USURA BANCARIA. INTERVENTO DEL DOTT

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Note tecniche sulla normativa antiusura di cui alla legge N° 108\1996 in tema di usura
bancaria illustrate il 17\11\2010 al corso di formazione Forense presso la Corte di Appello di
Potenza dal Dott. Gennaro Baccile.
Le sottoestese note rappresentano il frutto di osservazioni e note espresse nel corso di attività
tecnico peritali in migliaia di vertenze per rivendicazioni indebiti Bancari.
I punti fermi per l’espletamento dell’analisi e l’esercizio dell’attività peritale sono costituiti
dalla normativa vigente in tema di Usura riconducibile alla Legge N° 108\1996 che:
1) Con l’Art. 1 ha modificato l’art. 644 Del C. P. secondo il quale (comma 4°) “Per la
determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni
a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del
credito”;
2) Con l’Art. 2 (comma 1°) ha stabilito che “Il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e
l'Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio,
comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per
imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche…”;
3) Con l’Art. 2 (comma 4°) ha fissato che “Il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del
codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio
risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1
relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato della metà”;
4) Con l’Art. 4 ha sostituito il secondo comma all’art. 1815 C. C . disponendo che “Se sono
convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi";
5) Con il terzo comma dell’art. 644 C. P. ha previsto che “La legge stabilisce il limite oltre il
quale gli interessi sono sempre usurari. Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a
tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto
e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto
alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha
dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria”;
nonché al D.Lgs. N° 385\1993 (TUB) che:
6) Con l’art. 122, comma secondo, dispone che “Il CICR stabilisce le modalità di calcolo del
TAEG, individuando in particolare gli elementi da computare e la formula di calcolo”;
7) Con L’art. 51 impone che “Le banche inviano alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da essa
stabiliti, le segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e documento richiesto”
Sostanzialmente la normativa vigente dispone che:
a) Il “tasso usurario” si determina sommando “commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e
delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito” e
rapportandole al puro capitale avuto in prestito in ragione d’anno, al fine di
individuare il tasso di interesse effettivamente praticato dal creditore a carico del
debitore da calcolarsi secondo i canoni scientifici di matematica finanziaria e coerentemente con
il comune buon senso (ciò sta a significare che se qualcuno paga 2.529,00 € per aver avuto in
prestito 10.000,00 € per un anno intero, il tasso usurario è il 25,29% E NON l’11,00% oppure
l’11,40% a seconda di come si “interpretano” i calcoli come da esempio di cui sub g);
b) Il Ministro Del Tesoro (ora Ministro Dell’Economia e Finanze) RILEVA trimestralmente il
Tasso Effettivo Globale Medio che, aumentato della metà, diviene “Tasso Soglia”;
c) Il Limite oltre il quale gli interessi (quelli di cui al 4° comma dell’art. 644 C. P.) sono sempre
usurari è stabilito nel citato tasso soglia e nei casi di cui al comma 3° del citato art. 644 C.P., tale
limite corrisponde ai Tassi Medi;
d) Il supero di detti limiti comporta l’azzeramento degli interessi (quelli di cui al 4° comma
dell’art. 644 C. P.) sul piano civile e le pene previste sul piano penale che spetta al Magistrato
valutare;
e) La modalità e formula di calcolo del Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) è quella
individuata dal CICR come da prescrizione del citato art. 122 TUB, ovvero secondo “le
modalità e nei termini” stabiliti dalla Banca D’Italia ex citato art. 51 TUB;
La Formula prevista dal CICR e varata con D. M 6\5\2000 ex art. 122 TUB è la seguente
e.1)
dove:
i = TAE (Tasso Annuo Effettivo Globale), ovvero l’incognita ricercata, risolvendo l’equazione
rispetto ad i, si trova il TAEG;
k= numero d’ordine di un prestito;
k’= numero d’ordine di una “rata di rimborso”;
Ak= importo del prestito numero K;
A’k’= importo della rata di rimborso numero K;
m= numero d’ordine dell’ultimo prestito;
m’= numero d’ordine dell’ultima rata di rimborso;
tk= intervallo in anni e frazione di anno tra la data del prestito n. 1 e le date degli ulteriori prestiti
dal n. 2 al numero m;
tk’= intervallo in anni e frazione di anno tra la data del prestito n. 1 e le date degli ulteriori rate di
rimborso dalla n. 2 al numero m.
