagli organi verificatori, ma debbono valutarli con argomentazioni critiche e probatorie da trasfondere nella motivazione”. Pag. 13 a 29 Prof. Dottor Giuseppe Guzzo Revisore legale – giudice tributario Relazione al Convegno “La revisione Economico – Finanziaria degli Enti locali” 22-23/11/2016 Palazzo Aragona Cutò – Bagheria (PA) Sebbene tali conclusioni siano state raggiunte con riguardo alle imposte sui redditi e all’Iva, con riguardo alle quali l’attività di verifica può essere demandata ad organi investigativi (guardia di finanza) distinti dagli uffici accertatori esse possono essere estese a qualunque tributo proprio per la riconosciuta valenza di principi generali. Non può peraltro sfuggire che, per effetto delle disposizioni cui alla legge finanziaria per il 2007, possono essere affidati poteri ausiliari nell’accertamento di violazioni di carattere tributario a soggetti dipendenti dell’Ente locale oppure delle società che risultino affidatarie, anche in maniera disgiunta, delle attività di liquidazione, di accertamento e di riscossione delle entrate comunali. Al fine di potenziare l’azione di contrasto dell’evasione, tali nuove figure di ausiliari all’accertamento potranno, ad esempio, essere utilizzati nell'accertamento e nella contestazione delle violazioni in caso di occupazioni abusive di spazi e aree pubbliche o di abusivismo pubblicitario. Invero, la formula adoperata dalla norma entrate che si verificano sul territorio comunale induce a ritenere che i soggetti investiti nelle funzioni in esame possano esercitare le proprie funzioni investigative anche con riferimento ai tributi erariali interessati alla partecipazione ai Comuni all’accertamento. Poteri istruttori più ampi sono poi stabiliti dalla L. 133/2008, che ha inserito all’art. 83 del decreto legge 112 dello stesso anno il comma 28-sexies, per effetto del quale gli enti locali soggetti affidatari del servizio di accertamento e di riscossione delle entrate degli stessi enti possano accedere, con le modalità stabilite dalla disposizione in esame, ai dati e alle informazioni disponibili presso il sistema informativo dell’Agenzia delle entrate, compresi i dati e le informazioni che le banche, le Poste Italiane S.p.A. e gli altri Pag. 14 a 29 Prof. Dottor Giuseppe Guzzo Revisore legale – giudice tributario Relazione al Convegno “La revisione Economico – Finanziaria degli Enti locali” 22-23/11/2016 Palazzo Aragona Cutò – Bagheria (PA) intermediari sono tenuti a comunicare all’Anagrafe Tributaria ai sensi del D.M. 16 novembre 2000. Diversi sono i poteri di controllo di cui dispongono i Comuni con riguardo a tale forma di prelievo. Al fine di rendere meno invasivo il loro esercizio, l’art. 71 attribuisce all’ente locale il potere di richiedere l’esibizione di atti, documenti, planimetrie o la compilazione di questionari. Dal coordinamento dell’art. 71, citato, con lo Statuto dei diritti del contribuente (legge n. 212 del 2000) discende che l’accesso nei locali in cui sono svolte attività economiche o in quelli costituenti domicilio può essere effettuato solo nelle ipotesi di effettive esigenze di indagine e controllo sul luogo e che il soggetto incaricato dell’accesso debba informare il contribuente delle ragioni che l’hanno determinato e dei diritti e obblighi che lo riguardano, compreso quello di farsi assistere da un difensore abilitato. Le Amministrazioni procedono, inoltre, all’accertamento in rettifica delle denunce ed in caso di infedeltà ed incompletezza procedono all’accertamento d’ufficio come nel caso di omessa presentazione della denuncia. Gli Enti impositori, e per essi i funzionari responsabili del tributo, devono, pertanto, effettuare le seguenti operazioni di controllo: a) liquidare tutte le denunce e i versamenti effettuati, controllando la correttezza dei calcoli effettuati e correggendo gli errori eventualmente commessi dai contribuenti in sede di autotassazione; b) verificare la corrispondenza delle denunce presentate rispetto a quanto previsto nelle concessioni e autorizzazioni ed in caso di difformità procedere all’accertamento per infedele, inesatta o incompleta denuncia, con applicazione delle relative sanzioni; c) accertare d’ufficio in "caso di mancata presentazione della denuncia, in presenza o meno di una autorizzazione o concessione di