MEDIOLANUM PORTFOLIO FUND Società di Gestione Prospetto Pubblicato mediante deposito presso l’Archivio Prospetti della CONSOB in data 30 luglio 2015 Collocatore Unico retro di copertina 2 PROSPETTO In caso di dubbi sul contenuto del presente Prospetto, si è pregati di consultare il proprio promotore finanziario, funzionario di banca, avvocato, commercialista o altro consulente finanziario indipendente. Mediolanum Portfolio Fund (un organismo di investimento collettivo in valori mobiliari di tipo aperto, del genere “ad ombrello”, costituito in forma di unit trust, ai sensi delle Normative della Comunità Europea (Disposizioni in materia di Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari), anno 2011 e successivi emendamenti). 29 luglio 2015 3 INTRODUZIONE QUESTO PROSPETTO PUÒ ESSERE PUBBLICATO SOLO SE ACCOMPAGNATO DALLA RELATIVA SCHEDA INFORMATIVA SUI COMPARTI AD ESSO ALLEGATA. LA SCHEDA INFORMATIVA SUI COMPARTI CONTIENE INFORMAZIONI SPECIFICHE RELATIVE A CIASCUNO DI ESSI. POSSONO ESSERE PUBBLICATE SEPARATAMENTE DELLE SCHEDE INFORMATIVE SULLE CLASSI, CONTENENTI INFORMAZIONI SPECIFICHE RELATIVE AD UNA O PIÙ CLASSI DI UN COMPARTO. Il Fondo è un Organismo di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari di tipo aperto, del genere “ad ombrello”, autorizzato dalla Banca Centrale ai sensi della Normativa Comunità Europea 2011 (S.S. No. 352 del 2011) in materia di Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari e successive modifiche o integrazioni o avviso e regolamento che la Banca Centrale potrà emettere riguardante il Fondo (la “Normativa OICVM”). L’autorizzazione del Fondo e l’approvazione dei suoi Comparti da parte della Banca Centrale non costituisce avallo o garanzia relativa al Fondo o ai suoi Comparti da parte della stessa, né la Banca Centrale può essere ritenuta responsabile del contenuto del presente Prospetto. L’autorizzazione concessa al Fondo e l’approvazione dei suoi Comparti non costituisce una garanzia sul rendimento del Fondo o dei suoi Comparti e la Banca Centrale non si assume responsabilità in ordine al rendimento o agli inadempimenti del Fondo o dei suoi Comparti. Gli Amministratori della Società di Gestione del Fondo, i cui nomi sono indicati nel paragrafo intitolato “Gestione del Fondo”, si assumono la responsabilità delle informazioni contenute nel presente Prospetto. Per quanto è a conoscenza degli Amministratori (che hanno preso ogni ragionevole precauzione in tal senso) tali informazioni corrispondono alla realtà dei fatti e non trascurano alcun elemento che possa inficiare la completezza di tali informazioni. Gli Amministratori se ne assumono pertanto la responsabilità. Nessuno è stato autorizzato a diffondere alcun annuncio pubblicitario o a dare alcuna informazione o a dichiarare alcunché in relazione all’offerta, emissione o collocamento delle Quote, salvo coloro indicati nel presente Prospetto e, qualora tali informazioni, annunci pubblicitari o dichiarazioni venissero diffusi o forniti, dovranno essere ritenuti non autorizzati dalla Società di Gestione. Né la consegna di questo Prospetto né l’offerta, emissione o collocamento delle Quote implicano in alcun modo che le informazioni in esso contenute siano corrette in date successive a quella del presente Prospetto, né costituiscono dichiarazione in tal senso. Il presente Prospetto non costituisce un’offerta o una sollecitazione al pubblico e non può essere utilizzato a tal fine nelle giurisdizioni in cui tale offerta o sollecitazione non sia autorizzata, ovvero nei confronti di coloro ai quali sia illegale rivolgere tale offerta o sollecitazione. La distribuzione di questo Prospetto, nonché l’offerta, l’emissione e la vendita delle Quote in determinate giurisdizioni, può essere soggetta a restrizioni e, di conseguenza, le persone che vengano in possesso del Prospetto medesimo sono tenute a prendere conoscenza di tali restrizioni e ad osservarle. I potenziali investitori sono invitati ad informarsi (a)sulle prescrizioni di legge vigenti nel Paese di appartenenza in materia di acquisto e detenzione delle Quote, (b) sulle restrizioni di carattere valutario eventualmente applicabili e (c) sulle imposte sul reddito o altri oneri fiscali applicabili nel loro Paese di appartenenza in relazione all’acquisto, alla detenzione o al trasferimento di Quote di fondi. Le Quote non sono state registrate ai sensi del Securities Act degli Stati Uniti, 1933 e relativi emendamenti, né ai sensi dell’Investment Company Act del 1940 e relativi emendamenti, e non possono essere offerte, collocate o consegnate, direttamente o indirettamente negli Stati Uniti (a meno che ciò non avvenga conformemente ad una esenzione dalla registrazione prevista da queste due leggi) o ad alcun Soggetto Statunitense, ovvero in nome e per conto di esso. I sottoscrittori saranno tenuti a certificare di non essere Soggetti Statunitensi. Il rapporto annuale e il rapporto semestrale più recenti saranno messi gratuitamente a disposizione dei sottoscrittori su richiesta, e saranno resi pubblicamente disponibili come illustrato nel paragrafo “Relazioni” del presente 4 Prospetto. Gli Amministratori della Società di Gestione sono certi che non esiste alcun conflitto di interessi attuale o potenziale dovuto all’attività di gestione di altri fondi svolta dalla Società di Gestione stessa. In ogni caso, se dovesse insorgere un conflitto di interessi, gli Amministratori si adopereranno per dirimerlo equamente e nel senso più favorevole ai Sottoscrittori. Ciascun Investment Manager e Investment Manager Delegato è certo che non esiste alcun conflitto di interesse attuale o potenziale dovuto all’attività di consulenza o gestione di altri fondi. In ogni caso, se dovesse insorgere un conflitto di interessi, l’Investment Manager e l’Investment Manager Delegato interessati si adopereranno per dirimerlo equamente e nel senso più favorevole ai Sottoscrittori. Ciascun Investment Manager e Investment Manager Delegato potrà eseguire operazioni incaricando un’altra persona con la quale il medesimo Investment Manager o Investment Manager Delegato e un soggetto collegato al suddetto Investment Manager o Investment Manager Delegato abbia accordi in forza dei quali la controparte fornisca o presti di volta in volta allo stesso Investment Manager o Investment Manager Delegato o al soggetto collegato al suddetto Investment Manager beni, servizi o altre prestazioni, quali servizi di ricerca e consulenza, elaboratori elettronici dotati di software specialistico o strumenti di misurazione per la ricerca e il rendimento, ecc., la cui natura è tale che la loro fornitura possa ragionevolmente essere ritenuta a vantaggio del Comparto e possa contribuire al miglioramento del rendimento del Comparto e dei suddetti Investment Manager o Investment Manager Delegato o soggetti collegati nella fornitura di servizi ad un Comparto, e per cui non viene effettuato alcun pagamento diretto, in quanto l’Investment Manager o l’Investment Manager Delegato o il soggetto collegato al suddetto Investment Manager o Investment Manager Delegato ha con essi un rapporto di collaborazione. Per fugare ogni dubbio, fra tali beni e servizi non saranno compresi viaggi, alloggi, divertimenti, beni e servizi generali attinenti l’attività di gestione, attrezzature generiche o locali per uso ufficio, quote associative, stipendi o pagamenti diretti in denaro. Se un Investment Manager o Investment Manager Delegato sottoscrive un accordo di tipo “soft commission”, tale accordo deve garantire che: (i) l’intermediario o la controparte dell’accordo si sia impegnato a fornire i termini di migliore esecuzione al Comparto; (ii) i benefici derivanti dall’accordo siano quelli utilizzati al fine di fornire il servizio di investimento al Comparto; (iii) vi sia una adeguata divulgazione nei rapporti periodici pubblicati dal Fondo. Le dichiarazioni rese nel presente Prospetto sono conformi alle leggi e agli usi attualmente in vigore in Irlanda e sono di conseguenza soggette alle variazioni di tali normative. Si porta all’attenzione dei Sottoscrittori il fatto che il valore degli investimenti in valori mobiliari, a causa della volatilità, può accrescersi o ridursi e pertanto non esiste alcuna garanzia che un Comparto raggiunga il proprio obiettivo. Il prezzo delle Quote e il loro rendimento può pertanto aumentare o diminuire in conseguenza delle oscillazioni del Valore del Patrimonio Netto del Comparto. Un Comparto può investire più del 10% del suo patrimonio netto in altri piani di investimento collettivo armonizzati e/o non armonizzati, le cui caratteristiche sono indicate nella Scheda Informativa del Comparto allegata al presente Prospetto. Un investimento dovrebbe essere effettuato soltanto da chi è in grado di sostenere una perdita sul proprio investimento, non deve rappresentare una parte sostanziale del portafoglio di investimenti e potrebbe non essere appropriato per tutti gli investitori. Si consiglia di leggere con attenzione il paragrafo intitolato “Fattori di Rischio”. 5 INDICE Pagina DEFINIZIONI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 SOMMARIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 IL FONDO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 FATTORI DI RISCHIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 GESTIONE DEL FONDO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 AMMINISTRAZIONE DEL FONDO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 COMMISSIONI DI GESTIONE, ONERI AMMINISTRATIVI E ALTRI COSTI A CARICO DEL FONDO . . . . . . . . . . . . . 44 TASSAZIONE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 INFORMAZIONI GENERALI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 APPENDICE I - INVESTIMENTI CONSENTITI E LIMITI DI INVESTIMENTO E DI PRESTITO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 APPENDICE II - BORSE VALORI RICONOSCIUTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 APPENDICE III - INVESTMENT MANAGERS, BANCHE CORRISPONDENTI/SOGGETTI INCARICATI DEI PAGAMENTI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 6 DEFINIZIONI Le seguenti definizioni sono valide in tutto il presente Prospetto, a meno che il contesto non richieda diversamente: “Data di Contabilizzazione” la data con riferimento alla quale verranno predisposte le relazioni annuali del Fondo e dei Comparti; tale data sarà il 31 Dicembre di ogni anno o, in caso di estinzione del Fondo o di un Comparto, la data in cui le somme richieste per la distribuzione finale saranno state pagate ai Sottoscrittori del Comparto o dei Comparti di riferimento, previa approvazione della Banca Centrale. “Periodo di Contabilizzazione” relativamente a ciascun Comparto, il periodo che termina ad una Data di Contabilizzazione e che inizia, nel caso del primo di tali periodi, dalla data (essa inclusa) della prima emissione di Quote del Comparto o, in ogni altro caso, dalla fine dell’ultimo Periodo di Contabilizzazione. “Accordo di Amministrazione” l’accordo sottoscritto in data 7 febbraio 1998 tra la Società di Gestione e l’Agente Amministrativo, emendato e consolidato il 17 giugno 2009, e modificato attraverso un primo supplemento all’accordo di amministrazione in data 26 ottobre 2012 ed eventuali modifiche successive in conformità con i requisiti stabiliti dalla Banca Centrale. “Agente Amministrativo” RBC Investor Services Ireland o altra società nominata dalla Società di Gestione con l’approvazione della Banca Centrale quale Agente Amministrativo del Fondo. “Spese Amministrative” le somme necessarie per sostenere tutti i costi, le commissioni e le spese, ivi compresi, a titolo non esaustivo, il calcolo degli indici, le spettanze relative alla performance, il controllo del rischio e le altre spese e commissioni relative a servizi di tal genere, i costi, le commissioni e le spese sostenuti dalla Società di Gestione in relazione a programmi di prestito su valori mobiliari, le spese per i corrieri, i costi e le spese per telecomunicazioni, le spese vive, le spese legali e professionali che la società di gestione si trovi ad affrontare in caso di controversie per conto del Fondo o di uno dei suoi comparti o in relazione alla costituzione e all’amministrazione corrente del Fondo o di uno dei suoi Comparti o Classi o in altre circostanze, oltre ai costi, le commissioni e le spese, inclusi i costi di traduzione, relativi a qualsiasi comunicazione, ivi compresi, a titolo non esaustivo le relazioni, i prospetti, i dettagli connessi alla quotazione e gli avvisi sui quotidiani, comunque forniti ai Sottoscrittori, l’IVA, se dovuta, su ciascuno di tali costi, le commissioni e le spese e tutte le competenze addebitate nonché le spese vive di entità ragionevole sostenute dall’agente amministrativo (nell’attività di amministrazione, tenuta di registri e trasferimenti), da un investment manager o un investment manager delegato, o da un distributore, dai soggetti dei pagamenti e/o da una banca corrispondente in conformità ai contratti di cui l’Investment Manager o l’Investment Manager Delegato e tali soggetti sono parti. “AIMA” la Alternative Investment Management Association. “Giorno Lavorativo” ogni giorno che sia un giorno lavorativo bancario a Dublino, Milano e Lussemburgo o qualsiasi altro giorno o giorni stabiliti di volta in volta dalla Società di Gestione. “Banca Centrale” la Banca Centrale d’Irlanda o qualsiasi altra istituzione a essa succedente. “Comunicazioni della Banca Centrale” qualsiasi comunicazione di volta in volta pubblicata dalla Banca Centrale. “Classe” o “Classe di Quote“ una Classe di Quote di un Comparto. “Banca Corrispondente/Soggetto Incaricato dei Pagamenti” una o più società, o altra società designata dalla Società di Gestione come banca corrispondente o soggetto incaricato dei pagamenti per il Fondo e i suoi Comparti. “Giorno di Negoziazione” salvo diversamente specificato per un determinato Comparto o per più Comparti nella Scheda Informativa sui Comparti allegata al presente Prospetto, ogni Giorno Lavorativo o altro giorno o giorni eventualmente stabiliti di volta in volta dalla Società di Gestione, a condizione che vi sia almeno un giorno di negoziazione ogni due settimane e che tutti i Sottoscrittori ne ricevano notifica in anticipo. “Investment Manager Delegato” qualunque persona, gruppo di persone o società, o altra persona o società a cui l’Investment Manager abbia delegato, in osservanza delle richieste della Banca Centrale, alcune o tutte le proprie responsabilità relative alla gestione delle attività di uno o più Comparti. “Esborsi” include in relazione alla Banca Depositaria tutti gli esborsi da questa correttamente sostenuti in relazione alla sua attività di Banca Depositaria per il Fondo e per ciascuno dei Comparti, in base al Regolamento del Fondo inclusi (ma non soltanto) i 7 costi, le commissioni e le spese relativi ai programmi di prestito su valori mobiliari, le spese per i corrieri, i costi e le spese per telecomunicazioni, le commissioni (in base alle normali tariffe di mercato) e le spese vive di eventuali sub-depositarie da essa nominate ai sensi del Regolamento, oltre ai costi, le commissioni e le spese di qualsiasi tipo affrontati o sostenuti in relazione all’attività di amministrazione fiduciaria del Fondo e dei Comparti del Fondo (inclusa la loro costituzione) e per tutte le circostanze relative o conseguenti e tutte le altre spese professionali e legali da essa affrontate o sostenute in relazione al Fondo e a ciascuno dei suoi Comparti o da ciò derivanti (inclusa la loro costituzione), nonché l’IVA, se dovuta, pagata dalla Banca Depositaria nell’esercizio dei suoi poteri o nell’esecuzione dei suoi obblighi ai sensi di quanto previsto dal Regolamento. “Data di Distribuzione” la data o le date con riferimento alle quali può essere dichiarata una distribuzione a discrezione della Società di Gestione. “Data di Pagamento di Distribuzioni” la data alla quale la Società di Gestione determina di effettuare il pagamento di una distribuzione, che sarà entro trenta giorni dalla dichiarazione della distribuzione da parte della Società di Gestione. “Periodo di Distribuzione” qualsiasi periodo che termina ad una Data di Contabilizzazione o ad una Data di Distribuzione, secondo quanto stabilito dalla Società di Gestione, e che inizia il giorno successivo all’ultima Data di Contabilizzazione o il giorno successivo all’ultima Data di Distribuzione o il giorno della prima emissione di Quote “B” di un Comparto o di una Classe, secondo i casi. “Distributore” qualunque persona, gruppo di persone o società, o altra persona o società nominate dalla Società di Gestione quale distributore/i di una o più Classi di Quote di un Comparto. “Investitore Irlandese Esente” indica: a)un piano pensionistico che sia un piano esente approvato ai sensi della Sezione 774 del Taxes Act oppure un contratto pensionistico a maturazione annua o uno schema fiduciario al quale è applicabile la sezione 784 o 785 del Taxes Act e successivi emendamenti; b) una società che si occupa di assicurazioni sulla vita ai sensi della Sezione 706 del Taxes Act; c) un organismo di investimento ai sensi della sezione 739B(1) del Taxes Act; d) uno schema di investimento speciale ai sensi della Sezione 737 del Taxes Act; e) un ente benefico che sia una persona a cui si fa riferimento nella Sezione 739D(6)(f)(i) del Taxes Act; f) uno unit trust ai sensi della Sezione 731(5)(a) del Taxes Act; g) un gestore di fondi qualificato ai sensi della sezione 784A(1)(a) del Taxes Act, nel caso in cui le quote detenute siano attività di un fondo pensionistico approvato o di un fondo pensionistico minimo approvato. h)una società di gestione qualificata ai sensi della Sezione 848B del Taxes Act; i) un amministratore di un conto di risparmio pensionistico personale (“PRSA”) agente per conto di una persona che ha diritto all’esenzione dall’imposta sul reddito e sulle plusvalenze in virtù della sezione 787I del Taxes Act, allorché le Quote costituiscono l’attivo di un PRSA; j) una Credit Union secondo quanto previsto dalla Sezione 2 del Credit Union Act, 1997; k) la National Treasury Management Agency; l) la National Asset Management Agency; m)una società soggetta a imposizione fiscale societaria ai sensi della Sezione 110(2) del Taxes Act in relazione a pagamenti ad essa corrisposti da parte del Fondo; oppure n)qualsiasi altro Residente in Irlanda o persona avente Residenza Qualificata in Irlanda a cui possa essere consentito ai sensi della legislazione fiscale o della pratica scritta o di concessione dei Revenue Commissioners detenere Quote senza dare origine ad una imposizione fiscale nei confronti del Fondo o compromettere le esenzioni fiscali collegate al Fondo, dando origine ad una imposizione fiscale nei confronti del Fondo; purché abbiano correttamente compilato la pertinente Dichiarazione. “Fondo” Mediolanum Portfolio Fund. “Distributore Globale” Mediolanum International Funds Limited o qualunque altra persona o gruppo di persone che ad essa succeda e che sia debitamente designato come distributore globale delle Quote in quanto successore di Mediolanum International Funds Limited. “Intermediario” per “Intermediario” si intende una persona che: (i) svolge un’attività che consiste nel ricevere pagamenti da un organismo di investimento per conto di altre persone o la cui attività comprende tale funzione, oppure (ii) detiene Quote in un organismo di investimento per conto di altre persone. 8 “Investment Manager” qualunque persona o gruppo di persone o società o qualsiasi persona o società che a queste succeda, designati dalla Società di Gestione come Investment Manager di un Comparto, in osservanza delle richieste della Banca Centrale. “IOSCO” l’International Organisation of Securities Commissions “Irlanda” la Repubblica d’Irlanda. “Residente in Irlanda” - nel caso di una persona fisica, indica qualunque persona residente in Irlanda ai fini fiscali; - nel caso di un trust, indica un trust che è residente in Irlanda ai fini fiscali; - nel caso di una società, indica una società che è residente in Irlanda ai fini fiscali. Una persona fisica sarà considerata residente in Irlanda per un anno fiscale se è presente in Irlanda (1) per un periodo di almeno 183 giorni nell’anno fiscale in questione; ovvero (2) per un periodo di almeno 280 giorni in ogni periodo di due anni consecutivi, purché la persona fisica sia residente in Irlanda per almeno 31 giorni in ogni periodo. Nel determinare i giorni di presenza in Irlanda, si ritiene che una persona sia presente se egli/ella si trova in Irlanda in qualunque periodo del giorno. Questo nuovo test ha efficacia a partire dall’1/1/2009 (in precedenza, la determinazione dei giorni di presenza di un individuo in Irlanda era basata sulla sua presenza in Irlanda alla fine del giorno (mezzanotte)). Un trust è in linea di massima residente in Irlanda quando il suo amministratore fiduciario o la maggioranza di essi (se essi sono più di uno) sono residenti in Irlanda. Una società la cui direzione centrale e il cui controllo sono situati in Irlanda è residente in Irlanda indipendentemente dalla sua sede di costituzione. Una società Una società la cui direzione centrale e il cui controllo non sono situati in Irlanda ma che è stata costituita in Irlanda è residente in Irlanda, salvo i casi in cui: - la società o una società collegata svolge la sua attività in Irlanda e la società è in ultima analisi controllata da persone residenti in Stati Membri UE o in Paesi con i quali l’Irlanda ha sottoscritto un trattato sulla doppia tassazione, ovvero la società o una società collegata sono società quotate in un Mercato Riconosciuto nell’UE o in un Paese che ha sottoscritto un trattato sulla doppia tassazione con l’Irlanda, oppure - la società viene considerata non residente in Irlanda ai sensi di un trattato sulla doppia tassazione sottoscritto fra l’Irlanda e un altro Paese. Si noti che, in alcuni casi, determinare la residenza di una società ai fini fiscali può rivelarsi complesso. Si invitano quindi i potenziali investitori a prendere visione delle specifiche disposizioni legislative contenute nella Sezione 23A del Taxes Act. “Società di Gestione” Mediolanum International Funds Limited o altra società approvata dalla Banca Centrale come Società di Gestione del Fondo. “Stato Membro” uno Stato Membro dell’Unione Europea. “Strumenti dei Mercati Monetari” s t r u m e n t i normalmente negoziati sul mercato monetario che sono liquidi e presentano un valore che può essere determinato con precisione in qualsiasi momento. “Valore del Patrimonio Netto di una Classe” il valore patrimoniale netto di una Classe, calcolato secondo quanto previsto nel Regolamento, come descritto nel paragrafo “Amministrazione del FondoCalcolo del Valore del Patrimonio Netto”. “Valore Patrimoniale Netto del Fondo” il Valore del Patrimonio Netto consolidato di tutti i Comparti “Valore Patrimoniale Netto di un Comparto” il valore patrimoniale netto di un Comparto, calcolato secondo quanto previsto nel Regolamento, come descritto nel paragrafo “Amministrazione del FondoCalcolo del Valore del Patrimonio Netto”. “Valore Unitario di Quota” il valore patrimoniale netto per Quota di una Classe, calcolato secondo quanto previsto nel Regolamento, come descritto nel paragrafo “Amministrazione del Fondo-Calcolo del Valore di Patrimonio Netto”. “Residenza qualificata in Irlanda” indica: - nel caso di una persona fisica, una persona avente residenza qualificata in Irlanda ai fini fiscali - nel caso di un trust, un trust avente residenza qualificata in Irlanda ai fini fiscali. Un individuo sarà considerato avente residenza qualificata in Irlanda per un determinato anno fiscale se è stato/stata Residente in Irlanda per i precedenti tre anni consecutivi (cioè se è diventato/diventata avente residenza qualificata con effetto dall’inizio del quarto anno fiscale). Una persona fisica continuerà ad avere la residenza qualificata in Irlanda fino a quando non saranno trascorsi tre anni fiscali consecutivi in cui non è più stato/stata residente in Irlanda. Perciò, 9 una persona fisica che è residente in Irlanda ed ha residenza qualificata in Irlanda durante l’anno fiscale che va dal 1^ Gennaio 2011 al 31 Dicembre 2011 lascia l’Irlanda in quell’anno, continuerà ad avere la residenza qualificata in Irlanda fino alla fine dell’anno fiscale che va dal 1° Gennaio 2014 al 31 Dicembre 2014. Il concetto di residenza qualificata relativo ad un trust è piuttosto oscuro, ed è legato alla sua residenza ai fini fiscali. “Sistema di Compensazioni Riconosciuto” Bank One NA, Depositary and Clearing Centre, Central Moneymarkets Office, Clearstream Banking AG, Clearstream Banking SA, CREST, Depositary Trust Company of New York, Euroclear, Japan Securities Depository Center, Monte |Titoli SPA, Netherlands Centraal Instituutvoor Giraal Effectenverkeer BV, National Securities Clearing System, Sicovam SA, SIS Sega Intersettle AG oppure ogni altro sistema per compensazioni di quote progettato per i fini di cui al Capitolo 1A della Parte 27 del Taxes Act, da parte degli Irish Revenue Commissioners, quale sistema di compensazioni riconosciuto”. “Mercato Riconosciuto” qualsiasi mercato azionario/ borsa valori regolamentato o altro mercato in cui un Comparto può investire. Una lista di tali mercati azionari regolamentati o altri mercati è contenuta nell’Appendice II del presente Prospetto. “Dichiarazione Pertinente” la dichiarazione riguardante il Sottoscrittore, secondo quanto riportato nel Prospetto 2B del Taxes Consolidation Act, 1997 e successivi emendamenti. La Dichiarazione Pertinente per gli investitori che non sono Residenti in Irlanda né hanno Residenza Qualificata in Irlanda (o per gli Intermediari che agiscono per conto di tali investitori) è riportata nella domanda di sottoscrizione che accompagna il presente Prospetto. “Periodo Pertinente” un periodo di 8 anni che ha inizio con l’acquisizione di una Quota da parte di Possessore di Quote e ogni successivo periodo di 8 anni che ha inizio immediatamente dopo il precedente periodo pertinente. “Securities Act” lo United States Securities Act del 1933, e successivi emendamenti. “Comparti” i Comparti elencati nella Scheda Informativa sui Comparti allegata al presente Prospetto ed ogni altro Comparto costituito di volta in volta dalla Società di Gestione con l’approvazione della Banca Depositaria e della Banca Centrale. “Taxes Act” il Taxes Consolidation Act, 1997 (d’Irlanda), come modificato. “Regolamento” l’atto di costituzione datato 7 febbraio 2005 fra la Società di Gestione e la Banca Depositaria, come modificato da un atto datato 3 gennaio 2006 intervenuto tra la Società di Gestione e la Banca Depositaria concernente il recesso e la nomina della Banca Depositaria, un primo supplemento al Regolamento datato 17 giugno 2009, un secondo supplemento al Regolamento datato 30 ottobre 2009, un terzo supplemento al Regolamento datato 25 giugno 2010, un quarto supplemento al regolamento datato 26 ottobre 2012 ed eventuali modifiche successive in conformità con i requisiti stabiliti dalla Banca Centrale. “Banca Depositaria” RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Filiale di Dublino o altra società approvata dalla Banca Centrale come banca depositaria del Fondo. “OICVM” un Organismo di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari costituito ai sensi della direttiva del Consiglio CE N°85/611/EEC del 20 Dicembre 1985, e successive modifiche, integrazioni o sostituzioni di volta in volta effettuate. “Comunicazioni OICVM” una o più comunicazioni inerenti ad OICVM di volta in volta pubblicate dalla Banca Centrale quale autorità competente responsabile dell’autorizzazione e della supervisione degli OICVM irlandesi. “Normative OICVM”le Normative delle Comunità Europee Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari, 2011, (S.I. N. 352 del 2011) (come modificate, consolidate o sostituite di tempo in tempo) e le eventuali normative o comunicazioni pubblicate dalla Banca Centrale ai sensi di quanto vigente di volta in volta. “Stati Uniti” gli Stati Uniti d’America (inclusi gli Stati e il Distretto della Columbia), i loro territori, il loro possedimenti e tutte le altre aree soggette alla loro giurisdizione. “Soggetto Statunitense” una persona fisica che sia cittadino o residente negli Stati Uniti, qualsiasi società, gruppo o altro ente creato o organizzato in conformità o secondo la legislazione degli Stati Uniti o qualsiasi persona che rientri nella definizione di “soggetto statunitense” contenuta nella Regulation S emanata in base al Securities Act e che non rientri nella definizione “accredited investors” contenuta nella norma D emanata in base al Securities Act. Include un trust se (i) un tribunale all’interno degli Stati Uniti abbia l’autorità, 10 ai sensi delle leggi applicabili, di emettere ordinanze o pronunciare giudizi concernenti sostanzialmente tutte le questioni riguardanti l’amministrazione del trust, e (ii) uno o più Soggetti statunitensi abbiano l’autorità di controllare tutte le decisioni importanti del trust, o una proprietà immobiliare di una persona deceduta che sia un cittadino o residente degli Stati Uniti. “Soggetto statunitense specifico” (i) una persona fisica che sia cittadino o residente degli Stati Uniti, (ii) una società di persone o capitali organizzata negli Stati Uniti o ai sensi delle leggi degli Stati Uniti o di qualsiasi loro Stato (iii) un trust, se (a) un tribunale all’interno degli Stati Uniti abbia l’autorità, ai sensi delle leggi applicabili, di emettere ordinanze o pronunciare giudizi concernenti sostanzialmente tutte le questioni riguardanti l’amministrazione del trust, e (b) uno o più soggetti statunitensi abbiano l’autorità di controllare tutte le decisioni importanti del trust, o una proprietà immobiliare di una persona deceduta che sia un cittadino o residente degli Stati Uniti o (iv) una proprietà immobiliare di una persona deceduta che sia un cittadino o residente degli Stati Uniti; con l’esclusione di (1) una società di capitali le cui azioni siano regolarmente negoziate su uno o più mercati mobiliari consolidati; (2) qualsiasi società di capitali che appartenga allo stesso gruppo esteso di affiliate - secondo la definizione di cui alla sezione 1471(e)(2) dell’Internal Revenue Code statunitense – di una società di capitali descritta nel precedente punto (i); (3) gli Stati Uniti o un’agenzia da essi totalmente controllata o ente semi-pubblico statunitense; (4) qualsiasi Stato degli Stati Uniti, qualsiasi Territorio statunitense, suddivisione politica degli stessi, o qualsiasi agenzia da essi interamente controllata o ente semipubblico di uno o più dei soggetti di cui sopra; (5) un’organizzazione esente da tassazione ai sensi della sezione 501(a) o un piano pensionistico individuale come definito nella sezione 7701(a)(37) dell’Internal Revenue Code statunitense; (6) una banca come definita nella sezione 581 dell’Internal Revenue Code statunitense; (7) un fondo comune d’investimento immobiliare (REIT) come definito nella sezione 856 dell’Internal Revenue Code; (8) una società d’investimento regolamentata come definita nella sezione 851 dell’Internal Revenue Code statunitense o qualsiasi entità registrata presso la Securities Exchange Commission ai sensi della legge Investment Company Act del 1940 (15 U.S.C. 80a64); (9) qualsiasi fondo comune d’investimento come definito nella sezione 584(a) dell’Internal Revenue Code statunitense; (10) qualsiasi trust che sia esente da imposta ai sensi della sezione 664(c) dell’Internal Revenue Code statunitense o descritto nella sezione 4947(a)(1) dello stesso; (11) un operatore in titoli, materie prime o strumenti finanziari derivati (compresi contratti a capitale nozionale, futures, contratti a termine e opzioni) registrato come tale ai sensi delle leggi degli Stati Uniti o di qualsiasi loro Stato; o (12) un intermediario come definito nella sezione 6045(c) dell’Internal Revenue Code statunitense. Questa definizione sarà interpretata conformemente all’Internal Revenue Code statunitense. “Sottoscrittore” la persona di volta in volta registrata come sottoscrittore di una Quota. “Quota” una Quota indivisa delle attività di un Comparto attribuibile alla Classe di riferimento. “Giorno di Valutazione” il giorno lavorativo immediatamente precedente un Gior no di Negoziazione “Punto di Valutazione” indica il momento che verrà specificato nella Scheda Informativa sui Comparti. “IVA” Qualsiasi imposta sul valore aggiunto, imposta su beni e servizi, imposta sulle vendite o altra imposta analoga applicata da un paese. Nel presente Prospetto, a meno che non sia diversamente specificato, l’espressione “miliardo” significa mille milioni, le espressioni “Dollari”,”US$” o “centesimi” indicano rispettivamente dollari o centesimi degli Stati Uniti ed “Euro” o “€” indicano l’Euro. 11 SOMMARIO Le descrizioni che seguono sono integrate con le informazioni dettagliate contenute in altre parti del presente Prospetto e nel Regolamento. Il Fondo Il Fondo è un organismo di investimento collettivo in valori mobiliari di tipo aperto, del genere “ad ombrello”, costituito come OICVM ai sensi della Normativa OICVM. I Comparti/le Classi Il Fondo è composto di Comparti, e ogni Comparto è un singolo complesso di attività. La Società di Gestione, all’atto della creazione di un Comparto oppure di volta in volta, può creare più di una Classe di Quote del Comparto a cui possono essere applicate delle differenze per quanto riguarda i livelli di spese e commissioni di sottoscrizione (compresa la commissione di gestione), sottoscrizione minima, valuta designata, (eventuale) strategia di copertura applicata alla valuta di denominazione della Classe, politica di distribuzione e altre condizioni eventualmente stabilite dalla Società di Gestione. Le Quote saranno distribuite agli investitori come Quote di una Classe. Obiettivi e Politiche di Investimento Le attività di un Comparto saranno investite separatamente secondo gli obiettivi e le politiche di investimento di quel Comparto, come indicato nella Scheda Informativa sui Comparti allegata al presente Prospetto. Società di Gestione Mediolanum International Funds Limited Investment Managers La Società di Gestione, in osservanza alle richieste della Banca Centrale, potrà nominare uno o più Investment Managers per gestire le attività di uno o più Comparti Investment Manager Delegati Gli Investment Managers, in osservanza alle richieste della Banca Centrale, potranno delegare ad uno o più Investment Managers Delegati tutte le o parte delle proprie responsabilità relative alla gestione delle attività di uno o più Comparti. Agente Amministrativo RBC Investor Services Ireland Limited. Banca Depositaria RBC Investor Services Bank S.A., Filiale di Dublino. Emissione Iniziale di Quote Durante il periodo iniziale di offerta delle Quote di una Classe l’emissione avverrà ad un dato prezzo iniziale prefissato come indicato nella relativa Scheda Informativa sulle Classi. Successivamente, le Quote verranno emesse ad un prezzo per Quota corrispondente al Valore Unitario di Quota relativo alla Classe. Rimborso delle Quote Le Quote verranno rimborsate su richiesta dei Sottoscrittori, ad un prezzo per Quota pari al Valore Unitario per Quota. Politica di distribuzione La Società di Gestione intende reinvestire automaticamente tutti i proventi, i dividendi e ogni altra forma di reddito, nonché le plusvalenze realizzate, derivanti dalla porzione del Valore di Patrimonio Netto di ciascun Comparto attribuibile alle Quote di tipo ”A” secondo le politiche e gli obiettivi di investimento di ciascun Comparto, a beneficio dei Sottoscrittori del medesimo Comparto. Di conseguenza, la Società di Gestione non intende distribuire i proventi in relazione alle Quote di tipo “A”. La Società di Gestione Gestione effettuerà distribuzioni a valere sulla percentuale di Valore Patrimoniale Netto di un Comparto che è attribuibile alle Quote “B”. 12 IL FONDO Introduzione Il Fondo, istituito in data 7 febbraio 2005, è un Organismo di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari di tipo aperto, del genere “ad ombrello”, costituito in forma di unit trust, come O.I.C.V.M. ai sensi della Normativa OICVM. Il Regolamento è l’atto con il quale si istituisce il Fondo, che è composto dai Comparti, ciascuno dei quali è un singolo complesso di attività. La Società di Gestione, all’atto della creazione di un Comparto oppure di volta in volta, può creare più di una Classe di Quote del Comparto, a cui possono essere applicate delle differenze per quanto riguarda i livelli di spese e commissioni di sottoscrizione (compresa la commissione di gestione), la sottoscrizione minima, la valuta designata, l’eventuale strategia di copertura applicata alla valuta di denominazione della Classe, la politica di distribuzione e le altre condizioni eventualmente stabilite dalla Società di Gestione. Le Quote saranno distribuite agli investitori come Quote di una Classe. I Comparti attualmente esistenti e i tipi di Classi disponibili in ogni Comparto sono elencati nella Scheda Informativa sui Comparti allegata al presente Prospetto. La Società di Gestione, previa approvazione della Banca Centrale e della Banca Depositaria, potrà aggiungere ulteriori Comparti e il nome di ciascun Comparto aggiuntivo e i dettagli relativi ai suoi obiettivi e alle sue politiche di investimento, ai tipi di Classi disponibili, all’emissione di Quote e alle commissioni e spese applicabili a ciascun Comparto verranno indicati nella Scheda Informativa sui Comparti allegata al presente Prospetto. La Società di Gestione potrà, nel rispetto dei requisiti della Banca Centrale, aggiungere ulteriori Classi e i particolari specifici riguardanti le varie Classi verranno indicati nelle Schede Informative sulle Classi allegate al presente Prospetto. La Società di Gestione potrà, con l’approvazione della Banca Depositaria e a seguito della comunicazione alla Banca Centrale, chiudere un Comparto o una Classe esistente informando i Sottoscrittori di tale Comparto o Classe e la Banca Centrale almeno trenta giorni prima. I proventi derivanti dall’emissione di Quote di un Comparto verranno annotati sui registri e nei documenti contabili del Fondo con riferimento a quel Comparto, e le attività e le passività, nonché i ricavi ed i costi di competenza, verranno imputati a quel Comparto secondo quanto previsto nel Regolamento. Le attività di un Comparto verranno investite separatamente secondo gli obiettivi e la politica di investimento di quel Comparto, come indicato nella Scheda Informativa sui Comparti allegata al presente Prospetto, che verrà aggiornata in occasione dell’apertura di nuovi Comparti, o della chiusura di Comparti già esistenti secondo i casi. Non sarà mantenuto un portafoglio separato di attività per ogni Classe di Quote. Le somme per la sottoscrizione di ciascun Comparto dovranno essere nella valuta di denominazione del Comparto corrispondente. Le somme per la sottoscrizione di un determinato Comparto che siano in valuta diversa dalla valuta di denominazione del Comparto saranno convertite dalla Società di Gestione nella valuta di denominazione del Comparto corrispondente al tasso di cambio che la Società di Gestione riterrà più appropriato, e tale sottoscrizione sarà ritenuta effettuata per la somma così convertita. A ciascun Comparto saranno imputate le rispettive passività secondo quanto sarà stabilito a discrezione della Banca Depositaria con l’approvazione della Società di Gestione. Il Fondo non è responsabile in solido verso terzi, fermo restando tuttavia che se la Banca Depositaria ritiene che una particolare passività non si riferisca ad un particolare Comparto o gruppo di Comparti, tale passività sarà sostenuta congiuntamente da tutti i Comparti in proporzione al valore dei rispettivi patrimoni netti al momento in cui viene effettuata l’imputazione. Le attività di ciascun Comparto apparterranno esclusivamente a tale Comparto, verranno separate dalle attività degli altri Comparti e non potranno essere usate per coprire direttamente o indirettamente le passività o le pretese avanzate nei confronti di alcun altro Comparto, né saranno disponibili a tale scopo. Copertura (Hedging) delle Classi di Quote Una Classe di Quote potrà essere designata in una valuta diversa dalla valuta di riferimento del Comparto interessato, come descritto nella relativa Scheda Informativa sulle Classi. Le variazioni del tasso di cambio tra la valuta di riferimento del Comparto e tale valuta designata delle attività del Comparto, e la valuta designata della Classe possono comportare un deprezzamento del valore di tali Quote espresse nella valuta designata. Un deprezzamento di tale natura potrà verificarsi anche a seguito di variazioni nel tasso di cambio fra la valuta designata di una data Classe di Quote e la valuta di denominazione degli attivi del Comparto attribuibili a tale Classe di Quote. La Società di Gestione/Investment Manager oppure l’Investment Manager Delegato, secondo i casi, possono cercare di attenuare il rischio di deprezzamento del valore di tali quote mediante strumenti finanziari, ad esempio contratti spot e contratti di cambio a termine, come copertura. Se la Società di Gestione/l’Investment Manager oppure l’Investment Manager Delegato, secondo i casi, eseguirà tali operazioni, allora i profitti/perdite o i costi derivanti saranno attribuibili unicamente alla Classe di Quote in questione e non potranno essere congiunte o controbilanciate con le 13 esposizioni di altre Classi o attività specifiche. In tali circostanze, i Sottoscrittori di quella Classe potranno essere esposti a fluttuazioni del Valore Unitario di Quota in conseguenza delle plusvalenze/perdite relative agli strumenti finanziari in questione e dei costi, e questa strategia può limitare in misura sostanziale i benefici per i Sottoscrittori di tale Classe, se la valuta di quella Classe perde valore rispetto alla valuta di riferimento del Comparto e/o alla valuta in cui sono denominate le attività del Fondo. Nei casi in cui la Società di Gestione/ Investment Manager oppure l’Investment Manager Delegato, secondo i casi, intendono mettere in atto tali operazioni di copertura, questo verrà reso noto nella Scheda Informativa sui Comparti. Laddove la Società di Gestione/Investment Manager oppure l’Investment Manager Delegato, secondo i casi, intenda coprirsi dalle fluttuazioni del cambio, pur se ciò non sia voluto, potrebbe determinarsi una posizione di sovra-copertura o sotto-copertura a causa di fattori esterni al controllo dei predetti, secondo i casi. Tuttavia, posizioni di sovra-copertura non supereranno il 105% del Patrimonio Netto e le posizioni soggette a copertura saranno verificate da Società di Gestione/Investment Manager oppure dall’Investment Manager Delegato, secondo i casi, per assicurare che posizioni superiori al 100% del Patrimonio Netto non siano ripetute di mese in mese. Nella misura in cui la copertura abbia esito favorevole per un particolare Comparto, il rendimento del Comparto sarà verosimilmente in linea con il rendimento delle sottostanti attività, con il risultato che gli investitori in quel Comparto non trarranno profitti se la valuta in cui è denominato il Comparto si deprezzi nei confronti della valuta di riferimento e/o nei confronti della valuta in cui sono espresse le attività della relativa Classe. Obiettivi e politiche di investimento Le attività di un Comparto verranno investite separatamente secondo gli obiettivi e la politica di investimento di quel Comparto, come indicato nella Scheda Informativa sui Comparti allegata al presente Prospetto, che verrà aggiornata in occasione dell’apertura di nuovi Comparti o della chiusura di Comparti già esistenti, a seconda dei casi. L’utile sull’investimento dei Sottoscrittori di un particolare Comparto è connesso al Valore del Patrimonio Netto di tale Comparto, che a sua volta è determinato principalmente in base alla performance del portafoglio di attività detenuto da tale Comparto. Laddove nella politica di investimento di un Comparto si fa riferimento ad uno o più indici specifici, la Società di Gestione ha diritto di cambiare tale o tali indici di riferimento, senza che questo possa essere considerato un cambiamento della politica di investimento, sostituendo l’indice o gli indici di riferimento con qualsiasi altro indice o indici altrettanto rappresentativi o generalmente coerenti rispetto all’esposizione se, per motivi che esulano dal controllo della Società di Gestione, l’indice o gli indici di riferimento non rappresentano più un adeguato parametro di riferimento per tale esposizione. In attesa di effettuare l’investimento dei proventi derivanti da un collocamento o da un’offerta di Quote, o qualora le condizioni di mercato o altri fattori lo giustifichino, il patrimonio di un Comparto potrà essere investito e detenuto, nel rispetto dei limiti di investimento stabiliti nell’Appendice I del presente Prospetto, in