Il conferimento Il conferimento

CONFERIMENTO
Il conferimento
spa
artt. 2342-2345 c.c.
srl
artt. 2464-2466 c.c.
(rinvio alle norme disciplinanti il
conferimento di singoli beni)
Indice
CONFERIMENTO
Descrizione dell’istituto
•
Il conferimento d’azienda è un’operazione mediante la quale un soggetto
(denominato conferente) trasferisce un
un’azienda
azienda o un ramo aziendale ad una
società (conferitaria), ricevendo quale corrispettivo una partecipazione
(azioni/quote di nuova emissione della conferitaria) nel capitale della società
stessa. Il codice civile non disciplina il conferimento d’azienda in maniera
autonoma, ma rimanda ai conferimenti in società dei beni in natura (art.
2247) e richiede la relazione di stima ex art. 2343 e 2465 c.c..
Conferimento in senso stretto
•
•
Col conferimento d
d’azienda
azienda si separa dall
dall’impresa
impresa conferente un
complesso aziendale funzionante, destinato ad un’impresa “conferitaria”,
– già costituita
– o nata a seguito del conferimento stesso.
Di solito la conferente - che cede l’unica azienda posseduta - rimane in vita
come società finanziaria, gestendo la partecipazione (Holding industriale).
1
CONFERIMENTO
Le motivazioni
• Ristrutturazione organizzativa
– conferendo autonomia operativa e giuridica ad uno o più rami aziendali in
aree da gestire separatamente. STEP: Struttura divisionale/ autonomia
gestionale/ conferimento/ autonomia giuridica
– responsabilizzazione managers
– scorporo di tutte le attività e accentramento c/o holding di talune funzioni di
gruppo (finanza, servizi legali e amministrativi) per conseguire economie di
scala
– conferimento per concentrazione ramo in altra società preesistente
((attenzione,, però
p
al problema
p
organizzativo)
g
)
• Ridefinizione della strategia finanziaria
– sostituendo al ramo una partecipazione (beni di 2° grado in luogo di beni di
1° grado) si agevola la movimentazione e la valorizzazione della
partecipazione (quotazione, ingresso di nuovi soci, ecc.).
• Disinvestimento
– abbandono area di business, perché non più strategica o per esigenze di
riequilibrio economico-finanziario e patrimoniale
CONFERIMENTO
Le finalità dell’istituto, in sintesi
Finalità del conferimento:
•
•
•
•
•
•
•
il rafforzamento dell’attività imprenditoriale
p
((si p
pensi all’apporto
pp
di una impresa
p
individuale in una società di capitale che eserciti la stessa attività o attività
strettamente complementare);
i vantaggi derivanti dalle eventuali agevolazioni di tipo fiscale;
l’isolamento di un ramo in perdita (“bad branch”) in un’azienda in grado di
ottenere buoni risultati;
la riorganizzazione aziendale;
lo sfruttamento di economie di scala;
la diversificazione degli investimenti, dal momento che si sceglie di cedere solo
singoli rami aziendali e non tutta l’azienda;
il passaggio generazionale all’interno dell’azienda, al fine di semplificare e
razionalizzare l’eventuale divisione dell’azienda tra gli eredi.
In generale, si può quindi affermare che l’operazione di conferimento è un
utile strumento per perseguire la dimensione aziendale ottimale; consente
infatti di ridurre le dimensioni di un’azienda, conferendone i diversi rami in
imprese con autonoma gestione, ma anche di consolidare alleanze
2
CONFERIMENTO
Aspetti civilistici del conferimento
CONFERIMENTO
I Conferimenti
•
Obiettivi della Riforma
– 1) ll'acquisizione
acquisizione di ogni elemento utile per il proficuo svolgimento
dell'impresa sociale, a condizione che sia garantita l'effettiva
formazione del capitale sociale;
– 2) ai soci di regolare l'incidenza delle rispettive partecipazioni
sociali sulla base di scelte contrattuali;
– 3) di semplificare le procedure di valutazione dei conferimenti in
natura, nel rispetto del principio di certezza del valore a tutela di terzi.
•
Di fatto la Riforma:
– ha sostanzialmente confermato la disciplina dei conferimenti nelle
società per azioni,
azioni
– mentre ha previsto regole ad hoc per le società a responsabilità
limitata.
limitata
3
CONFERIMENTO
La normativa civilistica
• L’operazione di conferimento realizza il sostanziale
t f i
trasferimento
t di un ramo d’azienda;
d’ i d per i conferimenti
f i
ti
di aziende occorre quindi far riferimento agli obblighi
propri del trasferimento d’azienda (art. 2557 ss c.c.) e
in particolare:
–
–
–
–
divieto di concorrenza (art. 2557 c.c.)
successione
i
neii contratti
t tti (art.