Detta formula è conforme al criterio matematico in uso in tutti gli Stati
membri dell’Unione Europea per calcolare il tasso annuo di interesse
effettivo su un prestito.
La suesposta formula, per essere applicata alle operazioni di apertura di credito in c\c
richiede particolare competenze Tecniche e matematiche e risulta particolarmente
complessa e laboriosa (ma fattibile e che può essere, comunque, sviluppata da esperti
CTU) sicchè può essere agevolmente sostituita dalla seguente
e.2)
TAEG = {[(TAN/4) +1]^4-1}% = Tasso Annuo Effettivo (TAE)
Dove TAN sta per Tasso Annuo Nominale ed è ottenibile facilmente come segue
e.3)
COMPETENZE x 365
-------------------------------------- =Tasso Annuo Nominale
NUMERI DEBITORI
Detta formula è quella imposta alle Banche dalla Banca D’Italia ex art. 51 TUB
come meglio specificato sub e.3) e dove tra le COMPETENZE sono compresi gli interessi,
le CMS e le SPESE e al posto di 4 (che indica il N° di trimestri in un anno) è stato sostituito il
rapporto fra 365 (oppure 366, se bisestile) ed il N° di giorni per ogni trimestre. Le SPESE ai fini
del calcolo del tasso usurario sono state considerate solo quelle riconducibili al credito
concesso.
e.4) Qualora
non convinti, è opportuno che i Giudicanti, onde evitare
di deliberare sulla base di ERRATE formule matematiche,
sottopongano all’esame di qualsiasi docente Universitario di matematica le formule sopra
esposte per chiederne la coerenza e corrispondenza alla realtà scientifica. I calcoli di un
tasso di interesse effettivo non possono che essere effettuati attenendosi alla scienza
matematica per determinare un tasso usurario e non alle istruzioni della Banca D’Italia
emanate, come la stessa conferma (cfr. di seguito), per fornire solo indicazioni operative
ma non certo per sovvertire le disposizioni di Legge. Istruzioni, peraltro, che per calcolare
un tasso di interesse implica l’uso di formule diverse a seconda del fine per il quale
vengono impartite (se per il fine Legge antiusura con la ERRATA formula di cui sub f), e
se per il fine statistico destinato ai confronti internazionali con la CORRETTA formula di
cui sub e.3). Le Banche, quanto meno avrebbero dovuto porsi il dubbio nel porre in essere
i loro controlli antiusura.
Posto tutto quanto precede, l’utilizzo della formula (frutto di indicazioni operative)
dettata dalla Banca D’Italia per RILEVARE i tassi medi, che si esprime come segue
f)
TEG =
INTERESI * 36.500
____________________ +
NUMERI DEBITORI
ONERI * 100
________________
ACCORDATO
adottata non già per DETERMINARE (ex 4° comma Art. 644 C. P.) il tasso di interesse
usurario bensì per RILEVARE il Tasso Effettivo Globale Medio (ex comma 1°, art. 2 Legge N°
108\1996), che esclude la CMS dal computo e raffronta gli ONERI ad un credito solo
ACCORDATO ma non effettivamente UTILIZZATO dal correntista, comporta distonie sia
logiche che matematiche.
f.1) In pratica, numerosi elaborati di CTU, sui quali molte Procure, soprattutto del NORD
EST hanno assunto decisioni (determinando, purtroppo, anche casi di drammatici
suicidi) si fondano su ERRATI principi matematici che di seguito si dimostra
esemplificando un ipotetico rapporto creditizio.
