la società in generale 1 1.1 La società come impresa collettiva L

U.D. 3 : la società in generale
1. LA SOCIETÀ: CARATTERI GENERALI
1.1 La società come impresa collettiva
L'attività di impresa, oltre che da una sola persona (impresa individuale), può essere esercitata anche
da più persone riunite tra loro in una società (impresa collettiva).
1.2 La società come contratto
In base all’art. 2247 del codice civile la società si costituisce normalmente con un contratto in forza
del quale «due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di un'attività
economica allo scopo di dividerne gli utili»
Da questa definizione possiamo individuare i caratteri essenziali del contratto di società.
I caratteri essenziali della società sono:
a. la pluralità dei soci (anche se, come vedremo parlando delle società di capitali, è ammessa la
costituzione di società con un atto unilaterale e la partecipazione di un socio unico).
b. il conferimento di beni (denaro o beni in natura) o servizi (prestazioni lavorative o
professionali) da parte dei soci, così da consentire lo svolgimento dell'attività e fungere allo
stesso tempo da garanzia per i creditori sociali.
c. l'esercizio in comune di un'attività economica : Nella società i soci non sono, per ciò solo,
imprenditori, imprenditore è solo la società intesa come autonomo soggetto giuridico. Ciò
implica che l’attività giuridica posta in essere per l’esercizio dell’impresa va imputata alla
società, alla quale vanno anche attribuiti i risultati dell’attività economica. Il tipo di attività
economica svolta dalla società costituisce l’oggetto sociale.
d. la divisione degli utili (ovvero delle perdite se i risultati della gestione sono negativi).
Scopo del contratto di società è la ripartizione degli utili tra i soci ( c.d. lucro soggettivo).
La divisione degli utili (o delle perdite) è normalmente proporzionale al conferimento
effettuato dal singolo socio. È, però, possibile stabilire una ripartizione con criteri diversi.
Un discorso un po' diverso va fatto per le società cooperative, le quali si pongono l'obiettivo
non tanto di conseguire degli utili da ripartire, quanto piuttosto di fornire ai soci beni e
servizi a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle altrimenti offerte dal mercato (per
esempio, prodotti della terra nelle cooperative agricole, oppure case di abitazione nelle
cooperative edilizie ecc.).
A differenza delle altre società commerciali, che hanno fine lucrativo, le cooperative hanno
fine mutualistico.
2. L’AUTONOMIA PATRIMONIALE
La società è soggetto giuridico autonomo, dotato, in quanto tale, di una capacità di agire distinta da
quella dei singoli soci.
Ciò vuol dire che la società è titolare di diritti e obblighi a prescindere dalla posizione personale dei
singoli soci.
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Naturalmente, nello svolgimento dell'attività economica, la società matura debiti e crediti nei confronti
di altri soggetti.
Anche i debiti e i crediti, tuttavia, sono debiti e crediti della società e non dei singoli soci. il discorso
può anche essere rovesciato: i debiti e i crediti dei singoli soci restano, appunto, personali e non
coinvolgono la società.
Ai debiti della società fa quindi fronte il patrimonio della società; ai debiti dei soci fa fronte il
patrimonio personale dei singoli soci.
La separazione tra patrimonio sociale e patrimonio personale dei soci viene chiamata autonomia
patrimoniale.
2.1 AUTONOMIA PATRIMONIALE PERFETTA E IMPERFETTA
La separazione dei patrimoni non è tuttavia sempre così assoluta come nell'esempio fatto.
In realtà essa può essere più o meno intensa a seconda del tipo di società alla quale si riferisce.
In via generale, si distinguono :
1. un'autonomia patrimoniale perfetta, se i soci non rispondono mai dei debiti della società: la
separazione tra il patrimonio sociale e quello personale dei soci è assoluta;
2. un'autonomia patrimoniale imperfetta, se i soci (o alcuni di essi, a seconda del tipo di società)
possono essere chiamati personalmente a rispondere dei debiti della società.
Anche in quest'ultimo caso vi è però sempre un'autonomia patrimoniale (per quanto attenuata)
perché la responsabilità patrimoniale del socio per i debiti della società è solo sussidiaria.
