Il diritto svizzero: alcune nozioni fondamentali Aldo Foglia, avvocato e notaio, docente di diritto all'Università dell'Insubria e alla SUPSI Berna, 18 maggio 2009 UN’INTRODUZIONE LINGUISTICA (MA NON SOLO) AL DIRITTO COSTITUZIONALE INDICE DELLA PRESENTAZIONE 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Introduzione Costituzione, diritto dello stato La Costituzione svizzera: “breve profilo di una storia lunga” Il governo dello stato svizzero ed i suoi principi fondamentali Federalismo, democrazia e regime politico svizzero I diritti popolari in Svizzera I diritti fondamentali del cittadino e dell'uomo Per concludere INTRODUZIONE diritto “linguaggio di un potere condiviso” anche LA COSTITUZIONE ? anche IL DIRITTO COSTITUZIONALE ? COSTITUZIONE, DIRITTO DELLO STATO TUTTI SAPPIAMO CHE… corpus di regole giuridiche in cui sono fissati i principi fondamentali di quell’organizzazione sociale che chiamiamo stato nella costituzione viene definita la sua struttura, le sue finalità, le sue competenze, le modalità della sua gestione, i diritti e i doveri di chi vi è partecipe il diritto costituzionale non è altro che il diritto dello stato (Staatsrecht) “COSTITUZIONE” ….MA PERCHÉ QUEI TERMINI ? PERCHÉ DIRITTO? Che significa, costituzione dello stato? Perché, per fare lo stato è necessario il diritto? Che significa governo dello stato? Che relazione c'è tra governo e diritto? Che relazione c'è tra stato e diritto? Quali funzioni per questi termini? SI RAMMENTI IL SIGNIFICATO DEL LINGUAGGIO GIURIDICO: DIRITTO insieme di modelli comportamentali proposti come obbligatori alle società umane cui sono destinati e da cui sono riconosciuti come tali DIRITTI facoltà, poteri, riconosciuti come legittimi ai loro titolari dall’ordinamento giuridico- sociale vigente OBBLIGHI obblighi, doveri riconosciuti come legittimi ai loro titolari dall’ordinamento giuridico- sociale vigente COSTITUZIONE E STATO, BINOMIO PRATICAMENTE INSCINDIBILE concetti del diritto condizione, forma dell’organismo umano, dapprima, degli organismi sociali, poi perdute le componenti non giuridiche che le permeavano vengono a coincidere con i significati di comunità, di organizzazione politica e quindi della sua legge per emergere, all’epoca del costituzionalismo moderno inaugurato negli Stati Uniti e nella Francia del XVIII secolo, come l'atto scritto, emanato dal popolo, fissante i compiti e soprattutto i limiti dello stato LE TRASFORMAZIONI DEL SIGNIFICATO DI COSTITUZIONE E STATO costituzione e stato condizione, forma, dell’organismo umano prima, degli organismi sociali, a partire dal medioevo STATO comunità, poi organizzazione (impresa) collettiva deputata a svolgere determinate attività destinate alla collettività COSTITUZIONE atto scritto, emanato dal popolo, fissante i compiti e soprattutto i limiti dello stato RELAZIONE TRA «CONCETTI » E « REALTÀ » STATO come concetto STATO MODERNO nella realtà “stato moderno”, forma particolare di organizzazione sociale prodotto di una suddivisione dei compiti nel seno delle società società (“informale” e “disorganizzata”) a controllare le attività economico-produttive lo stato ('“organizzazione sociale”, “impresa umana”) con compiti specifici: controllare la popolazione occupante un territorio detenervi il monopolio della forza militare regolamentare la vita collettiva dirigere gli affari ritenuti pubblici - IL « MISTERO » RACCHIUSO NEL CONCETTO DI « STATO »… « stato » , concetto di diritto « stato » , concetto misterioso “creatura” e “creatore” del diritto ! …E NEI CONCETTI CHE NE ACCOMPAGNARONO L’AVVENTO STATO impresa umana creata dagli uomini per governarli e fornir loro