Strumenti dei Mercati Monetari, depositi in contante e/o strumenti equivalenti (detenuti come attività liquide accessorie) denominati nella valuta o nelle valute che la Società di Gestione stabilirà dopo essersi consultata con l’ Investment Manager competente. Più in generale, un Comparto potrà inoltre occasionalmente detenere o conservare attività liquide accessorie compresi, a puro titolo esemplificativo, depositi liquidi e/o strumenti equivalenti (come, per esempio, Strumenti dei Mercati Monetari a breve termine), ferme restando le limitazioni agli investimenti specificate nell’Appendice I del Prospetto. Inoltre, un Comparto potrà, nel rispetto dei limiti di investimento indicati nell’Appendice I del presente Prospetto, investire in altri schemi di investimento collettivo (compresi gli Exchange Traded Funds) quotati sulle Borse Valori Riconosciute laddove la Società di Gestione o un’affiliata della Società di Gestione possa essere il gestore di tali organismi di investimento collettivo. Al Comparto che effettua l’investimento non verrà addebitata alcuna commissione di sottoscrizione, ma il suo investimento sarà soggetto alle spese generali di gestione e alle spese del Fondo applicabili agli investitori in tali organismi di investimento collettivo. Taluni Comparti possono anche essere istituiti come fondi di fondi o come fondi feeder (fondi di alimentazione) ai sensi delle disposizioni della Normativa OICVM e, in tale eventualità, saranno riportati nella Scheda Informativa del Comparto allegata al presente Prospetto. Un fondo feeder è un Comparto che è stato approvato dalla Banca Centrale allo scopo di investire almeno l’85% delle sue attività nelle quote di un altro fondo O.I.C.V.M. in deroga alle disposizioni della Normativa O.I.C.V.M.. Un Comparto può anche essere trasformato in un fondo feeder in conformità ai requisiti della Banca Centrale. Un Comparto può investire in warrant, nel rispetto dei limiti d’investimento stabiliti nell’Appendice I del Prospetto. Un Comparto può investire in warrant, con i limiti stabiliti dalle restrizioni all’investimento formulate nell’Appendice I del Prospetto. La Società di Gestione, in consultazione con il relativo Investment Manager, è responsabile della formulazione dell’obiettivo d’investimento e delle politiche d’investimento di ciascun Comparto e di ogni successiva variazione di 14 tali obiettivi o politiche. L’obiettivo di investimento di un Comparto, indicato nella Scheda Informativa sui Comparti allegata al presente Prospetto non potrà essere alterato o modificato senza la previa approvazione dei Sottoscrittori espressa a maggioranza in sede di assemblea generale dei Sottoscrittori. Un cambiamento sostanziale della politica di investimento di un Comparto richiederà altresì la previa approvazione dei Sottoscrittori espressa a maggioranza in sede di assemblea generale dei Sottoscrittori. In caso di modifica dell’obiettivo e/o delle politiche di investimento, la Società di Gestione dovrà darne comunicazione ai Sottoscrittori con un ragionevole margine di tempo, per consentire loro di riscattare le proprie Quote prima che tali cambiamenti diventino effettivi. Profilo di un Investitore Tipico Il profilo di un investitore tipico per ciascun Comparto dovrà essere stabilito nella Scheda Informativa del Comparto allegata al presente Prospetto. Gestione Efficiente del Portafoglio Ove ritenuto opportuno, il Comparto potrà utilizzare tecniche e strumenti per l’efficace gestione del portafoglio, nel rispetto delle condizioni ed entro i limiti stabiliti dalla Banca Centrale. Tali tecniche e strumenti includono, ma non soltanto, futures, opzioni, contratti swap, warrants, contratti di prestito su titoli, transazioni di riacquisto/di riacquisto inverso e contratti di cambio a termine. Qualora la Società di Gestione / l’Investment Manager/l’Investment Manager Delegato, secondo i casi, intenda utilizzare tecniche o strumenti per l’efficace gestione del portafoglio, tale intenzione sarà illustrata con maggiori dettagli nella Scheda Informativa del Comparto. Transazioni per un’efficiente gestione di portafoglio possono essere effettuate dalla Società di Gestione / dall’Investment Manager / dall’Investment Manager Delegato con uno dei seguenti obiettivi a) una riduzione del rischio b) una riduzione di costo senza alcun incremento o con un minimo incremento del rischio c) una generazione di capitale o guadagno aggiuntivo senza alcun o con un accettabile basso livello di rischio (relativo al ritorno atteso) e i requisiti di diversificazione in conformità alla O.I.C.V.M. Notice 9 “Eligible Assets and Investment Restrictions” della Banca Centrale e come illustrato nell’Appendice I al Prospetto. Con riguardo alle operazioni di efficiente gestione del portafoglio, la Società di Gestione / l’Investment Manager / l’Investment Manager Delegato assicurerà che le tecniche e gli strumenti adoperati siano economicamente appropriati affinché siano posti in essere in modo efficiente sul versante dei costi. Tali tecniche e strumenti possono includere transazioni sui cambi esteri che modifichino le caratteristiche delle obbligazioni trasferibili per conto del Fondo. Una descrizione delle tecniche e degli strumenti principali che può essere adoperata per una gestione efficiente del portafoglio è delineata appresso. Un Comparto può vendere future su obbligazioni, valute o tassi d’interesse per raggiungere un metodo efficiente, liquido ed efficace nella gestione dei rischi attraverso il “locking in” (accaparramento) di guadagni e/o attraverso la protezione da futuri cali del valore. Un Comparto può anche acquistare future su obbligazioni, valute e tassi d’interesse per conseguire un meccanismo efficace sul versante dei costi ed efficiente per avvantaggiarsi nella posizione su obbligazioni. Un Comparto può utilizzare opzioni (incluse opzioni equity index, opzioni su future e opzioni su swap) per incrementare il proprio attuale guadagno contabilizzando opzioni covered call e put su obbligazioni di proprietà o su cui può investire e su valute. Un Comparto riceve un premio nel contabilizzare un’opzione call o put, che aumenta il ritorno se l’opzione cessa di esistere senza essere stata esercitata o viene chiusa a un profitto netto. Se un Comparto contabilizza un’opzione call, abbandona l’opportunità di trarre profitto da ogni incremento nel prezzo di un’obbligazione o valuta al di sopra del prezzo di esercizio dell’opzione; quando contabilizza un’opzione put, un Comparto assume il rischio che dovrà acquistare un’obbligazione o una valuta dal detentore dell’opzione a un prezzo superiore al prezzo corrente di mercato dell’obbligazione o della valuta. Un Comparto può chiudere un’opzione contabilizzata prima della sua scadenza effettuando una transazione di acquisto a chiusura in cui acquista un’opzione che ha gli stessi termini dell’opzione contabilizzata. Un Comparto può acquistare opzioni put (incluse opzioni equity index, opzioni su future e opzioni su swap) per conseguire un meccanismo efficiente, liquido e efficace nel “locking in” di guadagni e/o nel proteggere contro futuri cali di valore delle obbligazioni possedute. Ciò consente al Comparto di beneficiare di futuri incrementi di valore di un’obbligazione senza il rischio di declino nel valore dell’obbligazione. Un Comparto può anche comperare opzioni call (incluse opzioni equity index e opzioni su future) per conseguire un efficiente, liquido ed efficace meccanismo di assunzione di posizioni in obbligazioni. Ciò consente a un Comparto di beneficiare di futuri guadagni nel valore di un’obbligazione senza la necessità di acquistare e detenere detta obbligazione. Un Comparto può anche acquistare opzioni call su valute per proteggersi da rischi su cambi. Un Comparto può acquistare warrant per conseguire un efficiente e liquido meccanismo allo scopo di assumere posizioni in obbligazioni senza la necessità di acquistare e detenere l’obbligazione stessa. 15 Un Comparto può concludere accordi swap (compresi swap a ritorno totale) in relazione a valute, tassi d’interesse e obbligazioni. Un Comparto può adoperare tali tecniche per proteggersi da mutamenti nel tassi d’interesse e nei tassi di cambio delle valute. Un Comparto può anche adoperare tali tecniche per prendere posizioni o proteggersi contro mutamenti negli indici obbligazionari e nei prezzi di specifiche obbligazioni. I dettagli relativi alle controparti di tali contratti swap sono specificati qui di seguito. Rispetto alle valute, un Comparto può utilizzare contratti di swap in cui il Comparto stesso può scambiare valute a un tasso di cambio predeterminato contro valute a tasso di cambio flottante oppure valute a un tasso di cambio flottante contro valute a un tasso di cambio fisso. Tali contratti consentono a un Comparto di gestire le proprie esposizioni nei confronti di valute in cui ha investito. Per tali strumenti, il ritorno finanziario del Comparto si basa sul movimento dei tassi di cambio relativo a un ammontare fisso della valuta concordato tra le parti. Rispetto ai tassi d’interesse, un Comparto può utilizzare contratti di swap di tassi d’interesse in cui il Comparto stesso può scambiare flussi di cassa di tassi d’interesse flottante per flussi di cassa di tassi fissi d’interesse oppure flussi di cassa di tassi fissi d’interesse per flussi di cassa di tassi d’interesse flottante. Tali contratti consentono al Comparto di gestire le proprie esposizioni in tassi d’interesse. Per tali strumenti, il ritorno finanziario del Comparto si basa sul movimento dei tassi d’interesse relativo a un tasso fisso concordato tra le parti. Riguardo a obbligazioni e indici di obbligazioni, un Comparto può usare contratti di total return swap nei quali il Comparto può scambiare flussi di cassa a tasso d’interesse flottante contro flussi di cassa fissi basati sul ritorno totale di un’obbligazione o di uno strumento a reddito fisso o di un indice di obbligazioni o di un flusso di cassa fisso basato sul ritorno globale di un’obbligazione odi uno strumento a reddito fisso o di un indice di obbligazioni per flussi di cassa a tasso d’interesse flottante. Tali contratti consentono al Comparto di gestire le sue esposizioni verso determinate obbligazioni o verso indici di obbligazioni. Per tali strumenti, il ritorno finanziario del Comparto si basa sul movimento dei tassi d’interesse relativi al ritorno finanziario del corrispondente indice di obbligazioni. Un Comparto può concludere contratti di valute forward per comprare o vendere una specifica valuta a data futura a prezzo prefissato all’atto del perfezionamento del contratto. Un Comparto può concludere tali contratti per proteggersi da variazioni nei cambi di valute. Un Comparto può adoperare una valuta (o un paniere di valute) per proteggersi da modificazioni avverse nel valore di un’altra valuta (o di un paniere di valute) quando i tassi di cambio fra le due valute sono correlati positivamente. Un Comparto può utilizzare accordi di prestito di azioni. In una tale transazione, il Comparto può temporaneamente trasferire le sue obbligazioni a un prestatario, con l’accordo da parte del prestatario di restituire obbligazioni equivalenti al Comparto a una scadenza prefissata. Nel formalizzare siffatte transazioni, il Comparto cercherà di aumentare i ritorni finanziari del proprio portafoglio di obbligazioni incassando una commissione per avere reso disponibili le proprie obbligazioni al prestatario. Si prega di consultare “Rischio di Credito e Rischio della Controparte” alla sezione “Fattori di Rischio” circa i dettagli relativi ai rischi propri di tali pratiche. Un Comparto può concludere accordi di riacquisto / riacquisto inverso. Una tale transazione è un accordo per il quale una parte vende all’altra un’obbligazione a un prezzo determinato con l’obbligo di riacquistare il titolo a una data successiva a un altro prezzo prefissato. Il Comparto può concludere siffatti accordi nei seguenti modi (a) se il Comparto detiene fondi a breve termine da investire, allora la differenza tra i prezzi di vendita e di riacquisto pagati per l’obbligazione rappresentano un ritorno finanziario per il Comparto simile all’interesse su di un prestito o (b) se il Comparto desidera utilizzare nel breve termine una particolare obbligazione. Nell’ambito di accordi di prestito titoli, una volta detratto ogni altro importo pertinente eventualmente dovuto ai sensi del pertinente contratto di autorizzazione al prestito titoli, tutti i proventi derivanti da commissioni relative al programma di prestito titoli saranno ripartiti fra il Comparto e l’Agente per il Prestito Titoli nelle proporzioni (eventualmente maggiorate dell’IVA) che si potranno di volta in volta concordare per iscritto e pubblicare nella relazione annuale del Fondo. Tutti i costi o le spese derivanti dal programma di prestito titoli, incluse le commissioni della Banca Depositaria, saranno a carico del relativo Comparto, dell’Agente per il prestito titoli e di eventuali subagenti dallo stesso nominati nelle medesime proporzioni eventualmente di volta in volta concordate per iscritto e riportate nella relazione annuale del Fondo. L’utilizzo di altre tecniche di gestione efficiente del portafoglio può comportare l’addebito di costi di transazione in relazione a un Comparto. Tutti i proventi derivanti da tecniche di gestione efficiente del portafoglio, al netto dei costi operativi diretti e indiretti, saranno restituiti al Comparto di appartenenza. Tutte le commissioni/i costi operativi diretti e indiretti derivanti da tecniche di gestione efficiente del portafoglio non includono proventi nascosti e saranno pagati alle entità specificate nella relazione annuale del Fondo, che indicherà se le entità siano collegate alla Società di Gestione o alla Banca Depositaria. 16 Strumenti Finanziari Derivati Il Fondo e il Comparto possono investire in strumenti finanziari derivati (“FDI”) a scopo di investimento ove specificato nella Scheda Informativa del Comparto allegata al presente Prospetto. La Società di Gestione utilizzerà un processo di gestione del rischio che le consentirà di monitorare e misurare i rischi connessi alle posizioni dei derivati finanziari e i particolari dettagliati di questo processo sono stati forniti alla Banca Centrale. La Società di Gestione non utilizzerà derivati che non sono stati inclusi nel processo di gestione del rischio fino al momento in cui non la Banca Centrale non avrà esaminato un processo modificato di gestione del rischio. La Società di Gestione fornirà ai Sottoscrittori, su loro richiesta, informazioni aggiuntive relative ai metodi di gestione del rischio impiegati inclusi i limiti quantitativi applicati e gli eventuali sviluppi recenti nelle caratteristiche di rischio e di rendimento delle principali categorie di investimenti. Allo scopo di fornire margine o collaterale a fronte di transazioni in strumenti finanziari derivati, la Banca Depositaria, sulla scorta di istruzioni dalla Società di Gestione o sua delegata, come appropriato, può trasferire, mutuare, prendere a carico o gravarsi di attività o contanti facenti parte del relativo Comparto in conformità alle normali usanze di mercato. Gestione del Collaterale In conformità con i requisiti della Banca Centrale, l’Investment Manager adotterà anche una politica di gestione del collaterale a nome e per conto del Fondo e di ciascun Comparto, con riferimento al collaterale ricevuto in relazione alle operazioni su derivati finanziari OTC utilizzati sia a scopo d’investimento che per finalità di gestione efficiente del portafoglio. Ogni collaterale ricevuto dal Fondo a nome e per conto di un Comparto a seguito del trasferimento di un titolo sarà detenuto dalla Banca Depositaria. Per altri tipi di accordi di garanzia, il collaterale può essere detenuto presso un depositario terzo che è soggetto alla vigilanza prudenziale e non è correlato al fornitore del collaterale. Ove necessario, un Comparto accetterà collaterale dalle sue controparti al fine di ridurre l’esposizione al rischio di controparte generato attraverso l’utilizzo di strumenti derivati over-the-counter e di tecniche di gestione efficiente del portafoglio. Ogni collaterale ricevuto da un Comparto sarà costituito da collaterale in contanti e/o titoli garantiti da titoli di Stato di varia durata che soddisfano i requisiti della Banca Centrale relativi al collaterale non in contanti che può essere ricevuto da un OICVM. La garanzia liquida ricevuta non sarà reinvestita e tutta la garanzia ottenuta da un Comparto sulla base di un trasferimento di titolarità sarà detenuta dalla Banca Depositaria. Per altri tipi di accordi di garanzia, il collaterale può essere detenuto presso un depositario terzo che è soggetto alla vigilanza prudenziale e non è correlato al fornitore del collaterale. Il livello di collaterale di cui si richiede il deposito può variare a seconda della controparte con la quale un Comparto opera e sarà conforme con i requisiti della Banca Centrale. La politica di abbattimento applicata alla garanzia rilasciata sarà negoziata in base alle singole controparti e varierà in funzione della classe di attività ricevuta dal Comparto, tenendo conto delle caratteristiche delle attività ricevute a titolo di garanzia come affidabilità creditizia o volatilità dei prezzi e l’esito di eventuali politiche di stress test della liquidità. Procedure di controparte L’Investment Manager approva le controparti utilizzate nelle operazioni, definisce per esse i limiti di credito delle controparti e vigila su di esse con regolarità. I criteri di selezione della controparte dell’Investment Manager includono l’analisi di struttura, management, solidità finanziaria, controlli interni e reputazione generale della controparte in oggetto, oltreché del contesto legale, normativo e politico nei mercati di riferimento. Le controparti selezionate vengono monitorate attraverso l’utilizzo delle più recenti informazioni di mercato disponibili. L’esposizione alle controparti è monitorata e rendicontata alla Società di Gestione con regolarità. Ogni controparte intermediaria selezionata deve essere debitamente registrata e soddisfare i requisiti di efficienza operativa. Si prega di consultare i fattori di rischio alla sezione “Fattori di rischio” del Prospetto per conoscere i rischi di controparte che si applicano ai Comparti. Investimenti Consentiti e Limiti di Investimento L’investimento del patrimonio di ciascun Comparto deve essere conforme alla Normativa O.I.C.V.M. La Società di Gestione può imporre ulteriori restrizioni in relazione a qualsiasi Comparto. I limiti di investimento e di prestito che si applicano al Fondo e a ciascun Comparto sono indicati nell’Appendice I del presente Prospetto. Resta inteso che la Società di Gestione avrà il potere (previa approvazione della Banca Centrale) di avvalersi delle eventuali modifiche ai limiti di investimento e di prestito specificate nella Normativa O.I.C.V.M. che consentirebbero l’investimento da parte del Fondo in forme di investimento altrimenti limitate o vietate ai sensi della Normativa O.I.C.V.M. alla data del presente Prospetto. In conformità alle disposizioni del Regolamento O.I.C.V.M., la Banca Depositaria può ascrivere le attività del Fondo oppure di un Comparto quale collaterale per tali prestiti. Politica di Distribuzione La Società di Gestione intende reinvestire automaticamente tutti i proventi, i dividendi e ogni 17 altra forma di reddito, nonché le plusvalenze realizzate, derivanti dalla porzione del Valore di Patrimonio Netto di ciascun Comparto attribuibile alle Quote di tipo ”A” secondo le politiche e gli obiettivi di investimento del Comparto interessato, a beneficio dei Sottoscrittori di Quote “A” del medesimo Comparto. Di conseguenza, la Società di Gestione non intende distribuire i proventi in relazione alle Quote di tipo “A”. La Società di Gestione effettuerà distribuzioni in relazione alle Quote “B”. Le eventuali distribuzioni relative alle Quote “B” verranno effettuate alla Data di Pagamento delle Distribuzioni o non appena possibile dopo tale data. L’importo disponibile per la distribuzione ai Sottoscrittori di Quote di tipo “B” relativamente a qualsiasi Periodo di Distribuzione sarà la somma pari al consolidato (i) dell’utile netto ricevuto dalla Banca Depositaria (sotto forma di dividendi, interessi o altro) durante il Periodo di Distribuzione in relazione alla proporzione del Valore del Patrimonio Netto del Comparto attribuibile alle Quote di tipo “B”, e (ii) nel caso lo si ritenga necessario allo scopo di mantenere un livello ragionevole di distribuzione dei dividendi, le plusvalenze realizzate e non realizzate, da cui verranno sottratte le minusvalenze realizzate e non realizzate durante il Periodo di Distribuzione, dai trasferimenti/apprezzamenti delle attività derivate dalla porzione del Valore del Patrimonio Netto del Comparto di riferimento attribuibile alle Quote di tipo “B”, tenendo conto degli opportuni aggiustamenti da effettuarsi nei seguenti casi: (a)aggiunta o sottrazione di un importo di aggiustamento al fine di compensare l’effetto delle vendite o acquisizioni cum o ex dividendi; (b)aggiunta dell’importo rappresentante interessi o dividendi o altro utile maturato ma non ricevuto dalla Banca Depositaria alla fine del Periodo di Distribuzione, e sottrazione dell’importo rappresentante (fino all’ammontare dell’importo versato come aggiustamento relativamente ad un precedente Periodo di Distribuzione) interessi o dividendi o altro utile maturato alla fine del precedente Periodo di Distribuzione; (c)aggiunta dell’eventuale importo disponibile per la distribuzione relativamente all’ultimo Periodo di Distribuzione precedente, ma non distribuito; (d)aggiunta dell’importo rappresentante il rimborso fiscale effettivo o presunto derivante da richieste di rimborsi fiscali, per esenzione da doppia tassazione o altro; (e)sottrazione dell’importo relativo a imposte o altre passività effettive o presunte a valere sull’utile in relazione alla porzione del Valore del Patrimonio Netto del Comparto attribuibile alle Quote di tipo”B”; (f) sottrazione dell’importo rappresentante la partecipazione all’utile pagato in occasione della cancellazione di Quote di tipo ” B” durante il Periodo di Distribuzione; e (g)sottrazione dell’importo ritenuto necessario dall’Agente Amministrativo per far fronte alle spese, compensi o altri pagamenti (ivi comprese le spese amministrative, gli esborsi e la commissione di servizio) maturati durante il Periodo di Distribuzione e regolarmente a valere sull’utile o sul capitale in relazione alla porzione del Valore del Patrimonio Netto del Comparto attribuibile alle Quote di tipo “B”. L’importo da distribuire per ogni Periodo di Distribuzione sarà stabilito dalla Società di Gestione con la consulenza dell’Investment Manager o Investment Manager Delegato competente nei limiti dell’importo disponibile per la distribuzione, fermo restando che qualsiasi importo non distribuito in relazione a tale Periodo di Distribuzione sarà riportato al successivo Periodo di Distribuzione. Le distribuzioni non richieste entro sei anni dalla data di godimento cadranno in prescrizione e saranno integrate al relativo Comparto. Le distribuzioni in favore di un Sottoscrittore di Quote “B” saranno pagate in Euro mediante bonifico bancario o assegno. Tale bonifico bancario o assegno bancario sarà pagabile a favore del suddetto Sottoscrittore di Quote di tipo “B” o, nel caso di co-Sottoscrittori di Quote di tipo “B”, sarà pagabile a favore del primo co-Sottoscrittore di Quote di tipo “B” risultante dal registro, a rischio di ciascun Sottoscrittore di Quote di tipo “B” o co-Sottoscrittore di Quote di tipo “B”. Se l’ammontare del dividendo pagabile ad un singolo Sottoscrittore di Quote di tipo “B” è inferiore a Euro 50, la Società di Gestione potrà, a sua totale discrezione, decidere di non effettuare tale distribuzione ma di emettere e accreditare sul conto dei Sottoscrittori di Quote di tipo “B” in questione un numero di Quote di tipo “B” del relativo Comparto di riferimento equivalente alla relativa somma in Euro calcolata al Valore del Patrimonio Netto per Quota di tipo “B” valido alla relativa Data di Distribuzione. Da tale somma non verrà dedotta alcuna commissione di sottoscrizione. La politica di distribuzione relativa a ciascun Comparto è indicata nella relativa Scheda Informativa sui Comparti allegata al presente Prospetto. Ogni variazione della politica di distribuzione sarà comunicata in un Prospetto modificato e/o nella Scheda Informativa del Comparto, previa notifica ai Sottoscrittori. 18 FATTORI DI RISCHIO Prima di investire in uno dei Comparti, i potenziali investitori sono invitati a tener conto dei seguenti fattori di rischio. Questi fattori di rischio non sono necessariamente applicabili a tutti i Comparti del Fondo e gli investitori dovrebbero avere riguardo agli obiettivi e alle politiche d’investimento del pertinente Comparto quando prendessero in considerazione i fattori di rischio del Fondo. Generale Si porta all’attenzione dei potenziali investitori il fatto che il valore delle Quote e il reddito da esse derivante possono fluttuare, come in genere accade per altre azioni o quote. Non vi è alcuna garanzia che l’obiettivo di investimento di un Comparto venga effettivamente raggiunto. La differenza in ogni istante fra il prezzo di emissione e il prezzo di riscatto delle Quote significa che l’investimento in un Comparto deve essere considerato in un’ottica di medio-lungo periodo. Laddove un singolo Sottoscrittore investa in un dato Comparto una somma attraverso un piano di risparmi (ad esempio, investendovi a intervalli regolari), il relativo livello di volatilità e di rischio è minore di quello derivante dall’investire la medesima somma attraverso un singolo importo una tantum. Rischio dei fondi di fondi Vista la possibilità di costituire alcuni Comparti in forma di fondi di fondi o fondi feeder, si richiama l’attenzione degli investitori di tali Comparti sui seguenti rischi in particolare. Gli investimenti nei fondi sottostanti contengono gli stessi rischi di mercato e di liquidità associati agli investimenti sottostanti, ma anche rischi operativi (inclusi i rischi di governance e di valutazione) associati agli investimenti nella società di gestione del fondo sottostante. Dipendenza dall’Investment Manager e dalle società di gestione dei fondi sottostanti Il successo di taluni Comparti dipende dal buon esito della selezione di organismi di investimento collettivi sottostanti (“fondi sottostanti”) effettuata dall’Investment Manager o dall’Investment Manager delegato, secondo i casi, oltre che dalle società di gestione dei fondi sottostanti che attuano strategie d’investimenti capaci di conseguire i rispettivi obiettivi d’investimento dei fondi sottostanti. Non può esservi alcuna garanzia che l’Investment Manager, l’Investment Manager delegato o le società di gestione dei fondi sottostanti raggiungano tale scopo. In particolare, le decisioni soggettive (a differenza di quelle sistematiche) adottate dall’Investment Manager o dall’Investment Manager delegato, secondo il caso, e dalla società di gestione del fondo sottostante possono provocare una perdita di valore (o una mancata rivalutazione) del relativo Comparto in una misura che un processo decisionale meno soggettivo avrebbe potuto evitare. Duplicazione dei costi/Commissioni di performance Si ricorda che i Comparti sostengono costi e pagano commissioni all’Investment Manager e ad altri fornitori di servizi. Inoltre, un Comparto può sostenere costi nella sua veste di investitore in fondi sottostanti che, a loro volta, corrispondono commissioni alle proprie società di gestione dei fondi sottostanti e ad altri fornitori di servizi. Alcuni dei fondi sottostanti possono prevedere il pagamento di commissioni di performance a favore delle rispettive società di gestione. In base a tali accordi, le società di gestione dei fondi sottostanti beneficeranno della rivalutazione, incluso l’apprezzamento non realizzato degli investimenti di tali fondi sottostanti, ma non vengono parimenti penalizzati in caso di perdite realizzate o non realizzate. Di conseguenza, i costi del relativo Comparto possono rappresentare una percentuale del Valore Patrimoniale Netto più elevata di quanto non avverrebbe in caso di investimenti diretti o di fondi d’investimento che effettuano investimenti diretti. Rischio di valutazione Un Comparto che investe in fondi sottostanti può essere soggetto al rischio di valutazione dovuto a modalità e tempi di valutazione degli investimenti del relativo Comparto. I fondi sottostanti possono essere valutati da agenti amministrativi del fondo che produrranno valutazioni non verificate in modo regolare e tempestivo da un soggetto terzo indipendente. Sussiste pertanto il rischio che (i) le valutazioni dei Comparti possano non riflettere il valore reale delle partecipazioni nel fondo sottostante in un dato momento, comportando perdite consistenti o una scorretta determinazione dei prezzi di questi Comparti e/o (ii) le valutazioni possano non essere disponibili nel relativo Giorno di Valutazione per il Giorno di Negoziazione specifico del Comparto e, pertanto, una parte o la totalità delle attività del Comparto possono essere valutate sulla base di una stima. Fondi sottostanti Benché l’Investment Manager o l’Investment Manager Delegato, a seconda dei casi, eserciteranno una ragionevole cura nell’osservare le limitazioni agli investimenti applicabili ad un determinato Comparto, la società di gestione e/o i fornitori di servizi degli organismi sottostanti non sono tenuti al rispetto di tali limitazioni 19 agli investimenti nella gestione/amministrazione degli organismi sottostanti. Non si fornisce alcuna garanzia che le limitazioni agli investimenti di un Comparto con riferimento ai singoli emittenti o ad altre esposizioni saranno osservate dagli organismi sottostanti o che, in termini aggregati, le esposizioni degli organismi sottostanti a singoli emittenti o singole controparti non eccedano le limitazioni agli investimenti applicabili ad un determinato Comparto. In caso di superamento delle limitazioni agli investimenti applicabili agli investimenti effettuati direttamente da un Comparto per ragioni fuori dal controllo della Società di Gestione o a seguito dell’esercizio dei diritti di sottoscrizione, gli Amministratori dovranno prefiggersi quale obiettivo primario la riparazione di tale situazione, tenendo in debita considerazione gli interessi dei Sottoscrittori del/i relativo/i Comparto/i. Rischio di rimborso e di liquidità Un Comparto che investe in fondi sottostanti può essere soggetto al rischio di liquidità dovuto a modalità e tempi dei potenziali rimborsi dai fondi sottostanti. I fondi sottostanti possono aver facoltà di ritardare l’accoglimento delle richieste di rimborso o pagamento di proventi del rimborso da un Comparto. Rischio di Capitalizzazione di Mercato I valori mobiliari di piccole e medie imprese (per capitalizzazione di mercato) o strumenti finanziari relativi a tali valori mobiliari, e quindi possono avere un mercato più limitato rispetto ai valori mobiliari di imprese più grandi. Di conseguenza, può essere più difficile effettuare la vendita di tali valori mobiliari in un momento vantaggioso o senza una sostanziale diminuzione del prezzo rispetto ai valori mobiliari di un’impresa con una grande capitalizzazione di mercato e vasto mercato di negoziazione. Inoltre, i valori mobiliari delle piccole e medie imprese possono avere una maggiore volatilità dei prezzi essendo generalmente più vulnerabili a fattori di mercato negativi, quali rendiconti economici sfavorevoli. Rischi dei Mercati Emergenti Determinati Comparti possono investire in valori mobiliari di società operanti sui mercati emergenti. Tali valori mobiliari possono comportare un alto grado di rischio e possono essere considerati speculativi. I rischi comprendono (i) un maggiore rischio di espropriazione, tassazione di confisca, nazionalizzazione e instabilità sociale, politica ed economica; (ii) il modesto volume degli attuali mercati mobiliari di chi effettua emissioni sui mercati emergenti e l’attuale basso o nullo volume di scambio, da cui consegue mancanza di liquidità e volatilità dei prezzi; (iii) determinate politiche nazionali che possono limitare le opportunità di investimento di un Comparto, comprese le limitazioni all’investimento in emissioni o industrie reputate sensibili agli interessi nazionali; e (iv) l’assenza di strutture legali consolidate che regolano l’investimento privato o estero e la proprietà privata. L’economia dei mercati emergenti nei quali un Comparto può investire può risultare favorevole o sfavorevole se confrontata con quella dei Paesi industrializzati. L’economia dei Paesi in via di sviluppo è in genere fortemente dipendente dal commercio internazionale ed è stata e potrebbe continuare ad essere soggetta a limitazioni commerciali, controlli valutari, aggiustamenti della valuta e ad altre misure di protezione imposte o negoziate dai Paesi con i quali essi hanno rapporti commerciali. Gli investimenti nei mercati emergenti comportano rischi che comprendono la possibilità di instabilità politica o sociale, cambiamenti sfavorevoli nella normativa relativa agli investimenti o ai cambi, espropriazione e ritenzione di dividendi alla fonte. Inoltre, tali titoli possono essere negoziati con minor frequenza e minor volume rispetto ai titoli di società e governi delle nazioni stabili e sviluppate. Quando un Comparto investe in titoli trasferibili vi è inoltre la possibilità che il rimborso di Quote a seguito di una richiesta di riscatto possa essere ritardato a causa della natura di non liquidità di tali investimenti. Rischio di Registrazione In alcuni Paesi dei mercati emergenti l’evidenza del possesso legale dei titoli è registrata sotto forma di “scrittura contabile”. Per poter essere riconosciuto come proprietario registrato dei titoli di una società, un acquirente o un suo rappresentante deve presentarsi di persona presso l’addetto ai registri e aprire un conto presso di lui (in alcuni casi ciò richiede il pagamento di una commissione per l’apertura del conto). Successivamente, ogni volta che l’acquirente acquista altri titoli della stessa società, il rappresentante dell’acquirente deve presentare all’Addetto ai registri una procura sia da parte dell’acquirente sia da parte del venditore di tali titoli, unitamente alla documentazione comprovante l’acquisto, in modo che l’Addetto ai registri possa aggiornare il registro addebitando le azioni acquistate al conto del venditore e accreditandole al conto dell’acquirente. Il ruolo dell’Addetto ai Registri in tali procedure di custodia e registrazione è fondamentale. Gli Addetti ai Registri non sono necessariamente soggetti ad una efficace supervisione governativa ed è possibile che un Comparto perda la propria registrazione a causa di frode, negligenza o semplice errore da parte dell’Addetto ai Registri. Inoltre, benché sia un requisito che le società con sede in alcuni Paesi nei mercati emergenti si servano di un Addetto ai Registri indipendente, in conformità con alcuni criteri stabiliti 20 dalla legge, in pratica non esiste alcuna garanzia che questa regola venga rigorosamente applicata. A causa di questa possibile mancanza di indipendenza il management di società in tali Paesi può avere una notevole influenza sulla suddivisione del pacchetto azionario di tali società. Se il registro societario andasse distrutto o subisse una mutilazione, la quota delle azioni della società detenuta dal Comparto potrebbe risultare notevolmente ridotta o, in alcuni casi, inesistente. Gli Addetti ai Registri spesso non sono assicurati a copertura di tali rischi ed è in ogni caso improbabile che il loro patrimonio sia sufficiente a compensare il Comparto relativamente al danno risultante. Benché l’Addetto ai Registri e la società abbiano l’obbligo per legge di risarcire tale danno, non esiste alcuna garanzia che questo avvenga, né alcuna garanzia che il Comparto possa avanzare pretese nei loro confronti come conseguenza del danno subito con alcuna probabilità di successo. Inoltre, a causa della distruzione del registro societario, l’Addetto ai Registri o la società in questione potrebbero intenzionalmente rifiutarsi di riconoscere il Comparto in quanto detentore registrato di azioni in precedenza acquistate dal Comparto. Rischio Titoli Tecnologici Il valore delle Quote di un Comparto che investe in titoli tecnologici può essere suscettibile a fattori che influiscono sulla tecnologia o sulle società associate alla tecnologia e a maggiori rischi e fluttuazioni di mercato rispetto ad un piano di investimenti che investe in una gamma di titoli più ampia. In alcuni Paesi le società che operano nel settore tecnologico o in attività associate alla tecnologia possono essere soggette ad un maggior controllo governativo rispetto a molti altri settori: i mutamenti delle politiche governative e la necessità di ottenere le autorizzazioni prescritte può avere un notevole impatto negativo su tali società. Inoltre, tali società possono essere soggette ai rischi dovuti agli sviluppi tecnologici, alle pressioni legate alla concorrenza e ad altri fattori, e dipendono dal fatto che i consumatori e le aziende accolgano con favore le tecnologie di nuova concezione. I titoli di società più piccole e meno affermate possono comportare rischi maggiori, dovuti ad una limitazione delle linee di produzione, dei mercati o delle risorse finanziarie o manageriali, e la negoziazione di tali titoli può essere soggetta a sbalzi di maggiore portata rispetto alla negoziazione di titoli di società più grandi. Un Comparto può investire in valori mobiliari di paesi in via di sviluppo con mercati finanziari nuovi o in fase di crescita. Questi paesi possono presentare governi relativamente instabili, economie basate solo su pochi settori e mercati finanziari che negoziano un numero contenuto di titoli e che sono soggetti ad un minor grado di supervisione e regolamentazione da parte delle autorità competenti. I titoli di emittenti ubicati in questi paesi tendono a presentare prezzi più volatili e sono potenzialmente esposti a perdite consistenti, oltre che a guadagni. Inoltre, le informazioni disponibili sugli emittenti ubicati in questi paesi potrebbero essere limitate. Infine, questi titoli possono risultare meno liquidi degli investimenti in mercati più consolidati a causa del volume inadeguato di scambi o delle limitazioni agli scambi imposte dai governi di tali paesi. Rischi Politici e/o Normativi Il valore delle attività di un Comparto può essere influenzato da incertezze in merito all’evoluzione della politica internazionale, ai cambiamenti delle politiche governative, alle variazioni in materia fiscale, alle restrizioni sugli investimenti esteri e sui movimenti di valuta, alle fluttuazioni dei tassi di cambio e ad altri mutamenti nel quadro legislativo e di regolamentazione di quei Paesi in cui potrebbero essere stati effettuati investimenti. Inoltre, il quadro normativo e gli standard contabili, di revisione e di informazione in determinati Paesi nei quali possono essere stati effettuati investimenti potrebbero non garantire agli investitori il livello di protezione o di informazione generalmente esistente nei principali mercati finanziari. Dal momento che alcuni Comparti possono investire su mercati nei quali i sistemi di custodia e/o di regolamento non sono pienamente sviluppati, le attività di un Comparto negoziate su tali mercati e che sono state affidate a sub-depositarie, nei casi ove sia necessario l’intervento di tali sub-depositarie, possono essere esposte a rischi relativamente ai quali la Banca Depositaria non avrà alcuna responsabilità. Warrants Legati a Titoli Azionari I warrants legati a titoli azionari consentono agli investitori di accedere agevolmente a mercati dove l’accesso è generalmente difficile e richiede una lunga procedura, dovuta a questioni normative. In particolare, questo è il caso dell’India e di Taiwan. Una transazione tipica è strutturata nel modo seguente: un intermediario emette i warrants a favore del Fondo e a sua volta il rappresentante locale dell’intermediario acquista le azioni locali ed emette un call warrant garantito dal pacchetto azionario sottostante. Se il Fondo esercita l’opzione call e chiude la posizione, l’intermediario vende i titoli sottostanti e riscatta il warrant. Ogni warrant emesso corrisponde ad una azione del titolo sottostante. Il prezzo, la performance e la liquidità sono tutti strettamente collegati ai titoli sottostanti. I warrants sono riscattabili al 100% del valore dei titoli sottostanti (meno il costo della transazione). I detentori di warrants, pur non avendo diritto di voto, hanno diritto a tutti i benefici derivanti dalle attività societarie, 21 ossia dividendi in contanti e titoli, split, emissione di titoli di diritto, etc. I warrants emessi possono essere di tipo americano o europeo. I warrants di tipo americano possono essere riscattati in qualsiasi momento, quelli di tipo europeo solo dopo la data di scadenza, ma l’investitore può decidere di vendere il warrant all’emittente, pagando una penale per il riscatto anticipato. In questi casi, l’emittente non ha l’obbligo di riacquistare il warrant dall’investitore. Rischi del reddito fisso Gli strumenti obbligazionari sono soggetti al rischio che un emittente non sia in grado di far fronte ai propri obblighi relativi al pagamento di capitale e interessi (rischio di credito) e potrebbero anche essere soggetti alla volatilità dei prezzi a causa di fattori come la sensibilità ai tassi di interesse (rischio sui tassi di interesse), la percezione del mercato e dell’affidabilità creditizia dell’emittente e la liquidità generale del mercato (rischio di mercato). Gli investitori dovrebbero tener conto del rischio di cambio che potrebbe influire sulla performance di un Comparto a prescindere dalla performance dei suoi investimenti in titoli. I titoli con un rating inferiore (ossia al di sotto di investment grade) tendono ad essere più reattivi agli sviluppi che influiscono sul mercato e sul rischio di credito rispetto ai titoli con rating più elevato, i quali reagiscono principalmente alle variazioni nei livelli generali dei tassi di interesse. Inoltre, taluni Comparti possono essere investiti in titoli di debito dei mercati emergenti, che sono associati ad un rischio più elevato attribuibile ai maggiori rischi politici, di credito e di valuta tipici degli investimenti in questi mercati. Titoli di debito ad alto rendimento e a basso rating Il valore di mercato di titoli societari ad alto rischio come quello dei titoli non classificati tende ad essere più sensibile agli specifici sviluppi societari nonché alle variazioni azionarie nelle condizioni economiche rispetto a quello di titoli aventi classificazione più alta. Gli emittenti di tali titoli sono spesso altamente indebitati, così che la loro capacità di ottemperare ai propri obblighi durante un periodo di recessione economica può essere inficiata. Inoltre, tali emittenti possono non avere accesso a sistemi di finanziamento più tradizionali e possono non essere in grado di ripagare il debito alla scadenza per mezzo di rifinanziamento. Il rischio di perdita dovuta al mancato pagamento degli interessi o del capitale da parte di tali emittenti è significativamente maggiore rispetto ai titoli classificati, poiché tali titoli sono spesso subordinati al previo pagamento dell’indebitamento privilegiato. Molti titoli a reddito fisso, compresi alcuni titoli societari ad alto rischio nei quali un Comparto può investire, contengono caratteristiche call o buy-back che consentono all’emittente del titolo di chiedere il rimborso o di riacquistare il titolo stesso. Nel caso che l’emittente eserciti tale opzione call e riscatti i titoli, il Comparto potrebbe avere l’onere di dover sostituire il titolo riscattato con un titolo a minore rendimento, con conseguente minor rendimento per il Comparto. Un Comparto non venderà necessariamente un investimento se il suo rating viene ridotto dopo che la Società di Gestione/Investment Manager o l’Investment Manager Delegato l’ha acquistato. Nella misura in cui un’obbligazione sia assegnataria di un rating differente da parte di una o più delle diverse agenzie di rating, la Società di Gestione/Investment Manager o l’Investment Manager Delegato userà il rating più elevato assegnato da una qualsiasi agenzia. Titoli di debito la cui valutazione è inferiore a BBB o suo equivalente e titoli non quotati comparabili sono considerati inferiori a un livello accettabile d’investimento. Tali tipi di titoli sono considerati di scarsa qualità e principalmente speculativi, e quelli presenti nella più bassa categoria di rating possono essere in default e sono normalmente considerati dall’agenzia di rating come aventi prospettive