IVA 2017: LA DICHIARAZIONE IVA E I CHIARIMENTI SULLE TEMATICHE PIU’ RICORRENTI Dott. Davide Giampietri, Commercialista e Revisore Legale NOVITA’ DEL MODELLO IVA 2017 DICHIARAZIONE ANNUALE IVA TERMINI DI PRESENTAZIONE Con la modifica dell’art. 8, comma 1, DPR n. 322/98 è confermato che: • La dichiarazione IVA relativa al 2016 va presentata entro il 28.2.2017 • La dichiarazione IVA relativa al 2017 e anni successivi va presentata entro il 30.4 LA DICHIARAZIONE IVA 2017 FRONTESPIZIO LA DICHIARAZIONE IVA 2017 QUADRO VE E VJ LA DICHIARAZIONE IVA 2017 QUADRO VI LA DICHIARAZIONE IVA 2017 QUADRO VN LA DICHIARAZIONE IVA 2017 QUADRO VX LA DICHIARAZIONE IVA 2017 QUADRO VO SPESOMETRO E LIQUIDAZIONI PERIODICHE TELEMATICHE SPESOMETRO Lo spesometro dal 2017 passa da annuale a trimestrale. Con il nuovo spesometro analitico, i soggetti passivi IVA, devono provvedere all'invio, ogni 3 mesi: DEI DATI DELLE FATTURE EMESSE E RICEVUTE DATI DA COMUNICARE SPESOMETRO dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni data e numero della fattura base imponibile / aliquota applicata / imposta tipologia dell’operazione SPESOMETRO ENTRO L’ULTIMO GIORNO DEL SECONDO MESE SUCCESSIVO AD OGNI TRIMESTRE SCADENZE 2017 Trimestre Scadenza 1 e 2° 25 LUGLIO 17 3° 30 NOVEMBRE 17 4° 28 FEBBRAIO 18 SPESOMETRO ENTRO L’ULTIMO GIORNO DEL SECONDO MESE SUCCESSIVO AD OGNI TRIMESTRE A REGIME Trimestre Scadenza 1° 31 MAGGIO 2° 16 SETTEMBRE 3° 30 NOVEMBRE 4° 28 FEBBRAIO ANNO SUCC. SPESOMETRO SANZIONI In caso di omesso / errato invio dei dati delle fatture è prevista l’applicazione della sanzione di: • € 2 per fattura con un massimo di € 1.000 per trimestre • La sanzione è ridotta a € 1, entro il limite massimo di € 500, se l’invio è corretto entro 15 giorni dalla scadenza • Non è applicabile il cumulo giuridico di cui all’art. 12, D. Lgs. n. 472/97 SPESOMETRO SOGGETTI ESONERATI Enti non commerciali senza P. IVA Enti pubblici con sola attività istituzionale Agricoltori esonerati operanti in comuni montani Soggetti che optano per la trasmissione telematica delle fatture Contribuenti minimi e forfetari? LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA Il nuovo art. 21-bis, DL n. 78/2010, che prevede a decorrere dal 2017 l’invio trimestrale dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (mensili / trimestrali) L’invio (telematico) va effettuato entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre • In presenza di più attività gestite con contabilità separate va inviata un’unica comunicazione riepilogativa. • Le modalità saranno definiti dall’Agenzia delle Entrate con uno specifico Provvedimento LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA SONO ESONERATI DALL’ADEMPIMENTO: I soggetti non obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA annuale o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche • • • • • Esempio: Soggetti che hanno registrato esclusivamente operazioni esenti Soggetti minimi / forfetari Agricoltori esonerati Esercenti attività di intrattenimento Associazioni che hanno optato per la 398/91 LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA SANZIONI L’omessa / errata comunicazione in esame è punita: • Con la sanzione da € 500 a € 2.000 • La sanzione è ridotta a € 250 / 1.000 se l’invio / invio corretto è effettuato entro 15 giorni dalla scadenza SPESOMETRO E LIQUIDAZIONI IVA CONTROLLI AGENZIA L’Agenzia delle Entrate provvederà ad incrociare i dati della comunicazione trimestrale delle liquidazioni con: Spesometro Versamenti IVA effettuati SPESOMETRO E LIQUIDAZIONI IVA CONTROLLI AGENZIA Qualora dal controllo effettuato emerga un risultato diverso rispetto a quanto riportato nella comunicazione l’Agenzia informerà il contribuente che potrà: Fornire i necessari chiarimenti Versare le somme dovute, beneficiando della riduzione delle sanzioni previste in sede di ravvedimento operoso SPESOMETRO E LIQUIDAZIONI IVA CREDITO D’IMPOSTA Il nuovo art. 21-ter, DL n. 78/2010 prevede l’attribuzione di un credito d’imposta “UNA SOLA VOLTA” collegato al rispetto degli obblighi di invio delle liquidazioni e dello spesometro trimestrale. Il credito d’imposta pari a € 100 spetta ai soggetti: • In attività nel 2017 che nell’anno precedente a quello di sostenimento del costo per l’adeguamento tecnologico • Hanno realizzato un volume d’affari pari o inferiore a € 50.000 SPESOMETRO E LIQUIDAZIONI IVA CREDITO D’IMPOSTA • Non concorre alla formazione del reddito ai fini IRPEF / IRES e IRAP • E’ utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dall’1.1.2018 • Va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui è stato sostenuto il costo per l’adeguamento tecnologico e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi fino a quello nel quale è concluso l’utilizzo ADEMPIMENTI SOPPRESSI A DECORRERE DAL 2017 Sono soppressi: • La comunicazione dei dati relativi ai contratti di leasing e di locazione / noleggio • I modd. Intra degli acquisti e delle prestazioni di servizi ricevute • La comunicazione “black list” già a partire dalle comunicazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31.12.2016 INVIO TELEMATICO CORRISPETTIVI DISTRIBUTORI AUTOMATICI ENTRATA IN VIGORE OBBLIGO È confermato il differimento al 01/04/2017 dell’obbligo della memorizzazione elettronica e dell’invio telematico dei corrispettivi delle cessioni di beni / prestazioni di servizi tramite distributori automatici. L’Agenzia delle Entrate potrà stabilire termini differiti, rispetto all’1.4.2017, in relazione alle specifiche variabili tecniche di peculiari distributori automatici. L’OPZIONE EX D. LGS 127/2015 AGEVOLAZIONI PREVISTE DAL 2017 Opz. tras. Fatture Spes. Trimestrale SI - SI SI Comunicazione “black list” (dal periodo 2016) SI SI Contratti di locazione autovetture e di leasing SI SI Acquisti di beni da San Marino senza IVA SI (dubbio) SI NO SI NO Rimborso Iva prioritario (entro 3 mesi) Prescrizione annualità (se garantita la tracciabilità di incassi/pagamenti) SI NO Riduzione di 2 anni del termine di prescrizione SI NO Esonero Comunicazioni Spesometro trimestrale (dovuto quello annuale 2016) INTRA2-BIS E INTRA2-quater Esoneri per professionisti ed imprese minori Registrazione delle fatture emesse e degli acquisti Visto di conformità/prestaz. garanzia (per rimborsi Iva > €. 30.000) Rimborso Iva REVERSE CHARGE SERVIZI SU IMMOBILI CHIARIMENTI REVERSE CHARGE DIRETTIVA 2006/69/CE “Gli stati membri possono stabilire che il debitore d’imposta sia il soggetto passivo nei cui confronti sono effettuate prestazioni di servizi di costruzione, inclusi i servizi di riparazione, pulizia, manutenzione, modifica e demolizione relative a beni immobili” REVERSE CHARGE ART. 17 COMMA 6 LETT. A DPR 633/72 Il meccanismo del reverse charge si applica alle prestazioni di servizi, compresa la sola mano d’opera rese da subappaltatori sulla base di contratti di subappalto o di opera nel settore dell’edilizia REVERSE CHARGE ART. 17 COMMA 6 LETT. A DPR 633/72 Applicazione dell’inversione contabile COMMITTENTE ----------> APPALTATORE APPALTATORE ----------> SUBAPPALTATORE SI SUBAPPALTATORE ----------> SUBAPPALTATORE SI NO Sia il subappaltatore che l’appaltatore devono svolgere una prestazione di servizi riconducibili all’attivita’ della sezione f della tabella ateco2007 (da 41 a 43.99.09) REVERSE CHARGE LEGGE DI STABILITA’ 2015 ART. 1 C. 629 L. N. 190/2014 NUOVE IPOTESI DI REVERSE CHARGE ART. 17 LETT. A-TER) DPR 633/72 PRESTAZIONI SU EDIFICI: SERVIZI DI PULIZIA COMPLETAMENTO INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DEMOLIZIONE REVERSE CHARGE ART. 17 LETT. A-TER) DPR 633/72 Si applica in ogni caso a prescindere dalla circostanza che le prestazioni siano rese: • Dal subappaltatore nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore • Nei confronti di un committente COMMITTENTE ----------> APPALTATORE SI APPALTATORE ----------> SUBAPPALTATORE SUBAPPALTATORE ----------> SUBAPPALTATORE SI SI REVERSE CHARGE CONCETTO DI EDIFICIO In ambito fiscale non sussiste una definizione di edificio R.M. N. 46/E/1998 "Per edificio e fabbricato si intende qualsiasi costruzione coperta isolata da vie o da spazi vuoti, oppure separata da altre costruzioni mediante mura che si elevano senza soluzione di continuità dalle fondamenta al tetto che disponga di uno o più liberi accessi sulla via e possa avere una o più scale autonome" REVERSE CHARGE CONCETTO DI EDIFICIO "PER EDIFICIO