ATTO BASE - Consiglio Regionale dell`Umbria | Banca dati leggi

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Assemblea legislativa
http://www.consiglio.regione.umbria.it
e-mail: [email protected]
ATTO N . 341
DISEGNO DI LEGGE
di iniziativa
della Giunta regionale (deliberazione n. 1603 del 29/12/2015)
“NORME PER LE POLITICHE DI GENERE E PER UNA NUOVA CIVILTA' DELLE RELAZIONI
TRA DONNE E UOMINI”
Depositato alla Sezione Flussi Documentali, Archivi e Privacy
il 31/12/2015
Trasmesso alla III e I Commissione Consiliare Permanente il 05/01/2016
COD. PRATICA: 201S-003-4~
MODULO DL
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a
Regione Umbria
Giunta Regionale
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
N.1603 DEL 29/12/2015
OGGETTO:
Odi: "Norme per le politiche di genere e per una nuova civiltà delle
relazioni tra donne e uomini". Adozione.
Marini Catiuscia
Presidente della Giunta
PRESENZE
Presente
Paparelli Fabio
Vice Presidente della Giunta
Presente
Barberini Luca
Componente della Giunta
Presente
Bartolini Antonio
Componente della Giunta
Presente
Cecchini Fernanda
Componente della Giunta
Presente
Chianella Giuseppe
Componente della Giunta
Presente
Presidente: Catiuscia Marini
Segretario Verbalizzante:
Catia Bertinelli
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COD. PRATICA: 2015-003-42
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LA GIUNTA REGIONALE;.i';':::'~:'\:'~~~~~
Vista la relazione illustrativa avente ad oggetto "Odi Norme per le politiche di generè'e':pér
una nuova civiltà delle relazioni tra donne e uomini" presentata dal Direttore Giampiero
Antonelli;
Preso atto della proposta di disegno di legge presentata dall' Presidente Catiuscia Marini
avente ad oggetto: "Norme per le politiche di genere e per una nuova civiltà delle relazioni tra
donne e uomini";
Preso atto del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con
gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;
Preso atto degli elementi finanziari risultanti dalla scheda di cui all'art. 31, comma 2 della
legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, che si allega;
Vista il parere favorevole del Comitato legislativo espresso nella seduta del 11 dicembre
2015;
Preso atto che ai sensi della legge regionale 16 dicembre 2008, n.20 sarà competenza
dell'Assemblea legislativa di richiedere il parere al Consiglio delle autonomie locali;
Ritenuto di provvedere all'approvazione del citato disegno di legge, corredato della relativa
relazione;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;
Visto l'art. 23 del Regolamento interno di questa Giunta;
A voti unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA
1) di approvare l'allegato disegno di legge, avente per oggetto "Norme per le politiche di
genere e per una nuova civiltà delle relazioni tra donne e uomini", e la relazione che lo
accompagna, dando mandato al proprio Presidente di presentarlo, per le conseguenti
determinazioni, al Consiglio regionale;
2) di indicare il proprio Presidente di rappresentare la Giunta regionale in ogni fase del
successivo iter e di assumere tutte le iniziative necessarie.
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
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segue atto n.
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IL PRESIDENTE
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Diseçmo di leQQe:"Norme per le politiche di genere e per una nuova civiltà delle
relazioni tra donne e uomini".
RELAZIONE
Con la riforma del titolo V, awenuta nel 2001, la Costituzione italiana ha attribuito alle
Regioni il compito di rimuovere, tramite proprie leggi, ogni ostacolo che impedisce la piena
parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica, nonché quello di
promuovere la parità di accesso alle cariche elettive (articolo 11717).
Il nostro Statuto, all'art. 7, dispone che la Regione opera per attuare la piena parità tra uomini
e donne nella vita sociale, culturale, economica e politica anche con l'adozione di azioni
positive: In particolare promuove, con appositi prowedimenti, pari condizioni per l'accesso
alle cariche elettive.
Gli indirizzi comunitari e nazionali in materia di politiche di genere sostengono la tesi che le
politiche di promozione della differenza di genere e delle pari opportunità non esauriscono la
loro ragione di essere nella tutela dei diritti ma investono anche l'aspetto della sostenibilità
degli attuali sistemi europei di sviluppo e la qualità dei sistemi di welfare, il mantenimento e
lo sviluppo del benessere e della qualità della vita di donne e uomini.
La prospettiva del mainstreaming è assunta dalla Unione europea come principio
indispensabile ed informatore dell'occupazione e del mercato del lavoro, dell'istruzione e
della formazione, del giusto equilibrio tra vita familiare e professionale, dei diritti delle
persone, riconoscendo il valore ed il ruolo delle donne nella società e nel mercato del lavoro.
Peraltro, l'Unione europea, esortando al riguardo l'intervento del livello nazionale e
regionale, deplora che i piani di ripresa economica si concentrino principalmente su settori
lavorativi a maggioranza maschile; sottolinea che la crisi economica e finanziaria deve essere
vista come un'occasione per formulare proposte nuove e innovative per le donne in materia di
tasso d'occupazione, di livelli di remunerazione, di tempi di lavoro e di occupazione, di
posizioni di responsabilità; insiste sull'effetto positivo della parità di genere sulla crescita
economica. La parità di genere non viene quindi vista solo come una questione di
integrazione tra diversità e di giustizia sociale, ma anche come uno dei presupposti per il
raggiungi mento degli obiettivi di crescita sostenibile, di occupazione, di competitività e
coesione sociale stabiliti dalla strategia UE-2020.
La Convenzione del Consiglio d'Europa per prevenire e combattere la violenza contro le
donne e la violenza domestica, adottata ad IstanbulI'll
maggio 2011, e ratificata dall'Italia
con L. n. 77 del 27 giugno 2013, all'art. 22 e 23, inoltre, impegna le parti contraenti a fornire
o predisporre servizi di supporto specializzati per tutte le donne vittime di violenza e i loro
bambini e a consentire la creazione di rifugi adeguati, facilmente accessibili e in numero
sufficiente per offrire un alloggio.
Con la precedente legislatura, la Regione ha cambiato e ampliato la sua impostazione sulle
politiche di genere. Nel programma di governo, si è definito un percorso politico e culturale
che, gradualmente, ha portando alla definizione di un programma concreto nel quale la
Regione ha individuato un suo ruolo di pieno ed esplicito protagonismo: per attivare azioni;
per sollecitare quanto e quanti possono intervenire per cambiare o far cambiare forme e
strumenti di relazione fra uomini e donne; per superare concretamente una limitata
impostazione di parità, spesso solo tradotta in percentuali e quantità; per ridurre le
contraddizioni esistenti tra un modello sociale ed economico pensato sostanzialmente al
segue atto n.
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COD. PRATICA: 2015-00342
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Modulo DL
REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI
maschile e le cosiddette iniziative per le pari opportunità. Occorre quindi tradurre in atti e ,
risultati tangibili il nuovo approccio regionale sulle politiche di genere, anche rileggendo, dal .
punto di vista delle donne, il modello economico e sociale presente in Umbria, nella
consapevolezza che le politiche pubbliche, ad ogni livello, non sono neutrali rispetto al
genere, ma assumono effetti e conseguenze differenziate a seconda che il cittadino sia uomo o
donna, così come le scelte ed i flussi finanziari si traducono in maggiori o minori vantaggi in
termini di politiche di genere.
Nel presente ddl si intende tenere insieme due direttrici, quella politica e quella di governo,
con una proposta di legge quadro, in grado di rendere chiaro che la "politica di genere" non è
una politica settori aie e distinta, ma un principio informatore e trasversale, che deve
contaminare tutte le azioni di governo e tradurre la cultura della differenza di genere in scelte
concrete.
È una proposta che investe sulla forza delle donne e non sulla loro debolezza, perché
tesaurizza le esperienze e il pensiero che le donne hanno maturato in anni di riflessioni su loro
stesse, sul lavoro, sulla società, sulle famiglie e perché lancia una sfida: tenere insieme
obiettivi di governo e obiettivi di natura culturale e di promozione di una nuova visione della
società e delle relazioni tra uomini e donne, ma anche tra cittadini-cittadine e istituzioni, tra
privato sociale e imprenditoria, tra la progettualità politica e le esigenze delle persone. Non è,
quindi, una proposta sulle azioni positive, destinata a tutelare le donne in quanto soggetti
deboli. Essa punta piuttosto sulla centralità del principio dell'interdipendenza tra esseri umani
e su una tensione verso una visione del benessere economico-sociale equo, compatibile e
solidale.
In questi anni, infatti, è awenuto un profondo cambiamento nel rapporto tra donne e uomini
che, sulla base del valore della differenza e libertà femminile, ha imposto una nuova etica
della cittadinanza, fondata sul concetto di dipendenza reciproca. Questo concetto, da cui
discende il titolo della proposta di legge e che in un certo senso va oltre il concetto di libertà
individuale, è radice profonda dell'esperienza umana e dovrebbe essere fonte primaria della
democrazia, ma non si è ancora tradotto in criteri di governo.
La grande novità della proposta di legge, quindi, non è solo la trasversalità delle politiche di
genere, espressa negli interventi dei diversi settori, in modo integrato e correlato, ma il fatto
che si assuma il punto di osservazione femminile per rispondere alla complessità dei bisogni.
Partiti, quindi, dall'impostazione europea e da un approfondimento dei dati dell'universo
femminile umbro, di occupazione - di istruzione - di servizi - di violenza, collocati nel quadro
più generale di una congiuntura difficilissima, per individuare i possibili strumenti di
occupazione e conciliazione e valorizzazione del ruolo e delle conoscenze e delle esperienze
delle donne, si è giunti alla concezione e definizione di un sistema di strumenti che, di fatto,
vanno a modificare relazioni e rapporti fino a disegnare un diverso modello di sviluppo, nuovi
stili di vita, esperienze di vita solidali e sostenibili sul piano sociale, economico ed ecologico.
Un modello più adatto alle differenze e più favorevole per tutti.
Per tutto questo la proposta di legge elaborata ha una impostazione innovativa rispetto al
panorama della legislazione vigente in materia.
La presente proposta normativa costituisce il punto d'arrivo di un percorso attuativo delle
linee programmatiche di legislatura 2010-2015 così come scadenzato nei documenti annuali
di programmazione e realizzato con il contributo di apposito Comitato scientifico ed
attraverso un insieme di confronti partecipativi tematici e non.
n Comitato scientifico, istituito nel 2011 presso l'Agenzia Umbria Ricerche, è stato costituito
con alcune delle più autorevoli figure femminili che hanno prodotto, elaborato, rappresentato i
temi della politica di genere ed è stato chiamato proprio con lo scopo di avere un contributo,
quanto più possibile operativo ed innovativo, per tradurre gli obiettivi della politica di genere
in azioni delle diverse politiche regionali. Sono state chiamate a partecipare al Comitato
segue atto n.
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COD. PRATICA: 2015-003-42
REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE
Modulo DL
- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI
alcune personalità (Bocchetti, Piazza, Piussi, Benini, Pitch, Pennacchi, Papa, Boccia), molto
diverse fra loro per formazione culturale ed intellettuale, esperienze di vita e professionali,"
approccio e pensiero, in grado di mettere al servizio dell'azione di governo un possibile
contributo culturale e di pensiero.
L'interazione tra il Comitato, la Regione e l'Agenzia Umbria ricerche ha, di fatto, costruito le
prime riflessioni per la pianificazione del lavoro e per la definizione di una successione di
seminari di approfondimento, di confronto e partecipazione con i soggetti territoriali
istituzionali ed associativi, sui temi prevalenti delle politiche di genere.
Sono stati organizzati durante il percorso di elaborazione della proposta normativa i seguenti
appuntamenti seminariali che hanno visto la presenza costante del Comitato scientifico:
"Le Politiche di Genere per lo Sviluppo dell 'Umbria" - Perugia 23 giugno 20 Il;
"Lavoro e Lavori: Le Donne nell'economia dell'Umbria" - Temi 5 ottobre 2011;
"Disfare la violenza maschile. Per una nuova civiltà di rapporti e di convivenze" - Perugia 18
gennaio 2012;
"Norme per le politiche di genere e per una nuova civiltà delle relazioni tra donne e uomini" Foligno 27 giugno 2012.
Nell'ultimo seminario è stata presentata la proposta normativa corredata di un preambolo,
elaborato dal Comitato scientifico, che ne riassume ed esalta lo spirito e la filosofia e che ha
ispirato l'intero lavoro svolto, sulla quale è stata avviata la fase di confronto collaborativo che
si è sviluppata in numerosi incontri con le Consigliere di parità regionale e provinciali, con
l'ANCI, con la scuola e l'Università, con l' associazionismo delle imprese, dei lavoratori
femminile e femministe.
Tale percorso partecipativo rappresenta una scelta per consentire una diffusa conoscenza del
testo ed è da considerare una fase importante, certamente non meno innovativa di quella dei
contenuti.
La proposta di legge è stata infine adeguata per recepire integralmente le disposizioni
nazionali di cui alla legge 15 ottobre 2013, n. 119 e dei DPCM attuativi relativi tra l'altro alla
definizione dei requisiti minimi che debbono rispettare i centri antiviolenza e le case rifugio.
La proposta è composta da cinque titoli e 49 articoli.
Nel Titolo I vengono definiti i principi e gli obiettivi della legge.
Il titolo II è articolato in tre Capi, il primo è relativo alle competenze delle donne e alla loro
presenza nei luoghi di decisione, il secondo alla diffusione della cultura e delle politiche di
genere, il terzo introduce azioni territoriali per il miglioramento delle relazioni tra generi e per
nuovi stili di vita.
Il Titolo III da corpo all'attuazione del mainstreaming di genere intervenendo sulle politiche
regionali con l'introduzione di interventi atti a realizzare le pari opportunità. Il capo I è
dedicato all'istruzione ed i successivi capi alla salute, al lavoro formazione ed impresa, alla
conciliazione e condivisione e ai servizi di contrasto alla violenza degli uomini contro le
donne.
Il Titolo IV norma le misure rivolte alla piena realizzazione dell'integrazione delle politiche,
quali il coordinamento delle risorse, le valutazioni e il bilancio di genere, studi, ricerche e
statistiche di genere oltre a definire ulteriori compiti per il Centro per le pari opportunità. In
questo titolo è previsto anche un gruppo tecnico di coordinamento per le politiche di genere
prevalentemente interno alla regione con funzioni di supporto alla programmazione e di
verifica e valutazione delle azioni regionali per la realizzazione del mainstreaming di genere.
Il Titolo V relativo alle norme finali e transitorie chiude la legge.
Si riporta integralmente di seguito il preambolo alla proposta di legge:
segue alto n..
