ACCORDO AZIENDALE PER I MEDICI DI MEDICINA GENERALE CONVENZIONATI NEL SETTORE EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE PREMESSO CHE: • • • Già in data 7 Febbraio 2013 la conferenza Stato Regioni sottolinea la necessità di una riorganizzazione dell’Emergenza Urgenza in rapporto ai servizi di Continuità Assistenziale. L’Azienda USL Romagna si avvale di personale medico convenzionato per il servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale ai sensi dell’ACN 23 Marzo 2005 per la Medicina Generale e s.m.i. Le sigle sindacali firmatarie dell’ACN, in sede locale hanno avanzato negli anni diverse proposte di accordo per la riorganizzazione del servizio e l’adeguamento dei compiti assistenziali alla forma contrattuale convenzionale. CONSIDERATO: • • • La mancanza di un accordo aziendale, dovuta anche alla recente costituzione della ASL Romagna L’attuale assetto organizzativo frammentario e oltremodo diversificato nelle ex aziende facenti parte della ASL Romagna per il quale servirà un approfondito tavolo di confronto che consenta di addivenire a nuovi modelli organizzativi che necessariamente terranno conto della presenza di personale convenzionato. I Medici Convenzionati per l’Emergenza Sanitaria Territoriale hanno dato e danno attuazione all’integrazione in quanto, nonostante la lunga carenza di accordo aziendale, hanno garantito una piena e completa integrazione con il personale operante nei DEA, anche valicando le mansioni specifiche ed il rispetto delle differenti mansioni previste dai contratti di lavoro. LE PARTI L’ Azienda USL della Romagna e Le Organizzazioni Sindacali della firmatarie dell’ ACN per i MMG 23 Marzo 2005 e s.m.i. : FIMMG, SNAMI, SMI, Intesa Sindacale Convengono e Stipulano quanto segue: Il presente accordo aziendale rappresenta un accordo temporaneo e “ponte” con validità dallo 01/09/2016 a tutto il 31/08/2017 nelle more di un percorso di contrattazione più ampio e articolato orientato al superamento delle attuali difformità organizzative delle diverse aree territoriali della nuova AUSL Romagna, e che risolva le numerose criticità derivanti dalla pluralità di forme contrattuali utilizzate nel medesimo settore di attività. Le parti si impegnano ad iniziare tale percorso, peraltro gia’ avviato, dal 1 settembre 2016; nel frattempo si e’ convenuto di porre con il presente accordo una soluzione pro tempore fino alla stesura definitiva. Tale soluzione ha visto la disponibilità delle parti a elaborare soluzioni atte a garantire un graduale ed armonico superamento delle problematiche esistenti senza incidere improvvisamente sull’ attuale assetto organizzativo. Art. 1 – Formazione I medici di emergenza territoriale possono partecipare, a richiesta e compatibilmente con i turni di servizio, alle iniziative di formazione di interesse che vengono organizzate dall’ AUSL per gli altri settori della Medicina Generale. A tal fine l’azienda si impegna a mantenere aggiornati i professionisti, a mezzo posta elettronica, riguardo le iniziative di formazione in programma. Art. 2 –Regolamentazione della mobilità intra aziendale ai sensi dell’art. 92 comma 22 Ai fini di una corretta valutazione del fabbisogno di Medici di Emergenza Territoriale così come previsto dall’ Art. 96 dell’ACN 29 Luglio 2009 viene stabilito che per ogni postazione medicalizzata di soccorso operante 24 ore al giorno tutto l’anno viene definita una necessità organica di 6 Medici con incarico a tempo pieno di 38 ore settimanali. Di tutte le postazioni medicalizzate esistenti nel servizio di emergenza territoriale, viene creato e mantenuto aggiornato un elenco reso noto in sede di Comitato Aziendale. I Medici titolari di incarico a tempo indeterminato di emergenza territoriale già operanti in azienda possono presentare domanda di mobilità verso le postazioni elencate, le domande di trasferimento vengono valutate prima di ogni pubblicazione di ore carenti del servizio di e.t. ed il cambio sede eseguito prima del conferimento di nuovi incarichi. Eventuali