Il Consiglio di Stato e i matrimoni omosessuali celebrati all’estero: la disinvolta delineazione di un potere prefettizio implicito di annullamento di Edoardo Savarese 1.Il caso e la decisione riformata. 2.I principali passaggi motivazionali della sentenza del Consiglio di Stato.3. Il matrimonio omosessuale in Italia: è pienamente sostenibile la ricostruzione operata dal Consiglio di Stato? (Segue) … con particolare riguardo alla sentenza EDU Oliari contro Italia.5. Sulla configurazione del potere di annullamento in capo al Prefetto 6. La negazione del carattere esclusivo del rimedio giurisdizionale al fine di annullare gli atti dello stato civile. 7. Conclusioni. 1.Il caso e la decisione riformata. Il Tar Lazio, con una sentenza dello scorso marzo1, si pronunciava su una vicenda relativa alla trascrizione del matrimonio celebrato da due donne italiane in Spagna, che avevano poi richiesto ed ottenuto dal Comune di Roma la trascrizione dell’atto celebrato all’estero negli uffici dello stato civile di detto comune. A seguito di ciò, ed in conformità ad una circolare del Ministero dell’Interno che sollecita i prefetti ad esercitare un controllo particolarmente penetrante su dette trascrizioni, il Prefetto per la Provincia di Roma aveva annullato l’atto di trascrizione e le due donne si erano dolute, sotto diversi profili, della illegittimità dell’atto. Il Tar Lazio, da un lato, ha dato conto del quadro giuridico in cui iscrivere il fenomeno del matrimonio tra persone dello stesso, pur celebrato all’estero, quale fatto giuridico idoneo a produrre effetti in Italia. A questo proposito, il Tar ha richiamato la giurisprudenza costituzionale e di legittimità secondo cui le unioni omosessuali: a) non sono contrarie all’ordine pubblico; b) sono formazioni sociali tutelate ex art. 2 Cost., che pertanto richiedono un espresso riconoscimento legislativo ma, c) esse non sono necessariamente riconoscibili a mezzo della sola via del matrimonio, spettando al potere legislativo di introdurre il matrimonio egualitario ovvero di riconoscere le unioni omosessuali, offrendone una regolamentazione distinta, per nome e contenuti, dall’istituto matrimoniale. Dunque, la trascrizione di un matrimonio omosessuale celebrato all’estero è un atto indebito ovvero illegittimo, perché il matrimonio, come conosciuto dalla legge civile italiana, esige, tra i requisiti costitutivi in assenza dei quali non può produrre effetto, la differenza di sesso tra i coniugi. Il Tar, dall’altro lato, ha però escluso 1 T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I ter, 9 marzo 2015, n. 3912. Per un commento della decisione, v. F.Ielo, su Il Giornale di diritto amministrativo, 2015, n. 3., p. 389 e ss. 1 che il Prefetto detenesse il potere di annullamento di una trascrizione negli uffici di stato civile reputata illegittima. E questo sia perché le norme sull’ordinamento dello stato civile rivelano una vera e propria riserva di giurisdizione a favore del giudice ordinario, quale unico potere statuale in grado di incidere sull’annullamento / rettifica di un atto di stato civile trascritto; sia perché tra sindaco, quale ufficiale di governo ex art. 54 T.U.E.L., e Prefetto (e, attraverso questo, Ministro dell’Interno), non intercorre una relazione di subordinazione gerarchica tale da fondare il potere di annullamento in capo al prefetto. A seguito di appello del Prefetto e del Ministero dell’Interno, si è quindi pronunciato il Consiglio di Stato con la sentenza in esame2, relativa tanto alla legittimità della circolare del Ministero dell’Interno che vieta agli ufficiali di stato civile di trascrivere i matrimoni omosessuali contratti all’estero, quanto a quella del conseguente provvedimento prefettizio di annullamento di tale trascrizione, la quale pone alcune interessanti questioni ed una riflessione di ordine più generale sul perdurante stato schizofrenico (gravemente e vergognosamente, trattandosi di schizofrenia indotta e volenterosamente esercitata) in cui la regolazione giuridica delle unioni omosessuali tuttora versa. In effetti, il Consiglio di Stato non soltanto ha confermato la illegittimità/inefficacia/inesistenza/abnormità del matrimonio cd. “same – sex”, quanto meno quanto alla produzione di suoi effetti nel territorio italiano, ove esso sia celebrato all’estero, ma ha anche riconosciuto un potere implicito in capo al Prefetto, quale autorità gerarchicamente sovra ordinata al Sindaco in tale materia, di annullare gli atti amministrativi emessi dagli uffici di stato civile quando essi siano illegittimi o, addirittura, inesistenti/abnormi come nel caso di specie. Nel prosieguo ci soffermeremo: a) sui passaggi motivazionali principali della decisione del Consiglio di Stato (par.2); b) sulla sostenibilità della ricostruzione ivi operata in termini di illegittimità/inesistenza del matrimonio omosessuale contratto all’estero, soprattutto alla luce della recente sentenza della Corte di Strasburgo nel caso Oliari (par.3-4); c) sulla configurazione del potere di annullamento in capo al Prefetto (par.5); d) sulla negazione del carattere esclusivo del rimedio giurisdizionale al fine di annullare gli atti dello stato civile (par.6). 