Prof.Giuseppe Renato Croce Sparisce l’amministratore dilettante ? sicurezza – efficienza – puntualità – controllo - costanza 1 Prof.Giuseppe Renato Croce 2 Prof.Giuseppe Renato Croce il ruolo dell’amministratore, all’interno e all’esterno di quel «microcosmo» che è il fabbricato condominiale, è divenuto fondamentale: con l’andar del tempo l’attività di gestione che egli è chiamato a svolgere è divenuta sempre più complessa, arricchendosi di adempimenti burocratici, doveri fiscali, responsabilità civili e penali sicurezza e quant’altro. Bisogna, quindi affidare soltanto a « professionisti esterni, specificamente preparati « la gestione amministrativa condominiale, nella consapevolezza che ormai essa non può più essere tenuta dal condòmino più capace o semplicemente più disponibile a farsene carico, il quale, per quanto diligente possa essere nell’espletamento dell’incarico, ben difficilmente è in possesso delle conoscenze che attualmente necessitano per lo svolgimento di questa attività. 3 Prof.Giuseppe Renato Croce Il legislatore, se ne è reso conto perfettamente, tant’è che, a tanti anni di distanza dall’entrata in vigore del codice civile, ha ritenuto necessario «professionalizzare» la figura dell’Amministratore di immobili e di condominio, definendone con chiarezza i poteri, i doveri e le responsabilità, e prevedere contemporaneamente un’adeguata tutela dei diritti dei condòmini e dei terzi. Ha creato il CODICE DEL CONDOMINIO. 4 Prof.Giuseppe Renato Croce La figura dell’amministratore immobiliare condominiale si basa sul principio legale del mandato e conseguentemente sul postulato morale della fiducia. Ciò vale a significare che deve esercitare la attività con dignità, coscienziosità professionale, integrità, lealtà, competenza, discrezione e rispetto degli utenti, dei e dei colleghi. Debbono essere osservati tre principi: competenza; Principio dell’affidamento; Principio della posizione di garanzia. Principio della Professionalità significa assicurazione della coesistenza necessaria indispensabile di questi tre principi. In caso di controversie il Giudice verificherà se questi principi sono stati osservati puntualmente sia da parte dell’amministratore immobiliare condominiale quando ha proposto la sua attività, sia da parte dei condomini all’atto del conferimento di incarico 5 Prof.Giuseppe Renato Croce Peculiarità dell’attività dell’Amministratore immobiliare e di condominio: coesistenza di Obbligazioni di mezzi Obbligazioni di risultato 6 L’articolo 9 della legge di riforma, nel sostituire l’art. 1129 del codice civile, detta gli obblighi dell’amministratore, non previsti dalla precedente normativa. Questi tra i principali: a) necessità di fornire ai condòmini, al momento della nomina, oltre ai propri dati anagrafici, una serie di ulteriori dati e strumenti di pubblicità per consentire la valutazione delle sue qualifiche e del suo operato; b) tenuta del registro dei verbali di assemblea e di nomina e revoca dell’amministratore, nonché del registro di contabilità; c) obbligo, su richiesta dell’assemblea, di stipulare, a carico dei condòmini, una polizza individuale di assicurazione per la responsabilità civile per gli atti compiuti nell’esercizio del mandato; d) obbligo di far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condòmini o dai terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio;7 Prof.Giuseppe Renato Croce e) obbligo di eseguire prontamente il c.d. «passaggio di consegne» nel caso di cessazione dall’incarico e, sempre in tal caso, l’ulteriore obbligo di porre in essere le attività «urgenti», il tutto senza pretendere compensi aggiuntivi; f) dovere di provvedere (salvo espressa dispensa dell’assemblea) alla riscossione forzosa dei crediti condominiali entro 6 mesi dalla chiusura dell’esercizio nel quale il credito esigibile è compreso; g) dovere, a pena di nullità della nomina, che all’atto dell’accettazione dell’incarico, di indicare con precisione ed univocità l’importo del relativo compenso; h) obbligo di affissione sul fabbricato amministrato (in posizione visibile) della