I quaderni di Approfondimenti di contabilità e gestione degli enti locali Direzione scientifica di: E. D'Aristotile 7 Giugno 2012 LA TRASPARENZA NELLA DISCIPLINA DEI CONTRATTI PUBBLICI Manuela Galassi Supplemento del periodico telematico www.paweb.it QUADERNI DI PAWEB - N.7 - Giugno 2012 LA TRASPARENZA NELLA DISCIPLINA DEI CONTRATTI PUBBLICI I quaderni di Approfondimenti di contabilità e gestione degli enti locali Direzione scientifica di: E. D'Aristotile LA TRASPARENZA NELLA DISCIPLINA DEI CONTRATTI PUBBLICI Manuela Galassi Supplemento del periodico telematico www.paweb.it QUADERNI DI PAWEB - N. 7/2012 LA TRASPARENZA NELLA DISCIPLINA DEI CONTRATTI PUBBLICI L’autore Manuela Galassi – Specialista in Studi sull'Amministrazione Pubblica, svolge la propria attività presso l'ufficio tecnico di un Comune dell'Emilia-Romagna occupandosi di appalti pubblici. Collabora con alcune riviste in ambito amministrativo QUADERNI DI PAWEB Approfondimenti di contabilità e gestione degli Enti Locali Supplemento mensile del periodico telematico www.paweb.it Direttore Scientifico E. D’ARISTOTILE Proprietario editore CEL Servizi s.r.l. Via Ognissanti,17 – 66100 Chieti www.paweb.it - e mail: [email protected] ©Tutti i diritti sono riservati Riproduzione vietata Questo numero è stato chiuso in redazione il 15 giugno 2012 I testi dei provvedimenti pubblicati nel presente Quaderno non sono ufficiali. Per gli atti normativi, l’unico testo che fa fede è quello pubblicato a mezzo stampa sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Ogni autore è responsabile del contenuto del proprio elaborato e di eventuali diritti di terzi. Per eventuali collaborazioni e/o/ contributi scrivere [email protected] www.paweb.it LA TRASPARENZA NELLA DISCIPLINA DEI CONTRATTI PUBBLICI 1 LA TRASPARENZA NELLA DISCIPLINA DEI CONTRATTI PUBBLICI Approfondimenti................................................................................................................2 1.1 La trasparenza amministrativa ...................................................................................3 1.1.1 Il Principio di Trasparenza amministrativa ..............................................................3 1.1.2 Il Principio di Pubblicità ...........................................................................................5 1.1.3 Trasparenza, Pubblicità e linguaggio amministrativo ..............................................6 1.1.4 I riferimenti normativi ...............................................................................................7 1.2 La Trasparenza in fase anteriore alla gara ................................................................9 1.2.1 La pubblicità dell’indizione della gara ......................................................................9 1.2.2 Il Principio di parità di trattamento e Principio di non discriminazione ...................12 1.2.3 Favor partecipationis e par condicio......................................................................14 1.2.4 Tassatività delle cause di esclusione ....................................................................15 1.2.4.1 Violazione di norme........................................................................................17 1.2.4.1.1 Il principio del soccorso istruttorio ..........................................................17 1.2.4.1.2 La cauzione provvisoria e quella definitiva .............................................18 1.2.5 Il principio di eterointegrazione del bando .............................................................19 1.2.6 Riferimenti normativi..............................................................................................20 1.3 La Trasparenza durante la fase di gara....................................................................21 1.3.1 Considerazioni preliminari .....................................................................................21 1.3.2 Le fonti normative..................................................................................................22 1.3.3 I profili problematici della pubblicità delle gare ......................................................24 1.3.4 La pubblicità della gara nei settori speciali e nei cottimi fiduciari...........................26 1.3.5 L’apertura dell’offerta tecnica e il principio di pubblicità.........................................27 1.3.6 L’avvicendamento delle fasi di valutazione delle offerte…………………………….29 1.4 La trasparenza in fase successiva alla gara............................................................31 1.4.1 La pubblicità successiva alla gara .........................................................................31 1.4.2 La disciplina delle comunicazioni ..........................................................................32 1.5 La Direttiva Ricorsi – D.Lgs 53/2010 ........................................................................33 1.5.1 Avviso volontario per la Trasparenza preventiva...................................................33 1.5.2 La nuova disciplina delle comunicazioni ex art. 79................................................34 1.5.2.1 Le modalità operative: utilizzo del fax …………………………………………...34 2 QUADERNI DI PAWEB – N. 7/2012 Approfondimenti www.paweb.it LA TRASPARENZA NELLA DISCIPLINA DEI CONTRATTI PUBBLICI 3 1.1. La trasparenza amministrativa 1.1.1. Il principio di Trasparenza Amministrativa Nel corso dell’ultimo decennio, accanto ai principi costituzionali regolatori dell’azione amministrativa quali la legalità, l’imparzialità e la buona amministrazione1, dottrina e giurisprudenza hanno individuato il principio di trasparenza, destinato a ridefinire in chiave democratica il rapporto tra amministrati ed amministratori, trasformando i cittadini da meri spettatori a protagonisti dell’operato dei pubblici poteri. Il riconoscimento nell’ordinamento giuridico del principio di trasparenza, anche se nella pratica era già rinvenibile, è avvenuto grazie al legislatore del 2005, legge n. 15, riformatore della legge n. 241 del 7 agosto 1990, che ha inserito tale istituto all’art. 1, comma 1, della legge sul procedimento amministrativo tra i principi guida dell’azione amministrativa. Secondo autorevole dottrina la trasparenza dell’azione amministrativa “costituisce un’esigenza assolutamente fondamentale degli ordinamenti democratici, ponendosi come strumento indispensabile a realizzare un effettivo e diretto rapporto tra governanti e governati, per il fatto di consentire a questi ultimi una più consapevole partecipazione all’operato dei pubblici poteri ed un più pieno controllo della relativa rispondenza agli interessi sociali ed ai precetti legislativi e costituzionali”2. La nozione di trasparenza riferita all’attività amministrativa, così come sopra enunciata, evoca la nota immagine, proposta a quanto pare per la prima volta da Filippo Turati, della Pubblica Amministrazione “casa di vetro”, all’interno della quale al fine di promuove e sostenere un controllo capillare dal basso dell’azione amministrativa e avendo quale obiettivo la garanzia del massimo grado di correttezza ed imparzialità, tutto è sempre e costantemente visibile3: quindi, trasparenza intesa come strumento per un fine superiore qual’è il controllo democratico, ma al contempo obiettivo da raggiungere per la Pubblica Amministrazione. In questo senso, per trasparenza si intende una sorta di stato finale di una evoluzione/trasformazione a cui la Pubblica Amministrazione deve tendere obbligatoriamente, per tramutarsi da luogo ove tutto “si cela” a “casa di vetro”, dove la regola generale è la messa a disposizione del cittadino di tutte le informazioni, rese in un linguaggio comprensibile, necessarie per realizzare quel fine superiore di controllo sull’operato della pubblica amministrazione, che costituisce la base delle moderne democrazie, indirizzato a verificare che l’azione sia conforme agli interessi sociali ed ai precetti costituzionali. In altri termini, l’azione pubblica da sempre barricata dietro a burocrazia e divieti, diretti quasi a costituire una sorta di muro invalicabile, diventa visibile ed accessibile dal cittadino. In base a questa logica, quindi, la trasparenza viene intesa quale: Art. 97 Costituzione: I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’azione amministrativa. 2 Sandulli M.A., Accesso alle notizie e ai documenti amministrativi (voce), in EdD, Agg. IV, 2000, 1. 3 Giuseppe Napolitano, Manuale di diritto amministrativo, Matelica (MC), Halley editrice, 2008, p. 32 ss. 1 4 QUADERNI DI PAWEB – N. 7/2012 • conoscibilità degli atti e dei documenti amministrativi che si contrappone a tutto ciò che si occulta per favorire interessi personali e di gruppo, configurandosi come esigenza di chiarezza, di comprensibilità, di non equivocità di una struttura e del suo agire, anche al fine di garantire l’affidamento dei cittadini, nonché l’imparzialità, il buon andamento e la legalità dell’azione amministrativa. • possibilità per il cittadino di confrontarsi con la pubblica amministrazione senza remore, ostacoli né impedimenti, nella consapevolezza che l’azione espressiva dei poteri si risolverà sempre in una valutazione serena e non impropriamente condizionata della posizione vantata dal cittadino e ciò, soprattutto ed in particolar modo, quando la posizione di interesse del singolo si sovrapponga a quella di un altro, ovvero di altri consociati, tanto da essere posta in concorrenza con le posizioni di interesse vantate da costoro. • certezza che la selezione, tra più posizioni di eguale interesse, sia svolta nel modo più chiaro, non predeterminato e paritario possibile e che l’interesse selezionato sia effettivamente corrispondente a quello che avrebbe dovuto prevalere con riferimento alla mission che l’amministrazione sta svolgendo nel momento in cui realizza la selezione. In materia di appalti tutto questo si realizza attraverso l’applicazione concreta e corretta dei principi del favor partecipationis e della par condicio tra ditte concorrenti4. La trasparenza, così come si evince da quanto sopra esposto, non si configura come un mero istituto giuridico, bensì quale modo di essere dell’amministrazione, ovverosia un obiettivo da raggiungere con l’ausilio di diversi mezzi, strumenti direttamente o indirettamente finalizzati alla sua realizzazione: il diritto di accesso, la pubblicità, la motivazione degli atti, la partecipazione al procedimento amministrativo... . Sono diverse e differenti le azioni che la P.A. deve introdurre nel suo agire ed implementare nella sua organizzazione per arrivare alla meta della trasparenza. Molte volte il concetto di trasparenza viene svuotato di contenuto o confuso con la pubblicità o col diritto di accesso, ma questi ultimi altro non sono che meri strumenti della trasparenza, che ha portata ben più ampia ed abbraccia l’intera essenza della P.A.. “La trasparenza è pertanto un quid pluris sia rispetto alla pubblicità che allo stesso diritto di accesso, prescrivendo all’amministrazione il dovere di agire correttamente, al di là delle mere prescrizioni formali della norma, nella consapevolezza che la democrazia ha bisogno di un’esplicitazione comprensibile del potere”5. Identificandosi con il modo di essere dell’amministrazione, la trasparenza amministrativa è suscettibile di diverse interpretazioni derivanti a loro volta da differenti modi di intendere il ruolo dell’amministrazione nella società ed il suo rapporto con i cittadini, perché quello di trasparenza amministrativa è un concetto eminentemente relazionale6. In sostanza, sinteticamente col termine trasparenza amministrativa si fa riferimento ad un insieme di istituti e di norme in un continuo divenire, che hanno quale punto comune l’essere fonte di ispirazione Cfr. in termini Stefano Toschei, L’ambiguo significato del termine “trasparenza” e le suggestioni prodotte (anche nella disciplina dell’accesso ai documenti amministrativi) dal c.d. decreto Brunetta, in Comuni d’Italia, n. 4, 2010, p. 12 ss. 5 Cfr. in termini Francesco Manganaro, L’evoluzione del principio di trasparenza amministrativa in www.astrid-online.it. 6 Cfr. in termini Gregorio Arena, Trasparenza amministrativa (voce), in Dizionario di diritto pubblico, a cura di S. Cassese, Milano, Milano, Giuffrè, 2006 p. 5945 ss. 4 www.paweb.it LA TRASPARENZA NELLA DISCIPLINA DEI CONTRATTI PUBBLICI 5 del corretto agire dell’amministrazione, il quale deve essere indirizzato a soddisfare i principi di rango costituzionali di imparzialità e buon andamento dettati dall’art. 97 della Costituzione. Il principio di trasparenza nel settore degli appalti pubblici viene inizialmente desunto dalla normativa comunitaria, in tema di tutela della concorrenza, che vuole garantire la par condicio tra gli operatori economici che partecipano alle gare ad evidenza pubblica, anche attraverso lo svolgimento trasparente delle gare stesse; la trasparenza in questo senso si identifica come visibilità del procedimento che si realizza anche attraverso la pubblicità delle fasi procedimentali. 