Slides – Novità del modello IVA 2017 – GIAMPIETRI

IVA 2017: LA DICHIARAZIONE
IVA E I CHIARIMENTI SULLE
TEMATICHE PIU’ RICORRENTI
Dott. Davide Giampietri, Commercialista e Revisore Legale
NOVITA’ DEL MODELLO IVA 2017
DICHIARAZIONE ANNUALE IVA
TERMINI DI PRESENTAZIONE
Con la modifica dell’art. 8, comma 1, DPR n. 322/98
è confermato che:
• La dichiarazione IVA relativa al 2016 va presentata entro il
28.2.2017
• La dichiarazione IVA relativa al 2017 e anni successivi va
presentata entro il 30.4
LA DICHIARAZIONE IVA 2017
FRONTESPIZIO
LA DICHIARAZIONE IVA 2017
QUADRO VE E VJ
LA DICHIARAZIONE IVA 2017
QUADRO VI
LA DICHIARAZIONE IVA 2017
QUADRO VN
LA DICHIARAZIONE IVA 2017
QUADRO VX
LA DICHIARAZIONE IVA 2017
QUADRO VO
SPESOMETRO E LIQUIDAZIONI PERIODICHE
TELEMATICHE
SPESOMETRO
Lo spesometro dal 2017 passa da annuale a trimestrale.
Con il nuovo spesometro analitico, i soggetti passivi IVA,
devono provvedere all'invio, ogni 3 mesi:
DEI DATI
DELLE FATTURE EMESSE E RICEVUTE
DATI DA COMUNICARE
SPESOMETRO
dati identificativi dei soggetti
coinvolti nelle operazioni
data e numero della fattura
base imponibile / aliquota applicata /
imposta
tipologia dell’operazione
SPESOMETRO
ENTRO L’ULTIMO GIORNO DEL SECONDO MESE
SUCCESSIVO AD OGNI TRIMESTRE
SCADENZE 2017
Trimestre
Scadenza
1 e 2°
25 LUGLIO 17
3°
30 NOVEMBRE 17
4°
28 FEBBRAIO 18
SPESOMETRO
ENTRO L’ULTIMO GIORNO DEL SECONDO MESE
SUCCESSIVO AD OGNI TRIMESTRE
A REGIME
Trimestre
Scadenza
1°
31 MAGGIO
2°
16 SETTEMBRE
3°
30 NOVEMBRE
4°
28 FEBBRAIO ANNO SUCC.
SPESOMETRO
SANZIONI
In caso di omesso / errato invio dei dati delle fatture è
prevista l’applicazione della sanzione di:
• € 2 per fattura con un massimo di € 1.000 per trimestre
• La sanzione è ridotta a € 1, entro il limite massimo di €
500, se l’invio è corretto entro 15 giorni dalla scadenza
• Non è applicabile il cumulo giuridico di cui all’art. 12,
D. Lgs. n. 472/97
SPESOMETRO
SOGGETTI ESONERATI
Enti non commerciali
senza P. IVA
Enti pubblici con sola attività
istituzionale
Agricoltori esonerati
operanti in comuni montani
Soggetti che optano per la
trasmissione telematica delle fatture
Contribuenti minimi e forfetari?
LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA
Il nuovo art. 21-bis, DL n. 78/2010, che prevede a decorrere
dal 2017 l’invio trimestrale dei dati delle liquidazioni
periodiche IVA (mensili / trimestrali)
L’invio (telematico) va effettuato entro l’ultimo giorno del secondo
mese successivo ad ogni trimestre
• In presenza di più attività gestite con contabilità separate va
inviata un’unica comunicazione riepilogativa.
• Le modalità saranno definiti dall’Agenzia delle Entrate con uno
specifico Provvedimento
LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA
SONO ESONERATI DALL’ADEMPIMENTO:
I soggetti non obbligati alla presentazione della dichiarazione
IVA annuale o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche
•
•
•
•
•
Esempio:
Soggetti che hanno registrato esclusivamente operazioni
esenti
Soggetti minimi / forfetari
Agricoltori esonerati
Esercenti attività di intrattenimento
Associazioni che hanno optato per la 398/91
LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA
SANZIONI
L’omessa / errata comunicazione in esame è punita:
• Con la sanzione da € 500 a € 2.000
• La sanzione è ridotta a € 250 / 1.000 se l’invio / invio
corretto è effettuato entro 15 giorni dalla scadenza
SPESOMETRO E LIQUIDAZIONI IVA
CONTROLLI AGENZIA
L’Agenzia delle Entrate provvederà ad incrociare i dati della
comunicazione trimestrale delle liquidazioni con:
Spesometro
Versamenti IVA effettuati
SPESOMETRO E LIQUIDAZIONI IVA
CONTROLLI AGENZIA
Qualora dal controllo effettuato emerga un risultato
diverso rispetto a quanto riportato nella comunicazione
l’Agenzia informerà il contribuente che potrà:
Fornire i necessari chiarimenti
Versare le somme dovute, beneficiando della riduzione
delle sanzioni previste in sede di ravvedimento operoso
SPESOMETRO E LIQUIDAZIONI IVA
CREDITO D’IMPOSTA
Il nuovo art. 21-ter, DL n. 78/2010 prevede l’attribuzione
di un credito d’imposta “UNA SOLA VOLTA” collegato al
rispetto degli obblighi di invio delle liquidazioni e dello
spesometro trimestrale.
Il credito d’imposta pari a € 100 spetta ai soggetti:
• In attività nel 2017 che nell’anno precedente a quello di
sostenimento del costo per l’adeguamento tecnologico
• Hanno realizzato un volume d’affari pari o inferiore a €
50.000
SPESOMETRO E LIQUIDAZIONI IVA
CREDITO D’IMPOSTA
• Non concorre alla formazione del reddito ai fini IRPEF /
IRES e IRAP
• E’ utilizzabile esclusivamente in compensazione a
decorrere dall’1.1.2018
• Va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al
periodo d’imposta in cui è stato sostenuto il costo per
l’adeguamento tecnologico e nelle dichiarazioni dei
redditi relative ai periodi d’imposta successivi fino a quello
nel quale è concluso l’utilizzo
ADEMPIMENTI SOPPRESSI
A DECORRERE DAL 2017
Sono soppressi:
• La comunicazione dei dati relativi ai contratti di leasing
e di locazione / noleggio
• I modd. Intra degli acquisti e delle prestazioni di servizi
ricevute
• La comunicazione “black list” già a partire dalle
comunicazioni relative al periodo d’imposta in
corso al 31.12.2016
INVIO TELEMATICO CORRISPETTIVI
DISTRIBUTORI AUTOMATICI
ENTRATA IN VIGORE OBBLIGO
È confermato il differimento al
01/04/2017
dell’obbligo della memorizzazione elettronica e dell’invio
telematico dei corrispettivi delle cessioni di beni /
prestazioni di servizi tramite distributori automatici.
L’Agenzia delle Entrate potrà stabilire termini differiti,
rispetto all’1.4.2017, in relazione alle specifiche variabili
tecniche di peculiari distributori automatici.
L’OPZIONE EX D. LGS 127/2015
AGEVOLAZIONI PREVISTE DAL 2017
Opz. tras. Fatture
Spes. Trimestrale
SI
-
SI
SI
Comunicazione “black list” (dal periodo 2016)
SI
SI
Contratti di locazione autovetture e di leasing
SI
SI
Acquisti di beni da San Marino senza IVA
SI
(dubbio)
SI
NO
SI
NO
Rimborso Iva prioritario (entro 3 mesi)
Prescrizione annualità (se garantita la
tracciabilità di incassi/pagamenti)
SI
NO
Riduzione di 2 anni del termine di prescrizione
SI
NO
Esonero Comunicazioni
Spesometro trimestrale
(dovuto quello annuale 2016)
INTRA2-BIS E INTRA2-quater
Esoneri per professionisti ed imprese minori
Registrazione delle fatture emesse e degli
acquisti
Visto di conformità/prestaz. garanzia (per
rimborsi Iva > €. 30.000)
Rimborso Iva
REVERSE CHARGE SERVIZI SU IMMOBILI CHIARIMENTI
REVERSE CHARGE
DIRETTIVA 2006/69/CE
“Gli stati membri possono stabilire che il debitore
d’imposta sia il soggetto passivo nei cui confronti sono
effettuate prestazioni di servizi di costruzione, inclusi
i servizi di riparazione, pulizia, manutenzione,
modifica e demolizione relative a beni immobili”
REVERSE CHARGE
ART. 17 COMMA 6 LETT. A DPR 633/72
Il meccanismo del reverse charge si applica alle
prestazioni di servizi, compresa la sola mano d’opera
rese da subappaltatori sulla base di contratti di
subappalto o di opera nel settore dell’edilizia
REVERSE CHARGE
ART. 17 COMMA 6 LETT. A DPR 633/72
Applicazione dell’inversione contabile
COMMITTENTE
---------->
APPALTATORE
APPALTATORE
----------> SUBAPPALTATORE
SI
SUBAPPALTATORE ----------> SUBAPPALTATORE
SI
NO
Sia il subappaltatore che l’appaltatore devono svolgere una prestazione di
servizi riconducibili all’attivita’ della sezione f della tabella ateco2007
(da 41 a 43.99.09)
REVERSE CHARGE
LEGGE DI STABILITA’ 2015
ART. 1 C. 629 L. N. 190/2014
NUOVE IPOTESI DI REVERSE CHARGE
ART. 17 LETT. A-TER) DPR 633/72
PRESTAZIONI SU EDIFICI:
SERVIZI DI PULIZIA
COMPLETAMENTO
INSTALLAZIONE DI IMPIANTI
DEMOLIZIONE
REVERSE CHARGE
ART. 17 LETT. A-TER) DPR 633/72
Si applica in ogni caso
a prescindere dalla circostanza che le prestazioni siano rese:
• Dal subappaltatore nei confronti dell’appaltatore
principale o di un altro subappaltatore
• Nei confronti di un committente
COMMITTENTE
---------->
APPALTATORE
SI
APPALTATORE
---------->
SUBAPPALTATORE
SUBAPPALTATORE
---------->
SUBAPPALTATORE
SI
SI
REVERSE CHARGE
CONCETTO DI EDIFICIO
In ambito fiscale non sussiste una
definizione di edificio
R.M. N. 46/E/1998
"Per edificio e fabbricato si intende qualsiasi costruzione
coperta isolata da vie o da spazi vuoti, oppure separata da altre
costruzioni mediante mura che si elevano senza soluzione di
continuità dalle fondamenta al tetto che disponga di uno o più
liberi accessi sulla via e possa avere una o più scale autonome"
REVERSE CHARGE
CONCETTO DI EDIFICIO
"PER EDIFICIO E FABBRICATO SI INTENDE QUALSIASI COSTRUZIONE COPERTA
ISOLATA DA VIE O DA SPAZI VUOTI, OPPURE SEPARATA DA ALTRE COSTRUZIONI
MEDIANTE MURA CHE SI ELEVANO SENZA SOLUZIONE DI CONTINUITA’ DALLE
FONDAMENTA AL TETTO CHE DISPONGA DI UNO O PIU’ LIBERI ACCESSI SULLA VIA
E POSSA AVERE UNA O PIU’ SCALE AUTONOME"
FABBRICATO AD USO ABITATIVO
EDIFICIO
FABBRICATO AD USO STRUMENTALE
EDIFICIO
SINGOLO LOCALE
EDIFICIO
TETTOIA
NO EDIFICIO
TERRENI
NO EDIFICIO
IMMOBILE IN COSTRUZIONE CAT.F3
EDIFICIO
REVERSE CHARGE
CIRCOLARE 14/E/2015
E GLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI?
