Luoghi di lavoro

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Ing. Salvatore Campobello
1
DPR 22 OTTOBRE 2001, N. 462
“REGOLAMENTO DI SEMPLIFICAZIONE DEL
PROCEDIMENTO PER LA DENUNCIA
D’INSTALLAZIONI E DISPOSITIVI DI
PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE
ATMOSFERICHE, DI DISPOSITIVI DI MESSA A
TERRA D’IMPIANTI ELETTRICI PERICOLOSI”
IL REGOLAMENTO E‘ RIFERITO AGLI
AMBIENTI DI LAVORO E PIU’
COMPIUTAMENTE ALLE ATTIVITA’
SOGGETTE AL DPR 547/55
2
1 - L’omologazione per gli impianti di messa a terra e
le installazioni e i dispositivi di protezione contro le
scariche atmosferiche, è fatta dall’installatore con il
rilascio della dichiarazione di conformità al datore di
lavoro.
2 - L’ISPESL effettua a campione la prima verifica
sulla conformità (solo per parafulmini e imp. di terra).
3 - La periodicità per le verifiche periodiche passa da
due a cinque anni.
4 - Vi sono più soggetti abilitati ad effettuare le
verifiche periodiche oltre a ASL o ARPA (organismi
abilitati dal Ministero delle attività produttive).
5 - Gli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di
esplosione devono essere tutti omologati da
ASL/ARPA.
3
Chi fa che cosa (DPR 462/01)
Impianto
Omologazione
Impianti di terra in luoghi
ordinari
Dichiarazione di
conformità
dell’installatore
Parafulmini in luoghi
ordinari
Dichiarazione di
conformità
dell’installatore (1)
Impianti di terra nei
cantieri edili, locali
medici, ambienti a
maggior rischio in caso
di incendio
Parafulmini nei cantieri
edili, locali medici,
ambienti a maggior
rischio in caso di
incendio
Impianti elettrici nei
luoghi con pericolo di
esplosione
Verifica a
campione
ISPESL
ISPESL
Dichiarazione di
conformità
dell’installatore
ISPESL
Dichiarazione di
conformità
dell’installatore (1)
ISPESL
SI
(ARPA/ASL)
NO
Periodicità
(anni)
5
5
Ente che esegue le
verifiche periodiche
ARPA/ASL oppure
Organismo abilitato
ARPA/ASL oppure
Organismo abilitato
2
ARPA/ASL oppure
Organismo abilitato
2
ARPA/ASL oppure
Organismo abilitato
2
ARPA/ASL oppure
Organismo abilitato
(1) I parafulmini per i quali non è obbligatoria la dichiarazione di conformità ai sensi
della legge n. 46/90 possono essere considerati omologati se l’installatore rilascia4
una dichiarazione di conformità alla regola dell’arte (legge 1 marzo 1968 n. 186).
Ambito di applicazione (1)
“Art. 1 - Il presente regolamento disciplina i
procedimenti relativi alle installazioni ed ai
dispositivi di protezione contro le scariche
atmosferiche, agli impianti elettrici di messa
a terra e agli impianti elettrici in luoghi con
pericolo di esplosione collocati nei luoghi di
lavoro.”
Si promettono, poi, “uno o più decreti….di concerto”
tra i Ministeri per definire gli impianti di cui sopra.
I
•
•
•
Ministeri coinvolti sono:
Ministero della Sanità
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Ministero delle Attività Produttive
5
Ambito di applicazione (2)
In attesa dei decreti, quali sono gli impianti a cui si applica
il DPR 462/01, cioè da denunciare e verificare?
1 – Parafulmini:
• art. 38 e 39 DPR 547/55;
• DPR 689/59 (tab. A e Tab. B).
NO altri parafulmini installati dopo la valutazione dei rischi.
NO impianti con solo LPS interni.
2 – Impianti di terra per la protezione dai contatti indiretti.
NO impianti di terra esclusivamente funzionali.
NO altre protezioni dai contatti indiretti.
3 – Impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione.
• art. 88 undecies:
• zone 0 e zone 1 per gas;
• zone 20 e zone 21 per polveri.
NO zone 2 (gas) NO zone 22 (polveri).
6
Periodicità
Articolo 4
Verifiche periodiche e soggetti abilitati
1. Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare regolari manutenzioni degli
impianti, nonché a far sottoscrivere gli stessi a verifica periodica ogni
cinque anni, ad esclusione di quelli installati in cantieri, in locali ad uso
medico e negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio per i
quali la periodicità è biennale.
2. Per l’effettuazione della verifica, il datore di lavoro si rivolge all’Asl o
all’Arpa o a eventuali organismi individuati dal ministero delle attività
produttive sulla base di criteri stabiliti dalla normativa tecnica europea
Uni Cei.
