Contratti via e-mail
Posso stipulare contratti via e-mail?
La risposta è sì, però...
Secondo l’art. 11 del CO è richiesta una forma particolare per i contratti solo quando la legge lo
prevede.
Se la legge non prevede alcuna forma particolare e se nemmeno le parti hanno previsto una tale
forma, allora i contratti possono essere stipulati in qualsiasi forma, ad esempio verbalmente o via email. Per la conclusione di contratti che non richiedono alcuna forma particolare ci si può ad esempio
avvalere dei consueti mezzi di comunicazione, quali e-mail, instant-messaging oppure formulari
web. In concreto ciò significa che offerte e dichiarazioni di accettazione possono essere trasmessi
senza firma. Se invece il tipo di contratto è soggetto a degli obblighi di forma previsti dalla legge o
dall’accordo fra le parti, ecco che l’obbligo della forma si estende anche alle offerte ed alle
dichiarazioni di accettazione.
La forma di contratto più semplice prevista dal codice delle obbligazioni è quella scritta semplice.
Essa presuppone la firma autografa delle parti contraenti, ciò che non è possibile fare utilizzando una
e-mail. Per ovviare a questo problema, dal 1° gennaio 2005 la legge ha equiparato la “firma
elettronica qualificata” alla firma autografa (art. 14 cpv. 2bis del Codice delle obbligazioni). Con
tale firma elettronica possono essere stipulati via e-mail tutti quei contratti che necessitano
unicamente la forma scritta (quindi la firma), purché la firma elettronica apposta sulla e-mail sia
qualificata, ossia fondata su un certificato di un prestatore riconosciuto di servizi di certificazione ai
sensi della Legge federale sulla firma elettronica del 10 dicembre 2003. A tali condizioni, la firma
elettronica viene equiparata a quella autografa.
La lista dei prestatori di servizi di certificazione è consultabile sul seguente sito:
http://www.seco.admin.ch/sas/00229/00251/index.html?lang=it
Spesso nei contratti conclusi via e-mail vi sono anche le cosiddette “condizioni generali”. Con la
conclusione del contratto via e-mail, anche queste possono entrare a fare parte integrante del
contratto, a condizione però che vi sia un chiaro riferimento a tali condizioni generali e che il cliente
sia nella posizione di poter prendere conoscenza del loro contenuto.
Nell’ambito di relazioni contrattuali internazionali, oppure laddove le parti si accordano di applicare
un diritto estero anziché il codice svizzero delle obbligazioni, occorrerà tuttavia tenere presente che
potrebbero tornare applicabili altri principi rispetto a quelli suesposti.
Sono validi esclusivamente i contratti scritti e firmati ?
No! I contratti possono di regola essere conclusi anche verbalmente o addirittura per atti concludenti
(per esempio, l’acquisto di un giornale al chiosco). Solo in alcuni casi eccezionali la legge richiede, per
motivi di sicurezza giuridica o a tutela di una parte contraente considerata più debole, un contratto
scritto firmato da tutte le parti (ad esempio i contratti di credito al consumo, la cessione di credito, la
promessa di donazione) oppure addirittura un atto pubblico innanzi ad un notaio (ad esempio la
compravendita di un oggetto immobiliare, la convenzione matrimoniale o in caso di determinate
dichiarazioni fideiussorie). Tutti gli altri contratti per i quali la legge non dispone obbligatoriamente
una forma scritta (come la maggior parte dei contratti d’acquisto, come pure i contratti di lavoro e di
locazione) sono validi anche senza forma scritta. Vale dunque il principio secondo cui anche una
pattuizione non scritta vincola le parti, a meno che la legge preveda imperativamente una particolare
forma.
A livello di contenuto, in linea di principio vale ciò che le parti hanno effettivamente pattuito, sia che il
contratto venga stipulato verbalmente o per iscritto e questo anche laddove l’accordo effettivo
differisce dal contenuto del contratto. Se per esempio un commerciante di elettrodomestici
comunica verbalmente al cliente che l’apparecchio venduto è garantito per tre anni, tale garanzia
vale anche se nel certificato di garanzia è menzionata una validità di un anno. Il problema pratico
delle pattuizioni verbali che differiscono dal contratto scritto è che in caso di controversia devono
essere comprovate. E’ infatti molto difficile provare ciò che è stato concordato verbalmente.
Se è vero che vale ciò che le parti hanno effettivamente pattuito, per alcuni contratti ( segnatamente
i contratti di locazione e di lavoro) la legge prevede alcune norme imperative, cui non è possibile
derogare a svantaggio dell’una o di entrambe le parti (esempio: durata minima delle vacanze nel
contratto di lavoro; termini di disdetta minimi nel contratto di locazione). Queste norme valgono
sempre, anche se le parti hanno previsto termini diversi, più svantaggiosi per l’una o entrambe le
parti. A fianco delle norme imperative la legge prevede anche norme dispositive. Dette norme
dispositive possono fungere da regole sostitutive laddove le parti hanno omesso di regolare una
questione specifica nel contratto, quindi quando nel contratto (forma scritta o verbale) vi è una
lacuna che deve essere colmata.
In conclusione, per determinare il contenuto di un contratto, rispettivamente rispondere ad una
questione sorta in corso di relazione contrattuale, occorre porsi le seguenti domande:
1) La legge ha previsto una norma legale imperativa che risolve la questione? Se sì, allora si
applica la norma imperativa, indipendentemente da un accordo diverso delle parti.
2) Se la questione non è regolata da nessuna norma legale imperativa e neppure da un accordo
tra le parti, si applicano le norme dispositive della legge
3) Se per risolvere la questione non esistono neppure norme legali dispositive, in caso di
controversia sarà il giudice a dover colmare le lacune contrattuali. In tale evenienza, dovrà
ipoteticamente basarsi su quelle regole che in buona fede le parti avrebbero adottato se
avessero avuto cognizione della problematica al momento della conclusione del contratto.