Leasing
Il leasing è un contratto di finanziamento, atipico o innominato, con cui un soggetto
specializzato, impresa di leasing o locatario, concede la disponibilità di un bene per un
determinato periodo di tempo ad un altro soggetto, utilizzatore o locatario, contro pagamento
di un canone, alla scadenza il locatore può scegliere tra la restituzione del bene, il rinnovo del
contratto o il riscatto del bene stesso con la conseguente acquisizione della proprietà, in questo
caso contro pagamento di un prezzo residuo al locatario, impresa di leasing. Ciò porta alla
distinzione tra leasing operativo e finanziario. In base al TUB, l’esercizio nei confronti del
pubblico dell’attività di leasing è riservato alle banche e agli intermediari iscritti in un apposito
elenco tenuto dall’UIC, inoltre un elenco speciale è tenuto dalla Banca d’Italia; mentre
l’esercizio in via prevalente non nei confronti del pubblico è riservato ai soggetti iscritti in
un’apposita sezione dell’elenco generale.
La convenienza del leasing non si basa sul solo costo finanziario dell’operazione
determinato con il calcolo del tasso interno di rendimento, in quanto occorre stabilire il tasso di
sconto che determina la somma dei flussi di cassa attualizzati pari a zero, anche se il leasing
presenta in ogni caso vari aspetti positivi: disponibilità di mezzi finanziari con pianificazione dei
costi d’investimento, canoni ancorabili all’andamento del mercato finanziario e con piani
personalizzabili, deducibilità dei canoni, assenza di garanzie reali ed elasticità operativa, lo
svantaggio è che potrebbe essere più costoso di un finanziamento a medio termine.
Leasing operativo
Può essere considerato come un contratto di noleggio di beni strumentali con
caratteristiche standardizzate, ad esempio attrezzature per ufficio, autoveicoli o beni
normalmente di rapida obsolescenza. Normalmente nel canone di locazione possono essere
inclusi i servizi collaterali quali la manutenzione e l’assistenza tecnica ed ha di norma una
durata compresa tra uno e due anni e non prevede la possibilità del riscatto del bene ad opera
del locatario alla scadenza del contratto. Abbiamo quindi l’intervento del produttore o
distributore del bene strumentale e l’utente senza la presenza di un intermediario finanziario.
Leasing finanziario
È detto anche locazione finanziaria e si sostanzia in una operazione attraverso la quale
un locatore nelle vesti di intermediario finanziario acquista o fa costruire beni mobili o
immobili, a scelta o su indicazione dell’utilizzatore, il conduttore cliente che utilizza il bene, che
ha la facoltà di diventare proprietario dei cespiti locati alla scadenza del contratto a fronte del
pagamento di un prezzo prestabilito di riscatto, tra l’1 ed il 30% a seconda del bene dato in
locazione. Il locatore assume l’impegno di corrispondere all’intermediario un certo numero di
rate il cui totale supera il costo del bene, per una durata compresa tra 5 e 15 anni, anticipando
al contratto una somma tra il 5 ed il 30% del finanziamento a titolo di canone.
Il locatore assume il rischio per i danni a terzi, per le conseguenze penali derivanti
dall’uso del bene e del perimento e deterioramento del bene obbligandosi ad assicurarlo
curandone inoltre la manutenzione. Il locatario non concede garanzia per la qualità del bene, il
conduttore fa valere contro il fornitore qualsiasi eventuale difetto, essendo il soggetto che
sceglie e concordare con il fornitore stesso le caratteristiche del bene, il tempo e le modalità di
consegna ed il prezzo di cessione, che l’utilizzatore non può cedere a terzi mentre può essere
ceduto il contratto di leasing previo consenso dell’impresa di leasing. Le figure che
intervengono nel contratto salgono a tre: chi ha bisogno dell’operazione di finanziamento per i
propri investimenti al fine di incrementare i mezzi di produzione come azienda o professionista,
il fornitore che intende collocare i propri prodotti e la società finanziaria che sia specializzata
nell’intermediazione.
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Principali forme tecniche di leasing finanziario:
Il leasing immobiliare che ha per oggetto un bene immobile che viene ceduto in
locazione, dove il conduttore ha la facoltà di acquistare la proprietà dell’immobile alla
scadenza del contratto dietro pagamento del prezzo di riscatto. Il locatore in pratica si
impegna a finanziare il costo dell’immobile, mentre il locatario è obbligato a pagare i
canoni, deducibili per i contratti con durata minima di 8 anni, e a sostenere le spese
inerenti l’immobile, quali manutenzione sia ordinaria sia straordinaria, assicurazione,
imposte e tasse, per l’intera durata del contratto.
Il sale and lease back dove il proprietario di un bene al fine di ottenere un
finanziamento, cede la proprietà del bene ad una impresa di leasing che cede a sua
volta l’uso in locazione finanziaria con possibilità di riacquisto della proprietà a fine
contratto.