estremamente scarse di ottenere una qualche valenza d’investimento. Essi riflettono una maggiore possibilità che i loro emittenti si trovino nell’incapacità di ripagare alla scadenza gli interessi e il capitale. Se ciò accade, o se ciò sia percepito come verosimilmente possibile che accada, i valori di tali investimenti saranno normalmente più volatili. Un default o un default atteso potrebbe rendere difficoltoso per la Società di Gestione/Investment Manager o per l’Investment Manager Delegato di vendere l’investimento a prezzi prossimi ai valori che essi vi hanno profuso. Atteso che obbligazioni di qualità inferiore sono negoziati da istituzioni, esse hanno di norma un mercato limitato, che a volte rende difficile per un Comparto stabilirne il giusto valore. Il potenziale rischio di credito e le fluttuazioni di prezzo sono maggiori per gli investimenti che sono emessi a corsi inferiori al loro valore facciale ed effettuano pagamenti di interessi solo alla scadenza piuttosto che a intervalli regolari nel corso della vita naturale dell’investimento. Sebbene gli investimenti di grado “investment-grade” abbiano generalmente un rischio di credito inferiore, essi possono condividere alcuni dei rischi propri di investimenti di grado inferiore. I rating del credito sono basati largamente sulla condizione finanziaria nel tempo della società emittente e sull’analisi d’investimento delle agenzie di rating al momento dell’acquisto. Il rating assegnato a un dato investimento non riflette necessariamente la condizione finanziaria corrente dell’emittente e 22 neanche rappresenta un accertamento della volatilità o della liquidità di un investimento. Sebbene la Società di Gestione/Investment Manager o l’Investment Manager Delegato consideri il rating del credito nel prendere decisioni d’investimento, egli esegue la propria analisi d’investimento e non si basa solo sui rating assegnati dalle competenti agenzie. La Società di Gestione/Investment Manager o l’Investment Manager Delegato cerca di minimizzare i rischi di titoli di debito attraverso un’attenta analisi di fattori quali l’esperienza di una società, la forza del management, la condizione finanziaria, le richieste di prestiti e il piano di scadenze dei debiti. Quando un Comparto acquista titoli di debito di una società con scarso rating, il raggiungimento dei suoi obiettivi dipende più sull’abilità della Società di Gestione/Investment Manager o dell’Investment Manager Delegato di analizzare i rischi del credito rispetto al caso in cui il Comparto acquistasse titoli di debito di una società con rating migliore. Dato che la possibilità di un default è maggiore per titoli di debito di rating inferiore, se un Comparto investisse in siffatti strumenti esso sarebbe verosimilmente più prono a dovere impegnarsi in procedure legali di vario genere oppure a insinuarsi nelle o gestire attività che garantissero le obbligazioni della società emittente. Ciò potrebbe aumentare le spese operative del Comparto e diminuirne il Patrimonio Netto. A volte, un Comparto, da solo o con altri Comparti e conti gestiti dalla Società di Gestione/Investment Manager o dall’Investment Manager Delegato, può possedere tutti i o parte dei valori mobiliari di debito di una particolare società emittente. Una tale concentrazione di proprietà può rendere più difficoltoso il vendere o fissare un giusto valore per tali titoli di debito. Sebbene siano generalmente ritenuti avere un rischio di credito inferiore, i titoli di debito aventi valore d’investimento di un Comparto possono condividere alcuni dei rischi propri di titoli di debito di valore d’investimento inferiore. Rischio di Prestito su Valori Mobiliari Come nel caso di tutte le estensioni di credito, esistono dei rischi di ritardo e di recupero. In caso di fallimento di chi prende a prestito valori mobiliari, o in caso di inadempienza agli obblighi previsti da operazioni di prestito su valori mobiliari, si farà ricorso alla garanzia patrimoniale. Il valore della garanzia patrimoniale verrà mantenuto ad un livello superiore a quello dei valori mobiliari trasferiti. Nell’eventualità di una variazione improvvisa del mercato c’è il rischio che il valore della garanzia patrimoniale scenda al di sotto del valore dei titoli mobiliari trasferiti. Il rendimento di un Comparto continuerà a riflettere le variazioni del valore dei titoli prestati e anche il ricevimento di o interessi attraverso l’investimento di collaterale in contanti da parte del Fondo in investimenti consentiti o di una commissione, se il collaterale è costituito da titoli del governo statunitense. Il Prestito di titoli mobiliari ha in se il rischio di una perdita dei diritti sul collaterale o del ritardo nel recupero del collaterale qualora il prestatario non dovesse restituire i titoli o diventasse insolvente. Un Comparto potrebbe pagare commissioni di prestito alla parte che organizza il prestito. Rischio di Credito e di Default Non può esservi garanzia che gli emittenti dei valori mobiliari o degli altri strumenti in cui un Comparto investe non saranno soggetti a difficoltà creditizie che portino alla perdita di una parte o della totalità delle somme investite in tali valori mobiliari o strumenti, o dei pagamenti dovuti riguardo a tali valori mobiliari o strumenti. Un Comparto sarà inoltre esposto ad un rischio di credito in relazione alle controparti con cui negozia o affida margini o garanzie patrimoniali in relazione ad operazioni su strumenti finanziari derivati e può correre il rischio di inadempienza della controparte. Gli investitori si aspettano normalmente di essere compensati in proporzione al rischio che stanno assumendo. Pertanto, il debito di emittenti con prospettive di credito più povere offrono rendimenti superiori a quelli dei debiti di emittenti con rating creditizio superiore. Investimenti con rating superiori offrono generalmente un rischio di credito inferiore ma non necessariamente un rischio inferiore del tasso d’interesse. I valori degli investimenti con rating superiore oscillano lo stesso in risposta a mutamenti nei tassi d’interesse. Titoli garantiti da mutui (MBS) e da attività (ABS) e rischio di pagamento anticipato I titoli di debito tradizionali pagano di norma un tasso d’interesse fisso fino alla scadenza, allorquando il capitale è interamente dovuto. Al contrario, i pagamenti sui titoli mobiliari garantiti da mutui (“MBS”) includono normalmente sia gli interessi che un pagamento parziale di capitale. Il capitale può anche essere prepagato su base volontaria, o quale risultante di un rifinanziamento oppure di un pignoramento. Il Comparto potrebbe dovere investire il ricavo di investimenti prepagati a condizioni e tassi di rendimento meno allettanti. Confrontati con altri debiti, gli MBS sono meno proni a incrementare il valore durante periodi di tassi d’interessi declinanti e hanno un rischio maggiore di declino del loro valore nel corso di periodi caratterizzati da tassi d’interesse crescenti. Essi possono incrementare la volatilità di un Comparto. Alcuni MBS ricevono solo porzioni di pagamenti, vuoi di interessi o di capitale 23 relativi ai sottostanti mutui. I rendimenti e i valori di tali investimenti sono estremamente sensibili ai mutamenti nei tassi d’interesse e nel tasso di rimborso del capitale dei mutui sottostanti. Il mercato per tali investimenti può risultare volatile e limitato, il che può rendere difficoltoso acquistarli o venderli. I titoli garantiti da attività (“ABS”) sono strutturati come gli MBS ma, invece di prestiti rappresentati da mutui o di interessi su mutui, le attività sottostanti possono includere elementi quali vendite a rate di veicoli a motore o contratti di prestiti a rate, fitti di varie tipologie di proprietà immobiliari e di proprietà personali e crediti da riscuotere su accordi di carte di credito. Un ABS in genere non ha il beneficio di un interesse mobiliare sulle sottostanti attività simile a un mutuo. Gli ABS presentano alcuni rischi aggiuntivi che non sono presenti negli MBS. Ad esempio, l’abilità di un emittente di ABS nel conseguire un interesse mobiliare nelle sottostanti attività può essere limitato. Gli MBS e gli ABS sono di norma emessi in classi multiple, ognuno con differenti scadenze, tassi d’interesse e schemi di rimborso, e con la quota capitale e gli interessi sui sottostanti mutui o altre attività allocati tra le diverse classi in modi differenti. Il Pagamento degli interessi sul capitale in alcune classi può essere soggetto a eventi contingenti oppure alcune classi o serie possono imputarsi tutti i o parte dei rischi di default dei sottostanti mutui o di altre attività. In alcuni casi, la complessità del pagamento, della qualità del credito e altri termini di tali titoli possono creare un rischio che determinati termini del titolo non siano pienamente trasparenti. Inoltre, la complessità degli MBS e degli ABS possono rendere pià complessa la valutazione di tali titoli a un prezzo appropriato, particolarmente quando il titolo è personalizzato. Nel determinare la scadenza o durata media di un MBS o di un ABSm il Manager/Investment Manager o l’Investment Manager Delegato deve adottare certe assunzioni o proiezioni circa la scadenza e il prepagamento di tale titolo; i tassi effettivi di prepagamento possono essere variegati. Se la durata di un titolo è calcolata inaccuratamente, il Comparto potrebbe non conseguire il previsto profitto. Inoltre, molti MBS e ABS sono soggetti a più elevati rischi di liquidità. Il numero di investitori disponibili a e capaci di acquistare tali strumenti sul mercato secondario può essere inferiore a quello per debiti di tipo più tradizionale. Rischio Valutario e di Cambio Nonostante le Quote di un Comparto possano essere denominate in Euro, il Comparto può investire le proprie attività in titoli denominati in un’ampia gamma di valute, alcune delle quali potrebbero non essere liberamente convertibili. Il Valore del Patrimonio Netto di un Comparto, espresso in Euro, fluttuerà conformemente alle variazioni dei tassi di cambio tra l’Euro e le valute in cui gli investimenti del Comparto sono denominati. Pertanto un Comparto può essere esposto al rischio di cambio e al rischio valutario. Potrebbe non essere possibile, in pratica, coprirsi dalla conseguente esposizione al rischio di cambio e di valuta. La Società di Gestione, gli Investment Managers o gli Investment Manager Delegati potranno o meno cercare di attenuare tale rischio tramite l’uso di strumenti finanziari. Un Comparto può effettuare di volta in volta transazioni valutarie di tipo spot, ossia in contanti, oppure acquistando contratti a termine su valute. I Comparti non stipuleranno contratti a termine a fini speculativi. Né le transazioni in contanti né i contratti a termine su valute eliminano la fluttuazione nei prezzi dei valori mobiliari di un Comparto o nei tassi di cambio delle valute estere, né possono prevenire perdite se i prezzi di tali valori mobiliari dovessero ridursi. L’uso di operazioni su valute è un’attività estremamente specializzata che comporta tecniche di investimento e rischi diversi da quelli associati alle normali operazioni in titoli di un portafoglio. I tassi di cambio delle valute possono variare in modo imprevedibile come conseguenza di una serie di fattori, tra cui l’intervento o il mancato intervento da parte dei governi o delle banche centrali oppure i controlli valutari o sviluppi politici a livello mondiale. Un Comparto può effettuare transazioni di cambio valutarie nel tentativo di cautelarsi dalle variazioni nei tassi di cambio tra la data di negoziazione e la data di regolamento di determinate operazioni o in previsione di transazioni di valori mobiliari. Un Comparto può altresì stipulare contratti a termine a copertura di variazioni di tale tasso di cambio che comporterebbero una riduzione nel valore degli investimenti in essere denominati o principalmente negoziati in una valuta diversa dalla valuta base di tale Comparto. A tale scopo, il Comparto stipulerebbe un contratto a termine per la vendita della valuta di denominazione o di negoziazione principale dell’investimento, contro la valuta base del Comparto. Benché tali operazioni intendano minimizzare il rischio di perdita dovuto ad una riduzione del valore della valuta coperta, al contempo limitano potenziali guadagni che potrebbero realizzarsi in caso di aumento di valore della valuta coperta. Non sarà generalmente possibile ottenere una perfetta corrispondenza tra gli importi del contratto a termine e il valore dei titoli interessati poiché il valore futuro di tali titoli varierà a seguito delle movimentazioni di mercato nel valore di tali titoli fra la data di stipula del contratto a termine e la sua data di maturazione. Non è possibile garantire il buon esito di una strategia di copertura che rispecchi accuratamente il profilo degli investimenti di un Comparto. 24 Rischio di copertura di una classe L’adozione per una Classe di una strategia di copertura valutaria potrebbe notevolmente ridurre la possibilità di chi investe in tale Classe di ottenere vantaggi se la valuta designata di tale Classe si deprezza rispetto alle valute in cui è denominato l’attivo del pertinente Comparto o rispetto alla valuta di riferimento del Comparto stesso. Rischi su derivati creditizi e su tecniche e strumenti finanziari Generale I prezzi degli strumenti derivati, tra cui quelli dei futures e delle opzioni, sono caratterizzati da estrema volatilità. Le variazioni di prezzo dei contratti a termine, dei contratti futures e degli altri derivati sono influenzati, tra l’altro, da tassi di interesse, variazioni dei rapporti fra domanda e offerta, programmi e politiche governative di controllo commerciale, fiscale, monetario e valutario, oltre che da eventi e decisioni politiche ed economiche a livello nazionale e internazionale. Inoltre, di tanto in tanto i governi intervengono direttamente o mediante normative, in determinati mercati e in particolare in quelli delle valute e dei futures e delle opzioni legati ai tassi di interesse. Tali interventi spesso sono volti ad influenzare direttamente i prezzi e, unitamente ad altri fattori, possono provocare un rapido spostamento di tali mercati verso una medesima direzione in conseguenza, fra l’altro, delle fluttuazioni dei tassi di interesse. L’uso delle tecniche e degli strumenti comporta anche determinati rischi specifici, tra cui (1) dipendenza dalla capacità di prevedere le variazioni di prezzo dei valori mobiliari hedged e le variazioni dei tassi d’interesse, (2) correlazione imperfetta fra gli strumenti di copertura e i titoli o settori di mercato oggetto di copertura, (3) il fatto che le capacità necessarie per usare questi strumenti sono diverse da quelle richieste per selezionare i valori mobiliari del Fondo e (4) la possibile assenza di un mercato liquido per un particolare strumento in un determinato momento, e (5) possibili impedimenti all’efficace gestione del portafoglio o alla capacità di far fronte al riscatto. I Comparti possono investire in determinati strumenti derivati, che possono comportare l’assunzione di obblighi oltre che di diritti e attività. Le attività depositate come margine presso gli intermediari non possono essere custodite, dagli intermediari, in conti separati e quindi potrebbero diventare disponibili per i creditori di tali intermediari in caso di loro insolvenza o fallimento. I Comparti possono di volta in volta utilizzare sia derivati creditizi scambiati in borsa sia derivati creditizi scambiati Over The Counter, come ad esempio credit default swaps come parte della loro politica di investimento e a fini di copertura (hedging). Tali strumenti possono essere caratterizzati da alta volatilità, possono comportare rischi particolari ed esporre gli investitori ad un alto rischio di perdita. Liquidità dei Contratti Futures I futures potrebbero non essere facilmente liquidabili poiché determinate Borse Valori limitano le fluttuazioni in alcuni prezzi di contratti futures durante un singolo giorno mediante normative definite “limiti di fluttuazione del prezzo giornaliero” o “limiti giornalieri”. Secondo tali limiti giornalieri, durante un singolo giorno di scambio non è possibile effettuare operazioni a prezzi superiori ai limiti giornalieri. Quando il prezzo di un contratto per un particolare future è aumentato o diminuito di un ammontare pari al limite giornaliero, le posizioni nel future non possono essere né acquisite né liquidate, a meno che gli scambisti non siano intenzionati ad effettuare le operazioni al limite o entro il limite. Questo potrebbe impedire a un Comparto di liquidare posizioni sfavorevoli. Rischio su Futures e Opzioni La Società di Gestione/l’Investment Manager o l’Investment Manager Delegato può impegnarsi in diverse strategie di portafoglio per conto dei Comparti attraverso l’uso di futures e opzioni. Tenuto conto della natura dei futures, il contante per far fronte alle esigenze relative ai margini sarà custodito da un intermediario con il quale ciascun Comparto ha una posizione aperta. In caso di insolvenza o fallimento dell’intermediario, non può esservi garanzia che tali somme vengano restituite a ciascun Comparto. All’esecuzione di una opzione, i Comparti possono pagare un premio ad una controparte. In caso di insolvenza o fallimento della controparte, il premio sull’opzione può andare perduto, in aggiunta alle plusvalenze non realizzate laddove il contratto è ”in the money”. Operazioni su cambi Quando un Comparto utilizza derivati che modificano le caratteristiche dell’esposizione valutaria dei valori mobiliari da esso detenuti, la sua performance può essere fortemente influenzata dai movimenti nei cambi valutari; le posizioni valutarie detenute dal Comparto possono infatti non corrispondere ai titoli detenuti in portafoglio. Operazioni Forward I contratti di cambio a termine e le opzioni relative, diversamente dai contratti futures, non sono trattati in borsa e non sono standardizzati; al contrario, le banche e i negoziatori agiscono come mandanti in tali mercati, negoziando ogni transazione singolarmente. Le contrattazioni a termine e “contanti” sono sostanzialmente non regolamentate; non vi sono limiti 25 alle variazioni giornaliere dei prezzi e le limitazioni alle posizioni speculative non sono applicabili. I mandanti che operano sui mercati a termine (forward) non sono tenuti a continuare gli scambi nelle valute o nei beni economici da essi scambiati e in questi mercati possono verificarsi periodi di illiquidità, a volte di durata notevole. L’illiquidità del mercato o l’interruzione del suo funzionamento potrebbero comportare perdite rilevanti ad un Comparto. Rischio dei mercati Over-the-Counter (OTC) Quando un Comparto acquista valori mobiliari sui mercati Over-the-Counter (“OTC”), non esiste alcuna garanzia che il Comparto possa realizzare l’equo valore di tali titoli mobiliari a causa della loro tendenza ad avere liquidità limitata e volatilità di prezzo comparativamente alta. In genere, vi è una minore regolamentazione e supervisione governative sulle transazioni nei mercati OTC (in cui le valute, i contratti spot e di opzioni, certe opzioni su valute e swap sono normalmente negoziate) rispetto a transazioni implementate su Mercati di Scambio Riconosciuti. Inoltre, molte delle protezioni garantite ai partecipanti su alcuni Mercati Riconosciuti, quale la garanzia del perfezionamento di una stanza di compensazioni degli scambi, potrebbe non essere disponibile in relazione a transazioni OTC. Gli strumenti OTC non sono regolati. Gli strumenti OTC sono accordi non scambiati di strumenti negoziati, specificamente costruiti a misura del singolo investitore. Tali transazioni OTC abilitano l’utente a strutturare perfettamente la data, il livello di mercato e l’importo di una data posizione. La controparte di tali accordi sarà la specifica ditta coinvolta nella transazione piuttosto che un Mercato di Scambio Riconosciuto e, coerentemente, la bancarotta o il default di una controparte con cui il Comparto scambia strumenti OTC potrebbe determinare perdite consistenti per il Comparto. Inoltre, una controparte potrebbe non regolare una transazione in conformità ai termini e alle condizioni della stessa poiché il contratto non è legalmente opponibile oppure non riflette accuratamente le intenzioni delle parti oppure ancora a causa di una lite giudiziaria sui termini del contratto (sia o meno in bona fide) o ancora a causa di un problema di credito o di liquidità; con ciò determinando una perdita per il Comparto. Nella misura in cui una controparte è in default rispetto a una propria obbligazione e il Comparto è ritardato nel o impedito dall’esercitare i propri diritti relativamente agli investimenti del proprio portafoglio, il Comparto può sperimentare un declino nel valore della sua posizione, perdere reddito e sopportare costi associati al riconoscimento dei suoi diritti. L’esposizione della controparte sarà in relazione alle restrizioni d’investimento del Comparto. Indipendentemente dalle misure adottate, il Comparto potrebbe agire per ridurre il rischio di credito della controparte ma tuttavia non vi è alcuna sicurezza che una controparte non vada in default o che il Comparto non debba sostenere alfine delle perdite sulle transazioni. Rischio di Controparte Ciascun Comparto vanterà dei crediti nei confronti di controparti in virtù delle posizioni di investimento acquisite in swap, opzioni, transazioni di riacquisto e su tassi di cambio a termine e in altri strumenti detenuti dal Comparto. Nel caso in cui la controparte sia inadempiente ai suoi obblighi e di conseguenza il Comparto eserciti in ritardo o non sia in grado di esercitare i propri diritti relativamente agli investimenti facenti parte del suo portafoglio, il Comparto stesso potrebbe subire una diminuzione di valore, perdere reddito e sostenere spese per far valere i propri diritti. Inoltre, i credit default swap potrebbero determinare perdite se un Comparto non valutasse correttamente la capacità di credito della ditta su cui è basato il credit default swap stesso. I partecipanti al mercato valutario OTC normalmente negoziano solo con contropartite ritenute sufficientemente capaci di credito, a meno che la controparte non fornisca margini, collaterale, lettere di credito e altri supporti del credito. Malgrado la Società di Gestione/Investment Manager o l’Investment Manager Delegato ritenga di potere stabilire rapporti d’affari con la controparte capaci di permettere a un Comparto di effettuare valide transazioni nel mercato valutario OTC e negli altri mercati della controparte, incluso il mercato degli swap, non vi è alcuna sicurezza che ne sarà davvero capace. Un’incapacità di fissare siffatte relazioni limiterebbe le attività di un Comparto e potrebbe richiedere a un Comparto di condurre una porzione più sostanziosa di tali attività nei mercati dei future. Inoltre, le controparti con cui il Comparto prevede di stabilire siffatte relazioni non saranno in obbligo di mantenere le linee di credito estese a un Comparto, e tali controparti potrebbero decidere di ridurre o dismettere tali linee di credito a propria discrezione. Rischio di esposizione Alcune transazioni possono dare origine ad una forma di esposizione. Fra queste si ricordano, tra l’altro, gli accordi di riacquisto inverso e l’uso delle transazioni when-issued, a consegna differita o impegni forward. Benché l’uso di derivati possa creare un rischio di esposizione, le esposizioni derivanti dall’uso di derivati non supereranno il Valore del Patrimonio Netto del Comparto di riferimento. 26 Rischio Investment Manager/ Investment Manager Delegato Per la valutazione di determinati investimenti, l’Agente Amministrativo può consultarsi con un Investment Manager/ Investment Manager Delegato. Sebbene esista un intrinseco conflitto di interessi tra il coinvolgimento di un Investment Manager/ Investment Manager Delegato nella determinazione del prezzo di valutazione degli investimenti di ciascun Comparto e gli altri doveri e responsabilità dell’Investment Manager/ Investment Manager Delegato relativamente ai vari Comparti, l’Investment Manager/ Investment Manager Delegato si sforzerà di risolvere tali eventuali conflitti di interesse in modo imparziale e negli interessi dei Sottoscrittori. Se l’Investment Manager/ Investment Manager Delegato farà previsioni errate in relazione ai tassi di interesse, ai valori di mercato o ad altri fattori economici nell’uso di una strategia di strumenti derivati per un determinato Comparto, il Comparto avrebbe potuto trovarsi in una posizione migliore se non avesse effettuato affatto la transazione. La possibilità di successo di un Comparto in relazione all’uso dei derivati a fini di investimento diretto o finalizzato all’efficace gestione del portafoglio dipenderà dalla capacità dell’Investment Manager/ Investment Manager Delegato di prevedere correttamente se determinati tipi di investimento possiedano la potenzialità di produrre maggiori guadagni rispetto ad altri investimenti. Rischio legale e rischi operativi associati alla gestione del collaterale La stipula di derivati OTC avviene generalmente in virtù di contratti basati sugli standard definiti dalla International Securities Dealers Association per gli accordi quadro sui derivati negoziati fra le parti. L’utilizzo di tali contratti può esporre un Comparto a rischi legali come, per esempio, la possibilità che il contratto non rifletta in modo accurato le intenzioni delle parti o non sia opponibile nei confronti della controparte nella sua giurisdizione di costituzione. L’utilizzo di derivati OTC e la gestione del collaterale ricevuto sono soggetti al rischio di perdite derivanti da inadeguatezza o errori inerenti a processi interni, personale interno e sistemi interni, nonché da eventi esterni. In caso di reinvestimento del collaterale liquido, in conformità con le condizioni imposte dalla Banca Centrale, un Comparto sarà esposto al rischio di un fallimento o di un’insolvenza dell’emittente del relativo titolo nel quale è stato investito il collaterale liquido. Principi di Contabilità L’infrastruttura legale ed i principi di contabilità, di revisione e di rendicontazione dei mercati emergenti nei quali un Comparto può investire potrebbero non offrire lo stesso livello di informazioni agli investitori rispetto a quelli disponibili a livello internazionale. In particolare, la valutazione delle attività, il deprezzamento, le differenze di cambio, la tassazione differita, le passività contingenti e il consolidamento potrebbero essere trattati in modo diverso rispetto agli standard internazionali di contabilità. Rischio Liquidità Non tutti i titoli mobiliari in cui investono i Comparti saranno classificati o quotati e, conseguentemente, la loro liquidità potrebbe essere bassa. Inoltre, l’accumulo e l’alienazione di partecipazioni in alcuni investimenti possono determinare perdite di tempo e richiedere di essere condotte a prezzi sfavorevoli. I Comparti possono anche incontrare difficoltà nel disporre di attività al giusto prezzo a causa di sfavorevoli condizioni di mercato che determinano una liquidità limitata. I mercati finanziari dei Paesi emergenti in generale sono meno liquidi di quelli delle nazioni più sviluppate. Acquisti e vendite di investimenti possono richiedere tempi più lunghi rispetto a quelli attesi su mercati dei capitali più sviluppati e le transazioni possono necessitare di essere svolte a prezzi sfavorevoli. Gli investimenti di un Comparto in titoli mobiliari illiquidi possono ridurre i ricavi del Comparto perché quest’ultimo può essere impossibilitato a vendere tali titoli in tempi e a prezzi favorevoli. Comparti con strategie d’investimento del capitale che comprendono titoli mobiliari esteri, derivati o titoli mobiliari con mercato sostanziale e/o rischio di credito tendono ad avere la maggiore esposizione al rischio di liquidità. Inoltre, obbligazioni con emissioni limitate possono in condizioni normali di mercato, ma anche in condizioni di mercato sfavorevoli, essere esposte a rischio di liquidità. Un Comparto può investire nei titoli mobiliari di società piccole (in termini di capitalizzazione di mercato) o strumenti finanziari relativi a tali titoli mobiliari e, pertanto, potrebbero avere un mercato più limitato rispetto ai titoli mobiliari di società più grandi e possono comportare maggiori rischi e volatilità rispetto a investimenti in società più grandi. Conseguentemente, può essere più difficoltoso vendere tali titoli mobiliari in tempi favorevoli o senza una caduta sostanziale del prezzo rispetto agli analoghi titoli di una società con grande capitalizzazione di mercato e vasto mercato di scambi. Società di piccola capitalizzazione (“small cap”) possono in condizioni di mercato normali, ma anche in condizioni di mercato avverse, avere un piccolo capitale flottante oppure una complessiva piccola capitalizzazione che porta a problematiche di liquidità. Rischio di Regolamento Le pratiche di negoziazione e di regolamento in alcuni dei mercati riconosciuti nei quali un Comparto può investire possono non essere le stesse in vigore nei mercati più sviluppati. Ciò può aumentare il rischio di regolamento e/o comportare un rinvio nella realizzazione degli investimenti effettuati dal Comparto di riferimento. 27 Tassazione Si richiama l’attenzione dei potenziali investitori sui rischi fiscali connessi con l’investimento in un Comparto. Ulteriori dettagli vengono forniti piú avanti nel paragrafo intitolato “Tassazione”. Foreign Account Tax Compliance Act (Legge sulla Conformità Fiscale dei Conti Esteri) Le disposizioni del Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”), adottate nel quadro della legge “Hiring Incentives to Restore Employment Act” del 2010 e applicabili a determinati pagamenti, sono concepite per imporre l’obbligo di comunicazione, all’Internal Revenue Service (IRS) statunitense, della proprietà diretta e indiretta di alcuni Soggetti statunitensi di taluni conti ed entità non statunitensi. In caso di mancata comunicazione di determinate informazioni richieste, sarà applicata una ritenuta d’imposta statunitense del 30% sugli investimenti statunitensi diretti (ed eventualmente anche sugli investimenti statunitensi indiretti). Allo scopo di evitare l’assoggettamento alla ritenuta d’imposta statunitense, le istituzioni finanziarie mondiali saranno tenute a reperire informazioni dagli investitori sia statunitensi che non statunitensi, e a riferire tali informazioni direttamente all’IRS o alle autorità fiscali locali le quali provvederanno poi a comunicarle agli Stati Uniti. A questo riguardo il 21 dicembre 2012 i governi irlandese e statunitense hanno sottoscritto un accordo intergovernativo relativamente all’attuazione del FATCA (per maggiori dettagli si rimanda alla sezione intitolata (“Conformità con i requisiti statunitensi in materia di informativa e ritenuta d’imposta”). Si invitano i potenziali investitori a rivolgersi al proprio consulente fiscale relativamente agli obblighi di informativa e certificazione fiscali federali, statali, locali statunitensi e non statunitensi associati all’investimento nel Fondo. Rischio Politico ed Economico: Russia Gli investimenti in società aventi sede o che svolgono la maggior parte delle loro attività operative negli Stati indipendenti un tempo parte dell’Unione Sovietica, compresa la Federazione Russa, i quali presentano dei rischi particolari tra cui i rischi di instabilità politica ed economica e la potenziale mancanza di trasparenza e affidabilità del sistema legale vigente, che potrebbe non consentire ai creditori e agli Unitholders del Fondo di avanzare legittime pretese nell’esercizio dei propri diritti. I livelli di gestione societaria e di protezione degli investitori in Russia potrebbero non essere equivalenti a quelli di altri Paesi in cui è applicata una maggiore regolamentazione. Malgrado la ripresa economica e l’avanzo sia di natura fiscale che nel saldo della partita corrente e benché abbia tenuto fede ai propri obblighi nei confronti dei detentori di titoli di stato, la Federazione Russa suscita comunque incertezze per quanto riguarda le riforme strutturali (ad esempio la riforma agraria, del settore bancario e dei diritti di proprietà), il forte affidamento dell’economia sul petrolio, gli sviluppi sfavorevoli in campo politico e nelle politiche governative e altri aspetti economici. Se non diversamente illustrato nella Scheda Informativa del Comparto, un Comparto potrà investire solo entro certi limiti investire in titoli di società russe negoziati sul MICEX e sul Mercato Azionario RTS e, conseguentemente, non è previsto che l’esposizione ai titoli negoziati sul mercato russo sarà rilevante. Investimento in prodotti alternativi In futuro i Comparti potranno sfruttare opportunità riguardanti taluni altri strumenti alternativi il cui utilizzo non è al momento contemplato dai Comparti o che non sono attualmente disponibili, ma potrebbero essere sviluppati, nella misura in cui tali opportunità siano conformi con gli obiettivi e le politiche d’investimento del relativo Comparto oltre che con la Normativa OICVM e i requisiti della Banca Centrale. Taluni strumenti di rischio possono essere soggetti a diversi tipi di rischi, tra cui il rischio di mercato, il rischio di liquidità, il rischio di mancata performance della controparte, inclusi i rischi relativi all’adeguatezza finanziaria e alla solvibilità creditizia della controparte, rischi legali e rischi operativi. Rischio di frode Nessuno tra la Società di Gestione, l’Investment Manager, i Distributori, l’Agente Amministrativo o la Banca Depositaria e loro rispettivi direttori, funzionari, dipendenti o agenti saranno responsabili o risponderanno dell’autenticità o delle azioni eseguite secondo istruzioni dei Sottoscrittori, incluse a titolo esemplificativo ma non esaustivo le richieste di rimborso di Quote, ragionevolmente ritenute autentiche, né saranno in alcun caso responsabili di perdite, costi e spese derivanti da o associate a istruzioni non autorizzate o fraudolente. Nondimeno, i Distributori e l’Agente Amministrativo adotteranno procedure ragionevoli per cercare di stabilire che la genuinità e l’osservanza delle procedure di sottoscrizione, rimborso e conversione del Fondo siano adeguatamente rispettate. Nell’eventualità di una perdita patita dal Comparto a causa del pagamento di somme a rimborso a beneficio, per esempio, di un truffatore che è riuscito a ottenere il rimborso, in tutto o in parte, della partecipazione di un Azionista, il Valore Patrimoniale Netto di tale Comparto sarà ridotto di conseguenza e, in assenza di negligenza, frode, malafede, imperizia o dolo da parte della Società di Gestione, dell’Investment Manager, dei Distributori, dell’Agente Amministrativo o, nel caso della Banca 28 Depositaria, la sua inadempienza senza giustificato motivo degli obblighi o il loro improprio adempimento, il Fondo non sarà risarcito per eventuali perdite che saranno pertanto equamente assorbite dai Sottoscrittori. Rischio di sicurezza informatica La Società di Gestione e i suoi fornitori di servizi sono soggetti a rischi operativi e informatici e a rischi correlati di incidenti inerenti la sicurezza informatica. In generale, gli incidenti informatici possono derivare da attacchi intenzionali o da eventi involontari. Gli attacchi alla sicurezza informatica includono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l’ottenimento di accessi non autorizzati ai sistemi digitali (per es. mediante pirateria informatica o la codifica di software nocivo) al fine di appropriarsi indebitamente di attivi o di informazioni sensibili, corrompere dati o causare guasti operativi. Gli attacchi informatici possono essere attuati anche con modalità che non richiedono l’ottenimento di accessi non autorizzati, per esempio provocando attacchi denial-of-service ai siti Web (ossia attività volte a rendere i servizi indisponibili agli utenti cui sono destinati). Gli incidenti alla sicurezza informatica che coinvolgono la Società di Gestione, gli Investment Manager, gli Investment Manager Delegati, l’Agente Amministrativo o altri fornitori di servizi quali gli intermediari finanziari sono in grado di provocare blocchi e incidere sulle attività aziendali, causando potenziali perdite finanziarie, per esempio interferenze con la capacità di un Fondo di calcolare il proprio NAV; impedimenti alla negoziazione del portafoglio di un Comparto; impedimenti ai Sottoscrittori nell’esecuzione di operazioni con un Comparto; violazioni alle leggi in materia di privacy, tutela dei dati o altra normativa; ammende e sanzioni amministrative; danni di reputazione; rimborso o altri costi di riparazione e indennizzo; spese legali; costi supplementari di adeguamento alla normativa. Analoghe conseguenze negative potrebbero prodursi per incidenti inerenti la sicurezza informatica a danno di emittenti di titoli nei quali un Comparto investe, controparti con le quali la Società di Gestione effettua operazioni, autorità pubbliche e organismi regolamentari, operatori di cambio e altri soggetti responsabili dei mercati finanziari, banche, broker, intermediari, compagnie di assicurazione e società finanziarie di altra natura e altri soggetti. Malgrado si siano sviluppati sistemi di gestione del rischio informatico e piani di continuità aziendale concepiti per ridurre i rischi associati alla sicurezza informatica, ogni sistema di gestione del rischio della sicurezza informatica o piano di continuità aziendale presenta limiti, fra cui la possibile mancata identificazione di taluni rischi. Rischi di Custodia Dal momento che un Comparto può investire in mercati nei quali i sistemi di custodia e/o di regolamento non sono pienamente sviluppati, le attività del Comparto negoziate su tali mercati e che sono state affidate a sub-depositarie, nei casi ove sia necessario l’intervento di tali sub-depositarie, possono essere esposte a rischi relativamente ai quali la Banca Depositaria non avrà alcuna responsabilità. Tali mercati in atto includono, ma non sono limitati a, Argentina, Bosnia ed Erzegovina, Libano, Nigeria, Pakistan, Russia, Serbia, Ucraina, Uruguay e Vietnam, e tali rischi comprendono: • mancata consegna contro il regolamento • un mercato fisico con conseguente circolazione di titoli contraffatti • carenza di informazioni relative alle azioni societarie • procedura di deposito che inficia la disponibilità dei titoli • mancanza di consulenza e infrastruttura legale e fiscale adeguata • mancanza di fondo rischi/compensazione con il Central Depository. Quanto sopra non deve essere considerato un elenco esaustivo dei rischi che un potenziale investitore deve valutare prima di investire in un Comparto. I potenziali investitori devono tenere conto del fatto che un investimento in un Comparto può essere soggetto di volta in volta ad altri rischi di natura eccezionale. 