PROF.SSA NICOLETTA SARTI
Storia del Diritto Medievale e Moderno
(R-Z)
Guida al corso per l’A.A. 2008-2009
ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA
1
PROGRAMMA CONSIGLIATO
La preparazione dell’esame dovrà essere condotta sulla base dei seguenti testi
(eventuali variazioni potranno essere concordate con la docente):
1. E. Cortese, Le grandi linee della storia giuridica medievale, Roma, Il Cigno
Galileo Galilei, 2000, pp. 470
2. N. Sarti, Tre itinerari di storia giuridica: i manoscritti, i giuristi, gli istituti,
Torino, Giappichelli, 2007, pp. 280
AVVERTENZE
Solo per gli studenti frequentanti saranno predisposte speciali modalità di studio e
di verifica finale, che verranno comunicate all’inizio del Corso.
La presente Guida non sostituisce lo studio dei testi sopra indicati, che sono
essenziali per la preparazione dell’esame, ma ne offre un’utile chiave di lettura.
INDICE
2
I. IMPERO E CHIESA IN ETÀ TARDO ANTICA
II. LE CONSOLIDAZIONI DEL DIRITTO ROMANO
III. L’ETÀ BARBARICA
IV. REGNI GERMANICI IN OCCIDENTE E LEGGI ROMANO-BARBARICHE
V. I LONGOBARDI IN ITALIA
VI.
CARATTERI DEL DIRITTO GERMANICO
VII. IL SECOLO VIII: LONGOBARDI, FRANCHI E VESCOVI
VIII. IL SISTEMA FEUDALE
IX. IMPERO CAROLINGIO E CAPITOLARI
X. UN’ETÀ SENZA GIURISTI
XI. IL SECOLO XI
XII. RAVENNA, ROMA, PEPO
XIII. IRNERIO
XIV. I GLOSSATORI
XV. IL DIRITTO ROMANO E I PRIMI CENTRI DI STUDIO
XVI. IL DIRITTO CANONICO
XVII.
XVIII.
METODI DI STUDIO E DI INSEGNAMENTO
IL SISTEMA DEL DIRITTO COMUNE
XIX. LE ORIGINI DELLA SCUOLA DEI COMMENTATORI
XX. LA SCUOLA DEL COMMENTO IN ITALIA
XXI. UMANESIMO GIURIDICO
XXII. L’ITALIA COMUNALE
XXIII.
L’ITALIA NON COMUNALE
I
3
DI ROMA
IMPERO E CHIESA IN ETÀ TARDO ANTICA
 LA CONVENZIONALE PARTIZIONE STORICA






tardo antico: dal IV-V secolo d.C. (Diocleziano-Costantino) fino al 476
alto medioevo (476 < X secolo)
basso medioevo (XI secolo < 1492)
età moderna (1492 < 1789)
età contemporanea (dal 1789 <)
IL TARDO IMPERO ROMANO
1. LA STRUTTURA ISTITUZIONALE: dalla fine del IV secolo d.C. due imperatori
(d’Occidente e d’Oriente) e due cancellerie a Roma e a Bisanzio. Occidente in
crisi, Oriente in ascesa
2.
IL SISTEMA DELLE FONTI DEL DIRITTO POSTCLASSICHE
 imperialis potestas: l’imperatore è al vertice della scala gerarchica e tende a
concentrare in sé l’esercizio della funzione legislativa mediante la produzione
di constitutiones (assimilate alle antiche leges di formazione consensuale, i
plebiscita e i senatusconsulta, che tacciono definitivamente) e di rescripta. La
formula “princeps legibus solutus”, risalente all’età classica, assume una
nuova valenza
 leges et iura: il doppio binario – tipico del diritto romano classico – si
isterilisce a tutto vantaggio delle prime.- Legge delle citazioni di
Valentiniano III (426), poi confluita nel Codice Teodosiano: per arginare il
pericoloso fenomeno della corruzione delle raccolte giurisprudenziali
l’imperatore dispone che possano essere allegati in giudizio i soli testi di
Papiniano, Ulpiano, Gaio, Paolo e Modestino (la tradizione testuale dei quali
era attendibile)
 fenomeno della volgarizzazione del diritto (corrispondente alla crisi
delle istituzioni e delle cultura giuridica): consiste nella produzione di
raccolte di giurisprudenza in forma riassunta (epitomi) o semplificata, al fine
di renderle più comprensibili.
 La funzionalità prevale sulla qualità del prodotto. Costituiscono esempi
di questa tendenza: Collatio legum mosaicarum et romanarum - Consultatio
4
veteris cuiusdam iurisconsulti - Tituli ex corpore Ulpiani - Epitome Gai Pauli receptae sententiae
QUESTE RACCOLTE VOLGARIZZATE VERRANNO UTILIZZATE DAI COMPILATORI DELLE
LEGGI ROMANO-BARBARICHE

IMPERO E CHIESA
 212: Editto di Antonino Caracalla. estensione della romana civitas
(cittadinanza romana) a tutti i sudditi dell’Impero
 313: Editto di Costantino (o editto di Milano), la professione della religione
cristiana viene dichiarata licita entro i confini dell’Impero (collegium licitum)
 380: Editto di Tessalonica, l’imperatore Teodosio dichiara la religione
cristiana nella confessione cattolica il culto ufficiale dell’Impero
 Chiesa cristiano-cattolica assunta all'interno dell’Impero come un suo
organismo: fenomeno del cesaropapismo
 il pontefice Gelasio I formula il principio dualistico (c,d, principio
gelasiano): “Duo quippe sunt, Imperator Auguste, quibus principaliter
mundus hic regitur: auctoritas sacrata pontificum et regalis potestas”
(epistola del pontefice Gelasio all’Imperatore Anastasio, a. 490 ca. )

MONARCHIA DEI VESCOVI
 Fenomeno della episcopalis audientia (già formalizzato nel Codice
Teodosiano): il vescovo può sostituirsi alle magistrature laiche nell’esercizio
della giurisdizione civile, fenomeno tipico del tardo impero allorquando gli
ufficiali pubblici spesso latitavano. La giustizia vescovile diviene esclusiva
nella prima stagione dell'occupazione longobarda della penisola: ciò
comporta anche il salvataggio della procedura romana da parte delle
istituzioni giudiziarie ecclesiastiche (da qui l'origine del processo medievale
romano-canonico)
 Concili prevalenti nella pars Orientis dell’Impero (non turbata dalle
invasioni delle popolazioni germaniche), ove vengono formulati i principali
dogmi del cristianesimo di confessione cattolica (Concilio di Nicea: credo
niceno, che afferma l’identica natura divina della SS. Trinità. Si contrappone
all’eresia ariana, che nega la natura divina del Cristo). Ricca produzione di
canoni (canones-regulae), prima fonte del diritto della Chiesa in quanto
prodotta dalla comunità ecclesiale, titolare di quella che potremmo chiamare
funzione legislativa
 Lentamente si afferma il primato del Vescovo di Roma come primus inter
pares fra i vescovi della cristianità, dopo il VI-VII secolo. Una notevole
5
accelerazione di questo processo è dovuta alla necessità di trovare una guida
unitaria, spirituale ma anche politica, nella fase dell’irruzione dei popoli
germanici, pagani o eretici, all’interno dei confini dell’Impero (si ricordi la
figura carismatica del pontefice Gregorio Magno che fermò Attila e i suoi
Unni nel segno della Croce).

RACCOLTE DI CANONI CONCILIARI
 A partire dal V-VI secolo: Hispana (o Isidoriana) - Dyionisiana Dyonisio-Hadriana - Pseudo-Isidoriana (600). Si afferma il carattere della
spagna come regione cristianissima dell'Occidente e il ruolo di S. Isidoro di
Siviglia
 Solo in un secondo tempo ai canoni si aggiungono le epistole decretali dei
pontefici


CRISTIANIZZAZIONE DEL DIRITTO ROMANO CLASSICO:
LA PARTIZIONE IUS NATURALE - IUS GENTIUM - IUS CIVILE contenuta in Istituzioni 1,
2, 1-3: "Ius naturale est, quod natura omnia animalia docuit, nam istud non
humani generis proprium est, sed omnium animalium, quae in caelo, quae in
terra, quae in mari nascuntur...Ius autem civile vel gentium ita dividitur: omnes
populi, qui legibus et moribus reguntur, partim suo proprium, partim communi
omnium hominum iure utuntur: nam quod quisque populus ipse sibi ius
constituit, id ipsius proprium civitatis est vocaturque ius civile, quasi ius
proprium ipsius civitatis: quod vero naturalis ratio inter omnes homines
constituit, id apud omnes populos perpetue custoditur vocaturque ius gentium"
viene riletta secondo gli schemi logici e filosofici del cristianesimo: il diritto
naturale viene identificato con il diritto divino. Il diritto romano (ius civile)
che verrà riscoperto e richiamato in vigore dai glossatori nell’XI secolo sarà
un diritto romano cristiano.
II
LE CONSOLIDAZIONI DEL DIRITTO ROMANO IN ETA' TARDO ANTICA

CODICI PRIVATI

CODICE TEODOSIANO
GREGORIANO ED ERMOGENIANO
(438): in 16 libri, raccoglie costituzioni da Diocleziano a
Teodosio
 GIUSTINIANO (527-565 D.C.) -
TRE OBIETTIVI DELLA SUA AZIONE:
6
1. Attuazione forzata di un Impero Romano Cristiano con attitudini
cesaro-papistiche
2. Restaurazione territoriale armata dell’Impero. Guerra greco-gotica,
dal 535 al 553 d.C.. Giustiniano invia in Italia parte dei suoi eserciti sotto
la guida dei generali Belisario e Narsete, al fine di recuperare alla
giurisdizione dell’Impero bizantino la provincia italica, di fatto controllata
e governata dagli Ostrogoti (Teodorico, Vitige, Totila, Teia)
3. Consolidazione delle fonti normative vigenti e di
giurisprudenziali al fine di ristabilire la certezza del diritto
quelle
 COMPILAZIONE GIUSTINIANEA (528-534)
 528 - PRIMUS CODEX IUSTINIANUS (12
DIOCLEZIANO A GIUSTINIANO)
LIBRI) (COSTITUZIONI IMPERIALI DA
 533 - DIGESTA (50
LIBRI). RACCOLTA DI IURA, LE FONTI GIURISPRUDENZIALI
ACQUISTANO FORZA DI LEGGE
 533 - INSTITUTIONES (4
LIBRI). MANUALE CHE SI ACCOMPAGNA AD UNA
RIFORMA DEGLI STUDI GIURIDICI SULL’ARCO DI QUATTRO ANNI. ANCH’ESSE
GODONO DI FORZA DI LEGGE E PRESENTANO FREQUENTI COINCIDENZE CON I
CONTENUTI DEL CODEX.
 534 - CODEX REPETITAE PRAELECTIONIS (12 LIBRI). REVISIONE DEL PRIMO
CODICE, AGGIORNATA CON LE NUOVE COSTITUZIONI EMANATE
DALL’IMPERATORE NEI 5 ANNI INTERCORSI FRA LE DUE RACCOLTE,
(QUINQUAGINTA DECISIONES) DI RACCORDO FRA I MATERIALI LEGISLATIVI DEL
CODEX E QUELLI GIURISPRUDENZIALI DEI DIGESTA
 534<565 - NOVELLAE CONSTITUTIONES dell’imperatore Giustiniano, delle
quali manca una raccolta ufficiale. Esse circolarono ampiamente nell’Alto
Medioevo nelle due raccolte private dell’Epitome Iuliani (122 Novelle in
riassunto) e dell’Authenticum (132 Novelle tradotte dall’originale greco in un
latino scorretto, che ne evidenzia la provenienza non ufficiale, probabilmente
dalla cancelleria esarcale di Ravenna)
- La vigenza del corpus giustinianeo rimase circoscritta alla provincia italica,
alla quale venne esteso nel 554 con la Pragmatica Sanctio pro petitione
Vegilii. Esso divenne un monumento normativo disancorato dalle sue
origini storico-geografiche e quindi immutabile. Le province iberiche e
galliche dell'ex Impero romano di Occidente (Spagna e Francia), ormai
7
trasformate in Regni Germanici indipendenti (dai Visigoti, dai Burgundi e
dai Franchi), non vennero assoggettate alla giurisdizione della compilazione
giustinianea, che conobbero con il rinascimento giuridico dell’XI secolo.
Penisola italica, unico territorio di diritto giustinianeo in Occidente
- In Oriente (Impero Bizantino) il corpus giustinianeo subì revisioni e riforme ad
opera degli imperatori Isaurici e Macedoni (Egloghe). Con la promulgazione nel
IX secolo dei Basilici, che ne costituirono una complessiva rimanipolazione,
esso venne definitivamente superato.
III
L’ETÀ BARBARICA