2.I principali passaggi motivazionali della sentenza del Consiglio di Stato. La sentenza del Consiglio di Stato si articola in tre principali percorsi motivazionali. Il primo attiene alla legittimità della trascrizione di 2 Consiglio di Stato, sentenza del 26 ottobre 2015, n. 4899. 2 matrimoni omosessuali celebrati all’estero.3 Il secondo riguarda il rapporto interorganico tra Prefetto e Sindaco nell’esercizio dei poteri di tenuta dei registri di stato civile.4 Il terzo, infine, concerne la esistenza di una riserva di giurisdizione in capo al giudice ordinario ogniqualvolta sia oggetto di controversia la legittimità di un atto di stato civile trascritto e, quindi, ne venga richiesto l’annullamento.5 In relazione al primo profilo, il Consiglio di Stato svolge alcune considerazioni piuttosto pacifico nell’attuale quadro giuridico di riferimento. Il matrimonio, come delineato dal codice civile italiano, richiede la diversità dei sessi. Le norme di diritto internazionale privato richiamano, quale legge applicabile, la legge della nazionalità dei coniugi di talché ove uno o entrambi gli sposi che abbiano celebrato un matrimonio all’estero abbiano nazionalità italiana, trova applicazione la legge italiana, secondo la quale non può che essere privo di effetti il matrimonio tra persone dello stesso sesso. Né il diritto internazionale impone all’Italia obblighi di riconoscimento del matrimonio egualitario: sia la Carta di Nizza, sia la Convenzione di Strasburgo, infatti, lasciano allo Stato piena discrezionalità sul punto. L’appello incidentale, in tal guisa, viene rigettato, e la valutazione di illegittimità della trascrizione già operata dal Tar Lazio ha trovato conferma. Con riferimento al secondo passaggio motivazionale, che inerisce alla relazione interorganica tra Sindaco e Prefetto nella tenuta dei registri di stato civile, il Consiglio di Stato, richiamando i poteri del Ministro dell’Interno di impartire direttive e del Prefetto di vigilare, sostituendosi al Sindaco in caso di inerzia, sostiene trattarsi di relazione interorganica di subordinazione gerarchica. Da tanto viene fatta conseguire la potestà di annullamento degli atti illegittimi del Sindaco da parte del Prefetto, in quanto “implicitamente implicata dalle funzioni di direzione (…), sostituzione (…) e vigilanza (…)”.6 Il Consiglio di Stato ha dunque fatto ricorso alla categoria giuridica (peraltro nota al diritto internazionale nella delineazione dei poteri delle organizzazioni internazionali) dei poteri impliciti. In sentenza, in effetti, si afferma: “In ossequio ai criteri ermeneutici sistematico e teleologico, infatti, le predette disposizioni devono necessariamente intendersi come comprensive anche del potere di annullamento gerarchico d’ufficio da parte del Prefetto degli atti illegittimi adottati dal Sindaco, nella qualità di ufficiale di governo, senza il quale, peraltro, il loro scopo evidente, agevolmente identificabile nell’attribuzione al Prefetto di tutti i poteri idonei ad assicurare la corretta gestione della funzione in questione, resterebbe vanificato. A ben vedere, infatti, se si negasse al Prefetto la potestà in questione, la Par. 2 (2.1. – 2.10.) della sentenza. Par. 3.1. – 3.5. della sentenza. 5 Par. 3.6. – 3.7. della sentenza. 6 Ibid., par. 3.3. 3 4 3 sua posizione di sovraordinazione rispetto al Sindaco (allorché agisce come ufficiale di governo), in quanto chiaramente funzionale a garantire l’osservanza delle direttive impartite dal Ministro dell’interno ai Sindaci e, in definitiva, ad impedire disfunzioni o irregolarità nell’amministrazione dei registri di stato civile, rimarrebbe inammissibilmente sprovvista di contenuti adeguati al raggiungimento di quel fine”.7 In ogni caso, a completamento di questo secondo passaggio, il Consiglio ha ritenuto applicabile il regime generale dell’annullamento in autotutela ex art. 21 nonies L. 241/90, posto che l’atto di stato civile è pur sempre atto amministrativo. Il terzo passaggio motivazionale, infine, riguarda la questione della riserva di giurisdizione in capo al giudice ordinario, occorrendo verificare se il sistema di regole che assegna al giudice civile i poteri di controllo, rettificazione e cancellazione degli atti dello stato civile (e integrato dal combinato disposto degli artt.95 d.P.R. 396/2000 e 453 c.c.) costituisca o meno un limite o, addirittura, una preclusione al suo esercizio, come ritenuto dal Tar Lazio. Sebbene tali disposizioni sembrino far propendere per l’affermazione di una riserva di giurisdizione, il Consiglio di Stato adotta una differente soluzione, qualificando la trascrizione dei matrimoni omosessuali quale atto non meramente nullo, ed il cui annullamento costituisce e/o modifica posizioni giuridiche soggettive, ma quale atto radicalmente inesistente e comunque abnorme, perché per sua natura inidoneo a produrre effetti nel nostro ordinamento giuridico. A fronte di un atto di tal fatta, quindi, la rimozione è quasi fatto dovuto e non richiede l’attribuzione con funzione di garanzia all’autorità giudiziaria ordinaria del potere di procedervi. Il Consiglio ha, in effetti, rilevato che “L’esigenza del controllo giurisdizionale, infatti, si rivela del tutto recessiva (se non inesistente), a fronte di atti inidonei a costituire lo stato delle persone ivi contemplate, dovendosi, quindi, ricercare, per la loro correzione, soluzioni e meccanismi anche diversi dalla verifica giudiziaria. (…).L’art.453 c.c., peraltro, per la sua univoca formulazione testuale, deve intendersi limitato all’affidamento al giudice ordinario dei soli poteri di annotazione e non può, di conseguenza, ritenersi ostativo all’esercizio dei (diversi) poteri di eliminazione dell’atto da parte dell’autorità amministrativa titolare della funzione di tenuta dei registri dello stato civile. 