Archivio regionale sulle lesioni midollari Protocollo 1. Introduzione La lesione del midollo spinale rappresenta una delle più drammatiche patologie che possono colpire l’uomo per le gravi disabilità che ne conseguono e per la drastica repentinità con cui si manifesta l’evento lesivo. Si stima che ogni anno in Toscana circa cento persone subiscano lesioni midollari con conseguente perdita delle funzioni motorie e sensitive agli arti inferiori o a tutti e quattro gli arti, la maggior parte di questi sono di origine traumatica e colpiscono persone al di sotto dei 35 anni. L’Agenzia Regionale di Sanità della Toscana ha ricevuto l’incarico dalla Regione di istituire l’archivio regionale delle lesioni midollari come importante strumento di programmazione sanitaria per una più efficace e specifica capacità di osservazione pianificata e di monitoraggio in continuo del fenomeno in oggetto (Protocollo d’intesa sottoscritto dalla Commissione Unità Spinale del 12/05/2004, Deliberazione G.R. n.553/2004, Decreto n.3805/2010, Decreto n.79/2013). La conoscenza in tempo reale della diffusione e distribuzione delle lesioni midollari potrebbe costituire un sottosistema informativo avanzato di grande utilità nella gestione del paziente e dei servizi dedicati. L’archivio raccoglierà routinariamente i nuovi casi di lesione midollare (casi incidenti) che afferiscono alle strutture del territorio regionale sia residenti in regione, sia fuori regione allo scopo di: a) calcolare l’incidenza nella popolazione toscana delle lesioni midollari; b) analizzare il percorso assistenziale del paziente con lesione midollare dalla fase acuta alla riabilitazione; c) analizzare il carico di lavoro dei reparti coinvolti nella cura del paziente con lesione spinale. Una volta portato a regime il registro, esso rappresenterà il punto di partenza per la realizzazione di studi di follow-up sui medullolesi. via P. Dazzi, 1 – 50141 Firenze Tel +39 055 462431 / fax +39 055 4624330 www.ars.toscana.it 2. Partecipanti All’archivio regionale delle lesioni midollari partecipano tutti i reparti presenti nelle strutture ospedaliere toscane di: • Unità Spinale (Cod. 28) • Neurochirurgia (Cod. 30) • Terapia intensiva e rianimazione (Cod. 49) • Neurologia (Cod. 32) • Neuroriabilitazione (Cod. 75) Nella raccolta dati saranno coinvolti anche alcuni reparti di ortopedia (Cod. 36) in quanto attrezzati per la cura delle lesioni spinali e i reparti di recupero e riabilitazione funzionale (Cod. 56) che si occupano di medullolesi. La tipologia dei reparti è stata individuata attraverso l’analisi dei casi incidenti delle schede di dimissione ospedaliera dal 1996 al 2010. 3. Metodi 3.1 Disegno dello studio Lo studio prevede la raccolta prospettica dei nuovi casi di lesione midollare a partire dal 01/01/2013. 3.2 Criteri di eleggibilità ed esclusione Criteri di eleggibilità L’archivio regionale raccoglie i dati dei casi incidenti con lesione del midollo spinale o della cauda equina completa o incompleta (secondo la classificazione internazionale ASIA) di origine traumatica o non traumatica. Si considerano i casi con Frankel AIS A-D al momento del ricovero e Frankel AIS A-E al momento della dimissione (Frankel AIS A-D al momento del ricovero anche se al momento della dimissione Frankel AIS è uguale a E). Si considerano i casi ovunque residenti afferiti al reparto che partecipa all’archivio. Se un caso di un residente toscano non risulta inserito nell’archivio (perché ed esempio ha avuto l’evento traumatico fuori regione oppure è stato ricoverato in ospedali che non rientrano nell’archivio) può essere inserito successivamente dai reparti che partecipano all’archivio nel momento in cui essi lo individuano (ad esempio in sede di follow-up o ambulatoriale). Criteri di esclusione Sono escluse dalla raccolta dati: • Le lesioni demielinizzanti (es. sclerosi multipla) • La spina bifida via P. Dazzi, 1 – 50141 Firenze Tel +39 055 462431 / fax +39 055 4624330 www.ars.toscana.it 3.3 Raccolta dati La raccolta dati è coordinata dall’Osservatorio di Epidemiologia dell’Agenzia Regionale di Sanità della Toscana