E FABBRICATO SI INTENDE QUALSIASI COSTRUZIONE COPERTA ISOLATA DA VIE O DA SPAZI VUOTI, OPPURE SEPARATA DA ALTRE COSTRUZIONI MEDIANTE MURA CHE SI ELEVANO SENZA SOLUZIONE DI CONTINUITA’ DALLE FONDAMENTA AL TETTO CHE DISPONGA DI UNO O PIU’ LIBERI ACCESSI SULLA VIA E POSSA AVERE UNA O PIU’ SCALE AUTONOME" FABBRICATO AD USO ABITATIVO EDIFICIO FABBRICATO AD USO STRUMENTALE EDIFICIO SINGOLO LOCALE EDIFICIO TETTOIA NO EDIFICIO TERRENI NO EDIFICIO IMMOBILE IN COSTRUZIONE CAT.F3 EDIFICIO REVERSE CHARGE CIRCOLARE 14/E/2015 E GLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI? IMPIANTO AL SUOLO NO REVERSE CHARGE SU TETTOIA NO REVERSE CHARGE INTEGRATO: QUANDO IL PANNELLO E’ ANCORATO SULLA COPERTURA (TEGOLA O ALTRO) SI REVERSE CHARGE In se’ non è un edificio però la circolare precisa che va applicato il reverse charge quando l’impianto costituisce elemento integrante dell’edificio REVERSE CHARGE CIRCOLARE 37/E/2015 E GLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI? IMPIANTI “INTEGRATI” O “SEMIINTEGRATI” AGLI EDIFICI SI REVERSE CHARGE A TERRA ANCORCHÉ POSIZIONATI ALL’ESTERNO DELL’EDIFICIO, MA FUNZIONALI / SERVENTI ALLO STESSO SI REVERSE CHARGE REVERSE CHARGE CODICE ATECO 2007 DESCRIZIONE E COMMENTI 81.21.00 Pulizia generale (non specializzata) di edifici 81.22.02 Altre attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari industriali (escluse le attività di pulizia di impianti e macchinari) PULIZIA DI EDIFICI NO Servizi di disinfestazione 81.29.10 (limitatamente alle prestazioni riferite agli edifici) CHIARIMENTI REVERSE CHARGE CIRCOLARE 14/E/2015 AMBITO OGGETTIVO SOGGETTO CHE SVOLGE AD ESEMPIO ATTIVITA’ DI PULIZIA RELATIVE AD EDIFICI MA CON CODICE ATECO DIVERSO DA QUELLI PREVISTI PER L’APPLICAZIONE DEL REVERSE CHARGE APPLICA IVA O REVERSE CHARGE? REVERSE CHARGE! CHIARIMENTI REVERSE CHARGE CIRCOLARE 37/E/2015 ATTIVITÀ DI DERATTIZZAZIONE, SPURGO E RIMOZIONE NEVE L’ Agenzia precisa che le attività: • di derattizzazione (81.29.10) • di spurgo delle fosse biologiche, dei tombini (37.00.00) • rimozione della neve (81.29.91) non essendo espressamente richiamate nei predetti codici attività SONO ESCLUSE DAL REVERSE CHARGE REVERSE CHARGE CODICE ATECO 2007 DESCRIZIONE E COMMENTI DEMOLIZIONE 43.11.00 DEMOLIZIONE O SMANTELLAMENTO DI EDIFICI O ALTRE STRUTTURE CHIARIMENTI REVERSE CHARGE CIRCOLARE 14/E/2015 LAVORI DI COMPLETAMENTO E DEMOLIZIONE PRESTAZIONI DI SERVIZI RELATIVE ALLA PREPARAZIONE DEL CANTIERE COD. ATECO 43.12? NO REVERSE CHARGE. CHIARIMENTI REVERSE CHARGE CIRCOLARE 37/E/2015 DEMOLIZIONE E REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA COSTRUZIONE In presenza di un unico contratto d’appalto avente ad oggetto la demolizione e la successiva costruzione di un nuovo edificio l’Agenzia precisa, non è necessario scomporre la prestazione di demolizione al fine di applicare il reverse charge. In tal caso, infatti, l’attività di demolizione “deve considerarsi strettamente funzionale alla realizzazione della nuova costruzione”. IN TALE FATTISPECIE L’IVA VA APPLICATA CON LE MODALITÀ ORDINARIE ALL’INTERA OPERAZIONE OGGETTO DEL CONTRATTO. REVERSE CHARGE INSTALLAZIONE DI IMPIANTI RELATIVI AD EDIFICI CODICE ATECO 2007 DESCRIZIONE E COMMENTI 43.21.01 Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e riparazione) 43.21.02 Installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione) 43.22.01 Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell’aria (inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione 43.22.02 Installazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione e riparazione) 43.22.03 Installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati e la manutenzione e riparazione) 43.29.01 Installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili 43.29.02 Lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni 43.29.09 Altri lavori di costruzione e installazione n.c.a REVERSE CHARGE CODICE ATECO 2007 DESCRIZIONE E COMMENTI 43.31.00 Intonacatura e stuccatura 43.32.01 43.32.02 COMPLETAMENTO DI EDIFICI 43.33.00 43.34.00 43.39.01 43.39.09 Posa in opera di casseforti, forzieri, porte blindate Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili Rivestimento di pavimenti e di muri Tinteggiatura e posa in opera di vetri Attività non specializzate di lavori edili – muratori Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici n.c.a CHIARIMENTI REVERSE CHARGE INSTALLAZIONE DI IMPIANTI SOGGETTO CHE REALIZZA UN IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI UNA STRADA CON CONTRATTO DI APPALTO: APPLICA IVA. SOGGETTO CHE REALIZZA UN IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI UNA STRADA CON CONTRATTO DI SUBAPPALTO: APPLICA REVERSE CHARGE. (ART. 17 C. 6 LETT. A) CHIARIMENTI REVERSE CHARGE INSTALLAZIONE DI IMPIANTI SOGGETTO CHE REALIZZA UN IMPIANTO ELETTRICO SU CAPANNONE CON CONTRATTO DI APPALTO: APPLICA REVERSE CHARGE. (ART. 17 C. 6 LETT. A -TER) SOGGETTO CHE REALIZZA UN IMPIANTO ELETTRICO SU CAPANNONE CON CONTRATTO DI SUBAPPALTO: APPLICA REVERSE CHARGE. (ART. 17 C. 6 LETT. A-TER) CHIARIMENTI REVERSE CHARGE DICHIARAZIONE IVA ART. 17, C. 6, LETT. A-TER) ART. 17, C. 6, LETT. A) CHIARIMENTI REVERSE CHARGE DICHIARAZIONE IVA NUOVE IPOTESI REVERSE CHARGE CHIARIMENTI REVERSE CHARGE INSTALLAZIONE DI IMPIANTI SOGGETTO CHE REALIZZA UN IMPIANTO ELETTRICO SU EDIFICIO DI UN PRIVATO APPLICA IVA (IL REVERSE CHARGE NON PUO’ TROVARE APPLICAZIONE) CHIARIMENTI REVERSE CHARGE IMMOBILI ADIBITI PROMISCUAMENTE AD ABITAZIONE ED UFFICIO PERSONA FISICA CON P.IVA E IMMOBILE ADIBITO PROMISCUAMENTE AD ABITAZIONE ED UFFICIO AI FINI DEI REDDITI SI CONSIDERA PER PRESUNZIONE UTILIZZATA NELL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ PER IL 50% E AI FINI IVA? NON ESISTE UNA PERCENTUALE PRESTABILITA SARA’ LA PERSONA FISICA CHE STABILISCE IN CHE MISURA DESTINA L’ABITAZIONE A SEDE DELLA PROPRIA ATTIVITA’ CHIARIMENTI REVERSE CHARGE CIRCOLARE 14/E/2015 ENTI NON COMMERCIALI IMMOBILI UTILIZZATI PROMISCUAMENTE PER ATTIVITA’ ISTITUZIONALE E ATTIVITA’ COMMERCIALE “Per distinguere la quota di servizi da imputare alla gestione commerciale dell’ente, assoggettabile al meccanismo dell’inversione contabile, da quella imputabile all'attività istituzionale, occorrerà far riferimento, ad esempio, agli accordi contrattuali tra le parti, all'entità del corrispettivo pattuito, al carattere dimensionale degli edifici interessati, etc” CHIARIMENTI REVERSE CHARGE CIRCOLARE 14/E/2015 ENTI NON COMMERCIALI ASSOCIAZIONE CULTURALE ACQUISTA AL COSTO DI €. 7.200 UN SERVIZIO DI PULIZIA DEI PROPRI LOCALI SUPERFICIE MQ 400: • DI CUI MQ 30 ADIBITI ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ COMMERCIALI (BAR) • MQ 370 ADIBITI ALLO SVOLGIMENTO DELLA PROPRIA ATTIVITA’ NON COMMERCIALE X:100 = 30:400 100*30/400 = 7,5% 7.200 *7,5% = 540 € • €. 540 REVERSE CHARGE • €. 6.660 IVA CHIARIMENTI REVERSE CHARGE CIRCOLARE 14/E/2015 REVERSE CHARGE E REGIMI SPECIALI: PRESTAZIONI DI SERVIZI SU EDIFICI NEI CONFRONTI DI COLORO CHE APPLICANO REGIMI SPECIALI IVA NO REVERSE CHARGE CHIARIMENTI REVERSE CHARGE CIRCOLARE 14/E/2015 LE MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI? SI’ REVERSE CHARGE NONOSTANTE LA NORMA PARLI DI “INSTALLAZIONE DI IMPIANTI” E “COMPLETAMENTO DI EDIFICI” E QUINDI LETTERALMENTE SI FACCIA RIFERIMENTO SOLO A NUOVI LAVORI (PER GLI IMPIANTI) O A FASI DELLA COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO (PER IL COMPLETAMENTO) IL RIFERIMENTO DELLE ATTIVITA’ INDICATE NEI CODICE ATECO COMPORTA L’INCLUSIONE ANCHE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE CHIARIMENTI REVERSE CHARGE INSTALLAZIONE DI IMPIANTI RELATIVI AD EDIFICI CODICE ATECO 2007 DESCRIZIONE E COMMENTI 43.21.01 Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e riparazione) 43.21.02 Installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione) 43.22.01 Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell’aria (inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione 43.22.02 Installazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione e riparazione) 43.22.03 Installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati e la manutenzione e riparazione) 43.29.01 Installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili 43.29.02 Lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni 43.29.09 Altri lavori di costruzione e installazione n.c.a CHIARIMENTI REVERSE CHARGE CIRCOLARE 37/E/2015 INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO. • l’attività di installazione delle porte tagliafuoco e delle uscite di sicurezza vanno assoggettate al reverse charge in quanto rientranti nel codice attività 43.29.09 “altri lavori di costruzione e installazione in edifici n.c.a.”