Prospetto - Mediolanum International Funds

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MEDIOLANUM
PORTFOLIO FUND
Società di Gestione
Prospetto
Pubblicato mediante deposito
presso l’Archivio Prospetti della CONSOB
in data 30 luglio 2015
Collocatore Unico
retro di copertina
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PROSPETTO
In caso di dubbi sul contenuto del presente Prospetto, si è pregati di consultare il proprio promotore
finanziario, funzionario di banca, avvocato, commercialista o altro consulente finanziario
indipendente.
Mediolanum Portfolio Fund
(un organismo di investimento collettivo in valori mobiliari di tipo aperto, del genere “ad ombrello”,
costituito in forma di unit trust, ai sensi delle Normative della Comunità Europea (Disposizioni in materia
di Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari), anno 2011 e successivi emendamenti).
29 luglio 2015
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INTRODUZIONE
QUESTO PROSPETTO PUÒ ESSERE PUBBLICATO SOLO SE ACCOMPAGNATO DALLA RELATIVA SCHEDA
INFORMATIVA SUI COMPARTI AD ESSO ALLEGATA. LA SCHEDA INFORMATIVA SUI COMPARTI CONTIENE
INFORMAZIONI SPECIFICHE RELATIVE A CIASCUNO DI ESSI.
POSSONO ESSERE PUBBLICATE SEPARATAMENTE DELLE SCHEDE INFORMATIVE SULLE CLASSI, CONTENENTI
INFORMAZIONI SPECIFICHE RELATIVE AD UNA O PIÙ CLASSI DI UN COMPARTO.
Il Fondo è un Organismo di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari di tipo aperto, del genere “ad ombrello”,
autorizzato dalla Banca Centrale ai sensi della Normativa Comunità Europea 2011 (S.S. No. 352 del 2011) in
materia di Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari e successive modifiche o integrazioni o avviso e
regolamento che la Banca Centrale potrà emettere riguardante il Fondo (la “Normativa OICVM”).
L’autorizzazione del Fondo e l’approvazione dei suoi Comparti da parte della Banca Centrale non
costituisce avallo o garanzia relativa al Fondo o ai suoi Comparti da parte della stessa, né la Banca
Centrale può essere ritenuta responsabile del contenuto del presente Prospetto. L’autorizzazione
concessa al Fondo e l’approvazione dei suoi Comparti non costituisce una garanzia sul rendimento del
Fondo o dei suoi Comparti e la Banca Centrale non si assume responsabilità in ordine al rendimento o
agli inadempimenti del Fondo o dei suoi Comparti.
Gli Amministratori della Società di Gestione del Fondo, i cui nomi sono indicati nel paragrafo intitolato “Gestione
del Fondo”, si assumono la responsabilità delle informazioni contenute nel presente Prospetto. Per quanto è a
conoscenza degli Amministratori (che hanno preso ogni ragionevole precauzione in tal senso) tali informazioni
corrispondono alla realtà dei fatti e non trascurano alcun elemento che possa inficiare la completezza di tali
informazioni. Gli Amministratori se ne assumono pertanto la responsabilità.
Nessuno è stato autorizzato a diffondere alcun annuncio pubblicitario o a dare alcuna informazione o a dichiarare
alcunché in relazione all’offerta, emissione o collocamento delle Quote, salvo coloro indicati nel presente Prospetto
e, qualora tali informazioni, annunci pubblicitari o dichiarazioni venissero diffusi o forniti, dovranno essere ritenuti
non autorizzati dalla Società di Gestione. Né la consegna di questo Prospetto né l’offerta, emissione o collocamento
delle Quote implicano in alcun modo che le informazioni in esso contenute siano corrette in date successive a
quella del presente Prospetto, né costituiscono dichiarazione in tal senso.
Il presente Prospetto non costituisce un’offerta o una sollecitazione al pubblico e non può essere utilizzato a tal fine
nelle giurisdizioni in cui tale offerta o sollecitazione non sia autorizzata, ovvero nei confronti di coloro ai quali sia
illegale rivolgere tale offerta o sollecitazione. La distribuzione di questo Prospetto, nonché l’offerta, l’emissione e la
vendita delle Quote in determinate giurisdizioni, può essere soggetta a restrizioni e, di conseguenza, le persone che
vengano in possesso del Prospetto medesimo sono tenute a prendere conoscenza di tali restrizioni e ad osservarle.
I potenziali investitori sono invitati ad informarsi (a)sulle prescrizioni di legge vigenti nel Paese di appartenenza in
materia di acquisto e detenzione delle Quote, (b) sulle restrizioni di carattere valutario eventualmente applicabili e
(c) sulle imposte sul reddito o altri oneri fiscali applicabili nel loro Paese di appartenenza in relazione all’acquisto,
alla detenzione o al trasferimento di Quote di fondi.
Le Quote non sono state registrate ai sensi del Securities Act degli Stati Uniti, 1933 e relativi emendamenti, né ai
sensi dell’Investment Company Act del 1940 e relativi emendamenti, e non possono essere offerte, collocate o
consegnate, direttamente o indirettamente negli Stati Uniti (a meno che ciò non avvenga conformemente ad una
esenzione dalla registrazione prevista da queste due leggi) o ad alcun Soggetto Statunitense, ovvero in nome e
per conto di esso.
I sottoscrittori saranno tenuti a certificare di non essere Soggetti Statunitensi.
Il rapporto annuale e il rapporto semestrale più recenti saranno messi gratuitamente a disposizione dei sottoscrittori
su richiesta, e saranno resi pubblicamente disponibili come illustrato nel paragrafo “Relazioni” del presente
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Prospetto.
Gli Amministratori della Società di Gestione sono certi che non esiste alcun conflitto di interessi attuale o potenziale
dovuto all’attività di gestione di altri fondi svolta dalla Società di Gestione stessa. In ogni caso, se dovesse insorgere
un conflitto di interessi, gli Amministratori si adopereranno per dirimerlo equamente e nel senso più favorevole ai
Sottoscrittori.
Ciascun Investment Manager e Investment Manager Delegato è certo che non esiste alcun conflitto di interesse
attuale o potenziale dovuto all’attività di consulenza o gestione di altri fondi. In ogni caso, se dovesse insorgere
un conflitto di interessi, l’Investment Manager e l’Investment Manager Delegato interessati si adopereranno per
dirimerlo equamente e nel senso più favorevole ai Sottoscrittori.
Ciascun Investment Manager e Investment Manager Delegato potrà eseguire operazioni incaricando un’altra
persona con la quale il medesimo Investment Manager o Investment Manager Delegato e un soggetto collegato
al suddetto Investment Manager o Investment Manager Delegato abbia accordi in forza dei quali la controparte
fornisca o presti di volta in volta allo stesso Investment Manager o Investment Manager Delegato o al soggetto
collegato al suddetto Investment Manager beni, servizi o altre prestazioni, quali servizi di ricerca e consulenza,
elaboratori elettronici dotati di software specialistico o strumenti di misurazione per la ricerca e il rendimento,
ecc., la cui natura è tale che la loro fornitura possa ragionevolmente essere ritenuta a vantaggio del Comparto e
possa contribuire al miglioramento del rendimento del Comparto e dei suddetti Investment Manager o Investment
Manager Delegato o soggetti collegati nella fornitura di servizi ad un Comparto, e per cui non viene effettuato
alcun pagamento diretto, in quanto l’Investment Manager o l’Investment Manager Delegato o il soggetto collegato
al suddetto Investment Manager o Investment Manager Delegato ha con essi un rapporto di collaborazione. Per
fugare ogni dubbio, fra tali beni e servizi non saranno compresi viaggi, alloggi, divertimenti, beni e servizi generali
attinenti l’attività di gestione, attrezzature generiche o locali per uso ufficio, quote associative, stipendi o pagamenti
diretti in denaro. Se un Investment Manager o Investment Manager Delegato sottoscrive un accordo di tipo “soft
commission”, tale accordo deve garantire che:
(i) l’intermediario o la controparte dell’accordo si sia impegnato a fornire i termini di migliore esecuzione al
Comparto;
(ii) i benefici derivanti dall’accordo siano quelli utilizzati al fine di fornire il servizio di investimento al Comparto;
(iii) vi sia una adeguata divulgazione nei rapporti periodici pubblicati dal Fondo.
Le dichiarazioni rese nel presente Prospetto sono conformi alle leggi e agli usi attualmente in vigore in Irlanda e
sono di conseguenza soggette alle variazioni di tali normative.
Si porta all’attenzione dei Sottoscrittori il fatto che il valore degli investimenti in valori mobiliari, a causa della
volatilità, può accrescersi o ridursi e pertanto non esiste alcuna garanzia che un Comparto raggiunga il proprio
obiettivo. Il prezzo delle Quote e il loro rendimento può pertanto aumentare o diminuire in conseguenza
delle oscillazioni del Valore del Patrimonio Netto del Comparto.
Un Comparto può investire più del 10% del suo patrimonio netto in altri piani di investimento collettivo
armonizzati e/o non armonizzati, le cui caratteristiche sono indicate nella Scheda Informativa del
Comparto allegata al presente Prospetto.
Un investimento dovrebbe essere effettuato soltanto da chi è in grado di sostenere una perdita sul
proprio investimento, non deve rappresentare una parte sostanziale del portafoglio di investimenti e
potrebbe non essere appropriato per tutti gli investitori.
Si consiglia di leggere con attenzione il paragrafo intitolato “Fattori di Rischio”.
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INDICE
Pagina
DEFINIZIONI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
SOMMARIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
IL FONDO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
FATTORI DI RISCHIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
GESTIONE DEL FONDO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
AMMINISTRAZIONE DEL FONDO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
COMMISSIONI DI GESTIONE, ONERI AMMINISTRATIVI E ALTRI COSTI A CARICO DEL FONDO . . . . . . . . . . . . . 44
TASSAZIONE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
INFORMAZIONI GENERALI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
APPENDICE I - INVESTIMENTI CONSENTITI E LIMITI DI INVESTIMENTO E DI PRESTITO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
APPENDICE II - BORSE VALORI RICONOSCIUTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
APPENDICE III - INVESTMENT MANAGERS, BANCHE CORRISPONDENTI/SOGGETTI INCARICATI
DEI PAGAMENTI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
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DEFINIZIONI
Le seguenti definizioni sono valide in tutto il presente
Prospetto, a meno che il contesto non richieda
diversamente:
“Data di Contabilizzazione” la data con riferimento
alla quale verranno predisposte le relazioni annuali del
Fondo e dei Comparti; tale data sarà il 31 Dicembre
di ogni anno o, in caso di estinzione del Fondo o di
un Comparto, la data in cui le somme richieste per la
distribuzione finale saranno state pagate ai Sottoscrittori
del Comparto o dei Comparti di riferimento, previa
approvazione della Banca Centrale.
“Periodo di Contabilizzazione” relativamente a
ciascun Comparto, il periodo che termina ad una Data
di Contabilizzazione e che inizia, nel caso del primo
di tali periodi, dalla data (essa inclusa) della prima
emissione di Quote del Comparto o, in ogni altro caso,
dalla fine dell’ultimo Periodo di Contabilizzazione.
“Accordo di Amministrazione” l’accordo sottoscritto
in data 7 febbraio 1998 tra la Società di Gestione e
l’Agente Amministrativo, emendato e consolidato il
17 giugno 2009, e modificato attraverso un primo
supplemento all’accordo di amministrazione in data
26 ottobre 2012 ed eventuali modifiche successive in
conformità con i requisiti stabiliti dalla Banca Centrale.
“Agente Amministrativo” RBC Investor Services
Ireland o altra società nominata dalla Società di
Gestione con l’approvazione della Banca Centrale quale
Agente Amministrativo del Fondo.
“Spese Amministrative” le somme necessarie per
sostenere tutti i costi, le commissioni e le spese, ivi
compresi, a titolo non esaustivo, il calcolo degli indici,
le spettanze relative alla performance, il controllo del
rischio e le altre spese e commissioni relative a servizi di
tal genere, i costi, le commissioni e le spese sostenuti
dalla Società di Gestione in relazione a programmi
di prestito su valori mobiliari, le spese per i corrieri, i
costi e le spese per telecomunicazioni, le spese vive, le
spese legali e professionali che la società di gestione
si trovi ad affrontare in caso di controversie per conto
del Fondo o di uno dei suoi comparti o in relazione alla
costituzione e all’amministrazione corrente del Fondo o
di uno dei suoi Comparti o Classi o in altre circostanze,
oltre ai costi, le commissioni e le spese, inclusi i costi
di traduzione, relativi a qualsiasi comunicazione, ivi
compresi, a titolo non esaustivo le relazioni, i prospetti,
i dettagli connessi alla quotazione e gli avvisi sui
quotidiani, comunque forniti ai Sottoscrittori, l’IVA,
se dovuta, su ciascuno di tali costi, le commissioni e
le spese e tutte le competenze addebitate nonché le
spese vive di entità ragionevole sostenute dall’agente
amministrativo (nell’attività di amministrazione,
tenuta di registri e trasferimenti), da un investment
manager o un investment manager delegato, o da
un distributore, dai soggetti dei pagamenti e/o da
una banca corrispondente in conformità ai contratti
di cui l’Investment Manager o l’Investment Manager
Delegato e tali soggetti sono parti.
“AIMA” la Alternative Investment Management
Association.
“Giorno Lavorativo” ogni giorno che sia un giorno
lavorativo bancario a Dublino, Milano e Lussemburgo
o qualsiasi altro giorno o giorni stabiliti di volta in volta
dalla Società di Gestione.
“Banca Centrale” la Banca Centrale d’Irlanda o
qualsiasi altra istituzione a essa succedente.
“Comunicazioni della Banca Centrale” qualsiasi
comunicazione di volta in volta pubblicata dalla Banca
Centrale.
“Classe” o “Classe di Quote“ una Classe di Quote
di un Comparto.
“Banca Corrispondente/Soggetto Incaricato dei
Pagamenti” una o più società, o altra società designata
dalla Società di Gestione come banca corrispondente
o soggetto incaricato dei pagamenti per il Fondo e i
suoi Comparti.
“Giorno di Negoziazione” salvo diversamente
specificato per un determinato Comparto o per più
Comparti nella Scheda Informativa sui Comparti
allegata al presente Prospetto, ogni Giorno Lavorativo
o altro giorno o giorni eventualmente stabiliti di volta in
volta dalla Società di Gestione, a condizione che vi sia
almeno un giorno di negoziazione ogni due settimane e
che tutti i Sottoscrittori ne ricevano notifica in anticipo.
“Investment Manager Delegato” qualunque
persona, gruppo di persone o società, o altra persona
o società a cui l’Investment Manager abbia delegato, in
osservanza delle richieste della Banca Centrale, alcune
o tutte le proprie responsabilità relative alla gestione
delle attività di uno o più Comparti.
“Esborsi” include in relazione alla Banca Depositaria
tutti gli esborsi da questa correttamente sostenuti
in relazione alla sua attività di Banca Depositaria
per il Fondo e per ciascuno dei Comparti, in base al
Regolamento del Fondo inclusi (ma non soltanto) i
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costi, le commissioni e le spese relativi ai programmi
di prestito su valori mobiliari, le spese per i corrieri, i
costi e le spese per telecomunicazioni, le commissioni
(in base alle normali tariffe di mercato) e le spese vive
di eventuali sub-depositarie da essa nominate ai sensi
del Regolamento, oltre ai costi, le commissioni e le
spese di qualsiasi tipo affrontati o sostenuti in relazione
all’attività di amministrazione fiduciaria del Fondo e
dei Comparti del Fondo (inclusa la loro costituzione) e
per tutte le circostanze relative o conseguenti e tutte
le altre spese professionali e legali da essa affrontate
o sostenute in relazione al Fondo e a ciascuno dei suoi
Comparti o da ciò derivanti (inclusa la loro costituzione),
nonché l’IVA, se dovuta, pagata dalla Banca Depositaria
nell’esercizio dei suoi poteri o nell’esecuzione dei suoi
obblighi ai sensi di quanto previsto dal Regolamento.
“Data di Distribuzione” la data o le date con
riferimento alle quali può essere dichiarata una
distribuzione a discrezione della Società di Gestione.
“Data di Pagamento di Distribuzioni” la data alla
quale la Società di Gestione determina di effettuare il
pagamento di una distribuzione, che sarà entro trenta
giorni dalla dichiarazione della distribuzione da parte
della Società di Gestione.
“Periodo di Distribuzione” qualsiasi periodo che
termina ad una Data di Contabilizzazione o ad una Data
di Distribuzione, secondo quanto stabilito dalla Società
di Gestione, e che inizia il giorno successivo all’ultima
Data di Contabilizzazione o il giorno successivo
all’ultima Data di Distribuzione o il giorno della prima
emissione di Quote “B” di un Comparto o di una
Classe, secondo i casi.
“Distributore” qualunque persona, gruppo di persone
o società, o altra persona o società nominate dalla
Società di Gestione quale distributore/i di una o più
Classi di Quote di un Comparto.
“Investitore Irlandese Esente” indica:
a)un piano pensionistico che sia un piano esente
approvato ai sensi della Sezione 774 del Taxes Act
oppure un contratto pensionistico a maturazione
annua o uno schema fiduciario al quale è applicabile
la sezione 784 o 785 del Taxes Act e successivi
emendamenti;
b) una società che si occupa di assicurazioni sulla vita
ai sensi della Sezione 706 del Taxes Act;
c) un organismo di investimento ai sensi della sezione
739B(1) del Taxes Act;
d) uno schema di investimento speciale ai sensi della
Sezione 737 del Taxes Act;
e) un ente benefico che sia una persona a cui si fa
riferimento nella Sezione 739D(6)(f)(i) del Taxes Act;
f) uno unit trust ai sensi della Sezione 731(5)(a) del
Taxes Act;
g) un gestore di fondi qualificato ai sensi della sezione
784A(1)(a) del Taxes Act, nel caso in cui le quote
detenute siano attività di un fondo pensionistico
approvato o di un fondo pensionistico minimo
approvato.
h)una società di gestione qualificata ai sensi della
Sezione 848B del Taxes Act;
i) un amministratore di un conto di risparmio
pensionistico personale (“PRSA”) agente per
conto di una persona che ha diritto all’esenzione
dall’imposta sul reddito e sulle plusvalenze in virtù
della sezione 787I del Taxes Act, allorché le Quote
costituiscono l’attivo di un PRSA;
j) una Credit Union secondo quanto previsto dalla
Sezione 2 del Credit Union Act, 1997;
k) la National Treasury Management Agency;
l) la National Asset Management Agency;
m)una società soggetta a imposizione fiscale societaria
ai sensi della Sezione 110(2) del Taxes Act in
relazione a pagamenti ad essa corrisposti da parte
del Fondo; oppure
n)qualsiasi altro Residente in Irlanda o persona
avente Residenza Qualificata in Irlanda a cui possa
essere consentito ai sensi della legislazione fiscale
o della pratica scritta o di concessione dei Revenue
Commissioners detenere Quote senza dare origine
ad una imposizione fiscale nei confronti del Fondo
o compromettere le esenzioni fiscali collegate al
Fondo, dando origine ad una imposizione fiscale
nei confronti del Fondo;
purché abbiano correttamente compilato la pertinente
Dichiarazione.
“Fondo” Mediolanum Portfolio Fund.
“Distributore Globale” Mediolanum International
Funds Limited o qualunque altra persona o gruppo di
persone che ad essa succeda e che sia debitamente
designato come distributore globale delle Quote in
quanto successore di Mediolanum International Funds
Limited.
“Intermediario” per “Intermediario” si intende una
persona che:
(i) svolge un’attività che consiste nel ricevere pagamenti
da un organismo di investimento per conto di altre
persone o la cui attività comprende tale funzione,
oppure
(ii) detiene Quote in un organismo di investimento per
conto di altre persone.
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“Investment Manager” qualunque persona o gruppo
di persone o società o qualsiasi persona o società che
a queste succeda, designati dalla Società di Gestione
come Investment Manager di un Comparto, in
osservanza delle richieste della Banca Centrale.
“IOSCO” l’International Organisation of Securities
Commissions
“Irlanda” la Repubblica d’Irlanda.
“Residente in Irlanda”
- nel caso di una persona fisica, indica qualunque
persona residente in Irlanda ai fini fiscali;
- nel caso di un trust, indica un trust che è residente
in Irlanda ai fini fiscali;
- nel caso di una società, indica una società che è
residente in Irlanda ai fini fiscali.
Una persona fisica sarà considerata residente in Irlanda
per un anno fiscale se è presente in Irlanda (1) per
un periodo di almeno 183 giorni nell’anno fiscale in
questione; ovvero (2) per un periodo di almeno 280
giorni in ogni periodo di due anni consecutivi, purché
la persona fisica sia residente in Irlanda per almeno
31 giorni in ogni periodo. Nel determinare i giorni
di presenza in Irlanda, si ritiene che una persona sia
presente se egli/ella si trova in Irlanda in qualunque
periodo del giorno. Questo nuovo test ha efficacia a
partire dall’1/1/2009 (in precedenza, la determinazione
dei giorni di presenza di un individuo in Irlanda era
basata sulla sua presenza in Irlanda alla fine del giorno
(mezzanotte)).
Un trust è in linea di massima residente in Irlanda quando
il suo amministratore fiduciario o la maggioranza di essi
(se essi sono più di uno) sono residenti in Irlanda.
Una società la cui direzione centrale e il cui controllo
sono situati in Irlanda è residente in Irlanda
indipendentemente dalla sua sede di costituzione.
Una società Una società la cui direzione centrale e il
cui controllo non sono situati in Irlanda ma che è stata
costituita in Irlanda è residente in Irlanda, salvo i casi
in cui:
- la società o una società collegata svolge la sua
attività in Irlanda e la società è in ultima analisi
controllata da persone residenti in Stati Membri
UE o in Paesi con i quali l’Irlanda ha sottoscritto un
trattato sulla doppia tassazione, ovvero la società
o una società collegata sono società quotate in un
Mercato Riconosciuto nell’UE o in un Paese che ha
sottoscritto un trattato sulla doppia tassazione con
l’Irlanda,
oppure
- la società viene considerata non residente in Irlanda
ai sensi di un trattato sulla doppia tassazione
sottoscritto fra l’Irlanda e un altro Paese.
Si noti che, in alcuni casi, determinare la residenza di
una società ai fini fiscali può rivelarsi complesso. Si
invitano quindi i potenziali investitori a prendere visione
delle specifiche disposizioni legislative contenute nella
Sezione 23A del Taxes Act.
“Società di Gestione” Mediolanum International
Funds Limited o altra società approvata dalla Banca
Centrale come Società di Gestione del Fondo.
“Stato Membro” uno Stato Membro dell’Unione
Europea.
“Strumenti dei Mercati Monetari” s t r u m e n t i
normalmente negoziati sul mercato monetario che
sono liquidi e presentano un valore che può essere
determinato con precisione in qualsiasi momento.
“Valore del Patrimonio Netto di una Classe” il
valore patrimoniale netto di una Classe, calcolato
secondo quanto previsto nel Regolamento, come
descritto nel paragrafo “Amministrazione del FondoCalcolo del Valore del Patrimonio Netto”.
“Valore Patrimoniale Netto del Fondo” il Valore del
Patrimonio Netto consolidato di tutti i Comparti
“Valore Patrimoniale Netto di un Comparto” il
valore patrimoniale netto di un Comparto, calcolato
secondo quanto previsto nel Regolamento, come
descritto nel paragrafo “Amministrazione del FondoCalcolo del Valore del Patrimonio Netto”.
“Valore Unitario di Quota” il valore patrimoniale
netto per Quota di una Classe, calcolato secondo
quanto previsto nel Regolamento, come descritto nel
paragrafo “Amministrazione del Fondo-Calcolo del
Valore di Patrimonio Netto”.
“Residenza qualificata in Irlanda” indica:
- nel caso di una persona fisica, una persona avente
residenza qualificata in Irlanda ai fini fiscali
- nel caso di un trust, un trust avente residenza
qualificata in Irlanda ai fini fiscali.
Un individuo sarà considerato avente residenza
qualificata in Irlanda per un determinato anno fiscale
se è stato/stata Residente in Irlanda per i precedenti
tre anni consecutivi (cioè se è diventato/diventata
avente residenza qualificata con effetto dall’inizio del
quarto anno fiscale). Una persona fisica continuerà ad
avere la residenza qualificata in Irlanda fino a quando
non saranno trascorsi tre anni fiscali consecutivi in
cui non è più stato/stata residente in Irlanda. Perciò,
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una persona fisica che è residente in Irlanda ed ha
residenza qualificata in Irlanda durante l’anno fiscale
che va dal 1^ Gennaio 2011 al 31 Dicembre 2011
lascia l’Irlanda in quell’anno, continuerà ad avere la
residenza qualificata in Irlanda fino alla fine dell’anno
fiscale che va dal 1° Gennaio 2014 al 31 Dicembre
2014. Il concetto di residenza qualificata relativo ad un
trust è piuttosto oscuro, ed è legato alla sua residenza
ai fini fiscali.
“Sistema di Compensazioni Riconosciuto” Bank
One NA, Depositary and Clearing Centre, Central
Moneymarkets Office, Clearstream Banking AG,
Clearstream Banking SA, CREST, Depositary Trust
Company of New York, Euroclear, Japan Securities
Depository Center, Monte |Titoli SPA, Netherlands
Centraal Instituutvoor Giraal Effectenverkeer BV,
National Securities Clearing System, Sicovam SA, SIS
Sega Intersettle AG oppure ogni altro sistema per
compensazioni di quote progettato per i fini di cui
al Capitolo 1A della Parte 27 del Taxes Act, da parte
degli Irish Revenue Commissioners, quale sistema di
compensazioni riconosciuto”.
“Mercato Riconosciuto” qualsiasi mercato azionario/
borsa valori regolamentato o altro mercato in cui
un Comparto può investire. Una lista di tali mercati
azionari regolamentati o altri mercati è contenuta
nell’Appendice II del presente Prospetto.
“Dichiarazione Pertinente” la dichiarazione
riguardante il Sottoscrittore, secondo quanto riportato
nel Prospetto 2B del Taxes Consolidation Act, 1997 e
successivi emendamenti. La Dichiarazione Pertinente
per gli investitori che non sono Residenti in Irlanda
né hanno Residenza Qualificata in Irlanda (o per gli
Intermediari che agiscono per conto di tali investitori)
è riportata nella domanda di sottoscrizione che
accompagna il presente Prospetto.
“Periodo Pertinente” un periodo di 8 anni che ha
inizio con l’acquisizione di una Quota da parte di
Possessore di Quote e ogni successivo periodo di 8
anni che ha inizio immediatamente dopo il precedente
periodo pertinente.
“Securities Act” lo United States Securities Act del
1933, e successivi emendamenti.
“Comparti” i Comparti elencati nella Scheda
Informativa sui Comparti allegata al presente Prospetto
ed ogni altro Comparto costituito di volta in volta dalla
Società di Gestione con l’approvazione della Banca
Depositaria e della Banca Centrale.
“Taxes Act” il Taxes Consolidation Act, 1997 (d’Irlanda),
come modificato.
“Regolamento” l’atto di costituzione datato 7
febbraio 2005 fra la Società di Gestione e la Banca
Depositaria, come modificato da un atto datato 3
gennaio 2006 intervenuto tra la Società di Gestione e
la Banca Depositaria concernente il recesso e la nomina
della Banca Depositaria, un primo supplemento al
Regolamento datato 17 giugno 2009, un secondo
supplemento al Regolamento datato 30 ottobre 2009,
un terzo supplemento al Regolamento datato 25
giugno 2010, un quarto supplemento al regolamento
datato 26 ottobre 2012 ed eventuali modifiche
successive in conformità con i requisiti stabiliti dalla
Banca Centrale.
“Banca Depositaria” RBC Dexia Investor Services
Bank S.A., Filiale di Dublino o altra società approvata
dalla Banca Centrale come banca depositaria del Fondo.
“OICVM” un Organismo di Investimento Collettivo
in Valori Mobiliari costituito ai sensi della direttiva del
Consiglio CE N°85/611/EEC del 20 Dicembre 1985, e
successive modifiche, integrazioni o sostituzioni di volta
in volta effettuate.
“Comunicazioni OICVM” una o più comunicazioni
inerenti ad OICVM di volta in volta pubblicate dalla
Banca Centrale quale autorità competente responsabile
dell’autorizzazione e della supervisione degli OICVM
irlandesi.
“Normative OICVM”le Normative delle Comunità
Europee Organismi di Investimento Collettivo in Valori
Mobiliari, 2011, (S.I. N. 352 del 2011) (come modificate,
consolidate o sostituite di tempo in tempo) e le eventuali
normative o comunicazioni pubblicate dalla Banca
Centrale ai sensi di quanto vigente di volta in volta.
“Stati Uniti” gli Stati Uniti d’America (inclusi gli Stati
e il Distretto della Columbia), i loro territori, il loro
possedimenti e tutte le altre aree soggette alla loro
giurisdizione.
“Soggetto Statunitense” una persona fisica che sia
cittadino o residente negli Stati Uniti, qualsiasi società,
gruppo o altro ente creato o organizzato in conformità
o secondo la legislazione degli Stati Uniti o qualsiasi
persona che rientri nella definizione di “soggetto
statunitense” contenuta nella Regulation S emanata in
base al Securities Act e che non rientri nella definizione
“accredited investors” contenuta nella norma D
emanata in base al Securities Act. Include un trust se (i)
un tribunale all’interno degli Stati Uniti abbia l’autorità,
10
ai sensi delle leggi applicabili, di emettere ordinanze o
pronunciare giudizi concernenti sostanzialmente tutte
le questioni riguardanti l’amministrazione del trust, e
(ii) uno o più Soggetti statunitensi abbiano l’autorità di
controllare tutte le decisioni importanti del trust, o una
proprietà immobiliare di una persona deceduta che sia
un cittadino o residente degli Stati Uniti.
“Soggetto statunitense specifico” (i) una persona
fisica che sia cittadino o residente degli Stati Uniti,
(ii) una società di persone o capitali organizzata negli
Stati Uniti o ai sensi delle leggi degli Stati Uniti o di
qualsiasi loro Stato (iii) un trust, se (a) un tribunale
all’interno degli Stati Uniti abbia l’autorità, ai sensi delle
leggi applicabili, di emettere ordinanze o pronunciare
giudizi concernenti sostanzialmente tutte le questioni
riguardanti l’amministrazione del trust, e (b) uno
o più soggetti statunitensi abbiano l’autorità di
controllare tutte le decisioni importanti del trust, o
una proprietà immobiliare di una persona deceduta
che sia un cittadino o residente degli Stati Uniti o (iv)
una proprietà immobiliare di una persona deceduta
che sia un cittadino o residente degli Stati Uniti; con
l’esclusione di (1) una società di capitali le cui azioni
siano regolarmente negoziate su uno o più mercati
mobiliari consolidati; (2) qualsiasi società di capitali
che appartenga allo stesso gruppo esteso di affiliate
- secondo la definizione di cui alla sezione 1471(e)(2)
dell’Internal Revenue Code statunitense – di una società
di capitali descritta nel precedente punto (i); (3) gli
Stati Uniti o un’agenzia da essi totalmente controllata
o ente semi-pubblico statunitense; (4) qualsiasi Stato
degli Stati Uniti, qualsiasi Territorio statunitense,
suddivisione politica degli stessi, o qualsiasi agenzia da
essi interamente controllata o ente semipubblico di uno
o più dei soggetti di cui sopra; (5) un’organizzazione
esente da tassazione ai sensi della sezione 501(a)
o un piano pensionistico individuale come definito
nella sezione 7701(a)(37) dell’Internal Revenue Code
statunitense; (6) una banca come definita nella sezione
581 dell’Internal Revenue Code statunitense; (7) un
fondo comune d’investimento immobiliare (REIT)
come definito nella sezione 856 dell’Internal Revenue
Code; (8) una società d’investimento regolamentata
come definita nella sezione 851 dell’Internal Revenue
Code statunitense o qualsiasi entità registrata presso
la Securities Exchange Commission ai sensi della legge
Investment Company Act del 1940 (15 U.S.C. 80a64); (9) qualsiasi fondo comune d’investimento come
definito nella sezione 584(a) dell’Internal Revenue
Code statunitense; (10) qualsiasi trust che sia esente
da imposta ai sensi della sezione 664(c) dell’Internal
Revenue Code statunitense o descritto nella sezione
4947(a)(1) dello stesso; (11) un operatore in titoli,
materie prime o strumenti finanziari derivati (compresi
contratti a capitale nozionale, futures, contratti
a termine e opzioni) registrato come tale ai sensi
delle leggi degli Stati Uniti o di qualsiasi loro Stato;
o (12) un intermediario come definito nella sezione
6045(c) dell’Internal Revenue Code statunitense.
Questa definizione sarà interpretata conformemente
all’Internal Revenue Code statunitense.
“Sottoscrittore” la persona di volta in volta registrata
come sottoscrittore di una Quota.
“Quota” una Quota indivisa delle attività di un
Comparto attribuibile alla Classe di riferimento.
“Giorno di Valutazione” il giorno lavorativo
immediatamente precedente un Gior no di
Negoziazione
“Punto di Valutazione” indica il momento che verrà
specificato nella Scheda Informativa sui Comparti.
“IVA” Qualsiasi imposta sul valore aggiunto, imposta
su beni e servizi, imposta sulle vendite o altra imposta
analoga applicata da un paese.
Nel presente Prospetto, a meno che non sia diversamente
specificato, l’espressione “miliardo” significa mille
milioni, le espressioni “Dollari”,”US$” o “centesimi”
indicano rispettivamente dollari o centesimi degli Stati
Uniti ed “Euro” o “€” indicano l’Euro.
11
SOMMARIO
Le descrizioni che seguono sono integrate con le
informazioni dettagliate contenute in altre parti del
presente Prospetto e nel Regolamento.
Il Fondo
Il Fondo è un organismo di investimento collettivo
in valori mobiliari di tipo aperto, del genere “ad
ombrello”, costituito come OICVM ai sensi della
Normativa OICVM.
I Comparti/le Classi
Il Fondo è composto di Comparti, e ogni Comparto
è un singolo complesso di attività. La Società di
Gestione, all’atto della creazione di un Comparto
oppure di volta in volta, può creare più di una
Classe di Quote del Comparto a cui possono essere
applicate delle differenze per quanto riguarda
i livelli di spese e commissioni di sottoscrizione
(compresa la commissione di gestione), sottoscrizione
minima, valuta designata, (eventuale) strategia di
copertura applicata alla valuta di denominazione
della Classe, politica di distribuzione e altre condizioni
eventualmente stabilite dalla Società di Gestione. Le
Quote saranno distribuite agli investitori come Quote
di una Classe.
Obiettivi e Politiche di Investimento
Le attività di un Comparto saranno investite
separatamente secondo gli obiettivi e le politiche di
investimento di quel Comparto, come indicato nella
Scheda Informativa sui Comparti allegata al presente
Prospetto.
Società di Gestione
Mediolanum International Funds Limited
Investment Managers
La Società di Gestione, in osservanza alle richieste
della Banca Centrale, potrà nominare uno o più
Investment Managers per gestire le attività di uno o
più Comparti
Investment Manager Delegati
Gli Investment Managers, in osservanza alle richieste
della Banca Centrale, potranno delegare ad uno o
più Investment Managers Delegati tutte le o parte
delle proprie responsabilità relative alla gestione delle
attività di uno o più Comparti.
Agente Amministrativo
RBC Investor Services Ireland Limited.
Banca Depositaria
RBC Investor Services Bank S.A., Filiale di Dublino.
Emissione Iniziale di Quote
Durante il periodo iniziale di offerta delle Quote di
una Classe l’emissione avverrà ad un dato prezzo
iniziale prefissato come indicato nella relativa Scheda
Informativa sulle Classi. Successivamente, le Quote
verranno emesse ad un prezzo per Quota corrispondente
al Valore Unitario di Quota relativo alla Classe.
Rimborso delle Quote
Le Quote verranno rimborsate su richiesta dei
Sottoscrittori, ad un prezzo per Quota pari al Valore
Unitario per Quota.
Politica di distribuzione
La Società di Gestione intende reinvestire
automaticamente tutti i proventi, i dividendi e ogni
altra forma di reddito, nonché le plusvalenze realizzate,
derivanti dalla porzione del Valore di Patrimonio Netto
di ciascun Comparto attribuibile alle Quote di tipo ”A”
secondo le politiche e gli obiettivi di investimento di
ciascun Comparto, a beneficio dei Sottoscrittori del
medesimo Comparto. Di conseguenza, la Società di
Gestione non intende distribuire i proventi in relazione
alle Quote di tipo “A”.
La Società di Gestione Gestione effettuerà distribuzioni
a valere sulla percentuale di Valore Patrimoniale Netto
di un Comparto che è attribuibile alle Quote “B”.
12
IL FONDO
Introduzione
Il Fondo, istituito in data 7 febbraio 2005, è un
Organismo di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari
di tipo aperto, del genere “ad ombrello”, costituito
in forma di unit trust, come O.I.C.V.M. ai sensi della
Normativa OICVM. Il Regolamento è l’atto con il quale
si istituisce il Fondo, che è composto dai Comparti,
ciascuno dei quali è un singolo complesso di attività.
La Società di Gestione, all’atto della creazione di un
Comparto oppure di volta in volta, può creare più
di una Classe di Quote del Comparto, a cui possono
essere applicate delle differenze per quanto riguarda
i livelli di spese e commissioni di sottoscrizione
(compresa la commissione di gestione), la sottoscrizione
minima, la valuta designata, l’eventuale strategia di
copertura applicata alla valuta di denominazione della
Classe, la politica di distribuzione e le altre condizioni
eventualmente stabilite dalla Società di Gestione. Le
Quote saranno distribuite agli investitori come Quote
di una Classe. I Comparti attualmente esistenti e i tipi di
Classi disponibili in ogni Comparto sono elencati nella
Scheda Informativa sui Comparti allegata al presente
Prospetto. La Società di Gestione, previa approvazione
della Banca Centrale e della Banca Depositaria, potrà
aggiungere ulteriori Comparti e il nome di ciascun
Comparto aggiuntivo e i dettagli relativi ai suoi obiettivi
e alle sue politiche di investimento, ai tipi di Classi
disponibili, all’emissione di Quote e alle commissioni e
spese applicabili a ciascun Comparto verranno indicati
nella Scheda Informativa sui Comparti allegata al
presente Prospetto. La Società di Gestione potrà, nel
rispetto dei requisiti della Banca Centrale, aggiungere
ulteriori Classi e i particolari specifici riguardanti le
varie Classi verranno indicati nelle Schede Informative
sulle Classi allegate al presente Prospetto. La Società
di Gestione potrà, con l’approvazione della Banca
Depositaria e a seguito della comunicazione alla Banca
Centrale, chiudere un Comparto o una Classe esistente
informando i Sottoscrittori di tale Comparto o Classe e
la Banca Centrale almeno trenta giorni prima.
I proventi derivanti dall’emissione di Quote di un
Comparto verranno annotati sui registri e nei documenti
contabili del Fondo con riferimento a quel Comparto,
e le attività e le passività, nonché i ricavi ed i costi
di competenza, verranno imputati a quel Comparto
secondo quanto previsto nel Regolamento. Le attività
di un Comparto verranno investite separatamente
secondo gli obiettivi e la politica di investimento di quel
Comparto, come indicato nella Scheda Informativa
sui Comparti allegata al presente Prospetto, che
verrà aggiornata in occasione dell’apertura di nuovi
Comparti, o della chiusura di Comparti già esistenti
secondo i casi. Non sarà mantenuto un portafoglio
separato di attività per ogni Classe di Quote.
Le somme per la sottoscrizione di ciascun Comparto
dovranno essere nella valuta di denominazione
del Comparto corrispondente. Le somme per la
sottoscrizione di un determinato Comparto che
siano in valuta diversa dalla valuta di denominazione
del Comparto saranno convertite dalla Società di
Gestione nella valuta di denominazione del Comparto
corrispondente al tasso di cambio che la Società di
Gestione riterrà più appropriato, e tale sottoscrizione
sarà ritenuta effettuata per la somma così convertita.
A ciascun Comparto saranno imputate le rispettive
passività secondo quanto sarà stabilito a discrezione
della Banca Depositaria con l’approvazione della
Società di Gestione. Il Fondo non è responsabile in
solido verso terzi, fermo restando tuttavia che se la
Banca Depositaria ritiene che una particolare passività
non si riferisca ad un particolare Comparto o gruppo di
Comparti, tale passività sarà sostenuta congiuntamente
da tutti i Comparti in proporzione al valore dei rispettivi
patrimoni netti al momento in cui viene effettuata
l’imputazione.
Le attività di ciascun Comparto apparterranno
esclusivamente a tale Comparto, verranno separate
dalle attività degli altri Comparti e non potranno essere
usate per coprire direttamente o indirettamente le
passività o le pretese avanzate nei confronti di alcun
altro Comparto, né saranno disponibili a tale scopo.
Copertura (Hedging) delle Classi di Quote
Una Classe di Quote potrà essere designata in una
valuta diversa dalla valuta di riferimento del Comparto
interessato, come descritto nella relativa Scheda
Informativa sulle Classi. Le variazioni del tasso di
cambio tra la valuta di riferimento del Comparto e
tale valuta designata delle attività del Comparto, e la
valuta designata della Classe possono comportare un
deprezzamento del valore di tali Quote espresse nella
valuta designata. Un deprezzamento di tale natura
potrà verificarsi anche a seguito di variazioni nel tasso
di cambio fra la valuta designata di una data Classe
di Quote e la valuta di denominazione degli attivi del
Comparto attribuibili a tale Classe di Quote. La Società
di Gestione/Investment Manager oppure l’Investment
Manager Delegato, secondo i casi, possono cercare
di attenuare il rischio di deprezzamento del valore di
tali quote mediante strumenti finanziari, ad esempio
contratti spot e contratti di cambio a termine, come
copertura. Se la Società di Gestione/l’Investment
Manager oppure l’Investment Manager Delegato,
secondo i casi, eseguirà tali operazioni, allora i
profitti/perdite o i costi derivanti saranno attribuibili
unicamente alla Classe di Quote in questione e non
potranno essere congiunte o controbilanciate con le
13
esposizioni di altre Classi o attività specifiche. In tali
circostanze, i Sottoscrittori di quella Classe potranno
essere esposti a fluttuazioni del Valore Unitario di Quota
in conseguenza delle plusvalenze/perdite relative agli
strumenti finanziari in questione e dei costi, e questa
strategia può limitare in misura sostanziale i benefici
per i Sottoscrittori di tale Classe, se la valuta di quella
Classe perde valore rispetto alla valuta di riferimento
del Comparto e/o alla valuta in cui sono denominate le
attività del Fondo. Nei casi in cui la Società di Gestione/
Investment Manager oppure l’Investment Manager
Delegato, secondo i casi, intendono mettere in atto tali
operazioni di copertura, questo verrà reso noto nella
Scheda Informativa sui Comparti.
Laddove la Società di Gestione/Investment Manager
oppure l’Investment Manager Delegato, secondo i casi,
intenda coprirsi dalle fluttuazioni del cambio, pur se ciò
non sia voluto, potrebbe determinarsi una posizione
di sovra-copertura o sotto-copertura a causa di fattori
esterni al controllo dei predetti, secondo i casi. Tuttavia,
posizioni di sovra-copertura non supereranno il 105%
del Patrimonio Netto e le posizioni soggette a copertura
saranno verificate da Società di Gestione/Investment
Manager oppure dall’Investment Manager Delegato,
secondo i casi, per assicurare che posizioni superiori al
100% del Patrimonio Netto non siano ripetute di mese
in mese. Nella misura in cui la copertura abbia esito
favorevole per un particolare Comparto, il rendimento
del Comparto sarà verosimilmente in linea con il
rendimento delle sottostanti attività, con il risultato
che gli investitori in quel Comparto non trarranno
profitti se la valuta in cui è denominato il Comparto
si deprezzi nei confronti della valuta di riferimento e/o
nei confronti della valuta in cui sono espresse le attività
della relativa Classe.
Obiettivi e politiche di investimento
Le attività di un Comparto verranno investite
separatamente secondo gli obiettivi e la politica
di investimento di quel Comparto, come indicato
nella Scheda Informativa sui Comparti allegata al
presente Prospetto, che verrà aggiornata in occasione
dell’apertura di nuovi Comparti o della chiusura di
Comparti già esistenti, a seconda dei casi.
L’utile sull’investimento dei Sottoscrittori di un particolare
Comparto è connesso al Valore del Patrimonio Netto
di tale Comparto, che a sua volta è determinato
principalmente in base alla performance del portafoglio
di attività detenuto da tale Comparto. Laddove nella
politica di investimento di un Comparto si fa riferimento
ad uno o più indici specifici, la Società di Gestione ha
diritto di cambiare tale o tali indici di riferimento, senza
che questo possa essere considerato un cambiamento
della politica di investimento, sostituendo l’indice o gli
indici di riferimento con qualsiasi altro indice o indici
altrettanto rappresentativi o generalmente coerenti
rispetto all’esposizione se, per motivi che esulano dal
controllo della Società di Gestione, l’indice o gli indici
di riferimento non rappresentano più un adeguato
parametro di riferimento per tale esposizione. In attesa
di effettuare l’investimento dei proventi derivanti da
un collocamento o da un’offerta di Quote, o qualora
le condizioni di mercato o altri fattori lo giustifichino,
il patrimonio di un Comparto potrà essere investito
e detenuto, nel rispetto dei limiti di investimento
stabiliti nell’Appendice I del presente Prospetto, in
Strumenti dei Mercati Monetari, depositi in contante
e/o strumenti equivalenti (detenuti come attività liquide
accessorie) denominati nella valuta o nelle valute che la
Società di Gestione stabilirà dopo essersi consultata con
l’ Investment Manager competente. Più in generale, un
Comparto potrà inoltre occasionalmente detenere o
conservare attività liquide accessorie compresi, a puro
titolo esemplificativo, depositi liquidi e/o strumenti
equivalenti (come, per esempio, Strumenti dei Mercati
Monetari a breve termine), ferme restando le limitazioni
agli investimenti specificate nell’Appendice I del
Prospetto. Inoltre, un Comparto potrà, nel rispetto
dei limiti di investimento indicati nell’Appendice
I del presente Prospetto, investire in altri schemi
di investimento collettivo (compresi gli Exchange
Traded Funds) quotati sulle Borse Valori Riconosciute
laddove la Società di Gestione o un’affiliata della
Società di Gestione possa essere il gestore di tali
organismi di investimento collettivo. Al Comparto che
effettua l’investimento non verrà addebitata alcuna
commissione di sottoscrizione, ma il suo investimento
sarà soggetto alle spese generali di gestione e alle spese
del Fondo applicabili agli investitori in tali organismi
di investimento collettivo. Taluni Comparti possono
anche essere istituiti come fondi di fondi o come fondi
feeder (fondi di alimentazione) ai sensi delle disposizioni
della Normativa OICVM e, in tale eventualità, saranno
riportati nella Scheda Informativa del Comparto
allegata al presente Prospetto. Un fondo feeder è un
Comparto che è stato approvato dalla Banca Centrale
allo scopo di investire almeno l’85% delle sue attività
nelle quote di un altro fondo O.I.C.V.M. in deroga
alle disposizioni della Normativa O.I.C.V.M.. Un
Comparto può anche essere trasformato in un fondo
feeder in conformità ai requisiti della Banca Centrale.
