Le variabili dell’architettura della regolamentazione finanziaria nell’area Euro e in Gran Bretagna1 Enrico Leonardo Camilli – Assegnista di ricerca in Diritto Amministrativo presso la LUISS Guido Carli ABSTRACT - Il dibattito parlamentare in corso in Italia sulla riorganizzazione della struttura della vigilanza finanziaria rappresenta un’occasione per analizzare le diverse linee evolutive seguite in altri ordinamenti. La letteratura, soprattutto economica, sull’allocazione delle competenze di regolazione finanziaria è in realtà ricca ed abbondano esempi di sistematizzazione, nonché modelli generali di architettura finanziaria. L’approccio di questi studi è, spesso, di tipo forzatamente sintetico, in quanto la necessità di elaborare dati per un gran numero di nazioni richiede inevitabilmente semplificazioni della complessa struttura giuridica. Questo studio al contrario adotta una prospettiva diversa, di tipo analitico. L’impostazione è quella del giurista, con particolare attenzione alle norme che disciplinano le istituzioni pubbliche ed il loro agire. Ci si è proposti di analizzare i testi di legge che regolano le istituzioni di regolazione finanziaria di 13 diversi paesi europei, cercando di concentrare l’analisi su alcune variabili che assumono particolare importanza nel delineare gli stili di vigilanza e le forme di esercizio della funzione pubblica. Non ci si è concentrati solo sulla struttura degli organi di vigilanza, le relazioni con altri poteri dello stato ed in particolare con quelli politici. Si è in realtà cercato di dare una fotografia più ampia della filosofia che ispira diverse scelte ed impostazioni regolatorie e che vengono espresse sia negli equilibri istituzionali dell’ente che in determinati aspetti dell’azione dello stesso. L’analisi è stata condotta avendo di mira alcuni nodi problematici che coinvolgono i moderni sistemi di vigilanza finanziaria e che sono stati affrontati in diverso modo dai diversi paesi europei analizzati. In sostanza i nodi di maggior rilievo che i moderni sistemi di vigilanza si trovano a dover affrontare sono di due tipi. Da un lato si pone il problema della dicotomia fra garanzia dell’indipendenza dei regolatori e accountability degli stessi. Dall’altro c’è la necessità di adeguare il sistema di vigilanza, così come si era andato stratificando negli anni, alla graduale tendenza verso l’integrazione dei mercati finanziari. 1 La ricerca è svolta grazie ad una Borsa di Studio erogata dalla LUISS Guido Carli, all’interno della cattedra di Diritto Amministrativo del Prof. Clarich. VERSIONE PROVVISORIA – NON CITARE 1 INDICE 1. INTRODUZIONE........................................................................................................... 3 2. LA RIPARTIZIONE DELLE COMPETENZE ........................................................................ 6 2.1. Regolatori unici................................................................................................ 8 2.2. Regolatori multipli ......................................................................................... 11 3. LE RELAZIONI DEI REGOLATORI FINANZIARI CON GLI ALTRI ORGANI DELLO STATO...... 13 3.1. I legami con la Banca Centrale ....................................................................... 15 3.2. Il ruolo dell’esecutivo..................................................................................... 18 3.3. Relazioni con altri organi dello Stato .............................................................. 22 4. GLI OBIETTIVI DELLE AUTORITÀ DI VIGILANZA .......................................................... 25 5. L’ORGANIZZAZIONE INTERNA DEI REGOLATORI ......................................................... 30 5.1. Gli organi decisori.......................................................................................... 30 5.2. Gli organi ausiliari, in particolare quelli consultivi e gli ADR......................... 32 6. IL CONTROLLO GIURISDIZIONALE .............................................................................. 36 6.1. La tutela avverso le decisioni.......................................................................... 37 6.2. La tutela risarcitoria........................................................................................ 42 2 1. Introduzione Il dibattito parlamentare in corso in Italia sulla riorganizzazione della struttura della vigilanza finanziaria rappresenta un’occasione per analizzare le diverse linee evolutive seguite in altri ordinamenti. La letteratura, soprattutto economica, sull’allocazione delle competenze di regolazione finanziaria è in realtà ricca ed abbondano esempi di sistematizzazione1, nonché modelli generali di architettura finanziaria2. L’approccio di questi studi è, spesso, di tipo forzatamente sintetico, in quanto la necessità di elaborare dati per un gran numero di nazioni richiede inevitabilmente semplificazioni della complessa struttura giuridica. Questo studio al contrario adotta una prospettiva diversa, di tipo analitico. L’impostazione è quella del giurista, con particolare attenzione alle norme che disciplinano le istituzioni pubbliche ed il loro agire. Ci si è proposti di analizzare i testi di legge che regolano le istituzioni di regolazione finanziaria di diversi paesi, cercando di concentrare l’analisi su alcune variabili che assumono particolare importanza nel delineare gli stili di vigilanza e le forme di esercizio della funzione pubblica. Non ci si è concentrati solo sulla struttura degli organi di vigilanza, le relazioni con altri poteri dello stato ed in particolare con quelli politici. Si è in realtà cercato di dare una fotografia più ampia della filosofia che ispira diverse scelte ed impostazioni regolatorie e che vengono espresse sia negli equilibri istituzionali dell’ente che in determinati aspetti dell’azione dello stesso. L’analisi è stata condotta avendo di mira alcuni nodi problematici che coinvolgono i moderni sistemi di vigilanza finanziaria e che sono stati affrontati in diverso modo dai diversi paesi europei analizzati. In sostanza i nodi di maggior rilievo che i moderni sistemi di vigilanza si trovano a dover affrontare sono di due tipi. Da un lato si pone il problema della dicotomia fra garanzia dell’indipendenza dei regolatori e accountability degli stessi3. Dall’altro c’è la necessità di adeguare il sistema di vigilanza, così come si 1 Si vedano ad esempio, solo per citarne alcuni, i contributi di D. MASCIANDARO, Indipendenza della Banca centrale e vigilanza bancaria: teoria, istituzioni e riflessi per la Banca Centrale Europea, Milano, 1993, focalizzato in particolare sulle relazioni fra vigilanza e funzione monetaria e, da ultimo, il recente studio di J. R. BARTH, G. CAPRIO, JR., R. LEVINE, Rethinking bank regulation : till angels govern, Cambridge, 2006. 2 Si vedano in particolare G. DI GIORGIO – C. DI NOIA, La regolamentazione delle banche: considerazioni critiche, in Banca Impresa Società, 1999, 285 e ss. e IB, Financial Market Regulation and Supervision: How Many Peaks for the Euro Area, in Brooklyn Journal of international law, 2003, 463 e bibliografia ivi richiamata, M. ANDENAS – Y. AVEGRINOS, (eds), Financial Markets in Europe. Towards a single regulator, The Hague, 2003. 3 Il concetto di accountability è di difficile traduzione in termini italiani, in quanto coinvolge una molteplicità di profili che nel pensiero giuridico italiano sono espressi in diversi modi; per questo motivo si userà il termine inglese nel lavoro, precisando però in questa sede la portata della nozione. L’accountability di un soggetto infatti riguarda sia le relazioni che l’autorità ha con altri soggetti pubblici come istituzione (relazioni di gerarchia, di coordinamento, nomina e revoca degli esponenti, finanziamento), sia gli strumenti attraverso i quali l’autorità si relaziona con i soggetti regolati nell’esercizio della funzione (la delimitazione dei poteri ad opera della legge, la fissazione degli obiettivi, le situazioni giuridiche soggettive detenute dai soggetti incisi dall’intervento pubblico, ma anche la partecipazione al procedimento e il diritto di accesso), sia, infine, gli strumenti attraverso i quali l’operato dell’autorità è soggetto al giudizio di un soggetto terzo, il giudice (all’interno del sindacato di legittimità ma anche in sede di risarcimento del danno). Sui diversi strumenti di accountability nella tradizione anglosassone si rimanda a A. PAGE, Regulating the regulator – A lawyer’s perspective on accountability 3 era andato stratificando negli anni, alla graduale tendenza verso l’integrazione dei mercati finanziari. L’indagine è stata svolta su un numero limitato di paesi europei, utilizzando come criterio la partecipazione all’Euro4. Le ragioni di una tale limitazione possono ritrovarsi nel particolare ruolo delle banche centrali nazionali in questo contesto ed il possibile impatto che questo può avere sulla funzione di vigilanza. In molti paesi, storicamente, le funzioni di vigilanza bancaria sono state attratte all’interno delle ampie sfere di competenza della Banca Centrale, che al tempo stesso definiva la politica monetaria. A sua volta la vigilanza sulle banche in questi paesi ha spesso rappresentato a lungo il nocciolo della regolazione finanziaria. L’adesione all’euro, tuttavia, ha comportato il trasferimento delle competenze in materia monetaria in capo al SEBC ed il Trattato, all’art. 105, assieme allo Statuto del SEBC, fissano i requisiti minimi di indipendenza delle Banche Centrali dai rispettivi governi. Come giustamente osservato “l’unicità della moneta implica l’unicità della funzione e perciò il trasferimento di una funzione sovrana degli Stati federati alla federazione”5. Tale funzione dunque viene ad essere regolata dalle norme del Trattato, sia in senso sostanziale (la determinazione dell’obiettivo della stabilità dei prezzi individuata all’art. 105 comma 1) che istituzionale (le garanzia di indipendenza ex art. 108 di cui gode la BCE e le singole banche centrali, in quanto organi federati del SEBC). La tutela del valore della moneta intesa come tutela della stabilità dei prezzi, quindi, non è più nella sfera di disponibilità dei singoli Stati Membri e quindi l’esercizio dei relativi poteri di vigilanza da parte delle autorità statali non può più essere preordinato al perseguimento di autonome finalità di politica monetaria6. Ciò non significa che le banche centrali nazionali abbiano perso ogni potere di gestione ed esecuzione della politica monetaria, ma piuttosto che tale potere non è più esercitato in nome e per conto del singolo stato. La funzione monetaria è divenuta una funzione federale, decisa collegialmente all’interno del SEBC ed eseguita dalle singole banche nazionali nella loro qualità di organi federali e non nazionali7. Da un punto di vista degli equilibri istituzionali, il ruolo delle Banche Centrali nazionali nei paesi di Eurolandia ha subito variazioni sostanziali, che in alcuni casi hanno avuto anche un impatto sull’equilibrio istituzionale riguardante la vigilanza prudenziale. La “debolezza” della Banca Centrale nei paesi appartenenti all’euro può aver spinto a diverse reazioni nel processo di riorganizzazione delle strutture di and control, in E. FERRAN – C. A. E. GOODHART (a cura di), Regulating financial services and markets in the 21st century, Oxford, 2001, 127-149 e bibliografia ivi richiamata. Vedi anche, con specifico riferimento ai regolatori finanziari, M. R. LASTRA, How much accountability for central bank and supervisors?, in Central Banking, 2001, 72; M. R. LASTRA – H. SHAMS, Public accountability in the financial sector, in E. FERRAN – C. A. E. GOODHART (a cura di), Regulating financial services and markets in the 21st century, Oxford, 2001, 167; più in generale vedi D. OLIVER, Law, politics and public accountability: The search for a new equilibrium, in Public Law, 1994, 228. 4 Si è deciso di escludere dall’indagine l’Italia, proprio in considerazione della fase di transizione in atto. 5 F. MERUSI, Governo della moneta e indipendenza della Banca Centrale nella federazione monetaria dell’Europa¸ in Studi e note di economia, 1997, 7. 6 F. CAPRIGLIONE, Struttura ordinamentale del settore finanziario, in F. CAPRIGLIONE (a cura di), L’ordinamento finanziario italiano, 2005, 122, in cui si sottolinea il legame fra affidamento ad organi sopranazionali e “neutralizzazione” politica di tale funzione. 7 Rimane naturalmente di competenza delle banche centrali la vigilanza sui sistemi di pagamento, che mantiene forti interrelazioni sia con la funzione monetaria che con la vigilanza finanziaria a tutela della stabilità. 4 regolazione finanziaria. Inoltre l’appartenenza al SEBC impone determinati requisiti dell’assetto istituzionale della Banca Centrale nazionale. Aspetti problematici possono sorgere se si considera che l’esercizio della funzione monetaria e di quella di vigilanza pongono esigenze diverse nella definizione del regime istituzionale e amministrativo8. In definitiva, nella determinazione della politica monetaria assume una particolare rilevanza la necessità di una forte garanzia di indipendenza nei confronti di altri poteri dello Stato, mentre il fatto che riguardi scelte politiche, che interessano la generalità del sistema economico, attenua fortemente la necessità di formalizzare l’insieme delle relazioni nei confronti dei destinatari finali degli effetti delle decisioni. Difatti va considerato che la funzione monetaria, a differenza di quella di vigilanza, non comporta di norma l’adozione di atti d’imperio, ovvero l’esercizio di potere amministrativo. Non sussiste, in definitiva, la necessità di apprestare le necessarie garanzie nei confronti di situazioni giuridiche soggettive ben definite. L’attività di vigilanza comporta invece un delicato bilanciamento fra libertà di iniziativa economica e perseguimento dell’interesse pubblico9. La decisione di limitare la propria analisi solo ai sistemi di regolazione finanziaria di Eurolandia potrebbe essere soggetta a critiche nella misura in cui viene escluso il più importante esempio di regolatore unico in Europa, ovvero la Financial Services Authority britannica. In effetti anche recenti riforme dei sistemi di vigilanza dei paesi dell’area Euro hanno tratto ispirazione da questo modello (si pensi al Belgio, all’Austria, alla Germania). Per questo motivo anche l’esperienza inglese sarà inclusa nel campione. I paesi europei, come si vedrà, hanno adattato in maniera diversificata i propri sistemi di regolazione finanziaria al processo di armonizzazione comunitaria delle norme di vigilanza, all’impatto dell’appartenenza al SEBC e alla tendenza di integrazione dei mercati. Oggetto di comparazione saranno alcune variabili fondamentali nella definizione della architetture di vigilanza, o, in altri termini, gli elementi fondamentali del contratto regolatorio. Ci si soffermerà in particolare su a) la ripartizione delle competenze e lo status del (o dei) regolatore(i), b) il legame con gli altri poteri dello Stato e le forme di coordinamento, c) gli obiettivi della regolazione definiti nella legge istitutiva, sottolineando in particolare se la disciplina del regolatore è contenuta nella stessa legge che disciplina l’attività, d) la governance interna del regolatore, e) il ruolo della tutela giurisdizionale. 8 Le differenze fra gli accountability arrangements caratterizzanti le due diverse funzioni sono efficacemente sottolineati da E. HÜPKES – M. QUINTYN – M. W. TAYLOR, The accountability of finacial sector supervisors: principles and practice, IMF Working Paper, WP/05/51, 2005, 9. 9 Con riferimento all’esperienza italiana la differenziazione dei ruoli e dei profili istituzionali della Banca d’Italia, ad esempio, è divenuta ancora più evidente all’indomani della legge 262/05, in cui sono rinvenibili diverse discipline dei ruoli di banca centrale e di regolatore. Si pensi alla collegialità delle decisioni, all’estensione del principio di trasparenza, alla disciplina sull’attività amministrativa; sul punto ci si permette di rimandare a E. L. CAMILLI, Commento Legge 28 Dicembre 2005 n. 262 – “Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari” – Artt. 19-22 e 25-26, in Archivio Ceradi, 2006, disponibile su www.archivioceradi.it . 5 2. La ripartizione delle competenze I tipici modelli di ripartizione delle competenze sono stati individuati dalla dottrina nel modello a regolatore unico, nella ripartizione di competenze per finalità e nella regolazione settoriale10. Può essere in primo luogo utile distinguere due specifiche macrofunzioni all’interno della regolazione finanziaria11, da un lato la tutela della stabilità dell’intermediario finanziario, dall’altro la funzione di vigilanza sul corretto funzionamento dei mercati finanziari e sui flussi informativi che ne possono determinare l’andamento12. Nonostante siano entrambe funzioni che riguardano la risoluzione delle asimmetrie informative che caratterizzano i mercati finanziari ed abbiano come fine ultimo la tutela del risparmiatore13, le filosofie sottese a ciascuno dei due pilastri sono differenti. La tutela della stabilità è finalizzata al controllo sul rischio di insolvenza dell’intermediario finanziario, in cui il risparmiatore/consumatore è tutelato solo in via indiretta. L’oggetto immediato dei controlli è l’equilibrio economico-finanziario del singolo intermediario (micro-stabilità) o del sistema nel suo complesso (macrostabilità). Il consumatore non è in realtà tutelato dalla circostanza per cui l’equilibrio economico dell’intermediario è sottoposto a vigilanza, ma piuttosto dalla predisposizione di altri strumenti (la c.d. safety net) che, in caso di insolvenza dell’intermediario, lo rendono immune dalle perdite che potrebbe subire (il fondo di garanzia dei depositi e il prestito di ultima istanza sono quelli tipici). Queste garanzie, a loro volta, sono predisposte solo per determinati intermediari (non necessariamente solo quelli bancari, ma indefettibilmente per questi ultimi) che offrono strumenti finanziari particolari, ovvero che svolgono la funzione di trasformazione dei rischi e delle scadenze. La tutela della stabilità ha come obiettivo, dunque, quello di evitare che l’intermediario agisca opportunisticamente, sfruttando le garanzie della safety net per incrementare il proprio livello di rischio oltre quello compatibile con le obbligazioni assunte nei confronti del risparmiatore, rendendo in ultima istanza anche l’utilizzo della safety net stessa più probabile e più costoso per la collettività. Ma anche laddove la vigilanza non sia strumentale ad una più economica gestione della safety net, come ad esempio per i prodotti assicurativi, la relazione con il consumatore è di tipo indiretto. Infatti vigilando sull’operatore e sul suo equilibrio economico si garantisce, almeno parzialmente, l’adempimento delle obbligazioni contenute nello strumento finanziario da parte dell’intermediario (moral hazard). Legati alla tutela della stabilità sono tutti quei poteri che riguardano il controllo sull’idoneità degli operatori a svolgere determinate attività, sia nella fase iniziale (i poteri autorizzatori, non solo riguardanti le banche ma tutti gli intermediari finanziari) che durante la vita dell’operatore (la vigilanza prudenziale vera e propria). Strumentali a questa funzione sono i poteri 10 DI GIORGIO – DI NOIA, supra, e R. COSTI, L'assetto della vigilanza sul mercato finanziario nei progetti di riforma, in Giur. Comm., 2004, 1042. 11 Una terza funzione viene usualmente individuata all’interno della regolazione finanziaria, ovvero la tutela della concorrenza. Tale funzione, tuttavia, non è propria esclusivamente dei mercati finanziari, ma riguarda tutte le attività economiche. A partire dal 2006, poi, tutti gli Stati presi in considerazione attribuiscono la competenza in materia di applicazione delle norme antitrust all’autorità generale di tutela della concorrenza. 12 G. DI GIORGIO – C. DI NOIA, La regolamentazione delle banche: considerazioni critiche, in Banca Impresa, Società, 1999, 287-290. 13 Nel caso italiano la radice comune di entrambe le funzioni è agevolmente rintracciabile nell’art. 47 Cost. e nel riferimento alla tutela del risparmio in esso contenuto. 6 informativi ed ispettivi, oltre alla gestione delle crisi. Infine una notazione sui destinatari dell’attività di vigilanza sulla stabilità: l’autorità a tutela della stabilità si trova ad interagire in via continuativa con i soggetti sottoposti alla propria vigilanza. Si instaura un dialogo regolatorio che non coinvolge solamente la fase di definizione delle norme (come in ogni attività di regolazione, in cui la consultazione con i soggetti regolati assume sempre una particolare rilevanza) ma anche e soprattutto la loro applicazione. Questa caratteristica ha un’influenza decisiva nel determinare quale tipo di relazione si sviluppa fra regolatore e regolati14. Diverso il discorso per la regolazione a tutela della trasparenza e correttezza dei mercati finanziari. In questo caso l’oggetto immediato della tutela è direttamente il consumatore/investitore, o meglio il flusso di informazioni a lui indirizzato riguardante strumenti finanziari e la sua corrispondenza alla realtà15. La correttezza di tali informazioni, infatti, è fondamentale per un efficiente funzionamento dei mercati finanziari. Tale tutela coinvolge, in realtà, tutti gli strumenti finanziari, a prescindere dal tipo di rischio veicolato attraverso di essi e dal soggetto che li offre. Il consumatore, una volta reso edotto sul tipo e il grado di rischio dello strumento finanziario offerto, sarà poi in grado di decidere autonomamente, in ragione della propria propensione al rischio. Si cerca in altri termini di limitare quell’asimmetria informativa che influisce in una fase anteriore alla conclusione del contratto. (c.d. adverse selection) La diversa natura delle due funzioni si è riflessa anche sull’evoluzione storica della ripartizione delle competenze. La coincidenza fra strumenti finanziari protetti dalla safety net e prodotti bancari, oltre che la strumentalità della vigilanza prudenziale ad una più efficiente e meno costosa gestione della safety net e dei sistemi di pagamento da parte delle Banche Centrali hanno spesso (ma non sempre) attratto la funzione del controllo sulla stabilità degli operatori bancari all’interno delle competenze della Banca Centrale. Al contrario la vigilanza sulla stabilità degli operatori assicurativi, per la maggiore contiguità con le attività di tipo industriale (in particolare per quel che riguarda il ramo danni) è stato a lungo attribuita al ministero, di solito quello con competenze industriali, piuttosto che finanziarie. Infine la tutela della correttezza e trasparenza dei mercati finanziari si è sviluppata autonomamente, con il progressivo affermarsi dei mercati finanziari come strumenti alternativi (o complementari) al canale bancario per l’allocazione del risparmio. A seconda delle diverse impostazioni che hanno caratterizzato la natura giuridica delle Borse si è avuta la nascita di regolatori pubblici oppure di forme di autoregolamentazione privata che disciplinavano l’accesso e la condotta degli operatori. 