15975/03 (Presse 369) (OR. fr/en) 2555ª Sessione del Consiglio - AGRICOLTURA E PESCA Bruxelles, 17, 18 e 19 dicembre 2003 Presidente: Signor Giovanni ALEMANNO Ministro delle politiche agricole e forestali della Repubblica italiana Internet: http://ue.eu.int/ E-mail: [email protected] Per ulteriori informazioni: tel. 32-2-285. 95 89 – 32-2-285. 63 19 15975/03 (Presse 369) 1 IT 17-19.XII.2003 SOMMARIO 1 PARTECIPANTI ............................................................................................................................... 4 PUNTI DISCUSSI AGRICOLTURA ............................................................................................................................... 6 IDENTIFICAZIONE DEGLI OVINI E DEI CAPRINI ....................................................................................6 PROTEZIONE DEGLI ANIMALI DURANTE IL TRASPORTO ...................................................................8 CONTROLLI UFFICIALI DEI MANGIMI E DEGLI ALIMENTI................................................................10 LIVELLI MASSIMI DI RESIDUI DI ANTIPARASSITARI .........................................................................11 MERCATI AGRICOLI ....................................................................................................................................12 Proposte sul tabacco, l'olio d'oliva, il cotone e il luppolo ......................................................................12 − PESCA.............................................................................................................................................................13 TAC E CONTINGENTI PER IL 2004............................................................................................................13 Tabella comparativa di TAC e contingenti per il 2003/2004 ...........................................................................16 PIANI DI RICOSTITUZIONE DEGLI STOCK "MERLUZZO BIANCO" E "NASELLO SETTENTRIONALE"......................................................................................................................................25 PREZZI D'ORIENTAMENTO E PREZZI COMUNITARI ALLA PRODUZIONE DI ALCUNI PRODOTTI DELLA PESCA PER IL 2004.....................................................................................27 VARIE..............................................................................................................................................................29 − Igiene dei mangimi.................................................................................................................................29 − Progetto di accordo veterinario tra la Federazione russa e l'Unione europea.........................................29 − Importazioni di riso Basmati ..................................................................................................................29 − Situazione del mercato nel settore delle carni suine...............................................................................30 PUNTI APPROVATI SENZA DISCUSSIONE AGRICOLTURA – Settore del latte - Azzorre......................................................................................................................... I 1 Per le dichiarazioni, conclusioni o risoluzioni formalmente adottate dal Consiglio, il titolo del punto pertinente riporta un'apposita indicazione e il testo è ripreso tra virgolette. ▪ I documenti di cui viene indicato il riferimento sono accessibili nel sito Internet del Consiglio http://ue.eu.int. ▪ Gli atti adottati che comportano dichiarazioni a verbale del Consiglio accessibili al pubblico sono contraddistinti da un asterisco; dette dichiarazioni sono disponibili nel summenzionato sito Internet del Consiglio o possono essere ottenute presso il servizio stampa. ▪ 15975/03 (Presse 369) 2 IT 17-19.XII.2003 – Agricoltura biologica* - Conclusioni del Consiglio................................................................................. I – Assicurazioni agricole* - Conclusioni del Consiglio ............................................................................ IV – Azioni di informazione - Conclusioni del Consiglio...............................................................................V – Autorizzazioni d'importazione .............................................................................................................. VI – OCM "luppolo" ..................................................................................................................................... VI – Pratiche enologiche - Deroghe ............................................................................................................. VII – Sementi................................................................................................................................................. VII – Tabacco ................................................................................................................................................ VII – Ritiro dalla produzione*....................................................................................................................... VII PESCA – Riconversione dei pescatori - Accordo con il Marocco ......................................................................VIII GIUSTIZIA E AFFARI INTERNI – Accordo di riammissione con Hong Kong ..........................................................................................VIII – Europol................................................................................................................................................VIII – Lotta al traffico di droga - Risoluzione del Consiglio.........................................................................VIII – Asilo e migrazione ................................................................................................................................ IX – Cooperazione in materia penale ............................................................................................................ IX E-GOVERNMENT – Erogazione interoperabile di servizi paneuropei di governo elettronico alle amministrazioni pubbliche* - Deliberazione pubblica.......................................................................... IX AVIAZIONE – Sovvenzioni e pratiche tariffarie sleali* - Deliberazione pubblica .........................................................X POLITICA COMMERCIALE – Antidumping - India - Biancheria da letto di cotone...............................................................................X – Azerbaigian, Kazakstan, Tagikistan, Turkmenistan - Prodotti tessili .....................................................X OCCUPAZIONE E POLITICA SOCIALE – Campi elettromagnetici* - Deliberazione pubblica............................................................................... XI RELAZIONI ESTERNE – Accordo di associazione UE/Egitto - Disposizioni commerciali .......................................................... XI 15975/03 (Presse 369) 3 IT 17-19.XII.2003 PARTECIPANTI I Governi degli Stati membri e la Commissione europea erano così rappresentati: Per il Belgio: Sig.ra Sabine LARUELLE Sig. Ludo SANNEN Sig. José HAPPART Ministro federale delle classi medie e dell'agricoltura Ministro fiammingo dell’ambiente, dell’agricoltura e della cooperazione allo sviluppo Ministro dell'agricoltura e delle questioni rurali (Regione vallona) Per la Danimarca: Sig.ra Mariann FISCHER BOEL Ministro dell'alimentazione Per la Germania: Sig.ra Renate KÜNAST Ministro federale della protezione dell'alimentazione e dell'agricoltura Per la Grecia: Sig. Georgios DRYS dei consumatori, Ministro dell’agricoltura Per la Spagna: Sig. Miguel ARIAS CAÑETE Ministro dell'agricoltura, dell'alimentazione, della pesca e degli affari rurali Per la Francia: Sig. Hervé GAYMARD Ministro dell'agricoltura, dell'alimentazione, della pesca e degli affari rurali Per l'Irlanda: Sig. Joe WALSH Sig. Dermot AHERN Ministro dell'agricoltura e dell'alimentazione Ministro delle comunicazioni, degli affari marittimi e delle risorse naturali Per l'Italia: Sig. Giovanni ALEMANNO Ministro delle politiche agricole e forestali Per il Lussemburgo: Sig. Fernand BODEN Ministro dell'agricoltura, della viticoltura e dello sviluppo rurale Per i Paesi Bassi: Sig. Pieter Cornelis VEERMAN Ministro dell'agricoltura, della natura e della qualità degli alimenti Per l'Austria: Sig. Josef PRÖLL Ministro federale dell'agricoltura e delle foreste, dell'ambiente e delle risorse idriche Per il Portogallo: Sig. Armando SEVINATE PINTO Ministro dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca Per la Finlandia: Sig. Kare HALONEN Rappresentante Permanente aggiunto Per la Svezia: Sig.ra Ann-Christin NYKVIST Ministro dell'agricoltura, dell'alimentazione e della pesca Per il Regno Unito: Sig.ra Margaret BECKETT Ministro dell'ambiente, dell'alimentazione e delle questioni rurali * Per la Commissione: Sig. Franz FISCHLER Sig. David BYRNE * Membro Membro * 15975/03 (Presse 369) * * * 4 IT 17-19.XII.2003 I Governi degli Stati aderenti erano così rappresentati: Per la Repubblica ceca: Sig. Pavel RYBNICEK Ministro aggiunto, Ministero dell’agricoltura Per l'Estonia: Sig. Margus RAHUOJA Rappresentante Permanente aggiunto Per Cipro: Sig. Kornelios KORNELIOU Rappresentante Permanente aggiunto Per la Lettonia: Sig. Mārtiņš ROZE Ministro dell'agricoltura Per la Lituania: Sig. Vidmantas KANOPA Sottosegretario di Stato, Ministero dell’agricoltura Per l'Ungheria Sig. Tibor SZANYI Sottosegretario di Stato Per Malta: Sig. George PULLICINO Ministro degli affari rurali e dell'ambiente Per la Polonia: Sig. Wojciech OLEJNICZAK Ministro dell'agricoltura e dello sviluppo rurale Per la Repubblica slovacca: Sig. Ján GOLIAN Sottosegretario di Stato, Ministero dell'agricoltura Per la Slovenia: Sig. Franc BUT Ministro dell’agricoltura 15975/03 (Presse 369) 5 IT 17-19.XII.2003 PUNTI DISCUSSI AGRICOLTURA IDENTIFICAZIONE DEGLI OVINI E DEI CAPRINI Il Consiglio ha adottato a maggioranza qualificata il regolamento del Consiglio che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE, quale riportato nel documento 15229/03. Le delegazioni spagnola, greca e portoghese hanno votato contro, sottolineando in particolare la necessità di un finanziamento comunitario per le misure concernenti l'identificazione elettronica e la creazione di una base dati, da imputarsi al primo pilastro della politica agricola comune e non a misure di sviluppo rurale. La delegazione del Regno Unito, sostenuta dalla delegazione svedese, si è rammaricata di non disporre di un'analisi costi/benefici all'entrata in vigore delle misure. La delegazione svedese, sostenuta dalla delegazione tedesca, si è opposta a qualsiasi finanziamento comunitario di queste misure. Il Commissario Byrne si è compiaciuto per l'adozione del regolamento. Il regolamento intende migliorare e armonizzare la rintracciabilità degli ovini e dei caprini per evitare, per quanto possibile, e limitare la propagazione delle malattie contagiose. Le misure adottate si sono rese necessarie in base all'esperienza acquisita in occasione dell'epidemia di afta epizootica diffusasi nel 2001 nel Regno Unito. Le modifiche più importanti rispetto alla proposta iniziale sono le seguenti: ♦ La banca dati informatizzata sarà obbligatoria dal 1º gennaio 2008, anziché alle date inizialmente proposte del 2004 e 2005. 