29 GESTIONE DEL FONDO Società di Gestione e Distributore Globale La Società di Gestione è una società per azioni privata ed è stata costituita in Irlanda il 27 marzo del 1997. La Società di Gestione che ha un capitale azionario autorizzato di Euro 6,25 milioni e un capitale sottoscritto e versato (compresi i conferimenti di capitale dalla casa madre) di Euro 2.539.477, è interamente di proprietà di Mediolanum S.p.A. che è anche il Promotore del Fondo. Mediolanum S.p.A. è stata costituita nel Dicembre 1995 a seguito della fusione tra Fininvest Italia S.p.A., Fintre S.p.A. e ProgrammaItalia S.p.A. Mediolanum S.p.A. e le sue società controllate (il “Gruppo Mediolanum”) rappresentano uno dei principali gruppi di società italiane che offrono e distribuiscono prodotti di risparmio per individui e famiglie. Nel luglio 2000, Banca Mediolanum S.p.A. ha acquistato una società finanziaria spagnola, Fibanc Inversiones, S.A., allo scopo di replicare la filosofia del Gruppo nel mercato locale. Fibanc Inversiones, S.A. detiene il 100% del capitale di Banco de Finanzas e Inversiones, S.A. Nel corso del 2001 la Mediolanum S.p.A ha acquistato il 100% delle seguenti società irlandesi: Mediolanum International Life Ltd e Mediolanum Life Ltd. Sempre nel corso del 2001 la controllata, Mediolanum International S.A., ha acquistato il 100% di Gamax Holding AG (una società lussemburghese), che a sua volta detiene il 100% di Gamax Management AG (Lussemburgo). Inoltre, nel 2001 la controllata Banca Mediolanum S.p.A., ha acquisito il 100% della Bankhaus August Lenz & Co. AG (società tedesca). Il Gruppo Mediolanum commercializza in atto diversi fondi comuni di investimento. Questi prodotti sono distribuiti in Italia a piccoli investitori attraverso le reti di vendita Banca Mediolanum S.p.A., in Spagna attraverso BANCO MEDIOLANUM S.A., BANCO-MEDIOLANUM e in Germania Bankhaus August Lenz & Co. AG. I prodotti assicurazione vita commercializzati dal Gruppo Mediolanum, che sono principalmente prodotti per l’accumulazione di capitale e piani individuali di pensioni private, sono realizzati da Mediolanum Vita SpA, una società interamente posseduta e controllata dal Gruppo. I prodotti di Mediolanum Vita SpA sono distribuiti attraverso la rete di Banca Mediolanum S.p.A. In Spagna, i prodotti di assicurazione vita commercializzati sono realizzati dalla società interamente posseduta e controllata Mediolanum International Life Ltd. In linea con la strategia di gestione del management, volta a diversificare l’offerta dei prodotti del Gruppo, negli ultimi anni il Gruppo stesso ha introdotto un numero di nuovi prodotti di assicurazione vita notevolmente diversi rispetto ai prodotti tradizionali. Il management ritiene che la capacità del Gruppo di ideare prodotti nuovi e collocarli velocemente sul mercato rappresenti la chiave del vantaggio competitivo. Il Gruppo attribuisce il suo successo in larga misura alla sua forza di vendita, che ha maturato esperienza nella pianificazione finanziaria collegata ai prodotti finanziari offerti dal Gruppo, e alla sua strategia di vendita personalizzata, conosciuta come “Consulenza Globale” (consulenza finanziaria globale), che mira ad esaminare gli obiettivi di investimento di ciascun cliente e a proporre quindi un pacchetto di prodotti assicurativi e finanziari in grado di soddisfare tali obiettivi, seguendo una strategia d’investimento volta alla diversificazione del rischio e all’investimento nel lungo periodo. Il management ritiene che questa politica di distribuzione del prodotto fornisca al Gruppo un significativo vantaggio competitivo, consentendo la creazione di un rapporto di lungo periodo con il cliente e facilitando la vendita incrociata di prodotti assicurativi e di fondi comuni d’investimento del Gruppo ai clienti. Ai sensi del Regolamento, la Società di Gestione è responsabile della gestione e dell’amministrazione generale degli affari del Fondo, compresi l’investimento e il reinvestimento delle attività di ciascun Comparto, nel rispetto degli obiettivi e delle politiche di investimento di ogni Comparto. Tuttavia, la Società di Gestione ha nominato degli Investment Manager per l’amministrazione dell’investimento e del reinvestimento delle attività dei Comparti. La Società di Gestione non potrà essere chiamata a rispondere per procedimenti, costi, commissioni, perdite, danni o spese derivanti da azioni od omissioni degli Investment Manager o da proprie azioni od omissioni commesse in buona fede a seguito di consigli o raccomandazioni di un Investment Manager. La Società di Gestione sarà indennizzata dal Fondo rispetto a qualsiasi azione, costo, commissione, perdita, danno e spesa risultante dal fatto di essersi fidata di suggerimenti o pareri di un Investment Manager nello svolgimento dei propri doveri (salvo che in caso di violazione materiale del Regolamento, frode, negligenza, malafede, violazione volontaria, irresponsabilità o inadempienza da parte della Società di Gestione nell’esecuzione dei propri obblighi contenuti nel Regolamento, o previsti nella Normativa O.I.C.V.M.). La Società di Gestione è responsabile inoltre per la predisposizione della contabilità, per l’esecuzione del riscatto di Quote, per la distribuzione degli utili e per il calcolo del Valore Unitario di Quota, oltre a svolgere funzioni di Distributore Globale per i Comparti. Gli Amministratori della Società di Gestione sono: Corrado Bocca (Italiano) Corrado Bocca, di nazionalità italiana, nato l’11 gennaio 1959, è responsabile del Reparto Credito del Gruppo 30 Mediolanum dal maggio 2013, nonché Presidente di Mediolanum Specialities SICAV SIF a Lussemburgo dal 2007. In precedenza, il Sig. Bocca è stato Direttore della Compliance e Responsabile del Risk Management di Gruppo Mediolanum. Ha inoltre ricoperto l’incarico di Managing Director di Mediolanum International Funds Limited e Mediolanum Asset Management Ltd. e di Direttore di Mediolanum International Life Ltd. dal settembre 2000 al 2005 e, prima ancora, Aiuto Direttore Generale, Operazioni Estero di Mediolanum SpA dall’ottobre 1997. Il Sig. Bocca è stato Vice Direttore Generale e Direttore Amministrativo della Nuova Tirrena SpA dal 1994 al 1997. Dal 1988 al 1993 è stato Internal Audit Manager alla Fininvest SpA e, precedentemente, Auditor presso Price-Waterhouse (uffici di Milano). Il Sig. Bocca ha conseguito la laurea in economia presso l’Università Bocconi di Milano. Vittorio Gaudio (Italiano) Vittorio Gaudio, di nazionalità italiana, nato il 23 dicembre 1960, è Managing Director di Mediolanum Gestione Fondi SpA (MGF). Prima della sua attuale posizione, il sig. Gaudio ha diretto il reparto “Area Patrimoni Finanziari della Clientela” per il Gruppo Banca Mediolanum. Prima ancora, il Sig. Gaudio è stato Amministratore Delegato di Duemme SGR (Banca Esperia) dal marzo 2006. Prima ancora, il Signor Gaudio è stato Amministratore Delegato e Direttore Generale del gruppo Euromobiliare Asset Management (Gruppo Credito Emiliano) con la responsabilità della supervisione della divisione Investimenti Alternativi dal luglio 2001. Il Sig. Gaudio iniziò dapprima quale analista finanziario nel 1986 specializzandosi in capitali internazionali e ha da allora sviluppato una vasta esperienza sia in fondi comuni d’investimento sia nel private banking per istituzioni sia nazionali che estere. Il Sig. Gaudio vanta molteplici interessi professionali con notevoli esperienze nelle pratiche d’investimento alternativo e rappresenta un product manager innovativo. Il Sig. Gaudio possiede una laurea in discipline economiche conseguita presso l’Università Bocconi di Milano. Furio Pietribiasi (Italiano) Furio Pietribiasi, di nazionalità italiana, nato il 18 gennaio 1971, è Managing Director di Mediolanum International Funds Limited e di Mediolanum Asset Management Limited, posizioni assunte nel novembre 2008. Prima delle sue attuali posizioni, è stato Direttore Generale di Mediolanum Asset Management Limited dal gennaio 2004. Prima ancora, il Sig, Pietribiasi ha occupato diverse posizioni in seno a Mediolanum Asset Management Limited, inclusa quelle di Capo degli Investimenti dal gennaio 1999. Ha iniziato la sua carriera nell’investment management presso Mediolanum Gestione Fondi a Milano e, prima ancora, ha svolto la sua attività presso uno dei maggiori studi legali e fiscali d’Italia. Il Sig. Pietribiasi ha conseguito la laurea in Discipline Economiche e Finanziarie presso l’Università di Trieste in Italia. Andrew Bates (Irlandese) Andrew Bates, di nazionalità irlandese, nato il 2 novembre 1966, è un avvocato specializzato in diritto commerciale, partner di Dillon Eustace dal 1996, dove lavora principalmente nell’area della gestione fondi, assicurazioni vita e proposte mobiliari. Precedentemente alla sua attuale posizione, dal 1984 al 1992, il Sig. Dillon è stato legale presso lo studio Cawley Sheerin Wynne dal 1992. Bronwyn Wright (Irlandese) Bronwyn Wright, di nazionalità irlandese, nato il 24 agosto 1971, è in atto direttore non esecutivo di svariate società IFSC con vasta esperienza nei titoli mobiliari e nel comparto dei fondi. Nel 2009, ha rassegnato le dimissioni da Citibank Europe plc, dove era Direttore Esecutivo e Capo del Securities and Fund Services – Citi Irlanda; ha lavorato in Citi per 15 anni ricoprendo svariate posizioni dirigenziali. Possiede un master in discipline economiche ottenuto presso l’University College di Dublino. Des Quigley (Irlandese) Des Quigley è nato e ha studiato a Dublino e si è formato come Chartered Accountant a Londra. È stato un partner di E&Y per oltre 30 anni ed è inoltre stato nominato Managing Partner per due mandati consecutivi. Nel 1985 ha assunto l’incarico di responsabile del Financial Services Group, la maggiore divisione dell’azienda irlandese, che si occupa di gestione patrimoniale, attività bancaria e assicurativa. Nel 2010 ha rassegnato le dimissioni da E&Y per perseguire una carriera di amministratore non esecutivo. Quigley è stato un membro del Consiglio della Irish Funds Industry Association per cinque anni e socio fondatore (ed ex presidente) del Global Hedge Fund Committee di E&Y. È attualmente un membro del consiglio di diversi fondi e società di servizi finanziari. È un Fellow Chartered Accountant presso l’associazione irlandese dei Chartered Accountants. Paul O’Faherty (irlandese) Paul O’Faherty, di nazionalità irlandese e nato il 22 giugno 1957, si è dimesso dalla sua carica di CEO e Market Leader di Mercer Ireland nel giugno 2013, dopo avere ricoperto posizioni senior esecutive in Mercer Ireland e Europe per oltre 30 anni. Vanta un’ampia esperienza nel campo della gestione e della consulenza 31 in una vasta gamma di classi di attività, settori e località geografiche e ha una profonda conoscenza, sia a livello nazionale che internazionale, di strategia commerciale, corporate governance, investimenti istituzionali e gestione del rischio. O’Faherty è un membro esperto del consiglio, essendo stato presidente e amministratore esecutivo/non esecutivo di 9 società Mercer, compresi quattro fondi d’investimento di diritto irlandese. O’Faherty è un attuale membro del consiglio e presidente del comitato per le nomine della Society of Actuaries in Irlanda, nonché ex Presidente della Society. Ha conseguito un diploma in Executive Coaching presso l’Irish Management Institute ed è attualmente impegnato nel conseguimento del Diploma del Programma di Chartered Director presso l’Institute of Directors. È stato eletto Irish Pensions Personality dell’Anno nel 2013 nel concorso European Pensions Awards. Il domicilio degli Amministratori della Società di Gestione, che (ad eccezione del Sig. Pietribiasi) sono tutti Amministratori senza incarichi esecutivi, è la sede legale della Società di Gestione, 2 Shelbourne Buildings, Shelbourne Road, Ballsbridge, Dublin 4, Irlanda. Il Segretario della Società di Gestione è Nadine Conlon, 2 Shelbourne Buildings, Shelbourne Road, Ballsbridge, Dublin 4, Irlanda. La Società di Gestione è anche la Società di Gestione dei fondi CHALLENGE, Mediolanum Fund of Hedge Funds e Mediolanum Best Brands, tutti organismi di investimento collettivo autorizzati dalla Banca Centrale. Il Regolamento contiene le disposizioni che regolano le responsabilità della Società di Gestione e il risarcimento da essa dovuto in determinate circostanze, salvo i casi di violazione materiale del Regolamento, frode, negligenza, malafede, inadempienza volontaria o irresponsabilità, e nel rispetto degli obblighi previsti nella Normativa O.I.C.V.M. Distributori La Società di Gestione svolge funzioni di Distributore Globale per i Comparti e può designare uno o più Distributori incaricati della distribuzione di Quote di una o più Classi di uno o più Comparti per conto della stessa Società di Gestione. Può esserci più di un Distributore per ogni Comparto. I nomi di determinate Classi possono comprendere il nome del relativo Distributore e alcune Classi possono essere distribuite esclusivamente sotto il marchio o il logo del Distributore in questione. A parte i casi in cui ad un Distributore è stato assegnato anche qualche altro ruolo in relazione al Fondo, l’unica relazione fra il Distributore e il Fondo sarà quella di Distributore di Quote delle relative Classi/ Comparti alla propria clientela. In relazione ad una o più delle Classi di Quote distribuite da un Distributore, potranno essere pubblicate Schede Informative sulle Classi separate, che potranno essere contrassegnate dal marchio/logo di tale Distributore. Investment Managers La Società di Gestione, in osservanza alle richieste della Banca Centrale, potrà nominare uno o più Investment Managers per gestire la totalità o una parte delle attività di uno o più Comparti. Ad ogni Investment Manager in tal modo nominato sarà conferita piena autorità discrezionale per la gestione del Comparto di riferimento, nel rispetto degli obiettivi e delle politiche nonché degli eventuali limiti di investimento inerenti a tale Comparto. I dati biografici relativi all’Investment Manager nominato in relazione a ciascun Comparto saranno riportati nell’Appendice III del presente Prospetto. Investment Manager Delegati Gli Investment Manager potranno, nel rispetto delle richieste della Banca Centrale, delegare, totalmente o in parte, ad uno o più Investment Manager Delegati le responsabilità relative alla gestione delle attività, in toto o in parte, di uno o più Comparti e ciò sarà pubblicato nelle relazioni periodiche del Fondo. I dati relativi agli eventuali Investment Manager Delegati nominati in relazione ad un determinato Comparto saranno messi, su richiesta, a disposizione dei Sottoscrittori. Agente Amministrativo L’Agente Amministrativo è una società a responsabilità limitata costituita in Irlanda e autorizzata dalla Banca Centrale ai sensi dell’Investment Intermediaries Act del 1995. L’Agente Amministrativo è una società interamente controllata e posseduta da the Royal Bank of Canada Group. L’Agente Amministrativo è, tra l’altro, impegnato nell’attività di servizi di gestione di organismi di investimento collettivo. L’Agente Amministrativo è responsabile, ai sensi del Contratto di Amministrazione, dell’amministrazione degli affari del Fondo, inclusa la tenuta dei dati contabili del Fondo, il calcolo del Valore del Patrimonio Netto di ciascun Comparto, del Valore Unitario di Quota, e delle attività di addetto ai registri e di agente di trasferimento. Banca Depositaria La Banca Depositaria è RBC Investor Services Bank S.A., una società a responsabilità limitata costituita in Lussemburgo e che opera per il tramite della sua filiale di Dublino. La Banca Depositaria è una società interamente controllata da Royal Bank of Canada Group e la sua sede legale è ubicata a 14, Porte de France L 4360 Esch sur Alzette Luxembourg, Lussemburgo. 32 La Banca Depositaria è stata autorizzata dalla Banca Centrale ad agire in qualità di depositaria del Fondo. Le principali responsabilità della Banca Depositaria sono quelle di agire come depositaria e fiduciaria delle attività di ciascun Comparto. Il Regolamento contiene le disposizioni che regolano le responsabilità della Banca Depositaria e il risarcimento da essa dovuto in determinate circostanze, salvo i casi di frode, negligenza e inadempienza volontaria secondo la Normativa O.I.C.V.M.. La Banca Depositaria ha potere di delegare in toto o in parte le sue funzioni ma la sua responsabilità non sarà influenzata dal fatto che ha affidato a una terza parte alcune delle o tutte le attività in sua custodia. La Banca Centrale considera che, affinché la Banca Depositaria possa esimere la propria responsabilità ai sensi della Normativa O.I.C.V.M., essa Banca Depositaria deve esercitare cura e diligenza nella scelta dei sub-depositari quali agenti di custodia in modo da assicurare che essi abbiano e conservino le capacità, la competenza e le posizioni idonee a esonerare la loro responsabilità quali sub-depositari. Il Depositario deve conservare un adeguato livello di supervisione sui sub-depositari ed effettuare idonee verifiche, periodicamente, per assicurare che le loro obbligazioni continuino a essere soddisfatte in maniera competente. Ciò, tuttavia, non intende costituire un’interpretazione legale del Regolamenti O.I.C.V.M. o delle corrispondenti disposizioni della Direttiva 85/611/ EEC del Consiglio delle Comunità Europee datata 20 dicembre 1985 come modificata, consolidata o sostituita nel tempo. Dal momento che un Comparto può investire in mercati nei quali i sistemi di custodia e/o di regolamento non sono completamente sviluppati, le attività di un Comparto che investe in tali mercati e che sono state affidate a sub-depositarie, nel caso in cui si renda necessario l’utilizzo di tali subdepositarie, possono essere esposte a rischi per i quali la Banca Depositaria non ha responsabilità. Si rimandano i potenziali investitori alla sezione “Fattori di Rischio”. Banche Corrispondenti/Soggetti Incaricati dei Pagamenti La Società di Gestione può nominare Banche Corrispondenti o Soggetti Incaricati dei Pagamenti in una o più nazioni. Ciascuna Banca Corrispondente o ciascun Soggetto Incaricato dei Pagamenti così prescelto agirà quale banca corrispondente del Fondo e di ciascuno dei suoi Comparti svolgendo i propri compiti di ricevimento dei pagamenti per conto di individui residenti nel corrispondente Paese che desiderino sottoscrivere Quote, di effettuazione di pagamenti del prezzo di riscatto delle Quote e di distribuzione ai Possessori di Quote nonché di tenuta a disposizione di questi ultimi dei documenti che la Società di Gestione, quale gestore del Fondo, deve redigere in conformità alla vigente legislazione della pertinente nazione così come di ogni documento di convocazione dei Possessori di Quote e dei testi di qualsivoglia risoluzione approvata o da approvare. I dati relativi alle Banche Corrispondenti o ai Soggetti Incaricati dei Pagamenti nominati nei vari Paesi saranno indicati nell’Appendice III del presente Prospetto. Operazioni effettuate da: Società di Gestione, Investment Managers, Investment Manager Delegati, Agente Amministrativo, Banca Depositaria e loro Associati Non vi sono divieti in relazione alle operazioni sulle attività di un Comparto da parte della Società di Gestione, degli Investment Manager, dell’Agente Amministrativo, della Banca Depositaria o di enti collegati alla Società di Gestione, agli Investment Manager, all’Agente Amministrativo o alla Banca Depositaria o ai rispettivi amministratori, dirigenti e funzionari, purché tali operazioni siano effettuate secondo normali termini commerciali e negoziate a condizioni di mercato (at arms’length). Tali operazioni devono essere effettuate nei migliori interessi dei Sottoscrittori. Le operazioni effettuate conformemente ai paragrafi (i), (ii) o (iii) sono ammesse quando: (i) una persona approvata dalla Banca Depositaria, o dalla Società di Gestione nel caso di operazioni che coinvolgono la Banca Depositaria, come indipendente e competente certifica che il prezzo al quale l’operazione è stata effettuata è giusto; (ii) l’esecuzione dell’operazione è effettuata al meglio su mercati regolamentati conformemente alle loro regole; o (iii) qualora non ricorrano le condizioni indicate nei precedenti punti (i) o (ii), l’operazione viene eseguita in modo tale da rispettare, secondo il parere della Banca Depositaria, o della Società di Gestione nel caso di operazioni che coinvolgono la Banca Depositaria, i principi indicati nel primo paragrafo che precede. Conflitto di interessi La Società di Gestione, gli Investment Manager, gli Investment Manager Delegati, l’Agente Amministrativo, la Banca Depositaria e le loro rispettive associate, nonché i loro rispettivi funzionari ed azionisti (congiuntamente definiti le “Parti”) sono o possono essere coinvolti in altre attività finanziarie, d’investimento e professionali che potrebbero a volte causare un conflitto di interesse con la gestione di un Comparto. Tali attività includono la gestione 33 di altri fondi, l’acquisto o la vendita di titoli, la consulenza per la gestione e gli investimenti, i servizi di intermediazione, i servizi fiduciari o di custodia e le cariche ricoperte come amministratori, funzionari, consulenti o agenti di altri fondi o di altre società, comprese le società nelle quali un Comparto potrebbe investire. In particolare, si prevede che gli Investment Manager o gli Investment Manager Delegati possano essere coinvolti nella gestione o consulenza di investimenti di altri fondi d’investimento, che potrebbero avere obiettivi di investimento simili o coincidenti con quelli di un Comparto. Ciascuna delle Parti assicurerà che lo svolgimento dei loro relativi compiti non sarà inficiato da alcuno degli eventuali coinvolgimenti in tali attività. In ogni caso, se dovesse insorgere un conflitto di interessi, gli Amministratori si adopereranno per dirimerlo equamente e nel senso più favorevole ai Sottoscrittori. 34 AMMINISTRAZIONE DEL FONDO Descrizione delle Quote Le Quote di ciascun Comparto sono liberamente trasferibili e, nel rispetto delle differenze fra le Quote di diverse Classi secondo quanto indicato di seguito, danno tutte titolo a partecipare in ugual misura agli utili di tale Comparto e alla loro eventuale distribuzione nonché alle sue attività in caso di estinzione. Le Quote, che non hanno valore nominale e che debbono essere pienamente liberate al momento dell’emissione tranne che in determinate circostanze che sono alla discrezione della Società di Gestione, non comportano privilegi o diritti di prelazione. Possono essere emesse frazioni di Quote fino a tre decimali. Una Quota di un Comparto rappresenta la proprietà effettiva di una quota indivisa del patrimonio del Comparto di riferimento, attribuibile alla Classe di riferimento. Il Fondo è composto di Comparti, e ogni Comparto è un singolo complesso di attività. La Società di Gestione può dare origine, al momento della creazione di un Comparto o di volta in volta, a più di una Classe di Quote del Comparto, a cui possono essere applicate delle differenze per quanto riguarda le commissioni di sottoscrizione e le spese (compresa la commissione di gestione), la sottoscrizione minima, la valuta designata, la strategia di copertura (eventuale) applicata alla valuta designata della Classe, la politica di distribuzione e altre condizioni eventualmente determinate dalla Società di Gestione. Le Quote saranno distribuite agli investitori come Quote di una Classe. Le Quote di tipo “A” non riceveranno distribuzioni, che saranno invece ricevute dalle Quote di tipo “B”. Pratiche Abusive di Negoziazione/Temporizzazione del Mercato La Società di Gestione di norma incoraggia gli investitori a investire nei Comparti come parte di una strategia di investimento a lungo termine e disincentiva le pratiche di negoziazione eccessive o a breve termine oppure abusive. Siffatte attività, talora definite di “market timing”, possono avere un effetto nocivo nei confronti dei Comparti e dei Sottoscrittori. Ad esempio, in base a diversi fattori quali le dimensioni del Comparto e l’ammontare delle sue attività mantenute sotto forma di contanti, la negoziazione a breve termine o eccessiva da parte dei Sottoscrittori può interferire con un’efficace gestione del portafoglio del Comparto, si che costi incrementali delle transazioni e tasse possano nuocere al rendimento del Comparto. La Società di Gestione mira a impedire e prevenire le pratiche abusive di negoziazione e a ridurre tali rischi per mezzo di svariati metodi che includono i seguenti: (i)nella misura in cui vi sia un intervallo tra una modifica nel valore del portafoglio di un Comparto e il momento in cui tale modifica sia riflessa nel Valore Patrimoniale Netto di ciascuna Quota, un Comparto è esposto al rischio che investitori possano cercare di sfruttare tale intervallo acquistando o riscattando Quote a un Valore Patrimoniale Netto che non riflette prezzi appropriati di giusto valore. La Società di Gestione mira a impedire e prevenire siffatta attività, talora definita “stale price arbitrage” mediante l’uso idoneo del proprio potere di rettificare il valore di ogni investimento con riguardo a pertinenti considerazioni circa il dovere riflettere il giusto valore di detto investimento (ii)la Società di Gestione può monitorare le attività del conto dei Sottoscrittori per rilevare e prevenire le pratiche di negoziazione eccessive e dannose, e si riserva il diritto di esercitare la propria discrezione allo scopo di rigettare ogni richiesta di sottoscrizione o di conversione senza giustificazioni al riguardo del proprio operato e senza corresponsioni di compensazioni quando a proprio giudizio la transazione possa avere effetti negativi per gli interessi del Comparto o dei suoi Sottoscrittori. La Società di Gestione può anche vigilare sulle attività del conto dei Sottoscrittori per rilevare tracce di acquisti e vendite frequenti che appaiano eseguiti in connessione a fluttuazioni di breve termine nel Valore Patrimoniale Netto per Quota e può intraprendere ogni azione ritenuta idonea per ridurre siffatte attività. Non vi può essere alcuna certezza che le pratiche abusive di negoziazione possano essere mitigate o eliminate. Ad esempio, conti nominativi in cui acquisti e vendite di Quote da parte di investitori multipli possano essere aggregati per negoziare con il Comparto su base netta nascondono l’identità di investitori sottostanti in un Comparto, rendendo più difficoltoso per la Società di Gestione il tracciamento di pratiche abusive di negoziazione. Domande di Sottoscrizione Procedura di sottoscrizione Le domande iniziali di sottoscrizione delle Quote dovranno essere presentate all’Agente Amministrativo o alle Banche Corrispondenti/Soggetti Incaricati dei Pagamenti per il successivo inoltro all’Agente Amministrativo compilando un modulo da inviare per posta in facsimile (con l’originale poi inoltrato per posta) o qualsiasi modulo di trasmissione elettronica certificata disponibile da un Distributore approvato dalla Banca Centrale all’Agente Amministrativo, alla Banca Corrispondente o al Soggetto Incaricato dei Pagamenti. Tutte le successive domande devono essere 35 ricevute per lettera, facsimile o in qualsiasi forma di trasmissione elettronica certificata disponibile da un Distributore approvato dalla Banca Centrale o con un mezzo prescritto dalla Società di Gestione nel corso del tempo. Tutte le domande di sottoscrizione dovranno pervenire all’Agente Amministrativo o alla Banca Corrispondente/ al Soggetto Incaricato dei Pagamenti o Distributore per essere inoltrate all’Agente Amministrativo, ai loro rispettivi domicili non più tardi delle ore 12,00, mezzogiorno (ora irlandese) del Giorno Lavorativo precedente il Giorno di Negoziazione di riferimento. Tutte le domande ricevute dopo l’orario indicato saranno ritenute come effettuate in relazione al Giorno di Negoziazione immediatamente successivo al suddetto Giorno di Negoziazione di riferimento, a meno che la Società di Gestione in circostanze eccezionali e a sua assoluta discrezione determini altrimenti di accettare una o più richieste pervenute oltre i termini anzidetti per l’effettuazione in detto Giorno di Negoziazione purché tale(i) domanda(e) sia(no) stata(e) ricevuta(e) prima della chiusura operativa del pertinente Giorno di Valutazione per il particolare Giorno di Negoziazione. I pagamenti delle quote sottoscritte devono essere ricevuti sotto forma di fondi disponibili per il Depositario non oltre 2 Giorni Lavorativi successivi al pertinente Giorno di Negoziazione. L’Agente Amministrativo o la Banca Corrispondente/ Soggetto Incaricato dei Pagamenti possono a loro discrezione rifiutare, del tutto o in parte, qualunque domanda di sottoscrizione di tali Quote. In quel caso, le somme per la sottoscrizione ovvero ogni relativo saldo verranno restituiti al richiedente mediante accredito sul conto da lui indicato, o per posta, comunque ad esclusivo rischio del richiedente. Su richiesta del Sottoscrittore potranno essere emessi certificati nominativi. Per l’emissione di ciascun certificato da Società di Gestione potrà addebitare una commissione di Euro 25. Ogni certificato sarà firmato dalla o per conto della Società di Gestione e dalla Banca Depositaria, ed entrambe queste firme potranno essere riprodotte meccanicamente. Nel caso in cui un Sottoscrittore non faccia richiesta del certificato, al Sottoscrittore verrà rilasciata un’attestazione di proprietà da parte della Società di Gestione. Successivamente al periodo iniziale di offerta di un Comparto, qualsiasi emissione di Quote potra’solo essere effettuata dall’Agente Amministrativo in un Giorno di Negoziazione. I Soggetti Statunitensi non potranno acquistare Quote di alcun Comparto del Fondo e ai potenziali Sottoscrittori verrà chiesto di dichiarare che essi non stanno acquistando Quote, né direttamente né indirettamente, per conto di Soggetti Statunitensi e che non venderanno, né si offriranno di vendere o trasferire tali Quote ad alcun Soggetto Statunitense. Sottoscrizioni in unica soluzione e Piani di accumulo I richiedenti possono effettuare la sottoscrizione in unica soluzione per tutte le Classi di Quote. L’opzione di sottoscrizione mediante piano di accumulo, secondo cui il richiedente si impegna ad acquistare Quote in base ad un importo preventivamente concordato per un certo periodo di tempo è limitata soltanto a determinate Classi di Quote. Le opzioni di sottoscrizione disponibili sono indicate nei moduli di sottoscrizione di riferimento, disponibili presso la Società di Gestione e i distributori. Sottoscrizione Minima Per la sottoscrizione iniziale e per quelle successive possono essere stabilite diverse sottoscrizioni minime e le sottoscrizioni minime possono variare a seconda delle Classi, come indicato nelle rispettive Schede Informative sulle Classi allegate al presente Prospetto. In circostanze eccezionali, la sottoscrizione iniziale minima e le rate successive possono essere ridotte o derogate dalla Società di Gestione a sua discrezione in ciascun caso particolare. Misure Antiriciclaggio e di Contrasto del Finanziamento del Terrorismo e protezione dei dati. Le misure previste per la prevenzione del riciclaggio del denaro e del finanziamento di attività terroristiche possono richiedere una dettagliata verifica dell’identità del richiedente e, se del caso, dell’identità del beneficiario in caso di potenziale rischio. Occorre inoltre accertare e dichiarare l’identità di persone che svolgono un prominente ruolo politico o di un individuo a cui sia affidato, o sia stato affidato nel corso dell’anno precedente, un ruolo pubblico prominente, e dei componenti della loro famiglia stretta, o di altre persone note per la loro stretta associazione con tali individui. A titolo esemplificativo, ad un soggetto può essere richiesto di presentare copia di un passaporto o di un documento di identità debitamente certificato da un’autorità pubblica quale un pubblico notaio, la polizia o l’ambasciatore nel rispettivo paese di residenza, unitamente ad una prova del suo indirizzo come, per esempio, due copie originali o certificate di conferma dell’indirizzo quali la bolletta di un’utenza o un estratto conto bancario risalente a non oltre tre mesi prima e di comunicare la sua occupazione, data di nascita e residenza fiscale. Nel caso gli investitori siano persone giuridiche, tali misure possono prevedere la produzione di una copia certificata del documento attestante la costituzione (ed eventuali cambiamenti della denominazione), atto costitutivo e statuto (o equivalenti), i nomi, le mansioni, le date di nascita e gli indirizzi di residenza e aziendali di tutti gli amministratori e i beneficiari effettivi e di tutti i firmatari autorizzati dell’investitore, che devono 36 essere certificati. Modifiche ai dati relativi a ciascun investitore avverranno solo su iniziativa dell’Agente Amministrativo e della Banca Corrispondente/del Soggetto Incaricato dei Pagamenti a ricezione della documentazione comprovante originale. A seconda delle circostanze di ciascuna richiesta, una dettagliata verifica dell’identità può non essere richiesta ove, per esempio, la richiesta di sottoscrizione sia effettuata a mezzo di un soggetto terzo le cui caratteristiche sono definite nel Criminal Justice (Money Laundering and Terrorist Financing) Act del 2010 (e successive modifiche). Tale eccezione troverà applicazione solo se il soggetto terzo di cui sopra ha sede in un Paese considerato in Irlanda come avente normative antiriciclaggio e misure per la prevenzione del finanziamento del terrorismo equivalenti, e/o soddisfi altre condizioni applicabili quali la presentazione di una lettera di impegno a conferma dell’avvenuta effettuazione dei controlli di verifica del caso sull’investitore e della conservazione di tali informazioni nei tempi previsti e della messa a disposizione delle stesse su richiesta dell’Agente Amministrativo, della Banca Corrispondente/Soggetto Incaricato dei Pagamenti, del Distributore o della Società di Gestione. I dettagli di cui sopra sono forniti a titolo puramente esemplificativo e a tale riguardo l’Agente Amministrativo, la Banca Corrispondente/il Soggetto Incaricato dei Pagamenti e il Distributore, secondo il caso, di riservano ognuno il diritto di richiedere tali informazioni secondo necessità al momento della domanda di quota di un Comparto per verificare l’identità di un investitore e, ove applicabile, del beneficiario effettivo di un investitore. In particolare, l’Agente Amministrativo, la Banca Corrispondente/il Soggetto Incaricato dei Pagamenti e il Distributore, secondo il caso, si riservano ciascuno il diritto di espletare procedure supplementari in relazione agli investitori sia nuovi che esistenti che sono/diventano classificati come PEP. La verifica dell’identità dell’investitore deve avvenire prima che si stabilisca il rapporto commerciale. In ogni caso, la prova dell’identità è richiesta per tutti gli investitori non appena ragionevolmente possibile dopo il contatto iniziale. Qualora un investitore o richiedente ritardi o non produca le informazioni richieste ai fini della verifica, l’Agente Amministrativo o la Banca Corrispondente/il Soggetto Incaricato dei Pagamenti o il Distributore, secondo il caso, può, a sua discrezione, rifiutare di accettare la sottoscrizione e il capitale di sottoscrizione e/o restituire tutti i capitali di sottoscrizione o rimborsare forzosamente tali quote dei sottoscrittori e/o ritardare il pagamento dei proventi del rimborso (non sarà effettuato il pagamento di proventi di rimborso se il sottoscrittore manca di produrre tali informazioni). Nessuno tra gli Amministratori, l’Agente Amministrativo, la Banca Corrispondente/ il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, il Distributore o la Società di Gestione saranno responsabili verso il sottoscrittore o detentore di quote ove una richiesta di quote non venga evasa o le quote siano forzosamente rimborsate o il pagamento dei proventi del rimborso avvenga in ritardo in determinate circostanze. In caso di respingimento di una richiesta, l’Agente Amministrativo, la Banca Corrispondente/il Soggetto Incaricato dei Pagamenti e il Distributore, secondo il caso, restituiranno i capitali di sottoscrizione o il relativo saldo in conformità con le leggi applicabili nel conto dal quale è avvenuto il pagamento a costo e a rischio del richiedente. L’Agente Amministrativo, la Banca Corrispondente/il Soggetto Incaricato dei Pagamenti e il Distributore, secondo il caso, possono rifiutare di pagare o ritardare il pagamento dei proventi del rimborso ove un sottoscrittore non abbia prodotto le informazioni richieste a scopo di verifica. L’Agente Amministrativo, la Banca Corrispondente/ il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, il Distributore e la Società di Gestione si riservano il diritto di ottenere ulteriori informazioni dagli investitori al fine di poter monitorare il rapporto commerciale in essere con tale investitore. L’Agente Amministrativo, la Banca Corrispondente/il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, il Distributore e la Società di Gestione non possono fare affidamento su terze parti al fine di adempiere ai propri obblighi, di cui rimangono in ultimo responsabili. L’Agente Amministrativo, la Banca Corrispondente/ il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, il Distributore e la Società di Gestione si riservano inoltre il diritto di ottenere ulteriori informazioni dagli investitori al fine di mantenere aggiornati i dati inerenti alla due diligence dei clienti. Si ricorda ai potenziali investitori che mediante la compilazione di un modulo di richiesta si forniscono informazioni di carattere personale alla Società di Gestione, che potrebbero rientrare nella definizione di dati personali nel significato loro attribuito dalla legge irlandese in materia di tutela dei dati personali. Questi dati saranno utilizzati per l’identificazione del cliente, a scopo amministrativo, di analisi statistica, di ricerca di mercato, per adempiere a requisiti legali o normativi applicabili e, in presenza del consenso del richiedente, per finalità di marketing diretto. I dati potranno essere comunicati a terzi fra i quali organismi di regolamentazione, agenzie tributarie in conformità con la Direttiva europea in materia di risparmio, delegati, consulenti e fornitori di servizi della Società di Gestione e agli agenti della stessa o propri debitamente autorizzati nonché ad ogni altra società ad esse associata o affiliata ovunque situata (anche fuori dal SEE) per le finalità specificate. Con la firma del modulo di richiesta, gli investitori esprimono il loro 37 consenso in ordine all’ottenimento, alla detenzione, all’utilizzo, alla comunicazione e all’elaborazione dei dati per una o più finalità fra quelle specificate nel modulo di applicazione. Gli investitori hanno il diritto di ottenere una copia dei loro dati personali detenuti dalla Società di Gestione al pagamento di una commissione e il diritto di correggere eventuali inesattezze nei dati personali detenuti dalla Società di Gestione. Prezzo di emissione delle Quote Emissioni Iniziali Nel corso del periodo iniziale di offerta di un Comparto o di una Classe, la Società di Gestione e la Banca Depositaria potranno, prima dell’emissione di Quote del Comparto o della Classe, stabilire il prezzo iniziale di emissione delle Quote. Il momento, i termini e il prezzo iniziale di emissione per ciascuna Quota relativo all’emissione iniziale delle Quote di un Comparto o di una Classe saranno specificati nella relativa Scheda Informativa sulle Classi allegata al presente Prospetto. Emissioni Successive Successivamente, le Quote saranno emesse ad un prezzo pari al Valore Unitario di Quota nel Giorno di Negoziazione di riferimento in cui le Quote saranno emesse. Dall’importo totale della sottoscrizione sarà dedotta una commissione di sottoscrizione non superiore al 5,5% dell’importo stesso, che sarà pagata alla Società di Gestione o a qualsiasi agente di collocamento o di vendita, o agli agenti o ai distributori nominati dalla Società di Gestione a loro esclusivo uso e beneficio, e non costituirà parte delle attività del Comparto in questione. La Società di Gestione, a sua totale discrezione, potrà rinunciare a tali commissioni o differenziare fra i richiedenti l’ammontare di tali commissioni, entro i limiti consentiti. I richiedenti che avendo la possibilità di farlo sottoscrivono Quote a mezzo di un piano di accumulo sono tenuti a pagare alla Società di Gestione una commissione di sottoscrizione che non ecceda il 5,5% dell’importo totale che sarà da loro sottoscritto secondo i loro piani di accumulo nel periodo di riferimento, che verrà dedotta dal relativo importo della sottoscrizione in ciascuna rata del proprio piano di accumulo. Nel caso in cui un investitore che sottoscrive a mezzo di piano di accumulo cessi o sospenda il suo piano di accumulo prima che sia terminato il periodo di riferimento, egli non sarà tenuto a pagare il saldo dell’intero ammontare delle commissioni di sottoscrizione dovute sino al termine del periodo di riferimento. Rimborso di Quote Rimborso Standard L’Agente Amministrativo, in qualsiasi momento durante la vita di un Comparto, a seguito del ricevimento di una richiesta da parte di un Sottoscrittore pervenuta all’Agente Amministrativo stesso o ad un suo rappresentante debitamente autorizzato riscatterà, in un Giorno di Negoziazione, tutte o qualsiasi parte delle Quote di tale Sottoscrittore, ad un prezzo per ciascuna Quota pari al Valore Unitario di Quota. Tutte le richieste di rimborso dovranno pervenire (tramite lettera o facsimile o altra forma di trasmissione elettronica certificata disponibile da un Distributore approvata dalla Banca Centrale) all’Agente Amministrativo o alla Banca Corrispondente/al Soggetto Incaricato dei Pagamenti o al Distributore per essere inoltrate all’Agente Amministrativo, ai loro rispettivi domicili non più tardi delle ore 12.00, mezzogiorno (ora irlandese) del Giorno Lavorativo precedente il Giorno di Negoziazione di riferimento. Tutte le richieste ricevute dopo l’orario indicato saranno ritenute come effettuate in relazione al Giorno di Negoziazione immediatamente successivo al suddetto Giorno di Negoziazione di riferimento, a meno che la Società di Gestione in circostanze eccezionali e a sua assoluta discrezione determini altrimenti di accettare una o più richieste pervenute oltre i termini anzidetti per l’effettuazione in detto Giorno di Negoziazione purché tale(i) domanda(e) sia(no) stata(e) ricevuta(e) prima della chiusura operativa del pertinente Giorno di Valutazione per il particolare Giorno di Negoziazione. Il prezzo di riscatto verrà pagato ai Sottoscrittori entro dieci giorni lavorativi dal Giorno di Negoziazione di riferimento in cui il riscatto deve essere esercitato. Nessun pagamento di riscatto verrà effettuato fino a quando l’Amministratore, o la Banca Corrispondente/ Agente dei Pagamenti per il successivo inoltro all’Amministratore, non abbia preventivamente ricevuto la richiesta di rimborso in originale e i certificati (qualora ve ne siano) relativi a tali Quote. Le richieste di rimborso ricevute a mezzo fax e con altro mezzo di trasmissione elettronica saranno evase esclusivamente a beneficio del conto registrato di un Sottoscrittore. Eventuali modifiche dei dettagli di registrazione e delle istruzioni di pagamento di un Sottoscrittore potranno essere effettuate esclusivamente al ricevimento della documentazione originale. Salvo che diversamente disposto dal beneficiario, il prezzo di riscatto in favore di un Sottoscrittore sarà pagato nella valuta di riferimento del Comparto mediante bonifico bancario o assegno a spese del Sottoscrittore. Tale bonifico bancario o assegno bancario sarà pagabile a favore 38 del suddetto Sottoscrittore ovvero, nel caso di coSottoscrittori a favore del primo co-Sottoscrittore che ha richiesto tale riscatto, a rischio di tale Sottoscrittore o co-Sottoscrittori. Se il numero delle Quote di un Comparto per le quali si deve procedere al riscatto in un determinato Giorno di Negoziazione è pari ad un decimo o più del numero totale di Quote di quel Comparto in circolazione o presunte tali in quello stesso Giorno di Negoziazione, la Società di Gestione può, a propria discrezione, rifiutarsi di riscattare le Quote eccedenti un decimo del numero totale di Quote del Comparto in circolazione o presunte tali; in questo caso le richieste di rimborso per quel Giorno di Negoziazione saranno proporzionalmente ridotte e le richieste relative alle Quote che non vengono riscattate a causa di tale rifiuto verranno considerate come richieste relative a ciascun Giorno di Negoziazione successivo, fino al totale riscatto di tutte le richieste originali relative a tali Quote. Le richieste di riscatto rinviate da un precedente Giorno di Negoziazione saranno soddisfatte (fermi restando i suddetti limiti) prioritariamente rispetto alle richieste successive. Riscatti Pre-Programmati Subordinatamente a quanto sopra e alla circostanza che le Quote siano in emissione e offerte per la vendita, e fatto salvo che l’emissione e il riscatto delle Quote non siano stati sospesi, le richieste di riscatto possono essere avanzate in qualunque momento anche a mezzo di istruzioni permanenti di riscatto con le quali i Sottoscrittori possano istruire anticipatamente sull’effettuazione di un riscatto (riscatto pre-programmato) nelle forme prescritte dalla Società di Gestione e/o dal Distributore di quando in quando. Istruzioni permanenti di riscatto devono essere formulate (per lettera o altro mezzo come prescritto dalla Società di Gestione nel tempo) nei confronti dell’Agente Amministrativo o della Banca Corrispondente/Agente dei Pagamenti per il successivo inoltro all’Agente Amministrativo al rispettivo indirizzo legale non oltre 30 giorni prima della data in cui il primo riscatto pre-programmato sia da effettuarsi. Ogni riscatto pre-programmato verrà effettuato al successivo Giorno di Negoziazione disponibile dopo la data d’inizio indicata nelle istruzioni permanenti di riscatto. Queste ultime non possono essere eseguite se il Sottoscrittore richiede l’emissione di un certificato registrato. Le istruzioni di riscatto devono includere, fra l’altro, il fattore di ricorrenza con cui il riscatto debba essere eseguito, il Comparto o i Comparti da cui riscattare e il(i) pertinente(i) ammontare(i) o numero di quote da riscattare. Le istruzioni permanenti di riscatto possono essere accettate solo quando le informazioni richieste e/o la documentazione richiesta dall’Agente Amministrativo siano state fornite dal Sottoscrittore e le istruzioni di quest’ultimo siano chiare e non ambigue. Se a qualunque data programmata il valore delle Quote è inferiore a quanto atteso/programmato, le istruzioni permanenti di riscatto saranno eseguite parzialmente nella misura delle Quote detenute dal Sottoscrittore. Le istruzioni permanenti di riscatto non possono essere eseguite se il Sottoscrittore, alla data in cui il riscatto debba essere eseguito, non detenga Quote nel Comparto al di fuori del quale sia da effettuarsi detto riscatto e le dette istruzioni saranno considerate come revocate se, in 3 occasioni consecutive, il Sottoscrittore non detenga Quote in tale(i) Comparto(i) si da non dare luogo ad alcun riscatto. Le istruzioni permanenti di riscatto, salvo che diversamente richiesto/formulato dai Sottoscrittori al momento della stesura delle istruzioni, rimarranno valide fintantoché i Sottoscrittori non informino la Società di Gestione, l’Agente Amministrativo o la Banca Corrispondente/Agente dei Pagamenti della loro revoca. La revoca delle istruzioni permanenti di riscatto devono essere formulate (con lettera o altro mezzo siccome prescritto dalla Società di Gestione di quando in quando) nei confronti della Società di Gestione o della Banca Corrispondente/Agente dei Pagamenti per la successiva trasmissione alla Società di Gestione ai rispettivo indirizzo legale non oltre 30 giorni prima della data in cui il successivo riscatto pre-programmato sia da effettuarsi. Utilizzando lo stesso schema temporale sopra indicato per la revoca delle istruzioni permanenti di riscatto, istruzioni singole di riscatto pre-programmato possono essere sospese (senza la revoca delle istruzioni permanenti di riscatto) siccome prescritto dalla Società di Gestione e/o dal Distributore. I Sottoscrittori possono, in ogni momento, richiedere riscatti standard oltre a quelli pre-programmati. I Sottoscrittori possono revocare le proprie istruzioni permanenti di riscatto senza oneri. In occasione di siffatti riscatti, la Società di Gestione farà si che i relativi registri siano modificati a coerenza. Rimborso Forzoso di Quote La Società di Gestione potrà in qualsiasi momento riscattare, o chiedere il trasferimento delle Quote detenute da Sottoscrittori a cui è fatto divieto di sottoscrivere o detenere Quote ai sensi del Regolamento. La Società di Gestione può anche rimborsare eventuali Quote detenute da una persona che, a seguito del rimborso, detiene Quote del Fondo con un Valore Patrimoniale Netto inferiore all’importo di detenzione minimo pari a 150 Euro. In tali casi il riscatto avverrà in un Giorno di Negoziazione ad un prezzo pari al Valore Patrimoniale Netto per Quota nel Giorno di Negoziazione in cui le Quote devono essere riscattate. 