LEGGE REGIONALE N. 15 DEL 02-03-1994 REGIONE BASILICATA DISCIPLINA DEI PRESIDI DIAGNOSTICI, CURATIVI ED AMBULATORIALI PRIVATI Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA N. 13 del 5 marzo 1994 Il Consiglio Regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge: TITOLO I ARTICOLO 1 Oggetto e finalità In riferimento all' art. 43 della Legge 23- 12- 78 n. 833, ad integrazione e completamento della Legge regionale 30- 4- 1980 n. 25, la presente legge disciplina i requisiti per l' apertura e l' esercizio dei presidi diagnostici, curativi e riabilitativi ambulatoriali privati che, ai fini della presente legge, si distinguono in: - poliambulatori; - laboratori o gabinetti di medicina nucleare; - laboratori o gabinetti di radiodiagnostica; - laboratori o gabinetti di radioterapia; - ambulatori di fisiochinesiterapia e rieducazione funzionale. Per i laboratori di analisi chimico - cliniche e sierobiologiche si fa rinvio alla disciplina contenuta nelle leggi regionali 30- 4- 80, n. 25 e 11- 5- 87, n. 12. I presidi privati di cui al I comma possono avere la configurazione autonoma ovvero possono essere organizzativamente raggruppati in un' unica struttura, purchè in possesso dei requisiti specifici propri di ciascun presidio. I requisiti di cui alla presente legge si applicano altresì ai servizi sanitari ed ai presidi diagnostici curativi e riabilitativi annessi agli stabilimenti termali, nonchè ai servizi ambulatoriali esterni delle case di cura private, delle istituzioni sanitarie private di cui al V comma dell' art. 43 della Legge 23- 12- 78, n. 833 e degli istituti privati di ricovero di cui agli artt. 41 e 42 della stessa legge. ARTICOLO 2 Rilevazione dei poliambulatori, laboratori e ambulatori di cui all' art. 1 A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, con riferimento ai piani sanitari regionali, la Giunta regionale al fine del rilascio delle autorizzazioni ad aprire, gestire, ampliare o trasformare poliambulatori, o laboratori di medicina nucleare, di radioagnostica, di radioterapia, di fisiochineterapia e rieducazione funzionale, deve acquisire relazione della USL competente per territorio dalla quale risulti: a) il livello attuale di domanda di presentazione erogate dai poliambulatori o laboratori di cui al comma precedente, e di quello prevedibile per il biennio successivo sulla base anche dei piani sanitari regionali; b) la misura della potenzialità attuale di risposta delle strutture dei poliambulatori e laboratori pubblici e privati operanti nell' ambito della USL e dei distretti sanitari di base e di quelle prevedibili in base ai piani sanitari regionali; c) la indicazione emergente dal rapporto fra fabbisogno e disponibilità di prestazione, delle future necessità finalizzate alla realizzazione, in armonia con le previsioni di piano, di una equa distribuzione territoriale della rete e dei presidi sanitari di cui al 1o comma del presente articolo. ARTICOLO 3 Domanda di autorizzazione Chiunque intende ottenere l' autorizzazione ad aprire, ampliare, trasformare o trasferire un poliambulatorio o un laboratorio di medicina nucleare, radiodiagnostica, radioterapia o di fisiochinesiterapia e rieducazione funzionale, deve inoltrare istanza, in regola con le leggi sul bollo, dalla quale deve risultare: a) il tipo di livello di poliambulatorio o laboratorio che si intende aprire, ampliare, trasformare o trasferire; b) l' ubicazione della sede; c) la planimetria, in duplice copia, dei locali del poliambulatorio o del laboratorio in scala 1: 100; d) l' elenco delle prestazioni che si intendono effettuare; e) l' elenco completo degli impianti e delle attrezzature di cui sarà dotato il poliambulatorio o il laboratorio; f) le generalità ed i titoli professionali del personale laureato e di quello che assume la direzione tecnica del poliambulatorio o del laboratorio; g) le generalità , i titoli e le qualifiche del personale che dovrà operare nel poliambulatorio o nell' ambulatorio; h) la dichiarazione di assunzione di responsabilità della direzione tecnica da parte del laureato preposto; i) dichiarazione di assunzione di responsabilità del medico preposto ai prelievi sul corpo umano; l) la dichiarazione di non partecipazione in qualità di socio o di titolare unico della gestione di altre strutture diagnostiche, curative e riabilitative. La domanda deve essere presentata alla USL competente per territorio, la quale, entro 60 giorni dal ricevimento, la trasmette al Dipartimento Regionale di Sicurezza Sociale insieme al proprio parere sulla opportunità di autorizzare la nuova struttura motivata in base agli elementi di cui all' art. 2. ARTICOLO 4 Commissione tecnica E' istituita presso le Unità Sanitarie Locali una commissione tecnica con il compito di effettuare la verifica della esistenza dei requisiti edilizi, dotazione di personale e strumentale specificatamente elencati negli artt. 9, 12, 15, 16 e 18. La Commissione è nominata dalla Giunta regionale ed è composta: - da 1 membro designato dall' Ordine dei Medici competente per territorio; ne sanitaria designato dall' assessore alla Sanità ; - dai capi dei Servizi Igiene e Sanità pubblica, ospedaliera, assistenza sanitaria, dal capo servizio tecnico e dai coordinatori amministrativo e sanitario della USL; - da un dirigente regionale, che la presiede. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un funzionario della carriera direttiva nominato dall' amministrazione dell' Unità Sanitaria Locale. La commissione dura in carica 5 anni. ARTICOLO 5 Rilevazione dell' attività dei presidi diagnostici, curativi e riabilitativi ambulatoriali privati I presidi diagnostici, curativi e riabilitativi ambulatoriali privati sono obbligati alla compilazione dei referti specialistici. E' fatto obbligo altresì a detti presidi di trasmettere, entro il 31 gennaio di ogni anno, al Dipartimento Sicurezza Sociale della Regione ed all' Unità Sanitaria Locale competente per territorio l' elenco del personale in servizio, il tipo ed il numero delle prestazioni erogate nel corso dell' anno precedente. I presidi suddetti sono obbligati altresì : a) a trasmettere al Dipartimento Sicurezza Sociale della Regione, in caso di assenza temporanea o di impedimento del Direttore tecnico, la dichiarazione di assunzione delle funzioni e delle responsabilità di direttore tecnico del presidio da parte di altro operatore laureato ed abilitato alla direzione; b) a trasmettere al Dipartimento Regionale di Sicurezza Sociale tutte le variazioni di personale; c) a trasmettere tempestivamente al Presidente della Giunta regionale ed all' Amministrazione della Unità Sanitaria Locale competente per territorio tutti i dati e le informazioni richieste e a sottoporsi ai controlli di qualità e di quantità programmati dalla Regione; d) al pagamento della tassa annuale di apertura entro e non oltre il termine previsto dalla presente normativa, pena decadenza dell' autorizzazione. ARTICOLO 6 Autorizzazioni L' apertura, l' ampliamento, la trasformazione, il trasferimento e l' esercizio dell' attività dei presidi diagnostici, curativi e riabilitativi ambulatoriali privati di cui ai successivi articoli sono soggetti all' autorizzazione della Giunta regionale, fermo restando la necessità di certificazioni del Sindaco in ordine all' usabilità specifica a norma delle vigenti disposizioni in materia. Gli ambulatori o gabinetti di medicina nucleare e gli ambulatori o gabinetti di radiodiagnostica sono inoltre soggetti alla normativa vigente in materia di radioprotezione. Le autorizzazioni per singoli presidi potranno essere concesse solo in presenza dei requisiti edilizi, dotazione di personale e strumentale speficamente elencate. Relativamente all' esercizio di settore specifici delle attività di cui ai successivi articoli, in sede di autorizzazione, sentita la commissione di cui all' art. 4, vengono stabiliti negli articoli successivi i requisiti minimi dei locali, delle attrezzature e del personale che il presidio deve garantire. I requisiti minimi dovranno, su parere della Commissione di cui all' art. 4, essere qualitativamente e quantitativamente adeguati al comune di attività svolta nell' anno precedente. TITOLO II ARTICOLO 7 Poliambulatori, definizione Ai fini della presente legge per poliambulatori si intendono tutti i servizi e presidi privati aperti al pubblico, ove si dia luogo da parte di più sanitari, alla erogazione ambulatoriale di molteplici prestazioni rientranti nell' ambito di diverse specialità . ARTICOLO 8 Attività assimilabili Fatte salve le disposizioni di cui ai titoli successivi ricadono nella disciplina prevista dal presente titolo: a) le attività ambulatoriali rientranti nella medesima specialità allorchè la complessità della struttura e delle attrezzature impiegate comporti una organizzazione propria del presidio, prevalentemente rispetto all' attività del singolo sanitario; b) i presidi ambulatoriali privati nei quali in modo esclusivo o prevalente si provvede senza bisogno di degenza, a trattamenti di dialisi di cittadini italiani e stranieri. I presidi di dialisi debbono essere dotati di almeno tre unità dialitiche ed essere in possesso in particolare dei requisiti strutturali ed organizzativi specificati dall' articolo che segue. ARTICOLO 9 Requisiti per l' apertura e l' esercizio dei poliambulatori A) Requisiti edilizi - un vano di attesa; - un vano per attività amministrative; - due o più servizi igienici, uno dei quali riservato al personale, comunque proporzionalmente nel numero all' entità e al tipo di attività esercitata; - un numero di ambulatori, con disponibilità di adeguato spazio da adibire a spogliatoio per gli utenti, pari ad almeno il 30% delle attività specialistiche, oggetto dell' autorizzazione