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Preambolo al disegno di legge
Nuove forme di cittadinanza e di conVIVenza, più giust~ più partecipate e
propulsive delle differenze rispetto alle attuali; sono al centro di un 'agenda
politica che aspiri ad affrontare con consapevolezza la complessità del nostro
tempo e ponga le basi di un futuro desiderabile. Nuove forme di cittadinanza e di
convivenza si stanno già delineando a partire dalla libertà femminile e dal
profondo mutamento
nei rapporti tra uomini e donne avvenuto negli ultimi
decenni Non possiamo ignorare che la cultura a cui apparteniamo è in parte
ancora segnata dall'organizzazione per ruo/~ per primi quelli che separano gli
uomini dalle donne. Ancora uomini e donn~ coscienti a incoscienti di questo,
agiscono costretti in vecchi stereotip~ che divIdono e che solo apparentemente
uniscono: da una parte il lavoro, dall'altra la cura. Ma oggi tutto questo è
. 1i7attualee soprattutto inattuabi/~ non solo perché la presenza sempre più attiva
e competente delle donne nel governo della vita quotIdiana e della cosa pubblica
impone la valorizzazione del loro apporto e dei loro saper~ generativi di una
nuova Idea del vivere socia/~ ma soprattutto perché il mondo di oggi ha bisogno
della partecipazione consapevole, del lavoro e della cura di tutti.
F essenziale mettere al centro dell'attenzione politica, sociale ed economica la
dimensione della relazionalità e del/'interdipendenza, che esclude la violenza e il
senso indivIdualistico e proprietario dei rapporti umani e dei rapporti con il
vivent~ che lega tra di loro gli esseri umani e questi agli altri esseri viventi, alle
risorse naturali; produttive
e culturali in un 'ottica di condivisione
delle
responsabilità. Partire dall'esperienza della dipendenza reciproca è cosa nuova.
Infatti; questa semplice verità che ci rende tutti simili; che è radice profonda
dell'esperienza
umana e che quindi dovrebbe
essere fonte primaria della
democrazia, non si è ancora tradotta in criteri di governo. F questa una nuova
lettura delle relaziom; che deve vedere impegnat~ per la sua realizzazion~ gli
attori ch~ nelle varie forme, governano Il telTltorio.
Con questo obiettivo, la regione Umbria si propone di:
segue atto
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COD. PRATICA: 201S.{J03-42
REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE
- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI
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.:. Sollecitare /impegno
di tutti; del pubblico e del privato, in una rinnovata,'
trasparente e fertile alleanza, per un modello di sviluppo giusto e solidale che,
superando lo sperpero delle risorse comuni e l'appropriazione di pochi, metta
al centro la soddisfazione dei bisogni materiali, culturali e spirituali delle donne
e degli uomini di tutte le età nelle loro differenze. Uno sviluppo umano basato
sul valore della sobrietà, sul saggio utilizzo delle risorse ambientali, della
conoscenza e della ricerca e del patrimonio artistico e culturale della regione.
Basato su
un Idea ricca della
Il
persona '; colta nella sua complessità
multldimensionale e nelle sue differenze, di cui diritti, lavoro e cittadinanza si
n'propongono come coordinate decisive.
•:. Promuovere nuove forme di convivenza civile, basate sulla coscienza rinnovata
della di'pendenza reciproca tra gli esseri umani, ti7l7anzitutto nei l'appalti tra
donne e uomini Un ordine distorto di tali rapportt; fino alle forme diffuse di
violenza, genera conseguenze negative in tutti gli ambiti del vivere individuale
e sociale, dall'economia alla cultura, dalle relazioni interpersonali e familiari a
quelle pubbliche, dal lavoro alla qualità dell'ambiente e della vita quotidiana,
dalla salute alla sicurezza dei territod
.:. Impegnarsi a costruire una l7liova civiltà di relaziol7l;nuove forme di rapporti
tra uomini e donne, tra vecchi e giovani, tra genitori e figli, tra insegnanti e
alunni, tra nativi e linmigratt; tra sani e malati, tra governati e governanti; in
un 'ottica di capacitazione dei soggetti orientata a libertà effettive e nella
prospettiva di promozione
di un nuovo umanesimo fondato su legami di
solidarietà e di responsabilità reciproca.
•:. Inventare luoghi e tempi di scambio, comunicazione e formazione, rafforzare le
esperienze
che hanno già dato buoni fruttt; promuovere
la cultura e
l'informazione, i rapporti a livello internazionale, attingere dalle buone pratiche
ispirazione per nuove azioni pubbliche ma, soprattutto, lavorare nei modi, nei
luoghi, nei tempi possibili, per affermare IIdea che Il buon governo è opera di
tutti e non può fare a meno di nessuno.
segue atto n.
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La Regione sottolinea la trasversalità delle politiche di genere rispetto all'insieme
delle politiche pubbliche regionali:-nel campo della salute, e non solo della salute
tiproduttiva, dell'organizzazione del lavoro e dell'economia, che deve mettere al
centro la vita nella complessità dei suoi bisogni e delle sue aspettative di
benessere e di senso, nell'ambito del welfare e dei tempi/ spazi delle città e della
loro fruizione ottimale.
La Regione coordina le risorse e mette a sistema sul territorio un programma di
interventi volto a promuovere la condivisione e l'attuazione di tale prospettiva
presso tutte le amministrazioni locali del/'Umbria. Si propone di coinvolgere la
società civile nelle sue varie articolaziom; il mondo del lavoro e della cultura, i
soggetti istituzionali e non, in un comune tinpegno sociale e politico per una
nuova civiltà di rapporti e di relazioni
Relazione tecnico-finanziaria
La proposta in oggetto ha natura di disciplina quadro in materia di politiche di genere secondo
l'approccio del mainstreaming di genere per cui molte disposizioni in essa contenute hanno natura
ordinamentale e producono effetti sostanziali a valere sulle normative e strumenti di settore che già
prevedono proprie coperture finanziarie.
L'esame puntuale delle disposizioni che si vogliono introdurre sotto lo specifico punto di vista del
loro impatto finanziario è riportato a seguire:
Art. 1 e 2 (Principi - Obiettivi)
Per quanto riguarda gli articoli 1 e 2, si tratta di norme ordina mentali, che non comportano oneri a
carico del bilancio regionale, in cui vendono individuati gli obiettivi e le finalità esplicitate negli
articoli successivi.
Art. 3 (Archivio del competenze delle donne)
Dalla disposizione dell'articolo 3 non derivano oneri finanziari a carico del Bilancio regionale in
quanto l'Archivio ha solo la funzione di raccogliere e rappresentare competenze e curricula femminili
da mettere a disposizione dell'intero Sistema regionale per favorire la presenza delle donne nei ruoli
fondamentali della vita regionale e costituisce una attività d'ufficio non comportando effetti
incrementali sulla dotazione organica;
Art. 4 (Albo regionale delle associazioni e dei movimenti femminili e femministi)
Dalla promozione dell'Albo regionale delle associazioni e dei movimenti femminili e femministi, che
deve contenere gli elenchi ed i dati delle associazioni e dei movimenti delle donne e la cui attività è
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COD, PRATICA'
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REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE
- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI
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I.
Art. 5 (Presenza delle donne nei luoghi di decisione)
Per quanto riguarda l'articolo S, si tratta di norme ordinamentali, che non comportano oneri a carico
del bilancio regionale.
Art. 6 (Comunicazione e informazione)
Il finanziamento per il 2015 è previsto in 10.000,00 euro come da norma finanziaria.
La
Quantificazione è ottenuta ipotizzando n. tre mini campagne da tremila-tremila cinquecento euro
l'una.
Art. 7 (Rete per le politiche di genere)
La costituzione e la promozione della Rete per le politiche di genere è finalizzata all'attuazione del
programma regionale delle politiche di genere quale sede di proposta, confronto e' verifica, il cui
funzionamento e coordinamento è assicurato dalle strutture regionali e non comporterà alcun onere
a carico del bilancio regionale. Eventuali soggetti esterni alla Regione e alle istituzioni pubbliche
partecipano a titolo gratuito e senzaalcun diritto a rimborsi spesa.
Art. 8-9-10 (Buone pratiche per nuovi stili di vita - Servizi di promozione del benessere - Banche dei
beni e dei tempi)
Per gli interventi previsti in questi articoli sono stanziati 40.000,00 euro, come da norma finanziaria,
che consentiranno l'avvio di alcune delle attività in essi previste. L'attuale orientamento è di
effettuare un bando per favorire l'istituzione di centri di aggregazione sociale e culturale di cui
all'articolo 10 comma l lettera e).
Art. 11- 12 (Promozione della cultura della differenza nella scuola - Azioni regionali)
Il finanziamento per il 2015 è previsto in 50.000,00 euro, come da norma finanziaria, finalizzati al
finanziamento di un Bando per progetti da realizzare nelle scuole nell'ipotesi di 20 progetti per un
importo medio di 2.500,00 euro.
Art. 13 - 15 (Diritto alla salute delle donne - Azioni specifiche per la salute - Percorso nascita)
Le norme di cui agli articoli 13 e 14 prevedono interventi specifici per la salute delle donne, in
particolare per: l'umanizzazione e la riorganizzazione del percorso nascita, la promozione delle
politiche di prevenzione attive per la salute sessuale e riproduttiva, la protezione della fertilità
nonché il potenzia mento della formazione agli operatori socio-sanitari in ordine alle mutilazioni
genitali femminili.
Le principali azioni previste rappresentano il potenziamento delle attività già incluse nei Livelli di
Assistenza erogati a carico del SSN: infatti mentre gli art. 13, 14 comma 1 lett. e) e 15 hanno
carattere esclusivamente ordinamentale e non determinano maggiori oneri, gli oneri finanziari
derivanti dall'attuazione delle seguenti disposizioni dell'art. 14 sono finanziati come segue:
per gli interventi previsti all'art. 14, comma 1, lett. b), c) e d) la spesa è quantificabile in euro
50.000. La stessa dovrà essere sostenuta dalle Aziende Sanitarie a valere sulle risorse finanziarie
vincolate di parte corrente derivanti dal bilancio dello Stato e trova copertura
nello
stanziamento già previsto nel bilancio regionale alla upb 12.1.005 - cap. 2277.
Art. 16 (Servizi per il lavoro)
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garantita dal Centro regionale per le pari opportunità, non derivano oneri finanziaria aggiuntivi'~ar'icb . ,'.
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disciplinato
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solo norme ordina mentali.
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degli interventi previsti è realizzato con '..:
Il Sistema regionale
/I finanziamento
con legge regionale n. 41/1998.
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le risorse del POR FSEe la legge regionale n. 11/2003.
Art. 17 (Azioni di premialità
per le imprese)
L'applicazione
di tale
propedeutiche
all'attivazione
relativa quantificazione
Art.
18-19-20
professionale
è a far data dal 2017 per consentire
norma
dell'intervento.
da effettuarsi
(Creazione
subordinatamente
d'impresa
-
Sostegno
di bilancio
alle disponibilità
le attività
2017 determinerà
la
di bilancio.
all'imprenditoria
femminile
-
Formazione
per l'imprenditoria)
Disposizioni ordinamentali
con rinvio ad altre leggi.
Art. 21 (Passaggio generazionale
Norma ordinamentale.
Art. 22 (Agevolazioni
rischio già costituiti
del lavoro)
Le attività pre'viste richiamano quanto indicato nell'art. 16.
per l'accesso al credito)
Norma ordinamentale.
L'intervento
attiene
ai Fondi regionali
di garanzia e ai fondi di capitali
di
ed esistenti.
Art. 23, comma 5 (Politiche di conciliazione
L'articolo 23 riconosce che la condivisione
e condivisione
e di promozione
ed inclusione sociale)
tra uomini e donne del lavoro di cura e delle responsabilità
dei figli e la conciliazione tra la vita delle persone e il lavoro per il mercato, tra i tempi di
nei confronti
lavoro, di relazione e di cura migliorano
determinano
anche una trasformazione
Il comma 5 promuove
monitoraggio
comporta
La legge regionale
di realizzare
il coordinamento
della qualità
oneri finanziari
coordinamento
progettuale
la relazione tra i sessi, la qualità della vita delle comunità
dell'organizzazione
e
sociale, familiare e dellavoro.
dei tempi e degli orari dei servizi, del lavoro e delle città ed il
e gestionale
a carico del bilancio
di attività la cui competenza
degli spazi urbani.
regionale
Il presente
perché si limita a prevedere
comma
non
un ruolo di
attiene altri soggetti ed enti.
Art. 24 (Azioni regionali)
L'articolo 24 indica, elencandole,
enunciate all'articolo
La lettera
le azioni che la Regione realizza per il raggiungimento
delle finalità
23.
a) e la lettera
k) che promuovono
raggiungimento
degli obiettivi
enunciati
negli strumenti
di programmazione
dall'art.
degli orari; la lettera e) che diffonde
segue atto n,
)W3
{Jr',. t (J (JC)s
vt-'«j1t-'.
p ,
territoriali
e protocolli
di intesa
23; la lettera b) che integra le politiche
regionale e promuove
territoriali
del
accordi
l'adozione
per il
del tempo
da parte dei Comuni di piani
l'utilizzo di congedi parentali e di maternità;
la lettera
9
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COD. PRATICA: 2015-003-42
REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE
h) che favorisce l'utilizzo del part-time
comportano
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- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI
per motivi parentali,
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sono tutte norme ordina mentali che nOn'
oneri finanziari a carico del bilancio regionale.
è finanziata nell'ambito del Piano triennale per le politiche del lavoro
la misura relativa alla lettera c),
in quanto finalizzata al contrasto
di cura e riproduzione
degli stereotipi
di genere nell'organizzazione
sociale e nell'organizzazione
familiare
attraverso
del lavoro, nel lavoro
un'educazione
permanente
rivolta agli adulti.
la lettera d) promuove
derivanti
campagne mediatiche
dalla disposizione
trovano
sui temi della conciliazione
copertura
nell'ambito
e condivisione.
degli interventi
Gli oneri
di cui all'articolo
6 della
presente legge.
la lettera j) interviene
sulla qualità dei servizi sociali, in particolare
le azioni previste rappresentano
Art. 25 (Azioni e progetti
l'articolo
individua,
il potenziamento
per la promozione
elencandole,
quelli socio educativi per l'infanzia
delle attività già incluse nel Piano sociale.
degli interventi
della legge 8 marzo 2000, n. 53)
le azioni che la Regione realizza per la promozione
degli interventi
della legge n. 53/2000. Gli oneri a carico della presente legge, previsti dal solo comma 2, sono coperti
con la dotazione finanziaria del Fondo regionale per la conciliazione
Art. 26 (Fondo regionale
per la conciliazione)
Istituisce il Fondo regionale per la conciliazione
parti coinvolte
alla presentazione
di progetti
necessarie per attivare
nonché alle attività
di tale
propedeutiche
all'attivazione
relativa quantificazione
Art. 27 (Ulteriori
di concertazione
il processo. " numero dei progetti
valere sulla legge n. 53/2000 indica un'estremamente
l'applicazione
è prevista una dotazione finanziaria
delle risorse è connessa alle attività di
per il quale non
nel primo anno di vigenza della legge perché la quantificazione
sensibilizzazione
istituito con il successivo art. 26.
bassa attenzione
dell'intervento.
da effettuarsi
azioni promozionali
La legge regionale
subordinatamente
storicamente
a
verso queste problematiche.