particolarità e definizioni di organico necessario per la copertura di postazioni a tempo parziale o attivate per importanti flussi turistici o a livello stagionale vengono valutare di volta in volta Art. 3 - Rimborso Chilometrico Ad ogni medico E.S.T., ferma restando ai sensi della vigente DGR 1061 del 16 Luglio 2008 la centrale operativa come luogo di riferimento per il calcolo dei rimborsi delle spese di accesso, è assegnata una postazione di lavoro preferenziale tra quelle in cui sono presenti punti di mezzi di soccorso medicalizzati. Le parti concordano, che per Centrale Operativa venga intesa la sede fisica presente al momento della stipula dell’AIR 2008 e quindi Cesena: via Umberto Brunelli, 590 Forlì: Via Mercuriali, 4 Ravenna: Viale Randi, 11 Rimini: Viale Settembrini, 2 Art. 4 – Attivazione degli incarichi di sostituzione ed elenco dei sostituti disponibili Ogni anno l’azienda, dalla graduatoria aziendale di disponibilità, interpella i medici eventualmente disponibili all’ accettazione di incarichi di sostituzione a tempo variabile. Nell’ incarico di sostituzione a tempo variabile il medico gode del trattamento economico standard, eventuali quote fisse mensili vengono adeguate proporzionalmente al monte orario svolto. Durante il periodo estivo, o per particolari situazioni che rendano necessario l’incremento di capacità assistenziale del sistema di emergenza territoriale, possono essere valutati in sede di comitato aziendale potenziamenti di personale che, in funzione della tipologia, devono essere attuati attingendo prioritariamente ad incarichi provvisori ed in assenza di questi anche ad incarichi di sostituzione e/o a tempo variabile. Art. 5 - Compiti Aggiuntivi I compiti aggiuntivi sono definiti dall’art. Art. 95 comma 3 ACN 23 marzo 2005 e s.m.i. nonché’ Accordo Integrativo Regionale 2008 Con la quota fissa oraria il medico assolve ai seguenti compiti convenzionali di cui all’art. 95 comma 1: a - interventi di assistenza e di soccorso avanzato esterni al presidio ospedaliero, con mezzo attrezzato secondo la vigente normativa; b - attività assistenziali e organizzative in occasione di maxiemergenze e NBCR, previo svolgimento di apposito corso di formazione predisposto a livello regionale o aziendale; c - trasferimenti assistiti a bordo di autoambulanze attrezzate; d - attività presso centrali operative anche nell’ambito dei dipartimenti di emergenza e urgenza I compiti aggiuntivi regolamentati dall’ art. 95 comma 3 sono riferiti a: ” I medici di cui al precedente comma 1 possono inoltre, sulla base di appositi accordi regionali ed aziendali: a - collaborare, per il tempo in cui non sono impegnati in compiti propri dell’incarico, nelle attività di primo intervento dei presidi territoriali delle Aziende Sanitarie e nelle strutture di Pronto Soccorso dei presidi ospedalieri dell’Azienda stessa facenti parte dei dipartimenti di emergenza e urgenza; b - essere utilizzati per attività presso punti di soccorso fissi o mobili, in occasione di manifestazioni sportive, fieristiche e culturali ecc.; c - svolgere nelle centrali operative attività di coordinamento e di riferimento interno ed esterno al servizio; d - operare interventi di assistenza e di soccorso avanzato su mezzi attrezzati ad ala fissa, ala rotante, auto e moto medica ed altri mezzi di trasporto attrezzati.” La contrattazione regionale recita: “I compiti aggiuntivi di cui all'art. 95, comma 3, nonché' ulteriori attività di tipo organizzativo determinate dall'inserimento del medico in sistemi operativi complessi e polifunzionali, compresa, laddove esistente, l’attività legata ad una piena e completa integrazione con il personale operante in pronto soccorso e nei DEA di II livello, sono remunerati con un riconoscimento economico forfettario, integrativo dei compensi previsti dall'art. 98, pari a Euro 900,00 mensili per un mese di effettivo servizio, indipendentemente dal monte ore indicato nei piani di lavoro.” Relativamente al comma B: - Indipendentemente dai