15975/03 (Presse 369) 6 IT 17-19.XII.2003 ♦ L'età di identificazione dell'animale: tutti gli animali devono essere identificati, sei mesi dopo la nascita (anziché un mese come nella proposta originaria) o almeno prima che escano dall'azienda. La proposta iniziale prevedeva inoltre un'applicazione immediata dal 1º luglio 2003. Il compromesso lascia agli Stati membri un periodo di adattamento di 18 mesi dalla pubblicazione del regolamento. ♦ I mezzi per l'identificazione e la data di entrata in vigore dell'identificazione elettronica: se il primo mezzo d'identificazione è sempre il marchio auricolare apposto su un orecchio, per il secondo mezzo gli Stati membri hanno ora la facoltà di scelta tra un secondo marchio auricolare da apporre all'altro orecchio, un tatuaggio (per il commercio nazionale), un marchio sul pastorale o un identificatore elettronico. La proposta originaria non prevedeva il tatuaggio né il marchio sul pastorale (solo per i caprini). Tuttavia, fino al 1º gennaio 2008, questo secondo mezzo d'identificazione può essere sostituito da un sistema globale che comprende un'identificazione per azienda e individuale (secondo una richiesta ripetuta dell'Irlanda e del Regno Unito) per gli spostamenti di animali all'interno di uno Stato. Dal 1º gennaio 2008, l'identificazione elettronica diventa obbligatoria per tutti gli ovini e i caprini. Preliminarmente, viene presentata al Consiglio, entro il 30 giugno 2006, una relazione interinale per confermare o modificare tale data. La proposta iniziale prevedeva l'applicazione dell'identificazione elettronica sin dal 1º luglio 2006. Il compromesso prevede inoltre una nuova deroga per gli Stati membri il cui patrimonio delle specie ovina e caprina è inferiore o pari a 600 000 capi. 15975/03 (Presse 369) 7 IT 17-19.XII.2003 PROTEZIONE DEGLI ANIMALI DURANTE IL TRASPORTO Il Consiglio ha preso nota dei progressi tecnici realizzati sotto presidenza italiana per quanto riguarda la proposta di regolamento del Consiglio sulla protezione degli animali durante il trasporto, riportati nel documento 15568/03, ed ha convenuto di proseguire l'esame tecnico della proposta nel primo trimestre del 2004. Il Consiglio ha preso atto dell'intenzione della Presidenza irlandese di proseguire attivamente i lavori per consentire una decisione su questo fascicolo dopo il ricevimento del parere del Parlamento europeo, previsto per la primavera del 2004. La Presidenza ha suggerito di basare le disposizioni relative al trasporto degli animali sulla legislazione sociale prevista per i trasportatori, corredandola di taluni requisiti specifici, che tengano conto del tipo di carico trasportato (alimentazione, somministrazione di acqua, periodi di riposo e controlli veterinari). Le delegazioni belga, danese, svedese, olandese e austriaca, senza rimettere in questione la loro disponibilità verso tale approccio, si sono dette favorevoli alla fissazione di un limite massimo per il trasporto degli animali da macello e di un limite massimo per le sequenze di trasporto per gli altri tipi di animali; le delegazioni svedese e danese hanno in particolare sottolineato la necessità di tener maggiormente conto del benessere degli animali, privilegiando la macellazione degli animali nelle vicinanze del luogo di allevamento, nonché il trasporto delle carni anziché il trasporto degli animali. Le delegazioni britannica, olandese, tedesca, svedese e danese hanno auspicato altresì il potenziamento dei controlli durante tutto il trasporto. Il Commissario Byrne si è rallegrato per i progressi realizzati in materia. La proposta introduce nuove misure quali l'estensione del campo d'applicazione ai mercati del bestiame e alle navi adibite al trasporto di animali, l'armonizzazione del documento di autorizzazione dei trasportatori, la definizione di animali "non idonei" al trasporto nonché una procedura di revisione semplificata alla luce dell'evoluzione dei dati scientifici. 15975/03 (Presse 369) 8 IT 17-19.XII.2003 La proposta prevede inoltre il rafforzamento o la codificazione di taluni dispositivi della legislazione in materia di benessere durante il trasporto, in particolare migliorando la formazione del personale che accudisce animali, imponendo un regime più severo al trasporto su lunga distanza e rafforzando il ruolo delle autorità competenti nella supervisione delle operazioni di trasporto e gli strumenti ai fini del controllo e di una migliore applicazione della normativa. La proposta aggiorna infine talune norme tecniche ispirandosi alla revisione della Convenzione europea dell'aprile 2000 per la protezione degli animali durante il trasporto internazionale. 15975/03 (Presse 369) 9 IT 17-19.XII.2003 CONTROLLI UFFICIALI DEI MANGIMI E DEGLI ALIMENTI Il Consiglio ha preso nota dei progressi compiuti riguardo alla proposta di regolamento relativo ai controlli ufficiali dei mangimi e degli alimenti (doc. 6090/03), in particolare per quanto attiene alle tasse e alle sanzioni, e ha preso atto dell'intenzione della Presidenza irlandese di proseguire attivamente i lavori, anche per quanto riguarda la questione del campo di applicazione, al fine di presentare quanto prima al Consiglio un compromesso globale, alla luce del parere del Parlamento europeo in prima lettura, previsto per febbraio 2004. 15975/03 (Presse 369) 10 IT 17-19.XII.2003 LIVELLI MASSIMI DI RESIDUI DI ANTIPARASSITARI Il Consiglio, in base ad una relazione interinale, ha preso nota dell'andamento dei lavori riguardanti la proposta di regolamento concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari. La proposta è intesa a introdurre un sistema che fissi per la Comunità un livello massimo di antiparassitari presenti nei prodotti di origine animale o vegetale, variabile in base alla tossicità degli antiparassitari. La proposta semplificherebbe pertanto il sistema attuale, sostituendo, dopo un periodo transitorio, l'attuale sistema di autorizzazione nazionale mediante una procedura comunitaria di autorizzazione dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (AESA), basata sulla valutazione del rischio. La proposta agevolerebbe gli scambi tra Stati membri sostituendo quattro direttive con un unico regolamento in materia di residui di antiparassitari. Un altro aspetto della proposta consiste nello stabilire un limite massimo per difetto all'uso non autorizzato di antiparassitari (per esempio, uso fortuito). Il parere del Parlamento europeo in prima lettura è previsto per la primavera 2004. Il Commissario Byrne ha espresso l'auspicio che sia reso quanto prima il parere del Parlamento europeo. 15975/03 (Presse 369) 11 IT 17-19.XII.2003 MERCATI AGRICOLI − Proposte sul tabacco, l'olio d'oliva, il cotone e il luppolo Il Consiglio ha proceduto ad un primo dibattito di orientamento politico sulla riforma dei settori del tabacco, del cotone, dell'olio d'oliva e del luppolo, sulla base delle due proposte legislative presentate dalla Commissione, e ha preso nota delle posizioni espresse dalle delegazioni in tale occasione. Esso ha incaricato il Comitato speciale Agricoltura di proseguire attivamente l'esame del fascicolo sulla scorta di questo dibattito e di riferirgli in merito in una prossima sessione. 15975/03 (Presse 369) 12 IT 17-19.XII.2003 PESCA TAC 2 E CONTINGENTI PER IL 2004 Dopo lunghe e difficili discussioni, il Consiglio ha adottato, a maggioranza qualificata, in base ad un compromesso globale elaborato dalla Presidenza, cui si è associata la Commissione, il regolamento "TAC e contingenti per il 2004" che stabilisce, per il 2004, le possibilità di pesca e le condizioni a esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura. Le delegazioni tedesca e svedese hanno votato contro, la delegazione greca si è astenuta. L'adozione di questo regolamento da parte del Consiglio è avvenuta in stretta correlazione con l'accordo sulla proposta di regolamento che istituisce un piano per la ricostituzione degli stock di merluzzo bianco e l'orientamento generale sulla proposta di regolamento che istituisce un piano per la ricostituzione dello stock di nasello settentrionale. Agli atti adottati sono state allegate varie dichiarazioni. Il compromesso contiene la ripartizione per Stato membro delle possibilità di pesca in ciascuna delle zone comunitarie di pesca per il 2004. Esso contiene segnatamente un allegato V che fissa, per il periodo dal 1° febbraio 2004 al 31 dicembre 2004, limitazioni provvisorie dello sforzo di pesca e disposizioni di sorveglianza, d'ispezione e di controllo per taluni stock ittici, che non si applicano alle piccole navi (inferiori a 10 metri). Il Consiglio ha discusso il contenuto di questo allegato, tenendo conto dello stretto legame che intercorre con l'adozione dei piani pluriennali di ricostituzione per il nasello settentrionale e il merluzzo bianco. Le principali modifiche apportate all'allegato V sono le seguenti: • le zone di pesca coperte dalla limitazione dello sforzo di pesca sono il mare del Nord, Scozia occidentale, Skagerrak e Kattegat, mare d'Irlanda, Manica orientale. La proposta originaria comprendeva anche la Manica occidentale, la penisola iberica e la costa atlantica; 2 Totale ammissibile di catture. 