il nuovo regolamento sul procedimento amministrativo Guida alla redazione Edoardo Barusso Prefazione Tutte le PP.AA., ivi compresi gli Enti locali, sono tenuti ad adeguare il regolamento sul procedimento amministrativo alle ultime novità normative intervenute in materia. L’art. 29 Legge n. 241/1990 distingue tra: a) disposizioni della Legge n. 241/1990 immediatamente ed integralmente applicabili a tutte le PP.AA, ivi compresi gli Enti locali; b) disposizioni della Legge n.241/1990 configuranti esercizio della potestà legislativa esclusiva statale di cui all’art. 117, comma 2, lett. m) Cost. Il regolamento comunale o provinciale sul procedimento potrà avere i seguenti contenuti: a) disposizioni di natura organizzativa tese a disciplinate le relazioni tra dirigente (o P.O.) e responsabili del procedimento, con particolare riferimento alla fase terminale del procedimento e più in generale tra i diversi soggetti aventi un ruolo nel procedimento; b) gli istituti di cui alle disposizioni di cui all’art. 29, commi 2-bis e 2-ter Legge n. 241/1990, ma nell’unica direzione di allargare la sfera giuridica soggettiva attiva del cittadino, prevedendo livelli di garanzia, facoltà e diritti ulteriori rispetto a quelli previsti dal Legislatore. Sarà invece vietato nel modo più assoluto al regolamento dettare disposizioni tese in alcun modo, anche solo indirettamente, a restringere la sfera giuridica soggettiva attiva del cittadino. Questo volume vuole rappresentare un’utile e ragionata guida. È così che non solo si formula un’ipotesi di regolamento ma si cerca di ricostruire il quadro normativo e giurisprudenziale essenziale con riferimento agli istituti considerati, con particolare riferimento a: - determinazione dei termini per la conclusione dei procedimenti; - decorrenza dei termini; - sospensione dei termini; - individuazione dell’unità organizzativa responsabile della gestione del procedimento amministrativo; - individuazione del responsabile del procedimento amministrativo; - responsabile del procedimento e cause di incompatibilità; - competenze del responsabile del procedimento amministrativo; - conferenza di servizi interna; - competenze decisorie del responsabile del procedimento; - rapporti tra dirigente e responsabile del procedimento; PREFAZIONE - - - - - - - - collaboratori del responsabile del procedimento; diritto di interpello; comunicazione di avvio del procedimento; diritto di audizione; comunicazione di proposta di provvedimento negativo; dichiarazione di inizio dell’attività; poteri di annullamento, revoca e sospensione degli atti; responsabilità. Relativamente ad alcuni dei più rilevanti istituti considerati dal regolamento abbiamo ritenuto opportuno ricostruire il quadro normativo di riferimento, anche alla luce della giurisprudenza, a cominciare dalla nozione di procedimento amministrativo. 6 Presentazione dell’autore Edoardo Barusso, libero professionista, specialista in diritto amministrativo e scienza dell’amministrazione. Docente universitario a contratto, consulente e formatore del personale delle PP.AA., membro di nuclei di valutazione, revisore contabile, già segretario comunale e direttore generale di Enti locali. Autore di pubblicazioni in materia di diritto amministrativo, diritto costituzionale, ordinamento degli Enti locali, organizzazione e personale. AVVERTENZA Alla pubblicazione è allegato un cd-rom il cui contenuto dettagliato è consultabile anche all’interno del volume, nella sezione “CD-ROM ALLEGATO” Requisiti minimi per l’utilizzo del cd-rom. Per piattaforma Windows: -Ram almeno 512 Mbyte e lo spazio su HD di 100 Mbyte -Display consigliato 1024 x 768 -Lettore cd-rom 4x -Mouse -Software: Windows Xp/2003/Vista -Microsoft Word del pacchetto office 2000 o vers. Sup. -Internet Explorer INDICE 1. La potestà regolamentare dell’Ente locale In materia di procedimento amministrativo 1.1 Quali sono le disposizioni integralmente applicabili anche agli Enti locali? 1.2 Quali sono le disposizioni attinenti ai livelli essenziali nell’ambito dell’esercizio dei diritti civili e sociali? 1.3 Quali sono i possibili contenuti del regolamento? 1.4 È possibile un’ipotesi di regolamento-tipo? 1.5 Cosa si intende per rilevazione dei procedimenti amministrativi? 1.6 Qual è l’Organo competente all’approvazione del regolamento? 1.7 È obbligatoria la pubblicazione in internet delle rilevazioni? 2. Il procedimento amministrativo 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. I principi disciplinanti il procedimento amministrativo 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 Qual è la nozione di procedimento amministrativo? Cosa si intende per fase iniziativa? Cosa si intende per fase istruttoria? Cosa si intende per fase decisoria o costitutiva? Cosa si intende per fase d’integrazione dell’efficacia? Quali sono i principi disciplinanti il procedimento? Quali sono i principi assoluti e i principi relativi? Cosa si intende per principi originali e principi derivati? Cosa si intende per principi orizzontali e verticali? Cosa si intende per principio di legalità? Cosa sono i principi di imparzialità e di buon andamento? Qual è il significato di imparzialità? Qual è il significato di buon andamento? Cosa si intende per buon andamento e discrezionalità amministrativa? pag. 15 pag. 16 pag. 16 pag. 17 pag. 18 pag. 18 pag. 18 pag. pag. pag. pag. pag. 19 19 20 20 20 pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. 21 22 22 23 23 23 24 24 pag. 24 9 3.10 Quanto incide il principio di buon andamento sull’eccesso di potere? 3.11 Che cosa si intende per principio di conservazione degli atti giuridici? 3.12 Che cosa è il principio di ragionevolezza? 3.13 Che cosa è il principio di proporzionalità? 3.14 Cosa si intende per principio del giusto procedimento? 3.15 Cosa si intende per principio della partecipazione? 3.16 Cosa si intende per principio della buona fede o della tutela dell’affidamento? 3.17 Cosa si intende per principio della consequenzialità? 3.18 Cosa si intende per principio della pubblicità? 3.19 Cosa si intende per principio della trasparenza? 3.20 Cosa si intende per il principio della doverosità? 3.21 Cosa si intende per principio della tempestività? 3.22 Cosa si intende per il principio del divieto di aggravamento del procedimento amministrativo? 3.23 Che cosa si intende per principio della responsabilità? 3.24 Che cosa si intende per principio dell’economicità? 3.25 Che cosa è il principio di efficacia? 3.26 Che cosa è il principio di efficienza? 3.27 Qual è il rapporto tra i principi di celerità ed efficienza ed i principi di trasparenza e legalità? 3.28 Che cosa si intende per principio della semplicità o della semplificazione? 3.29 Che valenza hanno i principi disciplinanti il procedimento di cui all’art. 1 Legge n. 241/1990? 4. La comunicazione di avvio del procedimento amministrativo 4.1 Quali sono le fonti che disciplinano la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo? 4.2 Qual è l’oggetto della comunicazione di avvio del procedimento? 4.3 Qual è il contenuto della comunicazione di avvio del procedimento? 4.4 In quale momento dell’iter procedimentale va inviata la comunicazione di avvio del procedimento? 4.5 Chi sono i destinatari della comunicazione di avvio del procedimento? 10 pag. 25 pag. pag. pag. pag. pag. 25 25 26 27 27 pag. pag. pag. pag. pag. pag. 28 29 30 31 31 31 pag. pag. pag. pag. pag. 31 33 34 34 35 pag. 35 pag. 35 pag. 37 pag. 39 pag. 39 pag. 40 pag. 41 pag. 41 4.6 Cosa si intende per destinatari indiretti del provvedimento finale? 4.7 Ci sono deroghe generali all’obbligo di comunicazione? 4.8 Quando l’omissione della comunicazione di avvio del procedimento è giuridicamente irrilevante? 4.9 Ci sono deroghe particolari all’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento? 4.10 C’è un obbligo di comunicazione dell’attività preliminare? 4.11 Quando sussiste l’urgenza legittimante l’omissione della comunicazione di avvio del procedimento? 4.12 Ci sono casi di esenzione dall’obbligo di comunicazione di fonte giurisprudenziale? 4.13 Ci sono altre ipotesi di provvedimenti assoggettati all’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento? 4.14 In quali casi è possibile il differimento dell’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento? 4.15 Quali sono le modalità della comunicazione di avvio del procedimento? 4.16 Ci sono modalità di comunicazione di avvio del procedimento alternative a quella personale? 4.17 Quali sono le conseguenze dell’omessa comunicazione di avvio del procedimento? 4.18 Quali sono i diritti del destinatario della comunicazione di avvio del procedimento? 4.19 Qual è la distinzione tra accesso partecipativo e accesso informativo? 4.20 Quali sono i possibili sviluppi che derivano dalla partecipazione procedimentale? 4.21 Tavola sinottica. La comunicazione di avvio del procedimento oggi 5. La comunicazione di proposta di provvedimento di diniego dell’istanza 5.1 Cosa dispone l’art. 10-bis Legge n. 241/1990? 5.2 Qual è l’ambito oggettivo di applicazione dell’art. 10-bis Legge n. 241/1990? 5.3 Quali sono i presupposti della comunicazione di proposta di provvedimento di diniego? 5.4 In quali casi è escluso l’obbligo di comunicazione di proposta di provvedimento di diniego? pag. 42 pag. 43 pag. 43 pag. 44 pag. 44 pag. 45 pag. 46 pag. 47 pag. 48 pag. 48 pag. 48 pag. 50 pag. 50 pag. 51 pag. 51 pag. 52 pag. 55 pag. 55 pag. 55 pag. 57 11 5.5 In quale momento va data la comunicazione di proposta di provvedimento di diniego? 5.6 Qual è il contenuto della comunicazione di proposta di provvedimento di diniego? 5.7 Chi sono i destinatari della comunicazione di proposta di provvedimento di diniego? 5.8 Chi sono i soggetti competenti ad effettuare la comunicazione di proposta di provvedimento di diniego? 5.9 Quale effetto ha la comunicazione prevista dall’art. 10bis sul divieto di aggravamento del procedimento? 5.10 Quali sono i diritti e le facoltà dell’istante? 5.11 Quali sono i termini per presentare le osservazioni? 5.12 L’invio della comunicazione di proposta di provvedimento di diniego interrompe i termini per la conclusione del procedimento? 5.13 L’Organo deve motivare l’eventuale provvedimento che non accoglie le osservazioni dell’istante? 6. Il responsabile del procedimento amministrativo 6.1 Qual è il ruolo del responsabile del procedimento amministrativo? 6.2 Come si individua l’unità organizzativa competente? 6.3 Deve essere pubblicizzata l’individuazione dell’unità organizzativa competente per i diversi procedimenti? 6.4 Come si individua il responsabile del procedimento amministrativo? 6.5 L’individuazione del responsabile del procedimento può avvenire in forma implicita? 6.6 Può essere individuato in forma implicita il soggetto competente all’assunzione del provvedimento finale? 6.7 La nozione di “dirigente” va intesa in modo atecnica? 6.8 Quali sono le modalità di individuazione del responsabile del procedimento? 6.9 Le competenze del responsabile del procedimento si differenziano in relazione alla qualifica o alla categoria che riveste? 6.10 Cosa accade in caso di sostituzione del responsabile del procedimento? 12 pag. 57 pag. 58 pag. 58 pag. 58 pag. 60 pag. 61 pag. 62 pag. 62 pag. 64 pag. 65 pag. 66 pag. 67 pag. 67 pag. 68 pag. 69 pag. 70 pag. 71 pag. 72 pag. 76 6.11 Deve essere comunicato il nominativo del responsabile del procedimento? 6.12 Quali sono le competenze del responsabile del procedimento? 6.13 Quali sono le competenze di natura istruttoria? 6.14 Cosa significa che il responsabile del procedimento deve condurre l’istruttoria secondo il principio di leale collaborazione? 6.15 Come avviene l’accertamento dei fatti da parte del responsabile del procedimento? 6.16 Quali sono le competenze di natura decisoria del responsabile del procedimento? 6.17 Che rapporto c’è tra il provvedimento e la proposta di provvedimento? 6.18 Il responsabile del procedimento ha competenza nella fase d’integrazione dell’efficacia? 6.19 Nel caso di un procedimento complesso quale ruolo e potere ha il responsabile del procedimento? 6.20 Quali sono le responsabilità del dirigente, del responsabile del procedimento e degli altri operatori? 7. I termini per la conclusione del procedimento amministrativo 7.1 Entro quale termine deve concludersi il procedimento amministrativo? 7.2 Quali sono gli aspetti da considerare nella determinazione dei termini? 7.3 Decorso il termine per la conclusione del procedimento, la Pubblica Amministrazione perde il potere di provvedere? pag. 76 pag. 77 pag. 78 pag. 79 pag. 82 pag. 83 pag. 83 pag. 84 pag. 85 pag. 85 pag. 89 pag. 90 pag. 90 Appendice 1. Modulistica 1a. Schema di regolamento sul procedimento amministrativo 1b. Schema di comunicazione di avvio del procedimento amministrativo pag. 97 pag. 97 pag.106 13 2. 1c. Schema di comunicazione di proposta di provvedimento negativo 1d. Schema di determinazione del dirigente su proposta del responsabile del procedimento Normativa 2a. Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” pag.107 pag.108 pag. 111 pag. 111 cd-rom allegato Indice del cd-rom pag.139 Glossario pag.141 pag.173 14 Indice analitico 1. La potestà regolamentare dell’Ente locale in materia di procedimento amministrativo Riferimenti normativi - Art. 29 Legge n. 241/1990 1.1 Quali sono le disposizioni integralmente applicabili anche agli Enti locali? Ogni Ente locale deve dotarsi di un regolamento sul procedimento amministrativo. Il primo quesito che ci dobbiamo porre è quale sia lo spazio in concreto della potestà regolamentare in materia. A tal fine è illuminante l’art. 29 Legge n. 241/1990, come modificato dall’art. 10 Legge n. 69/2009. L’art. 29 Legge n. 241/1990 distingue tra: a) disposizioni della Legge n. 241/1990 immediatamente ed integralmente applicabili a tutte le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi gli Enti locali; b) disposizioni della Legge n. 241/1990 configuranti esercizio della potestà legislativa esclusiva statale di cui all’art. 117, comma 2, lett. m) Cost. L’art. 29, comma 2 Legge n. 241/1990 individua le seguenti disposizioni come applicabili integralmente a tutte le Pubbliche Amministrazioni: - art. 2-bis in tema di risarcimento danni da mancato rispetto dei termini per la conclusione del procedimento; - art. 11 sugli accordi procedimentali e provvedimentali che possono concludersi nell’ambito di un procedimento amministrativo; - art. 15 sugli accordi tra Pubbliche Amministrazioni; Le disposizioni applicabili agli Enti locali 15 1. la potestà regolamentare dell’ente locale - art. 25, commi 5, 5-bis, 6 in tema di tutela del cittadino che si vede negare o limitare l’accesso a un documento amministrativo; - artt. dal 21-bis al 21-nonies in tema di caratteri e patologia dell’atto amministrativo. 1.2 Quali sono le disposizioni attinenti ai livelli essenziali nell’ambito dell’esercizio dei diritti civili e sociali? I livelli essenziali e gli obblighi per la Pubblica Amministrazione Attengono ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti l’esercizio di diritti civili e sociali: 1) ai sensi dell’art. 29, comma 2-bis Legge n. 241/1990, le disposizioni afferenti agli obblighi per la Pubblica Amministrazione di: a) garantire la partecipazione dell’interessato al procedimento (artt. dal 7 al 10-bis), b) individuare un responsabile del procedimento (artt. 4, 5 e 6), c) concludere il procedimento entro il termine prefissato e rispettare le disposizioni sulla durata massima dei procedimenti (art. 2), d) assicurare l’accesso ai documenti amministrativi (artt. dal 22 al 27); 2) ai sensi del successivo comma 2-ter le disposizioni in tema di: a) dichiarazione di inizio attività (art. 19), b) formazione del silenzio-assenso (art. 20). Relativamente agli istituti suindicati, ai sensi dell’art. 29, comma 2-quater, gli Enti locali «nel disciplinare i procedimenti amministrativi di loro competenza, non possono stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate ai privati dalle disposizioni attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter, ma possono provvedere livelli ulteriori di tutela». 1.3 Quali sono i possibili contenuti del regolamento? Gli elementi del regolamento comunale o provinciale 16 Alla luce di quanto rappresentato nei paragrafi che precedono il regolamento comunale o provinciale sul procedimento potrà avere i seguenti contenuti: a) disposizioni di natura organizzativa tese a disciplinate le relazioni tra dirigente (o Posizioni Organizzative) e responsabili del procedimento, con particolare riferimento alla fase terminale 1. la potestà regolamentare dell’ente locale del procedimento e più in generale tra i diversi soggetti aventi un ruolo nel procedimento; b) gli istituti di cui alle disposizioni di cui all’art. 29, commi 2-bis e 2-ter Legge n. 241/1990, ma nell’unica direzione di allargare la sfera giuridica soggettiva attiva del cittadino, prevedendo livelli di garanzia, facoltà e diritti ulteriori rispetto a quelli previsti dal Legislatore. Sarà invece vietato nel modo più assoluto al regolamento dettare disposizioni tese in alcun modo, anche solo indirettamente, a restringere la sfera giuridica soggettiva attiva del cittadino. 1.4 È possibile un’ipotesi di regolamento-tipo? In questo lavoro abbiamo voluto proporre un’ipotesi di regolamento sul procedimento adattabile naturalmente in relazione alle esigenze del singolo Ente. Gli aspetti che abbiamo considerato sono i seguenti: - determinazione dei termini per la conclusione dei procedimenti; - decorrenza dei termini; - sospensione dei termini; - individuazione dell’unità organizzativa responsabile della gestione del procedimento amministrativo; - individuazione del responsabile del procedimento amministrativo; - responsabile del procedimento e cause di incompatibilità; - competenze del responsabile del procedimento amministrativo; - conferenza di servizi interna; - competenze decisorie del responsabile del procedimento; - rapporti tra dirigente e responsabile del procedimento; - collaboratori del responsabile del procedimento; - diritto di interpello; - comunicazione di avvio del procedimento; - diritto di audizione; - comunicazione di proposta di provvedimento negativo; - dichiarazione di inizio dell’attività; - poteri di annullamento, revoca e sospensione degli atti; - responsabilità. Relativamente ad alcuni dei più rilevanti istituti considerati dal regolamento abbiamo ritenuto opportuno ricostruire il quadro normativo di riferimento, anche alla luce della giurisprudenza, a cominciare dalla nozione di procedimento amministrativo, che illustreremo nel seguente capitolo. Gli aspetti da considerare nel regolamento sul procedimento 17 1. la potestà regolamentare dell’ente locale 1.5 Cosa si intende per rilevazione dei procedimenti amministrativi? La ricognizione delle tipologie di procedimenti L’art. 4 Legge n. 241/1990 impone ad ogni Pubblica Amministrazione di effettuare una ricognizione delle tipologie di procedimenti di sua competenza, anche al fine di individuare le unità organizzative responsabili della loro gestione e, ai sensi dell’art. 2 Legge n. 241/1990, i termini per la loro conclusione se non già individuati dal Legislatore. Il regolamento che si propone non contiene alcun allegato elencante detti procedimenti ma si limita ad individuare competenze e procedure per la loro ricognizione, essendosi voluta privilegiare una estrema flessibilità in relazione a ciò, in antitesi a quella indubbia rigidità che sarebbe derivata da una loro individuazione nell’ambito di un atto di competenza a consiliare. 1.6 Qual è l’Organo competente all’approvazione del regolamento? Ricordiamo come la competenza all’approvazione del regolamento sul procedimento amministrativo sia del Consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. a) D.Lgs. n. 267/2000. 1.7 È obbligatoria la pubblicazione in internet delle rilevazioni? Pubblicità in internet della rilevazione 18 Cogliamo l’occasione per ricordare che, ai sensi dell’art. 23, comma 5, lett. b) Legge n. 69/2009, ogni Pubblica Amministrazione, ivi compresi gli Enti locali, sia tenuta a pubblicare sul sito internet la rilevazione, tra l’altro, dei tempi medi di durata delle diverse tipologie di procedimenti con riferimento all’esercizio finanziario precedente. 2. Il procedimento amministrativo Riferimenti normativi - Art. 1 Legge n. 241/1990 2.1 Qual è la nozione di procedimento amministrativo? Per procedimento amministrativo si intende l’insieme degli atti e dei comportamenti tutti volti all’adozione del provvedimento conclusivo. Nell’ambito del procedimento si distinguono una pluralità di fasi o stadi; più d’una sono le classificazioni fatte in dottrina. Noi distingueremo le seguenti fasi o stadi: a) l’iniziativa; b) l’istruttoria; c) la fase decisoria o costitutiva; d) l’integrazione dell’efficacia. Pluralità delle fasi del procedimento 2.2 Cosa si intende per fase iniziativa? L’iniziativa è quella fase in cui si dà avvio al procedimento. Si distingue: a) l’iniziativa d’ufficio da parte dello stesso soggetto; b) l’istanza che è l’atto propulsivo proveniente da un soggetto privato; c) la proposta, ovvero l’atto proveniente da un soggetto pubblico. L’avvio del procedimento 19 2. il procedimento amministrativo 2.3 Cosa si intende per fase istruttoria? La fase istruttoria L’istruttoria è quella fase in cui si ha l’assunzione, l’esame e la valutazione: - dei presupposti di fatto; - dei presupposti di diritto. Atti tipici di detta fase sono: - i pareri; - gli accertamenti tecnici; - le ispezioni; - l’acquisizione di documenti; - lo svolgimento di conferenze di servizi. 2.4 Cosa si intende per fase decisoria o costitutiva? La determinazione del provvedimento Nella fase decisoria si ha la determinazione del contenuto del provvedimento ovvero della volontà e l’assunzione della decisione, oltre che la manifestazione esterna della volontà stessa. 2.5 Cosa si intende per fase d’integrazione dell’efficacia? L’attribuzione di efficacia al provvedimento 20 Quella di integrazione dell’efficacia è la fase in cui si attribuisce efficacia, ovvero esecutività al provvedimento. Atti tipici di detta fase potranno essere: a) controllo di legittimità dell’atto, oggi non più previsto sugli atti degli Enti locali; b) pubblicazione dell’atto; c) notificazione dell’atto; d) altre forme di comunicazione dell’atto. 3. I principi disciplinanti il procedimento amministrativo Riferimenti normativi - Art. 1 Legge n. 241/1990 3.1 Quali sono i principi disciplinanti il procedimento? Diverse sono le classificazioni che la dottrina, nel tempo ha fatto tra i diversi principi disciplinanti il procedimento amministrativo. È così che si è distinto tra: - principi assoluti e principi relativi; - principi originari e principi derivati; - principi orizzontali e principi verticali. L’art. 1, comma 1 Legge n. 241/1990 individua i principi che reggono l’attività amministrativa, fermo restando che essa deve perseguire i fini determinati dalla legge, nei seguenti: - imparzialità; - proporzionalità; - legittimo affidamento; - efficacia; - efficienza; - economicità; - pubblicità; - trasparenza; - quelli dell’Ordinamento comunitario. Ciò alla luce dell’art. 1, comma 1, lett. a) Legge n. 15/2005, la legge di riforma che ha integrato l’elenco originario con i principi di rango costituzionale, e con quelli dell’Ordinamento comunitario, I principi del procedimento 21 3. i principi disciplinanti il procedimento amministrativo come l’imparzialità, la proporzionalità, e il legittimo affidamento, riprendendo peraltro un richiamo all’Ordinamento comunitario già presente nell’art. 20, comma 5, lett. g)-quater Legge n. 59/1997, come modificato dall’art. 1 Legge n. 191/1998. Inoltre viene esplicitato il principio della trasparenza. 3.2 Quali sono i principi assoluti e i principi relativi? Principi assoluti e relativi Nell’ambito dei principi disciplinanti il procedimento amministrativo la dottrina distingue: a) principi assoluti; b) principi relativi. I primi non possono mai soccombere, mentre i secondi, in virtù della loro relatività potranno talvolta, in presenza di taluni presupposti, cedere il passo ad altri principi. Si annoverano tra i principi assoluti quelli di: - legalità, comprensivo anche di quelli di tipicità, nominatività e continuità; - imparzialità; - buon andamento; - ragionevolezza; - proporzionalità. Tra i principi relativi possono citarsi, tra gli altri, quelli di: - partecipazione; - trasparenza. 3.3 Cosa si intende per principi originali e principi derivati? Principi originali e derivati 22 Per principi originari si intendono taluni principi c.d. “capostipite”, da cui si sono originati altri principi che ne presentano un corollario, e i quali ultimi si dicono derivati. Tra i principi originari possiamo citare quelli di: - imparzialità; - buon andamento. 3. i principi disciplinanti il procedimento amministrativo Tra i principi derivati possono citarsi quelli di: economicità; efficienza; efficacia; celerità; divieto di aggravamento del procedimento. I principi di cui sopra sono infatti tutti derivati da quello di buon andamento. - - - - - 3.4 Cosa si intende per principi orizzontali e verticali? Una ulteriore classificazione si fa in dottrina, nell’ambito dei principi disciplinanti il procedimento, tra: - principi orizzontali; - principi verticali. Si dicono orizzontali quei principi applicabili a tutte le tipologie di procedimenti. Si dicono verticali i principi applicabili solo ad una specifica categoria o tipologia di procedimento. 3.5 Cosa si intende per principio di legalità? Quello di legalità è uno dei principi c.d. “assoluti” disciplinanti il procedimento amministrativo. Esso trova fondamento nell’art. 1, comma 1 Legge n. 241/1990, ai sensi del quale «l’attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge». 3.6 Cosa sono i principi di imparzialità e di buon andamento? Quelli di imparzialità e buon andamento sono principi che assurgono addirittura al rango costituzionale, trovando fondamento nell’art. 97 Cost. 23 3. i principi disciplinanti il procedimento amministrativo Essi pertanto avranno natura di principi: - assoluti; - originari; - orizzontali. 3.7 Qual è il significato di imparzialità? Per imparzialità si potrà intendere: a) il divieto di fare preferenze; b) il potere-dovere della Pubblica Amministrazione di valutare e ponderare gli interessi che emergono dal procedimento amministrativo, con l’adozione delle conseguenti più consone scelte. 3.8 Qual è il significato di buon andamento? Per buon andamento si intenderà: a) l’esigenza di buona amministrazione; b) la necessità di un’azione caratterizzata da: - efficacia, - efficienza. 3.9 Cosa si intende per buon andamento e discrezionalità amministrativa? Discrezionalità: uso razionale delle risorse per il miglior risultato 24 La Pubblica Amministrazione nell’uso della discrezionalità deve contenersi, per non incorrere in eccesso di potere, entro i limiti dell’uso razionale e motivato degli strumenti offerti dall’ordinamento, in relazione al miglior perseguimento del fine e del risultato voluto, attraverso l’impiego delle risorse disponibili e, a questo scopo, vengono in rilievo non tanto e non solo le prescrizioni di tipo procedimentale ed i limiti formali e di carattere estrinseco cui l’Amministrazione deve attenersi nel suo agire concreto, ma anche e soprattutto quei precetti a contenuto positivo che ne indirizzano l’azione in senso teleologico e pragmatico, precetti che l’evoluzione dell’ordinamento tende sicuramente a 3. i principi disciplinanti il procedimento amministrativo privilegiare, e fra essi, collocato in primo piano, il criterio di buon andamento già concretamente operante nell’ordinamento in conseguenza del precetto dell’art. 97 Cost. e ribadito dall’art. 1 Legge n. 241/19901. 3.10 Quanto incide il principio di buon andamento sull’eccesso di potere? L’art. 1 Legge n. 241/1990, ponendo esplicitamente il buon andamento fra i requisiti normativi dell’azione amministrativa, viene a rendere più pregnante la dislocazione nell’area della legittimità di quelle tradizionali figure dell’eccesso di potere che sono ontologicamente legate all’esercizio della discrezionalità amministrativa, ampliandone in qualche modo lo spettro sintomatico o fornendo al riguardo più penetranti ed indivisi strumenti di verifica e di analisi2. 3.11 Che cosa si intende per principio di conservazione degli atti giuridici? In giurisprudenza si è affermato che il principio di conservazione degli atti giuridici si inserisce nei parametri di legittimità, in quanto espressione della regola del buon andamento di cui all’art. 97 Cost. ed in quanto connesso con i principi di efficienza ed efficacia di cui l’art. 1 Legge n. 241/19903. 3.12 Che cosa è il principio di ragionevolezza? Per principio di ragionevolezza si intende quello per cui la Pubblica Amministrazione è tenuta ad un bilanciamento qualitativo 1) Corte dei Conti, Sez. contr., 17 marzo 1992, n. 21, in Il Consiglio di Stato, 1992, II, 1231. 2) Corte dei Conti, Sez. contr., 17 marzo 1992, n. 21, in Riv. Corte Conti, 1992, fasc. 2, 14 e in Il Consiglio di Stato, 1992, II, 1231. 3) Consiglio di Stato, Sez. IV, 3 giugno 1997, n. 603, in Il Consiglio di Stato, 1997, I, 670. 25 3. i principi disciplinanti il procedimento amministrativo degli interessi compresenti in un procedimento amministrativo; detto bilanciamento dovrà essere: - plausibile; - giustificabile. È un principio: - assoluto; - derivato da quello di imparzialità; - orizzontale. La violazione del principio di ragionevolezza può configurare più d’una fattispecie di figura sintomatica di eccesso di potere. 3.13 Che cosa è il principio di proporzionalità? Gli elementi costitutivi 26 Quello di proporzionalità è quel principio per il quale la Pubblica Amministrazione è tenuta ad adottare, tra più soluzioni tutte percorribili e conformi all’ordinamento, quella: 1) più idonea e più adeguata; 2) comportante il minor sacrificio possibile per gli interessi compresenti. Elementi costitutivi del principio di proporzionalità sono: - l’idoneità; - la necessità; - l’adeguatezza. L’idoneità afferisce al rapporto tra mezzo e scopo ed è tesa a fare in modo che lo strumento utilizzato sia tale da consentire il conseguimento del risultato voluto, attraverso un esercizio coerente del potere amministrativo. L’idoneità rappresenterà un criterio guida quindi nella scelta tra più alternative possibili al fine di individuare quella che meglio può garantire il conseguimento del fine. Per necessarietà si intenderà la scelta tra più alternative di quella che consente il raggiungimento dell’obiettivo voluto attraverso il minimo sacrificio di altri interessi compresenti nel procedimento e configgenti con l’interesse pubblico primario. Si dice che rappresenta un limite quantitativo all’esercizio del potere amministrativo. L’adeguatezza è in qualche modo corollario della necessarietà. Essa infatti afferisce al misurazione del grado di minor compressione, in sede di bilanciamento degli interessi, di quelli diversi dell’interesse pubblico primario. 3. i principi disciplinanti il procedimento amministrativo In giurisprudenza si è affermato ad esempio, che ai sensi dell’art. 1, comma 2 Legge n. 241/1990, è illegittima l’esclusione dalla gara della concorrente il cui plico esterno, pur integro, non riporti le firme sui lembi di chiusura, benché la lettera d’invito prevedesse tale formalità a pena di esclusione, dovendo la stazione appaltante rispettare il principio di ragionevolezza o di proporzionalità, secondo la dicitura comunitaria, e conseguentemente scegliere modalità di svolgimento della gara in rapporto d’idoneità, oltre che di stretta necessità e proporzionalità con il fine da raggiungere4. 3.14 Cosa si intende per principio del giusto procedimento? Il principio del giusto procedimento è quello per cui l’istruttoria deve essere completa, coerente ed adeguata. Essa è finalizzata a garantire il contradditorio nel procedimento. La giurisprudenza costituzionale ha affermato essere quella del giusto procedimento un principio generale dell’ordinamento, ma non ascrivibile tra quelli di rango costituzionale5. Trattasi di principio che viene definito relativo e che, secondo la giurisprudenza amministrativa, troverebbe applicazione solo limitatamente ai procedimenti i cui provvedimenti finali sono limitativi della sfera giuridica dei destinatari, come ad esempio quelli ablatori e sanzionatori. Principio del giusto procedimento e garanzia del contraddittorio 3.15 Cosa si intende per principio della partecipazione? Parzialmente assimilabile, ma non identificabile, con quello del giusto procedimento, è il principio della partecipazione procedimentale. 4) Tar Lombardia, Milano, Sez. III, 20 agosto 1998, n. 1955, in Foro amm. 1999, 1832. 5) Corte Cost., 2 marzo 1962, n. 13, in Giur. Cost., 1962, I, 26, Corte Cost., 20 marzo 1978, n. 23, in Giur. Cost., 1978, I, 465, Corte Cost., 25 ottobre 1985, n. 234, in Giur. Cost., 1985, I, 1907. 27 3. i principi disciplinanti il procedimento amministrativo Finalità del principio di partecipazione Esso riveste una duplice funzione: 1) quella di garanzia nei confronti del destinatario del provvedimento finale, salvaguardando il contraddittorio; 2) quella di collaborazione o cooperazione tra Pubblica Amministrazione e privato, finalizzata a consentire alla prima di assumere il provvedimento più idoneo ed adeguato, anche sulla base dell’apporto partecipativo, in funzione collaborativa del privato. La seconda è funzione tipica del principio della partecipazione e tale da differenziarlo da quello del giusto procedimento. La presenza di detta seconda funzione connota quello della partecipazione come un principio di natura orizzontale, ovvero applicabile a tutte le tipologie di procedimenti, e non solo a quelli il cui provvedimento finale è produttivo di effetti sfavorevoli per il destinatario. Il principio della partecipazione trova fondamento nello stesso testo costituzionale, e più in particolare nell’art. 3, comma 2 e nell’art. 97, comma 1, ed è espressione del principio di buon andamento dell’attività amministrativa, ragion per cui può parlarsi di principio derivato. Anche il principio di partecipazione ha natura relativa, potendo cedere il passo talvolta ad altri principi, quali quelli di celerità e tempestività o quello di segretezza. Il principio di partecipazione trova oggi espressa previsione nel Capo III Legge n. 241/1990, il quale lo prevede in termini generali, con la sola esclusione dei procedimenti di cui all’art. 13 della medesima Legge n. 241/1990, ovvero quelli, destinati a concludersi con: - atti normativi; - atti amministrativi generali; - atti di pianificazione e di programmazione. 3.16 Cosa si intende per principio della buona fede o della tutela dell’affidamento? La giurisprudenza ha elaborato quello che è definito principio della buona fede o della tutela dell’affidamento. La dottrina definisce detto principio come relativo, potendo sussistere delle situazioni in cui altro contrapposto principio abbia a prevalere. 28 3. i principi disciplinanti il procedimento amministrativo 3.17 Cosa si intende per principio della consequenzialità? Per principio della consequenzialità in dottrina si intende quello per cui la Pubblica Amministrazione deve assumere decisioni che siano in coerenza: - con gli atti ed i comportamenti assunti dalla Pubblica Amministrazione nel corso del medesimo procedimento; - con gli atti ed i comportamenti assunti in procedimenti collegati; - con atti e comportamenti diffusi nella prassi amministrativa; - con atti e comportamenti derivanti da indicazioni date con direttive o circolari. In altre parole dato un presupposto non potrà che conseguirne una certa decisione, nel rispetto dei canoni della logica e della congruità. Più in particolare trattasi di principio che troverà applicazione ove la Pubblica Amministrazione attraverso l’assunzione al proprio interno ad esempio di circolari-direttive generali, abbia autolimitato la propria discrezionalità, nel qual caso sarà successivamente tenuta, per il principio di consequenzialità ad attenersi ai limiti che la stessa Pubblica Amministrazione si è data. In taluni casi la predeterminazione di criteri sarà addirittura necessaria, al fine di evitare l’incorrere nel vizio di eccesso di potere. Ciò in particolare accadrà nei casi in cui si ravvisi una sproporzione tra disponibilità e bisogni, ovvero ove le richieste di un bene siano superiori alla disponibilità del bene. Sarà questo ad esempio il caso di assunzioni di personale, di erogazione di contributi economico-finanziari, di rilascio di autorizzazioni a numero chiuso, ecc. Peraltro va detto anche come il principio di consequenzialità rientri tra quelli di natura relativa, ritenendosi infatti che legittimamente la Pubblica Amministrazione possa discostarsi da atti generali di predeterminazione di criteri, ma a condizione che abbiano a prevalere altri e contrapposti interessi pubblici di natura superiore tali da giustificare ciò. Principio della consequenzialità: la coerenza tra atti e comportamento 29 3. i principi disciplinanti il procedimento amministrativo 3.18 Cosa si intende per principio della pubblicità? Applicazioni del principio di pubblicità Per principio della pubblicità si intende che: a) le Pubbliche Amministrazioni devono svolgere la propria attività in modo: - chiaro, - certo, - semplice, - trasparente; b) il privato interessato nei confronti della Pubblica Amministrazione ha il diritto all’informazione ovvero il diritto: - di conoscere, - di informarsi, - di essere informato. Trattasi di principio che può ritenersi in qualche modo espressione degli stessi, principi costituzionali che trovano previsione negli artt. 21, 24, 97 e 113 Cost., ovvero: - il diritto di informazione; - il diritto di difesa. Peraltro non può non evidenziarsi come anche quello di pubblicità vada annoverato nell’ambito dei principi relativi, il quale talvolta potrà cedere il passo dinanzi ad interessi pubblici ritenuti prevalenti, come ad esempio l’ordine pubblico, la sicurezza pubblica o la tutela della riservatezza di terzi. Applicazioni del principio della pubblicità, che trovano espressa previsione nella Legge n. 241/1990, sono: - il diritto di accesso ai documenti amministrativi; - le azioni popolari; - forme di pubblicità diffusa, come la pubblicazione di atti normativi e atti amministrativi generali. In giurisprudenza si è affermato che il principio della pubblicità dell’attività amministrativa rappresenta «la più significativa trasformazione nel rapporto tra Pubblica Amministrazione e cittadini a far data dall’approvazione della Carta Costituzionale»6. 6) Tar Sicilia, Catania, Sez. III, 5 dicembre 2002, n. 2413, in Foro amm., Tar 2002, fasc. 12. 30 3. i principi disciplinanti il procedimento amministrativo 3.19 Cosa si intende per principio della trasparenza? Per principio della trasparenza si intende il dovere gravante sulla Pubblica Amministrazione di dar conto delle risultanze dell’istruttoria, ovvero dell’iter seguito per arrivare all’assunzione della decisione. Applicazione del principio della trasparenza è in primo luogo quello dell’obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi. Ulteriore applicazione è la possibilità di intervenire nel corso della fase istruttoria del procedimento. 3.20 Cosa si intende per il principio della doverosità? Per principio della doverosità si intende che la Pubblica Amministrazione deve concludere il procedimento con un provvedimento espresso. 3.21 Cosa si intende per principio della tempestività? Per principio della tempestività si intende che la Pubblica Amministrazione deve concludere il procedimento entro un termine certo e predeterminato, e comunque entro il più breve termine possibile. Un’applicazione del principio della tempestività è quello del divieto di aggravamento del procedimento. 3.22 Cosa si intende per il principio del divieto di aggravamento del procedimento amministrativo? Ai sensi dell’art. 1, comma 2 Legge n. 241/1990 «la pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell’istruttoria». 31 3. i principi disciplinanti il procedimento amministrativo Il divieto di aggravamento del procedimento: esempi di violazione In giurisprudenza si è affermato contrastare ad esempio, con il principio del divieto di aggravamento del procedimento amministrativo: 1) la clausola di un bando di gara di appalto di lavori pubblici che impone ai concorrenti di produrre due plichi, uno in cui racchiudere la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di partecipazione ed uno contenente l’offerta economica, in quanto l’interesse dell’amministrazione cui essa mira, ovvero la tutela dei principi di segretezza dell’offerta economica, di separatezza dalla documentazione amministrativa e di par condicio tra concorrenti può essere salvaguardato per il tramite della produzione di due plichi, entrambi ritualmente sigillati e controfirmati, l’uno contenente la documentazione in aggiunta all’altro plico con l’offerta economica7; 2) in sede di autoregolamentazione di una procedura di gara per pubblico incanto, l’imposizione, a pena di esclusione, dell’onere di presentazione di una domanda di partecipazione distinta dall’offerta8; 3) una verifica delle offerte anomale prodotte in una gara di appalto avente ad oggetto tutte le offerte sospette, dovendo detta verifica essere effettuata progressivamente a partire dall’offerta di ribasso più alta, e terminando detta verifica quando si ritiene un’offerta non anomala, ovvero quando sono state valutate tutte le offerte senza ritenerne alcuna non anomala: ciò significa che, se una delle offerte sospette risulti non anomala, a questa va aggiudicato l’appalto, essendo perciò superfluo verificare le altre offerte sospette che presentino minori ribassi9; 4) la clausola del bando di gara o della lettera d’invito, con cui la stazione appaltante impone alle imprese partecipanti ad una gara d’appalto pubblico la presentazione del certificato dei carichi pendenti, in quanto tale formalità, costituendo un inutile aggravio del procedimento amministrativo, inutilità, addirittura ribadita per altro verso dall’art. 18, comma 1 D.Lgs. n. 406/2001 in base al quale l’esclusione dalla gara stessa può esser disposta solo in presenza di una sentenza passata in giudicato10; 7) Tar Sicilia, Catania, Sez. I, 7 novembre 2003, 1864. 8) Tar Sicilia, Catania, Sez. I, 7 marzo 2003, n. 460, in Foro amm., Tar 2003, 1101. 9) Consiglio di Stato, Sez. VI, 6 agosto 2002, n. 4094, in Comuni Italia, 2002, 1519. 10) Consiglio di Stato, Sez. V, 11 maggio 1998, n. 225, in Foro amm. 1998, 1409, Consiglio di Stato, Sez. IV, 21 novembre 1996, n. 1235, in Il Consiglio di Stato, 1996, I, 1705. 