( t 2558 c.c.))
crediti relativi all’azienda ceduta (art. 2559 c.c.)
debiti relativi all’azienda ceduta (art. 2560 c.c.)
CONFERIMENTO
Le fasi del conferimento
• Fase propedeutica:
– contatti tra le società (se conferitaria preesistente) e delibera (di
straordinaria amministrazione) del conferimento d’azienda o del ramo.
– NB
NB:: se muta l’oggetto sociale della conferente occorre l’assemblea
straordinaria e spetta il diritto di recesso ai soci dissenzienti.
• Fase valutativa:
– nomina del perito
– asseverazione della perizia
p
• Fase attuativa:
– delibera di aumento di capitale della società conferitaria a servizio del
conferimento (art. 2441 c.c.: non spetta il diritto di opzione) e stipulazione
(spesso contestuale) dell’atto di conferimento (atto pubblico).
4
CONFERIMENTO
L’atto di conferimento
• Il contenuto non è disciplinato dal codice civile:
– elementi
l
ti identificativi
id tifi ti i delle
d ll società
i tà conferente
f
t e conferitaria
f it i
– risultanze della perizia giurata, il valore attribuito al complesso,
individuazione delle attività e passività conferite (spesso tramite il
rinvio al contenuto della perizia).
• NB: il valore peritato rappresenta il limite superiore per l’aumento di
capitale sociale sovrapprezzo.
– la
l data
d t a partire
ti dalla
d ll quale
l ha
h effetto
ff tt giuridico
i idi il conferimento
f i
t
• NB: è possibile prevedere il trasferimento di determinati elementi
costituenti il complesso aziendale anche in un momento successivo alla
data di decorrenza del conferimento. (Es. forza lavoro).
CONFERIMENTO
Conferimento d’azienda Comunicazioni
sindacali (art. 47 L. 428/1990)
¾ Obbligo
g di informare le rappresentanze
pp
sindacali
almeno 25 giorni prima dell’operazione, per le
aziende con più di 15 dipendenti
¾ Su richiesta delle rappresentanze sindacali o dei
sindacati di categoria,
g
, l’alienante e l’acquirente
q
hanno l’obbligo di avviare entro 7 giorni dal
ricevimento della richiesta un esame congiunto con
i soggetti sindacali richiedenti; decorsi 10 giorni la
consultazione si intende esaurita.
5
CONFERIMENTO
L’esclusione del diritto d’opzione
• Se il conferimento è destinato ad una società pre-esistente, questa
procede all
all’effettuazione
effettuazione di un aumento di Capitale sociale c.d.
cd
“con esclusione del diritto di opzione”
• Art. 2441 c.c.:“…omissis…
Le proposte di aumento di
capitale sociale con esclusione o limitazione del diritto di
opzione, ai sensi del primo periodo del quarto comma o del
quinto comma del presente articolo, devono essere illustrate dagli
amministratori con apposita
pp
relazione,, dalla qquale devono
risultare le ragioni dell'esclusione o della limitazione, ovvero,
qualora l'esclusione derivi da un conferimento in natura, le
ragioni di questo e in ogni caso i criteri adottati per la
determinazione del prezzo di emissione”.
CONFERIMENTO
L’aumento del Capitale Sociale e il
sovrapprezzo azioni
• [Aumento di C.Soc.
C Soc Sovrapprezzo]
– tutela diritti creditori sociali e terzi
• Ripartizione tra [Aumento C.Soc.] e
[Sovrapprezzo]:
– tutela diritti dei vecchi e nuovi soci
Esprimere un parere sulla congruità del prezzo di emissione
significa prendere in considerazioni entrambe le dimensioni
6
CONFERIMENTO
Perizia della sommatoria: C.soc
sovr.
• L’emissione di azioni della conferitaria a favore della conferente
ppreesistente comporta
p
il pproblema, tipico
p degli
g aumenti di capitale
p
con esclusione del diritto di opzione, della ripartizione
dell’incremento di patrimonio netto tra valore nominale e
sovrapprezzo.
• Il perito non è tenuto ad entrare nel merito della questione,
dovendo semplicemente limitarsi ad attestare che il valore del
ramo o dell’azienda oggetto di conferimento è almeno pari a
quello ad esso attribuito ai fini della determinazione del capitale
sociale e dell’eventuale sovrapprezzo.
• Spetta alle controparti negoziare la quota di partecipazione al
capitale della conferitaria e ciò presuppone, di fatto, una
valutazione comparativa ex-ante del valore corrente dell’azienda
o ramo conferito e dell’azienda conferitaria. E’, in pratica, una
valutazione di concambio.
