Palazzo Cesaroni Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA Assemblea legislativa http://www.consiglio.regione.umbria.it e-mail: [email protected] ATTO N . 341 DISEGNO DI LEGGE di iniziativa della Giunta regionale (deliberazione n. 1603 del 29/12/2015) “NORME PER LE POLITICHE DI GENERE E PER UNA NUOVA CIVILTA' DELLE RELAZIONI TRA DONNE E UOMINI” Depositato alla Sezione Flussi Documentali, Archivi e Privacy il 31/12/2015 Trasmesso alla III e I Commissione Consiliare Permanente il 05/01/2016 COD. PRATICA: 201S-003-4~ MODULO DL .". 1111 I••III a Regione Umbria Giunta Regionale DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N.1603 DEL 29/12/2015 OGGETTO: Odi: "Norme per le politiche di genere e per una nuova civiltà delle relazioni tra donne e uomini". Adozione. Marini Catiuscia Presidente della Giunta PRESENZE Presente Paparelli Fabio Vice Presidente della Giunta Presente Barberini Luca Componente della Giunta Presente Bartolini Antonio Componente della Giunta Presente Cecchini Fernanda Componente della Giunta Presente Chianella Giuseppe Componente della Giunta Presente Presidente: Catiuscia Marini Segretario Verbalizzante: Catia Bertinelli -.....- .--.- .. ,,' l' '. \.~-.j\~:.L)J~r'~) \. ,~~~\:,:' \;~~) -". COD. PRATICA: 2015-003-42 .'0" ," ........ ,,/(:1:'\ '''" ) "'1 LA GIUNTA REGIONALE;.i';':::'~:'\:'~~~~~ Vista la relazione illustrativa avente ad oggetto "Odi Norme per le politiche di generè'e':pér una nuova civiltà delle relazioni tra donne e uomini" presentata dal Direttore Giampiero Antonelli; Preso atto della proposta di disegno di legge presentata dall' Presidente Catiuscia Marini avente ad oggetto: "Norme per le politiche di genere e per una nuova civiltà delle relazioni tra donne e uomini"; Preso atto del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa; Preso atto degli elementi finanziari risultanti dalla scheda di cui all'art. 31, comma 2 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, che si allega; Vista il parere favorevole del Comitato legislativo espresso nella seduta del 11 dicembre 2015; Preso atto che ai sensi della legge regionale 16 dicembre 2008, n.20 sarà competenza dell'Assemblea legislativa di richiedere il parere al Consiglio delle autonomie locali; Ritenuto di provvedere all'approvazione del citato disegno di legge, corredato della relativa relazione; Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa; Visto l'art. 23 del Regolamento interno di questa Giunta; A voti unanimi espressi nei modi di legge, DELIBERA 1) di approvare l'allegato disegno di legge, avente per oggetto "Norme per le politiche di genere e per una nuova civiltà delle relazioni tra donne e uomini", e la relazione che lo accompagna, dando mandato al proprio Presidente di presentarlo, per le conseguenti determinazioni, al Consiglio regionale; 2) di indicare il proprio Presidente di rappresentare la Giunta regionale in ogni fase del successivo iter e di assumere tutte le iniziative necessarie. IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE ~- ( segue atto n. )G:>3 tli". ) (j del fl '1) S oV1. 'L. ,;J.1 IL PRESIDENTE ......•.•.:.... :,'r;;;';.:hS COD. PRATICA: 2015-003-42 MOdu19' OL' . :; == __ R_E=G='O_N=E=U=M=B=R_'=A=-=G='=U_N_T=A=R=E=G='=O=N=A_L_E_-=D='=S_E_G_N='=D_'=L=E=G=G=E_E~R=E=L=AZ_'O=N=' ~~:_:::~;~~~~~;; Diseçmo di leQQe:"Norme per le politiche di genere e per una nuova civiltà delle relazioni tra donne e uomini". RELAZIONE Con la riforma del titolo V, awenuta nel 2001, la Costituzione italiana ha attribuito alle Regioni il compito di rimuovere, tramite proprie leggi, ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica, nonché quello di promuovere la parità di accesso alle cariche elettive (articolo 11717). Il nostro Statuto, all'art. 7, dispone che la Regione opera per attuare la piena parità tra uomini e donne nella vita sociale, culturale, economica e politica anche con l'adozione di azioni positive: In particolare promuove, con appositi prowedimenti, pari condizioni per l'accesso alle cariche elettive. Gli indirizzi comunitari e nazionali in materia di politiche di genere sostengono la tesi che le politiche di promozione della differenza di genere e delle pari opportunità non esauriscono la loro ragione di essere nella tutela dei diritti ma investono anche l'aspetto della sostenibilità degli attuali sistemi europei di sviluppo e la qualità dei sistemi di welfare, il mantenimento e lo sviluppo del benessere e della qualità della vita di donne e uomini. La prospettiva del mainstreaming è assunta dalla Unione europea come principio indispensabile ed informatore dell'occupazione e del mercato del lavoro, dell'istruzione e della formazione, del giusto equilibrio tra vita familiare e professionale, dei diritti delle persone, riconoscendo il valore ed il ruolo delle donne nella società e nel mercato del lavoro. Peraltro, l'Unione europea, esortando al riguardo l'intervento del livello nazionale e regionale, deplora che i piani di ripresa economica si concentrino principalmente su settori lavorativi a maggioranza maschile; sottolinea che la crisi economica e finanziaria deve essere vista come un'occasione per formulare proposte nuove e innovative per le donne in materia di tasso d'occupazione, di livelli di remunerazione, di tempi di lavoro e di occupazione, di posizioni di responsabilità; insiste sull'effetto positivo della parità di genere sulla crescita economica. La parità di genere non viene quindi vista solo come una questione di integrazione tra diversità e di giustizia sociale, ma anche come uno dei presupposti per il raggiungi mento degli obiettivi di crescita sostenibile, di occupazione, di competitività e coesione sociale stabiliti dalla strategia UE-2020. La Convenzione del Consiglio d'Europa per prevenire e combattere la violenza contro le donne e la violenza domestica, adottata ad IstanbulI'll maggio 2011, e ratificata dall'Italia con L. n. 77 del 27 giugno 2013, all'art. 22 e 23, inoltre, impegna le parti contraenti a fornire o predisporre servizi di supporto specializzati per tutte le donne vittime di violenza e i loro bambini e a consentire la creazione di rifugi adeguati, facilmente accessibili e in numero sufficiente per offrire un alloggio. Con la precedente legislatura, la Regione ha cambiato e ampliato la sua impostazione sulle politiche di genere. Nel programma di governo, si è definito un percorso politico e culturale che, gradualmente, ha portando alla definizione di un programma concreto nel quale la Regione ha individuato un suo ruolo di pieno ed esplicito protagonismo: per attivare azioni; per sollecitare quanto e quanti possono intervenire per cambiare o far cambiare forme e strumenti di relazione fra uomini e donne; per superare concretamente una limitata impostazione di parità, spesso solo tradotta in percentuali e quantità; per ridurre le contraddizioni esistenti tra un modello sociale ed economico pensato sostanzialmente al segue atto n. )~B 2 .,:i~ :;'t V'i; :'. :':::.' l':'' COD. PRATICA: 2015-00342 ~. Modulo DL REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI maschile e le cosiddette iniziative per le pari opportunità. Occorre quindi tradurre in atti e , risultati tangibili il nuovo approccio regionale sulle politiche di genere, anche rileggendo, dal . punto di vista delle donne, il modello economico e sociale presente in Umbria, nella consapevolezza che le politiche pubbliche, ad ogni livello, non sono neutrali rispetto al genere, ma assumono effetti e conseguenze differenziate a seconda che il cittadino sia uomo o donna, così come le scelte ed i flussi finanziari si traducono in maggiori o minori vantaggi in termini di politiche di genere. Nel presente ddl si intende tenere insieme due direttrici, quella politica e quella di governo, con una proposta di legge quadro, in grado di rendere chiaro che la "politica di genere" non è una politica settori aie e distinta, ma un principio informatore e trasversale, che deve contaminare tutte le azioni di governo e tradurre la cultura della differenza di genere in scelte concrete. È una proposta che investe sulla forza delle donne e non sulla loro debolezza, perché tesaurizza le esperienze e il pensiero che le donne hanno maturato in anni di riflessioni su loro stesse, sul lavoro, sulla società, sulle famiglie e perché lancia una sfida: tenere insieme obiettivi di governo e obiettivi di natura culturale e di promozione di una nuova visione della società e delle relazioni tra uomini e donne, ma anche tra cittadini-cittadine e istituzioni, tra privato sociale e imprenditoria, tra la progettualità politica e le esigenze delle persone. Non è, quindi, una proposta sulle azioni positive, destinata a tutelare le donne in quanto soggetti deboli. Essa punta piuttosto sulla centralità del principio dell'interdipendenza tra esseri umani e su una tensione verso una visione del benessere economico-sociale equo, compatibile e solidale. In questi anni, infatti, è awenuto un profondo cambiamento nel rapporto tra donne e uomini che, sulla base del valore della differenza e libertà femminile, ha imposto una nuova etica della cittadinanza, fondata sul concetto di dipendenza reciproca. Questo concetto, da cui discende il titolo della proposta di legge e che in un certo senso va oltre il concetto di libertà individuale, è radice profonda dell'esperienza umana e dovrebbe essere fonte primaria della democrazia, ma non si è ancora tradotto in criteri di governo. La grande novità della proposta di legge, quindi, non è solo la trasversalità delle politiche di genere, espressa negli interventi dei diversi settori, in modo integrato e correlato, ma il fatto che si assuma il punto di osservazione femminile per rispondere alla complessità dei bisogni. Partiti, quindi, dall'impostazione europea e da un approfondimento dei dati dell'universo femminile umbro, di occupazione - di istruzione - di servizi - di violenza, collocati nel quadro più generale di una congiuntura difficilissima, per individuare i possibili strumenti di occupazione e conciliazione e valorizzazione del ruolo e delle conoscenze e delle esperienze delle donne, si è giunti alla concezione e definizione di un sistema di strumenti che, di fatto, vanno a modificare relazioni e rapporti fino a disegnare un diverso modello di sviluppo, nuovi stili di vita, esperienze di vita solidali e sostenibili sul piano sociale, economico ed ecologico. Un modello più adatto alle differenze e più favorevole per tutti. Per tutto questo la proposta di legge elaborata ha una impostazione innovativa rispetto al panorama della legislazione vigente in materia. La presente proposta normativa costituisce il punto d'arrivo di un percorso attuativo delle linee programmatiche di legislatura 2010-2015 così come scadenzato nei documenti annuali di programmazione e realizzato con il contributo di apposito Comitato scientifico ed attraverso un insieme di confronti partecipativi tematici e non. n Comitato scientifico, istituito nel 2011 presso l'Agenzia Umbria Ricerche, è stato costituito con alcune delle più autorevoli figure femminili che hanno prodotto, elaborato, rappresentato i temi della politica di genere ed è stato chiamato proprio con lo scopo di avere un contributo, quanto più possibile operativo ed innovativo, per tradurre gli obiettivi della politica di genere in azioni delle diverse politiche regionali. Sono state chiamate a partecipare al Comitato segue atto n. )Pc8 del ,RA,)2.- ..J.p)5 3 COD. PRATICA: 2015-003-42 REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE Modulo DL - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI alcune personalità (Bocchetti, Piazza, Piussi, Benini, Pitch, Pennacchi, Papa, Boccia), molto diverse fra loro per formazione culturale ed intellettuale, esperienze di vita e professionali," approccio e pensiero, in grado di mettere al servizio dell'azione di governo un possibile contributo culturale e di pensiero. L'interazione tra il Comitato, la Regione e l'Agenzia Umbria ricerche ha, di fatto, costruito le prime riflessioni per la pianificazione del lavoro e per la definizione di una successione di seminari di approfondimento, di confronto e partecipazione con i soggetti territoriali istituzionali ed associativi, sui temi prevalenti delle politiche di genere. Sono stati organizzati durante il percorso di elaborazione della proposta normativa i seguenti appuntamenti seminariali che hanno visto la presenza costante del Comitato scientifico: "Le Politiche di Genere per lo Sviluppo dell 'Umbria" - Perugia 23 giugno 20 Il; "Lavoro e Lavori: Le Donne nell'economia dell'Umbria" - Temi 5 ottobre 2011; "Disfare la violenza maschile. Per una nuova civiltà di rapporti e di convivenze" - Perugia 18 gennaio 2012; "Norme per le politiche di genere e per una nuova civiltà delle relazioni tra donne e uomini" Foligno 27 giugno 2012. Nell'ultimo seminario è stata presentata la proposta normativa corredata di un preambolo, elaborato dal Comitato scientifico, che ne riassume ed esalta lo spirito e la filosofia e che ha ispirato l'intero lavoro svolto, sulla quale è stata avviata la fase di confronto collaborativo che si è sviluppata in numerosi incontri con le Consigliere di parità regionale e provinciali, con l'ANCI, con la scuola e l'Università, con l' associazionismo delle imprese, dei lavoratori femminile e femministe. Tale percorso partecipativo rappresenta una scelta per consentire una diffusa conoscenza del testo ed è da considerare una fase importante, certamente non meno innovativa di quella dei contenuti. La proposta di legge è stata infine adeguata per recepire integralmente le disposizioni nazionali di cui alla legge 15 ottobre 2013, n. 119 e dei DPCM attuativi relativi tra l'altro alla definizione dei requisiti minimi che debbono rispettare i centri antiviolenza e le case rifugio. La proposta è composta da cinque titoli e 49 articoli. Nel Titolo I vengono definiti i principi e gli obiettivi della legge. Il titolo II è articolato in tre Capi, il primo è relativo alle competenze delle donne e alla loro presenza nei luoghi di decisione, il secondo alla diffusione della cultura e delle politiche di genere, il terzo introduce azioni territoriali per il miglioramento delle relazioni tra generi e per nuovi stili di vita. Il Titolo III da corpo all'attuazione del mainstreaming di genere intervenendo sulle politiche regionali con l'introduzione di interventi atti a realizzare le pari opportunità. Il capo I è dedicato all'istruzione ed i successivi capi alla salute, al lavoro formazione ed impresa, alla conciliazione e condivisione e ai servizi di contrasto alla violenza degli uomini contro le donne. Il Titolo IV norma le misure rivolte alla piena realizzazione dell'integrazione delle politiche, quali il coordinamento delle risorse, le valutazioni e il bilancio di genere, studi, ricerche e statistiche di genere oltre a definire ulteriori compiti per il Centro per le pari opportunità. In questo titolo è previsto anche un gruppo tecnico di coordinamento per le politiche di genere prevalentemente interno alla regione con funzioni di supporto alla programmazione e di verifica e valutazione delle azioni regionali per la realizzazione del mainstreaming di genere. Il Titolo V relativo alle norme finali e transitorie chiude la legge. Si riporta integralmente di seguito il preambolo alla proposta di legge: segue alto n.. )60':> 4 • Preambolo al disegno di legge Nuove forme di cittadinanza e di conVIVenza, più giust~ più partecipate e propulsive delle differenze rispetto alle attuali; sono al centro di un 'agenda politica che aspiri ad affrontare con consapevolezza la complessità del nostro tempo e ponga le basi di un futuro desiderabile. Nuove forme di cittadinanza e di convivenza si stanno già delineando a partire dalla libertà femminile e dal profondo mutamento nei rapporti tra uomini e donne avvenuto negli ultimi decenni Non possiamo ignorare che la cultura a cui apparteniamo è in parte ancora segnata dall'organizzazione per ruo/~ per primi quelli che separano gli uomini dalle donne. Ancora uomini e donn~ coscienti a incoscienti di questo, agiscono costretti in vecchi stereotip~ che divIdono e che solo apparentemente uniscono: da una parte il lavoro, dall'altra la cura. Ma oggi tutto questo è . 