GERMANESIMO: ETNIE E PROFILI ESSENZIALI





gruppo svevo: Bavari, Alamanni
gruppo dei Franchi: Ripuarii, Camavi, Salici
gruppo sassone: Angli, Verini, Sassoni, Longobardi
gruppo gotico: Vandali, Burgundi, Ostrogoti (Goti dell'Est), Visigoti (Goti
dell'Ovest)
GERMANESIMO: IL PROCESSO DI STANZIAMENTO ALL’INTERNO DEI CONFINI
DELL’IMPERO
 milizie federate
 influenza romana: hospitalitas (1/3 delle terre concesse alla popolazione
federata)
 le fonti che ci informano su questo periodo sono letterarie (Procopio di
Cesarea – Giordane – Isidoro di Siviglia), provenienti dal mondo e dalla
cultura romani ci hanno tramandato un'immagine eccessivamente negativa
dei Germani

IN ITALIA: IL SIGNIFICATO DEL 476

con il 476 d.C. viene deposto da un generale erulo (Odoacre) l’ultimo
giovane imperatore Romolo Augustolo, a sua volta figlio di un germano. Ciò non
8
comportò immediatamente la fine dell’Impero d’Occidente, ma esclusivamente
la vacanza della sede imperiale.

Pretesa degli Eruli, che rappresentavano il gruppo più forte nell’esercito,
di reggere le sorti dell’Italia.

OSTROGOTI INVIATI IN
TEODORICO:
ITALIA
DALL’IMPERATORE
ZENONE,
GUIDATI DA

re ostrogoto, intriso di cultura romana.

A Bisanzio era stato vicino al soglio imperiale. Il suo allontanamento
coincise con l’eccessiva potenza raggiunta (presenza scomoda)
 in Italia con Teodorico si crea una convivenza relativamente pacifica fra
Goti e Romani. Si instaura un dualismo nell’esercizio della giustizia (comes
gothorum / prudens romanus)ò
Si affaccia il criterio della personalità del diritto?
 Editto di Teodorico: problemi di attribuzione (quasi certamente appartiene
invece alla successiva stagione dei Visigoti di Spagna, 526 ca.).
Le fonti normative condensate nei 156 capitoletti sono 1) costituzioni imperiali
(codices gregoriano, ermogeniamo e teodosiano);
2) raccolte di
giurisprudenza (volgarizzate, vedi sopra)
 crisi post-teodoriciana (viene meno una leadership forte). Guerra
greco-gotica fra il 535 e il 553 su iniziativa dell'Imperatore Giustiniano
 554 d.C.: Pragmatica Sanctio pro Petitione Vegilii
REGNI GERMANICI IN OCCIDENTE E LEGGI ROMANO-BARBARICHE

DUE REALTÀ A CONFRONTO, PERSONALITÀ E TERRITORIALITÀ DEL DIRITTO:

IL REGNO VISIGOTO: DA TOLOSA A TOLEDO
il
principio della personalità del diritto, che avrà massima diffusione nel
Medioevo carolingio risponde principalmente alla esigenza di popolazioni di
etnia diversa conviventi sul medesimo territorio di conservare le proprie
consuetudini. Esso si affianca senza mai scalzarlo completamente al principio
della territorialità cui era improntata la giurisdizione romana.
9
 precoce conversione al cattolicesimo con Recaredo (III concilio di Toledo,
589)
 lex Romana Visigothorum di Alarico II (506): leges (estratti dal codice
Gregoriano, Ermogeniano e teodosiano) e iura (Liber Gai, Pauli sententiae,
Libri responsorum di Papiniano). Abrogata da Recesvindo (654) con la
promulgazione del Liber Iudiciorum (12 libri come il Codice giustinianeo, ma
prevale il diritto consuetudinario visigoto su quello romano)
 lex Visigothorum: primo nucleo di Eurico (476), rinvenuto in un codice
palinsesto
Lex romana-visigothorum e Lex Visigothorum: si tratta di due filoni normativi
paralleli, che convivono nella giurisdizione visigota e in genere in quella dei regni
germanici

INTERPRETAZIONE TRADIZIONALE DEL DUPLICE FILONE NORMATIVO ALLA
LUCE DELLA PERSONALITÀ DEL DIRITTO
 INTERPRETAZIONI PIU RECENTI:
 tesi di Garcia Gallo e Gallo D’Ors (LRV: strumento scolastico di
formazione dei giuristi)
 tesi di Cortese (LRV: lex romana mundialis di Isidoro di Siviglia; leges
barbarorum e l’universo normativo mondiale romano)
 REGNO BURGUNDO: LEX BURGUNDIONUM, LEX ROMANA-BURGUNDIONUM
 Gundobado; liber papianus.
 le fonti sono le stesse utilizzate dai Visigoti (inizi VI secolo d.C.)
 Intorno alla fine del VI secolo i Burgundi vengono sconfitti dai Franchi e il
loro Regno assorbito dal quello Francorum. In base al principio della
personalità del diritto mantengono la loro tradizione normativa

DALLA GALLIA ROMANA AL REGNO FRANCO
 le stirpi dei Ripuarii e dei Camavi vengono assoggettate dai Franchi Salii (o
Salici) retti dalla dinastia regia dei Merovingi. I Franchi guidati dai
Merovingi sconfiggendo Burgundi e Visigoti costituiscono un grande
Regno Franco sull'attuale territorio della Francia dal Reno ai Pirenei
10
 Pactus legis salicae (VIII secolo d.C. circa): tradizione normativa
consuetudinaria. Presso i Franchi non si verifica il fenomeno della redazione
di Leges romano-barbariche
V
I LONGOBARDI

IN ITALIA

PENETRAZIONE DEI LONGOBARDI DAL 568 DAL FRIULI SCAVALCANDO LE ALPI
 Alboino, Clefi, interregno e anarchia dei duces. Tendenze centrifughe –
mancanza di un’identità unitaria (574-584).
 Con re Autari (acclamato rex dall’assemblea dei duchi nel 584), all’inizio del
sec. VII d.C. l’Italia centro-settentrionale (Langobardia maior) assume
anch’essa la struttura di un Regnum germanico


ORGANIZZAZIONE DEL REGNUM LANGOBARDORUM
 dal nomadismo alla stanzialità (dalla sippe alla fara)
 i ducati e i duchi: unità politico-amministrative tendenzialmente autonome e
centrifughe
 I DUCATI DI SALERNO E BENEVENTO. LANGOBARDIA MINOR - FRATTURA
IRREVERSIBILE TRA NORD E SUD DELLA PENISOLA
Con lo stanziamento (a macchia di leopardo) dei Longobardi in Italia si spezzano:
 l’unità territoriale
 l’unità religiosa
 l’unità normativa

LA CONGIUNTURA POLITICA INTORNO AL 640: L’AZIONE DI ROTARI:
CAMPAGNA PER LA CONQUISTA DELLA LIGURIA COME STRUMENTO DI
COESIONE DEL REGNO. CHIAMATA A RACCOLTA DEI DUCHI.

L’EDITTO DI ROTARI (ANNO 643; 388 CAPITOLI)
 davanti al popolo in armi, forse alla fine della guerra per la conquista della
Liguria. Approvato per gairethinx. Due interpretazioni:
11
1. thinx = conventus, gaire = lancia
2. thinx = cosa/bene, gar = rafforzativo
 L’Editto consta di due masse normative:
1. cawarfide (consuetudini - patriae leges quae scriptae non erant)
2. decisioni sovrane con l’ausilio di primati iudices
VI
CONTENUTI DEL DIRITTO GERMANICO


CARATTERI GENERALI
 esteriorità - simbolismo
 mancanza d’astrazione
 indifferenza per il momento soggettivo

PERSONE
MATURITÀ FISICO/GIURIDICA: INSPECTIO CORPORIS DAVANTI ALL’ASSEMBLEA
 condizione della donna: soggetta al mundio; mundoaldo: padre, agnate
maschio

FAMIGLIA LONGOBARDA: ASSENZA DELLA PATRIA
ALLARGATA: CLAN – COMUNIONE DI VITA E DI BENI)

MATRIMONIO: PER PREZZO/PER RATTO

PROPRIETÀ: DALLA PROPRIETÀ COLLETTIVA (DEL
FAMILIARE (COMUNIONE DEI BENI)
POTESTÀ
(FAMIGLIA
 dalla compravendita della sposa alla compravendita del mundio con il
pagamento della meta
 due momenti del matrimonio longobardo: desponsatio, momento contrattuale
dell'accordo tra marito e titolare del mundio; traditio: momento della
consumazione del matrimonio
 donazioni matrimoniali
LA METÀ VERSATA DAL MARITO AL PADRE DELLA SPOSA – LA DOS ROMANA VERSATA
DALLA FAMIGLIA DELLA SPOSA AL MARITO.
IBRIDAZIONI E PROCESSI IMITATIVI
NON
CLAN)
ALLA PROPRIETÀ
ESISTONO LE FIGURE DEL TUTORE E DEL CURATORE DEL MINORE E
DELL'INCAPACE, PERCHÉ LA FAMIGLIA PROVVEDE AI SUOI MEMBRI PIÙ DEBOLI
12
 SUCCESSIONI
 successione legittima dei figli maschi in parti eguali (solus Deus haeredem
facere potest)
 verso il testamento, sull'omda dell'influenza della conversione al cattolicesimo:
donatio pro anima, melioratio

DIRITTO “PENALE”
 processo di tipo ‘accusatorio (manca l’interesse pubblico alla repressione
penale)’
 composizioni (guidrigildo)
Carattere risarcitorio della pena rispetto all’offesa arrecata alla vittima e alla sua
famiglia FAIDA

MATERIA CONTRATTUALE: LA DISTANZA DALL’ART. 1321 COD. CIV. (IL
CONTRATTO È L'ACCORDO DI DUE O PIÙ PARTI VOLTO A COSTITUIRE, MODIFICARE,
ESTINGUERE UN RAPPORTO GIURIDICO PATRIMONIALE)
 sistema romano giustinianeo: tipicità contrattuale; controllo statale sulla
autonomia privata (insinuatio)
 diritto longobardo: assenza di una elaborazione teorica unitaria del consensus
come fonte d’obbligazione
 progressiva affermazione dell’instrumentum scritto come elemento formale
testimoniante l’avvenuto accordo tra i contraenti

NELL’ALTO MEDIOEVO: ATIPICITÀ; DISTORSIONE DEGLI SCHEMI TRADIZIONALI

DIRITTO GERMANICO: OBBLIGAZIONI DA FATTO ILLECITO
SOLENNI

DIRITTO PROCESSUALE: ORALITÀ, SIMBOLISMO
/
DA ATTI PRIVATI
IL GIUDICE, PRIVO DI COMPETENZE TECNICHE, E’ UNO SPETTATORE DELLA SFIDA
PROCESSUALE. NON ACCERTAMENTO DELLA VERITA’, MA VITTORIA DI UNA PARTE
SULL’ALTRA
 ordalia – iudicium Dei
 concetto di purgazione
 Longobardi, ordalie e duello: da Rotari alla critica di Liutprando. Si
intuiscono gli effetti della conversione al cattolicesimo

13
VII
IL SECOLO VIII: LONGOBARDI, FRANCHI E VESCOVI DI ROMA

L’ULTIMO SECOLO DEL REGNUM LANGOBARDORUM IN ITALIA (VIII SECOLO)

LA POLITICA DEL PAPATO: LOTTA ALL’ICONOCLASTIA DELLA CHIESA
ORIENTALE. SI INASPRISCONO I RAPPORTI FRA OCCIDENTE E ORIENTE

DA RATCHIS AD ASTOLFO: SI SUSSEGUONO I TENTATIVI DEGLI ULTIMI RE
LONGOBARDI DI OCCUPARE L'ESARCATO, PER UNIRE IL REGNUM AI DUCATI DI
SALERNO E BENEVENTO (LANGOBARDIA MINOR). SCARSA RESISTENZA DELLE
TRUPPE BIZANTINE.

