DUVRI_fornitura generi alimentari_asili_2014

FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER GLI ASILI NIDO E SERVIZIO DI CUCINA PER L’ASILO NIDO
LO SCOIATTOLO DEL COMUNE DI ASTI – PERIODO 01/06/2014 – 31/10/2018.
COMUNE DI ASTI
DOCUMENTO UNICO DI
VALUTAZIONE DEI RISCHI
DA INTERFERENZE
INFORMAZIONI SUI RISCHI SPECIFICI
LUOGO DI LAVORO
(ART 26, COMMA 1 LETT. B, D. LGS 81/08)
ASTI , li 20/02/2014
MISURE ADOTTATE PER ELIMINARE O RIDURRE AL MINIMO I RISCHI DA INTERFERENZE
(art. 26, comma 3, D. Lgs 81/08)
ANAGRAFICA AZIENDA
PREMESSA
Con l’introduzione dell’Unico Testo (D.Lgs. 81/2008) vengono espressi in maniera chiara i temi specifici sui quali svolgere la valutazione del rischio e di
conseguenza, quali sono le informazioni ed i programmi di intervento, nonché strutturali, per progettare e/o implementare il documento stesso.
Uno dei cambiamenti principali introdotti dalla normativa in merito di sicurezza e salute dei lavoratori, sia in ambito pubblico che privato, è l’obbligo di
valutare e redigere uno specifico documento sui rischi dovuti ad interferenza tra lavoratori di aziende diverse. Si può parlare di Interferenza in tutte
quelle circostanze in cui si verifica un “contatto rischioso” tra il personale del Committente e quello dell’Appaltatore, oppure tra il personale di imprese
diverse che operano in una stessa sede aziendale. In sostanza si devono mettere in relazione i rischi presenti nei luoghi in cui verranno espletati lavori,
servizi o forniture con i rischi derivanti dall’esecuzione della lavorazione stessa.
Il 5 marzo 2008 l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture ha emesso una determinazione riguardante la “Sicurezza
nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture”.
L’Autorità, con tale determinazione, (n. 3/2008, pubblicata sulla G.U. del 15 marzo 2008) ha voluto chiarire gli aspetti che riguardano in particolare
l’esistenza di interferenze ed il conseguente obbligo di redazione del DUVRI. In esso non dovranno essere riportati i rischi propri delle attività delle
singole imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi, in quanto trattasi di rischi per i quali resta immutato l’obbligo dell’appaltatore di redigere un
apposito documento di valutazione e provvedere all’attuazione delle misure necessarie per ridurre o eliminare al minimo tali rischi.
L’Articolo 26 (Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione) del D.Lgs. 81/08 al comma 2 spiega che, i datori di lavoro
dell’azienda committente (per lavori da eseguirsi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché
nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima), dell’impresa appaltatrice o i lavoratori autonomi:
a) cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto;
b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare
rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva.
Per adempiere a tali prescrizioni, Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico
documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.
Il DUVRI deve far parte, OBBLIGATORIAMENTE, della documentazione relativa all’appalto.
ANAGR
Vengono di seguito indicati i dati identificativi dell’Ente Committente e della Società appaltatrice
AFICA AZIENDA
COMUNE DI ASTI
CODICE FISCALE
00072360050
PARTITA IVA
00072360050
DATORE DI LAVORO
Berzano dott. Andrea
SEDE LEGALE
Piazza San Secondo 1 - ASTI
RESPONSABILE S.P. e P.
RABBIONE CLAUDIO
MEDICO COMPETENTE
Graziano Mario
RAPPRESENTANTE
LAVORATORI
SOCIETA’
CODICE FISCALE
PARTITA IVA
DATORE DI LAVORO
SEDE LEGALE
RESPONSABILE S.P. e P.
MEDICO COMPETENTE
DEI ABELE MONIQUE, REGGIO LORENZO, BECCUTI MAURIZIO.
