DIRITTO DI PARABOLA
Per installare una parabola non occorrono autorizzazioni
La giurisprudenza ha affermato che il diritto alla installazione di antenne riconduce al diritto primario alla
liberta manifestazione del proprio pensiero ed alla ricezione del pensiero altrui, riconosciuto dall'art. 21 della
Costituzione, diritto che non incontra, nei rapporti tra privati, altro limite oltre quello di ostacolare il pari diritto
altrui oppure di pregiudicare l'altrui diritto di proprietà. Questo principio al quale deve attenersi tutta la nostra
legislazione, in materia.
Per installare una parabola non occorre nessuna autorizzazione! La conferma è data dal decreto n.55 dell'11
febbraio 1997 il quale dà attuazione alla direttiva CEE 94/46. L'art. 6 di tale decreto precisa che
l'abbonamento alle radiodiffusioni nazionale costituisce titolo alla installazione ed alla utilizzazione di
antenne destinate alla ricezione di programmi radiotelevisivi da satellite.
L'unica cosa quindi, che la legge richiede ai possessori di antenne paraboliche, è il regolare pagamento del
canone televisivo.
Diritto all'installazione nel proprio stabile
Nel principio espresso nell'art. 21 Cost. rientra anche l'installazione di antenne su beni di proprietà esclusiva
altrui, quindi anche l'installazione di antenne sul lastrico solare condominiale, contro volontà dell'assemblea
dei condomini. Ciò è chiarito dall'art. 397 del D.p.R. 23/73, n. 156, secondo la quale i proprietari di immobili
o di porzioni di immobili non possono opporsi alla installazione sulla loro proprietà di antenne destinate alla
ricezione di servizi di radiodiffusioni appartenenti agli abitanti dell'immobile stesso.
L'art. 232 del D.p.R. 23/3/73, n. 156 stabilisce inoltre che i fili o i cavi collegati ad una antenna, possono
passare, anche senza consenso del proprietario, sia al di sopra che al di sotto della proprietà pubbliche o
private, sie dinnanzi a quei lati di edifici ove non siano finestre o altre aperture praticabili a prospetto.
Prosegue l'articolo di legge in esame affermando che il proprietario o il condomino non possono opporsi
all'appoggio, nell'immobile di loro proprietà, di antenne, di sostegni, nonchè al passaggio di condutture, fili, o
qualsiasi altro impianto occorrente per soddisfare le richieste di utenza degli inquilinio dei cindomini. La
legge prescrive, chiaramente, che i fili o i cavi, però, devono essere collocati in modo da non impedire il
libero uso della cosa secondo la sua destinazione.
La legge precisa che per l'installazione e la manutenzione di una parabola è possibile imporre ad altro il
passaggio nell'immobile di sua proprietà del personale che deve svolgere il lavoro. Facciamo riferimento
all'art. 232 comma 3 del D.p.R. 156/1973, richiamato dall'art. 397, secondo il quale, il proprietario è tenuto a
sopportare il passaggio ove si dimostri la necessità d effettuarlo per l'installazione, la riparazione o la
manutenzione elle antenne destinate alla ricezione dei servizi di radiodiffusione, in questo caso, al
proprietario non è dovuta alcuna indennità. Il proprietario dell'antenna può, addirittura, avvalersi di un
provvedimento di urgenza per ottenere una immediata tutela, il tutto purchè non ne risulti menomato, in
modo apprezzabile, il diritto di proprietà.
Difendersi in assemblea condominiale
Spesso nelle assemblee di condominio viene impedita l'installazione di una parabola, facendo riferimento al
regolamento di condominio o a delibere precedenti. Occorre, per chiarezza, fare una distinzione tra
regolamento condominiale e regolamento contrattuale. Con il primo si intende il regolamento approvato con
le maggioranze previste dal Consiglio Civile. Con il secondo, invece, si intende quell'insieme di regole che
vengono accettate da tutti i condomini e, per i nuovi condomini, quelle che vengono accettate con il contratto
di compravendita, al momento cioè dell'acquisto dell'immobile.
Possono questi regolamenti impedire il diritto all'installazione di una parabola?
E' assodato che l'installazione di antenne su beni di proprietà esclusiva altrui, nonchè l'installazione di
antenne sul lastrico solare condominiale, può avvenire contro la volontà dell'assemblea dei condomini.Quindi
è evidente la conseguente impossibilità, per il semplice regolamento condominiale, di vietare l'installazione
di antenne paraboliche. Pertanto, la delibera dell'assemblea che vieti ad un condomino l'installazione di
un'antenna autonoma, in mancanza di un pregiudizio concreto all'uso o al decoro del bene comune, è
giuridicamente nulla, con la conseguenza che il condomino leso può fare accetare i lproprio diritto
all'installazione. Lo strumento più idoneo a contrastare i divieti ingiustificati è quello previsto dall'art. 700
codice procedura civile, (ci riferiamo alla tutela in via d'urgenza). Con tale strumento è possibile ottenere dal
Giudice competente un provvedimento immediatamente esecutivo che consentirà di esercitare il diritto
all'installazione della propria parabola.Un altro strumento giuridico che offre tutela a coloro che vengono
menomati nel loro diritto ad usufruire di antenne paraboliche, va individuato nelle così dette azione
possessorie previste e regolate dal codice civile negli artt. 1168 e 1170.