PAPA STEFANO II E IL RAPPORTO PRIVILEGIATO CON I FRANCHI. ALLA
DINASTIA MEROVINGIA SI AVVICENDA QUELLA CAROLINGIA, CHE CON CARLO
MARTELLO FERMA GLI ARABI A POITIERS ED EVITA UNA INVASIONE
MUSULMANA DELL’OCCIDENTE (754)


 l’editto di Liutprando (712-744)
 Pipino il Breve, Carlomanno e Carlo: prende quota la dinastia dei Carolingi..
CARLO MAGNO REX FRANCORUM ET LANGOBARDORUM ET PATRICIUS
ROMANORUM (774). DEFINITIVA SCONFITTA DELL’ULTIMO RE LONGOBARDO
DESIDERIO.
 il patrimonium Sancti Petri: primo nucleo dei futuro stato territoriale della
Chiesa. Si perfeziona con le donazioni di Carlo Magno al pontefice dell’
Esarcato e della Pentapoli (città costiere marchigiane) sottratti ai bizantini
 promissio carisiaca, constitutum Constantini (falsa donazione, contenuta
nelle decretali pseudoisidoriane e spacciata come risalente al primo
Imperatore cristiano Costantino): legittimerà per secoli le pretese della Chiesa
ad esercitare una giurisdizione territoriale sull’intera penisola

CARLO MAGNO INCORONATO IMPERATORE DEL SACRO ROMANO IMPERO (800)
 ambiguità della cerimonia di incoronazione. Impero:Sacro e Romano:
crocevia di cattolicesimo, romanità, germanesimo
 pace di Aquisgrana (812): Sacro Romano Impero ed Impero Bizantino si
dividono l’eredità dell’Impero Romano d’Occidente e d’Oriente
14
Il mito dell’Impero che rivive con Carlo Magno è quello verticistico
dell’Impero giustinianeo
 Rinascenza carolina e politica per l’istruzione (Capitolare Olonese di Lotario,
825, ordina i centri di studio ecclesiastici nel Regnum Italiae)

APPARATO DI GOVERNO DEL REGNO CAROLINGIO: SI ESTENDE ALL’IMPERO
CON UNA CONCEZIONE PATRIMONIALE
 re, conti / comitati; marchesi / marche, missi dominici, scabini. Rimane
peraltro amche la giurisdizione territoriale dei ducati/duchi longobardi
 giuramento di fedeltà e banno. Conti, marchesi, duchi sono legati
all’Imperatore da un rapporto di fidelitas, personalissimo,
intrasmissibile

ETÀ DELLA PERSONALITÀ DEL DIRITTO: COMPRESENZA DI DIVERSE LEGES E
CONSUETUDINI NAZIONALI ALL’INTERNO DI UN MEDESIMO ORDINAMENTO
GIURIDICO. REALTÀ CHE ESPLODE CON IL SACRO ROMANO IMPERO

ITINERARI DEL SUPERAMENTO: PROFESSIONES IURIS
TERRITORIALI. A PARTIRE DAL X SECOLO
/ CONSUETUDINI FEUDALI
 CAPITOLARE.
DE SCRIBIS DI LIUTPRANDO: GIÀ IN ETÀ LONGOBARDA I
CONTRAENTI POTEVANO ELEGGERE LA lex contractus (la scelta privilegia la
legge romana)
 CONSUETUDINES ITALIAE
VIII
IL SISTEMA FEUDALE

PRECEDENTI
TARDO-ROMANI
BUCCELLARII-POTENTES)

ELEMENTI COSTITUTIVI
(COMMENDATIO,
PATROCINIUM,
1. fidelitas (auxilium, consilium): elemento soggettivo
2. beneficium: elemento oggettivo
3. immunitas: in casi particolari, il rapporto feudale era accompagnato
dall’esenzione del vasso dalla soggezione alla iurisdictio, bannitio e
districtio dell’imperatore, funzioni che egli esercitava direttamente
nell’ambito del territorio che gli era stato affidato in beneficio
15

TRANSLATIO DOMINII UTILIS, PROPRIETATE RETENTA: TEORIA DEL DOMINIO
DIRETTO E DEL DOMINIO UTILE CHE VERRÀ SVILUPPATA DOPO IL 1100 DALLA
SCUOLA DEI GLOSSATORI (PROBABILE PATERNITÀ DI PILLIO DA MEDICINA)
 FEUDO FRANCO E FEUDO LONGOBARDO
Criteri differenti nella successione. Il franco solo al maschio primogenito - il
longobardo a tutti i figli maschi in portiones)
La tendenza fu quella dell'assimilazione del beneficio feudale, concesso in
precariato, ai beni patrimoniali del vassus, che ne avrebbe voluto disporre
mortis causa trasmettendolo agli eredi. Il processo non si concluse, ma
raggiunse due fondamentali traguardi con il Capitolare di Quierzy - 877
(ereditarietà dei feudi maggiori – Carlo il Calvo) e con la Constitutio de
Beneficiis-1037 (ereditarietà dei feudi minori – Corrado II il Salico). Non ci furono
automatismi nella successione: il nuovo giuramento di fedeltà andava rinnovato al
senior
- Processo discensionale nella costituzione di rapporti di fidelitas e nella
concessione di beneficia. Progressiva infeudazione dei territori
dell'Impero
- Confusione di elementi privatistici e pubblicistici
IX
IMPERO CAROLINGIO E CAPITOLARI
Una partizione tradizionale, basata sui contenuti, distingue tre grandi categorie di
capitolari:
1. Capitularia mundana
Capitularia missorum
Capitularia legibus addenza
Capitularia per se scribenda
2. Capitularia ecclesiastica - tendenza degli imperatori Carolingi a esercitare un
controllo sul governo della Chiesa
3. Capitularia mixta
16
Il verbum regis e la sua diffusione nelle assemblee: non esistono raccolte ufficiali
di capitolari e la loro tradizione fu prevalentemente orale. Gran parte di essi vennero
recuperati attraverso le raccolte miste di origine ecclesiastica, che spesso ne
strumentalizzarono i testi per garantirsi privilegi.
FONTI
CAPITOLARI E COSTITUZIONI IMPERIALI IN MATERIA FEUDALE
1) 14-16 GIUGNO 877: CAPITOLARE DI QUIERZY
Emanato dall’imperatore Carlo il Calvo (823-877) prima di effettuare una
spedizione militare in Italia per contrastare il nipote Carlomanno. Questo
documento, che ci è giunto in una duplice redazione, è importante poiché per la
prima volta viene sancito formalmente il principio dell’ereditarietà dei benefici.
Uno dei capitoli, infatti, stabilisce le modalità di successione in caso di morte di un
conte, al figlio del quale potrà essere trasferita la funzione pubblica di titolarità del
padre assieme, ovviamente, ai benefici patrimoniali ad essa connessi.
Un secondo capitolo consente che i fideles dell’imperatore che decidano di prendere
i voti possano trasferire i propri honores (ossia i benefici e le eventuali cariche
pubbliche) al loro figlio oppure ad un altro congiunto, purché sempre idoneo al
servizio nei ranghi della corte.
(N. 282, C. 3)
“Si comes de isto regno obierit, cuius filius nobiscum sit, filus noster cum ceteris
fidelibus nostris ordinet de his qui eidem comiti plus familiares et propinquiores
fuerunt, qui cum ministerialibus ipsius comitatus et cum episcopo, in cuius
parrochia fuerit ipse comitatus, ipsum comitatum praevideant, usque dum nobis
renuntietur, ut filium illius, qui nobiscum erit, de honoribus illius honoremus (...)
donec obitus praefati comitis ad notitiam nostram perveniat et ipse filius eius per
nostram concessionem de illius honoribus honoretur (...)”.
(N. 281, C. 10)
“Si aliquis ex fidelibus nostris post obitum nostrum Dei et nostro amore compunctus
seculo renuntiare voluerit et filium vel talem propinquum habuerit, qui rei publicae
prodesse valeat, suos honores, prout melius voluerit, et valeat placitare. Et si in alode
suo quiete vivere voluerit, nullus ei aliquod impedimentum facere praesumat, neque
aliud aliquid ab eo requiratur, nisi solummodo, ut ad patriae defensionem pergat”.
17
2) 28
MAGGIO
BENEFICIIS)
1037: CONSTITUTIO
DE
FEUDIS (NOTA
ANCHE COME
EDICTUM DE
Emanata dall’imperatore Corrado II il Salico (990-1039) durante l’assedio di
Milano, come arma politica per ingraziarsi i vassalli minori contro l’irriducibile e
potente vescovo Ariberto d’Intimiano. Tale provvedimento oltrepassò tuttavia il
motivo contingente diventando un atto fondamentale nella trasformazione dei
rapporti feudali e un ulteriore momento di sviluppo rispetto alle norme
sull’ereditarietà dei benefici stabilite in precedenza da Carlo il Calvo nell’877.
Con tale atto Corrado II fissava alcuni principi:
1. i vassalli – in particolare quelli dipendenti da vescovi, abati, badesse,
marchesi, conti e da tutti coloro che detenevano benefici tratti da terre del
fisco pubblico oppure dai patrimoni delle chiese – non avrebbero perduto i
rispettivi benefici senza che fosse accertata con sicurezza una loro colpa
grave e venendo sempre giudicati da una curia di pari;
2. in caso di richiesta di un giudizio di appello, di questo sarebbe stato
competente il tribunale imperiale;
3. quanto ai vassalli minori le eventuali cause dovevano essere definite o dinanzi
ai rispettivi seniores oppure dinanzi a un messo imperiale;
4. si stabilisce la discendenza in linea maschile per gli eredi dei vassalli defunti;
5. i seniores non possono permutare i benefici conferiti ai propri vassalli, né
cederli a titolo di precaria o livello, senza il consenso dei vassalli stessi
(irreversibilità del rapporto);
Così formulata, la Constitutio de feudis minava alla base il potere dei grandi
feudatari laici ed ecclesiastici ridando un certo prestigio all’autorità imperiale, alla
quale venivano pure sottoposte tutte le controversie tra vassalli maggiori e vassalli
minori.
(C.) In nomine sancte et individue Trinitatis. Chuonradus gratia Dei
Romanorum imperator augustus. Omnibus sancte Dei ecclesia fidelibus et
nostris tam presentibus quam et futuris notum esse volumus, quod nos ad
reconciliandos animos seniorum et militum, ut adinvicem semper
inveniantur concordes et ut fideliter et perseveranter nobis et suis senioribus
serviant devote, precipimus et firmiter statuimus:
(1) ut nullus miles episcoporum, abbatum, abbatissarum aut marchionum vel
comitum vel omnium, qui benefitium de nostris publicis bonis aut de
ecclesiarum prediis tenet nunc aut tenuerit vel hactenus iniuste perdidit,
tam de nostris maioribus valvasoribus quam et eorum militibus, sine certa
et convicta culpa suum beneficium perdat, nisi secundum
constitucionem antecessorum nostrorum et iudicium parium suorum.
18
(2) Si contentio emerserit inter seniores et milites, quamvis pares
adiudicaverint, illum suo beneficio carere debere, et si ille dixerit, hoc
iniuste vel odio factum esse, ipse suum beneficium teneat, donec senior
et ille quem culpat cum paribus suis ante nostram presentiam veniant,
et ibi causa iuste finiatur. Si autem pares culpati in iudicio senioribus
defecerint, ille qui culpatur suum beneficium teneat, donec ipse cum suo
seniore et paribus ante nostram presentiam veniant. Senior autem aut
miles qui culpatur, qui ad nos venire decreverit, sex ebdomadas ante
quam iter incipiat, ei cum quo litigatur innotescat. Hoc autem de
maioribus valvasoribus observetur.
(3) De minoribus vero in regno aut ante seniores aut ante nostrum missum
eorum causa finiatur.
(4) Precipimus etiam, ut cum aliquis miles sive de maioribus sive de
minoribus de hoc seculo migraverit, filius eius beneficium habeat. Si
vero filium non habuerit et abiaticum ex masculo filio reliquerit, pari
modo beneficium habeat, servato usu maiorum valvasorum in dandis
equis et armis suis senioribus. Si forte abiaticum ex filio non reliquerit et
fratrem legittimum ex parte patris habuerit, si seniorem offensum habuit
et sibi vult satisfacere et miles eius effici, beneficium quod patris sui
fuit habeat.
(5) Insuper etiam omnibus modis prohibemus, ut nullus senior de
beneficio suorum militum cambium aut precariam aut libellum sine
eorum consensu facere presumat. Illa vero bona, que tenent proprietario
iure aut per precepta aut per rectum libellum sive per precariam, nemo
iniuste eos divestire audeat.
(6) Fodrum de castellis, quod nostri antecessores habuerunt, habere
volumus. Illud vero, quod non habuerunt, nullo modo exigimus.
(7) Si quis hanc iussionem infregerit, auri libras centum componat,
medietatem kamere nostre et medietatem illi cui dampnum illatum est.
Signum domni Chuonradi serenissimi Romanorum imperatoris augusti. (M.)
Kadolohus cancellarius vice Herimanni archicancellarii recognovit.
Datum V. Kal. lunii, indic. V, anno dominice incarnacionis millesimo
XXXVIII.
Anno autem domni Chuonradi regis XIII, imperii XI. Actum in obsidione
Mediolani; feliciter amen.
X
UN’ETÀ SENZA GIURISTI
19

