Appunti sugli strumenti per la contabilità del cantiere

Università degli Studi di Trento
Pro g r a m m a zione Costi e Contabilità lav o ri
a.a. 2004-5
Appunti sugli strumenti
per la contabilità del
cantiere
Marco Masera, prof.
m a r c o . m a s e r a @ i n g . unitn.it
Definizione
Per "contabilità dei lavori" si intende quel complesso di
operazioni che ha come fine ultimo la determinazione del
prezzo dell'appalto in relazione alle opere eseguite e agli
accordi e termini contrattualmente stabiliti dalle parti.
La regolamentazione della contabilità di un appalto di opere
pubbliche è necessitata dall’esigenza di un riferimento
super partes in relazione alla funzione di garanzia degli
interessi dei contraenti che l'ordinamento legislativo deve
assicurare. Ne scaturisce un inquadramento formale delle
procedure cogente per gli appalti pubblici e di riferimento
nei rapporti tra i privati.
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Definizione (2)
Due i contraenti principali di riferimento, figure fisiche o
giuridiche :
"appaltante" (amministrazione aggiudicatrice nel caso di opere
pubbliche) chi ha richiesto una prestazione
"appaltatore", chi la svolge impegnando in essa la propria
organizzazione i propri mezzi, macchinari e manodopera.
Il complesso di operazioni contabili deve essere concertata,
svolto in accordo o in contraddittorio, secondo schemi e
procedure prestabilite in sede contrattuale e che, per gli
appalti pubblici, sono regolati da apposite leggi dello Stato.
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Definizione (3)
La contabilità dei la v ori si inquadra in schemi e atti
ben definiti, che stabiliscono le varie operazioni da
s v olgere, e che debbono essere ottemperati e
adempiuti pena la nullità degli atti.
Le modalità normative per la redazione della
contabilità si rivolgono a tre operazioni principali,
distinte tra di loro, che sono:
l'individuazione, la classificazione e la misura delle
opere eseguite;
l'applicazione dei prezzi - o corrispettivi - alle misure;
la liquidazione del credito.
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Riferimenti normativi
R.D. 25 maggio 1895, n. 350
DPR 554/99
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Elenco dei documenti
amministrativi e contabili
I documenti amministrativi e contabili per
l'accertamento dei lavori e delle somministrazioni
in appalto sono:
a) il giornale dei lavori;
b) i libretti di misura dei lavori e delle provviste;
c) le liste settimanali;
d) il registro di contabilità;
e) il sommario del registro di contabilità
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Elenco dei documenti
amministrativi e contabili (2)
f) gli stati d'avanzamento dei lavori;
g) i certificati per il pagamento delle rate di
acconto;
h) il conto finale.
I documenti contabili che debbono essere firmati
dall'appaltatore sono i libretti delle misure, il
registro di contabilità ed il conto finale, nonché le
liste settimanali nei casi previsti.
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Giornale dei lavori Art. 157 (DPR 554/99)
1. Il giornale dei lavori è tenuto per annotare in
ciascun giorno l'ordine, il modo e l'attività con cui
progrediscono le lavorazioni, la specie ed il
numero di operai, l'attrezzatura tecnica impiegata
dall'appaltatore nonché quant'altro interessi
l'andam e nto tecnico ed economico dei lavori.
2. Inoltre sul giornale sono riportate le circostanze
e gli a v v e nimenti relativi ai la v ori che possano
influire sui medesimi, inserendovi le osservazioni
meteorologiche ed idrometriche, le indicazioni sulla
natura dei terreni ecc.
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Giornale dei lavori Art. 157 (DPR 554/99) (2)
3. Nel giornale sono inoltre annotati
gli ordini di servizio,
le istruzioni e le prescrizioni del responsabile del procedimento e
del D.L.
le relazioni indirizzate al responsabile del procedimento,
i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove
le contestazioni
le sospensioni e le riprese dei lavori
le varianti ritualmente disposte
le modifiche od aggiunte ai prezzi.
