DIRITTO DEL TURISMO

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DIRITTO DEL TURISMO
PROF.SSA CARLA BARBATI
A.A. 2013-2014
Libera Università di Lingue e comunicazione IULM
Introduzione
Il corso è prevalentemente teorico, svolto in parte dalla Prof. Barbati e in parte dalle assistenti. La
seguente dispensa riassume gli argomenti trattati nelle lezioni (punti principali) divisi per sottocapitoli.
All’esame orale le domande sono mirate per cui è consigliato uno studio non superficiale ma anche
l’utilizzo dei testi consigliati. La materia è impegnativa e mnemonica, in genere non vengono
richieste date precise a memoria al candidato (ma è possibile che si faccia riferimento al numero
delle leggi).
Sono integrati in questo testo gli appunti forniti dalle assistenti della Prof. per quanto riguarda i
seminari di approfondimento.
Scribamates thinking good, feeling better! Pagina 1 Appunti lezioni Barbati
Il Diritto appartiene alle Scienze Umane e Sociali, sono centrali la Filosofia, la Storia e la
Sociologia. Si parla di regole che definiscono la vita di un’organizzazione sociale, fissare queste
regole è un’operazione complicata che implica la conoscenza del contesto sociale su cui ricadono le
stesse, in particolar modo si presta attenzione alla filosofia e alla sociologia.
Non c’è un Corpus di norme riconducibile al Turismo, ci sono alcuni codici. Il Diritto del Turismo è
la risultante di una serie di regole appartenenti ad altri ambiti, vengono scelte regole e tessuti che si
intrecciano in questo ambito. L’idea stessa di turismo cambia negli anni, a seconda dell’evoluzione
dell’economia, dei trasporti, delle comunicazioni (negli anni prima della rete era completamente
diverso), delle realtà sociali e culturali differenti. Il turismo è anche indicatore della condizione
storico-politica di un Paese. L’apertura di nuovi territori è un fattore fondamentale che produce
cambiamenti in diversi ambiti tra cui l’economia e il diritto.
Le competenze statali in materia di turismo sono legate al MIBACT, Ministero Italiano Beni
Culturali, Arti e Turismo. Ha avuto un trascorso travagliato ma mai indipendenza, è stato legato allo
sport, alle attività giovanili. Oggi è legato ai beni culturali nel tentativo di enfatizzare il patrimonio
culturale italiano più che quello naturalistico dove l’Italia soffre a causa della forte concorrenza.
L’Italia continua ad avere una forte presenza turistica per il patrimonio culturale, quest’ultimo serve
al turismo e viceversa. Infatti nell’ordinamento italiano mancano le risorse finanziarie per tutelare
lo stesso, occorre che il patrimonio culturale diventi risorsa capace di generare risorse, anche
economiche. Per farlo si pongono in essere le politiche della valorizzazione del patrimonio con fine
ultimo il miglioramento della fruizione pubblica dello stesso, quindi dei turisti sia interni che
esterni. Sono necessarie forti sinergie tra patrimonio culturale e Turismo, questo deve portare alla
tutela, cioè integrità fisica dello stesso, e mantenimento. Spesso si vede il patrimonio culturale,
attrattore di risorse, diventare il motore di promozione e sviluppo di un singolo territorio. Per lo
sviluppo di sinergie entrano in gioco molti interessi e attività anche esterni, come le ”film
commission” perchè attraverso le proiezioni delle immagini si crea un effetto indotto di visite sul
posto (es. Elisa di Rivombrosa nel Castello di Allièe) e quindi lo sviluppo del territorio. Questa
tecnica dell’utilizzo delle immagine è esempio di interazione tra le industrie culturali. Parlare di
turismo oggi significa pensare alle politiche integrate. In questo senso il settore delle attività
culturali è uno dei fattori più potenti dello sviluppo europeo. Importanti sono la valorizzazione, la
gestione di servizi legati al patrimonio culturale. Il museo di Rivoli ospita il Museo di arte
contemporanea, che, di per sè non sarebbe in grado di attrarre molto pubblico, ma al suo fianco è
stato posizionato uno dei ristoranti più all’avanguardia del momento (Davide Scabin) l’evento
gastronomico è diventato un fattore di potentissima attrazione turistica anche per il museo, è un
buon esempio di integrazione turistica.