che ha predisposto una maschera per l’inserimento dati via web. Ogni responsabile di reparto indicherà un referente che si occuperà dell’inserimento dei nuovi casi al quale saranno forniti login, password e un token. Alla fine del ricovero, se il paziente viene inviato ad un altro reparto della rete di centri partecipanti, il centro trasferente salva il paziente in modalità definitiva e il centro ricevente può da quel momento visualizzare i dati del paziente e inserire le nuove informazioni. I casi incidenti che vengono invece individuati successivamente (in fase di follow-up o ambulatoriale) devono essere segnalati all’ARS che provvede alla verifica nell’archivio regionale e autorizza il centro all’eventuale inserimento. 3.4 Indicazioni per la compilazione della scheda La maschera di inserimento dati è composta di 4 sezioni. La Sezione 1 comprende i dati anagrafici del paziente e viene compilata dal primo centro di ricovero. La Sezione 2 comprende le informazioni sulla lesione e viene compilata dal primo centro di ricovero. La Sezione 3 comprende le informazioni sugli interventi chirurgici della colonna. La Sezione 4 comprende le informazioni sull’esito del ricovero ovvero decesso, dimissione a domicilio o con ADI e trasferimento presso altra struttura. 4. Aspetti etici e confidenzialità Il progetto rappresenta uno studio di epidemiologia “osservazionale”, e non prevede quindi alcuna modifica dell’assistenza offerta ai soggetti reclutati, che verranno trattati secondo i protocolli correnti e il miglior giudizio del medico curante. Non ci sono quindi pericoli o possibile effetti collaterali che possano derivare ai soggetti dalla partecipazione a questo progetto. Sotto il profilo etico, i principali problemi da considerare sono relativi al rispetto della autonomia e della “privacy” delle persone coinvolte. L’art. 110 del d.lgs 30/06/2003, n. 196 “1. Il consenso dell'interessato per il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute, finalizzato a scopi di ricerca scientifica in campo medico, biomedico o epidemiologico, non è necessario quando la ricerca è prevista da un'espressa disposizione di legge che prevede specificamente il trattamento, ovvero rientra in un programma di ricerca biomedica o sanitaria previsto ai sensi dell'articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e per il quale sono decorsi quarantacinque giorni dalla comunicazione al Garante ai sensi dell'articolo 39. Il consenso non è inoltre necessario quando a causa di particolari ragioni non è possibile informare gli interessati e il programma di ricerca è oggetto di motivato parere favorevole del via P. Dazzi, 1 – 50141 Firenze Tel +39 055 462431 / fax +39 055 4624330 www.ars.toscana.it competente comitato etico a livello territoriale ed è autorizzato dal Garante anche ai sensi dell'articolo 40. 2. In caso di esercizio dei diritti dell'interessato ai sensi dell'articolo 7 nei riguardi dei trattamenti di cui al comma 1, l'aggiornamento, la rettificazione e l'integrazione dei dati sono annotati senza modificare questi ultimi, quando il risultato di tali operazioni non produce effetti significativi sul risultato della ricerca.” Il titolare del trattamento è la Regione Toscana. Con Decreto n.79 del 16/01/2013 l’Osservatorio di Epidemiologia dell’Agenzia Regionale di Sanità è stato nominato responsabile esterno del trattamento dati inerenti l’archivio regionale delle lesioni midollari per il triennio 2013-2015. Il trattamento sarà effettuato con le modalità manuale e informatizzato. Ogni centro potrà visualizzare nella maschera di inserimento dati le informazioni dei pazienti che vi sono stati ricoverati: sia quelle relative i ricoveri precedenti, sia quelle relative i ricoveri successivi. Annualmente l’ARS fornirà a ciascun centro un CD contenenti i dati esclusivamente dei pazienti che vi sono stati ricoverati. I risultati del monitoraggio saranno presentati in forma aggregata in modo da non consentire l’identificazione dell’interessato. Al paziente va fornita l’informativa in forma cartacea (Allegato A). Una copia della stessa va allegata al