LA CULTURA GIURIDICA E LA TRASMISSIONE DEL SAPERE
MEDIOEVO: I SECOLI DELL’ORALITÀ E DELLA CONSUETUDINE

ASSENZA DEL GIURISTA IN SENSO TECNICO PROFESSIONALMENTE FORMATO
 assente a livello giudiziario, notarile
giudici,avvocati, notai, legislatori

e
legislativo
NELL’ALTO
-
mancano
IL DIRITTO NON ERA SCIENZA AUTONOMA
 L'alfabetizzazione avveniva attraverso l'insegnamento delle sette arti
liberali, come nel mondo tardo antico: le arti sermocinali (grammatica,
dialettica, retorica) e le arti reali (matematica, astronomia, geometria,
musica). Il diritto non aveva l'identità di un'arte, ma sue nozioni essenziali
venivano impartite nell'ambito dell'insegnamento della retorica (arte della
parola) e della dialettica (arte del ragionamento)
- scomparsa della scuola imperiale di Roma
 cancellerie di Roma, Ravenna (Eswarcato) e Pavia (Regno Italico
longobardo-franco): ipotesi sull’esistenza di insegnamenti privati
 sistema delle scuole altomedievali
 capitolare olonese di Lotario I (825), disciplina il fiorire delle scuole
vescovili presso le cattedrali nelle città dell'Italia centro-settentrionale
calmierandolo
 scuole monastiche nelle aree rurali
 scuole episcopali nelle città
L'ALFABETIZZAZIONE E L'ISTRUZIONE SUPERIORE ERANO MONOPOLIO DELLA
CHIESA

IL DIRITTO ROMANO: EPITOMI E
ALL'OCCUPAZIONE DEI LONGOBARDI D
VOLGARIZZAZIONI
SOPRAVVIVONO
 il diverso destino altomedievale delle varie parti del corpus iuris giustinianeo:





Codex (testo epitomato: epitome Codicis; Summa perusina, glosse)
Institutiones (glosse)
Novellae (epitome Iuliani – Authenticum)
Digesta (eclissi dall’inizio del VII secolo; ultima testimonianza in
un’epistola del pontefice Gregorio Magno del 603)
Si consolida il nesso diritto romano – diritto canonico (nomocanones)
20
 raccolte di diritto romano ad uso del clero (lex romana canonice compta,
secolo IX)
XI
IL SECOLO XI
 LA RIFORMA GREGORIANA
 Movimento riformatore e restauratore delle funzioni delle gerarchie
ecclesiastiche, colluse e immiserite dal coinvolgimento nell’organizzazione
feudale dell’Impero a scopo di potere e di lucro
 Manifestazioni patologiche: simonia e nicolaismo
 La Riforma si manifesta sul piano culturale e normativo attraverso tre filoni:
1. produzione di falsi canoni, che supportano l’autonomia se non il
primato della giurisdizione ecclesiastica su quella imperiale (coll.
pseudo-isidoriana, di Ansegiso e di Benedetto Levita)
2. produzione di libelli-pamphlet che teorizzano l'ideologia della
Riforma (Defensio Enrici IV di Pietro Crasso)
3. produzione di consolidazioni sistematiche di norme giustinianee
ed ecclesiastiche (canoni e decretali)

LA LOTTA PER LE INVESTITURE E LE RACCOLTE DI DIRITTO CANONICO
FILO-RIFORMISTE
 Burcardo di Worms (Decretum),
 Anselmo da Lucca (1006-1073, Collectio canonum)
 Ivo di Chartres (Decretum, Panormia, Tripartita)

GREGORIO VII (1073-1085): DICTATUS PAPAE (1075-76)

SCRIPTORIA ECCLESIASTICI
 ricompaiono i manoscritti (frammenti) del corpus giustinianeo. Di quale
provenienza?
21
- COLLECTIO BRITANNICA

Collana di frammenti del Digesto misti a fonti canonistiche: prima
corposa riapparizione dei Digesta, scaturita dal movimento riformatore
gregoriano. Si tratta di una massa di passi del Digesto (circa 90), che comincia a
fare capolino in alcune raccolte canonistiche di ambiente riformista

LA COSIDDETTA “SCUOLA DI PAVIA”
 palatium e tribunale degli imperatori del Sacro Romano Impero e re d’Italia:
scuole per la formazione di operatori del diritto longobardo-franco
 Liber legis langobardorum (Liber Papiensis): raccolta cronologica degli
Editti dei re longobardi da Rotari ad Astolfo + Capitolari franchi emanati per il
Regnum Italiae (Capitolare Italico)+ costituzioni imperiali fino a Corrado II
 Lombarda: raccolta sistematica dei medesimi materiali normativi
 Expositio ad librum legis langobardorum: unica ma rilevantissima
testimonianza dell’esistenza della “scuola” pavese, che documenta un lavorio
interpretativo di buon livello da parte di alcune generazioni di operatori del
diritto impegnati nell'attività giudiziaria
 antiquissimi, antiqui, moderni. Teoria della lex generalis omnium, cioè il
diritto romano, chiamato a colmare le lacune del complesso normativo
longobardo-franco
F O N TI
DICTATUS PAPAE (1075-76)
Il Dictatus Papae, a noi giunto all’interno del registro di lettere di papa Gregorio
VII, è costituito da una raccolta di 27 proposizioni che introducevano una
profonda modifica nell’ordinamento della Chiesa Cattolica attraverso la
recezione dei principi fondamentali del programma della riforma ecclesiastica. Si
suppone che sia stato redatto dallo stesso pontefice e rappresenti una sorta di
indice di principi destinati ad essere sviluppati più ampiamente per servire di base
a una specifica raccolta di norme canoniche. Nel Dictatus Papae si sostiene la
posizione del papa quale vertice dell’ordinamento giuridico ecclesiastico, quindi
sciolto dal rispetto verso qualsiasi autorità superiore, sia spirituale che temporale.
1.
2.
3.
4.
La Chiesa romana è stata fondata soltanto da Dio.
Solo il pontefice romano si dica di diritto universale.
Egli solo abbia il potere di deporre e reintegrare i vescovi.
Durante un concilio il suo legato, anche se di grado inferiore, presieda a tutti i
vescovi e possa pronunciare sentenza di deposizione contro di loro.
5. Il papa abbia il potere di deporre anche gli assenti.
22
6. Con chi è stato scomunicato da lui tra l’altro non dobbiamo nemmeno
rimanere nella stessa casa.
7. Solo a lui sia lecito, secondo le necessità del momento, istituire nuove leggi,
fondare nuove pievi, trasformare in abbazia una chiesa canonicale e
viceversa, smembrare un episcopato ricco ed aggregare quelli poveri.
8. Solo il papa possa far uso delle insegne imperiali.
9. Al papa e solo a lui spetta che tutti i principi bacino i piedi.
10. Solo il suo nome venga proferito nelle Chiese.
11.Il suo nome è unico in tutto il mondo.
12. Gli sia lecito deporre gli imperatori.
13. Gli sia lecito, qualora la necessità lo imponga, trasferire i vescovi da una
sede all’altra.
14. Egli abbia il potere di ordinare chierici in ogni Chiesa in qualsiasi momento
lo voglia.
15.Chi è stato ordinato dal papa può essere preposto ad altra Chiesa, ma non
prestarvi servizio; costui non deve ricevere da un altro vescovo un grado
superiore.
16. Nessun sinodo senza indicazione del papa deve essere chiamato generale.
17. Nessun canone e nessun libro siano da considerarsi canonici senza la sua
autorità.
18. A nessuno sia lecito ritrattare le sue sentenze; lui solo possa ri trattare
quelle di tutti.
19. Nessuno lo possa sottoporre a giudizio.
20.Nessuno osi condannare chi si appella alla sede apostolica.
21.Le cause di maggior importanza, di qualsiasi Chiesa, siano rimesse alla
sede apostolica.
22.La Chiesa romana non ha mai errato né potrà mai errare, come testimonia
la Sacra Scrittura.
23.Il pontefice romano, se è stato ordinato secondo i canoni, è
indubitabilmente reso santo per i meriti del beato Pietro, come testimonia
il vescovo di Pavia Ennodio, seguito in ciò dal parere di molti santi Padri
e come è scritto nei decreti del beato papa Simmaco.
24.Per suo ordine o con il suo consenso sia lecito ai gradi inferiori presentare
accuse (contro i superiori).
25.Egli abbia il potere di deporre e reintegrare i vescovi anche senza riunire il
sinodo.
26.Non sia considerato cattolico chi non è d’accordo con la Chiesa romana.
27.Il pontefice può sciogliere i sudditi dal vincolo di lealtà verso gli iniqui.
XII
RAVENNA, ROMA, PEPO
23

TESI STORIOGRAFICHE SUPERATE

DUE PASSI DI ODOFREDO (1260 CIRCA)
 la “scuola di Ravenna” e Pietro Crasso, legati al mondo esarcale bizantino e
alle sue reminiscenze
(D.1,1,6): “in primo cepit studium esse in civitate ista [Bologna] in artibus, et cum
studium esset destructum Rome, libri legales fuerunt deportati ad civitatem
Ravenne, et de Ravenna ad civitatem istam”;
(D. 35, 2, 32): “maiores nostri ita referunt … Debetis scire, studium fuit primo
Rome, postea, propter bella que fuerunt in marchia, destructum est studium. Tunc
in Italia secundum locum obtinebat Pentapolis, que dicta Ravenna postea … post
mortem Karoli civitas illa collapsa est, postmodum fuit translatum studium ad
civitatem istam [Bologna], cum libri fuerunt portati. Fuerunt portati hi libri:
Codex, ff. vetus, et novum et Insti. Postea fuit inventum infortiatum, sine tribus
partibus, postea fuerunt portati Tres libri, ultimo liber Authenticorum inventus est.
Et ista ratio quare omnes libri antiqui habent separatim”.