è a far data dal 2017 per consentire
norma
presentati
regionale con le
di realizzare
di bilancio
alle disponibilità
le attività
2017 determinerà
la
di bilancio.
e di sistema)
Commi 1,2 e3
Gli interventi
di cui all'art. 25 commi l, 2, e 3 sono finanziati dal Fondo regionale per la conciliazione
di cui all'art. 26.
Comma 4
Non comporta oneri
Comma 5
" comma 5 individua strumenti
di sostegno alle imprese per gli interventi
definite e finanziate annualmente
di conciliazione con misure
in sede di Piani triennale per le politiche del lavoro, di cui alla legge
regionale n. 41/1998.
segue atto n.
)603
10
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-
COD. PRATICA: 2015-003-42
REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE
- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI
Art. 28 (Azioni rivolte all'amministrazione regionale)
Declina le azioni rivolte all'Amministrazione
regionale finalizzate a creare pari opportunità
nell'organizzazione del personale e nelle carriere e a conciliare tempi di vita e di lavoro delle/dei
dipendenti regionali. Si tratta di norma ordina mentale che non comporta oneri a carico del bilancio
regionale. Eventuali oneri, di cui alla lettera d), sono coperti dal Piano occupazionale dell'Ente. Il CUG
è un Comitato d'ente istituito ai sensi del D.Lgvo n. 165/2001, art. 57.
Art. 29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40 (Violenza degli uomini contro le donne - Competenze
della Regione - Competenze dei comuni - Rete di prevenzione e contrasto alla violenza degli uomini
contro le donne - Interventi per minori testimoni di violenza - Centri antiviolenza - Funzioni dei
centri antiviolenza - Casa rifugio e soluzioni abitative temporanee - Formazione e aggiornamentoInterventi per uomini maltrattanti - Osservatorio regionale sulla violenza degli uomini contro le
donne- Trattamento dei dati)
Articoli ordinamentali in materia di violenza di genere per i quali è prevista l'adozione di un
programma operativo di interventi e azioni, a valenza pluriennale i cui oneri sono coperti con il
finanziamento previsto per l'articolo 32 comma 5. In particolare l'articolo 40, oltre a quanto previsto
dall'articolo 32 comma 5, potrebbe trovare una specifica copertura nelle risorse previste per il
finanziamento del servizio sanitario nazionale se i relativi servizi venissero istituiti presso le strutture
sanitarie. L'art. 41 prevede la partecipazione gratuita dell'Osservatorio mentre gli eventuali oneri
gestionali ed organizzativi e di funzionamento trovano copertura nella dotazione del programma
degli interventi pluriennali di cui all'articolo 32 comma 5.
Concorrono al finanziamento anche gli
stanziamenti previsti dalla legge regionale n. 6/2009.
Il finanziamento per il 2016 è previsto in 100.000,00 euro, come da norma finanziaria, finalizzati al
finanziamento del programma operativo di interventi e azioni di contrasto alla violenza di genere.
L'utilizzazione delle risorse è rinviata al programma suddetto, le linee di intervento da finanziare e
non contestualmente sono il funzionamento dei centri antiviolenza regionali, la realizzazione degli
strumenti per l'Osservatorio regionale del fenomeno della violenza, un bando per progetti proposti
da associazioni femminili e interventi di formazione specialistica.
Art. 41 (Coordinamento delle risorse)
Norma ordinamentale che non comporta oneri.
Art. 42 (Gruppo tecnico per le politiche di genere)
La partecipazione è gratuita e non sono previsti rimborsi spesa pertanto non comporta oneri a valere
sul bilancio regionale.
Art. 43 (Valutazioni di genere)
Norma ordinamentale che non comporta oneri.
Art. 44 (Statistiche di genere)
Norma ordinamentale che non comporta oneri.
Art. 45 (Rapporto sulla condizione delle donne umbre)
segue atto n.~~
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del
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-
11
Art. 46 (Bilancio di genere)
Non sono previsti oneri per la realizzazione del bilancio di genere per il primo anno necessitando una
attività propedeutica per la sua progettazione ed attivazione.
l'applicazione
di tale norma è a far data dal 2017 per consentire di realizzare le attività
propedeutiche all'attivazione dell'intervento.
la legge regionale di bilancio 2017 determinerà la
relativa quantificazione da effettuarsi subordinata mente alle disponibilità di bilancio.
Art. 47 (Attività del CPO)
l'articolo assegna compiti al Centro per le Pari opportunità della Regione Umbra dal quale non
derivano oneri finanziaria aggiuntivi a carico del bilancio regionale. l'attività del CPOè finanziata con
la legge regionale n. 6/2009.
segue atto n.
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12
COD. PRATICA: 201S.Q03-42
Modulo DL
REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE
- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI
DiseQno di leQQe: "Norme per le politiche di
genere e per una nuova civiltà delle relazioni
tra donne e uomini"
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art.!
(Principi)
1. La Regione riconosce il valore della
differenza e della libertà femminile e si
propone di promuovere nuove forme di
convivenza, più giuste e rispettose delle
differenze,
basate
sul
principio
dell'interdipendenza che lega tra di loro gli
esseri umani e questi agli altri esseri viventi,
alle risorse naturali, produttive e culturali in
un'ottica di condivisione delle responsabilità
tra i sessi e le generazioni e nel rispetto e nella
valorizzazione
delle
diversità.
La
condivisione delle responsabilità tra i sessi e
le generazioni è riconosciuta e fondata sul
principio di equità di distribuzione del potere
e delle risorse.
2. La Regione favorisce la partecipazione di
entrambi i generi alla fruizione di beni
comuni e promuove un modello di sviluppo
giusto e solidale, basato sul valore della
sobrietà, sul saggio utilizzo delle risorse
ambientali, della conoscenza, della ricerca e
del patrimonio artistico e culturale.
3. La Regione riconosce il valore delle
conoscenze,
delle
esperienze
e delle
competenze
femminili
e promuove
il
trasferimento e lo scambio di buone pratiche
prodotte dalle donne nelle professioni, nella
ricerca,
nell' attività
culturale
e
imprenditoriale,
nella solidarietà
e nel
volontariato.
4. La Regione si ispira ai principi della
cooperazione
solidale,
del
rispetto
dell' ambiente e degli ecosistemi per affermare
stili di vita basati su modalità di relazioni e
pratiche di lavoro e di vita rispettose delle
differenze.
5. La Regione adotta il principio della
trasversalità delle politiche di genere in tutte
le
politiche
pubbliche
regionali
con
particolare
riferimento
ai
settori
dell'istruzione, del lavoro, della formazione,
segue alto
n)fJD3
del
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13
COD. PRATICA: 2015-003-42
Modulo DL
REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI
delle attività economiche, del welfare e della
sanità.
6. Le disposizioni della presente legge
costituiscono
principio per le politiche
pubbliche regionali di settore e per le azioni
del sistema amministrativo regionale.
Art. 2
(Obiettivi)
1. La Regione, nel rispetto dei principi di cui
all'articolo 1 ed in attuazione dello Statuto
regionale,
nell'ambito
delle
proprie
competenze e in raccordo con le altre
istituzioni persegue i seguenti obiettivi:
a) promuove azioni volte ad affermare la
libertà e l' autodeterminazione delle donne;
b) promuove la partecipazione paritaria delle
donne e degli uomini nei luoghi di decisione e
di governo;
c) promuove progetti per la valorizzazione
delle differenze di genere e per il contrasto
degli stereotipi e dei pregiudizi e favorisce la
scelta consapevole e libera delle carriere di
studio, dei lavori e delle professioni per
entrambi i generi;
d) favorisce l'equilibrio tra attività lavorativa
e vita privata e familiare per dOlme e uomini
attraverso politiche di conciliazione e di
condivisione delle responsabilità;
e) promuove l'occupazione
femminile e
sostiene il lavoro qualificato delle donne nella
pubblica
amministrazione,
nelle imprese
private e nel lavoro autonomo, favorendone
l'ingresso e la permanenza nel mercato del
lavoro, la progressione di carriera, la presenza
negli organi decisionali e contrastando la
discriminazione e la segregazione formativa e
professionale;
f) sostiene l' imprenditorialità
femminile
favorendo la creazione, lo sviluppo, la crescita
dimensionale e la cooperazione tra imprese
gestite da donne;
g) favorisce gli interventi di promozione della
salute, della ricerca scientifica, farmacologia,
dello studio dei fattori di rischio, delle
diagnosi e dei trattamenti sanitari che tengono
conto delle differenze tra donne e uomini e la
diffusione e l'insegnamento della medicina di
genere;
h) favorisce, nell'ambito
delle politiche
sociali intese come fattore di sviluppo umano
segue atto
n.)ec>3
del
.)5i?J.l J;~js:
14
•
COD. PRATICA: 2015-003-42
Modulo DL
REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE
- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI
e di caesiane saciale, il benessere delle danne
attraversa
percarsi
individuali,
palitiche
familiari e progetti di camunità;
i) cantrasta la vialenza degli uamini sulle
danne;
j) pramuave, nell'ambita delle attività di
camunicaziane
e di infarmaziane,
la
canascenza e la diffusiane del valare della
differenza tra danne e uamini sastenenda il
ruala
delle danne
in campa
saciale,
prafessianale e palitica;
k) promuave il trasferimento. e lo. scambia di
buane pratiche pradatte dalle danne nelle
professiani,
nella
ricerca,
nell' attività
culturale e imprenditariale, nella salidarietà e
nel valantariata;
l) promuave
ricerche, studi e raccalta
sistematica
di
dacumentaziane
sulla
candiziane di vita e di lavaro delle danne e
sulle discriminaziani;
m) pramuave iniziative di valarizzaziane e
sastegna delle danne migranti a appartenenti
a minaranze etniche, che ne favariscana, nel
rispetta delle differenze culturali, la presenza
attiva nella vita ecanamica, saciale, palitica,
culturale e civile;
n) favarisce gli interventi di pramaziane del
benessere arganizzativa e della sicurezza e
della salute delle danne e degli uamini sul
luaga di lavaro nanché iniziative e percarsi
farmativi in materia di prevenziane dei rischi
lavarativi cannessi alle differenze di genere;
a) promuave aziani rivalte alla sicurezza delle
danne nelle città.
TITOLO Il
POLITICHE PER UNA NUOVA
CIVILTA' DELLE RELAZIONI TRA
DONNE E UOMINI
CAPO I
COMPETENZE DELLE DONNE
Art. 3
(Archivio delle competenze delle donne)
1. La Regiane istituisce l'Archivio. delle
campetenze delle danne che lavorano. a
risiedano. in Umbria nel quale sana inseriti i
curricula
delle danne
can campravate
esperienze di carattere scientifica, culturale,
artistica, prafessianale, ecanamica e palitica,
2. L'Archivio. è una strumenta del quale viene
data diffusiane e infarmaziane alla scapa di
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segue atto n.
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del
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15
COD. PRATICA: 2015-003-42
Modulo DL
REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE
- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI
rappresentare l'ampio mondo dei saperi delle
donne e di favorirne un'adeguata presenza nei
ruoli fondamentali
della vita regionale.
L'Archivio favorisce anche la divulgazione di
competenze femminili per le indicazioni e le
proposte di designazioni
e nomine di
competenza regionale.
3. La Giunta regionale con proprio atto
stabilisce
caratteristiche
e modalità
di
costituzione dell'Archivio di cui al comma 1.
Art. 4
(Albo regionale delle associazioni e dei
movimenti femminili e femministi)
1. E' istituito presso il Centro per le pari
opportunità (CPO) di cui alla legge regionale
15 aprile 2009, n. 6 (Istituzione del Centro per
le pari opportunità e attuazione delle politiche
di genere nella Regione Umbria), l'Albo
regionale delle associazioni e dei movimenti
femminili
e
femministi,
di
seguito
denominato Albo. Possono iscriversi all' Albo
le
aSSOCIaZIOni, i
movimenti
e
le
organizzazioni femminili e femministe, le
cooperative no profit, di genere, che hanno
sede operativa nel territorio regionale e il cui
statuto o atto costitutivo prevede attività
finalizzate alla promozione di una cultura che
favorisca relazioni rispettose della differenza
tra donne e uomini appartenenti a generazioni,
culture e religioni diverse.
2. La costituzione e l'iscrizione all'Albo è
disciplinata
dalla Giunta regionale, con
proprio atto, ed è condizione necessaria per
ottenere contributi regionali e per fruire di
iniziative
e progetti
di informazione,
formazione e di ricerca.
Art.S
(Presenza delle donne nei luoghi di
decisione)
1. La Regione promuove e favorisce la
presenza, di norma paritaria, dei generi nella
vita politica ed economica, nelle assemblee
elettive e nei luoghi di governo, negli enti,
negli organismi e in tutti gli incarichi di
nomina del Assemblea legislativa e della
Giunta regionale, anche attraverso il sistema
elettorale.
CAPO II
AZIONI DI SISTEMA PER LA
segue atto
n.)(icJ3
del
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16
Modulo DL
COD. PRATICA: 2015-003-42
REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE
- DISEGNI DI lEGGE
E RELAZIONI
DIFFUSIONE DELLA CULTURA E
DELLE POLITICHE DI GENERE
Art.6
(Comunicazione e informazione)
1. La Regione, nell'ambito delle attività di
comunicazione e informazione, anche di tipo
istituzionale, promuove una cultura che
favorisce relazioni rispettose della differenza
tra donne e uomini e che valorizza il ruolo
delle donne in campo sociale professionale e
politico anche attraverso il sito istituzionale
come forma di partecipazione attiva delle
cittadine e dei cittadini.
2. La Regione stipula protocolli d'intesa con
l'ordine dei giornalisti e con le associazioni
dei pubblicitari della regione per le finalità del
comma 1.
3. La Regione può attivare forme di
collaborazione con il Comitato regionale per
le comunicazioni (CO.RE.COM) di cui alla
legge regionale 29 dicembre 2014, n. 28
(Istituzione, organizzazione e funzionamento
del Comitato Regionale per le Comunicazioni
(CO.RE.COM.) - Ulteriori modificazioni
della legge regionale Il gennaio 2000, n. 3
(Norme in materia di comunicazioni e di
remittenza radiotelevisiva locale e istituzione
del Comitato regionale per le comunicazioni
(CO.RE.COM.»
per
il
monitoraggio
dell'informazione locale dei contenuti della
programmazione televisiva e radiofonica e
della produzione pubblicitaria.
