Corso di formazione sulla fauna selvaTca per medici veterinari di sanità pubblica Tutela giuridica della fauna selvaTca DoU.ssa Marta Ciampelli Origine delle norme • “Ogni animale che apparTene ad una specie selvaggia ha diriUo di vivere libero, nel suo ambiente naturale terrestre, aereo o acquaTco e ha diriUo di riprodursi; ogni privazione di libertà anche a scopi educaTvi è contraria a questo diriUo” • Dichiarazione dei diriV dell’animale 1978 Origine delle norme Origine delle norme • La distanza tra fauna selvaTca e società civile ha faUo si che la maggior parte della norme sulla protezione degli animali la tutelino indireUamente avendo come obieVvo una protezione indirizzata verso i singoli individui. • Oppure,poiché il nostro è un regime giuridico di Tpo antropocentrico, l’obieVvo principale è l’uomo e i suoi vari interessi (alimentazione, sicurezza, ambiente, salute, senTmento di pietà) Origine delle norme • La normaTva denominata paccheUo igiene ha come scopo principale la sicurezza alimentare ed è quindi una norma di Tpo antropocentrico, certo applicabile alla fauna selvaTca ma solo nel momento in cui la si considera come “alimento”. Origine delle norme • Per quanto concerne la normaTva sul trasporto, essa ha come scopo quello di assicurare il benessere degli animali durante gli spostamenT su mezzi, deUando le norme sullo svolgimento del viaggio (pause e durata), sull’allesTmento dei mezzi, sulla preparazione del conducente. • Chiaramente applicabile a tuV gli animali, non nasce comunque come normaTva a protezione della fauna selvaTca. Origine delle norme • Le norme sulla macellazione hanno come obieVvo assicurare la limitazione delle sofferenze agli animali mentre vengono macellaT (si elencano i metodi e gli strumenT) • Il secondo obieVvo della norma è quello di tutelare la sicurezza del prodoUo alimentare. • Rimane come lacuna la possibilità di procedere alla macellazione secondo riT religiosi. • Non è una norma nata per proteggere la fauna selvaTca. Origine delle norme • Il dec. Lgs. 116/ 1992 si preoccupa di non infliggere sofferenze inuTli agli animali desTnaT a scopo di sperimentazione scienTfica. • Il rispeUo per il dolore diventa un principio sebbene con discriminazioni in relazione al livello di affeVvità e uTlità per l’uomo • Si tutela indireUamente anche il senTmento di pietà, le prime norme sulla vivisezione vietavano gli esperimenT cruenT in pubblico. Origine delle norme • Il decreto crea per di più un sistema di protezione degli animali modulato sulla loro posizione nella scala evoluTva accordando maggior tutela a quelli con più sviluppo neurologico ritenendoli capaci di avere coscienza di sé e di soffrire. • Vengono esclusi dall’uso negli esperimenT gli animali di affezione e i primaT. Origine delle norme • La norma a tutela degli animali di affezione dec. Lgs. 281/1991 nasce per una parTcolare categoria non certo per la fauna selvaTca. • Gli animali di affezione sono parte integrante della vita di relazione dell’uomo. • Viene isTtuita l’anagrafe canina, vengono censite e tutelate le colonie feline • Vengono deUate le norme per il benessere degli animali di affezione. Origine delle norme • TuUo questo a dimostrazione che le norme a tutela degli animali sono fruUo di: • contaUo che gli animali hanno con la società civile. • dei senTmenT che essi suscitano nell’uomo. • Di quanto essi fanno parte della vita di relazione. Origine delle norme E la fauna selvaTca? I contaV che la fauna ha con la società civile sono legaT: 1. AVvità venatoria; 2. Protezione dell’ambiente; 3. Normalmente la fauna selvaTca non suscita senTmenT di affeUo non facendo parte della vita quoTdiana; 4. Per lungo tempo è stata considerata “RES NULLIUS”, escludendosi anche una tutela civilisTca; Origine delle norme • Per questo moTvo le norme direUe in modo esplicito alla tutela della fauna selvaTca non hanno come obieVvo i singoli individui ma la specie. • Sono fruUo della nascita di una crescente coscienza ambientalista. • Sono di solito norme direUe ad evitarne l’esTnzione, oppure a mantenere un livello soddisfacente