suolo pubblico, applicando le relative sanzioni; Pag. 15 a 29 Prof. Dottor Giuseppe Guzzo Revisore legale – giudice tributario Relazione al Convegno “La revisione Economico – Finanziaria degli Enti locali” 22-23/11/2016 Palazzo Aragona Cutò – Bagheria (PA) d) effettuare i controlli sul territorio necessari per individuare le occupazioni abusive da sanzionare per violazione alle norme del regolamento comunale o provinciale e da accertare d’ufficio. L’Atto di accertamento: i requisiti Inquadrati i poteri istruttori degli uffici tributari comunali e locali occorre orientare l’indagine nei confronti dell’attività di accertamento. Particolare rilevanza assume, anche per i tributi locali, la distinzione tra accertamento in rettifica e accertamento d'ufficio: il primo trova applicazione qualora esso si diriga alla dichiarazione (o alla denuncia tributaria) qualora questa si riveli infedele o incompleta, il secondo nel caso di omissione o nullità della dichiarazione. Gli enti locali devono, poi, procedere alla verifica dei versamenti effettuati dai contribuenti, provvedere alla correzione di eventuali errori di calcolo eventualmente commessi in caso di autotassazione, effettuando i recuperi o i rimborsi necessari. Completata tale attività, gli Enti impositori devono procedere all’adozione e alla successiva notifica dell’avviso di accertamento il quale deve recare l’indicazione dei seguenti elementi: a) gli estremi identificativi del contribuente destinatario dell’attività di accertamento; b) gli elementi di fatto cui si riferisce la pretesa tributaria; c) le aliquote applicabili; d) l’ammontare delle somme dovute a titolo di tributo, sanzioni e interessi; Pag. 16 a 29 Prof. Dottor Giuseppe Guzzo Revisore legale – giudice tributario Relazione al Convegno “La revisione Economico – Finanziaria degli Enti locali” 22-23/11/2016 Palazzo Aragona Cutò – Bagheria (PA) e) le modalità ed i termini per il ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale attraverso l’avviso di accertamento; f) il termine di 60 giorni entro cui effettuare il pagamento, usufruendo della riduzione della sanzione; g) la motivazione dell’accertamento; h) la data e le modalità in cui viene eseguita la notificazione degli avvisi; i) la sottoscrizione del funzionario responsabile. La motivazione degli Atti accertativi riguardanti i tributi locali Tra i requisiti dell’atto di accertamento, la motivazione è senz’altro il più importante. E ciò non soltanto perché previsto a pena di nullità ma proprio in considerazione della funzione che assolve all’interno dell’atto stesso e con riguardo al rapporto tra ente impositore e contribuente. Procedendo con ordine, va ricordato che l'art. 7 della L. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente), intitolato significativamente "chiarezza e motivazione degli atti”, stabilisce, al primo comma, che gli atti degli enti impositori sono motivati secondo quanto prescritto dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con l’indicazione dei presupposti di fatto e delle “ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione”. Lo stesso comma dispone, inoltre, che “se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama”. Pag. 17 a 29 Prof. Dottor Giuseppe Guzzo Revisore legale – giudice tributario Relazione al Convegno “La revisione Economico – Finanziaria degli Enti locali” 22-23/11/2016 Palazzo Aragona Cutò – Bagheria (PA) Come emerge dalle disposizioni richiamate, l’obbligo della motivazione, posto in via generale per tutti gli atti dell’amministrazione finanziaria, sia di accertamento, sia di liquidazione, sia di riscossione, viene collegato all’obbligo di chiarezza dell’atto; va però avvertito mentre la motivazione è requisito essenziale dell’atto previsto a pena di nullità, la chiarezza costituisce piuttosto un elemento estrinseco dell’atto, riguardando il rapporto tra l’amministrazione ed i destinatari dell’atto stesso, nel quadro della reciproca “collaborazione e buona fede” (ex art. 10 Statuto). Va, ancora, avvertito che la motivazione pone il destinatario dell’atto nella condizione di decidere se esercitare il diritto di agire giudizialmente avverso l’atto dell’amministrazione e quindi di apprestare e svolgere efficacemente la tutela dei propri diritti anche in sede contenziosa (art. 24, Cost.). Quanto