LA CASELLA DI P.E.C.
Posta Elettronica Certificata
OBBLIGATORIA PER TUTTI GLI ISCRITTI
E’ OFFERTA GRATUITAMENTE
DALL’ORDINE
ANCHE PER CHI LA DEVE RINNOVARE
Consiglio dell’Ordine
Commissione Odontoiatria
Presidente: Gianfranco Lima
Presidente: Ernesto Guarneri
Vice Presidente: Fabrizio Mauri
Componenti:
Gianluca Manara
Pierangelo Savoldi
Manlio Troletti
Ernestino Zanardelli
Segretario: Aldo Pani
Tesoriere: Fabio Angelo Priori
Consiglieri:
Marco Agosti
Lucio Aramini
Giuseppe Carnevale
Nerino Carniti
Michele Ceruti
Francesco Crea
Ernesto Guarneri
Ernesto Laterza
Gianluca Manara
Maria Assunta Mariconti
Giorgio Medagliani
Marco Quinzani
Pietro Enrico Signorini
Revisori dei Conti
Effettivi
Presidente: Gianmario Corbani
Componenti:
Carla Fiorentino
Alessandro Lena
Supplente
Anna Maria Bozzetti
Comitato di Redazione
Gianfranco Lima
Ernesto Guarneri
Aldo Pani
Fabio Angelo Priori
Via Palestro 66, 26100 Cremona
Telefono 0372 35224 - Fax 0372 27368
E-mail [email protected]
PEC: [email protected]
www.omedcr.it
In copertina: “Combattimento seguito sul Po per la presa di Cremona”.
La stampa rappresenta una battaglia fluviale sul Po avvenuta nel 1427 tra la flotta veneziana e quella dello
stato di Milano. In quella occasione Cremona non venne conquistata. L’incisione è tratta da un dipinto di
Jacopo Negretti, detto Palma il giovane, che si trova sul soffitto del salone del Gran Consiglio a Venezia.
E’ stata incisa da Andrea Zucchi nel 1720.
Collezione Dott. Giovanni Fasani
Sommario
Attività culturali
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3
Eventi in provincia
Eventi fuori provincia
Corsi FAD FNOMCeO
Su “MY ECM” la tua situazione crediti
Programma Nazionale Esiti: nuovo Corso ECM Agenas / FNOMCeO
Corso FAD “Stress da lavoro correlato: conoscenza, gestione e strumenti d’intervento”
Corso FAD “Medicina Termale”
Borsa di studio “Francesco Caliandro”
Vita dell’Ordine
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6
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12
Orario di apertura degli Uffici
Variazioni Albi
Problemi inerenti l’esercizio dell’attività Odontoiatrica
Numeri e Indici dell’Automedicazione
Direttori Sanitari - comunicazioni all’Ordine
ASSIMEDICI - Convenzione Polizza Responsabilità Civile Professionale
Medici disponibili per sostituzioni
PEC - Posta Elettronica Certificata
Modulo di autorizzazione aggiornamento recapiti personali
Certificati medici per attività sportiva
Leggi e decreti
− F.N.O.M.C.eO.:
• Sentenza TAR Bologna n. 383/13 - gli Ordini Professionali sono legittimati ad
impugnare regolamenti illegittimi
• Documentazione - conservazione
• Pagamenti elettronici POS per i medici e gli odontoiatri
Decreto attuativo Ministero dello sviluppo economico
• Appello ai medici musicisti
• Legge di Stabilità 2014 - Legge 27/12/2013, n. 147
• Ministero della Salute - disposizioni in materia di cosmetovigilanza
• Nota Ministero dello sviluppo economico - trasmissione all’INI-PEC degli indirizzi di
posta elettronica gratuita CEC-PAC (sezione professionisti)
• Volumi “La Professione”
− ASL CREMONA
• Stampa delle prescrizioni
• Ranelato di stronzio: rettifica classificazione ai fini della fornitura e condizioni di impiego
• Determina AIFA del 2 dicembre 2013 - regime di rimborsabilità e prezzo a seguito di
nuove indicazioni terapeutiche del medicinale per uso umano “Eliquis” (anticoagulante orale)
• Sorveglianza West Nile Disease
− REGIONE LOMBARDIA:
• Comunicazioni EMA
• Sicurezza d’uso di Arzerra (Ofatumumab) - Xeloda (Capecitabina) - Temodal (Temozolomide)
• Nota informativa importante su Erbitux (Cetuximab)
• Raccomandazioni del Comitato di valutazione dei rischi per la farmacovigilanza (PRAC)
dell’EMA su Protelos e Osseor (stronzio di ranelato)
• Sicurezza d’uso di Pixuvri (pixantrone) e di Irbesartan / Idroclorotiazide Teva
− Dichiarazione di Helsinki della World Medical Association principi etici per la ricerca biomedica che coinvolge gli esseri umani
− Sospendere i farmaci negli anziani: un approccio evidence-based
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Chi “spia” i colleghi va licenziato
Ginecologi, l’imperizia costa
Il falso medico rifonde l’ASL
Nascita indesiderata: il danno va provato
Più oneri per chi denuncia
Il dermatologo è tenuto alla segnalazione
Il medico psichiatra deve provvedere all’invio
Dalla Cassazione:
• In caso di mobbing il danno professionale va provato separatamente
• Niente bollo per i ticket sanitari
Medici in pensione dalla P.A. no a convenzioni e rapporti di collaborazione
Prosecuzione del servizio di un dipendente per mancato raggiungimento del minimo contributivo
Nota MEF e quesito SISAC
Newsletter medico-legale INCA
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37
Occasioni di lavoro
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40
Medici e Sport
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43
Previdenza e Assistenza
E.N.P.A.M.
− ENPAM: in prima linea sui fondi europei per medici e dentisti
− Investiti 50 milioni di euro in residenze sanitarie assistenziali
− Redditività e posti di lavoro
− Quota B a rate: il 28 febbraio la prossima scadenza
O.N.A.O.S.I.
− Contributo volontario ONAOSI - rinnovo quota anno 2014: scadenza 31/03/2014 - ricevimento MAV
− Scadenze delle domande
− Le prestazioni erogate in favore dei soggetti assistiti
Attività culturali
Eventi in provincia
• Si informano i Colleghi, medici ed odontoiatri, che
NON hanno preso parte al Corso FAD “GOVERO
CLIICO: IOVAZIOI, MOITORAGGIO
PERFORMACE CLIICHE, FORMAZIOE”
in modalità “on-line” o “fax”, che potranno partecipare al suddetto Corso in modalità “residenziale”.
E' opportuno, pertanto, che i Colleghi che si iscriveranno al Corso organizzato dall'Ordine procedano,
prima della partecipazione all'evento, ad una fase di
autoapprendimento scaricando il manuale dal sito della Federazione all’indirizzo www.fnomceo.it
Il percorso formativo si completerà con la partecipazione attiva alla serata organizzata presso la sede dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di
Cremona - Via Palestro 66 - giovedì 6 marzo 2014
alle ore 21,00 - durante la quale verrà eseguito il test
di valutazione.
Sono stati assegnati 20 crediti ECM.
Per iscrizioni e informazioni è possibile contattare la
Segreteria dell’Ordine ai seguenti recapiti:
Tel. 0372 35224 – fax 0372 27368
E-mail [email protected]
• L’A.O. “Istituti Ospitalieri” di Cremona organizza per
il 14 marzo 2014 un Convegno su: LE TERAPIE
ATICOAGULATI: dallo stato dell’arte alla
pratica clinica attraverso l’autorità regolatoria”
Iscrizioni on-line: http://www.elleventi.it/eventi/2014/
cremona/Cremona-free/index.php
Eventi fuori provincia
• Proteo s.r.l. organizza un Corso sul tema “OVITA’
I TEMA DI ALIMETAZIOE E TUMORI”
che si terrà a Piacenza presso l’Università Cattolica Residenza Gasparini - il 28 febbraio 2014.
L’evento attribuisce 7,5 crediti ECM.
Segreteria organizzativa:
Proteo s.r.l.: referente: Dott.ssa P. Malacalza
Tel. 0523 332722 - fax 0523 353008
e-mail: [email protected]
www.proteo-srl.it
• Il Policlinico S. Orsola-Malpighi di Bologna ha attivato un corso di “CHIRURGIA PELVICA GIECOLOGICA LAPAROTOMICA - GESTIOE DEL
RISCHIO ITRAOPERATORIO” che si terrà nei
giorni 6 e 7 marzo 2014.
Il corso ha ottenuto 14,1 crediti ECM.
Segreteria organizzativa:
HT Eventi e Formazione - Bologna
Tel. 051 4983200 - fax 051 473911
e-mail: [email protected]
www.htcongressi.it
3
• La Cattedra di Chirurgia Orale dell’Università degli
Studi “G. d’Annunzio” di Chieti e Pescara organizza
per l’a.a. 2013-2014 un Corso di Perfezionamento in
“CHIRURGIA ORALE AVAZATA” con inizio
nei giorni 14 e 15 marzo 2014.
Le domande di ammissione dovranno essere presentate entro il 18 febbraio 2014.
Sede degli incontri: Dipartimento di Scienze Mediche,
Orali e Biotecnologiche, Via dei Vestini 31 - Chieti.
Segreteria organizzativa: Dott.ssa Michela Marroni
Tel. 0871 3554180 - 0871 3554333
www.unidso.unich.it
Il Corso esonera per tutta la sua durata dall’obbligo
dell’ECM.
• Il 7th IAS Workshop on HDL, organizzato
dall’International Atherosclerosis Society, si svolgerà
dal 24 al 26 marzo 2014 presso l’Hotel NH Vittorio
Veneto a Roma.
Per informazioni: Aristea - Genova
Tel. 010 553591 - fax 010 5535970
e-mail: [email protected] - www.aristea.com
• La Crinali Cooperativa Sociale Onlus di Milano - ha
attivato un Corso annuale di Formazione in
“CLIICA TRASCULTURALE” che avrà inizio
il 28 marzo 2014 e terminerà il 14 marzo 2015.
Per informazioni: Crinali Cooperativa Sociale Onlus
Corso di Porta Nuova 32 - Milano
Tel. 02 62690932 - fax 02 45475919
e-mail: [email protected]
www.crinali.org
• In occasione della Giornata Internazionale della Medicina Omeopatica, prevista per il 10 aprile 2014,
l’Associazione Medica Italiana di Omotossicologia
(A.I.O.T.) promuove il progetto: “STIAMO BEE
… ATURALMETE!”.
Per informazioni: A.I.O.T. Milano
Tel. 02 28018211 - 800 385014
e-mail: [email protected]
www.giornataomeopatia.it
• L’Università degli Studi di Ferrara - Dipartimento di
Scienze Mediche - ha attivato in modalità e-learning i
seguenti Master di:
− I livello in “PREVEZIOE E SALUTE: FOCUS SUL RISCHIO CARDIOVASCOLARE”;
− II livello in “SCUOLA DI RICERCA CLIICA
ED EPIDEMIOLOGICA: FOCUS SU MOITORAGGIO, QUALITA’ E STATISTICA”
Iscrizioni entro il 31 marzo 2014.
Informazioni didattiche: Centro della Prevenzione
Tel. 0532 293707
e-mail: [email protected]
Informazioni metodologia didattica:
Se@ - Università degli Studi di Ferrara
Via Scienze 27/b, tel. 0532 2935326
E-mail: [email protected]
Fad.unife.it
4
Attività culturali
• L’Università degli Studi di Ferrara - Centro Interdipartimentale di Ricerca per lo Studio delle Malattie
Parodontali e Peri-Implantari, organizza un Corso
teorico pratico in “FODAMETI DI IMPLATOLOGIA ORALE” da maggio a novembre 2014.
La lezione inaugurale si terrà l’11 aprile 2014 presso
l’Aula Magna della Facoltà di Architettura - Università degli Studi di Ferrara
Segreteria organizzativa: MJ Eventi sas
Tel. 055 576856 - cell. 393 8827797
e-mail: [email protected]
www.unife.it/parodontologia
• Nutrimedifor ha attivato i seguenti corsi di perfezionamento in:
− “IL COUSELIG UTRIZIOALE:
TECICHE DI COMUICAZIOE PER
FAVORIRE IL CAMBIAMETO DELLO
STILE DI VITA E DEI COMPORTAMETI
ALIMETARI” - Firenze, 12-13 e 26-27 aprile
2014, 35 ECM per il 2014.
Chiusura iscrizioni: 3 marzo 2014;
− “ALIMETAZIOE E UTRIZIOE PEDIATRICA” - Milano, 3-4 e 17-18 maggio 2014,
30 ECM per il 2014.
Chiusura iscrizioni: 22 marzo 2014.
− “UTRIZIOE UMAA” - Milano, 50 ECM
per il 2014. Chiusura iscrizioni: 14 aprile 2014.
Per informazioni:
Nutrimedifor - tel. 0828 991195 cell. 3356523375
e-mail: [email protected]
• L’Università degli Studi di Brescia - Dipartimento di
Scienze Cliniche e Sperimentali - organizza il I Corso
di perfezionamento in “MOBBIG: ASPETTI CLIICI, GIURIDICI E ORGAIZZATIVI” che si
terrà nei giorni 9-10 e 23-24 maggio 2014 presso la
Facoltà di Medicina e Chirurgia - Viale Europa 13 Brescia.
Sono stati richiesti i crediti ECM.
Segreteria del Corso:
Daniela Ferraboli, tel. 030 3717268
e-mail [email protected]
Francesca Filippini, tel. 030 3717279
e-mail [email protected]
Corsi FAD FOMCeO
Si informa che, a seguito delle richieste di proroga
del corso “Appropriatezza” da parte di numerosi Presidenti di Ordine, la Federazione ha provveduto ad accreditare nuovamente tale evento:
Corso “Appropriatezza 2013-2014”
n. evento 2603-79138
Data inizio: 19/11/2013 - data fine: 18/11/2014
(salvo diverse disposizioni)
Detto evento sarà attivo solo nelle modalità
on line e residenziale.
Si comunica inoltre che è attivo fino al 14 giugno
2014 (nelle diverse modalità) il Corso FAD “Governo
clinico: innovazioni, monitoraggio performance cliniche, formazione”. Si rende noto che il “format” del test
di valutazione del suddetto Corso da inviare per fax non
riporta lo spazio per l’inserimento del codice relativo alla
disciplina.
L’omissione è nata in fase di progettazione a fronte delle difficoltà tecniche per realizzare un modello che
contenesse un alto numero di dati (60 domande a risposta
multipla, ovvero 14 in più rispetto ai corsi precedenti) da
far “leggere” al lettore ottico che analizza le risposte.
La criticità è già stata risolta a livello informatico
e pertanto i professionisti possono inviare il loro test di
valutazione anche in assenza di un dato che nelle istruzioni viene classificato obbligatorio.
Su “MY ECM” la tua situazione crediti
Da settembre 2013 i professionisti sanitari possono nuovamente consultare la propria situazione crediti sul
sito http://ape.agenas.it/ registrandosi all’indirizzo
“Registrazione professionisti sanitari”.
Il servizio di indubbia utilità, è in fase sperimentale e visualizza solo i dati relativi all’ultimo triennio acquisiti attraverso il sistema dell’accreditamento degli eventi,
del successivo sistema dell’accreditamento del provider,
nonché i dati relativi agli eventi accreditati direttamente
dalla Commissione Nazionale per la Formazione
Continua.
Tenendo presente che il Provider ha a disposizione
90 giorni dalla conclusione del corso per il caricamento
dei dati è necessario, prima di rivolgersi al Call Center
(06 42749600) per avere informazioni sugli esiti dei corsi
FNOMCeO attendere almeno la scadenza dell’evento
secondo il seguente calendario:
Corso
n. evento
Appropriatezza
delle cure
79138
Governo clinico:
Innovazioni, Monitoraggio 66270
Performance Cliniche,
Formazione
Il programma nazionale
esiti: supporto alle attività
di audit clinico ed
organizzativo
69597
Termine del corso
18/11/2014
15/06/2014
01/09/2014
Per avere la situazione completa dei crediti il professionista deve inviare richiesta al COGEAPS: [email protected]
Attività culturali
5
Programma azionale Esiti
uovo corso ECM AGEAS / FOMCeO
Corso FAD
“Medicina Termale”
Dal 23 settembre è attivo il corso on line ECM sul
Programma Nazionale Esiti (PNE) realizzato da Agenas e
FNOMCeO con il coinvolgimento della Federazione
IPASVI.
Per accedere al corso è necessario connettersi alla
Homepage del sito web del Programma Nazionale Esiti
(PNE) tramite link presenti sui siti internet di Agenas,
FNOMCeO, Ministero della Salute, IPASVI.
Attraverso le attività di PNE, il Ministero della
Salute si avvale di AGENAS per lo svolgimento delle
funzioni di valutazione dei risultati (outcomes) delle prestazioni assistenziali e delle procedure medicochirurgiche nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale.
Obiettivi del corso sono la diffusione delle competenze necessarie a una corretta lettura e interpretazione dei
contenuti di PNE, attraverso l’apprendimento di alcuni
fondamentali di metodologia epidemiologica applicata
alla valutazione comparativa di esito.
Crediti: il corso, del tutto gratuito, eroga 12 crediti
ECM (Codice ECM 69597). L’attestazione dei crediti,
una volta superato il corso, è disponibile nella “Situazione
crediti” in alto a destra, appena entrati sulla piattaforma.
Le professioni accreditate sono: medico, odontoiatra, infermiere, infermiere pediatrico, assistente sanitario.
Accesso: chi si è registrato per i precedenti corsi
ricordiamo che è necessario passare dal sito FNOMCeO o
IPASVI per accedere ai corsi; è necessario passare dal
sito della propria Federazione per il controllo ogni anno.
Attenzione: il sistema è basato su sessioni di lavoro; qualora si rimanga inattivi per più di 20 minuti la sessione scade e si deve quindi effettuare nuovamente
l’accesso con ID e PIN.
Per i medici che vogliono approfondire le proprie
conoscenze in ambito termale parte dal 1° settembre il
corso on-line “ITRODUZIOE ALLA MEDICIA
TERMALE” promosso
da
Thermae
Campus
(www.thermaecampus.it), Alta Scuola di Formazione in
Medicina Termale, Complementare e Scienze del benessere, accreditato presso il Ministero della Salute.
Si tratta di un ciclo di lezioni on-line per totale di
20 ore che fornirà 30 crediti ECM.
Il Corso sarà gratuito per i primi 100 iscritti e riservato a medici e specialisti convenzionati con il Servizio
Sanitario Nazionale o collaboratori dell’Emilia Romagna.
Costi: quota standard € 100,00; quota agevolata
€ 70,00. Attivo: dal 21 ottobre 2013 al 21 ottobre 2014.
Corso FAD
“Stress da lavoro correlato: conoscenza,
gestione e strumenti d’intervento”
La Società GIUGIARO Srl, in qualità di Segreteria
organizzativa con la collaborazione del Provider ECM
Finivest Congressi Srl ha accreditato presso l’Agenzia
Nazionale per i Servizi Sanitari il Corso FAD “STRESS
DA LAVORO CORRELATO: COOSCEZA,
GESTIOE E STRUMETI D’ITERVETO”,
rivolto a tutte le figure professionali della Sanità, prevede
l’attribuzione di 33 crediti ECM ed una durata di 22 ore di
apprendimento (off-line) al costo di € 145,00 IVA inclusa.
Periodo di svolgimento: 1° luglio 2013 - 30
giugno 2014.
La scheda di iscrizione (scaricabile dalla sezione
“eventi” del sito www.giugiarosrl.it) deve essere compilata in ogni sua parte ed inviata alla segreteria organizzativa
tramite fax o e-mail.
Segreteria organizzativa:
Giugiaro Srl - tel. 388 7793976 - fax 090 8960435
e-mail [email protected]
Per informazioni e iscrizioni (dal 1° settembre):
Gruppo Fipes - Via dell’Artigianato 7 - Forlimpopoli (FC)
Tel. 0543 742565 - 747201
Fax 0543 747013
e-mail: [email protected]
www.gruppofipes.it
Borsa di studio
“Francesco Caliandro”
L’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli
Odontoiatri di Ravenna ha recepito la proposta di una borsa di studio triennale per laureati in Medicina e Chirurgia di età inferiore a 45 anni, da assegnare alla miglior
proposta di ricerca in tema di “neurologia e oncologia
neurologica”.
Il progetto è ideato da un gruppo di familiari e amici in memoria di Francesco Caliandro, 46enne ravennate scomparso improvvisamente nell’agosto 2011 per una
neoplasia cerebrale.
L’importo della borsa di studio sarà non inferiore a
tremila euro all’anno: le proposte di lavoro dei candidati
dovranno pervenire via posta ordinaria presso la sede
dell’Ordine in Ravenna - Via A. De Gasperi 19 o per
e-mail all’indirizzo: [email protected] entro il 3 aprile
2014, in forma di titolo e breve riassunto della ricerca
che si intende compiere.
La valutazione delle proposte da parte del Comitato scientifico e l’assegnazione della borsa di studio avverranno entro il 1° giugno 2014.
La presentazione dell’elaborato completo, da consegnare sempre presso la sede dell’Ordine, dovrà avvenire
entro il successivo 1° giugno 2015.
Informazioni:
Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Ravenna
Via De Gasperi 19 - 48121 Ravenna
Tel. 0544 212625 - e-mail: [email protected]
www.omceo-ra.it
6
Vita dell’Ordine
Orario di apertura degli Uffici
Problemi inerenti l’esercizio dell’attività
Odontoiatrica
Ricordiamo che gli Uffici dell’Ordine sono aperti
dalle ore 8,30 alle ore 12,30
dal LUEDI’ al VEERDI’.
Nel pomeriggio gli operatori sono comunque a
disposizione degli iscritti previo appuntamento telefonico
(0372 35224).
E’ possibile, inoltre, lasciare messaggi attraverso
il servizio di segreteria telefonica oppure attraverso
e-mail ([email protected])
o indirizzo PEC ([email protected])
Variazioni Albi
Un componente la Commissione Odontoiatria è
sempre disponibile ad incontrare i Colleghi presso
l’Ordine, previo appuntamento, per problemi inerenti la
professione.
umeri e Indici dell’Automedicazione
Si informa che presso la Segreteria dell’Ordine è
disponibile l’edizione 2013 dei “Numeri e Indici
dell’Automedicazione”, a cura dell’Ufficio Studio di
Assosalute.
Il rapporto contiene una fotografia aggiornata del
comparto dell’automedicazione, delineandone le valenze
e le peculiarità dal punto di vista economico, sanitario e
sociale.