di biodiversità. Origine delle norme Origine delle norme • I primi tentaTvi di legge sulla caccia non hanno come obieVvo principale la tutela della fauna ma nascono nella consapevolezza della riduzione degli esemplari di selvaggina da cacciare. • Il R.D. 1016 del 1939 geUa comunque le basi per una buona tutela della fauna. Origine delle norme • Il decreto afferma che una efficace tutela della fauna deve basarsi su: • PresupposT scienTfici e conoscenza delle caraUerisTche etologiche delle specie. • Conoscenza del territorio al quale le specie sono inTmamente legate. Origine delle norme • StrumenT fondamentali di tutela sono consideraT: 1. La definizione univoca di aVvità venatoria; 2. L’elenco delle specie cacciabili in base alla consistenza della popolazione sul territorio; 3. La definizione dei mezzi legali per la caccia, 4. L’esclusione di mezzi di “distruzione di massa” (parzialmente autorizzaT per gli animali nocivi); 5. Rimane come lacuna la definizione di fauna selvaTca come “res nullius”. Origine delle norme • Come punT di forza abbiamo: 1.l’unificazione dei calendari venatori basaT sui periodi e sulle roUe di migrazione degli uccelli; 2.La subordinazione dell’esercizio dell’aVvità venatoria all’oUenimento della licenza; 3.Il rafforzamento dei controlli su tuUo il territorio con strumenT giuridici univoci. RiferimenT internazionali • Si rileva comunque una sorta di lentezza nello sviluppo della normaTva sulla fauna selvaTca sopraUuUo a causa della difficoltà di trovare accordi tra le varie posizioni. • I passi avanT nella normaTva sono normalmente dovuT alla necessità di rispeUare gli obblighi internazionali. • La normaTva è spesso proprio la conseguenza dell’entrata in vigore di numerose convenzioni internazionali RiferimenT internazionali • DireVva 92/43/CEE direVva habitat: • Nasce la rete ecologica • La normaTva richiede il mantenimento di uno standard di qualità di habitat consideraT di interesse comunitario. • TuV i siT sono tra loro connessi per funzionalità ecologica. • L’obieVvo è quello di mantenere efficienT corridoi ecologici. RiferimenT internazionali • Convenzione di Berna 1979. • Riconoscimento dell’importanza della fauna selvaTca per gli equilibri biologici • La necessità di conservarla a beneficio delle generazioni future • La rarefazione di numerose specie • La necessità della cooperazione internazionale RiferimenT internazionali • DireVva 79/409/CEE direVva uccelli. • Crea uno streUo legame tra tutela dell’ambiente e tutela degli uccelli • Parte dal presupposto dell’impoverimento delle popolazioni di alcune specie. • La necessità di intervento degli staT sui moTvi di tale impoverimento: aVvità venatoria, inquinamento, commercio. RiferimenT internazionali • Convenzione di Parigi 1950: • Ha come oggeUo della tutela del specie migratrici; • Si afferma l’importanza della tutela trans nazionale; • Si definiscono come momenT essenziali della protezione sia il periodo della riproduzione che quello della migrazione; • Diventa essenziale quindi una tutela per tuUo il tragiUo di spostamento. RiferimenT internazionali • Convenzione di Bonn 1979. • Viene definita la fauna selvaTca migratrice come “l’insieme della popolazione o una parte che abbandoni periodicamente o comunque in modo prevedibile il territorio”; • Vengono definiT i faUori di rischio che possono in tuUo o in parte limitare la migrazione. RiferimenT internazionali • Convenzione di Ramsar 1971 Protegge le zone umide di importanza internazionale quali habitat per l’avifauna migratoria. Di notevole importanza la previsione di valutare la pressione delle aVvità antropiche anche in zone limitrofe all’area tutelata RiferimenT internazionali • Convenzione di Barcellona 1976: • Crea un legame tra protezione della fauna e protezione dell’ambiente in cui vive. In questo caso si parla sopraUuUo dell’ambiente marino di Tpo mediterraneo. PresupposT per una efficace tutela • La nascita di una coscienza ambientalista e l’influenza delle convenzioni internazionali hanno creato la consapevolezza che una efficace tutela della fauna selvaTca