l`intermediazione creditizia ed. ottobre 2012

L’INTERMEDIAZIONE
CREDITIZIA
ED. OTTOBRE 2012
1. IL NUOVO SISTEMA DELL’INTERMEDIAZIONE CREDITIZIA
1.1. La riforma dell’intermediazione del credito
1
GLOSSARIO
6
APPROFONDIMENTI
9
NORMATIVA
10
1.1. LA RIFORMA DELL’INTERMEDIAZIONE DEL CREDITO
Al termine del capitolo sarai in grado di descrivere le principali novità relative alla riforma
dell’intermediazione del credito.
1.1.1 Le finalità della riforma e l’istituzione dei nuovi elenchi per agenti e mediatori
L’entrata in vigore del Decreto
Legislativo 13 agosto 2010, n. 141
ha apportato modifiche profonde al
Testo Unico Bancario con riferimento,
tra l’altro, alla disciplina degli
intermediari finanziari (le società
finanziarie) e degli intermediari del
credito, fra cui rientrano gli agenti
in attività finanziaria e i mediatori
creditizi.
La disciplina organica di entrambe
le categorie professionali è stata
rinnovata in maniera importante ed
è stata inserita nel Testo Unico
Bancario, nel nuovo Titolo VI-bis
(art. 128-quater e seguenti).
La riforma è stata realizzata in
sede di recepimento della
Direttiva comunitaria n.
2008/48/CE al fine di
garantire maggiore
trasparenza al mercato del
credito, rafforzando i
requisiti patrimoniali dei
soggetti impegnati
nell’attività di mediazione
creditizia e assicurando il
possesso di requisiti di
professionalità e onorabilità
in capo agli operatori del
settore.
1
Per quanto attiene agli intermediari del credito la riforma ha inoltre chiarito il diverso ruolo
rivestito da agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi. Con l’entrata in vigore del
D.Lgs. n. 141/10 nella sua interezza le catene distributive saranno sempre più corte e
conseguentemente più controllabili e trasparenti.
È stata disposta la soppressione dell’albo dei
mediatori creditizi e dell’albo degli agenti in
attività finanziaria tenuti dalla Banca d’Italia –
attraverso l’Unità d’Informazione Finanziaria –
ed è stata prevista l’istituzione di due nuovi
elenchi (uno per i mediatori e uno per gli agenti)
che saranno tenuti da un unico Organismo di
natura privata sottoposto al controllo della
Banca d’Italia.
1.1.2 Le attività escluse dalla nozione di mediazione creditizia e agenzia in attività
finanziaria
Per espressa previsione legislativa non costituisce esercizio di agenzia in attività
finanziaria, né di mediazione creditizia:
•
la promozione e la conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi (c.d. dealer), di
contratti di finanziamento (escluso il rilascio di carte di credito) unicamente per
l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con le
banche e gli intermediari finanziari;
•
la promozione e la conclusione, da parte di banche, intermediari finanziari, imprese di
investimento, società di gestione del risparmio, SICAV, imprese assicurative, istituti
di pagamento, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A., di contratti relativi
alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e alla prestazione di servizi
di pagamento;
•
la stipula da parte dei Confidi o delle associazioni di categoria (anche attraverso
apposite società di servizi), di convenzioni con banche, intermediari finanziari e altri
soggetti operanti nel settore finanziario, finalizzate a favorire l'accesso al credito
delle imprese associate;
•
la promozione e il collocamento di contratti relativi alla concessione di finanziamenti o alla
prestazione di servizi di pagamento da parte dei promotori finanziari per conto del
soggetto abilitato che ha conferito l’incarico di promotore finanziario, a condizione che i
finanziamenti o i servizi di pagamento siano volti a consentire agli investitori di
effettuare operazioni relative a strumenti finanziari.