32 3. i principi disciplinanti il procedimento amministrativo 5) l’esclusione da una gara di appalto, determinata dalla mancata produzione del certificato dei carichi pendenti relativo al direttore tecnico dei lavori ed agli amministratori con poteri di rappresentanza, richiesto dalla lettera di invito a pena di esclusione, stante la sua inutilità in relazione ai fatti o alle circostanze che esso direttamente potrebbe attestare, in quanto l’esclusione risulterebbe contraria al principio di economicità dell’azione amministrativa sancito nell’art. 1 Legge n. 241/199011. Si è invece affermato che la previsione di un “termine perentorio” per l’espletamento di un adempimento che la legge qualifica come obbligatorio, nella specie polizza assicurativa, nell’ambito di un appalto di gare pubbliche, non costituisce un aggravamento del procedimento, ma è coerente con i principi di rigore, certezza e celerità dell’azione amministrativa12. Si è anche affermato che è obbligo dell’Amministrazione, riconducibile all’art. 1, comma 2 Legge n. 241/1990, secondo il quale la medesima non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dall’istruttoria, dotare i bandi di concorso di quel grado di specificità necessario ad evitare ai destinatari ogni equivoca interpretazione13. Prevedere un termine perentorio non comporta aggravio del procedimento 3.23 Che cosa si intende per principio della responsabilità? Il principio della responsabilità si sostanzia nel fatto che nell’ambito della Pubblica Amministrazione deve essere sempre costantemente identificabile un unico responsabile cui imputare l’intera gestione del procedimento: il responsabile del procedimento amministrativo. 11) Consiglio di Stato, Sez. IV, 21 novembre 1996, n. 1235, in Riv. giur. edilizia 1997, I, 347, in Giust. civ. 1997, I, 1444, in Riv. giur. edilizia 1997, I, 573, in Studium Juris, 1997, 419, in Giur.it., 1997, III, 128. 12) Tar Umbria, 24 aprile 1998, n. 299, in Rass. giur. umbra 1999, 284, con nota di Cesarini. 13) Tar Campania, Napoli, Sez. V, 14 marzo 2002, n. 1359, in Foro amm., Tar 2002, 1029. 33 3. i principi disciplinanti il procedimento amministrativo 3.24 Che cosa si intende per principio dell’economicità? Ai sensi dell’art. 1, comma 1 Legge n. 241/1990 l’attività amministrativa deve, tra l’altro, ispirarsi ai principi di: - efficacia; - economicità. Per il principio di economicità la Pubblica Amministrazione ha il dovere di fare un uso adeguato delle risorse di cui dispone. Afferisce al rapporto tra risorse impiegate e risultati ottenuti. È un principio derivato da quello di buon andamento dell’attività amministrativa. 3.25 Che cosa è il principio di efficacia? Posizione della giurisprudenza Anche il principio di efficacia è derivato da quello di buon andamento. Per effetto di detto principio la Pubblica Amministrazione deve porre in essere un’attività idonea al conseguimento del risultato. Esso riguarda il rapporto tra risultati conseguiti ed obiettivi predeterminati. In giurisprudenza si è affermato: 1) che i criteri di “economicità” e di “efficacia”, costituiscono specificazione del più generale principio sancito dall’art. 97 Cost.; 2) che conseguentemente essi assumono rilevanza sul piano della legittimità e non della mera opportunità dell’azione amministrativa; 3) che pertanto, la verifica della legittimità dell’attività amministrativa non può prescindere dalla valutazione del rapporto tra obiettivi conseguiti e costi sostenuti14. 14) Cassazione civile, Sez. Un., 29 settembre 2003, n. 14488, in Giust. civ., mass. 2003, fasc. 9. 34 3. i principi disciplinanti il procedimento amministrativo 3.26 Che cosa è il principio di efficienza? Il principio di efficienza, anche esso derivato da quello del buon andamento, afferisce al rapporto tra risultato o beneficio ottenuto e costo sostenuto, volendosi che il primo abbia a prevalere sul secondo. L’art. 1, comma 1-ter Legge 241/90, a fini di efficienza dell’attività delle Pubbliche Amministrazioni si propone di incentivare l’uso della telematica e ciò: a) nei rapporti interni alla stessa Amministrazione; b) tra le diverse Pubbliche Amministrazioni; c) tra le Pubbliche Amministrazioni ed i privati. 3.27 Qual è il rapporto tra i principi di celerità ed efficienza ed i principi di trasparenza e legalità? La giurisprudenza ha affermato che la Legge n. 241/1990 nel disciplinare i rapporti tra cittadino e Pubblica Amministrazione ha delineato un ordinamento ispirato, per un verso all’esigenza di un’azione amministrativa celere ed efficiente e, per altro verso, ai principi di partecipazione dell’amministrato e di conoscibilità del concreto svolgimento della funzione pubblica e ciò al fine di assicurare, attraverso la salvaguardia del valore della trasparenza, l’efficienza dell’Amministrazione e, al contempo, la garanzia del privato e la legalità dell’ordinamento nel suo insieme15. 3.28 Che cosa si intende per principio della semplicità o della semplificazione? Anche quello della semplicità è un principio derivato da quello del buon andamento. Esso vuole che l’attività amministrativa sia svolta in modo semplice. 15) Consiglio di Stato, ad. plen., 4 febbraio 1997, n. 5, in Foro amm., 1997, 423. 35 3. i principi disciplinanti il procedimento amministrativo Principio della semplificazione Riduzione del potere decisionale in capo alla Pubblica Amministrazione 36 In dottrina si è affermato come la semplificazione dell’attività amministrativa possa conseguirsi attraverso quattro diverse tecniche: 1) la tecnica di sottrazione; 2) la tecnica di alleggerimento; 3) la tecnica di razionalizzazione; 4) la tecnica di determinazione automatica. Per effetto dell’applicazione della tecnica della sottrazione si ha l’eliminazione dal procedimento amministrativo di elementi strutturali o funzionali, quali ad esempio: - organi; - funzioni; - fasi; - pareri. Per effetto della tecnica dell’alleggerimento si ha una riduzione in termini sostanziali del potere decisionale della Pubblica Amministrazione, attraverso: a) il potenziamento del potere di iniziativa dei soggetti privati; b) il rafforzamento del potere decisionale dei privati, trasferendo talune attività dalla sfera di influenza pubblicistica a quella di influenza privatistica; c) la riduzione della sfera di discrezionalità amministrativa, trasformando i provvedimenti ad elevato tasso di discrezionalità in provvedimenti a basso tasso di discrezionalità. Attraverso la tecnica della razionalizzazione si ha una ridistribuzione delle competenze tra i soggetti della Pubblica Amministrazione, riducendo il numero di quelli che devono intervenire nell’ambito di un procedimento. Quanto alla tecnica che si definisce della determinazione automatica è quella che tende a ridurre le fattispecie di indeterminatezza nel sistema amministrativo, attraverso la previsione ad esempio: - di figure di silenzio significativo, con particolare riferimento al silenzio-assenso; - di denuncia o dichiarazione di inizio di attività in luogo di autorizzazioni. Riconducibile al principio di semplicità o semplificazione è anche l’introduzione di nuovi strumenti, quali: - il documento informatico; - la firma elettronica; - il protocollo informatico; - il certificato elettronico. 3. i principi disciplinanti il procedimento amministrativo 3.29 Che valenza hanno i principi disciplinanti il procedimento di cui all’art. 1 Legge n. 241/1990? In giurisprudenza si è affermato come l’art. 1 Legge n. 241/1990 detti un’enunciazione astratta di principio volta a riaffermare l’esigenza di buon andamento dell’azione amministrativa in coerenza con l’art. 97 Cost., i cui contenuti vanno, però, individuati, come precisato dalla stessa disposizione, o nella medesima legge e nelle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, onde è da escludere che essa, anche in considerazione della sua generica enunciazione, sia idonea a costituire parametro di riferimento per valutare l’illegittimità del provvedimento finale16. 16) Consiglio di Stato, Sez. VI, 9 maggio 2002, n. 2518, in Foro amm., Il Consiglio di Stato 2002, 1294, e in Riv. giur. Mezzogiorno 2002, 1134. 37 4. La comunicazione di avvio del procedimento amministrativo Riferimenti normativi - Artt. 7-10 Legge n. 241/1990 - Artt. 11-13 Legge n. 241/1990 4.1 Quali sono le fonti che disciplinano la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo? La comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ebbe ad essere introdotto dalla Legge n. 241/1990: più in particolare esso trova disciplina al Capo III recante “Partecipazione al procedimento amministrativo” (artt. 7-13). Una disciplina speciale è contenuta in talune normative di settore, quali ad esempio il D.P.R. n. 327/2001 e parzialmente il D.P.R. n. 380/2001, rispettivamente in tema di procedimento di espropriazione per pubblica utilità e di procedimento per il rilascio del permesso di costruire, già concessione edilizia, e di procedimento per il rilascio del certificato di agibilità. Disposizioni relative all’avvio del procedimento 4.2 Qual è l’oggetto della comunicazione di avvio del procedimento? L’art. 7, comma 1 Legge n. 241/1990 individua l’oggetto della comunicazione che è rappresentato dall’avvio del procedimento. 39 4. la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo 4.3 Qual è il contenuto della comunicazione di avvio del procedimento? Elementi della comunicazione di avvio del procedimento I procedimenti ad iniziativa di parte 40 La comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 8, comma 2 Legge n. 241/1990, deve indicare: a) la Pubblica Amministrazione competente, ovvero quella procedente; b) l’oggetto del procedimento; c) l’unità organizzativa dell’Ente cui fa capo la responsabilità del procedimento; d) il nominativo del responsabile del procedimento; e) l’ufficio presso cui è possibile prendere visione degli atti; f) la data di conclusione del procedimento; g) i rimedi esperibili dall’interessato in caso di inerzia della Pubblica Amministrazione. Relativamente ai procedimenti ad iniziativa di parte in sede di comunicazione dovrà anche indicarsi la data di presentazione dell’istanza, previsione da leggersi come riferita alla data di pervenimento di detta istanza. Una siffatta espressa previsione normativa determina il definitivo superamento di quella giurisprudenza che in passato aveva affermato la possibile legittima omissione della comunicazione nei procedimenti ad iniziativa di parte, sul presupposto che in quel caso l’istante sarebbe già nelle condizioni di conoscere l’avvio del procedimento. Peraltro esso non è nelle condizioni di conoscere la data di scadenza del termine per la conclusione del procedimento non essendogli nota la data di pervenimento dell’istanza alla Pubblica Amministrazione, tranne che non si sia avvalso della raccomandata con avviso di ricevimento o della P.E.C. o di altre modalità a ciò idonee. La nuova previsione normativa tende a superare detta problematica. Relativamente all’oggetto va detto come esso debba essere formulato in modo sufficientemente chiaro e preciso, tale da consentirne una precisa individuazione. 4. la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo 4.4 In quale momento dell’iter procedimentale va inviata la comunicazione di avvio del procedimento? Ai sensi dell’art. 7, comma 1 Legge n. 241/1990 «l’avvio del procedimento (…) è comunicato»; conseguentemente la comunicazione si inserirà nel momento immediatamente successivo all’iniziativa procedimentale e prima del compimento di atti istruttori propriamente detti. L’art. 7 Legge n. 241/1990 pone l’obbligo di comunicazione solo nella fase di avvio del procedimento e non anche nelle altre fasi intraprocedimentali e conclusive e ciò al fine di non appesantire oltre ogni limite il procedimento e di non realizzare l’effetto contrario a quello voluto dalla stessa Legge n. 241/1990, che pone agli artt. 1 e 2 i principi di efficacia, economicità e celerità dell’attività amministrativa17. Obbligo di comunicare la fase di avvio 4.5 Chi sono i destinatari della comunicazione di avvio del procedimento? L’art. 7, comma 1 Legge n. 241/1990 individua tre categorie di soggetti destinatari della comunicazione di avvio del procedimento. Si tratta: 1) dei destinatari diretti del provvedimento finale, ovvero di coloro nei cui confronti l’atto è destinato a produrre effetti; 2) di coloro che ai sensi di una norma di legge possono intervenire nel procedimento; 3) dei destinatari indiretti del provvedimento finale, ovvero di coloro ai quali, seppur diversi dei destinatari diretti, possa derivare un pregiudizio da detto provvedimento, sempre che essi siano individuati, o quantomeno facilmente individuabili. 17) Tar Veneto, Sez. III, 4 giugno 1998, n. 845, in Dir. regione, 1998, 119, con nota di Morra. 41 4. la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo 4.6 Cosa si intende per destinatari indiretti del provvedimento finale? La giurisprudenza In tema di individuazione dei destinatari indiretti del provvedimento finale, in quanto tali destinatari della comunicazione di avvio del procedimento, in giurisprudenza si è ad esempio, affermato che i residenti e/o proprietari delle abitazioni e coltivatori e/o proprietari dei fondi situati nelle immediate vicinanze del sito prescelto per l’installazione di una stazione radio base per telefonia cellulare sono titolari di un interesse qualificato, concreto ed attuale, radicato nella c.d. “vicinitas” o contiguità al sito prescelto per l’installazione della stazione radio base e diretto a conoscere la documentazione amministrativa del procedimento di rilascio della concessione edilizia per la trasformazione del territorio, al fine di verificarne la rispondenza alla normativa in tema di tutela della proprietà, dell’uso del territorio, della salute e dell’ambiente18. Peraltro si è affermato non sussistere l’obbligo di comunicare l’avvio del procedimento per il rilascio della concessione edilizia ai proprietari frontisti: infatti gli interessi coinvolti dal provvedimento sono di tale varietà ed ampiezza da rendere difficilmente individuabili tutti i soggetti che dall’emanazione dell’atto potrebbero ricevere nocumento, con la conseguenza che l’osservanza dell’obbligo ex art. 7 Legge n. 241/1990, comporterebbe un aggravio procedimentale, in palese violazione dei principi di economicità ed efficacia dell’attività amministrativa che, siccome affermati dall’art. 1 Legge n. 241/1990, assumono anche valore e funzione di criterio ermeneutica delle disposizioni dettate dalla medesima legge19. 18) Sulla rilevanza della vicinitas in detta materia, tra le altre, Consiglio di Stato, Sez. V, 3 febbraio 2000, n. 59; Consiglio di Stato, Sez VI, 15 ottobre 2001, n. 5411; Consiglio di Stato, Sez. VI, 7 agosto 2003, n. 4557. 19) Consiglio di Stato, Sez. VI, 15 settembre 1999, n. 1197, in Riv. giur. edilizia, 1999, I, 1311. 42 4. la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo 4.7 Ci sono deroghe generali all’obbligo di comunicazione? Ai sensi di legge sono esenti dall’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento: a) i procedimenti aventi ad oggetto l’emanazione di (art. 13, comma 1, Legge n. 241/1990): 1) atti normativi, come statuto e regolamenti, 2) atti amministrativi generali, come ad esempio indirizzi, criteri, disciplina generale delle tariffe, ordinamento dei tributi, 3) atti di pianificazione e programmazione, come strumenti urbanistici, programma di mandato, programma dei lavori pubblici, programma delle assunzioni del personale ed ogni programma generale o settoriale; b) i procedimenti tributari (art. 13, comma 2 Legge n. 241/1990); c) i procedimenti di cui al D.L. n. 8/1991, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 82/1991 e s.m. ed al D.Lgs. n. 119/1993 e s.m. (art. 13, comma 2 Legge n. 241/1990); d) i procedimenti urgenti, ovvero quelli in relazione ai quali sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità (art. 7, comma 1 Legge n. 241/1990). Peraltro va detto come relativamente alle fattispecie di cui sub a), b), e c) resti ferma l’applicazione di norme speciali eventualmente disciplinanti forme di partecipazione procedimentale. I procedimenti esenti da comunicazione dell’avvio 4.8 Quando l’omissione della comunicazione di avvio del procedimento è giuridicamente irrilevante? L’art. 21-octies, comma 2 Legge n. 241/1990, come introdotto dall’art. 14 Legge n. 15/2005, prevede l’irrilevanza dell’omessa comunicazione di avvio del procedimento, e quindi la non annullabilità, per siffatto motivo, di un provvedimento amministrativo, «qualora l’amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato». L’irrilevanza della omessa comunicazione di avvio 43 4. la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo Si noti come il campo di applicazione di siffatta previsione normativa sia di più ampia portata rispetto alla previsione dettata in linea generale, in quanto per questo specifico vizio procedurale si prescinde dalla natura vincolata o meno del provvedimento e quindi sarà sufficiente che, anche in presenza di atto discrezionale, la Pubblica Amministrazione riesca a dimostrare che il soggetto nei cui confronti è stata omessa la comunicazione comunque non avrebbe potuto introdurre nel procedimento nuovi elementi tali da condurre all’adozione di un provvedimento con contenuti diversi. Peraltro ciò va a codificare quanto già in più occasioni affermato dalla giurisprudenza. 4.9 Ci sono deroghe particolari all’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento? Ulteriore deroga all’obbligo di comunicazione di avvio Se quelle viste al paragrafo precedente sono deroghe generali all’obbligo di comunicazione, ovvero che si applicano indistintamente a tutti i potenziali destinatari della comunicazione medesima l’art. 7, comma 1 Legge n. 241/1990, contempla un’ulteriore deroga riferita però ai soli destinatari indiretti ovvero a quei soggetti ai quali, seppur diversi dal destinatario del provvedimento finale, possa derivare un pregiudizio. In questo caso infatti potrà prescindersi dalla comunicazione ove detti soggetti non siano: - né individuati; - né facilmente individuabili. Ove solo alcuni siano individuati o facilmente individuabili l’obbligo di comunicazione permarrà nei confronti di questi. 4.10 C’è un obbligo di comunicazione dell’attività preliminare? Un quesito è sorto in ordine all’obbligo o meno di dare comunicazione di avvio del procedimento in quella fase preliminare allo stesso avvio del procedimento che talvolta è presente. La giurisprudenza si è pronunciata nel senso della superfluità di ciò. 44 4. la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo Si è così affermato ad esempio, che non sarà necessario dare comunicazione dell’avvio del procedimento prima dell’effettuazione di quelli che in realtà sono atti prodromici, come i rapporti di pubblici ufficiali dai cui contenuti prende le mosse il procedimento, quale ad esempio il rapporto dell’ARPAV in tema di inquinamento acustico, successivo all’effettuazione di controlli, accertamenti ed ispezioni20. 4.11 Quando sussiste l’urgenza legittimante l’omissione della comunicazione di avvio del procedimento? Relativamente alla qualificazione dell’urgenza legittimante, ai sensi dell’art. 7, comma 1 Legge n. 241/1990, l’omissione della comunicazione di avvio del procedimento, la giurisprudenza21 ha affermato come essa «non costituisce una situazione astratta definita in relazione ad una tipologia provvedimentale, ma deve trovare la sua radice in una valutazione concreta dell’interesse pubblico in relazione alla specifica situazione di fatto», la quale dovrà essere evidenziata con idonea motivazione22, dovendo nel provvedimento essere esaurientemente motivate le particolari esigenze di celerità che rendono impossibile il rispetto della disposizione di garanzia della partecipazione23. L’art. 7 Legge n. 241/1990, nel prescrivere che l’avvio del procedimento amministrativo vada comunicato ai soggetti nei cui confronti il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, a quelli che, per legge, debbono intervenirvi, nonché agli altri soggetti, individuati o facilmente individuabili, che possano subirne pregiudizio, postula, come unica eccezione, il caso che sussistano «ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento». Detto obbligo sussistente finanche nel caso di provvedimenti vincolati e basati su presupposti verificabili in modo immediato L’urgenza che legittima l’omissione di comunicare l’avvio 20) Consiglio di Stato, Sez. V, 5 marzo 2003, n. 1224, che annulla Tar Veneto, Sez. III, 6 luglio 2001, n. 1988. 21) Consiglio di Stato, Sez. VI, 12 dicembre 2003, n. 418. 22) Tar Campania, Sez. III, 22 aprile 2004, n. 7749. 23) Tar Abruzzo, L’Aquila, 12 settembre 2002, n. 482, in Foro amm., Tar 2002, 2926. 45 4. la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ed univoco, non può ritenersi ad esempio, violato nell’ipotesi in cui, a carico di un architetto, sia stato avviato, dinanzi al competente consiglio dell’ordine, un procedimento disciplinare funzionale alla declaratoria di cancellazione dall’Albo del professionista per mancato godimento dei diritti civili conseguente a sentenza dichiarativa di fallimento, attesa, in tal caso, la evidente sussistenza di quelle «particolari esigenze di celerità del procedimento» derivanti dalle particolari incapacità immediatamente conseguenti alla sentenza dichiarativa di fallimento24. 4.12 Ci sono casi di esenzione dall’obbligo di comunicazione di fonte giurisprudenziale? La giurisprudenza: ulteriori casi di esenzione dall’obbligo di comunicare l’avvio Oltre a quelli espressamente previsti dal testo legislativo la giurisprudenza ha individuato ulteriori fattispecie in ordine a cui potrà prescindersi dalla comunicazione. Più in particolare si è affermato ciò: - in relazione ai procedimenti ad iniziativa di parte, limitatamente al soggetto che con il proprio atto ha dato avvio al procedimento, come ad esempio i provvedimenti di concessione in sanatoria25; - quando «all’interessato sia stato comunque consentito di evidenziare i fatti e gli argomenti a suo favore»26; - in relazione a procedimenti destinati a concludersi con atti vincolati, anche se sul punto non tutta la giurisprudenza concorda27; - ove si accerti in giudizio la superfluità della comunicazione, «in quanto il provvedimento adottato non avrebbe potuto essere diverso anche se fosse stata osservata la relativa formalità»28 fattispecie oggi normativamente prevista dopo la riforma di cui alla Legge n. 15/2005. 24) Cassazione civile, Sez. II, 4 gennaio 2002, n. 68, in Giust. civ., Mass. 2002, 17. 25) Tar Valle d’Aosta, 15 novembre 2003, n. 179. 26) Consiglio di Stato, Sez. V, 29 gennaio 1996, n. 111, Tar Campania, 22 aprile 2004, n. 7749. 27) In senso contrario, tra le altre, Tar Campania, Sez. III, 22 aprile 2004, n. 7749, Consiglio di Stato, Sez. V, 26 febbraio 2003, n. 1095. 28) Tar Campania, Napoli, Sez. III, 22 aprile 2004, n. 7749, Consiglio di Stato, Sez. V, 22 maggio 2001, n. 2823, Consiglio di Stato, Sez. VI, 7 febbraio 2002, n. 686, Consiglio di Stato, Sez. V, n. 7819/03. 46 4. la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo 4.13 Ci sono altre ipotesi di provvedimenti assoggettati all’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento? In giurisprudenza si è affermato, in II grado29, rovesciando la decisione di I grado30 che sono assoggettati a comunicazione di avvio anche i procedimenti aventi ad oggetto l’adozione di provvedimenti repressivi di abusi edilizi, respingendo l’orientamento del giudice di I grado che li aveva ritenuti sottratti, in quanto procedimenti tipizzati e vincolati. Si è anche affermato l’obbligo di comunicare l’avvio del procedimento di dichiarazione di pubblica utilità, in quanto autonomo procedimento e non sub procedimento31, e ciò al fine di garantire un «contradditorio personalizzato»32. Si è pure affermato come l’obbligo di comunicazione sia stato previsto non solo con riferimento ai procedimenti complessi, articolantesi in una pluralità di fasi ma anche per «i procedimenti semplici che si esauriscono direttamente con l’adozione dell’atto finale», in quanto «comunque comportano una fase istruttoria da parte della stessa autorità emanante»33. Si è pure sostenuto come in ogni caso siano assoggettati ad obbligo di comunicazione i procedimenti di II grado ovvero destinati a concludersi con atti di annullamento, revoca, decadenza ed analoghi34. Anche il procedimento avente ad oggetto l’assoggettamento di un bene all’imposizione di un vincolo storico artistico sarà assoggettato alla preventiva comunicazione di avvio, non rientrando tra le fattispecie escluse dalla norma35 e ciò «stante la generalità delle previsioni sulla partecipazione procedimentale e il carattere di eccezione dei procedimenti sottratti alle stesse…». La giurisprudenza: ulteriori casi di procedimenti soggetti alla comunicazione dell’avvio 29) Consiglio di Stato, Sez. V, 27 gennaio 2004, depositata 11 maggio 2004, n. 2953. 30) Tar Campania, Napoli, Sez. IV, 7 novembre 2002, n. 6896. 31) Consiglio di Stato, ad. plen., 15 settembre 1999, n. 14, Consiglio di Stato, Sez. VI, 12 dicembre 2003, n. 418. 32) Consiglio di Stato, Sez. IV, 24 dicembre 1999, n. 1948, Consiglio di Stato, Sez. VI, 12 dicembre 2003, n. 418. 33) Consiglio di Stato, Sez. V, 27 gennaio 2004, depositata 22 aprile 2004, n. 3292/03 che annulla Tar Campania, Napoli, Sez. IV, 7 novembre 2002, n. 6900. 34) Tar Campania, Sez. III, 22 aprile 2004, n. 7749. 35) Consiglio di Stato, Sez. VI, 22 ottobre 1999, n. 262, Consiglio di Stato, Sez. VI, 22 luglio 1999, n. 1005, Consiglio di Stato, Sez. VI, 16 gennaio 1998, n. 57, Consiglio di Stato, Sez. VI, 19 novembre 1996, n. 1603. 47 4. la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo 4.14 In quali casi è possibile il differimento dell’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento? L’art. 7, comma 2 Legge n. 241/1990 contempla quella che abbiamo definito una fattispecie non di esenzione, ma di differimento dell’obbligo di comunicazione. Infatti si consente all’Amministrazione l’adozione, ove ne ricorrano i presupposti, ancor prima della comunicazione di avvio del procedimento, di eventuali provvedimenti cautelari. Ciò non significa che si potrà omettere detta comunicazione ma che sarà sufficiente che essa sia effettuata in un momento successivo all’avvio del procedimento, ovvero dopo l’adozione di provvedimenti cautelari. 4.15 Quali sono le modalità della comunicazione di avvio del procedimento? La comunicazione di avvio è personale L’art. 8, comma 1 Legge n. 241/1990 prevede che in linea di principio la comunicazione di avvio del procedimento debba essere “personale”. Ciò significa che dovrà essere recapitata ai singoli destinatari. 4.16 Ci sono modalità di comunicazione di avvio del procedimento alternative a quella personale? L’art. 8, comma 3 Legge n. 241/1990 consente che in taluni casi la Pubblica Amministrazione procedente effettui la comunicazione di avvio del procedimento con modalità alternativa rispetto alla comunicazione personale prevista in via ordinaria dal comma 1. Ciò sarà possibile ove la comunicazione personale, in relazione al numero dei destinatari non sia possibile o comunque risulti «particolarmente gravosa». 48 4. la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo Ove ricorra detto presupposto la Pubblica Amministrazione procederà a rendere noti tutti gli elementi propri della comunicazione di avvio del procedimento attraverso altre forme di pubblicità le quali dovranno essere comunque «idonee» al conseguimento dello scopo che è quello di rendere edotti i potenzialmente interessati dell’imminente avvio del procedimento. Dette forme di pubblicità saranno stabilite dalla Pubblica Amministrazione procedente di volta in volta. Il soggetto competente ad individuarle, a nostro avviso, sarà il responsabile del procedimento, competendo ad esso, tra l’altro, ai sensi dell’art. 6, lett. d) Legge n. 241/1990 anche curare «le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni…» e prevedendo l’art. 8, comma 3 che esse abbiano ad essere individuate di volta in volta, avuto riguardo evidentemente alla peculiarità del singolo procedimento. Nulla vieta che in sede di regolamento sul procedimento amministrativo siano individuate le ipotetiche modalità alternative e siano posti alcuni criteri generali. Quanto agli strumenti concretamente utilizzabili è nostra opinione che essi possano essere rappresentati, possibilmente in forma cumulativa: - dalla pubblicazione con avvisi nel territorio del Comune interessato; - dalla pubblicazione di avviso in quotidiani nazionali e/o locali; - dalla pubblicazione nel sito internet dell’Ente. Relativamente all’utilizzo di modalità alternative rispetto alla comunicazione personale ad esse si potrà fare ricorso solo ove sussistano i presupposti «della gravosità dell’avviso personale e della valutazione altrettanto puntuale delle modalità di informazione idonee a soddisfare l’interesse alla conoscenza dell’avvio della procedura»36. Quanto al numero dei destinatari della comunicazione tale da far ritenere particolarmente gravosa quella personale va evidenziato come l’art. 11, comma 2 D.P.R. n. 327/2001, in tema di procedura espropriativa, lo individui in un numero superiore a 50. Sul punto sarà opportuna una disciplina regolamentare. Individuazione delle modalità alternative di comunicazione nel regolamento 36) Consiglio di Stato, Sez. VI, 12 dicembre 2003, n. 418, che conferma Tar Lombardia, Brescia, n. 774/98. 49 4. la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo 4.17 Quali sono le conseguenze dell’omessa comunicazione di avvio del procedimento? L’illegittima omissione della comunicazione: vizio di violazione di legge Ai sensi dell’art. 8, comma 4 Legge n. 241/1990 l’illegittima omissione della comunicazione di avvio del procedimento configura un vizio di violazione di legge a carico del provvedimento finale, il quale conseguentemente sarà annullabile. Va peraltro precisato come detta illegittimità possa essere fatta valere in giudizio solo ed esclusivamente dal soggetto nei cui confronti l’omissione si sia concretata in quanto la ratio della previsione legislativa sulla comunicazione di avvio del procedimento è quella di porre i destinatari della stessa nella condizione di conoscere che sta per essere avviato un procedimento che in qualche modo li può interessare, al fine di consentire eventualmente di intervenirvi. 4.18 Quali sono i diritti del destinatario della comunicazione di avvio del procedimento? I diritti del destinatario della comunicazione di avvio 50 L’art. 10 Legge n. 241/1990 disciplina i diritti del soggetto destinatario della comunicazione di avvio del procedimento. In realtà trattasi di diritti, ai sensi di legge, propri non solo dei destinatari della comunicazione, ma anche: a) degli aventi titolo a ricevere la comunicazione, ai quali detta comunicazione non sia stata data; b) di coloro che seppur non destinatari della comunicazione abbiano facoltà di intervenire nel procedimento, ai sensi dell’art. 9 Legge n. 241/1990. È di tutta evidenza che nella fattispecie sub a) al soggetto potenzialmente destinatario della comunicazione che non l’abbia ricevuta, ma abbia comunque esercitato i diritti in termini di partecipazione procedimentale previsti dalla legge, è pregiudicata ogni possibilità di impugnazione del provvedimento conclusivo per omessa motivazione. Quanto ai diritti dei soggetti di cui sopra essi sono classificabili in due categorie: 1) il diritto di accesso agli atti del procedimento, il c.d. “accesso procedimentale”; 4. la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo 2) il diritto di presentare: - memorie scritte, - documenti, - osservazioni, - proposte. L’art. 8, comma 4 elenca tra i diritti del destinatario della comunicazione, oltre che l’accesso agli atti, quello di presentare memorie scritte e documenti, ma il successivo art. 11, comma 1 fa riferimento ad «osservazioni e proposte presentate a norma dell’art. 10», quali atti propulsivi di eventuali accordi procedimentali o provvedimentali, volendo così evidentemente specificare il contenuto delle «memorie scritte» di cui all’art. 10, lett. b). 4.19 Qual è la distinzione tra accesso partecipativo e accesso informativo? La giurisprudenza37 ha distinto: a) l’accesso partecipativo, ovvero quello che avviene nel corso del procedimento amministrativo; b) l’accesso informativo, ovvero quello afferente agli atti già formati a prescindere dall’esistenza di un procedimento in corso. 4.20 Quali sono i possibili sviluppi che derivano dalla partecipazione procedimentale? Ai sensi dell’art. 11, comma 1 Legge n. 241/1990 dalla partecipazione procedimentale, e più precisamente dalla presentazione da parte degli interessati di osservazioni e proposte possono prendere le mosse quegli accordi procedimentali e quegli accordi provvedimentali che in detto articolo trovano disciplina. 37) Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 14/98. 51 52 Soggetti individuati o facilmente individuabili cui possa derivare pregiudizio dal provvedimento (destinatari indiretti) Soggetti che per legge devono intervenire nel procedimento Soggetti nei cui confronti il provvedimento finale e destinato a produrre effetti (destinatari diretti) destinatari diritti procedimenti destinatario esenti comunicazione casi di irrilevanza omismodalità di fonte contenuto sione comunicomunicazione normativa cazione avvio procedimento Amministrazione Visione atti pro- Atti normativi Ove la P.A. dimo- Personale Artt. 7, 8 e 9 e 10 competente cedimento stri che il contee 21-octies, comnuto del provvedima 2 Legge n. mento finale non 241/1990 avrebbe potuto essere diverso da quello adottato Oggetto procedi- P r e s e n t a z i o n e Atti amministraAltre forme idomento memorie scritte tivi generali nee ove la comunicazione personale è impossibile o particolarmente gravosa, per numero elevato destinatari Ufficio compe- P r e s e n t a z i o n e Atti di programtente documenti mazione 4.21 Tavola sinottica. La comunicazione di avvio del procedimento oggi 4. la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo Data pervenimento istanza (solo nei procedimenti ad iniziativa di parte) Nominativo responsabile procedimento Ufficio in cui prendere visione atti Data conclusione procedimento Rimedi esperibili in caso inerzia P.A. Procedimenti tributari Procedimenti ex D.L. n. 8/1991, convertito in Legge n. 82/1991 ed ex D.Lgs. n. 119/1993 Ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento Atti cautelari Atti di pianificazione 4. la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo 53 5. La comunicazione di proposta di provvedimento di diniego dell’istanza Riferimenti normativi - Art. 10-bis Legge n. 241/1990 5.1 Cosa dispone l’art. 10-bis Legge n. 241/1990? L’art. 6 Legge n. 15/2005 ha introdotto nella Legge n. 241/1990 un art. 10-bis avente ad oggetto la comunicazione all’interessato dei motivi ostativi all’accoglimento di un’istanza ovvero della proposta di provvedimento di diniego. Comunicazione dei motivi ostativi 5.2 Qual è l’ambito oggettivo di applicazione dell’art. 10-bis Legge n. 241/1990? L’art. 10-bis Legge n. 241/1990 ha un’applicazione limitata ai soli procedimenti ad iniziativa di parte. Esso non trova pertanto applicazione nella fattispecie di procedimenti ad iniziativa d’ufficio. 5.3 Quali sono i presupposti della comunicazione di proposta di provvedimento di diniego? Presupposti per l’inoltro della comunicazione qui considerata sono: 55 5. la comunicazione di proposta di provvedimento di diniego dell’istanza a) che il procedimento sia stato avviato ad istanza di parte; b) che la Pubblica Amministrazione procedente si accinga ad adottare un provvedimento negativo, ovvero di rigetto dell’istanza. La legge parla di «provvedimento negativo». Ciò fa sorgere l’interrogativo in ordine alla concreta configurazione di detta fattispecie. Infatti se è certo che in essa rientrerà il rigetto dell’istanza e che non vi rientrerà l’accoglimento in toto, più problematico è il caso in cui l’istanza sia solo parzialmente accolta o accolta con prescrizioni o in forma condizionata e fattispecie analoghe. In questo caso infatti siamo in presenza di un provvedimento che ha contenuto in parte positivo ed in parte negativo per l’istante. La previsione legislativa parla di «provvedimento negativo» e ciò potrebbe condurci ad affermare che in siffatti casi la comunicazione non sia dovuta. Peraltro la ratio di detta previsione normativa è quella di consentire al diretto interessato di formulare osservazioni al fine di far eventualmente mutare orientamento all’Organo decidente. Di aiuto, nella soluzione del quesito, può esserci la successiva previsione di cui al medesimo art. 10-bis che nell’individuare il contenuto della comunicazione lo identifica nei «motivi che ostano all’accoglimento della domanda». Una siffatta previsione potrebbe escludere l’obbligo di comunicazione relativamente a provvedimenti di accoglimento condizionato, in quanto in quel caso in realtà non si è in presenza di un rigetto dell’istanza, anche se peraltro può affermarsi che il provvedimento positivo condizionato concreta in realtà un provvedimento negativo, ove le condizioni non maturino, ragion per cui concludiamo nel senso dell’assoggettamento a comunicazione anche in questo caso. Ad analoga conclusione sembra doversi pervenire nella fattispecie di provvedimento parzialmente positivo, ovvero di accoglimento parziale dell’istanza, perché esso nel contempo configura un provvedimento parzialmente negativo per la parte dell’istanza non accolta. Piuttosto, relativamente a quest’ultima fattispecie, potremmo affermare che ove vi sia un interesse dell’istante comunque 56 5. la comunicazione di proposta di provvedimento di diniego dell’istanza all’emanazione di un provvedimento seppur solo di parziale accoglimento dell’istanza, la Pubblica Amministrazione procedente potrebbe legittimamente adottare il provvedimento per quella parte, senza necessità della preventiva comunicazione, e procedere alla comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento per le ulteriori parti. 5.4 In quali casi è escluso l’obbligo di comunicazione di proposta di provvedimento di diniego? L’art. 10-bis Legge n. 241/1990 esclude espressamente dall’obbligo di comunicazione di proposta di provvedimento a contenuto negativo: a) le procedure concorsuali, ove con ciò si intenderà alludere, a nostro avviso, ad ogni procedimento in cui venga in essere una comparazione tra due o più soggetti istanti e quindi i procedimenti per la selezione delle risorse umane, i procedimenti di gara per l’aggiudicazione di appalti di opere, servizi e forniture, i procedimenti per il rilascio di autorizzazioni o licenze a numero chiuso e procedimenti analoghi; b) i procedimenti in materia previdenziale ed assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali. 5.5 In quale momento va data la comunicazione di proposta di provvedimento di diniego? La comunicazione di proposta di provvedimento si inserisce in quella che potremmo definire fase predecisoria, ovvero dopo che si è conclusa l’istruttoria e che è stata formulata la proposta di provvedimento, ma prima della formale adozione del provvedimento. L’art. 10-bis dice infatti: «prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente…». La comunicazione di proposta nella fase decisoria 57 5. la comunicazione di proposta di provvedimento di diniego dell’istanza 5.6 Qual è il contenuto della comunicazione di proposta di provvedimento di diniego? La comunicazione qui considerata dovrà indicare «i motivi che ostano all’accoglimento della domanda». Detto requisito potrà ritenersi sicuramente soddisfatto attraverso un rinvio per relationem ai motivi indicati nella proposta di provvedimento di diniego. 5.7 Chi sono i destinatari della comunicazione di proposta di provvedimento di diniego? Gli “istanti”: destinatari della comunicazione di proposta di provvedimento di diniego Destinatari della comunicazione di cui all’art. 10-bis Legge n. 241/1990 sono gli “istanti”, ovvero i soggetti che con il loro atto di iniziativa hanno determinato l’avvio del procedimento. Detta comunicazione non dovrà invece essere data agli altri soggetti che, ai sensi dell’art. 7, comma 1 Legge n. 241/1990, sono destinatari della comunicazione di avvio del procedimento, ovvero: - coloro che una disposizione di legge prevede che possano intervenire nel procedimento; - i destinatari indiretti del provvedimento conclusivo, ovvero coloro su cui, seppur diversi dal destinatario diretto, l’atto conclusivo potrebbe produrre effetti pregiudizievoli. 5.8 Chi sono i soggetti competenti ad effettuare la comunicazione di proposta di provvedimento di diniego? Soggetti competenti all’emanazione della comunicazione ostativa 58 L’art. 10-bis Legge n. 241/1990 individua quale soggetto competente all’effettuazione della comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza alternativamente: - «il responsabile del procedimento»; - «l’autorità competente» ove con detto termine si intenderà evidentemente l’Organo competente all’adozione dell’atto conclusivo del procedimento, ove diverso dal responsabile del procedimento, o 5. la comunicazione di proposta di provvedimento di diniego dell’istanza perché trattasi di atto di competenza di Organo politico o perché trattasi di atto la cui assunzione è stata riservata dal dirigente in capo a se stesso, pur essendosi individuato il responsabile del procedimento in altro dipendente. L’art. 10-bis fa riferimento promiscuamente ai due soggetti, quanto a competenza alla comunicazione, infatti recita quanto segue: «Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l’autorità competente (…) comunica…». Sorge quindi l’interrogativo in quali casi la competenza sia del responsabile del procedimento amministrativo ed in quali del soggetto competente all’adozione dell’atto conclusivo. La risposta al quesito sarà da porsi in relazione al contenuto della proposta di provvedimento. Più specificatamente le situazioni che potranno presentarsi saranno le seguenti: a) proposta del responsabile del procedimento di provvedimento di diniego di accoglimento dell’istanza; b) proposta del responsabile del procedimento di provvedimento di accoglimento dell’istanza ed orientamento dell’Organo competente ad adottare un atto invece di rigetto dell’istanza, con idonea motivazione in ordine alle ragioni per cui ci si discosta dalla proposta del responsabile del procedimento; c) proposta del responsabile del procedimento di provvedimento di accoglimento dell’istanza e conforme orientamento dell’Organo competente all’adozione dell’atto conclusivo. Nella prima fattispecie sarà onere del responsabile del procedimento, in quanto formulante una proposta di diniego di accoglimento dell’istanza, dare comunicazione di ciò all’interessato. Nella seconda fattispecie il responsabile del procedimento non sarà tenuto a dare la comunicazione per il semplice fatto che non sussistono i presupposti per la stessa in quanto esso formula una proposta che ha ad oggetto non il diniego, ma l’accoglimento dell’istanza. In questo caso però, nel momento in cui l’autorità competente all’adozione dell’atto matura l’orientamento a dare ad esso contenuti diversi rispetto a quelli di cui alla proposta, e tali da configurare un rigetto dell’istanza, sarà detto soggetto che, prima di assumere l’atto di sua competenza, dovrà dare la comunicazione in argomento all’interessato. In detta fattispecie quindi si avrà la formalizzazione di un ulteriore atto endoprocedimentale che va a collocarsi temporalmente Tre situazioni che si possono prospettare 59 5. la comunicazione di proposta di provvedimento di diniego dell’istanza tra proposta di atto ed atto conclusivo, che potremmo definire proposta di discostamento dalla proposta del responsabile del procedimento, la quale: - dovrà essere motivata; - dovrà essere oggetto di comunicazione all’interessato. Nella terza fattispecie considerata, quella cioè in cui l’Organo decidente faccia propria, accogliendola, la proposta di provvedimento del responsabile del procedimento, avente ad oggetto l’accoglimento dell’istanza, non si procederà alla comunicazione di cui all’art. 10-bis, mancandone il presupposto. Nessun problema sussisterà in ordine all’identificazione del soggetto competente a dare la comunicazione nella fattispecie in cui l’atto conclusivo sia di natura gestionale ed il dirigente abbia ritenuto di mantenere in capo a sé la responsabilità del procedimento. In caso infatti, avendosi identità tra responsabile del procedimento ed autorità competente all’assunzione dell’atto conclusivo, sarà quell’unico soggetto che, ove intenda adottare un atto di diniego dell’istanza, dovrà preventivamente darne comunicazione all’interessato. Ciò significa in qualche modo introdurre, anche nella fattispecie di identificazione del responsabile del procedimento con il dirigente, una sorta di atto conclusivo dell’istruttoria assimilabile alla proposta di provvedimento, preliminare al rigetto dell’istanza. 