CONOSCIAMO
IL DIRITTO
Corso introduttivo al diritto
Norma giuridica, efficacia del diritto, fonti del diritto, diritto
oggettivo e diritto soggettivo
Fausta Labidonisia
15/09/2013
0
Indice
CONOSCIAMO IL DIRITTO
1. IL DIRITTO IN GENERALE ……………………………………………..
Pag. 2
1.1 Norma giuridica: definizione e caratteri ………………………………………………….
Pag. 3
1.2 Diritto oggettivo: definizione e sue ripartizioni ………………………………………….
Pag. 4
1.3 Diritto soggettivo: definizione e classificazione …………………………………………
Pag. 11
2. FONTI DEL DIRITTO …………………………………………………..
Pag. 19
2.1 Schema riassuntivo ……………………………………………………………………….
Pag. 19
3. EFFICACIA DELLE NORME GIURIDICHE
Pag. 20
3.1 Efficacia delle norme giuridiche nel tempo ……………………………………………...
Pag. 20
3.2 Efficacia delle norme giuridiche nello spazio .…………………………………………...
Pag. 21
1
CONOSCIAMO IL DIRITTO
1. IL DIRITTO IN GENERALE
Etimologia
La parola italiana diritto deriva dal tardo latino dirictum.
Dirictum aveva sostituito il classico directum, participio passato del
verbo dirigere - composto da de e regere - che aveva il valore
originario di eseguire un movimento in linea retta, e in particolare di
indicare una direzione o tracciare la via.
Significato
2
Definizione
La parola diritto può assumere diversi significati:
1. Diritto, come scienza umana che studia i comportamenti dell’uomo
dal punto di vista delle leggi. Gli studiosi del diritto sono definiti
giuristi.
2. Diritto oggettivo = è il complesso di tutte le norme giuridiche
vigenti1 in uno Stato
3. Diritto soggettivo = è il potere riconosciuto a ogni singolo soggetto
a tutela di un proprio interesse considerato dall’ordinamento
giuridico come meritevole di protezione
1
vigenti = in vigore=vincolanti all’osservanza
3
1.1 Norma giuridica: definizione e caratteri
Definizione
Regola stabilita dallo Stato, che prevede comportamenti umani
obbligatori. Generalmente è composta da due elementi:
1. Precetto o statuizione: è il comando (devi tenere un determinato
comportamento = obbligo o dovere = comportamento attivo) o il
divieto (non devi seguire un certo comportamento = astensione =
comportamento passivo)
2. Sanzione: è la punizione inflitta dallo Stato
Caratteri
Le norme giuridiche hanno tre caratteri fondamentali:
1. Generalità: le norme sono generali in quanto si rivolgono, non a un
soggetto particolare, bensi ad un numero indeterminato di destinatari.
2. Astrattezza: le norme sono astratte poiché prevedono, non
fattispecie concrete, bensì modelli di comportamento applicabili ad un
numero pressochè indefinito di situazioni concrete.
3. Coattività o obbligatorietà: le norme sono coattive o obbligatorie
nel senso che se non vengono rispettate appositi apparati dello Stato
applicano le sanzioni giuridiche.
Sanzioni giuridiche
Sono le conseguenze che le norme giuridiche prevedono quando
qualcuno non le rispetta.
Le tipologie di sanzioni giuridiche sono due:
 Sanzioni pecuniarie: colpiscono il patrimonio dei soggetti e
consistono nel pagamento di una somma di denaro (multa o
ammenda)
 Sanzioni detentive: colpiscono la libertà personale
dell’individuo e consistono nella detenzione o pena carceraria e
nell’arresto dell’individuo
Inoltre, a seconda della gravità della violazione la sanzione può
essere:
 Penale, si applica quando è commesso un reato, che oltre ad
offendere la vittima colpisce l’intera collettività e perciò ne va
scoraggiato il ripetersi
 Civile, in genere impone il risarcimento in termini monetari di
un danno causato da un comportamento vietato dal diritto civile
4
 Amministrativa, consiste in una misura punitiva di tipo
pecuniario per avere compiuto atti illeciti2 nei confronti della
pubblica amministrazione, come ad es. la violazione del codice della
strada.