4. Ai fini di cui al comma 3 il CO.RE.COM,
in particolare, effettua la rilevazione di
contenuti discriminatori rispetto alla pari
dignità riconosciuta ai diversi orientamenti
sessuali e identità di genere della persona
nella programmazione televisiva e radiofonica
regionale e locale.
Art. 7
(Rete per le politiche di genere)
1. E' istituita la Rete per le politiche di genere
di cui fanno parte la Regione, gli enti locali, le
associazioni delle donne, le associazioni
datoriali e sindacali, gli organismi di parità e
di pari opportunità e il CPO, finalizzata ad
attuare un programma integrato di politiche e
di interventi. La Rete è anche sede di
confronto, verifica e proposta delle buone
prassI.
segue atto n.
)t503
17
COD. PRATICA: 2015-O0~2
Modulo OL
REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI lEGGE
E RELAZIONI
2. La Regione convoca la Rete di cui al
comma 1 per supportare la programmazione,
proporre, monitorare e verificare le politiche
di genere dell'intero sistema regionale.
3. La Rete di cui al comma 1 è disciplinata
dalla Giunta regionale con proprio atto.
CAPO III
AZIONI TERRITORIALI
Art. 8
(Buone pratiche per nuovi stili di vita)
1. La Regione, per favorire relazioni solidali,
cooperative ed amicali fra donne e uomini
nella vita quotidiana e la cura degli spazi
condivisi, elabora linee di indirizzo per i
Comuni affinché
gli stessi nei propri
strumenti urbanistici ed edilizi applichino
nuovi criteri per la realizzazione di progetti
abitativi, corredati da spazi destinati all'uso
comune di attrezzature, risorse e servizi.
2. La Regione, al fine di promuovere
esperienze di vita solidali e sostenibili sul
piano economico,
sociale ed ecologico,
favorisce:
a) nuove forme di organizzazione urbana,
quali quelle realizzate negli eco-villaggi e
negli insediamenti
abitativi composti da
alloggi dotati di spazi destinati all'uso comune
e alla condivisione (cohousing);
b) nuove forme di mobilità sostenibile quali:
autonoleggio a ore di mezzi di trasporto
(carsharing), condivisione di auto private tra
gruppi di persone (carpooling), percorsi sicuri
casa-scuola e percorsi ciclabili;
c) forme ed attività di condivisione di
ambienti di lavoro attrezzati al fine di
agevolare lo scambio, la collaborazione e la
relazione professionale (coworking);
d) forme di acquisto collettivo quali i gruppi
di acquisto solidale e popolare di cui alla
legge regionale 1/2011.
e) istituzione di centri di aggregazione sociale
e culturale;
f) iniziative di turismo responsabile;
g) scambio tra le diverse popolazioni e
comunità
migranti
residenti
e tra le
generaziOnI.
3. La Regione, per la realizzazione dei
progetti di cui al comma 2, stipula protocolli
d'intesa con i soggetti pubblici o privati
interessati.
segue atto
n ..
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del
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18
Modulo Dl
COD. PRATICA: 2015-003-42
REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI
4. La Regione promuove fonne di
consultazione e coinvolgimento delle donne,
delle associazioni, delle organizzazioni, degli
organismi di pari opportunità, delle esperte,
nei processi di progettazione urbanistica e di
riqualificazione degli spazi urbani per
migliorare i circuiti di socialità e benessere e
per favorire percorsi di mobilità ed autonomia
attenti alle esigenze della vita quotidiana delle
persone di ogni generazione.
5. La programmazione regionale tiene 'conto
degli elementi innovativi emersi a seguito
della realizzazione delle azioni previste dal
presente articolo.
Art.9
(Servizi di promozione del benessere)
1. Al fine di promuovere relazioni rispettose,
libere e consapevoli all'interno delle famiglie
e tra le persone sono costituiti i Servizi di
mediazione familiare e nelle relazioni.
2. Per garantire la diffusione di tali servizi gli
stessi possono essere realizzati presso le
Aziende unità sanitarie locali e presso i
Comuni, anche attraverso specifici accordi.
3. Al fine di garantire alle donne di ogni età e
provenienza
sostegno
relazionale,
orientamento ed infonnazione dei servizi,
anche in attuazione della presente legge, sono
istituiti presso i Comuni o loro fonne
associative centri di aggregazione o servizi
per favorire l' autodetenninazione delle donne.
4. Con atto della Giunta regionale sono
definite
modalità
di
costituzione
e
funzionamento dei Servizi di mediazione
familiare di cui al comma 1, nonché le
modalità di costituzione dei centri di
aggregazione o servizi di cui al comma 3.
Art. lO
(Banche dei beni e dei tempi)
1. La Regione, per soddisfare i bisogni legati
all'organizzazione della vita quotidiana, per
rafforzare il reciproco aiuto nei quartieri, nelle
piccole comunità e nelle scuole e per favorire
la cultura del dono e della reciprocità e
contrastare l'isolamento e la solitudine delle
persone, sostiene i Comuni che promuovono
la costituzione di associazioni denominate
"Banche dei beni e dei tempi" quali
esperienze organizzate di scambio alla pari di
tempi, beni e servizi, senza la mediazione di
segue atto n..
)603
del
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19
Modulo DL
COD. PRATICA: 2015-003-42
REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE
- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI
denaro.
2. I Comuni o le loro forme associative
assicurano la logistica necessaria al
funzionamento delle Banche dei beni e dei
tempi, organizzano una costante attività di
promozione e sensibilizzazione, assicurano la
formazione
dei
soggetti aderenti
e
garantiscono lo scambio di informazioni tra le
stesse, tenendo conto delle diverse
popolazioni e comunità presenti nel territorio.
TITOLO III
POLITICHE REGIONALI
CAPO I
ISTRUZIONE
Art. Il
(Promozione della cultura della differenza
nella scuola)
1. La Regione favorisce, in tutte le scuole di
ogni ordine e grado, percorsi di riflessione
sulla differenza di essere donne e uomini e
sulla costruzione di sé, con strumenti di
conoscenza, anche attraverso percorsi di
sperimentazione,
sollecitando
una
ridefinizione delle discipline, dei libri di testo,
dei programmi scolastici e una didattica
fondata sulla valorizzazione della differenza
di genere.
Art. 12
(Azioni regionali)
1. La Regione per le finalità di cui all'articolo
Il promuove, nel rispetto dell'autonomia
organizzativa e didattica degli istituti
scolastici, le seguenti azioni:
a) formazione delle insegnanti e degli
insegnanti e sensibilizzazione dei genitori
finalizzate alla valorizzazione della differenza
di genere e della disabilità nelle relazioni
educative;
b) rivisitazione dei contenuti, dei programmi e
dei materiali didattici in un'ottica di genere
valorizzando la presenza sia delle donne che
degli uomini nel mondo della cultura;
c) elaborazione di metodologie e strumenti
che permettano alle istituzioni scolastiche di
analizzare, dal punto di vista di genere, i
contesti socio-economici di riferimento anche
per individuare i bisogni formativi della
popolazione scolastica, femminile e maschile;
d) introduzione dell'educazione sessuale
orientata alla conoscenza del corpo e dei
segue atto n.)
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del
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20
COD. PRATICA: 2015-003-42
Modulo OL
REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE
- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI
sentimenti come base per un dialogo paritario
e rispettoso tra ragazzi e ragazze;
e) elaborazione di indicatori che consentano
alle istituzioni scolastiche la valutazione ed
autovalutazione dei processi educativi e
formativi dal punto di vista di genere;
f) raccolta, diffusione e condivisione di buone
pratiche, materiali didattici e strumenti
multimediali che possono incidere, in
un'ottica di genere, sulla formazione generale
di ragazzi e ragazze;
g) attivazione di percorsi di orientamento per
contrastare la segregazione formativa e
professionale delle ragazze e dei ragazzi in
collaborazione con le consigliere di parità
provinciali e regionali;
h) realizzazione di iniziative di diffusione di
una cultura dell'imprenditorialità e del lavoro
autonomo con attenzione alle peculiarità di
genere in termini di capacità, aspettative,
progetti di vita e di lavoro;
i) sostegno al recupero dell'istruzione delle
donne, giovani e adulte e alla promozione
culturale e formativa lungo tutto il corso della
vita;
j) ricerche socio-economiche e antropologiche
caratterizzate da un approccio di genere e
dall' analisi di processi di cambiamento della
presenza femminile e delle relazioni tra i
seSSI;
k) sostegno ad iniziative di scambio di saperi
tra donne italiane e straniere.
2. La Regione, per la realizzazione delle
azioni di cui al comma 1, sottoscrive
protocolli di intesa con i soggetti competenti
in materia di servizi educativi e scolastici.
CAPO II
DIRITTO ALLA SALUTE DELLE
DONNE
Art. 13
(Diritto alla salute delle donne)
1. La Regione considera la salute come
benessere non solo fisico ma emotivo e
relazionale, rispettoso delle peculiarità ed
aspettative delle persone malate e dei loro
familiari e garantisce il diritto alla salute delle
donne e degli uomini nel rispetto delle
differenze
biologiche,
fisiologiche,
psicologiche e culturali.
2. La Regione riconosce, attraverso politiche
segue atto
n.)603
del
jR ..li .1.P~5
21
COD. PRATICA: 2015~03-42
Modulo DL
REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI
mirate, il principio che gli interventi di
promozione della salute, della prevenzione,
della ricerca farmacologia, le diagnosi e i
trattamenti sanitari devono tenere conto della
differenza di essere donna e uomo.
3. La Regione sostiene le scelte procreative
delle donne e la maternità e la paternità
consapevoli.
4.
La
Regione,
nell'ambito
della
programmazione sanitaria, favorisce specifici
interventi
volti alla prevenzione
delle
patologie tumorali femminili, all'assistenza
delle donne in gravidanza e all'educazione
sessuale e riproduttiva delle stesse anche
attraverso la prevenzione
delle malattie
sessualmente trasmissibili.
5. La Regione, attraverso politiche mirate,
riduce il rischio per la salute delle donne
tenendo in considerazione il contesto socio
economico, le politiche per la famiglia, per
l'occupazione
e garantendo
altresì
la
conciliazione tra i tempi di vita e di lavoro.
6. La Regione implementa l'accesso ai servizi
sanitari rendendo li più consoni alle esigenze
delle donne.
7. La Regione valorizza le associazioni, le
organizzazioni delle donne e le competenze
femminili che danno voce alla medicina di
genere.
Art. 14
(Azioni specifiche per la salute)
1. La Regione per le finalità di cui all'articolo
13:
a) favorisce la libertà di scelta da parte della
donna circa i luoghi dove partorire e circa
l'organizzazione
assistenziale
e sanitaria
dell'evento,
ferme restando le esigenze
primarie della sicurezza e della riduzione dei
fattori di rischio ambientai i, personali e
sanitari incidenti sui tassi di morbilità e
mortalità materna e neonatale;
b) garantisce l'umanizzazione
di tutto il
percorso nascita, favorendo l'informazione e
l'educazione alla salute delle donne sulla
gravidanza e sulla gestione della stessa;
c) promuove, nel rispetto della legge 22
maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela
sociale della maternità e sull'interruzione
volontaria della gravidanza), politiche di
prevenzione attive per la salute sessuale e
segue atto
n)?--h3
del
JR..)i .}P)s
22
COD. PRATICA:
Modulo Dl
2015-003-42
REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI
riproduttiva,
politiche
di riduzione
di
interruzioni volontarie della gravidanza (IVG)
anche per le donne immigrate, nonché
politiche di sostegno ai consultori territoriali;
d) promuove la protezione della fertilità
attraverso la prevenzione e regolamenta la
procreazione medicalmente assistita;
e) promuove studi volti alla conoscenza del
fenomeno delle mutilazioni genitali femminili
al fine dell' abbattimento di tali pratiche anche
organizzando percorsi di formazione agli
operatori socio sanitari.
Art. 15
(Percorso nascita)
1. In attuazione
di quanto
previsto
dall'articolo 14, comma 1, lettere a) e b),
nell'ambito
della
riorganizzazione
del
percorso nascita e al fine di favorire la libera
scelta delle modalità di espletamento del parto
le Aziende organizzano, nell'ambito della rete
ospedaliera dei punti nascita, delle aree
demedicalizzate
denominate
"case della
maternità" .
CAPOIII
LAVORO, FORMAZIONE E IMPRESA
Art. 16
(Servizi per il lavoro)
1. La Regione riconosce, anche al fine della
presente legge, il sistema regionale di servizi
per il lavoro come riferimento territoriale per
l'informazione, l'orientamento e l'erogazione
delle misure di politica attiva a favore delle
disoccupate e inoccupate e dei disoccupati e
inoccupati iscritti ai servizi medesimi.
2. La Regione, nell'ambito delle misure
regionali per i Servizi per il lavoro, individua
nel patto di servizio l'atto di impegno e
definizione
del percorso di inserimento
lavorativo e dell'intervento
destinato alle
disoccupate e inoccupate e ai disoccupati e
inoccupati.
3. La Regione, nell' ambito del monitoraggio
dei fabbisogni professionali delle imprese
individua e verifica le competenze richieste
dal sistema economico e istituisce un apposito
catalogo dei lavori più richiesti e promuove
una corrispondente offerta formati va.
segue atto n., )
-
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23
Modulo DL
COD. PRATICA: 2015-003-42
REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI
4. La Regione organizza e programma
interventi di orientamento nelle scuole e
presso i servizi per il lavoro destinati a
migliorare la conoscenza del mercato del
lavoro e dei fabbisogni professionali delle
imprese, e l'accesso a programmi e strumenti
di sostegno e per l' occupabilità, con specifica
attenzione alla popolazione femminile.
5. La Regione promuove la sperimentazione
sul territorio di iniziative di impresa, di
politica
attiva
e
di
promozione
dell' occupazione femminile valutate quali
buone prassi ai sensi della presente legge e ne
sostiene la permanenza e la replicabilità.
6. Alle disoccupate ed inoccupate, iscritte ai
servizi per il lavoro, è destinata una quota del
cinquanta
per cento
delle opportunità
derivanti dai programmi di formazione e di
politica attiva.
Art. 17
(Azioni di premialità per le imprese)
1. La Regione, per l'assunzione di donne
disoccupate ed inoccupate iscritte ai servizi
per il lavoro di cui all'articolo 16, attribuisce
alle imprese, nel rispetto della normativa
vigente, strumenti di premialità ed incentivi
aggiuntivi
con
particolare
riferimento
all'incentivazione delle assunzioni a tempo
indeterminato.