SI CONVIENE QUANTO SEGUE
1. All’appaltatore/prestatore d’opera compete l’osservanza, sotto sua esclusiva responsabilità, di tutte le norme antinfortunistiche, di prevenzione e
protezione stabilite dalla legge, nonché delle norme interne di sicurezza del lavoro ed in genere di tutti i provvedimenti e le cautele atte a garantire in
ogni caso l’incolumità del proprio personale o di qualsiasi terzo, e ad evitare danni di ogni specie sia a persone che a cose;
L’appaltatore/prestatore d’opera deve osservare e far osservare da parte del suo personale e di eventuali subappaltatori o fornitori, tutte le disposizioni
di legge vigenti ed i regolamenti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro;
3. L’appaltatore/prestatore d’opera è responsabile della rispondenza dei propri mezzi ed attrezzature alle norme di legge, nonché dell’adozione delle
cautele antinfortunistiche necessarie durante la realizzazione dei lavori appaltati ed eventualmente subappaltati;
4. L’appaltatore/prestatore d’opera garantisce di impiegare personale professionalmente idoneo all’accurata esecuzione dei lavori;
5. Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall’impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere
munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro.
3.1 Documentazione richiesta da consegnare prima dell’inizio dei lavori
L’art 26 del D.Lgs. 81/08 cita:
1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, o di una singola
unità produttiva della stessa, nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima:
a) verifica,[…], l’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante
contratto d’opera o di somministrazione.
[…] La verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:
1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
2) acquisizione dell’autocertificazione dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai
sensi dell’art. 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;
Per questo motivo, prima dell’inizio dei lavori, se non già provveduto in precedenza, si richiede la consegna della documentazione e la firma (da parte del
datore di lavoro appaltatore/prestatore d’opera) delle dichiarazioni e attestati elencate di seguito:
1. iscrizione Camera di Commercio Industria e Artigianato;
2. Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
3. elenco delle attrezzature, mezzi d’opera ed equipaggiamento tecnico per l’esecuzione dei lavori;
4. la valutazione dei rischi relativamente ai lavori da svolgere;
5. il nominativo del Datore di Lavoro, del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e
degli Addetti alla gestione delle emergenze (con i relativi attestati di formazione);
6. elenco del personale che sarà in forza presso i siti sopra specificati con le relative caratteristiche, qualifiche professionali e posizione assicurativa
presso l’INPS e l’INAIL
7. Esito della sorveglianza sanitaria.
Precisazioni:
1. ogni sostituzione o variazione del personale dovrà essere preventivamente autorizzata e dovrà dare luogo all’aggiornamento di quanto sopra;
2. per i lavoratori per i quali sia prevista dalle disposizioni di legge la sorveglianza sanitaria, l’appaltatore/prestatore d’opera dichiara che sono stati e
saranno, con la periodicità prevista dalle rispettive disposizioni di legge, sottoposti a visita medica con conseguente parere favorevole di idoneità allo
svolgimento della mansione;
Ai sensi del medesimo articolo, il datore di lavoro Committente:
b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di
prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
Per le specifiche degli obblighi a carico dell’Appaltatore si rimanda al Capitolato speciale d’Appalto allegato
Per la committenza, vi sarà possibile presenza di dipendenti .
Durante lo svolgimento del servizio mensa, saranno presenti, di regola, EDUCATORI e/o personale comunale in accompagnamento e per la sorveglianza dei
bambini che usufruiscono della refezione.
Quantificazione degli Oneri per la Sicurezza
Ai sensi dell’art. 26 commi 5 e 6 del D.Lgs. 81/2008, che citano:
5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente
decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono
essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell’articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare
riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i
costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati
possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori
comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
Vengono di seguito riportati i costi relativi alla sicurezza per anno delle lavorazioni svolte dalla stazione appaltante presso il sito:
Non sussistono costi relativi alla predisposizione di misure di prevenzione relative ad eliminare l’interferenza tra lavoratori.
MISURE DI PREVENZIONE DI CARATTERE GENERALE
Nell’ambito della cooperazione all’attuazione delle misure di prevenzione dai rischi, nonché di coordinamento degli interventi di protezione,
all’APPALTATORE/PRESTATORE D’OPERA si richiede di osservare le seguenti misure di prevenzione di carattere generale.
Attrezzature di lavoro (macchine, apparecchi, utensili o impianti)
L’uso delle attrezzature di proprietà del Committente (scale, automezzi, utensili elettrici, etc.) è consentito alla ditta appaltatrice o in contratto d’opera
solo se previsto dal contratto. Ogni altro uso deve essere preventivamente autorizzato.
Tutte le attrezzature dovranno essere in perfetto stato di funzionamento e rispondenti alle norme di prevenzione infortuni e incendi vigenti. Il
Committente si riserva il diritto di vietare l’uso di quelli che riterrà non rispondenti a tali requisiti.
