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A
p.
CAPITOLO QUARTO
S.
GLI ATTI AMMINISTRATIVI
br
i
Sommario: 1. Concetto e classificazione. - 2. I provvedimenti amministrativi. - 3. Gli elementi essenziali
dell’atto amministrativo. - 4. Gli elementi accidentali. - 5. La struttura dell’atto amministrativo. - 6. I
requisiti dell’atto amministrativo. - 7. I principali provvedimenti amministrativi. - 8. Le concessioni. - 9. Gli
atti ablativi. - 10. I principali atti amministrativi che non sono provvedimenti.
li
1. CONCETTO E CLASSIFICAZIONE
se
L’atto amministrativo è un’atto unilaterale posto in essere da un’autorità amministrativa
nell’esercizio di una funzione amministrativa (SANDULLI).
ht
©
Es
Attraverso gli atti amministrativi la P.A. agisce in vista del perseguimento e della cura
degli interessi pubblici concreti stabiliti in sede di indirizzo politico. Tra gli atti amministrativi, come categoria generale, una posizione di spicco è rivestita dai provvedimenti amministrativi. Essi, secondo la più recente e accreditata dottrina, si differenziano dagli atti in quanto
la P.A., nel raggiungimento dei suoi fini, agisce di solito attraverso una serie di atti
concatenati e collegati tra loro, finalizzati alla emanazione del provvedimento conclusivo del
procedimento che, a sua volta, manifesta all’esterno la volontà dall’Amministrazione
pubblica ed è suscettibile di incidere unilateralmente sulla sfera giuridica soggettiva dei
privati, nonché di essere portato ad esecuzione contro la volontà di questi.
Gli atti, invece, si caratterizzano perché sono strumentali e preparatori al provvedimento
finale.
Le varie distinzioni degli atti amministrativi
ig
Degli atti amministrativi sono possibili varie classificazioni. In particolare:
a)
secondo la natura dell’attività amministrativa esercitata si distinguono:
op
yr
— atti di amministrazione attiva, che sono quelli diretti a soddisfare immediatamente e direttamente
gli interessi propri della P.A. (tali sono i cd. provvedimenti amministrativi);
— atti di amministrazione consultiva, che sono quelli tendenti ad illuminare, mediante consigli
tecnici, giuridici o economici gli organi di amministrazione attiva (tali sono i pareri);
— atti di amministrazione di controllo, che sono quelli diretti a sindacare sotto il profilo della
legittimità o del merito, i singoli atti o l’operato degli organi di amministrazione attiva (tali sono
i visti, le approvazioni etc.);
C
b)
secondo l’elemento psichico di cui sono manifestazione, si distinguono:
—
—
—
—
atti consistenti in manifestazioni di volontà (tali sono i provvedimenti);
atti consistenti in manifestazioni di conoscenza (tali sono le certificazioni);
atti consistenti in manifestazioni di giudizio (tali sono gli atti di valutazione, i pareri);
atti di natura mista (es.: le proposte);
.
94
A
p.
c)
Libro Secondo - Diritto amministrativo
secondo la discrezionalità si distinguono:
— atti discrezionali;
— atti vincolati;
in relazione all’efficacia, si distinguono:
S.
d)
— atti costitutivi, che creano, modificano o estinguono un rapporto giuridico preesistente. Tali atti
possono incidere su: status, diritti etc.;
— atti dichiarativi, che si limitano ad accertare una determinata situazione, senza influire su di essa;
e)
in relazione al risultato, si distinguono:
in relazione ai destinatari, si distinguono:
— atti particolari, se destinati, ad un solo soggetto;
— atti con pluralità di destinatari.
li
f)
br
i
— atti ampliativi, che attribuiscono al destinatario nuovi poteri e nuove facoltà, ampliando la sua sfera
giuridica: tali sono gli atti costitutivi di status, di diritti e gli atti estintivi di obblighi;
— atti restrittivi, che, invece, restringono la sfera giuridica del destinatario con l’estinguere suoi diritti
o status o col creare nuovi obblighi (es.: gli ordini);
se
Nell’ambito di tale categoria di atti, inoltre, si suole distinguere tra:
g)
ht
©
Es
1) atto plurimo: è l’atto emanato da un unico organo, con identico dispositivo (cioè avente uguale
contenuto) formalmente unico ma scindibile in tanti diversi provvedimenti particolari quanti
sono i destinatari (es.: l’unico decreto con cui si nominano i vari vincitori di un concorso). Per
questa ragione i singoli atti particolari, contenuti nell’atto plurimo, sono fra loro indipendenti e
non seguono tutti la sorte che eventualmente può toccare ad uno di essi (così l’annullamento di
uno di essi, per motivi che concernono solo un singolo destinatario, non travolge anche gli altri);
2) atto collettivo: è quell’atto con il quale la P.A. manifesta la propria volontà unitariamente ed
inscindibilmente, nei confronti di un complesso di individui unitariamente considerati (VIRGA).
Esempio di atto collettivo è l’ordine di scioglimento di un corpo organizzato (es.: scioglimento
del Consiglio comunale).
Consegue dalla natura di atto unitario, propria dell’atto collettivo, che ogni vizio inficia l’atto
nella sua totalità (a differenza dell’atto plurimo);
3) atti generali: sono quegli atti che si rivolgono a destinatari non determinati al momento
dell’emanazione dell’atto, ma determinabili in un momento successivo, e cioè al momento della
loro esecuzione; tali sono i bandi di concorso e di gare, gli ordini di mobilitazione, i piani, i
programmi etc.;
in relazione agli agenti abbiamo:
ig
— atti di un solo organo sia esso costituito da una sola persona (organo monocratico) sia da una
pluralità di persone (organo collegiale); l’atto sarà, rispettivamente, qualificato «atto semplice»
o «atto collegiale»;
— atti di più organi che possono, a loro volta, essere:
C
op
yr
— atti complessi: che risultano dal concorso di volontà di più organi preordinati allo stesso fine
e mossi dallo stesso interesse;
— atti «di concerto» che sono formati d’iniziativa di un organo specificamente competente che
necessita, però, per l’adozione dell’atto, dell’adesione di un altro organo. Sostanzialmente
l’atto è imputabile ad entrambi gli organi;
— atti «previa intesa»: sono quegli atti che necessitano, per la loro adozione da parte di un organo,
l’assenso preventivo di un altro organo quale ad es.: una «autorizzazione» o un «nulla osta»;
quindi l’atto di assenso è autonomo rispetto all’atto adottato che è imputabile al solo organo
che lo ha posto in essere.
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95
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Capitolo Quarto - Gli atti amministrativi
2. I PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI
i
S.
I provvedimenti amministrativi sono atti consistenti in manifestazioni di volontà, mediante i quali la P.A., nell’esercizio della propria potestà d’imperio, unilateralmente e concretamente costituisce, modifica o estingue una situazione giuridica, per realizzare un particolare
interesse pubblico affidato istituzionalmente e, quindi, di regola con legge, alla sua cura.
I provvedimenti, in quanto espressione della potestà d’imperio della P.A., presentano
caratteri ulteriori rispetto a quelli propri di tutti gli atti amministrativi.
©
Es
se
li
br
Pertanto, essi sono atti:
a) tipici e nominati:
— tipicità, nel senso che provvedimenti amministrativi sono solo quelli previsti dall’ordinamento;
— nominatività, nel senso che a ciascun interesse pubblico particolare da realizzare è
preordinato un determinato tipo di atto definito e disciplinato (esplicitamente o implicitamente) dalla legge;
b) autoritativi: nel senso che producono unilateralmente i loro effetti (e, quindi, concretamente la costituzione, modificazione o estinzione di posizioni giuridiche soggettive)
anche contro la volontà del destinatario;
c) esecutori: accanto all’autoritarietà e all’esecutività (che è l’astratta attitudine dell’atto ad
essere eseguito), i provvedimenti comportanti obblighi per i destinatari sono dotati anche
di una particolare efficacia, qualificata esecutorietà, consistente nella possibilità concessa alla P.A., di dare immediata e diretta esecuzione all’atto amministrativo, anche contro
il volere del soggetto destinatario del provvedimento sfavorevole, senza la necessità di una
previa pronunzia giurisdizionale (art. 21ter L. 241/1990).
ig
ht
L’emanazione di tali atti è di norma preceduta da un insieme di atti, fatti ed attività tra di
loro connessi (e caratterizzati dall’essere preordinati all’adozione del provvedimento finale),
che confluiscono nel procedimento amministrativo.
Per la trattazione del procedimento amministrativo si rinvia al Libro VI, Cap. II.
3. GLI ELEMENTI ESSENZIALI DELL’ATTO AMMINISTRATIVO
C
op
yr
Gli elementi dell’atto amministrativo si distinguono (VIRGA) in:
— essenziali: se necessari giuridicamente per dar vita all’atto;
— accidentali: ovvero elementi eventuali, che non necessariamente devono essere contenuti in ciascun atto in quanto hanno semplicemente la funzione di incidere sull’efficacia
dell’atto (come ad es.: un termine iniziale, da cui decorrono gli effetti dell’atto, o finale,
cioè fino al quale l’atto produce i suoi effetti) senza, però, alterarne il tipo;
— naturali: sono quegli elementi che, in quanto previsti dalla legge per il tipo «astratto» di
atto, si considerano sempre inseriti in esso, anche se non apposti espressamente (VIRGA).
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96
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Libro Secondo - Diritto amministrativo
A) L’agente o soggetto
S.
L’atto amministrativo deve essere, necessariamente, posto in essere da un organo della
P.A. essendo quest’ultima il centro di imputazione giuridica degli atti posti in essere dai suoi
organi.
Può essere tale:
br
i
— un funzionario dello Stato, o di altro ente pubblico;
— un privato investito dell’esercizio di una pubblica potestà, generalmente in forza di un provvedimento di
concessione e limitatamente a quegli atti che costituiscono estrinsecazioni dell’esercizio di pubbliche potestà,
quale ad esempio l’ingiunzione dell’appaltatore delle imposte comunali (VIRGA).