Le sanzioni giuridiche possono svolgere una funzione:
 Punitiva, determina conseguenze sfavorevoli a carico di non
rispetta le norme giuridiche.
 Preventiva, al fine di evitare l’applicazione della sanzione in
caso di violazione della norma giuridica, il cittadino tende a
rispettare la norma stessa

Riparatoria, cerca di porre rimedio agli effetti sfavorevoli che
la trasgressione della norma ha determinato nei confronti del
danneggiato.
ARTCOLO 100/14 C.d.s. . 3
Esemplificazione
Art. 100, comma 14, c.d.s. - Circolazione con targa falsificata, manomessa o
alterata
14. Chiunque falsifica, manomette o altera targhe automobilistiche ovvero usa
targhe manomesse, falsificate o alterate è punito ai sensi del codice penale.
Violazione
Il soggetto conduceva veicolo avente targa manomessa (o falsificata o alterata).
4
Sanzione giuridica penale
Sanzione accessoria amministrativa
si applicano le sanzioni
sequestro penale della targa
è punito con la reclusione da
penali previste dall’art. 489
(La targa viene sequestrata e messa a disposizione
sei mesi a tre anni
c.p. (codice penale)
dell’Autorità Giudiziaria)
Note: Il presente comma comporta implicazioni di carattere penale, in quanto sono strettamente collegati gli artt.
477/481/482 del Codice Penale, quindi si applicano le procedure di cui all’art. 347 del C.p.p. e connessi, oltre al
sequestro delle Targhe ai sensi dell’art. 354 del medesimo Codice. L’Agente accertatore deve provvedere al sequestro
penale della targa, da allegarsi al verbale di accertamento urgente da depositarsi alla Procura della Repubblica
competente.
2
Atti illeciti = comportamenti illegittimi=comportamenti che violano il precetto normativo
C.d.s. = codice della strada. Per la definizione di comma e per le abbreviazioni v. nota Abbreviazioni pag. 9
4
Sanzione accessoria = che si aggiungono alla pena principale
3
5
1.2 Diritto oggettivo: definizione e sue ripartizioni
Definizione
E’ l’insieme delle norme giuridiche vigenti in uno Stato in un
determinato momento. Sinonimo di diritto oggettivo è ordinamento
giuridico, inteso come complesso delle regole che disciplinano la vita
di una collettività organizzata politicamente in uno Stato.
Rami o branche
Il diritto oggettivo si divide in due branche:

Diritto privato
comprende le norme che regolano i rapporti fra soggetti privati posti
in posizione di parità, sia per quanto riguarda la sfera personale e
familiare, sia per quanto riguarda la sfera dei rapporti patrimoniali5.

Diritto pubblico
è l’insieme delle norme che regolamenta la formazione,
l’organizzazione e l’attività dello Stato e degli enti pubblici, nonché i
loro rapporti con i privati quando siano in posizione di supremazia
Partizioni del diritto
Il diritto privato si ripartisce ulteriormente in altri rami, fra cui:
 Diritto civile
disciplina i comportamenti degli individui nei loro rapporti
privati (famiglia, proprietà, successioni, contratti)
 Diritto commerciale
regola le attività di impresa e i rapporti giuridici
dell’imprenditore
Il diritto pubblico si ripartisce ulteriormente in altri rami, fra cui:
 Diritto costituzionale
disciplina i principi, l’organizzazione ed il funzionamento
dello Stato, nonché i rapporti fra Stato e cittadini
 Diritto penale
insieme delle norme che prevedono i reati6 e le relative
sanzioni.