1i7attualee soprattutto inattuabi/~ non solo perché la presenza sempre più attiva e competente delle donne nel governo della vita quotIdiana e della cosa pubblica impone la valorizzazione del loro apporto e dei loro saper~ generativi di una nuova Idea del vivere socia/~ ma soprattutto perché il mondo di oggi ha bisogno della partecipazione consapevole, del lavoro e della cura di tutti. F essenziale mettere al centro dell'attenzione politica, sociale ed economica la dimensione della relazionalità e del/'interdipendenza, che esclude la violenza e il senso indivIdualistico e proprietario dei rapporti umani e dei rapporti con il vivent~ che lega tra di loro gli esseri umani e questi agli altri esseri viventi, alle risorse naturali; produttive e culturali in un 'ottica di condivisione delle responsabilità. Partire dall'esperienza della dipendenza reciproca è cosa nuova. Infatti; questa semplice verità che ci rende tutti simili; che è radice profonda dell'esperienza umana e che quindi dovrebbe essere fonte primaria della democrazia, non si è ancora tradotta in criteri di governo. F questa una nuova lettura delle relaziom; che deve vedere impegnat~ per la sua realizzazion~ gli attori ch~ nelle varie forme, governano Il telTltorio. Con questo obiettivo, la regione Umbria si propone di: segue atto n.)6èi3 del .jJ(.)t. ~l5 5 """"';'1"' • M""~:;!;~;~,' ',\,'.'\:".' COD. PRATICA: 201S.{J03-42 REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI :,.' \ ,,_", ...... , '-,:, : ..... - .:. Sollecitare /impegno di tutti; del pubblico e del privato, in una rinnovata,' trasparente e fertile alleanza, per un modello di sviluppo giusto e solidale che, superando lo sperpero delle risorse comuni e l'appropriazione di pochi, metta al centro la soddisfazione dei bisogni materiali, culturali e spirituali delle donne e degli uomini di tutte le età nelle loro differenze. Uno sviluppo umano basato sul valore della sobrietà, sul saggio utilizzo delle risorse ambientali, della conoscenza e della ricerca e del patrimonio artistico e culturale della regione. Basato su un Idea ricca della Il persona '; colta nella sua complessità multldimensionale e nelle sue differenze, di cui diritti, lavoro e cittadinanza si n'propongono come coordinate decisive. •:. Promuovere nuove forme di convivenza civile, basate sulla coscienza rinnovata della di'pendenza reciproca tra gli esseri umani, ti7l7anzitutto nei l'appalti tra donne e uomini Un ordine distorto di tali rapportt; fino alle forme diffuse di violenza, genera conseguenze negative in tutti gli ambiti del vivere individuale e sociale, dall'economia alla cultura, dalle relazioni interpersonali e familiari a quelle pubbliche, dal lavoro alla qualità dell'ambiente e della vita quotidiana, dalla salute alla sicurezza dei territod .:. Impegnarsi a costruire una l7liova civiltà di relaziol7l;nuove forme di rapporti tra uomini e donne, tra vecchi e giovani, tra genitori e figli, tra insegnanti e alunni, tra nativi e linmigratt; tra sani e malati, tra governati e governanti; in un 'ottica di capacitazione dei soggetti orientata a libertà effettive e nella prospettiva di promozione di un nuovo umanesimo fondato su legami di solidarietà e di responsabilità reciproca. •:. Inventare luoghi e tempi di scambio, comunicazione e formazione, rafforzare le esperienze che hanno già dato buoni fruttt; promuovere la cultura e l'informazione, i rapporti a livello internazionale, attingere dalle buone pratiche ispirazione per nuove azioni pubbliche ma, soprattutto, lavorare nei modi, nei luoghi, nei tempi possibili, per affermare IIdea che Il buon governo è opera di tutti e non può fare a meno di nessuno. segue atto n. )(J0?:, del ~(.))!ì . ~t5 cV1" 6 -',::, :;"'i'} -' ::. / "'(~~~::~.' - " ; ! .;~ 1 =C_O_~_~_~_:=:2_:=:_:_:=~_U_M_B_R_I_A G=I=U=N_T_A=R_E_G_~=N=A=L_E_-D_IS_E_G_N=I_D=I=L=E=G_G_E_E_R_E=L=~=IO=N_I __ ~_t~~ La Regione sottolinea la trasversalità delle politiche di genere rispetto all'insieme delle politiche pubbliche regionali:-nel campo della salute, e non solo della salute tiproduttiva, dell'organizzazione del lavoro e dell'economia, che deve mettere al centro la vita nella complessità dei suoi bisogni e delle sue aspettative di benessere e di senso, nell'ambito del welfare e dei tempi/ spazi delle città e della loro fruizione ottimale. La Regione coordina le risorse e mette a sistema sul territorio un programma di interventi volto a promuovere la condivisione e l'attuazione di tale prospettiva presso tutte le amministrazioni locali del/'Umbria. Si propone di coinvolgere la società civile nelle sue varie articolaziom; il mondo del lavoro e della cultura, i soggetti istituzionali e non, in un comune tinpegno sociale e politico per una nuova civiltà di rapporti e di relazioni Relazione tecnico-finanziaria La proposta in oggetto ha natura di disciplina quadro in materia di politiche di genere secondo l'approccio del mainstreaming di genere per cui molte disposizioni in essa contenute hanno natura ordinamentale e producono effetti sostanziali a valere sulle normative e strumenti di settore che già prevedono proprie coperture finanziarie. L'esame puntuale delle disposizioni che si vogliono introdurre sotto lo specifico punto di vista del loro impatto finanziario è riportato a seguire: Art. 1 e 2 (Principi - Obiettivi) Per quanto riguarda gli articoli 1 e 2, si tratta di norme ordina mentali, che non comportano oneri a carico del bilancio regionale, in cui vendono individuati gli obiettivi e le finalità esplicitate negli articoli successivi. Art. 3 (Archivio del competenze delle donne) Dalla disposizione dell'articolo 3 non derivano oneri finanziari a carico del Bilancio regionale in quanto l'Archivio ha solo la funzione di raccogliere e rappresentare competenze e curricula femminili da mettere a disposizione dell'intero Sistema regionale per favorire la presenza delle donne nei ruoli fondamentali della vita regionale e costituisce una attività d'ufficio non comportando effetti incrementali sulla dotazione organica; Art. 4 (Albo regionale delle associazioni e dei movimenti femminili e femministi) Dalla promozione dell'Albo regionale delle associazioni e dei movimenti femminili e femministi, che deve contenere gli elenchi ed i dati delle associazioni e dei movimenti delle donne e la cui attività è segue atto n .. pB 7 <,<:;{~:.~",~n::'~», ):~i COD, PRATICA' 2015-003-42 ,Mo~ulo i)L " i ',/ : REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI ~...I '~\,: I. Art. 5 (Presenza delle donne nei luoghi di decisione) Per quanto riguarda l'articolo S, si tratta di norme ordinamentali, che non comportano oneri a carico del bilancio regionale. Art. 6 (Comunicazione e informazione) Il finanziamento per il 2015 è previsto in 10.000,00 euro come da norma finanziaria. La Quantificazione è ottenuta ipotizzando n. tre mini campagne da tremila-tremila cinquecento euro l'una. Art. 7 (Rete per le politiche di genere) La costituzione e la promozione della Rete per le politiche di genere è finalizzata all'attuazione del programma regionale delle politiche di genere quale sede di proposta, confronto e' verifica, il cui funzionamento e coordinamento è assicurato dalle strutture regionali e non comporterà alcun onere a carico del bilancio regionale. Eventuali soggetti esterni alla Regione e alle istituzioni pubbliche partecipano a titolo gratuito e senzaalcun diritto a rimborsi spesa. Art. 8-9-10 (Buone pratiche per nuovi stili di vita - Servizi di promozione del benessere - Banche dei beni e dei tempi) Per gli interventi previsti in questi articoli sono stanziati 40.000,00 euro, come da norma finanziaria, che consentiranno l'avvio di alcune delle attività in essi previste. L'attuale orientamento è di effettuare un bando per favorire l'istituzione di centri di aggregazione sociale e culturale di cui all'articolo 10 comma l lettera e). Art. 11- 12 (Promozione della cultura della differenza nella scuola - Azioni regionali) Il finanziamento per il 2015 è previsto in 50.000,00 euro, come da norma finanziaria, finalizzati al finanziamento di un Bando per progetti da realizzare nelle scuole nell'ipotesi di 20 progetti per un importo medio di 2.500,00 euro. Art. 13 - 15 (Diritto alla salute delle donne - Azioni specifiche per la salute - Percorso nascita) Le norme di cui agli articoli 13 e 14 prevedono interventi specifici per la salute delle donne, in particolare per: l'umanizzazione e la riorganizzazione del percorso nascita, la promozione delle politiche di prevenzione attive per la salute sessuale e riproduttiva, la protezione della fertilità nonché il potenzia mento della formazione agli operatori socio-sanitari in ordine alle mutilazioni genitali femminili. Le principali azioni previste rappresentano il potenziamento delle attività già incluse nei Livelli di Assistenza erogati a carico del SSN: infatti mentre gli art. 13, 14 comma 1 lett. e) e 15 hanno carattere esclusivamente ordinamentale e non determinano maggiori oneri, gli oneri finanziari derivanti dall'attuazione delle seguenti disposizioni dell'art. 14 sono finanziati come segue: per gli interventi previsti all'art. 14, comma 1, lett. b), c) e d) la spesa è quantificabile in euro 50.000. La stessa dovrà essere sostenuta dalle Aziende Sanitarie a valere sulle risorse finanziarie vincolate di parte corrente derivanti dal bilancio dello Stato e trova copertura nello stanziamento già previsto nel bilancio regionale alla upb 12.1.005 - cap. 2277. Art. 16 (Servizi per il lavoro) 8 l ',:~'i ~'r.'. I )6D3 ,-'\ - garantita dal Centro regionale per le pari opportunità, non derivano oneri finanziaria aggiuntivi'~ar'icb . ,'. del bilancio regionale. L'attività del CPOè finanziata con la legge regionale n. 6/2009 .. segue atto n, \ ' _ ',',/' ',' , M~:i:~~~~-:'::~~: :Z':':- COD, PRATICA: 2015-003-42 " .. J \~}\ , , REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI lEGGE E RELAZIONI! ,1;':') " , "1 " Tale articolo disciplinato contiene solo norme ordina mentali. servizi per il lavqroè ," degli interventi previsti è realizzato con '..: Il Sistema regionale /I finanziamento con legge regionale n. 41/1998. ',,' dei le risorse del POR FSEe la legge regionale n. 11/2003. Art. 17 (Azioni di premialità per le imprese) L'applicazione di tale propedeutiche all'attivazione relativa quantificazione Art. 18-19-20 professionale è a far data dal 2017 per consentire norma dell'intervento. da effettuarsi (Creazione subordinatamente d'impresa - Sostegno di bilancio alle disponibilità le attività 2017 determinerà la di bilancio. all'imprenditoria femminile - Formazione per l'imprenditoria) Disposizioni ordinamentali con rinvio ad altre leggi. Art. 21 (Passaggio generazionale Norma ordinamentale. Art. 22 (Agevolazioni rischio già costituiti del lavoro) Le attività pre'viste richiamano quanto indicato nell'art. 16. per l'accesso al credito) Norma ordinamentale. L'intervento attiene ai Fondi regionali di garanzia e ai fondi di capitali di ed esistenti. Art. 23, comma 5 (Politiche di conciliazione L'articolo 23 riconosce che la condivisione e condivisione e di promozione ed inclusione sociale) tra uomini e donne del lavoro di cura e delle responsabilità dei figli e la conciliazione tra la vita delle persone e il lavoro per il mercato, tra i tempi di nei confronti lavoro, di relazione e di cura migliorano determinano anche una trasformazione Il comma 5 promuove monitoraggio comporta La legge regionale di realizzare il coordinamento della qualità oneri finanziari coordinamento progettuale la relazione tra i sessi, la qualità della vita delle comunità dell'organizzazione e sociale, familiare e dellavoro. dei tempi e degli orari dei servizi, del lavoro e delle città ed il e gestionale a carico del bilancio di attività la cui competenza degli spazi urbani. regionale Il presente perché si limita a prevedere comma non un ruolo di attiene altri soggetti ed enti. Art. 24 (Azioni regionali) L'articolo 24 indica, elencandole, enunciate all'articolo La lettera le azioni che la Regione realizza per il raggiungimento delle finalità 23. a) e la lettera k) che promuovono raggiungimento degli obiettivi enunciati negli strumenti di programmazione dall'art. degli orari; la lettera e) che diffonde segue atto n, )W3 {Jr',. t (J (JC)s vt-'«j1t-'. p , territoriali e protocolli di intesa 23; la lettera b) che integra le politiche regionale e promuove territoriali del accordi l'adozione per il del tempo da parte dei Comuni di piani l'utilizzo di congedi parentali e di maternità; la lettera 9 -! .~ ..--_ ",..