B) Il destinatario
se
li
È l’organo pubblico o il soggetto privato nei cui confronti si producono gli effetti del
provvedimento. Il destinatario deve essere determinato o determinabile. La mancanza di
destinatario comporta l’inesistenza dell’atto; l’errata individuazione di esso comporta,
invece, annullabilità.
C) La volontà
Es
Anch’essa deve esistere al momento della emanazione dell’atto, in quanto ogni atto
amministrativo deve essere posto in essere volontariamente.
La volontà è un elemento essenziale di tutti gli atti amministrativi, qualunque ne sia il
contenuto: infatti, anche negli atti consistenti in manifestazioni di conoscenza o di giudizio,
è pur sempre essenziale la volontà della P.A. di porre in essere l’atto.
©
D) La finalità
ht
Affinché un atto amministrativo possa esistere è necessario che l’atto sia preordinato ad
un compito della Pubblica Amministrazione, cioè la sua finalità concreta deve essere
collegata alla funzione amministrativa. La finalità è, pertanto, lo scopo che l’atto persegue.
E) L’oggetto
yr
ig
Secondo VIRGA è «il termine a cui si indirizza la determinazione volitiva dell’autorità
amministrativa che emana l’atto» ovvero, secondo una recente giurisprudenza, «la porzione
di realtà giuridica e materiale su cui l’atto è destinato ad incidere» (C.d.S., sez. V, 19-9-2008,
n. 4522).
Esso può consistere in un comportamento, un fatto o un bene.
L’oggetto deve essere determinato, possibile e lecito.
op
F) La forma
C
La forma è il modo di essere della manifestazione che l’atto assume per operare
nell’ordinamento positivo.
Ogni atto amministrativo, affinché venga ad esistenza, deve essere manifestato all’esterno.
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97
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Capitolo Quarto - Gli atti amministrativi
p.
La forma dell’atto può, di volta in volta, essere:
S.
a) espressa: mediante atti formali (cioè sottoposti a particolari «formalità») oppure atti non formali. La volontà,
inoltre, può essere manifestata con atti scritti, con segnalazioni (segnali stradali, semafori, segnali ferroviari
etc.), oralmente etc.;
b) tacita: sono «tacite» quelle manifestazioni che si possono desumere indirettamente da un altro provvedimento
o da un comportamento dell’autorità.
br
i
In diritto amministrativo, secondo la più autorevole dottrina, vige il principio della libertà
della forma per cui, al di fuori delle ipotesi in cui è la legge stessa che richiede una forma
particolare, l’atto può manifestarsi in qualsiasi forma, anche implicita. Va però detto che la
legge richiede di solito la forma scritta.
li
4. GLI ELEMENTI ACCIDENTALI
ht
©
Es
se
Anche in diritto amministrativo sono contemplati i cd. «elementi accidentali» che
possono essere apposti ad atti discrezionali regolati da norme non cogenti, purché questi non
ne alterino il contenuto tipico. Sono elementi accidentali:
a) la condizione, che è quell’avvenimento futuro ed incerto al cui verificarsi inizierà (cd.
condizione sospensiva) o cesserà (cd. condizione risolutiva) l’efficacia dell’atto;
b) il termine, che è quel momento futuro e certo a partire dal quale (cd. termine iniziale) o
fino al quale (cd. termine finale) l’atto avrà efficacia;
c) l’onere, che è un particolare obbligo posto a carico del destinatario di un atto per lui
favorevole (ed è tale quello che comporta un ampliamento della sua sfera giuridica o
d’azione). Mira a far sì che con l’ampliamento dei poteri del privato, si realizzi anche
l’interesse pubblico (concessione, autorizzazione, sovvenzione etc.);
d) la riserva, che è una figura tipica del diritto amministrativo e consiste nella facoltà, che
la P.A. si riserva, di adottare futuri provvedimenti in relazione ad un dato atto (es.: riserva
di riscatto in caso di concessione di un servizio).
ig
5. LA STRUTTURA DELL’ATTO AMMINISTRATIVO
Di regola, l’atto amministrativo risulta composto dalle seguenti parti:
yr
a) intestazione: cioè l’indicazione dell’autorità da cui l’atto promana;
b) preambolo: in cui sono indicate le norme di legge o i regolamenti in base ai quali l’atto stesso è stato adottato,
nonché le attestazioni relative agli atti preparatori;
c) motivazione: che consiste in:
op
— una parte descrittiva: nella quale la P.A. indica gli interessi coinvolti nel procedimento;
— una parte valutativa nella quale la P.A. valuta comparativamente gli interessi coinvolti, motivando le
ragioni per le quali ha preferito soddisfare un interesse in luogo di un altro;
C
d)
e)
f)
g)
dispositivo: che è la parte precettiva dell’atto e costituisce la dichiarazione di volontà vera e propria;
luogo: l’indicazione del luogo in cui è stato emanato;
data;
sottoscrizione: cioè la firma dell’autorità che emana l’atto o di quella a tal fine delegata.
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Libro Secondo - Diritto amministrativo
6. I REQUISITI DELL’ATTO AMMINISTRATIVO
S.
I requisiti sono, invece, quelle componenti che incidono sulla validità ed efficacia
dell’atto (VIRGA), e si distinguono in:
— requisiti di legittimità, la cui mancanza determina l’annullabilità dell’atto;
— requisiti di efficacia, necessari perché l’atto possa concretamente spiegare i suoi effetti.
i
A) I requisiti di legittimità
Es
se
li
br
I requisiti di legittimità sono quei requisiti richiesti dalla legge affinché l’atto, oltre che
esistente, sia anche valido (cioè legittimo). Essi sono:
a) requisiti inerenti all’agente: la compatibilità, la legittimazione, la competenza;
b) requisiti inerenti all’oggetto: sono quei requisiti dell’oggetto la cui mancanza non è
considerata tanto grave dall’ordinamento da determinare l’inesistenza, ma solo l’invalidità dell’atto (es.: l’idoneità fisica o il titolo di studio);
c) requisiti inerenti alla forma: nel concetto di forma, rientrano, oltre al modo di estrinsecazione dell’atto, anche le condizioni di tempo e di luogo e le modalità prescritte per il suo
compimento. Si noti che, mentre la mancanza o la erronea indicazione dell’intestazione,
della data o del luogo producono solo irregolarità, la mancanza del preambolo e — a
fortiori — della motivazione produce illegittimità;
d) requisiti inerenti al contenuto: rientrano fra tali requisiti la conformità dell’atto ai precetti
legislativi previsti per il suo tipo e il rispetto delle norme sulla sua emanazione.
B) I requisiti di efficacia
ht
©
Sono le condizioni richieste affinché l’atto, già perfetto, divenga anche efficace. Si distinguono:
a) requisiti di esecutività, in virtù dei quali l’atto, già perfetto, può essere portato ad esecuzione.
Ad es.: un controllo positivo o il verificarsi dell’eventuale condizione sospensiva;
b) requisiti di obbligatorietà, in virtù dei quali l’atto già perfetto ed esecutivo diviene
obbligatorio nei confronti dei destinatari. Ad es.: gli atti di comunicazione, e cioè la
notificazione, la trasmissione e la pubblicazione.
op
yr
ig
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 21bis L. 241/1990 introdotto dalla L. 15/2005, il provvedimento limitativo
della sfera giuridica dei privati avente carattere cautelare ed urgente è immediatamente efficace. Inoltre, ai
sensi del nuovo art. 21quater L. 241/1990, può essere disposta la sospensione dell’efficacia ovvero dell’esecuzione del provvedimento amministrativo, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario, dallo stesso
organo che ha emanato l’atto ovvero da altro organo previsto dalla legge. Il termine della sospensione è
esplicitamente indicato nell’atto che la dispone e può essere prorogato o differito per una sola volta, nonché ridotto
per sopravvenute esigenze.
7. I PRINCIPALI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI
A) Ammissione
C
L’ammissione è quel provvedimento discrezionale mediante il quale la P.A. attribuisce ad un soggetto una qualità
o «status» giuridico «ammettendolo» a far parte di una particolare categoria di persone allo scopo di farlo partecipare
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Capitolo Quarto - Gli atti amministrativi
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ad alcuni diritti o vantaggi ovvero al godimento di determinati servizi (es.: l’atto di ammissione ad una gara di appalto).
Il provvedimento di ammissione è subordinato ad un apprezzamento discrezionale da parte della P.A.
S.
B) Iscrizione
i
L’iscrizione è quel provvedimento che ha, in pratica, lo stesso effetto di una ammissione, ma se ne differenzia
in quanto, l’iscrizione prescinde da qualsiasi apprezzamento discrezionale, poiché la P.A. deve semplicemente
limitarsi ad accertare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge e, una volta accertatala, è tenuta ad emettere
il provvedimento. Essa, dunque, può definirsi sostanzialmente come un’ammissione vincolata (es.: l’iscrizione
negli istituti di pubblica istruzione; l’iscrizione nelle liste elettorali).
br
C) Autorizzazione
Es
se
li
L’autorizzazione è quel provvedimento discrezionale con cui la P.A. rimuove un limite che la legge pone
all’esercizio di un diritto, legittimando, pertanto, il destinatario di tale provvedimento ad esercitare il diritto di
cui già risulta titolare.
Allo schema delle autorizzazioni devono ricondursi le abilitazioni, provvedimenti amministrativi che, come
le autorizzazioni, operano su diritti, condizionandone l’esercizio (SANDULLI).
La differenza tra abilitazione ed autorizzazione attiene solo al diverso tipo di discrezionalità riconosciuta alla
P.A. nel potere di emanarle: discrezionalità amministrativa, nel caso di autorizzazioni; discrezionalità tecnica,
nel caso di abilitazioni.
Costituiscono esempi di abilitazione: l’abilitazione all’esercizio professionale; la patente di guida; la carta di
circolazione di autoveicoli.