2
1.1.3 L’esercizio abusivo della professione di agente o di mediatore
Il D.Lgs. n. 141/10 ha inserito nel TUB il nuovo art. 140-bis che sanziona penalmente
l’esercizio abusivo della professione di agente o di mediatore:
“chiunque esercita professionalmente nei
confronti del pubblico l'attività di agente in attività
finanziaria senza essere iscritto nell'elenco di cui
all'articolo 128-quater, comma 2, è punito con la
reclusione da 6 mesi a 4 anni e con la multa da
euro 2.065 a euro 10.329”
“chiunque esercita professionalmente nei
confronti del pubblico l'attività di mediatore
creditizio senza essere iscritto nell'elenco di cui
all'articolo 128-sexies, comma 2, è punito con la
reclusione da 6 mesi a 4 anni e con la multa da
euro 2.065 a euro 10.329”
Ovviamente, le sanzioni penali non si
applicano ai soggetti per i quali l’esercizio
delle attività di intermediazione creditizia è
espressamente ammessa a prescindere
dall’iscrizione negli elenchi tenuti
dall’Organismo.
3
1.1. 4 Prima e dopo la riforma
Le norme che disciplinano la mediazione
creditizia
Pre-riforma
Post-riforma
Le norme che disciplinano l’agenzia in
attività finanziaria
Pre-riforma
Post-riforma
Art. 16 Legge
Antiusura (L. n.
108/96)
Titolo VI-bis TUB
(D.Lgs. n. 385/93)
Art. 3 D.Lgs. n.
374/99
Titolo VI-bis TUB
(D.Lgs. n. 385/93)
Decreto del
Presidente della
Repubblica n.
287/00
Verranno emanati
decreti attuativi con
Decreto Ministeriale
D.M. Economia e
delle Finanze n.
485/01
Verranno emanati
decreti attuativi con
Decreto Ministeriale
Provvedimento UIC
del 29/4/2005
Banca d’Italia potrà
dettare ulteriori
norme in materia di
trasparenza e
correttezza dei
comportamenti nei
rapporti tra
mediatore e cliente.
Provvedimento UIC
dell’11/7/2002
Banca d’Italia potrà
dettare ulteriori
norme in materia di
trasparenza e
correttezza dei
comportamenti nei
rapporti tra
mediatore e cliente.
4
Il regime delle esenzioni dalla disciplina in materia di mediazione ed agenzia: i
soggetti che, anche in mancanza di iscrizione all’albo/elenco, possono svolgere
attività di mediazione creditizia o agenzia in attività finanziaria secondo la vecchia e
la nuova disciplina legislativa
Pre-riforma
Post-riforma
Banche
Banche
Intermediari finanziari
Intermediari finanziari
Imprese assicurative
Imprese assicurative
Promotori finanziari
Promotori finanziari, purché i finanziamenti o
i servizi di pagamento che vengono
promossi/collocati siano volti a consentire
agli investitori di effettuare operazioni
relative a strumenti finanziari
Soggetti iscritti in ruoli, albi o elenchi, tenuti
da pubbliche autorità, da ordini o da consigli
professionali, nonché fornitori di beni o
servizi, limitatamente alla raccolta,
nell'ambito della specifica attività svolta e
strumentalmente ad essa, di richieste di
finanziamento, effettuata sulla base di
apposite convenzioni stipulate con banche e
intermediari finanziari
Fornitori di beni e servizi (c.d. dealer),
limitatamente alla promozione e conclusione
di contratti di finanziamento (escluso il
rilascio di carte di credito) per l'acquisto di
propri beni e servizi sulla base di apposite
convenzioni stipulate con le banche e gli
intermediari finanziari
Imprese di investimento
S.G.R.
SICAV
Istituti di pagamento e Istituti di moneta
elettronica
Poste Italiane S.p.A.
Associazioni di categoria e dei Confidi
limitatamente alla stipula di convenzioni con
banche, intermediari finanziari ed altri
soggetti operanti nel settore finanziario
finalizzate a favorire l'accesso al credito
delle imprese associate
5
GLOSSARIO
Agente in attività finanziaria
(argomento trattato a pagina 28 della dispensa)
È il soggetto che promuove e conclude contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto
qualsiasi forma o alla prestazione di servizi di pagamento, su mandato diretto di banche,
intermediari finanziari, istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica o Poste Italiane S.p.A.
Attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma
(argomento trattato a pagina 6 della dispensa)
Per attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma si intende la concessione di
crediti, ivi compreso il rilascio di garanzie sostitutive del credito e di impegni di firma. Tale
attività comprende, tra l’altro, ogni tipo di finanziamento connesso con operazioni di:
• locazione finanziaria;
• acquisto di crediti;
• credito al consumo, così come definito dall’articolo 121 del Testo unico, fatta eccezione
per la forma tecnica della dilazione di pagamento del prezzo svolta dai soggetti
autorizzati alla vendita di beni e servizi nel territorio della Repubblica;
• credito ipotecario;
• prestito su pegno;
• rilascio di fideiussioni, l’avallo, l’apertura di credito documentaria, l’accettazione, la
girata, l’impegno a concedere credito, nonché ogni altra forma di rilascio di garanzie e di
impegni di firma. Sono esclusi le fideiussioni e gli altri impegni di firma previsti
nell’ambito di contratti di fornitura in esclusiva e rilasciati unicamente a banche e
intermediari finanziari.
Attività strumentali e connesse
(argomento trattato a pagina 6 della dispensa)
A norma del DM n. 29/09 è strumentale l’attività che ha carattere ausiliario rispetto a quella
esercitata. A titolo indicativo, rientrano tra le attività strumentali quelle di:
• studio, ricerca e analisi in materia economica e finanziaria;
• gestione di immobili ad uso funzionale;
• gestione di servizi informatici o di elaborazione dati;
• formazione e addestramento del personale.
È connessa l’attività accessoria che comunque consente di sviluppare l’attività esercitata. A
titolo indicativo, costituiscono attività connesse la prestazione di servizi di:
• informazione commerciale;
• locazione di cassette di sicurezza.
Intermediari finanziari
(argomento trattato a pagina 1 della dispensa)
Sono i soggetti, cui è riservato l’esercizio nei confronti del pubblico dell’attività di concessione
di finanziamenti sotto qualsiasi forma, iscritti nell’elenco previsto dall’art. 106 del TUB.
6
Intermediario del credito
(argomento trattato a pagina 1 della dispensa)
La categoria ricomprende gli agenti in attività finanziaria, i mediatori creditizi o qualsiasi altro
soggetto, diverso dal finanziatore, che nell’esercizio della propria attività commerciale o
professionale svolge, a fronte di un compenso in denaro o di altro vantaggio economico
oggetto di pattuizione e nel rispetto delle riserve di attività previste dal TUB, almeno una delle
seguenti attività:
1. presentazione o proposta di contratti di credito ovvero altre attività preparatorie in vista
della conclusione di tali contratti;
2. conclusione di contratti di credito per conto del finanziatore.
Mediatore creditizio
(argomento trattato a pagina 19 della dispensa)
È il soggetto che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o
intermediari finanziari con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto
qualsiasi forma.
Partecipazione di controllo
(argomento trattato a pagine 24 e 32 della dispensa)
Secondo il Codice Civile (art. 2359 c.c.) sono considerate società controllate:
1. le società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili
nell’assemblea ordinaria;
2. le società in cui un’altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza
dominante nell’assemblea ordinaria;
3. le società che sono sotto influenza dominante di un’altra società in virtù di particolari
vincoli contrattuali con essa.
Ai fini dell’applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti
a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti
spettanti per conto di terzi.
Sono considerate collegate le società sulle quali un’altra società esercita un’influenza notevole.
L’influenza si presume quando nell’assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un
quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati.
Secondo il Testo Unico Bancario (art. 23) ai fini della normativa sulle partecipazioni bancarie
il controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti
dall’articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile e in presenza di contratti o di
clausole statutarie che abbiano per oggetto o per effetto il potere di esercitare l’attività di
direzione e coordinamento.
