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CAPITOLO II CAPITOLO II L’ATTIVITÀ GIURIDICA SEZIONE I IL RAPPORTO GIURIDICO SOMMARIO: 1. Le situazioni giuridiche soggettive. ‐ 1.1. Le situazioni giuridiche attive. ‐ 1.2. Le situazioni giuridiche passive ‐ 2. Fatto, atto e negozio giuridico.‐ 3. Le prove. *** 1. LE SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE
Le situazioni giuridiche soggettive costituiscono il risultato di un’operazione di qualificazione di un interesse ritenuto dall’ordinamento giuridicamente rilevante e meritevole di tutela. Una volta attribuita rilevanza giuridica ad un determinato interesse, il suo titolare può avvalersi degli strumenti di tutela previsti dall’ordinamento, l’intensità dei quali varia a secondo della natura della situazione giuridica soggettiva azionata. Più in particolare nell’ambito delle situazioni giuridiche soggettive è possibile distinguere tra situazioni attive e situazioni passive. 1.1 LE SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE ATTIVE
A) Il diritto soggettivo: nozione e limiti
La situazione giuridica soggettiva attiva a cui l’ordinamento riconosce la massima protezione è il diritto soggettivo. Esso si sostanzia nel potere di agire per il soddisfacimento di un proprio interesse individuale, protetto dall’ordinamento giuridico. Tale potere non è privo di limiti in quanto incontra limiti sia interni che esterni: - i limiti interni riguardano la necessità che il titolare del diritto eserciti i poteri che gli sono concessi al solo fine di perseguire l’interesse che forma 14 L’ATTIVITÀ GIURIDICA -
oggetto del diritto soggettivo; da ciò deriva un generale divieto di abuso del diritto nel nostro ordinamento, e cioè un divieto di esercitare il diritto per realizzare finalità ulteriori, che nulla hanno a che vedere con l’interesse che l’ordinamento vuole proteggere. Si tratta di un limite immanente al diritto stesso e volto a determinare il confine oltre il quale l’esercizio del diritto si configura come illecito. i limiti esterni, a differenza dei primi, non incidono sul contenuto del diritto, ma sul suo esercizio, e traggono origine dalla legge o dalla volontà delle parti (es. limiti al diritto di edificare ex artt. 869 ss. c.c.). B) Diritti assoluti e diritti relativi
In relazione al contenuto del diritto è possibile distinguere tra diritti assoluti (es. diritti reali, diritti della personalità) e diritti relativi (es. diritti di credito): - i primi si caratterizzano per la loro opponibilità erga omnes, potendo essere fatti valere nei confronti di tutti i consociati, sui quali grava, per l’effetto, un generico dovere di astensione dal compimento di qualsivoglia atto volto a turbarne l’esercizio; - i secondi, al contrario, sono opponibili solo nei confronti di uno o più soggetti determinati o determinabili, sui quali incombe non già un dovere generico di astensione, ma un obbligo specifico di fare o non fare. C) Diritti potestativi
Alla categoria dei diritti relativi appartengono anche i diritti potestativi (es. diritto di recesso dal contratto ex art. 1373 c.c.), da cui originano situazioni di soggezione di un soggetto nei confronti di un altro, dal momento che l’esercizio del diritto potestativo determina di per sé una modificazione nella sfera giuridica del soggetto passivo. D) Diriitti personali di godimento
Infine a metà strada tra diritti assoluti e relativi si collocano i diritti personali di godimento che di entrambi presentano caratteristiche comuni. Al pari dei diritti relativi, sussistendo un diritto di credito dal lato attivo e un obbligo da quello passivo, i diritti personali di godimento generano un rapporto giuridico tra due soggetti ma, nel contempo, come nei diritti assoluti, a fronte del diritto del titolare a godere del bene sussiste un dovere generico di astensione da 15 CAPITOLO II parte dei terzi. E) L’onere
L’onere è una situazione giuridica attiva in presenza della quale un soggetto è tenuto ad un dato comportamento al fine di realizzare un interesse proprio (es. onere della prova ex art. 2697 c.c.). F) L’aspettativa
L’aspettativa rappresenta una situazione giuridica soggettiva attiva che si caratterizza per l’essere collegata a una fattispecie attributiva di diritti ancora in fieri e, di conseguenza, per la condizione di attesa in cui viene a trovarsi il relativo titolare (es. situazione dell’acquirente in caso di contratto di compravendita sospensivamente condizionato). Non tutte le aspettative sono tutelate dall’ordinamento. A tal fine, viene in rilievo la distinzione tra aspettativa di fatto e aspettativa di diritto, alle quali ultime solamente il legislatore riconosce giuridica rilevanza. G) La potestà
Altra situazione giuridica attiva è la potestà che si sostanza in un potere finalizzato al perseguimento non di un interesse proprio del soggetto che ne è titolare, bensì di un interesse altrui (es. potestà dei genitori). In quanto funzionalizzata al perseguimento dell’interesse altrui, la potestà è definita potere‐dovere: potere di esercitare il diritto, dovere di farlo nell’interesse altrui. H) Lo status