14 In termini di teoria dei giochi si distingue l’ipotesi di one shot game da quella di repeated game: nel primo caso si ha una singola interazione fra i due giocatori, nel secondo caso il gioco viene ripetuto, di modo che il risultato di ciascuna fase influisce sui guadagni (pay-offs) della fase successiva del gioco. In questo secondo caso può essere ottimale l’emersione di una strategia cooperativa fra autorità e regolato, in cui quest’ultimo decide di adeguarsi alle obbligazioni imposte dalla prima, in cambio di un’attitudine meno rigida del regolatore circa il perseguimento degli obiettivi regolatori. L’analisi di questo tipo di interrelazione di tipo cooperativa, contrapposto a quello finalizzato esclusivamente alla deterrenza, è stata svolta in particolare da J. T. SCHOLZ, Cooperation, deterrence and the ecology of regulatory enforcement, in Law and society review, 1984, 179 e ss. Per un applicazione alla regolazione finanziaria si veda SINGH D., Enforcement decisions in banking regulation and supervision, in Journal of international banking regulation, 2003, 301 e ss.. 15 Parlano di funzione di “più equa redistribuzione delle risorse” informative G. DI GIORGIO – C. DI NOIA, op. cit., 1999, 289. 7 Nel modello del regolatore unico, sia la funzione a tutela della stabilità che quella a tutela della correttezza e trasparenza dei mercati finanziari è svolta da un unico soggetto. Nel modello di ripartizione per finalità, invece, le due macrofunzioni descritte sopra sono attribuite ad autorità diverse. Infine la ripartizione per settori, ovvero il modello più risalente, prevede l’attribuzione della vigilanza a tutela della correttezza e della stabilità per ciascuna tipologia di intermediari ad un soggetto diverso. Nella pratica tuttavia è possibile subito constatare che i modelli puri sono rari, esistono in ogni caso deviazioni dal modello originario di riferimento, e comunque sono presenti anche sistemi ispirati ad una logica differente. 2.1. Regolatori unici In primissima approssimazione è possibile distinguere fra sistemi a regolatori unici e sistemi con regolatori multipli. Il regolatore unico è un modello in forte crescita, che è stato adottato in diversi paesi negli ultimi anni, a seguito di riforme più o meno intense del sistema di vigilanza16. Fra i paesi considerati adottano questo modello l’Austria17, il Belgio18, la Finlandia19, l’Irlanda20, la Germania21, il Lussemburgo22, oltre ovviamente alla Gran Bretagna23. Anche all’interno della categoria dei regolatori unici, tuttavia, è possibile scorgere alcune differenze. In primo luogo non tutti i sistemi hanno abbandonato completamente l’approccio settoriale. Finlandia e Lussemburgo infatti non hanno incluso nelle competenze del regolatore unico la vigilanza sulle assicurazioni24. Anche il Belgio fino al 2003 ha mantenuto, per un breve periodo successivo alla riforma del 2002, un regolatore separato per la vigilanza sulle assicurazioni in generale. Più diffusa è la separazione della regolazione del sistema pensionistico “obbligatorio” dalla sfera di competenza del regolatore unico. In Germania è stato mantenuto un regolatore separato per la vigilanza 16 Sugli aspetti legali relativi all’espansione del modello unificato di regolazione si può rimandare a K. K. MWENDA – J. M. MVULA A framework for unified financial services supervision: Lessons from Germany and other European countries, in Journal of international banking regulation, 2003, 35 e ss. 17 Finanzmarktaufsicht (FMA), disciplinata dal Finanzmarktaufsichtsbehördengesetz (FMBAG) del 2001. 18 Commission Bancaire, Financière et des Assurances (CBFA), disciplinata dalla Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers del 2002. 19 Rahoitustarkastus (o Finansinspektionen in svedese, Financial supervision authority, in inglese FINFSA) disciplinata dalla legge del 27 giugno 2003. 20 Irish Financial Services Regulatory Authority (RA), disciplinata dal Central Bank Act del 1942, come modificato nel 2003. 21 Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), disciplinato dal Finanzdienstleistungsaufsichtsgesetz (FinDAG) del 2002 22 Commission de surveillance du secteur financier (CSSF), disciplinata dalla Loi du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier. 23 Financial Supervisory Authority (FSA), disciplinata dal Financial Markets and Services Act del 2000. 24 Tuttavia nell’esperienza finlandese vi è uno stretto legame fra la FIN-FSA e l’autorità di supervisione sulle assicurazioni, derivante dal fatto che il direttore generale dell’Insurance Authority è membro di diritto del board della FIN-FSA, vedi infra. 8 sul settore delle assicurazioni “sociali”25. Similmente nella stessa Gran Bretagna il Pension Act del 2004 ha istituito un regolatore apposito per i work-based pension schemes26, mentre in Irlanda la vigilanza sulle pensioni obbligatorie è affidata alla Pension Board27. È dunque possibile individuare 2 soli modelli “puri” di regolatori unici, ovvero l’FMA austriaco e la CBFA belga. Va comunque considerato che la prestazione, nonché la regolazione, dei sistemi pensionistici obbligatori, presenta caratteristiche molto differenziate nei diversi paesi europei, con una presenza pubblica ancora molto forte. I sistemi a regolatore unico differiscono anche per la diversa natura e forma giuridica dell’istituzione, a prescindere dalle diverse forme di coordinamento con altri poteri dello Stato, che verranno analizzati come strumenti di accountability. Da un lato si pone l’art. 1 del FSMA che statuisce che la FSA è un “corporate body”, da cui si potrebbe dedurre la natura formalmente privatistica dell’ente28, cui tuttavia sono attribuite funzioni pubbliche. Nelle altre ipotesi di regolatore unico, invece, è stabilito che si tratta di un ente di diritto pubblico. Anche in questa seconda ipotesi, tuttavia, vi sono differenze non secondarie nella definizione dello status dell’ente. La legge istitutiva della CBFA, così come il FMBAG austriaco, dichiarano che le relative autorità sono organismi autonomi (vere e proprie autorità indipendenti), mentre in tutti gli altri casi il regolatore, pur essendo dotato di personalità giuridica autonoma, è variamente legato ad un’altra istituzione. Nel caso tedesco, il BaFin è formalmente un ente sottoposto al Ministero delle Finanze29, così come la CSSF è un organismo autonomo del Ministero delle Finanze lussemburghese. L’autorità finlandese e il regolatore irlandese, invece, sono legate alla Banca centrale, anche se in modalità diverse. Nell’esperienza finlandese si prevede che la FINFSA operi “in connessione” con la Banca e che siano applicabili all’autorità, in via residuale, le norme riguardanti la Bank of Finland per la disciplina dell’attività 25 Il Bundesversicherungsamt (BVA), istituito nel 1956 come organo indipendente del Ministero della salute è competente per la vigilanza sul sistema pensionistico, sulle assicurazioni sulla salute e contro gli incidenti, di natura obbligatoria (ovvero bundesunmittelbar, cioè regolati direttamente da leggi federali o statali). 26 In sostanza quei sistemi pensionistici resi disponibili dal datore di lavoro su base obbligatoria. 27 Istituita in base al Pension Act del 1990. 28 Va naturalmente considerato la diversa impostazione del diritto inglese nella definizione dei soggetti pubblici e privati, anche se alcune norme sul finanziamento dell’Autorità, se non proprio uno scopo di lucro, individuano un obbligo di copertura dei costi attraverso l’attività svolta. Ad ogni modo la FSA presenta alcune peculiarità rispetto alla nozione stessa di public body inglese, in quanto il legame con il Parlamento (che di solito caratterizza tali enti) è molto debole. La distinzione fra lo status giuridico della Bank of England (che è un public body) e della FSA è sottolineato da C. GOLA – A. ROSSELLI, Il sistema bancario del Regno Unito e la riforma della vigilanza, in Quaderni di ricerca della Fondazione Einaudi n. 42, 2002, 69-70. 29 Per quel che riguarda il BaFin, esso è un ente federale che è dotato di autonoma personalità giuridica, ma rientra nell’ambito di competenze del Ministero delle Finanze, che ha anche poteri di direttiva su di esso, vedi C. DI CAPUA, Il sistema bancario tedesco, in Quaderni di ricerche della Fondazione Einaudi n. 56, 2003, 93. Va comunque chiarito che le autorità indipendenti, intese come enti dotati di totale autonomia giuridica, funzionale amministrativa e contabile, nel sistema tedesco non si sono sviluppate, anche a ragione di una più netta separazione fra potere politico e prerogative dell’amministrazione in generale, si veda G. HERMES, Intervento al convegno “Le autorità amministrative indipendenti: le esperienze italiana e tedesca a confronto”, Roma, Luiss, 6 dicembre 2004, resoconto di E. L. CAMILLI, disponibile in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 2005, 601, . 9 dell’ente30. Tuttavia la legge istitutiva della FIN-FSA è autonoma dalla legge sulla Banca centrale e non vi è alcun legame strutturale o gerarchico fra i due enti. Peculiare è invece la posizione della RA irlandese, che, pure essendo un ente giuridicamente separato dalla Banca centrale, ne è una parte costituente31 e di fatto subordinata32, pur godendo di una protezione legislativa per l’esercizio delle proprie funzioni o di quelle delegate dalla legge33. La legge infatti prevede che le funzioni attribuite alla Banca dai testi di legge precedenti in materia di regolazione finanziaria, così come individuati in un elenco che può essere modificato dal Ministro delle Finanze, siano esercitate, in nome della Banca, dalla RA34. A livello comunitario, inoltre, rimane responsabile la Banca per l’esercizio delle funzioni delegate35. In altri termini si è prevista una delega di funzioni ad un ente “satellite” della Banca ma non assorbito nell’apparato amministrativo di quest’ultima e con rilevanza esclusivamente domestica. Infine si è notata una certa disomogeneità nel legame fra norme istitutive del regolatore unico e norme relative alle specifiche competenze nei diversi settori interessati dalla regolazione finanziaria. Anche qui può essere utile riferirsi al “modello” inglese: il FSMA contiene nel medesimo testo normativo sia le norme sull’istituzione che quelle sull’attività ed i poteri esercitabili, sul procedimento, nonché sui rimedi giurisdizionali ed extra-giurisdizionali. È previsto un unico testo normativo per tutte le approved persons, ovvero per tutti i soggetti autorizzati (siano esse banche o altri prestatori di servizi di investimento). Il regime autorizzatorio è unico, con la possibilità di richiedere l’abilitazione alla prestazione di diversi servizi, per i quali sarà necessario soddisfare i relativi requisiti. Nel medesimo testo di legge sono contenute sia la disciplina relativa ai poteri a tutela della stabilità (e alla gestione delle crisi) che quelli relativi alla consumer protection (trasparenza e correttezza), oltre che la disciplina legislativa sui fondi di garanzia dei depositi. L’obiettivo36 della omogeneizzazione/armonizzazione della disciplina dei diversi intermediari è preseguita non solo dal punto di vista istituzionale, ma anche sostanziale. La scelta inglese tuttavia non è condivisa nel panorama dei regolatori unici. Tutti gli altri sistemi prevedono il mantenimento delle discipline settoriali in testi di legge separati, il più delle volte emanati nella vigenza del precedente sistema a regolatori multipli. Anche all’interno di questa seconda categoria, inoltre, il grado di 30 Va considerato che nell’esperienza finlandese la tendenza è stata contraria a quella che si è verificata in altri paesi: da un quadro regolatorio in cui la supervisione bancaria era maggiormente legata all’esecutivo si è passati ad un graduale rafforzamento del legame con la Banca Centrale, si veda, per l’esperienza precedente al 2003, M. TAYLOR – A. FLEMING, Integrated financial supervision: Lessons from Northern European experience, Policy Research Working Paper 2223, World Bank, 1999, 8. 31 Sec. 33B par. 1 e 2 del Central Bank Act. 32 Ad esempio, la RA è tenuta a coordinarsi con la Banca nell’esercizio delle rispettive funzioni ed a seguire le Guidelines dettate dal Governatore o dal Board della Banca (Sec. 33C par. 8 e Sec. 33D par. 1 e 2), il bilancio della RA è destinato a consolidarsi con quello della Banca (Sec. 33M par. 2). 33 Non esiste un vero e proprio potere di avocazione, ma solo l’eventualità che laddove le funzioni della RA riguardino la stabilità dell’intero sistema finanziario sia necessaria la consultazione e l’intesa della Banca, Sec. 33C par. 9. 34 Sec. 33C par. 2 e 12. 35 Sec. 33C par. 13. 36 Dichiarato, si veda il general duty contenuto alla Sec. 2 par. 3 lett. g), in cu si afferma che la FSA deve minimizzare le differenze regolatorie che, se ingiustificate, possano falsare la concorrenza fra diversi intermediari. 10 “unificazione” della disciplina del regolatore unico è variabile. Nell’esperienza irlandese sono unificati all’interno del testo di legge sull’istituzione tutte le disposizioni relative all’esercizio dei poteri investigativi e sanzionatori, oltre al sistema dei rimedi giurisdizionali. Un simile grado di integrazione presenta la legge istitutiva della CBFA, anche se sono previsti diversi giudici competenti sulle decisioni dell’autorità, a seconda delle materie coinvolte37. I sistemi a matrice tedesca invece presentano un grado di integrazione minimo del regime dei poteri e delle attività del regolatore unico: il FMBAG austriaco contiene una disciplina unica sull’esecutività e sui rimedi avverso le decisioni dell’autorità, facendo per altro esteso riferimento alle norme generali in materia di azione amministrativa; il FinDAG tedesco invece non contiene alcuna norma relativa ai rimedi giurisdizionali né sul procedimento. Il caso lussemburghese è particolare, in quanto a fronte di una separazione fra la disciplina dell’istituzione e quella dei poteri, per questi ultimi è previsto un testo di legge unico per quel che riguarda la vigilanza sulla stabilità per tutti gli intermediari38, separato però dalle norme in tema di tutela della trasparenza e correttezza. 2.2. Regolatori multipli La summa divisio fra sistemi a regolatori unici e sistemi con regolatori multipli non deve ingannare. Si è già notato come, anche solo con riferimento allo status e all’ampiezza delle competenze, la categoria dei regolatori unici non sia perfettamente omogenea. Nell’ipotesi dei regolatori multipli le differenze fra le diverse impostazioni sono molto più marcate e maggiore importanza, come ovvio, assumono i meccanismi di coordinamento fra i vari regolatori. Rispetto poi ai due modelli di regolatori multipli individuati dalla dottrina economica (settoriale e per finalità), è possibile individuare sia modelli misti, sia sistemi che seguono una filosofia (almeno parzialmente) diversa. Francia, Grecia, Olanda, Portogallo, Slovenia, e Spagna39 sono gli Stati che prevedono una ripartizione delle competenze in materia finanziaria fra più regolatori. È tuttavia possibile individuare marcate differenze fra queste esperienze. Un primo elemento da valutare, anche in questo caso, è il ruolo della Banca centrale nel sistema dei regolatori. Rispetto alle diverse impostazioni presenti nel caso dei regolatori unici, nei sistemi a regolatori multipli la Banca centrale è sempre coinvolta direttamente nell’esercizio dei poteri di vigilanza a tutela della stabilità, anche se a vario titolo. Le banche centrali greca, olandese, portoghese e slovena esercitano in via diretta le proprie competenze in materia di regolazione delle banche, tuttavia è necessario distinguere l’esperienza olandese dalle altre40. In quest’ultimo caso il criterio della ripartizione di competenze per finalità è stato attuato con particolare rigore: la De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) esercita la vigilanza a tutela della stabilità per tutti gli intermediari finanziari, non solo quelli bancari, sulla base di una netta divisione fra 37 Ad esempio la Corte d’Appello di Bruxelles per gran parte delle decisioni relative alla tutela della trasparenza e correttezza, ma il Consiglio di Stato per buona parte delle decisioni relative alla vigilanza sulla stabilità. 38 Loi du 5 aprile 1993 sur le secteur financier. 39 Oltre naturalmente all’Italia, che però non è l’oggetto di questa ricerca. 40 Anche l’esperienza portoghese, in realtà, è impostata sul modello di ripartizione delle competenze per finalità, in quanto la Banca Centrale è competente per la regolazione prudenziale delle banche ma anche delle imprese di investimento. Tuttavia la ripartizione per finalità non riguarda il settore assicurativo, sottoposto ad autonoma supervisione. 11 regolazione prudenziale e controllo sulla conduct of business41. Di conseguenza la Banca Centrale è competente non solo per il rilascio delle autorizzazioni per l’esercizio dell’attività bancaria, ma anche per il settore assicurativo (rami vita e danni) e per le imprese di investimento e fondi pensione, così come per l’esercizio della on-going supervision, ovvero della vigilanza prudenziale circa il mantenimento dei requisiti patrimoniali. Negli altri casi, invece, l’attribuzione delle competenze alla Banca Centrale ha comportato il mantenimento di un assetto di vigilanza basato sulla ripartizione di competenze per settori: in Grecia la Capital Market Commission (CMC) esercita la vigilanza prudenziale nonché quella sulla condotta su tutte le imprese che esercitano servizi di investimento (diverse dalle Banche e dalle assicurazioni, le ultime regolate dal Ministero); in Spagna la Comisiòn Nacional del Mercato de Valores (CNMV) svolge la vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento ed il ministero sulle assicurazioni; anche in Portogallo la vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e sulle assicurazioni è affidata ad autorità diverse dalla Banca Centrale, come in Slovenia42. Il sistema di supervisione francese e, parzialmente, quello spagnolo invece non possono essere fatti rientrare perfettamente nei due modelli generalmente delineati (ripartizione per finalità o per settori). La “galassia” di soggetti a vario titolo coinvolti nella regolazione finanziaria segue, in maniera imperfetta, un criterio che potrebbe definirsi “per funzioni”43. In altri termini le diverse funzioni amministrative coinvolte nella regolazione bancaria (la funzione normativa, quella autorizzatoria, l’esercizio della supervisione vera e propria riguardante anche l’applicazione delle sanzioni) sono attribuite a diversi enti. Nel sistema spagnolo questa caratteristica è abbastanza limitata. Permane una impostazione settoriale, tuttavia l’adozione formale delle decisioni (sia quelle individuali che con portata generale) viene spesso attribuita al Ministero competente. Ad esempio nell’esercizio dei poteri sanzionatori le decisioni per le violazioni non gravi e gravi sono adottate dalla Banca Centrale, ma per quelle molto gravi è competente il ministro dell’economia, su proposta della Banca. Anche le decisioni riguardanti il rilascio dell’autorizzazione bancaria sono di competenza ministeriale, su proposta del regolatore. Il sistema francese prevede invece una ripartizione per funzioni probabilmente ancora più marcata, anche perché attribuita ad una molteplicità di soggetti. Il Ministero 41 Si veda la comparazione fra il sistema tedesco e quello olandese in J. SANIO, The new single regulator in Germany, discorso tenuto il 24 aprile 2002 alla Banking Supervision at the Crossroads Conference, Amsterdam, pp. 1-2. La distinzione delle funzioni è chiarissima nel Wet op het financieel toezicht (Act on Financial supervision) del 23 settembre 2006, Sec. 1-24 (che stabilisce la competenza della Banca per l’esercizio della vigilanza prudenziale su tutte le imprese finanziarie) e Sec. 1-25 (che afferma la competenza della Autoriteit Financiële Markten sul funzionamento dei mercati finanziari e sull’accesso agli stessi). 42 Negli ultimi due casi tuttavia le assicurazioni sono sottoposte a vigilanza di apposite autorità e non del ministero. In Portogallo la vigilanza sui servizi di investimento e la conduct of business è affidata alla Comissão do Mercado de Valores Mobiliários e quella sulle assicurazioni all’Insituto de seguros de Portugal, mentre in Slovenia rispettivamente alla Agencija za Trg Vrednostnih Papirjev/Securities Market Agency e alla Agencija za zavarovalni nadzor/Insurance Supervision Agency. 43 Spesso tale criterio viene utilizzato come sinonimo di ripartizione per finalità, riprendendo la dizione inglese “functional”. Tuttavia in questo caso il termine è usato nella sua accezione tecnica, ovvero nel senso di funzione amministrativa. 12 dell’Economia, con la revisione del Code monétaire et financiere del 2003, ha rilevanti poteri normativi, sia con riferimento agli istituti di credito che per gli altri servizi di investimento; il Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières (CCLRF) coadiuva il Ministero, in funzione consultiva, nell’esercizio del potere normativo, godendo tuttavia di una notevole influenza sulle misure concretamente adottate; il potere autorizzatorio viene esercitato dal Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement (CECEI); la Commission Bancarie (CB) esercita materialmente la vigilanza prudenziale; la Autorité des Marchés Financiers (AMF), infine, svolge la vigilanza sulla conduct of business nei mercati finanziari, con il contestuale esercizio della potestà regolamentare in materia. Nel sistema così delineato il ruolo della Banca Centrale è peculiare: non interviene direttamente come Ente44, ma attraverso la figura del Governatore, che siede come presidente sia all’interno del CECEI che nella CB45, ovvero gli enti maggiormente interessati alla vigilanza prudenziale. Come già accennato il criterio adottato dal legislatore francese può imperfettamente definirsi “funzionale”, in quanto le recenti riforme del 2003 hanno introdotto un elemento di ripartizione delle competenze per finalità, con la costituzione dell’AMF. Per quel che riguarda, infine, la forma giuridica dei sistemi con regolatori multipli, va fatta una netta distinzione fra la Banca Centrale, di solito coinvolta nella regolazione prudenziale, e le altre autorità. Mentre queste ultime sono in genere enti pubblici dotati di particolare indipendenza e comunque di propria personalità giuridica46, le banche centrali talvolta risultano influenzate dalla loro natura inizialmente imprenditoriale. Negli statuti delle banche centrali greca ed olandese, infatti, è stabilita la natura formalmente privatisitica dell’ente47. 