UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PAVIA DIRITTO SINDACALE EUROPEO E COMPARATO Anno Accademico 2014/2015 Ia parte: Prassi ed attori del diritto sindacale nei Paesi dell’Unione Europea. La regolazione comunitaria *** IIa parte: Il diritto applicabile ai rapporti di lavoro internazionali tra legge e contratto collettivo. La Convenzione di Roma e le direttive comunitarie n. 1996/71 e n. 2006/123. I rapporti tra libertà economiche e diritti sindacali nella giurisprudenza della Corte di giustizia (i casi Laval, Viking, Rüffert, Lussemburgo, Germania) *** IIIa parte: Contratto e conflitto collettivo. Modelli a confronto (Regno Unito, Francia, Germania e Italia) 1 Il sindacalismo in Europa • • Eterogeneità dei sistemi di relazioni industriali Tasso di sindacalizzazione dal 1970 al 2003 (in migliaia) – Studio Visser (2006)*: * I dati sono confermati da una recente analisi della Commissione europea (Industrial Relations in Europe 2012), da cui risulta un forte calo del tasso di sindacalizzazione nei Paesi europei, tasso che attualmente è pari al 24%. I tassi di sindacalizzazione sono particolarmente alti nei Paesi nordici, quali Finlandia e Danimarca (in cui superano il 65%), e estremamente bassi in Francia e nei Paesi dell’Europa dell’Est (in Estonia e Lituania si 2 attestano sul 5% e sul 7%). Struttura della contrattazione collettiva: Livello nazionale →Livello decentrato ITALIA : • Accordo Interconfederale del 22 gennaio 2009; • Art. 4 bis CCNL Metalmeccanici; • Casi Fiat Pomigliano e Mirafiori; • Accordo interconfederale 28 giugno 2011; • Art. 8 d.l. n. 138/2011, conv. nella l. n. 148/2011 • Protocollo d’intesa 31 maggio 2013; • Testo Unico sulla rappresentanza 10 gennaio 2014. 4 Art. 153 TFUE, par. 5: «Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle retribuzioni, al diritto di associazione, al diritto di sciopero né al diritto di serrata» 5 Coinvolgimento delle parti sociali nei processi decisionali Art. 154 TFUE: «1. La Commissione ha il compito di promuovere la consultazione delle parti sociali a livello dell'Unione e prende ogni misura utile per facilitarne il dialogo provvedendo ad un sostegno equilibrato delle parti. 2. A tal fine la Commissione, prima di presentare proposte nel settore della politica sociale, consulta le parti sociali sul possibile orientamento di un'azione dell'Unione. 3. Se, dopo tale consultazione, ritiene opportuna un'azione dell'Unione, la Commissione consulta e parti sociali sul contenuto della proposta prevista. Le parti sociali trasmettono alla Commissione un parere o, se opportuno, una raccomandazione. 4. In occasione delle consultazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 le parti sociali possono informare la Commissione della loro volontà di avviare il processo previsto dall'articolo 155. La durata di tale processo non supera nove mesi, salvo proroga decisa in comune dalle parti sociali interessate e dalla Commissione.» Art. 155 TFUE: «1. Il dialogo fra le parti sociali a livello dell'Unione può condurre, se queste lo desiderano, a relazioni contrattuali, ivi compresi accordi. 2. Gli accordi conclusi a livello dell'Unione sono attuati secondo le procedure e le prassi proprie delle parti sociali e degli Stati membri o, nell'ambito dei settori contemplati dall'articolo 153, e a richiesta congiunta delle parti firmatarie, in base ad una decisione del Consiglio su proposta della Commissione. Il Parlamento europeo è informato. Il Consiglio delibera all'unanimità allorché l'accordo in questione contiene una o più disposizioni relative ad uno dei settori per i quali è richiesta l'unanimità a norma dell'articolo 153, paragrafo 2». N.B. : Il Trattato, però, non fornisce indicazioni in merito alla selezione delle parti sociali da coinvolgere nel procedimento. 6 (Segue) SELEZIONE DELLE PARTI SOCIALI a) SELEZIONE DEI SOGGETTI IDONEI AD AVVIARE IL PROCEDIMENTO Comunicazione della Commissione del 1998 [Com. (1998) 322]: sono considerate rappresentative le organizzazioni che (art. 1, decisione): a) siano collegate a specifici settori o categorie e dispongano di un’organizzazione a livello europeo; [→ Rappresentatività di organizzazione] b) siano composte da organizzazioni che, a loro volta, formino parte integrante e riconosciuta delle strutture delle parti sociali degli Stati membri, [e] siano abilitate a negoziare accordi e siano rappresentative in più Stati membri; [→ Rappresentatività sovranazionale ed effettività] c) dispongano di strutture adeguate a garantire la loro effettiva partecipazione [al processo di consultazione] [→ Rilevanza della struttura e dell’organizzazione] → I requisiti devono sussistere in maniera cumulativa b) VALUTAZIONE DELLA RAPPRESENTATIVITÀ DELLE PARTI SOCIALI CON CUI SI È RAGGIUNTO L’ACCORDO: “spetta alla Commissione e al Consiglio verificare la rappresentatività delle parti sociali interessate. Tale esame impone loro di verificare se, alla luce del contenuto dell’accordo ... le parti sociali firmatarie di quest’ultimo hanno una rappresentatività cumulativa sufficiente ... Anzitutto, occorre rammentare che l'accordo quadro è volto ad enunciare prescrizioni minime valide per tutti i rapporti di lavoro qualunque sia l'ambito nel quale si inseriscono... Per soddisfare la condizione di una rappresentatività cumulativa sufficiente, è di conseguenza necessario che i diversi firmatari dell'accordo quadro possano rappresentare tutte le categorie d'imprese e di lavoratori a livello comunitario. Inoltre occorre constatare che i firmatari dell'accordo quadro sono, nella fattispecie, le tre parti sociali qualificate come organizzazioni intercategoriali a carattere generale dalla Commissione nella lista che figura all'allegato 2 della comunicazione, in relazione, in particolare, alle organizzazioni intercategoriali che rappresentano talune categorie di lavoratori o d'imprese, tra le quali figura la ricorrente.” (Trib. di prima istanza, 17 giugno 1998, T-135/96) 7 (Segue) SELEZIONE DELLE PARTI SOCIALI Elenco delle organizzazioni europee delle parti sociali (All. 1, Comunicazione della Commissione del 1998 [Com. (1998) 322]) 1. Organizzazioni interprofessionali a vocazione generale - Unione delle industrie della Comunità europea (UNICE) [oggi Business Europe] - Centro europeo dell'impresa pubblica (CEEP) - Confederazione europea dei sindacati (CES) 2. Organizzazioni interprofessionali che rappresentano alcune categorie di lavoratori o di imprese: - Unione europea artigianato e piccole e medie imprese (Comitato paritetico del dialogo sociale: UEAPME - EUROPMI) - Confédération européenne des cadres (CEC) - Eurocadres 3. Organizzazioni specifiche: - EUROCHAMBRES 8 (Segue) Elenco delle organizzazioni europee delle parti sociali 4. Organizzazioni settoriali - EUROCOMMERCE - COPA/COGECA - EUROPECHE - Associazione degli assicuratori cooperativi e mutualisti europei, ACME - Ufficio internazionale degli intermediari d'assicurazioni e riassicurazioni, BIPAR - Comitato europeo delle assicurazioni, CEA - Federazione bancaria della Comunità europea - Associazione delle banche di risparmio della Comunità europea, GCE-CEE - Associazione delle banche cooperative della Comunità europea - Confederazione europea delle industrie del legno - CEI-bois - Confederazione delle organizzazioni nazionali dell'industria alberghiera e della ristorazione della Comunità europea, HOTREC - Federazione delle industrie europee della costruzione - Associazione europea delle compagnie aeree regionali - Consiglio internazionale degli aeroporti - Regione europea, ACI-Europe -Association des compagnies aériennes de la Communauté européenne, ACE - Associazione delle linee aeree europee, AEA - Organisation européenne des bateliers - Unione internazionale della navigazione fluviale - Comitato delle associazioni di armatori delle Comunità europee, CAACE - Comunità delle ferrovie europee, - Unione trasporti stradali internazionali, LRU - Federazione europea della pulizia industriale, FENI 9 (Segue) Elenco delle organizzazioni europee delle parti sociali 5. Federazioni sindacali europee affiliate alla CES - FEM/EMF (Metallurgia) - EURO-FIET (Lavoratori dipendenti commerciali, amministrativi e tecnici) - EUROPEAN COMMITTE COMUNICATIONS INTERNATIONAL - EFA (Lavoratori agricoli) - EEA ( Mezzi di comunicazione) - ECF (Alimentazione) - CSESP/EPSC (Servizi pubblici) - FST (Trasporti) - CSEE/ETUCE (Istruzione) - FETBB/EFBWW (Edilizia - Lavoratori del legno) - FGE/EGF (Grafica) - CSE-TCH/ETUC-TCL (Tessile) - EMCEF (Minatori, Chimici, Energia) - FEJ-FIJ/EFJ-IFJ (Giornalisti) - EFDPS (Diamanti e pietre preziose) 10 Promozione del dialogo sociale (Dialogo sociale autonomo) Qualcuno distingue tra dialogo sociale autonomo (vale a dire quello attraverso cui le parti attuano le direttive comunitarie sulla base delle prassi nazionali) e quello volontario Articolo 152 TFUE « L'Unione riconosce e promuove il ruolo delle parti sociali al suo livello, tenendo conto della diversità dei sistemi nazionali. Essa facilita il dialogo tra tali parti, nel rispetto della loro autonomia. Il vertice sociale trilaterale per la crescita e l'occupazione contribuisce al dialogo sociale». → Gli esiti del dialogo sociale volontario consistono perlopiù in testi di carattere non vincolante, di mero indirizzo politico. 11 Esempi Framework of actions on Gender Equality, 2011; Joint guidelines on trans-regional cooperation in lifelong learning among education stakeholders, 2011; Multisectoral guidelines on third party violence and harassment at work, 2010. Si tratta di codici di condotta, linee guida, framework of actions: raccomandazioni che le parti sociali europee muovono ai membri nazionali. È previsto un monitoraggio degli effetti di questi testi a livello nazionale. Ci sono poi Joint opinions, declarations, tools: testi per cui non è previsto alcun monitoraggio, che agevolano lo scambio di informazioni tra le parti sociali e la Commissione (Joint opinions), che spiegano alle parti sociali le attività che si vogliono intraprendere (Declarations), o che forniscono indicazioni operative (Tools): ad esempio, Joint declaration of the European social partners of the audiovisual sector, 2010; A toolkit for socially responsible restructuring with a Best Practice Guide, 2008. 12 esempi di accordi collettivi Il dialogo sociale volontario ha condotto anche ad alcuni accordi collettivi: Agreement regarding the minimum requirements for standard player contracts in the professional football sector, 19 aprile 2012. European agreement concerning certain aspects of the organisation of working time in inland waterway transport, 15 febbraio 2012. European framework agreement on the protection of occupational health and safety in the hairdressing sector, 26 aprile 2012. 13 Art. 153 TFUE, par. 5: «Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle retribuzioni, al diritto di associazione, al diritto di sciopero né al diritto di serrata». Art. 28 cd. “Carta di Nizza”, Diritto di negoziazione e di azioni collettive: «I lavoratori e i datori di lavoro, o le rispettive organizzazioni, hanno, conformemente al diritto dell'Unione e alle legislazioni e prassi nazionali, il diritto di negoziare e di concludere contratti collettivi, ai livelli appropriati, e di ricorrere, in caso di conflitti di interessi, ad azioni collettive per la difesa dei loro interessi, compreso lo sciopero». 14 La Corte di Giustizia, a dispetto della mancanza di competenza comunitaria in materia, ha dato importanti indicazioni sia per quanto riguarda la contrattazione collettiva, sia per quanto riguarda il conflitto collettivo, assoggettati a restrizioni alla stregua del principio di proporzionalità. 