D) Registrazione
©
La registrazione è, in pratica, un’autorizzazione vincolata in quanto anch’essa è diretta a rimuovere un limite
legale che si frappone all’esercizio di un diritto; ciò avviene, però, non a seguito di una valutazione discrezionale,
bensì sulla base di un semplice accertamento della sussistenza delle condizioni di legge. Esempi di registrazione
sono quelli previsti per la stampa periodica, per i sindacati e per le specialità medicinali.
E) Ordini
ht
Gli ordini (comandi o divieti) sono quei provvedimenti con i quali la P.A. fa sorgere nuovi obblighi giuridici a
carico dei destinatari, imponendo loro un determinato comportamento sulla base della propria potestà di supremazia.
La potestà ordinatoria può essere:
ig
— generale: se si esplica nei confronti di qualsiasi soggetto;
— speciale: se presuppone, invece, una particolare relazione tra la P.A. e il privato (es.: rapporto di pubblico
impiego); essi prendono il nome di ordini gerarchici.
op
yr
Per il principio di legalità, il potere della P.A. di impartire ordini deve essere espressamente previsto dalla
legge (art. 23 Cost.).
Costituiscono ordini: le sanzioni; le ordinanze; i calmieri (con cui vengono fissati autoritativamente i prezzi
di alcuni prodotti); gli accertamenti tributari, le cd. «direttive».
8. LE CONCESSIONI
C
Tradizionalmente la concessione viene definita come quel provvedimento amministrativo con il quale la P.A.
conferisce ex novo posizioni giuridiche attive al destinatario, ampliandone così la sfera giuridica (ROMANO e
SANDULLI).
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Libro Secondo - Diritto amministrativo
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La concessione, pur presentando elementi di affinità con l’autorizzazione (trattandosi di provvedimenti
ampliativi della sfera soggettiva), se ne differenzia in quanto non si limita a rimuovere un limite all’esercizio di
una posizione soggettiva preesistente ma attribuisce o trasferisce posizioni e facoltà nuove al privato.
Le concessioni si distinguono fondamentalmente in traslative e costitutive.
A) Le concessioni traslative
Possono essere (VIRGA):
B) Le concessioni costitutive
Possono essere:
Es
se
li
br
i
1) traslative di poteri o facoltà su beni pubblici (cd. concessioni reali): tale categoria corrisponde a quella
comunemente indicata come «concessioni di beni». Per «concessione di beni» bisogna intendere quella
concessione che conferisce al privato speciali diritti, di natura reale o personale, su un determinato bene
sottratto alla disponibilità privata;
2) traslative di potestà pubbliche appartenenti alla P.A.: per effetto di esse il concessionario, che deve essere
un soggetto particolarmente qualificato, acquista quegli stessi poteri pubblicistici che aveva la P.A. (es.:
concessione esattoriale delle imposte);
3) traslative di pubblici servizi; la concessione di pubblici servizi è una concessione traslativa e, al tempo
stesso, uno dei mezzi con cui è spesso attribuito a privati l’esercizio di pubbliche funzioni;
4) le concessioni - contratto: tale figura si realizza in tutti i casi in cui, sia nelle concessioni su beni che in quelle
di servizi, il rapporto che nasce dalla concessione è regolato da un capitolato, cioè da un atto negoziale
intercorrente tra la P.A. concedente ed il concessionario.
La principale caratteristica, infatti, di tale tipo di concessione risiede nella stretta interdipendenza fra il
provvedimento amministrativo ed il cd. capitolato contratto.
ht
©
1) costitutive di diritti subiettivi: tali concessioni fanno sorgere ex novo diritti per il destinatario; tale è il
decreto per il cambiamento di nomi e cognomi;
2) costitutive di diritti all’esercizio di professioni in cui sia limitato il numero degli esercenti: in alcuni casi,
in considerazione del pubblico interesse, l’esercizio di certe professioni è limitato ad un determinato numero
di esercenti, stabilito in base a criteri determinati. Per l’esercizio di queste ultime è, quindi, necessario un vero
e proprio provvedimento di concessione da parte della P.A.: tali sono le autorizzazioni all’apertura di
farmacie, e le cd. autorizzazioni all’apertura di istituti di credito e dei relativi sportelli. Per alcuni Autori
(VIRGA) vi rientrerebbe anche il conferimento delle piazze notarili.
ig
9. GLI ATTI ABLATIVI
yr
Gli atti ablativi sono quei provvedimenti mediante i quali la P.A. priva il titolare di un determinato diritto
reale, o estinguendolo o trasferendolo coattivamente ad altro soggetto, oppure limitandolo.
Si tratta, dunque, di provvedimenti che incidono sfavorevolmente sulla sfera giuridica del destinatario,
estinguendone o comprimendone i diritti.
Tra di essi rilevano:
C
op
a) l’espropriazione per pubblica utilità, che comporta il trasferimento coattivo del diritto di proprietà su un bene
immobile da un soggetto (cd. espropriato) ad un altro soggetto (cd. espropriante) per un motivo di pubblico
interesse;
b) la requisizione, che può avvenire per motivi eccezionali e può comportare tanto il trasferimento della proprietà
del bene (es.: requisizione in proprietà di natanti e veicoli in tempo di guerra per necessità militari) quanto il
trasferimento del solo diritto di uso (es.: la requisizione in uso degli alloggi sfitti per ospitarvi i senza tetto a
seguito di calamità naturali);
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Capitolo Quarto - Gli atti amministrativi
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c) l’occupazione di urgenza che consente, appunto in particolari ipotesi di necessità ed urgenza, di occupare
terreni o altri immobili per far fronte ad una situazione particolare;
d) la confisca amministrativa, atto sanzionatorio col quale un soggetto viene privato di cose che siano servite
a commettere un illecito, o ne costituiscano il prodotto, o la cui detenzione sia vietata. Il bene confiscato è
coattivamente trasferito, senza corrispettivo, dal privato alla P.A.;
e) il sequestro cautelare amministrativo, atto ablativo affine alla confisca. Ne differisce in quanto comporta la
sottrazione al privato solo della disponibilità temporanea del bene.
br
i
Ai sensi del novellato art. 21bis L. 241/1990, il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista
efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata anche nelle forme stabilite
per la notifica agli irreperibili nei casi previsti dal codice di procedura civile. Se il provvedimento in oggetto non ha
carattere sanzionatorio esso può contenere una motivata clausola di immediata efficacia. Se invece riveste carattere
cautelare ed urgente esso è immediatamente efficace.
li
10. I PRINCIPALI ATTI AMMINISTRATIVI CHE NON SONO PROVVEDIMENTI
se
La categoria degli atti che non sono provvedimenti costituisce una categoria residuale, che comprende tutti
i rimanenti atti amministrativi.
Tali atti non presentano le caratteristiche del provvedimento, e come tali non sono dotati di autoritarietà, di
esecutorietà e non sono tutti tipici e nominati.
Es
Tra gli atti amministrativi diversi dai provvedimenti vanno ricordati:
A) Pareri
Essi sono manifestazioni di giudizio con cui gli organi dell’amministrazione consultiva illuminano, erudiscono,
consigliano gli organi dell’amministrazione attiva. Di regola sono di competenza di organi collegiali.
I pareri possono essere:
©
— facoltativi: se è rimesso alla discrezionalità degli organi dell’amministrazione attiva di richiederli o meno;
— obbligatori: se la legge impone all’organo di amministrazione attiva di richiedere il parere all’organo
consultivo. La mancata audizione del parere comporta l’invalidità dell’atto per violazione di legge.
ht
In merito alla disciplina dei pareri, il legislatore è intervenuto con una recente normativa, la L. 18-6-2009, n.
69, a dettare specifiche previsioni circa la procedura di acquisizione dei pareri (obbligatori e facoltativi) nell’ambito
di un procedimento amministrativo e le conseguenze del mancato rilascio degli stessi sull’attività amministrativa.
ig
In particolare, quanto ai termini di rilascio dei pareri, il legislatore è intervenuto sulla previsione di cui all’art.
16 L. 241/1990, modificando il comma 1 dello stesso, nel senso che:
yr
— per i pareri obbligatori: il termine entro il quale devono essere resi è di 20 giorni dal ricevimento della
richiesta, a fronte degli originari 45;
— per i pareri facoltativi: pur rimanendo ferma la “immediata” comunicazione all’amministrazione richiedente
del termine entro il quale il parere sarà reso, il legislatore ha previsto che, in ogni caso, tale termine «non può
superare i venti giorni dal ricevimento della richiesta».
C
op
Quanto alla disciplina per il rilascio dei pareri, la L. 69/2009 ha modificato il comma 2 dell’art. 16 della L. 241/
1990, nel senso di facilitare l’iter formativo del provvedimento finale anche in mancanza del parere richiesto.
Specificamente, il legislatore ha stabilito che nel caso in cui sia richiesto un parere obbligatorio, il mancato
rilascio dello stesso ovvero la mancata rappresentazione di esigenze istruttorie da parte dell’organo consultivo
(che legittima l’interruzione del termine) facoltizzano l’amministrazione richiedente a procedere indipendentemente dallo stesso.
Nel caso in cui oggetto della richiesta sia un parere facoltativo, invece, il legislatore del 2009, riprendendo
quanto già affermato dalla giurisprudenza, ha stabilito che quelle stesse ipotesi (mancato rilascio o mancata
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comunicazione di esigenze istruttorie) obbligano la P.A. a procedere nell’iter procedimentale, prescindendo
dall’espressione del parere.
Il legislatore del 2009, inoltre, modificando i commi 4 e 5 dell’art. 16, ha previsto, rispettivamente, che i
termini per il rilascio dei pareri (obbligatori e facoltativi) possano essere interrotti, per una sola volta, qualora
l’organo consultivo abbia rappresentato all’amministrazione la necessità di esigenze istruttorie (in tal caso, il
parere deve essere reso entro 15 giorni dalla ricezione dei detti elementi istruttori), nonché la trasmissibilità dei
pareri con mezzi telematici.
i
B) Atti di controllo
br
Sono quegli atti amministrativi con cui gli organi dell’amministrazione di controllo sindacano l’operato degli
organi di amministrazione attiva onde accertarne la rispondenza alla legge (cd. controlli di legittimità) o a quei
criteri di opportunità e convenienza che costituiscono il cd. «merito amministrativo» (cd. controlli di merito).