DISPUTA SUL COMPUTO DEI GRADI DI PARENTELA AD OPERA DI S. PIER DAMIANI
- (AMBITO RAVENNATE)
PIER DAMIANI, OPUSCULUM OCTAVUM DE PARENTELAE GRADIBUS:
“processerat ut sapientes civitatis in unum convenientes, siscitantibus florentinorum
veredarii, in commune rescripserint septimam generationem canonica auctoritate
praefixam ita debere intelligi ut, numeratis ex uno generis latere quatuor gradibus,
atque ex alio tribus, iure iam matrimonium posse contrahi videretur … ut qui tenetis
in gymnasio ferulam, non vereamini subire in ecclesia disciplinam, et qui tanquam
docti peroratis in in tribunalibus causas, sufficiat vobis sicut docentis in oratorio
christi audire sententias”.

LA SCUOLA DI ROMA (ODOFREDO; FITTING; GIAMBATTISTA CACCIALUPI)
 1118: IRNERIO E L’ANTIPAPA MAURIZIO BURDINO, IRNERIO CONTINUA IL SUO
INSEGNAMENTO A ROMA?

IL PLACITO DI MARTURI (1076): RICOMPARE UNA CITAZIONE DI UN PASSO DEL
DIGESTO VECCHIO IN UN PROCESSO CIVILE DI AREA CANOSSIANA

PEPO - TESTIMONIANZE
Odofredo ci ha lasciato la testimoniamza dello scraso valore di Pepo, ma forse solo
per esaltare la grandezza di Irnerio? IPOTESI
24
 Rodolfo il Nero, ecclesiastico normanno (Moralia regum: commento ai ‘libri
dei re’, 1179-1189)
 Summa ‘Iustiniani est in hoc opere’ (Provenza, prima metà del sec. XII):
contiene una semplice glossa attribuita a Pepo sul significato del contratto di
mutuo

CLARUM BONONIENSIUM LUMEN: GUALFREDO VESCOVO DI SIENA [M. 1127]
(L'UMANISTA SIGISMONDO TICCI [M. 1528] RICORDA NEL SUO DE UTROQUE
APOSTOLICO UN AUTOREVOLE CONSESSO DI ECCLESIASTICI TENUTOSI A SIENA
AL TEMPO DELLA RIFORMA GREGORIANA, AL QUALE ERA PRESENTE UN
PEPO-PETRUS DEFINITO COME SOPRA)

VESCOVO ORTODOSSO DI BOLOGNA SIGIFREDO / VESCOVO SCISMATICO PIETRO
(1085/1096)

EXCEPTIONES LEGUM ROMANARUM PETRI: LIBRO DI TUBINGA, COLLEZIONE
VERCELLESE, LIBRO DI ADMONT, LIBRO DI ASHBURNHAM, LIBRO DI GRAZ.
ORIGINE FRANCESE - PROVENZALE? SONO ANCH'ESSE DA RICONDURRE A PEPO?
 BRACHYLOGUS
IURIS CIVILIS (FRANCIA DEL SUD, INIZI XII SEC.) PRESENZA DEL
MEDESIMO FRAMMENTO DEL DIGESTO ALLEGATO DAI GIUDICI DI MARTURI

FONTI
LA SUMMA ALLE ISTITUZIONI “IUSTINIANI EST IN HOC OPERE” (III, 6)
Nella più antica Summa alle Istituzioni che sia stata scritta in Provenza, risalente alla
prima metà del secolo XII, si trova un’unica citazione dottrinale in cui compare il
nome di Pepo, il quale risulta così essere stato un personaggio quasi più noto e
apprezzato in Provenza che a Bologna.
La citazione di Pepo è legata alla grossolana etimologia della figura giuridica del
mutuum (quod ex meo tuum fit), che viene ricordata nella Summa predetta e che Pepo
poteva avere letto nelle Istituzioni giustinianee (Inst. 3.14 pr., tratto da Gaio, 3.90),
oppure nelle Etimologie di Isidoro di Siviglia (5.25.18) o persino nell’Elementarium
di Papìas, un celebre vocabolario composto da un grammatico lombardo verso la
metà del secolo XI (sotto la voce mutuum).
“(…) Queritur, quare mutuum solum dicatur ab eo quod ex meo tuum fit, cum in
pluribus aliis contractibus eveniat idem quod ex meo tuum fit. Solutio. Propter usum
frequentiorem quod generale est specialiter attribuitur huic sub nomine mutui, licet
mutuum in certis contractibus dici posset. Et hoc secundum Peponem. Nos tamen
aliter diffinimus hoc scilicet modo (...)”.
25
RADULPHUS NIGER, MORALIA REGUM
Nei suoi Moralia Regum (un commento ai biblici Libri dei Re composto tra 1179 e
1189) Rodolfo il Nero, un maestro inglese di arti liberali che svolse attività di
insegnamento a Parigi, fornisce alcune preziose notizie su Pepo. Egli avrebbe avuto
conoscenza del Codice e delle Istituzioni, ma non del Digesto, e inoltre avrebbe
partecipato ad una seduta giudiziaria presieduta dall’imperatore (Enrico IV)
contestando una corretta sentenza già formulata da giudici lombardi. Di fronte a
questa, che in base a una norma longobarda ancora vigente in Italia aveva sanzionato
l’omicidio di un servo con la condanna ad una composizione pecuniaria, Pepo
invoca la pena capitale sostenendo anzitutto che non si doveva fare distinzioni tra
l’omicidio di un uomo libero e quello di un servo e richiamandosi implicitamente a
passi della Bibbia e alla legge del taglione (accolta già nelle XII Tavole ma poi
scomparsa dal diritto romano), che ammettevano la punizione di un omicidio con la
morte.
“Cum enim coram imperatore in Lombardia convenissent iudices tocius regni,
occiso servo a quodam, quesitum est iudicium de homicida. Venerant itaque
tamquam ad convivium invitati, ut de iure reficerent imperatorem et ipsi
reficerentur. Cum igitur multiplici allegatione iuris sui inebriarentur tamquam
Amon, pravi iudices dictaverunt sentenciam in homicidam solam mulctam
pecuniariam.
Surrexit autem magister Peppo in medium, tamquam Codicis Iustiniani et
Institutionum baiulus, utpote Pandecte nullam habens noticiam, et [...] allegavit
eum qui exemisset hominem de grege hominum, universitati fore iniurium adeo, ut
qui hominem ademisset universitari hominum, quia violasset naturale communionis
consorcium, ipse pariter de medio tolleretur et homicida occideretur. Sive enim
servus sive liber foret, idem ait esse iudicium, quoniam addictio servitutis delere non
poterat communionem nature humane conditionis. Legibus igitur et sacris
constitutionibus imperatorum firmato iudicio optinuit magister Peppo coram
imperatore aliis iudicibus in confusione recedentibus”.
PLACITO DI MARTURI, 1076 marzo (1-4)
Nel placito (seduta giudiziaria) tenuto da Nordilo, messo della duchessa e marchesa
Beatrice di Canossa e dal visconte Giovanni, viene decisa a favore di Giovanni,
avvocato del monastero di S. Michele di Marturi, e di Gerardo, preposito del
medesimo, la lite che essi avevano con Sigizo di Firenze a proposito di alcune terre e
della chiesa di S. Andrea situate nel luogo di “Papaiano”. Tali beni nel passato erano
stati ceduti al monastero di Marturi dal marchese di Toscana Ugo.
La causa viene decisa a favore del monastero grazie all’allegazione di un passo del
Digestum vetus che sospendeva la prescrizione quarantennale, prevista nel diritto
26
giustinianeo per i beni di enti ecclesiastici, nel caso in cui questi ultimi, nel corso di
tale periodo, si fossero rivolti al magistrato per rivendicarne il possesso rispetto al
diritto vantato dai concessionari. Il monastero, con il conforto di alcuni testimoni,
dichiara di avere già denunciato in passato la situazione senza però riuscire a
risolvere la lite a causa della carenza di giudici e ottiene la restituito in integrum dei
beni contesi da Sigizo.
(S) In Christi nomine. Brevia recordazionis (pro futu)ris temporibus ad
memoriam habendam vel retinendam, qualiter in presenzia Nordilli, missi
domine Beatricis ductricis et marchionisse, et Iohannis vicecomitis (…) in
iudicio cum eis residentibus Guillielmo iudice, et Pepone legis doctore, et
Rodulfo filio bone memorie Segnori, et Rolando filio bone memorie Rustici, et
Aldiberto filio bone memorie Baruncelli, et Stefano filio bone memorie Petroni,
et Benzo filio bone memorie Benzi, et Segnoritto filio bone memorie Boniti, et
reliquis pluribus, proclamavit Iohannes advocatus ecclesie et monasterio sancti
Michaelis site in castello, qui vocatur Martuli, una cum prepositus Gerardo
eiusdem ecclesie et monasterii adversus Segizonem de Florentia de quibusdam
terris et de ecclesia sancti Andree, sitis in loco Papaiano, que fuerunt
Wuinizonis filius bone memorie Ugonis, et ostendi(t cartulam), per quam
predicto Vuinizo res (istas Ugoni) marchioni, concessit, et quandam aliam, qua
continebatur, Ugonem marchionem easdem res prefato monasterio dedisse.
Huic intenzioni prefatus Sigizo temporis prescriptionem obiecit dicens, inter se
suumque patrem predictas res per quadrainta annorum curricula esse
possessas. Quam Sigizonis excepzionem pars suprascripti cenobii allata
replicazione infirmavit affirmans, infra prefata tempora huius litis factam esse
proclamationem. Et tribus idoneis hominibus productis, silicet Iohanne predicte
ecclesie advocato, et Stefano filio bone memorie Petroni, et Aldiberto filio bone
memorie Baruncelli, dixerunt abatem lohannem de predictis rebus marchioni
Bonifazio, et Guidricum abatem duci Gotifredo et comitisse Beatrici
proclamasse; et ita se iuraturos promiserunt. Et insuper predictus Iohannes
advocatus, tactis sacrosanctis evangeliis, iuravit (ut supra); Stefano quoque et
Aldiberto (suprascriptis) iurare volentibus, utraque pars consensit advocati
sacramentum sufficere. His peractis, supradictus Nordillus, predicte domine
Beatricis missus, lege Digestorum libris inserta considerata, per quam
copiam magistratus non habentibus restitutionem in integrum pretor
pollicetur (= D. 4.6.26.4), restituit in integrum ecclesiam et monasterium
sancti Michaelis de aczione omnique iure, quod amiserat de terris et rebus illis,
que fuerunt Vuinizonis de Papaiano, quas ipse Ugoni marchioni tribuit et Ugo
marchio in ecclesiam sancti Michaelis contulit.
Actum est hoc anno ab incarnatione domini nostri lesu Christi septuagesimo
quinto post mille, mense marzio, indizione quartadecima, felicitcr. Factum est
hoc intus burgum, qui vocatur Martuli, prope plebem sancte Marie, territurio
Fiorentino, feliciter.
27
(S) Addo fidem dictis scribens ego Nordilus istis.
XIII
IRNERIO
 bononiensis - teutonicus
 Irnerio: arti liberali, teologia, notariato
 Matilde di Canossa, invito ufficiale: "…et dominus Yrnerius libros legum ,
qui dudum neglecti fuerunt, ad petitionem natilde comitisse renovavit, forte
alicubi verbis interpositis…" (Cronicon, Burcardo di Usperg)
 al seguito di Enrico V almeno dal 1116 : a Roma sostiene la legittimità
dell'elezione dell'antipapa
- documenti che ne testimoniano l’attività ricompresi fra il 1112 e il 1125,
da causidicus, a iudex, a legum doctor
 la posizione filoimperiale è testimoniata anche, sul piano dottrinale, da una
sua nota glossa relativa al rapporto consuetudine/legge ove si compone
l’antinomia fra i passi di Salvio Giuliano (D. 1.3.32) e di Costantino in base alla
ratio temporis:
“loquitur haec lex [Salvio Giuliano] secundum sua tempora, quibus populus
habebat potestatem condendi leges, ideo tacito consensu omnium per
consuetudinem abrogabantur. Sed quia hodie potestas translata est in
imperatorem nihil faceret desuetudo populi”.