15 Rapporto tra diritti sindacali (libertà sindacali, diritto di sciopero e di serrata) e libertà economiche sancite dal Trattato (libertà di concorrenza, libertà di circolazione merci, servizi e lavoratori) ↓ C. Giust., 12 giugno 2003, C-112/00, Schmidberger c. Repubblica d’Austria: Fatto: l’Austria non aveva impedito una manifestazione di ambientalisti che aveva causato il blocco del traffico presso il tratto autostradale del Brennero. Ci si era, pertanto, posti il problema se lo Stato austriaco fosse inadempiente agli obblighi comunitari, in quanto non aveva impedito una manifestazione che ostacolava la libera circolazione delle merci. 16 Dal momento che il Trattato, accanto alla libera circolazione delle merci (ex 28 ss TCE, oggi 28 ss TFUE), riconosce la libertà di espressione e di manifestazione del pensiero (10-11 CEDU), la Corte di giustizia si è trovata, nel caso di specie, a dover contemperare due diversi diritti. Criterio del bilanciamento in base al principio di proporzionalità:«In tali circostanze, occorre effettuare un bilanciamento tra gli interessi di cui si tratta ed accertare, con riferimento a tutte le circostanze di ciascuna fattispecie, se sia stato osservato un giusto equilibrio tra tali interessi. A tal proposito le autorità competenti dispongono di un ampio potere discrezionale. Si deve tuttavia verificare se le restrizioni imposte agli scambi intracomunitari siano proporzionate con riferimento al legittimo obiettivo perseguito, ossia nella fattispecie la tutela dei diritti fondamentali». 17 Tipologia di rappresentanza dei lavoratori a livello aziendale: Due modelli fondamentali Canale unico di rappresentanza Canale doppio di rappresentanza 18 Contratto collettivo negli ordinamenti europei Nei Paesi europei ha un’efficacia vincolante (con eccezione del Regno Unito). In quasi tutti i Paesi dell’Europa continentale sono previsti meccanismi per l’estensione erga omnes dell’ambito soggettivo di efficacia del contratto collettivo al di là degli iscritti ai sindacati stipulanti. 19 Italia • • Art. 39 Cost → Non attuato Art. 8 d.l. n. 138/2011 conv. nella l. n. 148/2011: «1. I contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti, compreso l'accordo interconfederale del 28 giugno 2011, possono realizzare specifiche intese con efficacia nei confronti di tutti i lavoratori interessati a condizione di essere sottoscritte sulla base di un criterio maggioritario relativo alle predette rappresentanze sindacali, finalizzate alla maggiore occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro, all'adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, alla emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitività e di salario, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e all'avvio di nuove attività... 20 Art. 8 d.l. n. 138/2011 conv. nella l. n. 148/2011 (segue) 2. Le specifiche intese di cui al comma 1 possono riguardare la regolazione delle materie inerenti l'organizzazione del lavoro e della produzione con riferimento: a) agli impianti audiovisivi e alla introduzione di nuove tecnologie; b) alle mansioni del lavoratore, alla classificazione e inquadramento del personale; c) ai contratti a termine, ai contratti a orario ridotto, modulato o flessibile, al regime della solidarietà negli appalti e ai casi di ricorso alla somministrazione di lavoro; d) alla disciplina dell'orario di lavoro; e) alle modalità di assunzione e disciplina del rapporto di lavoro, comprese le collaborazioni coordinate e continuative a progetto e le partite IVA, alla trasformazione e conversione dei contratti di lavoro e alle conseguenze del recesso dal rapporto di lavoro, fatta eccezione per il licenziamento discriminatorio, il licenziamento della lavoratrice in concomitanza del matrimonio, il licenziamento della lavoratrice dall'inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione al lavoro, nonché fino ad un anno di età del bambino, il licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo parentale e per la malattia del bambino da parte della lavoratrice o del lavoratore ed il licenziamento in caso di adozione o affidamento. 2-bis. Fermo restando il rispetto della Costituzione, nonche' i vincoli derivanti dalle normative comunitarie e dalle convenzioni internazionali sul lavoro, le specifiche intese di cui al comma 1 operano anche in deroga alle disposizioni di legge che disciplinano le materie richiamate dal comma 2 ed alle relative regolamentazioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro. 3. Le disposizioni contenute in contratti collettivi aziendali vigenti, approvati e sottoscritti prima dell'accordo interconfederale del 28 giugno 2011 tra le parti sociali, sono efficaci nei confronti di tutto il personale delle unita produttive cui il contratto stesso si riferisce a condizione che sia stato approvato con votazione a maggioranza dei lavoratori». 21 La contrattazione collettiva a livello europeo: Art. 154 TFUE: «1. La Commissione ha il compito di promuovere la consultazione delle parti sociali a livello dell'Unione e prende ogni misura utile per facilitarne il dialogo provvedendo ad un sostegno equilibrato delle parti. 2. A tal fine la Commissione, prima di presentare proposte nel settore della politica sociale, consulta le parti sociali sul possibile orientamento di un'azione dell'Unione. 3. Se, dopo tale consultazione, ritiene opportuna un'azione dell'Unione, la Commissione consulta e parti sociali sul contenuto della proposta prevista. Le parti sociali trasmettono alla Commissione un parere o, se opportuno, una raccomandazione. 4. In occasione delle consultazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 le parti sociali possono informare la Commissione della loro volontà di avviare il processo previsto dall'articolo 155. La durata di tale processo non supera nove mesi, salvo proroga decisa in comune dalle parti sociali interessate e dalla Commissione.» Art. 155 TFUE: «1. Il dialogo fra le parti sociali a livello dell'Unione può condurre, se queste lo desiderano, a relazioni contrattuali, ivi compresi accordi. 2. Gli accordi conclusi a livello dell'Unione sono attuati secondo le procedure e le prassi proprie delle parti sociali e degli Stati membri o, nell'ambito dei settori contemplati dall'articolo 153, e a richiesta congiunta delle parti firmatarie, in base ad una decisione del Consiglio su proposta della Commissione. Il Parlamento europeo è informato. Il Consiglio delibera all'unanimità allorché l'accordo in questione contiene una o più disposizioni relative ad uno dei settori per i quali è richiesta l'unanimità a norma dell'articolo 153, paragrafo 2. 22 Attuazione delle direttive comunitarie mediante contratto collettivo, art. 153 TFUE: «1. Per conseguire gli obiettivi previsti all'articolo 151, l'Unione sostiene e completa l'azione degli Stati membri nei seguenti settori: (…) 3. Uno Stato membro può affidare alle parti sociali, a loro richiesta congiunta, il compito di mettere in atto le direttive prese a norma del paragrafo 2 o, se del caso, una decisione del Consiglio adottata conformemente all'articolo 155. In tal caso esso si assicura che, al più tardi alla data in cui una direttiva o una decisione devono essere attuate, le parti sociali abbiano stabilito mediante accordo le necessarie disposizioni, fermo restando che lo Stato membro interessato deve adottare le misure necessarie che gli permettano di garantire in qualsiasi momento i risultati imposti da detta direttiva o detta decisione». Problemi negli ordinamenti in cui il contratto collettivo non ha efficacia erga omnes →In Belgio, ad esempio, si utilizza il contratto collettivo, esteso erga omnes, per attuare le direttive comunitarie. Questo non pare possibile – in base alla giurisprudenza della Corte di giustizia – là dove, come in Italia, non sia disponibile un sistema di estensione erga omnes. 23 DIRETTIVA 2002/14/CE Del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2002 che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori Art. 1. 1. La presente direttiva si prefigge di istituire un quadro generale che stabilisca prescrizioni minime riguardo al diritto all'informazione e alla consultazione dei lavoratori nelle imprese o stabilimenti situati nella Comunità. 2. Le modalità di informazione e di consultazione sono definite e applicate, in conformità della legislazione nazionale e delle prassi in materia di rapporti di lavoro vigenti nei singoli Stati membri, in modo tale da garantire l'efficacia dell'iniziativa. Art. 3. 1. La presente direttiva si applica, a seconda della scelta fatta dagli Stati membri: a) alle imprese che impiegano in uno Stato membro almeno 50 addetti o b) agli stabilimenti che impiegano in uno Stato membro almeno 20 addetti. Gli Stati membri determinano le modalità di calcolo delle soglie di lavoratori impiegati. 24 … Segue Art. 4. 1.Nel rispetto dei principi enunciati all'articolo 1 e fatte salve le disposizioni e/o prassi in vigore più favorevoli ai lavoratori, gli Stati membri determinano le modalità di esercizio del diritto all'informazione e alla consultazione al livello adeguato in conformità del presente articolo. 2. L'informazione e la consultazione riguardano: a) l’informazione sull’evoluzione recente e quella probabile delle attività dell’impresa o dello stabilimento e della situazione economica; b) l’informazione e la consultazione sulla situazione, la struttura e l’evoluzione probabile dell’occupazione nell’ambito dell’impresa o dello stabilimento, nonché sulle eventuali misure anticipatrici previste, segnatamente in caso di minaccia per l’occupazione; c) l’informazione e la consultazione sulle decisioni suscettibili di comportare cambiamenti di rilievo in materia di organizzazione del lavoro, nonché di contratti di lavoro [comprese quelle previste dalle direttive in materia di licenziamenti collettivi e trasferimenti d’imprese]. La direttiva è stata recepita in Italia con il d.lgs. 25/2007 25 DIRETTIVA 2009/38/CE Del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 maggio 2009 riguardante l’istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l’informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie* Art. 1 1. La presente direttiva è intesa a migliorare il diritto all’informazione e alla consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie. 2. A tal fine è istituito un comitato aziendale europeo o una procedura per l’informazione e la consultazione dei lavoratori in ogni impresa o in ciascun gruppo di imprese di dimensioni comunitarie in cui ciò sia richiesto secondo la procedura prevista dall’articolo 5, paragrafo 1, al fine di informare e di consultare i lavoratori. Le modalità di informazione e consultazione dei lavoratori sono definite e attuate in modo da garantirne l’efficacia e consentire un processo decisionale efficace nell’impresa o nel gruppo di imprese. 3. L’informazione e la consultazione dei lavoratori avvengono al livello pertinente di direzione e di rappresentanza, in funzione della questione trattata. A tale scopo la competenza del comitato aziendale europeo e la portata della procedura per l’informazione e la consultazione dei lavoratori disciplinata dalla presente direttiva sono limitate alle questioni transnazionali. 4. Sono considerate questioni transnazionali quelle riguardanti l’impresa di dimensioni comunitarie o il gruppo di imprese di dimensioni comunitarie nel loro complesso o almeno due imprese o stabilimenti dell’impresa o del gruppo ubicati in due Stati membri diversi… * V. già direttiva 94/45 26 … Segue Art. 4 1. La direzione centrale è responsabile della realizzazione delle condizioni e degli strumenti necessari all’istituzione del comitato aziendale europeo o di una procedura per l’informazione e la consultazione, previsti dall’articolo 1, paragrafo 2, per l’impresa o il gruppo di imprese di dimensioni comunitarie… Art. 5 1. Per realizzare l’obiettivo indicato dall’articolo 1, paragrafo 1, la direzione centrale avvia la negoziazione per l’istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l’informazione e la consultazione, di propria iniziativa o previa richiesta scritta di almeno 100 lavoratori, o dei loro rappresentanti, di almeno due imprese o stabilimenti situati in non meno di due Stati membri diversi. 