15975/03 (Presse 369)

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(OR. fr/en)
2555ª Sessione del Consiglio
- AGRICOLTURA E PESCA Bruxelles, 17, 18 e 19 dicembre 2003
Presidente:
Signor Giovanni ALEMANNO
Ministro delle politiche agricole e forestali della
Repubblica italiana
Internet: http://ue.eu.int/
E-mail: [email protected]
Per ulteriori informazioni: tel. 32-2-285. 95 89 – 32-2-285. 63 19
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SOMMARIO 1
PARTECIPANTI ............................................................................................................................... 4
PUNTI DISCUSSI
AGRICOLTURA ............................................................................................................................... 6
IDENTIFICAZIONE DEGLI OVINI E DEI CAPRINI ....................................................................................6
PROTEZIONE DEGLI ANIMALI DURANTE IL TRASPORTO ...................................................................8
CONTROLLI UFFICIALI DEI MANGIMI E DEGLI ALIMENTI................................................................10
LIVELLI MASSIMI DI RESIDUI DI ANTIPARASSITARI .........................................................................11
MERCATI AGRICOLI ....................................................................................................................................12
Proposte sul tabacco, l'olio d'oliva, il cotone e il luppolo ......................................................................12
−
PESCA.............................................................................................................................................................13
TAC E CONTINGENTI PER IL 2004............................................................................................................13
Tabella comparativa di TAC e contingenti per il 2003/2004 ...........................................................................16
PIANI DI RICOSTITUZIONE DEGLI STOCK "MERLUZZO BIANCO" E "NASELLO
SETTENTRIONALE"......................................................................................................................................25
PREZZI D'ORIENTAMENTO E PREZZI COMUNITARI ALLA PRODUZIONE DI
ALCUNI PRODOTTI DELLA PESCA PER IL 2004.....................................................................................27
VARIE..............................................................................................................................................................29
−
Igiene dei mangimi.................................................................................................................................29
−
Progetto di accordo veterinario tra la Federazione russa e l'Unione europea.........................................29
−
Importazioni di riso Basmati ..................................................................................................................29
−
Situazione del mercato nel settore delle carni suine...............................................................................30
PUNTI APPROVATI SENZA DISCUSSIONE
AGRICOLTURA
–
Settore del latte - Azzorre......................................................................................................................... I
1
Per le dichiarazioni, conclusioni o risoluzioni formalmente adottate dal Consiglio, il titolo del punto
pertinente riporta un'apposita indicazione e il testo è ripreso tra virgolette.
▪ I documenti di cui viene indicato il riferimento sono accessibili nel sito Internet del Consiglio
http://ue.eu.int.
▪ Gli atti adottati che comportano dichiarazioni a verbale del Consiglio accessibili al pubblico sono
contraddistinti da un asterisco; dette dichiarazioni sono disponibili nel summenzionato sito Internet
del Consiglio o possono essere ottenute presso il servizio stampa.
▪
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–
Agricoltura biologica* - Conclusioni del Consiglio................................................................................. I
–
Assicurazioni agricole* - Conclusioni del Consiglio ............................................................................ IV
–
Azioni di informazione - Conclusioni del Consiglio...............................................................................V
–
Autorizzazioni d'importazione .............................................................................................................. VI
–
OCM "luppolo" ..................................................................................................................................... VI
–
Pratiche enologiche - Deroghe ............................................................................................................. VII
–
Sementi................................................................................................................................................. VII
–
Tabacco ................................................................................................................................................ VII
–
Ritiro dalla produzione*....................................................................................................................... VII
PESCA
–
Riconversione dei pescatori - Accordo con il Marocco ......................................................................VIII
GIUSTIZIA E AFFARI INTERNI
–
Accordo di riammissione con Hong Kong ..........................................................................................VIII
–
Europol................................................................................................................................................VIII
–
Lotta al traffico di droga - Risoluzione del Consiglio.........................................................................VIII
–
Asilo e migrazione ................................................................................................................................ IX
–
Cooperazione in materia penale ............................................................................................................ IX
E-GOVERNMENT
–
Erogazione interoperabile di servizi paneuropei di governo elettronico alle
amministrazioni pubbliche* - Deliberazione pubblica.......................................................................... IX
AVIAZIONE
–
Sovvenzioni e pratiche tariffarie sleali* - Deliberazione pubblica .........................................................X
POLITICA COMMERCIALE
–
Antidumping - India - Biancheria da letto di cotone...............................................................................X
–
Azerbaigian, Kazakstan, Tagikistan, Turkmenistan - Prodotti tessili .....................................................X
OCCUPAZIONE E POLITICA SOCIALE
–
Campi elettromagnetici* - Deliberazione pubblica............................................................................... XI
RELAZIONI ESTERNE
–
Accordo di associazione UE/Egitto - Disposizioni commerciali .......................................................... XI
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PARTECIPANTI
I Governi degli Stati membri e la Commissione europea erano così rappresentati:
Per il Belgio:
Sig.ra Sabine LARUELLE
Sig. Ludo SANNEN
Sig. José HAPPART
Ministro federale delle classi medie e dell'agricoltura
Ministro fiammingo dell’ambiente, dell’agricoltura e della
cooperazione allo sviluppo
Ministro dell'agricoltura e delle questioni rurali (Regione vallona)
Per la Danimarca:
Sig.ra Mariann FISCHER BOEL
Ministro dell'alimentazione
Per la Germania:
Sig.ra Renate KÜNAST
Ministro
federale
della
protezione
dell'alimentazione e dell'agricoltura
Per la Grecia:
Sig. Georgios DRYS
dei
consumatori,
Ministro dell’agricoltura
Per la Spagna:
Sig. Miguel ARIAS CAÑETE
Ministro dell'agricoltura, dell'alimentazione, della pesca e degli
affari rurali
Per la Francia:
Sig. Hervé GAYMARD
Ministro dell'agricoltura, dell'alimentazione, della pesca e degli
affari rurali
Per l'Irlanda:
Sig. Joe WALSH
Sig. Dermot AHERN
Ministro dell'agricoltura e dell'alimentazione
Ministro delle comunicazioni, degli affari marittimi e delle risorse
naturali
Per l'Italia:
Sig. Giovanni ALEMANNO
Ministro delle politiche agricole e forestali
Per il Lussemburgo:
Sig. Fernand BODEN
Ministro dell'agricoltura, della viticoltura e dello sviluppo rurale
Per i Paesi Bassi:
Sig. Pieter Cornelis VEERMAN
Ministro dell'agricoltura, della natura e della qualità degli alimenti
Per l'Austria:
Sig. Josef PRÖLL
Ministro federale dell'agricoltura e delle foreste, dell'ambiente e
delle risorse idriche
Per il Portogallo:
Sig. Armando SEVINATE PINTO
Ministro dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca
Per la Finlandia:
Sig. Kare HALONEN
Rappresentante Permanente aggiunto
Per la Svezia:
Sig.ra Ann-Christin NYKVIST
Ministro dell'agricoltura, dell'alimentazione e della pesca
Per il Regno Unito:
Sig.ra Margaret BECKETT
Ministro dell'ambiente, dell'alimentazione e delle questioni rurali
*
Per la Commissione:
Sig. Franz FISCHLER
Sig. David BYRNE
*
Membro
Membro
*
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*
*
*
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I Governi degli Stati aderenti erano così rappresentati:
Per la Repubblica ceca:
Sig. Pavel RYBNICEK
Ministro aggiunto, Ministero dell’agricoltura
Per l'Estonia:
Sig. Margus RAHUOJA
Rappresentante Permanente aggiunto
Per Cipro:
Sig. Kornelios KORNELIOU
Rappresentante Permanente aggiunto
Per la Lettonia:
Sig. Mārtiņš ROZE
Ministro dell'agricoltura
Per la Lituania:
Sig. Vidmantas KANOPA
Sottosegretario di Stato, Ministero dell’agricoltura
Per l'Ungheria
Sig. Tibor SZANYI
Sottosegretario di Stato
Per Malta:
Sig. George PULLICINO
Ministro degli affari rurali e dell'ambiente
Per la Polonia:
Sig. Wojciech OLEJNICZAK
Ministro dell'agricoltura e dello sviluppo rurale
Per la Repubblica slovacca:
Sig. Ján GOLIAN
Sottosegretario di Stato, Ministero dell'agricoltura
Per la Slovenia:
Sig. Franc BUT
Ministro dell’agricoltura
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PUNTI DISCUSSI
AGRICOLTURA
IDENTIFICAZIONE DEGLI OVINI E DEI CAPRINI
Il Consiglio ha adottato a maggioranza qualificata il regolamento del Consiglio che istituisce un
sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che
modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE, quale riportato
nel documento 15229/03. Le delegazioni spagnola, greca e portoghese hanno votato contro,
sottolineando in particolare la necessità di un finanziamento comunitario per le misure concernenti
l'identificazione elettronica e la creazione di una base dati, da imputarsi al primo pilastro della
politica agricola comune e non a misure di sviluppo rurale. La delegazione del Regno Unito,
sostenuta dalla delegazione svedese, si è rammaricata di non disporre di un'analisi costi/benefici
all'entrata in vigore delle misure. La delegazione svedese, sostenuta dalla delegazione tedesca, si è
opposta a qualsiasi finanziamento comunitario di queste misure.
Il Commissario Byrne si è compiaciuto per l'adozione del regolamento.
Il regolamento intende migliorare e armonizzare la rintracciabilità degli ovini e dei caprini per
evitare, per quanto possibile, e limitare la propagazione delle malattie contagiose. Le misure
adottate si sono rese necessarie in base all'esperienza acquisita in occasione dell'epidemia di afta
epizootica diffusasi nel 2001 nel Regno Unito.
Le modifiche più importanti rispetto alla proposta iniziale sono le seguenti:
♦
La banca dati informatizzata sarà obbligatoria dal 1º gennaio 2008, anziché alle date
inizialmente proposte del 2004 e 2005.
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♦
L'età di identificazione dell'animale: tutti gli animali devono essere identificati, sei mesi dopo
la nascita (anziché un mese come nella proposta originaria) o almeno prima che escano
dall'azienda. La proposta iniziale prevedeva inoltre un'applicazione immediata dal
1º luglio 2003. Il compromesso lascia agli Stati membri un periodo di adattamento di 18 mesi
dalla pubblicazione del regolamento.
♦
I mezzi per l'identificazione e la data di entrata in vigore dell'identificazione elettronica: se il
primo mezzo d'identificazione è sempre il marchio auricolare apposto su un orecchio, per il
secondo mezzo gli Stati membri hanno ora la facoltà di scelta tra un secondo marchio
auricolare da apporre all'altro orecchio, un tatuaggio (per il commercio nazionale), un marchio
sul pastorale o un identificatore elettronico. La proposta originaria non prevedeva il tatuaggio
né il marchio sul pastorale (solo per i caprini). Tuttavia, fino al 1º gennaio 2008, questo
secondo mezzo d'identificazione può essere sostituito da un sistema globale che comprende
un'identificazione per azienda e individuale (secondo una richiesta ripetuta dell'Irlanda e del
Regno Unito) per gli spostamenti di animali all'interno di uno Stato. Dal 1º gennaio 2008,
l'identificazione elettronica diventa obbligatoria per tutti gli ovini e i caprini.
Preliminarmente, viene presentata al Consiglio, entro il 30 giugno 2006, una relazione
interinale per confermare o modificare tale data. La proposta iniziale prevedeva l'applicazione
dell'identificazione elettronica sin dal 1º luglio 2006. Il compromesso prevede inoltre una
nuova deroga per gli Stati membri il cui patrimonio delle specie ovina e caprina è inferiore o
pari a 600 000 capi.
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PROTEZIONE DEGLI ANIMALI DURANTE IL TRASPORTO
Il Consiglio ha preso nota dei progressi tecnici realizzati sotto presidenza italiana per quanto
riguarda la proposta di regolamento del Consiglio sulla protezione degli animali durante il trasporto,
riportati nel documento 15568/03, ed ha convenuto di proseguire l'esame tecnico della proposta nel
primo trimestre del 2004. Il Consiglio ha preso atto dell'intenzione della Presidenza irlandese di
proseguire attivamente i lavori per consentire una decisione su questo fascicolo dopo il ricevimento
del parere del Parlamento europeo, previsto per la primavera del 2004.
