AGGIORNAMENTI NORMATIVI PER LE COOPERATIVE Bollettino di informazione tecnica a cura di Confcooperative Pordenone n. 6 – 2016 CONFCOOPERATIVE PORDENONE - V.le Grigoletti, 72/E – 33170 Pordenone Tel. +39 0434 378700 – Fax +39 0434 366949 – e-mail: [email protected] Sito internet: www.pordenone.confcooperative.it TABELLA RIASSUNTIVA DEGLI AGGIORNAMENTI NORMATIVI CIRCOLARI N. AMBITO OGGETTO C48/2016 CONTABILE FISCALE Chiarimenti Agenzia delle Entrate sul regime IVA per le cooperative sociali Consulta scheda C49/2016 CONTABILE FISCALE Legge Europea 2015-2016: nuove aliquote IVA Consulta scheda C50/2016 LAVOROPREVIDENZA Beni e servizi non soggetti a tassazione Consulta scheda C51/2016 LAVOROPREVIDENZA Novità in materia di cambio di appalto Consulta scheda COMUNICAZIONI N. AMBITO OGGETTO CM20/16 CONTABILE FISCALE Detassazione premi di risultato e welfare aziendale Consulta scheda CM21/16 CONTABILE FISCALE Agevolazioni fiscali 2016 autotrasportatori Consulta scheda Pagina | 2 CONTABILE – FISCALE TORNA ALL’INDICE C48/16 – Chiarimenti Agenzia delle Entrate sul regime IVA per le cooperative sociali A distanza di circa 7 mesi dall’entrata in vigore del nuovo regime Iva delle Cooperative sociali, la Direzione Centrale Normativa dell’Agenzia delle Entrate, con la Circolare 31/E del 15/07/2016, ha fornito alcuni chiarimenti utili sulla nuova normativa Iva, con importanti precisazioni inerenti la gestione del periodo transitorio in cui, come già evidenziato nelle nostre precedenti, è ancora vigente la vecchia normativa. Come premessa al nuovo regime Iva, viene fornito un esaustivo quadro di sintesi normativa, che illustra le principali ragioni che hanno condotto il legislatore con il comma 960 dell’articolo unico della legge di stabilità del 2016 a dover adottare la novellata aliquota del 5% per le prestazioni socio-sanitarie, assistenziali ed educative rese dalle cooperative sociali e dei lori consorzi. Viene così osservato che: • è stata inserita la nuova parte II-bis della tabella A, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972 - introdotta in conformità con l’articolo 98 della Direttiva del Consiglio CE 28 novembre 2006, n. 112, ai sensi del quale “gli Stati membri possono applicare una o due aliquote ridotte” (non inferiori al 5 per cento) “alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi delle categorie elencate nell’allegato III” - che prevede l’assoggettamento alla nuova aliquota IVA del 5% delle prestazioni socio-sanitarie, assistenziali ed educative, rese da cooperative sociali e loro consorzi in favore di specifiche categorie di soggetti; • l’articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 è stato riformulato con la conferma dell’aliquota IVA ordinaria nella misura del 22 per cento della base imponibile dell’operazione, mentre la categoria delle aliquote ridotte del 4 e del 10 per cento viene ampliata con la nuova aliquota del 5 per cento, con riferimento alle operazioni aventi per oggetto i beni e servizi elencati, rispettivamente, nella nuova parte II-bis della tabella A allegata al d.P.R. n. 633 del 1972.. La novità recata dal nuovo articolo 16 del D.P.R. n. 633 del 1972 consiste, pertanto, nella previsione di una nuova aliquota ridotta, pari al 5 per cento, per le operazioni elencate nella parte II-bis della citata Tabella A. La circolare in commento prosegue l’analisi del regime Iva delle cooperative sociali, illustrando la disciplina che era in vigore prima della novellata Legge di Stabilità 2016 (applicabile dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015), specificando che : - per le prestazioni rese dalle cooperative sociali di cui alla legge n. 381 del 1991, sia direttamente ai soggetti fruitori finali, sia in virtù di appalti o convenzioni con soggetti terzi, si rendeva applicabile: a) il regime di imponibilità con l’aliquota del 4 per cento di cui al ripristinato n. 41-bis) o, b) in alternativa, – previa opzione di tali cooperative, in quanto ONLUS “di diritto” – i regimi di esenzione dal tributo rispettivamente previsti dai nn. da 18) a 21) e 27-ter), dell’articolo 10 del d.P.R. n. 633 del 1972, a seconda della tipologia di prestazione in concreto resa; - per le prestazioni delle cooperative generiche divenute ONLUS a seguito dell’iscrizione prevista per tali organizzazioni, e per quelle rese dagli altri soggetti specificamente elencati nel citato n. 27-ter) dell’articolo 10 del d.P.R. n. 633, si applicava a) il regime di esenzione di cui ai nn. da 18) a 21), e 27-ter), dell’articolo 10 dello stesso d.P.R. n. 633, se rese direttamente nei confronti dei soggetti svantaggiati, oppure Pagina | 3 b) l’aliquota ordinaria, se rese sulla base di appalti o convenzioni con soggetti terzi; - per le prestazioni rese dalle cooperative “generiche” non ONLUS, nonché per quelle rese da soggetti diversi da quelli indicati nel più volte citato n. 27-ter) dell’articolo 10 del d.P.R. n. 633 del 1972, infine, si rendeva in ogni caso applicabile l’aliquota ordinaria. DISCIPLINA VIGENTE Passando ad esaminare la disciplina vigente, l’Agenzia osserva che l’introduzione dell’aliquota del 5% si è resa necessaria al fine di evitare una ulteriore procedura di infrazione da parte della Commissione europea, che aveva rilevato l’incompatibilità con l’ordinamento comunitario della disposizione recata dal citato n. 41-bis) della Tabella A, parte II, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972 (Caso EU PILOT 6174/14/TAXU, archiviato con decisione del 16 giugno 2016). Da ciò l’abrogazione del n. 41-bis) della parte II della Tabella A allegata al d.P.R. n. 633 del 1972, che, in sostanza, stabiliva l’applicazione dell’aliquota del 4 per cento per le prestazioni socio-sanitarie, educative e assistenziali rese da cooperative sociali e loro consorzi e l’introduzione della nuova parte II-bis nella Tabella A, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972, prevedendo, al n.1), che siano soggette alla nuova aliquota IVA del 5 per cento “le prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20), 21) e 27-ter) dell’articolo 10, primo comma, rese in favore dei soggetti indicati nello stesso numero 27-ter) da cooperative sociali e loro consorzi”. Quindi per l’applicazione della nuova aliquota Iva è necessario che coesistano tre presupposti: quello oggettivo, quello soggettivo, nonché quello di rendere la prestazione a particolari soggetti destinatari. L’assenza anche di uno solo dei tre presupposti richiamati