2. A tal fine, è istituita una delegazione speciale di negoziazione… Art. 6 1. La direzione centrale e la delegazione speciale di negoziazione devono negoziare con spirito di cooperazione per raggiungere un accordo sulle modalità di attuazione dell’informazione e della consultazione dei lavoratori previste dall’articolo 1, paragrafo 1. La direttiva è stata recepita in Italia con il d.lgs. 113/2012 27 Il dialogo sociale autonomo L’accordo europeo, raggiunto di spontanea iniziativa delle parti sociali o in seguito alle consultazioni della Commissione, viene attuato attraverso il recepimento in un atto dell’autonomia collettiva nazionale: in Italia si tratta di Accordi Interconfederali. Articolo 155 par. 2 TFUE «Gli accordi conclusi a livello dell’Unione sono attuati secondo le procedure e le prassi delle parti sociali e degli Stati membri…» Esiti: Accordo quadro europeo sul telelavoro del 20 gennaio 2004, recepito in Italia da A.I. del 16 luglio 2002 Accordo quadro europeo sullo stress nei luoghi di lavoro del 8 ottobre 2004, recepito in Italia da A.I. del 8 ottobre 2004 Accordo quadro su molestie e violenza nei luoghi di lavoro del 26 aprile 2007. Accordo quadro sul mercato del lavoro inclusivo del 25 marzo 2010. 28 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PAVIA DIRITTO SINDACALE EUROPEO E COMPARATO Anno Accademico 2014/2015 Ia parte: Prassi ed attori del diritto sindacale nei Paesi dell’Unione Europea. La regolazione comunitaria *** IIa parte: Il diritto applicabile ai rapporti di lavoro internazionali tra legge e contratto collettivo. La Convenzione di Roma e le direttive comunitarie n. 1996/71 e n. 2006/123. I rapporti tra libertà economiche e diritti sindacali nella giurisprudenza della Corte di giustizia (i casi Laval, Viking, Rüffert, Lussemburgo, Germania) *** IIIa parte: Contratto e conflitto collettivo. Modelli a confronto (Regno Unito, Francia, Germania e Italia) 29 A dispetto della mancanza di competenza dell’Unione in materia di contrattazione collettiva, sciopero e serrata (art. 153, par. 5, TFUE), la Corte di Giustizia ha finito per normare in tema di rapporti tra diritti fondamentali e libertà economiche (libertà di concorrenza, art. 101 ss TFUE; libera circolazione di servizi, art. 56 TFUE, libertà di stabilimento, art. 49 TFUE). Fondamentali sono le sentenze Albany, Laval, Viking, Rüffert, Commissione c. Lussemburgo e, da ultimo, Commissione c. Germania. Propedeutico è l’esame dei rapporti di lavoro con elementi di internazionalità (problematica al crocevia tra diritto unieuropeo e diritto internazionale privato) 30 Rapporto di lavoro con elementi di internazionalità Il rapporto presenta elementi di estraneità rispetto all’ordinamento nazionale: la nazionalità dei contraenti non è comune; la prestazione deve eseguirsi in un altro Paese rispetto a quello dei contraenti; entrambe le ragioni ... Qual è il diritto applicabile? Legge Contratto collettivo 31 DIRITTO APPLICABILE AI RAPPORTI DI LAVORO INTERNAZIONALI: Convenzione di Roma del 1980; l. n. 218/1995; Regolamento n. 593, cd. Roma I (per i contratti stipulati dopo il 17 dicembre 2009) La regola generale posta dalla Convenzione di Roma per i contratti internazionali è che si applica la legge scelta dalle parti. Articolo 3 Libertà di scelta 1. Il contratto è regolato dalla legge scelta dalle parti. La scelta dev’essere espressa, o risultare in modo ragionevolmente certo dalle disposizioni del contratto o dalle circostanze. Le parti possono designare la legge applicabile a tutto il contratto, ovvero a una parte soltanto di esso... 32 DIRITTO APPLICABILE AI RAPPORTI DI LAVORO INTERNAZIONALI: Convenzione di Roma del 1980; l. n. 218/1995; Regolamento n. 593, cd. Roma I (per i contratti stipulati dopo il 17 dicembre 2009) Convenzione di Roma, art. 6: Contratto individuale di lavoro 1. In deroga all'articolo 3, nei contratti di lavoro, la scelta della legge applicabile ad opera delle parti non vale a privare il lavoratore della protezione assicuratagli dalle norme imperative della legge che regolerebbe il contratto, in mancanza di scelta, a norma del paragrafo 2. 2. In deroga all'articolo 4 ed in mancanza di scelta a norma dell'articolo 3, il contratto di lavoro è regolato: a) dalla legge del Paese in cui il lavoratore, in esecuzione del contratto compia abitualmente il suo lavoro, anche se è inviato temporaneamente in un altro Paese, oppure b) dalla legge del Paese dove si trova la sede che ha proceduto ad assumere il lavoratore, qualora questi non compia abitualmente il suo lavoro in uno stesso Paese, a meno che non risulti dall'insieme delle circostanze che il contratto di lavoro presenta un collegamento più stretto con un altro Paese. In questo 33 caso si applica la legge di quest'altro Paese. Regolamento (CE) 17 giugno 2008, n. 593/2008 (cd. Roma I), art. 8: Contratti individuali di lavoro 1. Un contratto individuale di lavoro è disciplinato dalla legge scelta dalle parti conformemente all’articolo 3. Tuttavia, tale scelta non vale a privare il lavoratore della protezione assicuratagli dalle disposizioni alle quali non è permesso derogare convenzionalmente in virtù della legge che, in mancanza di scelta, sarebbe stata applicabile a norma dei paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo. 2. Nella misura in cui la legge applicabile al contratto individuale di lavoro non sia stata scelta dalle parti, il contratto è disciplinato dalla legge del Paese nel quale o, in mancanza, a partire dal quale il lavoratore, in esecuzione del contratto, svolge abitualmente il suo lavoro. Il Paese in cui il lavoro è abitualmente svolto non è ritenuto cambiato quando il lavoratore svolge il suo lavoro in un altro Paese in modo temporaneo. 3. Qualora la legge applicabile non possa essere determinata a norma del paragrafo 2, il contratto è disciplinato dalla legge del Paese nel quale si trova la sede che ha proceduto ad assumere il lavoratore. 4. Se dall’insieme delle circostanze risulta che il contratto di lavoro presenta un collegamento più stretto con un paese diverso da quello indicato ai paragrafi 2 o 3, si applica la legge di tale diverso Paese. 34 (segue) Diritto applicabile ai rapporti di lavoro internazionali: Limiti alla legge individuata ex art. 6: “Superlimite”: Norme di applicazione necessaria art. 7.2 Convenzione di Roma: «La presente convenzione non può impedire l'applicazione delle norme in vigore nel Paese del giudice, le quali disciplinano imperativamente il caso concreto indipendentemente dalla legge che regola il contratto». Art. 9 Regolamento Roma I: « 1. Le norme di applicazione necessaria sono disposizioni il cui rispetto è ritenuto cruciale da un paese per la salvaguardia dei suoi interessi pubblici, quali la sua organizzazione politica, sociale o economica, al punto da esigerne l’applicazione a tutte le situazioni che rientrino nel loro campo d’applicazione, qualunque sia la legge applicabile al contratto secondo il presente regolamento. 2. Le disposizioni del presente regolamento non ostano all’applicazione delle norme di applicazione necessaria della legge del foro. 3. Può essere data efficacia anche alle norme di applicazione necessaria del paese in cui gli obblighi derivanti dal contratto devono essere o sono stati eseguiti, nella misura in cui tali norme di applicazione necessaria rendono illecito l’adempimento del contratto. Per decidere se vada data efficacia a queste norme, si deve tenere conto della loro natura e della loro finalità nonché delle conseguenze derivanti dal fatto che siano applicate, o meno. 35 (segue) Diritto applicabile ai rapporti di lavoro internazionali: Limiti alla legge individuata ex art. 6: Clausola di ordine pubblico, art 16 Convenzione di Roma: «L'applicazione di una norma della legge designata dalla presente convenzione può essere esclusa solo se tale applicazione sia manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico del foro». art. 21 Regolamento Roma I: «L’applicazione di una norma della legge di un paese designata dal presente regolamento può essere esclusa solo qualora tale applicazione risulti manifestamente incompatibile con l’ordine pubblico del foro». 36 (segue) Diritto applicabile ai rapporti di lavoro internazionali: Limiti alla legge individuata ex art. 6: CLAUSOLA DI ORDINE PUBBLICO: Come dimostrano i lavori preparatori della Convenzione si tratta di un limite eccezionale e non normale all’aprirsi all’esterno del sistema giuridico. In base alla comune definizione, essa evoca i principi fondamentali dell’ordinamento considerato nella sua interezza, tenendo conto dei principi entrativi a far parte in virtù del suo conformarsi al diritto internazionale, ma anche dei connotati politici, economici, sociali e morali che lo caratterizzano e che spesso sono espressi nella Carta costituzionale (F. Mosconi). 37 Vecchio orientamento della giurisprudenza sulla clausola di ordine pubblico Il principio di favore nei confronti del prestatore di lavoro è fondamentale nel nostro ordinamento giuridico e costituisce quindi un limite di ordine pubblico internazionale all’introduzione nel nostro ordinamento ... di quelle leggi straniere che contengono una disciplina del rapporto di lavoro dedotto in giudizio meno favorevole al lavoratore rispetto alla legge italiana (Cass. 6 settembre 1980, n. 5156) Nuovo orientamento della giurisprudenza sulla clausola di ordine pubblico ↓ v. ad es. Cass. 11 novembre 2000, n. 14662: «Non è pertanto censurabile la sentenza impugnata, la quale ha preso in esame il contratto individuale di lavoro dedotto in causa ed ha negato che la non spettanza di un t.f.r. come regolato in Italia contrasti con l'ordine pubblico internazionale». Si trattava di un caso di applicazione della legge turca. 