. CHIARIMENTI REVERSE CHARGE CIRCOLARE 37/E/2015 INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FUNZIONALI ALLO SVOLGIMENTO DI UN’ATTIVITÀ INDUSTRIALE E NON AL FUNZIONAMENTO DELL’EDIFICIO Esempio, attività di installazione di impianti di refrigerazione ad uso industriale, come nel caso di magazzini frigoriferi finalizzati alla conservazione, lavorazione e distribuzione di prodotti agricoli ed alimentari NO REVERSE CHARGE CHIARIMENTI REVERSE CHARGE CIRCOLARE 37/E/2015 DIRITTI FISSI DI CHIAMATA E INTERVENTI DI MANUTENZIONE CON CANONE DI ABBONAMENTO • Il diritto di chiamata è una somma di denaro dovuta ad un tecnico che si reca presso il cliente in caso di guasti / malfunzionamenti degli impianti, a prescindere dall’esecuzione o meno della riparazione del bene oggetto della chiamata • La “mera verifica” dell’impianto costituisce una modalità di manutenzione in quanto viene comunque posta in essere un’attività di controllo da parte di un tecnico SI’ REVERSE CHARGE CHIARIMENTI REVERSE CHARGE CIRCOLARE 37/E/2015 TRATTAMENTO DA RISERVARE ALL’ALLACCIAMENTO E ALL’ATTIVAZIONE DEI SERVIZI DI EROGAZIONE DI GAS, ENERGIA ELETTRICA E ACQUA Conformemente a quanto deciso dalla Corte di Giustizia UE nella sentenza 3.4.2008, Causa n. C- 442/05, il servizio di allacciamento per l’erogazione del gas, energia elettrica e dell’acqua (inteso come installazione del complesso di tubazioni, ed apparecchiature necessarie alla fornitura del servizio al cliente) non è riconducibile all’attività di installazione di impianti, bensì costituisce parte integrante e indispensabile per la fornitura del servizio NO REVERSE CHARGE CHIARIMENTI REVERSE CHARGE CIRCOLARE 37/E/2015 INSTALLAZIONE DI IMPIANTI POSIZIONATI IN PARTE INTERNAMENTE ED IN PARTE ESTERNAMENTE ALL’EDIFICIO L’Agenzia precisa ora che qualora gli impianti siano posizionati in parte internamente ed in parte esternamente all’edificio è necessario "valorizzare l’unicità dell’impianto che complessivamente serve l’edificio", anche se alcune parti di esso sono posizionate all’esterno dello stesso per necessità tecniche o logistiche QUALORA L’IMPIANTO SIA FUNZIONALE O SERVENTE ALL’EDIFICIO, VA APPLICATO IL REVERSE CHARGE ANCORCHÉ PARTE DELLO STESSO SIA POSIZIONATO ALL’ESTERNO DELL’EDIFICIO CHIARIMENTI REVERSE CHARGE CIRCOLARE 37/E/2015 INSTALLAZIONE DI IMPIANTI POSIZIONATI IN PARTE INTERNAMENTE ED IN PARTE ESTERNAMENTE ALL’EDIFICIO • impianto di videosorveglianza perimetrale, gestito da centralina posta all’interno dell’edificio e telecamere esterne, qualora gli elementi esterni (ad esempio telecamera) devono essere collocati all’esterno dell’edificio per motivi funzionali e tecnici • impianto di climatizzazione, con motore esterno collegato agli split all’interno dell’edificio. L’impianto, complessivamente considerato, è unico e relativo all’edificio, anche se una parte (motore) è posta all’esterno • impianto idraulico di un edificio con tubazioni esterne. L’impianto è considerato nel suo complesso unitariamente, ivi comprese le tubazione esterne che collegano l’impianto all’interno dell’edificio alla rete fognaria CHIARIMENTI REVERSE CHARGE INSTALLAZIONE DI IMPIANTI, LAVORI DI COMPLETAMENTO PROBLEMI CHE SI POSSONO CREARE: CESSIONE DEL BENE CON POSA IN OPERA? O PRESTAZIONI DI SERVIZI SU EDIFICI (CONTRATTI D’APPALTO)? APPALTO O FORNITURA? CIRCOLARE 37/E/2015 L’Agenzia ribadisce innanzitutto che le forniture di beni con posa in opera sono escluse dall’applicazione del reverse charge ex art. 17, comma 6, lett. a-ter), DPR n. 633/72 in quanto in tali operazioni la posa in opera assume una funzione accessoria rispetto alla cessione del bene (ai fini IVA le stesse costituiscono infatti cessioni di beni e non prestazioni di servizi) RICHIAMA LA SENTENZA DI CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA E LE PRECEDENTI RISOLUZIONI/CIRCOLARI MINISTERIALI APPALTO O FORNITURA? APPALTO OPERAZIONE PRINCIPALE PRESTAZIONE DI SERVIZI: ASSUNZIONE DELL’OBBLIGO DI REALIZZARE UN OPERA OPERAZIONE ACCESSORIA CESSIONE DI BENI: MATERIALE IMPIEGATO DALL’APPALTATORE APPALTO O FORNITURA? FORNITURA CON POSA IN OPERA OPERAZIONE PRINCIPALE: CESSIONE DI UN BENE OPERAZIONE ACCESSORIA: POSA IN OPERA APPALTO O FORNITURA? PREVALENZA DEL FARE SUL DARE APPALTO PREVALENZA DEL DARE SUL FARE FORNITURA CON POSA IN OPERA APPALTO O FORNITURA? • ALFA DEVE PAVIMENTARE DUE LOCALI E COMMISSIONA IL LAVORO A BETA • BETA PREVENTIVA UN COSTO DI POSA DI €. 25 A M2 PRIMO LOCALE SECONDO LOCALE PIASTRELLE DA €.24 M2 PIASTRELLE DA €.26 M2 NON SI PUO’ VALUTARE LA PREVALENZA DEL DARE SUL FARE O VICEVERSA DAI SOLI ELEMENTI ECONOMICI CESSIONE CON POSA IN OPERA CORTE DI GIUSTIZIA UE - SENTENZA C-111/2005, DEPOSITATA IL 29 MARZO 2007 IL PREZZO DEI BENI PREVALE SUL COSTO TOTALE DELL’OPERAZIONE “Se è vero che il rapporto tra il prezzo del bene e quello dei servizi è un dato obiettivo che rappresenta un indice di cui si può tener conto nel qualificare l’operazione di cui alla causa principale è altrettanto vero (1) che IL COSTO DEL MATERIALE E DEI LAVORI NON DEVE, DA SOLO, ASSUMERE UN’ IMPORTANZA DECISIVA” L’ ATTIVITÀ CONSISTE NELLA MERA POSA DEI BENI SENZA ALTERARNE LA NATURA LA POSA IN OPERA DEI BENI VIENE EFFETTUATA SENZA NECESSITÀ DI ADATTARLI ALLE ESIGENZE SPECIFICHE DEL CLIENTE APPALTO O FORNITURA? IMPRESA ARTIGIANA CHE PRODUCE INFISSI SU MISURA PER POI INSTALLARLI NO REVERSE CHARGE R.M. N. 25 DEL 06/03/2015 LO SCOPO DELL’IMPRESA ARTIGIANA È, INFATTI, QUELLO DI PRODURRE INFISSI IN SERIE CON CARATTERISTICHE STANDARDIZZATE, SEPPUR TENENDO CONTO DI SEMPLICI VARIAZIONI DI MISURA IN RELAZIONI ALLE SPECIFICHE ESIGENZE DI OGNI SINGOLO CLIENTE, E DI CEDERLI CON POSA ACCESSORIA R.M. N. 164 DEL 11/07/2007 SE LA PRESTAZIONE E’ “ESCLUSIVAMENTE DIRETTA AD ADATTARE IL BENE ALLE ESIGENZE DEL CLIENTE SENZA MODIFICARNE LA NATURA” IL CONTRATTO SI QUALIFICA COME FORNITURA CON POSA IN OPERA APPALTO O FORNITURA? CALDAIA • IMPRESA PRODUTTRICE INSTALLA UNA CALDAIA PRODOTTA IN SERIE: FORNITURA CON POSA IN OPERA. • IMPRESA REALIZZA UN IMPIANTO DI RISCALDAMENTO COMPLETO INSTALLANDO LA CALDAIA PRODOTTA IN SERIE E ALTRO MATERIALE APPALTO. CHIARIMENTI REVERSE CHARGE CIRCOLARE 37/E/2015 SOSTITUZIONE DELLE COMPONENTI DI UN IMPIANTO. • Nel caso in cui la volontà delle parti sia rivolta alla riparazione e / o ammodernamento degli impianti, anche tramite la sostituzione di parti danneggiate / obsolete, e non alla mera fornitura di beni, VANNO ASSOGGETTATE AL REVERSE CHARGE. CHIARIMENTI REVERSE CHARGE CIRCOLARE 14/E/2015 ACQUISTI SENZA PAGAMENTO DELL’IMPOSTA, DI CUI ALL’ARTICOLO 8, COMMA 1, LETTERA C), DEL DPR N. 633 DEL 1972 QUALORA LA LETTERA DI INTENTO INVIATA DALL’ESPORTATORE ABITUALE SIA EMESSA CON RIFERIMENTO AD OPERAZIONI ASSOGGETTABILI AL MECCANISMO DELL’INVERSIONE CONTABILE, PREVALE IL REVERSE CHARGE, pertanto, dovranno essere fatturate ai sensi dell’articolo 17, comma 6, del DPR n. 633 del 1972 e non ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera c), del medesimo DPR n. 633 CHIARIMENTI REVERSE CHARGE PLURALITA’ DI PRESTAZIONI E UNICO CONTRATTO CIRCOLARE 14/E/2015 UNICO CONTRATTO, COMPRENSIVO DI UNA PLURALITÀ DI PRESTAZIONI DI SERVIZI IN PARTE SOGGETTE AL REGIME DELL’INVERSIONE CONTABILE E IN PARTE SOGGETTE ALL’APPLICAZIONE DELL’IVA SCOMPOSIZIONE DELLE OPERAZIONI, INDIVIDUANDO LE SINGOLE PRESTAZIONI ASSOGGETTABILI AL REGIME DEL REVERSE CHARGE LA FINALITA’ ANTIFRODE COSTITUISCE LA REGOLA PRIMARIA CHIARIMENTI REVERSE CHARGE PLURALITA’ DI PRESTAZIONI E UNICO CONTRATTO CIRCOLARE 14/E/2015 STANTE LA COMPLESSITÀ DELLE TIPOLOGIE CONTRATTUALI RISCONTRABILI NEL SETTORE EDILE, LE INDICAZIONI SOPRA FORNITE POTREBBERO RISULTARE DI DIFFICILE APPLICAZIONE CON RIFERIMENTO ALL’IPOTESI DI: • • • UN CONTRATTO UNICO DI APPALTO AVENTE AD OGGETTO: LA COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO INTERVENTI DI RESTAURO, DI RISANAMENTO CONSERVATIVO INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA IN UNA LOGICA DI SEMPLIFICAZIONE, SI RITIENE CHE, ANCHE CON RIFERIMENTO ALLA PRESTAZIONI RICONDUCIBILI ALLA LETTERA ATER), TROVINO APPLICAZIONE LE REGOLE ORDINARIE E NON IL MECCANISMO DEL