consenso che i singoli centri fanno routinariamente firmare ai propri pazienti. Contatti: Fabio Voller Monica Da Frè 055 4624376 055 4624370 [email protected] [email protected] Osservatorio di Epidemiologia Settore Epidemiologia dei Servizi Sociali Integrati Agenzia Regionale di Sanità della Toscana Villa la Quiete alle Montalve via Pietro Dazzi, 1 50141 - Firenze Fax: 055 4624 330 via P. Dazzi, 1 – 50141 Firenze Tel +39 055 462431 / fax +39 055 4624330 www.ars.toscana.it Allegato A Informativa privacy INFORMATIVA PRIVACY PROGETTO: Archivio regionale sulle lesioni midollari Ai sensi dell'articolo 13 del Codice l’Azienda dichiara quanto segue: a) il trattamento dei dati sensibili sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti degli interessati, nel rispetto delle disposizioni di cui al Codice, dei codici di deontologia e di buona condotta, di cui agli articoli 105, c. 4 e 106 del richiamato decreto legislativo, nonché nel rispetto delle disposizioni in materia adottate dall'Azienda. Il progetto prevede il trasferimento dei dati acquisiti all’Agenzia Regionale di Sanità della Toscana, che gestisce l’Archivio. Il trattamento avviene per le finalità di ricerca statistica e scientifica e di tutela della collettività; b) il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale e informatizzato; c) i risultati del monitoraggio saranno presentati in forma aggregata in modo da non consentire l’identificazione dell’interessato e saranno comunicati alla Regione Toscana, Strutture del SSR , nonché diffusi nelle pubblicazioni ARS; d) il titolare del trattamento è: Regione Toscana; Toscana e) il responsabile del trattamento dei dati è: il Coordinatore dell’Osservatorio di epidemiologia dell’Agenzia regionale di sanità, indirizzo: Via Pietro Dazzi., n. 1 – cap 50141 – città Firenze; e-mail: [email protected] fax n.055-4624330; n. tel. 055-4624364; f) ogni interessato potrà rivolgersi al titolare o al responsabili per far valere i propri diritti, così come previsto dall'articolo 7 del d.lgs. n. 196/2003. Nota: ARS è nominata responsabile del trattamento dei dati sensibili in virtù del Decreto n.79/2013. L’ARS, ai sensi e per gli effetti della disciplina recata dalla legge regionale 24-2-2005 n. 40 “Disciplina del Servizio sanitario regionale” e successive modificazioni e, specificatamente delle disposizioni di cui all’articolo 82 della medesima, è ente di consulenza sia per la Giunta che per il Consiglio regionale, dotato di personalità giuridica pubblica, di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, che svolge attività di studio e ricerca in materia di epidemiologia e verifica di qualità dei servizi sanitari. La medesima legge, secondo il combinato disposto degli articoli 82, 82-bis, 82-ter e 82-novies decies autorizza l’Agenzia al trattamento di dati sensibili, ovunque collocati, per scopi di ricerca scientifica, specificando i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite. l’art. 82-ter (Strumenti operativi) della sopra richiamata legge regionale, specificatamente, dispone che l’ARS, per l'esercizio delle proprie funzioni a carattere scientifico, può effettuare sopralluoghi, acquisire notizie e documentazioni, utilizzando anche i dati degli enti, agenzie e fondazioni regionali; procedere all'acquisizione di dati, attraverso la raccolta diretta e sistematica e l'accesso a banche dati, nonché alla loro elaborazione, pubblicazione e diffusione nei limiti e con le garanzie previsti dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione di dati personali), di seguito denominato “Codice”, nonché nel rispetto dei codici di deontologia e di buona condotta, di cui all’articolo 106 del richiamato “Codice”, l.r. 13/2006, nel regolamento privacy della RT di cui al DPGR 16 maggio 2006, n. 18/R e nel rispetto delle disposizioni in materia adottate dall'Agenzia. l’attività che comporta il trattamento dei dati che si richiedono rientra, pertanto, nelle finalità istitutive dell’ente in quanto l’Agenzia, nel caso di cui trattasi, opera per scopi di ricerca statistica e scientifica/in qualità di organismo sanitario pubblico.