CONFERIMENTO
Il corrispettivo del ramo/azienda e la
sua configurazione
• Le parti non possono determinare autonomamente il
corrispetti o: il valore
corrispettivo:
alore massimo è infatti indicato nella relazione
rela ione
dell’esperto ai sensi del 2343 c.c. (SPA) e 2465 c.c. (SRL)
• L’oggetto del trasferimento risulta circoscritto dalle indicazioni
peritali. Per tale motivo il conferimento si differenzia dalla
cessione d’azienda per la quale si presume l’integrale
trasferimento
f
di tutti i beni ed i rapporti
pp
ffacenti capo
p all’azienda
stessa: l’esclusione di un determinato bene deve essere oggetto
di esplicita pattuizione.
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CONFERIMENTO
Responsabilità della conferitaria
• Art. 2558 c.c.: successione della conferitaria nei contratti
relativi
l ti i all’azienda
ll’ i d trasferita
t f it
• Art. 2559 c.c.: successione nei crediti (automatico
trasferimento dei rapporti in capo alla conferitaria)
• Art. 2560 c.c.: trasferimento dei debiti dell’azienda conferita
(se non vi è liberazione del conferente in mancanza di assenso
del creditore: menzione nei conti d’ordine della conferente)
• La responsabilità della conferitaria è circoscritta (art. 2560,
c.2) ai debiti che risultano dalle scritture contabili.
CONFERIMENTO
Conferimento in SPA - RIFORMA
• L’esperto non è più tenuto ad attestare:
– che il valore attribuito non è inferiore al valore nominale aumentato
dell’eventuale sovrapprezzo delle azioni emesse a fronte del
conferimento,
bensì
– che il loro valore è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della
determinazione del capitale sociale e dell’eventuale sovrapprezzo e dei
criteri di valutazione seguiti.
• Il significato di tale modifica è quello di attribuire, mediante
l’
l’attestazione
i
d ll’
dell’esperto
(
(nominato
i
d l Presidente
dal
P id
d l Tribunale
del
T ib
l
«nel cui circondario ha sede la società» conferitaria), la garanzia
che il valore del conferimento non è inferiore al valore delle azioni
assegnate, con la conseguenza evidente di evitare che vengano
assegnate al soggetto conferente azioni in misura superiore al
proprio conferimento
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CONFERIMENTO
Le problematiche del conferimento SPA
• Problematiche del conferimento:
– individuazione beni e diritti conferibili
– verifica della consistenza del patrimonio trasferito mediante valutazione
dello stesso (funzione di garanzia del capitale sociale per i terzi)
• L’art. 2342, 3° c., (obbligo di liberare integralmente le azioni
corrispondenti ai beni in natura ed ai crediti, già al momento della
sottoscrizione) prevede di fatto che i conferimenti in società di
capitali siano assoggettati al principio consensualistico: la proprietà
o il diritto si trasmettono e si acquistano per effetto del consenso
delle parti legittimamente manifestato, cioè con la stipulazione
dell’atto di conferimento. Quanto sopra per garantire alla
conferitaria la titolarità di quei diritti da cui dipende la piena ed
effettiva disponibilità dei beni conferiti. Si elimina così a monte il
rischio di inadempimento.
• Stessa ratio vale per il 5° c., che prevede il divieto di conferire le
prestazioni d’opera e i servizi, seppur valutabili economicamente.
CONFERIMENTO
I beni e i diritti conferibili - SPA
• Non risulta ammissibile il conferimento di un diritto di
godimento di un bene in forma obbligatoria, in quanto in tal
caso il socio dovrebbe assumersi delle obbligazioni di fare che si
protrarrebbero nel tempo: ciò sarebbe infatti incompatibile con la
volontà del legislatore di eliminare il rischio di inadempimento
per le prestazioni differite nel tempo.
• E’ invece suscettibile di conferimento un diritto reale di
godimento (es. usufrutto), dato che, in tal caso, il conferimento
si risolve in una prestazione istantanea.
• Le creazioni intellettuali brevettate e i marchi sono
giuridicamente configurabili come “beni” (data la disciplina sulle
modalità di appropriazione) e pertanto conferibili.
– Le invenzioni non brevettate non sono conferibili in quanto non tutelabili
giuridicamente
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CONFERIMENTO
I beni e i diritti conferibili - SPA
• Il know-how (conoscenze ed esperienze trasmissibili a terzi non
brevettate o non brevettabili, che sono in ggrado di apportare
pp
miglioramenti alle tecniche soprattutto di produzione e di
distribuzione) pone dubbi in merito alla sua qualificazione giuridica
come “bene” e quindi sulla sua conferibilità; infatti:
– la società conferitaria sarebbe sprovvista degli strumenti capaci
di garantirle un uso esclusivo dell’elemento patrimoniale
conferitole
– la descrizione di tale asset nella relazione peritale violerebbe il
requisito di segretezza con la conseguenza di privare il knowhow di un autonomo valore (la perizia può anche non riportare la
descrizione analitica di quanto necessario per la pratica
attuazione del know-how, anche se tale mancanza potrebbe
esporre il perito al rischio di evidenziare un valore non razionale)
CONFERIMENTO
I beni e i diritti conferibili - SPA
• L’avviamento del complesso azienda, considerata nella sua
interezza e nella sua dimensione dinamica (e non come
semplice somma di singoli beni) rappresenta una componente
del capitale economico.