REVERSE CHARGE CHIARIMENTI REVERSE CHARGE PLURALITA’ DI PRESTAZIONI E UNICO CONTRATTO CIRCOLARE 14/E/2015 COSÌ, AD ESEMPIO, IN PRESENZA DI UN CONTRATTO AVENTE AD OGGETTO LA RISTRUTTURAZIONE DI UN EDIFICIO IN CUI È PREVISTA ANCHE L’INSTALLAZIONE DI UNO O PIÙ IMPIANTI, NON SI DOVRÀ PROCEDERE ALLA SCOMPOSIZIONE DEL CONTRATTO, DISTINGUENDO L’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DAGLI INTERVENTI, MA SI APPLICHERÀ L’IVA SECONDO LE MODALITÀ ORDINARIE ALL’INTERA FATTISPECIE CONTRATTUALE CHIARIMENTI REVERSE CHARGE CIRCOLARE 37/E/2015 TRATTAMENTO DA RISERVARE A TALUNI INTERVENTI EDILIZI INQUADRABILI NELL’AMBITO DELLA CATEGORIA DELLE "MANUTENZIONI STRAORDINARIE”: A seguito delle modifiche apportate dall’art. 17, comma 1, DL n. 133/2014 all’art. 3, comma 1, lett. b), DPR n. 380/2001 sono stati ricondotti nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria anche gli interventi “consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione di uso”, in precedenza rientranti, nella “ristrutturazione edilizia” di cui alla lett. d) del citato comma 1 CHIARIMENTI REVERSE CHARGE CIRCOLARE 37/E/2015 TRATTAMENTO DA RISERVARE A TALUNI INTERVENTI EDILIZI INQUADRABILI NELL’AMBITO DELLA CATEGORIA DELLE "MANUTENZIONI STRAORDINARIE" In presenza di un unico contratto d’appalto avente ad oggetto interventi di manutenzione straordinaria consistenti nel frazionamento o accorpamento di un’unità immobiliare ex art. 3, comma 1, lett. b), DPR n. 380/2001, comprendente anche prestazioni di servizi soggette a reverse charge ex art. 17, comma 6, lett. a-ter), DPR n. 633/72 NON È NECESSARIO SCOMPORRE LE OPERAZIONI. IN TAL CASO ALL’INTERA PRESTAZIONE TROVERÀ APPLICAZIONE L’IVA CON LE MODALITÀ ORDINARIE CHIARIMENTI REVERSE CHARGE PLURALITA’ DI PRESTAZIONI E UNICO CONTRATTO CIRCOLARE 14/E/2015 IN VIA GENERALE LE SINGOLE PRESTAZIONI SOGGETTE A REVERSE CHARGE DOVRANNO ESSERE DISTINTE DALLE ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI AI FINI DELLA FATTURAZIONE, IN QUANTO SOGGETTE IN VIA AUTONOMA AL MECCANISMO DELL’INVERSIONE CONTABILE ECCEZIONE PER LA COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO OVVERO INTERVENTI DI RESTAURO, DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONSISTENTE NEL FRAZIONAMENTO O ACCORPAMENTO DI UNITA’ IMMOBILIARI DI CUI ALL’ARTICOLO 3, COMMA 1, LETTERE C) E D), DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 GIUGNO 2001, N. 380, ANCHE CON RIFERIMENTO ALLA PRESTAZIONI RICONDUCIBILI ALLA LETTERA A-TER), TROVANO APPLICAZIONE LE REGOLE ORDINARIE E NON IL MECCANISMO DEL REVERSE CHARGE ADEMPIMENTI REVERSE CHARGE CONTRIBUENTI MINIMI E FORFETARI PRESTATORE COMMITTENTE SOGGETTO NON MINIMO CONTRIBUENTE MINIMO O FORFETTARIO EMETTE FATTURA SENZA IVA EX ART. 17 COMMA 6 DPR 633/72 • • INTEGRA FATTURA CON ALIQUOTA IVA VERSA IVA ENTRO IL 16 DEL MESE SUCCESSIVO NO DETRAZIONE IVA PER IL MINIMO IVA VERSATA = COSTO ADEMPIMENTI REVERSE CHARGE CONTRIBUENTI MINIMI E FORFETARI PRESTATORE COMMITTENTE SOGGETTO MINIMO/FORFETTARIO CHIUNQUE EMETTE FATTURA SENZA IVA EX ART. 1 COMMA 100 L. 244/2007 NON DEVONO INTEGRARE LA FATTURA EMETTE FATTURA SENZA IVA EX ART. 1 COMMA 58 L. 190/2014 SANZIONI REVERSE CHARGE D.lgs. n. 158/2015 • a tutte le ipotesi contemplate dall'articolo 17 del DPR n. 633/1972 (operazioni soggette al reverse charge) • all'articolo 34, comma 6, secondo periodo, del DPR n. 633/1972 (acquisto da agricoltori esonerati ipotesi di emissione autofattura) • all'articolo 74, commi 7 e 8, del DPR n. 633/1972 (acquisti di rottami e cascami e quindi integrazione del documento) • agli articoli 46, comma 1, e 47, comma 1, del DL. n. 331/1993 (operazioni intracomunitarie e quindi integrazione del documento) MANCATA ANNOTAZIONE DEL RC FATTURA CEDENTE PRESTATORE CESSIONARIO COMMITTENTE OMETTE LA DOPPIA ANNOTAZIONE ART. 6, C. 9-BIS DA 500 A 20.000 EURO SE DIRITTO ALLA DETRAZIONE INTEGRALE DAL 5 AL 10% DELL’IMPONIBILE SE MANCATA ANNOTAZIONE NELLE DAL 90 A 180% SCRITTURE CONTABILI DELL’IMPOSTA INDETRAIBILE DETRAZIONE SE LIMITAZIONI A NON LESO IL DIRITTO ALLA DETRAZIONE IN LINEA CON SENTENZA IDEXX ED ECOTRADE IVA ANZICHE’ RC ART. 6, C. 9-BIS1 PER CESSIONARIO/COMMITTENTE DA 250 A 10.000 EURO SOLIDARIETÀ PREVISTA IN CAPO AL CEDENTE/PRESTATORE SOLAMENTE CON RIGUARDO ALLA SANZIONE CESSIONARIO/COMMITTENTE SI DIRITTO DETRAZIONE IVA ERRONEAMENTE APPLICATA NON TENUTO AD ASSOLVERLA IN INVERSIONE DISAPPLICAZIONE SE L’“ERRORE” CONSEGUE A UN INTENTO DI EVASIONE O DI FRODE DI CUI SIA PROVATA LA CONSAPEVOLEZZA CESSIONARIO/COMMITTENTE SOGGETTO ALLA SANZIONE PROPORZIONALE DEL COMMA 1 DELL’ART. 6 (DAL 90 AL 180% DELL’IMPOSTA) RC ANZICHE’ IVA ART. 6, C. 9-BIS2 CEDENTE/PRESTATORE DA 250 A 10.000 EURO SOLIDARIETÀ PREVISTA IN CAPO AL CESSIONARIO/COMMITTENTE CESSIONARIO/COMMITTENTE SI DIRITTO DETRAZIONE IVA ERRONEAMENTE ASSOLTA CEDENTE/PRESTATORE NON È TENUTO AD ASSOLVERE IL TRIBUTO DISAPPLICAZIONE SE L’“ERRORE” CONSEGUE A UN INTENTO DI EVASIONE O DI FRODE DI CUI SIA PROVATA LA CONSAPEVOLEZZA CEDENTE/PRESTATORE SOGGETTO ALLA SANZIONE PROPORZIONALE DEL COMMA 1 DELL’ART. 6 (DAL 90 AL 180% DELL’IMPOSTA) RC ANZICHE’ ESENTE O NON IMPONIBILE O NON SOGGETTA ART. 6, C. 9-BIS3 IN SEDE DI ACCERTAMENTO, DEVONO ESSERE ESPUNTI SIA IL DEBITO CHE LA DETRAZIONE (COMPUTATO/OPERATA) IN SEDE DI LIQUIDAZIONE DELL’IVA DIRITTO A RECUPERARE L’IVA EVENTUALMENTE NON DETRATTA SE OPERAZIONI INESISTENTI ESPUNTO SIA DEBITO CHE CREDITO IVA RECUPERO IVA NON DETRATTA SANZIONE TRA 5 E 10% DELL’IMPONIBILE (MIN € 1.000) IVA E ASSEGNAZIONE BENI AI SOCI ASSEGNAZIONE BENI AI SOCI LE AGEVOLAZIONI IVA? Si applicano le regole ordinarie REGISTRO? Se proporzionale le aliquote sono ridotte alla metà IPO-CATASTALI? Fisse PER TRASFORMAZIONE NO IMPOSTE D’ATTO ASSEGNAZIONE BENI AI SOCI REGOLE ORDINARIE Art. 2, comma 2, n. 6, D.P.R. n. 633/1972 [] Costituiscono inoltre cessioni di beni: 6) le assegnazioni ai soci fatte a qualsiasi titolo da società di ogni tipo e oggetto nonché le assegnazioni e le analoghe operazioni fatte da altri enti privati o pubblici, compresi i consorzi e le associazioni o altre organizzazioni senza personalità giuridica. ASSEGNAZIONE BENI AI SOCI DEROGA NO ASSIMILAZIONE TRA CESSIONI DI BENI ED ASSEGNAZIONI DI BENI SE BENI PERVENUTI ALL’IMPRESA SENZA IL PAGAMENTO DELL’IVA ASSEGNAZIONE BENI AI SOCI DEROGA CM 26/E/2016 CM 40/E/2002 ART. 16 DIRETTIVA 2006/112/CE CORTE GIUSTIZIA (C322/99 ; C 323/99 ASSEGNAZIONE BENI AI SOCI ASSIMILABILE AUTOCONSUMO ART. 2 COMMA 2 N. 5 DPR 633772 Esclusione iva per “quei beni per i quali non è stata operata all’atto di acquisto, la detrazione dell’imposta di cui all’articolo 19” ASSEGNAZIONE BENI AI SOCI IMMOBILI ED IVA • DA PRIVATO • ANTE 1973 • PER APPORTO F.C. ESENTE ART. 10 C.1 N.27 QUINQUES • IVA TOTALMENTE INDETRAIBILE • • • IVA DETRATTA (ANCHE IN PARTE) ESENTE COSTRUITO • • CON IVA SE IMPRESA COSTRUZIONE NEI 5 ANNI ESENTE NEGLI ALTRI CASI SALVO OPZIONE ATTENZIONE AI CASI DI RETTIFICA DELLA DETRAZIONE PER CAMBIO DI DESTINAZIONE DEL BENE ASSEGNAZIONE BENI AI SOCI CESSIONE AGEVOLATA IMMOBILE SOCIETA’ “ZETA SRL” ACQUISTA IMMOBILE DA PRIVATO NEL 2001 LO CEDE IL 30/9/2016 TRAMITE LA CESSIONE AGEVOLATA AL SOCIO “A” ESCLUSO DA IVA? NO, SEMPRE OPERAZIONE IMPONIBILE! L’esclusione da IVA, infatti, è limitata alle fattispecie assimilate alle cessioni, quali appunto l’assegnazione, l‘autoconsumo e la destinazione a finalità estranee all’esercizio d’impresa ASSEGNAZIONE BENI AI SOCI Casistica Cessione a terzi Acquistati presso privati Rilevante ai fini Iva Acquistati prima Esclusa da Iva dell’1.1.1973 Acquistati presso soggetti Esente da Iva passivi d’imposta (con Iva art. 10, co. 1, n. 27quinquies totalmente non detratta) Acquistati presso soggetti passivi d’imposta (con Iva Rilevante ai fini Iva parzialmente o totalmente detratta) Acquistati in esenzione d’imposta ex art. 10, D.P.R. Rilevante ai fini Iva 633/1972 Assegnazione di beni ai soci Esclusa da Iva Esclusa da Iva Esclusa da Iva Rilevante ai fini Iva Esclusa da Iva ASSEGNAZIONE BENI AI SOCI ASSEGNAZIONE/ CESSIONE IMPONIBILI IVA FABBRICATI ABITATIVI Art. 10,n. 8-bis e 8-ter del D.P.R. 633/72 Assegnante Assegnazione Entro 5 anni dall’ultimazione dei lavori Impresa costruttrice o di ripristino Qualsiasi Oltre 5 anni dall’ultimazione dei lavori Qualsiasi immobile abitativo Regime IVA Aliquota Registro Ipocatastali Imponibile • 10% • 4% se prima casa • 22% se abitazione “di lusso” € 200 € 200 + € 200 Esente --- Imponibile per opzione • 10% • 4% se prima casa • 22% se abitazione “di lusso” Esente --- • • 4,50% 1% se prima casa € 200 • • 4,50% 1% se prima casa € 50 + € 50 € 200 + € 200 € 50 + € 50 ASSEGNAZIONE BENI AI SOCI ASSEGNAZIONE / CESSIONE IMPONIBILI IVA FABBRICATI STRUMENTALI Art. 10,n. 8-bis e 8-ter del D.P.R. 633/72 Assegnante Impresa costruttrice o di ripristino Qualsiasi Assegnazione Regime IVA Aliquota Registro Ipocatastali Entro 5 anni dall’ultimazione dei lavori Imponibile • 22% - 10% € 200 € 200 + € 200 Esente --- € 200 € 200 + € 200 • 22% - 10% € 200 € 200 + € 200 Esente --- € 200 € 200 + € 200 Imponibile per opzione • 22% - 10% € 200 € 200 + € 200 Oltre 5 anni dall’ultimazione Imponibile per dei lavori opzione Qualsiasi immobile ASSEGNAZIONE BENI AI SOCI ASSEGNAZIONE TERRENI Art. 2 comma 3, lett. c), D.P.R. n. 633/1972. TERRENO NON EDIFICABILE: ESCLUSO DA IVA Terreno agricolo Soggetto beneficiario dell’assegnazione No Iap o coltivatore diretto Si Iap o coltivatore diretto Imposta di registro Imposta ipotecaria Imposta catastale 7,5% (50% del 15%) € 50 € 50 €. 