Lo status è una situazione giuridica attiva che esprime la posizione di un soggetto nei confronti di altri soggetti nell’ambito di una collettività organizzata (es. status di cittadino, di figlio, di socio etc.). Si tratta di una situazione tutelata in via autonoma dall’ordinamento attraverso le c.d. azioni di stato, finalizzate all’accertamento dell’esistenza e della violazione di un determinato status. Ciascuno status forma oggetto di un diritto, definito appunto diritto di status, che si contraddistingue per essere assoluto, ossia opponibile erga omnes, imprescrittibile, indisponibile e, quindi, inalienabile. 16 L’ATTIVITÀ GIURIDICA I) L’interesse legittimo
Tra le situazioni giuridiche attive va ricompreso anche l’interesse legittimo. Si tratta di una posizione di vantaggio qualificata dalla norma attributiva del potere e, pertanto, differenziata dalle posizioni soggettive degli altri consociati, fonte, per il titolare, di poteri atti ad influire sullo svolgimento dell’azione amministrativa, allo scopo di rendere possibile il conseguimento dell’utilità finale. A seconda che l’utilità finale consista in un bene da conseguire o da conservare è possibile distinguere, rispettivamente, tra interesse legittimo pretensivo e interesse legittimo oppositivo. 1.2 LE SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE PASSIVE
Nell’ambito delle situazioni giuridiche soggettive passive rientrano il dovere, l’obbligo e la soggezione. Si tratta di situazioni strettamente correlate alle situazioni giuridiche attive: - il dovere è da intendere come dovere generico di astensione dal ledere i diritti altrui, e costituisce quindi il rovescio della medaglia del diritto assoluto; - l’obbligo, invece, è strettamente connesso al diritto relativo, e va inteso come situazione passiva a cui è tenuto il soggetto passivo di un rapporto obbligatorio, a cui fa riscontro il potere del soggetto attivo di esigere un determinato comportamento; - infine la soggezione è la situazione giuridica passiva in cui viene a trovarsi un soggetto a fronte della titolarità, in capo ad altro individuo, di un diritto potestativo. 2. FATTO, ATTO E NEGOZIO GIURIDICO
A) Il fatto giuridico
Il fatto giuridico è quell’accadimento, giuridicamente rilevante, che si verifica nella realtà materiale, modificandola: tale modificazione prende il nome di effetto giuridico. All’interno degli effetti giuridici è possibile distinguere tra effetti costitutivi, estintivi e modificativi a seconda che determinino la costituzione, l’estinzione o la 17 CAPITOLO II modificazione di un rapporto giuridico. Ulteriore distinzione che è possibile compiere è quella tra effetti reali (che determinano la costituzione o il trasferimento di un diritto reale) ed effetti obbligatori (che fanno sorgere un rapporto obbligatorio o incidono su di esso). B) Fatto giuridico e fattispecie
Da non confondere con il fatto è la fattispecie, che identifica il fatto o l’insieme di fatti previsti dalla norma per il prodursi di un determinato effetto giuridico. In particolare: - la fattispecie astratta individua l’insieme di fatti previsti in astratto dal legislatore e il cui verificarsi nel caso concreto determina l’applicazione della norma giuridica. La fattispecie astratta può essere: ¾ semplice: quando è composta da un solo fatto giuridico; ¾ complessa: quando è composta da una pluralità di fatti giuridici; ¾ a formazione progressiva: quando la fattispecie astratta è composta da una pluralità di fatti giuridici destinati a verificarsi l’uno dopo l’altro; l’effetto giuridico si produrrà solo al momento in cui si verifichino tutti i fatti giuridici previsti in astratto dalla norma. - la fattispecie concreta individua invece il fatto come verificatosi concretamente nella realtà. Ai fini dell’applicazione della norma è necessario verificare, attraverso il c.d. procedimento di sussunzione, se la fattispecie concreta rispecchi la fattispecie astrattamente prevista dal legislatore. C) L’atto giuridico
Dal fatto giuridico va distinto l’atto giuridico, ponendo l’attenzione sulla rilevanza che l’ordinamento attribuisce alla volontà dell’individuo nella determinazione del fatto: - si ha un fatto giuridico in senso stretto (anche se causato dall’uomo) quando la volontà dell’individuo è giuridicamente indifferente (es. morte); - si ha un atto giuridico nell’ipotesi in cui la volontà del soggetto assume un ruolo rilevante per l’ordinamento (es. fatto illecito). Inoltre nell’ambito degli atti giuridici, è possibile distinguere tra: - atto giuridico in senso stretto: in tal caso la volontà dell’autore concerne 18 L’ATTIVITÀ GIURIDICA -
esclusivamente la scelta del mezzo che l’ordinamento gli mette a disposizione per perseguire i suoi interessi, mentre gli effetti che dallo stesso derivano sono direttamente previsti dal legislatore. negozio giuridico: (vedi infra). D) Negozio giuridico