39 Se un Sottoscrittore in ordine a Quote che detiene in un Comparto viene assoggettato all’imposta di bollo in Italia ai sensi del Decreto Legge n. 201/2011 (il “Decreto”), convertito nella Legge 214/2011, e successive modifiche o integrazioni o riconversioni di volta in volta attuate, la Società di Gestione avrà diritto di rimborsare forzosamente tale numero di Quote detenute dal Sottoscrittore nel Comparto in oggetto, come richiesto al fine di corrispondere il prezzo dell’imposta di bollo, che andrà comunicato alla Società di Gestione (o al suo delegato) dal Distributore in Italia (o altro delegato della Società di Gestione, a seconda del caso). Né la Società di Gestione né la Banca Depositaria saranno responsabili per aver ottemperato in merito ad istruzioni del Distributore in Italia o di altro delegato della Società di Gestione, a seconda dei casi. La Società di Gestione provvederà affinché sia effettuato l’accredito al Distributore in Italia dei proventi del rimborso forzoso che corrisponderà alle autorità fiscali italiane. Dettagli riguardanti l’ammontare dell’imposta di bollo applicabile ai sensi del Decreto 201 sono riportati sul sito Web della Società di Gestione all’indirizzo www.mediolanuminternationalfunds. it. Per maggior chiarezza, quando un Sottoscrittore viene assoggettato all’imposta di bollo in Italia con riferimento a Quote da egli detenute in più di un Comparto, il rimborso forzoso richiesto sarà applicato al Comparto nel quale la partecipazione del Sottoscrittore presenta il valore più elevato (con riferimento al Valore Patrimoniale Netto totale per Quota detenuta) e ove tale partecipazione non sia sufficiente a soddisfare l’onere dell’imposta di bollo, la parte mancante sarà obbligatoriamente rimborsata dal Comparto nel quale la partecipazione del Sottoscrittore presenta il secondo valore più elevato, e cosi via sino a completo soddisfacimento del rimborso. Il Sottoscrittore sarà informato in merito al rimborso forzoso di Quote da parte della Società di Gestione, o del suo delegato, e alla liquidazione delle spese per l’imposta di bollo. Il Sottoscrittore può, nei termini previsti dalla legge applicabile italiana, richiedere alla Società di Gestione di annullare il rimborso di Quote a condizione che il Sottoscrittore abbia comunicato alla Società di Gestione o ad uno dei suoi delegati, per iscritto, che tale spesa per l’imposta di bollo è stata calcolata in modo errato o scorrettamente applicata. In tali casi, il Sottoscrittore otterrà la ri-emissione del relativo numero di Quote dello stesso Comparto o degli stessi Comparti ad un prezzo pari al NAV per Quota nel Giorno di Negoziazione in cui tali Quote sono state rimborsate. Il relativo Sottoscrittore risarcirà e riterrà indenne il Comparto o i Comparti in oggetto e la Società di Gestione risarcita da ogni perdita risultante a seguito di tale/i Comparto/i o la Società di Gestione a seguito di negligenza, imperizia o frode da parte del Sottoscrittore. Conversioni Conversione Standard La conversione è attuabile soltanto tra le stesse Classi di diversi Comparti distribuite dallo stesso Distributore, salvo quanto esplicitamente autorizzato caso per caso dalla Società di Gestione. Fermo restando quanto precede e purché le Quote siano emesse e offerte in vendita e sempreché l’emissione e il riscatto delle Quote non siano stati sospesi, i Sottoscrittori possono, in relazione alle Quote possedute in una o più Classi (le “Quote Originarie”), chiedere di convertire tutte o parte di tali Quote Originarie in Quote di una o più altre Classi (le “Nuove Quote ”). La richiesta di conversione dovrà pervenire (tramite lettera o facsimile o altra forma di comunicazione elettronica certificata disponibile da un Distributore e avallata dalla Banca Centrale) all’Agente Amministrativo o alla Banca Corrispondente/Soggetto Incaricato dei Pagamenti per essere inoltrate all’Agente Amministrativo, compilando un modulo di conversione secondo le modalità indicate di volta in volta dalla Società di Gestione; l’originale del modulo (salvo il caso di richieste inoltrate per mezzo di comunicazione elettronica certificata tramite Distributore e approvata dalla Banca Centrale) dovrà essere consegnato all’Agente Amministrativo, alla Banca Corrispondente o al Soggetto Incaricato dei Pagamenti. Nel Giorno di Negoziazione successivo al ricezione del modulo di richiesta della conversione, le Quote Originarie saranno automaticamente convertite nel numero corrispondente di Nuove Quote. Le Quote Originarie, in tale Giorno di Negoziazione, avranno lo stesso valore (l’“Importo Convertito”) che esse avrebbero avuto se il Sottoscrittore ne avesse chiesto il riscatto all’Agente Amministrativo. Il corretto numero di Nuove Quote sarà pari al numero di Quote della stessa Classe che verrebbe emesso nel Giorno di Negoziazione se l’importo convertito fosse investito in Quote di tale Classe. A seguito di ciascuna di tali conversioni, verranno riallocati dalla Classe o dalle Classi di appartenenza delle Quote originarie, secondo i casi, attività o contanti pari al valore dell’importo convertito nella Classe o Classi, secondo i casi, cui appartengono le Nuove Quote. In relazione a ciascuna di tali conversioni, salvo quanto diversamente specificato nelle relative Schede Informative sulle Classi, schede allegate al presente Prospetto, il Sottoscrittore dovrà pagare alla Società di Gestione, nel modo che quest’ultima di volta in volta 40 stabilirà, per ciascuna conversione, una commissione di importo non superiore alla commissione di sottoscrizione che sarebbe pagabile se il valore delle Quote Originarie convertite fosse stato sottoscritto in Nuove Quote. La Società di Gestione può a sua piena discrezione rinunciare a tale commissione oppure differenziare tra i sottoscrittori l’importo di detta commissione nei limiti prefissati..Tale commissione potrà essere trattenuta dalla Società di Gestione o da qualsiasi agente o agenti o distributori da essa designati, a loro assoluto uso e beneficio, e non andrà a far parte della Classe di riferimento. I Sottoscrittori, inoltre, rimborseranno all’Agente Amministrativo ogni eventuale onere fiscale, o altra commissione di vendita o di acquisto relativo alla conversione. A seguito di queste conversioni, l’Agente Amministrativo provvederà affinché i relativi registri vengano aggiornati di conseguenza. Conversione Programmata La conversione è attuabile soltanto tra le stesse Classi di diversi Comparti distribuite dallo stesso Distributore, salvo quanto esplicitamente autorizzato caso per caso dalla Società di Gestione. Fermo restando quanto precede e purché le Quote siano emesse e offerte in vendita e sempreché l’emissione e il riscatto delle Quote non siano stati sospesi, la richiesta di conversione può essere effettuata dai Sottoscrittori, in qualsiasi momento, anche attraverso una sequenza predefinita di istruzioni di conversione, dove il Sottoscrittore impartisce istruzioni in via anticipata (conversioni programmate), secondo le modalità indicate di volta in volta dalla Società di Gestione e/o dal Distributore. Le richieste per le conversioni programmate dovranno pervenire (tramite lettera o qualsiasi altro mezzo specificato di volta in volta dalla Società di Gestione) all’Agente Amministrativo o alla Banca Corrispondente/ Soggetto Incaricato dei Pagamenti. Le richieste per le conversioni programmate devono contenere, inter alia, le cadenze temporali nelle quali le conversioni stesse dovranno essere eseguite, il/i Comparti dal/dai quali disinvestire, il/i Comparti nel/nei quali reinvestire ed i relativi importi di riferimento. I Sottoscrittori potranno impartire anche una sequenza di istruzioni di conversione connessa, inter alia, all’incremento/decremento percentuale del valore della quota del/dei Comparto/i dai quali intendono disinvestire o reinvestire, al fine di effettuare una conversione programmata delle quote detenute in uno o più comparti a favore di altro/i comparto/i. Le richieste di conversione programmata verranno prese in considerazione unicamente se il Sottoscrittore avrà fornito tutte le informazioni e la documentazione richieste dalla Società di Gestione e qualora le istruzioni impartite siano chiare e non ambigue. Qualora ad una delle scadenze programmate il controvalore delle Quote non raggiunga l’ammontare atteso/programmato, la relativa sequenza predefinita di istruzioni di conversione verrà eseguita parzialmente fino a concorrenza delle Quote detenute dal Sottoscrittore. La sequenza predefinita di istruzioni di conversione non verrà eseguita nel caso in cui il Sottoscrittore, alla data in cui la conversione deve essere effettuata, non risulta detenere Quote del Comparto dal quale disinvestire; inoltre la sequenza predefinita di istruzioni di conversione si riterrà revocata qualora per tre volte consecutive il Sottoscrittore non risulta detenere Quote del/i Comparto/i tali da consentire la conversione. Le istruzioni di conversione programmata, salvo diversa richiesta/indicazione fornita inizialmente dal Sottoscrittore, si intendono valide fino a revoca da parte del Sottoscrittore, da comunicare alla Società di Gestione, all’Agente Amministrativo o alla Banca Corrispondente/Soggetto Incaricato dei Pagamenti. Il Sottoscrittore può revocare la sequenza predefinita di istruzioni di conversione senza oneri di alcun tipo. Una singola istruzione delle conversioni programmate può essere sospesa (senza revocare per questo l’intera sequenza predefinita di istruzioni di conversione) secondo le modalità indicate dalla Società di Gestione e/o dal Distributore. Il Sottoscrittore puo’chiedere, in qualsiasi momento, l’esecuzione di conversioni standard in aggiunta a quelle programmate. Nel Giorno di Negoziazione nel quale la conversione programmata deve essere eseguita secondo la sequenza predefinita di istruzioni di conversione, le Quote Originarie saranno automaticamente convertite nel numero corrispondente di Nuove Quote. Le Quote originarie, in tale Giorno di Negoziazione, avranno lo stesso valore (l’“Importo Convertito”) che esse avrebbero avuto se il Sottoscrittore ne avesse chiesto il riscatto all’Agente Amministrativo. Il corretto numero di Nuove Quote sarà pari al numero di Quote della setssa Classe che verrebbe emesso nel Giorno di Negoziazione, se l’importo convertito fosse investito in Quote di tale Classe. A seguito di ciascuna di tali conversioni, verranno riallocati dalla Classe o Classi di appartenenza delle Quote Originarie, secondo i casi, attività o contanti pari al valore dell’importo convertito nella Classe o Classi, secondo i casi, cui appartengono le Nuove Quote. In relazione ad ogni conversione, salvo quanto diversamente specificato nelle relative Schede Informative sulle Classi, schede allegate al presente Prospetto, il Sottoscrittore dovrà pagare alla Società di Gestione, nel modo che quest’ultima di volta in volta 41 stabilirà, per ciascuna conversione, una commissione di importo non superiore alla commissione di sottoscrizione che sarebbe pagabile se il valore delle Quote Originarie convertite fosse stato sottoscritto in Nuove Quote. La Società di Gestione può a sua piena discrezione rinunciare a tale commissione oppure differenziare tra i sottoscrittori l’importo di detta commissione nei limiti prefissati. Tale commissione potrà essere trattenuta dalla Società di Gestione o da qualsiasi agente o agenti o Distributori da essa designati, a loro assoluto uso e beneficio, e non andrà a far parte della Classe di riferimento. I Sottoscrittori, inoltre, rimborseranno all’Agente Amministrativo ogni eventuale onere fiscale, o altra commissione di vendita o di acquisto relativo alla conversione. A seguito di tali conversioni, l’Agente Amministrativo provvederà affinché i relativi registri vengano aggiornati di conseguenza. Trasferimento delle Quote Le Quote di ciascun Comparto saranno trasferibili mediante atto scritto, firmato dal cedente, il quale verrà considerato titolare delle Quote fino a quando il nome dell’acquirente non sarà stato annotato sul registro corrispondente. L’atto di trasferimento dovrà essere accompagnato da un certificato dell’acquirente attestante che egli non è, né sta acquistando tali Quote a nome o a favore di un Soggetto Statunitense. In caso di decesso di un co-Sottoscrittore, il co-Sottoscrittore o co-Sottoscrittori ancora in vita saranno gli unici soggetti riconosciuti dall’agente amministrativo come aventi diritto o interesse sulle Quote registrate al nome dei suddetti co-Sottoscrittori. La Società di Gestione potrà addebitare una commissione non superiore a Euro 25 per la registrazione di ciascun trasferimento e l’emissione di un nuovo certificato registrato a nome dell’acquirente, se richiesto, nonché di un certificato che attesti l’avvenuta chiusura del rapporto a nome del cedente, se necessario e richiesto; tale commissione, a discrezione della Società di Gestione, dovrà essere pagata prima della registrazione del trasferimento. Calcolo del Valore del Patrimonio Netto Il Valore del Patrimonio Netto di un Comparto sarà espresso nella valuta di riferimento del Comparto in questione e sarà calcolato al Punto di Valutazione in ogni Giorno di Negoziazione, accertando il valore delle attività del Comparto in quel Giorno di Negoziazione e detraendo da tale valore le passività del Comparto in quel Giorno di Negoziazione. L’aumento o la diminuzione del Valore del Patrimonio Netto di un Comparto eventualmente superiore o inferiore, a seconda del caso, al Valore del Patrimonio Netto di chiusura di quel Comparto al Punto di Valutazione nel Giorno di Negoziazione immediatamente precedente è quindi ripartito tra le diverse Classi di Quote del Comparto, proporzionalmente al loro Valore del Patrimonio Netto di chiusura nel Giorno di Negoziazione immediatamente precedente, dopo i debiti adeguamenti per le sottoscrizioni e i riscatti e per qualsiasi altro fattore che distingue una Classe dall’altra, inclusi plusvalenze/perdite e i risultanti costi degli strumenti finanziari impiegati per la copertura (hedging) valutaria tra la valuta di riferimento di un Comparto e la valuta designata di una Classe o la valuta di denominazione delle attività del Comparto e la valuta designata di una Classe, per determinare il Valore del Patrimonio Netto di ciascuna Classe. Il Valore del Patrimonio Netto di ogni Classe viene quindi diviso per il numero di Quote emesse, rispettivamente, al Punto di Valutazione pertinente e poi arrotondato a tre decimali, per determinare il Valore Unitario di Quota. Quando un Comparto comprende più di una Classe di Quote in emissione, il Valore Unitario di Quota per ciascuna Classe può essere adeguato in modo da riflettere l’accumulo e la distribuzione di reddito e/o capitale e le spese, le passività e le attività attribuibili a tale Classe di Quote. Le attività di un Comparto saranno valutate come segue: (a)qualsiasi attività quotata o regolarmente negoziata in un Mercato Riconosciuto della quale siano prontamente disponibili le relative quotazioni verrà valutata al prezzo di chiusura del pertinente Punto di Valutazione e ogni attività elencata ma non regolarmente negoziata su un Mercato di Scambi Riconosciuto e per cui sono immediatamente disponibili le quotazioni di mercato sarà valutata all’ultimo prezzo disponibile presso il pertinente Punto di Valutazione, purché il valore di qualsiasi investimento quotato in un Mercato Riconosciuto ma acquisito o negoziato a premio o con sconto fuori del suddetto Mercato Riconosciuto o nei mercati “Over-the-Counter” sia valutato prendendo in considerazione l’ammontare del premio o dello sconto alla data di valutazione dell’investimento e salva l’approvazione della Banca Depositaria; (b)se un’attività è quotata su diverse Borse Valori Riconosciute, la borsa o altro mercato che, secondo il parere dell’Agente Amministrativo, costituisce il mercato principale di tale attività; (c)le attività di un Comparto che non sono quotate o che sono quotate ma per le quali i prezzi non sono disponibili ovvero il cui prezzo di chiusura non è equo, verranno valutate al loro probabile valore di realizzo stimato con cura e in buona fede (i) dall’Agente Amministrativo e dietro consiglio dell’Investment Manager e tale valore sarà approvato dalla Banca 42 Depositaria o (ii) da una persona, ditta o società competente, selezionata dalla Società di Gestione e approvata allo scopo dalla Banca Depositaria; (d)i contratti di derivati negoziati su un mercato regolato inclusi senza limtazioni i contratti di future e di pozioni e gli index futures saranno valutati al prezzo di regolamento come determinato dal mercato. Se tale prezzo non fosse disponibile, il valore sarà quello di probabile realizzazione stimato con cura e in buona fede da (i) la Società di Gestione o (ii) da una persona, ditta o società competente scelta dalla Società di Gestione e approvata all’uopo dalla Banca Depositaria oppure (iii) ogni altro mezzo, fatto salvo che il valore sia approvato dalla Banca Depositaria. I contratti di derivati over-the-counter saranno valutati giornalmente o (i) sulla base di una quotazione fornita dalla pertinente controparte e approvata o verificata almeno settimanalmente da una terza parte approvata all’uopo dalla Banca Depositaria e che sia indipendente dalla controparte (la “Valutazione della Controparte”), o (ii) utilizzando una metodologia di valutazione alternativa fornita da persona competente nominata dalla Società di Gestione e approvata all’uopo dalla Banca Depositaria oppure una valutazione mediante ogni altro mezzo purché il valore sia approvato dalla Banca Depositaria (la “Valutazione Alternativa”). Laddove sia adoperato tale metodo di Valutazione Alternativa, la Società di Gestione seguirà le migliori pratiche internationali e aderirà ai principi di valutazione di strumenti over-the-counter stabiliti da organismi quali IOSCO e AIMA, raffrontandosi con la Valutazione della Controparte su base mensile. Qualora emergessero differenze significative, queste saranno prontamente verificate e illustrate; (e)i contratti di cambio a termine e di swap di tassi d’interesse saranno valutati nello stesso modo dei contratti derivati over-the-counter o con riferimento a quotazioni liberamente disponibili sul mercato; (f) le quote di altri organismi di investimento collettivo che non sono valutate secondo i criteri di cui al precedente paragrafo (a) saranno valutate facendo riferimento al più recente valore unitario delle quote di tali organismi di investimento collettivo; (g)la Società di Gestione potrà, con l’approvazione della Banca Depositaria, adeguare il valore di qualsiasi investimento se, tenuto conto della relativa valuta, commerciabilità, tasso di interesse applicabile, tassi previsti dei dividendi, maturazione, liquidità o qualsiasi altra considerazione rilevante, essa riterrà che tale adeguamento sia necessario in modo da riflettere l’equo valore di tale investimento; (h)le attività denominate in una valuta diversa dalla valuta di riferimento del Comparto interessato saranno convertite in tale valuta di riferimento al tasso (ufficiale o no) che la Società di Gestione dopo consultazione o in conformità con un metodo approvato dalla Banca Depositaria ritiene opportuno in quelle circostanze; (i) i contanti e le altre attività liquide saranno valutati secondo il loro valore nominale più gli eventuali interessi maturati fino alla fine del giorno in cui si verifica il Punto di Valutazione; (j) nel caso di un Comparto che rappresenta un comparto di mercato monetario, la Società di Gestione il metodo di valutazione dei costi ammortizzati purché tale Comparto sia conforme ai requisiti della Banca Centrale per quanto riguarda i comparti di mercato monetario e laddove una verifica della valutazione dei costi ammortizzati in confronto alla valutazione di mercato sarà condotta in conformità alle lineeguida della Banca Centrale; e (k)nel caso di comparti non di mercato monetario, la Società di Gestione può valutare strumenti di mercato monetario su di una base di costi ammortizzati, in conformità ai requisiti della Banca Centrale. Qualora fosse impossibile o non praticabile effettuare la valutazione di un’attività secondo i criteri di valutazione indicati nei precedenti paragrafi da (a) a (g), o se tale valutazione non è rappresentativa dell’equo valore di mercato dei titoli, la Società di Gestione è autorizzata a usare altri criteri di valutazione generalmente riconosciuti e approvati dalla Banca Depositaria per ottenere una corretta valutazione di tale attività. Pubblicazione del Valore Unitario di Quota Salvo i casi in cui la determinazione del Valore del Patrimonio Netto di un Comparto, del Valore Unitario di Quota e dell’emissione e del riscatto di Quote sia stata sospesa nelle circostanze descritte più avanti, il Valore Unitario di Quota in ogni Giorno di Negoziazione sarà reso pubblico presso la sede sociale della Società di Gestione e pubblicato quotidianamente a cura della Società di Gestione sul quotidiano “Il Sole 24 Ore” e sui principali quotidiani che la Società di Gestione e l’Agente Amministrativo stabiliranno di comune accordo. Sospensione Temporanea del Calcolo del Valore del Patrimonio Netto e delle Emissioni e dei Rimborsi delle Quote La Società di Gestione potrà, con il consenso della Banca Depositaria, sospendere temporaneamente il calcolo del Valore del Patrimonio Netto di ciascun Comparto o di uno qualsiasi di essi e del Valore Unitario di Quota di ciascun Comparto nonché l’emissione e il riscatto delle Quote di tale Comparto nei confronti dei 43 Sottoscrittori allorché: (a)un mercato che costituisce la base per la valutazione della maggior parte delle attività del Comparto in questione sarà chiuso (tranne che per le festività riconosciute) o allorché le contrattazioni in tale mercato saranno limitate o sospese; (b)un’emergenza politica, economica, militare, monetaria o di altro genere, fuori dal controllo, dalla responsabilità o dall’influenza della Società di Gestione, rende impossibile o impraticabile disporre, a condizioni normali, delle attività del Comparto in questione, o tale disposizione sarebbe nociva agli interessi dei Sottoscrittori; (c)l’interruzione di qualsiasi mezzo di comunicazione normalmente utilizzato o qualsiasi altra causa rende impossibile o impraticabile determinare il valore di una porzione rilevante delle attività del Comparto di riferimento; (d)il Comparto in questione non è in grado di effettuare il rimpatrio di fondi al fine di effettuare il pagamento del riscatto di Quote ai Sottoscrittori o di effettuare qualsiasi altro trasferimento di fondi coinvolto nel realizzo o nell’acquisizione di investimenti o quando i pagamenti dovuti per il riscatto di Quote ai Sottoscrittori non possono, secondo il parere della Società di Gestione, essere effettuati a tassi di cambio ordinari; (e)si verifica un periodo durante il quale i proventi di qualsiasi vendita o riacquisto di Quote non possono essere trasferiti sul conto o dal conto del Comparto; ovvero (f) qualsiasi altro motivo rende impossibile o non praticabile determinare il valore di una parte sostanziale delle attività del Comparto. Tale eventuale sospensione deve essere comunicata alla Banca Centrale nello stesso Giorno Lavorativo, ed essere resa nota ai Sottoscrittori se, secondo il parere della Società di Gestione, è probabile che essa superi i 14 (quattordici) giorni e sarà comunicata agli investitori o ai Sottoscrittori che richiedono l’emissione o il riscatto di Quote alla Società di Gestione al momento della domanda di emissione o della presentazione della richiesta scritta di riscatto. 44 COMMISSIONI DI GESTIONE, ONERI AMMINISTRATIVI E ALTRI COSTI A CARICO DEL FONDO Le commissioni della Società di Gestione possono variare da un Comparto all’altro e da una Classe all’altra e saranno calcolate a valere sulla porzione di Valore del Patrimonio Netto attribuibile alla Classe in questione. La commissione annua di gestione pagabile a valere sulle attività del Comparto può variare da un Comparto all’altro e da una Classe all’altra. Le commissioni dell’Agente Amministrativo (diverse dalla commissione dell’addetto ai registri e dell’agente di trasferimento) e della Banca Depositaria saranno calcolate sul Valore del Patrimonio Netto consolidato del Fondo e saranno sostenute congiuntamente da tutti i Comparti in proporzione ai rispettivi Patrimoni Netti al momento in cui viene effettuata l’imputazione. Le spese della Società di Gestione, dell’Agente Amministrativo e della Banca Depositaria saranno anch’esse sostenute congiuntamente da tutti i Comparti, escluse le spese attribuibili direttamente o indirettamente ad un particolare Comparto o ad una particolare Classe, che saranno sostenute esclusivamente dal suddetto Comparto o dalla suddetta Classe. Le commissioni dell’addetto ai registri e dell’agente di trasferimento saranno pagate da ciascun Comparto singolarmente. La Società di Gestione La Società di Gestione avrà diritto a ricevere, a valere sulla proporzione delle attività di un Comparto attribuibile alla relativa Classe, una commissione annua che maturerà ad ogni Punto di Valutazione e sarà pagabile mensilmente in via posticipata, ad un tasso (più IVA se del caso) indicato nella relativa Scheda Informativa sulle Classi allegata al presente Prospetto. La Società di Gestione può, di quando in quando e a sua esclusiva discrezione, per qualsiasi Classe di Quote (i) rinunciare a o ridurre l’ammontare di qualunque commissione di gestione maturata a essa pagabile oppure (ii) dalle sue risorse, trasferire tutta o parte della sua commissione di gestione a favore di Distributori, altri intermediari o a determinati Sottoscrittori senza con ciò dando diritto a tale trasferimento o a una riduzione ad alcun altro Sottoscrittore. Le Classi stabilite in un Comparto possono essere soggette a commissioni più alte, più basse o a nessuna commissione, come applicabile. Le informazioni riguardanti le commissioni applicabili in altre Classi sono disponibili a richiesta presso la Società di Gestione. Alcuni Comparti possono addebitare in toto o in parte le proprie commissioni di gestione e spese al capitale di ciascun pertinente Comparto, come attribuibili a ciascuna pertinente Classe, come sarà più ampiamente illustrato nelle Schede informative sulle Classi. La Società di Gestione avrà inoltre diritto alla restituzione delle Spese di Amministrazione, a valere sulle attività del Fondo, che includono una commissione annua, pagabile mensilmente in via posticipata fino ad un massimo dello 0,045% del Valore del Patrimonio Netto di ciascun Comparto per il quale vengono forniti servizi (più IVA, se dovuta) in relazione alla esecuzione di analisi di contribuzione alla performance, calcolo della performance, analisi dei rischi e servizi di ricerca per ciascun Comparto interessato. La Società di Gestione avrà inoltre diritto a ricevere da ciascun Sottoscrittore interessato un diritto amministrativo annuale che sarà calcolato come segue: Una commissione di Euro 10 (al lordo di tutte le relative imposte) per ogni Classe di ciascun Comparto in cui il Sottoscrittore detiene meno di 50 Quote (o di 25 Quote nel caso di quote di Classe S). Il numero appropriato di Quote detenute da ciascun Sottoscrittore sarà automaticamente riscattato per pagare tali oneri amministrativi. Nel caso in cui un Sottoscrittore detenga un numero di Quote di una data Classe in ciascun Comparto per un valore inferiore a Euro 10 (al lordo di tutte le imposte), tutte le Quote detenute dal Sottoscrittore in detta Classe verranno automaticamente riscattate e l’importo così ottenuto verrà corrisposto alla Società di Gestione. Nel 2008, questi oneri amministrativi furono adeguati e continueranno a esserlo annualmente secondo l’indice armonizzato dei prezzi al consumo Eurostat (“HICP”). L’indice HICP usato sarà quello da ultimo disponibile il 30 novembre di ciascun anno. Questi oneri amministrativi verranno addebitati ogni anno al primo Giorno di Negoziazione del mese di Dicembre. L’Agente Amministrativo Commissione di amministrazione L’Agente Amministrativo sarà facultato a ricevere una commissione d’amministrazione annua, che maturerà giornalmente e sarà pagabile mensilmente in via posticipata, pari a Euro 15.000 (più IVA, se dovuta) moltiplicata per il numero di Comparti del Fondo. La commissione d’amministrazione annua sarà allocata tra tutti i Comparti in modo tale che ciascun Comparto sarà assegnatario di una quota proporzionale della commissione d’amministrazione sulla base del Valore Patrimoniale Netto di ciascun Comparto. Ogni Comparto sarà anche responsabile degli oneri delle transazioni (che saranno imputati ai normali tassi commerciali). L’Agente Amministrativo avrà inoltre diritto al rimborso, a valere sulle attività di ciascun Comparto, di tutte le spese vive ragionevolmente sostenute dallo stesso per conto di ciascun Comparto, ivi comprese le spese legali, 45 di corriere e le spese e i costi per telecomunicazioni. Commissioni di Registrazione e Trasferimento La Società di Gestione dovrà pagare all’Agente Amministrativo, a valere sulle attività del Fondo, una commissione annua, che maturerà giornalmente e sarà pagabile mensilmente in via posticipata, pari a Euro 3.000 per il Fondo, Euro 2.000 per ogni Comparto ed Euro 1.600 per ogni Classe di Quote (più IVA, se dovuta). L’Agente Amministrativo avrà inoltre diritto a ricevere, a valere sulle attività del Fondo o di ciascun Comparto, secondo i casi, commissioni sulle transazioni che saranno caricate ai tassi commerciali normali (più IVA, se dovuta) e il rimborso di tutte le spese vive ragionevolmente sostenute per conto del Comparto, ivi comprese le spese legali, di corriere e di telecomunicazioni. La Banca Depositaria La Banca Depositaria avrà diritto a ricevere, a valere sulle attività del Fondo, una commissione annua che maturerà giornalmente e verrà pagata mensilmente in via posticipata, in misura non superiore allo 0,03% del Valore del Patrimonio Netto di ciascun Comparto. Ogni Comparto sarà anche responsabile degli oneri delle transazioni e degli oneri delle transazioni per sub-custodia (che saranno applicati ai tassi commerciali normali). La Banca Depositaria avrà inoltre diritto al rimborso di tutti i suoi Esborsi, a valere sulle attività di ciascun Comparto. La Banca Depositaria pagherà a valere sulla propria commissione le commissioni dovute a qualunque sub-depositario da essa nominato. Investment Managers Salvo quanto diversamente indicato in merito a questa voce, la Società di Gestione pagherà, a valere sulle proprie commissioni, le commissioni (più IVA, se dovuta) di ciascun Investment Manager da essa nominato in relazione ad un Comparto. Se non diversamente specificato nelle pertinenti Schede Informative sulle Classi allegate a questo Prospetto, Mediolanum Asset Management Limited, tuttavia, avrà diritto di ricevere, a valere sulle attività di ciascun Comparto interessato, una commissione annua, maturata ad ogni Punto di Valutazione e pagabile mensilmente in via posticipata, pari allo 0,3% del Valore del Patrimonio Netto del Comparto in questione (più IVA, se dovuta), con un minimo annuo di Euro 75.000 per ciascun Comparto. Nessun Investment Manager avrà diritto ad essere rimborsato per le spese vive a valere sulle attività di un Comparto. Le commissioni (più IVA, se dovuta) di ciascun Investment Manager Delegato in relazione ad un Comparto saranno a carico dell’Investment Manager interessato e non saranno addebitate al Fondo. Nessun Investment Manager Delegato avrà diritto ad essere rimborsato per le spese vive a valere sulle attività di un Comparto. Banche Corrispondenti/Soggetti Incaricati dei Pagamenti e Distributori. Salvo quanto diversamente indicato in merito a questa voce, la Società di Gestione pagherà, a valere sulle proprie commissioni, le commissioni delle Banche Corrispondenti/dei Soggetti Incaricati dei Pagamenti e dei Distributori alle normali tariffe commerciali. La Banca Corrispondente/i Soggetti Incaricati dei Pagamenti e i Distributori in Italia avranno diritto, tuttavia, ad addebitare ai Sottoscrittori una commissione aggiuntiva, come specificato di seguito, per ogni sottoscrizione, riscatto o conversione, ad un tasso non superiore allo 0,10% dell’importo totale di sottoscrizione, al lordo di commissioni o per ogni operazione di riscatto e conversione, il valore delle Quote riscattate o convertite, secondo i casi, con un minimo di Euro 2,58 e un massimo di Euro 516,45 per ogni sottoscrizione, riscatto o conversione. In particolare, per ogni sottoscrizione, rimborso o conversione, un Sottoscrittore dovrà pagare le seguenti commissioni, con gli importi minimi e massimi specificati sopra: - una commissione dello 0,05% a ogni Banca Corrispondente – Soggetto Incaricato dei Pagamenti in Italia, - una commissione dello 0,05% a ogni Distributore in Italia per le attività di intermediazione svolte nell’ambito del suo mandato ricevuto dal Sottoscrittore. La Banca Corrispondente – Soggetto Incaricato dei Pagamenti in Italia, avrà inoltre diritto a ricevere, a valere sul patrimonio dei Comparti pertinenti del Fondo, una commissione non superiore allo 0,10% delle attività del Comparto pertinente sottoscritte tramite la Banca Corrispondente - Soggetto Incaricato dei Pagamenti, maturata giornalmente e pagabile trimestralmente in via posticipata (più eventuale IVA). Le Banche Corrispondenti/Soggetti Incaricati dei Pagamenti avranno anche diritto a vedersi rimborsati alle normali condizioni commerciali, a valere sulle attività di ciascun Comparto di riferimento, tutti i costi e le spese da essi sostenuti per fornire ai Sottoscrittori i documenti relativi al Fondo, quali ad esempio avvisi di convocazione di assemblee dei Sottoscrittori. Servizi di Hedging (Copertura) su Classi La Società di Gestione ha nominato RBC Investor Services Bank S.A. Lussemburgo (“RBC”) per fornire servizi di transazioni per coperture su valute. RBC avrà diritto, per tali servizi, a commissioni su transazioni ai normali tassi commerciali liquidate dalle attività del pertinente 46 Comparto come attribuibili alla corrispondente Classe di Quote sotto copertura. Commissioni a livello di organismi di investimento collettivo sottostanti In aggiunta alle commissioni imputabili ad un Comparto, lo stesso può sostenere costi nel suo ruolo di investitore in organismi di investimento collettivo sottostanti nei quali investe. Se un Comparto investe più del 20% del suo patrimonio netto in altri organismi di investimento collettivo, le commissioni di gestione massime aggregate imputabili dagli organismi di investimento collettivo nei quali il Comparto investirà non dovranno superare il 3% del loro valore patrimoniale netto su base media ponderata. Inoltre, alcuni degli organismi di investimento collettivo sottostanti possono prevedere il pagamento di commissioni di performance a favore delle rispettive società di gestione dei fondi. Dalle commissioni di gestione pagabili saranno detratti i rimborsi eventualmente corrisposti al Comparto da tali organismi di investimento. Generale Ogni Comparto è responsabile del pagamento delle spese sostenute a causa di controversie. Ai sensi delle disposizioni contenute nel Regolamento, ogni Comparto dovrà risarcire la Banca Depositaria in determinate circostanze, anche riguardo ai costi e alle spese sostenute in occasione di controversie relative al Comparto. La Società di Gestione ha il diritto di recuperare da ogni Comparto i costi e le spese eventualmente da essa sostenuti in occasione di controversie relative a tale Comparto. Ciascun Comparto pagherà a valere sulle proprie attività, tutte le commissioni, i costi e le spese, incluse le Spese di Amministrazione e gli Esborsi sostenuti dalla Società di Gestione, dall’Agente Amministrativo e dalla Banca Depositaria in relazione alla gestione corrente, all’amministrazione e alle operazioni ordinarie del Comparto. Tali commissioni, costi, spese ed esborsi a carico del Comparto interessato includono, a titolo non esaustivo: (a) onorari di consulenti e revisori; (b) parcelle di avvocati; (c) commissioni, provvigioni e ragionevoli spese vive dovute a soggetti incaricati del collocamento, dell’organizzazione e della gestione dei pagamenti, nonché alla banca corrispondente o al distributore delle Quote; (d) commissioni di merchant banking, intermediazione azionaria o servizi di finanza aziendale, inclusi interessi sui prestiti, calcolo degli indici, spettanze relative alla performance, controllo dei rischi e commissioni e spese relative a servizi di tal genere; (e) tasse o dazi imposti da qualsiasi autorità fiscale; (f) costi per la redazione, la traduzione e la distribuzione di ogni prospetto, relazione, certificato, conferma di acquisto di Quote e comunicazioni ai Sottoscrittori; (g) commissioni e spese sostenute relativamente alla quotazione delle Quote su qualsiasi Mercato Riconosciuto e secondo le regole previste per la quotazione medesima; (h) spese iniziali e correnti relative alla registrazione delle Quote per la vendita in qualsiasi altra giurisdizione; (i) spese di custodia e di trasferimento; (j) spese per le assemblee dei Sottoscrittori; (k) premi assicurativi; (l) qualunque altra spesa, incluse le spese amministrative per l’emissione o il riscatto delle Quote; (m) il costo per la redazione, la traduzione, la stampa e/o l’archiviazione in qualsiasi lingua del Regolamento e di qualsiasi altro documento relativo al Fondo o al Comparto interessato, ivi comprese le attestazioni di registrazione, i prospetti, le informazioni relative alla quotazione, i memoranda esplicativi, le relazioni annuali, semestrali e straordinarie destinate a qualsiasi autorità (ivi comprese le associazioni locali di operatori in titoli) competente per il Fondo o per qualsiasi Comparto o per l’offerta di Quote del Comparto di riferimento nonché il costo per la consegna ai Sottoscrittori dei documenti suddetti; (n) spese pubblicitarie e di marketing relative alla distribuzione delle Quote del Comparto; (o) il costo per la pubblicazione di avvisi su quotidiani locali nella zona interessata; (p) l’intero costo per qualsiasi fusione o ricostituzione di qualsiasi Comparto; e (q) tutte le commissioni pagabili in relazione agli investimenti in altri organismi di investimento collettivo, compresi – ma non soltanto – commissioni di sottoscrizione, riscatto, gestione, performance, distribuzione, amministrazione e/o commissioni di custodia in relazione a ciascun fondo di investimento collettivo in cui investe un Comparto, salvo i casi in cui ciò non è consentito dalla Banca Centrale. In ogni caso, in aggiunta all’IVA eventualmente dovuta. 47 TASSAZIONE Generale Le informazioni fornite non sono esaustive e non rappresentano una consulenza legale o tributaria. Gli investitori prospettici dovrebbero consultare i propri consulenti professionali in merito alle implicazioni circa la loro sottoscrizione, acquisizione, detenzione, commutazione o liquidazione delle Quote ai sensi delle leggi delle giurisdizioni in cui possono essere soggetti a imposizione fiscale. Quanto segue costituisce un breve riassunto di alcuni aspetti della normativa e delle pratiche della tassazione irlandese riguardanti le transazioni contemplate nel presente Prospetto. Si basa sulla legge, sulle pratiche e sull’interpretazione ufficiale corrente, tutte soggette a modificazioni. Dividendi, interessi e redditi da capitale (ove presenti che il Fondo riceve in relazione ai suoi investimenti (tranne che per titoli di emittenti irlandesi) possono essere soggetti a tassazioni, inclusa la tassazione alla fonte, nelle nazioni in cui gli emittenti degli investimenti si trovano. Si anticipa che il Fondo potrebbe non trovarsi nelle condizioni di beneficiare di scaglioni ridotti di tassazione alla fonte, di accordi sulla doppia imposizione fiscale tra l’Irlanda e tali nazioni. Se una tale posizione possa mutare in futuro e l’applicazione di uno scaglione minore determini un rimborso al Fondo, non verrà ricalcolato il Patrimonio Netto e il beneficio sarà allocato ratealmente a favore dei Sottoscrittori esistenti al tempo del rimborso. Tassazione Irlandese La Società di Gestione è stata informata che, tenuto conto che il Fondo è residente in Irlanda ai fini fiscali, la posizione fiscale del Fondo e dei Sottoscrittori è la seguente: Il Fondo Il Fondo sarà considerato quale residente in Irlanda a fini fiscali se la Banca Depositaria del Fondo è considerata come residente fiscale in Irlanda. Costituisce intenzione della Società di Gestione che l’attività del Fondo sia condotta in maniera tale che il Fondo sia un residente irlandese a fini fiscali. La Società di Gestione è stata informata che il Fondo si qualifica quale organismo di investimento ai sensi dell’art. 739B(1) del Taxes Act. Ai sensi della legislazione e delle pratiche irlandesi correnti, non è soggetto ad alcuna imposta irlandese sui redditi e sulle plusvalenze. Tuttavia è possibile che insorgano imposte al verificarsi di un “evento tassabile” nel Fondo. Tra gli eventi tassabili sono compresi qualsiasi distribuzione ai Sottoscrittori e l’incasso, il rimborso, l’annullamento, il trasferimento o l’alienazione deemed (un’alienazione deemed avverrà al termine del Periodo Rilevante) delle Quote o l’appropriazione o cancellazione delle Quote di un Sottoscrittore da parte del Fondo allo scopo di pareggiare l’ammontare delle tasse dovute su di una plusvalenza dovuta a seguito di un trasferimento. Nessuna imposta insorgerà a valere sul Fondo rispetto a eventi tassabili relativi a un Sottoscrittore che non sia Residente in Irlanda né abbia la Residenza Qualificata in Irlanda al momento in cui si verifica l’evento tassabile purché sia stata compilata la Dichiarazione Pertinente e il Fondo non sia in possesso di informazioni che possano ragionevolmente far supporre che le informazioni ivi contenute non sono più sostanzialmente esatte. In assenza o della Dichiarazione Pertinente oppure del soddisfacimento di e del ricorso da parte del Fondo a prescritte analoghe misure (vds. paragrafo intitolato “Misure Equivalenti”), si riterrà che l’investitore sia Residente in Irlanda o abbia Residenza Qualificata in Irlanda. Un evento tassabile non comprende: – Uno scambio da parte di un Sottoscrittore di Quote del Fondo con altre Quote del Fondo stesso, avvenuto secondo i normali termini commerciali, in cui non viene effettuato alcun pagamento in favore del Sottoscrittore, – Qualsiasi operazione (che potrebbe altrimenti essere considerata un evento tassabile) relativa a quote detenute in un sistema di compensazione di titoli secondo quanto stabilito dalle autorità fiscali irlandesi; – Un trasferimento da parte di un Sottoscrittore del titolo di proprietà su una Quota allorché il trasferimento avviene tra coniugi ed ex coniugi, nel rispetto di determinate condizioni, ovvero – Uno scambio di Quote derivante da una fusione o ricostituzione (secondo quanto previsto dalla Sezione 739H del Taxes Act e successivi emendamenti) del Fondo con un’altra società di investimento. Qualora il Fondo sia tenuto al pagamento di imposta per il verificarsi di un evento tassabile, il Fondo avrà facoltà di detrarre dal pagamento risultante dall’evento tassabile una somma pari alla tassa relativa e/o ove del caso, a imputare o cancellare il numero di Quote detenuto dal Sottoscrittore o dal proprietario beneficiario delle Quote necessario per far fronte all’ammontare della tassa. Qualora non venga effettuata tale detrazione, stanziamento o cancellazione, il Sottoscrittore interessato sarà tenuto a indennizzare e tenere esente il Fondo contro ogni e qualsiasi perdita subita da quest’ultimo al verificarsi dell’evento tassabile. I dividendi ricevuti dal Fondo da investimenti in titoli 48 mobiliari irlandesi possono essere soggetti a deduzione alla fonte all’aliquota standard dell’imposta su reddito (in atto, 20%). Tuttavia, il Fondo può avvalersi di un’esenzione dalla ritenuta fiscale attraverso il rilascio di una dichiarazione al soggetto pagante nella quale specifichi di essere un organismo d’investimento collettivo beneficiario dei dividendi. Imposta di Bollo Nessuna imposta di bollo è dovuta in Irlanda a seguito dell’emissione, trasferimento, riacquisto o rimborso di Quote del Fondo. Se una domanda di sottoscrizione o una richiesta di rimborso di Quote viene eseguita tramite il trasferimento in specie di valori mobiliari, di proprietà o di altre attività, potrebbe insorgere il pagamento dell’imposta di bollo irlandese sul trasferimento di tali attività. Nessuna imposta di bollo sarà dovuta in Irlanda sulla cessione o il trasferimento di azioni o titoli commerciabili, purché tali azioni o titoli commerciabili non siano stati emessi da una società costituita in Irlanda e purché la cessione o il trasferimento non si riferiscano a proprietà immobiliari situate in Irlanda o a diritti o partecipazioni su tali proprietà o ad azioni o titoli commerciabili di una società (che non sia una società che corrisponde ad una società di investimento secondo il significato precisato nella Sezione 739B(1) del Taxes Act registrato in Irlanda. Tassazione dei Sottoscrittori Quote detenute in un Sistema di Compensazioni Riconosciuto Ogni pagamento a un Sottoscrittore oppure ogni incasso, riscatto o trasferimento di Quote detenute in un Sistema di Compensazioni Riconosciuto non darà luogo a un evento addebitabile nel Fondo (vi è tuttavia una certa ambiguità nella legislazione circa il fatto se le regole delineate in questo paragrafo con riferimento alle Quote detenute in un Sistema di Compensazioni Riconosciuto siano applicabili al caso di eventi addebitabili nascenti da una dismissione di tipo ‘deemed’e, pertanto, come dianzi sottolineato se i Sottoscrittori abbiano a ricercare una propria consulenza fiscale a questo riguardo). Pertanto, il Fondo non dovrà dedurre alcuna tassa irlandese su tali pagamenti, noncurante del fatto se siano o meno detenute da Sottoscrittori Residenti irlandesi o residenti Qualificati irlandesi oppure se un Sottoscrittore non residente ha formulato una Dichiarazione Pertinente. Tuttavia, Sottoscrittori che siano Residenti irlandesi o Residenti Qualificati irlandesi oppure che non siano Residenti irlandesi o Residenti Qualificati irlandesi ma le cui Quote siano attribuibili a una filiale o agenzia in Irlanda possono ancora essere passibili di una responsabilità nei confronti del fisco irlandese in caso di distribuzione o incasso, riscatto o trasferimento