200 € 200 1% ASSEGNAZIONE BENI AI SOCI ASSEGNAZIONE TERRENI TERRENO EDIFICABILE: IMPONIBILE IVA Imposta di registro Imposta ipotecaria Imposta catastale Imponibile 22% con Iva detratta al momento dell’acquisto 200 € 50 € 50 Fuori campo nel caso di acquisto senza Iva 4,5% (50% del 9%) € 50 € 50 Iva ASSEGNAZIONE BENI AI SOCI IMMOBILI ED IVA. BENI IMMOBILI PER I QUALI L’IVA NON È STATA DETRATTA, SUGLI STESSI SONO STATI FATTI INTERVENTI DI RECUPERO, MANUTENZIONE, RIPARAZIONE, ECC., OPERANDO LA DETRAZIONE DELLA RELATIVA IVA. RETTIFICA DELLA DETRAZIONE EX ART 19-BIS2 DPR 633/72. ASSEGNAZIONE BENI AI SOCI RETTIFICA DETRAZIONE • La società Alfa s.r.l. ha acquistato nel 2010 dal sig. Rossi (privato ESEMPIO: senza P. IVA) un immobile al prezzo di euro 200.000 • Su detto immobile sono stati eseguiti interventi di ristrutturazione per euro 80.000 più IVA 10% nel corso del 2012. • Nel 2016 la società assegna l’immobile ai soci SENZA APPLICAZIONE DELL’IVA (FUORI CAMPO) • Tuttavia deve operare la rettifica della detrazione sull’imposta detratta in relazione ai lavori di ristrutturazione per i decimi mancanti al compimenti del decennio. • La rettifica della detrazione ammonta a 6/10 dell’IVA, corrispondente ai 6 anni mancanti al compimento del decennio. ASSEGNAZIONE BENI AI SOCI RETTIFICA DETRAZIONE IMMOBILE ACQUISTATO IN LEASING PERIODO DECENNALE DI RETTIFICA DALLA DATA DI ESERCIZIO DEL DIRITTO D’ACQUISTO CM 26/E/2016 ASSEGNAZIONE BENI AI SOCI BASE IMPONIBILE Art. 2, comma 2, n. 6, D.P.R. n. 633/1972 [] Costituiscono inoltre cessioni di beni: 6) le assegnazioni ai soci fatte a qualsiasi titolo da società di ogni tipo e oggetto nonché le assegnazioni e le analoghe operazioni fatte da altri enti privati o pubblici, compresi i consorzi e le associazioni o altre organizzazioni senza personalità giuridica ASSEGNAZIONE BENI AI SOCI BASE IMPONIBILE Art. 13, comma 2, lett. c), D.P.R. n. 633/1972 Per le cessioni indicate ai numeri 4), 5) e 6) del secondo comma dell'articolo 2, dal prezzo di acquisto o, in mancanza, dal prezzo di costo dei beni o di beni simili, determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni; per le prestazioni di servizi di cui al primo e al secondo periodo del terzo comma dell'articolo 3, nonché per quelle di cui al terzo periodo del sesto comma dell'articolo 6, dalle spese sostenute dal soggetto passivo per l'esecuzione dei servizi medesimi ASSEGNAZIONE BENI AI SOCI BASE IMPONIBILE: CIRCOLARE 26/E/2016 ASSEGNAZIONE DEVE TENER CONTO DI: • COSTO DI ACQUISTO (CON IVA DETRATTA); • SPESE DI RIPARAZIONE E COMPLETAMENTO (<> DA MANUTENZIONE ORDINARIA); • DEPREZZAMENTO DEL BENE. ASSEGNAZIONE BENI AI SOCI BASE IMPONIBILE: CIRCOLARE 26/E/2016 DEPREZZAMENTO BENE: • AGENZIA ENTRATE NON FORNISCE ALCUNA INDICAZIONE PER QUANTIFICARE IL DEPREZZAMENTO DOVUTO ALL’USO DEL BENE INDIVIDUARE PARAMETRO OGGETTIVO = AMMORTAMENTO? ASSEGNAZIONE BENI AI SOCI BASE IMPONIBILE: CIRCOLARE 37/E/2016 IN ALTERNATIVA PREZZO DI COSTO DEI BENI O BENI SIMILI DETERMINATI AL MOMENTO IN CUI SI EFFETTUA L’ASSEGNAZIONE METODO SUGGERITO IN VIA DI “ESTREMO SUBORDINE” ESEMPIO: IMMOBILE COSTRUITO ASSEGNAZIONE BENI AI SOCI BASE IMPONIBILE: CIRCOLARE 26/E/2016 IMMOBILI OGGETTO DI RISCATTO LEASING: • • • • PREZZO DI RISCATTO EVENTUALI MIGLIORIE DEPREZZAMENTO CANONI LEASING PAGATI DALLA SOCIETA’ COSTO SOSTENUTO DALLA SOCIETA’ DI LEASING + MIGLIORIE - DEPREZZAMENTO TRASFORMAZIONE SOCIETA’ SEMPLICE TRASFORMAZIONE IMMOBILIARE DI GESTIONE IN SOCIETA’ SEMPLICE CIRCOLARE 26/E/2016 CESSAZIONE ATTIVITA’ IMPRENDITORIALE DESTINAZIONE BENI A FINALITA’ ESTRANEE ALL’ESERCIZIO DELL’IMPRESA ART. 2 COMMA 2 N. 5 DPR 633/72 STESSE REGOLE ASSEGNAZIONE IMPOSA DI REGISTRO FISSA: 200 €. TERRITORIALITA’ IVA – OPERAZIONI INTRA TERRITORIALITA’ CESSIONI DI BENI BENI MOBILI NORMATIVA INTERNA ART. 7 BIS C.1 DPR 633/72 «Le cessioni di beni, diverse da quelle di cui ai commi 2 e 3, si considerano effettuate nel territorio dello Stato se hanno per oggetto beni immobili ovvero beni mobili nazionali, comunitari o vincolati al regime della temporanea importazione, esistenti nel territorio dello stesso» TERRITORIALITA’ CESSIONI DI BENI BENI MOBILI SE I BENI SI TROVANO IN ITALIA LA CESSIONE È TERRITORIALMENTE RILEVANTE E QUINDI SOGGETTA ALLA DISCIPLINA IVA IN ITALIA SE I BENI SI TROVANO FUORI DAL TERRITORIO DELLO STATO LA LORO CESSIONE È CARENTE DEL REQUISITO TERRITORIALE E NON È RILEVANTE AGLI EFFETTI DEL TRIBUTO ALIQUOTE IVA UE Paese Germania Regno Unito Francia Italia Spagna Polonia Paesi Bassi Belgio Svezia Austria Aliquota ordinaria 19 20 20 22 21 23 21 12 25 20 Aliquote ridotte 7-0 5-0 2-5 5-7 10 - 4 4 - 10 8-5-0 6-0 6-0 12 - 6 10 ASPETTI GENERALI IVA COMUNITARIA Negli scambi intracomunitari vale seppur di carattere provvisorio il principio generale DELLA TASSAZIONE NEL PAESE DI DESTINAZIONE DELL’OPERAZIONE ASPETTI GENERALI ADEMPIMENTI Gli scambi intracomunitari richiedono L’emissione della fattura non imponibile art. 41 del DL 331/93 per le cessioni intracomunitarie L’integrazione della fattura del fornitore Ue per gli acquisti intracomunitari La compilazione degli elenchi Intrastat ASPETTI GENERALI REQUISITI CONGIUNTI 1. Condizione di operatore economico (cioè di soggetto I.V.A) sia da parte del cedente nazionale che del cessionario comunitario 2. Onerosità dell’operazione avente ad oggetto un bene mobile materiale 3. Trasferimento della proprietà o di altro diritto reale sul bene 4. Effettiva movimentazione del bene, con partenza dall’Italia ed arrivo in altro Stato membro, indipendentemente dal fatto che il trasporto o la spedizione siano effettuati dal cedente, dal cessionario o da terzi per loro conto VIES Art. 35 co.2 lett. e-bis) DPR 633/72 Obbligo di dichiarare all’Agenzia delle Entrate la volontà di effettuare OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE di cui al titolo II, capo II del D.L. 331/93 ANCHE PER I SERVIZI? SI’! CM 39/E/2011 Nel D.L. 331/93 vi sono comunque disposizioni che richiamano anche i servizi (es. art. 50, co.6; art. 46) VIES ISCRIZIONE IMMEDIATA Il nuovo impianto prevede l’iscrizione contestuale (non più quindi trascorsi 30 giorni), su richiesta AL MOMENTO DI ATTRIBUZIONE DELLA P.IVA AL MOMENTO IN CUI TALE VOLONTA’ VIENE ESPRESSA VIES VIES Articolo 18 paragrafi 1 e 2 del Regolamento 282/2011 Salvo che disponga di informazioni contrarie, il prestatore può considerare che un destinatario stabilito nella Comunità ha lo status di soggetto passivo: b. se il destinatario non ha ancora ricevuto un numero individuale di identificazione IVA, ma lo informa che ne ha fatto richiesta, qualora ottenga qualsiasi altra prova attestante che quest’ultimo è un soggetto passivo o una persona giuridica non soggetto passivo tenuta all’identificazione ai fini dell’IVA e effettui una verifica di ampiezza ragionevole dell’esattezza delle informazioni fornite dal destinatario applicando le normali procedure di sicurezza commerciali, quali quelle relative ai controlli di identità o di pagamento SOGGETTI ITALIANI NON ISCRITTI AL VIES: OPERAZIONI ATTIVE CESSIONI INTRA SENZA “VIES” Situazione Cessioni intracomunitarie o servizi resi a controparte soggetto passivo comunitario da parte del fornitore nazionale in regime ordinario con partita Iva NON inserita nel VIES Conseguenze • Secondo