1.1.2. Il principio di Pubblicità Il principio di Pubblicità dell’azione amministrativa è riconducibile direttamente al disposto di cui all’art. 97 della Costituzione e trova espressa collocazione, grazie al legislatore di riforma del 2005, nel comma 1 dell’art. 1 della legge n. 241 del 1990 fra i criteri guida dell’azione amministrativa. L’istituto in questione impone alla P.A. di rendere visibile, conoscibile e controllabile dall’esterno il proprio operato, da realizzarsi mediante diverse modalità individuate di volta in volta dal legislatore che contestualmente ne identifica l’oggetto della pubblicazione. La legge n. 241 del 1990 nel sancire la trasformazione del cittadino da suddito destinatario di atti autoritativi unilaterali in cittadino portatore dell’interesse pretensivo al conseguimento di prestazioni e servizi, ha dato la stura al capovolgimento dei rapporti di forza tra segretezza e pubblicità dell’attività amministrativa, forgiando un sistema inedito, nel quale, a differenza del passato, la pubblicità diviene la regola mentre la segretezza viene relegata al ruolo di eccezione7. Il principio di pubblicità, come segnalato più volte dalla giurisprudenza, costituisce un corollario del principio di trasparenza. Non può esserci vera trasparenza se non attraverso la messa in pubblicità dell’azione amministrativa. Sono da ricondurre al criterio di pubblicità ai sensi della legge n. 241 del 1990 le seguenti azioni: 1) l’obbligo di rendere noto il termine entro il quale deve essere concluso il procedimento; 2) l’obbligo di rendere pubbliche le disposizioni adottate dalle amministrazioni in merito alla determinazione dell’unità organizzativa responsabile dell’istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell’adozione del provvedimento finale; 3) l’obbligo di comunicare l’unità organizzativa competente ed il nominativo del responsabile del procedimento; 4) l’obbligo di consentire agli interessati l’accesso ai documenti amministrativi. Anche in altri ambiti normativi si riscontrano obblighi di pubblicità per le pubbliche amministrazioni; a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo è possibile indicare: 1) l’art. 21 della legge n. 69 del 2009 che prevede l’obbligo di pubblicazione sul sito internet alcune informazioni concernenti il personale dirigente e non della P.A. e segnalato alla voce “Trasparenza”; 2) l’art. 6, comma 1 lett, b), del decreto legge n. 70 del 2011 “Decreto Sviluppo”, che al fine di un’ulteriore semplificazione degli adempimenti burocratici impone alle P.A. di pubblicare sul proprio sito istituzionale l’elenco degli atti e documenti necessari per ottenere provvedimenti amministrativi; 3) l’obbligo di pubblicare sul sito Cfr. in termini Francesco Caringella, Corso di Diritto Amministrativo – Profili sostanziali e processuali, Milano, Giuffrè Editore S.p.A., 2011, pp. 2413 e ss. 7 6 QUADERNI DI PAWEB – N. 7/2012 internet gli incarichi professionali affidati a soggetti esterni (art. 3, comma 54, della legge n. 244 del 2007); l’art. 32 della legge n. 69 del 2009 che impone alle P.A. l’obbligo dell’albo pretorio on-line. 1.1.3. Trasparenza, Pubblicità e linguaggio amministrativo Spesso si riscontra l’errata tendenza di identificare la nozione di pubblicità con quella di trasparenza, ma, come anticipato in precedenza, i due concetti non sono coincidenti, in quanto il primo è un mero stato di fatto dell’atto consistente nella conoscibilità o meglio potenzialità di conoscenza, ma non ancora conoscenza vera e propria e dunque neppure comprensione dell’atto stesso, mentre la trasparenza è chiarezza, conoscenza e comprensibilità dell’azione amministrativa, nonché in ultima analisi controllo. Il principio di pubblicità trasfuso alla pubblica amministrazione impone che l’attività sia sempre conoscibile esternamente e che l’azione amministrativa sia sempre resa in modo chiaro, certo e semplice. La trasparenza, invece, costituisce l’effettiva operazione di trasformazione delle informazioni in un linguaggio semplice ed accessibile; appare, dunque, come il risultato al cui raggiungimento concorrono diversi strumenti, dalla pubblicazione degli atti, alla partecipazione al procedimento, dall’accesso ai documenti amministrativi alla possibilità del destinatario di assistere al compimento dell’atto8, nonché nella motivazione del provvedimento al fine di accrescere la possibilità di comprensione al cittadino, che legge il documento, dell’agire pubblico, onde potergli permettere, eventualmente, di intraprendere azioni partecipative. In sostanza, la pubblicità è assolta con la messa a disposizione al cittadino delle informazioni concernenti l’attività amministrativa, mentre la trasparenza è assicurata fornendo allo stesso cittadino chiavi di lettura che permettano alle informazioni pubblicizzate di sposarsi col linguaggio conosciuto, comune ed abituale. Come ovvio, non tutti i soggetti coinvolti in un procedimento hanno lo stesso grado d’incidenza sull’esercizio del potere, poiché influisce il diverso livello di istruzione, le capacità economiche, le specifiche conoscenze tecniche; né tutti i destinatari dei provvedimenti hanno la stessa capacità di comprensione della motivazione di un provvedimento amministrativo9. E’ assolutamente da evitare la pubblicità di informazioni che restino, data la complessità del linguaggio, conoscenza limitata ai burocrati o ad operatori del settore pubblica amministrazione. In caso contrario, il principio di pubblicità sarebbe soddisfatto, ma non quello di trasparenza che rimarrebbe schiacciato da un linguaggio utilizzato più per occultare che per mostrare, col rischio di avviarsi in un percorso che riporta a vecchie concezioni della P.A. in chiave burocratica, piuttosto che al nuovo disegno della P.A. voluta dal legislatore. In questo senso trasparenza si contrappone a burocrazia. Per ovviare a questi inconvenienti il legislatore è intervenuto per garantire la trasparenza attraverso modalità solo apparentemente non giuridiche, quali la semplificazione del linguaggio amministrativo Cfr. in termini Andrea Gandino, Sulla pubblicità delle sedute di gara: riflessioni a margine della trasparenza amministrativa nel Codice dei Contratti Pubblici (e non solo), in Foro amministrativo TAR, n. 4, Anno 2009, p. 1276 ss. 9 Cfr. in termini Francesco Manganaro, op. cit.. 8 www.paweb.it LA TRASPARENZA NELLA DISCIPLINA DEI CONTRATTI PUBBLICI 7 emanando Codici di stile o direttive sul linguaggio amministrativo. In questo modo trasparenza acquisisce il significato di semplificazione del linguaggio amministrativo10. Nel settore degli appalti pubblici questo si traduce nella predeterminazione di criteri selettivi, espressi in modo chiaro, semplice ed obiettivo per una corretta aggiudicazione che assicurano una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza, garantendo il controllo del processo decisionale dell’amministrazione in un percorso evolutivo che dalla stato di conoscibilità potenziale, cui è preordinato il principio di pubblicità, conduce in maniera fluida alla conoscenza vera e propria ed alla comprensione11. Quindi, la trasparenza è principio eccedente quello di pubblicità ed informa di sé l’azione complessiva della Pubblica Amministrazione12. Nella materia degli appalti pubblici il principio di pubblicità si realizza ex ante con la pubblicazione del bando di gara, durante con la pubblicità delle operazioni di gara ed, infine, ex post con la comunicazione e gli avvisi sugli esiti. Aspetti che saranno approfonditi nel proseguo del presente lavoro di studio. 1.1.4. I riferimenti normativi L’art. 1, comma 1, della legge n. 241 del 1990, nel testo vigente a seguito delle modifiche operate prima con la legge n. 15 dell’11 febbraio 2005 e successivamente con la legge n. 69 del 18 luglio 2009, dispone che “l’attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza”. Con la scelta operata dal legislatore di riforma del 2005, “la trasparenza” e, più in generale, il principio di pubblicità dell’azione amministrativa cessano di essere finalità strettamente connesse alla garanzia dello svolgimento imparziale dell’attività amministrativa (e a quella dell’esercizio del diritto di accesso in capo a “chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti”, ex art. 22, comma 1, della legge n. 241 del 1990), per essere elevati, con l’art. 1, comma 1, della legge n. 15 del 2005, a “principio generale dell’attività amministrativa”, vincolante – oltre che per le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici nazionali – per le regioni e gli enti autonomi della Repubblica, unitamente al principio di legalità e “ai principi dell’ordinamento comunitario”13. L’articolo 2 nel testo vigente del Codice dei Contratti, decreto legislativo n. 163 del 2006, dispone al comma 1 che “l’affidamento deve altresì rispettare i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché quello di pubblicità” ed al successivo comma 3 che “per quanto non espressamente previsto nel presente codice, le procedure di affidamento e le altre attività amministrative in materia di contratti pubblici si espletano nel rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo di cui alla legge n. 241 del 1990 e s.m.i.”. Il Cfr in termini Francesco Manganaro, op. cit. Cfr. in termini Andrea Gandino, op. cit., p. 1276 ss. 12 Cfr. in termini Francesco Manganaro, L’evoluzione del principio di trasparenza amministrativa in www.astrid-online.it. 13 Cfr. in termini Silvio Gambino, Il diritto di accesso. La nuova disciplina legislativa (Legge n. 15/2005) alla luce della revisione costituzionale del Titolo V, in www.federalismi.it. 10 11 8 QUADERNI DI PAWEB – N. 7/2012 legislatore, quindi, richiama per la fase squisitamente pubblicistica, non già solo i principi, ma specificamente le disposizioni sul procedimento amministrativo di cui alla legge n. 241 del 1990, quale disciplina residuale idonea a colmare gli eventuali interstizi della regolamentazione settoriale14. Inoltre, occorre sottolineare che il legislatore fissa principi generali al cui rispetto le pubbliche amministrazioni devono tendere in fase di affidamento ed esecuzione di appalti pubblici, indipendentemente dalla tipologia di procedura di scelta del contraente individuata e dell’importo dell’appalto stesso, in quanto i principi stessi, essendo generali, hanno portata illimitata. Nei considerato a preambolo della Direttiva 2004/18/CE è evidenziato che “l’aggiudicazione degli appalti negli Stati membri … è subordinata al rispetto dei principi del trattato ed in particolare ai principi della libera circolazione delle merci, della libertà di stabilimento e della libera prestazione di servizi, nonché ai principi che ne derivano quali i principi di parità di trattamento, di non discriminazione, di riconoscimento reciproco, di proporzionalità e di trasparenza” e nell’art. 2 della stessa direttiva si dispone che “le amministrazioni aggiudicatrici trattano gli operatori economici su un piano di parità, in modo non discriminatorio e agiscono con trasparenza”. Inoltre, l’art. 10 della Direttiva 2004/17/CE “Principi per l’aggiudicazione degli appalti” dispone che “gli enti aggiudicatori trattano gli operatori economici su un piano di parità ed in modo non discriminatorio e agiscono con trasparenza.” Da quanto sopra esposto, si evince come entrambi gli ordinamenti, nazionale e comunitario, riconoscono il principio di trasparenza: • per l’Unione Europea l’istituto si colloca accanto a quelli di “parità di trattamento e di non discriminazione, che, nella prospettiva comunitaria finalizzata ad assicurare la massima apertura degli appalti pubblici alla concorrenza, rappresentano un unicum inscindibile”15. Secondo orientamento giurisprudenziale sul versante comunitario, il principio generale della trasparenza delle amministrazioni è enunciato con enfasi, ma, nella sua ampiezza e generalità, esso indica una regola che attiene, nel complesso alla esigenza di definire preventivamente le modalità di valutazione delle offerte e di garantire, ex post, la leggibilità delle decisioni assunte dalla stazione appaltante16, al fine del rispetto dei principi del favor partecipationis e della par condicio; • per l’Italia il principio della trasparenza è elevato a criterio a cui deve obbligatoriamente ispirarsi l’attività amministrativa, nonché istituto che trae la propria origine dai dettati costituzionali di cui all’art. 97, figlio del più ampio concetto di “imparzialità e buon andamento” della pubblica amministrazione. Andrea Gandino, op.cit., p. 1276 ss. Andrea Gandino, op. cit. 16 Sentenza Consiglio di Stato, sezione V, sentenza n. 4520 del 2010. 14 15 www.paweb.it LA TRASPARENZA NELLA DISCIPLINA DEI CONTRATTI PUBBLICI 9 1.2. La trasparenza in fase anteriore alla gara 1.2.1. La pubblicità dell’indizione della gara La tutela e la valorizzazione della concorrenza costituiscono uno dei principi fondamentali del Trattato istitutivo della Comunità Europea e di conseguenza i principi che ne derivano quale la parità di trattamento, la non discriminazione, la trasparenza e la pubblicità, beneficiano dall’ordinamento comunitario di uguale riconoscimento. Costituisce orientamento giurisprudenziale comunitario che i principi di parità di trattamento e di non discriminazione sulla base della nazionalità comportano per l’amministrazione aggiudicatrice l’obbligo del rispetto del principio di trasparenza, che si traduce nella garanzia, a favore di ogni potenziale offerente, di un adeguato livello di pubblicità che consenta l’apertura del mercato alla concorrenza, nonché il controllo sull’imparzialità delle procedure di aggiudicazione17, principio questo racchiuso nel cosiddetto favor partecipationis. Per i giudici europei “il principio di parità di trattamento tra gli offerenti ha lo scopo di favorire lo sviluppo di una concorrenza sana ed efficace tra le imprese che partecipano ad un appalto pubblico, impone che tutti gli offerenti dispongano delle stesse possibilità nella formulazione dei termini delle loro offerte ed implica, quindi, che queste siano soggette alle medesime condizioni per tutti i competitori. Il principio di trasparenza ha fondamentalmente lo scopo di eliminare i rischi di favoritismo ed arbitrarietà da parte dell’autorità aggiudicatrice ed implica, quindi, che tutte le condizioni e le modalità della procedura di aggiudicazione siano formulate in maniera chiara, precisa ed univoca nel bando di gara o nel capitolato d’oneri, in modo che, da un lato, si permetta a tutti gli offerenti ragionevolmente informati e normalmente diligenti di comprenderne l’esatta portata e d’interpretarle allo stesso modo e, dall’altro, all’autorità aggiudicatrice di essere in grado di verificare effettivamente se le offerte degli offerenti rispondano ai criteri che disciplinano l’appalto in questione.”18 Nell’ordinamento italiano il principio della parità di trattamento e quello del divieto di discriminazione sono direttamente riconducibili al principio di imparzialità dettato dall’art. 97 della Costituzione, il quale esprime il divieto per l’amministrazione di effettuare, durante l’esercizio della sua azione amministrativa, diretta alla realizzazione di interessi pubblici, ingiustificati favoritismi fra i soggetti coinvolti. Quanto sopra esposto si traduce nell’obbligo per le amministrazioni aggiudicatrici di pubblicare un bando di gara, ex art. 64 del Codice dei Contratti Pubblici, e nella necessità che l’amministrazione pubblica proceda alla valutazione delle offerte degli operatori economici in modo imparziale comportando, di conseguenza, l’obbligo di predeterminare i criteri di valutazione delle offerte in modo chiaro, obiettivo e non equivoco. Corte di Giustizia CE sentenza 13 ottobre 2005, C-458/03; I sentenze 27 novembre 2001, cause riunite C-285/99 e C-286/99, Lombardini e Mantovani, e 19 giugno 2003, causa C-315/01; sentenze 18 giugno 2002, causa C-92/00, HI e 12 dicembre 2002, causa C-470/99, Universale-Bau. Corte di Giustizia CE sentenza 13 ottobre 2005, C-458/03. 18 Corte di Giustizia, sentenza 29 Aprile 2004 C-496/99. 