5.9 Quale effetto ha la comunicazione prevista dall’art. 10-bis sul divieto di aggravamento del procedimento? Come ben sappiano l’art. 1, comma 2 Legge n. 241/1990 individua tra i principi del procedimento amministrativo quello del divieto di aggravamento del procedimento medesimo. Più in particolare si prevede quanto segue: «La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell’istruttoria». Trattasi di un’esplicitazione del principio di semplificazione e di celerità del procedimento di cui all’art. 1, comma 1 Legge n. 241/1990. 60 5. la comunicazione di proposta di provvedimento di diniego dell’istanza Peraltro il Capo III Legge n. 241/1990 individua tra i principi che presidiano il procedimento anche quello della partecipazione. Ebbene l’art. 10-bis, nell’introdurre la nuova comunicazione di proposta di provvedimento negativo, ha voluto evidentemente affermare nel caso specifico la prevalenza del principio partecipativo su quello di accelerazione e celerità del procedimento. Si introduce infatti, per volontà del Legislatore, senza che residui margine di valutazione discrezionale alcuna in capo al responsabile del procedimento in ordine al contemperamento dei contrapposti interessi, un nuovo atto nel procedimento, la comunicazione di cui sopra, con conseguente allungamento dei termini procedimentali, così come previsto del resto espressamente dallo stesso art. 10-bis. La cosa assume contorni ancor più complicati e determina un ancor più rilevante allungamento dei termini nell’ipotesi in cui l’atto conclusivo del procedimento sia di competenza di un Organo collegiale, come ad esempio la Giunta o il Consiglio. In detta fattispecie, infatti, ove il responsabile del procedimento concluda la fase istruttoria formulando una proposta di deliberazione dai contenuti favorevoli per l’istante e l’Organo collegiale intenda da esso discostarsi, dovrà adottare sul punto una formale deliberazione, a cui farà seguito la comunicazione all’interessato e quindi l’assunzione di una nuova deliberazione alla luce delle osservazioni prodotte o comunque decorsi i termini a disposizione per la loro formulazione. Prevalenza del principio partecipativo su quello di celerità del procedimento 5.10 Quali sono i diritti e le facoltà dell’istante? Il destinatario della comunicazione di cui all’art. 10-bis ha facoltà di presentare osservazioni in forma scritta, eventualmente corredate anche da documentazione. Permarrà naturalmente anche quel diritto di accesso agli atti previsto dall’art. 10, lett. a), in favore dei destinatari della comunicazione di avvio del procedimento. Va sottolineato come la legge preveda il diritto di presentare osservazioni in capo agli “istanti” e non ai destinatari della comunicazione. Ciò significa che, ove ad esempio si omettesse di dare la comunicazione qui considerata ad uno dei soggetti istanti, questi avrebbe comunque titolo per intervenire in questa fase del procedimento. Presentazione di osservazioni e accesso agli atti 61 5. la comunicazione di proposta di provvedimento di diniego dell’istanza 5.11 Quali sono i termini per presentare le osservazioni? Gli istanti avranno a disposizione per la presentazione delle osservazioni 10 giorni decorrenti dal ricevimento della comunicazione. Trattasi peraltro di termine non perentorio, nel senso che la Pubblica Amministrazione procedente potrà comunque in ogni momento, purché prima dell’adozione del provvedimento conclusivo, prendere in considerazione eventuali osservazioni seppur pervenute fuori termine. 5.12 L’invio della comunicazione di proposta di provvedimento di diniego interrompe i termini per la conclusione del procedimento? Primo interrogativo: il significato del termine “interrompe” 62 L’art. 10-bis Legge n. 241/1990 prevede che il termine per la conclusione del procedimento, così come previsto da una norma di legge o di regolamento o da un atto della Pubblica Amministrazione procedente o in via residuale, dall’art. 2, comma 3 della medesima legge (30 giorni) abbia ad interrompersi a decorrere dalla comunicazione, per riprendere a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine per la loro presentazione. Un primo interrogativo riguarda il significato del termine “interrompe” utilizzato dal Legislatore, ovvero se con ciò si sia inteso alludere ad una fattispecie tecnicamente intesa di “interruzione di termini” o piuttosto semplicemente ad una “sospensione di termini”. Sul punto da un lato si richiamano pronunce della giurisprudenza, seppur isolate e non supportate da idonea motivazione nel senso dell’interruzione di termini, dall’altro la relazione di accompagnamento dell’originario disegno di legge Nicolais di riforma della Legge n. 241/1990 da cui si desume una chiara lettura nel senso della sospensione. È quest’ultima la tesi cui aderiamo in quanto maggiormente conforme alla ratio dell’art. 10-bis e più in generale dell’intera Legge n. 241/1990; in caso contrario detta previsione normativa 5. la comunicazione di proposta di provvedimento di diniego dell’istanza da disposizione per il cittadino rischierebbe, attraverso un uso distorto da parte dell’operatore della Pubblica Amministrazione, di assumere il significato esattamente contrario. Un secondo interrogativo riguarda la decorrenza iniziale del periodo di interruzione o sospensione dei termini. L’art. 10-bis infatti dice che «la comunicazione (…) interrompe i termini…» Ma ciò significa che il termine avrà ad interrompersi o sospendersi a decorrere da quando? Da quando è emanata detta comunicazione? O piuttosto da quando è pervenuta al destinatario? A nostro avviso la giusta risposta sarà la prima, in quanto è da quel momento che non è più possibile il compimento di atto alcuno da parte della Pubblica Amministrazione procedente, in attesa che l’interessato formuli le proprie osservazioni o che scadano i termini previsti per fare ciò. Ma un interrogativo sorge anche relativamente all’esatta individuazione del momento in cui l’interruzione o la sospensione ha a chiudersi e riprendono a decorrere i termini per la conclusione del procedimento. La legge parla di «data di presentazione delle osservazioni». Relativamente a ciò va chiarito: a) come con il termine “presentazione” si sia inteso in realtà alludere alla data di pervenimento delle osservazioni alla Pubblica Amministrazione; b) come ove osservazioni non siano presentate, il termine per la conclusione del procedimento riprenda a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni da parte dell’ultimo dei soggetti aventi titolo, nell’ipotesi in cui questi siano più d’uno; c) come la regola sub b) abbia ad applicarsi anche nel caso di osservazioni presentate solo da taluno degli aventi titolo, ovvero intendiamo dire che se la comunicazione di proposta di provvedimento di diniego ha quali destinatari i soggetti A, B e C e dopo x giorni pervengano le osservazioni di A, mentre B e C non presentano osservazione alcuna, il termine per la conclusione del procedimento riprenderà a decorrere dalla scadenza dei 10 giorni a disposizione anche di B e C per la presentazione delle osservazioni. Secondo interrogativo: la decorrenza iniziale Terzo interrogativo: momento in cui riprende a decorrere il termine 63 5. la comunicazione di proposta di provvedimento di diniego dell’istanza Non solo: ai fini della decorrenza dei 10 giorni si dovrà avere a riferimento la data in cui all’ultimo dei soggetti destinatari è pervenuta la comunicazione. Secondo noi all’applicazione della regola sub b) anche alla fattispecie sub c) potrà derogarsi solo ed esclusivamente ove i soggetti destinatari della comunicazione che non intendono presentare osservazioni abbiano a dichiararlo espressamente, rinunciando a ciò. 5.13 L’Organo deve motivare l’ eventuale provvedimento che non accoglie le osservazioni dell’istante? L’obbligo di motivare il provvedimento che rigetta le osservazioni 64 L’art. 10-bis Legge n. 241/1990, come verrebbe ad essere introdotto dal disegno di legge qui considerato, impone che l’atto conclusivo del procedimento dia ragione nella motivazione «dell’eventuale mancato accoglimento delle osservazioni». Ciò significa che, ove la Pubblica Amministrazione procedente non intenda accogliere le osservazioni formulate, dovrà puntualmente motivare sul rigetto di esse. A nostro avviso detta regola si applicherà anche nel caso di accoglimento parziale delle osservazioni presentate, in quanto ciò in parte configura comunque un mancato accoglimento di una o più osservazioni o di una parte di una o più di esse. Peraltro, anche ove l’Organo competente ritenga di accogliere in tutto od in parte le osservazioni prodotte, l’atto dovrà essere motivato ma in quel caso potrà ritenersi sufficiente una motivazione per relationem, con rinvio alla motivazione dell’ osservazione accolta, a condizione ovviamente che quest’ultimo sia completa e coerente. Sicuramente sarà sufficiente una motivazione per relationem con rinvio alla motivazione della proposta di provvedimento conclusivo ove nessuna osservazione sia stata presentata. 6. Il responsabile del procedimento amministrativo Riferimenti normativi - Artt. 4, 5, 6 Legge n. 241/1990 6.1 Qual è il ruolo del responsabile del procedimento amministrativo? La Legge n. 241/1990 ha introdotto nel nostro ordinamento una nuova figura: quella del responsabile del procedimento amministrativo, la quale trova disciplina in particolare negli artt. 4, 5 e 6. La legge ha voluto così individuare un soggetto intorno a cui ruota l’intero procedimento amministrativo, il quale viene a rappresentare l’interlocutore unico di chi abbia ad interloquire con la Pubblica Amministrazione. Esistono peraltro delle normative speciali disciplinanti la figura del responsabile del procedimento in taluni settori di operatività della Pubblica Amministrazione; intendiamo ad es. alludere alla figura del responsabile unico del procedimento in materia di opere e lavori pubblici che trova disciplina nella Legge n. 109/1994 e s.m.i. Le problematiche che si pongono in tema di responsabile del procedimento amministrativo sono più d’una: a) l’individuazione; b) le competenze; c) le relazioni con gli altri soggetti operanti nell’ambito della Pubblica Amministrazione. Il responsabile del procedimento: problematiche 65 6. il responsabile del procedimento amministrativo 6.2 Come si individua l’unità organizzativa competente? Primaria operazione: individuare l’unità organizzativa La competenza è desumibile dalla struttura organizzativa Ai sensi dell’art. 4, comma 1 Legge n. 241/1990 ogni Pubblica Amministrazione, ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, è tenuta a determinare «per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l’unità organizzativa responsabile dell’istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell’adozione del provvedimento finale». La prima preliminare operazione da effettuarsi, necessario presupposto per la successiva individuazione del responsabile del procedimento, è quindi l’individuazione nell’ambito dell’Ente dell’unità organizzativa avente competenza relativamente alle diverse tipologie di procedimenti. Trattasi di atto obbligatorio, il cui contenuto potrà essere ricompreso nell’ambito del regolamento disciplinante il procedimento. Ove una Pubblica Amministrazione non abbia individuato l’unità organizzativa competente relativamente ad ogni tipo di procedimento non per questo non si applicherà la disciplina di legge in tema di responsabile del procedimento. Infatti la competenza e le conseguenti responsabilità di chi è preposto al vertice delle singole unità organizzative potranno comunque desumersi dalla collocazione nell’ambito della struttura organizzativa dell’Ente e dal contenuto degli incarichi di posizione dirigenziale e di posizione organizzativa. Nei casi di incertezza sull’attribuzione della competenza all’una o all’altra unità organizzativa la competenza a dirimere il conflitto, sia esso positivo o negativo, sarà del soggetto posto al vertice dell’apparato gestionale, identificabile nell’Ente locale con il direttore generale e, ove non nominato, con il segretario comunale o provinciale, in virtù di quella funzione di coordinamento e sovrintendenza a quest’ultimo spettante, ove il c.d. city-manager non sia stato nominato. È necessario che emerga con chiarezza l’individuazione per ogni procedimento di una sola unità organizzativa, responsabile dell’istruttoria, di ogni altro adempimento procedimentale e dell’adozione del provvedimento finale38. 38) Consiglio di Stato, ad. gen., 23 febbraio 1995, n. 19, in Il Consiglio di Stato, 1995, I, 1463. 66 6. il responsabile del procedimento amministrativo 6.3 Deve essere pubblicizzata l’individuazione dell’unità organizzativa competente per i diversi procedimenti? Ai sensi dell’art. 4, comma 2 Legge n. 241/1990 gli atti aventi ad oggetto l’individuazione delle unità organizzative competenti relativamente alle diverse tipologie di procedimenti dovranno essere resi pubblici secondo quanto previsto dagli ordinamento delle singole Pubbliche Amministrazioni e quindi secondo quello che è il regime proprio dell’atto. 6.4 Come si individua il responsabile del procedimento amministrativo? All’individuazione dell’unità organizzativa competente in relazione alle diverse tipologie di procedimento consegue l’individuazione del responsabile del singolo procedimento. Ai sensi dell’art. 5, comma 1 Legge n. 241/1990 è al dirigente dell’unità organizzativa competente in materia relativamente ad un procedimento che spetta l’individuazione del responsabile del procedimento medesimo. Il dirigente ai sensi di legge, avrà tre diverse opzioni; a) potrà assegnare a sé stesso la responsabilità del procedimento, identificandosi quindi in capo ad un unico soggetto dirigente dell’unità organizzativa e responsabile del procedimento; b) potrà assegnare la responsabilità del procedimento ad altro dipendente addetto all’unità organizzativa, attribuendo ad esso anche l’assunzione dell’atto conclusivo del procedimento; c) potrà assegnare ad altro dipendente la responsabilità del procedimento ma riservando in capo a sé l’assunzione del provvedimento finale. Sia nella fattispecie di cui sub b) che in quella di cui sub c) il responsabile del procedimento si identifica con un dipendente diverso dal dirigente, con la differenza che nel secondo caso una delle competenze altrimenti ordinariamente proprie del responsabile del procedimento, ovvero l’assunzione del provvedimento finale, viene da essere scorporata e riservata dal dirigente in capo a sé stesso. Il dirigente individua il responsabile del procedimento: tre opzioni 67 6. il responsabile del procedimento amministrativo Ciò significa che nell’ultima fattispecie il responsabile del procedimento è privato della competenza di cui sopra e conclude la prima parte delle proprie attività con la proposta di provvedimento formulata al dirigente, per riassumere nuovamente un ruolo ad avvenuta assunzione dell’atto da parte di quello, nell’ambito della fase di integrazione dell’efficacia. 6.5 L’individuazione del responsabile del procedimento può avvenire in forma implicita? Individuazione implicita del responsabile Ove il dirigente non assuma atto alcuno di individuazione espressa del responsabile del procedimento lo stesso si identificherà, ai sensi dell’art. 5, comma 2 Legge n. 241/1990, con il dirigente medesimo. È questa quella che definiamo individuazione del responsabile del procedimento per implicito. Non solo: anche ove via sia un’espressa individuazione del responsabile del procedimento, sino a che essa non avvenga, il responsabile si identificherà con il dirigente. Nel caso da ultimo prospettato si avrà un succedersi nell’ambito del procedimento di due diversi responsabili: 1) il dirigente della competente unità organizzativa sino a che il responsabile non sia individuato con atto espresso; 2) il responsabile del procedimento così come individuato dal momento dell’avvenuta individuazione. Ciò significa che con riferimento ad ogni procedimento amministrativo sarà sempre identificabile un responsabile dello stesso. In giurisprudenza si è correttamente affermato che la mancata designazione del responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 4 Legge n. 241/1990, non importa l’invalidità dell’atto conclusivo del procedimento, ma implica soltanto che il funzionario preposto all’unità organizzativa competente per materia, sia considerato responsabile del singolo procedimento, ai sensi del successivo art. 5 Legge n. 241/199039. 39) Tar Basilicata, 23 marzo 1998, n. 79, in Foro amm., 1998, fasc. 11-12. 68 6. il responsabile del procedimento amministrativo Infatti l’art. 5 Legge n. 241/1990 dispone che, in assenza di espressa designazione, la responsabilità del procedimento sia attribuita ex lege al funzionario preposto all’ufficio od unità organizzativa competente per l’emanazione del provvedimento40. Va da ultimo detto come da una pronuncia giurisprudenziale in tema di responsabilità penale si desuma la legittimità di una designazione, «sia pure in via di mero fatto» del responsabile del procedimento, o anche sulla base di provvedimenti impliciti41. In caso di inespressa designazione del responsabile 6.6 Può essere individuato in forma implicita il soggetto competente all’assunzione del provvedimento finale? Abbiamo detto come il dirigente disponga di tre opzioni relativamente all’individuazione del soggetto responsabile del procedimento. L’interrogativo che sorge è quale sia l’Organo competente all’assunzione di detto provvedimento, ove il dirigente abbia individuato il responsabile del procedimento in un soggetto diverso da esso, senza peraltro precisare se l’assunzione del provvedimento sia pure a questi attribuita oppure mantenuta in capo al dirigente. L’art. 5, comma 1 Legge n. 241/1990 recita che «il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all’unità la responsabilità della istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento, nonché eventualmente, dell’adozione del provvedimento finale». La lettera della legge la quale da un lato parla di assegnazione dell’istruttoria e di ogni adempimento inerente, dall’altro 40) Tar Abruzzo, Pescara, 6 novembre 2003, n. 924; Tar Lazio, Sez. II, 21 ottobre 2002, n. 8971, in Foro amm. Tar 2002, 3288; Consiglio di Stato, Sez. VI, 3 aprile 2002, n. 1832; Tar Emilia-Romagna, Sez. I, Bologna, 4 luglio 2001, n. 536, in Foro amm., 2001; Tar Lazio, Latina, 23 aprile 2001, n. 452, in Foro amm., 2001; Consiglio di Stato, Sez. VI, 14 aprile 1999, n. 433, in Foro amm., 1999, 787, in Il Consiglio di Stato, 1999, 671, e in Riv. amm. R. I., 1999, 530; Tar Basilicata, 23 marzo 1998, n. 79, in Foro amm., 1998, fasc. 11-12; Tar Campania, Sez. I, Napoli, 23 dicembre 1994, n. 300, in Foro amm., 1995, 444; Consiglio di Stato, Sez. VI, 6 maggio 1999, n. 597; Consiglio di Stato, Sez. VI, 14 aprile 1999, n. 433; Tar Friuli-Venezia Giulia, 3 febbraio 1996, n. 64, in Giust. civ., 1996, I, 2451. 41) Cassazione penale, Sez. VI, 6 aprile 2000/17 maggio 2000, n. 5691, in Riv. pen. 2000, 1168. 69 6. il responsabile del procedimento amministrativo separatamente dell’assegnazione «eventualmente, dell’adozione del provvedimento finale» sembrerebbe deporre a favore della tesi per cui l’assunzione del provvedimento conclusivo del procedimento, ove non espressamente attribuita al responsabile del procedimento, si intenderebbe dal dirigente implicitamente riservata in capo a sé stesso. 6.7 La nozione di “dirigente” va intesa in modo atecnica? Nozione atecnica di dirigente: individuazione a prescindere dalla qualifica 70 Abbiamo detto come l’art. 5 Legge n. 241/1990 identifichi il soggetto competente all’individuazione del responsabile del procedimento nel «dirigente di ciascuna unità organizzativa». L’interrogativo è se il Legislatore abbia inteso utilizzare una nozione tecnica o atecnica di dirigente, ovvero se abbia inteso riferirsi solo a chi riveste la qualifica dirigenziale o piuttosto a chi è preposto alla direzione dell’unità organizzativa, a prescindere dalla qualifica o categoria rivestita. Noi propendiamo decisamente per la seconda soluzione. Ciò lo si desume espressamente dallo stesso art. 5, comma 2 Legge n. 241/1990, ai sensi del quale «fino a quando non sia effettuata l’assegnazione di cui al comma 1, è considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto alla unità organizzativa determinata a norma del comma 1 dell’articolo 4». È così che ai fini di identificare il responsabile del procedimento per implicito, coincidente con il “dirigente” competente all’individuazione dello stesso in modo espresso, si utilizza il termine “funzionario” a dimostrazione ulteriore di come la nozione di dirigente utilizzata dall’art. 4 Legge n. 241/1990 sia atecnica. Non solo: se così non fosse la normativa in tema di responsabile del procedimento amministrativo dovrebbe ritenersi inapplicabile in tutti i Comuni (e sono la stragrande maggioranza) privi di personale con qualifica dirigenziale, vanificandone così del tutto la portata. Al fine di evitare il sorgere di possibili problematiche interpretative e conflitti di competenza sarà opportuno che gli Enti identifichino, nel rispetto di quanto sopra detto, in modo preciso il soggetto competente all’individuazione del responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 4, comma 1 Legge n. 241/1990 6. il responsabile del procedimento amministrativo e ciò in particolar modo varrà negli Enti in cui esista una convivenza tra dirigenti collocati (ferma restando l’unicità della qualifica dirigenziale) su posizioni sovraordinate e sottordinate, o tra dirigenti ed incaricati di posizione organizzativa. Sarà così che ad esempio il regolamento, in un Ente ove vi sia un’articolazione della struttura organizzativa in settori e servizi, collocati i secondi nell’ambito dei primi, potrebbe individuare il soggetto di cui all’art. 4, comma 1 Legge n. 241/1990 nei dirigenti di servizio, ai quali quindi competerebbe l’individuazione dei responsabili del procedimento amministrativo nell’ambito delle rispettive competenze. 6.8 Quali sono le modalità di individuazione del responsabile del procedimento? Le modalità ipotizzabili per l’individuazione in modo espresso del responsabile del procedimento amministrativo potranno essere più d’una. Innanzitutto potrà ipotizzarsi: 1) un’individuazione in relazione al singolo procedimento; 2) un’individuazione a priori per categoria di procedimenti. Nella prima fattispecie ogni qual volta sia avviato un procedimento, d’ufficio o ad istanza di parte, il dirigente della competente unità organizzativa dovrà individuare con un atto espresso il responsabile del procedimento e sino a che ciò non avvenga la responsabilità del procedimento graverà sullo stesso dirigente. Un siffatto metodo presenta a nostro avviso alcuni lati deboli: a) il succedersi nell’ambito di un procedimento di due diversi responsabili: - il dirigente, sino a che non sia avvenuta l’individuazione con atto espresso di altri, - il responsabile così come individuato successivamente; b) un inutile moltiplicarsi di atti, con conseguente dispendio di risorse, dovendosi procedere all’individuazione con atto espresso in relazione al singolo procedimento; c) una riduzione del termine effettivo a disposizione del responsabile del procedimento per la conclusione del procedimento stesso, in virtù del fatto che una parte di detto termine si consumerà inutilmente dal momento del pervenimento (per Ipotesi di modalità per individuare il responsabile del procedimento 71 6. il responsabile del procedimento amministrativo Opportunità di individuare a priori i responsabili i procedimenti ad iniziativa eteronoma) all’Ente dell’istanza a quello dell’individuazione del responsabile da parte del dirigente. Una diversa, ed nostro avviso più opportuna, modalità di individuazione del responsabile del procedimento sarà quella per cui il dirigente individua a priori con un atto a contenuto generale i responsabili dei procedimenti amministrativi per categorie e/o tipologie di procedimenti, ad esempio stabilendo che: - la responsabilità dei procedimenti in materia A compete al dipendente X; - la responsabilità dei procedimenti in materia B compete al dipendente Y; - ecc. Ciò consentirebbe di superare le problematiche sopra prospettate con riferimento all’individuazione del responsabile per singolo procedimento. Infatti adottando la metodologia da ultimo prospettata il responsabile del procedimento è automaticamente individuato a priori in relazione alla categoria o tipologia di procedimento, senza la necessità di un espresso atto del dirigente con riferimento al singolo procedimento. Il dirigente sarà eventualmente chiamato in causa solo in presenza di procedimenti che per contenuti possano essere tali da determinare un conflitto di competenza, positivo o negativo. Naturalmente il dirigente che abbia optato per un metodo di individuazione a priori dei responsabili del procedimento non per questo sarà privo del potere in, relazione al singolo procedimento, ove ritenuto opportuno, di riservarlo od avocarlo alla propria competenza. 6.9 Le competenze del responsabile del procedimento si differenziano in relazione alla qualifica o alla categoria che riveste? Un interrogativo che ci si è posti è se le competenze del responsabile del procedimento siano differenziate o meno in relazione alla qualifica o categoria dallo stesso rivestita, con particolare riferimento alle competenze che si inseriscono nella fase decisoria, ovvero in quella di assunzione del provvedimento conclusivo. 72 6. il responsabile del procedimento amministrativo Taluno infatti ha affermato che la competenza all’assunzione del provvedimento conclusivo sarebbe esclusivamente del dirigente, per cui essa esulerebbe dalle competenze del responsabile del procedimento privo di qualifica dirigenziale. Ciò significherebbe teorizzare l’esistenza in realtà di una duplice figura di responsabile del procedimento: a) il responsabile del procedimento dotato di qualifica dirigenziale, cui farebbero capo tutte le competenze di cui all’art. 6 Legge n. 241/1990; b) il responsabile del procedimento privo di qualifica dirigenziale cui farebbero capo tutte le competenze di cui all’art. 6 Legge n. 241/1990, esclusa quella di cui alla lett. e). Detta tesi vorrebbe trovare il proprio fondamento: - nella parte conclusiva dell’art. 5, comma 1 Legge n. 241/1990, ove si afferma che il dirigente assegna a sé o ad altro dipendente “eventualmente” l’adozione del provvedimento finale; - nella lett. e) dell’art. 6 Legge n. 241/1990 ai sensi della quale il responsabile del procedimento «adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all’organo competente per l’adozione»; - nell’art. 107, comma 2 D.Lgs. n. 267/2000, ai sensi del quale spetta ai dirigenti l’adozione degli «atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l’amministrazione verso l’esterno…». Trattasi di tesi sicuramente non condivisibile per le ragioni che si vanno qui di seguito ad esporre. In primo luogo l’art. 107, comma 2 D.Lgs. n. 267/2000 non ha inteso introdurre un principio di distinzione tra le competenze del personale con qualifica dirigenziale e chi nell’ambito del personale dipendente dell’Ente locale non ricopra detta qualifica, bensì tra apparato politico ed apparato gestionale. Anche in questo caso pertanto la nozione di dirigente utilizzata dal Legislatore è una nozione “atecnica”, ovvero dirigente non sta per qualifica dirigenziale, ma per soggetto preposto alla direzione di uffici e servizi dell’Ente, in contrapposizione ai soggetti politici. A dimostrazione della fondatezza di detta nostra tesi basti il richiamo all’esercizio di competenze che la legge assegna ai dirigenti da parte ad esempio degli incaricati di posizione organizzativa, che non solo non ricoprono la qualifica dirigenziale, ma addirittura possono essere inquadrati, in taluni casi, anche in categoria C o addirittura B. Tesi della competenza esclusiva del dirigente all’assunzione del provvedimento finale Le ragioni per non condividere la tesi della competenza esclusiva del dirigente 73 6. il responsabile del procedimento amministrativo La delega delle competenze dirigenziali Non solo: l’art. 17, comma 1-bis D.Lgs. n. 165/2001, come introdotto dall’art. 2 Legge n. 145/2002, consente la delega di competenze da parte dei dirigenti in capo a «…dipendenti che ricoprono le posizioni funzionali più elevate nell’ambito degli uffici ad essi affidati». Quanto all’inciso dell’art. 6, lett. e) Legge n. 241/1990 «ove ne abbia la competenza» con riferimento all’adozione del provvedimento finale da parte del responsabile del procedimento, andrà riferito al fatto che si tratti o meno di atto di competenza di un Organo gestionale piuttosto che di un Organo politico. È di tutta evidenza che nel secondo caso, ovvero di provvedimenti finali di competenza di un Organo politico o di governo, come Sindaco o Presidente della Provincia, Giunta o Consiglio, la competenza all’assunzione dell’atto sarà di detto Organo e non di certo del responsabile del procedimento, e ciò a prescindere dal fatto che esso abbia o meno a coincidere con la figura del dirigente, tant’è che l’art. 6 Legge n. 241/1990 nell’elencare le competenze del responsabile del procedimento non discrimina in modo alcuno tra la fattispecie in cui esso abbia a coincidere, o meno, con il dirigente. Esso infatti esordisce recitando «Il responsabile del procedimento…». Pertanto, ai sensi dell’art. 5, comma 1 Legge n. 241/1990 rientrerà nella discrezionalità del dirigente della competente unità organizzativa decidere se riservare in capo a sé, oppure attribuire ad un dipendente, la responsabilità del procedimento e, ove optato per la seconda soluzione, se riservarsi comunque l’adozione del provvedimento conclusivo o attribuirlo al responsabile del procedimento individuato. Da ultimo va segnalata quella pronuncia giurisprudenziale per cui l’art. 6, lett. e) Legge n. 241/1990, nella parte in cui affida al responsabile del procedimento l’adozione del provvedimento finale, troverebbe applicazione solo nel caso in cui quest’ultimo ne abbia la competenza42. Trattasi di orientamento assolutamente non condivisibile per le motivazioni suesposte. 42) Tar Puglia, Sez. II, Bari, 12 marzo 1997, n. 238, in Tar, 1997, I, 2065. 74 6. il responsabile del procedimento amministrativo Quanto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri già all’indomani dell’entrata in vigore della Legge n. 241/199043 ebbe ad affermare che la posizione di responsabile del procedimento è da ricollegarsi «alla preposizione alla direzione dell’unità organizzativa e prescinde sia dalla titolarità dell’ufficio, sia dalla qualifica dirigenziale», senza peraltro, fornire indicazioni ulteriori la qualifica che il responsabile del procedimento deve rivestire. Successivamente la Presidenza del Consiglio dei Ministri44 si è espressa nel senso che non possa ritenersi attribuibile ad impiegati appartenenti all’allora V ed alla VI qualifica funzionale, la funzione di “responsabile del procedimento” e ciò in virtù del fatto che l’allora vigente art. 51 Legge n. 142/1990, attribuiva ai “dirigenti” tutti i compiti che la legge e lo statuto non riservano espressamente agli Organi di governo, inclusa l’adozione di atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno. Detto parere trovava, fondamento nell’allora vigente art. 45 C.C.N.L. del comparto del personale delle “Regioni-Autonomie locali”, sottoscritto in data 6 luglio 1995, ed oggi superato il quale stabilisce che nei Comuni - ove l’organico non preveda la presenza di dirigenti o funzionari - la responsabilità dei procedimenti debba essere attribuita al personale apicale «purché ascritto a qualifiche funzionali che prevedano, come requisito di accesso, il titolo della laurea» o, in mancanza di detto personale, al segretario comunale. È così che la Presidenza del Consiglio dei Ministri afferma che quello che impropriamente è definito “potere di delega” di cui all’art. 5 Legge n. 241/1990 può essere esercitato solo nei casi in cui sia consentito dalle norme vigenti e nel rispetto dei principi giuridici che regolano detto istituto, fermo restando che invece il dirigente potrebbe affidare il compimento di singoli atti dell’istruttoria di un procedimento amministrativo ad altri dipendenti, che ne risponderanno secondo le norme che regolano il proprio rapporto di lavoro. Trattasi di argomentazioni da ritenersi non condivisibili per quanto sopra detto; peraltro oggi non sono più vigenti le previsioni contrattuali succitate. 43) Circolare Presidenza del Consiglio dei Ministri 58307/7463 del 5 dicembre 1999. 44) Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip. Funzione Pubblica, circolare 22 marzo 1996, n. 183. Nello stesso senso circolare Pres. Cons. Ministri, Dip. Funz. Pubblica, 20 marzo 1996, n. 676. 75 6. il responsabile del procedimento amministrativo 6.10 Cosa accade in caso di sostituzione del responsabile del procedimento? Assenza del responsabile e individuazione del sostituto Un interrogativo che ci si può porre è cosa accada ove nel corso di un procedimento amministrativo il soggetto individuato come responsabile del procedimento sia assente od impedito e quindi impossibilitato a garantire l’esercizio di quel ruolo, problema che assume ancor più rilevanza in relazione al decorso del termine per la conclusione del procedimento stesso. Qualora la responsabilità del procedimento sia stata mantenuta, espressamente od implicitamente, dal dirigente in capo a sé stesso, la sostituzione competerà al soggetto individuato ordinariamente come sostituto del dirigente nell’ambito della struttura organizzativa dell’Ente. Ove il responsabile del procedimento sia stato invece individuato dal dirigente in capo ad altro dipendente sarà quanto mai opportuno che nello stesso atto di individuazione del responsabile (tanto che l’individuazione sia avvenuta in relazione al singolo procedimento o per categoria di procedimenti) si individui anche il sostituto, prevedendo le cause di attivazione della sostituzione. Ove detta individuazione a priori del sostituto non sia avvenuta graverà sul dirigente l’onere di provvedere, ove si verifichi la situazione di assenza od impedimento del responsabile del procedimento individuato, alla tempestiva sostituzione dello stesso, ricadendo sul dirigente la responsabilità di ogni eventuale omissione, fermo restando naturalmente il dovere del responsabile del procedimento individuato di rappresentare tempestivamente l’assenza o le cause di impedimento. 6.11 Deve essere comunicato il nominativo del responsabile del procedimento? Ai sensi dell’art. 8, comma 2 Legge n. 241/1990 la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo deve contenere anche l’indicazione del nominativo del responsabile di detto procedimento. 76 6. il responsabile del procedimento amministrativo In giurisprudenza si è affermato che la mancata comunicazione del nominativo del responsabile del procedimento non è causa di illegittimità dell’atto conclusivo del medesimo, in quanto, in difetto di una precisa designazione, il responsabile è comunque agevolmente identificabile nel dirigente dell’unità organizzativa procedente. Peraltro detta omissione rileverà in termini di responsabilità disciplinare dell’agente che ha omesso la relativa comunicazione45. In giurisprudenza si registrano anche pronunce in cui si è affermato che le previsioni di legge relative alla comunicazione all’interessato dell’avvio del procedimento ed all’indicazione del responsabile del procedimento non abbiano ad applicarsi alle procedure concorsuali46. Peraltro in altre si è al contrario sostenuto che non sussiste alcuna ragione giuridica idonea a giustificare l’esclusione dall’ambito applicativo della Legge n. 241/1990 dei procedimenti attivati ex officio a seguito di una valutazione discrezionale, come le procedure concorsuali per il reclutamento del personale, con la sola esclusione del procedimento di nomina del vincitore e quelle concernenti i contratti ad evidenza pubblica47. Va da ultimo ricordato come anche in assenza di regolamento la Pubblica Amministrazione sia in ogni caso, tenuta a comunicare al destinatario dell’atto l’avvio del procedimento48. Mancata comunicazione del nominativo del responsabile: conseguenze 6.12 Quali sono le competenze del responsabile del procedimento? Al responsabile del procedimento fanno capo tre categorie di competenze, che si collocano in tre diverse fasi del procedimento: 1) competenze di natura istruttoria; 2) competenze di natura decisoria; 3) competenze afferenti la fase di integrazione dell’efficacia. 45) Tar Friuli-Venezia Giulia, 3 febbraio 1996, n. 64, in Giust. civ., 1996, I, 2451. 46) Consiglio di Stato, Sez. II, 13 dicembre 1995, n. 2592, in Il Consiglio di Stato, 1997, I, 946. 47) Consiglio di Stato, ad. gen., 23 febbraio 1995, n. 19, in Il Consiglio di Stato, 1995, I, 1463. 48) Tar Abruzzo, Sez. l’Aquila, 1° agosto 1994, n. 506, in Foro amm., 1994, 2928. 77 6. il responsabile del procedimento amministrativo 6.13 Quali sono le competenze di natura istruttoria? Competenza del responsabile nella fase istruttoria Illegittimità del provvedimento finale senza previa proposta Il responsabile del procedimento è quel soggetto intorno a cui ruota l’intera fase istruttoria. È così che ad esso competerà: - valutare le condizioni di ammissibilità; - valutare i requisiti di legittimazione; - valutare i presupposti di fatto o di diritto; - accertare i fatti; - richiedere dichiarazioni; - richiedere la rettifica di dichiarazioni erronee o incomplete; - richiedere la rettifica di istanze erronee o incomplete; - effettuare accertamenti tecnici; - effettuare ispezioni; - ordinare esibizioni documentali; - indire o proporre l’indizione di conferenze di servizi. La figura del responsabile del procedimento, come delineata dall’art. 6 Legge n. 241/1990 è attributaria di una funzione essenzialmente istruttoria coordinata alla sequenza di atti culminanti, poi, con l’effusione provvedimentale nella quale si sostanzia la manifestazione di volontà dell’Amministrazione; potendosi ulteriormente risolvere anche in chiave collaborativa con il privato al fine di porre quest’ultimo in condizione di rimuovere difetti, irregolarità, incompletezze, impedimenti presenti nell’istanza da medesimo presentata49. In giurisprudenza si è affermato essere illegittima la determinazione dirigenziale che non risulti essere stata preceduta dall’attività istruttoria del competente responsabile del procedimento, fermo restando che l’attività istruttoria potrà anche essere espletata dallo stesso dirigente, sempre che sussista un’attenta motivazione che renda edotti di tale evenienza e del fatto che realmente il dirigente abbia proceduto agli ineluttabili adempimenti istruttori50. È infatti illegittimo il provvedimento con cui l’Organo competente conclude il procedimento, ad esempio di rilascio di una concessione edilizia, senza che sia stata preventivamente formulata 49) Tar Calabria Catanzaro, 26 febbraio 1998, n. 153, in Foro amm., 1998, fasc. 10. 50) Tar Campania, Sez. IV, Napoli, 9 luglio 2001, n. 3226, in Foro amm., 2001. 78 6. il responsabile del procedimento amministrativo la relativa proposta di provvedimento da parte del responsabile del procedimento51. L’attività di informazione sullo stato di una pratica, da parte del responsabile del procedimento, rientrerà tra le competenze dello stesso, senza che ciò peraltro comporti un’alterazione del quadro delle responsabilità previste nei confronti di altri Organi o dirigenti per violazioni di doveri derivanti dal rapporto d’impiego52. 6.14 Cosa significa che il responsabile del procedimento deve condurre l’istruttoria secondo il principio di leale collaborazione? Nell’ambito della fase istruttoria tutta l’attività del responsabile del procedimento amministrativo dovrà essere improntata al principio di leale collaborazione con il privato, al fine di porre quest’ultimo in condizione di rimuovere difetti, irregolarità, incompletezze ed impedimenti presenti nell’istanza dal medesimo presentata53. Il principio di leale ed attiva collaborazione impone infatti al responsabile del procedimento di indicare e sollecitare al richiedente la produzione e l’acquisizione di ogni elemento utile per il perfezionamento della pratica54. È così che è nel contempo potere e dovere del responsabile del procedimento acquisire d’ufficio ogni elemento utile per l’istruttoria ed invitare gli interessati a regolarizzare istanze e dichiarazioni incomplete, essendo, a fronte di una documentazione ritenuta inidonea, onere del responsabile del procedimento completare l’istruttoria richiedendo all’interessato quanto necessario a tal fine55. Principio di leale e attiva collaborazione 51) Consiglio di Stato, Sez. II, 8 marzo 1995, n. 2532, in Il Consiglio di Stato, 1996, I, 116. 52) Consiglio di Stato, Sez. IV. 9 dicembre 1997, n. 1359. 53) Tar Calabria, Sez. Catanzaro, 26 febbraio 1998, n. 153, in Foro amm., 1998, fasc. 10. 54) Tar Lazio, Sez. II, 25 settembre 2000, n. 7380, in Foro amm., 2001, 964. 55) Tar Marche, 11 aprile 2003, n. 217, in Foro amm., 2003, 1257; Consiglio di Stato, Sez. IV, 17 dicembre 1998, n. 1815, in Foro amm., 1998, fasc. 11-12. Nello stesso senso Tar Puglia, Sez. I, Lecce, 13 ottobre 1994, n. 413, in Foro amm., 1995, 703; Tar Piemonte, Sez. II, 30 novembre 2001, n. 2248, in Foro amm., 2001; Tar Campania, Sez. Salerno, 20 giugno 2001, n. 1006, in Foro amm., 2001; Consiglio di Stato, Sez. V, 27 ottobre 1995, n. 1487, in Il Consiglio di Stato, 1995, I, 1389; Tar Lazio, II, 25 settembre 2000, n. 7380, in Foro amm., 2001, 964; Tar Calabria, Catanzaro, 26 febbraio 1998, n. 153, in Foro amm., 1998, fasc. 10. 