ALBO MEDICI CHIRURGHI
ISCRIZIONE PER TRASFERIMENTO
Comandè Chiara, Cremona
CANCELLAZIONI
Bassi Gianfranco, deceduto
Basso Ricci Angelo, deceduto
Cavalca Angelo, dimissionario
Coggi Paola Maria, dimissionaria
Corrà Corrado, dimissionario
Costa Enzo, dimissionario
Gazzaniga Giancarlo, dimissionario
Lazzarini Pierluigi, dimissionario
Paiardi Alberto, deceduto
Piccioni Giuseppe Cesarino, dimissionario
Ravani Pietro, dimissionario
Tentoni Mario Italo, dimissionario
Zanesi Giancarlo, deceduto
ALBO ODOTOIATRI
ISCRIZIONE PER TRASFERIMENTO
Kazandjian Sonia, Spino d’Adda
CANCELLAZIONI
Bassi Gianfranco, deceduto
Bussini Marco Davide, dimissionario
Favagrossa Raffaele, dimissionario
Lazzarini Pierluigi, dimissionario
Zanesi Giancarlo, deceduto
TOTALE ISCRITTI ALL’ORDINE PROVINCIALE
DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI
al 31 dicembre 2013
n. 1880
(n. 1636 Albo Medici Chirurghi e
n. 244 Albo Odontoiatri).
Direttori Sanitari, comunicazioni all’Ordine
Si ricorda a tutti gli iscritti il contenuto
dell’articolo 69 del Codice di Deontologia Medica.
Art. 69 - Direzione sanitaria
“Il medico che svolge funzioni di direzione sanitaria nelle strutture pubbliche o private ovvero di responsabile sanitario in una struttura privata deve garantire,
nell’espletamento della sua attività, il rispetto delle norme del Codice di Deontologia Medica e la difesa
dell’autonomia e della dignità professionale all’interno
della struttura in cui opera.
Egli comunica all’Ordine il proprio incarico e
collabora con l’Ordine professionale, competente per
territorio, nei compiti di vigilanza sulla collegialità nei
rapporti con e tra medici per la correttezza delle prestazioni professionali nell’interesse dei cittadini.
Egli altresì deve vigilare sulla correttezza del materiale informativo attinente alla organizzazione e alle
prestazioni erogate dalla struttura.”
Il medico o l’odontoiatra quindi che svolge funzioni di direzione sanitaria in strutture pubbliche o private di responsabile sanitario in una struttura privata, deve
comunicare all’Ordine il proprio incarico e collaborare
con l’Ordine stesso, competente per territorio.
Il mancato adempimento del suddetto obbligo
espone il medico a responsabilità disciplinare.
Gli iscritti che avessero assunto detti incarichi
devono darne tempestiva comunicazione all’Ordine, con
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con allegata
copia di un documento di identità in corso di validità.
Vita dell’Ordine
7
COVEZIOE
POLIZZA DI RESPOSABILITA’ CIVILE PROFESSIOALE
(anche per rinnovo di polizze già in essere)
AGEVOLAZIOI RISERVATE AGLI ISCRITTI
ORDIE PROVICIALE DEI MEDICI CHIRURGHI
E DEGLI ODOTOIATRI DI CREMOA
L’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Cremona - alla luce del Decreto sulle Liberalizzazioni n. 138/2011 convertito in legge il 14 settembre 2011 - intende mettere a disposizione degli iscritti un servizio per
ottenere un’assistenza nella gestione dei sinistri di responsabilità professionale per le richieste di risarcimento e/o degli
avvisi di garanzia che dovessero coinvolgere i propri iscritti e una consulenza nella scelta di coperture assicurative a
condizioni e costi competitivi.
ASSIMEDICI metterà a disposizione dei medici dell’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di
Cremona:
1. Assistenza SOS medici
Comprendente:
• Assistenza nella redazione della relazione alla Direzione Sanitaria
• Assistenza nella redazione della denuncia sulla polizza dell’Azienda Ospedaliera e dell’ASL
• Assistenza nella redazione della denuncia sulla Polizza Personale
• Assistenza nella ricerca e nomina di un Legale e di un Consulente Tecnico di Parte anche per il tramite di polizze
di Difesa Legale o di Responsabilità professionale personali
• Assistenza telefonica qualificata in ambito assicurativo sanitario.
2. L’esperto risponde
Esperti in campo legale, medico-legale ed assicurativo risponderanno ai quesiti inviati a mezzo del modulo predisposto per gli iscritti all’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Cremona.
3. Un servizio per la ricerca, valutazione e messa a disposizione degli associati di:
• Polizze di Responsabilità professionale per dipendenti o liberi professionisti (con massimali anche elevati)
• Polizze di Tutela Legale Civile, Penale ed Amministrativa
• Selezione di polizze che prevedano l’estensione della copertura assicurativa professionale anche per gli anni successivi alla cessazione dell’attività
• Polizze per danni alla persona che prevedano la supervalutazione del danno.
ASSIMEDICI Srl resta a disposizione di quanti vorranno chiedere ulteriori informazioni
al numero verde 800-MEDICI (800-633424), allo 02.91.98.33.59
o contattando direttamente il referente della convenzione
Dott. Calogero CAPOETTO - 02 91983359 - cell. 392 9775511 - e-mail [email protected]
8
Vita dell’Ordine
Medici disponibili per sostituzioni
Qui di seguito sono elencati i Medici che hanno segnalato la loro disponibilità ad effettuare sostituzioni:
PEDIATRI DI LIBERA SCELTA
Dott.ssa ACERBI Laura Giuseppina
Dott.ssa BECCAGUTTI Federica
Dott. DIPASQUALE Giuliano
Dott.ssa FRAMONDEA Angela
Dott. LUPI Fiorenzo
Dott. LUPI Giuseppe
Dott. SUARDI Paolo
Dott.ssa ROVIDA Laura
Dott.ssa RUFFINI Elena
Dott. ZENELI Laert
Pontevico (BS), tel. 030 9930558 - cell. 339 7882879 (iscritta Ordine Brescia)
Pontevico (BS), tel. 030 9307850 - cell. 348 7666558
Gussago (BS), cell. 334 9260283 (iscritto Ordine Brescia)
Trescore Cremasco (CR), tel. 0373 290000 - cell. 347 1166078
Cremona, tel. 0372 437277 - cell. 320 6739025
Cremona, tel. 0372 437277 - cell. 328 0282301
Orzinuovi (BS), tel. 030 941676 (iscritto Ordine Brescia)
Romanengo (CR), tel. 0373 72847 - cell. 346 3167612
Crema (CR), tel. 0373 200257 - cell. 3402289362
Brescia, cell. 329 2275511 (iscritto Ordine Brescia)
MEDICI DI MEDICIA GEERALE
Dott.ssa ACERBI Laura Giuseppina
Dott. ARCARI Gianluca
Dott.ssa BARBAGALLO Maria Lucia
Dott. BEDANI Fulvio
Dott.ssa BENELLI Elda Vittoria
Dott.ssa BERTOCCHI Elisa
Dott. BERWICK Daniele
Dott.ssa BINI Annamaria
Dott. BONTARDELLI Federico
Dott.ssa BOTTANI Elisabetta
Dott. BRAMBILLA Paolo
Dott. BURGIO Michele
Dott.ssa CARENZI Silvia Francesca
Dott. CONCARI Silvano Elia
Dott.ssa CROTTI Chiara
Dott.ssa DALL’ARA Francesca
Dott. DASTI Riccardo
Dott. DIPASQUALE Giuliano
Dott. DI GIOVANNI Michele
Dott. ELNADI Mohamed
Dott.ssa FERRARI Anna
Dott. FERRARI Massimiliano
Dott. FERRARONI Francesco
Dott. GOGA Roel
Dott.ssa GUARNERI Antonella
Dott.ssa GUARNERI Federica
Dott.ssa GUERRA Clelia
Dott. HAMED ABDOU ELOULIMY Aiman
Dott.ssa INZOLI Irene
Dott.ssa LABATE Domenica
Dott.ssa MANINI Laura
Dott. MARSELLA Filippo
Dott.ssa MASOTTI Michela
Dott.ssa MINICOZZI Patrizia
Dott. PALAZZO Davide
Dott.ssa PANACCIONE Alessia
Dott.ssa PAULLI Laura
Dott.ssa PEDRINI Martina Francesca
Dott. PEZZANI Ciro
Dott.ssa PIZZI Alessia
Dott. QUINZANI Filippo
Dott. RIZZINI Stefano
Dott. ROTA Marco
Dott.ssa ROVIDA Laura
Dott.ssa RUFFINI Elena
Dott.ssa SOLONI Laura
Dott.ssa SPOTTI Maria
Dott.ssa STRINGHINI Stefania
Dott. TRIULZI Davide
Dott.ssa VARISCO Daniela
Dott. ZANINI Gianluca
Dott. ZENELI Laert
Pontevico (BS), tel. 030 9930558 - cell. 339 7882879 (iscritta Ordine Brescia)
Casalmaggiore (CR) - cell. 339 3851471
Cremona, tel. 0372 21532 - cell. 329 9303769
Cremona, cell. 393 0124789 - 347 2207392
Madignano (CR), tel. 0373 65311 - cell. 328 0872701
Casalmaggiore (CR), tel. 0375 201365 - cell. 349 5179437
Crema (CR), cell. 347 3196466
Martignana Po (CR), cell. 339 6298195
Cremona, cell. 339 8014638
Parma, cell. 320 8979475 (iscritta Ordine Parma)
Soncino (CR), cell. 335 6668268
Chiaravalle (AN), cell. 320 2766363 (iscritto Ordine Macerata)
Crema (CR), cell. 339 2291445
Torre de Picenardi (CR), tel. 0375 94136 - cell. 336 629252 (iscritto Ordine Mantova)
Crema (CR), tel. 0373 250746 - cell. 328 2823946
Cremona, tel. 0372 414403 - cell. 349 4077541
Vaiano Cremasco (CR), cell. 366 4573352
Gussago (BS), cell. 334 9260283 (iscritto Ordine Brescia)
Palermo, cell. 347 7349379 (iscritto Ordine Brescia)
Soresina (CR), cell. 334 9427552 (iscritto Ordine Lodi)
Cremona, tel. 0372 450930 - cell. 333 3792979
Calvatone (CR), tel. 0375 97486 - cell. 338 5842587
Cremona, tel. 0372 414139 - cell. 335 315349
Piadena (CR), cell. 349 5329248
Cremona, tel. 0372 24318 - cell. 336 416320
Gambara (BS), cell. 339 4189921 (iscritta Ordine di Brescia)
Casalmaggiore (CR), tel. 0375 42625 - cell. 333 9900428
Lodi, cell. 389 4829092
Crema (CR), tel. 0373 200415 - cell. 348 4435612
Reggio Emilia, cell. 349 7748818 (iscritto Ordine Reggio Emilia)
Rivolta d’Adda (CR), cell. 393 5175049 (iscritta Ordine Brescia)
Motta Baluffi (CR), tel. 0375 968008, cell. 333 9054592
Cremona, cell. 328 9667239
Bonemerse (CR), tel. 0372 496821 - cell. 347 7292906
Bernalda (MT), cell. 320 8408360 - 338 2232192 (iscritto Ordine Matera)
Pomezia (Roma), cell. 333 2949450 (iscritto Ordine Roma)
Soresina (CR), tel. 0374 341555 - cell. 338 1248423
Cremona, tel. 0372 461522 - cell. 339 1763227
Torricella del Pizzo (CR), tel. 0375 99172 - cell. 339 8692249
Padenghe sul Garda (BS), tel. 0372 433295 - cell. 339 3834848
Cremona, tel. 0372 34911 - cell. 338 7757624
Cremona, cell. 340 5707656
Cremona, tel. 030 3701132 - cell. 333 1204319 (iscritto Ordine Brescia)
Romanengo, tel. 0373 72847 - cell. 346 3167612
Crema (CR), tel. 0373 200257 - cell. 340 2289362
Crema (CR), tel. 0373 257595 - cell. 329 4686341
Cremona, tel. 0372 435832 - cell. 328 2566054
Corte de Frati (CR) - tel. 0372 93649 - cell. 339 8320640
Quintano (CR), cell. 340 3466226
Capralba (CR), tel. 0373 450079 - cell. 348 7593116
Castiglione delle Stiviere (MN), cell. 328 4057353 (iscritto Ordine Mantova)
Brescia, cell. 329 2275511 (iscritto Ordine Brescia)
Si chiede cortesemente di tenere informati gli Uffici dell’Ordine in caso di indisponibilità ad effettuare sostituzioni
Vita dell’Ordine
9
P. E. C. POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA
Si sollecitano tutti gli iscritti, che ancora non hanno a
disposizione la PEC, di adeguarsi rapidamente al fine di
ottemperare ad un obbligo di legge
L’ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI CREMONA
FORNISCE GRATUITAMENTE UNA CASELLA PEC
A TUTTI GLI ISCRITTI
Il comma 7 dell’articolo 16 del Decreto Legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito con Legge 28 gennaio
2009 n. 2, prescrive che:
“I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi Ordini o Collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6
entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli Ordini e i Collegi pubblicano in un
elenco riservato, consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni, i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata”.
Come già anticipato la F.N.O.M.C.e O. con comunicazione n. 44 del 16 novembre 2009 aveva segnalato
che:
“Da recenti contatti con il Ministero della Funzione Pubblica, da noi sollecitati ed ottenuti, si è chiarito che la
scadenza del 29 novembre 2009, prevista dalle vigenti disposizioni di legge relative all’oggetto, è da intendersi come termine ordinatorio e non perentorio.”
Si comunica quindi che il Consiglio dell’Ordine di Cremona nella seduta del 29 aprile 2010, valutato nuovamente tutto il materiale pervenuto in merito all’oggetto, ha deliberato di sottoscrivere una convenzione
con il gestore ARUBAPEC facendosi carico di tutte le relative spese, in modo da fornire una casella
PEC gratuita a tutti gli iscritti.
Quindi invitiamo tutti i Colleghi che non lo avessero ancora fatto ad attivare una casella PEC seguendo le sottoriportate procedure:
accedere al portale www.pec.it
cliccare in alto a destra su “convenzioni”
inserire il codice convenzione “OMCEO-CR-0023”
nella pagina successiva inserire codice fiscale, cognome e nome
inserire poi i dati richiesti
la richiesta della casella PEC viene salvata e vengono generati in PDF i documenti
necessari alla sottoscrizione del servizio PEC
— la casella sarà attivata solamente dopo la ricezione via fax (0575 862026) della documentazione sottoscritta, a cui va allegato un documento d’identità.
—
—
—
—
—
—
Il servizio di help desk verrà erogato tramite i numeri
0575 / 0500 - 0575 / 0504
attivo dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00 dal lunedì al venerdì
oppure via e-mail: [email protected]
Dopo l’attivazione si raccomanda l’invio alla Segreteria dell’Ordine dell’indirizzo PEC,
utilizzando la modulistica appositamente predisposta e riportata sul Notiziario.
10
Vita dell’Ordine
MODULO DI AUTORIZZAZIOE AGGIORAMETO
RECAPITI PERSOALI
DA INVIARE COMPILATO IN STAMPATELLO A:
ORDIE PROVICIALE DEI MEDICI CHIRURGHI
E DEGLI ODOTOIATRI
Via Palestro 66 – 26100 CREMOA
FAX 0372 27368
E-mail [email protected]
PEC: [email protected]
Il / La sottoscritto / a
Cognome _____________________________________ Nome ___________________________________
Nato a _____________________________________________ il _________________________________
Codice Fiscale __________________________________________________________________________
autorizza
l’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Cremona all’utilizzo del proprio:
posta elettronica certificata (PEC)
_______________________________________________________
e-mail
_______________________________________________________
telefono (di lavoro)
_______________________________________________________
cellulare
_______________________________________________________
Ai sensi dell’art. 23 Decreto Legislativo 196 del 30 giugno 2003 inoltre acconsente al trattamento dei dati
su riportati sin qui comunicati e che verranno raccolti nel prosieguo delle attività istituzionali dell’Ordine.
(I dati, forniti all’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Cremona, saranno utilizzati nel
rispetto delle vigenti norme di Legge sulla riservatezza, per le comunicazioni trasmesse via mail da tale Ente che
provvederà anche alla trasmissione degli stessi alla FNOMCeO).
Data _________________________
Firma________________________________________
Allegare fotocopia carta d’identità
Vita dell’Ordine
11
CERTIFICATI MEDICI PER ATTIVITA’ SPORTIVA
CERTIFICATO PER ATTIVITA’ LUDICO MOTORIA (AMATORIALE)
(Es. piscine, palestre e qualsiasi attività sportiva che non comporti partecipazione a gare)
O SOO PIU’ OBBLIGATORI
−
−
−
−
Fatti solo su richiesta specifica dell’interessato
Sempre a pagamento
Necessaria la visita ma accertamenti diagnostici non obbligatori
A discrezione del medico possono essere richiesti esami o visite specialistiche soprattutto nei soggetti
giudicati a rischio (ad es. per età: uomini >55 aa e donne >65 aa)
ATTIVITA’ SPORTIVA O AGOISTICA
(Es. tesserati a società sportive che effettuano gare o campionati anche dilettantistici o amatoriali, studenti in
attività sportiva parascolastica extracurricolare e giochi gioventù fase pre-nazionale)
CERTIFICAZIOE OBBLIGATORIA (MEDICO GEERALE/PEDIATRA/MEDICO SPORTIVO)
− Indispensabile la visita medica (anamnesi ed esame obiettivo, pressione arteriosa, …)
− Sempre a pagamento (sono gratuiti solamente i certificati richiesti nominalmente dal preside con firma in
originale per attività sportive al di fuori delle ore della normale educazione fisica)
− A discrezione del medico possono essere richiesti esami (ECG) o visite specialistiche
− Per escludere anomalie cardiache congenite il medico può ritenere indispensabile un elettrocardiogram-
ma, specie nei bambini (in questo caso l’esame è a pagamento, tranne che per le certificazioni richieste
dalle istituzioni scolastiche)
ATTIVITA’ SPORTIVA AGOISTICA
(Es. tesserati a società sportive dilettantistiche o professionistiche,
studenti che partecipano ai giochi gioventù fase nazionale)
CERTIFICAZIOE OBBLIGATORIA (MEDICO SPORTIVO)
Si ricorda che in ogni caso gli accertamenti richiesti dal medico sono a carico del SSN solo nel caso in
cui siano motivati da un sospetto clinico.
In ogni altro caso sono a carico di chi richiede la certificazione, salvo per le certificazioni richieste
dalle istituzioni scolastiche ai fini della pratica sportiva non agonistica in ambito scolastico.
12
Leggi e decreti
Sentenza TAR Bologna n. 383/13 gli Ordini professionali sono legittimati
ad impugnare regolamenti illegittimi
Si riporta la comunicazione n. 50 pervenuta dalla
Federazione in data 13 giugno 2013.
“Si ritiene opportuno trasmettere la sentenza del
TAR Emilia Romagna - sede di Bologna - n. 383/13 che è
inerente alla legittimazione degli Ordini professionali ad
impugnare regolamenti illegittimi.
In particolare il Collegio ha richiamato un precedente indirizzo espresso dal Consiglio di Stato, che rilevava che “gli enti esponenziali di interessi collettivi possono direttamente impugnare gli atti regolamentari illegittimi, prima che questi siano oggetto di specifica applicazione nei confronti dei singoli appartenenti alla categoria di riferimento, per chiederne l’annullamento, al
fine di tutelare interessi omogenei degli appartenenti al
gruppo (Consiglio di Stato, Commissione speciale, 14
febbraio 2013, n. 00677/2013)”.
Si sottolinea, infatti, che l’Adunanza Plenaria del
Consiglio di Stato in merito alla legittimazione degli
Ordini professionali a ricorrere, dopo aver esaminato i
diversi orientamenti, ha composto il contrasto interpretativo evidenziando che “l’interesse dell’Ordine professionale va riconosciuto anche nell’ipotesi in cui possa configurarsi un conflitto di interessi tra Ordine professionale e singoli professionisti in qualche modo beneficiari
dell’atto impugnato, che l’Ordine assuma invece essere
lesivo dell’interesse istituzionalizzato della categoria
(Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, Sentenza 3 giugno 2011, n. 10; Cons. Stato, sez. VI, 9 febbraio 2009
n. 710; Cons. Stato, sez. V, 7 marzo 2001 n. 1339 e
3 giugno 1996 n. 624)”.
Documentazione - conservazione
Si riporta la comunicazione trasmessa dall’Ufficio
Centrale Odontoiatri in data 29 ottobre 2013.
“In riferimento alla precedente nota dell’11 ottobre 2013 abbiamo ricevuto alcuni contributi molto interessanti e qualificati da parte di varie Commissioni di
Albo, nel ringraziare per l’attenzione cogliamo
l’occasione per meglio puntualizzare alcuni passaggi.
Il quadro che abbiamo cercato di tracciare rivestiva, ovviamente, un carattere generale facendo riferimento alle normative nazionali e pertanto non ha potuto
tener conto di eventuali integrazioni derivanti dalla legislazione regionale che nelle varie realtà locali può stabilire ulteriori disposizioni che permangono vincolanti per
gli studi odontoiatrici ivi operanti.
Molti contributi hanno riguardato il delicato tema
della conservazione delle cartelle cliniche e, per quanto
attiene in specie l’odontoiatra, delle schede cliniche e
della documentazione riguardante le cure prestate. ;el
confermare l’opportunità che tale documentazione sia
conservata almeno in copia al fine di costituire elemento
di prova a discarico del sanitario in caso di eventuali
contestazioni, si ricorda che la documentazione stessa
può e deve, su specifica richiesta del paziente, essere
consegnata allo stesso.
In caso di decesso dell’interessato, la documentazione dovrà essere consegnata agli eredi, anche se a questo riguardo si ricorda che in caso di pluralità di aventi
diritto, il richiedente dovrà dimostrare di essere in possesso del necessario atto di delega sottoscritto dagli altri
coeredi.
Si fa presente, pertanto, che occorrerà acquisire il
consenso almeno dei cosiddetti eredi “legittimari” cioè
coniuge, figli e ascendenti se esistenti.