Un Comparto può investire in warrant, nel rispetto
dei limiti d’investimento stabiliti nell’Appendice I del
Prospetto. Un Comparto può investire in warrant, con i
limiti stabiliti dalle restrizioni all’investimento formulate
nell’Appendice I del Prospetto. La Società di Gestione,
in consultazione con il relativo Investment Manager,
è responsabile della formulazione dell’obiettivo
d’investimento e delle politiche d’investimento di
ciascun Comparto e di ogni successiva variazione di
14
tali obiettivi o politiche. L’obiettivo di investimento
di un Comparto, indicato nella Scheda Informativa
sui Comparti allegata al presente Prospetto non
potrà essere alterato o modificato senza la previa
approvazione dei Sottoscrittori espressa a maggioranza
in sede di assemblea generale dei Sottoscrittori. Un
cambiamento sostanziale della politica di investimento
di un Comparto richiederà altresì la previa approvazione
dei Sottoscrittori espressa a maggioranza in sede di
assemblea generale dei Sottoscrittori. In caso di modifica
dell’obiettivo e/o delle politiche di investimento, la
Società di Gestione dovrà darne comunicazione ai
Sottoscrittori con un ragionevole margine di tempo,
per consentire loro di riscattare le proprie Quote prima
che tali cambiamenti diventino effettivi.
Profilo di un Investitore Tipico
Il profilo di un investitore tipico per ciascun Comparto
dovrà essere stabilito nella Scheda Informativa del
Comparto allegata al presente Prospetto.
Gestione Efficiente del Portafoglio
Ove ritenuto opportuno, il Comparto potrà utilizzare
tecniche e strumenti per l’efficace gestione del
portafoglio, nel rispetto delle condizioni ed entro i limiti
stabiliti dalla Banca Centrale. Tali tecniche e strumenti
includono, ma non soltanto, futures, opzioni, contratti
swap, warrants, contratti di prestito su titoli, transazioni
di riacquisto/di riacquisto inverso e contratti di cambio
a termine. Qualora la Società di Gestione / l’Investment
Manager/l’Investment Manager Delegato, secondo
i casi, intenda utilizzare tecniche o strumenti per
l’efficace gestione del portafoglio, tale intenzione sarà
illustrata con maggiori dettagli nella Scheda Informativa
del Comparto.
Transazioni per un’efficiente gestione di portafoglio
possono essere effettuate dalla Società di Gestione /
dall’Investment Manager / dall’Investment Manager
Delegato con uno dei seguenti obiettivi a) una
riduzione del rischio b) una riduzione di costo senza
alcun incremento o con un minimo incremento del
rischio c) una generazione di capitale o guadagno
aggiuntivo senza alcun o con un accettabile basso
livello di rischio (relativo al ritorno atteso) e i requisiti
di diversificazione in conformità alla O.I.C.V.M. Notice
9 “Eligible Assets and Investment Restrictions” della
Banca Centrale e come illustrato nell’Appendice I al
Prospetto. Con riguardo alle operazioni di efficiente
gestione del portafoglio, la Società di Gestione /
l’Investment Manager / l’Investment Manager Delegato
assicurerà che le tecniche e gli strumenti adoperati
siano economicamente appropriati affinché siano posti
in essere in modo efficiente sul versante dei costi. Tali
tecniche e strumenti possono includere transazioni sui
cambi esteri che modifichino le caratteristiche delle
obbligazioni trasferibili per conto del Fondo.
Una descrizione delle tecniche e degli strumenti
principali che può essere adoperata per una gestione
efficiente del portafoglio è delineata appresso.
Un Comparto può vendere future su obbligazioni,
valute o tassi d’interesse per raggiungere un metodo
efficiente, liquido ed efficace nella gestione dei
rischi attraverso il “locking in” (accaparramento)
di guadagni e/o attraverso la protezione da futuri
cali del valore. Un Comparto può anche acquistare
future su obbligazioni, valute e tassi d’interesse per
conseguire un meccanismo efficace sul versante dei
costi ed efficiente per avvantaggiarsi nella posizione
su obbligazioni.
Un Comparto può utilizzare opzioni (incluse opzioni
equity index, opzioni su future e opzioni su swap) per
incrementare il proprio attuale guadagno contabilizzando
opzioni covered call e put su obbligazioni di proprietà
o su cui può investire e su valute. Un Comparto riceve
un premio nel contabilizzare un’opzione call o put, che
aumenta il ritorno se l’opzione cessa di esistere senza
essere stata esercitata o viene chiusa a un profitto
netto. Se un Comparto contabilizza un’opzione call,
abbandona l’opportunità di trarre profitto da ogni
incremento nel prezzo di un’obbligazione o valuta al
di sopra del prezzo di esercizio dell’opzione; quando
contabilizza un’opzione put, un Comparto assume il
rischio che dovrà acquistare un’obbligazione o una
valuta dal detentore dell’opzione a un prezzo superiore
al prezzo corrente di mercato dell’obbligazione o
della valuta. Un Comparto può chiudere un’opzione
contabilizzata prima della sua scadenza effettuando
una transazione di acquisto a chiusura in cui acquista
un’opzione che ha gli stessi termini dell’opzione
contabilizzata.
Un Comparto può acquistare opzioni put (incluse
opzioni equity index, opzioni su future e opzioni
su swap) per conseguire un meccanismo efficiente,
liquido e efficace nel “locking in” di guadagni e/o nel
proteggere contro futuri cali di valore delle obbligazioni
possedute. Ciò consente al Comparto di beneficiare
di futuri incrementi di valore di un’obbligazione senza
il rischio di declino nel valore dell’obbligazione. Un
Comparto può anche comperare opzioni call (incluse
opzioni equity index e opzioni su future) per conseguire
un efficiente, liquido ed efficace meccanismo di
assunzione di posizioni in obbligazioni. Ciò consente a
un Comparto di beneficiare di futuri guadagni nel valore
di un’obbligazione senza la necessità di acquistare e
detenere detta obbligazione. Un Comparto può anche
acquistare opzioni call su valute per proteggersi da
rischi su cambi. Un Comparto può acquistare warrant
per conseguire un efficiente e liquido meccanismo allo
scopo di assumere posizioni in obbligazioni senza la
necessità di acquistare e detenere l’obbligazione stessa.
15
Un Comparto può concludere accordi swap (compresi
swap a ritorno totale) in relazione a valute, tassi
d’interesse e obbligazioni. Un Comparto può
adoperare tali tecniche per proteggersi da mutamenti
nel tassi d’interesse e nei tassi di cambio delle valute.
Un Comparto può anche adoperare tali tecniche per
prendere posizioni o proteggersi contro mutamenti
negli indici obbligazionari e nei prezzi di specifiche
obbligazioni. I dettagli relativi alle controparti di tali
contratti swap sono specificati qui di seguito. Rispetto
alle valute, un Comparto può utilizzare contratti di
swap in cui il Comparto stesso può scambiare valute
a un tasso di cambio predeterminato contro valute a
tasso di cambio flottante oppure valute a un tasso di
cambio flottante contro valute a un tasso di cambio
fisso. Tali contratti consentono a un Comparto di
gestire le proprie esposizioni nei confronti di valute in
cui ha investito. Per tali strumenti, il ritorno finanziario
del Comparto si basa sul movimento dei tassi di
cambio relativo a un ammontare fisso della valuta
concordato tra le parti. Rispetto ai tassi d’interesse,
un Comparto può utilizzare contratti di swap di tassi
d’interesse in cui il Comparto stesso può scambiare
flussi di cassa di tassi d’interesse flottante per flussi
di cassa di tassi fissi d’interesse oppure flussi di cassa
di tassi fissi d’interesse per flussi di cassa di tassi
d’interesse flottante. Tali contratti consentono al
Comparto di gestire le proprie esposizioni in tassi
d’interesse. Per tali strumenti, il ritorno finanziario del
Comparto si basa sul movimento dei tassi d’interesse
relativo a un tasso fisso concordato tra le parti.
Riguardo a obbligazioni e indici di obbligazioni, un
Comparto può usare contratti di total return swap
nei quali il Comparto può scambiare flussi di cassa
a tasso d’interesse flottante contro flussi di cassa
fissi basati sul ritorno totale di un’obbligazione o
di uno strumento a reddito fisso o di un indice di
obbligazioni o di un flusso di cassa fisso basato sul
ritorno globale di un’obbligazione odi uno strumento
a reddito fisso o di un indice di obbligazioni per
flussi di cassa a tasso d’interesse flottante. Tali
contratti consentono al Comparto di gestire le sue
esposizioni verso determinate obbligazioni o verso
indici di obbligazioni. Per tali strumenti, il ritorno
finanziario del Comparto si basa sul movimento
dei tassi d’interesse relativi al ritorno finanziario del
corrispondente indice di obbligazioni. Un Comparto
può concludere contratti di valute forward per
comprare o vendere una specifica valuta a data futura
a prezzo prefissato all’atto del perfezionamento del
contratto. Un Comparto può concludere tali contratti
per proteggersi da variazioni nei cambi di valute. Un
Comparto può adoperare una valuta (o un paniere di
valute) per proteggersi da modificazioni avverse nel
valore di un’altra valuta (o di un paniere di valute)
quando i tassi di cambio fra le due valute sono
correlati positivamente. Un Comparto può utilizzare
accordi di prestito di azioni. In una tale transazione,
il Comparto può temporaneamente trasferire le
sue obbligazioni a un prestatario, con l’accordo
da parte del prestatario di restituire obbligazioni
equivalenti al Comparto a una scadenza prefissata. Nel
formalizzare siffatte transazioni, il Comparto cercherà
di aumentare i ritorni finanziari del proprio portafoglio
di obbligazioni incassando una commissione per avere
reso disponibili le proprie obbligazioni al prestatario.
Si prega di consultare “Rischio di Credito e Rischio
della Controparte” alla sezione “Fattori di Rischio”
circa i dettagli relativi ai rischi propri di tali pratiche.
Un Comparto può concludere accordi di riacquisto /
riacquisto inverso. Una tale transazione è un accordo
per il quale una parte vende all’altra un’obbligazione
a un prezzo determinato con l’obbligo di riacquistare
il titolo a una data successiva a un altro prezzo
prefissato. Il Comparto può concludere siffatti accordi
nei seguenti modi (a) se il Comparto detiene fondi
a breve termine da investire, allora la differenza
tra i prezzi di vendita e di riacquisto pagati per
l’obbligazione rappresentano un ritorno finanziario
per il Comparto simile all’interesse su di un prestito
o (b) se il Comparto desidera utilizzare nel breve
termine una particolare obbligazione. Nell’ambito
di accordi di prestito titoli, una volta detratto ogni
altro importo pertinente eventualmente dovuto ai
sensi del pertinente contratto di autorizzazione al
prestito titoli, tutti i proventi derivanti da commissioni
relative al programma di prestito titoli saranno ripartiti
fra il Comparto e l’Agente per il Prestito Titoli nelle
proporzioni (eventualmente maggiorate dell’IVA) che
si potranno di volta in volta concordare per iscritto e
pubblicare nella relazione annuale del Fondo. Tutti i
costi o le spese derivanti dal programma di prestito
titoli, incluse le commissioni della Banca Depositaria,
saranno a carico del relativo Comparto, dell’Agente
per il prestito titoli e di eventuali subagenti dallo stesso
nominati nelle medesime proporzioni eventualmente
di volta in volta concordate per iscritto e riportate
nella relazione annuale del Fondo. L’utilizzo di altre
tecniche di gestione efficiente del portafoglio può
comportare l’addebito di costi di transazione in
relazione a un Comparto. Tutti i proventi derivanti
da tecniche di gestione efficiente del portafoglio, al
netto dei costi operativi diretti e indiretti, saranno
restituiti al Comparto di appartenenza. Tutte le
commissioni/i costi operativi diretti e indiretti derivanti
da tecniche di gestione efficiente del portafoglio non
includono proventi nascosti e saranno pagati alle
entità specificate nella relazione annuale del Fondo,
che indicherà se le entità siano collegate alla Società
di Gestione o alla Banca Depositaria.
16
Strumenti Finanziari Derivati
Il Fondo e il Comparto possono investire in strumenti
finanziari derivati (“FDI”) a scopo di investimento ove
specificato nella Scheda Informativa del Comparto
allegata al presente Prospetto. La Società di Gestione
utilizzerà un processo di gestione del rischio che le
consentirà di monitorare e misurare i rischi connessi alle
posizioni dei derivati finanziari e i particolari dettagliati
di questo processo sono stati forniti alla Banca Centrale.
La Società di Gestione non utilizzerà derivati che non
sono stati inclusi nel processo di gestione del rischio
fino al momento in cui non la Banca Centrale non
avrà esaminato un processo modificato di gestione del
rischio. La Società di Gestione fornirà ai Sottoscrittori,
su loro richiesta, informazioni aggiuntive relative ai
metodi di gestione del rischio impiegati inclusi i limiti
quantitativi applicati e gli eventuali sviluppi recenti
nelle caratteristiche di rischio e di rendimento delle
principali categorie di investimenti. Allo scopo di fornire
margine o collaterale a fronte di transazioni in strumenti
finanziari derivati, la Banca Depositaria, sulla scorta di
istruzioni dalla Società di Gestione o sua delegata, come
appropriato, può trasferire, mutuare, prendere a carico
o gravarsi di attività o contanti facenti parte del relativo
Comparto in conformità alle normali usanze di mercato.
Gestione del Collaterale
In conformità con i requisiti della Banca Centrale,
l’Investment Manager adotterà anche una politica di
gestione del collaterale a nome e per conto del Fondo
e di ciascun Comparto, con riferimento al collaterale
ricevuto in relazione alle operazioni su derivati finanziari
OTC utilizzati sia a scopo d’investimento che per
finalità di gestione efficiente del portafoglio. Ogni
collaterale ricevuto dal Fondo a nome e per conto di
un Comparto a seguito del trasferimento di un titolo
sarà detenuto dalla Banca Depositaria. Per altri tipi di
accordi di garanzia, il collaterale può essere detenuto
presso un depositario terzo che è soggetto alla vigilanza
prudenziale e non è correlato al fornitore del collaterale.
Ove necessario, un Comparto accetterà collaterale
dalle sue controparti al fine di ridurre l’esposizione al
rischio di controparte generato attraverso l’utilizzo di
strumenti derivati over-the-counter e di tecniche di
gestione efficiente del portafoglio. Ogni collaterale
ricevuto da un Comparto sarà costituito da collaterale
in contanti e/o titoli garantiti da titoli di Stato di varia
durata che soddisfano i requisiti della Banca Centrale
relativi al collaterale non in contanti che può essere
ricevuto da un OICVM. La garanzia liquida ricevuta
non sarà reinvestita e tutta la garanzia ottenuta da un
Comparto sulla base di un trasferimento di titolarità
sarà detenuta dalla Banca Depositaria. Per altri tipi di
accordi di garanzia, il collaterale può essere detenuto
presso un depositario terzo che è soggetto alla vigilanza
prudenziale e non è correlato al fornitore del collaterale.
Il livello di collaterale di cui si richiede il deposito può
variare a seconda della controparte con la quale un
Comparto opera e sarà conforme con i requisiti della
Banca Centrale. La politica di abbattimento applicata
alla garanzia rilasciata sarà negoziata in base alle
singole controparti e varierà in funzione della classe
di attività ricevuta dal Comparto, tenendo conto delle
caratteristiche delle attività ricevute a titolo di garanzia
come affidabilità creditizia o volatilità dei prezzi e l’esito
di eventuali politiche di stress test della liquidità.
Procedure di controparte
L’Investment Manager approva le controparti utilizzate
nelle operazioni, definisce per esse i limiti di credito
delle controparti e vigila su di esse con regolarità.
I criteri di selezione della controparte dell’Investment
Manager includono l’analisi di struttura, management,
solidità finanziaria, controlli interni e reputazione
generale della controparte in oggetto, oltreché del
contesto legale, normativo e politico nei mercati
di riferimento. Le controparti selezionate vengono
monitorate attraverso l’utilizzo delle più recenti
informazioni di mercato disponibili. L’esposizione alle
controparti è monitorata e rendicontata alla Società di
Gestione con regolarità. Ogni controparte intermediaria
selezionata deve essere debitamente registrata e
soddisfare i requisiti di efficienza operativa.
Si prega di consultare i fattori di rischio alla sezione
“Fattori di rischio” del Prospetto per conoscere i rischi
di controparte che si applicano ai Comparti.
Investimenti Consentiti e Limiti di Investimento
L’investimento del patrimonio di ciascun Comparto
deve essere conforme alla Normativa O.I.C.V.M. La
Società di Gestione può imporre ulteriori restrizioni in
relazione a qualsiasi Comparto. I limiti di investimento
e di prestito che si applicano al Fondo e a ciascun
Comparto sono indicati nell’Appendice I del presente
Prospetto.
Resta inteso che la Società di Gestione avrà il potere
(previa approvazione della Banca Centrale) di avvalersi
delle eventuali modifiche ai limiti di investimento e
di prestito specificate nella Normativa O.I.C.V.M. che
consentirebbero l’investimento da parte del Fondo
in forme di investimento altrimenti limitate o vietate
ai sensi della Normativa O.I.C.V.M. alla data del
presente Prospetto. In conformità alle disposizioni del
Regolamento O.I.C.V.M., la Banca Depositaria può
ascrivere le attività del Fondo oppure di un Comparto
quale collaterale per tali prestiti.
Politica di Distribuzione
La Società di Gestione intende reinvestire
automaticamente tutti i proventi, i dividendi e ogni
17
altra forma di reddito, nonché le plusvalenze realizzate,
derivanti dalla porzione del Valore di Patrimonio Netto
di ciascun Comparto attribuibile alle Quote di tipo ”A”
secondo le politiche e gli obiettivi di investimento del
Comparto interessato, a beneficio dei Sottoscrittori di
Quote “A” del medesimo Comparto. Di conseguenza,
la Società di Gestione non intende distribuire i proventi
in relazione alle Quote di tipo “A”.
La Società di Gestione effettuerà distribuzioni in
relazione alle Quote “B”. Le eventuali distribuzioni
relative alle Quote “B” verranno effettuate alla Data di
Pagamento delle Distribuzioni o non appena possibile
dopo tale data.
L’importo disponibile per la distribuzione ai Sottoscrittori
di Quote di tipo “B” relativamente a qualsiasi Periodo
di Distribuzione sarà la somma pari al consolidato (i)
dell’utile netto ricevuto dalla Banca Depositaria (sotto
forma di dividendi, interessi o altro) durante il Periodo di
Distribuzione in relazione alla proporzione del Valore del
Patrimonio Netto del Comparto attribuibile alle Quote di
tipo “B”, e (ii) nel caso lo si ritenga necessario allo scopo
di mantenere un livello ragionevole di distribuzione dei
dividendi, le plusvalenze realizzate e non realizzate,
da cui verranno sottratte le minusvalenze realizzate
e non realizzate durante il Periodo di Distribuzione,
dai trasferimenti/apprezzamenti delle attività derivate
dalla porzione del Valore del Patrimonio Netto del
Comparto di riferimento attribuibile alle Quote di tipo
“B”, tenendo conto degli opportuni aggiustamenti da
effettuarsi nei seguenti casi:
(a)aggiunta o sottrazione di un importo di
aggiustamento al fine di compensare l’effetto delle
vendite o acquisizioni cum o ex dividendi;
(b)aggiunta dell’importo rappresentante interessi
o dividendi o altro utile maturato ma non
ricevuto dalla Banca Depositaria alla fine del
Periodo di Distribuzione, e sottrazione dell’importo
rappresentante (fino all’ammontare dell’importo
versato come aggiustamento relativamente ad
un precedente Periodo di Distribuzione) interessi
o dividendi o altro utile maturato alla fine del
precedente Periodo di Distribuzione;
(c)aggiunta dell’eventuale importo disponibile per la
distribuzione relativamente all’ultimo Periodo di
Distribuzione precedente, ma non distribuito;
(d)aggiunta dell’importo rappresentante il rimborso
fiscale effettivo o presunto derivante da richieste di
rimborsi fiscali, per esenzione da doppia tassazione
o altro;
(e)sottrazione dell’importo relativo a imposte o altre
passività effettive o presunte a valere sull’utile in
relazione alla porzione del Valore del Patrimonio Netto
del Comparto attribuibile alle Quote di tipo”B”;
(f) sottrazione dell’importo rappresentante la
partecipazione all’utile pagato in occasione della
cancellazione di Quote di tipo ” B” durante il Periodo
di Distribuzione; e
(g)sottrazione dell’importo ritenuto necessario
dall’Agente Amministrativo per far fronte alle spese,
compensi o altri pagamenti (ivi comprese le spese
amministrative, gli esborsi e la commissione di
servizio) maturati durante il Periodo di Distribuzione
e regolarmente a valere sull’utile o sul capitale in
relazione alla porzione del Valore del Patrimonio Netto
del Comparto attribuibile alle Quote di tipo “B”.
L’importo da distribuire per ogni Periodo di Distribuzione
sarà stabilito dalla Società di Gestione con la consulenza
dell’Investment Manager o Investment Manager
Delegato competente nei limiti dell’importo disponibile
per la distribuzione, fermo restando che qualsiasi
importo non distribuito in relazione a tale Periodo di
Distribuzione sarà riportato al successivo Periodo di
Distribuzione. Le distribuzioni non richieste entro sei
anni dalla data di godimento cadranno in prescrizione e
saranno integrate al relativo Comparto. Le distribuzioni
in favore di un Sottoscrittore di Quote “B” saranno
pagate in Euro mediante bonifico bancario o assegno.
Tale bonifico bancario o assegno bancario sarà pagabile
a favore del suddetto Sottoscrittore di Quote di tipo “B”
o, nel caso di co-Sottoscrittori di Quote di tipo “B”, sarà
pagabile a favore del primo co-Sottoscrittore di Quote
di tipo “B” risultante dal registro, a rischio di ciascun
Sottoscrittore di Quote di tipo “B” o co-Sottoscrittore
di Quote di tipo “B”.
Se l’ammontare del dividendo pagabile ad un singolo
Sottoscrittore di Quote di tipo “B” è inferiore a Euro 50,
la Società di Gestione potrà, a sua totale discrezione,
decidere di non effettuare tale distribuzione ma di
emettere e accreditare sul conto dei Sottoscrittori di
Quote di tipo “B” in questione un numero di Quote
di tipo “B” del relativo Comparto di riferimento
equivalente alla relativa somma in Euro calcolata al
Valore del Patrimonio Netto per Quota di tipo “B”
valido alla relativa Data di Distribuzione. Da tale
somma non verrà dedotta alcuna commissione di
sottoscrizione.
La politica di distribuzione relativa a ciascun Comparto è
indicata nella relativa Scheda Informativa sui Comparti
allegata al presente Prospetto. Ogni variazione della
politica di distribuzione sarà comunicata in un Prospetto
modificato e/o nella Scheda Informativa del Comparto,
previa notifica ai Sottoscrittori.
18
FATTORI DI RISCHIO
Prima di investire in uno dei Comparti, i potenziali
investitori sono invitati a tener conto dei seguenti
fattori di rischio. Questi fattori di rischio non sono
necessariamente applicabili a tutti i Comparti del Fondo
e gli investitori dovrebbero avere riguardo agli obiettivi
e alle politiche d’investimento del pertinente Comparto
quando prendessero in considerazione i fattori di rischio
del Fondo.
Generale
Si porta all’attenzione dei potenziali investitori
il fatto che il valore delle Quote e il reddito
da esse derivante possono fluttuare, come in
genere accade per altre azioni o quote. Non vi è
alcuna garanzia che l’obiettivo di investimento
di un Comparto venga effettivamente raggiunto.
La differenza in ogni istante fra il prezzo di
emissione e il prezzo di riscatto delle Quote
significa che l’investimento in un Comparto deve
essere considerato in un’ottica di medio-lungo
periodo.
Laddove un singolo Sottoscrittore investa in un
dato Comparto una somma attraverso un piano
di risparmi (ad esempio, investendovi a intervalli
regolari), il relativo livello di volatilità e di rischio
è minore di quello derivante dall’investire la
medesima somma attraverso un singolo importo
una tantum.
Rischio dei fondi di fondi
Vista la possibilità di costituire alcuni Comparti in forma
di fondi di fondi o fondi feeder, si richiama l’attenzione
degli investitori di tali Comparti sui seguenti rischi
in particolare. Gli investimenti nei fondi sottostanti
contengono gli stessi rischi di mercato e di liquidità
associati agli investimenti sottostanti, ma anche rischi
operativi (inclusi i rischi di governance e di valutazione)
associati agli investimenti nella società di gestione del
fondo sottostante.
Dipendenza dall’Investment Manager e dalle società
di gestione dei fondi sottostanti
Il successo di taluni Comparti dipende dal buon
esito della selezione di organismi di investimento
collettivi sottostanti (“fondi sottostanti”) effettuata
dall’Investment Manager o dall’Investment Manager
delegato, secondo i casi, oltre che dalle società di
gestione dei fondi sottostanti che attuano strategie
d’investimenti capaci di conseguire i rispettivi obiettivi
d’investimento dei fondi sottostanti. Non può esservi
alcuna garanzia che l’Investment Manager, l’Investment
Manager delegato o le società di gestione dei fondi
sottostanti raggiungano tale scopo. In particolare, le
decisioni soggettive (a differenza di quelle sistematiche)
adottate dall’Investment Manager o dall’Investment
Manager delegato, secondo il caso, e dalla società
di gestione del fondo sottostante possono provocare
una perdita di valore (o una mancata rivalutazione)
del relativo Comparto in una misura che un processo
decisionale meno soggettivo avrebbe potuto evitare.
Duplicazione dei costi/Commissioni di performance
Si ricorda che i Comparti sostengono costi e pagano
commissioni all’Investment Manager e ad altri fornitori
di servizi. Inoltre, un Comparto può sostenere costi nella
sua veste di investitore in fondi sottostanti che, a loro
volta, corrispondono commissioni alle proprie società
di gestione dei fondi sottostanti e ad altri fornitori di
servizi. Alcuni dei fondi sottostanti possono prevedere
il pagamento di commissioni di performance a favore
delle rispettive società di gestione. In base a tali accordi,
le società di gestione dei fondi sottostanti beneficeranno
della rivalutazione, incluso l’apprezzamento non
realizzato degli investimenti di tali fondi sottostanti,
ma non vengono parimenti penalizzati in caso di
perdite realizzate o non realizzate. Di conseguenza, i
costi del relativo Comparto possono rappresentare una
percentuale del Valore Patrimoniale Netto più elevata
di quanto non avverrebbe in caso di investimenti diretti
o di fondi d’investimento che effettuano investimenti
diretti.
Rischio di valutazione
Un Comparto che investe in fondi sottostanti può essere
soggetto al rischio di valutazione dovuto a modalità e
tempi di valutazione degli investimenti del relativo
Comparto. I fondi sottostanti possono essere valutati
da agenti amministrativi del fondo che produrranno
valutazioni non verificate in modo regolare e tempestivo
da un soggetto terzo indipendente. Sussiste pertanto il
rischio che (i) le valutazioni dei Comparti possano non
riflettere il valore reale delle partecipazioni nel fondo
sottostante in un dato momento, comportando perdite
consistenti o una scorretta determinazione dei prezzi
di questi Comparti e/o (ii) le valutazioni possano non
essere disponibili nel relativo Giorno di Valutazione
per il Giorno di Negoziazione specifico del Comparto
e, pertanto, una parte o la totalità delle attività del
Comparto possono essere valutate sulla base di una
stima.
Fondi sottostanti
Benché l’Investment Manager o l’Investment Manager
Delegato, a seconda dei casi, eserciteranno una
ragionevole cura nell’osservare le limitazioni agli
investimenti applicabili ad un determinato Comparto, la
società di gestione e/o i fornitori di servizi degli organismi
sottostanti non sono tenuti al rispetto di tali limitazioni
19
agli investimenti nella gestione/amministrazione degli
organismi sottostanti. Non si fornisce alcuna garanzia
che le limitazioni agli investimenti di un Comparto con
riferimento ai singoli emittenti o ad altre esposizioni
saranno osservate dagli organismi sottostanti o che,
in termini aggregati, le esposizioni degli organismi
sottostanti a singoli emittenti o singole controparti non
eccedano le limitazioni agli investimenti applicabili ad
un determinato Comparto. In caso di superamento
delle limitazioni agli investimenti applicabili agli
investimenti effettuati direttamente da un Comparto
per ragioni fuori dal controllo della Società di Gestione
o a seguito dell’esercizio dei diritti di sottoscrizione, gli
Amministratori dovranno prefiggersi quale obiettivo
primario la riparazione di tale situazione, tenendo in
debita considerazione gli interessi dei Sottoscrittori del/i
relativo/i Comparto/i.
Rischio di rimborso e di liquidità
Un Comparto che investe in fondi sottostanti può
essere soggetto al rischio di liquidità dovuto a modalità
e tempi dei potenziali rimborsi dai fondi sottostanti.
I fondi sottostanti possono aver facoltà di ritardare
l’accoglimento delle richieste di rimborso o pagamento
di proventi del rimborso da un Comparto.
Rischio di Capitalizzazione di Mercato
I valori mobiliari di piccole e medie imprese (per
capitalizzazione di mercato) o strumenti finanziari
relativi a tali valori mobiliari, e quindi possono avere
un mercato più limitato rispetto ai valori mobiliari di
imprese più grandi. Di conseguenza, può essere più
difficile effettuare la vendita di tali valori mobiliari in
un momento vantaggioso o senza una sostanziale
diminuzione del prezzo rispetto ai valori mobiliari
di un’impresa con una grande capitalizzazione di
mercato e vasto mercato di negoziazione. Inoltre, i
valori mobiliari delle piccole e medie imprese possono
avere una maggiore volatilità dei prezzi essendo
generalmente più vulnerabili a fattori di mercato
negativi, quali rendiconti economici sfavorevoli.
Rischi dei Mercati Emergenti
Determinati Comparti possono investire in valori
mobiliari di società operanti sui mercati emergenti. Tali
valori mobiliari possono comportare un alto grado di
rischio e possono essere considerati speculativi. I rischi
comprendono (i) un maggiore rischio di espropriazione,
tassazione di confisca, nazionalizzazione e instabilità
sociale, politica ed economica; (ii) il modesto volume
degli attuali mercati mobiliari di chi effettua emissioni
sui mercati emergenti e l’attuale basso o nullo volume
di scambio, da cui consegue mancanza di liquidità e
volatilità dei prezzi; (iii) determinate politiche nazionali
che possono limitare le opportunità di investimento di
un Comparto, comprese le limitazioni all’investimento
in emissioni o industrie reputate sensibili agli interessi
nazionali; e (iv) l’assenza di strutture legali consolidate
che regolano l’investimento privato o estero e la
proprietà privata.
L’economia dei mercati emergenti nei quali un Comparto
può investire può risultare favorevole o sfavorevole
se confrontata con quella dei Paesi industrializzati.
L’economia dei Paesi in via di sviluppo è in genere
fortemente dipendente dal commercio internazionale
ed è stata e potrebbe continuare ad essere soggetta a
limitazioni commerciali, controlli valutari, aggiustamenti
della valuta e ad altre misure di protezione imposte o
negoziate dai Paesi con i quali essi hanno rapporti
commerciali. Gli investimenti nei mercati emergenti
comportano rischi che comprendono la possibilità di
instabilità politica o sociale, cambiamenti sfavorevoli
nella normativa relativa agli investimenti o ai cambi,
espropriazione e ritenzione di dividendi alla fonte.
Inoltre, tali titoli possono essere negoziati con minor
frequenza e minor volume rispetto ai titoli di società
e governi delle nazioni stabili e sviluppate. Quando
un Comparto investe in titoli trasferibili vi è inoltre la
possibilità che il rimborso di Quote a seguito di una
richiesta di riscatto possa essere ritardato a causa della
natura di non liquidità di tali investimenti.
Rischio di Registrazione
In alcuni Paesi dei mercati emergenti l’evidenza del
possesso legale dei titoli è registrata sotto forma di
“scrittura contabile”. Per poter essere riconosciuto
come proprietario registrato dei titoli di una società, un
acquirente o un suo rappresentante deve presentarsi
di persona presso l’addetto ai registri e aprire un
conto presso di lui (in alcuni casi ciò richiede il
pagamento di una commissione per l’apertura del
conto). Successivamente, ogni volta che l’acquirente
acquista altri titoli della stessa società, il rappresentante
dell’acquirente deve presentare all’Addetto ai registri
una procura sia da parte dell’acquirente sia da parte del
venditore di tali titoli, unitamente alla documentazione
comprovante l’acquisto, in modo che l’Addetto ai
registri possa aggiornare il registro addebitando le
azioni acquistate al conto del venditore e accreditandole
al conto dell’acquirente.
Il ruolo dell’Addetto ai Registri in tali procedure di
custodia e registrazione è fondamentale. Gli Addetti
ai Registri non sono necessariamente soggetti ad
una efficace supervisione governativa ed è possibile
che un Comparto perda la propria registrazione
a causa di frode, negligenza o semplice errore da
parte dell’Addetto ai Registri. Inoltre, benché sia un
requisito che le società con sede in alcuni Paesi nei
mercati emergenti si servano di un Addetto ai Registri
indipendente, in conformità con alcuni criteri stabiliti
20
dalla legge, in pratica non esiste alcuna garanzia
che questa regola venga rigorosamente applicata. A
causa di questa possibile mancanza di indipendenza
il management di società in tali Paesi può avere una
notevole influenza sulla suddivisione del pacchetto
azionario di tali società. Se il registro societario andasse
distrutto o subisse una mutilazione, la quota delle azioni
della società detenuta dal Comparto potrebbe risultare
notevolmente ridotta o, in alcuni casi, inesistente.
Gli Addetti ai Registri spesso non sono assicurati a
copertura di tali rischi ed è in ogni caso improbabile
che il loro patrimonio sia sufficiente a compensare il
Comparto relativamente al danno risultante. Benché
l’Addetto ai Registri e la società abbiano l’obbligo
per legge di risarcire tale danno, non esiste alcuna
garanzia che questo avvenga, né alcuna garanzia che
il Comparto possa avanzare pretese nei loro confronti
come conseguenza del danno subito con alcuna
probabilità di successo. Inoltre, a causa della distruzione
del registro societario, l’Addetto ai Registri o la società
in questione potrebbero intenzionalmente rifiutarsi di
riconoscere il Comparto in quanto detentore registrato
di azioni in precedenza acquistate dal Comparto.
Rischio Titoli Tecnologici
Il valore delle Quote di un Comparto che investe in
titoli tecnologici può essere suscettibile a fattori che
influiscono sulla tecnologia o sulle società associate alla
tecnologia e a maggiori rischi e fluttuazioni di mercato
rispetto ad un piano di investimenti che investe in una
gamma di titoli più ampia. In alcuni Paesi le società
che operano nel settore tecnologico o in attività
associate alla tecnologia possono essere soggette ad
un maggior controllo governativo rispetto a molti altri
settori: i mutamenti delle politiche governative e la
necessità di ottenere le autorizzazioni prescritte può
avere un notevole impatto negativo su tali società.
Inoltre, tali società possono essere soggette ai rischi
dovuti agli sviluppi tecnologici, alle pressioni legate alla
concorrenza e ad altri fattori, e dipendono dal fatto
che i consumatori e le aziende accolgano con favore
le tecnologie di nuova concezione. I titoli di società
più piccole e meno affermate possono comportare
rischi maggiori, dovuti ad una limitazione delle linee
di produzione, dei mercati o delle risorse finanziarie o
manageriali, e la negoziazione di tali titoli può essere
soggetta a sbalzi di maggiore portata rispetto alla
negoziazione di titoli di società più grandi.
Un Comparto può investire in valori mobiliari di paesi
in via di sviluppo con mercati finanziari nuovi o in fase
di crescita. Questi paesi possono presentare governi
relativamente instabili, economie basate solo su pochi
settori e mercati finanziari che negoziano un numero
contenuto di titoli e che sono soggetti ad un minor
grado di supervisione e regolamentazione da parte
delle autorità competenti. I titoli di emittenti ubicati
in questi paesi tendono a presentare prezzi più volatili
e sono potenzialmente esposti a perdite consistenti,
oltre che a guadagni. Inoltre, le informazioni disponibili
sugli emittenti ubicati in questi paesi potrebbero essere
limitate. Infine, questi titoli possono risultare meno
liquidi degli investimenti in mercati più consolidati
a causa del volume inadeguato di scambi o delle
limitazioni agli scambi imposte dai governi di tali paesi.
Rischi Politici e/o Normativi
Il valore delle attività di un Comparto può essere
influenzato da incertezze in merito all’evoluzione della
politica internazionale, ai cambiamenti delle politiche
governative, alle variazioni in materia fiscale, alle
restrizioni sugli investimenti esteri e sui movimenti di
valuta, alle fluttuazioni dei tassi di cambio e ad altri
mutamenti nel quadro legislativo e di regolamentazione
di quei Paesi in cui potrebbero essere stati effettuati
investimenti. Inoltre, il quadro normativo e gli standard
contabili, di revisione e di informazione in determinati
Paesi nei quali possono essere stati effettuati investimenti
potrebbero non garantire agli investitori il livello di
protezione o di informazione generalmente esistente
nei principali mercati finanziari. Dal momento che
alcuni Comparti possono investire su mercati nei quali
i sistemi di custodia e/o di regolamento non sono
pienamente sviluppati, le attività di un Comparto
negoziate su tali mercati e che sono state affidate a
sub-depositarie, nei casi ove sia necessario l’intervento
di tali sub-depositarie, possono essere esposte a rischi
relativamente ai quali la Banca Depositaria non avrà
alcuna responsabilità.
Warrants Legati a Titoli Azionari
I warrants legati a titoli azionari consentono agli
investitori di accedere agevolmente a mercati dove
l’accesso è generalmente difficile e richiede una lunga
procedura, dovuta a questioni normative. In particolare,
questo è il caso dell’India e di Taiwan. Una transazione
tipica è strutturata nel modo seguente: un intermediario
emette i warrants a favore del Fondo e a sua volta il
rappresentante locale dell’intermediario acquista le
azioni locali ed emette un call warrant garantito dal
pacchetto azionario sottostante. Se il Fondo esercita
l’opzione call e chiude la posizione, l’intermediario
vende i titoli sottostanti e riscatta il warrant.
Ogni warrant emesso corrisponde ad una azione del
titolo sottostante. Il prezzo, la performance e la liquidità
sono tutti strettamente collegati ai titoli sottostanti. I
warrants sono riscattabili al 100% del valore dei titoli
sottostanti (meno il costo della transazione). I detentori
di warrants, pur non avendo diritto di voto, hanno
diritto a tutti i benefici derivanti dalle attività societarie,
21
ossia dividendi in contanti e titoli, split, emissione di
titoli di diritto, etc.
I warrants emessi possono essere di tipo americano o
europeo. I warrants di tipo americano possono essere
riscattati in qualsiasi momento, quelli di tipo europeo
solo dopo la data di scadenza, ma l’investitore può
decidere di vendere il warrant all’emittente, pagando
una penale per il riscatto anticipato. In questi casi,
l’emittente non ha l’obbligo di riacquistare il warrant
dall’investitore.
Rischi del reddito fisso
Gli strumenti obbligazionari sono soggetti al rischio
che un emittente non sia in grado di far fronte ai
propri obblighi relativi al pagamento di capitale e
interessi (rischio di credito) e potrebbero anche essere
soggetti alla volatilità dei prezzi a causa di fattori come
la sensibilità ai tassi di interesse (rischio sui tassi di
interesse), la percezione del mercato e dell’affidabilità
creditizia dell’emittente e la liquidità generale del
mercato (rischio di mercato). Gli investitori dovrebbero
tener conto del rischio di cambio che potrebbe influire
sulla performance di un Comparto a prescindere dalla
performance dei suoi investimenti in titoli. I titoli
con un rating inferiore (ossia al di sotto di investment
grade) tendono ad essere più reattivi agli sviluppi che
influiscono sul mercato e sul rischio di credito rispetto
ai titoli con rating più elevato, i quali reagiscono
principalmente alle variazioni nei livelli generali dei tassi
di interesse. Inoltre, taluni Comparti possono essere
investiti in titoli di debito dei mercati emergenti, che
sono associati ad un rischio più elevato attribuibile ai
maggiori rischi politici, di credito e di valuta tipici degli
investimenti in questi mercati.
Titoli di debito ad alto rendimento e a basso
rating
Il valore di mercato di titoli societari ad alto rischio
come quello dei titoli non classificati tende ad essere
più sensibile agli specifici sviluppi societari nonché
alle variazioni azionarie nelle condizioni economiche
rispetto a quello di titoli aventi classificazione più
alta. Gli emittenti di tali titoli sono spesso altamente
indebitati, così che la loro capacità di ottemperare
ai propri obblighi durante un periodo di recessione
economica può essere inficiata. Inoltre, tali emittenti
possono non avere accesso a sistemi di finanziamento
più tradizionali e possono non essere in grado di ripagare
il debito alla scadenza per mezzo di rifinanziamento.
Il rischio di perdita dovuta al mancato pagamento
degli interessi o del capitale da parte di tali emittenti è
significativamente maggiore rispetto ai titoli classificati,
poiché tali titoli sono spesso subordinati al previo
pagamento dell’indebitamento privilegiato.
Molti titoli a reddito fisso, compresi alcuni titoli
societari ad alto rischio nei quali un Comparto può
investire, contengono caratteristiche call o buy-back
che consentono all’emittente del titolo di chiedere il
rimborso o di riacquistare il titolo stesso. Nel caso che
l’emittente eserciti tale opzione call e riscatti i titoli, il
Comparto potrebbe avere l’onere di dover sostituire il
titolo riscattato con un titolo a minore rendimento, con
conseguente minor rendimento per il Comparto.
Un Comparto non venderà necessariamente un
investimento se il suo rating viene ridotto dopo che la
Società di Gestione/Investment Manager o l’Investment
Manager Delegato l’ha acquistato. Nella misura in cui
un’obbligazione sia assegnataria di un rating differente
da parte di una o più delle diverse agenzie di rating, la
Società di Gestione/Investment Manager o l’Investment
Manager Delegato userà il rating più elevato assegnato
da una qualsiasi agenzia.
Titoli di debito la cui valutazione è inferiore a BBB
o suo equivalente e titoli non quotati comparabili
sono considerati inferiori a un livello accettabile
d’investimento. Tali tipi di titoli sono considerati di scarsa
qualità e principalmente speculativi, e quelli presenti
nella più bassa categoria di rating possono essere in
default e sono normalmente considerati dall’agenzia
di rating come aventi prospettive estremamente scarse
di ottenere una qualche valenza d’investimento. Essi
riflettono una maggiore possibilità che i loro emittenti
si trovino nell’incapacità di ripagare alla scadenza
gli interessi e il capitale. Se ciò accade, o se ciò sia
percepito come verosimilmente possibile che accada,
i valori di tali investimenti saranno normalmente più
volatili. Un default o un default atteso potrebbe rendere
difficoltoso per la Società di Gestione/Investment
Manager o per l’Investment Manager Delegato di
vendere l’investimento a prezzi prossimi ai valori che
essi vi hanno profuso. Atteso che obbligazioni di qualità
inferiore sono negoziati da istituzioni, esse hanno di
norma un mercato limitato, che a volte rende difficile
per un Comparto stabilirne il giusto valore. Il potenziale
rischio di credito e le fluttuazioni di prezzo sono
maggiori per gli investimenti che sono emessi a corsi
inferiori al loro valore facciale ed effettuano pagamenti
di interessi solo alla scadenza piuttosto che a intervalli
regolari nel corso della vita naturale dell’investimento.
Sebbene gli investimenti di grado “investment-grade”
abbiano generalmente un rischio di credito inferiore,
essi possono condividere alcuni dei rischi propri di
investimenti di grado inferiore.
I rating del credito sono basati largamente sulla
condizione finanziaria nel tempo della società emittente
e sull’analisi d’investimento delle agenzie di rating
al momento dell’acquisto. Il rating assegnato a un
dato investimento non riflette necessariamente la
condizione finanziaria corrente dell’emittente e
22
neanche rappresenta un accertamento della volatilità
o della liquidità di un investimento.
Sebbene la Società di Gestione/Investment Manager
o l’Investment Manager Delegato consideri il rating
del credito nel prendere decisioni d’investimento, egli
esegue la propria analisi d’investimento e non si basa
solo sui rating assegnati dalle competenti agenzie. La
Società di Gestione/Investment Manager o l’Investment
Manager Delegato cerca di minimizzare i rischi di titoli
di debito attraverso un’attenta analisi di fattori quali
l’esperienza di una società, la forza del management,
la condizione finanziaria, le richieste di prestiti e il
piano di scadenze dei debiti. Quando un Comparto
acquista titoli di debito di una società con scarso
rating, il raggiungimento dei suoi obiettivi dipende
più sull’abilità della Società di Gestione/Investment
Manager o dell’Investment Manager Delegato di
analizzare i rischi del credito rispetto al caso in cui il
Comparto acquistasse titoli di debito di una società
con rating migliore.