5
6
Patrimoniale = suscettibile di valutazione economica (=controvalore in danaro)
Reati = fatti illeciti la cui gravità comporta grave violazione all’ordine e alla sicurezza sociale
6
 Diritto processuale
regolamenta lo svolgimento dei processi civile, penale e
amministrativo
 Diritto amministrativo
regola i vari aspetti dell’attività delle pubbliche
amministrazioni, che provvedono agli interessi della
collettività
I codici
Si tratta di raccolte organiche e sistematiche di norme giuridiche volte
a disciplinare una determinata materia.
I codici attualmente in vigore in Italia sono, tra l’altro:
1. Codice civile:
riguarda i rapporti civili e commerciali(famiglia, proprietà, lavoro
ecc.)
2. Codice penale:
identifica i reati e le relative sanzioni
3. Codice di proceudra civile:
contiene le regole che disciplinano lo svolgimento del processo civile
4. Codice di procedura penale:
raccoglie le norme riguardanti il processo penale
Nota Bene. Tra la fine del Settecento e la prima metà dell’Ottocento si
verifica un importante fenomeno: la codificazione delle norme, ossia
la raccolta in codici di tutte le materie riguardanti una determinata
materia. I codici si rivolgono a tutti i cittadini (carattere della
generalità) e non solo a specifiche categorie di persone. La
codificazione, nel mondo occidentale, ha inizio in Francia nel 1804
con il Code Napolèon.
Storicamente il codice più antico integralmente giunto a noi è il
Codice di Hammurabi, del regno di Babilonia, in Mesopotamia
risalente al 1700 a.c.. Si tratta di una raccolta di leggi scritte in
7
caratteri cuneiformi, che riguardano vari aspetti della vita quotidiana:
la famiglia, il raccolto, le proprietà, i reati.
Tuttavia per il mondo occidentale il codice più importante è il Corpus
Iuris Civilis (realizzato tra il 528 e il 534 a.c.). L’opera di
Giustiniano, ultimo imperatore bizantino, ha il merito di raccogliere in
maniera sistematica tutte le norme di diritto pubblico e privato
elaborate nel corso di diversi secoli e considerate vigenti7 per tutti i
cittadini dell’impero.
Codice civile
7
= è la raccolta ordinata e sistematica delle norme fondamentali del
diritto privato. Risale al 1942. E’ preceduto dalle cd. Preleggi ed è
formato da 6 libri:
vigenti = in vigore=vincolanti all’osservanza
8

“Disposizioni sulla legge in generale” o preleggi, insieme di
norme che precedono il codice civile e riguardano: le fonti del diritto,
l’efficacia delle leggi nel tempo, l’interpretazione delle norme
giuridiche

Libro I “Delle persone e della famiglia”

Libro II “Delle successioni”

Libro III “Della proprietà”

Libro IV “Delle obbligazioni”

Libro V “Del Lavoro”

Libro VI “Della tutela dei diritti”
I sei libri sono divisi, a loro volta, in:
- Titoli
- Capi
- Articoli si tratta dell’unità strutturale di una legge ed è
caratterizzato da un numero progressivo, un titolo o rubrica e un
contenuto che si sviluppa per commi8, che coincidono con un
capoverso o “punto e a capo”.
Nota Bene. Abbreviazioni: art. 1, comma 1, c.c. oppure art.1/1 cod.
civ. oppure art.1 c. 1 c.c. (art. = articolo; / oppure c.= comma; c.c. o
cod. civ. = codice civile)
8
Commi al plurale; comma al singolare
9
Definizioni
1. Diritto positivo
(dal latino ius positum = diritto posto), ossia il complesso delle norme
poste in essere, cioè stabilite, dallo Stato. Esso è suscettibile di
continui adeguamenti ai mutamenti dei costumi sociali.