Per quanto riguarda il tema della conservazione
della documentazione radiologica riteniamo che il riferimento più corretto sia la normativa di cui al Decreto del
Ministro della Sanità del 14/02/1997. A questo riguardo
si riportano per esteso, i contenuti dell’art. 3 e 4 del
Decreto stesso:
Art. 3 - Documentazione:
1. La documentazione disciplinata dal presente
decreto e di cui al precedente art. 1, è così stabilita:
a) documenti radiologici e di medicina nucleare: consistono nella documentazione iconografica prodotta a
seguito dell’indagine diagnostica utilizzata dal medico
specialista nonché in quella prodotta nell’ambito delle
attività radiodiagnostiche complementari all’esercizio
clinico;
b) resoconti radiologici e di medicina nucleare: la documentazione del presente punto consiste nei referti stilati
dal medico specialista radiologo o medico nucleare.
Art. 4 - Acquisizione - Archiviazione - Disponibilità:
1. Ove la documentazione iconografica di cui al
precedente articolo non venga consegnata al paziente,
questa deve essere custodita con le modalità di cui ai
successivi commi.
2. La documentazione iconografica di cui al precedente comma può essere acquisita mediante pellicole
radiografiche, supporti cartacei, supporti elettronici.
Può essere detenuta in apposito locale predisposto, può
essere microfilmata oppure può essere memorizzata in
archivio elettronico in conformità alle direttive
dell’Agenzia per l’informatizzazione della pubblica amministrazione.
3. Qualunque sia la forma si archivio prescelta, la
documentazione deve poter essere disponibile a richiesta
Leggi e decreti
per successive esigenze mediche. Tale disponibilità deve
essere mantenuta per un periodo non inferiore a dieci
anni per i documenti di cui al punto a) del precedente
articolo ed a tempo indeterminato per i documenti di cui
al punto b) dello stesso articolo, salvo termini diversi
stabiliti con direttive del Ministro della Sanità su conforme parere del Consiglio Superiore di Sanità.”
Per completezza riteniamo opportuno ricordare
alcuni principi che la giurisprudenza ha sempre ritenuto
qualificanti per la corretta tenuta delle cartelle cliniche
ma che ovviamente si riferiscono a qualsiasi documentazione sanitaria. Tali principi sono:
a) la chiarezza: il contenuto della cartella deve essere
comprensibile anche per persone non esperte, quali
possono essere i pazienti. La prima condizione per la
piena comprensione delle informazioni contenute è la
loro leggibilità, pertanto la cartella clinica deve essere compilata dal medico con grafia intellegibile, meglio se battuta a macchina o al computer, usando caratteri adeguati, evitando annotazioni illeggibili, limitando i richiami con asterischi ecc;
b) la veridicità: ciò che viene riportato deve essere conforme a quanto obiettivamente constatato;
c) la rintracciabilità, ossia la possibilità di poter risalire
a tutte le attività, agli esecutori, ai materiali ed ai
documenti che costituiscono le componenti
dell’episodio di ricovero;
d) l’accuratezza relativamente ai dati e alle informazioni prodotte;
e) la pertinenza, ovvero la correlazione delle informazioni riportate in cartella rispetto alle esigenze informative definite;
f) la completezza, ovvero l’inserimento in cartella di
tutti gli elementi che la compongono;
g) la contestualità: la cartella clinica è, per sua natura,
un acclaramento storico contemporaneo, pertanto, le
annotazioni vanno fatte contemporaneamente allo
svolgersi dell’evento descritto, senza ritardo né a cose fatte.”
13
plinati gli importi minimi, le modalità e i termini di attuazione delle disposizioni inerenti al pagamento delle
prestazioni di servizi, anche professionali, attraverso
carte di debito.
Il perimetro di applicazione del decreto attuativo
farebbe riferimento ai pagamenti oltre 30 euro e a esercenti per lo svolgimento di prestazioni di servizi, anche
professionali, con ricavi oltre i 200 mila euro. Pertanto
in fase di prima applicazione e cioè fino al 30 giugno
2014 la norma si applicherebbe “limitatamente ai pagamenti effettuati a favore degli esercenti per lo svolgimento di attività di vendita di prodotti e prestazioni di servizi, anche professionali, il cui fatturato dell’anno precedente a quello nel corso del quale è effettuato il pagamento sia superiore a 200 mila euro”.
Con riferimento alla decorrenza del termine del
1° gennaio 2014, previsto dalla disposizione di cui
all’art. 15, comma 4, del D.L. 179/12, che impone ai soggetti che effettuano prestazioni professionali di accettare
pagamenti effettuati attraverso carte di debito, le interpretazioni dei tecnici governativi sarebbero volte ad
escludere che, in assenza della piena operatività del decreto attuativo, possa far testo la data del 1° gennaio
2014.
Con riferimento ai terminali POS, il testo sembrerebbe aprire “all’accettazione di strumenti di pagamento
tramite diverse tecnologie, in aggiunta a quella a banda
magnetica o a microchip”.
Si ricorda ad ogni buon conto che la legge non
prevede alcuna sanzione per il professionista che non si
doti di POS e quindi non sia in grado di accettare pagamenti in formato elettronico con carta di debito. Si rileva peraltro che per i pagamenti superiori a mille euro
esiste già l’obbligo di utilizzo di un sistema tracciabile,
non essendo consentito effettuare il pagamento in contanti. Ciò detto, considerata la rilevanza della materia
per tutti i professionisti medici e odontoiatri, verrà monitorato con particolare attenzione l’iter di emanazione del
suddetto decreto”.
*
Pagamenti elettronici POS
per i medici e gli odontoiatri
Decreto attuativo
Ministero dello Sviluppo Economico
Si riporta la comunicazione n. 99 trasmessa dalla
FNOMCeO in data 20 dicembre 2013.
“Facendo seguito alla comunicazione n. 89 del 16
ottobre 2013 concernente la fattispecie indicata in oggetto, si ritiene opportuno segnalare che da fonti di stampa
(articolo pubblicato sul Sole 24 Ore del 19 dicembre 2013 segnalato dall’Ufficio stampa della F;OMCeO) risulterebbe che il Ministero dello Sviluppo Economico, ai
sensi dell’art. 15, comma 5, del D.L. 179/12, convertito nella L. 221/12, abbia trasmesso alla Banca d’Italia il
Decreto attuativo con il quale dovrebbero essere disci-
*
*
Si riporta la comunicazione n. 10 trasmessa dalla
FNOMCeO in data 28 gennaio 2014.
“Facendo seguito alla comunicazione n. 89 del 16
ottobre 2013 e n. 99 del 20 dicembre 2013, si ritiene opportuno segnalare che sulla Gazzetta Ufficiale n. 21 del
27 gennaio 2014 è stato pubblicato il Decreto Interministeriale 24 gennaio 2014 emanato dal Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro
dell’Economia e delle Finanze recante “Definizioni e
ambito di applicazione dei pagamenti mediante carte di
debito”.
L’art. 2, comma 1, del decreto dispone che
l’obbligo dei professionisti di accettare pagamenti
effettuati attraverso carte di debito si applica a tutti i
pagamenti superiori alla soglia minima di 30 euro.
Il comma 2 prevede però che in sede di prima ap-
14
Leggi e decreti
plicazione e cioè fino al 30 giugno 2014 tale obbligo si
applica limitatamente ai pagamenti effettuati a favore
degli esercenti per lo svolgimento di attività di vendita di
prodotti e prestazioni di servizi, anche professionali, il
cui fatturato dell’anno precedente a quello nel corso del
quale è effettuato il pagamento sia superiore a 200 mila
euro.
L’art. 3, comma 1, prevede espressamente che
entro novanta giorni successivi all’entrata in vigore del
decreto indicato in oggetto le modalità di adeguamento
per i soggetti con fatturato inferiore a 200 mila euro inizialmente esclusi potranno essere definite attraverso un
ulteriore provvedimento, che potrà fissare nuove soglie
minime di importo e nuovi limiti minimi di fatturato.
L’art. 3, comma 3, prevede che il Decreto 24 gennaio 2014 entri in vigore dopo 60 giorni dalla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (28 marzo 2014).
Si precisa inoltre che il provvedimento non prevede alcuna sanzione per il professionista che non si doti di
POS e quindi non sia in grado di accettare pagamenti in
formato elettronico con carte di debito.
Presso la Segreteria dell’Ordine è consultabile il
decreto sopra indicato.
Appello ai medici musicisti
Si riporta la nota trasmessa dalla Federazione in
data 20 dicembre in merito all’appello ai medici musicisti
per la costituzione di una Italian Doctors Orchestra.
“Il binomio musica-medicina, già esistente
all’epoca dei Greci che attribuirono ad un’unica divinità, Apollo, la protezione sia dell’arte della musica che di
quella medica, viene spesso visto come relazione tra la
musica e la cura, che trova applicazione nella moderna
musico-terapia. ;on viene colto invece quanto ambedue
le arti possano suscitare la medesima passione in persone che abbiano la capacità di approfondirle entrambe,
diventano buoni medici e continuando a dedicarsi a
suonare uno strumento o a comporre musica a livelli
professionistici.
Esistono celebri esempi di medici che sono stati
anche grandi musicisti: Theodor Billroth, grande chirurgo tedesco, fondatore della moderna chirurgia addominale, era un musicista di talento, stimato da Johannes
Brahms. Medico compositore fu il russo Alexander Borodin, amico sia di Mendeleev che di Musorgskij, così come il padre della semeiotica percussoria del torace,
l’austriaco Joseph Leopold Auenbrugger, fu anche un
violinista dotato di straordinario orecchio musicale. Tornando indietro nel tempo, nella “Domus del Chirurgo”,
splendida testimonianza della vita di un medico del III
secolo, di recente portata alla luce a Rimini, è stata trovata, accanto alla sala degli strumenti chirurgici, una
stanza, cosiddetta di Orfeo, destinata alla musica, a testimonianza della convivenza delle due arti.
La passione dei medici per la pratica dell’arte
della musica è ancora ai nostri tempi così diffusa da aver
stimolato la creazione di vere e proprie orchestre sinfoniche formate da medici.
Quasi tutte le nazioni europee, come per altro gli
USA, il Giappone, l’Australia, hanno una propria Doctors Orchestra, costituita da medici in possesso di certificate qualità artistiche in campo musicale, che si riuniscono 2-3 volte l’anno per preparare e poi eseguire in
pubblico, in particolari occasioni, importanti programmi
sinfonici. I criteri organizzativi sono analoghi a quelli
adottati dall’European Doctors Orchestra, fondata nel
2004, e dalla più recente (2008) World Doctors Orchestra.
L’Italia è tra i pochi paesi europei a non aver organizzato una propria Doctors Orchestra, nonostante
molti siano i medici musicisti italiani. Basti pensare che
nella sola Facoltà Medica dell’Università Cattolica
quattro medici sono musicisti professionisti.
E’ giunto quindi il momento di avviare un censimento su base nazionale, con la collaborazione degli
Ordini dei Medici e Odontoiatri, di tutti i musicisti medici italiani diplomati al Conservatorio e con esperienza
cameristica e sinfonica, che desiderino partecipare
all’iniziativa, condividendo con i colleghi di tutta Italia il
piacere di esprimere la propria passione e di manifestare
il proprio talento, costato tanto impegno e dedizione.
A coordinare questa iniziativa è il collega Massimo Ferrucci (Policlinio A. Gemelli di Roma), al quale gli
interessati potranno far pervenire le relative adesioni:
[email protected] - tel. 333 1779209.”
Legge di Stabilità 2014
Legge 27-12-2013, n. 147
Si riporta la comunicazione n. 2 del 9 gennaio
2014 in merito all’oggetto.
“Si ritiene opportuno segnalare che sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2013 - Suppl. Ordinario n. 87 - è stata pubblicata la Legge 27 dicembre
2013 n. 147 recante “Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)”.
Si riportano quindi, di seguito, le disposizioni più
rilevanti in materia di sanità.
Comma 119 - Misure a favore della Sardegna
119. Al fine di garantire un adeguato livello di
erogazione di servizi sanitari nella Regione Sardegna,
interessata dai gravi eventi alluvionali del mese di novembre 2013, a decorrere dal 1° gennaio 2014 gli obiettivi finanziari previsti dalla disposizione di cui
all’articolo 15, comma 14, del Decreto-Legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7
agosto 2012, n. 135, possono essere conseguiti su altre
aree della spesa sanitaria.
Leggi e decreti
Comma 199 e 200 - on autosufficienza
199. Per gli interventi di pertinenza del Fondo per
le non autosufficienze di cui all’articolo 1, comma 1264,
della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, ivi inclusi quelli a
sostegno delle persone affette da sclerosi laterale
amiotrofica, è autorizzata la spesa di 275 milioni di euro
per l’anno 2014.
200. Il Fondo di cui al comma 199 del presente
articolo è ulteriormente incrementato di 75 milioni di
euro per l’anno 2014, da destinare esclusivamente, in
aggiunta alle risorse ordinariamente previste dal predetto Fondo come incrementato ai sensi del citato comma
199, in favore degli interventi di assistenza domiciliare
per le persone affette da disabilità gravi e gravissime, ivi
incluse quelle affette da sclerosi laterale amiotrofica.
Comma 220 - Finanziamento all’Istituto nazionale di
genetica molecolare
220. Al fine di contribuire al funzionamento
dell’Istituto nazionale di genetica molecolare (I;GM) di
cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), del Decreto-Legge
29 marzo 2004, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 maggio 2004, n. 138, e in particolare al fine
di potenziare l’attività di ricerca da esso svolta, a decorrere dal 2014 è autorizzata la spesa di 1.000.000 di euro.
Comma 221 - Finanziamento dell’Istituto Gaslini di
Genova (Istituto Pediatrico di ricovero e cura a carattere Scientifico)
221. Per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 è
autorizzata la spesa di 2 milioni di euro a favore
dell’Istituto Giannina Gaslini di Genova.
Comma 222 - Assistenza sanitaria all’estero
222. Al fine di adempiere agli obblighi in materia
di assistenza sanitaria all’estero, gli specifici stanziamenti di cui al Decreto del Presidente della Repubblica
31 luglio 1980, n. 618, iscritti nello stato di previsione
del Ministero della Salute, sono incrementati, per l’anno
2014, di 121 milioni di euro.
A valere su tali risorse, nelle more dell’adozione
delle norme di attuazione e del regolamento di cui rispettivamente ai commi 85 e 86 dell’articolo 1 della Legge
24 dicembre 2012, n. 228, il Ministero della Salute provvede anche agli adempimenti connessi all’assistenza sanitaria in forma indiretta, con le procedure indicate
dall’articolo 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 618 del 1980, ferma restando la successiva
imputazione degli oneri alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, secondo le procedure
contabili di cui ai citati commi 85 e 86. Il termine del 30
aprile 2013 di cui al medesimo comma 86 è prorogato al
31 dicembre 2014.
Comma 226 - Calcolo della misura dell’eventuale ripiano a carico delle aziende farmaceutiche
226. A decorrere dall’anno 2014, ai fini del calcolo dell’eventuale ripiano a carico delle aziende farmaceutiche, l’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) applica
15
i criteri di cui all’articolo 5 del Decreto-Legge 1° ottobre
2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla Legge
29 novembre 2007, n. 222, e successive modificazioni,
operando anche la compensazione tra le aziende farmaceutiche che costituiscono società controllate ai sensi
dell’articolo 2359 del codice civile. ;ell’applicare i citati criteri per il calcolo dell’eventuale ripiano a carico
dell’azienda interessata, derivante dal supermento del
limite di spesa farmaceutica territoriale, l’AIFA effettua
la compensazione degli importi in capo alla società controllante.
L’AIFA, inoltre, per garantire la compiuta attuazione dei criteri di cui all’articolo 15 del Decreto-Legge
6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
Legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni,
per il calcolo dell’eventuale ripiano a carico
dell’azienda interessata, derivante dal superamento del
limite di spesa farmaceutica ospedaliera, effettua la compensazione degli importi in capo alla società
controllante.
Ai fini dell’attuazione del presente comma, le società controllanti e le società controllate informano
l’AIFA dell’esistenza del rapporto di cui all’articolo
2359 del codice civile mediante autocertificazione sottoscritta dal legale rappresentante di ciascuna società.
Comma 229 - Screening neonatale per la diagnosi precoce di patologie metaboliche ereditarie
229. Il Ministro della Salute, con Decreto da
adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sentiti l’Istituto Superiore di Sanità
e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,
prevede anche in via sperimentale di effettuare, nel limite
di cinque milioni di euro, lo screening neonatale per la
diagnosi precoce di patologie metaboliche ereditarie per
la cui terapia, farmacologica o dietetica, esistano evidenze scientifiche di efficacia terapeutica o per le quali
vi siano evidenze scientifiche che una diagnosi precoce,
in età neonatale, comporti un vantaggio in termini di accesso a terapie in avanzato stato di sperimentazione, anche di tipo dietetico. Entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, il Ministro della Salute
definisce l’elenco delle patologie di cui al primo periodo.
Al fine di favorire la massima uniformità
dell’applicazione su territorio nazionale della diagnosi
precoce neonatale e l’individuazione di bacini di utenza
ottimali proporzionati all’indice di natalità, è istituito
presso l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali
(Age.na.s.) un Centro di coordinamento sugli screening
neonatali composto: dal Direttore Generale dell’Age.na.
s. con funzione di coordinatore; da tre membri designati
dall’Age.na.s., dei quali almeno un esperto con esperienza medico-scientifica specifica in materia; da un membro
di associazioni dei malati affetti da patologie metaboliche ereditarie; da un rappresentante del Ministero della
Salute; da un rappresentante della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano. La partecipazione dei
16
soggetti di cui al terzo periodo è a titolo gratuito. Conseguentemente il livello del finanziamento del SS; cui concorre ordinariamente lo Stato è incrementato di 5 milioni
di euro a decorrere dall’anno 2014.
Comma 231 - Anagrafe nazionale degli assistiti
;el capo V, sezione II, del codice
dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82, dopo l’articolo 62-bis è aggiunto il
seguente: “Art. 62-ter. - (Anagrafe nazionale degli assistiti). 1. Per rafforzare gli interventi in tema di monitoraggio della spesa del settore sanitario, accelerare il processo di automazione amministrativa e migliorare i servizi per i cittadini e le pubbliche amministrazioni, è istituita, nell’ambito del sistema informativo realizzato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in attuazione di
quanto disposto dall’articolo 50 del Decreto-Legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326, l’Anagrafe nazionale degli assistiti (A;A).
6. L’A;A assicura al nuovo sistema informativo
sanitario nazionale realizzato dal Ministero della Salute
in attuazione di quanto disposto dall’articolo 87 della
Legge 23 dicembre 2000, n. 388, con le modalità definite
dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di
cui al comma 7, l’accesso ai dati e la disponibilità degli
strumenti funzionali a garantire l’appropriatezza e
l’efficacia delle prestazioni di cura erogate al cittadino,
nonché per le finalità di cui all’articolo 15, comma
25-bis, del Decreto-Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135.
7. Entro il 30 giugno 2014, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
della Salute e del Ministro dell’Economia e delle Finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome
di Trento e di Bolzano, sono stabiliti:
a) i contenuti dell’A;A, tra i quali devono essere inclusi il medico di medicina generale, il codice esenzione
e il domicilio;
b) il piano per il graduale subentro dell’A;A alle
anagrafi e agli elenchi degli assistiti tenuti dalle singole Aziende Sanitarie Locali, da completare entro il
30 giugno 2015;
c) le garanzie e le misure di sicurezza da adottare, i criteri per l’interoperabilità dell’A;A con le altre banche dati di rilevanza nazionale e regionale, nonché le
modalità di cooperazione dell’A;A con banche dati
già istituite a livello regionale per le medesime finalità, nel rispetto della normativa sulla protezione dei
dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, e delle regole tecniche del sistema pubblico di connettività, ai sensi del presente decreto”.
Comma 233 - Assistenza sanitaria al personale
navigante
233. I commi 89, 90, 91, 92, 92-bis, 92-ter,
92-quater e 93 dell’articolo 4 della Legge 12 novembre
2011, n. 183, e successive modificazioni, sono abrogati.
Leggi e decreti
;ell’ambito dei processi di riorganizzazione del Ministero della Salute di cui all’articolo 2 del Decreto-Legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
Legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni,
si provvede alla concentrazione dell’esercizio delle funzioni statali in materia di assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante presso gli uffici di sanità
marittima, aerea e di frontiera (USMAF), anche ai fini
della razionalizzazione della rete ambulatoriale del Ministero della Salute mediante la progressiva unificazione
delle strutture presenti sul territorio. A decorrere dalla
data di entrata in vigore dei provvedimenti di riorganizzazione adottati ai sensi del periodo precedente, gli uffici
dirigenziali di livello non generale del Ministero della
Salute e la relativa dotazione organica sono ridotti di una
unità. Dall’attuazione del presente comma non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
Comma 320 - Adroterapia oncologica
320. Al fine di consentire le attività di ricerca, assistenza e cura dei malati oncologici, è autorizzata la
spesa di 3 milioni di euro per l’anno 2014 a favore del
Centro nazionale di adroterapia oncologica (C;AO).
Comma 340 e 341 - Visite mediche di controllo relative
alle assenze dei lavoratori per malattia
340. Al comma 10-bis dell’articolo 4 del DecretoLegge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 ottobre 2013, n. 125, è aggiunto, in
fine, il seguente periodo: “Ai fini della razionalizzazione
del servizio, l’I;PS, per l’effettuazione delle visite mediche di controllo domiciliari ai lavoratori assenti dal servizio per malattia, si avvale, in via prioritaria, dei medici
inseriti nelle liste speciali si cui al periodo precedente”.
341. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al
comma 340 non devono derivare nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica.
Comma 377 - Finanziamento ai policlinici universitari
privati
377. In favore dei policlinici universitari gestiti
direttamente da università non statali di cui all’articolo
8, comma 1, del Decreto legislativo 21 dicembre 1999, n.
517, è disposto, a titolo di concorso statale al finanziamento degli oneri connessi allo svolgimento delle attività
strumentali necessarie al perseguimento dei fini istituzionali da parte dei soggetti di cui al citato articolo 8, comma 1, il finanziamento di 50 milioni di euro per l’anno
2014 e di 35 milioni di euro annui per ciascuno degli
anni dal 2015 al 2024, la cui erogazione è subordinata
alla sottoscrizione dei protocolli d’intesa, tra le singole
università e la Regione interessata, comprensivi della
definitiva regolazione condivisa di eventuali contenziosi
pregressi.
Il riparto del predetto importo tra i policlinici universitari gestiti direttamente da università non statali è
stabilito con Decreto del Ministro dell’Economia e delle
Finanze, di concerto con il Ministro della Salute.
Leggi e decreti
Comma 378 - Finanziamento dell’Ospedale “Bambino
Gesu”
378. E’ rifinanziata per l’anno 2014, per
l’importo di 30 milioni di euro, l’autorizzazione di spesa
di cui all’articolo 33, comma 33, della Legge 12 novembre 2011, n. 183.