al profilo soggettivo, nonostante il riferimento agli atti “dell’amministrazione finanziaria”, deve ritenersi che la norma va intesa nel senso più ampio di atti emanati da tutti gli organi comunque titolari di funzioni di "accertamento, riscossione e liquidazione di tributi di qualsiasi natura (si pensi quindi agli enti locali, ai concessionari o ai soggetti di cui agli artt. 52 e 53 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446) (22). Le modalità e i termini dell’accertamento dei tributi locali L’art. 1 comma 161 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 rispondendo ad un’avvertita da tempo esigenza, ha dettato le regole, in modo unitario, per l’accertamento di tutti i tributi locali, precisandone modalità e termini talché, oggi, si è in presenza di un unico sistema d’esercizio del potere impositivo degli enti locali per tutti i propri tributi, non essendo giustificate nel previgente sistema le diverse modalità e soprattutto i diversi termini previsti per le notifiche degli atti impositivi dei distinti tributi locali. Pag. 18 a 29 Prof. Dottor Giuseppe Guzzo Revisore legale – giudice tributario Relazione al Convegno “La revisione Economico – Finanziaria degli Enti locali” 22-23/11/2016 Palazzo Aragona Cutò – Bagheria (PA) L’articolo 1, comma 161 L 296/06, recita: “gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.” Innanzitutto, va chiarito che il nuovo sistema accertativo, non molto dissimile dal passato, prevede la emanazione di tre tipi di atti impositivi e precisamente: a) accertamento d’ufficio delle dichiarazioni omesse; b) accertamento in rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli; c) accertamento di ritardati, parziali o omessi versamenti Con l’avviso di accertamento d’ufficio, l’ente provvederà a contestare al contribuente l’omissione della dichiarazione e richiedere il relativo versamento del tributo, con interessi e sanzioni; con l’avviso in rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli, l’ente impositore, sulla scorta di una rettifica della dichiarazione incompleta o infedele presentata dal contribuente, sarà legittimato a richiedere la differenza di imposta, oltre agli accessori, con l’avviso di accertamento di omesso o parziale pagamento sarà possibile contestare parziali o ritardati versamenti pur in presenza di una dichiarazione formalmente corretta. Pag. 19 a 29 Prof. Dottor Giuseppe Guzzo Revisore legale – giudice tributario Relazione al Convegno “La revisione Economico – Finanziaria degli Enti locali” 22-23/11/2016 Palazzo Aragona Cutò – Bagheria (PA) La notifica degli atti giudiziari La notifica degli atti giudiziari deve essere effettuata da specifici soggetti abilitati. Tali soggetti, nello specifico campo tributario per gli atti d’imperio, si possono individuare: 1) negli ufficiali giudiziari o messi notificatori (secondo il D.P.R. 1973/600 art. 60 e artt.137 c.p.c.); 2) negli agenti postali (in forza dell’art. 4 D.lgs 261/99), in quanto unici soggetti legittimati ad attestare, con valore di pubblica fede, la data di spedizione del piego raccomandato o della compilazione della relata. Invero, per esigenze di ordine pubblico e di certezza dei rapporti giuridici, solo gli impiegati addetti agli uffici postali possono qualificarsi pubblici ufficiali (Cass. sent. n.11095/2008)1. A tal proposito, la Suprema Corte, con la nota sentenza n. 2262/2013, ha statuito che “l’attestazione di spedizione rilasciata da una agenzia di posta privata non ha alcun valore legale e non può equipararsi alla certificazione di spedizione rilasciata da Poste Italiane, (unico soggetto abilitato agli invii raccomandati nelle procedure giudiziarie ed amministrative), certificazione documentata dall'apposita 1 Pronuncia che si inserisce in un caso similare in cui La Corte di Cassazione ha anche precisato che la violazione della riserva alle poste italiane del servizio de quo comporta inesistenza della notificazione, perché del tutto difforme dal modello predisposto dal legislatore. Pag. 20 a 29 Prof. Dottor Giuseppe Guzzo Revisore legale – giudice tributario Relazione al Convegno “La revisione Economico – Finanziaria degli Enti locali” 22-23/11/2016 Palazzo Aragona Cutò – Bagheria (PA) ricevuta di spedizione prevista dal regolamento postale ovvero desumibile dal timbro apposto