Il Turismo enogastronomico è una manifestazione molto presente in Italia (Uni Padova), dove si
insegna il potenziale dell’enogastronomia come mezzo di diffusione culturale. Si tratta di un
accesso a livelli economici.
Scribamates thinking good, feeling better! Pagina 2 Che cos’è il Diritto?
Il presupposto concettuale, che spiega come porsi rispetto al diritto e quindi alle regole, il concetto
di diritto è un fattore comune in tutto il mondo, declinato in maniere diverse ma il termine è unico e
definisce sia l’insieme di regole oggettive che soggettive. Il diritto oggettivo è l’insieme delle
regole, il diritto soggettivo è quello che mi dà il diritto di fare qualcosa. C’è una sola cultura, lingua,
che distingue le due espressioni: l’inglese, “LAW” è il diritto oggettivo, “RIGHT” è il diritto
soggettivo. Le altre lingue presentano identità. Il Diritto dei Beni culturali e del Turismo è
oggettivo, anche se al suo interno sono presenti parti soggettive (contratti personali). Le regole del
diritto soggettivo si distinguono in base a tre funzioni, in Italia e nel mondo, identificate grazie a
un’evoluzione del pensiero filosofico e sociologico mondiale, sono:
- regressione dei comportamenti considerati pericolosi per la società (divieti e regole
sanzionatorie)
- allocazione (o distribuzione) di beni e di servizi e individui e comunità (a chi spetta che cosa e
come le cose passano di mano in mano)
- istituzione dei poteri, chi ha il potere di generare le regole e di farle applicare.
Queste funzioni sono state identificate a seguito di un lungo processo storico di sviluppo sociale.
Nelle società primitive nasce come repressione dei comportamenti per la sopravvivenza del singolo
e del gruppo, la genesi del diritto è la funzione punitiva-sanzionatoria. Con il progresso della società
nacque la necessità di regole per la distribuzione di beni: l’idea di proprietà, passaggio e
commercio, si sviluppano le regole distributive per garantire la convivenza. Infine, tipiche delle
società moderne, nascono le regole istitutive: chi genera le regole e le fa applicare. A queste
funzioni corrispondono partizioni di saperi. Il diritto è complesso, la complessità del sistema di
regole implica saperi specialistici che si sono organizzati intorno alle funzioni del diritto. Non esiste
un diritto neutro in cui tutti sanno tutto, ci sono regole base conosciute da tutti, le fondamenta su cui
bisogna innestare il sapere specialistico (come la medicina e le sue branche).
Alla funzione repressiva corrisponde principalmente il diritto penale ma anche larga parte del diritto
amministrativo (madre di tutti i diritti), del diritto tributario (imposte e tassazioni: interventi
indiretti di finanza pubblica).
Alla funzione distributiva corrispondono il diritto privato, commerciale, tributario e amministrativo.
Alla funzione istitutiva corrispondono il diritto costituzionale, amministrativo e dei processi.
Il Diritto del Turismo necessita di regole di ognuno di questi saperi specialistici per essere
completo. Può essere collegato agli studi privatistici (diritto privato, rapporti tra privati) che
pubblicistici (diritto pubblico, rapporti tra i poteri pubblici e il singolo). Questo corso si concentra
sul diritto amministrativo (tutto è amministrativo, è lo studio che integra i vari settori), si occupa di
tutto ciò che gli stati fanno. Alle funzioni corrispondono prospettive e tagli particolari.
La radice unica del diritto (in Italia in particolare) è il Diritto Romano. Nasce nell’antica Roma
come “sentire del diritto” per quanto riguarda l’organizzazione. Si sviluppa nel tempo, cambia nelle
fasi storiche, i romani portarono le regole nelle loro conquiste (il diritto romano è studiato
prevalentemente in Germania). Nell’antica Roma nasce il senso di tutela artistica e patrimoniale,
nascono i primi editti. Viene riconosciuto il valore artistico delle opere, nasce l’idea dell’opera
d’arte in età augustea. In epoca bizantina furono vietate costruzioni sui litorali che impedissero la
vista del mare, le regole di protezione del paesaggio. Si raffinarono e poi caddero in seguito, con il
medioevo, e poi risorse come base per le nuove costituzioni. Il diritto romano fa nascere il concetto
filosofico delle regole.