2. Diritto naturale9
È composto da regole universali che appartengono alla sfera etica
dell’uomo. Esso nasce dalla natura dell’uomo, o meglio dalla sua
ragione, che gli permette di riconoscere che cosa sia giusto e perciò
valido e obbligatorio a prescindere da un riconoscimento normativo
dello Stato. Ad esempio la regola “non uccidere” prima ancora di
essere una norma imposta dallo Stato è un bisogno interiore di ogni
uomo.
9
Diritto naturale: tale concetto è legato alla dottrina del Giusnaturalismo, che propone una concezione della legge
basata sul diritto naturale, ossia sull’esistenza di condotte immutabili e universalmente valide, a prescindere dal
riconoscimento del diritto positivo degli Stati, poiché sono fondate sulla natura dell’uomo, come ad es. l’esistenza del
diritto alla vita, del diritto alla proprietà ecc. . L’idea centrale del giusnaturalismo moderno (1600) - l’esistenza di diritti
individuali innati - trovò la propria consacrazione nel documento più celebre della Rivoluzione francese, la
Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino (1789).
10
1.3 Diritto soggettivo: definizione e classificazione
Definizione
Il diritto soggettivo può essere definito in uno dei seguenti modi:
 Insieme di facoltà riconosciute al soggetto a tutela di
interessi meritevoli di protezione da parte dell’ordinamento
giuridico
Oppure
 Potere del soggetto di agire per il soddisfacimento di un
proprio interesse considerato meritevole di tutela da parte
dell’ordinamento giuridico
Oppure
 Pretesa di un soggetto riconosciuta dal diritto oggettivo
a che gli altri tengano un determinato comportamento a
vantaggio della persona medesima per la realizzazione di un
interesse ritenuto meritevole di tutela
Classificazioni
* A seconda della natura dell’interesse che viene protetto i diritti
soggettivi si dividono in:
1. Diritti patrimoniali
corrispondono a interessi di natura economica, riguardando beni che
hanno o possono avere un valore di scambio, e sono quindi suscettibili
di essere valutati in denaro. Essi, unitamente ai corrispondenti
obblighi, costituiscono il patrimonio dei soggetti giuridici.
I diritti patrimoniali si suddividono, a loro volta, in diritti reali e diritti
di credito.
a) i diritti reali (dal latino res = cosa) = attribuisce al titolare un potere
sulla cosa immediato e diretto. Per l’esercizio di tale diritto non
occorre la collaborazione altrui (diritti reali di godimento)
Es. il diritto di proprietà
Articolo 832 c.c.: Il proprietario ha diritto di godere e disporre delle
cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l’osservanza degli
obblighi stabiliti dall’ordinamento giuridico.
b) i diritti di credito (o obbligazioni o diritti personali di godimento) =
pretesa del titolare (detto creditore) che un altro soggetto (detto
debitore) tenga un determinato comportamento (cd. prestazione) di
contenuto positivo (dare o fare) o negativo (non fare) per la
realizzazione del proprio interesse. Nel diritto di credito, a differenza
11
del diritto reale, il titolare può soddisfare il suo interesse solo con la
collaborazione del debitore. Il diritto di credito, pertanto, è il diritto ad
una prestazione personale, cioè ad un dato comportamento di un
soggetto. Questo comportamento può consistere in una prestazione di
dare o consegnare (es. il pagamento del prezzo di vendita) o in una
prestazione di fare (es. la prestazione di lavoro del dipendente) o in
una prestazione di non fare (es. l’obbligazione di non fare
concorrenza).
2. Diritti non patrimoniali
Sono quei diritti non suscettibili di valutazione economica come ad
esempio il diritto alla vita, all'integrità fisica, alla salute, all'immagine,
all'onore, alla privacy, diritti di libertà personale, di pensiero, di
religione, di associazione, di riunione ecc.. Attribuiscono al titolare un
vantaggio o una qualità di carattere non economico: quindi qualcosa il
cui valore non può mai essere espresso in una somma di denaro.