e comunque tali da garantire la compatibilità tra le diverse attività esercitate nel medesimo ambulatorio; - distinte aree per lo svolgimento di attività specifiche comportanti l' installazione di attrezzature particolari, con le necessarie separazioni non inferiore a dodici mq per ogni operatore. In linea generale i locali debbono in ogni caso assicurare un corretto ed adeguato svolgimento delle attività autorizzate ed essere comunque tali da soddisfare la vigente normativa in materia di igiene e sanità , di edilizia, di prevenzione antincendio, di infortunistica e di igiene del lavoro: - per quanto concerne i presidi ambulatoriali per dialisi ciascuno di esso deve essere dotato in particolare di: a) una sala preparazione dell' acqua; b) sale dialisi con relativo bagno; tutte munite di condizionatore d' aria; i locali adibiti a sale dialisi debbono essere adeguati alla normativa per il rischio sismico. Per il trattamento dialitico dei pazienti AU positivi dovrà essere prevista una sola dialisi separata. L' impianto di distribuzione dell' acqua che arriverà in sala dialisi dalla sala di preparazione, deve essere fatta con tubatura in plastica che possa essere sostituibile. A fianco di ciascun posto letto deve esserci uno scarico per l' acqua che confluisce nello scarico generale. Ogni posto letto inoltre dovrà essere dotato di un pannello elettrico con interruttore salva - vita e possibilità di contatto elettrico. B) Personale Nei poliambulatori deve essere assicurata la presenza di personale medico, sanitario ausiliario, tecnico, amministrativo ed ausiliario in numero proporzionale al carico di lavoro ed all' entità qualitativa e quantitativa delle attività svolte. Requisito minimo per l' autorizzazione è comunque costituito dalla seguente dotazione di personale: - un direttore tecnico responsabile, che può essere anche uno specialista operante nel poliambulatorio; - un medico specialista in ciascuna delle attività specialistiche esercitate ed oggetto dell' autorizzazione, a rapporto di lavoro subordinato o a rapporto libero - professionale. E' in ogni caso necessario assicurare la presenza continuativa di specialisti, per ciascuna delle attività autorizzate per un numero di ore corrispondenti alle ore di apertura al pubblico di ogni specialità , che risultino comunicate al competente servizio della USL; - unità di personale ausiliario e di personale amministrativo a rapporto di lavoro subordinato, adeguato al numero e al tipo delle attività esercitate; - un adeguato numero di personale ausiliario a rapporto di lavoro subordinato; Per i trattamenti di dialisi, almeno una unità infermieristica debitamente addestrata, per ogni 3 unità dialitiche. C) Direzione tecnica Ad ogni poliambulatorio deve essere preposto un direttore tecnico, che non può dirigere altri ambulatori o presidi privati, il quale deve garantire la propria presenza per almeno la metà delle ore di apertura al pubblico che risultano comunicate al competente servizio di assistenza sanitaria della USL competente per territorio. Fermo restando quanto previsto dall' art. 6 lett. q) della legge 23 dicembre 1978, n. 833, per esercitare le funzioni di direttore tecnico occorrono i seguenti requisiti: - laurea in medicina e chirurgia; - iscrizione all' Albo professionale dei medici; - diploma di specializzazione in igiene pubblica o direzione sanitaria o titolo equipollente, oppure diploma di una delle specialità esercitate nel poliambulatorio. Ferma la responsabilità professionale dei singoli operatori, il direttore tecnico risponde della regolarità del servizio. In particolare il direttore tecnico sceglie ed approva, d' intesa con gli specialisti delle singole attività autorizzate, le metodiche operative, organizza i servizi, vigila nella idoneità delle attrezzature e degli impianti, presta, direttamente o tramite i collaboratori medici a ciò destinati, la consulenza necessaria. Il direttore tecnico è altresì responsabile: - dell' applicazione del regolamento interno; - dello stato igienico dei locali, dello stato delle attrezzature e degli impianti, delle scorte e dello stato di conservazione del materiale impiegato, nonchè della corretta applicazione delle norme di tutela degli operatori contro i rischi derivanti dalla specifica attività di ciascuno di essi; - della registrazione, trascrizione e conservazione dei referti per le attività per le quali è prevista la refertazione. D) Dotazione strumentale La dotazione minima strumentale del poliambulatorio deve essere strettamente correlata alle singole attività specialistiche rientranti nell' atto di autorizzazione e deve comunque essere tale da assicurare un adeguato espletamento delle attività stesse. Relativamente all' attività di dialisi il presidio dovrà essere dotato in particolare di: 1) impianti idrico: - presa di acqua con un minimo di 4/ 5 atmosfere; - clorazione