CONFERIMENTO Il conferimento spa artt. 2342-2345 c.c. srl artt. 2464-2466 c.c. (rinvio alle norme disciplinanti il conferimento di singoli beni) Indice CONFERIMENTO Descrizione dell’istituto • Il conferimento d’azienda è un’operazione mediante la quale un soggetto (denominato conferente) trasferisce un un’azienda azienda o un ramo aziendale ad una società (conferitaria), ricevendo quale corrispettivo una partecipazione (azioni/quote di nuova emissione della conferitaria) nel capitale della società stessa. Il codice civile non disciplina il conferimento d’azienda in maniera autonoma, ma rimanda ai conferimenti in società dei beni in natura (art. 2247) e richiede la relazione di stima ex art. 2343 e 2465 c.c.. Conferimento in senso stretto • • Col conferimento d d’azienda azienda si separa dall dall’impresa impresa conferente un complesso aziendale funzionante, destinato ad un’impresa “conferitaria”, – già costituita – o nata a seguito del conferimento stesso. Di solito la conferente - che cede l’unica azienda posseduta - rimane in vita come società finanziaria, gestendo la partecipazione (Holding industriale). 1 CONFERIMENTO Le motivazioni • Ristrutturazione organizzativa – conferendo autonomia operativa e giuridica ad uno o più rami aziendali in aree da gestire separatamente. STEP: Struttura divisionale/ autonomia gestionale/ conferimento/ autonomia giuridica – responsabilizzazione managers – scorporo di tutte le attività e accentramento c/o holding di talune funzioni di gruppo (finanza, servizi legali e amministrativi) per conseguire economie di scala – conferimento per concentrazione ramo in altra società preesistente ((attenzione,, però p al problema p organizzativo) g ) • Ridefinizione della strategia finanziaria – sostituendo al ramo una partecipazione (beni di 2° grado in luogo di beni di 1° grado) si agevola la movimentazione e la valorizzazione della partecipazione (quotazione, ingresso di nuovi soci, ecc.). • Disinvestimento – abbandono area di business, perché non più strategica o per esigenze di riequilibrio economico-finanziario e patrimoniale CONFERIMENTO Le finalità dell’istituto, in sintesi Finalità del conferimento: • • • • • • • il rafforzamento dell’attività imprenditoriale p ((si p pensi all’apporto pp di una impresa p individuale in una società di capitale che eserciti la stessa attività o attività strettamente complementare); i vantaggi derivanti dalle eventuali agevolazioni di tipo fiscale; l’isolamento di un ramo in perdita (“bad branch”) in un’azienda in grado di ottenere buoni risultati; la riorganizzazione aziendale; lo sfruttamento di economie di scala; la diversificazione degli investimenti, dal momento che si sceglie di cedere solo singoli rami aziendali e non tutta l’azienda; il passaggio generazionale all’interno dell’azienda, al fine di semplificare e razionalizzare l’eventuale divisione dell’azienda tra gli eredi. In generale, si può quindi affermare che l’operazione di conferimento è un utile strumento per perseguire la dimensione aziendale ottimale; consente infatti di ridurre le dimensioni di un’azienda, conferendone i diversi rami in imprese con autonoma gestione, ma anche di consolidare alleanze 2 CONFERIMENTO Aspetti civilistici del conferimento CONFERIMENTO I Conferimenti • Obiettivi della Riforma – 1) ll'acquisizione acquisizione di ogni elemento utile per il proficuo svolgimento dell'impresa sociale, a condizione che sia garantita l'effettiva formazione del capitale sociale; – 2) ai soci di regolare l'incidenza delle rispettive partecipazioni sociali sulla base di scelte contrattuali; – 3) di semplificare le procedure di valutazione dei conferimenti in natura, nel rispetto del principio di certezza del valore a tutela di terzi. • Di fatto la Riforma: – ha sostanzialmente confermato la disciplina dei conferimenti nelle società per azioni, azioni – mentre ha previsto regole ad hoc per le società a responsabilità limitata. limitata 3 CONFERIMENTO La normativa civilistica • L’operazione di conferimento realizza il sostanziale t f i trasferimento t di un ramo d’azienda; d’ i d per i conferimenti f i ti di aziende occorre quindi far riferimento agli obblighi propri del trasferimento d’azienda (art. 2557 ss c.c.) e in particolare: – – – – divieto