3. Il soggetto che ha eseguito la verifica periodica rilascia il relativo
verbale al datore di lavoro che deve conservarlo ed esibirlo a richiesta
degli organi di vigilanza.
4.
le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a
carico del datore di lavoro.
7
ABROGAZIONI
Con il nuovo Regolamento vengono abrogati:
• artt. 40 e 328 DPR 547/55
• artt. 2, 3, 4 DM 12.09.59
• modelli A, B, C
Il presente Regolamento si applica anche ai
procedimenti pendenti alla data della sua entrata in
vigore
8
Capo V -Disposizioni transitorie e finali
Articolo 9 - Abrogazioni
1.
…omissis …
2. I riferimenti alle disposizioni abrogate contenute
in altri testi normativi si intendono riferiti alle
disposizioni del presente regolamento.
3. Il presente regolamento si applica anche ai
procedimenti pendenti alla data della sua
entrata in vigore.
9
SANZIONI (1)
Ai sensi dell’art. 9 comma 2 del DPR
462/01, per le violazioni agli articoli
abrogati dal DPR 462/01. si applicano
le sanzioni previste dall’art.689 punto
C del DPR 547/55 con le modalità di
cui al D.Lgs. 758/94 (disciplina
sanzionatoria in materia di lavoro)
10
SANZIONI (2)
Pertanto in caso di omesso invio della
dichiarazione di conformità per nuovi
impianti o di mancata richiesta di
effettuazione delle verifiche
periodiche, si applicano le sanzioni
previste dall’art. 389 punto c) del DPR
547/55, con le modalità di cui al D.
Lgs. 758/94.
Le sanzioni sono comminate dagli organi
di vigilanza dell’ASL territorialmente
competente.
11
Identificazione ai fini della periodicità
PARAFULMINI e IMPIANTI DI TERRA
(tocca al datore di lavoro)
– Luoghi a maggior rischio in caso di incendio. (CEI 64-8 sez. 751).
• Forte affollamento (cinema, discoteche, spettacoli…)
• Difficile sfollamento (carceri, ospedali, alberghi, luoghi protetti per…)
• Strutture portanti combustibili
• Riferimento possibile il DM 16/2/82 (finalizzato al CPI).
– Cantieri edili.
• CEI 64-8 sez. 704.
• D.Lgs. 494/96, (Direttiva 92/57/CEE).
– Locali ad uso medico.
• CEI 64-8 sez. 710 (ospedali, dentisti, ambulatori, estetisti, ….).
TUTTI GLI ALTRI SONO, OVVIO, LUOGHI ORDINARI
12
VERIFICHE LEGGE 46/90
E’ il controllo attraverso cui si verifica
l’applicazione della legge 46/90.
E’ previsto dalla legge 46/90 stessa (art.
14)
Le verifiche devono essere eseguite
(anche avvalendosi di professionisti) da:
- Comuni;
- USL;
- Comandi Provinciali VVF;
- ISPESL.
13
VERIFICHE LEGGE 46/90
DPR 392/94:
le verifiche devono essere
effettuate dai comuni aventi più
di 10.000 abitanti nella misura
non inferiore al 10% del numero
di certificati di abitabilità o
agibilità rilasciati annualmente.
14
15
16
17
CEI 0-14 Art. 1.2 - Scopo
Scopo della Guida è quello di uniformare, per quanto
possibile, sul territorio nazionale, l’interpretazione del
DPR 462/01 e di fornire indicazioni chiare
relativamente ai compiti degli Enti verificatori (ASL,
ARPA e Organismi abilitati), ai contenuti delle
documentazioni tecniche relative all’omologazione, alle
verifiche periodiche ed alle procedure amministrative di
verifica degli impianti richiamati nel campo di
applicazione del citato Decreto. Quanto sopra per tener
conto delle rilevanti innovazioni apportate dal citato
DPR alle precedenti disposizioni legislative riportate nel
DPR 27 aprile 1955 n. 547 e nel Decreto Ministeriale
emanato dal Ministero del Lavoro il 12 settembre 1959
18
e dei relativi modelli A, B e C.
Inadempienze
I tecnici degli Enti verificatori possono avere la
qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria (ARPA,
ASL) oppure la qualifica di pubblico ufficiale o
incaricato di pubblico servizio (Organismi). In
presenza di violazioni di Norme di legge
penalmente sanzionate, limitatamente all’oggetto
della verifica per cui è incaricato, il tecnico
verificatore, con qualifica di Ufficiale di Polizia
Giudiziaria (UPG), provvederà ad attivare le
procedure sanzionatorie previste dal DLgs 758/94
l’altro, non UPG, provvederà a informare i soggetti
competenti ai sensi dell’art. 331 del C.P.P.
