U.D. 3 : la società in generale 1. LA SOCIETÀ: CARATTERI GENERALI 1.1 La società come impresa collettiva L'attività di impresa, oltre che da una sola persona (impresa individuale), può essere esercitata anche da più persone riunite tra loro in una società (impresa collettiva). 1.2 La società come contratto In base all’art. 2247 del codice civile la società si costituisce normalmente con un contratto in forza del quale «due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili» Da questa definizione possiamo individuare i caratteri essenziali del contratto di società. I caratteri essenziali della società sono: a. la pluralità dei soci (anche se, come vedremo parlando delle società di capitali, è ammessa la costituzione di società con un atto unilaterale e la partecipazione di un socio unico). b. il conferimento di beni (denaro o beni in natura) o servizi (prestazioni lavorative o professionali) da parte dei soci, così da consentire lo svolgimento dell'attività e fungere allo stesso tempo da garanzia per i creditori sociali. c. l'esercizio in comune di un'attività economica : Nella società i soci non sono, per ciò solo, imprenditori, imprenditore è solo la società intesa come autonomo soggetto giuridico. Ciò implica che l’attività giuridica posta in essere per l’esercizio dell’impresa va imputata alla società, alla quale vanno anche attribuiti i risultati dell’attività economica. Il tipo di attività economica svolta dalla società costituisce l’oggetto sociale. d. la divisione degli utili (ovvero delle perdite se i risultati della gestione sono negativi). Scopo del contratto di società è la ripartizione degli utili tra i soci ( c.d. lucro soggettivo). La divisione degli utili (o delle perdite) è normalmente proporzionale al conferimento effettuato dal singolo socio. È, però, possibile stabilire una ripartizione con criteri diversi. Un discorso un po' diverso va fatto per le società cooperative, le quali si pongono l'obiettivo non tanto di conseguire degli utili da ripartire, quanto piuttosto di fornire ai soci beni e servizi a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle altrimenti offerte dal mercato (per esempio, prodotti della terra nelle cooperative agricole, oppure case di abitazione nelle cooperative edilizie ecc.). A differenza delle altre società commerciali, che hanno fine lucrativo, le cooperative hanno fine mutualistico. 2. L’AUTONOMIA PATRIMONIALE La società è soggetto giuridico autonomo, dotato, in quanto tale, di una capacità di agire distinta da quella dei singoli soci. Ciò vuol dire che la società è titolare di diritti e obblighi a prescindere dalla posizione personale dei singoli soci. 1 U.D. 3 : la società in generale Naturalmente, nello svolgimento dell'attività economica, la società matura debiti e crediti nei confronti di altri soggetti. Anche i debiti e i crediti, tuttavia, sono debiti e crediti della società e non dei singoli soci. il discorso può anche essere rovesciato: i debiti e i crediti dei singoli soci restano, appunto, personali e non coinvolgono la società. Ai debiti della società fa quindi fronte il patrimonio della società; ai debiti dei soci fa fronte il patrimonio personale dei singoli soci. La separazione tra patrimonio sociale e patrimonio personale dei soci viene chiamata autonomia patrimoniale. 2.1 AUTONOMIA PATRIMONIALE PERFETTA E IMPERFETTA La separazione dei patrimoni non è tuttavia sempre così assoluta come nell'esempio fatto. In realtà essa può essere più o meno intensa a seconda del tipo di società alla quale si riferisce. In via generale, si distinguono : 1. un'autonomia patrimoniale perfetta, se i soci non rispondono mai dei debiti della società: la separazione tra il patrimonio sociale e quello personale dei soci è assoluta; 2. un'autonomia patrimoniale imperfetta, se i soci (o alcuni di essi, a seconda del tipo di società) possono essere chiamati personalmente a rispondere dei debiti della società. Anche in quest'ultimo caso vi è però sempre un'autonomia patrimoniale (per quanto attenuata) perché la responsabilità patrimoniale del socio per i