Dato che la possibilità di un default è maggiore per titoli
di debito di rating inferiore, se un Comparto investisse
in siffatti strumenti esso sarebbe verosimilmente più
prono a dovere impegnarsi in procedure legali di vario
genere oppure a insinuarsi nelle o gestire attività che
garantissero le obbligazioni della società emittente. Ciò
potrebbe aumentare le spese operative del Comparto
e diminuirne il Patrimonio Netto.
A volte, un Comparto, da solo o con altri Comparti e conti
gestiti dalla Società di Gestione/Investment Manager o
dall’Investment Manager Delegato, può possedere tutti
i o parte dei valori mobiliari di debito di una particolare
società emittente. Una tale concentrazione di proprietà
può rendere più difficoltoso il vendere o fissare un
giusto valore per tali titoli di debito.
Sebbene siano generalmente ritenuti avere un rischio
di credito inferiore, i titoli di debito aventi valore
d’investimento di un Comparto possono condividere
alcuni dei rischi propri di titoli di debito di valore
d’investimento inferiore.
Rischio di Prestito su Valori Mobiliari
Come nel caso di tutte le estensioni di credito, esistono
dei rischi di ritardo e di recupero. In caso di fallimento
di chi prende a prestito valori mobiliari, o in caso di
inadempienza agli obblighi previsti da operazioni di
prestito su valori mobiliari, si farà ricorso alla garanzia
patrimoniale. Il valore della garanzia patrimoniale verrà
mantenuto ad un livello superiore a quello dei valori
mobiliari trasferiti. Nell’eventualità di una variazione
improvvisa del mercato c’è il rischio che il valore della
garanzia patrimoniale scenda al di sotto del valore dei
titoli mobiliari trasferiti.
Il rendimento di un Comparto continuerà a riflettere
le variazioni del valore dei titoli prestati e anche il
ricevimento di o interessi attraverso l’investimento di
collaterale in contanti da parte del Fondo in investimenti
consentiti o di una commissione, se il collaterale è
costituito da titoli del governo statunitense. Il Prestito
di titoli mobiliari ha in se il rischio di una perdita dei
diritti sul collaterale o del ritardo nel recupero del
collaterale qualora il prestatario non dovesse restituire
i titoli o diventasse insolvente. Un Comparto potrebbe
pagare commissioni di prestito alla parte che organizza
il prestito.
Rischio di Credito e di Default
Non può esservi garanzia che gli emittenti dei valori
mobiliari o degli altri strumenti in cui un Comparto
investe non saranno soggetti a difficoltà creditizie che
portino alla perdita di una parte o della totalità delle
somme investite in tali valori mobiliari o strumenti, o
dei pagamenti dovuti riguardo a tali valori mobiliari
o strumenti. Un Comparto sarà inoltre esposto ad
un rischio di credito in relazione alle controparti con
cui negozia o affida margini o garanzie patrimoniali
in relazione ad operazioni su strumenti finanziari
derivati e può correre il rischio di inadempienza della
controparte.
Gli investitori si aspettano normalmente di essere
compensati in proporzione al rischio che stanno
assumendo. Pertanto, il debito di emittenti con
prospettive di credito più povere offrono rendimenti
superiori a quelli dei debiti di emittenti con rating
creditizio superiore. Investimenti con rating superiori
offrono generalmente un rischio di credito inferiore
ma non necessariamente un rischio inferiore del
tasso d’interesse. I valori degli investimenti con rating
superiore oscillano lo stesso in risposta a mutamenti
nei tassi d’interesse.
Titoli garantiti da mutui (MBS) e da attività (ABS)
e rischio di pagamento anticipato
I titoli di debito tradizionali pagano di norma un tasso
d’interesse fisso fino alla scadenza, allorquando il
capitale è interamente dovuto. Al contrario, i pagamenti
sui titoli mobiliari garantiti da mutui (“MBS”) includono
normalmente sia gli interessi che un pagamento parziale
di capitale. Il capitale può anche essere prepagato su
base volontaria, o quale risultante di un rifinanziamento
oppure di un pignoramento. Il Comparto potrebbe
dovere investire il ricavo di investimenti prepagati
a condizioni e tassi di rendimento meno allettanti.
Confrontati con altri debiti, gli MBS sono meno proni a
incrementare il valore durante periodi di tassi d’interessi
declinanti e hanno un rischio maggiore di declino del
loro valore nel corso di periodi caratterizzati da tassi
d’interesse crescenti. Essi possono incrementare la
volatilità di un Comparto. Alcuni MBS ricevono solo
porzioni di pagamenti, vuoi di interessi o di capitale
23
relativi ai sottostanti mutui. I rendimenti e i valori di tali
investimenti sono estremamente sensibili ai mutamenti
nei tassi d’interesse e nel tasso di rimborso del capitale
dei mutui sottostanti. Il mercato per tali investimenti
può risultare volatile e limitato, il che può rendere
difficoltoso acquistarli o venderli.
I titoli garantiti da attività (“ABS”) sono strutturati
come gli MBS ma, invece di prestiti rappresentati da
mutui o di interessi su mutui, le attività sottostanti
possono includere elementi quali vendite a rate di
veicoli a motore o contratti di prestiti a rate, fitti di
varie tipologie di proprietà immobiliari e di proprietà
personali e crediti da riscuotere su accordi di carte di
credito. Un ABS in genere non ha il beneficio di un
interesse mobiliare sulle sottostanti attività simile a un
mutuo. Gli ABS presentano alcuni rischi aggiuntivi che
non sono presenti negli MBS. Ad esempio, l’abilità di un
emittente di ABS nel conseguire un interesse mobiliare
nelle sottostanti attività può essere limitato.
Gli MBS e gli ABS sono di norma emessi in classi multiple,
ognuno con differenti scadenze, tassi d’interesse
e schemi di rimborso, e con la quota capitale e gli
interessi sui sottostanti mutui o altre attività allocati tra
le diverse classi in modi differenti. Il Pagamento degli
interessi sul capitale in alcune classi può essere soggetto
a eventi contingenti oppure alcune classi o serie
possono imputarsi tutti i o parte dei rischi di default
dei sottostanti mutui o di altre attività. In alcuni casi, la
complessità del pagamento, della qualità del credito e
altri termini di tali titoli possono creare un rischio che
determinati termini del titolo non siano pienamente
trasparenti. Inoltre, la complessità degli MBS e degli
ABS possono rendere pià complessa la valutazione
di tali titoli a un prezzo appropriato, particolarmente
quando il titolo è personalizzato. Nel determinare la
scadenza o durata media di un MBS o di un ABSm il
Manager/Investment Manager o l’Investment Manager
Delegato deve adottare certe assunzioni o proiezioni
circa la scadenza e il prepagamento di tale titolo; i tassi
effettivi di prepagamento possono essere variegati. Se
la durata di un titolo è calcolata inaccuratamente, il
Comparto potrebbe non conseguire il previsto profitto.
Inoltre, molti MBS e ABS sono soggetti a più elevati
rischi di liquidità. Il numero di investitori disponibili
a e capaci di acquistare tali strumenti sul mercato
secondario può essere inferiore a quello per debiti di
tipo più tradizionale.
Rischio Valutario e di Cambio
Nonostante le Quote di un Comparto possano essere
denominate in Euro, il Comparto può investire le
proprie attività in titoli denominati in un’ampia gamma
di valute, alcune delle quali potrebbero non essere
liberamente convertibili. Il Valore del Patrimonio
Netto di un Comparto, espresso in Euro, fluttuerà
conformemente alle variazioni dei tassi di cambio tra
l’Euro e le valute in cui gli investimenti del Comparto
sono denominati. Pertanto un Comparto può essere
esposto al rischio di cambio e al rischio valutario.
Potrebbe non essere possibile, in pratica, coprirsi
dalla conseguente esposizione al rischio di cambio
e di valuta. La Società di Gestione, gli Investment
Managers o gli Investment Manager Delegati potranno
o meno cercare di attenuare tale rischio tramite l’uso
di strumenti finanziari. Un Comparto può effettuare
di volta in volta transazioni valutarie di tipo spot, ossia
in contanti, oppure acquistando contratti a termine su
valute. I Comparti non stipuleranno contratti a termine
a fini speculativi. Né le transazioni in contanti né i
contratti a termine su valute eliminano la fluttuazione
nei prezzi dei valori mobiliari di un Comparto o nei tassi
di cambio delle valute estere, né possono prevenire
perdite se i prezzi di tali valori mobiliari dovessero
ridursi. L’uso di operazioni su valute è un’attività
estremamente specializzata che comporta tecniche
di investimento e rischi diversi da quelli associati
alle normali operazioni in titoli di un portafoglio. I
tassi di cambio delle valute possono variare in modo
imprevedibile come conseguenza di una serie di
fattori, tra cui l’intervento o il mancato intervento
da parte dei governi o delle banche centrali oppure i
controlli valutari o sviluppi politici a livello mondiale.
Un Comparto può effettuare transazioni di cambio
valutarie nel tentativo di cautelarsi dalle variazioni nei
tassi di cambio tra la data di negoziazione e la data di
regolamento di determinate operazioni o in previsione
di transazioni di valori mobiliari. Un Comparto può
altresì stipulare contratti a termine a copertura di
variazioni di tale tasso di cambio che comporterebbero
una riduzione nel valore degli investimenti in essere
denominati o principalmente negoziati in una valuta
diversa dalla valuta base di tale Comparto. A tale
scopo, il Comparto stipulerebbe un contratto a
termine per la vendita della valuta di denominazione
o di negoziazione principale dell’investimento, contro
la valuta base del Comparto. Benché tali operazioni
intendano minimizzare il rischio di perdita dovuto
ad una riduzione del valore della valuta coperta,
al contempo limitano potenziali guadagni che
potrebbero realizzarsi in caso di aumento di valore
della valuta coperta. Non sarà generalmente possibile
ottenere una perfetta corrispondenza tra gli importi
del contratto a termine e il valore dei titoli interessati
poiché il valore futuro di tali titoli varierà a seguito
delle movimentazioni di mercato nel valore di tali
titoli fra la data di stipula del contratto a termine e la
sua data di maturazione. Non è possibile garantire il
buon esito di una strategia di copertura che rispecchi
accuratamente il profilo degli investimenti di un
Comparto.
24
Rischio di copertura di una classe
L’adozione per una Classe di una strategia di copertura
valutaria potrebbe notevolmente ridurre la possibilità
di chi investe in tale Classe di ottenere vantaggi se
la valuta designata di tale Classe si deprezza rispetto
alle valute in cui è denominato l’attivo del pertinente
Comparto o rispetto alla valuta di riferimento del
Comparto stesso.
Rischi su derivati creditizi e su tecniche e strumenti
finanziari
Generale
I prezzi degli strumenti derivati, tra cui quelli dei futures
e delle opzioni, sono caratterizzati da estrema volatilità.
Le variazioni di prezzo dei contratti a termine, dei
contratti futures e degli altri derivati sono influenzati,
tra l’altro, da tassi di interesse, variazioni dei rapporti fra
domanda e offerta, programmi e politiche governative
di controllo commerciale, fiscale, monetario e valutario,
oltre che da eventi e decisioni politiche ed economiche
a livello nazionale e internazionale. Inoltre, di tanto in
tanto i governi intervengono direttamente o mediante
normative, in determinati mercati e in particolare in
quelli delle valute e dei futures e delle opzioni legati
ai tassi di interesse. Tali interventi spesso sono volti ad
influenzare direttamente i prezzi e, unitamente ad altri
fattori, possono provocare un rapido spostamento di tali
mercati verso una medesima direzione in conseguenza,
fra l’altro, delle fluttuazioni dei tassi di interesse. L’uso
delle tecniche e degli strumenti comporta anche
determinati rischi specifici, tra cui (1) dipendenza dalla
capacità di prevedere le variazioni di prezzo dei valori
mobiliari hedged e le variazioni dei tassi d’interesse, (2)
correlazione imperfetta fra gli strumenti di copertura
e i titoli o settori di mercato oggetto di copertura,
(3) il fatto che le capacità necessarie per usare
questi strumenti sono diverse da quelle richieste per
selezionare i valori mobiliari del Fondo e (4) la possibile
assenza di un mercato liquido per un particolare
strumento in un determinato momento, e (5) possibili
impedimenti all’efficace gestione del portafoglio o alla
capacità di far fronte al riscatto. I Comparti possono
investire in determinati strumenti derivati, che possono
comportare l’assunzione di obblighi oltre che di diritti
e attività. Le attività depositate come margine presso
gli intermediari non possono essere custodite, dagli
intermediari, in conti separati e quindi potrebbero
diventare disponibili per i creditori di tali intermediari
in caso di loro insolvenza o fallimento.
I Comparti possono di volta in volta utilizzare sia
derivati creditizi scambiati in borsa sia derivati creditizi
scambiati Over The Counter, come ad esempio
credit default swaps come parte della loro politica
di investimento e a fini di copertura (hedging). Tali
strumenti possono essere caratterizzati da alta volatilità,
possono comportare rischi particolari ed esporre gli
investitori ad un alto rischio di perdita.
Liquidità dei Contratti Futures
I futures potrebbero non essere facilmente liquidabili
poiché determinate Borse Valori limitano le fluttuazioni
in alcuni prezzi di contratti futures durante un
singolo giorno mediante normative definite “limiti
di fluttuazione del prezzo giornaliero” o “limiti
giornalieri”. Secondo tali limiti giornalieri, durante un
singolo giorno di scambio non è possibile effettuare
operazioni a prezzi superiori ai limiti giornalieri. Quando
il prezzo di un contratto per un particolare future è
aumentato o diminuito di un ammontare pari al limite
giornaliero, le posizioni nel future non possono essere
né acquisite né liquidate, a meno che gli scambisti
non siano intenzionati ad effettuare le operazioni al
limite o entro il limite. Questo potrebbe impedire a un
Comparto di liquidare posizioni sfavorevoli.
Rischio su Futures e Opzioni
La Società di Gestione/l’Investment Manager o
l’Investment Manager Delegato può impegnarsi in
diverse strategie di portafoglio per conto dei Comparti
attraverso l’uso di futures e opzioni. Tenuto conto della
natura dei futures, il contante per far fronte alle esigenze
relative ai margini sarà custodito da un intermediario
con il quale ciascun Comparto ha una posizione aperta.
In caso di insolvenza o fallimento dell’intermediario,
non può esservi garanzia che tali somme vengano
restituite a ciascun Comparto. All’esecuzione di una
opzione, i Comparti possono pagare un premio ad una
controparte. In caso di insolvenza o fallimento della
controparte, il premio sull’opzione può andare perduto,
in aggiunta alle plusvalenze non realizzate laddove il
contratto è ”in the money”.
Operazioni su cambi
Quando un Comparto utilizza derivati che modificano
le caratteristiche dell’esposizione valutaria dei valori
mobiliari da esso detenuti, la sua performance può
essere fortemente influenzata dai movimenti nei cambi
valutari; le posizioni valutarie detenute dal Comparto
possono infatti non corrispondere ai titoli detenuti in
portafoglio.
Operazioni Forward
I contratti di cambio a termine e le opzioni relative,
diversamente dai contratti futures, non sono trattati
in borsa e non sono standardizzati; al contrario, le
banche e i negoziatori agiscono come mandanti in tali
mercati, negoziando ogni transazione singolarmente.
Le contrattazioni a termine e “contanti” sono
sostanzialmente non regolamentate; non vi sono limiti
25
alle variazioni giornaliere dei prezzi e le limitazioni alle
posizioni speculative non sono applicabili. I mandanti
che operano sui mercati a termine (forward) non
sono tenuti a continuare gli scambi nelle valute o nei
beni economici da essi scambiati e in questi mercati
possono verificarsi periodi di illiquidità, a volte di durata
notevole. L’illiquidità del mercato o l’interruzione del
suo funzionamento potrebbero comportare perdite
rilevanti ad un Comparto.
Rischio dei mercati Over-the-Counter (OTC)
Quando un Comparto acquista valori mobiliari
sui mercati Over-the-Counter (“OTC”), non esiste
alcuna garanzia che il Comparto possa realizzare
l’equo valore di tali titoli mobiliari a causa della loro
tendenza ad avere liquidità limitata e volatilità di
prezzo comparativamente alta.
In genere, vi è una minore regolamentazione e
supervisione governative sulle transazioni nei mercati
OTC (in cui le valute, i contratti spot e di opzioni,
certe opzioni su valute e swap sono normalmente
negoziate) rispetto a transazioni implementate su
Mercati di Scambio Riconosciuti. Inoltre, molte delle
protezioni garantite ai partecipanti su alcuni Mercati
Riconosciuti, quale la garanzia del perfezionamento di
una stanza di compensazioni degli scambi, potrebbe
non essere disponibile in relazione a transazioni OTC.
Gli strumenti OTC non sono regolati. Gli strumenti
OTC sono accordi non scambiati di strumenti
negoziati, specificamente costruiti a misura del
singolo investitore. Tali transazioni OTC abilitano
l’utente a strutturare perfettamente la data, il
livello di mercato e l’importo di una data posizione.
La controparte di tali accordi sarà la specifica
ditta coinvolta nella transazione piuttosto che un
Mercato di Scambio Riconosciuto e, coerentemente,
la bancarotta o il default di una controparte con
cui il Comparto scambia strumenti OTC potrebbe
determinare perdite consistenti per il Comparto.
Inoltre, una controparte potrebbe non regolare una
transazione in conformità ai termini e alle condizioni
della stessa poiché il contratto non è legalmente
opponibile oppure non riflette accuratamente le
intenzioni delle parti oppure ancora a causa di una
lite giudiziaria sui termini del contratto (sia o meno in
bona fide) o ancora a causa di un problema di credito
o di liquidità; con ciò determinando una perdita per
il Comparto. Nella misura in cui una controparte è
in default rispetto a una propria obbligazione e il
Comparto è ritardato nel o impedito dall’esercitare
i propri diritti relativamente agli investimenti del
proprio portafoglio, il Comparto può sperimentare
un declino nel valore della sua posizione, perdere
reddito e sopportare costi associati al riconoscimento
dei suoi diritti. L’esposizione della controparte
sarà in relazione alle restrizioni d’investimento
del Comparto. Indipendentemente dalle misure
adottate, il Comparto potrebbe agire per ridurre il
rischio di credito della controparte ma tuttavia non
vi è alcuna sicurezza che una controparte non vada
in default o che il Comparto non debba sostenere
alfine delle perdite sulle transazioni.
Rischio di Controparte
Ciascun Comparto vanterà dei crediti nei confronti
di controparti in virtù delle posizioni di investimento
acquisite in swap, opzioni, transazioni di riacquisto
e su tassi di cambio a termine e in altri strumenti
detenuti dal Comparto. Nel caso in cui la controparte
sia inadempiente ai suoi obblighi e di conseguenza
il Comparto eserciti in ritardo o non sia in grado
di esercitare i propri diritti relativamente agli
investimenti facenti parte del suo portafoglio, il
Comparto stesso potrebbe subire una diminuzione
di valore, perdere reddito e sostenere spese per far
valere i propri diritti. Inoltre, i credit default swap
potrebbero determinare perdite se un Comparto
non valutasse correttamente la capacità di credito
della ditta su cui è basato il credit default swap
stesso. I partecipanti al mercato valutario OTC
normalmente negoziano solo con contropartite
ritenute sufficientemente capaci di credito, a meno
che la controparte non fornisca margini, collaterale,
lettere di credito e altri supporti del credito. Malgrado
la Società di Gestione/Investment Manager o
l’Investment Manager Delegato ritenga di potere
stabilire rapporti d’affari con la controparte capaci
di permettere a un Comparto di effettuare valide
transazioni nel mercato valutario OTC e negli altri
mercati della controparte, incluso il mercato degli
swap, non vi è alcuna sicurezza che ne sarà davvero
capace. Un’incapacità di fissare siffatte relazioni
limiterebbe le attività di un Comparto e potrebbe
richiedere a un Comparto di condurre una porzione
più sostanziosa di tali attività nei mercati dei future.
Inoltre, le controparti con cui il Comparto prevede di
stabilire siffatte relazioni non saranno in obbligo di
mantenere le linee di credito estese a un Comparto,
e tali controparti potrebbero decidere di ridurre o
dismettere tali linee di credito a propria discrezione.
Rischio di esposizione
Alcune transazioni possono dare origine ad una
forma di esposizione. Fra queste si ricordano, tra
l’altro, gli accordi di riacquisto inverso e l’uso delle
transazioni when-issued, a consegna differita o
impegni forward. Benché l’uso di derivati possa
creare un rischio di esposizione, le esposizioni
derivanti dall’uso di derivati non supereranno il Valore
del Patrimonio Netto del Comparto di riferimento.
26
Rischio Investment Manager/ Investment Manager
Delegato
Per la valutazione di determinati investimenti,
l’Agente Amministrativo può consultarsi con un
Investment Manager/ Investment Manager Delegato.
Sebbene esista un intrinseco conflitto di interessi tra il
coinvolgimento di un Investment Manager/ Investment
Manager Delegato nella determinazione del prezzo di
valutazione degli investimenti di ciascun Comparto e gli
altri doveri e responsabilità dell’Investment Manager/
Investment Manager Delegato relativamente ai vari
Comparti, l’Investment Manager/ Investment Manager
Delegato si sforzerà di risolvere tali eventuali conflitti
di interesse in modo imparziale e negli interessi dei
Sottoscrittori. Se l’Investment Manager/ Investment
Manager Delegato farà previsioni errate in relazione ai
tassi di interesse, ai valori di mercato o ad altri fattori
economici nell’uso di una strategia di strumenti derivati
per un determinato Comparto, il Comparto avrebbe
potuto trovarsi in una posizione migliore se non
avesse effettuato affatto la transazione. La possibilità
di successo di un Comparto in relazione all’uso dei
derivati a fini di investimento diretto o finalizzato
all’efficace gestione del portafoglio dipenderà dalla
capacità dell’Investment Manager/ Investment Manager
Delegato di prevedere correttamente se determinati tipi
di investimento possiedano la potenzialità di produrre
maggiori guadagni rispetto ad altri investimenti.
Rischio legale e rischi operativi associati alla
gestione del collaterale
La stipula di derivati OTC avviene generalmente in virtù di
contratti basati sugli standard definiti dalla International
Securities Dealers Association per gli accordi quadro sui
derivati negoziati fra le parti. L’utilizzo di tali contratti può
esporre un Comparto a rischi legali come, per esempio, la
possibilità che il contratto non rifletta in modo accurato
le intenzioni delle parti o non sia opponibile nei confronti
della controparte nella sua giurisdizione di costituzione.
L’utilizzo di derivati OTC e la gestione del collaterale
ricevuto sono soggetti al rischio di perdite derivanti
da inadeguatezza o errori inerenti a processi interni,
personale interno e sistemi interni, nonché da eventi
esterni. In caso di reinvestimento del collaterale liquido,
in conformità con le condizioni imposte dalla Banca
Centrale, un Comparto sarà esposto al rischio di un
fallimento o di un’insolvenza dell’emittente del relativo
titolo nel quale è stato investito il collaterale liquido.
Principi di Contabilità
L’infrastruttura legale ed i principi di contabilità, di
revisione e di rendicontazione dei mercati emergenti nei
quali un Comparto può investire potrebbero non offrire
lo stesso livello di informazioni agli investitori rispetto a
quelli disponibili a livello internazionale. In particolare, la
valutazione delle attività, il deprezzamento, le differenze
di cambio, la tassazione differita, le passività contingenti
e il consolidamento potrebbero essere trattati in modo
diverso rispetto agli standard internazionali di contabilità.
Rischio Liquidità
Non tutti i titoli mobiliari in cui investono i Comparti
saranno classificati o quotati e, conseguentemente, la
loro liquidità potrebbe essere bassa. Inoltre, l’accumulo
e l’alienazione di partecipazioni in alcuni investimenti
possono determinare perdite di tempo e richiedere di
essere condotte a prezzi sfavorevoli. I Comparti possono
anche incontrare difficoltà nel disporre di attività al giusto
prezzo a causa di sfavorevoli condizioni di mercato che
determinano una liquidità limitata. I mercati finanziari
dei Paesi emergenti in generale sono meno liquidi di
quelli delle nazioni più sviluppate. Acquisti e vendite di
investimenti possono richiedere tempi più lunghi rispetto
a quelli attesi su mercati dei capitali più sviluppati e le
transazioni possono necessitare di essere svolte a prezzi
sfavorevoli.
Gli investimenti di un Comparto in titoli mobiliari illiquidi
possono ridurre i ricavi del Comparto perché quest’ultimo
può essere impossibilitato a vendere tali titoli in tempi e a
prezzi favorevoli. Comparti con strategie d’investimento
del capitale che comprendono titoli mobiliari esteri,
derivati o titoli mobiliari con mercato sostanziale
e/o rischio di credito tendono ad avere la maggiore
esposizione al rischio di liquidità. Inoltre, obbligazioni
con emissioni limitate possono in condizioni normali di
mercato, ma anche in condizioni di mercato sfavorevoli,
essere esposte a rischio di liquidità. Un Comparto può
investire nei titoli mobiliari di società piccole (in termini
di capitalizzazione di mercato) o strumenti finanziari
relativi a tali titoli mobiliari e, pertanto, potrebbero avere
un mercato più limitato rispetto ai titoli mobiliari di
società più grandi e possono comportare maggiori rischi
e volatilità rispetto a investimenti in società più grandi.
Conseguentemente, può essere più difficoltoso vendere
tali titoli mobiliari in tempi favorevoli o senza una caduta
sostanziale del prezzo rispetto agli analoghi titoli di una
società con grande capitalizzazione di mercato e vasto
mercato di scambi. Società di piccola capitalizzazione
(“small cap”) possono in condizioni di mercato normali,
ma anche in condizioni di mercato avverse, avere un
piccolo capitale flottante oppure una complessiva piccola
capitalizzazione che porta a problematiche di liquidità.
Rischio di Regolamento
Le pratiche di negoziazione e di regolamento in alcuni
dei mercati riconosciuti nei quali un Comparto può
investire possono non essere le stesse in vigore nei
mercati più sviluppati. Ciò può aumentare il rischio di
regolamento e/o comportare un rinvio nella realizzazione
degli investimenti effettuati dal Comparto di riferimento.
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Tassazione
Si richiama l’attenzione dei potenziali investitori sui
rischi fiscali connessi con l’investimento in un Comparto.
Ulteriori dettagli vengono forniti piú avanti nel paragrafo
intitolato “Tassazione”.
Foreign Account Tax Compliance Act (Legge sulla
Conformità Fiscale dei Conti Esteri)
Le disposizioni del Foreign Account Tax Compliance
Act (“FATCA”), adottate nel quadro della legge “Hiring
Incentives to Restore Employment Act” del 2010 e
applicabili a determinati pagamenti, sono concepite
per imporre l’obbligo di comunicazione, all’Internal
Revenue Service (IRS) statunitense, della proprietà
diretta e indiretta di alcuni Soggetti statunitensi di taluni
conti ed entità non statunitensi. In caso di mancata
comunicazione di determinate informazioni richieste,
sarà applicata una ritenuta d’imposta statunitense
del 30% sugli investimenti statunitensi diretti (ed
eventualmente anche sugli investimenti statunitensi
indiretti). Allo scopo di evitare l’assoggettamento alla
ritenuta d’imposta statunitense, le istituzioni finanziarie
mondiali saranno tenute a reperire informazioni dagli
investitori sia statunitensi che non statunitensi, e a riferire
tali informazioni direttamente all’IRS o alle autorità fiscali
locali le quali provvederanno poi a comunicarle agli Stati
Uniti. A questo riguardo il 21 dicembre 2012 i governi
irlandese e statunitense hanno sottoscritto un accordo
intergovernativo relativamente all’attuazione del FATCA
(per maggiori dettagli si rimanda alla sezione intitolata
(“Conformità con i requisiti statunitensi in materia di
informativa e ritenuta d’imposta”).
Si invitano i potenziali investitori a rivolgersi al proprio
consulente fiscale relativamente agli obblighi di
informativa e certificazione fiscali federali, statali, locali
statunitensi e non statunitensi associati all’investimento
nel Fondo.
Rischio Politico ed Economico: Russia
Gli investimenti in società aventi sede o che svolgono
la maggior parte delle loro attività operative negli Stati
indipendenti un tempo parte dell’Unione Sovietica,
compresa la Federazione Russa, i quali presentano dei
rischi particolari tra cui i rischi di instabilità politica ed
economica e la potenziale mancanza di trasparenza e
affidabilità del sistema legale vigente, che potrebbe
non consentire ai creditori e agli Unitholders del Fondo
di avanzare legittime pretese nell’esercizio dei propri
diritti. I livelli di gestione societaria e di protezione degli
investitori in Russia potrebbero non essere equivalenti
a quelli di altri Paesi in cui è applicata una maggiore
regolamentazione. Malgrado la ripresa economica
e l’avanzo sia di natura fiscale che nel saldo della
partita corrente e benché abbia tenuto fede ai propri
obblighi nei confronti dei detentori di titoli di stato,
la Federazione Russa suscita comunque incertezze
per quanto riguarda le riforme strutturali (ad esempio
la riforma agraria, del settore bancario e dei diritti
di proprietà), il forte affidamento dell’economia sul
petrolio, gli sviluppi sfavorevoli in campo politico e
nelle politiche governative e altri aspetti economici. Se
non diversamente illustrato nella Scheda Informativa
del Comparto, un Comparto potrà investire solo
entro certi limiti investire in titoli di società russe
negoziati sul MICEX e sul Mercato Azionario RTS e,
conseguentemente, non è previsto che l’esposizione
ai titoli negoziati sul mercato russo sarà rilevante.
Investimento in prodotti alternativi
In futuro i Comparti potranno sfruttare opportunità
riguardanti taluni altri strumenti alternativi il cui utilizzo
non è al momento contemplato dai Comparti o che
non sono attualmente disponibili, ma potrebbero essere
sviluppati, nella misura in cui tali opportunità siano
conformi con gli obiettivi e le politiche d’investimento
del relativo Comparto oltre che con la Normativa
OICVM e i requisiti della Banca Centrale. Taluni
strumenti di rischio possono essere soggetti a diversi tipi
di rischi, tra cui il rischio di mercato, il rischio di liquidità,
il rischio di mancata performance della controparte,
inclusi i rischi relativi all’adeguatezza finanziaria e alla
solvibilità creditizia della controparte, rischi legali e
rischi operativi.
Rischio di frode
Nessuno tra la Società di Gestione, l’Investment
Manager, i Distributori, l’Agente Amministrativo o la
Banca Depositaria e loro rispettivi direttori, funzionari,
dipendenti o agenti saranno responsabili o risponderanno
dell’autenticità o delle azioni eseguite secondo istruzioni
dei Sottoscrittori, incluse a titolo esemplificativo
ma non esaustivo le richieste di rimborso di Quote,
ragionevolmente ritenute autentiche, né saranno in
alcun caso responsabili di perdite, costi e spese derivanti
da o associate a istruzioni non autorizzate o fraudolente.
Nondimeno, i Distributori e l’Agente Amministrativo
adotteranno procedure ragionevoli per cercare di
stabilire che la genuinità e l’osservanza delle procedure
di sottoscrizione, rimborso e conversione del Fondo
siano adeguatamente rispettate. Nell’eventualità di
una perdita patita dal Comparto a causa del pagamento
di somme a rimborso a beneficio, per esempio, di
un truffatore che è riuscito a ottenere il rimborso, in
tutto o in parte, della partecipazione di un Azionista, il
Valore Patrimoniale Netto di tale Comparto sarà ridotto
di conseguenza e, in assenza di negligenza, frode,
malafede, imperizia o dolo da parte della Società di
Gestione, dell’Investment Manager, dei Distributori,
dell’Agente Amministrativo o, nel caso della Banca
28
Depositaria, la sua inadempienza senza giustificato
motivo degli obblighi o il loro improprio adempimento,
il Fondo non sarà risarcito per eventuali perdite che
saranno pertanto equamente assorbite dai Sottoscrittori.
Rischio di sicurezza informatica
La Società di Gestione e i suoi fornitori di servizi
sono soggetti a rischi operativi e informatici e a rischi
correlati di incidenti inerenti la sicurezza informatica.
In generale, gli incidenti informatici possono derivare
da attacchi intenzionali o da eventi involontari. Gli
attacchi alla sicurezza informatica includono, a titolo
esemplificativo ma non esaustivo, l’ottenimento
di accessi non autorizzati ai sistemi digitali (per es.
mediante pirateria informatica o la codifica di software
nocivo) al fine di appropriarsi indebitamente di attivi
o di informazioni sensibili, corrompere dati o causare
guasti operativi. Gli attacchi informatici possono
essere attuati anche con modalità che non richiedono
l’ottenimento di accessi non autorizzati, per esempio
provocando attacchi denial-of-service ai siti Web
(ossia attività volte a rendere i servizi indisponibili agli
utenti cui sono destinati). Gli incidenti alla sicurezza
informatica che coinvolgono la Società di Gestione, gli
Investment Manager, gli Investment Manager Delegati,
l’Agente Amministrativo o altri fornitori di servizi quali
gli intermediari finanziari sono in grado di provocare
blocchi e incidere sulle attività aziendali, causando
potenziali perdite finanziarie, per esempio interferenze
con la capacità di un Fondo di calcolare il proprio NAV;
impedimenti alla negoziazione del portafoglio di un
Comparto; impedimenti ai Sottoscrittori nell’esecuzione
di operazioni con un Comparto; violazioni alle leggi in
materia di privacy, tutela dei dati o altra normativa;
ammende e sanzioni amministrative; danni di
reputazione; rimborso o altri costi di riparazione
e indennizzo; spese legali; costi supplementari di
adeguamento alla normativa. Analoghe conseguenze
negative potrebbero prodursi per incidenti inerenti la
sicurezza informatica a danno di emittenti di titoli nei
quali un Comparto investe, controparti con le quali
la Società di Gestione effettua operazioni, autorità
pubbliche e organismi regolamentari, operatori
di cambio e altri soggetti responsabili dei mercati
finanziari, banche, broker, intermediari, compagnie
di assicurazione e società finanziarie di altra natura e
altri soggetti. Malgrado si siano sviluppati sistemi di
gestione del rischio informatico e piani di continuità
aziendale concepiti per ridurre i rischi associati alla
sicurezza informatica, ogni sistema di gestione del
rischio della sicurezza informatica o piano di continuità
aziendale presenta limiti, fra cui la possibile mancata
identificazione di taluni rischi.
Rischi di Custodia
Dal momento che un Comparto può investire in mercati
nei quali i sistemi di custodia e/o di regolamento non
sono pienamente sviluppati, le attività del Comparto
negoziate su tali mercati e che sono state affidate a
sub-depositarie, nei casi ove sia necessario l’intervento
di tali sub-depositarie, possono essere esposte a rischi
relativamente ai quali la Banca Depositaria non avrà
alcuna responsabilità.
Tali mercati in atto includono, ma non sono limitati
a, Argentina, Bosnia ed Erzegovina, Libano, Nigeria,
Pakistan, Russia, Serbia, Ucraina, Uruguay e Vietnam,
e tali rischi comprendono:
• mancata consegna contro il regolamento
• un mercato fisico con conseguente circolazione di
titoli contraffatti
• carenza di informazioni relative alle azioni societarie
• procedura di deposito che inficia la disponibilità dei
titoli
• mancanza di consulenza e infrastruttura legale e
fiscale adeguata
• mancanza di fondo rischi/compensazione con il
Central Depository.
Quanto sopra non deve essere considerato un
elenco esaustivo dei rischi che un potenziale
investitore deve valutare prima di investire in
un Comparto. I potenziali investitori devono
tenere conto del fatto che un investimento in un
Comparto può essere soggetto di volta in volta
ad altri rischi di natura eccezionale.
29
GESTIONE DEL FONDO
Società di Gestione e Distributore Globale
La Società di Gestione è una società per azioni privata
ed è stata costituita in Irlanda il 27 marzo del 1997.
La Società di Gestione che ha un capitale azionario
autorizzato di Euro 6,25 milioni e un capitale sottoscritto
e versato (compresi i conferimenti di capitale dalla casa
madre) di Euro 2.539.477, è interamente di proprietà di
Mediolanum S.p.A. che è anche il Promotore del Fondo.
Mediolanum S.p.A. è stata costituita nel Dicembre
1995 a seguito della fusione tra Fininvest Italia
S.p.A., Fintre S.p.A. e ProgrammaItalia S.p.A.
Mediolanum S.p.A. e le sue società controllate (il “Gruppo
Mediolanum”) rappresentano uno dei principali gruppi
di società italiane che offrono e distribuiscono prodotti
di risparmio per individui e famiglie.
Nel luglio 2000, Banca Mediolanum S.p.A. ha acquistato
una società finanziaria spagnola, Fibanc Inversiones,
S.A., allo scopo di replicare la filosofia del Gruppo nel
mercato locale. Fibanc Inversiones, S.A. detiene il 100%
del capitale di Banco de Finanzas e Inversiones, S.A.
Nel corso del 2001 la Mediolanum S.p.A ha acquistato
il 100% delle seguenti società irlandesi: Mediolanum
International Life Ltd e Mediolanum Life Ltd. Sempre nel
corso del 2001 la controllata, Mediolanum International
S.A., ha acquistato il 100% di Gamax Holding AG
(una società lussemburghese), che a sua volta detiene
il 100% di Gamax Management AG (Lussemburgo).
Inoltre, nel 2001 la controllata Banca Mediolanum
S.p.A., ha acquisito il 100% della Bankhaus August
Lenz & Co. AG (società tedesca).
Il Gruppo Mediolanum commercializza in atto diversi
fondi comuni di investimento. Questi prodotti sono
distribuiti in Italia a piccoli investitori attraverso le reti di
vendita Banca Mediolanum S.p.A., in Spagna attraverso
BANCO MEDIOLANUM S.A., BANCO-MEDIOLANUM e
in Germania Bankhaus August Lenz & Co. AG.
I prodotti assicurazione vita commercializzati dal
Gruppo Mediolanum, che sono principalmente prodotti
per l’accumulazione di capitale e piani individuali di
pensioni private, sono realizzati da Mediolanum Vita
SpA, una società interamente posseduta e controllata
dal Gruppo. I prodotti di Mediolanum Vita SpA sono
distribuiti attraverso la rete di Banca Mediolanum
S.p.A.
In Spagna, i prodotti di assicurazione vita commercializzati
sono realizzati dalla società interamente posseduta e
controllata Mediolanum International Life Ltd.
In linea con la strategia di gestione del management,
volta a diversificare l’offerta dei prodotti del Gruppo,
negli ultimi anni il Gruppo stesso ha introdotto
un numero di nuovi prodotti di assicurazione vita
notevolmente diversi rispetto ai prodotti tradizionali. Il
management ritiene che la capacità del Gruppo di ideare
prodotti nuovi e collocarli velocemente sul mercato
rappresenti la chiave del vantaggio competitivo.
Il Gruppo attribuisce il suo successo in larga misura
alla sua forza di vendita, che ha maturato esperienza
nella pianificazione finanziaria collegata ai prodotti
finanziari offerti dal Gruppo, e alla sua strategia di
vendita personalizzata, conosciuta come “Consulenza
Globale” (consulenza finanziaria globale), che mira
ad esaminare gli obiettivi di investimento di ciascun
cliente e a proporre quindi un pacchetto di prodotti
assicurativi e finanziari in grado di soddisfare tali
obiettivi, seguendo una strategia d’investimento volta
alla diversificazione del rischio e all’investimento nel
lungo periodo. Il management ritiene che questa
politica di distribuzione del prodotto fornisca al Gruppo
un significativo vantaggio competitivo, consentendo
la creazione di un rapporto di lungo periodo con il
cliente e facilitando la vendita incrociata di prodotti
assicurativi e di fondi comuni d’investimento del
Gruppo ai clienti.
Ai sensi del Regolamento, la Società di Gestione è
responsabile della gestione e dell’amministrazione
generale degli affari del Fondo, compresi l’investimento
e il reinvestimento delle attività di ciascun Comparto,
nel rispetto degli obiettivi e delle politiche di
investimento di ogni Comparto. Tuttavia, la Società di
Gestione ha nominato degli Investment Manager per
l’amministrazione dell’investimento e del reinvestimento
delle attività dei Comparti. La Società di Gestione non
potrà essere chiamata a rispondere per procedimenti,
costi, commissioni, perdite, danni o spese derivanti da
azioni od omissioni degli Investment Manager o da
proprie azioni od omissioni commesse in buona fede a
seguito di consigli o raccomandazioni di un Investment
Manager. La Società di Gestione sarà indennizzata dal
Fondo rispetto a qualsiasi azione, costo, commissione,
perdita, danno e spesa risultante dal fatto di essersi
fidata di suggerimenti o pareri di un Investment
Manager nello svolgimento dei propri doveri (salvo
che in caso di violazione materiale del Regolamento,
frode, negligenza, malafede, violazione volontaria,
irresponsabilità o inadempienza da parte della Società di
Gestione nell’esecuzione dei propri obblighi contenuti
nel Regolamento, o previsti nella Normativa O.I.C.V.M.).
La Società di Gestione è responsabile inoltre per la
predisposizione della contabilità, per l’esecuzione del
riscatto di Quote, per la distribuzione degli utili e per
il calcolo del Valore Unitario di Quota, oltre a svolgere
funzioni di Distributore Globale per i Comparti.
Gli Amministratori della Società di Gestione sono:
Corrado Bocca (Italiano)
Corrado Bocca, di nazionalità italiana, nato l’11 gennaio
1959, è responsabile del Reparto Credito del Gruppo
30
Mediolanum dal maggio 2013, nonché Presidente di
Mediolanum Specialities SICAV SIF a Lussemburgo dal
2007. In precedenza, il Sig. Bocca è stato Direttore della
Compliance e Responsabile del Risk Management di
Gruppo Mediolanum. Ha inoltre ricoperto l’incarico
di Managing Director di Mediolanum International
Funds Limited e Mediolanum Asset Management Ltd.
e di Direttore di Mediolanum International Life Ltd.
dal settembre 2000 al 2005 e, prima ancora, Aiuto
Direttore Generale, Operazioni Estero di Mediolanum
SpA dall’ottobre 1997. Il Sig. Bocca è stato Vice
Direttore Generale e Direttore Amministrativo della
Nuova Tirrena SpA dal 1994 al 1997. Dal 1988 al 1993
è stato Internal Audit Manager alla Fininvest SpA e,
precedentemente, Auditor presso Price-Waterhouse
(uffici di Milano). Il Sig. Bocca ha conseguito la laurea
in economia presso l’Università Bocconi di Milano.
Vittorio Gaudio (Italiano)
Vittorio Gaudio, di nazionalità italiana, nato il 23
dicembre 1960, è Managing Director di Mediolanum
Gestione Fondi SpA (MGF). Prima della sua attuale
posizione, il sig. Gaudio ha diretto il reparto “Area
Patrimoni Finanziari della Clientela” per il Gruppo
Banca Mediolanum. Prima ancora, il Sig. Gaudio è
stato Amministratore Delegato di Duemme SGR (Banca
Esperia) dal marzo 2006. Prima ancora, il Signor Gaudio
è stato Amministratore Delegato e Direttore Generale
del gruppo Euromobiliare Asset Management (Gruppo
Credito Emiliano) con la responsabilità della supervisione
della divisione Investimenti Alternativi dal luglio 2001.
Il Sig. Gaudio iniziò dapprima quale analista finanziario
nel 1986 specializzandosi in capitali internazionali e ha
da allora sviluppato una vasta esperienza sia in fondi
comuni d’investimento sia nel private banking per
istituzioni sia nazionali che estere. Il Sig. Gaudio vanta
molteplici interessi professionali con notevoli esperienze
nelle pratiche d’investimento alternativo e rappresenta
un product manager innovativo. Il Sig. Gaudio possiede
una laurea in discipline economiche conseguita presso
l’Università Bocconi di Milano.
Furio Pietribiasi (Italiano)
Furio Pietribiasi, di nazionalità italiana, nato il 18
gennaio 1971, è Managing Director di Mediolanum
International Funds Limited e di Mediolanum Asset
Management Limited, posizioni assunte nel novembre
2008. Prima delle sue attuali posizioni, è stato Direttore
Generale di Mediolanum Asset Management Limited
dal gennaio 2004. Prima ancora, il Sig, Pietribiasi ha
occupato diverse posizioni in seno a Mediolanum
Asset Management Limited, inclusa quelle di Capo
degli Investimenti dal gennaio 1999. Ha iniziato la
sua carriera nell’investment management presso
Mediolanum Gestione Fondi a Milano e, prima ancora,
ha svolto la sua attività presso uno dei maggiori studi
legali e fiscali d’Italia. Il Sig. Pietribiasi ha conseguito
la laurea in Discipline Economiche e Finanziarie presso
l’Università di Trieste in Italia.
Andrew Bates (Irlandese)
Andrew Bates, di nazionalità irlandese, nato il 2
novembre 1966, è un avvocato specializzato in diritto
commerciale, partner di Dillon Eustace dal 1996, dove
lavora principalmente nell’area della gestione fondi,
assicurazioni vita e proposte mobiliari. Precedentemente
alla sua attuale posizione, dal 1984 al 1992, il Sig. Dillon
è stato legale presso lo studio Cawley Sheerin Wynne
dal 1992.
Bronwyn Wright (Irlandese)
Bronwyn Wright, di nazionalità irlandese, nato il 24
agosto 1971, è in atto direttore non esecutivo di
svariate società IFSC con vasta esperienza nei titoli
mobiliari e nel comparto dei fondi. Nel 2009, ha
rassegnato le dimissioni da Citibank Europe plc, dove
era Direttore Esecutivo e Capo del Securities and Fund
Services – Citi Irlanda; ha lavorato in Citi per 15 anni
ricoprendo svariate posizioni dirigenziali. Possiede
un master in discipline economiche ottenuto presso
l’University College di Dublino.