non consente l’applicabilità dell’aliquota agevolata del 5%. REQUISITO OGGETTIVO Le prestazioni dell’articolo 10, primo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972 a cui fa riferimento il citato n. 1) della nuova parte II-bis allegata al medesimo decreto, sono: - le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza (n. 18); - le prestazioni di ricovero e cura rese da enti ospedalieri o da cliniche e case di cura convenzionate nonché da società di mutuo soccorso con personalità giuridica e da ONLUS, compresa la somministrazione di medicinali, presidi sanitari e vitto, nonché le prestazioni di cura rese da stabilimenti termali (n. 19); - le prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da ONLUS, comprese le prestazioni relative all’alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici (n. 20); - le prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili, delle colonie marine, montane e campestri e degli alberghi e ostelli per la gioventù, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie (n. 21); - le prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili in favore di specifiche categorie di soggetti rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica o da enti aventi finalità di assistenza sociale e da ONLUS (n. 27-ter). Pagina | 4 REQUISITO SOGGETTIVO Sotto il profilo soggettivo, si osserva che, in relazione alle anzidette prestazioni, la nuova aliquota ridotta troverà applicazione laddove le stesse siano rese “da cooperative sociali e loro consorzi”. DESTINATARI DELLE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE In ordine ai destinatari delle citate prestazioni, si rileva che le categorie di soggetti indicate al n. 27-ter) dell’articolo 10, primo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, a cui fa riferimento il n.1) della nuova parte II-bis della Tabella A dello stesso d.P.R., sono quelle “degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, di persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, di persone detenute, di donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo”. La circolare 31/E precisa ulteriormente che l’aliquota IVA del 5 per cento si rende applicabile, al pari della precedente aliquota del 4 per cento, sia alle prestazioni effettuate dalle cooperative sociali in esecuzione di contratti di appalto, convenzioni e concessioni, sia a quelle rese direttamente agli utenti, come evidenziato anche dalla relazione tecnica alla legge di stabilità 2016. Questa affermazione supera qualunque ipotesi di applicabilità del regime di esenzione sulle operazioni rese direttamente al soggetto beneficiario e quindi esclude qualunque possibilità di un regime Iva a “doppio binario”. Un importantissimo chiarimento della circolare in commento è in merito alla possibilità paventata dalla dottrina di poter ritenere ancora esistente per le cooperative sociali, il regime di maggior favore disciplinato dall’art. 10, comma 8, del D.Lgs. n. 460 del 1997. La questione è questa: la legge di Stabilità 2016 ha soppresso l’art. 1, comma 331, primo e secondo periodo della legge 296 del 2006, che ricordiamo essere una norma di carattere interpretativo che confermava la legittimità per le cooperative sociali di adottare il regime di maggior favore previsto dalla normativa sulle Onlus, stabilito dal comma 8 dell’art. 10 D.Lgs. n. 460 del 1997, e che, quindi, sanciva la possibilità di opzione dell’aliquota del 4% in luogo dell’esenzione art. 10 del D.p.r. 633/1972. Da più parti era stato però osservato che, poiché la norma che attribuiva la facoltà di opzione per l’aliquota agevolata (ossia, il comma 8 dell’art. 10 del D.lgs. 460/1997) non ha subito alcun tipo di modifica, l’abrogazione della sola norma di carattere interpretativo, non avrebbe generato alcun effetto sul regime fiscale, ritenendo così ancora applicabile per le cooperative sociali il diritto di opzione. L’Agenzia delle Entrate sul punto fornisce la propria posizione, chiarendo che la previsione di cui al citato articolo 10, comma 8, del D. Lgs. n. 460 del 1997, continuerà ad esplicare i suoi effetti in relazione agli altri soggetti dalla stessa qualificati come ONLUS di diritto, diversi dalle cooperative sociali, e, per quanto concerne queste ultime, solo con riferimento ai tributi diversi dall’IVA. In pratica l’Agenzia delle Entrate ritiene che l’abrogazione della norma interpretativa avrebbe come effetto l’inammissibilità per le cooperative sociali di poter scegliere i benefici fiscali limitatamente al comparto Iva, con la conseguente impossibilità di opzione per il regime di maggior favore ai fini IVA, mentre conferma altre agevolazione come ad esempio quelle che si riferiscono ad imposta di bollo e di registro. Quindi in base alla nuova disciplina, le prestazioni socio-sanitarie, assistenziali ed educative di cui ai nn. da 18) a 21) e 27-ter) dell’articolo 10, primo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, rese da cooperative, sia direttamente sia in forza convenzioni e contratti di ogni genere, nei confronti delle categorie di soggetti elencati dallo stesso n. 27-ter), sono, dunque, assoggettate: - all’aliquota IVA del 5 per cento, se rese da cooperative sociali e loro consorzi; Pagina | 5 - al regime di esenzione dall’imposta, se rese da cooperative non sociali aventi la qualifica di ONLUS; - all’aliquota IVA ordinaria del 22 per cento, se rese da cooperative non sociali e non ONLUS, sempreché non abbiano oggettivamente le caratteristiche per rientrare nell’applicazione delle esenzioni di cui ai nn. 18) e 21) dell’articolo 10 del d.P.R. n. 633 del 1972. DECORRENZA DELLA NUOVA DISCIPLINA E REGIME TRANSITORIO I principali dubbi sulla nuova normativa riguardano proprio la gestione del periodo transitorio, visto che l’aliquota del 5% in virtù del comma 963 dell’articolo unico della legge di stabilità 2016 stabilisce, che le disposizioni dei commi 960 e 962 si applicano alle operazioni effettuate sulla base di contratti stipulati, rinnovati o prorogati successivamente al 31 dicembre 2015. L’Agenzia quindi sul punto precisa che “per le operazioni compiute in base a contratti stipulati entro tale data e ancora in essere, le cooperative sociali di cui alla legge n. 381 del 1991 e loro consorzi continueranno ad applicare l’aliquota IVA del 4 per cento o il regime di esenzione, in base all’opzione già effettuata ai sensi della normativa allora vigente”. Con tale passaggio la circolare in commento, nel