Allegato 2 CdD del 02.02.2016 - Università degli Studi di Verona

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI
VERONA
CONVENZIONE
tra:
L’Università degli Studi di Verona, di seguito denominata “Università”, nella persona del Rettore, prof.
Nicola SARTOR, nato a Bolzano, il 14 marzo 1953, autorizzato alla stipula del presente atto giusta
deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 28 novembre 2013;
e
l’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona (A.O.U.I.) di seguito denominata “A.O.U.I.”, nella
persona del Direttore Generale, dott. Sandro CAFFI, nato a Cittadella (PD), il 21 febbraio 1950,
PREMESSO CHE
1)
il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007,
n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro - che ha, tra l’altro,
integrato e sostituito il Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626, precedente Testo unico in
materia - in particolare all’art 1, stabilisce che:
“Le disposizioni contenute nel presente decreto legislativo costituiscono attuazione dell'articolo 1
della legge 3 agosto 2007, n. 123, per il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute
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e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro, mediante il riordino e il
coordinamento delle medesime in un unico testo normativo”;
2)
il citato D. Lgs. 81/2008, art. 3, c. 1, stabilisce, inoltre, che:
“Il presente decreto legislativo si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le
tipologie di rischio”;
3)
il citato D. Lgs. 81/2008, art. 31, cc. 1-5 e 8, stabilisce, inoltre, che:
“1. Salvo quanto previsto dall'articolo 34, il datore di lavoro organizza il servizio di prevenzione e
protezione prioritariamente all'interno della azienda o della unità produttiva, o incarica persone o
servizi esterni costituiti anche presso le associazioni dei datori di lavoro o gli organismi paritetici,
secondo le regole di cui al presente articolo.
4)
il Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica del 5 agosto 1998, n.
363, art. 10, c. 1, stabilisce che:
“1. Al fine di garantire la salute e la sicurezza di tutto il personale che presta la propria opera per
conto delle Università presso enti esterni, così come di quello di enti che svolgono la loro attività
presso le Università, per tutte le fattispecie non disciplinate dalle disposizioni vigenti, i soggetti cui
competono gli obblighi previsti dal Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626, sono individuati di
intesa tra gli enti convenzionati e le singole Università, attraverso specifici accordi.
Tali accordi devono essere realizzati prima dell'inizio delle attività previste nella convenzione e, per le
convenzioni già in corso, entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto.”;
5)
il vigente “Atto Organizzativo in materia di Gestione della Sicurezza in Ateneo: Regole e Attori”
dell’Università degli Studi di Verona, è la fonte regolamentare che indica, nel rispetto della normativa
nazionale, dello Statuto e dei regolamenti d’Ateneo, le modalità con cui vengono individuate,
all’interno della struttura organizzativa, i ruoli, le responsabilità ed i processi per la prevenzione dai
rischi e la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, così come definiti dal Decreto Legislativo
9 aprile 2008 n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, nel
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tempo vigente. Le responsabilità e la relativa autorità in materia di sistema di gestione della salute e
sicurezza sul lavoro sono definite in coerenza con lo schema organizzativo e funzionale adottato nel
tempo dall’Università. Nella definizione dei compiti organizzativi e operativi propri del Rettore, dei
Dirigenti, dei Preposti e dei Lavoratori, vengono perciò esplicitati anche quelli relativi alle attività di
sicurezza di loro competenza, nonché le responsabilità connesse ed i relativi obblighi. L’Ateneo, per il
perseguimento dei richiamati obiettivi, è supportato dalle strutture e dalle figure della sicurezza,
istituite ai sensi delle disposizioni di legge vigenti: il Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi, il
Servizio di Sorveglianza Sanitaria, il Servizio di Radioprotezione, il Medico Competente, i
Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza. L’Ateneo è orientato ad implementare un appropriato
Sistema di Gestione della Sicurezza (SGS), come previsto dal Testo Unico: il SGS è costituito
dall’insieme dei soggetti e unità organizzative le cui attribuzioni e competenze sono interamente o in
parte connesse con la prevenzione e la sicurezza sul lavoro.