Comma 423 - Costi standard
423. Al fine di completare l’attività di monitoraggio e di revisione dei fabbisogni e dei costi standard delle funzioni e dei servizi resi dalle Regioni e dagli Enti
locali, così da introdurre comportamenti virtuosi negli
enti locali, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2014 e 2015.
Comma 424 - Formazione specialistica dei medici
424. Per le finalità di cui al titolo VI del Decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, è autorizzata l’ulteriore spesa di 30 milioni di euro
per l’anno 2014 e di 50 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2015.
Comma 425 - Cure palliative
425. Al fine di garantire la compiuta attuazione
della Legge 15/03/2010, n. 38, i medici in servizio presso
le reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private
accreditate, anche se non in possesso di una specializzazione, ma che alla data di entrata in vigore della presente
legge possiedono almeno una esperienza triennale nel
campo delle cure palliative, certificata dalla Regione di
competenza, tenuto conto dei criteri individuati con
decreto del Ministro della Salute di natura non regolamentare, previa intesa con la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome
di Trento e di Bolzano, sono idonei ad operare nelle reti
dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate.
Comma 426 - Aggiornamento del Prontuario ospedaleterritorio (PHT) e vendita in farmacia
426. Il prontuario della continuità assistenziale
ospedale-territorio (PHT) è aggiornato, con cadenza annuale, dall’Agenzia Italiana del farmaco (AIFA), che
provvede ad individuare un elenco di medicinali che per
le loro caratteristiche farmacologiche possono essere
dispensati attraverso le modalità di cui all’articolo 8,
comma 1, lettera a), del Decreto-Legge 18 settembre
2001, n. 347 (farmacie convenzionate pubbliche e private), convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, nonché ad assegnare i medicinali
non coperti da brevetto e quelli per i quali siano cessate
le esigenze di controllo ricorrente da parte della struttura
pubblica alla distribuzione in regime convenzionale attraverso le farmacie aperte al pubblico. Il Ministero della
Salute, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, su proposta dell’AIFA, determina conseguentemente, a saldi invariati, l’entità della riduzione del tetto
17
della spesa farmaceutica ospedaliera con equivalente attribuzione al tetto della spesa farmaceutica territoriale di
cui ai commi 3 e 4 dell’articolo 15 del Decreto-Legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
Legge 7 agosto 2012, n. 135.
Commi 452, 453, 454 - Pubblico impiego
452. Per gli anni 2015-2017, l’indennità di vacanza contrattuale da computare quale anticipazione dei
benefici complessivi che saranno attribuiti all’atto del
rinnovo contrattuale ai sensi dell’articolo 47-bis, comma
2, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è quella
in godimento al 31 dicembre 2013 ai sensi dell’articolo
9, comma 17, del Decreto-Legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio
2010, n. 122, e successive modificazioni
453. All’articolo 9, comma 17, del Decreto-Legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Si dà luogo alle procedure
contrattuali e negoziali ricadenti negli anni 2013 e 2014
del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per
la sola parte normativa e senza possibilità di recupero
per la parte economica”.
454. Le disposizioni di cui ai commi 452 e 453 si
applicano anche al personale convenzionato con il Servizio Sanitario ;azionale.
Comma 481 - Finanziamento del SS
481. Per effetto delle disposizioni di cui ai commi
452, 453, 454, 455 e 456 (misure relative al pubblico
impiego) il livello del finanziamento del Servizio Sanitario ;azionale cui concorre ordinariamente lo Stato è ridotto di 540 milioni di euro per l’anno 2015 e 610 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016. La predetta riduzione è ripartita tra le Regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano secondo criteri e modalità proposti
in sede di autocoordinamento dalle Regioni e Province
autonome di Trento e di Bolzano medesimo, da recepire,
in sede di espressione dell’intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano per la ripartizione del fabbisogno sanitario nazionale standard, entro
il 30 giugno 2014. Qualora non intervenga la proposta
entro i termini predetti, la riduzione è attribuita secondo
gli ordinari criteri di ripartizione del fabbisogno sanitario nazionale standard.
Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ad esclusione della Regione
siciliana, assicurano il concorso di cui al presente comma mediante le procedure previste dall’articolo 27 della
Legge 5 maggio 2009, n. 42.
Fino all’emanazione delle norme di attuazione di
cui al predetto articolo 27, l’importo del concorso alla
manovra di cui al presente comma è annualmente accantonato, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali.
18
Ministero della Salute
disposizioni in materia di cosmetovigilanza
Si riporta la comunicazione n. 5 trasmessa dalla
Federazione in data 14 gennaio 2014.
“Trasmettiamo la nota informativa del Ministero
della Salute dell’8 gennaio u.s. concernente
l’applicazione delle disposizioni europee in materia di
cosmetovigilanza di cui all’art. 23 del Regolamento CE
n. 1223/2009 e, in particolare, le modalità per l’invio
delle segnalazioni di effetti indesiderabili gravi associati
all’utilizzo di prodotti cosmetici.
Egregi Professionisti, con la presente comunicazione si intende fornire un’informazione puntiforme sulle
disposizioni in materia di cosmetovigilanza definite dalla
nuova normativa vigente sui prodotti cosmetici. Il Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Consiglio e del Parlamento europeo del 30 novembre 2009 che si applica in
tutto il territorio dell’Unione Europea dall’11/07/2013.
Tale regolamento stabilisce l’obbligo per le
Aziende, in qualità di persona responsabile e/o distributore di prodotti cosmetici, di notificare all’Autorità
competente in materia di cosmetici (in Italia è il Ministero della Salute) tutte le segnalazioni di effetti indesiderabili gravi (EIG) ricevute dai consumatori e associate presumibilmente all’utilizzo di prodotti cosmetici nelle normali o ragionevolmente prevedibili condizioni di uso.
Le segnalazioni di effetti indesiderabili gravi possono anche essere notificate all’Autorità competente
direttamente dagli utilizzatori finali, consumatori o
professionisti del settore che utilizzano e applicano i cosmetici nella loro attività professionale, oppure dai professionisti sanitari quali medici, pediatri, dermatologi,
dentisti, farmacisti, o altro, nel trattamento di persone
che manifestano effetti indesiderabili attribuibili a
prodotti cosmetici.
Le Autorità competenti trasmettono immediatamente le informazioni ricevute sugli EIG alle Autorità
competenti degli altri Stati membri dell’Unione Europea.
Allo scopo di facilitare l’applicazione delle disposizioni
sulla cosmetovigilanza definite nell’art. 23 del Regolamento n. 1223/2009 e di stabilire un sistema armonizzato
per la gestione e comunicazione delle segnalazioni di
effetti indesiderabili gravi attraverso l’Unione Europea,
la Commissione Europea, in collaborazione con gli Stati
membri, ha definito la modulistica per l’invio delle segnalazioni e le relative linee guida.
A tal riguardo si rappresenta che sul portale del
Ministero della Salute (www.salute.gov.it), alla sezione
“Cosmetici - Vigilanza - Segnalazioni di effetti indeside-
Leggi e decreti
rabili gravi”, è stata pubblicata la modulistica da utilizzare per le segnalazioni e le pertinenti linee guida.
Il Ministero della Salute ha sviluppato una piattaforma informatica centralizzata per la raccolta e la gestione delle segnalazioni di effetti indesiderabili gravi e
non al fine di acquisire nuove informazioni sulla qualità
e sicurezza dei cosmetici sul mercato e adottare tempestivamente misure correttive o preventive a tutela della salute pubblica.”
ota Ministero dello Sviluppo Economico trasmissione all’II-PEC degli indirizzi
di posta elettronica gratuita CEC-PAC
(sezione professionisti)
Si riporta la comunicazione n. 7 trasmessa dalla
Federazione in data 22 gennaio 2014.
“Facendo seguito alla comunicazione n. 81 del
18/09/2013, si ritiene opportuno segnalare che il Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per
l’impresa e l’internazionalizzazione - con nota del 15
gennaio 2014, prot. n. 6391, ha chiarito che, ai fini
dell’adempimento I;I-PEC (Indice ;azionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata istituito dal Ministero dello Sviluppo Economico), per i professionisti iscritti
agli Albi non è valida la posta elettronica gratuita
“CEC-PAC, il cui dominio è @postacertificata.gov.it.
Tali indirizzi di posta elettronica sono attribuiti
infatti alla sola categoria “cittadino”.
La CEC-PAC, infatti, pur costituendo una normale posta elettronica per il cittadino, permette di comunicare esclusivamente con la pubblica amministrazione e
non può essere utilizzata per comunicazioni ufficiali tra
aziende e cittadini.
Tali considerazioni debbono trovare applicazione
anche nel caso delle CEC-PAC dei professionisti visto
anche il concorde parere dell’Agenzia Italiana digitale
(nota del 10 dicembre 2013 prot. n. 8943).
Il Ministero dello Sviluppo Economico ritiene che
non si ravvisi una coincidenza di ambiti e scopi previsti
dalla legge tra l’utilizzo dell’indirizzo CEC-PAC e
l’I;I– PEC.
Si verificherebbe, infatti, una consultazione allargata a soggetti che non sono indicati dalla legge quali
uniche entità autorizzate alla consultazione degli elenchi
CEC-PAC.
Ciò detto, sono così rifiutati quegli indirizzi costituiti come CEC-PAC e comunicati da Ordini e Collegi
professionali.
Leggi e decreti
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Volumi “La Professione”
Si informa che sono a disposizione degli iscritti, presso la Segreteria dell’Ordine, alcune copie dei volumi de
“La Professione” - Medicina, Scienza, Etica e Società - Trimestrale della Federazione Nazionale degli Ordini dei
Medici Chirurghi e degli Odontoiatri:
1. “I&CT: UNA ULTERIORE SVOLTA NEL PENSIERO MEDICO” - Padova XXVIII-XXIX settembre MMXII;
“NEL CREPUSCOLO DEL DOVERE FRA ETICA E GIURISPRUDENZA, Una deontologia forte per la rinascita della professione” - Parma XXVI ottobre MMXII.
2. “150 ANNI DI UNITA’ D’ITALIA 100 ANNI DI ORDINE DEI MEDICI” - Torino 10-11 novembre 2011;
“INTERVISTA A LEOLUCA ORLANDO - Una Commissione parlamentare per vigilare sulla qualità dei servizi
sanitari”;
“LA PROFESSIONE MEDICA NEI 150 ANNI DELL’UNITA’ D’ITALIA. DALLA STORIA AL FUTURO.
SANITA’ MILITARE E SOCIETA’ CIVILE” - La Maddalena 30 settembre - 1 ottobre 2011;
“IL CONTRIBUTO - Istria, Trento, Sassari. Le origini del Codice di Deontologia Medica italiana”;
“INTERVISTA A MARCO GARATTI - Sui fronti di guerra Emergency dà assistenza senza discriminazioni”.
3. “Convegno Nazionale LE NUOVE FRONTIERE DEL PENSIERO MEDICO” - Terni XVI giugno MMXII.
4. “LE CELEBRAZIONI DEL CENTENARIO DELL’ISTITUZIONE DEGLI ORDINI DEI MEDICI IN ITALIA”
1910-2010;
“LA QUALITA’ PROFESSIONALE PER LA QUALITA’ DELLE CURE, II Conferenza Nazionale della professione medica”;
“INTERVISTA A DANIELA MINERVA” .
5. “Convegno Nazionale DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI VOLONTA’” - Terni XII giugno MMIX.
6. “LEADERSHIP IN SANITA’: INTERPRETAZIONE AL FEMMINILE, INNOVAZIONI E OPPORTUNITA’ materiali sulla femminilizzazione della professione medica”;
“LE ATTIVITA’ INTERNAZIONALI DELLA FNOMCEO - La Carta europea di etica medica, gli accordi
Austria-Germania-Italia e Croazia-Slovenia-Italia
“UN NUOVO MEDICO PER UNA NUOVA SANITA’. UN MANIFESTO PER DISCUTERE” di Ivan Cavicchi
7. “Convegno Nazionale ETICA E DEONTOLOGIA DI INIZIO VITA” - Ferrara - Castello Estense, Sala degli
Stemmi XXIV ottobre MMVIII.
8. “FORMAZIONE PRE LAUREA E SPECIALISTICA” - Bari 16-17 settembre 2009;
“PENSARE PER LA PROFESSIONE” - Padova 15-17 ottobre 2009;
“LA FILIERA DELLA COMUNICAZIONE IN SANITA’” - Reggio Calabria 10 aprile 2010;
“MEDICI E PROFESSIONI SANITARIE. QUALI AUTONOMIE, QUALI RESPONSABILITA’?” Rimini, Ravenna, Forlì-Cesena 13-15 maggio 2010.
9. “LA SOLIDARIETA’ PROFESSIONALE ALLA PROVA IN SARDEGNA”
“Convegno Nazionale SALUTE, AMBIENTE, LAVORO NELLA CITTA’ DELL’ACCIAIO” Taranto 28 settembre 2013
“Convegno Nazionale PROMOZIONE DELLA SALUTE E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE” Roma 4-5 ottobre 2013
“MEDICINA DI GENERE: LE INIZIATIVE DEGLI ORDINI”
20
Leggi e decreti
Stampa delle prescrizioni
L’ASL della provincia di Cremona - Dipartimento Cure Primarie ha informato con nota del 22 gennaio 2014
che il Dipartimento Programmazione Acquisto e Controllo (PAC) che comprende anche il Servizio Farmaceutico ha
segnalato che negli ultimi tempi si è accentuato l’arrivo alle Farmacie ed agli Enti erogatori di prescrizioni poco leggibili per la debole intensità dell’inchiostro di stampa. Viene chiesto pertanto, gentilmente di sollecitare i medici
prescrittori sulla verifica della adeguata stampa delle ricette (funzionalità stampante / caricamento cartucce / ecc.).
Ranelato di stronzio: rettifica classificazione ai fini della fornitura e condizioni di impiego
Si riporta la Determina AIFA 12 dicembre 2013 “Rettifica della determina n. 800/2013 del 13 ottobre 2013,
relativa alle modalità e condizioni di impiego dei medicinali a base di ranelato di stronzio” (Determina n. 1158/2013),
in vigore dal 18 dicembre 2013, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2013.
Rettifica:
All’art. 1 (Classificazione a i fini della rimborsabilità e fornitura) dove è scritto:
La classificazione ai fini della fornitura delle specialità medicinali Osseor e Protelos a base di ranelato di
stronzio è la seguente:
Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR), leggasi:
La classificazione ai fini della fornitura delle specialità medicinali Osseor e Protelos a base di ranelato di
stronzio è la seguente:
Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile a l pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - reumatologi, internisti, geriatri, endocrinologi (RRL).
All’art. 2 (condizioni e modalità di impiego) si intenda eliminato:
Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi - piano terapeutico (PT) come da scheda allegata alla determina.
Determina AIFA del 2 dicembre 2013 regime di rimborsabilità e prezzo a seguito di nuove indicazioni terapeutiche
del medicinale per uso umano “Eliquis” (anticoagoulante orale)
L’ASL della provincia di Cremona - Dipartimento Cure Primarie ha trasmesso nota di Regione Lombardia
prot. 35495/13 del 23 dicembre 2013 unitamente alla Determina AIFA del 2 dicembre 2013.
La Determina AIFA n. 1110/2013 del 2 dicembre 2013, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del
19/12/2013, ha disposto la rimborsabilità a carico del SSN del medicinale “Eliquis”, a base di Apixaban a partire dal
3 gennaio 2014, per la seguente indicazione terapeutica:
Indicazioni terapeutiche:
− Prevenzione dell’ictus e dell’embolia sistemica nei pazienti adulti affetti da fibrillazione atriale non valvolare
(;VAF), con uno o più fattori di rischio, quali un precedente ictus o attacco ischemico transitorio (TIA) età > o
uguale a 75 anni, ipertensione, diabete mellito insufficienza cardiaca sintomatica (classse ;YHA > o uguale II).
Gli interessati potranno consultare i suindicati documenti presso la Segreteria dell’Ordine.
Sorveglianza West ile Disease
L’ASL della provincia di Cremona - Dipartimento Cure Primarie - ha trasmesso nota di Regione Lombardia
del 14 gennaio 2014 relativa alle attività di sorveglianza su West Nile Disease (WND) dell’anno 2013.
Gli interessati potranno prendere visione del suddetto report presso la Segreteria dell’Ordine.
Leggi e decreti
21
Regione Lombardia
La Regione Lombardia al fine di diffondere l’informazione presso gli operatori sanitari interessati
alla prescrizione, somministrazione e fornitura dei farmaci in oggetto, ha trasmesso le seguenti
note informative AIFA-EMA (Le note complete sono disponibili presso gli Uffici dell’Ordine).
Comunicazioni EMA
− Iclusig (ponatinib): l’EMA ha avviato un’approfondita
revisione dei benefici e dei rischi del farmaco per la
leucemia Iclusig e in particolare del rischio di coaguli
di sangue, o ostruzioni arteriose, o venose associate al
suo impiego. L’Agenzia ha raccomandato una serie di
misure per ridurre al minimo questo rischio e tra queste, una precauzione nell’impiego in pazienti che hanno avuto in passato un attacco di cuore o ictus, e una
raccomandazione affinché in tutti i pazienti siano esaminati i rischi cardiovascolari e siano adottate misure
per ridurre tali rischi prima e durante il trattamento
con Iclusig. Il trattamento con Iclusig deve essere immediatamente interrotto in qualsiasi paziente con i
sintomi di un’ostruzione arteriosa o venosa.
− Kogenate Bayer e Helixate NexGen: il Comitato per
la valutazione dei rischi per la farmacovigilanza
(PRAC) dell’EMA ha esaminato i medicinali Kogenate Bayer e Helixate NexGen e ha concluso che le evidenze attuali non hanno confermato un aumento del
rischio di sviluppare anticorpi verso questi medicinali
rispetto ad altri prodotti a base di fattore VIII in pazienti precedentemente non trattati con la patologia
emorragica emofilia A. Pertanto i benefici derivanti
dall’assunzione di Kogenate Bayer e Helixate NexGen
continuano a superare i rischi.
Sicurezza d’uso di Arzerra (Ofatumumab)
Xeloda (Capecitabina)
Temodal (Temozolomide)
− Arzerra (Ofatumumab): a seguito di casi di infezione e
riattivazione di HBV in pazienti trattati con anticorpi
monoclonali anti-CD20, si raccomanda che tutti i pazienti siano sottoposti a screening per l’infezione da
HBV prima di iniziare il trattamento col farmaco.
Inoltre i pazienti con infezione attiva o con epatite B
in atto non devono essere trattati con Ofatumumab;
nei pazienti con sierologia positiva per l’epatite B (ma
senza infezione attiva o epatite B in atto), è necessario
consultare un medico esperto nel trattamento
dell’epatite B per quanto riguarda il monitoraggio e
l’avvio di una terapia anti HBV.
Nei pazienti che presentano riattivazione di HBV durante il trattamento, Ofatumumab e qualsiasi chemio-
terapia concomitante vanno immediatamente interrotti
e va avviato un trattamento appropriato.
− Xeloda (Capecitabina): durante il trattamento con
Xeloda sono stati segnalati casi molto rari di reazioni
cutanee gravi, quali Sindrome di Stevens-Johnson
(SJS) e Necrolisi Epidermica Tossica (TEN), talvolta
con esito letale. Gli operatori sanitari devono prestare
attenzione alla possibilità di tali reazioni e interrompere immediatamente e definitivamente il trattamento
con Xeloda se dovessero verificarsi.
− Temodal (Temozolomide): sono stati riportati casi di
danno epatico, inclusa l’insufficienza epatica fatale in
pazienti trattati con Temozolomide. La tossicità epatica può verificarsi diverse settimane dopo l’inizio del
trattamento e dopo l’interruzione del trattamento.
Pertanto prima di iniziare il trattamento con temozolomide devono essere effettuati test di funzionalità epatica e qualora detti test fossero anormali, la decisione
di iniziare il trattamento deve essere presa valutando
attentamente i benefici e i rischi per ogni singolo
paziente. I test di funzionalità epatica devono essere
effettuati dopo ogni ciclo di trattamento e ripetuti a
metà ciclo nei pazienti sottoposti ad un ciclo di trattamento di 42 giorni.
ota informativa importante
su Erbitux (Cetuximab)
In particolare si segnala che prima di iniziare il
trattamento con Erbitux è richiesta l’evidenza dello stato
senza mutazioni (wild type) di RAS (esoni 2, 3 e 4 di
KRAS e di NRAS). Lo stato mutazionale deve essere determinato da un laboratorio competente che utilizzi un
metodo di analisi validato per la diagnosi delle mutazioni
di RAS (esoni 2, 3 e 4 di KRAS e di NRAS).
Lo stato senza mutazioni (wild-type) di KRAS
sull’esone 2 è già richiesto per iniziare il trattamento con
Erbitux, ma dati ulteriori dimostrano che lo stato RAS
senza mutazioni (wild-type), come sopra definito, è necessario affinché Erbitux sia efficace.
Nei pazienti con mutazioni RAS (esoni 2, 3 e 4 di
KRAS e di NRAS), che hanno ricevuto Erbitux in associazione ad una chemioterapia a base di FOLFOX4, sono
stati osservati un tempo di sopravvivenza globale (OS),
un tempo di sopravvivenza libero da progressione (PFS)
ed un tasso di risposta obiettiva (ORR) inferiori rispetto a
22
Leggi e decreti
quelli che hanno ricevuto FOLFOX4 da solo.
La controindicazione all’uso di Erbitux in associazione ad una chemioterapia a base di oxaliplatino (ad es.
FOLFOX4 include ora tutti i pazienti affetti da mCRC
con RAS mutato (esoni 2, 3 e 4 di KRAS e di NRAS) o
stato RAS sconosciuto.
Raccomandazioni del Comitato
di valutazione dei rischi per la
farmacovigilanza (PRAC) dell’EMA
su Protelos e Osseor (stronzio ranelato)
Si segnala che sul portale AIFA (www.
agenziafarmaco.gov.it) sono riportate le raccomandazioni
del PRAC relative all’aumentato rischio di gravi problemi cardiaci associato all’utilizzo di Protelor e Osseor
(stronzio ranelato).
In particolare si segnala che il PRAC ha raccomandato che Protelos e Osselor, non debbano più essere
usati per il trattamento dell’osteoporosi.
Il PRAC infatti nell’ambito di una revisione dei
dati disponibili sui benefici e i rischi di detti farmaci, ha
rilevato che per ogni 1000 anni-paziente vi sono stati 4
casi di problemi cardiaci gravi e 4 casi di coaguli di sangue o ostruzioni dei vasi sanguigni in più con Protelos/
Osseor rispetto al placebo.