servizi che, per farlo, deve sacrificare gli interessi di taluni a favore di talaltri e che per riuscirci occorre che chi vi è assoggettato “creda”, “condivida”, senta come legittime le facoltà che vi sono connesse SOVRANITÀ riconoscimento del fatto che allo stato è attribuito, all’interno del territorio in cui si insedia, un potere direzionale che non ha limiti NAZIONE etimologicamente gruppo di persone di nascita o origine comune, indica l’unità di origine e cultura, rispettivamente la volontà di appartenere ad una medesima ed unica comunità ….CONTINUA REPUBBLICA la cosa pubblica, la cosa del popolo, il bene comune, la comunità, il consenso a una legge comune che la costituisce, per estensione la forma di governo a cui partecipa tutta la comunità CITTADINANZA vincolo di appartenenza ad uno stato e dunque di partecipazione dei diritti e dei doveri riconosciuti dalle sue leggi CAPOVOLGIMENTO DEI MODI DI CONCEPIRE I RAPPORTI FRA STATO MODERNO E SOCIETÀ visione iniziale medievale: la società oggetto di gestione politica da parte dello stato emersione di una nuova concezione: lo stato è strumento di sviluppo autonomo delle società, dunque una “macchina”, un “apparato”, un'“azienda particolare al suo servizio STATO « MACCHINA », « APPARATO », « AZIENDA », CHE DUNQUE… gli uomini possono “immaginare”, “volere”, “fondare” quindi costituire A DIPENDENZA DELLE ESIGENZE DEL MOMENTO…. per svolgere via via i più disparati compiti a favore delle collettività sociali, come: - difesa e ordine - servizi pubblici fondamentali - attività di coordinamento e gestione dello sviluppo sociale lo stato ha presupposto di dover drenare risorse umane ed economiche, prodotte socialmente, da destinare a tali fini …LO STATO MODERNO HA ASSUNTO CARATTERISTICHE DIVERSE STATO (moderno) ASSOLUTISTA lo stato, identificato nella persona del sovrano, detiene la facoltà di compiere ogni attività reputata dal sovrano necessaria ed utile alla comunità STATO (moderno) LIBERALE lo stato, ritenuto strumento della società, limita le sue attività a quelle strettamente necessarie a garantire l’autonomo funzionamento della società STATO (moderno) IMPRENDITORIALE lo stato amplia le sue attività, sostituendosi alla società nella gestione di talune attività produttive STATO (moderno) ASSISTENZIALE lo stato si è fatto società, o perlomeno ne è diventato il massimo organizzatore, lo stimolatore, il perno attorno a cui ruota tutta la vita sociale, che difende, organizza e assiste ANCHE LA SUA « COSTITUZIONE » da concetto empirico le condizioni politiche in cui si trova uno stato in un momento determinato a concetto normativo le norme che determinano l’istituzione e regolano la gestione dello stato LE MODERNE COSTITUZIONI espressione della volontà di una popolazione di dotarsi di un’organizzazione statale, con specifiche finalità sociopolitiche e sottoposta al suo potere di gestione e di controllo la costituzione svizzera esordisce proclamando: “... il popolo svizzero ed i cantoni... si sono dati la presente costituzione” quella francese del 3 settembre 1791 proclama: “l’assemblea nazionale, volendo stabilire la costituzione francese...” quella degli Stati Uniti d’America afferma: “noi, popolo degli Stati Uniti, ... poniamo in essere questa costituzione quale ordinamento per gli Stati Uniti d’America” LA COSTITUZIONE SVIZZERA: “BREVE PROFILO DI UNA STORIA LUNGA” QUANDO SI È COSTITUITO LO STATO SVIZZERO MODERNO? 