confermare l’entrata in vigore del nuovo regime Iva sui contratti prorogati, stipulati o rinnovati successivamente al 31/12/2015, non consente la possibilità di applicazione libera dei regimi Iva alternativi, in vigore fino al 31/12/2015, bensì ne cristallizza gli effetti. Al riguardo, si ricorda che l’opzione per l’assoggettamento Iva del 4% in luogo dell’esenzione, era un opzione effettuata su base annuale (ossia, per anno solare), che, con l’inizio del nuovo anno, poteva essere modificata. Ad esempio, per un appalto iniziato il 01/07/2014 che si conclude il 30/06/2017, relativo ad operazioni sanitarie rese a soggetti svantaggiati, la cooperativa sociale, se per il 2014 aveva deciso di non esercitare l’opzione per l’assoggettamento Iva, era obbligata ad utilizzare tale medesimo regime sino al 31/12/2014, con la possibilità però di modificarlo per il 2015, qualora ritenuto più conveniente. Secondo i chiarimenti dell’Agenzia, tale possibilità non è più riconosciuta per il 2016 e quindi la scelta effettuata nel 2015 rimarrà vincolante per gli anni solari rimanenti fino alla scadenza del contratto (stipulato, rinnovato o prorogato antecedentemente al 31 dicembre 2015); dopodiché diverrà ovviamente obbligatoria l’applicazione del nuovo regime Iva con aliquota al 5%. Quindi, se la stessa cooperativa sociale dell’esemplificazione ha mantenuto l’esenzione anche per il 2015, dovrà obbligatoriamente mantenerla inalterata sino alla scadenza contrattuale (30/06/2017): dopo tale data, qualora intervenga un rinnovo o una proroga del contratto, la cooperativa sociale dovrà applicare la nuova normativa Iva con assoggettamento all’aliquota del 5%. La nuova disciplina trova, poi, applicazione anche con riferimento ai rinnovi – sia espressi che taciti – nonché alle proroghe che intervengono successivamente alla predetta data del 31 dicembre 2015, anche se riferiti a contratti conclusi tra le parti prima di tale data. Tale affermazione deve in qualche modo coordinarsi con la risposta fornita con l’interpello DRE Veneto del 9 marzo 2016, commentata nella nostra precedente Circolare n. 29/2016, in cui l’Amministrazione Finanziaria ha dato rilevanza alla stipula dell’atto formale, se sottoscritto prima o dopo il 31/12/2015. Quindi, si ritiene che il rinnovo o la proroga di un contratto già in essere al 31/12/2015, per poter mantenere il vecchio regime dovranno essere intervenuti entro tale data. Come già affermato nella risposta governativa all’interrogazione n. 3-02820, commentata nella nostra precedente circolare, ai fini dell’individuazione, sotto il profilo temporale, della disciplina applicabile, l’Agenzia delle Entrate nella circolare 31/E in Pagina | 6 commento ritiene fondamentale la data della stipula, del rinnovo o della proroga dei contratti in argomento, che avvengono, generalmente, a conclusione delle procedure di affidamento esperite e a seguito dell’adozione delle relative delibere da parte dell’ente concedente. Tra detti contratti – che dovranno essere assoggettati al nuovo regime IVA (imponibilità al 5 per cento) se stipulati, rinnovati o prorogati a decorrere dal 1° gennaio 2016 – sono compresi anche quelli aventi come controparte contrattuale direttamente i soggetti privati, che, in qualità di utenti o familiari degli stessi, provvedono alla integrale corresponsione delle rette. Viene inoltre osservato, in linea con quanto già esposto nella risposta governativa all’interrogazione n. 3-02820, che, in talune fattispecie (aventi ad oggetto, ad es., la gestione di una casa di riposo o di un asilo nido), sussistono contestualmente due contratti: uno, di ordine più generale, stipulato con l’ente committente (quale il Comune) entro il 31 dicembre 2015, e l’altro, specifico, stipulato con l’utente o i suoi familiari successivamente a tale data. Al riguardo, l’Agenzia precisa che il vecchio regime IVA (4 per cento o esenzione) troverà ancora applicazione fino alla scadenza della convenzione o concessione principale stipulata con l’ente committente, trattandosi comunque di un’unica prestazione, nei seguenti casi: - se il pagamento del corrispettivo contrattualmente stabilito è posto interamente a carico dell’ente committente; - nell’ipotesi in cui sia prevista una compartecipazione alla spesa da parte dell’ente committente e degli utenti o delle loro famiglie. In tal caso, il rapporto, infatti, trova la sua fonte nel contratto stipulato con l’ente entro il 31 dicembre 2015. Rimarrebbe quindi fuori dalla possibilità di aggancio con l’accordo quadro/convenzione il caso in cui gli utenti (o le loro famiglie) sostengano interamente l’onere, senza alcun contributo dell’ente pubblico; potrebbe essere il caso di un asilo nido che abbia dei posti convenzionati con l’ente pubblico ed altri posti privati: su questi ultimi, ai fini dell’individuazione del corretto regime IVA, varrà la regola di stipulazione del contratto, se avvenuto in data antecedente o successiva al 31/12/2015. Pertanto, in caso di compartecipazione dell’ente pubblico alla retta dell’utente, al fine di una corretta applicazione del regime Iva, sarà fondamentale monitorare l’accordo quadro, se stipulato prima o dopo il 31/12/2015: nel primo caso, il vecchio regime Iva sarà applicabile in entrambi i rapporti e cioè sia nei confronti dell’ente che nei confronti dell’utente (o dei suoi familiari), mentre nel secondo caso il contratto sarà da assoggettare alla nuova aliquota del 5%. Diversamente, qualora non vi sia compartecipazione dell’ente e quindi vi sia il sostenimento da parte dell’utente dell’intero corrispettivo, il regime Iva sarà determinato dalla data di stipula del contratto fra le parti. Purtroppo, su questo punto la circolare dell’Agenzia appare un po’ ambigua, in quanto, ai fini della soluzione della questione del trattamento IVA applicabile, sembra attribuire rilevanza all’individuazione del soggetto che sostiene il corrispettivo, anziché fare riferimento al rapporto contrattuale nel quale è specificato il criterio di determinazione del corrispettivo. Infine, fornendo un nuovo importante chiarimento – in cui viene correttamente valorizzato l’accordo generale, a differenza della fattispecie della convezione o concessione sopra descritta - l’Agenzia delle Entrate osserva che, nell’ipotesi di concessioni di lavori pubblici (stipulate tra Comuni o altri enti pubblici e cooperative sociali, ai sensi dell’articolo 143 del D.Lgs. 13 aprile 2006, n. 163, il cd. “Codice dei