Nel corso degli anni le funzioni del diritto variano di importanza anche a seconda del periodo. Con
Norberto Bobbio nasce l’idea promozionale del diritto, oggi più importante per gli stati. Un
passaggio culturale che non è ancora percepito tutt’oggi. La percezione dominante del diritto è
quella sanzionatoria. La funzione promozionale del diritto è la motivazione delle regole: favorire il
Scribamates thinking good, feeling better! Pagina 3 verificarsi di determinati risultati, si usano le regole per favorire il potenziamento di settori e lo
sviluppo delle attività, una regola mirata all’empowerment della società. Regole promozionali, che
vogliono favorire e sono esercitate in questa funzione. Nel campo del turismo ci sono o dovrebbero
esserci molte regole di questo genere.
Le regole cambiano, le uniche che ricredono lunghissimi processi per essere modificate sono quelle
del diritto costituzionale. Cambiano perché i regolatori capiscono che la regola non assolve allo
scopo per cui è stata creata oppure nuove condizioni implicano la variazione. L’importante è il
modo di porsi e interpretare le regole, questo è il compito di chi si confronta con il diritto. Le regole
vivono attraverso due elementi:
- disposizione, cioè quanto scritto in un testo, è il messaggio linguistico, il significante - “la
repubblica tutela il paesaggio..” art. 9 costituzione; la frase è la disposizione
- norma, è il significato che il soggetto assegna alla sequenza di parole, alla disposizione, è il
contenuto, il significato che può essere di due tipi, sta nel comprendere interpretando la
disposizione, la norma è l’attività interpretativa da compiere nei confronti della disposizione, del
diritto dunque. Un testo di legge o normativo, deve sempre essere interpretato, perchè il diritto ha
un linguaggio a parte, diverso da quello comune - “beni culturali” nel linguaggio comune può
essere inteso come un bene estetico qualsiasi, per il linguaggio giuridico è “bene culturale” solo
quello che corrisponde a determinate caratteristiche, elencate nel diritto. Ogni parola nel diritto
ha significato secondo le regole che non è detto coincida con quello comune del linguaggio.
L’interpretazione letterale svia dalle regole, i criteri di interpretazione sono fissati nel codice
civile. Bisogna leggere nel contesto, perchè il significato della disposizione si ricava dalla
coerenza sistematica interna. La lettura è sempre sistematica, mai letterale, deve avvenire in base
al contesto e ai principi base dell’ordinamento.
Questo corso mira a fornire uno strumento per leggere le regole e interpretarle in maniera corretta.
Gli strumenti interpretativi sono comuni a tutti i Paesi, si tratta di diritto internazionale, esistono
regole sovranazionali interpretate in tutto il mondo secondo gli stessi criteri e principi.
Il diritto con cui ci si confronta è quello comunitario, dell’UE, ha forza superiore rispetto alle regole
interne dove prevalgono quelle costituzionali. Le regole comunitarie sono più importanti, gran parte
dell’attività del commercio e del mercato sono discipline comunitarie, come quelle dei trasporti. Il
livello europeo oggi è fondamentale per qualsiasi ambito.