15975/03 (Presse 369) 13 IT 17-19.XII.2003 • è prevista una deroga per le navi attrezzate con opportuni sistemi adeguati di controllo dei pescherecci via satellite (SCP) che abbiano formato oggetto di notifica alla Commissione: ad esse non si applica la limitazione dello sforzo di pesca in talune acque della Scozia occidentale; • la definizione dei giorni di pesca è basata sulle giornate di presenza nella zona e fuori dal porto per migliorare e chiarire la nozione di pesca effettiva. La proposta iniziale prendeva in considerazione soltanto il criterio di "giornata fuori dal porto" per definire lo sforzo di pesca; • il periodo di gestione dei giorni computati per lo sforzo di pesca si estende su undici mesi al massimo per dare più flessibilità al sistema di limitazione adottato, mentre la proposta iniziale prevedeva un periodo di gestione di 3 mesi. Il computo dei giorni è invece effettuato su base mensile. Al riguardo, una tabella indica il numero massimo di giorni di presenza nella zona e di assenza dal porto per ogni mese (da 10 a 22 a seconda delle attrezzature di pesca) nelle zone interessate; • tuttavia, sono concesse nuove deroghe per quanto riguarda il numero massimo di giorni di presenza quando le attrezzature di pesca utilizzate dispongono di maglie di reti più grandi in modo da incentivare i pescatori a catture selettive per la Manica orientale e il Kattegat. Sono escluse da queste restrizioni anche le navi le cui catture, nel 2002, non hanno superato il 5% di talune specie (segnatamente il merluzzo bianco, la passera di mare e la sogliola). Alla pesca tradizionale nel Mare d'Irlanda sono assegnati due giorni supplementari in cambio della chiusura di zona per la protezione del novellame al fine di ridurre il tasso di mortalità del merluzzo bianco. In generale, gli aumenti più significativi dei TAC rispetto a quelli adottati per il 2003 riguardano il merluzzo nelle zone I e IIb (+34%), il rombo giallo nelle zone VII e VIIIa,b,d,e (+26%), la rana pescatrice nelle zone VIIIa,b,d (+63%) e VII (+32), l'eglefino nelle zone IIa e Mare del Nord (+65%) eVIIa (+ 156%), il nasello nella maggior parte delle zone (+30%), ad eccezione delle zone VIIIc IX e X, il melù (+95%) nelle zone V, VI, VII, XII e XIV, IIa e Mare del Nord, VIIIa,b,d,e, la sogliola nelle zone Skagerrak e Kattegat, IIIb,c,d,e (+35%). 15975/03 (Presse 369) 14 IT 17-19.XII.2003 Le diminuzioni più importanti dei TAC riguardano invece soprattutto gli stock di merluzzo nel Kattegat (-41%), nelle zone Vb, VI, XII, XIV (-53%), l'alalunga australe nell'Oceano atlantico (-5%), il rombo giallo nella zona II e nel Mare del Nord (-30%) e nelle zone VIIIc, IX, X, COPACE (-44%), la rana pescatrice nelle zone VIIIc, IX, X, COPACE (-42%), il merlano nelle zone VIII (-59%) e VIIIb,k (-49%), la passera di mare nel Kattegat (-44%), l'ippoglosso nero nella zona 3LMNO NAFO (-52%), la sogliola nella zona VIIe (-50%). I dettagli di questo regolamento "TAC e contingenti per il 2004" e il confronto per specie tra i TAC 2003, la proposta della Commissione per il 2004 e il regolamento adottato dal Consiglio figurano nell'allegato. 15975/03 (Presse 369) 15 IT 17-19.XII.2003 Tabella comparativa di TAC e contingenti per il 2003/2004 Proposta (2) Zona di pesca CIEM TAC 2003 (1) Variazione in % rispetto ai TAC 2003 Specie (nome comune) Specie (nome latino) Cicerello Ammodytidae IV (acque norvegesi) 131.000,00 131.000,00 Cicerello Ammodytidae IIa, Skagerrak, Kattegat, Mare del Nord 863.000,00 679.400,00 Lupo di mare Anarhichas lupus V, XIV (acque della Groenlandia) 300,00 Lupo di mare Anarhichas lupus NAFO 0, 1 (acque della Groenlandia) 300,00 Squalo elefante Cetorhinus maximus Aringa Clupea harengus Mar Baltico (unità di gestione 3) Aringa Clupea harengus Acque norvegesi a sud di 62° N Aringa Clupea harengus Skagerrak e Kattegat 68.830,00 60.164,00 - Aringa Clupea harengus I, II (acque UE, acque norvegesi, acque internazionali) 35.500,00 71.542,00 TAC 2004 - DIC 2003 Variazione in % Variazione in % rispetto rispetto ai TAC 2003 alla PROPOSTA 2004 131.000,00 - - 21,27 771.200,00 - 10,64 300,00 - - 100,00 300,00 - - 100,00 60.000,00 61.200,00 2,00 61.200,00 2,00 - 910,00 910,00 - 910,00 - - 12,59 - Acque comunitarie delle zone IV, VI e VII - 74.770,00 13,51 100,00 100,00 ‘ Aringa Clupea harengus IIIb,c,d (acque UE), tranne unità di gestione 3 Aringa Clupea harengus IIId (acque estoni) Aringa Clupea harengus IIId (acque lettoni) ‘ ‘ Aringa Clupea harengus IIId (acque lituane) 2.300,00 ‘ Aringa Clupea harengus Mare del Nord a nord di 53°30' N Aringa Clupea harengus IVc, VIId - - CONSIGLIO 12,59 101,53 78.770,00 5,35 60.164,00 71.542,00 101,53 5,35 78.770,00 - ‘ - 224.458,00 260.502,00 59.542,00 66.098,00 16,06 260.502,00 100,00 16,06 - 66.098,00 - Aringa Clupea harengus Vb, VIaN, Vib 29.340,00 29.340,00 11,01 - Aringa Clupea harengus VIaS, VIIb,c 14.000,00 14.000,00 - 14.000,00 - - Aringa Clupea harengus VIa Clyde 1.000,00 1.000,00 - 1.000,00 - - Aringa Clupea harengus VIIa 4.800,00 4.800,00 - 4.800,00 - - Aringa Clupea harengus VIIe,f 1.000,00 1.000,00 - 1.000,00 - - Aringa Clupea harengus VIIg,h,j,k 15,38 13.000,00 - Granatiere Coryphaenoides rupestris V, XIV (acque della Groenlandia) 2.000,00 2.000,00 - 2.000,00 - - Granatiere Coryphaenoides rupestris NAFO 0, 1 (acque della Groenlandia) 1.350,00 1.350,00 - 1.350,00 - - Acciuga Engraulis encrasicolus VIII 33.000,00 11.000,00 - 66,67 33.000,00 - 200,00 Acciuga Engraulis encrasicolus IX, X, COPACE 34.1.1 (acque UE) 4.700,00 - 41,25 8.000,00 - Merluzzo bianco Gadus morhua 23,04 20.120,00 23,04 13.000,00 11.000,00 - 29.340,00 11,01 - - 18,18 8.000,00 70,21 15975/03 (Presse 369) I, II (acque norvegesi) 16.353,00 20.120,00 - 16 IT 17-19.XII.2003 Proposta (2) Zona di pesca CIEM TAC 2003 (1) Variazione in % rispetto ai TAC 2003 CONSIGLIO Variazione in % Variazione in % rispetto rispetto ai TAC 2003 alla PROPOSTA 2004 Specie (nome comune) Specie (nome latino) Merluzzo bianco Gadus morhua Skagerrak 3.773,00 3.773,00 Merluzzo bianco Gadus morhua Kattegat 2.323,00 1.363,00 - Merluzzo bianco* Gadus morhua Mar Baltico (Suddivisioni 25-32 – acque UE) 18.539,00 - 18.539,00 - - Merluzzo bianco* Gadus morhua Mar Baltico (Suddivisioni 22-24 – acque UE) 18.975,00 - 18.975,00 - - Merluzzo bianco Gadus morhua I, Iib 13.667,00 16.816,00 23,04 18.322,00 34,06 Merluzzo bianco Gadus morhua IIa (acque UE), Mare del Nord 22.659,00 22.659,00 - 22.659,00 - Merluzzo bianco Gadus morhua Acque della Groenlandia 2.000,00 2.000,00 - Merluzzo bianco Gadus morhua IIIb,c,d (acque UE) Merluzzo bianco Gadus morhua Merluzzo bianco TAC 2004 41,33 DIC 2003 3.773,00 1.363,00 - - - 41,33 - 8,96 100,00 47.125,00 ‘ IIId (acque estoni) 650,00 ‘ Gadus morhua IIId (acque lettoni) 950,00 ‘ Merluzzo bianco Gadus morhua IIId (acque lituane) 1.100,00 ‘ Merluzzo bianco Gadus morhua Acque norvegesi a sud di 62° N Merluzzo bianco Gadus morhua Vb (acque UE), VI, XII, XIV Merluzzo bianco Gadus morhua VIIa 1.950,00 2.150,00 Merluzzo bianco Gadus morhua VIIb-k, VIII, IX, X, COPACE 34.1.1 (acque UE) 6.700,00 3.518,00 Merluzzo bianco e eglefino Gadus morhua e Melanogrammus aeglefinus 500,00 500,00 - 500,00 - - Alalunga Germo alalunga Oceano Atlantico (a nord di 5° latitudine N) 38.637,60 41.129,50 6,45 41.129,50 6,45 - Oceano Atlantico (a sud di 5° latitudine N) 35,37 - 426,00 1.808,00 426,00 - 848,00 - - 53,10 426,00 848,00 - - - 53,10 - 10,26 2.150,00 10,26 47,49 5.700,00 - 14,93 62,02 Vb (acque delle Isole Farøer) Alalunga Germo alalunga Passera lingua di cane Glyptocephalus cynoglossus NAFO 2J3KL - - Passera lingua di cane Glyptocephalus cynoglossus NAFO 3NO - - Ippoglosso atlantico Hippoglossus hippoglossus V, XIV (acque della Groenlandia) 200,00 200,00 - 200,00 - - Ippoglosso atlantico Hippoglossus hippoglossus NAFO 0, 1 (acque della Groenlandia) 200,00 200,00 - 200,00 - - Passera canadese Hippoglossoides platessoides NAFO 3M - - Passera canadese Hippoglossoides platessoides NAFO 3LNO - - Totano Illex illecebrosus 15975/03 (Presse 369) NAFO sottozone 3 e 4 2.962,50 Parte UE non specificata 1.914,70 - 35,37 1.914,70 - Parte UE non specificata 17 IT 17-19.XII.2003 Proposta (2) Zona di pesca CIEM CONSIGLIO Variazione in % Variazione in % rispetto rispetto ai TAC 2003 alla PROPOSTA 2004 Specie (nome latino) Smeriglio Lamna nasus Rombo giallo Lepidorhombus spp. IIa (acque UE), Mare del Nord (acque UE) 2.700,00 1.890,00 - 30,00 1.890,00 - 30,00 - Rombo giallo Lepidorhombus spp. Vb (acque UE), VI, XII, XIV 4.360,00 3.600,00 - 17,43 3.600,00 - 17,43 - Rombo giallo Lepidorhombus spp. VII Rombo giallo Lepidorhombus spp. Rombo giallo Acque UE delle zone IV, VI e VII TAC 2003 (1) Variazione in % rispetto ai TAC 2003 Specie (nome comune) TAC 2004 Non soggetto a restrizioni DIC 2003 Non soggetto a restrizioni 14.336,00 16.396,00 14,37 18.099,00 26,25 VIIIa,b,d,e 1.664,00 1.903,00 14,36 2.101,00 26,26 Lepidorhombus spp. VIIIc, IX, X, COPACE 34.1.1 (acque UE) 2.400,00 1.059,00 55,88 1.336,00 Limanda Limanda ferruginea NAFO 3L,N,O 290,00 290,00 - 290,00 Limanda e passera pianuzza Limanda limanda e Platichthys flesus IIa (acque UE), Mare del Nord (acque UE) 23.001,00 13.801,00 Rana pescatrice Lophiidae Iia (acque UE), Mare del Nord (acque UE) Rana pescatrice Lophiidae Vb (acque UE), VI, XII, XIV Rana pescatrice Lophiidae VII Rana pescatrice Lophiidae Rana pescatrice Lophiidae Marlin azzurro Makaira nigricans Oceano Atlantico Capelin Mallotus villosus V, XIV (acque della Groenlandia) Capelin Mallotus villosus Iib Capelin Mallotus villosus NAFO 0,1 Capelin Mallotus villosus NAFO 3NO Elgefino Melanogrammus aeglefinus I, II (acque norvegesi) Elgefino Melanogrammus aeglefinus Acque norvegesi, a sud di 62° N Elgefino Melanogrammus aeglefinus Skagerrak e Kattegat, IIIb,c,d (acque UE) Elgefino Melanogrammus aeglefinus Elgefino Melanogrammus aeglefinus 10,39 10,40 - - 44,33 26,16 - - 40,00 19.551,00 - 7.000,00 6.051,00 - 13,56 7.000,00 - 3.180,00 2.749,00 - 13,55 3.180,00 - - 15,00 41,66 15,68 15,68 15.810,00 20.027,00 26,67 20.902,00 32,21 VIIIa,b,d,e 3.562,00 4.513,00 26,70 5.798,00 62,77 VIIIc, IX, X, COPACE 34.1.1 (acque UE) 4.000,00 1.150,00 - 71,25 2.300,00 4,37 28,47 - 42,50 100,00 103,00 103,00 - 103,00 - - 95.985,00 95.985,00 - 95.985,00 - - - - 25.000,00 25.000,00 - - 2.200,00 2.200,00 - 2.200,00 - - 789,00 789,00 - 789,00 - - 2.143,00 2.143,00 - 2.143,00 - - IIa (acque UE), Mare del Nord 39.521,00 37.202,00 5,87 65.467,00 65,65 VIb, XII, XIV ‚ - - - 100,00 100,00 75,98 15975/03 (Presse 369) 702,00 702,00 - 18 IT 17-19.XII.2003 Proposta (2) Zona di pesca CIEM TAC 2003 (1) Variazione in % rispetto ai TAC 2003 CONSIGLIO Variazione in % Variazione in % rispetto rispetto ai TAC 2003 alla PROPOSTA 2004 Specie (nome comune) Specie (nome latino) Elgefino Melanogrammus aeglefinus Vb, VIa (acque UE) ‘ 6.503,00 Elgefino Melanogrammus aeglefinus Vb (acque UE), VI, XII, XIV 8.675,00 ‘ Elgefino Melanogrammus aeglefinus VII, VIII, IX, X, COPACE 34.1.1 (acque UE) 8.185,00 9.435,00 Elgefino Melanogrammus aeglefinus VII a 585,00 Merlano Merlangius merlangus Skagerrak e Kattegat 723,00 723,00 - 723,00 156,41 - - Merlano Merlangius merlangus IIa (acque UE), Mare del Nord 12.294,00 12.294,00 - 12.294,00 - - Merlano Merlangius merlangus Vb (acque UE), VI, XII, XIV 2.000,00 1.600,00 20,00 1.600,00 20,00 - Merlano Merlangius merlangus VIIa 500,00 514,00 2,80 514,00 2,80 - Merlano Merlangius merlangus VIIb-k 14.110,00 - 55,49 27.000,00 - 14,83 Merlano Merlangius merlangus VIII 5.600,00 2.242,00 - 59,96 4.500,00 - 19,64 Merlano Merlangius merlangus IX, X, COPACE 34.1.1 (acque UE) 1.360,00 1.020,00 - 25,00 1.020,00 25,00 - Merlano e Merluzzo giallo Merlangius