Sono atti di controllo:
li
il visto, tipico controllo di legittimità;
l’approvazione, tipico controllo di merito;
l’omologazione, che è allo stesso tempo controllo di legittimità e di merito;
l’annullamento in sede di controllo, potere generale questo che spetta al Governo su tutti gli atti amministrativi
illegittimi.
se
—
—
—
—
C) Atti propulsivi
D) Atti ricognitivi e paritetici
Es
Sono quegli atti amministrativi preordinati a promuovere e stimolare l’attività di organi statali o soggetti
privati (VIRGA).
Rientrano in tale categoria la richiesta, la proposta e la diffida.
C
op
yr
ig
ht
©
Sono quegli atti mediante i quali la P.A. dichiara l’esistenza di un determinato fatto o atto di cui è venuta a
conoscenza mediante l’opera di apprendimento dei propri organi.
Ne costituiscono esempi: le attestazioni (i cd. attestati); le certificazioni (i cd. certificati); le documentazioni
(i cd. verbali); le partecipazioni (come notifiche, comunicazioni etc.).
Si chiamano «paritetici» quegli atti amministrativi con i quali la P.A., tenuta per legge a far fronte ad un
obbligo posto a suo carico, determina unilateralmente il contenuto dell’obbligo stesso (es.: determinazione di
stipendi, assegni, emolumenti etc.) sulla base di una mera attività accertativa (SANDULLI).
.
103
GLI ELEMENTI DELL’ATTO AMMINISTRATIVO
S.
Tipologia
p.
A
Capitolo Quarto - Gli atti amministrativi
Accidentali
br
i
Essenziali
Termine
li
Agente
determinato
Destinatario
errato
Onere
se
mancante
dell’atto
Volontà
Riserva
Es
del contenuto
della dichiarazione
comportamento
bene
possibile
lecito
determinato
naturale
implicito
ig
ht
©
fatto
Oggetto
eventuale
possibile
Contenuto
yr
lecito
determinato
C
op
Finalità
implicita
Forma
Condizione
formale
esplicita
non formale
.
104
A
Libro Secondo - Diritto amministrativo
S.
p.
STRUTTURA E REQUISITI DEGLI ATTI
Struttura
br
i
Intestazione
Requisiti
parte descrittiva
Motivazione
li
Preambolo
se
parte valutativa
Es
Dispositivo
Luogo
di efficacia
di
esecutività
di
obbligatorietà
©
Data
ig
ht
Sottoscrizione
dell’oggetto
yr
dell’agente
C
op
compatibilità
legittimazione
competenza
di legittimità
della forma
del contenuto
.
A
p.
CAPITOLO SETTIMO
S.
ORGANI DELLA PROVINCIA:
STRUTTURA E COMPETENZE
br
i
Sommario: 1. Gli organi della Provincia. - 2. Il Consiglio: caratteri generali, funzionamento e competenze.
- 3. La Giunta: caratteri generali e attività. - 4. Il Presidente della Provincia: natura e competenze.
li
1. GLI ORGANI DELLA PROVINCIA
se
L’art. 36, comma 2, del T.U. prevede quali organi della Provincia:
— il Consiglio;
— la Giunta;
— il Presidente.
ht
©
Es
Nella Provincia — come nel Comune — la configurazione tradizionale del governo locale
assegna all’assemblea consiliare le maggiori competenze deliberative, e quindi, la natura di organo
di indirizzo politico, alla Giunta la funzione di organo esecutivo a tutto tondo e al Presidente il ruolo
di «capo indiscusso dell’esecutivo investito della carica direttamente dal corpo elettorale»
(STADERINI) del quale è rappresentante fiduciario e davanti al quale è responsabile dell’attuazione del programma amministrativo che gli ha consentito di assurgere alla carica pubblica.
Alla luce del novellato art. 117 Cost. è rimesso in via esclusiva alla legislazione statale il
compito di disciplinare gli organi di governo della Provincia.
ig
2. IL CONSIGLIO: CARATTERI GENERALI, FUNZIONAMENTO E COMPETENZE
yr
Il Consiglio provinciale è l’organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo
della Provincia (art. 42, T.U.).
Secondo le previsioni del D.Lgs. 267/2000, l’organo consiliare svolge le medesime
competenze, relative agli atti fondamentali per la vita ed il funzionamento dell’ente, del
Consiglio comunale ma in un ambito circoscrizionale più ampio: quello provinciale.
op
La composizione del Consiglio provinciale è rapportata proporzionalmente alla popolazione residente (art.
37, comma 2 T.U.).
Pertanto il Consiglio è composto dal Presidente della Provincia e da:
C
—
—
—
—
45 membri nelle Province con popolazione residente superiore a 1.400.000 abitanti;
36 membri nelle Province con popolazione residente superiore a 700.000 abitanti;
30 membri nelle Province con popolazione residente superiore a 300.000 abitanti;
24 membri nelle restanti Province.
.
242
A
Libro Quarto - Diritto degli enti locali - Parte Seconda: Organi di governo
S.
p.
Per quanto concerne la riduzione del numero dei consiglieri provinciali disposta dalla L. 191/2009
(Finanziaria 2010), modificata ex D.L. 2/2010 conv. con modif. in L. 42/2010, come conseguenza della riduzione
del contributo base spettante agli enti locali e destinato ad incrementare il fondo di cui all’art. 34 del D.Lgs. 504/
1992, rinviamo il lettore a quanto detto a proposito dei consiglieri comunali nel §2 del Cap. VI.
Es
se
li
br
i
Il Consiglio provinciale analogamente a quello comunale dura in carica 5 anni, ovvero,
fino all’elezione del nuovo Consiglio, limitandosi dopo la pubblicazione del decreto di
indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili di ordinaria
amministrazione (prorogatio).
I motivi che portano alla cessazione anticipata del Consiglio provinciale sono gli stessi
previsti per il Consiglio comunale.
Quanto al funzionamento dell’organo vi è identità di disciplina con il corrispondente
organo del Comune, anche per quanto attiene alla costituzione di commissioni consiliari e
all’iter di formazione delle deliberazioni.
Infatti, ai sensi dell’art. 38, comma 2, del T.U., il regolamento che disciplina il
funzionamento del Consiglio provinciale indica, altresì, il numero dei consiglieri necessario
per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno
un terzo dei consiglieri assegnati per legge all’ente, senza computare a tal fine il Presidente
della Provincia. Inoltre, ai sensi del comma 3 del citato articolo, le Province, con norme
regolamentari, fissano le modalità attraverso le quali fornire ai Consigli servizi, attrezzature
e risorse finanziarie, potendo altresì prevedere strutture apposite per il funzionamento dei
Consigli stessi.
3. LA GIUNTA: CARATTERI GENERALI E ATTIVITÀ
ht
©
A norma dell’art. 47, comma 1, del T.U., la Giunta provinciale è composta dal Presidente,
che la presiede, e da un numero di assessori, stabilito dallo Statuto, che non deve essere
superiore ad un terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero dei consiglieri provinciali,
computando a tal fine il Presidente della Provincia, e comunque non superiore a dodici unità
(numero così ridotto ex L. 244/2007).
yr
ig
L’art. 47, comma 5, del T.U. dispone che, fino all’adozione delle nuove norme statutarie
di cui al comma 1 dell’articolo citato, le Giunte provinciali sono composte da un numero di
assessori stabilito nelle seguenti misure:
— non superiore a 6 per le Province a cui sono assegnati 24 consiglieri;
— non superiore a 8 per le Province a cui sono assegnati 30 consiglieri;
— non superiore a 10 per le Province a cui sono assegnati 36 consiglieri;
— non superiore a 12 per le Province a cui sono assegnati 45 consiglieri.
C
op
In proposito, tuttavia, bisogna ricordare che la L. 191/2009 (Finanziaria 2010), all’art. 2, comma 185,
modificato ex D.L. 2/2010 conv. con modif. in L. 42/2010, stabilisce che il numero degli assessori provinciali deve
essere, presso ciascuna Provincia, in misura pari ad un quarto del numero dei consiglieri, computando anche
il Presidente, con arrotondamento all’unità superiore.
Ciò a partire dall’anno 2010 e per gli anni a seguire, per i singoli enti per i quali ha luogo il rinnovo dell’organo
consiliare, con efficacia dalla data del medesimo rinnovo.
.
243
p.
A
Capitolo Settimo - Organi della Provincia: struttura e competenze
li
br
i
S.
Gli assessori sono nominati dal Presidente della Provincia, anche al di fuori dei componenti del Consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità, candidabilità ed
eleggibilità alla carica di consigliere.
Il Presidente, inoltre, sceglie tra gli assessori un vicepresidente.
Anche il rapporto tra il Presidente e i suoi assessori è di tipo fiduciario.
Il Presidente, infatti, non ha limiti, fermo restando il rispetto delle ipotesi di ineleggibilità,
incandidabilità e incompatibilità, nello scegliere gli assessori, proprio come il Sindaco, e
analogamente ha il potere di revoca degli assessori; la revoca deve essere motivata e
comunicata al Consiglio.
Quanto all’attività della Giunta la sua natura di organo esecutivo fa sì che le siano riservate
le medesime competenze operative facenti capo alla Giunta comunale attesa l’identità di
disciplina ex art. 48 del T.U. (si veda il Capitolo VI, §9).
se
4. IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA: NATURA E COMPETENZE
ig
ht
©
Es
Il Presidente della Provincia ha un ruolo di preminenza tra gli organi della Provincia.