l’Agenzia delle Entrate (C.M. 39/E/2011) l’operazione va “dequalificata” ad operazione interna (con applicazione dell’IVA nazionale) • La dequalificazione opera ancorché vi siano tutti gli altri requisiti (a partire dalla regolare iscrizione nel VIES della controparte) SOGGETTI ITALIANI NON ISCRITTI AL VIES: OPERAZIONI PASSIVE RM 42/2012 L’acquisto non può configurarsi come una operazione intracomunitaria e pertanto l’IVA non è dovuta in Italia bensì nel Paese del prestatore: ACQUIRENTE ITALIANO CHE RICEVE LA FATTURA NON IMPONIBILE NO INVERSIONE CONTABILE ALTRIMENTI ILLEGITTIMA DETRAZIONE IVA SUGLI ACQUISTI SOGGETTI ESTERI NON ISCRITTI AL VIES: OPERAZIONI ATTIVE CESSIONI/PRESTAZIONI VERSO SOGGETTI ESTERI EQUIPARATE A OPERAZIONI VERSO PRIVATI • Le cessioni di beni devono essere assoggettate ad IVA in Italia • Per le prestazioni di servizi devono applicarsi le regole B2C; pertanto, qualora non trovi applicazione una della deroghe previste negli articoli da 7-quater a 7-septies, deve essere applicata l’IVA italiana SOGGETTI ESTERI NON ISCRITTI AL VIES: OPERAZIONI PASSIVE ACQUISTO BENI DA SOGGETTI ESTERI CIRCOLARE 39/2011 • Il fornitore comunitario non iscritto al VIES deve addebitare al cliente italiano l’IVA del suo Stato • Se non lo fa il cliente italiano non deve comunque applicare il reverse charge GIURISPRUDENZA L’INTERPRETAZIONE RESTRITTIVA DA PARTE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE HA SEMPRE SOLLEVATO CRITICHE DA PARTE DELLA DOTTRINA DAL PUNTO DI VISTA SOGGETTIVO QUAL’E’ IL REQUISITO SOSTANZIALE DELLE CESSIONI INTRACOMUNITARIE? ACQUIRENTE E FORNITORE SOGGETTI PASSIVI IVA! PARTITA IVA ELEMENTO FORMALE CHE FA PRESUMERE IL POSSESSO DI TALE “STATUS” GIURISPRUDENZA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA CASO C-587/10 Eccezion fatta per tali requisiti relativi allo status di soggetto passivo, al trasferimento del potere di disporre di un bene come proprietario e allo spostamento fisico dei beni da uno Stato membro ad un altro, nessun altro requisito può essere imposto per qualificare un’operazione come cessione o acquisto intracomunitari di beni (v. sentenza Teleos e a., cit, punto 70), fermo restando che la nozione di cessione intracomunitaria, analogamente a quella di acquisto intracomunitario, ha un carattere obiettivo e si applica indipendentemente dagli scopi e dai risultati delle operazioni di cui trattasi (v., segnatamente, sentenza Teleos e a., cit, punto 38) GIURISPRUDENZA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA CASO C-587/10 Il requisito posto dall’articolo 28-quater, punto A, lettera a), primo comma, della sesta direttiva, secondo il quale l’acquirente dev’essere un «soggetto passivo, che agisce in quanto tale in un [altro] Stato membro» non implica, di per sé, che l’acquirente debba operare attraverso un numero d’identificazione IVA nell’ambito dell’acquisto di cui trattasi. Pertanto, subordinare essenzialmente il diritto all’esenzione dall’IVA di una cessione intracomunitaria al rispetto di obblighi di forma senza prendere in considerazione i requisiti sostanziali e, in particolare, senza porsi la questione se questi ultimi siano soddisfatti, eccederebbe quanto è necessario per assicurare l’esatta riscossione dell’imposta (v. sentenza Collée, cit., punto 29) GIURISPRUDENZA CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 17254 DEL 29.07.2014 Codice identificativo IVA errato fatture emesse da un fornitore residente L’Agenzia delle Entrate aveva ripreso a tassazione l’imposta negando il regime di non imponibilità ex art. 41 del D.L. n. 331/1993 Il solo fatto della mancanza del requisito costituito dal possesso della partita Iva non può determinare il venir meno della possibilità d’inquadrare l’operazione come cessione intracomunitaria, quando «l’operatore provi in modo rigoroso tutti i requisiti sostanziali della normativa di settore» CESSIONI COMUNITARIE CESSIONI A PRIVATI La cessione di beni nei confronti di soggetti comunitari «privati» SONO SOGGETTE AD IVA IN ITALIA NO ELENCHI INTRASTAT CESSIONI COMUNITARIE CESSIONI A PRIVATI La cessione a titolo oneroso di mezzi di trasporto nuovi (non più di 6 mesi e di 6 mila km) anche se effettuate nei confronti di cessionari privati comunitari SONO OPERAZIONI ASSIMILATE ALLE CESSIONI INTRACOMUNITARIE Risponde all’esigenza di evitare «arbitraggi» di aliquote tra gli Stati membri CESSIONI COMUNITARIE CESSIONI A PRIVATI La cessione a titolo oneroso di mezzi di trasporto nuovi (non più di 6 mesi e di 6 mila km) anche se effettuate nei confronti di cessionari privati comunitari SONO OPERAZIONI ASSIMILATE ALLE CESSIONI INTRACOMUNITARIE Risponde all’esigenza di evitare «arbitraggi» di aliquote tra gli Stati membri CESSIONI COMUNITARIE VENDITA A DISTANZA NEI CONFRONTI DI PRIVATI - “B2C” ART. 41 CO.1 LETT. B) Le cessioni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili di beni (diversi da mezzi di trasporto nuovi, beni soggetti ad accisa e beni da installare, montare o assiemare in altro Stato membro) verso clienti privati comunitari, sono: IMPONIBILI NEL PAESE DEL FORNITORE Nel caso di cessioni, effettuate in ciascun stato membro, nell’anno precedente o nell’anno in corso, non superiori al limite di € 100.000 o all’eventuale minor importo stabilito nell’altro Stato IMPONIBILI NELLO STATO DEL CESSIONARIO Nel caso di superamento delle citate soglie oppure (se sotto soglia) previa opzione in dichiarazione annuale IVA. In tal caso il cedente dovrà nominare nell’altro Stato un rappresentante fiscale o identificarsi direttamente secondo le normative del luogo CESSIONI COMUNITARIE VENDITA A DISTANZA NEI CONFRONTI DI PRIVATI - “B2C” ART. 41 CO.1 LETT. B) ALFA S.r.l. società italiana, effettua vendite a distanza in Portogallo a privati; l’ ammontare annuo delle vendite è pari a € 26.000,00 • In questo caso, è possibile applicare l’IVA con l’aliquota italiana del 22% in quanto non viene superata la soglia di € 35.000,00 prevista dal Portogallo • Gli operatori italiani possono comunque optare per l’applicazione dell’IVA nello Stato di destinazione dei beni, anche se l’ammontare delle cessioni effettuate non supera i limiti di cui sopra CESSIONI COMUNITARIE VENDITA A DISTANZA NEI CONFRONTI DI PRIVATI - “B2C” ART. 41 CO.1 LETT. B) OPZIONE Può essere esercitata per ciascuno Stato UE di destinazione dei beni, con le consuete regole previste dal D.P.R. n. 442/1997 • Comportamento concludente • Quadro VO dichiarazione IVA Minimo 3 anni e valida fino a revoca COMMERCIO ELETTRONICO I SERVIZI DI COMMERCIO ELETTRONICO SONO SUDDIVISI IN DUE GRUPPI DIRETTO INDIRETTO • si concretizza con il cd. "download" dalla rete internet di software, video, musica, eccC • la transazione ha ad oggetto la consegna di un bene materiale; • solamente la conclusione del contratto avviene utilizzando la rete COMMERCIO ELETTRONICO I SERVIZI DI COMMERCIO ELETTRONICO SONO SUDDIVISI IN DUE GRUPPI DIRETTO INDIRETTO • La transazione avviene utilizzando lo strumento telematico. • Lo strumento telematico è utilizzato solo per la conclusione dell'accordo • Ai fini Iva realizza una prestazione di servizi. • Ai fini Iva realizza una cessione di beni. COMMERCIO ELETTRONICO COMMERCIO ELETTRONICO INDIRETTO OPERAZIONI EFFETTUATE TRA SOGGETTI ENTRAMBI RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLO STATO: • OPERAZIONE INTERNE EQUIPARATE ALLE VENDITE PER CORRISPONDENZA. • NON SOGGETTE ALL’OBBLIGO DI CERTIFICAZIONE MEDIANTE EMISSIONE DI FATTURA, SCONTRINO FISCALE, RICEVUTA. COMMERCIO ELETTRONICO COMMERCIO ELETTRONICO INDIRETTO SOGGETTI RESIDENTI IN DUE PAESI DIVERSI UE: ENTRAMBI SOGGETTI PASSIVI: CEDENTE IT PRIVATO UE: ACQUIRENTE CEDENTE UE PRIVATO IT: ACQUIRENTE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE SE SOPRA SOGLIA O PER OPZIONE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE SE SOPRA SOGLIA (35.000) O PER OPZIONE CESSIONI COMUNITARIE REALIZZAZIONE DI STAMPI DA UTILIZZARE IN ITALIA PER LA PRODUZIONE DI BENI DA INVIARE IN ALTRO STATO MEMBRO PER CONTO DI COMMITTENTE COMUNITARIO SONO OPERAZIONI ASSIMILATE ALLE CESSIONI INTRACOMUNITARIE CONDIZIONI • Unico contratto di appalto tra committente e operatore nazionale avente ad oggetto sia la realizzazione dello stampo sia la fornitura dei beni che essi producono • Lo stampo venga inviato nell’altro Paese membro a fine lavorazione salvo il caso in cui per specifici accordi contrattuali sia distrutto o