3.7- Né la già rilevata inefficacia degli atti in questione priva di significato l’intervento di autotutela in questione, posto che, al contrario, proprio la permanenza di un’apparenza di atto, che, ancorché inefficace, potrebbe legittimare (finché materialmente esistente) richieste ed istanze alla pubblica amministrazione di prestazioni connesse allo stato civile di coniugato 7 Ibid. 4 (con conseguenti complicazioni burocratiche e, probabilmente, ulteriori contenziosi), impone la sua eliminazione dal mondo del diritto. E tale esigenza risulta soddisfatta solo dall’identificazione di uno strumento (anche) amministrativo (e non necessariamente giurisdizionale) di correzione di atti dello stato civile abnormi (nel senso etimologico già ricordato) ed eseguiti in difformità dalle istruzioni impartite dall’autorità statale titolare della funzione”.8 3.Il matrimonio omosessuale in Italia: è pienamente sostenibile la ricostruzione operata dal Consiglio di Stato? Il primo passaggio motivazionale, nel confermare la bontà delle conclusioni del Tar Lazio, come si è detto delinea un quadro giuridico sintetico ed in sé considerato condivisibile del fenomeno del matrimonio omosessuale in Italia, anche nel dispiegarsi dei suoi effetti quando si tratti di atto celebrato all’estero. Non v’è dubbio che, convinca o meno, il risultato ermeneutico cui sono giunte tanto la Corte Costituzionale9, quando la Corte di Cassazione10 porta ad escludere l’illegittimità costituzionale della mancata previsione del matrimonio omosessuale, in quanto l’art. 29 della Costituzione si fonda sul referente implicito del matrimonio come storicamente delineato dal diritto positivo, ed in specie dalle norme del codice civile che presuppongono la diversità dei sessi dei coniugi. Del pari, la giurisprudenza delle alti corte interne ha categoricamente escluso che l’unione omosessuale sia contraria all’ordine pubblico, ed anzi, per un verso ne ha avallato la copertura costituzionale quale formazione sociale ex art. 2 Cost., per altro verso ne ha evidenziato la non sussumibilità sotto la categoria del matrimonio, con la conseguenza che un matrimonio omosessuale celebrato all’estero è, in Italia, improduttivo di effetti giuridici. Né esistono obblighi internazionali a carico dell’Italia di introdurre il matrimonio egualitario, che resta nella facoltà di ciascuno Stato riconoscere, sia a norma della Convenzione EDU, sia della Carta di Nizza.11 Lo abbiamo detto e lo ribadiamo: sul 8 Par. 3.6. Corte Costituzionale, sentenza n. 138 del 14 aprile 2010. Alla sentenza n. 138 del 2010, hanno fatto seguito le sentenze, dello stesso tenore, Corte Costituzionale sentenza n. 276 del 7 luglio 2010 e Corte Costituzionale sentenza n. 4/11 del 16 dicembre 2010. 10 Corte di Cassazione, 15 marzo 2012, n. 4184; sul carattere non discriminatorio del mancato riconoscimento del matrimonio agli omosessuali, cfr. Corte di Cassazione, 9 febbraio 2015 n. 2400. In argomento si rimanda a N.BOSCHIERO, “Les couples homosexuelles à l’épreuve du droit international privé italien”, in Rivista di diritto internazionale 2006, p. 50 ss. 11 Sia l’art. 12 della prima che l’art. 9 della seconda, infatti, non attribuiscono né riconoscono un diritto assoluto al matrimonio. 9 5 punto, la ricostruzione della sentenza quanto al matrimonio omosessuale in Italia non fa una piega. Tuttavia, ci preme mettere in risalto il persistente sottofondo di questo primo passaggio motivazionale: una gravemente scarsa duttilità nell’analisi del fenomeno sociale, etico e quindi giuridico del matrimonio stesso, che emerge dall’insistenza della sentenza sulla qualificazione dell’atto come abnorme, inesistente, radicalmente inidoneo a produrre i propri effetti. Si badi che questo inquadramento conduce poi il Consiglio di Stato, come si è visto, a ritenere che, quale atto inesistente, esso non incide sullo status oggettivo delle persone coniugate all’estero, sicché lo si può annullare da parte del Prefetto senza invocare la riserva di giurisdizione. Ora, a noi pare invece che il matrimonio tra persone dello stesso sesso di nazionalità italiana celebrato all’estero sia un fatto giuridicamente rilevante: certo, esso non può produrre gli effetti del matrimonio celebrato in Italia, perché manca di uno dei requisiti previsti dalla legge italiana per la costituzione del vincolo matrimoniale. Non si tratta di un atto celebrato all’estero incapace di produrre effetti per contrarietà all’ordine pubblico (o per la violazione di norme di applicazione necessaria): piuttosto, è un atto giuridicamente rilevante all’estero che non può produrre effetti nel nostro Paese perché non esiste un istituto giuridico omologo. Il matrimonio celebrato all’estero, in effetti, costituisce una