Art. 18
(Creazione d'impresa)
1. La Regione favorisce e sostiene gli
interventi volti alla creazione di nuove
imprese a prevalente conduzione femminile
ed all'occupazione delle donne.
2. La Regione per le finalità di cui al comma
1:
a) riserva, nell'ambito degli strumenti di
programmazione
previsti
dalla
vigente
normativa e, in particolare, dal documento di
indirizzo pluriennale
di cui alla legge
regionale 23 dicembre 2008, n. 25 (Norme in
materia
di
sviluppo,
innovazione
e
competitività
del
sistema
produttivo
regionale),
alle
imprese
a prevalente
conduzione femminile, il quaranta per cento
delle risorse disponibili per gli interventi a
sostegno della creazione d'impresa;
b) si avvale delle disposizioni di cui alla legge
regionale 23 marzo 1995, n. 12 (Agevolazioni
segue atto
n ..
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del
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24
Modulo DL
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REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI
per favorire l'occupazione giovanile con il
sostegno di nuove iniziative imprenditoriali);
c) si avvale del Fondo per il microcredito di
cui all'articolo 7 della legge regionale 30
marzo 20 Il, n. 4 (Disposizioni collegate alla
manovra di bilancio 20 Il in materia di entrate
e di spese).
3. La Giunta regionale definisce, con proprio
atto, le modalità di attuazione e gestione del
Fondo
per
il microcredito
ai sensi
dell'articolo 7, comma 2 della 1.r. 4/2011 e
individua maggiorazioni di finanziamento o
altre forme di premialità per le imprese di
nuova costituzione a prevalente conduzione
femminile.
Art. 19
(Sostegno all'imprenditoria femminile)
1. La Regione, nell'ambito degli strumenti di
programmazione
previsti
dalla
vigente
normativa e, in particolare, dal documento di
indirizzo pluriennale di cui alla 1.r. 25/2008,
favorisce
l' imprenditori a femminile
per
incrementare la presenza delle donne nel
lavoro e nell' economia e detinisce forme e
strumenti
di
promozione
del
lavoro
autonomo.
2. La Regione per le finalità di cui al comma
1 e con riferimento a provvedimenti e
strumenti regionali per il sostegno allo
sviluppo ed al rafforzamento delle Piccole e
medie imprese (PMI), riserva quote non
inferiori al venticinque per cento delle risorse
assegnate a favore di imprese a prevalente
conduzione femminile.
Art. 20
(Formazione professionale per
l'imprenditoria)
1. La Regione, nell' ambito dei corsi di
formazione
professionale
per il lavoro
autonomo e l'imprenditoria previsti dai piani
regionali, riserva il cinquanta per cento dei
posti alle donne disoccupate ed inoccupate
iscritte ai servizi per il lavoro di cui
all'articolo 16.
2. La Regione, nell'ambito dei corsi di cui al
comma 1, prevede percorsi formativi destinati
a valorizzare
e rafforzare
la presenza
femminile nel lavoro autonomo e nell'impresa
nei settori di intervento
strategici per
l'economia regionale, ivi compresi quelli
segue atto n.
~(JiJ3
del
JJr.)1, 10)5
25
Modulo DL
COD. PRATICA: 2015-003-42
REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE
- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI
dell'artigianato artistico e tradizionale di cui
alla legge regionale 13 febbraio 2013, n. 4
(Testo unico in materia di artigianato),
individuati
con
gli
strumenti
di
programmazione di cui all'articolo 17 nonché
dalla legge regionale 23 luglio 2003, n. Il
(Interventi a sostegno delle politiche attive del
lavoro, modificazioni ed integrazioni della
legge regionale 25 novembre 1998, n. 41 e
disciplina
del
Fondo
regionale
per
l'occupazione dei disabili).
Art. 21
(Passaggio generazionale del lavoro )
1. La Regione promuove interventi a favore
del passaggio generazionale delle imprese, del
lavoro autonomo e del trasferimento dei
saperi, con particolare attenzione alle imprese
artigianali, tradizionali ed artistiche.
2. La Giunta regionale, con proprio atto,
disciplina l'organizzazione
e l' erogazione
delle forme di incentivazione, assistenza e
consulenza promosse attraverso il sistema
regionale di servizi per il lavoro di cui
all'articolo 16.
3. Le risorse destinate agli interventi di cui al
presente articolo sono riservate, per il
cinquanta per cento, a progetti presentati da
donne.
Art. 22
(Agevolazioni per l'accesso al credito)
1. La Regione promuove l'accesso al credito
da parte delle imprese femminili tramite
specifiche azioni di informazione, assistenza e
formazione.
2. La Giunta regionale, con propri atti,
individua modalità operative finalizzate a
facilitare l'accesso ai fondi regionali di
garanzia ed ai fondi di capitale di rischio alle
imprese a prevalente conduzione femminile.
CAPO IV
CONCILIAZIONE
E CONDIVISIONE
Art. 23
(Politiche di conciliazione e condivisione e
di promozione ed inclusione sociale)
1. La Regione riconosce che la conciliazione
tra la vita delle persone e il lavoro
remunerato, tra i tempi di lavoro, di relazione,
di cura parentale, di formazione e tempo per
sé, migliora la qualità della vita delle
segue atto n.
)((;>3
del
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26
Modulo DL
COD. PRATICA: 2015-003-42
REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI lEGGE
E RELAZIONI
comunità, la relazione tra i sessi e determina
un
processo
di
trasformazione
dell' organizzazione della società, delle
famiglie e del lavoro.
2. La Regione riconosce il valore sociale della
maternità e della paternità consapevoli e
favorisce la condivisione delle responsabilità
tra i genitori nei confronti dei figli.
3. La Regione considera le politiche di
conciliazione e condivisione elementi
fondamentali nella riforma del sistema di
welfare territoriale e del lavoro.
4. La Regione, nell'ambito del sistema di
welfare territoriale, rivolge particolare
attenzione ai servizi e agli interventi sociali.
La redazione, l'attuazione e la valutazione del
Piano sociale regionale si attiene ai principi
della presente legge.
5. La Regione promuove il coordinamento dei
tempi e degli orari dei servizi, del lavoro e
delle città, nonché il monitoraggio della
qualità progettuale e gestionale degli spazi
delle città medesime.
Art. 24
(Azioni regionali)
1. Per le finalità di cui all'articolo 23 la
Regione:
a) stipula accordi territoriali per sperimentare
nuovi modelli di organizzazione del lavoro
nelle amministrazioni pubbliche e nelle
imprese private, per favorire la conciliazione
tra vita privata e lavoro, e promuovere
un'equa distribuzione del lavoro di cura tra i
seSSI;
b) integra le politiche del tempo nei propri
strumenti di programmazione generali e
settoriali e promuove l'adozione, da parte dei
Comuni, dei piani territoriali degli orari, dei
tempi e degli spazi;
c) attua azioni di contrasto degli stereotipi
legati al genere attraverso la promozione ed il
sostegno finanziario di progetti formativi volti
alla cura di sé, degli altri, del mondo;
d) promuove campagne mediatiche di
sensibilizzazione sul tema della condivisione
delle responsabilità di cura e della
corresponsabilizzazione dei padri nella cura e
crescita dei figli;
e) diffonde l'utilizzo dei congedi di maternità
e parentali;
segue atto n.
JM
del
lft./1,b::)5
27
COD. PRATICA:
Modulo DL
2015-003-42
REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI lEGGE
f)
promuove
la
formazione
e
la
riqualificazione del management, pubblico e
privato, secondo un'ottica di genere;
g)
promuove
la
formazione
e
la
riqualificazione per donne e uomini che
rientrano
al lavoro
dopo il congedo
obbligatorio e facoltativo di maternità e
parentale;
h) favorisce l'utilizzo del part-time per motivi
parentali;
i) favorisce l'inserimento lavorativo delle
donne in particolari condizioni di disagio;
j) sostiene azioni di intervento sulla qualità e
quantità dei servizi sociali, in particolare dei
servizi socio-educativi
per l'infanzia
e
l'adolescenza, di sostegno alle responsabilità
familiari e alla non autosufficienza, nonché
dei servizi educativi e scolastici, in particolare
nidi, centri infanzia, servizi integrativi,
promuovendo anche nuove forme di servizi
innovativi ed integrativi per favorire la
conciliazione e condivisione, soprattutto nel
caso di lavori atipici e discontinui;
k) stipula protocolli di intesa con enti locali e
parti sociali per la pianificazione delle azioni
di programmazione volte al sostegno ed al
finanziamento dei servizi e degli strumenti
per la conciliazione;
l) stabilisce la programmazione annuale delle
misure e delle azioni di cui al presente capo
nell'ambito
del Piano triennale per le
politiche del lavoro di cui alla legge regionale
25 novembre 1998, n. 41 (Norme in materia
di politiche regionali del lavoro e di servizi
per l'impiego), disposto previa concertazione
con gli enti locali e forze sociali ed
economiche.
Art. 25
(Azioni e progetti per la promozione degli
interventi della legge 8 marzo 2000, n. 53)
1. La Regione sostiene la sperimentazione di
azioni e progetti per la conciliazione tra vita e
lavoro realizzati in conformità alle indicazioni
ed ai principi della legge 8 marzo 2000, n. 53
(Disposizioni per il sostegno della maternità e
della paternità, per il diritto alla cura e alla
formazione e per il coordinamento dei tempi
delle città) che esplicano la propria azione sul
territorio regionale umbro.
2. I progetti ed azioni presentati ai sensi del
segue atto
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delr:1R.JJ,}£:)5
E RELAZIONI
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28
COD. PRATICA: 2015-003-42
Modulo DL
REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI lEGGE
E RELAZIONI
comma 1 approvati e non finanziati attraverso
i contributi previsti dall'articolo 9 della 1.
53/2000 possono accedere alle risorse
regionali stanziate per tale scopo nel Fondo
regionale per la conciliazione di cui
all'articolo 26;
3. La Regione promuove e finanzia,
nell' ambito della programmazione regionale,
azioni di formazione ed assistenza alle
imprese per la definizione dei progetti di cui
al comma 1.
4. La Regione promuove la costituzione di
sportelli informativi attraverso i servizi per il
lavoro e le camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura sulle opportunità
legate alla 1. 53/2000 ed alle ulteriori azioni
regionali di cui alla presente legge.
5. La Regione sostiene e promuove intese con
i fondi interprofessionali per la realizzazione
delle attività di formazione ed assistenza alle
imprese per le finalità di cui al comma 1.
6. I Comuni, per la realizzazione del
coordinamento e dell' amministrazione degli
orari dei servizi pubblici, di pubblico interesse
o generale, ivi compresi gli uffici centrali e
periferici delle amministrazione pubbliche, i
pubblici esercizi e le attività di trasporto,
sociali, socio-sanitarie, di formazione e
istruzione, culturali, sportive, turistiche e di
spettacolo, redigono i piani territoriali degli
orari attenendosi ai seguenti criteri generali:
a) accessibilità e fruibilità temporale dei
servizi pubblici e privati, promuovendo il
coordinamento tra orari e localizzazione dei
servizi, favorendo la pluralità di offerta,
agevolando l'accesso all'informazione con
particolare riguardo alle aree urbane e alle
aree a rischio di spopolamento;
b) accessibilità e fruibilità degli orari dei
servizi socio-educativi, assistenziali e sanitari,
per durata media e per articolazione
giornaliera, funzionaii agli orari delle attività
lavorative prevalenti sul territorio;
c) corrispondenza degli orari e della frequenza
dei trasporti pubblici con le esigenze di
razionalizzazione della mobilità urbana ed
extraurbana, anche attraverso l'utilizzo di
mobilità alternative all'uso dell'auto privata;
d) organizzazione degli orari di biblioteche,
musei ed enti culturali in modo da consentirne
segue alto
n.)(03
del
.JR. /1, b)s
29
Modulo DL
COD. PRATICA: 2015-003-42
".
REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE
- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI
un' ampia fruizione, mediante l'aumento della
durata giornaliera di apertura, anche con
estensione alle fasce serali e della durata
settimanale di tutti i mesi dell' anno;
e) riqualificazione degli spazi urbani per
migliorare i circuiti di socialità e promuovere
percorsi di mobilità attenti alle pratiche di vita
quotidiane delle diverse fasce di età, anche
attraverso
l'utilizzo
della progettazione
partecipata quale buona prassi per il recupero
di aree periferiche e per un nuovo organico
rapporto tra cittadinanza e territorio;
f) uso del tempo per fini di reciproca
solidarietà e interesse.
7. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 22,
comma 3 della 1.r. 53/2000, è istituito un
comitato tecnico composto da esperti in
materia di progettazione urbana, di analisi
economica e sociale, di comunicazione
sociale e di gestione organizzativa, con
compiti consultivi per le finalità di cui al
presente capo e per la valutazione degli effetti
sulle comunità locali dei piani territoriali
degli orari di cui all'articolo 25 comma 6. La
partecipazione al comitato è a titolo gratuito.
La Giunta regionale
con proprio atto
stabilisce l'organizzazione nonché le modalità
. di costituzione e di funzionamento dello
comitato medesimo.
Art. 26
(Fondo regionale per la conciliazione)
1. E' istituito il Fondo regionale per la
conciliazione per finanziare gli interventi di
cui all'articolo 25, con particolare riferimento
a quelli previsti all'articolo 25, comma 2, per
erogare contributi a favore di asili nido
interaziendali e territoriali, per sostenere
specifiche forme di sostegno alla maternità
per le donne lavoratrici e il ricorso ai congedi
parentali da parte dei padri di cui all' articolo
27, comma 2, promossi in sede di accordi
contrattuali.
2. La Giunta regionale, con proprio atto,
disciplina le modalità di gestione del Fondo di
cui al comma l.
Art. 27
(Ulteriori azioni promozionali e di sistema)
l. La Regione promuove e sostiene in via
sussidiaria ulteriori azioni e progetti in
materie ed ambiti coerenti ed attinenti la
segueatton.)fD3
del
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30
COD. PRATICA: 2015-003-42
Modulo DL
REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI
promozione della conciliazione tra vita e
lavoro, non previsti dagli articoli 24 e 25 della
presente legge.
2. La Regione
stabilisce
il sostegno,
attraverso misure mirate, alle aziende che
favoriscono il ricorso ai congedi parentali da
parte dei padri, anche nell' ambito di accordi
contrattuali, e promuove corsi di formazione e
riqualificazione, coerenti con la mansione
svolta precedentemente, per donne e uomini
che rientrano al lavoro dopo il congedo
obbligatorio e. facoltativo di maternità e
parentale.
3. La Regione individua modalità d'intervento
volte a definire, in via sperimentale, un
sostegno per le donne la cui maternità non è
sostenuta dalla normativa vigente.