19
Codice di Procedura Penale
Art. 331 Denuncia da parte di pubblici ufficiali e
incaricati di un pubblico servizio
1. Salvo quanto stabilito dall’art. 347, i pubblici
ufficiali (357 c.p.) e gli incaricati di un pubblico
servizio (358 c.p.) che nell’esercizio o a causa
delle loro funzioni o del loro servizio, hanno
notizia di un reato perseguibile di ufficio, devono
farne denuncia per iscritto, anche quando non sia
individuata la persona alla quale il reato è
attribuito.
2. La denuncia è presentata o trasmessa senza
ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di
polizia giudiziaria
……omissis ….
20
Impianti soggetti a legislazioni particolari
¾Impianti di messa a terra e di protezione dalle
scariche atmosferiche installati presso le industrie
estrattive a cielo aperto o in sotterraneo.
¾Impianti di messa a terra e di protezione dalle
scariche atmosferiche per le imprese concessionarie
di impianti telefonici.
¾Impianti di messa a terra e di protezione dalle
scariche atmosferiche nell’ambito degli impianti del
trasporto aereo, navale e ferroviario.
¾Verifiche elettriche nell’ambito dei complessi
industriali militari.
¾Produttori e distributori di energia elettrica.
21
¾Centri ricerca ENEA (DM Min. del Lavoro 14/9/2004)
Una domanda ricorrente
Il DPR 462/01 dice che il datore di
lavoro deve far effettuare la verifica
periodica ogni cinque (due) anni.
A partire da
quando?
22
Dice qualcuno:
Elementare! Da quando è
nato l’impianto, cioè dalla
data della dichiarazione di
conformità (+ 30 giorni,
ad essere pignoli).
23
Domanda frequente
Se il Datore di lavoro fa effettuare le
verifiche previste dal DPR 462/01 è a
posto per quanto riguarda le verifiche
sugli impianti elettrici e non deve fare
(far fare) null’altro?
In altre parole le verifiche imposte dal
DPR 462/01 e le verifiche previste
dalle Norme CEI sono la stessa cosa?
24
Chiarimento opportuno n. 1
NO, NON sono la stessa cosa!
NON sono intercambiabili.
Il DPR 462/01, dà, infatti, un duplice obbligo:
L’art. 4 dice:
“Il datore di lavoro e' tenuto ad effettuare
regolari manutenzioni dell'impianto, nonche' a
far sottoporre lo stesso a verifica periodica
ogni cinque anni …….”
25
Chiarimento opportuno n. 2
Il DPR 462/01, riguarda:
1. Parafulmini
2. Impianti di terra
3. Impianti elettrici in luoghi con pericolo di
esplosione (con le grosse limitazioni previste
dal D.Lgs. 233/03,art 88 undecies).
Cioè solo alcuni degli aspetti della sicurezza
elettrica, riesumati dal vecchio DPR 547/55.
Resta l’obbligo generale di garantire la
sicurezza elettrica, che è cosa ben più
vasta!
26
Periodicità CEI, che è?
Talvolta le Norme CEI danno indicazioni di
periodicità di interventi, ad es. 64-8 sez. 710.
Ad es. la Norma CEI 11-1, all’art. 9.9 dice:
“L’efficienza di un impianto di terra deve essere
verificata mediante esami a vista e prove prima
della messa in servizio dell’impianto e,
successivamente, ad intervalli non superiori a:
• 6 anni per le stazioni elettriche degli impianti
del distributore pubblico.
• 3 anni per gli impianti utilizzatori.
. . . . . . . . . . . . . . .”
27
Ad es. la Norma CEI 64-8, all’art. 710.62
prescrive verifiche periodiche:
a) Prova dispositivi di controllo isolamento (sei
mesi).
b) Controllo tarature (un anno)
c) Collegamenti equipotenziali (3 anni)
d) Due prove gruppi elettrogeni (1 e 4 mesi)
e) Prova batterie servizi di sicurezza (6 mesi)
f) Prova interruttori differenziali (1 anno)
28
Dubbio (1)
[Straordinaria e scadenza]
Nel caso di verifica straordinaria effettuata a
seguito di verifica periodica con esito negativo, il
datore di lavoro è tenuto a far effettuare la
verifica straordinaria da un Ente verificatore
che attesti l’avvenuta regolarizzazione
dell’impianto. In questo caso la verifica
straordinaria non modifica la scadenza delle
verifiche periodiche. Si raccomanda che, per
quanto possibile, la verifica straordinaria venga
effettuata dallo stesso Ente che ha eseguito la
verifica periodica e, per quanto possibile, dallo
stesso verificatore.