deve basarsi su: • Affermazione di una definizione scienTfica di fauna selvaTca traducibile in legge; • Parallela tutela dell’ambiente; • Regolamentazione delle aVvità umane, in parTcolare sfruUamento del territorio, caccia, commercio. Definizione di fauna selvaTca • “la fauna selvaTca è cosTtuita dall’insieme delle popolazioni animali, vertebraT e invertebraT, residenT in un dato territorio, stanziali o di transito abituale, ed inserite nei suoi ecosistemi; essa, cosTtuitasi in seguito ad evenT storici ( paleografici o paleoclimaTci) comprende sia specie immigrate ormai divenute indigene, come pure le specie introdoUe dall’uomo ed andate incontro ad indigenazione, perché inseritasi autonomamente in ecosistemi appropriaT. Non fanno parte della fauna selvaTca gli animali domesTci o di allevamento. • La Greca ElemenT caraUerisTci • Dinamicità: ovvero il caraUere per cui, in un determinato territorio, la fauna selvaTca varia a seguito di processi di esTnzione, evoluzione o speciazione. • Questa caraUerisTca è alla base delle norme sulla regolamentazione degli intervenT di gesTone. • Oltre che alla base di un equilibrio tra aVvità umane e protezione della fauna. ElemenT caraUerisTci • InteraVvità: intesa come streUa connessione tra fauna e ambiente in cui essa vive. • La fauna cosTtuisce elemento integrante degli equilibri ecologici; • Per questo una efficace tutela parte dalla conoscenza del territorio; • Questa caraUerisTca è alla base di tuUe le norme che legano la protezione della fauna a quella dell’ambiente. ElemenT caraUerisTci • Elemento più importante è sicuramente la caraUerisTca essenziale della fauna selvaTca ovvero il “vivere in libertà”. • La libertà è la caraUerisTca per la quale gli animali selvaTci compiono il loro ciclo vitale per quanto aVene all’alimentazione, alla riproduzione, al ricovero in modo del tuUo indipendente dall’uomo. • Pensiamo che questo elemento sia alla base della valutazione della capacità di un animale ferito dopo la detenzione in un centro di recupero ad essere liberato. Il nuovo punto di vista • A parTre dalla legge 968/1977 si apre un nuovo capitolo nella tutela della fauna. • Viene cambiato lo status giuridico da “res nullius” a “patrimonio indisponibile dello Stato” aprendo così la strada al reato do “furto venatorio” per chi esercita la caccia senza licenza; • la possibilità di richiedere il risarcimento per chi subisce danni dalla fauna selvaTca; • Viene isTtuito un sistema binario di tutela da un lato la regolamentazione della caccia dall’altro le misure direUe di protezione, basT pensare all’isTtuzione del comitato scienTfico per la ricerca. Il nuovo punto di vista • La svolta si ha con la legge 157/1992 “norme per la protezione della fauna selvaTca omeoterma e prelievo venatorio”. • Si segna il legame indelebile tra regolamentazione della caccia e protezione della fauna selvaTca; • Il prelievo venatorio viene sempre subordinato alle esigenze di tutela, • Ogni norma che regola l’aVvità venatoria diventa il risultato di posizioni contrapposte, cacciatori e ambientalisT. OggeUo della tutela • Definizione di fauna selvaTca: “insieme delle specie di mammiferi e uccelli dei quali esistono popolazioni che vivono in stato di naturale libertà, stabilmente o temporaneamente sul territorio nazionale o vi sostano per brevi periodi.” OggeUo della tutela 1. TuUe le specie con i requisiT descriV sono tutelate. 2. Sono escluse per legge raV talpe topi arvicole; 3. Fanno parte dell’oggeUo della tutela mammiferi ed uccelli; 4. La fauna selvaTca è presente nel territorio in popolazioni ovvero in un numero sufficiente che ne permeUa la riproduzione e il mantenimento. OggeUo della tutela • La subordinazione del prelievo alle esigenze di tutela fa si che la consistenza scarsa di una popolazione sia il presupposto per la tutela parTcolare di alcune specie mentre lo stato di buona salute giusTfichi il prelievo. • Sebbene la norma regoli principalmente l’aVvità venatoria la Corte CosTtuzionale ha affermato che l’obieVvo principale è comunque la protezione della fauna. OggeUo della