risulti inutilizzabile ACQUISTI COMUNITARI 1 BENI INSTALLATI, MONTATI O ASSIEMATI IN ITALIA Gli acquisti di beni presso un fornitore comunitario la cui installazione avvenga in Italia NO ACQUISTI INTRACOMUNITARI ai sensi dell’art. 38, comma 5, lett. b), del D.L. n. 331/1993 bensì “ACQUISTI INTERNI” AL TERRITORIO DELLO STATO a norma dell’art. 7-bis, comma 1, D.P.R. n. 633/1972 CONDIZIONE l’attività di montaggio, installazione e assiemaggio sia ESEGUITA DAL FORNITORE o, comunque sia svolta per suo conto ACQUISTI COMUNITARI 2 BENI INSTALLATI, MONTATI O ASSIEMATI IN ITALIA CM13/E DEL 23/02/2004 PUNTO A 1 Il trasferimento da parte del fornitore comunitario di beni dal suo territorio a quello nazionale, risulta irrilevante ai fini IVA, in quanto il momento impositivo viene a determinarsi all’atto della successiva consegna del bene installato, montato o assiemato ACQUISTI COMUNITARI 3 BENI INSTALLATI, MONTATI O ASSIEMATI IN ITALIA SE L’ACQUIRENTE RESIDENTE È UN SOGGETTO PASSIVO IVA SE L’ACQUIRENTE RESIDENTE NON È UN SOGGETTO PASSIVO IVA Il CESSIONARIO integra la fattura emessa dal fornitore comunitario ai sensi dell’art. 17, comma 2, D.P.R. n. 633/1972 Il FORNITORE COMUNITARIO deve nominare un rappresentante fiscale in Italia o identificarsi direttamente Il reverse charge va quindi applicato nel momento di consegna del bene installato, montato o assiemato, normalmente desumibile dal verbale di collaudo CESSIONI COMUNITARIE 4 BENI INSTALLATI, MONTATI O ASSIEMATI IN STATO UE CESSIONI DI BENI con spedizione o trasporto dal territorio dello Stato nel territorio di altro Stato membro di beni destinati ad essere ivi installati montati o assiemati da parte del fornitore o per suo conto: non configurano CESSIONI INTERNE EXTRATERRITORIALI di beni ai sensi dell’art. 38, comma 5, lett. b), del D.L. n. 331/1993 bensì “CESSIONI INTRA COMUNITARIE” Art. 41, comma 1, lett. c), D.L. n . 331/1993 Tale DISPOSIZIONE è in DISTONIA con: LA DISPOSIZIONE COMUNITARIA che prevede la tassazione come operazione interna nello Stato membro in cui il bene viene installato LA DISPOSIZIONE INTERNA Riferibile alla speculare operazione di acquisizione del bene nel territorio dello Stato 141 CESSIONI COMUNITARIE 6 BENI INSTALLATI, MONTATI O ASSIEMATI IN STATO UE Art. 36, direttiva n. 2006/112/CE Quando il BENE spedito o trasportato dal fornitore o dall’acquirente oppure da un terzo deve essere INSTALLATO O MONTATO CON O SENZA COLLAUDO da parte del fornitore o per suo conto si considera come LUOGO DI CESSIONE il luogo DOVE AVVIENE L’INSTALLAZIONE O IL MONTAGGIO 142 CESSIONI COMUNITARIE INVII DI BENI IN ALTRO STATO UE • Per esecuzione di operazioni di perfezionamento e manipolazioni usuali • Per essere temporaneamente utilizzati per l’effettuazione di determinati servizi • Per essere oggetto di perizie NON SONO CESSIONI INTRACOMUNITARIE CESSIONI COMUNITARIE PROVA DELL’INVIO Documento di trasporto CMR e firma delle parti coinvolte Interpello RM 345/E/2007 relativo a cessione franco fabbrica (exw) L’azienda istante proponeva la seguente documentazione: 1. fattura di vendita emessa nei confronti dell’acquirente comunitario (non imponibile ai sensi dell’art. 41 del D.L. n. 331/93) 2. elenchi riepilogativi INTRASTAT relativi alle cessioni effettuate 3. documento di trasporto “CMR” firmato dal trasportatore per presa in carico della merce e dal destinatario per ricevuta 4. rimessa bancaria dell’acquirente relativa al pagamento della merce L’Agenzia ha confermato in pieno la soluzione prospettata dal contribuente sia con riguardo ai documenti fiscali (punto 1 e 2) che con riguardo agli altri (punto 3 e 4) EFFETTO: molti verificatori hanno basato i propri rilievi sulla mancanza della firma del destinatario nella “CMR” CESSIONI COMUNITARIE PROVA DELL’INVIO Documento di trasporto CMR e firma delle parti coinvolte R.M. 19/E/2013 Il CMR cartaceo non è l’unica prova ammissibile e l’Agenzia, sollecitata dall’interpellante, ha quindi precisato che, alla luce della evoluzione della prassi commerciale tale onere può essere assolto anche da: • CMR ELETTRONICO, avente il medesimo contenuto di quello cartaceo • UN INSIEME DI DOCUMENTI dai quali si possano ricavare le medesime informazioni nonché le firme dei soggetti coinvolti (cedente, vettore e cessionario), compresi (fra questi) l’utilizzo di informazioni tratte dal sistema informatico del vettore da cui risulta che la merce ha lasciato il territorio ed ha altresì raggiunto il territorio di un altro Stato membro CESSIONI COMUNITARIE PROVA DELL’INVIO Documento di trasporto CMR e firma delle parti coinvolte PRECISAZIONI R.M. 71/E/2014 La risoluzione n. 345 del 2007 ha indicato l’esibizione del documento di trasporto a titolo meramente esemplificativo Nei casi in cui il cedente nazionale non abbia provveduto direttamente al trasporto delle merci e non sia in grado di esibire il predetto documento di trasporto, la prova di cui sopra potrà essere fornita con QUALSIASI ALTRO DOCUMENTO IDONEO A DIMOSTRARE CHE LE MERCI SONO STATE INVIATE IN ALTRO STATO MEMBRO CESSIONI COMUNITARIE PROVA DELL’INVIO Documento di trasporto CMR e firma delle parti coinvolte La lacuna della firma nei documenti di trasporto potrebbe essere colmata da una dichiarazione del cliente medesimo che attesti l’avvenuta ricezione della merce con riferimento alla specifica fattura/operazione? CTR DEL VENETO, SEZ. VIII, SENTENZE N. 28, 29, 30 E 31 DEL 14/4/2010 Nel caso in cui non si riesca ad avere copia del CMR firmato dal destinatario, può provvedersi all’invio di un fax al cliente estero, richiedendo allo stesso di confermare, stesso mezzo (anche semplicemente con firma in calce al fax ricevuto), la ricezione della merce, con riferimento alla specifica fattura TERRITORIALITA’ IVA – PRESTAZIONI DI SERVIZI ART. 7 DPR 633/72 TERRITORIALITA’ DELL’IMPOSTA Alla disciplina della territorialità delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi sono dedicati sette articoli del D.P.R. n. 633/1972 Art. 7 Territorialità dell’imposta – Definizioni Art. 7-bis Territorialità – Cessioni di beni Art. 7-ter Territorialità – Prestazioni di servizi Art. 7-quater Territorialità – Disposizioni relative a particolari prestazioni di servizi Art. 7-quinquies Territorialità – Disposizioni relative alle prestazioni di servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi, ricreativi e simili Art. 7-sexies Territorialità – Disposizioni speciali relative a talune prestazioni di servizi rese a committenti non soggetti passivi Art. 7-septies Territorialità – Disposizioni relative a talune prestazioni di servizi rese a non soggetti passivi stabiliti fuori della Comunità europea TERRITORIALITA’ PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZI GENERICI 7 TER B2B REGOLA GENERALE PAESE DI STABILIMENTO DEL COMMITTENTE DEROGHE SERVIZI B2C REGOLA GENERALE PAESE DI STABILIMENTO DEL PRESTATORE DEROGHE TERRITORIALITA’ PRESTAZIONI DI SERVIZI ART. 7-TER – PRESTAZIONI GENERICHE B2B-B2C PRESTATORE Italiano soggetto passivo COMMITTENTE CRITERIO IVA IN ITALIA Italiano Soggetto passivo Paese di stabilimento del committente SI UE-Extra Ue Soggetti passivi Paese di stabilimento del committente NO IT – UE – Extra UE Privato Paese di stabilimento del prestatore SI Società Italiana effettua prestazioni di consulenza commerciale nei confronti di soggetti privati francesi e nei confronti una società germanica: • per la prestazione effettuata nei confronti dei soggetti privati emette fattura con IVA • per la prestazione resa nei confronti della società germanica emette fattura non soggetta ad IVA ai sensi dell’art. 7-ter, D.P.R. n. 633/1972, accertandosi che il cliente comunitario sia soggetto passivo di imposta TERRITORIALITA’ PRESTAZIONI DI SERVIZI ART. 7-TER – PRESTAZIONI GENERICHE B2B-B2C PRESTATORE UE – Extra UE – Soggetto passivo COMMITTENTE CRITERIO IVA IN ITALIA Italiano Soggetto passivo Paese di stabilimento del committente SI UE-Extra Ue Soggetti passivi Paese di stabilimento del committente NO IT Privato Paese di stabilimento del prestatore NO Una Società tedesca rilascia attestazioni quantitative di conformità nei confronti di un soggetto passivo di imposta italiano: • il soggetto italiano, ricevuta la fattura, la assoggetterà ad IVA in Italia mediante il meccanismo del reverse-charge: Integrazione della fattura estera ai sensi dell’art. 46, D.L. 331/93, con applicazione dell’IVA relativa