29
Dubbio (2)
[Motivazione straordinaria]
In caso di verifica straordinaria su
richiesta del datore di lavoro o per
modifica sostanziale dell’impianto, questa
deve essere motivata, in modo da poter
meglio individuare le ragioni della
richiesta e le parti dell’impianto da
verificare in maniera più puntuale. Nel
verbale, in questo caso, deve essere
precisato l’oggetto della verifica stessa
anche al fine di modificare o meno la
scadenza della periodicità.
30
[Che
Dubbio (3)
è “una modifica sostanziale?]
Per valutare quando una
modifica deve essere
considerata sostanziale e,
quindi, quando richiedere una
verifica straordinaria ci si
può rifare alla circolare n°
12988 del 24/10/1994
emanata dall’ISPESL.
31
Dubbi 4
Impianti preesistenti
e
non denunciati
32
Dubbio 4.1
Per gli impianti preesistenti e non denunciati
abbiamo tre casi:
1. impianti preesistenti all'entrata in vigore
della legge 5 marzo 1990, n. 46;
2. impianti realizzati dopo l’entrata in vigore
della legge 46/90 e non soggetti all’obbligo
di rilascio della dichiarazione di conformità
(per esempio impianti di protezione da
scariche atmosferiche, impianti elettrici
installati all’aperto, etc.);
3. impianti realizzati dopo l’entrata in vigore
della legge 46/90 e soggetti al rilascio della
33
dichiarazione di conformità.
Impianti preesistenti al 12 marzo 1990
DPR 392/94 art. 6
“Adeguamento mediante atto di notorietà e
dichiarazione sostitutiva
1. Per gli impianti comuni degli edifici di civile
abitazione già conformi ad dettato della legge al
momento della entrata in vigore della medesima,
per lavori completati antecedentemente, i
responsabili dell’amministrazione degli stessi
possono dimostrare l’avvenuto adeguamento
mediante atto di notorietà, sottoscritto davanti
ad un pubblico ufficiale, nel quale siano indicati
gli adeguamenti effettuati.
34
. . . ..omissis , , , , ,”
Dubbio 4.2
Impianti preesistenti all’entrata in
vigore del DPR 462/2001
Gli Organismi Abilitati possono
procedere alla verifica degli impianti
in scadenza (realizzato prima e dopo
l’entrata in vigore del DPR 462/01)
anche in assenza di precedenti
verifiche (o di omologazione) degli
stessi da parte degli organi pubblici di
vigilanza (ISPESL e/o ASL/ARPA).
CEI 0-14 Art. 2.4.6
35
Dubbio 4.3
Impianti preesistenti all'entrata in
vigore della Legge 5 marzo 1990, n.
46 o non soggetti a D.C.
Fermo restando l'obbligo di effettuare la regolare
manutenzione, il datore di lavoro invia, al posto della
dichiarazione di conformità, una relazione di verifica
tecnica degli impianti, effettuata da tecnico
competente.
L’esistenza di dichiarazione di conformità rilasciata
a seguito di adeguamenti o modifiche sostanziali
dell’impianto può essere considerata sostitutiva della
verifica tecnica di cui sopra.
CEI 0-14 Art. 2.4.6
36
Dubbio 4.4
Impianti realizzati dopo l’entrata in vigore della
legge 46/90 e soggetti al rilascio della
dichiarazione di conformità.
La denuncia potrà essere fatta presentando le
copie della dichiarazione di conformità
all’ISPESL e all’ASL/ARPA (Terra e parafulmini),
a ASL/ARPA (esplosione) territorialmente
competenti, secondo le modalità previste per gli
impianti di nuova installazione.
37
Dubbio 5
z Luoghi
di lavoro “misti”.
Nei luoghi di lavoro in cui sono presenti alcuni ambienti
soggetti a verifica biennale ed altri soggetti a verifica
quinquennale, si deve adottare il seguente criterio:
• quando gli ambienti e le attività prevalenti comportano
l’effettuazione di verifiche biennali, è opportuno che tutti gli
ambienti vengano sottoposti a verifica biennale;
• quando i luoghi e le attività che comportano verifiche
biennali sono isolate o compartimentate in maniera che i
rischi provenienti da questi ambienti restino confinati in
questi luoghi e non si possano estendere agli altri e/o quando
gli ambienti da sottoporre a verifica biennale riguardino
soltanto ambienti o attività secondarie o residue (ad esempio
la sola centrale termica) si dovrà procedere necessariamente
38
con periodicità differenti.