contratti pubblici”, per la realizzazione e successiva gestione, ad esempio, di asili o residenze sanitarie assistenziali), nelle quali siano previsti dei posti convenzionati (riservati all’ente pubblico committente) e dei posti non convenzionati (ossia liberamente attribuibili), anche la gestione dei posti non convenzionati da parte della cooperativa sociale soggiace, sostanzialmente, alla disciplina dettata dall’accordo originario intercorso con l’ente concedente (nell’ambito del quale sono generalmente previsti elementi quali il numero di posti convenzionati e non, la tariffa ad essi Pagina | 7 applicabile, i requisiti dei relativi servizi, ecc..), contribuendo a raggiungere l’equilibrio economico-finanziario determinato nell’anzidetto accordo. In sostanza, come evidenziato dall’Agenzia, “anche in tal caso, pertanto, al contratto stipulato con i privati, interdipendente dalla concessione principale stipulata con l’ente committente, si applicherà il vecchio regime IVA (4 per cento o esenzione) fino alla scadenza della concessione, laddove la stessa sia stata stipulata entro il 31 dicembre 2015, o il nuovo regime IVA (5 per cento), nell’ipotesi in cui la concessione sia successiva a tale data”. Infine, ribadendo quanto già contenuto nella risposta governativa, l’Amministrazione Finanziaria con la Circolare in argomento chiarisce che, ai fini della decorrenza del nuovo regime IVA, non può farsi riferimento, in via generale, alla data di accreditamento della cooperativa, atteso che il relativo atto non ha le caratteristiche per essere giuridicamente qualificato come contratto, convenzione, ecc., risultando, dunque, irrilevante agli effetti fiscali. L’accreditamento, infatti – istituto previsto in ambito sanitario nonché nel settore dei servizi sociali e di quelli educativi – viene rilasciato dall’ente territoriale competente ai soggetti che ne facciano richiesta, che siano già autorizzati all’apertura nonché al funzionamento delle relative strutture, che siano in possesso dei requisiti normativamente previsti e che rispondano agli standard qualitativi stabiliti per l’esercizio delle attività di cui trattasi e costituisce, in sostanza, condizione per la stipula di successivi atti negoziali. La qualifica di soggetto accreditato non comporta, in ogni caso, di per sé, l’obbligo da parte della PA di stipulare contratti o convenzioni con lo stesso, né di corrispondere la remunerazione di eventuali prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali specificatamente stipulati. CONTABILE – FISCALE TORNA ALL’INDICE C49/16 – Legge Europea 2015-2016: nuove aliquote IVA Nella G.U. n. 158 del 08/07/2016 è stata pubblicata la Legge Europea 2015-2016 (Legge n. 122 del 07/07/2016) contenente una serie di disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea, tra le quali alcune novità di carattere fiscale come la modifica dell’aliquota Iva, a decorrere dal 23 luglio 2016, di alcuni prodotti: - Prevista l’aliquota Iva del 5% per basilico, rosmarino e salvia, freschi, origano a rametti o sgranato, destinati all'alimentazione (in precedenza assoggettate all’aliquota del 4%), nonché per piante allo stato vegetativo di basilico, rosmarino e salvia (in precedenza assoggettate all’aliquota del 10%); - Passa dal 4 al 10% l'aliquota Iva applicabile alle cessioni di preparazioni alimentari a base di riso (cosiddetti preparati per risotti) classificate alla voce 21.07.02 della Tariffa doganale comune in vigore al 31 dicembre 1987, attualmente alla voce 1904.9010 della Nomenclatura combinata vigente. LAVORO - PREVIDENZA TORNA ALL’INDICE C50/16 – Beni e servizi non soggetti a tassazione La circolare n. 28 del 15-6-2016 dell'Agenzia delle entrate contiene alcune istruzioni operative in ordine ai bene e servizi goduti dai lavoratori non soggetti a tassazione (il cosiddetto welfare aziendale). L'articolo 1 commi 182-190 della Legge 208/2015 (Legge di stabilità 2016) infatti ha modificato in modo significativo la normativa che è contenuta nell'articolo 51 del Tuir Pagina | 8 ampliando le ipotesi di somme e valori che non concorrono alla determinazione del reddito di lavoro dipendente. In particolare nel comma 2 sono state modificate le lettere f) ed f-bis) ed è stata introdotta la lettera f-ter). È poi stato inserito il comma 3-bis, in base al quale i benefit indicati nei commi 2 e 3 possono essere erogati mediante l’attribuzione di titoli di legittimazione. Il successivo Dm 25-3-2016, emanato in relazione alla detassazione dei premi di risultato, contiene un capitolo dedicato al tema in esame. Per godere del beneficio ci sono alcune caratteristiche/condizioni, che si possono sintetizzare così A una prima lettura delle Legge 208 era parso che il principio della volontarietà del riconoscimento del benefit da parte del datore di lavoro previsto dai commi 2 e 3 fosse stato sconvolto. La circolare dell'Agenzia delle entrate, invece, non da portata generale a quanto previsto dal comma 187 ,che pare riferito soltanto alla detassazione dei premi di risultato. Per godere del beneficio ci sono alcune caratteristiche/condizioni che si possono sintetizzare così e che sono indicate nella tabella che segue, in funzione delle singole tipologie di benefit: 1. Ai fini del riconoscimento dell'esenzione, talvolta, è richiesto che il benefit sia fruibile da tutti o categorie di lavoratori. In alcuni casi è possibile l'utilizzo anche, o in via esclusiva, da parte dei familiari. 2. Il benefit in qualche caso può essere previsto da contratti, accordi o regolamenti. 3. Vari benefit possono essere “goduti” anche sotto forma di rimborso delle spese sostenute dal lavoratore. 4. Infine in alcune ipotesi è previsto un limite massimo alla non concorrenza al reddito. Per avere un quadro complessivo, nella tabella che segue sono riportate le lettere del comma 2 e l'ultimo periodo del comma 3 con le tipizzazioni indicate nell'elenco precedente (le lettere non riportate sono state abrogate o non hanno attinenza con la presente). 