Introduzione linguistica al diritto costituzionale

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Il diritto svizzero:
alcune nozioni fondamentali
Aldo Foglia,
avvocato e notaio, docente di diritto all'Università
dell'Insubria e alla SUPSI
Berna, 18 maggio 2009
UN’INTRODUZIONE LINGUISTICA
(MA NON SOLO)
AL DIRITTO COSTITUZIONALE
INDICE DELLA PRESENTAZIONE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Introduzione
Costituzione, diritto dello stato
La Costituzione svizzera: “breve profilo di una storia
lunga”
Il governo dello stato svizzero ed i suoi principi
fondamentali
Federalismo, democrazia e regime politico svizzero
I diritti popolari in Svizzera
I diritti fondamentali del cittadino e dell'uomo
Per concludere
INTRODUZIONE
diritto
“linguaggio di un
potere condiviso”
† anche
LA COSTITUZIONE ?
† anche
IL DIRITTO
COSTITUZIONALE ?
COSTITUZIONE, DIRITTO
DELLO STATO
TUTTI SAPPIAMO CHE…
†
corpus di regole giuridiche
in cui sono fissati i principi
fondamentali di
quell’organizzazione sociale
che chiamiamo stato
†
nella costituzione viene
definita la sua struttura, le
sue finalità, le sue
competenze, le modalità
della sua gestione, i diritti e
i doveri di chi vi è partecipe
†
il diritto costituzionale non è
altro che il diritto dello
stato (Staatsrecht)
† “COSTITUZIONE”
….MA PERCHÉ QUEI TERMINI ? PERCHÉ DIRITTO?
† Che significa,
costituzione dello
stato?
† Perché, per fare lo stato è
necessario il diritto?
† Che significa governo
dello stato?
† Che relazione c'è tra
governo e diritto?
† Che relazione c'è tra
stato e diritto?
† Quali funzioni per questi
termini?
SI RAMMENTI IL SIGNIFICATO DEL LINGUAGGIO GIURIDICO:
DIRITTO
insieme di modelli comportamentali
proposti come obbligatori alle società umane
cui sono destinati e da cui sono riconosciuti
come tali
DIRITTI
facoltà, poteri, riconosciuti come legittimi ai
loro titolari dall’ordinamento giuridico- sociale
vigente
OBBLIGHI
obblighi, doveri riconosciuti come legittimi ai
loro titolari dall’ordinamento giuridico- sociale
vigente
COSTITUZIONE E STATO, BINOMIO PRATICAMENTE
INSCINDIBILE
† concetti del diritto
† condizione, forma dell’organismo umano, dapprima,
degli organismi sociali, poi
† perdute le componenti non giuridiche che le permeavano
vengono a coincidere con i significati di comunità, di
organizzazione politica e quindi della sua legge
† per emergere, all’epoca del costituzionalismo moderno
inaugurato negli Stati Uniti e nella Francia del XVIII
secolo, come l'atto scritto, emanato dal popolo,
fissante i compiti e soprattutto i limiti dello stato
LE TRASFORMAZIONI DEL SIGNIFICATO DI COSTITUZIONE E
STATO
costituzione e
stato
condizione, forma, dell’organismo umano
prima, degli organismi sociali, a partire dal
medioevo
STATO
comunità, poi organizzazione (impresa)
collettiva deputata a svolgere determinate
attività destinate alla collettività
COSTITUZIONE
atto scritto, emanato dal popolo, fissante i
compiti e soprattutto i limiti dello stato
RELAZIONE TRA «CONCETTI » E « REALTÀ »
STATO
come concetto
STATO MODERNO
nella realtà
†
“stato moderno”, forma particolare
di organizzazione sociale
†
prodotto di una suddivisione dei
compiti nel seno delle società
†
società (“informale” e
“disorganizzata”) a controllare le
attività economico-produttive
†
lo stato ('“organizzazione sociale”,
“impresa umana”) con compiti
specifici:
controllare la popolazione occupante
un territorio
detenervi il monopolio della forza
militare
regolamentare la vita collettiva
dirigere gli affari ritenuti pubblici
-
IL
« MISTERO » RACCHIUSO NEL CONCETTO DI « STATO »…
† « stato » , concetto di diritto
† « stato » , concetto misterioso
† “creatura” e “creatore” del
diritto !
