L’INTERMEDIAZIONE CREDITIZIA ED. OTTOBRE 2012 1. IL NUOVO SISTEMA DELL’INTERMEDIAZIONE CREDITIZIA 1.1. La riforma dell’intermediazione del credito 1 GLOSSARIO 6 APPROFONDIMENTI 9 NORMATIVA 10 1.1. LA RIFORMA DELL’INTERMEDIAZIONE DEL CREDITO Al termine del capitolo sarai in grado di descrivere le principali novità relative alla riforma dell’intermediazione del credito. 1.1.1 Le finalità della riforma e l’istituzione dei nuovi elenchi per agenti e mediatori L’entrata in vigore del Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 141 ha apportato modifiche profonde al Testo Unico Bancario con riferimento, tra l’altro, alla disciplina degli intermediari finanziari (le società finanziarie) e degli intermediari del credito, fra cui rientrano gli agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizi. La disciplina organica di entrambe le categorie professionali è stata rinnovata in maniera importante ed è stata inserita nel Testo Unico Bancario, nel nuovo Titolo VI-bis (art. 128-quater e seguenti). La riforma è stata realizzata in sede di recepimento della Direttiva comunitaria n. 2008/48/CE al fine di garantire maggiore trasparenza al mercato del credito, rafforzando i requisiti patrimoniali dei soggetti impegnati nell’attività di mediazione creditizia e assicurando il possesso di requisiti di professionalità e onorabilità in capo agli operatori del settore. 1 Per quanto attiene agli intermediari del credito la riforma ha inoltre chiarito il diverso ruolo rivestito da agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi. Con l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 141/10 nella sua interezza le catene distributive saranno sempre più corte e conseguentemente più controllabili e trasparenti. È stata disposta la soppressione dell’albo dei mediatori creditizi e dell’albo degli agenti in attività finanziaria tenuti dalla Banca d’Italia – attraverso l’Unità d’Informazione Finanziaria – ed è stata prevista l’istituzione di due nuovi elenchi (uno per i mediatori e uno per gli agenti) che saranno tenuti da un unico Organismo di natura privata sottoposto al controllo della Banca d’Italia. 1.1.2 Le attività escluse dalla nozione di mediazione creditizia e agenzia in attività finanziaria Per espressa previsione legislativa non costituisce esercizio di agenzia in attività finanziaria, né di mediazione creditizia: • la promozione e la conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi (c.d. dealer), di contratti di finanziamento (escluso il rilascio di carte di credito) unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con le banche e gli intermediari finanziari; • la promozione e la conclusione, da parte di banche, intermediari finanziari, imprese di investimento, società di gestione del risparmio, SICAV, imprese assicurative, istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A., di contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e alla prestazione di servizi di pagamento; • la stipula da parte dei Confidi o delle associazioni di categoria (anche attraverso apposite società di servizi), di convenzioni con banche, intermediari finanziari e altri soggetti operanti nel settore finanziario, finalizzate a favorire l'accesso al credito delle imprese associate; • la promozione e il collocamento di contratti relativi alla concessione di finanziamenti o alla prestazione di servizi di pagamento da parte dei promotori finanziari per conto del soggetto abilitato che ha conferito l’incarico di promotore finanziario, a condizione che i finanziamenti o i servizi di pagamento siano volti a consentire agli investitori di effettuare operazioni relative a strumenti finanziari. 2 1.1.3 L’esercizio abusivo della professione di agente o di mediatore Il D.Lgs. n. 141/10 ha inserito nel TUB il nuovo art. 140-bis che sanziona penalmente l’esercizio abusivo della professione di agente o di mediatore: “chiunque esercita professionalmente nei confronti del pubblico l'attività di agente in attività finanziaria senza essere iscritto nell'elenco di cui all'articolo 128-quater, comma 2, è punito con la reclusione da 6 mesi a 4 anni e con la multa da euro 2.065 a euro 10.329” “chiunque esercita professionalmente nei confronti del pubblico l'attività di mediatore creditizio senza essere iscritto nell'elenco di cui all'articolo 128-sexies, comma 2, è punito con la reclusione da 6 mesi a 4 anni e con la multa da euro 2.065 a euro 10.329” Ovviamente, le sanzioni penali non si applicano ai soggetti per i quali l’esercizio delle attività di intermediazione creditizia è espressamente ammessa a prescindere dall’iscrizione negli elenchi tenuti dall’Organismo. 3 1.1. 4 Prima e dopo la riforma Le norme che disciplinano la mediazione creditizia Pre-riforma Post-riforma Le norme che disciplinano l’agenzia in attività finanziaria Pre-riforma Post-riforma Art. 16 Legge Antiusura (L. n. 108/96) Titolo VI-bis TUB (D.Lgs. n. 385/93) Art. 3 D.Lgs. n. 374/99 Titolo VI-bis TUB (D.Lgs. n. 385/93) Decreto del Presidente della Repubblica n. 287/00 Verranno emanati decreti attuativi con Decreto Ministeriale D.M. Economia e delle Finanze n. 485/01 Verranno emanati decreti attuativi con Decreto Ministeriale Provvedimento UIC del 29/4/2005 Banca d’Italia potrà dettare ulteriori norme in materia di trasparenza e correttezza dei comportamenti nei rapporti tra mediatore e cliente. Provvedimento UIC dell’11/7/2002 Banca d’Italia potrà dettare ulteriori norme in materia di trasparenza e correttezza dei comportamenti nei rapporti tra mediatore e cliente. 