1. agosto 1291 ? patto del Grütli 12 settembre 1848 ! guerra del Sonderbund LA COSTITUZIONE DEL 1848 Patto del 1815, non corrispondeva più alle necessità del tempo, occorreva creare uno stato nazionale che fosse in grado di imporre le misure necessarie a modernizzare la società anche alle minoranza che le percepiva come un sacrificio la Costituzione del 1848 sancì con ciò la nascita dello stato svizzero moderno, un nuovo stato superiore alla precedente confederazione di stati “Gli uomini del '48 capirono che bisognava lasciare ai cantoni non soltanto le loro competenze, ma anche la loro vitalità” (W.Martin, storico) federalismo democrazia libertà BREVE PROFILO DI UNA STORIA LUNGA COSTITUZIONE DEL 1848 creazione di uno stato federale; unificazione doganale, monetaria, dei pesi e delle misure; libera circolazione delle merci e delle persone; abolizione dei dazi fiscali; federalismo; democrazia; libertà; revisionabilità COSTITUZIONE DEL 1874 ampliamento delle competenze federali; introduzione del diritto di referendum facoltativo; riconoscimento di talune libertà fondamentali e diritti del cittadino e dell'uomo COSTITUZIONE DEL 1999 adeguamento formale alle revisioni intervenute (oltre 140); catalogo dei diritti fondamentali; stato di diritto fondato sulle libertà; stato sociale; federalismo; democrazia diretta IL GOVERNO DELLO STATO SVIZZERO ED I SUOI PRINCIPI FONDAMENTALI STATO, « MACCHINA », « APPARATO », « AZIENDA », DA « GOVERNARE » … La costituzione esprime la volontà di un popolo di dotarsi di uno stato, assumere cioè in gestione collettiva il soddisfacimento di determinati bisogni reperire le risorse necessarie da destinare alla soddisfazione collettiva dei bisogni individuati come degni di essere in tal modo soddisfatti (problema economico) scegliere, fra gli innumerevoli bisogni umani, quelli che vanno soddisfatti dall’azione dello stato (problema politico) riuscire a convincere della bontà di quella scelta anche coloro che, chiamati a finanziare l’intervento dello stato, non fossero direttamente soddisfatti dal medesimo (problema ideologico) …CIOÈ « SCEGLIERE » ! gestire e risolvere conflittualità sociali « governare uno stato » tra coloro che richiedono un intervento collettivo e coloro che, detentori delle risorse umane o economiche a ciò necessarie, vi si oppongono preferendo mantenere il controllo ed il godimento di quelle ricchezze LE “PAROLE” PER GOVERNARE LO STATO GOVERNO DELLO STATO Attività di scelta dei bisogni da soddisfare con l’azione dello stato e attività di attuazione della soddisfazione di tali bisogni FORMA DI GOVERNO Modalità di individuazione di quali persone o gruppi sociali abbiano il potere di governare lo stato POLITICA DI GOVERNO Finalità dell’attività di governo dello stato GESTIRE CONFLITTUALITÀ? DIRITTO! “forza” e/o “fede” potere e/o diritto costituzione, espressione di entrambe queste necessità : indica chi ha la forza per imporre alla soddisfazione statale determinati bisogni legittima quindi tali scelte come l’espressione di una norma, accettata e condivisa socialmente FORMA DI GOVERNO: I MODI (I) FORME DI GOVERNO AUTORITARIE Quelle in cui il potere di governare uno stato è stabilmente nelle mani di una persona o di un gruppo sociale, ad esclusione istituzionale di tutti gli altri FORME DI GOVERNO CONCORDATARIE Quelle in cui il potere di governare uno stato sia provvisoriamente nelle mani di chi l’ha conquistato, con la possibilità istituzionale degli esclusi di subentrarvi a scadenze regolari FORMA DI GOVERNO: LA SANZIONE (II) la Costituzione svizzera: LA COSTITUZIONE trasforma il potere di un gruppo sociale in diritto dell’intera comunità sanziona l’avvenuta costituzione dello stato chiamato Confederazione svizzera - da parte di popolo e Cantoni (art. 1 Cost.) vi riconosce specifiche finalità (art. 2 Cost.) da soddisfare esercitando le competenze