1 2 3 4 a) … contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi no esclusivamente fine assistenziale … che operino negli ambiti di intervento stabiliti … si no si c) somministrazioni di vitto, mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi, ticket restaurant indennità sostitutive no no no no no no no no no no si si d) le prestazioni di servizi di trasporto collettivo si no no no f) utilizzazione opere e servizi aventi finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e si - anche sanitaria o culto (*) familiari si no no f-bis) somme, servizi e prestazioni per servizi di educazione e istruzione anche in eta' prescolare, servizi familiari integrativi e di mensa connessi, frequenza di ludoteche, centri estivi e invernali, per borse di studio usufruite da famliari (*) ? si no f-ter) somme e prestazioni per fruizione servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti (*) familiari ? si no g) azioni offerte ai dipendenti si no no si h) somme trattenute al dipendente per oneri di cui all'articolo 10 erogazioni per spese sanitarie per grave e permanente invalidità no no no si no si no no beni ceduti e servizi prestati no no no si (*) lettere introdotte o modificate da Legge 208 Nella tabella che segue sono riportati i testi delle due lettere modificate e di quella inserita. Pagina | 9 Vecchio testo Nuovo testo f) l'utilizzazione delle opere e dei servizi di cui al comma 1 dell'articolo f) l'utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro 100 da parte dei dipendenti e dei soggetti indicati nell'articolo 13; volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari indicati nell'articolo 12 per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 100 f-bis) le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la frequenza degli asili nido e di colonie climatiche da parte dei familiari indicati nell'articolo 12, nonché per borse di studio a favore dei medesimi familiari; f-bis) le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari indicati nell'articolo 12, dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari f-ter) le somme e le prestazioni erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti indicati nell'articolo 12 La circolare 28/E ricorda che queste lettere sono state oggetto nel tempo di ripetuti interventi normativi che ne hanno in vario modo definito le modalità di erogazione, al fine di distinguere quelle che potevano essere corrisposte anche in somme di denaro, rispetto alle altre attribuibili solo in prestazioni, opere o servizi, nonché quelle che non potevano essere oggetto di contrattazione ma dovevano essere erogate in via volontaria dal datore di lavoro. Le lettere f), f-bis) e f-ter) hanno mantenuto come condizione per la non concorrenza al reddito di lavoro dipendente che i benefit siano offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti. Secondo prassi consolidata la messa a disposizione dei benefit se non è rivolta a tutti, deve riguardare un gruppo omogeneo di dipendenti, a prescindere dalla circostanza che in concreto soltanto alcuni di essi ne usufruiscano. Di conseguenza le erogazioni messe a disposizione solo di taluni lavoratori - e non di specifiche "categorie" concorrono anche in base alle nuove previsioni normative alla formazione del reddito di lavoro dipendente. In questo senso non ci sono modifiche rispetto al passato (cfr. circolare 326/1997, par. 2.2.6). 1. Opere e servizi aventi finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto - articolo 51, co. 2, lettera f) Rispetto al passato l'esclusione dal reddito di lavoro dipendente opera anche nelle ipotesi in cui siano riconosciuti sulla base di contratti, accordi o regolamenti aziendali e non solo quando siano volontariamente erogati dal datore di lavoro, uniformandone per tale aspetto la disciplina a quella prevista dalle successive lettere f-bis) ed f-ter). A onor del vero questa “uniformità” tra le lettere f) f-bis) e f-ter) non è chiara visto che nelle ultime due lettere modificate non si fa cenno ai contratti e anche la stessa circolare quando tratta questi aspetti non riprende il tema. Una interpretazione estensiva sarebbe logica considerando che la modifica alle 3 lettere risponde a una stessa finalità. In attesa di un opportuno chiarimento del chiarimento, riteniamo che in tutti e 3 i casi possa intervenire un accordo aziendale. La fonte dell'erogazione dei benefit comporta un differente regime fiscale per l'impresa: in caso di obbligo negoziale opera la deducibilità integrale dei relativi costi da parte del datore di lavoro ai sensi dell’articolo 95 del Tuir. In caso erogazione volontaria la deducibilità è nel solo limite del 5 per mille (articolo 100 Tuir). Non cambia l’ambito di applicazione della norma che comprende opere e servizi aventi finalità di: • • • • • educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria culto. Pagina | 10 Le opere e i servizi possono essere utilizzate sia dal dipendente sia dai familiari indicati nell’articolo 12 del Tuir, anche non fiscalmente a carico del lavoratore. E’ rimasto invariato l’ambito applicativo della norma, ulteriormente chiarito dalla circolare dell’Agenzia n. 28/2016, la quale ha precisato che tra i servizi che rientrano nell'esenzione, sono ad esempio compresi l’offerta di corsi di lingua, di informatica, di musica, teatro, danza. Le opere ed i servizi possono essere messi a disposizione direttamente dal datore o attuati da parte di strutture esterne all’azienda (come nel caso del servizio di checkup medico), ma a condizione che il dipendente resti estraneo al rapporto economico che intercorre tra l’azienda e il terzo erogatore del servizio Tra i servizi che rientrano nell'esenzione, la circolare cita ad esempio l’offerta di corsi di lingua, di informatica, di musica, teatro, danza. La lettera f) riguarda servizi e opere, ma non comprende le somme di denaro erogate ai dipendenti a titolo di rimborsi di spese, anche se documentate, per ristorare i costi sostenuti per opere e servizi aventi le citate finalità (cosa che invece è possibile per gli altri casi). 