delle loro Quote. Nella misura in cui qualunque Quota non sia detenuta in un Sistema di Compensazioni Riconosciuto al momento di un evento addebitabile (e soggetto al punto espresso nel paragrafo precedente in riferimento a un evento addebitabile nascente da una dismissione di tipo “deemed”), le seguenti conseguenze fiscali tipicamente avranno origine da un evento addebitabile. Sottoscrittori che non sono Residenti in Irlanda né hanno Residenza Qualificata in Irlanda Il Fondo non sarà tenuto ad effettuare la detrazione d’imposta in occasione di un evento tassabile relativo ad un Sottoscrittore nei casi in cui (a) il Sottoscrittore non è Residente in Irlanda né ha Residenza Qualificata in Irlanda, (b) il Sottoscrittore ha effettuato una Dichiarazione Pertinente nel momento o circa nel momento in cui le Quote sono richieste o acquisite dal Sottoscrittore e (c) il Fondo non è in possesso di alcuna informazione che possa far ragionevolmente ritenere che le informazioni ivi contenute non sono più sostanzialmente esatte. In assenza o di una dichiarazione pertinente (fornita tempestivamente) o del soddisfacimento del e ricorso a misure equivalenti da parte del Fondo (vds. infra il paragrafo intitolato “Misure Equivalenti”), nel Fondo insorgerà una tassa al verificarsi di un evento tassabile indipendentemente dal fatto che un Sottoscrittore non sia in Residente in Irlanda né abbia Residenza Qualificata in Irlanda. L’imposta in questione verrà detratta come descritto di seguito. Nella misura in cui un Sottoscrittore agisce come Intermediario per conto di persone che non sono Residenti in Irlanda e non hanno Residenza Qualificata in Irlanda, non sarà necessario che il Fondo effettui alcuna detrazione di imposta in occasione di un evento tassabile, purché o (i) il Fondo abbia soddisfatto e fatto ricorso alle misure equivalenti, oppure (ii) l’Intermediario abbia effettuato una Dichiarazione Pertinente, riconoscendo che egli/ella agisce per conto di tali persone e che il Fondo non è in possesso di alcuna informazione che possa ragionevolmente far ritenere che le informazioni ivi contenute non siano più sostanzialmente esatte. I Sottoscrittori che non sono Residenti in Irlanda né hanno Residenza Qualificata in Irlanda, e (i) il Fondo non abbia soddisfatto e fatto ricorso alle misure equivalenti o (ii) tali Sottoscrittori hanno effettuato le Dichiarazioni Pertinenti secondo cui il Fondo non è in possesso di alcuna informazione che possa ragionevolmente far ritenere che le informazioni ivi contenute non siano più sostanzialmente esatte, non saranno soggetti a imposizioni fiscali in Irlanda in 49 relazione al reddito derivante dalle loro Quote e dalle plusvalenze risultanti dalla cessione delle loro Quote. Tuttavia, i Sottoscrittori che sono persone giuridiche non residenti in Irlanda e che non detengono le Quote direttamente o indirettamente per conto di una filiale o agenzia commerciale in Irlanda saranno tenuti al pagamento delle imposte irlandesi sul reddito derivante dalle loro Quote o dalle plusvalenze risultanti dalle Quote stesse. Quando il Fondo effettua la ritenuta fiscale in base al fatto che il Sottoscrittore non ha presentato al Fondo alcuna Dichiarazione Pertinente, il Taxes Act prevede un rimborso dell’imposta soltanto alle società che sono tenute al pagamento dell’imposta irlandese sulle società, a determinate persone fisiche inabilitate e in alcune altre limitate circostanze. Investitori Residenti in Irlanda o Residenti Ordinari in Irlanda e che non sono Investitori Irlandesi Esenti I pagamenti effettuati a Sottoscrittori che sono Residenti Irlandesi o Residenti Ordinari in Irlanda e non sono Investitori Irlandesi Esenti sono soggetti ad un’imposta d’uscita ad un’aliquota del 41%. Verrà analogamente applicata da parte del Fondo un’aliquota del 41% su qualsiasi altro evento imponibile che non determini un pagamento (al trasferimento o alla vendita ipotetica (si veda sotto) di Quote da parte di un Sottoscrittore che sia Residente in Irlanda o abbia la Residenza Ordinaria in Irlanda e non sia un Investitore Irlandese Esente). Il Finance Act del 2006 ha introdotto regole (successivamente modificate dal Finance Act del 2008) in relazione a una tassa d’uscita automatica per Sottoscrittori che sono Residenti irlandesi o Residenti Qualificati irlandesi in relazione a Quote da essi detenute nel Fondo al termine di un periodo Rilevante. Tali Sottoscrittori (sia società che individui) saranno ritenuti come avere liquidato le proprie Quote (liquidazione “deemed”) al termine di quel Periodo Rilevante e saranno tassati all’aliquota del 41% per ciascun profitto “deemed” (calcolato senza il beneficio dell’abbattimento indicizzato) loro capitalizzato sul valore incrementato (ove esistente) delle Quote dal momento dell’acquisto o dall’applicazione della precedente tassa d’uscita, quale avvenuta dopo. Allo scopo di calcolare se una tassa successiva sia dovuta per un evento addebitabile successivo (a parte eventi addebitabili nascenti dal termine di un successivo Periodo Rilevante o laddove pagamenti siano effettuati annualmente o a intervalli più frequenti), la precedente alienazione “deemed” viene inizialmente ignorata a l’imposta appropriata calcolata normalmente. A seguito del calcolo di quest’imposta, un credito viene immediatamente imputato a fronte di tale imposta per ogni imposta pagata quale risultante dell’alienazione “deemed” precedente. Laddove l’imposta nascente in un successivo evento addebitabile sia maggiore di quella che è sorta in un’alienazione “deemed” precedente, il Fondo dovrà dedurre la differenza. Laddove l’imposta nascente in un successivo evento addebitabile sia minore di quella che è sorta in un’alienazione “deemed” precedente, il Fondo rimborserà il Sottoscrittore per la differenza (nei termini illustrati al successivo paragrafo “limite del 15%”). Limite del 10% Il Fondo non dovrà dedurre tasse (“tassa d’uscita”) nei confronti di questa alienazione “deemed” laddove il valore delle quote addebitabili (ad esempio, quelle Quote detenute da Sottoscrittori ai quali non si applicano le procedure declaratorie) nel Fondo (o nel comparto nell’ambito di uno schema a ombrello) sia meno del 10% del valore di tutte le Quote del Fondo (o del comparto) e il Fondo abbia eletto di comunicare certi dettagli per ciascun Sottoscrittore interessato al Fisco (il “Sottoscrittore Interessato”) in ciascun anno in cui il limite minimo sia applicabile. In una tale situazione, l’obbligo di tenere conto dell’imposta per ogni profitto derivante da un’alienazione “deemed” sarà nella responsabilità del Sottoscrittore sulla base di un’autocertificazione (“auto-certificatori”) e non in quella del Fondo o del Comparto (o in quella dei lori fornitori di servizi). Il Fondo è considerato avere eletto di effettuare segnalazioni una volta che abbia avvisato per iscritto i Sottoscrittori Interessati che effettueràla richiesta segnalazione. Limite del 15% Come dianzi detto, laddove l’imposta derivante dal successivo evento addebitabile sia minore di quella emersa nella precedente alienazione “deemed” (ad esempio, a causa di una perdita successiva su un’effettiva alienazione), il Fondo rimborserà il Sottoscrittore dell’imposta corrisposta in eccesso. Laddove, tuttavia, immediatamente prima del successivo evento addebitabile, il valore delle quote addebitabili del Fondo (o nel comparto nell’ambito di uno schema a ombrello) non dovesse superare il 15% del valore di tutte le Quote, il Fondo (o il Comparto) può eleggere di avere ogni imposta pagata in eccesso rimborsata direttamente dal Fisco al Sottoscrittore. Il Fondo è ritenuto avere effettuato tale scelta una volta che abbia notificato per iscritto al Sottoscrittore che ogni rimborso dovuto sarà effettuato direttamente dal Fisco a ricezione di una richiesta di rimborso da parte del Sottoscrittore. Altro Allo scopo di evitare eventi multipli di alienazione “deemed” per quote multiple, può essere effettuata un’elezione irrevocabile da parte del Fondo ai sensi della Sezione 739D(5B) per valutare le Quote detenute al 30 giugno o al 31 dicembre di ciascun anno precedente 50 l’evento di alienazione “deemed”. Sebbene la legislazione sua ambigua, è generalmente inteso che l’intenzione è quella di permettere a un fondo di raggruppare quote in scaglioni semestrali e conseguentemente rendere più agevole il calcolo della tasssa d’uscita evitando di dovere effettuare valutazioni in date diverse nel corso dell’anno che determinerebbero un eccessico carico di adempimenti amministrativi. I funzionari fiscali irlandesi hanno fornito note illustrative aggiornate a mo’di guida agli adempimenti sugli investimenti che riguardano aspetti materiali circa il modo di svolgere i suddetti calcoli/obiettivi. I Sottoscrittori (secondo la loro personale posizione fiscale) che sono Residenti in Irlanda oppure hanno Residenza Qualificata in Irlanda possono essere comunque tenuti al pagamento di imposte o imposte aggiuntive sulle distribuzioni o plusvalenze derivanti da incassi, riscatti, cancellazione, trasferimento o liquidazione di tipo ‘deemed’delle loro Quote. In alternativa, essi possono avere diritto ad un rimborso totale o parziale delle imposte eventualmente detratte a cura del Fondo in caso di evento tassabile. Misure Equivalenti Il Finance Act del 2010 (“Atto”) ha introdotto nuove misure comunemente dette misure equivalenti per modificare le regole relative alla Dichiarazioni Pertinenti. La posizione precedente all’Atto era che nessuna imposta sarebbe emersa nei confronti di un impegno all’investimento con riferimento a eventi addebitabili relativi a un sottoscrittore né Residente irlandese né Residente Qualificato irlandese al momento dell’evento addebitabile, purché fosse presente una Dichiarazione Pertinente e l’impegno all’investimento non fosse in possesso di alcuna informazione che ragionevolmente facesse supporre che le informazioni ivi contenute non fossero più sostanzialmente corrette. in assenza di una Dichiarazione Pertinente, vi era una presunzione che l’investitore fosse un Residente irlandese o un Residente Qualificato irlandese. L’Atto tuttavia ha introdotto previsioni normative che consentono l’anzidetta esenzione nei confronti di sottoscrittori che non sono Residenti irlandesi o Residenti Qualificati irlandesi, i quali possono applicare laddove appropriato misure equivalenti a carico di impegni all’investimento per assicurare che tali sottoscrittori non siano Residenti irlandesi o Residenti Qualificati irlandesi e che l’impegno all’investimento abbia ricevuto al riguardo l’approvazione dei funzionari del fisco. Impegno all’Investimento di Portafoglio Personale (“PPIU”) Il Finance Act del 2007 ha introdotto nuove previsioni normative riguardanti la tassazione di individui Residenti irlandesi o residenti Qualificati irlandesi che detengono quote in impegni all’investimento. Tali previsioni hanno introdotto il concetto di un impegno all’investimento di portafoglio personale (“PPIU”). In essenza, un impegno all’investimento sarà considerato un PPIU in relazione a uno specifico investitore laddove quell’investitore può influenzare la selezione di tutta o di parte delle proprietà detenute dall’impegno all’investimento. Sulla base delle circostanze individuali, un impegno all’investimento può essere considerato un PPIU in relazione ad alcuni, nessuno o tutti gli investitori, ad esempio sar solo un PPIU con riguardo a quegli individui che possono “influenzare” la selezione. Qualunque profitto derivante su un evento addebitabile in relazione a un impegno all’investimento che è un PPIU con riferimento a un individuo che ha dato luogo a un evento addebitabile e che avvenga a partire dal 20 febbraio 2007 sarà tassato all’aliquota del 60%. Specifiche esenzioni sono previste laddove la proprietà in cui si è investito è stata ampiamente commercializzata e resa disponibile al grande pubblico o per investimenti non di proprietà sottoscritti dall’impegno all’investimento. Ulteriori restrizioni possono essere adottate nel caso di investimenti terrieri o di investimenti in quote non quotate che derivano il proprio valore dalla proprietà terriera. Tassa sulle Acquisizioni di Capitali Il trasferimento di Quote può essere soggetto all’imposta irlandese sulle donazioni o le eredità (Capital Acquisitions Tax). Tuttavia, fermo restando che il Fondo rientri nella definizione di società di investimento (secondo quanto previsto dalla Sezione 739B(1) del Taxes Act, il trasferimento di Quote da parte di un Sottoscrittore non è soggetto alla Capital Acquisitions Tax purché: (a) alla data della donazione o della eredità, il ricevente o successore non sia domiciliato in Irlanda e non abbia Residenza Qualificata in Irlanda; (b) alla data della disposizione il Sottoscrittore che dispone delle Quote (“disponente”) non sia domiciliato in Irlanda e non abbia Residenza Qualificata in Irlanda; e (c) le Quote siano comprese nella donazione o nell’eredità alla data della donazione o dell’eredità e alla data della valutazione. Con riferimento alla residenza fiscale irlandese a fini di Capital Acquisitions Tax, si applicano regole speciali per gli individui non domiciliati in Irlanda. un donatario o disponente non domiciliato in Irlanda non sarà ritenuto quale residente o residente qualificato irlandese alla pertinente data a meno che: i) quell’individuo sia stato residente irlandese per i 5 anni consecutivi di accertamento immediatamente precedenti l’anno di accertamento in cui cada quella data; e ii) quell’individuo sia o residente o residente qualificato irlandese alla detta data. 51 Unione Europea - Direttiva Europea sulla Tassazione dei Redditi da Risparmio I dividendi e le altre distribuzioni effettuate dal Fondo, insieme ai pagamenti dei proventi dalla vendita e/o dal riscatto delle quote del Fondo potranno in futuro (a seconda del portafoglio di investimenti del Fondo e dell’ubicazione del soggetto incaricato dei pagamenti - la definizione di soggetto incaricato dei pagamenti ai fini della Direttiva sul Risparmio non corrisponde necessariamente alla stessa persona che può legalmente essere considerata soggetto incaricato dei pagamenti) essere soggetti al regime di scambio di informazioni o alle ritenute fiscali imposte dalla Direttiva del Consiglio dell’Unione Europea 2003/48/EC del 3 giugno 2003 sulla tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamento degli interessi. Se un pagamento viene effettuato in favore di un Sottoscrittore che è un individuo residente in uno Stato Membro dell’Unione Europea (oppure una “entità residuale” residente in uno Stato Membro) da un soggetto incaricato dei pagamenti residente in un altro Stato Membro (o in determinate circostanze nello stesso Stato Membro del Sottoscrittore) è possibile che la Direttiva sia applicabile. La Direttiva si applicherà soltanto ai pagamenti di “interessi” (che possono includere distribuzioni o pagamenti a riscatto da parte di fondi d’investimento collettivi) o altri redditi della specie effettuati dal 1° luglio 2005 in poi, agli aspiranti sottoscrittori di Quote del Fondo verrà richiesto di fornire determinate informazioni richieste dalla Direttiva. Va sottolineato che l’imposizione dello scambio di informazioni e/o della ritenuta fiscale sui pagamenti effettuati in favore di determinati individui e di entità residuali residenti in uno Stato Membro dell’UE si applica anche a coloro che sono residenti o situati in uno dei seguenti Paesi: Anguilla, Aruba, Isole Vergini Inglesi, Isole Cayman, Guernsey, Isola di Man, Jersey, Montserrat, Antille Olandesi e Isole Turks e Caicos. Ai fini della Direttiva, i pagamenti per interessi includono le distribuzioni di reddito effettuate da certi fondi d’investimento collettivi (nel caso di fondi domiciliati nell’UE, la Direttiva in atto si applica agli O.I.C.V.M.) nella misura in cui il fondo abbia investito più del 15% delle sue attività direttamente o indirettamente in titoli che fruttano interessi e reddito derivante da vendita, riacquisto o riscatto di quote di fondi nella misura in cui il fondo abbia investito il 25% delle sue attività direttamente o indirettamente in titolo che fruttano interessi. Le seguenti nazioni, Andorra, Liechtenstein, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino e Svizzera, non parteciperanno allo scambio automatico di informazioni. Nella misura in cui scambieranno informazioni, ciò avverrà solo sulla base di specifiche richieste. La loro partecipazione è limitata all’imposizione di una ritenuta d’acconto. Il 13 novembre 2008, la Commissione Europea ha adottato una risoluzione modificatrice della Direttiva. Se applicate, le modifiche proposte, tra l’altro, (i) allargherebbero il raggio d’intervento della Direttiva Risparmio dell’UE ai pagamenti effettuati attraverso alcune strutture intermedie (siano esse o meno ubicate in uno Stato Membro) per il beneficio finale di un residente dell’UE e (ii) determinerebbero una più ampia definizione di interesse ai sensi della Direttiva Risparmi dell’UE. Alla data di questo Prospetto, non è dato sapere se e quando la proposta di modifica diventerà legge. Conformità con i requisiti statunitensi in materia di informativa e ritenuta d’imposta Con decorrenza dal 1° luglio 2014, ai sensi dei Regolamenti Irlandesi in materia di informativa sui conti finanziari del 2014, il Fondo è tenuto a comunicare talune informazioni in relazione ad investitori statunitensi e di altro tipo del Fondo alle Autorità tributarie irlandesi le quali condivideranno poi tali informazioni con le autorità fiscali statunitensi. Tali obblighi derivano dalla normativa statunitense, il Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”), che è parte integrante della legge “Hiring Incentives to Restore Employment Act” del 2010. Il FATCA costituisce un vasto regime di comunicazione di informazioni promulgato dagli Stati Uniti (“USA”) e mirato ad assicurare che soggetti statunitensi in possesso di attività finanziarie fuori degli Stati Uniti paghino il corretto importo di imposte statunitensi. In linea generale, il FATCA imporrà una ritenuta d’imposta non superiore al 30% su taluni redditi di origine statunitense (compresi dividendi e interessi) e proventi lordi derivanti dalla vendita o altra alienazione di proprietà che possa produrre interessi o dividendi di origine statunitense pagati a un istituto finanziario estero non statunitense (Foreign Financial Institution, “FFI”), a meno che l’FFI sottoscriva direttamente un accordo (“Accordo FFI”) con l’Internal Revenue Service statunitense (“IRS”) o in alternativa l’FFI sia ubicato in un paese IGA (vedere di seguito). Un accordo FFI imporrà obblighi all’FFI, compresa la comunicazione diretta all’IRS di alcune informazioni concernenti investitori statunitensi e l’imposizione di una ritenuta d’imposta in caso di investitori non conformi. Per questi motivi, ai fini del FATCA, il Fondo ricadrà nella definizione di un FFI. Considerato il fatto che l’obiettivo dichiarato del FATCA consiste nell’ottenere informazioni (invece del solo incasso di ritenute d’imposta) e date le difficoltà che potrebbero sorgere in alcune giurisdizioni relativamente alla conformità con il FATCA da parte degli FFI, gli Stati Uniti hanno adottato un approccio intergovernativo all’attuazione del FATCA. A tale riguardo il 21 dicembre 2012 i governi irlandese e statunitensi hanno sottoscritto un accordo intergovernativo (“IGA irlandese”) e nella legge Finance Act del 2013 è stata inserita una disposizione per l’attuazione dell’IGA 52 irlandese che consente anche alle Autorità tributarie irlandesi di emanare regolamenti relativamente agli obblighi di registrazione e informativa derivanti dall’IGA irlandese. Le Autorità tributarie irlandesi (unitamente al Dipartimento delle Finanze) hanno pertanto emanato il Regolamento – S.I. n. 292 del 2014 che è entrato in vigore il 1° luglio 2014. Le Note guida finali sono state emanate il 1° ottobre 2014). L’IGA irlandese è concepito per ridurre l’onere per le Istituzioni Finanziarie (F)) Irlandesi di conformità al FATCA semplificando il processo di conformità e riducendo al minimo il rischio di applicazione della ritenuta d’imposta. Ai sensi dell’IGA irlandese, ogni anno ciascun FFI irlandese fornirà le informazioni sulle persone menzionabili da ogni FI Irlandese Riportante (a meno che l’entità sia esentata dall’adempimento degli obblighi previsti dal FATCA) direttamente alle Autorità tributarie irlandesi. Le Autorità tributarie irlandesi inoltreranno quindi tali informazioni all’IRS (entro il 30 settembre dell’anno successivo) senza la necessità per l’FI Irlandese di sottoscrivere un accordo FFI con l’IRS. L’FI sarà generalmente tenuta a registrarsi preso l’IRS per poter ottenere un Numero di Identificazione di Intermediario Globale (Global Intermediary Identification Number, GIIN) a dimostrazione dell’avvenuta identificazione delle persone menzionabili, e comunicare i dati finanziari su tale persona alle autorità tributarie irlandesi. Quando una FI Irlandese Riportante in Irlanda è conforme alla legge irlandese FATCA, ai sensi della stessa non sarà più soggetto alla ritenuta d’acconto. Nella misura in cui il Fondo sia soggetto alla ritenuta d’imposta statunitense sui propri investimenti in conseguenza del FATCA, gli Amministratori della Società di Gestione potrebbero adottare qualsivoglia misura, in relazione all’investimento di un sottoscrittore nel Fondo, mirata ad assicurare che tale ritenuta d’imposta sia a carico dell’investitore pertinente, il cui inadempimento rispetto all’obbligo di fornire le informazioni necessarie abbia determinato l’applicazione della ritenuta d’imposta. Benché l’IGA irlandese, i Regolamenti e le Note Guida servano a ridurre il carico di adempimenti previsti dal FATCA e, conseguentemente, il rischio di una ritenuta FATCA sui pagamenti al Fondo in relazione con le sue attività, non è possibile fornire alcuna garanzia al riguardo. Si invitano i potenziali investitori a rivolgersi al proprio consulente fiscale circa gli obblighi previsti dal FATCA relativamente alla propria situazione. 53 INFORMAZIONI GENERALI Assemblee La Banca Depositaria o la Società di Gestione possono convocare un’assemblea dei Sottoscrittori in qualsiasi momento. La Società di Gestione è tenuta a convocare tale assemblea se le viene richiesto da un numero di Sottoscrittori che rappresenti non meno del 15% del totale delle Quote emesse (escluse le Quote detenute dalla Società di Gestione). Tutte le decisioni raggiunte durante un’assemblea dei Sottoscrittori debitamente convocata e tenuta saranno assunte con delibera straordinaria. Ai Sottoscrittori dovrà essere dato avviso di convocazione dell’assemblea, non meno di quattordici (14) giorni prima di detta assemblea. Il preavviso dovrà indicare il luogo, il giorno e l’ora dell’assemblea e i termini della delibera all’ordine del giorno. Una copia dell’avviso dovrà essere spedita per posta alla Banca Depositaria, a meno che l’assemblea non sia stata convocata dalla Banca Depositaria stessa. Una copia dell’avviso dovrà essere spedita per posta alla Società di Gestione, a meno che l’assemblea non sia stata convocata dalla Società di Gestione stessa. L’omissione involontaria della notifica o la mancata ricezione da parte di uno dei Sottoscrittori dell’avviso medesimo non invaliderà le attività dell’assemblea. Il quorum sarà costituito dai Sottoscrittori presenti di persona o per delega, che rappresentino almeno un decimo del numero delle Quote emesse fino a quel momento. Durante le assemblee non potrà essere raggiunta alcuna decisione, a meno che il quorum previsto non sia presente all’inizio della discussione. In ogni assemblea (a) in sede di votazione per alzata di mano ogni Sottoscrittore presente, personalmente o per delega, avrà diritto a un voto e (b) in sede di scrutinio, ogni Sottoscrittore presente, personalmente o per delega, avrà diritto ad un voto per ogni Quota da questi sottoscritta. Relativamente ai rispettivi diritti e interessi dei Sottoscrittori in diversi Comparti o diverse Classi dello stesso Comparto, si applicheranno le disposizioni che precedono, con le seguenti modifiche: (a)una delibera che secondo il parere della Società di Gestione riguarda esclusivamente un Comparto o una Classe sarà ritenuta legittimamente assunta solo se approvata da un’assemblea speciale dei Sottoscrittori di tale Comparto o Classe; (b)una delibera che secondo il parere della Società di Gestione riguarda più di un Comparto o di una Classe ma non dà origine ad un conflitto di interessi fra i Sottoscrittori dei rispettivi Comparti o delle rispettive Classi sarà ritenuta legittimamente assunta anche se approvata durante un’assemblea comune dei Sottoscrittori di tali Comparti o Classi; (c)una delibera che secondo il parere della Società di Gestione riguarda più di un Comparto o di una Classe e dà origine o potrebbe dare origine ad un conflitto di interessi fra i Sottoscrittori dei rispettivi Comparti o delle rispettive Classi sarà ritenuta legittimamente assunta soltanto se, anziché essere approvata durante un’assemblea comune dei Sottoscrittori di tali Comparti o Classi, verrà approvata durante assemblee separate dei Sottoscrittori di tali Comparti o Classi; Relazioni La Data di Contabilizzazione del Fondo e di ciascuno dei suoi Comparti è il 31 Dicembre di ogni anno o (in caso di estinzione del Fondo o di un Comparto) la data in cui le somme richieste per la distribuzione finale saranno state pagate ai Sottoscrittori del Comparto o dei Comparti di riferimento, previa approvazione della Banca Centrale. In relazione a ciascun Periodo di Contabilizzazione, la Società di Gestione dovrà provvedere a far revisionare e certificare dai revisori una relazione annuale riguardante la gestione del Fondo di ciascuno dei suoi Comparti. Tale relazione annuale verrà redatta nella forma approvata dalla Banca Centrale e dovrà contenere le informazioni richieste ai sensi della Normativa O.I.C.V.M.. A tale relazione annuale sarà allegata una dichiarazione della Banca Depositaria relativa al Fondo e a ciascuno dei suoi Comparti, e un documento contenente le informazioni aggiuntive eventualmente richieste dalla Banca Centrale. Tale relazione annua sarà resa disponibile entro quattro mesi dalla fine del periodo al quale si riferisce su www.mifl.ie e presso la rispettiva sede legale della Società di Gestione, della Banca Depositaria e le sedi operative della Banca Corrispondente/dei Soggetti Incaricati dei Pagamenti. La Società di Gestione dovrà preparare una relazione semestrale non certificata per i sei mesi immediatamente successivi alla Data di Contabilizzazione in riferimento a cui è stata preparata l’ultima relazione annuale del Fondo e di ciascun Comparto. Di conseguenza, la data della relazione semestrale è il 30 Giugno di ogni anno. Tale relazione semestrale verrà redatta nella forma approvata dalla Banca Centrale e dovrà contenere le informazioni richieste ai sensi della Normativa O.I.C.V.M.. Le copie di tale relazione semestrale saranno disponibili entro due mesi dalla fine del periodo al quale si riferisce su www.mifl.ie e presso la rispettiva sede legale della Società di Gestione, della Banca Depositaria e le sedi operative della Banca Corrispondente/dei Soggetti Incaricati dei Pagamenti. La Società di Gestione dovrà fornire all’Autorità le relazioni mensili o le altre relazioni eventualmente richieste. Il Regolamento può essere consultato presso le rispettive sedi legali della Società di Gestione e della Banca Depositaria e le sedi operative della Banca Corrispondente/dei Soggetti Incaricati dei Pagamenti. 54 Comunicazioni Le Comunicazioni eventualmente date ai Sottoscrittori saranno ritenute regolarmente effettuate qualora rispettino le seguenti modalità: MEZZI DI TRASMISSIONE TEMPI DI RICEZIONE PREVISTI Consegna a mano Giorno di consegna Posta 7 giorni lavorativi dopo la spedizione Telex Conferma ricevuta alla fine del telex Fax Conferma di corretta ricezione Pubblicazione Il giorno di pubblicazione su uno dei principali quotidiani finanziari diffusi nel mercato in cui vengono vendute le Quote o altro quotidiano concordato tra la Società di Gestione e la Banca Depositaria Elettronicamente Il giorno in cui la trasmissione elettronica è stata inviata al sistema informativo elettronico indicato da un Sottoscrittore Contratti Rilevanti Sono stati o verranno acquisiti e sono o potranno divenire rilevanti i contratti elencati di seguito, i cui dettagli sono riportati nei paragrafi “Gestione del Fondo” e “Commissioni di Gestione, Oneri Amministrativi e altri costi a carico del Fondo”, non essendo essi stati stipulati nel corso della gestione ordinaria. (i) Il Regolamento: (ii)L’Accordo di Amministrazione. Tale Accordo è a tempo indeterminato e la Società di Gestione può recedere in qualunque momento con comunicazione scritta da inviarsi almeno 3 mesi prima e l’Agente Amministrativo con comunicazione scritta da inviarsi almeno 6 mesi prima, tuttavia, ogni simile recesso non dispiegherà effetti sino a quando un agente amministratore di idonea sostitutività non sia stato nominato dalla Società di Gestione e tutta la documentazione riguardante tale agente amministratore sostitutivo non sia stata presentata alla Banca Centrale. Questo Accordo prevede che la Società di Gestione solleverà e indennizzerà e terrà indenne l’Agente Amministrativo rispetto a qualsiasi azione, procedimento, reclamo, costo, rivendicazione e spesa (ivi comprese le spese legali e professionali) ivi nascenti che possano essere opposti, sostenuti o affrontati dall’Agente Amministrativo in dipendenza dell’esecuzione o meno dei suoi doveri ai sensi dei termini di questo Accordo (fatti salvi i casi direttamente o indirettamente dovuti a materiale violazione di questo Accordo, frode, negligenza, malafede, inadempienza volontaria o irresponsabilità dell’Agente Amministrativo). Le disposizioni di questo Accordo che riguardano i compensi dell’Agente Amministrativo sono riportate nel paragrafo “Commissioni di Gestione, Oneri Amministrativi e altri costi a carico del Fondo”. La Società di Gestione stipulerà inoltre uno o più accordi per la gestione degli investimenti in base ai quali essa incaricherà uno o più Investment Manager di gestire l’investimento e il reinvestimento delle attività di determinati Comparti. Tali accordi saranno descritti nell’Appendice III del presente Prospetto. La Società di Gestione stipulerà inoltre uno o più accordi con la Banca Corrispondente o i Soggetti Incaricati dei Pagamenti in base ai quali essa incaricherà una o più Banche Corrispondenti o Soggetti Incaricati dei Pagamenti di fornire al Fondo i servizi di loro competenza in uno o più Paesi. Tali eventuali accordi saranno descritti nell’Appendice III del presente Prospetto. Qualsiasi altro contratto successivamente stipulato, che non sia un contratto stipulato nell’ordinario svolgimento dell’attività e che sia o possa essere rilevante, dovrà essere indicato nella idonea Appendice al presente Prospetto. Estinzione Il Fondo o uno dei suoi Comparti o Classi può essere estinto su iniziativa della Banca Depositaria previo suo avviso scritto, come di seguito previsto, nell’ipotesi che si verifichi una delle seguenti circostanze, e precisamente: (i)se la Società di Gestione dovrà essere messa in liquidazione (fatta salva l’ipotesi di liquidazione volontaria al fine di ristrutturazione o integrazione secondo i termini preventivamente approvati per iscritto dalla Banca Depositaria) o cesserà la sua attività o diventerà (secondo il ragionevole giudizio della Banca Depositaria) soggetta al controllo di fatto di società o persone motivatamente non gradite alla Banca Depositaria, o se verrà nominato un curatore relativamente ad un qualsiasi bene della Società di Gestione, ovvero se verrà nominato per la Società di Gestione un examiner ai sensi del Companies (Amendment) Act del 1990; (ii)se, secondo il ragionevole giudizio della Banca Depositaria la Società di Gestione non sarà in grado di adempiere ai propri obblighi; 55 (iii) se dovesse essere emanata una qualsiasi legge che rende illegale la prosecuzione delle attività del Fondo o di uno qualsiasi dei suoi Comparti o delle sue Classi; o (iv)se entro il termine di dodici mesi dalla data in cui la Banca Depositaria avrà dichiarato per iscritto alla Società di Gestione la volontà di recedere, la Società di Gestione non incaricherà una nuova Banca Depositaria secondo le disposizioni del Regolamento. Il Fondo o uno dei suoi Comparti o Classi può essere estinto su iniziativa della Società di Gestione a sua discrezione assoluta, previo suo avviso scritto, come di seguito previsto, nell’ipotesi che si verifichi una delle seguenti circostanze, e precisamente: (i) se, a distanza di un anno dalla data della prima emissione di Quote o in un qualsiasi Giorno di Negoziazione successivo, il Valore del Patrimonio Netto di un qualunque Comparto sarà inferiore a Euro 15 milioni o il Valore del Patrimonio Netto del Fondo sarà inferiore a Euro 150 milioni; (ii)se dovesse venire meno l’autorizzazione del Fondo come O.I.C.V.M., secondo la Normativa O.I.C.V.M., o se dovesse venire meno l’autorizzazione della Banca Centrale relativamente a uno dei suoi Comparti o Classi; (iii) se dovesse essere emanata una qualsiasi legge che rende illegale o, secondo la ragionevole opinione della Società di Gestione, impraticabile o sconsigliabile la prosecuzione delle attività del Fondo o di uno dei suoi Comparti; (iv)se entro il termine di tre mesi dalla data in cui la Società di Gestione avrà dichiarato per iscritto alla Banca Depositaria la propria volontà di recedere, non sarà stato incaricata una nuova società di gestione sostitutiva; (v)se entro sei mesi dalla data in cui l’Investment Manager ha comunicato per iscritto alla Societá di Gestione la sua volontà di recedere la Società di Gestione non avrà incaricato un nuovo Investment Manager. La parte che determinerà l’estinzione del Fondo o di un Comparto o di una Classe dovrà darne avviso ai Sottoscrittori secondo le modalità qui previste e specificare in esso la data in cui tale estinzione avrà luogo, data che non dovrà essere antecedente ai due mesi dal momento di promulgazione dell’avviso. Il Fondo o ciascuno dei suoi Comparti o Classi possono essere estinti in qualsiasi momento tramite delibera straordinaria dell’assemblea dei Sottoscrittori regolarmente convocata e svoltasi secondo le condizioni contenute nell’allegato al Regolamento; tale estinzione avrà effetto dal giorno in cui detta delibera è stata approvata ovvero in una data successiva secondo quanto previsto da tale delibera. Almeno due mesi prima dell’estinzione del Fondo o di un Comparto o di una Classe, secondo i casi, la Società di Gestione (se ciò sarà possibile) dovrà dare avviso ai Sottoscrittori comunicando loro l’imminente liquidazione delle attività del Fondo, del Comparto o attribuibili alla relativa Classe, secondo i casi. Dopo tale estinzione la Società di Gestione dovrà provvedere alla vendita di tutte le attività investite rimaste in possesso della Banca Depositaria e dei suoi fiduciari, in quanto parte dei beni del Fondo o del Comparto o attribuibili alla Classe interessata; tale vendita dovrà essere svolta e portata a termine secondo le modalità ed entro il periodo di tempo, successivo all’estinzione del Fondo, del Comparto o della Classe, ritenuti opportuni dalla Società di Gestione e dalla Banca Depositaria. La Società di Gestione, in una o più occasioni, secondo quanto riterrà più opportuno e a sua completa discrezione provvederà alla distribuzione ai Sottoscrittori, in base all’ultimo accantonamento disponibile a valere sul Valore di Patrimonio Netto del Comparto o Classe tra le Quote, secondo quanto previsto dal Regolamento e successivamente in proporzione al numero di Quote delle relative Classi da essi detenute, dei rispettivi proventi liquidi netti derivanti dalla liquidazione delle attività investite nonché di ogni altra somma che sia parte dell’attività del Comparto di riferimento o attribuibile alla relativa Classe, mano a mano che esse diventano distribuibili. Ciascuna distribuzione dovrà essere fatta solo dopo che i certificati relativi alle Quote con riferimento a cui la medesima distribuzione viene effettuata saranno stati depositati presso la Società di Gestione, insieme al modulo di richiesta di pagamento e alla ricevuta che la Società di Gestione, a sua completa discrezione, richiederà, fermo restando il diritto della Società di Gestione a trattenere dal denaro in possesso della Banca Depositaria quanto necessario per coprire i costi, le commissioni, le spese, le pretese, le passività e le richieste relative ai Comparti o alle Classi di riferimento, per i quali la Società di Gestione sia o possa divenire responsabile o sostenute dalla Società di Gestione in occasione della liquidazione del Fondo o di qualsiasi Comparto o Classe, a seconda del caso, e sempre a valere su tali somme, a trattenere quanto ritenuto necessario per essere manlevata e tenuta indenne da tali costi, commissioni, spese, pretese e richieste. I proventi netti non reclamati o le altre somme in contanti detenute dalla Banca Depositaria ai sensi delle disposizioni di questa Clausola potranno, allo scadere di dodici mesi dalla data in cui gli stessi saranno pagabili, essere versati al tribunale, fermo restando il diritto della Banca Depositaria di detrarre da tali somme le eventuali spese da essa sostenute nell’assolvimento di questa disposizione. 56 Permanenza o Recesso della Società di Gestione La Società di Gestione continuerà a svolgere il suo incarico di Società di Gestione per tutta la durata del Fondo, secondo quanto previsto dal Regolamento. La Società di Gestione, durante tale periodo, potrà e dovrà essere revocata (immediatamente nel caso (i), (dopo tre mesi) nel caso (ii) a mezzo di avviso scritto datole dalla Banca Depositaria, nei seguenti casi: (i)qualora la Società di Gestione venga messa in liquidazione (fatta salva l’ipotesi di liquidazione volontaria al fine di ristrutturazione o integrazione secondo i termini preventivamente approvati per iscritto dalla Banca Depositaria) o se verrà nominato un curatore relativamente ad un qualsiasi bene della Società di Gestione, ovvero se verrà nominato per la Società di Gestione un Examiner ai sensi del Companies (Amendment) Act del 1990; o (ii)qualora un’assemblea dei Sottoscrittori con delibera straordinaria decida la revoca della Società di Gestione. La Società di Gestione avrà la facoltà di recedere, previo avviso alla Banca Depositaria almeno tre mesi prima, facendosi sostituire da un’altra società di gradimento sia della Banca Depositaria sia della Banca Centrale, sempreché con tale società si pervenga ad un accordo accettabile. Recesso o Rimozione della Banca Depositaria La Banca Depositaria non potrà recedere volontariamente se non dopo che una nuova Banca Depositaria sia stata designata, ovvero a seguito dell’estinzione del Fondo, ivi compresa l’estinzione del Fondo su iniziativa della Banca Depositaria, nel caso di mancata designazione da parte della Società di Gestione della nuova Banca Depositaria entro dodici mesi dalla data in cui la Banca Depositaria abbia per iscritto espresso la sua volontà di recedere. Qualora la Banca Depositaria desideri recedere, la Società di Gestione, con un accordo supplementare, potrà designare qualunque società debitamente qualificata, approvata dalla Banca Centrale, come Banca Depositaria che succeda a quella recedente. La Banca Depositaria sarà soggetta a rimozione da parte della Società di Gestione con preavviso scritto alla Banca stessa non inferiore a tre mesi, fatto tuttavia salvo che la Banca Depositaria rimarrà in carica fino a quando una banca depositaria successore approvata dalla Banca Centrale non sia stata nominata. Generale Il Fondo non è coinvolto in alcun procedimento giudiziale o arbitrale e gli amministratori della Società di Gestione o della Banca Depositaria non sono a conoscenza di alcun procedimento giudiziale o arbitrale pendente o minacciato da o contro il Fondo a partire dalla sua istituzione. Documenti disponibili per ispezione I seguenti documenti sono disponibili per ispezione in qualsiasi Giorno Lavorativo, a partire dalla data del presente Prospetto presso la sede legale della Società di Gestione e gli uffici di Dillon Eustace, 33, Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Irlanda: (a)il Regolamento; (b) i contratti rilevanti di cui sopra; e (c) le relazioni annue, comprendenti il rendiconto finanziario certificato, e le relazioni semestrali, comprendenti il rendiconto finanziario non certificato, quando pubblicate. A richiesta, i Sottoscrittori possono ottenere gratuitamente copia del documento di cui alla precedente lettera (a) presso rispettive le sedi legali della Società di Gestione e della Banca Depositaria e presso le sedi operative della Banca Corrispondente/ del Soggetto Incaricato dei Pagamenti. La Società di Gestione ha sviluppato una strategia per stabilire i tempi e le modalità di esercizio dei diritti di voto. I Sottoscrittori possono ottenere gratuitamente, su richiesta, i dettagli sulle misure intraprese sulla base di tali strategie. 57 APPENDICE I INVESTIMENTI CONSENTITI E RESTRIZIONI AGLI INVESTIMENTI E AI PRESTITI Limiti di Investimento e di Prestito Limiti di Investimento Il Fondo è autorizzato come O.I.C.V.M., secondo la Normativa O.I.C.V.M. Secondo le disposizioni delle Normativa O.I.C.V.M., un O.I.C.V.M. è soggetto ai seguenti limiti di investimento (in ogni caso il Fondo rispetterà le Comunicazioni O.I.C.V.M. della Banca Centrale): 1 Investimenti Consentiti Gli investimenti di ciascun Comparto sono limitati a: 1.1 Titoli trasferibili e strumenti monetari che sono ammessi alle quotazioni ufficiali in una borsa valori di uno Stato Membro o di uno Stato nonMembro, o che sono negoziati in un mercato che è regolamentato, opera regolarmente, è riconosciuto ed è aperto al pubblico in uno Stato Membro o in uno Stato non-Membro. 1.2 Titoli trasferibili emessi di recente, che saranno ammessi alla quotazione ufficiale in una borsa valori o in un altro mercato (come descritto in precedenza) entro un anno. 1.3 Strumenti monetari, secondo la definizione riportata nelle Comunicazioni O.I.C.V.M. della Banca Centrale, diversi da quelli negoziati in un mercato regolamentato. 1.4 Quote di O.I.C.V.M. 1.5 Quote di organismi non-O.I.C.V.M., secondo quanto indicato nella Nota Guida 2/03 della Banca Centrale. 1.6 Depositi presso istituti di credito, secondo quanto previsto nelle Comunicazioni O.I.C.V.M. della Banca Centrale. 1.7 Strumenti finanziari derivati, secondo quanto previsto nelle Comunicazioni O.I.C.V.M. della Banca Centrale. 2 Limiti di Investimento 2.1 Ogni Comparto potrà investire non più del 10% del patrimonio netto in valori mobiliari trasferibili e in strumenti monetari, diversi da quelli indicati nel paragrafo 1. 2.2 Ogni Comparto potrà investire non più del 10% del patrimonio netto in titoli trasferibili emessi di recente, che saranno ammessi alla quotazione ufficiale in una borsa valori o in un altro mercato (come descritto in precedenza nel paragrafo 1.1) entro un anno. Questo limite non si applicherà 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 in relazione agli investimenti del Comparto in determinati valori mobiliari statunitensi noti come valori mobiliari della Norma 144A (Rule 144A), fermo restando che: I titoli siano emessi con l’impegno ad effettuare la registrazione presso la Securities and Exchanges Commission statunitense entro un anno dall’emissione; e I titoli non siano titoli difficilmente liquidabili, cioè possano essere realizzati dal Comparto entro sette giorni al prezzo, o approssimativamente al prezzo, al quale sono stati valutati dal Comparto. Ogni Comparto potrà investire non più del 10% del valore del patrimonio netto in titoli trasferibili o strumenti monetari emessi dallo stesso organismo purché il valore totale dei titoli trasferibili e degli strumenti monetari detenuti negli enti emittenti in ciascuno dei quali esso investe più del 5%, sia inferiore al 40% del NAV. Nel rispetto dell’approvazione della Banca Centrale, il limite del 10% (indicato nel punto 2.3) è portato al 25% nel caso di obbligazioni emesse da un istituto di credito che abbia sede legale in uno Stato Membro e sia soggetto per legge ad una supervisione pubblica speciale destinata a proteggere i detentori di obbligazioni. Qualora un Comparto investa più del 5% del suo patrimonio netto in queste obbligazioni emesse da un unico emittente, il valore totale di questi investimenti non potrà superare l’80% del valore del patrimonio netto del Comparto. Il limite del 10% (indicato nel paragrafo 2.3) è portato al 35% se i titoli trasferibili o gli strumenti monetari sono emessi e garantiti da uno Stato Membro o dalle sue autorità locali, ovvero da uno Stato non-Membro o da un organismo pubblico internazionale del quale fanno parte uno o più Stati Membri. I titoli trasferibili e gli strumenti monetari indicati nei punti 2.4. e 2.5 non saranno presi in considerazione relativamente all’applicazione del limite del 40% indicato nel punto 2.3. Ogni Comparto non potrà investire più del 20% del patrimonio netto in depositi effettuati presso uno stesso istituto di credito. Depositi con una qualsiasi istituzione creditizia, al di fuori di - un’istituzione creditizia autorizzata nell’EEA (Stati Membri dell’Unione Europea, Norvegia, Islanda, Liechtenstein); - un’istituzione creditizia autorizzata nell’ambito di una nazione firmataria (al di fuori di uno Stato Membro dell’EEA) dell’Accordo sulla Convergenza dei Capitali di Basilea del luglio 1998 (Svizzera, Canada, Giappone, Stati 58 Uniti); oppure - un’istituzione creditizia autorizzata a Jersey, Guernsey, Isola di Man, Australia o Nuova Zelanda detenuti quali liquidità accessoria non possono superare il 10% del patrimonio netto. Questo limite può essere portato al 20% nel caso di depositi effettuati presso la Banca Depositaria. 