di concorrenza (art. 2557 c.c.) successione i neii contratti t tti (art. ( t 2558 c.c.)) crediti relativi all’azienda ceduta (art. 2559 c.c.) debiti relativi all’azienda ceduta (art. 2560 c.c.) CONFERIMENTO Le fasi del conferimento • Fase propedeutica: – contatti tra le società (se conferitaria preesistente) e delibera (di straordinaria amministrazione) del conferimento d’azienda o del ramo. – NB NB:: se muta l’oggetto sociale della conferente occorre l’assemblea straordinaria e spetta il diritto di recesso ai soci dissenzienti. • Fase valutativa: – nomina del perito – asseverazione della perizia p • Fase attuativa: – delibera di aumento di capitale della società conferitaria a servizio del conferimento (art. 2441 c.c.: non spetta il diritto di opzione) e stipulazione (spesso contestuale) dell’atto di conferimento (atto pubblico). 4 CONFERIMENTO L’atto di conferimento • Il contenuto non è disciplinato dal codice civile: – elementi l ti identificativi id tifi ti i delle d ll società i tà conferente f t e conferitaria f it i – risultanze della perizia giurata, il valore attribuito al complesso, individuazione delle attività e passività conferite (spesso tramite il rinvio al contenuto della perizia). • NB: il valore peritato rappresenta il limite superiore per l’aumento di capitale sociale sovrapprezzo. – la l data d t a partire ti dalla d ll quale l ha h effetto ff tt giuridico i idi il conferimento f i t • NB: è possibile prevedere il trasferimento di determinati elementi costituenti il complesso aziendale anche in un momento successivo alla data di decorrenza del conferimento. (Es. forza lavoro). CONFERIMENTO Conferimento d’azienda Comunicazioni sindacali (art. 47 L. 428/1990) ¾ Obbligo g di informare le rappresentanze pp sindacali almeno 25 giorni prima dell’operazione, per le aziende con più di 15 dipendenti ¾ Su richiesta delle rappresentanze sindacali o dei sindacati di categoria, g , l’alienante e l’acquirente q hanno l’obbligo di avviare entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta un esame congiunto con i soggetti sindacali richiedenti; decorsi 10 giorni la consultazione si intende esaurita. 5 CONFERIMENTO L’esclusione del diritto d’opzione • Se il conferimento è destinato ad una società pre-esistente, questa procede all all’effettuazione effettuazione di un aumento di Capitale sociale c.d. cd “con esclusione del diritto di opzione” • Art. 2441 c.c.:“…omissis… Le proposte di aumento di capitale sociale con esclusione o limitazione del diritto di opzione, ai sensi del primo periodo del quarto comma o del quinto comma del presente articolo, devono essere illustrate dagli amministratori con apposita pp relazione,, dalla qquale devono risultare le ragioni dell'esclusione o della limitazione, ovvero, qualora l'esclusione derivi da un conferimento in natura, le ragioni di questo e in ogni caso i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione”. CONFERIMENTO L’aumento del Capitale Sociale e il sovrapprezzo azioni • [Aumento di C.Soc. C Soc Sovrapprezzo] – tutela diritti creditori sociali e terzi • Ripartizione tra [Aumento C.Soc.] e [Sovrapprezzo]: – tutela diritti dei vecchi e nuovi soci Esprimere un parere sulla congruità del prezzo di emissione significa prendere in considerazioni entrambe le dimensioni 6 CONFERIMENTO Perizia della sommatoria: C.soc sovr. • L’emissione di azioni della conferitaria a favore della conferente ppreesistente comporta p il pproblema, tipico p degli g aumenti di capitale p con esclusione del diritto di opzione, della ripartizione dell’incremento di patrimonio netto tra valore nominale e sovrapprezzo. • Il perito non è tenuto ad entrare nel merito della questione, dovendo semplicemente limitarsi ad attestare che il valore del ramo o dell’azienda oggetto di conferimento è almeno pari a quello ad esso attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell’eventuale sovrapprezzo. • Spetta alle controparti negoziare la quota di partecipazione al capitale della conferitaria e ciò presuppone, di fatto, una valutazione comparativa ex-ante del valore corrente dell’azienda o ramo conferito e dell’azienda conferitaria. E’, in pratica, una valutazione di concambio. CONFERIMENTO Il corrispettivo del ramo/azienda e la sua configurazione • Le parti non possono determinare autonomamente il corrispetti o: il valore corrispettivo: alore massimo è infatti indicato nella relazione rela ione dell’esperto ai sensi del 2343 c.c. (SPA) e 2465 c.c. (SRL) • L’oggetto del trasferimento risulta circoscritto dalle indicazioni peritali. Per tale motivo il conferimento si differenzia dalla cessione d’azienda per la quale si presume l’integrale trasferimento f di tutti i beni ed i rapporti pp ffacenti capo p all’azienda stessa: l’esclusione di un determinato bene deve essere oggetto di esplicita pattuizione. 