dell' acqua: contenitore da 85/ 100 litri in plastica più una pompa per l' iniezione del cloro; - addolcimento dell' acqua: un addolcitore della portata minima di 8 metri cubi per ogni rigenerazione; - declorazione dell' acqua: un decloratore automatico; - un apparecchio di osmosi inversa; - una cella di controllo di conducibilità dell' acqua osmotizzata; 2) impianto elettrico la potenza assorbita dall' impianto elettrico dipende naturalmente anche dal tipo di apparecchiature scelte. TITOLO III ARTICOLO 10 Laboratori di analisi chimico - cliniche e microbiologiche In ordine alla classificazione dei laboratori di analisi, ai punti di prelievo e raccolta campioni, ai locali dei laboratori, all' orario di servizio, alla registrazione ed archiviazione dei risultati degli esami, al personale, agli schemi organizzativi dei laboratori vale la disciplina contenuta nella Legge regionale 30 aprile 1980 n. 25, così come modificata nella Legge regionale n. 12. La normativa contenuta nelle disposizioni legislative di cui al precedente comma vengono integralmente recepite con la presente legge e ne formano parte integrante e sostanziale. TITOLO IV Ambulatori o gabinetti di medicina nucleare ARTICOLO 11 Definizione di ambulatori o gabinetti di medicina nucleare Ai fini della presente legge, per ambulatori o gabinetti di medicina nucleare si intendono tutti gli ambulatori privati aperti al pubblico che istituzionalmente provvedono ad effettuare indagini medico - nucleari con impiego di radionuclidi in forma non sigillata. Gli ambulatori di medicina nucleare si distinguono in due categorie: a) ambulatori di medicina nucleare " in vivo" che eseguono esclusivamente prestazioni diagnostiche " in vivo"; b) ambulatori di medicina nucleare " generale" che eseguono prestazioni diagnostiche sia " in vivo" sia " in vitro". ARTICOLO 12 Requisiti per l' apertura e l' esercizio degli ambulatori o gabinetti di medicina nucleare L' ambulatorio o gabinetto di medicina nucleare, che non sia settore aggregato di un laboratorio generale di base, deve essere dotato dei requisiti specifici oltre ai requisiti generali di cui alla legge regionale 30- 4- 80 n. 25, come modificata dalla Legge regionale 11- 5- 87, n. 12; A) Requisiti edilizi 1) Ambulatorio o gabinetto di medicina nucleare " in vivo" - un vano per ogni sistema di misura, di dimensioni adeguate affinchè venga assicurata una sufficiente protezione agli operatori fra sorgente ed operatore; - un vano per l' attesa dei pazienti non portatori di radioattività , collocato all' esterno della zona controllata; - un vaso per l' attesa dei pazienti portatori di radioattività ; - un vano per lo stoccaggio e la manipolazione delle sostanze radioattive; - un vano adeguato per lo stoccaggio dei rifiuti radioattivi; - un vano per spogliatoio dei pazienti; - almeno due servizi igienici, di cui uno all' interno della zona controllata ad uso esclusivo dei pazienti portatori di radioattività , in regola con le prescrizioni di legge relativamente allo smaltimento dei rifiuti radioattivi. 2) Ambulatorio o gabinetto di medicina nucleare " generale" a) Diagnostica in vivo: - un vano per ogni sistema di misura, di dimensioni adeguate affinchè venga assicurata una sufficiente protezione agli operatori fra sorgente ed operatore; - un vano per l' attesa dei pazienti non portatori di radioattività , collocato all' esterno della " zona controllata; - un vano per l' attesa dei pazienti portatori di radioattività ; - un vano per lo stoccaggio e la manipolazione delle sostanze radioattive; - un vano per lo stoccaggio dei rifiuti radioattivi; - un vano per spogliatoio dei pazienti; - almeno due servizi igienici, di cui uno all' interno della " zona controllata" ad uso esclusivo dei pazienti portatori di radioattività , in regola con le prescrizioni di legge relativamente allo smaltimento dei rifiuti radioattivi; b) diagnostica in vitro - un vano per la collocazione dello strumento o degli strumenti di misura; - un vano per i prelievi; dati. B) Personale Negli ambulatori o gabinetti di medicina nucleare deve essere assicurata la presenza di personale medico, personale tecnico radiologico per la diagnostica in vivo ed in vitro o tecnico di laboratorio per la diagnostica in vitro e personale amministrativo in numero proporzionale al carico di lavoro e all' entità qualitativa e quantitativa dell' attività svolta. Deve comunque essere assicurata la presenza di un medico, che può essere lo stesso direttore tecnico, fornito di diploma di specializzazione in medicina nucleare; se il diploma di specializzazione sia stato conseguito antecedentemente all' adeguamento delle scuole di specializzazione alla normativa CEE, l' attività può essere espletata anche da un medico specializzato di radiologia o in radiologia generale. C) Direzione Tecnica Ad ogni ambulatorio o gabinetto di medicina