che gli sono attribuiti dalla stessa Costituzione federale (art. 42 Cost.) LO « STATO DI DIRITTO » la sovranità dello stato si venne ad esprimere attraverso norme di diritto (monopolio del diritto) funzione di rendere “Il diritto è indiscutibile e certo il fondamento e limite comando espresso dal detentore dell’attività dello del potere di governo stato” (art. 5 cpv. 1 Cost.) con il tempo, ne divenne però anche il limite, l’agire dello stato fu concepito esclusivamente entro un quadro di norme giuridiche, tali da giustificarne l’agire, ma quindi anche di consentire la verifica del suo operato IL PRINCIPIO DELLO STATO DI DIRITTO STATO DI DIRITTO Principio di governo basato sul fatto che l’agire dello stato può avvenire soltanto se giustificato da norme del diritto, dalle cui prescrizioni non gli è consentito uscire CONTROLLO DI LEGALITÀ Corollario del principio dello stato di diritto, implica la facoltà di verificare che l’azione dello stato rispetti il quadro normativo che lo giustifica I « POTERI DI GOVERNO » E LA LORO « SEPARAZIONE » tratti distintivi dell’attività di governo di ogni stato ? fare leggi, eseguirle e controllarne l’applicazione Dapprima, le funzioni legislative, esecutive e giudiziarie rimasero nelle mani delle aristocrazie Con l’avvento delle borghesie a fianco delle aristocrazie queste funzioni furono suddivise Quando la borghesia divenne il gruppo sociale egemone il principio della separazione dei poteri divenne un principio fondamentale di gestione del potere di governo dello stato IL PRINCIPIO DELLA SEPARAZIONE DEI POTERI SEPARAZIONE (funzionale) DEI POTERI Le funzioni di governo dello stato (decidere, eseguire, controllare) sono distinte e suddivise fra organi distinti SEPARAZIONE (personale) DEI POTERI Le funzioni di legislatore, membro dell’esecutivo e del giudiziario sono tra loro incompatibili FEDERALISMO, DEMOCRAZIA E REGIME POLITICO IN SVIZZERA « STATO », « GOVERNO », « REGIME POLITICO » stato, assunzione in gestione da parte delle società di determinati compiti necessari alla vita sociale sono le stesse società, in prima approssimazione, a governare lo stato Il modo e le forme con cui l’hanno fatto e lo fanno – il regime politico - è funzione del modo di vivere e funzionare di quelle stesse società IL « FEDERALISMO » COME STRUTTURA DELLO STATO La struttura federativa dello stato svizzero è il prodotto di vicende storiche: come è strutturato lo stato, come cioè l’azienda collettiva stato si articola nella sua organizzazione effettiva stati originariamente sovrani - i Cantoni - hanno ceduto proprie prerogative ad un nuovo stato la Confederazione - ad essi sovraordinato il nuovo stato si strutturò mediante l’assunzione di talune competenze prima esercitate dai Cantoni, rimasti autonomi e sovrani nel gestire le ulteriori competenze statuali NELLA COSTITUZIONE SVIZZERA “I cantoni sono sovrani per quanto la loro sovranità non sia limitata dalla Costituzione federale ed esercitano tutti i diritti non delegati alla Confederazione” (art. 3 Cost.) struttura statale “a due livelli” ai Cantoni sono riconosciute tutte le competenze non espressamente attribuite alla Confederazione LE “FORME” DELLA STRUTTURA DELLO STATO CONFEDERAZIONE DI STATI Struttura decentralizzata; alleanza puntuale; patto o contratto fra stati sovrani STATO UNITARIO Struttura aziendale dello stato caratterizzata dal controllo centralizzato dell’interna organizzazione statale STATO FEDERATIVO Struttura statale in cui a fianco di un organizzazione centralizzata, sussistono organismi decentralizzati con una residua autonomia gestionale e politica IL « FEDERALISMO » COME UBICAZIONE