forma di unione tra persone dello stesso sesso, in sé riconosciuta – quale unione – dall’art. 2 della Costituzione italiana: quel matrimonio, come tale improduttivo di effetti come se fosse un matrimonio celebrato in Italia, nondimeno non appartiene al novero dell’inesistente giuridico, perché al contrario costituisce una forma di riconoscimento del vincolo familiare tra persone dello stesso sesso. Se così è, liquidare questo matrimonio celebrato all’estero come espressione di un nulla giuridicamente irrilevante, tanto da escludere che la cancellazione di una sua eventuale trascrizione incida su diritti soggettivi, è, semplicemente, una considerazione ideologica non credibile ed anche, diciamolo, offensiva. In effetti, una trascrizione di matrimonio omosessuale celebrato all’estero potrebbe produrre effetti limitati di riconoscimento, comunque, dell’unione tra i due partner, riconoscimento rilevante, ad esempio, per accedere a diritti individuali come l’assistenza sanitaria nel caso di malattia di uno dei componenti della coppia. In questi termini, si potrebbe immaginare una trascrizione con effetti limitati (ed una circolare in tal senso del Ministro), vale a dire la costituzione di uno status coniugale di una speciale natura e con speciali effetti (soprattutto dichiarativi). Chi scrive sa bene che si tratta di posizione potenzialmente foriera di equivoci e fraintendimenti. E’ bene però rilevare che la sentenza del Consiglio di Stato in commento si pone in distonia con la più recente giurisprudenza di Strasburgo: una posizione come quella del Tar 6 Lazio, che lasciasse al giudice terzo ed imparziale, e non al prefetto, il potere di incidere su atti di stato civile trascritti, ed in specie su matrimoni same – sex contratti all’estero, è di certo in linea con l’impianto argomentativo su cui è costruita la recente sentenza EDU nel caso Oliari contro Italia, di cui ora brevemente daremo conto. 4. (Segue) … con particolare riguardo alla sentenza EDU Oliari contro Italia. Nel caso Oliari, la Corte di Strasburgo ha condannato l’Italia a risarcire tre coppie di uomini omosessuali per il mancato rispetto del diritto alla vita privata e familiare sancito dall’art. 8 della Convenzione.12 La Corte esclude, come aveva già fatto, un diritto al matrimonio; ma stavolta esplicita l’esistenza di un obbligo positivo a carico degli Stati parte della Convenzione di adottare regole chiare e generali che riconoscano le unioni tra persone dello stesso sesso, seppure con istituti differenti dal matrimonio. Il governo italiano si è difeso sostenendo che le coppie omosessuali potrebbero richiedere il riconoscimento del loro status di unione ed i conseguenti diritti patrimoniali e non ad esso collegati, ricorrendo all’autorità giudiziaria. La Corte ha avuto buon gioco nel dipingere, al contrario, il quadro desolante della schizofrenia italica: trent’anni di discussioni per approvare un disegno di legge sulle coppie omosessuali, la Corte Costituzionale che dal 2010 sollecita il Parlamento a legiferare, inascoltata, alcuni tribunali che riconoscono i diritti delle coppie omosessuali, anche consentendo la trascrizione di matrimoni celebrati all’estero, i cui atti però vengono impugnati dallo stesso Governo il quale ne chiede l’annullamento, ma alla Corte dice che le coppie omosessuali possono vedere garantiti i loro diritti ricorrendo ai giudici! La sentenza della Corte è specificamente articolata sull’accentuazione dello stato di grave incertezza in cui versano le persone omosessuali in Italia rispetto alla garanzia dei propri diritti inerenti alla dimensione della vita privata e familiare: è per il particolare contesto di incertezza, che si esprime nella frammentazione della tutela tra poteri statuali in disaccordo, che l’Italia è stata condannata e che a suo carico, per la prima volta in questa materia, è stato affermato un obbligo positivo di legiferare.13 12 Corte Europea dei diritti umani, Caso di Oliari e Altri c. Italia, ricorsi n. 18766/11 and 36030/11, sentenza del 21 luglio 2015. In argomento, ci sia consentito rinviare al nostro In margine al caso Oliari: ovvero di come il limbo italiano delle coppie omosessuali abbia violato gli obblighi positivi dell’art. 8 CEDU, in corso di pubblicazione nel prossimo numero di Diritti umani e diritto internazionale. 13 La Corte europea, nel delineare il quadro legislativo e giurisprudenziale interno, ha citato sia il provvedimento di riconoscimento (non del matrimonio celebrato all’estero in quanto tale e ai fini della trascrizione nei registri dello stato civile ma) della efficacia di esso ai fini del rilascio di un permesso di soggiorno in Italia, adottato il 13 febbraio 2012 dal Tribunale di 7 Ebbene, a noi pare che con questa sentenza, che insiste sulla abnormità dei matrimoniali omosessuali celebrati all’estero e trascritti in Italia, quali atti non incidenti sullo status e i diritti soggettivi delle persone, e che ritiene equivalente il potere di annullamento del prefetto e l’intervento di un giudice terzo ed imparziale, la impietosa radiografia che ci consegna la Corte di Strasburgo trovi un’ulteriore, e sconfortante, conferma. 