17 10 QUADERNI DI PAWEB – N. 7/2012 L’art. 66 del Codice dei contratti pubblici prevede dettagliatamente quali devono essere le modalità di pubblicazione del bando di gara e degli avvisi. Costituisce orientamento giurisprudenziale che “le regole contenute nella lex specialis di una gara vincolano non solo i concorrenti, ma anche la stessa Amministrazione, che non conserva alcun margine di discrezionalità nella loro concreta attuazione, non potendo disapplicarle neppure nel caso in cui talune di esse risultino inopportunamente o incongruamente formulate, salva la sola possibilità di far luogo, nell’esercizio del potere di autotutela, all’annullamento del bando. Il rigore formale che caratterizza la disciplina delle procedure di gara risponde, per un verso, ad esigenze pratiche di certezza e celerità, e per altro verso alla necessità di garantire l’imparzialità dell’azione amministrativa e la parità di condizioni tra i concorrenti, da ciò scaturendo la conseguenza che solo in presenza di una equivoca formulazione della lettera di invito o bando di gara può ammettersi una interpretazione diversa da quella letterale”19. La stazione appaltante che, successivamente alla pubblicazione del bando di gara volesse variare qualche aspetto della lex specialis deve procedere alla pubblicità delle rettifiche nelle medesime forme attraverso le quali è stata data pubblicazione al bando, pena la non efficacia delle modifiche apportate. Tale statuizione è espressione del principio di reciproca correttezza che deve improntare i rapporti tra stazione appaltante ed imprese partecipanti alla selezione, correttezza idonea a fondare l’affidamento del privato. In caso contrario, il comportamento dell’amministrazione non sarebbe nemmeno rispettoso dei principi di trasparenza e di corretta partecipazione alle gare20. Per il Consiglio di Stato21 quando viene in questione un’attività di rilevanza economica oggetto di un contratto da stipulare con una pubblica amministrazione, devono sempre applicarsi le regole della Comunità europea sulla concorrenza ed, in particolare, gli obblighi di parità di trattamento e di trasparenza, in quanto ogni interessato ha diritto di avere accesso ad informazioni adeguate prima che venga attribuito un appalto pubblico, di modo che, se lo avesse desiderato, sarebbe stato in grado di manifestare il proprio interesse a conseguirlo. In conclusione, trasparenza e pubblicità devono essere date alla notizia dell’indizione della procedura di affidamento; imparzialità e non discriminatorietà devono determinare le regole di conduzione di questa procedura. In sostanza, anche per le procedure che non richiedono la pubblicazione del bando di gara, ex art. 64 del Codice dei Contratti Pubblici, la giurisprudenza ritiene che si debba comunque dare avviso dell’avvio della procedura di scelta del contraente mediante azioni che rispettino il principio di trasparenza. Anche il Codice dei Contratti pubblici distingue fra la trasparenza sempre necessaria e la pubblicità qualche volta attenuata rispetto a quella richiesta per i contratti sopra soglia comunitaria. A riguardo, si evidenzia come, anche, l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici – Avcp, intervenuta recentemente al fine di fornire indicazioni inerenti la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ha osservato che la pubblicità viene considerata come un’esplicitazione del canone di trasparenza, senza la quale sarebbe difficoltoso sia realizzare il controllo ex post della regolarità dell’azione amministrativa sia garantire concretezza ed effettività al Cfr. Consiglio di Stato, sezione V, decisione 5282 del 19/9/2011 e n. 5075 del 2 agosto 2010. Cfr. Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza n. 3139 del 25 Maggio 2011. 21 Adunanza Plenaria n. 1 del 2008. 19 20 www.paweb.it LA TRASPARENZA NELLA DISCIPLINA DEI CONTRATTI PUBBLICI 11 principio di concorrenza: ne discende, quindi, che ove il legislatore non abbia previsto per le stazioni appaltanti l’obbligo di adottare necessariamente forme di pubblicità preventiva nella procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara è, tuttavia, necessario che ogni decisione a riguardo sia parametrata in funzione della tipologia di appalto e dell’ammontare dell’importo22. Ove la fonte normativa non risulti pienamente esaustiva sulle modalità di come debba avvenire il rispetto del principio di trasparenza, si ritiene che il vuoto normativo possa essere colmato da apposito atto regolamentare dell’amministrazione aggiudicatrice che tiene in considerazione sia dei principi guida indicati dalla normativa interna e comunitaria in materia, sia degli orientamenti giurisprudenziali nazionali e comunitari. Costituisce orientamento giurisprudenziale consolidato che il favore dell’ordinamento nazionale e comunitario è per una procedura ad evidenza pubblica e le disposizioni che derogano alla regola della gara, in quanto eccezionali rispetto ai principi che ne informano la materia, sono di stretta interpretazione. Ne deriva, quindi, la necessità di una valutazione rigorosa e puntuale circa la ricorrenza dei presupposti che giustificano la sottrazione dell’affidamento alla regola del confronto competitivo23. Cfr. Determinazione n. 8 del 14 dicembre 2011, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29-12-2011 recante “Indicazioni operative inerenti la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara nei contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria dopo le modifiche introdotte dal decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito in legge dalla legge 12 luglio 2011, n. 106”. 23 Cfr. Consiglio di Stato, sezione V, sentenza n. 4452 del 25 Luglio 2011. 22 12 QUADERNI DI PAWEB – N. 7/2012 1.2.2. Il Principio di parità di trattamento e Principio di non discriminazione Il principio di parità di trattamento, par condicio, corrisponde all’essenza delle direttive in materia di appalti pubblici e sta ad indicare che i concorrenti devono trovarsi su un piano di parità nel momento in cui essi preparano le loro offerte e quando l’amministrazione aggiudicatrice procede alla valutazione delle suddette offerte. Il principio della par condicio vieta non solo le discriminazioni palesi, ma anche qualsiasi forma di discriminazione dissimulata che mediante il ricorso ad altri criteri distintivi abbia in pratica le medesime conseguenze24. La stazione appaltante, quindi, allo scopo di favorire lo sviluppo di una concorrenza sana ed efficace tra gli operatori economici che partecipano ad un appalto pubblico, deve fare in modo che tutti gli offerenti dispongano delle stesse opportunità per la formulazione delle loro offerte e che le stesse offerte siano soggette ad uguali condizioni per ciascun competitore. Ne discende, di conseguenza, l’onere dell’amministrazione aggiudicatrice di indicare nella lex specialis e negli altri atti di gara i criteri sulla base dei quali avverrà la valutazione delle offerte e che questa menzione avvenga in maniera chiara, esaustiva e senza possibilità di dubbio significato. In particolare, le stazioni appaltanti: • per gli appalti da aggiudicare col criterio del prezzo più basso nel bando di gara stabiliscono quale sia la determinazione del prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara distinguendo fra contratti da stipulare a misura da quelli a corpo, nonché da quelli parte a corpo e parte a misura; • per gli appalti da aggiudicare col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa stabiliscono nel bando di gara i criteri di valutazione dell’offerta pertinenti alla natura, all’oggetto ed alle caratteristiche del contratto25. Inoltre, il bando elenca i criteri di valutazione e precisa la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi. Ove si ritenga che ciò sia impossibile per ragioni dimostrabili occorre indicare nel bando di gara e nel capitolato d’oneri l’ordine decrescente di importanza dei criteri26. Occorre soffermarci sull’analisi dell’ipotesi secondo la quale nelle gare d’appalto da aggiudicare col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa la commissione giudicatrice possa integrare e specificare i criteri previsti della lex specialis, a condizione che ciò non contrasti né con il principio di trasparenza, né con l’altro fondamentale principio della tutela della par condicio tra i concorrenti, con riferimento agli orientamenti interni e comunitari. Il diritto comunitario in linea di principio non osta a che la Commissione di gara attribuisca un peso relativo ai sub-elementi di un criterio di aggiudicazione precedentemente stabilito nella lex specialis a Corte di Giustizia, CE 3/6/1992, causa C-360/89. Il comma 1 dell’art. 83 del d.lgs. elenca, a titolo esemplificativo, alcuni criteri quali ad esempio il prezzo, la qualità, il pregio tecnico, le caratteristiche estetiche e funzionali, ecc… 26 Cfr. art. 83, commi 2 e 3 del D.lgs. 163/2006. 24 25 www.paweb.it LA TRASPARENZA NELLA DISCIPLINA DEI CONTRATTI PUBBLICI 13 condizione che: 1) non si vada a modificare i criteri di aggiudicazione dell’appalto definiti nel bando di gara; 2) la decisione di dettagliare i criteri non sia stata presa allo scopo di effettuare discriminazione fra i concorrenti; 3) la ripartizione non contenga elementi che se conosciuti al momento della preparazione delle offerte avrebbero influenzato le decisioni dell’operatore economico27. Il Codice dei Contratti all’art. 83, comma 4 primo periodo, prevede che sia il bando di gara per ciascun criterio di valutazione prescelto a definire, ove necessario, i sub-criteri e i sub-pesi o i sub-punteggi. Ad opera del decreto legislativo n. 152 del 2008 è stato abrogato l’ultimo periodo del comma 4, ove si prevedeva che fosse la Commissione Giudicatrice, prima dell’apertura delle buste contenenti le offerte, a fissare in via generale i criteri motivazionali a cui attenersi per attribuire a ciascun criterio e sub-criterio di valutazione il punteggio tra il minimo ed il massimo prestabiliti dal bando di gara. E’ necessario, nella sostanza, secondo i giudici amministrativi 28 assicurare “che la definizione dei criteri di valutazione delle offerte avvenga in un momento antecedente la redazione delle stesse da parte degli offerenti, assicurando così il rispetto del fondamentale principio di trasparenza su cui si regge tutto lo svolgimento della procedura selettiva”. Gli stessi giudici osservano come appaia evidente che l’orientamento comunitario risulti apparentemente più ampio rispetto alla norma interna. In altri termini, le decisioni della commissione di gara sono illegittime se modificano i criteri definiti nella lex specialis o se contengono elementi che, ove fossero stati noti prima della redazione/presentazione delle offerte avrebbero potuto influenzarne la preparazione29. Per i giudici di Palazzo Spada l’art. 83, comma 4, “porta all’estremo la limitazione della discrezionalità della Commissione nella specificazione dei criteri, escludendo ogni facoltà di integrare il bando e quindi facendo obbligo a quest’ultimo (cioè il bando) di prevedere e specificare gli eventuali sottocriteri”30. Una recente decisione dei giudici amministrativi31, in relazione all’intervenuta abrogazione dell’ultimo periodo del comma 4 ad opera del legislatore del 2008, sopra esplicitato in dettaglio, osserva come “anche se le modifiche recate …. in adempimento delle direttive comunitarie e della sentenza della Corte di Giustizia Ce del 24 gennaio 2008, in C-532/06, hanno limitato la discrezionalità della commissione di gara nel fissare i criteri motivazionali demandando al bando (o alla lettera di invito) la massima specificazione dei sub - criteri, sub - pesi e sub - punteggi, ciò non elimina, ma al contrario, accresce l’intensità dell’onere motivazionale da parte della commissione di gara in ordine alla corretta attribuzione dei punteggi stessi, in omaggio al principio della massima trasparenza e della par condicio”. Un’altra possibile violazione del principio di parità di trattamento, nonché di quello di non discriminazione è l’indicazione nella lex specialis di requisiti speciali ulteriori, rispetto a quelli individuati dalla legge, con l’unico scopo di precostituire situazioni di assoluto privilegio in favore di pochi soggetti o di determinare una preclusione insormontabile all’accesso al mercato di alcune imprese. La giurisprudenza ha osservato come la stazione appaltante, in sede di gara, ha facoltà di ampliare la sfera dei requisiti speciali, ma purché questi nuovi requisiti siano logici, adeguati, congrui, Cfr. Corte di Giustizia, sezione II, 24 novembre 2005, in C-331/04 . Corte di Giustizia, sentenza 24 Gennaio 2008, C-532/2006. Cfr. TAR Lazio, Latina, sezione I, sentenza n. 21/2011 29 Cfr. TAR Liguria, Genova, Sez. II, 25 Giugno 2009 n. 1538 – TAR Toscana, Sez. II, 24 Novembre 2010 n. 6619 – Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 1 Ottobre 2010 n. 7256. 30 Cfr. Consiglio di Stato, sezione IV, decisione 2189/2008 - Consiglio di Stato, sentenza n. 2861/2010. 31 Cfr. TAR Emilia-Romagna, Parma, sezione I, decisione n. 198/2011. 27 28 14 QUADERNI DI PAWEB – N. 7/2012 rispettosi della par condicio dei concorrenti e soprattutto non alterino la libera concorrenza, la quale costituisce un principio cardine dell’ordinamento nazionale e comunitario32. 1.2.3. Favor partecipationis e par condicio Un principio essenziale nelle pubbliche gare consiste nel favor partecipationis o principio della massima partecipazione, ossia nell’interesse pubblico all’ampliamento della platea delle imprese in gara. Il principio in questione deriva da due ordini di ragioni: una è consentire all’amministrazione di prendere in considerazione l’offerta più adatta alle proprie esigenze nell’ambito di un ventaglio più esteso di possibili soluzioni; l’altra vuole garantire al maggior numero di operatori economici, in possesso dei requisiti richiesti, l’accesso alla gara collegandosi direttamente al principio di tutela della concorrenza33. Il principio del favor partecipationis trova fondamento all’art. 46 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e si intrinseca nell’onere a carico della stazioni appaltanti di invitare, ove necessario, i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto di quanto presentato in sede di gara. Il principio della par condicio è inteso come la trasposizione in sede contrattuale dei canoni di imparzialità e buon andamento che devono ispirare l’attività amministrativa, così come nel paragrafo precedente dettagliato. In virtù di questo principio della parità di trattamento ove il bando di gara prescriva precisi oneri a carico degli aspiranti non è consentito all’amministrazione sanare la posizione di coloro che non vi adempiono, parificando la situazione a quella dei concorrenti che viceversa si sono attenuti alle prescrizioni contenute nella lex specialis. Quindi, i due concetti sembrano contrastanti in quanto da un lato il favor partecipanios favorisce una eventuale azione diretta a sanare la posizione del concorrente che non ha adempiuto alle prescrizioni del bando e al contrario la par condicio non ammette una simile ipotesi. Secondo orientamento giurisprudenziale consolidato si afferma che, dal momento che tutte le disposizioni che regolano lo svolgimento della gara sono contenute nel bando e negli altri atti di gara, le stesse costituiscono lex specialis, in presenza di equivocità delle e tra le clausole contenute nella legge speciale, in ossequio ai principi di buon andamento dell’azione amministrativa, di imparzialità e di buona fede, deve essere tutelato l’affidamento degli interessati in buona fede, mediante una interpretazione che favorisca la massima partecipazione alla gara e che sia conforme all’intento dell’amministrazione di ottenere le prestazioni richieste ad un prezzo più vantaggioso, nel rispetto della par condicio di tutti i concorrenti34. Al contrario, sempre secondo orientamento giurisprudenziale consolidato, nel caso in cui un bando di gara impone ai partecipanti determinati oneri formali deve ritenersi che si è inteso dare prevalenza al 32 33 Cfr. TAR Puglia, Bar, sez. I, sentenza 24 Aprile 2010 n. 1496. Cfr. in termini Aldo Carosi, I limiti all’applicazione del favor partecipationis, Diritto e pratica amministrativa, n. 1, 2006, p. 69 e ss. Cfr. Consiglio di Stato, sezione V, sentenza n. 82/2005 – Consiglio di Stato, sez. V, 1 aprile 2011 n. 2021 – Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 4981 del 5 Settembre 2011 - Consiglio di Stato, sez, III, sentenza n. 4665 del 4 Agosto 2011 - Consiglio di Stato, sezione V, sentenza n. 7403 del 12 ottobre 2010 – TAR Lazio, Sez. III, sentenza n. 85 dell’11/1/2011. 