Impianto satellitare per gli affittuari
Se si è in affitto, è consigliabile inviare al proprietario dell'abitazione (anche agli ENTI), una raccomandata
A.R. per comunicare l'installazione. Vista l'esistenza del diritto alla parabola non occorre richiedere
un'autorizzazione dell'amministrazione. Nella lettera verranno citate le normative vigenti, che motivano la
propria richiesta e permettono di ricevere un eventuale diniego in forma scritta.
Purtroppo, siamo a conoscenza che molti Enti, non permettono ai propri inquilini di installare parabole sul
tetto condominiale. Coloro che si trovano in questa situazione sono invitati ad inviare una comunicazione
simile a quella qui indicata. Dopo aver ricevuto un divieto scritto si può valere il proprio diritto rivolgendosi
all'Adiconsum.
La legge di conversione del decreto legge n. 5/2001, recante disposizioni urgenti per il differimento
dei termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di
impianti radiotelevisivi, contiene, all’art. 2 bis comma 13, la seguente disposizione: “Al fine di
favorire lo sviluppo e la diffusione delle nuove tecnologie di radiodiffusione da satellite, le
opere di installazione di nuovi impianti sono innovazioni necessarie ai sensi dell’art. 1120
primo comma del codice civile. Per l’approvazione delle relative deliberazioni si applica l’art.
1136 terzo comma dello stesso codice. Le disposizioni di cui ai precedenti periodi non
costituiscono titolo per il riconoscimento dei benefici fiscali.”
Per capire la portata di tale norma occorre prima ricordarci la normativa applicabile agli impianti
satellitari centralizzati prima della sua entrata in vigore e fare un breve riassunto dei più importanti
passaggi legislativi di questi ultimi anni.
L’art. 232 comma 2 del cosiddetto codice postale (D.P.R. 156/1973) statuisce che il proprietario o il
condomino non possono opporsi all’appoggio di antenne, sostegni, nonché al passaggio di
condutture, fili o qualsiasi altro impianto nell’immobile di sua proprietà quando si tratti di impianto di
telecomunicazioni occorrente per soddisfare le richieste di utenza degli inquilini o dei condomini.
Inoltre la giurisprudenza ha chiarito in più occasioni che l’installazione di antenne televisive
rappresenta una facoltà riconducibile al diritto alla libera informazione sancito dall’art. 21 della
Costituzione. Per questo, solo in casi particolari, possono essere poste limitazioni all’esercizio di tale
diritto. A tutto ciò deve essere aggiunto che il legislatore italiano, vista la proliferazione di antenne
paraboliche, ha introdotto norme volte a favorire, con incentivi fiscali, l’installazione di impianti
centralizzati.
Riguardo al diritto alla installazione di antenne paraboliche occorre chiarire che, indipendentemente
dal raggiungimento delle maggioranze che la legge richiede per la installazione di impianti
centralizzati, in ogni caso i condomini, singoli o riuniti in gruppi, possono installare antenne
paraboliche a meno che non ci siano particolari ragioni in contrario. La Corte di Cassazione ha
precisato in più occasioni che qualora sia installata una antenna centralizzata per volontà della
maggioranza dei condomini, l’assemblea non può vietare al singolo condomino l’installazione di
un’antenna autonoma a meno che, così facendo, non venga arrecato un qualche pregiudizio alle
parti comuni dell’edificio oppure venga pregiudicata la possibilità di utilizzazione delle parti comuni
da parte degli altri condomini. Così come non può essere vietata la installazione di antenne
autonome, al pari non può essere imposto a coloro che già possiedono un’antenna di eliminarla. In
tal caso l’amministratore stesso potrà proporre, consultando l’installatore, una soluzione volta a
sfruttare l’impianto autonomo già esistente al fine di trasformarlo in centralizzato.
I condomini dissenzienti, cioè coloro che in primo momento decidono di non partecipare all’iniziativa,
così come coloro che li succedano nella proprietà dell’immobile, potranno successivamente
partecipare all’innovazione contribuendo alle spese di esecuzione e di manutenzione. In questo caso
il condominio deciderà la quota di partecipazione alle spese di installazione inizialmente sostenute
dagli altri e da quel momento in poi anche quel condomino parteciperà alle spese di manutenzione e
di gestione dell’impianto. Premessa la possibilità di installare antenne paraboliche sia autonome che
appartenenti a gruppi di condomini, rimangono da analizzare le maggioranze richieste dalla legge
affinché si deliberi un impianto satellitare centralizzato pagato da tutti i condomini.