5. Sulla configurazione del potere di annullamento in capo al Prefetto. Si è visto come, nel suo secondo passaggio motivazionale, il Consiglio di Stato si soffermi sulla relazione interorganica di subordinazione gerarchica esistente tra Sindaco, quale ufficiale di Governo, e Prefetto. La configurazione del potere di annullamento in capo al Prefetto è predicata dalla sentenza in commento, in specie, sia con riferimento allo specifico apparato normativo che riguarda i rapporti tra esso ed il sindaco, delineati dalla lettura sistematica delle norme pertinenti del T.U.E.L. e della legge sull’ordinamento dello stato civile, sia basandosi sulla generale disposizione in tema di annullamento in autotutela ex art. 21 nonies L. 241/90. Partiamo dal primo profilo, osservando sinteticamente che: a) l’art. 14 T.U.E.L. prevede la possibilità di affidare ai comuni alcuni servizi di competenza statale, secondo quanto previsto dagli 118 e 119 Cost.14; b) tra tali servizi, rientra la tenuta dei registri di stato civile e di popolazione, in base all’art. 54 T.U.E.L. comma 3: nella sua versione originaria la norma prevedeva in un solo comma l’affidamento dei servizi di ordine pubblico e sicurezza, da un lato, e di tenuta dei registri di stato civile, dall’altro, mentre l’attuale formulazione disciplina la prima forma di potere al primo comma, e la seconda al terzo comma, esigendo che nel solo caso in cui eserciti le funzioni di ordine pubblico e sicurezza il sindaco ne dia preventivamente avviso al Prefetto, anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione; infine, a fronte dell’inerzia del sindaco, il comma 11 prevede, per entrambe le forme di potere, l’intervento Reggio Emilia con ordinanza (disponibile su http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/per.php?id_cont=7052.php) , sia il decreto del Tribunale di Grosseto del 3 aprile 2014, con il quale, accertata l’illegittimità del rifiuto della trascrizione di matrimonio omosessuale contratto all’estero, veniva ordinato all’ufficiale di stato civile di provvedervi (decreto riformato, su ricorso del Ministero dell’Interno, per errore procedurale, dalla Corte di Appello di Firenze, con decreto del 19 settembre 2014 che ha rimesso gli atti al tribunale di primo grado). Sul decreto del Tribunale di Grosseto, F.MORONGIU, “Il riconoscimento dei matrimoni tra persone dello stesso sesso secondo un provvedimento recente del tribunale di Grosseto”, in Osservatorio su diritto internazionale privato e diritti umani, 2/14, p. 403 ss., disponibile, in uno al decreto commentato, su http://www.rivistaoidu.net/sites/default/files/PARAGRAFO_1_3.pdf. 14 Sulla titolarità di funzioni conferite al Comune da leggi statali o regionali, si veda L.Vandelli, Il sistema delle autonomie locali, Bologna, 2013, Cap. VIII. 8 sostitutivo del Prefetto15; c) l’art. 9 del D.P.R. 396/2000 stabilisce che l'Ufficiale dello stato civile, ed il sindaco che agisce in tale veste, è tenuto ad uniformarsi alle istruzioni che vengono impartite dal Ministero dell'interno e la vigilanza sugli uffici dello stato civile spetta al Prefetto (al quale incombe il dovere, ex art. 104 ord. st. civ., di verificare che gli archivi siano tenuti con regolarità e con precisione, recandosi almeno una volta ogni anno presso gli uffici dello stato civile). La lettura sistematica delle norme ora richiamate rende di certo evidente la mancanza di un potere espresso di annullamento degli atti del sindaco da parte del prefetto nella materia, quanto meno, della tenuta dei registri di stato civile.16 E’ possibile ricavare da esse, tuttavia, come ritiene il Consiglio di Stato, un potere implicito di annullamento? A nostro avviso, la risposta non può che essere negativa. Le norme richiamate delineano due forme di potere del prefetto, l’una di tipo sostitutivo, in caso di inerzia del sindaco, la quale comporta che il prefetto potrà adottare quegli atti, e solo quegli atti, che rientrano nella competenza del sindaco stesso, riconducibili ai poteri di annotazione e rettifica, e non di annullamento; l’altra di vigilanza, anche rispetto all’agire del sindaco ed al suo eventuale non conformarsi alle istruzioni del Ministero dell’Interno. Una generale funzione di vigilanza potrebbe comportare l’esercizio di un potere implicito di annullamento quanto l’autorità vigilata non si attenga alle istruzioni fornite dal Ministero, ed anzi le disattenda volontariamente, come è accaduto per le trascrizioni dei matrimoni omosessuali celebrati all’estero? A nostro avviso, escluso che il sistema normativo dettato dal legislatore consenta di ricavare un potere implicito di annullamento dal potere sostitutivo, onde pervenire alla risposta all’ulteriore interrogativo circa la esistenza di tale potere di annullamento quale sanzione all’illegittimo discostarsi del sindaco dalle istruzioni del ministro, è necessario ampliare l’orizzonte alle tendenze dell’intero diritto amministrativo, per quanto riguarda l’estensione attuale del potere gerarchico nei rapporti tra organi appartenenti alla medesima pubblica amministrazione, che nel nostro caso è l’amministrazione statuale, nei suoi rapporti tra Ministro, Prefetto e Sindaco quale ufficiale di Governo. A questo proposito, non La modifica normativa è stata introdotta dall’art. 6, comma 1, decreto legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125. Il Consiglio di Stato, nella sentenza che si commenta, non ritiene però che vi siano sostanziali differenze tra le due fattispecie, così azzerando i margini di una interpretazione invece conforme alla mutata articolazione del dettato normativo. 