debiti della società è solo sussidiaria. Ciò significa che il creditore della società non può richiedere il pagamento al socio se non dopo averlo richiesto, senza successo, alla società. Pertanto il socio può rifiutare il pagamento se il creditore sociale non gli dimostri di aver inutilmente aggredito (o "escusso", come anche si dice) il patrimonio della società. Questa posizione di vantaggio riconosciuta al socio delle società di persone è detta beneficio della preventiva escussione del patrimonio sociale o, più brevemente, beneficio d’escussione. Hanno autonomia patrimoniale perfetta le società di capitali Hanno invece autonomia patrimoniale imperfetta le società di persone. 3. I "TIPI" DI SOCIETÀ Le società possono essere classificate secondo vari criteri distintivi: • Secondo lo scopo economico perseguito le società si distinguono in: 1. 2. • Lucrative: se mirano a realizzare un utile da ripartire tra i soci Mutualistiche: se sono dirette a fornire ai soci beni o servizi o occasioni di lavoro a condizioni di maggior favore rispetto a quelle offerte dal mercato Secondo l’attività economica svolta (oggetto sociale) le società si distinguono in : 2 U.D. 3 : la società in generale 1. 2. • Commerciali, quando hanno per oggetto l'esercizio di un'impresa commerciale, cioè l'esercizio di una delle attività elencate nell'art. 2195 c.c.: attività industriale, intermediaria nella circolazione dei beni, di trasporto, ausiliaria ecc. Non commerciali quando hanno per oggetto una attività diversa da quelle elencate nell’art. 2195 c.c. (il caso più frequente è quello della società che esercita l'attività agricola prevista dall'art. 2135 c.c.). Secondo il grado di autonomia patrimoniale le società si distinguono in : società di persone società di capitali La distinzione tra società commerciali e non commerciali è importante sotto due aspetti: 1. 2. a. b. la scelta del tipo di società; l'applicazione del c.d. "statuto dell'imprenditore commerciale". La legge disciplina sei diversi tipi di società lucrative: • semplice (s.s.); • in nome collettivo (s.n.c.); • in accomandita semplice (s.a.s.); • a responsabilità limitata (s.r.l.); • per azioni (s.p.a.); • in accomandita per azioni (s.a.a. o s.a.p.a.). L'art. 2249 c.c. stabilisce che le società commerciali possono adottare uno qualunque di questi tipi a eccezione di quello della società semplice. Viceversa, la società che non eserciti attività commerciale può rivestire sia la forma della società semplice (come avviene di solito), sia quella delle altre società previste dalla legge. Si noti, infine, che in materia societaria vige il principio di tipicità, nel senso che non è consentito costituire una società che non rientri in uno dei sei tipi previsti e disciplinati dal codice civile. 4. SOCIETÀ DI PERSONE E SOCIETÀ Di CAPITALI : ANALOGIE E DIFFERENZE Molto importante è la distinzione tra società di persone e società di capitali Sono società di persone: 1. la società semplice, 2. la società in nome collettivo e 3. la società in accomandita semplice. Sono società di capitali: 1. la società a responsabilità limitata, 2. la società per azioni e 3. la società in accomandita per azioni. In tutte le società è presente un elemento personale ( la pluralità dei soci) e un capitale, costituito dalla somma dei conferimenti. 3 U.D. 3 : la società in generale Tuttavia in alcuni tipi di società, prevale l'elemento personale costituito dalla persona dei soci (società di persone), mentre in altri (società di capitali), più della persona dei soci è importante l'aspetto economico della società costituito dal capitale sociale e dal patrimonio sociale. Le differenze fondamentali tra società di persone e società di capitali riguardano: 1. l'autonomia patrimoniale: Le società di persone hanno un’autonomia patrimoniale imperfetta. Ciò comporta che anche i soci sono responsabili con il proprio patrimonio personale dei debiti della società, sia pure in via sussidiaria, e cioè soltanto dopo che il patrimonio della società sia risultato insufficiente a soddisfare i creditori. Viceversa, le società di capitali hanno un’autonomia patrimoniale perfetta: per questo motivo hanno personalità giuridica. Nelle società di capitali i soci non rispondono mai dei debiti sociali. Il socio della società di persone, quindi, rischia l'intero suo patrimonio (salvo quanto si vedrà per la società in accomandita semplice), mentre il socio della società di capitali rischia unicamente quanto ha conferito e quindi solo ciò che rientra nei limiti della sua quota di partecipazione. 