79 6. il responsabile del procedimento amministrativo Persistente inadempimento all’integrazione e archiviazione della pratica Documenti incompleti e limite delle eventuali integrazioni Abbiamo detto come il responsabile del procedimento sia tenuto a rettificare eventuali irregolarità formali. Detto principio è applicabile anche ai procedimenti di gara d’appalto, a condizione che: - non sia turbata la par condicio dei concorrenti; - non vi sia una modificazione del contenuto della documentazione presentata56. Solo in presenza di un persistente inadempimento a produrre quanto richiesto ad integrazione, da parte dell’interessato, potrà archiviarsi la pratica, e comunque con l’adozione di un provvedimento espresso, adeguatamente motivato in relazione alle risultanze dell’istruttoria57. Peraltro si è affermato che è legittima l’esclusione di una concorrente da una gara per l’aggiudicazione di lavori, motivata con riferimento alla insufficiente quantificazione della cauzione provvisoria, anche se l’esclusione stessa non è stata preceduta da un invito del responsabile del procedimento a integrare la polizza fideiussoria presentata in misura insufficiente, e a nulla rilevando la presentazione di una polizza fideiussoria integrativa, atteso che la facoltà di integrazione ex art. 6, lett. b) Legge n. 241/1990 si riferisce elusivamente alla documentazione attestante il possesso dei requisiti di capacità tecnica ed economica e non può essere legittimamente esercitata con riferimento a dichiarazioni richieste ad altri fini58. Infatti l’Amministrazione appaltante, nell’ipotesi di documentazione incompleta o erronea presentata dalla parte privata, può invitare la parte stessa a provvedere alle eventuali integrazioni, ma ciò non può estendersi agli elementi essenziali della domanda, rispetto ai quali devono essere rispettati i principi della par condicio e dell’osservanza dei tempi procedimentali previsti dalla legge, 56) Consiglio di Stato, Sez. V, 11 gennaio 2002, 133, in Giur. it., 2002, 845; Tar Liguria, Sez. II, 22 novembre 2002, n. 1122, in Foro amm.; Tar 2003, 99, con nota di Leonardi e in Giur. merito 2003, 564; Consiglio di Stato, Sez. VI, 6 marzo 2002, n. 1355, in Foro amm. Il Consiglio di Stato, 2002, 749; Consiglio di Stato, 3 settembre 2001, n. 4586, in Riv. Corte Conti, 2001, fasc. 5, 258; Consiglio di Stato, Sez. IV, 3 aprile 2001, n. 1927, in Giur. it., 2001, 1727; Consiglio di Stato, Sez. V, 15 maggio 2001, n. 2711, in Giur. it., 2001, 1720; Consiglio di Stato, Sez. V, 28 luglio 2000, n. 4063, in Giur. bollettino legisl. tecnica 2001, 47; Consiglio di Stato, Sez. V. 2 marzo 1999, n. 223, in Il Consiglio di Stato, 1999, I, 387, in Comuni d’Italia, 1999, 1782, e in Giur. bollettino legisl. tecnica, 1999, 63. 57) Consiglio di Stato, Sez. IV, 30 settembre 1996, n. 1065, in Giur. it., 1997, III, 1, 474. 58) Tar Veneto, Sez. I, 4 novembre 2002, n. 6191, in Foro amm., Tar 2002, 3572. 80 6. il responsabile del procedimento amministrativo fattispecie ad esempio ricorrente in caso di cauzione presentata mediante polizza fideiussoria che non copre il periodo di 180 giorni, dalla presentazione dell’offerta, previsto nel disciplinare di gara, in quanto la prescrizione sulla durata della cauzione, contenuta nella lex specialis della gara, concreta un «imprescindibile elemento della offerta presentata dai concorrenti»59. Invece ai sensi dell’art. 6 Legge n. 241/1990, nonché dell’art. 71 D.P.R. n. 445/2000 è da ritenersi illegittima l’omissione da parte della Pubblica Amministrazione di chiedere alla ditta partecipante ad una gara d’appalto la regolarizzazione del certificato di iscrizione all’Albo nazionale costruttori con data illeggibile, non ostandovi alcun impedimento, rinvenibile né nella statuizione della lettera d’invito che sancisce l’esclusione dalla gara per l’inosservanza delle prescrizioni anche meramente formali, in ordine alla documentazione da presentare, né nel principio della par condicio tra i concorrenti60. Analogamente è illegittima l’esclusione da una gara di appalto dell’offerta presentata da un concorrente il quale lungi dall’aver omesso la dichiarazione prescritta dal bando di gara, l’abbia, invece, formulata in maniera tale da non rendere immediatamente intelligibile la concreta titolarità dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria61. Si è affermata pure l’illegittimità del rigetto di una domanda di ammissione ad un esame di abilitazione all’esercizio professionale per mancanza di un documento, quale il diploma di laurea, ove, pur avendo svolto apposita istruttoria ex art. 6 Legge n. 241/1990 presso l’Amministrazione di servizio del candidato e si rilevi ancora la mancanza del documento, l’ufficio non abbia direttamente interessato il soggetto affinché provvedesse direttamente a regolarizzare la situazione documentale, peraltro indirettamente desumibile dagli atti già acquisiti62. Il potere del responsabile del procedimento, di cui all’art. 6, comma 1, lett. b) Legge n. 241/1990, di chiedete la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee, non potrà però essere applicato 59) Tar Veneto, Sez. I, 13 aprile 2002, n. 1325, in Foro amm., Tar 2002, 1207. 60) Consiglio di Stato, Sez. V, 11 gennaio 2002, n. 133, in Foro amm., Il Consiglio di Stato 2002, 89. 61) Tar Piemonte, Sez. II, 30 novembre 2001, n. 2248, in Foro amm., 2001. 62) Tar Puglia Lecce, Sez. I, 13 ottobre 1994, n. 413, in Foro amm., 1995, 703. 81 6. il responsabile del procedimento amministrativo Il principio dell’iniziativa d’ufficio in un procedimento formale e concorsuale nel cui ambito vi siano stati errori o omissioni significativi, in quanto ciò comporterebbe l’alterazione del principio di parità delle condizioni tra i partecipanti alla gara63. Invece, sempre alla luce dei principi dettati dall’art. 6, lett. b) Legge n. 241/1990 per cui l’istruttoria dei procedimenti amministrativi deve essere informata al principio della iniziativa d’ufficio e del potere-dovere del responsabile del procedimento di acquisire d’ufficio ogni elemento utile per l’istruttoria e di invitare gli interessati a regolarizzare istanze e dichiarazioni incomplete, si è ritenuto che a fronte di una documentazione ritenuta inidonea, sia onere dell’Amministrazione completare l’istruttoria richiedendo all’interessato quanto necessario a tal fine, come ad es. nella procedura di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica richiedere all’aspirante assegnatario, che abbia prodotto un certificato medico attestante il grado di invalidità dante diritto a punteggio ritenuto formalmente non idoneo, l’esibizione di una ulteriore certificazione rispondente ai requisiti formali prescritti dalla legge64. 6.15 Come avviene l’accertamento dei fatti da parte del responsabile del procedimento? Secondo un fondamentale principio dell’istruttoria del procedimento amministrativo, consacratosi nell’art. 6, lett. b) Legge n. 241/1990, l’Amministrazione ha l’obbligo di accertare d’ufficio, per quanto possibile, la realtà dei fatto e degli atti, anche acquisendo, ove necessario, precisazioni relative all’interpretazione di istanze poco chiare o troppo generiche; ciò, naturalmente, tenendo presente anche il principio dell’autoresponsabilità delle parti in ordine alla manifestazione della loro volontà65. 63) Consiglio di Stato, Sez. V, 22 gennaio 2003, 246, in Foro amm., Il Consiglio di Stato, 2003, 115. 64) Consiglio di Stato, Sez. IV, 17 dicembre 1998, 1815, in Foro amm., 1998, fasc. 11-12. 65) Consiglio di Stato, Sez. VI, 9 maggio 2002, 2531, in Foro amm., Il Consiglio di Stato 2002, 1297, Consiglio di Stato, Sez. V, 27 ottobre 1995, n. 1487, in Il Consiglio di Stato, 1995, I, 1389. 82 6. il responsabile del procedimento amministrativo 6.16 Quali sono le competenze di natura decisoria del responsabile del procedimento? Al responsabile del procedimento competerà l’adozione del provvedimento conclusivo del procedimento medesimo, ove di competenza di Organo dirigenziale e non riservato dal dirigente a sé stesso, qualora sia individuato quale responsabile del procedimento altro dipendente. In caso contrario al responsabile del procedimento competerà la formulazione della proposta di provvedimento conclusivo del procedimento all’Organo competente all’adozione dello stesso. È così che ad esempio ove si tratti di atto di competenza del Ministro, del Sindaco, del Consiglio comunale o della Giunta il responsabile del procedimento concluderà la fase istruttoria formulando la proposta di decreto, ordinanza o deliberazione. Ove si tratti di atto riservato dal dirigente alla propria competenza il responsabile del procedimento formulerà una proposta di determinazione. La competenza ad adottare il provvedimento conclusivo 6.17 Che rapporto c’è tra il provvedimento e la proposta di provvedimento? Abbiamo detto come l’attività del responsabile del procedimento possa concludersi con una proposta di provvedimento ove l’assunzione di quest’ultimo: a) sia di competenza di Organo politico o di governo; b) sia di competenza del dirigente, nell’ipotesi in cui quest’ultimo lo abbia riservato a sé, seppur individuando altro dipendente quale responsabile del procedimento. La giurisprudenza ha affermato come in forza dell’art. 4 Legge n. 241/1990 sia legittimo far coincidere nella stessa persona fisica la competenza istruttoria e quella di adottare il provvedimento finale66. È sorto l’interrogativo in ordine al rapporto intercorrente tra proposta di provvedimento e provvedimento. 66) Tar Sicilia, Palermo, Sez. I, 8 luglio 2002, n. 1961, in Foro amm., Tar 2002, 2689; Tar Lazio, Latina, 17 dicembre 1999, n. 1019, in Foro amm., 2000, 1910. 83 6. il responsabile del procedimento amministrativo Il rapporto tra provvedimento e contenuto della proposta La proposta di atto conclusivo L’art. 4 Legge n. 15/2005 ha integrato l’art. 6, comma 1, lett. e) Legge n. 241/1990, andando a disciplinare il rapporto tra contenuto del provvedimento e contenuto della proposta di provvedimento, e prevedendo espressamente che ove il primo si discosti dalla seconda abbia a dover essere motivato idoneamente sul punto. Ciò significa implicitamente anche confermare quanto da noi da sempre sostenuto, ovvero che il responsabile del procedimento, ove diverso dal soggetto competente all’adozione dell’atto conclusivo (o perché coincidente quest’ultimo con un Organo politico, o perché, ove si tratti di atto gestionale, il dirigente se ne è riservata l’assunzione) debba concludere la fase istruttoria formalizzando una proposta di provvedimento. Detta proposta si concreterà in una proposta di atto conclusivo del procedimento avente tutti gli elementi di detto atto, il quale datato e sottoscritto, sarà sottoposto all’Organo competente all’adozione, il quale potrà: a) approvarla, facendola propria ad ogni effetto di legge, tramutandola così da proposta in atto, e facendole assumere rilevanza esterna, nel qual caso sarà sufficiente una motivazione per relationem, ai sensi dell’art. 3, comma 3 Legge n. 241/1990, ovvero per rinvio alla motivazione di cui alla proposta; b) adottare un atto con contenuto, in tutto od in parte, diverso rispetto alla proposta formulata dal responsabile del procedimento sulla base dell’istruttoria compiuta, nel qual caso l’atto dovrà idoneamente motivare sul punto. Da ultimo va detto come, a nostro avviso, l’Organo competente all’adozione dell’atto, possa anche, in alternativa a quanto sopra prospettato, rinviare motivatamente la proposta al responsabile del procedimento, richiedendogli un supplemento di istruttoria, teso ad approfondire taluni presupposti di fatto e/o di diritto, con successiva riformulazione della proposta. 6.18 Il responsabile del procedimento ha competenza nella fase d’integrazione dell’efficacia? le - - - 84 Nell’ambito della fase di integrazione dell’efficacia si collocano competenze del responsabile del procedimento in ordine a: comunicazioni; pubblicazioni; notificazioni. 6. il responsabile del procedimento amministrativo 6.19 Nel caso di un procedimento complesso quale ruolo e potere ha il responsabile del procedimento? In taluni casi un procedimento amministrativo potrà interessare una pluralità di unità organizzative dell’Ente. Anche in quel caso la legge vuole l’individuazione di un responsabile unico del procedimento, identificato nel dirigente dell’unità competente all’adozione del provvedimento conclusivo o in altro dipendente da questi individuato. In questo caso però si pone il problema di quali mezzi abbia il responsabile del procedimento per poter concretamente incidere sul tempestivo svolgimento di quei segmenti procedimentali che, in quanto svolgentesi nell’ambito di altra unità organizzativa dell’Ente, stanno al di fuori del suo dominio. Al fine di superare siffatte problematiche sarà opportuno che in sede di regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi o di disciplina del procedimento amministrativo, si preveda, ove il potere sollecitatorio che la legge direttamente attribuisce al responsabile del procedimento si riveli insufficiente, un potere sostitutivo esercitabile da un soggetto sovraordinato, come ad esempio il direttore generale, nei confronti del dirigente inadempiente. Analogamente sarà opportuno nell’ambito di un siffatto procedimento individuare pure in sede regolamentare, nell’ambito del termine per la conclusione del procedimento, quello riservato alle singole unità organizzative coinvolte nell’ambito dello stesso. Procedimento complesso e unico responsabile Il potere sostitutivo del soggetto sovraordinato 6.20 Quali sono le responsabilità del dirigente, del responsabile del procedimento e degli altri operatori? Più d’uno sono i soggetti che esplicano un ruolo nell’ambito di un procedimento amministrativo, ognuno dei quali dotato di proprie responsabilità. Sarà opportuno considerare diversamente le tre diverse fattispecie di identificazione: 85 6. il responsabile del procedimento amministrativo Tre fattispecie di responsabilità Prima fattispecie di identificazione Seconda fattispecie di identificazione 86 1) identificazione del responsabile del procedimento con il dirigente; 2) identificazione del responsabile del procedimento con altro dipendente; 3) identificazione del responsabile del procedimento con altro dipendente, ma con mantenimento in capo al dirigente della competenza all’assunzione del provvedimento conclusivo. Nella prima fattispecie se è vero che la responsabilità del dirigente sarà piena in relazione a tutte le competenze attribuite al responsabile del procedimento dell’art. 6 Legge n. 241/1990, è altrettanto vero che ogni soggetto chiamato ad esplicare un ruolo nell’ambito dello stesso, con particolare riferimento alle funzioni di natura istruttoria, risponderà nei limiti delle proprie competenze. Nella seconda fattispecie tutte le responsabilità derivanti dall’esercizio delle competenze di cui all’art. 6 Legge n. 241/1990 saranno del dipendente individuato quale responsabile del procedimento. Va peraltro detto come esse non potranno non essere rapportate alla categoria da esso rivestita; ciò significa valutare la responsabilità in relazione al livello di professionalità che può pretendersi da quel soggetto. Non solo: il responsabile del procedimento nell’esercizio delle proprie competenze potrà giovarsi, ove necessario, in relazione a problematiche di particolare complessità che dovessero emergere dall’istruttoria, da un lato del supporto tecnico-specialistico del dirigente, dall’altro dell’assistenza giuridico-amministrativa del Segretario comunale e provinciale. Per quanto concerne il dirigente in capo ad esso residuerà la responsabilità: - dell’ottimale organizzazione del servizio od ufficio; - della dotazione delle idonee risorse nei limiti di quelle ad esso assegnate dall’Organo di governo; - dell’idonea individuazione del responsabile del procedimento, in relazione a natura, caratteristiche e complessità del procedimento e a professionalità ed attitudini del dipendente individuato; - del coordinamento della struttura. Non sembra invece riconducibile al dirigente una responsabilità diretta in ordine ai contenuti specifici del singolo provvedimento e del procedimento propedeutico all’assunzione dello stesso. 6. il responsabile del procedimento amministrativo Venendo da ultimo alla terza fattispecie: - il responsabile del procedimento avrà la piena responsabilità dell’esercizio di tutte le competenze di cui all’art. 6 Legge n. 241/1990, con la sola esclusione di quella di cui alla lett. e), ovvero dell’assunzione del provvedimento finale; - il dirigente, oltre che le responsabilità di cui sub b), avrà anche quella afferente all’assunzione dell’atto, con la precisazione però che esso potrà rispondere di detto provvedimento nei limiti di quanto emergente dalla proposta di provvedimento così come ad esso sottoposta dal responsabile del procedimento, su cui grava la responsabilità del procedimento stesso, con particolare riferimento all’istruttoria. Pertanto ove ad es. un presupposto di fatto sia falsamente od erroneamente rappresentato o trascurato di ciò non potrà risponderne il dirigente che assume il provvedimento conclusivo conformemente alla proposta del responsabile del procedimento, bensì quest’ultimo. Lo stesso dicasi per una carenza di istruttoria sotto il profilo dei presupposti di diritto. Da ultimo va detto come nell’ambito del procedimento restino in ogni caso ferme le responsabilità di tutti i soggetti in qualche modo coinvolti nell’ambito dello stesso, concetto molto efficacemente espresso dall’art. 7 L.R. n. 10/1991 che nell’ordinamento regionale della Sicilia ha recepito e dato attuazione alla Legge n. 241/1990. In giurisprudenza si è affermato che sussiste la responsabilità del funzionario addetto all’istruttoria preliminare per la erogazione di contributi a favore di imprese danneggiate da eventi calamitosi e responsabile del procedimento, che abbia predisposto il provvedimento concessivo in assenza dei necessari presupposti e della relativa documentazione67. Terza fattispecie di identificazione 67) Corte dei Conti, Reg. Sicilia, Sez. giurisd., 20 maggio 2002, 872, in Riv. Corte Conti, 2002, fasc. 3, 168. 87 7. I termini per la conclusione del procedimento amministrativo Riferimenti normativi - Art. 2 Legge 241/1990 7.1 Entro quale termine deve concludersi il procedimento amministrativo? L’art. 2, comma 2 Legge n. 241/1990 impone che la Pubblica Amministrazione non solo debba concludere il procedimento con il provvedimento espresso, ma anche entro un termine certo e predeterminato. Detto termine potrà essere: a) quello previsto da una norma disciplinante la specifica categoria o tipologia di procedimento; b) in assenza della previsione di cui sub a) quello determinato della singola Pubblica Amministrazione per ciascun tipo di procedimento di propria competenza, fermo restando che detto termine non potrà essere superiore a 90 giorni; c) in assenza anche della previsione di cui sub b) quello generale individuato dal comma 2 dell’art. 2 Legge n. 241/1990, e pari a 30 giorni. Ai sensi dell’art. 2, comma 2 Legge n. 241/1990 il termine per la conclusione del procedimento decorrerà in ogni caso: 1) per i procedimenti d’ufficio dal momento dell’avvio; 2) per i procedimenti ad iniziativa di parte dal ricevimento della domanda. Nella fattispecie sub 2) si avrà a riferimento il ricevimento della domanda da parte della Pubblica Amministrazione e non da parte del responsabile del procedimento amministrativo; ciò significa che eventuali disfunzioni organizzative interne non avranno rilevanza alcuna a tal fine, potendo tutt’al più rilevare solo per l’accertamento di responsabilità dei singoli soggetti. Certezza del termine conclusivo del procedimento La decorrenza del termine conclusivo 89 7. i termini per la conclusione del procedimento amministrativo 7.2 Quali sono gli aspetti da considerare nella determinazione dei termini? La giurisprudenza In giurisprudenza si è affermato tra l’altro che: 1) si devono prevedere anche i termini entro i quali devono essere compiute dall’Amministrazione attività endoprocedimentali, in procedimenti per i quali altra Amministrazione è competente all’adozione dell’atto finale68; 2) non si possono stabilire termini, per la definizione dei procedimenti, così ampi da vanificare la finalità della legge ed eluderne l’applicazione, avallando la lentezza dei procedimenti amministrativi, in contrasto con la finalità legislativa di garantire la speditezza dei procedimenti69; 3) legittimamente viene stabilito che, nei procedimenti per i quali sia prevista l’acquisizione di elementi da parte di autorità straniere, che non sono soggette a norme dell’ordinamento interno italiano, il periodo di tempo intercorrente fra la richiesta e la loro risposta, non sia considerato, ai fini del computo del termine finale, entro il quale va emanato l’atto conclusivo del procedimento, sempre che l’acquisizione dei detti elementi da parte dell’autorità straniera sia essenziale alla definizione del procedimento70; 4) I termini fissati da ciascuna amministrazione per la conclusione dei propri procedimenti, rappresentano dei termini massimi, che non precludono alla Pubblica Amministrazione di adottare l’atto conclusivo in tempi più brevi71. 7.3 Decorso il termine per la conclusione del procedimento, la Pubblica Amministrazione perde il potere di provvedere? Il termine di 30 giorni per la conclusione del procedimento amministrativo, stabilito dall’art. 2 Legge n. 241/1990, riguar68) Consiglio di Stato, ad. gen., 27 gennaio 1994, n. 3, in Il Consiglio di Stato, 1995, I, 144. 69) Consiglio di Stato, ad. gen., 27 gennaio 1994, n. 12, in Il Consiglio di Stato, 1995, I, 452. 70) Consiglio di Stato, ad. gen., 27 gennaio 1994, n. 12, in Il Consiglio di Stato, 1995, I, 452. 71) Tar Emilia Romagna, Bologna, Sez. II, 20 maggio 1998, n. 201, in Foro amm., 1999, 155. 90 7. i termini per la conclusione del procedimento amministrativo da ogni tipo di procedimento, sia ad iniziativa d’ufficio che di parte, ed è applicabile anche ai procedimenti riguardanti atti amministrativi generali di pianificazione e di programmazione, a prescindere dalla loro efficacia nei confronti del destinatario. La mancata osservanza del termine per provvedere è motivo di illegittimità del comportamento della Pubblica Amministrazione, ma non determina la perdita del potere di provvedere72. Al pari della generale ipotesi di cui all’art. 2 Legge n. 241/1990, le norme che pongono un termine acceleratorio per la definizione dei procedimenti amministrativi e non contengono alcuna prescrizione in ordine alla perentorietà dello stesso, né alla decadenza della potestà amministrativa, né all’illegittimità del provvedimento adottato, conseguenze che si sarebbero potute verificare, anche in assenza di una norma ad hoc, solo ove un effetto legale tipico fosse collegato all’inutile decorso del tempo, come nel caso di silenzioassenso, escludono l’illegittimità della determinazione finale solo per il mancato rispetto del termine stesso73. In difetto di una espressa previsione in senso opposto, il superamento del termine di 30 giorni, stabilito in via suppletiva dall’art. 2 Legge n. 241/1990, per la conclusione del procedimento amministrativo, non rende invalido il provvedimento finale tardivo74, in quanto è meramente ordinatorio ed avente lo scopo di accelerare la definizione dei procedimenti stessi, senza che dalla sua inosservanza discenda alcuna decadenza della potestà amministrativa, né l’illegittimità del provvedimento tardivamente adottato75. Il mancato rispetto del termine previsto dall’art. 2, comma 3 Legge n. 241/1990 per la conclusione dei procedimenti amministrativi determina solo l’illegittimità del silenzio mantenuto dalla Pubblica Amministrazione e non anche l’illegittimità del provvedimento tardivamente assunto. Trattasi, infatti, di termine acceleratorio per la definizione del procedimento, poiché la legge non contiene alcuna prescrizione sulla sua eventuale perentorietà, né sulla decadenza della potestà amministrativa, né sull’illegittimità del provvedimento adottato76. Art. 2 Legge n. 241/1990: termine conclusivo del procedimento Il difetto della espressa previsione del termine conclusivo Mancato rispetto del termine: illegittimità del silenzio 72) Corte Costituzionale, 17 luglio 2002, n. 355, in Comuni Italia, 2002, 1179. 73) Tar Liguria, Sez. I, 18 settembre 2003, n. 1028. 74) Tar Veneto, Sez. I, 20 gennaio 2003, n. 529, in Foro amm., Tar 2003, 30. 75) Tar Liguria, Sez. II, 5 luglio 2002, n. 801, in Foro amm., Tar 2002, 2418. 76) Tar Lazio, Sez. III, 15 gennaio 2003, n. 128, in Foro amm., Tar 2003, 165. 91 7. i termini per la conclusione del procedimento amministrativo La natura acceleratoria del termine I termini divisati dall’art. 2 Legge n. 241/1990, hanno natura acceleratoria, non contenendo lo stesso alcuna prescrizione in ordine alla loro perentorietà, né alla decadenza della potestà amministrativa, né all’illegittimità del provvedimento illegittimamente adottato. Pertanto l’adozione, da parte di quest’ultima, di un qualsivoglia provvedimento esplicito in risposta dell’interessato rende il ricorso: 1) inammissibile, per carenza originaria di interesse ad agire, se il provvedimento, ancorché non comunicato, intervenga prima della proposizione del ricorso medesimo; 2) improcedibile, per carenza sopravvenuta di interesse ad agire, se il provvedimento intervenga nel corso del giudizio77. L’avviso di avvio del procedimento non decade qualora la Pubblica Amministrazione non provveda nel termine di cui all’art. 2 Legge n. 241/1990 fissato, per la conclusione del procedimento stesso, atteso che l’Amministrazione mantiene il potere di adottare il provvedimento finale anche dopo lo spirare di detto termine78. Il mancato esercizio delle attribuzioni da parte dell’Amministrazione entro il termine per provvedere stabilito a norma dell’art. 2 Legge n. 241/1990, non comporta di per sé, ove manchi espressa previsione in contrario, la decadenza del potere, né il venir meno dell’efficacia di eventuali effetti provvisori nel frattempo procurati, verificandosi, in tali evenienze, soltanto un’illegittimità di comportamenti derivante da inadempimento di obblighi79. Il superamento dei termini previsti sia dalla Legge n. 241/1990 per la conclusione dei procedimento amministrativo e l’adozione del provvedimento espresso, sia dai regolamenti cui l’art. 2 della stessa legge demanda, giustificabili o meno in ragione del ritardo, 77) Consiglio di Stato, Sez. IV, 11 giugno 2002, n. 3256, in Foro amm., Il Consiglio di Stato, 2002, 1413, 2037 con nota di Lamberti; Tar Campania, Napoli, Sez. III, 4 aprile 2002, n. 1861, in Foro amm., Tar 2002, 1353; Cassazione civile, Sez. III, 15 gennaio 2002, n. 369; Tar Lazio, Sez. I, 7 settembre 2001, n. 7236, in Foro amm., 2001; Tar Calabria, Reggio Calabria, 30 dicembre 1999, n. 2042, in Foro amm., 2000, 1973; Tribunale superiore acque, 22 febbraio 1999, n. 38, in Il Consiglio di Stato, 1999, II, 261; Consiglio di Stato, Sez. II, 16 ottobre 1996, n. 1154, in Il Consiglio di Stato, 1997, I, 1303; Tar Calabria, Reggio Calabria, 30 dicembre 1999, n. 2042, in Foro amm., 2000, 1973. 78) Tar Calabria, Reggio Calabria, 30 dicembre 1999, n. 2042, in Foro amm., 2000, 1973. 79) Corte Costituzionale, 23 luglio 1997, n. 262, in Il Consiglio di Stato, 1997, II, 1128, in Giur. cost., 1997, 2406 e in Riv. amm. R.I., 1997, 785. 92 7. i termini per la conclusione del procedimento amministrativo non si ritiene ex se incidere sulla legittimità del provvedimento tardivamente adottato poiché la scadenza del termine, non essendo questo finalizzato, non comporta l’esaurirsi del potere della Pubblica Amministrazione di provvedere ma unicamente, per quanto concerne la rilevanza sull’azione amministrativa, di consentire all’interessato, dopo la stessa scadenza, di tutelarsi avverso il silenzio innanzi al giudice amministrativo ai fini di imporre alla Pubblica Amministrazione l’obbligo di adottare il provvedimento80. L’art. 2 Legge n. 241/1990 pone un termine acceleratorio per la definizione dei procedimenti amministrativi e non contiene alcuna prescrizione in ordine alla perentorietà del termine stesso, né alla decadenza della potestà amministrativa, né all’illegittimità del provvedimento tardivamente adottato, conseguenze, queste, che si potrebbero verificare, pure senza una norma ad hoc, solo ove un effetto legale tipico fosse collegato all’inutile decorso del termine, per esempio, come nel caso del silenzio-accoglimento, ma che non avrebbero senso nell’ipotesi generale, perché la cessazione della potestà, derivante dal protrarsi del procedimento, potrebbe nuocere all’interesse pubblico alla cui cura quest’ultimo è preordinato, con evidente pregiudizio della collettività81. L’art. 2 Legge n. 241/1990 secondo cui le pubbliche amministrazioni, in mancanza di norme contenenti termini diversi, devono concludere i procedimenti d’ufficio o a domanda di parte entro il termine di 30 giorni, non determina la perdita del potere di provvedere alla scadenza del termine82. La scadenza del termine non preclude il potere di provvedere 80) Tar Abruzzo, L’Aquila, 18 febbraio 1997, n. 43, in Foro amm., 1997, 2473. 81) Consiglio di Stato, Sez. V, 3 giugno 1996, n. 621, in Foro amm., 1996, 1869. 82) Consiglio di Stato, Sez. V, 4 novembre 1994, n. 1260, in Foro amm., 1994, fasc. 11 e in Il Consiglio di Stato, 1994, I, 1552. 93 APPENDICE appendice 1. Modulistica 1a. Schema di regolamento sul procedimento amministrativo Art. 1 Ambito di applicazione Il presente regolamento disciplina i procedimenti amministrativi di competenza del comune di …………………………………………… della Provincia di ………………………………… Art. 2 Principi generali 1. Il procedimento amministrativo s ispira ai seguenti principi: - principio di legalità; - principi di imparzialità e di buon andamento; - principio di conservazione degli atti giuridici; - principio di ragionevolezza; - principio di proporzionalità; - principio del giusto procedimento; - principio della partecipazione; - principio della buona fede o della tutela dell’affidamento; - principio della consequenzialità; - principio della pubblicità; - principio della trasparenza; - principio della doverosità; - principio della tempestività; - principio della semplicità o della semplificazione. Art. 3 Determinazione dei termini per la conclusione dei procedimenti 1. Ove non già previsto dalla fonte di diritto che lo disciplina, il termine per la conclusione di ogni tipologia di procedimento amministrativo è individuato con atto del segretario dell’Ente, sentita la conferenza dei dirigenti. 2. L’atto di cui al comma 1 deve essere adottato entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento. 3. I termini devono essere individuati con ragionevolezza, previa analisi della singola tipologia di procedimento amministrativo, alla luce: - della complessità del procedimento; - dell’articolazione del procedimento; - del coinvolgimento nel procedimento di altri soggetti esterni rispetto all’amministrazione procedente, - del coinvolgimento nel procedimento di altre unità organizzative dell’Ente diverse da quella avente la responsabilità del procedimento; - dell’interesse dell’interlocutore esterno ad ottenere il provvedimento finale nei tempi più celeri possibili. 97 appendice 4. Il termine deve essere comunque non superiore a 90 giorni. 5. Ove in un procedimento amministrativo siano coinvolte una pluralità di unità organizzative dell’Ente nell’atto di cui al comma 1 del presente articolo sono individuati i termini massimi a disposizione di ogni unità organizzativa per l’esercizio delle proprie competenze. 6. Ove nessun termine sia stato in modo espresso individuato si applica il termine di 30 giorni di cui all’art. 2, comma 3 Legge n. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m. 7. Il termine previsto è da considerarsi quale termine massimo, dovendo il responsabile del procedimento concludere il procedimento con celerità. Art. 4 Decorrenza dei termini 1. I termini per la conclusione del singolo procedimento amministrativo decorrono: a) per i procedimenti d’ufficio dal momento in cui il procedimento è avviato dal soggetto competente; b) per i procedimenti ad iniziativa di parte dal momento in cui l’atto di iniziativa perviene all’Ente. 2. L’atto deve essere protocollato nella data in cui perviene e deve essere trasmesso, al massimo entro ventiquattro ore, al responsabile del procedimento amministrativo, se individuato preventivamente dal dirigente con un atto di carattere generale ai sensi dell’art. 6 del presente regolamento. 3. Ove il responsabile del procedimento non sia stato preventivamente individuato con un atto di carattere generale, l’atto di iniziativa procedimentale è trasmesso, entro il termine di cui al comma 2 del presente articolo, dal protocollo al dirigente dell’unità organizzativa avente competenza alla gestione del procedimento, individuata ai sensi dell’art. 5 del presente. 4. Ai fini del presente regolamento per dirigente, ove non diversamente previsto, si intende il soggetto preposto alla direzione dell’unità organizzativa competente di primo e secondo livello, a prescindere dal fatto che rivesta la qualifica dirigenziale o sia incaricato di posizione organizzativa. Art. 5 Sospensione dei termini 1. I termini previsti per la conclusione di un procedimento sono sospesi nei seguenti casi, oltre che in quelli eventualmente previsti da norme speciali: a) necessità di acquisire una valutazione tecnica di competenza di altro organo od ente di cui all’art. 17 Legge n. 7 agosto 1990, n. 241; b) necessità di acquisire notizie, informazioni, elementi dal soggetto interessato all’emanazione del provvedimento finale; c) comunicazione della proposta di provvedimento negativo di cui all’art. 10-bis Legge n. 7 agosto 1990, n. 241. 2. Nella fattispecie di cui alla lett. a) del comma 1 del presente articolo la sospensione dura sino all’avvenuta acquisizione della valutazione tecnica e comunque per non più di 90 giorni. 98 appendice 3. Nella fattispecie di cui alla lett. b) del comma 1 del presente articolo la sospensione dei termini si attiva solo a condizione che la notizia, l’informazione, o l’elemento richiesto non sia in alcun modo contenuto: a) in un documento in possesso dell’amministrazione procedente; b) in un documento in possesso di altre pubbliche amministrazioni, nel qual caso l’amministrazione procedente dovrà provvedere all’acquisizione d’ufficio. 4. Nella fattispecie di cui sub b) del comma 1 del presente articolo i termini rimangono sospesi per il tempo assegnato dal responsabile del procedimento che non potrà comunque essere superiore a 30 giorni. Art. 6 Individuazione dell’unità organizzativa responsabile della gestione del procedimento amministrativo 1. Per ogni tipo di procedimento amministrativo è individuata l’unità organizzativa competente e responsabile della sua gestione. 2. L’individuazione avviene con atto del segretario dell’Ente, sentita la conferenza dei dirigenti. 3. L’individuazione può avvenire in capo ad unità organizzativa di primo o di secondo livello nell’articolazione organizzativa dell’Ente, cui possono essere preposti dipendenti con qualifica dirigenziale o incaricati di posizione organizzativa. 4. L’atto di cui al comma 2 del presente articolo è adottato entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento. 5. Ove sorgano conflitti di attribuzione tra dirigenti di una o più unità organizzative di massimo livello dell’Ente in ordine alla gestione di un procedimento la risoluzione compete al segretario dell’Ente; ove il conflitto sorga tra incaricati di posizione organizzativa la risoluzione compete al dirigente sovraordinato. Art. 7 Individuazione del responsabile del procedimento amministrativo 1. Il dirigente dell’unità organizzativa alla quale è assegnata la responsabilità del procedimento ai sensi dell’art. 5 del presente regolamento individua il responsabile del procedimento amministrativo, di cui agli artt. 5 e 6 della L. 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche, tra i dipendenti assegnati all’unità organizzativa. 2. Per dirigente, ai sensi del comma 1 del presente articolo, si intende il soggetto preposto alla direzione dell’unità organizzativa cui è assegnata la responsabilità del procedimento, a prescindere dalla qualifica o categoria rivestita. 3. Il dirigente individua il responsabile del procedimento di norma con un atto di carattere generale indicante per ogni categoria o sottocategoria di procedimenti il responsabile. 4. Con l’atto di cui al comma 3 del presente articolo è di norma individuato anche il soggetto competente alla sostituzione del responsabile del procedimento, in caso di assenza od impedimento di quest’ultimo. 5. Il dirigente nell’individuazione del responsabile del procedimento deve avere riguardo: a) alla complessità del procedimento; b) all’articolazione del procedimento; 99 appendice c) all’impatto dell’innovazione normativa e tecnologica sulla gestione del procedimento; d) alla formazione e qualificazione del dipendente sul piano formale e sostanziale. 6. Il dirigente deve mettere a disposizione del responsabile del procedimento le necessarie risorse per la gestione del procedimento. 7. Il dirigente garantisce la valorizzazione e la crescita professionale dei propri collaboratori individuati quali responsabili del procedimento, discriminando tra essi in relazione alla complessità dei procedimenti assegnati. Art. 8 Responsabile del procedimento e cause di incompatibilità 1. Ove il responsabile del procedimento ritenga sussistere una causa di incompatibilità in capo ad esso relativamente alla gestione di un procedimento lo segnala tempestivamente, e comunque non oltre 48 ore, al dirigente, indicando espressamente e specificatamente dette cause. 2. Il dirigente, entro le successive 48 ore, decide sulla sussistenza della causa di incompatibilità e sulla connessa astensione obbligatoria con contestuale individuazione, in caso affermativo, di un nuovo responsabile del procedimento. 3. In attesa della definizione della sussistenza delle cause di incompatibilità il procedimento prosegue. Art. 9 Competenze del responsabile del procedimento amministrativo 1. Il responsabile del procedimento, che è unico per ogni procedimento, a prescindere dalla qualifica o categoria di inquadramento, ha le competenze e responsabilità tutte che la legge gli attribuisce, con particolare riferimento a quelle di cui agli artt. 6 e 11 Legge n. 7 agosto 1990, n. 241, ivi compresa l’assunzione di ogni mezzo ed atto di natura istruttoria, anche a rilevanza esterna, e l’indizione e la partecipazione a conferenze di servizi. 2. Ove nel procedimento siano coinvolte altre unità organizzative diverse da quella cui è assegnata la gestione e responsabilità del procedimento, il responsabile del procedimento è tenuto a garantire l’efficace ed efficiente svolgimento dell’intero procedimento, anche con riferimento a fasi, stadi, segmenti ed atti non rientranti nel suo diretto dominio; a tal fine potrà avvalersi anche degli strumenti: a) della diffida al dirigente dell’unità organizzativa inadempiente; b) dell’indizione della conferenza di servizi interni, cui gli altri dirigenti coinvolti o loro rappresentanti, dotati del potere di rappresentarli, sono tenuti ad intervenire; c) della richiesta di intervento sostitutivo nei confronti del dirigente inadempiente. Art. 10 Conferenza di servizi interna 1. La conferenza di servizi interna è uno strumento acceleratorio sempre utilizzabile dal responsabile del procedimento amministrativo, ove debba o intenda acquisire nella fase istruttoria atti di competenza di altre unità organizzative. 2. I dirigenti di dette unità organizzative sono tenuti a partecipare alla conferenza direttamente o attraverso altro dipendente addetto all’unità organizzativa munito del potere 100 appendice di rappresentare il dirigente, in virtù del conferimento della delega di cui all’art. 17-bis D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 3. La conferenza deve essere indetta con un preavviso di almeno ……………… giorni. 4. Decorsi …………… giorni dallo svolgimento della prima riunione della conferenza di servizio il responsabile del procedimento ha facoltà di procedere. 5. Ove il responsabile del procedimento ritenga indispensabile l’atto di competenza di altra unità organizzativa la quale non abbia validamente partecipato alla conferenza di servizi o non abbia in quella sede espresso utili elementi di valutazione segnala il fatto al segretario dell’Ente per l’eventuale attivazione dell’intervento sostitutivo. 6. La mancata partecipazione del dirigente alla conferenza di servizi con una delle modalità previste dal presente articolo può determinare a suo carico responsabilità sul piano disciplinare e dirigenziale. Art. 11 Competenze decisorie del responsabile del procedimento 1. È facoltà del dirigente dell’unità organizzativa cui compete la responsabilità del procedimento attribuire al responsabile del procedimento anche l’assunzione del provvedimento finale. 2. In caso di mancata espressa attribuzione di detta facoltà la competenza all’assunzione del provvedimento finale permane in capo al dirigente. 3. Ove al responsabile del procedimento amministrativo il dirigente non abbia attribuito anche l’assunzione del provvedimento finale il responsabile del procedimento conclude la propria attività istruttoria formulando al dirigente una proposta di provvedimento finale, completa in ogni suo elemento, ed articolantesi in una premessa, rappresentata da presupposti di fatto, presupposti di diritto e motivazione, e in un dispositivo. Art. 12 Rapporti tra dirigente e responsabile del procedimento 1. Il responsabile del procedimento amministrativo destinato a concludersi con un atto di natura gestionale, ove diverso dal dirigente, e ove non investito della competenza ad assumente il provvedimento finale, conclude l’attività istruttoria di cui all’art. 6, lett. a)-d), comma 1 Legge n. 7 agosto 1990, n. 241 con la formulazione di una proposta di provvedimento, completa in ogni suo elemento che, datata e sottoscritta, è trasmessa al dirigente. 2. La proposta di provvedimento deve essere trasmessa al dirigente almeno ………… giorni prima della scadenza del termine per la conclusione del procedimento. Il dirigente in relazione alla proposta di provvedimento può: a) approvarla, adottando un provvedimento finale conforme a detta proposta; b) chiedere un supplemento di istruttoria al responsabile del procedimento indicando gli aspetti necessitanti di approfondimento ed il termine per la sua conclusione, nel rispetto del termine previsto per la conclusione del procedimento; c) adottare un provvedimento difforme dalla proposta del responsabile del procedimento, nel qual caso dovrà idoneamente motivare sul punto. 3. Ove il provvedimento sia destinato a concludersi con un atto di competenza del Capo dell’amministrazione, della giunta o del consiglio il responsabile del procedimento, ove 101 appendice diverso dal dirigente, sottopone la proposta di atto al dirigente entro ………… giorni prima del termine previsto per la conclusione del procedimento; il dirigente ha facoltà di modificare motivatamente detta proposta, trasmettendola quindi all’Organo competente, almeno …………… giorni prima del termine previsto per la conclusione del procedimento. Art. 13 Collaboratori del responsabile del procedimento 1. Il responsabile del procedimento nell’esercizio dell’attività di cui all’art. 6 Legge n. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m., si avvale della collaborazione dei dipendenti a lui assegnati. 2. Il responsabile del procedimento ove nella gestione del procedimento emergano problematiche di rilevante complessità, è tenuto a confrontarsi con il dirigente di riferimento. 3. Il responsabile del procedimento può avvalersi, ove emergano nella gestione del procedimento problematiche di rilevante complessità, dell’assistenza giuridico-amministrativa del segretario dell’Ente. 4. Ove in un procedimento siano coinvolte unità organizzative diverse rispetto a quella cui è preposto il responsabile del procedimento i dirigenti di dette unità sono tenuti a garantire al responsabile del procedimento la massima collaborazione, ai fini di una celere, efficace, efficiente e completa conclusione del procedimento entro il termine previsto. Art. 14 Diritto di interpello 1. Il soggetto interessato, prima di presentare un’istanza avente ad oggetto l’avvio di un procedimento amministrativo, può formulare all’Ente un interpello con cui chiede di conoscere preventivamente l’interpretazione che l’Ente dà alla norma da applicarsi in quella fattispecie concreta. 