2. Somme, prestazioni e servizi di educazione e istruzione, nonché per la frequenza di ludoteche e centri estivi e per borse di studio - articolo 51, co. 2, lettera f-bis). Le modifiche apportate hanno ampliato e definito meglio i servizi di educazione ed istruzione fruibili dai familiari del dipendente, anche fiscalmente non a carico. Tra i servizi di istruzione ed educazione, oltre agli asili nido già previsti in precedenza, sono comprese le scuole materne, precedentemente escluse in quanto non contemplate; inoltre la locuzione “colonie climatiche”, ormai desueta, è sostituita con “centri estivi e invernali” e “ludoteche”. La nozione di borse di studio a favore dei familiari dei dipendenti era presente anche nella precedente disposizione. La circolare n. 238/2000, richiamata anche in questo contesto, aveva precisato che rientrano nella lettera f-bis) le erogazioni di somme corrisposte al dipendente per assegni, premi di merito e sussidi per fini di studio a favore di familiari di cui all’articolo 12 ricomprendendo i contributi versati dal datore di lavoro per rimborsare al lavoratore le spese sostenute per le rette scolastiche, tasse universitarie, libri di testo scolastici, nonché gli incentivi economici agli studenti che conseguono livelli di eccellenza nell’ambito scolastico. Sono inoltre inclusi i servizi di trasporto scolastico, il rimborso di somme destinate alle gite didattiche, alle visite d’istruzione ed alle altre iniziative incluse nei piani di offerta formativa scolastica nonché l’offerta –anche sotto forma di rimborso spese - di servizi di baby-sitting. I servizi di educazione ed istruzione possono essere erogati direttamente dal datore di lavoro, tramite terzi o attraverso la corresponsione ai dipendenti di somme di denaro da destinare alle finalità indicate anche a titolo di rimborso di spese già sostenute, sempreché acquisisca e conservi la documentazione comprovante l’utilizzo delle somme da parte del dipendente coerentemente con le finalità per le quali sono state corrisposte. 3. Somme e prestazioni per servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti - articolo 51, co. 2, lettera f-ter) Come accennato sopra, il comma f-ter) è una novità nell'articolo 51 e in qualche modo chiude il cerchio dell'assistenza Insieme alla lettera f-bis) , specificatamente dedicata ai più piccoliLa norma consente di detassare le prestazioni di assistenza per i familiari anziani o non autosufficienti erogate anche sotto forma di somme a titolo di rimborso spese. Anche se non è prevista l'erogazione di servizi (ipotesi che sembra poco praticabile), anche questa opzione è possibile rientrando tra le previsioni della lettera f). I soggetti non autosufficienti (circolare n. 2/E del 2005) sono coloro che non sono in grado di compiere gli atti della vita quotidiana quali, ad esempio, assumere alimenti, espletare le funzioni fisiologiche e provvedere all'igiene personale, deambulare, indossare gli indumenti. Inoltre, deve essere considerata non autosufficiente la persona che necessita di sorveglianza continuativa. Lo stato di non autosufficienza può essere Pagina | 11 indotto dalla ricorrenza anche di una sola delle condizioni esemplificativamente richiamate e deve risultare da certificazione medica. Non rientrano in questa fattispecie altri soggetti come i bambini, salvo i casi in cui la non autosufficienza si ricolleghi all’esistenza di patologie. Per “familiari anziani” si intendono coloro abbiano compiuto i 75 anni, limite di età considerato ai fini del riconoscimento di una maggiore detrazione d’imposta dall’articolo 13, comma 4, del Tuir. 4. Corresponsione di benefit mediante titoli di legittimazione Un'ulteriore modifica all’articolo 51 del TUIR è costituita dal nuovo comma 3-bis che, nel disciplinare in via generale tale modalità di erogazione dei benefit, sancisce che i titoli che li rappresentano, anche se connotati da un valore nominale, non configurano denaro. Sono superate, pertanto, le incertezze interpretative sulla natura del titolo emerse in passato, risolte dalla prassi amministrativa attraverso un esame caso per caso. Ricordiamo che il comma 3-bis si applica a tutti i benefit contenuti nei commi 2 e 3, non solo alle lettere modificate e indipendentemente dal fatto che siano percepiti in sostituzione di premi di risultato. È altrettanto evidente che alcune di queste prestazioni sono funzionali all'utilizzo del voucher e altre no. Come detto in premessa, sul tema è intervenuto l’articolo 6 del Dm 25-3-2016 il quale li definisce “voucher”. La regola generale (comma 1) è che tali documenti: • non possono essere utilizzati da persona diversa dal titolare, • non possono essere monetizzati o ceduti a terzi • devono dare diritto ad un solo bene, prestazione, opera o servizio per l’intero valore nominale senza integrazioni a carico del titolare I commi 2 e 3 contengono, come vedremo, alcune deroghe alle regole generali. Il voucher si connota quindi come un titolo rappresentativo di una specifica utilità; la previsione secondo cui il documento deve dare diritto ad un solo bene, prestazione, opera o servizio e deve indicare il valore è limitativa, ma esprime una finalità di controllo, visto il favor legislativo assegnato a tale forma di riconoscimento economico. La circolare precisa che il valore della prestazione offerta deve essere determinato in base al valore normale, come definito dall’articolo 9 del TUIR. La prima parte del comma 3 contiene anche alcuni criteri relativi ai beni prodotti dall'impresa. Un ulteriore criterio è contenuto nella risoluzione n. 26/E del 2010: ...il valore normale può essere costituito anche dal prezzo scontato, praticato dal fornitore sulla base di apposite convenzioni stipulate dal datore. La circolare ribadisce che i voucher di cui al citato comma 1: 1) non possono essere emessi a parziale copertura del costo della prestazione, opera o servizio e quindi non sono integrabili; cioè debbono coprire l'intero costo; 2) non possono rappresentare più prestazioni opere o servizi di cui all’articolo 51, comma 2, del TUIR. I “voucher” devono essere intestati all’effettivo fruitore della prestazione, opera o servizio anche nei casi di utilizzo da parte dei familiari del dipendente. Per ragioni contabili si ritiene che debbano contenere anche il nome/codice identificativo del lavoratore. L’oggetto della prestazione indicata nel voucher deve consistere in un bene o un servizio e, pertanto, il voucher non può essere rappresentativo di somme di denaro. Anche nel caso dei voucher il dipendente assume la veste di mero destinatario della prestazione, estraneo al contratto in virtù del quale acquista il relativo diritto. La prestazione rappresentata dal voucher, fruibile presso una delle strutture convenzionate, deve essere individuata nel suo oggetto e nel suo valore nominale e può consistere anche in somministrazioni continuative o ripetute nel tempo, indicate nel loro Pagina | 12 valore complessivo, quali, ad esempio, abbonamenti annuali a teatri, alla palestra, cicli di terapie mediche, pacchetto di lezioni di nuoto. La circolare precisa giustamente che il lavoratore può stipulare con la struttura un ulteriore contratto. Ad esempio se la prestazione ricreativa erogata dal datore di lavoro mediante voucher consiste in dieci ingressi in palestra, il pagamento dell’undicesimo ingresso contrattato direttamente dal dipendente non costituisce integrazione del voucher. 