tutela • Nelle espressioni “stabilmente o temporaneamente” è contenuta la definizione della Tpologia di fauna ordinariamente divisa tra stanziale e migratoria. A seconda che la specie viva tuUo il suo ciclo vitale nello stesso luogo dove trova le condizioni soddisfacenT oppure sia portata a spostarsi alla ricerca delle caraUerisTche oVmali. OggeUo della tutela • Il sistema di protezione è struUurato a più livelli: 1. Per alcune specie la protezione è totale; 2. Per altre è possibile un prelievo legale definito nei tempi, nei modi e nella consistenza; 3. Vengono esclusi dalla tutela in base alla definizione: gli animali domesTci e la fauna così deUa minore (reVli anfibi invertebraT e pesci); 4. Oltre agli esemplari naT e riprodoV in caVvità. StrumenT di tutela • Redazione dei calendari venatori (dalla terza seVmana di seUembre a fine gennaio); • La previsione degli orari di caccia e dei territori aperT; • La definizione dei mezzi di caccia (arco, falco, arma lunga); • L’elencazione delle specie cacciabili e delle specie parTcolarmente proteUe; • La definizione degli strumenT vietaT; • La previsione di sanzioni modulate in base al principio di proporzionalità. Definizione di aVvità venatoria • “La nozione di esercizio di aVvità venatoria comprende non solo l’effeVva caUura o uccisione della selvaggina ma anche ogni aVvità prodromica o preliminare, nonché ogni aUo desumibile dall’insieme delle circostanze di tempo e di luogo che comunque si appalesano direV a tale fine.” AUeggiamento di caccia Corte di Cassazione Sanzioni penali • Caccia nei periodi di divieto generale a tuUe le specie, nei mesi esclusi dall’aVvità, e nei giorni di silenzio venatorio; • AbbaVmento e detenzione di specie parTcolarmente proteUe; • Caccia con mezzi non consenTT; • Esercizio di caccia nei parchi (e divieto di trasporto delle armi anche se territorio non tabellato); • Uccellagione (in quanto mezzo di caUura di massa); • Tassidermia non autorizzata. Sanzioni amministraTve • Caccia in forma diversa da quella prescelta; • Non aver sTpulato la polizza assicuraTva; • Caccia in zone vietate (se diversamente sanzionate), anche nei fondi chiusi; • Caccia in orario non consenTto; • Uso di richiami non consenTT. Sanzioni accessorie Sono poste a completamento del sistema sanzionatorio e sono di competenza del Questore della provincia di residenza del trasgressore. Mirano a colpire l’aspeUo economico dell’aVvità venatoria: 1. Sospensione o revoca della licenza; 2. Sospensione o revoca dell’esercizio commerciale, 3. Sospensione o revoca dell’autorizzazione all’esercizio della tassidermia. Il reato di furto venatorio • Il problema nasce da alcuni presupposT della legge: 1.La fauna selvaTca è patrimonio dello Stato; 2.L’esercizio della caccia è subordinato all’oUenimento della licenza; 3.L’impianto sanzionatorio è modulato su violazioni compiute da chi è munito di licenza. Il reato di furto venatorio • La Cassazione ha affermato che “L’abbaVmento e l’apprensione di fauna selvaTca, se compiuta da persona non munita di licenza di caccia, configura il reato di furto aggravato ai danni dello Stato” Pur tuUavia non tuUa la giurisprudenza si trova in accordo in virtù del rapporto di specialità tra legge sulla caccia e codice penale. TentaTvi di riforma • È in discussione una proposta di riforma della legge in ossequio alle numerose criTche mosse alla 157/92, alcuni punT: 1. Delega alle regioni di redigere i calendari venatori 2. Modifica degli orari sebbene solo nelle riserve 3. Possibilità di cacciare con il fucile ad avancarica 4. Possibilità di cacciare nei territori innevaT. 5. Possibilità di cacciare la selvaggina vagante in area di passo 6. Liberalizzazione della tassidermia 7. Possibilità di uTlizzare più specie come richiami vivi. L’ulTma fronTera DeliV contro il senTmento di pietà per gli animali 1.Si traUa di una riforma che non ha come oggeUo giuridico l’animale non potendo essere Ttolare di diriV (il nostro è un sistema giuridico antropocentrico). 