4. La Regione promuove un'azione mirata e
continuativa di rilevazione delle azioni di
conciliazione nelle imprese umbre e la
verifica delle buone prassi di conciliazione
presenti sul territorio.
5. La Regione promuove, attraverso le azioni
sostenute dalla programmazione regionale,
strumenti
di sostegno ed agevolazione
finanziaria a favore delle imprese per gli
interventi
di conciliazione,
con misure
definite annualmente
in sede di Piano
triennale per le politiche del lavoro, quali
incentivi per la personalizzazione degli orari,
sostegno al telelavoro, nidi aziendali, nonché
la promozione di misure a sostegno degli
interventi di conciliazione definiti tramite
contrattazione
aziendale o territoriale da
sottoporre a monitoraggio per garantire la
coerenza con le finalità di conciliazione e
condivisione.
Art. 28
(Azioni rivolte all'amministrazione
regionale)
1. La Regione:
a)
garantisce
pari
opportunità
nell' organizzazione del personale regionale e
nello sviluppo delle carriere, e favorisce una
presenza equilibrata tra i sessi nelle attività e
nelle posizioni apicali;
b) promuove l'inserimento delle donne nelle
attività, nei settori professionale e nei livelli
in cui sono sottorappresentate,
in modo
particolare
in
quelli
di più
elevata
segue atto
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del
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31
COD. PRATICA: 2015-003-42
Modulo DL
REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI lEGGE
E RELAZIONI
responsabilità;
C) valorizza l'utilizzo
degli istituti del
rapporto
di
lavoro
finalizzati
alla
conciliazione dei tempi lavorativi con i tempi
di cura e di assistenza delle persone, anche
promuovendo
interventi per familiari di
persone disabili;
d) promuove
corsi
di formazione
e
riqualificazione per favorire le donne nei
percorsi di carriera;
e) garantisce il sostegno al reinserimento non
penalizzante delle lavoratrici e dei lavoratori a
seguito del godimento dei congedi parentali e
di malattie di lunga durata;
f) predispone il piano di azioni positive anche
su proposta del Comitato unico di garanzia
(CUG) e la valutazione
del benessere
lavorativo e dei rischi da stress lavorocorre lato e genere-correlato da prevedere ai
sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3
agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)
nei documenti di Valutazione del Rischio
lavorativo.
CAPO V
SERVIZI DI CONTRASTO ALLA
VIOLENZA DEGLI UOMINI CONTRO
LE DONNE
Art. 29
(Violenza degli uomini contro le donne)
1. La Regione riconosce che ogni tipo di
violenza contro le donne, ivi compresa la
minaccia di tale atto, la persecuzione, la
coercizione o la privazione arbitraria della
libertà, sia nella vita pubblica che nella vita
privata, costituisce una violazione dei diritti
umani fondamentali alla vita, alla sicurezza,
alla libertà, alla dignità, all'integrità fisica e
psichica e costituisce un'autentica minaccia
per la salute ed un ostacolo al godimento del
diritto ad un'esistenza
sicura, libera e
dignitosa.
2. Per violenza degli uomini contro le donne
si intende qualsiasi forma di violenza rivolta
contro le donne, indipendentemente
dalla
cittadinanza
e dall'orientamento
politico,
religioso o sessuale delle vittime. Sono
comprese la violenza sessuale e qualsiasi
forma di persecuzione o violenza fisica,
segue atto n:)~
del
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32
Modulo DL
COD. PM TICA: 2015-003-42
REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI lEGGE E RELAZIONI
psicologica ed economica che un uomo
esercita su una donna in famiglia, nel posto di
lavoro, nella società, compreso lo stalking.
Art. 30
(Competenze della Regione)
1 La Regione assicura il diritto alla
protezione, accoglienza, sostegno e soccorso
alle donne vittime di violenza maschile ed ai
loro figli minori secondo i principi previsti
dalla "Convenzione del Consiglio d'Europa
sulla prevenzione e la lotta contro la violenza
domestica" fatta a Istanbull' 11 maggio 2011
e dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.
2. La Regione, in particolare:
a)
promuove
protezione,
adeguata
accoglienza, solidarietà, sostegno e soccorso
alle vittime di maltrattamenti fisici,
psicologici, economici, di persecuzioni, di
stupro, di molestie sessuali e alle vittime di
minaccia di tali atti, indipendentemente dal
loro stato civile o dalla loro cittadinanza;
b) promuove un Sistema regionale di
prevenzione e di contrasto alla violenza
maschile costituito dal sistema dei servizi di
cui alla lettera g) e dalla Rete di cui
all'articolo 32;
c) promuove un Sistema di servizi di
prevenzione e contrasto alla violenza
maschile formato dal CPO, dai centri
antiviolenza, dalle case rifugio, dai punti di
ascolto e dai punti di emersione tra cui i punti
di accoglienza qualificati nelle aziende
ospedaliere e sanitarie
d) coordina il sistema regionale dei servizi
monitorando e verificando il funzionamento e
la qualità dei servizi resi;
e) accredita i Centri Antiviolenza e le case
rifugio e inserisce gli stessi in un apposito
elenco regionale dei soggetti accreditati;
t) promuove iniziative di informazione,
sensibilizzazione e formazione sul fenomeno
della violenza rivolte in particolare a uomini e
ragazzi allo scopo di prevenire ogni forma di
violenza in tutti gli ambiti a partire da quello
familiare;
g) riconosce e valorizza i percorsi di
elaborazione culturale e le pratiche di
accoglienza autonome e autogestite dalle
donne, promossi da soggetti pubblici o privati
che hanno come scopo la lotta alla violenza
segue atto
n.)r;b3
del
ftI. )1.jqJs
33
Modulo Dl
COD. PRATICA: 2015-003-42
REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI lEGGE
E RELAZIONI
contro le donne;
h) promuove un'immagine rispettosa delle
donne nei media e nella pubblicità di
prevenzione alla violenza;
i) promuove intese e collaborazioni con
istituzioni locali e territoriali per prevenire e
contrastare la violenza sulle donne e tutelare
le vittime di violenza assistita;
l) assicura misure specifiche in favore di figli
minori vittime di violenza assistita;
m) promuove l'attivazione di percorsi di
ascolto e recupero di uomini maltrattanti.
3. Al fine di tutelare l'interesse pubblico alla
promozione delle pari opportunità ed alla
rimozione di ogni forma di discriminazione
basata sul genere, la Regione può costituirsi
parte civile nei processi per omicidio
riconducibili al fenomeno di "femminicidio".
4. La Giunta regionale, entro centottanta
giorni dall' entrata in vigore della presente
legge,
definisce
con proprio
atto il
funzionamento del Sistema dei servizi di
prevenzione
e contrasto
alla violenza
maschile di cui al comma 2, lettera c) anche
attraverso la predisposizione di specifiche
linee guida.
5. La Giunta regionale approva annualmente
il Programma Regionale di prevenzione e
contrasto della violenza di genere e riferisce
in Assemblea Legislativa sulla sua attuazione
esulI'
andamento
del fenomeno
della
violenza.
Gli
interventi
previsti
dal
Programma possono riguardare tra l'altro:
a) il coordinamento e il funzionamento della
rete;
b) il sostegno di progetti di prevenzione e
contrasto della violenza, anche nelle scuole;
c) la realizzazione di progetti sperimentali;
d) 1'implementazione
e il funzionamento
dell' Osservatorio regionale di cui all'articolo
39.
6. La Giunta regionale elabora un Protocollo
unico regionale che regola le modalità di
relazione tra i diversi soggetti della Rete di
cui all'articolo 32, la metodologia basata su
un approccio di genere e di gestione integrata
multidisciplinare comprensiva della presa in
carico unica dei centri, antiviolenza e il ruolo e
gli impegni di ciascun soggetto firmatario del
Protocollo medesimo.
segue atto n.
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del
Jff.)1. Jp)S
34
COD. PRATICA: 2015-003-42
Modulo DL
REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE
- DISEGNI DI lEGGE
E RELAZIONI
Art.31
(Competenze dei Comuni)
1. I Comuni, in forma singola o associata,
promuovono l'istituzione e la localizzazione
dei centri antiviolenza e delle case rifugio di
cui all'articolo 34 comma 2 lettera a), tenuto
conto dei requisiti di accessibilità, sicurezza e
riservatezza.
2. I Comuni, in forma singola o associata,
assicurano la gestione dei centri antiviolenza,
delle case rifugio di cui all'articolo 34 comma
2 lettera a) ed, eventualmente, dei punti
d'ascolto,
mediante
convenzioni
con
associazioni di donne, associazioni iscritte ai
registri del volontariato o della promozione
sociale, organizzazioni non lucrative di utilità
sociale (ONLUS) e cooperative sociali che
hanno come finalità ed attività primarie la
prevenzione e il contrasto della violenza
maschile, nonché l'adesione agli obiettivi
della Convenzione d'Istanbul e che abbiano
maturato esperienze e competenze specifiche
in materia di violenza contro le donne.
3. I Comuni valorizzano la pratica di
accoglienza, basata sulla relazione tra donne,
autonoma e auto gestita, attribuendo priorità
alle associazioni femminili per gli interventi e
le attività previste del presente Capo e
favorendone, comunque, il coinvolgimento.
Art. 32
(Rete di prevenzione e contrasto alla
violenza degli uomini contro le donne)
1. Al fine di favorire l' erogazione dei servizi
alle donne vittime della violenza maschile, la
Regione promuove la costituzione della Rete
di prevenzione e contrasto alla violenza degli
uomini contro le donne quale forma integrata
di percorsi di accoglienza e di uscita dalla
violenza.
2. Fanno parte della rete di cui al comma 1 gli
enti locali, le aziende ospedaliere, le aziende
unità sanitarie locali, il CPO e i Centri
antiviolenza, che sottoscrivono il Protocollo
unico di cui all'articolo
30, comma 6.
Possono altresì sottoscrivere
il suddetto
Protocollo anche le forze dell' ordine, la
Magistratura ordinaria e minorile, l'ufficio
scolastico
regionale
e provinciale,
le
associazioni di donne e di tutela ai bambini e
segue atto
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35
COD. PRATICA:
Modulo DL
2015-003-42
REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE
i soggetti che hanno come finalità il contrasto
della violenza degli uomini contro le donne.
3. L'assistenza e la protezione da parte dei
soggetti del Rete di cui al comma 1 è attivata
su richiesta della donna presso qualsiasi punto
di accesso o di emersione.
4. Le azioni necessarie a conseguire la
fuoriuscita
delle donne dalla violenza
vengono attuate in modo integrato con le
risorse e i servizi dei soggetti istituzionali,
associativi
e
dell'impresa
sociale,
appartenenti alla Rete di cui al comma 1
presenti nel territorio. I percorsi di fuoriuscita
dalla violenza sono attuati nell' ottica di
reinserire la donna nel contesto sociale in cui
risiede.
Art. 33
- DISEGNI DI lEGGE
E RELAZIONI
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(Interventi per minori testimoni di
violenza)
1. La Regione promuove interventi per minori
testimoni
di
violenza
finalizzati
al
superamento del trauma subito e al recupero
del benessere psico-fisico e delle capacità
relazionali.
2. La Regione,
III coerenza
con la
programmazione
regionale
di
settore,
garantisce la realizzazione delle azioni di cui
al comma 1 all'interno del Protocollo Unico
di cui all'articolo 30, comma 6.
Art. 34
(Centri antiviolenza)
1. I Centri antiviolenza, residenziali e non
residenziali,
sono strutture che erogano
servizi
specializzati
con
finalità
di
prevenzione e contrasto alla violenza di
genere con azioni di sostegno e di protezione
alle vittime e ai minori testimoni di violenza.
2. I centri antiviolenza e le case-rifugio, ai
sensi dell'articolo 5 bis del decreto legge 14
agosto 2013, n. 93 (Disposizioni urgenti in
materia di sicurezza e per il contrasto della
violenza di genere, nonché in tema di
protezione civile e di commissariamento delle
province.), convertito con modificazioni dalla
legge 15 ottobre 2013, n.1l9, sono promossi
da:
a) enti locali, in forma singola o
associata;
b) associazioni e organizzazioni operanti
segue atto n.
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del
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36
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Modulo OL
COD. PRATICA: 2015-003-42
REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI
nel settore del sostegno e dell'aiuto alle donne
vittime di violenza, che abbiano maturato
esperienze e competenze specifiche in materia
di violenza contro le donne, che utilizzino una
metodologia di accoglienza basata sulla
relazione
tra donne,
con personale
specificamente formato;
c) soggetti di cui alle lettere a) e b), di
concerto, d'intesa o in forma consorziata.
3. La Giunta regionale, con norme
regolamentari, stabilisce i requisiti dei Centri
Antiviolenza, nel rispetto dei requisiti minimi
stabiliti dalla normativa vigente, per
l'accreditamento di cui all'articolo 30 comma
2 lettera e).
4. I Centri antiviolenza, nel rispetto di quanto
previsto dall'articolo 5 bis del d.l. 93/2013,
dispongono di personale esclusivamente
femminile, adeguatamente formato, adottano
una prospettiva di genere e valorizzano la
pratica di accoglienza basate sulla relazione
tra donne.
5. La presa in carico delle donne vittime di
violenza maschile owero l'attivazione del
percorso di uscita dalla violenza, è attribuita
ai Centri antiviolenza.
6. Il CPO nell'ambito dei compiti di cui
all'articolo 5, comma 1, lettera f) della legge
regionale 6/2009 svolge la funzione di Centro
antiviolenza.
Art. 35
(Funzioni dei centri antiviolenza)
1. I Centri antiviolenza, nel rispetto della
riservatezza e dell' anonimato, realizzano, a
titolo gratuito, l'accoglienza e la presa in
carico delle donne vittime di violenza e dei
minori vittime di violenza assistita attraverso
le seguenti funzioni:
a) accoglienza telefonica ventiquattro ore,
sette giorni su sette, utilizzando il numero
unico regionale dedicato;
b) colloqui di accoglienza di valutazione
preliminare e rilevazione del pericolo;
c) messa in sicurezza delle donne vittime di
violenza;
d) consulenze psicologiche e legali;
e) accompagnamento delle donne nella
fruizione dei servizi pubblici, con particolare
ritèrimento ai servizi sociali e socio-sanitari, e
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37
COD. PRATICA: 2015-003-42
Modulo DL
REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI lEGGE
privati, nel rispetto dell'identità culturale e
della libertà di ognuna di esse;
f) definizione e realizzazione, concordata con
la donna, di percorsi di uscita dalla violenza
tendenti a favorire nuovi progetti di vita e di
autonomia;
g)
sostegno
al
cambiamento
e
al
rafforzamento dell' auto stima;
h) attuazione di misure a tutela dei mmon
testimoni di violenza;
i) orientamento e sostegno per la ricerca del
lavoro e della casa;
j) mediazione interculturale.