DEL POTERE DI GOVERNO DELLO STATO “dove” è governato lo stato, ovvero ove si collocano le agenzie deputate a deciderne e controllarne l’agire suddivisione del potere fra centro e periferie, ove anche alle periferie sono riconosciute qualità di partecipanti alla funzione di governo dello stato garanzia della rappresentanza per Cantoni nel Consiglio degli stati principio della maggioranza di popolo e Cantoni per l’approvazione di modifiche costituzionali principio della partecipazione dei Cantoni al processo decisionale della Confederazione I SIGNIFICATI DI FEDERALISMO FEDERALISMO (strutturale) la struttura dello lo stato si articola su due livelli, uno centrale a cui sono attribuite determinate competenze, uno periferico a cui sono riconosciute proprie ed autonome prerogative statali FEDERALISMO (politico) strategia e modalità di gestione del potere di governo dello stato caratterizzato dalla suddivisione del potere fra centro e periferie FEDERALISMO (amministrativo) sistema di amministrazione di uno stato centralizzato, attraverso agenzie periferiche ma non autonome IL PRINCIPIO DEMOCRATICO democrazia, metodo per governare, sistema per stabilire insomma chi abbia il potere di decidere delle attività sociali assunte in gestione statale (non un fine o un’ideale) ciascun individuo che compone la massa della popolazione concorre, almeno ma soltanto, a costituire la volontà generale, risultanza, dunque, dell’esercizio della somma delle volontà individuali. il popolo è un organo dello stato LE « PAROLE » DELLA DEMOCRAZIA DEMOCRAZIA specifico metodo di governo, caratterizzata dal “potere della maggioranza” dei votanti SOVRANITÀ POPOLARE specifica forma di governo in cui a ciascun membro di una determinata popolazione spetta una eguale facoltà di partecipare al medesimo LE « REGOLE » DELLA DEMOCRAZIA… potere della maggioranza dei votanti chi ha il diritto di far parte del corpo elettorale come si esprime, come si computa, come si forma la frazione di potere esprimibile da ciascun votante … E LE “PAROLE” CHE LE ESPRIMONO SUFFRAGIO UNIVERSALE diritto di esprimere un voto senza distinzioni di razza, sesso, condizioni sociali o economiche LIBERTÀ DI VOTO facoltà di scegliere liberamente, senza costrizioni o condizionamenti PARITÀ DI VOTO garanzia che ogni voto abbia il medesimo peso LIBERTÀ DI SCELTA facoltà per i votanti di scegliere tra soluzioni o persone realmente diverse LIBERTÀ DI OPINIONE PRINCIPIO DI MAGGIORANZA facoltà di formarsi liberamente la propria opinione la scelta è stabilita dalla maggioranza espressa dai votanti I SISTEMI DI « TRASMISSIONE » DEI POTERI… in contesti organizzativi complessi, la forma di governo democratica ha bisogno di un sistema di rappresentanza meccanismo organizzativo che consente di individuare un gruppo ristretto di cittadini che possa governare per delega del popolo … E LE “PAROLE” CHE LI ESPRIMONO SISTEMA ELETTORALE meccanismo di computo che permette di determinare chi ha conquistato la maggioranza per governare, sistema per tradurre i voti espressi dai cittadini in rappresentanti negli organi di governo SISTEMA MAGGIORITARIO sistema per il quale chi conquista la maggioranza dei voti esprime tutti i rappresentanti SISTEMA PROPORZIONALE sistema per il quale i rappresentanti sono scelti in proporzione alle percentuali in cui si suddividono i voti … E LE “PAROLE” CHE LI ESPRIMONO MANDATO POLITICO potere del rappresentante in un consesso rappresentativo di volere e decidere per conto di chi lo ha scelto PARTITI POLITICI organizzazione di cittadini aventi come fine l’aggregazione di interessi in vista della competizione politica DIRITTI POPOLARI