Le indicazioni della Banca D’Italia volte, si ripete, alla sola RILEVAZIONE del tasso
medio e, comunque, NON VINCOLANTI per le Banche poiché la stessa Banca
D’Italia sia nelle sue Istruzioni per le RILEVAZIONE del TEG, nell’edizione febbraio
2006, a pag. 13, Paragrafo C4, premette esattamente quanto afferma il citato comma
4° dell’art. 644 C. P., e sia nella risposta a SOS UTENTI, con la lettera 28\11\2008, N°
1273507, (che di seguito si riproduce) a pag. 3, in merito al trattamento delle CMS,
riferisce letteralmente che
f.2) Quanto appena riprodotto si ritiene aiuti a capire, “tra le righe”, che per
la Banca D’Italia le sue Istruzioni sono vincolanti solo per la
RILEVAZIONE del Tasso Medio e non anche per la
DETERMINAZIONE del tasso usurario il cui computo rimette alla
“Magistratura” (Ovvero ai CTU).
Se così non fosse, la Banca D’Italia non avrebbe né premesso il dettato
letterale del citato 4° comma dell’art. 644 C. P. al menzionato paragrafo
C4 delle Istruzioni per la rilevazione del TEG (“C4. Trattamento degli oneri e
delle spese. Ai sensi della legge il calcolo del tasso deve tener conto delle commissioni,
remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate
all’erogazione del credito”), e né sottolineato che in più occasioni ha
richiamato l’attenzione delle banche per rivedere o abolire la
Commissione di Massimo Scoperto, come sopra riferito.
D’altro canto, come visto, per altri fini (quelli statistici ex art. 51 TUB) la Banca
D’Italia impone l’uso della corretta ed universale formula matematica di calcolo del tasso
di interesse,
La CMS, quindi, sostanzialmente è considerata un abuso eccessivo dalla stessa Banca
D’Italia e come tale non può legittimarsi la sua esclusione dal computo del tasso usurario.
Computo che deve essere effettuato senza ingannare il Buon senso e con canonici criteri
matematici.
Tale abuso da parte delle banche (prima fra tutte la Ex Banca
Antonveneta, cfr. Corriere della Sera del 30\11\2006) ha determinato una
lievitazione costante dell’incidenza delle CMS rispetto agli interessi nei
bilanci bancari che, dall’entrata in vigore della legge antiusura (aprile
1997) a tutto il 2005, è lievitato dal 4,48% al 13,50% (cfr. relazione al
disegno di legge N° 1123, XV Legislatura, Senato della repubblica, Atti
Parlamentari, pag. 3, A firma senatori Ciccanti, Ruggeri, Monacelli,
Pionati, Libè e Maffioli che si riproduce di seguito).
Il Banchiere, quale operatore altamente qualificato, non può nè ignorare
la vera portata delle norme che lo riguardano e né far finta di aver male
capito le Istruzioni della Banca D’Italia utilizzandole quale scudo a
protezione di illegittimi profitti a scapito della clientela
In merito, come ha posto in luce la Suprema Corte di cassazione, II sez.
penale, N° 12028 del 19\2\2010, e N° 28743 del 14\5\2010, non può
sfuggire ai Giudicanti che la riferita normativa fa un netto distinguo tra
RILEVAZIONE del Tasso medio (comma 1° art. 2, Legge N° 108) e DETERMINAZIONE
del tasso usurario (Comma 4° ART. 644 c. p.). Il primo parametro assume puro valore
statistico sulla cui base fissare trimestralmente i tassi soglia previo aumento della metà,
mentre il secondo parametro costituisce il “termometro” misuratore del tasso usurario
quale espressione di tutti gli oneri collegati al credito concesso rispetto all’ammontare di
tale credito.