Ciò significa che il creditore della società non può richiedere il pagamento al socio se non dopo
averlo richiesto, senza successo, alla società.
Pertanto il socio può rifiutare il pagamento se il creditore sociale non gli dimostri di aver
inutilmente aggredito (o "escusso", come anche si dice) il patrimonio della società. Questa
posizione di vantaggio riconosciuta al socio delle società di persone è detta beneficio della
preventiva escussione del patrimonio sociale o, più brevemente, beneficio d’escussione.
Hanno autonomia patrimoniale perfetta le società di capitali
Hanno invece autonomia patrimoniale imperfetta le società di persone.
3. I "TIPI" DI SOCIETÀ
Le società possono essere classificate secondo vari criteri distintivi:
•
Secondo lo scopo economico perseguito le società si distinguono in:
1.
2.
•
Lucrative: se mirano a realizzare un utile da ripartire tra i soci
Mutualistiche: se sono dirette a fornire ai soci beni o servizi o occasioni di lavoro a
condizioni di maggior favore rispetto a quelle offerte dal mercato
Secondo l’attività economica svolta (oggetto sociale) le società si distinguono in :
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1.
2.
•
Commerciali, quando hanno per oggetto l'esercizio di un'impresa commerciale, cioè
l'esercizio di una delle attività elencate nell'art. 2195 c.c.: attività industriale,
intermediaria nella circolazione dei beni, di trasporto, ausiliaria ecc.
Non commerciali quando hanno per oggetto una attività diversa da quelle elencate
nell’art. 2195 c.c. (il caso più frequente è quello della società che esercita l'attività
agricola prevista dall'art. 2135 c.c.).
Secondo il grado di autonomia patrimoniale le società si distinguono in :
società di persone
società di capitali
La distinzione tra società commerciali e non commerciali è importante sotto due aspetti:
1.
2.
a.
b.
la scelta del tipo di società;
l'applicazione del c.d. "statuto dell'imprenditore commerciale".
La legge disciplina sei diversi tipi di società lucrative:
•
semplice (s.s.);
•
in nome collettivo (s.n.c.);
•
in accomandita semplice (s.a.s.);
•
a responsabilità limitata (s.r.l.);
•
per azioni (s.p.a.);
•
in accomandita per azioni (s.a.a. o s.a.p.a.).
L'art. 2249 c.c. stabilisce che le società commerciali possono adottare uno qualunque di questi tipi a
eccezione di quello della società semplice.
Viceversa, la società che non eserciti attività commerciale può rivestire sia la forma della società
semplice (come avviene di solito), sia quella delle altre società previste dalla legge.
Si noti, infine, che in materia societaria vige il principio di tipicità, nel senso che non è consentito
costituire una società che non rientri in uno dei sei tipi previsti e disciplinati dal codice civile.
4. SOCIETÀ DI PERSONE E SOCIETÀ Di CAPITALI : ANALOGIE E DIFFERENZE
Molto importante è la distinzione tra società di persone e società di capitali
Sono società di persone:
1. la società semplice,
2. la società in nome collettivo e
3. la società in accomandita semplice.
Sono società di capitali:
1. la società a responsabilità limitata,
2. la società per azioni e
3. la società in accomandita per azioni.
In tutte le società è presente un elemento personale ( la pluralità dei soci) e un capitale, costituito
dalla somma dei conferimenti.
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Tuttavia in alcuni tipi di società, prevale l'elemento personale costituito dalla persona dei soci (società
di persone), mentre in altri (società di capitali), più della persona dei soci è importante l'aspetto
economico della società costituito dal capitale sociale e dal patrimonio sociale.
Le differenze fondamentali tra società di persone e società di capitali riguardano:
1. l'autonomia patrimoniale:
Le società di persone hanno un’autonomia patrimoniale imperfetta.
Ciò comporta che anche i soci sono responsabili con il proprio patrimonio personale dei debiti della
società, sia pure in via sussidiaria, e cioè soltanto dopo che il patrimonio della società sia risultato
insufficiente a soddisfare i creditori.