4. Il direttore dei lavori, verifica l'e s attezza delle
annotazioni sul giornale dei lavori ed aggiunge le
osservazioni, le prescrizioni e le a v v ertenze che ritiene
opportune
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Esempio di giornale dei lavori
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Art. 158 (DPR 554)
Libretti di misura dei lavori
1. Il libretto delle misure contiene la misura e la
classificazione delle la v orazioni e delle provviste, ed in
particolare:
a) il genere di lavorazione o provvista, classificata secondo
la denominazione di contratto;
b) la parte di lavorazione eseguita ed il posto;
c) le figure quotate delle lavorazioni eseguite, quando ne
sia il caso; trattandosi di lavorazioni che modificano lo stato
preesistente delle cose devono allegarsi i profili e i piani
quotati raffiguranti lo stato delle cose prima e dopo delle
lavorazioni;
d) le altre memorie esplicative, al fine di dimostrare
chiaramente ed esattamente, nelle sue varie parti, la forma
ed il modo di esecuzione.
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Libretto delle misure
Il libretto delle misure costituisce il supporto per la
contabilizzazione analitica dei lavori svolti e delle
provviste presenti nel cantiere.
Al termine di ciascuna misurazione, che potrà
e s s ere corredata da disegni o schizzi debitamente
firmati, si procederà alla sottoscrizione della pagina
interessata da parte del direttore dei lavori e
dell'appaltatore.
Q u esto comporta che l'appaltatore sia
puntualmente informato, dal direttore dei lavori, sui
giorni in cui verranno effettuate le misurazioni.
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Libretti di misura dei lavori e
delle provviste
La misura e la classificazione dei lavori e delle provviste in
g e n ere si noteranno sul libretto delle misure. Nella colonna
indicazione dei lavori si enuncierà succintamente:
1° il genere di lavoro o provvista, attenendosi alla
denominazione che sta nel contratto;
2° la parte di lavoro eseguita ed il posto.
La colonna delle annotazioni conterrà:
1° le figure quotate dei lavori eseguiti, quando ne sia il
caso;
2° le altre memorie spiegative, per guisa da dimostrare
chiaramente ed esattamente, nelle sue varie parti, la forma
ed il modo di esecuzione.
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Esempio libretto delle misure
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Esempio di sommario del
libretto delle misure
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Esempio di allegato al libretto
delle misure
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Esempio libretto dei ferri
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Procedura di redazione e
gestione del libretto delle
misure
Individuazione delle opere eseguite, la loro classificazione
ed il raffronto con i dise g ni e le specifiche contrattuali e
verifica in contraddittorio.
Tutti i rilievi e le misurazioni devono essere riportati sul
libretto che il d.l. firmerà in ogni sua pagina.
L'appaltatore dovrà firmare per accettazione
successivamente all'apposizione del visto del d.l.; nel caso
di rifiuto, il libretto verrà firmato da due testimoni pres e nti
alle operazioni di verifica ed il d.l. invierà una
comunicazione all'appaltatore invitandolo ad apporre la
propria firma entro 15 giorni dalla data della comunicazione
stessa.
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Procedura di redazione e gestione del libretto
delle misure (2)
Trascorso tale termine le misurazioni e le verifiche si
intenderanno definitivamente accettate. Al libretto delle
misure potranno essere allegati:
1) tutti i dise g ni necessari alla contabilità, grafici e
rilevazioni;
2) le bolle di consegna di forniture e materiali;
3) le liste settimanali della mano d'opera, dei noli e delle
opere in economia;
4) verbali di pesatura dei materiali o di accertamento dello
stato dei lavori (nel caso di demolizioni o rifaciture);
5) fatture ed ogni altro documento tecnico o contabile
necessario alla definizione delle quantità realizzate.
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Procedura di redazione e gestione del libretto
delle misure (3)
La compilazione del libretto dovrà comunque contenere:
a) la data della misurazione;
b) il codice dell' articolo dell' elenco prezzi (o l'indicazione
n.p. cioè nuovo prezzo);
c) la descrizione del tipo di lavoro eseguito (il più possibile
corrispondente a quella indicata nell' elenco prezzi);
d} i dati metrici e le unità di misura di ogni rile v a zione
effettuata;
e) i risultati parziali o totali arrotondati alla seconda cifra
decimale
f) piccoli grafici o schizzi esplicativi (riportati nell'area per le
figure o le annotazioni).
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Il registro di contabilità
I dati e le rilevazioni riportate nei libretti di misura
forniscono gli elementi necessari alla compilazione del
registro. Su quest'ultimo vengono quindi riportati i prezzi
unitari, fissati dal contratto, che insieme alle quantità (già
raccolte nei libretti di misura) permettono di ottenere gli
importi relativi al lavoro svolto al momento della
compilazione.