facoltà dei cittadini di controllare l’operato dei governanti o di governare al loro posto GLI « ORGANI » DI GOVERNO DELLO STATO… « governare uno stato significa trasformare i bisogni e le necessità di una popolazione o di parte di essa in effettive attività, superando e gestendo l’inevitabile conflittualità che vi si accompagna » gli organismi deputati a svolgere tali funzioni si sono istituzionalizzati sono gli organi di governo dello stato, che il diritto costituzionale svizzero definisce autorità …SVIZZERO ASSEMBLEA FEDERALE organo a cui è conferita essenzialmente la responsabilità di adottare le decisioni di governo della Confederazione; si compone di due organi rappresentativi, della popolazione federale (il Consiglio nazionale) e di quelle dei Cantoni (il Consiglio degli stati) CONSIGLIO FEDERALE esercita la suprema autorità direttiva ed esecutiva della Confederazione TRIBUNALE FEDERALE suprema autorità giudiziaria della Confederazione IL REGIME POLITICO SVIZZERO come interagiscono gli organi di governo nell’esecuzione delle rispettive funzioni ed in prospettiva di pervenire a far funzionare lo stato Quello svizzero è definito collegiale (altri regimi politici sono, ad esempio, quello parlamentare e quello presidenziale). Tratti caratterizzanti: 1. elezione popolare dell’organo decisionale, l’Assemblea federale 2. elezione dell’organo esecutivo, il Consiglio federale, da parte dell’Assemblea federale; 3. elezione dei Consiglieri federali uno indipendentemente dall’altro; 4. assenza di sistemi istituzionali di pressione fra i due organi, dunque indipendenti e stabili; 5. facoltà del sovrano di esercitare direttamente il potere attraverso i diritti popolari di referendum e di iniziativa … E LE “PAROLE” CHE LO ESPRIMONO REGIME POLITICO sistema di governo, cioè modalità di interazione degli organi di governo di uno stato nell’esecuzione delle rispettive funzioni e per far funzionare lo stato REGIME POLITICO COLLEGIALE sistema in cui l'organo esecutivo, nominato dal legislativo, è composto da individui, come un collegio di pari e senza che tra gli organi vi siano sistemi istituzionali di pressione REGIME POLITICO PARLAMENTARE sistema in cui la maggioranza nel legislativo elegge una squadra di governo, a cui deve dar conto politicamente e che rimane in carica finchè gode della sua fiducia REGIME POLITICO PRESIDENZIALE sistema in cui il popolo elegge sia il legislativo che l’esecutivo, composto da una sola persona, senza sistemi istituzionali di pressione I DIRITTI POPOLARI IN SVIZZERA REFERENDUM E INIZIATIVA facoltà riconosciute al popolo degli aventi diritto di voto di partecipare direttamente alla funzione decisionale, scavalcando i rappresentanti diretti nell’organo legislativo diritti di referendum e iniziativa con il referendum, una decisione dell’organo legislativo viene “riferita” all’approvazione o alla disapprovazione del popolo dei votanti (diritto di controllo) con l’iniziativa,viene garantita la facoltà ad una parte della popolazione sovrana di “iniziare”, proporre, l’adozione un progetto in luogo dell’organo decisionale (diritto di proposizione) I DIRITTI POPOLARI NELLA COSTITUZIONE SVIZZERA REFERENDUM Facoltà di riferire una decisione dell’organo legislativo all’approvazione o alla disapprovazione da parte della popolazione con diritto di voto INIZIATIVA Facoltà per un gruppo di cittadini attivi di sottoporre, scavalcando l’organo legislativo, una proposta al voto della popolazione attiva …CONTINUA REFERENDUM COSTITUZIONALE OBBLIGATORIO Obbligo di sottoporre al voto del sovrano qualsiasi modifica della Costituzione federale REFERENDUM LEGISLATIVO