Nel negozio giuridico la volontà non riguarda solo l’atto, ma si estende anche ai suoi effetti, in maniera tale che è il soggetto agente a determinarli e a dettare la specifica regola che disciplina i propri interessi. In altri termini il negozio giuridico, a differenza dell’atto giuridico in senso stretto, ha funzione dispositiva in quanto permette al suo autore di disporre dei propri interessi e costituisce, quindi, la massima espressione dell’autonomia privata. Quest’ultima trova il suo massimo spazio di operatività se le parti concludono un negozio atipico; difatti mentre in caso di negozio tipico lo schema negoziale è interamente delineato dal legislatore, con la conseguenza che i privati non possono far altro che dar vita ad una fattispecie concreta che corrisponda a quella astratta, in caso di negozio atipico (che le parti possono concludere ex art. 1322 c.c.) è la volontà delle stesse parti a delineare lo schema del rapporto negoziale, oltre che a prevederne gli effetti (fermi restando gli effetti imposti dalla legge). All’interno della categoria negoziale è possibile operare alcune classificazioni di carattere generale. Tra queste quelle maggiormente rilevanti sono: 1. Negozi inter vivos e negozi mortis causa. I negozi inter vivos sono diretti a produrre effetti durante la vita dell’autore mentre quelli mortis causa sono volti a disciplinare vicende post mortem. 2. Negozi onerosi e negozi gratuiti. I negozi giuridici sono oneroso o gratuiti a seconda che all’attribuzione di un determinato vantaggio corrisponda, o meno, la previsione di una controprestazione. 3. Negozi unilaterali e negozi bilaterali. Nel negozio bilaterale (es. contratto) si verifica l’incontro delle manifestazioni di volontà di due distinte parti, mentre nel negozio unilaterale vi è una sola parte da cui promana la manifestazione di volontà (es. testamento). I negozi unilaterali si distinguono in: - negozi recettizi: sono quei negozi che producono effetti solo nel momento in cui sono portati a conoscenza del loro destinatario; 19 CAPITOLO II -
negozi non recettizi: sono quei negozi che producono effetti a fronte della sola manifestazione di volontà del loro autore. 3. LE PROVE
A) Onere della prova
L’art. 2697 c.c. pone l’onere della prova dei fatti a carico del soggetto che intende farli valere in giudizio. Il riparto dell’onere della prova, nel giudizio civile, si coniuga con il principio dispositivo, in forza del quale il giudice decide la controversia esclusivamente sulla base delle prove fornite in giudizio dalle parti, salve le ipotesi eccezionali in cui le prove sono acquisite al processo a iniziativa del giudice e, nei casi in cui ne è richiesta la presenza in giudizio, dal pubblico ministero. L’onere della prova dei diritti disponibili può essere invertito o modificato convenzionalmente, a condizione che ciò non renda eccessivamente difficile l’esercizio del diritto (art. 2698 c.c.) e salvo che la legge non richieda l’atto scritto ad substantiam (art. 2725 c.c.). B) Distinzioni
È in primo luogo necessario distinguere tra: - prove precostituite: sono quelle che si formano al di fuori del processo. Tra le prove precostituite assume particolare rilevanza la prova documentale in relazione alla quale si distingue ulteriormente tra atto pubblico e scrittura privata. La forma documentale può essere richiesta dalla legge o dalla volontà delle parti (art. 1352) a fini probatori (ad probationem) ovvero a pena di nullità dell’atto (ad substantiam, ex art. 1350 c.c.). - prove semplici: sono quelle prove che si formano nel corso dell’istruttoria processuale (es. testimonianza). Ulteriore distinzione in materia di prove è quella tra: - prove storiche: sono le prove che hanno ad oggetto lo stesso fatto da accertare (es. testimonianza); - prove critiche: sono quelle prove che consentono al giudice di dedurre da fatti noti l’esistenza di fatti ignoti. 20 L’ATTIVITÀ GIURIDICA C) Le presunzioni
La prova critica per eccellenza è quella presuntiva, definita dall’art. 2727 c.c. come la conseguenza che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire a un fatto ignoto. Le presunzioni legali sono assolute o relative: le prime (presunzioni iuris et de iure), a differenza delle seconde (presunzioni iuris tantum), non ammettono prova contraria. Dalle presunzioni legali si distinguono le presunzioni semplici, non previste dalla legge ma rimesse al prudente apprezzamento del giudice, che costituiscono mezzi di prova e che rilevano solo qualora siano gravi, precise e concordanti (art. 2729 c.c.), con divieto di presunzione di secondo grado (praesumptio de praesunto). QUESTIONARIO 1. Quali sono le situazioni giuridiche soggettive? (Par. 1, 1.1., 1.2) 2. Cosa è l’onere? (Par. 1.2) 3. Cosa è l’aspettativa? (Par. 1.1) 4. Cosa è la potestà? (Par. 1.1) 5. Cosa è lo status? (Par. 1.1) 6. Cosa è l’interesse legittimo? (Par. 1.1) 7. Quali sono le situazioni giuridiche soggettive passive? (Par. 1.2) 8. Qual è la distinzione tra atto giuridico e negozio giuridico? (Par. 2) 9. Qual è la definizione di negozio unilaterale? (Par. 2) 10. Cosa si intende per prova presuntiva? (Par. 3) 21