IMPIANTO AL SUOLO
NO REVERSE CHARGE
SU TETTOIA
NO REVERSE CHARGE
INTEGRATO:
QUANDO IL PANNELLO E’
ANCORATO SULLA COPERTURA
(TEGOLA O ALTRO)
SI REVERSE CHARGE
In se’ non è un edificio però la circolare precisa che va applicato
il reverse charge quando l’impianto costituisce elemento
integrante dell’edificio
REVERSE CHARGE
CIRCOLARE 37/E/2015
E GLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI?
IMPIANTI “INTEGRATI” O “SEMIINTEGRATI” AGLI EDIFICI
SI REVERSE CHARGE
A TERRA ANCORCHÉ
POSIZIONATI ALL’ESTERNO
DELL’EDIFICIO, MA FUNZIONALI /
SERVENTI ALLO STESSO
SI REVERSE CHARGE
REVERSE CHARGE
CODICE ATECO 2007 DESCRIZIONE E COMMENTI
81.21.00
Pulizia generale (non
specializzata) di edifici
81.22.02
Altre attività di pulizia
specializzata di edifici e di
impianti e macchinari
industriali (escluse le attività
di pulizia di impianti e
macchinari)
PULIZIA DI
EDIFICI
NO
Servizi di disinfestazione
81.29.10
(limitatamente alle prestazioni riferite
agli edifici)
CHIARIMENTI REVERSE CHARGE
CIRCOLARE 14/E/2015
AMBITO OGGETTIVO
SOGGETTO CHE SVOLGE AD ESEMPIO ATTIVITA’ DI
PULIZIA RELATIVE AD EDIFICI MA CON CODICE ATECO
DIVERSO DA QUELLI PREVISTI PER L’APPLICAZIONE DEL
REVERSE CHARGE
APPLICA IVA O REVERSE CHARGE?
REVERSE CHARGE!
CHIARIMENTI REVERSE CHARGE
CIRCOLARE 37/E/2015
ATTIVITÀ DI DERATTIZZAZIONE, SPURGO E RIMOZIONE NEVE
L’ Agenzia precisa che le attività:
• di derattizzazione (81.29.10)
• di spurgo delle fosse biologiche, dei tombini (37.00.00)
• rimozione della neve (81.29.91)
non essendo espressamente richiamate nei predetti codici attività
SONO ESCLUSE DAL REVERSE CHARGE
REVERSE CHARGE
CODICE ATECO 2007 DESCRIZIONE E COMMENTI
DEMOLIZIONE
43.11.00
DEMOLIZIONE O
SMANTELLAMENTO DI
EDIFICI O ALTRE
STRUTTURE
CHIARIMENTI REVERSE CHARGE
CIRCOLARE 14/E/2015
LAVORI DI COMPLETAMENTO E DEMOLIZIONE
PRESTAZIONI DI SERVIZI RELATIVE ALLA PREPARAZIONE DEL
CANTIERE COD. ATECO 43.12?
NO
REVERSE CHARGE.
CHIARIMENTI REVERSE CHARGE
CIRCOLARE 37/E/2015
DEMOLIZIONE E REALIZZAZIONE
DI UNA NUOVA COSTRUZIONE
In presenza di un unico contratto d’appalto avente ad oggetto la
demolizione e la successiva costruzione di un nuovo edificio
l’Agenzia precisa, non è necessario scomporre la prestazione di
demolizione al fine di applicare il reverse charge.
In tal caso, infatti, l’attività di demolizione “deve considerarsi
strettamente funzionale alla realizzazione della nuova
costruzione”.
IN TALE FATTISPECIE L’IVA VA APPLICATA
CON LE MODALITÀ ORDINARIE ALL’INTERA
OPERAZIONE OGGETTO DEL CONTRATTO.
REVERSE CHARGE
INSTALLAZIONE
DI IMPIANTI
RELATIVI AD
EDIFICI
CODICE ATECO 2007
DESCRIZIONE E COMMENTI
43.21.01
Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre
opere di costruzione (inclusa manutenzione e
riparazione)
43.21.02
Installazione di impianti elettronici (inclusa
manutenzione e riparazione)
43.22.01
Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e
di condizionamento dell’aria (inclusa manutenzione e
riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione
43.22.02
Installazione di impianti per la distribuzione del
gas (inclusa manutenzione e riparazione)
43.22.03
Installazione di impianti di spegnimento
antincendio (inclusi quelli integrati e la
manutenzione e riparazione)
43.29.01
Installazione, riparazione e manutenzione di
ascensori e scale mobili
43.29.02
Lavori di isolamento termico, acustico o
antivibrazioni
43.29.09
Altri lavori di costruzione e installazione n.c.a
REVERSE CHARGE
CODICE
ATECO 2007
DESCRIZIONE E COMMENTI
43.31.00
Intonacatura e stuccatura
43.32.01
43.32.02
COMPLETAMENTO
DI EDIFICI
43.33.00
43.34.00
43.39.01
43.39.09
Posa in opera di casseforti, forzieri,
porte blindate
Posa in opera di infissi, arredi,
controsoffitti, pareti mobili e simili
Rivestimento di pavimenti e di
muri
Tinteggiatura e posa in opera di
vetri
Attività non specializzate di lavori
edili – muratori
Altri lavori di completamento e di
finitura degli edifici n.c.a
CHIARIMENTI REVERSE CHARGE
INSTALLAZIONE DI IMPIANTI
SOGGETTO
CHE
REALIZZA
UN
IMPIANTO
DI
ILLUMINAZIONE DI UNA STRADA CON CONTRATTO DI
APPALTO:
APPLICA IVA.
SOGGETTO
CHE
REALIZZA
UN
IMPIANTO
DI
ILLUMINAZIONE DI UNA STRADA CON CONTRATTO DI
SUBAPPALTO:
APPLICA REVERSE CHARGE.
(ART. 17 C. 6 LETT. A)
CHIARIMENTI REVERSE CHARGE
INSTALLAZIONE DI IMPIANTI
SOGGETTO CHE REALIZZA UN IMPIANTO ELETTRICO SU
CAPANNONE CON CONTRATTO DI APPALTO:
APPLICA REVERSE CHARGE.
(ART. 17 C. 6 LETT. A -TER)
SOGGETTO CHE REALIZZA UN IMPIANTO ELETTRICO SU
CAPANNONE CON CONTRATTO DI SUBAPPALTO:
APPLICA REVERSE CHARGE.
(ART. 17 C. 6 LETT. A-TER)
CHIARIMENTI REVERSE CHARGE
DICHIARAZIONE IVA
ART. 17, C. 6, LETT. A-TER)
ART. 17, C. 6, LETT. A)
CHIARIMENTI REVERSE CHARGE
DICHIARAZIONE IVA
NUOVE IPOTESI REVERSE CHARGE
CHIARIMENTI REVERSE CHARGE
INSTALLAZIONE DI IMPIANTI
SOGGETTO CHE REALIZZA UN IMPIANTO ELETTRICO
SU EDIFICIO DI UN PRIVATO
APPLICA IVA
(IL REVERSE CHARGE NON PUO’ TROVARE APPLICAZIONE)
CHIARIMENTI REVERSE CHARGE
IMMOBILI ADIBITI PROMISCUAMENTE
AD ABITAZIONE ED UFFICIO
PERSONA FISICA CON P.IVA E IMMOBILE ADIBITO
PROMISCUAMENTE AD ABITAZIONE ED UFFICIO
AI FINI DEI REDDITI SI CONSIDERA PER PRESUNZIONE
UTILIZZATA NELL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ PER IL 50%
E AI FINI IVA?
NON ESISTE UNA PERCENTUALE PRESTABILITA
SARA’ LA PERSONA FISICA CHE STABILISCE IN CHE MISURA DESTINA
L’ABITAZIONE A SEDE DELLA PROPRIA ATTIVITA’
CHIARIMENTI REVERSE CHARGE
CIRCOLARE 14/E/2015
ENTI NON COMMERCIALI
IMMOBILI UTILIZZATI PROMISCUAMENTE PER
ATTIVITA’ ISTITUZIONALE E ATTIVITA’ COMMERCIALE
“Per distinguere la quota di servizi da imputare alla gestione
commerciale dell’ente, assoggettabile al meccanismo dell’inversione
contabile, da quella imputabile all'attività istituzionale, occorrerà far
riferimento, ad esempio, agli accordi contrattuali tra le parti, all'entità
del corrispettivo pattuito, al carattere dimensionale degli edifici
interessati, etc”
CHIARIMENTI REVERSE CHARGE
CIRCOLARE 14/E/2015
ENTI NON COMMERCIALI
ASSOCIAZIONE CULTURALE ACQUISTA AL COSTO DI €.
7.200 UN SERVIZIO DI PULIZIA DEI PROPRI LOCALI
SUPERFICIE MQ 400:
• DI CUI MQ 30 ADIBITI ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’
COMMERCIALI (BAR)
• MQ 370 ADIBITI ALLO SVOLGIMENTO DELLA PROPRIA
ATTIVITA’ NON COMMERCIALE
X:100 = 30:400
100*30/400 = 7,5%
7.200 *7,5% = 540 €
• €. 540 REVERSE CHARGE
• €. 6.660 IVA
CHIARIMENTI REVERSE CHARGE
CIRCOLARE 14/E/2015
REVERSE CHARGE E REGIMI SPECIALI:
PRESTAZIONI DI SERVIZI SU EDIFICI
NEI CONFRONTI DI COLORO CHE APPLICANO
REGIMI SPECIALI IVA
NO
REVERSE CHARGE
CHIARIMENTI REVERSE CHARGE
CIRCOLARE 14/E/2015
LE MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI?
SI’
REVERSE CHARGE
NONOSTANTE LA NORMA PARLI DI “INSTALLAZIONE DI IMPIANTI” E
“COMPLETAMENTO DI EDIFICI” E QUINDI LETTERALMENTE SI
FACCIA RIFERIMENTO SOLO A NUOVI LAVORI (PER GLI IMPIANTI) O
A FASI DELLA COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO (PER IL
COMPLETAMENTO)
IL RIFERIMENTO DELLE ATTIVITA’ INDICATE NEI CODICE ATECO
COMPORTA L’INCLUSIONE ANCHE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE
CHIARIMENTI REVERSE CHARGE
INSTALLAZIONE
DI IMPIANTI
RELATIVI AD
EDIFICI
CODICE ATECO 2007
DESCRIZIONE E COMMENTI
43.21.01
Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre
opere di costruzione (inclusa manutenzione e
riparazione)
43.21.02
Installazione di impianti elettronici (inclusa
manutenzione e riparazione)
43.22.01
Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e
di condizionamento dell’aria (inclusa manutenzione e
riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione
43.22.02
Installazione di impianti per la distribuzione del
gas (inclusa manutenzione e riparazione)
43.22.03
Installazione di impianti di spegnimento
antincendio (inclusi quelli integrati e la
manutenzione e riparazione)
43.29.01
Installazione, riparazione e manutenzione di
ascensori e scale mobili
43.29.02
Lavori di isolamento termico, acustico o
antivibrazioni
43.29.09
Altri lavori di costruzione e installazione n.c.a
CHIARIMENTI REVERSE CHARGE
CIRCOLARE 37/E/2015
INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI
ANTINCENDIO.