La Presidenza ha suggerito di basare le disposizioni relative al trasporto degli animali sulla
legislazione sociale prevista per i trasportatori, corredandola di taluni requisiti specifici, che tengano
conto del tipo di carico trasportato (alimentazione, somministrazione di acqua, periodi di riposo e
controlli veterinari).
Le delegazioni belga, danese, svedese, olandese e austriaca, senza rimettere in questione la loro
disponibilità verso tale approccio, si sono dette favorevoli alla fissazione di un limite massimo per il
trasporto degli animali da macello e di un limite massimo per le sequenze di trasporto per gli altri
tipi di animali; le delegazioni svedese e danese hanno in particolare sottolineato la necessità di tener
maggiormente conto del benessere degli animali, privilegiando la macellazione degli animali nelle
vicinanze del luogo di allevamento, nonché il trasporto delle carni anziché il trasporto degli animali.
Le delegazioni britannica, olandese, tedesca, svedese e danese hanno auspicato altresì il
potenziamento dei controlli durante tutto il trasporto.
Il Commissario Byrne si è rallegrato per i progressi realizzati in materia.
La proposta introduce nuove misure quali l'estensione del campo d'applicazione ai mercati del
bestiame e alle navi adibite al trasporto di animali, l'armonizzazione del documento di
autorizzazione dei trasportatori, la definizione di animali "non idonei" al trasporto nonché una
procedura di revisione semplificata alla luce dell'evoluzione dei dati scientifici.
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La proposta prevede inoltre il rafforzamento o la codificazione di taluni dispositivi della
legislazione in materia di benessere durante il trasporto, in particolare migliorando la formazione
del personale che accudisce animali, imponendo un regime più severo al trasporto su lunga distanza
e rafforzando il ruolo delle autorità competenti nella supervisione delle operazioni di trasporto e gli
strumenti ai fini del controllo e di una migliore applicazione della normativa.
La proposta aggiorna infine talune norme tecniche ispirandosi alla revisione della Convenzione
europea dell'aprile 2000 per la protezione degli animali durante il trasporto internazionale.
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CONTROLLI UFFICIALI DEI MANGIMI E DEGLI ALIMENTI
Il Consiglio ha preso nota dei progressi compiuti riguardo alla proposta di regolamento relativo ai
controlli ufficiali dei mangimi e degli alimenti (doc. 6090/03), in particolare per quanto attiene alle
tasse e alle sanzioni, e ha preso atto dell'intenzione della Presidenza irlandese di proseguire
attivamente i lavori, anche per quanto riguarda la questione del campo di applicazione, al fine di
presentare quanto prima al Consiglio un compromesso globale, alla luce del parere del Parlamento
europeo in prima lettura, previsto per febbraio 2004.
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LIVELLI MASSIMI DI RESIDUI DI ANTIPARASSITARI
Il Consiglio, in base ad una relazione interinale, ha preso nota dell'andamento dei lavori riguardanti
la proposta di regolamento concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari. La proposta è
intesa a introdurre un sistema che fissi per la Comunità un livello massimo di antiparassitari
presenti nei prodotti di origine animale o vegetale, variabile in base alla tossicità degli
antiparassitari. La proposta semplificherebbe pertanto il sistema attuale, sostituendo, dopo un
periodo transitorio, l'attuale sistema di autorizzazione nazionale mediante una procedura
comunitaria di autorizzazione dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (AESA), basata sulla
valutazione del rischio. La proposta agevolerebbe gli scambi tra Stati membri sostituendo quattro
direttive con un unico regolamento in materia di residui di antiparassitari. Un altro aspetto della
proposta consiste nello stabilire un limite massimo per difetto all'uso non autorizzato di
antiparassitari (per esempio, uso fortuito). Il parere del Parlamento europeo in prima lettura è
previsto per la primavera 2004.
Il Commissario Byrne ha espresso l'auspicio che sia reso quanto prima il parere del Parlamento
europeo.
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MERCATI AGRICOLI
−
Proposte sul tabacco, l'olio d'oliva, il cotone e il luppolo
Il Consiglio ha proceduto ad un primo dibattito di orientamento politico sulla riforma dei settori del
tabacco, del cotone, dell'olio d'oliva e del luppolo, sulla base delle due proposte legislative
presentate dalla Commissione, e ha preso nota delle posizioni espresse dalle delegazioni in tale
occasione. Esso ha incaricato il Comitato speciale Agricoltura di proseguire attivamente l'esame del
fascicolo sulla scorta di questo dibattito e di riferirgli in merito in una prossima sessione.
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PESCA
TAC 2 E CONTINGENTI PER IL 2004
Dopo lunghe e difficili discussioni, il Consiglio ha adottato, a maggioranza qualificata, in base ad
un compromesso globale elaborato dalla Presidenza, cui si è associata la Commissione, il
regolamento "TAC e contingenti per il 2004" che stabilisce, per il 2004, le possibilità di pesca e le
condizioni a esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque
comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura. Le
delegazioni tedesca e svedese hanno votato contro, la delegazione greca si è astenuta.
L'adozione di questo regolamento da parte del Consiglio è avvenuta in stretta correlazione con
l'accordo sulla proposta di regolamento che istituisce un piano per la ricostituzione degli stock di
merluzzo bianco e l'orientamento generale sulla proposta di regolamento che istituisce un piano per
la ricostituzione dello stock di nasello settentrionale. Agli atti adottati sono state allegate varie
dichiarazioni.
Il compromesso contiene la ripartizione per Stato membro delle possibilità di pesca in ciascuna
delle zone comunitarie di pesca per il 2004.
Esso contiene segnatamente un allegato V che fissa, per il periodo dal 1° febbraio 2004 al
31 dicembre 2004, limitazioni provvisorie dello sforzo di pesca e disposizioni di sorveglianza,
d'ispezione e di controllo per taluni stock ittici, che non si applicano alle piccole navi (inferiori a 10
metri). Il Consiglio ha discusso il contenuto di questo allegato, tenendo conto dello stretto legame
che intercorre con l'adozione dei piani pluriennali di ricostituzione per il nasello settentrionale e il
merluzzo bianco.
Le principali modifiche apportate all'allegato V sono le seguenti:
•
le zone di pesca coperte dalla limitazione dello sforzo di pesca sono il mare del Nord, Scozia
occidentale, Skagerrak e Kattegat, mare d'Irlanda, Manica orientale. La proposta originaria
comprendeva anche la Manica occidentale, la penisola iberica e la costa atlantica;
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Totale ammissibile di catture.
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•
è prevista una deroga per le navi attrezzate con opportuni sistemi adeguati di controllo dei
pescherecci via satellite (SCP) che abbiano formato oggetto di notifica alla Commissione: ad
esse non si applica la limitazione dello sforzo di pesca in talune acque della Scozia
occidentale;
•
la definizione dei giorni di pesca è basata sulle giornate di presenza nella zona e fuori dal
porto per migliorare e chiarire la nozione di pesca effettiva. La proposta iniziale prendeva in
considerazione soltanto il criterio di "giornata fuori dal porto" per definire lo sforzo di pesca;
•
il periodo di gestione dei giorni computati per lo sforzo di pesca si estende su undici mesi al
massimo per dare più flessibilità al sistema di limitazione adottato, mentre la proposta iniziale
prevedeva un periodo di gestione di 3 mesi. Il computo dei giorni è invece effettuato su base
mensile. Al riguardo, una tabella indica il numero massimo di giorni di presenza nella zona e
di assenza dal porto per ogni mese (da 10 a 22 a seconda delle attrezzature di pesca) nelle
zone interessate;
•
tuttavia, sono concesse nuove deroghe per quanto riguarda il numero massimo di giorni di
presenza quando le attrezzature di pesca utilizzate dispongono di maglie di reti più grandi in
modo da incentivare i pescatori a catture selettive per la Manica orientale e il Kattegat. Sono
escluse da queste restrizioni anche le navi le cui catture, nel 2002, non hanno superato il 5%
di talune specie (segnatamente il merluzzo bianco, la passera di mare e la sogliola). Alla pesca
tradizionale nel Mare d'Irlanda sono assegnati due giorni supplementari in cambio della
chiusura di zona per la protezione del novellame al fine di ridurre il tasso di mortalità del
merluzzo bianco.
In generale, gli aumenti più significativi dei TAC rispetto a quelli adottati per il 2003 riguardano il
merluzzo nelle zone I e IIb (+34%), il rombo giallo nelle zone VII e VIIIa,b,d,e (+26%), la rana
pescatrice nelle zone VIIIa,b,d (+63%) e VII (+32), l'eglefino nelle zone IIa e Mare del Nord
(+65%) eVIIa (+ 156%), il nasello nella maggior parte delle zone (+30%), ad eccezione delle zone
VIIIc IX e X, il melù (+95%) nelle zone V, VI, VII, XII e XIV, IIa e Mare del Nord, VIIIa,b,d,e, la
sogliola nelle zone Skagerrak e Kattegat, IIIb,c,d,e (+35%).
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Le diminuzioni più importanti dei TAC riguardano invece soprattutto gli stock di merluzzo nel
Kattegat (-41%), nelle zone Vb, VI, XII, XIV (-53%), l'alalunga australe nell'Oceano atlantico
(-5%), il rombo giallo nella zona II e nel Mare del Nord (-30%) e nelle zone VIIIc, IX, X, COPACE
(-44%), la rana pescatrice nelle zone VIIIc, IX, X, COPACE (-42%), il merlano nelle zone VIII
(-59%) e VIIIb,k (-49%), la passera di mare nel Kattegat (-44%), l'ippoglosso nero nella zona
3LMNO NAFO (-52%), la sogliola nella zona VIIe (-50%).
I dettagli di questo regolamento "TAC e contingenti per il 2004" e il confronto per specie tra i
TAC 2003, la proposta della Commissione per il 2004 e il regolamento adottato dal Consiglio
figurano nell'allegato.