L’adozione del criterio utilizzato dalla Banca D’Italia di cui sub f), per RILEVARE i Tassi
medi quale formula (ERRATA) per DETERMINARE i tassi usurari, comporterebbe la
seguente assurdità facilmente dimostrabile con una esemplificazione comprensibile anche
da chi non ha particolari competenze matematiche.
Infatti, basta il seguente esempio per comprendere detta assurdità.
g) Si supponga un fido accordato per 100.000,00 €
con tasso di interesse del 10% annuo,
CMS pari all’1% trimestrale a fronte di una CMS RILEVATA dalla Banca D’Italia pari allo
0,80%
ed oneri riconducibili all’affidamento per 250,00 € fissi trimestrali, pari a 1.000,00 € a fine anno.
Si ponga il tasso soglia pari al 15,00%.
Si consideri l’ipotesi che detto fido concesso per 100.000,00 €
venga utilizzato per soli 10.000,00 € dal primo gennaio al 31 dicembre, con conseguenti interessi
pari a 1.000,00 € e CMS pari a 400,00 € .
In sede di computo degli interessi, con capitalizzazione trimestrale, a fine anno saranno stati
addebitati ben 2.529,21 di ONERI complessivi (1.000,00 € di interessi + 400,00 € di CMS +
1.000,00 € di SPESE + 129,21 € di capitalizzazioni trimestrali),
pari al 25,29% di Tasso Effettivo, facilmente quantificabile anche da chi non ha confidenze
matematiche e riscontrabile con le formule di cui sub e.3) ed e.2).
Nell’esempio citato, secondo la formula indicata dalla Banca D’Italia e richiesta dalla difesa
della convenuta, si avrebbe un Tasso Effettivo dell’11,00% (1.000,00 € di interessi + 1.000,00 €
di SPESE raffrontate non già al credito di € 10.000,00 utilizzato bensì al credito concesso di €
100.000,00).
Sta di fatto che l’ipotetico correntista, rispetto a 10.000,00 € di credito usufruito, ha
corrisposto oneri per 2.529,21 € (25,29%) con la sorpresa di vedersi calcolato un tasso ai
fini usurari dell’11,00% ben al disotto di quello soglia pari al 15,00%.
La maliziosa interpretazione fa sparire sia la CMS, sia la capitalizzazione trimestrale e sia la
vera percentuale (25,29%) di ONERI rispetto al credito effettivamente utilizzato.
Appare quanto meno illogico sostenere che gli oneri di € 2.529,21 corrisposti per aver
usufruito € 10.000,000 di credito per un anno intero corrispondano ad un tasso dell’11,00%
anzichè al vero tasso del 25,29%!!!!!!
Se, invece, si dovesse misurare l’Usurarità con riferimento alla NOTA 2\12\2005 N°
1166966 della Banca D’Italia, diffusa per tappezzare il vistoso buco emerso dalle citate
istruzioni per la rilevazione del tasso medio, la CMS soglia (quella rilevata dell’ipotizzato
0,80% + la metà pari allo 0,40%, quindi per totale 1,20%), essendo superiore all’1%
applicato, determinerebbe la NON INCIDENZA di tale Commissione nel computo del tasso
usurario. E ciò con buona pace del correntista che rimarrebbe tormentato dal tarlo
dell’incomprensione su come mai 2.529,00 € di oneri addebitati per un anno a fronte di
10.000,00 € di credito avuto per l’intero anno non corrisponda al 25,29% bensì all’11%. E’
facile desumere che di fronte a tale alchimizzazione della Matematica elementare,
impallidirebbe anche il classico mariuolo del “gioco delle tre carte”.
↗I Giudicanti, se correttamente informati dai
loro tecnici d’Ufficio, non fonderebbero mai il loro
giudizio su un calcolo con tali manifeste ERRATE
conseguenze a palese dispregio del buon senso e della
normativa sopra richiamata.
L’esempio rappresentato fa capire come il Buon senso venga eluso seguendo le Istruzioni
della Banca D’Italia concepite per un fine diverso dalla determinazione del tasso Usurario.