3. Le relazioni dei regolatori finanziari con gli altri organi dello stato I regolatori, anche i più indipendenti, non operano all’interno di un vacuum istituzionale. Lo “spazio regolatorio”48 in cui essi agiscono comporta una molteplicità di relazioni con altri poteri dello Stato, oltre che con i soggetti regolati. Tale spazio è naturalmente definito dalle leggi istitutive dei regolatori o che regolano la materia, anche se è indubitabile che la natura stessa dell’attività regolata comporti per forza di cosa alcune relazioni obbligate con determinati soggetti istituzionali. Tali relazioni, inoltre, si basano su presupposti diversi e quindi svolgono funzioni differenziate. In generale potrebbero distinguersi ipotesi in cui la funzione peculiare della relazione è quella di coordinare attività di diversi soggetti, da altre ipotesi in cui la finalità della relazione è quella di controllare l’attività del regolatore. Nell’ipotesi della regolazione finanziaria, una di queste relazioni necessarie è quella con la Banca Centrale, in quanto organo di tutela della stabilità generale e responsabile 44 Anche se il personale utilizzato dalla CB è quello della Banca. Un sistema simile a quello originariamente pensato per l’Italia, con l’Ispettorato per la vigilanza sul credito. 46 Ad eccezione naturalmente di alcune ipotesi relativi alla vigilanza sulle assicurazioni, spesso attribuita al Ministero, vedi supra. 47 Art. 1 dello Statuto della Bank of greece ed Articles of Association of De Nederlandsche Bank n.v., 48 M. CLARICH, Le autorità indipendenti nello “spazio regolatorio”: ascesa e declino di un modello, in Diritto Pubblico, 2004, 1049. 45 13 (direttamente o indirettamente, all’interno del SEBC) della politica monetaria. Tale relazione appare evidente nell’ipotesi della regolazione bancaria, in considerazione della funzione di “banca delle banche” storicamente svolta. In alcuni sistemi, come si è visto, non vi è separazione dal punto di vista istituzionale fra Banca Centrale e regolatore (per lo meno bancario), le due funzioni sono svolte dal medesimo soggetto. Oppure, come nell’esperienza francese, l’organo a capo della Banca Centrale è posto anche all’apice degli altri enti responsabili per la vigilanza prudenziale. Vi è tuttavia una separazione indefettibile fra le funzioni svolte, da un lato quelle monetarie, dall’altro quelle regolatorie. Questa graduale scissione è il frutto stesso dell’armonizzazione comunitaria, che ha lentamente eliminato la subordinazione della seconda (la regolazione) alla prima (la politica monetaria)49. La scissione fra le due funzioni, naturalmente, non ha eliminato le interrelazioni che comunque esistono fra le attività finanziarie ed il grado di stabilità del sistema, di modo che è ineliminabile una qualche forma di coordinamento. Inoltre, in situazioni eccezionali (in particolare nelle ipotesi di crisi), può verificarsi una temporanea subordinazione della funzione di regolazione alle esigenze di politica monetaria, in considerazione anche della frammentazione ancora esistente nell’allocazione delle funzioni di prestatori di ultima istanza. Il fondamento di quest’ultimo, comunque, si basa sulla reciprocità degli effetti delle due funzioni. Nei sistemi con regolatori multipli, inoltre, la necessità di coordinamento determinata dalla reciprocità degli effetti delle attività svolte si estende a tutte le autorità coinvolte nella regolazione finanziaria. Anche in questo caso è possibile notare differenze fra le soluzioni adottate nei diversi Stati considerati. Va tuttavia fatta una precisazione, relativa al ruolo delle autorità antitrust nel sistema di coordinamento fra autorità, sia nelle ipotesi di regolatori unici che multipli50. In questo caso va verificato se non sia prevalente, almeno in alcuni sistemi, la funzione di controllo della proporzionalità e non invasività dell’intervento regolatorio rispetto a quella di coordinamento dei rispettivi interventi. Diversa, almeno parzialmente, è la funzione delle relazioni, anche in questo caso indefettibili, che intercorrono fra esecutivo e regolatore. Certo, una componente di coordinamento con le attività dell’esecutivo è indubbiamente presente. Diversa poi sarà l’ampiezza del coordinamento, a seconda del ruolo dell’esecutivo nella puntuale definizione della regolazione. Tuttavia è possibile individuare anche una ulteriore funzione, caratteristica delle relazioni fra regolatore ed esecutivo, che è quella di controllo sull’esercizio dei poteri attribuiti e sul perseguimento degli obiettivi definiti nella legge istitutiva. In altri termini alcuni aspetti del legame con l’esecutivo, ed in particolar modo con il ministro con competenze economiche, è finalizzato a garantire un certo grado di accountability del regolatore rispetto agli obiettivi definiti nella legge istitutiva51. In quest’ottica possono essere inquadrati i poteri di nomina e revoca dei membri dei diversi regolatori, così come i vari obblighi di relazione o o il potere di 49 Non sempre le due funzioni sono apparse distinte come lo sono oggi, in seguito alla sempre più forte ed incisiva armonizzazione comunitaria dei principi riguardanti la regolazione bancaria da un lato e la nascita dell’Unione Monetaria Europea dall’altro. Si veda, per una ricostruzione che postulava la sostanziale radice unica delle due funzioni, il modello definito da F. MERUSI, Per uno studio sui poteri ella banca centrale nel governo della moneta, in Riv. trim. dir. pubbl., 1972, 1425. 50 Va infatti considerato che in nessun paese fra quelli considerati la funzione di applicazione delle norme antitrust è attribuita al regolatore finanziario, ma si veda meglio infra. 51 In genere nella relazione con l’esecutivo sono individuati strumenti di accountability “statici”, ovvero che non incidono sull’attività svolta, ma piuttosto sull’impostazione generale dell’autorità. 14 istruzione previsti nei vari testi di legge. Per questo motivo alcune delle relazioni analizzate in questo paragrafo saranno anche di particolare importanza nel definire l’insieme degli strumenti attraverso i quali il regolatore è tenuto a dare conto del suo operato. Va comunque sottolineato che la carica politica di questi atti viene spesso attenuata, a favore di una impostazione più tecnica, sia dalla ricorrente intermediazione di un potere neutrale dello stato nell’esercizio dei poteri più incisivi (il Capo dello Stato in genere) sia dalla attribuzione degli stessi al ministro tecnicamente competente, piuttosto che al governo nel suo insieme. Una funzione di controllo simile a quella svolta dal legame con l’esecutivo, sebbene in forma attenuata e generalmente con un efficacia molto minore, è quella rappresentata dalle relazioni istituzionali con il Parlamento. Il più delle volte tale relazione si risolve in un periodico obbligo di relazione, ma talvolta il ruolo delle assemblee elettive può anche essere più incisivo. Anche i legami con il potere giudiziario possono assumere i profili del coordinamento o del controllo, a seconda delle diverse situazioni considerate, ma soprattutto del differente tipo di regolazione coinvolta. I profili del controllo, che saranno analizzati più a fondo nel paragrafo relativo ai rimedi giurisdizionali. Per quel che riguarda il coordinamento, va innanzitutto distinta l’ipotesi della regolazione sulla conduct of business dalla vigilanza prudenziale. Nella prima ipotesi, infatti, le medesime fattispecie hanno generalmente sia una rilevanza amministrativa che penale, con le relative competenze ripartite fra l’autorità amministrativa e quella giudiziaria. Di conseguenza è prevista in generale una certa permeabilità delle informazioni fra i due plessi. Anche nella vigilanza prudenziale, spesso, la violazione di determinate disposizioni è sanzionata anche dal punto di vista penale. Tuttavia in questo caso può avvenire che le esigenze di stabilità, che una diffusione non controllata di determinate notizie potrebbe porre a rischio, richiedano una limitazione/regolazione del flusso informativo fra i due organi. 3.1. I legami con la Banca Centrale La distinzione più evidente che può venir fatta è fra sistemi che hanno deciso di internalizzare il coordinamento fra la funzione monetaria e quella regolatoria all’interno del medesimo soggetto, riducendo in questa maniera i costi del coordinamento stesso52, e sistemi che hanno optato per una esternalizzazione, addirittura in alcuni casi pervenendo ad una decisa formalizzazione dei rapporti fra regolatore e Banca Centrale. In ogni caso, tuttavia, è sempre previsto un obbligo di leale cooperazione fra le istituzioni preposte ed un canale informativo privilegiato, anche se in diverse forme. Ad un estremo possono venir ricompresi tutti quei sistemi in cui la regolazione, per lo meno quella settoriale sulle banche, è svolta direttamente dalla banca centrale (Portogallo, Spagna, Olanda, Slovenia, Grecia). È evidente che in questi casi si tratta solo di coordinare al proprio interno l’esercizio delle diverse funzioni, anche se in genere l’appartenenza al SEBC comporta una differenziazione fra il soggetto competente nella determinazione della politica monetaria e quello nell’esercizio della 52 L’approccio dei costi di transazione come elemento per determinare l’estensione dell’impresa è alla base del fondamentale studio di R. COASE, The theory of the firm, 1936. Nel caso delle amministrazioni pubbliche il discorso è sicuramente più complesso, in primo luogo per la difficile quantificazione dei costi di transazione, in particolare in termini di perseguimento dell’interesse pubblico. 15 regolazione. Ai sensi dell’art. 10 dello Statuto del SEBC, infatti, il Consiglio Direttivo è composto dai governatori delle banche centrali nazionali, cui quindi viene delegato il compito di formulare, collegialmente, le linee di politica monetaria. In termini di organizzazione interna ciò comporta l’attribuzione a tale organo monocratico delle funzioni relative alla politica monetaria53. L’esercizio della supervisione, al contrario, non è in genere attribuita ad un organo monocratico, ma in genere è esercitato collegialmente54, con l’unica eccezione della Banca Centrale greca55. Anche in Irlanda la RA è parte della Banca Centrale, tuttavia la ripartizione delle funzioni è disciplinata direttamente dalla legge e prevede una rigida separazione fra le competenze della Banca e quelle della RA. In questo caso dunque un problema di coordinamento fra i due organi si pone, che viene disciplinato dalla legge in numerose disposizioni. In primo luogo la RA ha un obbligo generale di esercitare i propri poteri in maniera coerente rispetto alle funzioni esercitate dalla Banca e di comunicare alla stessa tutte le informazioni necessarie per verificare il rispetto di tale obbligo56. Nel caso concreto, poi, se una decisione della RA può interessare la stabilità dell’intero sistema finanziario, quest’ultima non può essere presa se non in seguito ad una consultazione con la Banca e d’accordo con essa57. Gli strumenti di coordinamento in mano alla Banca non sono tuttavia solo passivi. Sia il Governatore che il Board della Banca possono emanare delle linee guida nei confronti della RA per l’esercizio di quei poteri della Banca la cui applicazione è demandata dalla legge alla RA; tali linee guida tuttavia non possono essere implicite o con valore meramente interno, in quanto la legge impone la forma scritta e l’obbligo di pubblicazione58. Inoltre, nel caso in cui la RA necessiti di fondi supplementari per il perseguimento delle proprie funzioni, il Board della Banca, nel ripianare il deficit, può imporre determinate prescrizioni nei confronti della RA. Non è tuttavia previsto un potere di avocazione in capo alla Banca, a conferma della natura forte della ripartizione delle competenze interne operata dalla legge. Completando il quadro dei sistemi in cui la Banca Centrale svolge a vario titolo un ruolo diretto nella vigilanza prudenziale, si può richiamare il sistema francese, in cui il coordinamento con la vigilanza prudenziale è assicurato dalla presenza del governatore della Banca Nazionale sia all’interno del CECEI che della CB, in qualità di presidente. Inoltre, materialmente, l’attività di vigilanza della CB è svolta da personale della Banca Infine il Code prevede un organismo di coordinamento obbligatorio fra le autorità coinvolte nella regolazione finanziaria59, in cui siede il governatore della Banca, oltre al presidente della AMF, del supervisore assicurativo e al ministro dell’economia, quest’ultimo in qualità di presidente. 53 Anche nel sistema greco, in cui è stabilito uno specifico Monetary Policy Council (art. 35A dello Statuto), si precisa che le attribuzioni di tale consiglio non intaccano l’assoluta indipendenza del governatore nella determinazione della politica monetaria all’interno del SEBC (par. 2). 54 Si veda infra il paragrafo sulla governance interna dei regolatori. 55 Art. 21 dello Statuto. 56 Art. 33C par. 8. 57 Art. 33C par. 9 e 9A. 58 Art. 33D. 59 Collège des autorités de contrôle des entreprises du secteur financier, art. L631-2, la cui funzione è principalmente quella di coordinare lo scambio di informazioni e di coordinare le attività delle diverse autorità. Il collegio è tenuto a riunirsi almeno tre volte l’anno e su richiesta di uno dei membri. 16 Fra i sistemi in cui il regolatore è separato a tutti gli effetti dalla Banca Centrale60, i meccanismi, così come il livello di coordinamento, sono diversi. I rapporti fra BaFin e Bundesbank tedesca, ad esempio, sono particolarmente indicativi delle diverse forme di coordinamento e della loro articolazione fra più livelli61. Vi è un primo profilo più strettamente cooperativo, che riguarda lo scambio di informazioni fra le due autorità62 e la partecipazione della Banca alle riunioni del BaFin sulle decisioni che la riguardano, anche se senza diritto di voto. Il Forum für Finanzmarktaufsicht invece offre una sede stabile di confronto fra la Bundesbank e BaFin, con la presidenza affidata a quest’ultima e la possibile partecipazione del Ministero, per coordinare le competenze relative dei due organi nella regolazione prudenziale. Il terzo livello di relazioni fra i due organi, infatti, coinvolge il materiale esercizio di alcuni dei poteri di vigilanza63. Ad esempio alcuni poteri regolatori64 devono essere esercitati dal BaFin su intesa con la Banca Centrale. Oppure l’esercizio della vigilanza ispettiva viene in genere effettuato dall’articolata struttura sul territorio della Banca Centrale65, mentre buona parte delle comunicazioni vanno effettuate sia a BaFin che alla Banca66, che in generale possiede una quantità di informazioni assolutamente indispensabile per l’esercizio della supervisione. Particolare anche il rapporto fra FIN-FSA e Banca di Finlandia, in quanto l’Autorità è sottoposta al controllo contabile da parte della Banca Centrale. Il legame fra banca e autorità finanziaria talvolta si attua attraverso l’attribuzione alla Banca del potere di nomina di alcuni componenti dell’autorità, come nel caso austriaco o in quello belga67. In definitiva la nomina o la condivisione di cariche da parte della Banca Centrale è uno strumento abbastanza comune per mantenere uno stretto collegamento fra le due istituzioni e per migliorare il coordinamento. Talvolta la relazione è inversa, ovvero sono i componenti del regolatore che siedono negli organi direttivi della Banca Centrale68 oppure su base reciproca69. Questo tipo di relazione permette di sviluppare collegamenti informali fra i due organi e di veicolare le esigenze (o la prospettiva) di una autorità all’interno dei processi decisionali dell’altra. Tale 60 Come si è visto questo riguarda esclusivamente i sistemi a regolatore unico. Per una panoramica della funzione della Bundesbank nella regolazione prudenziale si può rimandare a DEUTSCHE BUNDESBANK, The Deutsche Bundesbank'sinvolvement in banking supervision, in Monthly Report – September 2000, vol. 52, 31-45. 62 Con accesso automatico ai reciproci database, vedi sec. 7 par. 2 del KWG. 63 Si veda anche, in Austria, il diritto ad essere consultati della Banca Centrale sul rilascio delle autorizzazioni bancarie. 64 Laddove sono attribuiti dal Ministero al BaFin, come la determinazione dei fondi propri della banca o del gruppo bancario, ai sensi dell’art. 10 e 10a del KWG, oppure relativi alla liquidità, art. 11 del KWG. 65 L’esercizio di attività materiale è un dato abbastanza comune, in conseguenza dell’ampia disponibilità di staff della Banca, che può risultare sovradimensionato, soprattutto in seguito all’istituzione del SEBC. Si veda il già citato esempio francese nel caso della CB e il caso austriaco, in cui il controllo contabile sulle banche è competenza della Banca Centrale e la FMA ne può disattendere i risultati solo qualora abbia ragionevoli dubbi sulla loro correttezza (Sec. 3 par. 2 FMABG) . 66 Se non solo alla Banca, come nel caso dei grandi fidi o dei prestiti a parti correlate. 67 Si veda anche la FIN-FSA finlandese, in cui tuttavia il potere di nomina della Banca è minore: sia il presidente che il vice, nonché un membro del board della FIN-FSA sono nominati su proposta della Banca (anche se per il presidente il potere di proposta è condiviso con il Ministero). Il legame non si esaurisce in questo potere, in quanto è comunque specificato che la FIN-FSA agisce “insieme” alla Banca. 68 Si veda il caso irlandese, in cui il Chairperson, il Chief Executive ed altri 4 membri della RA scelti dal ministero fanno parte di diritto del Board of directors della Banca Centrale. 69 In Gran Bretagna il Deputy Governor della Bank of England siede di diritto nel board della FSA, mentre il presidente della FSA fa parte del Court of directors della Banca. 61 17 forma tuttavia è più diffusa nei sistemi a regolatore unico, in cui le due autorità operano su un piano di parità (ma si veda il già citato caso francese anche in sistemi “bancocentrici”, sebbene in tal caso il ruolo del governatore nei vari organi opera come sostituzione delle attribuzione direttamente alla Banca di Francia). La forma di coordinamento più utilizzata, ad ogni modo, è quella che opera mediante organismi di coordinamento in cui siedono i diversi soggetti coinvolti nella regolazione finanziaria. Buona parte dei sistemi considerati prevedono la formalizzazione di tale meccanismo, in cui la Banca siede come responsabile della politica monetaria, oltre che come regolatore laddove veste tale ruolo70. La composizione di tali organismi, talvolta, è strettamente tecnica71, ma spesso è prevista la presenza anche di membri “politici” (di solito il ministro competente in materie finanziarie). Nessuno di questi organismi esercita direttamente dei poteri veri e propri, in quanto essi sono finalizzati all’esercizio coordinato delle funzioni svolte da ciascun partecipante, allo scambio di informazioni, oppure svolgono una funzione consultiva/propositiva circa le proposte normative riguardanti i mercati finanziari. 3.2. Il ruolo dell’esecutivo Il ruolo dell’esecutivo nella regolazione finanziaria differisce in maniera accentuata nei diversi sistemi considerati. In primo luogo è necessario distinguere i casi in cui il ministero svolge una funzione attiva nella regolazione finanziaria. In ogni caso, sia che sia direttamente coinvolto o che abbia al contrario solo un ruolo indiretto, almeno un ministero (quello dell’economia o delle finanze) intrattiene delle relazioni formalizzate con il o i regolatori finanziari, che possono riguardare la struttura e la composizione dell’organo, così come l’esercizio delle attività di regolazione. Le funzioni affidate direttamente al ministero non riguardano mai il concreto esercizio della vigilanza su base continuativa, ma piuttosto l’emanazione di norme e di provvedimenti su operazioni o casi specifici72. Talvolta al ministero vengono affidati poteri regolamentari, specialmente (ma non solo) in quei sistemi che hanno adottato un modello di ripartizione delle competenze funzionale. In Francia il ministro dell’economia definisce la normativa secondaria in materia di vigilanza prudenziale su istituti di credito e società di investimento (anche se nel secondo caso è necessaria la consultazione con l’AMF), con il supporto tecnico dell’Advisory committee for financial regulations and legislation. Il potere regolamentare sulla conduct of business, al contrario, è affidato in esclusiva all’AMF. Anche in Lussemburgo il potere 70 In Gran Bretagna vi è lo Standing Committee on Financial Stability, creato dal Memorandum of Understanding fra FSA, Bank of England e Treasury, da ultimo rivisto nel 2006. In Germania si è già visto il Forum für Finanzmarktaufsicht, previsto dal par. 3 della legge istitutiva del BaFin. In Austria vi è il Financial Market Committee, previsto alla sec. 13 del FMABG; in Belgio il Conseil de surveillance de l'Autorité des Services financiers (con funzioni di advocacy), e il Comité de stabilité financière (per l’esame di questioni di interesse comune alla CBFA e alla Banca e per l’attuazione dell’obbligo di cooperazione contenuto nella legge), entrambi previsti all’art. 117 della legge del 2002; in Francia il già citato Collège des autorités de contrôle des entreprises du secteur financier; in Portogallo il Conselho Nacional de Supervisores Financeiros, regolato dal decreto legge 223/00; in Slovenia la Commission for Cooperation between Regulatory Authorities. 71 È il caso del Belgio e della Slovenia. Nel caso austriaco il Comitato richiede la presenza di rappresentanti delle tre istituzioni coinvolte (FMA, Banca Centrale e Ministero), non i vertici degli enti, con un profilo dunque più operativo che decisionale. 72 Oppure in caso di crisi, come in Portogallo, in cui il Ministero, d’intesa con la Banca Centrale, può prendere le misure appropriate, fino alla sospensione dell’attività di alcuni mercati o attività. 