nucleare deve essere proposto un direttore tecnico, che non può dirigerne altri, il quale deve garantire la propria presenza per almeno la metà delle ore di apertura al pubblico nell' intesa però che nessuna attività di medicina nucleare può essere effettuata in assenza del relativo specialista. L' orario di apertura al pubblico deve essere comunicato al competente Servizio Assistenza Sanitaria dalla USL competente per territorio. Fermo restando quanto previsto dall' art. 6 lett. q della Legge 23- 12- 78 n. 833, per esercitare le funzioni di direttore tecnico occorrono i seguenti requisiti: - laurea in medicina e chirurgia; - iscrizione all' albo professionale dei medici; - diploma di specializzazione o libera docenza in medina nucleare; se il diploma di specializzazione sia stato conseguito antecedentemente all' adeguamento della scuola di specializzazione alla normativa CEE, l' attività può essere espletata anche da un medico specializzato di radiologia o in radiologia generale. Il Direttore Tecnico risponde della regolarità del servizio, pur restando ferma la responsabilità personale dei singoli operatori. Il Direttore Tecnico ha le seguenti attribuzioni: a) cura l' applicazione del " regolamento interno" specie per quanto riguarda la tutela del personale e dei pazienti contro i rischi derivanti dall' utilizzazione delle radiazioni ionizzanti; b) vigila sulla idoneità degli impianti, del materiale sensibile e di quello radioattivo impiegato; inoltre, per il controllo della attrezzature, deve avvalersi della consulenza di un fisico sanitario; c) vigila sulla registrazione, trascrizione ed archiviazione dei referti; d) è responsabile del rilascio agli aventi diritto del referto degli esami e presta, direttamente o indirettamente, tramite i collaboratori medici, la consulenza necessaria per l' interpretazione degli esami stessi. D) Dotazione strumentale La dotazione strumentale minima per la diagnostica " in vivo" indispensabile per effettuare indagini medico - nucleari statiche o morfologiche e dinamico - funzionali, è sostituita da: a) sistema camera a scintillazione; b) calibratore di dosi. Devono essere inoltre presenti: - armadio farmaceutico per pronto soccorso: - attrezzature per erogazione di ossigeno e respiratore tipo Ambu. La dotazione strumentale minima per diagnostiche " in vitro" è costituita da: a) contatore automatico per sorgenti gammaemittenti; b) strumentazione essenziale di laboratorio: - centrifuga di seriologia e centrifuga refrigerata; - frigoriferi a + 4 gradi e congelatore a - 20 gradi; - bilancia analitica. Sia i laboratori che esplicano attività diagnostiche " in vivo" che quelli che esplicano attività " in vitro", è necessaria la strumentazione per monitoraggio personale e d' ambiente, secondo le norme di radio - protezione. TITOLO V Ambulatori di radiodiagnostica e ambulatori o gabinetti privati di radioterapia ARTICOLO 13 Definizione di ambulatori o gabinetti di radiodiagnostica Ai fini della presente legge, per ambulatori o gabinetti di radiodiagnostica si intendono tutti i privati aperti al pubblico che effettuano indagini diagnostiche con impiego di metodologie radiologiche. Rientrano altresì nell' ambito della presente legge i gabinetti o gli ambulatori ove si impiegano ai fini diagnostici altre metodologie di formazione di immagini. Non sono soggetti alla presente normativa gli studi professionali medici i cui l' esercizio della diagnosi radiologica ha carattere occasionale come completamento dell' esame clinico. Tali ultimi studi professionali, fermo restando quanto previsto dalla normativa in materia di radioprotezione, non possono eseguire ricerche radiologiche o diagnostiche, strumentali per conto di altri sanitari o di Enti pubblici o privati, nel redigere e rilasciare referti radiologici. L' esecuzione di esami radiologici a domicilio su singolo paziente impossibilitato ad accedere alle strutture, è consentita esclusivamente ai presidi di radioagnostica espressamente autorizzati, sentita la Commissione di cui al precedente art. 4. ARTICOLO 14 Definizione di ambulatorio o gabinetto privato di radioterapia Per ambulatori o gabinetti di radioterapia si intendono tutti gli ambulatori aperti al pubblico che provvedono alla erogazione di cure con radiazioni ionizzanti. In un laboratorio o gabinetto di radioterapia possono essere installate macchine radiogene per roentgenterapia convenzionale e per plesioroentgenterapia, con esclusione di macchine o sorgenti per radioterapia con alta energia e per l' impiego terapeutico di sorgenti radioisotopiche. Le case di cura private sono escluse dalle limitazioni di cui al comma precedente, le stesse, per tale attività , sono soggette alle specifiche disposizioni stabilite dalla normativa vigente. ARTICOLO 15 Requisiti per l' apertura e l' esercizio degli ambulatori o gabinetti di radiodiagnostica