…E NEI CONCETTI CHE NE ACCOMPAGNARONO L’AVVENTO
STATO
impresa umana creata dagli uomini per governarli e
fornir loro servizi che, per farlo, deve sacrificare gli
interessi di taluni a favore di talaltri e che per
riuscirci occorre che chi vi è assoggettato “creda”,
“condivida”, senta come legittime le facoltà che vi
sono connesse
SOVRANITÀ
riconoscimento del fatto che allo stato è attribuito,
all’interno del territorio in cui si insedia, un potere
direzionale che non ha limiti
NAZIONE
etimologicamente gruppo di persone di nascita o
origine comune, indica l’unità di origine e cultura,
rispettivamente la volontà di appartenere ad una
medesima ed unica comunità
….CONTINUA
REPUBBLICA
la cosa pubblica, la cosa del popolo, il bene
comune, la comunità, il consenso a una
legge comune che la costituisce, per
estensione la forma di governo a cui
partecipa tutta la comunità
CITTADINANZA
vincolo di appartenenza ad uno stato e
dunque di partecipazione dei diritti e dei
doveri riconosciuti dalle sue leggi
CAPOVOLGIMENTO DEI MODI DI CONCEPIRE I RAPPORTI
FRA STATO MODERNO E SOCIETÀ
†
visione iniziale medievale:
la società oggetto di
gestione politica da parte
dello stato
†
emersione di una nuova
concezione:
lo stato è strumento di
sviluppo autonomo delle
società, dunque una
“macchina”, un “apparato”,
un'“azienda particolare al
suo servizio
STATO « MACCHINA », « APPARATO », « AZIENDA », CHE
DUNQUE…
† gli uomini possono “immaginare”,
“volere”, “fondare”
† quindi costituire
A DIPENDENZA DELLE ESIGENZE DEL MOMENTO….
† per svolgere via via i più disparati compiti a favore delle
collettività sociali, come:
- difesa e ordine
- servizi pubblici fondamentali
- attività di coordinamento e gestione
dello sviluppo sociale
† lo stato ha presupposto di dover drenare risorse umane
ed economiche, prodotte socialmente, da destinare a tali
fini
…LO STATO MODERNO HA ASSUNTO CARATTERISTICHE DIVERSE
STATO (moderno)
ASSOLUTISTA
lo stato, identificato nella persona del sovrano,
detiene la facoltà di compiere ogni attività
reputata dal sovrano necessaria ed utile alla
comunità
STATO (moderno)
LIBERALE
lo stato, ritenuto strumento della società, limita
le sue attività a quelle strettamente necessarie a
garantire l’autonomo funzionamento della società
STATO (moderno)
IMPRENDITORIALE
lo stato amplia le sue attività, sostituendosi alla
società nella gestione di talune attività produttive
STATO (moderno)
ASSISTENZIALE
lo stato si è fatto società, o perlomeno ne è
diventato il massimo organizzatore, lo
stimolatore, il perno attorno a cui ruota tutta la
vita sociale, che difende, organizza e assiste
ANCHE LA SUA « COSTITUZIONE »
† da concetto empirico
le condizioni politiche
in cui si trova uno stato
in un momento
determinato
† a concetto normativo
le norme che
determinano l’istituzione
e regolano la gestione
dello stato
LE MODERNE COSTITUZIONI
espressione della volontà di
una popolazione di dotarsi di
un’organizzazione statale,
con specifiche finalità sociopolitiche e sottoposta al suo
potere di gestione e di
controllo
†
la costituzione svizzera
esordisce proclamando: “... il
popolo svizzero ed i
cantoni... si sono dati la
presente costituzione”
†
quella francese del 3
settembre 1791 proclama:
“l’assemblea nazionale,
volendo stabilire la
costituzione francese...”
†
quella degli Stati Uniti
d’America afferma: “noi,
popolo degli Stati Uniti, ...
poniamo in essere questa
costituzione quale
ordinamento per gli Stati
Uniti d’America”
LA COSTITUZIONE SVIZZERA:
“BREVE PROFILO DI UNA
STORIA LUNGA”
QUANDO SI È COSTITUITO LO STATO SVIZZERO
MODERNO?