18 regolamentare vero e proprio è esercitato dal Governo73, che si avvale del Comité consultatif de la réglementation prudentielle istituito all’interno del regolatore finanziario. In Irlanda il ministro esercita il potere regolatorio generale, in seguito a consultazione con il RA. Il KWG tedesco prevede che determinati poteri regolamentari possano essere esercitati dal Ministero; in realtà tale potere può essere delegato al BaFin, come previsto dalla stessa legge, anche se ciò comporta la necessità per il regolatore di addivenire ad una intesa con la Banca Centrale (che non sarebbe altrimenti necessaria)74. In Spagna l’esecutivo è coinvolto a tutto campo nell’esercizio di gran parte dei poteri aventi rilevanza esterna, essendo al contempo esplicitata una vera e propria relazione di subordinazione della Banca Centrale all’esecutivo nell’esercizio della vigilanza75. Per quel che riguarda le norme relative al capitale, l’emanazione è affidata al Governo. Le norme in materia di redazione del bilancio, vigilanza informativa e consumer protection sono invece emanate dal ministro dell’economia, che può tuttavia delegare tale potere alla Banca Centrale; quest’ultima ha competenze esclusive solo sulla regolazione monetaria (sulla liquidità) e sulle altre materie previste dalla legge. Con decisione ministeriale, su relazione della Banca Centrale, vengono poi emanate le decisioni relative all’autorizzazione bancaria iniziale76, mentre per quelle relative alle partecipazioni rilevanti, sebbene la competenza autorizzatoria sia affidata alla Banca Centrale, il ministero può successivamente intervenire se ritiene che l’influenza degli azionisti possa essere dannosa77. Nell’esercizio dei poteri sanzionatori vi è una differenziazione delle competenze a seconda della gravità dell’infrazione: nel caso di infrazioni molto gravi (enumerate dalla legge) la sanzione è irrogata dal ministero su proposta della Banca78, mentre per quelle gravi e lievi (categoria residuale) quest’ultima ha competenza esclusiva. Infine, per quel che riguarda il sistema dei ricorsi, le decisioni della Banca Centrale sono suscettibili di ricorso amministrativo davanti al ministero dell’economia, pregiudiziale per poter poi esperire il ricorso giurisdizionale79. La competenza in materia di partecipazioni rilevanti è attribuita al ministero anche in Olanda: per le operazioni che coinvolgono i maggiori operatori bancari del paese, ed in ogni caso nel caso di acquisizione superiore al 20%, la decisione di obiezione o meno all’operazione è attribuita al Ministero su istruttoria della Banca Centrale80. In questi casi si è deciso, per alcune operazioni che potrebbero avere un impatto politico particolarmente elevato (o per l’entità dell’operazione, o per la gravità dell’infrazione), di non attribuire la relativa competenza alla decisione finale all’organo tecnico81. 73 Anche se la Commission può emanare circolari ed istruzioni. Si veda art. 10b par. 6 n. 2 KWG sui requisiti patrimoniali del gruppo bancario. In questo caso la competenza originaria al Ministero può essere spiegata anche con la circostanza che le norme hanno effetti non solo su soggetti regolati, ma anche su altre imprese appartenenti al gruppo e non sottoposte a vigilanza uti singuli. 75 Si veda il preambolo alla legge 13/1994, 4° paragrafo. 76 Art. 43 l. 26/1988. 77 Art. 62 l. 26/1988, anche se l’intervento deve comunque essere preceduto da una proposta della Banca. 78 In caso di revoca dell’autorizzazione la competenza poi passa direttamente al Consiglio dei Ministri. 79 Art. 2 l. 13/1994. 80 Sec. 3:97 del 2006 Act on financial supervision. Ai sensi della sec. 5:26 e ss. il ministro è inoltre competente sulla vigilanza prudenziale sulle società che gestiscono i mercati regolamentati. 81 Anche in Belgio il potere regolamentare non è esercitato in via solitaria dalla CBFA, ma richiede comunque l’emanazione da parte del Re. Per quel che riguarda i poteri autorizzatori, poi, alcuni sono esercitati dal Ministro su parere delle CBFA. 74 19 Anche nei casi in cui l’attività non è esercitata direttamente dall’esecutivo, inoltre, vi possono essere diverse forme attraverso le quali il ministero è in grado di incidere sull’attività del regolatore82. In Olanda, ad esempio, il ministro può revocare le misure regolamentari imposte dai supervisori laddove siano contrarie alla legge ma anche nei casi in cui impongano costi irragionevoli per i mercati finanziari83. In aggiunta a ciò, se reputa che i regolatori siano gravemente inadempimenti nell’esercizio delle proprie funzioni, può avocare a sé i relativi poteri ed esercitarli in sostituzione degli stessi84. In Spagna tutti gli atti amministrativi della Banca Centrale sono sottoponibili a ricorso amministrativo davanti al ministero85. In Grecia un Commissario governativo partecipa, senza diritto di voto, all’assemblea e al consiglio generale della Banca e nel caso in cui accerti violazioni di legge può obiettare l’assunzione di determinate decisioni e, su supporto del Ministero delle finanze, può imporre il proprio veto86. Per quel che riguarda i legami di tipo “strutturale” che possono intercorrere fra l’esecutivo e il regolatore, essi sono indefettibili e riguardano sia l’inquadramento giuridico dell’ente, che la nomina dei titolari delle funzioni direttive che, infine, il controllo periodico sul budget e sull’attività svolta. Spesso poi la determinazione delle commissioni e delle tariffe che le autorità sono autorizzate ad imporre per l’esercizio delle proprie funzioni sono fissate con decreto ministeriale, in maniera da disciplinare il “potere impositivo” dell’ente. Per quel che riguarda l’inquadramento giuridico, in alcuni casi il legame con il ministero è istituzionale. Il caso tedesco è, da questo punto di vista, abbastanza interessante: il BaFin, pur godendo di personalità giuridica autonoma, è una divisione specializzata del Ministero delle finanze ed è sottoposto alla sua supervisione giuridica ed economica87. In Austria, nonostante sia chiaramente statuito che la FMA non è soggetta ad istruzioni di altri soggetti88, è poi precisato che il governo federale è responsabile per i danni provocati dall’Autorità89. L’esecutivo svolge un ruolo importante nella nomina e nella revoca dei componenti direttivi delle autorità di vigilanza nella stragrande maggioranza dei casi90, anche se va 82 In alcuni casi, come quello inglese, è esplicitamente esclusa ogni competenza del Tesoro nella sfera di operatività della FSA (si veda il punto 5 del Memorandum del 2006), ma anche in questo caso tale separazione non è assoluta, si veda ad esempio il ruolo del Tesoro nella concessione di alcune esenzioni o nel Competition Scrutiny, vedi infra. 83 Sec. 1:29, para. 1 e 2. 84 Sec. 1:43 85 Art. 2 par. 2 l. 13/1994. Inoltre nei considerando della legge è chiarito che nell’esercizio delle funzione estranee alla politica monetaria la Banca è soggetta non solo alla legge, ma anche ai regolamenti emanati dall’esecutivo in attuazione delle leggi sulla vigilanza prudenziale. 86 Come strumento di controllo della funzione di vigilanza prudenziale tale meccanismo non è incisivo quanto può sembrare a prima vista, in quanto buona parte delle decisioni della Banca in materia di vigilanza sono di competenza esclusiva del governatore. 87 Par. 2 FinDAG. Simile collocazione istituzionale è quella della Commission lussemburghese e della CMVM portoghese. 88 Sec. 1 par. 1 FMBAG. 89 Sec. 3 par. 1 FMBAG, anche se al par. 4 è ammessa l’azione di regresso ai sensi del Amtshaftungsgesetz (AHG; Public Liability Act). Il diaframma serve a limitare l’influenza che il rischio di un’azione di danni possa negativamente influenzare la serenità di giudizio dell’autorità, ma si veda meglio infra. 90 In Slovenia è prevalente la nomina parlamentare. 20 fatta una distinzione fra i casi in cui è coinvolta la Banca Centrale dalle altre ipotesi di regolatori. Nella prima ipotesi infatti la disciplina relativa al governatore è disciplinata, nelle sue linee fondamentali, dal diritto comunitario. In primo luogo il potere di revoca da parte del governo è limitato a casi specifici ed è sottoponibile a scrutinio davanti alla Corte di Giustizia, ai sensi dell’art. 14 dello Statuto del SEBC. Inoltre la nomina del governatore non avviene quasi mai direttamente da parte del ministro competente, né da parte degli azionisti laddove siano soggetti diversi dal Governo91: generalmente vi è un “diaframma istituzionale” rappresentato dall’intervento del capo dello stato e/o del Governo nel suo complesso92. Maggiore libertà è concessa al legislatore nazionale nel disciplinare l’assetto istituzionale delle altre autorità. Spesso il capo dello stato è coinvolto anche nella nomina del presidente dell’autorità unica93. Ad ogni modo è assolutamente prevalente il sistema di nomina separata per il soggetto a capo delle diverse autorità rispetto agli altri membri degli organismi collegiali, il che permette di distinguere la posizione e la legittimazione del presidente rispetto agli altri soggetti a capo dell’ente. Solo in Irlanda e in Finlandia la nomina del presidente è effettuata dall’organo collegiale, di modo che esso è un primus inter pares94, ma i membri chiamati a nominarlo sono comunque nominati dal ministero e la nomina richiede l’approvazione dello stesso. Per tutti i soggetti a capo delle autorità di regolazione sono previsti particolari requisiti di professionalità ed onorabilità. Tuttavia in alcuni casi è adottato un procedimento misto, che affianca i caratteri di un procedimento selettivo a quelli del procedimento di nomina “politico”. In tal caso la prima selezione viene effettuata sulla scorta di un bando e sulla base dei requisiti dei candidati, cui segue la nomina vera e propria95. L’altro elemento strutturale su cui l’esecutivo esercita in genere una notevole influenza è quello della determinazione delle risorse dell’autorità e dell’approvazione del bilancio. In Germania, Spagna, Irlanda, Olanda96, Lussemburgo e Portogallo97 è previsto un obbligo esplicito di approvazione (o non obiezione) del bilancio (preventivo nel caso irlandese) da parte dell’esecutivo98. Inoltre l’influenza può esercitarsi nella 91 In Olanda e Grecia l’assemblea degli azionisti è competente a designare rispettivamente il supervisory board e il consiglio generale, ma non il governatore. 92 In Slovenia anche il governing board è nominato dal capo dello stato, su proposta della camera. Il ruolo dell’esecutivo nel procedimento di nomina è dunque molto debole. Al contrario in Portogallo è il solo Governo su proposta del ministero delle finanze a nominare il Governatore e il Consiglio di amministrazione. Interessante anche la soluzione olandese, in cui il potere di scelta del monarca è sostanziale, in quanto viene invitato a scegliere su tre nomi proposti dal Governo. 93 Sono nominati dal capo dello stato, sempre su proposta del ministro o del governo, il presidente della FMA, della CBFA, del BaFin. Su proposta del Parlamento avviene la nomina del direttore della FINFSA. I presidenti della FSA inglese e della RA irlandese sono nominati dal ministero competente, mentre il presidente della Commission lussemburghese e della AMF francese dal governo. 94 I members nella RA irlandese e il Parliamentary supervisory council in Finlandia. 95 Si vedano le procedure della RA irlandese e della FMA austriaca, ma anche quella per i componenti del Board della Banca Centrale slovena. 96 Sia per la DNB che per la AFM. 97 Sia per la Banca Centrale che per la CMVM. 98 In Francia la sottoposizione del bilancio a controllo non opera nei confronti dell’AMF, neanche per quel che riguarda il controllo della Corte dei Conti. In Gran Bretagna, Austria, Belgio, Grecia, Slovenia, Finlandia il bilancio non è sottoposto a controllo governativo 21 determinazione delle risorse a disposizione dell’autorità, in particolare nella fissazione delle varie commissioni o tariffe imposte ai soggetti regolati per l’autofinanziamento99. Infine, accanto ai poteri di influenza attiva (in via diretta o indiretta) nell’esercizio dell’attività, l’esecutivo è in genere destinatario degli obblighi di relazione delle autorità coinvolte, in via esclusiva o, più spesso, assieme al parlamento. Inoltre partecipa il più delle volte agli organismi di coordinamento istituiti fra banca centrale e regolatore o fra i regolatori coinvolti. Nel caso della FSA inglese il Tesoro, oltre ad essere destinatario degli obblighi di relazione dell’Autorità e ad avere un ruolo centrale nella nomina dei componenti, ha anche una funzione di supervisione sull’operato mediante il potere di disporre indagini (reviews) sull’operato della FSA, anche se il materiale svolgimento è affidato a soggetti terzi100. Inoltre, sempre il Tesoro è il soggetto competente a dirimere, in ultima istanza, il conflitto interistituzionale che può sorgere dal Competition scrutiny, laddove la Competition Commission ritenga che la regolamentazione emanata dalla FSA sia distorsiva della concorrenza (vedi infra par. successivo). 3.3. Relazioni con altri organi dello Stato I legami con la Banca Centrale e con l’esecutivo sono indefettibili sia nei sistemi a regolatore multiplo che in quelli a regolatore unico. L’altra forma di controllo indefettibile è quella con il potere giudiziario, che opera in genere a valle dell’intervento dell’autorità e che verrà analizzato più approfonditamente infra. Nei sistemi a regolatori multipli, inoltre, si pone l’ulteriore problema del coordinamento delle diverse autorità coinvolte. Questo, come si è già accennato, si svolge spesso all’interno di organismi di coordinamento, con limitatissimi poteri aventi rilevanza esterna. Si può aggiungere in questa sede che tali organismi in genere non coinvolgono il coordinamento relativo a singoli casi, ma aiutano a delineare linee di condotta generali comuni per evitare vuoti o ridondanze nella vigilanza. L’obbligo di convocazione periodica infatti non prevede una frequenza tale da permettere il coordinamento relativo all’attività di routine, che viene invece definito spesso in via informale. Nelle ipotesi di regolatore unico, poi, il coordinamento coinvolge soprattutto la gestione delle crisi101. In Olanda non è previsto un organismo di coordinamento fra le due autorità; tuttavia il sistema di collaborazione è regolato in maniera molto dettagliata dalla legge e opera in maniera tale da mantenere il più possibile intatte le competenze per finalità dei due supervisori, evitando tuttavia lacune o contraddittorietà nell’azione quotidiana di vigilanza. In particolare sono previsti due tipi di consultazione fra le due autorità, facoltative o obbligatorie. Nel primo caso l’assunzione di alcune decisioni particolarmente importanti per l’equilibrio del sistema finanziario102 va presa dando la possibilità all’altra autorità (non coinvolta direttamente nella decisione) di esprimere il proprio parere sul caso. Nel secondo caso, laddove l’assunzione di determinate decisioni da parte della DNB richieda valutazioni sulla conduct of business o, viceversa, decisioni della AFM necessitano di valutazioni sulla solidità finanziaria dell’ente, l’autorità 99 In Germania è affidata al ministero la definizione dell’allocazione del deficit del BaFin fra le imprese regolate, in Irlanda la determinazione delle fees. In Austria il governo può mettere a disposizione somme aggiuntive rispetto al contributo fisso stabilito dalla legge. 100 Sec. 12 FSMA. 101 Esemplare a tale riguardo il Memorandum inglese. 102 In genere perché interrompono l’attività di un operatore, si veda l’elenco della Sec. 1:47. 22 procedente deve richiedere il parere dell’altra autorità su tali aspetti. Tale parere non è vincolante, ma svolge una particolare influenza sulla decisione finale. In primo luogo deve essere allegato alla decisione ma soprattutto, nel caso in cui l’autorità procedente voglia discostarsi, deve instaurarsi un vero e proprio contraddittorio orale fra le due autorità103. Inoltre, laddove vengano meno le qualità controllate rispettivamente da ciascuna autorità, questa deve informare l’altra sul fatto ed emanare al contempo una raccomandazione sulle misure da adottare da parte dell’autorità ricevente, che a sua volta deve comunicare se intende agire, motivando104. Per quel che riguarda le relazioni con l’autorità antitrust nei diversi paesi, il più delle volte non sono specificamente regolate nei testi di legge. Rientrano quindi nei normali obblighi di cooperazione con le autorità dello stato, anche se ciò comporta l’applicazione del segreto d’ufficio. Inoltre ciò comporta una completa separazione delle relative competente, che vengono esercitate “in parallelo”. Diverso il caso del BaFin, che include il Bundeskartellamt fra i soggetti abilitati a scambiarsi informazioni privilegiate105. In Gran Bretagna la funzione di controllo dell’autorità antitrust è addirittura istituzionalizzata, mediante il Competition scrutiny affidato all’Office of Fair Trading e che può condurre all’apertura di un’indagine dal parte della Competition Commission e all’imposizione di ordini in capo alla Financial Services Authority. In tale sistema il possibile conflitto fra le norme a tutela della concorrenza e quelle a tutela della stabilità, dunque, viene formalizzato, in maniera da creare un sistema di controllo che elimini la possibilità stessa che determinate disposizioni o pratiche comportino effetti anticoncorrenziali non giustificati e soprattutto non proporzionali. Il conflitto tuttavia non si instaura con riferimento alla singola operazione, in quanto sia il divieto di intese che di abuso di posizione dominante non trovano applicazione con riferimento a quelle condotte che derivano da un ordine della FSA106. Il Competition Scrutiny si svolge ex post, ed ha ad oggetto l’attività svolta dalla FSA, in base agli appunti mossi dall’OFT in prima battuta e dalla Competition Commission in seconda battuta. La risoluzione di tale conflitto, invece, viene affidata ad un organo politico (il Ministero del Tesoro), che al tempo stesso è sottoposto a stringenti regole di trasparenza nel definire il bilanciamento fra le diverse esigenze. Ad esempio il Ministero deve giustificare sia il rifiuto di imporre misure nonostante le considerazioni della Competition Commission sia, al contrario, l’adozione di determinate misure. Il rifiuto poi deve essere giustificato o sulla base del tempestivo adeguamento effettuato dalla FSA o a causa di ragioni eccezionali. Infine ogni decisione presa deve essere resa pubblica in maniera adeguata e deve essere comunicata al Parlamento107. Il meccanismo, naturalmente, fa leva soprattutto sul sistema della responsabilità politica del Governo, ma la trasparenza della procedura rende evidenti le ragioni che hanno indotto all’adozione di una determinata decisione. In Portogallo sono previste alcune norme specifiche relative al rapporto fra applicazione del diritto della concorrenza e supervisione bancaria. Il Capitolo IV del codice bancario del 2002 prevede una serie di norme sostanziali e procedimentali. In 103 Sec. 1:48. Sec. 1:49. 105 Si veda anche art. 75 par. 1 n. 14 della legge belga sulla CBFA e l’art. 33AK del Central Bank Act irlandese 106 Sec. 164, 310 e 311 FSMA 2000. 107 Sec.. 163 FSMA 2000. 104 23 primo luogo sono considerate ex lege compatibili con il diritto della concorrenza gli accordi o le pratiche necessarie alla emissione e al collocamento di titoli sul mercato, oltre che quelle che caratterizzano la concessione di finanziamenti su larga scala a supporto di un’impresa o di un gruppo. Inoltre vanno tenuti in conto gli usi relativi all’attività bancaria, specialmente se legati al rischio di insolvenza. Dal punto di vista procedimentale, laddove l’autorità a tutela della concorrenza apra un procedimento riguardante imprese bancarie, è necessario il parere obbligatorio della Banca Centrale, nonché, nel caso in cui riguardi anche l’intermediazione finanziaria, anche quello della CMVM108. In Francia l’applicazione del diritto antitrust al settore creditizio non incontra alcuna eccezione sostanziale, tuttavia dal 2003 è previsto un procedimento speciale per le concentrazioni109 Il legame fra autorità di vigilanza e parlamento appare, al contrario, molto più debole di quello con l’esecutivo. Fra le autorità considerate soltanto la Banca slovena prevede un coinvolgimento diretto e preponderante di istituzioni parlamentari nel procedimento di nomina dei vertici delle autorità; nel caso del BaFin invece il Bundestag nomina solo 5 dei 19 membri ordinari del Board of directors. Di solito, invece, il Parlamento o la competente commissione parlamentare sono i destinatari delle relazioni delle autorità di vigilanza. A questo riguardo può essere significativo il caso francese, in cui vi è una certa asimmetria fra i soggetti competenti ad esercitare la vigilanza prudenziale, in quanto solo l’AMF è tenuta a relazionare la propria attività al Capo dello stato e all’Assemblea nazionale110. In Irlanda tutti i documenti preparati dalla RA relativi al budget e alle linee guida, in attesa dell’approvazione da parte del ministero, sono comunicati anche al Parlamento111. Nei confronti dell’ombudsman finanziario (vedi infra), poi, il Parlamento gode di una relazione privilegiata, caratterizzata dalla possibilità di annullare le norme di procedura112. È chiaro ad ogni modo che l’influenza del Parlamento sull’attività stessa di vigilanza risulta essere debole. In genere il ruolo delle assemblee elettive delineato nelle varie leggi istitutive è soprattutto quello di un controllo ex post dei risultati, su cui poi si instaura un dibattito relativamente alle possibili disfunzioni strutturali ed ai possibili interventi legislativi. Il nocciolo delle relazioni fra sistemi di vigilanza e potere 108 Sec.. 87 e 88. Nel 2002, con l’operazione Crèdit Agricole/Crédit Lyonnais si pose per la prima volta la necessità di una valutazione antitrust delle fusioni bancarie. Il CECEI, normalmente competente per la valutazione a fini prudenziali, cercò di estendere il proprio potere di scrutinio anche ai profili concorrenziali dell’operazione, con l’imposizione di alcune condizioni per evitare la formazione di posizioni monopolistiche in alcuni mercati locali. Tale estensione delle competenze del CECEI però non fu avallata dal Consiglio di Stato, che annullò il provvedimento. Nel 2003 dunque si pose rimedio prevedendo un nuovo art. L 511-4 del Code, in base al quale per le decisioni che riguardano le concentrazioni fra enti creditizi o imprese di investimento prese dal Counseil de la concurrence in fase due (in seguito alla valutazione del Ministero), quest’ultimo deve richiedere un parere obbligatorio al CECEI. Fino ad ora, tuttavia, non si sono più verificati casi di valutazione in fase due di operazioni coinvolgenti istituti di credito. 110 Art. L 621-19. 111 Inoltre le singole Commissioni parlamentari possono chiamare a rapporto i membri più influenti della Banca Centrale e della RA, Sec. 33AM. 112 Sec. 57BF par. 5 109 24 legislativo, in realtà, risiede nel momento genetico della delega fra potere politico e autorità tecnica. Il Parlamento svolge un ruolo decisivo nella stesura del “contratto regolatorio”, sulla base del ruolo del principio di legalità. Sebbene tale principio sia interpretato in maniera diversa nei vari sistemi giuridici considerati, è elemento comune della rule of law la determinazione dell’interesse pubblico in vista del quale deve essere esercitato il potere pubblico. Ciò avviene attraverso la determinazione, per mezzo della legge, degli obiettivi dell’azione di vigilanza113. 