A) Requisiti edilizi La dotazione minima di locali di un ambulatorio o gabinetto di radiodiagnostica è costituita da: - una sala di diagnostica; - uno spogliatoio per gli utenti; - un adeguato spazio per il trattamento delle pellicole; - almeno due servizi igienici, uno dei quali destinato esclusivamente agli utenti; - un vano di attesa; - un vano per la refertazione, per attività amministrative e per archivio. La sala o le sale in cui sono installate unità di radiodiagnostica debbono essere strutturate in maniera da risultare in zona controllata. La superficie complessiva minima dei locali da utilizzare per presidio di radiodiagnostica non deve essere inferiore a mq 100 netti e deve comunque essere tale da assicurare la disponibilità di almeno 35 mq per ogni unità radiodiagnostica anche plurifunzionale dotata di apparecchiature non utilizzabili contemporaneamente. B) Personale Nell' ambulatorio o gabinetto di radiodiagnostica deve essere assicurata la presenza di personale medico, tecnico di radiologia, amministrativo ed ausiliario in numero proporzionato al carico del lavoro, alla entità qualitativa e quantitativa delle sale diagnostiche e alle attività svolte. E' consentita l' utilizzazione a rapporto professionale, con impegno di lavoro anche parziale, esclusivamente di medici radiologici diversi dal responsabile tecnico. C) Direzione Tecnica Ad ogni ambulatorio o gabinetto di radiodiagnostica deve essere preposto un Direttore Tecnico, che non può dirigerne altri, il quale deve garantire la propria presenza per almeno la metà delle ore di apertura al pubblico comunicate al competente Servizio di Assistenza Sanitaria della USL nel cui territorio è ubicato. In ogni caso deve essere garantita la presenza di almeno un medico specialista radiologico per l' intero arco di attività di radiodiagnostica dell' ambulatorio o del gabinetto. Fermo restando quanto previsto dall' art. 6 lett. q) della Legge 23- 12- 78 n. 833, per esercitare le funzioni di Direttore Tecnico occorrono i seguenti requisiti: - laurea in medicina e chirurgia; - iscrizione all' albo professionale dei medici; - diploma di specializzazione o libera docenza in radiologia. Il Direttore Tecnico risponde della regolarità del servizio, ferma la responsabilità professionale dei singoli operatori. Il Direttore Tecnico ha in particolare le seguenti attribuzioni: a) cura l' applicazione del regolamento interno, specie per quanto riguarda la tutela del personale e dei pazienti contro i rischi derivanti dalla utilizzazione delle radiazioni ionizzanti; b) vigila sulla idoneità delle attrezzature, degli impianti e del materiale sensibile; c) vigila sulla registrazione, trascrizione e conservazione dei referti; d) è responsabile del rilascio agli aventi diritto del referto degli esami e presta, direttamente o indirettamente, tramite i collaboratori medici, la consulenza necessaria per le interpretazioni degli esami. D) Dotazione strumentale La dotazione strumentale minima, che tiene conto di ragioni protettive, è costituita da una unità di radiodiagnostica che abbia almeno le seguenti caratteristiche: un generatore; - un ortoclinicoscopio dotato di serigrafo e di amplificatore di immagini; - un accessorio per tomografia; - un teleradiografo con sistema antidiffondente e griglia fissa o mobile. Nello studio devono inoltre essere presenti: - attrezzature per lo sviluppo e fissaggio delle pellicole; - armadio farmaceutico di pronto soccorso; - attrezzature per erogazioni di ossigeno e respiratore tipo Ambu. La utilizzazione di accessori o impianti di radiodiagnostica specialistica supplementari a quelli del presente articolo o di apparecchi di diagnostica strumentale di formazione delle immagini non utilizzanti radiazioni ionizzanti, formerà oggetto di specifica valutazione all' atto dell' autorizzazione da parte della Giunta regionale, sentito il parere della Commissione di cui all' art. 4. La Giunta regionale stabilirà in tali casi gli ulteriori requisiti dei locali, delle attrezzature e del personale che il presidio deve garantire. ARTICOLO 16 Requisiti per l' apertura e l' esercizio degli ambulatori o gabinetti privati di radioterapia A) Requisiti edilizi Ciascun ambulatorio o gabinetto di radioterapia per l' esercizio dell' attività terapeutica deve avere la seguente minima dotazione di locali: - locale per la roentgenterapia compreso il vano comando dell' apparecchio di superficie non inferiore a mq 35 con adeguate condizioni di aerazione e climatizzazione; - lettino per trattamento; - accessori tecnici e di radioprotezione, previsti dalla vigente legislazione; - 1/ 2 spazi per la preparazione dei pazienti indipendenti dalla sala di irradiazione; - spazio adeguato per l' attività amministrativa. B) Personale Negli ambulatori o gabinetti per radioterapia deve essere garantita la presenza di personale medico, tecnico, amministrativo