Nel capitolo 3 sono chiariti i
Requisiti tecnico-professionale
degli Enti verificatori (ASL/ARPA
e Organismi Abilitati).
(segue)
39
Generalità [Capitolo 3]
La scelta dell’Ente verificatore che deve effettuare la
verifica spetta al datore di lavoro, il quale deve affidare
l’incarico ad ASL/ARPA o ad organismi abilitati di cui alla
Direttiva M.A.P.11/3/02 (G.U. 10 maggio 02) che
prevede una serie di cose (v. sotto).
Tra i requisiti previsti c’è il divieto di svolgere,
direttamente o tramite società collegate, attività di
progettazione, installazione e manutenzione degli
impianti elettrici e di utilizzare, come verificatori, tecnici
che svolgano le suddette attività.
• Parere del Ministero delle Attività Produttive n. 182/02.
• Norma UNI CEI EN 45004, Appendice A.
• Circolare M.A.P. n. 826303).
40
Gli organismi sono abilitati dal M.A.P. con un
DM e sono inseriti in un elenco che, per ora,
elenca circa 130 organismi,,
(“www.minindustria.it”)
Occhio alla possibilità (non teorica) di vere
e proprie complicità tra controllore e
controllato.
“io ti do una cosa a te (un veloce ed
economico verbale di verifica con esito
positivo) e tu mi dai un poco di euro a me”
La cosa potrebbe (dovrebbe) non essere
indolore se, come si auspica, il M.A.P.
incrementa i controlli.
41
Criteri della norma UNI CEI EN 45004
z
Requisiti amministrativi
z
Indipendenza, imparzialità, integrità
z
Riservatezza
z
Aspetti organizzativi e gestionali
z
Sistema di qualità
z
Personale
z
Rapporti di ispezione
z
Subfornitori
42
UNI CEI EN 45004 appendice A
Criteri di indipendenza
z
L’organismo di ispezione deve essere indipendente dalle
parti interessate. L’organismo di ispezione ed il suo
personale responsabile dell’effettuazione dell’ispezione
non deve essere il progettista, il fornitore ,
l’installatore, l’acquirente, il proprietario, l’utilizzatore
il manutentore dell’impianto soggetto a verifica
z
L’organismo di ispezione ed il suo personale non deve
essere impegnato in attività che possono entrare in
conflitto con l’indipendenza di giudizio, in particolare,
essi non devono occuparsi direttamente del progetto,
costruzione, fornitura, installazione e manutenzione
degli impianti ispezionati
43
Requisiti tecnico-professionali
•Caratteristiche dell’Organismo
abilitato
•Formazione del personale
tecnico
9Contenuti della formazione
9Corsi di formazione
9Corsi di aggiornamento
9Formazione dei verificatori già
in attività.
44
Organismi ABILITATI
DIRETTIVA M.A.P. 11 MARZO 2002
G.U. 10 MAGGIO 2002
L’istanza di richiesta da parte degli organismi
di ispezione dovrà essere indirizzata al
Ministero attività produttive D.G.S.P.
Ispettorato tecnico dell’industria e
sottoscritta dal legale rappresentante e deve
riportare il numero di iscrizione al registro
delle imprese presso la locale camera di
commercio
non possono presentare la domanda i liberi
professionisti o gli studi associati i quali non
sono iscritti al registro delle imprese
45
Organismi ABILITATI
DIRETTIVA M.A.P. 11 MARZO 2002
G.U. 10 M1GGIO 2002
Nell’istanza si dovrà indicare il tipo di abilitazione
richiesta con riferimento alle quattro aree di
attività
–
verifiche installazioni dispositvi di protezione
contro le scariche atmosferiche
–
verifiche degli impianti di terra fino a 1000V
–
verifiche degli impianti di terra oltre i 1000V
–
verifiche degli impianti elettrici con pericolo
di esplosione collocati nei luoghi di lavoro
46
Organismi ABILITATI
DIRETTIVA M.A.P. 11 MARZO 2002
G.U. 10 MAGGIO 2002
Alla richiesta dovranno essere allegati i seguenti documenti
z
copia dell’ atto costitutivo o dello statuto della società
da cui risulti l’esercizio delle attività di verifica degli
impianti per i quali si richiede l’abilitazione
z
dichiarazione del titolare o del legale rappresentante
–
che l’organismo di ispezione fornisce servizi di “terza
parte” e rispetti i criteri di indipendenza di cui all’
appendice A alla Norma UNI CEI EN 45004
–
che la contabilità dell’organismo è verificata da revisori
indipendenti
–
che l’organismo dispone di DPI
–
che l’organismo dispone di un sistema di addestramento
47
del personale
Organismi ABILITATI
DIRETTIVA M.A.P. 11 MARZO 2002
G.U. 10 M1GGIO 2002
z
Elenco degli strumenti e delle attrezzature possedute
dall’organismo, corredato dalle caratteristiche tecniche
ed operative, del numero di matricola, degli estremi del
certificato di taratura con l’indicazione della relativa
data di validità.
z
Elenco del personale permanente con relative qualifiche,
mansioni ed organigramma dell’ organismo
z
Curricula professionali del responsabile tecnico e del suo
sostituto
z
Per i dipendenti tecnici addetti alle verifiche non
iscritti al libro matricola, copia del contratto in
esclusiva di collaborazione coordinata e continuativa.