16 Sul punto, in termini generali, si rimanda a M. Gnes, L’annullamento prefettizio delle ordinanze del Sindaco quale ufficiale di governo, in Giornale di diritto amministrativo, 2009, p. 15 9 può non richiamarsi il processo di quasi completa eliminazione del modello gerarchico nell’articolazione dei rapporti tra organi di governo e dirigenza, avviato già nei primi anni ’90, confermato in occasione dell’adozione del d.lgs. 165/01 in materia di pubblico impiego, e rafforzato dalla riforma portata dal d.lgs. 150/09. Agli organi politici è inibito ogni potere di revoca, riforma, riserva ed avocazione di provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti, residuando in capo al ministro, ex art. 14 comma 3 del d.lsg. 165, il potere di fissare un termine perentorio entro il quale il dirigente inerte o in ritardo deve adottare gli atti e i provvedimenti richiesti, nonché quello, in caso di permanente inerzia, di nominare un commissario ad acta. Escluso espressamente il ricorso gerarchico ex art. 16 comma 4 del citato decreto, residua comunque il potere di annullamento del ministro per motivi di legittimità. La generale crisi del modello gerarchico ed il passaggio ad un modello di direzione (con spostamento della sanzione dall’incidenza sull’atto alla responsabilità del dirigente che l’atto abbia adottato) contribuisce a fornire un quadro di generale evoluzione dell’ordinamento che non può non supportare l’attività dell’interprete quando si tratti di verificare, in concreto, la sussistenza di un rapporto di sovra ordinazione gerarchica in senso stretto. Ma tanto più il dubbio sulla configurazione e sussistenza di uno stretto rapporto di sovra ordinazione del Ministero, e per esso della Prefettura, sul sindaco, quanto alla tenuta dei registri di stato civile, si rafforza e prende consistenza quanto più si mettano in evidenza i caratteri specifici di questa relazione. Essa, in effetti, è in primo luogo una relazione non interorganica ma intersoggettiva, involgendo l’amministrazione centrale dello stato ed un ente locale, e si fonda su una delega (appunto intersoggettiva) precisamente disegnata dal legislatore, con la attribuzione di un potere sostitutivo ed un potere di vigilanza, dai quali, attesa la peculiare natura della relazione e la eccezionalità del rapporto di sovra ordinazione gerarchica in senso stretto, ricavare un potere implicito di annullamento del prefetto ci sembra operazione davvero poco fondata. Residua però l’interrogativo: ma non si tratta comunque di un annullamento per motivi di legittimità che è immanente a chiunque eserciti un potere di direzione e controllo, quale di certo spetta al Ministero dell’Interno rispetto agli ufficiali di governo responsabili della tenuta dei registri di stato civile? La risposta consta di due elementi. In primo luogo, in un contesto normativo così liquido qual è quello attuale in materia, dove ci sono decisioni di tribunali che invece ordinano agli ufficiali di stato civile di provvedere alla trascrizione dei matrimoni omosessuali celebrati all’estero, proclamare in modo apodittico come il Consiglio di Stato fa che invece tale trascrizione è certamente ed evidentemente atto più che illegittimo, ma abnorme ed inesistente non convince. Per le considerazioni svolte sopra in ordine 10 alla possibilità di un limitato effetto di riconoscimento giuridico dell’atto di matrimonio celebrato all’estero, ed alla luce della espressa non contrarietà di esso all’ordine pubblico, la trascrizione di per sé non pare necessariamente affetta da vizi di illegittimità, quanto meno non da vizi così palesi da consentire l’attivazione immediata del potere di intervento del prefetto, secondo la semplificante visione del Consiglio di Stato. In secondo luogo, è proprio l’incidenza della cancellazione su diritti soggettivi, quale effetto primario dell’atto amministrativo adottato dal prefetto, a spingere verso una interpretazione garantista del sistema che, fermo il potere di vigilanza del prefetto, preservi la riserva di giurisdizione del giudice ordinario nella risoluzione dei conflitti che riguardino la validità o meno di un atto già trascritto. Su questo aspetto, ci soffermeremo nel paragrafo seguente. Ultimo aspetto della configurazione del potere di annullamento, esaurito brevemente il quadro delle norme di diritto positivo speciali, riguarda l’affermazione di un potere di annullamento generale ex art. 21 nonies L. 241/90, secondo cui il provvedimento amministrativo illegittimo può essere annullato d'ufficio dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge.17 A questo proposito, sorgono tre questioni: 1) se l’atto trascritto sia atto amministrativo, come tale suscettibile di annullamento in autotutela; 2) se l’art. 21 nonies esige che vi sia una espressa norma di legge che attribuisca questo potere ad un organo diverso da quello che lo ha emanato; 3) se, nel caso di specie, esista tale potere di annullamento in autotutela già in capo all’organo che lo ha