Inoltre, Protelos/Osseor sono associati ad una serie di altri rischi, come ad esempio gravi reazioni cutanee, alterazioni della coscienza, convulsioni, infiammazione del fegato e riduzione del numero di cellule del sangue.
Per quanto riguarda i benefici, Protelos/Osseor
hanno dimostrato di avere un effetto modesto
sull’osteoporosi, prevenendo circa 5 fratture nonvertebrali, 15 nuove fratture vertebrali e 0,4 fratture
dell’anca per ogni 1000 anni-paziente.
Sicurezza d’uso di Pixuvri (pixantrone) e
di Irbesartan/Idroclorotiazide Teva
− Pixuvri (pixantrone): l’AIFA in accordo con l’EMA,
rende disponibili nuove ed importanti informazioni
sul rischio di errori nel dosaggio di Pixuvri
(pixantrone), poiché la dose raccomandata
nell’Unione Europea viene espressa in modo diverso
rispetto ad alcuni studi e pubblicazioni. I medici prescrittori e i farmacisti devono garantire la prescrizione
e la distribuzione di Pixuvri in conformità con le informazioni europee sulle caratteristiche del prodotto
(RCP) della specialità medicinale commercializzata
nell’Unione Europea. La dose raccomandata nelle
informazioni sul prodotto UE è pari a 50 mg/m2 e si
riferisce al principio attivo (pixantrone) mentre in alcuni studi e pubblicazioni, il dosaggio fa riferimento
al suo sale (pixantrone dimaleato) e ciò potrebbe creare il rischio di confusione al momento della prescrizione e della dispensazione.
− Irbesartan / Idroclorotiazide Teva: l’AIFA in accordo
con l’EMA , informa dell’errore presente nel paragrafo 3 del foglio illustrativo dei medicinali Ibersartan /
Idroclorotiazide Teva 300 mg/12,5 mg compresse rivestite con film e Irbesartan / Idroclorotiazide Teva
300 mg/25 mg compresse rivestite con film.
La frase sbagliata del paragrafo 3 del foglio illustrativo: “la dose raccomandata di Irbesartan/
Idroclorotiazide Teva è una o due compresse al giorno” deve venire corretta in “la dose raccomandata di
Irbesartan / Idroclorotiazide Teva è una compressa al
giorno”.
La dose raccomandata di una o due compresse al giorno è solo per il dosaggio più basso di Irbesartan/
Idroclorotiazide Teva da 150/12.5 mg, poiché dosi
giornaliere superiori a 300 mg di Irbesartan e 25 mg
di idroclorotiazide esporrebbero i pazienti a sovradosaggio con un possibile rischio per la loro salute.
Leggi e decreti
Dichiarazione di Helsinki
della World Medical Association
principi etici per la ricerca biomedica
che coinvolge gli esseri umani
Si riporta la Dichiarazione di Helsinki della World
Medical Association pubblicata da GIMBE Foundation
sul sito www.evidence.it nell’ottobre 2013.
“La dichiarazione è stata adottata nella
18^ Assemblea Generale della World Medical Association (WMA), tenutasi nel giugno del 1964 ad Helsinki in
Finlandia, è stata successivamente emendata in occasione
di: 29^ Assemblea Generale della WMA, Tokio, Giappone, ottobre 1975; 35^ Assemblea Generale della WMA,
Venezia, Italia, ottobre 1983; 41^ Assemblea Generale
della WMA, Hong Kong, settembre 1989; 48^
Assemblea Generale della WMA, Somerset West,
Repubblica Sudafricana, ottobre 1996; 52^ Assemblea
Generale della WMA, Edimburgo, Scozia, ottobre 2000;
53^ Assemblea Generale della WMA, Washington DC,
USA, ottobre 2002 (aggiunta nota esplicativa); 55^
Assemblea Generale della WMA, Tokio, Giappone, ottobre 2004 (aggiunta nota esplicativa); 59^ Assemblea
Generale della WMA, Seoul, Repubblica Coreana, ottobre 2008; 64^ Assemblea Generale della WMA, Fortaleza, Brasile, ottobre 2013.
Premessa
1. La World Medical Association (WMA) ha elaborato
la Dichiarazione di Helsinki come uno statement di
principi etici per la ricerca biomedica che coinvolge
gli esseri umani, inclusa la ricerca su campioni biologici di origine umana e su altri dati identificabili.
La Dichiarazione dovrebbe essere letta nel suo complesso e ciascun item dovrebbe essere applicato
tenendo conto di tutti gli altri item pertinenti.
2. In coerenza con la mission della WMA questa
Dichiarazione si rivolge principalmente ai medici.
Tuttavia, la WMA incoraggia tutti i soggetti coinvolti nella ricerca biomedica sugli esseri umani ad adottare questi principi.
Principi generali
3. La Dichiarazione di Ginevra della WMA vincola il
medico con queste parole “La salute del mio paziente
verrà sempre al primo posto” e il Codice Internazionale di Etica Medica afferma che “Nel fornire la propria assistenza un medico deve agire nel migliore
interesse del paziente”.
4. E’ dovere del medico promuovere e salvaguardare la
salute, il benessere e i diritti dei pazienti, inclusi
quelli coinvolti nella ricerca biomedica. Scienza e
coscienza del medico devono essere messe al servizio di questa missione.
5. I progressi della medicina si basano sulla ricerca che,
in ultima analisi, deve basarsi su sperimentazioni cliniche condotte sugli esseri umani.
23
6. L’obiettivo primario della ricerca biomedica che coinvolge esseri umani è di conoscere le cause,
l’evoluzione e gli effetti delle malattie e migliorare gli
interventi preventivi, diagnostici e terapeutici
(metodi, procedure e trattamenti). Anche i migliori
interventi di provata efficacia devono essere continuamente rivalutati attraverso la ricerca rispetto alla loro
sicurezza, efficacia nel mondo reale, efficienza, accessibilità e qualità.
7. La ricerca biomedica è soggetta a standard etici che
promuovono e garantiscono il rispetto di tutti gli esseri umani, proteggendone la salute e i diritti.
8. La produzione di nuove conoscenze, obiettivo primario della ricerca biomedica, non deve mai prevalere
sui diritti e sugli interessi dei singoli soggetti coinvolti nella ricerca.
9. E’ dovere dei medici coinvolti nella ricerca biomedica
tutelare la vita, la salute, la dignità, l’integrità, il diritto all’autodeterminazione, la privacy e la riservatezza
dei dati personali dei soggetti coinvolti nella ricerca.
La responsabilità della loro tutela deve sempre ricadere sul medico o su altri professionisti sanitari e mai
sui soggetti coinvolti nella ricerca, nonostante il consenso fornito.
10.I medici devono tener conto di norme e standard etici,
legali e regolatori per la ricerca che coinvolge esseri
umani in vigore nel proprio paese, oltre che di norme
e standard internazionali. Nessun requisito etico, legale o regolatorio, nazionale o internazionale dovrebbe
ridurre o eliminare le tutele previste da questa Dichiarazione per proteggere i soggetti coinvolti nella ricerca.
11.La ricerca biomedica dovrebbe essere condotta in modo tale da minimizzare i possibili danni ambientali.
12.La ricerca biomedica che coinvolge gli esseri umani
deve essere condotta solo da personale esperto, qualificato e con adeguate conoscenze etiche e scientifiche. La ricerca sui pazienti o su volontari sani richiede la supervisione di un medico o di un altro professionista sanitario competente e appositamente qualificato.
13.Ai gruppi scarsamente rappresentati nella ricerca biomedica dovrebbe essere garantita un’adeguata partecipazione.
14.I medici che al tempo stesso erogano assistenza
sanitaria e conducono ricerca biomedica dovrebbero
coinvolgere in quest’ultima i propri pazienti solo se
intravedono un potenziale vantaggio preventivo, diagnostico e terapeutico e se esistono buone ragioni per
credere che la partecipazione alla ricerca non comprometta lo stato di salute dei loro pazienti.
15.Ai soggetti danneggiati a seguito della partecipazione
alla ricerca deve essere garantito un appropriato risarcimento e trattamento.
Rischi, oneri e benefici
16.Nella pratica clinica e nella ricerca biomedica, la
maggior parte degli interventi implicano rischi e
oneri.
24
La ricerca biomedica che coinvolge esseri umani può
essere condotta solo se la rilevanza dell’obiettivo è
maggiore dei rischi e degli oneri per i soggetti coinvolti nella ricerca.
17.Tutte le ricerche biomediche che coinvolgono esseri
umani devono essere precedute da un’attenta valutazione dei rischi e oneri prevedibili per individui e
gruppi coinvolti nella ricerca, rispetto ai prevedibili
benefici per loro e per altri individui o gruppi affetti
dalla condizione in studio.
Devono essere attuate tutte le misure per minimizzare
i rischi, che devono essere costantemente monitorati,
valutati e documentati dal ricercatore.
18.I medici dovrebbero partecipare a uno studio clinico
che coinvolge esseri umani, solo se i rischi sono stati
adeguatamente valutati e possono essere gestiti in modo efficace.
Quando i rischi si rivelano superiori ai potenziali benefici o quando esistono prove conclusive sui risultati
definitivi, i medici devono valutare se continuare, modificare o interrompere immediatamente lo studio.
Gruppi e individui vulnerabili
19.Alcuni gruppi e individui sono particolarmente vulnerabili e possono avere una maggiore probabilità di
essere danneggiati o di incorrere in ulteriori effetti
avversi.
Tutti i gruppi e i singoli individui vulnerabili dovrebbero essere protetti con specifiche forme di tutela.
20.La ricerca biomedica su un gruppo vulnerabile è giustificata solo se finalizzata alle esigenze di salute o
alle priorità del gruppo stesso e non può essere condotta su un gruppo non vulnerabile. Inoltre, conoscenze, pratiche e interventi che derivano dalla ricerca dovrebbero essere immediatamente disponibili a beneficio del gruppo vulnerabile.
Requisiti scientifici e protocolli di ricerca
21.La ricerca biomedica che coinvolge esseri umani deve aderire a principi scientifici universalmente accettati ed essere basata su una approfondita conoscenza
della letteratura scientifica e di altre rilevanti fonti di
informazioni, su adeguate sperimentazioni di laboratorio e, se opportuno, su animali. Il benessere degli
animali utilizzati per la ricerca deve essere sempre
rispettato.
22.Il disegno e le conduzioni di ogni studio che coinvolge esseri umani devono essere chiaramente descritti e
giustificati da un protocollo di ricerca.
Il protocollo dovrebbe contenere uno statement sulle
considerazioni etiche del caso e indicare come sono
stati affrontati i principi di questa Dichiarazione. Il
protocollo dovrebbe includere informazioni relative a
finanziamento, sponsor, affiliazioni istituzionali, potenziali conflitti di interesse, incentivi previsti per i
soggetti coinvolti nella ricerca e informazioni relative
alle disposizioni per il trattamento e/o il risarcimento
dei soggetti danneggiati a seguito della partecipazione
allo studio.
Leggi e decreti
Negli studi clinici, il protocollo deve inoltre descrivere adeguatamente le disposizioni post-studio.
Comitati etici
23.Prima dell’inizio dello studio il protocollo di ricerca
deve essere sottoposto al comitato etico di competenza per valutazione, commenti, direttive e approvazione. Questo comitato deve essere adeguatamente qualificato, trasparente nelle proprie attività e indipendente
da ricercatori, sponsor e da ogni altra indebita influenza. Devono essere prese in considerazione le disposizioni legislative e regolatorie del paese o dei paesi in
cui sarà condotta la ricerca, oltre a norme standard
internazionali applicabili, che non devono ridurre o
eliminare le tutele previste da questa Dichiarazione
per proteggere i soggetti coinvolti nella ricerca.
Il comitato etico deve avere il diritto di monitorare gli
studi in corso. Il ricercatore deve fornire al comitato
le informazioni per il monitoraggio, in particolare
quelle su eventuali eventi avversi severi. Nessun
emendamento al protocollo può essere apportato senza il riesame e l’ulteriore approvazione del comitato
etico. Al termine dello studio i ricercatori devono sottoporre al comitato etico il report finale contenente
una sintesi dei risultati e delle conclusioni dello
studio.
Privacy e riservatezza
24.Devono essere predisposte tutte le azioni finalizzate a
garantire la privacy dei soggetti coinvolti nella ricerca
e la riservatezza dei loro dati personali.
Consenso informato
25.La partecipazione alla ricerca biomedica dei soggetti
in grado di fornire il consenso informato deve essere
volontaria. Sebbene sia consigliato consultare i componenti della famiglia o i rappresentati della comunità, nessun individuo in grado di fornire il proprio consenso informato può essere arruolato in uno studio
senza il suo libero assenso alla partecipazione.
26.Nella ricerca biomedica che coinvolge esseri umani in
grado di fornire il consenso informato, ciascun potenziale partecipante deve essere adeguatamente informato su obiettivi, metodi, fonti di finanziamento, possibili conflitti di interesse, affiliazioni istituzionali dei
ricercatori, benefici attesi e potenziali rischi dello studio, possibili disagi, disposizioni post-studio e su ogni
altro aspetto rilevante della ricerca. I potenziali partecipanti alla ricerca devono essere informati sul proprio diritto di rifiutarsi a partecipare allo studio o di
ritirare il proprio consenso alla partecipazione in ogni
momento senza alcuna conseguenza. Deve essere prestata particolare attenzione alle specifiche necessità di
informazioni da parte dei potenziali partecipanti alla
ricerca, così come alle modalità di comunicazione.
Dopo aver verificato che il potenziale partecipante ha
compreso le informazioni, il medico o altra figura
adeguatamente qualificata deve ottenere il consenso
informato liberamente fornito, preferibilmente in for-
Leggi e decreti
ma scritta. Se il consenso non può essere ottenuto per
iscritto, dovrà essere formalmente documentato e testimoniato.
A tutti i soggetti coinvolti nella ricerca dovrebbe essere offerta la possibilità di essere informati
sull’outcome generale e sui risultati dello studio.
27.Il medico che richiede il consenso informato deve
prestare particolare attenzione alle situazioni in cui il
potenziale partecipante ha con lui una relazione di
dipendenza o in cui il consenso può essere estorto. In
queste situazioni il consenso informato deve essere
acquisito da una terza persona adeguatamente qualificata, completamente indipendente da questa relazione.
28.Nel caso in cui un potenziale partecipante alla ricerca
non sia in grado di fornire il consenso informato, il
medico deve richiederlo al rappresentante legale.
Bisogna evitare di arruolare questi soggetti in uno
studio senza ripercussioni positive dirette, a meno che
non sia finalizzato a promuovere la salute del gruppo
rappresentato dal potenziale partecipante, non possa
essere condotto su soggetti in grado di fornire il consenso informato e preveda solo rischi minimi e minimi oneri.
29.Quando un potenziale partecipante alla ricerca ritenuto incapace di fornire il consenso informato è in grado
di fornirlo, il medico deve acquisire questo assenso in
aggiunta al consenso del rappresentante legale. Il dissenso del potenziale partecipante deve essere rispettato.
30.La ricerca che coinvolge soggetti fisicamente o mentalmente incapaci di fornire il consenso (es. pazienti
non coscienti) può essere condotta solo se la condizione fisica o mentale che impedisce di fornire il consenso informato è un imprescindibile criterio di inclusione nello studio. In queste situazioni il medico deve
acquisire il consenso informato dal rappresentante
legale. Se questo non è disponibile e la ricerca non
può essere differita, lo studio può procedere senza
consenso informato a condizione che le ragioni specifiche per coinvolgere i soggetti con una condizione
che li rende incapaci di fornire il consenso informato
siano state dichiarate nel protocollo di ricerca e lo studio sia stato approvato da un comitato etico. Il consenso sulla permanenza del partecipante nella ricerca
deve essere ottenuto il prima possibile dal soggetto
stesso o dal suo rappresentante legale.
31.Il medico deve fornire al paziente informazioni complete sugli aspetti assistenziali correlati alla ricerca. Il
rifiuto di un paziente a partecipare a uno studio o la
decisione di ritirarsi non deve mai compromettere la
relazione paziente-medico.
32.Per la ricerca biomedica che utilizza campioni biologici di origine umana o dati identificabili, contenuti in
bio-banche o in simili depositi, i medici devono acquisire il consenso informato per la loro raccolta, lo
stoccaggio e/o il riutilizzo. Nelle situazioni eccezionali in cui è impossibile o impraticabile ottenere il consenso, la ricerca può essere avviata solo dopo valutazione e approvazione del Comitato Etico.
25
Uso del placebo
33.I benefici, i rischi, gli oneri e l’efficacia di un nuovo
intervento sanitario devono essere sperimentati rispetto al/ai miglior trattamento(i) di provata efficacia.
L’uso del placebo, o il non intervento, è accettabile
quando:
• non esistono trattamenti di provata efficacia
oppure
• per ragioni metodologiche convincenti e scientificamente valide l’uso del placebo o del non intervento o di un intervento meno efficace del miglior
trattamento disponibile è necessario per valutare
l’efficacia o la sicurezza di un trattamento, senza
esporre i pazienti a rischi aggiuntivi di danni seri o
irreversibili, per non aver ricevuto il miglior trattamento di provata efficacia.
E’ indispensabile una estrema cautela per evitare un
uso improprio del placebo.
Disposizioni post-studio
34.Prima di una sperimentazione clinica, sponsor, ricercatori e governi dei paesi coinvolti dovrebbero prevedere disposizioni affinché i soggetti coinvolti nella
ricerca che hanno tratto beneficio dall’intervento in
studio possano accedervi anche a sperimentazione
conclusa. Queste informazioni devono essere comunicate ai partecipanti in occasione del consenso informato.
Registrazione della ricerca e pubblicazione e divulgazione dei risultati
35.Ogni studio di ricerca che coinvolge esseri umani
deve essere registrato in un database pubblicamente
accessibile prima dell’arruolamento del primo partecipante.
36.Ricercatori, autori, sponsor, editori e case editrici
hanno obblighi etici in merito alla pubblicazione e
alla divulgazione dei risultati della ricerca. I ricercatori hanno il dovere di rendere pubblicamente disponibili i risultati delle loro ricerche sugli esseri umani e
sono responsabili dell’accuratezza e della completezza dei loro report. Tutte le parti coinvolte dovrebbero
aderire alle linee guida condivise per il reporting etico
della ricerca. Risultati negativi e non conclusivi devono essere pubblicati o resi pubblicamente disponibili,
alla stessa maniera dei risultati positivi. Le fonti di
finanziamento, le affiliazioni istituzionali e i conflitti
di interesse devono essere dichiarati nella pubblicazione. I report di ricerche non conformi con i principi di questa Dichiarazione non dovrebbero più essere
accettati per la pubblicazione.
Utilizzo nella pratica clinica di interventi di efficacia
non documentata
37.Nel trattamento di un singolo paziente, quando non
esistono interventi di provata efficacia o quando gli
altri interventi disponibili sono risultati inefficaci, il
medico, dopo aver consultato gli esperti, con il consenso informato del paziente o del suo rappresentante
legale, può utilizzare un intervento di efficacia non
26
Leggi e decreti
documentata se, a suo giudizio, questo offre la speranza di salvare la vita, ristabilire la salute o alleviare
le sofferenze del paziente. Questo intervento dovrebbe essere successivamente oggetto di studio, appositamente disegnato per valutarne sicurezza ed efficacia.
In tutti i casi, le nuove informazioni devono essere
registrate e, ove opportuno, rese pubblicamente disponibili.
Sospendere i farmaci negli anziani:
un approccio evidence-based
Si riporta l’articolo intitolato “Sospendere i farmaci negli anziani: un approccio evidenze-based” pubblicato nell’ottobre 2013 da GIMBE Foundation sul sito
www.evidence.it .
Nei soggetti anziani di età > o uguale a 65 anni è
indispensabile minimizzare i rischi conseguenti a prescrizioni farmaco-logiche inappropriate, tenendo conto sia
dei principi di appropriatezza prescrittiva, sia dei numerosi drivers della polifarmacoterapia negli anziani (box).
Le evidenze scientifiche documentano infatti che questa
è una priorità rilevante per ridurre il rischio clinico.
Nell’arco di cinque anni un anziano su quattro viene
ospedalizzato per problematiche conseguenti ai farmaci
assunti, determinando oltre il 10% di tutti i ricoveri in
questa popolazione, di cui il 30-55% potrebbe essere evitato. Inoltre, nella popolazione generale, tra i pazienti che
assumono almeno cinque farmaci, un terzo sperimento
ogni anno una reazione avversa - adverse drug reaction
(ADR) - di cui oltre il 25% è evitabile. Ancora, sino al
18% dei decessi ospedalieri sono attribuibili in parte a
ADR; infine, al 44% dei pazienti dimessi dall’ospedale
viene prescritto almeno un farmaco non necessario.
Una guida per la de-prescription negli anziani
Secondo i criteri di appropriatezza, bisognerebbe
prescrivere solo farmaci supportati da robuste prove di
efficacia ed evitare di prescrivere quelli dall’efficacia
dubbia o nulla, dal profilo rischi-benefici sfavorevole o
contrari alle preferenze del paziente. Tuttavia, le linee
guida non forniscono raccomandazioni cliniche per decisioni complesse e difficili, quali la sospensione dei farmaci negli anziani con comorbidità o la prescrizione di
nuove molecole.
Per tale ragione, Ian Scott et coll. hanno formulato
una guida evidence-based in 10 step alla de-prescription,
intesa come un approccio pro-attivo alla sospensione dei
farmaci nei soggetti anziani (figura 1). La validità di questo strumento, al momento, è stata confermata solo in un
gruppo non selezionato di medici le cui decisioni prescritte su un caso clinico simulato sono cambiate applicando questa guida.
In generale, quando si interrompono farmaci potenzialmente inappropriati, bisogna tenere conto di vari
aspetti.
• Il medico deve accertarsi accuratamente di tutti i farmaci assunti dal paziente, incluse le medicine complementari e i farmaci non soggetti a obbligo di ricetta. Limitate evidenze suggeriscono che il metodo del
brown paper bag è il modo migliore per riconciliare i
farmaci: il paziente, in occasione del consulto medico,
deve portare in un sacchetto tutti i medicinali assunti.
Inoltre, rivolgere domande specifiche per indagare
eventuali problemi di non-compliance aiuta ad identificare i farmaci che possono essere sospesi.