Des Quigley (Irlandese)
Des Quigley è nato e ha studiato a Dublino e si è
formato come Chartered Accountant a Londra.
È stato un partner di E&Y per oltre 30 anni ed
è inoltre stato nominato Managing Partner per
due mandati consecutivi. Nel 1985 ha assunto
l’incarico di responsabile del Financial Services Group,
la maggiore divisione dell’azienda irlandese, che si
occupa di gestione patrimoniale, attività bancaria e
assicurativa. Nel 2010 ha rassegnato le dimissioni
da E&Y per perseguire una carriera di amministratore
non esecutivo.
Quigley è stato un membro del Consiglio della Irish
Funds Industry Association per cinque anni e socio
fondatore (ed ex presidente) del Global Hedge Fund
Committee di E&Y. È attualmente un membro del
consiglio di diversi fondi e società di servizi finanziari.
È un Fellow Chartered Accountant presso l’associazione
irlandese dei Chartered Accountants.
Paul O’Faherty (irlandese)
Paul O’Faherty, di nazionalità irlandese e nato il 22
giugno 1957, si è dimesso dalla sua carica di CEO e
Market Leader di Mercer Ireland nel giugno 2013, dopo
avere ricoperto posizioni senior esecutive in Mercer
Ireland e Europe per oltre 30 anni. Vanta un’ampia
esperienza nel campo della gestione e della consulenza
31
in una vasta gamma di classi di attività, settori e
località geografiche e ha una profonda conoscenza,
sia a livello nazionale che internazionale, di strategia
commerciale, corporate governance, investimenti
istituzionali e gestione del rischio. O’Faherty è un
membro esperto del consiglio, essendo stato presidente
e amministratore esecutivo/non esecutivo di 9 società
Mercer, compresi quattro fondi d’investimento di
diritto irlandese. O’Faherty è un attuale membro del
consiglio e presidente del comitato per le nomine della
Society of Actuaries in Irlanda, nonché ex Presidente
della Society. Ha conseguito un diploma in Executive
Coaching presso l’Irish Management Institute ed è
attualmente impegnato nel conseguimento del Diploma
del Programma di Chartered Director presso l’Institute
of Directors. È stato eletto Irish Pensions Personality
dell’Anno nel 2013 nel concorso European Pensions
Awards.
Il domicilio degli Amministratori della Società di
Gestione, che (ad eccezione del Sig. Pietribiasi) sono
tutti Amministratori senza incarichi esecutivi, è la sede
legale della Società di Gestione, 2 Shelbourne Buildings,
Shelbourne Road, Ballsbridge, Dublin 4, Irlanda. Il
Segretario della Società di Gestione è Nadine Conlon,
2 Shelbourne Buildings, Shelbourne Road, Ballsbridge,
Dublin 4, Irlanda. La Società di Gestione è anche la
Società di Gestione dei fondi CHALLENGE, Mediolanum
Fund of Hedge Funds e Mediolanum Best Brands,
tutti organismi di investimento collettivo autorizzati
dalla Banca Centrale. Il Regolamento contiene le
disposizioni che regolano le responsabilità della
Società di Gestione e il risarcimento da essa dovuto
in determinate circostanze, salvo i casi di violazione
materiale del Regolamento, frode, negligenza,
malafede, inadempienza volontaria o irresponsabilità,
e nel rispetto degli obblighi previsti nella Normativa
O.I.C.V.M.
Distributori
La Società di Gestione svolge funzioni di Distributore
Globale per i Comparti e può designare uno o più
Distributori incaricati della distribuzione di Quote di
una o più Classi di uno o più Comparti per conto
della stessa Società di Gestione. Può esserci più di un
Distributore per ogni Comparto. I nomi di determinate
Classi possono comprendere il nome del relativo
Distributore e alcune Classi possono essere distribuite
esclusivamente sotto il marchio o il logo del Distributore
in questione. A parte i casi in cui ad un Distributore è
stato assegnato anche qualche altro ruolo in relazione
al Fondo, l’unica relazione fra il Distributore e il Fondo
sarà quella di Distributore di Quote delle relative Classi/
Comparti alla propria clientela. In relazione ad una o
più delle Classi di Quote distribuite da un Distributore,
potranno essere pubblicate Schede Informative sulle
Classi separate, che potranno essere contrassegnate
dal marchio/logo di tale Distributore.
Investment Managers
La Società di Gestione, in osservanza alle richieste della
Banca Centrale, potrà nominare uno o più Investment
Managers per gestire la totalità o una parte delle
attività di uno o più Comparti. Ad ogni Investment
Manager in tal modo nominato sarà conferita piena
autorità discrezionale per la gestione del Comparto di
riferimento, nel rispetto degli obiettivi e delle politiche
nonché degli eventuali limiti di investimento inerenti a
tale Comparto.
I dati biografici relativi all’Investment Manager nominato
in relazione a ciascun Comparto saranno riportati
nell’Appendice III del presente Prospetto.
Investment Manager Delegati
Gli Investment Manager potranno, nel rispetto delle
richieste della Banca Centrale, delegare, totalmente o
in parte, ad uno o più Investment Manager Delegati le
responsabilità relative alla gestione delle attività, in toto
o in parte, di uno o più Comparti e ciò sarà pubblicato
nelle relazioni periodiche del Fondo.
I dati relativi agli eventuali Investment Manager
Delegati nominati in relazione ad un determinato
Comparto saranno messi, su richiesta, a disposizione
dei Sottoscrittori.
Agente Amministrativo
L’Agente Amministrativo è una società a responsabilità
limitata costituita in Irlanda e autorizzata dalla Banca
Centrale ai sensi dell’Investment Intermediaries Act
del 1995. L’Agente Amministrativo è una società
interamente controllata e posseduta da the Royal
Bank of Canada Group. L’Agente Amministrativo è,
tra l’altro, impegnato nell’attività di servizi di gestione
di organismi di investimento collettivo.
L’Agente Amministrativo è responsabile, ai sensi del
Contratto di Amministrazione, dell’amministrazione
degli affari del Fondo, inclusa la tenuta dei dati contabili
del Fondo, il calcolo del Valore del Patrimonio Netto
di ciascun Comparto, del Valore Unitario di Quota,
e delle attività di addetto ai registri e di agente di
trasferimento.
Banca Depositaria
La Banca Depositaria è RBC Investor Services Bank
S.A., una società a responsabilità limitata costituita
in Lussemburgo e che opera per il tramite della sua
filiale di Dublino. La Banca Depositaria è una società
interamente controllata da Royal Bank of Canada Group
e la sua sede legale è ubicata a 14, Porte de France
L 4360 Esch sur Alzette Luxembourg, Lussemburgo.
32
La Banca Depositaria è stata autorizzata dalla Banca
Centrale ad agire in qualità di depositaria del Fondo.
Le principali responsabilità della Banca Depositaria sono
quelle di agire come depositaria e fiduciaria delle attività
di ciascun Comparto.
Il Regolamento contiene le disposizioni che regolano le
responsabilità della Banca Depositaria e il risarcimento
da essa dovuto in determinate circostanze, salvo i casi di
frode, negligenza e inadempienza volontaria secondo
la Normativa O.I.C.V.M..
La Banca Depositaria ha potere di delegare in toto o
in parte le sue funzioni ma la sua responsabilità non
sarà influenzata dal fatto che ha affidato a una terza
parte alcune delle o tutte le attività in sua custodia.
La Banca Centrale considera che, affinché la Banca
Depositaria possa esimere la propria responsabilità
ai sensi della Normativa O.I.C.V.M., essa Banca
Depositaria deve esercitare cura e diligenza nella
scelta dei sub-depositari quali agenti di custodia in
modo da assicurare che essi abbiano e conservino
le capacità, la competenza e le posizioni idonee a
esonerare la loro responsabilità quali sub-depositari.
Il Depositario deve conservare un adeguato livello di
supervisione sui sub-depositari ed effettuare idonee
verifiche, periodicamente, per assicurare che le loro
obbligazioni continuino a essere soddisfatte in maniera
competente. Ciò, tuttavia, non intende costituire
un’interpretazione legale del Regolamenti O.I.C.V.M. o
delle corrispondenti disposizioni della Direttiva 85/611/
EEC del Consiglio delle Comunità Europee datata
20 dicembre 1985 come modificata, consolidata o
sostituita nel tempo.
Dal momento che un Comparto può investire
in mercati nei quali i sistemi di custodia e/o di
regolamento non sono completamente sviluppati,
le attività di un Comparto che investe in tali mercati
e che sono state affidate a sub-depositarie, nel
caso in cui si renda necessario l’utilizzo di tali subdepositarie, possono essere esposte a rischi per i
quali la Banca Depositaria non ha responsabilità.
Si rimandano i potenziali investitori alla sezione
“Fattori di Rischio”.
Banche Corrispondenti/Soggetti Incaricati dei
Pagamenti
La Società di Gestione può nominare Banche
Corrispondenti o Soggetti Incaricati dei Pagamenti
in una o più nazioni. Ciascuna Banca Corrispondente
o ciascun Soggetto Incaricato dei Pagamenti così
prescelto agirà quale banca corrispondente del Fondo e
di ciascuno dei suoi Comparti svolgendo i propri compiti
di ricevimento dei pagamenti per conto di individui
residenti nel corrispondente Paese che desiderino
sottoscrivere Quote, di effettuazione di pagamenti
del prezzo di riscatto delle Quote e di distribuzione ai
Possessori di Quote nonché di tenuta a disposizione di
questi ultimi dei documenti che la Società di Gestione,
quale gestore del Fondo, deve redigere in conformità
alla vigente legislazione della pertinente nazione
così come di ogni documento di convocazione dei
Possessori di Quote e dei testi di qualsivoglia risoluzione
approvata o da approvare. I dati relativi alle Banche
Corrispondenti o ai Soggetti Incaricati dei Pagamenti
nominati nei vari Paesi saranno indicati nell’Appendice
III del presente Prospetto.
Operazioni effettuate da: Società di Gestione,
Investment Managers, Investment Manager
Delegati, Agente Amministrativo, Banca
Depositaria e loro Associati
Non vi sono divieti in relazione alle operazioni sulle
attività di un Comparto da parte della Società di
Gestione, degli Investment Manager, dell’Agente
Amministrativo, della Banca Depositaria o di enti
collegati alla Società di Gestione, agli Investment
Manager, all’Agente Amministrativo o alla Banca
Depositaria o ai rispettivi amministratori, dirigenti e
funzionari, purché tali operazioni siano effettuate
secondo normali termini commerciali e negoziate a
condizioni di mercato (at arms’length). Tali operazioni
devono essere effettuate nei migliori interessi dei
Sottoscrittori.
Le operazioni effettuate conformemente ai paragrafi
(i), (ii) o (iii) sono ammesse quando:
(i) una persona approvata dalla Banca Depositaria,
o dalla Società di Gestione nel caso di operazioni
che coinvolgono la Banca Depositaria, come
indipendente e competente certifica che il prezzo
al quale l’operazione è stata effettuata è giusto;
(ii) l’esecuzione dell’operazione è effettuata al meglio
su mercati regolamentati conformemente alle
loro regole; o
(iii) qualora non ricorrano le condizioni indicate
nei precedenti punti (i) o (ii), l’operazione viene
eseguita in modo tale da rispettare, secondo il
parere della Banca Depositaria, o della Società di
Gestione nel caso di operazioni che coinvolgono
la Banca Depositaria, i principi indicati nel primo
paragrafo che precede.
Conflitto di interessi
La Società di Gestione, gli Investment Manager,
gli Investment Manager Delegati, l’Agente
Amministrativo, la Banca Depositaria e le loro
rispettive associate, nonché i loro rispettivi funzionari
ed azionisti (congiuntamente definiti le “Parti”) sono
o possono essere coinvolti in altre attività finanziarie,
d’investimento e professionali che potrebbero a volte
causare un conflitto di interesse con la gestione di
un Comparto. Tali attività includono la gestione
33
di altri fondi, l’acquisto o la vendita di titoli, la
consulenza per la gestione e gli investimenti, i servizi
di intermediazione, i servizi fiduciari o di custodia e
le cariche ricoperte come amministratori, funzionari,
consulenti o agenti di altri fondi o di altre società,
comprese le società nelle quali un Comparto potrebbe
investire. In particolare, si prevede che gli Investment
Manager o gli Investment Manager Delegati possano
essere coinvolti nella gestione o consulenza di
investimenti di altri fondi d’investimento, che
potrebbero avere obiettivi di investimento simili o
coincidenti con quelli di un Comparto. Ciascuna delle
Parti assicurerà che lo svolgimento dei loro relativi
compiti non sarà inficiato da alcuno degli eventuali
coinvolgimenti in tali attività. In ogni caso, se dovesse
insorgere un conflitto di interessi, gli Amministratori
si adopereranno per dirimerlo equamente e nel senso
più favorevole ai Sottoscrittori.
34
AMMINISTRAZIONE DEL FONDO
Descrizione delle Quote
Le Quote di ciascun Comparto sono liberamente
trasferibili e, nel rispetto delle differenze fra le Quote
di diverse Classi secondo quanto indicato di seguito,
danno tutte titolo a partecipare in ugual misura agli
utili di tale Comparto e alla loro eventuale distribuzione
nonché alle sue attività in caso di estinzione. Le Quote,
che non hanno valore nominale e che debbono essere
pienamente liberate al momento dell’emissione tranne
che in determinate circostanze che sono alla discrezione
della Società di Gestione, non comportano privilegi o
diritti di prelazione. Possono essere emesse frazioni di
Quote fino a tre decimali.
Una Quota di un Comparto rappresenta la proprietà
effettiva di una quota indivisa del patrimonio del
Comparto di riferimento, attribuibile alla Classe
di riferimento.
Il Fondo è composto di Comparti, e ogni Comparto è
un singolo complesso di attività. La Società di Gestione
può dare origine, al momento della creazione di un
Comparto o di volta in volta, a più di una Classe di
Quote del Comparto, a cui possono essere applicate
delle differenze per quanto riguarda le commissioni di
sottoscrizione e le spese (compresa la commissione di
gestione), la sottoscrizione minima, la valuta designata,
la strategia di copertura (eventuale) applicata alla valuta
designata della Classe, la politica di distribuzione e altre
condizioni eventualmente determinate dalla Società di
Gestione. Le Quote saranno distribuite agli investitori
come Quote di una Classe.
Le Quote di tipo “A” non riceveranno distribuzioni, che
saranno invece ricevute dalle Quote di tipo “B”.
Pratiche Abusive di Negoziazione/Temporizzazione
del Mercato
La Società di Gestione di norma incoraggia gli investitori
a investire nei Comparti come parte di una strategia di
investimento a lungo termine e disincentiva le pratiche
di negoziazione eccessive o a breve termine oppure
abusive. Siffatte attività, talora definite di “market
timing”, possono avere un effetto nocivo nei confronti
dei Comparti e dei Sottoscrittori. Ad esempio, in base
a diversi fattori quali le dimensioni del Comparto
e l’ammontare delle sue attività mantenute sotto
forma di contanti, la negoziazione a breve termine o
eccessiva da parte dei Sottoscrittori può interferire con
un’efficace gestione del portafoglio del Comparto, si
che costi incrementali delle transazioni e tasse possano
nuocere al rendimento del Comparto.
La Società di Gestione mira a impedire e prevenire
le pratiche abusive di negoziazione e a ridurre tali
rischi per mezzo di svariati metodi che includono i
seguenti:
(i)nella misura in cui vi sia un intervallo tra una
modifica nel valore del portafoglio di un Comparto e
il momento in cui tale modifica sia riflessa nel Valore
Patrimoniale Netto di ciascuna Quota, un Comparto
è esposto al rischio che investitori possano cercare
di sfruttare tale intervallo acquistando o riscattando
Quote a un Valore Patrimoniale Netto che non riflette
prezzi appropriati di giusto valore. La Società di
Gestione mira a impedire e prevenire siffatta attività,
talora definita “stale price arbitrage” mediante
l’uso idoneo del proprio potere di rettificare il valore
di ogni investimento con riguardo a pertinenti
considerazioni circa il dovere riflettere il giusto valore
di detto investimento
(ii)la Società di Gestione può monitorare le attività del
conto dei Sottoscrittori per rilevare e prevenire le
pratiche di negoziazione eccessive e dannose, e si
riserva il diritto di esercitare la propria discrezione
allo scopo di rigettare ogni richiesta di sottoscrizione
o di conversione senza giustificazioni al riguardo
del proprio operato e senza corresponsioni di
compensazioni quando a proprio giudizio la
transazione possa avere effetti negativi per gli
interessi del Comparto o dei suoi Sottoscrittori. La
Società di Gestione può anche vigilare sulle attività
del conto dei Sottoscrittori per rilevare tracce di
acquisti e vendite frequenti che appaiano eseguiti
in connessione a fluttuazioni di breve termine
nel Valore Patrimoniale Netto per Quota e può
intraprendere ogni azione ritenuta idonea per
ridurre siffatte attività.
Non vi può essere alcuna certezza che le pratiche
abusive di negoziazione possano essere mitigate o
eliminate. Ad esempio, conti nominativi in cui acquisti e
vendite di Quote da parte di investitori multipli possano
essere aggregati per negoziare con il Comparto su base
netta nascondono l’identità di investitori sottostanti
in un Comparto, rendendo più difficoltoso per la
Società di Gestione il tracciamento di pratiche abusive
di negoziazione.
Domande di Sottoscrizione
Procedura di sottoscrizione
Le domande iniziali di sottoscrizione delle Quote
dovranno essere presentate all’Agente Amministrativo
o alle Banche Corrispondenti/Soggetti Incaricati
dei Pagamenti per il successivo inoltro all’Agente
Amministrativo compilando un modulo da inviare
per posta in facsimile (con l’originale poi inoltrato per
posta) o qualsiasi modulo di trasmissione elettronica
certificata disponibile da un Distributore approvato
dalla Banca Centrale all’Agente Amministrativo, alla
Banca Corrispondente o al Soggetto Incaricato dei
Pagamenti. Tutte le successive domande devono essere
35
ricevute per lettera, facsimile o in qualsiasi forma di
trasmissione elettronica certificata disponibile da un
Distributore approvato dalla Banca Centrale o con un
mezzo prescritto dalla Società di Gestione nel corso
del tempo.
Tutte le domande di sottoscrizione dovranno pervenire
all’Agente Amministrativo o alla Banca Corrispondente/
al Soggetto Incaricato dei Pagamenti o Distributore
per essere inoltrate all’Agente Amministrativo, ai
loro rispettivi domicili non più tardi delle ore 12,00,
mezzogiorno (ora irlandese) del Giorno Lavorativo
precedente il Giorno di Negoziazione di riferimento.
Tutte le domande ricevute dopo l’orario indicato
saranno ritenute come effettuate in relazione al Giorno
di Negoziazione immediatamente successivo al suddetto
Giorno di Negoziazione di riferimento, a meno che la
Società di Gestione in circostanze eccezionali e a sua
assoluta discrezione determini altrimenti di accettare
una o più richieste pervenute oltre i termini anzidetti per
l’effettuazione in detto Giorno di Negoziazione purché
tale(i) domanda(e) sia(no) stata(e) ricevuta(e) prima della
chiusura operativa del pertinente Giorno di Valutazione
per il particolare Giorno di Negoziazione. I pagamenti
delle quote sottoscritte devono essere ricevuti sotto
forma di fondi disponibili per il Depositario non oltre
2 Giorni Lavorativi successivi al pertinente Giorno di
Negoziazione.
L’Agente Amministrativo o la Banca Corrispondente/
Soggetto Incaricato dei Pagamenti possono a loro
discrezione rifiutare, del tutto o in parte, qualunque
domanda di sottoscrizione di tali Quote. In quel caso, le
somme per la sottoscrizione ovvero ogni relativo saldo
verranno restituiti al richiedente mediante accredito
sul conto da lui indicato, o per posta, comunque ad
esclusivo rischio del richiedente.
Su richiesta del Sottoscrittore potranno essere emessi
certificati nominativi. Per l’emissione di ciascun
certificato da Società di Gestione potrà addebitare una
commissione di Euro 25. Ogni certificato sarà firmato
dalla o per conto della Società di Gestione e dalla
Banca Depositaria, ed entrambe queste firme potranno
essere riprodotte meccanicamente. Nel caso in cui
un Sottoscrittore non faccia richiesta del certificato,
al Sottoscrittore verrà rilasciata un’attestazione di
proprietà da parte della Società di Gestione.
Successivamente al periodo iniziale di offerta di un
Comparto, qualsiasi emissione di Quote potra’solo
essere effettuata dall’Agente Amministrativo in un
Giorno di Negoziazione.
I Soggetti Statunitensi non potranno acquistare
Quote di alcun Comparto del Fondo e ai potenziali
Sottoscrittori verrà chiesto di dichiarare che essi
non stanno acquistando Quote, né direttamente né
indirettamente, per conto di Soggetti Statunitensi e che
non venderanno, né si offriranno di vendere o trasferire
tali Quote ad alcun Soggetto Statunitense.
Sottoscrizioni in unica soluzione e Piani di accumulo
I richiedenti possono effettuare la sottoscrizione in
unica soluzione per tutte le Classi di Quote. L’opzione
di sottoscrizione mediante piano di accumulo, secondo
cui il richiedente si impegna ad acquistare Quote in
base ad un importo preventivamente concordato
per un certo periodo di tempo è limitata soltanto a
determinate Classi di Quote. Le opzioni di sottoscrizione
disponibili sono indicate nei moduli di sottoscrizione di
riferimento, disponibili presso la Società di Gestione e
i distributori.
Sottoscrizione Minima
Per la sottoscrizione iniziale e per quelle successive
possono essere stabilite diverse sottoscrizioni minime
e le sottoscrizioni minime possono variare a seconda
delle Classi, come indicato nelle rispettive Schede
Informative sulle Classi allegate al presente Prospetto.
In circostanze eccezionali, la sottoscrizione iniziale
minima e le rate successive possono essere ridotte o
derogate dalla Società di Gestione a sua discrezione in
ciascun caso particolare.
Misure Antiriciclaggio e di Contrasto del Finanziamento
del Terrorismo e protezione dei dati.
Le misure previste per la prevenzione del riciclaggio
del denaro e del finanziamento di attività terroristiche
possono richiedere una dettagliata verifica dell’identità
del richiedente e, se del caso, dell’identità del beneficiario
in caso di potenziale rischio. Occorre inoltre accertare
e dichiarare l’identità di persone che svolgono un
prominente ruolo politico o di un individuo a cui
sia affidato, o sia stato affidato nel corso dell’anno
precedente, un ruolo pubblico prominente, e dei
componenti della loro famiglia stretta, o di altre persone
note per la loro stretta associazione con tali individui.
A titolo esemplificativo, ad un soggetto può essere
richiesto di presentare copia di un passaporto o di
un documento di identità debitamente certificato
da un’autorità pubblica quale un pubblico notaio,
la polizia o l’ambasciatore nel rispettivo paese di
residenza, unitamente ad una prova del suo indirizzo
come, per esempio, due copie originali o certificate di
conferma dell’indirizzo quali la bolletta di un’utenza
o un estratto conto bancario risalente a non oltre
tre mesi prima e di comunicare la sua occupazione,
data di nascita e residenza fiscale. Nel caso gli
investitori siano persone giuridiche, tali misure possono
prevedere la produzione di una copia certificata del
documento attestante la costituzione (ed eventuali
cambiamenti della denominazione), atto costitutivo
e statuto (o equivalenti), i nomi, le mansioni, le date
di nascita e gli indirizzi di residenza e aziendali di tutti
gli amministratori e i beneficiari effettivi e di tutti
i firmatari autorizzati dell’investitore, che devono
36
essere certificati. Modifiche ai dati relativi a ciascun
investitore avverranno solo su iniziativa dell’Agente
Amministrativo e della Banca Corrispondente/del
Soggetto Incaricato dei Pagamenti a ricezione della
documentazione comprovante originale.
A seconda delle circostanze di ciascuna richiesta,
una dettagliata verifica dell’identità può non essere
richiesta ove, per esempio, la richiesta di sottoscrizione
sia effettuata a mezzo di un soggetto terzo le cui
caratteristiche sono definite nel Criminal Justice
(Money Laundering and Terrorist Financing) Act
del 2010 (e successive modifiche). Tale eccezione
troverà applicazione solo se il soggetto terzo di cui
sopra ha sede in un Paese considerato in Irlanda
come avente normative antiriciclaggio e misure per
la prevenzione del finanziamento del terrorismo
equivalenti, e/o soddisfi altre condizioni applicabili
quali la presentazione di una lettera di impegno a
conferma dell’avvenuta effettuazione dei controlli di
verifica del caso sull’investitore e della conservazione
di tali informazioni nei tempi previsti e della messa
a disposizione delle stesse su richiesta dell’Agente
Amministrativo, della Banca Corrispondente/Soggetto
Incaricato dei Pagamenti, del Distributore o della
Società di Gestione.
I dettagli di cui sopra sono forniti a titolo puramente
esemplificativo e a tale riguardo l’Agente Amministrativo,
la Banca Corrispondente/il Soggetto Incaricato dei
Pagamenti e il Distributore, secondo il caso, di riservano
ognuno il diritto di richiedere tali informazioni secondo
necessità al momento della domanda di quota di un
Comparto per verificare l’identità di un investitore
e, ove applicabile, del beneficiario effettivo di un
investitore. In particolare, l’Agente Amministrativo,
la Banca Corrispondente/il Soggetto Incaricato dei
Pagamenti e il Distributore, secondo il caso, si riservano
ciascuno il diritto di espletare procedure supplementari
in relazione agli investitori sia nuovi che esistenti
che sono/diventano classificati come PEP. La verifica
dell’identità dell’investitore deve avvenire prima
che si stabilisca il rapporto commerciale. In ogni
caso, la prova dell’identità è richiesta per tutti gli
investitori non appena ragionevolmente possibile
dopo il contatto iniziale. Qualora un investitore o
richiedente ritardi o non produca le informazioni
richieste ai fini della verifica, l’Agente Amministrativo
o la Banca Corrispondente/il Soggetto Incaricato dei
Pagamenti o il Distributore, secondo il caso, può, a sua
discrezione, rifiutare di accettare la sottoscrizione e il
capitale di sottoscrizione e/o restituire tutti i capitali di
sottoscrizione o rimborsare forzosamente tali quote dei
sottoscrittori e/o ritardare il pagamento dei proventi del
rimborso (non sarà effettuato il pagamento di proventi
di rimborso se il sottoscrittore manca di produrre
tali informazioni). Nessuno tra gli Amministratori,
l’Agente Amministrativo, la Banca Corrispondente/
il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, il Distributore
o la Società di Gestione saranno responsabili verso il
sottoscrittore o detentore di quote ove una richiesta di
quote non venga evasa o le quote siano forzosamente
rimborsate o il pagamento dei proventi del rimborso
avvenga in ritardo in determinate circostanze. In
caso di respingimento di una richiesta, l’Agente
Amministrativo, la Banca Corrispondente/il Soggetto
Incaricato dei Pagamenti e il Distributore, secondo il
caso, restituiranno i capitali di sottoscrizione o il relativo
saldo in conformità con le leggi applicabili nel conto
dal quale è avvenuto il pagamento a costo e a rischio
del richiedente. L’Agente Amministrativo, la Banca
Corrispondente/il Soggetto Incaricato dei Pagamenti
e il Distributore, secondo il caso, possono rifiutare
di pagare o ritardare il pagamento dei proventi del
rimborso ove un sottoscrittore non abbia prodotto le
informazioni richieste a scopo di verifica.
L’Agente Amministrativo, la Banca Corrispondente/
il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, il Distributore e
la Società di Gestione si riservano il diritto di ottenere
ulteriori informazioni dagli investitori al fine di poter
monitorare il rapporto commerciale in essere con
tale investitore. L’Agente Amministrativo, la Banca
Corrispondente/il Soggetto Incaricato dei Pagamenti,
il Distributore e la Società di Gestione non possono
fare affidamento su terze parti al fine di adempiere ai
propri obblighi, di cui rimangono in ultimo responsabili.
L’Agente Amministrativo, la Banca Corrispondente/
il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, il Distributore e
la Società di Gestione si riservano inoltre il diritto di
ottenere ulteriori informazioni dagli investitori al fine di
mantenere aggiornati i dati inerenti alla due diligence
dei clienti.
Si ricorda ai potenziali investitori che mediante la
compilazione di un modulo di richiesta si forniscono
informazioni di carattere personale alla Società di
Gestione, che potrebbero rientrare nella definizione
di dati personali nel significato loro attribuito dalla
legge irlandese in materia di tutela dei dati personali.
Questi dati saranno utilizzati per l’identificazione del
cliente, a scopo amministrativo, di analisi statistica,
di ricerca di mercato, per adempiere a requisiti legali
o normativi applicabili e, in presenza del consenso
del richiedente, per finalità di marketing diretto. I
dati potranno essere comunicati a terzi fra i quali
organismi di regolamentazione, agenzie tributarie
in conformità con la Direttiva europea in materia di
risparmio, delegati, consulenti e fornitori di servizi della
Società di Gestione e agli agenti della stessa o propri
debitamente autorizzati nonché ad ogni altra società
ad esse associata o affiliata ovunque situata (anche
fuori dal SEE) per le finalità specificate. Con la firma
del modulo di richiesta, gli investitori esprimono il loro
37
consenso in ordine all’ottenimento, alla detenzione,
all’utilizzo, alla comunicazione e all’elaborazione dei
dati per una o più finalità fra quelle specificate nel
modulo di applicazione. Gli investitori hanno il diritto di
ottenere una copia dei loro dati personali detenuti dalla
Società di Gestione al pagamento di una commissione
e il diritto di correggere eventuali inesattezze nei dati
personali detenuti dalla Società di Gestione.
Prezzo di emissione delle Quote
Emissioni Iniziali
Nel corso del periodo iniziale di offerta di un Comparto
o di una Classe, la Società di Gestione e la Banca
Depositaria potranno, prima dell’emissione di Quote
del Comparto o della Classe, stabilire il prezzo iniziale
di emissione delle Quote. Il momento, i termini e il
prezzo iniziale di emissione per ciascuna Quota relativo
all’emissione iniziale delle Quote di un Comparto
o di una Classe saranno specificati nella relativa
Scheda Informativa sulle Classi allegata al presente
Prospetto.
Emissioni Successive
Successivamente, le Quote saranno emesse ad un
prezzo pari al Valore Unitario di Quota nel Giorno di
Negoziazione di riferimento in cui le Quote saranno
emesse. Dall’importo totale della sottoscrizione
sarà dedotta una commissione di sottoscrizione
non superiore al 5,5% dell’importo stesso, che sarà
pagata alla Società di Gestione o a qualsiasi agente di
collocamento o di vendita, o agli agenti o ai distributori
nominati dalla Società di Gestione a loro esclusivo uso
e beneficio, e non costituirà parte delle attività del
Comparto in questione. La Società di Gestione, a sua
totale discrezione, potrà rinunciare a tali commissioni
o differenziare fra i richiedenti l’ammontare di tali
commissioni, entro i limiti consentiti.
I richiedenti che avendo la possibilità di farlo
sottoscrivono Quote a mezzo di un piano di
accumulo sono tenuti a pagare alla Società di
Gestione una commissione di sottoscrizione che
non ecceda il 5,5% dell’importo totale che sarà da
loro sottoscritto secondo i loro piani di accumulo
nel periodo di riferimento, che verrà dedotta dal
relativo importo della sottoscrizione in ciascuna
rata del proprio piano di accumulo. Nel caso in
cui un investitore che sottoscrive a mezzo di
piano di accumulo cessi o sospenda il suo piano
di accumulo prima che sia terminato il periodo
di riferimento, egli non sarà tenuto a pagare il
saldo dell’intero ammontare delle commissioni di
sottoscrizione dovute sino al termine del periodo
di riferimento.
Rimborso di Quote
Rimborso Standard
L’Agente Amministrativo, in qualsiasi momento durante
la vita di un Comparto, a seguito del ricevimento di
una richiesta da parte di un Sottoscrittore pervenuta
all’Agente Amministrativo stesso o ad un suo
rappresentante debitamente autorizzato riscatterà, in
un Giorno di Negoziazione, tutte o qualsiasi parte delle
Quote di tale Sottoscrittore, ad un prezzo per ciascuna
Quota pari al Valore Unitario di Quota.
Tutte le richieste di rimborso dovranno pervenire
(tramite lettera o facsimile o altra forma di
trasmissione elettronica certificata disponibile
da un Distributore approvata dalla Banca
Centrale) all’Agente Amministrativo o alla
Banca Corrispondente/al Soggetto Incaricato dei
Pagamenti o al Distributore per essere inoltrate
all’Agente Amministrativo, ai loro rispettivi
domicili non più tardi delle ore 12.00, mezzogiorno
(ora irlandese) del Giorno Lavorativo precedente
il Giorno di Negoziazione di riferimento. Tutte le
richieste ricevute dopo l’orario indicato saranno
ritenute come effettuate in relazione al Giorno
di Negoziazione immediatamente successivo al
suddetto Giorno di Negoziazione di riferimento,
a meno che la Società di Gestione in circostanze
eccezionali e a sua assoluta discrezione determini
altrimenti di accettare una o più richieste pervenute
oltre i termini anzidetti per l’effettuazione in detto
Giorno di Negoziazione purché tale(i) domanda(e)
sia(no) stata(e) ricevuta(e) prima della chiusura
operativa del pertinente Giorno di Valutazione
per il particolare Giorno di Negoziazione.
Il prezzo di riscatto verrà pagato ai Sottoscrittori entro
dieci giorni lavorativi dal Giorno di Negoziazione di
riferimento in cui il riscatto deve essere esercitato.
Nessun pagamento di riscatto verrà effettuato fino a
quando l’Amministratore, o la Banca Corrispondente/
Agente dei Pagamenti per il successivo inoltro
all’Amministratore, non abbia preventivamente
ricevuto la richiesta di rimborso in originale e i certificati
(qualora ve ne siano) relativi a tali Quote. Le richieste
di rimborso ricevute a mezzo fax e con altro mezzo di
trasmissione elettronica saranno evase esclusivamente
a beneficio del conto registrato di un Sottoscrittore.
Eventuali modifiche dei dettagli di registrazione e delle
istruzioni di pagamento di un Sottoscrittore potranno
essere effettuate esclusivamente al ricevimento della
documentazione originale. Salvo che diversamente
disposto dal beneficiario, il prezzo di riscatto in
favore di un Sottoscrittore sarà pagato nella valuta di
riferimento del Comparto mediante bonifico bancario
o assegno a spese del Sottoscrittore. Tale bonifico
bancario o assegno bancario sarà pagabile a favore
38
del suddetto Sottoscrittore ovvero, nel caso di coSottoscrittori a favore del primo co-Sottoscrittore che
ha richiesto tale riscatto, a rischio di tale Sottoscrittore
o co-Sottoscrittori.
Se il numero delle Quote di un Comparto per le quali
si deve procedere al riscatto in un determinato Giorno
di Negoziazione è pari ad un decimo o più del numero
totale di Quote di quel Comparto in circolazione o
presunte tali in quello stesso Giorno di Negoziazione, la
Società di Gestione può, a propria discrezione, rifiutarsi
di riscattare le Quote eccedenti un decimo del numero
totale di Quote del Comparto in circolazione o presunte
tali; in questo caso le richieste di rimborso per quel
Giorno di Negoziazione saranno proporzionalmente
ridotte e le richieste relative alle Quote che non
vengono riscattate a causa di tale rifiuto verranno
considerate come richieste relative a ciascun Giorno
di Negoziazione successivo, fino al totale riscatto
di tutte le richieste originali relative a tali Quote. Le
richieste di riscatto rinviate da un precedente Giorno
di Negoziazione saranno soddisfatte (fermi restando i
suddetti limiti) prioritariamente rispetto alle richieste
successive.
Riscatti Pre-Programmati
Subordinatamente a quanto sopra e alla circostanza
che le Quote siano in emissione e offerte per la
vendita, e fatto salvo che l’emissione e il riscatto
delle Quote non siano stati sospesi, le richieste
di riscatto possono essere avanzate in qualunque
momento anche a mezzo di istruzioni permanenti di
riscatto con le quali i Sottoscrittori possano istruire
anticipatamente sull’effettuazione di un riscatto
(riscatto pre-programmato) nelle forme prescritte dalla
Società di Gestione e/o dal Distributore di quando
in quando. Istruzioni permanenti di riscatto devono
essere formulate (per lettera o altro mezzo come
prescritto dalla Società di Gestione nel tempo) nei
confronti dell’Agente Amministrativo o della Banca
Corrispondente/Agente dei Pagamenti per il successivo
inoltro all’Agente Amministrativo al rispettivo indirizzo
legale non oltre 30 giorni prima della data in cui il
primo riscatto pre-programmato sia da effettuarsi. Ogni
riscatto pre-programmato verrà effettuato al successivo
Giorno di Negoziazione disponibile dopo la data d’inizio
indicata nelle istruzioni permanenti di riscatto. Queste
ultime non possono essere eseguite se il Sottoscrittore
richiede l’emissione di un certificato registrato.
Le istruzioni di riscatto devono includere, fra l’altro,
il fattore di ricorrenza con cui il riscatto debba essere
eseguito, il Comparto o i Comparti da cui riscattare
e il(i) pertinente(i) ammontare(i) o numero di quote
da riscattare. Le istruzioni permanenti di riscatto
possono essere accettate solo quando le informazioni
richieste e/o la documentazione richiesta dall’Agente
Amministrativo siano state fornite dal Sottoscrittore e le
istruzioni di quest’ultimo siano chiare e non ambigue.
Se a qualunque data programmata il valore delle Quote
è inferiore a quanto atteso/programmato, le istruzioni
permanenti di riscatto saranno eseguite parzialmente
nella misura delle Quote detenute dal Sottoscrittore.
Le istruzioni permanenti di riscatto non possono
essere eseguite se il Sottoscrittore, alla data in cui il
riscatto debba essere eseguito, non detenga Quote nel
Comparto al di fuori del quale sia da effettuarsi detto
riscatto e le dette istruzioni saranno considerate come
revocate se, in 3 occasioni consecutive, il Sottoscrittore
non detenga Quote in tale(i) Comparto(i) si da non dare
luogo ad alcun riscatto.
Le istruzioni permanenti di riscatto, salvo che
diversamente richiesto/formulato dai Sottoscrittori al
momento della stesura delle istruzioni, rimarranno
valide fintantoché i Sottoscrittori non informino la
Società di Gestione, l’Agente Amministrativo o la
Banca Corrispondente/Agente dei Pagamenti della
loro revoca.
La revoca delle istruzioni permanenti di riscatto
devono essere formulate (con lettera o altro mezzo
siccome prescritto dalla Società di Gestione di quando
in quando) nei confronti della Società di Gestione o
della Banca Corrispondente/Agente dei Pagamenti per
la successiva trasmissione alla Società di Gestione ai
rispettivo indirizzo legale non oltre 30 giorni prima della
data in cui il successivo riscatto pre-programmato sia
da effettuarsi. Utilizzando lo stesso schema temporale
sopra indicato per la revoca delle istruzioni permanenti
di riscatto, istruzioni singole di riscatto pre-programmato
possono essere sospese (senza la revoca delle istruzioni
permanenti di riscatto) siccome prescritto dalla Società
di Gestione e/o dal Distributore. I Sottoscrittori
possono, in ogni momento, richiedere riscatti standard
oltre a quelli pre-programmati. I Sottoscrittori possono
revocare le proprie istruzioni permanenti di riscatto
senza oneri.
In occasione di siffatti riscatti, la Società di Gestione farà
si che i relativi registri siano modificati a coerenza.
Rimborso Forzoso di Quote
La Società di Gestione potrà in qualsiasi momento
riscattare, o chiedere il trasferimento delle Quote
detenute da Sottoscrittori a cui è fatto divieto di
sottoscrivere o detenere Quote ai sensi del Regolamento.
La Società di Gestione può anche rimborsare eventuali
Quote detenute da una persona che, a seguito del
rimborso, detiene Quote del Fondo con un Valore
Patrimoniale Netto inferiore all’importo di detenzione
minimo pari a 150 Euro. In tali casi il riscatto avverrà
in un Giorno di Negoziazione ad un prezzo pari al
Valore Patrimoniale Netto per Quota nel Giorno di
Negoziazione in cui le Quote devono essere riscattate.
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Se un Sottoscrittore in ordine a Quote che detiene
in un Comparto viene assoggettato all’imposta di
bollo in Italia ai sensi del Decreto Legge n. 201/2011
(il “Decreto”), convertito nella Legge 214/2011, e
successive modifiche o integrazioni o riconversioni
di volta in volta attuate, la Società di Gestione avrà
diritto di rimborsare forzosamente tale numero di
Quote detenute dal Sottoscrittore nel Comparto in
oggetto, come richiesto al fine di corrispondere il
prezzo dell’imposta di bollo, che andrà comunicato alla
Società di Gestione (o al suo delegato) dal Distributore
in Italia (o altro delegato della Società di Gestione, a
seconda del caso). Né la Società di Gestione né la Banca
Depositaria saranno responsabili per aver ottemperato
in merito ad istruzioni del Distributore in Italia o di
altro delegato della Società di Gestione, a seconda
dei casi. La Società di Gestione provvederà affinché sia
effettuato l’accredito al Distributore in Italia dei proventi
del rimborso forzoso che corrisponderà alle autorità
fiscali italiane. Dettagli riguardanti l’ammontare
dell’imposta di bollo applicabile ai sensi del Decreto
201 sono riportati sul sito Web della Società di Gestione
all’indirizzo www.mediolanuminternationalfunds.
it. Per maggior chiarezza, quando un Sottoscrittore
viene assoggettato all’imposta di bollo in Italia con
riferimento a Quote da egli detenute in più di un
Comparto, il rimborso forzoso richiesto sarà applicato al
Comparto nel quale la partecipazione del Sottoscrittore
presenta il valore più elevato (con riferimento al Valore
Patrimoniale Netto totale per Quota detenuta) e ove
tale partecipazione non sia sufficiente a soddisfare
l’onere dell’imposta di bollo, la parte mancante sarà
obbligatoriamente rimborsata dal Comparto nel
quale la partecipazione del Sottoscrittore presenta il
secondo valore più elevato, e cosi via sino a completo
soddisfacimento del rimborso.
Il Sottoscrittore sarà informato in merito al rimborso
forzoso di Quote da parte della Società di Gestione,
o del suo delegato, e alla liquidazione delle spese per
l’imposta di bollo. Il Sottoscrittore può, nei termini
previsti dalla legge applicabile italiana, richiedere alla
Società di Gestione di annullare il rimborso di Quote a
condizione che il Sottoscrittore abbia comunicato alla
Società di Gestione o ad uno dei suoi delegati, per
iscritto, che tale spesa per l’imposta di bollo è stata
calcolata in modo errato o scorrettamente applicata.
In tali casi, il Sottoscrittore otterrà la ri-emissione del
relativo numero di Quote dello stesso Comparto o degli
stessi Comparti ad un prezzo pari al NAV per Quota
nel Giorno di Negoziazione in cui tali Quote sono state
rimborsate.
Il relativo Sottoscrittore risarcirà e riterrà indenne
il Comparto o i Comparti in oggetto e la Società
di Gestione risarcita da ogni perdita risultante a
seguito di tale/i Comparto/i o la Società di Gestione a
seguito di negligenza, imperizia o frode da parte del
Sottoscrittore.
Conversioni
Conversione Standard
La conversione è attuabile soltanto tra le stesse Classi
di diversi Comparti distribuite dallo stesso Distributore,
salvo quanto esplicitamente autorizzato caso per caso
dalla Società di Gestione.
Fermo restando quanto precede e purché le Quote siano
emesse e offerte in vendita e sempreché l’emissione
e il riscatto delle Quote non siano stati sospesi, i
Sottoscrittori possono, in relazione alle Quote possedute
in una o più Classi (le “Quote Originarie”), chiedere
di convertire tutte o parte di tali Quote Originarie in
Quote di una o più altre Classi (le “Nuove Quote ”). La
richiesta di conversione dovrà pervenire (tramite lettera
o facsimile o altra forma di comunicazione elettronica
certificata disponibile da un Distributore e avallata dalla
Banca Centrale) all’Agente Amministrativo o alla Banca
Corrispondente/Soggetto Incaricato dei Pagamenti per
essere inoltrate all’Agente Amministrativo, compilando
un modulo di conversione secondo le modalità indicate
di volta in volta dalla Società di Gestione; l’originale
del modulo (salvo il caso di richieste inoltrate per
mezzo di comunicazione elettronica certificata tramite
Distributore e approvata dalla Banca Centrale) dovrà
essere consegnato all’Agente Amministrativo, alla
Banca Corrispondente o al Soggetto Incaricato dei
Pagamenti. Nel Giorno di Negoziazione successivo al
ricezione del modulo di richiesta della conversione, le
Quote Originarie saranno automaticamente convertite
nel numero corrispondente di Nuove Quote. Le Quote
Originarie, in tale Giorno di Negoziazione, avranno
lo stesso valore (l’“Importo Convertito”) che esse
avrebbero avuto se il Sottoscrittore ne avesse chiesto il
riscatto all’Agente Amministrativo. Il corretto numero di
Nuove Quote sarà pari al numero di Quote della stessa
Classe che verrebbe emesso nel Giorno di Negoziazione
se l’importo convertito fosse investito in Quote di tale
Classe.
A seguito di ciascuna di tali conversioni, verranno
riallocati dalla Classe o dalle Classi di appartenenza
delle Quote originarie, secondo i casi, attività o contanti
pari al valore dell’importo convertito nella Classe o
Classi, secondo i casi, cui appartengono le Nuove
Quote.