Viceversa, le società di capitali hanno un’autonomia patrimoniale perfetta: per questo motivo hanno
personalità giuridica.
Nelle società di capitali i soci non rispondono mai dei debiti sociali.
Il socio della società di persone, quindi, rischia l'intero suo patrimonio (salvo quanto si vedrà per la
società in accomandita semplice), mentre il socio della società di capitali rischia unicamente quanto
ha conferito e quindi solo ciò che rientra nei limiti della sua quota di partecipazione.
2. l'amministrazione della società:
Nelle società di persone l'amministrazione spetta di norma ai soci.
Viceversa, nelle società di capitali la qualità di socio è del tutto autonoma rispetto a quella di
amministratore.
Ne consegue che vi possono essere un socio che non amministra e un amministratore che non e
socio: il socio partecipa soltanto alla designazione dell'amministratore (salvo quanto si dirà sulle
società in accomandita);
3. il controllo sulla gestione sociale:
Nelle società di persone il socio ha poteri di controllo diretti (può cioè accertarsi di persona della
correttezza e convenienza degli atti realizzati dagli amministratori).
Viceversa, nelle società di capitali (quantomeno quelle di maggiori dimensioni) il socio può
esercitare un controllo sull'andamento della società solo attraverso un organo di controllo (il
collegio sindacale o il comitato di sorveglianza).
4. la cessione delle quote:
Nelle società di persone la cessione della quota di partecipazione è subordinata, normalmente, al
consenso di tutti i soci.
Viceversa, la quota di partecipazione nelle società di capitali può essere, salvo diversa previsione
dello statuto, trasferita liberamente a terzi (nella società per azioni, con la cessione delle azioni
possedute)
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5. le modificazioni del contratto sociale:
Nelle società di persone le modificazioni del contratto sociale (per esempio il trasferimento della
sede, il cambiamento dell'oggetto sociale, la variazione dei criteri di ripartizione degli utili ecc.)
devono avvenire, salvo patto contrario, all'unanimità.
Nella società di capitali le modifiche dell'atto costitutivo vengono adottate a maggioranza.
6. la rilevanza delle vicende personali del socio:
Nelle società di capitali,di regola, le vicende personali del socio non hanno rilevanza.
Esse invece rivestono importanza nelle società di persone.
In queste ultime, infatti:
a) il socio non può svolgere attività in concorrenza, per conto proprio o di altri, con la società
(salvo il consenso degli altri soci);
b) il fallimento personale del socio comporta la sua esclusione di diritto (cioè automatica) dalla
società;
c) l'interdizione o inabilitazione del socio, oppure la sua condanna alla interdizione dai pubblici
uffici, possono determinare la sua esclusione dalla società. In questo caso però l'esclusione
deve essere deliberata dalla maggioranza degli altri soci;
d) la morte del socio non comporta l'ingresso automatico dei suoi eredi nella società.
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Mappa riepilogativa
Società di persone e società di capitali: analogie e differenze
TIPI DI
Società di
persone
•
•
•
Società di
capitali
SOCIETÀ
Società semplice
Società in nome collettivo
Società in accomandita semplice
ANALOGIE
•
•
•
•
•
Società a responsabilità limitata
Società per azioni
Società in accomandita per azioni
Elemento personale: Pluralità di soci
Un capitale : costituito dalla somma dei
conferimenti
DIFFERENZE
Tipi di
società
Società
di
capitali
Società
di
persone
Autonomia
patrimoniale
Perfetta
Imperfetta
Amministrazione
della società
Controllo
sulla gestione
sociale
Cessione delle
quote
Può non essere
affidata ai soci
Il socio
esercita il
controllo
attraverso
appositi
organi
È
libera
( salvo diversa
previsione
dello Statuto)
È affidata ai
soci
Il socio ha
poteri diretti
di controllo
È
normalmente
subordinata al
consenso di
tutti i soci
Modificazioni
del contratto
sociale
Rilevanza
delle vicende
personali del
socio
A
maggioranza
Non sono
rilevanti
All’unanimità
(salvo patto
contrario)
Sono rilevanti
e possono
portare
all’esclusione
dalla società
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