. A p. CAPITOLO QUARTO S. GLI ATTI AMMINISTRATIVI br i Sommario: 1. Concetto e classificazione. - 2. I provvedimenti amministrativi. - 3. Gli elementi essenziali dell’atto amministrativo. - 4. Gli elementi accidentali. - 5. La struttura dell’atto amministrativo. - 6. I requisiti dell’atto amministrativo. - 7. I principali provvedimenti amministrativi. - 8. Le concessioni. - 9. Gli atti ablativi. - 10. I principali atti amministrativi che non sono provvedimenti. li 1. CONCETTO E CLASSIFICAZIONE se L’atto amministrativo è un’atto unilaterale posto in essere da un’autorità amministrativa nell’esercizio di una funzione amministrativa (SANDULLI). ht © Es Attraverso gli atti amministrativi la P.A. agisce in vista del perseguimento e della cura degli interessi pubblici concreti stabiliti in sede di indirizzo politico. Tra gli atti amministrativi, come categoria generale, una posizione di spicco è rivestita dai provvedimenti amministrativi. Essi, secondo la più recente e accreditata dottrina, si differenziano dagli atti in quanto la P.A., nel raggiungimento dei suoi fini, agisce di solito attraverso una serie di atti concatenati e collegati tra loro, finalizzati alla emanazione del provvedimento conclusivo del procedimento che, a sua volta, manifesta all’esterno la volontà dall’Amministrazione pubblica ed è suscettibile di incidere unilateralmente sulla sfera giuridica soggettiva dei privati, nonché di essere portato ad esecuzione contro la volontà di questi. Gli atti, invece, si caratterizzano perché sono strumentali e preparatori al provvedimento finale. Le varie distinzioni degli atti amministrativi ig Degli atti amministrativi sono possibili varie classificazioni. In particolare: a) secondo la natura dell’attività amministrativa esercitata si distinguono: op yr — atti di amministrazione attiva, che sono quelli diretti a soddisfare immediatamente e direttamente gli interessi propri della P.A. (tali sono i cd. provvedimenti amministrativi); — atti di amministrazione consultiva, che sono quelli tendenti ad illuminare, mediante consigli tecnici, giuridici o economici gli organi di amministrazione attiva (tali sono i pareri); — atti di amministrazione di controllo, che sono quelli diretti a sindacare sotto il profilo della legittimità o del merito, i singoli atti o l’operato degli organi di amministrazione attiva (tali sono i visti, le approvazioni etc.); C b) secondo l’elemento psichico di cui sono manifestazione, si distinguono: — — — — atti consistenti in manifestazioni di volontà (tali sono i provvedimenti); atti consistenti in manifestazioni di conoscenza (tali sono le certificazioni); atti consistenti in manifestazioni di giudizio (tali sono gli atti di valutazione, i pareri); atti di natura mista (es.: le proposte); . 94 A p. c) Libro Secondo - Diritto amministrativo secondo la discrezionalità si distinguono: — atti discrezionali; — atti vincolati; in relazione all’efficacia, si distinguono: S. d) — atti costitutivi, che creano, modificano o estinguono un rapporto giuridico preesistente. Tali atti possono incidere su: status, diritti etc.; — atti dichiarativi, che si limitano ad accertare una determinata situazione, senza influire su di essa; e) in relazione al risultato, si distinguono: in relazione ai destinatari, si distinguono: — atti particolari, se destinati, ad un solo soggetto; — atti con pluralità di destinatari. li f) br i — atti ampliativi, che attribuiscono al destinatario nuovi poteri e nuove facoltà, ampliando la sua sfera giuridica: tali sono gli atti costitutivi di status, di diritti e gli atti estintivi di obblighi; — atti restrittivi, che, invece, restringono la sfera giuridica del destinatario con l’estinguere suoi diritti o status o col creare nuovi obblighi (es.: gli ordini); se Nell’ambito di tale categoria di atti, inoltre, si suole distinguere tra: g) ht © Es 1) atto plurimo: è l’atto emanato da un unico organo, con identico dispositivo (cioè avente uguale contenuto) formalmente unico ma scindibile in tanti diversi provvedimenti particolari quanti sono i destinatari (es.: l’unico decreto con cui si nominano i vari vincitori di un concorso). Per questa ragione i singoli atti particolari, contenuti nell’atto plurimo, sono fra loro indipendenti e non seguono tutti la sorte che eventualmente può toccare ad uno di essi (così l’annullamento di uno di essi, per motivi che concernono solo un singolo destinatario, non travolge anche gli altri); 2) atto collettivo: è quell’atto con il quale la P.A. manifesta la propria volontà unitariamente ed inscindibilmente, nei confronti di un complesso di individui unitariamente considerati (VIRGA). Esempio di atto collettivo è l’ordine di scioglimento di un corpo organizzato (es.: scioglimento del Consiglio comunale). Consegue dalla natura di atto unitario, propria dell’atto collettivo, che ogni vizio inficia l’atto nella sua totalità (a differenza dell’atto plurimo); 3) atti generali: sono quegli atti che si rivolgono a destinatari non determinati al momento dell’emanazione dell’atto, ma determinabili in un momento successivo, e cioè al momento della loro esecuzione; tali sono i bandi di concorso e di gare, gli ordini di mobilitazione, i piani, i programmi etc.; in relazione agli agenti abbiamo: ig — atti di un solo organo sia esso costituito da una sola persona (organo monocratico) sia da una pluralità di persone (organo collegiale); l’atto sarà, rispettivamente, qualificato «atto semplice» o «atto collegiale»; — atti di più organi che possono, a loro volta, essere: C op yr — atti complessi: che risultano dal concorso di volontà di più organi preordinati allo stesso fine e mossi dallo stesso interesse; — atti «di concerto» che sono formati d’iniziativa di un organo specificamente competente che necessita, però, per l’adozione dell’atto, dell’adesione di un altro organo. Sostanzialmente l’atto è imputabile ad entrambi gli organi; — atti «previa intesa»: sono quegli atti che necessitano, per la loro adozione da parte di un organo, l’assenso preventivo di un altro organo quale ad es.: una «autorizzazione» o un «nulla osta»; quindi l’atto di assenso è autonomo rispetto all’atto adottato che è imputabile al solo organo che lo ha posto in essere. . 95 p. A Capitolo Quarto - Gli atti amministrativi 2. I PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI i S. I provvedimenti amministrativi sono atti consistenti in manifestazioni di volontà, mediante i quali la P.A., nell’esercizio della propria potestà d’imperio, unilateralmente e concretamente costituisce, modifica o estingue una situazione giuridica, per realizzare un particolare interesse pubblico affidato istituzionalmente e, quindi, di regola con legge, alla sua cura. I provvedimenti, in quanto espressione della potestà d’imperio della P.A., presentano caratteri ulteriori rispetto a quelli propri di tutti gli atti amministrativi. © Es se li br Pertanto, essi sono atti: a) tipici e nominati: — tipicità, nel senso che provvedimenti amministrativi sono solo quelli previsti dall’ordinamento; — nominatività, nel senso che a ciascun interesse pubblico particolare da realizzare è preordinato un determinato tipo di atto definito e disciplinato (esplicitamente o implicitamente) dalla legge; b) autoritativi: nel senso che producono unilateralmente i loro effetti (e, quindi, concretamente la costituzione, modificazione o estinzione di posizioni giuridiche soggettive) anche contro la volontà del destinatario; c) esecutori: accanto all’autoritarietà e all’esecutività (che è l’astratta attitudine dell’atto ad essere eseguito), i provvedimenti comportanti obblighi per i destinatari sono dotati anche di una particolare efficacia, qualificata esecutorietà, consistente nella possibilità concessa alla P.A., di dare immediata e diretta esecuzione all’atto amministrativo, anche contro il volere del soggetto destinatario del provvedimento sfavorevole, senza la necessità di una previa pronunzia giurisdizionale (art. 21ter L. 241/1990). ig ht L’emanazione di tali atti è di norma preceduta da un insieme di atti, fatti ed attività tra di loro connessi (e caratterizzati dall’essere preordinati all’adozione del provvedimento finale), che confluiscono nel procedimento amministrativo. Per la trattazione del procedimento amministrativo si rinvia al Libro VI, Cap. II. 3. GLI ELEMENTI ESSENZIALI DELL’ATTO AMMINISTRATIVO C op yr Gli elementi dell’atto amministrativo si distinguono (VIRGA) in: — essenziali: se necessari giuridicamente per dar vita all’atto; — accidentali: ovvero elementi eventuali, che non necessariamente devono essere contenuti in ciascun atto in quanto hanno semplicemente la funzione di incidere sull’efficacia dell’atto (come ad es.: un termine iniziale, da cui decorrono gli effetti dell’atto, o finale, cioè fino al quale l’atto produce i suoi effetti) senza, però, alterarne il tipo; — naturali: sono quegli elementi che, in quanto previsti dalla legge per il tipo «astratto» di atto, si considerano sempre inseriti in esso, anche se non apposti espressamente (VIRGA). . 