48
Organismi ABILITATI
DIRETTIVA M.A.P. 11 MARZO 2002
G.U. 10 M1GGIO 2002
z
Polizza di assicurazione di responsabilità civile verso
terzi e di responsabilità professionale con un massimale
di almeno 1,55 milioni di euro per i rischi derivanti
dall’esercizio di attività di ispezione
z
Manuale della qualità dell’organismo redatto in
conformità ai criteri della norma UNI CEI EN 45004
z
L’abilitazione ha la durata di cinque anni.
z
qualora per esempio venisse accertato il venire meno dei
requisiti richiesti di imparzialità, di indipendenza di
integrità si procede, previa contestazione degli
addebiti, alla revoca dell’abilitazione
49
per rispettare quanto previsto dall’Appendice A della Norma UNI
CEI EN 45004, gli Organismi Abilitati non possono avvalersi, in
qualità di verificatori, di progettisti, installatori e manutentori di
impianti elettrici, né di tecnici che collaborino con studi di
progettazione o imprese installatrici;
• gli Organismi Abilitati non possono avvalersi, per l’effettuazione
delle verifiche, di strumenti di misura forniti dai committenti, da
imprese di installazione e/o manutenzione e da studi di
progettazione;
• gli Organismi Abilitati non possono redigere alcuno dei
documenti che il datore di lavoro deve mettere a disposizione
dei verificatori per l’effettuazione della verifica, né possono
indicare al committente il tecnico (progettista e/o installatore) a
cui rivolgersi per la predisposizione di tali documenti;
• gli Organismi Abilitati sono tenuti a fornire ai propri verificatori
un tesserino di riconoscimento, che deve essere utilizzato in
50
occasione delle verifiche agli impianti.
Capitolo 4 - Procedure di verifica
Capitolo 5 - Procedure relative alla
sicurezza
Capitolo 6 - Gestione dell’organismo
abilitato
51
43 Quesiti
Quesito 8.
Il proprietario di un immobile adibito ad uso civile nel quale
non operano lavoratori subordinati cosa deve fare della
dichiarazione di conformità che gli ha rilasciato l’installatore?
Risposta
Gli impianti adibiti esclusivamente ad uso civile, e nei quali
non operano lavoratori subordinati, non rientrano nel campo
di applicazione del DPR 462/01 e quindi non devono
sottostare alle procedure di sicurezza previste dal citato
DPR.
Il proprietario dell’immobile deve conservare, tuttavia, la
dichiarazione di conformità per obblighi diversi da quelli
derivanti dal citato DPR.
52
Quesito 10.
Un impianto elettrico realizzato in uno
stabilimento industriale è dotato di
dichiarazione di conformità rilasciata
dall’installatore al termine dei lavori. Lo
stabilimento industriale è rimasto
inutilizzato per alcuni anni e
successivamente affittato ad una officina
metalmeccanica. I tempi di effettuazione
della . . . . . . .
1 (attivo subito), 2 (dopo un poco) e 3
(diventa luogo di lavoro.
53
Quesito 11.
In una scuola il datore di lavoro è il dirigente scolastico, quindi lui dovrebbe
denunciare l'impianto di terra, ma abitualmente il proprietario dell’immobile e
quindi degli impianti elettrici, non è il Ministero della pubblica istruzione ma
un altro ente (Comune, Provincia…) che difficilmente consegna la
dichiarazione di conformità (se esistente) al dirigente. Che fare?
Risposta
La procedura del DPR 462/01 deve essere attivata dal “Datore di lavoro” che
solitamente coincide con il dirigente scolastico:
a) il proprietario degli impianti deve mettere a disposizione del dirigente
scolastico gli impianti a regola d’arte accompagnati dalle certificazioni che lo
dimostrano (D lgs 626/94 art. 6 comma 2);
b) il dirigente scolastico, attiva le procedure previste dal DPR 462/01 appena
in possesso della documentazione dichiarazione di conformità consegnatagli
dal proprietario.