† 1. agosto 1291 ?
patto del Grütli
† 12 settembre 1848 !
guerra del Sonderbund
LA COSTITUZIONE DEL 1848
†
Patto del 1815, non corrispondeva più
alle necessità del tempo, occorreva
creare uno stato nazionale che fosse
in grado di imporre le misure
necessarie a modernizzare la società
anche alle minoranza che le percepiva
come un sacrificio
†
la Costituzione del 1848 sancì con ciò
la nascita dello stato svizzero
moderno, un nuovo stato superiore
alla precedente confederazione di stati
†
“Gli uomini del '48 capirono che
bisognava lasciare ai cantoni non
soltanto le loro competenze, ma
anche la loro vitalità” (W.Martin,
storico)
†
federalismo
†
democrazia
†
libertà
BREVE PROFILO DI UNA STORIA LUNGA
COSTITUZIONE
DEL 1848
creazione di uno stato federale; unificazione
doganale, monetaria, dei pesi e delle misure;
libera circolazione delle merci e delle persone;
abolizione
dei
dazi
fiscali;
federalismo;
democrazia; libertà; revisionabilità
COSTITUZIONE
DEL 1874
ampliamento
delle
competenze
federali;
introduzione
del
diritto
di
referendum
facoltativo; riconoscimento di talune libertà
fondamentali e diritti del cittadino e dell'uomo
COSTITUZIONE
DEL 1999
adeguamento formale alle revisioni intervenute
(oltre 140); catalogo dei diritti fondamentali;
stato di diritto fondato sulle libertà; stato
sociale; federalismo; democrazia diretta
IL GOVERNO DELLO STATO
SVIZZERO ED I SUOI PRINCIPI
FONDAMENTALI
STATO, « MACCHINA », « APPARATO », « AZIENDA », DA
« GOVERNARE » …
†
La costituzione esprime la
volontà di un popolo di
dotarsi di uno stato,
assumere cioè in gestione
collettiva il soddisfacimento
di determinati bisogni
†
reperire le risorse necessarie da
destinare alla soddisfazione collettiva
dei bisogni individuati come degni di
essere in tal modo soddisfatti
(problema economico)
†
scegliere, fra gli innumerevoli bisogni
umani, quelli che vanno soddisfatti
dall’azione dello stato
(problema politico)
†
riuscire a convincere della bontà di
quella scelta anche coloro che,
chiamati a finanziare l’intervento
dello stato, non fossero direttamente
soddisfatti dal medesimo
(problema ideologico)
…CIOÈ « SCEGLIERE » !
† gestire e risolvere
conflittualità sociali
† « governare
uno stato »
tra coloro che richiedono un
intervento collettivo e
coloro che, detentori delle
risorse umane o
economiche a ciò
necessarie, vi si oppongono
preferendo mantenere il
controllo ed il godimento di
quelle ricchezze
LE “PAROLE” PER GOVERNARE LO STATO
GOVERNO DELLO STATO Attività
di scelta dei bisogni da
soddisfare con l’azione dello stato e
attività di attuazione della soddisfazione
di tali bisogni
FORMA DI GOVERNO
Modalità di individuazione di quali
persone o gruppi sociali abbiano il
potere di governare lo stato
POLITICA DI GOVERNO
Finalità dell’attività di governo dello
stato
GESTIRE CONFLITTUALITÀ? DIRITTO!
“forza” e/o “fede”
potere e/o diritto
† costituzione, espressione di
entrambe queste necessità :
† indica chi ha la forza per
imporre alla soddisfazione
statale determinati bisogni
† legittima quindi tali scelte
come l’espressione di una
norma, accettata e condivisa
socialmente
FORMA DI GOVERNO: I MODI (I)
FORME DI GOVERNO
AUTORITARIE
Quelle in cui il potere di governare uno
stato è stabilmente nelle mani di una
persona o di un gruppo sociale, ad
esclusione istituzionale di tutti gli altri
FORME DI GOVERNO
CONCORDATARIE
Quelle in cui il potere di governare uno
stato sia provvisoriamente nelle mani
di chi l’ha conquistato, con la
possibilità istituzionale degli esclusi di
subentrarvi a scadenze regolari
FORMA DI GOVERNO: LA SANZIONE (II)
la Costituzione svizzera:
LA COSTITUZIONE
trasforma
il potere di un
gruppo sociale
in
diritto dell’intera
comunità
† sanziona l’avvenuta
costituzione dello stato chiamato Confederazione
svizzera - da parte di popolo e
Cantoni (art. 1 Cost.)