• L’avviamento non è un bene autonomo, bensì una qualità
dell’azienda o del ramo conferito (teoria organizzativa)
• NB: anche la teoria atomistica non nega l’unitarietà funzionale
impressa ai beni aziendali dall’imprenditore
• Ignorare l’avviamento potrebbe comportare distorsioni nella
redistribuzione del capitale nella società conferitaria, se
preesistente.
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CONFERIMENTO
Conferimento in SRL - RIFORMA
• Nelle SRL (diversamente dalle SPA dove ogni azione ha
eguale valore) il capitale sociale è suddiviso in quote di
valore diverso: ciascun socio è titolare di un’unica quota
proporzionale al conferimento con la possibilità di derogare
(espressamente prevista nell’atto costitutivo) al vincolo
dell’assegnazione delle quote in misura proporzionale ai
conferimenti effettuati.
• Tale deroga rimarca la rilevanza delle qualità personali dei
singoli soci rispetto alle caratteristiche patrimoniali.
CONFERIMENTO
Conferimento in SRL - RIFORMA
• il valore dei conferimenti non può essere nel suo complesso inferiore
all’ammontare totale del capitale sociale, confermando il principio
della tutela dell’integrità del capitale sociale, con conseguente divieto di
emettere partecipazioni sociali di valore nominale superiore al valore
dei conferimenti. La tutela dell’integrità del capitale sociale è
(analogamente a quanto previsto nelle s.p.a.) riferita al rapporto tra la
somma dei conferimenti e l’ammontare globale del capitale sociale e
non più al rapporto tra il singolo conferimento e la singola quota.
• i co
conferimenti
e e posso
possonoo esse
esseree eeffettuati:
e u :
– in denaro (contestualmente alla costituzione almeno i 2,5 decimi,
oppure i 10/10 se costituzione con unico socio). Il versamento del
conferimento in denaro è sostituibile con una fideiussione bancaria o
una polizza assicurativa;
– con elementi dell’attivo suscettibili di valutazione economica;
– con beni in natura e/o crediti.
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CONFERIMENTO
I beni e i diritti conferibili - SRL
Oggetto del conferimento
• L’atto costitutivo deve indicare i conferimenti di ciascun socio
e il valore attribuito ai crediti e ai beni conferiti in natura,
mentre l’art. 2464, comma 2, del codice civile stabilisce che
possono essere conferiti tutti gli elementi dell’attivo
suscettibili di valutazione economica con l’intento di
consentire l’acquisizione di ogni elemento utile per il proficuo
svolgimento dell’impresa sociale, a condizione che sia
garantita l’effettiva formazione del capitale sociale: tra gli
elementi dell’attivo suscettibili di valutazione economica
vanno considerati il lavoro, la consulenza, l’attività
personale o intellettuale, ogni tipo di know how.
CONFERIMENTO
I beni e i diritti conferibili - SRL
Questo significa che le limitazioni che fino ad oggi erano
contenute
t t nell codice
di civile
i il vengono superate
t per le
l s.r.l.,
l
mentre permangono per le s.p.a.
Nelle s.r.l. potranno essere conferiti, pertanto, oltre ai beni in
natura e ai crediti:
• le prestazioni lavorative o di servizi;
• l’avviamento di un’impresa;
• le conoscenze o i processi di lavoro;
• i diritti reali di godimento o di garanzia;
• le obbligazioni in base alle quali il conferente si astiene dal
compiere un’attività
12
CONFERIMENTO
I beni e i diritti conferibili - SRL
Conferimento di opera e di servizi
• La ppossibilità di ppoter conferire qqualsiasi elemento dell’attivo
suscettibile di valutazione economica include l’ammissibilità del
conferimento di opera e di servizi.
• Il comma 6 dell’art. 2464 del codice civile stabilisce che “il
conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di una
polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui
vengono garantiti, per l’intero valore ad essi assegnato, gli
obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione
d’opera o di servizi a favore della società”.
• Questo significa che il socio può conferire al capitale sociale
della società la propria prestazione d’opera o di servizi a
condizione che gli obblighi assunti siano garantiti da una
polizza di assicurazione o da una fideiussione bancaria al fine
di tutelare la società nei casi di inadempimento del socio.