7 CONFERIMENTO Responsabilità della conferitaria • Art. 2558 c.c.: successione della conferitaria nei contratti relativi l ti i all’azienda ll’ i d trasferita t f it • Art. 2559 c.c.: successione nei crediti (automatico trasferimento dei rapporti in capo alla conferitaria) • Art. 2560 c.c.: trasferimento dei debiti dell’azienda conferita (se non vi è liberazione del conferente in mancanza di assenso del creditore: menzione nei conti d’ordine della conferente) • La responsabilità della conferitaria è circoscritta (art. 2560, c.2) ai debiti che risultano dalle scritture contabili. CONFERIMENTO Conferimento in SPA - RIFORMA • L’esperto non è più tenuto ad attestare: – che il valore attribuito non è inferiore al valore nominale aumentato dell’eventuale sovrapprezzo delle azioni emesse a fronte del conferimento, bensì – che il loro valore è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell’eventuale sovrapprezzo e dei criteri di valutazione seguiti. • Il significato di tale modifica è quello di attribuire, mediante l’ l’attestazione i d ll’ dell’esperto ( (nominato i d l Presidente dal P id d l Tribunale del T ib l «nel cui circondario ha sede la società» conferitaria), la garanzia che il valore del conferimento non è inferiore al valore delle azioni assegnate, con la conseguenza evidente di evitare che vengano assegnate al soggetto conferente azioni in misura superiore al proprio conferimento 8 CONFERIMENTO Le problematiche del conferimento SPA • Problematiche del conferimento: – individuazione beni e diritti conferibili – verifica della consistenza del patrimonio trasferito mediante valutazione dello stesso (funzione di garanzia del capitale sociale per i terzi) • L’art. 2342, 3° c., (obbligo di liberare integralmente le azioni corrispondenti ai beni in natura ed ai crediti, già al momento della sottoscrizione) prevede di fatto che i conferimenti in società di capitali siano assoggettati al principio consensualistico: la proprietà o il diritto si trasmettono e si acquistano per effetto del consenso delle parti legittimamente manifestato, cioè con la stipulazione dell’atto di conferimento. Quanto sopra per garantire alla conferitaria la titolarità di quei diritti da cui dipende la piena ed effettiva disponibilità dei beni conferiti. Si elimina così a monte il rischio di inadempimento. • Stessa ratio vale per il 5° c., che prevede il divieto di conferire le prestazioni d’opera e i servizi, seppur valutabili economicamente. CONFERIMENTO I beni e i diritti conferibili - SPA • Non risulta ammissibile il conferimento di un diritto di godimento di un bene in forma obbligatoria, in quanto in tal caso il socio dovrebbe assumersi delle obbligazioni di fare che si protrarrebbero nel tempo: ciò sarebbe infatti incompatibile con la volontà del legislatore di eliminare il rischio di inadempimento per le prestazioni differite nel tempo. • E’ invece suscettibile di conferimento un diritto reale di godimento (es. usufrutto), dato che, in tal caso, il conferimento si risolve in una prestazione istantanea. • Le creazioni intellettuali brevettate e i marchi sono giuridicamente configurabili come “beni” (data la disciplina sulle modalità di appropriazione) e pertanto conferibili. – Le invenzioni non brevettate non sono conferibili in quanto non tutelabili giuridicamente 9 CONFERIMENTO I beni e i diritti conferibili - SPA • Il know-how (conoscenze ed esperienze trasmissibili a terzi non brevettate o non brevettabili, che sono in ggrado di apportare pp miglioramenti alle tecniche soprattutto di produzione e di distribuzione) pone dubbi in merito alla sua qualificazione giuridica come “bene” e quindi sulla sua conferibilità; infatti: – la società