• l’attività di installazione delle porte tagliafuoco e delle uscite
di sicurezza vanno assoggettate al reverse charge in
quanto rientranti nel codice attività 43.29.09 “altri lavori di
costruzione e installazione in edifici n.c.a.”.
CHIARIMENTI REVERSE CHARGE
CIRCOLARE 37/E/2015
INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FUNZIONALI ALLO
SVOLGIMENTO DI UN’ATTIVITÀ INDUSTRIALE E NON AL
FUNZIONAMENTO DELL’EDIFICIO
Esempio, attività di installazione di impianti di refrigerazione ad
uso industriale, come nel caso di magazzini frigoriferi finalizzati
alla conservazione, lavorazione e distribuzione di prodotti agricoli
ed alimentari
NO REVERSE CHARGE
CHIARIMENTI REVERSE CHARGE
CIRCOLARE 37/E/2015
DIRITTI FISSI DI CHIAMATA E INTERVENTI DI
MANUTENZIONE CON CANONE DI ABBONAMENTO
• Il diritto di chiamata è una somma di denaro dovuta ad un tecnico che
si reca presso il cliente in caso di guasti / malfunzionamenti degli
impianti, a prescindere dall’esecuzione o meno della riparazione
del bene oggetto della chiamata
• La “mera verifica” dell’impianto costituisce una modalità di
manutenzione in quanto viene comunque posta in essere un’attività
di controllo da parte di un tecnico
SI’ REVERSE CHARGE
CHIARIMENTI REVERSE CHARGE
CIRCOLARE 37/E/2015
TRATTAMENTO DA RISERVARE ALL’ALLACCIAMENTO E
ALL’ATTIVAZIONE DEI SERVIZI DI EROGAZIONE DI GAS,
ENERGIA ELETTRICA E ACQUA
Conformemente a quanto deciso dalla Corte di Giustizia UE nella sentenza
3.4.2008, Causa n. C- 442/05, il servizio di allacciamento per l’erogazione del
gas, energia elettrica e dell’acqua (inteso come installazione del complesso
di tubazioni, ed apparecchiature necessarie alla fornitura del servizio al
cliente) non è riconducibile all’attività di installazione di impianti, bensì
costituisce parte integrante e indispensabile per la fornitura del servizio
NO REVERSE CHARGE
CHIARIMENTI REVERSE CHARGE
CIRCOLARE 37/E/2015
INSTALLAZIONE
DI
IMPIANTI
POSIZIONATI
IN
PARTE
INTERNAMENTE ED IN PARTE ESTERNAMENTE ALL’EDIFICIO
L’Agenzia precisa ora che qualora gli impianti siano posizionati in parte
internamente ed in parte esternamente all’edificio è necessario
"valorizzare l’unicità dell’impianto che complessivamente serve
l’edificio", anche se alcune parti di esso sono posizionate all’esterno
dello stesso per necessità tecniche o logistiche
QUALORA L’IMPIANTO SIA FUNZIONALE O SERVENTE
ALL’EDIFICIO, VA APPLICATO IL REVERSE CHARGE
ANCORCHÉ PARTE DELLO STESSO SIA POSIZIONATO
ALL’ESTERNO DELL’EDIFICIO
CHIARIMENTI REVERSE CHARGE
CIRCOLARE 37/E/2015
INSTALLAZIONE DI IMPIANTI POSIZIONATI IN PARTE
INTERNAMENTE ED IN PARTE ESTERNAMENTE ALL’EDIFICIO
•
impianto di videosorveglianza perimetrale, gestito da centralina posta
all’interno dell’edificio e telecamere esterne, qualora gli elementi esterni (ad
esempio telecamera) devono essere collocati all’esterno dell’edificio per
motivi funzionali e tecnici
•
impianto di climatizzazione, con motore esterno collegato agli split
all’interno dell’edificio. L’impianto, complessivamente considerato, è unico e
relativo all’edificio, anche se una parte (motore) è posta all’esterno
•
impianto idraulico di un edificio con tubazioni esterne. L’impianto è
considerato nel suo complesso unitariamente, ivi comprese le tubazione
esterne che collegano l’impianto all’interno dell’edificio alla rete fognaria
CHIARIMENTI REVERSE CHARGE
INSTALLAZIONE DI IMPIANTI,
LAVORI DI COMPLETAMENTO
PROBLEMI CHE SI POSSONO
CREARE:
CESSIONE DEL BENE
CON POSA IN OPERA?
O
PRESTAZIONI DI SERVIZI SU EDIFICI
(CONTRATTI D’APPALTO)?
APPALTO O FORNITURA?
CIRCOLARE 37/E/2015
L’Agenzia ribadisce innanzitutto che le forniture di beni con posa in
opera sono escluse dall’applicazione del reverse charge ex art. 17,
comma 6, lett. a-ter), DPR n. 633/72 in quanto in tali operazioni la
posa in opera assume una funzione accessoria rispetto alla
cessione del bene (ai fini IVA le stesse costituiscono infatti cessioni
di beni e non prestazioni di servizi)
RICHIAMA LA SENTENZA DI CORTE DI
GIUSTIZIA EUROPEA E LE PRECEDENTI
RISOLUZIONI/CIRCOLARI MINISTERIALI
APPALTO O FORNITURA?
APPALTO
OPERAZIONE PRINCIPALE
PRESTAZIONE DI SERVIZI:
ASSUNZIONE DELL’OBBLIGO DI REALIZZARE UN OPERA
OPERAZIONE ACCESSORIA
CESSIONE DI BENI:
MATERIALE IMPIEGATO DALL’APPALTATORE
APPALTO O FORNITURA?
FORNITURA CON POSA IN OPERA
OPERAZIONE PRINCIPALE:
CESSIONE DI UN BENE
OPERAZIONE ACCESSORIA:
POSA IN OPERA
APPALTO O FORNITURA?
PREVALENZA DEL FARE SUL DARE
APPALTO
PREVALENZA DEL DARE SUL FARE
FORNITURA CON POSA IN OPERA
APPALTO O FORNITURA?
• ALFA DEVE PAVIMENTARE DUE LOCALI E COMMISSIONA IL
LAVORO A BETA
• BETA PREVENTIVA UN COSTO DI POSA DI €. 25 A M2
PRIMO LOCALE
SECONDO LOCALE
PIASTRELLE DA €.24 M2
PIASTRELLE DA €.26 M2
NON SI PUO’ VALUTARE LA PREVALENZA DEL DARE SUL
FARE O VICEVERSA DAI SOLI ELEMENTI ECONOMICI
CESSIONE CON POSA IN OPERA
CORTE DI GIUSTIZIA UE - SENTENZA C-111/2005,
DEPOSITATA IL 29 MARZO 2007
IL PREZZO DEI BENI PREVALE SUL
COSTO TOTALE DELL’OPERAZIONE
“Se è vero che il rapporto tra il prezzo del bene e quello dei servizi è un dato
obiettivo che rappresenta un indice di cui si può tener conto nel qualificare
l’operazione di cui alla causa principale è altrettanto vero (1) che IL COSTO DEL
MATERIALE E DEI LAVORI NON DEVE, DA SOLO, ASSUMERE UN’ IMPORTANZA
DECISIVA”
L’ ATTIVITÀ CONSISTE NELLA
MERA POSA DEI BENI SENZA ALTERARNE LA NATURA
LA POSA IN OPERA DEI BENI VIENE EFFETTUATA
SENZA NECESSITÀ DI ADATTARLI ALLE ESIGENZE
SPECIFICHE DEL CLIENTE
APPALTO O FORNITURA?
IMPRESA ARTIGIANA CHE PRODUCE INFISSI
SU MISURA PER POI INSTALLARLI
NO
REVERSE CHARGE
R.M. N. 25 DEL 06/03/2015
LO SCOPO DELL’IMPRESA ARTIGIANA È, INFATTI, QUELLO DI PRODURRE
INFISSI IN SERIE CON CARATTERISTICHE STANDARDIZZATE, SEPPUR
TENENDO CONTO DI SEMPLICI VARIAZIONI DI MISURA IN RELAZIONI ALLE
SPECIFICHE ESIGENZE DI OGNI SINGOLO CLIENTE, E DI CEDERLI CON
POSA ACCESSORIA
R.M. N. 164 DEL 11/07/2007
SE LA PRESTAZIONE E’ “ESCLUSIVAMENTE DIRETTA AD ADATTARE IL
BENE ALLE ESIGENZE DEL CLIENTE SENZA MODIFICARNE LA NATURA” IL
CONTRATTO SI QUALIFICA COME FORNITURA CON POSA IN OPERA
APPALTO O FORNITURA?
CALDAIA
• IMPRESA PRODUTTRICE INSTALLA UNA CALDAIA
PRODOTTA IN SERIE:
FORNITURA CON POSA IN OPERA.
• IMPRESA
REALIZZA
UN
IMPIANTO
DI
RISCALDAMENTO COMPLETO INSTALLANDO LA
CALDAIA PRODOTTA IN SERIE E ALTRO MATERIALE
APPALTO.
CHIARIMENTI REVERSE CHARGE
CIRCOLARE 37/E/2015
SOSTITUZIONE DELLE COMPONENTI DI UN IMPIANTO.
• Nel caso in cui la volontà delle parti sia rivolta alla riparazione e
/ o ammodernamento degli impianti, anche tramite la
sostituzione di parti danneggiate / obsolete, e non alla mera
fornitura di beni,
VANNO ASSOGGETTATE AL REVERSE CHARGE.