merlangus e Pollachius pollachius Acque norvegesi a sud di 62° N 190,00 190,00 - 190,00 - - Nasello Merluccius merluccius Skagerrak e Kattegat, IIIb,c,d (acque UE) 904,00 847,00 - 6,31 1.178,00 30,31 Nasello Merluccius merluccius IIa (acque UE), Mare del Nord (acque UE) 1.053,00 987,00 - 6,27 1.373,00 30,39 Nasello Merluccius merluccius Vb (acque UE), VI, VII, XII, XIV 16.823,00 15.757,00 - 6,34 21.926,00 30,33 Nasello Merluccius merluccius VIIIa,b,d,e 11.220,00 10.509,00 - 6,34 14.623,00 30,33 Nasello Merluccius merluccius VIIIc, IX, X, COPACE 34.1.1 (acque UE) 7.000,00 3.584,00 Melù Micromesistius poutassou I, II (acque norvegesi) 1.000,00 1.000,00 Melù Micromesistius poutassou I, II (zona regolamentata CPANE) - - Melù Micromesistius poutassou V, VI, VII, XII e XIV 107.281,00 ‘ 209.653,00 Melù Micromesistius poutassou IIa (acque UE), Mare del Nord (acque UE) 27.650,00 ‘ 53.934,00 95,06 Melù Micromesistius poutassou IV (acque norvegesi) 19.000,00 19.000,00 19.000,00 - Melù Micromesistius poutassou Vb (acque UE), VI, VII ‘ ‘ Melù Micromesistius poutassou VIIIa,b,d,e 14.654,00 ‘ 28.585,00 95,07 Melù Micromesistius poutassou VIIIc, IX, X, COPACE 34.1.1 (acque UE) 30.415,00 ‘ 59.328,00 95,06 TAC 2004 DIC 2003 6.503,00 - 15,27 9.600,00 100,00 17,29 1,75 31.700,00 ‘ 1.500,00 - - 91,35 100,71 - 39,08 39,11 39,15 39,15 - 48,80 5.950,00 - 15,00 66,02 15975/03 (Presse 369) - - 1.000,00 - - - 19 IT 17-19.XII.2003 Proposta (2) Zona di pesca CIEM TAC 2003 (1) Variazione in % rispetto ai TAC 2003 CONSIGLIO Variazione in % Variazione in % rispetto rispetto ai TAC 2003 alla PROPOSTA 2004 Specie (nome comune) Specie (nome latino) Melù Micromesistius poutassou Vb (acque delle Isole Farøer) 16.000,00 16.000,00 - Melù Micromesistius poutassou V, XIV (acque della Groenlandia) 15.000,00 15.000,00 - - 100,00 Limanda e passera lingua di cane Microstomus kitt e Glyptocephalus cynoglossus IIa (acque UE), Mare del Nord (acque UE) 8.262,00 4.957,00 40,00 7.023,00 - 15,00 Molva e molva azzurra Molva molva e Molva dypterigia Vb (acque delle Isole Farøer) 3.240,00 3.240,00 - 3.240,00 - - Scampo Nephrops norvegicus Skagerrak e Kattegat (acque UE), IIIb,c,d (acque UE) 4.500,00 4.600,00 2,22 4.600,00 2,22 - Scampo Nephrops norvegicus IIa (acque UE), Mare del Nord (acque UE) 16.623,00 18.987,00 14,22 18.987,00 14,22 - Scampo Nephrops norvegicus Vb (acque UE), VI 11.340,00 11.300,00 - 0,35 11.300,00 - 0,35 - Scampo Nephrops norvegicus VII 17.790,00 17.450,00 17.450,00 Nephrops norvegicus VIII a,b,d,e 3.000,00 3.150,00 3.150,00 1,91 5,00 - Scampo 1,91 5,00 Scampo Nephrops norvegicus VIIIc 180,00 36,00 - 80,00 180,00 - 400,00 Scampo Nephrops norvegicus IX, X, COPACE 34.1.1 (acque UE) 600,00 181,00 - 69,83 600,00 - Gambarello boreale Pandalus borealis Skagerrak e Kattegat 5.420,00 5.719,00 5,52 5.719,00 5,52 - Gambarello boreale Pandalus borealis IIa (acque UE), Mare del Nord (acque UE) 4.880,00 4.880,00 - 4.880,00 - - Gambarello boreale Pandalus borealis Acque norvegesi a sud di 62°00’ N 1.040,00 1.040,00 - 1.040,00 - - Gambarello boreale Pandalus borealis V, XIV (acque della Groenlandia) 5.675,00 5.675,00 - 5.675,00 - - Gambarello boreale Pandalus borealis NAFO 3L - 145,00 Mazzancolle Penaeus spp. 4.000,00 4.000,00 Passera di mare Pleuronectes platessa Skagerrak 13.014,00 9.310,00 Passera di mare Pleuronectes platessa Kattegat Passera di mare* Pleuronectes platessa IIIb,c,d (acque UE) Passera di mare Pleuronectes platessa IIa (acque UE), Mare del Nord Passera di mare Pleuronectes platessa Vb (acque UE), VI, XII, XIV Passera di mare Pleuronectes platessa VIIa Passera di mare Pleuronectes platessa VIIb,c Passera di mare Pleuronectes platessa VIId,e TAC 2004 - DIC 2003 16.000,00 - 100,00 41,68 - 231,49 Guiana francese 144,00 - 4.000,00 - 28,46 9.310,00 3.320,00 1.755,00 - 47,14 1.863,00 3.200,00 3.200,00 - 3.200,00 69.282,00 40.873,00 0,69 - - - 28,46 - - 43,89 6,15 - - 41,00 57.923,00 - 16,40 1.534,00 1.227,00 - 20,01 1.227,00 - 20,01 1.675,00 896,00 - 46,51 1.340,00 20,00 160,00 90,00 43,75 160,00 5.970,00 6.060,00 - 41,71 - - 49,55 - 77,78 6.060,00 1,51 15975/03 (Presse 369) 1,51 20 IT 17-19.XII.2003 Proposta (2) Zona di pesca CIEM TAC 2003 (1) Variazione in % rispetto ai TAC 2003 CONSIGLIO Variazione in % Variazione in % rispetto rispetto ai TAC 2003 alla PROPOSTA 2004 Specie (nome comune) Specie (nome latino) Passera di mare Pleuronectes platessa VIIf, g 660,00 470,00 - 28,79 560,00 Passera di mare Pleuronectes platessa VIIh,j,k 582,00 349,00 - 40,03 466,00 - Passera di mare Pleuronectes platessa VIII, IX, X, COPACE 34.1.1 (acque UE) 448,00 448,00 Merluzzo giallo Pollachius pollachius Vb (acque UE), VI, XII, XIV 880,00 704,00 Merluzzo giallo Pollachius pollachius VII 17.000,00 Merluzzo giallo Pollachius pollachius VIIIa,b,d,e 1.680,00 Merluzzo giallo Pollachius pollachius VIIIc 512,00 410,00 - 19,92 410,00 - Merluzzo giallo Pollachius pollachius IX, X, COPACE 34.1.1 (acque UE) 360,00 288,00 20,00 360,00 - Merluzzo carbonaro Pollachius virens I, II (acque norvegesi) 3.600,00 3.600,00 - 3.600,00 - Merluzzo carbonaro Pollachius virens I, II (acque internazionali) - - Merluzzo carbonaro Pollachius virens IIa (acque UE), Skagerrak e Kattegat, IIIb,c,d (acque UE), Mare del Nord 79.200,00 91.200,00 TAC 2004 DIC 2003 15,15 19,93 19,15 33,52 - 448,00 20,00 704,00 17.000,00 - 1.680,00 - - - - - 20,00 - 17.000,00 - - 1.680,00 - - 19,92 - - 25,00 Merluzzo carbonaro Pollachius virens Acque norvegesi a sud di 62° N Merluzzo carbonaro Pollachius virens Merluzzo carbonaro Pollachius virens 91.200,00 - 15,15 15,15 982,00 982,00 - 982,00 - - Vb (acque delle Isole Farøer) 2.500,00 2.500,00 - 2.500,00 - - Vb (acque UE), VI, XII, XIV 17.119,00 19.713,00 19.713,00 - VII, VIII, IX, X, COPACE 34.1.1 (acque UE) 8.710,00 6.968,00 - 15,15 20,00 Psetta maxima e Scophthalmus rhombus IIa (acque UE), Mare del Nord (acque UE) 5.738,00 3.443,00 - 40,00 4.877,00 15,01 Razze Rajidae IIa (acque UE), Mare del Nord (acque UE) 4.121,00 2.473,00 - 39,99 3.503,00 - 15,00 Ippoglosso nero Reinhardtius hippoglossoides I, II (acque norvegesi) 100,00 100,00 Ippoglosso nero Reinhardtius hippoglossoides I, II (acque internazionali) - - Ippoglosso nero Reinhardtius hippoglossoides IIa (acque UE), VI Ippoglosso nero Reinhardtius hippoglossoides V, XIV (acque della Groenlandia) Ippoglosso nero Reinhardtius hippoglossoides NAFO 0,1 (acque della Groenlandia) Ippoglosso nero Reinhardtius hippoglossoides NAFO 3LMNO Salmone atlantico* Salmo salar IIIb,c,d (acque UE) ad esclusione della suddivisione 32 Salmone atlantico Salmo salar IIId (acque estoni) Merluzzo carbonaro Pollachius virens Rombo chiodato e rombo liscio - 6.968,00 - 15,15 20,00 - 41,65 41,65 15975/03 (Presse 369) - 100,00 - - 4.800,00 - 4.800,00 - - 1.500,00 1.500,00 - 1.500,00 - - 17.226,00 8.203,00 52,38 8.203,00 52,38 - 346.918,00 346.918,00 - 346.918,00 - - Non soggette a restrizioni 4.800,00 2.000,00 Non soggette a restrizioni ‘ - - - 100,00 21 IT 17-19.XII.2003 Proposta (2) Zona di pesca CIEM TAC 2003 (1) Variazione in % rispetto ai TAC 2003 CONSIGLIO Variazione in % Variazione in % rispetto rispetto ai TAC 2003 alla PROPOSTA 2004 Specie (nome comune) Specie (nome latino) Salmone atlantico Salmo salar IIId (acque lettoni) 11.000,00 ‘ - 100,00 Salmone atlantico Salmo salar IIId (acque lituane) 4.500,00 ‘ - 100,00 Salmone atlantico* Salmo salar Sottodivisione 32 della IBSFC (acque UE) 40.700,00 28.490,00 - 30,00 - Sgombro Scomber scombrus IIa (acque norvegesi) 12.020,00 12.020,00 - - Sgombro Scomber scombrus IIa (acque UE), Skagerrak e Kattegat, IIIb,c,d (acque UE), Mare del Nord 22.063,00 21.361,00 - Sgombro Scomber scombrus IIa (acque non UE), Vb (acque UE), VI, VII, VIIIa,b,d,e, XII, XIV 310.808,00 Sgombro Scomber scombrus Vb (acque delle Isole Farøer) Sgombro Scomber scombrus VIIIc, IX, X, COPACE 34.1.1 (acque UE) 35.000,00 32.305,00 Scorfano Sebastes spp. V, XII, XIV 16.452,00 Scorfano Sebastes spp. I, II (acque norvegesi) Scorfano Sebastes spp. V, XIV (acque della Groenlandia) Scorfano Sebastes spp. Scorfano TAC 2004 - DIC 2003 30,00 28.490,00 - 12.020,00 3,18 21.381,00 - 3,09 0,09 3.893,00 296.349,00 - 4,65 3.589,00 - 7,81 - 296.349,00 - 4,65 - 3.589,00 - 7,81 - 7,70 - 7,70 32.305,00 - 16.563,00 0,67 16.563,00 0,67 - 1.000,00 1.000,00 - 1.000,00 - - 25.500,00 25.500,00 - 25.500,00 - - NAFO 0, 1 (acque della Groenlandia) 5.500,00 5.500,00 - Sebastes spp. Va (acque islandesi) 3.000,00 3.000,00 - 3.000,00 - - Scorfano Sebastes spp. Vb (acque delle Isole Farøer) 6.300,00 6.300,00 - 6.300,00 - - Scorfano* Sebastes spp. NAFO 3M 3.100,00 3.100,00 - 3.100,00 - - Scorfano Sebastes spp. NAFO 3LN - - Scorfano Sebastes spp. NAFO IF Sogliola Solea solea Skagerrak e Kattegat, IIIb,c,d (acque UE) - 26,80 520,00 49,86 Sogliola Solea solea II, Mare del Nord 15.850,00 13.500,00 - 14,83 17.000,00 7,26 Sogliola Solea solea Vb (acque UE), VI, XII, XIV 106,00 85,00 - 19,81 85,00 Sogliola Solea solea VIIa - 34,26 800,00 - 19,81 20,79 Sogliola Solea solea VIIb,c 80,00 65,00 - 18,75 65,00 - 18,75 Sogliola Solea solea VIId 5.400,00 4.525,00 - 16,20 5.900,00 Sogliola Solea solea VIIe 394,00 197,00 - 50,00 300,00 - 23,86 Sogliola Solea solea VIIf,g 1.240,00 830,00 - 33,06 1.050,00 - 15,32 13.883,00 347,00 - ‘ 254,00 100,00 100,00 100,00 104,72 25,93 1.010,00 664,00 - 20,48 - 9,26 30,39 52,28 26,51 15975/03 (Presse 369) 22 IT 17-19.XII.2003 Proposta (2) Zona di pesca CIEM TAC 2003 (1) Variazione in % rispetto ai TAC 2003 Specie (nome comune) Specie (nome latino) Sogliola Solea solea VIIh,j,k 390,00 Sogliola Solea solea VIIIa,b 3.800,00 2.800,00 Sogliola Solea spp. VIIIcde, IX, X, COPACE 34.1.1 (acque UE) 1.600,00 1.280,00 Spratto Sprattus sprattus Skagerrak e Kattegat 46.250,00 Spratto* Sprattus sprattus IIIb,c,d (acque UE) Spratto Sprattus sprattus Spratto TAC 2004 360,00 - CONSIGLIO DIC 2003 Variazione in % Variazione in % rispetto rispetto ai TAC 2003 alla PROPOSTA 2004 7,69 390,00 - - 26,32 3.600,00 - 5,26 - 20,00 1.520,00 - 5,00 46.250,00 - 46.250,00 - - 122.468,00 152.376,00 24,42 152.376,00 24,42 - IIId (acque estoni) - - Sprattus sprattus IIId (acque lettoni) 6.000,00 ‘ - 100,00 Spratto Sprattus sprattus IIId (acque lituane) 13.000,00 ‘ - 100,00 Spratto Sprattus sprattus IIa (acque UE), Mare del Nord (acque UE) - 0,83 - Spratto Sprattus sprattus - - Spinarolo/gattuccio Squalus acanthias 20,71 - Marlin bianco Tetrapturus alba Oceano Atlantico - Suro Trachurus spp. IIa (acque UE), Mare del Nord (acque UE) Suro Trachurus spp. Vb (acque UE), VI, VII, VIIIa,b,d,e, XII, XIV Suro Trachurus spp. VIIIc, IX Suro Trachurus spp. X, COPACE Azzorre 3.200,00 Suro Trachurus spp. X, COPACE Madeira Suro Trachurus spp. X, COPACE Isole Canarie Busbana norvegese Trisopterus esmarki IIa (acque UE), Skagerrak e Kattegat, Mare del Nord (acque UE) Busbana norvegese Trisopterus esmarki IV (acque norvegesi) Tonno rosso Thunnus thynnus Oceano Atlantico (a est di Mediterraneo Tonno obeso Thunnus obesus Oceano Atlantico Pesce spada Xiphias gladius Oceano Atlantico (a nord di 5° latitudine N) 8,33 28,57 18,75 240.000,00 238.000,00 VIIde 9.600,00 9.600,00 IIa (acque UE), Mare del Nord (acque UE) 5.640,00 4.472,00 - 46,50 - 238.000,00 - 9.600,00 20,71 4.472,00 - - 46,50 - 13,01 46.788,00 12,29 20,65 131.879,00 11,09 55.000,00 1,45 - 3.200,00 - 3.200,00 - - 1.600,00 1.600,00 - 1.600,00 - - 1.600,00 1.600,00 - 1.600,00 - - 173.000,00 173.000,00 - 173.000,00 - - 50.000,00 50.000,00 - 50.000,00 - - 19.231,70 18.450,00 - 4,06 18.450,00 - 4,06 - 36.840,00 35.937,20 2,45 35.937,20 - 2,45 - 6.745,60 6.841,30 1,42 6.841,30 - 1,42 2,53 41.667,00 46,50 0,83 36.248,00 - 29,08 130.000,00 55.000,00 103.152,00 - 48.900,00 - 27,85 12,47 Pesce spada Pesce piatto 15975/03 (Presse 369) Xiphias gladius 45° longitudine O) e - Oceano Atlantico (a sud di 5° latitudine N) 6.002,00 5.964,30 - Vb (acque delle Isole Farøer) 1.000,00 1.000,00 0,63 5.850,00 - 1.000,00 1,92 - - 23 IT 17-19.XII.2003 1) 2) * Regolamento (CE) n. 2341/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, allegati IA, IB, IC, ID, IE, IF. Proposta di regolamento del Consiglio sulla fissazione di TAC e contingenti per il 2004, allegati IA, IB, IC, IE. Non include gli Stati membri la cui adesione all’Unione europea è prevista per il maggio 2004. 