2. l’animale è il mezzo aUraverso il quale viene tutelato il senTmento di pietà dell’uomo. 3.l’uomo in quanto essere “superiore” ha comunque una sorta di “dovere” di limitare le sofferenze agli animali. Art. 544 bis Cp • “Chiunque per crudeltà o senza necessità cagiona la morte di un animale (…)” 1.Per crudeltà: condoUa che si rivela espressione di parTcolare compiacimento o di insensibilità. 2.Senza necessità: art. 52-­‐54 cp legiVma difesa o stato di necessità. Condizione che non dà possibilità di scegliere L’ipotesi omissiva • Da valutare il caso dei reaT omissivi impropri: “non impedire equivale a cagionare l’evento” Il presupposto è che il soggeUo aVvo abbia un obbligo di garanzia aUribuito: 1.Per legge 2.Per contraUo. L’ipotesi omissiva • L’aUribuzione della posizione di garanzia fa si che il non impedire l’evento equivalga a cagionarlo. • Non si rinviene nel sistema giuridico un presupposto del genere, salvo il caso di affidamento a terzi di un animale “per contraUo”, in tal caso sussiste l’obbligo di garanzia. • La giurisprudenza rimane infaV divisa sull’ipotesi del “lasciar morire un animale”. Omissione di soccorso • Non si rinviene una norma di garanzia per cui sussiste l’obbligo giuridico di intervenire per soccorrere, tuUavia è stato accordato il risarcimento del danno per la morte dell’animale (di proprietà). • Si discute sull’obbligo in capo ai medici veterinari in servizio di reperibilità di intervenire. Circostanza legata però al servizio e non all’obbligo di soccorso. Art. 544 ter CP • “chiunque per crudeltà o senza necessità cagiona una lesione ad un animale (…)” • Il conceUo di lesione è parallelo a quello umano di cui al 582 cp. • Si parla di alterazione psicofisica qualificabile come malaVa. • Si afferma la definizione degli animali come esseri capaci provare dolore non solo fisico ma anche della sfera emoTva. Il danno causato da fauna selvaTca • Diverso è invece il problema del danno causato a terzi dalla fauna selvaTca: 1.Danni all’agricoltura 2.Danni da predazione agli allevamenT 3.Danni alla circolazione stradale. Risarcimento e indennizzo • Risarcimento: aUo conseguente ad un danno derivante da faUo illecito. Risarcimento e indennizzo • Indennizzo: pagamento di una somma per il pregiudizio subito derivante però da faUo lecito. Normalmente l’indennizzo non è finalizzato a riprisTnare lo status quo ante, può non corrispondere esaUamente al danno subito La cifra dovuta spesso è decisa in via prevenTva. Art. 727 CP • “Chiunque abbandona animali domesTci o che abbiano acquisito abitudini di caVvità è punito (…)” • “Alla stessa pena soggiace chiunque deTene animali in condizioni incompaTbili con la loro natura e produVve di gravi sofferenze”. Art. 727 cp • Abbandono di animali domesTci. • Detenzione di animali in condizioni incompaTbili con la loro natura; • Abbandono di animali che abbiano assunto abitudini di caVvità. Art. 544 sexies • È prevista la confisca degli animali e il loro affidamento ad associazioni riconosciute dal ministero della salute. • La legge ha ritenuto del tuUo inopportuno riconsegnare gli animali nelle mani di chi li ha maltraUaT sopraUuUo nei casi di zoomafie. • Pensiamo all’uso degli animali per i combaVmenT clandesTni o come mezzi per l’appropriazione di territori. Il Sequestro Probatorio (art. 354, 2° c.p.p) Il 2° comma permeUe agli U.P.G., nel caso in cui il P.M. non possa intervenire sul posto oppure non abbia ancora assunto la direzione delle indagini (caso prevalente), di procedere a sequestro del corpo del reato o delle cose perTnenT. ArTcolo 321 c.p.p. sequestro prevenTvo Viene disposto al fine di impedire che il libero uTlizzo della cosa possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato oppure agevolare la commissione di ulteriori reaT. Il sequestro prevenTvo è disposto dal Gip nel corso delle indagini preliminari. Quando non è possibile aUendere l’intervento del Gip, il sequestro viene disposto con decreto moTvato dal P.M.. Confisca art. 240 cp • Espropriazione delle cose che servirono o furono desTnate a commeUere il reato ovvero ne rappresentano il profiUo o il prodoUo • La finalità della confisca è quella di soUrarre all’autore