TERRITORIALITA’ PRESTAZIONI DI SERVIZI ART. 7-QUATER – SERVIZI IN DEROGA • Prestazioni di servizi relative a beni immobili • Prestazioni di trasporto passeggeri • Prestazioni di ristorazione e catering • Prestazioni di ristorazione e catering rese a bordo di una nave, aereo o treno • Prestazioni di locazione a breve termine di mezzi di trasporto TERRITORIALITA’ PRESTAZIONI DI SERVIZI Servizi relativi a beni immobili PRESTATORE COMMITTENTE CRITERIO UE – Extra UE – Soggetto passivo Italiano UE - Extra Ue Soggetti passivo o privato Immobile in Italia Immobile all’estero IVA IN ITALIA SI NO Esempio 1 • Società Italiana effettua una riparazione di un impianto idraulico nei confronti di un privato in un immobile situato a Vienna • Il soggetto italiano dovrà identificarsi in Austria o nominare un rappresentante fiscale ed emette fattura con IVA austriaca Esempio 2 • Società Italiana effettua una riparazione di un impianto idraulico nei confronti di società austriaca in un immobile situato a Vienna • Il soggetto italiano emette fattura senza applicazione dell’IVA ai sensi dell’art. 7-quater, D.P.R. n. 633/1972, nei confronti del committente austriaco TERRITORIALITA’ PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestazioni di Ristorazione e catering Esempio 1 • Società Italiana effettua prestazione di catering in Austria, a favore di una società austriaca • Le prestazioni dovranno essere assoggettate ad imposta nel luogo di esecuzione (Austria). Il soggetto italiano emetterà fattura fuori campo IVA ai sensi dell’art. 7-quater, D.P.R. n. 633/1972 Prestatore Committente Italiano UE – Italiano UE – Extra UE Extra UE Soggetto passivo o Soggetto passivo privato Criterio IVA IN ITALIA Prestazione eseguita in Italia SI Prestazione eseguita fuori dal territorio dello Stato NO TERRITORIALITA’ PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestazioni di Ristorazione e catering • • Esempio 2 Società Italiana effettua prestazione di catering in Italia nei confronti una società francese Il soggetto italiano emette fattura con IVA in quanto la prestazione è materialmente eseguita nel territorio dello Stato Prestatore Committente Italiano UE – Italiano UE – Extra UE Extra UE Soggetto passivo o Soggetto passivo privato Criterio IVA IN ITALIA Prestazione eseguita in Italia SI Prestazione eseguita fuori dal territorio dello Stato NO TERRITORIALITA’ PRESTAZIONI DI SERVIZI FIERA - art. 7 quinques A livello comunitario non esiste ancora unità di vedute circa la distinzione tra: • prestazioni connesse ad una fiera, ricadenti in regola generale • prestazioni di servizi su beni immobili, tassabili dove si trova l’immobile • Il concetto di “accesso alla fiera” è duplice, in quanto una azienda può: • andare ad una fiera come visitatore, e quindi acquistare un biglietto di ingresso • andare ad una fiera come espositore, e quindi acquistare una prestazione di servizi da parte del soggetto organizzatore della fiera TERRITORIALITA’ PRESTAZIONI DI SERVIZI FIERA - art. 7 quinques L’impresa Italiana che acquista il diritto di accedere ad una fiera che si esegue all’estero in qualità di visitatore, ed i relativi servizi accessori (ad esempio parcheggio, guardaroba ecc...), non dovrà adempiere a nessun obbligo IVA Sarà infatti l’ente organizzatore della fiera che dovrà assolvere l’IVA del Paese in cui si svolge la fiera, emettendo fattura comprensiva di IVA estera o altro documento equipollente (potrebbe ad esempio essere emesso un biglietto di accesso dove l’importo dell’IVA estera non è espressamente indicato) • • L’impresa Italiana dovrà: registrare il costo di accesso alla fiera in contabilità generale valutare la possibilità di chiedere a rimborso l’IVA estera assolta per l’ingresso alla fiera TERRITORIALITA’ PRESTAZIONI DI SERVIZI FIERA - art. 7 quinques ACCESSO ALLA FIERA COME ESPOSITORI Ben più complesso è il caso dell’impresa che intende partecipare ad una fiera, in quanto si deve/può acquistare: • dall’ente organizzatore della fiera, il diritto di occupare un certo spazio fisico ove si posizionerà il proprio stand; • dei servizi accessori, che in genere sono resi dallo stesso ente fiera, quali la fornitura di supporti, materiali informativi, la fornitura di elettricità, ecc... • il servizio per la creazione e l’allestimento dello stand; il servizio di hostess ed interpreti, che può essere acquistato da società specializzate, oppure può essere commissionato a prestatori occasionali. TERRITORIALITA’ PRESTAZIONI DI SERVIZI FIERA - art. 7 quinques ACCESSO ALLA FIERA COME ESPOSITORI La posizione dell’Agenzia delle Entrate L’Agenzia delle Entrate ha avuto modo di chiarire con Circolare n. 37/2011, punto 3.1.4, che relativamente alle fiere ed esposizioni si considerano ricadenti in regola generale le seguenti operazioni: • • • le prestazioni di servizio rese dagli Enti fiera titolari degli spazi espositivi a favore dei soggetti che organizzano l’evento le prestazioni di servizi resi dai soggetti organizzatori alle imprese ed ai soggetti che partecipano all’evento espositivo le prestazioni di servizi che siano in modo diretto connesse all’allestimento degli stand fieristici (compresa, ad esempio, la predisposizione degli impianti elettrici o idraulici nell’ambito dello stand espositivo), i committenti delle quali siano le società che partecipano alla fiera REVERSE CHARGE PER OPERAZIONI EFFETTUATE DA SOGGETTI NON RESIDENTI LUOGO DI IDENTIFICAZIONE 1 ESEMPIO Un privato di Tarvisio si fa riparare le tubazioni della propria abitazione da un idraulico di Villach L’IDRAULICO AUSTRIACO DEVE IDENTIFICARSI IN ITALIA PER POTER APPLICARE L’IVA ITALIANA SULLA SUA PRESTAZIONE (art. 7 quater Dpr 633772) LUOGO DI IDENTIFICAZIONE 2 ESEMPIO Un’ impresa di Tarvisio si fa riparare le tubazioni della propria abitazione da un idraulico di Villach L’IDRAULICO AUSTRIACO DEVE IDENTIFICARSI IN ITALIA PER POTER APPLICARE L’IVA ITALIANA SULLA SUA PRESTAZIONE ? NO! OPERAZIONI RILEVANTI IN ITALIA POSTE DA NON RESIDENTI IL REVERSE “INTERNAZIONALE” Per le operazioni territorialmente rilevanti in Italia poste in essere da non residenti nei confronti di soggetti passivi d’imposta in Italia l’imposta è dovuta direttamente dall’acquirente o committente soggetto passivo d’imposta ART. 17 CO. 2 DPR 633/72 OPERAZIONI RILEVANTI IN ITALIA POSTE DA NON RESIDENTI ART. 17 COMMA 2 del D.P.R. 633/72 “Gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, compresi i soggetti indicati all'articolo 7-ter, comma 2, lettere b) e c), sono adempiuti dai cessionari o committenti. Tuttavia, nel caso di cessioni di beni o di prestazioni di servizi effettuate da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell'Unione europea, il cessionario o committente adempie gli obblighi di fatturazione di registrazione secondo le disposizioni degli articoli 46 e 47 del Decreto-Legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 ottobre 1993, n. 427” AUTOFATTURA O INTEGRAZIONE? Quando un soggetto passivo italiano effettua acquisti da soggetti passivi stabiliti all’estero e tali operazioni risultino essere territorialmente rilevanti in Italia il soggetto passivo italiano che dovrà assolvere l’IVA attraverso l’emissione di un’autofattura per i soggetti stabiliti fuori dalla UE oppure con l’integrazione della fattura del fornitore estero stabilito in altro Stato membro UE OPERAZIONI RILEVANTI IN ITALIA POSTE DA NON RESIDENTI UN SOGGETTO NON RESIDENTE IDENTIFICATO IN ITALIA DEVE APPLICARE L’IMPOSTA PER LE OPERAZIONI NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI PASSIVI? ESEMPIO: impresa di Tarvisio che si fa riparare le tubazioni della propria abitazione da un idraulico di Lugano (Extra UE), già identificato in Italia NO! L’IMPOSTA È APPLICATA DALL’ACQUIRENTE O COMMITTENTE SOGGETTO PASSIVO IN ITALIA ANCHE SE IL SOGGETTO NON RESIDENTE (CEDENTE O PRESTATORE) È IDENTIFICATO AI FINI IVA IN ITALIA OPERAZIONI RILEVANTI IN ITALIA POSTE DA NON RESIDENTI ALTRO CASO • La società “Alpha Ltd” di Londra vende beni merce alla società Italiana “Beta Srl” • La società “Alpha Ltd” si è identificata in Italia (o ha il rappresentante fiscale in Italia) • La società “Alpha Ltd” invia la fattura a “Beta Srl” con la P.IVA italiana • Beta Srl integra la fattura e la registra con l’inversione contabile • In mancanza della fattura estera sarà necessario procedere all’emissione di un’ autofattura - RIS 21/E del 20.02.2015