conferitaria sarebbe sprovvista degli strumenti capaci di garantirle un uso esclusivo dell’elemento patrimoniale conferitole – la descrizione di tale asset nella relazione peritale violerebbe il requisito di segretezza con la conseguenza di privare il knowhow di un autonomo valore (la perizia può anche non riportare la descrizione analitica di quanto necessario per la pratica attuazione del know-how, anche se tale mancanza potrebbe esporre il perito al rischio di evidenziare un valore non razionale) CONFERIMENTO I beni e i diritti conferibili - SPA • L’avviamento del complesso azienda, considerata nella sua interezza e nella sua dimensione dinamica (e non come semplice somma di singoli beni) rappresenta una componente del capitale economico. • L’avviamento non è un bene autonomo, bensì una qualità dell’azienda o del ramo conferito (teoria organizzativa) • NB: anche la teoria atomistica non nega l’unitarietà funzionale impressa ai beni aziendali dall’imprenditore • Ignorare l’avviamento potrebbe comportare distorsioni nella redistribuzione del capitale nella società conferitaria, se preesistente. 10 CONFERIMENTO Conferimento in SRL - RIFORMA • Nelle SRL (diversamente dalle SPA dove ogni azione ha eguale valore) il capitale sociale è suddiviso in quote di valore diverso: ciascun socio è titolare di un’unica quota proporzionale al conferimento con la possibilità di derogare (espressamente prevista nell’atto costitutivo) al vincolo dell’assegnazione delle quote in misura proporzionale ai conferimenti effettuati. • Tale deroga rimarca la rilevanza delle qualità personali dei singoli soci rispetto alle caratteristiche patrimoniali. CONFERIMENTO Conferimento in SRL - RIFORMA • il valore dei conferimenti non può essere nel suo complesso inferiore all’ammontare totale del capitale sociale, confermando il principio della tutela dell’integrità del capitale sociale, con conseguente divieto di emettere partecipazioni sociali di valore nominale superiore al valore dei conferimenti. La tutela dell’integrità del capitale sociale è (analogamente a quanto previsto nelle s.p.a.) riferita al rapporto tra la somma dei conferimenti e l’ammontare globale del capitale sociale e non più al rapporto tra il singolo conferimento e la singola quota. • i co conferimenti e e posso possonoo esse esseree eeffettuati: e u : – in denaro (contestualmente alla costituzione almeno i 2,5 decimi, oppure i 10/10 se costituzione con unico socio). Il versamento del conferimento in denaro è sostituibile con una fideiussione bancaria o una polizza assicurativa; – con elementi dell’attivo suscettibili di valutazione economica; – con beni in natura e/o crediti. 11 CONFERIMENTO I beni e i diritti conferibili - SRL Oggetto del conferimento • L’atto costitutivo deve indicare i conferimenti di ciascun socio e il valore attribuito ai crediti e ai beni conferiti in natura, mentre l’art. 2464, comma 2, del codice civile stabilisce che possono essere conferiti tutti gli elementi dell’attivo suscettibili di valutazione economica con l’intento di consentire l’acquisizione di ogni elemento utile per il proficuo svolgimento dell’impresa sociale, a condizione che sia garantita l’effettiva formazione del capitale sociale: tra gli elementi dell’attivo suscettibili di valutazione economica vanno considerati il lavoro, la consulenza, l’attività personale o intellettuale, ogni tipo di know how. CONFERIMENTO I beni e i diritti conferibili - SRL Questo significa che le limitazioni che fino ad oggi erano contenute t t nell codice di civile i il vengono superate t per le l s.r.l., l mentre permangono per le s.p.a. Nelle s.r.l. potranno essere conferiti, pertanto, oltre ai beni in natura e ai crediti: • le prestazioni lavorative o di servizi; • l’avviamento di un’impresa; • le conoscenze o i processi di lavoro; • i diritti reali di godimento o di garanzia; • le obbligazioni in base alle quali il conferente si astiene dal compiere un’attività 12 CONFERIMENTO I beni e i diritti conferibili - SRL Conferimento di opera e di servizi • La ppossibilità di ppoter conferire qqualsiasi elemento dell’attivo suscettibile di valutazione economica include l’ammissibilità del conferimento di opera e di servizi. • Il comma 6 dell’art. 2464 del codice civile