38 Giurisprudenza sulla nozione di ordine pubblico LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO • La Cassazione ha ammesso l’applicabilità della legge tedesca in tema di licenziamento, in quanto non contrastante con l’ordine pubblico, rigettando la domanda del lavoratore che chiedeva l’applicazione della legge italiana in materia di licenziamento illegittimo (Cass. 25 novembre 2010, n. 23933). • In altra sentenza ha però escluso la possibilità di applicazione della legge statunitense che prevede la possibilità di recesso ad nutum, poiché contraria alle norme costituzionali (artt. 1, 4 e 35) e all’art. 30 della Carta di Nizza (Cass. 21 gennaio 2013, n. 1302) 39 Direttiva n. 96/71 relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi* Vengono in gioco Libera prestazione dei servizi (art. 56 TFUE) Sentenza Rush Portuguesa del 27 marzo 1990, causa C-113/89. Fatto: La questione era quali limitazioni potesse imporre uno Stato membro allo spostamento di un’impresa, appartenente ad altro Stato membro, per attuare una prestazione di servizi, in relazione al proprio personale (in discussione era l’ammissibilità della richiesta, da parte della Francia, Paese ospitante, di un permesso di lavoro). Decisione: secondo la Corte il diritto comunitario osta “a che uno Stato membro vieti ad un prestatore di servizi stabilito in un altro Stato membro di spostarsi liberamente nel suo territorio con tutto il personale, ovvero a che detto Stato membro sottoponga lo spostamento del personale di cui trattasi a condizioni restrittive quali una condizione di assunzione in loco o un obbligo di permesso di lavoro”. In quella decisione, la Corte di Giustizia è andata, per così dire, ultra petita. Nel caso Rush Portuguesa la questione era solo se gli Stati “ospitanti” potessero richiedere al prestatore di servizi di ottenere permessi di lavoro per i propri dipendenti distaccati. La Corte andò oltre precisando che “il diritto comunitario non osta a che gli Stati membri estendano l’applicazione delle loro leggi o dei contratti collettivi di lavoro stipulati tra le parti sociali a chiunque svolga un lavoro subordinato, anche temporaneo, nel loro territorio, indipendentemente dal paese in cui è stabilito il datore di lavoro; il diritto comunitario non vieta agli Stati membri neanche di imporre l’osservanza di queste norme con i mezzi adeguati”. * La direttiva è stata recentemente integrata dalla direttiva n. 2014/67/UE che ha l’ambizione di risolverne i problemi interpretativi e di garantirne l’effettività 40 Distacco temporaneo dei lavoratori (direttiva n. 96/71) art. 3 Condizioni di lavoro e di occupazione «1. Gli Stati membri provvedono affinché, qualunque sia la legislazione applicabile al rapporto di lavoro, le imprese di cui all'articolo 1, paragrafo 1 garantiscano ai lavoratori distaccati nel loro territorio le condizioni di lavoro e di occupazione relative alle materie in appresso indicate che, nello Stato membro in cui è fornita la prestazione di lavoro, sono fissate: - da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, e/o - da contratti collettivi o da arbitrati dichiarati di applicazione generale, a norma del paragrafo 8, sempreché vertano sulle attività menzionate in allegato: a) periodi massimi di lavoro e periodi minimi di riposo; b) durata minima delle ferie annuali retribuite; c) tariffe minime salariali, comprese le tariffe maggiorate per lavoro straordinario; il presente punto non si applica ai regimi pensionistici integrativi di categoria; d) condizioni di cessione temporanea dei lavoratori, in particolare la cessione temporanea di lavoratori da parte di imprese di lavoro temporaneo; e) sicurezza, salute e igiene sul lavoro; f) provvedimenti di tutela riguardo alle condizioni di lavoro e di occupazione di gestanti o puerpere, bambini e giovani; g) parità di trattamento fra uomo e donna nonché altre disposizioni in materia di non discriminazione. Ai fini della presente direttiva, la nozione di tariffa minima salariale di cui al primo comma, lettera c) è definita dalla legislazione e/o dalle prassi nazionali dello Stato membro nel cui territorio il lavoratore è distaccato». «7. I paragrafi da 1 a 6 non ostano all'applicazione di condizioni di lavoro e di occupazione che siano più favorevoli ai lavoratori. Le indennità specifiche per il distacco sono considerate parte integrante del salario minimo, purché non siano versate a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute a causa del distacco, come le spese di viaggio, vitto e alloggio». 41 (Segue) Distacco temporaneo dei lavoratori (direttiva n. 96/71) art. 3, par. 8, Condizioni di lavoro e di occupazione «8. Per contratti collettivi o arbitrati, dichiarati di applicazione generale, si intendono quelli che devono essere rispettati da tutte le imprese situate nell'ambito di applicazione territoriale e nella categoria professionale o industriale interessate. In mancanza di un sistema di dichiarazione di applicazione generale di contratti collettivi o di arbitrati di cui al primo comma, gli Stati membri possono, se così decidono, avvalersi: - dei contratti collettivi o arbitrati che sono in genere applicabili a tutte le imprese simili nell'ambito di applicazione territoriale e nella categoria professionale o industriale interessate e/o - dei contratti collettivi conclusi dalle organizzazioni delle parti sociali più rappresentative sul piano nazionale e che sono applicati in tutto il territorio nazionale, a condizione che la loro applicazione alle imprese di cui all'articolo 1, paragrafo 1 assicuri la parità di trattamento quanto alle materie di cui al paragrafo 1, primo comma del presente articolo, fra tali imprese e le altre imprese di cui al presente comma che si trovano in una situazione analoga. Vi è parità di trattamento, a norma del presente articolo, quando le imprese nazionali che si trovano in una situazione analoga: - sono soggette, nel luogo o nel settore in cui svolgono la loro attività, ai medesimi obblighi delle imprese che effettuano il distacco, per quanto attiene alle materie menzionate al paragrafo 1, primo comma del presente articolo, e -sono soggette ai medesimi obblighi, aventi i medesimi effetti». → Sono disposizioni di applicazione necessaria di cui all’art. 7 della Convenzione di Roma? 42 Distacco temporaneo dei lavoratori (d.lgs. n. 72/2000) La direttiva n. 96/71 è stata recepita con il d.lgs. n. 72/2000 che ha dato una interpretazione molto rigida. Art. 3, co.1 Condizioni di lavoro «Al rapporto di lavoro tra le imprese di cui all'articolo 1, comma 1, e i lavoratori distaccati si applicano, durante il periodo del distacco, le medesime condizioni di lavoro previste da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, nonché dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale, applicabili ai lavoratori che effettuano prestazioni lavorative subordinate analoghe nel luogo in cui i lavoratori distaccati svolgono la propria attività in posizione di distacco». Censure da parte della C. Giust.? V. sentenze Rüffert e Lussemburgo 43 Direttiva n. 2006/123 (cd. Direttiva Bolkestein) Principio del Paese d’origine → 86° Considerando «La presente direttiva non concerne le condizioni di lavoro e di occupazione che, in conformità della direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996 relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi, si applicano ai lavoratori distaccati per prestare un servizio nel territorio di un altro Stato membro». 44 Corte di giustizia: bilanciamento tra diritti sociali fondamentali e libertà fondamentali Vi sono una serie di casi in cui, attraverso pronunce della Corte di giustizia, a dispetto dell’incompetenza comunitaria in materia di diritti sindacali (e di retribuzione) da una parte, e dell’affermazione del diritto di negoziare e concludere accordi collettivi e di ricorrere, in caso di conflitti di interessi, ad azioni collettive, compreso lo sciopero, quali diritti fondamentali (con la Carta di Nizza: art. 28), dall’altra parte, la Corte di giustizia ha finito per “normare” questi diritti sindacali, nel bilanciamento con le libertà economiche sancite dal trattato. 45 Contrattazione collettiva e tutela della concorrenza nella giurisprudenza della Corte di giustizia... Il caso ALBANY (C. giust., 21 settembre 1999, C-67/96) Art. 101 (ex 85 TCE) e 102 TFUE (ex 86 TCE) – art. 101, par. 1: «1. Sono incompatibili con il mercato interno e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato interno ed in particolare quelli consistenti nel: a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione...» Fatto: La Albany gestisce un’impresa tessile olandese. Un contratto collettivo, reso efficace erga omnes dal ministro del lavoro, prevedeva l’iscrizione al fondo pensione di categoria per tutti i lavoratori o per talune categorie di lavoratori del settore di attività interessato. E’ possibile per le imprese ottenere un’esenzione nel caso in cui garantiscano ai lavoratori diritti pensionistici equivalenti. La Albany chiedeva l’esenzione dall’iscrizione del fondo, aderendo a differenti forme pensionistiche integrative. Tale esenzione non le veniva concessa. 46 (Segue) Contrattazione collettiva e tutela della concorrenza nella giurisprudenza della Corte di giustizia... Il caso ALBANY (C. giust., 21 settembre 1999, C-67/96) Un sistema normativo che permette di rendere obbligatoria l’iscrizione ad un fondo di pensione di categoria a seguito della richiesta delle parti sociali costituisce un accordo tra imprese operanti nel settore, in contrasto con l’art. 101 TFUE (ex 85 TCE)? Si privano, infatti, le imprese della possibilità di rivolgersi ad altro gestore e gli altri assicuratori sono esclusi da una quota rilevante del mercato. ↓ (C. Giust. 21 settembre 1999, C-67/96, Albany) «Vero è che taluni effetti restrittivi della concorrenza sono inerenti agli accordi collettivi stipulati tra organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori. Tuttavia, gli obiettivi di politica sociale perseguiti da tali accordi sarebbero gravemente compromessi se le parti sociali fossero soggette all'art. 85, n. 1, del Trattato nella ricerca comune di misure volte a migliorare le condizioni di occupazione e di lavoro. Da un'interpretazione utile e coerente dell'insieme delle disposizioni del Trattato risulta quindi che gli accordi conclusi nell'ambito di trattative collettive tra parti sociali al fine di conseguire tali obiettivi debbono essere considerati, per la loro natura ed il loro oggetto, non rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato» 47 Libera prestazione di servizi e conflitto collettivo... Il caso LAVAL (C. giust., 18 dicembre 2007, C-341/05) Articolo 56 TFUE (ex articolo 59 TCE): «Nel quadro delle disposizioni seguenti, le restrizioni alla libera prestazione dei servizi all'interno dell'Unione sono vietate nei confronti dei cittadini degli Stati membri stabiliti in uno Stato membro che non sia quello del destinatario della prestazione...» Fatto: Laval è una società lettone che distacca in Svezia propri lavoratori per impiegarli in alcuni cantieri edili. I sindacati svedesi trattano con Laval per determinare le retribuzioni da applicare al personale lettone distaccato. Le trattative falliscono e Laval stipula due contratti collettivi con il sindacato lettone che prevedono retribuzioni inferiori a quelle previste in Svezia. I sindacati svedesi bloccano i cantieri, impedendo l’accesso ai lavoratori lettoni; scioperano per solidarietà i lavoratori elettrici, impedendo la fornitura di energia elettrica. Altre sigle sindacali boicottano i cantieri della Laval, che non è più in grado di svolgere alcun lavoro. La Laval nel marzo del 2005 viene dichiarata fallita. 48 (Segue) Libera prestazione di servizi e conflitto collettivo... Il caso LAVAL (C. giust., 18 dicembre 2007, C-341/05) E’ compatibile con le norme del Trattato sulla libera prestazione dei servizi e sul divieto di qualsiasi discriminazione in base alla nazionalità (nonché con la direttiva 96/71) il fatto che talune organizzazioni sindacali tentino, mediante un’azione collettiva, di indurre un prestatore di servizi straniero a sottoscrivere un contratto collettivo, nel caso in cui la legislazione dello Stato ospitante in tema di distacco non contempli efficacia erga omnes dei contratti collettivi? ↓ (C. Giust. 18 dicembre 2007, C-341/05, Laval) «... Benché (...) il diritto di intraprendere un’azione collettiva debba essere riconosciuto quale diritto fondamentale facente parte integrante dei principi generali del diritto comunitario di cui la Corte garantisce il rispetto, rimane però il fatto che il suo esercizio può essere sottoposto a talune restrizioni (...) l’esercizio dei diritti fondamentali in questione, cioè rispettivamente le libertà di espressione e di riunione e il rispetto della dignità umana, non esula dall’ambito applicativo delle disposizioni del Trattato. Tale esercizio deve essere conciliato con le esigenze relative ai diritti tutelati dal Trattato stesso, oltre che essere conforme al principio di proporzionalità». → Un’organizzazione sindacale non può intraprendere una azione collettiva consistente nel blocco dei cantieri al fine di costringere il prestatore di servizi, stabilito in altro Stato membro, ad applicare normative migliorative rispetto a quelle che derivano da normative vigenti o materie non previste dalla direttiva sul distacco. 