ATTENZIONE DI IRNERIO PER LA PRASSI
 il formularium notarile edito alla fine del sec. XIX da G.B. Palmieri non
appartiene a Irnerio, ma certamente egli ebbe contatti con l’ambiente colto dei
notai bolognesi Angelo e Bonando
 nuova formula dell’enfiteusi presente in una glossa di irnerio e teorica dei 4
strumenti (compravendita, enfiteusi, donazione, testamento)

APPROCCIO FILOLOGICO AL TESTO GIUSTINIANEO
 la ricostruzione dei libri legales in cinque parti (Odofredo la giustificherà in
base all’ordine della loro ricomparsa)
 atteggiamento davanti alle novellae:
28
“hinc argumentum sumi potest quod liber iste, id est autentica, sit repudiandus.
Eius enim stylus cum ceteris Iustiniani constitutionibus nullo modo concordat,
sed omnino inter se discrepante item eius libri principium nullum est nec
seriem [= finem], nec ordinem aliquem habet. Item novellae istae
constitutiones, de quibus me loquitur, non promittuntur nisi de novis negotiis et
nondum legum laqueis innodati”.

I “SOMNIA FITTINGHIANA” SULLA ENTITA' DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA DI
IRNERIO
XIV
I GLOSSATORI
Il metodo utilizzato da questi legum doctores per l'interpretazione (ESEGESI)
dei testi giustinianei trovava nella GLOSSA il proprio strumento qualificante.
La GLOSSA è un contenitore di intepretazione letterale, cioè agganciata alla
littera (singola parola) del testo. L'interpretazione poteva avere contenuto
filologico e dogmatico. Nei manoscritti del Corpus Iuris Civilis di Giustiniano le
GLOSSAE venivano a posizionarsi ai margini del testo, vale a dire che
incorniciavano il testo medesimo ed erano collegate con delle lettere in
esponente (a, b, c, …) ai verba di cui chiarivano il significato. La tradizione
(trasmissione ai posteri) delle GLOSSAE fu spontanea: essa era affidata alla
memoria e alla diligenza degli studenti che seguivano le lezione (lecturae) e
prendevano quelli che oggi chiameremmo appunti.

DAI QUATTRO DOTTORI A GIOVANNI BASSIANO

la grande forza del metodo esegetico varato da Irnerio si innestò in una
“scuola”, ossia in una stabile tradizione di insegnamenti giuridici retti in
Bologna da successive generazioni di dottori di leggi. Scuole private,
insegnamenti spontanei legati alla fama dei singoli maestri. Sino alla metà del
1100 (XII secolo) mancano i rapporti con le istituzioni universali (Impero,
Papato) e con quelle territoriali (Comune)

I QUATTRO DOTTORI E LE LEGGENDARIE DIVERGENZE TRA BULGARO E
MARTINO
 Ottone Morena (Aulo Gellio per la morte di Aristotele): “Bulgarus os aureum,
Martinus copia legum, mens legum est Ugo, Iacobus id quod ego”
 Azzone: “Martinus inaherebat literae tanquam iudaeus”
 Martino spiritualis homo
 Bulgaro: la novità del rigorismo Aequitas e ius strictum
29
 “GRAMMATICA’ E ‘RETORICA’ NELL’INSEGNAMENTO DEL DIRITTO
 Rogerio: le Quaestiones super institutis e le Enodationes quaestionum super
codice
 Modi vecchi e modi nuovi di insegnare e fare interpretazione giuridica
(Rogerio, Piacentino, le scuole di arti liberali)

LA LETTERATURA PROCESSUALISTICA
 il De actionum varietate di Piacentino (1160)
 il De natura actionum, forse di un Gerarudus a Saint Gilles in Provenza
L’APPROFONDIMENTO DELLA
PRIORITA’: CONCRETEZZA
SCIENZA PROCESSUALISTICA RAPPRESENTA UNA
SCUOLE LONGOBARDISTICHE
 Carlo di Tocco, Roffredo Epifanio Beneventano e la scuola meridionalistica.
Nei ducati di Salerno e Benevento, poi assorbiti dal Regnum Siciliae,
sopravvive una tradizione anche scientifica del diritto longobardo
PIACENTINO:
- Sermo de legibus;
 i miseri bononienses iudices collusi con il potere imperiale nel severo giudizio
di Piacentino
 la tradizione retorica, grande successo nella Francia provenzale (Monpellier)
dover l'insegnamento meno tecnico - tipico di scuole per la formazione del
clero - incontra grande favore
 la summa ai Tres libri (gli ultimi tre libri del Codice)
 PILLIO DA MEDICINA:
 le Quaestiones auree
 il Libellus disputatorius
 i brocarda: tentativo di una nuova didattica diversa dalla bolognese,
scarsa fortuna
 interessi feudistici e pubblicistici
 le scuole cosiddette ‘minori’ e le attitudini diverse da quelle bolognesi:
summistiche e processualistiche (Provenza - Vercelli, Parma, Reggio
Emilia, Modena, Mantova))
30
LE TRE REDAZIONI DEI LIBRI FEUDORUM
 Uberto dall’Orto; Iacopo d’Ardizzone; Iacopo Colombi
 la decima collatio = la normativa feudale entra a far parte dei Libri legales e
del circuito scolastico per il suo rilievo fattuale
 LA SVOLTA DI GIOVANNI BASSIANO
PREVALE LA LINEA LEGALISTICA SU QUELLA
(ESEGESI) DELLA LEGGE GIUSTINIANEA
EQUITATIVA NELL'INTERPRETAZIONE

DA UGOLINO AD AZZONE (SUMMA E LECTURA CODICIS)

LA CRISI DELLA GLOSSA E L’ESIGENZA DI ORDINE
 ACCURSIO E LA MAGNA GLOSSA AL CORPUS IURIS CIVILIS
DESTINATA A DIVENIRE L'INTERPRETAZIONE UFFICIOSA DEI TESTI GIUSTINIANEI NEL
MEDIOEVO ED IN ETÀ MODERNA. INTERPRETAZIONE LETTERALE DELLA LEGGE: PRIMO
LIVELLO DELL'ESEGESI DELLA SCIENZA GIURIDICA

NUOVA SISTEMATICA DEI TESTI GIUSTINIANEI:
1.DIGESTUM VETUS
(LIBRI 1-24)
2.INFORTIATUM
(LIBRI 25-38)
3.DIGESTUM NOVUM (LIBRI 39-50)
4.CODEX
(LIBRI 1-9)
5.VOLUMEN:
 INSTITUTIONES
 TRES LIBRI CODICIS (LIBRI 10-12)
 AUTHENTICUM ( 9 COLLATIONES)
 LIBRI FEUDORUM (10 COLLATIO)
TUTTI ACCOMPAGNATI DALL’APPARATAO DI ACCURSIO

IACOPO BALDUINI, ODOFREDO E LA LINEA ALTERNATIVA RISPETTO AD
ACCURSIO

perdente in Italia, ma destinata ad attecchire in Francia, nella scuola di
Orléans dove il magistero giuridico venne avviato da legum doctores francesi
(Jean de Monchy, Simon de Paris…) che avevano studiato a Bologna nelle
scuole di Odofredo e di Iacopo Balduini
XV
31
IL DIRITTO ROMANO E I PRIMI CENTRI DI STUDIO

LA GLOSSA COME “TESTO APERTO”: ESEGESI, INTERPRETATIO E SINTESI
 gli universi concentrici: omnia in corpore iuris inveniuntur
 AEQUITAS
 aequitas come strumento normalizzatore
 aequitas religiosa (misericordia, salus animarum)
 aequitas romana (quae in paribus causis paria iura desiderat)

UNIVERSALITÀ DEL DIRITTO COMUNE ROMANO-CANONICO
 diritto dei due poteri universali: Impero e Chiesa. Fornisce un
vocabolario giuridico universale
 licentia docendi, licentia ubique docendi (studium generale): il giurista
medievale e moderno si forma in diritto comune, "passaporto" della
formazione giuridica


LA PRIMA ORGANIZZAZIONE DEGLI STUDIA GIURIDICI:












la comitiva – la societas
universitas scholarium
universitas doctorum
modello bolognese / modello parigino
rectores
universitates (ultramontani, citramontani)
nationes
collectae
gli studenti e il Comune di Bologna
i dottori e il Comune di Bologna
la dieta di Roncaglia (1158)
l’authentica “Habita” (1155-58): Federico I Barbarossa e i Quattro
Dottori offrono agli studenti bolognesi una serie di garazie su richiesta
degli stessi docenti
1) libertà di movimento sul territorio dell’Impero
2) giurisdizione speciale per gli scolari
3) sottrazione dall’onere delle rappresaglie
MODELLI DI UNIVERSITÀ:




spontanee
comunali
imperiali
signorili
32
FONTI
LA COSTITUZIONE HABITA DI FEDERICO I (1155-58)
Con tale privilegio, rilasciato una prima volta nel 1155 e quindi integrato e
promulgato solennemente nel 1158, Federico I Barbarossa istituisce alcune
concessioni in favore di studenti e maestri – con immediato riferimento a quelli
bolognesi – che vengono a costituire i diritti fondamentali riconosciuti dall’autorità
imperiale a tali categorie di soggetti. I principi così sanciti riguardano i seguenti
punti:
1. a studenti e maestri è riconosciuto il diritto di muoversi in completa libertà e
sicurezza per raggiungere i centri di studio che desiderano liberamente
frequentare
2. studenti e maestri sono posti sotto la diretta protezione imperiale contro ogni
molestia e danno
3. la giurisdizione sugli studenti è sottratta ai magistrati cittadini per essere
affidata ai rispettivi maestri e, per quelli di condizione ecclesiastica, al
vescovo locale
L’importanza di questa costituzione (riconosciuta come Authentica in quanto
emanata dall’imperatore come le Novellae di Giustiniano) è tale che la tradizione dei
maestri bolognesi porta ad includerla nel Corpus Iuris giustinianeo, individuando la
sedes materiae in C. 4.13. La costituzione federiciana viene quindi integrata
mediante la glossa accursiana, estesa a commentare l’intero Corpus Iuris e riportata
anche nelle edizioni a stampa, che iniziano a comparire dagli inizi dal secolo XVI.
XVI
IL DIRITTO CANONICO

GRAZIANO
 Concordia discordantium canonum / Decretum (1140 circa)
Il Decretum fu un testo aperto che si stabilizzò verso la fine del 1100. Al
nucleo originario grazianeo si aggiunsero nell'arco di un cinquantennio altri
materiali normativi e dottrinali
 dicta e paleae
 separazione del diritto canonico dalla teologia.
33
 Razionalizzazione delle fonti:
1)
canoni cocnciliari; 2) decretali pontificie; 3) testi romanistici inseriti in
una fase successiva.
Per riportare a concordia le norme discordanti Graziano utilizza quattro
rationes (criteri): ratio temporis, ratio loci, ratio significationis, ratio
dispensationis