2. L’interpello deve essere formulato in modo analitico e deve prospettare l’interpretazione di parte. 3. L’Ente è tenuto a riscontrare l’interpello entro ………… giorni; nei casi di particolare complessità entro il suddetto termine l’Ente ha facoltà di indicare il diverso termine, comunque non superiore a ………… giorni entro cui sarà in grado di esprimersi. 4. L’interpretazione data dall’Ente è vincolante per l’Ente medesimo, ove l’istanza di avvio del procedimento sia presentata entro i 30 giorni successivi, fatti salvi eventuali mutamenti normativi o di interpretazione giurisprudenziale. 5. Il mancato riscontro all’interpello determina l’insorgere di responsabilità disciplinare in capo ai soggetti competenti. Art. 15 Comunicazione di avvio del procedimento 1. È consentito utilizzare una modalità di comunicazione di avvio del procedimento alternativa a quella personale ove il numero dei destinatari sia superiore a cinquanta unità o ove ricorrano ulteriori motivate situazioni tali da far ritenere impossibile o eccessivamente gravosa la comunicazione personale. 2. Nella comunicazione di avvio del procedimento, oltre a quanto previsto dall’art. 8, comma 2 Legge n. 241/1990 e da altre norme speciali, è indicato anche il termine a disposizione del soggetto destinatario per presentare eventuali osservazioni, memorie, proposte e documenti. 102 appendice 3. È consentito omettere la comunicazione di avvio del procedimento nell’ambito di: a) procedimenti istantanei e che si concludano con provvedimento favorevole; b) procedimenti che si concludano positivamente con provvedimento favorevole, in relazione ai quali la preventiva comunicazione di avvio avrebbe il solo effetto di aggravare il procedimento, senza favorire la partecipazione. Art. 16 Audizione 1. Il soggetto destinatario della comunicazione di avvio del procedimento, oltre alle facoltà espressamente riconosciutagli dall’art. 10 Legge n. 241/1990 e da altre norme speciali, ha il diritto di essere sentito personalmente dal responsabile del procedimento, anche con l’eventuale assistenza di persona di sua fiducia. 2. La richiesta di audizione può essere presentata entro ………… giorni dal pervenimento della comunicazione di avvio del procedimento. 3. L’audizione deve essere effettuata entro ………… giorni dal pervenimento della richiesta. 4. Il responsabile del procedimento ha facoltà di convocare all’audizione, anche su richiesta del soggetto richiedente, tutti od alcuni degli altri soggetti interessati o controinteressati. 5. Dell’audizione è redatto un verbale sottoscritto dal responsabile del procedimento e dal soggetto che vi ha partecipato. Art. 17 Comunicazione di proposta di provvedimento negativo 1. Ai sensi dell’art. 10-bis Legge n. 7 agosto 1990, n. 241 nei procedimenti ad istanza di parte, non appena conclusa la fase istruttoria, il responsabile del procedimento, ove la proposta di provvedimento da lui formulata abbia un contenuto in tutto od in parte negativo rispetto all’istanza, è tenuto a trasmettere detta proposta al soggetto istante, oltre che al dirigente, ove diverso dal responsabile. 2. Per proposta di provvedimento negativo si intende la proposta: a) di rigetto dell’istanza; b) di accoglimento parziale dell’istanza; c) di accoglimento condizionato dell’istanza. 3. Dal momento della trasmissione della proposta di provvedimento negativo al soggetto istante al momento del pervenimento delle osservazioni da questi formulate il termine per la conclusione del procedimento è sospeso. 4. Ove il soggetto istante non produca osservazione alcuna il termine riprende a decorrere decorsi 10 giorni dal ricevimento da parte di detto soggetto della comunicazione di cui all’art. 10-bis Legge n. 7 agosto 1990, n. 241. 5. Ove il responsabile del procedimento concluda l’istruttoria con una proposta di provvedimento di accoglimento dell’istanza, ma il dirigente, non condividendola, intenda concludere il procedimento con un provvedimento negativo, il dirigente medesimo dovrà trasmettere al soggetto istante la sua proposta di provvedimento negativo, in cui dovranno essere espressamente riportate: a) la proposta di provvedimento originaria a firma del responsabile del procedimento; b) le motivazioni per cui il dirigente ritiene di non condividerla. 103 appendice 6. Nella fattispecie di cui al comma 5 del presente articolo compete al dirigente l’esame delle osservazioni prodotte dal soggetto istante e la conseguente assunzione del provvedimento finale. 7. Nella fattispecie di cui al comma 1 del presente articolo l’esame delle osservazioni formulate dal soggetto istante compete al responsabile del procedimento tranne che il dirigente non abbia espressamente riservato ciò in capo a se stesso. 8. Il provvedimento finale dovrà puntualmente motivare l’eventuale rigetto delle singole osservazioni prodotte dall’istante. 9. Ove il provvedimento finale accolga le osservazioni prodotte, discostandosi dalla proposta del responsabile del procedimento, il dirigente dovrà idoneamente motivare sul punto. 10. Ove il soggetto istante non produca osservazione alcuna il provvedimento finale potrà essere motivato con rinvio alle motivazioni di cui alla proposta di provvedimento. 11. Ove il dirigente intenda adottare un provvedimento finale con un contenuto negativo sulla base di motivazioni diverse da quelle di cui alla proposta di provvedimento potrà farlo solo previa trasmissione al soggetto istante di una nuova proposta di provvedimento, con assegnazione di un nuovo termine di 10 giorni con nuova sospensione dei termini. 11. Il verificarsi dell’evento di cui al comma 11 del presente articolo determina l’avvio di un procedimento nei confronti del soggetto autore dell’originaria proposta di provvedimento teso a verificare le motivazioni dell’evento e l’eventuale responsabilità. Art. 18 Poteri di annullamento, revoca e sospensione degli atti 1. Il segretario dell’Ente ha facoltà di sospendere, revocare ed annullare, in presenza dei presupposti rispettivamente di cui all’art. 21-quater, comma 2, all’art. 21-quinques e all’art. 21-nonies Legge n. 7 agosto 1990, n. 241, i seguenti atti dei dirigenti preposti alle strutture organizzative di massimo livello dell’Ente: …………………………………………………… 2. Il segretario dell’Ente si avvale nell’esercizio delle competenze di cui al presente articolo di un’apposita unità organizzativa da lui direttamente dipendente. 3. Poteri analoghi a quelli del segretario dell’Ente di cui al comma 1 del presente articolo sono esercitati dai dirigenti delle unità organizzative di massima dimensione nei confronti delle unità organizzative di secondo livello a loro facenti riferimento. 4. Di analoghi poteri si avvalgono i dirigenti nei confronti dei responsabili del procedimento da essi individuati con attribuzione del potere di assunzione del provvedimento finale. 5. Ai fini di cui al presente articolo gli atti assoggettati ad eventuale revoca, sospensione ed annullamento, sono trasmessi al soggetto a ciò competente entro 24 ore dall’assunzione. Art. 19 Responsabilità 1. La mancata osservanza delle disposizioni di legge e del presente regolamento determina l’obbligatoria attivazione di procedimento disciplinare a carico dei soggetti responsabili di ciò si terrà conto in sede di valutazione dei dirigenti e degli incaricati di posizione organizzativa e del personale dipendente tutto. 104 appendice Art. 20 Ulteriori misure di semplificazione ed accelerazione dei procedimenti 1. Il segretario dell’Ente, sentita la conferenza dei dirigenti, emana ogni ulteriore disposizione tesa a garantire l’introduzione nella gestione dei procedimenti amministrativi di ulteriori misure di semplificazione ed accelerazione, con l’obiettivo di pervenire ad un’attività amministrativa sempre più efficace ed efficiente nella legalità. 105 appendice 1b. Schema di comunicazione di avvio del procedimento amministrativo Al Signor ……………………… Oggetto: …………………………………………………………………………………………… Con la presente si comunica, ai sensi degli artt. 7 e ss. Legge n. 241/1990, che è stato avviato procedimento amministrativo avente ad oggetto “…………………………”, giusta istanza della S.V. dd. ……………, pervenuta in data …………… a questo Ente (solo nei procedimenti ad istanza di parte). Detto procedimento, fatte salve eventuali sospensioni dei termini, ai sensi dell’art ….. Legge ………… (Oppure: dell’atto del ……… n. …… dd. ………, oppure ancora del comma 3 dell’art. 2 Legge n. 241/1990) si concluderà entro ……… giorni dall’avvio e quindi entro il ………………… Ove entro la data suindicata non sia comunicato il provvedimento finale la S.V. potrà impugnare il silenzio formatosi dinanzi al Tar del ……………… entro un anno da quella data, fin tanto che perduri l’inadempimento, senza necessità di diffida alcuna. (Oppure: si intenderà formato il silenzio rigetto, ai sensi dell’art. …… Legge ……, contro il quale sarà possibile proporre ricorso al Tar del ……… entro …… giorni da quella data. Oppure ancora: ……… si intenderà formato il silenzio assenso, ai sensi dell’art. 20 Legge n. 241/1990). L’unità organizzativa responsabile del procedimento è ……………………………………… Il responsabile del procedimento amministrativo è …………………………………………… Degli atti afferenti al procedimento è possibile prendere visione presso l’ufficio ………………… nel seguente orario ………………………………………………………………………………… La S.V. potrà presentare osservazioni, memorie, documenti e proposte nel corso della fase istruttoria, la cui conclusione è prevista per il giorno ……………………………………… ………………, lì ………… IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ………………………………………………………………………… 106 appendice 1c. Schema di comunicazione di proposta di provvedimento negativo Al Signor ……………………… Oggetto: istanza del …………………… afferente a ………………… Proposta di diniego. Con riferimento all’istanza presentata dalla S.V. in data …………………………………… tendente ad ottenere ……………………………… ai sensi dell’art. 10-bis Legge n. 241/1990, si trasmette l’unita proposta di provvedimento di rigetto dell’istanza. La S.V. potrà, entro 10 giorni dal pervenimento della presente, presentare eventuali osservazioni, anche corredate di documenti. Decorso il suindicato termine si provvederà all’assunzione del provvedimento finale. Cordialità. ………………, lì ………… IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO …………………………………………………… 107 appendice 1d. Schema di determinazione del dirigente su proposta del responsabile del procedimento proposta di determinazione Oggetto: …………………………………………………………………………………………… il responsabile del procedimento Vista l’istanza del Signor ………………………………………………………… pervenuta in data …………………… (solo nei procedimenti ad istanza di parte). Atteso che con nota del ……… è stata data comunicazione di avvio del procedimento: - al Signor ……………………………………………………………………, soggetto istante; - ai Signori ………………………………………………………………, in quanto soggetti nei cui confronti il provvedimento finale potrebbe produrre effetti pregiudizievoli; (Oppure: Atteso che con nota del ………………… è stata data comunicazione di avvio del procedimento al Signor ………………………………………………………………………………, soggetto istante; Atteso che si è altresì provveduto a dare notizia dell’avvio del procedimento nei confronti di ulteriori soggetti ai quali dal provvedimento finale possano derivare pregiudizi, attraverso la pubblicazione nel quotidiano ……………………………… in data ………………, oltre che nel sito internet dell’Ente ed all’albo pretorio dell’Ente a decorrere dal ………, essendo il numero dei destinatari della comunicazione di avvio del procedimento superiore a ………… unità e quindi tale da rendere eccessivamente gravosa la comunicazione personale) (Oppure ancora: Dato atto che si è omesso di dare la comunicazione di avvio del procedimento in quanto ………………………………………………………………………………………, fattispecie configurante la grave ragione di impedimento di cui all’art. 7, comma 1 Legge n. 241/1990); Atteso che la gestione e la responsabilità dei procedimenti in materia di …………………… rientra nelle competenze dell’unità organizzativa ……………, giusto atto del …… n. …… dd. …………; Richiamata la nota dd. ………… a firma del dirigente dell’unità organizzativa ………………… con cui è stato individuato quale responsabile dei procedimenti amministrativi in materia di ………………… il ……….………; Accertato …………………………………………………………………………………………… 108 appendice Rilevato …………………………………………………………………………………………… Acquisito il parere del ……………, giusta nota dd. …………… ………………………………………… (Indicare i presupposti di fatto ed i mezzi istruttori) Visto l’art. ………… Legge …………………………; Visto l’art. ………… Legge Regionale …………….; Visto l’art. ………… dello Statuto dell’Ente; Visto l’art. ………… del regolamento comunale disciplinante ………………………………; Rilevato che la giurisprudenza prevalente ……………………………………………………… (Indicare i presupposti di diritto) Ritenuto conseguentemente di ……………………………………………………………………… in quanto ……………………………………………………………………………………………… (Indicare la motivazione della proposta di provvedimento, ovvero le argomentazioni giuridiche su cui si fonda alla luce dei presupposti di fatto e di diritto come accertati nella fase istruttoria) propone 1) …………………………………………………………………………………………………… 2) …………………………………………………………………………………………………… 3) …………………………………………………………………………………………………… (Indicare in modo completo ed esauriente il dispositivo della proposta di provvedimento, ivi compresa l’eventuale imputazione della spesa) ………………, lì ………… IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO …………………………………………………… determinazione n. …………… Oggetto: …………………………………………………………………………………………… il dirigente Vista la proposta di determinazione afferente all’oggetto a firma del responsabile del procedimento di cui sopra; Ritenuto di farla propria approvandola con le motivazioni di cui alla medesima; 109 appendice determina di approvare la proposta di determinazione del responsabile del procedimento di cui sopra, facendola propria ad ogni effetto. ………………, lì ………… IL DIRIGENTE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA …………………………………………………………… (Oppure: Ritenuto che la corretta interpretazione da darsi all’art. …… Legge n. …… così come affermato dal Tar ……………, sia quella che …………………………………………………..………) Ritenuto conseguentemente che, difformemente da quanto proposto dal responsabile del procedimento, all’atto afferente l’oggetto vada dato il seguente contenuto: ……………………… Con le motivazioni di cui sopra; Vista la lett. e) del comma 1 dell’art. 6 Legge n. 241/1990 e s.m. determina 1) …………………………………………………………………………………………………… 2) …………………………………………………………………………………………………… 3) …………………………………………………………………………………………………… (Indicare il dispositivo completo che si intende dare al provvedimento) ………………, lì ………… IL DIRIGENTE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA …………………………………………………………… 110 appendice 2. Normativa 2a. Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” Legge 7 Agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”1 Vigente al 5 settembre 2010 la camera dei deputati ed il senato della repubblica hanno approvato il presidente della repubblica promulga la seguente legge: Capo I Principi Art. 1 Principi generali dell’attività amministrativa 1. L’attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, ((di imparzialità)), di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell’ordinamento comunitario. 1-bis. La pubblica amministrazione, nell’adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente. 1-ter.I soggetti privati preposti all’esercizio di attività amministrative assicurano il rispetto ((dei criteri)) e dei principi di cui al comma 1. 2. La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell’istruttoria. Art. 2 (((Conclusione del procedimento) 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un’istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso. 1) La fonte da cui è stato tratto il testo della presente legge è http://www.normattiva.it/static/index.html. 111 appendice 2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni. 3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione e per la semplificazione normativa, sono individuati i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza. 4. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell’organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i decreti di cui al comma 3 sono adottati su proposta anche dei Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione e per la semplificazione normativa e previa deliberazione del Consiglio dei ministri. I termini ivi previsti non possono comunque superare i centottanta giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l’immigrazione. 5. Fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni normative, le autorità di garanzia e di vigilanza disciplinano, in conformità ai propri ordinamenti, i termini di conclusione dei procedimenti di rispettiva competenza. 6. I termini per la conclusione del procedimento decorrono dall’inizio del procedimento d’ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte. 7. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 17, i termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l’acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell’amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell’articolo 14, comma 2. 8. Salvi i casi di silenzio assenso, decorsi i termini per la conclusione del procedimento, il ricorso avverso il silenzio dell’amministrazione, ai sensi dell’articolo 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, può essere proposto anche senza necessità di diffida all’amministrazione inadempiente, fintanto che perdura l’inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza dei termini di cui ai commi 2 o 3 del presente articolo. Il giudice amministrativo può conoscere della fondatezza dell’istanza. È fatta salva la riproponibilità dell’istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti. 9. La mancata emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale (1).)) ---------(1) Il D.P.R. 18 aprile 1994, n. 340 ha disposto che «il Ministro, entro quindici giorni dall’entrata in vigore del regolamento previsto dallo stesso decreto, provvede ad adeguare il regolamento emanato ai sensi del presente articolo 2, in conformità alle misure di semplificazione previste dal suindicato D.P.R. n. 340/94». 112 appendice (((Art. 2-bis) Conseguenze per il ritardo dell’amministrazione nella conclusione del procedimento 1. Le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all’articolo 1, comma 1-ter, sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento. 2. Le controversie relative all’applicazione del presente articolo sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in cinque anni.)) Art. 3 ((Motivazione del provvedimento)) 1. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l’organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione alle risultanze dell’istruttoria. 2. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale. 3. Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell’amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest’ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l’atto cui essa si richiama. 4. In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l’autorità cui è possibile ricorrere. Art. 3-bis ((Uso della telematica)) ((1. Per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le amministrazioni pubbliche incentivano l’uso della telematica, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati.)) Capo II Il responsabile del procedimento Art. 4 ((Unità organizzativa responsabile del procedimento)) 1. Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l’unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell’adozione del provvedimento finale. 2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti (1), (2). ---------(1) IL D.L. 5 ottobre 1993, n. 398 nel testo introdotto dalla legge di conversione 4 dicembre 1993, n. 493 ha disposto, circa le procedure per il rilascio di concessioni edilizie, che « al momento della presentazione della domanda di concessione edilizia, l’ufficio abilitato a riceverla comunica al richiedente il nominativo del responsabile del procedimento di cui al presente art. 4». (2) Il D.P.R. 18 aprile 1994, n. 340 ha disposto che «il Ministro, entro quindici giorni dall’entrata in vigore del regolamento previsto dallo stesso decreto, provvede ad adeguare il regolamento emanato ai sensi del presente articolo 4, in conformità alle misure di semplificazione previste dal suindicato D.P.R. n. 340/94». 113 appendice Art. 5 ((Responsabile del procedimento)) 1. Il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o altro dipendente addetto all’unità la responsabilità dell’istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell’adozione del provvedimento finale. 2. Fino a quando non sia effettuata l’assegnazione di cui al comma 1, è considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto alla unità organizzativa determinata a norma del comma 1 dell’articolo 4. 3. L’unità organizzativa competente e il nominativo del responsabile del procedimento sono comunicati ai soggetti di cui all’articolo 7 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse (1). ---------(1) Il D.L. 5 ottobre 1993, n. 398 nel testo introdotto dalla legge di conversione 4 dicembre 1993, n. 493 ha disposto, circa le procedure per il rilascio di concessioni edilizie, che « al momento della presentazione della domanda di concessione edilizia, l’ufficio abilitato a riceverla comunica al richiedente il nominativo del responsabile del procedimento di cui al presente art. 5». Art. 6 ((Compiti del responsabile del procedimento)) 1. Il responsabile del procedimento: a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l’emanazione del provvedimento; b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all’uopo necessari, e adotta ogni misura per l’adeguato e sollecito svolgimento dell’istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali; c) propone l’indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi di cui all’articolo 14; d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti; e) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all’organo competente per l’adozione. ((L’organo competente per l’adozione del provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del procedimento, non può discostarsi dalle risultanze dell’istruttoria condotta dal responsabile del procedimento se non indicandone la motivazione nel provvedimento finale.)) Capo III Partecipazione al procedimento amministrativo Art. 7 ((Comunicazione di avvio del procedimento)) 1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l’avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dall’articolo 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a 114 appendice produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da in provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l’amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell’inizio del procedimento. 2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà dell’amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari. Art. 8 ((Modalità e contenuti della comunicazione di avvio del procedimento)) 1. L’amministrazione provvede a dare notizia dell’avvio del procedimento mediante comunicazione personale. 2. Nella comunicazione debbono essere indicati: a) l’amministrazione competente; b) l’oggetto del procedimento promosso; c) l’ufficio e la persona responsabile del procedimento; ((c-bis) la data entro la quale, secondo i termini previsti dall’articolo 2, commi 2 o 3, deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell’amministrazione)); ((c-ter) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza)); d) l’ufficio in cui si può prendere visione degli atti. 3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l’amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall’amministrazione medesima. 4. L’omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può esser fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista. Art. 9 ((Intervento nel procedimento)) 1. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento. Art. 10 ((Diritti dei partecipanti al procedimento)) 1. I soggetti di cui all’articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell’articolo 9 hanno diritto: a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall’articolo 24; b) di presentare memorie scritte e documenti, che l’amministrazione ha l’obbligo di valutare ove siano pertinenti all’oggetto del procedimento. Art. 10-bis ((Comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza)) ((1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l’autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica 115 appendice tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all’accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Dell’eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali.)) Art. 11 ((Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento)) 1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma dell’articolo 10, l’amministrazione procedente può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero (…) in sostituzione di questo. 1-bis. Al fine di favorire la conclusione degli accordi di cui al comma 1, il responsabile del procedimento può predisporre un calendario di incontri cui invita, separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati. 2. Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere stipulati, a pena di nullità per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non diversamente previsto, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili. 3. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi. 4. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l’amministrazione recede unilateralmente dall’accordo, salvo l’obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato. ((4-bis. A garanzia dell’imparzialità e del buon andamento dell’azione amministrativa, in tutti i casi in cui una pubblica amministrazione conclude accordi nelle ipotesi previste al comma l, la stipulazione dell’accordo è preceduta da una determinazione dell’organo che sarebbe competente per l’adozione del provvedimento.)) 5. Le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi di cui al presente articolo sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Art. 12 ((Provvedimenti attributivi di vantaggi economici)) 1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi. 2. L’effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1. 116 appendice Art. 13 ((Ambito di applicazione delle norme sulla partecipazione)) 1. Le disposizioni contenute nel presente capo non si applicano nei confronti dell’attività della pubblica amministrazione diretta alla emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione. 2. Dette disposizioni non si applicano altresì ai procedimenti tributari per i quali restano parimenti ferme le particolari norme che li regolano, nonché ai procedimenti previsti dal decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, e successive modificazioni. Capo IV Semplificazione dell’azione amministrativa Art. 14 Conferenza di servizi 1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l’amministrazione procedente ((può indire)) una conferenza di servizi. 2. La conferenza di servizi è sempre indetta quando l’amministrazione procedente deve acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro trenta giorni dalla ricezione, da parte dell’amministrazione competente, della relativa richiesta. La conferenza può essere altresì indetta quando nello stesso termine è intervenuto il dissenso di una o più amministrazioni interpellate ((ovvero nei casi in cui è consentito all’amministrazione procedente di provvedere direttamente in assenza delle determinazioni delle amministrazioni competenti.)) 3. La conferenza di servizi può essere convocata anche per l’esame contestuale di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesimi attività o risultati. In tal caso, la conferenza è indetta dall’amministrazione o, previa informale intesa, da una delle amministrazioni che curano l’interesse pubblico prevalente. L’indizione della conferenza può essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta. 4. Quando l’attività del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di più amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi è convocata, anche su richiesta dell’interessato, dall’amministrazione competente per l’adozione del provvedimento finale. 5. In caso di affidamento di concessione di lavori pubblici la conferenza di servizi è convocata dal concedente ovvero, con il consenso di quest’ultimo, dal concessionario entro quindici giorni fatto salvo quanto previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA). Quando la conferenza è convocata ad istanza del concessionario spetta in ogni caso al concedente il diritto di voto (1), (2). 117 appendice 5-bis. Previo accordo tra le amministrazioni coinvolte, la conferenza di servizi è convocata e svolta avvalendosi degli strumenti informatici disponibili, secondo i tempi e le modalità stabiliti dalle medesime amministrazioni. ---------(1) Il D.L. 5 ottobre 1993, n. 398 nel testo introdotto dalla legge di conversione 4 dicembre 1993, n. 493 ha disposto, circa le procedure per l’attuazione di progetti di protezione dell’ambiente, che «ai fini dell’acquisizione delle necessarie intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche, il commissario può convocare apposite conferenze di servizi ai sensi del presente art. 14, che devono pronunciarsi entro trenta giorni dalla prima convocazione. L’approvazione assunta all’unanimità sostituisce ad ogni effetto gli atti di competenza delle singole amministrazioni e comporta, altresì, dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indefferibilità di lavori». (2) La Legge 15 maggio 1997, n. 127 ha stabilito che «le disposizioni di cui ai commi 2-bis, 3-bis e 4 del presente art. 14, si applicano anche alle altre conferenze di servizi previste dalle vigenti disposizioni di legge». Art. 14-bis ((Conferenza di servizi preliminare)) 1. La conferenza di servizi può essere convocata per progetti di particolare complessità ((e di insediamenti produttivi di beni e servizi)), ((su motivata richiesta dell’interessato, documentata, in assenza di un progetto preliminare, da uno studio di fattibilità)), prima della presentazione di una istanza o di un progetto definitivi, al fine di verificare quali siano le condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i necessari atti di consenso. In tale caso la conferenza si pronuncia entro trenta giorni dalla data della richiesta e i relativi costi sono a carico del richiedente. 2. Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico, la conferenza di servizi si esprime sul progetto preliminare al fine di indicare quali siano le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente. In tale sede, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute ((e della pubblica incolumità)), si pronunciano, per quanto riguarda l’interesse da ciascuna tutelato, sulle soluzioni progettuali prescelte. Qualora non emergano, sulla base della documentazione disponibile, elementi comunque preclusivi della realizzazione del progetto, le suddette amministrazioni indicano, entro quarantacinque giorni, le condizioni e gli elementi necessari per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, gli atti di consenso. 3. Nel caso in cui sia richiesta VIA, la conferenza di servizi si esprime entro trenta giorni dalla conclusione della fase preliminare di definizione dei contenuti dello studio d’impatto ambientale, secondo quanto previsto in materia di VIA. Ove tale conclusione non intervenga entro novanta giorni dalla richiesta di cui al comma 1, la conferenza di servizi si esprime comunque entro i successivi trenta giorni. Nell’ambito di tale conferenza, l’autorità competente alla VIA si esprime sulle condizioni per la elaborazione del progetto e dello studio di impatto ambientale. In tale fase, che costituisce parte integrante della procedura di VIA, la suddetta autorità esamina le principali alternative, compresa l’alternativa zero, e, sulla base della documentazione disponibile, verifica l’esistenza di eventuali elementi di incompatibilità, anche con riferimento alla localizzazione prevista dal progetto e, qualora tali elementi non sussistano, indica nell’ambito della conferenza di servizi le condizioni per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, i necessari atti di consenso. 118 appendice ((3-bis. Il dissenso espresso in sede di conferenza preliminare da una amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità, con riferimento alle opere interregionali, è sottoposto alla disciplina di cui all’articolo 14-quater, comma 3.)) 4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la conferenza di servizi si esprime allo stato degli atti a sua disposizione e le indicazioni fornite in tale sede possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nelle fasi successive del procedimento, anche a seguito delle osservazioni dei privati sul progetto definitivo. 5. Nel caso di cui al comma 2, il responsabile unico del procedimento trasmette alle amministrazioni interessate il progetto definitivo, redatto sulla base delle condizioni indicate dalle stesse amministrazioni in sede di conferenza di servizi sul progetto preliminare, e convoca la conferenza tra il trentesimo e il sessantesimo giorno successivi alla trasmissione. In caso di affidamento mediante appalto concorso o concessione di lavori pubblici, l’amministrazione aggiudicatrice convoca la conferenza di servizi sulla base del solo progetto preliminare, secondo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. Art. 14-ter Lavori della conferenza di servizi 01. La prima riunione della conferenza di servizi è convocata entro quindici giorni ovvero, in caso di particolare complessità dell’istruttoria, entro trenta giorni dalla data di indizione. 1. La conferenza di servizi assume le determinazioni relative all’organizzazione dei propri lavori a maggioranza dei presenti e può svolgersi per via telematica. 2. La convocazione della prima riunione della conferenza di servizi deve pervenire alle amministrazioni interessate, anche per via telematica o informatica, almeno cinque giorni prima della relativa data. Entro i successivi cinque giorni, le amministrazioni convocate possono richiedere, qualora impossibilitate a partecipare, l’effettuazione della riunione in una diversa data; in tale caso, l’amministrazione procedente concorda una nuova data, comunque entro i dieci giorni successivi alla prima. ((La nuova data della riunione può essere fissata entro i quindici giorni successivi nel caso la richiesta provenga da un’autorità preposta alla tutela del patrimonio culturale. I responsabili degli sportelli unici per le attività produttive e per l’edilizia, ove costituiti, o i Comuni, o altre autorità competenti concordano con i Soprintendenti territorialmente competenti il calendario, almeno trimestrale, delle riunioni delle conferenze di servizi che coinvolgano atti di assenso o consultivi comunque denominati di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali.)) 2-bis. Alla conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e 14-bis sono convocati i soggetti proponenti il progetto dedotto in conferenza, alla quale gli stessi partecipano senza diritto di voto. 2-ter. Alla conferenza possono partecipare, senza diritto di voto, i concessionari e i gestori di pubblici servizi, nel caso in cui il procedimento amministrativo o il progetto dedotto in conferenza implichi loro adempi menti ovvero abbia effetto diretto o indiretto sulla loro attività. Agli stessi è inviata, anche per via telematica e con congruo anticipo, comunicazione della convocazione della conferenza di servizi. Alla conferenza possono partecipare inoltre, senza diritto di voto, le amministrazioni preposte alla gestione delle eventuali misure pubbliche di agevolazione. 119 appendice 3. Nella prima riunione della conferenza di servizi, o comunque in quella immediatamente successiva alla trasmissione dell’istanza o del progetto definitivo ai sensi dell’articolo 14bis, le amministrazioni che vi partecipano determinano il termine per l’adozione della decisione conclusiva. I lavori della conferenza non possono superare i novanta giorni, salvo quanto previsto dal comma 4. Decorsi inutilmente tali termini, l’amministrazione procedente provvede ai sensi dei commi 6-bis e 9 del presente articolo. ((3-bis. In caso di opera o attività sottoposta anche ad autorizzazione paesaggistica, il soprintendente si esprime, in via definitiva, in sede di conferenza di servizi, ove convocata, in ordine a tutti i provvedimenti di sua competenza ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, 42.)) 4. ((Fermo restando quanto disposto dal comma 4-bis)) Nei casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza di servizi si esprime dopo aver acquisito la valutazione medesima ed il termine di cui al comma 3 resta sospeso, per un massimo di novanta giorni, fino all’acquisizione della pronuncia sulla compatibilità ambientale. Se la VIA non interviene nel termine previsto per l’adozione del relativo provvedimento, l’amministrazione competente si esprime in sede di conferenza di servizi, la quale si conclude nei trenta giorni successivi al termine predetto. Tuttavia, a richiesta della maggioranza dei soggetti partecipanti alla conferenza di servizi, il termine di trenta giorni di cui al precedente periodo è prorogato di altri trenta giorni nel caso che si appalesi la necessità di approfondimenti istruttori. ((Per assicurare il rispetto dei tempi, l’amministrazione competente al rilascio dei provvedimenti in materia ambientale può far eseguire anche da altri organi dell’amministrazione pubblica o enti pubblici dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero da istituti universitari tutte le attività tecnico-istruttorie non ancora eseguite. In tal caso gli oneri economici diretti o indiretti sono posti a esclusivo carico del soggetto committente il progetto, secondo le tabelle approvate con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.)) ((4-bis. Nei casi in cui l’intervento oggetto della conferenza di servizi è stato sottoposto positivamente a valutazione ambientale strategica (VAS), i relativi risultati e prescrizioni, ivi compresi gli adempimenti di cui ai commi 4 e 5 dell’articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, devono essere utilizzati, senza modificazioni, ai fini della VIA, qualora effettuata nella medesima sede, statale o regionale, ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.)) 5. Nei procedimenti relativamente ai quali sia già intervenuta la decisione concernente la VIA le disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo 14-quater, nonché quelle di cui agli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, si applicano alle sole amministrazioni preposte alla tutela della salute, del patrimonio storico-artistico e della pubblica incolumità. 6. Ogni amministrazione convocata partecipa alla conferenza di servizi attraverso un unico rappresentante legittimato, dall’organo competente, ad esprimere in modo vincolante la volontà dell’amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa. ((6-bis. All’esito dei lavori della conferenza, e in ogni caso scaduto il termine di cui ai commi 3 e 4, l’amministrazione procedente, in caso di VIA statale, può adire direttamente il consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 2006, n. 152; in tutti gli altri casi, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede, adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento che sostituisce a tutti gli effetti, ogni autorizza- 120 appendice zione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza. La mancata partecipazione alla conferenza di servizi ovvero la ritardata o mancata adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento sono valutate ai fini della responsabilità dirigenziale o disciplinare e amministrativa, nonché ai fini dell’attribuzione della retribuzione di risultato. Resta salvo il diritto del privato di dimostrare il danno derivante dalla mancata osservanza del termine di conclusione del procedimento ai sensi degli articoli 2 e 2-bis.)) ((7. Si considera acquisito l’assenso dell’amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico-territoriale e alla tutela ambientale, esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante, all’esito dei lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell’amministrazione rappresentata.)) 8. In sede di conferenza di servizi possono essere richiesti, per una sola volta, ai proponenti dell’istanza o ai progettisti chiarimenti o ulteriore documentazione. Se questi ultimi non sono forniti in detta sede, entro i successivi trenta giorni, si procede all’esame del provvedimento. 9. (1). 10. Il provvedimento finale concernente opere sottoposte a VIA è pubblicato, a cura del proponente, unitamente all’estratto della predetta VIA, nella Gazzetta Ufficiale o nel Bollettino regionale in caso di VIA regionale e in un quotidiano a diffusione nazionale. Dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte dei soggetti interessati. ---------(1) Comma soppresso dal D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122. Art. 14-quater Effetti del dissenso espresso nella conferenza di servizi 1. Il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni ((ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, fermo restando quanto previsto dall’articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità)), regolarmente convocate alla conferenza di servizi, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella conferenza di servizi, deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell’assenso. 2. (1). ((3. Al di fuori dei casi di cui all’articolo 117, ottavo comma, della Costituzione, e delle infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale, di cui alla parte seconda, titolo terzo, capo quarto del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, nonché dei casi di localizzazione delle opere di interesse statale, ove venga espresso motivato dissenso da parte di un’amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della 121 appendice salute e della pubblica incolumità, la questione, in attuazione e nel rispetto del principio di leale collaborazione e dell’articolo 120 della Costituzione, è rimessa dall’amministrazione procedente alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, che si pronuncia entro sessanta giorni, previa intesa con la Regione o le Regioni e le Province autonome interessate, in caso di dissenso tra un’amministrazione statale e una regionale o tra più amministrazioni regionali, ovvero previa intesa con la Regione e gli enti locali interessati, in caso di dissenso tra un’amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali. Se l’intesa non è raggiunta nei successivi trenta giorni, la deliberazione del Consiglio dei ministri può essere comunque adottata. Se il motivato dissenso è espresso da una Regione o da una Provincia autonoma in una delle materie di propria competenza, il Consiglio dei Ministri delibera in esercizio del proprio potere sostitutivo con la partecipazione dei Presidenti delle Regioni o delle Province autonome interessate.)) 