5. Le deroghe dell’articolo 6 del Decreto Come accennato sopra, il Dm contiene alcune deroghe. La prima riguarda la possibilità che nel voucher siano indicati cumulativamente indicati più beni e servizi purché di importo complessivo non superiore a 258,23 euro. In questo comma, a una prima lettura, rientrano gli omaggi in occasione di festività, i prodotti dell'azienda ecc. Vi rientrano però anche beni e servizi prodotti da terzi. Ci sembra quindi che la ratio del provvedimento sia la possibilità di cumulare prodotti e servizi (non necessariamente di tipo assistenziale) con il solo limite appunto dei 258,23 euro superato il quale l'intera cifra diventa imponibile. La circolare fornisce anche alcuni esempi pratici: il voucher cumulativo può rappresentare una pluralità di beni, determinabili anche attraverso il rinvio – ad esempio - ad una elencazione contenuta su una piattaforma elettronica, che il dipendente può combinare a sua scelta nel “carrello della spesa”, per un valore non eccedente 258,23 euro. Si pensi ad esempio a una cooperativa agroalimentare che fornisce ai propri dipendenti una tessera a scalare per ritirare in magazzino o nello spaccio aziendale prodotti dell'azienda. La circolare richiama la precedente n. 59/E del 2008 con la quale ...sono state ricondotte nell’ambito di applicazione di tale ultima norma le erogazioni in natura sotto forma di beni o servizi o di buoni rappresentativi degli stessi (ad es. buoni carburante) di importo non superiore al citato limite. In questo caso l'erogazione deve essere strettamente in natura, con esclusione di quelle in denaro che rimangono totalmente imponibili. Un secondo capitolo riguarda i buoni pasto per i quali il comma 3 dell’articolo 6 del Decreto fa salva la disciplina relativa ai servizi sostitutivi di mensa che continuano ad essere disciplinati dal Dpr 207/2010 (articolo 285) e non dal comma 3-bis dell'articolo 51 e dall’articolo 6, comma 1, del Dm. La circolare non ricorda che l’art. 285 del Dpr in esame è stato abrogato dal D.lgs. 50/2016 (Tu sugli appalti), con decorrenza 19-4-2016. E' un comportamento molto strano visto che tutte le interpretazioni che seguono si basano sull'applicazione della norma del 2010. Al riguardo, si segnala che l’art. 144 del medesimo D.lgs. 50/2016, oltre a replicare alcune disposizioni del soppresso art. 285, stabilisce che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'ANAC, saranno individuati gli esercizi presso i quali potrà essere erogato il servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo dei buoni pasto, le caratteristiche dei buoni pasto e il contenuto degli accordi stipulati tra le società di emissione di buoni pasto e i titolari degli esercizi convenzionabili. In questo momento non è utile crearsi ulteriori dubbi e assumiamo le indicazioni della circolare. Le prestazioni sostitutive del servizio di mensa (c.d. buoni pasto o ticket) pertanto non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente “….fino all’importo complessivo giornaliero di euro 5,29, aumentato a euro 7 nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica …”. La salvaguardia contenuta dal Dm fa salvi i precedenti orientamenti interpretativi. Tra questi la circolare richiama la risoluzione n. 26/2010, con la quale è stato precisato che “L’importo del loro valore nominale che eccede il limite di 5,29 euro non può essere considerato assorbibile dalla franchigia di esenzione prevista dal comma 3 dell’articolo 51…”. L’importo dei buoni pasto che eccede i citati limiti concorre pertanto alla formazione del reddito di lavoro dipendente. Il buono pasto potrà continuare ad essere utilizzato “durante la giornata lavorativa anche se domenicale o festiva, esclusivamente dai prestatori di lavoro subordinato, a Pagina | 13 tempo pieno o parziale, anche qualora l’orario di lavoro non prevede una pausa per il pasto…”. Dai richiami operati si possono trarre le conclusioni che seguono: - Il buono pasto, al pari del voucher, non è “cedibile, commercializzabile, cumulabile o convertibile in denaro” ed è “utilizzabile esclusivamente per l’intero valore facciale”. - Per i buoni pasto, a differenza di quanto previsto per i voucher dall’articolo 6, comma 1, del Decreto, non è preclusa la possibilità di integrazione monetaria da parte del dipendente. - L’emissione del buono pasto, a differenza di quella del voucher, è riservata esclusivamente dalle società aventi i requisiti di cui al comma 1 dell’articolo 285 del d.P.R. n. 207 del 2010. - Laddove la sostituzione con voucher riguardi i beni e servizi di cui al comma 2 dell’articolo 51 del TUIR, l’erogazione – al pari del buono pasto - dovrà essere rivolta alla generalità dei dipendenti o a categorie omogenee di essi, secondo le precisazioni fornite nei paragrafi precedenti. LAVORO - PREVIDENZA TORNA ALL’INDICE C51/16 – Novità in materia di cambio di appalto La Legge n. 122 del 7-7-2016 (GU n. 158 dell'8-7-2016) - Legge europea 2015-2016 ha sostituito il comma 3, dell’articolo 29 del D.lgs. n. 276/2003. La norma entrerà in vigore il 23-7-2016. Questi i due testi a confronto. Vecchio testo Nuovo testo 3. L’acquisizione del personale già impiegato nell’appalto a seguito di subentro di un nuovo appaltatore, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto d’appalto, non costituisce trasferimento d’azienda o di parte d’azienda. 3. L’acquisizione del personale già impiegato nell’appalto a seguito di subentro di nuovo appaltatore dotato di propria struttura organizzativa e operativa, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d’appalto, ove siano presenti elementi di discontinuità che determinano una specifica identità di impresa, non costituisce trasferimento d’azienda o di parte d’azienda. La normativa era entrata nel cono di attenzione della Commissione europea che non la riteneva conforme ai principi della direttiva 2001/23/Ce del 12-3-2001 sul trasferimento d’azienda. L'assimilazione del cambio di appalto al trasferimento d'azienda è sempre stata fonte di grandi preoccupazioni in quanto una simile posizione renderebbe praticamente impossibile l'attività in alcuni fondamentali settori. Ad un certo punto sembrava infatti che la modifica legislativa dovesse comportare tale equiparazione. Il testo che è stato approvato non modifica l'impianto precedente mantenendo la distinzione