• I pazienti a rischio maggiore di ADR sono quelli a cui
viene prescritto il numero più elevato di farmaci (82%
di rischio per chi assume > o uguale 7 farmaci) o che
assumono antitrombotici, insulina, ipoglicemizzanti
orali, farmaci cardiovascolari o per il sistema nervoso
centrale, ad alto rischio di eventi avversi.
• I medici devono identificare segni di pre-esistente
tossicità farmacologica (cadute, confusione mentale,
letargia), spesso impropriamente attribuiti all’età
avanzata.
• Stimare l’aspettativa di vita di un paziente è indispensabile per definire gli obiettivi terapeutici e il potenziale vantaggio a lungo termine di numerosi farmaci
preventivi. Per i pazienti con aspettativa di vita limitata (< o uguale di 12 mesi) a causa di fragilità, demenza in fase avanzata, neoplasie metastatiche, insufficienze d’organo allo stadio finale dovrebbero essere
definiti obiettivi assistenziali più conservativi, orientando le loro preferenze a ridurre l’impatto farmacologico. In particolare, i pazienti con limitata aspettativa
di vita difficilmente traggono vantaggio dai farmaci i
cui benefici si manifestano dopo più di un anno, quali
ad esempio la terapia bifosfonati (per la prevenzione
delle fratture da osteoporosi) o con statine (per la prevenzione di eventi cardiovascolari).
• Anche nel caso di farmaci prescritti per curare patologie attive, occorre sempre verificare le diagnosi perché negli anziani sintomi e segni possono manifestarsi
in maniera insolita. Di fronte a malattie diagnosticate
erroneamente o non più attive, le corrispondenti terapie farmacologiche dovrebbero essere sospese. Ad
esempio, studi trasversali suggeriscono che insufficienza cardiaca, morbo di Parkinson e depressione patologie ad elevata prevalenza negli anziani - vengono spesso attribuite in assenza di oggettivi criteri diagnostici.
• Anche in presenza di chaire indicazioni, recenti studi
hanno messo in dubbio negli anziani la sicurezza dei
regimi farmacologici aggressivi treat-to-target per
malattie quali diabete e ipertensione. Il rischio assoluto legato a una patologia deve essere riconciliato con
quello delle ADR usando score validati, come ad
esempio il CHADS2 per valutare il rischio di stroke
tromboembolico nei pazienti con fibrillazione atriale
non valvolare e lo score HAS-BLED per valutare il
rischio di emorragia maggiore da anticoagulanti.
• L’utilità di un farmaco si colloca in un continuum tra
due estremi: da utilità elevata (benefici provati e mi-
Leggi e decreti
surabili in tutti i pazienti anziani virtualmente eleggibili, facilità di somministrazione e monitoraggio, potenziali effetti avversi limitati) a bassa utilità
(indicazioni discutibili, difficoltà di somministrazione
e monitoraggio, elevato rischio di effetti avversi in
molti o addirittura tutti i pazienti). Quando l’utilità di
un farmaco non si identifica con uno dei due estremi,
deve essere valutata caso per caso seguendo la guida
di Scott et coll. (figura 1) e i criteri della tabella 2, in
quanto anche strumenti di screening validati - come i
criteri di Beers aggiornati o lo strumento STOPP - non
sono in grado di identificare tutti i farmaci a bassa utilità.
• L’ultima parola spetta sempre al paziente o, nei casi
previsti, al suo rappresentante legale. Anche per farmaci apparentemente efficaci con indicazioni valide e
rischio basso o nullo di effetti avversi, i pazienti anziani ritengono più importanti evitare effetti collaterali a
breve termine che influenzano negativamente le funzioni cognitive, fisiche ed emotive - anche se non frequenti - rispetto ai potenziali benefici sul rischio futuro di malattia.
• All’aumentare del numero di farmaci prescritti, aumenta sia il rischio di potenziali ADR, sia la probabilità di non compliance (sino a 85%). Una volta condiviso con il paziente il processo di de-prescription, i farmaci selezionati possono essere sospesi, o gadualmente ridotti, uno alla volta, mantenendo uno stretto monitoraggio per verificare eventuali recidive della malattia
o l’insorgenza di sindromi da astinenza o da rebound.
La tabella 1 riporta i farmaci che richiedono una disassuefazione graduale nel tempo.
Evidenze sulla sospensione dei farmaci
Negli ultimi anni sono emerse evidenze che supportano l’approccio proattivo alla sospensione dei farmaci. In un trial che ha arruolato 119 pazienti anziani disabili, grazie a un algoritmo sono stati sospesi 332 farmaci
diversi (media 2.8 farmaci/paziente), determinando una
riduzione della mortalità a 12 mesi (21% vs 45%),
dell’ospedalizzazione (12% vs 30%) e della spesa farmacologica.
Un altro studio basato sullo stesso algoritmo ha
coinvolto 70 pazienti anziani residenti in comunità ai quali era prescritta una media di 7.7 farmaci, di cui il 58% è
stato interrotto con un tasso di successo dell’81% senza
effetti avversi a lungo termine e con il 90% di pazienti
che hanno sperimentato un miglioramento complessivo
della propria salute.
Starner et coll. hanno utilizzato i dati relativi alle
richieste di rimborso Medicare negli USA per identificare
i pazienti con prescrizioni farmacologiche inappropriate: i
feedback di avvertimento inviati ai medici prescrittori
hanno portato, nei successivi 6 mesi, all’interruzione del
49% di questi farmaci. Nello studio di Graves et coll. oltre
il 50% dei farmaci prescritti ai pazienti anziani sono stati
interrotti o ridotti in termini di dosaggio senza gravi effetti indesiderati.
27
Analogamente, in quello di Lindstrom et coll. condotto su 119 residenti in casa di cura - la sospensione
degli inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina
è stata effettuata con successo nel 52% dei pazienti a seguito di un processo di revisione strutturata del farmaco.
Un trial randomizzato ha mostrato una significativa riduzione del numero di farmaci e un trend di diminuzione delle cadute nei pazienti i cui trattamenti erano stati
rivisti dai farmacisti utilizzando i criteri STOPP. In una
revisione sistematica, dopo l’interruzione dei farmaci
antipertensivi, il 20-85% dei pazienti sono rimasti normotesi senza incremento della mortalità, mentre un’altra revisione dimostra che l’interruzione di trattamenti psicotropi si associa a una riduzione delle cadute e al miglioramento delle funzioni cognitive.
Altre revisioni sistematiche di trial clinici relativi
alla de-prescription riportano l’efficacia di varie strategie:
revisione dei trattamenti da parte di farmacisti clinici, programmi educazionali e reminder rivolti ai medici prescrittori, visite educazionali, valutazioni geriatriche omnicomprensive, conferenze multidisciplinari e interventi centrati
sul paziente.
Conclusioni
Negli ultimi anni sono in costante aumento le evidenze che supportano un approccio proattivo alla
de-prescription dei farmaci negli anziani e anche se nella
pratica quotidiana esistono numerosi ostacoli si possono
trovare diverse strategie per superarli. Nelle consultazioni
quotidiane tra medici e pazienti, bisognerebbe cogliere
l’opportunità di identificare i pazienti ad alto rischio di
danno da politerapia e rivalutare la necessità di specifici
farmaci.
Per ogni paziente ad alto rischio, bisognerebbe
provare a riconciliare aspettativa di vita, impatto delle
comorbidità, obiettivi assistenziali e preferenze del paziente con i rischi e i benefici dei trattamenti. I farmaci
che in questo processo di riconciliazione risultano apportare benefici limitati o nulli e/o rischi eccessivi dovrebbero essere sospesi, sia per migliorare la sicurezza dei
pazienti sia per evitare ingenti sprechi di risorse.
Box. Driver della polifarmacoterapia negli anziani
• Pletora di linee guida specifiche per ciascuna patologia, spesso inapplicabili a pazienti anziani con multiple comorbidità
• Indicatori di qualità e meccanismi incentivanti (payfor-performance) derivati dalle stesse linee guida.
• Eccessive aspettative di pazienti e familiari.
• Limitate conoscenze di farmacologia e tossicologia
geriatrica, da parte dei medici.
• Attenzione terapeutica concentrata sulla condizione
acuta, trascurando la rivalutazione dei farmaci già prescritti per patologie croniche.
• ADR interpretate erroneamente come nuove malattie
da trattare con ulteriori farmaci.
28
Leggi e decreti
Figura 1. Criteri per determinare l’utilità di un farmaco e programmare la de-prescription
1. Accertare accuratamente tutti i farmaci attualmente assunti
− Riconciliare i trattamenti con il metodo del “sacchetto”
2. Identificare i pazienti a rischio di ADR o con ADR in atto
− Fattori di rischio:
∗ > o uguale a 8 farmaci
∗ Età > 75 anni
∗ farmaci a rischio elevato di ADR
− Valutare la tossicità attuale, pregressa e
verosimilmente futura
Nei pazienti che presentano tutti e tre i fattori
di rischio mirare a ridurre il numero di
farmaci a 5 o meno. Interrompere i farmaci
per i quali esiste una ragionevole certezza
di tossicità pregressa, presente o
verosimilmente futura
3. Valutare l’aspettativa di vita
− Strumenti di prognosi clinica o calcolatori della durata di vita
4. Definire obiettivi assistenziali
− Considerare lo status attuale delle funzionalità e della
qualità di vita in relazione all’aspettativa di vita stimata
5. Verificare le indicazioni attuali per i trattamenti in uso
− Effettuare la riconciliazione diagnosi-trattamento
− Confermare eventuali “etichette diagnostiche” con
criteri diagnostici definiti
− Accertare, per ciascuna diagnosi confermata,
l’appropriatezza del farmaco
6. Determinare la reale necessità di farmaci preventivi
per specifiche patologie
− Valutare l’impatto clinico e il tempo necessario perché
si manifestino gli effetti positivi del trattamento
− Confrontare questa stima con l’aspettativa di vita stimata
7. Determinare le soglie assolute rischi-benefici dei singoli farmaci
− Riconciliare le valutazioni di benefici ed effetti avversi
assoluti utilizzando strumenti predittivi (www.mdcalc.com)
8. Rivalutare l’utilità relativa di ciascun farmaco
− Classificare i farmaci in rodine decrescente in relazione all’utilità
relativa basandosi su possibili benefici, effetti avversi, oneri di
somministrazione e monitoraggio
9. Identificare i farmaci da sospendere e ottenere il consenso
del paziente
− Riconciliare i farmaci candidati alla sospensione con le
preferenze del paziente
10. Progettare e implementare un piano di sospensione farmacologica
e prevedere uno stretto monitoraggio
Se l’aspettativa di vita è inferiore a 2 anni, il
mantenimento delle funzionalità e della
qualità della vita devono prevalere sul
prolungamento della vita e l’obiettivo
primario è quello di evitare complicanze
Interrompere farmaci prescritti per
diagnosi errate o non completamente
documentata o, in caso di diagnosi confermate
quelli non efficaci
Interrompere i farmaci preventivi la cui
efficacia si manifesterà oltre l’aspettativa
di vita stimata
Interrompere i farmaci il cui rischio assoluto
di eventi avversi è superiore a quello dei
benefici; in situazioni di sostanziale
equilibrio, tenere in considerazione le
preferenze del paziente
Sospendere i farmaci di bassa utilità
Sospendere i farmaci secondo le preferenze
dei pazienti
Leggi e decreti
29
Tabella 1. Farmaci associati a sindromi da sospensione che richiedono una disassuefazione graduale
Farmaco
Sindrome
Manifestazioni cliniche
α- bloccanti
A, R
Agitazione, cefalea, ipertensione, palpitazioni
ACE-inibitori
RM
Insufficienza cardiaca, ipertensione
Antianginosi
RM
Angina
Anticonvulsivi
A, RM
Ansia, depressione, crisi convulsive
Antidepressivi
A, RM
Acatisia, ansia, brividi, coriza, dolore gastrointestinale, cefalea,
insonnia, irritabilità, malessere, mialgia, depressione
Antiparkinsoniani
A, RM, R
Ipotensione, psicosi, embolia polmonare, rigidità, tremori
Antipsicotici
A
Discinesia, insonnia, nausea e irrequietezza
Anticolinergici
A
Ansia, nausea, vomito, cefalea vertigini
Baclofene
A, R
Agitazione, ansia, confusione, depressione, allucinazioni, ipertonia,
insonnia, mania, incubi, paranoia, crisi convulsive
Benzodiazepine
A
Agitazione, ansia, confusione deliro, insonnia, crisi convulsive
β-bloccanti
A, RM
Angina, ansia, ipertensione, sindrome acuta coronarica e tachicardia
Corticosteroidi
A, R, RM
Anoressia, ipotensione, nausea astenia, soppressione asse
ipotalamo-ipofisi surrene, stati infiammatori
Digossina
RM
Insufficienza cardiaca, palpitazioni
Diuretici
RM
Insufficienza cardiaca, ipertensione
Analgesici
Narcotici
A
Crampi addominali, irritabilità, ansia, brividi, diaforesi, diarrea,
insonnia, irrequietezza
FANS
RM
Recidiva di gotta, artrite
RM, recidiva di malattia;
R, rebound;
A, astinenza
30
Leggi e decreti
Tabella 2. Criteri per determinare l’utilità di un farmaco
A. Forza dell’indicazione (in ordine decrescente)
Il farmaco
Esempi
1. Fornisce immediato sollievo a sintomi rilevanti
Analgesici, antiemetici, farmaci contro il prurito
2. E’ efficace in una malattia acuta potenzialmente
fatale o che determina sintomi rilevanti se non trattata
Antibiotici per la sepsi, diuretici per l’insufficienza
cardiaca acuta, broncodilatatori per l’asma
3. E’ efficace in una malattia cronica che può determinare
esiti potenzialmente fatali o causare sintomi rilevanti se
non trattata
Methotrexate per l’artrite reumatoide, ACE-inibitori
nello scompenso cardiaco cronico
4. Previene potenzialmente patologie severe o effetti
avversi, senza effetto immediato
Antiaggreganti per la prevenzione cardiovascolare,
bifosfonati per la prevenzione di fratture da osteoporosi,
antipertensivi per la prevenzione di eventi cerebrovascolari
5. E’ poco probabile che sia efficace, sia a breve che a
lungo termine
Integratori vitaminici
6. E’ prescritto in sostituzione di una terapia non
farmacologica più efficace
FANS, invece che fisioterapia per il dolore lombare
B. Probabilità di uso inappropriato, di tossicità o di mancata compliance
Il farmaco
Azioni
1. Si associa a benefici minimi e a elevato rischio di
tossicità nella maggior parte dei pazienti anziani*
Sospendere il farmaco
2. E’ ridondante (es. un secondo farmaco della stessa
classe)
Sospendere il farmaco
3. Viene prescritto per trattare una ADR
Sospendere il farmaco che ha causato ADR o sostituirlo con
un’altra molecola che ha meno probabilità di causare ADR
4. E’ potenzialmente efficace, ma viene prescritto a
un dosaggio che può causare tossicità
Ridurre il dosaggio, se questo non compromette l’efficacia,
o sostituire il farmaco con uno altrettanto efficace e meno
tossico
5. Può determinare significative interazioni
farmaco-farmaco o farmaco-malattia
Sospendere il farmaco o sostituirlo con altro farmaco con
minori probabilità di causare interazioni
6. Viene assunto più volte al giorno
Sostituire il farmaco con uno altrettanto efficace da
assumere una volta/die
7. Può essere somministrato in maniera sicura come
terapia combinata
Scegliere formulazioni combinate
8. E’ associato a significative difficoltà di compliance
Può essere interrotto o sostituito da un altro farmaco che
garantisce maggiore aderenza alla prescrizione?
*In base ai criteri di Beers o ad altre liste di “farmaci da evitare”
Leggi e decreti
Chi “spia” i colleghi va licenziato
tratto da “Il Sole 24 Ore Sanità”
del 26 novembre – 2 dicembre 2013
“Intercettare” e registrare le conversazioni dei colleghi in corsia per utilizzarle in una causa per mobbing
costa il posto di lavoro. Lo ha chiarito la Sezione Lavoro
della Cassazione (sentenza n. 26143/2013 depositata la
settimana scorsa), confermando il licenziamento di un
chirurgo plastico dell’Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino.
Il professionista era stato accusato di aver utilizzato le registrazioni di brani di conversazioni di numerosi
suoi colleghi senza che questi ne fossero a conoscenza,
per poi usarli a sostegno della denuncia per mobbing che
aveva presentato nei confronti del primario.
La causa era stata archiviata in sede penale. Ma il
medico era stato a sua volta sottoposto a procedimento
disciplinare per le intercettazioni “rubate” dopo che i medici spiati avevano scritto alla direzione sanitaria chiedendo provvedimenti “per la prosecuzione da parte di
ciascuno di loro di un sereno ed efficace rapporto lavorativo”.
E la Corte d’Appello di Torino aveva respinto il
suo ricorso contro il licenziamento.
Il chirurgo ha così provato a difendersi in Cassazione sostenendo che la registrazione “non poteva ritenersi di per sé illegittima, dato che le registrazioni costituivano legittimo elemento di prova utilizzabile in giudizio, salvo il disconoscimento della controparte, e senza
che potesse configurarsi in alcun modo una violazione
della riservatezza altrui”. Né poteva rilevare, a suo avviso, “il fatto che la denuncia presentata in sede penale fosse stata archiviata in quanto ciò non poteva comportare
automaticamente l’infondatezza delle accuse di mobbing
da lui formulate in sede civile”.
Quanto alle proteste dei colleghi, il medico ha minimizzato. A suo avviso, “nemmeno poteva considerarsi
rilevante la ravvisata impossibilità di collaborazione con
i suoi colleghi dato che la situazione di disagio di questi
ultimi si era già manifestata prima dell’episodio delle
registrazioni, senza che la stessa fosse stata mai oggetto
di rilievi disciplinari”.
Per la Cassazione, però, queste tesi sono inaccettabili mentre la Corte d’Appello torinese ha
“adeguatamente motivato” la legittimità del licenziamento con argomentazioni “immuni da qualsiasi rilievo di
ordine logico giuridico”.
La pronuncia della Suprema Corte evidenzia che
le risultanze processuali avevano dato ampia contezza del
fatto che il chirurgo “aveva mostrato di aver tenuto un
comportamento tale da integrare una evidente violazione
del diritto alla riservatezza dei suoi colleghi, avendo registrato e diffuso le loro conversazioni intrattenute in un
ambito strettamente lavorativo”. I colleghi erano stati
intercettati non solo mentre parlavano con il primario, ma
“anche nei loro momenti privati svoltisi negli spogliatoi o
31
nei locali di comune frequentazione”. E le conversazioni
erano state usate “strumentalmente per una denunzia di
mobbing, rivelatasi, tra l’altro, infondata”.
Nessuna scusante al comportamento del medico,
fonte di una “grave e irreparabile compromissione del
rapporto fiduciario”. Perché è indubbio - scrive la Cassazione - che una situazione simile aveva creato “un clima
di mancanza di fiducia”, elemento “indispensabile per il
miglior livello di assistenza e, quindi, funzionale alla
qualità del servizio”.
Ginecologi, l’imperizia costa
tratto da “Il Sole 24 Ore Sanità”
del 3 – 9 dicembre 2013
Costerà ben 300mila euro a un ginecologo con
contratto a termine rifondere i danni erariali causati a
un’azienda sanitaria con la sua imperizia e negligenza.
Lo ha stabilito la Corte dei Conti Sicilia (sentenza
n. 3311/2013, depositata il 14 novembre scorso).
In occasione di un parto cesareo gemellare, il medico nell’eseguire l’incisione e l’apertura della breccia
uterina, provocando una ferita di circa 4 centimetri a carico della regione parietale destra che causò la morte del
primo feto.
La ferita al cuoio capelluto della neonata, secondo
quanto accertato dai consulenti tecnici d’ufficio durante
il procedimento penale, sarebbe stata riconducibile
all’azione del bisturi impiegato durante il cesareo per
eseguire l’incisione sul segmento inferiore dell’utero,
mentre la lesione meningoencefalica sarebbe stata conseguente all’uso delle forbici nella fase successiva
dell’ampliamento della breccia uterina.
Nel corso del procedimento penale per omicidio
colposo (art. 589 Cp), il medico patteggiò la pena, ma nel
successivo procedimento civile il medico non si costituì.
Il danno fu parzialmente coperto dalla compagnia di assicurazione chiamata in garanzia dall’azienda ospedaliera
la quale, però, dovette sborsare, a titolo di franchigia, la
somma di 300mila euro. Da qui il procedimento erariale
a carico del medico che decise di non comparire neppure
innanzi ai giudici della Corte dei Conti.
Il medico - hanno ricordato i giudici contabili risponde per danno erarariale solo nel caso di colpa grave
o inescusabile imperizia. Per configurare ipotesi di responsabilità erariale non basta che il suo comportamento
sia stato riprovevole in quanto non rispondente alle regole della scienza e dell’esperienza, ma è necessario che,
usando la dovuta diligenza, avesse potuto prevedere e
prevenire l’evento verificatosi.
Nell’accertamento la Corte erariale deve verificare che, nella fattispecie, si siano verificati errori non scusabili per la loro grossolanità o l’assenza delle cognizioni
fondamentali attinenti alla professione oppure il difetto di
quel minimo di perizia tecnica che non deve mancare in
chi esercita la professione sanitaria e, comunque, ogni
32
Leggi e decreti
altra imprudenza che dimostri superficialità e disinteresse
per la salute dei pazienti affidati alle sue cure (cfr. Corte
Conti, Appello 10/11/2004 n. 601/A).
La sentenza riportata è conforme all’orientamento
giurisprudenziale della medesima Corte siciliana, secondo la quale sussiste la colpa del medico produttiva di
danno erariale quando nel suo intervento non si presenti
una situazione emergenziale o quando, come nel caso di
specie, l’intervento non implichi particolari difficoltà o
quando il sanitario abbia omesso attività diagnostica e
terapeutica routinaria, idonea a scongiurare le complicazioni (cfr. Corte Conti Sicilia, 22/01/2008 n. 238 e
Corte Conti Calabria 02/04/2008, n. 308).
Il falso medico rifonde l’ASL
tratto da “Il Sole 24 Ore Sanità”
del 17-23 dicembre 2013
E’ bastata un’autocertificazione non adeguatamente controllata per attribuire a un falso medico per oltre dieci anni, precisamente dal 1998 al 2008, incarichi di
consulenza come medico fiscale presso un’ASL lombarda. Non solo l’uomo non aveva conseguito la dichiarata
laurea presso l’Università di Milano, ma neppure risultava iscritto all’Ordine dei Medici.