I diritti non patrimoniali si suddividono, a loro volta, in diritti della
personalità e diritti di famiglia.
a) i diritti della personalità La persona umana viene tutelata
dall’ordinamento giuridico riconoscendole diritti fondamentali che si
acquistano automaticamente con la nascita e si perdono solo con la
morte. I diritti della persona si esplicano in:
1. individualità o identità della persona: a questo proposito si parla di
tutela del diritto al nome; la disciplina della protezione dei dati
personali (cd. Privacy)
2. inviolabilità fisica della persona: diritto alla salute oppure
all’integrità fisica
3. integrità morale: diritto all'onore (risarcimento danni morali) ed alla
riservatezza [Art. 2 Cost]; diritto alla propria immagine
b) i diritti di famiglia Sono quelli che spettano al titolare in quanto
componente di una famiglia nei confronti degli altri componenti della
stessa. In questo caso per famiglia s'intende l'insieme di persone legate
tra loro da vincoli di matrimonio, parentela e affinità. Es. il diritto al
mantenimento del figlio esercitato nei confronti del genitore; il diritto
del coniuge alla fedeltà dell’altro coniuge.
12
Art. 143 Codice Civile:
Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i
medesimi doveri.
Dal matrimonio deriva l’obbligo reciproco alla fedeltà, all’assistenza morale e
materiale, alla collaborazione nell’interesse della famiglia e alla coabitazione (Cod.
Pen. 570).
Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla
propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della
famiglia.
** Dal punto di vista del rapporto giuridico che si viene a creare tra
titolare e le altre persone i diritti soggettivi si dividono in:
1. Diritti assoluti
Sono diritti esercitati nei confronti di tutti, ossia possono essere fatti
valere verso tutti, in quanto la generalità dei soggetti è obbligata a
rispettarli
I diritti assoluti si suddividono in:
a) i diritti reali
b) i diritti della personalità
2. Diritti relativi
Sono diritti esercitati nei confronti di una o più persone determinate.
I diritti relativi si suddividono in:
a) i diritti di credito
b) i diritti di famiglia
*** In relazione alla possibilità di trasferire i diritti da un soggetto
ad un altro, i diritti soggettivi si dividono in:
1. Diritti disponibili
Sono diritti che possono essere alienati (=trasferiti) dal titolare ad altro
soggetto oppure essere oggetto di rinuncia.
Generalmente disponibili sono i diritti patrimoniali, ossia i diritti di
credito e i diritti reali.
Per esempio tutti sappiamo che possiamo trasferire il nostro diritto di
proprietà sulle cose vendendole, donandole o lasciandole in eredità e
ciò significa che la proprietà è un diritto disponibile.
13
2. Diritti indisponibili
Sono quei diritti soggettivi che non possono essere trasmessi dal
titolare ad un altro soggetto e si possono estinguere con la morte del
titolare. Inoltre il titolare non può rinunciarci. Indisponibili sono i
diritti non patrimoniali, ossia i diritti di personalità e i diritti di
famiglia, ossia quei diritti che tutelano alcuni fondamentali valori
umani e sociali. Vi rientrano i diritti politici (non può, per esempio,
essere ceduto ad altri il proprio diritto di voto); i diritti della
personalità, come il diritto alla vita, al nome, all'integrità fisica; alcuni
diritti di natura familiare, come il diritto dei figli alla educazione e al
mantenimento da parte dei propri genitori.
Il rapporto giuridico
Il rapporto giuridico è una relazione tra soggetti del diritto
disciplinata dall'ordinamento giuridico.