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Tabella comparativa di TAC e contingenti per il 2003/2004
Proposta (2)
Zona di pesca CIEM
TAC 2003 (1)
Variazione in %
rispetto
ai TAC 2003
Specie (nome comune)
Specie (nome latino)
Cicerello
Ammodytidae
IV (acque norvegesi)
131.000,00
131.000,00
Cicerello
Ammodytidae
IIa, Skagerrak, Kattegat, Mare del Nord
863.000,00
679.400,00
Lupo di mare
Anarhichas lupus
V, XIV (acque della Groenlandia)
300,00
Lupo di mare
Anarhichas lupus
NAFO 0, 1 (acque della Groenlandia)
300,00
Squalo elefante
Cetorhinus maximus
Aringa
Clupea harengus
Mar Baltico (unità di gestione 3)
Aringa
Clupea harengus
Acque norvegesi a sud di 62° N
Aringa
Clupea harengus
Skagerrak e Kattegat
68.830,00
60.164,00 -
Aringa
Clupea harengus
I, II (acque UE, acque norvegesi, acque internazionali)
35.500,00
71.542,00
TAC 2004
-
DIC 2003
Variazione in % Variazione in % rispetto
rispetto
ai TAC 2003
alla PROPOSTA 2004
131.000,00
-
-
21,27
771.200,00 -
10,64
300,00
-
-
100,00
300,00
-
-
100,00
60.000,00
61.200,00
2,00
61.200,00
2,00
-
910,00
910,00
-
910,00
-
-
12,59
-
Acque comunitarie delle zone IV, VI e VII
-
74.770,00
13,51
100,00
100,00
‘
Aringa
Clupea harengus
IIIb,c,d (acque UE), tranne unità di gestione 3
Aringa
Clupea harengus
IIId (acque estoni)
Aringa
Clupea harengus
IIId (acque lettoni)
‘
‘
Aringa
Clupea harengus
IIId (acque lituane)
2.300,00
‘
Aringa
Clupea harengus
Mare del Nord a nord di 53°30' N
Aringa
Clupea harengus
IVc, VIId
-
-
CONSIGLIO
12,59
101,53
78.770,00
5,35
60.164,00 71.542,00
101,53
5,35
78.770,00
-
‘
-
224.458,00
260.502,00
59.542,00
66.098,00
16,06
260.502,00
100,00
16,06
-
66.098,00
-
Aringa
Clupea harengus
Vb, VIaN, Vib
29.340,00
29.340,00
11,01
-
Aringa
Clupea harengus
VIaS, VIIb,c
14.000,00
14.000,00
-
14.000,00
-
-
Aringa
Clupea harengus
VIa Clyde
1.000,00
1.000,00
-
1.000,00
-
-
Aringa
Clupea harengus
VIIa
4.800,00
4.800,00
-
4.800,00
-
-
Aringa
Clupea harengus
VIIe,f
1.000,00
1.000,00
-
1.000,00
-
-
Aringa
Clupea harengus
VIIg,h,j,k
15,38
13.000,00
-
Granatiere
Coryphaenoides rupestris
V, XIV (acque della Groenlandia)
2.000,00
2.000,00
-
2.000,00
-
-
Granatiere
Coryphaenoides rupestris
NAFO 0, 1 (acque della Groenlandia)
1.350,00
1.350,00
-
1.350,00
-
-
Acciuga
Engraulis encrasicolus
VIII
33.000,00
11.000,00
-
66,67
33.000,00
-
200,00
Acciuga
Engraulis encrasicolus
IX, X, COPACE 34.1.1 (acque UE)
4.700,00 -
41,25
8.000,00
-
Merluzzo bianco
Gadus morhua
23,04
20.120,00
23,04
13.000,00
11.000,00 -
29.340,00
11,01
-
-
18,18
8.000,00
70,21
15975/03 (Presse 369)
I, II (acque norvegesi)
16.353,00
20.120,00
-
16
IT
17-19.XII.2003
Proposta (2)
Zona di pesca CIEM
TAC 2003 (1)
Variazione in %
rispetto
ai TAC 2003
CONSIGLIO
Variazione in % Variazione in % rispetto
rispetto
ai TAC 2003
alla PROPOSTA 2004
Specie (nome comune)
Specie (nome latino)
Merluzzo bianco
Gadus morhua
Skagerrak
3.773,00
3.773,00
Merluzzo bianco
Gadus morhua
Kattegat
2.323,00
1.363,00 -
Merluzzo bianco*
Gadus morhua
Mar Baltico (Suddivisioni 25-32 – acque UE)
18.539,00 -
18.539,00 -
-
Merluzzo bianco*
Gadus morhua
Mar Baltico (Suddivisioni 22-24 – acque UE)
18.975,00 -
18.975,00 -
-
Merluzzo bianco
Gadus morhua
I, Iib
13.667,00
16.816,00
23,04
18.322,00
34,06
Merluzzo bianco
Gadus morhua
IIa (acque UE), Mare del Nord
22.659,00
22.659,00
-
22.659,00
-
Merluzzo bianco
Gadus morhua
Acque della Groenlandia
2.000,00
2.000,00
-
Merluzzo bianco
Gadus morhua
IIIb,c,d (acque UE)
Merluzzo bianco
Gadus morhua
Merluzzo bianco
TAC 2004
41,33
DIC 2003
3.773,00
1.363,00 -
-
-
41,33
-
8,96
100,00
47.125,00
‘
IIId (acque estoni)
650,00
‘
Gadus morhua
IIId (acque lettoni)
950,00
‘
Merluzzo bianco
Gadus morhua
IIId (acque lituane)
1.100,00
‘
Merluzzo bianco
Gadus morhua
Acque norvegesi a sud di 62° N
Merluzzo bianco
Gadus morhua
Vb (acque UE), VI, XII, XIV
Merluzzo bianco
Gadus morhua
VIIa
1.950,00
2.150,00
Merluzzo bianco
Gadus morhua
VIIb-k, VIII, IX, X, COPACE 34.1.1 (acque UE)
6.700,00
3.518,00
Merluzzo bianco e eglefino
Gadus morhua e Melanogrammus
aeglefinus
500,00
500,00
-
500,00
-
-
Alalunga
Germo alalunga
Oceano Atlantico (a nord di 5° latitudine N)
38.637,60
41.129,50
6,45
41.129,50
6,45
-
Oceano Atlantico (a sud di 5° latitudine N)
35,37
-
426,00
1.808,00
426,00
-
848,00 -
-
53,10
426,00
848,00 -
-
-
53,10
-
10,26
2.150,00
10,26
47,49
5.700,00 -
14,93
62,02
Vb (acque delle Isole Farøer)
Alalunga
Germo alalunga
Passera lingua di cane
Glyptocephalus cynoglossus
NAFO 2J3KL
-
-
Passera lingua di cane
Glyptocephalus cynoglossus
NAFO 3NO
-
-
Ippoglosso atlantico
Hippoglossus hippoglossus
V, XIV (acque della Groenlandia)
200,00
200,00
-
200,00
-
-
Ippoglosso atlantico
Hippoglossus hippoglossus
NAFO 0, 1 (acque della Groenlandia)
200,00
200,00
-
200,00
-
-
Passera canadese
Hippoglossoides platessoides
NAFO 3M
-
-
Passera canadese
Hippoglossoides platessoides
NAFO 3LNO
-
-
Totano
Illex illecebrosus
15975/03 (Presse 369)
NAFO sottozone 3 e 4
2.962,50
Parte UE non
specificata
1.914,70 -
35,37
1.914,70 -
Parte UE non specificata
17
IT
17-19.XII.2003
Proposta (2)
Zona di pesca CIEM
CONSIGLIO
Variazione in % Variazione in % rispetto
rispetto
ai TAC 2003
alla PROPOSTA 2004
Specie (nome latino)
Smeriglio
Lamna nasus
Rombo giallo
Lepidorhombus spp.
IIa (acque UE), Mare del Nord (acque UE)
2.700,00
1.890,00
-
30,00
1.890,00
-
30,00
-
Rombo giallo
Lepidorhombus spp.
Vb (acque UE), VI, XII, XIV
4.360,00
3.600,00 -
17,43
3.600,00 -
17,43
-
Rombo giallo
Lepidorhombus spp.
VII
Rombo giallo
Lepidorhombus spp.
Rombo giallo
Acque UE delle zone IV, VI e VII
TAC 2003 (1)
Variazione in %
rispetto
ai TAC 2003
Specie (nome comune)
TAC 2004
Non soggetto a
restrizioni
DIC 2003
Non soggetto a restrizioni
14.336,00
16.396,00
14,37
18.099,00
26,25
VIIIa,b,d,e
1.664,00
1.903,00
14,36
2.101,00
26,26
Lepidorhombus spp.
VIIIc, IX, X, COPACE 34.1.1 (acque UE)
2.400,00
1.059,00
55,88
1.336,00
Limanda
Limanda ferruginea
NAFO 3L,N,O
290,00
290,00
-
290,00
Limanda e passera pianuzza
Limanda limanda e Platichthys flesus
IIa (acque UE), Mare del Nord (acque UE)
23.001,00
13.801,00
Rana pescatrice
Lophiidae
Iia (acque UE), Mare del Nord (acque UE)
Rana pescatrice
Lophiidae
Vb (acque UE), VI, XII, XIV
Rana pescatrice
Lophiidae
VII
Rana pescatrice
Lophiidae
Rana pescatrice
Lophiidae
Marlin azzurro
Makaira nigricans
Oceano Atlantico
Capelin
Mallotus villosus
V, XIV (acque della Groenlandia)
Capelin
Mallotus villosus
Iib
Capelin
Mallotus villosus
NAFO 0,1
Capelin
Mallotus villosus
NAFO 3NO
Elgefino
Melanogrammus aeglefinus
I, II (acque norvegesi)
Elgefino
Melanogrammus aeglefinus
Acque norvegesi, a sud di 62° N
Elgefino
Melanogrammus aeglefinus
Skagerrak e Kattegat, IIIb,c,d (acque UE)
Elgefino
Melanogrammus aeglefinus
Elgefino
Melanogrammus aeglefinus
10,39
10,40
-
-
44,33
26,16
-
-
40,00
19.551,00 -
7.000,00
6.051,00 -
13,56
7.000,00
-
3.180,00
2.749,00 -
13,55
3.180,00
-
-
15,00
41,66
15,68
15,68
15.810,00
20.027,00
26,67
20.902,00
32,21
VIIIa,b,d,e
3.562,00
4.513,00
26,70
5.798,00
62,77
VIIIc, IX, X, COPACE 34.1.1 (acque UE)
4.000,00
1.150,00 -
71,25
2.300,00
4,37
28,47
-
42,50
100,00
103,00
103,00
-
103,00
-
-
95.985,00
95.985,00
-
95.985,00
-
-
-
-
25.000,00
25.000,00
-
-
2.200,00
2.200,00
-
2.200,00
-
-
789,00
789,00
-
789,00
-
-
2.143,00
2.143,00
-
2.143,00
-
-
IIa (acque UE), Mare del Nord
39.521,00
37.202,00
5,87
65.467,00
65,65
VIb, XII, XIV
‚
-
-
-
100,00
100,00
75,98
15975/03 (Presse 369)
702,00
702,00
-
18
IT
17-19.XII.2003
Proposta (2)
Zona di pesca CIEM
TAC 2003 (1)
Variazione in %
rispetto
ai TAC 2003
CONSIGLIO
Variazione in % Variazione in % rispetto
rispetto
ai TAC 2003
alla PROPOSTA 2004
Specie (nome comune)
Specie (nome latino)
Elgefino
Melanogrammus aeglefinus
Vb, VIa (acque UE)
‘
6.503,00
Elgefino
Melanogrammus aeglefinus
Vb (acque UE), VI, XII, XIV
8.675,00
‘
Elgefino
Melanogrammus aeglefinus
VII, VIII, IX, X, COPACE 34.1.1 (acque UE)
8.185,00
9.435,00
Elgefino
Melanogrammus aeglefinus
VII a
585,00
Merlano
Merlangius merlangus
Skagerrak e Kattegat
723,00
723,00
-
723,00
156,41
-
-
Merlano
Merlangius merlangus
IIa (acque UE), Mare del Nord
12.294,00
12.294,00
-
12.294,00
-
-
Merlano
Merlangius merlangus
Vb (acque UE), VI, XII, XIV
2.000,00
1.600,00
20,00
1.600,00
20,00
-
Merlano
Merlangius merlangus
VIIa
500,00
514,00
2,80
514,00
2,80
-
Merlano
Merlangius merlangus
VIIb-k
14.110,00 -
55,49
27.000,00 -
14,83
Merlano
Merlangius merlangus
VIII
5.600,00
2.242,00
-
59,96
4.500,00 -
19,64
Merlano
Merlangius merlangus
IX, X, COPACE 34.1.1 (acque UE)
1.360,00
1.020,00
-
25,00
1.020,00
25,00
-
Merlano e Merluzzo giallo
Merlangius merlangus e Pollachius
pollachius
Acque norvegesi a sud di 62° N