34 www.paweb.it LA TRASPARENZA NELLA DISCIPLINA DEI CONTRATTI PUBBLICI 15 principio di formalità collegato alla garanzia della par condicio che non può essere superato dall’apposto principio del favor partecipationis, che in tal caso recede35. In conclusione, la prevalenza di un principio rispetto all’altro è determinato dalle clausole contenute nella lex specialis e quindi, se una eventuale esclusione di un concorrente è determinata in base ad una clausola non chiara o equivoca il principio del favor partecipationis prevale; al contrario, ove la clausola è espressamente enunciata e disposta, pena la non ammissione, allora è la par condicio che si impone. Il delicato rapporto fra il principio della par condicio e del favor partecipationis, ovvero quando uno si impone e l’altro recede, emerge anche in relazione allo stato in cui viene presentata da parte degli operatori economici la documentazione in sede di gara. Ciò che rileva è il caso in cui la documentazione presentata non sia conforme ai requisiti indicati nella lex specialis: in questo caso si sostanzia la differenza fra l’integrazione e la regolarizzazione dei documenti presentati. Secondo orientamento giurisprudenziale la ratio va ricercata nella esigenza di assicurare la massima partecipazione alle gare d’appalto evitando che l’esito della procedura di scelta del contraente possa essere distorto da carenze meramente formali della documentazione di gara ed il punto di equilibrio deve essere ricercato nella distinzione tra il concetto di regolarizzazione e quello di integrazione documentale. Ne discende che la regolarizzazione dei documenti è sempre possibile e al contrario l’integrazione non è ammessa, in quanto in tale ipotesi si provocherebbe una lesione alla parità di trattamento36. 1.2.4. Tassatività delle cause di esclusione Il 14 maggio dell’anno scorso è entrato in vigore il decreto legge n. 70 del 13 maggio 2011 c.d. “Decreto Sviluppo”, convertito in legge dalla legge n. 106 del 12 luglio 2011. L’art. 4 comma 2 lett. d) introduce il comma 1-bis all’art. 46 del Codice dei Contratti Pubblici che individua le cause tassative di esclusione dei concorrenti dalle procedure di gara, ovvero: a) mancato adempimento alle prescrizioni previste dal Codice dei contratti pubblici e dal relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione, nonché da altre disposizioni di legge vigenti; b) incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali; c) non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte prevedendo espressamente che i bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni comportanti l’esclusione dei concorrenti, pena la nullità di eventuali clausole difformi dalle ipotesi sopraelencate: ne discende l’introduzione, nell’ordinamento giuridico italiano, del principio di Cfr. Consiglio di Stato, sezione V, sentenze n. 1822 del 27/3/2009 e n. 567 del 19/2/2008 - Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 4029 del 5 Luglio 2011. 36 Cfr. TAR Sardegna Cagliari, sez . I, sentenza n. 2163 dell’1/9/2010. 35 16 QUADERNI DI PAWEB – N. 7/2012 tassatività delle cause di esclusione dalle gare d’appalto. In altri termini, se si riscontrano uno o più dei presupposti sopra elencati si ha una causa di esclusione legittima, in caso contrario, una illegittima. Il disposto sopra esplicitato è da collegarsi al nuovo comma 4-bis dell’art. 64 del Codice dei Contratti, introdotto anch’esso ad opera del d.l. 70 del 2011, il quale dispone che i bandi sono predisposti dalle stazioni appaltanti sulla base di modelli (bandi-tipo) approvati dall’Autorità37, con l’indicazione delle cause tassative di esclusione di cui all’art. 46, comma 1-bis. Come evidenziato dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici “la ratio ispiratrice della disposizione è agevolmente rinvenibile nell’intento di garantire un concreto rispetto dei principi di massima partecipazione e di concorrenza nelle procedure di gara, evitando che le esclusioni possano essere disposte a motivo della violazione di prescrizioni meramente formali. Da questo punto di vista, la norma costituisce il punto di approdo di un iter interpretativo, già intrapreso dalla giurisprudenza e dalla Autorità, che, nei suoi termini essenziali, può essere riassunto nel divieto di aggravare il procedimento con oneri formali non rispondenti ad un reale interesse della pubblica amministrazione procedente” ed, inoltre, “con il nuovo comma 1-bis dell’articolo 46, la legittimità dell’esclusione viene ancorata non più all’espressa previsione del bando o ad un’indagine successiva sull’utilità e ragionevolezza della clausola violata, ma ad un giudizio preventivo e generale che si esprime, una volta per tutte, con la codificazione di regole puntuali da parte del legislatore e, nei termini più avanti chiariti, con la redazione dei cd. bandi-tipo da parte dell’Autorità”38. In altri termini, come rilevato dalla giurisprudenza amministrativa il comma 1-bis dell’art. 46 introduce un principio di tassatività normativa delle clausole di esclusione, anche al fine di scoraggiare l’abuso di previsioni discrezionali (fonte di ampio contenzioso) che riconnettevano a mere irregolarità formali sanzioni drastiche incidenti in radice sulla possibilità di partecipazione alla gara39. In sostanza, la nuova previsione normativa sottende la volontà del legislatore di restringere l’area della discrezionalità della s.a. nella redazione della lex specialis e della connessa predeterminazione delle cause di esclusione, avendo quale obiettivo di evitare eccessivi formalismi suscettibili di sfociare in una vera e propria “caccia all’errore” nella fase di verifica della regolarità della documentazione40. Previo parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasposti e sentite le categorie professionali interessate. Cfr. “Prime indicazioni sui bandi tipo: tassatività delle cause di esclusione e costo del lavoro” – “Documento di consultazione” visionabile in www.avcp.it.. 39 Cfr. TAR Sicilia, Catania, sezione I, sentenza 2 Agosto 2011 n. 2057. 40 Cfr. TAR Valle d’Aosta, 15 Marzo 2012 n. 38. In particolare la sentenza continua evidenziando come “ciò, nel solco del divieto di aggravamento degli oneri burocratici (art. 1, comma 2, legge n. 241 del 1990) e dell’insegnamento giurisprudenziale, secondo il quale la portata delle singole clausole che comminano l’esclusione in termini generali e onnicomprensivi va valutata alla stregua dell’interesse che la norma violata è destinata a presidiare, per cui, ove non sia ravvisabile la lesione di un interesse pubblico effettivo e rilevante, va accordata la preferenza al favor partecipationis, con applicazione del principio, di derivazione comunitaria e rilevante anche nell’ordinamento interno, di sanabilità delle irregolarità formali, con conseguente attenuazione del rilievo delle prescrizioni formali della procedura concorsuale”. 37 38 www.paweb.it LA TRASPARENZA NELLA DISCIPLINA DEI CONTRATTI PUBBLICI 17 1.2.4.1. Violazione di norme Uno dei presupposti al verificarsi del quale si riscontra un’ipotesi di esclusione legittima è il “mancato adempimento alle prescrizioni previste dal codice dei contratti pubblici e dal relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, nonché da altre disposizioni di legge vigenti”. La violazione di disposizioni normative costituisce, tuttavia, un presupposto necessario ma non sempre sufficiente. Così come evidenziato dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici41, affinché possa essere disposta l’esclusione di un concorrente alla procedura di gara occorre che il soggetto violi una prescrizione normativa sanzionata espressamente con l’esclusione dalla gara. Differente è il caso in cui la norma violata non prevede espressamente l’esclusione: in questa ipotesi la stazione appaltante deve valutare se la violazione comporta l’applicazione del comma 1-bis dell’art. 46 (esclusione) o, al contrario, del comma 1 dello stesso articolo e l’applicazione del principio del c.d. “soccorso istruttorio”. In termini più generali, l’Autorità ritiene che ogni qual volta il Codice o il Regolamento si esprimono in termini di divieto ovvero di doverosità degli adempimenti imposti ai concorrenti e candidati, con l’uso delle locuzioni “deve” “devono”, “è obbligato”, l’adempimento deve ritenersi imposto a pena di esclusione42. 1.2.4.1.1 Il principio del soccorso istruttorio Quale garanzia del rispetto dei principi di efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, esiste il potere dell’amministrazione di richiedere chiarimenti agli operatori economici in ordine alle offerte presentante non conformi a quanto prescritto nelle lex specialis: il c.d. “potere di soccorso” della stazione appaltante. Tale previsione si rinviene ad opera dell’art. 46 comma 1 del Codice, il quale, come più volte precisato, prevede la facoltà delle stazioni appaltanti di invitare i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto di certificati, documenti e dichiarazioni presentate in sede di gara. L’orientamento giurisprudenziale è concorde nel ritenere che alla s.a. è preclusa l’applicazione del c.d. potere di soccorso per sopperire alla totale mancanza di un atto prescritto dalla lex specialis di gara: infatti i criteri esposti ai fini dell’integrazione riguardano semplici chiarimenti di un atto incompleto, mentre l’omessa allegazione di un documento o di una dichiarazione previsti a pena di esclusione non può considerarsi alla stregua di un’irregolarità sanabile e, quindi, non è permessa la regolarizzazione postuma, non trattandosi di rimediare a vizi puramente formali, tanto più quando non sussistano equivoci o incertezze generati dall’ambiguità di clausole della legge di gara43. Diversamente, il potere di richiedere chiarimenti ed integrazioni alla ditta partecipante trova sicura applicazione nelle ipotesi in cui sussistono dubbi circa l'esistenza dei requisiti richiesti dal bando ed in ordine ai quali vi sia, tuttavia, un principio di prova circa il loro possesso da parte del concorrente, trattandosi di ipotesi ontologicamente distinta da quella della documentazione del tutto mancante: in tali casi, sussistendo un indizio del possesso dei requisiti richiesti, l’amministrazione non può 41 42 43 Cfr. “Prime indicazioni sui bandi tipo: tassatività delle cause di esclusione e costo del lavoro” – cit.. Cfr., ad esempio, art. 37, co. 4, 13, 14, 15; art. 75, co. 1 , 4, 5; art. 111, co. 1; art. 113, Codice Cfr. TAR Veneto, sezione I, decisione 1687/2011 – Consiglio di Stato, sezione V, decisione n. 5084/2010) 18 QUADERNI DI PAWEB – N. 7/2012 pronunciare l’esclusione dalla procedura, ma è tenuta a richiedere al partecipante di integrare o chiarire il contenuto di un documento già presente, costituendo siffatta attività acquisitiva un ordinario modus procedendi, ispirato all’esigenza di far prevalere la sostanza sulla forma, principio che si impone anche in virtù degli obblighi di istruttoria procedimentale gravanti sul responsabile del procedimento in forza dell’art. 6 della L. 7 agosto 1990 n. 241 e la cui applicazione, nel caso di procedure ad evidenza pubblica, è da escludere solo ove si possa tramutare in una lesione del principio di parità di trattamento dei concorrenti, la c.d. par condicio44. L’esplicitato principio del c.d. “soccorso istruttorio” va esaminato in relazione alle modifiche apportate in tema di tassatività delle cause di esclusione ad opera del decreto sviluppo rafforzando l’inquadramento del principio non come mera facoltà ma come dovere dell’amministrazione procedente. Resta fermo, tuttavia, l’impianto generale che regola l’istituto del soccorso istruttorio, il quale non può colmare lacune imputabili ad un comportamento negligente dei concorrenti, poiché ciò costituirebbe ex se violazione del principio di par condicio45. Una recente sentenza dei giudici di Palazzo Spada riafferma come anche se per un verso il legislatore inserendo il comma 1-bis all’art. 46 ha voluto ampliare il campo d’azione del c.d. “soccorso istruttorio”, riducendo in tal modo le ipotesi di esclusione dei concorrenti dalla procedura ad evidenza pubblica, dall’altro verso non ogni mancanza potrà essere regolarizzata soprattutto nel caso che ciò dovesse tradursi in un’alterazione della regola della par condicio46. 1.2.4.1.2 La cauzione provvisoria e quella definitiva L’art. 75 del Codice dei Contratti Pubblici rubricato “garanzie a corredo dell’offerta” prevede che l’offerta sia accompagnata da 2 differenti tipologie di garanzie: una provvisoria pari al 2% del prezzo base indicato nel bando o nell’invito che copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario; l’altra definitiva pari al 10% dell’importo contrattuale destinata a coprire gli oneri per il mancato od inesatto adempimento. In particolare, il comma 1 del suddetto articolo dispone che “l’offerta deve essere corredata” dalla cauzione provvisoria, ma non prevede espressamente che a ciò si debba ottemperare pena la sanzione dell’esclusione del concorrente. Al contrario, il comma 8 nel prevedere che l’offerta sia, altresì, corredata dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva espressamente prevede che ciò sia a “pena di esclusione”. La giurisprudenza formatasi precedentemente al decreto legge n. 70 del 2011, che ha introdotto il principio di tassatività delle cause di esclusione, era concorde nell’affermare che la cauzione provvisoria assolvendo allo scopo di garantire la serietà dell’offerta e di costituire una liquidazione preventiva e forfettaria del danno nel caso in cui la stipula del contratto non avvenga per fatto dell’aggiudicatario costituisce, di conseguenza, parte integrante e non elemento di corredo della stessa offerta. Conseguenza di ciò è che sebbene non espressamente comminata l’esclusione per il caso di mancato deposito, la ratio della norma così interpretata conduceva a ritenere applicabile la sanzione espulsiva47. Cfr. T.A.R. Campania, Napoli, 30 settembre 2011 n. 4585 - T.A.R. Sardegna, 1 settembre 2010 n. 2163; T.A.R. Piemonte, Sez. I, 30 marzo 2009 n. 837 - Consiglio Stato , sez. VI, 17 dicembre 2008 , n. 6281 – T.A.R. Lazio, Roma, 31 Dicembre 2010 n. 39288. 