Il Presidente infatti è l’organo responsabile dell’amministrazione della Provincia le cui
competenze sono indicate nell’art. 50 del T.U. che disciplina anche le competenze del
Sindaco.
Identica è, infatti, la posizione giuridica delle due figure di vertice dell’organizzazione di
governo di Provincia e Comune e, perciò, analoghe sono le competenze ad eccezione di quelle
oggetto di previsione nei commi 4-7 dell’art. 50 del T.U. di stretta pertinenza sindacale e di
quelle che il Sindaco esercita come ufficiale di Governo.
Analogamente al Sindaco il Presidente della Provincia, entro il termine fissato dallo
Statuto, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni
e ai progetti da realizzare nel corso del mandato (art. 46, comma 3, T.U.). Inoltre, ai sensi
dell’art. 46 del T.U., il Presidente della Provincia è eletto dai cittadini a suffragio universale
e diretto secondo le disposizioni di legge (v. Cap. VIII, §6).
Come già visto per il Sindaco anche gli atti amministrativi adottati dal Presidente della
Provincia, assumono la veste di ordinanza (vedi Capitolo VI, §14); per le contravvenzioni
alle ordinanze del Presidente della Provincia vale l’applicazione dell’art. 7bis del D.Lgs. 267/
2000 ovvero la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro.
C
op
yr
Ai sensi dell’art. 20 della L. 121/1981, come modificato dal D.Lgs. 112/1998, il Presidente della Provincia
è anche membro del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.
Distintivo del Presidente della Provincia è una fascia di colore azzurro con lo stemma della Repubblica e lo
stemma della Provincia da portare a tracolla (art. 50, comma 12, T.U.).
.
A
p.
CAPITOLO QUARTO
S.
ATTI DEI DIRIGENTI
i
Sommario: 1. Atti amministrativi dei dirigenti. - 2. Gli atti che comportano impegno di spesa. - 3. Elementi
e contenuto delle determinazioni. - 4. Tipologia degli atti dei dirigenti.
br
1. ATTI AMMINISTRATIVI DEI DIRIGENTI
yr
ig
ht
©
Es
se
li
Con l’art. 107, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 vengono elencati, ma l’elencazione non è
tassativa, i compiti di natura gestionale specifici dei dirigenti, compiti che si traducono in atti
amministrativi che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno. Compiti ulteriori
possono essere previsti anche in sede regolamentare e statutaria dall’ente medesimo.
Dunque, i dirigenti, in quanto dotati del potere di immedesimare l’Amministrazione
adottando tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno, sono divenuti veri e propri organi
amministrativi, sia pure di natura tecnico-burocratica. Tipici atti adottati dai dirigenti sono
le determinazioni.
Tutti gli atti dei dirigenti sono immediatamente esecutivi, non essendo più prescritto il
rilascio del parere tecnico e di legittimità per il perfezionamento dell’efficacia dell’atto;
l’esecuzione degli stessi compete al dirigente che ha adottato l’atto ed eventualmente anche
ad altri responsabili degli uffici e dei servizi individuati nel provvedimento stesso.
La sottoscrizione tecnica della determinazione, viene espressa su ogni provvedimento adottato
dal responsabile del servizio interessato ed attesta, oltre alla legalità complessiva del provvedimento
con esso disposto, la corrispondenza del medesimo alle direttive contenute nel PEG.
Con la soppressione del parere di legittimità, ispirata ad un disegno complessivo di
riduzione dei controlli preventivi di legittimità sugli atti degli enti locali, viene concentrata
nella mani del responsabile del servizio interessato anche la responsabilità della legittimità
formale del procedimento e del provvedimento finale.
Le determinazioni sono atti di volontà, in quanto il loro contenuto è oggetto di volizione,
e formali, dovendo rivestire la forma scritta.
L’iter per l’adozione della determinazione deve essere disciplinato in particolar modo
dallo Statuto e dai regolamenti dell’ente.
2. GLI ATTI CHE COMPORTANO IMPEGNO DI SPESA
C
op
L’adozione delle determinazioni e la sottoscrizione degli impegni di spesa non esaurisce
l’attività di gestione che il responsabile del servizio è chiamato a svolgere, ma egli deve
compiere anche tutti quegli atti preliminari e conseguenti connessi alla sua attività.
Innanzitutto, deve proporre la previsione della quantificazione delle spese relative ai vari
servizi, in funzione della predisposizione del bilancio di previsione e del PEG; deve richiedere
per il tramite del Direttore generale, se istituito, gli atti deliberativi di variazione del bilancio e
.
A
Libro Settimo - Gli atti amministrativi dell’ente locale: criteri per la redazione e tipologia
p.
464
Es
se
li
br
i
S.
del PEG (il responsabile del servizio, in questo caso, agisce anche come responsabile del
procedimento di gestione del PEG); deve provvedere alla liquidazione dei crediti e alla
sottoscrizione dei mandati di pagamento, nonché alla trasmissione alla ragioneria di tutti i
rendiconti annuali necessari alla predisposizione del rendiconto di gestione.
La disciplina specifica è contenuta all’art. 183, comma 9, e all’art. 151, comma 4, del
D.Lgs. 267/2000.
L’art. 183, comma 9, del D.Lgs. n. 267 prevede che il regolamento di contabilità disciplina
le modalità con le quali i responsabili dei servizi assumono atti di impegno. A tali atti, da
definire «determinazioni» e da classificarsi con sistemi di raccolta che individuano la
cronologia degli atti e l’ufficio di provenienza, si applicano, in via preventiva, le procedure
di cui all’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
Quest’ultimo articolo afferma, poi, che i provvedimenti dei responsabili dei servizi che
comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono
esecutivi con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
La mancanza dell’attestazione della copertura finanziaria non comporta né l’illegittimità né la nullità della determinazione di impegno: l’unica conseguenza configurabile è
l’inefficacia del provvedimento, nel senso che non è eseguibile.
L’attestazione della copertura deve prevedere tre elementi: l’esatta indicazione dell’importo della spesa; l’impegno contabile su un capitolo che presenta la sufficiente copertura
finanziaria; la valutazione circa la sussistenza dell’equilibrio finanziario della gestione
(elemento quest’ultimo che può anche non essere espressamente indicato).
3. ELEMENTI E CONTENUTO DELLE DETERMINAZIONI
C
op
yr
ig
ht
©
Quanto all’aspetto formale che devono assumere le determinazioni, questo si può
riassumere considerando gli elementi essenziali dell’atto, che sono simili a quelli delle
deliberazioni e che consistono in:
— intestazione dell’Ente e indicazione del servizio che interessa il provvedimento;
— indicazione del tipo di atto che si adotta «determinazione del responsabile del servizio»;
— numero progressivo attribuito all’atto;
— oggetto della determinazione;
— sottoscrizione da parte del responsabile;
— trasmissione al responsabile della ragioneria;
— apposizione del visto di regolarità contabile e l’attestazione della copertura finanziaria;
— invio di copia alla segreteria per la pubblicazione all’albo pretorio.
L’attestazione della pubblicazione non rileva ai fini dell’esecuzione della determinazione, ma assolve solo alla prescrizione sulla pubblicità dell’attività amministrativa. Infatti,
le determinazioni non sono assoggettate dalla normativa vigente a pubblicazione, gravando tale onere solo per le delibere;
— comunicazione ad altri organi, se prevista dallo Statuto o dai regolamenti dell’Ente, quali
ad esempio la Giunta o il Sindaco.
.
465
p.
A
Capitolo Quarto - Atti dei dirigenti
br
i
S.
Quanto al contenuto delle determinazioni, esso consiste:
— nella descrizione dei fatti e degli atti, compreso il riferimento all’autorizzazione del PEG,
che sono il presupposto del provvedimento stesso (preambolo);
— nell’esposizione delle motivazioni in base alle quali si adotta l’atto, coerenti con la
definizione degli obiettivi contenuti nel PEG, ai quali va fatto espresso riferimento. La
mancata corrispondenza al PEG determina l’illegittimità della determinazione. Essendo
limitata la discrezionalità del dirigente dalle previsioni stringenti del PEG o degli altri atti
di indirizzo, prevale in questo tipo di atto la cd. discrezionalità tecnica;
— nel richiamo alle disposizioni di legge, di Statuto o di regolamento;
— nel dispositivo.
se
li
Prima dell’adozione della determinazione deve essere predisposta, come per le deliberazioni, la proposta, con la quale viene raccolto anche il materiale relativo al provvedimento,
come ad esempio le fatture, i preventivi di spesa, l’attestazione della copertura finanziaria,
in modo da comporre una sorta di fascicolo.
4. TIPOLOGIA DEGLI ATTI DEI DIRIGENTI
yr
ig
ht
©
Es
I tipi di atti che la legge attribuisce alla competenza dei dirigenti sono classificabili in
cinque categorie:
— autorizzazioni e concessioni (ivi comprese quelle edilizie) cui si fa riferimento alle lettere
f) dell’art. 107, comma 3, del D.Lgs. 267/2000;
— provvedimenti gestionali restrittivi in materia edilizia (cui si fa riferimento alla lettera g)
del comma 3, art. 107 del D.Lgs. 267/2000) quali i provvedimenti di sospensione dei
lavori, abbattimento e riduzione in pristino, i provvedimenti di irrogazione delle sanzioni
amministrative in materia di prevenzione e repressione dell’abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;
— atti di gestione interna, tra cui vanno ricompresi gli atti di amministrazione e gestione del
personale, che attengono all’intero corso della vita professionale dei dipendenti;
— certificazioni e adempimenti vari, di cui alle lett. h) e i) dell’art. 107, comma 3, del D.Lgs.
n. 267;
— atti di gestione esterni (presidenza delle commissioni di gara e di concorso; responsabilità
delle procedure d’appalto e di concorso; stipulazione dei contratti; atti di gestione
finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa).
C
op
Le concessioni sono quegli atti con i quali la pubblica amministrazione concede ad altri
soggetti la facoltà di esercitare un diritto o un potere che appartiene all’ente pubblico o alla
collettività.