Nell’esempio citato poi, se si assomma la CMS tra gli oneri di cui sub f), la elusione normativa si
concretizza in modo ancora più eclatante poiché si avrebbe
TEG = 10% + 1,4% = 11,4% anziché 25,29%. Ovvero: 1.000,00 di interessi su 10.000,00 di
credito utilizzato = 10%; + 1.000,00 di SPESE + 400,00 di CMS su 100.000,00 di
ACCORDATO = 1,4%.
g.1)Il comportamento adottato dalle Banche in tema di rispetto della normativa antiusura è stato
conformato solo ed esclusivamente alle istruzioni Bankitalia e mai esse si sono posti il
problema di chiedere alla stessa o all’ABI precisazioni se stessero o meno rispettando la
normativa penalistica.
g.2) A tal merito, si riproduce di seguito prova della recente lievitazione dei tassi Soglia
nonostante i tassi EURIBOR siano scesi quasi allo zero.
TASSI SOGLIA TRIMESTRALI
SCOPERTI C\C E ANTICIPI SBF >5.000,00 €
AUTOLIQUIDA
SCOPERTI
NTI E FIN.TI
TRIM
C\C
DA 5.000,00 € EURIBOR
ANN
>€
O
5.000,00 FINO € 100.000 3 MESI
1\09
2\09
3\09
4\09
1\10
2\10
3\10
4\10
13,680%
12,930%
12,480%
12,765%
14,385%
14,730%
13,710%
13,725
9,330%
8,475%
7,785%
7,905%
8,145%
9,465%
8,895%
8,925
4,27%
2,04%
1,33%
0,88%
0,73%
0,68%
0,88%
0,99%
DIFF.ZA SOGLIA EURIBOR
AUTOLIQUIDA
SCOP. C\C
NTI
9,41%
10,89%
11,15%
11,89%
13,66%
14,05%
12,83%
12,735%
5,06%
6,44%
6,46%
7,03%
7,42%
8,79%
8,05%
7,935%
h) Sul punto si pone in evidenza che il calcolo matematico dei “tassi effettivi” non può
essere effettuato secondo la “nota del 2 dicembre 2005 e\o del 4 maggio 2006 della stessa
Banca d’Italia” poiché significherebbe oltraggiare la matematica elementare. Diverse sono,
invece, “le istruzioni fornite sul medesimo punto dalla Banca d’Italia” la quale, come noto,
impartisce formule a seconda del destinatario ed a seconda dell’uso che di detti tassi effettivi
deve esserne effettuato.
h.1) In particolare, laddove il destinatario è rappresentato dalle Banche sottoposte a vigilanza e
l’uso volge a soddisfare la richiesta di cui al 1° comma dell’art. 2 della legge N° 108\1996,
la formula impartita è la seguente
TEG =
INTERESI * 36.500
____________________ +
NUMERI DEBITORI
ONERI * 100
________________
ACCORDATO
e disposta con le Istruzioni per la RILEVAZIONE dei Tassi Effettivi Medi Globali ai fini della
legge antiusura (edizione febbraio 2006), oppure la seguente
h.1.1)
INTERESI * 36.500
ONERI * 100
TEG = _________________ +
___________ + supero della CMS SOGLIA
NUMERI DEBITORI ACCORDATO
Disposta con la citata lettera 2\12\2005
h.2) Mentre, laddove il destinatario è l’EUROSISTEMA delle informazioni statistiche
nazionali edite con il Bollettino Statistico Trimestrale, la formula di calcolo del tasso
d’interesse è la seguente
COMPETENZE *365
--------------------------- = Tasso Annuo Nominale misurante il credito utilizzato.