2. l'amministrazione della società: Nelle società di persone l'amministrazione spetta di norma ai soci. Viceversa, nelle società di capitali la qualità di socio è del tutto autonoma rispetto a quella di amministratore. Ne consegue che vi possono essere un socio che non amministra e un amministratore che non e socio: il socio partecipa soltanto alla designazione dell'amministratore (salvo quanto si dirà sulle società in accomandita); 3. il controllo sulla gestione sociale: Nelle società di persone il socio ha poteri di controllo diretti (può cioè accertarsi di persona della correttezza e convenienza degli atti realizzati dagli amministratori). Viceversa, nelle società di capitali (quantomeno quelle di maggiori dimensioni) il socio può esercitare un controllo sull'andamento della società solo attraverso un organo di controllo (il collegio sindacale o il comitato di sorveglianza). 4. la cessione delle quote: Nelle società di persone la cessione della quota di partecipazione è subordinata, normalmente, al consenso di tutti i soci. Viceversa, la quota di partecipazione nelle società di capitali può essere, salvo diversa previsione dello statuto, trasferita liberamente a terzi (nella società per azioni, con la cessione delle azioni possedute) 4 U.D. 3 : la società in generale 5. le modificazioni del contratto sociale: Nelle società di persone le modificazioni del contratto sociale (per esempio il trasferimento della sede, il cambiamento dell'oggetto sociale, la variazione dei criteri di ripartizione degli utili ecc.) devono avvenire, salvo patto contrario, all'unanimità. Nella società di capitali le modifiche dell'atto costitutivo vengono adottate a maggioranza. 6. la rilevanza delle vicende personali del socio: Nelle società di capitali,di regola, le vicende personali del socio non hanno rilevanza. Esse invece rivestono importanza nelle società di persone. In queste ultime, infatti: a) il socio non può svolgere attività in concorrenza, per conto proprio o di altri, con la società (salvo il consenso degli altri soci); b) il fallimento personale del socio comporta la sua esclusione di diritto (cioè automatica) dalla società; c) l'interdizione o inabilitazione del socio, oppure la sua condanna alla interdizione dai pubblici uffici, possono determinare la sua esclusione dalla società. In questo caso però l'esclusione deve essere deliberata dalla maggioranza degli altri soci; d) la morte del socio non comporta l'ingresso automatico dei suoi eredi nella società. 5 U.D. 3 : la società in generale Mappa riepilogativa Società di persone e società di capitali: analogie e differenze TIPI DI Società di persone • • • Società di capitali SOCIETÀ Società semplice Società in nome collettivo Società in accomandita semplice ANALOGIE • • • • • Società a responsabilità limitata Società per azioni Società in accomandita per azioni Elemento personale: Pluralità di soci Un capitale : costituito dalla somma dei conferimenti DIFFERENZE Tipi di società Società di capitali Società di persone Autonomia patrimoniale Perfetta Imperfetta Amministrazione della società Controllo sulla gestione sociale Cessione delle quote Può non essere affidata ai soci Il socio esercita il controllo attraverso appositi organi È libera ( salvo diversa previsione dello Statuto) È affidata ai soci Il socio ha poteri diretti di controllo È normalmente subordinata al consenso di tutti i soci Modificazioni del contratto sociale Rilevanza delle vicende personali del socio A maggioranza Non sono rilevanti All’unanimità (salvo patto contrario) Sono rilevanti e possono portare all’esclusione dalla società 6