3-bis. (2). 3-ter. (3). 3-quater. (4). 3-quinquies. Restano ferme le attribuzioni e le prerogative riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano dagli statuti speciali di autonomia e dalle relative norme di attuazione. 4. (5). 5. Nell’ipotesi in cui l’opera sia sottoposta a VIA e in caso di provvedimento negativo trova applicazione l’articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotta dall’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. ---------(1) Comma abrogato dalla Legge 11 febbraio 2005, n. 15. (2) Comma sostituito dal comma 3. (3) Ibidem. (4) Ibidem. (5) Comma abrogato dalla Legge 11 febbraio 2005, n. 15. Art. 14-quinquies ((Conferenza di servizi in materia di finanza di progetto)) ((1. Nelle ipotesi di conferenza di servizi finalizzata all’approvazione del progetto definitivo in relazione alla quale trovino applicazione le procedure di cui agli articoli 37-bis e seguenti della legge 11 febbraio 1994, n. 109, sono convocati alla conferenza, senza diritto di voto, anche i soggetti aggiudicatari di concessione individuati all’esito della procedura di cui all’articolo 37-quater della legge n. 109 del 1994, ovvero le società di progetto di cui all’articolo 37-quinquies della medesima legge.)) Art. 15 ((Accordi fra pubbliche amministrazioni)) 1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune. 2. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall’articolo 11, commi 2, 3 e 5. 122 appendice Art. 16 Attività consultiva 1. Gli organi consultivi delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono tenuti a rendere i pareri ad essi obbligatoriamente richiesti entro ((venti)) giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora siano richiesti di pareri facoltativi, sono tenuti a dare immediata comunicazione alle amministrazioni richiedenti del termine entro il quale il parere sarà reso ((, che comunque non può superare i venti giorni dal ricevimento della richiesta.)) ((2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere obbligatorio o senza che l’organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà dell’amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall’espressione del parere. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere facoltativo o senza che l’organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, l’amministrazione richiedente procede indipendentemente dall’espressione del parere. Salvo il caso di omessa richiesta del parere, il responsabile del procedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata espressione dei pareri di cui al presente comma.)) 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in caso di pareri che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini. 4. Nel caso in cui l’organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie ((, i termini di cui al comma 1 possono essere interrotti)) per una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro quindici giorni dalla ricezione degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate”. ((5. I pareri di cui al comma 1 sono trasmessi con mezzi telematici.)) 6. Gli organi consultivi dello Stato predispongono procedure di particolare urgenza per l’adozione dei pareri loro richiesti (1). ((6-bis. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 127 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006,n. 163, e successive modificazioni.)) ---------(1) Il D.L. 5 ottobre 1993, n. 398 nel testo introdotto dalla legge di conversione 4 dicembre 1993, n. 493 ha disposto, circa le procedure per il rilascio di concessioni edilizie, che «la commissione edilizia comunale, tenuto conto dell’ordine cronologico di presentazione della domanda, deve esprimersi nei termini previsti dai regolamenti comunali o, in mancanza, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3, in ordine agli aspetti di propria competenza. Decorso il termine di cui al comma 4 dell’art. 4 del D.L. 398/1993 convertito con Legge 493/1993, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo 16». Art. 17 ((Valutazioni tecniche)) 1. Ove per disposizione espressa di legge o di regolamento sia previsto che per l’adozione di un provvedimento debbano essere preventivamente acquisite le valutazioni tecniche di organi od enti appositi e tali organi ed enti non provvedano o non rappresentino esigenze istruttorie di competenza dell’amministrazione procedente nei termini prefissati dalla disposizione stessa o, in mancanza, entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta, 123 appendice il responsabile del procedimento deve chiedere le suddette valutazioni tecniche ed altri organi dell’amministrazione pubblica o ad enti pubblici che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero ad istituti universitari. 2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica in caso di valutazioni che debbano essere prodotte da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paessaggistico-territoriale e della salute dei cittadini. 3. Nel caso in cui l’ente od organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie all’amministrazione procedente, si applica quanto previsto dal comma 4 dell’articolo 16. Art. 18 Autocertificazione 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni interessate adottano le misure organizzative idonee a garantire l’applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini a pubbliche amministrazioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni (1). 2. I documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l’istruttoria del procedimento, sono acquisiti d’ufficio quando sono in possesso dell’amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L’amministrazione procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti. 3. Parimenti sono accertati d’ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare. ---------(1) Periodo soppresso dal D.P.R. 2 agosto 2007, n. 157. Art. 19 (((Segnalazione certificata di inizio attività – Scia) 1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l’esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell’interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all’immigrazione, all’asilo, alla cittadinanza, all’amministrazione della giustizia, all’amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 124 appendice e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell’Agenzia delle imprese di cui all’articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell’amministrazione. Nei casi in cui la legge prevede l’acquisizione di pareri di organi o enti appositi, ovvero l’esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle auto-certificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti. 2. L’attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all’amministrazione competente. 3. L’amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall’amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. È fatto comunque salvo il potere dell’amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci, l’amministrazione, ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo. 4. Decorso il termine per l’adozione dei provvedimenti di cui al primo periodo del comma 3, all’amministrazione è consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l’ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell’impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell’attività dei privati alla normativa vigente. 5. Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Ogni controversia relativa all’applicazione del presente articolo è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il relativo ricorso giurisdizionale, esperibile da qualunque interessato nei termini di legge, può riguardare anche gli atti di assenso formati in virtù delle norme sul silenzio assenso previste dall’articolo 20. 6. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l’esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni.)) 125 appendice Art. 20 Silenzio assenso 1. Fatta salva l’applicazione dell’articolo 19, nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell’amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all’interessato, nel termine di cui all’articolo 2, commi 2 o 3, il provvedimento di diniego, ovvero non procede ai sensi del comma 2. 2. L’amministrazione competente può indire, entro trenta giorni dalla presentazione dell’istanza di cui al comma 1, una conferenza di servizi ai sensi del capo IV, anche tenendo conto delle situazioni giuridiche soggettive dei controinteressati. 3. Nei casi in cui il silenzio dell’amministrazione equivale ad accoglimento della domanda, l’amministrazione competente può assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. 4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l’ambiente, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza ((, l’immigrazione, l’asilo e la cittadinanza)), la salute e la pubblica incolumità, ai casi in cui la normativa comunitaria impone l’adozione di provvedimenti amministrativi formali, ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dell’amministrazione come rigetto dell’istanza, nonché agli atti e procedimenti individuati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri competenti. ((5. Si applicano gli articoli 2, comma 7, e 10-bis)) (1). ---------(1) Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con L. 14 maggio 2005, n. 80, ha stabilito che «le disposizioni di cui al presente articolo 20, non si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ferma la facoltà degli interessati di presentare nuove istanze». Art. 21 Disposizioni sanzionatorie 1. Con la denuncia o con la domanda di cui agli articoli 19 e 20 l’interessato deve dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti. In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni non è ammessa la conformazione dell’attività e dei suoi effetti a legge o la sanatoria prevista dagli articoli medesimi ed il dichiarante è punito con la sanzione prevista dell’articolo 483 del codice penale, salvo che il fatto costituisca più grave reato. 2. Le sanzioni attualmente previste in caso di svolgimento dell’attività in carenza dell’atto di assenso dell’amministrazione o in difformità di esso si applicano anche neri riguardi di coloro i quali diano inizio all’attività ai sensi degli articoli 19 e 20 in mancanza dei requisiti richiesti o, comunque, in contrasto con la normativa vigente. ((2-bis. Restano ferme le attribuzioni di vigilanza, prevenzione e controllo su attività soggette ad atti di assenso da parte di pubbliche amministrazioni previste da leggi vigenti, anche se è stato dato inizio all’attività ai sensi degli articoli 19 e 20.)) 126 appendice Capo IV-bis Efficacia ed invalidità del provvedimento amministrativo revoca e recesso Art. 21-bis ((Efficacia del provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati)) ((1. Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata anche nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili nei casi previsti dal codice di procedura civile. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l’amministrazione provvede mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall’amministrazione medesima. Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati non avente carattere sanzionatorio può contenere una motivata clausola di immediata efficacia. I provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei privati aventi carattere cautelare ed urgente sono immediatamente efficaci.)) Art. 21-ter ((Esecutorietà)) ((1. Nei casi e con le modalità stabiliti dalla legge, le pubbliche amministrazioni possono imporre coattivamente l’adempimento degli obblighi nei loro confronti. Il provvedimento costitutivo di obblighi indica il termine e le modalità dell’esecuzione da parte del soggetto obbligato. Qualora l’interessato non ottemperi, le pubbliche amministrazioni, previa diffida, possono provvedere all’esecuzione coattiva nelle ipotesi e secondo le modalità previste dalla legge. 2. Ai fini dell’esecuzione delle obbligazioni aventi ad oggetto somme di denaro si applicano le disposizioni per l’esecuzione coattiva dei crediti dello Stato.)) Art. 21-quater ((Efficacia ed esecutività del provvedimento)) ((1. I provvedimenti amministrativi efficaci sono eseguiti immediatamente, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge o dal provvedimento medesimo. 2. L’efficacia ovvero l’esecuzione del provvedimento amministrativo può essere sospesa, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario, dallo stesso organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. Il termine della sospensione è esplicitamente indicato nell’atto che la dispone e può essere prorogato o differito per una sola volta, nonché ridotto per sopravvenute esigenze.)) Art. 21-quinquies Revoca del provvedimento 1. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell’interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell’organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l’amministrazione ha l’obbligo di provvedere al loro indennizzo. Le controversie in materia di determinazione e corresponsione dell’indennizzo sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. 127 appendice 1-bis. Ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia durevole o istantanea incida su rapporti negoziali, l’indennizzo liquidato dall’amministrazione agli interessati è parametrato al solo danno emergente e tiene conto sia dell’eventuale conoscenza o conoscibilità da parte dei contraenti della contrarietà dell’atto amministrativo oggetto di revoca all’interesse pubblico, sia dell’eventuale concorso dei contraenti o di altri soggetti all’erronea valutazione della compatibilità di tale atto con l’interesse pubblico. ((1-ter. Ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia durevole o istantanea incida su rapporti negoziali, l’indennizzo liquidato dall’amministrazione agli interessati è parametrato al solo danno emergente e tiene conto sia dell’eventuale conoscenza o conoscibilità da parte dei contraenti della contrarietà dell’atto amministrativo oggetto di revoca all’interesse pubblico, sia dell’eventuale concorso dei contraenti o di altri soggetti all’erronea valutazione della compatibilità di tale atto con l’interesse pubblico.)) Art. 21-sexies ((Recesso dai contratti)) ((1. Il recesso unilaterale dai contratti della pubblica amministrazione è ammesso nei casi previsti dalla legge o dal contratto.)) ((Art. 21-septies)) Nullità del provvedimento ((1. È nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali, che è viziato da difetto assoluto di attribuzione, che è stato adottato in violazione o elusione del giudicato, nonché negli altri casi espressamente previsti dalla legge. 2. Le questioni inerenti alla nullità dei provvedimenti amministrativi in violazione o elusione del giudicato sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.)) Art. 21-octies ((Annullabilità del provvedimento)) ((1. È annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza. 2. Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento qualora l’amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.)) Art. 21-nonies ((Annullamento d’ufficio)) ((1. Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell’articolo 21-octies può essere annullato d’ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall’organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. 2. È fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole.)) 128 appendice Capo V Accesso ai documenti amministrativi Art. 22 Definizioni e principi in materia di accesso 1. Ai fini del presente capo si intende: a) per “diritto di accesso”, il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi; b) per “interessati”, tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso; c) per “controinteressati”, tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall’esercizio dell’accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza; d) per “documento amministrativo”, ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale; e) per “pubblica amministrazione”, tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario. ((2. L’accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell’attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l’imparzialità e la trasparenza.)) 3. Tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezione di quelli indicati all’articolo 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6. 4. Non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo, salvo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di accesso a dati personali da parte della persona cui i dati si riferiscono. 5. L’acquisizione di documenti amministrativi da parte di soggetti pubblici, ove non rientrante nella previsione dell’articolo 43, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si informa al principio di leale cooperazione istituzionale. 6. Il diritto di accesso è esercitabile fino a quando la pubblica amministrazione ha l’obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere. Art. 23 ((Ambito di applicazione del diritto di accesso)) 1. Il diritto di accesso di cui all’articolo 22 si esercita nei confronti delle pubbliche amministrazioni, delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici e dei gestori di pubblici servizi. Il diritto di accesso nei confronti delle Autorità di garanzia e di vigilanza si esercita nell’ambito dei rispettivi ordinamenti, secondo quanto previsto dall’articolo 24. 129 appendice Art. 24 ((Esclusione dal diritto di accesso)) ((1. Il diritto di accesso è escluso: a) per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e successive modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo; b) nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano; c) nei confronti dell’attività della pubblica amministrazione diretta all’emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione; d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi. 2. Le singole pubbliche amministrazioni individuano le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all’accesso ai sensi del comma 1. 3. Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell’operato delle pubbliche amministrazioni. 4. L’accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento. 5. I documenti contenenti informazioni connesse agli interessi di cui al comma 1 sono considerati segreti solo nell’ambito e nei limiti di tale connessione. A tale fine le pubbliche amministrazioni fissano, per ogni categoria di documenti, anche l’eventuale periodo di tempo per il quale essi sono sottratti all’accesso. 6. Con regolamento, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo può prevedere casi di sottrazione all’accesso di documenti amministrativi: a) quando, al di fuori delle ipotesi disciplinate dall’articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, dalla loro divulgazione possa derivare una lesione, specifica e individuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale, all’esercizio della sovranità nazionale e alla continuità e alla correttezza delle relazioni internazionali, con particolare riferimento alle ipotesi previste dai trattati e dalle relative leggi di attuazione; b) quando l’accesso possa arrecare pregiudizio ai processi di formazione, di determinazione e di attuazione della politica monetaria e valutaria; c) quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell’ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalità con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, all’attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini; d) quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all’amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono; 130 appendice e) quando i documenti riguardino l’attività in corso di contrattazione collettiva nazionale di lavoro e gli atti interni connessi all’espletamento del relativo mandato. 7. Deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l’accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall’articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.)) Art. 25 Modalità di esercizio del diritto di accesso e ricorsi 1. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge. L’esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura. 2. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Essa deve essere rivolta all’amministrazione che ha formato il documento e che lo detiene stabilmente. 3. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell’accesso sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti dall’articolo 24 e debbono essere motivati. 4. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. In caso di diniego dell’accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso ai sensi dell’articolo 24, comma 4, il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale ai sensi del comma 5, ovvero chiedere, nello stesso termine e nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali, al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito, che sia riesaminata la suddetta determinazione. Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente per l’ambito territoriale immediatamente superiore. Nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato tale richiesta è inoltrata presso la Commissione per l’accesso di cui all’articolo 27 ((nonché presso l’amministrazione resistente.)) Il difensore civico o la Commissione per l’accesso si pronunciano entro trenta giorni dalla presentazione dell’istanza. Scaduto infruttuosamente tale termine, il ricorso si intende respinto. Se il difensore civico o la Commissione per l’accesso ritengono illegittimo il diniego o il differimento, ne informano il richiedente e lo comunicano all’autorità disponente. Se questa non emana il provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico o della Commissione, l’accesso è consentito. Qualora il richiedente l’accesso si sia rivolto al difensore civico o alla Commissione, il termine di cui al comma 5 decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell’esito della sua istanza al difensore civico o alla Commissione stessa. Se l’accesso è negato o differito per motivi inerenti ai dati personali che si riferiscono a soggetti terzi, la Commissione provvede, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il parere si intende reso. Qualora un procedimento di cui alla sezione III del capo I del titolo I della parte III del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, o di cui agli articoli 154, 157, 158, 159 e 160 del medesimo decreto legislativo n. 196 del 2003, relativo al trattamento pubblico di dati personali da parte di una pubblica ammi- 131 appendice nistrazione, interessi l’accesso ai documenti amministrativi, il Garante per la protezione dei dati personali chiede il parere, obbligatorio e non vincolante, della Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi. La richiesta di parere sospende il termine per la pronuncia del Garante sino all’acquisizione del parere, e comunque per non oltre quindici giorni. Decorso inutilmente detto termine, il Garante adotta la propria decisione. 5. Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso e nei casi previsti dal comma 4 è dato ricorso, nel termine di trenta giorni, al tribunale amministrativo regionale, il quale decide in camera di consiglio entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. In pendenza di un ricorso presentato ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni, il ricorso può essere proposto con istanza presentata al presidente e depositata presso la segreteria della sezione cui è assegnato il ricorso, previa notifica all’amministrazione o ai controinteressati, e viene deciso con ordinanza istruttoria adottata in camera di consiglio. La decisione del tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla notifica della stessa, al Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime modalità e negli stessi termini. Le controversie relative all’accesso ai documenti amministrativi sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. 5-bis. Nei giudizi in materia di accesso, le parti possono stare in giudizio personalmente senza l’assistenza del difensore. L’amministrazione può essere rappresentata e difesa da un proprio dipendente, purché in possesso della qualifica di dirigente, autorizzato dal rappresentante legale dell’ente. 6. Il giudice amministrativo, sussistendone i presupposti, ordina l’esibizione dei documenti richiesti. Art. 26 ((Obbligo di pubblicazione)) 1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della legge 11 dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione, sono pubblicati, secondo le modalità previste dai singoli ordinamenti, le direttive, i programmi, le istruzioni, le circolari e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti di una pubblica amministrazione ovvero nel quale si determina l’interpretazione di norme giuridiche o si dettano disposizioni per l’applicazione di esse. 2. Sono altresì pubblicate, nelle forme predette, le relazioni annuali della Commissione di cui all’articolo 27 e, in generale, è data la massima pubblicità a tutte le disposizioni attuative della presente legge e a tutte le iniziative dirette a precisare ed a rendere effettivo il diritto di accesso. 3. Con la pubblicazione di cui al comma 1, ove essa sia integrale, la libertà di accesso ai documenti indicati nel predetto comma 1 s’intende realizzata. Art. 27 Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi 1. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri la Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi. 132 appendice 2. La Commissione è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri. Essa è presieduta dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è composta da dodici membri, dei quali due senatori e due deputati, designati dai Presidenti delle rispettive Camere, quattro scelti fra il personale di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97, su designazione dei rispettivi organi di autogoverno, due fra i professori di ruolo in materie giuridiche e uno fra i dirigenti dello Stato e degli altri enti pubblici. È membro di diritto della Commissione il capo della struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri che costituisce il supporto organizzativo per il funzionamento della Commissione. La Commissione può avvalersi di un numero di esperti non superiore a cinque unità, nominati ai sensi dell’articolo 29 della legge 23 agosto 1988, n. 400. 3. La Commissione è rinnovata ogni tre anni. Per i membri parlamentari si procede a nuova nomina in caso di scadenza o scioglimento anticipato delle Camere nel corso del triennio. 4. (1). 5. La Commissione adotta le determinazioni previste dall’articolo 25, comma 4; vigila affinchè sia attuato il principio di piena conoscibilità dell’attività della pubblica amministrazione con il rispetto dei limiti fissati dalla presente legge; redige una relazione annuale sulla trasparenza dell’attività della pubblica amministrazione, che comunica alle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri; propone al Governo modifiche dei testi legislativi e regolamentari che siano utili a realizzare la più ampia garanzia del diritto di accesso di cui all’articolo 22. 6. Tutte le amministrazioni sono tenute a comunicare alla Commissione, nel termine assegnato dalla medesima, le informazioni ed i documenti da essa richiesti, ad eccezione di quelli coperti da segreto di Stato. 7. (2). ---------(1) Comma abrogato dal D.P.R. 2 agosto 2007, n. 157 (2) Ibidem. Art. 28 ((Modifica dell’articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, in materia di segreto di ufficio)) 1. L’articolo 15 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è sostituito dal seguente: «Art. 15 (Segreto d’ufficio): 1. L’Impiegato deve mantenere il segreto d’ufficio. Non può trasmettere a chi non ne abbia diritto informazioni riguardanti provvedimenti od operazioni amministrative, in corso o concluse, ovvero notizie di cui sia venuto a conoscenza a causa delle sue funzioni, al di fuori delle ipotesi e delle modalità previste dalle norme sul diritto di accesso. Nell’ambito delle proprie attribuzioni, l’impiegato preposto ad un ufficio rilascia copie ed estratti di atti e documenti di ufficio nei casi non vietati dall’ordinamento». 133 appendice Capo VI Disposizioni finali Art. 29 Ambito di applicazione della legge 1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle amministrazioni statali e agli enti pubblici nazionali. Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì, alle società con totale o prevalente capitale pubblico, limitatamente all’esercizio delle funzioni amministrative. Le disposizioni di cui agli articoli 2-bis, 11, 15 e 25, commi 5, 5-bis e 6, nonché quelle del capo IV-bis si applicano a tutte le amministrazioni pubbliche. 2. Le regioni e gli enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze, regolano le materie disciplinate dalla presente legge nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell’azione amministrativa, così come definite dai principi stabiliti dalla presente legge. 2-bis. Attengono ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione le disposizioni della presente legge concernenti gli obblighi per la pubblica amministrazione di garantire la partecipazione dell’interessato al procedimento, di individuarne un responsabile, di concluderlo entro il termine prefissato e di assicurare l’accesso alla documentazione amministrativa, nonché quelle relative alla durata massima dei procedimenti. 2-ter. Attengono altresì ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione le disposizioni della presente legge concernenti la dichiarazione di inizio attività e il silenzio assenso ((e la conferenza di servizi,)) salva la possibilità di individuare, con intese in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, casi ulteriori in cui tali disposizioni non si applicano. 2-quater. Le regioni e gli enti locali, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di loro competenza, non possono stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate ai privati dalle disposizioni attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter, ma possono prevedere livelli ulteriori di tutela. 2-quinquies. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione alle disposizioni del presente articolo, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione. Art. 30 ((Atti di notorietà)) 1. In tutti i casi in cui le leggi e i regolamenti prevedono atti di notorietà o attestazioni asseverate da testimoni altrimenti denominate, il numero dei testimoni è ridotto a due. 2. È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni e alle imprese esercenti servizi di pubblica necessità e di pubblica utilità di esigere atti di notorietà in luogo della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà prevista dall’articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, quando si tratti di provare qualità personali, stati o fatti che siano a diretta conoscenza dell’interessato. 134 appendice Art. 31 ((Articolo abrogato dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15)) La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Roma,7 agosto 1990 COSSIGA Presidente del Consiglio dei Ministri ANDREOTTI Visto, il Guardasigilli: VASSALLI 135 CD-ROM ALLEGATO Indice del cd-rom 1. Modulistica 1.1 Schema di regolamento sul procedimento amministrativo 1.2 Schema di comunicazione di avvio del procedimento amministrativo 1.3 Schema di comunicazione di proposta di provvedimento negativo 1.4 Schema di determinazione del dirigente su proposta del responsabile del procedimento 2. Normativa 2.1 Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” 139 Glossario Accertamento: atto amministrativo che si esprime in una manifestazione di conoscenza consistente nella constatazione oggettiva di fatti o situazioni. L’accertamento può essere: a)semplice, ove si esaurisca nella mera constatazione del fatto o della situazione, come lo stato di consistenza nel procedimento di occupazione d’urgenza; b)valutativo, ove consti di constatazione del fatto o della situazione e valutazione del fatto o della situazione accertati, come ad esempio il certificato medico; c)costitutivo, ove si constati l’esistenza di un requisito a cui consegue il sorgere di una capacità, uno status o un diritto, come ad esempio attestazioni, certificati, iscrizioni, registrazioni, notificazioni, diffide, comunicazioni, pubblicazioni, verbali. Accesso agli atti: diritto di prendere visione e di estrarre copia di atti prodotti o stabilmente detenuti dalla Pubblica Amministrazione. Accordo di programma: accordo tra Regioni, Province, Comuni, amministrazioni statali ed altri soggetti pubblici avente ad oggetto la definizione e l’attuazione di opere, interventi e programmi di intervento richiedenti l’azione integrata e coordinata di detti soggetti. Accordo procedimentale: accordo che possono concludere la Pubblica Amministrazione procedente ed il soggetto direttamente interessato, sulla base di osservazioni e proposte presentate dal secondo, fermi restando il perseguimento del pubblico interesse ed il divieto di pregiudizio dei diritti dei terzi. È ammissibile solo in relazione al provvedimento finale a contenuto discrezionale. Deve essere concluso in forma scritta, a pena di nullità, tranne diversa previsione di legge. Disciplinato dai principi del Codice civile in materia di obbligazioni e contratti, in quanto compatibili. La Pubblica Amministrazione è obbligata al recepimento dei contenuti dell’accordo nel provvedimento conclusivo, tranne recesso unilaterale della Pubblica Amministrazione dall’accordo, legittimo solo per motivi di pubblico interesse sopravvenuti e salvo liquidazione di indennizzo per eventuali pregiudizi subiti dal privato. Accordo provvedimentale: accordo che interviene nell’ambito di un procedimento amministrativo tra Pubblica Amministrazione procedente e privato interessato. È sostitutivo del provvedimento conclusivo del procedimento. Può essere concluso solo nei casi espressamente previsti dalla legge e fermi restando il perseguimento del pubblico interesse ed il divieto di arrecare pregiudizio a terzi. Accordo sostitutivo di provvedimento: accordo che possono concludere nell’ambito del procedimento, la Pubblica Amministrazione procedente ed il soggetto direttamente interessato, sulla base di osservazioni e proposte presentate da quest’ultimo. È sostitutivo del provvedimento che ordinariamente concluderebbe il procedimento. Può essere concluso solo in casi espressamente previsti dalla legge, con riferimento solo al contenuto discrezionale del provvedimento finale e fermi restando il perseguimento del pubblico interesse ed il divieto di pregiudizio dei diritti dei terzi. È obbligatoria la forma scritta, a pena di nullità, tranne diversa previsione di legge. Si applicano i principi del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti, in quanto compatibili. È assoggettato ai controlli eventualmente previsti sul provvedimento amministrativo di cui tiene luogo. 141 acquiescenza Acquiescenza: condotta del destinatario dell’atto avente interesse all’eventuale impugnazione, che riveli in modo spontaneo ed inequivocabile la volontà di uniformarsi all’atto stesso. Agenzia: persona giuridica di diritto pubblico dotata di autonomia ed operante nel settore tecnico-economico, dell’impiego alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni e dell’ambiente. Aggiornamento: sospensione della seduta dell’Organo collegiale: rinvio della prosecuzione ad altra data. Alzata di mano: modalità di votazione palese di norma in seno alle Camere richiesta dal Presidente. Amministrazione attiva (organo di): forma e manifesta all’esterno la volontà dell’Ente. Esempio: Ministro, Dirigente, Consiglio comunale, Sindaco, Giunta comunale. Amministrazione diretta centrale: quella esercitata direttamente da organi centrali dello Stato, quali ad esempio governo e Ministri. Amministrazione diretta periferica: quella esercitata attraverso Organi dello Stato periferici, come ad esempio i Prefetti. Amministrazione indiretta: quella esercitata attraverso Enti diversi dallo Stato, come Enti territoriali e persone giuridiche pubbliche che svolgono un’attività ausiliaria dello Stato. Ammissione: atto amministrativo ampliativo della sfera giuridica del destinatario. Assunzione del destinatario in un’istituzione od organizzazione o categoria di persone, al fine di farlo partecipe: 142 - di diritti; - di vantaggi; - del godimento di servizi amministrativi. L’ammissione è un atto vincolato. Esempio: iscrizione nelle liste elettorali, iscrizione in albi professionali. Annullabile (atto): atto viziato nella legittimità per incompetenza relativa, eccesso di potere o violazione di legge. Annullamento gerarchico: atto con cui il superiore gerarchico rimuove dall’ordinamento con effetto retroattivo e al di fuori di un procedimento di ricorso gerarchico, un atto viziato nella legittimità. Appello nominale: modalità di votazione palese; è prevista in seno alla Camere nelle votazioni sulla fiducia o sfiducia al Governo oppure su richiesta di un certo numero di membri della Camera. Approvazione: atto amministrativo ampliativo della sfera giuridica del destinatario. Attribuzione da parte della Pubblica Amministrazione ad un atto già perfetto dell’efficacia ed eseguibilità. Atto di controllo successivo e discrezionale riguardante legittimità e merito dell’atto. Area metropolitana: può istituirsi in particolari zone del territorio ad alta densità abitativa, facenti riferimento ad alcuni grandi capoluoghi di regione, individuate dalla legge. Assegnati al collegio: numero di componenti assegnati ad un collegio dalla fonte che ne disciplina la composizione. Assente: non partecipante alla seduta dell’Organo collegiale. autarchia Astensione obbligatoria: fattispecie in cui un soggetto è tenuto, per legge ad astenersi dall’assumere o dal partecipare all’assunzione di un atto. Astenuti: numero di aventi diritto al voto che non hanno partecipato alla votazione. Atto alta (di) amministrazione: atto di suprema direzione della Pubblica Amministrazione Vincolato nel fine. Assoggettato al regime tipico degli atti amministrativi. Impugnabile dinanzi al Giudice Amministrativo. Esempio: DPR di scioglimento del Consiglio comunale o provinciale, DPR di annullamento straordinario governativo di atto illegittimo degli Organi degli Enti locali, atto di nomina di alti dirigenti dello Stato. Atto amministrativo: atto giuridico di diritto pubblico, compiuto da soggetto attivo della Pubblica Amministrazione, nell’esercizio di potestà amministrativa e volto alla realizzazione di un interesse pubblico. Distinguiamo: - dichiarazioni di volontà; - dichiarazioni di desiderio; - dichiarazione di conoscenza; - dichiarazione di giudizio. a)l ’estinzione di un diritto; b)la rimozione dall’ordinamento giuridico di un precedente atto amministrativo, con conseguente estinzione degli effetti prodotti dall’atto. Esempio del primo tipo: confisca amministrativa (estinzione diritto proprietà), pronuncia di decadenza da diritti sorti sulla base di precedenti atti amministrativi, quale sanzione, come decadenza da concessioni amministrative, imposizione di vincoli di piano regolatore generale comunale. Esempio del secondo tipo: annullamento, revoca, abrogazione. Atto normativo: fonte di diritto. Atto politico: posto in essere da un Organo costituzionale nell’esercizio di funzioni di governo. Libero nel fine. Sottratto al regime tipico degli atti amministrativi. Non impugnabile dinanzi al Giudice Amministrativo. Atto amministrativo generale: non è fonte di diritto, diversamente dall’atto normativo. Non ha destinatari determinati né determinabili. Non deve essere obbligatoriamente motivato. Di norma non è immediatamente ed autonomamente impugnabile dinanzi al Giudice Amministrativo. È impugnabile solo unitamente all’atto applicativo. Esempio: strumenti urbanistici. Atto punitivo: atto amministrativo restrittivo della sfera giuridica del destinatario. Atto con cui la Pubblica Amministrazione applica una sanzione al destinatario quale conseguenza di un comportamento antigiuridico del soggetto, consistente in: - inosservanza di norma giuridica; - inosservanza di ordine della pubblica autorità; - inosservanza di doveri derivanti da un atto amministrativo. Presuppone un rapporto di supremazia generale oppure di supremazia speciale. Esempio: le sanzioni pecuniarie e le sanzioni disciplinari. Atto estintivo di diritto o rapporto giuridico: Atto amministrativo restrittivo della sfera giuridica del destinatario. Atto della Pubblica Amministrazione, con cui si determina: Autarchia: capacità di agire per conseguimento propri fini attraverso attività amministrativa avente natura ed effetti dell’attività amministrativa dello Stato. 143 autoannullamento Autoannullamento: atto adottato dallo stesso Organo che ha emanato l’atto, con cui si rimuove con efficacia retroattiva, un atto viziato nella legittimità. Autogoverno: facoltà di una collettività di autoamministrarsi. Autonomia: capacità dell’Ente pubblico di costituire in tutto od in parte il proprio ordinamento, mediante emanazione di norme aventi stessa efficacia giuridica di quelle emanate dallo Stato. Autonomia finanziaria: capacità di determinare direttamente, almeno in parte, nonché di amministrare le proprie entrate. Autonomia impositiva: potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe. Autonomia normativa: potestà di darsi proprie norme. Autonomia politica: riconoscimento a Regioni, Comuni e Province di potestà pubbliche finalizzate al perseguimento di indirizzo politico-amministrativo distinto e relativamente indipendente da quello statale. Autonomia regolamentare: potestà di darsi propri regolamenti; riconosciuta a Comuni, Province e Regioni dalla Costituzione. Autorità amministrativa indipendente: Enti ed Organi indipendenti dal Governo e da ogni altro Organo od Ente, aventi funzioni di garanzia dell’imparzialità in talune attività o della garanzia o tutela di soggetti o categorie c.d. “deboli”. Vi rientrano tra le altre, il garante protezione dati personali, l’autorità garanzie nelle commissioni, il garante del contribuente, l’autorità per l’informatica nella Pubblica Amministrazione, la Consob (Commissione nazionale per le società e la borsa), l’Isvap (Istituto per la vigilanza nelle assicurazioni private), l’autorità garante della concorrenza e del mercato, l’autorità per la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Autorizzazione: atto amministrativo ampliativo della sfera giuridica del destinatario. Conferimento da parte della Pubblica Amministrazione al destinatario della facoltà di esercitare potere o diritto preesistente, attraverso la rimozione dei limiti all’esercizio. Atto che rimuove limiti all’esercizio di diritto già esistente. Più o meno discrezionale. È atto preventivo. Può afferire ad: un atto giuridico, un’attività materiale. Comprende anche: licenza, nulla osta, permesso. Esempio: licenza porto d’armi, passaporto, autorizzazione esercizio industrie pericolose. Autonomia statutaria: potestà (ma anche dovere) di Comuni e Province di darsi un proprio statuto; riconosciuta dalla Costituzione. Autotutela: istituto attraverso cui la Pubblica Amministrazione rimuove dall’ordinamento giuridico un atto viziato nella legittimità o nel merito. Vi rientrano: - l’autoannullamento; - l’annullamento gerarchico; - l’autorevoca; - la revoca gerarchica. Autorevoca: atto con cui lo stesso Organo che lo ha emanato rimuove con effetto ex nunc cioè solo per il futuro, un atto viziato nel merito. Avviso di convocazione: atto con cui viene disposta la convocazione di un Organo collegiale; compete al presidente dell’Organo eventualmente anche su richiesta di altri soggetti. 