Per questo la Corte dei Conti della Lombardia
(sentenza n. 280/2013, depositata il 20 novembre) ha
condannato il falso medico a rimborsare all’ASL la somma di 113mila euro, oltre interessi legali e rivalutazione
monetaria, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale
e di immagine, già depurata dalla quota di ritenute
d’acconto subite e pagate all’Erario e ridotta di un terzo
rispetto ai quasi 200mila euro chiesti dalla Procura a causa della vistosa omissione da parte dell’ASL dei dovuti
controlli.
In fondo non è andata poi tanto male al finto camice bianco che, a seguito del patteggiamento, ha subìto
solo una condanna a un anno di reclusione e 600 euro di
multa, con pena sospesa grazie alla condizionale.
Il “professionista” si è difeso invocando la prescrizione del debito e l’assenza del danno dal momento
che i datori di lavoro privati avevano rimborsato i costi
all’ASL, mentre quelli pubblici se ne erano comunque
avvantaggiati.
Questioni di diritto tutt’altro che scontate in quanto basate sulla sottile distinzione tra danno erariale di
competenza della Corte dei Conti e di recupero
dell’indebito di competenza del giudice ordinario.
Seppure senza titolo, il “falso medico” aveva messo le proprie energie a favore dell’ente che le aveva
utilizzate.
Tesi respinta dalla Corte che ha ritenuto sussistente il fatto dannoso, di cui all’art. 1, comma 2, Legge
20/1994, in quanto attinente a una fattispecie complessa,
costituita da condotta ed evento. L’evento danno non si
è realizzato con la semplice erogazione dei corrispettivi
versati dall’ASL al falso medico, ma è emerso solo quando sono divenute conoscibili la falsa autocertificazione e
la conseguente indebita percezione del corrispettivo erogato per un’attività compiuta in assenza della prescritta
qualificazione professionale.
Ciò ha comportato la violazione delle norme fondamentali di settore e la lesione dei precetti costituzionali
in materia di buon andamento dell’attività amministrativa
e di esercizio delle attività professionali (artt. 97 e 33,
comma 5, Cost.) che legittimano anche l’attribuzione del
danno da immagine valutato in 20mila euro.
Alla luce di tali osservazioni, nel caso di specie
non rileva ai fini dell’accertamento della responsabilità
amministrativo-contabile che i soggetti privati abbiano
versato corrispettivi delle visite effettuate e che lo svolgimento dell’attività non abbia dato luogo a censure in sede
Amministrativa. Tale ultima circostanza, infatti, avrebbe
solo fornito l’ulteriore prova, eventuale ma non necessaria - essendo l’inidoneità presunta ex lege
dell’incapacità di un soggetto privo dei prescritti titoli
accademici e professionali a svolgere correttamente
l’attività medica.
ascita indesiderata: il danno va provato
tratto da “Il Sole 24 Ore Sanità”
del 14 – 20 gennaio 2014
Il danno da nascita indesiderata sussiste quando, a
causa della mancata comunicazione da parte del sanitario
dell’esistenza di malformazioni congenite del feto, la gestante perde la possibilità di abortire. Ma è onere della
madre allegare e dimostrare che, se fosse stata informata
delle malformazioni, si sarebbe determinato un grave pericolo per la sua salute e avrebbe deciso di interrompere
la gravidanza. Una dimostrazione che non può ritenersi
fornita soltanto allegando la richiesta di più accertamenti
diagnostici, “ove non espressamente funzionali alla verifica di eventuali anomalie del feto”.
Lo ha sottolineato la terza sezione civile della
Corte di Cassazione nella sentenza n. 27528/2013, depositata il 10 dicembre scorso. La richiesta di accertamenti spiegano i Supremi Giudici - “è un indice niente affatto
univoco della volontà di avvalersi della facoltà di sopprimere il feto, essendo varie le ragioni che possono spingere la donna a esigerli, e il medico a prescriverli, a partire
dalla elementare volontà di gestire al meglio la gravidanza, pilotandola verso un parto che, per le condizioni, i
tempi e il tipo, sia il più consono alla nascita di quel figlio, quand’anche malformato”.
La verifica dell’esistenza o meno del grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna va condotto con giudizio ex ante, quindi il fatto che si sia verificato
successivamente può avere solo valore indiziario o corroborativo, ma non decisivo.
La richiesta di un esame, in assenza di una
“espressa manifestazione di volontà di interrompere la
Leggi e decreti
gravidanza in caso di risultato infausto dello stesso” costituisce dunque soltanto “elemento indiziante di una volontà che si presume orientata verso un determinato esito
finale”, con la necessità che il giudice di merito desuma
“caso per caso, senza il ricorso a generalizzazioni di tipo
statistico (o di c.d. probabilità a priori)”.
Ancora una volta il test incriminato è il tri-test,
come nel caso dell’ormai famosa sentenza 16754/2012.
Nell’agosto 1993 una bimba nacque con la Sindrome di
Down. Secondo i genitori, il ginecologo di fiducia avrebbe dissuaso la madre dal sottoporsi ad amniocentesi e
consigliato di effettuare il meno invasivo esame garantendo un risultato pari a quello della amniocentesi, ma
senza rischi di aborto. Le Corti di merito respinsero la
domanda risarcitoria con decisione confermata dalla sentenza in esame.
Secondo la Cassazione, sussistono a carico del
medico “profili di colpa professionale per essersi affidato
a esami d’incerto significato e che per le modalità con le
quali furono condotti non erano idonei ai fini della diagnosi della Sindrome di Down” (come emerse dalla Ctu
medico-legale). Il medico avrebbe rassicurato erroneamente la madre sul rischio di malforamazioni al feto impedendole di effettuare “a ragion veduta le proprie scelte” e cioè di procedere all’amniocentesi.
Ma tutto ciò non è sufficiente a dimostrare il danno “da nascita indesiderata”.
Il Collegio ritiene così di dare continuità alla giurisprudenza secondo la quale è onere della parte attrice
sia allegare e dimostrare che, se fosse stata informata delle malformazioni, si sarebbe determinato un grave pericolo per la sua salute e avrebbe deciso di interrompere la
gravidanza sia dimostrare che il medico fosse al corrente
di tale volontà.
Più oneri per chi denuncia
tratto da “Il Sole 24 Ore Sanità”
del 14 – 20 gennaio 2014
Nelle cause di responsabilità medica “il paziente
non può limitarsi ad allegare un inadempimento ma deve
dedurre l’esistenza di una inadempienza, per così dire,
vestita, astrattamente efficiente, cioè, alla produzione del
danno”. Parola della terza sezione civile della Cassazione
(sentenza n. 27855/2013, depositata il 12 dicembre), che
richiama al rigore i presunti danneggiati.
Dopo la pronuncia 13533/2001 delle Sezioni Unite - spiegano i Supremi Giudici - la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che i pazienti, nelle
cause di risarcimento, devono allegare il solo inadempimento del sanitario limitandosi a provare l’esistenza del
contratto e dell’aggravamento della patologia o
dell’insorgenza di una nuova malattia. Resta invece a
carico dei medici l’onere di aver tenuto un comportamento diligente.
Ma le Sezioni Unite sono di nuovo intervenute
33
con la sentenza n. 577/2008, precisando che
l’inadempimento rilevante “non è qualunque inadempimento, ma solo quello che costituisca causa o concausa
del danno”. Di conseguenza “solo quando lo sforzo probatorio dell’attore consenta di ritenere dimostrato il contratto (o contatto sociale) e l’insorgenza della patologia,
con l’allegazione di qualificate inadempienze in tesi idonee a porsi come causa o concausa del danno” scatterà
l’onere del medico di dimostrare la sua diligenza e perizia.
Nella fattispecie che ha generato il contenzioso
una coppia chiedeva a un ginecologo e a un ospedale il
risarcimento dei danni per il grave deficit intellettivo del
figlio, invalido al 100% a causa - questa l’accusa - del
ritardo con cui era stato disposto il cesareo. In primo grado il tribunale di Caltagirone accoglieva il ricorso ritenendo che, nonostante gli accertamenti disposti non avessero fatto emergere condotte colpose dei medici, le lacune nella cartella clinica facevano desumere che non erano
stati attuati tutti i presidi “idonei a dimostrare che il personale sanitario responsabile avesse affrontato il caso con
diligenza e perizia”.
Nel 2007 la Corte di Appello di Catania ribaltava
il verdetto: da nessun elemento poteva dedursi un nesso
causale tra l’handicap del bambino e la condotta dei medici e non era stato individuato il comportamento che
aveva determinato l’evento. Né la laconicità della cartella
clinica poteva ingenerare presunzioni sulla sussistenza di
fatti rimasti indeterminati.
La Cassazione promuove questo ragionamento e
boccia il ricorso della coppia: i ricorrenti, scrive,
“continuano a lamentare la violazione del principio per
cui spetta al debitore dimostrare di avere adempiuto”
dando per scontata la non addebitabilità delle anomalie
del bambino a fattori genetici.
Si dolgono inoltre della mancata individuazione,
da parte del giudice, della causa naturale del deficit intellettivo senza considerare che “si trattava invece di allegare qualificate inadempienze in tesi idonee a porsi come
causa o concausa del danno”. Soltanto in questo caso,
peraltro, sarebbe stato possibile il ricorso alla prova presuntiva per l’irregolare tenuta della cartella clinica.
Il dermatologo è tenuto alla segnalazione
da Sole 24 Ore - risposta 4050
a cura di Marco Perelli Ercolini
D - Sono un dermatologo, e per i miei pazienti
emetto solo ed esclusivamente ricevute fiscali.
Ai fini dello spesometro, ho letto che sono obbligati solo coloro che emettono fattura, mentre restano
esclusi coloro che, come me, non la emettono.
D’altra parte, gli stessi ricettari valgono ai fini
fiscali come registri, come per il registro dei corrispettivi,
e quindi senza obbligo di registrazione su formati elettronici (dice il mio commercialista).
34
Leggi e decreti
In caso contrario dovrei effettuare un adempimento fiscale non richiesto (registrazione dei singoli ricettari
su formati elettronici per poi essere spediti) cosa che
comporterebbe un aggravio di costi e di oneri.
R - Ritenendosi che le cosiddette “ricevute sanitarie” emesse in applicazione del disposto di cui
all’articolo 31 del DPR 633/1972 vadano a tutti gli effetti
considerate alla stregua della fatture, si è dell’avviso che
l’autore del quesito sia tenuto ad inviare lo spesometro,
comprese tutte le operazioni poste in essere, ancorché
esenti.
Il medico-psichiatra deve provvedere all’invio
da Sole 24 Ore - risposta 4053
a cura di Marco Perelli Ercolini
D - Spesometro 2013: un medico-psichiatra, non
convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale, che
compila solo ricevute fiscali sanitarie nei confronti di
privati, sotto la soglia di 3.000 euro, è soggetto alla comunicazione dello spesometro?
R - L’autore del quesito è tenuto ai inviare lo spesometro in quanto soggetto passivo che pone in essere
operazioni rilevanti ai fini IVA. Peraltro, dovendosi ritenere che le cosiddette “ricevute sanitarie” emesse in applicazione del disposto di cui all’art. 32 del DPR 633/72
vadano, a tutti gli effetti, considerate alla stregua delle
fatture, va segnalato che le stesse andranno incluse nella
comunicazione a prescindere dal loro valore unitario.
Dalla Cassazione
Il pagamento del ticket, che il cittadino versa per
ottenere l’assistenza sanitaria, rientra tra i contributi obbligatori per i quali è prevista l’esenzione dal bollo (art. 9
della tabella B del DPR n. 642/1972).
Medici in pensione dalla P.A.
no a convenzioni e rapporti di collaborazione
a cura di Marco Perelli Ercolini
Il Ministero dell’Economia in risposta ad un quesito della Sisac (MEF-RGS prot. 104123 del 16 dicembre
2013) chiarisce che, in base all’articolo 25 comma 1 della
Legge 724/1994, è fatto divieto di conferimento di incarichi a personale dipendente delle P.A., cessato dal servizio per pensionamento a seguito della maturazione dei
requisiti di anzianità contributiva, ma non dei requisiti di
vecchiaia; non solo, l’articolo 5 comma 9 del DL
95/2012 restringe ulteriormente la possibilità di incarichi
(è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già
appartenenti ai ruoli delle stesse e collocati in quiescenza, che abbiano svolto, nel corso dell’ultimo anno di servizio, funzioni e attività corrispondenti a quelle oggetto
dello stesso incarico di studio e di consulenza).
Pertanto alle pubbliche amministrazioni è fatto
divieto di conferire incarichi di studio o consulenza al
personale già dipendente e collocato in quiescenza, ove
tali incarichi abbiano ad oggetto la medesima attività,
ovvero le funzioni svolte in vigenza del rapporto dipendente, ivi comprese le funzioni di svolgimento di funzioni di medico convenzionato col SSN, in quanto tale rapporto viene inquadrato fra le prestazioni d’opera professionale di natura privatistica.
a cura di Marco Perelli Ercolini
In caso di mobbing il danno professionale
va provato separatamente
In caso di mobbing, l’accertamento del danno alla
professionalità non può essere considerato “in re ipsa”
nel semplice demansionamento, essendo invece onere del
dipendente provare tale danno dimostrando, ad esempio,
un ostacolo alla progressione di carriera.
Corte di Cassazione - sentenza n. 172 dell’8/01/2014
iente bollo per i ticket sanitari
L’Agenzia delle Entrate comunica che nessuna
imposta di bollo è dovuta per chi usufruisce delle prestazioni ambulatoriali erogate nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale, anche se l’importo del ticket supera i
77,47 euro.
Prosecuzione del servizio di un
dipendente per mancato raggiungimento
del minimo contributivo
a cura di Marco Perelli Ercolini
Con nota n. 15888 del 4 aprile 2013 il Dipartimento della Funzione Pubblica, su richiesta della possibilità di proseguire il rapporto di un pubblico dipendente ai
fini del raggiungimento del minimo contributivo per il
diritto alla pensione, da la seguente risposta:
1. se il dipendente non raggiunge il minimo contributivo
se si considera esclusivamente il rapporto in essere
con l’amministrazione presso cui presta servizio, ma
riesce ad arrivare ai 20 anni di anzianità contributiva
con altri rapporti da attività precedenti, potendo raggiungere il diritto a pensione, l’amministrazione deve
collocarlo a riposo al compimento dell’età minima
ordinamentale di permanenza in servizio.
2. se il dipendente ha complessivamente un ammontare
Leggi e decreti
di anzianità contributiva insufficiente al raggiungimento del minimo contributivo per il requisito della
pensione di vecchiaia si deve verificare se raggiungendo il limite dei 70 anni aumentati delle eventuali
maggiorazioni per le cosiddette speranze di vita matura il diritto al trattamento di pensione, in siffatta fattispecie si deve procedere al trattamento in servizio
sino al raggiungimento del diritto; in caso contrario si
dovrà collocare a riposo il dipendente al raggiungimento del limite ordinamentale dei 65 anni senza incremento delle cosiddette speranze di vita.
ota MEF e quesito SISAC
Lo chiarisce il Ministero dell’Economia in risposta ad un quesito della Sisac. “Le norme pongono in capo
alla Pa il divieto di conferire incarichi che ci concretizzino nello svolgimento di funzioni di medico convenzionato
con il SS;, ove il soggetto sia cessato da un rapporto di
dipendenza con lo stesso SS;”
Quesito applicabilità art. 25 della L. 23 dicembre 1994,
n. 724, e l’art. 5, comma 9 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95
Si riporta nota prot. 348/2013 che il Sisac ha
inviato al Ministero dell’Economia e delle Finanze in
data 24 aprile 2013.
“Questa Struttura, in ottemperanza a quanto
disposto dall’art. 52, comma 27, della L. 27 dicembre
2002, n. 289, rappresenta la delegazione di parte pubblica
per il rinnovo degli accordi riguardanti il personale sanitario a rapporto convenzionale. Nello specifico la SISAC
provvede alla negoziazione degli accordi per la disciplina
dei rapporti con i medici di medicina generale, i pediatri
di libera scelta e gli specialisti ambulatoriali.
In attuazione dell’art. 46, comma 1, del D.Lgs. 30
marzo 2001, n. 165, come esplicitamente richiamato
dalla medesima disposizione istitutiva la SISAC provvede a fornire assistenza alle amministrazioni in merito
all’applicazione delle eventuali clausole negoziali
controverse.
Nello svolgimento di tale ultimo compito
istituzionale giungono alla Struttura, richieste di
esplicitazione dell’applicabilità delle disposizioni di cui
all’oggetto al settore convenzionato con il SSN.
La questione viene nello specifico riepilogata
L’Accordo Collettivo Nazionale vigente per il
comparto della specialistica ambulatoriale, veterinaria ed
altre professionalità 23 marzo 2005 e smi, non dispone
alcuna forma di incompatibilità tra la titolarità di pensione di anzianità in qualità di medico dipendente in quiescenza e l’affidamento di incarico di medicina specialistica ambulatoriale.
Tuttavia il legislatore, con l’art. 25 della L. 23
dicembre 1994, n. 724 aveva già inteso precludere
l’affidamento di incarichi “di consulenza, collaborazio-
35
ne, studio e ricerca” ai dipendenti che cessano volontariamente dal servizio pur non avendo il requisito previsto
per il pensionamento di vecchiaia, ma che tuttavia dispongono dei requisiti contributivi per l’ottenimento della pensione anticipata di anzianità.
Oggi, la volontà di limitare ulteriormente il campo
degli incarichi di “studio e di consulenza” affidati ad ex
dipendenti collocati in quiescenza è sancita con l’art. 5,
comma 9 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con
L. 7 agosto 2012, n. 135.
Il combinato disposto delle due norme citate prefigura una chiara volontà di limitare l’affidamento di incarichi a personale dipendente già operante nella Pubblica
Amministrazione.
Atteso che giurisprudenza costante qualifica gli
incarichi di cui trattasi come costitutivi di rapporti di prestazione d’opera professionale connotati dalla collaborazione continuativa e coordinata (ex plurimis Cass. Civ.
Sez. Unite, Sent. 30-03-2011, n. 7187), si chiede di poter
acquisire competente parere di codesto Ministero in ordine all’applicazione delle norme in oggetto nel caso di
incarichi affidati ai sensi dei vigenti Accordi Collettivi
Nazionali.
Si resta in attesa di un cortese riscontro allo scopo
di poter assistere correttamente le amministrazioni richiedenti”.
***
Si riporta la comunicazione prot. 104123 del 16
dicembre 2013 che il Ministero dell’Economia e delle
Finanze ha inviato al Sisac in risposta al suo quesito.
“Si fa riferimento alla nota prot. n. 348/2013 con
la quale codesta struttura, in relazione alle disposizioni di
cui in oggetto, ha chiesto di chiarire in merito
all’applicazione delle disposizioni di cui in oggetto.
La citata nota sembra fare riferimento alla possibilità di instaurare un rapporto di convenzionamento fra
Servizio Sanitario Nazionale e soggetti già dipendenti
dello stesso e cessati dal rapporto di dipendenza per quiescenza, suggerendo una soluzione negativa alla luce del
dato normativo e della giurisprudenza in materia di rapporti convenzionali. In particolare nella medesima nota si
specifica quanto segue:
1. l’Accordo collettivo nazionale vigente per il comparto
della specialistica ambulatoriale, veterinaria ed altre
professionalità del 23 marzo 2005 e s.m.i. non dispone alcuna forma di incompatibilità fra la titolarità di
pensione di anzianità in qualità di medico dipendente
in quiescenza e l’affidamento di incarico di medicina
specialistica ambulatoriale;
2. l’articolo 25 della Legge 724/1994 esclude
l’affidamento di incarichi di consulenza, collaborazione, studio e ricerca ai dipendenti che cessano volontariamente dal servizio, avendo maturato il requisito per
il pensionamento di anzianità, ma non quello per il
pensionamento di vecchiaia;
3. l’articolo 5, comma 9, del DL 95/2012, ha ulteriormente limitato la possibilità di conferimento degli
incarichi di studio e consulenza;
36
4. l’affidamento di incarico di specialista ambulatoriale
rientra, per costante giurisprudenza, fra i rapporti di
prestazione d’opera professionale connotati dalla collaborazione continuativa e coordinata.
Al riguardo, per quanto di competenza, si rappresenta quanto segue.
Si premette che non sembra rilevante il fatto che
nell’Accordo collettivo nazionale vigente non sia espressamente prevista un’incompatibilità fra pensione di anzianità e svolgimento di incarico di medico convenzionato, trovando in tali casi diretta applicazione le disposizioni di legge. Infatti anche i contratti collettivi di lavoro
regolanti i rapporti con il personale dipendente non necessariamente disciplinano aspetti di tale natura.
L’articolo 25, comma 1, della Legge 724/1994 è
chiaro nel disporre il divieto di conferimento di incarichi
a personale dipendente delle pubbliche amministrazioni,
cessato dal servizio per pensionamento a seguito della
maturazione dei requisiti di anzianità contributiva, ma
non dei requisiti di vecchiaia. Infatti la norma letteralmente stabilisce che al personale dipendente di pubbliche
amministrazioni “che cessa volontariamente dal servizio
pur non avendo il requisito previsto per il pensionamento
di vecchiaia dai rispettivi ordinamenti previdenziali ma
che ha tuttavia il requisito contributivo per l’ottenimento
della pensione anticipata di anzianità previsto dai rispettivi ordinamenti, non possono essere conferiti incarichi
di consulenza, collaborazione, studio e ricerca da parte
dell’amministrazione di provenienza o di amministrazioni con le quali ha avuto rapporti di lavoro o impiego nei
cinque anni precedenti a quello della cessazione dal
servizio”.
La finalità di impedire la coesistenza di uno stato
di quiescenza e il contemporaneo svolgimento di attività
lavorativa a titolo di collaborazione si manifesta altresì
nel successivo comma 2 che si preoccupa di disciplinare
anche i casi di vigenza di rapporti di tale natura al momento dell’entrata in vigore della Legge 724/1994, disponendone la definitiva cessazione alla prima data di scadenza, ovvero al verificarsi di altro evento che ne anticipi
la cessazione medesima (letteralmente stabilendo che “gli
incarichi conferiti e i rapporti stabiliti alla data di entrata in vigore della presente legge sono confermati fino
alla prima data di scadenza o fino alla cessazione, per
qualsiasi causa, dell’incarico o del rapporto stesso”).
Leggi e decreti
L’articolo 5, comma 9, del DL 95/2012 restringe
ulteriormente la possibilità di conferimento di incarichi,
letteralmente stabilendo che “è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni … di attribuire incarichi di studio e
di consulenza a soggetti, già appartenenti ai ruoli delle
stesse e collocati in quiescenza, che abbiano svolto, nel
corso dell’ultimo anno di servizio, funzioni e attività corrispondenti a quelle oggetto dello stesso incarico di studio e di consulenza”.