15975/03 (Presse 369) 24 IT 17-19.XII.2003 PIANI DI RICOSTITUZIONE DEGLI STOCK "MERLUZZO BIANCO" E "NASELLO SETTENTRIONALE" Il Consiglio, avendo la delegazione belga dichiarato di volersi astenere, è giunto ad un accordo politico all'unanimità sul regolamento che istituisce piani di ricostituzione degli stock di merluzzo bianco e nasello settentrionale, in base a un compromesso globale messo a punto dalla Presidenza, cui si è associata la Commissione. Il Consiglio ha delineato altresì un orientamento generale, in attesa del parere del Parlamento europeo, per quanto riguarda il regolamento che istituisce piani per la ricostituzione dello stock di nasello settentrionale. Rispetto alle proposte iniziali, l'accordo politico raggiunto e l'orientamento generale delineatosi su questi piani di ricostituizione comportano le seguenti modifiche principali: • per quanto riguarda la ricostituzione degli stock di nasello settentrionale, sono soppresse le disposizioni originarie riguardanti la limitazione dello sforzo di pesca; • l'accordo politico sul merluzzo bianco fissa un sistema di limitazione dello sforzo di pesca che non si basa più sui chilowatt-giorni, ma sulle zone di pesca e le attrezzature di pesca, secondo quanto stabilito nell'allegato V del regolamento "TAC e contingenti" (vedi sopra); • per stabilire il TAC applicabile, il tasso di mortalità per il nasello settentrionale è ormai fissato allo 0,25%. Tuttavia, non si può adottare un TAC qualora, in base al parere scientifico più recente del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM), si reputi che ciò porterebbe ad una riduzione della biomassa degli stock adulti. La proposta iniziale fissava il TAC in base all'aumento delle quantità dei pesci adulti; • la notifica preventiva alle autorità competenti da parte del capitano della nave dei quantitativi sbarcati di nasello e di merluzzo bianco si applica soltanto se tali quantitativi sono pari o superiori a una tonnellata per il merluzzo bianco e due tonnellate per il nasello; è fissato un limite minimo di 50 kg al di sotto del quale non si applica la notifica preventiva per qualsiasi specie di merluzzo e per le sole specie regolamentate nel caso del nasello settentrionale; • il margine di tolleranza per le quantità di nasello e di merluzzo bianco registrate nel libro di bordo è pari all'8%; 15975/03 (Presse 369) 25 IT 17-19.XII.2003 • per quanto riguarda i controlli da parte delle autorità di uno Stato membro delle quantità catturate di nasello e di merluzzo bianco, è ora previsto un sistema di controlli per campione rappresentativo pari almeno al 20% delle catture sbarcate, pesate alla presenza di funzionari dello Stato preposti ai controlli, in luogo dei controlli sistematici su tutti i quantitativi perscati. Le due proposte "merluzzo bianco" e "nasello settentrionale" sostituiscono una proposta iniziale presentata dalla Commissione nel dicembre 2001, il cui scopo era di assicurare la ricostituzione degli stock di queste due specie, che secondo i pareri scientifici del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) sono gravemente minacciate dalla pesca eccessiva. Successivamente si erano adottate misure provvisorie per taluni stock di merluzzo bianco in occasione della riforma della PCP, nell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 2341/2002 relativo ai TAC e ai contingenti. I piani di ricostituzione presentai nel 2003 mirano a consentire un rinnovo ad un ritmo del 10% l'anno del quantitativo di nasello adulto in mare e del 30% per il merluzzo. Le zone interessate sono le zone di pesca del Kattegat, del Mare del Nord, compresi lo Skagerrak e la Manica orientale, la Scozia occidentale e il Mare d’Irlanda. Le zone contemplate dalla proposta per quanto concerne il nasello sono il Kattegat, il Mare del Nord compreso lo Skagerrak, la Scozia occidentale, la Manica, il Mare d’Irlanda, il Mar Celtico, l’Irlanda occidentale e il golfo di Biscaglia. Questi piani fissano le dimensioni minime assolute dello stock, al di sotto delle quali gli esperti scientifici ritengono che sussista il pericolo di esaurimento totale; comprendono limiti di cattura mediante i totali ammissibili di cattura (TAC) fissati in modo da consentire un aumento della risorsa (+30%) per il merluzzo - la specie più minacciata - e +10% per il nasello). Inoltre, le due proposte comprendono una parte intesa a limitare lo sforzo di pesca basata su un sistema di chilowatt-giorni. Si prevedono infine misure di controllo, di accompagnamento e di sorveglianza. 15975/03 (Presse 369) 26 IT 17-19.XII.2003 PREZZI D'ORIENTAMENTO E PREZZI COMUNITARI ALLA PRODUZIONE DI ALCUNI PRODOTTI DELLA PESCA PER IL 2004 Il Consiglio ha adottato all'unanimità, sulla base di un compromesso della Presidenza appoggiato dalla Commissione e con l'astensione della delegazione francese, il regolamento che fissa, per la campagna di pesca 2004, i prezzi d'orientamento e i prezzi comunitari alla produzione di alcuni prodotti della pesca in conformità del regolamento (CE) n. 104/2000 (doc. 15808/1/03 + COR 1). La delegazione francese ha chiesto che il prezzo d'orientamento del merluzzo carbonaro fosse ridotto soltanto del 3% rispetto al 2003, mentre la proposta iniziale prevedeva una riduzione del 6%. Il compromesso della Presidenza propone una riduzione del 5%. La proposta iniziale è stata oggetto delle seguenti modifiche: • il prezzo d'orientamento del merluzzo bianco è stato rivisto al rialzo (+ 0,5%), portandolo a 1631 euro/t invece dei 1623 euro/t proposti inizialmente; • il prezzo d'orientamento del merluzzo carbonaro è stato rivisto al rialzo (+ 1%), portandolo a 766 euro/t invece dei 758 euro/t proposti inizialmente; • il prezzo d'orientamento della molva è stato rivisto al rialzo (+1%), portandolo a 1214 euro/t invece dei 1201 euro/t proposti inizialmente; • il prezzo d'orientamento della passera di mare (dal 1/5/2002 al 31/12/2002) è stato rivisto al rialzo (+ 1%), portandolo a 1499 euro/t invece dei 1484 euro/t proposti inizialmente; • il prezzo d'orientamento del nasello è stato rivisto al rialzo (+ 0,5%), portandolo a 3731 euro/t invece dei 3713 euro/t proposti inizialmente; • il prezzo d'orientamento della limanda è stato rivisto al rialzo (+ 1%), portandolo a 877 euro/t invece dei 868 euro/t proposti inizialmente; 15975/03 (Presse 369) 27 IT 17-19.XII.2003 • il prezzo d'orientamento del tonno bianco è stato rivisto al rialzo portandolo a 2265 euro/t (+2,5%), invece dei 2210 euro/t proposti inizialmente, per i pesci interi o eviscerati con testa e a 2515 euro/t (+ 2,1%), invece dei 2464 euro/t proposti inizialmente, per i pesci eviscerati; • il prezzo d'orientamento dei gamberetti grigi è stato rivisto al rialzo (+ 1,5%), portandolo a 2391 euro/t invece dei 2354 euro/t proposti inizialmente; • il prezzo d'orientamento dei gamberelli cotti in acqua è stato rivisto al rialzo (+ 1%), portandolo a 6411 euro/t invece dei 6344 euro/t proposti inizialmente; • il prezzo d'orientamento degli scampi interi è stato rivisto al rialzo (+ 0,5%), portandolo a 5337 euro/t invece dei 5310 euro/t proposti inizialmente; • il prezzo d'orientamento della sogliola è stato rivisto al rialzo (+ 0,5%), portandolo a 6748 euro/t invece dei 6714 euro/t proposti inizialmente; • il prezzo d'orientamento del polpo è stato rivisto al rialzo (+ 1%), portandolo a 2119 euro/t invece dei 2098 euro/t proposti inizialmente; • il prezzo d'orientamento dei calamari è stato rivisto al rialzo (+ 1%), portandolo a 1168 euro/t invece dei 1156 euro/t proposti inizialmente; • il prezzo comunitario alla produzione del tonno albacora è stato rivisto al rialzo (+ 1%), portandolo a 1219 euro/t invece dei 1207 euro/t proposti inizialmente. Il regolamento (CE) n. 104/2000, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della pesca e dell'acquacoltura, prevede all'articolo 18 la fissazione di un prezzo di orientamento per ciascuno dei prodotti di cui all'allegato I e per ciascuno dei prodotti o gruppi di prodotti di cui all'allegato II. Tale prezzo è calcolato sulla base della media dei prezzi rilevati per una parte significativa della produzione comunitaria sui mercati all'ingrosso o nei porti nel corso delle ultime tre campagne di pesca che precedono quella per la quale viene fissato il prezzo. Si tiene conto inoltre delle prospettive di evoluzione della produzione e della domanda. Altri criteri di cui tener conto riguardano la stabilizzazione dei corsi di mercato, il sostegno del reddito dei produttori e gli interessi dei consumatori. 