Le attrezzature di lavoro dovranno essere utilizzate e mantenute in sicurezza secondo quanto riportato dai manuali di uso e manutenzione.
Le attrezzature di lavoro concesse in uso dal Committente dovranno essere oggetto da parte dell’impresa appaltatrice di una manutenzione periodica
programmata realizzata secondo quanto previsto dal costruttore, dalla normativa e dalle norme di buona tecnica.
Le attrezzature di lavoro concesse in uso dal Committente dovranno inoltre essere oggetto da parte dell’impresa
appaltatrice di controlli e verifiche periodiche per valutare il perfetto stato dei componenti e delle sicurezza secondo quanto indicato dal Titolo III del
D.Lgs. 81/2008.
Gli esiti dei controlli e verifiche necessari ai sensi del Titolo III del D.Lgs. 81/200 sono riportati per iscritto o attestati nello specifico registro da
parte dell’impresa appaltatrice.
E’ vietato abbandonare incustodite nei luoghi di lavoro sia le attrezzature di proprietà del Committente che le attrezzature di proprietà della ditta
appaltatrice o affidataria del contratto d’opera.
La custodia delle attrezzature e dei materiali necessari per l’esecuzione dei lavori, all’interno delle sedi del Committente è completamente a cura e
rischio dell’appaltatore che dovrà provvedere alle relative incombenze.
Presidi di Primo Soccorso
Per quanto riguarda i presidi di pronto soccorso (cassetta di primo soccorso, pacchetto di primo soccorso, mezzi di
comunicazione disposti dal D.M. 388/2003) ogni datore di lavoro garantirà quanto previsto dalla normativa vigente (D.Lgs.
81/08 e D.M. 15/7/2003) a tutela del proprio personale.
PIANI DI EMERGENZA
Il personale esterno è tenuto in caso di emergenza a seguire scrupolosamente le istruzioni impartite dagli Addetti Antincendio interni del Committente
Il personale esterno è tenuto a prendere visione del Piano di Emergenza ed Evacuazione a disposizione
Ogni datore di lavoro di impresa esterna dovrà evitare di compromettere la percorribilità delle vie di fuga, l’accesso ai presidi antincendio, etc.
Ogni datore di lavoro di impresa esterna dovrà garantire quanto previsto dalla normativa vigente (D.Lgs. 81/08 e D.M. 10/04/1998) per la propria attività
in tema di Addetti Antincendio, procedure di emergenza, etc
personale esterno è tenuto in caso di emergenza a seguire scrupolosamente le istruzioni impartite dagli Addetti Antincendio.
MISURE DI EMERGENZA
Oltre al Piano di Emergenza degli asili ogni Datore di Lavoro presente con la propria azienda deve adottare le proprie procedure di emergenza,
specifiche per l’attività svolta.
Norme per la segnalazione di pericolo
In caso si ravvisi una situazione anomala o di pericolo o di evidente emergenza per l’incolumità delle persone e/o cose TELEFONARE al n° 115
comunicando
· il proprio nominativo,
· il luogo da cui si effettua la chiamata;
· la natura dell’evento (incendio, fuga di gas, spandimento, …)
· impianto/reparto coinvolto;
· presenza di eventuali infortunati.
Emergenza
Per emergenza si intende una qualunque situazione di pericolo generata da eventi imprevisti e/o accidentali che diano luogo ad un pericolo grave,
immediato o differito per la salute umana o per l’ambiente, all’interno o all’esterno del Sito. Possibili tipologie di emergenza sono:
· Esplosioni e incendi;
· Fughe di gas nocivi e/o infiammabili;
· Perdite e/o spandimenti di liquidi nocivi e/o infiammabili;
· Allagamenti, crolli, eventi di particolare gravità;
· Atti di sabotaggio o di terrorismo.
Norme generali per l’evacuazione
In caso di ravvisato pericolo o se richiesto dall’addetto all’emergenza, interrompere qualsiasi attività svolta e abbandonare con rapidità,
ma ordinatamente, il posto di lavoro utilizzando i percorsi e le uscite di sicurezza indicate.