cd. «targa» dell’amministratore che garantisca la sua individuazione pubblica, con l’implicita finalità di renderlo prontamente contattabile in caso di necessità. Detto obbligo è esteso anche al singolo condomino incaricato di attività di gestione nel caso di mancanza di un formale amministratore; 8 Prof.Giuseppe Renato Croce Ulteriori obblighi a carico dell’amministratore di condominio attengono al dovere di fornire al singolo condomino che ne faccia richiesta le opportune attestazioni in ordine • allo stato dei pagamenti e delle pendenze giudiziali, all’esecuzione degli adempimenti fiscali (art. 10), • alla convocazione annuale dell’assemblea per la presentazione del rendiconto (art. 10), • al dovere di redigere il rendiconto con le indicazioni delle voci di entrata e di uscita e di ogni altro dato inerente alla situazione patrimoniale del condominio, • al dovere di tenere la contabilità secondo precisi criteri (art. 11). • agli obblighi derivanti dall’eventuale posizione di Datore di lavoro ex D.Lvo 81/2008 s.m.i. 9 Gli specifici requisiti soggettivi Prof.Giuseppe Renato Croce (art. 71bis disp. att. c.c. ) Possono svolgere l’attività di amministratore di condominio coloro: a) che abbiano il godimento dei diritti civili; b) che non siano stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a 2 anni e, nel massimo, a 5 anni; c) che non siano stati sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione; d) che non siano interdetti o inabilitati; e) il cui nome non risulti annotato nell’elenco dei protesti cambiari; f) che abbiano conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado; g) che abbiano frequentato un corso di formazione iniziale e svolgano attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale. 10 Prof.Giuseppe Renato Croce Il legislatore ha voluto con più forza ribadire la « professionalità « attraverso l’inserimento nel Codice di quattro particolarissimi incombenti/doveri in capo all’Amministratore di condominio • necessità di fornire ai condòmini, al momento della nomina, oltre ai propri dati anagrafici, una serie di ulteriori dati e strumenti di pubblicità per consentire la valutazione delle sue qualifiche e del suo operato; • L’avere conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado; • L’avere frequentato un corso di formazione iniziale e svolgere attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale. • obbligo di affissione sul fabbricato amministrato (in posizione ) visibile) della cd. «targa» dell’amministratore che garantisca la sua individuazione pubblica, con l’implicita finalità di renderlo prontamente contattabile in caso di necessità. Detto obbligo è esteso anche al singolo condomino incaricato di attività di gestione nel caso di mancanza di un formale amministratore; 11 Prof.Giuseppe Renato Croce Chi è l’Amministratore di immobili e di condominio professionista? Il professionista in Italia è colui che esercita un’attività che in riferimento alla sua dichiarata competenza eroga una prestazione dietro un corrispettivo economico oppure colui che professionalmente esercita un’attività. L’Amministratore di condominio è un professionista in quanto a fronte di un corrispettivo economico deve erogare i servizi richiesti con abilità (ovvero sapere e sapere fare) in modo da soddisfare le legittime aspettative dei clienti/condomini. E’ doveroso e indispensabile che sia competente Significa possedere gli elementi della capacità: Conoscenze Capacità tecniche Capacità relazionali Capacità organizzative Abilità complesse Risorse Personali 12 Prof.Giuseppe Renato Croce LE COMPETENZE Competenze tecnico-professionali sono costituite dai saperi e dalle tecniche connesse all'esercizio delle attività richieste nell’ambito professionale proprio dell’Amministratore di Condominio. Possono essere distinte a loro volta in: • competenze comuni e fondamentali • ( il fondamento caratterizzante l'area professionale) • competenze specialistiche, ( s'innestano su quelle comuni e disegnano i profili professionali ) Competenze trasversali Le caratteristiche personali dell’individuo che sono ritenute essenziali in ambito lavorativo per trasformare una conoscenza in comportamento. Il termine è utilizzato per indicare capacità ad ampio spettro, non specifiche di una professione o di un ambiente organizzativo ed applicabili a compiti e contesti diversi. 