compiti organizzativi di cui al successivo punto C i medici dell’emergenza territoriale possano essere adibiti all’ assistenza presso punti di soccorso fissi e mobili in occasione di manifestazioni sportive, fieristiche e culturali o di altro genere. Se l’onere di assistenza all’evento/manifestazione è compito istituzionale dell’azienda nell’ambito della vigente normativa, tali compiti avvengono in orario ordinario di servizio. Qualora l’assistenza avvenga sulla base di richieste esterne in ottemperanza alla normativa di riferimento le parti concordano che al medico spetti un compenso orario di euro 60 da liquidarsi al medico al primo cedolino utile successivamente all’incasso da parte dell’azienda. Relativamente al comma C: • • Ai Medici dell’emergenza sanitaria territoriale a seguito dell’emissione di un avviso interno e sulla base della relativa graduatoria divisa per area territoriale (Ravenna, Forlì Cesena, Rimini) discussa in sede di comitato aziendale possono essere delegati dall’azienda Usl alla verifica e al rilascio delle autorizzazioni all’uso del defibrillatore semiautomatico esterno per tutti i soggetti sottoposti al regime autorizzativo sul territorio aziendale ai sensi della legge 120/2001 Per la pianificazione e l’organizzazione anche su richiesta di committenti esterni all’azienda degli adempimenti previsti dalla delibera della giunta regionale 503 del 26 maggio 2015, sulla base di un avviso interno e a seguito della discussione della relativa graduatoria suddivisa per ambito territoriale (Ravenna, Forlì Cesena, Rimini) nell’ambito del comitato aziendale, sono identificati medici dell’emergenza sanitaria territoriale incaricabili della pianificazione e organizzazione dell’assistenza sanitaria per eventi e manifestazioni previsti dalla delibera. I compensi per la pianificazione di tali piani di assistenza sanitaria comprensivi della redazione e firma del relativo piano sono correlati alla complessità calcolata secondo l’algoritmo previsto dalla delibera di giunta regionale e vengono così classificati: o rischio basso: € 150 3 o o rischio medio alto: € 300 rischio alto: € 450 qualora i compensi provengano da committenti esterni all’azienda gli stessi vengono liquidati nel primo cedolino stipendiare utile successivo all’incasso da parte dell’azienda Usl Sulla base della medesima graduatoria possono essere identificati medici che svolgono funzioni di referente aziendale per l’organizzazione dell’assistenza sanitaria a manifestazioni ed eventi per l’area territoriale di competenza, in questo caso il medico percepisce un compenso forfettario mensile di 300 euro liquidati mensilmente per ogni mese di attribuzione dell’incarico. Relativamente al comma D: I medici convenzionati dell’emergenza sanitaria territoriale aderiscono al modello organizzativo Auto Medica e operano indifferentemente su entrambi i tipi di Mezzo di Soccorso Avanzato, Ambulanza Medicalizzata o Automedica, possono inoltre essere adibiti a funzioni di soccorso estemporaneo con Elicottero per l’assistenza in emergenza sulle piattaforme petrolifere insistenti nel compartimento marittimo di competenza I professionisti operano anche nell’ambito dell’accordo intercorso tra AUSL Romagna e Capitaneria di Porto per il soccorso in mare a bordo dei mezzi della Guardia Costiera Tale mansioni e l’adesione al modello organizzativo rientra nelle mansioni aggiuntive compensate con il compenso forfettario previsto dall’ AIR 2008 Art. 6 - Ore aggiuntive Art. 98 comma 4 Oltre all’orario convenzionale di n. 38 ore settimanali il medico di E.S.T. può effettuare n. 5 ore/settimanali a titolo aggiuntivo art. 98, comma 4 intese come ore necessarie al corretto svolgimento del servizio (es. smonto tardivo per interventi, ritardi operativi etc..) La retribuzione delle ore art. 98 comma 4 secondo l’accordo integrativo regionale 2008 (32 euro orari) comprende unicamente i compiti di cui all’ art 95 comma 1. Art. 7 - Ore aggiuntive non art 98 comma 4 e compiti aggiuntivi Le ore eccedenti il