96 p. A Libro Secondo - Diritto amministrativo A) L’agente o soggetto S. L’atto amministrativo deve essere, necessariamente, posto in essere da un organo della P.A. essendo quest’ultima il centro di imputazione giuridica degli atti posti in essere dai suoi organi. Può essere tale: br i — un funzionario dello Stato, o di altro ente pubblico; — un privato investito dell’esercizio di una pubblica potestà, generalmente in forza di un provvedimento di concessione e limitatamente a quegli atti che costituiscono estrinsecazioni dell’esercizio di pubbliche potestà, quale ad esempio l’ingiunzione dell’appaltatore delle imposte comunali (VIRGA). B) Il destinatario se li È l’organo pubblico o il soggetto privato nei cui confronti si producono gli effetti del provvedimento. Il destinatario deve essere determinato o determinabile. La mancanza di destinatario comporta l’inesistenza dell’atto; l’errata individuazione di esso comporta, invece, annullabilità. C) La volontà Es Anch’essa deve esistere al momento della emanazione dell’atto, in quanto ogni atto amministrativo deve essere posto in essere volontariamente. La volontà è un elemento essenziale di tutti gli atti amministrativi, qualunque ne sia il contenuto: infatti, anche negli atti consistenti in manifestazioni di conoscenza o di giudizio, è pur sempre essenziale la volontà della P.A. di porre in essere l’atto. © D) La finalità ht Affinché un atto amministrativo possa esistere è necessario che l’atto sia preordinato ad un compito della Pubblica Amministrazione, cioè la sua finalità concreta deve essere collegata alla funzione amministrativa. La finalità è, pertanto, lo scopo che l’atto persegue. E) L’oggetto yr ig Secondo VIRGA è «il termine a cui si indirizza la determinazione volitiva dell’autorità amministrativa che emana l’atto» ovvero, secondo una recente giurisprudenza, «la porzione di realtà giuridica e materiale su cui l’atto è destinato ad incidere» (C.d.S., sez. V, 19-9-2008, n. 4522). Esso può consistere in un comportamento, un fatto o un bene. L’oggetto deve essere determinato, possibile e lecito. op F) La forma C La forma è il modo di essere della manifestazione che l’atto assume per operare nell’ordinamento positivo. Ogni atto amministrativo, affinché venga ad esistenza, deve essere manifestato all’esterno. . 97 A Capitolo Quarto - Gli atti amministrativi p. La forma dell’atto può, di volta in volta, essere: S. a) espressa: mediante atti formali (cioè sottoposti a particolari «formalità») oppure atti non formali. La volontà, inoltre, può essere manifestata con atti scritti, con segnalazioni (segnali stradali, semafori, segnali ferroviari etc.), oralmente etc.; b) tacita: sono «tacite» quelle manifestazioni che si possono desumere indirettamente da un altro provvedimento o da un comportamento dell’autorità. br i In diritto amministrativo, secondo la più autorevole dottrina, vige il principio della libertà della forma per cui, al di fuori delle ipotesi in cui è la legge stessa che richiede una forma particolare, l’atto può manifestarsi in qualsiasi forma, anche implicita. Va però detto che la legge richiede di solito la forma scritta. li 4. GLI ELEMENTI ACCIDENTALI ht © Es se Anche in diritto amministrativo sono contemplati i cd. «elementi accidentali» che possono essere apposti ad atti discrezionali regolati da norme non cogenti, purché questi non ne alterino il contenuto tipico. Sono elementi accidentali: a) la condizione, che è quell’avvenimento futuro ed incerto al cui verificarsi inizierà (cd. condizione sospensiva) o cesserà (cd. condizione risolutiva) l’efficacia dell’atto; b) il termine, che è quel momento futuro e certo a partire dal quale (cd. termine iniziale) o fino al quale (cd. termine finale) l’atto avrà efficacia; c) l’onere, che è un particolare obbligo posto a carico del destinatario di un atto per lui favorevole (ed è tale quello che comporta un ampliamento della sua sfera giuridica o d’azione). Mira a far sì che con l’ampliamento dei poteri del privato, si realizzi anche l’interesse pubblico (concessione, autorizzazione, sovvenzione etc.); d) la riserva, che è una figura tipica del diritto amministrativo e consiste nella facoltà, che la P.A. si riserva, di adottare futuri provvedimenti in relazione ad un dato atto (es.: riserva di riscatto in caso di concessione di un servizio). ig 5. LA STRUTTURA DELL’ATTO AMMINISTRATIVO Di regola, l’atto amministrativo risulta composto dalle seguenti parti: yr a) intestazione: cioè l’indicazione dell’autorità da cui l’atto promana; b) preambolo: in cui sono indicate le norme di legge o i regolamenti in base ai quali l’atto stesso è stato adottato, nonché le attestazioni relative agli atti preparatori; c) motivazione: che consiste in: op — una parte descrittiva: nella quale la P.A. indica gli interessi coinvolti nel procedimento; — una parte valutativa nella quale la P.A. valuta comparativamente gli interessi coinvolti, motivando le ragioni per le quali ha preferito soddisfare un interesse in luogo di un altro; C d) e) f) g) dispositivo: che è la parte precettiva dell’atto e costituisce la dichiarazione di volontà vera e propria; luogo: l’indicazione del luogo in cui è stato emanato; data; sottoscrizione: cioè la firma dell’autorità che emana l’atto o di quella a tal fine delegata. . 98 p. A Libro Secondo - Diritto amministrativo 6. I REQUISITI DELL’ATTO AMMINISTRATIVO S. I requisiti sono, invece, quelle componenti che incidono sulla validità ed efficacia dell’atto (VIRGA), e si distinguono in: — requisiti di legittimità, la cui mancanza determina l’annullabilità dell’atto; — requisiti di efficacia, necessari perché l’atto possa concretamente spiegare i suoi effetti. i A) I requisiti di legittimità Es se li br I requisiti di legittimità sono quei requisiti richiesti dalla legge affinché l’atto, oltre che esistente, sia anche valido (cioè legittimo). Essi sono: a) requisiti inerenti all’agente: la compatibilità, la legittimazione, la competenza; b) requisiti inerenti all’oggetto: sono quei requisiti dell’oggetto la cui mancanza non è considerata tanto grave dall’ordinamento da determinare l’inesistenza, ma solo l’invalidità dell’atto (es.: l’idoneità fisica o il titolo di studio); c) requisiti inerenti alla forma: nel concetto di forma, rientrano, oltre al modo di estrinsecazione dell’atto, anche le condizioni di tempo e di luogo e le modalità prescritte per il suo compimento. Si noti che, mentre la mancanza o la erronea indicazione dell’intestazione, della data o del luogo producono solo irregolarità, la mancanza del preambolo e — a fortiori — della motivazione produce illegittimità; d) requisiti inerenti al contenuto: rientrano fra tali requisiti la conformità dell’atto ai precetti legislativi previsti per il suo tipo e il rispetto delle norme sulla sua emanazione. B) I requisiti di efficacia ht © Sono le condizioni richieste affinché l’atto, già perfetto, divenga anche efficace. Si distinguono: a) requisiti di esecutività, in virtù dei quali l’atto, già perfetto, può essere portato ad esecuzione. Ad es.: un controllo positivo o il verificarsi dell’eventuale condizione sospensiva; b) requisiti di obbligatorietà, in virtù dei quali l’atto già perfetto ed esecutivo diviene obbligatorio nei confronti dei destinatari. Ad es.: gli atti di comunicazione, e cioè la notificazione, la trasmissione e la pubblicazione. op yr ig Si ricorda che, ai sensi dell’art. 21bis L. 241/1990 introdotto dalla L. 15/2005, il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati avente carattere cautelare ed urgente è immediatamente efficace. Inoltre, ai sensi del nuovo art. 21quater L. 241/1990, può essere disposta la sospensione dell’efficacia ovvero dell’esecuzione del provvedimento amministrativo, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario, dallo stesso organo che ha emanato l’atto ovvero da altro organo previsto dalla legge. Il termine della sospensione è esplicitamente indicato nell’atto che la dispone e può essere prorogato o differito per una sola volta, nonché ridotto per sopravvenute esigenze. 7. I PRINCIPALI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI A) Ammissione C L’ammissione è quel provvedimento discrezionale mediante il quale la P.A. attribuisce ad un soggetto una qualità o «status» giuridico «ammettendolo» a far parte di una particolare categoria di persone allo scopo di farlo partecipare . 99 A Capitolo Quarto - Gli atti amministrativi p. ad alcuni diritti o vantaggi ovvero al godimento di determinati servizi (es.: l’atto di ammissione ad una gara di appalto). Il provvedimento di ammissione è subordinato ad un apprezzamento discrezionale da parte della P.A. S. B) Iscrizione i L’iscrizione è quel provvedimento che ha, in pratica, lo stesso effetto di una ammissione, ma se ne differenzia in quanto, l’iscrizione prescinde da qualsiasi apprezzamento discrezionale, poiché la P.A. deve semplicemente limitarsi ad accertare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge e, una volta accertatala, è tenuta ad emettere il provvedimento. Essa, dunque, può definirsi sostanzialmente come un’ammissione vincolata (es.: l’iscrizione negli istituti di pubblica istruzione; l’iscrizione nelle liste elettorali). br C) Autorizzazione Es se li L’autorizzazione è quel provvedimento discrezionale con cui la P.A. rimuove un limite che la legge pone all’esercizio di un diritto, legittimando, pertanto, il destinatario di tale provvedimento ad esercitare il diritto di cui già risulta titolare. Allo schema delle autorizzazioni devono ricondursi le abilitazioni, provvedimenti amministrativi che, come le autorizzazioni, operano su diritti, condizionandone l’esercizio (SANDULLI). La differenza tra abilitazione ed autorizzazione attiene solo al diverso tipo di discrezionalità riconosciuta alla P.A. nel potere di emanarle: discrezionalità amministrativa, nel caso di autorizzazioni; discrezionalità tecnica, nel caso di abilitazioni. Costituiscono esempi di abilitazione: l’abilitazione all’esercizio professionale; la patente di guida; la carta di circolazione di autoveicoli. D) Registrazione © La registrazione è, in pratica, un’autorizzazione vincolata in quanto anch’essa è diretta a rimuovere un limite legale che si frappone all’esercizio di un diritto; ciò avviene, però, non a seguito di una valutazione discrezionale, bensì sulla base di un semplice accertamento della sussistenza delle condizioni di legge. Esempi di registrazione sono quelli previsti per la stampa periodica, per i sindacati e per le specialità medicinali. E) Ordini ht Gli ordini (comandi o divieti) sono quei provvedimenti con i quali la P.A. fa sorgere nuovi obblighi giuridici a carico dei destinatari, imponendo loro un determinato comportamento sulla base della propria potestà di supremazia. La potestà ordinatoria può essere: ig — generale: se si esplica nei confronti di qualsiasi soggetto; — speciale: se presuppone, invece, una particolare relazione tra la P.A. e il privato (es.: rapporto di pubblico impiego); essi prendono il nome di ordini gerarchici. op yr Per il principio di legalità, il potere della P.A. di impartire ordini deve essere espressamente previsto dalla legge (art. 23 Cost.). Costituiscono ordini: le sanzioni; le ordinanze; i calmieri (con cui vengono fissati autoritativamente i prezzi di alcuni prodotti); gli accertamenti tributari, le cd. «direttive». 