1. ------IND- 2014 0411 SK- IT- ------ 20140828 --- --

1. ------IND- 2014 0411 SK- IT- ------ 20140828 --- --- PROJET
Progetto
di DECRETO
del ministero delle Finanze della Repubblica slovacca
del … 2014
sulla struttura e sulla modalità di identificazione dei contrassegni fiscali nelle confezioni,
sulla comunicazione dei dati dei contrassegni fiscali di etichettatura dell'imballaggio di
vendita dei prodotti del tabacco da parte dell'acquirente dei contrassegni fiscali, nonché sui
tempi e sulle modalità della loro notifica e pubblicazione
Il ministero delle Finanze della Repubblica slovacca, ai sensi dell'art. 9b, par. 13 della legge n.
106/2004 sulle accise sui prodotti del tabacco (in prosieguo: "legge"), come modificata,
stabilisce quanto segue:
Sezione 1
(1) I contrassegni fiscali sono confezionati in pacchetti ai sensi dell'art. 9b, par. 6, contenenti
le informazioni sui numeri di identificazione dei contrassegni fiscali e la quantità dei
numeri di identificazione dei contrassegni fiscali contenuti nei pacchetti (in prosieguo:
"indicazione dei numeri di identificazione").
(2) L'indicazione del numero di identificazione è un numero univoco composto da almeno 12
caratteri alfanumerici ed è dato sotto forma di codice a barre bidimensionale.
(3) L'indicazione dei numeri di identificazione deve essere applicata anche sull'imballaggio
multiplo e sull'imballaggio per il trasporto. L'indicazione dei numeri di identificazione sul
pacchetto, sull'imballaggio multiplo e sull'imballaggio per il trasporto è stampata.
(4) Sul pacchetto, sull'imballaggio multiplo e sull'imballaggio per il trasporto dei
contrassegni fiscali di etichettatura dell'imballaggio di vendita delle sigarette deve essere
riportato il dato relativo al prezzo delle sigarette, il simbolo di validità dell'aliquota di
accisa, il numero di sigarette nell'imballaggio di vendita e la lunghezza delle sigarette.
Sull'imballaggio multiplo o di trasporto dei contrassegni fiscali di etichettatura
dell'imballaggio di vendita delle sigarette può essere altresì indicata la data di ricezione
dei contrassegni fiscali stabilita dalla direzione finanziaria della Repubblica slovacca (in
prosieguo: "direzione finanziaria") e il dato comunicato dall'acquirente dei contrassegni
fiscali nella richiesta di emissione degli stessi utilizzato a fini interni dell'acquirente
stesso.
(5) Sull'imballaggio multiplo e di trasporto dei contrassegni fiscali di etichettatura
dell'imballaggio di vendita del tabacco, dei sigaretti o dei sigari può essere indicata la
data di ricezione dei contrassegni fiscali stabilita dalla direzione finanziaria.
(6) Nell'imballaggio multiplo e di trasporto possono essere contenuti unicamente pacchetti
con contrassegno fiscale di etichettatura dell'imballaggio di vendita delle sigarette con lo
stesso prezzo, lo stesso simbolo di validità dell'aliquota di accisa, lo stesso numero di
sigarette in ciascun imballaggio di vendita e con sigarette della stessa lunghezza.
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(7) Nell'imballaggio multiplo e di trasporto possono essere contenuti unicamente pacchetti
con contrassegno fiscale esclusivamente per l'etichettatura dell'imballaggio di vendita del
tabacco o dei sigaretti o dei sigari.
Sezione 2
(1) Il sistema informativo per l'acquisto dei contrassegni fiscali e per la comunicazione dei
dati dall'acquirente dei contrassegni fiscali (in prosieguo: "sistema elettronico dei
contrassegni fiscali") è pubblicato sul sito web della direzione finanziaria della
Repubblica slovacca. Il sistema elettronico dei contrassegni fiscali contiene i dati relativi
alla quantità e ai numeri di identificazione dei contrassegni fiscali apposti dall'acquirente
di tali contrassegni sugli imballaggi di vendita dei prodotti del tabacco.