massimale settimanale di 38 ulteriori rispetto a quelle previste dall’ art. 98 comma 4 sono concordate con il medico e remunerate 60 euro orari, su richiesta del Responsabile A titolo di attività intramoenia in orario aggiuntivo rispetto le 38 ore settimanali i medici di E.S.T. possono rendersi disponibili su base volontaria per lo svolgimento di turni assistenziali con autonoma assunzione di responsabilità in pronto soccorso / PPI /altre mansioni per un massimo di 24 ore mensili. Le parti concordano che in tale evenienza l’onorario professionale sia di 60 euro orari. I compensi sono liquidati mensilmente sulla base delle ore segnalate dal professionista e convalidate dal responsabile del servizio. L’azienda garantisce in queste ore di attività la copertura assicurativa RC Professionale, Infortuni e Malattia Professionale nonché’ il rimborso kilometrico e la copertura assicurativa Kasko per il veicolo priva di franchigie come per le ore di normale attività convenzionale. Art. 8 - Certificazioni Medico Necroscopiche Qualora al medico venga richiesto di espletare compiti e funzioni di medico necroscopo (es. nelle sedi di : Cesenatico, Mercato Saraceno, San Piero – area Cesena, altre ex aziende…), previa nomina del professionista nelle liste di medicina necroscopica, ogni certificazione verrà retribuita con €50/certificato redatto e inviato telematicamente all’INPS e liquidata mensilmente nel cedolino del professionista che provvederà entro il 5 di ogni mese a rendicontare all’ azienda il numero di certificazioni trasmesse. Art. 9 – Organizzazione della turnistica dei Medici Convenzionati E.S.T. Di norma i turni dei medici di E.S.T. sono organizzati a guardie di 12 ore secondo i principi di ACN I medici convenzionati di E.S.T. comunicano eventuali cambi turno che avvengono tra personale convenzionato, al referente turni dell’area o postazione che ne prende atto e verifica che i criteri previsti dall’ ACN siano soddisfatti. In caso di cambio turno che coinvolga personale medico dirigente, sarà necessario l’accordo preventivo con il referente turni dell’area. Nella stesura della turnazione, il referente deve tenere in debita considerazione la percorrenza che il professionista deve affrontare per raggiungere la sede di lavoro, evitando per quanto possibile l’assegnazione di turni ravvicinati in sedi particolarmente distanti o disagiate per viabilità o altre cause Art 10 – Accesso alla Mensa da parte dei Medici EST Le parti concordano che i medici est possano accedere alle mense aziendali con l’addebito in cedolino di euro 1,03 e che per le peculiarità delle mansioni non siano assoggettati a decurtazione di tempo di lavoro durante i turni di emergenza sanitaria territoriale in quanto non interrompono l’attività assistenziale ma bensì sfruttano i momenti di attesa canonici per il consumo del pasto. Le OO.SS. concordano sull’eventuale utilizzo del Badge elettronico per la rilevazione della presenza e l’accesso alla mensa, unicamente nel caso in cui l’azienda provveda a garantire: o Controllo anche da rete esterna del cartellino marcatempo on line 4 o Accesso alla rete aziendale Art 11 – Fornitura di Vestiario, Timbri, Ricettari L’ Azienda USL provvede alla fornitura al personale medico convenzionato nel servizio di Emergenza Territoriale tutta la dotazione di Dispostivi di Protezione Individuale, Vestiario, nonché’ la fornitura del Ricettario SSN e dei Relativi timbri che come da indicazione regionale dovranno prevedere il seguente formato: DOTT. MARIO ROSSI CODICE FISCALE Convenzionato SSN – AUSL della Romagna Medico di Emergenza Territoriale A tutti i medici di emergenza sanitaria territoriale è attivata a cura del responsabile della U.O. 118 Emergenza Territoriale la relativa utenza nel sistema informatico 118 Emilia Romagna (@118er.it) e la casella di posta elettronica istituzionale. Art. 12 - Formazione accreditata per Pubbliche Assistenze e Croce Rossa Italiana Ai medici di emergenza sanitaria territoriale possono essere attribuiti incarichi