2. I centri antiviolenza svolgono inoltre le
seguenti attività:
a) promuovono lo sviluppo delle relazioni
solidali tra donne, favorendo l'incontro e lo
scambio tra donne vittime di violenza
maschile
e
donne
del
mondo
dell'associazionismo femminile e femminista;
b) realizzano azioni di sensibilizzazione e di
informazione anche in collaborazione con
altri soggetti istituzionali e della società
civile;
c) curano la raccolta dei dati relativi alla
utenza del Centro antiviolenza, della Casa
rifugio e delle soluzioni abitative temporanee
di cui all'articolo 36 e li trasmettono
all'Osservatorio regionale di cui all'articolo
41.
Art. 36
(Casa rifugio e soluzioni abitative
temporanee)
1. La Casa rifugio è una struttura ad indirizzo
segreto dove le donne vittime della violenza
maschile, sole o con figli minori, sono accolte
e protette a titolo gratuito.
2. La Casa rifugio è promossa dai soggetti di
cui all'articolo 34, comma 2 e può essere
gestita direttamente dal Centro antiviolenza.
3. La Casa rifugio è una struttura di ospitalità
temporanea per salvaguardare l'incolumità
fisica e psichica delle donne volta a garantire,
insieme
alla
residenza,
un
progetto
personalizzato di sostegno e di inclusione
sociale.
4. La Rete di cui all'articolo 32 assicura la
disponibilità
di
strutture
alloggiative
temporanee, individuali e collettive, nelle
quali sono ospitate le donne vittime di
segue atto n.
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E RELAZIONI
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38
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COD. PRATICA: 2015-003-42
Modulo DL
REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE
violenza e dei loro eventuali figli minori, che
necessitano comunque di un periodo di tempo
per raggiungere l'autonomia abitativa o per
rientrare
in possesso
della precedente
abitazione.
5. L'inserimento nella Casa rifugio e nelle
soluzioni abitative temporanee è effettuato dai
centri antiviolenza anche su segnalazione dei
soggetti della Rete di cui all'articolo 32.
- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI
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Art. 37
(Formazione e aggiornamento)
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Art. 38
(Interventi per uomini maltrattanti)
1. La Regione, nell'ambito del programma
operativo di interventi e azioni di cui
all'articolo 30, comma 5, prevede l'istituzione
di punti di ascolto per uomini maltrattanti.
2. I punti di ascolto di cui al comma 1, per
favorire radicali cambiamenti nelle relazioni
familiari ed affettive, garantiscono agli utenti
colloqui, anche anonimi, ed. interventi mirati
di psicoterapia, incontri e attività di automutuo aiuto tra uomini.
Art. 39
(Osservatorio regionale sulla violenza degli
uomini contro le donne)
I.E' istituito, presso la Giunta regionale,
l'Osservatorio
regionale sulla violenza di
genere. L'Osservatorio
è uno strumento
determinante per lo studio del fenomeno della
violenza, per la conseguente definizione di
azioni e politiche di intervento e per il
•.
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1. Il CPO, in attuazione di quanto previsto dal
programma operativo di interventi e azioni di
cui all'articolo
30 comma 5, promuove
iniziative
e percorsi
formativi
e di
aggiornamento per tutti i soggetti della Rete
di cui all'articolo 32 secondo un approccio di
intervento integrato e multidisciplinare.
2. La Regione promuove anche azioni di
sensibilizzazione degli operatori socio-sanitari
ed in particolare degli operatori e delle
operatrici di Pronto soccorso, dei medici e
delle donne medico di base, dei pediatri e
delle pediatre di libera scelta, degli operatori e
delle operatrici dei consultori e dei CIM, del
SERT e della Guardia medica.
segue atto
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39
Modulo DL
COD. PRATICA: 2015..003-42
REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE
- DISEGNI DI lEGGE
E RELAZIONI
monitoraggio dell'attività dei servizi della
rete.
2. I soggetti della Rete regionale di contrasto
alla violenza degli uomini contro le donne di
cui all"articolo 32 devono inviare e/o rendere
disponibili, in forma anonima, i dati raccolti
nell'esercizio dell'attività di contrasto della
violenza.
3. La Regione,
per il funzionamento
dell'Osservatorio di cui al comma 1, si awale
del CPO e dell' AUR, secondo le rispettive
competenze istituzionali.
4. La Giunta regionale con proprio atto
stabilisce la composizione e le modalità di
funzionamento dell'Osservatorio.
5. La partecipazione all'Osservatorio è a titolo
gratuito.
Art. 40
(Trattamento dati)
1.1 soggetti
facenti
parte
della Rete
antiviolenza, stante la rilevante finalità di
interesse pubblico perseguita, trattano i dati in
loro possesso inerenti le finalità di cui al
presente capo nel rispetto della vigente
normativa di protezione dei dati personali.
TITOLO IV
INTEGRAZIONE
DELLE POLITICHE
Art. 41
(Coordinamento delle risorse)
1. Per ottimizzare l'impiego delle risorse e
coordiname l'utilizzo, la Giunta regionale
promuove
l'integrazione
delle
risorse
regionali con:
a) le risorse nazionali e comunitarie destinate
alle politiche di genere;
b) le risorse apportate dal sistema degli enti
locali; .
c) le risorse apportate da soggetti privati.
2. Ai fini dell'integrazione delle risorse, la
Regione promuove la concertazione tra i
soggetti titolari delle risorse stesse.
Art. 42
(Gruppo tecnico per le politiche di genere)
1. La Regione istituisce il Gruppo tecnico per
le politiche di genere con funzioni di supporto
alla
programmazione
regionale
e
di
coordinamento,
monitoraggio,
verifica e
valutazione
delle
azioni
regionali
per
segue atto n.
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40
Modulo DL
COD. PRATICA: 2015-003-42
REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI
realizzare il mainstreaming di genere.
2. Il Gruppo è costituito dai rappresentanti
delle strutture regionali, con particolare
riferimento a quelle delle aree tematiche
oggetto della presente legge, dalle Consigliere
di parità e da rappresentanti del CPO.
Art. 43
(Valutazioni di genere)
1. La Regione adotta la valutazione ex ante di
genere in tutti gli atti principali della
programmazione regionale e promuove la
valutazione d'impatto di genere in tutte le
azioni anche utilizzando i dati di cui
all'articolo 44.
Art. 44
(Statistiche di genere)
1. Tutte le statistiche prodotte dagli uffici
regionali o realizzate nell'ambito di attività
finanziate dalla Regione devono adeguare la
rilevazione, l'elaborazione e la diffusione dei
dati statistici in termini di genere.
Art. 45
(Rapporto sulla condizione delle donne
umbre)
1. La Regione, attraverso l'Agenzia Umbria
Ricerche (AUR) di cui alla legge regionale 27
marzo 2000, n. 30 (Istituzione dell'Agenzia
regionale umbra per la ricerca socio economica
e
territoriale,
denominata
"Agenzia Umbria ricerche"), predispone un
rapporto annuale che documenti la condizione
economica, sociale e culturale delle donne che
vivono e risiedono in Umbria, assumendo i
Comuni come unità base territoriale di
rilevazione ed elaborazione dei dati, nonché
di analisi.
2. Il rapporto viene trasmesso all'Assemblea
Legislativa, al CPO, agli enti locali ed alle
organizzazioni
economiche
e sociali, e
costituisce supporto per la programmazione
delle politiche di genere, nonché per la
valutazione dell'impatto delle stesse.
Art. 46
(Bilancio di genere)
1. Il bilancio di genere, approvato dalla
Giunta regionale, costituisce strumento di
monitoraggio e di valutazione dell'impatto
segue atto n.•
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41
COD. PRATICA: 2015-003-42
Modulo DL
REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE
delle politiche regionali su uomini e donne.
La Regione ne promuove la diffusione tra gli
enti
locali
condividendo
metodologie,
supporti
e
accompagnamento
nella
realizzazione.
2. Mediante il bilancio di genere la Regione:
a) analizza e valuta il diverso impatto
prodotto sulle donne e sugli uomini dalle
politiche di bilancio;
b) individua gli strumenti e le azioni per
promuovere pari opportunità tra donne e
- DISEGNI DI lEGGE
E RELAZIONI
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c) promuove la prospettiva di genere nelle
politiche
regionali,
riprogrammando
e
riequilibrando la spesa.
Art.47
(Attività del CPO)
1. Per il perseguimento delle finalità della
presente legge il CPO:
a) promuove
ogni iniziativa
utile al
perseguimento
degli
obiettivi
di
CUI
all'articolo 2;
b) supporta il coordinamento regionale del
sistema dei servizi di prevenzione e contrasto
alla violenza di genere;
c) cura la formazione e l'aggiornamento degli
operatori e delle operatrici del sistema dei
servizi di prevenzione
e contrasto alla
violenza maschile, ai sensi dell'articolo 37,
comma 1;
d) cura il censimento e l'aggiornamento
dell' offerta dei servizi per le donne sul
territorio dandone adeguata informazione
attraverso il proprio sito web;
e) cura le attività previste all'articolo 12,
comma 1, lettera f);
f) cura la gestione dell' Albo regionale delle
associazioni e dei movimenti femminili e
femministi di cui all'articolo 4.
TITOLO V
NORME FINALI
Art. 48
(Norma finanziaria)
1. Per l'attuazione degli interventi previsti
dalla presente legge sono autorizzate, per
l'anno 2016, le seguenti spese, in termini di
competenza e cassa:
- € 10.000 per gli interventi di cui
segue atto n..
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del
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42
Modulo DL
COD. PRATICA: 2015-003-42
REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI
-
-
2.
3.
4.
5.
all' articolo
6
"Comunicazione
e
informazione",
da iscrivere all'Unità
previsionale di base 13.1.009 "Politiche di
genere e per le pari opportunità" (capitolo
2528 n.i.);
€ 40.000 per gli interventi di cui agli
articoli 8, 9 e lOdi cui al Capo III "Azioni
territoriali" del Titolo II, da iscrivere
all'Unità previsionale di base 13.1.009
"Politiche di genere e per le pan
opportunità" (cap. 2529 n.i.);
€ 50.000 per gli interventi di cui agli
articoli Il e 12 "Azioni regionali" di cui
al Capo I "Istruzione" del Titolo III, da
iscrivere all'Unità previsionale di base
13.1.009 "Politiche di genere e per le pari
opportunità" (cap. 2530 n.i.);
€ 100.000 per gli interventi di cui
all'articolo
30, comma
5 per il
Finanziamento del programma regionale
di prevenzione e contrasto della violenza
di
genere,
da
iscrivere
all'Unità
previsionale di base 13.1.009 "Politiche di
genere e per le pari opportunità" (cap.
2532 n.i.);
Al finanziamento delle spese di cui al
comma 1 si fa fronte, per l'anno 2016, con
pari disponibilità esistente nella Unità
previsionale di base 16.1.001 cap. 6120
del Bilancio regionale di previsione 2015
denominata "Fondi speciali per le spese
correnti" in corrispondenza del punto 1,
lettera A) della Tabella A) della legge
regionale 26 novembre 2015, n. 17.
La disponibilità relativa all'anno 2015 di
cui al comma 2 è iscritta nella competenza
dell'anno 2016 in attuazione dell'articolo
29, comma 4 della legge regionale 28
febbraio 2000, n. 13.
Al finanziamento degli interventi di cui
all'art. 14, comma 1, lettere b), c) e d)
quantificabili in € 50.000 annui, si fa
fronte con le risorse finanziarie di parte
corrente destinate al Servizio sanitario
Regionale allocate nella UPB 12.1.005
(cap. 2277) del bilancio regionale di
previsione 2016.
Per l'attuazione degli interventi di cui agli
articoli 17, 26 e 46, prevista a partire
dall'anno 2017, sono istituiti per memoria,
segue atto
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43
Modulo DL
COD. PRATICA: 2015-003-42
REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI lEGGE
E RELAZIONI
nel bilancio regionale di previsione 2016,
i seguenti capitoli di spesa:
- Cap. 2531 per gli interventi di cui
all'articolo 17 "Azioni di premialità per
le imprese",
da iscrivere all'Unità
previsionale di base 13.1.009 "Politiche
di genere e per le pari opportunità";
- Cap. 2544 per gli interventi di cui agli
articoli 26 "Fondo regionale per la
conciliazione", da iscrivere alla Unità
previsionale di base 13.1.009 "Politiche
di genere e per le pari opportunità";
- Cap. 2533 per gli interventi di cui
all'articolo 46 "Bilancio di genere", da
iscrivere all'Unità previsionale di base
13.1.009 "Politiche di genere e per le pari
opportunità".
6. Al finanziamento della presente legge
possono
concorrere,
altresì,
risorse
comunitarie e
nazionali.
7. Per gli anni 2017 e successivi, le spese di
cui ai commi
precedenti
trovano
copertura nei limiti delle risorse stanziate
annualmente con legge di bilancio, ai
sensi dell'articolo
38 del Decreto
Legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
8. La Giunta regionale, a norma della vigente
legge
regionale
di
contabilità,
è
autorizzata ad apportare le conseguenti
variazioni di cui ai precedenti commi, sia
in termini di competenza che di cassa.
Art. 49
(Modificazioni alla Ir 6/2009 )
1. Gli articoli 2, 3 e 8 della legge regionale 15
aprile 2009, n.6 (Istituzione del Centro per le
pari opportunità e attuazione delle politiche di
genere nella Regione Umbria) sono abrogati.
2. La lettera g) del comma 1 dell'articolo 5
della I.r. 6/2009 è abrogata.
3. Il comma 3 dell'articolo 7 della I.r. 6/2009
è abrogato.
segue atto n. )
6b3
44
MODULO SEF
COD. PRATICA 2015-003-42
Iffl
l''.
1111
•••
Regione Umbria
Giunta Regionale
SCHEDA DEGLI ELEMENTI FINANZIARI
DISEGNO DI LEGGE
SERVIZIO PROPONENTE: Mfari generali della Presidenza e politiche di genere
OGGETTO:
SEZIONE
Odi: "Norme per le politiche di genere e per una nuova civiltà delle relazioni tra
donne e uomini". Adozione.
P
DEFINIZIONE
DEGLI OBIETTIVI:
Trattandosi di una legge quadro in materia di genere, gli obiettivi posti sono di ampio respiro e
coinvolgono l'intera gamma della strumentazione programmatica regionale.
In attuazione dell'articolo 7 dello Statuto, la proposta persegue l'obiettivo strategico di rimuovere
gli ostacoli che impediscono la piena parità tra donne e uomini, diffondere la cultura di genere e
definire norme per le politiche di genere attraverso l'individuazione di obiettivi specifici elencati
nell'articolo 2 della proposta medesima.