Scribamates thinking good, feeling better! Pagina 4 Le fonti del diritto
Per fonti di diritto si intende gli atti e le modalità con cui si creano le regole che sono norme
giuridiche e quindi ne costituiscono il contenuto. Queste modalità possono essere atti e fatti, a
seconda dell’atto che produce la regola, quest’ultima ha diversa importanza. Ci sono regole più e
meno importanti. Il valore delle regole è fondamentale. Il concetto della diversità di modi e atti
capaci di introdurre regole da osservare è espresso nel diritto dalle fonti. Le fonti del diritto sono un
elenco di atti capaci di introdurre delle regole, organizzato secondo principi di gerarchia e
competenza. Ci sono argomenti che possono essere disciplinati da alcuni atti e non da altri. Un
principio fondamentale, che segnò la nascita degli stati moderni è il principio di separazione dei
poteri. Spiega l’origine delle principali divisioni: nasce con Charles Montesquieu nel ‘700,
iniziatore dello stato attuale. Rese esplicito a tutto il mondo che il potere di creare le regole è molto
importante e deve essere disciplinato e regolato nella sua esistenza, chi detta le regole ha molta
influenza. Definire i soggetti nel diritto è fondamentale, bisogna creare una regola e delegare il
potere punitivo e sanzionatorio. Un tempo, prima della rivoluzione francese c’era il monarca
assoluto, non c’erano regole che stabilivano il potere, le ragioni erano di discendenza o divine. La
democrazia nasce nel momento in cui si riconosce l’esigenza delle regole da rispettare e che questo
potere debba essere assegnato a tre organi:
- potere legislativo: il popolo deve esercitare il potere più importante, legislativo, cosa che avviene
grazie ai suoi rappresentanti, il concento di popolo che esprime i propri rappresentanti varia
storicamente. All’inizio non tutti potevano agire in questo senso, c’erano limitazioni di tipo
economico, sessuale. Infine si arriva al diritto universale di voto. Si eleggono i parlamenti: titolari
del potere legislativo, cioè di fare le regole
- potere esecutivo, il potere di eseguire nel senso di adottare tutte la atre regole che servono a far
vivere le regole principali scritte nelle leggi, una regola sola non conta nulla, occorrono apparati
che la facciano attuare, compiono attività complesse. Questo potere appartiene al governo,
attraverso questo si attuano le leggi si cura il complesso di attuazioni di interventi, resa di servizi
che servono a far vivere le regole date dal popolo nel parlamento
- potere giudiziario, occorre che le regole vengano rispettate, un potere che garantisca e riconosca
un diritto; è il potere degli stati.
Sono i perni degli stati moderni, separati perchè la democrazia consiste nella suddivisione dei poteri
esercitati da organi diversi, è il fondamento: “il potere deve arrestare il potere” (Montesquieu), ci
deve essere controllo reciproco in modo che nessuno prevalga sugli altri perchè non si scardini
l’equilibrio fondamentale della democrazia.
Il modello giudiziario per M. non crea regole ma le applica, anche se in realtà non è sempre così.
La separazione dei poteri è lo sfondo delle fonti del diritto. Le fonti del diritto nascono come
espressione interna di stati, ma oggi vi è un ulteriore dato: l’appartenenza all’UE. L’UE è nata come
unione economica per consolidarsi attraverso finalità parapolitiche (polis in senso etimologico,
insieme di azioni e scelte volte a perseguire finalità fondamentali), scopi e intenzioni. L’UE é
diventata un soggetto che fissa regole. L’Italia conserva la sua sovranità ma ha ceduto parte del suo
potere: limitazione della sovranità che costruisce lo spazio sovranazionale, le decisioni vengono
prese di comune accordo. Con la consolidazione dell’UE sono variati gli obbiettivi, non solo
economici ma anche politici, di finalità generale (negli interessi di tutti). Nell’aderire all’UE capita
che materie e questioni di sua competenza, oggi sempre più ampie, sui cui si è deciso di intervenire
con scelte comuni lo Stato è costretto ad attenersi alle regole fissate dalle UE con atti o immediati o
richiedenti leggi di appoggio. Nessuno può pensare o agire nella comunità senza conoscere le
decisioni dell’UE. Ci sono fonti che nascono in sede comunitaria e limitano le leggi, l’unico limite
che hanno le leggi comunitarie è sui principi costituzionali, il cuore degli stati. Le leggi europee di
argomenti di competenze prevalgono su quelle parlamentari. La costituzione italiana venne scritta
prima della creazione dell’UE (46/47, entrate in vigore nel 1948), nel 2001 è stata riscritta una parte
fondamentale della costituzione rendendo molto più espliciti i legami con le comunità europea. Ci
Scribamates thinking good, feeling better! Pagina 5 sono parlamento, corte di giustizia, banca europei. Il livello internazionale ha importanza ma non ha
forza paragonabile all’UE, si rivolgono agli stati mentre le norme dell’UE sono rivolte direttamente
ai cittadini, siamo prima cittadini dell’UE e, in parallelo, cittadini italiani. Tutti i rami del diritto
oggi devono confrontarsi con il diritto comunitario. Anche a livello universitario ci sono norme
europee (come i crediti e i programmi erasmus, per agevolare la mobilità). Questo avviene per
consentire la piena armonizzazione dei cittadini comunitari.