4 Il regime delle esenzioni dalla disciplina in materia di mediazione ed agenzia: i soggetti che, anche in mancanza di iscrizione all’albo/elenco, possono svolgere attività di mediazione creditizia o agenzia in attività finanziaria secondo la vecchia e la nuova disciplina legislativa Pre-riforma Post-riforma Banche Banche Intermediari finanziari Intermediari finanziari Imprese assicurative Imprese assicurative Promotori finanziari Promotori finanziari, purché i finanziamenti o i servizi di pagamento che vengono promossi/collocati siano volti a consentire agli investitori di effettuare operazioni relative a strumenti finanziari Soggetti iscritti in ruoli, albi o elenchi, tenuti da pubbliche autorità, da ordini o da consigli professionali, nonché fornitori di beni o servizi, limitatamente alla raccolta, nell'ambito della specifica attività svolta e strumentalmente ad essa, di richieste di finanziamento, effettuata sulla base di apposite convenzioni stipulate con banche e intermediari finanziari Fornitori di beni e servizi (c.d. dealer), limitatamente alla promozione e conclusione di contratti di finanziamento (escluso il rilascio di carte di credito) per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con le banche e gli intermediari finanziari Imprese di investimento S.G.R. SICAV Istituti di pagamento e Istituti di moneta elettronica Poste Italiane S.p.A. Associazioni di categoria e dei Confidi limitatamente alla stipula di convenzioni con banche, intermediari finanziari ed altri soggetti operanti nel settore finanziario finalizzate a favorire l'accesso al credito delle imprese associate 5 GLOSSARIO Agente in attività finanziaria (argomento trattato a pagina 28 della dispensa) È il soggetto che promuove e conclude contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma o alla prestazione di servizi di pagamento, su mandato diretto di banche, intermediari finanziari, istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica o Poste Italiane S.p.A. Attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma (argomento trattato a pagina 6 della dispensa) Per attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma si intende la concessione di crediti, ivi compreso il rilascio di garanzie sostitutive del credito e di impegni di firma. Tale attività comprende, tra l’altro, ogni tipo di finanziamento connesso con operazioni di: • locazione finanziaria; • acquisto di crediti; • credito al consumo, così come definito dall’articolo 121 del Testo unico, fatta eccezione per la forma tecnica della dilazione di pagamento del prezzo svolta dai soggetti autorizzati alla vendita di beni e servizi nel territorio della Repubblica; • credito ipotecario; • prestito su pegno; • rilascio di fideiussioni, l’avallo, l’apertura di credito documentaria, l’accettazione, la girata, l’impegno a concedere credito, nonché ogni altra forma di rilascio di garanzie e di impegni di firma. Sono esclusi le fideiussioni e gli altri impegni di firma previsti nell’ambito di contratti di fornitura in esclusiva e rilasciati unicamente a banche e intermediari finanziari. Attività strumentali e connesse (argomento trattato a pagina 6 della dispensa) A norma del DM n. 29/09 è strumentale l’attività che ha carattere ausiliario rispetto a quella esercitata. A titolo indicativo, rientrano tra le attività strumentali quelle di: • studio, ricerca e analisi in materia economica e finanziaria; • gestione di immobili ad uso funzionale; • gestione di servizi informatici o di elaborazione dati; • formazione e addestramento del personale. È connessa l’attività accessoria che comunque consente di sviluppare l’attività esercitata. A titolo indicativo, costituiscono attività connesse la prestazione di servizi di: • informazione commerciale; • locazione di cassette di sicurezza. Intermediari finanziari (argomento trattato a pagina 1 della dispensa) Sono i soggetti, cui è riservato l’esercizio nei confronti del pubblico dell’attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, iscritti nell’elenco previsto dall’art. 106 del TUB. 6 Intermediario del credito (argomento trattato a pagina 1 della dispensa) La categoria ricomprende gli agenti in attività finanziaria, i mediatori creditizi o qualsiasi altro soggetto, diverso dal finanziatore, che nell’esercizio della propria attività commerciale o professionale svolge, a fronte di un compenso in denaro o di altro vantaggio economico oggetto di pattuizione e nel rispetto delle riserve di attività previste dal TUB, almeno una delle seguenti attività: 1. presentazione o proposta di contratti di credito ovvero altre attività preparatorie in vista della conclusione di tali contratti; 2. conclusione di contratti di credito per conto del finanziatore. Mediatore creditizio (argomento trattato a pagina 19 della dispensa) È il soggetto che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma. Partecipazione di controllo (argomento trattato a pagine 24 e 32 della dispensa) Secondo il Codice Civile (art. 2359 c.c.) sono considerate società controllate: 