45 Cfr. “Prime indicazioni sui bandi tipo: tassatività delle cause di esclusione e costo del lavoro” – cit.. 46 Cfr. Consiglio di Stato, Sezione III, sentenza 16 marzo 2012 n. 1471. 47 Cfr. Consiglio di Stato, sezione V, 12 giugno 2009, n, 3746 e sezione III, 1 Febbraio 2012, n. 493. 44 www.paweb.it LA TRASPARENZA NELLA DISCIPLINA DEI CONTRATTI PUBBLICI 19 A seguito della novella legislativa, la giurisprudenza amministrativa si è interrogata se la mancata presentazione in sede di offerta o la non aderenza a quanto indicato nella lex specialis della cauzione provvisoria ex art. 75 del codice dei contratti pubblici possa costituire ancora causa di esclusione legittima. Al riguardo, la giurisprudenza che si è affermata osserva come a seguito del d.l. 70 del 2011 si debba fornire una diversa interpretazione anche dell’art. 75 “valorizzando la diversa formulazione letterale del comma 6 in relazione al comma 8 e rendendo evidente l’intento di ritenere sanabile o regolarizzabile la mancata prestazione della cauzione provvisoria, al contrario della cauzione definitiva, che garantisce l’impegno più consistente della corretta esecuzione del contratto e giustifica l’esclusione dalla gara. La disposizione dell’art. 75, comma 6, cod. contratti, va, dunque, intesa nel senso indicato dal giudice di primo grado, ovvero nel senso che l’Amministrazione non può disporre l’esclusione del concorrente che abbia presentato la cauzione di importo inferiore a quello richiesto, e in applicazione della regola di cui all’art. 46, comma 1, deve consentire la regolarizzazione degli atti, tempestivamente depositati, ovvero consentire l’integrazione della cauzione insufficiente”48. 1.2.5. Il principio di eterointegrazione del bando Analogamente a quanto avviene nel diritto civile ai sensi degli artt.li 133949 e 137450 in materia di contratti pubblici opera il generale principio della necessaria eterointegrazione della lex specialis con le norme di legge di natura imperativa senza necessità di uno specifico rinvio, essendo principio valido in ogni procedimento concorsuale quello per cui, anche se il bando costituisce legge speciale, le leggi cosiddette autoesecutive devono essere comunque applicate, anche qualora non espressamente richiamate51. Costituisce orientamento giurisprudenziale che la normativa di gara è posta da un atto amministrativo per il quale sicuramente valgono i principi dell’eterointegrazione precettiva, con la conseguenza che se la stazione appaltante omette di inserire nella disciplina di gara un contenuto previsto come obbligatorio dall’ordinamento giuridico, non sussiste alcun onere di tempestiva impugnazione soccorrendo al riguardo il suddetto meccanismo di integrazione automatica: in tal guisa, analogamente a quanto avviene nel diritto civile ai sensi degli artt.li 1374 e 1339 si colmano in via suppletiva le eventuali lacune del provvedimento adottato dalla p.a.52. Differente discorso deve essere fatto per quanto concerne lo ius superveniens, ossia il diritto sopravvenuto, una nuova norma. Costituisce orientamento giurisprudenziale secondo il quale “l'amministrazione è tenuta, nella conduzione della procedura selettiva, ad applicare le regole contenute nel bando, anche nel caso di sopravvenuta abrogazione o modifica della disciplina vigente Cfr. Consiglio di Stato, sezione III, 1 febbraio 2012 n. 493. Vedasi in tema, anche, TAR Liguria, sezione II, 22 settembre 2011, n. 1396 – TAR Veneto, sezione I, 13 settembre 2011, n. 1376 49 Art. 1339 codice civile “Inserzione automatica di clausole”: Le clausole, i prezzi di beni o di servizi, imposti dalla legge sono di diritto inseriti nel contratto, anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti. 50 Art. 1374 del codice civile “Integrazione del contratto”: Il contratto obbliga le parti non solo a quanto è nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge, o in mancanza, secondo gli usi e l’equità. 51 Cfr. T.R.G.A., sezione autonoma di Bolzano, sentenza n. 33 del 3 febbraio 2010 - Consiglio Giustizia Amm. Regione Siciliana, Sezione giurisdizionale 4 luglio 2008 n. 584; cfr. anche Consiglio di Stato, Sez. V, 18 novembre 2004, n. 7555; Cons. Giust. Amm. Reg. Sic., 30 novembre 2005, n. 807; id., 26 luglio 2006, n. 404; Consiglio di Stato, Sez. V, 24 gennaio 2007, n. 256. 52 Cfr. Consiglio di Stato, sezione V, 18 novembre 2004, n. 7555 - 24 gennaio 2007, n. 256 – 31 Gennaio 2012 n. 467. Cfr. anche Consiglio di Stato, sezione VI, 13 giugno 2008, n. 2959. 48 20 QUADERNI DI PAWEB – N. 7/2012 al momento della sua adozione, essendole precluso derogare al regolamento di gara per come cristallizzato nella lex specialis, quand'anche fosse divenuto medio tempore difforme dallo ius superveniens53. 1.2.6. Riferimenti normativi L’art. 64, comma 1, del d.lgs. 163 del 2006 dispone “le stazioni appaltanti che intendono aggiudicare un appalto pubblico o un accordo quadro mediante procedura aperta, procedura ristretta, procedura negoziata con pubblicazione di un bando di gara, dialogo competitivo, rendono nota tale intenzione con un bando di gara”; lo stesso articolo al comma 4 prevede “il bando di gara contiene gli elementi indicati nel presente codice, le informazioni di cui all’allegato IX A e ogni altra informazione ritenuta utile dalla stazione appaltante, secondo il formato dei modelli di formulari adottati dalla Commissione in conformità alla procedura di cui all’articolo 77, paragrafo 2, direttiva 2004/18” ed infine al comma 4bis introdotto dalla lett. h) del comma 2 dell’art. 4 del d.l. 70/2011 “i bandi sono predisposti dalle stazioni appaltanti sulla base di modelli (bandi – tipo) approvati dall’Autorità, previo parere del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e sentite le categorie professionali interessate, con l’indicazione delle cause tassative di esclusione di cui all’articolo 46, comma 1-bis. Le stazioni appaltanti nella delibera a contrarre motivano espressamente in ordine alle deroghe al bando – tipo”. In sostanza, l’articolo oltre a prevedere procedure ove vi è l’obbligo della pubblicazione di un bando di gara prevede un contenuto obbligatorio che a seguito della recente modifica operata dal c.d Decreto Sviluppo appare essere sempre più vincolante e con minori spazi di discrezionalità. La materia è allo studio dell’Autorità di vigilanza sui Contratti Pubblici – AVCP. L’art. 66 sempre del decreto legislativo n. 163 del 2006 prevede le modalità di pubblicazione degli avvisi e dei bandi. Gli articoli 122 e 124 del Codice dei Contratti Pubblici prevedono, rispettivamente, per appalti di lavori e per appalti di forniture e servizi, entrambi sotto soglia comunitaria, modalità semplificate per quanto concerne gli obblighi di pubblicità. L’art. 125 del Codice dei Contratti Pubblici che disciplina gli affidamenti in economia al comma 14 dispone che “i procedimenti di acquisizione di prestazioni in economia sono disciplinati, nel rispetto del presente articolo, nonché dei principi in tema di procedure di affidamento e di esecuzione del contratto desumibili dal presente codice, dal regolamento”. Naturalmente il disposto normativo fa riferimento ai principi di cui all’art. 2, ossia “economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, proporzionalità, trasparenza e pubblicità”. L’art. 46 del Codice dei Contratti Pubblici dispone al comma 1 che “nei limiti previsti dagli articoli da 38 a 45, le stazioni appaltanti invitano, se necessario, i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati” e al comma 2 “la stazione appaltante esclude i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal presente codice e dal regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi 53 Cfr. TAR Calabria, 16 dicembre 2009, n. 1310 - Consiglio Stato, sez. V, 03 ottobre 2002, n. 5206 www.paweb.it LA TRASPARENZA NELLA DISCIPLINA DEI CONTRATTI PUBBLICI 21 di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l’offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte; i bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione. Dette prescrizioni sono comunque nulle.” 1.3. La trasparenza durante la fase di gara 1.3.1. Considerazioni preliminari E’ indubbio che non può esistere vera trasparenza se non attraverso la messa in pubblicità dell’azione amministrativa. Principio generale applicato all’agire della P.A. a cui nemmeno la materia dei contratti pubblici può sottrarsi. In particolare, il principio di ordinaria pubblicità delle gare impone che il materiale documentale trovi, di regola, correttamente ingresso con le garanzie della seduta pubblica54, la quale costituisce un’essenziale garanzia partecipativa dei concorrenti in applicazione del più generale principio di imparzialità dell'azione amministrativa, che aveva ricevuto esplicito riconoscimento sin dall'art. 89, r.d. 23 maggio 1924 n. 827, rappresentando uno strumento di garanzia a tutela dei singoli partecipanti, affinché sia assicurato a tutti i concorrenti di assistere direttamente alla verifica dell’integrità dei documenti ed all’identificazione del loro contenuto55. In sostanza, essendo la pubblicità delle sedute di gara proiezione tangibile dei principi generali di pubblicità e di trasparenza, che appartengono al novero dei principi orientatori delle attività di affidamento di tutti i contratti pubblici, ex art. 2 del Codice dei Contratti, costituisce criterio inderogabile e regola generale in qualunque tipo di gara, indipendentemente da una sua espressa previsione nella lex specialis, fatte salve le specifiche eccezioni contemplate dalla legge. Infatti, l’esigenza di snellezza e di celerità delle operazioni di gara che caratterizza alcune procedure e che spesso nella prassi viene indicata come condizione legittimante di deroghe alla conoscibilità dell’agere publicum, non pare ragionevolmente e seriamente compromessa dalla circostanza che a date operazioni assistano i potenziali destinatari dell’atto, specialmente quando questa facultas interessi la mera verifica dell’integrità dei plichi contenenti le offerte ed il loro contenuto (e non già la loro valutazione discrezionale), traducendosi al tempo stesso in strumento di tutela del generale interesse al buon andamento ed all’imparzialità della pubblica amministrazione, la quale tutto mostra perché nulla ha da nascondere56. Cfr. Consiglio di Stato., sez. VI, 18 dicembre 2006, n. 7578. Cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, dec. 11 ottobre 2007 n. 5354. 56 Cfr. in termini Andrea Gandino, op. cit. 54 55 22 QUADERNI DI PAWEB – N. 7/2012 1.3.2. Le fonti normative In generale, il principio della pubblicità delle sedute di gara non è stato espressamente e specificatamente normato, nemmeno nel recente Regolamento di attuazione di cui al d.p.r. 207 del 2010, ovvero la fonte normativa ha trascurato di destinare apposita norma ad una disciplina puntuale del principio, eventualmente accompagnata da possibili deroghe dettate per fini ritenuti di interesse meritevole di tutela. Nonostante il vuoto legislativo si può affermare, tuttavia, che la regola generale di pubblicità delle sedute di gara è connaturata alla ratio ispiratrice e comune di qualsiasi procedura di scelta del contraente relativa a qualsiasi contratto pubblico, in quanto rivolta a tutelare le esigenze di trasparenza ed imparzialità che devono guidare l’attività amministrativa e che caratterizzano tutta la disciplina dell’evidenza pubblica. Ne consegue, quindi, che l’istituto può ben essere annoverato tra i principi senza fonte, dotati di una tale sostanza giuridica da poterne prescindere, limitando il legislatore a disciplinare espressamente le eccezioni ad una regola inespressa, ma unanimemente riconosciuta ed accettata57. Da un excursus normativo in materia di appalti, tuttavia, si possono riscontrare in alcune norme espressioni quali “in seduta pubblica” o “in seduta riservata”, che possono aiutare gli operatori del settore ad individuare determinati momenti dell’intera procedura di affidamento in cui garantire il rispetto o meno del principio di pubblicità delle sedute di gara. In particolare, il primo riferimento si ha, come anticipato, con il r.d. 827 del 1924 “Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato” ove all’art. 89, che disciplina la licitazione privata, dispone “l'autorità che deve aggiudicare l'appalto, in un giorno ed ora da indicarsi alle persone state invitate a concorrere, procede in pubblica seduta all'apertura delle obbligazioni ricevute”; nella legislazione vigente si riscontrano i seguenti riferimenti normativi: • art. 117 d.p.r. 207 del 2010 “Sedute di gara” che dispone “nel bando di gara, o nell’avviso di gara o nella lettera di invito sono stabiliti il giorno e l’ora della prima seduta pubblica di gara; • art. 120 d.p.r. 207 del 2010 “Offerta economicamente più vantaggiosa – commissione giudicatrice” al comma 2 recita “in una o più sedute riservate la commissione valuta le offerte tecniche e procede all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando o nella lettera di invito …. Successivamente, in seduta pubblica, la commissione dà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, procede alla apertura delle buste contenenti le offerte economiche ….”; • art. 121, comma 2, d.p.r. 207 del 2010 “Offerte anomale” viene previsto che in alcuni casi ove deve essere espletata la verifica di anomalia “il soggetto che presiede la gara chiude la seduta pubblica e ne dà comunicazione al responsabile del procedimento ….” e successivamente al comma 3 dello stesso articolo “il soggetto che presiede la gara, in seduta pubblica, dichiara l’anomalia delle offerte …”. In sostanza, seduta pubblica per la dichiarazione di anomalia, ma riservata per la verifica; 57 Cfr. in termini Andrea Gandino, op. cit. www.paweb.it LA TRASPARENZA NELLA DISCIPLINA DEI CONTRATTI PUBBLICI 23 • art. 283 d.p.r. 207 del 2010 “Selezione delle offerte” recita al comma 2 “in una o più sedute riservate, la commissione, costituita ai sensi dell’art. 84 del d.lgs 163 del 2006 valuta le offerte tecniche ….” e al successivo comma 3 “in seduta pubblica, il soggetto che presiede la gara dà lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche, procede all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche …”. Per quanto concerne i momenti della procedura di gara, individuati dalle norme sopra esposte, non appare sorgano dubbi sulla pubblicità o meno della seduta di gara, ma per i restanti adempimenti procedurali giurisprudenza e dottrina si interrogano e pongono in risalto, inoltre, ulteriori questioni che si indicheranno e si analizzeranno nei paragrafi che seguono. 