Proposta - Consiglio Regionale della Puglia

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PROPOSTA DI LEGGE
Istituzione del farmacista di dipartimento
relazione
La sicurezza nell’uso dei farmaci è un obiettivo di primaria importanza nell’attività
sanitaria. Ridurre sensibilmente gli errori terapeutici risulta essere una tra le priorità
assolute del servizio di assistenza sanitaria. Al fine del raggiungimento di tale obiettivo
è fondamentale la figura del farmacista di dipartimento che può incidere sull'efficienza
terapeutica e sull'abbattimento dei costi della sanità in termini di risparmio. Infatti la
formazione professionale di un farmacista è incentrata sulla conoscenza del farmaco, sia
su un profilo chimico che d'azione, esaminandone l’intervento su una data patologia in
termini di durata ed efficacia terapeutica e le possibili esistenze di interazioni nella
poli-terapia (farmaco/farmaco), nell'alimentazione quotidiana (farmaco/alimento) o con
fattori intra-individuali dei pazienti, come età, peso e patologie correlate. Tale obiettivo
è reso ancora più cogente dall'aumento del numero di persone in età avanzata e in
politerapia farmacologica, dell'uso di farmaci a ridotto indice terapeutico, della
complessità organizzativa. In Inghilterra e negli Stati Uniti la figura del farmacista di
reparto è una realtà affermata. Tale figura è orientata verso il paziente e verso il
miglioramento del percorso di cura all'interno dell'ospedale, interviene su ogni aspetto e
problematica legata al farmaco. Il farmacista deve rendere il percorso del farmaco
sicuro, garantendo l'appropriatezza terapeutica, razionalizzando i consumi e
ottimizzando le procedure d'acquisto. Il farmacista di dipartimento è un supporto utile
sia a medici che infermieri per quanto attiene dosaggi e tempi di somministrazione di
farmaci. Del farmacista di dipartimento devono servirsi le Aziende Sanitarie, gli
IRCCS, le Strutture private accreditate. Il farmacista di dipartimento dovrà interagire
con I Direttori dei Dipartimenti Ospedalieri se presenti o Direttori di Struttura
complessa per dare risposte circa la presenza o meno in prontuario di un determinato
farmaco , segnalare l’eventualità di inserimento di nuovi farmaci ed eventuali
interazioni farmacologiche nella terapia di un paziente, dovrà fornire chiarimenti
riguardo dosaggi e tempi di somministrazioni dei farmaci e informazione su alcune
modalità di prescrizione di farmaci ai pazienti in dimissione. Il farmacista monitorerà
eventuali allergie ai farmaci, valuterà l'uso corretto degli stessi , altresì, deve
monitorare i livelli ematici dei farmaci e provvedere alla correzione dei dosaggi che
richiedono un aggiustamento posologico in base alla funzionalità epatica e renale. Le
competenze farmacologiche del farmacista sono uno strumento importante nel
coadiuvare la decisione del medico nella giusta scelta terapeutica.La presenza del
farmacista di dipartimento non si tradurrebbe solo in risparmio economico, ma la sua
partecipazione durante il giro visite permetterebbe una riduzione degli errori terapeutici
intervenendo sulle diverse fasi che caratterizzano il percorso di un farmaco in ospedale
quali, prescrizione, preparazione, trascrizione, distribuzione, somministrazione e
monitoraggio.
Il Consigliere
Sergio Clemente
PROPOSTA DI LEGGE
Istituzione del farmacista di dipartimento
Art. 1
Compiti del farmacista di dipartimento:

Affiancamento dell’equipe medico/sanitaria durante il giro visite mattutino.
 Gestione della terapia:
o coadiuvare l’intervento della scelta terapeutica appropriata in merito alle
caratteristiche patologiche e intra-individuali del paziente;
o intervenire sulla scelta dei dosaggi, tempi e modalità di somministrazione dei
medicinali;
o coadiuvare la scelta sulla dieta da seguire durante la fase di ospedalizzazione;
o monitorare l’andamento terapeutico.
 Gestione dell’armadio farmaceutico di reparto infermieristico.
Art . 2
Sicurezza nell’uso dei farmaci
E’ dovere delle organizzazioni e degli operatori sanitari adottare tutte le misure che concorrono a
raggiungere la massima sicurezza nell’uso dei farmaci, facendo ricorso sia al rigoroso rispetto della
normativa nazionale e regionale sul tema, sia agli strumenti indicati nel presente documento.
La tracciabilità delle prescrizioni deve essere garantita con qualunque sistema si utilizzi (cartaceo o
informatizzato).
Per quanto attiene il cartaceo:
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utilizzare penna a inchiostro indelebile;
non ricorrere mai a metodi di cancellazione quali bianchetto o scolorine che annullino la scritta;
la correzione di eventuali errori deve essere effettuata apponendo una barra sulla scritta oggetto
di rettifica o incorniciando la scritta da correggere in una casella (cancello), con un’annotazione
aggiuntiva, recante la dicitura corretta.
E’ di fondamentale importanza l’accurata compilazione della documentazione sanitaria (lettera di
dimissione, scheda ambulatoriale, scheda terapeutica, ecc) indicante tutti i farmaci che il paziente deve
assumere e le modalità di
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assunzione. Devono essere definite modalità di conservazione che facilitino la corretta identificazione
delle confezioni e riducano la possibilità di scambio di farmaco. In particolare devono essere regolate e
diffuse a tutti gli operatori coinvolti le corrette modalità per quanto riguarda:
a. la temperatura e le condizioni di conservazione, così come precisate dal Servizio di Farmacia, in
conformità a quanto indicato sulle confezioni e sul foglietto illustrativo dei prodotti;
b. i prodotti per i quali deve essere prevista la conservazione in armadi chiusi a chiave (es.
stupefacenti, veleni) o in contenitori/armadi con opportune caratteristiche (infiammabili);
c. la rotazione delle scorte, in modo da rendere più accessibile, e quindi utilizzare per primo il
prodotto con scadenza più ravvicinata;
Art. 3
Requisiti fondamentali per il Farmacista di dipartimento:
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Essere in possesso di una dei seguenti diplomi di laurea:
- Lauree ante D.M. 509: Farmacia, Chimica e Tecnologia Farmaceutiche;
- Classi delle Lauree Specialistiche D.M. 509: 14/S – classe delle lauree specialistiche in
Farmacia e Farmacia Industriale;
- Classi delle lauree magistrali D.M. 270: LM/13 – Farmacia e Farmacia Industriale;
Abilitazione all’esercizio della professione;
Essere in possesso di uno dei seguenti diplomi di specializzazione:
- Diploma di specializzazione in Farmacologia Medica
- Diploma di specializzazione in Farmacia Ospedaliera con possesso del diploma di
perfezionamento di Farmacista di Reparto
Art. 4
Norma finanziaria
La presente proposta di legge non comporta oneri a carico della regione.
Il Consigliere
Sergio Clemente
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