emanato. Quanto alla prima questione, ci sembra di potere aderire alla ricostruzione operata dal Consiglio di Stato secondo cui l’atto di trascrizione è adottato dal Sindaco all'esito di un procedimento valutativo di accertamento di sussistenza e idoneità di tutti i requisiti dell'atto di stato civile trascrivendo. Dunque, l'emanazione di questo si colloca nell’ambito dello schema norma - potere - effetto: l'organo amministrativo esercita il potere attribuitogli dalla legge, adottando un provvedimento al fine di perseguire l’interesse pubblico cui quel potere è funzionalizzato. Quanto alla seconda questione, mentre il Consiglio di Stato con disinvoltura afferma che non è necessaria una norma espressa che attribuisca il potere di autotutela all’autorità diversa da quella che ha adottato l’atto, in dottrina si registrano posizioni differenti, proprio perché il potere ordinario di autotutela è esercitato dall’organo che ha adottato l’atto, sicché l’estensione di questa competenza ha natura eccezionale e come tale richiede una espressa previsione legislativa. In ogni caso, a noi pare, e veniamo alla terza questione, che lo stesso M. Ragazzo, L’autotutela amministrativa, Milano, 2006, p. 213 e ss.; D. Corletto, Procedimenti di secondo grado e legittimo affidamento,Padova, 2007, p. 27 e ss. 17 11 potere di autotutela, in generale predicabile anche per gli atti del sindaco che agisca quale ufficiale di governo, sia nella specie difficilmente compatibile con la disciplina dettata dalle norme sull’ordinamento dello stato civile, che riservano il procedimento di rettifica ed annullamento degli atti di stato civile alla giurisdizione del giudice ordinario. Alla regolamentazione, estensione e funzione di questa riserva sarà dedicato il paragrafo che segue. 6. Sulla negazione del carattere esclusivo del rimedio giurisdizionale al fine di annullare gli atti dello stato civile. Il sistema normativo relativo ai poteri di intervento sugli atti di stato civile già trascritti nei registri può essere sinteticamente descritto nei termini seguenti: mentre un residuale ed eccezionale potere di annotazione spetta all’amministrazione quando si tratti di correggere errori materiali degli atti trascritti, esiste un generale potere di rettifica/annullamento degli atti in capo all’autorità giudiziaria ed all’esito di un procedimento giudiziale retto dal principio del contraddittorio, il quale in effetti incide sullo status acquisito dal soggetto cui l’atto trascritto (da rettificare ed eventualmente cancellare) si riferisce.18 Vediamo più nel dettaglio i dati normativi di riferimento. Ai sensi dell'art. 453 del codice civile, nessuna annotazione può essere fatta sopra un atto già iscritto nei registri salvo che sia disposta per legge ovvero ordinata dall'autorità giudiziaria. Il d.P.R. n. 396 del 2000, che reca il Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, al titolo XI contiene la disciplina della rettificazione e correzione dei registri di stato civile, che si articola in un procedimento giurisdizionale di rettificazione vero e proprio (artt. 95-97), che riguarda anche la cancellazione degli atti indebitamente trascritti19, ed un procedimento di natura amministrativa di mera correzione (art. 98), che può essere attivato solo in presenza di meri errori materiali di scrittura in cui l'Ufficiale di stato civile sia incorso nella redazione degli atti e può essere richiesto da chiunque ne abbia interesse.20 Secondo l'art. 100, In generale, sull’ordinamento di stato civile, si veda A. Zaccaria, Commentario all’ordinamento dello Stato Civile, Rimini, 2013. 19 Al riguardo si evidenzia che la legittimazione a proporre il ricorso spetta al soggetto cui l'atto si riferisce, ai rappresentanti legali di minori o incapaci, agli aventi causa del defunto, a un terzo, ove dimostri di avere un interesse alla rettificazione, anche solo morale, ed al pubblico ministero. A seguito della cancellazione ordinata con sentenza, all’ufficiale spetta, ex art. 69 del D.p.r., di provvedere all’annotazione di essa. Cfr. Riccio, Delle procedure giudiziali di rettificazione relative agli atti di stato civile e delle correzioni, in Il nuovo ordinamento di stato civile, a cura di Stanzione, Milano, 2001. 20 Esso si svolge dinanzi all'Ufficiale di stato civile, che provvede alla correzione, della quale è, peraltro, tenuto a dare immediata notizia al Prefetto, al Procuratore 18 12 poi, per entrambe le procedure (rettificazione e correzione) sono in ogni caso competenti i Tribunali della Repubblica quando oggetto siano gli atti dello stato civile ricevuti da autorità straniere, trascritti in Italia, o sia necessario provvedere alla cancellazione di quelli indebitamente trascritti nonché per la formazione di quelli omessi o indisponibili che si sarebbero dovuti registrare in Italia. Il sistema legislativo è dunque chiaro nel restringere le ipotesi di intervento di modifica diretto dell’autorità amministrativa al caso di meri errori materiali, riservando ogni altra forma di incidenza sugli atti già trascritti all’intervento dell’autorità giudiziaria. Secondo il Ministero dell’Interno ed il Consiglio di Stato, pur pacifica questa ricostruzione, essa non esclude che – accanto all’intervento dell’autorità