-:-' \!, ",;I,":.,';'. /~/:",/", COD. PRATICA: 2015-003-42 REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE h) che favorisce l'utilizzo del part-time comportano p' Mo,dUI~~dL 1 I i, " \' - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI per motivi parentali, .' I \ sono tutte norme ordina mentali che nOn' oneri finanziari a carico del bilancio regionale. è finanziata nell'ambito del Piano triennale per le politiche del lavoro la misura relativa alla lettera c), in quanto finalizzata al contrasto di cura e riproduzione degli stereotipi di genere nell'organizzazione sociale e nell'organizzazione familiare attraverso del lavoro, nel lavoro un'educazione permanente rivolta agli adulti. la lettera d) promuove derivanti campagne mediatiche dalla disposizione trovano sui temi della conciliazione copertura nell'ambito e condivisione. degli interventi Gli oneri di cui all'articolo 6 della presente legge. la lettera j) interviene sulla qualità dei servizi sociali, in particolare le azioni previste rappresentano Art. 25 (Azioni e progetti l'articolo individua, il potenziamento per la promozione elencandole, quelli socio educativi per l'infanzia delle attività già incluse nel Piano sociale. degli interventi della legge 8 marzo 2000, n. 53) le azioni che la Regione realizza per la promozione degli interventi della legge n. 53/2000. Gli oneri a carico della presente legge, previsti dal solo comma 2, sono coperti con la dotazione finanziaria del Fondo regionale per la conciliazione Art. 26 (Fondo regionale per la conciliazione) Istituisce il Fondo regionale per la conciliazione parti coinvolte alla presentazione di progetti necessarie per attivare nonché alle attività di tale propedeutiche all'attivazione relativa quantificazione Art. 27 (Ulteriori di concertazione il processo. " numero dei progetti valere sulla legge n. 53/2000 indica un'estremamente l'applicazione è prevista una dotazione finanziaria delle risorse è connessa alle attività di per il quale non nel primo anno di vigenza della legge perché la quantificazione sensibilizzazione istituito con il successivo art. 26. bassa attenzione dell'intervento. da effettuarsi azioni promozionali La legge regionale subordinatamente storicamente a verso queste problematiche. è a far data dal 2017 per consentire norma presentati regionale con le di realizzare di bilancio alle disponibilità le attività 2017 determinerà la di bilancio. e di sistema) Commi 1,2 e3 Gli interventi di cui all'art. 25 commi l, 2, e 3 sono finanziati dal Fondo regionale per la conciliazione di cui all'art. 26. Comma 4 Non comporta oneri Comma 5 " comma 5 individua strumenti di sostegno alle imprese per gli interventi definite e finanziate annualmente di conciliazione con misure in sede di Piani triennale per le politiche del lavoro, di cui alla legge regionale n. 41/1998. segue atto n. )603 10 _~ - COD. PRATICA: 2015-003-42 REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI Art. 28 (Azioni rivolte all'amministrazione regionale) Declina le azioni rivolte all'Amministrazione regionale finalizzate a creare pari opportunità nell'organizzazione del personale e nelle carriere e a conciliare tempi di vita e di lavoro delle/dei dipendenti regionali. Si tratta di norma ordina mentale che non comporta oneri a carico del bilancio regionale. Eventuali oneri, di cui alla lettera d), sono coperti dal Piano occupazionale dell'Ente. Il CUG è un Comitato d'ente istituito ai sensi del D.Lgvo n. 165/2001, art. 57. Art. 29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40 (Violenza degli uomini contro le donne - Competenze della Regione - Competenze dei comuni - Rete di prevenzione e contrasto alla violenza degli uomini contro le donne - Interventi per minori testimoni di violenza - Centri antiviolenza - Funzioni dei centri antiviolenza - Casa rifugio e soluzioni abitative temporanee - Formazione e aggiornamentoInterventi per uomini maltrattanti - Osservatorio regionale sulla violenza degli uomini contro le donne- Trattamento dei dati) Articoli ordinamentali in materia di violenza di genere per i quali è prevista l'adozione di un programma operativo di interventi e azioni, a valenza pluriennale i cui oneri sono coperti con il finanziamento previsto per l'articolo 32 comma 5. In particolare l'articolo 40, oltre a quanto previsto dall'articolo 32 comma 5, potrebbe trovare una specifica copertura nelle risorse previste per il finanziamento del servizio sanitario nazionale se i relativi servizi venissero istituiti presso le strutture sanitarie. L'art. 41 prevede la partecipazione gratuita dell'Osservatorio mentre gli eventuali oneri gestionali ed organizzativi e di funzionamento trovano copertura nella dotazione del programma degli interventi pluriennali di cui all'articolo 32 comma 5. Concorrono al finanziamento anche gli stanziamenti previsti dalla legge regionale n. 6/2009. Il finanziamento per il 2016 è previsto in 100.000,00 euro, come da norma finanziaria, finalizzati al finanziamento del programma operativo di interventi e azioni di contrasto alla violenza di genere. L'utilizzazione delle risorse è rinviata al programma suddetto, le linee di intervento da finanziare e non contestualmente sono il funzionamento dei centri antiviolenza regionali, la realizzazione degli strumenti per l'Osservatorio regionale del fenomeno della violenza, un bando per progetti proposti da associazioni femminili e interventi di formazione specialistica. Art. 41 (Coordinamento delle risorse) Norma ordinamentale che non comporta oneri. Art. 42 (Gruppo tecnico per le politiche di genere) La partecipazione è gratuita e non sono previsti rimborsi spesa pertanto non comporta oneri a valere sul bilancio regionale. Art. 43 (Valutazioni di genere) Norma ordinamentale che non comporta oneri. Art. 44 (Statistiche di genere) Norma ordinamentale che non comporta oneri. Art. 45 (Rapporto sulla condizione delle donne umbre) segue atto n.~~ J. ~ 3~ del JJ; )2"bIS - 11 Art. 46 (Bilancio di genere) Non sono previsti oneri per la realizzazione del bilancio di genere per il primo anno necessitando una attività propedeutica per la sua progettazione ed attivazione. l'applicazione di tale norma è a far data dal 2017 per consentire di realizzare le attività propedeutiche all'attivazione dell'intervento. la legge regionale di bilancio 2017 determinerà la relativa quantificazione da effettuarsi subordinata mente alle disponibilità di bilancio. Art. 47 (Attività del CPO) l'articolo assegna compiti al Centro per le Pari opportunità della Regione Umbra dal quale non derivano oneri finanziaria aggiuntivi a carico del bilancio regionale. l'attività del CPOè finanziata con la legge regionale n. 6/2009. segue atto n. ~ '3 )" po~ del (){)<£.JA1s oV'f./'/J 12 COD. PRATICA: 201S.Q03-42 Modulo DL REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DiseQno di leQQe: "Norme per le politiche di genere e per una nuova civiltà delle relazioni tra donne e uomini" TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Art.! (Principi) 1. La Regione riconosce il valore della differenza e della libertà femminile e si propone di promuovere nuove forme di convivenza, più giuste e rispettose delle differenze, basate sul principio dell'interdipendenza che lega tra di loro gli esseri umani e questi agli altri esseri viventi, alle risorse naturali, produttive e culturali in un'ottica di condivisione delle responsabilità tra i sessi e le generazioni e nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità. La condivisione delle responsabilità tra i sessi e le generazioni è riconosciuta e fondata sul principio di equità di distribuzione del potere e delle risorse. 2. La Regione favorisce la partecipazione di entrambi i generi alla fruizione di beni comuni e promuove un modello di sviluppo giusto e solidale, basato sul valore della sobrietà, sul saggio utilizzo delle risorse ambientali, della conoscenza, della ricerca e del patrimonio artistico e culturale. 3. La Regione riconosce il valore delle conoscenze, delle esperienze e delle competenze femminili e promuove il trasferimento e lo scambio di buone pratiche prodotte dalle donne nelle professioni, nella ricerca, nell' attività culturale e imprenditoriale, nella solidarietà e nel volontariato. 4. La Regione si ispira ai principi della cooperazione solidale, del rispetto dell' ambiente e degli ecosistemi per affermare stili di vita basati su modalità di relazioni e pratiche di lavoro e di vita rispettose delle differenze. 5. La Regione adotta il principio della trasversalità delle politiche di genere in tutte le politiche pubbliche regionali con particolare riferimento ai settori dell'istruzione, del lavoro, della formazione, segue alto n)fJD3 del )Jl)1.JA:)!S 13 COD. PRATICA: 2015-003-42 Modulo DL REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI delle attività economiche, del welfare e della sanità. 6. Le disposizioni della presente legge costituiscono principio per le politiche pubbliche regionali di settore e per le azioni del sistema amministrativo regionale. Art. 2 (Obiettivi) 1. La Regione, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1 ed in attuazione dello Statuto regionale, nell'ambito delle proprie competenze e in raccordo con le altre istituzioni persegue i seguenti obiettivi: a) promuove azioni volte ad affermare la libertà e l' autodeterminazione delle donne; b) promuove la partecipazione paritaria delle donne e degli uomini nei luoghi di decisione e di governo; c) promuove progetti per la valorizzazione delle differenze di genere e per il contrasto degli stereotipi e dei pregiudizi e favorisce la scelta consapevole e libera delle carriere di studio, dei lavori e delle professioni per entrambi i generi; d) favorisce l'equilibrio tra attività lavorativa e vita privata e familiare per dOlme e uomini attraverso politiche di conciliazione e di condivisione delle responsabilità; e) promuove l'occupazione femminile e sostiene il lavoro qualificato delle donne nella pubblica amministrazione, nelle imprese private e nel lavoro autonomo, favorendone l'ingresso e la permanenza nel mercato del lavoro, la progressione di carriera, la presenza negli organi decisionali e contrastando la discriminazione e la segregazione formativa e professionale; f) sostiene l' imprenditorialità femminile favorendo la creazione, lo sviluppo, la crescita dimensionale e la cooperazione tra imprese gestite da donne; g) favorisce gli interventi di promozione della salute, della ricerca scientifica, farmacologia, dello studio dei fattori di rischio, delle diagnosi e dei trattamenti sanitari che tengono conto delle differenze tra donne e uomini e la diffusione e l'insegnamento della medicina di genere; h) favorisce, nell'ambito delle politiche sociali intese come fattore di sviluppo umano segue atto n.)ec>3 del .)5i?J.l J;~js: 14 • COD. PRATICA: 2015-003-42 Modulo DL REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI e di caesiane saciale, il benessere delle danne attraversa percarsi individuali, palitiche familiari e progetti di camunità; i) cantrasta la vialenza degli uamini sulle danne; j) pramuave, nell'ambita delle attività di camunicaziane e di infarmaziane, la canascenza e la diffusiane del valare della differenza tra danne e uamini sastenenda il ruala delle danne in campa saciale, prafessianale e palitica; k) promuave il trasferimento. e lo. scambia di buane pratiche pradatte dalle danne nelle professiani, nella ricerca, nell' attività culturale e imprenditariale, nella salidarietà e nel valantariata; l) promuave ricerche, studi e raccalta sistematica di dacumentaziane sulla candiziane di vita e di lavaro delle danne e sulle discriminaziani; m) pramuave iniziative di valarizzaziane e sastegna delle danne migranti a appartenenti a minaranze etniche, che ne favariscana, nel rispetta delle differenze culturali, la presenza attiva nella vita ecanamica, saciale, palitica, culturale e civile; n) favarisce gli interventi di pramaziane del benessere arganizzativa e della sicurezza e della salute delle danne e degli uamini sul luaga di lavaro nanché iniziative e percarsi farmativi in materia di prevenziane dei rischi lavarativi cannessi alle differenze di genere; a) promuave aziani rivalte alla sicurezza delle danne nelle città. TITOLO Il POLITICHE PER UNA NUOVA CIVILTA' DELLE RELAZIONI TRA DONNE E UOMINI CAPO I COMPETENZE DELLE DONNE Art. 3 (Archivio delle competenze delle donne) 1. La Regiane istituisce l'Archivio. delle campetenze delle danne che lavorano. a risiedano. in Umbria nel quale sana inseriti i curricula delle danne can campravate esperienze di carattere scientifica, culturale, artistica, prafessianale, ecanamica e palitica, 2. L'Archivio. è una strumenta del quale viene data diffusiane e infarmaziane alla scapa di !Jc\ If} (/ ~~S segue atto n. )(~3 f:.l ,p del r;P'"f-/AL. ~ 15 COD. PRATICA: 2015-003-42 Modulo DL REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI rappresentare l'ampio mondo dei saperi delle donne e di favorirne un'adeguata presenza nei ruoli fondamentali della vita regionale. L'Archivio favorisce anche la divulgazione di competenze femminili per le indicazioni e le proposte di designazioni e nomine di competenza regionale. 3. La Giunta regionale con proprio atto stabilisce caratteristiche e modalità di costituzione dell'Archivio di cui al comma 1. Art. 4 (Albo regionale delle associazioni e dei movimenti femminili e femministi) 1. E' istituito presso il Centro per le pari opportunità (CPO) di cui alla legge regionale 15 aprile 2009, n. 6 (Istituzione del Centro per le pari opportunità e attuazione delle politiche di genere nella Regione Umbria), l'Albo regionale delle associazioni e dei movimenti femminili e femministi, di seguito denominato Albo. Possono iscriversi all' Albo le aSSOCIaZIOni, i movimenti e le organizzazioni femminili e femministe, le cooperative no profit, di genere, che hanno sede operativa nel territorio regionale e il cui statuto o atto costitutivo prevede attività finalizzate alla promozione di una cultura che favorisca relazioni rispettose della differenza tra donne e uomini appartenenti a generazioni, culture e religioni diverse. 2. La costituzione e l'iscrizione all'Albo è disciplinata dalla Giunta regionale, con proprio atto, ed è condizione necessaria per ottenere contributi regionali e per fruire di iniziative e progetti di informazione, formazione e di ricerca. Art.S (Presenza delle donne nei luoghi di decisione) 1. La Regione promuove e favorisce la presenza, di norma paritaria, dei generi nella vita politica ed economica, nelle assemblee elettive e nei luoghi di governo, negli enti, negli organismi e in tutti gli incarichi di nomina del Assemblea legislativa e della Giunta regionale, anche attraverso il sistema elettorale. CAPO II AZIONI DI SISTEMA PER LA segue atto n.)