stabilisce che “il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l’intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d’opera o di servizi a favore della società”. • Questo significa che il socio può conferire al capitale sociale della società la propria prestazione d’opera o di servizi a condizione che gli obblighi assunti siano garantiti da una polizza di assicurazione o da una fideiussione bancaria al fine di tutelare la società nei casi di inadempimento del socio. CONFERIMENTO I beni e i diritti conferibili - SRL • Ulteriormente, qualora l’atto costitutivo lo preveda, la polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro presso la società. In sintesi, nelle ipotesi di conferimento di opera o di servizi, la norma garantisce la società (e con essa i terzi) nel caso di mancata esecuzione della prestazione promessa, sia per inadempimento che per causa non imputabile i t bil all socio-debitore i d bit ( (morte, t sopravvenuta incapacità): si vuole, in altre parole, assicurare alla società che il capitale sociale nominale sia coperto da un valore economico conseguito anche a prescindere dall’attività del socio debitore. 13 CONFERIMENTO Nomina del perito e «revisione» della stima - SRL • Il nuovo art. t 2465 c.c. dispone di all primo i comma che h il conferimento dei beni in natura o dei crediti deve essere accompagnato dalla relazione di stima di un esperto, esperto scelto fra i revisori contabili iscritti nell’apposito registro o fra le società di revisione iscritte nel relativo albo. • La relazione, da allegare all’atto costitutivo, deve contenere l descrizione la d i i dei d i beni b i o crediti diti conferiti, f iti l’indicazione l’i di i dei d i criteri di valutazione adottati e l’attestazione che il loro valore è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell’eventuale sovrapprezzo. CONFERIMENTO Obbligo di garanzia - SRL • P Proprio i perché hé i conferimenti f i ti di opere e servizi i i non sono immediatamente «liberabili», come invece i conferimenti di beni in natura e crediti, il legislatore della riforma, per ovviare al rischio in cui potrebbe incorrere la società nel caso di inadempimento da parte del socio dell’obbligo assunto di prestazione dell’opera o dei servizi, ha stabilito che il conferimento di opera e servizi deve essere corredato necessariamente di una polizza o di una fideiussione che possa essere escussa dalla società nella citata ipotesi di inadempimento, allo scopo di tutelare l’effettività del capitale sociale. 14 CONFERIMENTO Obbligo di garanzia - SRL • La previsione della garanzia suddetta, però, funge da strumento di tutela dell dell’effettività effettività del capitale solo nell’ipotesi di inadempimento dell’obbligo assunto dal socio; al contrario, gli strumenti previsti dal sesto comma dell’art. 2464 c.c. non possono garantire l’effettività del capitale con riferimento alla valutazione economica oggettiva della prestazione promessa. CONFERIMENTO Perizia di stima - SRL • Al riguardo, i d occorre rilevare il che h la l perizia i i di stima ti add opera dell’esperto scelto fra i revisori contabili o le società di revisione è prevista obbligatoriamente solo per i conferimenti di beni in natura o crediti, mentre nulla è disposto con riferimento alla differente categoria dei conferimenti di opera e servizi. servizi • Parte P t della d ll dottrina, d tt i ritenendo it d di attrarre tt nella ll categoria t i dei d i conferimenti in natura anche i conferimenti in oggetto, ha affermato l’applicabilità agli stessi del procedimento di stima ex art. 2465, primo comma, c.c. 15 CONFERIMENTO Aspetti contabili del conferimento CONFERIMENTO La conferente • Deve predisporre una chiusura dei conti, da fornire al perito quale situazione di “partenza” partenza per la redazione della stima ai sensi dell’art. 2343 c.c. (se conferitaria = soc.cap) • Se la data della perizia coincide con la data di chiusura dell’esercizio, la situazione da consegnare al perito corrisponderà al bilancio di esercizio stesso. 