NUMERI DEBITORI
Dove tra le COMPETENZE sono compresi gli interessi, le CMS e le SPESE e facilmente riscontrabile
sul
sito
internet
della
banca
D’Italia
in:
http://www.bancaditalia.it/statistiche/stat_mon_cred_fin/stat_int_risk/stabol/2009/IV_20
09/bolstat_04_09.pdf
laddove si legge testualmente
“2.3 Le rilevazioni sui tassi d'interesse attivi e passivi
La rilevazione campionaria trimestrale sui tassi di interesse attivi e passivi, istituita ai sensi dell'art. 51 del
Testo unico bancario, e' attualmente regolata dalla Circolare n. 251/2003 della Banca d'Italia ("Rilevazione
analitica dei tassi d'interesse. Istruzioni per le banche segnalanti"), in vigore a partire dalla data contabile di
marzo 2004. La circolare e' reperibile sul sito Internet della Banca seguendo il percorso "Statistiche/Raccolta
delle informazioni presso gli intermediari/Segnalazioni creditizie e finanziarie/Normativa di riferimento".
Le informazioni sui tassi attivi sono rilevate distintamente per ciascun cliente; quelle sui tassi passivi sono,
invece, raccolte su base statistica. Per quanto riguarda i tassi attivi, sono oggetto di rilevazione i
finanziamenti per cassa concessi alla clientela ordinaria - escludendo quindi autorita' bancarie e banche dalle filiali italiane degli intermediari partecipanti, rientranti nelle seguenti categorie di censimento: rischi
autoliquidanti, rischi a scadenza, rischi a revoca. Gli intermediari sono tenuti a inviare le informazioni
richieste per ciascun nominativo per il quale, alla fine del trimestre di riferimento, la somma dell'accordato o
dell' utilizzato dei suddetti finanziamenti segnalata alla Centrale dei rischi sia pari o superiore a 75.000 euro.
2). Per tutti i finanziamenti oggetto della rilevazione in essere alla fine del trimestre, gli intermediari
segnalano numeri e competenze; le competenze vanno distinte in interessi e in commissioni e spese. Sulla
base dei dati rilevati, i tassi di interesse pubblicati nelle tavole statistiche vengono calcolati come media
ponderata dei tassi effettivi applicati alla clientela - escludendo le operazioni a tasso agevolato - secondo la
formula:
t(%) = (competenze*365)/Numeri computistici
Detta formula, è identica a quella di cui sub ….. e per renderla effettiva in termini di tasso di interesse o la si
sottopone a capitalizzazione come sub …. oppure al denominatore si considerano i NUMERI DI PURO
CAPITALE.”
i) E’ opinione di chi scrive che la Banca D’Italia ha fatto bene ad avvertire con le sue Istruzioni che:
i.1) “Ai sensi della legge il calcolo del tasso deve tener conto delle commissioni, remunerazioni
a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all’erogazione
del credito” (cfr. paragrafo C4 istruzioni per la RILEVAZIONE del Tasso Effettivo
Globale Medio ai sensi della Legge sull’Usura),
e che
i.2) resta ferma “la competenza esclusiva della magistratura nella valutazione dei casi
concreti” (cfr. Lettera Banca D’Italia ai Capi delle Filiali del 2/12/2005 N° 1166966
confermata con la lettera n° 1273507 del 28/11/2008 indirizzata alla SOS UTENTI sopra
riprodotta).
j) E la Magistratura, nel grado della Suprema Corte di Cassazione, II sez. Penale, con sentenze del
19\2\2010, N° 12028, e del 14\5\2010 N° 28743, conferma sostanzialmente tutto quanto sopra
rappresentato.
Pertanto, i Magistrati non possono che confermare, a loro volta, le sacrosante regole
matematiche che detta scienza ha statuito per calcolare un tasso di interesse effettivo e che agli
stessi spetta applicare e fare applicare attraverso i loro Consulenti d’Ufficio e, soprattutto, valutare
la volontarietà o meno dell’abuso sulle CMS. Ciò alla luce anche della citata circolare ex art. 51
TUB volto a disciplinare il criterio e la formula di calcolo dei tassi di interesse bancari
comprendenti anche le CMS.