ALESSANDRO III E INNOCENZO III
 QUINQUE COMPILATIONES ANTIQUAE
I) COMPILATIO I: redatta da un canonista operante nella curia di Roma, Bernardo da
Parma, verso il 1190 preparando una raccolta di circa 900 testi. Attinge direttamente
agli archivi papali riunendo Decretali prodotte dalla metà del secolo XII e gli atti dei
grandi concili tenuti nel corso dello stesso secolo XII (detta perciò Breviarium
extravagantium). Di questa raccolta viene predisposta anche una seconda redazione
rivista nel 1192-98.
Le consolidazioni canonistiche, a partire dalla Compilatio I di Bernardo da Parma,
sono suddivise in 5 libri secondo alcuni grandi argomenti che organizzano
sistematicamente le fonti:
iudex
iudicium
clerus
connubium
persone)
crimen
(relativo alle autorità giudiziarie e all’organizzazione dei tribunali)
(relativo al processo, alle sentenze e alla procedura)
(relativo agli ecclesiastici, sui loro diritti e privilegi)
(relativo al matrimonio, e quindi sul diritto di famiglia e delle
(relativo alla procedura e al diritto penale)
II - III) COMPILATIO III: si tratta di una raccolta di 482 Decretali di Innocenzo III
preparata al più tardi nel 1209 da Pietro Collevaccino da Benevento e inviata nel
1210 a docenti e studenti dello Studium di Bologna, ove venne anche glossata (per
cui acquista carattere ufficiale). Ad essa fece seguito la Compilatio II (1210-12),
con una serie di Decretali omesse nella raccolta precedente e raccolte a cura di
Giovanni di Galles.
IV) COMPILATIO IV: si tratta di una raccolta operata da Giovanni Teutonico di 71
canoni del IV Concilio Lateranense del 1215, cui vengono aggiunti altri 104 testi di
Innocenzo III; rimane una raccolta a carattere privato.
V) COMPILATIO V: redatta dal canonista Tancredi (arcidiacono di Bologna) nel 1224,
su ordine di papa Onorio III, raccogliendo le sue decretali degli anni 1216-26 e
unendovi anche la costituzione emanata da Federico II nel 1220 al momento
dell’incoronazione imperiale (le Constitutiones in Basilica Petri), che privilegiava
34
la Chiesa. Tale raccolta ottiene il riconoscimento ufficiale nel 1226 tramite il suo
invio a studenti e maestri dello Studium di Bologna e di Padova
 il Papa dispone inoltre che i testi debbano essere citati nei tribunali, oltre ad
essere utilizzati nelle scuole, così come figurano nella raccolta di Tancredi. Testo
"pubblicato" e quindi ufficiale
 per la prima volta il Pontefice assume il ruolo di legislatore per la Cristianità.
Diritto come strumento di governo della Chiesa sui suoi fedeli (diritto canonico) sudditi (diritto ecclesiastico)

CORPUS IURIS CANONICI
 Decretum
 Liber Extra (1234 - Raimondo de Peñafort, Gregorio IX - Bolla "Rex
pacificus")
 Liber Sextus (1298 - Bonifacio VIII)
 Clementinae (1316 - Clemente V, Giovanni XXII)
 Extravagantes (Giovanni XXII sqq.)

DECRETISTI E DECRETALISTI
LA METODOLOGIA OPERATIVA DEI GLOSSATORI CANONISTI FU DEL TUTTO ANALOGA A
QUELLA DEI CIVILISTI. LA DIFFUSIONE DELLA SCIENTIA IURIS CANONISTICA E DELLE
RELATIVE SCUOLE INVESTÌ IMMEDIATAMENTE TUTTO L'OCCIDENTE CATTOLICO.
 glosse, apparati di glosse sul modello di quella accursiana per il Corpus Iuris
Civilis (Giovanni Teutonico (Decretum), Bartolomeo da Brescia (Decretales),
Giovanni d’Andrea (Sextus, Clementinae, Extravagantes))
 fenomeno delle summae canonistiche, opere sistematico-espositive
 gli esordi decretistici: Uguccione da Pisa, che inserisce nel Decretum
grazianeo anche richiami al diritto giustinianeo
 i decretalisti: Goffredo da Trani; Sinibaldo Fieschi; il cardinale Ostiense
(Enrico da Susa)
> NASCE
L'UTRUMQUE IUS - L'UNO E L'ALTRO DIRITTO, IL
ROMANO-GIUSTINIANEO E IL CANONICO SONO DUE COMPLESSI NORMATIVI
UNIVERSALI, LA CUI GIURISDIZIONE COINCIDE CON QUELLA DELL'IMPERO E
DELLA CHIESA DI ROMA
FONTI
Il Decretum di Graziano è diviso in 3 parti (con 2 aggiunte posteriori):
35
I parte divisa in 101 distinctiones (ogni parte in cui si chiarisce un argomento a
partire dai suoi principi generali e dalle contraddizioni cui dà luogo, operando una
serie di suddivisioni successive sempre più puntuali), a loro volta divise in capitoli
 le prime 20 distinctiones considerano i problemi generali del diritto, le altre 81
trattano invece del governo ecclesiastico e della sua disciplina tramite le varie
cariche (vescovi, gerarchia ecc.).
II parte divisa in 36 causae (controversie figurate, casi fittizi che introducono una
discussione giuridica) dedicate a temi vari (diritto penale e processuale, il
patrimonio ecclesiastico e il matrimonio) e divise in quaestiones (singoli problemi
giuridici) e poi in capitoli, ognuna su un problema ipotetico per il quale vi sono varie
soluzioni (p. es.: la Causa I dedicata alla simonia, le 2-7 alla procedura, le 16-20 ai
monaci e alla loro disciplina, le 27-36 al matrimonio)
 ad ogni quaestio Graziano illustra le soluzioni con i suoi dicta
 nella Causa 33, nell’ambito del trattato sul matrimonio, dopo la quaestio II da un
continuatore di Graziano ne è stata aggiunta un’altra molto ampia sulla penitenza
(un vero e proprio Tractatus de poenitentia suddiviso in 7 distinctiones).
III parte suddivisa in sole 5 distinctiones, relativa ad un trattato sui sacramenti che è
stato anch’esso aggiunto dopo la redazione originaria ed è privo dei dicta magistri.
 grande e immediato successo del Decretum, formato sia da autorità normative
che da creazioni di dottrina (i dicta), tanto nella scuola quanto nella pratica
 nella scuola dà origine a una tradizione di glossatori specialisti (i Decretisti) attivi
parallelamente a quelli impegnati nello studio del Diritto Romano, mentre nella
pratica diventa il punto di riferimento per la prassi giudiziaria dei tribunali
ecclesiastici = processo romano-canonico
36
FONTI
CHRONICON URSPERGENSE DI BURCARDO DI BIBERACH
La cronaca duecentesca lasciataci dall’abate del monastero tedesco di Ursperg
contiene un noto passo nel quale viene presentato un parallelo tra le figure di
Graziano e Irnerio, che sottolinea la forte analogia tra le iniziative dai due giuristi. In
tal modo viene ancor più evidenziato il ruolo avuto da Graziano come primo
sistematore del diritto canonico e quello avuto, sempre a Bologna, da Irnerio come
autore della prima raccolta sistematica del diritto romano giustinianeo in seguito a
una petitio (un invito) della contessa Matilde di Canossa.
"HUIUS
TEMPORIS MAGISTER GRATIANUS CANONES ET DECRETALES, QUAE VARIIS
LIBRIS ERANT DISPERSA, IN UNUM OPUS COMPILAVIT ADIUNGENSQUE EIS INTERDUM
AUCTORITATES SANCTORUM PATRUM CONVENIENTES SENTENTIAS OPUS SUUM SATIS
RATIONABILITER DISTINXIT.
EISDEM QUOQUE TEMPORIBUS, DOMINUS WERNERIUS LIBROS LEGUM , QUI DUDUM
NEGLECTI FUERANT NEC QUISQUAM IN EIS STUDUERAT, AD PETITIONEM MATHILDAE
COMITISSE RENOVAVIT ET SECUNDUM QUOD OLIM A DIVE RECORDATIONIS
IMPERATORE IUSTINIANO COMPILATI FUERANT, PAUCI FORTE VERBIS ALICUBI
INTERPOSITIS, EOS DISTINXIT"
XVII
METODI DI STUDIO E DI INSEGNAMENTO

SI
CARATTERI DEI POSTACCURSIANI
DIVERSIFICANO GLI INDIRIZZI SCIENTIFICI DOPO LA COSIDDETTA SERRATA DELLA
GLOSSA. DALLE QUAESTIONES AI TRACTATUS QUAESTIONUM, DI CONTENUTO
MONOGRAFICO. TRATTATI PROCESSUALISTICI, FORMULARI NOTARILI, INTERESSE PER
IL DIRITTO STATUTARIO
 Francesco d’Accursio, Alberto da Gandino, Guglielmo Durante, Dino del
Mugello
 Rolandino de’ Passaggieri e la scuola di notariato (Salatiele). La sua Summa
totius artis notarie rimane il formulario notarile seguito dai professionisti sino
a tutto il Settecento

GENERI LETTERARI DELLA SCUOLA DEI GLOSSATORI
1. LEGERE, REPETERE
 glosse interlineari e marginali
37






autentiche
apparati di glosse
distinctiones
lecturae, repetitiones
dissensiones dominorum
summulae, summae
2. DISPUTARE
 quaestiones (mercuriales, sabbatinae)
 quaestio iuris / quaestio facti
 quaestio legitima
 quaestio ex facto emergens
 tractatus quaestionum
La dialettica delle quaestiones segue il modello del processo
XVIII
IL SISTEMA DI DIRITTO COMUNE
 Dalla seconda metà del Duecento i regna dell'Europa occidentale sono
accomunati sotto il profilo ordinamentale dalla condivisione del SISTEMA DI
DIRITTO COMUNE
 Per DIRITTO COMUNE si intende il complesso delle normative romano
giustinianee (corpus iuris civilis) e canoniche (corpus iuris canonici) vigenti
RATIONE IMPERII nei territori appartenenti al Sacro Romano Impero e, per la loro
autorevolezza, IMPERIO RATIONIS nei territori (come la Francia e la Spagna) che
dall’Impero si erano sganciati
 il SISTEMA DI DIRITTO COMUNE, che ha caratterizzato gli ordinamenti giuridici
europei fino a tutto il XVIII secolo, opera contemporaneamente su due diversi
livelli:
1. il livello delle fonti del diritto: dai comuni alle signorie ai regna, la
gerarchia delle fonti utilizzava il diritto comune come elemento di
integrazione e come fonte normativa sussidiaria rispetto al diritto positivo
locale (statuti, consuetudini, legislazioni signorili e regie, giurisprudenza).
Verso la fine dell'eta' moderna aumenta il grado di sussidiarietà del diritto
comune e si assiste a una sua progressiva emarginazione rispetto ai diritto
positivi territoriali
38
2. il livello dell’interpretazione dottrinale: i concetti, le figure, gli istituti del
diritto comune costituivano l’unico e unitario sistema dogmatico di
riferimento per gli interpreti ed i legislatori europei. Comune vocabolario e
comune dogmatica giuridica, differente normativa a livello di diritto
territoriale (ius proprium)
 questa sostanziale uniformità di matrice romanistica ha consentito a Manlio
Bellomo di parlare di un’Europa del diritto comune
XIX
LE ORIGINI DELLA SCUOLA DEI COMMENTATORI

L’EMERSIONE RAZIONALISTICA E IL CLIMA DI ORLEANS:

lo studio della logica

magistri artium;

il re di Francia e il diritto romano ("rex in regno suo est Imperator"): nel
1235 il pontefice Gregorio IX consente la creazione ad Orlèans di una scuola
teologica dove venivano impartiti anche insegnamenti di diritto civile. Una scelta
analoga era stata impedita a Parigi.

arrivo di maestri addottoratisi a Bologna (Guido de Cumis, Jean de
Monchy, Simon de Paris) alla scuola di Iacopo Balduini e di Odofredo, esponenti
della linea alternativa rispetto a quella accursiana.
 JACQUES DE REVIGNY ( vescovo di Verdun, muore nel 1296)
 ALLIEVO DI JEAN DE MONCHY, CHE SI ERA FORMATO A BOLOGNA ALLA SCUOLA
DEL BALDUINI, EREDITA UNA LINEA ESEGETICA MENO RIGIDAMENTE LEGATA
ALL'INTERPRETAZIONE LETTERALE FISSATA NELLA "GLOSSA ORDINARIA" DI
ACCURSIO
 lecturae, repetitiones, quaestiones, alphabetum, pseudo-summa feudorum,
distinctiones

PIERRE DE BELLEPERCHE (al

SPECIFICITÀ DELLA SCUOLA FRANCESE DEL COMMENTO:
servizio del re di Francia Filippo il Bello; vescovo
di Auxerre; cancelliere di Francia; muore nel 1308)
 lecturae, repetitiones
 quaestiones come distinctiones



rapporti con le arti e la teologia
atteggiamento teoretico
maximi ruminatores (Giovanni d’Andrea, in senso critico)
39

doctores ultramontani inhaerent fantasiis eorum magis quam rationi
(Bartolo, in senso critico)