(icJ3 del li?.Ji .cic)S 16 Modulo DL COD. PRATICA: 2015-003-42 REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI lEGGE E RELAZIONI DIFFUSIONE DELLA CULTURA E DELLE POLITICHE DI GENERE Art.6 (Comunicazione e informazione) 1. La Regione, nell'ambito delle attività di comunicazione e informazione, anche di tipo istituzionale, promuove una cultura che favorisce relazioni rispettose della differenza tra donne e uomini e che valorizza il ruolo delle donne in campo sociale professionale e politico anche attraverso il sito istituzionale come forma di partecipazione attiva delle cittadine e dei cittadini. 2. La Regione stipula protocolli d'intesa con l'ordine dei giornalisti e con le associazioni dei pubblicitari della regione per le finalità del comma 1. 3. La Regione può attivare forme di collaborazione con il Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM) di cui alla legge regionale 29 dicembre 2014, n. 28 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (CO.RE.COM.) - Ulteriori modificazioni della legge regionale Il gennaio 2000, n. 3 (Norme in materia di comunicazioni e di remittenza radiotelevisiva locale e istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM.» per il monitoraggio dell'informazione locale dei contenuti della programmazione televisiva e radiofonica e della produzione pubblicitaria. 4. Ai fini di cui al comma 3 il CO.RE.COM, in particolare, effettua la rilevazione di contenuti discriminatori rispetto alla pari dignità riconosciuta ai diversi orientamenti sessuali e identità di genere della persona nella programmazione televisiva e radiofonica regionale e locale. Art. 7 (Rete per le politiche di genere) 1. E' istituita la Rete per le politiche di genere di cui fanno parte la Regione, gli enti locali, le associazioni delle donne, le associazioni datoriali e sindacali, gli organismi di parità e di pari opportunità e il CPO, finalizzata ad attuare un programma integrato di politiche e di interventi. La Rete è anche sede di confronto, verifica e proposta delle buone prassI. segue atto n. )t503 17 COD. PRATICA: 2015-O0~2 Modulo OL REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI lEGGE E RELAZIONI 2. La Regione convoca la Rete di cui al comma 1 per supportare la programmazione, proporre, monitorare e verificare le politiche di genere dell'intero sistema regionale. 3. La Rete di cui al comma 1 è disciplinata dalla Giunta regionale con proprio atto. CAPO III AZIONI TERRITORIALI Art. 8 (Buone pratiche per nuovi stili di vita) 1. La Regione, per favorire relazioni solidali, cooperative ed amicali fra donne e uomini nella vita quotidiana e la cura degli spazi condivisi, elabora linee di indirizzo per i Comuni affinché gli stessi nei propri strumenti urbanistici ed edilizi applichino nuovi criteri per la realizzazione di progetti abitativi, corredati da spazi destinati all'uso comune di attrezzature, risorse e servizi. 2. La Regione, al fine di promuovere esperienze di vita solidali e sostenibili sul piano economico, sociale ed ecologico, favorisce: a) nuove forme di organizzazione urbana, quali quelle realizzate negli eco-villaggi e negli insediamenti abitativi composti da alloggi dotati di spazi destinati all'uso comune e alla condivisione (cohousing); b) nuove forme di mobilità sostenibile quali: autonoleggio a ore di mezzi di trasporto (carsharing), condivisione di auto private tra gruppi di persone (carpooling), percorsi sicuri casa-scuola e percorsi ciclabili; c) forme ed attività di condivisione di ambienti di lavoro attrezzati al fine di agevolare lo scambio, la collaborazione e la relazione professionale (coworking); d) forme di acquisto collettivo quali i gruppi di acquisto solidale e popolare di cui alla legge regionale 1/2011. e) istituzione di centri di aggregazione sociale e culturale; f) iniziative di turismo responsabile; g) scambio tra le diverse popolazioni e comunità migranti residenti e tra le generaziOnI. 3. La Regione, per la realizzazione dei progetti di cui al comma 2, stipula protocolli d'intesa con i soggetti pubblici o privati interessati. segue atto n .. )fj)3 del Jeì.£ ,b/5 18 Modulo Dl COD. PRATICA: 2015-003-42 REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI 4. La Regione promuove fonne di consultazione e coinvolgimento delle donne, delle associazioni, delle organizzazioni, degli organismi di pari opportunità, delle esperte, nei processi di progettazione urbanistica e di riqualificazione degli spazi urbani per migliorare i circuiti di socialità e benessere e per favorire percorsi di mobilità ed autonomia attenti alle esigenze della vita quotidiana delle persone di ogni generazione. 5. La programmazione regionale tiene 'conto degli elementi innovativi emersi a seguito della realizzazione delle azioni previste dal presente articolo. Art.9 (Servizi di promozione del benessere) 1. Al fine di promuovere relazioni rispettose, libere e consapevoli all'interno delle famiglie e tra le persone sono costituiti i Servizi di mediazione familiare e nelle relazioni. 2. Per garantire la diffusione di tali servizi gli stessi possono essere realizzati presso le Aziende unità sanitarie locali e presso i Comuni, anche attraverso specifici accordi. 3. Al fine di garantire alle donne di ogni età e provenienza sostegno relazionale, orientamento ed infonnazione dei servizi, anche in attuazione della presente legge, sono istituiti presso i Comuni o loro fonne associative centri di aggregazione o servizi per favorire l' autodetenninazione delle donne. 4. Con atto della Giunta regionale sono definite modalità di costituzione e funzionamento dei Servizi di mediazione familiare di cui al comma 1, nonché le modalità di costituzione dei centri di aggregazione o servizi di cui al comma 3. Art. lO (Banche dei beni e dei tempi) 1. La Regione, per soddisfare i bisogni legati all'organizzazione della vita quotidiana, per rafforzare il reciproco aiuto nei quartieri, nelle piccole comunità e nelle scuole e per favorire la cultura del dono e della reciprocità e contrastare l'isolamento e la solitudine delle persone, sostiene i Comuni che promuovono la costituzione di associazioni denominate "Banche dei beni e dei tempi" quali esperienze organizzate di scambio alla pari di tempi, beni e servizi, senza la mediazione di segue atto n.. )603 del ~.At. £0).5 19 Modulo DL COD. PRATICA: 2015-003-42 REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI denaro. 2. I Comuni o le loro forme associative assicurano la logistica necessaria al funzionamento delle Banche dei beni e dei tempi, organizzano una costante attività di promozione e sensibilizzazione, assicurano la formazione dei soggetti aderenti e garantiscono lo scambio di informazioni tra le stesse, tenendo conto delle diverse popolazioni e comunità presenti nel territorio. TITOLO III POLITICHE REGIONALI CAPO I ISTRUZIONE Art. Il (Promozione della cultura della differenza nella scuola) 1. La Regione favorisce, in tutte le scuole di ogni ordine e grado, percorsi di riflessione sulla differenza di essere donne e uomini e sulla costruzione di sé, con strumenti di conoscenza, anche attraverso percorsi di sperimentazione, sollecitando una ridefinizione delle discipline, dei libri di testo, dei programmi scolastici e una didattica fondata sulla valorizzazione della differenza di genere. Art. 12 (Azioni regionali) 1. La Regione per le finalità di cui all'articolo Il promuove, nel rispetto dell'autonomia organizzativa e didattica degli istituti scolastici, le seguenti azioni: a) formazione delle insegnanti e degli insegnanti e sensibilizzazione dei genitori finalizzate alla valorizzazione della differenza di genere e della disabilità nelle relazioni educative; b) rivisitazione dei contenuti, dei programmi e dei materiali didattici in un'ottica di genere valorizzando la presenza sia delle donne che degli uomini nel mondo della cultura; c) elaborazione di metodologie e strumenti che permettano alle istituzioni scolastiche di analizzare, dal punto di vista di genere, i contesti socio-economici di riferimento anche per individuare i bisogni formativi della popolazione scolastica, femminile e maschile; d) introduzione dell'educazione sessuale orientata alla conoscenza del corpo e dei segue atto n.) {.io3 del jJ(,)1 .1.p)s 20 COD. PRATICA: 2015-003-42 Modulo OL REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI sentimenti come base per un dialogo paritario e rispettoso tra ragazzi e ragazze; e) elaborazione di indicatori che consentano alle istituzioni scolastiche la valutazione ed autovalutazione dei processi educativi e formativi dal punto di vista di genere; f) raccolta, diffusione e condivisione di buone pratiche, materiali didattici e strumenti multimediali che possono incidere, in un'ottica di genere, sulla formazione generale di ragazzi e ragazze; g) attivazione di percorsi di orientamento per contrastare la segregazione formativa e professionale delle ragazze e dei ragazzi in collaborazione con le consigliere di parità provinciali e regionali; h) realizzazione di iniziative di diffusione di una cultura dell'imprenditorialità e del lavoro autonomo con attenzione alle peculiarità di genere in termini di capacità, aspettative, progetti di vita e di lavoro; i) sostegno al recupero dell'istruzione delle donne, giovani e adulte e alla promozione culturale e formativa lungo tutto il corso della vita; j) ricerche socio-economiche e antropologiche caratterizzate da un approccio di genere e dall' analisi di processi di cambiamento della presenza femminile e delle relazioni tra i seSSI; k) sostegno ad iniziative di scambio di saperi tra donne italiane e straniere. 2. La Regione, per la realizzazione delle azioni di cui al comma 1, sottoscrive protocolli di intesa con i soggetti competenti in materia di servizi educativi e scolastici. CAPO II DIRITTO ALLA SALUTE DELLE DONNE Art. 13 (Diritto alla salute delle donne) 1. La Regione considera la salute come benessere non solo fisico ma emotivo e relazionale, rispettoso delle peculiarità ed aspettative delle persone malate e dei loro familiari e garantisce il diritto alla salute delle donne e degli uomini nel rispetto delle differenze biologiche, fisiologiche, psicologiche e culturali. 2. La Regione riconosce, attraverso politiche segue atto n.)603 del jR ..li .1.P~5 21 COD. PRATICA: 2015~03-42 Modulo DL REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI mirate, il principio che gli interventi di promozione della salute, della prevenzione, della ricerca farmacologia, le diagnosi e i trattamenti sanitari devono tenere conto della differenza di essere donna e uomo. 3. La Regione sostiene le scelte procreative delle donne e la maternità e la paternità consapevoli. 4. La Regione, nell'ambito della programmazione sanitaria, favorisce specifici interventi volti alla prevenzione delle patologie tumorali femminili, all'assistenza delle donne in gravidanza e all'educazione sessuale e riproduttiva delle stesse anche attraverso la prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili. 5. La Regione, attraverso politiche mirate, riduce il rischio per la salute delle donne tenendo in considerazione il contesto socio economico, le politiche per la famiglia, per l'occupazione e garantendo altresì la conciliazione tra i tempi di vita e di lavoro. 6. La Regione implementa l'accesso ai servizi sanitari rendendo li più consoni alle esigenze delle donne. 7. La Regione valorizza le associazioni, le organizzazioni delle donne e le competenze femminili che danno voce alla medicina di genere. Art. 14 (Azioni specifiche per la salute) 1. La Regione per le finalità di cui all'articolo 13: a) favorisce la libertà di scelta da parte della donna circa i luoghi dove partorire e circa l'organizzazione assistenziale e sanitaria dell'evento, ferme restando le esigenze primarie della sicurezza e della riduzione dei fattori di rischio ambientai i, personali e sanitari incidenti sui tassi di morbilità e mortalità materna e neonatale; b) garantisce l'umanizzazione di tutto il percorso nascita, favorendo l'informazione e l'educazione alla salute delle donne sulla gravidanza e sulla gestione della stessa; c) promuove, nel rispetto della legge 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza), politiche di prevenzione attive per la salute sessuale e segue atto n)?--h3 del JR..)i .}P)s 22 COD. PRATICA: Modulo Dl 2015-003-42 REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI riproduttiva, politiche di riduzione di interruzioni volontarie della gravidanza (IVG) anche per le donne immigrate, nonché politiche di sostegno ai consultori territoriali; d) promuove la protezione della fertilità attraverso la prevenzione e regolamenta la procreazione medicalmente assistita; e) promuove studi volti alla conoscenza del fenomeno delle mutilazioni genitali femminili al fine dell' abbattimento di tali pratiche anche organizzando percorsi di formazione agli operatori socio sanitari. Art. 15 (Percorso nascita) 1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 14, comma 1, lettere a) e b), nell'ambito della riorganizzazione del percorso nascita e al fine di favorire la libera scelta delle modalità di espletamento del parto le Aziende organizzano, nell'ambito della rete ospedaliera dei punti nascita, delle aree demedicalizzate denominate "case della maternità" . CAPOIII LAVORO, FORMAZIONE E IMPRESA Art. 16 (Servizi per il lavoro) 1. La Regione riconosce, anche al fine della presente legge, il sistema regionale di servizi per il lavoro come riferimento territoriale per l'informazione, l'orientamento e l'erogazione delle misure di politica attiva a favore delle disoccupate e inoccupate e dei disoccupati e inoccupati iscritti ai servizi medesimi. 2. La Regione, nell'ambito delle misure regionali per i Servizi per il lavoro, individua nel patto di servizio l'atto di impegno e definizione del percorso di inserimento lavorativo e dell'intervento destinato alle disoccupate e inoccupate e ai disoccupati e inoccupati. 3. La Regione, nell' ambito del monitoraggio dei fabbisogni professionali delle imprese individua e verifica le competenze richieste dal sistema economico e istituisce un apposito catalogo dei lavori più richiesti e promuove una corrispondente offerta formati va. segue atto n., ) - 60j /J.