8. LE CONCESSIONI C Tradizionalmente la concessione viene definita come quel provvedimento amministrativo con il quale la P.A. conferisce ex novo posizioni giuridiche attive al destinatario, ampliandone così la sfera giuridica (ROMANO e SANDULLI). . 100 A Libro Secondo - Diritto amministrativo S. p. La concessione, pur presentando elementi di affinità con l’autorizzazione (trattandosi di provvedimenti ampliativi della sfera soggettiva), se ne differenzia in quanto non si limita a rimuovere un limite all’esercizio di una posizione soggettiva preesistente ma attribuisce o trasferisce posizioni e facoltà nuove al privato. Le concessioni si distinguono fondamentalmente in traslative e costitutive. A) Le concessioni traslative Possono essere (VIRGA): B) Le concessioni costitutive Possono essere: Es se li br i 1) traslative di poteri o facoltà su beni pubblici (cd. concessioni reali): tale categoria corrisponde a quella comunemente indicata come «concessioni di beni». Per «concessione di beni» bisogna intendere quella concessione che conferisce al privato speciali diritti, di natura reale o personale, su un determinato bene sottratto alla disponibilità privata; 2) traslative di potestà pubbliche appartenenti alla P.A.: per effetto di esse il concessionario, che deve essere un soggetto particolarmente qualificato, acquista quegli stessi poteri pubblicistici che aveva la P.A. (es.: concessione esattoriale delle imposte); 3) traslative di pubblici servizi; la concessione di pubblici servizi è una concessione traslativa e, al tempo stesso, uno dei mezzi con cui è spesso attribuito a privati l’esercizio di pubbliche funzioni; 4) le concessioni - contratto: tale figura si realizza in tutti i casi in cui, sia nelle concessioni su beni che in quelle di servizi, il rapporto che nasce dalla concessione è regolato da un capitolato, cioè da un atto negoziale intercorrente tra la P.A. concedente ed il concessionario. La principale caratteristica, infatti, di tale tipo di concessione risiede nella stretta interdipendenza fra il provvedimento amministrativo ed il cd. capitolato contratto. ht © 1) costitutive di diritti subiettivi: tali concessioni fanno sorgere ex novo diritti per il destinatario; tale è il decreto per il cambiamento di nomi e cognomi; 2) costitutive di diritti all’esercizio di professioni in cui sia limitato il numero degli esercenti: in alcuni casi, in considerazione del pubblico interesse, l’esercizio di certe professioni è limitato ad un determinato numero di esercenti, stabilito in base a criteri determinati. Per l’esercizio di queste ultime è, quindi, necessario un vero e proprio provvedimento di concessione da parte della P.A.: tali sono le autorizzazioni all’apertura di farmacie, e le cd. autorizzazioni all’apertura di istituti di credito e dei relativi sportelli. Per alcuni Autori (VIRGA) vi rientrerebbe anche il conferimento delle piazze notarili. ig 9. GLI ATTI ABLATIVI yr Gli atti ablativi sono quei provvedimenti mediante i quali la P.A. priva il titolare di un determinato diritto reale, o estinguendolo o trasferendolo coattivamente ad altro soggetto, oppure limitandolo. Si tratta, dunque, di provvedimenti che incidono sfavorevolmente sulla sfera giuridica del destinatario, estinguendone o comprimendone i diritti. Tra di essi rilevano: C op a) l’espropriazione per pubblica utilità, che comporta il trasferimento coattivo del diritto di proprietà su un bene immobile da un soggetto (cd. espropriato) ad un altro soggetto (cd. espropriante) per un motivo di pubblico interesse; b) la requisizione, che può avvenire per motivi eccezionali e può comportare tanto il trasferimento della proprietà del bene (es.: requisizione in proprietà di natanti e veicoli in tempo di guerra per necessità militari) quanto il trasferimento del solo diritto di uso (es.: la requisizione in uso degli alloggi sfitti per ospitarvi i senza tetto a seguito di calamità naturali); . 101 A Capitolo Quarto - Gli atti amministrativi S. p. c) l’occupazione di urgenza che consente, appunto in particolari ipotesi di necessità ed urgenza, di occupare terreni o altri immobili per far fronte ad una situazione particolare; d) la confisca amministrativa, atto sanzionatorio col quale un soggetto viene privato di cose che siano servite a commettere un illecito, o ne costituiscano il prodotto, o la cui detenzione sia vietata. Il bene confiscato è coattivamente trasferito, senza corrispettivo, dal privato alla P.A.; e) il sequestro cautelare amministrativo, atto ablativo affine alla confisca. Ne differisce in quanto comporta la sottrazione al privato solo della disponibilità temporanea del bene. br i Ai sensi del novellato art. 21bis L. 241/1990, il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata anche nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili nei casi previsti dal codice di procedura civile. Se il provvedimento in oggetto non ha carattere sanzionatorio esso può contenere una motivata clausola di immediata efficacia. Se invece riveste carattere cautelare ed urgente esso è immediatamente efficace. li 10. I PRINCIPALI ATTI AMMINISTRATIVI CHE NON SONO PROVVEDIMENTI se La categoria degli atti che non sono provvedimenti costituisce una categoria residuale, che comprende tutti i rimanenti atti amministrativi. Tali atti non presentano le caratteristiche del provvedimento, e come tali non sono dotati di autoritarietà, di esecutorietà e non sono tutti tipici e nominati. Es Tra gli atti amministrativi diversi dai provvedimenti vanno ricordati: A) Pareri Essi sono manifestazioni di giudizio con cui gli organi dell’amministrazione consultiva illuminano, erudiscono, consigliano gli organi dell’amministrazione attiva. Di regola sono di competenza di organi collegiali. I pareri possono essere: © — facoltativi: se è rimesso alla discrezionalità degli organi dell’amministrazione attiva di richiederli o meno; — obbligatori: se la legge impone all’organo di amministrazione attiva di richiedere il parere all’organo consultivo. La mancata audizione del parere comporta l’invalidità dell’atto per violazione di legge. ht In merito alla disciplina dei pareri, il legislatore è intervenuto con una recente normativa, la L. 18-6-2009, n. 69, a dettare specifiche previsioni circa la procedura di acquisizione dei pareri (obbligatori e facoltativi) nell’ambito di un procedimento amministrativo e le conseguenze del mancato rilascio degli stessi sull’attività amministrativa. ig In particolare, quanto ai termini di rilascio dei pareri, il legislatore è intervenuto sulla previsione di cui all’art. 16 L. 241/1990, modificando il comma 1 dello stesso, nel senso che: yr — per i pareri obbligatori: il termine entro il quale devono essere resi è di 20 giorni dal ricevimento della richiesta, a fronte degli originari 45; — per i pareri facoltativi: pur rimanendo ferma la “immediata” comunicazione all’amministrazione richiedente del termine entro il quale il parere sarà reso, il legislatore ha previsto che, in ogni caso, tale termine «non può superare i venti giorni dal ricevimento della richiesta». C op Quanto alla disciplina per il rilascio dei pareri, la L. 69/2009 ha modificato il comma 2 dell’art. 16 della L. 241/ 1990, nel senso di facilitare l’iter formativo del provvedimento finale anche in mancanza del parere richiesto. Specificamente, il legislatore ha stabilito che nel caso in cui sia richiesto un parere obbligatorio, il mancato rilascio dello stesso ovvero la mancata rappresentazione di esigenze istruttorie da parte dell’organo consultivo (che legittima l’interruzione del termine) facoltizzano l’amministrazione richiedente a procedere indipendentemente dallo stesso. Nel caso in cui oggetto della richiesta sia un parere facoltativo, invece, il legislatore del 2009, riprendendo quanto già affermato dalla giurisprudenza, ha stabilito che quelle stesse ipotesi (mancato rilascio o mancata . 