Se, per carenza di documentazione, il dirigente scolastico non può attivare le
procedure del DPR 462/01, per evitare responsabilità e sanzioni, dovrà
richiedere al proprietario dell’immobile la documentazione tecnica prevista
dal citato DPR secondo quanto disposto dall’articolo 5 del DM del Ministero
della pubblica istruzione di concerto con Ministeri del lavoro, della sanità e
della funzione pubblica del 29 settembre 1998 n. 382.
54
Quesito 18.
Gli impianti di protezione dai contatti indiretti dei locali utilizzati
dalle imprese famigliari rientrano nel DPR 462/01? Quando
un’impresa famigliare diventa società di fatto?
Risposta
Per le imprese famigliari gli impianti di protezione dai contatti
indiretti non rientrano nel campo di applicazione del DPR
547/55 e quindi del DPR 462/01 (sentenza della Corte
costituzionale del 3 maggio 1993 n. 212). Anche un parere
emesso dal Ministero del lavoro e previdenza sociale (n. prot.
157/96) ribadisce che D.Lgs. 626/94 non si applica alle
imprese famigliari.
Le imprese famigliari possono configurarsi come società di
fatto quando il comportamento dei famigliari,
indipendentemente dalla esistenza di un patto sociale, è tale
da ingenerare nei terzi il convincimento giustificato ed
incolpevole che agiscano come soci (sentenza della I sezione
della Cassazione Civile del 26 settembre 1996 n. 6770). 55
Quesito 20.
Un impianto elettrico installato in un capannone
industriale è fornito di dichiarazione di
conformità. Per dimenticanza (sic) il datore di
lavoro non ha inviato all’ISPESL ed all’ARPA/ASL
la dichiarazione di conformità entro i 30 giorni
regolamentari. Le verifiche periodiche hanno
inizio a partire dalla data di invio o dalla data di
rilascio della dichiarazione di conformità?
Risposta
L’inizio delle verifiche periodiche si ha a partire
dalla data di rilascio della dichiarazione di
conformità.
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Quesito 21.
L’inizio delle verifiche periodiche scatta a
partire dalla verifica fatta per
campionamento dall’ISPESL? E se
l’ISPESL non ha proceduto alla
effettuazione della verifica per
campionatura?
Risposta
Le scadenze delle verifiche periodiche
sono indipendenti dalle verifiche per
campionatura dell’ISPESL e partono a
cominciare dalla data di rilascio della
dichiarazione di conformità.
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Quesito 22.
Le verifiche straordinarie alterano la cadenza
delle verifiche periodiche?
Risposta
Le verifiche straordinarie cambiano la data di
effettuazione delle verifiche periodiche solo
quando vengono effettuate per modifiche
sostanziali dell’impianto. In tutti gli altri casi la
data
di effettuazione delle verifiche va conteggiata
a partire dalla data di rilascio della
dichiarazione di conformità.
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Quesito 23.
Una azienda subentra ad un’altra azienda in uno
stabilimento industriale. La prima azienda aveva
operato nel rispetto delle disposizioni legislative
(dichiarazione di conformità, omologazione, verifiche
periodiche). Il datore di lavoro della ditta subentrante
deve ricominciare tutto daccapo o può utilizzare le
verifiche periodiche fatte dall’organismo abilitato?
Risposta
Se il datore di lavoro subentrante non ha modificato
l’impianto né la destinazione d’uso dei locali può
semplicemente procedere alla voltura della denuncia
dell’impianto di terra ed utilizzare le verifiche periodiche
fatte. Se sull’impianto sono state fatte modifiche
occorre procedere alla richiesta di una verifica
straordinaria all’organismo abilitato.
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Quesito 26.
Se il datore di lavoro ha effettuato la richiesta della verifica
dell’impianto ad un organismo abilitato ai sensi del DPR 462/01
incorre in qualche penalità nel caso in cui l’organismo ritardi nel
fare la verifica?
Risposta
Compito del datore di lavoro è quello di far effettuare le
verifiche periodiche dell’impianto secondo le scadenze previste
dal DPR 462/01 (art. 4 comma 1 ed art. 6 comma 1 citato
DPR). La sola richiesta di verifica non è sufficiente a soddisfare
tale obbligo. Qualora il Datore di lavoro si rendesse conto che
l’organismo da lui incaricato non è in condizioni di effettuare la
verifica entro la scadenza prevista deve contattare un altro
organismo che svolga
tale compito nei tempi regolamentari.
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Quesito 28.
Nel caso in cui non fosse stata presentata nei tempi prescritti
la denuncia di un impianto tramite i modelli A, B o C, ora che
con il DPR 462/01 sono cambiate le procedure per la
denuncia, come si deve comportare una ditta che volesse
sanare la propria posizione? Si riferisce anche al caso di
installazione precedente alla 46/90.