In relazione a ciascuna di tali conversioni, salvo
quanto diversamente specificato nelle relative Schede
Informative sulle Classi, schede allegate al presente
Prospetto, il Sottoscrittore dovrà pagare alla Società di
Gestione, nel modo che quest’ultima di volta in volta
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stabilirà, per ciascuna conversione, una commissione di
importo non superiore alla commissione di sottoscrizione
che sarebbe pagabile se il valore delle Quote Originarie
convertite fosse stato sottoscritto in Nuove Quote.
La Società di Gestione può a sua piena discrezione
rinunciare a tale commissione oppure differenziare tra
i sottoscrittori l’importo di detta commissione nei limiti
prefissati..Tale commissione potrà essere trattenuta
dalla Società di Gestione o da qualsiasi agente o
agenti o distributori da essa designati, a loro assoluto
uso e beneficio, e non andrà a far parte della Classe
di riferimento. I Sottoscrittori, inoltre, rimborseranno
all’Agente Amministrativo ogni eventuale onere fiscale,
o altra commissione di vendita o di acquisto relativo
alla conversione.
A seguito di queste conversioni, l’Agente Amministrativo
provvederà affinché i relativi registri vengano aggiornati
di conseguenza.
Conversione Programmata
La conversione è attuabile soltanto tra le stesse Classi
di diversi Comparti distribuite dallo stesso Distributore,
salvo quanto esplicitamente autorizzato caso per caso
dalla Società di Gestione.
Fermo restando quanto precede e purché le Quote siano
emesse e offerte in vendita e sempreché l’emissione
e il riscatto delle Quote non siano stati sospesi, la
richiesta di conversione può essere effettuata dai
Sottoscrittori, in qualsiasi momento, anche attraverso
una sequenza predefinita di istruzioni di conversione,
dove il Sottoscrittore impartisce istruzioni in via
anticipata (conversioni programmate), secondo le
modalità indicate di volta in volta dalla Società di
Gestione e/o dal Distributore.
Le richieste per le conversioni programmate dovranno
pervenire (tramite lettera o qualsiasi altro mezzo
specificato di volta in volta dalla Società di Gestione)
all’Agente Amministrativo o alla Banca Corrispondente/
Soggetto Incaricato dei Pagamenti.
Le richieste per le conversioni programmate devono
contenere, inter alia, le cadenze temporali nelle quali
le conversioni stesse dovranno essere eseguite, il/i
Comparti dal/dai quali disinvestire, il/i Comparti nel/nei
quali reinvestire ed i relativi importi di riferimento. I
Sottoscrittori potranno impartire anche una sequenza
di istruzioni di conversione connessa, inter alia,
all’incremento/decremento percentuale del valore
della quota del/dei Comparto/i dai quali intendono
disinvestire o reinvestire, al fine di effettuare una
conversione programmata delle quote detenute in uno
o più comparti a favore di altro/i comparto/i.
Le richieste di conversione programmata verranno
prese in considerazione unicamente se il Sottoscrittore
avrà fornito tutte le informazioni e la documentazione
richieste dalla Società di Gestione e qualora le istruzioni
impartite siano chiare e non ambigue.
Qualora ad una delle scadenze programmate il
controvalore delle Quote non raggiunga l’ammontare
atteso/programmato, la relativa sequenza predefinita
di istruzioni di conversione verrà eseguita parzialmente
fino a concorrenza delle Quote detenute dal
Sottoscrittore.
La sequenza predefinita di istruzioni di conversione
non verrà eseguita nel caso in cui il Sottoscrittore,
alla data in cui la conversione deve essere effettuata,
non risulta detenere Quote del Comparto dal quale
disinvestire; inoltre la sequenza predefinita di istruzioni
di conversione si riterrà revocata qualora per tre volte
consecutive il Sottoscrittore non risulta detenere Quote
del/i Comparto/i tali da consentire la conversione.
Le istruzioni di conversione programmata, salvo
diversa richiesta/indicazione fornita inizialmente dal
Sottoscrittore, si intendono valide fino a revoca da
parte del Sottoscrittore, da comunicare alla Società
di Gestione, all’Agente Amministrativo o alla Banca
Corrispondente/Soggetto Incaricato dei Pagamenti.
Il Sottoscrittore può revocare la sequenza predefinita di
istruzioni di conversione senza oneri di alcun tipo.
Una singola istruzione delle conversioni programmate
può essere sospesa (senza revocare per questo l’intera
sequenza predefinita di istruzioni di conversione)
secondo le modalità indicate dalla Società di Gestione
e/o dal Distributore.
Il Sottoscrittore puo’chiedere, in qualsiasi momento,
l’esecuzione di conversioni standard in aggiunta a
quelle programmate.
Nel Giorno di Negoziazione nel quale la conversione
programmata deve essere eseguita secondo la sequenza
predefinita di istruzioni di conversione, le Quote
Originarie saranno automaticamente convertite nel
numero corrispondente di Nuove Quote. Le Quote
originarie, in tale Giorno di Negoziazione, avranno
lo stesso valore (l’“Importo Convertito”) che esse
avrebbero avuto se il Sottoscrittore ne avesse chiesto il
riscatto all’Agente Amministrativo. Il corretto numero
di Nuove Quote sarà pari al numero di Quote della
setssa Classe che verrebbe emesso nel Giorno di
Negoziazione, se l’importo convertito fosse investito
in Quote di tale Classe.
A seguito di ciascuna di tali conversioni, verranno
riallocati dalla Classe o Classi di appartenenza delle
Quote Originarie, secondo i casi, attività o contanti pari
al valore dell’importo convertito nella Classe o Classi,
secondo i casi, cui appartengono le Nuove Quote.
In relazione ad ogni conversione, salvo quanto
diversamente specificato nelle relative Schede
Informative sulle Classi, schede allegate al presente
Prospetto, il Sottoscrittore dovrà pagare alla Società di
Gestione, nel modo che quest’ultima di volta in volta
41
stabilirà, per ciascuna conversione, una commissione di
importo non superiore alla commissione di sottoscrizione
che sarebbe pagabile se il valore delle Quote Originarie
convertite fosse stato sottoscritto in Nuove Quote.
La Società di Gestione può a sua piena discrezione
rinunciare a tale commissione oppure differenziare tra
i sottoscrittori l’importo di detta commissione nei limiti
prefissati. Tale commissione potrà essere trattenuta
dalla Società di Gestione o da qualsiasi agente o
agenti o Distributori da essa designati, a loro assoluto
uso e beneficio, e non andrà a far parte della Classe
di riferimento. I Sottoscrittori, inoltre, rimborseranno
all’Agente Amministrativo ogni eventuale onere fiscale,
o altra commissione di vendita o di acquisto relativo
alla conversione.
A seguito di tali conversioni, l’Agente Amministrativo
provvederà affinché i relativi registri vengano aggiornati
di conseguenza.
Trasferimento delle Quote
Le Quote di ciascun Comparto saranno trasferibili
mediante atto scritto, firmato dal cedente, il quale
verrà considerato titolare delle Quote fino a quando
il nome dell’acquirente non sarà stato annotato sul
registro corrispondente. L’atto di trasferimento dovrà
essere accompagnato da un certificato dell’acquirente
attestante che egli non è, né sta acquistando tali Quote
a nome o a favore di un Soggetto Statunitense. In caso
di decesso di un co-Sottoscrittore, il co-Sottoscrittore o
co-Sottoscrittori ancora in vita saranno gli unici soggetti
riconosciuti dall’agente amministrativo come aventi
diritto o interesse sulle Quote registrate al nome dei
suddetti co-Sottoscrittori.
La Società di Gestione potrà addebitare una commissione
non superiore a Euro 25 per la registrazione di ciascun
trasferimento e l’emissione di un nuovo certificato
registrato a nome dell’acquirente, se richiesto, nonché
di un certificato che attesti l’avvenuta chiusura del
rapporto a nome del cedente, se necessario e richiesto;
tale commissione, a discrezione della Società di
Gestione, dovrà essere pagata prima della registrazione
del trasferimento.
Calcolo del Valore del Patrimonio Netto
Il Valore del Patrimonio Netto di un Comparto
sarà espresso nella valuta di riferimento del
Comparto in questione e sarà calcolato al Punto
di Valutazione in ogni Giorno di Negoziazione,
accertando il valore delle attività del Comparto in
quel Giorno di Negoziazione e detraendo da tale
valore le passività del Comparto in quel Giorno
di Negoziazione.
L’aumento o la diminuzione del Valore del Patrimonio
Netto di un Comparto eventualmente superiore o
inferiore, a seconda del caso, al Valore del Patrimonio
Netto di chiusura di quel Comparto al Punto di
Valutazione nel Giorno di Negoziazione immediatamente
precedente è quindi ripartito tra le diverse Classi
di Quote del Comparto, proporzionalmente al loro
Valore del Patrimonio Netto di chiusura nel Giorno
di Negoziazione immediatamente precedente, dopo
i debiti adeguamenti per le sottoscrizioni e i riscatti
e per qualsiasi altro fattore che distingue una Classe
dall’altra, inclusi plusvalenze/perdite e i risultanti costi
degli strumenti finanziari impiegati per la copertura
(hedging) valutaria tra la valuta di riferimento di un
Comparto e la valuta designata di una Classe o la
valuta di denominazione delle attività del Comparto
e la valuta designata di una Classe, per determinare il
Valore del Patrimonio Netto di ciascuna Classe. Il Valore
del Patrimonio Netto di ogni Classe viene quindi diviso
per il numero di Quote emesse, rispettivamente, al
Punto di Valutazione pertinente e poi arrotondato a tre
decimali, per determinare il Valore Unitario di Quota.
Quando un Comparto comprende più di una Classe
di Quote in emissione, il Valore Unitario di Quota per
ciascuna Classe può essere adeguato in modo da
riflettere l’accumulo e la distribuzione di reddito e/o
capitale e le spese, le passività e le attività attribuibili a
tale Classe di Quote.
Le attività di un Comparto saranno valutate come
segue:
(a)qualsiasi attività quotata o regolarmente negoziata
in un Mercato Riconosciuto della quale siano
prontamente disponibili le relative quotazioni verrà
valutata al prezzo di chiusura del pertinente Punto
di Valutazione e ogni attività elencata ma non
regolarmente negoziata su un Mercato di Scambi
Riconosciuto e per cui sono immediatamente
disponibili le quotazioni di mercato sarà valutata
all’ultimo prezzo disponibile presso il pertinente
Punto di Valutazione, purché il valore di qualsiasi
investimento quotato in un Mercato Riconosciuto
ma acquisito o negoziato a premio o con sconto
fuori del suddetto Mercato Riconosciuto o nei
mercati “Over-the-Counter” sia valutato prendendo
in considerazione l’ammontare del premio o dello
sconto alla data di valutazione dell’investimento e
salva l’approvazione della Banca Depositaria;
(b)se un’attività è quotata su diverse Borse Valori
Riconosciute, la borsa o altro mercato che, secondo
il parere dell’Agente Amministrativo, costituisce il
mercato principale di tale attività;
(c)le attività di un Comparto che non sono quotate o
che sono quotate ma per le quali i prezzi non sono
disponibili ovvero il cui prezzo di chiusura non è equo,
verranno valutate al loro probabile valore di realizzo
stimato con cura e in buona fede (i) dall’Agente
Amministrativo e dietro consiglio dell’Investment
Manager e tale valore sarà approvato dalla Banca
42
Depositaria o (ii) da una persona, ditta o società
competente, selezionata dalla Società di Gestione
e approvata allo scopo dalla Banca Depositaria;
(d)i contratti di derivati negoziati su un mercato
regolato inclusi senza limtazioni i contratti di future
e di pozioni e gli index futures saranno valutati
al prezzo di regolamento come determinato dal
mercato. Se tale prezzo non fosse disponibile, il
valore sarà quello di probabile realizzazione stimato
con cura e in buona fede da (i) la Società di Gestione
o (ii) da una persona, ditta o società competente
scelta dalla Società di Gestione e approvata all’uopo
dalla Banca Depositaria oppure (iii) ogni altro mezzo,
fatto salvo che il valore sia approvato dalla Banca
Depositaria. I contratti di derivati over-the-counter
saranno valutati giornalmente o (i) sulla base di una
quotazione fornita dalla pertinente controparte
e approvata o verificata almeno settimanalmente
da una terza parte approvata all’uopo dalla Banca
Depositaria e che sia indipendente dalla controparte
(la “Valutazione della Controparte”), o (ii) utilizzando
una metodologia di valutazione alternativa fornita
da persona competente nominata dalla Società
di Gestione e approvata all’uopo dalla Banca
Depositaria oppure una valutazione mediante ogni
altro mezzo purché il valore sia approvato dalla
Banca Depositaria (la “Valutazione Alternativa”).
Laddove sia adoperato tale metodo di Valutazione
Alternativa, la Società di Gestione seguirà le migliori
pratiche internationali e aderirà ai principi di
valutazione di strumenti over-the-counter stabiliti da
organismi quali IOSCO e AIMA, raffrontandosi con
la Valutazione della Controparte su base mensile.
Qualora emergessero differenze significative, queste
saranno prontamente verificate e illustrate;
(e)i contratti di cambio a termine e di swap di tassi
d’interesse saranno valutati nello stesso modo dei
contratti derivati over-the-counter o con riferimento
a quotazioni liberamente disponibili sul mercato;
(f) le quote di altri organismi di investimento collettivo
che non sono valutate secondo i criteri di cui al
precedente paragrafo (a) saranno valutate facendo
riferimento al più recente valore unitario delle quote
di tali organismi di investimento collettivo;
(g)la Società di Gestione potrà, con l’approvazione della
Banca Depositaria, adeguare il valore di qualsiasi
investimento se, tenuto conto della relativa valuta,
commerciabilità, tasso di interesse applicabile,
tassi previsti dei dividendi, maturazione, liquidità o
qualsiasi altra considerazione rilevante, essa riterrà
che tale adeguamento sia necessario in modo da
riflettere l’equo valore di tale investimento;
(h)le attività denominate in una valuta diversa dalla
valuta di riferimento del Comparto interessato
saranno convertite in tale valuta di riferimento al
tasso (ufficiale o no) che la Società di Gestione
dopo consultazione o in conformità con un metodo
approvato dalla Banca Depositaria ritiene opportuno
in quelle circostanze;
(i) i contanti e le altre attività liquide saranno valutati
secondo il loro valore nominale più gli eventuali
interessi maturati fino alla fine del giorno in cui si
verifica il Punto di Valutazione;
(j) nel caso di un Comparto che rappresenta un comparto
di mercato monetario, la Società di Gestione il
metodo di valutazione dei costi ammortizzati purché
tale Comparto sia conforme ai requisiti della Banca
Centrale per quanto riguarda i comparti di mercato
monetario e laddove una verifica della valutazione
dei costi ammortizzati in confronto alla valutazione
di mercato sarà condotta in conformità alle lineeguida della Banca Centrale; e
(k)nel caso di comparti non di mercato monetario,
la Società di Gestione può valutare strumenti
di mercato monetario su di una base di costi
ammortizzati, in conformità ai requisiti della Banca
Centrale.
Qualora fosse impossibile o non praticabile effettuare la
valutazione di un’attività secondo i criteri di valutazione
indicati nei precedenti paragrafi da (a) a (g), o se tale
valutazione non è rappresentativa dell’equo valore di
mercato dei titoli, la Società di Gestione è autorizzata
a usare altri criteri di valutazione generalmente
riconosciuti e approvati dalla Banca Depositaria per
ottenere una corretta valutazione di tale attività.
Pubblicazione del Valore Unitario di Quota
Salvo i casi in cui la determinazione del Valore del
Patrimonio Netto di un Comparto, del Valore Unitario
di Quota e dell’emissione e del riscatto di Quote sia
stata sospesa nelle circostanze descritte più avanti, il
Valore Unitario di Quota in ogni Giorno di Negoziazione
sarà reso pubblico presso la sede sociale della Società
di Gestione e pubblicato quotidianamente a cura della
Società di Gestione sul quotidiano “Il Sole 24 Ore”
e sui principali quotidiani che la Società di Gestione
e l’Agente Amministrativo stabiliranno di comune
accordo.
Sospensione Temporanea del Calcolo del Valore
del Patrimonio Netto e delle Emissioni e dei
Rimborsi delle Quote
La Società di Gestione potrà, con il consenso della
Banca Depositaria, sospendere temporaneamente
il calcolo del Valore del Patrimonio Netto di ciascun
Comparto o di uno qualsiasi di essi e del Valore Unitario
di Quota di ciascun Comparto nonché l’emissione e il
riscatto delle Quote di tale Comparto nei confronti dei
43
Sottoscrittori allorché:
(a)un mercato che costituisce la base per la valutazione
della maggior parte delle attività del Comparto in
questione sarà chiuso (tranne che per le festività
riconosciute) o allorché le contrattazioni in tale mercato
saranno limitate o sospese;
(b)un’emergenza politica, economica, militare, monetaria
o di altro genere, fuori dal controllo, dalla responsabilità
o dall’influenza della Società di Gestione, rende
impossibile o impraticabile disporre, a condizioni
normali, delle attività del Comparto in questione,
o tale disposizione sarebbe nociva agli interessi dei
Sottoscrittori;
(c)l’interruzione di qualsiasi mezzo di comunicazione
normalmente utilizzato o qualsiasi altra causa rende
impossibile o impraticabile determinare il valore di
una porzione rilevante delle attività del Comparto di
riferimento;
(d)il Comparto in questione non è in grado di effettuare il
rimpatrio di fondi al fine di effettuare il pagamento del
riscatto di Quote ai Sottoscrittori o di effettuare qualsiasi
altro trasferimento di fondi coinvolto nel realizzo o
nell’acquisizione di investimenti o quando i pagamenti
dovuti per il riscatto di Quote ai Sottoscrittori non
possono, secondo il parere della Società di Gestione,
essere effettuati a tassi di cambio ordinari;
(e)si verifica un periodo durante il quale i proventi di
qualsiasi vendita o riacquisto di Quote non possono
essere trasferiti sul conto o dal conto del Comparto;
ovvero
(f) qualsiasi altro motivo rende impossibile o non praticabile
determinare il valore di una parte sostanziale delle
attività del Comparto.
Tale eventuale sospensione deve essere comunicata
alla Banca Centrale nello stesso Giorno Lavorativo, ed
essere resa nota ai Sottoscrittori se, secondo il parere
della Società di Gestione, è probabile che essa superi i
14 (quattordici) giorni e sarà comunicata agli investitori o
ai Sottoscrittori che richiedono l’emissione o il riscatto di
Quote alla Società di Gestione al momento della domanda
di emissione o della presentazione della richiesta scritta
di riscatto.
44
COMMISSIONI DI GESTIONE, ONERI
AMMINISTRATIVI E ALTRI COSTI A CARICO
DEL FONDO
Le commissioni della Società di Gestione possono
variare da un Comparto all’altro e da una Classe all’altra
e saranno calcolate a valere sulla porzione di Valore del
Patrimonio Netto attribuibile alla Classe in questione.
La commissione annua di gestione pagabile a valere
sulle attività del Comparto può variare da un Comparto
all’altro e da una Classe all’altra.
Le commissioni dell’Agente Amministrativo (diverse
dalla commissione dell’addetto ai registri e dell’agente
di trasferimento) e della Banca Depositaria saranno
calcolate sul Valore del Patrimonio Netto consolidato
del Fondo e saranno sostenute congiuntamente da tutti
i Comparti in proporzione ai rispettivi Patrimoni Netti al
momento in cui viene effettuata l’imputazione. Le spese
della Società di Gestione, dell’Agente Amministrativo
e della Banca Depositaria saranno anch’esse sostenute
congiuntamente da tutti i Comparti, escluse le spese
attribuibili direttamente o indirettamente ad un
particolare Comparto o ad una particolare Classe,
che saranno sostenute esclusivamente dal suddetto
Comparto o dalla suddetta Classe. Le commissioni
dell’addetto ai registri e dell’agente di trasferimento
saranno pagate da ciascun Comparto singolarmente.
La Società di Gestione
La Società di Gestione avrà diritto a ricevere, a valere sulla
proporzione delle attività di un Comparto attribuibile
alla relativa Classe, una commissione annua che
maturerà ad ogni Punto di Valutazione e sarà pagabile
mensilmente in via posticipata, ad un tasso (più IVA
se del caso) indicato nella relativa Scheda Informativa
sulle Classi allegata al presente Prospetto. La Società di
Gestione può, di quando in quando e a sua esclusiva
discrezione, per qualsiasi Classe di Quote (i) rinunciare
a o ridurre l’ammontare di qualunque commissione di
gestione maturata a essa pagabile oppure (ii) dalle sue
risorse, trasferire tutta o parte della sua commissione
di gestione a favore di Distributori, altri intermediari
o a determinati Sottoscrittori senza con ciò dando
diritto a tale trasferimento o a una riduzione ad alcun
altro Sottoscrittore. Le Classi stabilite in un Comparto
possono essere soggette a commissioni più alte, più
basse o a nessuna commissione, come applicabile. Le
informazioni riguardanti le commissioni applicabili in
altre Classi sono disponibili a richiesta presso la Società
di Gestione. Alcuni Comparti possono addebitare in
toto o in parte le proprie commissioni di gestione e
spese al capitale di ciascun pertinente Comparto, come
attribuibili a ciascuna pertinente Classe, come sarà più
ampiamente illustrato nelle Schede informative sulle
Classi.
La Società di Gestione avrà inoltre diritto alla restituzione
delle Spese di Amministrazione, a valere sulle attività
del Fondo, che includono una commissione annua,
pagabile mensilmente in via posticipata fino ad un
massimo dello 0,045% del Valore del Patrimonio Netto
di ciascun Comparto per il quale vengono forniti servizi
(più IVA, se dovuta) in relazione alla esecuzione di
analisi di contribuzione alla performance, calcolo della
performance, analisi dei rischi e servizi di ricerca per
ciascun Comparto interessato.
La Società di Gestione avrà inoltre diritto a ricevere
da ciascun Sottoscrittore interessato un diritto
amministrativo annuale che sarà calcolato come
segue:
Una commissione di Euro 10 (al lordo di tutte le
relative imposte) per ogni Classe di ciascun Comparto
in cui il Sottoscrittore detiene meno di 50 Quote
(o di 25 Quote nel caso di quote di Classe S). Il
numero appropriato di Quote detenute da ciascun
Sottoscrittore sarà automaticamente riscattato per
pagare tali oneri amministrativi. Nel caso in cui un
Sottoscrittore detenga un numero di Quote di una
data Classe in ciascun Comparto per un valore
inferiore a Euro 10 (al lordo di tutte le imposte), tutte
le Quote detenute dal Sottoscrittore in detta Classe
verranno automaticamente riscattate e l’importo così
ottenuto verrà corrisposto alla Società di Gestione.
Nel 2008, questi oneri amministrativi furono adeguati
e continueranno a esserlo annualmente secondo
l’indice armonizzato dei prezzi al consumo Eurostat
(“HICP”). L’indice HICP usato sarà quello da ultimo
disponibile il 30 novembre di ciascun anno. Questi oneri
amministrativi verranno addebitati ogni anno al primo
Giorno di Negoziazione del mese di Dicembre.
L’Agente Amministrativo
Commissione di amministrazione
L’Agente Amministrativo sarà facultato a ricevere
una commissione d’amministrazione annua, che
maturerà giornalmente e sarà pagabile mensilmente
in via posticipata, pari a Euro 15.000 (più IVA, se
dovuta) moltiplicata per il numero di Comparti del
Fondo. La commissione d’amministrazione annua
sarà allocata tra tutti i Comparti in modo tale che
ciascun Comparto sarà assegnatario di una quota
proporzionale della commissione d’amministrazione
sulla base del Valore Patrimoniale Netto di ciascun
Comparto. Ogni Comparto sarà anche responsabile
degli oneri delle transazioni (che saranno imputati ai
normali tassi commerciali).
L’Agente Amministrativo avrà inoltre diritto al rimborso,
a valere sulle attività di ciascun Comparto, di tutte le
spese vive ragionevolmente sostenute dallo stesso per
conto di ciascun Comparto, ivi comprese le spese legali,
45
di corriere e le spese e i costi per telecomunicazioni.
Commissioni di Registrazione e Trasferimento
La Società di Gestione dovrà pagare all’Agente
Amministrativo, a valere sulle attività del Fondo, una
commissione annua, che maturerà giornalmente e sarà
pagabile mensilmente in via posticipata, pari a Euro
3.000 per il Fondo, Euro 2.000 per ogni Comparto
ed Euro 1.600 per ogni Classe di Quote (più IVA, se
dovuta).
L’Agente Amministrativo avrà inoltre diritto a ricevere,
a valere sulle attività del Fondo o di ciascun Comparto,
secondo i casi, commissioni sulle transazioni che saranno
caricate ai tassi commerciali normali (più IVA, se dovuta)
e il rimborso di tutte le spese vive ragionevolmente
sostenute per conto del Comparto, ivi comprese le
spese legali, di corriere e di telecomunicazioni.
La Banca Depositaria
La Banca Depositaria avrà diritto a ricevere, a valere
sulle attività del Fondo, una commissione annua che
maturerà giornalmente e verrà pagata mensilmente
in via posticipata, in misura non superiore allo 0,03%
del Valore del Patrimonio Netto di ciascun Comparto.
Ogni Comparto sarà anche responsabile degli oneri
delle transazioni e degli oneri delle transazioni per
sub-custodia (che saranno applicati ai tassi commerciali
normali).
La Banca Depositaria avrà inoltre diritto al
rimborso di tutti i suoi Esborsi, a valere sulle
attività di ciascun Comparto. La Banca Depositaria
pagherà a valere sulla propria commissione le
commissioni dovute a qualunque sub-depositario
da essa nominato.
Investment Managers
Salvo quanto diversamente indicato in merito a questa
voce, la Società di Gestione pagherà, a valere sulle
proprie commissioni, le commissioni (più IVA, se dovuta)
di ciascun Investment Manager da essa nominato in
relazione ad un Comparto. Se non diversamente
specificato nelle pertinenti Schede Informative sulle
Classi allegate a questo Prospetto, Mediolanum Asset
Management Limited, tuttavia, avrà diritto di ricevere,
a valere sulle attività di ciascun Comparto interessato,
una commissione annua, maturata ad ogni Punto di
Valutazione e pagabile mensilmente in via posticipata,
pari allo 0,3% del Valore del Patrimonio Netto del
Comparto in questione (più IVA, se dovuta), con un
minimo annuo di Euro 75.000 per ciascun Comparto.
Nessun Investment Manager avrà diritto ad essere
rimborsato per le spese vive a valere sulle attività di
un Comparto.
Le commissioni (più IVA, se dovuta) di ciascun Investment
Manager Delegato in relazione ad un Comparto
saranno a carico dell’Investment Manager interessato
e non saranno addebitate al Fondo. Nessun Investment
Manager Delegato avrà diritto ad essere rimborsato per
le spese vive a valere sulle attività di un Comparto.
Banche Corrispondenti/Soggetti Incaricati dei
Pagamenti e Distributori.
Salvo quanto diversamente indicato in merito a questa
voce, la Società di Gestione pagherà, a valere sulle
proprie commissioni, le commissioni delle Banche
Corrispondenti/dei Soggetti Incaricati dei Pagamenti e
dei Distributori alle normali tariffe commerciali.
La Banca Corrispondente/i Soggetti Incaricati dei
Pagamenti e i Distributori in Italia avranno diritto,
tuttavia, ad addebitare ai Sottoscrittori una commissione
aggiuntiva, come specificato di seguito, per ogni
sottoscrizione, riscatto o conversione, ad un tasso non
superiore allo 0,10% dell’importo totale di sottoscrizione,
al lordo di commissioni o per ogni operazione di
riscatto e conversione, il valore delle Quote riscattate o
convertite, secondo i casi, con un minimo di Euro 2,58
e un massimo di Euro 516,45 per ogni sottoscrizione,
riscatto o conversione.
In particolare, per ogni sottoscrizione, rimborso o
conversione, un Sottoscrittore dovrà pagare le seguenti
commissioni, con gli importi minimi e massimi specificati
sopra:
- una commissione dello 0,05% a ogni Banca
Corrispondente – Soggetto Incaricato dei Pagamenti in Italia,
- una commissione dello 0,05% a ogni Distributore in
Italia per le attività di intermediazione svolte nell’ambito
del suo mandato ricevuto dal Sottoscrittore.
La Banca Corrispondente – Soggetto Incaricato dei
Pagamenti in Italia, avrà inoltre diritto a ricevere, a valere
sul patrimonio dei Comparti pertinenti del Fondo, una
commissione non superiore allo 0,10% delle attività
del Comparto pertinente sottoscritte tramite la Banca
Corrispondente - Soggetto Incaricato dei Pagamenti,
maturata giornalmente e pagabile trimestralmente in
via posticipata (più eventuale IVA).
Le Banche Corrispondenti/Soggetti Incaricati dei
Pagamenti avranno anche diritto a vedersi rimborsati
alle normali condizioni commerciali, a valere sulle attività
di ciascun Comparto di riferimento, tutti i costi e le spese
da essi sostenuti per fornire ai Sottoscrittori i documenti
relativi al Fondo, quali ad esempio avvisi di convocazione
di assemblee dei Sottoscrittori.
Servizi di Hedging (Copertura) su Classi
La Società di Gestione ha nominato RBC Investor Services
Bank S.A. Lussemburgo (“RBC”) per fornire servizi di
transazioni per coperture su valute. RBC avrà diritto,
per tali servizi, a commissioni su transazioni ai normali
tassi commerciali liquidate dalle attività del pertinente
46
Comparto come attribuibili alla corrispondente Classe
di Quote sotto copertura.
Commissioni a livello di organismi di investimento
collettivo sottostanti
In aggiunta alle commissioni imputabili ad un Comparto,
lo stesso può sostenere costi nel suo ruolo di investitore
in organismi di investimento collettivo sottostanti nei
quali investe. Se un Comparto investe più del 20% del
suo patrimonio netto in altri organismi di investimento
collettivo, le commissioni di gestione massime aggregate
imputabili dagli organismi di investimento collettivo
nei quali il Comparto investirà non dovranno superare
il 3% del loro valore patrimoniale netto su base
media ponderata. Inoltre, alcuni degli organismi di
investimento collettivo sottostanti possono prevedere
il pagamento di commissioni di performance a favore
delle rispettive società di gestione dei fondi. Dalle
commissioni di gestione pagabili saranno detratti i
rimborsi eventualmente corrisposti al Comparto da tali
organismi di investimento.
Generale
Ogni Comparto è responsabile del pagamento delle
spese sostenute a causa di controversie. Ai sensi delle
disposizioni contenute nel Regolamento, ogni Comparto
dovrà risarcire la Banca Depositaria in determinate
circostanze, anche riguardo ai costi e alle spese sostenute
in occasione di controversie relative al Comparto. La
Società di Gestione ha il diritto di recuperare da ogni
Comparto i costi e le spese eventualmente da essa
sostenuti in occasione di controversie relative a tale
Comparto.
Ciascun Comparto pagherà a valere sulle proprie
attività, tutte le commissioni, i costi e le spese, incluse
le Spese di Amministrazione e gli Esborsi sostenuti dalla
Società di Gestione, dall’Agente Amministrativo e dalla
Banca Depositaria in relazione alla gestione corrente,
all’amministrazione e alle operazioni ordinarie del
Comparto. Tali commissioni, costi, spese ed esborsi a
carico del Comparto interessato includono, a titolo non
esaustivo:
(a) onorari di consulenti e revisori;
(b) parcelle di avvocati;
(c) commissioni, provvigioni e ragionevoli spese vive
dovute a soggetti incaricati del collocamento,
dell’organizzazione e della gestione dei pagamenti,
nonché alla banca corrispondente o al distributore
delle Quote;
(d) commissioni di merchant banking, intermediazione
azionaria o servizi di finanza aziendale, inclusi
interessi sui prestiti, calcolo degli indici, spettanze
relative alla performance, controllo dei rischi e
commissioni e spese relative a servizi di tal genere;
(e) tasse o dazi imposti da qualsiasi autorità fiscale;
(f) costi per la redazione, la traduzione e la
distribuzione di ogni prospetto, relazione,
certificato, conferma di acquisto di Quote e
comunicazioni ai Sottoscrittori;
(g) commissioni e spese sostenute relativamente
alla quotazione delle Quote su qualsiasi Mercato
Riconosciuto e secondo le regole previste per la
quotazione medesima;
(h) spese iniziali e correnti relative alla registrazione
delle Quote per la vendita in qualsiasi altra
giurisdizione;
(i) spese di custodia e di trasferimento;
(j) spese per le assemblee dei Sottoscrittori;
(k) premi assicurativi;
(l) qualunque altra spesa, incluse le spese
amministrative per l’emissione o il riscatto delle
Quote;
(m) il costo per la redazione, la traduzione, la stampa e/o
l’archiviazione in qualsiasi lingua del Regolamento
e di qualsiasi altro documento relativo al Fondo o al
Comparto interessato, ivi comprese le attestazioni
di registrazione, i prospetti, le informazioni
relative alla quotazione, i memoranda esplicativi,
le relazioni annuali, semestrali e straordinarie
destinate a qualsiasi autorità (ivi comprese le
associazioni locali di operatori in titoli) competente
per il Fondo o per qualsiasi Comparto o per
l’offerta di Quote del Comparto di riferimento
nonché il costo per la consegna ai Sottoscrittori
dei documenti suddetti;
(n) spese pubblicitarie e di marketing relative alla
distribuzione delle Quote del Comparto;
(o) il costo per la pubblicazione di avvisi su quotidiani
locali nella zona interessata;
(p) l’intero costo per qualsiasi fusione o ricostituzione
di qualsiasi Comparto; e
(q) tutte le commissioni pagabili in relazione agli
investimenti in altri organismi di investimento
collettivo, compresi – ma non soltanto –
commissioni di sottoscrizione, riscatto, gestione,
performance, distribuzione, amministrazione e/o
commissioni di custodia in relazione a ciascun
fondo di investimento collettivo in cui investe un
Comparto, salvo i casi in cui ciò non è consentito
dalla Banca Centrale.
In ogni caso, in aggiunta all’IVA eventualmente
dovuta.
47
TASSAZIONE
Generale
Le informazioni fornite non sono esaustive e non
rappresentano una consulenza legale o tributaria. Gli
investitori prospettici dovrebbero consultare i propri
consulenti professionali in merito alle implicazioni
circa la loro sottoscrizione, acquisizione, detenzione,
commutazione o liquidazione delle Quote ai sensi delle
leggi delle giurisdizioni in cui possono essere soggetti
a imposizione fiscale.
Quanto segue costituisce un breve riassunto di
alcuni aspetti della normativa e delle pratiche della
tassazione irlandese riguardanti le transazioni
contemplate nel presente Prospetto. Si basa
sulla legge, sulle pratiche e sull’interpretazione
ufficiale corrente, tutte soggette a modificazioni.
Dividendi, interessi e redditi da capitale (ove
presenti che il Fondo riceve in relazione ai suoi
investimenti (tranne che per titoli di emittenti
irlandesi) possono essere soggetti a tassazioni,
inclusa la tassazione alla fonte, nelle nazioni in
cui gli emittenti degli investimenti si trovano.
Si anticipa che il Fondo potrebbe non trovarsi
nelle condizioni di beneficiare di scaglioni ridotti
di tassazione alla fonte, di accordi sulla doppia
imposizione fiscale tra l’Irlanda e tali nazioni.
Se una tale posizione possa mutare in futuro e
l’applicazione di uno scaglione minore determini
un rimborso al Fondo, non verrà ricalcolato il
Patrimonio Netto e il beneficio sarà allocato
ratealmente a favore dei Sottoscrittori esistenti
al tempo del rimborso.
Tassazione Irlandese
La Società di Gestione è stata informata che, tenuto
conto che il Fondo è residente in Irlanda ai fini fiscali,
la posizione fiscale del Fondo e dei Sottoscrittori è la
seguente:
Il Fondo
Il Fondo sarà considerato quale residente in Irlanda a fini
fiscali se la Banca Depositaria del Fondo è considerata
come residente fiscale in Irlanda. Costituisce intenzione
della Società di Gestione che l’attività del Fondo sia
condotta in maniera tale che il Fondo sia un residente
irlandese a fini fiscali.
La Società di Gestione è stata informata che il Fondo
si qualifica quale organismo di investimento ai
sensi dell’art. 739B(1) del Taxes Act. Ai sensi della
legislazione e delle pratiche irlandesi correnti, non è
soggetto ad alcuna imposta irlandese sui redditi e sulle
plusvalenze.
Tuttavia è possibile che insorgano imposte al verificarsi
di un “evento tassabile” nel Fondo. Tra gli eventi
tassabili sono compresi qualsiasi distribuzione ai
Sottoscrittori e l’incasso, il rimborso, l’annullamento,
il trasferimento o l’alienazione deemed (un’alienazione
deemed avverrà al termine del Periodo Rilevante) delle
Quote o l’appropriazione o cancellazione delle Quote
di un Sottoscrittore da parte del Fondo allo scopo di
pareggiare l’ammontare delle tasse dovute su di una
plusvalenza dovuta a seguito di un trasferimento.
Nessuna imposta insorgerà a valere sul Fondo rispetto
a eventi tassabili relativi a un Sottoscrittore che non sia
Residente in Irlanda né abbia la Residenza Qualificata in
Irlanda al momento in cui si verifica l’evento tassabile
purché sia stata compilata la Dichiarazione Pertinente e
il Fondo non sia in possesso di informazioni che possano
ragionevolmente far supporre che le informazioni ivi
contenute non sono più sostanzialmente esatte. In
assenza o della Dichiarazione Pertinente oppure del
soddisfacimento di e del ricorso da parte del Fondo a
prescritte analoghe misure (vds. paragrafo intitolato
“Misure Equivalenti”), si riterrà che l’investitore sia
Residente in Irlanda o abbia Residenza Qualificata in
Irlanda. Un evento tassabile non comprende:
– Uno scambio da parte di un Sottoscrittore di
Quote del Fondo con altre Quote del Fondo stesso,
avvenuto secondo i normali termini commerciali, in
cui non viene effettuato alcun pagamento in favore
del Sottoscrittore,
– Qualsiasi operazione (che potrebbe altrimenti
essere considerata un evento tassabile) relativa a
quote detenute in un sistema di compensazione di
titoli secondo quanto stabilito dalle autorità fiscali
irlandesi;
– Un trasferimento da parte di un Sottoscrittore
del titolo di proprietà su una Quota allorché il
trasferimento avviene tra coniugi ed ex coniugi, nel
rispetto di determinate condizioni, ovvero
– Uno scambio di Quote derivante da una fusione o
ricostituzione (secondo quanto previsto dalla Sezione
739H del Taxes Act e successivi emendamenti) del
Fondo con un’altra società di investimento.
Qualora il Fondo sia tenuto al pagamento di imposta
per il verificarsi di un evento tassabile, il Fondo
avrà facoltà di detrarre dal pagamento risultante
dall’evento tassabile una somma pari alla tassa
relativa e/o ove del caso, a imputare o cancellare il
numero di Quote detenuto dal Sottoscrittore o dal
proprietario beneficiario delle Quote necessario per
far fronte all’ammontare della tassa. Qualora non
venga effettuata tale detrazione, stanziamento o
cancellazione, il Sottoscrittore interessato sarà tenuto
a indennizzare e tenere esente il Fondo contro ogni e
qualsiasi perdita subita da quest’ultimo al verificarsi
dell’evento tassabile.
I dividendi ricevuti dal Fondo da investimenti in titoli
48
mobiliari irlandesi possono essere soggetti a deduzione
alla fonte all’aliquota standard dell’imposta su reddito
(in atto, 20%). Tuttavia, il Fondo può avvalersi di
un’esenzione dalla ritenuta fiscale attraverso il rilascio
di una dichiarazione al soggetto pagante nella quale
specifichi di essere un organismo d’investimento
collettivo beneficiario dei dividendi.
Imposta di Bollo
Nessuna imposta di bollo è dovuta in Irlanda a seguito
dell’emissione, trasferimento, riacquisto o rimborso di
Quote del Fondo. Se una domanda di sottoscrizione
o una richiesta di rimborso di Quote viene eseguita
tramite il trasferimento in specie di valori mobiliari,
di proprietà o di altre attività, potrebbe insorgere
il pagamento dell’imposta di bollo irlandese sul
trasferimento di tali attività.
Nessuna imposta di bollo sarà dovuta in Irlanda
sulla cessione o il trasferimento di azioni o titoli
commerciabili, purché tali azioni o titoli commerciabili
non siano stati emessi da una società costituita in
Irlanda e purché la cessione o il trasferimento non si
riferiscano a proprietà immobiliari situate in Irlanda o
a diritti o partecipazioni su tali proprietà o ad azioni
o titoli commerciabili di una società (che non sia una
società che corrisponde ad una società di investimento
secondo il significato precisato nella Sezione 739B(1)
del Taxes Act registrato in Irlanda.
Tassazione dei Sottoscrittori
Quote detenute in un Sistema di Compensazioni
Riconosciuto
Ogni pagamento a un Sottoscrittore oppure ogni
incasso, riscatto o trasferimento di Quote detenute
in un Sistema di Compensazioni Riconosciuto non
darà luogo a un evento addebitabile nel Fondo (vi è
tuttavia una certa ambiguità nella legislazione circa
il fatto se le regole delineate in questo paragrafo
con riferimento alle Quote detenute in un Sistema di
Compensazioni Riconosciuto siano applicabili al caso
di eventi addebitabili nascenti da una dismissione di
tipo ‘deemed’e, pertanto, come dianzi sottolineato
se i Sottoscrittori abbiano a ricercare una propria
consulenza fiscale a questo riguardo). Pertanto, il
Fondo non dovrà dedurre alcuna tassa irlandese su
tali pagamenti, noncurante del fatto se siano o meno
detenute da Sottoscrittori Residenti irlandesi o residenti
Qualificati irlandesi oppure se un Sottoscrittore non
residente ha formulato una Dichiarazione Pertinente.
Tuttavia, Sottoscrittori che siano Residenti irlandesi o
Residenti Qualificati irlandesi oppure che non siano
Residenti irlandesi o Residenti Qualificati irlandesi ma
le cui Quote siano attribuibili a una filiale o agenzia
in Irlanda possono ancora essere passibili di una
responsabilità nei confronti del fisco irlandese in caso
di distribuzione o incasso, riscatto o trasferimento delle
loro Quote.
Nella misura in cui qualunque Quota non sia detenuta in
un Sistema di Compensazioni Riconosciuto al momento
di un evento addebitabile (e soggetto al punto espresso
nel paragrafo precedente in riferimento a un evento
addebitabile nascente da una dismissione di tipo
“deemed”), le seguenti conseguenze fiscali tipicamente
avranno origine da un evento addebitabile.
Sottoscrittori che non sono Residenti in Irlanda né
hanno Residenza Qualificata in Irlanda
Il Fondo non sarà tenuto ad effettuare la detrazione
d’imposta in occasione di un evento tassabile relativo
ad un Sottoscrittore nei casi in cui (a) il Sottoscrittore
non è Residente in Irlanda né ha Residenza Qualificata
in Irlanda, (b) il Sottoscrittore ha effettuato una
Dichiarazione Pertinente nel momento o circa nel
momento in cui le Quote sono richieste o acquisite
dal Sottoscrittore e (c) il Fondo non è in possesso di
alcuna informazione che possa far ragionevolmente
ritenere che le informazioni ivi contenute non sono
più sostanzialmente esatte. In assenza o di una
dichiarazione pertinente (fornita tempestivamente) o
del soddisfacimento del e ricorso a misure equivalenti
da parte del Fondo (vds. infra il paragrafo intitolato
“Misure Equivalenti”), nel Fondo insorgerà una tassa
al verificarsi di un evento tassabile indipendentemente
dal fatto che un Sottoscrittore non sia in Residente
in Irlanda né abbia Residenza Qualificata in Irlanda.
L’imposta in questione verrà detratta come descritto
di seguito.
Nella misura in cui un Sottoscrittore agisce come
Intermediario per conto di persone che non sono
Residenti in Irlanda e non hanno Residenza Qualificata
in Irlanda, non sarà necessario che il Fondo effettui
alcuna detrazione di imposta in occasione di un
evento tassabile, purché o (i) il Fondo abbia soddisfatto
e fatto ricorso alle misure equivalenti, oppure (ii)
l’Intermediario abbia effettuato una Dichiarazione
Pertinente, riconoscendo che egli/ella agisce per conto
di tali persone e che il Fondo non è in possesso di
alcuna informazione che possa ragionevolmente far
ritenere che le informazioni ivi contenute non siano
più sostanzialmente esatte.
I Sottoscrittori che non sono Residenti in Irlanda né
hanno Residenza Qualificata in Irlanda, e (i) il Fondo
non abbia soddisfatto e fatto ricorso alle misure
equivalenti o (ii) tali Sottoscrittori hanno effettuato
le Dichiarazioni Pertinenti secondo cui il Fondo non
è in possesso di alcuna informazione che possa
ragionevolmente far ritenere che le informazioni ivi
contenute non siano più sostanzialmente esatte, non
saranno soggetti a imposizioni fiscali in Irlanda in
49
relazione al reddito derivante dalle loro Quote e dalle
plusvalenze risultanti dalla cessione delle loro Quote.
Tuttavia, i Sottoscrittori che sono persone giuridiche
non residenti in Irlanda e che non detengono le Quote
direttamente o indirettamente per conto di una filiale
o agenzia commerciale in Irlanda saranno tenuti al
pagamento delle imposte irlandesi sul reddito derivante
dalle loro Quote o dalle plusvalenze risultanti dalle
Quote stesse.
Quando il Fondo effettua la ritenuta fiscale in base al
fatto che il Sottoscrittore non ha presentato al Fondo
alcuna Dichiarazione Pertinente, il Taxes Act prevede
un rimborso dell’imposta soltanto alle società che
sono tenute al pagamento dell’imposta irlandese sulle
società, a determinate persone fisiche inabilitate e in
alcune altre limitate circostanze.