190,00
190,00
-
190,00
-
-
Nasello
Merluccius merluccius
Skagerrak e Kattegat, IIIb,c,d (acque UE)
904,00
847,00 -
6,31
1.178,00
30,31
Nasello
Merluccius merluccius
IIa (acque UE), Mare del Nord (acque UE)
1.053,00
987,00 -
6,27
1.373,00
30,39
Nasello
Merluccius merluccius
Vb (acque UE), VI, VII, XII, XIV
16.823,00
15.757,00 -
6,34
21.926,00
30,33
Nasello
Merluccius merluccius
VIIIa,b,d,e
11.220,00
10.509,00 -
6,34
14.623,00
30,33
Nasello
Merluccius merluccius
VIIIc, IX, X, COPACE 34.1.1 (acque UE)
7.000,00
3.584,00
Melù
Micromesistius poutassou
I, II (acque norvegesi)
1.000,00
1.000,00
Melù
Micromesistius poutassou
I, II (zona regolamentata CPANE)
-
-
Melù
Micromesistius poutassou
V, VI, VII, XII e XIV
107.281,00
‘
209.653,00
Melù
Micromesistius poutassou
IIa (acque UE), Mare del Nord (acque UE)
27.650,00
‘
53.934,00
95,06
Melù
Micromesistius poutassou
IV (acque norvegesi)
19.000,00
19.000,00
19.000,00
-
Melù
Micromesistius poutassou
Vb (acque UE), VI, VII
‘
‘
Melù
Micromesistius poutassou
VIIIa,b,d,e
14.654,00
‘
28.585,00
95,07
Melù
Micromesistius poutassou
VIIIc, IX, X, COPACE 34.1.1 (acque UE)
30.415,00
‘
59.328,00
95,06
TAC 2004
DIC 2003
6.503,00
-
15,27
9.600,00
100,00
17,29
1,75
31.700,00
‘
1.500,00
-
-
91,35
100,71
-
39,08
39,11
39,15
39,15
-
48,80
5.950,00 -
15,00
66,02
15975/03 (Presse 369)
-
-
1.000,00
-
-
-
19
IT
17-19.XII.2003
Proposta (2)
Zona di pesca CIEM
TAC 2003 (1)
Variazione in %
rispetto
ai TAC 2003
CONSIGLIO
Variazione in % Variazione in % rispetto
rispetto
ai TAC 2003
alla PROPOSTA 2004
Specie (nome comune)
Specie (nome latino)
Melù
Micromesistius poutassou
Vb (acque delle Isole Farøer)
16.000,00
16.000,00
-
Melù
Micromesistius poutassou
V, XIV (acque della Groenlandia)
15.000,00
15.000,00
-
-
100,00
Limanda e passera lingua di cane
Microstomus kitt e Glyptocephalus
cynoglossus
IIa (acque UE), Mare del Nord (acque UE)
8.262,00
4.957,00
40,00
7.023,00 -
15,00
Molva e molva azzurra
Molva molva e Molva dypterigia
Vb (acque delle Isole Farøer)
3.240,00
3.240,00
-
3.240,00
-
-
Scampo
Nephrops norvegicus
Skagerrak e Kattegat (acque UE), IIIb,c,d (acque UE)
4.500,00
4.600,00
2,22
4.600,00
2,22
-
Scampo
Nephrops norvegicus
IIa (acque UE), Mare del Nord (acque UE)
16.623,00
18.987,00
14,22
18.987,00
14,22
-
Scampo
Nephrops norvegicus
Vb (acque UE), VI
11.340,00
11.300,00 -
0,35
11.300,00 -
0,35
-
Scampo
Nephrops norvegicus
VII
17.790,00
17.450,00
17.450,00
Nephrops norvegicus
VIII a,b,d,e
3.000,00
3.150,00
3.150,00
1,91
5,00
-
Scampo
1,91
5,00
Scampo
Nephrops norvegicus
VIIIc
180,00
36,00
-
80,00
180,00
-
400,00
Scampo
Nephrops norvegicus
IX, X, COPACE 34.1.1 (acque UE)
600,00
181,00 -
69,83
600,00
-
Gambarello boreale
Pandalus borealis
Skagerrak e Kattegat
5.420,00
5.719,00
5,52
5.719,00
5,52
-
Gambarello boreale
Pandalus borealis
IIa (acque UE), Mare del Nord (acque UE)
4.880,00
4.880,00
-
4.880,00
-
-
Gambarello boreale
Pandalus borealis
Acque norvegesi a sud di 62°00’ N
1.040,00
1.040,00
-
1.040,00
-
-
Gambarello boreale
Pandalus borealis
V, XIV (acque della Groenlandia)
5.675,00
5.675,00
-
5.675,00
-
-
Gambarello boreale
Pandalus borealis
NAFO 3L
-
145,00
Mazzancolle
Penaeus spp.
4.000,00
4.000,00
Passera di mare
Pleuronectes platessa
Skagerrak
13.014,00
9.310,00
Passera di mare
Pleuronectes platessa
Kattegat
Passera di mare*
Pleuronectes platessa
IIIb,c,d (acque UE)
Passera di mare
Pleuronectes platessa
IIa (acque UE), Mare del Nord
Passera di mare
Pleuronectes platessa
Vb (acque UE), VI, XII, XIV
Passera di mare
Pleuronectes platessa
VIIa
Passera di mare
Pleuronectes platessa
VIIb,c
Passera di mare
Pleuronectes platessa
VIId,e
TAC 2004
-
DIC 2003
16.000,00
-
100,00
41,68
-
231,49
Guiana francese
144,00
-
4.000,00
-
28,46
9.310,00
3.320,00
1.755,00 -
47,14
1.863,00
3.200,00
3.200,00
-
3.200,00
69.282,00
40.873,00
0,69
-
-
-
28,46
-
-
43,89
6,15
-
-
41,00
57.923,00 -
16,40
1.534,00
1.227,00 -
20,01
1.227,00 -
20,01
1.675,00
896,00 -
46,51
1.340,00
20,00
160,00
90,00
43,75
160,00
5.970,00
6.060,00
-
41,71
-
-
49,55
-
77,78
6.060,00
1,51
15975/03 (Presse 369)
1,51
20
IT
17-19.XII.2003
Proposta (2)
Zona di pesca CIEM
TAC 2003 (1)
Variazione in %
rispetto
ai TAC 2003
CONSIGLIO
Variazione in % Variazione in % rispetto
rispetto
ai TAC 2003
alla PROPOSTA 2004
Specie (nome comune)
Specie (nome latino)
Passera di mare
Pleuronectes platessa
VIIf, g
660,00
470,00
-
28,79
560,00
Passera di mare
Pleuronectes platessa
VIIh,j,k
582,00
349,00
-
40,03
466,00 -
Passera di mare
Pleuronectes platessa
VIII, IX, X, COPACE 34.1.1 (acque UE)
448,00
448,00
Merluzzo giallo
Pollachius pollachius
Vb (acque UE), VI, XII, XIV
880,00
704,00
Merluzzo giallo
Pollachius pollachius
VII
17.000,00
Merluzzo giallo
Pollachius pollachius
VIIIa,b,d,e
1.680,00
Merluzzo giallo
Pollachius pollachius
VIIIc
512,00
410,00 -
19,92
410,00 -
Merluzzo giallo
Pollachius pollachius
IX, X, COPACE 34.1.1 (acque UE)
360,00
288,00
20,00
360,00
-
Merluzzo carbonaro
Pollachius virens
I, II (acque norvegesi)
3.600,00
3.600,00
-
3.600,00
-
Merluzzo carbonaro
Pollachius virens
I, II (acque internazionali)
-
-
Merluzzo carbonaro
Pollachius virens
IIa (acque UE), Skagerrak e Kattegat, IIIb,c,d (acque
UE), Mare del Nord
79.200,00
91.200,00
TAC 2004
DIC 2003
15,15
19,93
19,15
33,52
-
448,00
20,00
704,00
17.000,00
-
1.680,00
-
-
-
-
-
20,00
-
17.000,00
-
-
1.680,00
-
-
19,92
-
-
25,00
Merluzzo carbonaro
Pollachius virens
Acque norvegesi a sud di 62° N
Merluzzo carbonaro
Pollachius virens
Merluzzo carbonaro
Pollachius virens
91.200,00
-
15,15
15,15
982,00
982,00
-
982,00
-
-
Vb (acque delle Isole Farøer)
2.500,00
2.500,00
-
2.500,00
-
-
Vb (acque UE), VI, XII, XIV
17.119,00
19.713,00
19.713,00
-
VII, VIII, IX, X, COPACE 34.1.1 (acque UE)
8.710,00
6.968,00
-
15,15
20,00
Psetta maxima e Scophthalmus rhombus
IIa (acque UE), Mare del Nord (acque UE)
5.738,00
3.443,00
-
40,00
4.877,00
15,01
Razze
Rajidae
IIa (acque UE), Mare del Nord (acque UE)
4.121,00
2.473,00
-
39,99
3.503,00 -
15,00
Ippoglosso nero
Reinhardtius hippoglossoides
I, II (acque norvegesi)
100,00
100,00
Ippoglosso nero
Reinhardtius hippoglossoides
I, II (acque internazionali)
-
-
Ippoglosso nero
Reinhardtius hippoglossoides
IIa (acque UE), VI
Ippoglosso nero
Reinhardtius hippoglossoides
V, XIV (acque della Groenlandia)
Ippoglosso nero
Reinhardtius hippoglossoides
NAFO 0,1 (acque della Groenlandia)
Ippoglosso nero
Reinhardtius hippoglossoides
NAFO 3LMNO
Salmone atlantico*
Salmo salar
IIIb,c,d (acque UE) ad esclusione della suddivisione 32
Salmone atlantico
Salmo salar
IIId (acque estoni)
Merluzzo carbonaro
Pollachius virens
Rombo chiodato e rombo liscio
-
6.968,00
-
15,15
20,00
-
41,65
41,65
15975/03 (Presse 369)
-
100,00
-
-
4.800,00
-
4.800,00
-
-
1.500,00
1.500,00
-
1.500,00
-
-
17.226,00
8.203,00
52,38
8.203,00
52,38
-
346.918,00
346.918,00
-
346.918,00
-
-
Non soggette a
restrizioni
4.800,00
2.000,00
Non soggette a restrizioni
‘
-
-
-
100,00
21
IT
17-19.XII.2003
Proposta (2)
Zona di pesca CIEM
TAC 2003 (1)
Variazione in %
rispetto
ai TAC 2003
CONSIGLIO
Variazione in % Variazione in % rispetto
rispetto
ai TAC 2003
alla PROPOSTA 2004
Specie (nome comune)
Specie (nome latino)
Salmone atlantico
Salmo salar
IIId (acque lettoni)
11.000,00
‘
-
100,00
Salmone atlantico
Salmo salar
IIId (acque lituane)
4.500,00
‘
-
100,00
Salmone atlantico*
Salmo salar
Sottodivisione 32 della IBSFC (acque UE)
40.700,00
28.490,00
-
30,00
-
Sgombro
Scomber scombrus
IIa (acque norvegesi)
12.020,00
12.020,00
-
-
Sgombro
Scomber scombrus
IIa (acque UE), Skagerrak e Kattegat, IIIb,c,d (acque
UE), Mare del Nord
22.063,00
21.361,00 -
Sgombro
Scomber scombrus
IIa (acque non UE), Vb (acque UE), VI, VII, VIIIa,b,d,e,
XII, XIV
310.808,00
Sgombro
Scomber scombrus
Vb (acque delle Isole Farøer)
Sgombro
Scomber scombrus
VIIIc, IX, X, COPACE 34.1.1 (acque UE)
35.000,00
32.305,00
Scorfano
Sebastes spp.
V, XII, XIV
16.452,00
Scorfano
Sebastes spp.
I, II (acque norvegesi)
Scorfano
Sebastes spp.
V, XIV (acque della Groenlandia)
Scorfano
Sebastes spp.
Scorfano
TAC 2004
-
DIC 2003
30,00
28.490,00
-
12.020,00
3,18
21.381,00 -
3,09
0,09
3.893,00
296.349,00
-
4,65
3.589,00 -
7,81
-
296.349,00
-
4,65
-
3.589,00 -
7,81
-
7,70
-
7,70
32.305,00
-
16.563,00
0,67
16.563,00
0,67
-
1.000,00
1.000,00
-
1.000,00
-
-
25.500,00
25.500,00
-
25.500,00
-
-
NAFO 0, 1 (acque della Groenlandia)
5.500,00
5.500,00
-
Sebastes spp.
Va (acque islandesi)
3.000,00
3.000,00
-
3.000,00
-
-
Scorfano
Sebastes spp.
Vb (acque delle Isole Farøer)
6.300,00
6.300,00
-
6.300,00
-
-
Scorfano*
Sebastes spp.
NAFO 3M
3.100,00
3.100,00
-
3.100,00
-
-
Scorfano
Sebastes spp.
NAFO 3LN
-
-
Scorfano
Sebastes spp.