† vi riconosce specifiche finalità
(art. 2 Cost.)
† da soddisfare esercitando le
competenze che gli sono
attribuiti dalla stessa
Costituzione federale (art. 42
Cost.)
LO « STATO DI DIRITTO »
†
la sovranità dello stato si venne
ad esprimere attraverso norme
di diritto (monopolio del diritto)
† funzione di rendere
† “Il diritto è
indiscutibile e certo il
fondamento e limite
comando espresso dal detentore
dell’attività dello
del potere di governo
stato”
(art. 5 cpv. 1 Cost.)
†
con il tempo, ne divenne però
anche il limite, l’agire dello
stato fu concepito
esclusivamente entro un quadro
di norme giuridiche, tali da
giustificarne l’agire, ma quindi
anche di consentire la verifica
del suo operato
IL PRINCIPIO DELLO STATO DI DIRITTO
STATO DI DIRITTO
Principio di governo basato sul fatto
che l’agire dello stato può avvenire
soltanto se giustificato da norme del
diritto, dalle cui prescrizioni non gli è
consentito uscire
CONTROLLO DI
LEGALITÀ
Corollario del principio dello stato di
diritto, implica la facoltà di verificare
che l’azione dello stato rispetti il
quadro normativo che lo giustifica
I « POTERI DI GOVERNO » E LA LORO « SEPARAZIONE »
†
tratti distintivi
dell’attività di
governo di ogni
stato ?
fare leggi,
eseguirle e
controllarne
l’applicazione
†
Dapprima, le funzioni
legislative, esecutive e
giudiziarie rimasero nelle mani
delle aristocrazie
†
Con l’avvento delle borghesie a
fianco delle aristocrazie queste
funzioni furono suddivise
†
Quando la borghesia divenne il
gruppo sociale egemone il
principio della separazione
dei poteri divenne un principio
fondamentale di gestione del
potere di governo dello stato
IL PRINCIPIO DELLA SEPARAZIONE DEI POTERI
SEPARAZIONE
(funzionale) DEI POTERI
Le funzioni di governo dello stato
(decidere, eseguire, controllare)
sono distinte e suddivise fra organi
distinti
SEPARAZIONE
(personale) DEI POTERI
Le funzioni di legislatore, membro
dell’esecutivo e del giudiziario sono
tra loro incompatibili
FEDERALISMO, DEMOCRAZIA E
REGIME POLITICO IN
SVIZZERA
« STATO », « GOVERNO », « REGIME POLITICO »
† stato, assunzione in
gestione da parte
delle società di
determinati compiti
necessari alla vita
sociale
† sono le stesse società,
in prima
approssimazione, a
governare lo stato
† Il modo e le forme con
cui l’hanno fatto e lo
fanno – il regime
politico - è funzione
del modo di vivere e
funzionare di quelle
stesse società
IL « FEDERALISMO » COME STRUTTURA DELLO STATO
La struttura federativa dello
stato svizzero è il prodotto di
vicende storiche:
†
come è strutturato lo
stato, come cioè l’azienda
collettiva stato si articola
nella sua organizzazione
effettiva
†
stati originariamente sovrani - i
Cantoni - hanno ceduto proprie
prerogative ad un nuovo stato la Confederazione - ad essi
sovraordinato
†
il nuovo stato si strutturò
mediante l’assunzione di
talune competenze prima
esercitate dai Cantoni, rimasti
autonomi e sovrani nel gestire le
ulteriori competenze statuali
NELLA COSTITUZIONE SVIZZERA
“I cantoni sono sovrani
per quanto la loro
sovranità non sia
limitata dalla
Costituzione federale
ed esercitano tutti i
diritti non delegati alla
Confederazione”
(art. 3 Cost.)