4. Gli obiettivi delle autorità di vigilanza La determinazione degli obiettivi dell’attività di vigilanza si situa a metà strada fra le norme relative all’organizzazione della pubblica amministrazione e quelle relative all’esercizio della funzione114. Questo può spiegare anche il motivo per cui talvolta gli obiettivi (o le finalità) della vigilanza sono definiti nelle leggi istitutive degli organi, in altri casi nelle leggi che regolano l’attività, in altri ancora in entrambe. Se dal primo punto di vista la definizione degli obiettivi aiuta a definire l’ambito di competenza rispetto ad altri soggetti, è tuttavia in relazione all’esercizio dell’attività l’aspetto su cui la definizione degli obiettivi esercita un’influenza maggiore, individuando l’interesse pubblico che guida l’azione autoritativa. In questo senso gli obiettivi vanno distinti dai compiti attribuiti all’autorità, che elencano i poteri che vengono attribuiti ma non indicano l’interesse pubblico da perseguire. La definizione degli obiettivi assume un’importanza ancora maggiore se si considera che, in genere, le autorità di vigilanza finanziaria godono di un amplissimo potere normativo, il più delle volte attribuito espressamente dalla legge, ma talvolta esercitato anche informalmente attraverso istruzioni o circolari emanate nei confronti dei soggetti regolati. Tale esteso potere regolamentare viene circoscritto, attraverso la definizione puntuale dell’interesse pubblico in funzione del quale questi poteri possono essere esercitati. In generale, nella disciplina dell’attività di vigilanza un ruolo decisivo è svolto dalle direttive comunitarie. In particolare nel settore bancario l’armonizzazione comunitaria 113 Le diverse tradizioni giuridiche dei paesi comunitari, infatti, prevedono una costante, ovvero il princpio generale per cui “ogni potere dell’autorità amministrativa deve esserle attribuito da una norma” (cfr G. PALEOLOGO, Somiglianze fra i diritti amministrativi dei paesi CEE: rapporto generale al XIII colloquio dei Consigli di Stato e delle Corti amministrative supreme della CEE. Relazione generale, in Consiglio di Stato, 1992, II, 1802. Al tempo stesso la portata precettiva del principio di legalità assume dimensione diversa, anche con riferimento alla tendenza più o meno forte verso una funzionalizzazione dei poteri. La tradizione comunitaria sul punto, tuttavia, spinge verso un rafforzamento della portata funzionalizzante del principio di legalità, con l’individuazione non solo dei poteri ma anche della determinazione del loro contenuto, si veda sul punto N. BASSI, Principio di legalità e poteri amministrativi impliciti, Milano, 2001, 149. Semmai una differenza fra le varie esperienze europee risiede nella diversa ammissibilità proprio dei poteri impliciti, nel tentativo di raggiungere un difficile bilanciamento fra efficienza e garanzia. 114 Attraverso il principio di legalità, infatti, non viene solamente individuato il soggetto competente (definendo quindi l’organizzazione amministrativa) ma anche il tipo di disciplina applicabile. Più nello specifico, poi, definendo gli obiettivi dell’autorità, si individua anche la direzione che il fascio di poteri attribuiti al soggetto deve seguire, cfr N. BASSI, op. cit., 2001, 151 e 458, anche se nell’ottica costituzionale italiana, abbracciata dall’autore, la funzionalizzazione mediante l’individuazione dell’interesse pubblico perseguito dal potere non può valere a fondare la possibilità di poteri impliciti/innominati. 25 ha come obiettivo fondamentale, e per così dire dominante, il coordinamento delle legislazioni nazionali al fine dell’eliminazione delle barriere alla libertà di stabilimento, di prestazione dei servizi e di capitali115. Si potrebbe affermare che alla base della normativa comunitaria c’è un obiettivo “negativo” (l’eliminazione degli ostacoli alle libertà del Trattato, ovvero il divieto di vigilanza strutturale) che va ad affiancarsi alla morfologia dei singoli sistemi nazionali e alla loro struttura, modificandoli nella misura in cui sia necessario per rispettare tale vincolo generale. In questo contesto anche il lavoro di armonizzazione “positiva” su istituti che non hanno una diretta incidenza sulla struttura del mercato (ovvero diversi dai poteri autorizzatori) è finalizzata a limitare gli eventuali effetti indesiderati della concorrenza regolatoria (c.d. race to the bottom) alla base dell’home country control116. Al contrario è molto più difficile, se non impossibile, individuare a fondamento dell’armonizzazione comunitaria un obiettivo “positivo” cui i poteri delle singole autorità nazionali devono conformarsi e da cui poter derivare posizioni giuridiche in capo ai soggetti coinvolti dall’esercizio dei poteri di vigilanza117. Con riferimento alla più recente direttiva sui Mercati finanziari (c.d. direttiva MiFid, 2004/39/CE del 4 aprile 2004) vi è un vago collegamento agli obiettivi della stabilità (considerando n. 17) ma soprattutto un preciso riferimento alla tutela degli investitori (considerando nn. 17 e 31). Si è già notato come le funzioni fondamentali della regolamentazione finanziaria, così come si è delineata nei sistemi più avanzati, sono due, quella del controllo sul grado di rischio assunto dall’intermediario e quello relativo all’eliminazione delle asimmetrie informative relative ai mercati finanziari. Accanto a questa macroripartizione, tuttavia, è possibile individuare delle sfumature previste nei diversi sistemi. Spesso gli obiettivi sono definiti in maniera vaga e non hanno una vera e propria efficacia vincolante nei confronti del regolatore, che mantiene un ampio 115 Sottolinea tuttavia la vaghezza delle disposizioni della direttiva 2000/12/CE in tema di principi della regolazione bancaria J. H. DALHUISEN, Home and host country regulatory control of trans-border banking services in the EU, in G. ALPA – F. CAPRIGLIONE (a cura di), Diritto bancario comunitario, Torino, 2002, 413; tale vaghezza sarebbe infatti dovuta all’obiettivo di coordinamento della direttiva, che lascia intatti gli obiettivi dei singoli sistemi nazionali. 116 Il collegamento fra il momento “negativo” di rimozione degli ostacoli (liberalizzazione) e definizione in “positivo” degli standard minimi prudenziali (armonizzazione) è ben delineato da A. TIZZANO, La seconda direttiva “banche” e il mercato unico dei servizi finanziari, in Foro Italiano, 1990, 427. In particolare viene sottolineato come la fase di armonizzazione sia più difficile in quanto si trova a scontrarsi con gli obiettivi e le tradizioni dei singoli Stati. 117 La direttiva 2000/12 parla in realtà della necessità di assicurare “condizioni di uguaglianza nella concorrenza” fra banche e di “proteggere il risparmio” (Considerando nn. 5 ed 8), ma in realtà non è possibile caratterizzare tali affermazioni come la legificazione di obiettivi “positivi” della legislazione bancaria comunitaria, da cui far discendere eventuali posizioni giuridiche in capo ai singoli sulla base della Schutznormteorie. Come recentemente statuito nella sentenza della Corte di Giustizia, sentenza del 12 ottobre 2004, Paul et al., causa C-222/02, in particolare para 33 e 40, obiettivo delle direttive è quello di coordinare le legislazioni nazionali per garantire le libertà del Trattato, mentre non è possibile individuare un obiettivo “positivo” di tutela dei depositanti, il cui mancato raggiungimento possa implicare una responsabilità dello Stato per inadempimento del diritto comunitario. A sua volta, l’obiettivo di “livellare il campo da gioco”, in realtà, è un corollario dell’eliminazione della vigilanza strutturale e della regulatory competition scaturente dall’home country control. Al tempo stesso la necessità di tutelare il risparmio è un’esigenza, più che un obiettivo, che il legislatore comunitario ha tenuto in conto nella misura in cui si è trovato a dover stabilire un’armonizzazione minima degli elementi della vigilanza per evitare gli effetti indesiderati della regulatory competition, ovvero il c.d. race to the bottom. 26 margine di discrezionalità nel definire le concrete modalità con cui perseguire gli obiettivi. Anche su questo aspetto è possibile individuare differenze nel grado di definizione adottato nei vari sistemi. Va infine distinto nettamente il caso in cui il regolatore sia al tempo stesso anche una banca centrale, in quanto in questo caso vi è quasi sempre una sovrapposizione fra gli obiettivi generali dell’istituzione e quelli specifici relativi all’esercizio della vigilanza finanziaria. Partendo da quest’ultimo aspetto, gli statuti delle banche centrali considerate definiscono sempre gli obiettivi di natura monetaria di lungo periodo che vanno perseguiti. Essi hanno natura macroeconomica e riguardano, in genere, la stabilità dei prezzi, con una “costituzionalizzazione” mediante il riferimento agli obiettivi del SEBC. Accanto a questo obiettivo ve ne possono essere altri, subordinati, ad esempio di supporto alla politica economica del governo118. Le Banche centrali, inoltre, sono in genere responsabili della vigilanza sui sistemi di pagamento. Accanto all’obiettivo di tutela della stabilità, in alcuni casi vi è un riferimento specifico all’efficienza e/o concorrenzialità del settore creditizio, come un limite che il regolatore incontra nel perseguire i propri obiettivi principali119. Lo svolgimento della vigilanza prudenziale è spesso nominato come un compito affidato alla Banca, con la individuazione degli obiettivi affidati alle singole leggi di settore120. Nei sistemi a regolatore multiplo la vigilanza prudenziale ruota attorno ad un unico obiettivo fondamentale. Sebbene rispetto ai sistemi a regolatore unico la definizione degli obiettivi sia generalmente oggetto di minore attenzione da parte del legislatore, è comunque ben chiaro che l’obiettivo primario è quello della stabilità del sistema finanziario. L’obiettivo dei regolatori bancari ha un’impostazione di tipo “sistemico”, in cui la posizione giuridica del consumatore appare solamente sullo sfondo, come lontano ed indiretto destinatario degli effetti della vigilanza. Ed in effetti è così: le norme prudenziali si indirizzano ai soggetti regolati e solo ad essi, con un riflesso solo indiretto sui consumatori. È, questa, una considerazione della massima importanza per distinguere i diversi regimi amministrativi che, almeno, in parte, caratterizzano le autorità a tutela della stabilità rispetto a quelle a tutela della correttezza e trasparenza dei mercati finanziari121. 118 La subordinazione può essere esplicita, si veda il caso Sloveno, art 4 dello Statuto della Banca Centrale; in Spagna, art. 7 par. 2 legge 13/1994; in Grecia art. 4 par. 2 dello Statuto; art. L141-1 del Code francese; interessante infine la dizione olandese, dove il supporto è garantito nei confronti della politica economica della Comunità Europea, e non di quella nazionale (Sec. 2 par. 2 del Bank Act del 1998). Ma la subordinazione è anche un effetto dell’appartenenza delle Banche al SEBC, per cui gli obiettivi di quest’ultimo costituzionalizzati nel Trattato (cercare) si impongono in ogni caso su altri eventuali obiettivi nazionali. 119 Sec. 2 par. 4 dello Statuto della DNB, art. 4 Statuto della banca slovena. 120 Fa eccezione la Banca Centrale greca, in cui nello statuto è già definito l’obiettivo della vigilanza prudenziale, ovvero il rafforzamento della stabilità ed efficienza del sistema creditizio (art. 55A, par. 4). Nel complesso sistema francese, invece, non vi è una determinazione ex lege degli obiettivi dei singoli soggetti coinvolti, ma solo la definizione dei compiti affidati a ciascuna autorità. 121 Utile può essere la comparazione fra gli obiettivi della vigilanza prudenziale stabiliti nella Sec. 1:24 e quelli della conduct of business nella Sec. 1:25 della legge olandese del 2006: “Prudential supervision shall focus on the solidity of financial undertakings and contributing to the stability of the financial sector.”; “Supervision of conduct shall focus on orderly and transparent financial market processes, clear relations between market parties and due care in the treatment of clients”. Nel Security code sloveno si chiarisce che i compiti affidati all’Agenzia sono finalizzati alla creazione di condizioni per un 27 Nel primo caso vi è una continua reiterazione della relazione fra regolato e regolatore, che su base continuativa è tenuto a vigilare sulle vicende più importanti dell’ente. La portata dell’azione di vigilanza sulla conduct of business ha un’ampiezza potenzialmente indeterminata (coinvolge tutti i soggetti che desiderino fare appello al pubblico risparmio, anche non su base continuativa). Inoltre sono diverse anche le posizioni giuridiche soggettive direttamente coinvolte dall’azione di vigilanza prudenziale: quest’ultima interviene direttamente sul diritto di iniziativa economica della singola impresa e, semmai, sulle posizioni degli azionisti nei confronti della società sottoposta a vigilanza. Le posizioni giuridiche tutelate dalla vigilanza sulla conduct of business, al contrario, sono quelle degli investitori operanti sui mercati finanziari. Non sempre, tuttavia, nei testi di legge considerati la definizione degli obiettivi regolatori finanziari mantiene questa impostazione “consumerista”. Per quel che riguarda i sistemi a regolatore unico, la legge istitutiva dedica spesso un’attenzione particolare alla definizione degli obiettivi. Va comunque fatta una distinzione fra sistemi a matrice francese, sistemi di origine germanica e sistemi di ispirazione anglosassone. Nell’esperienza francese l’attenzione è focalizzata sui compiti affidati all’autorità, più che sugli obiettivi122. Nell’esperienza tedesca ed austriaca è possibile rintracciare comunque una impostazione molto attenta ai profili sistematici della propria attività di vigilanza123. funzionamento efficiente dei mercati finanziar e per rafforzare la fiducia degli investitori (art. 1 par. 2 dello ZTVP-1 (Securities act). Uno degli obiettivi primari della CMVM portoghese è la protezione degli investitori. L’obiettivo della CNMV spagnola è quello di tutelare “la transparencia de los mercados de valores, la correcta formación de los precios y la protección de los inversores, promoviendo la difusión de cuanta información sea necesaria para la consecución de estos fines” (art. 3 del Regolamento interno della CNMV) Si veda anche l’art. L621-1 del Code francese, che viene analizzato anche infra nota seguente. 122 In Francia il Code non fa menzione degli obiettivi delle diverse autorità coinvolte, ma definisce al contrario i compiti, anche perché buona parte del potere regolamentare è attribuito al Ministro e nei suoi confronti l’esigenza di definire criteri di controllo dell’esercizio dell’ampia delega normativa è meno intensa. A questa regola fa parziale eccezione la AMF, per il quale l’art. 621-1 individua finalità dei poteri attribuiti (protezione degli investimenti legati a strumenti finanziari, informazioni trasmesse agli investitori, ottimale funzionamento dei mercati finanziari). In Belgio si chiarisce che l’attività di vigilanza comporta l’applicazione delle regole relative alla protezione degli interessi degli investitori e delle loro transazioni, art. 45 par. 1 n. 3 e 4 della legge istitutiva della CBFA. Nella legge relativa alla vigilanza bancaria (legge del 22 marzo 1993), scritta vigente il precedente sistema di vigilanza per settori, all’art. 1 è rimasta una sfumatura sistemica degli obiettivi (garantire l’ordinato funzionamento del sistema creditizio), accanto tuttavia all’obiettivo di protezione del risparmio. In Lussemburgo l’art. 3 della legge del 1998 enumera solo le funzioni, ma non gli obiettivi. 123 In particolare si può fare riferimento al par. 4 del Gesetz über den Wertpapierhandel/ Wertpapierhandelsgesetz (WpHG), in cui si statuisce che l’obiettivo dell’autorità è quello di prevenire sviluppi indesiderabili che possano mettere a rischio il corretto funzionamento dei mercati finanziari e creare danni nel mercato dei capitali, mentre il KWG stabilisce all’art. 6 che l’autorità deve porre rimedio agli sviluppi indesiderabili nei settori bancari e finanziari che possano mettere in pericolo la sicurezza dei capitali affidati, influire negativamente sul corretto esercizio dell’attività bancaria o procurare seri danni all’economia nazionale. Nel sistema tedesco, come è ben visibile, la sfumatura sistemica si mantiene forte, anche nel passaggio al regolatore unico. Il FMABG austriaco prevede, alla sec. 3 par. 2, che nell’esercizio dei suoi poteri la FMA debba tutelare la stabilità finanziaria. Si vedrà infra, in relazione alla tutela risarcitoria, quale rilevante conseguenza abbia tale impostazione in termini di accesso dei terzi ai rimedi risarcitori. La legge istitutiva della FIN-FSA prevede infine alla Sec. 2 che l’obiettivo dell’autorità deve essere quello di promuovere la stabilità finanziaria e la fiducia pubblica nel funzionamento dei mercati finanziari. 28 All’estremo opposto si pone il legislatore inglese: nell’opera di modernizzazione del sistema di vigilanza si è posta una cura particolare nella definizione degli obiettivi del regolatore. Il Financial services and markets act (FSMA) del 2000 distingue fra regulatory objectives e relevant considerations. I primi sono enumerati brevemente all’art. 2 par. 2 del FSMA (public confidence, public awarness, protection of consumers, reduction of financial crime), per poi essere specificati singolarmente agli artt. 3-6. E’ possibile individuare in questi obiettivi una natura omogenea, in quanto attengono tutti quanti alla risoluzione dei comportamenti opportunistici nei confronti dei consumatori. Le relevant considerations, invece, sono enumerate al par. 3 dell’art. 2124 e rappresenterebbero soprattutto un “criterio guida nella scelta fra differenti mezzi o percorsi, per raggiungere il soddisfacimento dell’obiettivo finale”125 E’ quindi comprensibile la maggiore eterogeneità di tali considerations e la loro espressione in termini negativi. Secondo la dottrina maggioritaria inglese, la diversa natura delle finalità comporta una diversa rilevanza, in quanto solo gli obiettivi avrebbero efficacia vincolante126. Al tempo stesso, però, una delle relevant considerations, ovvero la minimizzazione dell’impatto della regolazione sul gioco competitivo, gode di uno specifico strumento di verifica all’interno del medesimo FSMA, attraverso il Competition scrutiny svolto dall’Office of Fair Trading e previsto agli artt. 159-164. In Irlanda la RA deve perseguire l’interesse degli utilizzatori del sistema finanziario (obiettivo primario), in maniera compatibile con il corretto funzionamento dei mercati finanziari e la prudente supervisione degli operatori finanziari127 (considerations). In generale, fra le varie esperienze analizzate, è possibile individuare una summa divisio fra sistemi in cui gli obiettivi sono espressi in termini oggettivi (ovvero riferiti al perseguimento di determinati “stati del mondo”, come il corretto o efficiente funzionamento del mercato o la stabilità del sistema creditizio e/o finanziario, e così via) ed altri in cui gli obiettivi sono espressi in termini (almeno parzialmente) soggettivi, (ovvero riferiti a determinati livelli di protezione per i soggetti destinatari finali degli effetti della vigilanza). In generale un profilo più marcatamente “soggettivo” è rinvenibile nei sistemi di matrice anglosassone, come quello inglese ed irlandese, ma anche nella rigorosa suddivisione delle competenze che caratterizza il sistema olandese, per quel che riguarda la tutela dell’investitore. La diversa rilevanza pratica degli obiettivi statutari nei vari regimi amministrativi considerati, tuttavia, non deve essere 124 E riguardano: la necessità di utilizzare le risorse in maniera efficiente, il mantenimento della responsabilità degli esponenti degli intermediari, il principio di proporzionalità, la desiderabilità della innovazione finanziaria, la globalizzazione dei mercati finanziari e la desiderabilità di una posizione competitiva del Regno Unito, la minimizzazione degli effetti indesiderati sulla concorrenza, la desiderabilità di un incoraggiamento della concorrenza fra i vari soggetti regolati a vario titolo dall’Autorità. 125 A. ADAMI, La regolazione dei mercati finanziari nel Regno Unito dopo il Financial Services and Markets Act 2000, Torino, 2004, 41. 126 A. ADAMI, op. cit., 2004, 25. Tuttavia la rilevanza in sede di judicial review anche degli objectives vincolanti è assai discussa dalla dottrina inglese, il che renderebbe molto aleatoria la vincolatività di tali obiettivi: E. LOMNICKA, Making the Financial Services Authority accountable, in Journal of business law, 2000, 69, pur riconoscendo che l’enumerazione esaustiva degli obiettivi regolatori è uno degli strumenti per rendere accountable l’autorità, soprattutto nelle relazioni con il principale (il Parlamento ed il Tesoro, nell’ottica della semi-indipendenza delle agencies inglesi rispetto a quelle continentali), nega la rilevanza in sede di giurisdizionale, soprattutto sulla base della scarsa incisività del controllo giurisdizionale nel sistema amministrativo inglese. 127 Sec. 33C par. 3 del Central bank act. 29 sopravvalutata. Sebbene possa offrire una prima indicazione dell’impostazione del regolatore, le definizione degli obiettivi può avere una scarsa portata cogente, capace forse di avere effetti dal punto di vista giuridico solo per quelle misure abnormi rispetto all’interesse perseguito. Probabilmente hanno una maggiore incisività la concreta ripartizione dei poteri all’interno del regolatore e soprattutto il ruolo dei diversi gruppi di interesse nei processi decisionali. 5. L’organizzazione interna dei regolatori Dal punto di vista strutturale l’organizzazione interna dei regolatori considerati, pur non seguendo un modello base standard, è caratterizzato da un certo bilanciamento fra la componente monocratica e quella collegiale128. Quello che varia fortemente è l’equilibrio dei poteri fra questi due soggetti. Spesso, poi, vi è un organo intermedio fra presidente e consiglio. Accanto all’organo collegiale ed a quello monocratico (ed eventualmente ad un collegio ristretto con compiti esecutivi) spesso sono previsti organi ausiliari che non sono ricompresi nell’apparato burocratico ma che svolgono funzioni di controllo (in particolare contabile) oppure di consulenza. L’attenzione si concentrerà su questi ultimi in particolare, in quanto il loro grado di influenza ma soprattutto la loro composizione varia da autorità ad autorità. 