49 Libertà di stabilimento e conflitto collettivo... Il caso VIKING (C. giust., 11 dicembre 2007, C-438/05) Articolo 49 (ex articolo 52 TCE) «Nel quadro delle disposizioni che seguono, le restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro vengono vietate. Tale divieto si estende altresì alle restrizioni relative all'apertura di agenzie, succursali o filiali, da parte dei cittadini di uno Stato membro stabiliti sul territorio di un altro Stato membro. La libertà di stabilimento importa l'accesso alle attività autonome e al loro esercizio, nonché la costituzione e la gestione di imprese e in particolare di società ai sensi dell'articolo 54, secondo comma, alle condizioni definite dalla legislazione del paese di stabilimento nei confronti dei propri cittadini, fatte salve le disposizioni del capo relativo ai capitali». Fatto: La Viking è una società di diritto finlandese, proprietaria del traghetto “Rosella” che fa la spola tra Tallin e Helsinki e batte bandiera finlandese. In territorio estone il Rosella opera in perdita a causa della concorrenza delle navi estoni. La Viking, nel 2003, progetta di cambiare bandiera al Rosella e di immatricolarlo in Estonia, progetto che fallisce per via di diverse azioni sindacali. Nel 2004 l’Estonia diviene membro dell’Unione Europea. 50 (Segue) Libertà di stabilimento e conflitto collettivo... Il caso VIKING (C.giust., 11 dicembre 2007, C-438/05) Le azioni sindacali sono ora contrastanti con la libertà di stabilimento e violano la libera prestazione dei servizi? ↓ (C. Giust. 11 dicembre 2007, C-438/05, Viking) «Se (...) è vero che il diritto di intraprendere un’azione collettiva, ivi compreso il diritto di sciopero, deve essere riconosciuto quale diritto fondamentale facente parte integrante dei principi generali del diritto comunitario di cui la Corte garantisce il rispetto, rimane però il fatto che il suo esercizio può essere sottoposto a talune restrizioni (...) una restrizione alla libertà di stabilimento può essere ammessa soltanto qualora persegua un obiettivo legittimo compatibile con il Trattato (...) sia giustificata da ragioni imperative di interesse generale (...) sia idonea a garantire la realizzazione dell’obiettivo perseguito e non vada al di là di ciò che è necessario per conseguirlo» → Se si«produce il risultato di impedire agli armatori di immatricolare le proprie navi in uno Stato diverso da quello di cui sono cittadini i proprietari effettivi delle navi stesse, le restrizioni alla libertà di stabilimento … non possono essere oggettivamente giustificate» 51 Distacco dei lavoratori e contratto collettivo... Il caso RÜFFERT (C. giust. 3 aprile 2008, C-346/06) Articolo 49 TFUE: «Nel quadro delle disposizioni che seguono, le restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro vengono vietate. Tale divieto si estende altresì alle restrizioni relative all'apertura di agenzie, succursali o filiali, da parte dei cittadini di uno Stato membro stabiliti sul territorio di un altro Stato membro. La libertà di stabilimento importa l'accesso alle attività autonome e al loro esercizio, nonché la costituzione e la gestione di imprese e in particolare di società ai sensi dell'articolo 54, secondo comma, alle condizioni definite dalla legislazione del paese di stabilimento nei confronti dei propri cittadini, fatte salve le disposizioni del capo relativo ai capitali». Fatto: Rüffert è il curatore fallimentare della Objekt und Bauregie GmbH & Co. KG La legge Land tedesco della Bassa Sassonia impone agli enti pubblici di assegnare appalti solo alle imprese che assumano l’impegno di applicare il contratto collettivo di riferimento nel tempo e nel luogo di esecuzione dell’appalto. La Objekt und Bauregie vince un appalto per la costruzione di un istituto penitenziario. Essa affida i lavori, in subappalto, ad un’impresa polacca che corrisponde salari inferiori a quelli previsti dal contratto collettivo edile. Il Land risolve il contratto con la Objekt und Bauregie per tale motivo e rivendicava il pagamento di una penale. 52 (Segue) Distacco dei lavoratori e contratto collettivo... Il caso RÜFFERT (C. giust. 3 aprile 2008, C-346/06) L’obbligo di rispettare il contratto collettivo è incompatibile con le disposizioni in tema di libera prestazione dei servizi? ↓ «il contratto collettivo di cui trattasi non è stato dichiarato di applicazione generale ... un provvedimento come quello di cui alla causa principale non fissa una tariffa salariale secondo una delle modalità previste all’art. 3, n. 1, primo comma, primo e secondo trattino, e 8, secondo comma, della direttiva 96/71. Di conseguenza, una siffatta tariffa salariale non può essere considerata quale tariffa minima salariale ai sensi dell’art. 3, n. 1, primo comma, lett. c), della medesima direttiva, che gli Stati membri hanno il diritto di imporre, sulla base di tale direttiva, alle imprese stabilite in altri Stati membri, nell’ambito di una prestazione di servizi transnazionale (...) Allo stesso modo, siffatta tariffa salariale non può essere considerata una condizione di lavoro e di occupazione più favorevole ai lavoratori ai sensi dell’art. 3, n. 7, della direttiva 96/71». (C. Giust. 3 aprile 2008, Rüffert) [N.B. Le “tariffe più favorevoli applicabili” sono quelle del Paese d’origine] 53 Libera prestazione di servizi e normativa di ordine pubblico nel Paese del distacco… Il caso COMMISSIONE c. LUSSEMBURGO (C. giust., 19 giugno 2008, C-319/06) Articolo 49 (ex articolo 43 TCE) «Nel quadro delle disposizioni che seguono, le restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro vengono vietate. Tale divieto si estende altresì alle restrizioni relative all'apertura di agenzie, succursali o filiali, da parte dei cittadini di uno Stato membro stabiliti sul territorio di un altro Stato membro» Art. 3, par. 10, direttiva n. 96/71: «La presente direttiva non osta a che gli Stati membri, nel rispetto del trattato, impongano alle imprese nazionali ed a quelle di altri Stati, in pari misura: condizioni di lavoro e di occupazione riguardanti materie diverse da quelle contemplate nel paragrafo 1, primo comma del presente articolo laddove si tratti di disposizioni di ordine pubblico…». Fatto: L’art. 1 della legge 20 dicembre 2002 del Lussemburgo definisce norme di ordine pubblico, anche per i lavoratori distaccati temporaneamente in Lussemburgo, una serie di disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, nonché tutte quelle derivanti da accordi collettivi dichiarati di applicazione generale o da decisioni arbitrali di applicazione generale su una serie di materie che comprendevano pressoché tutto il diritto del lavoro (ad es. salario minimo, orario di lavoro, ferie, sicurezza sul lavoro, normativa antidiscriminatoria, obblighi di informazione del datore di lavoro...). Con lettera di diffida in data 1° aprile 2004 la Commissione ha denunciato alle autorità lussemburghesi il possibile contrasto fra tale legge ed il diritto comunitario. Nella sua lettera di risposta (30 agosto 2004) il Granducato di Lussemburgo ha sostenuto che tali previsioni rientravano nella nozione di “ordine pubblico” ai sensi della direttiva n. 96/71 in tema di distacco (art. 3, co. 10, primo trattino). A seguito di una infruttuosa fase pregiudiziale, la Commissione, ricorre alla Corte di giustizia per far dichiarare l’inadempimento del Lussemburgo relativo alla trasposizione della direttiva 96/71. 54 (Segue) Libera prestazione di servizi e normativa di ordine pubblico nel Paese del distacco Il caso COMMISSIONE c. LUSSEMBURGO (C. giust. 19 giugno 2008, C-319/06) Quali sono i limiti dell’operatività del principio di ordine pubblico che lo Stato ospitante può invocare a giustificazione dell’estensione, nei confronti di imprese comunitarie che vi distacchino i lavoratori, di norme di diritto interno ulteriori rispetto a quelle previste dall’art. 3.1 della direttiva? ↓ (C. Giust. 19 giugno 2008, C-319/06, Commissione c. Lussemburgo) «l’ordine pubblico può essere invocato solamente in caso di minaccia effettiva e sufficientemente grave ad uno degli interessi fondamentali della collettività (...) è necessario ricordare che le ragioni che possono essere addotte da uno Stato membro al fine di giustificare una deroga al principio della libera prestazione dei servizi devono essere corredate di un’analisi dell’opportunità e della proporzionalità della misura restrittiva adottata da tale Stato, nonché di elementi circostanziati che consentano di suffragare la sua argomentazione». Possono sorgere problemi per il nostro d.lgs. n. 72/2000? 55 Appalto di servizi e contratto collettivo... Il caso COMMISSIONE c. GERMANIA (C. giust. 15 luglio 2010, C-271/08) Direttiva 92/50; Direttiva 2004/18: dettano norme in materia di aggiudicazione degli appalti di pubblici servizi; Articolo 49 (ex articolo 43 TCE) «Nel quadro delle disposizioni che seguono, le restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro vengono vietate. Tale divieto si estende altresì alle restrizioni relative all'apertura di agenzie, succursali o filiali, da parte dei cittadini di uno Stato membro stabiliti sul territorio di un altro Stato membro»; Articolo 56 (ex articolo 59 TCE): «Nel quadro delle disposizioni seguenti, le restrizioni alla libera prestazione dei servizi all'interno dell'Unione sono vietate nei confronti dei cittadini degli Stati membri stabiliti in uno Stato membro che non sia quello del destinatario della prestazione...» Fatto: La normativa nazionale tedesca in tema di previdenza complementare prevedeva il potere della contrattazione collettiva di individuare l’organismo cui attribuire il compito di gestione della previdenza complementare. Un rilevante numero di amministrazioni e aziende comunali, di grandi dimensioni, avevano attribuito contratti per la prestazione di previdenza complementare aziendale a specifici organismi e imprese, senza previa indizione di una gara d’appalto a livello dell’Unione, sulla base di una previsione contenuta all’art. 6 del contratto collettivo del comparto dei comuni e degli enti comunali. La Germania riteneva potessero applicarsi i principi sostenuti dalla Corte di giustizia nella precedente sentenza Albany. 56 (Segue) Appalto di servizi e contratto collettivo... Il caso COMMISSIONE c. GERMANIA (C. giust. 15 luglio 2010, C-271/08) Il diritto fondamentale di negoziazione collettiva (in particolare v. art. 28 Carta di Nizza – che ha lo stesso valore giuridico dei trattati ex art. 6 TUE –) può esonerare le amministrazioni e aziende comunali datrici di lavoro dal rispetto degli obblighi imposti dalle direttive 92/50 e 2004/18, le quali danno attuazione alla libertà di stabilimento ed alla libera prestazione dei servizi nel settore degli appalti pubblici? ↓ (C. Giust. 10 luglio 2010, C-271/08, Commissione c. Germania) «La Corte ha già statuito che le clausole dei contratti collettivi non sono escluse dall’ambito applicativo delle disposizioni relative alla libera circolazione delle persone ... Inoltre, l’esercizio di un diritto fondamentale come il diritto di negoziazione può essere sottoposto a restrizioni ... È pur vero che, segnatamente nell[a] citat[a] sentenz[a] Albany ..., la Corte ha statuito che, malgrado gli effetti restrittivi della concorrenza ad esso inerenti, un accordo collettivo concluso tra le organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori, il quale istituisca, in un settore determinato, un regime pensionistico complementare gestito da un fondo pensioni, l’affiliazione al quale è obbligatoria, non ricade sotto le previsioni dell’art. 101, n. 1, TFUE. Tuttavia ... 