dall'ufficio mittente sulla busta contenente l'atto.” Del resto, la stessa Corte ha precisato che “in tema di notifica a mezzo posta, il D.lgs 22 luglio 1999 n. 261, pur liberalizzando il servizio postale in attuazione della direttiva 97/67/CE, all’articolo 4, comma 5, ha continuato a riservare in via esclusiva, per esigenze di ordine pubblico, al fornitore del servizio universale (l’Ente Poste), gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie. Ne consegue che, in tali procedure, la consegna e la spedizione mediante raccomandata, affidata ad una servizio di posta privata, non sono assistite dalla funzione probatoria che l’articolo 1 del citato decreto legislativo 261/1999 ricollega alla nozione di “invii raccomandati” e devono, pertanto, considerarsi inesistenti” (Cass. sent. n. 31/1/2013 n. 2262). La ragione giustificativa di tale indirizzo giurisprudenziale risiede nella possibilità di concedere al contribuente un procedimento notificatorio legale disciplinato e circondato da garanzie, affinché lo stesso venga a conoscenza (o abbia una elevata probabilità di conoscere) dell’atto che incide sulla sua situazione giuridica, permettendogli l’esercizio del diritto di difesa (art 24 Cost.) entro i termini perentori tributari. L’attività sanzionatoria degli Enti locali Con l’art. 3, comma 133, L. 23 dicembre 1996, n. 662, il Governo è stato delegato a emanare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni per la revisione organica e il completamento della disciplina delle sanzioni tributarie non penali. In attuazione della delega, sono stati adottati tre decreti legislativi contenenti, rispettivamente, le disposizioni generali sulle sanzioni amministrative in materia tributaria (18 dicembre 1997, n. 472), le sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, Iva e riscossione dei tributi Pag. 21 a 29 Prof. Dottor Giuseppe Guzzo Revisore legale – giudice tributario Relazione al Convegno “La revisione Economico – Finanziaria degli Enti locali” 22-23/11/2016 Palazzo Aragona Cutò – Bagheria (PA) (18 dicembre 1997, n. 471) e le sanzioni in materia di imposta di registro, di imposta sulle successioni e donazioni, Invim, di imposte ipotecarie e catastali, di imposta di bollo, di imposta sulle assicurazioni, delle tasse sulle concessioni governative, delle imposte sulla produzione e sui consumi, dei tributi doganali, dei tributi locali e delle tasse automobilistiche (18 dicembre 1997, n. 473). Nel disegno del legislatore, i principi generali sono comuni alle sanzioni relative a qualunque tipo di tributo, sia erariale che locale (in questo senso si esprime la relazione di accompagnamento al d.lgs. n. 473/97. Nel prevedere un’unica tipologia di sanzione (la sanzione amministrativa pecuniaria) il legislatore ha utilizzato il modello penalistico, privilegiando la funzione afflittiva della sanzione in luogo di quella meramente risarcitoria del danno da inadempimento dell’obbligazione tributaria. La Legge di Stabilità per il 2015 interviene incisivamente nell'area del procedimento fiscale, rivoluzionando — pur conservando l'assetto generale — l'istituto del ravvedimento, e conseguentemente razionalizzando in chiave più sistematica i c.d. istituti deflativi del contenzioso tributario. Il ravvedimento, nella riforma delle sanzioni tributarie e il sistema dei c.d. istituti deflativi. Il nuovo ravvedimento disciplinato nel novellato art. 13, D.Lgs. n. 472/1997, pur mantenendo l'impianto normativo previgente, presenta rilevanti novità rispetto al passato. Il carattere premiale. Qualche osservazione merita l'analisi sul carattere premiale dell'istituto; questo viene nella sostanza rafforzato e maggiormente articolato, prevedendo riduzioni sanzionatorie da un decimo, gradatamente fino a un quinto, con tutte le frazioni intermedie. Pag. 22 a 29 Prof. Dottor Giuseppe Guzzo Revisore legale – giudice tributario Relazione al Convegno “La revisione Economico – Finanziaria degli Enti locali” 22-23/11/2016 Palazzo Aragona Cutò – Bagheria (PA) La spontaneità e la preventività. Caratteristica saliente del ravvedimento prima maniera era rappresentata dalla spontaneità e dalla correlata preventività. La funzione penitenziale propria dell'istituto veniva in specie rivestita di una aura auto-riparatoria, latamente riconducibile ad una dimensione etica. Il