102 A Libro Secondo - Diritto amministrativo S. p. comunicazione di esigenze istruttorie) obbligano la P.A. a procedere nell’iter procedimentale, prescindendo dall’espressione del parere. Il legislatore del 2009, inoltre, modificando i commi 4 e 5 dell’art. 16, ha previsto, rispettivamente, che i termini per il rilascio dei pareri (obbligatori e facoltativi) possano essere interrotti, per una sola volta, qualora l’organo consultivo abbia rappresentato all’amministrazione la necessità di esigenze istruttorie (in tal caso, il parere deve essere reso entro 15 giorni dalla ricezione dei detti elementi istruttori), nonché la trasmissibilità dei pareri con mezzi telematici. i B) Atti di controllo br Sono quegli atti amministrativi con cui gli organi dell’amministrazione di controllo sindacano l’operato degli organi di amministrazione attiva onde accertarne la rispondenza alla legge (cd. controlli di legittimità) o a quei criteri di opportunità e convenienza che costituiscono il cd. «merito amministrativo» (cd. controlli di merito). Sono atti di controllo: li il visto, tipico controllo di legittimità; l’approvazione, tipico controllo di merito; l’omologazione, che è allo stesso tempo controllo di legittimità e di merito; l’annullamento in sede di controllo, potere generale questo che spetta al Governo su tutti gli atti amministrativi illegittimi. se — — — — C) Atti propulsivi D) Atti ricognitivi e paritetici Es Sono quegli atti amministrativi preordinati a promuovere e stimolare l’attività di organi statali o soggetti privati (VIRGA). Rientrano in tale categoria la richiesta, la proposta e la diffida. C op yr ig ht © Sono quegli atti mediante i quali la P.A. dichiara l’esistenza di un determinato fatto o atto di cui è venuta a conoscenza mediante l’opera di apprendimento dei propri organi. Ne costituiscono esempi: le attestazioni (i cd. attestati); le certificazioni (i cd. certificati); le documentazioni (i cd. verbali); le partecipazioni (come notifiche, comunicazioni etc.). Si chiamano «paritetici» quegli atti amministrativi con i quali la P.A., tenuta per legge a far fronte ad un obbligo posto a suo carico, determina unilateralmente il contenuto dell’obbligo stesso (es.: determinazione di stipendi, assegni, emolumenti etc.) sulla base di una mera attività accertativa (SANDULLI). . 103 GLI ELEMENTI DELL’ATTO AMMINISTRATIVO S. Tipologia p. A Capitolo Quarto - Gli atti amministrativi Accidentali br i Essenziali Termine li Agente determinato Destinatario errato Onere se mancante dell’atto Volontà Riserva Es del contenuto della dichiarazione comportamento bene possibile lecito determinato naturale implicito ig ht © fatto Oggetto eventuale possibile Contenuto yr lecito determinato C op Finalità implicita Forma Condizione formale esplicita non formale . 104 A Libro Secondo - Diritto amministrativo S. p. STRUTTURA E REQUISITI DEGLI ATTI Struttura br i Intestazione Requisiti parte descrittiva Motivazione li Preambolo se parte valutativa Es Dispositivo Luogo di efficacia di esecutività di obbligatorietà © Data ig ht Sottoscrizione dell’oggetto yr dell’agente C op compatibilità legittimazione competenza di legittimità della forma del contenuto . A p. CAPITOLO SETTIMO S. ORGANI DELLA PROVINCIA: STRUTTURA E COMPETENZE br i Sommario: 1. Gli organi della Provincia. - 2. Il Consiglio: caratteri generali, funzionamento e competenze. - 3. La Giunta: caratteri generali e attività. - 4. Il Presidente della Provincia: natura e competenze. li 1. GLI ORGANI DELLA PROVINCIA se L’art. 36, comma 2, del T.U. prevede quali organi della Provincia: — il Consiglio; — la Giunta; — il Presidente. ht © Es Nella Provincia — come nel Comune — la configurazione tradizionale del governo locale assegna all’assemblea consiliare le maggiori competenze deliberative, e quindi, la natura di organo di indirizzo politico, alla Giunta la funzione di organo esecutivo a tutto tondo e al Presidente il ruolo di «capo indiscusso dell’esecutivo investito della carica direttamente dal corpo elettorale» (STADERINI) del quale è rappresentante fiduciario e davanti al quale è responsabile dell’attuazione del programma amministrativo che gli ha consentito di assurgere alla carica pubblica. Alla luce del novellato art. 117 Cost. è rimesso in via esclusiva alla legislazione statale il compito di disciplinare gli organi di governo della Provincia. ig 2. IL CONSIGLIO: CARATTERI GENERALI, FUNZIONAMENTO E COMPETENZE yr Il Consiglio provinciale è l’organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo della Provincia (art. 42, T.U.). Secondo le previsioni del D.Lgs. 267/2000, l’organo consiliare svolge le medesime competenze, relative agli atti fondamentali per la vita ed il funzionamento dell’ente, del Consiglio comunale ma in un ambito circoscrizionale più ampio: quello provinciale. op La composizione del Consiglio provinciale è rapportata proporzionalmente alla popolazione residente (art. 37, comma 2 T.U.). Pertanto il Consiglio è composto dal Presidente della Provincia e da: C — — — — 45 membri nelle Province con popolazione residente superiore a 1.400.000 abitanti; 36 membri nelle Province con popolazione residente superiore a 700.000 abitanti; 30 membri nelle Province con popolazione residente superiore a 300.000 abitanti; 24 membri nelle restanti Province. . 242 A Libro Quarto - Diritto degli enti locali - Parte Seconda: Organi di governo S. p. Per quanto concerne la riduzione del numero dei consiglieri provinciali disposta dalla L. 191/2009 (Finanziaria 2010), modificata ex D.L. 2/2010 conv. con modif. in L. 42/2010, come conseguenza della riduzione del contributo base spettante agli enti locali e destinato ad incrementare il fondo di cui all’art. 34 del D.Lgs. 504/ 1992, rinviamo il lettore a quanto detto a proposito dei consiglieri comunali nel §2 del Cap. VI. Es se li br i Il Consiglio provinciale analogamente a quello comunale dura in carica 5 anni, ovvero, fino all’elezione del nuovo Consiglio, limitandosi dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili di ordinaria amministrazione (prorogatio). I motivi che portano alla cessazione anticipata del Consiglio provinciale sono gli stessi previsti per il Consiglio comunale. Quanto al funzionamento dell’organo vi è identità di disciplina con il corrispondente organo del Comune, anche per quanto attiene alla costituzione di commissioni consiliari e all’iter di formazione delle deliberazioni. Infatti, ai sensi dell’art. 38, comma 2, del T.U., il regolamento che disciplina il funzionamento del Consiglio provinciale indica, altresì, il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all’ente, senza computare a tal fine il Presidente della Provincia. Inoltre, ai sensi del comma 3 del citato articolo, le Province, con norme regolamentari, fissano le modalità attraverso le quali fornire ai Consigli servizi, attrezzature e risorse finanziarie, potendo altresì prevedere strutture apposite per il funzionamento dei Consigli stessi. 3. LA GIUNTA: CARATTERI GENERALI E ATTIVITÀ ht © A norma dell’art. 47, comma 1, del T.U., la Giunta provinciale è composta dal Presidente, che la presiede, e da un numero di assessori, stabilito dallo Statuto, che non deve essere superiore ad un terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero dei consiglieri provinciali, computando a tal fine il Presidente della Provincia, e comunque non superiore a dodici unità (numero così ridotto ex L. 244/2007). yr ig L’art. 47, comma 5, del T.U. dispone che, fino all’adozione delle nuove norme statutarie di cui al comma 1 dell’articolo citato, le Giunte provinciali sono composte da un numero di assessori stabilito nelle seguenti misure: — non superiore a 6 per le Province a cui sono assegnati 24 consiglieri; — non superiore a 8 per le Province a cui sono assegnati 30 consiglieri; — non superiore a 10 per le Province a cui sono assegnati 36 consiglieri; — non superiore a 12 per le Province a cui sono assegnati 45 consiglieri. C op In proposito, tuttavia, bisogna ricordare che la L. 191/2009 (Finanziaria 2010), all’art. 2, comma 185, modificato ex D.L. 2/2010 conv. con modif. in L. 42/2010, stabilisce che il numero degli assessori provinciali deve essere, presso ciascuna Provincia, in misura pari ad un quarto del numero dei consiglieri, computando anche il Presidente, con arrotondamento all’unità superiore. Ciò a partire dall’anno 2010 e per gli anni a seguire, per i singoli enti per i quali ha luogo il rinnovo dell’organo consiliare, con efficacia dalla data del medesimo rinnovo. . 243 p. A Capitolo Settimo - Organi della Provincia: struttura e competenze li br i S. Gli assessori sono nominati dal Presidente della Provincia, anche al di fuori dei componenti del Consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità, candidabilità ed eleggibilità alla carica di consigliere. Il Presidente, inoltre, sceglie tra gli assessori un vicepresidente. Anche il rapporto tra il Presidente e i suoi assessori è di tipo fiduciario. Il Presidente, infatti, non ha limiti, fermo restando il rispetto delle ipotesi di ineleggibilità, incandidabilità e incompatibilità, nello scegliere gli assessori, proprio come il Sindaco, e analogamente ha il potere di revoca degli assessori; la revoca deve essere motivata e comunicata al Consiglio. Quanto all’attività della Giunta la sua natura di organo esecutivo fa sì che le siano riservate le medesime competenze operative facenti capo alla Giunta comunale attesa l’identità di disciplina ex art. 48 del T.U. (si veda il Capitolo VI, §9). se 4. IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA: NATURA E COMPETENZE ig ht © Es Il Presidente della Provincia ha un ruolo di preminenza tra gli organi della Provincia. Il Presidente infatti è l’organo responsabile dell’amministrazione della Provincia le cui competenze sono indicate nell’art. 50 del T.U. che disciplina anche le competenze del Sindaco. Identica è, infatti, la posizione giuridica delle due figure di vertice dell’organizzazione di governo di Provincia e Comune e, perciò, analoghe