-... J,P del P( ~" ./j'-"I- ~D 23 Modulo DL COD. PRATICA: 2015-003-42 REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI 4. La Regione organizza e programma interventi di orientamento nelle scuole e presso i servizi per il lavoro destinati a migliorare la conoscenza del mercato del lavoro e dei fabbisogni professionali delle imprese, e l'accesso a programmi e strumenti di sostegno e per l' occupabilità, con specifica attenzione alla popolazione femminile. 5. La Regione promuove la sperimentazione sul territorio di iniziative di impresa, di politica attiva e di promozione dell' occupazione femminile valutate quali buone prassi ai sensi della presente legge e ne sostiene la permanenza e la replicabilità. 6. Alle disoccupate ed inoccupate, iscritte ai servizi per il lavoro, è destinata una quota del cinquanta per cento delle opportunità derivanti dai programmi di formazione e di politica attiva. Art. 17 (Azioni di premialità per le imprese) 1. La Regione, per l'assunzione di donne disoccupate ed inoccupate iscritte ai servizi per il lavoro di cui all'articolo 16, attribuisce alle imprese, nel rispetto della normativa vigente, strumenti di premialità ed incentivi aggiuntivi con particolare riferimento all'incentivazione delle assunzioni a tempo indeterminato. Art. 18 (Creazione d'impresa) 1. La Regione favorisce e sostiene gli interventi volti alla creazione di nuove imprese a prevalente conduzione femminile ed all'occupazione delle donne. 2. La Regione per le finalità di cui al comma 1: a) riserva, nell'ambito degli strumenti di programmazione previsti dalla vigente normativa e, in particolare, dal documento di indirizzo pluriennale di cui alla legge regionale 23 dicembre 2008, n. 25 (Norme in materia di sviluppo, innovazione e competitività del sistema produttivo regionale), alle imprese a prevalente conduzione femminile, il quaranta per cento delle risorse disponibili per gli interventi a sostegno della creazione d'impresa; b) si avvale delle disposizioni di cui alla legge regionale 23 marzo 1995, n. 12 (Agevolazioni segue atto n .. jG?3 del }1(,.11 .1.-f)/j= 24 Modulo DL COD. PRATICA: 2015-003-42 REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI per favorire l'occupazione giovanile con il sostegno di nuove iniziative imprenditoriali); c) si avvale del Fondo per il microcredito di cui all'articolo 7 della legge regionale 30 marzo 20 Il, n. 4 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 20 Il in materia di entrate e di spese). 3. La Giunta regionale definisce, con proprio atto, le modalità di attuazione e gestione del Fondo per il microcredito ai sensi dell'articolo 7, comma 2 della 1.r. 4/2011 e individua maggiorazioni di finanziamento o altre forme di premialità per le imprese di nuova costituzione a prevalente conduzione femminile. Art. 19 (Sostegno all'imprenditoria femminile) 1. La Regione, nell'ambito degli strumenti di programmazione previsti dalla vigente normativa e, in particolare, dal documento di indirizzo pluriennale di cui alla 1.r. 25/2008, favorisce l' imprenditori a femminile per incrementare la presenza delle donne nel lavoro e nell' economia e detinisce forme e strumenti di promozione del lavoro autonomo. 2. La Regione per le finalità di cui al comma 1 e con riferimento a provvedimenti e strumenti regionali per il sostegno allo sviluppo ed al rafforzamento delle Piccole e medie imprese (PMI), riserva quote non inferiori al venticinque per cento delle risorse assegnate a favore di imprese a prevalente conduzione femminile. Art. 20 (Formazione professionale per l'imprenditoria) 1. La Regione, nell' ambito dei corsi di formazione professionale per il lavoro autonomo e l'imprenditoria previsti dai piani regionali, riserva il cinquanta per cento dei posti alle donne disoccupate ed inoccupate iscritte ai servizi per il lavoro di cui all'articolo 16. 2. La Regione, nell'ambito dei corsi di cui al comma 1, prevede percorsi formativi destinati a valorizzare e rafforzare la presenza femminile nel lavoro autonomo e nell'impresa nei settori di intervento strategici per l'economia regionale, ivi compresi quelli segue atto n. ~(JiJ3 del JJr.)1, 10)5 25 Modulo DL COD. PRATICA: 2015-003-42 REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI dell'artigianato artistico e tradizionale di cui alla legge regionale 13 febbraio 2013, n. 4 (Testo unico in materia di artigianato), individuati con gli strumenti di programmazione di cui all'articolo 17 nonché dalla legge regionale 23 luglio 2003, n. Il (Interventi a sostegno delle politiche attive del lavoro, modificazioni ed integrazioni della legge regionale 25 novembre 1998, n. 41 e disciplina del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili). Art. 21 (Passaggio generazionale del lavoro ) 1. La Regione promuove interventi a favore del passaggio generazionale delle imprese, del lavoro autonomo e del trasferimento dei saperi, con particolare attenzione alle imprese artigianali, tradizionali ed artistiche. 2. La Giunta regionale, con proprio atto, disciplina l'organizzazione e l' erogazione delle forme di incentivazione, assistenza e consulenza promosse attraverso il sistema regionale di servizi per il lavoro di cui all'articolo 16. 3. Le risorse destinate agli interventi di cui al presente articolo sono riservate, per il cinquanta per cento, a progetti presentati da donne. Art. 22 (Agevolazioni per l'accesso al credito) 1. La Regione promuove l'accesso al credito da parte delle imprese femminili tramite specifiche azioni di informazione, assistenza e formazione. 2. La Giunta regionale, con propri atti, individua modalità operative finalizzate a facilitare l'accesso ai fondi regionali di garanzia ed ai fondi di capitale di rischio alle imprese a prevalente conduzione femminile. CAPO IV CONCILIAZIONE E CONDIVISIONE Art. 23 (Politiche di conciliazione e condivisione e di promozione ed inclusione sociale) 1. La Regione riconosce che la conciliazione tra la vita delle persone e il lavoro remunerato, tra i tempi di lavoro, di relazione, di cura parentale, di formazione e tempo per sé, migliora la qualità della vita delle segue atto n. )((;>3 del f;r.)J. kls 26 Modulo DL COD. PRATICA: 2015-003-42 REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI lEGGE E RELAZIONI comunità, la relazione tra i sessi e determina un processo di trasformazione dell' organizzazione della società, delle famiglie e del lavoro. 2. La Regione riconosce il valore sociale della maternità e della paternità consapevoli e favorisce la condivisione delle responsabilità tra i genitori nei confronti dei figli. 3. La Regione considera le politiche di conciliazione e condivisione elementi fondamentali nella riforma del sistema di welfare territoriale e del lavoro. 4. La Regione, nell'ambito del sistema di welfare territoriale, rivolge particolare attenzione ai servizi e agli interventi sociali. La redazione, l'attuazione e la valutazione del Piano sociale regionale si attiene ai principi della presente legge. 5. La Regione promuove il coordinamento dei tempi e degli orari dei servizi, del lavoro e delle città, nonché il monitoraggio della qualità progettuale e gestionale degli spazi delle città medesime. Art. 24 (Azioni regionali) 1. Per le finalità di cui all'articolo 23 la Regione: a) stipula accordi territoriali per sperimentare nuovi modelli di organizzazione del lavoro nelle amministrazioni pubbliche e nelle imprese private, per favorire la conciliazione tra vita privata e lavoro, e promuovere un'equa distribuzione del lavoro di cura tra i seSSI; b) integra le politiche del tempo nei propri strumenti di programmazione generali e settoriali e promuove l'adozione, da parte dei Comuni, dei piani territoriali degli orari, dei tempi e degli spazi; c) attua azioni di contrasto degli stereotipi legati al genere attraverso la promozione ed il sostegno finanziario di progetti formativi volti alla cura di sé, degli altri, del mondo; d) promuove campagne mediatiche di sensibilizzazione sul tema della condivisione delle responsabilità di cura e della corresponsabilizzazione dei padri nella cura e crescita dei figli; e) diffonde l'utilizzo dei congedi di maternità e parentali; segue atto n. JM del lft./1,b::)5 27 COD. PRATICA: Modulo DL 2015-003-42 REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI lEGGE f) promuove la formazione e la riqualificazione del management, pubblico e privato, secondo un'ottica di genere; g) promuove la formazione e la riqualificazione per donne e uomini che rientrano al lavoro dopo il congedo obbligatorio e facoltativo di maternità e parentale; h) favorisce l'utilizzo del part-time per motivi parentali; i) favorisce l'inserimento lavorativo delle donne in particolari condizioni di disagio; j) sostiene azioni di intervento sulla qualità e quantità dei servizi sociali, in particolare dei servizi socio-educativi per l'infanzia e l'adolescenza, di sostegno alle responsabilità familiari e alla non autosufficienza, nonché dei servizi educativi e scolastici, in particolare nidi, centri infanzia, servizi integrativi, promuovendo anche nuove forme di servizi innovativi ed integrativi per favorire la conciliazione e condivisione, soprattutto nel caso di lavori atipici e discontinui; k) stipula protocolli di intesa con enti locali e parti sociali per la pianificazione delle azioni di programmazione volte al sostegno ed al finanziamento dei servizi e degli strumenti per la conciliazione; l) stabilisce la programmazione annuale delle misure e delle azioni di cui al presente capo nell'ambito del Piano triennale per le politiche del lavoro di cui alla legge regionale 25 novembre 1998, n. 41 (Norme in materia di politiche regionali del lavoro e di servizi per l'impiego), disposto previa concertazione con gli enti locali e forze sociali ed economiche. Art. 25 (Azioni e progetti per la promozione degli interventi della legge 8 marzo 2000, n. 53) 1. La Regione sostiene la sperimentazione di azioni e progetti per la conciliazione tra vita e lavoro realizzati in conformità alle indicazioni ed ai principi della legge 8 marzo 2000, n. 53 (Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città) che esplicano la propria azione sul territorio regionale umbro. 2. I progetti ed azioni presentati ai sensi del segue atto n.)~0g delr:1R.JJ,}£:)5 E RELAZIONI - l."': ".,' f). ,-,' 28 COD. PRATICA: 2015-003-42 Modulo DL REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI lEGGE E RELAZIONI comma 1 approvati e non finanziati attraverso i contributi previsti dall'articolo 9 della 1. 53/2000 possono accedere alle risorse regionali stanziate per tale scopo nel Fondo regionale per la conciliazione di cui all'articolo 26; 3. La Regione promuove e finanzia, nell' ambito della programmazione regionale, azioni di formazione ed assistenza alle imprese per la definizione dei progetti di cui al comma 1. 4. La Regione promuove la costituzione di sportelli informativi attraverso i servizi per il lavoro e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sulle opportunità legate alla 1. 53/2000 ed alle ulteriori azioni regionali di cui alla presente legge. 5. La Regione sostiene e promuove intese con i fondi interprofessionali per la realizzazione delle attività di formazione ed assistenza alle imprese per le finalità di cui al comma 1. 6. I Comuni, per la realizzazione del coordinamento e dell' amministrazione degli orari dei servizi pubblici, di pubblico interesse o generale, ivi compresi gli uffici centrali e periferici delle amministrazione pubbliche, i pubblici esercizi e le attività di trasporto, sociali, socio-sanitarie, di formazione e istruzione, culturali, sportive, turistiche e di spettacolo, redigono i piani territoriali degli orari attenendosi ai seguenti criteri generali: a) accessibilità e fruibilità temporale dei servizi pubblici e privati, promuovendo il coordinamento tra orari e localizzazione dei servizi, favorendo la pluralità di offerta, agevolando l'accesso all'informazione con particolare riguardo alle aree urbane e alle aree a rischio di spopolamento; b) accessibilità e fruibilità degli orari dei servizi socio-educativi, assistenziali e sanitari, per durata media e per articolazione giornaliera, funzionaii agli orari delle attività lavorative prevalenti sul territorio; c) corrispondenza degli orari e della frequenza dei trasporti pubblici con le esigenze di razionalizzazione della mobilità urbana ed extraurbana, anche attraverso l'utilizzo di mobilità alternative all'uso dell'auto privata; d) organizzazione degli orari di biblioteche, musei ed enti culturali in modo da consentirne segue alto n.)(03 del .JR. /1, b)s 29 Modulo DL COD. PRATICA: 2015-003-42 ". REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI un' ampia fruizione, mediante l'aumento della durata giornaliera di apertura, anche con estensione alle fasce serali e della durata settimanale di tutti i mesi dell' anno; e) riqualificazione degli spazi urbani per migliorare i circuiti di socialità e promuovere percorsi di mobilità attenti alle pratiche di vita quotidiane delle diverse fasce di età, anche attraverso l'utilizzo della progettazione partecipata quale buona prassi per il recupero di aree periferiche e per un nuovo organico rapporto tra cittadinanza e territorio; f) uso del tempo per fini di reciproca solidarietà e interesse. 7. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 22, comma 3 della 1.r. 53/2000, è istituito un comitato tecnico composto da esperti in materia di progettazione urbana, di analisi economica e sociale, di comunicazione sociale e di gestione organizzativa, con compiti consultivi per le finalità di cui al presente capo e per la valutazione degli effetti sulle comunità locali dei piani territoriali degli orari di cui all'articolo 25 comma 6. La partecipazione al comitato è a titolo gratuito. La Giunta regionale con proprio atto stabilisce l'organizzazione nonché le modalità . di costituzione e di funzionamento dello comitato medesimo. Art. 26 (Fondo regionale per la conciliazione) 1. E' istituito il Fondo regionale per la conciliazione per finanziare gli interventi di cui all'articolo 25, con particolare riferimento a quelli previsti all'articolo 25, comma 2, per erogare contributi a favore di asili nido interaziendali e territoriali, per sostenere specifiche forme di sostegno alla maternità per le donne lavoratrici e il ricorso ai congedi parentali da parte dei padri di cui all' articolo 27, comma 2, promossi in sede di accordi contrattuali. 