(2) Se i contrassegni fiscali sono stati utilizzati per etichettare gli imballaggi di vendita di
sigarette con lo stesso prezzo, lo stesso simbolo di validità dell'aliquota di accisa, lo
stesso numero di sigarette per imballaggio di vendita e di lunghezza uguale, è sufficiente
comunicare il solo dato relativo ai numeri di identificazione dei contrassegni fiscali
indicati sul pacchetto, sull'imballaggio multiplo o sull'imballaggio di trasporto.
(3) Se i contrassegni fiscali sono stati utilizzati per etichettare gli imballaggi di vendita del
tabacco, dei sigaretti o dei sigari, è sufficiente comunicare il solo dato relativo ai numeri
di identificazione dei contrassegni fiscali indicati sul pacchetto, sull'imballaggio multiplo
o sull'imballaggio di trasporto.
(4) Se per l'etichettatura dell'imballaggio di vendita dei prodotti del tabacco l'acquirente dei
contrassegni fiscali non ha utilizzato l'intero pacchetto, deve indicare sempre soltanto i
numeri di identificazione dei contrassegni fiscali utilizzati.
Sezione 3
(1) I dati ai sensi della sezione 2 sono notificati mediante il sistema elettronico dei
contrassegni fiscali.
(2) I dati ai sensi della sezione 2 devono essere comunicati dall'acquirente dei contrassegni
fiscali prima della consegna dell'imballaggio di vendita dei prodotti del tabacco dal deposito
fiscale, prima della vendita o di altra consegna dell'imballaggio di vendita dei prodotti del
tabacco sul territorio fiscale ad un'altra persona, entro e non oltre
a) i tre giorni lavorativi successivi al giorno di applicazione dei contrassegni fiscali
sull'imballaggio di vendita dei prodotti del tabacco, se tale applicazione ha luogo sul
territorio fiscale da parte del gestore del deposito fiscale o da un ricevitore autorizzato,
b) un giorno prima dell'immissione in libera pratica dell'imballaggio di vendita dei prodotti
del tabacco da parte dell'importatore di tali prodotti,
c) un giorno prima dell'immissione in libera pratica fiscale, se l'acquirente dei contrassegni
fiscali è il gestore del deposito fiscale e i contrassegni fiscali sono incollati
sull'imballaggio di vendita dei prodotti del tabacco al di fuori del territorio fiscale,
d) un giorno prima della vendita o di altra emissione dell'imballaggio di vendita dei prodotti
del tabacco, se l'acquirente dei contrassegni fiscali è un ricevitore autorizzato e i
contrassegni fiscali sono incollati sull'imballaggio di vendita dei prodotti del tabacco al di
fuori del territorio fiscale.
Sezione 4
(1) Dei dati contenuti nel sistema elettronico dei contrassegni fiscali sono pubblicati solo i
dati assolutamente necessari per verificare l'esattezza del numero di identificazione del
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contrassegno fiscale usato per etichettare l'imballaggio di vendita dei prodotti del tabacco
immesso in libera pratica fiscale.
(2) Dopo l'immissione del numero di identificazione del contrassegno fiscale nel sistema
elettronico dei contrassegni fiscali, sarà pubblicato quanto segue:
a) per l'imballaggio di vendita delle sigarette, il nome commerciale dell'acquirente dei
contrassegni fiscali e il prezzo dell'imballaggio di vendita delle sigarette,
b) per l'imballaggio di vendita del tabacco, il nome commerciale dell'acquirente dei
contrassegni fiscali,
c) per l'imballaggio di vendita dei sigari, il nome commerciale dell'acquirente dei
contrassegni fiscali,
d) per l'imballaggio di vendita dei sigaretti, il nome commerciale dell'acquirente dei
contrassegni fiscali.
(3) La direzione finanziaria aggiornerà le informazioni di cui al paragrafo 2 del sistema
elettronico dei contrassegni fiscali entro un giorno lavorativo dalla notifica dei dati ai sensi della
sezione 2.
Sezione 5
Il presente decreto entra in vigore il 1° ottobre 2014.
Peter Kažimír
Vice primo ministro e ministro delle Finanze della Repubblica slovacca
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