Tali importi saranno, inoltre, registrati sugli stati di
avanzamento lavori che, insieme
al certificato di
pagamento, costituiscono gli strumenti contabili per la
effettiva
liquidazione
delle
rate
da
corrispondere
all'appaltatore.
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Il registro di contabilità (2)
Tutte le operazioni di tenuta del registro di
contabilità vengono effettuate in contraddittorio, dal
direttore dei lavori e dall'appaltatore che potrà,
esclusivamente in questa sede, avanzare e v e ntuali
riserve;
tale
aspetto
rappre s e nta
un'altra
caratteristica di fondamentale importanza del
registro di contabilità che è certamente il
documento cardine della parte amministrativa del
contratto d'appalto.
L'appaltatore può firmare le parti, di volta in volta
compilate, del registro di contabilità senza riserva
oppure con riserva;
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Il registro di contabilità (3)
L'esplicazione dell'eventuale riserva viene fatta
dall'appaltatore
descrivendo
dettagliatamente,
sempre sul registro di contabilità, le domande di
indennità, gli importi cui crede aver diritto e le
motivazioni di tali richieste.
Una volta effettuata, sempre sul registro di
contabilità, l'esplicazione delle riserve da parte
dell'appaltatore, il direttore dei lavori dovrà
riportare sul registro di contabilità le sue
osservazioni e deduzioni in merito alle richieste
presentate dall'appaltatore.
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Forma del registro di
contabilità (Art. 163 DPR
554/99)
1. Le annotazioni delle lavorazioni e delle
somministrazioni sono trascritte dai libretti delle
misure in apposito registro
2. L'iscrizione delle partite è fatta in ordine
cronologico. Il responsabile del procedimento, su
proposta del direttore dei lavori, può prescrivere in
casi speciali che il registro sia diviso per articoli, o
per serie di lavorazioni, purché le iscrizioni
rispettino in ciascun foglio l'ordine cronologico. Il
registro è tenuto dal direttore dei lavori.
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Forma del registro di
contabilità (Art. 164 DPR
554/99)
Le partite di lavorazioni eseguite e quelle delle
somministrazioni fatte dall'appaltatore sono
annotate nel libretto delle misure o nell'apposito
documento, a seconda delle modalità di
contabilizzazione, sul luogo del lavoro, e quindi
trascritte nel registro di contabilità, segnando per
ciascuna partita il richiamo della pagina del libretto
nella quale fu notato l'articolo di elenco
corrispondente ed il prezzo unitario di appalto.
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Gestione delle eccezioni (Art.
165 DPR 554/99)
1. Il registro di contabilità è firmato dall'appaltatore, con o
senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato.
2. Nel caso in cui l'appaltatore non firmi il registro, è
invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e,
qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa
espressa menzione nel registro.
3. Se l'appaltatore ha firmato con riserva, egli deve a pena
di decadenza, nel termine di quindici giorni, esplicare le sue
riserve, scriv e ndo e firmando nel registro le corrispondenti
domande di indennità e indicando con precisione le cifre di
compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna
domanda.
E c c.
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Esempio di registro di
contabilità
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Procedura di gestione del
registro di contabilità
Il d.l. dovrà controllare, prima della compilazione, che ogni
pagina sia stata bollata dall'ufficio del registro annullando le
relative marche e che tutte le pagine siano state
preventivamente firmate dal responsabile del procedimento
e dall'appaltatore. La pagina iniziale dovrà riportare le
indicazioni su:
a) l'amministrazione appaltante;
b) il tipo di la v ori da eseguire;
c) il nome dell'impresa esecutrice;
d) la data di consegna dei lavori;
e) il numero dei fogli bollati;
f) la firma del d.l..