144 collegiale (organo) Azione popolare: istituto attraverso il quale ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni ed i ricorsi che spettano ad una Pubblica Amministrazione. Circondario: organismo, ad istituzione facoltativa, di decentramento provinciale, attraverso il quale la Provincia può organizzare sul territorio gli uffici ed i servizi e la partecipazione dei cittadini. Ballottaggio: Circoscrizione di decentramento comunale: organismo di partecipazione, consultazione, e gestione di servizi di base di livello infracomunale, e di esercizio di altre funzioni eventualmente delegate dal Comune. Istituzione facoltativa nei comuni con popolazione tra 30.000 e 100.000 abitanti. Istituzione obbligatoria nei Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti. Non prevista nei Comuni con meno di 30.000 abitanti. secondo turno di votazione a cui, nell’elezione ad una carica, vengono ammessi i due candidati più votati al primo turno, o quei candidati che abbiano ottenuto una percentuale minima di voti, qualora nessuno abbia conseguito in quel turno la maggioranza assoluta dei voti dei votanti. Beni patrimoniali disponibili: vedi patrimonio disponibile. Bilancio interno: documento contabile interno del Senato e della Camera, espressione dell’autonomia contabile caratterizzante ogni Organo costituzionale. Bilaterale (atto): prodotto da due dichiarazioni di volontà. Esempio: contratto. Burocratico (decentramento): vedi gerarchico (decentramento). Capogruppo: presidente del gruppo parlamentare o consiliare: eletto nel proprio seno dai deputati o senatori o consiglieri regionali, provinciali o comunali aderenti al gruppo. Causa: elemento essenziale dell’atto amministrativo. Funzione istituzionale che si persegue con l’atto o scopo tipico dell’atto. Centrale (organo): avente competenza territoriale sull’intero territorio statale. Esempio: Ministro, Direttore generale ministero. Città: Comune cui detto titolo sia stato conferito con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’Interno, in quanto insigne per ricordi, monumenti e per l’attuale importanza. Città metropolitana: Ente locale costituito dal Comune capoluogo di provincia e da quelli ricompresi nell’ambito del territorio dell’area metropolitana legati al primo da contiguità territoriale e da rapporti di stretta integrazione in ordine all’attività economica, ai servizi essenziali ai caratteri ambientali, alle relazioni sociali e culturali. Collaborazione: modalità di relazione tra gli organi della Pubblica Amministrazione in cui gli organi sono equiordinati. Esempio: il rapporto tra ministri. Collegati alla finanziaria (disegni di legge): disegno di legge che il Governo presenta unitamente ai disegni di legge finanziaria e di bilancio. Costituiscono, insieme a questi, la c.d. “manovra di bilancio”. Collegiale (organo): composto da una pluralità di persone fisiche. 145 commissario ad acta Esempio Camera, Senato, Consiglio dei Ministri, Consiglio comunale, consiglio provinciale, consiglio regionale, giunta comunale, giunta provinciale, giunta regionale. Commissario ad acta: Organo straordinario, nominato dall’autorità competente per il compimento di un atto omesso dall’Organo ordinariamente competente; attraverso di esso si esercita il potere o intervento o controllo sostitutivo. Commissario straordinario: Organo straordinario nominato per garantire la gestione dell’Ente, in presenza di scioglimento degli Organi ordinari. Commissioni bicamerali: commissioni composte, in misura paritaria, da deputati e senatori. Commissioni inchiesta (di): costituite nell’ambito di una Camera o di entrambe (commissioni d’inchiesta bicamerali) per inchieste su materie di pubblico interesse. Commissioni parlamentari permanenti: articolazioni interne della Camera e del Senato. Sono costituite con criterio proporzionale in rapporto alla consistenza numerica dei Gruppi parlamentari. Sono chiamate ad esaminare i disegni e le proposte di legge nelle materie di rispettiva competenza secondo una delle seguenti modalità: - referente; - redigente; - deliberante. Competenza: complesso di attribuzioni di un Organo, ovvero di poteri e funzioni dallo stesso esercitati. Si distingue una competenza per: - materia; - grado; - territorio. 146 Competenza generale residuale: competenze non espressamente attribuite dalle fonti di diritto ad Organo alcuno. Competenze delegate: competenze esercitate da un Organo diverso da quello che ne è titolare, in virtù di un atto di delega, consentito dall’idonea fonte di diritto. Complesso (organo): è nel contempo un unico Organo ed un complesso di Organi che per taluni effetti operano autonomamente e sono dotati di proprie attribuzioni. Esempio: Consiglio dei ministri, essendo esso costituito da Presidente del Consiglio dei ministri e dai ministri che possono operare autonomamente per l’esercizio di talune competenze. Componenti in carica: numero di componenti di un collegio in carica; non rientrano nel computo i posti assegnati al collegio, ma vacanti. Comune: Ente locale territoriale autonomo e necessario, costituzionalmente previsto. Comunicazione di avvio del procedimento: atto con cui si comunica l’avvio del procedimento amministrativo ai soggetti nei cui confronti il provvedimento finale è destinato a produrre effetti (destinatari diretti), ai soggetti che per legge devono intervenire nel procedimento ed a quelli individuati o facilmente individuabili cui possa derivare pregiudizio dal provvedimento (destinatari indiretti). Deve indicare: a) l’amministrazione competente; b) l’oggetto del procedimento; c) l’ufficio competente; d)il nominativo del responsabile del procedimento; e) l’ufficio in cui prendere visione degli atti. conferenza servizi (di) Il destinatario della comunicazione ha diritto di prendere visione degli atti del procedimento, di presentare memorie scritte e documenti. La comunicazione deve essere personale; può essere effettuata con altre forme idonee, ove la comunicazione personale sia impossibile o particolarmente gravosa per il numero elevato dei destinatari. Sono esclusi dall’obbligo di comunicazione: - gli atti normativi; - gli atti amministrativi generali; - gli atti di programmazione; - gli atti di pianificazione; - gli atti cautelari; - i procedimenti tributari; - i procedimenti ex D.L. n. 8/1991, convertito in Legge n. 82/1991 ed ex D.Lgs. n. 119/1993; - i procedimenti in relazione a cui sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità. - concessioni traslative ovvero trasferimento da parte della Pubblica Amministrazione al destinatario di propri diritti o poteri; - concessioni costitutive ovvero costituzione da parte della Pubblica Amministrazione di un nuovo diritto o potere in capo al destinatario sulla base di un proprio potere o diritto, che viene così a ridursi. Atto con effetti bilaterali, modificativo di situazioni giuridiche della Pubblica Amministrazione e dei destinatari; sovente trova specificazione in una convenzione tra le parti. Esempio: concessione di servizio pubblico (concessioni traslative), concessione di uso eccezionale di beni demaniali come occupazione di suolo demaniale (concessione costitutiva). Comunità dell’arcipelago: Ente locale istituibile, in virtù di una loro autonoma determinazione, fra Comuni appartenenti ad un arcipelago di isole. Condizione: elemento accidentale dell’atto amministrativo. È evento futuro ed incerto al verificarsi del quale: - l’atto inizierà a produrre effetti (condizione sospensiva); - l’atto cesserà di produrre effetti (condizione risolutiva). Esempio: l’efficacia dell’atto è condizionata a ………, l’atto cesserà di produrre effetti al verificarsi di ……… Comunità isolana: Ente locale istituibile, in virtù di una loro autonoma determinazione, fra Comuni di un’isola, con esclusione di Sardegna e Sicilia. Comunità montana: unione di comuni; Ente locale costituito fra comuni montani e parzialmente montani, appartenenti anche a Province diverse, ed il cui territorio è delimitato con provvedimento del presidente della giunta regionale, secondo la disciplina stabilita con legge regionale. Concessione: atto amministrativo ampliativi della sfera giuridica del destinatario. Distinguiamo: Concretezza: carattere dell’attività amministrativa la quale persegue e realizza singoli fini concreti, assegnati preventivamente ed astrattamente dall’ordinamento giuridico. Conferenza capogruppo (dei): organismo collegiale di supporto del presidente dell’Organo collegiale formato dai presidenti di tutti i gruppi presenti in seno al collegio. Conferenza servizi (di): istituto di accelerazione del procedimento amministrativo. Si distinguono: - la conferenza decisoria finalizzata all’assunzione di una decisione contestualmente 147 conferma tra una pluralità di portatori di interessi compresenti nel procedimento; - la conferenza istruttoria, finalizzata alla valutazione contestuale di interessi compresenti nel procedimento. Conferma: atto con cui si conferma un atto precedentemente assunto. Conflitto di competenza: situazione in cui due diversi Organi rivendicano entrambi (conf litto positivo) o negano entrambi (conflitto negativo) la competenza su di una materia o su di un oggetto. Conflitto virtuale di competenza: situazione in cui due diversi Organi potrebbero in futuro entrambi rivendicare (conflitto virtuale positivo) o negare (conflitto virtuale negativo) la competenza su di un oggetto o una materia. Congedo: autorizzazione a non partecipare ai lavori dell’assemblea richiesta al Presidente dal parlamentare. Conservazione: atti o fatti che, seppur senza rimuovere il vizio di legittimità, rendono l’atto inattaccabile. Vi rientrano: - la consolidazione; - l’acquiescenza; - la conversione; - la conferma. Consiglio dei ministri: Organo collegiale del Governo. Nominato dal Presidente della Repubblica. Deve godere della fiducia di Camera e Senato. Esercita il potere esecutivo. Può esercitare il potere legislativo su delega del Parlamento, attraverso decreti legislativi delegati o in caso di necessità ed urgenza attraverso decreti legge che devono essere oggetto di conversione in legge nei 60 giorni successivi, pena, in caso contrario, la decadenza con effetto retroattivo. 148 Consiglio di stato: Organo di giurisdizione amministrativa di secondo grado, giudica dei ricorsi contro le sentenze dei Tar, Tribunali amministrativi regionali. Organo di consulenza giuridico-amministrativa del Governo. Composto di magistrati. Consolidazione: situazione per cui per effetto della decorrenza del termine per proporre ogni tipo di impugnazione sia in sede giurisdizionale che amministrativa, l’atto diviene inoppugnabile. Consorzio fra enti locali: Ente locale costituito fra Comuni e/o Province per la gestione in forma associata di servizi pubblici privi di rilevanza industriale, e/o l’esercizio di funzioni. Consultazione popolare: istituto di partecipazione popolare. Consultivo (organo): esprime pareri, illumina l’attività degli Organi di amministrazione attiva. Esempio: Consiglio di Stato, Commissioni. Contenuto: elemento essenziale dell’atto amministrativo. Ciò che l’atto dispone. Esempio: l’espropriazione per pubblica utilità del terreno. Contraddittorietà interna: vedi illogicità. Contraddittorietà tra atti: figura sintomatica dell’eccesso di potere. Si configura in caso di contrasto insanabile tra due atti assunti dalla stessa Pubblica Amministrazione contemporaneamente o successivamente senza possibilità di individuare quale dei due esprima l’effettiva volontà della Pubblica Amministrazione. Controllo: atto con cui si verifica la conformità di un atto, di un’attività o della condotta di un Organo in ordine a parametri predeterminati. decadenza Controllo (organo di): verifica la conformità di un atto alle: - norme giuridiche (controllo di legittimità); - norme di opportunità (controllo di merito). Esempio: Corte dei Conti. Convalescenza: atto con cui si rimuove un vizio di legittimità di un atto amministrativo. Si distinguono: - ratifica; - sanatoria; - convalida. Convalida: atto con cui l’organo che ha emanato l’atto rimuove dei vizi presenti in detto atto. Conversione: attribuzione con effetto ex nunc, ad un atto viziato, degli effetti di altro atto di cui possieda i requisiti. Convocazione a domicilio: si ha quando il Presidente toglie l’ultima seduta che precede un periodo di aggiornamento senza stabilire la data, l’ora e l’ordine del giorno di quella successiva, ma avvertendo che i Senatori o i deputati saranno convocati a domicilio. Coordinamento: può accadere, soprattutto nell’esame di disegni di legge particolarmente complessi o contrastati, che alcune delle disposizioni approvate appaiano in contrasto fra loro o inconciliabili con lo scopo della legge. In tal caso, prima della votazione finale, la Commissione è incaricata di elaborare le opportune proposte di coordinamento, sulle quali l’Assemblea delibera prima di votare il disegno di legge nel suo complesso. Analoga procedura è prevista nel caso in cui nel testo del disegno di legge siano stati introdotti molteplici emendamenti. Copertura finanziaria: necessità prevista dalla Costituzione, che ogni legge com- portante nuove o maggiori spese rispetto a quelle previste nella legge di bilancio debba indicare i mezzi per farvi fronte. Corte di Cassazione: Organo di giurisdizione di legittimità. Corte Costituzionale: Organo costituzionale composto da 15 giudici, di cui 1/3 nominati dal Presidente della Repubblica, 1/3 eletti dal Parlamento in seduta comune, 1/3 eletti dalla suprema magistratura ordinaria ed amministrativa. Giudica: - dei conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato, tra Stato e Regioni e tra le Regioni; - dell’ammissibilità del referendum abrogativo di leggi ordinarie dello Stato; - della legittimità costituzionale di leggi ed atti aventi forza di legge, di Stato e Regioni; - il Presidente della Repubblica posto in stato d’accusa dal Parlamento in seduta comune per i reati di alto tradimento ed attentato alla Costituzione. Costitutiva: fase del procedimento amministrativo in cui si determina il contenuto del provvedimento ovvero della volontà, si assume la decisione e la si manifesta all’esterno. Costituzionale (organo): necessario per la stessa esistenza dell’ordinamento costituzionale, previsto e disciplinato dalla costituzione come ad es. Presidente Repubblica, Presidente Consiglio Ministri, Consiglio Ministri, Senato della Repubblica, Camera dei Deputati, Parlamento in seduta comune, ministero della giustizia, altri ministri, Corte Costituzionale. Decadenza: causa di cessazione dalla carica. 149 decesso Decesso: causa naturale di cessazione dalla carica. Decisione: atto amministrativo che esprime una manifestazione di giudizio che consente contradditorio tra Pubblica Amministrazione ed interessati e tra questi ultimi. Le decisioni possono distinguersi in: a)strumentali, le quali si inseriscono in un procedimento amministrativo e sono preordinate ad un atto finale; b)finali, le quali concludono il procedimento amministrativo e producono immediatamente effetti nei confronti dei destinatari. Esempio del primo tipo: le decisioni su osservazioni ed opposizioni proposte nell’ambito di un procedimento di espropriazione per pubblica utilità o di adozione di un piano urbanistico. Esempio del secondo tipo: la decisione di ricorso amministrativo. Decreto legge: atto avente forza e valore di legge assunto dal Governo in presenza dei presupposti di necessità ed urgenza e da convertirsi in legge da parte delle Camere entro 60 giorni a pena di decadenza con effetto retroattivo. Deliberazione: atto amministrativo tipico dell’Organo collegiale. Delimitazione territoriale: atto con cui si definisce il territorio, e quindi i confini, di un Ente territoriale. Demanio: beni di proprietà della Pubblica Amministrazione che sono inalienabili, imprescrittibili, inusucapibili e che non possono formare oggetto di diritto in favore di terzi, se non nei modi e con i limiti stabiliti da leggi speciali. Di essi si può fare: - un uso diretto da parte della Pubblica Amministrazione; - un uso da parte dei privati, di tipo generale che trova legittimazione in un atto generale 150 di ammissione, come ad es. l’utilizzo di una strada aperta al pubblico; - un uso particolare o speciale da parte dei privati che trova legittimazione in uno specifico atto di ammissione avente quali destinatari una o più specifiche categorie di soggetti, come ad esempio l’utilizzo di una biblioteca universitaria da parte degli studenti iscritti; - un uso eccezionale, che trova legittimazione in uno specifico atto di concessione in favore di uno specifico soggetto a fronte, di norma, di un canone di concessione, come ad esempio la concessione di occupazione del suolo pubblico di rivendita di giornali nelle stazioni ferroviarie. Demanio accidentale: beni che possono appartenere anche a privati e che sono demaniali solo ove appartengano allo Stato o ad Enti territoriali, come ad esempio demanio stradale, demanio aeronautico, demanio ferroviario, demanio culturale, demanio acquadottistico (solo per parte della dottrina). Demanio artificiale: beni che sono demaniali solo in virtù della finalità e destinazione ad essi data dalla Pubblica Amminstrazione, mentre in assenza non sarebbero tali; vi rientrano i beni del demanio accidentale e quelli del demanio militare. Demanio naturale: beni demaniali per natura ed origine, indipendentemente dalla finalità attribuita dalla Pubblica Amministrazione, come ad esempio beni del demanio necessario, escluso quello militare. Demanio necessario: beni che appartengono necessariamente allo Stato, come demanio marittimo, demanio idrico,demanio militare. Deputato: membro della Camera. disegno di legge (d.d.l.) Destinatario: elemento essenziale dell’atto amministrativo. Soggetto nei cui confronti l’atto è destinato a produrre effetti. Da taluno è ricompreso nell’ambito dell’oggetto. Esempio: il proprietario del terreno espropriato. Dichiarazione di voto: dichiarazione resa al termine della discussione e prima della votazione con cui si annuncia il voto che si andrà ad esprimere e le motivazioni dello stesso. Consentita ai capigruppo parlamentari ed ai singoli parlamentari che eventualmente intendano dissociarsi dal gruppo di appartenenza. Difensore civico: figura facoltativa, che può essere prevista dagli statuti degli Enti locali; ha funzione di garanzia della legalità. È privo di ogni potere decisionale. Può solo esercitare un’azione di stimolo e sollecitazione nei confronti dei competenti Organi di amministrazione attiva. Diligenza: dovere del dipendente delle Pubbliche Amministrazioni. Consiste nel curare le mansioni affidate, in conformità delle legge, nell’interesse della Pubblica Amministrazione per il pubblico bene; trattare gli affari dell’ufficio con tempestività e secondo l’ordine cronologico. Dimissioni: causa di cessazione dalla carica per volontà del soggetto che la ricopre. Direzione: modalità di relazione tra gli Organi della Pubblica Amministrazione. Gli organi sono in rapporto di dipendenza funzionale. Implica: - coordinamento; - direttive. Esempio: il rapporto intercorrente tra direttore generale e dirigenti della Pubblica Amministrazione, tra Sindaco e Segretario comunale. Diritto affievolito o condizionato: diritto soggettivo subordinato ad un interesse pubblico prevalente. Diritto soggettivo: interesse riconosciuto dall’ordinamento giuridico come esclusivamente proprio del suo titolare. Protetto in modo diretto ed immediato. Discrezionalità: carattere dell’attività amministrativa, in quanto attività libera nella scelta e nella decisione di adottare i provvedimenti volti all’attuazione di un fine di pubblico interesse individuato dalla legge. Discrezionalità amministrativa: libertà della Pubblica Amministrazione, nell’individuazione e nella scelta dei mezzi e dei modi più efficaci ed opportuni per la realizzazione di un fine di interesse pubblico. Si può distinguere una discrezionalità: - nell’an ovvero se adottare l’atto; - nel quomodo ovvero sul contenuto dell’atto; - nel quando ovvero sul momento di adozione dell’atto. Discrezionalità mista: presenta elementi propri della discrezionalità amministrativa e della discrezionalità tecnica. Discrezionalità tecnica: utilizzo da parte della Pubblica Amministrazione di nozioni e metodi propri delle diverse scienze, arti, tecniche o discipline in funzione preparatoria o strumentale in relazione all’esercizio dell’azione amministrativa. Discussione: momento in cui si discute del contenuto di un disegno o di una proposta di legge. Segue la relazione illustrativa. Precede le dichiarazioni di voto. Disegno di legge (d.d.l.): testo normativo redatto in articoli proposto all’approvazione 151 disparità di trattamento della Camera e del Senato e presentato da uno o più membri di quella Camera, dal Governo, da almeno 50.000 elettori, da un Consiglio regionale o dal Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL). Talvolta così si indica solo il progetto di legge di iniziativa governativa, per distinguerlo dalla proposta di legge che è di altra iniziativa. Disparità di trattamento: figura sintomatica di eccesso di potere. Si ha in caso di adozione di provvedimento con contenuto diverso in presenza di due situazioni esattamente identiche. Per parte della dottrina configura violazione di legge. Dispensa: atto amministrativo ampliativo della sfera giuridica del destinatario. Atto di esenzione di un soggetto dall’osservanza di prescrizioni di legge aventi ad oggetto il compimento di singoli atti. Esempi: dispensa dalle pubblicazioni di matrimonio, dispensa dai limiti d’età minimi prescritti per contrarre matrimonio. Dispositivo: parte dell’atto amministrativo; indica ciò che si decide con l’atto e può essere articolato in punti. Dispositivo elettronico di voto: costituito da terminali di voto collocati sopra il seggio di ciascun deputato o senatore e collegati a un’unità centrale. Ciascun parlamentare, per esprimere il voto, deve inserire nel terminale la propria tessera. Distinzione delle competenze: principio per cui agli Organi politici fanno capo solo ed esclusivamente gli atti di indirizzo politicoamministrativo e di controllo sull’attuazione degli indirizzi, mentre gli atti gestionali sono di competenza esclusiva dei dirigenti. 152 Eccesso di potere: vizio di legittimità dell’atto amministrativo che ne importa l’annullabilità. Configura una violazione dei limiti interni della discrezionalità amministrativa. Può essere presente solo negli atti discrezionali. Si distinguono diverse figure sintomatiche di eccesso di potere: - lo sviamento di potere; - il travisamento od erronea rappresentazione dei fatti; - l’illogicità o contraddittorietà interna; - la contraddittorietà tra atti; - la disparità di trattamento (per parte della dottrina configura violazione di legge); - l’ingiustizia manifesta (per parte della dottrina configura violazione di legge); - l’inosservanza di norme interne; - la violenza morale o vis compulsiva; - l’errore o falsa conoscenza della realtà; - il dolo o falsa conoscenza della realtà provocata dall’inganno altrui. Elettorato attivo: elettori, soggetti aventi titolo per concorrere all’elezione di un Organo. Elettorato passivo: soggetti che hanno i requisiti per essere eletti ad una carica. Elettori: vedi elettorato attivo. Emendamento: proposta di modifica ad un disegno o proposta di legge. Presentato per iscritto, da singoli deputati o senatori, dalla Commissione che ha esaminato il disegno di legge in sede referente o dal Governo. Il presidente della Camera o del Senato decide sulla loro: - proponibilità ovvero se non siano estranei alla materia; - ammissibilità ovvero se non contrasti con deliberazioni precedentemente adottate, nel corso della discussione o se non siano privi di ogni reale portata modificativa. espropriazione Ente istituzionale o non territoriali: Ente di cui il territorio non è elemento costitutivo, come ad es. aziende sanitarie, IACP (Istituto autonomo case popolari), Enti parastatali, Enti pubblici economici, Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), consorzi opere idrauliche, consorzi opere bonifica, consorzi utilizzazione acque pubbliche, consorzi aree e nuclei sviluppo industriale, Camere di commercio,industria, artigianato ed agricoltura (CCIAA), ordini e collegi professionali, università degli studi. Ente locale (o subregionali o infraregionali): Ente pubblico con sfera di attività solo su parte del territorio nazionale e per la tutela di interessi ivi localizzati, seppur non essendo necessariamente il territorio elemento costitutivo, come ad es. autorità portuali, Comune, Provincia, Città metropolitana. Ente nazionale: Ente pubblico la cui sfera attività afferisce l’intero territorio nazionale, come ad es. Enti parastatali come INPS. Ente non strumentale: Ente pubblico che persegue fini che, come ad es. gli Enti territoriali, non sono quelli propri di un altro Ente. Ente non territoriale: vedi Ente istituzionale. Ente pubblico: diverse sono le teorie: - Ente creato direttamente dallo Stato; - Ente sottoposto a controllo pubblico; - Ente in posizione di supremazia rispetto ad altri soggetti o dotato di potere di imperio; - Ente che persegue fini propri anche dello Stato ed anche nell’interesse dello Stato. È dotato di capacità di diritto privato e di diritto pubblico, la quale ultima si concreta nell’autarchia, nell’autonomia, nell’autodichia. Ente pubblico economico: Ente pubblico creato per la gestione di un’impresa industriale o commerciale, ovvero di produzione o di scambio di beni o servizi, gestito in regime di diritto privato, secondo criteri di economicità, come ad es. gli istituti di credito di diritto pubblico. Ente pubblico non economico: Ente pubblico che non ha le caratteristiche dell’Ente pubblico economico. Ente strumentale: Ente pubblico che persegue fini propri dello Stato o della Regione o dell’Ente locale, come ad es. Enti parastatali nazionali come INPS o Enti pubblici economici o Agenzie statali, Enti pararegionali, aziende speciali, aziende autonome. Ente territoriale: Ente pubblico di cui il territorio è elemento costitutivo. Esempio: Comune, Provincia, Regione, Città metropolitana. Errore: figura sintomatica dell’eccesso di potere che si concreta in caso di falsa conoscenza della realtà. Si distinguono: - errore di fatto; - errore di diritto; - errore di fatto provocato dall’inganno del terzo; - errore di diritto provocato dall’inganno del terzo. Espropriazione: atto amministrativo restrittivo della sfera giuridica del destinatario. Atto traslativo di diritti, con cui la Pubblica Amministrazione trasferisce coattivamente da un soggetto, l’espropriato, ad un altro, l’espropriante, il diritto di proprietà su di una cosa o una facoltà inerente detto diritto, con contestuale nascita di un diritto di credito in favore del primo nei confronti del secondo. 153 esterno (organo) Esempi: atto espropriazione per pubblica utilità (trasferisce diritto di proprietà su immobile), atto requisizione in proprietà (trasferisce diritto di proprietà su mobile), occupazione d’urgenza (trasferisce solo il possesso o la detenzione di un immobile), requisizione in uso (trasferisce solo il possesso o la detenzione di un mobile), imposizione coattiva di servitù prediale. Esterno (organo): Organo che esprime all’esterno la volontà dell’Ente. Determina il sorgere, il modificarsi, l’estinguersi di rapporti giuridici con soggetti terzi. Esempio: ministro, dirigente, prefetto. Fatto personale: un parlamentare che si sia sentito censurare nella propria condotta o attribuire fatti non veri od opinioni contrarie a quelle da lui espresse, può domandare la parola per fatto personale e ove il Presidente ne ravvisi la sussistenza, svolgere in fine di seduta i rilievi del caso. Il parlamentare che ha dato origine con le sue affermazioni al fatto personale ha a sua volta facoltà di intervenire solo per precisare o rettificare il significato delle parole da lui pronunziate. Fedeltà: dovere del dipendente delle Pubbliche Amministrazioni. Consiste nel servire esclusivamente la Nazione, osservare lealmente la Costituzione e le altre leggi e non svolgere attività incompatibili con il rapporto di lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni. Fiducia: mozione con cui si esprime fiducia al Governo . Deve essere motivata, sottoscritta da almeno da 1/10 dei componenti la Camera o il Senato, discussa non prima di 3 giorni dalla presentazione ed approvata. È presentata dopo che il Governo nominato ha giurati e reso le dichiarazioni programmatiche. La sua bocciatura anche da parte di una sola 154 delle due Camere determina le dimissioni del Governo. Può essere presentata in ogni altro momento. Finanziaria: legge discussa insieme alla legge di bilancio, che introduce innovazioni normative in materia di entrate e di spese e fissa il tetto massimo dell’indebitamento dello Stato; è approvata da ciascuna delle due Camere prima della legge di bilancio, la quale, ai sensi dell’art. 81 della Costituzione, non può stabilire nuovi tributi e nuove spese. Forma: elemento essenziale dell’atto amministrativo. Modalità di esternazione della volontà. La forma può essere: - scritta; - orale; - per atti concludenti. Funzionale (decentramento): affidamento di competenze proprie dello Stato o della Regione ad Enti territoriali. Funzioni: complesso di attribuzioni proprie dell’ente. Gerarchia: è una modalità di relazioni tra gli Organi della Pubblica Amministrazione. Implica la comprensività delle competenze dell’Organo inferiore in quelle dell’Organo superiore. Si configura come un potere di supremazia speciale del superiore sull’inferiore che può estrinsecarsi: - nella direzione; - nel coordinamento; - nell’ordine, con obbligo di esecuzione da parte dell’inferiore, esclusa la fattispecie di violazione della legge penale e, con la sola possibilità di rimostranza negli altri casi di ordine palesemente illegittimo, con il solo onere per il superiore di reiterarlo in forma scritta; grado (competenza per) - nella risoluzione conflitti di competenza; - nella decisione di ricorsi gerarchici; - nel potere sostitutivo, in caso di inadempimento dell’inferiore; - nel potere di avocazione di atti di competenza dell’inferiore, se previsto espressamente da una norma di legge; - nel potere di delega all’inferiore se espressamente previsto da una norma di legge. Si ha ad esempio tra dirigente e dipendenti ad esso assegnati. Gerarchico (decentramento): trasferimento di competenze proprie di un Organo centrale ad Organi periferici o ad Organi dipendenti. Gestionale (organo): esercita attività di natura gestionale nel perseguimento degli indirizzi predeterminati dagli Organi politici; gestisce le risorse umane, finanziarie e strumentali. Esempio: dirigente. Giudice costituzionale: membro della Corte Costituzionale. Rimane in carica per 9 anni. Non è rieleggibile. Giudizio: atto amministrativo che si concreta in una manifestazione di giudizio, come ad esempio il giudizio della commissione esaminatrice in un concorso. Giunta affari (per gli) delle comunità europee: costituita in seno alla Camera ed al Senato ha competenza generale sulle materie direttamente connesse all’attività ed agli affari dell’Unione Europea ed alla attuazione degli accordi comunitari. Giunta elezioni (delle) e immunità (delle) parlamentari: costituita all’interno sia della Camera che del Senato. Essa: - verifica i titoli di ammissione dei deputati e dei senatori e cause sopraggiunte di ineleggibilità o di incompatibilità; - esamina domande di autorizzazione all’arresto nei confronti dei deputati o senatori; - esamina le domande di autorizzazione presentate in materia di reati ministeriali nei casi in cui la competenza spetta alla Camera o al Senato. Giunta regolamento (per il): costituita sia all’interno della Camera che del Senato. Presieduta dal presidente dell’assemblea. Spetta ad essa: - l’iniziativa o l’esame di ogni proposta di modifica del regolamento della Camera o del Senato; - il parere su questioni di interpretazione del regolamento sottoposte dal Presidente dell’assemblea. Governo: formato da Presidente del consiglio, Ministri e Consiglio dei Ministri. Detiene il potere esecutivo. Tutti i membri del Governo hanno diritto di partecipare ai lavori del Senato e della Camera (ma non di votare, se non ne sono membri) e tale diritto diviene obbligo se ne sono richiesti dall’Assemblea. Essi hanno facoltà di parlare ogni volta che lo richiedano. Nella discussione dei disegni di legge, il rappresentante del Governo replica, alla fine della discussione generale, agli oratori in essa intervenuti ed esprime il suo parere circa gli ordini del giorno e gli emendamenti. Governo (organo di): vedi politico (organo). Grado (competenza per): nell’ambito di una stessa materia la competenza può essere ripartita tra un superiore gerarchico ed uno o più inferiori gerarchici, in modo tale da originare un rapporto di gerarchia. Ove l’atto sia adottato da Organo incompetente si ha vizio di incompetenza relativa ed annullabilità dell’atto. 155 gruppi parlamentari Gruppi parlamentari: riuniscono i deputati ed i senatori in base alla loro appartenenza politica. Tutti i deputati ed i senatori debbono appartenere ad un Gruppo parlamentare; i deputati ed i senatori che non abbiano dichiarato di voler appartenere ad un particolare gruppo, individuano il numero, confluiscono nel Gruppo misto. I regolamenti interni di Camera e Senato di deputati e senatori necessari per la costituzione di un gruppo. Illegittimo: atto amministrativo che presenta uno o più vizi di legittimità. Illogicità: figura sintomatica dell’eccesso di potere. Si ha in presenza di contrasto insanabile tra diverse parti dell’atto, come: - tra parti diverse della motivazione (motivazione perplessa); - tra motivazione e dispositivo. Immunità: guarentigie di cui godono i parlamentari i quali a sensi di Costituzione: a)non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni; b)non possono essere arrestati, salvo che in presenza di una sentenza irrevocabile di condanna, in caso di flagranza di reato per il quale sia obbligatorio l’arresto, o previa autorizzazione della Camera cui appartengono; c)non possono essere sottoposti ad altri atti limitativi della libertà personale, quali perquisizioni, intercettazioni telefoniche, sequestro di corrispondenza, senza l’autorizzazione della Camera di cui fanno parte. Imparzialità: dovere del dipendente delle Pubbliche Amministrazioni. Consiste nello svolgimento delle mansioni senza favorire alcuno. 156 Incandidabile: soggetto che versa in una situazione di incandidabilità, ovvero ostativa alla candidatura. Incandidabilità: situazione ostativa alla presentazione della candidatura. L’elezione o nomina di chi è incandidabile è nulla. L’Organo competente alla nomina o alla convalida è tenuto alla revoca dell’atto di nomina o convalida (atto dovuto). Incompatibile: soggetto che versa in una causa di incompatibilità nei confronti di una carica. Incompatibilità: causa che impedisce la permanenza nella carica. Incompetenza assolta: vizio di legittimità dell’atto amministrativo che ne importa la nullità. Incompetenza relativa: vizio di legittimità dell’atto amministrativo che ne importa l’annullabilità. Si distingue un’incompetenza per grado e per materia. Indagine conoscitiva: è volta ad acquisire notizie, informazioni, documenti. Può essere promossa dalle commissioni parlamentari permanenti. Può essere promossa dalle commissioni parlamentari permanenti; può concludersi con l’approvazione di un documento. Ineleggibile: soggetto che versa in una causa di ineleggibilità ad una carica. Ineleggibilità: causa che impedisce l’elezione ad una carica. Ingiustizia manifesta: figura sintomatica di eccesso di potere. Si ha in presenza di iniquità dell’atto tale da risolversi in insanabile contrasto con: intervento procedimentale - la logica; - i principi di diritto. Per parte della dottrina configura violazione di legge. Iniziativa d’ufficio: atto con cui si da avvio al procedimento amministrativo d’ufficio ovvero su iniziativa della stessa Pubblica Amministrazione procedente. Iniziativa legislativa: potere di proporre un disegno o una proposta di legge. Attribuito dalla Costituzione ad ogni singolo parlamentare, al Governo, al popolo, attraverso la sottoscrizione di almeno 50.000 elettori, a ciascuna Regione e al Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro. Iniziativa procedimentale: fase in cui si da avvio al procedimento amministrativo. Inosservanza di norme interne: figura sintomatica di eccesso di potere. Si ha in caso di violazione di circolare, direttiva o altra norma interna che la stessa Pubblica Amministrazione che adotta l’atto si sia data al fine di autolimitare la propria attività discrezionale. Integrazione dell’efficacia: fase del procedimento amministrativo un cui si attribuisce efficacia o esecutività al provvedimento. Interesse collettivo: interesse facente capo ad un Ente esponenziale della collettività autonomamente individuabile. Interesse diffuso: interesse comune agli appartenenti ad una formazione sociale non costituente una categoria od un gruppo omogenei. Interesse legittimo: interesse individuale strettamente connesso con un interesse pubblico. Protetto dall’ordinamento giuridico non direttamente ma solo attraverso la tutela dell’interesse pubblico cui è connesso. Interesse semplice: interesse non oggetto di tutela né diretta né indiretta. Mera utilità di fatto di cui non un singolo ma tutti indiscriminatamente, in quanto membri della collettività, possono beneficiare. Interno (organo): esaurisce la propria attività all’interno dell’Ente. Non esplica attività a rilevanza esterna. Esempio: commissione gara appalto pubblico, commissione esaminatrice pubblico concorso, altre commissioni. Interpellanza: domanda rivolta da uno o più parlamentari al Governo circa i motivi o gli intendimenti della sua condotta su questioni di particolare rilievo o di carattere generale. Va presentata in forma scritta. Ha svolgimento orale: l’interpellante illustra la domanda, il Governo espone la risposta, l’interpellante ha facoltà di breve replica. Interrogazione: richiesta che ogni parlamentare può rivolgere al Ministro competente per avere informazioni o spiegazioni su un oggetto determinato o sui provvedimenti che si sono adottati o si intendono adottare in proposito. È presentata per iscritto. L’interrogante può chiedere di avere risposta in forma scritta oppure orale. In caso di risposta orale l’interrogante può replicare per dichiarare se sia soddisfatto o meno della risposta. Intervento procedimentale: atto con cui il soggetto che ne ha titolo interviene in un procedimento amministrativo. È legittimato ad intervenire qualunque soggetto cui possa derivare pregiudizio da provvedimento conclusivo sia esso: - portatore di interessi privati; - portatore di interessi pubblici; - portatore di interessi diffusi, costituito in comitato od associazione. Gli interventori hanno diritto di: - prendere visione degli atti del procedimento; - presentare memorie scritte e documenti. 157 intervento sostitutivo Intervento sostitutivo: vedi sostituzione. Intestazione: parte introduttiva dell’atto amministrativo. Indica l’Organo che adotta l’atto. Inversione dell’ordine del giorno: modifica della trattazione degli oggetti iscritti all’ordine del giorno della seduta di un Organo collegiale. Ispezione: modalità di esercizio della funzione di controllo ispettivo. Istanza: atto con cui si dà avvio al procedimento amministrativo su iniziativa di un soggetto privato. Istituzionale (decentramento): affidamento di competenze proprie dello Stato o della Regione ad Enti strumentali degli stessi. Istituzionale (organo): vedi politico (organo). Istruttoria: fase del procedimento amministrativo in cui si provvede all’assunzione, esame e valutazione dei presupposti di fatto e dei presupposti di diritto, assumendo ed acquisendo pareri, accertamenti tecnici, ispezioni, acquisizione di documenti, svolgendo eventuali conferenze di servizi. Iter: cammino che una proposta o un disegno di legge o qualsiasi altro testo sottoposto ad una delle Camere o ad altro Organo deve compiere per giungere alla votazione definitiva. Legge: fonte del diritto. Si distinguono: - leggi costituzionali e di revisione costituzionale; - leggi statali ordinarie; - leggi regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano. 158 Legge bilancio (di): legge statale ordinaria avente ad oggetto l’approvazione del bilancio dello Stato. Legge conversione (di): legge statale ordinaria avente ad oggetto la conversione di un decreto legge; la conversione può avvenire anche con modifiche. Legge cornice: vedi legge quadro. Legge costituzionale: fonte di diritto di rango costituzionale. Disciplina materie riservate a detta fonte dalla Costituzione. Approvata con un particolare procedimento aggravato, ovvero da ognuna delle due Camere per due volte, con un intervallo di almeno tre mesi tra una votazione e l’altra nella stessa Camera, e con il voto favorevole nella seconda votazione, in ognuna delle due Camere di almeno la metà più uno dei componenti, e con sottoposizione ad eventuale referendum, se richiesto da almeno 500.000 elettori, 5 consigli regionali o 1/5 dei membri di una Camera, qualora in detta votazione non consegua almeno il voto dei 2/3 dei componenti di ognuna delle due Camere. Legge delega: legge statale ordinaria con cui il Parlamento delega il Governo a disciplinare uno o più oggetti, individuando principi e criteri direttivi, oltre al termine per l’esercizio della delega. Legge provinciale: approvata dal consiglio provinciale della provincia autonoma di Trento e della provincia autonoma di Bolzano nelle materie attribuite alla potestà legislativa di dette Province. Legge quadro: legge statale ordinaria che individua i principi fondamentali entro cui può esercitarsi la potestà legislativa regionale concorrente. mero atto amministrativo Legge regionale: approvata dal Consiglio regionale di ogni singola Regione nelle materie in cui la potestà legislativa è attribuita alle Regioni. Si distingue: - una potestà legislativa regionale esclusiva; - una potestà legislativa concorrente Stato/ regione. Legge revisione costituzionale (di): fonte del diritto di rango costituzionale che modifica la Costituzione. Approvata con il procedimento previsto per l’approvazione della legge Costituzionale. Legge rinforzata o atipica: legge statale ordinaria nel cui procedimento di approvazione si inserisce qualche ulteriore elemento rispetto a quelli ordinari. Esempio: la legge di disciplina dei rapporti con le confessioni diverse da quella cattolica deve essere preceduta da intesa con i rappresentanti della confessione interessata. Legge statale ordinaria: fonte del diritto primaria. Approvata dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica nello stesso identico testo, previo esame da parte delle commissioni parlamentari permanenti competenti in materia. Nell’ambito delle leggi ordinarie si distinguono: - leggi delega; - leggi rinforzate o atipiche. Legislatura: arco di tempo intercorrente tra un’elezione politica e l’altra. Maggioranza: quorum richiesto per la valida approvazione di una legge o di un atto o per la valida costituzione di un collegio. Si distinguono: - maggioranza semplice; - maggioranza assoluta; - maggioranza qualificata. Maggioranza assoluta: si richiede il voto favorevole della metà più uno. Può computarsi: - sui voti validamente espressi (si escludono dal computo schede bianche e nulle, astenuti, assenti e seggi vacanti); - sui votanti (si computano anche le schede bianche e nulle); - sui componenti in carica (si competono anche gli astenuti e gli assenti); - sui membri assegnati al collegio (si computano anche i seggi vacanti). Maggioranza qualificata: si richiede il voto favorevole di un numero superiore alla metà più uno (es.: 2/3, 3/5, ecc.). Può computarsi con le modalità viste per la maggioranza assoluta. Maggioranza semplice: è sufficiente la prevalenza dei voti favorevoli sui voti contrari; può anche definirsi maggioranza assoluta (metà più uno) dei voti validamente espressi. Materia (competenza per): ad ogni Organo è riservata la competenza su di una o più materie. Ove l’atto sia adottato da Organo incompetente si potrà avere: - vizio di incompetenza relativa e annullabilità dell’atto ove si tratti di materia di competenza della stessa branca di amministrazione; - vizio di incompetenza assoluta e nullità dell’atto ove la materia sia di competenza di altra branca della Pubblica Amministrazione o di altro potere dello Stato. Merito (vizio): violazione di regole di opportunità o convenienza. Mero atto amministrativo: non produce modificazioni di situazioni giuridiche soggettive. Esempio: pareri. 