Un'analisi puntuale degli aspetti finanziari del testo normativa è contenuta nella Relazione
tecnico-finanziaria allegata al Disegno di legge.
I da completare
a cura della Direzione proponente
MODULO SEF
COD. PRATICA 201~03-42
I
RIFERIMENTI ALLA PROGRAMMAZIONE
REGIONALE:
L'intervento normativo proposto con il presente ODI costituisce il punto di arrivo di un
percorso previsto nelle linee programmatiche di legislatura 2010-2015 nel quale si
delineano sia l'approccio della trasversalità della dimensione di genere su tutte le politiche
regionali di settore sia gli interventi principali su cui l'azione regionale deve svilupparsi.
Nel primo Documento annuale di programmazione della legislatura, DAP 2011-2013, è
previsto l'avvio di un processo di elaborazione e di proposta politica-programmatica per
individuare gli obiettivi e le azioni da realizzare in materia di genere durante la legislatura
per rimuovere ogni ostacolo alla piena parità di genere nella vita sociale, culturale ed
economica. Il processo ha preso avvio con una serie di seminari di discussione di
approfondimento e definizione di proposte per promuovere la costituzione del sistema
regionale delle politiche di genere e delle pari opportunità con il coinvolgimento delle
autonomie locali, degli enti scolastici e formativi, delle parti sociali, degli organismi di
parità e delle associazioni femminili.
Nel DAP 2012-2014 continua il percorso avviato con la previsione dell'elaborazione della
proposta di legge in materia di cittadinanza di genere con particolare attenzione al tema
dell'occupazione femminile e della conciliazione vita-lavoro. Nel corso della
predisposizione del testo di legge, lo stesso ha ampliato le materie trattate comprendendo
anche il sistema dei servizi per la prevenzione e il contrasto alla violenza di genere.
Nella proposta di DAP 2013-2015 è prevista l'approvazione della legge come punto di
arrivo del percorso realizzato e come punto di partenza per l'avvio della sua attuazione.
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COD. PRATICA. 2015-003-42
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ANALISI
DEGLI EFFETTI
FINANZIARI
DEL PROWEDIMENTO:
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Entrata:
Art.lcomma
Proposta
anno
Natura
dell'entrata
Proposta
a regime
(importo in Euro)
2016
(importo in
Euro)
•
•
-
-
Totale
Spesa:
Art.lcomma
Proposta
anno
Natura della
spesa
2016
(importo in
Euro)
• Artt. 8,9,10
Azioni territoriali
Spesa corrente
40.000,00
• Artt. 11 e 12
Azioni regionali-Istruzione
Spesa corrente
50.000,00
Spesa corrente
100.000,00
• Art. 6
Comunicazione
Spesa corrente
10.000,00
• Art. 14 c.1 lett. b,c,d
Sanità
Spesa corrente
50.000,00
• Art. 30 comma 5
Finanziamento programma
triennale
Totale
250.000,00
Saldo da
finanziare
250.000,00
3
Proposta
A regime
(importo in Euro)
Finanziamento definito
annualmente da legge di bilancio Art. 38, D. Las.118/2011
Finanziamento definito
annualmente da legge di bilancio Art. 38, D. Las.118/2011
Finanziamento definito
annualmente da legge di bilancio Art. 38, D. Lgs.118/2011
Finanziamento definito
annualmente da legge di bilancio Art. 38, D. Las.118/2011
Finanziamento definito
annualmente da legge di bilancio Art. 38, D. Las.118/2011
Finanziamento definito
annualmente da legge di bilancio Art. 38, D. Las.118/2011
Finanziamento definito
annualmente da legge di bilancio Art. 38, D. Lgs.118/2011
COD. PRATICA: 2015-003-42
•
METODI UTILIZZATI PER LA QUANTIFICAZIONE:
Alla quantificazione degli oneri connessi all'attuazione degli interventi diretti regionali
previsti nella presente legge si è proceduto utilizzando dati storici e costi presunti delle
misure che si intendono finanziarie.
DATI E FONTI UTILIZZATI:
1. Si sottolinea che molti interventi previsti nella legge trovano copertura nell'ambito dei
piani e programmi afferenti alle politiche regionali che vengono interessate dalla
presente proposta.
2. Inoltre altre spese trovano copertura negli stanziamenti specifici per:
a. l'AUR - art. 45
b. il CPO -art. 47
3. I comitati previsti nella presente legge sono tutti a titolo gratuito.
4. La legge prevede anche delle attività che rientrano nell'attività istituzionale della
Regione i cui oneri sono coperti nell'ambito degli attuali stanziamenti per le spese di
funzionamento.
5. Interventi diretti con effetti finanziari della presente proposta di legge riguardano:
1) il Programma triennale di interventi di prevenzione e contrasto del fenomeno della
violenza;
2) le azioni per la conciliazione;
3) le iniziative di comunicazione ed informazione;
4) la diffusione della cultura di genere nelle scuole;
5) il sostegno delle azioni territoriali realizzate da Comuni;
6) le spese per 'awio dell'implementazione del bilancio di genere
7) finanziamenti per nuove assunzioni e per il passaggio generazionale delle attività
artigianali.
8) Interventi a valere sulle disponibilità per il servizio sanitario che riguardano "Azioni
specifiche per la salute"
ABROGAZIONI E CONFLUENZA DEI FINANZIAMENTI:
Sono state effettuate abrogazioni di norme per semplificazione e coerenza con la
presente legge quadro che non hanno comportato riduzioni di precedenti stanziamenti in
quanto si sono realizzate sostituzioni di voci di spesa (compiti del CPO)
4
•
MODULO SEF
COD. PRATICA 2015~03-42
PROPOSTA DI REPERIMENTO FONDI:
Per l'annualità 2016 si prevede di provvedere al finanziamento attraverso l'utilizzo di
risorse proprie regionali stanziate nel Fondo speciale di parte corrente del bilancio di
previsione esercizio 2015 per gli interventi di cui agli articoli 6,8,9, 10, 11, 12 e 30 c.5.
Per quanto riguarda gli interventi di cui all'art 14 invece attraverso risorse del bilancio
Sanità già previste nel capitolo 2277 del bilancio regionale 2016.
Per gli anni successivi al finanziamento si provvederà annualmente con Legge di
bilancio ai sensi dell'Art. 38, D. Lgs.118/2011.
ANNOTAZIONI E OGNI ALTRO ELEMENTO UTILE:
La Giunta regionale ha assunto con DGR n. 8/2012 l'impegno alla partecipazione alle
spese di funzionamento dei Centri antiviolenza in via di costituzione in Umbria, quale
requisito sostanziale che ha consentito la partecipazione e l'approvazione di uno
specifico progetto da parte del Ministero delle Pari Opportunità.
Gli oneri relativi a tale partecipazione rientrano negli interventi di cui all'articolo 30
comma 5.
Inoltre, a partire dal 2017 si prevede di attivare, compatibilmente con le disponibilità di
bilancio, ulteriori interventi di cui agli articoli 17, 26 e 46, finanziabili con legge di
bilancio 2017 e seguenti, per i quali è opportuno prevedere l'istituzione per memoria di
n. 3 capitoli di spesa.
Per il Servizioproponente
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Affari genera~Je'I.laPresidenza e politiche
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COD. PRATICA
MODULO
2015.()03-42
SEF
SEZIONE Il 2
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI E DELLA COPERTURA PROPOSTE:
QUADRO FINANZIARIO
2016
Saldo da finanziare a pareggio:
Entrata
(importo in Euro)
€
250.000
Spesa
(importo in Euro)
• mediante modificazioni legislative
che comportino nuove a maggiori
entrate
€ 200.000
• utilizzo fondi speciali
€ 50.000
• riduzione autorizzazioni di spesa
• a carico di disponibilità di bilancio
formatesi nel corso dell'esercizio
• mediante riduzione di disponibilità
di bilancio formatesi nel corso
dell'esercizio
Totale
€ 250.000
VARIAZIONI ATTINENTI ALL'ESERCIZIO IN CORSO:
Le variazioni relative al finanziamento del presente disegno di legge, per l'anno 2016, sono
relative all'utilizzo delle risorse stanziate, nel Bilancio regionale 2015, nel fondo speciale di parte
corrente per i provvedimenti legislativi in corso, U.P.B. 16.1.001 - cap. 6120 della spesa
(€200.000) in conformità all'articolo 29, comma 4 della legge regionale di contabilità 28 febbraio
2000, n. 13.
Gli interventi di cui all'art 14 relativi al settore Sanità e quantificati in € 50.000 non necessitano
invece di variazione al bilancio poiché le relative risorse sono già allocate nel capitolo di
finanziamento (capitolo 2277).
2 da completare
a cura del Servizio bilancio e finanza
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COD. PRATICA
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MODULO
2015-003-42
SEF
MODULAZIONE RELATIVA AGLI ANNI COMPRESI NEL BILANCIO PLURIENNALE:
Saldo da finanziare
• Spesa corrente
• Spesa in conto capitale
2016
2017
2018
250.000
Legge di bilancio
Legge di bilancio
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O
MODALITÀ DI COPERTURA NEGLI ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO:
Per gli anni successivi a quello di entrata in vigore il finanziamento del presente disegno di legge
è assicurato dalla Legge regionale di bilancio ai sensi dell'articolo 38 del Decreto Legislativo 23
giugno 2011, n. 118
ANNOTAZIONI:
Sulla base di quanto sopra esaminato si propone la seguente norma finanziaria:
Art. 48
(Norma finanziaria)
1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge sono autorizzate, per l'anno 2016,
le seguenti spese, in termini di competenza e cassa:
- € 10.000 per gli interventi di cui all'articolo 6 "Comunicazione e informazione", da iscrivere
all'Unità previsionale di base 13.1.009 "Politiche di genere e per le pari opportunità" (capitolo
2528 nj.);
€ 40.000 per gli interventi di cui agli articoli 8, 9 e lOdi cui al Capo III "Azioni territoriali" del
Titolo II, da iscrivere all'Unità previsionale di base 13.1.009 "Politiche di genere e per le pari
opportunità" (cap. 2529 n.i.);
€ 50.000 per gli interventi di cui agli articoli 11 e 12 "Azioni regionali" di cui al Capo I
"Istruzione" del Titolo III, da iscrivere all'Unità previsionale di base 13.1.009 "Politiche di
genere e per le pari opportunità" (cap. 2530 n.i.);
€ 100.000 per gli interventi di cui all'articolo 30, comma 5 per il Finanziamento del
programma regionale di prevenzione e contrasto della violenza di genere, da iscrivere all'Unità
previsionale di base 13.1.009 "Politiche di genere e per le pari opportunità" (cap. 2532 n.i.);
2. AI finanziamento delle spese di cui al comma 1 si fa fronte, per l'anno 2016, con pari
disponibilità esistente nella Unità previsionale di base 16.1.001 cap. 6120 del Bilancio
regionale di previsione 2015 denominata "Fondi speciali per le spese correnti" in
corrispondenza del punto 1, lettera A) della Tabella A) della legge regionale 26 novembre
2015, n. 17.
3. La disponibilità relativa all'anno 2015 di cui al comma 2 è iscritta nella competenza dell'anno
2016 in attuazione dell'articolo 29, comma 4 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13.
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MODULO
SEF
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4. Al finanziamento degli interventi di cui all'art. 14, comma 1, lettere b), c) e d) quantificabili in
€ 50.000 annui, si fa fronte con le risorse finanziarie di parte corrente destinate al Servizio
sanitario Regionale allocate nella UPB 12.1.005 (cap. 2277) del bilancio regionale di
previsione 2016.
5. Per l'attuazione degli interventi di cui agli articoli 17, 26 e 46, prevista a partire dall'anno 2017,
sono istituiti per memoria, nel bilancio regionale di previsione 2016, i seguenti capitoli di
spesa:
- Cap. 2531 per gli interventi di cui all'articolo 17 "Azioni di premialità per le imprese", da
iscrivere all'Unità previsionale di base 13.1.009 "Politiche di genere e per le pari opportunità";
- Cap. 2544 per gli interventi di cui agli articoli 26 "Pondo regionale per la conciliazione", da
iscrivere alla Unità previsionale di base 13.1.009 "Politiche di genere e per le pari
opportunità";
- Cap. 2533 per gli interventi di cui all'articolo 46 "Bilancio di genere", da iscrivere all'Unità
previsionaledi base 13.1.009 "Politiche di genere e per le pari opportunità".
6. Al finanziamento
nazionali.
della presente legge possono concorrere, altresì, risorse comunitarie e
7. Per gli anni 2017 e successivi, le spese di cui ai commi precedenti trovano copertura nei limiti
delle risorse stanziate annualmente con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 38 del Decreto
Legislativo 23 giugno 20 Il, n. 118.
8. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad
apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza
che di cassa.
Servizio Bilancio e finanza
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MODULO
COD, PRATICA 2015-003-42
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Regione Umbria
Giunta Regionale
DIREZIONE REGIONALE RISORSA UMBRIA. FEDERALISMO,
E STRUMENTALI
OGGETTO:
RISORSE FINANZIARIE
Odi: "Norme per le politiche di genere e per una nuova civiltà delle relazioni
tra donne e uomini", Adozione,
PARERE DEL DIRETTORE
1/ Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, Lr. n, 2/2005 e 13 del Regolamento
approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108:
riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta,
verificata la coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla
Direzione,
esprime parere favorevole alla sua approvazione.
Perugia, lì 28/12/15
segue atto n.
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DOTT. GIAMPIE
MODULO SA
COD. PRATICA: 2015-003-42
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Regione Umbria
Giunta. HegionaJe
LA PRESIDENTE Programmazione strategica generale, controllo strategico e coor.to delle
Politiche Comunitarie. Rapporti con il Governo e con le Istituzioni dell'UE. Intese istituzionali
di programma e accordi di programma quadro. Bilancio e risorse finanziarie.
Programmazione europea e politiche di coesione, fondi strutturali. Protezione civile,
programmi di ricostruzione e sviluppo delle aree colpite da calamità naturali. Relazioni
internazionali, coop.ne allo sviluppo, politiche per la pace. Politiche di parità di genere e
antidiscriminazione. Rapporti con le Università e i Centri di Ricerca. Promozione ed
internazionalizzazione dell'Umbria. Coor.to degli interventi per la sicurezza dei cittadini
OGGETTO:
Odi: "Norme per le politiche di genere e per una nuova civiltà delle relazioni
tra donne e uomini". Adozione.
PROPOSTA ASSESSORE
L'Assessore
ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,
propone
alla Giunta regionale l'adozione del presente atto
Perugia, lì 28/12/2015
President
Si dichiara il presente atto urgente
Perugia, lì
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segue atto n.
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