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Procedura di gestione del
registro di contabilità (2)
L'effettiva compilazione del registro andrà eseguita con i
vari elementi essenziali per l'identificazione e la trascrizione
dei lavori effettuati che sono:
1) un numero progressivo per ogni categoria di lavoro;
2) la data (che dovrà coincidere o essere coerente con
quelle riportate sul libretto delle misure per la registrazione
dei materiali);
3) il numero di articolo che dovrà coincidere con quello
dell'elenco prezzi (o l'indicazione n.p. nel caso di nuovo
prezzo);
4) una indicazione sommaria del tipo di lavorazione
effettuata (utilizzando le stesse indicazioni dell'elenco
prezzi;
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Procedura di gestione del
registro di contabilità (3)
5) il numero e la pagina del libretto delle misure da cui
vengono presi i dati sulle quantità;
6) i dati dimensionali dei vari elementi o lavorazioni;
7) le quantità dei lavori effettuati o le rettifiche (prodotti
positivi o ne g ativi);
8) i prezzi unitari;
9) gli importi (liquidati) ottenuti moltiplicando le lavorazioni
per i prezzi unitari e gli importi (pagati) che risultano dai
certificati di pagamento;
10) le e v e n tuali annotazioni.
30
Procedura di gestione del
registro di contabilità (4)
R a g giunti gli importi o le scadenze fissate per
l'emissione
degli
stati
di
avanzamento
si
riporteranno delle annotazioni con:
a) la località e la data;
b) la firma del d.l. e dell'impresa;
c) (la firma del responsabile del procedimento);
d) la frase « e m e s s o il certificato di pagamento n.
.................. in data» .
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Procedura di gestione del
registro di contabilità (5)
Nel caso di riserve pre s e ntate dall'impresa, dopo la firma
del d.l., saranno riportati:
a) la firma dell'impresa «con riserva »;
b) l'esplicazione della riserva (da presentare entro i 15 gg.
successivi);
c) località, data e firma dell'appaltatore;
d) le contro deduzioni del d.l. (da presentare entro i 15 gg.
successivi all'esplicazione della riserva);
e) località, data e firma del d.l. Sul registro di contabilità
potranno essere effettuate cancellazioni solamente con
barre orizzontali che rendano leggibili le parti annullate.
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Il sommario del registro di
contabilità
La compilazione e la tenuta di questo atto
contabile prevede la registrazione di ciascun titolo
di spesa con relativa indicazione delle quantità e
degli importi delle categorie di lavoro, dei materiali,
dei mezzi d'opera e forniture di qualsiasi tipo legati
allo svolgimento dell'opera.
La funzione di questo documento, in appalti di una
certa complessità, sta nel fornire, in modo sintetico
ed immediato, tutte le informazioni contabili
necessarie
alla
compilazione
degli
stati
d'avanzamento
lavori
e
dei
certificati
di
pagamento.
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Il sommario del registro di
contabilità (2)
Nell'uso corrente è, comunque, possibile impostare la
tenuta del registro di contabilità raggruppando le varie voci
di spesa per categorie di lavoro o forniture in modo da
consentire un'immediata quantificazione dei lavori svolti.
L'ipotesi di raggruppare nel solo registro di contabilità tutte
le informazioni è, comunque, quella più seguita non solo
per ovvie ragioni di snelli mento della quantità di libri
contabili, ma soprattutto in relazione all'importanza di poter
riassumere
in
un
unico
documento
(firmato
per
accettazione anche dall'appaltatore in tutte le sue parti) gli
elementi
necessari
alla
preparazione
degli
stati
d'avanzamento lavori e dei certificati di pagamento che
costituiscono gli atti formali per la liquidazione degli acconti
da versare, in corso d'opera, all'appaltatore stesso.
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Esempio del sommario del
registro di contabilità
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Procedura di gestione del sommario del
registro di contabilità
Anche il sommario del registro di contabilità viene redatto
dal d.l. o da un suo assistente che dovrà riportare:
gli estremi dell'ente appaltante;
il tipo di lavoro in appalto;
il nome dell'impresa appaltatrice;
oltre all'indicazione dell'articolo dell'elenco prezzi, alla
descrizione dei lavori, all'unità di misura, al prezzo, al
numero d'ordine del registro di contabilità, alla quantità ed
all'importo complessivo.
Sia al termine di ciascuna operazione di trascrizione che
dopo la compilazione di uno stato di avanzamento si
dovranno chiudere le varie partite con una linea orizzontale
e con i vari importi totali da aggiungere a quelli dei
precedenti s.a.l.
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Gli stati di avanzamento dei
lavori (s.a.l.)
Lo stato d'avanzamento dei lavori costituisce il
documento riassuntivo dell'andamento dei lavori
emesso parallelamente al certificato di pagamento.