57 (Segue) Appalto di servizi e contratto collettivo... Il caso COMMISSIONE c. GERMANIA (C. giust. 15 luglio 2010, C-271/08) non si può ritenere che l’esercizio della libertà delle parti sociali e del diritto di negoziazione collettiva implichi di per sé, come inevitabile corollario, una lesione delle direttive che danno applicazione alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi nel settore degli appalti pubblici... Si pone dunque la questione relativa al contemperamento delle esigenze connesse alla realizzazione dell’obiettivo sociale perseguito nella fattispecie dalle parti della negoziazione collettiva con quelle derivanti dalle direttive 92/50 e 2004/18...». In particolare «è ben possibile conciliare l’applicazione delle procedure di aggiudicazione degli appalti con quella di meccanismi, previsti, in particolare, dalla legislazione sociale tedesca [in tema di partecipazione e] del resto, l’eventuale applicazione delle procedure di aggiudicazione degli appalti non esclude la possibilità che il bando di gara imponga agli offerenti interessati condizioni che rispondano agli interessi dei lavoratori coinvolti» ↓ La Germania ha violato gli obblighi derivanti dalle direttive 92/50 e 2004/18. 58 Direttiva n. 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2014, concernente l’applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi (Relazione) ... Le sentenze della Corte di giustizia europea nelle cause Viking-Line, Laval, Rüffert e Commissione contro Lussemburgo hanno suscitato tra istituzioni dell'UE, accademici e parti sociali un intenso dibattito incentrato principalmente su due questioni. La prima ha riguardato la conciliazione dell'esercizio del diritto delle organizzazioni sindacali di promuovere azioni collettive, quindi anche del diritto di sciopero, con le libertà economiche sancite dal TFUE, in particolare con la libertà di stabilimento e la libera prestazione di servizi. La seconda, l'interpretazione di talune disposizioni della direttiva 96/71/CE, ad esempio il concetto di ordine pubblico, la portata sostanziale delle condizioni di lavoro imposte dalla direttiva e la natura delle regole obbligatorie, in particolare il salario minimo... (Proposta) Art. 1, par. 2: “La presente direttiva non pregiudica in alcun modo l'esercizio dei diritti fondamentali riconosciuti dagli Stati membri e dal diritto dell'Unione, ivi compresi il diritto o la libertà di sciopero e il diritto o la libertà di intraprendere altre azioni contemplate dalla disciplina delle relazioni industriali negli Stati membri, secondo le leggi e le prassi nazionali, né il diritto di negoziare, concludere ed applicare accordi collettivi e promuovere azioni collettive secondo il diritto e/o le prassi nazionali”. 59 (Segue) Direttiva n. 2014/67/UE - Prevenzione degli abusi e dell’elusione Prevenzione del fenomeno della cd. letter box company, cioè società “cassetta delle lettere”, ossia società creata ad hoc al fine di eludere i vincoli normativi di uno Stato. L’ipotesi tipica è quella di un imprenditore di uno Stato membro che sposta la propria sede in un altro Stato (con la normativa lavoristica a lui più “favorevole”), applicando ai propri lavoratori il trattamento ivi previsto, salvo poi inviare il medesimo personale in regime di distacco nel Paese originario, senza estendere il relativo maggior trattamento normativo ed economico. Indici per valutare l’esistenza di un legame effettivo tra l’impresa distaccante e lo Stato membro Art. 4: «1.Ai fini dell'attuazione e dell'applicazione della direttiva 96/71/CE, le autorità competenti operano una valutazione generale di tutti gli elementi fattuali considerati necessari, tra cui, in particolare, quelli indicati ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo (…) 2. Al fine di determinare se un'impresa esercita effettivamente attività sostanziali diverse da quelle puramente interne di gestione e/o amministrazione, le autorità competenti operano una valutazione generale di tutti gli elementi fattuali che caratterizzano le attività esercitate da un'impresa nello Stato membro di stabilimento e, ove necessario, nello Stato membro ospitante, tenendo conto di un quadro temporale ampio. Tali elementi possono comprendere, in particolare: a)il luogo in cui l'impresa ha la propria sede legale e amministrativa, utilizza uffici, paga imposte e contributi previdenziali e, se del caso, in conformità del diritto nazionale, è iscritta in un albo professionale o è registrata presso la camera di commercio; b) il luogo in cui i lavoratori distaccati sono assunti e quello da cui sono distaccati; c) la legge applicabile ai contratti stipulati dall'impresa con i suoi lavoratori e con i suoi clienti; d)il luogo in cui l'impresa esercita la propria attività economica principale e in cui è occupato il suo personale amministrativo; e) il numero di contratti eseguiti e/o l'ammontare del fatturato realizzato nello Stato membro di stabilimento, tenendo conto della situazione specifica che caratterizza tra l'altro le imprese di nuovo insediamento e le PMI.» 60 (Segue) Direttiva n. 2014/67/UE - Prevenzione degli abusi e dell’elusione Natura temporanea del distacco Art. 4, par. 3: «Per valutare se un lavoratore distaccato temporaneamente presta la sua attività in uno Stato membro diverso da quello in cui abitualmente lavora, sono esaminati tutti gli elementi fattuali che caratterizzano tale attività e la situazione del lavoratore. Tali elementi possono comprendere, in particolare: a) l'attività lavorativa è svolta per un periodo di tempo limitato in un altro Stato membro; b) la data di inizio del distacco; c) il lavoratore è distaccato in uno Stato membro diverso da quello nel quale o a partire dal quale esercita abitualmente la propria attività secondo il regolamento (CE) n. 593/2008 (regolamento Roma I) e/o la convenzione di Roma; d) il lavoratore distaccato ritorna o si prevede che riprenda la sua attività nello Stato membro da cui è stato distaccato dopo aver effettuato i lavori o prestato i servizi per i quali è stato distaccato; e) la natura delle attività; f) il datore di lavoro che distacca il lavoratore provvede alle spese di viaggio, vitto o alloggio o le rimborsa; in tal caso, si considera anche il modo in cui si provvede in tal senso e il metodo di rimborso; g) eventuali periodi precedenti in cui il posto è stato occupato dallo stesso o da un altro lavoratore (distaccato)». In ogni caso… Art. 4, par. 4: «Il mancato soddisfacimento di uno o più degli elementi fattuali stabiliti ai paragrafi 2 e 3 non significa automaticamente che una certa situazione non corrisponda a un distacco. La valutazione di tali elementi è adattata a ogni caso particolare e tiene conto delle specificità della situazione». 61 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PAVIA DIRITTO SINDACALE EUROPEO E COMPARATO Anno Accademico 2014/2015 Ia parte: Prassi ed attori del diritto sindacale nei Paesi dell’Unione Europea. La regolazione comunitaria *** IIa parte: Il diritto applicabile ai rapporti di lavoro internazionali tra legge e contratto collettivo. La Convenzione di Roma e le direttive comunitarie n. 1996/71 e n. 2006/123. I rapporti tra libertà economiche e diritti sindacali nella giurisprudenza della Corte di giustizia (i casi Laval, Viking, Rüffert, Lussemburgo, Germania) *** IIIa parte: Contratto e conflitto collettivo. Modelli a confronto (Regno Unito, Francia, Germania e Italia) 62 Contratto e conflitto collettivo. Modelli a confronto: il REGNO UNITO Il sistema di relazioni sindacali inglesi: Collective Laissez-Faire In particolare: Il contratto collettivo come Gentlemen’s Agreement. → Nel 1971 l’Industrial Relations Act aveva previsto una forte giuridificazione: il contratto collettivo avrebbe avuto efficacia vincolante (salvo che le parti collettive prevedessero il contrario). E’ stato abrogato solo tre anni dopo dal Trade Union and Labour Relations Act. → Era Thatcher (1979 – 1990) maggior interventismo (controllo potere trade unions): Limitazione clausole sicurezza sindacale (closed shop): Employment Act (1988): si è dichiarato unfair il licenziamento del lavoratore per rifiuto di aderire ad un’associazione sindacale. Referendum preventivo (pre-strike ballots) quale condizione di legittimità 63 dello sciopero (Trade Union Act, 1984) Contratto e conflitto collettivo. Modelli a confronto: il REGNO UNITO Contratto collettivo: Gentlemen’s Agreement (binding in honour only) I contratti collettivi divengono vincolanti per le parti individuali se espressamente o implicitamente richiamati dai contratti di lavoro. ↓ implied terms (= intenzione delle parti; in particolare richiamo a “custom and practice”: si ha intenzione implicita quando è pratica regolare dell’impresa o stabilimento l’osservanza del contratto collettivo). → Appropriateness: le disposizioni del contratto collettivo possono essere incorporate nel contratto individuale a condizione che si tratti di clausole appropriate (ovvero sostanziali, perciò relative a retribuzioni, orario di lavoro etc. e non procedurali). 64 Contratto e conflitto collettivo. Modelli a confronto: il REGNO UNITO “Era Thatcher” Trade Union Act (1984) Employment Act (1988) La legittimità dello sciopero è stata condizionata all’esito positivo del referendum preventivo dei lavoratori dell’unità produttiva (i cd. pre-strike ballots) È dichiarato unfair (ossia ingiustificato) il licenziamento del lavoratore per il rifiuto di aderire ad un’associazione sindacale 65 Contratto e conflitto collettivo. Modelli a confronto: il REGNO UNITO Prima del contratto collettivo: la Recognition del sindacato (Employment Relations Act, 1999) Il datore di lavoro Può scegliere di riconoscere un sindacato Può essere obbligato a riconoscere un sindacato: se al sindacato aderisce almeno il 10% dei lavoratori della Bargaining Unit e viene accertato che la maggioranza dei lavoratori della stessa è favorevole al riconoscimento, il CAC (Central Arbitration Committee) concede il riconoscimento che vale per tre anni. La Recognition implica un obbligo di trattare in capo al datore di lavoro in materia di retribuzioni, orario di lavoro e ferie. 66 Contratto e conflitto collettivo. Modelli a confronto: il REGNO UNITO Contrattazione collettiva e salario minimo Nonostante la normativa sulla recognition la copertura della contrattazione collettiva è bassa (solo il 26% dei lavoratori privati avrebbe la retribuzione determinata dalla contrattazione collettiva) ↓ National Minimum Wage (1998) e Regulations (1999): Il segretario di Stato determina il salario minimo dopo la consultazone della Low Pay Commission (composta da rappresentanti dei lavoratori, dei datori di lavoro ed esperti indipendenti). Attualmente per i lavoratori di oltre 20 anni è fissato a 6.31 £. Il salario minimo legale si applica ai workers (cioè a coloro che lavorano con contratto di lavoro subordinato o con qualsiasi altro contratto che li obblighi a compiere personalmente un lavoro o un servizio per un’altra parte, purché non si tratti di un professionista o di un’impresa individuale). 67 Contratto e conflitto collettivo. Modelli a confronto: il REGNO UNITO Sistema volontaristico inglese e principi comunitari C. Giust. 8 giugno 1994, C-382/92, Commissione c. Regno Unito C. Giust. 