sono le competenze ad eccezione di quelle oggetto di previsione nei commi 4-7 dell’art. 50 del T.U. di stretta pertinenza sindacale e di quelle che il Sindaco esercita come ufficiale di Governo. Analogamente al Sindaco il Presidente della Provincia, entro il termine fissato dallo Statuto, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato (art. 46, comma 3, T.U.). Inoltre, ai sensi dell’art. 46 del T.U., il Presidente della Provincia è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni di legge (v. Cap. VIII, §6). Come già visto per il Sindaco anche gli atti amministrativi adottati dal Presidente della Provincia, assumono la veste di ordinanza (vedi Capitolo VI, §14); per le contravvenzioni alle ordinanze del Presidente della Provincia vale l’applicazione dell’art. 7bis del D.Lgs. 267/ 2000 ovvero la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro. C op yr Ai sensi dell’art. 20 della L. 121/1981, come modificato dal D.Lgs. 112/1998, il Presidente della Provincia è anche membro del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Distintivo del Presidente della Provincia è una fascia di colore azzurro con lo stemma della Repubblica e lo stemma della Provincia da portare a tracolla (art. 50, comma 12, T.U.). . A p. CAPITOLO QUARTO S. ATTI DEI DIRIGENTI i Sommario: 1. Atti amministrativi dei dirigenti. - 2. Gli atti che comportano impegno di spesa. - 3. Elementi e contenuto delle determinazioni. - 4. Tipologia degli atti dei dirigenti. br 1. ATTI AMMINISTRATIVI DEI DIRIGENTI yr ig ht © Es se li Con l’art. 107, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 vengono elencati, ma l’elencazione non è tassativa, i compiti di natura gestionale specifici dei dirigenti, compiti che si traducono in atti amministrativi che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno. Compiti ulteriori possono essere previsti anche in sede regolamentare e statutaria dall’ente medesimo. Dunque, i dirigenti, in quanto dotati del potere di immedesimare l’Amministrazione adottando tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno, sono divenuti veri e propri organi amministrativi, sia pure di natura tecnico-burocratica. Tipici atti adottati dai dirigenti sono le determinazioni. Tutti gli atti dei dirigenti sono immediatamente esecutivi, non essendo più prescritto il rilascio del parere tecnico e di legittimità per il perfezionamento dell’efficacia dell’atto; l’esecuzione degli stessi compete al dirigente che ha adottato l’atto ed eventualmente anche ad altri responsabili degli uffici e dei servizi individuati nel provvedimento stesso. La sottoscrizione tecnica della determinazione, viene espressa su ogni provvedimento adottato dal responsabile del servizio interessato ed attesta, oltre alla legalità complessiva del provvedimento con esso disposto, la corrispondenza del medesimo alle direttive contenute nel PEG. Con la soppressione del parere di legittimità, ispirata ad un disegno complessivo di riduzione dei controlli preventivi di legittimità sugli atti degli enti locali, viene concentrata nella mani del responsabile del servizio interessato anche la responsabilità della legittimità formale del procedimento e del provvedimento finale. Le determinazioni sono atti di volontà, in quanto il loro contenuto è oggetto di volizione, e formali, dovendo rivestire la forma scritta. L’iter per l’adozione della determinazione deve essere disciplinato in particolar modo dallo Statuto e dai regolamenti dell’ente. 2. GLI ATTI CHE COMPORTANO IMPEGNO DI SPESA C op L’adozione delle determinazioni e la sottoscrizione degli impegni di spesa non esaurisce l’attività di gestione che il responsabile del servizio è chiamato a svolgere, ma egli deve compiere anche tutti quegli atti preliminari e conseguenti connessi alla sua attività. Innanzitutto, deve proporre la previsione della quantificazione delle spese relative ai vari servizi, in funzione della predisposizione del bilancio di previsione e del PEG; deve richiedere per il tramite del Direttore generale, se istituito, gli atti deliberativi di variazione del bilancio e . A Libro Settimo - Gli atti amministrativi dell’ente locale: criteri per la redazione e tipologia p. 464 Es se li br i S. del PEG (il responsabile del servizio, in questo caso, agisce anche come responsabile del procedimento di gestione del PEG); deve provvedere alla liquidazione dei crediti e alla sottoscrizione dei mandati di pagamento, nonché alla trasmissione alla ragioneria di tutti i rendiconti annuali necessari alla predisposizione del rendiconto di gestione. La disciplina specifica è contenuta all’art. 183, comma 9, e all’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. L’art. 183, comma 9, del D.Lgs. n. 267 prevede che il regolamento di contabilità disciplina le modalità con le quali i responsabili dei servizi assumono atti di impegno. A tali atti, da definire «determinazioni» e da classificarsi con sistemi di raccolta che individuano la cronologia degli atti e l’ufficio di provenienza, si applicano, in via preventiva, le procedure di cui all’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. Quest’ultimo articolo afferma, poi, che i provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. La mancanza dell’attestazione della copertura finanziaria non comporta né l’illegittimità né la nullità della determinazione di impegno: l’unica conseguenza configurabile è l’inefficacia del provvedimento, nel senso che non è eseguibile. L’attestazione della copertura deve prevedere tre elementi: l’esatta indicazione dell’importo della spesa; l’impegno contabile su un capitolo che presenta la sufficiente copertura finanziaria; la valutazione circa la sussistenza dell’equilibrio finanziario della gestione (elemento quest’ultimo che può anche non essere espressamente indicato). 3. ELEMENTI E CONTENUTO DELLE DETERMINAZIONI C op yr ig ht © Quanto all’aspetto formale che devono assumere le determinazioni, questo si può riassumere considerando gli elementi essenziali dell’atto, che sono simili a quelli delle deliberazioni e che consistono in: — intestazione dell’Ente e indicazione del servizio che interessa il provvedimento; — indicazione del tipo di atto che si adotta «determinazione del responsabile del servizio»; — numero progressivo attribuito all’atto; — oggetto della determinazione; — sottoscrizione da parte del responsabile; — trasmissione al responsabile della ragioneria; — apposizione del visto di regolarità contabile e l’attestazione della copertura finanziaria; — invio di copia alla segreteria per la pubblicazione all’albo pretorio. L’attestazione della pubblicazione non rileva ai fini dell’esecuzione della determinazione, ma assolve solo alla prescrizione sulla pubblicità dell’attività amministrativa. Infatti, le determinazioni non sono assoggettate dalla normativa vigente a pubblicazione, gravando tale onere solo per le delibere; — comunicazione ad altri organi, se prevista dallo Statuto o dai regolamenti dell’Ente, quali ad esempio la Giunta o il Sindaco. . 465 p. A Capitolo Quarto - Atti dei dirigenti br i S. Quanto al contenuto delle determinazioni, esso consiste: — nella descrizione dei fatti e degli atti, compreso il riferimento all’autorizzazione del PEG, che sono il presupposto del provvedimento stesso (preambolo); — nell’esposizione delle motivazioni in base alle quali si adotta l’atto, coerenti con la definizione degli obiettivi contenuti nel PEG, ai quali va fatto espresso riferimento. La mancata corrispondenza al PEG determina l’illegittimità della determinazione. Essendo limitata la discrezionalità del dirigente dalle previsioni stringenti del PEG o degli altri atti di indirizzo, prevale in questo tipo di atto la cd. discrezionalità tecnica; — nel richiamo alle disposizioni di legge, di Statuto o di regolamento; — nel dispositivo. se li Prima dell’adozione della determinazione deve essere predisposta, come per le deliberazioni, la proposta, con la quale viene raccolto anche il materiale relativo al provvedimento, come ad esempio le fatture, i preventivi di spesa, l’attestazione della copertura finanziaria, in modo da comporre una sorta di fascicolo. 