15975/03 (Presse 369) 28 IT 17-19.XII.2003 VARIE − Igiene dei mangimi La Presidenza ha informato il Consiglio sulla situazione dei lavori relativi alla proposta di regolamento che stabilisce i requisiti per l'igiene dei mangimi figurante nel documento 15617/03. Il 14 aprile 2003 la Commissione ha presentato la proposta in questione, intesa a stabilire i requisiti per un sistema globale di registrazione di tutti gli operatori del settore dei mangimi nonché requisiti in materia di produzione dei mangimi, compresi quelli per le imprese nel settore dei mangimi a livello della produzione primaria. − Progetto di accordo veterinario tra la Federazione russa e l'Unione europea Il Consiglio è stato informato dalla Presidenza e dalla Commissione sullo stato dei negoziati con la Federazione russa riguardanti il progetto di accordo veterinario, in seguito alla riunione tenutasi a Mosca il 10 dicembre u.s.. La Presidenza ha espresso compiacimento per lo spirito costruttivo delle parti negoziali e per la loro volontà di raggiungere entro il 1º maggio 2004 un accordo nel cui ambito si potrà sviluppare la cooperazione tra le due parti in campo veterinario. La delegazione irlandese ha dichiarato che i lavori realizzati costituiscono una valida base di discussione in vista di un accordo prossimo. Varie delegazioni hanno altresì sottolineato la necessità di giungere rapidamente ad un accordo. − Importazioni di riso Basmati La delegazione del Regno Unito ha richiamato l'attenzione del Consiglio e della Commissione su una proposta sottoposta al comitato di gestione intesa ad escludere dal beneficio della riduzione dei dazi all'importazione pari a 250 euro/t alcune varietà di riso Basmati ("Pusa" e "Super") particolarmente importanti per il Pakistan - secondo la delegazione del Regno Unito sarebbe così interessato l'80% delle esportazioni pachistane di riso Basmati - in seguito a frodi constatate nel quadro delle importazioni di riso Basmati (doc. 16103/03). 15975/03 (Presse 369) 29 IT 17-19.XII.2003 Tale delegazione, sostenuta da quella olandese, ha chiesto che la Commissione cerchi alternative ad una pura e semplice esclusione di dette varietà ibride di riso. Il Commissario Fischler ha dichiarato innanzi tutto che la proposta di regolamento in questione è ancora all'esame del comitato di gestione competente. Ha sottolineato che l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ha constatato quattro casi di frode nel quadro delle importazioni di dette varietà di riso e che la proposta è stata presentata per porre fine a tali frodi penalizzanti per il consumatore europeo. Ha rilevato inoltre che il divario di prezzo tra la varietà tradizionale Basmati e le varietà ibride "Pusa" e "Super" giustifica un'esclusione dal beneficio della riduzione dei dazi doganali pari a 250 euro/t che è in vigore dal 1996. Infine, ha fatto presente che, in attesa di una soluzione accettabile sia per gli esportatori sia per i consumatori, fino al secondo trimestre del 2004 sono previsti certificati di autenticità per le importazioni di riso Basmati. − Situazione del mercato nel settore delle carni suine La delegazione austriaca ha attirato l'attenzione del Consiglio e della Commissione sulla situazione estremamente degradata del mercato delle carni suine in Europa e in tale contesto ha proposto il ripristino delle restituzioni all'esportazione di carni suine verso i paesi terzi, in particolare verso la Russia, al fine di ridurre gli stock esistenti sul mercato europeo (doc. 16128/03). La situazione deteriorata del mercato in questione è legata principalmente all'apprezzamento dell'euro rispetto al dollaro, al minor consumo di carne suina in Europa e infine all'aumento del prezzo dei mangimi in seguito alla siccità verificatasi in Europa nell'estate 2003 che ha comportato la riduzione dei quantitativi disponibili di cereali destinati all'alimentazione animale. Il prezzo della carne suina è sceso così a circa 1 euro/kg in vari paesi europei (Portogallo, Paesi Bassi, Francia). Al fine di contrastare la degradazione della situazione, la Commissione ha deciso l'introduzione dell'ammasso privato per un determinato quantitativo di carne suina a partire dal 22 dicembre 2003. 15975/03 (Presse 369) 30 IT 17-19.XII.2003 La delegazione austriaca ha ricevuto il sostegno di varie delegazioni, alcune delle quali ritengono che l'aiuto all'ammasso privato rinvii il problema di fondo della degradazione del settore senza risolverlo. Le delegazioni danese, svedese e del Regno Unito hanno emesso riserve in merito al principio del ripristino di restituzioni all'esportazione per la carne fresca e congelata, in particolare alla luce dei negoziati in corso nel quadro dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC). La delegazione spagnola ha chiesto il ripristino di dette restituzioni e l'aumento delle restituzioni per i prodotti trasformati. La delegazione portoghese ha chiesto di riesaminare i dazi all'importazione di granturco al fine di ridurre i costi di alimentazione degli animali. Il Commissario Fischler si è dichiarato d'accordo con tutte le delegazioni per quanto riguarda la constatazione di un'eccezionale degradazione del settore. Ha rilevato tuttavia che la sua istituzione ritiene preferibile concedere un aiuto all'ammasso privato e poi, nelle prossime settimane, riesaminare la situazione del mercato alla luce dei provvedimenti adottati, prima di decidere il ricorso a restituzioni. Ha così sostenuto che oltre ai rischi commerciali a livello di OMC derivanti dall'istituzione di restituzioni all'esportazione, tale provvedimento potrebbe comportare entro il 1ºmaggio 2004 una distorsione della concorrenza tra gli Stati membri beneficiari del provvedimento e gli Stati aderenti. Ha riconosciuto l'esistenza di problemi specifici al Portogallo per quanto concerne le importazioni di granturco e ha comunicato i provvedimenti imminenti che dovrebbero essere presi al riguardo dalla sua istituzione. 15975/03 (Presse 369) 31 IT 17-19.XII.2003 PUNTI APPROVATI SENZA DISCUSSIONE AGRICOLTURA Settore del latte - Azzorre Il Consiglio ha adottato all'unanimità, con l'astensione della delegazione italiana, un regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 1453/2001 recante misure specifiche a favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli e che abroga il regolamento (CEE) n. 1600/92 (Poseima) per quanto riguarda l’applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari nelle Azzorre (doc. 15194/03). Tale regolamento, adottato senza modifiche e fondato sull'articolo 299, paragrafo 2 del trattato CE, mira a prorogare il periodo di deroga per il prelievo supplementare nel settore lattiero-caseario per quanto concerne le Azzorre, tenuto conto delle difficoltà per conformarsi all'obiettivo di produzione. Agricoltura biologica* - Conclusioni del Consiglio Il Consiglio ha adottato la seguenti conclusioni sulla strategia per un piano d’azione europeo per l’agricoltura biologica e per i relativi prodotti (doc. 15908/03): "Nel maggio 2001 si è tenuta in Danimarca la conferenza "Agricoltura biologica – verso un’azione comune in Europa" organizzata dal Ministero danese dell’agricoltura. Tale conferenza faceva seguito a quella tenuta in Austria nel 1999 ed aveva come oggetto l’avvio del piano di azione per un ulteriore sviluppo dell’agricoltura biologica in Europa. La questione è stata presentata all’ordine del giorno del Consiglio "Agricoltura" del 19 giugno 2001. La Commissione europea ha predisposto un documento riguardante “Analisi della fattibilità di un piano d’azione europeo per l’agricoltura biologica e per i relativi prodotti” (doc. 15619/02 del 20 dicembre 2002). Nell’ambito delle riunioni che si sono tenute a Bruxelles nel 2003, si è riscontrato l’unanime apprezzamento degli Stati Membri per l’iniziativa della Commissione e l’invito da parte degli stessi ad avviare i lavori di stesura del piano d’azione. Nella riunione svoltasi a Salisburgo nel novembre 2003, la Conferenza europea sullo sviluppo rurale ha sottolineato l'obiettivo fondamentale di rafforzare la competitività del settore agricolo attraverso la diversificazione, l'innovazione e il valore aggiunto dei prodotti, tenendo conto della diversità del potenziale agricolo nelle varie zone rurali. 15975/03 (Presse 369) I IT 17-19.XII.2003 Considerando che: vi è l’esigenza di uniformare le molteplici definizioni di “agricoltura biologica” adottate da istituzioni quali l’Unione europea, le Nazioni Unite (FAO e Codex Alimentarius), singoli Stati e organizzazioni internazionali (IFOAM). Si rende necessario, quindi, tentare di raggiungere un accordo per un’univoca definizione; vi è l’esigenza di collocare l’agricoltura biologica fra gli elementi di forza del sistema agroalimentare europeo, assieme ai prodotti tipici e a quelli di alta qualità, come elemento avanzato della “sostenibilità” dell’intero comparto agricolo e agroalimentare. Conseguentemente essa deve essere sostenuta da un adeguato sistema di ricerca - innovazione, integrato a livello europeo; si è constatato come l’agricoltura biologica sia determinante ai fini della salvaguardia delle biodiversità e delle risorse non rinnovabili utilizzate in agricoltura, nonché per l’attuazione delle politiche di sviluppo rurale, per la sicurezza e la qualità delle produzioni alimentari, svolgendo così un ruolo trainante sull’intero sistema agricolo e agroalimentare europeo; è essenziale il ruolo che la nuova PAC riveste per l’effettiva possibilità di mantenere e sviluppare la base produttiva del settore, per cui è indispensabile che il piano di azione valuti anche l'impatto dei vari strumenti attuativi della riforma sull'agricoltura biologica fornendo in tal modo un'ulteriore orientamento agli Stati membri per le loro scelte riguardo a tali strumenti; è dimostrato che l’agricoltura biologica svolge un’importante azione sul fronte delle politiche ambientali, riguardo in particolare alla riduzione delle emissioni nocive nell’atmosfera, la lotta alla desertificazione, la tutela e la conservazione delle risorse idriche e degli ambienti naturali; alla luce delle decisioni assunte dall’Unione in ordine alla produzione e alla commercializzazione ed etichettatura di OGM, nonché delle linee guida in materia di coesistenza tra produzioni convenzionali e biologiche e quelle geneticamente modificate va esaminata la questione della compatibilità della produzione di OGM con la produzione biologica in particolare per evitare la presenza accidentale di OGM; l'espansione dell'agricoltura biologica dovrebbe essere permanente in virtù di un aumento della domanda di prodotti biologici. Pertanto le iniziative volte a migliorare le condizioni di commercializzazione e a garantire una migliore informazione dei consumatori svolgono un ruolo chiave. Il Consiglio dell'Unione europea per quanto sopra detto: − invita la Commissione ad aggiornare gli obiettivi fissati nel documento preparatorio, in modo da articolare le azioni del piano d'azione europeo in relazione al ruolo strategico da attribuire all’agricoltura biologica nell’ambito delle politiche ambientali dell’Unione e all’evoluzione del quadro di riferimento intervenuto con la riforma della PAC; 15975/03 (Presse 369) II IT 17-19.XII.2003 − invita la Commissione, alla luce delle decisioni assunte dall’Unione in ordine alla produzione e alla commercializzazione ed etichettatura di OGM nonché delle linee guida in materia di coesistenza tra produzioni convenzionali e