1. le società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria; 2. le società in cui un’altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria; 3. le società che sono sotto influenza dominante di un’altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa. Ai fini dell’applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi. Sono considerate collegate le società sulle quali un’altra società esercita un’influenza notevole. L’influenza si presume quando nell’assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati. Secondo il Testo Unico Bancario (art. 23) ai fini della normativa sulle partecipazioni bancarie il controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall’articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile e in presenza di contratti o di clausole statutarie che abbiano per oggetto o per effetto il potere di esercitare l’attività di direzione e coordinamento. 7 Il controllo si considera esistente nella forma dell’influenza dominante, salvo prova contraria, allorché ricorra una delle seguenti situazioni: 1. esistenza di un soggetto che, sulla base di accordi, ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori o del consiglio di sorveglianza ovvero dispone da solo della maggioranza dei voti ai fini delle deliberazioni nelle assemblee ordinarie; 2. possesso di partecipazioni idonee a consentire la nomina o la revoca della maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza; 3. sussistenza di rapporti, anche tra soci, di carattere finanziario ed organizzativo idonei a conseguire uno dei seguenti effetti: a. la trasmissione degli utili o delle perdite; b. il coordinamento della gestione dell’impresa con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune; c. l’attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dalle partecipazioni possedute; d. l’attribuzione, a soggetti diversi da quelli legittimati in base alla titolarità delle partecipazioni, di poteri nella scelta degli amministratori o dei componenti del consiglio di sorveglianza o dei dirigenti delle imprese; 4. assoggettamento a direzione comune, in base alla composizione degli organi amministrativi o per altri concordanti elementi. Servizi di pagamento Tutti i servizi che riguardano le seguenti attività: 1. servizi che permettono di depositare il contante su un conto di pagamento nonché tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento; 2. servizi che permettono prelievi in contante da un conto di pagamento nonché tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento; 3. esecuzione di ordini di pagamento, incluso il trasferimento di fondi, su un conto di pagamento presso il prestatore di servizi di pagamento dell’utilizzatore o presso un altro prestatore di servizi di pagamento: 3.1 esecuzione di addebiti diretti, inclusi addebiti diretti una tantum; 3.2 esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi; 3.3 esecuzione di bonifici, inclusi ordini permanenti; 4. Esecuzione di operazioni di pagamento quando i fondi rientrano in una linea di credito accordata ad un utilizzatore di servizi di pagamento: 4.1 esecuzione di addebiti diretti, inclusi addebiti diretti una tantum; 4.2 esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi; 4.3 esecuzione di bonifici, inclusi ordini permanenti; 5. emissione e/o acquisizione di strumenti di pagamento; 6. rimessa di denaro; 7. esecuzione di operazioni di pagamento ove il consenso del pagatore ad eseguire l’operazione di pagamento sia dato mediante un dispositivo di telecomunicazione, digitale o informatico e il pagamento sia effettuato all’operatore del sistema o della rete di telecomunicazioni o digitale o informatica che agisce esclusivamente come intermediario tra l’utilizzatore di servizi di pagamento e il fornitore di beni e servizi. 8 APPROFONDIMENTI Vecchie e nuove norme in materia di mediazione creditizia e agenzia in attività finanziaria (argomento trattato a pagina 1 della dispensa) Il Decreto ha disposto l’abrogazione della disciplina previgente in materia di mediazione creditizia (contenuta nell’art. 16 della Legge n. 108/96 e nel D.P.R. n. 287/00) e quella vigente in materia di agenzia in attività finanziaria (contenuta nell’art. 3 del Decreto Legislativo n. 374/99 e nel Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 485/01). 9 NORMATIVA • Direttiva 2005/60/CE del parlamento europeo e del consiglio del 26 ottobre 2005 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo • Provvedimento dell’Ufficio Italiano dei Cambi - 29/04/2005, n. 18044 - G.U. 20/05/2005, n. 116 • Testo Unico Bancario - Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia - Versione aggiornata al decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 239 • D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 - Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione • OAM - Organismo per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi - Regolamento interno • OAM - Organismo per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi - Circolare n. 3/12 contenente disposizioni inerenti l’applicazione dell’art. 128-quater, comma 4°, del Testo Unico Bancario • Atto costitutivo e statuto dell’organismo per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi - Allegato “C” all’atto Rep. n. 58.405/21.056 10