CHIARIMENTI REVERSE CHARGE
CIRCOLARE 14/E/2015
ACQUISTI SENZA PAGAMENTO DELL’IMPOSTA, DI CUI
ALL’ARTICOLO 8, COMMA 1, LETTERA C), DEL DPR N. 633 DEL 1972
QUALORA LA LETTERA DI INTENTO INVIATA DALL’ESPORTATORE
ABITUALE SIA EMESSA CON RIFERIMENTO AD OPERAZIONI
ASSOGGETTABILI AL MECCANISMO DELL’INVERSIONE CONTABILE,
PREVALE IL REVERSE CHARGE,
pertanto, dovranno essere fatturate ai sensi dell’articolo 17,
comma 6, del DPR n. 633 del 1972 e non ai sensi dell’articolo 8,
comma 1, lettera c), del medesimo DPR n. 633
CHIARIMENTI REVERSE CHARGE
PLURALITA’ DI PRESTAZIONI E UNICO CONTRATTO
CIRCOLARE 14/E/2015
UNICO CONTRATTO, COMPRENSIVO DI UNA
PLURALITÀ DI PRESTAZIONI DI SERVIZI IN PARTE
SOGGETTE AL REGIME DELL’INVERSIONE CONTABILE
E IN PARTE SOGGETTE ALL’APPLICAZIONE DELL’IVA
SCOMPOSIZIONE DELLE OPERAZIONI, INDIVIDUANDO LE
SINGOLE PRESTAZIONI ASSOGGETTABILI AL REGIME DEL
REVERSE CHARGE
LA FINALITA’ ANTIFRODE COSTITUISCE LA REGOLA
PRIMARIA
CHIARIMENTI REVERSE CHARGE
PLURALITA’ DI PRESTAZIONI E UNICO CONTRATTO
CIRCOLARE 14/E/2015
STANTE LA COMPLESSITÀ DELLE TIPOLOGIE CONTRATTUALI
RISCONTRABILI NEL SETTORE EDILE, LE INDICAZIONI SOPRA FORNITE
POTREBBERO RISULTARE DI DIFFICILE APPLICAZIONE CON RIFERIMENTO
ALL’IPOTESI DI:
•
•
•
UN CONTRATTO UNICO DI APPALTO AVENTE AD OGGETTO:
LA COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO
INTERVENTI DI RESTAURO, DI RISANAMENTO CONSERVATIVO
INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA
IN UNA LOGICA DI SEMPLIFICAZIONE, SI RITIENE CHE, ANCHE CON
RIFERIMENTO ALLA PRESTAZIONI RICONDUCIBILI ALLA LETTERA ATER), TROVINO APPLICAZIONE LE REGOLE ORDINARIE E NON IL
MECCANISMO DEL REVERSE CHARGE
CHIARIMENTI REVERSE CHARGE
PLURALITA’ DI PRESTAZIONI E UNICO CONTRATTO
CIRCOLARE 14/E/2015
COSÌ, AD ESEMPIO, IN PRESENZA DI UN CONTRATTO
AVENTE AD OGGETTO LA RISTRUTTURAZIONE DI UN
EDIFICIO IN CUI È PREVISTA ANCHE L’INSTALLAZIONE DI
UNO O PIÙ IMPIANTI,
NON SI DOVRÀ PROCEDERE ALLA SCOMPOSIZIONE DEL
CONTRATTO, DISTINGUENDO L’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI
DAGLI INTERVENTI, MA SI APPLICHERÀ L’IVA SECONDO LE
MODALITÀ ORDINARIE ALL’INTERA FATTISPECIE
CONTRATTUALE
CHIARIMENTI REVERSE CHARGE
CIRCOLARE 37/E/2015
TRATTAMENTO DA RISERVARE A TALUNI INTERVENTI
EDILIZI INQUADRABILI NELL’AMBITO DELLA CATEGORIA
DELLE "MANUTENZIONI STRAORDINARIE”:
A seguito delle modifiche apportate dall’art. 17, comma 1, DL n. 133/2014
all’art. 3, comma 1, lett. b), DPR n. 380/2001 sono stati ricondotti nell’ambito
degli interventi di manutenzione straordinaria anche gli interventi
“consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con
esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle
singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia
modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l’originaria
destinazione di uso”, in precedenza rientranti, nella
“ristrutturazione edilizia” di cui alla lett. d) del citato comma 1
CHIARIMENTI REVERSE CHARGE
CIRCOLARE 37/E/2015
TRATTAMENTO DA RISERVARE A TALUNI INTERVENTI
EDILIZI INQUADRABILI NELL’AMBITO DELLA CATEGORIA
DELLE "MANUTENZIONI STRAORDINARIE"
In presenza di un unico contratto d’appalto avente ad oggetto
interventi di manutenzione straordinaria consistenti nel
frazionamento o accorpamento di un’unità immobiliare ex art. 3,
comma 1, lett. b), DPR n. 380/2001, comprendente anche
prestazioni di servizi soggette a reverse charge ex art. 17, comma
6, lett. a-ter), DPR n. 633/72
NON È NECESSARIO SCOMPORRE LE
OPERAZIONI. IN TAL CASO ALL’INTERA PRESTAZIONE
TROVERÀ APPLICAZIONE L’IVA CON LE MODALITÀ
ORDINARIE
CHIARIMENTI REVERSE CHARGE
PLURALITA’ DI PRESTAZIONI E UNICO CONTRATTO
CIRCOLARE 14/E/2015
IN VIA GENERALE
LE SINGOLE PRESTAZIONI SOGGETTE A REVERSE
CHARGE DOVRANNO ESSERE DISTINTE DALLE ALTRE
PRESTAZIONI DI SERVIZI AI FINI DELLA FATTURAZIONE,
IN
QUANTO
SOGGETTE
IN
VIA AUTONOMA AL
MECCANISMO DELL’INVERSIONE CONTABILE
ECCEZIONE
PER LA COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO OVVERO
INTERVENTI
DI
RESTAURO,
DI
RISANAMENTO
CONSERVATIVO E INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE
EDILIZIA MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONSISTENTE
NEL FRAZIONAMENTO O ACCORPAMENTO DI UNITA’
IMMOBILIARI DI CUI ALL’ARTICOLO 3, COMMA 1, LETTERE
C) E D), DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA 6 GIUGNO 2001, N. 380, ANCHE
CON
RIFERIMENTO ALLA PRESTAZIONI RICONDUCIBILI ALLA
LETTERA A-TER), TROVANO APPLICAZIONE LE REGOLE
ORDINARIE E NON IL MECCANISMO DEL REVERSE
CHARGE
ADEMPIMENTI REVERSE CHARGE
CONTRIBUENTI MINIMI E FORFETARI
PRESTATORE
COMMITTENTE
SOGGETTO NON MINIMO
CONTRIBUENTE MINIMO O
FORFETTARIO
EMETTE FATTURA SENZA IVA
EX ART. 17 COMMA 6 DPR 633/72
•
•
INTEGRA FATTURA CON
ALIQUOTA IVA
VERSA IVA ENTRO IL 16 DEL
MESE SUCCESSIVO
NO DETRAZIONE IVA
PER IL MINIMO
IVA VERSATA = COSTO
ADEMPIMENTI REVERSE CHARGE
CONTRIBUENTI MINIMI E FORFETARI
PRESTATORE
COMMITTENTE
SOGGETTO
MINIMO/FORFETTARIO
CHIUNQUE
EMETTE FATTURA SENZA IVA
EX ART. 1 COMMA 100 L. 244/2007
NON DEVONO INTEGRARE LA
FATTURA
EMETTE FATTURA SENZA IVA
EX ART. 1 COMMA 58 L. 190/2014
SANZIONI REVERSE CHARGE
D.lgs. n. 158/2015
•
a tutte le ipotesi contemplate dall'articolo 17 del DPR n. 633/1972
(operazioni soggette al reverse charge)
•
all'articolo 34, comma 6, secondo periodo, del DPR n. 633/1972
(acquisto da agricoltori esonerati ipotesi di emissione autofattura)
•
all'articolo 74, commi 7 e 8, del DPR n. 633/1972 (acquisti di rottami e
cascami e quindi integrazione del documento)
•
agli articoli 46, comma 1, e 47, comma 1, del DL. n. 331/1993
(operazioni intracomunitarie e quindi integrazione del documento)
MANCATA ANNOTAZIONE DEL RC
FATTURA
CEDENTE
PRESTATORE
CESSIONARIO
COMMITTENTE
OMETTE LA DOPPIA
ANNOTAZIONE
ART. 6, C. 9-BIS
DA 500 A 20.000 EURO SE DIRITTO ALLA DETRAZIONE INTEGRALE
DAL 5 AL 10% DELL’IMPONIBILE SE MANCATA ANNOTAZIONE NELLE
DAL 90 A 180%
SCRITTURE CONTABILI
DELL’IMPOSTA INDETRAIBILE
DETRAZIONE
SE LIMITAZIONI A
NON LESO IL DIRITTO ALLA DETRAZIONE IN LINEA CON SENTENZA IDEXX
ED ECOTRADE
IVA ANZICHE’ RC
ART. 6, C. 9-BIS1
PER CESSIONARIO/COMMITTENTE DA 250 A 10.000 EURO
SOLIDARIETÀ PREVISTA IN CAPO AL CEDENTE/PRESTATORE SOLAMENTE CON
RIGUARDO ALLA SANZIONE
CESSIONARIO/COMMITTENTE
SI DIRITTO DETRAZIONE IVA ERRONEAMENTE APPLICATA
NON TENUTO AD ASSOLVERLA IN INVERSIONE
DISAPPLICAZIONE
SE L’“ERRORE” CONSEGUE A UN INTENTO DI EVASIONE O DI FRODE
DI CUI SIA PROVATA LA CONSAPEVOLEZZA
CESSIONARIO/COMMITTENTE SOGGETTO ALLA SANZIONE
PROPORZIONALE DEL COMMA 1 DELL’ART. 6 (DAL 90 AL 180%
DELL’IMPOSTA)
RC ANZICHE’ IVA
ART. 6, C. 9-BIS2
CEDENTE/PRESTATORE DA 250 A 10.000 EURO
SOLIDARIETÀ PREVISTA IN CAPO AL CESSIONARIO/COMMITTENTE
CESSIONARIO/COMMITTENTE
SI DIRITTO DETRAZIONE IVA ERRONEAMENTE ASSOLTA
CEDENTE/PRESTATORE
NON È TENUTO AD ASSOLVERE IL TRIBUTO
DISAPPLICAZIONE
SE L’“ERRORE” CONSEGUE A UN INTENTO DI EVASIONE O DI FRODE
DI CUI SIA PROVATA LA CONSAPEVOLEZZA
CEDENTE/PRESTATORE SOGGETTO ALLA SANZIONE PROPORZIONALE
DEL COMMA 1 DELL’ART. 6 (DAL 90 AL 180% DELL’IMPOSTA)
RC ANZICHE’ ESENTE O NON
IMPONIBILE O NON SOGGETTA
ART. 6, C. 9-BIS3
IN SEDE DI ACCERTAMENTO, DEVONO ESSERE ESPUNTI SIA IL DEBITO CHE LA
DETRAZIONE (COMPUTATO/OPERATA) IN SEDE DI LIQUIDAZIONE DELL’IVA
DIRITTO A RECUPERARE L’IVA EVENTUALMENTE NON DETRATTA
SE OPERAZIONI
INESISTENTI
ESPUNTO SIA DEBITO CHE CREDITO IVA
RECUPERO IVA NON DETRATTA
SANZIONE TRA 5 E 10% DELL’IMPONIBILE (MIN € 1.000)
IVA E ASSEGNAZIONE BENI AI SOCI
ASSEGNAZIONE BENI AI SOCI
LE AGEVOLAZIONI
IVA?
Si applicano le regole ordinarie
REGISTRO?
Se proporzionale le aliquote sono
ridotte alla metà
IPO-CATASTALI?
Fisse
PER TRASFORMAZIONE
NO IMPOSTE D’ATTO
ASSEGNAZIONE BENI AI SOCI
REGOLE ORDINARIE
Art. 2, comma 2, n. 6, D.P.R. n. 633/1972
[] Costituiscono inoltre cessioni di beni: 6) le assegnazioni
ai soci fatte a qualsiasi titolo da società di ogni tipo e
oggetto nonché le assegnazioni e le analoghe operazioni fatte
da altri enti privati o pubblici, compresi i consorzi e le
associazioni o altre organizzazioni senza personalità giuridica.
ASSEGNAZIONE BENI AI SOCI
DEROGA
NO ASSIMILAZIONE TRA CESSIONI DI BENI ED
ASSEGNAZIONI DI BENI
SE BENI PERVENUTI ALL’IMPRESA
SENZA IL PAGAMENTO DELL’IVA
ASSEGNAZIONE BENI AI SOCI
DEROGA
CM 26/E/2016
CM 40/E/2002
ART. 16 DIRETTIVA
2006/112/CE
CORTE GIUSTIZIA (C322/99 ; C 323/99
ASSEGNAZIONE BENI AI SOCI ASSIMILABILE
AUTOCONSUMO ART. 2 COMMA 2 N. 5 DPR 633772
Esclusione iva per “quei beni per i quali non è stata
operata all’atto di acquisto, la detrazione
dell’imposta di cui all’articolo 19”
ASSEGNAZIONE BENI AI SOCI
IMMOBILI ED IVA
• DA PRIVATO
• ANTE 1973
• PER APPORTO
F.C.