del reato la cosa che se lasciata nella sua disponibilità potrebbe cosTtuire incenTvo per commeUere nuovi reaT • La confisca è disposta dal giudice. La dimostrazione della sofferenza • È chiaramente il punto focale della normaTva. • Il reato di maltraUamento che si realizza mediante azione od omissione ha al centro la necessità di dimostrare che l’animale abbia sofferto; • La sofferenza può essere non solo fisica (lesioni) ma anche della sfera emoTva. La dimostrazione della sofferenza • Gli organi di Polizia giudiziaria si avvalgono di soggeV con una preparazione adeguata alla valutazione della sofferenza in parTcolare il medico veterinario che può essere chiamato ad intervenire: 1. come ausiliario della PG ( art. 348 cpp) 2. come consulente tecnico del Pubblico Ministero (art. 359 cpp.) 2. come perito nominato dal giudice (art. 221 cpp) Liberazione di animali dopo la detenzione nei centri di recupero • La giurisprudenza ha discusso sull’applicazione del reato di maltraUamento per cui deve essere dimostrata la “crudeltà” o “l’assenza di necessità” • Oppure l’applicazione dell’abbandono di animali che abbiano assunto abitudini di caVvità. Liberazione di animali dopo la detenzione nei centri di recupero • Il centro di recupero ha natura di luogo in cui la fauna viene detenuta temporaneamente art. 4 comma 6 legge 157/1992. • La finalità del centro di recupero è quella di raccogliere e detenere animali selvaTci al fine di soUrarli a “distruzione o morte”. • Accogliere gli animali sequestraT vivi dall’Autorità Giudiziaria. Liberazione di animali dopo la detenzione nei centri di recupero • Doverosa disTnzione deve essere faUa tra animali prelevaT dalla natura e poi reinseriT e animali naT e cresciuT in caVvità e poi liberaT. • la volontà che si evince dalla 157/1992 è quella di limitare al minimo le sofferenze degli animali che vengono inseriT o reinseriT in natura. Liberazione di animali dopo la detenzione nei centri di recupero • Nonostante le premesse la legge 157/1992 non fornisce prescrizioni in merito alla valutazione dell’idoneità di un animale ad affrontare in natura. • Le fasi di soccorso detenzione e recupero vengono delegate nella regolamentazione alle leggi regionali. Liberazione di animali dopo la detenzione nei centri di recupero • È necessario valutare quando e se l’animale sia in grado di affrontare di nuovo la vita in libertà in natura. • Ovvero se sia in grado di svolgere le funzioni di ricovero, riproduzione e nutrizione in modo del tuUo indipendente dall’uomo. • Probabilmente diventa di notevole importanza un periodo prodromico alla liberazione per valutare il recupero completo e l’abitudine alla vita in natura. Liberazione di animali dopo la detenzione nei centri di recupero • Nulla dice la legge sugli animali che vengono valutaT come non idonei al reinserimento in natura • Spesso vengono detenuT comunque nei centri recupero che pertanto diventano luoghi di detenzione permanente. ETca della gesTone faunisTca La gesTone faunisTca è sempre il fruUo del bilanciamento di vari interessi: 1. SfruUamento delle specie dal punto di vista economico; 2. GesTone venatoria che comprende piani di abbaVmento e ripopolamento; 3. Protezione delle specie in via di esTnzione; 4. Controllo sanitario; 5. Monitoraggio dell’eventuale presenza di specie esoTche invasive. ETca delle gesTone faunisTca • presupposto della gesTone faunisTca in base alla legge 157/92 sono i piani faunisTci che visT i molteplici interessi in gioco diventano fruUo della sovrapposizione tra previsioni di sfruUamento e di conservazione. • Si sovrappongono le posizioni degli agricoltori, dei cacciatori e degli ambientalisT. ETca della gesTone faunisTca Una gesTone di Tpo “ETICO” deve considerare: 1. Lo studio della consistenza delle popolazioni: la distribuzione sul territorio, lo stato di salute, le classi di età presenT, le modalità di crescita o declino. 2. La definizione del numero degli individui da prelevare. 