La materia delle concessioni è ampissima e di notevole rilievo, in quanto riguarda
l’esercizio di pubblici servizi (trasporti, distribuzione di acqua, distribuzione di gas etc.),
l’uso eccezionale di beni demaniali (occupazione di spiagge, strade, aree pubbliche), l’uso
normale di aree o locali nell’ambito dei mercati, l’uso di aree cimiteriali per un limitato
periodo di tempo, l’esercizio del diritto di edificare (ius aedificandi).
.
A
Libro Settimo - Gli atti amministrativi dell’ente locale: criteri per la redazione e tipologia
p.
466
C
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©
Es
se
li
br
i
S.
Pertanto, i provvedimenti dei dirigenti devono osservare i criteri predeterminati dalla
legge, dai regolamenti e da atti generali di indirizzo e indicare le ragioni per le quali si sceglie
una soluzione piuttosto che un’altra tra le possibili indicazioni che le disposizioni prevedono.
Nei casi in cui la concessione riguardi un uso eccezionale di beni demaniali (es.
occupazione di spiagge, strade o aree pubbliche etc.), il dirigente deve non solo compiere la
valutazione appena richiamata, ma deve anche scegliere il concedente secondo criteri
obiettivi, in modo che vengano rispettati i principi di efficienza, efficacia e pubblicità.
Per i pubblici servizi, il legislatore ha previsto che il Consiglio determini le modalità di
gestione del servizio pubblico e di scelta del contraente-concessionario, secondo la procedura
dell’evidenza pubblica. In tali fattispecie il dirigente ha solo poteri esecutivi.
Le autorizzazioni sono gli atti con i quali la pubblica amministrazione rimuove un
ostacolo previsto dalla legge, che impedisce ad un soggetto l’esercizio di un proprio diritto
che questi potenzialmente possiede (es.: in materia di esercizio del commercio su aree
pubbliche, rivendita di giornali e riviste etc.).
Gli atti di amministrazione e gestione del personale sono quelli di cui alla lett. e)
dell’art. 107, comma 3, del D.Lgs. 267/2000.
Al riguardo, va richiamata la disposizione dell’art. 5, comma 2 del D.Lgs. 165/2001 (da
ultimo sostituito dall’art. 34 del D.Lgs. 150/2009) a norma del quale «Nell’ambito delle
leggi e degli atti organizzativi di cui all’articolo 2, comma 1, le determinazioni per
l’organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono
assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato
datore di lavoro, fatta salva la sola informazione ai sindacati, ove previste nei contratti di cui
all’articolo 9. Rientrano, in particolare, nell’esercizio dei poteri dirigenziali le misure inerenti
la gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunità, nonché la
direzione, l’organizzazione del lavoro nell’ambito degli uffici.
L’art. 89, comma 6, del D.Lgs. 267/2000 ha ricalcato, per la disciplina dell’organizzazione del personale degli Enti locali, del citato articolo 5.
Sulla base di siffatte norme l’unica disciplina applicabile è quella prevista dal codice
civile, dal diritto del lavoro e dai contratti collettivi nazionali.
Pertanto, secondo la più consolidata giurisprudenza, gli atti di gestione del personale della
pubblica amministrazione da provvedimenti amministrativi sono trasformati in atti di diritto
privato, sindacabili dal giudice ordinario, perdendo, nel contempo, i caratteri dell’autoritatività e dell’esecutorietà degli atti amministrativi. I vizi di legittimità degli atti amministrativi
sono sostituiti, dunque, dai vizi di nullità e di annullabilità previsti dalla disciplina codicistica.
Le certificazioni o gli adempimenti vari sono quei provvedimenti indicati nelle lettere
h) e i) dell’art. 107 del D.Lgs. 267/2000, e cioè le attestazioni, certificazioni, comunicazioni,
diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di
giudizio e di conoscenza, nonché gli atti attribuiti ai dirigenti dallo Statuto e dai regolamenti
o, in base a questi, delegati dal Sindaco. Si tratta di provvedimenti dal carattere ampissimo,
tra i quali deve essere ricompresa anche la corrispondenza interna ed esterna che riguarda il
servizio al quale il responsabile è preposto.
.
A
p.
CAPITOLO QUINTO
S.
ATTI DEL COMUNE E DELLA PROVINCIA
i
Modello n. 1
br
Comune/Provincia di ………………
Deliberazione del Consiglio comunale/provinciale
se
li
N. …… del Reg.
Data …………………
Oggetto: Modifiche allo Statuto dell’Ente. Approvazione
Assegnati
In Carica
Es
L’anno ……, il giorno …… del mese di …… alle ore … alla prima convocazione in sessione …
Nella sala delle adunanze del Comune/Provincia suddetto/a, convocato con appositi avvisi, il
Consiglio comunale/provinciale si è riunito con la presenza dei signori: …
n. …
n. …
Presenti
Assenti
n. …
n. …
C
op
yr
ig
ht
©
Fra gli assenti sono giustificati i signori: …………
Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97,
comma 4, lett. a), del D.Lgs. 267/2000) il Segretario comunale/provinciale Dott. …………
Il Presidente constatato che gli intervenuti sono in numero legale propone al Consiglio comunale/provinciale l’approvazione della seguente proposta di deliberazione:
PREMESSO che, sulla proposta della presente deliberazione, 씲 ha 씲 hanno espresso parere
favorevole:
씲 il Responsabile del servizio interessato (art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000);
씲 il Segretario comunale/provinciale (artt. 49, comma 2 e 97, comma 4, lett. b) del D.Lgs.
267/2000) per quanto concerne la regolarità tecnica;
씲 il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile (art. 49, comma 1
del D.Lgs. 267/2000).
VISTO l’art. 6 del D.Lgs. 267/2000;
RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. … del …, esecutiva, con la quale questo Ente ha
approvato il proprio Statuto, ai sensi del citato art. 6 del D.Lgs. 267/2000;
ATTESO che lo Statuto, a seguito dell’approvazione, è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione … n. … del …, nonché affisso all’Albo pretorio dell’Ente per 30 giorni consecutivi;
RITENUTO necessario procedere alla revisione del testo dello Statuto, nelle parti in cui le novità
legislative sopraggiunte hanno reso non più attuale le previsioni in esso contenute;
.
A
Libro Settimo - Gli atti amministrativi dell’ente locale: criteri per la redazione e tipologia
p.
468
©
Es
se
li
br
i
S.
VISTO l’art. 114 della Costituzione, che, al comma 2, testualmente recita: «I Comuni, le Province,
le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione», attribuendo in tal modo allo Statuto la funzione di strumento basilare per la qualificazione dell’autonomia dell’Ente;
VISTA la legge 131/2003 (legge La Loggia), recante «Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3», la quale, all’art. 4,
attua la disposizione costituzionale del richiamato art. 114, affermando che gli Enti locali hanno
potestà normativa, secondo i principi fissati dalla Costituzione, che consiste nella potestà statutaria e in quella regolamentare;
ATTESO che ai sensi dell’art. 4, comma 2, della L. 131/2003, lo Statuto, in armonia con la
Costituzione e con i principi generali in materia di organizzazione pubblica, stabilisce i principi
di organizzazione e funzionamento dell’Ente, le forme di controllo, anche sostitutivo, nonché le
garanzie delle minoranze e le forme di partecipazione popolare;
CONSIDERATO che il citato art. 4 della L. 131/2003 evidenzia la stretta relazione che deve intercorrere tra i regolamenti di organizzazione e gestione delle funzioni dell’Ente locale e lo Statuto,
nel rispetto della legislazione statale o regionale;
TENUTO CONTO che le innovazioni del dettato costituzionale e della L. 131/2003 sono di rilevanza
tale da richiedere necessariamente una revisione del testo dello Statuto dell’Ente;
VISTE le modifiche apportate al testo dello Statuto dell’Ente, a seguito di approfondito esame da
parte della Commissione consiliare per la revisione dello Statuto, che ha concluso i propri lavori
in data … come risulta dai verbali in atti;
RITENUTE le suddette modifiche, riportate nel testo allegato (*) al presente atto per formarne parte
integrante e sostanziale, meritevoli di approvazione, in quanto rispondenti alle esigenze di
questo Ente;
SI PROPONE
ig
ht
1) la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di approvare le modifiche apportate allo Statuto dell’Ente dalla Commissione consiliare per
la revisione dello Statuto, di cui al testo allegato (*) al presente atto per formarne parte
integrante e sostanziale.
Il Consiglio comunale/provinciale
VISTA ed ESAMINATA la sopra riportata proposta di deliberazione:
yr
Con votazione (**):
op
— Presenti:
— Favorevoli:
n. ……
n. ……
C
(*) N.d.r.: Omissis.
(**) N.d.r.: Per le modifiche statutarie si applica il comma 4 dell’art. 6 del D.Lgs. 267/2000, il quale prescrive il voto favorevole
dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive
sedute (da tenersi entro 30 giorni) e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta
dei consiglieri assegnati.
.
469
n. ……
n. …… (indicare i nomi)
p.
— Contrari:
— Astenuti:
A
Capitolo Quinto - Atti del Comune e della Provincia
S.
DELIBERA
1. Di approvare, così come approva, integralmente la su estesa proposta di deliberazione.
Del che si è redatto il presente verbale come segue:
IL SEGRETARIO COMUNALE/PROVINCIALE
…………………………………………
C
op
yr
ig
ht
©
Es
se
li
br
i
IL SINDACO/PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
………………………………………
.
Libro Settimo - Gli atti amministrativi dell’ente locale: criteri per la redazione e tipologia
p.
Modello n. 2
A
470
Comune/Provincia di ………………
S.