6)
La “Convenzione per l’applicazione del Decreto Legislativo 19.09.1994 n. 626 e Decreto Legislativo
19.03.1996 n. 242 “Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE,
90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e
della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro”, tra l’Università degli Studi di Verona, rappresentata dal
Rettore Prof. Mario Marigo, e l’Azienda Ospedaliera – Istituti Ospedalieri di Verona, rappresentata
dal Direttore Generale Dr Michele Romano, sottoscritta il 6 febbraio 1998, rep. N. 433, stabilisce in
Premessa:
- “che l’Università, al fine di ottemperare al disposto del D. Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, con
Decreto Rettorale n. 7289 del 17.10.1995, ratificato dal Consiglio d’Amministrazione in data
31.10.1995, istituiva il Servizio di Prevenzione e Protezione (di seguito S.P.P.), nominando quale
Responsabile il Dott. Claudio Soave, nonché il Servizio di Sorveglianza Sanitaria dei dipendenti (di
seguito nominato S.S.S.) nominando Responsabile e Medico Competente il Prof. Giovanni Costa;
- che identicamente l’Azienda, con deliberazione in data 17.10.1995, n. 1567, istituiva il servizio di
Prevenzione e Protezione, nominando quale Responsabile il Dott. Claudio Soave, nonché il Servizio
di Sorveglianza Sanitaria dei dipendenti, nominando Responsabile e Medico Competente il Prof.
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Giovanni Costa;
- che la scelta delle suddette persone è stata determinata, da parte dell’Azienda, dalla circostanza
che le stesse, pur facenti parte di ruoli universitari, prestano la loro attività a favore dell’Azienda,
in luoghi di proprietà di questa, dove, peraltro, già esiste una osmosi di personale e attrezzature
con la Facoltà di Medicina e Chirurgia;
- che, stante la molteplicità dei rapporti integrati tra l’Università e l’Azienda è sembrato opportuno,
al fine di una migliore sistemazione, qualità ed efficienza del Servizio, creare un sistema di
organizzazione della Sicurezza unificato, al fine di consentire, attraverso la razionalizzazione e
quindi l’ottimizzazione di tutte le risorse disponibili dell’Università e dell’Azienda, il miglior
risultato nell’ambito della prevenzione e protezione in campo sanitario dei lavoratori secondo il
dettato del D. Lgs. 626/94 e successive modificazioni e integrazioni”;
7)
la citata Convenzione tra Università degli Studi di Verona e Azienda Ospedaliera – Istituti Ospedalieri
di Verona del 6 febbraio 1998, n. 433, all’art. 1, stabilisce, inoltre, che:
“L’Università e l’Azienda Ospedaliera concordano di istituire i Servizi unificati e precisamente il
Servizio di Prevenzione e Protezione (S.P.P.) ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal Capo II del