3. Il benessere degli animali coinvolT MaltraUamento e caccia • Quando un animale selvaTco può considerarsi “maltraUato”. • Nel considerare che la caraUerisTca fondamentale della fauna selvaTca è la vita in stato di libertà ogni privazione di tale libertà è già in astraUo un maltraUamento ( o una detenzione in condizione incompaTbile con le caraUerisTche etologiche). MaltraUamento e caccia • Tra legge sulla caccia e codice penale esiste un rapporto di specialità, pertanto traUandosi di aVvità venatoria non potrebbe essere applicato il codice. • La Cassazione ha tuUavia cercato di trovare spazi di applicazione del reato di maltraUamento anche nelle aVvità autorizzate dalla legge sulla caccia. MaltraUamento e caccia 1. La legge sulla caccia non esaurisce la tutela della fauna. 2. Alcune praTche venatorie, pur essendo consenTte, non autorizzano ad infliggere agli animali sofferenze ingiusTficate. 3. Il cacciatore, pur esercitando un diriUo, non ha la facoltà di soUoporre l’animale a sofferenze non giusTficate dall’aVvità venatoria. MaltraUamento e caccia • È necessario pertanto valutare caso per caso la praTca venatoria messa in aUo. • InfaV, pur essendo l’aVvità autorizzata, nelle concrete modalità di aUuazione può cagionare inuTli sofferenze all’animale, non giusTficate dalle esigenze venatorie. • InuTli sofferenze potrebbero anche essere infliUe mediante la soUoposizione dell’animale ad aVvità troppo gravose per le sue caraUerisTche. MaltraUamento e caccia In altre parole si tollera che certe praTche venatorie possano causare sofferenze, si pone però un limite di tolleranza che, qualora venga superato, giusTfica l’applicazione del codice penale. MaltraUamento e caccia • Pensiamo al caso dei richiami vivi. La Corte pur ritenendo legiVma la praTca ha riconosciuto il reato di sevizie (ripeTTvità del maltraUamento) quando l’animale legato e imbracato per le ali veniva costreUo a provare a volare per poi ricadere a terra. • Oppure il caso della detenzione in gabbie per cui si è riconosciuto il reato di detenzione incompaTbile con le caraUerisTche etologiche quando le gabbie sono così piccole da limitare ogni funzione all’animale. Fauna esoTca • Definizione: “sono consideraT animali selvaTci esoTci, gli uccelli, i mammiferi e i reVli facenT parte della fauna esoTca, ovvero che vivono stabilmente in stato di libertà nei loro paesi di origine e dei quali non esistono in Italia popolazioni libere”. RiferimenT normaTvi • Convenzione di Washington • Reg. 338/1997 CE • Reg. 318/2008 contenente gli allegaT con gli elenchi delle specie proteUe. • Legge 150/1992 concernente le sanzioni Disciplina • La tutela della fauna esoTca è effeUuata principalmente in relazione al commercio internazionale. • Il traffico di animali proteV è una delle maggiori cause di esTnzione. • Da valutare inoltre che gli animali esoTci subiscono stress da trasporto e da detenzione in ambienT non idonei. • Il fenomeno dell’abbandono in natura di specie esoTche è causa di squilibri ai nostri ecosistemi. Disciplina • L’Autorità di gesTone è il Ministero per le PoliTche Agricole alimentari e forestali per mezzo del servizio CITES del Corpo Forestale dello Stato. • Le specie hanno un regime di tutela a seconda dell’allegato cui appartengono. • Le specie inserite nell’allegato “A” godono del maggior livello di protezione. La fauna esoTca Le specie di cui all’allegato “A” per essere importate esportate o riesportate dal territorio dell’UE devono essere accompagnate da cerTficato e da licenza. La licenza autorizza al commercio di una determinata specie su parere di una commissione scienTfica. Il cerTficato dimostra la legale provenienza dell’animale o di parT di esso. La fauna esoTca Anche nella normaTva che regolamenta il commercio internazionale di specie proteUe si cita il benessere animale che nel caso della fauna esoTca assume una connotazione parTcolare in relazione a specie del tuUo estranee alle caraUerisTche degli ambienT europei. Regime sanzionatorio • Divieto di importazione esportazione o riesportazione di esemplari di cui all’allegato “A” senza licenza o cerTficato • Sanzione penale per la violazione delle prescrizioni sulla incolumità degli esemplari • Divieto