In ogni rapporto giuridico si possono individuare due soggetti:
 Un soggetto attivo titolare di un diritto
 Un soggetto passivo titolare del dovere corrispondente
14
2. LE FONTI DEL DIRITTO
Definizione
Di fonti del diritto si può parlare in due sensi:
1. Fonti di produzione
sono tutti gli atti, i fatti e i meccanismi di formazione delle
norme giuridiche
2. Fonti di cognizione
sono i testi o documenti che contengono le norme giuridiche già
formate
Le fonti del diritto italiano sono di tre ordini:
1. Fonti del diritto nazionale
basate sulla sovranità dello Stato
2. Fonti del diritto sovranazionale
basate sui poteri dell’Unione Europea
3. Fonti del diritto regionale
basate sulla competenza legislativa delle regioni
In base alla loro forma le fonti del diritto si suddividono in:
1. Fonti scritte
Si tratta di atti normativi prodotti secondo specifici
procedimenti di formazione e da determinate autorità
competenti (diritto positivo)
2. Fonti non scritte
Si tratta di fatti normativi, ossia di comportamenti generalmente
osservati dalla comunità statuale e ritenuti giuridicamente
vincolanti (diritto consuetudinario)
Fonti di produzione
Le fonti di produzione si distinguono in:
1. Fonti atto
Si tratta di norme giuridiche prodotte da specifici organi
mediante apposite procedure di formazione
2. Fonti fatto
Si tratta di comportamenti generati spontaneamente da una
collettività, ripetuti nel tempo e considerati giuridicamente
rilevanti (Usi o consuetudini)
Principi
Gli ordinamenti giuridici si caratterizzano per l’esistenza, non di una
singola fonte del diritto, bensì da una pluralità di fonti, in quanto il
potere politico è distribuito fra più organi.
Ne deriva che, per garantire la certezza del diritto, vengano elaborati
criteri di coordinamento fra le norme giuridiche, per individuare, in
15
caso di contrasto fra le medesime, quale debba prevalere ed essere
osservata dai consociati10. Tali criteri sono:
1. Principio gerarchico
2. Principio cronologico
3. Principio di competenza
Principio gerarchico
Le fonti del diritto italiano sono organizzate secondo una scala
gerarchica:
1. Fonte suprema (I livello)
- Costituzione
- Leggi costituzionali (integrano il testo costituzionale)
- Leggi di revisione costituzionale (modificano il testo
costituzionale)
2. Fonte primaria (II livello)
Fonti sovranazionali o comunitarie
- Regolamenti (emanati dagli organi dell’U.E. e
immediatamente applicabili agli Stati membri11)
- Direttive (emanati dagli organi dell’U.E. non sono
immediatamente applicabili, ma occorre una legge di
recepimento da parte di ciascun Stato membro
- Decisioni (emanati dagli organi dell’U.E. e
immediatamente applicabili al singolo destinatario)
Fonti nazionali
- Leggi ordinarie (emanate dal Parlamento secondo il
procedimento legislativo previsto dall’art. 70 Cost.)
- Atti aventi forza di legge12
 decreti legge = emanati dal Governo in caso di necessità
e urgenza
 decreti legislativi = emanati dal Governo in caso di
delega da parte del Parlamento
Fonti regionali
- Leggi regionali (emanate dal Consiglio regionale
secondo quanto stabilito dall’art. 117 Cost.)