5.1. Gli organi decisori La ripartizione dei poteri all’interno del regolatore pubblico appare particolarmente importante. Rispetto agli organismi di natura privatistica la possibilità di valutare dall’esterno le performance dell’autorità appaiono notevolmente ridotte, in quanto non sussistono segnali, come il prezzo delle azioni, che offrano un riscontro immediato della gestione. In molti sistemi dunque la corporate governance del regolatore appare funzionale anche alla finalità di rendere più controllabile (accountable) l’esercizio del potere amministrativo, utilizzando tuttavia meccanismi di controllo interni piuttosto che esterni. In altri casi l’organo collegiale, invece, ha una portata molto ridotta, quasi simbolica. In alcuni sistemi i poteri dell’organo monocratico (presidente o governatore che sia) sono nettamente distinti da quelli del consiglio. Quest’ultimo ha competenze relative ad alcuni atti, ma non può esercitare i poteri del presidente, che trovano fondamento autonomo nella legge. È possibile distinguere casi in cui il potere decisorio generale è affidato all’organo collegiale “allargato” (il consiglio di sorveglianza)129, da altri casi in cui il potere generale è affidato al governatore/presidente, con la competenza decisoria del consiglio su determinate questioni130. Più rara è l’attribuzione del potere decisionale 128 Con le eccezioni dell’Austria e della Grecia. In Austria non è previsto un organo monocratico a capo della FMA, ma un Executive Board ristrettissimo, formato da due sole persone (sec. 5 e 6 del FMBAG). Al contrario in Grecia l’esercizio dei poteri sulla vigilanza prudenziale è affidato al solo governatore, nonostante la Banca come istituzione preveda una struttura tripartita, con un’assemblea degli azionisti, un consiglio ristretto e un organo esecutivo (il governatore). 129 Vedi la Banca centrale portoghese (art. 34 comma 1 dello Statuto) e la Banca centrale slovena (art. 31 par. 1 dello Statuto), in cui buona parte delle competenze decisiorie in materia di vigilanza sono esercitate dal consiglio. 130 In particolare il caso tedesco (par. 6 FinDAG e par. 4 dello statuto BaFin) e quello irlandese (Sec. 33H). In questi casi al Board viene affidato, in particolare, il potere di determinare il bilancio o le fees. 30 esclusivamente al consiglio, con l’attribuzione al presidente di poteri di rappresentanza o di gestione interna, oltre che di coordinamento dei lavori. Tutti e tre gli organismi di vigilanza francesi seguono questo modello, oltre alla CNMV spagnola, anche se è ammessa in alcuni casi la delega di poteri al presidente131. Una soluzione intermedia sperimentata in gran parte dei sistemi considerati è, tuttavia, quella della interposizione di un organo collegiale intermedio fra il consiglio e il presidente, cui vengono affidati i poteri decisionali (consiglio di gestione)132. Può poi essere prevista una ulteriore ripartizione delle competenze decisiorie fra organo monocratico ed il consiglio di gestione. Spesso ciò avviene per l’adozione dei provvedimenti cautelari o urgenti, che sono di competenza dell’organo monocratico133. Oppure la ripartizione è strutturale come nel caso della FIN-FSA: il Board infatti detiene il potere normativo ed individua gli obiettivi e gli indirizzi strategici, mentre il direttore generale dell’autorità è competente ad adottare buona parte dei provvedimenti individuali, talvolta previo parere non vincolante del Board. Degno di nota anche il particolare sistema che caratterizza la RA irlandese. Accanto ad un Chief executive, nominato dal collegio e che esercita la gestione dell’ente, nonché ad un Chairman che gestisce l’organo collegiale, è prevista una terza figura, quella del Consumer director. Quest’ultimo ha competenze relative all’applicazione delle norme contenute in determinate leggi a tutela del consumatore nel settore finanziario, oltre a monitorare l’offerta di servizi finanziari nell’interesse pubblico e dei consumatori134. In sostanza nel sistema irlandese, insieme alla chiara indicazione di obiettivi di tutela del consumatore nella regolazione dei servizi finanziari, si prevede anche la predisposizione di un riferimento istituzionale per il perseguimento di tale obiettivo. Pur nella varietà delle soluzioni sperimentate, tutti i sistemi considerati cercano di mantenere una certa separazione fra le funzioni di amministrazione attiva e quelle di controllo. In quest’ottica al “consiglio di sorveglianza” vengono affidati soprattutto poteri di supervisione e di determinazione degli indirizzi generali, spesso con l’approvazione del bilancio. Al potere di supervisione si può accompagnare l’obbligo di relazionare all’esterno eventuali violazioni di legge135. Non c’è sempre una separazione netta fra competenze di controllo sull’operato ed esercizio di poteri di amministrazione attiva. Talvolta il bilanciamento viene effettuato anche mediante l’attribuzione al collegio di controllo dei poteri normativi, come avviene nel governing council della FSA. Può anche verificarsi l’attribuzione di ulteriori poteri di amministrazione attiva al collegio supervisore, come nel caso della Banca Centrale spagnola, ma la funzione 131 Le competenze della CB e del CECEI sono attribuite a organi collegiali ed il presidente non è un organo autonomo (si vedano artt. L612-4 e 613-4 del Code). Nel caso della AMF e del CECEI è possibile la delega dei poteri al presidente, per l’AMF sulla base di un regolamento emanato dal Consiglio di Stato (art. L621-5). Nel caso della CNMV spagnolo la delega delle funzioni amministrative è effettuata a favore del Consiglio di gestione. 132 Si veda il Comitè de direction belga, l’Executive committee della FSA all’interno del Governing council, il Direttorio della CSSF lussemburghese, il Governing Board della DNB e il Management della AFM olandesi, la Commissione esecutiva della Banca Centrale spagnola, l’Executive Board della CMVM portoghese. 133 Si veda ad esempio l’art. 10 dello statuto della CMVM portoghese. 134 Sec. 33S del Central Bank Act. 135 Si veda l’obbligo del Supervisory Board della FMA di notificare al Ministro eventuali gravi violazioni della legge e l’obbligo di notificare all’Executive Board violazioni (non gravi) con il relativo obbligo di ripristino della legalità. 31 propulsiva rimane affidata al consiglio di gestione136. La rilevanza del “consiglio si sorveglianza” nella corporate governance delle autorità è molto variabile, in quanto dipende dall’ampiezza, dalla frequenza di convocazione e dai poteri affidati. Si prenda ad esempio il Supervisory board della FMA, che ha un penetrante potere di controllo sugli atti emanati ed è destinatario di stringenti obblighi di relazione da parte del consiglio di gestione, oltre al compito di approvare il bilancio. Le similitudini con le forme di controllo interno sviluppatesi nelle società commerciali, in particolare nelle forme del sistema dualistico, sono in alcuni casi abbastanza evidenti. Quello che può notarsi in questa sede è che, rispetto ad altre forme di autorità indipendenti, per esempio in materia antitrust, il bilanciamento dei poteri all’interno dell’autorità non si verifica solo nel tentativo di isolare il più possibile le funzioni istruttorie da quelle decisorie, quanto piuttosto nell’apprestare forme di controllo interno globali. Nel caso delle autorità di regolazione si cerca di sottoporre a controllo tutta l’attività dell’autorità, non solo nell’esercizio dei poteri individuali, ma soprattutto nella definizione del regime regolatorio nel suo insieme. Particolare attenzione, dunque, merita l’indagine sulla diversificazione delle competenze interne relative alla definizione delle norme generali del settore. Anche la ricorrente attribuzione di un qualche potere di intervento in capo all’esecutivo nella determinazione del quadro regolatorio o nel rilascio delle autorizzazioni potrebbe essere spiegato in questi termini. In tal modo si cerca di porre rimedio a quella estrema concentrazione di potere che si verifica allorché sia il medesimo soggetto ad esercitare sia i poteri individuali che quelli regolamentari. 5.2. Gli organi ausiliari, in particolare quelli consultivi e gli ADR L’esigenza di garantire un bilanciamento fra i poteri all’interno dell’organizzazione delle autorità è confermato anche dalla presenza di organi che, pur non esercitando poteri aventi rilevanza esterna, svolgono delle funzioni ausiliarie. Di particolare importanza, in quanto strettamente legati al problema del controllo delle funzioni esercitate dall’autorità, sono sia gli organi che svolgono la funzione di revisione contabile che quelli consultivi. Nel primo caso, in realtà, più che di un controllo sulla funzione (dunque una vera e propria funzione di accountability), si tratta di un controllo contabile, sulla gestione. In generale, fra i sistemi che prevedono un apposito sistema di controllo contabile distinto da quello generalmente svolto dalle autorità nel settore pubblico, si può distinguere fra i casi in cui tale controllo è svolto solo da un organo apposito all’interno dell’autorità137 da altri in cui la certificazione del bilancio deve essere comunque effettuata da revisori esterni138. Il ruolo degli organismi consultivi, invece, riguarda in special modo il controllo sull’esercizio della funzione regolatoria. Buona parte delle autorità considerate prevedono infatti la presenza di un qualche organo consultivo istituzionale che viene 136 Il Consiglio di amministrazione della Banca Centrale, oltre a delineare le linee generali di azione, su proposta della Commissione, approva le circolari e soprattutto decide sulle sanzioni, si veda art 20 della l. 13/1994. 137 SI veda la Banca Centrale portoghese (che ha un apposito Board of auditors, art. 41 dello Statuto) e le funzioni del Supervisory board della CMVM portoghese 138 Si veda il caso della Banca Centrale slovena, della CBFA belga (art. 57), della Banca Centrale greca (art. 44 dello Statuto), della DNB e AMF olandesi (art. 20 dello Statuto della Banca e sec. 1:33 e 34 del Financial act), della FMA austriaca (Sec. 18 par. 2 FMABG), della CSSF lussemburghese. Nella FFSA la revisione è svolta da soggetti indipendenti e dalla Banca Centrale. 32 coinvolto nel processo di formazione della regolamentazione e che, generalmente, è composto da rappresentanti di organismi esterni, legati alle imprese regolate, alle associazione dei consumatori o a entrambi. In effetti, se la presenza di questi organi è comune139, la composizione varia in maniera sensibile e, di conseguenza, il ruolo e gli interessi prospettati nel processo decisionale. Vi sono sistemi in cui la partecipazione agli organi consultivi è riservata ai soggetti sottoposti alla vigilanza140, anche se in genere è previsto anche il coinvolgimento dei consumatori. Ciò può avvenire in due modi. Da un lato vi sono sistemi in cui il comitato consultivo ha una composizione mista, ovvero riunisce nello stesso organo sia i soggetti sottoposti a vigilanza, che le associazioni dei consumatori/investitori che, infine, rappresentanti delle istituzioni (in genere dell’esecutivo). La componente istituzionale è particolarmente forte, ad esempio, nel Comité Consultatif de la Législation et de la Réglementation Financières francese141, che ha al tempo stesso un ruolo importante di raccordo fra i diversi soggetti coinvolti nella regolazione finanziaria. La nomina dei rappresentanti di solito viene affidata all’esecutivo, come nel Fachbeirat del BaFin142. Anche nel caso del comitato consultivo sulla regolazione prudenziale della CSSF il ruolo dell’esecutivo, soprattutto nella nomina, è molto rilevante, anche in considerazione del fatto che l’apporto consultivo viene fornito al governo per la definizione della regolazione, piuttosto che alla commissione. Diversa l’impostazione dei sistemi di matrice anglosassone, Irlanda e Gran Bretagna. Anche in questi due sistemi sono presenti organi consultivi, tuttavia la rappresentanza degli operatori e dei consumatori avviene in organi distinti143. Nel caso della FSA, la nomina spetta alla stessa autorità (salvo per il presidente di ciascun panel che deve essere approvato dal Tesoro), che è destinataria di un obbligo di consultazione, deve tener conto delle opinioni espresse dai panels ma soprattutto, laddove ritenga di doversi discostare dalle opinioni espresse, deve motivare il suo dissenso144. Interessante anche il legame che il FSMA istituisce fra la presenza dei panels e la loro funzione di controllo in particolare nel perseguimento degli obiettivi dell’autorità. Per quel che riguarda i panels della RA, la nomina in questo caso è affidata al ministro delle finanze, ma quello che più è interessante è la definizione delle funzioni operata dalla legge. Le funzioni dei due organi, entrambi consultivi, sono infatti differenziate. Il Consumer panel ha un ruolo di controllo generale circa il perseguimento degli obiettivi affidati alla RA, con la possibilità di commentare le proposte di regolazione su richiesta della RA. L’Industry panel sembra avere, invece, funzioni più tecniche. Oltre alla possibilità di partecipare alla consultazione di atti regolatori, se richiesto dalla RA, il panel può pronunciarsi autonomamente sulle 139 L’assenza di organi consultivi inquadrati all’interno della struttura del regolatore, tuttavia, non comporta assolutamente l’assenza di un obbligo di consultazione, si veda la sec. 1:28 del Financial act olandese. 140 Questo è il caso degli Advisory Board della CMVM portoghese e della Banca Centrale portoghese, anche se nel secondo caso è prevista anche la partecipazione di personalità indipendenti, oltre che del governatore e dei suoi vice. 141 Composto da rappresentanti di quasi tutti i poteri dello stato (Assemblea, Governo, Consiglio di stato, Banca Centrale, regolatore assicurativo, oltre ai rappresentanti di settore). 142 Lo stesso dicasi per il comitato consultivo della CNMV spagnola. 143 All’interno della FSA operano il Pratictioner panel ed il Consumer panel, nella RA vi sono il Consumer panel e l’Industry panel. 144 Sec. 8, e sec. 11 par. 2 e 3 del FSMA. 33 commissioni, i tributi e sulle restrizioni all’attività imposte dalla RA145. La RA, d’altra parte, è tenuta a consultare i panels su tutte le misure di regolazione (policy or regulatory documents) ed anche in questo caso è previsto che manifesti per iscritto il suo dissenso dai pareri ricevuti146 Infine i panels sono dotati di una certa autonomia contabile. Le due forme di organizzazione della funzione consultiva che è possibile delineare nei vari ordinamenti appaiono alquanto interessanti, in quanto mostrano un diverso approccio sul punto. Da un lato il sistema delle commissioni miste, con una forte presenza di componenti governativi, mira probabilmente ad una composizione interna dei diversi interessi settoriali. Nei sistemi anglosassoni, al contrario, la presenza di comitati “omogenei”, senza la presenza di rappresentanti governativi, mira ad una netta differenziazione nella rappresentazione degli interessi in gioco, lasciando all’autorità il compito del bilanciamento, da effettuare esplicitandone le motivazioni. Un’ulteriore caratteristica particolarmente interessante relativa agli organi “ausiliari” presenti in diversi sistemi considerati è la previsione o meno di organi deputati all’alternative dispute resolution (ADR), riguardanti la risoluzione di controversie legate alla violazione delle norme di vigilanza che impongono l’adozione di determinati comportamenti nei confronti della clientela. La figura dell’ombudsman, tipica dei sistemi scandinavi, viene richiamata in alcuni sistemi; in Finlandia, ad esempio, si richiama la competenza generale del Consumer Ombudsman per la risoluzione delle controversie relative ai termini generali dei contratti bancari alla luce delle norme a tutela del consumatore147, senza però prevedere l’istituzione di un organo ad hoc. In Lussemburgo è stabilito che la CSSF svolga anche la funzione di mediatore e di gestione delle denunce dei clienti, al fine di giungere ad una composizione amichevole delle controversie148. Si differenziano ancora una volta i sistemi anglosassoni, Gran Bretagna ed Irlanda, che prevedono l’istituzione di un organo apposito deputato all’ADR in materia finanziaria149. In entrambi i casi è prevista infatti l’istituzione di un soggetto con personalità giuridica separata dall’autorità, dotata di risorse proprie e, coerentemente con l’unificazione a livello regolamentare, competente a conoscere per le controversie relative a tutti i mercati finanziari. Nel caso irlandese può anzi dirsi che l’ombudsman (FSO) non intrattiene alcuna relazione diretta con la RA, ma è legato fortemente all’esecutivo150. Le risorse sono garantite mediante autofinanziamento, il cui ammontare e modalità vengono determinate dall’organo consiliare del FSO. Il consumatore ha ampia facoltà i denuncia (anche oralmente in casi eccezionali) e il FSO ha l’obbligo di attivarsi151, godendo tra l’altro di poteri ispettivi molto intensi per il cui adempimento può ricorrere al potere 145 Sec. 57DY e 57DB del Central Bank act Sec. 57DF, anche se la mancata motivazione, viene specificato dalla legge, non comporta l’annullamento dell’atto. 147 Sec. 84 e ss. dell’Act on credit institutions del 1993. 148 Art. 58 del Financial act del 1993. 149 In Irlanda sono previsti addirittura due soggetti, il Financial Services Ombudsman e il Pensions Ombudsman; in Gran Bretagna è previsto un Ombudsman scheme nel FSMA. 150 Il FSO è gestito da un organo consiliare, che definisce le linee di azione, i regolamenti di procedura e il budget, e da un Bureau che svolge la funzione di ADR vera e propria. Il Consiglio è nominato dal Ministro ed con esso ha obblighi di relazione e di presentazione del bilancio. Si vedano le Sec. 57 BC e ss. del Central Bank act. 151 Sec. 57BY. Tale obbligo non sussiste solo in alcuni casi specifici, enumerati alla Sec. 57BZ. 146 34 giudiziario. La cognizione del FSO è molto incisiva: non si valuta solamente la legalità del comportamento dell’operatore, in quanto è possibile ritenere fondata una denuncia anche se riguarda un comportamento conforme alla legge, ma da ritenersi irragionevole, ingiusto, discriminatorio o impropriamente oppressivo nei confronti del singolo caso denunciato152; in altri termini viene in questo modo richiesto all’operatore finanziario di rispettare non solo la legalità formale, ma anche quella sostanziale delle norme a tutela dell’investitore. Agli ampi poteri decisori accordati al FSO si accompagna anche una estesa limitazione della responsabilità (sia civile che penale) dei componenti del FSO, perseguibili solo nel caso di dolo. L’impostazione prevista nel FSMA, invece, prevede in primo luogo una minore istituzionalizzazione dell’ombudsman. Il FSMA infatti impone la creazione di un ombudsman scheme, ma non di un vero e proprio organo pubblico. In secondo luogo è previsto un legame esclusivo con la FSA. Quest’ultima infatti determina le risorse dell’ombudsman, fissando i contributi che i soggetti sottoposti a regolazione sono chiamati a versare per il funzionamento dell’organo. Inoltre lo stesso ambito di cognizione dell’ombudsman è definito dalla FSA, che determina direttamente i casi di compulsory jurisdiction ed indirettamente quelli di voluntary jurisdiction153. Anche nel sistema inglese la cognizione dell’ombudsman è particolarmente ampia, in quanto non mira semplicemente al rispetto della legalità, ma si pronuncia secondo equità154. Accanto ai sistemi anglosassoni, in cui vi è una (più o meno ampia) istituzionalizzazione dei sistemi di ADR, si possono menzionare anche altri casi in cui non è previsto un ente apposito per lo svolgimento di questa funzione, ma si prevede, in capo agli operatori sottoposti a vigilanza, un qualche obbligo di adesione a schemi di ADR. Il Financial Supervision Act olandese ad esempio richiede, come requisito per poter operare nei mercati finanziari, che l’operatore sia dotato di un adeguato meccanismo interno di risoluzione delle controversie con la clientela e che faccia parte di un sistema di ADR riconosciuto dal ministero155. Il Banking Act sloveno impone alle banche, attraverso l’associazione rappresentativa, di istituire un sistema di risoluzione extra-giudiziale delle controversie con i consumatori156. Il ruolo di questi meccanismi di ADR nella definizione degli equilibri di governance interna ai diversi sistemi di vigilanza potrebbe, a prima vista, non apparire immediatamente evidente. Eppure, in particolar modo per quel che riguarda i sistemi anglosassoni suaccennati, questi organismi potrebbero svolgere un ruolo importante nell’arricchire la relazione fra sistemi di vigilanza ed obiettivi, in particolare quelli consumer based. Se infatti nell’attività istituzionale delle autorità di regolazione viene 152 Sec. 57CI par. 2 lett. c. Parimenti i poteri decisori sono molto estesi, in quanto prevedono la condanna ad un facere ma anche il riconoscimento di somme a titolo compensativo, nei limiti però delle somme massime previste nei regolamenti di procedura. All’estensione di tali poteri corrisponde anche un diritto di appello alla High Court. 153 La compulsory jurisdiction prevede l’obbligo, per un’authorized person (ovvero un ente autorizzato ai sensi del FSMA), di sottoporsi al giudizio dell’ombudsman. Nel caso della voluntary jurisidiction, i casi in cui è applicabile sono definiti dall’ombudsman (ma approvati dalla FSA) e l’operatore (che può anche non essere un’authorized person) vi è sottoposto solo se sottoscrive la partecipazione all’ombudsman scheme. 154 Sec. 228 par. 2 del FSMA. Anche in questo caso è forte il ruolo dell’equity nel sistema di common law 155 Sec. 4:17. Lo stesso obbligo, tuttavia, non è imposto ai fornitori di servizi finanziari che sono autorizzati dalla DNB (tra cui le banche). 156 Art. 230a Banking act n. 7/99. 35 in gioco la tutela oggettiva del risparmio, in vista di un interesse pubblico, i sistemi di ADR rappresentano uno strumento di tutela soggettiva delle singole posizioni giuridiche soggettive che si pone in una posizione intermedia fra private enforcement puro e pura tutela oggettiva del risparmio. In altri termini il ruolo dell’ombudsman, specialmente quello legato in qualche modo all’amministrazione pubblica, non è esclusivamente quello di tutela del diritto del privato, come testimoniano i poteri di cognizione estesi anche alla correttezza dell’operato (e non solo alla sua legalità), il ruolo della mediazione e la definizione di forme di risarcimento forfetario, che non corrispondono necessariamente al danno subito dal privato. In questa attività vi è qualcosa di più e qualcosa di meno rispetto al private enforcement puro. Vi è un profilo pubblicistico che mira, facilitando l’azione del privato ma anche limitando l’estensione delle sue pretese, a rinforzare il perseguimento degli obiettivi pubblici della regolamentazione a tutela del consumatore e coordinarlo con la tutela di tipo soggettivo157. Proprio queste osservazioni relative alla relazione fra la tutela delle posizioni giuridiche soggettive e la necessità di garantire che l’autorità pubblica sia tenuta a dar conto del perseguimento degli obiettivi definiti dalla legge permette di introdurre l’analisi relativa ai rapporti delle autorità di vigilanza con il potere giudiziario, sia attraverso la revisione della legalità degli atti che attraverso le azioni di risarcimento del danno nei confronti delle autorità di vigilanza. 