159 messaggio Messaggio: documento col quale il Presidente di una Camera attesta al Presidente della Repubblica, per i provvedimenti già approvati dall’altra Camera, o al Presidente dell’altro ramo del Parlamento l’avvenuta approvazione di un disegno o di una proposta di legge da parte della Camera da lui presieduta e gliene comunica il testo. Anche documento inviato dal Presidente della Repubblica alle Camere unitamente ad una legge rinviata in sede di promulgazione o su questioni di rilevantissima importanza. Ministro: membro del Governo. Membro del Consiglio dei Ministri. Nominato dal Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri. Preposto ad un ministero di cui rappresenta il vertice politico-amministrativo. Può non essere preposto ad un ministero ma essere attributario di un diverso incarico (ministro senza portafogli). Concorre all’esercizio del potere esecutivo. Ministro senza portafoglio: figura facoltativa. Membro del Governo non preposto alla titolarità di un ministero, ma ad altro incarico. Modo: elemento accidentale dell’atto amministrativo. Onere cui è assoggettato il beneficiario dell’atto, affinché detto atto produca effetto. Apponibile solo agli atti favorevoli per il destinatario. Esempio: il destinatario dell’atto dovrà preventivamente provvedere ad un versamento pari a euro …… a titolo di …… Monocratico (organo): composto da una sola persona fisica. Esempio: Sindaco, Presidente del Consiglio dei ministri, Presidente della Regione, Presidente della Provincia, Dirigente, Direttore generale. Motivazione (dell’atto amministrativo): obbligatoria in tutti gli atti amministrativi, esclusi: 160 - atti normativi; - atti a contenuto generale; - atti di programmazione e pianificazione tranne che non sia richiesta da norma di legge speciale. Indica l’iter logico giuridico seguito, alla luce dei presupposti di fatto e dei presupposti di diritto, o ragioni giuridiche, in relazione alle risultanze dell’istruttoria. Va indicata nella premessa dell’atto. Ammissibile la motivazione per relationem, ovvero attraverso il richiamo alla motivazione di altro atto che deve essere indicato e reso disponibile. Deve essere completa, coerente, logica. L’omissione o la carenza di motivazione configura vizio di violazione di legge. Mozione: testo inteso a promuovere una deliberazione del Senato e/o della Camera, su tutti o determinati aspetti dell’azione del Governo; strumento attraverso cui si esprime attività di indirizzo politico. Per la valida presentazione di una mozione è richiesta la sottoscrizione da parte di un numero di deputati o senatori indicati dal regolamento parlamentare. La discussione si conclude con un voto che ove positivo, impegna il Governo a comportarsi nel modo indicato nella mozione. Mozione di sfiducia: atto che determina la cessazione dalla carica del soggetto nei cui confronti la sfiducia è espressa. Municipio: organismo di partecipazione e di decentramento di servizi istituibile con previsione statutaria solo nei comuni nati per effetto di fusione di Enti preesistenti. Nomina: atto di conferimento di una carica o di un incarico. ostruzionismo di maggioranza Nullo (atto): atto amministrativo in cui è assente un elemento essenziale. Numero legale: numero minimo di componenti un collegio richiesto per la valida costituzione dello stesso. Sia alla Camera che al Senato l’esistenza del numero legale si presume, salvo che prima della votazione, il numero minimo di deputati o senatori previsto dal regolamento non ne chieda la verifica. Oggetto: elemento essenziale dell’atto am- ministrativo. Termine passivo dell’atto ovvero bene o soggetto su cui vanno ad incidere gli effetti dell’atto. Esempio: il terreno oggetto di espropriazione. Onere: vedi modo. Ordinanza: atto amministrativo tipico dell’Organo monocratico. Ordinario (organo): Organo previsto per la normale attività dell’Ente. Esempio: Sindaco, ministro, Consiglio comunale, Giunta comunale, dirigente. Ordine: atto amministrativo restrittivo della sfera giuridica del destinatario. Atto con cui la Pubblica Amministrazione sulla base di un potere di supremazia generale o speciale, fa sorgere a carico del destinatario un dovere di condotta, la cui inosservanza importa l’applicazione di una sanzione; si distinguono in: - comandi, ovvero ordini di condotta positivi; - divieti, ovvero ordini di condotta negativi. Esempio: ordinanze del Prefetto per la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, ordine di scioglimento di manifestazioni sediziose, ordini del superiore gerarchico al dipendente. Ordine del giorno: ordine del giorno della seduta è l’elenco degli oggetti da discutere nel corso della stessa e il loro ordine di precedenza. Indica anche un testo accessorio a un testo avente la funzione di circoscrivere o precisare il significato della deliberazione principale e a dare direttive al Governo o ad altro Organo esecutivo. Di norma è consentita la trasformazione di un emendamento in un ordine del giorno. Organi di governo: sono gli Organi politici od istituzionali dell’Ente. Organi istituzionali: vedi Organo di governo. Organo: due nozioni: - persona fisica investita della potestà di agire in nome e nell’interesse dell’Ente; - istituzione o ufficio, ovvero nucleo organizzato di persone fisiche (risorse umane) e mezzi materiali (risorse strumentale) che nell’ambito di una persona giuridica fanno capo alla persona fisica cui spetta di agire nell’interesse dell’Ente. Organo individuale: vedi monocratico (organo). Ostruzionismo: metodo di lotta parlamentare posto in essere da una minoranza, attraverso mezzi comprendenti anche l’uso artificioso di tutti gli espedienti regolamentari, al fine di rallentare o rendere impossibile il funzionamento dell’assemblea, sì da ritardare o impedire l’approvazione di un disegno di legge o di altra deliberazione. Può attuarsi anche nell’ambito di altre assemblee (Consigli regionali, provinciali, comunali, ecc.). Ostruzionismo di maggioranza: pratiche dilatorie attuate dalla maggioranza, per ritardare o evitare l’esame di determinate problematiche anche poste dalla minoranza. 161 parere Parere: atto amministrativo attraverso cui si esprime una manifestazione di giudizio o un apprezzamento di natura giuridica o tecnica. È atto di amministrazione consultiva. I pareri possono distinguersi in: a) facoltativi, ove sia facoltà dell’Organo di amministrazione attiva richiederli alla luce delle risultanze dell’istruttoria sino a quel momento compiuta; b) obbligatori, ove l’Organo di amministrazione attiva sia tenuto ad acquisirli fermo restando che potrà motivatamente discostarsene; c) vincolanti, ove non solo debbano essere obbligatoriamente richiesti ma sia anche necessario ad essi attenersi; d)parzialmente vincolanti, ove debbano essere obbligatoriamente richiesti e da essi sia possibile discostarsi solo in una certa direzione, ad esempio in termini più favorevoli al destinatario. Parlamentare: membro della Camera (Deputato) o del Senato (Senatore). Parlamento: formato da Camera dei Deputati e Senato della Repubblica. Esercita il potere legislativo. Partecipazione procedimentale: atti attraverso cui si consente a chi ne abbia titolo di partecipare al procedimento amministrativo. Sono istituti di partecipazione procedimentale: - l’obbligo di comunicazione dell’avvio del procedimento; - l’accesso agli atti del procedimento; - la presentazione di memorie scritte; - la presentazione di documenti; - la conclusione di accordi procedimentali; - la conclusione di accordi sostitutivi. Patrimonio disponibile: beni di proprietà della Pubblica Amministrazione che sono assoggettati alle regole proprie del diritto privato. 162 Patrimonio indisponibile: beni di proprietà della Pubblica Amministrazione che hanno una immediata ed effettiva destinazione ad utilità pubblica e non possono essere sottratti alla loro destinazione, se non nei modi stabiliti da leggi speciali. Periferico (organo): avente competenza relativamente ad una parte limitata del territorio dello Stato. Esempio: Prefetto, Direttore regionale scolastico. Persona giuridica pubblica: vedi Ente pubblico. Personalità giuridica: è elemento costituivo di alcuni Enti. Personalità giuridica di diritto pubblico: consente all’Ente che ne è dotato di agire sia in regime di diritto privato, che di diritto pubblico. Petizione popolare: istituto di partecipazione popolare. Richiesta avanzata alla Camera o al Senato o ad altro Organo della Pubblica Amministrazione, come ad esempio il Consiglio comunale o provinciale, da parte dei cittadini ed avente ad oggetto la promozione di interventi miranti ad una migliore tutela di interessi collettivi. Piano esecutivo di gestione: documento di programmazione annuale di secondo livello. Approvato dalla Giunta comunale o provinciale, su proposta, ove esista, del direttore generale, prima dell’inizio dell’esercizio finanziario, sulla base del bilancio di previsione deliberato dal consiglio. Il Piano esecutivo di gestione (P.E.G.): - contiene una ulteriore graduazione delle risorse dell’entrata in capitoli, degli interventi delle spese pure in capitoli e dei servizi in centri di costo; procedimento amministrativo - determina gli obiettivi di gestione; - affida gli obiettivi di gestione in responsabili di servizi, unitamente alle necessarie dotazioni. La questione pregiudiziale ha carattere incidentale: ciò significa che la discussione non può proseguire se non dopo che l’assemblea si sia pronunciata su detta questione. Plurilaterale (atto): prodotto da più di due dichiarazioni di volontà. Esempio: contratto. Premessa: parte della struttura dell’atto amministrativo che si articola a sua volta in: - preambolo; - motivazione. Politico (organo): esercita attività di indirizzo politico-amministrativo e di controllo sull’attuazione di detto indirizzo. Esempio: Sindaco, Presidente della Provincia, Giunta comunale, Giunta provinciale, Consiglio comunale, Consiglio provinciale. Popolazione: elemento costitutivo degli enti territoriali e persone aventi stabile dimora nel territorio comunale e quindi, in forza di ciò, iscritte all’anagrafe comunale. Posizione dirigenziale: incarico cui è preposto il dirigente nell’ambito della struttura organizzativa dell’Ente. Potere sostitutivo: vedi sostituzione. Preambolo: parte della premessa dell’atto amministrativo. Consta: - dei presupposti di fatto, ovvero dell’attestazione del compimento degli atti preparatori; - dei presupposti di diritto, ovvero dell’indicazione delle norme in base a cui l’atto è adottato. Pregiudiziale: richiesta di non discutere un determinato argomento iscritto all’ordine del giorno di un Organo collegiale. Può essere presentata prima dell’inizio della discussione. In taluni casi il presidente di un Organo collegiale ha facoltà di ammetterla anche ove la discussione sia giustificata da nuovi elementi emersi dopo l’inizio del dibattito. Presente: partecipante alla seduta di un Organo collegiale; non vi è necessaria coincidenza tra nozione di presente e votante in quanto il membro presente può astenersi dal voto. Presidente del Consiglio comunale: consigliere preposto alla presidenza del Consiglio comunale; figura obbligatoria nelle Province e nei Comuni con oltre 15.000 abitanti, ad istituzione facoltativa, in sede di statuto, negli altri Enti. Presidente del Consiglio dei ministri: Capo del Governo. Garantisce l’unità di indirizzo e coordinamento dell’azione del Governo. Nominato dal Presidente della Repubblica. Presidente del Consiglio provinciale: vedi Presidente del Consiglio comunale. Presidente della Provincia: vedi Sindaco. Primario (organo): dotato di competenze proprie direttamente attribuite da una norma. Esempio: dirigente, Sindaco, ministro, Consiglio comunale, Giunta comunale, prefetto. Procedimento amministrativo: susseguirsi di atti ed operazioni compiuti dalla Pubblica Amministrazione e finalizzati all’adozione di un atto conclusivo. Si articola in fasi o stadi tra cui possono distinguersi: 163 proposta - l’iniziativa; - l’istruttoria; - la fase decisoria o costitutiva; - l’integrazione dell’efficacia. Sono principi fondamentali disciplinanti il procedimento amministrativo: - l’economicità; - l’efficacia; - la pubblicità; - il divieto di aggravamento del procedimento; - il dovere di conclusione del procedimento con un provvedimento espresso; - il dovere di conclusione del procedimento entro un termine certo, predeterminato con legge o regolamento, e reso pubblico; in assenza di ogni determinazione il termine è di 30 giorni decorrenti: - dal ricevimento della domanda, se procedimento ad iniziativa di parte, - dall’avvio del procedimento, se ad iniziativa d’ufficio; - l’obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo, esclusi gli atti normativi, gli atti a contenuto generale, gli atti di programmazione e pianificazione tranne che una norma speciale imponga la motivazione; - l’obbligo di indicazione negli atti notificati al destinatario limitativi della sua sfera giuridica dell’autorità cui è possibile ricorrere e il termine per la proposizione del ricorso; - l’obbligo di individuazione per ogni tipo di procedimento dell’unità organizzativa responsabile; - l’obbligo di individuazione del responsabile del procedimento; - l’obbligo di comunicazione dell’avvio del procedimento. Proposta: atto amministrativo che esprime una manifestazione di giudizio di un Organo della Pubblica Amministrazione avente quale 164 destinatario altro Organo o soggetto della Pubblica Amministrazione ed avente ad oggetto l’opportunità o necessità di adottare un atto o il contenuto dello stesso. Le proposte possono distinguersi in: a)facoltative, le quali sono richieste discrezionalmente ed autonomamente dall’Organo destinatario o autonomamente formulate da un Organo all’altro, inosservanza di previsione normativa; b)obbligatorie, ove in assenza della proposta il procedimento non possa legittimamente avviarsi; c)vincolanti, ove il contenuto della proposta condizioni in tutto od in parte il contenuto dell’atto conclusivo del procedimento. Proposta di deliberazione: schema di deliberazione che si sottopone alla Giunta o al Consiglio; nei limiti delle rispettive competenze, ai fini dell’approvazione, su di esso vanno acquisiti, ove dovuti, i pareri di regolarità tecnica e contabile. Proposta di legge: individua i progetti di legge di iniziativa non governativa. Prorogatio: prosecuzione nell’esercizio delle funzioni da parte di un Organo sino alla nomina del successore. Provincia: Ente locale territoriale autonomo costituzionalmente riconosciuto e necessario. Provvedimento amministrativo: produce modificazioni di situazioni giuridiche soggettive. Destinatari determinati o determinabili. Esempio: decreti, deliberazioni, ordinanze, determinazioni. Pubblica Amministrazione: in senso oggettivo. Attività tesa a conseguire i fini di: - conservazione dell’ordine e della sicurezza interni; regolamento parlamentare - sicurezza esterna; - finanza pubblica; - benessere materiale della collettività; - benessere sociale della collettività. Pubblica amministrazione: in senso soggettivo. Insieme di persone fisiche e di uffici concorrenti al conseguimento dei fini propri della Pubblica Amministrazione in senso oggettivo. Pubblicazione: modalità con cui si rende conoscibile alla generalità un atto amministrativo Questione incidentale: è quella che, ove proposta, impedisce la prosecuzione della discussione prima di essere votata. Sono incidentali: - la questione sospensiva; - la questione pregiudiziale. Quorum: vedi maggioranza. Quorum funzionale: numero di componenti un collegio la cui presenza è necessaria per la validità della seduta dell’Organo. Ratifica: atto con cui l’Organo competente fa proprio, ratificandolo, l’atto adottato da altro Organo rimuovendo così il vizio di incompetenza. Referendum: istituto di democrazia diretta e di partecipazione popolare. Istituto facoltativo nei Comuni e nelle Province rimesso all’autonomia statutaria. Lo statuto potrà prevedere diverse tipologie di referendum; ad esempio: - abrogativo: si abroga un atto amministrativo dell’Ente locale; - confermativo: si interviene nel procedimento di approvazione di un atto dell’Ente locale confermando quanto approvato dal competente Organo; - consultivo: si acquisisce il parere della popolazione su di un oggetto; - propositivo-approvativo: si approva un atto amministrativo di competenza dell’Ente locale. Reggenza: temporanea assunzione di un ufficio o di un Organo vacante; si differenzia dalla supplenza, in quanto mentre in quel caso esiste un titolare dell’Organo o dell’ufficio, in questo caso è il contrario. Regolamenti comunali e provinciali: fonte del diritto, attraverso cui si esprime la potestà normativa di Comuni e Province. Regolamento: fonte di diritto secondaria. Si distingue: a)in base alla natura giuridica: - regolamenti indipendenti, - regolamenti esecutivi, - regolamenti di integrazione ed attuazione, - regolamenti di delegificazione o liberi o autorizzati; b)in base al soggetto da cui promanano: - regolamenti governativi, - regolamenti ministeriali, - regolamenti regionali, - regolamenti comunali e provinciali, - regolamenti di altri enti pubblici. Regolamento comunitario: fonte di diritto primaria promanante dagli organi dell’Unione Europea. Regolamento parlamentare: fonte del diritto di rango primario. È adottato, a maggioranza assoluta dei componenti, rispettivamente dalla Camera (Regolamento della Camera) e dal Senato (Regolamento del Senato). Disciplina il funzionamento interno rispettivamente di Camera e Senato. Al Parlamento riunito in seduta comune si applica il regolamento della Camera. 165 relationem (motivazione per) Relationem (motivazione per): motivazione dell’atto amministrativo attraverso rinvio ad altro atto espressamente richiamato e reso disponibile. Relazione: atto amministrativo che consiste in una manifestazione di giudizio, ovvero nell’esposizione dello svolgimento di operazioni amministrative o di procedimenti amministrativi o dell’attività di uffici o servizi, o di accadimenti. Rendiconto di gestione: atto approvato dal Consiglio comunale e provinciale su proposta della Giunta entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento. Sulla proposta di rendiconto redigono una relazione i revisori dei conti. Il rendiconto comprende: - il conto del bilancio; - il conto economico; - il conto del patrimonio. Responsabile del procedimento amministrativo: dirigente dell’unità organizzativa competente per materia o altro dipendente addetto all’unità organizzativa competente per materia individuato dal dirigente, cui fanno capo nell’ambito di un procedimento competenze: a)istruttorie, quali: - valutazione delle condizioni di ammissibilità, - valutazione dei requisiti di legittimazione, - valutazione dei presupposti di fatto e di diretto, - accertamento fatti, - richiesta di dichiarazioni, - richiesta di rettifica di dichiarazioni erronee o incomplete, - richiesta di rettifica di istanze erronee o incomplete, - accertamenti tecnici, - ispezioni, 166 - ordine di esibizioni di documenti, - indizione o proposta di indizione di conferenze servizi; b)decisorie, ovvero l’adozione del provvedimento conclusivo del procedimento ove di competenza di Organo dirigenziale e non riservato dal dirigente a se stesso, qualora sia individuato come responsabile del procedimento altro dipendente. In caso contrario formulazione della proposta di provvedimento conclusivo del procedimento all’Organo competente; c)di integrazione dell’efficacia, quali: - comunicazioni, - pubblicazioni, - notificazioni. Responsabile del servizio finanziario: dipendente dell’Ente locale preposto alla responsabilità del servizio finanziario, cui la legge attribuisce talune specifiche competenze. Responsabile di ufficio: vedi responsabile di servizio. Responsabilità: situazione giuridica di un soggetto chiamato a rispondere di un qualcosa dinanzi ad altro soggetto. Responsabilità amministrativa: ciò di cui risponde il dipendente della Pubblica Amministrazione per danno alla Pubblica Amministrazione nell’esercizio delle funzioni, arrecato in modo diretto o indiretto. Responsabilità aquiliana: vedi responsabilità extracontrattuale. Responsabilità civile: responsabilità da danno arrecato a soggetti terzi nell’esercizio delle funzioni. Responsabilità contabile: responsabilità degli agenti contabili, di diritto o di fatto, per danno da maneggio di denaro od altri valori. ricorso gerarchico improprio Responsabilità contrattuale: trova fondamento in un contratto, in relazione all’inadempimento dello stesso. Responsabilità dirigenziale: responsabilità del dirigente da mancato conseguimento, non giustificato, degli obiettivi assegnati. Responsabilità disciplinare: responsabilità da violazione dei doveri di servizio. Responsabilità extracontrattuale: non si fonda su un contratto preesistente tra le parti ma su un fatto doloso o colposo che ha cagionato un danno ingiusto ad altri ai sensi dell’art. 2043 C.C. Responsabilità penale: responsabilità da violazione della norma penale. È personale. Responsabilità risultato (da): vedi responsabilità dirigenziale. Retrocessione fondo (del): vedi retrocessione totale. Retrocessione parziale: restituzione all’espropriato del fondo o di quelle parti del fondo non utilizzate nella realizzazione di un’opera in relazione a cui l’espropriazione era stata disposta. Configura interesse legittimo dell’espropriato. Retrocessione relitti (dei): vedi retrocessione parziale. Retrocessione totale: restituzione all’espropriato del fondo oggetto dell’espropriazione per pubblica utilità in caso di mancata realizzazione dell’opera nei termini previsti. Configura diritto soggettivo dell’espropriato. Reversale di incasso: atto con cui si dispone l’introito delle entrate; è sottoscritto dal responsabile del servizio finanziario o da altro dipendente individuato dal regolamento di contabilità. Destinatario è il tesoriere. Revisore dei conti: Organo di controllo interno dell’Ente locale, con funzioni anche di natura consultiva e collaborativi nei confronti del consiglio; nelle Province e nei Comuni con oltre 5.000 abitanti è Organo collegiale, composto da tre membri. Revoca dalla carica: causa di cessazione dalla carica di assessore o di rappresentante del Comune o della Provincia in Enti, aziende ed istituzioni; compete al capo dell’amministrazione. Revoca dell’incarico dirigenziale: atto di revoca dell’incarico conferito al dirigente; compete al Sindaco ed al Presidente della Provincia. Revoca gerarchica: atto con cui il superiore gerarchico al di fuori di un procedimento di decisione di un ricorso gerarchico, rimuove dall’ordinamento con effetto ex nunc un atto viziato nel merito. Richiami: inviti rivolti dal presidente di un Organo collegiale agli oratori ad attenersi all’argomento in discussione o a non superare i limiti di tempo stabiliti per l’intervento, pena l’essere privati della parola. Richiamo all’ordine è quello che il Presidente di un Organo collegiale può infliggere a quel componente l’Organo che con il suo contegno turbi i lavori. Richiesta di convocazione: atto attraverso il quale i soggetti che ne hanno la titolarità richiedono al presidente la convocazione di un Organo collegiale. Ricorso gerarchico improprio: ricorso amministrativo. Può essere proposto all’Organo individuato dalla legge nonostante non 167 ricorso gerarchico proprio sussista un rapporto gerarchico tra questo e l’Organo che ha adottato l’atto impugnato. Può avere ad oggetto atto non definitivi. Termine per la proposizione: 30 gg. Ricorso gerarchico proprio: ricorso amministrativo che può essere proposto al superiore gerarchico dell’Organo che ha adottato l’atto impugnato, per motivi di legittimità o di merito. Può avere ad oggetto atti non definitivi. Termine per la proposizione: 30 giorni. Decorsi 90 giorni dalla presentazione si forma il silenzio-rigetto, contro cui è possibile proporre, entro 60 gg., ricorso al Tar, o entro 120 gg. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Ricorso in opposizione: ricorso amministrativo. Va proposto allo stesso Organo che ha adottato l’atto impugnato, per motivi di legittimità o di merito. Può avere ad oggetto atti non definitivi ed è esperibile solo nei casi espressamente previsti dalla legge. Termine per la proposizione: 30 gg., se non previsto un termine ad hoc dalla legge speciale. Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica: ricorso amministrativo che può essere proposto al ministro competente per materia solo per motivi di legittimità, sia a tutela di diritti soggettivi che di interessi legittimi. Può avere ad oggetto atti definitivi contro cui quindi sia già stato esperito, ove ammissibile, il ricorso gerarchico. Termine per la proposizione: 120 gg. È deciso con decreto del Presidente della Repubblica, previo parere obbligatorio del Consiglio di Stato e deliberazione del Consiglio dei ministri, ove il ministro competente per materia intenda proporre uno schema di DPR che si discosti dal parere del Consiglio di Stato. È alternativo rispetto al ricorso giurisdizionale. Rilevanza costituzionale (organo): previsto dalla Costituzione, ma disciplinato dalle 168 fonti primarie, come ad esempio Consiglio di Stato, Corte dei Conti, Consiglio Superiore della Magistratura. Rimozione: causa di cessazione dalla carica del singolo amministratore; atto di controllo repressivo sull’Organo. Rinuncia: atto amministrativo ampliativo della sfera giuridica del destinatario. Atto con cui la Pubblica Amministrazione fa venir meno a carico di un soggetto un dovere di prestazione già sorto. Deve trovare un necessario fondamento nella legge. Figure assimilabili sono: esenzione, esonero, dispensa. Esempio: la dispensa dal servizio di leva. Riscossione: fase della gestione dell’entrata successiva all’accertamento. Consiste nell’introito materiale delle somme da parte del tesoriere o di altri eventuali agenti incaricati. È disposta attraverso ordinativo o riversale di incasso sottoscritto dal responsabile del servizio finanziario o da altro dipendente individuato dal regolamento di contabilità. Risoluzione: atto con cui una Camera od altro Organo collegiale può esprimere orientamenti o indirizzi sugli argomenti in discussione. Sanatoria: atto con cui viene acquisito successivamente un atto obbligatorio nell’ambito del procedimento amministrativo. Schede bianche: quelle deposte nell’urna, ma non riportanti indicazione alcuna di voto. Schede nulle: quelle non validamente votate, in quanto non è desumibile la volontà dell’elettore. silenzio non significativo Scioglimento: causa di cessazione dell’Organo collegiale; atto di controllo repressivo sull’Organo. Scrutinio palese: modalità di votazione in cui il voto è reso in modo tale che la volontà di chi lo rende sia conoscibile da chiunque. Scrutinio segreto: modalità di votazione che tutela la segretezza del voto. Può esprimersi: - a mezzo scheda; - a mezzo di palline bianche e nere; - con il dispositivo elettronico, con funzionamento dello stesso in modo da garantire la segretezza del voto. Ad esso si ricorre ove si verta in tema di persone fisiche o loro qualità, o, ove previsto dal regolamento dell’Organo, quando richiesto da un certo numero di componenti lo stesso. Secondario (organo): non dotato di competenze proprie. Dotato solo di competenze: - delegate da altri Organi; - di sostituzione di altro Organo in caso di assenza od impedimento. Esempio: Sottosegretario di Stato, Assessore Comunale, Vicesindaco, Vicepresidente della Regione, Vicepresidente della Provincia. Seduta: termine che indica la riunione dell’Organo collegiale. Di norma sono pubbliche, tranne diverse previsioni del regolamento dell’Organo. Segretario comunale: dipendente dell’Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali in rapporto di dipendenza funzionale con il Sindaco del singolo Comune che lo nomina e lo revoca. Soggetto con competenze differenziate in relazione a tipologia ed ordinamento del singolo Ente locale, ferme restando le competenze in tema di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi del Comune e della Provincia, di partecipazione con funzioni di assistenza, referenza e verbalizzazione alle sedute di Giunta e Consiglio, e di ufficiale rogante nei contratti in cui sia parte l’Ente locale. Segretario provinciale: vedi Segretario comunale. Segreto d’ufficio: dovere del dipendente delle Pubbliche Amministrazioni. Consiste nel non rivelare all’esterno quanto appreso nell’esercizio delle funzioni. Semplice (organo): si esaurisce nell’Organo individualmente considerato. Esempio: Consiglio comunale, Consiglio provinciale. Silenzio: comportamento omissivo della Pubblica Amministrazione che non si pronuncia su di un’istanza o comunque non conclude con un provvedimento espresso il procedimento. Silenzio-assenso: decorso del termine previsto senza che la Pubblica Amministrazione abbia provveduto cui la legge fa conseguire l’accoglimento dell’istanza. Silenzio-inadempimento: decorso del tempo senza che la Pubblica Amministrazione assuma entro il termine l’atto di competenza e senza che peraltro l’ordinamento faccia conseguire effetto alcuno a detto silenzio, tant’è che si parla di silenzio non significativo. Il silenzio-rifiuto è impugnabile da chi ne abbia interesse dinanzi al Giudice Amministrativo. Silenzio non significativo: si ha quando la legge non attribuisce significato alcuno al silenzio della Pubblica Amminstrazione. Si concreta nel silenzio-inadempimento o silenzio-rifiuto. 169 silenzio-rifiuto Silenzio-rifiuto: vedi silenzio-inadempimento. Silenzio-rigetto: decorso del termine previsto senza che la Pubblica Amministrazione abbia provveduto, a cui consegue per espressa previsione di legge il rigetto dell’istanza o del ricorso. Silenzio significativo: si ha ove al silenzio della Pubblica Amministrazione la legge attribuisca un preciso significato. Vi rientrano il silenzio-rigetto, il silenzioassenso ed il silenzio procedimentale. Sindaco: Organo politico o istituzionale o di governo monocratico, responsabile dell’amministrazione locale, eletto a suffragio universale diretto. Soggetto: elemento essenziale dell’atto amministrativo. Organo della Pubblica Amministrazione o concessionario di pubblico servizio competente ad adottare l’atto. Esempio: Sindaco, Dirigente, Ministro, Prefetto. Sospensione dalla carica: atto di controllo repressivo sugli Organi che non determina la cessazione dalla carica, ma solo la temporanea inibizione all’esercizio delle funzioni. Sostituzione: atto con cui l’Organo individuato dalla competente fonte compie un atto omesso dall’Organo ordinariamente competente. La sostituzione avviene di norma previa diffida. Può essere effettuata direttamente o, come sovente è previsto, attraverso un commissario ad acta all’uopo nominato. Sottosegretario di stato: nominato dal Consiglio dei ministri su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i singoli ministri, delegato dal ministro all’esercizio di talune competenze. 170 Sovrintendenza: attività del direttore generale nei confronti dei dirigenti finalizzata a garantire l’unità di indirizzo amministrativo, guidandone l’azione nel quadro di un disegno unitario. Spontaneità: carattere dell’attività amministrativa, in quanto attività non condizionata, di regola, da impulsi estranei. Statuto del comune e della provincia: fonte di diritto, carta fondamentale dell’Ente locale. Straordinario (organo): Organo normalmente non previsto dall’ordinamento dell’Ente, che si attiva solo in presenza di particolari circostanze e/o per particolari finalità; in ogni caso destinato ad esaurire la propria attività entro un termine breve. Esempio: commissario straordinario, commissione straordinaria, commissario prefettizio, commissario ad acta. Subemendamento: proposta di emendamento ad un emendamento. È posto in votazione prima dell’emendamento. Supplenza: temporanea sostituzione del titolare di un Organo assente, sospeso dalla carica, o comunque temporaneamente impedito, da parte di altro soggetto, in virtù della previsione di un’idonea fonte di diritto. Sussidiarietà orizzontale: principio per cui le funzioni sono svolte dalla Pubblica Amministrazione anche attraverso attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni. Sussidiarietà verticale: principio per cui le funzioni devono essere svolte dall’autorità territorialmente e funzionalmente più vicina agli interessati. variazione di piano esecutivo di gestione (p.e.g.) Sviamento di potere: figura sintomatica di eccesso di potere. Configura una deviazione del potere discrezionale rispetto al fine che la fonte regolatrice dell’atto ha assegnato alla Pubblica Amministrazione per effetto dell’uso del potere per un interesse privato o dell’uso del potere per un interesse pubblico per il proseguimento del quale l’ordinamento prevede l’utilizzo di un diverso potere. Tar (Tribunale amministrativo regionale): Organo di giurisdizione amministrativa di I grado. Termine: elemento accidentale dell’atto amministrativo. Momento a partire dal quale l’atto produrrà gli effetti ovvero termine iniziale o momento a partire dal quale l’atto cesserà di produrre effetti ovvero termine finale. È evento certo. Esempio: dal 1° giugno 2002 (termine iniziale), sino al 1° giugno 2002 (termine finale). Territorio: individua l’ambito spaziale entro cui Comune e Provincia esplicano la propria attività ed esercitano i poteri di imperio che sono loro propri. È elemento costitutivo di taluni Enti. Territorio (competenza per): la competenza di un Organo è limitata ad una parte del territorio della circoscrizione. Ove l’atto sia adottato da Organo incompetente si ha vizio di incompetenza assoluta e nullità dell’atto. Travisamento od erronea rappresentazione dei fatti: figura sintomatica di eccesso di potere. Si configura quando nell’adozione dell’atto la Pubblica Amministrazione: - ha ritenuto esistenti fatti insussistenti; - ha travisato fatti attribuendo ad essi o ad alcuni di essi un significato: - erroneo, - illogico, - irrazionale. Ufficiale del Governo: ruolo del Sindaco nell’esercizio delle competenze svolte per conto dello Stato. Ufficio comune: ufficio unico operante per conto di una pluralità di Enti locali sulla base di una convenzione, con imputazione degli atti ad ognuno di essi, per quanto di rispettiva competenza. Unilaterale (atto): prodotto da una unica dichiarazione di volontà. Esempio: provvedimento. Unione di comuni: Ente locale costituito fra una pluralità di comuni, di norma contermini, per la gestione in forma associata di una pluralità di funzioni e servizi. Urgenza: situazione legittimante l’adozione di procedure più semplici e/o accelerate per l’esame e l’approvazione di disegni o proposte di legge o di atti deliberativi. Ad esempio legittima l’adozione da parte del Governo dei decreti legge, fatta salva la conversione con legge del Parlamento, e l’assunzione da parte della giunta comunale o provinciale di variazioni di bilancio, fatta salva la ratifica del consiglio. Valutazione: verifica dell’operato, della condotta, della attività di un soggetto; si applica ai dirigenti degli Enti locali. Variazione di bilancio: atto con cui si apporta una variazione al bilancio di previsione di un Ente. Variazione di Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.): atto con cui si modifica il P.E.G., approvato dalla Giunta comunale o provinciale entro il 15 dicembre di ogni anno, su proposta dei membri della stessa, del direttore generale o dei responsabili di servizio interessati. 171 verbale Verbale: documento attestante gli atti e le operazioni della seduta di un Organo collegiale. Indica l’oggetto delle discussioni ed i nomi di coloro che vi hanno partecipato. Il processo verbale viene di norma letto all’inizio della seduta successiva ed approvato. Può anche darsi per letto ed approvato, ove nessuno dei presenti abbia nulla in contrario, se così previsto dal regolamento. Verifica del numero legale: operazione con cui si verifica che alla seduta di un Organo collegiale sia presente il numero minimo di componenti richiesto per la sua valida costituzione. Versamento: È l’ultima fase della gestione dell’entrata. Consiste nel trasferimento delle somme riscosse nelle casse dell’Ente. Vicario: soggetto istituzionalmente preposto alla sostituzione di altro soggetto. Esempio: Vicesindaco, Vicepresidente della Provincia, Vicepresidente del Consiglio comunale o provinciale, Vicesegretario comunale o provinciale, ecc.). Viceministro (Ministro junior): figura facoltativa. Delegata dal ministro all’esercizio di talune funzioni. Nominato nell’ambito dei Sottosegretari di Stato. Vicepresidente del Consiglio dei ministri: figura facoltativa. Membro del Consiglio dei ministri. Coadiuva il Presidente del Consiglio nell’esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza od impedimento. Violazione di legge: vizio di legittimità dell’atto amministrativo importante l’annullabilità dello stesso. Può concretarsi in violazione di norme di legge, regolamento o statuto diverse da quelle configuranti il vizio di incompetenza. Violenza morale: figura sintomatica dell’eccesso di potere. Si ha in caso di atto assunto in presenza di intimidazione o altra forma di pressione tale da turbare la corretta valutazione del pubblico interesse. Vis compulsiva: vedi violenza morale. Visto di regolarità contabile: atto del responsabile del servizio finanziario da apporsi sulle determinazioni di assunzione di impegno di spesa; ne condiziona l’efficacia. Votanti: numero di elettori che hanno partecipato alla votazione; dagli aventi diritto al voto devono sottrarsi gli astenuti. Votazione: modalità di espressione della volontà di un Organo collegiale. Compete al presidente dell’Organo stabilire l’ordine delle votazioni, indirle e proclamare i risultati. Le votazioni possono essere: - palesi; - a scrutinio segreto. Votazione palese: modalità di voto che consente di identificare chi lo esprime. Può avvenire per alzata di mano, per alzata e seduta, per divisione nell’aula, per appello nominale. Vicepresidente della Provincia: vedi vicesindaco. Votazione segreta: modalità di voto che non consente di identificare la volontà espressa dal votante. Vicesindaco: membro della Giunta, cui compete istituzionalmente la sostituzione del Sindaco. Voti validi: numero di voti validamente espressi; dai votanti devono sottrarsi le schede bianche e quelle nulle. 172 Indice analitico A Accertamento, 82, 89 Accesso agli atti, 50-51, 61 procedimentale, 50 Ammissione, 81 Approvazione, 18, 30 Assente, 76 C Causa, 72, 77 Collaborazione, 28, 79 Collegiale (organo), 61 Comunicazione di avvio del procedimento, 17, 39-45, 47-50, 52, 58, 61, 76 Concessione, 39, 42, 46, 78 Condizione, 29, 50, 64, 78-80 Conferenza di servizi, 17 Conferma, 49 Conflitto di competenza, 72 Conservazione, 25 Consiglio dei ministri, 75 di Stato, 25, 32-33, 35, 37, 42, 45-47, 49, 51, 66, 69, 77, 79-82, 90, 92-93 Contenuto, 20, 24, 40, 43, 51-52, 56-59, 66, 72, 80, 84 Coordinamento, 66, 86 Costitutiva, 19-20 E Eccesso di potere, 24-26, 29 Espropriazione, 39 F Finanziaria, 81 Forma, 49, 56, 61, 68-69 Funzioni, 36, 86 G Gestionale (organo), 74 Giudizio, 43, 46, 50, 92 Governo (organo di), 86 I Illegittimo, 78 Imparzialità, 21-24, 26 Incompatibilità, 17 Iniziativa d’ufficio, 19, 55, 82, 91 procedimentale, 41 Integrazione dell’efficacia, 19-20, 68, 77, 84 Istanza, 19, 40, 53, 55-60, 71-72, 78-79 Istruttoria, 19-20, 27, 31, 33, 47, 57, 60-61, 66, 69, 75, 77-84, 86-87 Iter, 31, 41 D Decadenza, 47, 91-93 Decisione, 20, 29, 31, 47 Deliberazione, 61, 83 Destinatario, 28, 44, 50-52, 58, 61, 63, 77, 91 Direzione, 17, 70, 73, 75 Discrezionalità amministrativa, 24-25, 36 M Modo, 17, 25-26, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70-71, 74, 87 N Nomina, 77 173 indice analitico O Oggetto, 32, 39-40, 43, 47, 55, 59-60, 67 Onere, 32, 59, 76, 79, 82 Ordinanza, 83 Organi di governo, 75 P Parere, 75 Partecipazione procedimentale, 27, 43, 47, 50-51 Politico (organo), 59, 74, 83-84 Posizione dirigenziale, 66 Potere sostitutivo, 85 Presente, 22, 44, 82 Procedimento amministrativo, 15, 17-19, 21-24, 26, 31-33, 36, 39, 45, 49, 51, 59-60, 65, 67-68, 70-71, 75-76, 79, 82, 85, 89-92 Proposta di deliberazione, 61 Provincia, 74 Provvedimento amministrativo, 43 Pubblicazione, 18, 20, 30, 49 R Relationem (motivazione per), 64, 84 Relazione, 17, 18, 24, 33, 43, 45-46, 48, 59, 62, 67, 71-72, 76, 80, 86 Responsabile del procedimento amministrativo, 17, 33, 59, 65, 67, 70-71, 79, 89 Responsabilità, 17, 33, 40, 60, 66-67, 69, 7172, 74-77, 79, 85-87, 89 disciplinare, 77 penale, 69 174 S Sanatoria, 46 Silenzio significativo, 36 Sindaco, 74, 83 Soggetto, 19, 44, 46, 49-50, 58-60, 65-67, 6971, 73, 76, 78, 81, 84-86 Sostituzione, 76 T Tar (Tribunale amministrativo regionale), 27, 30, 32-33, 41, 45-47, 49, 68-69, 74, 7781, 83, 90-93 Termine, 16, 31, 33, 40, 58, 62-63, 70-71, 76, 85, 89-93 Territorio, 42, 49 U Urgenza, 45 V Valutazione, 20, 34, 45, 49, 61, 77 Violazione di legge, 50 Diritti Riservati © HALLEY EDITRICE SRL L’editore declina ogni responsabilità per eventuali ed involontari errori ISBN 978-88-7589-417-7 Finito di stampare nel mese di Ottobre 2010 presso tipolitografia Grafostil snc - Matelica (MC) per conto di HALLEY EDITRICE SRL Via Circonvallazione, 131 - 62024 Matelica (MC) Tel. 0737 781212 - Fax 0737 787963 [email protected] - www.halleyconsulenza.it - www.halley.it Questa pubblicazione è stata realizzata in un impianto il cui sistema di gestione per la qualità è certificato come conforme alla ISO 9001.