Investitori Residenti in Irlanda o Residenti Ordinari in
Irlanda e che non sono Investitori Irlandesi Esenti
I pagamenti effettuati a Sottoscrittori che sono Residenti
Irlandesi o Residenti Ordinari in Irlanda e non sono
Investitori Irlandesi Esenti sono soggetti ad un’imposta
d’uscita ad un’aliquota del 41%. Verrà analogamente
applicata da parte del Fondo un’aliquota del 41% su
qualsiasi altro evento imponibile che non determini un
pagamento (al trasferimento o alla vendita ipotetica (si
veda sotto) di Quote da parte di un Sottoscrittore che
sia Residente in Irlanda o abbia la Residenza Ordinaria in
Irlanda e non sia un Investitore Irlandese Esente).
Il Finance Act del 2006 ha introdotto regole
(successivamente modificate dal Finance Act del
2008) in relazione a una tassa d’uscita automatica per
Sottoscrittori che sono Residenti irlandesi o Residenti
Qualificati irlandesi in relazione a Quote da essi detenute
nel Fondo al termine di un periodo Rilevante. Tali
Sottoscrittori (sia società che individui) saranno ritenuti
come avere liquidato le proprie Quote (liquidazione
“deemed”) al termine di quel Periodo Rilevante e
saranno tassati all’aliquota del 41% per ciascun profitto
“deemed” (calcolato senza il beneficio dell’abbattimento
indicizzato) loro capitalizzato sul valore incrementato
(ove esistente) delle Quote dal momento dell’acquisto o
dall’applicazione della precedente tassa d’uscita, quale
avvenuta dopo.
Allo scopo di calcolare se una tassa successiva sia
dovuta per un evento addebitabile successivo (a parte
eventi addebitabili nascenti dal termine di un successivo
Periodo Rilevante o laddove pagamenti siano effettuati
annualmente o a intervalli più frequenti), la precedente
alienazione “deemed” viene inizialmente ignorata
a l’imposta appropriata calcolata normalmente. A
seguito del calcolo di quest’imposta, un credito viene
immediatamente imputato a fronte di tale imposta per
ogni imposta pagata quale risultante dell’alienazione
“deemed” precedente. Laddove l’imposta nascente in
un successivo evento addebitabile sia maggiore di quella
che è sorta in un’alienazione “deemed” precedente, il
Fondo dovrà dedurre la differenza. Laddove l’imposta
nascente in un successivo evento addebitabile sia minore
di quella che è sorta in un’alienazione “deemed”
precedente, il Fondo rimborserà il Sottoscrittore per la
differenza (nei termini illustrati al successivo paragrafo
“limite del 15%”).
Limite del 10%
Il Fondo non dovrà dedurre tasse (“tassa d’uscita”) nei
confronti di questa alienazione “deemed” laddove il
valore delle quote addebitabili (ad esempio, quelle Quote
detenute da Sottoscrittori ai quali non si applicano le
procedure declaratorie) nel Fondo (o nel comparto
nell’ambito di uno schema a ombrello) sia meno del
10% del valore di tutte le Quote del Fondo (o del
comparto) e il Fondo abbia eletto di comunicare certi
dettagli per ciascun Sottoscrittore interessato al Fisco (il
“Sottoscrittore Interessato”) in ciascun anno in cui il limite
minimo sia applicabile. In una tale situazione, l’obbligo
di tenere conto dell’imposta per ogni profitto derivante
da un’alienazione “deemed” sarà nella responsabilità
del Sottoscrittore sulla base di un’autocertificazione
(“auto-certificatori”) e non in quella del Fondo o del
Comparto (o in quella dei lori fornitori di servizi). Il Fondo
è considerato avere eletto di effettuare segnalazioni
una volta che abbia avvisato per iscritto i Sottoscrittori
Interessati che effettueràla richiesta segnalazione.
Limite del 15%
Come dianzi detto, laddove l’imposta derivante dal
successivo evento addebitabile sia minore di quella
emersa nella precedente alienazione “deemed” (ad
esempio, a causa di una perdita successiva su un’effettiva
alienazione), il Fondo rimborserà il Sottoscrittore
dell’imposta corrisposta in eccesso. Laddove, tuttavia,
immediatamente prima del successivo evento
addebitabile, il valore delle quote addebitabili del Fondo
(o nel comparto nell’ambito di uno schema a ombrello)
non dovesse superare il 15% del valore di tutte le Quote,
il Fondo (o il Comparto) può eleggere di avere ogni
imposta pagata in eccesso rimborsata direttamente dal
Fisco al Sottoscrittore. Il Fondo è ritenuto avere effettuato
tale scelta una volta che abbia notificato per iscritto al
Sottoscrittore che ogni rimborso dovuto sarà effettuato
direttamente dal Fisco a ricezione di una richiesta di
rimborso da parte del Sottoscrittore.
Altro
Allo scopo di evitare eventi multipli di alienazione
“deemed” per quote multiple, può essere effettuata
un’elezione irrevocabile da parte del Fondo ai sensi della
Sezione 739D(5B) per valutare le Quote detenute al 30
giugno o al 31 dicembre di ciascun anno precedente
50
l’evento di alienazione “deemed”. Sebbene la legislazione
sua ambigua, è generalmente inteso che l’intenzione è
quella di permettere a un fondo di raggruppare quote
in scaglioni semestrali e conseguentemente rendere
più agevole il calcolo della tasssa d’uscita evitando di
dovere effettuare valutazioni in date diverse nel corso
dell’anno che determinerebbero un eccessico carico di
adempimenti amministrativi.
I funzionari fiscali irlandesi hanno fornito note illustrative
aggiornate a mo’di guida agli adempimenti sugli
investimenti che riguardano aspetti materiali circa il
modo di svolgere i suddetti calcoli/obiettivi.
I Sottoscrittori (secondo la loro personale posizione fiscale)
che sono Residenti in Irlanda oppure hanno Residenza
Qualificata in Irlanda possono essere comunque tenuti
al pagamento di imposte o imposte aggiuntive sulle
distribuzioni o plusvalenze derivanti da incassi, riscatti,
cancellazione, trasferimento o liquidazione di tipo
‘deemed’delle loro Quote. In alternativa, essi possono
avere diritto ad un rimborso totale o parziale delle
imposte eventualmente detratte a cura del Fondo in
caso di evento tassabile.
Misure Equivalenti
Il Finance Act del 2010 (“Atto”) ha introdotto nuove
misure comunemente dette misure equivalenti per
modificare le regole relative alla Dichiarazioni Pertinenti.
La posizione precedente all’Atto era che nessuna
imposta sarebbe emersa nei confronti di un impegno
all’investimento con riferimento a eventi addebitabili
relativi a un sottoscrittore né Residente irlandese né
Residente Qualificato irlandese al momento dell’evento
addebitabile, purché fosse presente una Dichiarazione
Pertinente e l’impegno all’investimento non fosse in
possesso di alcuna informazione che ragionevolmente
facesse supporre che le informazioni ivi contenute non
fossero più sostanzialmente corrette. in assenza di una
Dichiarazione Pertinente, vi era una presunzione che
l’investitore fosse un Residente irlandese o un Residente
Qualificato irlandese. L’Atto tuttavia ha introdotto
previsioni normative che consentono l’anzidetta
esenzione nei confronti di sottoscrittori che non sono
Residenti irlandesi o Residenti Qualificati irlandesi, i
quali possono applicare laddove appropriato misure
equivalenti a carico di impegni all’investimento per
assicurare che tali sottoscrittori non siano Residenti
irlandesi o Residenti Qualificati irlandesi e che
l’impegno all’investimento abbia ricevuto al riguardo
l’approvazione dei funzionari del fisco.
Impegno all’Investimento di Portafoglio Personale
(“PPIU”)
Il Finance Act del 2007 ha introdotto nuove previsioni
normative riguardanti la tassazione di individui Residenti
irlandesi o residenti Qualificati irlandesi che detengono
quote in impegni all’investimento. Tali previsioni hanno
introdotto il concetto di un impegno all’investimento di
portafoglio personale (“PPIU”). In essenza, un impegno
all’investimento sarà considerato un PPIU in relazione
a uno specifico investitore laddove quell’investitore
può influenzare la selezione di tutta o di parte delle
proprietà detenute dall’impegno all’investimento.
Sulla base delle circostanze individuali, un impegno
all’investimento può essere considerato un PPIU in
relazione ad alcuni, nessuno o tutti gli investitori, ad
esempio sar solo un PPIU con riguardo a quegli individui
che possono “influenzare” la selezione. Qualunque
profitto derivante su un evento addebitabile in relazione
a un impegno all’investimento che è un PPIU con
riferimento a un individuo che ha dato luogo a un evento
addebitabile e che avvenga a partire dal 20 febbraio
2007 sarà tassato all’aliquota del 60%. Specifiche
esenzioni sono previste laddove la proprietà in cui si è
investito è stata ampiamente commercializzata e resa
disponibile al grande pubblico o per investimenti non
di proprietà sottoscritti dall’impegno all’investimento.
Ulteriori restrizioni possono essere adottate nel caso
di investimenti terrieri o di investimenti in quote non
quotate che derivano il proprio valore dalla proprietà
terriera.
Tassa sulle Acquisizioni di Capitali
Il trasferimento di Quote può essere soggetto
all’imposta irlandese sulle donazioni o le eredità (Capital
Acquisitions Tax). Tuttavia, fermo restando che il Fondo
rientri nella definizione di società di investimento
(secondo quanto previsto dalla Sezione 739B(1) del
Taxes Act, il trasferimento di Quote da parte di un
Sottoscrittore non è soggetto alla Capital Acquisitions
Tax purché: (a) alla data della donazione o della eredità,
il ricevente o successore non sia domiciliato in Irlanda e
non abbia Residenza Qualificata in Irlanda; (b) alla data
della disposizione il Sottoscrittore che dispone delle
Quote (“disponente”) non sia domiciliato in Irlanda
e non abbia Residenza Qualificata in Irlanda; e (c) le
Quote siano comprese nella donazione o nell’eredità
alla data della donazione o dell’eredità e alla data della
valutazione.
Con riferimento alla residenza fiscale irlandese a fini di
Capital Acquisitions Tax, si applicano regole speciali per
gli individui non domiciliati in Irlanda. un donatario o
disponente non domiciliato in Irlanda non sarà ritenuto
quale residente o residente qualificato irlandese alla
pertinente data a meno che:
i) quell’individuo sia stato residente irlandese per i 5
anni consecutivi di accertamento immediatamente
precedenti l’anno di accertamento in cui cada quella
data; e
ii) quell’individuo sia o residente o residente qualificato
irlandese alla detta data.
51
Unione Europea - Direttiva Europea sulla
Tassazione dei Redditi da Risparmio
I dividendi e le altre distribuzioni effettuate dal Fondo,
insieme ai pagamenti dei proventi dalla vendita e/o
dal riscatto delle quote del Fondo potranno in futuro
(a seconda del portafoglio di investimenti del Fondo e
dell’ubicazione del soggetto incaricato dei pagamenti
- la definizione di soggetto incaricato dei pagamenti
ai fini della Direttiva sul Risparmio non corrisponde
necessariamente alla stessa persona che può legalmente
essere considerata soggetto incaricato dei pagamenti)
essere soggetti al regime di scambio di informazioni o
alle ritenute fiscali imposte dalla Direttiva del Consiglio
dell’Unione Europea 2003/48/EC del 3 giugno 2003
sulla tassazione dei redditi da risparmio sotto forma
di pagamento degli interessi. Se un pagamento viene
effettuato in favore di un Sottoscrittore che è un
individuo residente in uno Stato Membro dell’Unione
Europea (oppure una “entità residuale” residente in uno
Stato Membro) da un soggetto incaricato dei pagamenti
residente in un altro Stato Membro (o in determinate
circostanze nello stesso Stato Membro del Sottoscrittore)
è possibile che la Direttiva sia applicabile. La Direttiva
si applicherà soltanto ai pagamenti di “interessi” (che
possono includere distribuzioni o pagamenti a riscatto
da parte di fondi d’investimento collettivi) o altri
redditi della specie effettuati dal 1° luglio 2005 in poi,
agli aspiranti sottoscrittori di Quote del Fondo verrà
richiesto di fornire determinate informazioni richieste
dalla Direttiva. Va sottolineato che l’imposizione dello
scambio di informazioni e/o della ritenuta fiscale sui
pagamenti effettuati in favore di determinati individui e
di entità residuali residenti in uno Stato Membro dell’UE
si applica anche a coloro che sono residenti o situati in
uno dei seguenti Paesi: Anguilla, Aruba, Isole Vergini
Inglesi, Isole Cayman, Guernsey, Isola di Man, Jersey,
Montserrat, Antille Olandesi e Isole Turks e Caicos. Ai
fini della Direttiva, i pagamenti per interessi includono
le distribuzioni di reddito effettuate da certi fondi
d’investimento collettivi (nel caso di fondi domiciliati
nell’UE, la Direttiva in atto si applica agli O.I.C.V.M.) nella
misura in cui il fondo abbia investito più del 15% delle
sue attività direttamente o indirettamente in titoli che
fruttano interessi e reddito derivante da vendita, riacquisto
o riscatto di quote di fondi nella misura in cui il fondo
abbia investito il 25% delle sue attività direttamente o
indirettamente in titolo che fruttano interessi. Le seguenti
nazioni, Andorra, Liechtenstein, Principato di Monaco,
Repubblica di San Marino e Svizzera, non parteciperanno
allo scambio automatico di informazioni. Nella misura
in cui scambieranno informazioni, ciò avverrà solo sulla
base di specifiche richieste. La loro partecipazione è
limitata all’imposizione di una ritenuta d’acconto. Il 13
novembre 2008, la Commissione Europea ha adottato
una risoluzione modificatrice della Direttiva. Se applicate,
le modifiche proposte, tra l’altro, (i) allargherebbero il
raggio d’intervento della Direttiva Risparmio dell’UE
ai pagamenti effettuati attraverso alcune strutture
intermedie (siano esse o meno ubicate in uno Stato
Membro) per il beneficio finale di un residente dell’UE
e (ii) determinerebbero una più ampia definizione di
interesse ai sensi della Direttiva Risparmi dell’UE. Alla
data di questo Prospetto, non è dato sapere se e quando
la proposta di modifica diventerà legge.
Conformità con i requisiti statunitensi in materia
di informativa e ritenuta d’imposta
Con decorrenza dal 1° luglio 2014, ai sensi dei
Regolamenti Irlandesi in materia di informativa
sui conti finanziari del 2014, il Fondo è tenuto a
comunicare talune informazioni in relazione ad
investitori statunitensi e di altro tipo del Fondo alle
Autorità tributarie irlandesi le quali condivideranno
poi tali informazioni con le autorità fiscali statunitensi.
Tali obblighi derivano dalla normativa statunitense, il
Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”), che
è parte integrante della legge “Hiring Incentives to
Restore Employment Act” del 2010. Il FATCA costituisce
un vasto regime di comunicazione di informazioni
promulgato dagli Stati Uniti (“USA”) e mirato ad
assicurare che soggetti statunitensi in possesso di
attività finanziarie fuori degli Stati Uniti paghino il
corretto importo di imposte statunitensi. In linea
generale, il FATCA imporrà una ritenuta d’imposta non
superiore al 30% su taluni redditi di origine statunitense
(compresi dividendi e interessi) e proventi lordi derivanti
dalla vendita o altra alienazione di proprietà che possa
produrre interessi o dividendi di origine statunitense
pagati a un istituto finanziario estero non statunitense
(Foreign Financial Institution, “FFI”), a meno che l’FFI
sottoscriva direttamente un accordo (“Accordo FFI”)
con l’Internal Revenue Service statunitense (“IRS”) o
in alternativa l’FFI sia ubicato in un paese IGA (vedere
di seguito). Un accordo FFI imporrà obblighi all’FFI,
compresa la comunicazione diretta all’IRS di alcune
informazioni concernenti investitori statunitensi e
l’imposizione di una ritenuta d’imposta in caso di
investitori non conformi. Per questi motivi, ai fini del
FATCA, il Fondo ricadrà nella definizione di un FFI.
Considerato il fatto che l’obiettivo dichiarato del FATCA
consiste nell’ottenere informazioni (invece del solo
incasso di ritenute d’imposta) e date le difficoltà che
potrebbero sorgere in alcune giurisdizioni relativamente
alla conformità con il FATCA da parte degli FFI, gli Stati
Uniti hanno adottato un approccio intergovernativo
all’attuazione del FATCA. A tale riguardo il 21
dicembre 2012 i governi irlandese e statunitensi
hanno sottoscritto un accordo intergovernativo (“IGA
irlandese”) e nella legge Finance Act del 2013 è stata
inserita una disposizione per l’attuazione dell’IGA
52
irlandese che consente anche alle Autorità tributarie
irlandesi di emanare regolamenti relativamente agli
obblighi di registrazione e informativa derivanti dall’IGA
irlandese. Le Autorità tributarie irlandesi (unitamente al
Dipartimento delle Finanze) hanno pertanto emanato
il Regolamento – S.I. n. 292 del 2014 che è entrato in
vigore il 1° luglio 2014. Le Note guida finali sono state
emanate il 1° ottobre 2014).
L’IGA irlandese è concepito per ridurre l’onere per
le Istituzioni Finanziarie (F)) Irlandesi di conformità
al FATCA semplificando il processo di conformità e
riducendo al minimo il rischio di applicazione della
ritenuta d’imposta. Ai sensi dell’IGA irlandese, ogni
anno ciascun FFI irlandese fornirà le informazioni sulle
persone menzionabili da ogni FI Irlandese Riportante
(a meno che l’entità sia esentata dall’adempimento
degli obblighi previsti dal FATCA) direttamente alle
Autorità tributarie irlandesi. Le Autorità tributarie
irlandesi inoltreranno quindi tali informazioni
all’IRS (entro il 30 settembre dell’anno successivo)
senza la necessità per l’FI Irlandese di sottoscrivere
un accordo FFI con l’IRS. L’FI sarà generalmente
tenuta a registrarsi preso l’IRS per poter ottenere un
Numero di Identificazione di Intermediario Globale
(Global Intermediary Identification Number, GIIN)
a dimostrazione dell’avvenuta identificazione delle
persone menzionabili, e comunicare i dati finanziari su
tale persona alle autorità tributarie irlandesi. Quando
una FI Irlandese Riportante in Irlanda è conforme alla
legge irlandese FATCA, ai sensi della stessa non sarà
più soggetto alla ritenuta d’acconto.
Nella misura in cui il Fondo sia soggetto alla ritenuta
d’imposta statunitense sui propri investimenti in
conseguenza del FATCA, gli Amministratori della
Società di Gestione potrebbero adottare qualsivoglia
misura, in relazione all’investimento di un sottoscrittore
nel Fondo, mirata ad assicurare che tale ritenuta
d’imposta sia a carico dell’investitore pertinente, il
cui inadempimento rispetto all’obbligo di fornire
le informazioni necessarie abbia determinato
l’applicazione della ritenuta d’imposta. Benché l’IGA
irlandese, i Regolamenti e le Note Guida servano a
ridurre il carico di adempimenti previsti dal FATCA e,
conseguentemente, il rischio di una ritenuta FATCA sui
pagamenti al Fondo in relazione con le sue attività, non
è possibile fornire alcuna garanzia al riguardo.
Si invitano i potenziali investitori a rivolgersi al proprio
consulente fiscale circa gli obblighi previsti dal FATCA
relativamente alla propria situazione.
53
INFORMAZIONI GENERALI
Assemblee
La Banca Depositaria o la Società di Gestione possono
convocare un’assemblea dei Sottoscrittori in qualsiasi
momento. La Società di Gestione è tenuta a convocare
tale assemblea se le viene richiesto da un numero di
Sottoscrittori che rappresenti non meno del 15% del
totale delle Quote emesse (escluse le Quote detenute
dalla Società di Gestione).
Tutte le decisioni raggiunte durante un’assemblea dei
Sottoscrittori debitamente convocata e tenuta saranno
assunte con delibera straordinaria.
Ai Sottoscrittori dovrà essere dato avviso di convocazione
dell’assemblea, non meno di quattordici (14) giorni
prima di detta assemblea. Il preavviso dovrà indicare il
luogo, il giorno e l’ora dell’assemblea e i termini della
delibera all’ordine del giorno. Una copia dell’avviso
dovrà essere spedita per posta alla Banca Depositaria,
a meno che l’assemblea non sia stata convocata dalla
Banca Depositaria stessa. Una copia dell’avviso dovrà
essere spedita per posta alla Società di Gestione, a
meno che l’assemblea non sia stata convocata dalla
Società di Gestione stessa. L’omissione involontaria
della notifica o la mancata ricezione da parte di uno
dei Sottoscrittori dell’avviso medesimo non invaliderà le
attività dell’assemblea.
Il quorum sarà costituito dai Sottoscrittori presenti di
persona o per delega, che rappresentino almeno un
decimo del numero delle Quote emesse fino a quel
momento. Durante le assemblee non potrà essere
raggiunta alcuna decisione, a meno che il quorum
previsto non sia presente all’inizio della discussione.
In ogni assemblea (a) in sede di votazione per alzata di
mano ogni Sottoscrittore presente, personalmente o per
delega, avrà diritto a un voto e (b) in sede di scrutinio,
ogni Sottoscrittore presente, personalmente o per
delega, avrà diritto ad un voto per ogni Quota da questi
sottoscritta.
Relativamente ai rispettivi diritti e interessi dei Sottoscrittori
in diversi Comparti o diverse Classi dello stesso Comparto,
si applicheranno le disposizioni che precedono, con le
seguenti modifiche:
(a)una delibera che secondo il parere della Società di
Gestione riguarda esclusivamente un Comparto o una
Classe sarà ritenuta legittimamente assunta solo se
approvata da un’assemblea speciale dei Sottoscrittori
di tale Comparto o Classe;
(b)una delibera che secondo il parere della Società di
Gestione riguarda più di un Comparto o di una Classe
ma non dà origine ad un conflitto di interessi fra i
Sottoscrittori dei rispettivi Comparti o delle rispettive
Classi sarà ritenuta legittimamente assunta anche
se approvata durante un’assemblea comune dei
Sottoscrittori di tali Comparti o Classi;
(c)una delibera che secondo il parere della Società di
Gestione riguarda più di un Comparto o di una Classe
e dà origine o potrebbe dare origine ad un conflitto
di interessi fra i Sottoscrittori dei rispettivi Comparti
o delle rispettive Classi sarà ritenuta legittimamente
assunta soltanto se, anziché essere approvata
durante un’assemblea comune dei Sottoscrittori
di tali Comparti o Classi, verrà approvata durante
assemblee separate dei Sottoscrittori di tali Comparti
o Classi;
Relazioni
La Data di Contabilizzazione del Fondo e di ciascuno dei
suoi Comparti è il 31 Dicembre di ogni anno o (in caso di
estinzione del Fondo o di un Comparto) la data in cui le
somme richieste per la distribuzione finale saranno state
pagate ai Sottoscrittori del Comparto o dei Comparti di
riferimento, previa approvazione della Banca Centrale. In
relazione a ciascun Periodo di Contabilizzazione, la Società
di Gestione dovrà provvedere a far revisionare e certificare
dai revisori una relazione annuale riguardante la gestione
del Fondo di ciascuno dei suoi Comparti. Tale relazione
annuale verrà redatta nella forma approvata dalla Banca
Centrale e dovrà contenere le informazioni richieste ai
sensi della Normativa O.I.C.V.M.. A tale relazione annuale
sarà allegata una dichiarazione della Banca Depositaria
relativa al Fondo e a ciascuno dei suoi Comparti, e un
documento contenente le informazioni aggiuntive
eventualmente richieste dalla Banca Centrale. Tale
relazione annua sarà resa disponibile entro quattro mesi
dalla fine del periodo al quale si riferisce su www.mifl.ie
e presso la rispettiva sede legale della Società di Gestione,
della Banca Depositaria e le sedi operative della Banca
Corrispondente/dei Soggetti Incaricati dei Pagamenti.
La Società di Gestione dovrà preparare una relazione
semestrale non certificata per i sei mesi immediatamente
successivi alla Data di Contabilizzazione in riferimento
a cui è stata preparata l’ultima relazione annuale del
Fondo e di ciascun Comparto. Di conseguenza, la data
della relazione semestrale è il 30 Giugno di ogni anno.
Tale relazione semestrale verrà redatta nella forma
approvata dalla Banca Centrale e dovrà contenere le
informazioni richieste ai sensi della Normativa O.I.C.V.M..
Le copie di tale relazione semestrale saranno disponibili
entro due mesi dalla fine del periodo al quale si riferisce
su www.mifl.ie e presso la rispettiva sede legale della
Società di Gestione, della Banca Depositaria e le sedi
operative della Banca Corrispondente/dei Soggetti
Incaricati dei Pagamenti. La Società di Gestione dovrà
fornire all’Autorità le relazioni mensili o le altre relazioni
eventualmente richieste. Il Regolamento può essere
consultato presso le rispettive sedi legali della Società di
Gestione e della Banca Depositaria e le sedi operative
della Banca Corrispondente/dei Soggetti Incaricati dei
Pagamenti.
54
Comunicazioni
Le Comunicazioni eventualmente date ai Sottoscrittori
saranno ritenute regolarmente effettuate qualora
rispettino le seguenti modalità:
MEZZI DI
TRASMISSIONE
TEMPI DI RICEZIONE
PREVISTI
Consegna a mano
Giorno di consegna
Posta
7 giorni lavorativi dopo la
spedizione
Telex
Conferma ricevuta alla fine
del telex
Fax
Conferma di corretta
ricezione
Pubblicazione
Il giorno di pubblicazione su
uno dei principali quotidiani
finanziari diffusi nel mercato
in cui vengono vendute le
Quote o altro quotidiano
concordato tra la Società
di Gestione e la Banca
Depositaria
Elettronicamente
Il giorno in cui la trasmissione
elettronica è stata inviata al
sistema informativo elettronico
indicato da un Sottoscrittore
Contratti Rilevanti
Sono stati o verranno acquisiti e sono o potranno
divenire rilevanti i contratti elencati di seguito, i
cui dettagli sono riportati nei paragrafi “Gestione
del Fondo” e “Commissioni di Gestione, Oneri
Amministrativi e altri costi a carico del Fondo”, non
essendo essi stati stipulati nel corso della gestione
ordinaria.
(i) Il Regolamento:
(ii)L’Accordo di Amministrazione. Tale Accordo è a
tempo indeterminato e la Società di Gestione può
recedere in qualunque momento con comunicazione
scritta da inviarsi almeno 3 mesi prima e l’Agente
Amministrativo con comunicazione scritta da
inviarsi almeno 6 mesi prima, tuttavia, ogni simile
recesso non dispiegherà effetti sino a quando un
agente amministratore di idonea sostitutività non
sia stato nominato dalla Società di Gestione e
tutta la documentazione riguardante tale agente
amministratore sostitutivo non sia stata presentata
alla Banca Centrale. Questo Accordo prevede che
la Società di Gestione solleverà e indennizzerà e
terrà indenne l’Agente Amministrativo rispetto a
qualsiasi azione, procedimento, reclamo, costo,
rivendicazione e spesa (ivi comprese le spese legali e
professionali) ivi nascenti che possano essere opposti,
sostenuti o affrontati dall’Agente Amministrativo
in dipendenza dell’esecuzione o meno dei suoi
doveri ai sensi dei termini di questo Accordo (fatti
salvi i casi direttamente o indirettamente dovuti
a materiale violazione di questo Accordo, frode,
negligenza, malafede, inadempienza volontaria
o irresponsabilità dell’Agente Amministrativo). Le
disposizioni di questo Accordo che riguardano i
compensi dell’Agente Amministrativo sono riportate
nel paragrafo “Commissioni di Gestione, Oneri
Amministrativi e altri costi a carico del Fondo”.
La Società di Gestione stipulerà inoltre uno o più
accordi per la gestione degli investimenti in base ai
quali essa incaricherà uno o più Investment Manager
di gestire l’investimento e il reinvestimento delle attività
di determinati Comparti. Tali accordi saranno descritti
nell’Appendice III del presente Prospetto.
La Società di Gestione stipulerà inoltre uno o più accordi
con la Banca Corrispondente o i Soggetti Incaricati
dei Pagamenti in base ai quali essa incaricherà una
o più Banche Corrispondenti o Soggetti Incaricati
dei Pagamenti di fornire al Fondo i servizi di loro
competenza in uno o più Paesi. Tali eventuali accordi
saranno descritti nell’Appendice III del presente
Prospetto.
Qualsiasi altro contratto successivamente stipulato,
che non sia un contratto stipulato nell’ordinario
svolgimento dell’attività e che sia o possa essere
rilevante, dovrà essere indicato nella idonea Appendice
al presente Prospetto.
Estinzione
Il Fondo o uno dei suoi Comparti o Classi può essere
estinto su iniziativa della Banca Depositaria previo suo
avviso scritto, come di seguito previsto, nell’ipotesi
che si verifichi una delle seguenti circostanze, e
precisamente:
(i)se la Società di Gestione dovrà essere messa in
liquidazione (fatta salva l’ipotesi di liquidazione
volontaria al fine di ristrutturazione o integrazione
secondo i termini preventivamente approvati per
iscritto dalla Banca Depositaria) o cesserà la sua
attività o diventerà (secondo il ragionevole giudizio
della Banca Depositaria) soggetta al controllo di
fatto di società o persone motivatamente non
gradite alla Banca Depositaria, o se verrà nominato
un curatore relativamente ad un qualsiasi bene
della Società di Gestione, ovvero se verrà nominato
per la Società di Gestione un examiner ai sensi del
Companies (Amendment) Act del 1990;
(ii)se, secondo il ragionevole giudizio della Banca
Depositaria la Società di Gestione non sarà in grado
di adempiere ai propri obblighi;
55
(iii)
se dovesse essere emanata una qualsiasi legge
che rende illegale la prosecuzione delle attività del
Fondo o di uno qualsiasi dei suoi Comparti o delle
sue Classi; o
(iv)se entro il termine di dodici mesi dalla data in cui
la Banca Depositaria avrà dichiarato per iscritto
alla Società di Gestione la volontà di recedere, la
Società di Gestione non incaricherà una nuova
Banca Depositaria secondo le disposizioni del
Regolamento.
Il Fondo o uno dei suoi Comparti o Classi può essere
estinto su iniziativa della Società di Gestione a
sua discrezione assoluta, previo suo avviso scritto,
come di seguito previsto, nell’ipotesi che si verifichi
una delle seguenti circostanze, e precisamente:
(i) se, a distanza di un anno dalla data della prima
emissione di Quote o in un qualsiasi Giorno di
Negoziazione successivo, il Valore del Patrimonio
Netto di un qualunque Comparto sarà inferiore a
Euro 15 milioni o il Valore del Patrimonio Netto
del Fondo sarà inferiore a Euro 150 milioni;
(ii)se dovesse venire meno l’autorizzazione del Fondo
come O.I.C.V.M., secondo la Normativa O.I.C.V.M.,
o se dovesse venire meno l’autorizzazione della
Banca Centrale relativamente a uno dei suoi
Comparti o Classi;
(iii)
se dovesse essere emanata una qualsiasi
legge che rende illegale o, secondo la ragionevole
opinione della Società di Gestione, impraticabile
o sconsigliabile la prosecuzione delle attività del
Fondo o di uno dei suoi Comparti;
(iv)se entro il termine di tre mesi dalla data in cui la
Società di Gestione avrà dichiarato per iscritto alla
Banca Depositaria la propria volontà di recedere,
non sarà stato incaricata una nuova società di
gestione sostitutiva;
(v)se entro sei mesi dalla data in cui l’Investment
Manager ha comunicato per iscritto alla Societá
di Gestione la sua volontà di recedere la Società di
Gestione non avrà incaricato un nuovo Investment
Manager.
La parte che determinerà l’estinzione del Fondo o
di un Comparto o di una Classe dovrà darne avviso
ai Sottoscrittori secondo le modalità qui previste e
specificare in esso la data in cui tale estinzione avrà
luogo, data che non dovrà essere antecedente ai
due mesi dal momento di promulgazione dell’avviso.
Il Fondo o ciascuno dei suoi Comparti o Classi
possono essere estinti in qualsiasi momento tramite
delibera straordinaria dell’assemblea dei Sottoscrittori
regolarmente convocata e svoltasi secondo le
condizioni contenute nell’allegato al Regolamento;
tale estinzione avrà effetto dal giorno in cui detta
delibera è stata approvata ovvero in una data
successiva secondo quanto previsto da tale delibera.
Almeno due mesi prima dell’estinzione del Fondo o
di un Comparto o di una Classe, secondo i casi, la
Società di Gestione (se ciò sarà possibile) dovrà dare
avviso ai Sottoscrittori comunicando loro l’imminente
liquidazione delle attività del Fondo, del Comparto
o attribuibili alla relativa Classe, secondo i casi.
Dopo tale estinzione la Società di Gestione dovrà
provvedere alla vendita di tutte le attività investite
rimaste in possesso della Banca Depositaria e dei
suoi fiduciari, in quanto parte dei beni del Fondo o
del Comparto o attribuibili alla Classe interessata;
tale vendita dovrà essere svolta e portata a termine
secondo le modalità ed entro il periodo di tempo,
successivo all’estinzione del Fondo, del Comparto
o della Classe, ritenuti opportuni dalla Società di
Gestione e dalla Banca Depositaria. La Società di
Gestione, in una o più occasioni, secondo quanto
riterrà più opportuno e a sua completa discrezione
provvederà alla distribuzione ai Sottoscrittori, in
base all’ultimo accantonamento disponibile a valere
sul Valore di Patrimonio Netto del Comparto o
Classe tra le Quote, secondo quanto previsto dal
Regolamento e successivamente in proporzione al
numero di Quote delle relative Classi da essi detenute,
dei rispettivi proventi liquidi netti derivanti dalla
liquidazione delle attività investite nonché di ogni
altra somma che sia parte dell’attività del Comparto
di riferimento o attribuibile alla relativa Classe, mano
a mano che esse diventano distribuibili. Ciascuna
distribuzione dovrà essere fatta solo dopo che i
certificati relativi alle Quote con riferimento a cui la
medesima distribuzione viene effettuata saranno stati
depositati presso la Società di Gestione, insieme al
modulo di richiesta di pagamento e alla ricevuta che
la Società di Gestione, a sua completa discrezione,
richiederà, fermo restando il diritto della Società di
Gestione a trattenere dal denaro in possesso della
Banca Depositaria quanto necessario per coprire i
costi, le commissioni, le spese, le pretese, le passività
e le richieste relative ai Comparti o alle Classi di
riferimento, per i quali la Società di Gestione sia o
possa divenire responsabile o sostenute dalla Società
di Gestione in occasione della liquidazione del Fondo
o di qualsiasi Comparto o Classe, a seconda del caso,
e sempre a valere su tali somme, a trattenere quanto
ritenuto necessario per essere manlevata e tenuta
indenne da tali costi, commissioni, spese, pretese
e richieste. I proventi netti non reclamati o le altre
somme in contanti detenute dalla Banca Depositaria
ai sensi delle disposizioni di questa Clausola potranno,
allo scadere di dodici mesi dalla data in cui gli stessi
saranno pagabili, essere versati al tribunale, fermo
restando il diritto della Banca Depositaria di detrarre
da tali somme le eventuali spese da essa sostenute
nell’assolvimento di questa disposizione.
56
Permanenza o Recesso della Società di Gestione
La Società di Gestione continuerà a svolgere il suo
incarico di Società di Gestione per tutta la durata del
Fondo, secondo quanto previsto dal Regolamento.
La Società di Gestione, durante tale periodo, potrà e
dovrà essere revocata (immediatamente nel caso (i),
(dopo tre mesi) nel caso (ii) a mezzo di avviso scritto
datole dalla Banca Depositaria, nei seguenti casi:
(i)qualora la Società di Gestione venga messa in
liquidazione (fatta salva l’ipotesi di liquidazione
volontaria al fine di ristrutturazione o integrazione
secondo i termini preventivamente approvati per
iscritto dalla Banca Depositaria) o se verrà nominato
un curatore relativamente ad un qualsiasi bene
della Società di Gestione, ovvero se verrà nominato
per la Società di Gestione un Examiner ai sensi del
Companies (Amendment) Act del 1990; o
(ii)qualora un’assemblea dei Sottoscrittori con delibera
straordinaria decida la revoca della Società di
Gestione.
La Società di Gestione avrà la facoltà di recedere, previo
avviso alla Banca Depositaria almeno tre mesi prima,
facendosi sostituire da un’altra società di gradimento
sia della Banca Depositaria sia della Banca Centrale,
sempreché con tale società si pervenga ad un accordo
accettabile.
Recesso o Rimozione della Banca Depositaria
La Banca Depositaria non potrà recedere volontariamente
se non dopo che una nuova Banca Depositaria sia stata
designata, ovvero a seguito dell’estinzione del Fondo, ivi
compresa l’estinzione del Fondo su iniziativa della Banca
Depositaria, nel caso di mancata designazione da parte
della Società di Gestione della nuova Banca Depositaria
entro dodici mesi dalla data in cui la Banca Depositaria
abbia per iscritto espresso la sua volontà di recedere.
Qualora la Banca Depositaria desideri recedere, la Società
di Gestione, con un accordo supplementare, potrà
designare qualunque società debitamente qualificata,
approvata dalla Banca Centrale, come Banca Depositaria
che succeda a quella recedente. La Banca Depositaria
sarà soggetta a rimozione da parte della Società di
Gestione con preavviso scritto alla Banca stessa non
inferiore a tre mesi, fatto tuttavia salvo che la Banca
Depositaria rimarrà in carica fino a quando una banca
depositaria successore approvata dalla Banca Centrale
non sia stata nominata.
Generale
Il Fondo non è coinvolto in alcun procedimento
giudiziale o arbitrale e gli amministratori della Società
di Gestione o della Banca Depositaria non sono a
conoscenza di alcun procedimento giudiziale o arbitrale
pendente o minacciato da o contro il Fondo a partire
dalla sua istituzione.
Documenti disponibili per ispezione
I seguenti documenti sono disponibili per ispezione
in qualsiasi Giorno Lavorativo, a partire dalla data del
presente Prospetto presso la sede legale della Società
di Gestione e gli uffici di Dillon Eustace, 33, Sir John
Rogerson’s Quay, Dublin 2, Irlanda:
(a)il Regolamento;
(b) i contratti rilevanti di cui sopra; e
(c) le relazioni annue, comprendenti il rendiconto
finanziario certificato, e le relazioni semestrali,
comprendenti il rendiconto finanziario non
certificato, quando pubblicate.
A richiesta, i Sottoscrittori possono ottenere
gratuitamente copia del documento di cui alla
precedente lettera (a) presso rispettive le sedi legali
della Società di Gestione e della Banca Depositaria e
presso le sedi operative della Banca Corrispondente/
del Soggetto Incaricato dei Pagamenti.
La Società di Gestione ha sviluppato una strategia per
stabilire i tempi e le modalità di esercizio dei diritti di
voto. I Sottoscrittori possono ottenere gratuitamente,
su richiesta, i dettagli sulle misure intraprese sulla base
di tali strategie.
57
APPENDICE I
INVESTIMENTI CONSENTITI E RESTRIZIONI AGLI
INVESTIMENTI E AI PRESTITI
Limiti di Investimento e di Prestito
Limiti di Investimento
Il Fondo è autorizzato come O.I.C.V.M., secondo la
Normativa O.I.C.V.M. Secondo le disposizioni delle
Normativa O.I.C.V.M., un O.I.C.V.M. è soggetto
ai seguenti limiti di investimento (in ogni caso il
Fondo rispetterà le Comunicazioni O.I.C.V.M. della
Banca Centrale):
1 Investimenti Consentiti
Gli investimenti di ciascun Comparto sono limitati a:
1.1 Titoli trasferibili e strumenti monetari che sono
ammessi alle quotazioni ufficiali in una borsa
valori di uno Stato Membro o di uno Stato nonMembro, o che sono negoziati in un mercato
che è regolamentato, opera regolarmente, è
riconosciuto ed è aperto al pubblico in uno Stato
Membro o in uno Stato non-Membro.
1.2 Titoli trasferibili emessi di recente, che saranno
ammessi alla quotazione ufficiale in una borsa
valori o in un altro mercato (come descritto in
precedenza) entro un anno.
1.3 Strumenti monetari, secondo la definizione
riportata nelle Comunicazioni O.I.C.V.M. della
Banca Centrale, diversi da quelli negoziati in un
mercato regolamentato.
1.4 Quote di O.I.C.V.M.
1.5 Quote di organismi non-O.I.C.V.M., secondo
quanto indicato nella Nota Guida 2/03 della Banca
Centrale.
1.6 Depositi presso istituti di credito, secondo quanto
previsto nelle Comunicazioni O.I.C.V.M. della
Banca Centrale.
1.7 Strumenti finanziari derivati, secondo quanto
previsto nelle Comunicazioni O.I.C.V.M. della
Banca Centrale.
2 Limiti di Investimento
2.1 Ogni Comparto potrà investire non più del 10%
del patrimonio netto in valori mobiliari trasferibili
e in strumenti monetari, diversi da quelli indicati
nel paragrafo 1.
2.2 Ogni Comparto potrà investire non più del 10%
del patrimonio netto in titoli trasferibili emessi di
recente, che saranno ammessi alla quotazione
ufficiale in una borsa valori o in un altro mercato
(come descritto in precedenza nel paragrafo 1.1)
entro un anno. Questo limite non si applicherà
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
in relazione agli investimenti del Comparto in
determinati valori mobiliari statunitensi noti come
valori mobiliari della Norma 144A (Rule 144A),
fermo restando che:
I titoli siano emessi con l’impegno ad effettuare la
registrazione presso la Securities and Exchanges
Commission statunitense entro un anno
dall’emissione; e
I titoli non siano titoli difficilmente liquidabili, cioè
possano essere realizzati dal Comparto entro sette
giorni al prezzo, o approssimativamente al prezzo,
al quale sono stati valutati dal Comparto.
Ogni Comparto potrà investire non più del 10%
del valore del patrimonio netto in titoli trasferibili o
strumenti monetari emessi dallo stesso organismo
purché il valore totale dei titoli trasferibili e degli
strumenti monetari detenuti negli enti emittenti
in ciascuno dei quali esso investe più del 5%, sia
inferiore al 40% del NAV.
Nel rispetto dell’approvazione della Banca
Centrale, il limite del 10% (indicato nel punto
2.3) è portato al 25% nel caso di obbligazioni
emesse da un istituto di credito che abbia sede
legale in uno Stato Membro e sia soggetto per
legge ad una supervisione pubblica speciale
destinata a proteggere i detentori di obbligazioni.
Qualora un Comparto investa più del 5% del suo
patrimonio netto in queste obbligazioni emesse
da un unico emittente, il valore totale di questi
investimenti non potrà superare l’80% del valore
del patrimonio netto del Comparto.
Il limite del 10% (indicato nel paragrafo 2.3) è
portato al 35% se i titoli trasferibili o gli strumenti
monetari sono emessi e garantiti da uno Stato
Membro o dalle sue autorità locali, ovvero da uno
Stato non-Membro o da un organismo pubblico
internazionale del quale fanno parte uno o più
Stati Membri.
I titoli trasferibili e gli strumenti monetari
indicati nei punti 2.4. e 2.5 non saranno presi in
considerazione relativamente all’applicazione del
limite del 40% indicato nel punto 2.3.
Ogni Comparto non potrà investire più del 20%
del patrimonio netto in depositi effettuati presso
uno stesso istituto di credito.
Depositi con una qualsiasi istituzione creditizia,
al di fuori di
- un’istituzione creditizia autorizzata nell’EEA
(Stati Membri dell’Unione Europea, Norvegia,
Islanda, Liechtenstein);
- un’istituzione creditizia autorizzata nell’ambito
di una nazione firmataria (al di fuori di uno
Stato Membro dell’EEA) dell’Accordo sulla
Convergenza dei Capitali di Basilea del luglio
1998 (Svizzera, Canada, Giappone, Stati
58
Uniti); oppure
- un’istituzione creditizia autorizzata a Jersey,
Guernsey, Isola di Man, Australia o Nuova
Zelanda detenuti quali liquidità accessoria
non possono superare il 10% del patrimonio
netto.
Questo limite può essere portato al 20% nel caso di
depositi effettuati presso la Banca Depositaria.
2.8 L’esposizione al rischio di ciascun Comparto
nei confronti di una controparte in un derivato
over-the-counter non può superare il 5% del
patrimonio netto.
Tale limite è portato al 10% nel caso di istituti di
credito approvati nella EEA o di istituti di credito
autorizzati di uno Stato firmatario (diverso da
uno Stato Membro EEA) dell’Accordo sulla
Convergenza dei Capitali di Basilea del Luglio
1998 oppure di un’istituzione creditizia autorizzata
a Jersey, Guernsey, Isola di Man, Australia o Nuova
Zelanda.
2.9 Indipendentemente da quanto indicato nei
paragrafi 2.3, 2.7 e 2.8 che precedono, un insieme
di due o più delle seguenti voci emesse da, o
effettuate, o intraprese con lo stesso organismo
non può superare il 20% del patrimonio netto:
investimenti in titoli trasferibili o strumenti
monetari; depositi, e/o esposizioni al rischio della
controparte risultanti da operazioni di derivati
over-the-counter.
2.10I limiti di cui ai punti 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8 e 2.9
che precedono non possono essere uniti fra loro,
e quindi l’esposizione verso un singolo organismo
non dovrà superare il 35% del patrimonio
netto.
2.11Le società appartenenti ad un gruppo sono
considerate come un singolo emittente ai fini
dei punti 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8 e 2.9. Tuttavia,
agli investimenti in titoli trasferibili e strumenti
monetari di uno stesso gruppo può essere applicato
un limite del 20% del patrimonio netto.