24 QUADERNI DI PAWEB – N. 7/2012 1.3.3. I profili problematici della pubblicità delle gare Essendo il principio della pubblicità delle sedute di gara non normato, la giurisprudenza e la dottrina hanno notevolmente dibattuto su alcuni aspetti della materia. In particolare, ci si chiede quali momenti della procedura di scelta del contraente debbano avvenire pubblicamente o, al contrario, quando in modo riservato. Ovvero, quando il principio di pubblicità delle sedute di gara, istituto al servizio della trasparenza e dell’imparzialità, prevale o al contrario recede, in ossequio ad un interesse alla riservatezza delle operazioni dettato dall’esigenza di evitare condizionamenti che potrebbero derivare dalla presenza di concorrenti diretti interessati, come ad esempio nella fase di valutazione delle offerte tecniche. Inoltre, la giurisprudenza si interroga se il generale principio di pubblicità delle sedute di gara può essere derogato in relazione a determinate procedure di scelta del contraente, in ossequio al principio di celerità e snellezza del procedimento amministrativo o al fine di non aggravare il procedimento stesso58. Le operazioni che si avvicendano in un procedimento di scelta del contraente a seguito della presentazione delle offerte e della scadenza del relativo termine per l’inoltro sono, di norma, le seguenti: 1) verifica dell’integrità dei plichi contenenti l’offerta; 2) apertura della busta contenente la documentazione amministrativa; 3) apertura della busta contenente l’offerta tecnica, 4) valutazione dell’offerta tecnica; 5) apertura e attribuzione di punteggio all’offerta economica. I criteri di scelta dell’offerta migliore sono quello del prezzo più basso (nota anche come procedura automatica) e dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Per l'applicazione del principio di pubblicità delle sedute occorre, innanzitutto, distinguere tra le procedure di aggiudicazione automatica e quelle che richiedono una valutazione tecnico-discrezionale per la scelta dell'offerta più vantaggiosa per l'amministrazione da effettuarsi, di norma, sulla base di una pluralità di elementi tecnici ed economici. Per la prima tipologia di procedura la pubblicità delle sedute è generalmente totale, per consentire il controllo delle varie fasi di svolgimento della gara da parte dei concorrenti, non sussistendo alcuna valutazione tecnico-discrezionale da effettuare; per la seconda, al contrario, occorre tenere presente che, a seguito delle fasi preliminari pubbliche di verifica e riscontro dei plichi presentati e dei documenti in essi contenuti, interviene la valutazione tecnicoqualititativa dell'offerta, la quale va effettuata in seduta riservata, al fine di evitare influenze esterne sui giudizi dei membri della commissione giudicatrice59 volendo assicurare, in tal modo, la genuinità del giudizio in ordine agli elementi tecnici dell’offerta, al fine della tutela del più elevato principio costituzionale di imparzialità dell’azione amministrativa di cui all’art. 97. Infatti, secondo orientamento giurisprudenziale consolidato costituisce principio inderogabile in qualunque tipo di gara, quello secondo cui devono svolgersi in seduta pubblica gli adempimenti concernenti la verifica dell'integrità dei plichi contenenti l'offerta, sia che si tratti di documentazione Si ricorda che il comma 3 dell’art. 2 del Codice dei Contratti prevede che “per quanto non espressamente previsto nel presente codice, le procedure di affidamento e le altre attività amministrative in materia di contratti pubblici si espletano nel rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo di cui alla legge 241/90. 59 Cfr. Consiglio d Stato, sez. V, dec. 11 maggio 2007 n. 2355; dec. 19 aprile 2007 n. 1790; dec. 10 gennaio 2007 n. 45; sez. VI, dec. 11 aprile 2006 n. 2012; sez. IV, dec. 6 ottobre 2003 n. 5823. 58 www.paweb.it LA TRASPARENZA NELLA DISCIPLINA DEI CONTRATTI PUBBLICI 25 amministrativa che di documentazione riguardante l'offerta tecnica ovvero l'offerta economica. Ne discende, quindi, che è da valutare illegittima l'apertura in segreto di plichi comportando, di conseguenza, che il mancato rispetto del suddetto principio di pubblicità, con riguardo alla fase dell'apertura dei plichi contenenti le offerte e delle buste contenenti le offerte economiche dei partecipanti, integra un vizio del procedimento che implica l'invalidità derivata di tutti gli atti di gara60. Infatti, la pubblicità delle sedute risponde all'esigenza di tutela, non solo della parità di trattamento dei concorrenti, ai quali deve essere permesso di effettuare gli opportuni riscontri sulla regolarità formale degli atti prodotti e di avere, così, la garanzia che non siano successivamente intervenute indebite alterazioni, ma anche dell'interesse pubblico alla trasparenza ed all'imparzialità dell'azione amministrativa, le cui conseguenze negative sono difficilmente apprezzabili ex post una volta rotti i sigilli ed aperti i plichi, in mancanza di un riscontro immediato, senza che rilievi l'assenza di prova dell'effettiva lesione sofferta dai concorrenti61. In sostanza, la mancata pubblicità integra un vizio del procedimento che si riversa su tutti gli atti inerenti e conseguenti, compreso l’aggiudicazione. Essendo in argomento un’attività materiale e non vincolata della pubblica amministrazione, non può applicarsi l’art. 21-octies, comma 2 primo periodo, della legge n. 241 del 199062 63. L’articolo in questione inserito nella normativa sul procedimento amministrativo, prevede che non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato: vale a dire che, nell’ambito dei provvedimenti vincolati, se è in questione una mera violazione formale o procedimentale la quaestio non incide sulla correttezza del contenuto sostanziale del provvedimento determinando, di conseguenza, l’esclusione della sanzione caducatoria. Tali vizi sono dunque trattati come mere irregolarità. Da quanto sopra esposto, appare inconfutabile come il rispetto del principio di pubblicità delle sedute sia necessario al fine di evitare l’annullamento dell’aggiudicazione, anche se in esito ad operazioni legittime e nel rispetto dei restanti principi ex art. 2 del Codice dei contratti. Le conclusioni anzidette sono state condivise anche dall’AVCP - Autorità di vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture64, la quale è pervenuta alla conclusione che l’obbligo di pubblicità delle sedute delle commissioni di gara, per l’aggiudicazione di contratti della P.A. con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, riguarda sia la fase dell’apertura dei plichi contenenti la documentazione sia quella di apertura delle buste, contenenti l’offerta economica, mentre la valutazione tecnica delle offerte viene effettuata in seduta riservata65. Cfr. Consiglio Stato, sez. VI, 22 aprile 2008, n. 1856. Cfr. Consiglio di Stato,sezione quinta, sentenza n. 4806 del 25/8/2011; Consiglio Stato, sez. V, 16 giugno 2009, n. 3844 e 4 marzo 2008, n. 901; TAR Sardegna Cagliari, Sez. I, Sentenza 19/3/2010 n. 345. 62 Cfr. Andrea Gandino, op. cit.. 63 Art. 21 octies, comma 2 primo periodo, “Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”. 64 Deliberazione n. 25 del 6.02.2007. 65 Cfr. Consiglio di Stato sez. VI n. 7578/2006. 60 61 26 QUADERNI DI PAWEB – N. 7/2012 1.3.4. La pubblicità della gara nei settori speciali e nei cottimi fiduciari Per quanto sopra enunciato, risulta pacifico come l’applicazione del principio di pubblicità delle sedute di gara nei settori ordinari sia di portata generale a tutte le procedure di scelta del contraente individuate dal codice dei contratti pubblici; al contrario è controverso se identica tesi si debba sostenere anche per i settori speciali (ex esclusi) e per i cottimi fiduciari di cui all’art. 125 dello stesso codice. Atteso che la ratio ispiratrice della pubblicità delle sedute di gara è comune ad ogni procedura concorsuale di scelta del contraente, relativa a qualsiasi contratto pubblico di lavori, servizi e forniture, ed è rivolta a tutelare le esigenze di trasparenza ed imparzialità che devono guidare l'attività amministrativa e che caratterizzano tutta la disciplina dell’evidenza pubblica66, l’orientamento che è prevalso è stato nel senso di affermare che non vi è alcuna ragione per escludere, in mancanza di deroga espressa del legislatore, l’applicabilità degli esposti principi anche ai settori speciali (ex esclusi), con le limitazioni dettate dalle loro peculiari esigenze67. L’indirizzo giurisprudenziale sopra esposto perviene a tale conclusione68 nella considerazione dei seguenti punti: • i principi di pubblicità e di trasparenza dell’azione amministrativa costituiscono principi cardine del diritto comunitario degli appalti69 ed il tendenziale principio della pubblicità delle sedute di gara per la scelta del contraente è conforme alla normativa comunitaria in materia, la quale è orientata a privilegiare i principi di concorrenza, pubblicità e trasparenza, nella scelta del contraente della P.A.70, come anche dei soggetti alla stessa equiparati (art. 2, commi 1 e 3, d.lgs. 163 del 2006, il quale, ai sensi del successivo art. 206, comma 1, si applica ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nei settori speciali di rilevanza comunitaria); • i principi del trattato dell’Unione europea, tra cui vi sono quelli di trasparenza e di adeguata pubblicità, hanno trovato anche riconoscimento espresso nel diritto interno (artt. 27, comma 1, 30, comma 3, e 91, comma 2, d.lgs. 163 del 2006), elevandosi a principi generali di tutti i contratti pubblici e sono direttamente applicabili, a prescindere dalla ricorrenza di specifiche norme comunitarie o interne ed in modo prevalente su eventuali disposizioni interne di segno contrario71. Atteso, così come sopra esposto, che la pubblicità della seduta di gara deve riscontrarsi anche in assenza di una espressa previsione nella lex specialis è utile al riguardo chiedersi se in avvio di una procedura di scelta del contraente ove la legge espressamente prevede l’assenza del bando di gara, come ad esempio nelle procedure negoziate ex art. 57 del codice dei contratti pubblici, si debba rispettare il principio in questione. Al quesito suddetto si risponde affermando che, anche, in assenza di un espresso riferimento nel bando di gara vige il rispetto del principio di pubblicità delle sedute di gara, in quanto lo stesso principio ha portata generale stante la matrice costituzionale (art. 97) ed il riconoscimento normativo (art.2 Codice dei Contratti)72. Cfr. art. 97, comma 1, Cost., ed art. 1, commi 1 ed 1-ter, legge 7 agosto 1990 n. 241 Cfr. Consiglio di Stato, sezione V, sentenza n. 6939 del 17 Settembre 2010 – TAR Lazio Roma, sez. III ter, n. 896-2009. 68 Già precedentemente con sentenza della sezione sesta, n. 1856/2008 il Consiglio di Stato era giunto a uguali considerazioni. 69 Cfr. Consiglio di Stato, sez. V, decisione 16 giugno 2005 n. 3166. 70 Cfr. Consiglio di Stato, sez. V, decisione. 18 marzo 2004 n. 1427. 71 Cfr. Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, decisione 3 marzo 2008 n. 1. 72 Cfr. TAR Veneto, sez. I, sentenza n. 1203/2009 – TAR Sardegna, sez. I, sentenza n. 1609 del 5 Novembre 2009. 66 67 www.paweb.it LA TRASPARENZA NELLA DISCIPLINA DEI CONTRATTI PUBBLICI 27 Infine, per quanto concerne le procedure di scelta del contraente mediante cottimo fiduciario, ex art. 125 del Codice dei Contratti, l’applicazione del principio di pubblicità delle sedute di gara appare controverso, bensì non a causa della natura giuridica del cottimo ma della sua fumosa e generica disciplina. Per il legislatore il cottimo fiduciario costituisce una forma di procedura negoziata senza previo bando di gara (art. 3, comma 40 e art. 125, comma 4) e, in conseguenza a quanto sopra esposto, si potrebbe ipotizzare il rispetto della pubblicità; pur tuttavia il comma 14 dello stesso art. 125 dispone che “i procedimenti di acquisizione di prestazioni in economia sono disciplinati, nel rispetto del presente articolo, nonché dei principi in tema di procedure di affidamento e di esecuzione del contratto desumibile dal presente codice, dal regolamento”. In effetti, la norma non richiama espressamente il principio di pubblicità, ma l’intero coacervo di istituti a cui le operazioni di affidamento devono attenersi73. E’ su questa mancata esplicitazione che la giurisprudenza è divisa: un primo orientamento sostiene che, anche, col cottimo fiduciario occorre il rispetto del principio di pubblicità74; al contrario, una seconda posizione è a favore della riservatezza delle sedute di gara75. 1.3.5. L’apertura dell’offerta tecnica ed il principio di pubblicità La questione che si è posta all’attenzione della giurisprudenza (e che è approdata all’Adunanza Plenaria) ha riguardato la pubblicità o meno della seduta ove si provvede all’apertura delle offerte tecniche, nelle gare bandite col criterio di scelta dell’offerta migliore mediante il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Gli orientamenti giurisprudenziali sulla questione non sono stati concordi ed hanno dato luogo a conclusioni non sempre coerenti. In base ad un primo indirizzo interpretativo, i principi di pubblicità e trasparenza delle sedute della commissione di gara non sono assoluti, ma derogabili dalla “lex specialis”; si evidenzia al riguardo che, ove trattasi di gara svolta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ben può essere prevista la valutazione in seduta riservata dell'offerta tecnica e, per esigenze di economicità della procedura, anche che ciò sia effettuato previa apertura delle relative buste nel corso della seduta stessa: l’obbligo di pubblicità delle sedute delle commissioni di gara riguarda esclusivamente la fase dell’apertura dei plichi contenenti la documentazione e l’offerta economica dei partecipanti, e non anche la fase di apertura e valutazione delle offerte tecniche, mentre il rispetto del principio di pubblicità si rende doveroso solo nei casi in cui le attività che devono essere svolte dal seggio di gara implichino l’adozione di decisioni suscettibili di riverberarsi sulla partecipazione o meno dei concorrenti alla procedura76. Cfr. in termini M. Alesio, Il principio di pubblicità delle sedute di gara si applica ad ogni procedura di scelta del contraente, in www.lagazzettadeglientilocali.it. 74 Cfr. Consiglio di Stato, sez. V, n. 8006/2010 - TAR Sardegna, sez. I, sentenza n. 10 marzo 2011 n. 212. 75 Cfr. TAR Piemonte, sez. II, n. 2243/2009 – TAR Friuli Venezia Giulia, n. 716/2010. 76 Cfr. Consiglio di Stato, sentenza n. 7470 del 13 Ottobre 2010 Cons. Stato, V, 14 ottobre 2009 n.6311; V, 11 maggio 2007 n. 2355 - dec. 16 agosto 2010 n. 5722; dec. 13 luglio 2010 n. 4520; dec. 14 ottobre 2009 n. 6311; dec. 4 marzo 2008 n. 901; dec. 10 gennaio 2007 n. 45; sez. IV, dec. 5 aprile 2003 n. 1787. 