contribuente diligente ed operoso, pur se esposto all'errore fiscale, poteva ravvedersi sua sponte, e dunque prima dell'avvio di controlli, evidentemente a seguito di una qualche forma di audit interno, e non per effetto di questi. Il baratto amministrativo/fiscale Il baratto amministrativo è stato introdotto con il decreto Sblocca Italia, articolo 24 del Dl 133/2014, che ha previsto per i comuni la possibilità di accettare, previa delibera, di dettare uno specifico regolamento che definisca i criteri e le condizioni, la realizzazione di interventi di riqualifica del territorio, proposti da singoli cittadini o cittadini associati. Tali interventi, possono riguardare la "pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze, strade ovvero interventi di decoro urbano, di recupero e riuso, con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati, e in genere la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o extraurbano.” L'esenzione dal pagamento delle tasse locali grazie al baratto amministrativo, può essere concessa solo per un periodo di tempo limitato, a seconda del tipo di tributo da pagare e dell'attività di lavoro socialmente utile, criteri questi che devono essere decise direttamente dal Comune. Pag. 23 a 29 Prof. Dottor Giuseppe Guzzo Revisore legale – giudice tributario Relazione al Convegno “La revisione Economico – Finanziaria degli Enti locali” 22-23/11/2016 Palazzo Aragona Cutò – Bagheria (PA) Pertanto, ai cittadini a cui il Comune accetta il progetto, sarà accordato di pagare i tributi locali omessi e scaduti, ovvero, di contributi per inquilini morosi non colpevoli, con la propria prestazione di lavoro socialmente utile, ad integrazione di quella eseguita dai dipendenti comunali. Tra i primi Comuni che hanno istituito il baratto amministrativo riscontriamo: Milano, Massarosa (Lu), Leggiuno (Va), Invorio (No), Marcellinara (Cz), Palma di Montechiaro (Ag) Il concorso di più sanzioni. Quanto alla ipotesi di concorso di violazioni disciplinata dall’art. 12, comma 1, del d.lgs. n. 472/1997, va precisato che non pare applicabile l’istituto della continuazione delle violazioni ed il relativo regime sanzionatorio previsto in caso di più violazioni commesse in progressione e per un fine unitario di pregiudizio alla determinazione dell’imponibile od alla liquidazione del tributo. Guardando alla specifica e peculiare materia dei tributi locali, infatti, si osserva che le singole norme prevedono (con l’eccezione che riguarda la Tassa sui rifiuti solidi urbani di cui si dirà) una sanzione irrogabile per l’omessa dichiarazione iniziale ed una per l’omesso versamento per gli anni successivi. In effetti, basandosi su di una stretta lettura del dato normativo, si osserva che gli omessi versamenti non rientrano nella disposizione normativa di riferimento che ammette il cumulo giuridico. Nell’esercizio della potestà regolamentare prevista in materia di disciplina delle proprie entrate, anche tributarie, le province ed i comuni possono prevedere specifiche disposizioni volte a semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, anche al fine di ridurre gli adempimenti dei contribuenti e potenziare l’attività di controllo sostanziale, introducendo Pag. 24 a 29 Prof. Dottor Giuseppe Guzzo Revisore legale – giudice tributario Relazione al Convegno “La revisione Economico – Finanziaria degli Enti locali” 22-23/11/2016 Palazzo Aragona Cutò – Bagheria (PA) l’istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218, nonché la possibilità di riduzione delle sanzioni in conformità con i principi desumibili dall’art. 3, comma 133, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in quanto compatibili Il contraddittorio endoprocedimentale L'applicazione o meno del contraddittorio endoprocedimentale ai tributi locali sembra avere trovato un orientamento definitivo. Una delle sentenze più rilevanti che ha generato le preoccupazioni dei Comuni sull'argomento è la decisione della Cassazione a sezioni-unite n. 19667/2014, II diritto al contraddittorio, ossia il diritto del destinatario del provvedimento ad essere sentito prima dell’emanazione di questo, realizza l'inalienabile diritto di difesa del cittadino; presidiato dall’art. 24 Cost., e il buon andamento dell'amministrazione, presidiato dall’art. 97 Cost.” Il rispetto