2.12Ciascun Comparto può investire fino al 100% del
suo patrimonio netto in titoli trasferibili e strumenti
monetari emessi o garantiti da qualsiasi Stato
Membro, dalle sue autorità locali, dagli Stati nonMembri o dagli organismi pubblici internazionali
di cui fanno parte uno o più Stati Membri, da
qualunque governo di qualunque Paese membro
dell’OCSE che non sia uno Stato Membro in cui tali
titoli sono classificati da un’agenzia internazionale
di rating, dalla Banca Europea per gli Investimenti,
la Banca Europea per la Ricostruzione e lo
Sviluppo, la International Finance Corporation,
il Fondo Monetario Internazionale, l’Euratom, la
Asian Development Bank, la European Central
Bank, il Council of Europe Eurofima, la European
Coal & Steel Community, la African Development
Bank, la Banca Internazionale per la Ricostruzione
e lo Sviluppo (Banca Mondiale), la Inter American
Development Bank, l’Unione Europea, la Federal
National Mortgage Association (Fannie Mae),
la Federal Home Loan Mortgage Corporation
(Freddie Mac), la Government National Mortgage
Association (Ginnie Mae), la Student Loan
Marketing Association (Sallie Mae), la Federal
Home Loan Bank, la Federal Farm Credit Bank,
la Tennessee Valley Authority, fermo restando
che se più del 35% del patrimonio netto di un
Comparto viene investito in tali titoli, il Comparto
deve detenere titoli di almeno sei diversi emissioni,
e i titoli di ogni singola emissione non dovranno
superare il 30% del patrimonio netto.
3 Investimenti in Organismi di investimento
collettivo (“OIC”)
3.1 Ogni Comparto non potrà investire più del 20%
del patrimonio netto presso uno stesso OIC, a
meno che non sia stabilito quale “Fondo Feeder”
come in dettaglio illustrato a pagina 20 del
Prospetto.
3.2 Gli investimenti in organismi non-O.I.C.V.M. non
possono, in totale, superare il 30% del patrimonio
netto.
3.3 Investimenti in un OIC, che a sua volta può investire
più del 10% del patrimonio netto in altri OIC, non
sono permessi’.
3.4 Laddove un Comparto investa nelle Quote di altri
OIC che sono gestiti, direttamente o per delega
dalla società di gestione del Comparto o da
un’altra società con cui la società di gestione dell’O.
I.C.V.M. è collegata da management o controllo
in comune o da una partecipazione sostanziale
diretta o indiretta, la suddetta società di gestione
o la suddetta altra società non potranno ricevere
onorari di sottoscrizione, conversione o riscatto
relativamente all’investimento del Comparto nelle
quote del suddetto altro OIC.
3.5 Quando il Manager/Investment Manager riceve
una commissione (ivi compresa una commissione
di retrocessione) in virtù di un investimento nelle
quote di un altro OIC, tale commissione deve
essere pagata a favore delle attività del Comparto.
4 O.I.C.V.M. Index Tracking
4.1 Ogni Comparto può investire fino al 20% del
patrimonio netto nei valori mobiliari e/o titoli di
debito emessi da un medesimo organismo quando
la politica di investimento del Comparto per
replicare un indice risponde a determinati criteri
stabiliti nelle Comunicazioni sugli O.I.C.V.M. ed è
approvata dalla Banca Centrale.
59
4.2 Il limite indicato nel comma 4.1 può essere portato
al 35%, ed applicato ad un singolo emittente,
laddove questo è giustificato da condizioni di
mercato eccezionali.
5 Disposizioni Generali
5.1 Una società di investimento o una società di gestione
che agisce in collegamento con tutti gli OIC da
essa gestiti, non può acquisire i valori mobiliari
aventi diritto di voto che le permetterebbero di
esercitare un’influenza significativa sulla gestione
di un organismo emittente.
5.2 Ogni Comparto non può acquisire più di:
10% delle azioni senza diritto di voto di ciascun
organismo emittente;
10% dei titoli di debito di ciascun organismo
emittente;
25% delle quote di ogni singolo OIC;
10 % degli strumenti monetari di ogni singolo
organismo emittente.
NOTA: I limiti indicati nei punti (ii), (iii) e (iv)
che precedono possono non essere rispettati
al momento dell’acquisto se in quel momento
l’ammontare lordo dei titoli di debito o degli
strumenti monetari, o l’ammontare netto dei titoli
di in circolazione non può essere calcolato.
5.3 Le disposizioni dei punti 5.1 e 5.2 non saranno
applicabili a:
(i) titoli trasferibili e strumenti monetari emessi
o garantiti da uno Stato Membro o dalle sue
autorità locali;
(ii) titoli trasferibili e strumenti monetari emessi
o garantiti da uno Stato non-Membro;
(iii) titoli trasferibili e strumenti monetari emessi
da organismi pubblici internazionali di cui
fanno parte uno o più Stati Membri;
(iv) partecipazioni detenute dal Comparto nel
capitale di una società costituita in uno Stato
non-Membro che investe il suo patrimonio
principalmente nei titoli di emittenti aventi
sede nello Stato suddetto, laddove secondo
la legislazione di tale Stato tale partecipazione
azionaria rappresenta l’unico modo in cui il
Comparto può investire nei valori mobiliari
degli organismi emittenti di tale Stato.
Questa deroga è applicabile soltanto se nelle
politiche di investimento, la società dello
Stato non-Membro, rientra nei limiti indicati
nei punti da 2.3 a 2.11, 3.1, 3.2, 5.1, 5.2, 5.4,
5.5 e 5.6, e fermo restando che nei casi in cui
questi limiti siano superati, siano osservate le
disposizioni dei punti 5.5 e 5.6 più avanti.
(v) partecipazioni detenute da una o più società
di investimento nel capitale di società
controllate che svolgono soltanto attività di
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
gestione, consulenza o marketing nel Paese
in cui la controllata è situata, in relazione al
riacquisto di quote a richiesta dei Sottoscrittori
esclusivamente per loro conto.
I vari Comparti non sono tenuti a rispettare i limiti
di investimento qui indicati quando esercitano
diritti di sottoscrizione relativi ai titoli trasferibili o
agli strumenti monetari che fanno parte del loro
patrimonio.
La Banca Centrale può consentire agli O.I.C.V.M.
costituiti recentemente una deroga dalle
disposizioni dei punti da 2.3 a 2.12, 3.1, 3.2, 4.1
e 4.2 per sei mesi dopo la data di autorizzazione,
fermo restando che essi osservino il principio di
ripartizione dei rischi.
Se i limiti qui indicati vengono superati per motivi
che esulano dal controllo di un Comparto, o
come conseguenza dell’esercizio dei diritti di
sottoscrizione, il Comparto deve adottare come
obiettivo prioritario per le sue operazioni di vendita
il rimedio di tale situazione, tenendo debito conto
degli interessi dei suoi Sottoscrittori.
Né una società di investimento né una società di
gestione o una banca depositaria che agisce per
conto di uno unit trust o di una società di gestione
di un fondo contrattuale comune, possono
effettuare vendite allo scoperto di:
- titoli trasferibili;
- strumenti monetari*;
- quote di OIC; o
- strumenti finanziari derivati.
Ogni Comparto potrà detenere attività liquide
accessorie.
(*) È proibita la vendita allo scoperto di strumenti
dei mercati monetari da parte di un Fondo.
6 Strumenti Finanziari Derivati (“FDI”)
6.1 L’esposizione globale di ogni Comparto (come
prescritto nelle Comunicazioni O.I.C.V.M. della
Banca Centrale) relativa agli FDI non deve superare
il suo patrimonio netto.
6.2 L’esposizione delle posizioni alle attività sottostanti
degli FDI, inclusi gli FDI previsti (embedded) in titoli
trasferibili o Strumenti Monetari, aggiunti, se del
caso, alle posizioni risultanti dagli investimenti
diretti, non può eccedere i limiti di investimento
stabiliti nelle Comunicazioni sugli O.I.C.V.M. della
Banca Centrale. (Questa clausola non si applica
nel caso di FDI basato su un indice, purché l’indice
sottostante sia un indice che risponde ai criteri
stabiliti nelle Comunicazioni sugli O.I.C.V.M. della
Banca Centrale).
6.3 Ogni Comparto può investire in FDI negoziati
“over-the-counter” (OTC) purché le controparti
60
delle transazioni over-the-counter (OTC) siano
istituzioni soggette alla prudenziale supervisione e
appartengano alle categoria approvate dalla Banca
Centrale.
6.4 Gli investimenti in FDI sono soggetti alle condizioni
e ai limiti stabiliti dalla Banca Centrale.
* è proibita la vendita allo scoperto di strumenti dei mercati monetari
da parte di un Fondo.
7. Prestito
(a) Ogni Comparto potrà prendere in prestito fino al
10% del valore del suo patrimonio netto, fermo
restando che tale prestito sia temporaneo. Ogni
Comparto potrà fornire in garanzia le sue attività a
fronte di tale prestito.
(b) Ogni Comparto potrà acquistare valuta estera
mediante un accordo di prestito“back-to-back”. La
valuta estera così ottenuta non è classificata come
prestito ai fini dei limiti di prestito indicati nel punto
(a) che precede, purché il deposito a fronte di essa:
(i) sia denominato nella valuta di riferimento del
Comparto; e
(ii) sia pari o superiore al valore del prestito in
valuta estera in sospeso.
Tuttavia, nei casi in cui i prestiti in valuta estera
superano il valore del deposito back-to-back, ogni
eventuale eccedenza viene considerata prestito ai
fini del punto (a) che precede.
61
APPENDICE II
BORSE VALORI RICONOSCIUTE
Quella che segue è una lista dei mercati azionari
regolamentati e degli altri mercati in cui gli
investimenti di un Comparto in titoli e strumenti
finanziari derivati diversi dagli investimenti
consentiti in investimenti non quotati, saranno
quotati o negoziati ed è stata redatta in
conformità con le richieste della Banca Centrale.
Con l’eccezione degli investimenti consentiti
in titoli non quotati, gli investimenti in titoli
saranno limitati ai mercati azionari e agli altri
mercati elencati di seguito. La Banca Centrale
non fornisce una lista di mercati azionari ed altri
mercati approvati.
(i) qualsiasi mercato azionario che sia:
- situato in qualsiasi Stato Membro dell’Unione
Europea; o
- situato in qualsiasi Stato Membro dell’Area
Economica Europea ad eccezione del Liechtenstein
(Unione Europea, Norvegia e Islanda)
- situato in qualsiasi altro dei seguenti Paesi:
Australia
Canada
Giappone
Hong Kong
Nuova Zelanda
Svizzera
Stati Uniti d’America
(ii)qualsiasi mercato azionario o altro mercato fra quelli
elencati di seguito:
Argentina - Bolsa de Comercio de Buenos Aires
Argentina - Bolsa de Comercio de Cordoba
Argentina - Bolsa de Comercio de Rosario
Bahrain - Bahrain Stock Exchange
Bangladesh - Dhaka Stock Exchange
Bangladesh - Chittagong Stock Exchange
Botswana - Botswana Stock Exchange
Brasile - Bolsa de Valores do Rio de Janeiro
Brasile - Bolsa de Valores de Sao Paulo
Cile - Bolsa de Comercio de Santiago
Cile - Bolsa Electronica de Chile
Cina (Repubblica popolare di - Shanghai) - Shanghai
Securities Exchange
Cina (Repubblica Popolare di - Shenzhen) - Shenzhen
Stock Exchange
Colombia - Bolsa de Bogota
Colombia - Bolsa de Medellin
Colombia - Bolsa de Occidente
Croazia - Zagreb Stock Exchange
Egitto - Alexandria Stock Exchange
Egitto - Cairo Stock Exchange
Ghana - Ghana Stock Exchange
India - Bangalore Stock Exchange
India - Delhi Stock Exchange
India - Mumbai Stock Exchange
India - National Stock Exchange of India
Indonesia - Jakarta Stock Exchange
Indonesia - Surabaya Stock Exchange
Israele - Tel-Aviv Stock Exchange
Kenya - Nairobi Stock Exchange
Libano - Beirut Stock Exchange
Malesia - Kuala Lumpur Stock Exchange
Isole Mauritius - Stock Exchange of Mauritius
Messico - Bolsa Mexicana de Valores
Marocco - Societe de la Bourse des Valeurs de
Casablanca
Namibia - Namibian Stock Exchange
Nuova Zelanda - New Zealand Stock Exchange
Pakistan - Islamabad Stock Exchange
Pakistan - Karachi Stock Exchange
Pakistan - Lahore Stock Exchange
Perù - Bolsa de Valores de Lima
Filippine - Philippine Stock Exchange
Singapore - Singapore Stock Exchange
Sudafrica - Johannesburg Stock Exchange
Corea del Sud - Korea Stock Exchange - KOSDAQ
Market
Sri Lanka - Colombo Stock Exchange
Taiwan (Repubblica Cinese) - Taiwan Stock Exchange
Corporation
Thailandia - Stock Exchange of Thailand
Tunisia - Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis
Turchia - Istanbul Stock Exchange
Ucraina - Ukrainian Stock Exchange
Uruguay - Bolsa de Valores de Montevideo
Zimbabwe - Zimbabwe Stock Exchange
(iii)una delle seguenti Borse Valori Riconosciute:
MICEX;
RTS1;
il mercato organizzato dalla International Securities
Capital Association;
il mercato operativo ai sensi delle “listed money
market institutions”, come illustrato nella
pubblicazione della FSA “The Investment Business
Interim Prudential Sourcebook” (che sostituisce il
“Grey Paper”) e successive modifiche;
AIM – il Mercato per gli Investimenti Alternativi
in Gran Bretagna, regolamentato e operato dalla
Borsa di Londra;
Il mercato Over-The-Counter in Giappone,
regolamentato dalla Securities Dealers Association
del Giappone;
Il NASDAQ degli Stati Uniti d’America;
Il mercato dei titoli governativi statunitensi condotto
62
da negoziatori primari, regolamentato dalla Federal
Reserve Bank di New York;
Il mercato Over-The-Counter negli Stati Uniti
d’America, regolamentato dalla National Association
of Securities Dealers Inc. definito anche mercato OverThe-Counter negli Stati Uniti d’America, condotto
da negoziatori primari e secondari e regolamentato
dalla Securities and Exchanges Commission e dalla
National Association of Securities Dealers nonché
da istituti bancari regolamentati dal Comptroller of
the Currency, dal Federal Reserve System o dalla
Federal Deposit Insurance Corporation;
Il mercato francese dei Titres de Créances Négotiables
(mercato Over-The-Counter in strumenti di debito
negoziabili);
EASDAQ Europa (European Association of Securities
Dealers Automated Quotation è un mercato
formatosi recentemente e il livello generale di
liquidità potrebbe non essere favorevolmente
confrontabile con quello di mercati più affermati);
Il mercato Over-The-Counter in Obbligazioni
Governative Canadesi, regolamentato dalla
Investment Dealers Association Canadese.
Il SESDAQ (il secondo livello della Borsa Valori di
Singapore).
Tutti i mercati dei derivati su cui possono essere
quotati o negoziati i derivati creditizi:
- in uno Stato Membro
- in qualsiasi Stato Membro dell’Area Economica
Europea, ad eccezione del Liechtenstein (Unione
Europea, Norvegia e Islanda)
- Chicago Board of Trade
- Chicago Board Options Exchange;
- Chicago Mercantile Exchange;
- Eurex US;
- New York Futures Exchange;
in Giappone:
- Osaka Securities Exchange;
- Tokyo International Futures Exchange;
- Tokyo Stock Exchange;
a Singapore:
- Singapore International Monetary Exchange;
Unicamente ai fini della determinazione del valore
delle attività di un Comparto, il termine “Borse Valori
Riconosciute” sarà ritenuto comprensivo, in relazione
a contratti futures o opzioni utilizzati dal Comparto
ai fini dell’efficace gestione del portafoglio o per
fornire protezione contro i rischi valutari, di qualunque
mercato azionario organizzato o altro mercato in cui
tale contratto futures o opzioni viene regolarmente
negoziato.
63
APPENDICE III
INVESTMENT MANAGERS, BANCHE
CORRISPONDENTI/SOGGETTI INCARICATI DEI
PAGAMENTI
A) Investment Managers
La Società di Gestione ha delegato agli Investment
Managers il potere di gestire gli investimenti di
determinati Comparti, sotto la supervisione generale
della Società di Gestione.
Gli Investment Manager designati e i Comparti ad essi
affidati sono elencati di seguito:
Comparto
Investment Manager
Active 100 Fund
Mediolanum Asset
Management Limited
Active 80 Fund
Mediolanum Asset
Management Limited
Active 40 Fund
Mediolanum Asset
Management Limited
Active 10 Fund
Mediolanum Asset
Management Limited
Aggressive Fund
Mediolanum Asset
Management Limited
Aggressive Plus Fund
Mediolanum Asset
Management Limited
Dynamic Fund
Mediolanum Asset
Management Limited
Balanced Fund
Mediolanum Asset
Management Limited
Moderate Fund
Mediolanum Asset
Management Limited
Liquidity Fund
Mediolanum Asset
Management Limited
Mediolanum Asset Management Limited
Mediolanum Asset Management Limited (“MAML”)
è società per azioni privata costituita in Irlanda l’8
giugno 1999. MAML ha un capitale pari a Euro
3.900.000 (compresi i conferimenti di capitale dai
suoi proprietari diretti) ed è una società interamente
di proprietà di Mediolanum S.p.A. MAML e per il
49% da Mediolanum SpA. MAML ha ottenuto in
data 23 novembre 2000, dalla Banca Centrale ai sensi
della Sezione 10 dell’Investment Intermediaries Act,
1995 (e successive modifiche), in base a cui è stata
autorizzata a fornire a terzi servizi di consulenza agli
investimenti su base discrezionale. MAML è adesso
autorizzata e regolata dalla Banca Centrale ai sensi
delle Disposizioni delle Comunità Europee (Mercati in
Strumenti Finanziari) del 2007, come modificate (S.I.
Numero 60 del 2007) (“Le Disposizioni MiFID”).
L’Accordo per la Gestione degli Investimenti sottoscritto
in data 7 febbraio 2005 (e successive modifiche di
volta in volta apportate in conformità con i requisiti
della Banca Centrale) fra la Società di Gestione e
l’Investment Manager è a tempo indeterminato, a
meno che non venga risolto relativamente ad uno o
più Comparti, dalla Società di Gestione in qualsiasi
momento mediante notifica all’Investment Manager
o dall’Investment Manager mediante preavviso scritto
non inferiore a sei mesi alla Società di Gestione.
L’Accordo per la Gestione degli Investimenti prevede
che la Società di Gestione solleverà e indennizzerà
MAMI rispetto a qualsiasi danno, perdita, passività,
azione, procedimento, reclamo, costo e spesa (incluse,
senza limitazioni, ragionevoli commissioni e spese
legali) subiti nell’esecuzione dei suoi doveri secondo le
prescrizioni dell’Accordo in assenza di abuso volontario,
frode, cattiva fede, negligenza o incauta noncuranza
dei suoi obblighi relativi all’Accordo stesso.
B. Banche Corrispondenti/Soggetti Incaricati dei
Pagamenti
La Società di Gestione ha nominato delle Banche
Corrispondenti dei Soggetti Incaricati dei Pagamenti
per la fornitura dei servizi di banca corrispondente
o di soggetto incaricato dei pagamenti del Fondo in
determinati Paesi. Salvo ove diversamente stabilito
mediante un Supplemento Paese in relazione ad una
giurisdizione specifica, le Banche Corrispondenti o i
Soggetti Incaricati dei Pagamenti e i Paesi in cui essi
forniscono tali servizi sono elencati di seguito:
Paese
Banca Corrispondente/Soggetto
Incaricato dei Pagamenti
Italia
State Street Bank Gmbh –
Succursale Italia
Spagna
BANCO-MEDIOLANUM S.A.
Germania
Bankhaus August Lenz
State Street Bank Gmbh – Succursale Italia
La Banca Corrispondente in Italia è State Street Bank
Gmbh Gmbh – Succursale Italia (in precedenza State
Street Bank S.p.A) che svolgerà le funzioni di Banca
Corrispondente per il Fondo e per ciascuno dei suoi
Comparti in Italia entro i limiti stabiliti dalla Banca
d’Italia.
64
State Street Bank Gmbh – Succursale Italia è un’entità
giuridica regolamentata da BAFiN, la Banca d’Italia
e la Banca Centrale Europea (BCE). Un’ulteriore
supervisione è fornita dalla Commissione Nazionale
per le Società e la Borsa (CONSOB) che è responsabile
della regolamentazione del mercato dei titoli e dei
servizi di investimento in Italia. State Street Bank
Gmbh – Succursale Italia fa parte di State Street Group
e serve società di gestione attivi, fondi pensione e altri
clienti istituzionali, offrendo principalmente attività
di banca depositaria, custodia, amministrazione
fondi e servizi locali come soggetto incaricato dei
pagamenti. State Street Bank Gmbh – Succursale
Italia è membro dell’Associazione Bancaria Italiana
(ABI), dell’Associazione Italiana della Banche Estere
(AIBE) e contribuisce al Fondo per la tutela dei depositi
dell’Associazione delle banche tedesche.
L’accordo di Banca Corrispondente, tra la Società
di Gestione, la Banca Depositaria e la Banca
Corrispondente in Italia è datato 7 febbraio 2005 (come
modificato da un atto di novazione datato 3 gennaio
2006 e successive modifiche di volta in volta apportate
in conformità con i requisiti della Banca Centrale).
Secondo tale accordo, la Banca Corrispondente in Italia
agirà come Banca Corrispondente in Italia per il Fondo
entro i limiti stabiliti dalla Banca d’Italia, svolgendo i suoi
compiti di ricevere i pagamenti per conto di persone
residenti in Italia che intendono sottoscrivere le Quote,
di effettuare pagamenti per il prezzo di riscatto delle
Quote e per le distribuzioni ai Sottoscrittori e di tenere
a disposizione dei Sottoscrittori i documenti che la
Società di Gestione, in quanto gestore del Fondo, è
obbligata a redigere conformemente alla legislazione
italiana vigente, nonché ogni avviso di convocazione
delle assemblee dei Sottoscrittori e i testi delle delibere
adottate o da adottare.
BANCO-MEDIOLANUM S.A.
Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti in Spagna è
BANCO MEDIOLANUM, S.A. che agirà come Soggetto
Incaricato dei Pagamenti per il Fondo e per ciascuno
dei suoi Comparti in Spagna entro i limiti stabiliti dagli
Enti Normativi Spagnoli, cioè la Banca di Spagna e la
Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
BANCO, S.A. è una banca specializzata nella gestione
di portafoglio per conto sia di privati che di istituzioni,
è membro di un gruppo di società che fornisce una
gamma completa di servizi finanziari sul mercato
spagnolo:
• BANCO S.A.: i servizi bancari.
• MEDIOLANUM GESTION GIIC: gestione di fondi
comuni di investimento.
• MEDIOLANUM PENSIONES: gestione di fondi
pensionistici.
BANCO MEDIOLANUM, S.A. vanta una notevole
esperienza in relazione alla gestione e all’amministrazione
dei fondi comuni d’investimento e una storia di
innovazione nel settore, come dimostra la creazione nel
1984 del primo fondo spagnolo per i mercati monetari.
Un Accordo di Incarico dei Pagamenti datato 7
febbraio 2005 (come modificato in conformità con
i requisiti della Banca Centrale) è stato sottoscritto
fra la Società di Gestione, la Banca Depositaria e
BANCO-MEDIOLANUM S.A. Ai sensi di tale accordo,
quest’ultima agirà da Banca Corrispondente e Soggetto
Incaricato dei Pagamenti in Spagna entro i limiti stabiliti
da CNMV, espletando il suo compito di riscossione dei
pagamenti per conto di persone residenti in Spagna
che intendono sottoscrivere le Quote, effettuazione
dei pagamenti del prezzo di rimborso delle Quote e le
distribuzioni ai Sottoscrittori e messa a disposizione dei
Sottoscrittori dei documenti che la Società di Gestione,
in qualità di gestore del Fondo, è tenuta a redigere in
conformità con la legislazione spagnola vigente, oltre
che di ogni avviso di convocazione di assemblee dei
Sottoscrittori e i testi di ogni delibera approvata o da
approvarsi in tale sede.
Questa Appendice verrà aggiornata in occasione
della nomina di nuovi Investment Manager o nuove
Banche Corrispondenti, o della revoca degli Investment
Manager, delle Banche Corrispondenti o dei Soggetti
Incaricati dei Pagamenti attualmente in carica.
65
SOCIETÀ DI GESTIONE E
DISTRIBUTORE GLOBALE
Mediolanum International Funds Limited,
Block B,
Iona Building,
Shelbourne Road,
Dublin 4, Irlanda.
BANCA DEPOSITARIA
RBC Dexia Investor Services Bank S.A.,
Dublin Branch,
George’s Quay House,
43 Townsend Street,
Dublin 2,
Irlanda.
CONSULENTI LEGALI IN IRLANDA
Dillon Eustace,
33, Sir John Rogerson’s Quay,
Dublin 2,
Irlanda.
PROMOTER
Mediolanum S.p.A.
Palazzo Meucci Milano 3,
Via Francesco Sforza, 15,
20080 Basiglio – Milano 3,
Milano,
Italia
INVESTMENT MANAGER
Mediolanum Asset Management Limited
2 Shelbourne Buildings,
Shelbourne Road,
Ballsbridge
SOGGETTO INCARICATO
DEI PAGAMENTI IN SPAGNA
BANCO-MEDIOLANUM S.A.
Av. Diagonal 670,
08034 Barcelona,
Spagna
REVISORI CONTABILI
Deloitte & Touche
Deloitte & Touche House,
29 Earlsfort Terrace,
Dublin 2,
Irlanda
AGENTE AMMINISTRATIVO, ADDETTO AI
REGISTRI E AGENTE DI TRASFERIMENTO
RBC Dexia Investor Services Ireland Limited.
George’s Quay House,
43 Townsend Street,
Dublin 2,
Irlanda.
BANCA CORRISPONDENTE IN ITALIA
State Street Bank Gmbh – Succursale Italia
Via Ferrante Aporti 10,
Milano,
Italia.
1
SCHEDA INFORMATIVA SUI COMPARTI
La presente Scheda Informativa sui Comparti è un
supplemento al Prospetto datato 29 luglio 2015
di cui costituisce parte integrante e deve essere
letta congiuntamente al suddetto Prospetto
del Fondo, che è disponibile presso la sede
dell’Agente Amministrativo, George’s Quay
House, 43 Townsend Street, Dublin 2, Irlanda.
La presente Scheda Informativa sui Comparti contiene
le informazioni specifiche relative ai Comparti di
Mediolanum Portfolio Fund (il “Fondo”), un unit trust
multicomparto di tipo aperto costituito in forma di
OICVM nel rispetto delle disposizioni della Normativa
OICVM.
Active 100 Fund
Active 80 Fund
Active 40 Fund
Active 10 Fund
Aggressive Fund
Aggressive Plus Fund
Dynamic Fund
Balanced Fund
Moderate Fund
Liquidity Fund
Gli Amministratori della Società di Gestione del
Fondo, i cui nomi sono indicati nel Prospetto, al
paragrafo intitolato “Gestione del Fondo”, si assumono
la responsabilità delle informazioni contenute nel
presente documento. Per quanto è a conoscenza degli
Amministratori (che hanno preso ogni ragionevole
precauzione in tal senso) tali informazioni corrispondono
alla realtà dei fatti e non trascurano alcun elemento
che possa inficiare la completezza di tali informazioni.
Gli Amministratori se ne assumono pertanto la
responsabilità.
1. Obiettivi e Politiche di Investimento
Active 100 Fund
L’obiettivo del Comparto è la crescita del capitale nel
lungo periodo tramite l’investimento in un portafoglio
diversificato di partecipazioni azionarie su base globale
(inclusi i mercati emergenti), fermo restando quanto
illustrato più avanti. Per raggiungere quest’obiettivo,
fino al 100% delle attività del Comparto può essere
investito in O.I.C.V.M., armonizzati e non armonizzati
(ammissibili secondo la Direttiva 2/03 della Banca
Centrale), che investano in titoli azionari quotati o
negoziati sulle Borse Valori sia di mercati sviluppati
sia di mercati emergenti e comunque di Borse Valori
Riconosciute. Si prevede che i sottostanti O.I.C.V.M.
siano comparti del Fondo Mediolanum Best Brands
e/o comparti del Fondo CHALLENGE che sono fondi di
investimento collettivo di tipo aperto, del genere “ad
ombrello”, costituiti in forma di unit trust e domiciliati
in Irlanda, autorizzati come O.I.C.V.M. ai sensi della
Normativa delle Comunità Europee in materia di
O.I.C.V.M. del 1989 e successivi emendamenti, ma,
se necessario, potranno essere investiti anche in altri
O.I.C.V.M..
Qualora l’andamento dei mercati o altri fattori, in base
alle valutazioni della Società di Gestione/Investment
Manager/Investment Manager Delegato, a seconda
dei casi, non fossero favorevoli all’investimento in titoli
azionari, il Comparto potrà investire fino al 30% delle
proprie attività in parti di altri O.I.C.V.M., armonizzati e
non armonizzati (ammissibili secondo la Direttiva 2/03
della Banca Centrale), che investano in obbligazioni
a tasso fisso e/o variabile (tali obbligazioni saranno
emesse o garantite da entità sovrane e sovranazionali
e/o da organizzazioni che operano in tutto il mondo,
aventi un rating superiore all’investment grade; tuttavia,
fino al 15% delle attività potrà essere investito in titoli
aventi un rating inferiore all’investment grade) e/o in
strumenti monetari (tra cui, a titolo non esaustivo,
commercial paper, titoli garantiti da ipoteca e prestiti
ipotecari cartolarizzati) e/o in altri strumenti finanziari
liquidi quotati o negoziati sulle Borse Valori Riconosciute
sia di mercati sviluppati sia di mercati emergenti.
Il totale massimo delle commissioni di gestione e di
performance che può essere addebitato dagli organismi
di investimento collettivo in cui ciascun Comparto
investirà è il 2,9% del loro valore patrimoniale netto
complessivo.
Il Comparto potrà inoltre detenere o mantenere una
liquidità accessoria, inclusi, ma non soltanto, depositi
a termine, obbligazioni richiamabili (master demand
notes), titoli legati all’andamento dei corsi azionari,
obbligazioni richiamabili a tasso variabile (variable rate
demand notes) e contratti di finanziamento a breve
termine.
Qualora sia ritenuto opportuno, il Comparto potrà
investire in strumenti finanziari derivati e/o utilizzare
tecniche e strumenti a fini di investimento diretto, per
l’efficace gestione del portafoglio e/o per la protezione
contro i rischi valutari, nel rispetto delle condizioni ed
entro i limiti stabiliti dalla Banca Centrale. In linea di
massima, questi derivati finanziari e tali tecniche e
strumenti includono, ma non soltanto, futures, opzioni,
contratti swap, warrant, transazioni di riacquisto/di
riacquisto inverso e contratti di cambio a termine.
Più specificamente, il Comparto può acquistare e
sottoscrivere contratti a premi di opzioni su titoli (inclusi
straddles), indici dei titoli e valute, e sottoscrivere
contratti futures su tassi di interesse, tassi di cambio,
2
indici dei titoli azionari e obbligazionari e utilizzare
opzioni su contratti futures (inclusi straddles). Il
Comparto può inoltre sottoscrivere contratti swap
inclusi, ma non soltanto, contratti swap su tassi di
interesse, tassi di cambio, indici dei titoli e valori
mobiliari specifici. Nella misura in cui un Comparto
può investire in titoli denominati in valuta estera,
esso può anche investire in contratti swap su tassi
di cambio. Il Comparto può inoltre sottoscrivere
opzioni su contratti swap in relazione a valute, tassi
di interesse e indici dei titoli, nonché sottoscrivere
contratti di cambio a termine. Generalmente queste
tecniche vengono usate come sostituto per acquisire
una posizione nel patrimonio sottostante e/o per
acquisire esposizione entro i limiti stabiliti dalla Banca
Centrale e/o nell’ambito di una strategia volta a
ridurre l’esposizione ad altri rischi, quali ad esempio
il rischio sui tassi d’interesse o il rischio valutario. Il
Comparto può usare queste tecniche in relazione
alla gestione da parte sua di (i) tassi di interesse,
(ii) valute o tassi di cambio, (iii) prezzi di titoli, o
(iv) fondi target. Nonostante il limite contenuto
nell’Appendice I del Prospetto nel titolo “Restrizioni
agli Investimenti e ai Prestiti” al paragrafo 6.3, che
prevede che l’esposizione globale di un Comparto
relativa a strumenti finanziari derivati non debba
eccedere il suo Patrimonio Netto, il Comparto può
usare la leva finanziaria sulle sue posizioni per
generare un’esposizione superiore al Patrimonio Netto
del Comparto quando le esposizioni in derivati sono
gestite usando un approccio “Value at Risk” (VaR).
VaR è una metodologia avanzata di misurazione del
rischio utilizzata per stabilire la volatilità del leverage
e del rischio di mercato del Comparto. Quando il VaR
è calcolato quale percentuale del Patrimonio Netto del
Comparto (VaR assoluto), non può superare il 5% del
Patrimonio Netto del Comparto. Quando si utilizza il
VaR relativo, non può superare il doppio del VaR di
un benchmark comparabile o portafoglio di soli titoli.
Il VaR sarà calcolato usando un livello di confidenza
del 99%, periodo di attesa di un giorno, e il periodo
di osservazione storica non sarà inferiore a un anno,
a meno che un periodo inferiore sia giustificato.
Un investimento in questo Comparto non
dovrebbe costituire una percentuale rilevante di
un portafoglio di investimenti e potrebbe non
essere adatto a tutti i tipi di investitori.
Profilo di un Investitore Tipico
Il Fondo Active 100 è idealmente adatto a investitori
i cui investimenti mirino al raggiungimento della
crescita del valore dei propri risparmi e i quali, per
raggiungere tale obiettivo, sono disponibili a accettare
una strategia d’investimento con un alto livello di
volatilità e rischio nella gestione dei loro risparmi, con
un orizzonte d’investimento a lungo termine.
Active 80 Fund
L’obiettivo del Comparto è la crescita del capitale nel
medio-lungo periodo tramite l’investimento in un
portafoglio diversificato di partecipazioni azionarie
su base globale (inclusi i mercati emergenti), fermo
restando quanto illustrato più avanti. Per raggiungere
quest’obiettivo, fino al 80% delle attività del Comparto
può essere investito in O.I.C.V.M., armonizzati e non
armonizzati (ammissibili secondo la Direttiva 2/03
della Banca Centrale), che investano in titoli azionari
quotati o negoziati sulle Borse Valori Riconosciute sia di
mercati sviluppati sia di mercati emergenti. Si prevede
che i sottostanti O.I.C.V.M. siano comparti del Fondo
Mediolanum Best Brands e/o del Fondo CHALLENGE,
che sono fondi di investimento collettivo di tipo
aperto, del genere “ad ombrello”, costituiti in forma
di unit trust e domiciliati in Irlanda, autorizzati come
O.I.C.V.M. ai sensi della Normativa delle Comunità
Europee in materia di O.I.C.V.M. del 1989 e successivi
emendamenti, ma, se necessario, potranno essere
investiti anche in altri O.I.C.V.M..
Qualora l’andamento dei mercati o altri fattori, in base
alle valutazioni della Società di Gestione/Investment
Manager/Investment Manager Delegato, a seconda
dei casi, non fossero favorevoli all’investimento in titoli
azionari, il Comparto potrà investire fino al 60% delle
proprie attività in altri O.I.C.V.M., armonizzati e non
armonizzati (ammissibili secondo la Direttiva 2/03 della
Banca Centrale) che investano in obbligazioni a tasso
fisso e/o variabile (tali obbligazioni saranno emesse
o garantite da entità sovrane e sovranazionali e/o da
organizzazioni che operano in tutto il mondo, aventi un
rating superiore all’investment grade, tuttavia, fino al
15% delle attività potrà essere investito in titoli aventi
un rating inferiore all’investment grade) e/o strumenti
monetari (tra i quali, a titolo non esaustivo, commercial
paper, titoli garantiti da ipoteca e prestiti ipotecari
cartolarizzati) e/o altri strumenti finanziari liquidi
quotati o negoziati sulle Borse Valori Riconosciute sia
di mercati sviluppati sia di mercati emergenti.
Il totale massimo delle commissioni di gestione e di
performance che può essere addebitato dagli organismi
di investimento collettivo in cui ciascun Comparto
investirà è il 2,5% del loro valore patrimoniale netto
complessivo.
Il Comparto potrà inoltre detenere o mantenere una
liquidità accessoria, inclusi, ma non soltanto, depositi
a termine, obbligazioni richiamabili (master demand
notes), titoli legati all’andamento dei corsi azionari,
obbligazioni richiamabili a tasso variabile (variable rate
demand notes) e contratti di finanziamento a breve
termine.
3
Qualora sia ritenuto opportuno, il Comparto potrà
investire in strumenti finanziari derivati e/o utilizzare
tecniche e strumenti a fini di investimento diretto, per
l’efficace gestione del portafoglio e/o per la protezione
contro i rischi valutari, nel rispetto delle condizioni ed
entro i limiti stabiliti dalla Banca Centrale. In linea di
massima, questi derivati finanziari e tali tecniche e
strumenti includono, ma non soltanto, futures, opzioni,
contratti swap, warrant, transazioni di riacquisto/di
riacquisto inverso e contratti di cambio a termine.
Più specificamente, il Comparto può acquistare e
sottoscrivere contratti a premi di opzioni su titoli (inclusi
straddles), indici dei titoli e valute, e sottoscrivere
contratti futures su tassi di interesse, valute, indici dei
titoli azionari e obbligazionari e utilizzare opzioni su
contratti futures (inclusi straddles). Il Comparto può
inoltre sottoscrivere contratti swap inclusi, ma non
soltanto, contratti swap su tassi di interesse, tassi
di cambio, indici dei titoli e valori mobiliari specifici.
Nella misura in cui un Comparto può investire in titoli
denominati in valuta estera, esso può anche investire
in contratti swap su tassi di cambio. Il Comparto
può inoltre sottoscrivere opzioni su contratti swap in
relazione a valute, tassi di interesse e indici dei titoli,
nonché sottoscrivere contratti di cambio a termine.
Generalmente queste tecniche vengono usate come
sostituto per acquisire una posizione nel patrimonio
sottostante e/o per acquisire esposizione entro i
limiti stabiliti dalla Banca Centrale e/o nell’ambito
di una strategia volta a ridurre l’esposizione ad altri
rischi, quali ad esempio il rischio sui tassi d’interesse
o il rischio valutario. Il Comparto può usare queste
tecniche in relazione alla gestione da parte sua di
(i) tassi di interesse, (ii) valute o tassi di cambio, (iii)
prezzi di titoli, o (iv) fondi target. Nonostante il limite
contenuto nell’Appendice I del Prospetto nel titolo
“Restrizioni agli Investimenti e ai Prestiti” al paragrafo
6.3, che prevede che l’esposizione globale di un
Comparto relativa a strumenti finanziari derivati non
debba eccedere il suo Patrimonio Netto, il Comparto
può usare la leva finanziaria sulle sue posizioni per
generare un’esposizione superiore al Patrimonio Netto
del Comparto quando le esposizioni in derivati sono
gestite usando un approccio “Value at Risk” (VaR).
VaR è una metodologia avanzata di misurazione del
rischio utilizzata per stabilire la volatilità del leverage e
del rischio di mercato del Comparto. Quando il VaR è
calcolato quale percentuale del Patrimonio Netto del
Comparto (VaR assoluto), non può superare il 5% del
Patrimonio Netto del Comparto. Quando si utilizza il
VaR relativo, non può superare il doppio del VaR di un
benchmark comparabile o portafoglio di soli titoli. Il
VaR sarà calcolato usando un livello di confidenza del
99%, periodo di attesa di un giorno, e il periodo di
osservazione storica non sarà inferiore a un anno, a
meno che un periodo inferiore sia giustificato.
Un investimento in questo Comparto non
dovrebbe costituire una percentuale rilevante di
un portafoglio di investimenti e potrebbe non
essere adatto a tutti i tipi di investitori.
Profilo di un Investitore Tipico
Il Fondo Active 80 è idealmente adatto a investitori i
cui investimenti mirino al raggiungimento della crescita
del valore dei propri risparmi e i quali, per raggiungere
tale obiettivo, sono disponibili a accettare una strategia
d’investimento con un alto livello di volatilità e rischio
nella gestione dei loro risparmi, con un orizzonte
d’investimento a medio-lungo termine.
Active 40 Fund
L’obiettivo del Comparto è la crescita del capitale nel
medio-lungo periodo tramite l’investimento in un
portafoglio diversificato di obbligazioni e partecipazioni
azionarie su base globale (inclusi i mercati emergenti),
fermo restando quanto illustrato più avanti. Per
raggiungere quest’obiettivo, fino all’80% delle attività
del Comparto può essere investito in O.I.C.V.M.,
armonizzati e/o non armonizzati (ammissibili secondo
la Direttiva 2/03 della Banca Centrale), che investano in
obbligazioni a tasso fisso e/o variabile (le obbligazioni
saranno emesse o garantite da entità sovrane e
sovranazionali e/o da organizzazioni che operano in
tutto il mondo, aventi un rating superiore all’investment
grade, tuttavia, fino al 15% potrà essere investito in
titoli aventi un rating inferiore all’investment grade).
Si prevede che i sottostanti O.I.C.V.M. siano comparti
del Fondo Mediolanum Best Brands e/o comparti del
Fondo CHALLENGE che sono fondi di investimento
collettivo di tipo aperto, del genere “ad ombrello”,
costituiti in forma di unit trust e domiciliati in Irlanda,
autorizzati come O.I.C.V.M. ai sensi della Normativa
delle Comunità Europee in materia di O.I.C.V.M. del
1989 e successivi emendamenti, ma, se necessario,
potranno essere investiti anche in altri O.I.C.V.M..
Qualora l’andamento dei mercati o altri fattori, in base
alle valutazioni della Società di Gestione/Investment
Manager/Investment Manager Delegato, a seconda
dei casi, non fossero favorevoli all’investimento in
titoli obbligazionari, il Comparto potrà investire fino
al 40% delle proprie attività in O.I.C.V.M., armonizzati
e non armonizzati (ammissibili secondo la Direttiva
2/03 della Banca Centrale), che investano in titoli
azionari e/o strumenti monetari (tra i quali, a titolo non
esaustivo, commercial paper, titoli garantiti da ipoteca
e prestiti ipotecari cartolarizzati) e/o in strumenti
finanziari liquidi quotati o negoziati sulle Borse Valori
Riconosciute situate sia nei mercati sviluppati sia in
quelli emergenti.
4
Il totale massimo delle commissioni di gestione e di
performance che può essere addebitato dagli organismi
di investimento collettivo in cui ciascun Comparto
investirà è il 2,1% del loro valore patrimoniale netto
complessivo.
Il Comparto potrà inoltre detenere o mantenere una
liquidità accessoria, inclusi, ma non soltanto, depositi
a termine, obbligazioni richiamabili (master demand
notes), titoli legati all’andamento dei corsi azionari,
obbligazioni richiamabili a tasso variabile (variable rate
demand notes) e contratti di finanziamento a breve
termine.
Qualora sia ritenuto opportuno, il Comparto potrà
investire in strumenti finanziari derivati e/o utilizzare
tecniche e strumenti a fini di investimento diretto, per
l’efficace gestione del portafoglio e/o per la protezione
contro i rischi valutari, nel rispetto delle condizioni ed
entro i limiti stabiliti dalla Banca Centrale. In linea di
massima, questi derivati finanziari e tali tecniche e
strumenti includono, ma non soltanto, futures, opzioni,
contratti swap, warrant, transazioni di riacquisto/di
riacquisto inverso e contratti di cambio a termine.
Più specificamente, il Comparto può acquistare e
sottoscrivere contratti a premi di opzioni su titoli (inclusi
straddles), indici dei titoli e valute, e sottoscrivere
contratti futures su tassi di interesse, valute, indici dei
titoli azionari e obbligazionari e utilizzare opzioni su
contratti futures (inclusi straddles). Il Comparto può
inoltre sottoscrivere contratti swap inclusi, ma non
soltanto, contratti swap su tassi di interesse, tassi
di cambio, indici dei titolie valori mobiliari specific.
Nella misura in cui un Comparto può investire in titoli
denominati in valuta estera, esso può anche investire
in contratti swap su tassi di cambio. Il Comparto
può inoltre sottoscrivere opzioni su contratti swap in
relazione a valute, tassi di interesse e indici di titoli,
nonché sottoscrivere contratti di cambio a termine.
Generalmente queste tecniche vengono usate come
sostituto per acquisire una posizione nel patrimonio
sottostante e/o per acquisire esposizione entro i
limiti stabiliti dalla Banca Centrale e/o nell’ambito
di una strategia volta a ridurre l’esposizione ad altri
rischi, quali ad esempio il rischio sui tassi d’interesse
o il rischio valutario. Il Comparto può usare queste
tecniche in relazione alla gestione da parte sua di
(i) tassi di interesse, (ii) valute o tassi di cambio, (iii)
prezzi di titoli, o (iv) fondi target. Nonostante il limite
contenuto nell’Appendice I del Prospetto nel titolo
“Restrizioni agli Investimenti e ai Prestiti” al paragrafo
6.3, che prevede che l’esposizione globale di un
Comparto relativa a strumenti finanziari derivati non
debba eccedere il suo Patrimonio Netto, il Comparto
può usare la leva finanziaria sulle sue posizioni per
generare un’esposizione superiore al Patrimonio Netto
del Comparto quando le esposizioni in derivati sono
gestite usando un approccio “Value at Risk” (VaR).
VaR è una metodologia avanzata di misurazione del
rischio utilizzata per stabilire la volatilità del leverage e
del rischio di mercato del Comparto. Quando il VaR è
calcolato quale percentuale del Patrimonio Netto del
Comparto (VaR assoluto), non può superare il 5% del
Patrimonio Netto del Comparto. Quando si utilizza il
VaR relativo, non può superare il doppio del VaR di un
benchmark comparabile o portafoglio di soli titoli. Il VaR
sarà calcolato usando un livello di confidenza del 99%,
un periodo di attesa di un giorno, mentre il periodo
di osservazione storica non sarà inferiore a un anno, a
meno che un periodo inferiore non sia giustificato.