6. Il controllo giurisdizionale Nell’analizzare le relazioni dei regolatori finanziari con gli altri poteri dello stato si è deciso di analizzare separatamente quelle con il potere giurisdizionale. Quello che caratterizza tale tipologia di relazione è la natura giuridica piuttosto che politica della stessa158. Sebbene infatti entrambe le tipologie di relazioni si servano di strumenti giuridici (il potere di nomina come quello di impugnare i provvedimenti), nel caso della relazione con il potere giurisdizionale l’iniziativa circa l’attivazione o meno del controllo non è nella disponibilità dell’organo che svolge il controllo stesso. Ciò deriva dal fatto che il potere giudiziario non esercita il proprio controllo nei confronti della pubblica amministrazione per il perseguimento di interessi propri (politici), ma in funzione della tutela di una posizione giuridica soggettiva, quindi dell’interesse di un terzo (leso), che non è nella disponibilità del giudice. Qualora dunque sussistano determinati requisiti per l’esercizio dell’azione, il giudice non può subordinare l’esercizio del controllo ad altri interessi che non siano quelli del ricorrente (la c.d. tutela soggettiva). Parallelamente, anche l’estensione del controllo non è nella disponibilità dell’organo giurisdizionale: i profili dell’azione del regolatore che sono oggetto di scrutinio sono infatti determinati dalla domanda del ricorrente. L’utilizzo del criterio della “indisponibilità dell’azione” come elemento distintivo del controllo giurisdizionale rispetto a quello “politico” fa sì che si adotti una nozione di controllo giurisdizionale piuttosto estesa. Saranno inclusi nell’analisi anche mezzi di revisione delle decisioni del regolatore finanziario che non sono esercitati dal potere giudiziario in 157 Il ruolo c.d. “proattivo” dell’omubudsman nel perseguimento degli obiettivi pubblici è stato in particolare sottolineato con riferimento all’ombudsman comunitario, istituito ai sensi dell’art. 195 Trattato CE. Si veda, con particolare riferimento alla presidenza Dimandouros ed al ruolo nel definire il grado di accountability delle istituzioni comunitarie, cfr. D. CHALMERS – C. HADJIEMMANUIL – G. MONTI – A. TOMKINS, European Union Law,Cambridge 2006, 343-344. 158 Non a caso nella terminologia anglosassone si distingue fra accountability e legal accountability, riferendosi in quest’ultimo caso al controllo giudiziario. 36 senso stretto, ma che nondimeno sono caratterizzati dalla strumentalità rispetto alla tutela di una posizione giuridica e dall’indisponibilità dell’azione. Talvolta si utilizzerà il termine “giudice” per indicare piuttosto un soggetto terzo cui viene affidato il compito di controllare la correttezza della decisione. Se questi sono gli elementi comuni ad ogni forma di controllo giurisdizionale sul regolatore, va tuttavia chiarito che sussistono molteplici differenze, sia con riguardo al tipo di tutela che viene chiesta davanti al giudice che ai diversi sistemi di judicial review previsti nei paesi considerati. Sul primo punto è infatti necessario distinguere nettamente la tutela impugnatoria rispetto a quella risarcitoria, sulla base delle diverse caratteristiche giuridiche ma anche e soprattutto dei diversi effetti. 6.1. La tutela avverso le decisioni La possibilità di sottoporre a controllo il concreto esercizio dell’attività di vigilanza mediante l’impugnazione degli atti emessi dalle autorità è un elemento ovviamente indefettibile in tutti i sistemi considerati. Le forme attraverso le quali viene svolto il controllo, poi, varieranno di paese in paese a seconda delle diverse tradizioni giuridiche, su cui non è possibile soffermarci in questo studio, ma che hanno come presupposto l’opposizione ad una decisione dell’autorità159. Ci si concentrerà, in questa sede, ad elencare alcune macro-caratteristiche peculiari relative al sindacato sulla vigilanza finanziaria. In particolare si concentrerà l’attenzione su quelle norme che derogano al normale sistema dei ricorsi previsto nei diversi paesi, verificando quali siano le esigenze alla base di queste norme speciali. Un primo elemento di comparazione riguarda la presenza o meno di un sistema di giurisdizioni differenziate a seconda degli atti impugnati. Due sono infatti i modelli comunemente adottati: da un lato la concentrazione di tutte le controversie relative agli atti adottati dalle autorità di regolazione in capo ad un unico giudice; dall’altro il mantenimento di una giurisdizione differenziata, specialmente in materia di sanzioni, in considerazione della maggiore profondità del sindacato in questo secondo caso. Inoltre anche la giurisdizione relativa alla gestione delle crisi viene generalmente affidata alla cognizione di un giudice diverso da quello competente in materia di provvedimenti dell’autorità. Ciò tuttavia deriva dalla necessità di attribuire al giudice competente per la gestione delle procedure fallimentari l’intera procedura, in cui l’autorità finanziaria viene a svolgere un ruolo propulsivo piuttosto che decisorio; di conseguenza non sarà oggetto di analisi in questa sede. I sistemi che operano una concentrazione totale delle controversie relative all’attività di regolazione finanziaria in capo ad un unico organo sono, in primo luogo, quelli inglese ed irlandese. In questi sistemi, infatti, è prevista la costituzione di un Tribunale ad hoc per il riesame di tutti i provvedimenti dell’autorità di regolazione160. Su questa scelta influiscono naturalmente le peculiarità del diritto amministrativo nei regimi di common law e l’assenza di una qualsiasi giurisdizione amministrativa generale, oltre che l’adozione del sistema del regolatore unico. L’effetto, per gli aspetti che qui interessano, è quello di una concentrazione totale della giurisdizione, almeno in prima 159 Per una panoramica sulle forme di controllo giudiziario sugli atti delle autorità indipendenti nei maggiori stati europei si può rimandare a E. FERRARI – M. RAMAJOLI – M. SICA, Il ruolo del giudice di fronte alle decisioni amministrative per il funzionamento dei mercati, 2006, Giappichelli. 160 Gli atti della FSA sono soggetti alla cognizione del Financial Markets and Services Tribunal (FSMT), quelli della RA del Financial Appeal Tribunal (FAT). 37 istanza, in capo ad un unico soggetto dalle caratteristiche semi-amministrative161 ed alcune peculiarità relative all’ampiezza del sindacato, che verranno analizzate infra. Anche i ricorsi avverso gli atti della CSSF lussemburghese sono concentrati davanti ad un unico organo, il Tribunal administratif, che tuttavia è un giudice vero e proprio con competenza generale, anche se in materia finanziaria la legge ammette ambiti di cognizione particolarmente estesi (vedi infra). Per quel che riguarda gli altri sistemi considerati, vi è invece una certa varietà di soluzioni. Nel sistema spagnolo, in forza della formale subordinazione della Banca Centrale al ministro nell’esercizio della funzione di vigilanza (vedi supra par. 3.), non è possibile impugnare direttamente i provvedimenti dell’autorità davanti all’organo giurisdizionale. Tutte le decisioni della Banca in materia di vigilanza devono prima essere sottoposte a ricorso amministrativo davanti al ministero; una volta esperito tale rimedio sarà possibile adire la Sala de lo Contencioso-Administrativo dell’Audiencia Nacional contro la decisione del ministero sul ricorso. Questo sistema si applica sia per le sanzioni (ricordando che solo quelle non gravi sono irrogate direttamente dalla Banca, mentre le altre sono emanate con decisione del ministro, per il quale è esperibile il normale mezzo di impugnazione) che per le altre decisioni. È dunque possibile affermare che anche nel caso spagnolo vi è una competenza unificata, che tuttavia è subordinata all’esperimento del ricorso amministrativo. In Slovenia è prevista la competenza di un unico giudice (la Corte Suprema) avverso le decisioni di vigilanza delle due autorità finanziarie del paese, la Banca e l’Autorità a tutela della trasparenza, utilizzando una procedura abbreviata. Tuttavia questa competenza congiunta non sussiste nel caso in cui si contestino alcune decisioni individuali162. Degno di nota è anche il sistema francese, che, va ricordato, prevede sia una ripartizione funzionale che per finalità delle competenze in capo a diversi organi. Accanto a questa “parcellizzazione” delle competenze opera anche una certa frammentarietà dei rimedi giurisdizionali. Nei confronti del potere autorizzatorio del CECEI, infatti, rimane la normale giurisdizione amministrativa. Lo stesso dicasi per quel che riguarda le decisioni della Commission Bancaire nell’esercizio dei poteri disciplinari, anche se il Code stabilisce che la CB, nell’esercizio dei suoi poteri disciplinari, gode dello status di corte amministrativa contenziosa163. Infine, per quel riguarda la giurisdizione avverso i provvedimenti individuali dell’AMF (compresi tutti quelli sanzionatori, anche adottati contro soggetti autorizzati), è competente il giudice ordinario, eccetto per le misure individuali (ma non le sanzioni) adottate nei confronti 161 La natura degli Administrative tribunals, in contrapposizione alle Courts of law, è infatti ambivalente, con alcune caratteristiche genetiche che li legano al sistema amministrativo (la specialità, la nomina, l’ampiezza del sindacato) ma al tempo stesso caratteristiche operative del tutto simili a quelle delle corti, si veda, in generale, W. WADE, Administrative justice in Great Britain, in A. PIRAS (a cura di), Administrative law - The problem of justice, vol. I, Milano, 1991, 17 e ss. 162 Si vedano gli artt. 176 e ss. del Banking act n. 7/99 e art. 324 e ss. del Securities act n. 56/99. In generale la procedura normale riguarda tutti i casi di ritiro delle autorizzazione o altri provvedimenti individuali, per le quali è possibile appellarsi alla decisione amministrativa presso la stessa autorità o Banca, in via amministrativa. 163 Art. L613-23 I. 38 dei soggetti sottoposti al regime autorizzatorio, per i quali vale la normale giurisidizione amministrativa164. Anche in Olanda sono competenti una pluralità di giudici, anche se tendenzialmente il Financial Act cerca di concentrare la competenza in capo ad un'unica giurisdizione, in deroga alle norme generali relative alla giurisdizione amministrativa. Per i ricorsi avverso gli atti della DNB e dell’AFM, infatti, è competente in generale la District court di Rotterdam, nella sua sezione amministrativa165. Tuttavia sono previste alcune eccezioni. Per quel che riguarda la disciplina sui market abuses è prevista la competenza della District court di Amsterdam (sede tra l’altro della borsa), mentre per quel che riguarda buona parte delle decisioni riguardanti i prospetti e le offerte pubbliche sono competenti i Trade and industry appeals tribunals locali (le corti commerciali). Accanto a sistemi che cercano, almeno tendenzialmente, di definire un’unica giurisdizione competente, ve ne sono altri in cui la competenza è nettamente distinta. In Belgio vi è una netta ripartizione delle competenze: da un lato quelle della Corte d’appello di Bruxelles, che conosce buona parte delle controversie relative ad autorizzazioni relative all’esercizio di mercati regolamentati, offerte pubbliche e tutte quelle relative alle sanzioni166; dall’altro il Consiglio di Stato è competente nei casi stabiliti all’art. 122 della legge del 2002, per lo più riguardanti l’esercizio di poteri di vigilanza prudenziale relativi a istituti di credito ed imprese di assicurazione. La separazione delle competenze riguardanti l’impugnazione di decisioni di irrogazione di sanzioni è, come si è già visto, abbastanza comune. Oltre a Francia, Belgio, Slovenia già citate, si può citare il caso tedesco per il quale è prevista la giurisdizione amministrativa nei confronti delle decisioni del BaFin167, ma quella ordinaria avverso le sanzioni. In altri sistemi ancora l’irrogazione delle sanzioni prevede non solo una differente competenza, ma un coinvolgimento del giudice completamente diverso, che non svolge tanto una judicial review dell’azione amministrativa, ma viene chiamata a esercitare (o riesercitare) il potere sanzionatorio. In Finlandia le sanzioni vengono irrogate dal Giudice di commercio (Market court) su proposta della FIN-FSA, per cui vi è una netta separazione della funzione decisoria da quella istruttoria, svolta dall’Autorità168. In Portogallo la procedura relativa alle sanzioni prevede che se la decisione della Banca Centrale viene impugnata, la Banca deve trasmettere il ricorso al 164 Art. L621-30. l’attribuzione della giurisdizione amministrativa in capo al giudice ordinario, in Francia, è stata oggetto di dibattito (in particolare con riferimento al Conseil de la concurrance). Si è pronunciato anche il giudice costituzionale, che nell’affermare che in generale il controllo sugli atti delle AAI non rientra nella cognizione del giudice ordinario, ha ammesso in casi eccezionali, nell’interesse dell’efficienza dell’amministrazione della giustizia, l’unificazione della competenza in capo al plesso giudiziario maggiormente interessato dalla materia (Dec. 86-224 DC del 23 di gennaio 1987). Per quel che riguarda la AMF, è significativo che il regime previsto per la precedente COB (l’autorità competente a controllare la Borsa) prevedesse l’attribuzione al giudice ordinario per le decisioni individuali e al giudice amministrativo per le decisioni regolamentari, mentre con la riforma del 2003 si è operata una ripartizione diversa, basata non più sul tipo di atto emanato ma sul soggetto destinatario (se sottoposto a vigilanza oppure no). 165 Sec. 1:110. Col tempo tale corte è divenuta la magistratura economica del paese, in quanto è competente anche per le controversie relative all’applicazione del diritto della concorrenza da parte dell’autorità pubblica. 166 Artt. 119-121 della legge del 2002. 167 In Germania è competente il giudice amministrativo di Francoforte. 168 Sec. 26b del Financial Supervisory act. Davanti al giudice infatti verrà svolta l’istruttoria con l’onere della prova a capo della FIN-FSA. 39 PM, eventualmente aggiungendo le proprie deduzioni ed i propri mezzi di prova. A questo punto sarà il PM che svolgerà l’accusa davanti alla Judicial Court di Lisbona, potendo la Banca comunque intervenire nel procedimento ed opporsi all’archiviazione del caso169. L’attribuzione della competenza a giudici diversi a seconda degli atti sottoposti a giudizio ha un suo impatto anche sulla profondità del controllo svolto dal giudice. Diversi giudici eserciteranno un diverso tipo di sindacato, generalmente con la previsione di un’intensità maggiore laddove sia in gioco l’imposizione di sanzioni. Questa osservazione permette di spostare l’attenzione sul secondo profilo oggetto di comparazione riguardante la tutela impugnatoria, ovvero l’ampiezza della cognizione. Non è possibile, in questa sede, definire in concreto l’ampiezza del sindacato svolto dal giudice dell’impugnazione, in considerazione delle diverse tradizioni e delle molteplici sfumature nell’applicazione pratica, tra l’altro suscettibile di forti variazioni in diversi periodi ma anche in relazione a diversi casi. È tuttavia possibile, in via di prima approssimazione, confrontare i poteri di judicial review attribuiti dalla legge all’organo giudiziario, oppure eventuali variazioni rispetto al normale controllo esercitato sulle decisioni delle autorità amministrative. È possibile suddividere i sistemi di vigilanza considerati in due macrocategorie, da un lato le ipotesi in cui la fase giurisdizionale ha natura impugnatoria in senso stretto (ovvero riguarda la legittimità dell’atto), dall’altro le ipotesi in cui il giudice ha il potere di riesame dell’intera situazione, ovvero una cognizione estesa al merito. (nella terminologia giuridica inglese la differenza è espressa nei due diversi termini di judicial review e appeal rispettivamente). Nella pratica, la distinzione strutturale che esiste fra queste due tipologie di “appelli” può essere molto più sfumata, in quanto anche in sistemi impugnatori puri il giudice può estendere molto il proprio sindacato fino a lambire il merito; al contrario, anche nel caso di giudizi di riesame il giudice può mantenere un’attitudine piuttosto deferente nei confronti dell’impostazione adottata nella decisione presa dall’autorità. Tuttavia questa distinzione traccia la linea fra due concezioni del ruolo del giudice nel garantire l’accountability del regolatore completamente diverse: nel sistema impugnatorio l’oggetto della cognizione è il potere, in quello del riesame la posizione giuridica del singolo e la sua comprimibilità da parte dell’intervento pubblico. In molti sistemi la tutela impugnatoria segue i principi generali relativi al sindacato avverso le decisioni delle pubbliche amministrazioni; spesso, tuttavia, è prevista una differenziazione relativa alle sanzioni, per le quali la previsione di una giurisdizione diversa comporta anche un diverso tipo di sindacato170. In Slovenia l’impugnazione di alcuni atti (ma non quelli maggiormente lesivi delle posizioni individuali) è sottoposta ad una procedura che limita molto la profondità del giudicato esercitato dalla Corte Superma anche rispetto alla normale giurisdizione amministrativa171. In Spagna, al 169 Artt. 228 e ss. del Testo Unico delle disposizioni sulle imprese bancarie e finanziarie. Una disposizione simile è prevista per i ricorsi avverso le sanzioni irrogate dal CMVM. Per le altre decisioni, invece, si segue la normale procedura di impugnazione degli atti amministrativi. 170 Si vedano, ad esempio, i sistemi finlandese, tedesco, portoghese, ma anche la CNMV spagnola. In Portogallo, addirittura, nell’impugnazione delle sanzioni non opera il principio del divieto di reformatio in peius. 171 Si veda in particolare il divieto assoluto di valutare nuove allegazioni e nuove prove o lo strettissimo termine per impugnare la decisione (8 giorni), art. 179 e 180 del Banking act. 40 contrario, vi è un “diritto di appello”, quindi ad una revisione nel merito della decisione della Banca Centrale, attraverso il ricorso (obbligatorio) al ministro dell’economia172. La disposizione è significativa, in quanto rende obbligatoria (e non facoltativa) una qualche cognizione della decisione nel merito. Nel caso delle decisioni riguardanti le sanzioni molto gravi, tuttavia, è il ministro ad erogarle, con la conseguenza che avverso tali decisioni sarà possibile solo esperire i normali rimedi giurisdizionali. Interessante la differenziazione della giurisdizione competente prevista in Belgio. Come noto la tutela dei “diritti civili” in Belgio è attribuita al giudice ordinario da una disposizione di rango costituzionale e, sin dal caso Flandria173, la sussistenza di un diritto civile viene riconosciuta nei casi in cui all’autorità pubblica non è concesso alcun margine di discrezionalità, con l’attribuzione di una cognizione piena al giudice ordinario circa la sussistenza del diritto civile e la conseguente violazione ad opera del potere pubblico. Per decisioni abbastanza simili, di tipo autorizzatorio, tuttavia, la legge prevede una ripartizione delle competenze diverse, a seconda che esse riguardino decisioni su offerte pubbliche d’acquisto o su società di investimento, istituti di credito ed assicurazioni174. Vi è dunque una diversa concezione della tipologia di posizione giuridica soggettiva goduta nei casi di autorizzazioni per determinati atti e quella relativa all’ammissione all’esercizio di determinate attività. Solo nel primo caso il privato gode di un vero e proprio diritto civile che, ai sensi della Costituzione, richiede la giurisdizione ordinaria. Nel caso del sindacato del Tribunal administratif sugli atti della CSSF lussemburghese, invece, è prevista una vera e propria deroga alla normale cognizione di legittimità del giudice amministrativo. È infatti stabilito che il Tribunale abbia una cognizione estesa anche alla “sostanza” della controversia, ovvero una cognizione di merito. Non stupirà che anche in relazione al sindacato svolto dal giudice i sistemi anglosassoni presentino caratteristiche piuttosto particolari, con concentrazione della giurisdizione, specialità dei giudici competenti e cognizione nel merito della controversia. Davanti ai Tribunals infatti si svolge un riesame completo della situazione di fatto e non solo della decisione. Ciò comporta non solo una cognizione estesa al merito, ma anche forti poteri istruttori. A differenza del classico giudizio impugnatorio, infatti, è possibile produrre anche prove che non erano state considerate nell’emanazione della decisione, anche perché non erano a conoscenza dell’autorità nel momento in cui ha emanato la decisione contestata175. L’onere della prova è a carico dell’autorità, che deve dimostrare la correttezza delle sue decisioni limitative del diritto di iniziativa economica del singolo176. Anche l’operato dei tribunals, a sua volta, è sottoposto a scrutinio: le decisioni sono impugnabili davanti alle Corti aventi 172 Per la CNMV invece vale la normale giurisdizione amministrativa, senza l’obbligo di promuovere il ricorso amministrativo, si veda art. 16 della L. 24/1988. 173 Corte Suprema, 5 novembre 1920. 174 Parimenti la giurisdizione civile è prevista per le decisioni del ministro circa l’autorizzazione per i gestori dei mercati regolamentati. 175 Sec. 133 par. 3 FSMA. Sec. 57V par. 2 Central Bank act. 176 La particolare influenza esercitata dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo sulla impostazione adottata dal legislatore inglese nella redazione del FSMA, in particolare con riferimento ai rimedi giurisdizionali è sottolineata, fra gli altri, da E. FERRARI – M. RAMAJOLI – M. SICA, op. cit., 2006. 41 competenza generale, ma in questo caso il riesame è di tipo cassatorio, potendo riguardare solo questioni di diritto177. In definitiva, dunque, il ruolo del controllo giudiziario è essenziale in tutte le esperienze considerate, anche se con sfumature diverse. La particolare incisività del controllo sull’irrogazione delle sanzioni è, in generale, abbastanza diffusa, in considerazione della contiguità con i principi di ispirazione penalisitica e la conseguente necessità di garanzie particolarmente forti. Quello che semmai può essere significativo è la distinzione che è riscontrabile in alcuni sistemi (in particolare Olanda, Belgio, Francia) fra l’atteggiamento relativo ai poteri amministrativi esercitati nei confronti dei soggetti regolati in via continuativa, affidati alla giurisdizione amministrativa, e quelli riguardanti in generale la tutela della trasparenza e correttezza delle informazioni (in particolare l’autorizzazione alla pubblicazione dei prospetti, ma non solo, si vedano i regimi di IPO e OPA), affidati alla giurisdizione ordinaria. Sottesa a questa distinzione si potrebbe nascondere una diversa concezione dei diritti dei soggetti sottoposti a vigilanza ma, anche, dei destinatari degli effetti dell’attività di supervisione. 