Nel corso dell'esecuzione dei lavori sono fatti
all'appaltatore (in base ai dati risultanti dai
documenti contabili), pagamenti in conto del
corrispettivo dell'appalto, nei termini o nelle rate
stabilite dal capitolato speciale ed a misura
dell'avanzamento dei lavori regolarmente eseguiti.
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Gli stati di avanzamento dei
lavori (s.a.l.) (2)
C o n l'emissione dei vari stati di avanzamento il d.l. dovrà
effettuare
le
detrazioni
necessarie
al
recupero
dell'anticipazione versata dal committente alla firma del
contratto di appalto oltre alla eventuale percentuale di
garanzia fissata dal contratto stesso per l'espletamento
degli oneri sociali.
1) Nel primo caso si tratta del recupero (ese g uito con una
percentuale media del 1 0%) della somma che il
committente ha versato al momento della firma del
contratto; tale somma costituisce un'anticipazione che il
committente stesso richiede sotto forma di trattenuta
percentuale su ciascun s.a.l. Una volta recuperata l'intera
somma il d.l. dovrà eliminare questo tipo di detrazione dai
s.a.l. successivi, conservando solamente il secondo tipo di
trattenuta.
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Gli stati di avanzamento dei
lavori (s.a.l.) (3)
2) La seconda trattenuta che il d.l. effettua su
ciascun s.a.l. è la percentuale di garanzia
appositamente fissata dal contratto principale di
appalto a garanzia dei versamenti relativi agli oneri
sociali; tale importo dovrà essere detratto, su
ciascun s.a.L, dalle somme dovute all'appaltatore e
sarà svincolato, sempre sulla base di quanto
previsto dal contratto stesso, dopo l'effettuazione
del collaudo.
39
Gli stati di avanzamento dei
lavori (s.a.l.) (4)
Oltre ai punti indicati restano valide tutte le
prescrizioni in materia di garanzie previste dall' art.
30 della le g g e 109/94 integrata dalla le g g e 216/95.
Il direttore dei lavori procede alla compilazione di
tale atto ricavando tutte le informazioni dal registro
di contabilità ed ese g u e ndo, quindi, il riassunto e la
quantificazione (percentuale o per importi) di tutte
le opere e forniture eseguite fino alla data di
emissione che coinciderà con quella del certificato
di pagamento.
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Gli stati di avanzamento dei
lavori (s.a.l.) (5)
M e ntre il certificato di pagamento è dunque
un'autorizzazione ad eseguire il pagamento del
corrispettivo stabilito al raggiungimento delle
condizioni fissate dal contratto, il s.a.l. è il
resoconto sintetico del tipo di lavori delle quantità
di forniture a cui si riferiscono le percentuali o gli
importi indicati nel certificato di pagamento.
Lo stato d'avanzamento dei lavori dovrà essere
compilato sulla base delle informazioni ricavate dal
registro di contabilità limitatamente alle parti già
firmate dal direttore dei lavori e dall'appaltatore.
41
Stato di avanzamento lavori
(Art. 168 DPR 554/99)
1. Quando, in relazione alle modalità specificate
nel capitolato speciale d'appalto, si deve effettuare
il pagamento di una rata di acconto, il direttore dei
lavori redige, nei termini specificati nel capitolato
speciale d'appalto, uno stato d'avanzamento nel
quale sono riassunte tutte le la v orazioni e tutte le
somministrazioni eseguite dal principio dell'appalto
sino ad allora ed al quale è unita una copia degli
e v entuali elenchi dei nuovi prezzi, indicando gli
estremi della intervenuta approvazione ai sensi
dell'articolo 136.
42
Stato di avanzamento lavori
(Art. 168 DPR 554/99) (2)
2. Lo stato di avanzamento è rica v ato dal registro di
contabilità ma può essere redatto anche utilizzando
quantità ed importi progressivi per voce o, nel caso di lavori
a corpo, per categoria, riepilogati nel sommario di cui
all'articolo 167.
3. Quando ricorrano le condizioni di cui all'articolo 161 e
sempre che i libretti delle misure siano stati regolarmente
firmati dall'appaltatore o dal tecnico dell'appaltatore che ha
assistito al rilevamento delle misure, lo stato
d'avanzamento può essere redatto, sotto la responsabilità
del direttore dei lavori, in base a misure ed a computi
provvisori. Tale circostanza de v e risultare dallo stato
d'avanzamento mediante opportuna annotazione.