CARATTERI DEL METODO DEI COMMENTATORI
 ripresa della logica nova di Aristotele, accentuazione dell'aspetto dialettico
L'OBIETTIVO DELLA NUOVA SCIENTIA IURIS MIRA A COGLIERE LA RATIO DELLE LEGGI
GIUSTINIANEE,
MOSSA
DALLA
NECESSITÀ
DI
ALLARGARE
LE
MAGLIE
DELL'INTERPRETAZIONE LETTERALE, TROPPO ANGUSTA E GIA' COMPLETAMENTE
SODDISFATTA DALL'OPERA ACCURSIANA. NECESSITÀ DI APPLICARE IL DIRITTO DELLA
COMPILAZIONE, RISALENTE NEI SECOLI E CRISTALLIZZATO, A UNA CASISTICA CHE
PROPONEVA FATTISPECIE IN CONTINUO DIVENIRE
UTILIZZAZIONE DEGLI ARGUMENTA DELLA LOGICA ARISTOLICA (ANALOGICO, A
POSTERIORI, A FORTIORI, A SIMILIBUS ETC.) AL DATO NORMATIVO
GIUSTINIANEO PER FORZARNE IL CONTENUTO A NUOVI SIGNIFICATI.
TRADIMENTO - INTERPRETAZIONE ESTENSIVA - CREATIVITÀ
GIURISTI PRODUTTORI DI DIRITTO?
XX
LA SCUOLA DEL COMMENTO IN ITALIA

CINO DA PISTOIA

studi in Francia? Nobile, poeta, ghibellino seguace dell’imperatore Arrigo
VII; da Siena a Perugia [1326]; da ghibellino a guelfo

repetitio bolognese di Pierre de Belleperche

l’opera di Martino Sillimani e Dino del Mugello
PER SECOLI FU CREDUTO DALLA STORIOGRAFIA IL TRAMITE
DELL'INGRESSO DEL NUOVO METODO DEL COMMENTO IN ITALIA:
IN REALTÀ I RAPPORTI CON LA FRANCIA ERANO NEL XIV SECOLO
INTENSISSIMI (P.E. CATTIVITÀ AVIGNONESE) E NEL REGNUM SICILIAE
LA DINASTIA REGNANTE ANGIOINA ATTIRAVA
A NAPOLI MOLTI
INTELLETTUALI E QUINDI CULTURA ANCHE GIURIDICA FRANCESE

BARTOLO DA SASSOFERRATO [1314-1357)

allievo a Perugia di Cino da Pistoia (1328), a Bologna di Iacopo Bottrigari
. Si laurea a Ferrara

baccelliere (1333), dottore (1334); ambasciatore e consigliere di Carlo IV
40

amplissima produzione / falsificazioni

enorme successo / cattedre su Bartolo / auctoritas normativa

propensione ‘giuspubblicistica’ (statuto reale / statuto personale);
rappresaglie; teoria della iurisdictio; signoria come tirannide (contrapposizione
tiranno / iudex) legata al momento politico di crisi delle autonomie comunali e
loro trasformazione in regimi signorili

BALDO DEGLI UBALDI (1327-1400)

casata nobile, fratelli giuristi; Perugia, Firenze, Pisa, Padova, Pavia;
ambascerie e rapporti con Gregorio XI e Urbano VI (grande scisma)
 commentari, feudi, pace di Costanza, diritto canonico, margarita su
Innocenzo IV, rosarium
 consilia
I GIURISTI SI OCCUPANO SEMPRE PIÙ DI FREQUENTE DE UTROQUE

IURE
IL CONSILIUM PRO VERITATE EREDE DEL CONSILIUM SAPIENTIS IUDICIALE
 collocazione tecnico-processuale: testis iuris
 le raccolte di consilia

COMMENTATORI COME CONSILIATORI





CONSILIATORES E COMMUNIS OPINIO:





dai glossatori a Baldo
Paolo di Castro, i Saliceto, Giovanni Nicoletti
I trattati De maleficiis: da Angelo Gambiglioni a Ippolito Marsili
Francesco Accolti e Alessandro Tartagni (Giason del Maino, Filippo Decio,
Bartolomeo Socini, Carlo Ruini)
la prammatizzazione del diritto comune (auctoritates, l’exemplum)
communis opinio e certezza endogiurisprudenziale del sistema giuridico
communis opinio: maior pars / sanior pars
lecturae o consilia; Andrea Alciato, Tiberio Deciani
DALLA GIURISPRUDENZA CONSULENTE ALLA GIURISPRUDENZA DEI GRANDI
TRIBUNALI:
4) SACRA ROTA ROMANA (STATO PONTIFICIO)
5) SACRO REGIO CONSIGLIO (REGNO DI NAPOLI)
6) PARLAMENTI DI TORINO E DI CHAMBERY (DUCATO
DI SAVOIA)
41
RACCOLTE
DI GIURISPRUDENZA COME FONTE DEL
DIRITTO COMUNE
XXI
UMANESIMO GIURIDICO

CONCETTO DI UMANESIMO GIURIDICO
1. la filologia
2. la secolarizzazione
3. riforma del mos docendi:
 mos italicus iuris docendi
 mos gallicus iuris docendi (dialogi de iuris interpretibus di Alberico
Gentili; Francois le Douaren ad Andream Guillartum “de ratione
docendi, discendique iuris”)
4. esigenza di sistema / ius in artem redigere
5. mito della brevitas e del ritorno diretto alle fonti
6. nuovo ruolo del giurista: ridimensionamento legalitario

LA FASE QUATTROCENTESCA: UMANESIMO E DIRITTO
1. versante propositivo
 diritto pubblico romano; attenzione che si muove sul versante erudito
 scoperta di codici
 edizioni critiche (Angelo Poliziano, Ludovico Bolognini, Lelio Torelli)
2. versante critico
 contro la scienza giuridica medievale
 contro l’opera di Giustiniano, distruttrice dei valori della giurisprudenza
romana classica
 polemiche sulle arti

LA FASE CINQUECENTESCA. RINASCIMENTO
1. l’umanesimo giuridico in Francia: Guillaume Budè
 l’indirizzo filologico: Cujas (Budè, Baron)
 un corpus iuris nazionale: Charles du Moulin
 un nuovo sistema del diritto romano: Hugues Doneau
 l’antitribonianismo: Francois Hotman
42
2. l’umanesimo giuridico in Italia: Andrea Alciato
 Giason del Maino; Carlo Ruini; Avignone, Bourges, Bologna, Pavia
 la polemica sul ruolo del giurista: il consilium umanistico
 una nuova ermeneutica: il De verborum significatone
43
XXII
L’ITALIA COMUNALE

RINASCITA URBANA DEL SECOLO XI:
1.
2.
3.
4.
rapporto con istituzioni feudali
continuità con i municipi romani
città sedi vescovili
economia dei mercati

MOVIMENTO ASSOCIATIVO NELLE CITTÀ (CONIURATIO)
IL COMUNE MEDIEVALE (ORGANIZZAZIONE POLITICA
DELLA CITTÀ),
NASCE DA UN PATTO GIURATO FRA LE CLASSI DI POTERE ASPIRANTI
AL CONTROLLO DELLA CITTÀ: VESCOVO, ARISTOCRAZIA FEUDALE
INURBATA, RICCHI MERCANTI E ARTIGIANI

MOVIMENTO ASSOCIATIVO A LIVELLO INTRACOMUNALE:
1.
2.
3.
4.
confraternite
compagnie delle armi
compagnie delle arti (corporazioni)
consorterie gentilizie

MOVIMENTO ASSOCIATIVO NELLE CAMPAGNE

LE FASI DELLE ISTITUZIONI COMUNALI:
1.comune consolare
2.comune podestarile
3.comune popolare o del capitano del popolo (concetto di populus) 
legislazione antimagnatizia e suntuaria: ordinamenti sacrati e sacratissimi;
Liber paradisus (1257)
4.signoria
5.principato (vicariati imperiali e pontifici)

GLI STATUTI
 il diritto statutario - ius proprium (consuetudini, statuti, brevia).
ESPRESSIONE NORMATIVA DEI COMUNI
 consuetudo et statutum pari passu ambulant; rudis veritas / iuris veritas;
 aree statutarie; sopravvivenza dello statuto
44
LE TRE TEORICHE SULLA POTESTAS STATUENDI:
1. permissio / silentium principis
2. iurisdictio
3. ius gentium

CONTROLLO DELLO STATUTO
 interpraetatio secundum ius commune
XXIII
L’ITALIA NON COMUNALE

REGNO DI SICILIA

STATO DELLA CHIESA

DUCATO DI SAVOIA

SARDEGNA
 Ruggero II (1130); Assise di Ariano di Puglia (1140)
 Federico II di Svevia
 Liber Augustalis (1231, Melfi)
1. ordinamento giudiziario
2. processo
3. diritto penale, civile, feudale
 Angioini (1266) sul continente, Aragonesi dal 1282, vespri siciliani in Sicilia;
1442, unificazione delle due Sicilie sotto la dinastia borbonica)
 capitula, pragmaticae, gratiae, preconi si stratificano sopra la normativa
federiciana
 la costituzione Puritatem: gerarchia delle fonti vigenti nel Regnum
 diritto pontificio / ecclesiastico / canonico
 la cosiddetta “cattività avignonese”; Egidio di Albornoz, legato pontificio in
Italia (1353)
 Constitutiones sanctae matris Ecclesiae - Consitutiones Marchiae
Anconitanae - Costituzioni Egidiane (1357, Fano; 1544, riforma del cardinale
Rodolfo Pio da Carpi)
 le prime raccolte normative: Pietro II (1266-1269, contea di Vaud), Amedeo
VI, il conte verde (1379)
 1416 Amedeo VIII (1416, titolo ducale; decreta: 1423, 1430 - Chambery)
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 dagli Arconti ai 4 giudicati (Cagliari, Arborea, Logudoro, Gallura). Genova e
Pisa importano il modello comunale - Aragonesi
 Mariano ed Eleonora d’Arborea: Carta de Logu de Arborea (1395)
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PATRIARCATO DI AQUILEIA
 il patriarca e il parlamento
 Marquardo: Constitutiones Patriae Fori Iulii (1366)
 1420: annessione veneziana, riforme e luogotenenti (1429); processo di
“venetizzazione” (dalla fine del ‘400 al 1673)
FONTI
LIBER CONSTITUTIONUM DI FEDERICO II, COSTITUZIONE PURITATEM (I 62.1)
Tale costituzione, nota con il nome di Puritatem (dalla prima parola del testo), venne
promulgata una prima volta nel settembre 1231 unita alla costituzione I 69.1 e poi
ancora in una seconda redazione, come testo autonomo e ampliato, nell’ottobre
1246. Le parti aggiunte riguardano il riferimento alla graduazione delle fonti (qui
evidenziato) e la sezione finale del testo.
De sacramentis a baiulis et magistris camerariis prestandis
Puritatem, quam nos ipsi sectamur, ab officialibus nostris in iudiciis maxime
postulamus, et ut in penam eorum, qui contra fecerint, ultionis divine iudicio nostre
indignationis aculeos aggregemus, presenti lege sancimus, ut omnes camerarii et
baiuli, priusquam in cabellam vel credentiam baiulationes nostras administrandau
susceperint, tactis sacrosanctis evangeliis in publico corporalia subeant sacramenta,
quod pure et sine fraude, non amore, non odio, non prece, non pretio nec timore
omnibus conquerentibus absque personarum acceptione prompto zelo iustitiam
ministrabunt, et quod secundum constitutiones nostras et in defectu earum
secundum consuetudines approbatas ac demum secundum iura communia,
Longobardorum videlicet et Romanorum, prout qualitas litigantium exiget,
iudicabunt, curie nostre demania et iura quelibet illesa servabunt, et quod ipsa non
negligant et ea in alios nullo alienationis vel locationis titulo transferant, nec per se
occupabunt aut occupari permittant, sed occupata et detenta ab aliis nostre curie
nuntiabunt, nec a partibus plus recipiant preter subscriptiones sententiarum
infrascripta quantitate taxatas, nisi quod est nostra constitutione provisum. Iurare
predicta faciant cabellotos suos, quod nichil ultra formam veterem et nova statuta
requirent vel ab aliis extorquebunt.
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