ESENTE
ART. 10 C.1 N.27
QUINQUES
• IVA TOTALMENTE
INDETRAIBILE
•
•
•
IVA
DETRATTA
(ANCHE IN PARTE)
ESENTE
COSTRUITO
•
•
CON IVA SE IMPRESA
COSTRUZIONE NEI 5
ANNI
ESENTE NEGLI ALTRI
CASI SALVO OPZIONE
ATTENZIONE AI CASI DI
RETTIFICA DELLA DETRAZIONE PER
CAMBIO DI DESTINAZIONE DEL BENE
ASSEGNAZIONE BENI AI SOCI
CESSIONE AGEVOLATA IMMOBILE
SOCIETA’ “ZETA SRL” ACQUISTA IMMOBILE DA PRIVATO NEL
2001
LO CEDE IL 30/9/2016 TRAMITE LA CESSIONE AGEVOLATA AL
SOCIO “A”
ESCLUSO DA IVA?
NO, SEMPRE OPERAZIONE IMPONIBILE!
L’esclusione da IVA, infatti, è limitata alle fattispecie assimilate
alle cessioni, quali appunto l’assegnazione, l‘autoconsumo e
la destinazione a finalità estranee all’esercizio d’impresa
ASSEGNAZIONE BENI AI SOCI
Casistica
Cessione a terzi
Acquistati presso privati Rilevante ai fini Iva
Acquistati prima
Esclusa da Iva
dell’1.1.1973
Acquistati presso soggetti
Esente da Iva
passivi d’imposta (con Iva
art. 10, co. 1, n. 27quinquies
totalmente non detratta)
Acquistati presso soggetti
passivi d’imposta (con Iva
Rilevante ai fini Iva
parzialmente o totalmente
detratta)
Acquistati in esenzione
d’imposta ex art. 10, D.P.R. Rilevante ai fini Iva
633/1972
Assegnazione di beni ai
soci
Esclusa da Iva
Esclusa da Iva
Esclusa da Iva
Rilevante ai fini Iva
Esclusa da Iva
ASSEGNAZIONE BENI AI SOCI
ASSEGNAZIONE/ CESSIONE IMPONIBILI IVA
FABBRICATI ABITATIVI
Art. 10,n. 8-bis e 8-ter del D.P.R. 633/72
Assegnante
Assegnazione
Entro 5 anni
dall’ultimazione dei
lavori
Impresa
costruttrice o di
ripristino
Qualsiasi
Oltre 5 anni
dall’ultimazione dei
lavori
Qualsiasi immobile
abitativo
Regime IVA
Aliquota
Registro
Ipocatastali
Imponibile
• 10%
• 4% se prima casa
• 22% se abitazione
“di lusso”
€ 200
€ 200 + € 200
Esente
---
Imponibile per
opzione
• 10%
• 4% se prima casa
• 22% se abitazione
“di lusso”
Esente
---
•
•
4,50%
1% se
prima casa
€ 200
•
•
4,50%
1% se
prima casa
€ 50 + € 50
€ 200 + € 200
€ 50 + € 50
ASSEGNAZIONE BENI AI SOCI
ASSEGNAZIONE / CESSIONE IMPONIBILI IVA
FABBRICATI STRUMENTALI
Art. 10,n. 8-bis e 8-ter del D.P.R. 633/72
Assegnante
Impresa
costruttrice o di
ripristino
Qualsiasi
Assegnazione
Regime IVA
Aliquota
Registro
Ipocatastali
Entro 5 anni
dall’ultimazione
dei lavori
Imponibile
• 22% - 10%
€ 200
€ 200 + €
200
Esente
---
€ 200
€ 200 + €
200
• 22% - 10%
€ 200
€ 200 + €
200
Esente
---
€ 200
€ 200 + €
200
Imponibile per
opzione
• 22% - 10%
€ 200
€ 200 + €
200
Oltre 5 anni
dall’ultimazione Imponibile per
dei lavori
opzione
Qualsiasi
immobile
ASSEGNAZIONE BENI AI SOCI
ASSEGNAZIONE TERRENI
Art. 2 comma 3, lett. c), D.P.R. n. 633/1972.
TERRENO NON EDIFICABILE:
ESCLUSO DA IVA
Terreno agricolo
Soggetto beneficiario
dell’assegnazione
No
Iap o coltivatore diretto
Si
Iap o coltivatore diretto
Imposta di registro
Imposta
ipotecaria
Imposta
catastale
7,5%
(50% del 15%)
€ 50
€ 50
€. 200
€ 200
1%
ASSEGNAZIONE BENI AI SOCI
ASSEGNAZIONE TERRENI
TERRENO EDIFICABILE:
IMPONIBILE IVA
Imposta di
registro
Imposta
ipotecaria
Imposta
catastale
Imponibile 22% con Iva detratta
al momento dell’acquisto
200
€ 50
€ 50
Fuori campo
nel caso di acquisto senza Iva
4,5%
(50% del 9%)
€ 50
€ 50
Iva
ASSEGNAZIONE BENI AI SOCI
IMMOBILI ED IVA.
BENI IMMOBILI PER I QUALI
L’IVA NON È STATA DETRATTA,
SUGLI STESSI SONO STATI FATTI INTERVENTI DI
RECUPERO, MANUTENZIONE, RIPARAZIONE, ECC.,
OPERANDO LA DETRAZIONE DELLA RELATIVA IVA.
RETTIFICA DELLA DETRAZIONE
EX ART 19-BIS2 DPR 633/72.
ASSEGNAZIONE BENI AI SOCI
RETTIFICA DETRAZIONE
• La società Alfa s.r.l. ha acquistato
nel 2010 dal sig. Rossi (privato
ESEMPIO:
senza P. IVA) un immobile al prezzo di euro 200.000
• Su detto immobile sono stati eseguiti interventi di ristrutturazione
per euro 80.000 più IVA 10% nel corso del 2012.
• Nel 2016 la società assegna l’immobile ai soci SENZA
APPLICAZIONE DELL’IVA (FUORI CAMPO)
• Tuttavia deve operare la rettifica della detrazione sull’imposta
detratta in relazione ai lavori di ristrutturazione per i decimi
mancanti al compimenti del decennio.
• La rettifica della detrazione ammonta a 6/10 dell’IVA,
corrispondente ai 6 anni mancanti al compimento del
decennio.
ASSEGNAZIONE BENI AI SOCI
RETTIFICA DETRAZIONE IMMOBILE
ACQUISTATO IN LEASING
PERIODO DECENNALE DI RETTIFICA
DALLA DATA DI ESERCIZIO DEL DIRITTO
D’ACQUISTO
CM 26/E/2016
ASSEGNAZIONE BENI AI SOCI
BASE IMPONIBILE
Art. 2, comma 2, n. 6, D.P.R. n. 633/1972
[] Costituiscono inoltre cessioni di beni: 6) le assegnazioni ai
soci fatte a qualsiasi titolo da società di ogni tipo e oggetto
nonché le assegnazioni e le analoghe operazioni fatte da altri
enti privati o pubblici, compresi i consorzi e le associazioni o
altre organizzazioni senza personalità giuridica
ASSEGNAZIONE BENI AI SOCI
BASE IMPONIBILE
Art. 13, comma 2, lett. c), D.P.R. n. 633/1972
Per le cessioni indicate ai numeri 4), 5) e 6) del secondo comma
dell'articolo 2, dal prezzo di acquisto o, in mancanza, dal prezzo di
costo dei beni o di beni simili, determinati nel momento in cui si
effettuano tali operazioni; per le prestazioni di servizi di cui al primo
e al secondo periodo del terzo comma dell'articolo 3, nonché per
quelle di cui al terzo periodo del sesto comma dell'articolo 6, dalle
spese sostenute dal soggetto passivo per l'esecuzione dei servizi
medesimi
ASSEGNAZIONE BENI AI SOCI
BASE IMPONIBILE:
CIRCOLARE 26/E/2016
ASSEGNAZIONE DEVE TENER CONTO DI:
• COSTO DI ACQUISTO (CON IVA DETRATTA);
• SPESE DI RIPARAZIONE E COMPLETAMENTO (<> DA
MANUTENZIONE ORDINARIA);
• DEPREZZAMENTO DEL BENE.
ASSEGNAZIONE BENI AI SOCI
BASE IMPONIBILE:
CIRCOLARE 26/E/2016
DEPREZZAMENTO BENE:
• AGENZIA ENTRATE NON FORNISCE ALCUNA INDICAZIONE
PER QUANTIFICARE IL DEPREZZAMENTO DOVUTO
ALL’USO DEL BENE
INDIVIDUARE PARAMETRO OGGETTIVO = AMMORTAMENTO?
ASSEGNAZIONE BENI AI SOCI
BASE IMPONIBILE:
CIRCOLARE 37/E/2016
IN ALTERNATIVA PREZZO DI COSTO DEI BENI O BENI SIMILI
DETERMINATI AL MOMENTO IN CUI SI EFFETTUA
L’ASSEGNAZIONE
METODO SUGGERITO IN VIA DI “ESTREMO SUBORDINE”
ESEMPIO: IMMOBILE COSTRUITO
ASSEGNAZIONE BENI AI SOCI
BASE IMPONIBILE:
CIRCOLARE 26/E/2016
IMMOBILI OGGETTO DI RISCATTO LEASING:
•
•
•
•
PREZZO DI RISCATTO
EVENTUALI MIGLIORIE
DEPREZZAMENTO
CANONI LEASING PAGATI DALLA SOCIETA’
COSTO SOSTENUTO DALLA SOCIETA’ DI LEASING +
MIGLIORIE - DEPREZZAMENTO
TRASFORMAZIONE SOCIETA’ SEMPLICE
TRASFORMAZIONE IMMOBILIARE DI GESTIONE
IN SOCIETA’ SEMPLICE
CIRCOLARE 26/E/2016
CESSAZIONE ATTIVITA’ IMPRENDITORIALE
DESTINAZIONE BENI A FINALITA’ ESTRANEE ALL’ESERCIZIO
DELL’IMPRESA ART. 2 COMMA 2 N. 5 DPR 633/72
STESSE REGOLE ASSEGNAZIONE
IMPOSA DI REGISTRO FISSA: 200 €.