2. La Giunta regionale, con proprio atto, disciplina le modalità di gestione del Fondo di cui al comma l. Art. 27 (Ulteriori azioni promozionali e di sistema) l. La Regione promuove e sostiene in via sussidiaria ulteriori azioni e progetti in materie ed ambiti coerenti ed attinenti la segueatton.)fD3 del Jj()i. Jo.rl\ 30 COD. PRATICA: 2015-003-42 Modulo DL REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI promozione della conciliazione tra vita e lavoro, non previsti dagli articoli 24 e 25 della presente legge. 2. La Regione stabilisce il sostegno, attraverso misure mirate, alle aziende che favoriscono il ricorso ai congedi parentali da parte dei padri, anche nell' ambito di accordi contrattuali, e promuove corsi di formazione e riqualificazione, coerenti con la mansione svolta precedentemente, per donne e uomini che rientrano al lavoro dopo il congedo obbligatorio e. facoltativo di maternità e parentale. 3. La Regione individua modalità d'intervento volte a definire, in via sperimentale, un sostegno per le donne la cui maternità non è sostenuta dalla normativa vigente. 4. La Regione promuove un'azione mirata e continuativa di rilevazione delle azioni di conciliazione nelle imprese umbre e la verifica delle buone prassi di conciliazione presenti sul territorio. 5. La Regione promuove, attraverso le azioni sostenute dalla programmazione regionale, strumenti di sostegno ed agevolazione finanziaria a favore delle imprese per gli interventi di conciliazione, con misure definite annualmente in sede di Piano triennale per le politiche del lavoro, quali incentivi per la personalizzazione degli orari, sostegno al telelavoro, nidi aziendali, nonché la promozione di misure a sostegno degli interventi di conciliazione definiti tramite contrattazione aziendale o territoriale da sottoporre a monitoraggio per garantire la coerenza con le finalità di conciliazione e condivisione. Art. 28 (Azioni rivolte all'amministrazione regionale) 1. La Regione: a) garantisce pari opportunità nell' organizzazione del personale regionale e nello sviluppo delle carriere, e favorisce una presenza equilibrata tra i sessi nelle attività e nelle posizioni apicali; b) promuove l'inserimento delle donne nelle attività, nei settori professionale e nei livelli in cui sono sottorappresentate, in modo particolare in quelli di più elevata segue atto n~)(iCl3 del ciR./1 ..2»)5 . "~, . .... cfj ":/~:\ .. -:ij .. 31 COD. PRATICA: 2015-003-42 Modulo DL REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI lEGGE E RELAZIONI responsabilità; C) valorizza l'utilizzo degli istituti del rapporto di lavoro finalizzati alla conciliazione dei tempi lavorativi con i tempi di cura e di assistenza delle persone, anche promuovendo interventi per familiari di persone disabili; d) promuove corsi di formazione e riqualificazione per favorire le donne nei percorsi di carriera; e) garantisce il sostegno al reinserimento non penalizzante delle lavoratrici e dei lavoratori a seguito del godimento dei congedi parentali e di malattie di lunga durata; f) predispone il piano di azioni positive anche su proposta del Comitato unico di garanzia (CUG) e la valutazione del benessere lavorativo e dei rischi da stress lavorocorre lato e genere-correlato da prevedere ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) nei documenti di Valutazione del Rischio lavorativo. CAPO V SERVIZI DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA DEGLI UOMINI CONTRO LE DONNE Art. 29 (Violenza degli uomini contro le donne) 1. La Regione riconosce che ogni tipo di violenza contro le donne, ivi compresa la minaccia di tale atto, la persecuzione, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica che nella vita privata, costituisce una violazione dei diritti umani fondamentali alla vita, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità, all'integrità fisica e psichica e costituisce un'autentica minaccia per la salute ed un ostacolo al godimento del diritto ad un'esistenza sicura, libera e dignitosa. 2. Per violenza degli uomini contro le donne si intende qualsiasi forma di violenza rivolta contro le donne, indipendentemente dalla cittadinanza e dall'orientamento politico, religioso o sessuale delle vittime. Sono comprese la violenza sessuale e qualsiasi forma di persecuzione o violenza fisica, segue atto n:)~ del jq,)J, .2.0)5 32 Modulo DL COD. PM TICA: 2015-003-42 REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI lEGGE E RELAZIONI psicologica ed economica che un uomo esercita su una donna in famiglia, nel posto di lavoro, nella società, compreso lo stalking. Art. 30 (Competenze della Regione) 1 La Regione assicura il diritto alla protezione, accoglienza, sostegno e soccorso alle donne vittime di violenza maschile ed ai loro figli minori secondo i principi previsti dalla "Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza domestica" fatta a Istanbull' 11 maggio 2011 e dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119. 2. La Regione, in particolare: a) promuove protezione, adeguata accoglienza, solidarietà, sostegno e soccorso alle vittime di maltrattamenti fisici, psicologici, economici, di persecuzioni, di stupro, di molestie sessuali e alle vittime di minaccia di tali atti, indipendentemente dal loro stato civile o dalla loro cittadinanza; b) promuove un Sistema regionale di prevenzione e di contrasto alla violenza maschile costituito dal sistema dei servizi di cui alla lettera g) e dalla Rete di cui all'articolo 32; c) promuove un Sistema di servizi di prevenzione e contrasto alla violenza maschile formato dal CPO, dai centri antiviolenza, dalle case rifugio, dai punti di ascolto e dai punti di emersione tra cui i punti di accoglienza qualificati nelle aziende ospedaliere e sanitarie d) coordina il sistema regionale dei servizi monitorando e verificando il funzionamento e la qualità dei servizi resi; e) accredita i Centri Antiviolenza e le case rifugio e inserisce gli stessi in un apposito elenco regionale dei soggetti accreditati; t) promuove iniziative di informazione, sensibilizzazione e formazione sul fenomeno della violenza rivolte in particolare a uomini e ragazzi allo scopo di prevenire ogni forma di violenza in tutti gli ambiti a partire da quello familiare; g) riconosce e valorizza i percorsi di elaborazione culturale e le pratiche di accoglienza autonome e autogestite dalle donne, promossi da soggetti pubblici o privati che hanno come scopo la lotta alla violenza segue atto n.)r;b3 del ftI. )1.jqJs 33 Modulo Dl COD. PRATICA: 2015-003-42 REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI lEGGE E RELAZIONI contro le donne; h) promuove un'immagine rispettosa delle donne nei media e nella pubblicità di prevenzione alla violenza; i) promuove intese e collaborazioni con istituzioni locali e territoriali per prevenire e contrastare la violenza sulle donne e tutelare le vittime di violenza assistita; l) assicura misure specifiche in favore di figli minori vittime di violenza assistita; m) promuove l'attivazione di percorsi di ascolto e recupero di uomini maltrattanti. 3. Al fine di tutelare l'interesse pubblico alla promozione delle pari opportunità ed alla rimozione di ogni forma di discriminazione basata sul genere, la Regione può costituirsi parte civile nei processi per omicidio riconducibili al fenomeno di "femminicidio". 4. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall' entrata in vigore della presente legge, definisce con proprio atto il funzionamento del Sistema dei servizi di prevenzione e contrasto alla violenza maschile di cui al comma 2, lettera c) anche attraverso la predisposizione di specifiche linee guida. 5. La Giunta regionale approva annualmente il Programma Regionale di prevenzione e contrasto della violenza di genere e riferisce in Assemblea Legislativa sulla sua attuazione esulI' andamento del fenomeno della violenza. Gli interventi previsti dal Programma possono riguardare tra l'altro: a) il coordinamento e il funzionamento della rete; b) il sostegno di progetti di prevenzione e contrasto della violenza, anche nelle scuole; c) la realizzazione di progetti sperimentali; d) 1'implementazione e il funzionamento dell' Osservatorio regionale di cui all'articolo 39. 6. La Giunta regionale elabora un Protocollo unico regionale che regola le modalità di relazione tra i diversi soggetti della Rete di cui all'articolo 32, la metodologia basata su un approccio di genere e di gestione integrata multidisciplinare comprensiva della presa in carico unica dei centri, antiviolenza e il ruolo e gli impegni di ciascun soggetto firmatario del Protocollo medesimo. segue atto n. )6d3 del Jff.)1. Jp)S 34 COD. PRATICA: 2015-003-42 Modulo DL REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI lEGGE E RELAZIONI Art.31 (Competenze dei Comuni) 1. I Comuni, in forma singola o associata, promuovono l'istituzione e la localizzazione dei centri antiviolenza e delle case rifugio di cui all'articolo 34 comma 2 lettera a), tenuto conto dei requisiti di accessibilità, sicurezza e riservatezza. 2. I Comuni, in forma singola o associata, assicurano la gestione dei centri antiviolenza, delle case rifugio di cui all'articolo 34 comma 2 lettera a) ed, eventualmente, dei punti d'ascolto, mediante convenzioni con associazioni di donne, associazioni iscritte ai registri del volontariato o della promozione sociale, organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e cooperative sociali che hanno come finalità ed attività primarie la prevenzione e il contrasto della violenza maschile, nonché l'adesione agli obiettivi della Convenzione d'Istanbul e che abbiano maturato esperienze e competenze specifiche in materia di violenza contro le donne. 3. I Comuni valorizzano la pratica di accoglienza, basata sulla relazione tra donne, autonoma e auto gestita, attribuendo priorità alle associazioni femminili per gli interventi e le attività previste del presente Capo e favorendone, comunque, il coinvolgimento. Art. 32 (Rete di prevenzione e contrasto alla violenza degli uomini contro le donne) 1. Al fine di favorire l' erogazione dei servizi alle donne vittime della violenza maschile, la Regione promuove la costituzione della Rete di prevenzione e contrasto alla violenza degli uomini contro le donne quale forma integrata di percorsi di accoglienza e di uscita dalla violenza. 2. Fanno parte della rete di cui al comma 1 gli enti locali, le aziende ospedaliere, le aziende unità sanitarie locali, il CPO e i Centri antiviolenza, che sottoscrivono il Protocollo unico di cui all'articolo 30, comma 6. Possono altresì sottoscrivere il suddetto Protocollo anche le forze dell' ordine, la Magistratura ordinaria e minorile, l'ufficio scolastico regionale e provinciale, le associazioni di donne e di tutela ai bambini e segue atto no,)pog del .JR.l£. .#J.,)i5 35 COD. PRATICA: Modulo DL 2015-003-42 REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE i soggetti che hanno come finalità il contrasto della violenza degli uomini contro le donne. 3. L'assistenza e la protezione da parte dei soggetti del Rete di cui al comma 1 è attivata su richiesta della donna presso qualsiasi punto di accesso o di emersione. 4. Le azioni necessarie a conseguire la fuoriuscita delle donne dalla violenza vengono attuate in modo integrato con le risorse e i servizi dei soggetti istituzionali, associativi e dell'impresa sociale, appartenenti alla Rete di cui al comma 1 presenti nel territorio. I percorsi di fuoriuscita dalla violenza sono attuati nell' ottica di reinserire la donna nel contesto sociale in cui risiede. Art. 33 - DISEGNI DI lEGGE E RELAZIONI .g. .":-.:., .. ,"; . '\ .. (Interventi per minori testimoni di violenza) 1. La Regione promuove interventi per minori testimoni di violenza finalizzati al superamento del trauma subito e al recupero del benessere psico-fisico e delle capacità relazionali. 2. La Regione, III coerenza con la programmazione regionale di settore, garantisce la realizzazione delle azioni di cui al comma 1 all'interno del Protocollo Unico di cui all'articolo 30, comma 6. Art. 34 (Centri antiviolenza) 1. I Centri antiviolenza, residenziali e non residenziali, sono strutture che erogano servizi specializzati con finalità di prevenzione e contrasto alla violenza di genere con azioni di sostegno e di protezione alle vittime e ai minori testimoni di violenza. 2. I centri antiviolenza e le case-rifugio, ai sensi dell'articolo 5 bis del decreto legge 14 agosto 2013, n. 93 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province.), convertito con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n.1l9, sono promossi da: a) enti locali, in forma singola o associata; b) associazioni e organizzazioni operanti segue atto n. ,)w3 del JR~.JJ-'Jl5 36 , Modulo OL COD. PRATICA: 2015-003-42 REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI nel settore del sostegno e dell'aiuto alle donne vittime di violenza, che abbiano maturato esperienze e competenze specifiche in materia di violenza contro le donne, che utilizzino una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne, con personale specificamente formato; c) soggetti di cui alle lettere a) e b), di concerto, d'intesa o in forma consorziata. 3. La Giunta regionale, con norme regolamentari, stabilisce i requisiti dei Centri Antiviolenza, nel rispetto dei requisiti minimi stabiliti dalla normativa vigente, per l'accreditamento di cui all'articolo 30 comma 2 lettera e). 4. I Centri antiviolenza, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5 bis del d.l. 93/2013, dispongono di personale esclusivamente femminile, adeguatamente formato, adottano una prospettiva di genere e valorizzano la pratica di accoglienza basate sulla relazione tra donne. 5. La presa in carico delle donne vittime di violenza maschile owero l'attivazione del percorso di uscita dalla violenza, è attribuita ai Centri antiviolenza. 