biologiche e quelle geneticamente modificate, ad inserire, fra gli obiettivi strategici del piano d’azione, la tutela e la valorizzazione delle produzioni ottenute con il metodo biologico mediante appropriate misure per la produzione biologica che prevedano, tra l’altro, il controllo della presenza accidentale di OGM; − invita la Commissione a farsi promotrice, anche a livello internazionale, di iniziative volte a raggiungere l'obiettivo di una definizione dell’"agricoltura biologica" e di "prodotto ottenuto con metodo biologico". A tal fine si invita la Commissione a valutare i costi e i benefici dell'utilizzazione del logo europeo per tutti i prodotti dell'agricoltura biologica indipendentemente dalla loro origine senza escludere l'uso di altri logo, e ad attivare efficaci iniziative comunitarie rivolte a tutti i consumatori europei per la promozione del consumo e del commercio di tali prodotti con paesi terzi e il miglioramento della loro libera circolazione; − invita la Commissione ad inserire tra gli obiettivi strategici del piano d'azione l'esame della possibilità per gli Stati membri di incoraggiare iniziative volontarie volte a determinare zone rurali per la valorizzazione di prodotti con valore aggiunto quali quelli biologici, tipici e tradizionali in una logica di sviluppo locale di prodotti di qualità. Al fine di migliorare in questo modo la competitività del settore agricolo nonché l'organizzazione tra i vari operatori della filiera di produzione biologica, si terrà conto della diversità del potenziale agricolo nelle varie zone rurali; − invita la Commissione ad esaminare ulteriormente la necessità di istituire a livello europeo: a) un Comitato indipendente che possa fornire consulenza tecnico-scientifica, orientare la ricerca e l'innovazione per l’agricoltura biologica e promuovere le sinergie nell'ambito di una rete tra i centri d’eccellenza dei singoli Stati membri; b) un osservatorio economico che valuti l'evoluzione della domanda e dell'offerta di prodotti biologici; − invita la Commissione a proseguire nell'adeguamento della normativa di base in materia di controlli, allo scopo di inserire ulteriormente l'intera filiera del biologico nel sistema di controllo adottando un approccio basato sul rischio, di potenziare la tracciabilità dei prodotti e di semplificare le procedure burocratiche. In tale contesto occorre tener conto anche delle importazioni di prodotti biologici provenienti da paesi terzi; − invita, infine, la Commissione a informare il Consiglio, al più tardi nel febbraio 2004, in merito ai progressi del piano di azione europeo, per una presentazione definitiva dello stesso al più tardi nel maggio 2004." 15975/03 (Presse 369) III IT 17-19.XII.2003 Assicurazioni agricole* - Conclusioni del Consiglio Il Consiglio ha adottato le seguenti conclusioni sulla gestione dei rischi in agricoltura (doc. 15968/03): "Considerando quanto segue: la riforma della PAC decisa a Lussemburgo nel giugno 2003 prevede per gli agricoltori un sistema modificato di sostegno al reddito agricolo, disaccoppiato dalla produzione, che dovrebbe assicurare un reddito minimo stabile agli agricoltori. Tuttavia, la strategia globale di maggiore orientamento al mercato nel settore agricolo unitamente alle prossime fasi verso la liberalizzazione del commercio di prodotti agricoli può accrescere l'esposizione ai rischi di mercato; inoltre, la produzione agricola si rivela particolarmente fragile di fronte ai rischi naturali, legati a fattori climatici o zoosanitari, che possono mettere in pericolo la sostenibilità economica delle aziende agricole; come conseguenza dell'evoluzione economica e della crescente preoccupazione in materia di ambiente e di sicurezza alimentare, l'attività agricola nell'UE si trova confrontata a incertezze supplementari che trascendono i rischi naturali tradizionali; nel gennaio 2001 la Commissione ha fornito una prima analisi degli strumenti di gestione dei rischi per l'agricoltura dell'UE, che è stata discussa, durante la Presidenza svedese, in seno ai competenti organi del Consiglio; le conclusioni della Presidenza sulle assicurazioni agricole nella gestione dei rischi nel settore dell'agricoltura e dell'allevamento si basavano su un memorandum presentato dalla Presidenza spagnola il 18 marzo 2002 e la conferenza internazionale sul tema "Assicurazioni agricole e garanzia dei redditi", svoltasi a Madrid il 13 e 14 maggio 2002, si è concentrata sul ruolo potenziale delle assicurazioni agricole; un memorandum della Presidenza greca sui rischi naturali e le assicurazioni nel settore agricolo è stato presentato al Consiglio il 7 maggio 2003 e il 6 giugno 2003 si è tenuto a Salonicco un seminario per esaminare i possibili interventi in caso di calamità naturali nel settore agricolo; nella dichiarazione iscritta nel processo verbale della sessione del Consiglio del 29 settembre 2003, in cui sono stati adottati i regolamenti sulla riforma della PAC, la Commissione ha annunciato che esaminerà misure specifiche volte ad affrontare rischi, crisi e disastri a livello nazionale in agricoltura e che presenterà una relazione accompagnata da proposte adeguate al Consiglio entro la fine del 2004, 15975/03 (Presse 369) IV IT 17-19.XII.2003 il Consiglio invita pertanto la Commissione: 1. a continuare a guidare il dibattito sugli strumenti di gestione dei rischi in agricoltura: per facilitare lo scambio di informazioni ed opinioni tra gli Stati membri, la relazione della Commissione prevista per la fine del 2004 dovrebbe fornire un inventario aggiornato dei diversi strumenti di gestione dei rischi disponibili negli Stati membri, riguardante l'attuale UE a 15 Stati e i paesi in fase di adesione; 2. ad esaminare i pro e i contro delle varie opzioni per la gestione dei rischi nell'ambito delle organizzazioni comuni di mercato e della nuova generazione di programmi di sviluppo rurale. Malgrado le responsabilità proprie al settore dell'agricoltura bisognerebbe prendere in considerazione ed esaminare nuovi possibili strumenti per sostituire, se del caso, le misure attuali alle seguenti condizioni: si devono evitare distorsioni della concorrenza ed osservare le regole dell'OMC e il finanziamento di misure deve rispettare gli impegni finanziari già in essere; 3. a valutare le opportunità offerte dagli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato nel settore agricolo per lo sviluppo di sistemi nazionali di gestione dei rischi nel rispetto del principio di sussidiarietà e del mercato comune, suggerendo eventuali adattamenti necessari." Azioni di informazione - Conclusioni del Consiglio Il Consiglio ha adottato le seguenti conclusioni sulle azioni di informazione riguardanti la politica agricola comune: "Considerando quanto segue: 1. Il regolamento 814/2000 costituisce un quadro giuridico solido per l'esecuzione dei compiti di informazione della PAC. 2. L'esperienza del triennio trascorso presenta un bilancio globalmente positivo in termini di qualità delle azioni finanziate o cofinanziate e la validità della politica attuata potrà essere pienamente giudicata dopo che sarà stato valutato l'impatto delle misure. 3. L'esperienza dimostra che per il momento non vi è alcun motivo di modificare i due pilastri della politica di informazione, ossia le azioni cofinanziate dal FEAOG su proposta di terzi e le azioni intraprese per iniziativa della Commissione, che sono finanziate al 100% dal FEAOG. 4. Le disponibilità finanziarie non sono state utilizzate al massimo della loro capacità; le cause principali di tale sottoimpiego degli stanziamenti di bilancio sono le difficoltà derivate dalla complessità amministrativa e il campo d'applicazione delle azioni troppo limitato. 15975/03 (Presse 369) V IT 17-19.XII.2003 5. Gli sforzi intrapresi per raggiungere un migliore equilibrio tra i vari tipi di organizzazioni beneficiarie devono essere proseguiti. 6. Il dialogo in materia di politica di informazione tra la Commissione e gli Stati membri deve essere rafforzato. 7. Una valutazione da parte della Commissione deve essere realizzata quanto prima per individuare le misure che consentono, all'occorrenza, di migliorare il rapporto costi/efficacia del sistema. Il Consiglio ha convenuto che: − gli Stati membri presentino suggerimenti segnatamente riguardo ad una semplificazione amministrativa, in vista di un'utilizzazione più efficace delle risorse finanziarie disponibili; − la Commissione sia invitata a proporre l'adeguamento del regolamento 814/2000 in vista di un miglioramento dell'efficacia delle azioni atte a sviluppare la politica di informazione della PAC e segnatamente per prevedere, su iniziativa e per conto della Commissione, un'assistenza tecnica per la gestione delle sovvenzioni finanziate dal bilancio di tale istituzione; − le azioni finanziate dalla Commissione portino ad una migliore selettività degli aiuti nonché al miglioramento del rapporto costi/benefici globali della politica di informazione." Autorizzazioni d'importazione Il Consiglio ha adottato la decisione sulle condizioni di elaborazione, per un periodo transitorio, di elenchi provvisori degli stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare determinati prodotti di origine animale, prodotti della pesca o molluschi bivalvi vivi (doc. 15227/03). Tale decisione proroga fino al 31 dicembre 2005 la validità della decisione 95/408/CE, che scade il 31 dicembre 2003. OCM "luppolo" Il Consiglio ha adottato all'unanimità due regolamenti, di cui uno recante modifica del regolamento (CEE) n. 1696/71 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo e l'altro recante modifica del regolamento (CE) n. 1098/98 che istituisce misure speciali temporanee nel settore del luppolo (docc. 13995/03 e 13996/03). Nel contesto della transizione prima della futura riforma dell'OCM "luppolo", la prima proposta, fondata sull'articolo 37 TCE, è intesa a prorogare per il raccolto 2004 le attuali disposizioni che disciplinano l'aiuto alla produzione. L'importo dell'aiuto per ettaro è fissato a 480 euro l'ettaro per il raccolto 2004, come negli anni precedenti a decorrere dal 1996. La seconda proposta, fondata sull'articolo 16bis del regolamento di base "luppolo" è intesa a prorogare per il raccolto 2004 le misure speciali in vigore per il ritiro temporaneo dalla produzione e l'estirpazione. 