4. TIPOLOGIA DEGLI ATTI DEI DIRIGENTI yr ig ht © Es I tipi di atti che la legge attribuisce alla competenza dei dirigenti sono classificabili in cinque categorie: — autorizzazioni e concessioni (ivi comprese quelle edilizie) cui si fa riferimento alle lettere f) dell’art. 107, comma 3, del D.Lgs. 267/2000; — provvedimenti gestionali restrittivi in materia edilizia (cui si fa riferimento alla lettera g) del comma 3, art. 107 del D.Lgs. 267/2000) quali i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino, i provvedimenti di irrogazione delle sanzioni amministrative in materia di prevenzione e repressione dell’abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale; — atti di gestione interna, tra cui vanno ricompresi gli atti di amministrazione e gestione del personale, che attengono all’intero corso della vita professionale dei dipendenti; — certificazioni e adempimenti vari, di cui alle lett. h) e i) dell’art. 107, comma 3, del D.Lgs. n. 267; — atti di gestione esterni (presidenza delle commissioni di gara e di concorso; responsabilità delle procedure d’appalto e di concorso; stipulazione dei contratti; atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa). C op Le concessioni sono quegli atti con i quali la pubblica amministrazione concede ad altri soggetti la facoltà di esercitare un diritto o un potere che appartiene all’ente pubblico o alla collettività. La materia delle concessioni è ampissima e di notevole rilievo, in quanto riguarda l’esercizio di pubblici servizi (trasporti, distribuzione di acqua, distribuzione di gas etc.), l’uso eccezionale di beni demaniali (occupazione di spiagge, strade, aree pubbliche), l’uso normale di aree o locali nell’ambito dei mercati, l’uso di aree cimiteriali per un limitato periodo di tempo, l’esercizio del diritto di edificare (ius aedificandi). . A Libro Settimo - Gli atti amministrativi dell’ente locale: criteri per la redazione e tipologia p. 466 C op yr ig ht © Es se li br i S. Pertanto, i provvedimenti dei dirigenti devono osservare i criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti e da atti generali di indirizzo e indicare le ragioni per le quali si sceglie una soluzione piuttosto che un’altra tra le possibili indicazioni che le disposizioni prevedono. Nei casi in cui la concessione riguardi un uso eccezionale di beni demaniali (es. occupazione di spiagge, strade o aree pubbliche etc.), il dirigente deve non solo compiere la valutazione appena richiamata, ma deve anche scegliere il concedente secondo criteri obiettivi, in modo che vengano rispettati i principi di efficienza, efficacia e pubblicità. Per i pubblici servizi, il legislatore ha previsto che il Consiglio determini le modalità di gestione del servizio pubblico e di scelta del contraente-concessionario, secondo la procedura dell’evidenza pubblica. In tali fattispecie il dirigente ha solo poteri esecutivi. Le autorizzazioni sono gli atti con i quali la pubblica amministrazione rimuove un ostacolo previsto dalla legge, che impedisce ad un soggetto l’esercizio di un proprio diritto che questi potenzialmente possiede (es.: in materia di esercizio del commercio su aree pubbliche, rivendita di giornali e riviste etc.). Gli atti di amministrazione e gestione del personale sono quelli di cui alla lett. e) dell’art. 107, comma 3, del D.Lgs. 267/2000. Al riguardo, va richiamata la disposizione dell’art. 5, comma 2 del D.Lgs. 165/2001 (da ultimo sostituito dall’art. 34 del D.Lgs. 150/2009) a norma del quale «Nell’ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all’articolo 2, comma 1, le determinazioni per l’organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatta salva la sola informazione ai sindacati, ove previste nei contratti di cui all’articolo 9. Rientrano, in particolare, nell’esercizio dei poteri dirigenziali le misure inerenti la gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunità, nonché la direzione, l’organizzazione del lavoro nell’ambito degli uffici. L’art. 89, comma 6, del D.Lgs. 267/2000 ha ricalcato, per la disciplina dell’organizzazione del personale degli Enti locali, del citato articolo 5. Sulla base di siffatte norme l’unica disciplina applicabile è quella prevista dal codice civile, dal diritto del lavoro e dai contratti collettivi nazionali. Pertanto, secondo la più consolidata giurisprudenza, gli atti di gestione del personale della pubblica amministrazione da provvedimenti amministrativi sono trasformati in atti di diritto privato, sindacabili dal giudice ordinario, perdendo, nel contempo, i caratteri dell’autoritatività e dell’esecutorietà degli atti amministrativi. I vizi di legittimità degli atti amministrativi sono sostituiti, dunque, dai vizi di nullità e di annullabilità previsti dalla disciplina codicistica. Le certificazioni o gli adempimenti vari sono quei provvedimenti indicati nelle lettere h) e i) dell’art. 107 del D.Lgs. 267/2000, e cioè le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza, nonché gli atti attribuiti ai dirigenti dallo Statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco. Si tratta di provvedimenti dal carattere ampissimo, tra i quali deve essere ricompresa anche la corrispondenza interna ed esterna che riguarda il servizio al quale il responsabile è preposto. . A p. CAPITOLO QUINTO S. ATTI DEL COMUNE E DELLA PROVINCIA i Modello n. 1 br Comune/Provincia di ……………… Deliberazione del Consiglio comunale/provinciale se li N. …… del Reg. Data ………………… Oggetto: Modifiche allo Statuto dell’Ente. Approvazione Assegnati In Carica Es L’anno ……, il giorno …… del mese di …… alle ore … alla prima convocazione in sessione … Nella sala delle adunanze del Comune/Provincia suddetto/a, convocato con appositi avvisi, il Consiglio comunale/provinciale si è riunito con la presenza dei signori: … n. … n. … Presenti Assenti n. … n. … C op yr ig ht © Fra gli assenti sono giustificati i signori: ………… Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, comma 4, lett. a), del D.Lgs. 267/2000) il Segretario comunale/provinciale Dott. ………… Il Presidente constatato che gli intervenuti sono in numero legale propone al Consiglio comunale/provinciale l’approvazione della seguente proposta di deliberazione: PREMESSO che, sulla proposta della presente deliberazione, 씲 ha 씲 hanno espresso parere favorevole: 씲 il Responsabile del servizio interessato (art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000); 씲 il Segretario comunale/provinciale (artt. 49, comma 2 e 97, comma 4, lett. b) del D.Lgs. 267/2000) per quanto concerne la regolarità tecnica; 씲 il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile (art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000). VISTO l’art. 6 del D.Lgs. 267/2000; RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. … del …, esecutiva, con la quale questo Ente ha approvato il proprio Statuto, ai sensi del citato art. 6 del D.Lgs. 267/2000; ATTESO che lo Statuto, a seguito dell’approvazione, è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione … n. … del …, nonché affisso all’Albo pretorio dell’Ente per 30 giorni consecutivi; RITENUTO necessario procedere alla revisione del testo dello Statuto, nelle parti in cui le novità legislative sopraggiunte hanno reso non più attuale le previsioni in esso contenute; . A Libro Settimo - Gli atti amministrativi dell’ente locale: criteri per la redazione e tipologia p. 468 © Es se li br i S. VISTO l’art. 114 della Costituzione, che, al comma 2, testualmente recita: «I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione», attribuendo in tal modo allo Statuto la funzione di strumento basilare per la qualificazione dell’autonomia dell’Ente; VISTA la legge 131/2003 (legge La Loggia), recante «Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3», la quale, all’art. 4, attua la disposizione costituzionale del richiamato art. 114, affermando che gli Enti locali hanno potestà normativa, secondo i principi fissati dalla Costituzione, che consiste nella potestà statutaria e in quella regolamentare; ATTESO che ai sensi dell’art. 4, comma 2, della L. 131/2003, lo Statuto, in armonia con la Costituzione e con i principi generali in materia di organizzazione pubblica, stabilisce i principi di organizzazione e funzionamento dell’Ente, le forme di controllo, anche sostitutivo, nonché le garanzie delle minoranze e le forme di partecipazione popolare; CONSIDERATO che il citato art. 4 della L. 131/2003 evidenzia la stretta relazione che deve intercorrere tra i regolamenti di organizzazione e gestione delle funzioni dell’Ente locale e lo Statuto, nel rispetto della legislazione statale o regionale; TENUTO CONTO che le innovazioni del dettato costituzionale e della L. 131/2003 sono di rilevanza tale da richiedere necessariamente una revisione del testo dello Statuto dell’Ente; VISTE le modifiche apportate al testo dello Statuto dell’Ente, a seguito di approfondito esame da parte della Commissione consiliare per la revisione dello Statuto, che ha concluso i propri lavori in data … come risulta dai verbali in atti; RITENUTE le suddette modifiche, riportate nel testo allegato (*) al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, meritevoli di approvazione, in quanto rispondenti alle esigenze di questo Ente; SI PROPONE ig ht 1) la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 2) di approvare le modifiche apportate allo Statuto dell’Ente dalla Commissione consiliare per la revisione dello Statuto, di cui al testo allegato (*) al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale. Il Consiglio comunale/provinciale VISTA ed ESAMINATA la sopra riportata proposta di deliberazione: yr Con votazione (**): op — Presenti: — Favorevoli: n. …… n. …… C (*) N.d.r.: Omissis. (**) N.d.r.: Per le modifiche statutarie si applica il comma 4 dell’art. 6 del D.Lgs. 267/2000, il quale prescrive il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute (da tenersi entro 30 giorni) e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. . 