Un investimento in questo Comparto non
dovrebbe costituire una percentuale rilevante di
un portafoglio di investimenti e potrebbe non
essere adatto a tutti i tipi di investitori.
Profilo di un Investitore Tipico
Il Fondo Active 40 è idealmente adatto a investitori i
cui investimenti mirino al raggiungimento della crescita
del valore dei propri risparmi e i quali, per raggiungere
tale obiettivo, sono disponibili a accettare una strategia
d’investimento con un medio livello di volatilità e rischio
nella gestione dei loro risparmi, con un orizzonte
d’investimento a medio-lungo termine.
Active 10 Fund
L’obiettivo del Comparto è la crescita del capitale nel
medio periodo tramite l’investimento in un portafoglio
diversificato di obbligazioni su base globale (inclusi i
mercati emergenti), fermo restando quanto illustrato
più avanti. Per raggiungere l’obiettivo di investimento
del Comparto, fino al 100% delle attività dello stesso
può essere investito in O.I.C.V.M., armonizzati e non
armonizzati (ammissibili secondo la Direttiva 2/03
della Banca Centrale), che investano in obbligazioni a
tasso fisso o variabile (le obbligazioni saranno emesse
o garantite da entità sovrane e sovranazionali e/o da
organizzazioni che operano in tutto il mondo aventi
un rating superiore all’investment grade, tuttavia,
fino al 15% potrà essere investito in titoli aventi
un rating inferiore all’investment grade) quotati o
negoziati sulle Borse Valori Riconosciute situati sia nei
mercati sviluppati sia in quelli emergenti. Si prevede
che i sottostanti O.I.C.V.M. siano comparti del Fondo
Mediolanum Best Brands e/o del Fondo CHALLENGE,
che sono fondi di investimento collettivo di tipo
aperto, del genere “ad ombrello”, costituiti in forma
di unit trust e domiciliati in Irlanda, autorizzati come
O.I.C.V.M. ai sensi della Normativa delle Comunità
Europee in materia di O.I.C.V.M. del 1989 e successivi
emendamenti, ma, se necessario, potranno essere
investiti anche in altri O.I.C.V.M..
5
Qualora l’andamento dei mercati o altri fattori, in base
alle valutazioni della Società di Gestione/Investment
Manager/Investment Manager Delegato, a seconda
dei casi, non fossero favorevoli all’investimento in
titoli obbligazionari, il Comparto potrà investire fino
al 50% delle proprie attività in O.I.C.V.M., armonizzati
e/o non armonizzati (ammissibili secondo la Direttiva
2/03 della Banca Centrale), che investano in strumenti
monetari (tra i quali, a titolo non esaustivo, commercial
paper, titoli garantiti da ipoteca e prestiti ipotecari
cartolarizzati) e/o altri strumenti finanziari liquidi
quotati o negoziati sulle Borse Valori Riconosciute sia
di mercati sviluppati sia di mercati emergenti. Inoltre,
in tali situazioni, i Comparti potranno investire fino al
10% delle proprie attività in O.I.C.V.M., armonizzati e
non armonizzati (ammissibili secondo la Direttiva 2/03
dell’Autorità), che investano in titoli azionari quotati o
negoziati sulle Borse Valori Riconosciute sia di mercati
sviluppati sia di mercati emergenti.
Il totale massimo delle commissioni di gestione e di
performance che può essere addebitato dagli organismi
di investimento collettivo in cui ciascun Comparto
investirà è l’1,8 % del loro valore patrimoniale netto
complessivo.
Il Comparto potrà inoltre detenere o mantenere una
liquidità accessoria, inclusi, ma non soltanto, depositi
a termine, obbligazioni richiamabili (master demand
notes), titoli legati all’andamento dei corsi azionari,
obbligazioni richiamabili a tasso variabile (variable rate
demand notes) e contratti di finanziamento a breve
termine.
Qualora sia ritenuto opportuno, il Comparto potrà
investire in strumenti finanziari derivati e/o utilizzare
tecniche e strumenti a fini di investimento diretto, per
l’efficace gestione del portafoglio e/o per la protezione
contro i rischi valutari, nel rispetto delle condizioni ed
entro i limiti stabiliti dalla Banca Centrale. In linea di
massima, questi derivati finanziari e tali tecniche e
strumenti includono, ma non soltanto, futures, opzioni,
contratti swap, warrant, transazioni di riacquisto/di
riacquisto inverso e contratti di cambio a termine.
Più specificamente, il Comparto può acquistare e
sottoscrivere contratti a premi di opzioni su titoli (inclusi
straddles), indici dei titoli e valute, e sottoscrivere
contratti futures su tassi di interesse, valute, indici dei
titoli azionari e obbligazionari e utilizzare opzioni su
contratti futures (inclusi straddles). Il Comparto può
inoltre sottoscrivere contratti swap inclusi, ma non
soltanto, contratti swap su tassi di interesse, tassi
di cambio, indici dei titoli e valori mobiliari specifici.
Nella misura in cui un Comparto può investire in titoli
denominati in valuta estera, esso può anche investire
in contratti swap su tassi di cambio. Il Comparto
può inoltre sottoscrivere opzioni su contratti swap in
relazione a valute, tassi di interesse e indici di titoli,
nonché sottoscrivere contratti di cambio a termine.
Generalmente queste tecniche vengono usate come
sostituto per acquisire una posizione nel patrimonio
sottostante e/o per acquisire esposizione entro i
limiti stabiliti dalla Banca Centrale e/o nell’ambito
di una strategia volta a ridurre l’esposizione ad altri
rischi, quali ad esempio il rischio sui tassi d’interesse
o il rischio valutario. Il Comparto può usare queste
tecniche in relazione alla gestione da parte sua di
(i) tassi di interesse, (ii) valute o tassi di cambio, (iii)
prezzi di titoli, o (iv) fondi target. Nonostante il limite
contenuto nell’Appendice I del Prospetto nel titolo
“Restrizioni agli Investimenti e ai Prestiti” al paragrafo
6.3, che prevede che l’esposizione globale di un
Comparto relativa a strumenti finanziari derivati non
debba eccedere il suo Patrimonio Netto, il Comparto
può usare la leva finanziaria sulle sue posizioni per
generare un’esposizione superiore al Patrimonio Netto
del Comparto quando le esposizioni in derivati sono
gestite usando un approccio “Value at Risk” (VaR).
VaR è una metodologia avanzata di misurazione del
rischio utilizzata per stabilire la volatilità del leverage e
del rischio di mercato del Comparto. Quando il VaR è
calcolato quale percentuale del Patrimonio Netto del
Comparto (VaR assoluto), non può superare il 5% del
Patrimonio Netto del Comparto. Quando si utilizza il
VaR relativo, non può superare il doppio del VaR di un
benchmark comparabile o portafoglio di soli titoli. Il VaR
sarà calcolato usando un livello di confidenza del 99%,
un periodo di attesa di un giorno, mentre il periodo
di osservazione storica non sarà inferiore a un anno, a
meno che un periodo inferiore non sia giustificato.
Un investimento in questo Comparto non
dovrebbe costituire una percentuale rilevante di
un portafoglio di investimenti e potrebbe non
essere adatto a tutti i tipi di investitori.
Profilo di un Investitore Tipico
Il Fondo Active 10 è idealmente adatto a investitori i
cui investimenti mirino al raggiungimento della crescita
del valore dei propri risparmi e i quali, per raggiungere
tale obiettivo, sono disponibili a accettare una strategia
d’investimento con un medio livello di volatilità e rischio
nella gestione dei loro risparmi, con un orizzonte
d’investimento a medio termine.
Aggressive Fund
L’obiettivo del Comparto è la crescita del capitale nel
lungo periodo tramite l’investimento in un portafoglio
diversificato di partecipazioni azionarie su base
globale, fermo restando quanto illustrato più avanti.
Per raggiungere quest’obiettivo, fino al 100% delle
attività del Comparto può essere investito in O.I.C.V.M.,
armonizzati e non armonizzati (ammissibili secondo
6
la Direttiva 2/03 della Banca Centrale, che investano
in titoli azionari quotati o negoziati sulle Borse Valori
Riconosciute in prevalenze nei mercati sviluppati e
con una limitata esposizione ai mercati emergenti. Si
prevede che i sottostanti O.I.C.V.M. siano comparti
del Fondo Mediolanum Best Brands e/o del Fondo
CHALLENGE, che sono fondi di investimento collettivo
di tipo aperto, del genere “ad ombrello”, costituiti in
forma di unit trust e domiciliati in Irlanda, autorizzati
come O.I.C.V.M. ai sensi della Normativa delle Comunità
Europee in materia di O.I.C.V.M. del 1989 e successivi
emendamenti, ma, se necessario, potranno essere
investiti anche in altri O.I.C.V.M..
Qualora l’andamento dei mercati o altri fattori, in base
alle valutazioni della Società di Gestione/Investment
Manager/Investment Manager Delegato, a seconda
dei casi, non fossero favorevoli all’investimento in
titoli azionari, il Comparto potrà investire fino al 10%
delle proprie attività in O.I.C.V.M., armonizzati e non
armonizzati (ammissibili secondo la Direttiva 2/03
della Banca Centrale) che investano in obbligazioni
a tasso fisso e/o variabile (le obbligazioni saranno
emesse o garantite da entità sovrane e sovranazionali
e/o da organizzazioni che operano in tutto il mondo,
aventi un rating superiore all’investment grade) e/o in
strumenti monetari (tra i quali, a titolo non esaustivo,
commercial paper, titoli garantiti da ipoteca e prestiti
ipotecari cartolarizzati) e/o strumenti finanziari liquidi
quotati o negoziati sulle Borse Valori Riconosciute di
mercati sviluppati.
Il totale massimo delle commissioni di gestione e di
performance che può essere addebitato dagli organismi
di investimento collettivo in cui ciascun Comparto
investirà è il 2,9% del loro valore patrimoniale netto
complessivo.
Il Comparto potrà inoltre detenere o mantenere una
liquidità accessoria, inclusi, ma non soltanto, depositi
a termine, obbligazioni richiamabili (master demand
notes), titoli legati all’andamento dei corsi azionari,
obbligazioni richiamabili a tasso variabile (variable rate
demand notes) e contratti di finanziamento a breve
termine.
Qualora sia ritenuto opportuno, il Comparto potrà
investire in strumenti finanziari derivati e/o utilizzare
tecniche e strumenti a fini di investimento diretto, per
l’efficace gestione del portafoglio e/o per la protezione
contro i rischi valutari, nel rispetto delle condizioni ed
entro i limiti stabiliti dalla Banca Centrale. In linea di
massima, questi derivati finanziari e tali tecniche e
strumenti includono, ma non soltanto, futures, opzioni,
contratti swap, warrant, transazioni di riacquisto/di
riacquisto inverso e contratti di cambio a termine.
Più specificamente, il Comparto può acquistare e
sottoscrivere contratti a premi di opzioni su titoli (inclusi
straddles), indici dei titoli e valute, e sottoscrivere
contratti futures su tassi di interesse, valute, indici dei
titoli azionari e obbligazionari e utilizzare opzioni su
contratti futures (inclusi straddles). Il Comparto può
inoltre sottoscrivere contratti swap inclusi, ma non
soltanto, contratti swap su tassi di interesse, tassi
di cambio, indici dei titoli e valori mobiliari specifici.
Nella misura in cui un Comparto può investire in titoli
denominati in valuta estera, esso può anche investire
in contratti swap su tassi di cambio. Il Comparto
può inoltre sottoscrivere opzioni su contratti swap in
relazione a valute, tassi di interesse e indici di titoli,
nonché sottoscrivere contratti di cambio a termine.
Generalmente queste tecniche vengono usate come
sostituto per acquisire una posizione nel patrimonio
sottostante e/o per acquisire esposizione entro i limiti
stabiliti dalla Banca Centrale e/o nell’ambito di una
strategia volta a ridurre l’esposizione ad altri rischi,
quali ad esempio il rischio sui tassi d’interesse o il
rischio valutario. Il Comparto può usare queste tecniche
in relazione alla gestione da parte sua di (i) tassi di
interesse, (ii) valute o tassi di cambio, (iii) prezzi di titoli,
o (iv) fondi target. Il Comparto non sarà indebitato per
importi superiori al 100% del suo patrimonio netto.
Profilo di un Investitore Tipico
Il Fondo Aggressive è idealmente adatto a investitori i
cui investimenti mirino al raggiungimento della crescita
del valore dei propri risparmi e i quali, per raggiungere
tale obiettivo, sono disponibili a accettare una strategia
d’investimento con un alto livello di volatilità e rischio
nella gestione dei loro risparmi, con un orizzonte
d’investimento a lungo termine.
Aggressive Plus Fund
L’obiettivo del Comparto è la crescita del capitale nel
lungo periodo tramite l’investimento in un portafoglio
diversificato di partecipazioni azionarie su base globale
(inclusi i mercati emergenti), fermo restando quanto
illustrato più avanti. Per raggiungere l’obiettivo di
investimento del Comparto, fino al 100% delle
attività dello stesso può essere investito in O.I.C.V.M.,
(ammissibili secondo la Direttiva 2/03 della Banca
Centrale), che investano in titoli azionari quotati o
negoziati sulle Borse Valori Riconosciute sia di mercati
sviluppati sia di mercati emergenti. Si prevede che
i sottostanti O.I.C.V.M. siano comparti del Fondo
Mediolanum Best Brands e/o del Fondo CHALLENGE,
che sono fondi di investimento collettivo di tipo
aperto, del genere “ad ombrello”, costituiti in forma
di unit trust e domiciliati in Irlanda, autorizzati come
O.I.C.V.M. ai sensi della Normativa delle Comunità
Europee in materia di O.I.C.V.M. del 1989 e successivi
emendamenti, ma, se necessario, potranno essere
investiti anche in altri O.I.C.V.M..
7
Qualora l’andamento dei mercati o altri fattori, in base
alle valutazioni della Società di Gestione/Investment
Manager/Investment Manager Delegato, a seconda
dei casi, non fossero favorevoli all’investimento in
titoli azionari, il Comparto potrà investire fino al 10%
delle proprie attività in O.I.C.V.M., armonizzati e/o non
armonizzati (ammissibili secondo la Direttiva 2/03 della
Banca Centrale) che investano in obbligazioni a tasso
fisso e/o variabile (le obbligazioni saranno emesse o
garantite da entità sovrane e sovranazionali e/o da
organizzazioni che operano in tutto il mondo aventi un
rating superiore all’investment grade) e/o in strumenti
monetari (tra i quali, a titolo non esaustivo, commercial
paper, titoli garantiti da ipoteca e prestiti ipotecari
cartolarizzati) e/o altri strumenti finanziari liquidi
quotati o negoziati sulle Borse Valori Riconosciute di
mercati sviluppati.
Il totale massimo delle commissioni di gestione e di
performance che può essere addebitato dagli organismi
di investimento collettivo in cui ciascun Comparto
investirà è il 2,9% del loro valore patrimoniale netto
complessivo.
Il Comparto potrà inoltre detenere o mantenere
liquidità accessoria, inclusi, ma non soltanto, depositi
a termine, obbligazioni richiamabili (master demand
notes), titoli legati all’andamento dei corsi azionari,
obbligazioni richiamabili a tasso variabile (variable rate
demand notes) e contratti di finanziamento a breve
termine.
Qualora sia ritenuto opportuno, il Comparto potrà
investire in strumenti finanziari derivati e/o utilizzare
tecniche e strumenti a fini di investimento diretto, per
l’efficace gestione del portafoglio e/o per la protezione
contro i rischi valutari, nel rispetto delle condizioni
ed entro i limiti stabiliti dalla Banca Centrale. In linea
di massima, questi derivati finanziari e tali tecniche
e strumenti includono, ma non soltanto, futures,
opzioni, contratti swap, warrant, transazioni di
riacquisto/di riacquisto inverso e contratti di cambio
a termine. Più specificamente, il Comparto può
acquistare e sottoscrivere contratti a premi di opzioni
su titoli (inclusi straddles), indici dei titoli e valute, e
sottoscrivere contratti futures su tassi di interesse,
valute, indici dei titoli azionari e obbligazionari e
utilizzare opzioni su contratti futures (inclusi straddles).
Il Comparto può inoltre sottoscrivere contratti swap
inclusi, ma non soltanto, contratti swap su tassi di
interesse, tassi di cambio, indici dei titoli e valori
mobiliari specifici. Nella misura in cui un Comparto
può investire in titoli denominati in valuta estera,
esso può anche investire in contratti swap su tassi
di cambio. Il Comparto può inoltre sottoscrivere
opzioni su contratti swap in relazione a valute, tassi
di interesse e indici di titoli, nonché sottoscrivere
contratti di cambio a termine. Generalmente queste
tecniche vengono usate come sostituto per acquisire
una posizione nel patrimonio sottostante e/o per
acquisire esposizione entro i limiti stabiliti dalla Banca
Centrale e/o nell’ambito di una strategia volta a ridurre
l’esposizione ad altri rischi, quali ad esempio il rischio
sui tassi d’interesse o il rischio valutario. Il Comparto
può usare queste tecniche in relazione alla gestione
da parte sua di (i) tassi di interesse, (ii) valute o tassi
di cambio, (iii) prezzi di titoli, o (iv) fondi target. Il
Comparto non sarà indebitato per importi superiori
al 100% del suo patrimonio netto.
Un investimento in questo Comparto non dovrebbe
costituire una percentuale rilevante di un portafoglio
di investimenti e potrebbe non essere adatto a tutti i
tipi di investitori.
Profilo di un Investitore Tipico
Il Fondo Aggressive Plus è idealmente adatto a
investitori i cui investimenti mirino al raggiungimento
della crescita del valore dei propri risparmi e i quali, per
raggiungere tale obiettivo, sono disponibili a accettare
una strategia d’investimento con un alto livello di
volatilità e rischio nella gestione dei loro risparmi, con
un orizzonte d’investimento a lungo termine.
Dynamic Fund
L’obiettivo del Comparto è la crescita del capitale nel
medio-lungo periodo tramite l’investimento in un
portafoglio diversificato su base globale con prevalenza
di partecipazioni azionarie, fermo restando quanto
illustrato più avanti. Per raggiungere l’obiettivo di
investimento del Comparto, fino a circa il 70% delle
attività dello stesso può essere investito in O.I.C.V.M.,
armonizzati e non armonizzati (ammissibili secondo
la Direttiva 2/03 della Banca Centrale) che investano
in titoli azionari quotati o negoziati sulle Borse Valori
Riconosciute di mercati sviluppati. Si prevede che
i sottostanti O.I.C.V.M. siano comparti del Fondo
Mediolanum Best Brands e/o del Fondo CHALLENGE,
che sono fondi di investimento collettivo di tipo
aperto, del genere “ad ombrello”, costituiti in forma
di unit trust e domiciliati in Irlanda, autorizzati come
O.I.C.V.M. ai sensi della Normativa delle Comunità
Europee in materia di O.I.C.V.M. del 1989 e successivi
emendamenti, ma, se necessario, potranno essere
investiti anche in altri O.I.C.V.M..
Qualora l’andamento dei mercati o altri fattori, in base
alle valutazioni della Società di Gestione/Investment
Manager/Investment Manager Delegato, a seconda
dei casi, non fossero favorevoli all’investimento in
titoli azionari, il Comparto potrà investire fino al 40%
delle proprie attività in O.I.C.V.M., armonizzati e non
armonizzati (ammissibili secondo la Direttiva 2/03 della
Banca Centrale) che investano in obbligazioni a tasso
8
fisso e/o variabile (le obbligazioni saranno emesse o
garantite da entità sovrane e sovranazionali e/o da
organizzazioni che operano in tutto il mondo, aventi un
rating superiore all’investment grade) e/o in strumenti
monetari (tra i quali, a titolo non esaustivo, commercial
paper, titoli garantiti da ipoteca e prestiti ipotecari
cartolarizzati) e/o altri strumenti finanziari liquidi
quotati o negoziati sulle Borse Valori Riconosciute di
mercati sviluppati.
Il totale massimo delle commissioni di gestione e di
performance che può essere addebitato dagli organismi
di investimento collettivo in cui ciascun Comparto
investirà è il 2,5% del loro valore patrimoniale netto
complessivo.
Il Comparto potrà inoltre detenere o mantenere una
liquidità accessoria, inclusi, ma non soltanto, depositi
a termine, obbligazioni richiamabili (master demand
notes), titoli legati all’andamento dei corsi azionari,
obbligazioni richiamabili a tasso variabile (variable rate
demand notes) e contratti di finanziamento a breve
termine.
Qualora sia ritenuto opportuno, il Comparto potrà
investire in strumenti finanziari derivati e/o utilizzare
tecniche e strumenti a fini di investimento diretto, per
l’efficace gestione del portafoglio e/o per la protezione
contro i rischi valutari, nel rispetto delle condizioni ed
entro i limiti stabiliti dalla Banca Centrale. In linea di
massima, questi derivati finanziari e tali tecniche e
strumenti includono, ma non soltanto, futures, opzioni,
contratti swap, warrant, transazioni di riacquisto/di
riacquisto inverso e contratti di cambio a termine.
Più specificamente, il Comparto può acquistare e
sottoscrivere contratti a premi di opzioni su titoli (inclusi
straddles), indici dei titoli e valute, e sottoscrivere
contratti futures su tassi di interesse, valute, indici dei
titoli azionari e obbligazionari e utilizzare opzioni su
contratti futures (inclusi straddles). Il Comparto può
inoltre sottoscrivere contratti swap inclusi, ma non
soltanto, contratti swap su tassi di interesse, tassi
di cambio, indici dei titoli, valori mobiliari specifici.
Nella misura in cui un Comparto può investire in titoli
denominati in valuta estera, esso può anche investire
in contratti swap su tassi di cambio. Il Comparto
può inoltre sottoscrivere opzioni su contratti swap in
relazione a valute, tassi di interesse e indici di titoli,
nonché sottoscrivere contratti di cambio a termine.
Generalmente queste tecniche vengono usate come
sostituto per acquisire una posizione nel patrimonio
sottostante e/o per acquisire esposizione entro i limiti
stabiliti dalla Banca Centrale e/o nell’ambito di una
strategia volta a ridurre l’esposizione ad altri rischi,
quali ad esempio il rischio sui tassi d’interesse o il
rischio valutario. Il Comparto può usare queste tecniche
in relazione alla gestione da parte sua di (i) tassi di
interesse, (ii) valute o tassi di cambio, (iii) prezzi di titoli,
o (iv) fondi target. Il Comparto non sarà indebitato per
importi superiori al 100% del suo patrimonio netto.
Profilo di un Investitore Tipico
Il Fondo Dynamic è idealmente adatto a investitori i cui
investimenti mirino al raggiungimento della crescita
del valore dei propri risparmi e i quali, per raggiungere
tale obiettivo, sono disponibili a accettare una strategia
d’investimento con un medio livello di volatilità e rischio
nella gestione dei loro risparmi, con un orizzonte
d’investimento a medio-lungo termine.
Balanced Fund
L’obiettivo del Comparto è la crescita del capitale
nel medio-lungo periodo tramite l’investimento
in un portafoglio diversificato di obbligazioni e
partecipazioni azionarie su base globale, fermo
restando quanto illustrato più avanti. Per raggiungere
tale obiettivo, fino a circa il 50% delle attività
del Comparto può essere investito in parti di altri
O.I.C.V.M., armonizzati e non armonizzati (ammissibili
secondo la Direttiva 2/03 della Banca Centrale), che
investano in titoli azionari quotati o negoziati sulle
Borse Valori Riconosciute di mercati sviluppati. Si
prevede che i sottostanti O.I.C.V.M. siano comparti
del Fondo Mediolanum Best Brands e/o del Fondo
CHALLENGE, che sono fondi di investimento collettivo
di tipo aperto, del genere “ad ombrello”, costituiti in
forma di unit trust e domiciliati in Irlanda, autorizzati
come O.I.C.V.M. ai sensi della Normativa delle
Comunità Europee in materia di O.I.C.V.M. del 1989 e
successivi emendamenti, ma, se necessario, potranno
essere investiti anche in altri O.I.C.V.M..
Qualora l’andamento dei mercati o altri fattori, in base
alle valutazioni della Società di Gestione/Investment
Manager/Investment Manager Delegato, a seconda
dei casi, non fossero favorevoli all’investimento in
titoli azionari, il Comparto potrà investire fino al 60%
delle proprie attività in O.I.C.V.M., armonizzati e non
armonizzati (ammissibili secondo la Direttiva 2/03
della Banca Centrale) che investano in obbligazioni
a tasso fisso e/o variabile (le obbligazioni saranno
emesse o garantite da entità sovrane e sovranazionali
e/o da organizzazioni che operano in tutto il mondo,
aventi un rating superiore all’investment grade) e/o
strumenti monetari (tra i quali, a titolo non esaustivo,
commercial paper, titoli garantiti da ipoteca e
prestiti ipotecari cartolarizzati) e/o altri strumenti
finanziari liquidi quotati o negoziati sulle Borse Valori
Riconosciute di mercati sviluppati.
Il totale massimo delle commissioni di gestione e di
performance che può essere addebitato dagli organismi
di investimento collettivo in cui ciascun Comparto
investirà è il 2,1% del loro valore patrimoniale netto
9
complessivo.
Il Comparto potrà inoltre detenere o mantenere una
liquidità accessoria, inclusi, ma non soltanto, depositi
a termine, obbligazioni richiamabili (master demand
notes), titoli legati all’andamento dei corsi azionari,
obbligazioni richiamabili a tasso variabile (variable
rate demand notes) e contratti di finanziamento a
breve termine.
Qualora sia ritenuto opportuno, il Comparto potrà
investire in strumenti finanziari derivati e/o utilizzare
tecniche e strumenti a fini di investimento diretto, per
l’efficace gestione del portafoglio e/o per la protezione
contro i rischi valutari, nel rispetto delle condizioni ed
entro i limiti stabiliti dalla Banca Centrale. In linea
di massima, questi derivati finanziari e tali tecniche
e strumenti includono, ma non soltanto, futures,
opzioni, contratti swap, warrant, transazioni di
riacquisto/di riacquisto inverso e contratti di cambio
a termine. Più specificamente, il Comparto può
acquistare e sottoscrivere contratti a premi di opzioni
su titoli (inclusi straddles), indici dei titoli e valute, e
sottoscrivere contratti futures su tassi di interesse,
valute, indici dei titoli azionari e obbligazionari
e utilizzare opzioni su contratti futures (inclusi
straddles). Il Comparto può inoltre sottoscrivere
contratti swap inclusi, ma non soltanto, contratti
swap su tassi di interesse, tassi di cambio, indici dei
titoli e valori mobiliari specifici. Nella misura in cui un
Comparto può investire in titoli denominati in valuta
estera, esso può anche investire in contratti swap su
tassi di cambio. Il Comparto può inoltre sottoscrivere
opzioni su contratti swap in relazione a valute, tassi
di interesse e indici dei titoli, nonché sottoscrivere
contratti di cambio a termine. Generalmente queste
tecniche vengono usate come sostituto per acquisire
una posizione nel patrimonio sottostante e/o per
acquisire esposizione entro i limiti stabiliti dalla Banca
Centrale e/o nell’ambito di una strategia volta a
ridurre l’esposizione ad altri rischi, quali ad esempio
il rischio sui tassi d’interesse o il rischio valutario. Il
Comparto può usare queste tecniche in relazione alla
gestione da parte sua di (i) tassi di interesse, (ii) valute
o tassi di cambio, (iii) prezzi di titoli, o (iv) fondi target.
Il Comparto non sarà indebitato per importi superiori
al 100% del suo patrimonio netto.
Profilo di un Investitore Tipico
Il Fondo Balanced è idealmente adatto a investitori
i cui investimenti mirino al raggiungimento della
crescita del valore dei propri risparmi e i quali, per
raggiungere tale obiettivo, sono disponibili a accettare
una strategia d’investimento con un medio livello di
volatilità e rischio nella gestione dei loro risparmi, con
un orizzonte d’investimento a medio-lungo termine.
Moderate Fund
L’obiettivo del Comparto è la crescita del capitale nel
medio-lungo periodo tramite l’investimento in un
portafoglio diversificato di obbligazioni e partecipazioni
azionarie su base globale, fermo restando quanto
illustrato più avanti. Per raggiungere tale obiettivo, fino
a circa il 30% delle attività del Comparto può essere
investito in O.I.C.V.M., armonizzati e non armonizzati
(ammissibili secondo la Direttiva 2/03 della Banca
Centrale), che investano in titoli azionari quotati o
negoziati sulle Borse Valori Riconosciute di mercati
sviluppati. Si prevede che i sottostanti O.I.C.V.M. siano
Comparti del Fondo Mediolanum Best Brands e/o del
Fondo CHALLENGE, che sono fondi di investimento
collettivo di tipo aperto, del genere “ad ombrello”,
costituiti in forma di unit trust e domiciliati in Irlanda,
autorizzati come O.I.C.V.M. ai sensi della Normativa
delle Comunità Europee in materia di O.I.C.V.M. del
1989 e successivi emendamenti, ma, se necessario,
potranno essere investiti anche in altri O.I.C.V.M..
Qualora l’andamento dei mercati o altri fattori, in base
alle valutazioni della Società di Gestione/Investment
Manager/Investment Manager Delegato, a seconda
dei casi, non fossero favorevoli all’investimento in
titoli azionari, il Comparto potrà investire fino all’80%
delle proprie attività in O.I.C.V.M., armonizzati e non
armonizzati (ammissibili secondo la Direttiva 2/03 della
Banca Centrale) che investano in obbligazioni a tasso
fisso e/o variabile (le obbligazioni saranno emesse o
garantite da entità sovrane e sovranazionali e/o da
organizzazioni che operano in tutto il mondo, aventi
un rating superiore all’investment grade) e/o strumenti
monetari (tra i quali, a titolo non esaustivo, commercial
paper, titoli garantiti da ipoteca e prestiti ipotecari
cartolarizzati) e/o altri strumenti finanziari liquidi
quotati o negoziati sulle Borse Valori Riconosciute di
mercati sviluppati.
Il totale massimo delle commissioni di gestione e di
performance che può essere addebitato dagli organismi
di investimento collettivo in cui ciascun Comparto
investirà è il 2,1% del loro valore patrimoniale netto
complessivo.
Il Comparto potrà inoltre detenere o mantenere una
liquidità accessoria, inclusi, ma non soltanto, depositi
a termine, obbligazioni richiamabili (master demand
notes), titoli legati all’andamento dei corsi azionari,
obbligazioni richiamabili a tasso variabile (variable rate
demand notes) e contratti di finanziamento a breve
termine.
Qualora sia ritenuto opportuno, il Comparto potrà
investire in strumenti finanziari derivati e/o utilizzare
tecniche e strumenti a fini di investimento diretto, per
l’efficace gestione del portafoglio e/o per la protezione
contro i rischi valutari, nel rispetto delle condizioni ed
entro i limiti stabiliti dalla Banca Centrale. In linea di
10
massima, questi derivati finanziari e tali tecniche e
strumenti includono, ma non soltanto, futures, opzioni,
contratti swap, warrant, transazioni di riacquisto/di
riacquisto inverso e contratti di cambio a termine.
Più specificamente, il Comparto può acquistare e
sottoscrivere contratti a premi di opzioni su titoli (inclusi
straddles), indici dei titoli e valute, e sottoscrivere
contratti futures su tassi di interesse, valute, indici dei
titoli azionari e obbligazionari e utilizzare opzioni su
contratti futures (inclusi straddles). Il Comparto può
inoltre sottoscrivere contratti swap inclusi, ma non
soltanto, contratti swap su tassi di interesse, tassi
di cambio, indici dei titoli e valori mobiliari specifici.
Nella misura in cui un Comparto può investire in titoli
denominati in valuta estera, esso può anche investire
in contratti swap su tassi di cambio. Il Comparto
può inoltre sottoscrivere opzioni su contratti swap in
relazione a valute, tassi di interesse e indici dei titoli,
nonché sottoscrivere contratti di cambio a termine.
Generalmente queste tecniche vengono usate come
sostituto per acquisire una posizione nel patrimonio
sottostante e/o per acquisire esposizione entro i limiti
stabiliti dalla Banca Centrale e/o nell’ambito di una
strategia volta a ridurre l’esposizione ad altri rischi,
quali ad esempio il rischio sui tassi d’interesse o il
rischio valutario. Il Comparto può usare queste tecniche
in relazione alla gestione da parte sua di (i) tassi di
interesse, (ii) valute o tassi di cambio, (iii) prezzi di titoli,
o (iv) fondi target. Il Comparto non sarà indebitato per
importi superiori al 100% del suo patrimonio netto.
Profilo di un Investitore Tipico
Il Fondo Active 100 è idealmente adatto a investitori i
cui investimenti mirino al raggiungimento della crescita
del valore dei propri risparmi e i quali, per raggiungere
tale obiettivo, sono disponibili a accettare una strategia
d’investimento con un medio livello di volatilità e rischio
nella gestione dei loro risparmi, con un orizzonte
d’investimento a medio-lungo termine.
Liquidity Fund
L’obiettivo del Comparto è quello di fornire la crescita
del capitale tramite l’investimento su base globale
(compresi i mercati emergenti) in un portafoglio
diversificato di strumenti monetari (inclusi, ma non
soltanto, commercial paper, titoli garantiti da ipoteca
e prestiti ipotecari cartolarizzati con maturità fino a
10 anni) e/o titoli a reddito fisso denominati in Euro (o
coperti in Euro) quotati o negoziati sulle Borse Valori
Riconosciute sia di mercati sviluppati sia di mercati
emergenti, fermo restando quanto illustrato più
avanti. Il Comparto investirà in strumenti monetari
e/o titoli a reddito fisso denominati in Euro (o coperti
in Euro) emessi da emittenti privati, sovranazionali e
governativi (inclusi organismi politici, agenzie o enti
governativi), obbligazioni societarie, titoli garantiti da
ipoteca, prestiti ipotecari cartolarizzati o qualsiasi altro
derivato creditizio, ad esempio obbligazioni di debito
con garanzia patrimoniale (per cui generalmente il
Comparto sarà l’acquirente) con un rating superiore
all’investment grade; tuttavia, fino al 35% potrà essere
investito in titoli con un rating inferiore all’investment
grade.
Qualora l’andamento dei mercati o altri fattori, in base
alle valutazioni della Società di Gestione/Investment
Manager/Investment Manager Delegato, a seconda dei
casi, non fossero favorevoli all’investimento in strumenti
monetari e/o obbligazioni a tasso fisso, il Comparto
potrà investire fino al 100% delle proprie attività in
obbligazioni a tasso fisso e/o variabile (le obbligazioni
saranno emesse o garantite da entità sovrane e
sovranazionali e/o da organizzazioni che operano in
tutto il mondo, aventi un rating superiore all’investment
grade; tuttavia, fino al 35% potrà essere investito in
titoli aventi un rating inferiore all’investment grade)
quotate o negoziate sulle Borse Valori Riconosciute sia
di mercati sviluppati sia di mercati emergenti.
Qualora sia ritenuto opportuno, il Comparto potrà
investire in strumenti finanziari derivati e/o utilizzare
tecniche e strumenti a fini di investimento diretto, per
l’efficace gestione del portafoglio e/o per la protezione
contro i rischi valutari, nel rispetto delle condizioni ed
entro i limiti stabiliti dalla Banca Centrale. In linea di
massima, questi derivati finanziari e tali tecniche e
strumenti includono, ma non soltanto, futures, opzioni,
contratti swap, warrant, transazioni di riacquisto/di
riacquisto inverso, contratti di prestito su titoli e
contratti di cambio a termine. Più specificamente, il
Comparto può acquistare e sottoscrivere contratti
a premi di opzioni su titoli (inclusi straddles), indici
dei titoli e valute, e sottoscrivere contratti futures
su tassi di interesse, valute, indici dei titoli azionari e
obbligazionari e utilizzare opzioni su contratti futures
(inclusi straddles). Il Comparto può inoltre sottoscrivere
contratti swap inclusi, ma non soltanto, contratti
swap su tassi di interesse, tassi di cambio, indici dei
titoli e valori mobiliari specifici. Nella misura in cui un
Comparto può investire in titoli denominati in valuta
estera, esso può anche investire in contratti swap su
tassi di cambio. Il Comparto può inoltre sottoscrivere
opzioni su contratti swap in relazione a valute, tassi
di interesse e indici di titoli, nonché sottoscrivere
contratti di cambio a termine. Generalmente queste
tecniche vengono usate come sostituto per acquisire
una posizione nel patrimonio sottostante e/o per
acquisire esposizione entro i limiti stabiliti dalla Banca
Centrale e/o nell’ambito di una strategia volta a ridurre
l’esposizione ad altri rischi, quali ad esempio il rischio sui
tassi d’interesse o il rischio valutario. Il Comparto può
11
usare queste tecniche in relazione alla gestione da parte
sua di (i) tassi di interesse, (ii) valute o tassi di cambio,
(iii) prezzi di titoli, o (iv) fondi target. Il Comparto non
sarà indebitato per importi superiori al 100% del suo
patrimonio netto.
Un investimento in questo Comparto non
dovrebbe costituire una percentuale rilevante di
un portafoglio di investimenti e potrebbe non
essere adatto a tutti i tipi di investitori.
Profilo di un Investitore Tipico
Il Fondo Liquidity è idealmente adatto a investitori i
cui investimenti mirino al raggiungimento della crescita
del valore dei propri risparmi e i quali, per raggiungere
tale obiettivo, sono disponibili a accettare una strategia
d’investimento con un basso livello di volatilità e rischio
nella gestione dei loro risparmi, con un orizzonte
d’investimento a breve termine.
2. Classi di Quote
della Banca Depositaria. La Banca Centrale dovrà essere
informata di tale abbreviazione o prolungamento.
Emissioni Successive
Successivamente, le Quote saranno emesse ad un
prezzo pari al Valore Unitario di Quota nel Giorno di
Negoziazione di riferimento in cui le Quote saranno
emesse.
4. Giorno di Negoziazione:
Ogni Giorno Lavorativo.
5. Punto di Valutazione:
Ore 16.00 (Ora Irlandese).
6. Valuta di riferimento:
Euro.
Le Quote saranno distribuite agli investitori come
Quote di una Classe del relativo Comparto. La Società
di Gestione può dare origine, al momento della
creazione di un Comparto o di volta in volta, a più
di una Classe di Quote nel Comparto, a cui possono
essere applicate delle differenze per quanto riguarda
le commissioni di sottoscrizione e le spese (compresa
la commissione di gestione), la sottoscrizione minima,
l’investimento minimo, la valuta designata, la strategia
di copertura (eventuale) applicata alla valuta designata
della Classe, la politica di distribuzione e altre condizioni
eventualmente stabilite dalla Società di Gestione.
Le Classi disponibili in ogni Comparto e le relative
caratteristiche sono indicate nelle diverse Schede
Informative sulle Classi disponibili presso i relativi
Distributori.
3. Emissione delle Quote
Le procedure da seguire sia per le sottoscrizioni in
unica soluzione sia per i piani di accumulo e i particolari
inerenti alle commissioni sono illustrati nel Prospetto,
al paragrafo “Amministrazione del Fondo-Domande
di sottoscrizione”.
Emissione Iniziale
Durante il periodo iniziale di offerta delle Quote di una
Classe l’emissione avverrà ad un dato prezzo iniziale
di emissione come indicato nella relativa Scheda
Informativa sulle Classi.
Il periodo di offerta iniziale può essere abbreviato o
prolungato dalla Società di Gestione con il consenso
7. Politica di Distribuzione:
Le Quote di tipo “A” non riceveranno distribuzioni, che
saranno invece ricevute dalle Quote di tipo “B”.
8. Commissioni:
In aggiunta alle commissioni e alle spese dell’Agente
Amministrativo, della Banca Depositaria, dell’Investment
Manager e delle Banche Corrispondenti/Incaricati dei
Pagamenti e alle spese di gestione generale e di
amministrazione del Fondo illustrate nel Prospetto
al paragrafo “Commissioni di Gestione, Oneri
Amministrativi e altri costi a carico del Fondo”, per
determinate Classi, saranno pagabili commissioni e
spese specifiche, tra cui i costi degli eventuali strumenti
finanziari impiegati per la copertura (hedging) valutaria
fra la valuta di riferimento del Comparto e la valuta
designata di una determinata Classe o fra la valuta
di denominazione delle attività del Comparto e/o dei
comparti sottostanti in cui investono i comparti che
sono un fondo dei fondi e la valuta designata di una
determinata Classe, secondo quanto indicato nelle
relative Schede Informative sulle Classi.
29 luglio 2015
1
SCHEDA INFORMATIVA SULLE CLASSI
MEDIOLANUM “S”
La presente Scheda Informativa è un supplemento
e costituisce parte integrante del Prospetto
del Fondo datato 29 luglio 2015 (e successive
modifiche) e deve essere letta congiuntamente
ad esso, che è disponibile presso l’Agente
Amministrativo in George’s Quay House, 43
Townsend Street, Dublin 2, Irlanda.
La presente Scheda Informativa sui Comparti contiene le
informazioni specifiche relative alle Classi Mediolanum
S dei comparti di Mediolanum Portfolio Fund (il ,
Comparto
Classe
Prezzo/
Periodo di
emissione
Active 100 Fund
Active 100 S
n.d.
Active 80 Fund
Active 80 S
Active 40 Fund
i Comparti di un unit trust multicomparto di tipo
aperto costituito in forma di OICVM nel rispetto delle
disposizioni della Normativa OICVM.
Gli Amministratori della Società di Gestione del
Fondo, i cui nomi sono indicati nel paragrafo intitolato
“Gestione del Fondo”, si assumono la responsabilità
delle informazioni contenute nel presente Prospetto.
Per quanto è a conoscenza degli Amministratori (che
hanno preso ogni ragionevole precauzione in tal senso)
tali informazioni corrispondono alla realtà dei fatti e
non trascurano alcun elemento che possa inficiare la
completezza di tali informazioni. Gli Amministratori se
ne assumono pertanto la responsabilità.
Prezzo di
emissione1
Commissione
di gestione2
Quote
di tipo A
Quote
di tipo B
NAV
per Quota
1.0%
Sì
n/a
n.d.
NAV
per Quota
0.9%
Sì
n/a
Active 40 S
n.d.
NAV
per Quota
0.5%
Sì
n/a
Active 10 Fund
Active 10 S
n.d.
NAV
per Quota
0.25%
Sì
n/a
Aggressive Fund
Aggressive S
n.d.
NAV
per Quota
0.7%
Sì
n/a
Aggressive Fund
Aggressive
SH*
n.d.
NAV
per Quota
0.7%
Sì
n/a
Aggressive
Plus Fund
Aggressive
Plus S
n.d.
NAV
per Quota
0.7%
Sì
n/a
Aggressive
Plus Fund
Aggressive
Plus SH*
n.d.
NAV
per Quota
0.7%
Sì
n/a
Dynamic Fund
Dynamic S**
n.d.
NAV
per Quota
0.6%
Sì
n/a
Dynamic Fund
Dynamic SH*
n.d.
NAV
per Quota
0.6%
Sì
n/a
Balanced Fund
Balanced S***
n.d.
NAV
per Quota
0.45%
Sì
n/a
Balanced Fund
Balanced SH*
n.d.
NAV
per Quota
0.45%
Sì
n/a
Moderate Fund
Moderate
S****
n.d.
NAV
per Quota
0.35%
Sì
n/a
Moderate Fund
Moderate SH*
n.d.
NAV
per Quota
0.35%
Sì
n/a
2
Comparto
Classe
Prezzo/
Periodo di
emissione
Liquidity Fund
Liquidity S
n.d.
Liquidity Fund
Liquidity SA
n.d.
Prezzo di
emissione1
* Questa Classe sarà coperta (hedged) fino al 100%
in ogni determinato momento
** Questa Classe sarà coperta (hedged) fino al 40%
in ogni determinato momento *** Questa Classe sarà coperta (hedged) fino al 60%
in ogni determinato momento
**** Questa Classe sarà coperta (hedged) fino all’80%
in ogni determinato momento
Le procedure da seguire per la sottoscrizione di Quote,
sia per le sottoscrizioni in unica soluzione sia per i
piani accumulo, e i particolari inerenti alle commissioni
di sottoscrizione sono illustrati nel Prospetto, al
paragrafo “Amministrazione del Fondo-Domande di
sottoscrizione”.
Le domande di sottoscrizione in unica soluzione sono
soggette ad un requisito di sottoscrizione minima. La
sottoscrizione iniziale minima è di Euro 15.000 per
Comparto e Euro 75.000 in totale. Le sottoscrizioni
1
Commissione
di gestione2
Quote
di tipo A
Quote
di tipo B
NAV
per Quota
0.3%
Sì
n/a
NAV
per Quota
0.2%
Sì
n/a
successive debbono essere effettuate in rate di almeno
Euro 5.000 per Comparto ed Euro 10.000 in totale. Gli
importi minimi della sottoscrizione iniziale e di quelle
successive per la Classe Liquidity SA sono di Euro 5.000
ciascuno.
2
La commissione annua di gestione, maturata e
pagabile mensilmente in via posticipata è calcolata
sulla proporzione del Valore del Patrimonio Netto del
Comparto attribuibile alla Classe di riferimento. La
Società di Gestione avrà inoltre il diritto al rimborso
di tutte le sue Spese di Amministrazione a valere sulle
attività del Comparto attribuibile a tale Classe. Le
commissioni e le spese dell’Agente Amministrativo,
della Banca Depositaria, dell’Investment Manager e
delle Banche Corrispondenti/Soggetti Incaricati dei
Pagamenti, oltre che gli oneri relativi alla gestione
generale e all’amministrazione del Fondo sono indicati
nel Prospetto, al paragrafo “Commissioni di gestione,
oneri amministrativi e altri costi a carico del Fondo”.
29 luglio 2015
POR 31/07/15
MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS LTD
MEDIOLANUM BANKING GROUP
2 Shelbourne Buildings - Shelbourne Road,
Ballsbridge, Dublin 4 - Ireland
mediolanuminternationalfunds.it
Società di Gestione
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