8 giugno 1994, C-383/92, Commissione c. Regno Unito ↓ La Corte di giustizia ha dichiarato il Regno Unito inadempiente agli obblighi comunitari per non aver dato piena attuazione alla direttiva n. 77/187 (trasferimento d’azienda) e n. 75/129 (licenziamenti collettivi) in particolare per gli obblighi di informazione e consultazione (n.b. all’epoca la recognition era solo volontaria) ↓ A seguito alle due pronunce, è prevista la possibilità per i lavoratori di eleggere rappresentanze ad hoc per l’esercizio dei diritti di informazione e consultazione (dal cd. single channel all’alternative channel). V. ad es. Le Regulations 1995, n. 2587, Terms and conditions of employment. The collective redundancies and transfer of undertakings (protection employment) (amendament), che, all’articolo 3, per il caso di licenziamento collettivo hanno previsto: «For the purposes of this section the appropriate representatives of any employees are (a)employee representatives elected by them, or (b)if the employees are of adescription in respect of which an independent trade union is recognised by the employer, representatives of the trade union». 68 Contratto e conflitto collettivo. Modelli a confronto: il REGNO UNITO Lo sciopero Nel sistema inglese non è un diritto ma una libertà ↓ Il sindacato che proclama lo sciopero incorre in responsabilità per tort (in particolare inducing breach of contract ma anche: conspirancy, intimidation, interference). I sindacati non sono responsabili nei confronti del datore di lavoro solo se lo sciopero è approvato dalla maggioranza dei lavoratori appartenenti alla Bargaining Unit attraverso una specifica votazione (pre-strike ballots) 69 (Trade Union Act, 1984) Contratto e conflitto collettivo. Modelli a confronto: il REGNO UNITO (Segue) Lo sciopero è considerato una libertà, ma… L’Employment Relations Act del 1999 (ERA) ha, tuttavia, escluso la fairness, ovvero la giustificatezza, del licenziamento del lavoratore la cui unica ragione consista nel fatto che egli abbia partecipato ad uno sciopero ufficiale, cioè autorizzato e sostenuto dal sindacato. Pertanto, l’affermazione per cui lo sciopero, nel sistema inglese, non è un diritto in senso proprio, necessita di una relativizzazione, se è vero che il licenziamento motivato dall’adesione allo sciopero è unfair. Peraltro, secondo alcuni, la regola posta nell’Employment Relations Act appare più un cedimento alle pressioni internazionali, dal momento che vi sono state delle censure da parte dell’OIL per violazione degli standards internazionali, che non l’indice di una volontà di ribaltare l’atteggiamento del governo conservatore rispetto al conflitto. Per quanto concerne i sindacati, essi possono essere ritenuti responsabili del tort of inducing breach of contract (istigazione all’inadempimento). Per dar luogo a responsabilità, tuttavia, la condotta deve essere stata posta in essere con l’intenzione di determinare la rottura del vincolo contrattuale. Altri tipi di tort sono conspiracy, intimidation, interference. I sindacati sono protetti dall’immunità, quindi, non sono responsabili nei confronti del datore di lavoro, a condizione che lo sciopero risponda a determinate caratteristiche, ovvero abbia il supporto della maggioranza dei lavoratori. Nel sistema inglese, infatti, dal 1984 (con il Trade limit Act del 1984) è stato introdotto un istituto di cui si discute da tempo in Italia, almeno nel caso di sciopero nei pubblici servizi, ossia il referendum preventivo dei 70 lavoratori. Contratto e conflitto collettivo. Modelli a confronto: il REGNO UNITO Lo sciopero nei servizi pubblici essenziali Lo sciopero non è disciplinato neppure in questa materia →Unica eccezione: Emergency Power Act 1920 che consente al governo (previa dichiarazione dello stato di emergenza) di adottare una vasta gamma di misure per arginare gli effetti dello sciopero. Si tratta, però, di uno strumento sostanzialmente inutilizzato. →E’ previsto un diritto d’azione del cittadino (citizen’s right of action). 71 Contratto e conflitto collettivo. Modelli a confronto: il REGNO UNITO Forme anomale di sciopero Le forme anomale di sciopero (la più comune è il work to rule) sono in genere considerate breach of contract in quanto violerebbero i principi di correttezza e buona fede. 72 Contratto e conflitto collettivo. Modelli a confronto: il REGNO UNITO Tutela contro il licenziamento illegittimo La tutela contro il licenziamento illegittimo si attivava in caso di anzianità in azienda pari ad un anno. Tale termine dal 6 aprile del 2012 è divenuto di due anni. In caso di licenziamento illegittimo il giudice decide se ordinare la reintegrazione (reinstatement), la riassunzione (reengagement) o il pagamento dell’indennità (compensation). L’indennità è variabile a seconda di una serie di parametri (ad es. età del lavoratore e maggiore anzianità in azienda). Nella prassi è assolutamente prevalente la soluzione indennitaria. 73 Contratto e conflitto collettivo. Modelli a confronto: FRANCIA a) SISTEMA FORTEMENTE GIURIDIFICATO E CENTRALISTICO I sindacati sono storicamente deboli e divisi; il tasso di sindacalizzazione è molto basso (15% settore pubblico – 5% settore privato) → Lo Stato ha acquisito uno spazio sempre più ampio. b) PLURALISMO SINDACALE SU BASE IDEOLOGICA • CGT (Confédération Générale du Travail); • CFDT (Confédération Française Démocratique du Travail); • CFTC (Confédération Française des Travailleurs Chrétiens); •CFE-CGC (Confédération Générale des cadres); • UNSA (Union nationale des syndicats autonomes); •SUD (Union syndicale solidaires). → Datori di lavoro: Medef (Mouvement des entreprises de France) 74 Contratto e conflitto collettivo. Modelli a confronto: la FRANCIA FONTI: PREAMBOLO COSTITUZIONE DEL 27 OTTOBRE 1946 All’indomani della vittoria riportata dai popoli liberi sui regimi che hanno tentato di asservire e di degradare la persona umana, il popolo francese proclama ... Ogni uomo può difendere i suoi diritti e i suoi interessi mediante l’azione sindacale, e aderire al sindacato di sua scelta. Il diritto di sciopero si esercita nel quadro delle leggi che lo regolano. Ogni lavoratore partecipa, per mezzo dei suoi delegati, alla determinazione collettiva delle condizioni di lavoro, nonché alla gestione delle imprese... → PREAMBOLO DELLA COSTITUZIONE DEL 4 OTTOBRE 1958: «Il Popolo francese proclama solennemente la sua fedeltà ai diritti dell’uomo e ai principi della sovranità nazionale definiti dalla Dichiarazione del 1789, confermata ed integrata dal preambolo della Costituzione del 1946...» SONO QUINDI RICONOSCIUTI: LIBERTA’ SINDACALE (anche sotto forma di libertà di contrattazione collettiva) e DIRITTO DI SCIOPERO ma non compaiono, a differenza della Costituzione italiana, né norme sulla rappresentanza e sulla rappresentatività sindacale né norme sulle condizioni per l’attribuzione di efficacia erga omnes ai contratti collettivi . 75 Contratto e conflitto collettivo. Modelli a confronto: la FRANCIA Leggi ordinarie: legge 23 marzo 1919: è stabilito l’effetto normativo del contratto collettivo sui contratti individuali (sostituzione clausole individuali peggiorative); legge 24 giugno 1936: è prevista la possibilità di estensione dell’efficacia normativa (erga omnes) tramite decreto ministeriale; 1946 – 1950 : “parentesi autoritaria” (i contratti venivano stipulati solo con il consenso dell’autorità pubblica, senza libertà di scelta dei contenuti e dell’ambito di applicazione, determinati dalla legge): legge 11 febbraio 1950: ritorno alla libera contrattazione; previsione di due tipi di contrattazione collettiva: convention collective ordinarie e convention collective susceptible d’extension; Code du Travail (1973), esempio di codification à droit constant; 1982, cd. “Leggi Auroux”; legge 4 maggio 2004 (cd. “legge Fillon”): consente ai contratti aziendali di derogare in peius ai contratti di categoria; Legge 20 agosto 2008: modifica i criteri di misurazione della rappresentatività sindacale; Legge 14 giugno 2013: implementazione diritti di informazione e consultazione; Legge 6 marzo 2014: introduce criteri di misurazione della rappresentatività dei sindacati 76 dei datori di lavoro. Contratto e conflitto collettivo. Modelli a confronto: la FRANCIA Criteri di rappresentatività Servono a svariati fini, tra cui stabilire quali sono i soggetti legittimati a stipulare contratti collettivi. Solo i sindacati rappresentativi possono stipulare i contratti collettivi (anche quelli non estesi erga omnes). • • • • • • • Rispetto dei valori repubblicani Indipendenza dalla controparte datoriale Trasparenza finanziaria: i sindacati devono avere bilanci certificati annualmente Anzianità almeno biennale nel campo professionale e geografico che copre il livello della contrattazione Audience électorale (ottenimento di determinate percentuali nelle elezioni dei comité d’entreprise) Influenza (attività ed esperienza specie nella stipulazione dei contratti collettivi) Aderenti effettivi → I criteri sono da valutare cumulativamente → Ad eccezione dell'audience électorale, i criteri elencati sono utilizzati anche per misurare la rappresentatività dei sindacati dei datori di lavoro. 77 Contratto e conflitto collettivo. Modelli a confronto: la FRANCIA Struttura della contrattazione collettiva Il livello centrale è rappresentato dalla convention de branche. ↓ Tuttavia prima le leggi Auroux (1982), poi la legge Fillon (2004) hanno dato impulso alla contrattazione aziendale (consentendo anche la possibilità di deroga in peius; cfr. art. 2253-3, Code du Travail). 78 Contratto e conflitto collettivo. Modelli a confronto: la FRANCIA Regime del contratto collettivo • Necessità di forma scritta; • Possibile estensione erga omnes tramite decreto del Ministero del Lavoro se stipulato dai sindacati dei lavoratori e dei datori di lavoro rappresentativi (d’ufficio o su richiesta delle parti – il ministro può rifiutarsi per contrarietà del testo a disposizioni normative o perché non soddisfa le regole legali. Nel caso di rifiuto dell’estensione è possibile il ricorso al Consiglio di Stato); • Il Ministro può estendere il campo di applicazione del contratto collettivo ad un’altra area professionale nel caso di assenza di contrattazione in quel settore (élargissement). 79 Contratto e conflitto collettivo. Modelli a confronto: la FRANCIA Sciopero PREAMBOLO COSTITUZIONE DEL 27 OTTOBRE 1946: «Il diritto di sciopero si esercita nel quadro delle leggi che lo regolano». ART. 40 COSTITUZIONE ITALIANA: «Il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano». → Tuttavia in entrambi i Paesi non sono state emanate leggi, salvo che per il settore dei servizi pubblici essenziali. 80 Contratto e conflitto collettivo. Modelli a confronto: la FRANCIA Sciopero • Sciopero: diritto individuale ad esercizio collettivo. • Sciopero come astensione concertata dal lavoro in vista della difesa di interessi professionali. • Forme anomale di sciopero (es. grève perlée: lavorare “al rallentatore”): considerate illecite spesso utilizzando la categoria dell’abuso del diritto. • Sciopero economico – politico → diritto; Sciopero politico puro → libertà. 81 Contratto e conflitto collettivo. Modelli a confronto: la FRANCIA Sciopero nei servizi pubblici essenziali • Legge del 1963 (sul personale civile dello Stato, delle Regioni, dei distretti e dei comuni con più di 10.000 abitanti); • Legge 21 agosto 2007: disciplina sciopero nel settore trasporto pubblico: obbligo negoziazione; procedure di raffreddamento e conciliazione; disciplina suppletiva nel caso non si raggiunga l’accordo (in particolare obbligo di comunicare l’adesione allo sciopero almeno 48 ore prima); trascorsi 8 giorni dall’inizio dello sciopero è possibile referendum consultivo fra i lavoratori per stabilire opportunità continuazione; gli utenti hanno diritto ad una piena informazione (al più tardi 24 ore prima dell’inizio dello sciopero); • Legge 20 agosto 2008: disciplina sciopero scuole materne ed elementari. In particolare è previsto periodo di negoziazione e la dichiarazione preventiva di adesione allo sciopero (entro le 48 ore antecedenti) e la necessità di garantire un servizio di custodia dei bambini; • Legge 19 marzo 2012: disciplina lo sciopero nel settore del trasporto aereo dei passeggeri. Anche in questo caso è previsto l'obbligo di negoziazione e la dichiarazione preventiva di adesione allo sciopero. 