6. Il CPO nell'ambito dei compiti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera f) della legge regionale 6/2009 svolge la funzione di Centro antiviolenza. Art. 35 (Funzioni dei centri antiviolenza) 1. I Centri antiviolenza, nel rispetto della riservatezza e dell' anonimato, realizzano, a titolo gratuito, l'accoglienza e la presa in carico delle donne vittime di violenza e dei minori vittime di violenza assistita attraverso le seguenti funzioni: a) accoglienza telefonica ventiquattro ore, sette giorni su sette, utilizzando il numero unico regionale dedicato; b) colloqui di accoglienza di valutazione preliminare e rilevazione del pericolo; c) messa in sicurezza delle donne vittime di violenza; d) consulenze psicologiche e legali; e) accompagnamento delle donne nella fruizione dei servizi pubblici, con particolare ritèrimento ai servizi sociali e socio-sanitari, e IC: segue atto n.. ) () pOJ del ~I On IQ () ,i1£.. cZ01 l:s 37 COD. PRATICA: 2015-003-42 Modulo DL REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI lEGGE privati, nel rispetto dell'identità culturale e della libertà di ognuna di esse; f) definizione e realizzazione, concordata con la donna, di percorsi di uscita dalla violenza tendenti a favorire nuovi progetti di vita e di autonomia; g) sostegno al cambiamento e al rafforzamento dell' auto stima; h) attuazione di misure a tutela dei mmon testimoni di violenza; i) orientamento e sostegno per la ricerca del lavoro e della casa; j) mediazione interculturale. 2. I centri antiviolenza svolgono inoltre le seguenti attività: a) promuovono lo sviluppo delle relazioni solidali tra donne, favorendo l'incontro e lo scambio tra donne vittime di violenza maschile e donne del mondo dell'associazionismo femminile e femminista; b) realizzano azioni di sensibilizzazione e di informazione anche in collaborazione con altri soggetti istituzionali e della società civile; c) curano la raccolta dei dati relativi alla utenza del Centro antiviolenza, della Casa rifugio e delle soluzioni abitative temporanee di cui all'articolo 36 e li trasmettono all'Osservatorio regionale di cui all'articolo 41. Art. 36 (Casa rifugio e soluzioni abitative temporanee) 1. La Casa rifugio è una struttura ad indirizzo segreto dove le donne vittime della violenza maschile, sole o con figli minori, sono accolte e protette a titolo gratuito. 2. La Casa rifugio è promossa dai soggetti di cui all'articolo 34, comma 2 e può essere gestita direttamente dal Centro antiviolenza. 3. La Casa rifugio è una struttura di ospitalità temporanea per salvaguardare l'incolumità fisica e psichica delle donne volta a garantire, insieme alla residenza, un progetto personalizzato di sostegno e di inclusione sociale. 4. La Rete di cui all'articolo 32 assicura la disponibilità di strutture alloggiative temporanee, individuali e collettive, nelle quali sono ospitate le donne vittime di segue atto n. ,)(03 del J)(.li. b15 E RELAZIONI ~ ~ .. :."., .. .... . .... ,,- .. .. '. , ',' ./ i. '. '<':'t\ 38 i COD. PRATICA: 2015-003-42 Modulo DL REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE violenza e dei loro eventuali figli minori, che necessitano comunque di un periodo di tempo per raggiungere l'autonomia abitativa o per rientrare in possesso della precedente abitazione. 5. L'inserimento nella Casa rifugio e nelle soluzioni abitative temporanee è effettuato dai centri antiviolenza anche su segnalazione dei soggetti della Rete di cui all'articolo 32. - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI .:'" ~>, c(!J ". i .. I.:" :' ",'}.." '; l:.\ " Art. 37 (Formazione e aggiornamento) ! , Art. 38 (Interventi per uomini maltrattanti) 1. La Regione, nell'ambito del programma operativo di interventi e azioni di cui all'articolo 30, comma 5, prevede l'istituzione di punti di ascolto per uomini maltrattanti. 2. I punti di ascolto di cui al comma 1, per favorire radicali cambiamenti nelle relazioni familiari ed affettive, garantiscono agli utenti colloqui, anche anonimi, ed. interventi mirati di psicoterapia, incontri e attività di automutuo aiuto tra uomini. Art. 39 (Osservatorio regionale sulla violenza degli uomini contro le donne) I.E' istituito, presso la Giunta regionale, l'Osservatorio regionale sulla violenza di genere. L'Osservatorio è uno strumento determinante per lo studio del fenomeno della violenza, per la conseguente definizione di azioni e politiche di intervento e per il •. n;A(;03 (J del n ;U li . l'- £/f. ~L-. Ji.?;f-.J I " 1. Il CPO, in attuazione di quanto previsto dal programma operativo di interventi e azioni di cui all'articolo 30 comma 5, promuove iniziative e percorsi formativi e di aggiornamento per tutti i soggetti della Rete di cui all'articolo 32 secondo un approccio di intervento integrato e multidisciplinare. 2. La Regione promuove anche azioni di sensibilizzazione degli operatori socio-sanitari ed in particolare degli operatori e delle operatrici di Pronto soccorso, dei medici e delle donne medico di base, dei pediatri e delle pediatre di libera scelta, degli operatori e delle operatrici dei consultori e dei CIM, del SERT e della Guardia medica. segue atto ':'i 39 Modulo DL COD. PRATICA: 2015..003-42 REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI lEGGE E RELAZIONI monitoraggio dell'attività dei servizi della rete. 2. I soggetti della Rete regionale di contrasto alla violenza degli uomini contro le donne di cui all"articolo 32 devono inviare e/o rendere disponibili, in forma anonima, i dati raccolti nell'esercizio dell'attività di contrasto della violenza. 3. La Regione, per il funzionamento dell'Osservatorio di cui al comma 1, si awale del CPO e dell' AUR, secondo le rispettive competenze istituzionali. 4. La Giunta regionale con proprio atto stabilisce la composizione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio. 5. La partecipazione all'Osservatorio è a titolo gratuito. Art. 40 (Trattamento dati) 1.1 soggetti facenti parte della Rete antiviolenza, stante la rilevante finalità di interesse pubblico perseguita, trattano i dati in loro possesso inerenti le finalità di cui al presente capo nel rispetto della vigente normativa di protezione dei dati personali. TITOLO IV INTEGRAZIONE DELLE POLITICHE Art. 41 (Coordinamento delle risorse) 1. Per ottimizzare l'impiego delle risorse e coordiname l'utilizzo, la Giunta regionale promuove l'integrazione delle risorse regionali con: a) le risorse nazionali e comunitarie destinate alle politiche di genere; b) le risorse apportate dal sistema degli enti locali; . c) le risorse apportate da soggetti privati. 2. Ai fini dell'integrazione delle risorse, la Regione promuove la concertazione tra i soggetti titolari delle risorse stesse. Art. 42 (Gruppo tecnico per le politiche di genere) 1. La Regione istituisce il Gruppo tecnico per le politiche di genere con funzioni di supporto alla programmazione regionale e di coordinamento, monitoraggio, verifica e valutazione delle azioni regionali per segue atto n. )W3 del .lA)t. W)5 40 Modulo DL COD. PRATICA: 2015-003-42 REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI realizzare il mainstreaming di genere. 2. Il Gruppo è costituito dai rappresentanti delle strutture regionali, con particolare riferimento a quelle delle aree tematiche oggetto della presente legge, dalle Consigliere di parità e da rappresentanti del CPO. Art. 43 (Valutazioni di genere) 1. La Regione adotta la valutazione ex ante di genere in tutti gli atti principali della programmazione regionale e promuove la valutazione d'impatto di genere in tutte le azioni anche utilizzando i dati di cui all'articolo 44. Art. 44 (Statistiche di genere) 1. Tutte le statistiche prodotte dagli uffici regionali o realizzate nell'ambito di attività finanziate dalla Regione devono adeguare la rilevazione, l'elaborazione e la diffusione dei dati statistici in termini di genere. Art. 45 (Rapporto sulla condizione delle donne umbre) 1. La Regione, attraverso l'Agenzia Umbria Ricerche (AUR) di cui alla legge regionale 27 marzo 2000, n. 30 (Istituzione dell'Agenzia regionale umbra per la ricerca socio economica e territoriale, denominata "Agenzia Umbria ricerche"), predispone un rapporto annuale che documenti la condizione economica, sociale e culturale delle donne che vivono e risiedono in Umbria, assumendo i Comuni come unità base territoriale di rilevazione ed elaborazione dei dati, nonché di analisi. 2. Il rapporto viene trasmesso all'Assemblea Legislativa, al CPO, agli enti locali ed alle organizzazioni economiche e sociali, e costituisce supporto per la programmazione delle politiche di genere, nonché per la valutazione dell'impatto delle stesse. Art. 46 (Bilancio di genere) 1. Il bilancio di genere, approvato dalla Giunta regionale, costituisce strumento di monitoraggio e di valutazione dell'impatto segue atto n.• IL!£"P AtÀ'-'J del (Jo /IJ il."\, le.;v-r.rfl; . .lP/L) 41 COD. PRATICA: 2015-003-42 Modulo DL REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE delle politiche regionali su uomini e donne. La Regione ne promuove la diffusione tra gli enti locali condividendo metodologie, supporti e accompagnamento nella realizzazione. 2. Mediante il bilancio di genere la Regione: a) analizza e valuta il diverso impatto prodotto sulle donne e sugli uomini dalle politiche di bilancio; b) individua gli strumenti e le azioni per promuovere pari opportunità tra donne e - DISEGNI DI lEGGE E RELAZIONI ,. ....1)' ","- .,".; .- .. ..' ; l' ",/ .. \ .. \", ,, !;" . . , . ,,. UOmInI; c) promuove la prospettiva di genere nelle politiche regionali, riprogrammando e riequilibrando la spesa. Art.47 (Attività del CPO) 1. Per il perseguimento delle finalità della presente legge il CPO: a) promuove ogni iniziativa utile al perseguimento degli obiettivi di CUI all'articolo 2; b) supporta il coordinamento regionale del sistema dei servizi di prevenzione e contrasto alla violenza di genere; c) cura la formazione e l'aggiornamento degli operatori e delle operatrici del sistema dei servizi di prevenzione e contrasto alla violenza maschile, ai sensi dell'articolo 37, comma 1; d) cura il censimento e l'aggiornamento dell' offerta dei servizi per le donne sul territorio dandone adeguata informazione attraverso il proprio sito web; e) cura le attività previste all'articolo 12, comma 1, lettera f); f) cura la gestione dell' Albo regionale delle associazioni e dei movimenti femminili e femministi di cui all'articolo 4. TITOLO V NORME FINALI Art. 48 (Norma finanziaria) 1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge sono autorizzate, per l'anno 2016, le seguenti spese, in termini di competenza e cassa: - € 10.000 per gli interventi di cui segue atto n.. )603 del Jtf, At. b~,S' 42 Modulo DL COD. PRATICA: 2015-003-42 REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - - 2. 3. 4. 5. all' articolo 6 "Comunicazione e informazione", da iscrivere all'Unità previsionale di base 13.1.009 "Politiche di genere e per le pari opportunità" (capitolo 2528 n.i.); € 40.000 per gli interventi di cui agli articoli 8, 9 e lOdi cui al Capo III "Azioni territoriali" del Titolo II, da iscrivere all'Unità previsionale di base 13.1.009 "Politiche di genere e per le pan opportunità" (cap. 2529 n.i.); € 50.000 per gli interventi di cui agli articoli Il e 12 "Azioni regionali" di cui al Capo I "Istruzione" del Titolo III, da iscrivere all'Unità previsionale di base 13.1.009 "Politiche di genere e per le pari opportunità" (cap. 2530 n.i.); € 100.000 per gli interventi di cui all'articolo 30, comma 5 per il Finanziamento del programma regionale di prevenzione e contrasto della violenza di genere, da iscrivere all'Unità previsionale di base 13.1.009 "Politiche di genere e per le pari opportunità" (cap. 2532 n.i.); Al finanziamento delle spese di cui al comma 1 si fa fronte, per l'anno 2016, con pari disponibilità esistente nella Unità previsionale di base 16.1.001 cap. 6120 del Bilancio regionale di previsione 2015 denominata "Fondi speciali per le spese correnti" in corrispondenza del punto 1, lettera A) della Tabella A) della legge regionale 26 novembre 2015, n. 17. La disponibilità relativa all'anno 2015 di cui al comma 2 è iscritta nella competenza dell'anno 2016 in attuazione dell'articolo 29, comma 4 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13. Al finanziamento degli interventi di cui all'art. 14, comma 1, lettere b), c) e d) quantificabili in € 50.000 annui, si fa fronte con le risorse finanziarie di parte corrente destinate al Servizio sanitario Regionale allocate nella UPB 12.1.005 (cap. 2277) del bilancio regionale di previsione 2016. Per l'attuazione degli interventi di cui agli articoli 17, 26 e 46, prevista a partire dall'anno 2017, sono istituiti per memoria, segue atto n.~pb~ del l//.)l . .iJJ.;s ,.~ ... '.-' ,(';:':~~;\ "., , I . . ,"," ... ... ". \ ,,0' \.: C. • , .. 43 Modulo DL COD. PRATICA: 2015-003-42 REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI lEGGE E RELAZIONI nel bilancio regionale di previsione 2016, i seguenti capitoli di spesa: - Cap. 2531 per gli interventi di cui all'articolo 17 "Azioni di premialità per le imprese", da iscrivere all'Unità previsionale di base 13.1.009 "Politiche di genere e per le pari opportunità"; - Cap. 2544 per gli interventi di cui agli articoli 26 "Fondo regionale per la conciliazione", da iscrivere alla Unità previsionale di base 13.1.009 "Politiche di genere e per le pari opportunità"; - Cap. 2533 per gli interventi di cui all'articolo 46 "Bilancio di genere", da iscrivere all'Unità previsionale di base 13.1.009 "Politiche di genere e per le pari opportunità". 6. Al finanziamento della presente legge possono concorrere, altresì, risorse comunitarie e nazionali. 7. Per gli anni 2017 e successivi, le spese di cui ai commi precedenti trovano copertura nei limiti delle risorse stanziate annualmente con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 38 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118. 8. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa. Art. 49 (Modificazioni alla Ir 6/2009 ) 1. Gli articoli 2, 3 e 8 della legge regionale 15 aprile 2009, n.6 (Istituzione del Centro per le pari opportunità e attuazione delle politiche di genere nella Regione Umbria) sono abrogati. 2. La lettera g) del comma 1 dell'articolo 5 della I.r. 6/2009 è abrogata. 3. Il comma 3 dell'articolo 7 della I.r. 6/2009 è abrogato. segue atto n. ) 6b3 44 MODULO SEF COD. PRATICA 2015-003-42 Iffl l''. 