NAFO IF
Sogliola
Solea solea
Skagerrak e Kattegat, IIIb,c,d (acque UE)
-
26,80
520,00
49,86
Sogliola
Solea solea
II, Mare del Nord
15.850,00
13.500,00 -
14,83
17.000,00
7,26
Sogliola
Solea solea
Vb (acque UE), VI, XII, XIV
106,00
85,00 -
19,81
85,00
Sogliola
Solea solea
VIIa
-
34,26
800,00
-
19,81
20,79
Sogliola
Solea solea
VIIb,c
80,00
65,00 -
18,75
65,00 -
18,75
Sogliola
Solea solea
VIId
5.400,00
4.525,00 -
16,20
5.900,00
Sogliola
Solea solea
VIIe
394,00
197,00
-
50,00
300,00
-
23,86
Sogliola
Solea solea
VIIf,g
1.240,00
830,00
-
33,06
1.050,00 -
15,32
13.883,00
347,00
-
‘
254,00
100,00
100,00
100,00
104,72
25,93
1.010,00
664,00
-
20,48
-
9,26
30,39
52,28
26,51
15975/03 (Presse 369)
22
IT
17-19.XII.2003
Proposta (2)
Zona di pesca CIEM
TAC 2003 (1)
Variazione in %
rispetto
ai TAC 2003
Specie (nome comune)
Specie (nome latino)
Sogliola
Solea solea
VIIh,j,k
390,00
Sogliola
Solea solea
VIIIa,b
3.800,00
2.800,00
Sogliola
Solea spp.
VIIIcde, IX, X, COPACE 34.1.1 (acque UE)
1.600,00
1.280,00
Spratto
Sprattus sprattus
Skagerrak e Kattegat
46.250,00
Spratto*
Sprattus sprattus
IIIb,c,d (acque UE)
Spratto
Sprattus sprattus
Spratto
TAC 2004
360,00 -
CONSIGLIO
DIC 2003
Variazione in % Variazione in % rispetto
rispetto
ai TAC 2003
alla PROPOSTA 2004
7,69
390,00
-
-
26,32
3.600,00
-
5,26
-
20,00
1.520,00
-
5,00
46.250,00
-
46.250,00
-
-
122.468,00
152.376,00
24,42
152.376,00
24,42
-
IIId (acque estoni)
-
-
Sprattus sprattus
IIId (acque lettoni)
6.000,00
‘
-
100,00
Spratto
Sprattus sprattus
IIId (acque lituane)
13.000,00
‘
-
100,00
Spratto
Sprattus sprattus
IIa (acque UE), Mare del Nord (acque UE)
-
0,83
-
Spratto
Sprattus sprattus
-
-
Spinarolo/gattuccio
Squalus acanthias
20,71
-
Marlin bianco
Tetrapturus alba
Oceano Atlantico
-
Suro
Trachurus spp.
IIa (acque UE), Mare del Nord (acque UE)
Suro
Trachurus spp.
Vb (acque UE), VI, VII, VIIIa,b,d,e, XII, XIV
Suro
Trachurus spp.
VIIIc, IX
Suro
Trachurus spp.
X, COPACE Azzorre
3.200,00
Suro
Trachurus spp.
X, COPACE Madeira
Suro
Trachurus spp.
X, COPACE Isole Canarie
Busbana norvegese
Trisopterus esmarki
IIa (acque UE), Skagerrak e Kattegat, Mare del Nord
(acque UE)
Busbana norvegese
Trisopterus esmarki
IV (acque norvegesi)
Tonno rosso
Thunnus thynnus
Oceano Atlantico (a est di
Mediterraneo
Tonno obeso
Thunnus obesus
Oceano Atlantico
Pesce spada
Xiphias gladius
Oceano Atlantico (a nord di 5° latitudine N)
8,33
28,57
18,75
240.000,00
238.000,00
VIIde
9.600,00
9.600,00
IIa (acque UE), Mare del Nord (acque UE)
5.640,00
4.472,00 -
46,50
-
238.000,00
-
9.600,00
20,71
4.472,00 -
-
46,50
-
13,01
46.788,00
12,29
20,65
131.879,00
11,09
55.000,00
1,45
-
3.200,00
-
3.200,00
-
-
1.600,00
1.600,00
-
1.600,00
-
-
1.600,00
1.600,00
-
1.600,00
-
-
173.000,00
173.000,00
-
173.000,00
-
-
50.000,00
50.000,00
-
50.000,00
-
-
19.231,70
18.450,00 -
4,06
18.450,00
-
4,06
-
36.840,00
35.937,20
2,45
35.937,20
-
2,45
-
6.745,60
6.841,30
1,42
6.841,30
-
1,42
2,53
41.667,00
46,50
0,83
36.248,00 -
29,08
130.000,00
55.000,00
103.152,00
-
48.900,00 -
27,85
12,47
Pesce spada
Pesce piatto
15975/03 (Presse 369)
Xiphias gladius
45° longitudine O) e
-
Oceano Atlantico (a sud di 5° latitudine N)
6.002,00
5.964,30 -
Vb (acque delle Isole Farøer)
1.000,00
1.000,00
0,63
5.850,00
-
1.000,00
1,92
-
-
23
IT
17-19.XII.2003
1)
2)
*
Regolamento (CE) n. 2341/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, allegati IA, IB, IC, ID, IE, IF.
Proposta di regolamento del Consiglio sulla fissazione di TAC e contingenti per il 2004, allegati IA, IB, IC, IE.
Non include gli Stati membri la cui adesione all’Unione europea è prevista per il maggio 2004.
15975/03 (Presse 369)
24
IT
17-19.XII.2003
PIANI DI RICOSTITUZIONE DEGLI STOCK "MERLUZZO BIANCO" E "NASELLO
SETTENTRIONALE"
Il Consiglio, avendo la delegazione belga dichiarato di volersi astenere, è giunto ad un accordo
politico all'unanimità sul regolamento che istituisce piani di ricostituzione degli stock di merluzzo
bianco e nasello settentrionale, in base a un compromesso globale messo a punto dalla Presidenza,
cui si è associata la Commissione. Il Consiglio ha delineato altresì un orientamento generale, in
attesa del parere del Parlamento europeo, per quanto riguarda il regolamento che istituisce piani per
la ricostituzione dello stock di nasello settentrionale.
Rispetto alle proposte iniziali, l'accordo politico raggiunto e l'orientamento generale delineatosi su
questi piani di ricostituizione comportano le seguenti modifiche principali:
•
per quanto riguarda la ricostituzione degli stock di nasello settentrionale, sono soppresse le
disposizioni originarie riguardanti la limitazione dello sforzo di pesca;
•
l'accordo politico sul merluzzo bianco fissa un sistema di limitazione dello sforzo di pesca che
non si basa più sui chilowatt-giorni, ma sulle zone di pesca e le attrezzature di pesca, secondo
quanto stabilito nell'allegato V del regolamento "TAC e contingenti" (vedi sopra);
•
per stabilire il TAC applicabile, il tasso di mortalità per il nasello settentrionale è ormai
fissato allo 0,25%. Tuttavia, non si può adottare un TAC qualora, in base al parere scientifico
più recente del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM), si reputi che ciò
porterebbe ad una riduzione della biomassa degli stock adulti. La proposta iniziale fissava il
TAC in base all'aumento delle quantità dei pesci adulti;
•
la notifica preventiva alle autorità competenti da parte del capitano della nave dei quantitativi
sbarcati di nasello e di merluzzo bianco si applica soltanto se tali quantitativi sono pari o
superiori a una tonnellata per il merluzzo bianco e due tonnellate per il nasello; è fissato un
limite minimo di 50 kg al di sotto del quale non si applica la notifica preventiva per qualsiasi
specie di merluzzo e per le sole specie regolamentate nel caso del nasello settentrionale;
•
il margine di tolleranza per le quantità di nasello e di merluzzo bianco registrate nel libro di
bordo è pari all'8%;
15975/03 (Presse 369)
25
IT
17-19.XII.2003
•
per quanto riguarda i controlli da parte delle autorità di uno Stato membro delle quantità
catturate di nasello e di merluzzo bianco, è ora previsto un sistema di controlli per campione
rappresentativo pari almeno al 20% delle catture sbarcate, pesate alla presenza di funzionari
dello Stato preposti ai controlli, in luogo dei controlli sistematici su tutti i quantitativi perscati.
Le due proposte "merluzzo bianco" e "nasello settentrionale" sostituiscono una proposta iniziale
presentata dalla Commissione nel dicembre 2001, il cui scopo era di assicurare la ricostituzione
degli stock di queste due specie, che secondo i pareri scientifici del Consiglio internazionale per
l'esplorazione
del
mare
(CIEM)
sono
gravemente
minacciate
dalla
pesca
eccessiva.
Successivamente si erano adottate misure provvisorie per taluni stock di merluzzo bianco in
occasione della riforma della PCP, nell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 2341/2002 relativo ai
TAC e ai contingenti.
I piani di ricostituzione presentai nel 2003 mirano a consentire un rinnovo ad un ritmo del 10%
l'anno del quantitativo di nasello adulto in mare e del 30% per il merluzzo. Le zone interessate sono
le zone di pesca del Kattegat, del Mare del Nord, compresi lo Skagerrak e la Manica orientale, la
Scozia occidentale e il Mare d’Irlanda. Le zone contemplate dalla proposta per quanto concerne il
nasello sono il Kattegat, il Mare del Nord compreso lo Skagerrak, la Scozia occidentale, la Manica,
il Mare d’Irlanda, il Mar Celtico, l’Irlanda occidentale e il golfo di Biscaglia. Questi piani fissano le
dimensioni minime assolute dello stock, al di sotto delle quali gli esperti scientifici ritengono che
sussista il pericolo di esaurimento totale; comprendono limiti di cattura mediante i totali ammissibili
di cattura (TAC) fissati in modo da consentire un aumento della risorsa (+30%) per il merluzzo - la
specie più minacciata - e +10% per il nasello).
Inoltre, le due proposte comprendono una parte intesa a limitare lo sforzo di pesca basata su un
sistema di chilowatt-giorni. Si prevedono infine misure di controllo, di accompagnamento e di
sorveglianza.
15975/03 (Presse 369)
26
IT
17-19.XII.2003
PREZZI D'ORIENTAMENTO E PREZZI COMUNITARI ALLA PRODUZIONE DI
ALCUNI PRODOTTI DELLA PESCA PER IL 2004
Il Consiglio ha adottato all'unanimità, sulla base di un compromesso della Presidenza appoggiato
dalla Commissione e con l'astensione della delegazione francese, il regolamento che fissa, per la
campagna di pesca 2004, i prezzi d'orientamento e i prezzi comunitari alla produzione di alcuni
prodotti della pesca in conformità del regolamento (CE) n. 104/2000 (doc. 15808/1/03 + COR 1).
La delegazione francese ha chiesto che il prezzo d'orientamento del merluzzo carbonaro fosse
ridotto soltanto del 3% rispetto al 2003, mentre la proposta iniziale prevedeva una riduzione del 6%.
Il compromesso della Presidenza propone una riduzione del 5%.