FACOLTATIVO Facoltà di sottoporre al sovrano l’approvazione di una legge decisa dall’organo legislativo (mediante la raccolta di 50'000 firme entro 100 giorni) INIZIATIVA COSTITUZIONALE Facoltà di sottoporre al sovrano una modifica della Costituzione federale (mediante la raccolta di 100'000 firme entro 18 mesi) FUNZIONI DEI DIRITTI POPOLARI l’utilizzo degli istituti del referendum e nell’iniziativa nel panorama costituzionale svizzero ne ha fatto un unicum al mondo tratto costitutivo del regime politico svizzero, anche perciò definito democrazia semi-diretta LORO INFLUSSO SUL REGIME POLITICO SVIZZERO referendum facoltativo legislativo da strumento della democrazia partecipativa si è trasformato in artefice della democrazia di compromesso dapprima fu utilizzato infatti dall’opposizione politica, con il risultato pratico di venire ben presto associata al governo dello stato (formula magica di governo) in seguito, ha favorito la costituzione di organizzazioni ed associazioni di categoria, della cui opinione fu necessario tener conto a misura dell’accrescersi della loro capacità referendaria (sistema istituzionalizzatosi nella cosiddetta procedura di consultazione) CONTINUA iniziativa popolare costituzionale strumento di azione politica indiretta ha conosciuto e conosce un notevole successo, anche se meno efficace dallo stretto profilo statistico (pochissime sono state le iniziative accolte dal sovrano) consente di svolgere funzioni di propaganda o educazione dei cittadini, rispettivamente di cassa di risonanza per esigenze o bisogni emergenti I TRATTI PREGNANTI DEL REGIME POLITICO SVIZZERO FORMULA MAGICA DI Composizione partitica dell’esecutivo, a cui sono associati i maggiori partiti GOVERNO svizzeri PROCEDURA DI CONSULTAZIONE Fase del processo decisionale consistente nel raccogliere, prima che il legislativo si pronunci, il parere delle associazioni e delle organizzazioni, oltre che dei partiti, dei Cantoni o di gruppi di individui interessati I DIRITTI FONDAMENTALI DEL CITTADINO E DELL’UOMO STATO MODERNO E SOCIETÀ CIVILE stato moderno, da strumento per controllare la società in strumento della società la nozione di stato si venne precisando a misura della sua effettiva organizzazione quella di società o – società civile – non ha subito analogo percorso, rimanendo tuttora piuttosto vaga ed imprecisa la nozione di società civile venne piuttosto a rappresentare l’insieme non organizzato degli individui, che lo sviluppo sociale capitalisticoborghese ha fatto emergere come i veri attori della dinamica sociale moderna STATO, SOCIETÀ CIVILE E INDIVIDUI AUTONOMI SOCIETÀ gruppo di persone legate da vincoli che fanno pensare all'esistenza di una volontà comune al gruppo stesso SOCIETÀ CIVILE l’altra faccia dello stato moderno, insieme non organizzato di individui autonomi, attori della dinamica sociale moderna, che auto-organizzano le proprie attività LA DINAMICA DEI DIRITTI FONDAMENTALI alla forza ed all’espansività dello stato si contrappone il riconoscimento di posizioni di potere individuali che presto diventano posizione giuridiche dell’individuo, che lo stato è chiamato a riconoscere, rispettare e difendere I DIRITTI “FONDAMENTALI” DIRITTI FONDAMENTALI Diritti riconosciuti e garantiti quali fondamenta dello stato DIRITTI INDIVIDUALI Diritti di cui il beneficiario della protezione così garantita è l’individuo DIRITTI COSTITUZIONALI Diritti individuali garantiti da una costituzione DIRITTI DELL’UOMO Diritti individuali riconosciuti all’uomo in virtù della sua umanità GENESI E CONTENUTO DEI DIRITTI FONDAMENTALI… IN PILLOLE momento di resistenza contro il potere sovrano garanzia