La costituzione italiana
“La società nella quale la garanzia dei cittadini non è assicurata né la separazione dei poteri
determinata, non ha costituzione.” (Art. 16 della Dichiarazione, 1789)
Tra le fonti normative un ruolo fondamentale è quello della corte costituzionale. La disciplina
costituzionale ha due profili. La “Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino” firmata nel
1789 a Parigi con Rivoluzione francese. I due contenuti tipici sono delineati dalla citazione:
- disciplina della divisione dei poteri, legislativo attribuito al parlamento che lo esercita seguendo
la costituzione, questi articoli determinano le leggi e gli atti aventi forma di legge (decreto
legislativo e decreto legge), la regola del bicameralismo perfetto (due camere con stesso potere),
ha una sola eccezione in cui il potere legislativo viene esercitato dal governo in casi di urgenza e
necessità: decreti legge, esecutivo e giudiziario. La costituzione riconosce ad alcuni enti
territoriali come regioni provincie e comuni ampia autonomia, legislativa (delle regioni) e altre. I
rapporti tra stato e regioni sono decretati nell’Art.117, i criteri di divisione del potere legislativo
sono molto complessi. Il potere esecutivo è affidato al governo e il potere giudiziario alla
magistratura, con il compito di risolvere controversie.
- disciplina del rapporto tra lo stato e la società civile, solitamente chiamato conflitto autoritàlibertà. La prima parte della costituzione è relativa ai diritti e ai doveri del cittadino. A partire dal
XVIII sec. vennero scritte le prime carte costituzionali la Dichiarazione (1789) e la Dichiarazione
di indipendenza americana (1776)
Le fonti si distinguono in:
- fonti atto: atti normativi posti in essere da un ente o un organo nell’atto legislativo;
- fonti fatto: non hanno natura scritta ma sono ritenute idonee a produrre diritto, formazioni
giuridiche.
La costituzione è una fonte atto è la legge fondamentale di una comunità in un dato momento
storico politico sociale. Il modello è il metodo utilizzato per garantire la stabilità e la supremazia
della costituzione sulle altre fonti. Questo viene attuato del sistema di giustizia costituzionale con la
corte costituzionale. Inoltre sono previsti procedimenti speciali, cioè atteggiamenti specifici per
modificare la carta costituzionale anche detti procedimenti aggravati che permettono di modificare
la carta costituzionale. Sono principi di autoconservazione.
Le caratteristiche specifiche della costituzione sono legate ai requisisti:
- nascita, modo in cui nasce, si distingue in costituzione votata o costituzione concessa. La
costituzione votata è frutto della decisione di un organo collegiale (gen. assemblee costituenti)
rappresentative del corpo sociale, come quella italiana. La costituzione concessa è il frutto della
decisione del sovrano e di un organo in posizione privilegiata, come lo Statuto Albertino (1848),
fondamento del Regno di Sardegna e del Piemonte.
- forma, distinta in scritta e consuetudinaria. La prima è una fonte atto, un corpus scritto delle
regole e dei principi fondamentali di una società. Nel secondo caso si tratta di regole e principi in
parte scritti e in parte consolidati nel tempo grazie a prassi e consuetudini osservate, come in UK.
Perché le regole non scritte abbiano valori costituzionali devono essere riconosciute dalla
comunità come necessarie e obbligatorie e che siano rispettate per lunghi periodi, fonti fatto.
- meccanismi che ne garantiscono la stabilità divide in due tipi: rigida e flessibile. Quella flessibile
è facilmente modificabile da una qualsiasi fonte normativa, non sono previsti meccanismi
complessi. Invece quelle rigide prevedono meccanismi complessi, come quella italiana. Si parla
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