giudiziaria che risolve i conflitti tra privati – sussista il potere amministrativo di annullamento per il perseguimento di interessi pubblici, proprio dell’autorità sovraordinata al sindaco, e cioè il prefetto. L’interpretazione agevolmente fatta propria dal Consiglio di Stato ci pare, tuttavia, quella da più accuratamente da evitare, e per tre ordini di motivi. In primo luogo, come si è visto, il Consiglio tende a sminuire la portata della trascrizione dell’atto di matrimonio celebrato all’estero poiché, trattandosi di atto inesistente in Italia e dunque di trascrizione abnorme, la sua cancellazione è atto talmente dovuto, si direbbe automatico, scontato, da non incidere su questioni di status. E’ impressionante che il supremo organo di giustizia amministrativa si conceda affermazioni così patentemente ideologiche: la trascrizione esiste, e cancellarla incide su uno status acquisito, non avendo rilievo alcuno che si ritenga a monte quella trascrizione gravemente illegittima.21 della Repubblica del luogo ove l'atto è registrato e a agli interessati. Sulla natura eccezionale di tale intervento dell’ufficiale, si veda E. Bolondi, Commento al Titolo XI, in M.Sesta (a cura di), Codice della famiglia, Tomo II – Leggi collegate, Milano, 2011. 21 Come noto, gli atti dello stato civile sono “atti pubblici formali”: in quanto “pubblici” fanno stato fino a che non siano rettificati con sentenza; in quanto “formali” sono affetti da nullità se mancano di alcuno dei requisiti di forma espressamente stabiliti per la loro esistenza. Ciò trova chiara spiegazione nel dato certo che l'essenza dell'«atto di stato civile è di enunciare e di metter in circolazione una qualificazione giuridica, attinente allo status familiare, che ha carattere di assolutezza, ossia è tale da dovere essere accettata da tutti gli operatori giuridici, pubblici o privati che essi siano; finché l'atto di stato civile esiste, ha imperatività assoluta, e, se contrastato, solo il giudice ha il potere di verificarlo e, se necessario, eliminarlo » (così M.S.Giannini, Certezza pubblica, in Enciclopedia Giuridica, VI, 1960, 785). In tale prospettiva, l'eventuale cancellazione della trascrizione di un atto, seppur avvenuta irregolarmente o indebitamente, si pone alla stregua di un accertamento costitutivo, atteso che esso è destinato ad incidere sullo status 13 In secondo luogo, il Consiglio di Stato avalla quel dualismo pubblico / privato, per cui i conflitti tra privati sono risolti dal giudice mentre il potere pubblicistico di per sé portatore di interessi generali risolve da sé i conflitti, che stona con stridore con la progressiva edificazione di un diritto amministrativo che non indulga a posizioni di favore e privilegio aprioristiche della pubblica amministrazione. Infine, e ciò che più conta, l’interpretazione sposata dal Consiglio di Stato, come abbiamo detto ed è qui non inutile ribadire, non è conforme alla CEDU: ogni qual volta si tratti di incidere su posizioni giuridiche soggettive, tanto più di status come nel caso di specie, i conflitti che ne vengono fuori devono essere risolti in base all’art. 6 della Convenzione, e cioè da un’autorità terza ed imparziale a seguito della piena esplicazione del principio del contraddittorio. Per tale ragione, occorre prediligere l’interpretazione della esclusiva giurisdizione del giudice ordinario, anche quando il conflitto di legittimità sia sollevato dal Prefetto, perché in tal modo si agevole una interpretazione conforme alla disposizione della CEDU che assicura il diritto ad un equo processo. 7. Conclusioni. La sentenza del Consiglio di Stato, a voler trarre qualche rapida conclusione, non convince. Gli argomenti ivi spesi per pretendere di affermare un potere implicito di annullamento richiamano residui di un diritto amministrativo oggi in via di estinzione. Essi si fondano sulla riesumazione di una relazione gerarchica in senso stretto, predicata sulla base di un espresso potere di sola vigilanza, e sostituzione in caso di inerzia. E si fondano sulla sottovalutazione della riserva di giurisdizione: perché i singoli tribunali possono emettere decisioni non uniformi, e dunque è meglio che i Prefetti, sottoposti alle circolari ministeriali, siano i garanti dell’uniformità e coerenza del diritto civile. Con buona pace dell’impervio cammino, certo frastagliato di incertezze e cadute, verso la piena esplicazione del potere giurisdizionale quale realizzazione del giusto processo, secondo le direttive della CEDU e quelle ormai costituzionalizzate dall’art. 111 della nostra Carta. Resta il sapore di una sentenza ideologica: pur di preservare il potere di annullamento del prefetto, essa giunge all’affermazione grave e inaccettabile che i matrimoni omosessuali, ove celebrati all’estero, in quanto atti pacificamente abnormi, devono essere espunti dall’ordinamento nel modo più veloce ed uniforme possibile, senza l’intervento di un giudice terzo ed imparziale. In fondo, non si tratta di posizioni di status né di diritti giuridico di un soggetto. Si veda anche A.Fioritto, La funzione di certezza pubblica, Padova, 2003, 108 e ss. 14 soggettivi, ma di atti talmente extra ordinem da dover necessariamente essere discacciati, e possibilmente senza tante storie. 15