TERRITORIALITA’ IVA – OPERAZIONI INTRA
TERRITORIALITA’ CESSIONI DI BENI
BENI MOBILI
NORMATIVA INTERNA
ART. 7 BIS C.1 DPR 633/72
«Le cessioni di beni, diverse da quelle di cui ai commi 2 e 3,
si considerano effettuate nel territorio dello Stato se hanno
per oggetto beni immobili ovvero beni mobili nazionali,
comunitari o vincolati al regime della temporanea
importazione, esistenti nel territorio dello stesso»
TERRITORIALITA’ CESSIONI DI BENI
BENI MOBILI
SE I BENI SI TROVANO IN ITALIA
LA CESSIONE È TERRITORIALMENTE RILEVANTE E
QUINDI SOGGETTA ALLA DISCIPLINA IVA IN ITALIA
SE I BENI SI TROVANO FUORI DAL TERRITORIO
DELLO STATO
LA LORO CESSIONE È CARENTE DEL REQUISITO
TERRITORIALE E NON È RILEVANTE AGLI EFFETTI
DEL TRIBUTO
ALIQUOTE IVA UE
Paese
Germania
Regno Unito
Francia
Italia
Spagna
Polonia
Paesi Bassi
Belgio
Svezia
Austria
Aliquota
ordinaria
19
20
20
22
21
23
21
12
25
20
Aliquote
ridotte
7-0
5-0
2-5 5-7
10 - 4
4 - 10
8-5-0
6-0
6-0
12 - 6
10
ASPETTI GENERALI
IVA COMUNITARIA
Negli scambi intracomunitari vale
seppur di carattere provvisorio
il principio
generale
DELLA TASSAZIONE NEL PAESE DI DESTINAZIONE
DELL’OPERAZIONE
ASPETTI GENERALI
ADEMPIMENTI
Gli scambi intracomunitari richiedono
L’emissione della fattura non imponibile art. 41 del DL
331/93 per le cessioni intracomunitarie
L’integrazione della fattura del fornitore Ue per gli acquisti
intracomunitari
La compilazione degli elenchi Intrastat
ASPETTI GENERALI
REQUISITI CONGIUNTI
1. Condizione di operatore economico (cioè di soggetto I.V.A) sia da
parte del cedente nazionale che del cessionario comunitario
2. Onerosità dell’operazione avente ad oggetto un bene mobile
materiale
3. Trasferimento della proprietà o di altro diritto reale sul bene
4. Effettiva movimentazione del bene, con partenza dall’Italia ed
arrivo in altro Stato membro, indipendentemente dal fatto che il
trasporto o la spedizione siano effettuati dal cedente, dal
cessionario o da terzi per loro conto
VIES
Art. 35 co.2 lett. e-bis) DPR 633/72
Obbligo di dichiarare all’Agenzia delle Entrate la volontà di
effettuare OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE di cui al titolo
II, capo II del D.L. 331/93
ANCHE PER I
SERVIZI?
SI’!
CM 39/E/2011
Nel D.L. 331/93 vi sono comunque
disposizioni che richiamano anche i servizi
(es. art. 50, co.6; art. 46)
VIES
ISCRIZIONE IMMEDIATA
Il nuovo impianto prevede l’iscrizione contestuale (non più
quindi trascorsi 30 giorni), su richiesta
AL MOMENTO DI
ATTRIBUZIONE DELLA P.IVA
AL MOMENTO IN CUI TALE
VOLONTA’ VIENE ESPRESSA
VIES
VIES
Articolo 18 paragrafi 1 e 2 del Regolamento 282/2011
Salvo che disponga di informazioni contrarie, il prestatore può
considerare che un destinatario stabilito nella Comunità ha lo
status di soggetto passivo:
b. se il destinatario non ha ancora ricevuto un numero
individuale di identificazione IVA, ma lo informa che ne ha
fatto richiesta, qualora ottenga qualsiasi altra prova
attestante che quest’ultimo è un soggetto passivo o una
persona giuridica non soggetto passivo tenuta all’identificazione
ai fini dell’IVA e effettui una verifica di ampiezza ragionevole
dell’esattezza delle informazioni fornite dal destinatario
applicando le normali procedure di sicurezza commerciali, quali
quelle relative ai controlli di identità o di pagamento
SOGGETTI ITALIANI NON ISCRITTI AL
VIES: OPERAZIONI ATTIVE
CESSIONI INTRA SENZA “VIES”
Situazione
Cessioni intracomunitarie o servizi resi a controparte soggetto
passivo comunitario da parte del fornitore nazionale in
regime ordinario con partita Iva NON inserita nel VIES
Conseguenze
• Secondo l’Agenzia delle Entrate (C.M. 39/E/2011) l’operazione
va “dequalificata” ad operazione interna (con applicazione
dell’IVA nazionale)
• La dequalificazione opera ancorché vi siano tutti gli altri requisiti
(a partire dalla regolare iscrizione nel VIES della controparte)
SOGGETTI ITALIANI NON ISCRITTI AL
VIES: OPERAZIONI PASSIVE
RM 42/2012
L’acquisto non può configurarsi come una operazione
intracomunitaria e pertanto l’IVA non è dovuta in Italia bensì
nel Paese del prestatore:
ACQUIRENTE ITALIANO CHE RICEVE LA FATTURA NON IMPONIBILE
NO INVERSIONE CONTABILE
ALTRIMENTI ILLEGITTIMA DETRAZIONE
IVA SUGLI ACQUISTI
SOGGETTI ESTERI NON ISCRITTI AL VIES:
OPERAZIONI ATTIVE
CESSIONI/PRESTAZIONI VERSO SOGGETTI ESTERI
EQUIPARATE A OPERAZIONI VERSO PRIVATI
• Le cessioni di beni devono essere assoggettate ad IVA in Italia
• Per le prestazioni di servizi devono applicarsi le regole B2C;
pertanto, qualora non trovi applicazione una della deroghe previste
negli articoli da 7-quater a 7-septies, deve essere applicata l’IVA
italiana
SOGGETTI ESTERI NON ISCRITTI AL VIES:
OPERAZIONI PASSIVE
ACQUISTO BENI DA SOGGETTI ESTERI
CIRCOLARE 39/2011
• Il fornitore comunitario non iscritto al VIES deve addebitare al
cliente italiano l’IVA del suo Stato
• Se non lo fa il cliente italiano non deve comunque applicare il
reverse charge
GIURISPRUDENZA
L’INTERPRETAZIONE RESTRITTIVA DA PARTE
DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE HA SEMPRE
SOLLEVATO CRITICHE DA PARTE DELLA DOTTRINA
DAL PUNTO DI VISTA SOGGETTIVO
QUAL’E’ IL REQUISITO SOSTANZIALE DELLE CESSIONI
INTRACOMUNITARIE?
ACQUIRENTE E FORNITORE
SOGGETTI PASSIVI IVA!
PARTITA IVA ELEMENTO FORMALE CHE FA
PRESUMERE IL POSSESSO DI TALE
“STATUS”
GIURISPRUDENZA
CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA CASO C-587/10
Eccezion fatta per tali requisiti relativi allo status di soggetto passivo,
al trasferimento del potere di disporre di un bene come proprietario e
allo spostamento fisico dei beni da uno Stato membro ad un altro,
nessun altro requisito può essere imposto per qualificare
un’operazione come cessione o acquisto intracomunitari di beni
(v. sentenza Teleos e a., cit, punto 70), fermo restando che la nozione
di cessione intracomunitaria, analogamente a quella di acquisto
intracomunitario, ha un carattere obiettivo e si applica
indipendentemente dagli scopi e dai risultati delle operazioni di cui
trattasi (v., segnatamente, sentenza Teleos e a., cit, punto 38)
GIURISPRUDENZA
CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA CASO C-587/10
Il requisito posto dall’articolo 28-quater, punto A, lettera a), primo
comma, della sesta direttiva, secondo il quale l’acquirente dev’essere
un «soggetto passivo, che agisce in quanto tale in un [altro] Stato
membro» non implica, di per sé, che l’acquirente debba operare
attraverso un numero d’identificazione IVA nell’ambito dell’acquisto
di cui trattasi. Pertanto, subordinare essenzialmente il diritto
all’esenzione dall’IVA di una cessione intracomunitaria al rispetto di
obblighi di forma senza prendere in considerazione i requisiti
sostanziali e, in particolare, senza porsi la questione se questi ultimi
siano soddisfatti, eccederebbe quanto è necessario per assicurare
l’esatta riscossione dell’imposta (v. sentenza Collée, cit., punto 29)
GIURISPRUDENZA
CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 17254 DEL 29.07.2014
Codice identificativo IVA errato
fatture emesse da un fornitore residente
L’Agenzia delle Entrate aveva ripreso a tassazione
l’imposta negando il regime di non imponibilità ex
art. 41 del D.L. n. 331/1993
Il solo fatto della mancanza del requisito costituito dal possesso
della partita Iva non può determinare il venir meno della
possibilità
d’inquadrare
l’operazione
come
cessione
intracomunitaria, quando «l’operatore provi in modo rigoroso
tutti i requisiti sostanziali della normativa di settore»
CESSIONI COMUNITARIE
CESSIONI A PRIVATI
La cessione di beni nei confronti di soggetti comunitari
«privati»
SONO SOGGETTE AD IVA IN ITALIA
NO
ELENCHI INTRASTAT
CESSIONI COMUNITARIE
CESSIONI A PRIVATI
La cessione a titolo oneroso di mezzi di trasporto nuovi
(non più di 6 mesi e di 6 mila km) anche se effettuate nei
confronti di cessionari privati comunitari
SONO OPERAZIONI ASSIMILATE
ALLE CESSIONI INTRACOMUNITARIE
Risponde all’esigenza di evitare «arbitraggi» di
aliquote tra gli Stati membri
CESSIONI COMUNITARIE
CESSIONI A PRIVATI
La cessione a titolo oneroso di mezzi di trasporto nuovi
(non più di 6 mesi e di 6 mila km) anche se effettuate nei
confronti di cessionari privati comunitari
SONO OPERAZIONI ASSIMILATE
ALLE CESSIONI INTRACOMUNITARIE
Risponde all’esigenza di evitare «arbitraggi» di aliquote
tra gli Stati membri
CESSIONI COMUNITARIE
VENDITA A DISTANZA NEI CONFRONTI DI PRIVATI - “B2C”
ART. 41 CO.1 LETT. B)
Le cessioni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili di beni (diversi da
mezzi di trasporto nuovi, beni soggetti ad accisa e beni da installare, montare
o assiemare in altro Stato membro) verso clienti privati comunitari, sono:
IMPONIBILI NEL PAESE
DEL FORNITORE
Nel caso di cessioni, effettuate in
ciascun
stato
membro,
nell’anno
precedente o nell’anno in corso, non
superiori al limite di € 100.000 o
all’eventuale minor importo stabilito
nell’altro Stato
IMPONIBILI NELLO STATO
DEL CESSIONARIO
Nel caso di superamento delle citate
soglie oppure (se sotto soglia) previa
opzione in dichiarazione annuale IVA.
In tal caso il cedente dovrà nominare
nell’altro Stato un rappresentante
fiscale o identificarsi direttamente
secondo le normative del luogo
CESSIONI COMUNITARIE
VENDITA A DISTANZA NEI CONFRONTI DI PRIVATI - “B2C”
ART. 41 CO.1 LETT. B)
ALFA S.r.l. società italiana, effettua vendite a distanza in Portogallo a
privati; l’ ammontare annuo delle vendite è pari a € 26.000,00
• In questo caso, è possibile applicare l’IVA con l’aliquota
italiana del 22% in quanto non viene superata la soglia di €
35.000,00 prevista dal Portogallo
• Gli operatori italiani possono comunque optare per l’applicazione
dell’IVA nello Stato di destinazione dei beni, anche se l’ammontare
delle cessioni effettuate non supera i limiti di cui sopra
CESSIONI COMUNITARIE
VENDITA A DISTANZA NEI CONFRONTI DI PRIVATI - “B2C”
ART. 41 CO.1 LETT. B)
OPZIONE
Può essere esercitata per ciascuno Stato UE di destinazione dei
beni, con le consuete regole previste dal D.P.R. n. 442/1997
• Comportamento concludente
• Quadro VO dichiarazione IVA
Minimo 3 anni e valida fino a revoca
COMMERCIO ELETTRONICO
I SERVIZI DI COMMERCIO ELETTRONICO
SONO SUDDIVISI IN DUE GRUPPI
DIRETTO
INDIRETTO
• si concretizza con il cd.