ed ausiliario adeguato al carico di lavoro e alle attività svolte. In particolare deve essere assicurata la presenza di: - un medico fornito del diploma di specializzazione o libera docenza in radioterapia (o in radiologia o radiologia generale se conseguita antecedentemente all' adeguamento delle scuole di specialità alle normative CEE); - un tecnico di radiologia per ogni " attività operativa". B) Direzione Tecnica Ad ogni gabinetto di radioterapia deve essere preposto un Direttore Tecnico, che non può dirigere altri; il quale deve garantire la presenza per almeno la metà delle ore di apertura al pubblico dell' ambulatorio comunicate al competente servizio di assistenza sanitaria della USL nel cui territorio è ubicato, fermo restando che in ogni caso deve essere garantita la presenza di un medico specialista durante l' intero arco di attività dell' ambulatorio stesso. Oltre a quanto previsto dall' art. 6 lettera q) della Legge 23- 12- 1978 n. 833, per esercitare le funzioni di direttore tecnico occorrono i seguenti requisiti: - laurea in medicina e chirurgia; - iscrizione all' Albo professionale dei medici: - diploma di specializzazione o di libera docenza in radioterapia, o in radiologia o in radiologia generale, se conseguite e antecedentemente all' adeguamento delle scuole di specialità alle normative CEE. Il Direttore Tecnico risponde della regolarità del servizio, fermo restando la responsabilità dei singoli operatori. Il Direttore Tecnico ha in particolare le seguenti attribuzioni: - cura l' applicazione del regolamento interno, specie per quanto riguarda la tutela del personale e dei pazienti contro i rischi derivanti dall' utilizzazione delle radiazioni ionizzanti; - vigila sulla idoneità delle attrezzature e della strumentazione per la dosimetria e, per il controllo della erogazione delle macchine radiogene, deve avvalersi della consulenza di un fisico sanitario; - controlla la corretta registrazione sulla cartella clinica di radioterapia di tutti i dati tecnici del trattamento; - è responsabile della sorveglianza delle manifestazioni reattive cliniche al trattamento radiante; - cura il rilascio della certificazione delle cure eseguite, secondo le norme di legge. D) Dotazione strumentale Oltre alle apparecchiature di radioterapia ogni ambulatorio o gabinetto privato, deve essere dotato: - di strumenti di misura, tarati e controllati periodicamente secondo le disposizioni di legge, per il controllo periodico e/ o straordinario dell' erogazione delle apparecchiature; - di accessori per la protezione del paziente nelle parti corporee comprese entro il fascio di radiazione (conchiglie, spessori di gomma piombifera o di laminati di piombo) adattabili alle singole situazioni anatomiche). TITOLO VI Ambulatori di fisiochinesiterapia e rieducazione funzionale ARTICOLO 17 Definizione degli ambulatori di fisiochinesi e rieducazione funzionale Ai fini della presente legge, per ambulatori di fisiochinesiterapia e di rieducazione funzionale, si intendono tutti gli ambulatori privati aperti al pubblico che, a scopo diagnostico - terapeutico, erogano energie fisiche, trattamenti chinesiterapici e di rieducazione funzionale in regime ambulatoriale. Tali strutture debbono far precedere, alla loro denominazione particolare la denominazione generale di " ambulatorio di fisiochinesiterapia e di rieducazione funzionale". Qualora nella struttura vengono esercitati solo settori specifici dell' attività di cui al presente titolo, la denominazione " ambulatorio" dovrà precedere l' indicazione degli stessi settori. ARTICOLO 18 Requisiti per l' apertura e l' esercizio degli ambulatori e fisiochinesiterapia e rieducazione funzionale A) Requisiti edilizi Per l' apertura e l' esercizio al pubblico, ciascun ambulatorio di fisiochinesiterapia e rieducazione funzionale deve essere dotato di: - un vano di attesa; - uno spazio adeguato all' attività amministrativa; - almeno due servizi igienici, uno dei quali destinato esclusivamente agli utenti; - una sala visita; - un' area per lo svolgimento delle attività specifiche, con le necessarie separazioni, che garantisca un minimo di 6 mq per posto cura e comunque una superficie complessiva non inferiore a mq 100. I locali di cui al precedente comma devono essere tali da garantire una facile ed adeguata pulizia. Gli stessi debbono, inoltre, assicurare per areazione, illuminazione umidità e termoregolazione, con ambiente igienico. B) Personale Nell' ambulatorio di fisiochinesiterapia e rieducazione funzionale, deve essere assicurata la presenza di personale medico, tecnico, amministrativo ed ausiliario in numero proporzionato al carico di lavoro, all' entità qualitativa e quantitativa delle unità terapeutiche ed alle attività svolte. Requisito minimo per l' autorizzazione è costituito dalla seguente dotazione di personale, individuata come condizione