16 CONFERIMENTO La conferente • Successivamente, il primo problema per la conferente consisterà nel raccordare i valori e i beni evidenziati nella perizia ai valori e beni da apportare alla data di effetto del conferimento (anche fiscale) che coincide con: – la data di iscrizione presso il Registro delle imprese, imprese rispettivamente, dell’atto costitutivo (nel caso di conferitaria società di capitali new-co) e della delibera di aumento del capitale sociale (nel caso di conferitaria società di capitali preesistente) [In senso conforme, si veda la circ. Agenzia delle Entrate 21.3.2007 n. 16.]. – la data di stipulazione dell’atto di conferimento (per le società non di capitali) – o data successiva, se così pattuito (a prescindere dal soggetto destinatario). CONFERIMENTO La conferente 17 CONFERIMENTO La perizia. Perché? • La perizia (ex art. 2343 c.c.) è prevista a tutela degli interessi: – dei soci; – dei creditori sociali; – dei terzi a vario titolo interessati. SCOPO: Evitare sopravvalutazioni CONFERIMENTO La perizia • Ci si chiede se il perito debba procedere nella valutazione del complesso aziendale e, in particolare, se possa valutarlo: – con criteri propri della cosiddetta valutazione diretta o sintetica (in pratica capitalizzando i redditi dditi ffuturi) t i) – oppure debba procedere ad una valutazione analitica dei singoli beni. 18 CONFERIMENTO La stima • La prescrizione civilistica che impone al perito di stimare il valore attribuito a ciascun bene deve essere interpretata in modo elastico: la relazione di stima deve necessariamente essere analitica e circostanziata, ma senza dimenticare che i singoli beni devono essere valutati come un “complesso di beni organizzati”. CONFERIMENTO L’iscrizione dell’avviamento? • Iscrivere l’avviamento originario non viola il disposto dell’art dell art. 2426 cc.c. c poiché esiste un corrispettivo di valore pagato dalla società non in denaro ma in azioni emesse dalla società conferitaria (Si può iscrivere l’avviamento) • Nel 2343 c.c. si rinvia alla tecnica aziendale per p quanto attiene ai criteri di valutazione • QUINDI --> è possibile attenersi: La scelta tecnica del criterio – sia al metodo analitico valutativo è demandata al perito – sia al metodo sintetico (o altri) 19 CONFERIMENTO Trattamento dell’avviamento negativo (=“badwill”) • Dalla valorizzazione dell’azienda o ramo d’azienda può emergere - rispetto ad un procedimento di valutazione patrimoniale-analitico- un avviamento negativo • Ciò accade quando la redditività del complesso conferendo è inadeguata rispetto alla remunerazione normale del capitale • Occorre: O – dopo aver svalutato i beni fino (valore minimo) al loro valore di realizzo; – iscrivere l’eventuale ulteriore differenza (badwill) nel passivo, tra i RISCONTI PASSIVI, da imputare (con criterio sistematico) nei C.E. degli esercizi successivi via via che emergono le “perdite”. CONFERIMENTO I principi di valutazione • Relativamente ai principi di valutazione, amministratori e sindaci della conferente devono uniformarsi a quelli espressi dal perito nella propria relazione di stima. • Esisteranno invece problemi nell’identificazione dei beni da conferire, in quanto, per effetto della gestione, il patrimonio dell’impresa sarà mutato. • Si renderà, d à quindi i di necessaria i la l redazione d i di una “situazione “situazione i i patrimoniale” all’atto del conferimento, per evidenziare i patrimoniale mutamenti patrimoniali intervenuti e neutralizzare eventuali variazioni rispetto al patrimonio netto da conferire. 20 CONFERIMENTO Il badwill • Ove siano previste perdite future la valutazione analitico patrimoniale potrebbe rivelarsi non prudenziale. • (NB: immobilizzazioni per prudenza sono iscritte in bilancio al minore tra il “costo” e il “valore d’uso”) • Le perdite future potrebbero precludere la possibilità di remunerare con gli ammortamenti il capitale fisso; è pertanto opportuno pp svalutare i cespiti p fino al valore di realizzo pper ppoi procedere, ove ancora necessario, all’imputazione di un badwill da iscrivere in una “Riserva reintegro redditi” da appostare al passivo e da utilizzare con la tecnica dei risconti passivi. CONFERIMENTO La responsabilità del perito • Art. Art 6 DPR 30 del 10/2/1986: – al perito sono applicabili le disposizioni dell’art. 64 del codice di procedura civile, che regola il regime di responsabilità penale e civile del consulente tecnico di ufficio. 