469 n. …… n. …… (indicare i nomi) p. — Contrari: — Astenuti: A Capitolo Quinto - Atti del Comune e della Provincia S. DELIBERA 1. Di approvare, così come approva, integralmente la su estesa proposta di deliberazione. Del che si è redatto il presente verbale come segue: IL SEGRETARIO COMUNALE/PROVINCIALE ………………………………………… C op yr ig ht © Es se li br i IL SINDACO/PRESIDENTE DELLA PROVINCIA ……………………………………… . Libro Settimo - Gli atti amministrativi dell’ente locale: criteri per la redazione e tipologia p. Modello n. 2 A 470 Comune/Provincia di ……………… S. Deliberazione del Consiglio comunale/provinciale i N. …… del Reg. Data ………………… br Oggetto: Esame ed approvazione del regolamento per il funzionamento del Consiglio e delle Commissioni consiliari n. … n. … Presenti Assenti n. … n. … se Assegnati In Carica li L’anno …, il giorno … del mese di … alle ore … alla prima convocazione in sessione … Nella sala delle adunanze del Comune/Provincia suddetto/a, convocato con appositi avvisi, il Consiglio comunale/provinciale si è riunito con la presenza dei signori: ………… C op yr ig ht © Es Fra gli assenti sono giustificati i signori: … Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, comma 4, lett. a), del D.Lgs. 267/2000) il Segretario comunale/provinciale Dott. ………… Il Presidente constatato che gli intervenuti sono in numero legale propone al Consiglio comunale/provinciale l’approvazione della seguente proposta di deliberazione: PREMESSO che, sulla proposta della presente deliberazione, 씲 ha 씲 hanno espresso parere favorevole: 씲 il Responsabile del servizio interessato (art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000); 씲 il Segretario comunale/provinciale (artt. 49, comma 2 e 97, comma 4, lett. b) del D.Lgs. 267/2000) per quanto concerne la regolarità tecnica; 씲 il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile (art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000). VISTO l’art. 7 del D.Lgs. 267/2000, secondo il quale nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo Statuto, il Comune e la Provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza e, in particolare, per l’organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l’esercizio delle funzioni; RITENUTA necessaria l’adozione di un atto regolamentare per il corretto funzionamento del Consiglio comunale/provinciale; CONSIDERATO che allo scopo è stato predisposto un testo di regolamento, composto di n. … articoli, che si sottopone all’esame del Consiglio comunale/provinciale e che si allega (*) al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale; ATTESO che in data … è stata convocata una conferenza dei capigruppo consiliari per discutere di eventuali emendamenti alla bozza del regolamento de quo, depositata, peraltro, nell’ufficio di segreteria dell’Ente; (*) N.d.r.: Omissis. . 471 A Capitolo Quinto - Atti del Comune e della Provincia S. p. RITENUTO lo schema di regolamento di che trattasi meritevole di approvazione, in quanto rispondente alle esigenze di questo Ente; VISTO il D.Lgs. 267/2000, ed in particolare l’art. 38; VISTO lo Statuto dell’Ente; SI PROPONE br i 1) la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 2) di approvare l’unito (*) regolamento per il funzionamento del Consiglio e delle Commissioni consiliari, composto di n. … articoli, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto. li Il Consiglio comunale/provinciale Con votazione: Presenti: Favorevoli: Contrari: Astenuti: n. …… n. …… n. …… n. …… (indicare i nomi) Es — — — — se VISTA ed ESAMINATA la sopra riportata proposta di deliberazione: DELIBERA 1. Di approvare, così come approva, integralmente la su estesa proposta di deliberazione. © Del che si è redatto il presente verbale come segue: C op yr ig ht IL SINDACO/PRESIDENTE DELLA PROVINCIA ……………………………………… (*) N.d.r.: Omissis. IL SEGRETARIO COMUNALE/PROVINCIALE ………………………………………… . A p. CAPITOLO QUINTO S. ATTI DEL COMUNE E DELLA PROVINCIA i Modello n. 1 br Comune/Provincia di ……………… Deliberazione del Consiglio comunale/provinciale se li N. …… del Reg. Data ………………… Oggetto: Modifiche allo Statuto dell’Ente. Approvazione Assegnati In Carica Es L’anno ……, il giorno …… del mese di …… alle ore … alla prima convocazione in sessione … Nella sala delle adunanze del Comune/Provincia suddetto/a, convocato con appositi avvisi, il Consiglio comunale/provinciale si è riunito con la presenza dei signori: … n. … n. … Presenti Assenti n. … n. … C op yr ig ht © Fra gli assenti sono giustificati i signori: ………… Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, comma 4, lett. a), del D.Lgs. 267/2000) il Segretario comunale/provinciale Dott. ………… Il Presidente constatato che gli intervenuti sono in numero legale propone al Consiglio comunale/provinciale l’approvazione della seguente proposta di deliberazione: PREMESSO che, sulla proposta della presente deliberazione, 씲 ha 씲 hanno espresso parere favorevole: 씲 il Responsabile del servizio interessato (art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000); 씲 il Segretario comunale/provinciale (artt. 49, comma 2 e 97, comma 4, lett. b) del D.Lgs. 267/2000) per quanto concerne la regolarità tecnica; 씲 il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile (art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000). VISTO l’art. 6 del D.Lgs. 267/2000; RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. … del …, esecutiva, con la quale questo Ente ha approvato il proprio Statuto, ai sensi del citato art. 6 del D.Lgs. 267/2000; ATTESO che lo Statuto, a seguito dell’approvazione, è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione … n. … del …, nonché affisso all’Albo pretorio dell’Ente per 30 giorni consecutivi; RITENUTO necessario procedere alla revisione del testo dello Statuto, nelle parti in cui le novità legislative sopraggiunte hanno reso non più attuale le previsioni in esso contenute; . A Libro Settimo - Gli atti amministrativi dell’ente locale: criteri per la redazione e tipologia p. 468 © Es se li br i S. VISTO l’art. 114 della Costituzione, che, al comma 2, testualmente recita: «I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione», attribuendo in tal modo allo Statuto la funzione di strumento basilare per la qualificazione dell’autonomia dell’Ente; VISTA la legge 131/2003 (legge La Loggia), recante «Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3», la quale, all’art. 4, attua la disposizione costituzionale del richiamato art. 114, affermando che gli Enti locali hanno potestà normativa, secondo i principi fissati dalla Costituzione, che consiste nella potestà statutaria e in quella regolamentare; ATTESO che ai sensi dell’art. 4, comma 2, della L. 131/2003, lo Statuto, in armonia con la Costituzione e con i principi generali in materia di organizzazione pubblica, stabilisce i principi di organizzazione e funzionamento dell’Ente, le forme di controllo, anche sostitutivo, nonché le garanzie delle minoranze e le forme di partecipazione popolare; CONSIDERATO che il citato art. 4 della L. 131/2003 evidenzia la stretta relazione che deve intercorrere tra i regolamenti di organizzazione e gestione delle funzioni dell’Ente locale e lo Statuto, nel rispetto della legislazione statale o regionale; TENUTO CONTO che le innovazioni del dettato costituzionale e della L. 131/2003 sono di rilevanza tale da richiedere necessariamente una revisione del testo dello Statuto dell’Ente; VISTE le modifiche apportate al testo dello Statuto dell’Ente, a seguito di approfondito esame da parte della Commissione consiliare per la revisione dello Statuto, che ha concluso i propri lavori in data … come risulta dai verbali in atti; RITENUTE le suddette modifiche, riportate nel testo allegato (*) al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, meritevoli di approvazione, in quanto rispondenti alle esigenze di questo Ente; SI PROPONE ig ht 1) la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 2) di approvare le modifiche apportate allo Statuto dell’Ente dalla Commissione consiliare per la revisione dello Statuto, di cui al testo allegato (*) al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale. Il Consiglio comunale/provinciale VISTA ed ESAMINATA la sopra riportata proposta di deliberazione: yr Con votazione (**): op — Presenti: — Favorevoli: n. …… n. …… C (*) N.d.r.: Omissis. (**) N.d.r.: Per le modifiche statutarie si applica il comma 4 dell’art. 6 del D.Lgs. 267/2000, il quale prescrive il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute (da tenersi entro 30 giorni) e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. . 469 n. …… n. …… (indicare i nomi) p. — Contrari: — Astenuti: A Capitolo Quinto - Atti del Comune e della Provincia S. DELIBERA 1. Di approvare, così come approva, integralmente la su estesa proposta di deliberazione. Del che si è redatto il presente verbale come segue: IL SEGRETARIO COMUNALE/PROVINCIALE ………………………………………… C op yr ig ht © Es se li br i IL SINDACO/PRESIDENTE DELLA PROVINCIA ……………………………………… . Libro Settimo - Gli atti amministrativi dell’ente locale: criteri per la redazione e tipologia p. Modello n. 2 A 470 Comune/Provincia di ……………… S. Deliberazione del Consiglio comunale/provinciale i N. …… del Reg. Data ………………… br Oggetto: Esame ed approvazione del regolamento per il funzionamento del Consiglio e delle Commissioni consiliari n. … n. … Presenti Assenti n. … n. … se Assegnati In Carica li L’anno …, il giorno … del mese di … alle ore … alla prima convocazione in sessione … Nella sala delle adunanze del Comune/Provincia suddetto/a, convocato con appositi avvisi, il Consiglio comunale/provinciale si è riunito con la presenza dei signori: ………… C op yr ig ht © Es Fra gli assenti sono giustificati i signori: … Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, comma 4, lett. a), del D.Lgs. 267/2000) il Segretario comunale/provinciale Dott. ………… Il Presidente constatato che gli intervenuti sono in numero legale propone al Consiglio comunale/provinciale l’approvazione della seguente proposta di deliberazione: PREMESSO che, sulla proposta della presente deliberazione, 씲 ha 씲 hanno espresso parere favorevole: 씲 il Responsabile del servizio interessato (art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000); 씲 il Segretario comunale/provinciale (artt. 49, comma 2 e 97, comma 4, lett. b) del D.Lgs. 267/2000) per quanto concerne la regolarità tecnica; 씲 il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile (art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000). VISTO l’art. 7 del D.Lgs. 267/2000, secondo il quale nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo Statuto, il Comune e la Provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza e, in particolare, per l’organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l’esercizio delle funzioni; RITENUTA necessaria l’adozione di un atto regolamentare per il corretto funzionamento del Consiglio comunale/provinciale; CONSIDERATO che allo scopo è stato predisposto un testo di regolamento, composto di n. … articoli, che si sottopone all’esame del Consiglio comunale/provinciale e che si allega (*) al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale; ATTESO che in data … è stata convocata una conferenza dei capigruppo consiliari per discutere di eventuali emendamenti alla bozza del regolamento de quo, depositata, peraltro, nell’ufficio di segreteria dell’Ente; (*) N.d.r.: Omissis. . 