Deliberazione del Consiglio comunale/provinciale
i
N. …… del Reg.
Data …………………
br
Oggetto: Esame ed approvazione del regolamento per il funzionamento del Consiglio e delle
Commissioni consiliari
n. …
n. …
Presenti
Assenti
n. …
n. …
se
Assegnati
In Carica
li
L’anno …, il giorno … del mese di … alle ore … alla prima convocazione in sessione …
Nella sala delle adunanze del Comune/Provincia suddetto/a, convocato con appositi avvisi, il
Consiglio comunale/provinciale si è riunito con la presenza dei signori: …………
C
op
yr
ig
ht
©
Es
Fra gli assenti sono giustificati i signori: …
Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97,
comma 4, lett. a), del D.Lgs. 267/2000) il Segretario comunale/provinciale Dott. …………
Il Presidente constatato che gli intervenuti sono in numero legale propone al Consiglio comunale/provinciale l’approvazione della seguente proposta di deliberazione:
PREMESSO che, sulla proposta della presente deliberazione, 씲 ha 씲 hanno espresso parere
favorevole:
씲 il Responsabile del servizio interessato (art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000);
씲 il Segretario comunale/provinciale (artt. 49, comma 2 e 97, comma 4, lett. b) del D.Lgs.
267/2000) per quanto concerne la regolarità tecnica;
씲 il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile (art. 49, comma 1
del D.Lgs. 267/2000).
VISTO l’art. 7 del D.Lgs. 267/2000, secondo il quale nel rispetto dei principi fissati dalla legge e
dallo Statuto, il Comune e la Provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza e, in particolare, per l’organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi
di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l’esercizio delle funzioni;
RITENUTA necessaria l’adozione di un atto regolamentare per il corretto funzionamento del Consiglio comunale/provinciale;
CONSIDERATO che allo scopo è stato predisposto un testo di regolamento, composto di n. … articoli, che si sottopone all’esame del Consiglio comunale/provinciale e che si allega (*) al presente
atto per formarne parte integrante e sostanziale;
ATTESO che in data … è stata convocata una conferenza dei capigruppo consiliari per discutere
di eventuali emendamenti alla bozza del regolamento de quo, depositata, peraltro, nell’ufficio
di segreteria dell’Ente;
(*) N.d.r.: Omissis.
.
471
A
Capitolo Quinto - Atti del Comune e della Provincia
S.
p.
RITENUTO lo schema di regolamento di che trattasi meritevole di approvazione, in quanto rispondente alle esigenze di questo Ente;
VISTO il D.Lgs. 267/2000, ed in particolare l’art. 38;
VISTO lo Statuto dell’Ente;
SI PROPONE
br
i
1) la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di approvare l’unito (*) regolamento per il funzionamento del Consiglio e delle Commissioni consiliari, composto di n. … articoli, che forma parte integrante e sostanziale del presente
atto.
li
Il Consiglio comunale/provinciale
Con votazione:
Presenti:
Favorevoli:
Contrari:
Astenuti:
n. ……
n. ……
n. ……
n. …… (indicare i nomi)
Es
—
—
—
—
se
VISTA ed ESAMINATA la sopra riportata proposta di deliberazione:
DELIBERA
1. Di approvare, così come approva, integralmente la su estesa proposta di deliberazione.
©
Del che si è redatto il presente verbale come segue:
C
op
yr
ig
ht
IL SINDACO/PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
………………………………………
(*) N.d.r.: Omissis.
IL SEGRETARIO COMUNALE/PROVINCIALE
…………………………………………
.
A
p.
CAPITOLO QUINTO
S.
ATTI DEL COMUNE E DELLA PROVINCIA
i
Modello n. 1
br
Comune/Provincia di ………………
Deliberazione del Consiglio comunale/provinciale
se
li
N. …… del Reg.
Data …………………
Oggetto: Modifiche allo Statuto dell’Ente. Approvazione
Assegnati
In Carica
Es
L’anno ……, il giorno …… del mese di …… alle ore … alla prima convocazione in sessione …
Nella sala delle adunanze del Comune/Provincia suddetto/a, convocato con appositi avvisi, il
Consiglio comunale/provinciale si è riunito con la presenza dei signori: …
n. …
n. …
Presenti
Assenti
n. …
n. …
C
op
yr
ig
ht
©
Fra gli assenti sono giustificati i signori: …………
Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97,
comma 4, lett. a), del D.Lgs. 267/2000) il Segretario comunale/provinciale Dott. …………
Il Presidente constatato che gli intervenuti sono in numero legale propone al Consiglio comunale/provinciale l’approvazione della seguente proposta di deliberazione:
PREMESSO che, sulla proposta della presente deliberazione, 씲 ha 씲 hanno espresso parere
favorevole:
씲 il Responsabile del servizio interessato (art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000);
씲 il Segretario comunale/provinciale (artt. 49, comma 2 e 97, comma 4, lett. b) del D.Lgs.
267/2000) per quanto concerne la regolarità tecnica;
씲 il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile (art. 49, comma 1
del D.Lgs. 267/2000).
VISTO l’art. 6 del D.Lgs. 267/2000;
RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. … del …, esecutiva, con la quale questo Ente ha
approvato il proprio Statuto, ai sensi del citato art. 6 del D.Lgs. 267/2000;
ATTESO che lo Statuto, a seguito dell’approvazione, è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione … n. … del …, nonché affisso all’Albo pretorio dell’Ente per 30 giorni consecutivi;
RITENUTO necessario procedere alla revisione del testo dello Statuto, nelle parti in cui le novità
legislative sopraggiunte hanno reso non più attuale le previsioni in esso contenute;
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A
Libro Settimo - Gli atti amministrativi dell’ente locale: criteri per la redazione e tipologia
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468
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S.
VISTO l’art. 114 della Costituzione, che, al comma 2, testualmente recita: «I Comuni, le Province,
le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione», attribuendo in tal modo allo Statuto la funzione di strumento basilare per la qualificazione dell’autonomia dell’Ente;
VISTA la legge 131/2003 (legge La Loggia), recante «Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3», la quale, all’art. 4,
attua la disposizione costituzionale del richiamato art. 114, affermando che gli Enti locali hanno
potestà normativa, secondo i principi fissati dalla Costituzione, che consiste nella potestà statutaria e in quella regolamentare;
ATTESO che ai sensi dell’art. 4, comma 2, della L. 131/2003, lo Statuto, in armonia con la
Costituzione e con i principi generali in materia di organizzazione pubblica, stabilisce i principi
di organizzazione e funzionamento dell’Ente, le forme di controllo, anche sostitutivo, nonché le
garanzie delle minoranze e le forme di partecipazione popolare;
CONSIDERATO che il citato art. 4 della L. 131/2003 evidenzia la stretta relazione che deve intercorrere tra i regolamenti di organizzazione e gestione delle funzioni dell’Ente locale e lo Statuto,
nel rispetto della legislazione statale o regionale;
TENUTO CONTO che le innovazioni del dettato costituzionale e della L. 131/2003 sono di rilevanza
tale da richiedere necessariamente una revisione del testo dello Statuto dell’Ente;
VISTE le modifiche apportate al testo dello Statuto dell’Ente, a seguito di approfondito esame da
parte della Commissione consiliare per la revisione dello Statuto, che ha concluso i propri lavori
in data … come risulta dai verbali in atti;
RITENUTE le suddette modifiche, riportate nel testo allegato (*) al presente atto per formarne parte
integrante e sostanziale, meritevoli di approvazione, in quanto rispondenti alle esigenze di
questo Ente;
SI PROPONE
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ht
1) la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di approvare le modifiche apportate allo Statuto dell’Ente dalla Commissione consiliare per
la revisione dello Statuto, di cui al testo allegato (*) al presente atto per formarne parte
integrante e sostanziale.
Il Consiglio comunale/provinciale
VISTA ed ESAMINATA la sopra riportata proposta di deliberazione:
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Con votazione (**):
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— Presenti:
— Favorevoli:
n. ……
n. ……
C
(*) N.d.r.: Omissis.
(**) N.d.r.: Per le modifiche statutarie si applica il comma 4 dell’art. 6 del D.Lgs. 267/2000, il quale prescrive il voto favorevole
dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive
sedute (da tenersi entro 30 giorni) e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta
dei consiglieri assegnati.
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469
n. ……
n. …… (indicare i nomi)
p.
— Contrari:
— Astenuti:
A
Capitolo Quinto - Atti del Comune e della Provincia
S.
DELIBERA
1. Di approvare, così come approva, integralmente la su estesa proposta di deliberazione.
Del che si è redatto il presente verbale come segue:
IL SEGRETARIO COMUNALE/PROVINCIALE
…………………………………………
C
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Es
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IL SINDACO/PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
………………………………………
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Libro Settimo - Gli atti amministrativi dell’ente locale: criteri per la redazione e tipologia
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Modello n. 2
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Comune/Provincia di ………………
S.
Deliberazione del Consiglio comunale/provinciale
i
N. …… del Reg.
Data …………………
br
Oggetto: Esame ed approvazione del regolamento per il funzionamento del Consiglio e delle
Commissioni consiliari
n. …
n. …
Presenti
Assenti
n. …
n. …
se
Assegnati
In Carica
li
L’anno …, il giorno … del mese di … alle ore … alla prima convocazione in sessione …
Nella sala delle adunanze del Comune/Provincia suddetto/a, convocato con appositi avvisi, il
Consiglio comunale/provinciale si è riunito con la presenza dei signori: …………
C
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©
Es
Fra gli assenti sono giustificati i signori: …
Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97,
comma 4, lett. a), del D.Lgs. 267/2000) il Segretario comunale/provinciale Dott. …………
Il Presidente constatato che gli intervenuti sono in numero legale propone al Consiglio comunale/provinciale l’approvazione della seguente proposta di deliberazione:
PREMESSO che, sulla proposta della presente deliberazione, 씲 ha 씲 hanno espresso parere
favorevole:
씲 il Responsabile del servizio interessato (art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000);
씲 il Segretario comunale/provinciale (artt. 49, comma 2 e 97, comma 4, lett. b) del D.Lgs.
267/2000) per quanto concerne la regolarità tecnica;
씲 il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile (art. 49, comma 1
del D.Lgs. 267/2000).