73 28 QUADERNI DI PAWEB – N. 7/2012 In estrema sintesi, quindi, l’orientamento sopra esposto è a favore dello svolgimento in seduta riservata non solo della fase di valutazione, ma anche di quella relativa all’apertura dei plichi contenenti l’offerta tecnica. Un secondo orientamento giurisprudenziale esprime, al contrario, un deciso favor per il fatto che nelle gare di appalto gli adempimenti concernenti la verifica dell'integrità dei plichi contenenti l'offerta devono svolgersi in seduta pubblica, sia che si tratti di documentazione amministrativa sia che si tratti di documentazione in materia di offerta tecnica77. Se, quindi, il contrasto verte sul fatto che l’apertura dell’offerta tecnica debba avvenire in seduta pubblica o riservata, rimane nondimeno orientamento giurisprudenziale consolidato e unanime quello secondo cui nei procedimenti di gara in cui l’aggiudicazione non avvenga con criteri automatici, ma sia l’esito di valutazione tecnico-discrezionali, l’esame degli elementi valutativi delle offerte tecniche debba essere effettuato in seduta riservata, al fine di evitare i condizionamenti che possono derivare dalla presenza dei concorrenti diretti interessati: esso costituisce il principio attraverso il quale si vuole tutelare la genuinità del giudizio, in ordine agli elementi tecnici dell’offerta e che costituisce applicazione del più elevato principio costituzionale di imparzialità dell’azione amministrativa di cui all’art. 9778. Al fine di ottenere un indirizzo unanime giurisprudenziale sulla questione de quo, ai sensi dell’art. 99 del c.p.a. (d.lgs. 104 del 2010)79, la quaestio è stata rimessa alla decisione dell’Adunanza Plenaria. L’Adunanza Plenaria, analizzati i due contrastanti orientamenti giurisprudenziali e la normativa nazionale e comunitaria in materia, ha ritenuto che la corretta interpretazione dei principi comunitari e di diritto interno, in materia di trasparenza e di pubblicità nelle gare per gli appalti pubblici, sia quella diretta ad affermare che la “verifica della integrità dei plichi” non esaurisce la sua funzione nella constatazione che gli stessi non hanno subito manomissioni o alterazioni, ma è destinata a garantire che il materiale documentario trovi correttamente ingresso nella procedura di gara: la pubblicità delle sedute risponde all'esigenza di tutela, non solo della parità di trattamento dei concorrenti, ai quali deve essere permesso di effettuare gli opportuni riscontri sulla regolarità formale degli atti prodotti e di avere così la garanzia che non siano successivamente intervenute indebite alterazioni, ma anche dell'interesse pubblico alla trasparenza ed all'imparzialità dell'azione amministrativa, le cui Cfr. Consiglio di Stato, sez. V, dec. 23 novembre 2010 n. 8155; dec. 28 ottobre 2008 n. 5386; sez. VI, dec. 22 aprile 2008 n. 1856; sez. IV, dec. 18 ottobre 2007 n. 5217. 78 Cfr. TAR Sardegna, Cagliari, sez. I, sentenza n. 2299/2009 – Consiglio di Stato, sez. V, 16 giugno 2009 n. 3902). 79 Art. 99 del d.lgs. 104/2010 “Deferimento all’adunanza plenaria“: 1. La sezione cui è assegnato il ricorso, se rileva che il punto di diritto sottoposto al suo esame ha dato luogo o possa dare luogo a contrasti giurisprudenziali, con ordinanza emanata su richiesta delle parti o d’ufficio può rimettere il ricorso all’esame dell’adunanza plenaria. 2. Prima della decisione, il presidente del Consiglio di Stato, su richiesta delle parti o d’ufficio, può deferire all’adunanza plenaria qualunque ricorso, per risolvere questioni di massima di particolare importanza ovvero per dirimere contrasti giurisprudenziali. 3. Se la sezione cui è assegnato il ricorso ritiene di non condividere un principio di diritto enunciato dall’adunanza plenaria, rimette a quest’ultima, con ordinanza motivata, la decisione del ricorso. 4. L’adunanza plenaria decide l’intera controversia, salvo che ritenga di enunciare il principio di diritto e di restituire per il resto il giudizio alla sezione remittente. 5. Se ritiene che la questione è di particolare importanza, l’adunanza plenaria può comunque enunciare il principio di diritto nell’interesse della legge anche quando dichiara il ricorso irricevibile, inammissibile o improcedibile, ovvero l’estinzione del giudizio. In tali casi, la pronuncia dell’adunanza plenaria non ha effetto sul provvedimento impugnato. 77 www.paweb.it LA TRASPARENZA NELLA DISCIPLINA DEI CONTRATTI PUBBLICI 29 conseguenze negative sono difficilmente apprezzabili ex post una volta rotti i sigilli ed aperti i plichi, in mancanza di un riscontro immediato80. Di conseguenza, l’orientamento dell’Adunanza Plenaria è quello di confermare e ribadire l’orientamento che è a favore della pubblicità della seduta di gara con specifico riferimento alla fase di apertura della busta dell’offerta tecnica: tale operazione, infatti, come per la documentazione amministrativa e per l’offerta economica, costituisce passaggio essenziale e determinante dell’esito della procedura concorsuale e richiede, quindi, di essere presidiata dalle medesime garanzie, a tutela degli interessi privati e pubblici coinvolti dal procedimento. La piena trasparenza non sarebbe del resto pregiudicata dallo svolgimento in seduta pubblica anche della fase di apertura delle offerte tecniche: esso, in particolare, non realizzerebbe una indebita anticipazione dell’accesso agli atti della procedura, in violazione dei precetti di cui all’art. 13 del d.lgs. n. 163 del 2006, in quanto “con riferimento specifico alla paventata ostensione di documenti al pubblico presente va precisato che la verifica dei documenti contenuti nella busta consiste in un semplice controllo preliminare degli atti inviati, che non può eccedere la funzione, che ad essa riconosce la giurisprudenza, di ufficializzare l’acquisizione della documentazione di cui si compone l’offerta tecnica. L’operazione non deve andare al di là del mero riscontro degli atti prodotti dall’impresa concorrente, restando esclusa ogni facoltà degli interessati presenti di prenderne visione del contenuto. La garanzia di trasparenza richiesta in questa fase si considera assicurata quando la commissione, aperta la busta del singolo concorrente, abbia proceduto ad un esame della documentazione leggendo il solo titolo degli atti rinvenuti, e dandone atto nel verbale della seduta.” Ne’ la trasparenza è di ostacolo alla celerità del procedimento in relazione alla temuta possibilità che la pubblicità della fase di apertura dell’offerta tecnica, dal momento che il giudice amministrativo osserva come “proprio l’andamento della gara in contestazione offre la dimostrazione della scarsa incidenza sui tempi di espletamento della procedura che la verifica in questione può comportare”81. Il decreto legge n. 52 del 7 Maggio 2012, fra le diverse disposizioni che contiene, prevede all’art. 12 che il seguente periodo “La commissione apre in seduta pubblica i plichi contenenti le offerte tecniche al fine di procedere alla verifica della presenza dei documenti prodotti” sia inserito agli artt.li 12082 e 28383 del D.P.R. 207 del 201084: il legislatore si muove a favore dell’orientamento espresso dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato. 1.3.6. L’avvicendamento delle fasi di valutazione delle offerte Come già precedentemente esplicitato, le differenti operazioni che si avvicendano in un procedimento di scelta del contraente, a seguito della presentazione delle offerte e della scadenza del relativo termine per l’inoltro, sono, di norma, le seguenti: 1) verifica dell’integrità dei plichi contenenti l’offerta; Cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 17 settembre 2010, n. 6939; 10 novembre 2010, n. 8006; 4 marzo 2008, n. 901; sez. VI, 22 aprile 2008, n. 1856; sez. V, 3 dicembre 2008, n. 5943; sez. IV, 11 ottobre 2007, n. 5354; sez. V, 18 marzo 2004, n. 1427. 81 Cfr. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, sentenza n. 13 del 28 luglio 2011. 82 In particolare la disposizione è contenuta al comma 1 dell’art. 12. 83 In particolare la disposizione è contenuta al comma 2 dell’art. 12. 84 L’art. 120 rubricato “Offerta economicamente più vantaggiosa – Commissione giudicatrice” trova collocazione alla parte II “Contratti pubblici relativi a lavori nei settori ordinari”. L’art. 283 rubricato “Selezione delle offerte” trova collocazione alla parte IV “Contratti pubblici relativi a forniture e altri servizi nei settori ordinari”. 80 30 QUADERNI DI PAWEB – N. 7/2012 2) apertura della busta contenente la documentazione amministrativa; 3) apertura della busta contenente l’offerta tecnica, 4) valutazione dell’offerta tecnica; 5) apertura e attribuzione di punteggio all’offerta economica. Di norma, le fasi si susseguono come sopra indicato e, quindi, prima si procede alla valutazione dell’offerta tecnica e successivamente all’attribuzione a quella economica dei relativi punteggi. L’art. 121, comma 2, del d.p.r. 207 del 2010 prevede che “in una o più sedute riservate, la commissione valuta le offerte tecniche e procede alla assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando o nella lettera di invito …. Successivamente, in seduta pubblica, la commissione dà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, procede alla apertura delle buste contenenti le offerte economiche e, data lettura dei ribassi espressi in lettere e delle riduzioni di ciascuna di esse, procede secondo quanto previsto …”. La norma sopra esposta, in sostanza, esplicita un iter procedimentale di valutazione delle offerte da seguire. E’ lecito chiedersi se una stazione appaltante che non avendo diversamente disposto nella lex specialis, possa decidere di attribuire prima i punteggi all’offerta economica e successivamente valutare quella tecnica: in altri termini, nel silenzio del bando di gara sull’iter procedimentale da seguire, un quesito che si è posto nella prassi concerne l’eventuale inversione dei due momenti di analisi delle offerte. Sul punto la giurisprudenza amministrativa è pervenuta alla conclusione che l'esame, da parte della commissione giudicatrice, delle offerte economiche prima di quelle tecniche costituisce una palese violazione dei principi inderogabili di trasparenza e di imparzialità che devono presiedere le gare pubbliche, in quanto la conoscenza preventiva dell'offerta economica consente di modulare il giudizio sull'offerta tecnica, in modo non conforme alla parità di trattamento dei concorrenti e tale possibilità, ancorché remota ed eventuale, inficia la regolarità della procedura85. In sostanza, anche la sola possibilità della conoscenza dell’entità dell’offerta economica e delle caratteristiche di quella tecnica mette in pericolo la garanzia dell’imparzialità dell’operato dell’organo valutativo, comportando il rischio che i criteri siano plasmati ed adattati alle offerte in modo che ne sortisca un effetto potenzialmente premiante nei confronti di una di esse86: cosi come deve essere affermata l’irrilevanza del bando di gara che non richiami una specifica disposizione di legge per stabilire che debba essere esaminata prima l’offerta tecnica e successivamente l’offerta economica. In altri termini, la semplice inversione di due operazioni che di norma si svolgono in una determinata maniera, dettata all’apparenza senza volontà di sovvertire o influenzare l’esito della procedura, può in realtà produrre notevoli danni al corretto riscontro degli istituti della trasparenza, imparzialità e parità di trattamento, che devono obbligatoriamente presiedere allo svolgimento di procedimenti in materia di affidamento di contratti pubblici. Cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 25 maggio 2009, n. 3217 – 8 settembre 2010, n. 6509 – 21 marzo 2011, n. 1734 – 28 marzo 2012, n. 1862. 86 Cfr. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 8 Settembre 2010 n. 6509. 85 www.paweb.it LA TRASPARENZA NELLA DISCIPLINA DEI CONTRATTI PUBBLICI 31 1.4. La trasparenza in fase successiva alla gara 1.4.1. La pubblicità successiva alla gara Il Codice dei Contratti pubblici all’art. 65 disciplina l’obbligo della stazione appaltante di dare pubblicità dell’esito della procedura di gara. In particolare, l’articolo in questione prevede che l’avviso sugli esiti della gara debba avere un contenuto obbligatorio, indicato nell’allegato IX A, punto 5, del Codice dei Contratti pubblici e che tale pubblicità avvenga entro 48 giorni dall’aggiudicazione del contratto secondo le modalità di pubblicazione di cui all’art. 66 sempre del codice. In ossequio ad un principio di carattere generale, i canali di pubblicazione dell’avviso degli esiti di gara devono essere gli stessi con i quali si è proceduto alla pubblicazione del bando di gara o dell’avviso di indizione di una procedura ad evidenza pubblica. L’art. 66 del Codice dei Contratti rubricato “Modalità di pubblicazione degli avvisi e dei bandi” individua le modalità di pubblicazione degli avvisi e dei bandi non procedendo a disciplinare in maniera difforme gli uni dagli altri, ma individuando accanto ad ogni prescrizione sempre l’espressione “gli avvisi e i bandi”. Il D.L. 70 del 2011 tra le modifiche apportate al Codice dei Contratti interviene anche nell’art. 122, rubricato “Disciplina specifica per i contratti di lavori pubblici sotto soglia”, sopprimendo il comma 7bis87 e modificando il comma 7. Il vigente comma 7 dispone che: “I lavori di importo complessivo inferiore a un milione di euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall’articolo 57, comma 6; l’invito è rivolto, per lavori di importo pari o superiore a 500.000 euro, ad almeno dieci soggetti e, per lavori di importo inferiore a 500.000 euro, ad almeno cinque soggetti se sussistono aspiranti idonei in tali numeri …. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, conforme all’allegato IX A, punto quinto (avviso relativo agli appalti aggiudicati) contiene l’indicazione dei soggetti invitati ed è trasmesso per la pubblicazione, secondo le modalità di cui ai commi 3 e 5 del presente articolo, entro dieci giorni dalla data dell’aggiudicazione definitiva; non si applica l’articolo 65, comma 1”. In particolare, il legislatore nel disciplinare la procedura negoziata di cui al sopra riportato testo normativo, individua alcune prescrizioni per l’avviso sui risultati della procedura che però non trovano applicazione nei confronti di quello preventivo che rimane eventuale. In questo modo così come già rilevato, viene meno la simmetria tra pubblicità preventiva e pubblicità ex post, così come, tra l’altro, rilevato recentemente dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici – AVCP88. Come noto, l’abrogato comma 7-bis individuava la possibilità per le stazioni appaltanti di affidare, a cura del responsabile del procedimento, i lavori di importo pari o superiore ad € 100.000,00 ed inferiore ad € 500.000,00, secondo la procedura prevista dall’art. 57, comma 6 (procedura negoziata senza previa pubblicazione di un ba.ndo di gara). 