7
Il controllo si considera esistente nella forma dell’influenza dominante, salvo prova contraria,
allorché ricorra una delle seguenti situazioni:
1. esistenza di un soggetto che, sulla base di accordi, ha il diritto di nominare o revocare la
maggioranza degli amministratori o del consiglio di sorveglianza ovvero dispone da solo
della maggioranza dei voti ai fini delle deliberazioni nelle assemblee ordinarie;
2. possesso di partecipazioni idonee a consentire la nomina o la revoca della maggioranza
dei membri del consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza;
3. sussistenza di rapporti, anche tra soci, di carattere finanziario ed organizzativo idonei a
conseguire uno dei seguenti effetti:
a. la trasmissione degli utili o delle perdite;
b. il coordinamento della gestione dell’impresa con quella di altre imprese ai fini del
perseguimento di uno scopo comune;
c. l’attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dalle partecipazioni
possedute;
d. l’attribuzione, a soggetti diversi da quelli legittimati in base alla titolarità delle
partecipazioni, di poteri nella scelta degli amministratori o dei componenti del
consiglio di sorveglianza o dei dirigenti delle imprese;
4. assoggettamento a direzione comune, in base alla composizione degli organi
amministrativi o per altri concordanti elementi.
Servizi di pagamento
Tutti i servizi che riguardano le seguenti attività:
1. servizi che permettono di depositare il contante su un conto di pagamento nonché tutte
le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento;
2. servizi che permettono prelievi in contante da un conto di pagamento nonché tutte le
operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento;
3. esecuzione di ordini di pagamento, incluso il trasferimento di fondi, su un conto di
pagamento presso il prestatore di servizi di pagamento dell’utilizzatore o presso un altro
prestatore di servizi di pagamento:
3.1 esecuzione di addebiti diretti, inclusi addebiti diretti una tantum;
3.2 esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o dispositivi
analoghi;
3.3 esecuzione di bonifici, inclusi ordini permanenti;
4. Esecuzione di operazioni di pagamento quando i fondi rientrano in una linea di credito
accordata ad un utilizzatore di servizi di pagamento:
4.1 esecuzione di addebiti diretti, inclusi addebiti diretti una tantum;
4.2 esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o dispositivi
analoghi;
4.3 esecuzione di bonifici, inclusi ordini permanenti;
5. emissione e/o acquisizione di strumenti di pagamento;
6. rimessa di denaro;
7. esecuzione di operazioni di pagamento ove il consenso del pagatore ad eseguire
l’operazione di pagamento sia dato mediante un dispositivo di telecomunicazione,
digitale o informatico e il pagamento sia effettuato all’operatore del sistema o della rete
di telecomunicazioni o digitale o informatica che agisce esclusivamente come
intermediario tra l’utilizzatore di servizi di pagamento e il fornitore di beni e servizi.
8
APPROFONDIMENTI
Vecchie e nuove norme in materia di mediazione creditizia e agenzia in attività finanziaria
(argomento trattato a pagina 1 della dispensa)
Il Decreto ha disposto l’abrogazione della disciplina previgente in materia di mediazione creditizia
(contenuta nell’art. 16 della Legge n. 108/96 e nel D.P.R. n. 287/00) e quella vigente in materia di
agenzia in attività finanziaria (contenuta nell’art. 3 del Decreto Legislativo n. 374/99 e nel Decreto
del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 485/01).
9
NORMATIVA
•
Direttiva 2005/60/CE del parlamento europeo e del consiglio del 26 ottobre 2005 relativa alla
prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività
criminose e di finanziamento del terrorismo
•
Provvedimento dell’Ufficio Italiano dei Cambi - 29/04/2005, n. 18044 - G.U. 20/05/2005, n. 116
•
Testo Unico Bancario - Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi
in materia bancaria e creditizia - Versione aggiornata al decreto legislativo 30 dicembre 2010,
n. 239
•
D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 - Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la
prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività
criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca
misure di esecuzione
•
OAM - Organismo per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei
Mediatori creditizi - Regolamento interno
•
OAM - Organismo per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei
Mediatori creditizi - Circolare n. 3/12 contenente disposizioni inerenti l’applicazione dell’art.
128-quater, comma 4°, del Testo Unico Bancario
•
Atto costitutivo e statuto dell’organismo per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività
finanziaria e dei Mediatori creditizi - Allegato “C” all’atto Rep. n. 58.405/21.056
10