† struttura statale “a due
livelli”
† ai Cantoni sono
riconosciute tutte le
competenze non
espressamente attribuite
alla Confederazione
LE “FORME” DELLA STRUTTURA DELLO STATO
CONFEDERAZIONE DI
STATI
Struttura
decentralizzata;
alleanza
puntuale; patto o contratto fra stati
sovrani
STATO UNITARIO
Struttura
aziendale
dello
stato
caratterizzata dal controllo centralizzato
dell’interna organizzazione statale
STATO FEDERATIVO
Struttura statale in cui a fianco di un
organizzazione centralizzata, sussistono
organismi decentralizzati con una residua
autonomia gestionale e politica
IL « FEDERALISMO » COME UBICAZIONE DEL POTERE DI
GOVERNO DELLO STATO
†
“dove” è governato lo
stato, ovvero ove si
collocano le agenzie
deputate a deciderne e
controllarne l’agire
suddivisione del potere fra centro
e periferie, ove anche alle periferie
sono riconosciute qualità di
partecipanti alla funzione di governo
dello stato
†
garanzia della rappresentanza per
Cantoni nel Consiglio degli stati
†
principio della maggioranza di
popolo e Cantoni per
l’approvazione di modifiche
costituzionali
†
principio della partecipazione dei
Cantoni al processo decisionale
della Confederazione
I SIGNIFICATI DI FEDERALISMO
FEDERALISMO
(strutturale)
la struttura dello lo stato si articola su
due livelli, uno centrale a cui sono
attribuite determinate competenze, uno
periferico a cui sono riconosciute proprie
ed autonome prerogative statali
FEDERALISMO
(politico)
strategia e modalità di gestione del
potere
di
governo
dello
stato
caratterizzato dalla suddivisione del
potere fra centro e periferie
FEDERALISMO
(amministrativo)
sistema di amministrazione di uno stato
centralizzato, attraverso agenzie
periferiche ma non autonome
IL PRINCIPIO DEMOCRATICO
†
democrazia, metodo per
governare, sistema per
stabilire insomma chi abbia il
potere di decidere delle attività
sociali assunte in gestione
statale (non un fine o un’ideale)
†
ciascun individuo che
compone la massa della
popolazione concorre, almeno
ma soltanto, a costituire la
volontà generale, risultanza,
dunque, dell’esercizio della
somma delle volontà individuali.
† il popolo è un
organo dello
stato
LE « PAROLE » DELLA DEMOCRAZIA
DEMOCRAZIA
specifico metodo di governo,
caratterizzata dal “potere della
maggioranza” dei votanti
SOVRANITÀ POPOLARE
specifica forma di governo in cui a
ciascun membro di una determinata
popolazione spetta una eguale
facoltà di partecipare al medesimo
LE « REGOLE » DELLA DEMOCRAZIA…
† potere della
maggioranza dei
votanti
† chi ha il diritto di far parte
del corpo elettorale
† come si esprime, come
si computa, come si
forma la frazione di
potere esprimibile da
ciascun votante
… E LE “PAROLE” CHE LE ESPRIMONO
SUFFRAGIO
UNIVERSALE
diritto di esprimere un voto senza
distinzioni di razza, sesso, condizioni
sociali o economiche
LIBERTÀ DI VOTO
facoltà di scegliere liberamente, senza
costrizioni o condizionamenti
PARITÀ DI VOTO
garanzia che ogni voto abbia il medesimo
peso
LIBERTÀ DI SCELTA
facoltà per i votanti di scegliere tra
soluzioni o persone realmente diverse
LIBERTÀ DI OPINIONE
PRINCIPIO DI
MAGGIORANZA
facoltà di formarsi liberamente la propria
opinione
la scelta è stabilita dalla maggioranza
espressa dai votanti
I SISTEMI DI « TRASMISSIONE » DEI POTERI…
† in contesti organizzativi complessi, la
forma di governo democratica ha bisogno
di un sistema di rappresentanza
† meccanismo organizzativo che consente
di individuare un gruppo ristretto di
cittadini che possa governare per delega
del popolo
… E LE “PAROLE” CHE LI ESPRIMONO
SISTEMA
ELETTORALE
meccanismo di computo che permette di
determinare chi ha conquistato la maggioranza per
governare, sistema per tradurre i voti espressi dai
cittadini in rappresentanti negli organi di governo
SISTEMA
MAGGIORITARIO
sistema per il quale chi conquista la maggioranza
dei voti esprime tutti i rappresentanti