- Statuti regionali (stabiliscono l’organizzazione e il
funzionamento delle Regioni)
3. Fonte secondaria (III livello)
- Regolamenti (possono essere statali se derivano dal
Governo o da altra autorità dello Stato oppure locali se
derivano dai Comuni, Province, Regioni)
10
Consociato = Unito in società; membro di un gruppo sociale
Stati membri dell’Unione Europea sono attualmente 28
12
Forza di legge = capacità di innovare l’ordinamento giuridico modificandolo o integrandolo
11
16
4. Fonte consuetudinaria (IV livello)
- Usi o consuetudini (sono caratterizzati dalla presenza di
due elementi: 1. Materiale: ripetizione costante e
generalizzata nel tempo di un comportamento da parte
dei consociati; 2. Psicologico: la convinzione dei
consociati di seguire un comportamento imposto dalla
legge, pur non essendovi una norma scritta)
Secondo il principio gerarchico la norma di grado inferiore non può
essere in contrasto con quanto stabilito dalla norma di grado superiore e
viceversa la norma di livello superiore vincola nel contenuto la norma
di livello subordinato
PIRAMIDE GERARCHICA DELLE FONTI DEL DIRITTO
Principio cronologico
Secondo tale principio tra norme giuridiche dello stesso grado nella
scala gerarchica prevale la norma prodotta successivamente nel tempo
Principio di competenza
Tra due norme giuridiche, una posta da una fonte generale 13 e l’altra da
una fonte speciale14, nella materia che le è riservata, prevale la fonte
speciale
13
Fonte generale = quando può disciplinare qualunque materia
fonte speciale = quando può regolare solo alcune materie specifiche ad essa riservate. Ad es. il contratto di lavoro
subordinato è regolato da norme speciali
14
17
Fonti di cognizione
I documenti e i testi che consentono ai cittadini di prendere conoscenza
delle norme giuridiche vigenti in uno Stato.
La più importante fonte di cognizione è la Gazzetta Ufficiale (G.U.).
Si tratta di un giornale dello Stato pubblicato dal Poligrafico dello Stato
a Roma che raccoglie le leggi dello Stato. Dopo 15 giorni dalla
pubblicazione in Gazzetta, infatti, le leggi entrano in vigore, ossia
diventano vincolanti per tutti.
Altra fonte di cognizione sovranazionale è la Gazzetta Ufficiale
dell’Unione europea (G.U.U.E.). Le normative comunitarie entrano in
vigore 20 gg. Dopo la pubblicazione in G.U.U.E. . La Gazzetta
ufficiale è disponibile nelle lingue ufficiali degli Stati membri (ad
eccezione dell’irlandese) dalla data della loro adesione all’Unione
europea. Dal 1998 per ogni versione su carta viene realizzata una
versione elettronica, disponibile sul sito EUR-Lex.
Fonte di cognizione delle normative regionali, è, infine il Bollettino
Ufficiale della Regione (B.U.R.). Normalmente la legge regionale
entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione,
salvo che la stessa legge preveda un termine diverso.
18
2.1 Schema riassuntivo
Tipo di fonte
Autorità emanante
FONTI DEL DIRITTO
Fonte di cognizione
Posizione nella
gerarchia delle fonti
Tipologia di
fonte
Costituzione
Assemblea Costituente
Gazzetta Ufficiale15
Fonte suprema
Fonte atto
nazionale
Leggi
costituzionali e di
revisione
costituzionale
Parlamento
Gazzetta Ufficiale
Fonte suprema
Fonte atto
nazionale
Trattati U.E.
Organi dell’U.E.
Gazzetta Ufficiale
dell’Unione Europea 16
Fonte primaria
Fonte atto
comunitaria
Regolamenti
Organi dell’U.E.
Gazzetta Ufficiale
dell’Unione Europea
Fonte primaria
Fonte atto
comunitaria
Direttive
Organi dell’U.E.
Gazzetta Ufficiale
dell’Unione Europea
Fonte primaria
Fonte atto
comunitaria
Leggi ordinarie
Parlamento
Gazzetta Ufficiale
Fonte primaria
Fonte atto
nazionale
Atti aventi forza
di legge:
-Decreto legge
-Decreto
legislativo
Governo
Gazzetta Ufficiale
Fonte primaria
Fonte atto
nazionale
Leggi regionali
Consiglio regionale
Bollettino Ufficiale delle
Regioni 17
Fonte primaria
Fonte atto
regionale
Regolamenti18
Diverse autorità
Dipende dall’organo che
li emana
Fonte secondaria
Dipende
dall’organo che
li emana
Usi o
consuetudini
Deriva dal
comportamento
generalizzato e ritenuto
giuridicamente
vincolante da parte dei
cittadini
Non si tratta di una fonte
scritta, pertanto non
viene pubblicata.