"download"
dalla
rete
internet di software, video,
musica, eccC
• la transazione ha ad
oggetto la consegna di un
bene materiale;
• solamente
la
conclusione
del
contratto
avviene
utilizzando la rete
COMMERCIO ELETTRONICO
I SERVIZI DI COMMERCIO ELETTRONICO
SONO SUDDIVISI IN DUE GRUPPI
DIRETTO
INDIRETTO
• La transazione avviene
utilizzando lo strumento
telematico.
• Lo strumento telematico è
utilizzato solo per la
conclusione dell'accordo
• Ai fini Iva realizza una
prestazione di servizi.
• Ai fini Iva realizza una
cessione di beni.
COMMERCIO ELETTRONICO
COMMERCIO ELETTRONICO INDIRETTO
OPERAZIONI EFFETTUATE TRA SOGGETTI ENTRAMBI
RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLO STATO:
• OPERAZIONE INTERNE EQUIPARATE ALLE VENDITE
PER CORRISPONDENZA.
• NON SOGGETTE ALL’OBBLIGO DI CERTIFICAZIONE
MEDIANTE EMISSIONE DI FATTURA, SCONTRINO
FISCALE, RICEVUTA.
COMMERCIO ELETTRONICO
COMMERCIO ELETTRONICO INDIRETTO
SOGGETTI RESIDENTI IN DUE PAESI DIVERSI UE:
ENTRAMBI SOGGETTI PASSIVI:
CEDENTE IT
PRIVATO UE:
ACQUIRENTE
CEDENTE UE
PRIVATO IT:
ACQUIRENTE
OPERAZIONI
INTRACOMUNITARIE
OPERAZIONI
INTRACOMUNITARIE SE SOPRA
SOGLIA O PER OPZIONE
OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE
SE SOPRA SOGLIA (35.000) O PER
OPZIONE
CESSIONI COMUNITARIE
REALIZZAZIONE DI STAMPI DA UTILIZZARE IN ITALIA PER LA
PRODUZIONE DI BENI DA INVIARE IN ALTRO STATO MEMBRO
PER CONTO DI COMMITTENTE COMUNITARIO
SONO OPERAZIONI ASSIMILATE ALLE
CESSIONI INTRACOMUNITARIE
CONDIZIONI
•
Unico contratto di appalto tra committente e operatore nazionale
avente ad oggetto sia la realizzazione dello stampo sia la fornitura
dei beni che essi producono
•
Lo stampo venga inviato nell’altro Paese membro a fine
lavorazione salvo il caso in cui per specifici accordi contrattuali sia
distrutto o risulti inutilizzabile
ACQUISTI COMUNITARI
1
BENI INSTALLATI, MONTATI O ASSIEMATI IN ITALIA
Gli acquisti di beni presso un fornitore comunitario
la cui installazione avvenga in Italia
NO ACQUISTI INTRACOMUNITARI
ai sensi dell’art. 38, comma 5, lett. b), del D.L. n. 331/1993
bensì “ACQUISTI INTERNI” AL TERRITORIO DELLO STATO
a norma dell’art. 7-bis, comma 1, D.P.R. n. 633/1972
CONDIZIONE
l’attività di montaggio, installazione e assiemaggio sia ESEGUITA DAL
FORNITORE o, comunque sia svolta per suo conto
ACQUISTI COMUNITARI
2
BENI INSTALLATI, MONTATI O ASSIEMATI IN ITALIA
CM13/E DEL 23/02/2004 PUNTO A 1
Il trasferimento da parte del fornitore comunitario di beni dal suo territorio a
quello nazionale, risulta irrilevante ai fini IVA, in quanto il momento
impositivo viene a determinarsi all’atto della successiva consegna del
bene installato, montato o assiemato
ACQUISTI COMUNITARI
3
BENI INSTALLATI, MONTATI O ASSIEMATI IN ITALIA
SE L’ACQUIRENTE RESIDENTE È
UN SOGGETTO PASSIVO IVA
SE L’ACQUIRENTE RESIDENTE
NON È UN SOGGETTO PASSIVO
IVA
Il CESSIONARIO integra la fattura
emessa dal fornitore comunitario
ai sensi dell’art. 17, comma 2,
D.P.R. n. 633/1972
Il FORNITORE COMUNITARIO
deve nominare un rappresentante
fiscale
in Italia o identificarsi
direttamente
Il reverse charge va quindi
applicato nel momento di
consegna del bene installato,
montato o assiemato,
normalmente desumibile dal
verbale di collaudo
CESSIONI COMUNITARIE
4
BENI INSTALLATI, MONTATI O ASSIEMATI IN STATO UE
CESSIONI DI BENI con spedizione o trasporto dal territorio dello Stato
nel territorio di altro Stato membro di beni destinati ad essere ivi
installati montati o assiemati da parte del fornitore o per suo conto:
non configurano CESSIONI INTERNE EXTRATERRITORIALI di beni
ai sensi dell’art. 38, comma 5, lett. b), del D.L. n. 331/1993
bensì “CESSIONI INTRA COMUNITARIE”
Art. 41, comma 1, lett. c), D.L. n . 331/1993
Tale DISPOSIZIONE è in DISTONIA con:
LA DISPOSIZIONE COMUNITARIA
che prevede la tassazione come
operazione interna nello Stato membro
in cui il bene viene installato
LA DISPOSIZIONE INTERNA
Riferibile alla speculare
operazione di acquisizione del
bene nel territorio dello Stato
141
CESSIONI COMUNITARIE
6
BENI INSTALLATI, MONTATI O ASSIEMATI IN STATO UE
Art. 36, direttiva n. 2006/112/CE
Quando il BENE spedito o trasportato dal fornitore o dall’acquirente
oppure da un terzo deve essere INSTALLATO O MONTATO CON
O SENZA COLLAUDO da parte del fornitore o per suo conto
si considera come LUOGO DI CESSIONE
il luogo DOVE AVVIENE L’INSTALLAZIONE O IL MONTAGGIO
142
CESSIONI COMUNITARIE
INVII DI BENI IN ALTRO STATO UE
• Per esecuzione di operazioni di perfezionamento e
manipolazioni usuali
• Per essere temporaneamente utilizzati per l’effettuazione
di determinati servizi
• Per essere oggetto di perizie
NON SONO
CESSIONI INTRACOMUNITARIE
CESSIONI COMUNITARIE
PROVA DELL’INVIO
Documento di trasporto CMR e firma delle parti coinvolte
Interpello RM 345/E/2007 relativo a cessione franco fabbrica (exw)
L’azienda istante proponeva la
seguente documentazione:
1. fattura di vendita emessa nei confronti
dell’acquirente
comunitario
(non
imponibile ai sensi dell’art. 41 del D.L.
n. 331/93)
2. elenchi
riepilogativi
INTRASTAT
relativi alle cessioni effettuate
3. documento di trasporto “CMR” firmato
dal trasportatore per presa in carico
della merce e dal destinatario per
ricevuta
4. rimessa bancaria dell’acquirente
relativa al pagamento della merce
L’Agenzia ha confermato in pieno la
soluzione
prospettata
dal
contribuente sia con riguardo ai
documenti fiscali (punto 1 e 2) che
con riguardo agli altri (punto 3 e 4)
EFFETTO: molti verificatori hanno
basato i propri rilievi sulla mancanza
della firma del destinatario nella
“CMR”
CESSIONI COMUNITARIE
PROVA DELL’INVIO
Documento di trasporto CMR e firma delle parti coinvolte
R.M. 19/E/2013
Il CMR cartaceo non è l’unica prova ammissibile e l’Agenzia, sollecitata
dall’interpellante, ha quindi precisato che, alla luce della evoluzione della prassi
commerciale tale onere può essere assolto anche da:
•
CMR ELETTRONICO, avente il medesimo contenuto di quello cartaceo
•
UN INSIEME DI DOCUMENTI dai quali si possano ricavare le medesime
informazioni nonché le firme dei soggetti coinvolti (cedente, vettore e
cessionario), compresi (fra questi) l’utilizzo di informazioni tratte dal
sistema informatico del vettore da cui risulta che la merce ha lasciato il
territorio ed ha altresì raggiunto il territorio di un altro Stato membro
CESSIONI COMUNITARIE
PROVA DELL’INVIO
Documento di trasporto CMR e firma delle parti coinvolte
PRECISAZIONI R.M. 71/E/2014
La risoluzione n. 345 del 2007 ha indicato l’esibizione del
documento di trasporto a titolo meramente esemplificativo
Nei casi in cui il cedente nazionale non abbia provveduto
direttamente al trasporto delle merci e non sia in grado di
esibire il predetto documento di trasporto, la prova di cui
sopra potrà essere fornita con
QUALSIASI ALTRO DOCUMENTO IDONEO A DIMOSTRARE CHE LE
MERCI SONO STATE INVIATE IN ALTRO STATO MEMBRO
CESSIONI COMUNITARIE
PROVA DELL’INVIO
Documento di trasporto CMR e firma delle parti coinvolte
La lacuna della firma nei documenti di trasporto potrebbe essere
colmata da una dichiarazione del cliente medesimo che
attesti l’avvenuta ricezione della merce con riferimento alla
specifica fattura/operazione?
CTR DEL VENETO, SEZ. VIII, SENTENZE N. 28, 29, 30 E 31 DEL 14/4/2010
Nel caso in cui non si riesca ad avere copia del CMR firmato
dal destinatario, può provvedersi all’invio di un fax al cliente
estero, richiedendo allo stesso di confermare, stesso mezzo
(anche semplicemente con firma in calce al fax ricevuto), la
ricezione della merce, con riferimento alla specifica fattura
TERRITORIALITA’ IVA – PRESTAZIONI DI SERVIZI
ART. 7 DPR 633/72
TERRITORIALITA’ DELL’IMPOSTA
Alla disciplina della territorialità delle cessioni di beni e delle
prestazioni di servizi sono dedicati sette articoli del D.P.R. n.