CONFERIMENTO
I beni e i diritti conferibili - SRL
• Ulteriormente, qualora l’atto costitutivo lo preveda, la
polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio
con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente
importo in danaro presso la società. In sintesi, nelle ipotesi
di conferimento di opera o di servizi, la norma garantisce la
società (e con essa i terzi) nel caso di mancata esecuzione
della prestazione promessa, sia per inadempimento che per
causa non imputabile
i
t bil
all socio-debitore
i d bit
(
(morte,
t
sopravvenuta incapacità): si vuole, in altre parole,
assicurare alla società che il capitale sociale nominale sia
coperto da un valore economico conseguito anche a
prescindere dall’attività del socio debitore.
13
CONFERIMENTO
Nomina del perito e «revisione»
della stima - SRL
• Il nuovo art.
t 2465 c.c. dispone
di
all primo
i
comma che
h il
conferimento dei beni in natura o dei crediti deve essere
accompagnato dalla relazione di stima di un esperto,
esperto
scelto fra i revisori contabili iscritti nell’apposito registro o
fra le società di revisione iscritte nel relativo albo.
• La relazione, da allegare all’atto costitutivo, deve contenere
l descrizione
la
d
i i
dei
d i beni
b i o crediti
diti conferiti,
f iti l’indicazione
l’i di i
dei
d i
criteri di valutazione adottati e l’attestazione che il loro
valore è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della
determinazione del capitale sociale e dell’eventuale
sovrapprezzo.
CONFERIMENTO
Obbligo di garanzia - SRL
• P
Proprio
i perché
hé i conferimenti
f i
ti di opere e servizi
i i non sono
immediatamente «liberabili», come invece i conferimenti di
beni in natura e crediti, il legislatore della riforma, per
ovviare al rischio in cui potrebbe incorrere la società nel
caso di inadempimento da parte del socio dell’obbligo
assunto di prestazione dell’opera o dei servizi, ha
stabilito che il conferimento di opera e servizi deve essere
corredato necessariamente di una polizza o di una
fideiussione che possa essere escussa dalla società nella
citata ipotesi di inadempimento, allo scopo di tutelare
l’effettività del capitale sociale.
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CONFERIMENTO
Obbligo di garanzia - SRL
• La previsione della garanzia suddetta, però, funge da
strumento di tutela dell
dell’effettività
effettività del capitale solo
nell’ipotesi di inadempimento dell’obbligo assunto dal
socio; al contrario, gli strumenti previsti dal sesto comma
dell’art. 2464 c.c. non possono garantire l’effettività del
capitale con riferimento alla valutazione economica
oggettiva della prestazione promessa.
CONFERIMENTO
Perizia di stima - SRL
• Al riguardo,
i
d occorre rilevare
il
che
h la
l perizia
i i di stima
ti add
opera dell’esperto scelto fra i revisori contabili o le società
di revisione è prevista obbligatoriamente solo per i
conferimenti di beni in natura o crediti, mentre nulla è
disposto con riferimento alla differente categoria dei
conferimenti di opera e servizi.
servizi
• Parte
P t della
d ll dottrina,
d tt i ritenendo
it
d di attrarre
tt
nella
ll categoria
t
i dei
d i
conferimenti in natura anche i conferimenti in oggetto, ha
affermato l’applicabilità agli stessi del procedimento di
stima ex art. 2465, primo comma, c.c.
15
CONFERIMENTO
Aspetti contabili del conferimento
CONFERIMENTO
La conferente
• Deve predisporre una chiusura dei conti, da fornire al
perito quale situazione di “partenza”
partenza per la redazione della
stima ai sensi dell’art. 2343 c.c. (se conferitaria = soc.cap)
• Se la data della perizia coincide con la data di chiusura
dell’esercizio, la situazione da consegnare al perito
corrisponderà al bilancio di esercizio stesso.
16
CONFERIMENTO
La conferente
• Successivamente, il primo problema per la conferente consisterà nel
raccordare i valori e i beni evidenziati nella perizia ai valori e beni da
apportare alla data di effetto del conferimento (anche fiscale) che
coincide con:
– la data di iscrizione presso il Registro delle imprese,
imprese
rispettivamente, dell’atto costitutivo (nel caso di conferitaria
società di capitali new-co) e della delibera di aumento del
capitale sociale (nel caso di conferitaria società di capitali
preesistente) [In senso conforme, si veda la circ. Agenzia delle
Entrate 21.3.2007 n. 16.].
– la data di stipulazione dell’atto di conferimento (per le società
non di capitali)
– o data successiva, se così pattuito (a prescindere dal soggetto
destinatario).
CONFERIMENTO
La conferente
17
CONFERIMENTO
La perizia. Perché?