La proposta iniziale è stata oggetto delle seguenti modifiche:
•
il prezzo d'orientamento del merluzzo bianco è stato rivisto al rialzo (+ 0,5%), portandolo a
1631 euro/t invece dei 1623 euro/t proposti inizialmente;
•
il prezzo d'orientamento del merluzzo carbonaro è stato rivisto al rialzo (+ 1%), portandolo a
766 euro/t invece dei 758 euro/t proposti inizialmente;
•
il prezzo d'orientamento della molva è stato rivisto al rialzo (+1%), portandolo a 1214 euro/t
invece dei 1201 euro/t proposti inizialmente;
•
il prezzo d'orientamento della passera di mare (dal 1/5/2002 al 31/12/2002) è stato rivisto al
rialzo (+ 1%), portandolo a 1499 euro/t invece dei 1484 euro/t proposti inizialmente;
•
il prezzo d'orientamento del nasello è stato rivisto al rialzo (+ 0,5%), portandolo a 3731 euro/t
invece dei 3713 euro/t proposti inizialmente;
•
il prezzo d'orientamento della limanda è stato rivisto al rialzo (+ 1%), portandolo a 877 euro/t
invece dei 868 euro/t proposti inizialmente;
15975/03 (Presse 369)
27
IT
17-19.XII.2003
•
il prezzo d'orientamento del tonno bianco è stato rivisto al rialzo portandolo a 2265 euro/t
(+2,5%), invece dei 2210 euro/t proposti inizialmente, per i pesci interi o eviscerati con testa e
a 2515 euro/t (+ 2,1%), invece dei 2464 euro/t proposti inizialmente, per i pesci eviscerati;
•
il prezzo d'orientamento dei gamberetti grigi è stato rivisto al rialzo (+ 1,5%), portandolo a
2391 euro/t invece dei 2354 euro/t proposti inizialmente;
•
il prezzo d'orientamento dei gamberelli cotti in acqua è stato rivisto al rialzo (+ 1%),
portandolo a 6411 euro/t invece dei 6344 euro/t proposti inizialmente;
•
il prezzo d'orientamento degli scampi interi è stato rivisto al rialzo (+ 0,5%), portandolo a
5337 euro/t invece dei 5310 euro/t proposti inizialmente;
•
il prezzo d'orientamento della sogliola è stato rivisto al rialzo (+ 0,5%), portandolo a 6748
euro/t invece dei 6714 euro/t proposti inizialmente;
•
il prezzo d'orientamento del polpo è stato rivisto al rialzo (+ 1%), portandolo a 2119 euro/t
invece dei 2098 euro/t proposti inizialmente;
•
il prezzo d'orientamento dei calamari è stato rivisto al rialzo (+ 1%), portandolo a 1168 euro/t
invece dei 1156 euro/t proposti inizialmente;
•
il prezzo comunitario alla produzione del tonno albacora è stato rivisto al rialzo (+ 1%),
portandolo a 1219 euro/t invece dei 1207 euro/t proposti inizialmente.
Il regolamento (CE) n. 104/2000, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della
pesca e dell'acquacoltura, prevede all'articolo 18 la fissazione di un prezzo di orientamento per
ciascuno dei prodotti di cui all'allegato I e per ciascuno dei prodotti o gruppi di prodotti di cui
all'allegato II. Tale prezzo è calcolato sulla base della media dei prezzi rilevati per una parte
significativa della produzione comunitaria sui mercati all'ingrosso o nei porti nel corso delle ultime
tre campagne di pesca che precedono quella per la quale viene fissato il prezzo.
Si tiene conto inoltre delle prospettive di evoluzione della produzione e della domanda. Altri criteri
di cui tener conto riguardano la stabilizzazione dei corsi di mercato, il sostegno del reddito dei
produttori e gli interessi dei consumatori.
15975/03 (Presse 369)
28
IT
17-19.XII.2003
VARIE
−
Igiene dei mangimi
La Presidenza ha informato il Consiglio sulla situazione dei lavori relativi alla proposta di
regolamento che stabilisce i requisiti per l'igiene dei mangimi figurante nel documento 15617/03.
Il 14 aprile 2003 la Commissione ha presentato la proposta in questione, intesa a stabilire i requisiti
per un sistema globale di registrazione di tutti gli operatori del settore dei mangimi nonché requisiti
in materia di produzione dei mangimi, compresi quelli per le imprese nel settore dei mangimi a
livello della produzione primaria.
−
Progetto di accordo veterinario tra la Federazione russa e l'Unione europea
Il Consiglio è stato informato dalla Presidenza e dalla Commissione sullo stato dei negoziati con la
Federazione russa riguardanti il progetto di accordo veterinario, in seguito alla riunione tenutasi a
Mosca il 10 dicembre u.s.. La Presidenza ha espresso compiacimento per lo spirito costruttivo delle
parti negoziali e per la loro volontà di raggiungere entro il 1º maggio 2004 un accordo nel cui
ambito si potrà sviluppare la cooperazione tra le due parti in campo veterinario. La delegazione
irlandese ha dichiarato che i lavori realizzati costituiscono una valida base di discussione in vista di
un accordo prossimo. Varie delegazioni hanno altresì sottolineato la necessità di giungere
rapidamente ad un accordo.
−
Importazioni di riso Basmati
La delegazione del Regno Unito ha richiamato l'attenzione del Consiglio e della Commissione su
una proposta sottoposta al comitato di gestione intesa ad escludere dal beneficio della riduzione dei
dazi all'importazione pari a 250 euro/t alcune varietà di riso Basmati ("Pusa" e "Super")
particolarmente importanti per il Pakistan - secondo la delegazione del Regno Unito sarebbe così
interessato l'80% delle esportazioni pachistane di riso Basmati - in seguito a frodi constatate nel
quadro delle importazioni di riso Basmati (doc. 16103/03).
15975/03 (Presse 369)
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Tale delegazione, sostenuta da quella olandese, ha chiesto che la Commissione cerchi alternative ad
una pura e semplice esclusione di dette varietà ibride di riso.
Il Commissario Fischler ha dichiarato innanzi tutto che la proposta di regolamento in questione è
ancora all'esame del comitato di gestione competente. Ha sottolineato che l'Ufficio europeo per la
lotta antifrode (OLAF) ha constatato quattro casi di frode nel quadro delle importazioni di dette
varietà di riso e che la proposta è stata presentata per porre fine a tali frodi penalizzanti per il
consumatore europeo. Ha rilevato inoltre che il divario di prezzo tra la varietà tradizionale Basmati
e le varietà ibride "Pusa" e "Super" giustifica un'esclusione dal beneficio della riduzione dei dazi
doganali pari a 250 euro/t che è in vigore dal 1996. Infine, ha fatto presente che, in attesa di una
soluzione accettabile sia per gli esportatori sia per i consumatori, fino al secondo trimestre del 2004
sono previsti certificati di autenticità per le importazioni di riso Basmati.
−
Situazione del mercato nel settore delle carni suine
La delegazione austriaca ha attirato l'attenzione del Consiglio e della Commissione sulla situazione
estremamente degradata del mercato delle carni suine in Europa e in tale contesto ha proposto il
ripristino delle restituzioni all'esportazione di carni suine verso i paesi terzi, in particolare verso la
Russia, al fine di ridurre gli stock esistenti sul mercato europeo (doc. 16128/03).
La situazione deteriorata del mercato in questione è legata principalmente all'apprezzamento
dell'euro rispetto al dollaro, al minor consumo di carne suina in Europa e infine all'aumento del
prezzo dei mangimi in seguito alla siccità verificatasi in Europa nell'estate 2003 che ha comportato
la riduzione dei quantitativi disponibili di cereali destinati all'alimentazione animale. Il prezzo della
carne suina è sceso così a circa 1 euro/kg in vari paesi europei (Portogallo, Paesi Bassi, Francia). Al
fine di contrastare la degradazione della situazione, la Commissione ha deciso l'introduzione
dell'ammasso privato per un determinato quantitativo di carne suina a partire dal 22 dicembre 2003.
15975/03 (Presse 369)
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IT
17-19.XII.2003
La delegazione austriaca ha ricevuto il sostegno di varie delegazioni, alcune delle quali ritengono
che l'aiuto all'ammasso privato rinvii il problema di fondo della degradazione del settore senza
risolverlo. Le delegazioni danese, svedese e del Regno Unito hanno emesso riserve in merito al
principio del ripristino di restituzioni all'esportazione per la carne fresca e congelata, in particolare
alla luce dei negoziati in corso nel quadro dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC). La
delegazione spagnola ha chiesto il ripristino di dette restituzioni e l'aumento delle restituzioni per i
prodotti trasformati. La delegazione portoghese ha chiesto di riesaminare i dazi all'importazione di
granturco al fine di ridurre i costi di alimentazione degli animali.
Il Commissario Fischler si è dichiarato d'accordo con tutte le delegazioni per quanto riguarda la
constatazione di un'eccezionale degradazione del settore. Ha rilevato tuttavia che la sua istituzione
ritiene preferibile concedere un aiuto all'ammasso privato e poi, nelle prossime settimane,
riesaminare la situazione del mercato alla luce dei provvedimenti adottati, prima di decidere il
ricorso a restituzioni. Ha così sostenuto che oltre ai rischi commerciali a livello di OMC derivanti
dall'istituzione di restituzioni all'esportazione, tale provvedimento potrebbe comportare entro il
1ºmaggio 2004 una distorsione della concorrenza tra gli Stati membri beneficiari del provvedimento
e gli Stati aderenti. Ha riconosciuto l'esistenza di problemi specifici al Portogallo per quanto
concerne le importazioni di granturco e ha comunicato i provvedimenti imminenti che dovrebbero
essere presi al riguardo dalla sua istituzione.
15975/03 (Presse 369)
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PUNTI APPROVATI SENZA DISCUSSIONE
AGRICOLTURA
Settore del latte - Azzorre
Il Consiglio ha adottato all'unanimità, con l'astensione della delegazione italiana, un regolamento
che modifica il regolamento (CE) n. 1453/2001 recante misure specifiche a favore delle Azzorre e
di Madera per taluni prodotti agricoli e che abroga il regolamento (CEE) n. 1600/92 (Poseima) per
quanto riguarda l’applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti
lattiero-caseari nelle Azzorre (doc. 15194/03).
Tale regolamento, adottato senza modifiche e fondato sull'articolo 299, paragrafo 2 del trattato CE,
mira a prorogare il periodo di deroga per il prelievo supplementare nel settore lattiero-caseario per
quanto concerne le Azzorre, tenuto conto delle difficoltà per conformarsi all'obiettivo di
produzione.
Agricoltura biologica* - Conclusioni del Consiglio
Il Consiglio ha adottato la seguenti conclusioni sulla strategia per un piano d’azione europeo per
l’agricoltura biologica e per i relativi prodotti (doc. 15908/03):
"Nel maggio 2001 si è tenuta in Danimarca la conferenza "Agricoltura biologica – verso un’azione
comune in Europa" organizzata dal Ministero danese dell’agricoltura. Tale conferenza faceva
seguito a quella tenuta in Austria nel 1999 ed aveva come oggetto l’avvio del piano di azione per un
ulteriore sviluppo dell’agricoltura biologica in Europa. La questione è stata presentata all’ordine del
giorno del Consiglio "Agricoltura" del 19 giugno 2001.
La Commissione europea ha predisposto un documento riguardante “Analisi della fattibilità di un
piano d’azione europeo per l’agricoltura biologica e per i relativi prodotti” (doc. 15619/02 del
20 dicembre 2002).
Nell’ambito delle riunioni che si sono tenute a Bruxelles nel 2003, si è riscontrato l’unanime
apprezzamento degli Stati Membri per l’iniziativa della Commissione e l’invito da parte degli stessi
ad avviare i lavori di stesura del piano d’azione.
Nella riunione svoltasi a Salisburgo nel novembre 2003, la Conferenza europea sullo sviluppo
rurale ha sottolineato l'obiettivo fondamentale di rafforzare la competitività del settore agricolo
attraverso la diversificazione, l'innovazione e il valore aggiunto dei prodotti, tenendo conto della
diversità del potenziale agricolo nelle varie zone rurali.