Al fine di facilitare la ricerca della verità contabile si articola di seguito un possibile quesito da
porre al CTU.
“Determini il CTU, ai sensi dell’art. 644 C. P., il tasso di interesse annuo effettivo,
trimestralmente praticato a carico della ditta ……, a valere sui rapporti creditizi intrattenuti con la
BANCA …….., riconducibili al C\C N° ……………… e N° ……………… ed altri agli stessi
eventualmente collegati, calcolando il costo effettivo del prestito di puro capitale utilizzato, depurato
da ogni onere e capitalizzazione sin dall’inizio di ogni singolo rapporto, secondo la metodologia di
computo previsto dagli articoli 116, comma 3° , lettera c, e 122, comma 2°, del d.Lgs N° 385/1993
(TUB) e di cui al D M. 8\7\1992 (emesso in applicazione della Legge N° 154\1992) la cui formula
risulta espressa anche nelle ISTRUZIONI
EMANATE DALLA BANCA D’ITALIA PER LA
RILEVAZIONE DEI TASSI MEDI, nell’edizione febbraio 2006, paragrafo C3, lettera b) o formula
equivalente derivata da quella utilizzata dalla stessa Banca D’Italia per la determinazione dei tassi
attivi pubblicati sul suo Bollettino statistico trimestrale e specificato al paragrafo 2.3 dell’appendice
metodologica (cfr, ad es. Bollettino N° I del 2010, pag. 149 ), e conformemente alla Sentenza della
Suprema Corte di CASSAZIONE, II Sezione Penale, N° 12028 del 19\2\2010 e n° 28743 del
14\5\2010.
Nella determinazione del tasso di interesse effettivo il CTU consideri i NUMERI di PURO
capitale,ovvero privi di ogni addebito di oneri collegati al credito concesso e privi di ogni
capitalizzazione, oppure il solo PURO CAPITALE.
Dica il CTU se il tasso come sopra determinato sia superiore al tasso soglia trimestralmente vigente
così come pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ex comma 4°, art. 2, Legge N° 108/1996.
Verifichi il CTU anche la sussistenza delle condizioni (difficoltà economiche e finanziarie,
applicazione di Commissioni e spese divergenti rispetto a quanto pattuito) di cui al 3° comma dell’art.
644 C. P. e, se riscontrate, confronti i tassi effettivi calcolati con i soli tassi medi di cui al primo
comma dell’art. 2 della Legge N° 108\1996. e dica se vi sia stato supero oppure no.
Quantifichi il CTU ex 2° comma art. 1815 C. C. gli importi usurari addebitati nelle varie ipotesi di
accertamento ivi compresa quella della pattuizione usuraria.
Dica altresì il CTU a chi può essere riconducibile formalmente e\o di fatto la rappresentazione
usuraria sugli estratti conto bancari.
Riscontri il CTU se le pattuizioni contrattuali riferibili ai rapporti di conto corrente oggetto di causa
siano correttamente espresse ex art. 117, commi 1°, 4° e 6°, D.Lgs n°385\1993 e in caso di
contravvenzione al comma 1° ridetermini il saldo senza alcun onere, tranne i Bolli, in caso di
contravvenzione ai commi 4° oppure 6° ridetermini il saldo seguendo la prescrizione del comma 7°,
lettere a) e b), del medesimo D.Lgs N° 385\1993 (TUB).
Riferisca il CTU ogni altro elemento utile ai fini dell’indagine avvalendosi della facoltà di
acquisizione di ogni documento contrattuale e contabile ritenuto necessario.
Quanto precede, affinchè le risultanze USURARIE nei rapporti Bancari non risultino impunite
infliggendo così alle Parti Offese pene peggiori che se fossero stati autori del reato.
Ortona, 15\11\2010
(Gennaro Baccile)
Perito esperto in contenzioso bancario
Portavoce Nazionale e Presidente Onorario SOS UTENTI
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