• La perizia (ex art. 2343 c.c.) è prevista a
tutela degli interessi:
– dei soci;
– dei creditori sociali;
– dei terzi a vario titolo interessati.
SCOPO:
Evitare sopravvalutazioni
CONFERIMENTO
La perizia
• Ci si chiede se il perito debba procedere
nella valutazione del complesso aziendale e,
in particolare, se possa valutarlo:
– con criteri propri della cosiddetta valutazione
diretta o sintetica (in pratica capitalizzando i
redditi
dditi ffuturi)
t i)
– oppure debba procedere ad una valutazione
analitica dei singoli beni.
18
CONFERIMENTO
La stima
• La prescrizione civilistica che impone al
perito di stimare il valore attribuito a
ciascun bene deve essere interpretata in
modo elastico: la relazione di stima deve
necessariamente
essere
analitica
e
circostanziata, ma senza dimenticare che i
singoli beni devono essere valutati come un
“complesso di beni organizzati”.
CONFERIMENTO
L’iscrizione dell’avviamento?
• Iscrivere l’avviamento originario non viola il
disposto dell’art
dell art. 2426 cc.c.
c poiché esiste un
corrispettivo di valore pagato dalla società non
in denaro ma in azioni emesse dalla società
conferitaria (Si può iscrivere l’avviamento)
• Nel 2343 c.c. si rinvia alla tecnica aziendale per
p
quanto attiene ai criteri di valutazione
• QUINDI --> è possibile attenersi:
La scelta tecnica del criterio
– sia al metodo analitico
valutativo è demandata al perito
– sia al metodo sintetico (o altri)
19
CONFERIMENTO
Trattamento dell’avviamento
negativo (=“badwill”)
• Dalla valorizzazione dell’azienda o ramo d’azienda può
emergere - rispetto ad un procedimento di valutazione
patrimoniale-analitico- un avviamento negativo
• Ciò accade quando la redditività del complesso conferendo
è inadeguata rispetto alla remunerazione normale del
capitale
• Occorre:
O
– dopo aver svalutato i beni fino (valore minimo) al loro valore di
realizzo;
– iscrivere l’eventuale ulteriore differenza (badwill) nel passivo, tra i
RISCONTI PASSIVI, da imputare (con criterio sistematico) nei
C.E. degli esercizi successivi via via che emergono le “perdite”.
CONFERIMENTO
I principi di valutazione
• Relativamente ai principi di valutazione, amministratori e
sindaci della conferente devono uniformarsi a quelli espressi
dal perito nella propria relazione di stima.
• Esisteranno invece problemi nell’identificazione dei beni da
conferire, in quanto, per effetto della gestione, il patrimonio
dell’impresa sarà mutato.
• Si renderà,
d à quindi
i di necessaria
i la
l redazione
d i
di una “situazione
“situazione
i
i
patrimoniale” all’atto del conferimento, per evidenziare i
patrimoniale
mutamenti patrimoniali intervenuti e neutralizzare eventuali
variazioni rispetto al patrimonio netto da conferire.
20
CONFERIMENTO
Il badwill
• Ove siano previste perdite future la valutazione analitico
patrimoniale potrebbe rivelarsi non prudenziale.
• (NB: immobilizzazioni per prudenza sono iscritte in bilancio
al minore tra il “costo” e il “valore d’uso”)
• Le perdite future potrebbero precludere la possibilità di
remunerare con gli ammortamenti il capitale fisso; è pertanto
opportuno
pp
svalutare i cespiti
p fino al valore di realizzo pper ppoi
procedere, ove ancora necessario, all’imputazione di un
badwill da iscrivere in una “Riserva reintegro redditi” da
appostare al passivo e da utilizzare con la tecnica dei risconti
passivi.
CONFERIMENTO
La responsabilità del perito
• Art.
Art 6 DPR 30 del 10/2/1986:
– al perito sono applicabili le disposizioni
dell’art. 64 del codice di procedura civile, che
regola il regime di responsabilità penale e civile
del consulente tecnico di ufficio.
21
CONFERIMENTO
La responsabilità degli amministratori
sulla revisione della stima
• Art. 2343, c.3 - Entro 180 giorni:
giorni
– dalla costituzione della società (quindi dall’iscrizione), oppure, se
preesistente:
– dalla delibera di aumento del capitale;
capitale
– oppure dalla sottoscrizione dell'aumento da parte del conferente;
– oppure dall'atto
atto di conferimento.
conferimento
gli AMMINISTRATORI devono controllare le valutazioni contenute
nella relazione indicata nel primo comma. Ove occorre, devono
procedere alla revisione della stima. Nel contempo, le azioni
corrispondenti restano depositate presso la società e non possono
essere alienate.