Tuttavia Le Camere di
Commercio curano la
raccolta degli usi più
importanti
Fonte secondaria
Fonte fatto
15
Abbreviazione di Gazzetta Ufficiale= G.U.
Abbreviazione di Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea = G.U.U.E
17
Abbreviazione di Bollettino Ufficiale delle Regioni = B.U.R.
18
I regolamenti più importanti sono quelli governativi (l’autorità che li emana è il Governo, sono pubblicati nella G.U.
e sono fonte nazionale)
16
19
3. Efficacia delle norme giuridiche
Definizione
Capacità delle norme giuridiche di vincolare i consociati all’osservanza
delle medesime.
L’efficacia è collegata al concetto dell’applicazione delle norme generali
ed astratte ai rapporti fra gli uomini
3.1 Efficacia delle norme giuridiche nel tempo
Premessa
Le norme giuridiche possono avere un’efficacia più o meno lunga, ma
comunque limitata nel tempo, dando origine a un continuo processo di
rinnovamento del diritto in relazione ai mutamenti sociali.
Definizione
L’efficacia nel tempo di una norma indica il periodo temporale in cui
una norma produce i suoi effetti. Tale periodo inizia con l’entrata in
vigore della norma e si conclude con l’abrogazione della medesima.
Entrata in vigore
Per divenire obbligatorie le norme giuridiche devono essere conoscibili
dai soggetti a cui esse sono destinate. Le leggi sono pubblicate pertanto
nella Gazzetta Ufficiale e solo dopo 15 giorni dalla pubblicazione
entrano in vigore. Tale periodo è detto vacatio legis, in cui si consente
ai cittadini di prendere conoscenza della legge senza vincolarli
all’osservanza della medesima dalla sua approvazione in unperiodo di
tempo generalmente di 15 giorni. Può, tuttavia, essere più lungo o
abbreviato.
Principi
1. Principio di presunzione di conoscenza della legge
= l’ignoranza della legge non scusa. La pubblicazione in G.U. svolge
la funzione di rendere conoscibili le norme e per potere affermare che
dopo la vacatio legis tutti i consociati sono ritenuti edotti sul contenuto
della legge a prescindere dall’effettiva conoscenza. Tale presunzione19
è assoluta.
2. Principio di irretroattività
= La legge dispone solo per l’avvenire, cioè non può essere retroattiva,
si applica ai casi futuri e non alle fattispecie passate.
19
Presunzione = Conseguenza che il giudice o la legge ricavano da un fatto noto, per ottenere la conoscenza di uno
ignoto
20
Abrogazione delle norme = Perdita dell’efficacia delle norme giuridiche.
Può avvenire in due modi:
1. abrogazione tacita
Una nuova norma stabilisce in modo differente la stessa materia
contenuta nella norma precedente, senza affermare espressamente l sua
abrogazione.
2. abrogazione espressa
 mediante nuova legge, una nuova legge precisa chiaramente
che la norma precedente incompatibile con il nuovo disposto
non sarà più vigente.

Annullamento
mediante referendum abrogativo, i cittadini italiani che
abbiano compiuto 18 anni possono essere chiamati a esprimere
voto favorevole o sfavorevole all’eliminazione della norma
giuridica esistente dall’ordinamento giuridico.
Quando una norma giuridica sia in contrasto con la Costituzione (ossia
non rispetta il principio gerarchico delle fonti del diritto) interviene un
organo dello Stato chiamato Corte Costituzionale che annulla, ossia
elimina dall’ordinamento giuridico, la norma anticostituzionale
3.2 Efficacia delle norme giuridiche nello spazio
Principio di territorialità La norma giuridica è obbligatori per tutti i suoi destinatari (cittadini o
stranieri) all’interno del territorio in cui lo Stato esercita la propria
sovranità. Le fonti del diritto di uno Stato sono efficaci solo all’interno
dei propri confini geografici.
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