Risposta
Il datore di lavoro che non ha fatto la denuncia dell’impianto di
terra secondo le indicazioni del
DPR 547/55 deve effettuare la denuncia secondo le
disposizioni del DPR 462/01 attuando le
procedure di questo DPR. La dichiarazione di conformità
dell’impianto elettrico alla regola
d’arte, prevista dalla legge 46/90, può essere sostituita da
una dichiarazione dell’installatore
attestante l’avvenuta verifica iniziale e la rispondenza
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dell’impianto alla regola dell’arte (legge 186/68).
Quesito 30.
Come ci si deve comportare per gli utenti che hanno fatto
la richiesta di omologazione dell'impianto di terra prima
del DPR 462/01 e non hanno ancora ricevuto risposte
dall' ISPESL ? In questa fase transitoria cosa devono
fare gli utenti ai quali scadono i tempi per l’effettuazione
delle verifiche in questo periodo?
Risposta
I datori di lavoro che hanno inviato all’ISPESL domanda
di omologazione dell’impianto senza avere ricevuto
alcuna risposta possono chiedere le verifiche periodiche
agli enti abilitati (ASL/ARPA/Organismi abilitati) che
possono effettuare la verifica anche in mancanza della
omologazione ISPESL (DPR 462/01 art. 9 comma 3). I
tempi di attivazione delle verifiche periodiche devono
essere conteggiati a partire dalla data di rilascio della
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dichiarazione di conformità.
Quesito 34.
Il datore di lavoro trasmette a ASL/ARPA la dichiarazione
di conformità di un impianto elettrico in luoghi con pericolo
di esplosione senza gli allegati obbligatori o con allegati
incompleti. L’ASL/ARPA richiede per iscritto e senza
successo, la documentazione di cui sopra. Come deve
procedere l’ASL/ARPA per ottemperare all’obbligo
dell’omologazione dell’impianto?
Risposta
La mancanza della documentazione tecnica, specie per
impianti complessi, non consente l’emissione di un parere
affidabile da parte del verificatore. Il verificatore, provvisto
di qualifica di UPG, deve procedere, in questo caso, nel
rispetto delle procedure sanzionatorie previste dal DLgs
758/94. Nel caso non abbia la qualifica di UPG, il
verificatore provvederà ad informare i soggetti competenti
ai sensi dell’art. 331 del C.P.P.
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Quesito 39.
L’incarico dell’esecuzione della verifica periodica può
essere conferito da una società diversa rispetto al datore di
lavoro? Ad esempio nel caso di un centro commerciale al
cui interno alcuni negozi sono utilizzati da dipendenti di una
ditta, altri da dipendenti di altra ditta e così di seguito. Può
essere il proprietario della struttura ad attivare le procedure
previste dal DPR 462/01 o devono essere i singoli datori di
lavoro?
Risposta
Le procedure di cui al DPR 462/01 devono essere attivate
da ciascun datore di lavoro perché si tratta di impianti
diversi anche se insistono sullo stesso dispersore.
Naturalmente èconsentito che tutti i datori di lavoro affidino
la verifica allo stesso Ente verificatore.
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Quesito 40.
I tecnici verificatori possono svolgere
contestualmente agli incarichi di verifica
la professione di progettisti purché la
verifica sia svolta su impianti non da loro
progettati?
Risposta
Con propria nota del 5 giugno 2002 prot.
N. 781191 il Ministero delle attività
produttive lo ha vietato.
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Quesito 41.
I tecnici verificatori possono svolgere
contestualmente incarichi di verifica
per conto di organismi diversi, purché
la verifica sia svolta su impianti
diversi?
Risposta
I verificatori possono operare solo
per un organismo abilitato.
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Quesito 43.
Un Organismo abilitato dal Ministero delle Attività Produttive solo ad
effettuare le verifiche su impianti di messa a terra di impianti
alimentati con tensione oltre 1000 V, è tenuto a fare la verifica solo
per guasto a terra in AT o deve estendere la verifica a tutto
l'impianto?
Risposta
La direttiva 11 marzo 2002 prevede che gli organismi possano
essere abilitati ad effettuare le verifiche sui seguenti impianti:
• installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche
atmosferiche;
• impianti di messa a terra di impianti alimentati fino a 1000 V;
• impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre
1000 V;
• impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di
esplosione.
Nel caso in cui un organismo sia abilitato solo per impianti di messa
a terra di impianti alimentati con tensione oltre 1000 V poiché
l'impianto di terra è unico per l'AT e la BT è tenuto a fare la verifica
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di tutto l'impianto sia per la parte in BT che in AT.
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