• In assenza di controllo (per omissioni o negligenza), l’amministratore
può essere chiamato a risarcire il danno.
• E’ possibile per gli altri soci conferenti (e non ai creditori sociali)
esperire l’azione di responsabilità, semprechè lo scarto sia superiore
ad un quinto.
CONFERIMENTO
I danni da mancata revisione
Le conseguenze
• In caso di violazione dell’obbligo di revisione, per i danni
causati alla società sono responsabili solidalmente gli
amministratori e l'alienante
• In tal modo l'atto rimane valido (certezza del
conferimento) rafforzando in tal modo la tutela per i terzi.
• Il controllo rimane di competenza esclusiva degli
amministratori: sono stati,
stati infatti,
infatti eliminati i sindaci tra i
soggetti incaricati alla revisione della stima, con
esclusione delle società quotate, nelle quali, a norma
dell'art. 158, co. 3, D.Lgs. 58/ 1998, le società di revisione
sono ancora obbligate a detto controllo. I SINDACI
devono comunque vigilare sul rispetto del citato obbligo di
revisione.
22
CONFERIMENTO
Lo scarto di valutazione.
Effetti dell’annullamento
• La disciplina, inoltre, si è adeguata alla possibilità che le azioni
siano assegnate in misura non proporzionale al conferimento
del singolo socio, si è quindi ammessa, nel caso di revisione
della stima ad opera degli amministratori, l'ipotesi che l'atto
costitutivo possa prevedere che, per effetto dell'annullamento
delle azioni, si determini una diversa ripartizione tra i soci.
• Su quest'ultimo punto il Legislatore ha precisato, nel quarto
comma dell
dell'art.
art. 2346, che il principio di proporzionalità tra
valore dei conferimenti e numero di azioni è derogabile con
scelta statutaria. Questa soluzione è stata coordinata con il
principio della effettiva formazione del capitale sociale, infatti la
stessa norma prevede che in nessun caso il valore dei
conferimenti possa essere complessivamente inferiore
all'ammontare globale del capitale sociale.
CONFERIMENTO
Lo scarto di valutazione
• Ove lo scarto non ecceda 1/5 del valore al quale è avvenuto
il conferimento, non si verifica alcuna conseguenza
civilistica; tuttavia, se tale scarto comporta la riduzione del
capitale sociale per perdite, occorre (funzione di garanzia)
seguire il dettato dell’art. 2447 c.c. onde evitare lo
scioglimento della società.
• Il valore può essere superiore a quello per cui è avvenuto il
conferimento. (ES. per controbilanciare riserve latenti)
23
CONFERIMENTO
Il conferimento di un ramo aziendale
• PROBLEMATICHE:
– id
identificazione
ifi i
degli
d li elementi
l
i patrimoniali
i
i li
componenti il “ramo d’azienda” (complesso
funzionante)
– identificazione delle poste finanziarie relative
allo specifico ramo
CONFERIMENTO
Le scritture della conferente
(HP conferimento a fine esercizio)
Se il conferimento è effettuato alla data di chiusura dell’esercizio, si procederà, una volta
individuato il complesso aziendale, ad una riapertura dei conti, come avviene nelle ipotesi
normali
li di gestione
ti
e all successivo
i storno
t
d ll attività
delle
tti ità e passività
i ità conferite.
f it
• Riapertura (a valori storici)
Diversi
ATTIVITA’
a Diversi
a PASSIVITA’
a P.NETTO
100
70
30
• E successivamente:
Diversi
PASSIVITA’ CONFERITE
SOC. A C/APPORTO
a Diversi
30
50
a ATTIVITA’ CONFERITE
a PLUSVALENZA straord.
PARTECIPAZIONI
a SOC. A C/APPORTO
60
20
50
50
24
CONFERIMENTO
segue
• Con tali scritture risultano stornate - ai valori iscritti nella
contabilità della conferente (valori “storici”)
storici ) - le attività e passività
conferite, mentre si evidenzia la partecipazione nella società
conferitaria (partecipazione iscritta per il valore netto dei beni
valutati a “valori correnti”) e pertanto generalmente si evidenzia
una differenza tra netto e “valori correnti” e netto a “valori
storici”.
• Tale differenza si evidenzia nel CE come plusvalenza da
conferimento (Consob. RM/94004211 19/4/1994), tra i
componenti straordinari.
CONFERIMENTO
L’intervallo tra perizia e atto
• Nel periodo intercorrente tra la data di riferimento della relazione di stima e
quella di attuazione del conferimento il complesso di beni individuati
dall’esperto può subire (e di norma subisce) modifiche in funzione della
continuità dell’attività aziendale.