471 A Capitolo Quinto - Atti del Comune e della Provincia S. p. RITENUTO lo schema di regolamento di che trattasi meritevole di approvazione, in quanto rispondente alle esigenze di questo Ente; VISTO il D.Lgs. 267/2000, ed in particolare l’art. 38; VISTO lo Statuto dell’Ente; SI PROPONE br i 1) la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 2) di approvare l’unito (*) regolamento per il funzionamento del Consiglio e delle Commissioni consiliari, composto di n. … articoli, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto. li Il Consiglio comunale/provinciale Con votazione: Presenti: Favorevoli: Contrari: Astenuti: n. …… n. …… n. …… n. …… (indicare i nomi) Es — — — — se VISTA ed ESAMINATA la sopra riportata proposta di deliberazione: DELIBERA 1. Di approvare, così come approva, integralmente la su estesa proposta di deliberazione. © Del che si è redatto il presente verbale come segue: C op yr ig ht IL SINDACO/PRESIDENTE DELLA PROVINCIA ……………………………………… (*) N.d.r.: Omissis. IL SEGRETARIO COMUNALE/PROVINCIALE ………………………………………… . A p. ELEMENTI DI DIRITTO CIVILE S. LIBRO DODICESIMO Capitolo I: Nozioni introduttive ........................................................................ Pag. 745 » 747 Capitolo III: L’attività giuridica ........................................................................ » 755 Capitolo IV: Le cose e i beni .............................................................................. » 762 Capitolo V: I diritti assoluti ............................................................................... » 765 » 774 Capitolo VII: I contratti ..................................................................................... » 778 Capitolo VIII: La responsabilità extracontrattuale ......................................... » 792 li br i Capitolo II: I soggetti dell’attività giuridica ..................................................... Es se Capitolo VI: Il rapporto obbligatorio, la responsabilità del debitore e le garanzie del creditore .................................................................................................. Percorso introduttivo C op yr ig ht © Questo libro ha lo scopo di fornire una sintesi dei principali istituti del diritto civile. A tal fine, nel primo capitolo si esamina il rapporto giuridico e le sue vicende (nascita, modificazione, estinzione); si fornisce una panoramica delle situazioni soggettive attive e passive, nonché delle principali distinzioni in tema di diritti. Il secondo capitolo si occupa dei soggetti dell’attività giuridica e, quindi, dell’uomo come soggetto del mondo giuridico; sono definite la capacità giuridica e la capacità di agire ed esaminati gli istituti di protezione dei soggetti incapaci per passare poi alle persone giuridiche. Il terzo capitolo, dedicato all’attività giuridica, definisce i fatti e atti giuridici, affronta gli istituti della prescrizione e della decadenza e svolge la problematica del negozio giuridico. Non manca la disamina dei mezzi con cui i fatti giuridici sono portati a conoscenza dei terzi ed, infatti, il capitolo si chiude con la disciplina delle forme di pubblicità, soffermandosi, in particolare, sulla trascrizione. La trattazione continua con l’esame delle cose, dei beni e dei diritti assoluti (Capitolo quarto e quinto), della differenza con i diritti relativi e l’esposizione del più ampio diritto reale, il diritto di proprietà; il capitolo quinto si conclude con gli istituti del possesso e dell’usucapione. Nei capitoli sesto e settimo si affronta la disciplina del rapporto obbligatorio in generale e dei mezzi di garanzia predisposti dall’ordinamento a tutela del credito per dedicare poi particolare attenzione al contratto, partendo dalla fase delle trattative per passare alla sua conclusione, interpretazione ed integrazione. Ci si occupa, quindi, degli effetti conseguenti alla stipulazione di un contratto e alle modalità predisposte per lo scioglimento del vincolo contrattuale (rescissione e risoluzione). Non può mancare, a conclusione dell’esposizione dei principali istituti del diritto civile, un capitolo sulla responsabilità extracontrattuale. C op yr ig ht © Es se li br i S. p. A . . A p. CAPITOLO PRIMO S. NOZIONI INTRODUTTIVE br i Sommario: 1. Il rapporto giuridico. - 2. Vicende del rapporto giuridico. - 3. Le situazioni soggettive attive. - 4. Le situazioni soggettive passive. - 5. Classificazione dei diritti. 1. IL RAPPORTO GIURIDICO li Si definisce rapporto giuridico la relazione tra due o più soggetti, regolata dal diritto. Es se Nell’ambito del rapporto giuridico si distinguono: — il soggetto attivo, che è colui al quale l’ordinamento giuridico attribuisce determinati poteri (diritti soggettivi, potestà ecc.); — il soggetto passivo, che è colui su cui incombe una soggezione o su cui grava il corrispondente obbligo. 2. VICENDE DEL RAPPORTO GIURIDICO A) Nascita del rapporto ig ht © Si ha quando un rapporto si costituisce e il titolare ne acquista il diritto. Tale acquisto, in particolare, può essere: — a titolo originario: se il diritto sorge a favore di un soggetto senza essere stato trasmesso da un precedente titolare; — a titolo derivativo: se il diritto viene trasmesso da un soggetto (autore o dante causa) ad un altro (successore o avente causa). B) Modificazione del rapporto yr Ricorre in relazione a determinati fatti, al verificarsi dei quali il rapporto subisce un mutamento, che può consistere nella limitazione del suo contenuto o nella variazione di un soggetto o dell’oggetto. op C) Estinzione C Si ha quando il soggetto perde il diritto e a tale perdita non corrisponde l’acquisto da parte di un altro soggetto (es.: rinunzia ad un diritto). . 746 p. A Libro Dodicesimo - Elementi di diritto civile 3. LE SITUAZIONI SOGGETTIVE ATTIVE se li br i S. a) Diritto soggettivo: è il potere di agire per il soddisfacimento del proprio interesse, protetto dall’ordinamento giuridico. b) Potestà: costituiscono dei poteri attribuiti ad un soggetto per la realizzazione di interessi che non fanno capo direttamente a lui. c) Aspettativa: è la posizione in cui si trova il soggetto a favore del quale viene maturando un diritto soggettivo. d) Diritto potestativo: è il potere di modificare, con un atto unilaterale, la situazione giuridica di un altro soggetto che, rispetto a tale diritto, è in posizione di soggezione. e) Status: costituiscono un complesso di diritti (e doveri) che fanno capo ad un individuo in relazione alla posizione che esso occupa in un gruppo sociale. f) Interesse legittimo: è la pretesa alla legittimità dell’attività amministrativa, riconosciuta al soggetto che, rispetto ad un potere della Pubblica Amministrazione, si trovi in una posizione differenziata, in virtù di un precedente rapporto di diritto pubblico o privato (VIRGA). g) Interessi diffusi: sono situazioni giuridiche attive appartenenti alla generalità dei soggetti di una comunità nel suo complesso indifferenziato. h) Interessi collettivi: sono situazioni giuridiche attive appartenenti ad una collettività determinata, la cui tutela è affidata ad un ente esponenziale. 4. LE SITUAZIONI SOGGETTIVE PASSIVE © Es a) Obbligo giuridico: è il dovere di tenere un comportamento di contenuto specifico, per la realizzazione di un interesse altrui. b) Dovere generico di astensione: consiste nella situazione giuridica di chi si deve limitare a rispettare una situazione di supremazia altrui. c) Onere: è il sacrificio di un interesse proprio, imposto ad un soggetto come condizione per ottenere o conservare un vantaggio giuridico. d) Soggezione: consiste nella sottoposizione di un soggetto alle conseguenze dell’esercizio dell’altrui diritto potestativo, senza potere in alcun modo reagire (es.: la posizione di colui che riceve una disdetta, la dichiarazione di riscatto ecc.). ht 5. CLASSIFICAZIONE DEI DIRITTI Tra le più importanti distinzioni in materia di diritti soggettivi ricordiamo quelle tra: ig A) Diritti assoluti / Diritti relativi yr Diritti assoluti: attribuiscono al titolare un potere che questi può far valere indistintamente verso tutti gli altri soggetti, a carico dei quali sussiste un generico obbligo negativo di non turbare il diritto stesso. Diritti relativi: assicurano al titolare un potere che si può far valere solo verso una o più persone determinate, a carico delle quali sussiste l’obbligo di dare, fare o non fare qualcosa. B) Diritti patrimoniali / Diritti non patrimoniali op Diritti patrimoniali: tutelano interessi economici dei soggetti. Diritti non patrimoniali: realizzano interessi di prevalente natura morale. C C) Diritti trasmissibili / Diritti intrasmissibili Diritti trasmissibili: sono quelli normalmente trasferibili ad altri soggetti. Diritti intrasmissibili: sono quelli che non possono essere trasferiti ad altri soggetti.