2.8 L’esposizione al rischio di ciascun Comparto nei confronti di una controparte in un derivato over-the-counter non può superare il 5% del patrimonio netto. Tale limite è portato al 10% nel caso di istituti di credito approvati nella EEA o di istituti di credito autorizzati di uno Stato firmatario (diverso da uno Stato Membro EEA) dell’Accordo sulla Convergenza dei Capitali di Basilea del Luglio 1998 oppure di un’istituzione creditizia autorizzata a Jersey, Guernsey, Isola di Man, Australia o Nuova Zelanda. 2.9 Indipendentemente da quanto indicato nei paragrafi 2.3, 2.7 e 2.8 che precedono, un insieme di due o più delle seguenti voci emesse da, o effettuate, o intraprese con lo stesso organismo non può superare il 20% del patrimonio netto: investimenti in titoli trasferibili o strumenti monetari; depositi, e/o esposizioni al rischio della controparte risultanti da operazioni di derivati over-the-counter. 2.10I limiti di cui ai punti 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8 e 2.9 che precedono non possono essere uniti fra loro, e quindi l’esposizione verso un singolo organismo non dovrà superare il 35% del patrimonio netto. 2.11Le società appartenenti ad un gruppo sono considerate come un singolo emittente ai fini dei punti 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8 e 2.9. Tuttavia, agli investimenti in titoli trasferibili e strumenti monetari di uno stesso gruppo può essere applicato un limite del 20% del patrimonio netto. 2.12Ciascun Comparto può investire fino al 100% del suo patrimonio netto in titoli trasferibili e strumenti monetari emessi o garantiti da qualsiasi Stato Membro, dalle sue autorità locali, dagli Stati nonMembri o dagli organismi pubblici internazionali di cui fanno parte uno o più Stati Membri, da qualunque governo di qualunque Paese membro dell’OCSE che non sia uno Stato Membro in cui tali titoli sono classificati da un’agenzia internazionale di rating, dalla Banca Europea per gli Investimenti, la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo, la International Finance Corporation, il Fondo Monetario Internazionale, l’Euratom, la Asian Development Bank, la European Central Bank, il Council of Europe Eurofima, la European Coal & Steel Community, la African Development Bank, la Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo (Banca Mondiale), la Inter American Development Bank, l’Unione Europea, la Federal National Mortgage Association (Fannie Mae), la Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac), la Government National Mortgage Association (Ginnie Mae), la Student Loan Marketing Association (Sallie Mae), la Federal Home Loan Bank, la Federal Farm Credit Bank, la Tennessee Valley Authority, fermo restando che se più del 35% del patrimonio netto di un Comparto viene investito in tali titoli, il Comparto deve detenere titoli di almeno sei diversi emissioni, e i titoli di ogni singola emissione non dovranno superare il 30% del patrimonio netto. 3 Investimenti in Organismi di investimento collettivo (“OIC”) 3.1 Ogni Comparto non potrà investire più del 20% del patrimonio netto presso uno stesso OIC, a meno che non sia stabilito quale “Fondo Feeder” come in dettaglio illustrato a pagina 20 del Prospetto. 3.2 Gli investimenti in organismi non-O.I.C.V.M. non possono, in totale, superare il 30% del patrimonio netto. 3.3 Investimenti in un OIC, che a sua volta può investire più del 10% del patrimonio netto in altri OIC, non sono permessi’. 3.4 Laddove un Comparto investa nelle Quote di altri OIC che sono gestiti, direttamente o per delega dalla società di gestione del Comparto o da un’altra società con cui la società di gestione dell’O. I.C.V.M. è collegata da management o controllo in comune o da una partecipazione sostanziale diretta o indiretta, la suddetta società di gestione o la suddetta altra società non potranno ricevere onorari di sottoscrizione, conversione o riscatto relativamente all’investimento del Comparto nelle quote del suddetto altro OIC. 3.5 Quando il Manager/Investment Manager riceve una commissione (ivi compresa una commissione di retrocessione) in virtù di un investimento nelle quote di un altro OIC, tale commissione deve essere pagata a favore delle attività del Comparto. 4 O.I.C.V.M. Index Tracking 4.1 Ogni Comparto può investire fino al 20% del patrimonio netto nei valori mobiliari e/o titoli di debito emessi da un medesimo organismo quando la politica di investimento del Comparto per replicare un indice risponde a determinati criteri stabiliti nelle Comunicazioni sugli O.I.C.V.M. ed è approvata dalla Banca Centrale. 59 4.2 Il limite indicato nel comma 4.1 può essere portato al 35%, ed applicato ad un singolo emittente, laddove questo è giustificato da condizioni di mercato eccezionali. 5 Disposizioni Generali 5.1 Una società di investimento o una società di gestione che agisce in collegamento con tutti gli OIC da essa gestiti, non può acquisire i valori mobiliari aventi diritto di voto che le permetterebbero di esercitare un’influenza significativa sulla gestione di un organismo emittente. 5.2 Ogni Comparto non può acquisire più di: 10% delle azioni senza diritto di voto di ciascun organismo emittente; 10% dei titoli di debito di ciascun organismo emittente; 25% delle quote di ogni singolo OIC; 10 % degli strumenti monetari di ogni singolo organismo emittente. NOTA: I limiti indicati nei punti (ii), (iii) e (iv) che precedono possono non essere rispettati al momento dell’acquisto se in quel momento l’ammontare lordo dei titoli di debito o degli strumenti monetari, o l’ammontare netto dei titoli di in circolazione non può essere calcolato. 5.3 Le disposizioni dei punti 5.1 e 5.2 non saranno applicabili a: (i) titoli trasferibili e strumenti monetari emessi o garantiti da uno Stato Membro o dalle sue autorità locali; (ii) titoli trasferibili e strumenti monetari emessi o garantiti da uno Stato non-Membro; (iii) titoli trasferibili e strumenti monetari emessi da organismi pubblici internazionali di cui fanno parte uno o più Stati Membri; (iv) partecipazioni detenute dal Comparto nel capitale di una società costituita in uno Stato non-Membro che investe il suo patrimonio principalmente nei titoli di emittenti aventi sede nello Stato suddetto, laddove secondo la legislazione di tale Stato tale partecipazione azionaria rappresenta l’unico modo in cui il Comparto può investire nei valori mobiliari degli organismi emittenti di tale Stato. Questa deroga è applicabile soltanto se nelle politiche di investimento, la società dello Stato non-Membro, rientra nei limiti indicati nei punti da 2.3 a 2.11, 3.1, 3.2, 5.1, 5.2, 5.4, 5.5 e 5.6, e fermo restando che nei casi in cui questi limiti siano superati, siano osservate le disposizioni dei punti 5.5 e 5.6 più avanti. (v) partecipazioni detenute da una o più società di investimento nel capitale di società controllate che svolgono soltanto attività di 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 gestione, consulenza o marketing nel Paese in cui la controllata è situata, in relazione al riacquisto di quote a richiesta dei Sottoscrittori esclusivamente per loro conto. I vari Comparti non sono tenuti a rispettare i limiti di investimento qui indicati quando esercitano diritti di sottoscrizione relativi ai titoli trasferibili o agli strumenti monetari che fanno parte del loro patrimonio. La Banca Centrale può consentire agli O.I.C.V.M. costituiti recentemente una deroga dalle disposizioni dei punti da 2.3 a 2.12, 3.1, 3.2, 4.1 e 4.2 per sei mesi dopo la data di autorizzazione, fermo restando che essi osservino il principio di ripartizione dei rischi. Se i limiti qui indicati vengono superati per motivi che esulano dal controllo di un Comparto, o come conseguenza dell’esercizio dei diritti di sottoscrizione, il Comparto deve adottare come obiettivo prioritario per le sue operazioni di vendita il rimedio di tale situazione, tenendo debito conto degli interessi dei suoi Sottoscrittori. Né una società di investimento né una società di gestione o una banca depositaria che agisce per conto di uno unit trust o di una società di gestione di un fondo contrattuale comune, possono effettuare vendite allo scoperto di: - titoli trasferibili; - strumenti monetari*; - quote di OIC; o - strumenti finanziari derivati. Ogni Comparto potrà detenere attività liquide accessorie. (*) È proibita la vendita allo scoperto di strumenti dei mercati monetari da parte di un Fondo. 6 Strumenti Finanziari Derivati (“FDI”) 6.1 L’esposizione globale di ogni Comparto (come prescritto nelle Comunicazioni O.I.C.V.M. della Banca Centrale) relativa agli FDI non deve superare il suo patrimonio netto. 6.2 L’esposizione delle posizioni alle attività sottostanti degli FDI, inclusi gli FDI previsti (embedded) in titoli trasferibili o Strumenti Monetari, aggiunti, se del caso, alle posizioni risultanti dagli investimenti diretti, non può eccedere i limiti di investimento stabiliti nelle Comunicazioni sugli O.I.C.V.M. della Banca Centrale. (Questa clausola non si applica nel caso di FDI basato su un indice, purché l’indice sottostante sia un indice che risponde ai criteri stabiliti nelle Comunicazioni sugli O.I.C.V.M. della Banca Centrale). 6.3 Ogni Comparto può investire in FDI negoziati “over-the-counter” (OTC) purché le controparti 60 delle transazioni over-the-counter (OTC) siano istituzioni soggette alla prudenziale supervisione e appartengano alle categoria approvate dalla Banca Centrale. 6.4 Gli investimenti in FDI sono soggetti alle condizioni e ai limiti stabiliti dalla Banca Centrale. * è proibita la vendita allo scoperto di strumenti dei mercati monetari da parte di un Fondo. 7. Prestito (a) Ogni Comparto potrà prendere in prestito fino al 10% del valore del suo patrimonio netto, fermo restando che tale prestito sia temporaneo. Ogni Comparto potrà fornire in garanzia le sue attività a fronte di tale prestito. (b) Ogni Comparto potrà acquistare valuta estera mediante un accordo di prestito“back-to-back”. La valuta estera così ottenuta non è classificata come prestito ai fini dei limiti di prestito indicati nel punto (a) che precede, purché il deposito a fronte di essa: (i) sia denominato nella valuta di riferimento del Comparto; e (ii) sia pari o superiore al valore del prestito in valuta estera in sospeso. Tuttavia, nei casi in cui i prestiti in valuta estera superano il valore del deposito back-to-back, ogni eventuale eccedenza viene considerata prestito ai fini del punto (a) che precede. 61 APPENDICE II BORSE VALORI RICONOSCIUTE Quella che segue è una lista dei mercati azionari regolamentati e degli altri mercati in cui gli investimenti di un Comparto in titoli e strumenti finanziari derivati diversi dagli investimenti consentiti in investimenti non quotati, saranno quotati o negoziati ed è stata redatta in conformità con le richieste della Banca Centrale. Con l’eccezione degli investimenti consentiti in titoli non quotati, gli investimenti in titoli saranno limitati ai mercati azionari e agli altri mercati elencati di seguito. La Banca Centrale non fornisce una lista di mercati azionari ed altri mercati approvati. (i) qualsiasi mercato azionario che sia: - situato in qualsiasi Stato Membro dell’Unione Europea; o - situato in qualsiasi Stato Membro dell’Area Economica Europea ad eccezione del Liechtenstein (Unione Europea, Norvegia e Islanda) - situato in qualsiasi altro dei seguenti Paesi: Australia Canada Giappone Hong Kong Nuova Zelanda Svizzera Stati Uniti d’America (ii)qualsiasi mercato azionario o altro mercato fra quelli elencati di seguito: Argentina - Bolsa de Comercio de Buenos Aires Argentina - Bolsa de Comercio de Cordoba Argentina - Bolsa de Comercio de Rosario Bahrain - Bahrain Stock Exchange Bangladesh - Dhaka Stock Exchange Bangladesh - Chittagong Stock Exchange Botswana - Botswana Stock Exchange Brasile - Bolsa de Valores do Rio de Janeiro Brasile - Bolsa de Valores de Sao Paulo Cile - Bolsa de Comercio de Santiago Cile - Bolsa Electronica de Chile Cina (Repubblica popolare di - Shanghai) - Shanghai Securities Exchange Cina (Repubblica Popolare di - Shenzhen) - Shenzhen Stock Exchange Colombia - Bolsa de Bogota Colombia - Bolsa de Medellin Colombia - Bolsa de Occidente Croazia - Zagreb Stock Exchange Egitto - Alexandria Stock Exchange Egitto - Cairo Stock Exchange Ghana - Ghana Stock Exchange India - Bangalore Stock Exchange India - Delhi Stock Exchange India - Mumbai Stock Exchange India - National Stock Exchange of India Indonesia - Jakarta Stock Exchange Indonesia - Surabaya Stock Exchange Israele - Tel-Aviv Stock Exchange Kenya - Nairobi Stock Exchange Libano - Beirut Stock Exchange Malesia - Kuala Lumpur Stock Exchange Isole Mauritius - Stock Exchange of Mauritius Messico - Bolsa Mexicana de Valores Marocco - Societe de la Bourse des Valeurs de Casablanca Namibia - Namibian Stock Exchange Nuova Zelanda - New Zealand Stock Exchange Pakistan - Islamabad Stock Exchange Pakistan - Karachi Stock Exchange Pakistan - Lahore Stock Exchange Perù - Bolsa de Valores de Lima Filippine - Philippine Stock Exchange Singapore - Singapore Stock Exchange Sudafrica - Johannesburg Stock Exchange Corea del Sud - Korea Stock Exchange - KOSDAQ Market Sri Lanka - Colombo Stock Exchange Taiwan (Repubblica Cinese) - Taiwan Stock Exchange Corporation Thailandia - Stock Exchange of Thailand Tunisia - Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis Turchia - Istanbul Stock Exchange Ucraina - Ukrainian Stock Exchange Uruguay - Bolsa de Valores de Montevideo Zimbabwe - Zimbabwe Stock Exchange (iii)una delle seguenti Borse Valori Riconosciute: MICEX; RTS1; il mercato organizzato dalla International Securities Capital Association; il mercato operativo ai sensi delle “listed money market institutions”, come illustrato nella pubblicazione della FSA “The Investment Business Interim Prudential Sourcebook” (che sostituisce il “Grey Paper”) e successive modifiche; AIM – il Mercato per gli Investimenti Alternativi in Gran Bretagna, regolamentato e operato dalla Borsa di Londra; Il mercato Over-The-Counter in Giappone, regolamentato dalla Securities Dealers Association del Giappone; Il NASDAQ degli Stati Uniti d’America; Il mercato dei titoli governativi statunitensi condotto 62 da negoziatori primari, regolamentato dalla Federal Reserve Bank di New York; Il mercato Over-The-Counter negli Stati Uniti d’America, regolamentato dalla National Association of Securities Dealers Inc. definito anche mercato OverThe-Counter negli Stati Uniti d’America, condotto da negoziatori primari e secondari e regolamentato dalla Securities and Exchanges Commission e dalla National Association of Securities Dealers nonché da istituti bancari regolamentati dal Comptroller of the Currency, dal Federal Reserve System o dalla Federal Deposit Insurance Corporation; Il mercato francese dei Titres de Créances Négotiables (mercato Over-The-Counter in strumenti di debito negoziabili); EASDAQ Europa (European Association of Securities Dealers Automated Quotation è un mercato formatosi recentemente e il livello generale di liquidità potrebbe non essere favorevolmente confrontabile con quello di mercati più affermati); Il mercato Over-The-Counter in Obbligazioni Governative Canadesi, regolamentato dalla Investment Dealers Association Canadese. Il SESDAQ (il secondo livello della Borsa Valori di Singapore). Tutti i mercati dei derivati su cui possono essere quotati o negoziati i derivati creditizi: - in uno Stato Membro - in qualsiasi Stato Membro dell’Area Economica Europea, ad eccezione del Liechtenstein (Unione Europea, Norvegia e Islanda) - Chicago Board of Trade - Chicago Board Options Exchange; - Chicago Mercantile Exchange; - Eurex US; - New York Futures Exchange; in Giappone: - Osaka Securities Exchange; - Tokyo International Futures Exchange; - Tokyo Stock Exchange; a Singapore: - Singapore International Monetary Exchange; Unicamente ai fini della determinazione del valore delle attività di un Comparto, il termine “Borse Valori Riconosciute” sarà ritenuto comprensivo, in relazione a contratti futures o opzioni utilizzati dal Comparto ai fini dell’efficace gestione del portafoglio o per fornire protezione contro i rischi valutari, di qualunque mercato azionario organizzato o altro mercato in cui tale contratto futures o opzioni viene regolarmente negoziato. 63 APPENDICE III INVESTMENT MANAGERS, BANCHE CORRISPONDENTI/SOGGETTI INCARICATI DEI PAGAMENTI A) Investment Managers La Società di Gestione ha delegato agli Investment Managers il potere di gestire gli investimenti di determinati Comparti, sotto la supervisione generale della Società di Gestione. Gli Investment Manager designati e i Comparti ad essi affidati sono elencati di seguito: Comparto Investment Manager Active 100 Fund Mediolanum Asset Management Limited Active 80 Fund Mediolanum Asset Management Limited Active 40 Fund Mediolanum Asset Management Limited Active 10 Fund Mediolanum Asset Management Limited Aggressive Fund Mediolanum Asset Management Limited Aggressive Plus Fund Mediolanum Asset Management Limited Dynamic Fund Mediolanum Asset Management Limited Balanced Fund Mediolanum Asset Management Limited Moderate Fund Mediolanum Asset Management Limited Liquidity Fund Mediolanum Asset Management Limited Mediolanum Asset Management Limited Mediolanum Asset Management Limited (“MAML”) è società per azioni privata costituita in Irlanda l’8 giugno 1999. MAML ha un capitale pari a Euro 3.900.000 (compresi i conferimenti di capitale dai suoi proprietari diretti) ed è una società interamente di proprietà di Mediolanum S.p.A. MAML e per il 49% da Mediolanum SpA. MAML ha ottenuto in data 23 novembre 2000, dalla Banca Centrale ai sensi della Sezione 10 dell’Investment Intermediaries Act, 1995 (e successive modifiche), in base a cui è stata autorizzata a fornire a terzi servizi di consulenza agli investimenti su base discrezionale. MAML è adesso autorizzata e regolata dalla Banca Centrale ai sensi delle Disposizioni delle Comunità Europee (Mercati in Strumenti Finanziari) del 2007, come modificate (S.I. Numero 60 del 2007) (“Le Disposizioni MiFID”). L’Accordo per la Gestione degli Investimenti sottoscritto in data 7 febbraio 2005 (e successive modifiche di volta in volta apportate in conformità con i requisiti della Banca Centrale) fra la Società di Gestione e l’Investment Manager è a tempo indeterminato, a meno che non venga risolto relativamente ad uno o più Comparti, dalla Società di Gestione in qualsiasi momento mediante notifica all’Investment Manager o dall’Investment Manager mediante preavviso scritto non inferiore a sei mesi alla Società di Gestione. L’Accordo per la Gestione degli Investimenti prevede che la Società di Gestione solleverà e indennizzerà MAMI rispetto a qualsiasi danno, perdita, passività, azione, procedimento, reclamo, costo e spesa (incluse, senza limitazioni, ragionevoli commissioni e spese legali) subiti nell’esecuzione dei suoi doveri secondo le prescrizioni dell’Accordo in assenza di abuso volontario, frode, cattiva fede, negligenza o incauta noncuranza dei suoi obblighi relativi all’Accordo stesso. B. Banche Corrispondenti/Soggetti Incaricati dei Pagamenti La Società di Gestione ha nominato delle Banche Corrispondenti dei Soggetti Incaricati dei Pagamenti per la fornitura dei servizi di banca corrispondente o di soggetto incaricato dei pagamenti del Fondo in determinati Paesi. Salvo ove diversamente stabilito mediante un Supplemento Paese in relazione ad una giurisdizione specifica, le Banche Corrispondenti o i Soggetti Incaricati dei Pagamenti e i Paesi in cui essi forniscono tali servizi sono elencati di seguito: Paese Banca Corrispondente/Soggetto Incaricato dei Pagamenti Italia State Street Bank Gmbh – Succursale Italia Spagna BANCO-MEDIOLANUM S.A. Germania Bankhaus August Lenz State Street Bank Gmbh – Succursale Italia La Banca Corrispondente in Italia è State Street Bank Gmbh Gmbh – Succursale Italia (in precedenza State Street Bank S.p.A) che svolgerà le funzioni di Banca Corrispondente per il Fondo e per ciascuno dei suoi Comparti in Italia entro i limiti stabiliti dalla Banca d’Italia. 64 State Street Bank Gmbh – Succursale Italia è un’entità giuridica regolamentata da BAFiN, la Banca d’Italia e la Banca Centrale Europea (BCE). Un’ulteriore supervisione è fornita dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) che è responsabile della regolamentazione del mercato dei titoli e dei servizi di investimento in Italia. State Street Bank Gmbh – Succursale Italia fa parte di State Street Group e serve società di gestione attivi, fondi pensione e altri clienti istituzionali, offrendo principalmente attività di banca depositaria, custodia, amministrazione fondi e servizi locali come soggetto incaricato dei pagamenti. State Street Bank Gmbh – Succursale Italia è membro dell’Associazione Bancaria Italiana (ABI), dell’Associazione Italiana della Banche Estere (AIBE) e contribuisce al Fondo per la tutela dei depositi dell’Associazione delle banche tedesche. L’accordo di Banca Corrispondente, tra la Società di Gestione, la Banca Depositaria e la Banca Corrispondente in Italia è datato 7 febbraio 2005 (come modificato da un atto di novazione datato 3 gennaio 2006 e successive modifiche di volta in volta apportate in conformità con i requisiti della Banca Centrale). Secondo tale accordo, la Banca Corrispondente in Italia agirà come Banca Corrispondente in Italia per il Fondo entro i limiti stabiliti dalla Banca d’Italia, svolgendo i suoi compiti di ricevere i pagamenti per conto di persone residenti in Italia che intendono sottoscrivere le Quote, di effettuare pagamenti per il prezzo di riscatto delle Quote e per le distribuzioni ai Sottoscrittori e di tenere a disposizione dei Sottoscrittori i documenti che la Società di Gestione, in quanto gestore del Fondo, è obbligata a redigere conformemente alla legislazione italiana vigente, nonché ogni avviso di convocazione delle assemblee dei Sottoscrittori e i testi delle delibere adottate o da adottare. BANCO-MEDIOLANUM S.A. Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti in Spagna è BANCO MEDIOLANUM, S.A. che agirà come Soggetto Incaricato dei Pagamenti per il Fondo e per ciascuno dei suoi Comparti in Spagna entro i limiti stabiliti dagli Enti Normativi Spagnoli, cioè la Banca di Spagna e la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). BANCO, S.A. è una banca specializzata nella gestione di portafoglio per conto sia di privati che di istituzioni, è membro di un gruppo di società che fornisce una gamma completa di servizi finanziari sul mercato spagnolo: • BANCO S.A.: i servizi bancari. • MEDIOLANUM GESTION GIIC: gestione di fondi comuni di investimento. • MEDIOLANUM PENSIONES: gestione di fondi pensionistici. BANCO MEDIOLANUM, S.A. vanta una notevole esperienza in relazione alla gestione e all’amministrazione dei fondi comuni d’investimento e una storia di innovazione nel settore, come dimostra la creazione nel 1984 del primo fondo spagnolo per i mercati monetari. Un Accordo di Incarico dei Pagamenti datato 7 febbraio 2005 (come modificato in conformità con i requisiti della Banca Centrale) è stato sottoscritto fra la Società di Gestione, la Banca Depositaria e BANCO-MEDIOLANUM S.A. Ai sensi di tale accordo, quest’ultima agirà da Banca Corrispondente e Soggetto Incaricato dei Pagamenti in Spagna entro i limiti stabiliti da CNMV, espletando il suo compito di riscossione dei pagamenti per conto di persone residenti in Spagna che intendono sottoscrivere le Quote, effettuazione dei pagamenti del prezzo di rimborso delle Quote e le distribuzioni ai Sottoscrittori e messa a disposizione dei Sottoscrittori dei documenti che la Società di Gestione, in qualità di gestore del Fondo, è tenuta a redigere in conformità con la legislazione spagnola vigente, oltre che di ogni avviso di convocazione di assemblee dei Sottoscrittori e i testi di ogni delibera approvata o da approvarsi in tale sede. Questa Appendice verrà aggiornata in occasione della nomina di nuovi Investment Manager o nuove Banche Corrispondenti, o della revoca degli Investment Manager, delle Banche Corrispondenti o dei Soggetti Incaricati dei Pagamenti attualmente in carica. 65 SOCIETÀ DI GESTIONE E DISTRIBUTORE GLOBALE Mediolanum International Funds Limited, Block B, Iona Building, Shelbourne Road, Dublin 4, Irlanda. BANCA DEPOSITARIA RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Dublin Branch, George’s Quay House, 43 Townsend Street, Dublin 2, Irlanda. CONSULENTI LEGALI IN IRLANDA Dillon Eustace, 33, Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Irlanda. PROMOTER Mediolanum S.p.A. Palazzo Meucci Milano 3, Via Francesco Sforza, 15, 20080 Basiglio – Milano 3, Milano, Italia INVESTMENT MANAGER Mediolanum Asset Management Limited 2 Shelbourne Buildings, Shelbourne Road, Ballsbridge SOGGETTO INCARICATO DEI PAGAMENTI IN SPAGNA BANCO-MEDIOLANUM S.A. Av. Diagonal 670, 08034 Barcelona, Spagna REVISORI CONTABILI Deloitte & Touche Deloitte & Touche House, 29 Earlsfort Terrace, Dublin 2, Irlanda AGENTE AMMINISTRATIVO, ADDETTO AI REGISTRI E AGENTE DI TRASFERIMENTO RBC Dexia Investor Services Ireland Limited. George’s Quay House, 43 Townsend Street, Dublin 2, Irlanda. BANCA CORRISPONDENTE IN ITALIA State Street Bank Gmbh – Succursale Italia Via Ferrante Aporti 10, Milano, Italia. 1 SCHEDA INFORMATIVA SUI COMPARTI La presente Scheda Informativa sui Comparti è un supplemento al Prospetto datato 29 luglio 2015 di cui costituisce parte integrante e deve essere letta congiuntamente al suddetto Prospetto del Fondo, che è disponibile presso la sede dell’Agente Amministrativo, George’s Quay House, 43 Townsend Street, Dublin 2, Irlanda. La presente Scheda Informativa sui Comparti contiene le informazioni specifiche relative ai Comparti di Mediolanum Portfolio Fund (il “Fondo”), un unit trust multicomparto di tipo aperto costituito in forma di OICVM nel rispetto delle disposizioni della Normativa OICVM. Active 100 Fund Active 80 Fund Active 40 Fund Active 10 Fund Aggressive Fund Aggressive Plus Fund Dynamic Fund Balanced Fund Moderate Fund Liquidity Fund Gli Amministratori della Società di Gestione del Fondo, i cui nomi sono indicati nel Prospetto, al paragrafo intitolato “Gestione del Fondo”, si assumono la responsabilità delle informazioni contenute nel presente documento. Per quanto è a conoscenza degli Amministratori (che hanno preso ogni ragionevole precauzione in tal senso) tali informazioni corrispondono alla realtà dei fatti e non trascurano alcun elemento che possa inficiare la completezza di tali informazioni. Gli Amministratori se ne assumono pertanto la responsabilità. 1. Obiettivi e Politiche di Investimento Active 100 Fund L’obiettivo del Comparto è la crescita del capitale nel lungo periodo tramite l’investimento in un portafoglio diversificato di partecipazioni azionarie su base globale (inclusi i mercati emergenti), fermo restando quanto illustrato più avanti. Per raggiungere quest’obiettivo, fino al 100% delle attività del Comparto può essere investito in O.I.C.V.M., armonizzati e non armonizzati (ammissibili secondo la Direttiva 2/03 della Banca Centrale), che investano in titoli azionari quotati o negoziati sulle Borse Valori sia di mercati sviluppati sia di mercati emergenti e comunque di Borse Valori Riconosciute. Si prevede che i sottostanti O.I.C.V.M. siano comparti del Fondo Mediolanum Best Brands e/o comparti del Fondo CHALLENGE che sono fondi di investimento collettivo di tipo aperto, del genere “ad ombrello”, costituiti in forma di unit trust e domiciliati in Irlanda, autorizzati come O.I.C.V.M. ai sensi della Normativa delle Comunità Europee in materia di O.I.C.V.M. del 1989 e successivi emendamenti, ma, se necessario, potranno essere investiti anche in altri O.I.C.V.M.. Qualora l’andamento dei mercati o altri fattori, in base alle valutazioni della Società di Gestione/Investment Manager/Investment Manager Delegato, a seconda dei casi, non fossero favorevoli all’investimento in titoli azionari, il Comparto potrà investire fino al 30% delle proprie attività in parti di altri O.I.C.V.M., armonizzati e non armonizzati (ammissibili secondo la Direttiva 2/03 della Banca Centrale), che investano in obbligazioni a tasso fisso e/o variabile (tali obbligazioni saranno emesse o garantite da entità sovrane e sovranazionali e/o da organizzazioni che operano in tutto il mondo, aventi un rating superiore all’investment grade; tuttavia, fino al 15% delle attività potrà essere investito in titoli aventi un rating inferiore all’investment grade) e/o in strumenti monetari (tra cui, a titolo non esaustivo, commercial paper, titoli garantiti da ipoteca e prestiti ipotecari cartolarizzati) e/o in altri strumenti finanziari liquidi quotati o negoziati sulle Borse Valori Riconosciute sia di mercati sviluppati sia di mercati emergenti. Il totale massimo delle commissioni di gestione e di performance che può essere addebitato dagli organismi di investimento collettivo in cui ciascun Comparto investirà è il 2,9% del loro valore patrimoniale netto complessivo. Il Comparto potrà inoltre detenere o mantenere una liquidità accessoria, inclusi, ma non soltanto, depositi a termine, obbligazioni richiamabili (master demand notes), titoli legati all’andamento dei corsi azionari, obbligazioni richiamabili a tasso variabile (variable rate demand notes) e contratti di finanziamento a breve termine. Qualora sia ritenuto opportuno, il Comparto potrà investire in strumenti finanziari derivati e/o utilizzare tecniche e strumenti a fini di investimento diretto, per l’efficace gestione del portafoglio e/o per la protezione contro i rischi valutari, nel rispetto delle condizioni ed entro i limiti stabiliti dalla Banca Centrale. In linea di massima, questi derivati finanziari e tali tecniche e strumenti includono, ma non soltanto, futures, opzioni, contratti swap, warrant, transazioni di riacquisto/di riacquisto inverso e contratti di cambio a termine. Più specificamente, il Comparto può acquistare e sottoscrivere contratti a premi di opzioni su titoli (inclusi straddles), indici dei titoli e valute, e sottoscrivere contratti futures su tassi di interesse, tassi di cambio, 2 indici dei titoli azionari e obbligazionari e utilizzare opzioni su contratti futures (inclusi straddles). Il Comparto può inoltre sottoscrivere contratti swap inclusi, ma non soltanto, contratti swap su tassi di interesse, tassi di cambio, indici dei titoli e valori mobiliari specifici. Nella misura in cui un Comparto può investire in titoli denominati in valuta estera, esso può anche investire in contratti swap su tassi di cambio. Il Comparto può inoltre sottoscrivere opzioni su contratti swap in relazione a valute, tassi di interesse e indici dei titoli, nonché sottoscrivere contratti di cambio a termine. Generalmente queste tecniche vengono usate come sostituto per acquisire una posizione nel patrimonio sottostante e/o per acquisire esposizione entro i limiti stabiliti dalla Banca Centrale e/o nell’ambito di una strategia volta a ridurre l’esposizione ad altri rischi, quali ad esempio il rischio sui tassi d’interesse o il rischio valutario. Il Comparto può usare queste tecniche in relazione alla gestione da parte sua di (i) tassi di interesse, (ii) valute o tassi di cambio, (iii) prezzi di titoli, o (iv) fondi target. Nonostante il limite contenuto nell’Appendice I del Prospetto nel titolo “Restrizioni agli Investimenti e ai Prestiti” al paragrafo 6.3, che prevede che l’esposizione globale di un Comparto relativa a strumenti finanziari derivati non debba eccedere il suo Patrimonio Netto, il Comparto può usare la leva finanziaria sulle sue posizioni per generare un’esposizione superiore al Patrimonio Netto del Comparto quando le esposizioni in derivati sono gestite usando un approccio “Value at Risk” (VaR). VaR è una metodologia avanzata di misurazione del rischio utilizzata per stabilire la volatilità del leverage e del rischio di mercato del Comparto. Quando il VaR è calcolato quale percentuale del Patrimonio Netto del Comparto (VaR assoluto), non può superare il 5% del Patrimonio Netto del Comparto. Quando si utilizza il VaR relativo, non può superare il doppio del VaR di un benchmark comparabile o portafoglio di soli titoli. Il VaR sarà calcolato usando un livello di confidenza del 99%, periodo di attesa di un giorno, e il periodo di osservazione storica non sarà inferiore a un anno, a meno che un periodo inferiore sia giustificato. Un investimento in questo Comparto non dovrebbe costituire una percentuale rilevante di un portafoglio di investimenti e potrebbe non essere adatto a tutti i tipi di investitori. Profilo di un Investitore Tipico Il Fondo Active 100 è idealmente adatto a investitori i cui investimenti mirino al raggiungimento della crescita del valore dei propri risparmi e i quali, per raggiungere tale obiettivo, sono disponibili a accettare una strategia d’investimento con un alto livello di volatilità e rischio nella gestione dei loro risparmi, con un orizzonte d’investimento a lungo termine. Active 80 Fund L’obiettivo del Comparto è la crescita del capitale nel medio-lungo periodo tramite l’investimento in un portafoglio diversificato di partecipazioni azionarie su base globale (inclusi i mercati emergenti), fermo restando quanto illustrato più avanti. Per raggiungere quest’obiettivo, fino al 80% delle attività del Comparto può essere investito in O.I.C.V.M., armonizzati e non armonizzati (ammissibili secondo la Direttiva 2/03 della Banca Centrale), che investano in titoli azionari quotati o negoziati sulle Borse Valori Riconosciute sia di mercati sviluppati sia di mercati emergenti. Si prevede che i sottostanti O.I.C.V.M. siano comparti del Fondo Mediolanum Best Brands e/o del Fondo CHALLENGE, che sono fondi di investimento collettivo di tipo aperto, del genere “ad ombrello”, costituiti in forma di unit trust e domiciliati in Irlanda, autorizzati come O.I.C.V.M. ai sensi della Normativa delle Comunità Europee in materia di O.I.C.V.M. del 1989 e successivi emendamenti, ma, se necessario, potranno essere investiti anche in altri O.I.C.V.M.. Qualora l’andamento dei mercati o altri fattori, in base alle valutazioni della Società di Gestione/Investment Manager/Investment Manager Delegato, a seconda dei casi, non fossero favorevoli all’investimento in titoli azionari, il Comparto potrà investire fino al 60% delle proprie attività in altri O.I.C.V.M., armonizzati e non armonizzati (ammissibili secondo la Direttiva 2/03 della Banca Centrale) che investano in obbligazioni a tasso fisso e/o variabile (tali obbligazioni saranno emesse o garantite da entità sovrane e sovranazionali e/o da organizzazioni che operano in tutto il mondo, aventi un rating superiore all’investment grade, tuttavia, fino al 15% delle attività potrà essere investito in titoli aventi un rating inferiore all’investment grade) e/o strumenti monetari (tra i quali, a titolo non esaustivo, commercial paper, titoli garantiti da ipoteca e prestiti ipotecari cartolarizzati) e/o altri strumenti finanziari liquidi quotati o negoziati sulle Borse Valori Riconosciute sia di mercati sviluppati sia di mercati emergenti. Il totale massimo delle commissioni di gestione e di performance che può essere addebitato dagli organismi di investimento collettivo in cui ciascun Comparto investirà è il 2,5% del loro valore patrimoniale netto complessivo. Il Comparto potrà inoltre detenere o mantenere una liquidità accessoria, inclusi, ma non soltanto, depositi a termine, obbligazioni richiamabili (master demand notes), titoli legati all’andamento dei corsi azionari, obbligazioni richiamabili a tasso variabile (variable rate demand notes) e contratti di finanziamento a breve termine. 3 Qualora sia ritenuto opportuno, il Comparto potrà investire in strumenti finanziari derivati e/o utilizzare tecniche e strumenti a fini di investimento diretto, per l’efficace gestione del portafoglio e/o per la protezione contro i rischi valutari, nel rispetto delle condizioni ed entro i limiti stabiliti dalla Banca Centrale. In linea di massima, questi derivati finanziari e tali tecniche e strumenti includono, ma non soltanto, futures, opzioni, contratti swap, warrant, transazioni di riacquisto/di riacquisto inverso e contratti di cambio a termine. Più specificamente, il Comparto può acquistare e sottoscrivere contratti a premi di opzioni su titoli (inclusi straddles), indici dei titoli e valute, e sottoscrivere contratti futures su tassi di interesse, valute, indici dei titoli azionari e obbligazionari e utilizzare opzioni su contratti futures (inclusi straddles). Il Comparto può inoltre sottoscrivere contratti swap inclusi, ma non soltanto, contratti swap su tassi di interesse, tassi di cambio, indici dei titoli e valori mobiliari specifici. Nella misura in cui un Comparto può investire in titoli denominati in valuta estera, esso può anche investire in contratti swap su tassi di cambio. Il Comparto può inoltre sottoscrivere opzioni su contratti swap in relazione a valute, tassi di interesse e indici dei titoli, nonché sottoscrivere contratti di cambio a termine. Generalmente queste tecniche vengono usate come sostituto per acquisire una posizione nel patrimonio sottostante e/o per acquisire esposizione entro i limiti stabiliti dalla Banca Centrale e/o nell’ambito di una strategia volta a ridurre l’esposizione ad altri rischi, quali ad esempio il rischio sui tassi d’interesse o il rischio valutario. Il Comparto può usare queste tecniche in relazione alla gestione da parte sua di (i) tassi di interesse, (ii) valute o tassi di cambio, (iii) prezzi di titoli, o (iv) fondi target. Nonostante il limite contenuto nell’Appendice I del Prospetto nel titolo “Restrizioni agli Investimenti e ai Prestiti” al paragrafo 6.3, che prevede che l’esposizione globale di un Comparto relativa a strumenti finanziari derivati non debba eccedere il suo Patrimonio Netto, il Comparto può usare la leva finanziaria sulle sue posizioni per generare un’esposizione superiore al Patrimonio Netto del Comparto quando le esposizioni in derivati sono gestite usando un approccio “Value at Risk” (VaR). VaR è una metodologia avanzata di misurazione del rischio utilizzata per stabilire la volatilità del leverage e del rischio di mercato del Comparto. Quando il VaR è calcolato quale percentuale del Patrimonio Netto del Comparto (VaR assoluto), non può superare il 5% del Patrimonio Netto del Comparto. Quando si utilizza il VaR relativo, non può superare il doppio del VaR di un benchmark comparabile o portafoglio di soli titoli. Il VaR sarà calcolato usando un livello di confidenza del 99%, periodo di attesa di un giorno, e il periodo di osservazione storica non sarà inferiore a un anno, a meno che un periodo inferiore sia giustificato. Un investimento in questo Comparto non dovrebbe costituire una percentuale rilevante di un portafoglio di investimenti e potrebbe non essere adatto a tutti i tipi di investitori. Profilo di un Investitore Tipico Il Fondo Active 80 è idealmente adatto a investitori i cui investimenti mirino al raggiungimento della crescita del valore dei propri risparmi e i quali, per raggiungere tale obiettivo, sono disponibili a accettare una strategia d’investimento con un alto livello di volatilità e rischio nella gestione dei loro risparmi, con un orizzonte d’investimento a medio-lungo termine. Active 40 Fund L’obiettivo del Comparto è la crescita del capitale nel medio-lungo periodo tramite l’investimento in un portafoglio diversificato di obbligazioni e partecipazioni azionarie su base globale (inclusi i mercati emergenti), fermo restando quanto illustrato più avanti. Per raggiungere quest’obiettivo, fino all’80% delle attività del Comparto può essere investito in O.I.C.V.M., armonizzati e/o non armonizzati (ammissibili secondo la Direttiva 2/03 della Banca Centrale), che investano in obbligazioni a tasso fisso e/o variabile (le obbligazioni saranno emesse o garantite da entità sovrane e sovranazionali e/o da organizzazioni che operano in tutto il mondo, aventi un rating superiore all’investment grade, tuttavia, fino al 15% potrà essere investito in titoli aventi un rating inferiore all’investment grade). Si prevede che i sottostanti O.I.C.V.M. siano comparti del Fondo Mediolanum Best Brands e/o comparti del Fondo CHALLENGE che sono fondi di investimento collettivo di tipo aperto, del genere “ad ombrello”, costituiti in forma di unit trust e domiciliati in Irlanda, autorizzati come O.I.C.V.M. ai sensi della Normativa delle Comunità Europee in materia di O.I.C.V.M. del 1989 e successivi emendamenti, ma, se necessario, potranno essere investiti anche in altri O.I.C.V.M.. Qualora l’andamento dei mercati o altri fattori, in base alle valutazioni della Società di Gestione/Investment Manager/Investment Manager Delegato, a seconda dei casi, non fossero favorevoli all’investimento in titoli obbligazionari, il Comparto potrà investire fino al 40% delle proprie attività in O.I.C.V.M., armonizzati e non armonizzati (ammissibili secondo la Direttiva 2/03 della Banca Centrale), che investano in titoli azionari e/o strumenti monetari (tra i quali, a titolo non esaustivo, commercial paper, titoli garantiti da ipoteca e prestiti ipotecari cartolarizzati) e/o in strumenti finanziari liquidi quotati o negoziati sulle Borse Valori Riconosciute situate sia nei mercati sviluppati sia in quelli emergenti. 