• La società conferente deve pertanto redigere una ulteriore situazione
patrimoniale al momento dell’attuazione del conferimento; essa si basa sui
valori contabili dei beni da trasferire e tiene conto della stima eseguita
dall’esperto per i beni ancora esistenti nel patrimonio.
– I beni che nell
nell’intervallo
intervallo tra data perizia e data atto conferimento risultano:
• ceduti, eliminati o trasformati, non possono essere rilevati, valutati, trasferiti;
• acquisiti o prodotti, devono essere valutati al costo di acquisizione o di produzione, e
trasferiti a tale costo alla società conferitaria
– Difficilmente si pone il problema di svalutazioni o rivalutazioni in tale intervallo.
• Se il delta è contenuto, conguaglio, se rilevante occorre riperitare.
25
CONFERIMENTO
La contabilità della conferitaria
• Il netto rappresenta il capitale sociale, o l’aumento di
capitale
it l sociale,
i l se la
l conferitaria
f it i è già
ià stata
t t
costituita. E’ però possibile “scindere” detto capitale
netto in varie componenti (capitale sociale, riserve
sovrapprezzo azioni, altre riserve..)
CONFERIMENTO
Le scritture della conferitaria
• Al momento del conferimento si rilevano le
seguenti scritture
SOCIETA’ A CONFERENTE
C/APPORTO
a CAPITALE SOCIALE
Diversi
ATTIVITA’ CONFERITE
a Diversi
ed eventuali riserve….
50
50
80
a PASSIVITA’ CONFERITE
a SOCIETA’ A CONFERENTE
C/APPORTO
30
50
26
CONFERIMENTO
Le scritture della conferitaria
• Se
S lla conferitaria
f i i è una società
i à preesistente,
i
l’aumento di capitale sociale a servizio del
conferimento può prevedere un
SOVRAPPREZZO AZIONI
CONFERIMENTO
Il Conferimento
27
CONFERIMENTO
Il Conferimento
CONFERIMENTO
Esercitazione
Caso CLL
28
CONFERIMENTO
2008
CONFERIMENTO
Il bilancio al 31/12/2007 pubblicato dalla CLL Spa presentava
la seguente situazione patrimoniale.
2007
29
CONFERIMENTO
2007.
2007
CONFERIMENTO
FASE 1: determinazione della plusvalenza
30
CONFERIMENTO
CONFERIMENTO
31
CONFERIMENTO
CONFERIMENTO
32
CONFERIMENTO
Tale differenza rappresenta per la conferente CLL una plusvalenza
da “conferimento di azienda” irrilevante agli effetti fiscali ai sensi
dell’art. 176 TUIR
Alla partecipazione iscritta contabilmente nel bilancio di CLL è
riconosciuto un valore fiscale pari all
all’ultimo
ultimo valore fiscalmente
riconosciuto all’azienda conferita.
Agli elementi patrimoniali acquisiti dalla GIPRESS e contabilizzati
ai valori peritati è riconosciuto il medesimo valore fiscale al quale
risultavano in capo a CLL. (Prospetto di riconciliazione in Unico)
CONFERIMENTO
FASE 2: rilevazioni contabili post conferimento
della società conferitaria GIPRESS Spa
33
CONFERIMENTO
GIPRESS
CONFERIMENTO
34
CONFERIMENTO
FASE 2: rilevazioni contabili post conferimento
della società conferente CLL Spa
La partecipazione è iscritta in contabilità per € 20.000, ma
fiscalmente è riconosciuta in misura pari all’ultimo valore
fiscalmente riconosciuto dell’azienda oggetto di conferimento
CONFERIMENTO
CLL
35
CONFERIMENTO
CONFERIMENTO
Esercitazione
Caso BRU
36
CONFERIMENTO
01/ 01/ 2008
CONFERIMENTO
2007
2009,
2010,
2010
2009.
37
CONFERIMENTO
CONFERIMENTO
38
CONFERIMENTO
2009:
CONFERIMENTO
2010
2010 (a
2010,
(
2010,
39
CONFERIMENTO
FASE 1: determinazione dell’aumento di capitale della
GIPRESS Spa e del valore del sovrapprezzo azioni
CONFERIMENTO
40
CONFERIMENTO
CONFERIMENTO
41
CONFERIMENTO
CONFERIMENTO
42
CONFERIMENTO
CONFERIMENTO
43
CONFERIMENTO
CONFERIMENTO
FASE 2: determinazione dell’aumento di capitale della
GIPRESS e del valore del sovrapprezzo azioni a fronte
dell’apporto di denaro operato da CLL
44
CONFERIMENTO
CONFERIMENTO
45
CONFERIMENTO
CONFERIMENTO
46
CONFERIMENTO
CONFERIMENTO
FASE 3: rilevazioni contabili GIPRESS Spa
47
CONFERIMENTO
CONFERIMENTO
48