· Prima di uscire, se ciò non costituisce pericolo, mettere in sicurezza le proprie attrezzature;
· Aiutare le persone che si trovassero in difficoltà, senza comunque mettere a rischio la propria incolumità, ed indirizzarsi verso i punti di ritrovo;
· Se si è all’interno dell’edificio uscire all’aperto e recarsi al punto di ritrovo;
· Rientrare nell’edificio solo se espressamente autorizzati dal Servizio di Emergenza;
· Raggiunto il punto di ritrovo comunicare la propria presenza all’addetto alla vigilanza.
E’ vietato attardarsi a raccogliere oggetti personali.
Non tentare la fuga attraverso percorsi già invasi dal fumo.
Personale di Imprese
In caso di emergenza insorta nel luogo presso il quale si trova ad operare, il personale di impresa deve:
· sospendere i lavori in corso;
· mettere in sicurezza le proprie attrezzature e il posto di lavoro;
· recarsi al punto di raccolta assicurandosi della presenza di tutti i compagni di lavoro;
· seguire le indicazioni impartite dal responsabile dell’impianto.
Fine emergenza
La condizione di fine emergenza viene comunicata, sulla base delle informazioni ricevute dalla figure preposte alla gestione dell’emergenza, che
provvederà a diramare l'informazione a tutte le altre persone.
Azioni per ripristinare l’attività operativa
Ripristinata l’agibilità dell’area interessata dall’evento incidentale ed attivate tutte le misure possibili per la tutela dell’ambiente, viene valutato il danno
alle apparecchiature e viene predisposto il piano degli interventi necessari per il ripristino della normale attività operativa.
Nell’ambito di questi interventi viene valutata inoltre la necessità di effettuare eventuali azioni di bonifica della zona interessata.
Intervento dell’ambulanza
L’intervento dell’ambulanza è attivabile componendo il numero 118
ELENCO DEI RISCHI PRESENTI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Il Committente informa l’impresa appaltatrice che, in funzione dell’ambiente di lavoro dove dovrà operare, sono prevedibili i rischi specifici che si
elencano di seguito.
Interferenza durante transito aree comuni interne ed esterne
PROCESSO PRODUTTIVO - CUCINA
RISCHI DI INCIAMPO e SCIVOLAMENTO
Misure di sicurezza previste
Nei locali può risultare presente il rischio di inciampi per la presenza di ingombri e/o materiali
I percorsi devono sempre essere mantenuti sgombri da attrezzature, materiali o altro capace di ostacolare il cammino degli operatori.
Agli addetti è consigliato indossare calzature chiuse e con suola in gomma, a limitare il rischio; non è consigliato l'impiego di calzature con tacco alto o
sprovviste di chiusura posteriore o con suola in cuoio.
Nei locali può risultare presente il rischio di scivolamento dovuto alla presenza di acqua sul pavimento nel corso delle operazioni di detersione e/o
sanificazione.
La pavimentazione è stata realizzata con materiali idonei e con pendenza sufficiente allo scolo delle acque attraverso i pozzetti di raccolta degli eventuali
sversamenti di liquidi.
È tassativo l’impiego di calzature con suola antiscivolo.
Inoltre occorre fare attenzione a non provocare spargimenti di liquidi o quant’altro sul pavimento che ne renda insidiosa la superficie.
È obbligo dell’addetto SEGNALARE LE SUPERFICI BAGNATE CON APPOSITO CARTELLO E POSIZIONARE EVENTUALI DELIMITAZIONI al fine di
informare sul rischio di scivolamento.
CADUTA MATERIALI DA SCAFFALATURE
Misure di sicurezza previste
Nel corso delle operazioni di immagazzinamento delle scorte alimentari su eventuali scaffalature può verificarsi la caduta degli stessi.
Stoccare sempre i materiali più pesanti sui ripiani più bassi delle scaffalature. Nel corso del prelievo fare uso delle scalette a norma in dotazione.
PROCESSO PRODUTTIVO – TRASPORTO E CONSEGNA DERRATE
RISCHI DI URTO ED INVESTIMENTO DI PERSONE E COSE
Misure di sicurezza previste
Devono risultare sempre accessibili e fruibili le vie e le porte di emergenza e gli apprestamenti antincendio e di pronto soccorso presenti.
VIABILITA’ ESTERNA
Nei rispettivi cortili della Committente la velocità deve essere moderata (passo uomo), procedendo con la massima prudenza.
In ogni caso i mezzi impiegati non devono arrecare pregiudizio alle condizioni di sicurezza.