15975/03 (Presse 369) VI IT 17-19.XII.2003 Pratiche enologiche - Deroghe Il Consiglio ha adottato all'unanimità un regolamento recante modifica del regolamento (CE) n. 1037/2001 che autorizza l'offerta e la consegna per il consumo umano diretto di taluni vini importati che possono essere stati sottoposti a pratiche enologiche non previste dal regolamento (CE) n. 1493/1999 (doc. 15942/03). Questo regolamento estende le deroghe alle pratiche enologiche in vigore nella Comunità a favore dei vini provenienti dagli Stati Uniti. Tale deroga, che avrà un periodo di validità di due anni (dal 1º gennaio 2004 al 31 dicembre 2005), s'iscrive nel quadro dei negoziati attualmente in corso tra la Comunità e gli Stati Uniti in vista della conclusione di un accordo globale nel 2004 sul commercio di vino tra le due parti. Poiché tali negoziati proseguono, è indispensabile che le disposizioni attuali, che scadono il 31 dicembre 2003, siano prorogate per evitare un vuoto giuridico. Sementi Il Consiglio ha adottato all'unanimità un regolamento che fissa gli importi dell'aiuto concesso nel settore delle sementi per la campagna di commercializzazione 2004/2005 (doc. 14704/03). Tale regolamento è inteso a fissare gli importi dell'aiuto per la campagna 2004/2005 nell'ambito della transizione che precede l'entrata in vigore della riforma dell'OCM "sementi", che ha integrato l'aiuto alla produzione di sementi nel regime di pagamento unico a partire dalla campagna 2005/2006. Tabacco Il Consiglio ha adottato all'unanimità un regolamento recante modifica del regolamento (CEE) n. 2075/92 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio. Tale regolamento è inteso, a titolo transitorio, in attesa dell'entrata in vigore della riforma dell'OCM "tabacco greggio" a fissare, per il raccolto 2004, la percentuale della ritenuta sul premio destinata a finanziare il fondo comunitario del tabacco, allo stesso livello di quello fissato per il raccolto 2003 (ossia 3%) (doc. 14728/03). Ritiro dalla produzione* Il Consiglio ha adottato all'unanimità un regolamento che deroga al regolamento (CE) n. 1251/1999 per quanto riguarda l'obbligo di ritiro dalla produzione dei seminativi per la campagna di commercializzazione 2004/2005 (docc. 15103/03 e 15623/03 ADD 1). Tale regolamento è inteso a ridurre dal 10 al 5% il tasso di ritiro dei seminativi dalla produzione per la campagna 2004/2005, per ovviare agli effetti sul mercato della grave siccità dell'estate 2003. L'addendum contiene una dichiarazione della Commissione. 15975/03 (Presse 369) VII IT 17-19.XII.2003 PESCA Riconversione dei pescatori - Accordo con il Marocco Il Consiglio ha adottato all'unanimità un regolamento recante modifica del regolamento (CE) n. 2561/2001 volto a promuovere la riconversione dei pescherecci e dei pescatori che, fino al 1999, dipendevano dall'accordo di pesca con il Marocco (doc. 15209/03). Il regolamento abroga le disposizioni regolamentari che limitano la concessione dei pagamenti compensativi individuali ai soli pescatori che erano imbarcati su una nave che è stata oggetto di una misura di arresto definitivo delle attività. L'accordo sulle relazioni in materia di pesca marittima tra la Comunità europea e il Regno del Marocco è scaduto il 30 novembre 1999; di conseguenza, oltre 400 pescherecci e circa 4.300 pescatori hanno dovuto interrompere le attività di pesca alla stessa data. GIUSTIZIA E AFFARI INTERNI Accordo di riammissione con Hong Kong Il Consiglio ha adottato la decisione relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e il governo della Regione ad amministrazione speciale di Hong Kong sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare (doc. 9190/02). Si rammenta che il progetto di accordo di riammissione trasmesso dalla Commissione alle autorità di Hong Kong era stato esaminato durante vari cicli di negoziati e siglato a Bruxelles il 22 novembre 2001. Il 24 settembre 2002, il Consiglio aveva adottato la decisione relativa alla firma dell'accordo (9081/02 MIGR 41 ASIE 14), il quale è stato firmato il 27 novembre 2002. Europol Il Consiglio ha preso atto della relazione di attività dell'autorità di controllo comune dell'Europol (ottobre 1998-ottobre 2002) (doc. 13899/03). Lotta al traffico di droga - Risoluzione del Consiglio Il Consiglio ha adottato una risoluzione relativa alla formazione degli operatori dei servizi incaricati dell’applicazione della legge nella lotta al traffico di droga (doc. 11052/4/03). 15975/03 (Presse 369) VIII IT 17-19.XII.2003 Asilo e migrazione Il Consiglio ha approvato tutti gli emendamenti figuranti nel parere reso in prima lettura dal Parlamento europeo (doc. 15821/03) riguardo alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma di assistenza finanziaria e tecnica ai paesi terzi in materia di migrazione e asilo. Il regolamento sarà adottato dopo la consueta messa a punto da parte del Gruppo dei Giuristi/linguisti. Cooperazione in materia penale Si rammenta che nella sessione del 27 novembre 2003 il Consiglio aveva già adottato un orientamento generale relativo al progetto di accordo interessato. Nel frattempo, il testo della decisione e dell'accordo è stato messo a punto dal Gruppo dei Giuristi/linguisti. Il Consiglio ha adottato la decisione relativa alla firma dell'accordo tra l'Unione europea, da un lato, e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia, dall'altro, sull'applicazione di talune disposizioni della convenzione del 29 maggio 2000 riguardante l'assistenza giudiziaria in materia penale, tra gli Stati membri dell'Unione europea (doc. 14938/03). E-GOVERNMENT Erogazione interoperabile di servizi paneuropei di governo elettronico alle amministrazioni pubbliche* - Deliberazione pubblica Il Consiglio ha adottato la posizione comune riguardante la proposta di decisione relativa all'erogazione interoperabile di servizi paneuropei di governo elettronico alle amministrazioni pubbliche, alle imprese e ai cittadini (doc. 14816/03 + ADD 1). Nel quadro della procedura di codecisione, la posizione comune sarà trasmessa al Parlamento europeo affinché adotti la sua raccomandazione in seconda lettura. Tale programma migliorerà la cooperazione fra le amministrazioni pubbliche e fornirà un sostegno all'erogazione di servizi paneuropei di governo elettronico alle imprese e ai cittadini, in modo da contribuire a rendere più efficaci i settori pubblico e privato. A tal fine la Comunità, in cooperazione con gli Stati membri, attuerà progetti di interesse comune, a sostegno dei quali saranno adottate misure orizzontali, fra cui la promozione di servizi di infrastruttura per le amministrazioni pubbliche o l'istituzione di attività strategiche e di sostegno per promuovere servizi paneuropei. 15975/03 (Presse 369) IX IT 17-19.XII.2003 AVIAZIONE Sovvenzioni e pratiche tariffarie sleali* - Deliberazione pubblica Il Consiglio ha adottato la posizione comune sul progetto di regolamento relativo alla protezione contro le sovvenzioni e le pratiche tariffarie sleali nella prestazione di servizi di trasporto aereo da parte di vettori di paesi terzi (doc. 14141/03 + ADD 1). Nel quadro della procedura di codecisione, la posizione comune sarà trasmessa al Parlamento europeo affinché adotti la sua raccomandazione in seconda lettura. Il testo adottato dal Consiglio prevede l'adozione di misure di protezione da parte della Commissione, a condizione che: a) b) sia possibile stabilire l'esistenza di sovvenzioni o di pratiche tariffarie sleali e del conseguente pregiudizio da esse causate all'industria comunitaria e l'interesse della Comunità richieda un intervento. La valutazione dell'interesse della Comunità tiene conto delle ripercussioni delle misure su tutti i vari interessi, ad esempio conciliando le eventuali conseguenze per i consumatori e altre parti interessate con i vantaggi per l'industria comunitaria. Il progetto di regolamento stabilisce la procedura da seguire per quanto riguarda l'apertura del procedimento, l'indagine, le misure provvisorie, la chiusura del procedimento senza l'istituzione di misure e l'istituzione di misure definitive. Saranno privilegiati gli accordi di servizi aerei con paesi terzi che possono essere usati per rimediare alle pratiche contemplate dal presente testo. POLITICA COMMERCIALE Antidumping - India - Biancheria da letto di cotone Il Consiglio ha adottato a maggioranza semplice un regolamento che chiude, senza istituire dazi, il riesame dei dazi antidumping istituiti dal regolamento n. 2398/97 sulle importazioni di biancheria da letto di cotone originarie, fra l'altro, dell'India (doc. 15540/03). Il regolamento n. 2398/97, modificato dal regolamento n. 1644/2001, prevede dazi antidumping definitivi fino al 9,8% sulle importazioni dei prodotti interessati. Azerbaigian, Kazakstan, Tagikistan, Turkmenistan - Prodotti tessili Il Consiglio ha adottato una decisione sull'applicazione provvisoria, in attesa della loro conclusione, di nuovi accordi sul commercio di prodotti tessili e dell'abbigliamento tra la Comunità, da un lato, e l'Azerbaigian, il Kazakstan, il Tagikistan e il Turkmenistan, dall'altro (doc. 15094/03). 15975/03 (Presse 369) X IT 17-19.XII.2003 I nuovi accordi prevedono il mantenimento in vigore fino al 31 dicembre 2004 degli accordi esistenti con detti paesi nel settore in questione. OCCUPAZIONE E POLITICA SOCIALE Campi elettromagnetici* - Deliberazione pubblica Il Consiglio ha adottato la posizione comune sulla proposta di direttiva che stabilisce le prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dai campi elettromagnetici (docc. 13599/03 + ADD 1 e 15620/03 ADD 1). La direttiva proposta costituirà un passo importante verso una migliore protezione dei lavoratori contro questo genere di rischi per i quali vi è una sempre maggiore sensibilizzazione del pubblico. La struttura generale del nuovo testo, ad esempio gli articoli sull'informazione e formazione e la consultazione e partecipazione dei lavoratori, seguono il modello delle precedenti direttive sulle vibrazioni ed il rumore. La direttiva proposta introduce valori limite di esposizione e valori di esposizione che fanno scattare l'azione, basati sulle raccomandazioni formulate dalla Commissione internazionale per la protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ICNIRP). Poiché, per il momento, non vi sono prove scientifiche sufficienti sugli eventuali effetti a lungo termine, la direttiva proposta si limita agli effetti a breve termine dovuti all'esposizione ai campi elettromagnetici. RELAZIONI ESTERNE Accordo di associazione UE/Egitto - Disposizioni commerciali Il Consiglio ha adottato una decisione che approva la conclusione di un accordo sull'applicazione provvisoria delle disposizioni commerciali previste dall'accordo euromediterraneo di associazione tra la Comunità e l'Egitto, in attesa della conclusione delle procedure necessarie all'entrata in vigore dell'accordo di associazione. Il Parlamento egiziano ha ratificato, il 7 aprile u.s., l'accordo di associazione firmato nel giugno 2001 e il Parlamento europeo ha espresso il suo parere conforme nel novembre 2001. La procedura di ratifica è in corso negli Stati membri. _____________ 15975/03 (Presse 369) XI IT