di formazione e aggiornamento del personale delle Pubbliche Assistenze e della Croce Rossa Italiana operante sul territorio di competenza Aziendale. Le PP.AA. e la CRI o altri enti possono domandare all’ Azienda USL, anche esprimendo una specifica preferenza per il professionista, che l’erogazione della formazione prevista dalla DGR dell’Emilia Romagna n° 44 / 2009 venga coordinata sotto la responsabilità di un medico convenzionato per l’Emergenza Sanitaria Territoriale. In questo caso l’Azienda stipula una convenzione per l’erogazione della formazione accreditata nella quale viene concordata di concerto con il professionista l’onorario forfettario mensile. La convenzione rispetta il modello indicativo di cui l’allegato, l’azienda ed il professionista di concerto con l’associazione concordano la quota economica assoggettata a ENPAM Art 13 – Certificazioni INAIL di Infortunio e Malattia Professionale I medici di Emergenza Sanitaria Territoriale cui nell’esercizio delle mansioni assistenziali sia richiesto di redigere tali certificazioni, provvedono autonomamente apponendo sia nella forma cartacea che con l’invio telematico la certificazione medica di infortunio o malattia professionale mediante rapporto diretto con INAIL Qualora volontariamente il medico aderisca al sistema di emissione automatica dei certificati da parte del gestionale aziendale, l’azienda provvede alla registrazione nominativa del numero di certificazioni emesse dal medico convenzionato ed in questo caso corrisponde per ogni certificato: (a) 95% al professionista convenzionato (b) 5% all'Azienda per rimborsi dei costi amministrativi sostenuti Art. 14 – Organizzazione dei corsi di idoneità all’ esercizio dell’emergenza sanitaria territoriale art. 96 ACN Medicina Generale Le parti concordano, che sia sulla base del fabbisogno di medici di emergenza territoriale, sia per motivi di crescita del personale già impiegato nei servizi di continuità assistenziale, l’azienda pianifichi, almeno annualmente, un corso di idoneità all’ esercizio dell’emergenza sanitaria territoriale. Il personale medico titolare di convenzione di emergenza territoriale collabora con il responsabile della U.O. Emergenza Territoriale e con il servizio formazione dell’azienda nell’organizzazione di tali percorso formativo così come per i tirocini formativi e professionalizzanti. Art. 15 Norma transitoria Al fine di addivenire con gradualità e senza severi impatti sui servizi ad un riallineamento delle forme contrattuali rispetto le specifiche mansioni convenzionati di cui all’ art. 95 comma 1, le parti convengono che: • • I medici di emergenza territoriale che svolgono funzioni proprie dell’assistenza ospedaliera in pronto soccorso e altre aree ospedaliere, possono continuare a svolgere tali mansioni a fronte di un compenso mensile forfettario integrativo delle quote nazionali e regionali, di euro 645 al netto ENPAM. In sede di comitato aziendale vengono esaminate, anche su richiesta delle parti, le documentazioni prodotte dalle U.O. che hanno determinato l’uso di medici convenzionati di E.T. in funzioni non convenzionali al fine di ricercare soluzioni condivise alle problematiche e limitare eventuali utilizzi inappropriati dello strumento di flessibilità organizzativa concordato. 5 L’applicazione della presente norma viene effettuata dal 1 settembre 2016 nei confronti dei medici elencati nell’allegato tecnico del presente accordo che riporta l’elenco nominativo dei professionisti e la relativa sede di lavoro Norma Finale Tutti gli importi di cui al presente accordo sono assoggettati alla contribuzione ENPAM prevista dall’ ACN. Il presente accordo qualora si protraessero le trattative per l’ Accordo Aziendale definitivo, può essere prorogato solo su esplicito e documentato accordo firmato tra le parti PER LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI PER L’AZIENDA SU DELEGA DEL DIRETTORE GENERALE IL DIRETTORE SANITARIO F.I.M.M.G GIORGIO GUERRA S.N.A.M.I. S.M.I. INTESA SINDACALE RAVENNA, LI 6