di commerciare , uTlizzare a scopo di lucro, esporre, detenere, vendere. • Confisca degli esemplari. AspeV giuridici della teleanestesia la disciplina delle armi Definizione di arma: Art. 585 CP: 1. Armi da sparo e tuUe le altre la cui desTnazione naturale è l’offesa della persona; 2. TuV gli strumenT aV ad offendere dei quali è dalla legge vietato il porto in modo assoluto ovvero senza giusTficato moTvo; 3. Le materie esplodenT ed i gas asfissianT sono assimilaT alle armi. AspeV giuridici della teleanestesia la disciplina delle armi • Art. 30 T.U.L.P.S.: 1.Le armi proprie, cioè quelle da sparo e tuUe quelle la cui desTnazione è l’offesa della persona 2.Le bombe , qualsiasi macchina o involucro contenenT materie esplodenT ovvero gas asfissianT o accecanT AspeV giuridici della teleanestesia disciplina delle armi • Legge 110/1975 classificazione delle armi: 1.Armi da guerra, Tpo guerra, munizione da guerra; 2.Armi comuni e relaTve munizioni; 3.OggeV aV ad offendere. Classificazione delle armi Classificazione delle armi proprie • Armi da guerra: parTcolare potenzialità di offesa. Armamento delle forze armate e forze dell’ordine; • Armi Tpo guerra: che pur non essendo armi da guerra possono uTlizzare lo stesso munizionamento; • Armi comuni da sparo: art.2 legge 110/75: fucili, rivoltelle, pistole, ad emissione di gas con potenza superiore a 7,5 joule, strumenT lanciarazzi….. Armi improprie • OggeV che non sono naT con lo scopo di offendere ma se usaT impropriamente possono causare danni fisici. • Il porto di quesT oggeV non può essere vietato ma è consenTto per l’uso cui sono desTnaT (giusTficato moTvo). detenzione • Detenere un’arma significa averla nella propria disponibilità. E’ una situazione di faUo. Per detenere un’arma è necessario fare denuncia al commissariato di P.S. o al Comando dei CC. • Si possono detenere 3 armi comuni da sparo, 6 armi per uso sporTvo, numero illimitato di armi da caccia. • L’arma semplicemente detenuta non può essere portata fuori dalla propria abitazione o perTnenza. Il porto d’armi • Portare l’arma significa non solo farla uscire dalla propria abitazione o perTnenze, ma anche trasportarla e averla nella propria disponibilità (il cacciatore porta il fucile in pronto uso per l’aVvità venatoria); • Per poter fare ciò serve una autorizzazione dell’autorità. Il porto d’armi • Il Questore concede la licenza per il porto dell’arma lunga. • Il PrefeUo concede il porto d’armi (dimostrato il bisogno): per la pistola, porto di bastoni animaT. Licenza di porto di fucile • Ha validità 6 anni • Può essere concesso per uso di caccia • Può essere concesso per uso sporTvo. Il fucile per la teleanestesia È sempre stato considerato uno strumento di lavoro, potrebbe rientrare nelle armi improprie, ovvero non nasce con lo scopo di offendere ma se usato impropriamente può causare danni fisici. La giurisprudenza si era assestata sulla necessità del giusTficato moTvo per portarlo. Il fucile per la teleanestesia • Con decreto del Ministro dell’interno e della salute alcuni modelli di fucile per teleanestesia sono staT tuUavia inseriT nel catalogo nazionale delle armi; • Pertanto è diventato ‘ope legis’ un’arma; • Il catalogo nazionale delle armi comuni da sparo conTene l’elenco delle armi ed è garanzia delle loro qualità. Quale licenza? • Primo problema si pone, per i modelli di fucile non catalogaT: sono da considerarsi ugualmente armi? • Quale licenza deve conseguire il veterinario che porta e uTlizza il fucile per la teleanestesia, visto che il porto d’armi è concesso per uso di caccia o per uso sporTvo? Quale licenza? • Il veterinario dovrà richiedere un qualsiasi porto d’armi ( visto che uno specifico non esiste perché in realtà non servirebbe); • L’Autorità (Questore traUandosi di arma lunga) rilascerà indifferentemente o quello sporTvo o quello per uso di caccia (quello per uso di caccia consente anche l’uso sporTvo). Obbligo di custodia • La legge dice “assicurare la custodia con ogni diligenza”. • Obbligo di denunciare immediatamente lo smarrimento, o il furto di arma o di parte di essa.