dell’intangibilità di determinate posizioni individuali premesse fondamentali delle nuove organizzazioni politiche (nelle costituzioni francese e americana) CONTINUA contenuto: - garanzia della vita, della libertà, della proprietà, dell’eguaglianza giuridica e dei diritti politici - difesa dallo stato (solo eccezionalmente) pretesa dallo stato procedura: - per tutti gli individui, non soltanto per i cittadini di uno stato - vincolano tutti gli organi dello stato - sono, per l’essenziale, inalienabili e insopprimibili TIPOLOGIA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DIRITTI DI LIBERTÀ Proteggono specifiche condizioni o comportamenti umani, fisici o psichici che siano (muoversi, esprimersi, vendere, credere, riunirsi, associarsi, pubblicare) DIRITTI SOCIALI Proteggono sia comportamenti umani specifici che bisogni elementari dell’uomo (lavorare, alloggiare, nutrirsi, istruirsi, scioperare, essere assistiti) GARANZIE DELLO STATO DI DIRITTO Esigono dagli organi di governo dello stato, nell’adempimento delle loro attività, il rispetto di garanzie a tutela dei cittadini (da trattare in maniera eguale, senza discriminazioni, in maniera non arbitraria, garantendo loro il diritto di essere sentiti, di avere accesso agli atti, di avere un processo regolare) DIRITTI POLITICI Garantiscono al solo cittadino attivo (non all’uomo) il diritto di partecipare alla gestione dello stato (votando, eleggendo, essendo eletto, facendo uso del diritto di referendum e di iniziativa) DIRITTI FONDAMENTALI E COSTITUZIONE SVIZZERA nessun catalogo di diritti fondamentali sino alla revisione costituzionale del 1999 le precedenti costituzioni si limitavano a ricordare puntualmente alcune libertà, non ritenute sufficientemente protette si venne così a distinguere fra i diritti costituzionali scritti e quelli non scritti, ma via via riconosciuti da un’abbondantissima giurisprudenza del Tribunale Federale funzioni riconosciute ai diritti fondamentali: 1. individuare bisogni fondamentali ed irrinunciabili di ogni individuo 2. contribuire a costituire un’organizzazione statale che li presupponga, li rispetti e li realizzi 3. garantire, attraverso il loro rispetto, la democraticità del governo dello stato 4. costituire, in tal modo, una forma di protezione delle minoranze PROBLEMI ATTUALI DEI DIRITTI FONDAMENTALI giustiziabilità dei diritti fondamentali limitabilità dei diritti fondamentali neologismo con il quale si vuol descrivere la possibilità di ottenere da un tribunale il riconoscimento di una pretesa fondata su un diritto fondamentale Con l’accrescersi dell’interpenetrazione delle attività sociali, la pretesa di una sostanziale intangibilità delle libertà individuali ha dovuto ben presto essere relativizzata Le costituzioni moderne riconoscono che i diritti fondamentali sono limitabili L’intervento limitativo del diritto fondamentale deve essere un sacrificio autorizzato dal legislatore, nell’interesse collettivo, tale da non andar oltre il minimo necessario per raggiungere lo scopo e tale da salvaguardare il nocciolo essenziale del diritto dal grado concreto di giustiziabilità dipende in definitiva la portata pratica effettiva di ciascun diritto fondamentale I PRINCIPALI DIRITTI INDIVIDUALI DELLA COSTITUZIONE SVIZZERA diritto alla vita e alla libertà personale protezione della sfera privata diritto al matrimonio e alla famiglia libertà di credo e di coscienza libertà d’opinione e d’informazione libertà di lingua diritto all’istruzione scolastica di base libertà di riunione libertà di domicilio garanzia della proprietà libertà economica libertà sindacale garanzie procedurali PER CONCLUDERE