13 Prof.Giuseppe Renato Croce Il certificato di qualità la necessità di validare/certificare le competenze attraverso un «certificato di qualità» che consente la maggior trasparenza dell’operato dei propri committenti fornendo quelle linee indispensabili al professionista a garanzia del mandato ricevuto 14 Prof.Giuseppe Renato Croce 1^ motivo Ma il condomino quali strumenti ha per poter valutare le dichiarate competenze dell’amministratore professionista oltre che a un cosiddetto passa parola, che è un’informazione pur sempre soggettiva? Non ha, oggi strumenti se non la verifica dell’attività dopo l’esecuzione della prestazione o durante la prestazione stessa. Ma l’Amministratore di condominio quali strumenti ha per poter far valutare le dichiarate competenze e garantire l’effettività del suo valore professionale? Anch’egli oggi non ha nessun strumento. 15 Prof.Giuseppe Renato Croce 2^motivo La validazione delle competenze serve anche per mettere al riparo l’Amministratore di condominio da responsabilità che gli possano essere addebitate dai condomini in riferimento alla conduzione di un’attività amministrativa che si sia ritenuto viziata da negligenza o imperizia, per cui ci potrebbero essere le accuse per colpa lieve, colpa grave o addirittura dolo. Il giudice nell’esaminare i comportamenti dei cosiddetti soggetti sensibili in quanto garanti a qualsiasi titolo di risultati e quindi tenuti ad essere particolarmente competenti nei settori in cui operano, accerta sempre il valore delle 16 competenze Prof.Giuseppe Renato Croce Per essere credibile la validazione/ certificazione della dichiarata competenza dell’Amministratore di condominio deve essere effettuata da un Ente riconosciuto istituzionalmente In modo che possa effettuare la valutazione delle competenze possedute dal professionista e quindi garantire i terzi , attraverso il rilascio del certificato di qualità, che certifichi che il professionista valutato possiede le competenze dichiarate. È evidente che per ottenere la certificazionei l professionista deve dimostrare che la competenza, il percorso formativo, il servizio erogato è conforme ai requisiti previamente dettagliati contenuti in uno specifico «schema tecnico di certificazione» appositamente predisposto dall’Ente valutatore 17 Prof.Giuseppe Renato Croce Il conseguimento di una «certificazione delle competenze» avrebbe anche un significato europeo. Infatti la Commissione Europea sta lavorando sulle prospettive di realizzazione di certificazioni delle competenze da più di trent’anni. Il concetto di «competenza» dettato dal Parlamento Europeo è chiaro: «Comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e metodologiche, nello sviluppo in situazioni di lavoro e di studio e nello sviluppo professionale e personale» La tendenza europea, infatti, è quella di garantire conoscenze, abilità derivate da esperienze di lavoro di vita, a prescindere dal luogo della Unione Europea dove si fossero acquisite. 18 Prof.Giuseppe Renato Croce A.N.AMM.I senza dubbio è in possesso dei requisiti L’ per svolgere, per i propri associati, questa particolare funzione di Ente validatore delle competenze specifiche professionali di un Amministratore di immobili e di condomini. Esaminando le credenziali di questo Ente, infatti, si evidenziare come: Sia in possesso di certificazione UNI EN ISO 9001; Faccia parte della Consulta delle Associazioni delle Professioni non ha regolamentate nonché iscritta all’elenco delle Associazioni rappresentative a livello nazionale delle professioni non regolamentate (D,Lvo n°206/2007) tenuto presso il Ministero della Giustizia , in coerenza, altresì, colla legge n°92/2012 19 Prof.Giuseppe Renato Croce Ritorniamo alla 2^ slide!! 20 Prof.Giuseppe Renato Croce 21 22 Prof.Giuseppe Renato Croce