1111 ••• Regione Umbria Giunta Regionale SCHEDA DEGLI ELEMENTI FINANZIARI DISEGNO DI LEGGE SERVIZIO PROPONENTE: Mfari generali della Presidenza e politiche di genere OGGETTO: SEZIONE Odi: "Norme per le politiche di genere e per una nuova civiltà delle relazioni tra donne e uomini". Adozione. P DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI: Trattandosi di una legge quadro in materia di genere, gli obiettivi posti sono di ampio respiro e coinvolgono l'intera gamma della strumentazione programmatica regionale. In attuazione dell'articolo 7 dello Statuto, la proposta persegue l'obiettivo strategico di rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena parità tra donne e uomini, diffondere la cultura di genere e definire norme per le politiche di genere attraverso l'individuazione di obiettivi specifici elencati nell'articolo 2 della proposta medesima. Un'analisi puntuale degli aspetti finanziari del testo normativa è contenuta nella Relazione tecnico-finanziaria allegata al Disegno di legge. I da completare a cura della Direzione proponente MODULO SEF COD. PRATICA 201~03-42 I RIFERIMENTI ALLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE: L'intervento normativo proposto con il presente ODI costituisce il punto di arrivo di un percorso previsto nelle linee programmatiche di legislatura 2010-2015 nel quale si delineano sia l'approccio della trasversalità della dimensione di genere su tutte le politiche regionali di settore sia gli interventi principali su cui l'azione regionale deve svilupparsi. Nel primo Documento annuale di programmazione della legislatura, DAP 2011-2013, è previsto l'avvio di un processo di elaborazione e di proposta politica-programmatica per individuare gli obiettivi e le azioni da realizzare in materia di genere durante la legislatura per rimuovere ogni ostacolo alla piena parità di genere nella vita sociale, culturale ed economica. Il processo ha preso avvio con una serie di seminari di discussione di approfondimento e definizione di proposte per promuovere la costituzione del sistema regionale delle politiche di genere e delle pari opportunità con il coinvolgimento delle autonomie locali, degli enti scolastici e formativi, delle parti sociali, degli organismi di parità e delle associazioni femminili. Nel DAP 2012-2014 continua il percorso avviato con la previsione dell'elaborazione della proposta di legge in materia di cittadinanza di genere con particolare attenzione al tema dell'occupazione femminile e della conciliazione vita-lavoro. Nel corso della predisposizione del testo di legge, lo stesso ha ampliato le materie trattate comprendendo anche il sistema dei servizi per la prevenzione e il contrasto alla violenza di genere. Nella proposta di DAP 2013-2015 è prevista l'approvazione della legge come punto di arrivo del percorso realizzato e come punto di partenza per l'avvio della sua attuazione. 2 ;USE' % , 't '\ COD. PRATICA. 2015-003-42 C' ',.J; , • '" '/ -~ ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI DEL PROWEDIMENTO: J i '''11. I ~~ ...,.:'~1 ,",.', ~V.l' ~):::~// Entrata: Art.lcomma Proposta anno Natura dell'entrata Proposta a regime (importo in Euro) 2016 (importo in Euro) • • - - Totale Spesa: Art.lcomma Proposta anno Natura della spesa 2016 (importo in Euro) • Artt. 8,9,10 Azioni territoriali Spesa corrente 40.000,00 • Artt. 11 e 12 Azioni regionali-Istruzione Spesa corrente 50.000,00 Spesa corrente 100.000,00 • Art. 6 Comunicazione Spesa corrente 10.000,00 • Art. 14 c.1 lett. b,c,d Sanità Spesa corrente 50.000,00 • Art. 30 comma 5 Finanziamento programma triennale Totale 250.000,00 Saldo da finanziare 250.000,00 3 Proposta A regime (importo in Euro) Finanziamento definito annualmente da legge di bilancio Art. 38, D. Las.118/2011 Finanziamento definito annualmente da legge di bilancio Art. 38, D. Las.118/2011 Finanziamento definito annualmente da legge di bilancio Art. 38, D. Lgs.118/2011 Finanziamento definito annualmente da legge di bilancio Art. 38, D. Las.118/2011 Finanziamento definito annualmente da legge di bilancio Art. 38, D. Las.118/2011 Finanziamento definito annualmente da legge di bilancio Art. 38, D. Las.118/2011 Finanziamento definito annualmente da legge di bilancio Art. 38, D. Lgs.118/2011 COD. PRATICA: 2015-003-42 • METODI UTILIZZATI PER LA QUANTIFICAZIONE: Alla quantificazione degli oneri connessi all'attuazione degli interventi diretti regionali previsti nella presente legge si è proceduto utilizzando dati storici e costi presunti delle misure che si intendono finanziarie. DATI E FONTI UTILIZZATI: 1. Si sottolinea che molti interventi previsti nella legge trovano copertura nell'ambito dei piani e programmi afferenti alle politiche regionali che vengono interessate dalla presente proposta. 2. Inoltre altre spese trovano copertura negli stanziamenti specifici per: a. l'AUR - art. 45 b. il CPO -art. 47 3. I comitati previsti nella presente legge sono tutti a titolo gratuito. 4. La legge prevede anche delle attività che rientrano nell'attività istituzionale della Regione i cui oneri sono coperti nell'ambito degli attuali stanziamenti per le spese di funzionamento. 5. Interventi diretti con effetti finanziari della presente proposta di legge riguardano: 1) il Programma triennale di interventi di prevenzione e contrasto del fenomeno della violenza; 2) le azioni per la conciliazione; 3) le iniziative di comunicazione ed informazione; 4) la diffusione della cultura di genere nelle scuole; 5) il sostegno delle azioni territoriali realizzate da Comuni; 6) le spese per 'awio dell'implementazione del bilancio di genere 7) finanziamenti per nuove assunzioni e per il passaggio generazionale delle attività artigianali. 8) Interventi a valere sulle disponibilità per il servizio sanitario che riguardano "Azioni specifiche per la salute" ABROGAZIONI E CONFLUENZA DEI FINANZIAMENTI: Sono state effettuate abrogazioni di norme per semplificazione e coerenza con la presente legge quadro che non hanno comportato riduzioni di precedenti stanziamenti in quanto si sono realizzate sostituzioni di voci di spesa (compiti del CPO) 4 • MODULO SEF COD. PRATICA 2015~03-42 PROPOSTA DI REPERIMENTO FONDI: Per l'annualità 2016 si prevede di provvedere al finanziamento attraverso l'utilizzo di risorse proprie regionali stanziate nel Fondo speciale di parte corrente del bilancio di previsione esercizio 2015 per gli interventi di cui agli articoli 6,8,9, 10, 11, 12 e 30 c.5. Per quanto riguarda gli interventi di cui all'art 14 invece attraverso risorse del bilancio Sanità già previste nel capitolo 2277 del bilancio regionale 2016. Per gli anni successivi al finanziamento si provvederà annualmente con Legge di bilancio ai sensi dell'Art. 38, D. Lgs.118/2011. ANNOTAZIONI E OGNI ALTRO ELEMENTO UTILE: La Giunta regionale ha assunto con DGR n. 8/2012 l'impegno alla partecipazione alle spese di funzionamento dei Centri antiviolenza in via di costituzione in Umbria, quale requisito sostanziale che ha consentito la partecipazione e l'approvazione di uno specifico progetto da parte del Ministero delle Pari Opportunità. Gli oneri relativi a tale partecipazione rientrano negli interventi di cui all'articolo 30 comma 5. Inoltre, a partire dal 2017 si prevede di attivare, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, ulteriori interventi di cui agli articoli 17, 26 e 46, finanziabili con legge di bilancio 2017 e seguenti, per i quali è opportuno prevedere l'istituzione per memoria di n. 3 capitoli di spesa. Per il Servizioproponente " Dirige9te del Servizio Affari genera~Je'I.laPresidenza e politiche llil/dl genere. //ll~tino II/If DA Strona " 5 /J A. O- - COD. PRATICA MODULO 2015.()03-42 SEF SEZIONE Il 2 VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI E DELLA COPERTURA PROPOSTE: QUADRO FINANZIARIO 2016 Saldo da finanziare a pareggio: Entrata (importo in Euro) € 250.000 Spesa (importo in Euro) • mediante modificazioni legislative che comportino nuove a maggiori entrate € 200.000 • utilizzo fondi speciali € 50.000 • riduzione autorizzazioni di spesa • a carico di disponibilità di bilancio formatesi nel corso dell'esercizio • mediante riduzione di disponibilità di bilancio formatesi nel corso dell'esercizio Totale € 250.000 VARIAZIONI ATTINENTI ALL'ESERCIZIO IN CORSO: Le variazioni relative al finanziamento del presente disegno di legge, per l'anno 2016, sono relative all'utilizzo delle risorse stanziate, nel Bilancio regionale 2015, nel fondo speciale di parte corrente per i provvedimenti legislativi in corso, U.P.B. 16.1.001 - cap. 6120 della spesa (€200.000) in conformità all'articolo 29, comma 4 della legge regionale di contabilità 28 febbraio 2000, n. 13. Gli interventi di cui all'art 14 relativi al settore Sanità e quantificati in € 50.000 non necessitano invece di variazione al bilancio poiché le relative risorse sono già allocate nel capitolo di finanziamento (capitolo 2277). 2 da completare a cura del Servizio bilancio e finanza 6 (/)'i:' } . ' COD. PRATICA . MODULO 2015-003-42 SEF MODULAZIONE RELATIVA AGLI ANNI COMPRESI NEL BILANCIO PLURIENNALE: Saldo da finanziare • Spesa corrente • Spesa in conto capitale 2016 2017 2018 250.000 Legge di bilancio Legge di bilancio O O O MODALITÀ DI COPERTURA NEGLI ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO: Per gli anni successivi a quello di entrata in vigore il finanziamento del presente disegno di legge è assicurato dalla Legge regionale di bilancio ai sensi dell'articolo 38 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ANNOTAZIONI: Sulla base di quanto sopra esaminato si propone la seguente norma finanziaria: Art. 48 (Norma finanziaria) 1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge sono autorizzate, per l'anno 2016, le seguenti spese, in termini di competenza e cassa: - € 10.000 per gli interventi di cui all'articolo 6 "Comunicazione e informazione", da iscrivere all'Unità previsionale di base 13.1.009 "Politiche di genere e per le pari opportunità" (capitolo 2528 nj.); € 40.000 per gli interventi di cui agli articoli 8, 9 e lOdi cui al Capo III "Azioni territoriali" del Titolo II, da iscrivere all'Unità previsionale di base 13.1.009 "Politiche di genere e per le pari opportunità" (cap. 2529 n.i.); € 50.000 per gli interventi di cui agli articoli 11 e 12 "Azioni regionali" di cui al Capo I "Istruzione" del Titolo III, da iscrivere all'Unità previsionale di base 13.1.009 "Politiche di genere e per le pari opportunità" (cap. 2530 n.i.); € 100.000 per gli interventi di cui all'articolo 30, comma 5 per il Finanziamento del programma regionale di prevenzione e contrasto della violenza di genere, da iscrivere all'Unità previsionale di base 13.1.009 "Politiche di genere e per le pari opportunità" (cap. 2532 n.i.); 2. AI finanziamento delle spese di cui al comma 1 si fa fronte, per l'anno 2016, con pari disponibilità esistente nella Unità previsionale di base 16.1.001 cap. 6120 del Bilancio regionale di previsione 2015 denominata "Fondi speciali per le spese correnti" in corrispondenza del punto 1, lettera A) della Tabella A) della legge regionale 26 novembre 2015, n. 17. 3. La disponibilità relativa all'anno 2015 di cui al comma 2 è iscritta nella competenza dell'anno 2016 in attuazione dell'articolo 29, comma 4 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13. 7 ~"'".::'" (f); , ,- "0 •••• .. ', _" ., • . ~..'. '. .. ~ '. , ~.:'-~"\, . ~~~.\, .~. ". '\ . COD. PRATICA '. \ 2015.{)03-42 ". . ,'.J .; MODULO SEF ,.' 4. Al finanziamento degli interventi di cui all'art. 14, comma 1, lettere b), c) e d) quantificabili in € 50.000 annui, si fa fronte con le risorse finanziarie di parte corrente destinate al Servizio sanitario Regionale allocate nella UPB 12.1.005 (cap. 2277) del bilancio regionale di previsione 2016. 5. Per l'attuazione degli interventi di cui agli articoli 17, 26 e 46, prevista a partire dall'anno 2017, sono istituiti per memoria, nel bilancio regionale di previsione 2016, i seguenti capitoli di spesa: - Cap. 2531 per gli interventi di cui all'articolo 17 "Azioni di premialità per le imprese", da iscrivere all'Unità previsionale di base 13.1.009 "Politiche di genere e per le pari opportunità"; - Cap. 2544 per gli interventi di cui agli articoli 26 "Pondo regionale per la conciliazione", da iscrivere alla Unità previsionale di base 13.1.009 "Politiche di genere e per le pari opportunità"; - Cap. 2533 per gli interventi di cui all'articolo 46 "Bilancio di genere", da iscrivere all'Unità previsionaledi base 13.1.009 "Politiche di genere e per le pari opportunità". 6. Al finanziamento nazionali. della presente legge possono concorrere, altresì, risorse comunitarie e 7. Per gli anni 2017 e successivi, le spese di cui ai commi precedenti trovano copertura nei limiti delle risorse stanziate annualmente con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 38 del Decreto Legislativo 23 giugno 20 Il, n. 118. 8. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa. Servizio Bilancio e finanza 8 • MODULO COD, PRATICA 2015-003-42 SO /':.:'@':' ..;:~:-.:i:i\ : ';"\ ,'/'>,:'.' ,.'"" •••• IIII f.-' "'.',::6:\\, ,', •••• .;:; " ... ~"/ .... " IIII a ••• Regione Umbria Giunta Regionale DIREZIONE REGIONALE RISORSA UMBRIA. FEDERALISMO, E STRUMENTALI OGGETTO: RISORSE FINANZIARIE Odi: "Norme per le politiche di genere e per una nuova civiltà delle relazioni tra donne e uomini", Adozione, PARERE DEL DIRETTORE 1/ Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, Lr. n, 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108: riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta, verificata la coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione, esprime parere favorevole alla sua approvazione. Perugia, lì 28/12/15 segue atto n. del IL DIRET DOTT. GIAMPIE MODULO SA COD. PRATICA: 2015-003-42 •••• IIII •••• IIII a ••• ' ..• Regione Umbria Giunta. HegionaJe LA PRESIDENTE Programmazione strategica generale, controllo strategico e coor.to delle Politiche Comunitarie. Rapporti con il Governo e con le Istituzioni dell'UE. Intese istituzionali di programma e accordi di programma quadro. Bilancio e risorse finanziarie. Programmazione europea e politiche di coesione, fondi strutturali. Protezione civile, programmi di ricostruzione e sviluppo delle aree colpite da calamità naturali. Relazioni internazionali, coop.ne allo sviluppo, politiche per la pace. Politiche di parità di genere e antidiscriminazione. Rapporti con le Università e i Centri di Ricerca. Promozione ed internazionalizzazione dell'Umbria. Coor.to degli interventi per la sicurezza dei cittadini OGGETTO: Odi: "Norme per le politiche di genere e per una nuova civiltà delle relazioni tra donne e uomini". Adozione. PROPOSTA ASSESSORE L'Assessore ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale, propone alla Giunta regionale l'adozione del presente atto Perugia, lì 28/12/2015 President Si dichiara il presente atto urgente Perugia, lì 3 O DIC •. 2015 Perugia, f1 segue atto n. "ulJI.:::- del '" tiuscia Marini ,,,":.'- "o \ ,'.".~'