82 Contratto e conflitto collettivo. Modelli a confronto: GERMANIA FONTI: Art. 9, co. 3, Costituzione tedesca: «ll diritto di formare associazioni per la salvaguardia e il miglioramento delle condizioni economiche e del lavoro è garantito a ognuno e in ogni professione. Gli accordi che tentano di limitare o escludere tale diritto sono nulli e sono illegali le misure adottate a tale scopo». 83 Contratto e conflitto collettivo. Modelli a confronto: la GERMANIA Contratto collettivo Disciplina del contratto collettivo nel Tarifvertragsgesetz del 1949, novellato nel 1969, nel 1974 e nel 2010: • inderogabilità in peius del contratto collettivo da parte del contratto individuale; • possibilità di attribuire efficacia erga omnes al contratto collettivo tramite provvedimento amministrativo (decreto del Ministro del lavoro) su accordo delle parti contrattuali. 84 Contratto e conflitto collettivo. Modelli a confronto: la GERMANIA … Segue In Germania, la struttura della contrattazione collettiva è tradizionalmente accentrata, nel senso che prevale il contratto a livello di categoria, sebbene possano esservi contratti collettivi conclusi a livello di distretto o regione. Negli ultimi anni, tuttavia, vi è una tendenza al decentramento, avvenuto attraverso: - passaggio da contratti collettivi multi-employer (o di categoria) a contratti single-employer (aziendali); - incremento delle clausole di apertura (Öffnungsklauseln); - stipulazione di contratti collettivi aziendali in chiara violazione dell'art. 77, co. 3, BetrVG. In base all’art. 77, comma 3, Betriebsverfassungesetz (BetrVG), accordi aziendali relativi alla retribuzione o ad altre condizioni di lavoro sono permessi solo se la stessa materia non è regolata in un contratto collettivo, anche se in ipotesi non applicato allo specifico rapporto di lavoro. E' comunque consentito alle parti di un contratto collettivo la possibilità attribuire agli accordi aziendali un potere di integrazione o di specificazione dei contratti collettivi stessi. 85 Contratto e conflitto collettivo. Modelli a confronto: la GERMANIA Struttura della contrattazione collettiva • Contrattazione di categoria (anche regionale). • I Betriebsräte non hanno legittimazione a stipulare contratti collettivi. • «Tale principio non si applica qualora un contratto collettivo permetta espressamente la stipulazione di un accordo aziendale integrativo» (par. 77, co. 3, 2° periodo, Betriebsverfassungsgesetz) (cd. clausole d’apertura). 86 Contratto e conflitto collettivo. Modelli a confronto: la GERMANIA …Segue …Non tutti i contratti collettivi contengono clausole di apertura. Il datore di lavoro ed il consiglio aziendale in caso di crisi cercano allora di eludere il divieto di concludere accordi aziendali disciplinanti “trattamenti regolati dal contratto collettivo” mediante la stipulazione, in luogo di accordi aziendali, di accordi di mera efficacia obbligatoria che impongono al datore di negoziare con i singoli lavoratori condizioni in deroga ai contratti collettivi. 87 Contratto e conflitto collettivo. Modelli a confronto: la GERMANIA Sciopero • Non esiste una regolazione specifica. • Lo sciopero è un diritto sindacale funzionale alla contrattazione collettiva. • Esclusa la legittimità dello sciopero politico. • Ammesso lo sciopero di solidarietà (o sciopero secondario) nei limiti del giudizio di proporzionalità (BAG 2007). (Vicinanza o lontananza del conflitto secondario rispetto al conflitto primario). 88 Contratto e conflitto collettivo. Modelli a confronto: la GERMANIA Principi che regolano lo sciopero • La giurisprudenza tedesca, in mancanza di una normativa specifica sullo sciopero, ha elaborato una serie di principi, determinanti ai fini di stabilire la legittimità del medesimo: in particolare, lo sciopero deve avere un motivo legittimo, deve essere l’ultima ratio e l’azione deve avere un carattere di proporzionalità, ovvero il mezzo usato deve essere proporzionato rispetto ai fini. • Divieto di sciopero per gli impiegati pubblici di carriera (Beamte). • Assente una normativa specifica sui servizi pubblici essenziali (tuttavia dal principio di proporzionalità discende la necessità che lo sciopero venga attuato in maniera equa) Effettuare lavori urgenti Garantire la funzionalità dell’azienda al termine dello sciopero 89 Contratto e conflitto collettivo. Modelli a confronto: la GERMANIA Obbligo di pace sindacale Obbligo di pace sindacale derivante implicitamente dal contratto collettivo, basato sul principio pacta sunt servanda. 90 Contratto e conflitto collettivo. Modelli a confronto: la GERMANIA La codeterminazione Il sistema tedesco ed il suo funzionamento non possono essere compresi se non si tiene conto delle forme di partecipazione dei lavoratori nell’impresa, che hanno radici profonde e che ne condizionano le dinamiche. Ai consigli d’azienda è garantito un ampio spettro di specifici diritti di partecipazione, che vanno dal mero diritto di informazione e consultazione, fino al diritto di controllo e di veto e al più importante di tutti: il diritto di codeterminazione. Codeterminazione, in questo contesto, significa che il management non può prendere alcuna decisione senza il consenso del consiglio d’azienda. In assenza di consenso, ogni decisione del management 91 dovrebbe essere considerata illegale. Contratto e conflitto collettivo. Modelli a confronto: la GERMANIA I consigli d'azienda (Betriebsrat) • Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG) (legge sulla costituzione aziendale) del 1952. • In principio, secondo la legge, i consigli di azienda sono istituzioni separate dai sindacati. Essi rappresentano tutti i lavoratori di uno stabilimento, siano essi iscritti o non iscritti a un sindacato e non hanno competenza in materia di contrattazione collettiva. → Ma, a dispetto della separazione istituzionale tra sindacati e consigli d’azienda, ci sono degli stretti legami. Una modifica intervenuta nel 1989 ha reso più facile per i sindacati presentare liste di candidati: non solo quando, com’era previsto prima, un consiglio d’azienda non esisteva ancora, ma in ogni stabilimento dove il sindacato è rappresentato da almeno un membro (art. 4, comma 3, BetrVG) il sindacato può presentare una lista di candidati. • I consigli d’azienda devono cooperare in base all’art. 74, comma 1, BetrVG con il datore di lavoro in buona fede. Conseguentemente, uno sciopero come mezzo di risoluzione dei conflitti è espressamente vietato dall’art. 74, comma 2, BetrVG. 92 Contratto e conflitto collettivo. Modelli a confronto: la GERMANIA I diritti di partecipazione I diritti di partecipazione dei consigli d’azienda sono suddivisi in tre aree materie sociali (ove il diritto di codeterminazione è più ampio) materie relative alla gestione del personale materie economiche Le materie oggetto della codeterminazione sono enumerate art. 87 del BetrVG: 1) materie relative all’organizzazione dell’impresa e alla condotta dei lavoratori nell’impresa; 2) orario di lavoro giornaliero, incluse le pause, e distribuzione delle ore di lavoro nei vari giorni della settimana; 3) temporanee riduzioni o incrementi dell’orario normale di lavoro; 4) momento, luogo e tipo di pagamento delle retribuzioni; 5) redazione dei principi generali in tema di ferie e pianificazione delle stesse; 6) introduzione di dispositivi per controllare la condotta o il rendimento dei lavoratori; 7) misure per prevenire gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e per la protezione della salute, sulla base di leggi o disposizioni in tema di sicurezza; 8) tipo, organizzazione e amministrazione delle misure sociali destinate allo stabilimento, all’impresa o al gruppo; 9) assegnazione di alloggi messi a disposizione dei lavoratori e individuazione delle condizioni disciplinanti l’uso di detti alloggi; 10) questioni relative alla struttura salariale nello stabilimento, in particolare per l’individuazione di principi regolanti la retribuzione e per l’introduzione di nuovi metodi di remunerazione e loro modifica; 11) fissazione delle tariffe di cottimo e dei principi della retribuzione incentivante; 12) principi relativi al sistema aziendale per raccogliere suggerimenti dei 93 dipendenti; 13) principi in tema di effettuazione di lavoro di gruppo. Contratto e conflitto collettivo. Modelli a confronto: la GERMANIA La cogestione • • Nata nell'industria mineraria, del ferro e dell'acciaio, dopo la seconda guerra mondiale, ove si istituiva una rappresentanza paritaria dei lavoratori nel consiglio di sorveglianza. Modello recepito dal legislatore nel 1951 con il Montan-Mitbestimmungsgesetz (M-MitbestG) Nel 1976 con il MitbestG, che ha introdotto un modello quasi paritario, applicabile alle imprese (o ai gruppi di imprese) con almeno 2000 dipendenti e non operanti nel settore minerario, del ferro e dell’acciaio. – Il consiglio di sorveglianza, le cui dimensioni dipendono dal numero di lavoratori impiegati nell’impresa (o nel gruppo), è composto da un numero eguale di rappresentanti dei lavoratori e degli azionisti; inoltre, almeno due (o tre, nel caso in cui l’organo sia composto in totale da venti membri) dei rappresentanti dei lavoratori in seno al consiglio di sorveglianza devono essere appartenenti al sindacato rappresentato nell’impresa (o nel gruppo di imprese), mentre gli altri rappresentanti dei lavoratori devono essere dipendenti dell’impresa, uno dei quali eletto su proposta dei dirigenti. – Scelta del Presidente e del vice Presidente del consiglio di sorveglianza, eletti a maggioranza dei 2/3; se non è possibile raggiungere tale maggioranza qualificata, spetta agli azionisti la scelta del Presidente e ai lavoratori la scelta del vice Presidente. • Secondo qualcuno la cogestione sarebbe stata incompatibile con la garanzia costituzionale della proprietà privata (art. 14 GG), impedendo agli azionisti di gestire liberamente l’impresa, nonché di prendere le relative decisioni in autonomia. Inoltre, avrebbe violato la libertà di associazione sindacale come garantita dall’art. 9, comma 3, GG, mettendo a repentaglio la netta separazione tra datore di lavoro e lavoratori. La Corte costituzionale federale ha rigettato l’eccezione di incostituzionalità. 94 Osservazioni conclusive 1 – Vecchie e nuove diversità dei sistemi di relazioni industriali e dello statuto del contratto collettivo Pur nella comune condivisione del principio di libertà sindacale e contrattuale, il rapporto sindacato/Stato è declinato diversamente nei vari Paesi. Il contratto collettivo – principale istituto del diritto sindacale – trova diversi statuti. Il conflitto collettivo trova tendenzialmente disciplina giurisprudenziale. 2 – Fattori di omologazione Tendenza al decentramento della contrattazione collettiva con vari strumenti - Clausole di apertura o in deroga (in particolare orari, forme di organizzazione del lavoro, retribuzione); - Tendenza a passare da contratti collettivi multi-employer a contratti collettivi di impresa o di gruppo; - Tendenza a stipulare accordi derogatori a prescindere da clausole di apertura. Primi segnali di limitazione convenzionale del conflitto Tendenza alla generalizzazione del salario minimo legale - V. Germania - V. Italia (d.d.l. n. 1428, presentato in Senato il 3 aprile 2014) 95 Il ruolo delle istituzioni dell'Unione nelle tendenze di armonizzazione in atto L'armonizzazione non dipende dunque da un'armonizzazione verticale introdotta delle autorità dell'Unione, quanto dal confronto orizzontale e dalla competizione fra diverse politiche nazionali. Interventi della UE: Soft law e ruolo della Corte di giustizia. 96