43
Certificato per pagamento di
rate (Art. 169 DPR 554/99)
1. Quando per l'ammontare delle lavorazioni e delle
somministrazioni eseguite è dovuto il pagamento di una
rata di acconto, il responsabile del procedimento rilascia,
nel più breve tempo possibile e comunque non oltre il
termine stabilito dal capitolato speciale d'appalto, apposito
certificato compilato sulla base dello stato d'avanzamento
presentato dal direttore dei lavori. Esso è inviato alla
stazione appaltante in originale ed in due copie, per
l'emissione del mandato di pagamento.
2. Ogni certificato di pagamento emesso dal responsabile
del procedimento è annotato nel registro di contabilità
44
Esempio di quote percentuali
di contabilità
45
Stato avanzamento lavori
46
Stato avanzamento lavori (2)
47
Procedura di gestione del
s.a.l.
Lo stato di avanzamento dei lavori dovrà essere
redatto dal d.l. o a un suo assistente dovrà
contenere:
la denominazione dell' ente appaltante;
il tipo di la v oro in appalto;
il nome dell'impresa;
il numero progressivo del s.a.l. e la data;
gli estremi del contratto;
l'importo del progetto e l'importo al netto del
ribasso d'asta
48
Procedura di gestione del
s.a.l. (2)
le somme a disposizione dell' ente appaltante e le
varie destinazioni (imprevisti, etc.);
la data di consegna del cantiere e la data di inizio
lavori
il termine contrattuale di ultimazione dei lavori;
la durata di eventuali proroghe e sospensioni ed il
nuovo termine fissato per l'ultimazione dei lavori.
49
Procedura di gestione del
s.a.l. (3)
Il modello per il s.a.l. dovrà, inoltre, contenere:
il numero progressivo per le varie categorie di lavoro;
l'articolo di riferimento dell'elenco prezzi;
la descrizione dei lavori e del tipo di contabilizzazione;
le quantità dei vari lavori;
i prezzi unitari, gli importi parziali e gli importi totali;
le e v e ntuali detrazioni (da riportare nell'ultima riga) per i
lavori non effettuati o quelli con difetti non sostanziali;
le ritenute di garanzia.
50
Il certificato di pagamento
il certificato di pagamento viene emesso dal responsabile
del procedimento per autorizzare il pagamento di una rata
di acconto da versare all' appaltatore in corso d'opera sulla
base degli elementi espressi nello stato di avanzamento
compilato dal direttore dei lavori.
I termini ed i modi della compilazione di tale documento
sono quelli stabiliti contrattualmente e riconducibili a due
criteri di definizione:
il primo legato ad una quantificazione percentuale del lavoro svolto,
il secondo legato ad un preciso importo corrispondente delle opere
realizzate.
51
Il certificato di pagamento
(2)
Al raggiungimento delle percentuali o degli importi
fissati
contrattualmente
il
responsabile
del
procedimento emetterà il certificato di pagamento
contenente tutte le informazioni
necessarie
all'identificazione delle quantità e dei lavori s v olti,
riportando un elenco riassuntivo delle voci
compon e nti le percentuali o gli importi fissati dal
contratto.
52
Il certificato di pagamento
(3)
Nel caso di appalti con la pubblica amministrazione, il
capitolato g e n erale del Ministero dei lavori pubblici
stabilisce le penalità a carico dell'amministrazione stessa in
caso di ritardo nell'emissione dei certificati di pagamento
L’emissione del certificato deve essere eseguita nel più
breve tempo possibile e comunque non oltre il termine
stabilito dal capitolato speciale d'appalto, apposito
certificato compilato sulla base dello stato d'avanzamento
presentato dal direttore dei lavori. Esso è inviato alla
stazione appaltante in originale ed in due copie, per
l'emissione del mandato di pagamento.
Sul certificato di pagamento viene riportata attestazione
formale della somma dovuta all'appaltatore previa
detrazione delle ritenute di garanzia.