SISTEMA
PROPORZIONALE
sistema per il quale i rappresentanti sono scelti in
proporzione alle percentuali in cui si suddividono i
voti
… E LE “PAROLE” CHE LI ESPRIMONO
MANDATO POLITICO potere del rappresentante in un consesso
rappresentativo di volere e decidere per
conto di chi lo ha scelto
PARTITI POLITICI
organizzazione di cittadini aventi come
fine l’aggregazione di interessi in vista
della competizione politica
DIRITTI POPOLARI
facoltà dei cittadini di controllare l’operato
dei governanti o di governare al loro posto
GLI « ORGANI » DI GOVERNO DELLO STATO…
† « governare uno stato
significa trasformare i
bisogni e le necessità di
una popolazione o di
parte di essa in effettive
attività, superando e
gestendo l’inevitabile
conflittualità che vi si
accompagna »
† gli organismi deputati a
svolgere tali funzioni si
sono istituzionalizzati
† sono gli organi di
governo dello stato, che
il diritto costituzionale
svizzero definisce autorità
…SVIZZERO
ASSEMBLEA FEDERALE organo a cui è conferita essenzialmente la
responsabilità di adottare le decisioni di
governo della Confederazione;
si compone di due organi rappresentativi,
della popolazione federale (il Consiglio
nazionale) e di quelle dei Cantoni (il
Consiglio degli stati)
CONSIGLIO FEDERALE
esercita la suprema autorità direttiva ed
esecutiva della Confederazione
TRIBUNALE FEDERALE
suprema autorità giudiziaria della
Confederazione
IL REGIME POLITICO SVIZZERO
†
†
†
come interagiscono
gli organi di governo
nell’esecuzione delle
rispettive funzioni ed in
prospettiva di pervenire
a far funzionare lo stato
Quello svizzero è
definito collegiale (altri
regimi politici sono, ad
esempio, quello
parlamentare e quello
presidenziale).
Tratti caratterizzanti:
1. elezione popolare dell’organo
decisionale, l’Assemblea federale
2.
elezione dell’organo esecutivo, il
Consiglio federale, da parte
dell’Assemblea federale;
3.
elezione dei Consiglieri federali uno
indipendentemente dall’altro;
4. assenza di sistemi istituzionali di
pressione fra i due organi, dunque
indipendenti e stabili;
5. facoltà del sovrano di esercitare
direttamente il potere attraverso i
diritti popolari di referendum e di
iniziativa
… E LE “PAROLE” CHE LO ESPRIMONO
REGIME POLITICO
sistema di governo, cioè modalità di interazione
degli organi di governo di uno stato
nell’esecuzione delle rispettive funzioni e per far
funzionare lo stato
REGIME POLITICO
COLLEGIALE
sistema in cui l'organo esecutivo, nominato dal
legislativo, è composto da individui, come un
collegio di pari e senza che tra gli organi vi
siano sistemi istituzionali di pressione
REGIME POLITICO
PARLAMENTARE
sistema in cui la maggioranza nel legislativo
elegge una squadra di governo, a cui deve dar
conto politicamente e che rimane in carica
finchè gode della sua fiducia
REGIME POLITICO
PRESIDENZIALE
sistema in cui il popolo elegge sia il legislativo
che l’esecutivo, composto da una sola persona,
senza sistemi istituzionali di pressione
I DIRITTI POPOLARI IN
SVIZZERA
REFERENDUM E INIZIATIVA
† facoltà riconosciute al
popolo degli aventi diritto
di voto di partecipare
direttamente alla
funzione decisionale,
scavalcando i
rappresentanti diretti
nell’organo legislativo
† diritti di referendum e
iniziativa
†
con il referendum, una
decisione dell’organo
legislativo viene “riferita”
all’approvazione o alla
disapprovazione del popolo
dei votanti (diritto di
controllo)
†
con l’iniziativa,viene
garantita la facoltà ad una
parte della popolazione
sovrana di “iniziare”,
proporre, l’adozione un
progetto in luogo dell’organo
decisionale (diritto di
proposizione)
I DIRITTI POPOLARI NELLA COSTITUZIONE SVIZZERA
REFERENDUM
Facoltà di riferire una decisione
dell’organo legislativo all’approvazione
o alla disapprovazione da parte della
popolazione con diritto di voto
INIZIATIVA
Facoltà per un gruppo di cittadini attivi