indispensabile per consentire una minima base organizzativa: a) un medico fornito del diploma di specializzazione o libera docenza in medicina fisica e riabilitazione, responsabile tecnico, a rapporto d' impiego o professionale; b) almeno un terapista della riabilitazione o, a seconda del tipo di attività , uno o più monofisioterapista a rapporto di lavoro subordinato o libero professionale. D) Direzione Tecnica Ad ogni poliambulatorio di fisiochinesiterapia e rieducazione funzionale deve essere preposto un direttore tecnico che non può dirigerne altri, il quale deve garantire la propria presenza per almeno la metà delle opere di apertura al pubblico, comunicate al competente servizio di Assistenza sanitaria. Fermo restando quanto previsto dall' art. 6, lettera a) della legge 23- 12- 1978 n. 833, per esercitare le funzioni di responsabile tecnico, occorrono i seguenti requisiti: - laurea in medicina e chirurgia; - iscrizione all' Albo professionale dei medici; - diploma di specializzazione o libera docenza in medicina fisica e riabilitazione. Il responsabile tecnico risponde della regolarità del servizio, ferma restando la responsabilità dei singoli operatori. Il Direttore Tecnico ha le seguenti attribuzioni: a) cura l' applicazione del regolamento interno; b) vigila sulla idoneità delle attrezzature e degli impianti; c) vigila sulla registrazione e trascrizione delle prestazioni; d) è responsabile delle segnalazioni obbligatorie previste dalle legislazione vigente. D) Dotazione strumentale La dotazione strumentale di cui un ambulatorio di fisiochinesiterapia e rieducazione funzionale privato deve essere dotato è il seguente: - lettini per fisiochinesiterapia; - materassini per chinesiterapia; - spalliere; - parallele; - specchio quadrettato; - apparecchio per ultrasuonoterapia; - apparecchio per marconiterapia; - apparecchio per radarterapia; - serie bagni di cure lampade a raggi infrarossi ed ultravioletti / fototerapia); - apparecchio per elettrodiagnosi ed elettroterapia; - pronto soccorso farmaceutico; - ausili per fisiochinesiterapia; - eventuali altri strumenti eroganti energie fisiche a scopo terapeutico. La dotazione strumentale di cui sopra deve essere numericamente adeguata all' effettivo carico di lavoro dell' ambulatorio. ARTICOLO 19 Aggiornamento dei requisiti La Giunta Regionale procede, con proprio provvedimento, anche su proposta delle Commissione Tecnica di cui all' art. 4, e sentito il parere della competente Commissione Consiliare, ed eventuali modifiche ed integrazioni dei requisiti tecnici, organizzativi e strumentali previsti dalla presente legge. ARTICOLO 20 Adeguamento dei requisiti dei presidi sanitari in esercizio Il termine per l' adeguamento dei requisiti dei presidi sanitari in esecuzione è fissato in anni due dalla data di entrata in vigore della presente legge sia per ciò che attiene alle strutture, che alla strumentazione ed al personale. Nel rispetto della normativa concernente l' esercizio delle professioni ed arti sanitarie, sono fatte salve le previsioni giuridiche di coloro che dirigono da almeno cinque anni un presidio o servizio privato o di coloro che per uguale periodo hanno svolto attività di tecnico delle medesime strutture. Il mancato adeguamento, entro tali termini, a tutti i requisiti previsti dal presente provvedimento, costituisce motivo di immediata sospensione dell' attività , alla quale segue la revoca dell' autorizzazione in caso di inottemperanza entro sei mesi dalla notifica del provvedimento di sospensione. In sede di verifica e riconferma delle autorizzazioni dei presidi ambulatoriali privati già in esercizio, potranno essere eccezionalmente consentiti, in costanza di valutazione sull' idoneità dei locali da parte del competente servizio di igiene e sanità pubblica, motivate deroghe esclusivamente per quanto riguarda le superfici dei locali stessi. ARTICOLO 21 La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata. Potenza, lì 2 marzo 1994 COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE BASILICATA L. R. concernente: " Disciplina dei presidi diagnostici, curativi ed ambulatoriali privati". Il Governo ha, peraltro, osservato: 1) in ordine alle disposizioni di cui al titolo V, che l' autorizzazione all' installazione ed all' utilizzo delle apparecchiature a risonanza magnetica trova puntuale disciplina nelle disposizioni di cui ai decreti del Ministero della Sanità - 29 novembre 1985, 2 agosto 1991, 7 novembre 1991 e 3 agosto 1993; 2) in ordine all' articolo 19, a parte che le modificche alle integrazioni ai requisiti tecnici organizzativi e strumentali sono da effettuarsi mediante provvedimenti legislativi - che la Regione dovrà adeguare la propria normativa all' emanando atto di indirizzo e di coordinamento di cui all' articolo 8, quarto comma del decreto legislativo n. 502/ 1992 e successive modifiche.