Occorre porre particolare attenzione durante il transito e la manovra, specie presso i punti di carico / scarico contenitore alimenti e durante le fasi di
ingresso/uscita e manovra.
È vietato accedere ad aree per cui non si dispone della necessaria autorizzazione.
Occorre operare unicamente all’interno dell’area specificamente destinata.
È assolutamente vietato avvicinarsi allo spazio di manovra di automezzi all’interno dei cortili prospicienti le aree di lavoro.
INCENDIO
Misure di sicurezza previste
L’area è dotata di idonei presidi antincendio ed il personale risulta adeguatamente formato ed informato circa le procedure da seguire in caso di
emergenza.
E’ assolutamente vietato fumare all’interno dello stabile.
E’ vietato depositare materiali di qualsiasi genere o ogni altra cosa che ingombri parzialmente o totalmente le uscite di emergenza sia all’interno che
all’esterno dei locali.
E’ vietato ingombrare le vie di circolazione interna che conducono alle uscite di emergenza.
E’ vietato depositare materiali o eseguire qualunque intervento che renda disagevole o impedisca il facile ed immediato accesso a tutti i dispositivi
antincendio.
Le uscite di sicurezza e le vie d'esodo sono segnalate.
È attivo un sistema di illuminazione di emergenza.
Sono disponibili e chiaramente individuabili i mezzi antincendio.
Valutazione delle attività contemporanee o successive
Qualora si verifichino condizioni di interferenza lavorativa, occorrerà attuare idonee misure al fine di ridurre possibili rischi per la salute e la sicurezza
dei lavoratori presenti.
In particolare, vengono di seguito indicate le procedure generali per la gestione delle attività contemporanee tra i dipendenti comunali e i dipendenti
dell’impresa.
RISCHI
TRASMESSI
ALL’AMBIENTE
CIRCOSTANTE
VALUTAZIONE
DEL RISCHIO
RESIDUO
LAVORAZIONE
Scivolamento
(pavimenti
bagnati)
Caduta a livello
Ustioni da
calore
POSSIBILI
CAUSE DI
INTERFERENZA
1. Presenza di educatori e/o bambini all’interno della cucina
CONSEGNA DERRATE
P=2; G=1;
C=2
Urti impatti
1. PRECAUZIONI ADOTTATE
Compartimentare la zona di lavoro vietandone l’accesso ai non addetti;
2. Presenza di PERSONALE ED UTENTI materiali in prossimità della zona di distribuzione
pasti o lungo l’area di transito.
2. PRECAUZIONI ADOTTATE
Eseguire le lavorazioni verificando che non vi sia presenza di PERSONALE e/o bambini in
prossimità delle aree di transito ed in quelle di consegna delle derrate.
Validazione e firma Committente
DATA _______________
DATORE DI LAVORO
___________________________
Validazione e firma Impresa Appaltatrice
DATA
________________
DATORE DI LAVORO
______________________________
VERBALE DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO
In data ______________, antecedente l’inizio dei lavori d’appalto, è stata effettuata presso la sede dell’Ente Committente una riunione presieduta dal
Sig. _______________________ dell’Amministrazione Comunale a cui hanno partecipato:
A) per la società _______________________________, i Sigg.ri
1) __________________________________
2) __________________________________
B) per il Comune di ASTI, i Sigg.ri
1) __________________________________
2) __________________________________
al fine di cooperare, promuovere e informare in merito alla riduzione dei rischi presenti nella realizzazione delle opere oggetto dell’appalto
____________________________________________________________________________
Non sono valutati i rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici.
Nell’odierna riunione la COMMITTENTE ha posto all’ordine del giorno:
1) la cooperazione all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto;
2) il coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori;
3) lo scambio delle necessarie informazioni atte anche ad eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori delle imprese coinvolte nell’esecuzione
dell’opera complessiva.
Tra le altre problematiche esaminate si sottolineano le seguenti osservazioni:
1) presa visione della zona dove verranno effettuati i lavori, acquisite le informazioni ed i vari documenti inerenti l’appalto si concorda di realizzare le
opere secondo quanto esposto verbalmente, preventivamente e confermato nella riunione odierna.
2) ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………
3) ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………
Tutti i partecipanti approvano quanto discusso e firmano per accettazione il presente verbale.
Firma dei partecipanti per accettazione.
……………………………………………
……………………………………………