di sottoporre, scavalcando l’organo
legislativo, una proposta al voto della
popolazione attiva
…CONTINUA
REFERENDUM
COSTITUZIONALE
OBBLIGATORIO
Obbligo di sottoporre al voto del sovrano
qualsiasi
modifica
della
Costituzione
federale
REFERENDUM
LEGISLATIVO
FACOLTATIVO
Facoltà
di
sottoporre
al
sovrano
l’approvazione di una legge decisa
dall’organo
legislativo
(mediante
la
raccolta di 50'000 firme entro 100 giorni)
INIZIATIVA
COSTITUZIONALE
Facoltà di sottoporre al sovrano una
modifica
della
Costituzione
federale
(mediante la raccolta di 100'000 firme
entro 18 mesi)
FUNZIONI DEI DIRITTI POPOLARI
† l’utilizzo degli istituti del
referendum e
nell’iniziativa nel
panorama costituzionale
svizzero ne ha fatto un
unicum al mondo
† tratto costitutivo del
regime politico svizzero,
anche perciò definito
democrazia semi-diretta
LORO INFLUSSO SUL REGIME POLITICO SVIZZERO
†
referendum
facoltativo legislativo
†
da strumento della
democrazia partecipativa
si è trasformato in
artefice della
democrazia di
compromesso
†
dapprima fu utilizzato infatti
dall’opposizione politica, con il
risultato pratico di venire ben
presto associata al governo
dello stato (formula magica
di governo)
†
in seguito, ha favorito la
costituzione di organizzazioni
ed associazioni di categoria,
della cui opinione fu necessario
tener conto a misura
dell’accrescersi della loro
capacità referendaria (sistema
istituzionalizzatosi nella
cosiddetta procedura di
consultazione)
CONTINUA
†
iniziativa popolare
costituzionale
†
strumento di azione
politica indiretta
†
ha conosciuto e conosce
un notevole successo,
anche se meno efficace
dallo stretto profilo
statistico (pochissime
sono state le iniziative
accolte dal sovrano)
†
consente di svolgere
funzioni di propaganda o
educazione dei cittadini,
rispettivamente di cassa di
risonanza per esigenze o
bisogni emergenti
I TRATTI PREGNANTI DEL REGIME POLITICO SVIZZERO
FORMULA MAGICA DI Composizione partitica dell’esecutivo,
a cui sono associati i maggiori partiti
GOVERNO
svizzeri
PROCEDURA DI
CONSULTAZIONE
Fase del processo decisionale
consistente nel raccogliere, prima che
il legislativo si pronunci, il parere delle
associazioni e delle organizzazioni,
oltre che dei partiti, dei Cantoni o di
gruppi di individui interessati
I DIRITTI FONDAMENTALI DEL
CITTADINO E DELL’UOMO
STATO MODERNO E SOCIETÀ CIVILE
† stato moderno, da
strumento per controllare
la società in strumento
della società
† la nozione di stato si
venne precisando a
misura della sua effettiva
organizzazione
† quella di società o –
società civile – non ha
subito analogo percorso,
rimanendo tuttora piuttosto
vaga ed imprecisa
† la nozione di società civile
venne piuttosto a
rappresentare l’insieme
non organizzato degli
individui, che lo sviluppo
sociale capitalisticoborghese ha fatto emergere
come i veri attori della
dinamica sociale moderna
STATO, SOCIETÀ CIVILE E INDIVIDUI AUTONOMI
SOCIETÀ
gruppo di persone legate da vincoli che
fanno pensare all'esistenza di una volontà
comune al gruppo stesso
SOCIETÀ CIVILE
l’altra faccia dello stato moderno, insieme
non organizzato di individui autonomi,
attori della dinamica sociale moderna, che
auto-organizzano le proprie attività
LA DINAMICA DEI DIRITTI FONDAMENTALI
† alla forza ed
all’espansività dello
stato
† si contrappone il
riconoscimento di
posizioni di potere
individuali
† che presto diventano
posizione giuridiche
dell’individuo, che lo
stato è chiamato a
riconoscere, rispettare e
difendere
I DIRITTI “FONDAMENTALI”
DIRITTI
FONDAMENTALI
Diritti riconosciuti e garantiti quali
fondamenta dello stato
DIRITTI INDIVIDUALI Diritti di cui il beneficiario della protezione così
garantita è l’individuo
DIRITTI
COSTITUZIONALI
Diritti individuali garantiti da una costituzione
DIRITTI DELL’UOMO
Diritti individuali riconosciuti all’uomo in virtù
della sua umanità