D. Lgs. 626/94 e il Servizio di Sorveglianza Sanitaria dei dipendenti (S.S.S.) ai sensi del Capo IV del D.
Lgs. 626/94”;
8)
il Decreto Rettorale del 2 gennaio 2007, n. 14, prendendo atto del superamento, per le attività di
Sorveglianza Sanitaria, del modello di Servizio unificato, di cui alla citata Convenzione del 6 febbraio
1998, n. 433, all’art. 1, stabilisce che:
“Il Prof. Luigi Perbellini, ordinario per il settore scientifico disciplinare MED/44 – Medicina del Lavoro,
in servizio presso l’Università di Verona, è nominato Medico Competente dell’Ateneo e Responsabile
del Servizio Universitario di Sorveglianza Sanitaria istituito per le funzioni di cui agli articoli 16 e
seguenti del D. Lgs. 626/94 e s.m.i.; il sopra citato Servizio opera in staff al Rettore”;
9)
il Dr Claudio Soave, già Responsabile unico del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’Università e
del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’A.O.U.I. ai sensi della richiamata Convenzione tra
Università degli Studi di Verona e Azienda Ospedaliera – Istituti Ospedalieri di Verona del 6 febbraio
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1998, n. 433, e s.m.i., in data 21 agosto 2013 – prot. 41225 – ha rassegnato le proprie dimissioni dal
ruolo di tecnico-amministrativo presso l’Università degli Studi di Verona, con decorrenza 1° gennaio
2014;
10)
l’Università e l'A.O.U.I. prendono atto reciprocamente di ritenere conclusa l’esperienza di gestione
unificata ed integrata dei due Servizi di Prevenzione e Protezione, di cui alla citata Convenzione tra
Università degli Studi di Verona e Azienda Ospedaliera – Istituti Ospedalieri di Verona del 6 febbraio
1998, n. 433, con la nomina di un Responsabile del solo Servizio di Prevenzione e Protezione
dell’A.O.U.I.;
11)
l'Università e A.O.U.I. convengono che, nello statuire una gestione distinta dei due Servizi di
Prevenzione e Protezione, sia ineludibile definire con precisione ambiti di competenza e di
responsabilità dei due datori di lavoro coinvolti, nelle persone del Rettore dell’Università e del
Direttore Generale dell’A.O.U.I., con riferimento alla sicurezza di persone, locali e strumentazioni
universitarie abitualmente operanti presso spazi dell’A.O.U.I. nell’ambito delle attività di ricerca,
didattica ed assistenza pertinenti all’Area disciplinare delle Scienze della Vita e della Salute,
comprensivamente degli studenti, di ogni livello formativo, del personale docente e ricercatore, del
personale dirigente, tecnico-amministrativo e CEL, come di tutti i collaboratori in qualsiasi tipo di
regime di lavoro e analogamente con riferimento alla sicurezza di persone, locali e strumentazioni
dell'A.O.U.I. operanti presso spazi dell'Università;
TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
ART. 1
Premesse
Le premesse che precedono, approvate dalle Parti, unitamente ai riferimenti normativi e
regolamentari espressamente richiamati, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente
convenzione.
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ART. 2
Tutela della Salute e della Sicurezza di Persone, Locali e Strumentazioni presso gli spazi dell’A.O.U.I.
destinati ad attività di didattica, ricerca ed assistenza gestiti dall’Università e Tutela della Salute e
della Sicurezza di Persone, Locali e Strumentazioni dell'A.O.U.I. operanti presso gli spazi
dell'Università
Le Parti riconoscono l’individuazione degli spazi di competenza e responsabilità esclusiva dell’uno e
dell’altro datore di lavoro – Rettore dell’Università e Direttore Generale dell’A.O.U.I. – ai fini della
tutela della salute e della sicurezza delle persone ivi presenti stabilmente o temporaneamente per
motivi di studio o di lavoro, come da Planimetrie scala 1: 1000 n. 1, n. 2 e n. 3 in data 20.12.2013,
allegate alla presente convenzione, e nel tempo aggiornate e condivise a cura delle rispettive
amministrazioni.
Quando il personale universitario – da intendersi: tutti gli studenti, di ogni livello formativo, personale
docente e ricercatore, il personale dirigente, tecnico-amministrativo e CEL, nonché tutti i collaboratori
in qualsiasi tipo di regime di lavoro; ed inoltre tenendo conto del ruolo rivestito, e dei conseguenti
obblighi, ai sensi del citato D. Lgs. 81/2008: Lavoratore / Preposto / Dirigente - si reca presso locali ed
utilizza strumentazioni di competenza dell’A.O.U.I., il Direttore Generale dell’A.O.U.I. - da considerarsi
quale Sede Ospitante ai sensi del citato Art. 10, c. 1, del D. M. n 363/1998 - sulla base delle risultanze
della Valutazione dei Rischi di cui ai richiamati articoli del D. Lgs. 81/2008, da lui realizzata, assicura al
citato personale, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi di sua competenza, le misure
generali e specifiche per la protezione della salute dei lavoratori, compresa la sorveglianza sanitaria, in
funzione dei rischi specifici o accertati, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in
materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico del datore di lavoro (formazione,
informazione, procedure di lavoro, gestione delle emergenze).