88 Cfr determinazione n. 8 del 14 dicembre 2011. Cfr. in tema anche l’art. 124 del codice rubricato “Appalti di servizi e forniture sotto soglia”, nonché gli artt.li 173 e 331 del D.P.R. 207 del 2010 che dispongono in merito alla pubblicità sugli affidamenti in economia. 87 32 QUADERNI DI PAWEB – N. 7/2012 Infine, l’articolo 65, al pari dell’art. 79, individua per le comunicazioni la possibilità che “talune informazioni relative all’aggiudicazione del contratto o alla conclusione dell’accordo quadro possono essere omesse qualora la loro divulgazione ostacoli l’applicazione della legge, sia contraria all’interesse pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di operatori economici pubblici o privati oppure possa recare pregiudizio alla concorrenza leale tra questi”. 1.4.2. La disciplina delle comunicazioni Il decreto legislativo n. 163 del 2006 individua una serie di obblighi di trasparenza e di informazione a carico della stazione appaltante nei confronti degli operatori economici che concorrono alla procedura ad evidenza pubblica. Oggetto degli obblighi suddetti sono le attività che la stazione appaltante svolgono nel corso della procedura di gara e che intercettano i diritti, gli interessi e le aspettative dei concorrenti. L’art. 79 del Codice dei Contratti pubblici prevede che le stazioni appaltanti informano tempestivamente i candidati e gli offerenti delle decisioni prese riguardo alla conclusione di determinate procedure di scelta del contraente, fornendo ai concorrenti comunicazioni in ordine ai mancati inviti, alle esclusioni ed all’aggiudicazione della gara. La norma prevede che alcune delle informazioni e delle comunicazioni siano rese su richiesta della parte interessata, mentre altre siano rese d’ufficio dalla stazione appaltante, prevedendo in entrambe le ipotesi termini di adempimento. In particolare, l’articolo in questione indica tassativamente il contenuto delle comunicazioni rese ad istanza di parte e d’ufficio, nonché le modalità di comunicazione. Inoltre, lo stesso articolo al comma 4 prevede che le “stazioni appaltanti possano motivatamente omettere talune informazioni relative all’aggiudicazione dei contratti, alla conclusione di accordi quadro o all’ammissione ad un sistema dinamico di acquisizione qualora la loro diffusione ostacoli l’applicazione della legge, sia contraria all’interesse pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di operatori economici, pubblici o www.paweb.it LA TRASPARENZA NELLA DISCIPLINA DEI CONTRATTI PUBBLICI 33 privati o del soggetto a cui è stato aggiudicato il contratto, oppure possa recare pregiudizio alla leale concorrenza tra questi”. 1.5. La Direttiva ricorsi – D.Lgs. 53/2010 1.5.1. Avviso volontario per la Trasparenza preventiva In data 20 Marzo 2010 è stato emanato il decreto legislativo n. 53 in recepimento della direttiva 2007/66/CE ed in attuazione dell’art. 44 della legge comunitaria 2008 (legge 7 Giugno 2008, n. 88). In particolare, il decreto introduce significative modifiche alla materia degli appalti pubblici sia sul versante degli strumenti di tutela che relativamente ad alcune disposizioni di carattere sostanziale previste dal codice dei contratti pubblici, ex d.lgs. 163 del 2006. Una delle principiale novità riguarda l’istituto, del tutto nuovo, dell’Avviso volontario per la trasparenza preventiva, introdotto dall’art. 3 del decreto legislativo n. 53 che inserisce l’art. 79-bis al decreto legislativo n. 163 del 2006, nella parte del Codice dei Contratti dedicata alle comunicazioni ed agli avvisi. Il nuovo istituto è volto a dare una più ampia attuazione al principio di trasparenza nell’ambito delle procedure di gara, consentendo allo stesso tempo “di porre la stazione appaltante al riparo dalla privazione degli effetti del contratto quando essa abbia seguito una procedura senza bando (sia essa una procedura negoziata senza bando o sia un affidamento in economia).”89 A tal fine la stazione appaltante deve seguire un’articolata procedura che si articola in tre differenti steps: 1) dichiarazione dell’amministrazione resa mediante atto motivato anteriore all’avvio della procedura di affidamento, con la quale asserisce che la procedura stessa è senza previa pubblicazione del bando o avviso con cui si indice una gara nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea ovvero nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, in quanto consentita dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; 2) pubblicazione, rispettivamente per i contratti di rilevanza comunitaria e per quelli sotto soglia, nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea ovvero nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana di un avviso volontario per la trasparenza preventiva ai sensi dell'articolo 79-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in cui si manifesta l'intenzione di concludere il contratto; 3) rispetto di un termine dilatorio di almeno dieci giorni per la stipulazione del contratto decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso volontario90. 89 Cfr. in termini Rosanna De Nictolis, Il recepimento della direttiva ricorsi, in www.giustizia-amministrativa.it. 90 Art. 121, comma 5 del nuovo Codice del Processo Amministrativo ex d.lgs. 104 del 2010. 34 QUADERNI DI PAWEB – N. 7/2012 Quindi, l’avviso volontario si inserisce in uno specifico procedimento che, se rispettato, può evitare la declaratoria di inefficacia del contratto prevista dal nuovo Codice del processo amministrativo. Il contenuto informativo dell’avviso è dettagliatamente indicato al comma 1 dell’art. 79-bis a cui si rimanda. Tale avviso volontario si applica sia nei settori ordinari che nei settori speciali91. 1.5.2. La nuova disciplina delle comunicazioni ex art. 79 Il Decreto Legislativo n. 53 introduce, altresì, una disciplina analitica delle comunicazioni che deve rendere la stazione appaltante al fine di assicurare una maggiore trasparenza e conoscibilità degli atti del procedimento. Le novità riguardano la comunicazione dell’aggiudicazione definitiva e dell’avvenuta stipulazione del contratto. In particolare l’art. 79, comma 5, prevede che l’amministrazione aggiudicatrice comunichi d’ufficio l’aggiudicazione definitiva, l’esclusione, la data di avvenuta stipulazione del contratto con l’aggiudicatario a specificati soggetti e a determinate scadenze nello stesso comma individuati. La portata innovativa della modifica operata alla disciplina delle comunicazioni si rinviene nel comma 5-bis ove, oltre ad individuare le modalità di trasmissione, prevede che la stessa sia accompagnata dal provvedimento di aggiudicazione e dalla relativa motivazione. A riguardo, non vi è dubbio che la modifica apportata alla disciplina delle comunicazione sia a favore di una maggiore trasparenza, ma questo, forse, a scapito di un notevole appesantimento dell’iter procedimentale a carico della stazione appaltante, che implica un maggiore impiego di tempo ed energie, che, forse, male si concilia con uno dei principi della legge n. 241 del 1990 che vuole che l’azione amministrativa sia improntata alla semplificazione ed al non aggravamento del procedimento. 1.5.2.1. Le modalità operative: utilizzo del fax L’art. 79, comma 5-bis, individua quali modalità di comunicazione le seguenti: a) lettera raccomandata con avviso di ricevimento; b) notificazione; c) posta elettronica certificata; d) fax se espressamente autorizzato dal concorrente. Riguardo all’utilizzo del fax i giudici di Palazzo Spada, in una recente decisione92, chiamati a pronunciarsi su un caso di specie, hanno osservato come in base al d.p.r 445 del 2000 il fax sia strumento ordinario di comunicazione di atti e documenti, in quanto soddisfa sia la forma scritta che la fonte di provenienza. Infatti, ai sensi dell’art. 43, comma 6, dello stesso decreto un fax deve presumersi giunto al destinatario quando il rapporto di trasmissione indica che questa è avvenuta regolarmente. In conseguenza di ciò, la giurisprudenza ha ritenuto che il rapporto di trasmissione via 91 Cfr. in termini Rosanna De Nictolis, Il recepimento della direttiva ricorsi, in www.giustizia-amministrativa.it. 92 Cfr. Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 14 Febbraio 2012 n. 722. www.paweb.it LA TRASPARENZA NELLA DISCIPLINA DEI CONTRATTI PUBBLICI 35 fax è strumento idoneo a garantire con sufficiente certezza l’effettività della comunicazione e, quindi, a far decorrere i termini di impugnativa, senza che il soggetto che ha trasmesso il fax debba fornire ulteriore prova oltre quella risultante dal rapporto di trasmissione che indichi le regolari avvenute trasmissione e ricezione. Grava, invece, sul ricevente che assume la mancata ricezione fornirne la prova contraria93. 93 Cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 18 agosto 2010, n. 5845 e 24 aprile 2002, n. 2202. QUADERNI DI PAWEB N. 7/2012 LA TRASPARENZA NELLA DISCIPLINA DEI CONTRATTI PUBBLICI Elenco dei Quaderni pubblicati 2007 n. 1 - E. D’Aristotile : Il Patto di Stabilità n. 2 - E. D’Aristotile : Il rendiconto della gestione n. 3 - E. D’Aristotile: La rimodulazione dei prestiti della CC.DD. n. 4 - A. Di Filippo: Il personale nella Finanziaria 2007 n. 5 - A. D’Alessandri: La responsabilità amministrativa e contabile nell’ente locale n. 6 - N. Cinosi: IVA e IRAP negli enti locali. Caratteristiche e dichiarazione n. 7 - N. Parmentola: Governance e territorio. Le politiche per lo sviluppo locale n. 8 - M. Collevecchio: Verso la Carta delle Autonomie. Il ddl n. 1464 all’esame del Senato n. 9 - D. Angiolelli: Analisi dei costi. Un caso pratico 2008 n. 1 - Maria Concetta Rosati: Avvalimento nei contratti pubblici. Alcune considerazioni n. 2 - Agostino Bultrini: Privacy ed Enti Locali: l'uso degli strumenti informatici a prova di riservatezza n. 3 - M. Russo & G. Di Pangrazio: Trasparenza ed etica nella p.a.: due esempi. Il Difensore Civico nella Regione Abruzzo - Il Codice di Autodisciplina degli Enti Locali n. 4 - Argentino D’Auro: Riscossione coattiva: tributi ed altre entrate degli Enti Locali n. 5 – Paolo Braccini: Balanced Scorecard negli Enti Locali n. 6 – Giuseppe Leopizzi: Profili amministrativi di responsabilità nell’ente locale n. 7 – Stefano Barera: Il condono erariale alla luce della giurisprudenza costituzionale n. 8 – Matteo Barbero: Federalismo fiscale: stato dell’arte e prospettive future n. 9 – Argentino D’Auro: La partecipazione dei comuni all’accertamento fiscale QUADERNI DI PAWEB N. 7/2012 LA TRASPARENZA NELLA DISCIPLINA DEI CONTRATTI PUBBLICI n. 10 – E.D’Aristotile & M.Marafini: Il Patto di stabilità 2009 dopo la Legge 6 agosto 2008, n. 133 n. 11 – Marcello Collevecchio: Il promotore finanziario nel Codice dei contratti pubblici 2009 n. 1 - Roberto Mastrofini: Dismissioni e valorizzazioni di patrimonio immobiliare pubblico nell’art. 58 della legge 6 agosto 2008 n. 2 – Marcello Faviere: La sicurezza negli appalti di forniture e servizi: il DUVRI e non solo. Considerazioni sulla gestione delle procedure di gara e dei contratti n. 3 – Achille D’Alessandri: Il controllo collaborativo della Corte dei Conti n. 4 – Carlo Amoroso: Affidamenti in house providing e alle società a capitale misto pubblico – privato n. 5 – Vincenzo Angeloni: La certificazione ambientale degli enti locali. UNI EN ISO 14001, EMAS n. 6 – Matteo Barbero : Verso il federalismo fiscale. Una prima analisi della Legge Calderoli n. 7 – Arturo Bianco: Gli errori della Contrattazione Decentrata n. 8 – Stefano Barera: Manuale dei congedi parentali per i dipendenti degli Enti Locali n. 9 – Roberta Guastaveglia & Michela Niccacci: Fondo del salario accessorio per il personale del Comparto Regioni – Enti Locali n. 10 – Giuseppe Salvatore Alemanno: Dall’Ordinamento al Codice delle Autonomie Locali 2010 n. 1 – Giunio Faustini: Il Governo dei Servizi pubblici tra la Legge Giolitti e il Decreto Brunetta: oltre cento anni di riforme incompiute n. 2 – Marcello Faviere & Giuseppe Tomasino: Le società pubbliche ed il procedimento amministrativo: nuove prospettive per un controverso rapporto dopo l’ultima riforma della Legge n. 241/1990 QUADERNI DI PAWEB N. 7/2012 LA TRASPARENZA NELLA DISCIPLINA DEI CONTRATTI PUBBLICI n. 3 – Patrizio Belli & Nicola Cinosi: Appunti di approccio alla “governance territoriale” n. 4 – Argentino D’Auro: Fiscalità territoriale e decentramento catastale n. 5-speciale – E. D’Aristotile & M. Marafini: Il Patto di Stabilità 2010 n. 6 – Mario Collevecchio: Il Direttore Generale dei Comuni e delle Province n. 7 – Gianfranco Buttarelli: Il partenariato pubblico – privato nella governance dell’ente locale n. 8 – Fabio Amatucci: Il leasing immobiliare per la realizzazione di investimenti pubblici n. 9 – E.D’Aristotile & G.Profenna: La rimodulazione dei prestiti 2010 della Cassa Depositi e Prestiti n.10 – Anna Maria Coppola: Il controllo di regolarità amministrativa negli enti locali 2011 n. 1- Matteo Barbero: La territorializzazione del Patto di Stabilità interno n. 2 – Stefano Barera: Le relazioni sindacali negli enti locali dopo il D.Lgs. n. 150/2009 n. 3 – Stefano Usai: Le acquisizioni in economia di beni e servizi nel regolamento attuativo del Codice degli appalti n. 4 – Matteo Barbero: Il nuovo Federalismo municipale: un’analisi a prima lettura n. 5 – Giuseppe Leopizzi: I cittadini comunitari ed extracomunitari a confronto: profili giuridici e conseguenze alla luce delle disposizioni della Legge n. 94/2009 n. 6 – Argentino D’Auro: Gli strumenti di attuazione del Federalismo fiscale municipale n. 7 – Giuseppe Salvatore Alemanno: Il sistema delle camere di commercio nello sviluppo locale n. 8 – Marco Morgione: I delitti di concussione e corruzione nella giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione n. 9 – Marco Giuri & Michele Morriello: Responsabilità e sicurezza nelle società partecipate n. 10 – Patrizia Cartone: I procedimenti di autorizzazione degli impianti di energia rinnovabile QUADERNI DI PAWEB N. 7/2012 LA TRASPARENZA NELLA DISCIPLINA DEI CONTRATTI PUBBLICI 2012 n. 1 - Giuseppe Salvatore Alemanno: Lo Statuto delle imprese & the Small Business Act n. 2 – Stefano Usai: Percorsi giurisprudenziali in tema di appalti pubblici N. 3 – Ebron D’Aristotile: Il Patto di stabilità 2012 dei Comuni e delle Province N. 4 – M. Cristina Colombo: La responsabilità ambientale: inquadramento normativo e casi problematici N. 5 - E.D’Aristotile & G.Profenna: L’operazione straordinaria di trasformazione dei prestiti Cassa DD.PP. 2012 N. 6 – Nicola Parmentola: Cultura e sviluppo locale Gruppo editoriale CEL Servizi srl Via Ognissanti, 17 • 66100 Chieti (CH) Tel. 0871.344841 • Fax 0871.345342 www.celservizi.it email: [email protected] Azienda certificata UNI EN ISO 9001 Certificato N. IT01/0440