GENESI E CONTENUTO DEI DIRITTI FONDAMENTALI… IN
PILLOLE
† momento di resistenza contro il potere sovrano
† garanzia dell’intangibilità di determinate posizioni
individuali
† premesse fondamentali delle nuove organizzazioni
politiche (nelle costituzioni francese e americana)
CONTINUA
† contenuto:
- garanzia della vita, della
libertà, della proprietà,
dell’eguaglianza
giuridica e dei diritti
politici
- difesa dallo stato (solo
eccezionalmente) pretesa
dallo stato
† procedura:
- per tutti gli individui, non
soltanto per i cittadini di uno
stato
- vincolano tutti gli organi dello
stato
- sono, per l’essenziale,
inalienabili e insopprimibili
TIPOLOGIA DEI DIRITTI FONDAMENTALI
DIRITTI DI LIBERTÀ Proteggono specifiche condizioni o comportamenti umani,
fisici o psichici che siano (muoversi, esprimersi, vendere,
credere, riunirsi, associarsi, pubblicare)
DIRITTI SOCIALI
Proteggono sia comportamenti umani specifici che bisogni
elementari dell’uomo (lavorare, alloggiare, nutrirsi,
istruirsi, scioperare, essere assistiti)
GARANZIE DELLO
STATO DI DIRITTO
Esigono dagli organi di governo dello stato,
nell’adempimento delle loro attività, il rispetto di garanzie
a tutela dei cittadini (da trattare in maniera eguale, senza
discriminazioni, in maniera non arbitraria, garantendo
loro il diritto di essere sentiti, di avere accesso agli atti, di
avere un processo regolare)
DIRITTI POLITICI
Garantiscono al solo cittadino attivo (non all’uomo) il
diritto di partecipare alla gestione dello stato (votando,
eleggendo, essendo eletto, facendo uso del diritto di
referendum e di iniziativa)
DIRITTI FONDAMENTALI E COSTITUZIONE SVIZZERA
†
†
†
nessun catalogo di diritti
fondamentali sino alla
revisione costituzionale del
1999
le precedenti costituzioni si
limitavano a ricordare
puntualmente alcune
libertà, non ritenute
sufficientemente
protette
si venne così a distinguere
fra i diritti costituzionali
scritti e quelli non scritti,
ma via via riconosciuti da
un’abbondantissima
giurisprudenza del Tribunale
Federale
†
funzioni riconosciute ai diritti
fondamentali:
1. individuare bisogni
fondamentali ed irrinunciabili di
ogni individuo
2.
contribuire a costituire
un’organizzazione statale che li
presupponga, li rispetti e li
realizzi
3.
garantire, attraverso il loro
rispetto, la democraticità del
governo dello stato
4.
costituire, in tal modo, una forma
di protezione delle minoranze
PROBLEMI ATTUALI DEI DIRITTI FONDAMENTALI
†
giustiziabilità dei diritti
fondamentali
†
limitabilità dei diritti
fondamentali
†
neologismo con il quale si vuol
descrivere la possibilità di
ottenere da un tribunale il
riconoscimento di una pretesa
fondata su un diritto
fondamentale
†
Con l’accrescersi dell’interpenetrazione
delle attività sociali, la pretesa di una
sostanziale intangibilità delle libertà
individuali ha dovuto ben presto essere
relativizzata
†
Le costituzioni moderne riconoscono
che i diritti fondamentali sono
limitabili
†
L’intervento limitativo del diritto
fondamentale deve essere un sacrificio
autorizzato dal legislatore,
nell’interesse collettivo, tale da non
andar oltre il minimo necessario per
raggiungere lo scopo e tale da
salvaguardare il nocciolo essenziale del
diritto
†
dal grado concreto di
giustiziabilità dipende in
definitiva la portata pratica
effettiva di ciascun diritto
fondamentale
I PRINCIPALI DIRITTI INDIVIDUALI DELLA COSTITUZIONE
SVIZZERA
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diritto alla vita e alla libertà personale
protezione della sfera privata
diritto al matrimonio e alla famiglia
libertà di credo e di coscienza
libertà d’opinione e d’informazione
libertà di lingua
diritto all’istruzione scolastica di base
libertà di riunione
libertà di domicilio
garanzia della proprietà
libertà economica
libertà sindacale
garanzie procedurali
PER CONCLUDERE
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