Questa la situazione antecedente all’entrata in vigore della L. 66/2001.
A) Nel caso in cui un impianto televisivo centralizzato, seppur non parabolico, esistesse
già, trasformarlo in impianto satellitare significava modificare un impianto tecnologico già esistente.
Pertanto la deliberazione doveva essere approvata con le maggioranze previste dall’art. 1136
comma 1, 2 e 4 c.c. In prima convocazione era necessaria la presenza di tanti condomini che
rappresentassero i due terzi del valore dell’edificio ed i due terzi dei partecipanti al condominio e la
delibera veniva approvata con un numero di voti che rappresentasse la maggioranza degli
intervenuti ed almeno la metà del valore dell’edificio (oltre 500 millesimi). In seconda convocazione
non era necessaria la presenza di un numero minimo di condomini ma la delibera doveva,
comunque, essere approvata con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti e di oltre 500
millesimi.
B) Nel caso in cui nell’edificio esistessero solo antenne singole la questione assumeva un
diverso aspetto. L’installazione di un’antenna centralizzata rientrava nel concetto di miglioria di cui
all’art. 1120 c.c., pertanto, i condomini potevano deliberarne l’installazione con le maggioranze
previste dagli artt.li 1120 e 1136 c.c.. In prima convocazione l’assemblea era regolarmente costituita
con l’intervento di tanti condomini che rappresentassero i due terzi del valore dell’edificio e i due terzi
dei partecipanti al condominio e la delibera doveva essere approvata con un numero di voti che
rappresentasse la maggioranza dei partecipanti al condominio e i due terzi del valore dell’edificio
(oltre 666,6 millesimi). In seconda convocazione non era richiesta la presenza di un numero minimo
di condomini ma la delibera doveva, comunque, essere approvata con i voti favorevoli della
maggioranza dei partecipanti al condominio e dei due terzi del valore dell’edificio (oltre 666,6
millesimi).
La situazione attuale, alla luce della disposizione contenuta nella legge 66/2001, è la seguente.
Sia in prima che in seconda convocazione ed indipendentemente dal fatto che nell’edificio esista già
o meno un impianto televisivo centralizzato, la delibera concernente la creazione del nuovo impianto
satellitare sarà approvata con un numero di voti che rappresenti il terzo dei partecipanti al
condominio ed almeno un terzo del valore dell’edificio. Ossia, per fare un esempio, in un condominio
di dieci appartamenti, per l’installazione di un impianto centralizzato sarà sufficiente una delibera
approvata da quattro condomini, purché questi quatto rappresentino 334 millesimi di proprietà.
Una volta approvata tale innovazione le spese dovranno essere ripartite tra tutti i condomini
compresi i dissenzienti.
Si ritiene che le spese sostenute debbano essere ripartite in parti uguali tra i condomini
indipendentemente dal valore delle quote di proprietà, ciò in quanto è prassi ormai consolidata che
le spese relative ad antenne televisive vengano suddivise secondo tale criterio cosiddetto per teste;
in ogni caso, in sede di delibera, i condomini possono decidere per la ripartizione delle spese
secondo i millesimi di proprietà. Tale interpretazione è confermata dalla prassi ma merita
sottolineare che l’art. 1123 c.c. prevede che le spese necessarie per le innovazioni deliberate dalla
maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di
ciascuno. Si tratta, pertanto, di una prassi che, seppur consolidata e condivisibile, è difforme da
quanto stabilisce la legge.
La realizzazione di impianto centralizzato satellitare rappresenta atto di straordinaria
amministrazione, pertanto, la relativa spesa ricade sui proprietari degli appartamenti e non sui
conduttori o usufruttuari salvo che intervenga un diverso accordo delle parti.
Tabella riassuntiva
I condomini hanno sempre il diritto di installare antenne paraboliche sia sulle parti di loro proprietà
che sulle parti comuni dell’edificio. Quindi, indipendentemente dal raggiungimento delle maggioranze
previste dalla legge, gruppi di condomini possono decidere di far realizzare un impianto centralizzato
che serva solo i loro appartamenti, salvo particolari ragioni in contrario.
L’installazione di antenna parabolica centralizzata, rappresenta una innovazione necessaria e la
relativa delibera, ai sensi della legge 66/2001 è soggetta alla maggioranza di cui all’art. 1136 comma
3 c.c.. Sia in prima che in seconda convocazione la delibera deve essere approvata da almeno un
terzo dei partecipanti del condominio che rappresentino almeno un terzo (333 millesimi) del valore
dell’edificio.
Le spese ricadono sui proprietari degli appartamenti, e sono divise in parti uguali tra i condomini, il
tutto salvo diverso accordo.