15975/03 (Presse 369)
I
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Considerando che:
vi è l’esigenza di uniformare le molteplici definizioni di “agricoltura biologica” adottate da
istituzioni quali l’Unione europea, le Nazioni Unite (FAO e Codex Alimentarius), singoli Stati e
organizzazioni internazionali (IFOAM). Si rende necessario, quindi, tentare di raggiungere un
accordo per un’univoca definizione;
vi è l’esigenza di collocare l’agricoltura biologica fra gli elementi di forza del sistema
agroalimentare europeo, assieme ai prodotti tipici e a quelli di alta qualità, come elemento avanzato
della “sostenibilità” dell’intero comparto agricolo e agroalimentare. Conseguentemente essa deve
essere sostenuta da un adeguato sistema di ricerca - innovazione, integrato a livello europeo;
si è constatato come l’agricoltura biologica sia determinante ai fini della salvaguardia delle
biodiversità e delle risorse non rinnovabili utilizzate in agricoltura, nonché per l’attuazione delle
politiche di sviluppo rurale, per la sicurezza e la qualità delle produzioni alimentari, svolgendo così
un ruolo trainante sull’intero sistema agricolo e agroalimentare europeo;
è essenziale il ruolo che la nuova PAC riveste per l’effettiva possibilità di mantenere e sviluppare la
base produttiva del settore, per cui è indispensabile che il piano di azione valuti anche l'impatto dei
vari strumenti attuativi della riforma sull'agricoltura biologica fornendo in tal modo un'ulteriore
orientamento agli Stati membri per le loro scelte riguardo a tali strumenti;
è dimostrato che l’agricoltura biologica svolge un’importante azione sul fronte delle politiche
ambientali, riguardo in particolare alla riduzione delle emissioni nocive nell’atmosfera, la lotta alla
desertificazione, la tutela e la conservazione delle risorse idriche e degli ambienti naturali;
alla luce delle decisioni assunte dall’Unione in ordine alla produzione e alla commercializzazione
ed etichettatura di OGM, nonché delle linee guida in materia di coesistenza tra produzioni
convenzionali e biologiche e quelle geneticamente modificate va esaminata la questione della
compatibilità della produzione di OGM con la produzione biologica in particolare per evitare la
presenza accidentale di OGM;
l'espansione dell'agricoltura biologica dovrebbe essere permanente in virtù di un aumento della
domanda di prodotti biologici. Pertanto le iniziative volte a migliorare le condizioni di
commercializzazione e a garantire una migliore informazione dei consumatori svolgono un ruolo
chiave.
Il Consiglio dell'Unione europea per quanto sopra detto:
−
invita la Commissione ad aggiornare gli obiettivi fissati nel documento preparatorio, in modo
da articolare le azioni del piano d'azione europeo in relazione al ruolo strategico da attribuire
all’agricoltura biologica nell’ambito delle politiche ambientali dell’Unione e all’evoluzione
del quadro di riferimento intervenuto con la riforma della PAC;
15975/03 (Presse 369)
II
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−
invita la Commissione, alla luce delle decisioni assunte dall’Unione in ordine alla produzione
e alla commercializzazione ed etichettatura di OGM nonché delle linee guida in materia di
coesistenza tra produzioni convenzionali e biologiche e quelle geneticamente modificate, ad
inserire, fra gli obiettivi strategici del piano d’azione, la tutela e la valorizzazione delle
produzioni ottenute con il metodo biologico mediante appropriate misure per la produzione
biologica che prevedano, tra l’altro, il controllo della presenza accidentale di OGM;
−
invita la Commissione a farsi promotrice, anche a livello internazionale, di iniziative volte a
raggiungere l'obiettivo di una definizione dell’"agricoltura biologica" e di "prodotto ottenuto
con metodo biologico". A tal fine si invita la Commissione a valutare i costi e i benefici
dell'utilizzazione del logo europeo per tutti i prodotti dell'agricoltura biologica
indipendentemente dalla loro origine senza escludere l'uso di altri logo, e ad attivare efficaci
iniziative comunitarie rivolte a tutti i consumatori europei per la promozione del consumo e
del commercio di tali prodotti con paesi terzi e il miglioramento della loro libera circolazione;
−
invita la Commissione ad inserire tra gli obiettivi strategici del piano d'azione l'esame della
possibilità per gli Stati membri di incoraggiare iniziative volontarie volte a determinare zone
rurali per la valorizzazione di prodotti con valore aggiunto quali quelli biologici, tipici e
tradizionali in una logica di sviluppo locale di prodotti di qualità. Al fine di migliorare in
questo modo la competitività del settore agricolo nonché l'organizzazione tra i vari operatori
della filiera di produzione biologica, si terrà conto della diversità del potenziale agricolo nelle
varie zone rurali;
−
invita la Commissione ad esaminare ulteriormente la necessità di istituire a livello europeo:
a)
un Comitato indipendente che possa fornire consulenza tecnico-scientifica, orientare la
ricerca e l'innovazione per l’agricoltura biologica e promuovere le sinergie nell'ambito
di una rete tra i centri d’eccellenza dei singoli Stati membri;
b)
un osservatorio economico che valuti l'evoluzione della domanda e dell'offerta di
prodotti biologici;
−
invita la Commissione a proseguire nell'adeguamento della normativa di base in materia di
controlli, allo scopo di inserire ulteriormente l'intera filiera del biologico nel sistema di
controllo adottando un approccio basato sul rischio, di potenziare la tracciabilità dei prodotti e
di semplificare le procedure burocratiche. In tale contesto occorre tener conto anche delle
importazioni di prodotti biologici provenienti da paesi terzi;
−
invita, infine, la Commissione a informare il Consiglio, al più tardi nel febbraio 2004, in
merito ai progressi del piano di azione europeo, per una presentazione definitiva dello stesso
al più tardi nel maggio 2004."
15975/03 (Presse 369)
III
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Assicurazioni agricole* - Conclusioni del Consiglio
Il Consiglio ha adottato le seguenti conclusioni sulla gestione dei rischi in agricoltura
(doc. 15968/03):
"Considerando quanto segue:
la riforma della PAC decisa a Lussemburgo nel giugno 2003 prevede per gli agricoltori un sistema
modificato di sostegno al reddito agricolo, disaccoppiato dalla produzione, che dovrebbe assicurare
un reddito minimo stabile agli agricoltori. Tuttavia, la strategia globale di maggiore orientamento al
mercato nel settore agricolo unitamente alle prossime fasi verso la liberalizzazione del commercio
di prodotti agricoli può accrescere l'esposizione ai rischi di mercato;
inoltre, la produzione agricola si rivela particolarmente fragile di fronte ai rischi naturali, legati a
fattori climatici o zoosanitari, che possono mettere in pericolo la sostenibilità economica delle
aziende agricole;
come conseguenza dell'evoluzione economica e della crescente preoccupazione in materia di
ambiente e di sicurezza alimentare, l'attività agricola nell'UE si trova confrontata a incertezze
supplementari che trascendono i rischi naturali tradizionali;
nel gennaio 2001 la Commissione ha fornito una prima analisi degli strumenti di gestione dei rischi
per l'agricoltura dell'UE, che è stata discussa, durante la Presidenza svedese, in seno ai competenti
organi del Consiglio;
le conclusioni della Presidenza sulle assicurazioni agricole nella gestione dei rischi nel settore
dell'agricoltura e dell'allevamento si basavano su un memorandum presentato dalla Presidenza
spagnola il 18 marzo 2002 e la conferenza internazionale sul tema "Assicurazioni agricole e
garanzia dei redditi", svoltasi a Madrid il 13 e 14 maggio 2002, si è concentrata sul ruolo potenziale
delle assicurazioni agricole;
un memorandum della Presidenza greca sui rischi naturali e le assicurazioni nel settore agricolo è
stato presentato al Consiglio il 7 maggio 2003 e il 6 giugno 2003 si è tenuto a Salonicco un
seminario per esaminare i possibili interventi in caso di calamità naturali nel settore agricolo;
nella dichiarazione iscritta nel processo verbale della sessione del Consiglio del 29 settembre 2003,
in cui sono stati adottati i regolamenti sulla riforma della PAC, la Commissione ha annunciato che
esaminerà misure specifiche volte ad affrontare rischi, crisi e disastri a livello nazionale in
agricoltura e che presenterà una relazione accompagnata da proposte adeguate al Consiglio entro la
fine del 2004,
15975/03 (Presse 369)
IV
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17-19.XII.2003
il Consiglio invita pertanto la Commissione:
1.
a continuare a guidare il dibattito sugli strumenti di gestione dei rischi in agricoltura: per
facilitare lo scambio di informazioni ed opinioni tra gli Stati membri, la relazione della
Commissione prevista per la fine del 2004 dovrebbe fornire un inventario aggiornato dei
diversi strumenti di gestione dei rischi disponibili negli Stati membri, riguardante l'attuale UE
a 15 Stati e i paesi in fase di adesione;
2.
ad esaminare i pro e i contro delle varie opzioni per la gestione dei rischi nell'ambito delle
organizzazioni comuni di mercato e della nuova generazione di programmi di sviluppo rurale.
Malgrado le responsabilità proprie al settore dell'agricoltura bisognerebbe prendere in
considerazione ed esaminare nuovi possibili strumenti per sostituire, se del caso, le misure
attuali alle seguenti condizioni: si devono evitare distorsioni della concorrenza ed osservare le
regole dell'OMC e il finanziamento di misure deve rispettare gli impegni finanziari già in
essere;
3.
a valutare le opportunità offerte dagli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato nel settore
agricolo per lo sviluppo di sistemi nazionali di gestione dei rischi nel rispetto del principio di
sussidiarietà e del mercato comune, suggerendo eventuali adattamenti necessari."
Azioni di informazione - Conclusioni del Consiglio
Il Consiglio ha adottato le seguenti conclusioni sulle azioni di informazione riguardanti la politica
agricola comune:
"Considerando quanto segue:
1.
Il regolamento 814/2000 costituisce un quadro giuridico solido per l'esecuzione dei compiti di
informazione della PAC.
2.
L'esperienza del triennio trascorso presenta un bilancio globalmente positivo in termini di
qualità delle azioni finanziate o cofinanziate e la validità della politica attuata potrà essere
pienamente giudicata dopo che sarà stato valutato l'impatto delle misure.
3.
L'esperienza dimostra che per il momento non vi è alcun motivo di modificare i due pilastri
della politica di informazione, ossia le azioni cofinanziate dal FEAOG su proposta di terzi e le
azioni intraprese per iniziativa della Commissione, che sono finanziate al 100% dal FEAOG.
4.
Le disponibilità finanziarie non sono state utilizzate al massimo della loro capacità; le cause
principali di tale sottoimpiego degli stanziamenti di bilancio sono le difficoltà derivate dalla
complessità amministrativa e il campo d'applicazione delle azioni troppo limitato.
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V
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5.
Gli sforzi intrapresi per raggiungere un migliore equilibrio tra i vari tipi di organizzazioni
beneficiarie devono essere proseguiti.
6.
Il dialogo in materia di politica di informazione tra la Commissione e gli Stati membri deve
essere rafforzato.
7.
Una valutazione da parte della Commissione deve essere realizzata quanto prima per
individuare le misure che consentono, all'occorrenza, di migliorare il rapporto costi/efficacia
del sistema.
Il Consiglio ha convenuto che:
−
gli Stati membri presentino suggerimenti segnatamente riguardo ad una semplificazione
amministrativa, in vista di un'utilizzazione più efficace delle risorse finanziarie disponibili;
−
la Commissione sia invitata a proporre l'adeguamento del regolamento 814/2000 in vista di un
miglioramento dell'efficacia delle azioni atte a sviluppare la politica di informazione della
PAC e segnatamente per prevedere, su iniziativa e per conto della Commissione, un'assistenza
tecnica per la gestione delle sovvenzioni finanziate dal bilancio di tale istituzione;
−
le azioni finanziate dalla Commissione portino ad una migliore selettività degli aiuti nonché al
miglioramento del rapporto costi/benefici globali della politica di informazione."
Autorizzazioni d'importazione
Il Consiglio ha adottato la decisione sulle condizioni di elaborazione, per un periodo transitorio, di
elenchi provvisori degli stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad
importare determinati prodotti di origine animale, prodotti della pesca o molluschi bivalvi vivi
(doc. 15227/03). Tale decisione proroga fino al 31 dicembre 2005 la validità della decisione
95/408/CE, che scade il 31 dicembre 2003.
OCM "luppolo"
Il Consiglio ha adottato all'unanimità due regolamenti, di cui uno recante modifica del regolamento
(CEE) n. 1696/71 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo e l'altro
recante modifica del regolamento (CE) n. 1098/98 che istituisce misure speciali temporanee nel
settore del luppolo (docc. 13995/03 e 13996/03). Nel contesto della transizione prima della futura
riforma dell'OCM "luppolo", la prima proposta, fondata sull'articolo 37 TCE, è intesa a prorogare
per il raccolto 2004 le attuali disposizioni che disciplinano l'aiuto alla produzione. L'importo
dell'aiuto per ettaro è fissato a 480 euro l'ettaro per il raccolto 2004, come negli anni precedenti a
decorrere dal 1996. La seconda proposta, fondata sull'articolo 16bis del regolamento di base
"luppolo" è intesa a prorogare per il raccolto 2004 le misure speciali in vigore per il ritiro
temporaneo dalla produzione e l'estirpazione.