6.2. La tutela risarcitoria La possibilità di sottoporre a controllo successivo l’azione dell’autorità di regolamentazione non si esaurisce nella reazione avverso le decisioni adottate, ma riguarda anche la possibilità di chiedere il risarcimento del danno derivante da errori compiuti dal supervisore nell’esercizio delle proprie funzioni. L’effetto delle due forme di scrutinio, in realtà, è abbastanza diverso. La tutela risarcitoria ha un impatto sugli incentivi del regolatore probabilmente maggiore rispetto a quella derivante dalla judicial review. La consapevolezza che è possibile venir chiamati a rispondere pecuniariamente delle conseguenze delle proprie azioni ha in generale un effetto dissuasivo molto maggiore rispetto a quello derivante dal semplice annullamento della propria decisione. In secondo luogo più vasta può essere la platea dei soggetti legittimati ad adire la tutela risarcitoria, rispetto a quelli interessati da quella “impugnatoria”. Ciò deriva non tanto dalla differente legittimazione per le due tutele (peraltro molto variabile nei diversi sistemi considerati), ma da motivazioni in primo luogo pratiche: il procedimento del regolatore di norma non è di dominio pubblico e la conseguente decisione viene a conoscenza di un numero limitato di soggetti; l’azione di risarcimento può essere esperita (e di norma lo è) quando si verificano gli effetti economici dell’azione di vigilanza (o di mancata vigilanza), che possono interessare una vasta platea di soggetti e provocare un contenzioso di massa. Proprio la particolare incisività di tale tipo di tutela nell’influenzare gli incentivi del regolatore richiede un attento bilanciamento fra opposte esigenze. Va infatti considerato che i soggetti che possono essere lesi dall’attività di vigilanza sono diversi, portatori di interessi contrapposti. Da un lato vi sono i risparmiatori, che da un esercizio troppo disinvolto dei poteri di vigilanza possono venire lesi in termini di omessa vigilanza, nel caso di crisi. Dall’altro vi sono i soggetti regolati (e i loro azionisti), che da un cattivo esercizio del potere di vigilanza potrebbero ricevere un danno sia in termini di aggravamento di situazioni rimediabili178, ma anche di limitazione indebita del loro 177 Nel caso del FSMT giudice competente è la Court of appeal, per il FAT la High Court. Questo contrasto fra diversi interessi è ben definito dal termine “dilemma del supervisore”, che si trova a dover bilanciare diverse esigenze in un contesto caratterizzato da elevata incertezza circa gli eventi 178 42 diritto di iniziativa economica. Inoltre, anche se spesso trascurati dalla dottrina sul punto, non vanno dimenticati anche gli interessi dei concorrenti, che da un esercizio parziale dei poteri di vigilanza potrebbero essere lesi in termini di diritto alla non discriminazione e di mantenimento di una concorrenza non distorta. Vi è poi il pericolo che i soggetti privati utilizzino lo strumento della tutela risarcitoria in maniera opportunistica, cercando di trovare nel risarcimento contro il regolatore pubblico il ristoro per danni subiti, a prescindere dalla presenza di un effettivo nesso di consequenzialità fra azione di vigilanza ed effetti (c.d. deep pocket). In definitiva forte è il rischio che lo strumento della tutela risarcitoria influenzi gli incentivi del regolatore non tanto o non solo verso una maggiore cura dell’interesse pubblico ed un’azione di vigilanza più efficace, ma abbia piuttosto un effetto paralizzante nelle ipotesi maggiormente delicate, in cui va individuato un difficile bilanciamento fra opposte esigenze in un contesto di forte incertezza. O, ancor peggio, subordini il perseguimento degli obiettivi pubblici a quello di obiettivi privati. Le preoccupazioni (soprattutto degli stessi supervisori) riguardanti i possibili effetti derivanti da un accesso indiscriminato alla tutela risarcitoria sono sottolineate negli stessi Core Principles for Effective Banking Supervision dettati dal Comitato di Basilea179: è sottolineato che fra le varie condizioni necessarie per avere un sistema di supervisione efficiente va inclusa anche un’opportuna limitazione della responsabilità personale e dell’istituzione per le misure adottate in buona fede in esecuzione della funzione di vigilanza. Anche la Corte di Giustizia ha negato l’esistenza di un diritto al risarcimento del danno di natura comunitaria derivante da omissioni della vigilanza bancaria, in quanto le norme della direttiva bancaria non hanno come obiettivo quello della tutela dei risparmiatori, ma piuttosto l’armonizzazione delle forme di vigilanza per consentire la libertà di prestazione di servizi e di stabilimento180. In altri termini si presenta un trade-off fra diverse esigenze: da un lato c’è la necessità, anche di tipo equitativo, di garantire la possibilità di ristoro per i soggetti che siano lesi dal comportamento dell’autorità. Tale imperativo è, in alcuni casi, addirittura delineato in norme costituzionali e internazionali (come nel caso della Costituzione tedesca o della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo). A sua volta ciò permette un controllo sull’operato dell’autorità (e quindi una sua accountability nei confronti dei destinatari diretti ed indiretti della sua azione) molto incisivo e diffuso. Dall’altro c’è la necessità di evitare gli effetti indesiderati sottolineati sopra. Il tutto va considerato all’interno delle due diverse filosofie che ispirano la regolazione finanziaria, ovvero la vigilanza a tutela della stabilità e quella riguardante la tutela della trasparenza e della correttezza. Nel primo caso la vigilanza sull’attività ha riflessi indiretti nei confronti della platea di risparmiatori, per cui più difficile può essere individuare un forte legame di causalità nei loro confronti. Anche gli interventi talvolta sono caratterizzati da maggiore discrezionalità tecnica, attesa la indeterminatezza dei concetti giuridici utilizzati. futuri, si veda M. TISON, Do not attack the watch dog! Banking supervisor’s liability after Peter Paul, in Common Market Law Review, 2005, 642. 179 Core Principles for Effective Banking Supervision definiti dal Comitato di Basilea, 1997, p. 14, sec. II. Nell’ottobre 2006 sono stati inoltre pubblicati i nuovi Core principles, che comunque non modificano essenzialmente l’impostazione precedente sul tema della legal protection da accordare alle autorità di vigilanza. 180 Corte di Giustizia, decisione del 12 ottobre 2004, Paul et al., C-222/02. Critico rispetto alla sentenza . TISON, cit., 667 e ss. 43 Nella definizione del complesso equilibrio fra diverse esigenze non può naturalmente essere preso in considerazione il solo dato normativo. Le diverse sfumature, i limiti per l’accesso alla tutela risarcitoria ed i suoi requisiti, la sua quantificazione nel concreto sono lasciati il più delle volte alla elaborazione giudiziaria e sono legati al caso concreto181. In questa sede è tuttavia possibile sottolineare come abbastanza spesso nella costruzione del sistema di vigilanza il legislatore stesso stabilisca stringenti limiti alla tutela risarcitoria. In ben 5 casi (Gran Bretagna, Irlanda, Lussemburgo, Belgio, Germania) la legge prevede espressamente una qualche forma di limitazione della responsabilità. Tale limitazione riguarda tutte ipotesi di regolatori unici, tuttavia va considerato che la medesima limitazione era prevista in tutti e cinque i casi anche prima dell’unificazione delle funzioni, anche se quasi sempre solo per il regolatore bancario182. Semmai, da un punto di vista dinamico, può notarsi come la costituzione del regolatore unico abbia comportato l’estensione a tutti i settori finanziari di una esigenza, quella della limitazione della responsabilità, che nasce soprattutto con riferimento alla regolazione prudenziale (inizialmente caratterizzante il settore bancario). Le limitazioni della responsabilità contenute nelle varie leggi hanno diverse impostazioni. Nel sistema tedesco la limitazione è assoluta per alcuni soggetti (in particolare l’ampia platea di risparmiatori), in quanto riguarda l’elemento oggettivo dell’illecito: sancendo che l’attività di vigilanza è svolta a tutela esclusiva dell’interesse generale (e non anche dei soggetti indirettamente beneficiari, come imprese concorrenti, azionisti e risparmiatori) ne consegue che non è possibile riconoscere il danno derivante da tale attività a tali soggetti, in base al principio della “prossimità” del danno stesso183. Tuttavia è ammessa la possibilità di esperire l’azione di danno da parte delle singole imprese sottoposte a vigilanza, laddove la misura sia illegale, ed in questo caso non dovrebbe operare nessuna limitazione, in quanto non sono costituzionalmente ammesse limitazioni relative all’elemento soggettivo. L’art. 20 della legge istitutiva della CSSF lussemburghese invece prevede una limitazione più rigida, che riguarda sia l’elemento soggettivo che quello oggettivo dell’illecito. È infatti stabilito al comma 1 che la Commissione opera a tutela 181 Per una comparazione del sistema risarcitorio riferita anche all’evoluzione giurisprudenziale (ma riferito ad un numero molto limitato di stati) si può rimandare a M. TISON, Challenging the prudential supervisor - Liability versus (regulatory) immunity in BALLING, LIERMAN AND MULLINEUX (a cura di), Financial Markets in Central and Eastern Europe. Stability and Efficiency Perspectives London, 2004, 133 e ss. e M. ANDENAS – D. FAIRGRIEVE, To supervise or to compensate? A comparative study of state liability for negligent banking supervision, in M. ANDENAS – D. FAIRGRIEVE (a cura di), Judicial review in International Persepctive – Liber Amicorum in honour of Lord Slynn of Hadley, 2000, The Hague, 333 e ss. 182 Prima del FinDAG che al § 4(4) prevede la limitazione della responsabilità, c’era comunque il § 6(4) del KWG che stabiliva la medesima regola per il regolatore bancario. La limitazione di responsabilità della Bank of England nell’esercizio della funzione di vigilanza risale al 1987 ed è stata poi ripresa dalla sec. 102 del FSMA. 183 Interpreta la limitazione prevista nel FinDAG tedesco come assoluta M. TISON, op. cit., 2005, 647. In realtà tale limitazione non vale nei confronti dei diritti destinatari dell’attività di vigilanza. Tale costruzione della limitazione della responsabilità dell’autorità di vigilanza è stata indicata da vari commentatori come un tentativo di aggirare la disposizione costituzionale del GG, al § 34, che prevede il diritto di adire il giudice ordinario per ottenere il ristoro dei danni subiti e che era stata interpretata estensivamente dalla Corte Costituzionale tedesca in maniera estensiva in occasione del caso Herstatt, si veda M. ANDENAS – D. FAIRGRIEVE, op. cit., 354 e bibliografia ivi richiamata. 44 dell’esclusivo interesse pubblico e non dei singoli interessi individuali. Al comma 2 inoltre si chiarisce che qualsiasi azione nei confronti della Commissione deve essere basata su colpa grave (o dolo) di quest’ultima nell’esercizio delle proprie funzioni184. In Gran Bretagna la limitazione invece riguarda il solo elemento soggettivo, in quanto si chiarisce che l’azione di danni può essere esercitata solo nel caso in cui la FSA abbia agito in mala fede oppure nel caso in cui l’azione di vigilanza sia illegale in considerazione della violazione dei diritti riconosciuti dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo185. La seconda eccezione è particolarmente interessante, in quanto introduce un rilevante ridimensionamento alla “limitazione” della responsabilità prevista nel FSMA186. In primo luogo si può far riferimento ai vizi procedimentali che abbiano avuto come effetto quello di limitare l’esercizio del diritto di difesa, violando di conseguenza l’art. 6 della Convenzione relativa al diritto ad un processo equo187 (come se una sua violazione comportasse una presunzione iuris et de iure della mala fede con cui ha agito l’autorità). Inoltre va considerato che il I protocollo alla Convenzione prevede l’inviolabilità della proprietà privata, ammettendo possibili limitazioni solo nell’interesse pubblico e in base alle prescrizioni della legge. Nel caso in cui l’azione di vigilanza sia illegittima, dunque, la compressione della proprietà risulta essere in contrasto con tale diritto fondamentale e ne consegue la possibilità di adire la tutela giudiziaria per il destinatario della decisione. Se dunque per i destinatari delle decisioni l’ingresso alla tutela risarcitoria è leggermente più ampio in considerazione di quest’ultima previsione, la possibilità per altri soggetti di adire tale via è molto più limitata, in quanto si scontra con la difficile prova dell’elemento della mala fede. Nell’esperienza irlandese è prevista una limitazione della tutela risarcitoria molto simile a quella inglese, attraverso l’intervento sull’elemento soggettivo, ma non è prevista una esclusione della limitazione per violazione dei diritti umani188. Al tempo stesso si è cercato di rescindere il più possibile il legame causale fra gli atti della Banca 184 Simile anche la disposizione prevista dall’art. 68 della legge istitutiva della CBFA belga. Sec. 102. La previsione riguardante l’applicabilità della sec. 6(1) dell’Human Rights act (che prevede la responsabilità delle autorità pubbliche per la violazione dei diritti fondamentali stabiliti nella Convenzione Europea) è stata introdotta con il FSMA. 186 Il tema della responsabilità delle autorità pubbliche nei sistemi di Common Law sta subendo rilevanti evoluzioni proprio in considerazione della rilevanza sempre più crescente dei Diritti Umani e la disposizione introdotta nel 2000 ne è un’importante testimonianza. In effetti, nonostante il principio, di natura diceyana, dell’eguaglianza dei rimedi nei confronti dei soggetti privati e di quelli pubblici (A. V. DICEY, An introduction to the law of the Constitution, London, 1959, 202), diversi ostacoli alla piena operatività di tale principio erano sorti (publi law hurdles sono chiamati da M. ANDENAS – D. FAIRGRIEVE, Sufficiently serious?, in M. ANDENAS – D. FAIRGRIEVE (a cura di), English public law and the Common Law of Europe, London, 1998) . Nel caso Three Rivers DC v. Bank of England gli ostacoli sono pienamente evidenti e riguardano soprattutto la difficilissima prova dell’elemento soggettivo, anche nei casi di azione in mala-fede del regolatore (è necessaria sia la consapevolezza dell’illecito che del probabile danno che si sarebbe provocato nei confronti dell’attore). Il possibile ruolo “propulsivo” dei Diritti Umani verso una estensione della tutela risarcitoria è invece sottolineato da B. MARKESINIS – J. FEDTKE, Authority or reason? The economic consequences of liability for breach of statutory duty in a comparative perspective, in European Business Law, 2007, 32-38. 187 Circa l’applicabilità dell’art. 6 della Convenzione anche ai procedimenti formalmente amministrativi ma aventi natura sostanzialmente affittiva si può far riferimento alla giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo, in particolare la sentenza Funke v. France (1993) 16 EHRR 297. MA anche in precedenza, con riferimento ai procedimenti sanzionatori antitrust, la Corte di Giustizia aveva in principio affermato in astratto l’applicabilità dei principi ex art. 6 della Convenzione, si veda la sentenza Orkem v. Commission [1989] ECR 3283 Causa C-374/87. 188 Sec. 33AY par. 1 del Central Bank act 185 45 e la solidità patrimoniale degli enti vigilati. Si sottolinea infatti che l’esercizio delle funzioni di vigilanza non comporta di per sé alcuna garanzia circa la solidità patrimoniale dell’ente vigilato (sec. 33AY par. 3) e quindi non è in grado di costituire alcun legittimo affidamento a favore dei risparmiatori/investitori. Negli altri casi non sono previste limitazioni specifiche per quel che riguarda la tutela risarcitoria, con la conseguenza che non ci saranno preclusioni legislative, ma semmai atteggiamenti restrittivi della giurisprudenza finalizzati a limitare i casi di esperibilità dell’azione189. Vi sono però casi in cui è la stessa legge che richiama la possibilità dell’esperibilità dell’azione risarcitoria nei confronti dell’autorità di vigilanza, eliminando dunque la possibilità di negare del tutto l’accesso a tale forma di tutela su base giurisdizionale. Nel caso sloveno la possibilità di esercitare l’azione di responsabilità è esplicitamente ammessa in un caso190, ovvero nell’eventualità che l’impugnazione dei provvedimenti di inizio della procedura di liquidazione abbia esito positivo. In tal caso, non essendo ammessa la sospensione del provvedimento e non potendo annullare la procedura oramai avviatasi o conclusasi, è previsto che la decisione apra la strada del risarcimento per gli azionisti che abbiano ottenuto ragione. All’art 62 della legge istitutiva della Banca Centrale portoghese è prevista la giurisdizione ordinaria della Judicial court per le azioni di risarcimento di terzi contro la Banca e della Banca contro i propri dipendenti, in deroga alla giurisdizione amministrativa generale prevista all’art. 39. Nel caso della FMA austriaca, invece, si richiama espressamente l’AHG (la legge sulla responsabilità della pubblica amministrazione) come norma disciplinatrice la responsabilità dell’autorità191. Inoltre si adotta un sistema per cercare di isolare l’Autorità dall’esperimento di azioni direttamente nei suoi confronti, in quanto è previsto che sia lo stato federale ad essere chiamato a rispondere dell’operato della FMA. La rivalsa non è automatica, in quanto rimane nella discrezionalità del governo decidere se avvalersene oppure no. In definitiva è possibile svolgere alcune osservazioni sulla tutela risarcitoria in questa sede. La limitazione della responsabilità nasce, in particolare, con riferimento alle esigenze della vigilanza prudenziale e, soprattutto, della regolazione bancaria. Anche in assenza dei “suggerimenti” (forse in parte interessati) del Comitato di Basilea, la natura stessa degli obiettivi della vigilanza prudenziale rende più difficile l’esperimento dell’azione di risarcimento a favore di soggetti terzi, non interessati direttamente dall’azione di vigilanza. Si è sottolineato come la platea dei consumatori sia interessata dall’azione della regolazione prudenziale solo in via indiretta e come siano previste altre 189 Si veda l’atteggiamento molto restrittivo del Conseil d’Etat francese, che riconosce solo il risarcimento per colpa grave contro le autorità di vigilanza, anche se è in corso un graduale ripensamento a questa impostazione, si veda la decisione della Cour Administrative d’Appel de Paris del 25 gennaio 2000 nel caso Kechichian, cui però ha fatto seguito un atteggiamento più restrittivo del Conseil d’Etat, pronunciatosi sul medesimo caso, che ha stabilito trattasi di un’ipotesi di risarcimento per colpa grave (e non semplice, come stabilito dalla corte di primo grado) ed ha dimezzato il risarcimento dovuto, si veda arret N° 219562 30 novembre 2001, Ministre de l’Economie, des Finances et de l’Industrie c/ M. ou Mme Kechichian et autres, disponibile al sito http://www.conseil-etat.fr/ce/jurispd/index_ac_ld0113.shtml. 190 Art 188 par. 3 del Banking Act. Anche se dalla formulazione della norma se ne potrebbe dedurre che tale previsione non precluda ad alter ipotesi di risarcimento nei confronti della Banca 191 Sec. 3 del FMABG. La norma prevede soprattutto una disciplina molto specifica relativa alla responsabilità dei revisori di cui si avvale l’FMA nell’esercizio delle sue funzioni, prevedendo la non estendibilità di tale responsabilità anche alla FMA. Il problema si era posto proprio perché la giurisprudenza austriaca aveva ammesso la responsabilità dei revisori e c’era il timore dell’estensione della stessa alla FMA, che avrebbe negligentemente fatto affidamento sui risultati di tale revisione. 46 forme di tutela del risparmio bancario (in particolare il Fondo di Garanzia192). Anche la prova del nesso causale, nel caso della vigilanza prudenziale, è più difficile, in quanto fra gli effetti economici e l’attività di vigilanza prudenziale, che si appunta in particolare sull’analisi dell’equilibrio dell’impresa, si possono inserire una molteplicità di cause che possono spezzare il legame causale fra attività di vigilanza e effetti pregiudizievoli. Tale discorso, tuttavia, non vale nel caso in cui sia il soggetto regolato ad adire l’azione risarcitoria, in quanto destinatario di una misura illecita del regolatore. In questo caso il danno può derivare in via diretta ed immediata dall’attività del regolatore e l’azione risarcitoria è complementare all’impugnazione del provvedimento, il cui mero annullamento il più delle volte ha scarsa utilità per l’operatore. In alcuni dei sistemi considerati questa differenziazione sussiste, come nella costruzione dell’esenzione della responsabilità nel sistema tedesco e, in parte, in quello inglese. Vi è tuttavia un pericolo in questa asimmetria fra la possibilità di adire le vie giudiziarie a seconda dei soggetti coinvolti, ovvero il rischio di “cattura” del regolatore: davanti alla certezza della protezione dalle azioni risarcitorie dei risparmiatori/consumatori e al rischio di azioni da parte dei soggetti regolati, vi è la possibilità che l’autorità sia maggiormente sensibile alle esigenze delle imprese regolate. La limitazione della responsabilità può dunque rappresentare una forma di bilanciamento fra questi due possibili gruppi di interesse, che in base ai principi generali, in realtà, si troverebbero in posizioni diverse dal punto di vista giuridico. Il discorso relativo alla tutela della trasparenza e della correttezza, invece, andrebbe svolto in un’ottica, almeno parzialmente, diversa. Come si è notato lungo tutta l’analisi comparativa portata avanti, le caratteristiche delle due forme di vigilanza, ma soprattutto la loro incidenza sulle situazioni giuridiche soggettive, sono diverse. In questo caso la situazione giuridica soggettiva dell’investitore è comparabile a quella dell’impresa regolata: entrambi possono essere lesi in via diretta da un esercizio illegittimo dei poteri di supervisione, anche se, spesso, con modalità opposte. Nel caso in cui vi sia un comportamento “ostruzionistico” dell’autorità sarà il soggetto regolato che vedrà limitato il proprio diritto di iniziativa economica. Nel caso in cui, illegittimamente, l’autorità non abbia adempiuto la sua funzione ed abbia omesso di svolgere il compito affidatogli dalla legge, ovvero la supervisione, l’investitore sarà direttamente danneggiato, nella misura in cui avrà effettuato le sue scelte di investimento in base ad informazioni sbagliate. In considerazione di queste differenze c’è da chiedersi se sia ragionevole, su questo profilo, l’adozione di un approccio unificato o se, al contrario, non sia più adatto lasciare l’individuazione dell’equilibrio più congruo alla mediazione del giudice, attraverso gli spazi lasciati liberi nella verifica degli elementi costitutivi dell’illecito. 192 Anche i limiti quantitativi della risarcibilità attraverso tale fondo sono funzionali ad uno scopo ben preciso, spingere i soggetti che detengono depositi al di sopra di un certo ammontare a svolgere una supervisione attiva sul comportamento dell’intermediario. 47