tra cambio di appalto e trasferimento d'azienda che però ora è subordinata ad alcune ulteriori condizioni: - l'appaltatore subentrante deve essere dotato di una propria struttura organizzativa e operativa Pagina | 14 - vi deve essere una discontinuità (riteniamo col precedente appaltatore) che determina una specifica identità di impresa. Rimane la precedente condizione relativa al fatto che il subentro avvenga in forza di legge (ad esempio nel caso del call center il recente Tu sugli appalti ha previsto una clausola sociale) , di contratto collettivo nazionale di lavoro (classica clausola sociale prevista per cooperative sociale, pulizie ecc.) o di clausola del contratto d’appalto. Non scattando le tutele del trasferimento d'azienda (articolo 2112 cc) potrà quindi essere applicato un contratto diverso e/o ridotte le retribuzioni e/o l'orario di lavoro. COMUNICAZIONI CONTABILE - FISCALE TORNA ALL’INDICE CM20/16 – Detassazione premi di risultato e welfare aziendale Con la Circolare n. 28/E del 15/06/2016, l’Agenzia delle Entrate ha fornito i propri chiarimenti in merito alle novità introdotte con la Legge di Stabilità 2016 in relazione ai premi di produttività per i titolari di reddito di lavoro dipendente fino a 50.000 euro, facendo riferimento anche ai precedenti documenti di prassi che risultano ancora attuali, date le analogie tra l’agevolazione in commento e quelle preesistenti, prorogate fino al 2014. La Circolare ha esaminato, inoltre, le nuove disposizioni in materia di benefit, anche al fine di delineare il quadro delle erogazioni detassate che possono essere corrisposte in sostituzione delle retribuzioni premiali ed è stato chiarito l’ambito entro il quale è consentita la sostituzione tra le due componenti. Si ricorda che la tassazione agevolata dei premi di risultato e delle somme derivanti dalla partecipazione agli utili prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali nella misura del 10%, salvo esplicita rinuncia scritta dei lavoratori, sui premi di risultato correlati ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione (parametri verificabili in base a criteri specifici stabiliti con D.M. 25/03/2016). Il limite delle somme agevolabili è di 2.000 euro lordi al netto dei contributi previdenziali, elevato a 2.500 euro per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro. L’agevolazione è riservata esclusivamente al settore privato e comprende, non solo le aziende, ma anche gli esercenti arti e professioni. L’agevolazione interessa i titolari di reddito di lavoro dipendente entro il limite di 50.000 euro da determinarsi al netto di eventuali premi sostituiti, su scelta del dipendente, con i benefit che non concorrono alla formazione del reddito. Tale limite deve essere calcolato tenendo conto dei redditi di lavoro dipendente conseguiti nell’anno precedente a quello di applicazione dell’agevolazione, anche se derivanti da più rapporti di lavoro, e deve comprendere anche le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparate. Le somme assoggettate ad imposta sostitutiva, non concorrendo alla formazione del reddito complessivo, non rilevano ai fini della determinazione delle detrazioni ad esso commisurate. Inoltre la Legge di Stabilità 2016 ha anche ridefinito le erogazioni del datore di lavoro che, per volontà di quest’ultimo o sulla base di contratti, accordi e regolamenti aziendali, configurano il cd. “welfare aziendale”. Si tratta di prestazioni, opere e servizi corrisposti al dipendente in natura o in forma di rimborso per spese aventi finalità di rilevanza sociale. Tali benefit sono esclusi dal reddito di lavoro dipendente; pertanto l’eventuale scelta del lavoratore di convertire i premi di risultato agevolati nei benefit ricompresi nel “welfare aziendale” consente di detassare completamente il valore dei benefit, non più soggetto neppure all’imposta sostitutiva del 10%. Pagina | 15 Tra i benefit agevolabili sono compresi i servizi, le somme e le prestazioni erogate dal datore di lavoro ai dipendenti per la fruizione, da parte dei loro familiari, di servizi come l’educazione, l’istruzione, anche in età prescolare, nonché la frequenza di ludoteche, di centri estivi e invernali o il beneficio corrisposto tramite borse di studio, a cui vanno aggiunti ulteriori benefit, erogati sempre dal datore di lavoro, per fruire dei servizi di assistenza destinati a familiari anziani o comunque non autosufficienti. Tali prestazioni non concorrono quindi a determinare il reddito del lavoratore, a condizione che si tratti però di benefit offerti alla generalità dei dipendenti o a determinate categorie di dipendenti. E’ anche prevista la possibilità, soprattutto per aprire la strada del welfare aziendale ai datori di lavoro di minori dimensioni, di erogare i benefit tramite documenti di legittimazione in formato cartaceo o elettronico che riportano un valore nominale (cd. voucher). Il dipendente può comunicare al proprio datore di lavoro l’eventuale rinuncia scritta al regime agevolato. In assenza della rinuncia scritta da parte del dipendente, il sostituto d’imposta, se sussistono le condizioni previste dalla norma, procede ad applicare l’imposta sostitutiva. CONTABILE - FISCALE TORNA ALL’INDICE CM21/16 – Agevolazioni fiscali 2016 autotrasportatori Con Comunicato Stampa del 05/07/2016 l’Agenzia delle Entrate ha reso note le nuove misure agevolative a favore degli autotrasportatori, così come definite dal Dipartimento delle Finanze del Mef. Rispetto al 2015 sono cambiate le deduzioni forfetarie delle spese non documentate a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge di Stabilità 2016 che ha previsto una misura unica per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il territorio del Comune in cui ha sede l’impresa, al posto delle due misure in vigore in precedenza. In particolare, per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l’impresa (autotrasporto merci per conto terzi) è prevista una deduzione forfetaria di spese non documentate, per il periodo d’imposta 2015, nella misura di euro 51,00. La deduzione spetta anche per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa, per un importo pari al 35% di quello spettante per i medesimi trasporti oltre il territorio comunale. Rimane, invece, invariata l’agevolazione relativa al recupero, tramite compensazione in F24, del contributo versato al Servizio Sanitario Nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile. Pagina | 16