4 Il totale massimo delle commissioni di gestione e di performance che può essere addebitato dagli organismi di investimento collettivo in cui ciascun Comparto investirà è il 2,1% del loro valore patrimoniale netto complessivo. Il Comparto potrà inoltre detenere o mantenere una liquidità accessoria, inclusi, ma non soltanto, depositi a termine, obbligazioni richiamabili (master demand notes), titoli legati all’andamento dei corsi azionari, obbligazioni richiamabili a tasso variabile (variable rate demand notes) e contratti di finanziamento a breve termine. Qualora sia ritenuto opportuno, il Comparto potrà investire in strumenti finanziari derivati e/o utilizzare tecniche e strumenti a fini di investimento diretto, per l’efficace gestione del portafoglio e/o per la protezione contro i rischi valutari, nel rispetto delle condizioni ed entro i limiti stabiliti dalla Banca Centrale. In linea di massima, questi derivati finanziari e tali tecniche e strumenti includono, ma non soltanto, futures, opzioni, contratti swap, warrant, transazioni di riacquisto/di riacquisto inverso e contratti di cambio a termine. Più specificamente, il Comparto può acquistare e sottoscrivere contratti a premi di opzioni su titoli (inclusi straddles), indici dei titoli e valute, e sottoscrivere contratti futures su tassi di interesse, valute, indici dei titoli azionari e obbligazionari e utilizzare opzioni su contratti futures (inclusi straddles). Il Comparto può inoltre sottoscrivere contratti swap inclusi, ma non soltanto, contratti swap su tassi di interesse, tassi di cambio, indici dei titolie valori mobiliari specific. Nella misura in cui un Comparto può investire in titoli denominati in valuta estera, esso può anche investire in contratti swap su tassi di cambio. Il Comparto può inoltre sottoscrivere opzioni su contratti swap in relazione a valute, tassi di interesse e indici di titoli, nonché sottoscrivere contratti di cambio a termine. Generalmente queste tecniche vengono usate come sostituto per acquisire una posizione nel patrimonio sottostante e/o per acquisire esposizione entro i limiti stabiliti dalla Banca Centrale e/o nell’ambito di una strategia volta a ridurre l’esposizione ad altri rischi, quali ad esempio il rischio sui tassi d’interesse o il rischio valutario. Il Comparto può usare queste tecniche in relazione alla gestione da parte sua di (i) tassi di interesse, (ii) valute o tassi di cambio, (iii) prezzi di titoli, o (iv) fondi target. Nonostante il limite contenuto nell’Appendice I del Prospetto nel titolo “Restrizioni agli Investimenti e ai Prestiti” al paragrafo 6.3, che prevede che l’esposizione globale di un Comparto relativa a strumenti finanziari derivati non debba eccedere il suo Patrimonio Netto, il Comparto può usare la leva finanziaria sulle sue posizioni per generare un’esposizione superiore al Patrimonio Netto del Comparto quando le esposizioni in derivati sono gestite usando un approccio “Value at Risk” (VaR). VaR è una metodologia avanzata di misurazione del rischio utilizzata per stabilire la volatilità del leverage e del rischio di mercato del Comparto. Quando il VaR è calcolato quale percentuale del Patrimonio Netto del Comparto (VaR assoluto), non può superare il 5% del Patrimonio Netto del Comparto. Quando si utilizza il VaR relativo, non può superare il doppio del VaR di un benchmark comparabile o portafoglio di soli titoli. Il VaR sarà calcolato usando un livello di confidenza del 99%, un periodo di attesa di un giorno, mentre il periodo di osservazione storica non sarà inferiore a un anno, a meno che un periodo inferiore non sia giustificato. Un investimento in questo Comparto non dovrebbe costituire una percentuale rilevante di un portafoglio di investimenti e potrebbe non essere adatto a tutti i tipi di investitori. Profilo di un Investitore Tipico Il Fondo Active 40 è idealmente adatto a investitori i cui investimenti mirino al raggiungimento della crescita del valore dei propri risparmi e i quali, per raggiungere tale obiettivo, sono disponibili a accettare una strategia d’investimento con un medio livello di volatilità e rischio nella gestione dei loro risparmi, con un orizzonte d’investimento a medio-lungo termine. Active 10 Fund L’obiettivo del Comparto è la crescita del capitale nel medio periodo tramite l’investimento in un portafoglio diversificato di obbligazioni su base globale (inclusi i mercati emergenti), fermo restando quanto illustrato più avanti. Per raggiungere l’obiettivo di investimento del Comparto, fino al 100% delle attività dello stesso può essere investito in O.I.C.V.M., armonizzati e non armonizzati (ammissibili secondo la Direttiva 2/03 della Banca Centrale), che investano in obbligazioni a tasso fisso o variabile (le obbligazioni saranno emesse o garantite da entità sovrane e sovranazionali e/o da organizzazioni che operano in tutto il mondo aventi un rating superiore all’investment grade, tuttavia, fino al 15% potrà essere investito in titoli aventi un rating inferiore all’investment grade) quotati o negoziati sulle Borse Valori Riconosciute situati sia nei mercati sviluppati sia in quelli emergenti. Si prevede che i sottostanti O.I.C.V.M. siano comparti del Fondo Mediolanum Best Brands e/o del Fondo CHALLENGE, che sono fondi di investimento collettivo di tipo aperto, del genere “ad ombrello”, costituiti in forma di unit trust e domiciliati in Irlanda, autorizzati come O.I.C.V.M. ai sensi della Normativa delle Comunità Europee in materia di O.I.C.V.M. del 1989 e successivi emendamenti, ma, se necessario, potranno essere investiti anche in altri O.I.C.V.M.. 5 Qualora l’andamento dei mercati o altri fattori, in base alle valutazioni della Società di Gestione/Investment Manager/Investment Manager Delegato, a seconda dei casi, non fossero favorevoli all’investimento in titoli obbligazionari, il Comparto potrà investire fino al 50% delle proprie attività in O.I.C.V.M., armonizzati e/o non armonizzati (ammissibili secondo la Direttiva 2/03 della Banca Centrale), che investano in strumenti monetari (tra i quali, a titolo non esaustivo, commercial paper, titoli garantiti da ipoteca e prestiti ipotecari cartolarizzati) e/o altri strumenti finanziari liquidi quotati o negoziati sulle Borse Valori Riconosciute sia di mercati sviluppati sia di mercati emergenti. Inoltre, in tali situazioni, i Comparti potranno investire fino al 10% delle proprie attività in O.I.C.V.M., armonizzati e non armonizzati (ammissibili secondo la Direttiva 2/03 dell’Autorità), che investano in titoli azionari quotati o negoziati sulle Borse Valori Riconosciute sia di mercati sviluppati sia di mercati emergenti. Il totale massimo delle commissioni di gestione e di performance che può essere addebitato dagli organismi di investimento collettivo in cui ciascun Comparto investirà è l’1,8 % del loro valore patrimoniale netto complessivo. Il Comparto potrà inoltre detenere o mantenere una liquidità accessoria, inclusi, ma non soltanto, depositi a termine, obbligazioni richiamabili (master demand notes), titoli legati all’andamento dei corsi azionari, obbligazioni richiamabili a tasso variabile (variable rate demand notes) e contratti di finanziamento a breve termine. Qualora sia ritenuto opportuno, il Comparto potrà investire in strumenti finanziari derivati e/o utilizzare tecniche e strumenti a fini di investimento diretto, per l’efficace gestione del portafoglio e/o per la protezione contro i rischi valutari, nel rispetto delle condizioni ed entro i limiti stabiliti dalla Banca Centrale. In linea di massima, questi derivati finanziari e tali tecniche e strumenti includono, ma non soltanto, futures, opzioni, contratti swap, warrant, transazioni di riacquisto/di riacquisto inverso e contratti di cambio a termine. Più specificamente, il Comparto può acquistare e sottoscrivere contratti a premi di opzioni su titoli (inclusi straddles), indici dei titoli e valute, e sottoscrivere contratti futures su tassi di interesse, valute, indici dei titoli azionari e obbligazionari e utilizzare opzioni su contratti futures (inclusi straddles). Il Comparto può inoltre sottoscrivere contratti swap inclusi, ma non soltanto, contratti swap su tassi di interesse, tassi di cambio, indici dei titoli e valori mobiliari specifici. Nella misura in cui un Comparto può investire in titoli denominati in valuta estera, esso può anche investire in contratti swap su tassi di cambio. Il Comparto può inoltre sottoscrivere opzioni su contratti swap in relazione a valute, tassi di interesse e indici di titoli, nonché sottoscrivere contratti di cambio a termine. Generalmente queste tecniche vengono usate come sostituto per acquisire una posizione nel patrimonio sottostante e/o per acquisire esposizione entro i limiti stabiliti dalla Banca Centrale e/o nell’ambito di una strategia volta a ridurre l’esposizione ad altri rischi, quali ad esempio il rischio sui tassi d’interesse o il rischio valutario. Il Comparto può usare queste tecniche in relazione alla gestione da parte sua di (i) tassi di interesse, (ii) valute o tassi di cambio, (iii) prezzi di titoli, o (iv) fondi target. Nonostante il limite contenuto nell’Appendice I del Prospetto nel titolo “Restrizioni agli Investimenti e ai Prestiti” al paragrafo 6.3, che prevede che l’esposizione globale di un Comparto relativa a strumenti finanziari derivati non debba eccedere il suo Patrimonio Netto, il Comparto può usare la leva finanziaria sulle sue posizioni per generare un’esposizione superiore al Patrimonio Netto del Comparto quando le esposizioni in derivati sono gestite usando un approccio “Value at Risk” (VaR). VaR è una metodologia avanzata di misurazione del rischio utilizzata per stabilire la volatilità del leverage e del rischio di mercato del Comparto. Quando il VaR è calcolato quale percentuale del Patrimonio Netto del Comparto (VaR assoluto), non può superare il 5% del Patrimonio Netto del Comparto. Quando si utilizza il VaR relativo, non può superare il doppio del VaR di un benchmark comparabile o portafoglio di soli titoli. Il VaR sarà calcolato usando un livello di confidenza del 99%, un periodo di attesa di un giorno, mentre il periodo di osservazione storica non sarà inferiore a un anno, a meno che un periodo inferiore non sia giustificato. Un investimento in questo Comparto non dovrebbe costituire una percentuale rilevante di un portafoglio di investimenti e potrebbe non essere adatto a tutti i tipi di investitori. Profilo di un Investitore Tipico Il Fondo Active 10 è idealmente adatto a investitori i cui investimenti mirino al raggiungimento della crescita del valore dei propri risparmi e i quali, per raggiungere tale obiettivo, sono disponibili a accettare una strategia d’investimento con un medio livello di volatilità e rischio nella gestione dei loro risparmi, con un orizzonte d’investimento a medio termine. Aggressive Fund L’obiettivo del Comparto è la crescita del capitale nel lungo periodo tramite l’investimento in un portafoglio diversificato di partecipazioni azionarie su base globale, fermo restando quanto illustrato più avanti. Per raggiungere quest’obiettivo, fino al 100% delle attività del Comparto può essere investito in O.I.C.V.M., armonizzati e non armonizzati (ammissibili secondo 6 la Direttiva 2/03 della Banca Centrale, che investano in titoli azionari quotati o negoziati sulle Borse Valori Riconosciute in prevalenze nei mercati sviluppati e con una limitata esposizione ai mercati emergenti. Si prevede che i sottostanti O.I.C.V.M. siano comparti del Fondo Mediolanum Best Brands e/o del Fondo CHALLENGE, che sono fondi di investimento collettivo di tipo aperto, del genere “ad ombrello”, costituiti in forma di unit trust e domiciliati in Irlanda, autorizzati come O.I.C.V.M. ai sensi della Normativa delle Comunità Europee in materia di O.I.C.V.M. del 1989 e successivi emendamenti, ma, se necessario, potranno essere investiti anche in altri O.I.C.V.M.. Qualora l’andamento dei mercati o altri fattori, in base alle valutazioni della Società di Gestione/Investment Manager/Investment Manager Delegato, a seconda dei casi, non fossero favorevoli all’investimento in titoli azionari, il Comparto potrà investire fino al 10% delle proprie attività in O.I.C.V.M., armonizzati e non armonizzati (ammissibili secondo la Direttiva 2/03 della Banca Centrale) che investano in obbligazioni a tasso fisso e/o variabile (le obbligazioni saranno emesse o garantite da entità sovrane e sovranazionali e/o da organizzazioni che operano in tutto il mondo, aventi un rating superiore all’investment grade) e/o in strumenti monetari (tra i quali, a titolo non esaustivo, commercial paper, titoli garantiti da ipoteca e prestiti ipotecari cartolarizzati) e/o strumenti finanziari liquidi quotati o negoziati sulle Borse Valori Riconosciute di mercati sviluppati. Il totale massimo delle commissioni di gestione e di performance che può essere addebitato dagli organismi di investimento collettivo in cui ciascun Comparto investirà è il 2,9% del loro valore patrimoniale netto complessivo. Il Comparto potrà inoltre detenere o mantenere una liquidità accessoria, inclusi, ma non soltanto, depositi a termine, obbligazioni richiamabili (master demand notes), titoli legati all’andamento dei corsi azionari, obbligazioni richiamabili a tasso variabile (variable rate demand notes) e contratti di finanziamento a breve termine. Qualora sia ritenuto opportuno, il Comparto potrà investire in strumenti finanziari derivati e/o utilizzare tecniche e strumenti a fini di investimento diretto, per l’efficace gestione del portafoglio e/o per la protezione contro i rischi valutari, nel rispetto delle condizioni ed entro i limiti stabiliti dalla Banca Centrale. In linea di massima, questi derivati finanziari e tali tecniche e strumenti includono, ma non soltanto, futures, opzioni, contratti swap, warrant, transazioni di riacquisto/di riacquisto inverso e contratti di cambio a termine. Più specificamente, il Comparto può acquistare e sottoscrivere contratti a premi di opzioni su titoli (inclusi straddles), indici dei titoli e valute, e sottoscrivere contratti futures su tassi di interesse, valute, indici dei titoli azionari e obbligazionari e utilizzare opzioni su contratti futures (inclusi straddles). Il Comparto può inoltre sottoscrivere contratti swap inclusi, ma non soltanto, contratti swap su tassi di interesse, tassi di cambio, indici dei titoli e valori mobiliari specifici. Nella misura in cui un Comparto può investire in titoli denominati in valuta estera, esso può anche investire in contratti swap su tassi di cambio. Il Comparto può inoltre sottoscrivere opzioni su contratti swap in relazione a valute, tassi di interesse e indici di titoli, nonché sottoscrivere contratti di cambio a termine. Generalmente queste tecniche vengono usate come sostituto per acquisire una posizione nel patrimonio sottostante e/o per acquisire esposizione entro i limiti stabiliti dalla Banca Centrale e/o nell’ambito di una strategia volta a ridurre l’esposizione ad altri rischi, quali ad esempio il rischio sui tassi d’interesse o il rischio valutario. Il Comparto può usare queste tecniche in relazione alla gestione da parte sua di (i) tassi di interesse, (ii) valute o tassi di cambio, (iii) prezzi di titoli, o (iv) fondi target. Il Comparto non sarà indebitato per importi superiori al 100% del suo patrimonio netto. Profilo di un Investitore Tipico Il Fondo Aggressive è idealmente adatto a investitori i cui investimenti mirino al raggiungimento della crescita del valore dei propri risparmi e i quali, per raggiungere tale obiettivo, sono disponibili a accettare una strategia d’investimento con un alto livello di volatilità e rischio nella gestione dei loro risparmi, con un orizzonte d’investimento a lungo termine. Aggressive Plus Fund L’obiettivo del Comparto è la crescita del capitale nel lungo periodo tramite l’investimento in un portafoglio diversificato di partecipazioni azionarie su base globale (inclusi i mercati emergenti), fermo restando quanto illustrato più avanti. Per raggiungere l’obiettivo di investimento del Comparto, fino al 100% delle attività dello stesso può essere investito in O.I.C.V.M., (ammissibili secondo la Direttiva 2/03 della Banca Centrale), che investano in titoli azionari quotati o negoziati sulle Borse Valori Riconosciute sia di mercati sviluppati sia di mercati emergenti. Si prevede che i sottostanti O.I.C.V.M. siano comparti del Fondo Mediolanum Best Brands e/o del Fondo CHALLENGE, che sono fondi di investimento collettivo di tipo aperto, del genere “ad ombrello”, costituiti in forma di unit trust e domiciliati in Irlanda, autorizzati come O.I.C.V.M. ai sensi della Normativa delle Comunità Europee in materia di O.I.C.V.M. del 1989 e successivi emendamenti, ma, se necessario, potranno essere investiti anche in altri O.I.C.V.M.. 7 Qualora l’andamento dei mercati o altri fattori, in base alle valutazioni della Società di Gestione/Investment Manager/Investment Manager Delegato, a seconda dei casi, non fossero favorevoli all’investimento in titoli azionari, il Comparto potrà investire fino al 10% delle proprie attività in O.I.C.V.M., armonizzati e/o non armonizzati (ammissibili secondo la Direttiva 2/03 della Banca Centrale) che investano in obbligazioni a tasso fisso e/o variabile (le obbligazioni saranno emesse o garantite da entità sovrane e sovranazionali e/o da organizzazioni che operano in tutto il mondo aventi un rating superiore all’investment grade) e/o in strumenti monetari (tra i quali, a titolo non esaustivo, commercial paper, titoli garantiti da ipoteca e prestiti ipotecari cartolarizzati) e/o altri strumenti finanziari liquidi quotati o negoziati sulle Borse Valori Riconosciute di mercati sviluppati. Il totale massimo delle commissioni di gestione e di performance che può essere addebitato dagli organismi di investimento collettivo in cui ciascun Comparto investirà è il 2,9% del loro valore patrimoniale netto complessivo. Il Comparto potrà inoltre detenere o mantenere liquidità accessoria, inclusi, ma non soltanto, depositi a termine, obbligazioni richiamabili (master demand notes), titoli legati all’andamento dei corsi azionari, obbligazioni richiamabili a tasso variabile (variable rate demand notes) e contratti di finanziamento a breve termine. Qualora sia ritenuto opportuno, il Comparto potrà investire in strumenti finanziari derivati e/o utilizzare tecniche e strumenti a fini di investimento diretto, per l’efficace gestione del portafoglio e/o per la protezione contro i rischi valutari, nel rispetto delle condizioni ed entro i limiti stabiliti dalla Banca Centrale. In linea di massima, questi derivati finanziari e tali tecniche e strumenti includono, ma non soltanto, futures, opzioni, contratti swap, warrant, transazioni di riacquisto/di riacquisto inverso e contratti di cambio a termine. Più specificamente, il Comparto può acquistare e sottoscrivere contratti a premi di opzioni su titoli (inclusi straddles), indici dei titoli e valute, e sottoscrivere contratti futures su tassi di interesse, valute, indici dei titoli azionari e obbligazionari e utilizzare opzioni su contratti futures (inclusi straddles). Il Comparto può inoltre sottoscrivere contratti swap inclusi, ma non soltanto, contratti swap su tassi di interesse, tassi di cambio, indici dei titoli e valori mobiliari specifici. Nella misura in cui un Comparto può investire in titoli denominati in valuta estera, esso può anche investire in contratti swap su tassi di cambio. Il Comparto può inoltre sottoscrivere opzioni su contratti swap in relazione a valute, tassi di interesse e indici di titoli, nonché sottoscrivere contratti di cambio a termine. Generalmente queste tecniche vengono usate come sostituto per acquisire una posizione nel patrimonio sottostante e/o per acquisire esposizione entro i limiti stabiliti dalla Banca Centrale e/o nell’ambito di una strategia volta a ridurre l’esposizione ad altri rischi, quali ad esempio il rischio sui tassi d’interesse o il rischio valutario. Il Comparto può usare queste tecniche in relazione alla gestione da parte sua di (i) tassi di interesse, (ii) valute o tassi di cambio, (iii) prezzi di titoli, o (iv) fondi target. Il Comparto non sarà indebitato per importi superiori al 100% del suo patrimonio netto. Un investimento in questo Comparto non dovrebbe costituire una percentuale rilevante di un portafoglio di investimenti e potrebbe non essere adatto a tutti i tipi di investitori. Profilo di un Investitore Tipico Il Fondo Aggressive Plus è idealmente adatto a investitori i cui investimenti mirino al raggiungimento della crescita del valore dei propri risparmi e i quali, per raggiungere tale obiettivo, sono disponibili a accettare una strategia d’investimento con un alto livello di volatilità e rischio nella gestione dei loro risparmi, con un orizzonte d’investimento a lungo termine. Dynamic Fund L’obiettivo del Comparto è la crescita del capitale nel medio-lungo periodo tramite l’investimento in un portafoglio diversificato su base globale con prevalenza di partecipazioni azionarie, fermo restando quanto illustrato più avanti. Per raggiungere l’obiettivo di investimento del Comparto, fino a circa il 70% delle attività dello stesso può essere investito in O.I.C.V.M., armonizzati e non armonizzati (ammissibili secondo la Direttiva 2/03 della Banca Centrale) che investano in titoli azionari quotati o negoziati sulle Borse Valori Riconosciute di mercati sviluppati. Si prevede che i sottostanti O.I.C.V.M. siano comparti del Fondo Mediolanum Best Brands e/o del Fondo CHALLENGE, che sono fondi di investimento collettivo di tipo aperto, del genere “ad ombrello”, costituiti in forma di unit trust e domiciliati in Irlanda, autorizzati come O.I.C.V.M. ai sensi della Normativa delle Comunità Europee in materia di O.I.C.V.M. del 1989 e successivi emendamenti, ma, se necessario, potranno essere investiti anche in altri O.I.C.V.M.. Qualora l’andamento dei mercati o altri fattori, in base alle valutazioni della Società di Gestione/Investment Manager/Investment Manager Delegato, a seconda dei casi, non fossero favorevoli all’investimento in titoli azionari, il Comparto potrà investire fino al 40% delle proprie attività in O.I.C.V.M., armonizzati e non armonizzati (ammissibili secondo la Direttiva 2/03 della Banca Centrale) che investano in obbligazioni a tasso 8 fisso e/o variabile (le obbligazioni saranno emesse o garantite da entità sovrane e sovranazionali e/o da organizzazioni che operano in tutto il mondo, aventi un rating superiore all’investment grade) e/o in strumenti monetari (tra i quali, a titolo non esaustivo, commercial paper, titoli garantiti da ipoteca e prestiti ipotecari cartolarizzati) e/o altri strumenti finanziari liquidi quotati o negoziati sulle Borse Valori Riconosciute di mercati sviluppati. Il totale massimo delle commissioni di gestione e di performance che può essere addebitato dagli organismi di investimento collettivo in cui ciascun Comparto investirà è il 2,5% del loro valore patrimoniale netto complessivo. Il Comparto potrà inoltre detenere o mantenere una liquidità accessoria, inclusi, ma non soltanto, depositi a termine, obbligazioni richiamabili (master demand notes), titoli legati all’andamento dei corsi azionari, obbligazioni richiamabili a tasso variabile (variable rate demand notes) e contratti di finanziamento a breve termine. Qualora sia ritenuto opportuno, il Comparto potrà investire in strumenti finanziari derivati e/o utilizzare tecniche e strumenti a fini di investimento diretto, per l’efficace gestione del portafoglio e/o per la protezione contro i rischi valutari, nel rispetto delle condizioni ed entro i limiti stabiliti dalla Banca Centrale. In linea di massima, questi derivati finanziari e tali tecniche e strumenti includono, ma non soltanto, futures, opzioni, contratti swap, warrant, transazioni di riacquisto/di riacquisto inverso e contratti di cambio a termine. Più specificamente, il Comparto può acquistare e sottoscrivere contratti a premi di opzioni su titoli (inclusi straddles), indici dei titoli e valute, e sottoscrivere contratti futures su tassi di interesse, valute, indici dei titoli azionari e obbligazionari e utilizzare opzioni su contratti futures (inclusi straddles). Il Comparto può inoltre sottoscrivere contratti swap inclusi, ma non soltanto, contratti swap su tassi di interesse, tassi di cambio, indici dei titoli, valori mobiliari specifici. Nella misura in cui un Comparto può investire in titoli denominati in valuta estera, esso può anche investire in contratti swap su tassi di cambio. Il Comparto può inoltre sottoscrivere opzioni su contratti swap in relazione a valute, tassi di interesse e indici di titoli, nonché sottoscrivere contratti di cambio a termine. Generalmente queste tecniche vengono usate come sostituto per acquisire una posizione nel patrimonio sottostante e/o per acquisire esposizione entro i limiti stabiliti dalla Banca Centrale e/o nell’ambito di una strategia volta a ridurre l’esposizione ad altri rischi, quali ad esempio il rischio sui tassi d’interesse o il rischio valutario. Il Comparto può usare queste tecniche in relazione alla gestione da parte sua di (i) tassi di interesse, (ii) valute o tassi di cambio, (iii) prezzi di titoli, o (iv) fondi target. Il Comparto non sarà indebitato per importi superiori al 100% del suo patrimonio netto. Profilo di un Investitore Tipico Il Fondo Dynamic è idealmente adatto a investitori i cui investimenti mirino al raggiungimento della crescita del valore dei propri risparmi e i quali, per raggiungere tale obiettivo, sono disponibili a accettare una strategia d’investimento con un medio livello di volatilità e rischio nella gestione dei loro risparmi, con un orizzonte d’investimento a medio-lungo termine. Balanced Fund L’obiettivo del Comparto è la crescita del capitale nel medio-lungo periodo tramite l’investimento in un portafoglio diversificato di obbligazioni e partecipazioni azionarie su base globale, fermo restando quanto illustrato più avanti. Per raggiungere tale obiettivo, fino a circa il 50% delle attività del Comparto può essere investito in parti di altri O.I.C.V.M., armonizzati e non armonizzati (ammissibili secondo la Direttiva 2/03 della Banca Centrale), che investano in titoli azionari quotati o negoziati sulle Borse Valori Riconosciute di mercati sviluppati. Si prevede che i sottostanti O.I.C.V.M. siano comparti del Fondo Mediolanum Best Brands e/o del Fondo CHALLENGE, che sono fondi di investimento collettivo di tipo aperto, del genere “ad ombrello”, costituiti in forma di unit trust e domiciliati in Irlanda, autorizzati come O.I.C.V.M. ai sensi della Normativa delle Comunità Europee in materia di O.I.C.V.M. del 1989 e successivi emendamenti, ma, se necessario, potranno essere investiti anche in altri O.I.C.V.M.. Qualora l’andamento dei mercati o altri fattori, in base alle valutazioni della Società di Gestione/Investment Manager/Investment Manager Delegato, a seconda dei casi, non fossero favorevoli all’investimento in titoli azionari, il Comparto potrà investire fino al 60% delle proprie attività in O.I.C.V.M., armonizzati e non armonizzati (ammissibili secondo la Direttiva 2/03 della Banca Centrale) che investano in obbligazioni a tasso fisso e/o variabile (le obbligazioni saranno emesse o garantite da entità sovrane e sovranazionali e/o da organizzazioni che operano in tutto il mondo, aventi un rating superiore all’investment grade) e/o strumenti monetari (tra i quali, a titolo non esaustivo, commercial paper, titoli garantiti da ipoteca e prestiti ipotecari cartolarizzati) e/o altri strumenti finanziari liquidi quotati o negoziati sulle Borse Valori Riconosciute di mercati sviluppati. Il totale massimo delle commissioni di gestione e di performance che può essere addebitato dagli organismi di investimento collettivo in cui ciascun Comparto investirà è il 2,1% del loro valore patrimoniale netto 9 complessivo. Il Comparto potrà inoltre detenere o mantenere una liquidità accessoria, inclusi, ma non soltanto, depositi a termine, obbligazioni richiamabili (master demand notes), titoli legati all’andamento dei corsi azionari, obbligazioni richiamabili a tasso variabile (variable rate demand notes) e contratti di finanziamento a breve termine. Qualora sia ritenuto opportuno, il Comparto potrà investire in strumenti finanziari derivati e/o utilizzare tecniche e strumenti a fini di investimento diretto, per l’efficace gestione del portafoglio e/o per la protezione contro i rischi valutari, nel rispetto delle condizioni ed entro i limiti stabiliti dalla Banca Centrale. In linea di massima, questi derivati finanziari e tali tecniche e strumenti includono, ma non soltanto, futures, opzioni, contratti swap, warrant, transazioni di riacquisto/di riacquisto inverso e contratti di cambio a termine. Più specificamente, il Comparto può acquistare e sottoscrivere contratti a premi di opzioni su titoli (inclusi straddles), indici dei titoli e valute, e sottoscrivere contratti futures su tassi di interesse, valute, indici dei titoli azionari e obbligazionari e utilizzare opzioni su contratti futures (inclusi straddles). Il Comparto può inoltre sottoscrivere contratti swap inclusi, ma non soltanto, contratti swap su tassi di interesse, tassi di cambio, indici dei titoli e valori mobiliari specifici. Nella misura in cui un Comparto può investire in titoli denominati in valuta estera, esso può anche investire in contratti swap su tassi di cambio. Il Comparto può inoltre sottoscrivere opzioni su contratti swap in relazione a valute, tassi di interesse e indici dei titoli, nonché sottoscrivere contratti di cambio a termine. Generalmente queste tecniche vengono usate come sostituto per acquisire una posizione nel patrimonio sottostante e/o per acquisire esposizione entro i limiti stabiliti dalla Banca Centrale e/o nell’ambito di una strategia volta a ridurre l’esposizione ad altri rischi, quali ad esempio il rischio sui tassi d’interesse o il rischio valutario. Il Comparto può usare queste tecniche in relazione alla gestione da parte sua di (i) tassi di interesse, (ii) valute o tassi di cambio, (iii) prezzi di titoli, o (iv) fondi target. Il Comparto non sarà indebitato per importi superiori al 100% del suo patrimonio netto. Profilo di un Investitore Tipico Il Fondo Balanced è idealmente adatto a investitori i cui investimenti mirino al raggiungimento della crescita del valore dei propri risparmi e i quali, per raggiungere tale obiettivo, sono disponibili a accettare una strategia d’investimento con un medio livello di volatilità e rischio nella gestione dei loro risparmi, con un orizzonte d’investimento a medio-lungo termine. Moderate Fund L’obiettivo del Comparto è la crescita del capitale nel medio-lungo periodo tramite l’investimento in un portafoglio diversificato di obbligazioni e partecipazioni azionarie su base globale, fermo restando quanto illustrato più avanti. Per raggiungere tale obiettivo, fino a circa il 30% delle attività del Comparto può essere investito in O.I.C.V.M., armonizzati e non armonizzati (ammissibili secondo la Direttiva 2/03 della Banca Centrale), che investano in titoli azionari quotati o negoziati sulle Borse Valori Riconosciute di mercati sviluppati. Si prevede che i sottostanti O.I.C.V.M. siano Comparti del Fondo Mediolanum Best Brands e/o del Fondo CHALLENGE, che sono fondi di investimento collettivo di tipo aperto, del genere “ad ombrello”, costituiti in forma di unit trust e domiciliati in Irlanda, autorizzati come O.I.C.V.M. ai sensi della Normativa delle Comunità Europee in materia di O.I.C.V.M. del 1989 e successivi emendamenti, ma, se necessario, potranno essere investiti anche in altri O.I.C.V.M.. Qualora l’andamento dei mercati o altri fattori, in base alle valutazioni della Società di Gestione/Investment Manager/Investment Manager Delegato, a seconda dei casi, non fossero favorevoli all’investimento in titoli azionari, il Comparto potrà investire fino all’80% delle proprie attività in O.I.C.V.M., armonizzati e non armonizzati (ammissibili secondo la Direttiva 2/03 della Banca Centrale) che investano in obbligazioni a tasso fisso e/o variabile (le obbligazioni saranno emesse o garantite da entità sovrane e sovranazionali e/o da organizzazioni che operano in tutto il mondo, aventi un rating superiore all’investment grade) e/o strumenti monetari (tra i quali, a titolo non esaustivo, commercial paper, titoli garantiti da ipoteca e prestiti ipotecari cartolarizzati) e/o altri strumenti finanziari liquidi quotati o negoziati sulle Borse Valori Riconosciute di mercati sviluppati. Il totale massimo delle commissioni di gestione e di performance che può essere addebitato dagli organismi di investimento collettivo in cui ciascun Comparto investirà è il 2,1% del loro valore patrimoniale netto complessivo. Il Comparto potrà inoltre detenere o mantenere una liquidità accessoria, inclusi, ma non soltanto, depositi a termine, obbligazioni richiamabili (master demand notes), titoli legati all’andamento dei corsi azionari, obbligazioni richiamabili a tasso variabile (variable rate demand notes) e contratti di finanziamento a breve termine. Qualora sia ritenuto opportuno, il Comparto potrà investire in strumenti finanziari derivati e/o utilizzare tecniche e strumenti a fini di investimento diretto, per l’efficace gestione del portafoglio e/o per la protezione contro i rischi valutari, nel rispetto delle condizioni ed entro i limiti stabiliti dalla Banca Centrale. In linea di 10 massima, questi derivati finanziari e tali tecniche e strumenti includono, ma non soltanto, futures, opzioni, contratti swap, warrant, transazioni di riacquisto/di riacquisto inverso e contratti di cambio a termine. Più specificamente, il Comparto può acquistare e sottoscrivere contratti a premi di opzioni su titoli (inclusi straddles), indici dei titoli e valute, e sottoscrivere contratti futures su tassi di interesse, valute, indici dei titoli azionari e obbligazionari e utilizzare opzioni su contratti futures (inclusi straddles). Il Comparto può inoltre sottoscrivere contratti swap inclusi, ma non soltanto, contratti swap su tassi di interesse, tassi di cambio, indici dei titoli e valori mobiliari specifici. Nella misura in cui un Comparto può investire in titoli denominati in valuta estera, esso può anche investire in contratti swap su tassi di cambio. Il Comparto può inoltre sottoscrivere opzioni su contratti swap in relazione a valute, tassi di interesse e indici dei titoli, nonché sottoscrivere contratti di cambio a termine. Generalmente queste tecniche vengono usate come sostituto per acquisire una posizione nel patrimonio sottostante e/o per acquisire esposizione entro i limiti stabiliti dalla Banca Centrale e/o nell’ambito di una strategia volta a ridurre l’esposizione ad altri rischi, quali ad esempio il rischio sui tassi d’interesse o il rischio valutario. Il Comparto può usare queste tecniche in relazione alla gestione da parte sua di (i) tassi di interesse, (ii) valute o tassi di cambio, (iii) prezzi di titoli, o (iv) fondi target. Il Comparto non sarà indebitato per importi superiori al 100% del suo patrimonio netto. Profilo di un Investitore Tipico Il Fondo Active 100 è idealmente adatto a investitori i cui investimenti mirino al raggiungimento della crescita del valore dei propri risparmi e i quali, per raggiungere tale obiettivo, sono disponibili a accettare una strategia d’investimento con un medio livello di volatilità e rischio nella gestione dei loro risparmi, con un orizzonte d’investimento a medio-lungo termine. Liquidity Fund L’obiettivo del Comparto è quello di fornire la crescita del capitale tramite l’investimento su base globale (compresi i mercati emergenti) in un portafoglio diversificato di strumenti monetari (inclusi, ma non soltanto, commercial paper, titoli garantiti da ipoteca e prestiti ipotecari cartolarizzati con maturità fino a 10 anni) e/o titoli a reddito fisso denominati in Euro (o coperti in Euro) quotati o negoziati sulle Borse Valori Riconosciute sia di mercati sviluppati sia di mercati emergenti, fermo restando quanto illustrato più avanti. Il Comparto investirà in strumenti monetari e/o titoli a reddito fisso denominati in Euro (o coperti in Euro) emessi da emittenti privati, sovranazionali e governativi (inclusi organismi politici, agenzie o enti governativi), obbligazioni societarie, titoli garantiti da ipoteca, prestiti ipotecari cartolarizzati o qualsiasi altro derivato creditizio, ad esempio obbligazioni di debito con garanzia patrimoniale (per cui generalmente il Comparto sarà l’acquirente) con un rating superiore all’investment grade; tuttavia, fino al 35% potrà essere investito in titoli con un rating inferiore all’investment grade. Qualora l’andamento dei mercati o altri fattori, in base alle valutazioni della Società di Gestione/Investment Manager/Investment Manager Delegato, a seconda dei casi, non fossero favorevoli all’investimento in strumenti monetari e/o obbligazioni a tasso fisso, il Comparto potrà investire fino al 100% delle proprie attività in obbligazioni a tasso fisso e/o variabile (le obbligazioni saranno emesse o garantite da entità sovrane e sovranazionali e/o da organizzazioni che operano in tutto il mondo, aventi un rating superiore all’investment grade; tuttavia, fino al 35% potrà essere investito in titoli aventi un rating inferiore all’investment grade) quotate o negoziate sulle Borse Valori Riconosciute sia di mercati sviluppati sia di mercati emergenti. Qualora sia ritenuto opportuno, il Comparto potrà investire in strumenti finanziari derivati e/o utilizzare tecniche e strumenti a fini di investimento diretto, per l’efficace gestione del portafoglio e/o per la protezione contro i rischi valutari, nel rispetto delle condizioni ed entro i limiti stabiliti dalla Banca Centrale. In linea di massima, questi derivati finanziari e tali tecniche e strumenti includono, ma non soltanto, futures, opzioni, contratti swap, warrant, transazioni di riacquisto/di riacquisto inverso, contratti di prestito su titoli e contratti di cambio a termine. Più specificamente, il Comparto può acquistare e sottoscrivere contratti a premi di opzioni su titoli (inclusi straddles), indici dei titoli e valute, e sottoscrivere contratti futures su tassi di interesse, valute, indici dei titoli azionari e obbligazionari e utilizzare opzioni su contratti futures (inclusi straddles). Il Comparto può inoltre sottoscrivere contratti swap inclusi, ma non soltanto, contratti swap su tassi di interesse, tassi di cambio, indici dei titoli e valori mobiliari specifici. Nella misura in cui un Comparto può investire in titoli denominati in valuta estera, esso può anche investire in contratti swap su tassi di cambio. Il Comparto può inoltre sottoscrivere opzioni su contratti swap in relazione a valute, tassi di interesse e indici di titoli, nonché sottoscrivere contratti di cambio a termine. Generalmente queste tecniche vengono usate come sostituto per acquisire una posizione nel patrimonio sottostante e/o per acquisire esposizione entro i limiti stabiliti dalla Banca Centrale e/o nell’ambito di una strategia volta a ridurre l’esposizione ad altri rischi, quali ad esempio il rischio sui tassi d’interesse o il rischio valutario. Il Comparto può 11 usare queste tecniche in relazione alla gestione da parte sua di (i) tassi di interesse, (ii) valute o tassi di cambio, (iii) prezzi di titoli, o (iv) fondi target. Il Comparto non sarà indebitato per importi superiori al 100% del suo patrimonio netto. Un investimento in questo Comparto non dovrebbe costituire una percentuale rilevante di un portafoglio di investimenti e potrebbe non essere adatto a tutti i tipi di investitori. Profilo di un Investitore Tipico Il Fondo Liquidity è idealmente adatto a investitori i cui investimenti mirino al raggiungimento della crescita del valore dei propri risparmi e i quali, per raggiungere tale obiettivo, sono disponibili a accettare una strategia d’investimento con un basso livello di volatilità e rischio nella gestione dei loro risparmi, con un orizzonte d’investimento a breve termine. 2. Classi di Quote della Banca Depositaria. La Banca Centrale dovrà essere informata di tale abbreviazione o prolungamento. Emissioni Successive Successivamente, le Quote saranno emesse ad un prezzo pari al Valore Unitario di Quota nel Giorno di Negoziazione di riferimento in cui le Quote saranno emesse. 4. Giorno di Negoziazione: Ogni Giorno Lavorativo. 5. Punto di Valutazione: Ore 16.00 (Ora Irlandese). 6. Valuta di riferimento: Euro. Le Quote saranno distribuite agli investitori come Quote di una Classe del relativo Comparto. La Società di Gestione può dare origine, al momento della creazione di un Comparto o di volta in volta, a più di una Classe di Quote nel Comparto, a cui possono essere applicate delle differenze per quanto riguarda le commissioni di sottoscrizione e le spese (compresa la commissione di gestione), la sottoscrizione minima, l’investimento minimo, la valuta designata, la strategia di copertura (eventuale) applicata alla valuta designata della Classe, la politica di distribuzione e altre condizioni eventualmente stabilite dalla Società di Gestione. Le Classi disponibili in ogni Comparto e le relative caratteristiche sono indicate nelle diverse Schede Informative sulle Classi disponibili presso i relativi Distributori. 3. Emissione delle Quote Le procedure da seguire sia per le sottoscrizioni in unica soluzione sia per i piani di accumulo e i particolari inerenti alle commissioni sono illustrati nel Prospetto, al paragrafo “Amministrazione del Fondo-Domande di sottoscrizione”. Emissione Iniziale Durante il periodo iniziale di offerta delle Quote di una Classe l’emissione avverrà ad un dato prezzo iniziale di emissione come indicato nella relativa Scheda Informativa sulle Classi. Il periodo di offerta iniziale può essere abbreviato o prolungato dalla Società di Gestione con il consenso 7. Politica di Distribuzione: Le Quote di tipo “A” non riceveranno distribuzioni, che saranno invece ricevute dalle Quote di tipo “B”. 8. Commissioni: In aggiunta alle commissioni e alle spese dell’Agente Amministrativo, della Banca Depositaria, dell’Investment Manager e delle Banche Corrispondenti/Incaricati dei Pagamenti e alle spese di gestione generale e di amministrazione del Fondo illustrate nel Prospetto al paragrafo “Commissioni di Gestione, Oneri Amministrativi e altri costi a carico del Fondo”, per determinate Classi, saranno pagabili commissioni e spese specifiche, tra cui i costi degli eventuali strumenti finanziari impiegati per la copertura (hedging) valutaria fra la valuta di riferimento del Comparto e la valuta designata di una determinata Classe o fra la valuta di denominazione delle attività del Comparto e/o dei comparti sottostanti in cui investono i comparti che sono un fondo dei fondi e la valuta designata di una determinata Classe, secondo quanto indicato nelle relative Schede Informative sulle Classi. 29 luglio 2015 1 SCHEDA INFORMATIVA SULLE CLASSI MEDIOLANUM “S” La presente Scheda Informativa è un supplemento e costituisce parte integrante del Prospetto del Fondo datato 29 luglio 2015 (e successive modifiche) e deve essere letta congiuntamente ad esso, che è disponibile presso l’Agente Amministrativo in George’s Quay House, 43 Townsend Street, Dublin 2, Irlanda. La presente Scheda Informativa sui Comparti contiene le informazioni specifiche relative alle Classi Mediolanum S dei comparti di Mediolanum Portfolio Fund (il , Comparto Classe Prezzo/ Periodo di emissione Active 100 Fund Active 100 S n.d. Active 80 Fund Active 80 S Active 40 Fund i Comparti di un unit trust multicomparto di tipo aperto costituito in forma di OICVM nel rispetto delle disposizioni della Normativa OICVM. Gli Amministratori della Società di Gestione del Fondo, i cui nomi sono indicati nel paragrafo intitolato “Gestione del Fondo”, si assumono la responsabilità delle informazioni contenute nel presente Prospetto. Per quanto è a conoscenza degli Amministratori (che hanno preso ogni ragionevole precauzione in tal senso) tali informazioni corrispondono alla realtà dei fatti e non trascurano alcun elemento che possa inficiare la completezza di tali informazioni. Gli Amministratori se ne assumono pertanto la responsabilità. Prezzo di emissione1 Commissione di gestione2 Quote di tipo A Quote di tipo B NAV per Quota 1.0% Sì n/a n.d. NAV per Quota 0.9% Sì n/a Active 40 S n.d. NAV per Quota 0.5% Sì n/a Active 10 Fund Active 10 S n.d. NAV per Quota 0.25% Sì n/a Aggressive Fund Aggressive S n.d. NAV per Quota 0.7% Sì n/a Aggressive Fund Aggressive SH* n.d. NAV per Quota 0.7% Sì n/a Aggressive Plus Fund Aggressive Plus S n.d. NAV per Quota 0.7% Sì n/a Aggressive Plus Fund Aggressive Plus SH* n.d. NAV per Quota 0.7% Sì n/a Dynamic Fund Dynamic S** n.d. NAV per Quota 0.6% Sì n/a Dynamic Fund Dynamic SH* n.d. NAV per Quota 0.6% Sì n/a Balanced Fund Balanced S*** n.d. NAV per Quota 0.45% Sì n/a Balanced Fund Balanced SH* n.d. NAV per Quota 0.45% Sì n/a Moderate Fund Moderate S**** n.d. NAV per Quota 0.35% Sì n/a Moderate Fund Moderate SH* n.d. NAV per Quota 0.35% Sì n/a 2 Comparto Classe Prezzo/ Periodo di emissione Liquidity Fund Liquidity S n.d. Liquidity Fund Liquidity SA n.d. Prezzo di emissione1 * Questa Classe sarà coperta (hedged) fino al 100% in ogni determinato momento ** Questa Classe sarà coperta (hedged) fino al 40% in ogni determinato momento *** Questa Classe sarà coperta (hedged) fino al 60% in ogni determinato momento **** Questa Classe sarà coperta (hedged) fino all’80% in ogni determinato momento Le procedure da seguire per la sottoscrizione di Quote, sia per le sottoscrizioni in unica soluzione sia per i piani accumulo, e i particolari inerenti alle commissioni di sottoscrizione sono illustrati nel Prospetto, al paragrafo “Amministrazione del Fondo-Domande di sottoscrizione”. Le domande di sottoscrizione in unica soluzione sono soggette ad un requisito di sottoscrizione minima. La sottoscrizione iniziale minima è di Euro 15.000 per Comparto e Euro 75.000 in totale. Le sottoscrizioni 1 Commissione di gestione2 Quote di tipo A Quote di tipo B NAV per Quota 0.3% Sì n/a NAV per Quota 0.2% Sì n/a successive debbono essere effettuate in rate di almeno Euro 5.000 per Comparto ed Euro 10.000 in totale. Gli importi minimi della sottoscrizione iniziale e di quelle successive per la Classe Liquidity SA sono di Euro 5.000 ciascuno. 2 La commissione annua di gestione, maturata e pagabile mensilmente in via posticipata è calcolata sulla proporzione del Valore del Patrimonio Netto del Comparto attribuibile alla Classe di riferimento. La Società di Gestione avrà inoltre il diritto al rimborso di tutte le sue Spese di Amministrazione a valere sulle attività del Comparto attribuibile a tale Classe. Le commissioni e le spese dell’Agente Amministrativo, della Banca Depositaria, dell’Investment Manager e delle Banche Corrispondenti/Soggetti Incaricati dei Pagamenti, oltre che gli oneri relativi alla gestione generale e all’amministrazione del Fondo sono indicati nel Prospetto, al paragrafo “Commissioni di gestione, oneri amministrativi e altri costi a carico del Fondo”. 29 luglio 2015 POR 31/07/15 MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS LTD MEDIOLANUM BANKING GROUP 2 Shelbourne Buildings - Shelbourne Road, Ballsbridge, Dublin 4 - Ireland mediolanuminternationalfunds.it Società di Gestione