633/1972
Art. 7
Territorialità dell’imposta – Definizioni
Art. 7-bis
Territorialità – Cessioni di beni
Art. 7-ter
Territorialità – Prestazioni di servizi
Art. 7-quater
Territorialità – Disposizioni relative a particolari prestazioni di
servizi
Art. 7-quinquies
Territorialità – Disposizioni relative alle prestazioni di servizi
culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi, ricreativi e simili
Art. 7-sexies
Territorialità – Disposizioni speciali relative a talune prestazioni di
servizi rese a committenti non soggetti passivi
Art. 7-septies
Territorialità – Disposizioni relative a talune prestazioni di servizi
rese a non soggetti passivi stabiliti fuori della Comunità europea
TERRITORIALITA’ PRESTAZIONI DI SERVIZI
SERVIZI GENERICI 7 TER
B2B
REGOLA GENERALE
PAESE DI STABILIMENTO
DEL COMMITTENTE
DEROGHE
SERVIZI
B2C
REGOLA GENERALE
PAESE DI STABILIMENTO
DEL PRESTATORE
DEROGHE
TERRITORIALITA’ PRESTAZIONI DI SERVIZI
ART. 7-TER – PRESTAZIONI GENERICHE B2B-B2C
PRESTATORE
Italiano
soggetto
passivo
COMMITTENTE
CRITERIO
IVA
IN ITALIA
Italiano
Soggetto passivo
Paese di stabilimento del
committente
SI
UE-Extra Ue
Soggetti passivi
Paese di stabilimento del
committente
NO
IT – UE – Extra UE
Privato
Paese di stabilimento del
prestatore
SI
Società Italiana effettua prestazioni di consulenza commerciale nei confronti di
soggetti privati francesi e nei confronti una società germanica:
•
per la prestazione effettuata nei confronti dei soggetti privati emette fattura con IVA
•
per la prestazione resa nei confronti della società germanica emette fattura non
soggetta ad IVA ai sensi dell’art. 7-ter, D.P.R. n. 633/1972, accertandosi che il cliente
comunitario sia soggetto passivo di imposta
TERRITORIALITA’ PRESTAZIONI DI SERVIZI
ART. 7-TER – PRESTAZIONI GENERICHE B2B-B2C
PRESTATORE
UE – Extra UE
–
Soggetto
passivo
COMMITTENTE
CRITERIO
IVA
IN ITALIA
Italiano
Soggetto passivo
Paese di stabilimento del
committente
SI
UE-Extra Ue
Soggetti passivi
Paese di stabilimento del
committente
NO
IT Privato
Paese di stabilimento del
prestatore
NO
Una Società tedesca rilascia attestazioni quantitative di conformità nei
confronti di un soggetto passivo di imposta italiano:
•
il soggetto italiano, ricevuta la fattura, la assoggetterà ad IVA in Italia
mediante il meccanismo del reverse-charge: Integrazione della fattura
estera ai sensi dell’art. 46, D.L. 331/93, con applicazione dell’IVA relativa
TERRITORIALITA’ PRESTAZIONI DI SERVIZI
ART. 7-QUATER – SERVIZI IN DEROGA
• Prestazioni di servizi relative a beni immobili
• Prestazioni di trasporto passeggeri
• Prestazioni di ristorazione e catering
• Prestazioni di ristorazione e catering rese a bordo di una
nave, aereo o treno
• Prestazioni di locazione a breve termine di mezzi di
trasporto
TERRITORIALITA’ PRESTAZIONI DI SERVIZI
Servizi relativi a beni immobili
PRESTATORE
COMMITTENTE
CRITERIO
UE – Extra UE –
Soggetto passivo
Italiano
UE - Extra Ue
Soggetti passivo o
privato
Immobile in Italia
Immobile all’estero
IVA
IN ITALIA
SI
NO
Esempio 1
• Società Italiana effettua una riparazione di un impianto idraulico nei confronti di
un privato in un immobile situato a Vienna
• Il soggetto italiano dovrà identificarsi in Austria o nominare un
rappresentante fiscale ed emette fattura con IVA austriaca
Esempio 2
• Società Italiana effettua una riparazione di un impianto idraulico nei confronti di
società austriaca in un immobile situato a Vienna
• Il soggetto italiano emette fattura senza applicazione dell’IVA ai sensi dell’art.
7-quater, D.P.R. n. 633/1972, nei confronti del committente austriaco
TERRITORIALITA’ PRESTAZIONI DI SERVIZI
Prestazioni di Ristorazione e catering
Esempio 1
• Società Italiana effettua prestazione di catering in Austria, a favore
di una società austriaca
• Le prestazioni dovranno essere assoggettate ad imposta nel luogo di
esecuzione (Austria). Il soggetto italiano emetterà fattura fuori
campo IVA ai sensi dell’art. 7-quater, D.P.R. n. 633/1972
Prestatore
Committente
Italiano UE –
Italiano UE –
Extra UE
Extra UE
Soggetto passivo o
Soggetto passivo
privato
Criterio
IVA IN ITALIA
Prestazione
eseguita in Italia
SI
Prestazione
eseguita fuori dal
territorio dello Stato
NO
TERRITORIALITA’ PRESTAZIONI DI SERVIZI
Prestazioni di Ristorazione e catering
•
•
Esempio 2
Società Italiana effettua prestazione di catering in Italia nei confronti
una società francese
Il soggetto italiano emette fattura con IVA in quanto la prestazione è
materialmente eseguita nel territorio dello Stato
Prestatore
Committente
Italiano UE –
Italiano UE –
Extra UE
Extra UE
Soggetto passivo o
Soggetto passivo
privato
Criterio
IVA IN ITALIA
Prestazione
eseguita in Italia
SI
Prestazione
eseguita fuori dal
territorio dello Stato
NO
TERRITORIALITA’ PRESTAZIONI DI SERVIZI
FIERA - art. 7 quinques
A livello comunitario non esiste ancora unità di vedute circa la
distinzione tra:
• prestazioni connesse ad una fiera, ricadenti in regola generale
• prestazioni di servizi su beni immobili, tassabili dove si trova
l’immobile
•
Il concetto di “accesso alla fiera” è duplice, in quanto una azienda
può:
• andare ad una fiera come visitatore, e quindi acquistare un
biglietto di ingresso
• andare ad una fiera come espositore, e quindi acquistare una
prestazione di servizi da parte del soggetto organizzatore della
fiera
TERRITORIALITA’ PRESTAZIONI DI SERVIZI
FIERA - art. 7 quinques
L’impresa Italiana che acquista il diritto di accedere ad una fiera che si
esegue all’estero in qualità di visitatore, ed i relativi servizi accessori (ad
esempio parcheggio, guardaroba ecc...), non dovrà adempiere a nessun
obbligo IVA
Sarà infatti l’ente organizzatore della fiera che dovrà assolvere l’IVA del
Paese in cui si svolge la fiera, emettendo fattura comprensiva di IVA estera
o altro documento equipollente (potrebbe ad esempio essere emesso un
biglietto di accesso dove l’importo dell’IVA estera non è espressamente
indicato)
•
•
L’impresa Italiana dovrà:
registrare il costo di accesso alla fiera in
contabilità generale
valutare la possibilità di chiedere a rimborso
l’IVA estera assolta per l’ingresso alla fiera
TERRITORIALITA’ PRESTAZIONI DI SERVIZI
FIERA - art. 7 quinques
ACCESSO ALLA FIERA COME ESPOSITORI
Ben più complesso è il caso dell’impresa che intende partecipare ad una
fiera, in quanto si deve/può acquistare:
•
dall’ente organizzatore della fiera, il diritto di occupare un certo
spazio fisico ove si posizionerà il proprio stand;
•
dei servizi accessori, che in genere sono resi dallo stesso ente
fiera, quali la fornitura di supporti, materiali informativi, la fornitura di
elettricità,
ecc...
•
il servizio per la creazione e l’allestimento dello stand; il servizio
di hostess ed interpreti, che può essere acquistato da società
specializzate, oppure può essere commissionato a prestatori
occasionali.
TERRITORIALITA’ PRESTAZIONI DI SERVIZI
FIERA - art. 7 quinques
ACCESSO ALLA FIERA COME ESPOSITORI
La posizione dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate ha avuto modo di chiarire con Circolare n. 37/2011,
punto 3.1.4, che relativamente alle fiere ed esposizioni si considerano
ricadenti in regola generale le seguenti operazioni:
•
•
•
le prestazioni di servizio rese dagli Enti fiera titolari degli spazi
espositivi a favore dei soggetti che organizzano l’evento
le prestazioni di servizi resi dai soggetti organizzatori alle
imprese ed ai soggetti che partecipano all’evento espositivo
le prestazioni di servizi che siano in modo diretto connesse
all’allestimento degli stand fieristici (compresa, ad esempio, la
predisposizione degli impianti elettrici o idraulici nell’ambito dello stand
espositivo), i committenti delle quali siano le società che partecipano
alla fiera
REVERSE CHARGE PER OPERAZIONI EFFETTUATE
DA SOGGETTI NON RESIDENTI
LUOGO DI IDENTIFICAZIONE
1
ESEMPIO
Un privato di Tarvisio si fa riparare le tubazioni della
propria abitazione da un idraulico di Villach
L’IDRAULICO AUSTRIACO DEVE IDENTIFICARSI IN
ITALIA PER POTER APPLICARE L’IVA ITALIANA SULLA
SUA PRESTAZIONE
(art. 7 quater Dpr 633772)
LUOGO DI IDENTIFICAZIONE
2
ESEMPIO
Un’ impresa di Tarvisio si fa riparare le tubazioni della
propria abitazione da un idraulico di Villach
L’IDRAULICO AUSTRIACO DEVE IDENTIFICARSI IN
ITALIA PER POTER APPLICARE L’IVA ITALIANA
SULLA SUA PRESTAZIONE ?
NO!
OPERAZIONI RILEVANTI IN ITALIA
POSTE DA NON RESIDENTI
IL REVERSE “INTERNAZIONALE”
Per le operazioni territorialmente rilevanti in Italia poste
in essere da non residenti nei confronti di soggetti passivi
d’imposta in Italia
l’imposta è dovuta direttamente dall’acquirente o
committente soggetto passivo d’imposta
ART. 17 CO. 2 DPR 633/72
OPERAZIONI RILEVANTI IN ITALIA
POSTE DA NON RESIDENTI
ART. 17 COMMA 2 del D.P.R. 633/72
“Gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi
effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti nei
confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato,
compresi i soggetti indicati all'articolo 7-ter, comma 2, lettere b) e c), sono
adempiuti dai cessionari o committenti.
Tuttavia, nel caso di cessioni di beni o di prestazioni di servizi effettuate
da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro
dell'Unione europea, il cessionario o committente adempie gli obblighi di
fatturazione di registrazione secondo le disposizioni degli articoli 46 e
47 del Decreto-Legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla Legge 29 ottobre 1993, n. 427”
AUTOFATTURA O INTEGRAZIONE?
Quando un soggetto passivo italiano effettua acquisti
da soggetti passivi stabiliti all’estero e tali operazioni
risultino essere territorialmente rilevanti in Italia
il soggetto passivo italiano che dovrà assolvere l’IVA
attraverso l’emissione di
un’autofattura per i soggetti
stabiliti fuori dalla UE
oppure con l’integrazione della
fattura del fornitore estero
stabilito in altro Stato membro
UE
OPERAZIONI RILEVANTI IN ITALIA
POSTE DA NON RESIDENTI
UN SOGGETTO NON RESIDENTE IDENTIFICATO IN
ITALIA
DEVE APPLICARE L’IMPOSTA PER LE OPERAZIONI
NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI PASSIVI?
ESEMPIO: impresa di Tarvisio che si fa riparare le tubazioni
della propria abitazione da un idraulico di Lugano (Extra UE), già
identificato in Italia
NO!
L’IMPOSTA
È
APPLICATA
DALL’ACQUIRENTE
O
COMMITTENTE SOGGETTO PASSIVO IN ITALIA ANCHE SE
IL
SOGGETTO
NON
RESIDENTE
(CEDENTE
O
PRESTATORE) È IDENTIFICATO AI FINI IVA IN ITALIA
OPERAZIONI RILEVANTI IN ITALIA
POSTE DA NON RESIDENTI
ALTRO CASO
• La società “Alpha Ltd” di Londra vende beni merce alla società
Italiana “Beta Srl”
• La società “Alpha Ltd” si è identificata in Italia (o ha il
rappresentante fiscale in Italia)
• La società “Alpha Ltd” invia la fattura a “Beta Srl” con la P.IVA
italiana
• Beta Srl integra la fattura e la registra con l’inversione contabile
• In mancanza della fattura estera sarà necessario procedere
all’emissione di un’ autofattura - RIS 21/E del 20.02.2015