21 CONFERIMENTO La responsabilità degli amministratori sulla revisione della stima • Art. 2343, c.3 - Entro 180 giorni: giorni – dalla costituzione della società (quindi dall’iscrizione), oppure, se preesistente: – dalla delibera di aumento del capitale; capitale – oppure dalla sottoscrizione dell'aumento da parte del conferente; – oppure dall'atto atto di conferimento. conferimento gli AMMINISTRATORI devono controllare le valutazioni contenute nella relazione indicata nel primo comma. Ove occorre, devono procedere alla revisione della stima. Nel contempo, le azioni corrispondenti restano depositate presso la società e non possono essere alienate. • In assenza di controllo (per omissioni o negligenza), l’amministratore può essere chiamato a risarcire il danno. • E’ possibile per gli altri soci conferenti (e non ai creditori sociali) esperire l’azione di responsabilità, semprechè lo scarto sia superiore ad un quinto. CONFERIMENTO I danni da mancata revisione Le conseguenze • In caso di violazione dell’obbligo di revisione, per i danni causati alla società sono responsabili solidalmente gli amministratori e l'alienante • In tal modo l'atto rimane valido (certezza del conferimento) rafforzando in tal modo la tutela per i terzi. • Il controllo rimane di competenza esclusiva degli amministratori: sono stati, stati infatti, infatti eliminati i sindaci tra i soggetti incaricati alla revisione della stima, con esclusione delle società quotate, nelle quali, a norma dell'art. 158, co. 3, D.Lgs. 58/ 1998, le società di revisione sono ancora obbligate a detto controllo. I SINDACI devono comunque vigilare sul rispetto del citato obbligo di revisione. 22 CONFERIMENTO Lo scarto di valutazione. Effetti dell’annullamento • La disciplina, inoltre, si è adeguata alla possibilità che le azioni siano assegnate in misura non proporzionale al conferimento del singolo socio, si è quindi ammessa, nel caso di revisione della stima ad opera degli amministratori, l'ipotesi che l'atto costitutivo possa prevedere che, per effetto dell'annullamento delle azioni, si determini una diversa ripartizione tra i soci. • Su quest'ultimo punto il Legislatore ha precisato, nel quarto comma dell dell'art. art. 2346, che il principio di proporzionalità tra valore dei conferimenti e numero di azioni è derogabile con scelta statutaria. Questa soluzione è stata coordinata con il principio della effettiva formazione del capitale sociale, infatti la stessa norma prevede che in nessun caso il valore dei conferimenti possa essere complessivamente inferiore all'ammontare globale del capitale sociale. CONFERIMENTO Lo scarto di valutazione • Ove lo scarto non ecceda 1/5 del valore al quale è avvenuto il conferimento, non si verifica alcuna conseguenza civilistica; tuttavia, se tale scarto comporta la riduzione del capitale sociale per perdite, occorre (funzione di garanzia) seguire il dettato dell’art. 2447 c.c. onde evitare lo scioglimento della società. • Il valore può essere superiore a quello per cui è avvenuto il conferimento. (ES. per controbilanciare riserve latenti) 23 CONFERIMENTO Il conferimento di un ramo aziendale • PROBLEMATICHE: – id identificazione ifi i degli d li elementi l i patrimoniali i i li componenti il “ramo d’azienda” (complesso funzionante) – identificazione delle poste finanziarie relative allo specifico ramo CONFERIMENTO Le scritture della conferente (HP conferimento a fine esercizio) Se il conferimento è effettuato alla data di chiusura dell’esercizio, si procederà, una volta individuato il complesso aziendale, ad una riapertura dei conti, come avviene nelle ipotesi normali li di gestione ti e all successivo i storno t d ll attività delle tti ità e passività i ità conferite. f it • Riapertura (a valori storici) Diversi ATTIVITA’ a Diversi a PASSIVITA’ a P.NETTO 100 70 30 • E successivamente: Diversi PASSIVITA’ CONFERITE SOC. A C/APPORTO a Diversi 30 50 a ATTIVITA’ CONFERITE a PLUSVALENZA straord. PARTECIPAZIONI a SOC. A C/APPORTO 60 20 50 50 24 CONFERIMENTO segue • Con tali scritture risultano stornate - ai valori iscritti nella contabilità della conferente (valori “storici”) storici ) - le attività e passività conferite, mentre si evidenzia la partecipazione nella società conferitaria (partecipazione iscritta per il valore netto dei beni valutati a “valori correnti”) e pertanto generalmente