Non sembrano dunque sussistere dubbi circa il
fatto che le norme in questione pongono in capo alle pubbliche amministrazioni il divieto di conferire incarichi di
studio o consulenza al personale già dipendente e collocato in quiescenza, ove tali incarichi abbiano ad oggetto
la medesima attività, ovvero le medesime funzioni svolte
in vigenza del rapporto di lavoro dipendente.
Tale divieto sembra dunque doversi applicare anche al conferimento di incarichi che si concretizzino nello svolgimento di funzioni di medico convenzionato con
il Servizio Sanitario Nazionale, ove il soggetto interessato sia cessato da un rapporto di dipendenza con lo stesso
Servizio Sanitario Nazionale, atteso che il rapporto convenzionale viene inquadrato, da giurisprudenza consolidata, fra le prestazioni d’opera professionale, di natura
privatistica.
In tale stato di cose si concorda con la soluzione
interpretativa prospettata da codesta struttura”.
ewsletter medico-legale ICA
Gli interessati potranno consultare dal sito
dell’Ordine www.omedcr.it le seguenti Newsletter
medico-legali:
− numero 30/2013: “Problematiche nella valutazione
del rischio da sovraccarico biomeccanico nel settore
edile”;
− numero 31/2013: “OSHA - Manuale Europeo salute e
sicurezza: I rischi occupazionali nel settore dei
trasporti (1°)”;
− numero 1/2014: “OSHA - Manuale Europeo salute e
sicurezza: i rischi occupazionali nel settore dei
trasporti (2°)”
− numero 2/2014: “I rischi per la salute nel settore della
stampa industriale”
Previdenza e Assistenza
37
EPAM in prima linea su Fondi europei per medici e dentisti
Dal sito www.enpam.it
I medici e gli odontoiatri liberi professionisti potranno beneficiare di Fondi europei tramite l’ENPAM.
La novità è stata annunciata nel corso di un convegno organizzato dall’Adepp nella sede dell’ente previdenziale dei medici. L’Unione Europea ha infatti riconosciuto alle Casse pensionistiche private la possibilità di operare
come soggetti intermediari nell’ambito dei programmi strutturali comunitari.
“Stiamo studiando attentamente le possibilità che si stanno aprendo in ambito europeo, specialmente per quanto
riguarda le azioni di sostegno al credito - ha detto il Presidente della Fondazione ENPAM Alberto Oliveti - .
Sono infatti tanti i medici e i dentisti che ci chiedono come finanziare l’avvio di un ambulatorio o l’acquisto di
attrezzature medicali. Li terremo costantemente informati sulle prossime opportunità”.
Come primo atto la Fondazione ENPAM ha messo on-line l’elenco delle agevolazioni e dei bonus già a disposizione di chi esercita la libera professione.
Altre iniziative si aggiungeranno nei prossimi mesi.
“Sempre più spesso i bandi, a livello regionale, conteranno indicazioni per i liberi professionisti”, ha annunciato il Presidente dell’Adepp, Andrea Camporese. Infatti, grazie all’impulso dell’Adepp, la Commissione Europea ha
recentemente equiparato i liberi professionisti alle piccole e medie imprese ai fini dell’accesso ai programmi UE.
Bonus e opportunità per i liberi professionisti scaricabili dal sito www.enpam.it
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Le iniziative delle Regioni in materia di microcredito e autoimpiego;
Regime dei minimi;
Il Bonus assunzioni;
Bonus assunzioni validi per persone fisiche e professionisti che assumono
Agevolazione assunzione donne e Over 50
Ecobonus arredamento
Bonus mobili e circolare esplicativa per i liberi professionisti
Detrazioni per consolidamento antisismico
Bandi scaduti (informazioni utili per il futuro):
− Tirocini in Europa, più di 300 opportunità col programma Leonardo
− Neet: avviso pubblico per 3mila tirocini rivolti a giovani laureati
Investiti 50 milioni di euro in residenze sanitarie assistenziali
L’ENPAM acquista quote di fondi immobiliari specializzati nelle residenze sanitarie assistenziali per un importo di 50 milioni di euro. Con l’investimento nelle RSA, l’ente di previdenza e assistenza dei medici e degli odontoiatri,
punta a creare nuovi posti di lavoro in ambito sanitario e a generare allo stesso tempo ritorni economici per pagare le
pensioni.
Acquistando quote di fondi immobiliari specializzati nelle RSA, la Fondazione finanzia la creazione di nuovi
posti letto per le persone non autosufficienti che indirettamente generano anche nuove opportunità di lavoro per i
medici.
L’investimento è fruttifero poiché la Fondazione viene ripagata con i proventi che derivano dal pagamento delle rette di degenza. Secondo le stime, l’ENPAM avrà un rendimento di oltre il sei per cento l’anno.
“L’investimento in residenze sanitarie assistenziali - afferma il Presidente della Fondazione, Alberto Oliveti mette l’ENPAM in condizione di raggiungere un duplice obiettivo.
Da una parte, quello di mettere a frutto il patrimonio cercando nei prossimi anni un buon rendimento a un rischio contenuto in un Paese che invecchia.
38
Previdenza e Assistenza
Dall’altra, quello di favorire l’incremento dei posti letto e indirizzare l’evoluzione dell’assistenza agli ultra65enni,
generando allo stesso tempo ricadute positive sulla domanda di lavoro qualificato in ambito sanitario.
Sostenere il lavoro dei medici e fare investimenti prudenti e redditizi - conclude Oliveti - concorre alla realizzazione del nostro fine unico che è quello di continuare a pagare pensioni adeguate ai nostri iscritti, oggi come nei prossimi 50
anni”.
Per diversificare l’investimento e minimizzare i rischi, la Fondazione ha inoltre deciso di ripartire l’importo a disposizione in due parti.
La scelta è così ricaduta su due fondi individuati in conformità a quanto previsto dalle procedure di controllo interno dell’ente e al termine di un’approfondita analisi del mercato delle RSA italiane condotta da una primaria società del
settore. A gestire le residenze saranno più operatori, attivi in gran parte del territorio nazionale.
Nel dettaglio, l’ENPAM ha investito 25 milioni di euro nel Fondo immobiliare Omero (Fabrica immobiliare Sgr)
e 25 milioni di euro nel Fondo immobiliare Spazio Sanità (Beni Stabili Gestione Sgr).
Redditività e posti di lavoro
Investendo le proprie risorse nei fondi immobiliari attivi nel segmento delle residenze sanitarie assistenziali,
l’ENPAM promuove la creazione di nuovi posti letto destinati ai degenti.
Il pagamento delle rette da parte delle ASL e degli stessi pazienti farà si che la Fondazione ottenga un rendimento
annuo superiore al 6 per cento. Entrando in questo settore l’ENPAM si proporne anche di indirizzare il tipo di assistenza
offerta da queste strutture, in modo da assicurare il miglior servizio ai degenti e ricadute positive per il lavoro dei medici.
Quota B a rate: il 28 febbraio la prossima scadenza
Per gli iscritti che hanno beneficiato della rateizzazione dei contributi previdenziali di quota B, la seconda rata del
versamento scade il 28 febbraio 2014.
La richiesta per usufruire della misura “anticrisi “ doveva essere presentata entro il 15 novembre scorso: condizione per accedere alla rateizzazione era una riduzione di almeno il trenta per cento del reddito libero professionale rispetto
a quello del 2012.
L’ultima rata dovrà invece essere pagata entro il 30 aprile 2014.
In caso di ritardo dei versamenti la sanzione verrà calcolata dalla scadenza originaria, cioè il 31 ottobre.
Dal prossimo anno la rateizzazione sarà estesa a tutti i liberi professionisti, indipendentemente dal reddito, che
sceglieranno la domiciliazione bancaria per il pagamento dei contributi di quota B.
Previdenza e Assistenza
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Contributo volontario OAOSI rinnovo quota anno 2014:
scadenza 31/03/2014 - ricevimento MAV
I sanitari contribuenti volontari in regola per l’anno 2013 riceveranno entro breve termine la circolare informativa con la modulistica precompilata (bollettino mav) e le istruzioni per versare la quota volontaria relativa all’anno
2014.
Il pagamento del contributo deve essere effettuato non oltre il termine indicato sul mav precompilato.
Il bollettino è pagabile presso qualsiasi Istituto di Credito o Ufficio Postale.
La scadenza prevista per il relativo adempimento è il 31 marzo 2014.
Al fine di non compromettere l’assistibilità, ove se ne verifichino le condizioni, è necessario che tale versamento, per la conferma annuale della iscrizione, venga effettuato inderogabilmente entro il 31 marzo 2014.
Il mancato ricevimento e/o smarrimento del mav non esonera dal pagamento del contributo.
In tal caso è necessario contattare gli uffici amministrativi ai seguenti numeri diretti: 075 5869.545/223/251 e-mail: [email protected]
Scadenze delle domande
Le domande devono essere presentate entro tali date, a pena di decadenza:
− 28 febbraio 2014:
∗ contributo base e contributo integrativo fuori sede per studenti universitari relativi al corrente anno accademico
2012/2013;
∗ Contributo domiciliare formazione post laurea
− 30 aprile 2014: premio di studio per l’a/a 2012/2013, riservato agli studenti universitari;
− premio di laurea 2012/2013: entro 2 mesi dalla laurea.
Le prestazioni erogate in favore dei soggetti assistiti
a) Ammissione nei Convitti e Collegi Universitari in Perugia e nei Centri Formativi in varie città italiane;
b) contributi in denaro, di carattere ordinario e/o straordinario il cui importo è legato all’ordine di studi seguito (con
una maggiorazione per gli studenti fuori sede). E’ prevista inoltre l’erogazione di un’integrazione assistenziale in
relazione alle condizioni economiche del nucleo familiare di appartenenza. Per ulteriori dettagli, consultare il
vademecum con il relativo modello di domanda;
c) interventi diretti a favorire la formazione;
d) interventi speciali a favore dei disabili di cui alla L. 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modifiche ed integrazioni;
e) convenzioni con Università, Istituti e Centri di ricerca per specializzazioni post-lauream
f) ogni altra forma ritenuta idonea al conseguimento dei fini istituzionali, o a essi strumentale, complementare o
comunque connessa.
Altre prestazioni
• interventi per specializzazione post-laurea;
• masters di gestione e di formazione aziendale;
• interventi per perfezionamento lingua straniera all’estero;
• sostegno da parte del Servizio Sociale dell’Ente;
• interventi integrativi a favore di giovani portatori di handicap
• l’assegnazione di case vacanze invernali ed estive in Prè Saint Didier (Aosta) e Porto Verde (Misano Adriatico)
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Occasioni di lavoro
Medico Sert - ASL Cremona
Il Sert dell’ASL di Cremona sta cercando un medico a livello libero professionale.
Le attività svolte dal medico c/o il Sert sono:
Occasioni
− Colloquio di accoglienza per i nuovi utenti che accedono al servizio finalizzato anche alla valutazione del
rischio infettivologico correlato all’uso di sostanze;
− Visite mediche finalizzate alla diagnosi di uso/abuso/dipendenze dasostanze psicoattive legali/illegali;
− Predisposizione di programma terapeutico con farmaci sostitutivi e/o sintomatici per la disintossicazione;
− Compilazione cartella clinica informatizzata comprendente tutte le prestazioni erogate;
− Collaborazione con le altre figure professionali del Sert per la predisposizione di programmi terapeuticoriabilitativi anche finalizzati all’inserimento in Comunità Terapeutica;
− Consulenza richiesta dai colleghi dei reparti ospedalieri per persone tossico/alcoldipendenti ricoverate.
Le attività sopra citate vengono effettuate sia per persone che accedono all’ambulatorio sia per le persone tossico/alcoldipendenti detenute c/o la Casa Circondariale di Cremona.
L’impegno è di circa 15 ore/settimana da distribuire dal lunedì al venerdì e un sabato al mese.
Gli interessati devono contattare la Dott.ssa Anna Camisani, Direttore Dipartimento Dipendenze:
tel 0372 497556 / 559 / 570 - e-mail: [email protected]
Disponibilità ambulatori - “Cremona Solidale”
A.S.C. “Cremona Solidale” informa che sono disponibili alcuni ambulatori, siti presso il Presidio
“Clinica Riabilitativa”.
I Medici di Medicina Generale e gli Specialisti interessati all’utilizzo di suddetti locali potranno
contattare il Direttore Sanitario Dott. Aldo Pani - tel. 0372 533511 - 335 245590.
di
Ricerca Medici per docenza corsi primo soccorso aziendale
L’Apindustria di Cremona ricerca personale medico qualificato, che possa prestare docenza ai corsi di
primo soccorso aziendale, conformi al D.M. 15/07/2003 n. 388, “Regolamento recante disposizioni sul pronto
soccorso aziendale, in attuazione dell’art. 15, comma 3, del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni”.
Per candidarsi inviare il proprio Curriculum Vitae all’indirizzo e-mail: [email protected]
lavoro
Ricerca medici - RSA di Pandino
La Cooperativa “Progetto Gabbiano” di Pontevico (BS) ricerca medici per reperibilità notturna e
festiva presso la RSA di Pandino (CR). Rapporto libero professionale.
Gli interessati potranno contattare: Ufficio Risorse Umane - tel. 030 9930282, oppure lasciare i propri
recapiti all’indirizzo e-mail: [email protected] o al fax n. 030 9930419.
Ricerca medico specialista in Psichiatria (o equipollente eurologia, Psicologia medica)
Il Centro S. Cuore di Gesù Fatebenefratelli di S. Colombano al Lambro (MI), cerca per inserimento
stabile nel proprio organico un Medico Specialista in Psichiatria (o equipollente Neurologia, Psicologia medica) con ruolo di assistente. Contratto ARIS-AIOP.
Inviare Curriculum alla segreteria medica:
Angela [email protected] tel. 0371 207289
Enrica: [email protected] tel. 0371 207288
Occasioni di lavoro
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Ricerca medici specialisti in Ortopedia e in Oculistica - Policlinico San Pietro
Gli Istituti Ospedalieri Bergamaschi, Policlinico San Pietro, primario ospedale privato della provincia
bergamasca facente parte del Gruppo Ospedaliero San Donato e integralmente accreditato al Sistema Sanitario
nazionale, ricercano urgentemente medici specialisti in:
1. Cardiologia;
2. Ortopedia;
3. Oculistica.
Ricerca medico del lavoro - Ambulatorio di Medicina del Lavoro di Merano
L’Ambulatorio di Medicina del Lavoro - Teamprevent S.r.l., sede italiana della BAD Teamprevent, cerca
un medico del Lavoro iscritto all’elenco nazionale secondo art. 38 del D.Lgs. 81/08 per attività su tutto il territorio
della Provincia Autonoma di Bolzano.
La BAD Teamprevent è un rinomato provider dei servizi nell’ambito della sicurezza sul lavoro e delle prestazioni di Medicina del Lavoro nella Germania e sta costruendo una rete delle filiali in vari paesi europei.
Si offre:
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Ricerca medico Fisiatra
La Società Villa dei Gerani Gestione S.r.l., per ampliamento propria attività, ricerca medico Fisiatra.
Requisiti richiesti: laurea con specializzazione in Fisiatria; minimo un anno di esperienza lavorativa; referenze.
Sede di lavoro: Vibo Valentia.
Se interessati inviare candidatura e Curriculum Vitae a: [email protected]
Ricerca medici in Togo
AVIAT (Associazione Volontari Italiani Amici Togo) è una Onlus fondata nel 2005 per dare visibilità ed
organicità ad attività di aiuto ai poveri del Togo. Ricerca medici di ogni campo e specializzazione disposti a partire nel 2014. Le spese del viaggio e del permesso di soggiorno sono a carco del volontario che, durante l’intera missione, sarà ospitato presso la Casa degli Angeli, a Lomè. Si tratta di volontariato puro.
Per richiedere maggiori informazioni: web: www.aviatonlus.altervista.org
E-mail: [email protected] - [email protected] - [email protected] - [email protected]
lavoro
Requisiti:
conoscenza lingua tedesca oppure il progetto di impararla
spirito culturalmente aperto e concreto, considerando la particolarità di un ambiente bilingue e multicultuale
spirito collaborativo
orientamento all’efficienza del proprio lavoro e flessibilità
familiarità con l’utilizzo del computer
Gli interessati potranno inviare Curriculum Vitae all’indirizzo di posta elettronica: [email protected]
di
inquadramento come libero professionista o con contratto d’assunzione
opportunità di una carriera professionale a lungo termine in un ambiente economico-sociale favorevole;
opportunità di formazione
la possibilità di svolgere il proprio lavoro presso i 3 centri ambulatoriali dell’azienda o presso clienti coadiuvato
da personale qualificato
− intera struttura tecnica e organizzativa a disposizione del lavoro di medico competente
− supporto nella ricerca d’appartamento
Occasioni
E’ previsto un contratto a tempo indeterminato.
Gli interessati possono contattare il numero 035 604258 oppure inviare un CV all’indirizzo email:
[email protected] oppure al fax 035 4376115.
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Occasioni di lavoro
Opportunità di lavoro stagione estiva 2014 - Trentino
La Società Holiday System S.r.l. è alla ricerca di medici, anche specializzandi, da inserire come
responsabile sanitario nei propri soggiorni. I periodi variano da 13 a 15 giorni a partire dal 14 di giugno.
Per il turno di 13 giorni è previsto un compenso netto di € 930,00 e per il turno di 15 giorni il compenso netto è di € 1000,00. Per informazioni: Holiday System S.r.l. - tel. 0464 423854 - fax 0464 401091 e-mail: [email protected] - web: www.holidaysystem.it
Opportunità di carriera in Francia per Medici specialisti
Occasioni
2MBC Santè (www.2mbchealth.com), società francese di reclutamento medicale, cerca per i suoi
clienti in cliniche private situate in Francia, medici con le seguenti specialità: Cardiologia, Medicina Fisica e
Riabilitativa, Pneumologia, Medicina Generale, Geriatria, Anestesia, Oftalmologia, Medicina del Lavoro,
Gastroenterologia, Radiologia. I posti disponibili sono situati nel sud della Francia o nell’Ile de France. Le
condizioni sono estremamente interessanti: contratti a tempo determinato o indeterminato con salari di oltre
5000 euro netti al mese o redditi di oltre 200000 euro all’anno.
Le condizioni richieste sono: candidati con la nazionalità europea e studi effettuati in uno dei paesi
dell’Unione europea e conoscenza della lingua francese.
I candidati interessati sono invitati a inviare il proprio curriculum vitae all’indirizzo
e-mail: [email protected] Per ulteriori informazioni contattare il numero +33 642628281.
SEC Pharma
SEC Recruitment Ltd - Divisione Pharma - per multinazionale italiana ricerca:
di
lavoro
− un Medico Pneumologo di Sviluppo Clinico. Laureato in Medicina e Chirurgia e specializzato in malattie
dell’apparato respiratorio, il candidato ideale ha un eccellente percorso accademico, è interessato ad entrare nell’industria farmaceutica e un reale buon inglese parlato e scritto in quanto il ruolo è internazionale.
Previa esperienza sui protocolli clinici desiderata. Sede di lavoro: Emilia Romagna. Si offre un contratto a
tempo indeterminato e ottimo pacchetto retributivo, più pacchetto di relocation. L’opportunità ha brillanti
prospettive di carriera nel lungo periodo in quanto permette di esplorare diverse aree interessanti e di lavorare presso una delle case farmaceutiche più importanti del Mondo.
− un Medical Advisor Internazionale. Laureato in Medicina e Chirurgia, il candidato ideale è un giovane
medico con eccellente percorso accademico, interessato ad entrare nell’industria farmaceutica e un reale
buon inglese parlato e scritto. Si ricerca una persona disposta ad imparare ed essere seguita durante i primi mesi d’impiego. Si ricerca una persona dinamica e positiva. Le mansioni riguardano la stesura di protocolli di ricerca, supporto medico scientifico a tutte le aree aziendali, rapporti con key opinion leaders,
partecipazione a convegni internazionali, training scientifico e rapporto con le filiali di tutto il mondo.
Previa esperienza sui protocolli clinici desiderata. Sede di lavoro: Toscana. Si offre un contratto di un anno con ottime possibilità di rinnovo e tempo indeterminato.
In caso di interesse, inviare un CV aggiornato all’indirizzo mail: [email protected]
Per ulteriori informazioni: +44(0) 2072556600 - www.secrecruitment.com
GlobalMediRec
GlobalMediRec offre nuove opportunità per giovani medici neo-specializzati negli Ospedali del NHS
(Servizio Sanitario Pubblico) nel Regno Unito. Attualmente sono alla ricerca di:
• n. 2 posti per Specialisti Medici (Consultant) in Ematologia. Experience in all aspects of clinical haematology: malignant, general, haemostasis. Experience in laboratory haematology: blood film/bone marrow
reporting, transfusion/coag lab interpretation. At least 4 years clinical experience at Specialist Level.
Si tratta di posti di lavoro a tempo pieno, con 1 anno di contratto iniziale.
Il salario è tra 74.000 - 101.000 pounds per anno, per un orario di lavoro che non supera le 37,5 h settimanali, più le guardie mediche che vengono pagate a parte. L’ospedale è al nord, vicino all’aereoporto.
Per informazioni è possibile inviare il Curriculum Vitae a: [email protected]
Tel. +44 203 2392699 +44 7881590203. L’Assistenza ai medici è totalmente e integralmente gratuita.
Medici e Sport
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35^ edizione dei Giochi Mondiali
della Medicina e della Sanità
Anche quest’anno verranno organizzati i Giochi Mondiali della Medicina e della Sanità e la meta sarà Wels
dell’Alta Austria dove verranno celebrati i “Medigames 2014” dal 21 al 28 giugno 2014.
Per iscriversi, così come per ottenere tutte le informazioni pratiche (programma sportivo, scheda di iscrizione, regolamenti delle competizioni, ecc…) è necessario consultare il sito internet:
www.medigames.com
Per tutte le informazioni complementari e se si desidera ricevere depliants o manifesti dell’evento è possibile contattare Jeremie Roualet al seguente indirizzo e-mail: [email protected]
oppure contattare i seguenti recapiti:
tel. +33 (0) 1 77706515
fax +33 (0) 1 77706514
e-mail: [email protected]
AO XXVII - umero 1
Direttore Responsabile: Dott. Bodini Paolo Umberto
Aut. del Tribunale di Cremona n. 202 del 15 maggio 1987