15975/03 (Presse 369)
VI
IT
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Pratiche enologiche - Deroghe
Il Consiglio ha adottato all'unanimità un regolamento recante modifica del regolamento (CE)
n. 1037/2001 che autorizza l'offerta e la consegna per il consumo umano diretto di taluni vini
importati che possono essere stati sottoposti a pratiche enologiche non previste dal regolamento
(CE) n. 1493/1999 (doc. 15942/03). Questo regolamento estende le deroghe alle pratiche
enologiche in vigore nella Comunità a favore dei vini provenienti dagli Stati Uniti.
Tale deroga, che avrà un periodo di validità di due anni (dal 1º gennaio 2004 al 31 dicembre 2005),
s'iscrive nel quadro dei negoziati attualmente in corso tra la Comunità e gli Stati Uniti in vista della
conclusione di un accordo globale nel 2004 sul commercio di vino tra le due parti. Poiché tali
negoziati proseguono, è indispensabile che le disposizioni attuali, che scadono il 31 dicembre 2003,
siano prorogate per evitare un vuoto giuridico.
Sementi
Il Consiglio ha adottato all'unanimità un regolamento che fissa gli importi dell'aiuto concesso nel
settore delle sementi per la campagna di commercializzazione 2004/2005 (doc. 14704/03). Tale
regolamento è inteso a fissare gli importi dell'aiuto per la campagna 2004/2005 nell'ambito della
transizione che precede l'entrata in vigore della riforma dell'OCM "sementi", che ha integrato l'aiuto
alla produzione di sementi nel regime di pagamento unico a partire dalla campagna 2005/2006.
Tabacco
Il Consiglio ha adottato all'unanimità un regolamento recante modifica del regolamento (CEE)
n. 2075/92 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio. Tale
regolamento è inteso, a titolo transitorio, in attesa dell'entrata in vigore della riforma dell'OCM
"tabacco greggio" a fissare, per il raccolto 2004, la percentuale della ritenuta sul premio destinata a
finanziare il fondo comunitario del tabacco, allo stesso livello di quello fissato per il raccolto 2003
(ossia 3%) (doc. 14728/03).
Ritiro dalla produzione*
Il Consiglio ha adottato all'unanimità un regolamento che deroga al regolamento (CE) n. 1251/1999
per quanto riguarda l'obbligo di ritiro dalla produzione dei seminativi per la campagna di
commercializzazione 2004/2005 (docc. 15103/03 e 15623/03 ADD 1). Tale regolamento è inteso a
ridurre dal 10 al 5% il tasso di ritiro dei seminativi dalla produzione per la campagna 2004/2005,
per ovviare agli effetti sul mercato della grave siccità dell'estate 2003. L'addendum contiene una
dichiarazione della Commissione.
15975/03 (Presse 369)
VII
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PESCA
Riconversione dei pescatori - Accordo con il Marocco
Il Consiglio ha adottato all'unanimità un regolamento recante modifica del regolamento (CE)
n. 2561/2001 volto a promuovere la riconversione dei pescherecci e dei pescatori che, fino al 1999,
dipendevano dall'accordo di pesca con il Marocco (doc. 15209/03).
Il regolamento abroga le disposizioni regolamentari che limitano la concessione dei pagamenti
compensativi individuali ai soli pescatori che erano imbarcati su una nave che è stata oggetto di una
misura di arresto definitivo delle attività.
L'accordo sulle relazioni in materia di pesca marittima tra la Comunità europea e il Regno del
Marocco è scaduto il 30 novembre 1999; di conseguenza, oltre 400 pescherecci e circa 4.300
pescatori hanno dovuto interrompere le attività di pesca alla stessa data.
GIUSTIZIA E AFFARI INTERNI
Accordo di riammissione con Hong Kong
Il Consiglio ha adottato la decisione relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e
il governo della Regione ad amministrazione speciale di Hong Kong sulla riammissione delle
persone in soggiorno irregolare (doc. 9190/02).
Si rammenta che il progetto di accordo di riammissione trasmesso dalla Commissione alle autorità
di Hong Kong era stato esaminato durante vari cicli di negoziati e siglato a Bruxelles il
22 novembre 2001.
Il 24 settembre 2002, il Consiglio aveva adottato la decisione relativa alla firma dell'accordo
(9081/02 MIGR 41 ASIE 14), il quale è stato firmato il 27 novembre 2002.
Europol
Il Consiglio ha preso atto della relazione di attività dell'autorità di controllo comune dell'Europol
(ottobre 1998-ottobre 2002) (doc. 13899/03).
Lotta al traffico di droga - Risoluzione del Consiglio
Il Consiglio ha adottato una risoluzione relativa alla formazione degli operatori dei servizi incaricati
dell’applicazione della legge nella lotta al traffico di droga (doc. 11052/4/03).
15975/03 (Presse 369)
VIII
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17-19.XII.2003
Asilo e migrazione
Il Consiglio ha approvato tutti gli emendamenti figuranti nel parere reso in prima lettura dal
Parlamento europeo (doc. 15821/03) riguardo alla proposta di regolamento del Parlamento europeo
e del Consiglio che istituisce un programma di assistenza finanziaria e tecnica ai paesi terzi in
materia di migrazione e asilo. Il regolamento sarà adottato dopo la consueta messa a punto da parte
del Gruppo dei Giuristi/linguisti.
Cooperazione in materia penale
Si rammenta che nella sessione del 27 novembre 2003 il Consiglio aveva già adottato un
orientamento generale relativo al progetto di accordo interessato.
Nel frattempo, il testo della decisione e dell'accordo è stato messo a punto dal Gruppo dei
Giuristi/linguisti.
Il Consiglio ha adottato la decisione relativa alla firma dell'accordo tra l'Unione europea, da un lato,
e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia, dall'altro, sull'applicazione di talune disposizioni
della convenzione del 29 maggio 2000 riguardante l'assistenza giudiziaria in materia penale, tra gli
Stati membri dell'Unione europea (doc. 14938/03).
E-GOVERNMENT
Erogazione interoperabile di servizi paneuropei di governo elettronico alle amministrazioni
pubbliche* - Deliberazione pubblica
Il Consiglio ha adottato la posizione comune riguardante la proposta di decisione relativa
all'erogazione interoperabile di servizi paneuropei di governo elettronico alle amministrazioni
pubbliche, alle imprese e ai cittadini (doc. 14816/03 + ADD 1). Nel quadro della procedura di
codecisione, la posizione comune sarà trasmessa al Parlamento europeo affinché adotti la sua
raccomandazione in seconda lettura.
Tale programma migliorerà la cooperazione fra le amministrazioni pubbliche e fornirà un sostegno
all'erogazione di servizi paneuropei di governo elettronico alle imprese e ai cittadini, in modo da
contribuire a rendere più efficaci i settori pubblico e privato. A tal fine la Comunità, in
cooperazione con gli Stati membri, attuerà progetti di interesse comune, a sostegno dei quali
saranno adottate misure orizzontali, fra cui la promozione di servizi di infrastruttura per le
amministrazioni pubbliche o l'istituzione di attività strategiche e di sostegno per promuovere servizi
paneuropei.
15975/03 (Presse 369)
IX
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17-19.XII.2003
AVIAZIONE
Sovvenzioni e pratiche tariffarie sleali* - Deliberazione pubblica
Il Consiglio ha adottato la posizione comune sul progetto di regolamento relativo alla protezione
contro le sovvenzioni e le pratiche tariffarie sleali nella prestazione di servizi di trasporto aereo da
parte di vettori di paesi terzi (doc. 14141/03 + ADD 1). Nel quadro della procedura di codecisione,
la posizione comune sarà trasmessa al Parlamento europeo affinché adotti la sua raccomandazione
in seconda lettura.
Il testo adottato dal Consiglio prevede l'adozione di misure di protezione da parte della
Commissione, a condizione che:
a)
b)
sia possibile stabilire l'esistenza di sovvenzioni o di pratiche tariffarie sleali e del conseguente
pregiudizio da esse causate all'industria comunitaria e
l'interesse della Comunità richieda un intervento. La valutazione dell'interesse della Comunità
tiene conto delle ripercussioni delle misure su tutti i vari interessi, ad esempio conciliando le
eventuali conseguenze per i consumatori e altre parti interessate con i vantaggi per l'industria
comunitaria.
Il progetto di regolamento stabilisce la procedura da seguire per quanto riguarda l'apertura del
procedimento, l'indagine, le misure provvisorie, la chiusura del procedimento senza l'istituzione di
misure e l'istituzione di misure definitive. Saranno privilegiati gli accordi di servizi aerei con paesi
terzi che possono essere usati per rimediare alle pratiche contemplate dal presente testo.
POLITICA COMMERCIALE
Antidumping - India - Biancheria da letto di cotone
Il Consiglio ha adottato a maggioranza semplice un regolamento che chiude, senza istituire dazi, il
riesame dei dazi antidumping istituiti dal regolamento n. 2398/97 sulle importazioni di biancheria
da letto di cotone originarie, fra l'altro, dell'India (doc. 15540/03).
Il regolamento n. 2398/97, modificato dal regolamento n. 1644/2001, prevede dazi antidumping
definitivi fino al 9,8% sulle importazioni dei prodotti interessati.
Azerbaigian, Kazakstan, Tagikistan, Turkmenistan - Prodotti tessili
Il Consiglio ha adottato una decisione sull'applicazione provvisoria, in attesa della loro conclusione,
di nuovi accordi sul commercio di prodotti tessili e dell'abbigliamento tra la Comunità, da un lato, e
l'Azerbaigian, il Kazakstan, il Tagikistan e il Turkmenistan, dall'altro (doc. 15094/03).
15975/03 (Presse 369)
X
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17-19.XII.2003
I nuovi accordi prevedono il mantenimento in vigore fino al 31 dicembre 2004 degli accordi
esistenti con detti paesi nel settore in questione.
OCCUPAZIONE E POLITICA SOCIALE
Campi elettromagnetici* - Deliberazione pubblica
Il Consiglio ha adottato la posizione comune sulla proposta di direttiva che stabilisce le prescrizioni
minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dai campi
elettromagnetici (docc. 13599/03 + ADD 1 e 15620/03 ADD 1). La direttiva proposta costituirà un
passo importante verso una migliore protezione dei lavoratori contro questo genere di rischi per i
quali vi è una sempre maggiore sensibilizzazione del pubblico.
La struttura generale del nuovo testo, ad esempio gli articoli sull'informazione e formazione e la
consultazione e partecipazione dei lavoratori, seguono il modello delle precedenti direttive sulle
vibrazioni ed il rumore.
La direttiva proposta introduce valori limite di esposizione e valori di esposizione che fanno scattare
l'azione, basati sulle raccomandazioni formulate dalla Commissione internazionale per la protezione
dalle radiazioni non ionizzanti (ICNIRP). Poiché, per il momento, non vi sono prove scientifiche
sufficienti sugli eventuali effetti a lungo termine, la direttiva proposta si limita agli effetti a breve
termine dovuti all'esposizione ai campi elettromagnetici.
RELAZIONI ESTERNE
Accordo di associazione UE/Egitto - Disposizioni commerciali
Il Consiglio ha adottato una decisione che approva la conclusione di un accordo sull'applicazione
provvisoria delle disposizioni commerciali previste dall'accordo euromediterraneo di associazione
tra la Comunità e l'Egitto, in attesa della conclusione delle procedure necessarie all'entrata in vigore
dell'accordo di associazione.
Il Parlamento egiziano ha ratificato, il 7 aprile u.s., l'accordo di associazione firmato nel
giugno 2001 e il Parlamento europeo ha espresso il suo parere conforme nel novembre 2001. La
procedura di ratifica è in corso negli Stati membri.
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15975/03 (Presse 369)
XI
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