dei diritti della difesa e del diritto che ne deriva, per ogni persona, di essere sentita prima dell’adozione di qualsiasi decisione che possa incidere in modo negativo sui suoi interessi, costituisce un principio fondamentale del diritto dell’Unione europea, come afferma la Corte di giustizia nella sentenza 3 luglio 2014, “ogni qualvolta l’amministrazione si proponga di adottare nei confronti di un soggetto un atto ad esso lesivo, devono essere messi in condizione di manifestare utilmente il loro punto di vista in merito agli elementi sui quali l’amministrazione intende fondare la sua decisione. Ciò vale anche per i tributi locali infatti con ordinanza n. 527/2015, la questione è stata rimessa alle sezioni unite che si è pronunciata con la sentenza 24823 del 9 dicembre 2015. Pag. 25 a 29 Prof. Dottor Giuseppe Guzzo Revisore legale – giudice tributario Relazione al Convegno “La revisione Economico – Finanziaria degli Enti locali” 22-23/11/2016 Palazzo Aragona Cutò – Bagheria (PA) Le sezioni unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24823/2015, affrontano il complesso dilemma, controverso anche all'interno della stessa Corte, che aveva generato confusione e ansia negli addetti ai lavori degli uffici tributari comunali. Le sezioni unite erano chiamate a rispondere al seguente quesito: «se le garanzie, di carattere procedimentale, predisposte dall'articolo 12, comma 7, l. 212/2000, si applichino soltanto agli accertamenti emessi in esito ad accessi, ispezioni e verifiche fiscali effettuate nei locali ove si esercita l'attività imprenditoriale o professionale del contribuente; ovvero se esse – in quanto espressione di un generalizzato obbligo di contraddittorio nell'ambito del processo amministrativo di formazione dell'atto fiscale, eventualmente riferibile a dati normativi aliunde desumibili nell'ordinamento nazionale o in quello dell'Unione europea – operino pure in relazione agli accertamenti conseguenti ad ogni altro tipo di verifica fiscale e, in particolare, in relazione agli accertamenti derivanti da verifiche effettuate presso la sede dell'Ufficio, in base alle notizie acquisite da altre pubbliche amministrazioni, da terzi ovvero dallo stesso contribuente, in conseguenza della compilazione di questionari o in sede di colloquio (cosiddette verifiche a tavolino)». Ebbene con una sentenza molto articolata, la Cassazione analizza tutte le vicende che hanno interessato la materia spaziando dalla normativa nazionale a quella comunitaria, dando, altresì, una lettura dettagliata e orientata delle sentenze, a volte contraddittorie, precedentemente emessa dalla stessa Corte (anche a sezioni unite). Il principio di diritto Dalla complessa analisi ne esce un principio di diritto, si auspica definitivo, ove si riconosce che, differentemente dal diritto dell'Unione europea, l'attuale diritto nazionale non prevede in capo all'amministrazione fiscale un generalizzato Pag. 26 a 29 Prof. Dottor Giuseppe Guzzo Revisore legale – giudice tributario Relazione al Convegno “La revisione Economico – Finanziaria degli Enti locali” 22-23/11/2016 Palazzo Aragona Cutò – Bagheria (PA) obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, comportante, in caso di violazione, l'invalidità dell'atto. Per i tributi "non armonizzati" con il diritto europeo (cioè quelli di tipo diretto tra i quali ricadono anche l'Ici, l'Imu e la Tasi) l'obbligo dell'amministrazione di attivare il contraddittorio sussiste solo se esso è specificamente sancito dalle norme che regolano quel tributo. Il contraddittorio risulta, invece, obbligatorio per i tributi "armonizzati" (cioè quelli di tipo indiretto) in quanto sussiste la diretta applicazione del diritto dell'Unione. Alla luce di quanto sopra esposto, gli uffici tributari comunali possono tirare un sospiro di sollievo, parzialmente rotto dall'introduzione dal 1° gennaio 2016 del reclamo e della mediazione in forza del D. lgs n. 156/2015. La riscossione dei tributi degli Enti Locali art. 18, D.L. n. 113/2016 Occorre rilevare che parallelamente ai lavori della riforma costituzionale, il D.L. n. 113/2016 ha riportato alla luce l’annosa questione circa la riscossione dei tributi locali in capo ad Equitalia. Con l’articolo 18 del sopraccitato decreto, infatti, sono stati conferiti ulteriori sei mesi di proroga