VISTO l’art. 7 del D.Lgs. 267/2000, secondo il quale nel rispetto dei principi fissati dalla legge e
dallo Statuto, il Comune e la Provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza e, in particolare, per l’organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi
di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l’esercizio delle funzioni;
RITENUTA necessaria l’adozione di un atto regolamentare per il corretto funzionamento del Consiglio comunale/provinciale;
CONSIDERATO che allo scopo è stato predisposto un testo di regolamento, composto di n. … articoli, che si sottopone all’esame del Consiglio comunale/provinciale e che si allega (*) al presente
atto per formarne parte integrante e sostanziale;
ATTESO che in data … è stata convocata una conferenza dei capigruppo consiliari per discutere
di eventuali emendamenti alla bozza del regolamento de quo, depositata, peraltro, nell’ufficio
di segreteria dell’Ente;
(*) N.d.r.: Omissis.
.
471
A
Capitolo Quinto - Atti del Comune e della Provincia
S.
p.
RITENUTO lo schema di regolamento di che trattasi meritevole di approvazione, in quanto rispondente alle esigenze di questo Ente;
VISTO il D.Lgs. 267/2000, ed in particolare l’art. 38;
VISTO lo Statuto dell’Ente;
SI PROPONE
br
i
1) la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di approvare l’unito (*) regolamento per il funzionamento del Consiglio e delle Commissioni consiliari, composto di n. … articoli, che forma parte integrante e sostanziale del presente
atto.
li
Il Consiglio comunale/provinciale
Con votazione:
Presenti:
Favorevoli:
Contrari:
Astenuti:
n. ……
n. ……
n. ……
n. …… (indicare i nomi)
Es
—
—
—
—
se
VISTA ed ESAMINATA la sopra riportata proposta di deliberazione:
DELIBERA
1. Di approvare, così come approva, integralmente la su estesa proposta di deliberazione.
©
Del che si è redatto il presente verbale come segue:
C
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IL SINDACO/PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
………………………………………
(*) N.d.r.: Omissis.
IL SEGRETARIO COMUNALE/PROVINCIALE
…………………………………………
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p.
ELEMENTI DI DIRITTO CIVILE
S.
LIBRO DODICESIMO
Capitolo I: Nozioni introduttive ........................................................................ Pag. 745
»
747
Capitolo III: L’attività giuridica ........................................................................
»
755
Capitolo IV: Le cose e i beni ..............................................................................
»
762
Capitolo V: I diritti assoluti ...............................................................................
»
765
»
774
Capitolo VII: I contratti .....................................................................................
»
778
Capitolo VIII: La responsabilità extracontrattuale .........................................
»
792
li
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i
Capitolo II: I soggetti dell’attività giuridica .....................................................
Es
se
Capitolo VI: Il rapporto obbligatorio, la responsabilità del debitore e le garanzie
del creditore ..................................................................................................
Percorso introduttivo
C
op
yr
ig
ht
©
Questo libro ha lo scopo di fornire una sintesi dei principali istituti del diritto civile.
A tal fine, nel primo capitolo si esamina il rapporto giuridico e le sue vicende (nascita,
modificazione, estinzione); si fornisce una panoramica delle situazioni soggettive attive
e passive, nonché delle principali distinzioni in tema di diritti.
Il secondo capitolo si occupa dei soggetti dell’attività giuridica e, quindi, dell’uomo come
soggetto del mondo giuridico; sono definite la capacità giuridica e la capacità di agire ed
esaminati gli istituti di protezione dei soggetti incapaci per passare poi alle persone
giuridiche.
Il terzo capitolo, dedicato all’attività giuridica, definisce i fatti e atti giuridici, affronta gli
istituti della prescrizione e della decadenza e svolge la problematica del negozio giuridico.
Non manca la disamina dei mezzi con cui i fatti giuridici sono portati a conoscenza dei terzi
ed, infatti, il capitolo si chiude con la disciplina delle forme di pubblicità, soffermandosi, in
particolare, sulla trascrizione.
La trattazione continua con l’esame delle cose, dei beni e dei diritti assoluti (Capitolo quarto
e quinto), della differenza con i diritti relativi e l’esposizione del più ampio diritto reale, il diritto
di proprietà; il capitolo quinto si conclude con gli istituti del possesso e dell’usucapione.
Nei capitoli sesto e settimo si affronta la disciplina del rapporto obbligatorio in generale
e dei mezzi di garanzia predisposti dall’ordinamento a tutela del credito per dedicare poi
particolare attenzione al contratto, partendo dalla fase delle trattative per passare alla
sua conclusione, interpretazione ed integrazione. Ci si occupa, quindi, degli effetti
conseguenti alla stipulazione di un contratto e alle modalità predisposte per lo scioglimento del vincolo contrattuale (rescissione e risoluzione).
Non può mancare, a conclusione dell’esposizione dei principali istituti del diritto civile, un
capitolo sulla responsabilità extracontrattuale.
C
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S.
p.
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.
A
p.
CAPITOLO PRIMO
S.
NOZIONI INTRODUTTIVE
br
i
Sommario: 1. Il rapporto giuridico. - 2. Vicende del rapporto giuridico. - 3. Le situazioni soggettive attive.
- 4. Le situazioni soggettive passive. - 5. Classificazione dei diritti.
1. IL RAPPORTO GIURIDICO
li
Si definisce rapporto giuridico la relazione tra due o più soggetti, regolata dal diritto.
Es
se
Nell’ambito del rapporto giuridico si distinguono:
— il soggetto attivo, che è colui al quale l’ordinamento giuridico attribuisce determinati
poteri (diritti soggettivi, potestà ecc.);
— il soggetto passivo, che è colui su cui incombe una soggezione o su cui grava il
corrispondente obbligo.
2. VICENDE DEL RAPPORTO GIURIDICO
A) Nascita del rapporto
ig
ht
©
Si ha quando un rapporto si costituisce e il titolare ne acquista il diritto. Tale acquisto, in
particolare, può essere:
— a titolo originario: se il diritto sorge a favore di un soggetto senza essere stato trasmesso
da un precedente titolare;
— a titolo derivativo: se il diritto viene trasmesso da un soggetto (autore o dante causa) ad
un altro (successore o avente causa).
B) Modificazione del rapporto
yr
Ricorre in relazione a determinati fatti, al verificarsi dei quali il rapporto subisce un
mutamento, che può consistere nella limitazione del suo contenuto o nella variazione di un
soggetto o dell’oggetto.
op
C) Estinzione
C
Si ha quando il soggetto perde il diritto e a tale perdita non corrisponde l’acquisto da parte
di un altro soggetto (es.: rinunzia ad un diritto).
.
746
p.
A
Libro Dodicesimo - Elementi di diritto civile
3. LE SITUAZIONI SOGGETTIVE ATTIVE
se
li
br
i
S.
a) Diritto soggettivo: è il potere di agire per il soddisfacimento del proprio interesse, protetto dall’ordinamento giuridico.
b) Potestà: costituiscono dei poteri attribuiti ad un soggetto per la realizzazione di interessi che non fanno capo
direttamente a lui.
c) Aspettativa: è la posizione in cui si trova il soggetto a favore del quale viene maturando un diritto soggettivo.
d) Diritto potestativo: è il potere di modificare, con un atto unilaterale, la situazione giuridica di un altro
soggetto che, rispetto a tale diritto, è in posizione di soggezione.
e) Status: costituiscono un complesso di diritti (e doveri) che fanno capo ad un individuo in relazione alla
posizione che esso occupa in un gruppo sociale.
f) Interesse legittimo: è la pretesa alla legittimità dell’attività amministrativa, riconosciuta al soggetto che,
rispetto ad un potere della Pubblica Amministrazione, si trovi in una posizione differenziata, in virtù di un
precedente rapporto di diritto pubblico o privato (VIRGA).
g) Interessi diffusi: sono situazioni giuridiche attive appartenenti alla generalità dei soggetti di una comunità
nel suo complesso indifferenziato.
h) Interessi collettivi: sono situazioni giuridiche attive appartenenti ad una collettività determinata, la cui tutela
è affidata ad un ente esponenziale.
4. LE SITUAZIONI SOGGETTIVE PASSIVE
©
Es
a) Obbligo giuridico: è il dovere di tenere un comportamento di contenuto specifico, per la realizzazione di un
interesse altrui.
b) Dovere generico di astensione: consiste nella situazione giuridica di chi si deve limitare a rispettare una
situazione di supremazia altrui.
c) Onere: è il sacrificio di un interesse proprio, imposto ad un soggetto come condizione per ottenere o
conservare un vantaggio giuridico.
d) Soggezione: consiste nella sottoposizione di un soggetto alle conseguenze dell’esercizio dell’altrui diritto potestativo,
senza potere in alcun modo reagire (es.: la posizione di colui che riceve una disdetta, la dichiarazione di riscatto ecc.).
ht
5. CLASSIFICAZIONE DEI DIRITTI
Tra le più importanti distinzioni in materia di diritti soggettivi ricordiamo quelle tra:
ig
A) Diritti assoluti / Diritti relativi
yr
Diritti assoluti: attribuiscono al titolare un potere che questi può far valere indistintamente verso tutti gli altri
soggetti, a carico dei quali sussiste un generico obbligo negativo di non turbare il diritto stesso.
Diritti relativi: assicurano al titolare un potere che si può far valere solo verso una o più persone determinate,
a carico delle quali sussiste l’obbligo di dare, fare o non fare qualcosa.
B) Diritti patrimoniali / Diritti non patrimoniali
op
Diritti patrimoniali: tutelano interessi economici dei soggetti.
Diritti non patrimoniali: realizzano interessi di prevalente natura morale.
C
C) Diritti trasmissibili / Diritti intrasmissibili
Diritti trasmissibili: sono quelli normalmente trasferibili ad altri soggetti.
Diritti intrasmissibili: sono quelli che non possono essere trasferiti ad altri soggetti.