Il leasing adossè che prevede per l’impresa di leasing di estendere le attività a settori
del mercato che realizzino prodotti a costo unitario basso quindi con clientela
difficilmente stimabile. Poiché sarebbe troppo costoso un leasing tradizionale, la vendita
dei beni è effettuata all’impresa dallo stesso soggetto che riceverà il bene in locazione
per poi locarlo a sua volta ai propri clienti: il produttore o distributore dei beni che
risponde del canoni direttamente nei confronti della società di leasing, con il vantaggio
per il produttore di offrire alla propria clientela un prezzo dilazionato mentre per la
società di leasing quello di aver stipulato un contratto vantaggioso sotto il profilo
economico avendo poi una controparte ragguardevole.
Il Leasing azionario poco diffuso in Italia, attraverso il quale una società finanziaria
acquista un capitale azionario esistente o di nuova creazione per cederlo ad un
investitore che paga canoni periodici ed a fine contratto può divenirne proprietario
attraverso il pagamento del prezzo di riscatto. Il fine dell’imprenditore può essere
molteplice dato che questi può voler ottenere un finanziamento per i propri fabbisogni,
intende aumentare il capitale senza aprire l’azionariato e graduando l’investimento,
intendendo creare un società divenendo proprietario al termine della locazione.
Il Leasing agevolato è una normale operazione di leasing su beni mobili o immobili ad
un costo ridotto per effetto della concessione di contributi pubblici in conto interessi, in
capitale o sotto forma di riconoscimento di crediti d’imposta.
Il leasing pubblico sia quando lo stesso ente pubblico assume la veste di utilizzatore:
l’operatore pubblico ha l’opportunità di superare problemi di carattere burocratico,
contenendo i costi di una realizzazione pubblica rendendone trasparenti le condizioni
dell’operazione, specie poi quando l’Amministrazione pubblica non abbia capacità di
indebitamento, dato che il canone di leasing rientra nella spesa corrente ed il solo
prezzo di riscatto costituisce spesa di investimento.
Il leasing all’esportazione è caratterizzato dalla peculiarità che l’utilizzatore appartiene
ad un Paese diverso da quello del cedente, costituisce quindi un canale alternativo di
finanziamento all’esportazioni di beni di produzione nazionale.
Il canone di leasing si imputa tra i costi di esercizio in base al principio della
competenza temporale ai fini Irpeg, salvo il caso di cespiti adibiti all’esercizio di un’arte o
professione ai fini Irpef. Per i beni concessi in locazione finanziaria le quote di
ammortamento sono determinate da parte dell’impresa concedente in ciascun esercizio
nella misura risultante dal relativo piano di ammortamento e non è ammesso
l’ammortamento anticipato; la rata viene suddivisa in due parti sotto l’aspetto fiscale con il
metodo finanziario.
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Una rappresenta la quota di ammortamento del costo di acquisto del bene concesso in
leasing, l’altra costituisce il rimborso degli interessi passivi, delle spese generali e del
margine della società di leasing. Per i beni diversi dagli immobili l’impresa utilizzatrice potrà
dedurre i canoni pagati a condizione che la durata del contratto non sia inferiore alla metà
del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito in relazione all’attività
dell’impresa stessa.
In caso di cessione del contratto il cedente non subisce l’indeducibilità dei vecchi canoni,
il prezzo del contratto costituisce sopravvenienza attiva per il cedente, il cessionario
contabilizza il prezzo pagato all’attivo patrimoniale quale prezzo anticipato per il futuro
acquisto del bene ed al riscatto aumenterà tale costo della cifra del riscatto stesso e inizierà
l’ammortamento. Il leasing rientra tra le prestazioni di servizi, quindi soggette ad Iva in
percentuale sul canone da corrispondere con l’aliquota relativa all’eventuale cessione del
bene. Circa l’iscrizione in bilancio i beni in leasing devono essere iscritti nello stato
patrimoniale della società di leasing che provvederà a effettuare gli ammortamenti, mentre
la società utilizzatrice deve iscrivere i canoni di leasing secondo il principio della
competenza economica nel conto economico quali costi della produzione per godimento di
beni di terzi.
Per i canoni relativi ai mezzi di trasporto utilizzati nell’esercizio d’imprese, arti e
professioni sono deducibili dai redditi d’impresa per l’intero ammontare se relativi a navi e
imbarcazioni da diporto, aerei da turismi, ciclomotori e motocicli utilizzati esclusivamente
come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa e veicoli adibiti ad uso pubblico o in
uso promiscuo per la maggior parte del periodo d’imposta; nella misura del 50% se
l’utilizzo di auto, caravan, ciclomotori e motocicli è diverso dall’attività propria dell’impresa
o nel caso di esercizio in forma individuale di arti e professioni limitatamene ad un solo
veicolo o nella misura dell’80% per i veicoli utilizzati da esercenti attività di agenzia o di
rappresentanza di commercio. Non si tiene conto della parte di costo di acquisizione
eccedente 18.000 euro circa per auto, 4.000 euro per motocicli e 2.000 per ciclomotori.
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