Analogamente il personale dell'A.O.U.I. si reca presso locali ed utilizza strumentazioni di competenza
dell'Università, il Rettore dell'Università da considerarsi quale sede ospitante ai sensi del citato art. 10
c. 1 del D.M. n. 363/1998, sulla base delle risultanze della Valutazione dei Rischi di cui ai richiamati
articoli del D. Lgs. 81/2008, da lui realizzata, assicura al citato personale, esclusivamente per le attività
svolte in locali e spazi di sua competenza, le misure generali e specifiche per la protezione della salute
dei lavoratori, compresa la sorveglianza sanitaria, in funzione dei rischi specifici o accertati, nonché gli
ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della
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salute pone a carico del datore di lavoro (formazione, informazione, procedure di lavoro, gestione
delle emergenze).
Gli studenti, il personale universitario ed i soggetti ad esso equiparati, quando si trovano presso gli
spazi di competenza dell’A.O.U.I., - come pure il personale dell'A.O.U.I.e i soggetti ad esso equiparati
quando si trovano presso gli spazi di competenza dell'Università - sono tenuti all'osservanza delle
disposizioni in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori impartite dal datore
di lavoro della sede ospitante, senza alcuna differenza rispetto ai medesimi obblighi, di cui al citato Art
20 del D. Lgs. 81/2008.
Parimenti, per quanto concerne il rispetto dei doveri di Dirigenti e Preposti, di cui ai citati Artt. 18 e 19
del D. Lgs. 81/2008.
Al datore di lavoro ospitato deve essere assicurato che tutti gli obblighi in capo al datore di lavoro
ospitante, nei confronti dei lavoratori dell’altra amministrazione, siano tempestivamente e
scrupolosamente assolti, fornendo formale riscontro che quanto obbligatorio sia avvenuto nei tempi e
secondo le modalità previste dalla normativa.
ART. 3
Durata convenzione
La presente convenzione ha durata di sei anni a decorrere dal 1° gennaio 2014. Alla scadenza, qualora
le Parti intendessero rinnovarne i termini, potranno procedere alla stipulazione di una nuova
convenzione.
ART. 4
Controversie
Le Parti accettano di definire in via amichevole qualsiasi controversia che possa nascere fra loro per
effetto della (ed in conseguenza alla) presente convenzione. Nel caso non sia possibile raggiungere
l’accordo, per ogni controversia che dovesse insorgere tra le Parti in merito all'interpretazione,
esecuzione e risoluzione della presente convenzione è competente in via esclusiva il foro di Verona.
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ART. 5
Trattamento dei dati personali
I dati , anche sensibili, del personale interessato raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione
della presente convenzione vengono trattati esclusivamente per le finalità della convenzione stessa,
mediante le operazioni consentite dalla normativa che disciplina rispettivamente, nell'ambito delle
aziende del Servizio Sanitario Nazionale e del sistema Universitario, il trattamento dei dati per lo
scopo di adempiere a specifici obblighi o svolgere compiti previsti dalla normativa in materia di igiene
e sicurezza del lavoro; A.O.U.I. Verona e Università si comunicano reciprocamente i dati di cui sopra
da esse trattati necessari per l'espletamento delle funzioni, connesse a tali dati, che sono
istituzionalmente loro proprie, secondo quanto stabilito dalla normativa ad esse applicabile.
ART. 6
Disposizioni finali
Per quanto non espressamente disposto nella presente convenzione le Parti fanno espressamente
rimando alle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Verona, lì
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI VERONA
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA
DI VERONA
Il Rettore
(Prof. Nicola Sartor)
Il Direttore Generale
(Dott. Sandro Caffi)
Allegati:
1. Quadro Normativo di riferimento;
2. Planimetrie
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