si evidenzia una differenza tra netto e “valori correnti” e netto a “valori storici”. • Tale differenza si evidenzia nel CE come plusvalenza da conferimento (Consob. RM/94004211 19/4/1994), tra i componenti straordinari. CONFERIMENTO L’intervallo tra perizia e atto • Nel periodo intercorrente tra la data di riferimento della relazione di stima e quella di attuazione del conferimento il complesso di beni individuati dall’esperto può subire (e di norma subisce) modifiche in funzione della continuità dell’attività aziendale. • La società conferente deve pertanto redigere una ulteriore situazione patrimoniale al momento dell’attuazione del conferimento; essa si basa sui valori contabili dei beni da trasferire e tiene conto della stima eseguita dall’esperto per i beni ancora esistenti nel patrimonio. – I beni che nell nell’intervallo intervallo tra data perizia e data atto conferimento risultano: • ceduti, eliminati o trasformati, non possono essere rilevati, valutati, trasferiti; • acquisiti o prodotti, devono essere valutati al costo di acquisizione o di produzione, e trasferiti a tale costo alla società conferitaria – Difficilmente si pone il problema di svalutazioni o rivalutazioni in tale intervallo. • Se il delta è contenuto, conguaglio, se rilevante occorre riperitare. 25 CONFERIMENTO La contabilità della conferitaria • Il netto rappresenta il capitale sociale, o l’aumento di capitale it l sociale, i l se la l conferitaria f it i è già ià stata t t costituita. E’ però possibile “scindere” detto capitale netto in varie componenti (capitale sociale, riserve sovrapprezzo azioni, altre riserve..) CONFERIMENTO Le scritture della conferitaria • Al momento del conferimento si rilevano le seguenti scritture SOCIETA’ A CONFERENTE C/APPORTO a CAPITALE SOCIALE Diversi ATTIVITA’ CONFERITE a Diversi ed eventuali riserve…. 50 50 80 a PASSIVITA’ CONFERITE a SOCIETA’ A CONFERENTE C/APPORTO 30 50 26 CONFERIMENTO Le scritture della conferitaria • Se S lla conferitaria f i i è una società i à preesistente, i l’aumento di capitale sociale a servizio del conferimento può prevedere un SOVRAPPREZZO AZIONI CONFERIMENTO Il Conferimento 27 CONFERIMENTO Il Conferimento CONFERIMENTO Esercitazione Caso CLL 28 CONFERIMENTO 2008 CONFERIMENTO Il bilancio al 31/12/2007 pubblicato dalla CLL Spa presentava la seguente situazione patrimoniale. 2007 29 CONFERIMENTO 2007. 2007 CONFERIMENTO FASE 1: determinazione della plusvalenza 30 CONFERIMENTO CONFERIMENTO 31 CONFERIMENTO CONFERIMENTO 32 CONFERIMENTO Tale differenza rappresenta per la conferente CLL una plusvalenza da “conferimento di azienda” irrilevante agli effetti fiscali ai sensi dell’art. 176 TUIR Alla partecipazione iscritta contabilmente nel bilancio di CLL è riconosciuto un valore fiscale pari all all’ultimo ultimo valore fiscalmente riconosciuto all’azienda conferita. Agli elementi patrimoniali acquisiti dalla GIPRESS e contabilizzati ai valori peritati è riconosciuto il medesimo valore fiscale al quale risultavano in capo a CLL. (Prospetto di riconciliazione in Unico) CONFERIMENTO FASE 2: rilevazioni contabili post conferimento della società conferitaria GIPRESS Spa 33 CONFERIMENTO GIPRESS CONFERIMENTO 34 CONFERIMENTO FASE 2: rilevazioni contabili post conferimento della società conferente CLL Spa La partecipazione è iscritta in contabilità per € 20.000, ma fiscalmente è riconosciuta in misura pari all’ultimo valore fiscalmente riconosciuto dell’azienda oggetto di conferimento CONFERIMENTO CLL 35 CONFERIMENTO CONFERIMENTO Esercitazione Caso BRU 36 CONFERIMENTO 01/ 01/ 2008 CONFERIMENTO 2007 2009, 2010, 2010 2009. 37 CONFERIMENTO CONFERIMENTO 38 CONFERIMENTO 2009: CONFERIMENTO 2010 2010 (a 2010, ( 2010, 39 CONFERIMENTO FASE 1: determinazione dell’aumento di capitale della GIPRESS Spa e del valore del sovrapprezzo azioni CONFERIMENTO 40 CONFERIMENTO CONFERIMENTO 41 CONFERIMENTO CONFERIMENTO 42 CONFERIMENTO CONFERIMENTO 43 CONFERIMENTO CONFERIMENTO FASE 2: determinazione dell’aumento di capitale della GIPRESS e del valore del sovrapprezzo azioni a fronte dell’apporto di denaro operato da CLL 44 CONFERIMENTO CONFERIMENTO 45 CONFERIMENTO CONFERIMENTO 46 CONFERIMENTO CONFERIMENTO FASE 3: rilevazioni contabili GIPRESS Spa 47 CONFERIMENTO CONFERIMENTO 48