53
Esempio di certificato di
pagamento
54
Procedura di gestione del
certificato di pagamento
il certificato di pagamento dovrà essere redatto
responsabile del procedimento e dovrà conte n ere:
dal
la denominazione dell' ente appaltante;
il tipo di lavoro in appalto;
il nome dell'impresa;
il numero progressivo del certificato e l'importo;
gli estremi e l'importo del contratto;
le ritenute di garanzia;
il totale delle detrazioni;
il credito dell'impresa;
i dati dei certificati precedenti;
gli estremi della polizza antinfortuni.
55
Lo stato o conto finale dei
lavori
Al termine dell' opera, il direttore dei lavori deve redigere, in
contraddittorio con l'appaltatore, il certificato o verbale di
ultimazione dei lavori richiamando le date fissate dal
verbale di consegna e tutte le notazioni necessarie ad una
puntuale descrizione dello stato finale dell' opera.
Dopo la compilazione del certificato di ultimazione dei
lavori, il d.l. deve preparare, entro il termine stabilito dai
capitolati speciali d'appalto, il conto (o stato) finale. Tale
documento rappresenta l'atto conclusivo della contabilità
dei lavori contenendo tutte le informazioni contabili estratte
dal registro di contabilità e dagli altri documenti.
56
Lo stato o conto finale dei
lavori (2)
II conto finale è il documento contabile che consente ed
autorizza la liquidazione dell'appaltatore dopo l'ultimazione
dei lavori; tale atto non condiziona, comunque, le
successive risoluzioni sulle eventuali riserve o arbitrati ed in
ogni caso (si deve procedere al pagamento della rata di
saldo solo dopo l'ulteriore verifica della copertura
assicurativa) il versamento dell'importo a saldo dei lavori
non costituisce presunzione di accettazione dell' opera, ai
sensi dell'articolo 1666, secondo comma del codice civile.
Dopo la compilazione del conto finale il direttore dei lavori
trasmette questo documento al responsabile del
procedimento allegando copia degli atti contabili relativi ed i
documenti in merito alle aree o immobili eventualmente
occupati per la realizzazione dell' opera.
57
Lo stato o conto finale dei
lavori (3)
Il conto finale contiene, oltre ai dati di natura identificativa
delle opere:
a) l'importo complessivo dei lavori eseguiti dall'appaltatore
valutati secondo le modalità fissate dal contratto (forfait,
misura, economia);
b) le eventuali detrazioni per lavori non effettuati;
c) gli importi relativi alle penali che devono essere
contabilizzati indipendentemente dal parere che lo stesso
d.l. esprimerà sulla relazione (riservata al committente ed al
collaudatore) da allegare al conto finale
58
Lo stato o conto finale dei
lavori (4)
d) la trascrizione (pena la decadenza), da parte
dell'appaltatore, di tutte le riserve presentate e che
dovranno essere riportate per esteso oltre a tutte le
richieste avanzate, in qualunque forma, durante lo
svolgimento dell'appalto;
e) la trascrizione, da parte del d.l., delle
controdeduzioni alle riserve presentate
dall’appaltatore richiamate nel conto finale;
f) una copia di tutti i documenti contabili.
59
Procedura di gestione lo stato
finale dei lavori
La compilazione del conto (o stato) finale dei lavori (che
non viene accompagnato dal certificato di pagamento)
viene effettuata sullo stesso modello, bollato, usato per gli
stati di avanzamento lavori riportando:
a) l'ente appaltante;
b) il tipo di lavori in appalto;
c) il nome dell'impresa appaltatrice;
d) la dicitura «stato finale» (al posto di stato di
avanzamento);
e) la data di fine lavori (rilevata dal verbale di consegna);
60
Procedura di gestione lo stato
finale dei lavori
f) il numero dei giorni impiegati;
g) l'importo complessivo dei lavori;
h) le eventuali penali (previste dal contratto) e l'importo
finale al netto delle penali stesse;
i) l'elenco dei precedenti pagamenti con i relativi importi; 1)
luogo, data e firma del d.l., dell'impresa e del
rappresentante dell'amministrazione (in caso di appalti con
la P.A.);
m) gli estremi dell' assicurazione infortuni;
n) gli estremi della fidejussione bancaria o polizza
assicurativa fidejussoria presentata come cauzione prima
dell'inizio dei lavori.
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Esempio: stato finale dei
lavori
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Esempio: stato finale dei
lavori (2)
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Esempio: stato finale dei
lavori (3)
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Esempio: stato finale dei
lavori (4)
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Esempio di sommario del
programma lavori
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