per l’uscita di Equitalia dalla riscossione dei tributi locali, fissando il nuovo termine al 31 dicembre di quest’anno. Ciò posto, venendo alla situazione attuale, si rileva che il decreto Enti Locali (D.L. n. 113/2016) ha da ultimo prorogato il termine al 31.12.2016. Dal momento di tale cessazione spetterà dunque ai comuni effettuare la riscossione spontanea e coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali e, ove optino per l’affidamento del servizio a soggetti esterni (con modalità diverse dunque dall’esercizio diretto o dall’affidamento in house), essi dovranno procedere nel rispetto delle norme in materia di evidenza pubblica secondo: Pag. 27 a 29 Prof. Dottor Giuseppe Guzzo Revisore legale – giudice tributario Relazione al Convegno “La revisione Economico – Finanziaria degli Enti locali” 22-23/11/2016 Palazzo Aragona Cutò – Bagheria (PA) - la procedura d'ingiunzione fiscale prevista dal regio decreto n. 639 del 1910, che costituisce titolo esecutivo; - le disposizioni del titolo II (Riscossione coattiva) del D.P.R. n. 602 del 1973 per quanto compatibili e, comunque, nel rispetto dei limiti di importo e delle condizioni stabilite per gli agenti della riscossione in caso di iscrizione ipotecaria e di espropriazione forzata immobiliare. Il sindaco o il legale rappresentante della società incaricata della riscossione dovranno nominare uno o più funzionari responsabili della riscossione che esercitino: le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione, ovvero quelle attribuite al segretario comunale dall'articolo 11 del R.D. n. 639/1910 (assistenza all'incanto, stesura del relativo), in ottemperanza ai requisiti di legge (abilitazione e autorizzazione) richiesti per ricoprire il ruolo di esattori degli ufficiali della riscossione. PROSPETTIVA DI RIFORMA STRUTTURALE DELLA RISCOSSIONE In conclusione, e per quanto qui d’interesse, occorre a questo punto capire in che modo l’uscita di Equitalia dalla riscossione dei tributi incida sul sistema della riscossione dei tributi degli Enti locali, tanto sia alla luce della omessa attuazione della delega per il riordino della disciplina delle riscossioni delle entrate degli enti locali (art. 10, comma 1, lettera c, legge n. 23/2014), che per via della POTESTA’ REGOLAMENTARE AGLI STESSI AFFIDATA. La normativa vigente sconta, infatti, una grande confusione che andrebbe eliminata permettendo di conseguenza sia ai cittadini, che all’Amministrazione Pag. 28 a 29 Prof. Dottor Giuseppe Guzzo Revisore legale – giudice tributario Relazione al Convegno “La revisione Economico – Finanziaria degli Enti locali” 22-23/11/2016 Palazzo Aragona Cutò – Bagheria (PA) Finanziaria di verificare più compiutamente le dinamiche positive e negative della riscossione. Al di fuori, quindi, dei versamenti spontanei, è indubbio che la riscossione dei tributi debba essere completamente rivista. La sequenza di rinvii che ha fatto seguito al primo annuncio della cessazione dell’attività di Equitalia a favore dei Comuni ha, infatti, impedito di realizzare un intervento omogeneo di riforma del sistema della riscossione, con difficoltà di delineare un quadro organico per lo svolgimento di tale attività, nel periodo postEquitalia, soprattutto per quanto riguarda la sorte delle partite ancora in fase di riscossione da parte della società pubblica. L’abbandono di Equitalia rischia quindi di costituire un duplice problema per i Comuni, guardando non soltanto alle prospettive future della riscossione, soprattutto coattiva (a causa della mancanza di chiare disposizioni normative in grado di permettere sia ai Comuni intenzionati a riscuotere in proprio, sia ai concessionari privati di utilizzare le medesime prerogative riconosciute alla società pubblica), ma anche al passato, in cui la gestione delle partite creditorie degli Enti locali non ha mai costituito uno dei principali interessi dell’Agente della riscossione, anche in virtù dello scarso valore economico delle singole partite tributarie da riscotere per conto dei Comuni, che, cumulandosi nel tempo, hanno in ogni caso generato un importo enorme di crediti ancora da esigere, che gli Enti locali continuano a mantenere come residui attivi nei propri bilanci, ma che – con il passare degli anni – diventano sempre più difficilmente realizzabili. Pag. 29 a 29